XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 5 aprile 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 aprile 2011.

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Borghesi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Leoluca Orlando, Pecorella, Petrenga, Porfidia, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Rugghia, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito, Zacchera, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Borghesi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lombardo, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Mura, Leoluca Orlando, Pecorella, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito, Zacchera, Zeller.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

La proposta di legge CARLUCCI: «Norme per la salvaguardia dei laghi minori italiani» (4104) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Di Cagno Abbrescia, Gava, Grassi, Holzmann, Sbai e Soglia.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 4151, d'iniziativa del deputato DI PIETRO, ha assunto il seguente titolo: «Sanzioni in materia di candidatura dei soggetti condannati o sottoposti a procedimenti penali per delitti di particolare gravità, ovvero sottoposti a misure di prevenzione, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: «Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione» (4144) Parere delle Commissioni X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
BUCCHINO ed altri: «Modifiche all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza perduta in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, nonché da parte delle donne e dei loro discendenti che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero» (4167) Parere delle Commissioni III e V;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CAMBURSANO: «Modifica all'articolo 75 della Costituzione in materia di validità del referendum» (4182).

II Commissione (Giustizia):
GIAMMANCO ed altri: «Introduzione dell'articolo 1138-bis del codice civile, concernente il diritto di detenere animali domestici per compagnia nelle abitazioni private» (4168) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

III Commissione (Affari esteri):
S. 2517. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007» (approvato dal Senato) (4248) Parere delle Commissioni I, V e VII;
S. 2516. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000» (approvato dal Senato) (4249) Parere delle Commissioni I, V e VI;
S. 2117. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008» (approvato dal Senato) (4250) Parere delle Commissioni I, V e VII.

V Commissione (Bilancio):
GOLFO ed altri: «Divieto di cumulo di incarichi di amministrazione nelle società a prevalente partecipazione pubblica» (4055) Parere delle Commissioni I, II, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VI Commissione (Finanze):
CAMBURSANO: «Modifiche agli articoli 26, 72-bis e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione coattiva di imposte, tasse e tributi» (4178) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e V.

XII Commissione (Affari sociali):
RAZZI ed altri: «Disposizioni per favorire la ricerca e la produzione dei farmaci destinati alla cura delle malattie rare ed erogazione dei medesimi a totale carico del Servizio sanitario nazionale» (4128) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XIV;
BOCCI ed altri: «Modifica all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di composizione e di nomina del collegio sindacale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere» (4180) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
NASTRI: «Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica mediante biomasse e biogas da prodotti agricoli» (4183) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

In data 4 aprile 2011 - ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 - dal tribunale di Campobasso è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (il n. 2726/09 RGNR - n. 451/10 RGT) a carico di Remo DI GIANDOMENICO, deputato nella XIV legislatura, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia del provvedimento di trasmissione da parte del tribunale di Campobasso sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 20).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 4 aprile 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Tutela consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi - Bilancio e prospettive (COM(2011)149 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini (COM(2011)152 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)381 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione 2010 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2011)160 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (COM(2011)162 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Le proposte di regolamento del Consiglio relativi alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011)126 definitivo) e delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2011)127 definitivo), già trasmesse dalla Commissione europea e assegnate, in data 23 marzo 2011, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), sono altresì assegnate alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 aprile 2011.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 1o aprile 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Baiano (Avellino), Isca sullo Ionio (Catanzaro) e Isole Tremiti (Foggia).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 5 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione concernente lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (Atto del Governo 335).

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta dell'8 marzo 2011, alla pagina 4, seconda colonna, alla riga quarantesima, le parole: «n. 29» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «n. 28».

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 14 marzo 2011, a pagina 4, prima colonna, alla trentesima riga, dopo la parola: «II,» si intende inserita la seguente«III,».

INTERROGAZIONI

Iniziative diplomatiche in relazione all'attività dell'ufficio per i minori tedesco (Jugendamt), con particolare riferimento alle procedure di affidamento di minori con un genitore di nazionalità italiana - 3-00535

A)

D'AMICO. - Ai Ministri degli affari esteri, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il 14 maggio 2009, il quotidiano Il Giornale pubblica un articolo sulla triste vicenda della signora Marinella Colombo, colpita da mandato di arresto internazionale per sottrazione di minori dal momento che, nel luglio 2008, aveva condotto in Italia i suoi due figli a seguito della rottura del matrimonio con il marito ma senza la dovuta autorizzazione del tribunale tedesco competente;
la mamma italiana aveva fatto rientro con i suoi figli in Italia, dove ha un lavoro stabile, anche perché sapeva con assoluta certezza che le autorità tedesche le avrebbero tolto la custodia dei figli nonostante il suo impegno a ricondurre regolarmente i figli in Germania per vedere il padre;
in Germania, infatti, la tutela e il controllo sui figli di genitori separati è affidato ad un ufficio per i minorenni (jugendamt), organo amministrativo preposto alla tutela dei minori, molto discusso a causa di misure discriminatorie ed arbitrarie che spesso vengono adottate e si connotano in una vera e propria ingerenza nei rapporti tra genitori binazionali in fase di separazione, nel senso di impedire che i minori possano lasciare il territorio tedesco e affidare senza indugio l'autorità parentale al genitore di origine tedesca;
nel mese di dicembre il tribunale dei minori di Milano ha emesso una sentenza per il rimpatrio dei due minori e, il 15 maggio 2009, i due bambini sono stati allontanati dalla loro mamma e ricondotti in Germania, facendo perdere le loro tracce con comprensibile disperazione della madre che non ha più avuto alcun contatto con loro;
si presume che i figli siano stati affidati ad un istituto pubblico, in quanto il padre, già nella sentenza di separazione, a seguito di perizie psicologiche, non era stato ritenuto idoneo ad occuparsi dei figli;
la storia di Marinella Colombo appare paradigmatica sotto il profilo della prassi discutibile adottata dallo jugendamt in Germania, oggetto di numerosissime segnalazioni presso la Commissione per le petizioni a livello europeo che ha riconosciuto come, in quasi tutti i casi, esaminati si siano verificati numerosi abusi dei diritti genitoriali a causa di discriminazioni basate su criteri etnici, nazionali o linguistici, che hanno finito col nuocere agli interessi del minore;
uno dei casi di denuncia dello jugendamt era stato deferito alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha giudicato all'unanimità che vi era stata violazione dell'articolo 8, recante diritto di rispettare la vita familiare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, relativa all'equa soddisfazione, ha concesso agli attori la compensazione per i danni subiti, i costi e le spese. La Corte europea ha invitato le autorità tedesche a restituire immediatamente i figli alla famiglia, ma finora ben pochi bambini sono ritornati a casa;
sotto questo punto di vista la storia della mamma italiana Marinella Colombo si aggiunge tristemente alla condizione di altre centinaia di genitori per le quali è in corso un'indagine del Parlamento europeo sugli enti preposti alla tutela dei minori e solo nel 2008 sono pervenute 34 petizioni sullo jugendamt;
a dimostrazione del discutibile modus operandi del suddetto organo tedesco appare significativa una petizione pervenuta al Parlamento europeo dove si denuncia il caso di un bambino a cui era stato detto dallo jugendamt che i suoi genitori erano morti e, in seguito a questa comunicazione, il minore si è suicidato -:
se i Ministri interrogati non ritengano doveroso, come rappresentanti dello Stato italiano, tutelare i bambini coinvolti in questa vicenda, ponendo in essere un'azione diplomatica con lo Stato tedesco, al fine di perseguire l'interesse dei minori, ricongiungendoli alla madre naturale, e garantire i loro diritti;
se i Ministri interrogati non considerino opportuno, per le numerose situazioni nelle quali sono implicati genitori italiani, che i nostri rappresentanti diplomatici facciano presente alle autorità tedesche, con particolare riferimento allo jugendamt, l'esigenza di garantire a tutti i genitori, indipendentemente dalla nazionalità e lingua, il diritto al rispetto dei legami familiari e l'impegno a dare in ogni circostanza priorità ad una piena e compiuta affettività dei minori, vincolando la Germania ad una maggiore coerenza per le azioni messe in essere dalla struttura amministrativa dello jugendamt.(3-00535)

Iniziative diplomatiche in relazione alla vicenda di Enrico Forti, detenuto in un carcere di massima sicurezza in Florida - 3-00624

B)

FRONER e VELO. - Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia. - Per sapere - premesso che:
al termine di un processo durato 24 giorni, il 15 giugno 2000 una giuria popolare della Dade County di Miami ha ritenuto colpevole di omicidio il trentino Enrico Forti, condannandolo all'ergastolo, «per aver personalmente e/o con altra persona o persone allo Stato ancora ignote, agendo come istigatore e in compartecipazione, ciascuno per la propria condotta partecipata, e/o in esecuzione di un comune progetto delittuoso, provocato, dolosamente e preordinatamente, la morte di Date Pike»;
da quasi dieci anni Enrico Forti (padre di tre bambini) è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza sito nelle paludi delle Everglades, a Miami in Florida;
la sentenza di condanna ha lasciato molti dubbi e perplessità e pare basata su flebili e confuse prove circostanziali. A seguito di attente verifiche e valutazioni sulla fondatezza di queste «prove circostanziali», si è rafforzato il sospetto, se non la certezza, che i fatti siano andati in modo completamente diverso da come sono stati presentati dall'accusa;
a seguito della condanna di Enrico Forti è incominciata una forte azione popolare per sostenere la richiesta di aprire un nuovo processo, alla luce delle nuove prove che lo scagionerebbero. Anche a Trento, città natale di Forti, è sorto un comitato per sostenere la riapertura del processo e sono stati raccolti dei fondi per garantire il sostegno di validi avvocati;
tutte le istanze di riapertura del processo sono state finora rigettate. Recentemente è stato presentato dai legali di Enrico Forti un ricorso alla Corte federale come estrema possibilità per riaprire il caso e portare i molti elementi a discarico emersi in questi anni, utili a dimostrare la sua estraneità al delitto;
a giudizio degli interroganti, in un caso come questo l'intervento del Governo italiano può contribuire a determinare una decisione positiva -:
se il Governo intenda attivarsi con le opportune iniziative diplomatiche presso le autorità degli Stati Uniti d'America, a tutela di Enrico Forti in modo tale da far sì che la posizione processuale del nostro concittadino possa essere riconsiderata.
(3-00624)

Iniziative diplomatiche nei confronti del Governo spagnolo in merito alla possibile liberazione dell'imputato dell'omicidio della giovane Federica Squarise - 3-00846

C)

BITONCI, NICOLA MOLTENI, LANZARIN, MONTAGNOLI, PASTORE, MUNERATO e NEGRO. - Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia. - Per sapere - premesso che:
decorso appena un anno e mezzo dal brutale omicidio della giovane Federica Squarise, già si diffondono voci allarmanti sulla possibile liberazione in Spagna del colpevole, a seguito della decorrenza dei termini di carcerazione preventiva;
nell'estate del 2008 la giovane ragazza fu violentata e uccisa per aver rifiutato una proposta sessuale dall'uruguaiano Victor Diaz Silva, soprannominato «El Gordo», a Lloret De Mar, dove si era recata per trascorre un periodo di vacanza insieme ad alcune amiche;
i familiari e l'avvocato Agnese Usai temono che nei prossimi mesi l'assassino, che ha confessato di aver violentato ed ucciso la ragazza, possa essere liberato a seguito della decorrenza dei termini dato che nel frattempo il processo non è ancora iniziato;
in assenza di una sentenza di condanna o di un provvedimento che proroghi la custodia cautelare, l'assassino dovrà quindi essere liberato per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva;
la perizia psichiatrica cui «El Gordo» era stato sottoposto nel giugno 2009 dal tribunale di Girona aveva stabilito la sua imputabilità, perché al momento del delitto era capace di intendere e volere;
il processo non è ancora iniziato, perché in Spagna è in corso una diatriba giuridica dato che il tribunale supremo deve stabilire se tale tipologia di reati (omicidio e violenza) debba essere giudicata da un collegio di giudici togati, quindi professionisti, o da uno di giudici onorari, per cui in tali condizioni molto difficilmente il processo potrà concludersi entro l'estate;
il Governo deve attivarsi per sostenere la famiglia della giovane Federica nella legittima istanza di giustizia ed impedire che debba assistere alla liberazione di colui che li ha colpiti tanto duramente nei suoi affetti più profondi -:
se e in quale arco temporale i Ministri interrogati intendano accertare la reale dinamica dei fatti riportati sulla possibile liberazione del feroce assassino ed, eventualmente, come intendano intervenire presso le autorità spagnole, pur nel rispetto delle prerogative della magistratura spagnola, per scongiurare una simile eventualità, ove fondata, e impedire che un reato tanto efferato possa restare impunito.(3-00846)

Iniziative per garantire un'adeguata presenza italiana e multilaterale in Kosovo, con particolare riferimento alla difesa dei monasteri ortodossi - 3-01233

D)

GOZI. - Ai Ministri degli affari esteri e della difesa. - Per sapere - premesso che:
in data 18 agosto 2010, la Kfor, la Forza Nato in Kosovo, ha annunciato il trasferimento alla polizia kosovara delle funzioni di controllo e sicurezza su quattro monasteri serbo-ortodossi, provocando l'immediata protesta delle alte gerarchie ecclesiastiche ortodosse che temono una forte destabilizzazione della situazione e un deciso calo del livello di sicurezza;
in particolare, secondo un comunicato della Kfor, verranno lasciate alla polizia locale le mansioni di controllo su quattro monasteri serbi, quelli di Gracanica, Budisavci, Gorioc e Zociste, mentre resteranno per ora esclusi gli altri monasteri per i quali verrà stabilita una data successivamente;
secondo fonti locali, in una seconda fase verrà abbandonata dalle forze multilaterali anche la sorveglianza del patriarcato di Pec e del monastero di Decani;
la situazione in quest'area rimane molto tesa con frequenti scontri e tensioni a carattere etnico, come, peraltro, testimoniato anche dal fatto che lo stesso 18 agosto 2010 il Kosovo ha proibito le visite ufficiali di esponenti politici serbi, sospendendo l'emissione di permessi a funzionari di Belgrado, il che ha reso ancora più delicata la situazione relativa ai monasteri ortodossi, in quanto luoghi religiosi e di grandissima importanza per i serbi;
la decisione presa in ambito multilaterale rischia, dunque, di determinare un aggravamento delle tensioni già presenti su questo territorio, con il rischio di incrinare il già fragile equilibrio di un'area strategicamente e tradizionalmente prioritaria per il nostro Paese -:
quali iniziative urgenti i Ministri interrogati intendano adottare nelle opportune sedi multilaterali al fine di garantire una presenza italiana e multilaterale adeguata ad un'area geografica ancora altamente instabile e strategicamente prioritaria per il nostro Paese.(3-01233)

Iniziative diplomatiche volte a garantire la necessaria assistenza legale e sanitaria ad Angelo Malavasi, detenuto a Cuba - 3-01281

E)

MARCAZZAN. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
in data 14 giugno 2010, Angelo Malavasi, di Casalgrande (Reggio Emilia), è stato arrestato nella città di Bayamo dalla polizia cubana;
dopo circa quaranta giorni di carcere scontati a Granma è stato trasferito presso il carcere de La Condesa nei pressi de L'Avana;
le accuse formulate a suo carico sarebbero pesantissime, si parla di spaccio di droga, corruzione ed omicidio, che, se confermate, sarebbero sanzionate con pene durissime;
la famiglia del Malavasi è stata avvertita in data 23 luglio 2010 tramite l'ambasciata italiana a Cuba, informata a sua volta dal Ministero degli affari esteri;
solo in data 16 agosto 2010 è stato permesso all'ambasciata di fare una visita consolare al Malavasi;
dopo quattro mesi di prigionia, il Malavasi non conosceva ancora esattamente le accuse che gli venivano mosse, né la propria posizione, e sembrerebbe che il suo legale non potesse accedere agli atti o avere puntuali e ufficiali informazioni circa la posizione del suo assistito;
in attesa del processo il Malavasi non può contare su un'adeguata assistenza legale e sanitaria;
in una telefonata ai genitori, Angelo Malavasi avrebbe detto «ho fatto testamento, preferisco morire che rimanere qua da innocente» -:
se non ritenga di attivare ogni utile canale istituzionale volto a chiarire l'esatta posizione del Malavasi, che si ritiene vittima di una situazione rispetto alla quale ha sempre dichiarato una totale estraneità, e a fornire tutta l'assistenza legale e sanitaria che necessita.(3-01281)

Finanziamento della realizzazione della variante alla strada statale n.7 Appia in comune di Formia, «Pedemontana di Formia» - 3-01457

F)

DIONISI e ANNA TERESA FORMISANO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
con interpellanza urgente 2-00619 del 16 febbraio 2010 era stata sollevata la questione riguardante la realizzazione della variante alla strada statale n. 7 Appia in comune di Formia, «Pedemontana di Formia», inclusa tra le opere del programma nazionale delle infrastrutture strategiche, il cui costo complessivo comprensivo di iva ed oneri accessori ammontava a 823 milioni di euro;
con il citato atto veniva richiesto se erano state già reperite almeno le risorse necessarie per la realizzazione del primo stralcio dell'opera;
il Sottosegretario Reina rispondeva che «il Cipe, con delibera n. 98 del 29 marzo 2006 poc'anzi richiamata relativa al progetto preliminare, ha assegnato contributi pluriennali che sviluppano, al netto degli oneri finanziari, un finanziamento complessivo di circa 85 milioni di euro. Cinque milioni di finanziamenti già assegnati saranno corrisposti dall'Anas alla regione Lazio, come contributo per la progettazione in forza della convenzione stipulata il 30 settembre 2008 tra Anas e regione. Il Cipe, che esaminerà il progetto definitivo, provvederà ad assegnare i restanti finanziamenti necessari all'esecuzione dell'infrastruttura»;
ad oggi si deve rilevare che il progetto definitivo è stato approvato dall'Anas senza prescrizioni e che deve essere approvato dal Cipe per poi essere rimesso all'Anas, che provvederà a bandire la gara pubblica;
se fosse finanziata dal Cipe, l'opera potrebbe essere appaltata entro il 2011, con inizio lavori nei primi mesi del 2012;
è superfluo ricordare l'importanza strategica dell'opera, che fa parte del corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa ed è richiesta dalla popolazione, dagli operatori economici e dalle istituzioni locali, che più volte ne hanno evidenziato la necessità, anche al fine di migliorare la qualità ambientale dell'area urbana, di decongestionare la viabilità locale e di favorire un più rapido accesso degli automezzi all'autostrada e alle altre vie di comunicazione a maggior scorrimento -:
se non ritenga di attivarsi affinché il Cipe proceda celermente nella definizione del finanziamento necessario alla realizzazione della variante alla strada statale n. 7 Appia in comune di Formia, «Pedemontana di Formia».(3-01457)

Iniziative per garantire un adeguato servizio ferroviario sulla tratta Cagliari-Carbonia - 3-01484

G)

MEREU. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
dopo le segnalazioni e le denunce dei mesi scorsi si registrano nuovamente notizie di reiterati disservizi e disagi avvenuti sulla linea di trasporto ferroviario regionale sarda, nel tratto che collega Cagliari a Carbonia;
negli ultimi giorni, infatti, si sono registrati nuovi stop e cancellazioni indiscriminate delle corse, a cui si sono aggiunti i disservizi causati dal mancato funzionamento del servizio sostitutivo di autolinee, che hanno praticamente reso totalmente fermi i collegamenti sulla direttrice in questione;
le criticità ormai si ripresentano con continuità quasi quotidiana e da mesi ormai mettono a dura prova la pazienza dei tanti viaggiatori, che da troppo tempo stanno subendo l'inefficienza del servizio di trasporto ferroviario;
a pagare le conseguenze di un tale disservizio sono, soprattutto, i lavoratori e gli studenti pendolari, che ogni giorno assistono impotenti alla vergognosa inadeguatezza che ormai caratterizza il trasporto ferroviario sardo;
la vicenda è stata già segnalata in sede parlamentare con numerosi atti di sindacato ispettivo che denunciavano la situazione, a cui il Governo ha risposto con l'impegno ad attivarsi al fine del superamento della problematica in questione con l'assunzione degli opportuni interventi necessari al ripristino della funzionalità della linea, ma allo stato attuale, come comprovato dalle nuove situazioni presentatisi negli ultimi giorni, non si riscontra nessun miglioramento in direzione della risoluzione della vicenda;
è necessario un urgente e definitivo intervento di risoluzione della vicenda che sta recando continui disagi a moltissimi cittadini sardi, rendendone insostenibile la qualità della vita e le attività lavorative e familiari -:
quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare per risolvere gli ormai insostenibili disagi che ricadono gravemente sui cittadini che utilizzano la rete di trasporto ferroviario regionale sardo sulla tratta Cagliari-Carbonia.(3-01484)

PROPOSTA DI LEGGE: REALACCI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI (A.C. 54-A)

A.C. 54-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 3.500 e 7.500 delle Commissioni.

A.C. 54-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea, ha lo scopo di promuovere e di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, di garantire l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento, nonché di tutelarne e di valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce, altresì, l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico.
2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Finalità).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei piccoli comuni aggiungere le seguenti:, la loro attività amministrativa e l'adeguatezza nell'esercizio delle loro funzioni fondamentali, in coerenza con l'ordinamento degli enti locali e le norme in materia di federalismo fiscale.
*1. 20. Borghesi, Piffari, Cambursano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei piccoli comuni aggiungere le seguenti:, la loro attività amministrativa e l'adeguatezza nell'esercizio delle loro funzioni fondamentali, in coerenza con l'ordinamento degli enti locali e le norme in materia di federalismo fiscale.
*1. 21. Braga, De Micheli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei piccoli comuni aggiungere le seguenti:, la loro attività amministrativa e l'adeguatezza nell'esercizio delle loro funzioni fondamentali, in coerenza con l'ordinamento degli enti locali e le norme in materia di federalismo fiscale.
*1. 24. Ciccanti, Dionisi, Delfino, Bosi, Ria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano, di norma, alle unioni composte tra comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ai comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.
**1. 22. Braga, De Micheli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano, di norma, alle unioni composte tra comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ai comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.
**1. 23. Ciccanti, Dionisi, Delfino, Bosi, Ria.

A.C. 54-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, dall'articolo 5 e dall'articolo 7, comma 3, la presente legge si applica ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale;
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica e basso livello di benessere;
c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
e) comuni collocati in aree prevalentemente montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza da grandi centri urbani;
f) comuni che presentano un territorio particolarmente ampio ovvero caratterizzato dalla frammentazione degli insediamenti abitativi;
g) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), e) o f), limitando in tali casi gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei comuni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'elenco di cui al comma 2 è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure previste dal medesimo comma.
4. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi del comma 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Ambito di applicazione).

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) comuni caratterizzati da scarsi o nulli flussi turistici e da insufficienza di servizi sociali e commerciali essenziali;
2. 21. Borghesi, Piffari, Cambursano.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) comuni caratterizzati da scarsità dei flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
2. 21.(Testo modificato nel corso della seduta)Borghesi, Piffari, Cambursano.
(Approvato)

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e industriali.
2. 22. Realacci.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h)
comuni collocati in aree costiere, caratterizzati dall'assenza di reti di trasporto e di comunicazione adeguate a sostenere il flusso turistico e quelli nei quali si verifica, al termine della stagione turistica, un significativo decremento della percentuale di occupati.
2. 23. Ria, Bosi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'attribuzione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 hanno la priorità i comuni che rientrano in più di una delle tipologie di cui al comma 1.
2. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: prevalentemente montane o rurali.
2. 500.Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 54-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

1. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti non si applicano le seguenti disposizioni:
a) articolo 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
b) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e, a decorrere dalla loro entrata in vigore, articoli 11 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
c) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005.

2. Nei comuni di cui al comma 1, le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate con regolamenti adottati da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, che le svolge in conformità ai princìpi indicati dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. Al fine di favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, nei comuni di cui al comma 1 può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con i soggetti concessionari, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. I comuni di cui al comma 1, anche in forma associata, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e per il recupero dei beni di cui al primo periodo del presente comma nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni possono essere finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.
5. I comuni di cui al comma 1 possono acquisire al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, o stipulare intese finalizzate al relativo recupero, le stazioni ferroviarie disabilitate o le case cantoniere della società ANAS Spa, al fine di destinarle, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali.
6. Per favorire il riequilibrio anagrafico, il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie affinché le nascite registrate, ai sensi del predetto articolo 30, comma 7, nel comune di residenza dei genitori o di uno di essi, siano considerate, ai soli fini statistici, come avvenute in quest'ultimo comune.
7. All'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo le parole: «alla salvaguardia dei paesaggi rurali» sono inserite le seguenti: «, del territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Le regioni, per aumentare la qualità, l'efficacia e l'efficienza nell'erogazione dei servizi nei piccoli comuni, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, promuovono le unioni di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti per la gestione associata delle funzioni.
3. 24. Lanzillotta.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti, calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.
*3. 21. Piffari, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti, calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.
*3. 23. De Micheli, Braga.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti, calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.
*3. 50. Ciccanti, Dionisi, Delfino, Bosi, Ria.

Premettere il seguente comma:
01. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti. La popolazione di cui al primo periodo è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione, per i fini di cui al presente articolo è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.

Conseguentemente:
a) al medesimo articolo:
al comma 1, sostituire le parole:
con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti con le seguenti: di cui al comma 01;
al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 01;
al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 01;
al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 01;
al comma 5, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 01;
b) all'articolo 5:
al comma 1 sostituire le parole:
con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti con le seguenti: di cui al comma 01 dell'articolo 3;
al comma 2 sostituire le parole: con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti con le seguenti: di cui al comma 01 dell'articolo 3;
al comma 3 sostituire le parole: con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti con le seguenti: di cui al comma 01 dell'articolo 3;
c) all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti con le seguenti: di cui al comma 01 dell'articolo 3;
*3. 21. Piffari - *3. 23. De Micheli - * 3. 50. Ciccanti (Testo modificato nel corso della seduta)
(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: con popolazione aggiungere le seguenti: residente.
3. 22. Cambursano, Borghesi, Piffari.

Al comma 3, sopprimere le parole: o con i soggetti concessionari conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la rete dei soggetti concessionari, nel rispetto della disciplina in materia di servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
3. 500.(Nuova formulazione)Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, con la seguente: gratuitamente.
3. 20. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo.

Al comma 5, dopo le parole: ANAS Spa, aggiungere le seguenti: nonché le caserme dismesse, gli edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso e tutti gli edifici demaniali dismessi.
3. 51. Ciccanti, Dionisi, Delfino, Bosi, Ria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Per i piccoli comuni e le loro unioni, in ordine alla programmazione, annuale e triennale, delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi, ed al loro funzionamento, nonché in materia di controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i comuni di maggiore dimensione. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente comma.
*3. 26. De Micheli, Braga.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Per i piccoli comuni e le loro unioni, in ordine alla programmazione, annuale e triennale, delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi, ed al loro funzionamento, nonché in materia di controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i comuni di maggiore dimensione. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente comma.
*3. 53. Ciccanti, Dionisi, Delfino, Bosi, Ria.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «il cui rapporto tra spesa di personale e spesa corrente è superiore al 35 per cento».
**3. 27. Braga, De Micheli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «il cui rapporto tra spesa di personale e spesa corrente è superiore al 35 per cento».
**3. 52. Ciccanti, Dionisi, Delfino, Bosi, Ria.

A.C. 54-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Attività e servizi).

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei comuni di cui all'articolo 2, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.
2. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, i comuni di cui all'articolo 2, anche in forma associata, possono istituire centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, quali i servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.
3. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento, nei comuni di cui all'articolo 2, di centri per la prestazione dei servizi di cui al comma 2 del presente articolo quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Attività e servizi).

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 2 aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f) e g), della legge 30 aprile 1999, n. 120, che presentino situazioni di disagio nell'offerta dei servizi essenziali.

Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo:
sostituire le parole:
di cui all'articolo 2 con le seguenti: di cui al comma 1 del presente articolo;
dopo le parole:
possono istituire aggiungere le seguenti: nell'ambito di apposite convenzioni con i gestori ed i concessionari dei servizi essenziali di cui al comma 1;
al comma 3, sostituire le parole:
di cui all'articolo 2 con le seguenti: di cui al comma 1 del presente articolo.
4. 21. De Luca.

Al comma 1, dopo le parole: ai trasporti aggiungere le seguenti:, alla viabilità.
4. 20. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo.
(Approvato)

A.C. 54-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, adotta iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, volte a favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, che utilizzano prevalentemente prodotti tipici dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.
2. I comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla dicitura: «Territorio di produzione del ...» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.
3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della fauna selvatica locale, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare, i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti possono stipulare, anche in forma associata, contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: privilegiando la vendita diretta e la vendita di prodotti a filiera corta.
5. 20. Borghesi, Piffari, Cambursano.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico, naturale e agro-silvo-pastorale italiano dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e della sua rappresentazione a livello internazionale, alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli elementi iscritti nella lista rappresentativa del patrimonio immateriale, sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominati "elementi UNESCO", sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico, naturale e agro-silvo-pastorale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale»;
b) all'articolo 4, comma l, alinea, dopo le parole: «servizi culturali offerti,» sono aggiunte le seguenti: «nonché di promuovere, preservare e diffondere gli elementi UNESCO,»;
c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
d-ter) alla promozione, alla preservazione e alla diffusione degli elementi UNESCO.".

5. All'attuazione del comma 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili allo scopo a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 21. Braga.

A.C. 54-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Programmi di e-government).

1. I progetti informatici riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, anche in forma associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti a legislazione vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero gli interventi informatici nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi e le iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di servizio territoriali (CST) anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, anche in forma associata.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Programmi di e-government).

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: anche con le seguenti: in particolare.
6. 20. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche in forma associata con le seguenti: con priorità per quelli relativi a forme associative.
6. 20.(Testo modificato nel corso della seduta)Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono inoltre prioritari i collegamenti informatici a banda larga nei distretti industriali dei piccoli comuni nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive.
6. 21. Realacci.

A.C. 54-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

1. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individua le modalità, da stabilire nel contratto di programma, attraverso le quali il concessionario di tale servizio ne garantisce l'espletamento nei comuni di cui all'articolo 2.
2. L'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, e i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni e frazioni non serviti dal servizio postale.
3. I comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti possono affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.
4. Il Ministero dello sviluppo economico può provvedere ad assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei comuni di cui all'articolo 2 e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.
(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

Al comma 1, sostituire le parole: nell'ambito fino a: le quali con le seguenti: compatibilmente con l'adeguatezza delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individua le modalità attraverso le quali, in coerenza con le previsioni del contratto di programma,
7. 20. Valducci.
(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della disciplina in materia di servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
7. 500.Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 54-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Istituti scolastici).

1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, le regioni o gli enti locali, d'intesa con le regioni interessate, per far fronte a condizioni di disagio, senza pregiudizio dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.
(Istituti scolastici).

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o svantaggiate.
8. 20. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Dispensari comunali). - 1. In deroga alla legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, e nell'ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie, le regioni possono istituire, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e su richiesta dei medesimi, un dispensario farmaceutico qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'effettiva e comprovata mancanza di assistenza farmaceutica in loco;
b) l'oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più vicina;
c) la discontinuità di abitato rispetto al centro urbano o al centro storico.

2. Il dispensario viene assegnato al titolare della sede farmaceutica nella cui circoscrizione è istituito il dispensario. In caso di rinuncia di questi, l'assegnazione viene effettuata in favore di altro titolare di una farmacia privata o pubblica della zona, con preferenza per il titolare della farmacia più vicina.
3. Le amministrazioni comunali richiedenti hanno facoltà di concedere all'assegnatario del dispensario i locali idonei.
4. Con provvedimento delle giunte regionali, d'intesa con la competente commissione consiliare e sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, sono definiti i criteri di istituzione, funzionamento ed assegnazione dei dispensari farmaceutici di cui al comma 1.
8. 020. Ciccanti, Delfino, Bosi, Dionisi.

A.C. 54-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Servizio idrico nei piccoli comuni).

1. Le autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, successivamente alla loro soppressione, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, in favore dei comuni di cui all'articolo 2 nei quali la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.
2. All'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 abitanti».
3. All'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del quarto periodo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.
(Servizio idrico nei piccoli comuni).

Al comma 1, dopo le parole: agevolazioni, anche in forma tariffaria aggiungere le seguenti: e di compensazione economica.
9. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: in favore dei comuni di cui all'articolo 2 con le seguenti: ritorni economici e compensazioni finanziarie, a favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, singoli o associati,
9. 20. De Micheli, Braga.

Al comma 1, dopo le parole: agevolazioni, anche in forma tariffaria aggiungere le seguenti: e di compensazione economica.
9. 20.(Testo modificato nel corso della seduta)De Micheli, Braga.
(Approvato)

All'articolo 9, comma 3, dopo le parole: comunità montane aggiungere le seguenti: o delle unioni di comuni.
9. 500.Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 54-A - Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzato ad indire con proprio provvedimento una lotteria ad estrazione istantanea denominata «Piccoli comuni».
2. Le eventuali maggiori entrate, derivanti dal comma 1, ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente relative al settore del lotto, lotterie ed altre attività di giuoco, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate ad un apposito fondo denominato «Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni» e iscritto nello stato di previsione del Ministero medesimo, destinato al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo nel limite massimo degli introiti della lotteria di cui al comma 1.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, sono destinate ai seguenti interventi da realizzare in favore dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge:
a) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2;
b) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti al possesso di immobili destinati ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2;
c) incentivi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo dei comuni di cui all'articolo 2, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale, ovvero avviare nei medesimi comuni un'attività economica;
d) misure agevolative in favore della persona fisica o giuridica che acquista a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;
e) promozione di attività educative per la prima infanzia;
f) agevolazioni a favore di manifestazioni e di eventi artistici, culturali e dello spettacolo promossi o patrocinati dai comuni di cui all'articolo 2, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali.

4. Alla individuazione degli interventi da finanziare, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 2, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da acquisire entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.
(Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni).

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Ai fini dell'incentivazione della residenza nei piccoli comuni, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo destinato al finanziamento degli interventi di cui al comma 3, con una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Conseguentemente:
al comma 3, alinea, sostituire le parole:
comma 2 con le seguenti: comma 1;
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:
comma 2 con le seguenti: comma 1.
10. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero, destinato al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo per un importo annuo pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A tale onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 2 rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

Conseguentemente:
al comma 3, alinea, sostituire le parole:
Fondo di cui al comma 2 con le seguenti: Fondo di cui al comma 1;
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Fondo di cui al comma 2 con le seguenti: Fondo di cui al comma 1.
10. 24. Cambursano, Piffari, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali incentivi, qualora inutilizzabili, in tutto o in parte, dall'ente assegnatario, rientrano comunque nella disponibilità di bilancio dello stesso ente dopo due anni dall'assegnazione.
10. 22. Braga, De Micheli.

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, dando priorità a quei comuni che rientrano in più di una delle tipologie indicate al comma 1 del citato articolo 2.
10. 21. Borghesi, Piffari, Cambursano.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: patrimonio abitativo aggiungere le seguenti:, non utilizzato o in degrado,
10. 20. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: patrimonio abitativo aggiungere le seguenti:, non utilizzato o in stato di degrado.
10. 20.(Testo modificato nel corso della seduta)Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo.
(Approvato)

A.C. 54-A - Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2012, un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale, all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei comuni di cui all'articolo 2.
2. All'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi. Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da unioni di comuni, delle quali facciano parte comuni di cui all'articolo 2, con una popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti.
4. Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Al finanziamento del fondo di cui al comma 1 del presente articolo per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

Al comma 1, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede ai sensi del comma 5-bis.
5-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi dell'articolo 2, comma 16-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con riferimento ai soli interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, sono mantenute in bilancio, nel limite di euro 60 milioni, nell'esercizio 2011, per essere successivamente destinate, nell'anno 2012, alla copertura degli oneri di cui al comma 1. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo, per 60 milioni di euro per l'anno 2012, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
11. 26. Borghesi, Piffari, Cambursano.

Al comma 1, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente, al comma 5:
sostituire le parole:
40 milioni con le seguenti: 60 milioni;
sostituire le parole da:
allo scopo parzialmente utilizzando fino alla fine del comma, con le seguenti: allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 25. Borghesi, Piffari, Cambursano.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2012 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente:
sostituire il comma 5, con i seguenti:
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 5-bis rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008;
sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Per un maggiore finanziamento del fondo di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2012 rispetto a quanto previsto dal medesimo comma, si può provvedere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
11. 27. Piffari, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo, hanno priorità i comuni che rientrano in più di una delle tipologie indicate al comma 1 del citato articolo 2.
11. 20. Piffari, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contributi di cui al presente comma sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.
11. 21. Cambursano, Borghesi, Piffari.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede ai sensi del comma 5-bis.
5-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi dell'articolo 2, comma 16-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con riferimento ai soli interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, sono mantenute in bilancio, nel limite di euro 40 milioni, nell'esercizio 2011, per essere successivamente destinate, nell'anno 2012, alla copertura degli oneri di cui al comma 1. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo, per 40 milioni di euro per l'anno 2012, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
11. 22. Borghesi, Piffari, Cambursano.

Al comma 5, sostituire le parole da:, quanto a 20 milioni di euro fino alla fine del comma, con le seguenti: l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
11. 23. Borghesi, Piffari, Cambursano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato anche a compensare le minori entrate determinate dalle agevolazioni di imposta comunale sugli immobili soggetti a vincolo ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
11. 24. De Micheli, Braga.

A.C. 54-A - Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 11, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 54-A - Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

Al comma 1, dopo le parole: le competenze aggiungere le seguenti: e le prerogative.
13. 20. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo.

A.C. 54-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame è quanto mai opportuna in quanto in tal modo si fornisce un sostegno sia normativo che finanziario ad una realtà essenziale del nostro tessuto civile e sociale e per favorire un'equilibrata diffusione della popolazione in ambito nazionale;
è importante evitare lo spopolamento delle zone di montagna e di alta collina al fine anche di salvaguardare la cura del territorio legata alla presenza di popolazione dedita ad attività agricole e silvo-pastorali;
è necessario salvaguardare le caratteristiche peculiari dei piccoli centri specie di montagna,

impegna il Governo

nell'ambito della necessaria unione tra comuni per mantenere e migliorare il livello dei servizi, a non penalizzare l'identità storica e civile dei piccoli comuni soprattutto di montagna.
9/54-A/1.Garagnani.

La Camera,
premesso che:
le politiche per l'infanzia devono assicurare ai bambini le condizioni sociali ed ambientali ottimali per garantire processi di crescita armonici e sicuri e per assicurare l'attuazione dei loro diritti e, parallelamente, le politiche per l'adolescenza devono assicurare agli adolescenti un processo di crescita e di inserimento sociale in grado di prevenire l'insorgere dei disagi e promuovere la fase di sviluppo dell'autonomia e dell'indipendenza personale, familiare e sociale, l'espressività adolescenziale e la valorizzazione dei talenti individuali;
l'attenzione va rivolta ai piccoli comuni, nei quali appare necessario sviluppare maggiormente il senso della collaborazione e della solidarietà;
va infatti posta particolare attenzione alla grave carenza di servizi per l'infanzia in quella moltitudine di piccoli comuni che stanno assistendo ad esempio ad una smobilitazione delle scuole o ad una loro sopravvivenza a scapito dei bambini con pluriclassi o classi di 4/5 ragazzi;
è necessario assicurare senso di sicurezza e vicinanza ai cittadini e senso di appartenenza alla comunità locale mentre i comuni necessariamente si trovano a misurarsi con una costante riduzione delle risorse comunali, a fronte di una crescente domanda di servizi (ad esempio sociali-educativi-culturali-ricreativi) ed un crescente costo della vita;
ed è proprio nei piccoli centri, dove spesso domina la noia e i ragazzi non hanno più speranze e progetti da realizzare che l'assunzione di alcol e di droghe ha assunto toni drammatici. Piccoli centri dove per divertirsi ci si deve inventare l'impossibile, centri in cui anche praticare un semplice sport diventa una chimera. Piccoli comuni dove il lavoro manca ed è sempre più diffusa la dispersione scolastica; luoghi abbandonati a se stessi in cui i ragazzi sono ignorati insieme ai loro problemi. Se nella metropoli l'adolescente ricorre all'alcol per sentirsi grande, nei piccoli centri disagiati bevono quel cocktail in più nel tentativo di sfuggire a una realtà drammaticamente opposta ai modelli veicolati dai media e dall'opinione pubblica. Questa è la situazione nella maggior parte dei «paeselli» delle nostre piccole province, soprattutto del Sud;
le politiche familiari in queste realtà hanno un ruolo fondamentale e di primaria necessità. Sarebbe opportuno attivare un centro famiglia in tutti gli ambiti territoriali, che possa assicurare un monitoraggio costante delle relazioni familiari che necessitano di un supporto di cura e mediazione; elaborazione di un piano strategico per lo sviluppo dei servizi della prima infanzia, attraverso un raccordo fra scuole d'infanzia pubbliche e private, scuole materne, servizi di custodia privati e la promozione e incentivazione di forme di auto-organizzazione di servizi fra famiglie, flessibili e di prossimità, per la cura dei bambini, dei disabili e degli anziani, nonché di banche del tempo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare servizi ed interventi nei piccoli comuni a carattere aggregativo, di socializzazione e di organizzazione del tempo libero in favore degli adolescenti, in grado di sviluppare forme di autogestione e di partecipazione attiva;
a valutare l'opportunità di avviare azioni di raccordo permanente fra il sistema integrato dei servizi sociali e le istituzioni scolastiche superiori per favorire progetti e servizi di coinvolgimento attivo e partecipato degli adolescenti;
a valutare l'opportunità di realizzare centri di consulenza per adolescenti, interdisciplinari e accessibili, per fornire prestazioni di sostegno e cura dei ragazzi e delle loro famiglie, sia in funzione preventiva che riparativa.
9/54-A/2.Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a garantire l'erogazione dei servizi postali nei piccoli comuni prevedendo che il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individui le modalità attraverso le quali il concessionario di tale servizio ne garantisce l'espletamento nei comuni oggetto del provvedimento; si dispone, altresì, che la definizione delle modalità di espletamento del servizio universale nei comuni oggetto del provvedimento avvenga nell'ambito del contratto di programma siglato da Poste italiane e Ministero dello sviluppo economico;
lo schema di decreto legislativo n. 313 di recepimento della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 96/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali, dispone che «è assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza» e che «il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.a. per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rinnovabili per ulteriori cinque anni per non più di due volte. Il rinnovo del contratto è subordinato al miglioramento di efficienza di Poste Italiane S.p.a., che il Ministero dello sviluppo economico verifica al termine di ogni periodo di affidamento sulla base di indicatori di efficienza definiti e quantificati con apposito provvedimento»;
il Ministro dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.a. hanno firmato il 12 novembre scorso il nuovo contratto di programma 2009/2011 che attiene proprio alla gestione del servizio universale, ossia del diritto di ogni cittadino ad un'offerta di servizi postali a prezzi accessibili su tutto il territorio nazionale; il contratto di programma, siglato, attualmente in attesa di approvazione da parte del CIPE, contiene tuttavia elementi di particolare criticità;
il contratto di programma 2009/2011, siglato peraltro in ritardo rispetto alla scadenza del triennio precedente, sembrerebbe prevedere la possibilità di recapitare la posta e i giornali «a giorni alterni in presenza di particolari situazioni di natura geografica e infrastrutturale» in quei territori «con una popolazione inferiore a 200 abitanti per chilometro quadrato», fino ad «un massimo di un ottavo della popolazione nazionale. Tale ultimo parametro può essere soggetto ad un margine di tolleranza fino ad un massimo del 5 per cento»; secondo prime stime il nuovo regime postale a giorni alterni riguarda potenzialmente circa 10 milioni di utenti e investirebbe quasi 5 mila comuni;
il medesimo contratto, inoltre, dovrebbe produrre effetti sulla rete degli uffici postali poiché consente di ridefinire l'offerta dei servizi secondo parametri più economici per l'azienda, concordando con gli enti locali le eventuali articolazioni; sulla base delle notizie fino ad ora apparse sugli organi di informazione, questa modalità di gestione potrebbe determinare oltre 4.000 nuovi esuberi, che si aggiungerebbero ai 6.000 recentemente gestiti attraverso l'accordo sindacale del 27 luglio 2010 siglato con tutte le organizzazioni sindacali del settore;
come già denunciato, l'applicazione concreta del contratto di programma determinerebbe un impatto negativo su circa 10 milioni di utenti, trattati in maniera diversa in base alle caratteristiche del territorio in cui vivono; nelle aree meglio servite, dove la posta continuerà ad essere consegnata ogni giorno, si trovano gli abitanti dei grandi centri e delle aree più popolate del Paese; nella zona retrocessa sono inseriti i piccoli comuni e i luoghi con minore densità abitativa;
il Governo consente alle Poste di portare sempre più avanti il progetto di mutazione del proprio ruolo già avviato da tempo: non più società con la posta al centro della propria ragione sociale, ma ente sempre più concentrato su credito e assicurazioni, settori che assicurano notevoli profitti ma che hanno poco a che fare con il ruolo originario delle Poste che dovrebbe essere prioritariamente quello di assicurare un servizio capillare di comunicazione per il tutto il Paese;
come già accennato, con il nuovo contratto di programma, anche gli sportelli saranno investiti dal nuovo interesse del business: potenziati quelli più centrali, funzionali agli affari finanziari, e ridimensionati gli altri;
mentre il «servizio universale» viene ridotto, il Governo con il decreto cosiddetto «mille proroghe» ha concesso alle Poste la possibilità di entrare nel capitale delle banche, separando da un punto di vista contabile il Bancoposta dal resto del gruppo,

impegna il Governo:

a presentare alle competenti Commissioni parlamentari il contratto di programma 2009/2011 in tempi utili a consentire una attenta valutazione dei profili esposti in premessa ed eventuali modifiche o integrazioni;
a tutelare il diritto dei cittadini italiani ad avere un servizio postale universale, ossia diffuso su tutto il territorio nazionale a prezzi accessibili, mediante un rigoroso e costante controllo del rispetto degli obblighi sottoscritti dalle parti in causa con il contratto di programma per quel che riguarda l'erogazione del servizio postale e la sua rimodulazione, in modo tale che venga tutelato il primario e ineludibile interesse dei cittadini;
ad adottare nei tempi utili il provvedimento di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dallo schema di decreto n. 313, per la definizione di un sistema di valutazione qualitativo e quantitativo del servizio universale fornito dal soggetto affidatario - nel caso di specie Poste Italiane - il cui esito positivo consente il rinnovo automatico del contratto;
ad illustrare l'impatto delle nuove modalità di gestione del servizio rispetto all'attuale articolazione della rete postale sul territorio nazionale e ad assicurare che esse consentano lo stesso di garantire l'espletamento del servizio postale universale affidato a Poste Italiane spa;
a indicare con chiarezza quale sia l'impatto del contratto di programma 2009-2011 sul personale di Poste italiane spa in relazione alle informazioni di stampa che indicano la possibilità di esuberi per oltre 4000 unità;
a non delegare agli enti locali la determinazione, a proprio carico, della permanenza del servizio postale sul proprio territorio in un momento in cui si registra un forte depauperamento delle risorse dei medesimi enti;
a chiarire i motivi che hanno determinato la ritardata approvazione del contratto di programma fra Poste Italiane spa e Ministero dello sviluppo economico relativo al triennio 2009-2011.
9/54-A/3.Lovelli, Meta, Velo, Codurelli.

La Camera,
premesso che:
i piccoli comuni, dove è concentrata larga parte del patrimonio culturale italiano, rappresentano risorse inestimabili per il futuro del nostro Paese che occorre difendere e valorizzare, sottraendoli al disinteresse cui sono stati ingiustamente condannati negli ultimi anni;
per far diventare i piccoli comuni uno dei punti prioritari dell'agenda politica italiana, oltre che di quella dell'Unione Europea, occorre valorizzarne le grandi potenzialità, predisponendo misure adeguate a finanziare le attività sociali, ambientali e culturali ivi esercitate e, soprattutto, garantire l'efficienza dei servizi essenziali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere più efficaci le collaborazioni e le unioni dei comuni più piccoli per la realizzazione dei servizi essenziali, evitando municipalismi e dispersioni irrazionali di risorse per opere pubbliche eccessive ed inutili rispetto al territorio servito.
9/54-A/4.Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
i piccoli comuni, dove è concentrata larga parte del patrimonio culturale italiano, rappresentano risorse inestimabili per il futuro del nostro Paese che occorre difendere e valorizzare, sottraendoli al disinteresse cui sono stati ingiustamente condannati negli ultimi anni;
per far diventare i piccoli comuni uno dei punti prioritari dell'agenda politica italiana, oltre che di quella dell'Unione Europea, occorre valorizzarne le grandi potenzialità, predisponendo misure adeguate a finanziare le attività sociali, ambientali e culturali ivi esercitate e, soprattutto, garantire l'efficienza dei servizi essenziali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere le collaborazioni e le unioni dei comuni più piccoli per la realizzazione dei servizi essenziali, evitando municipalismi e dispersioni irrazionali di risorse per opere pubbliche eccessive ed inutili rispetto al territorio servito.
9/54-A/4.(Testo modificato nel corso della seduta)Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
il ruolo e la funzione storica, per il nostro Paese, dei piccoli centri ha suggerito l'introduzione della presente proposta di legge contenente norme tese a migliorare le condizioni di vita nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 unità;
da tempo, molte delle sopra citate comunità sono interessate da un continuo processo di desertificazione sociale conseguenza delle poche opportunità di sviluppo e di occupazione che si riscontrano nei territori ed aggravato da una costante diminuzione dei livelli essenziali dei servizi offerti ai cittadini (trasporti, sanità, istruzione);
non è ipotizzabile superare quel processo di desertificazione sociale in atto da anni, e oggetto del presente intervento normativo, prescindendo dal riconoscere ai piccoli comuni, e ai loro residenti, quelle opportunità legate all'utilizzo di tecnologie e strumenti innovativi rispondenti alle attese e alle esigenze delle aziende, delle amministrazioni pubbliche e dei singoli cittadini chiamati a vivere e ad operare in queste aree;
l'accesso alla banda larga rappresenta oggi un elemento essenziale per lo sviluppo e la competitività del Paese, un servizio universale che deve essere reso disponibile per tutti i cittadini a prescindere dalla loro ubicazione geografica e ad un costo ragionevole;
è opportuno organizzare e razionalizzare le risorse che si renderanno disponibili per i piccoli comuni lungo alcuni mirati progetti di sviluppo, al fine di evitare una dispersione delle risorse stesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire, con successivi provvedimenti, attraverso un fondo organico per interventi ritenuti strategici per la salvaguardia e lo sviluppo dei piccoli comuni, o comunque nei programmi dei ministeri interessati, una particolare attenzione ai processi di diffusione della banda larga utilizzando gli strumenti e le tecnologie meglio adattabili alle particolari caratteristiche territoriali dei comuni in oggetto.
9/54-A/5.Boffa.

La Camera,
premesso che:
la condizione di disagio che oggi vivono i comuni di piccole dimensioni costituisce il risultato della profonda ed epocale trasformazione che ha vissuto il nostro Paese dall'ultimo dopoguerra, quando lo sviluppo economico e sociale ha determinato processi di rapida e massiccia urbanizzazione con la concentrazione della popolazione nei grandi centri e con lo spopolamento delle aree interne del Paese, di quelle montane e delle campagne;
i piccoli comuni sono una realtà solo apparentemente minore o meno preziosa: essi, al contrario, rappresentano, nella loro varietà naturale e storico-culturale, il tessuto più prezioso del nostro Paese;
la normativa nazionale, spesso non tiene in adeguato conto delle peculiarità connesse alla non omogenea presenza umana sul territorio, e alla crescente marginalizzazione delle aree meno popolate e dei piccoli comuni più svantaggiati;
il provvedimento si rende particolarmente necessario in una situazione nella quale si colgono segnali particolarmente negativi per la qualità della vita e dei servizi nei piccoli comuni;
siamo di fronte a un provvedimento importante, ma vi è comunque il rischio che il testo risulti difficilmente in grado di raggiungere gli obiettivi che si pone; la gran parte delle norme previste nel testo sono senza oneri a carico dello Stato;
l'articolo 4 è finalizzato a garantire, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità di attività e servizi essenziali, con l'obiettivo di fronteggiare la condizione di «disagio insediativo» cui la proposta di legge intende porre rimedio;
analoghi disagi si pongono, poi, per i residenti nei piccoli comuni in relazione alla prestazione di altri servizi essenziali, come quello scolastico, ovvero all'utilizzo della rete di distribuzione del carburante; in riferimento ai piccoli comuni, il servizio di erogazione dei carburanti costituisce un servizio fondamentale,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anche legislative, fermo restando le prerogative del Parlamento, al fine di consentire alle regioni di prevedere specifiche agevolazioni per i piccoli comuni d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti.
9/54-A/6.Piffari, Cambursano.

La Camera,
premesso che:
la condizione di disagio che oggi vivono i comuni di piccole dimensioni costituisce il risultato della profonda ed epocale trasformazione che ha vissuto il nostro Paese dall'ultimo dopoguerra, quando lo sviluppo economico e sociale ha determinato processi di rapida e massiccia urbanizzazione con la concentrazione della popolazione nei grandi centri e con lo spopolamento delle aree interne del Paese, di quelle montane e delle campagne;
i piccoli comuni sono una realtà solo apparentemente minore o meno preziosa: essi, al contrario, rappresentano, nella loro varietà naturale e storico-culturale, il tessuto più prezioso del nostro Paese;
la normativa nazionale, spesso non tiene in adeguato conto delle peculiarità connesse alla non omogenea presenza umana sul territorio, e alla crescente marginalizzazione delle aree meno popolate e dei piccoli comuni più svantaggiati;
il provvedimento si rende particolarmente necessario in una situazione nella quale si colgono segnali particolarmente negativi per la qualità della vita e dei servizi nei piccoli comuni;
siamo di fronte a un provvedimento importante, ma vi è comunque il rischio che il testo risulti difficilmente in grado di raggiungere gli obiettivi che si pone; la gran parte delle norme previste nel testo sono senza oneri a carico dello Stato;
l'articolo 4 è finalizzato a garantire, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità di attività e servizi essenziali, con l'obiettivo di fronteggiare la condizione di «disagio insediativo» cui la proposta di legge intende porre rimedio;
analoghi disagi si pongono, poi, per i residenti nei piccoli comuni in relazione alla prestazione di altri servizi essenziali, come quello scolastico, ovvero all'utilizzo della rete di distribuzione del carburante; in riferimento ai piccoli comuni, il servizio di erogazione dei carburanti costituisce un servizio fondamentale,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di opportune iniziative anche legislative, fermo restando le prerogative del Parlamento, al fine di consentire alle regioni di prevedere specifiche agevolazioni per i piccoli comuni d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti.
9/54-A/6.(Testo modificato nel corso della seduta)Piffari, Cambursano.

La Camera,
premesso che:
per la terza legislatura consecutiva si affronta l'esame della proposta di legge in commento, il cui testo discende proprio dal lavoro svolto nelle scorse legislature. Una proposta di legge sostanzialmente condivisa in maniera trasversale dai diversi schieramenti;
l'equilibrata distribuzione della popolazione sul territorio nazionale costituisce una garanzia del nostro sistema culturale e sociale, anche con riguardo alla manutenzione del territorio, dei beni storici, monumentali, artistici e culturali, e rappresenta un cardine essenziale per lo sviluppo e per il benessere economico del Paese;
il principale obiettivo di questa proposta di legge è, quindi, quello di mettere in campo alcuni strumenti nel tentativo di riequilibrare l'attuale situazione di forti squilibri socio-economici, favorendo la vivibilità nei piccoli comuni e l'insediamento di attività produttive, attraverso incentivi, agevolazioni e maggiori risorse economiche ad essi dedicate;
i comuni in tutta Italia sono 8.101, tra questi 5.868 sono comuni di piccole dimensioni ovvero con una popolazione che non supera i 5000 abitanti, sono pari al 72 per cento dei comuni italiani e custodiscono un patrimonio straordinario di beni culturali e ambientali, di tradizioni e abilità manifatturiere, di saperi e convivialità;
il nodo della questione è che essere un piccolo comune comporta dei costi di gestione più alti, perché gli enti più piccoli devono garantire lo stesso numero di servizi di quelli più grandi a un costo più alto;
siamo di fronte a un provvedimento importante, che rischia però di non raggiungere gli obiettivi prefissatisi per la scarsità di risorse;
gli unici articoli dove vengono stanziate delle risorse effettive e spendibili, sono il 10 e l'11, laddove vengono istituiti il «Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni», alimentato dall'istituzione di una nuova lotteria a estrazione, e il «Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni» con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2012. Per gli anni successivi al 2012, gli stanziamenti saranno assegnati annualmente con la tabella E della legge di stabilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori risorse economiche indispensabili, oltre a quelle già previste nel provvedimento in esame, al fine di sostenere l'intera platea dei comuni destinatari, da destinare alle unioni tra piccoli comuni, costituite senza costi aggiuntivi, e che raggiungano almeno complessivamente la popolazione di 10 mila residenti.
9/54-A/7.Borghesi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame cerca di dare una risposta, seppur parziale e insufficiente, a quei piccoli comuni che presentano situazioni di maggiore criticità, marginalizzazione e disagio abitativo, attraverso mirate politiche di sostegno;
sempre più numerosi sono i casi in cui nei piccoli comuni, soprattutto quelli a maggiore marginalità economica e sociale, non è assicurato un livello minimo di base dei servizi essenziali (posta, sanità, scuola, ecc.);
una delle finalità della presente proposta di legge è, quindi, quella di contribuire a riequilibrare gli attuali forti squilibri socio-economici, favorendo la vivibilità nei piccoli comuni più disagiati, attraverso maggiori risorse economiche ad essi dedicate, e agevolando nei relativi territori, l'insediamento di attività produttive, attraverso incentivi e agevolazioni;
i condivisibili obiettivi del provvedimento rischiano però di rimanere sulla carta in conseguenza delle scarse risorse ad esso assegnate, e questo soprattutto perché gran parte delle norme previste nel testo sono previste senza oneri a carico dello Stato;
così vale, per esempio, con l'articolo 3, comma 5, laddove si prevede che i piccoli comuni possano acquisire, al valore economico definito dall'Agenzia del territorio, o stipulare intese finalizzate al relativo recupero, le stazioni ferroviarie disabilitate, e le case cantoniere dell'ANAS Spa, per essere destinate a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile, ecc.;
purtroppo con i drastici tagli di questo Governo agli enti locali, la quasi totalità dei comuni hanno difficoltà a chiudere in pareggio il proprio bilancio, e ciò rende difficile prevedere che i comuni riescano a individuare ulteriori risorse per poter finanziare dette convenzioni o acquisire a titolo oneroso i suddetti immobili;
stesso discorso vale per la disposizione per la quale, sempre senza oneri a carico della finanza pubblica, i piccoli comuni possono istituire, anche in forma associata, centri multifunzionali nei quali concentrare una serie di servizi per i cittadini (quali servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza). La situazione dei bilanci degli enti locali difficilmente consentirà di poter attuare in maniera efficace le norme previste nel testo in esame;
così come per la previsione di cui all'articolo 8, laddove si prevede che per sostenere le istituzioni scolastiche presenti nei piccoli comuni, le regioni e gli enti locali possano stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni che, in base alle disposizioni vigenti, dovrebbero essere chiusi o accorpati;
le uniche norme di spesa sono previste dagli articoli 10 e 11, che istituiscono il «Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni» e il «Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni»;
il suddetto «Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni» viene istituito con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2012. Per gli anni successivi al 2012, gli stanziamenti saranno assegnati annualmente con la tabella E della legge di stabilità, senza però quantificarne la dotazione;
sono risorse certamente importanti ma probabilmente insufficienti, a fronte del numero probabilmente molto elevato dei piccoli comuni che potranno beneficiare degli incentivi e dei contributi previsti. Bisognerà quindi impegnarsi per individuare nuove e vere risorse finanziarie, affinché molte delle norme non finiscano per rimanere sulla carta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che le risorse assegnate dalla legge di stabilità per gli anni successivi al 2012, al «Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni», siano perlomeno confermate nell'importo minimo di 40 milioni di euro annui.
9/54-A/8.Cambursano.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che le risorse assegnate dalla legge di stabilità per gli anni successivi al 2012, al «Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni», siano perlomeno confermate nell'importo minimo di 40 milioni di euro annui.
9/54-A/8.(Testo modificato nel corso della seduta)Cambursano.

La Camera,
premesso che:
la convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è stata adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);
l'Italia ha adottato la Convenzione UNESCO che prevede una lista rappresentativa del patrimonio immateriale del Paese con legge 27 settembre 2007, n. 167;
gli elementi UNESCO sono per la loro unicità punte di eccellenza del patrimonio culturale nazionale largamente inteso;
la legge 20 febbraio 2006, n. 77, riferita ai beni culturali UNESCO, non ricomprende, essendo precedente, la fattispecie del «patrimonio immateriale»;
la Commissione europea ha emanato in questo senso la raccomandazione 2010/238/UE del 26 ottobre 2010 chiedendo agli Stati membri di assumere precisi impegni a tutela del patrimonio culturale;
i piccoli comuni sono in larga parte «detentori» di tale patrimonio immateriale,

impegna il Governo

ad adeguarsi, con successivi provvedimenti, alla raccomandazione UE richiamata, in coerenza con la legge 27 settembre 2007, n. 167, prevedendo le azioni necessarie per la tutela del patrimonio immateriale diffuso nel nostro Paese anche con la modifica della legge 20 febbraio 2006, n. 77.
9/54-A/9.Vannucci, Braga, Servodio.

La Camera,
premesso che:
il nostro Paese vede un'ampia presenza di piccoli comuni che rappresentano un tessuto sociale e civile di fondamentale importanza, da salvaguardare anche attraverso idonee politiche scolastiche e di sostegno finanziario a garanzia del diritto allo studio,

impegna il Governo

al fine di assicurare il diritto allo studio a tutti gli studenti dei piccoli comuni, dei comuni di montagna e delle piccole isole, che risponda ai requisiti di qualità e di pari dignità formativa con le restanti istituzioni scolastiche del Paese, a sostenere lo sviluppo di nuove modalità didattiche anche attraverso percorsi formativi basati sull'uso di nuove tecnologie informatiche.
9/54-A/10.De Pasquale, Ghizzoni.

La Camera,
premesso che:
i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti non sono soggetti al patto di stabilità, seguono pertanto regole proprie;
in ordine alle spese di personale i piccoli comuni sono vincolati al rispetto del comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha subito successive modificazioni;
ad oggi i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti sono obbligati a non superare per le spese di personale l'ammontare dell'anno 2004;
deroghe non sono più possibili in quanto soppresse dalla legislazione con l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che peraltro non ha previsto di scontare effetti finanziari;
il riferimento all'anno 2004 non appare adeguato in quanto nel corso di sette anni molte cose possono essere mutate;
occorre prevedere un vincolo «dinamico» che consideri le mutazioni che possono intervenire nella vita di un comune, nuove esigenze che possono presentarsi, prima fra tutte quella della sicurezza riferita alla polizia municipale,

impegna il Governo

nel presupposto che la soppressione delle deroghe già previste nel comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ha quantificato e scontato effetti finanziari, a predisporre una nuova regolamentazione delle spese di personale per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti anche attraverso un'intesa con la rappresentanza dei piccoli comuni.
9/54-A/11. Braga, Vannucci, Mariani, Margiotta, Iannuzzi.

La Camera,
premesso che:
nel provvedimento manca qualsiasi previsione volta ad agevolare la diffusione delle manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo, in base alla quale prevedere che il Governo, in particolare il Ministero dei beni e delle attività culturali promuova, d'intesa con la SIAE, un sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni con meno di 5.000 abitanti, necessaria per lo sviluppo delle indicate attività da parte dei suddetti comuni;
che lo stanziamento di risorse destinate a tale fine rappresenta una forma di investimento su manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo che possono rappresentare un volano per il turismo e l'economia dei comuni interessanti;
che l'investimento di parte delle risorse destinate a tale scopo alle iniziative rivolte in particolare ai giovani e alle fasce deboli delle popolazioni locali, possono aumentare la qualità della vita dei residenti nei comuni predetti, in particolare giovani e fasce deboli, che possono sentirsi incentivati a risiedervi,

impegna il Governo

a stanziare risorse aggiuntive non inferiori a 150 milioni di euro, per introdurre, d'intesa con la SIAE, e in collaborazione con gli enti locali, un sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni con meno di 5.000 abitanti compresi in una delle tipologie individuate dall'articolo 2 del presente provvedimento, che agevolino la diffusione e lo sviluppo delle indicate attività da parte dei suddetti comuni, con particolare riguardo alle iniziative rivolte ai giovani e alle fasce deboli delle popolazioni locali.
9/54-A/12. Zazzera, Cambursano.

La Camera,
premesso che:
nel provvedimento manca qualsiasi previsione volta ad agevolare la diffusione delle manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo, in base alla quale prevedere che il Governo, in particolare il Ministero dei beni e delle attività culturali promuova, d'intesa con la SIAE, un sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni con meno di 5.000 abitanti, necessaria per lo sviluppo delle indicate attività da parte dei suddetti comuni;
che lo stanziamento di risorse destinate a tale fine rappresenta una forma di investimento su manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo che possono rappresentare un volano per il turismo e l'economia dei comuni interessanti;
che l'investimento di parte delle risorse destinate a tale scopo alle iniziative rivolte in particolare ai giovani e alle fasce deboli delle popolazioni locali, possono aumentare la qualità della vita dei residenti nei comuni predetti, in particolare giovani e fasce deboli, che possono sentirsi incentivati a risiedervi,

impegna il Governo

compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a stanziare risorse aggiuntive non inferiori a 150 milioni di euro, per introdurre, d'intesa con la SIAE, e in collaborazione con gli enti locali, un sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni con meno di 5.000 abitanti compresi in una delle tipologie individuate dall'articolo 2 del presente provvedimento, che agevolino la diffusione e lo sviluppo delle indicate attività da parte dei suddetti comuni, con particolare riguardo alle iniziative rivolte ai giovani e alle fasce deboli delle popolazioni locali.
9/54-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Zazzera, Cambursano.

La Camera,
premesso che:
nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 mila abitanti che soffrono le conseguenze di fenomeni di dissesto idrogeologico e sono caratterizzati da arretratezza economica è pressoché ordinaria la mancanza di risorse da investire nella realizzazione di opere pubbliche necessarie per la vita della comunità;
che è indispensabile aiutare tali comuni con risorse aggiuntive certe per poter far fronte ad esse, in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale garantiti dalla nostra Costituzione e dai trattati dell'Unione;
che la partecipazione dello Stato, accanto a quella delle regioni e degli altri enti locali, alla realizzazione di tali opere risulta imprescindibile,

impegna il Governo

a istituire un fondo con uno stanziamento non inferiore a 150 milioni di euro e a totale carico dello Stato, come contributo per la realizzazione di opere pubbliche necessarie per la vita della comunità e per l'occupazione nei comuni con meno di 5.000 abitanti compresi in una delle tipologie individuate dall'articolo 2 del presente provvedimento.
9/54-A/13. Donadi, Piffari.

La Camera,
premesso che:
nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 mila abitanti che soffrono le conseguenze di fenomeni di dissesto idrogeologico e sono caratterizzati da arretratezza economica è pressoché ordinaria la mancanza di risorse da investire nella realizzazione di opere pubbliche necessarie per la vita della comunità;
che è indispensabile aiutare tali comuni con risorse aggiuntive certe per poter far fronte ad esse, in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale garantiti dalla nostra Costituzione e dai trattati dell'Unione;
che la partecipazione dello Stato, accanto a quella delle regioni e degli altri enti locali, alla realizzazione di tali opere risulta imprescindibile,

impegna il Governo

compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a istituire un fondo con uno stanziamento non inferiore a 150 milioni di euro e a totale carico dello Stato, come contributo per la realizzazione di opere pubbliche necessarie per la vita della comunità e per l'occupazione nei comuni con meno di 5.000 abitanti compresi in una delle tipologie individuate dall'articolo 2 del presente provvedimento.
9/54-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Donadi, Piffari.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 al comma 3 stabilisce che l'elenco dei piccoli comuni che possano beneficiare della legge sia definito «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e che nello stesso modo tale elenco sia aggiornato ogni tre anni, mentre il comma 5 demanda alle regioni speciali e alle Province autonome di individuare i loro piccoli comuni e l'articolo 13 fa salve le competenze di tali enti, «che provvedono alle finalità della presente legge»;
rilevato che il Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni di cui all'articolo 10 così come il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, istituito dall'articolo 11, non prevedono alcun criterio di ripartizione a favore delle regioni a statuto speciale e alle Province autonome;
considerato che non emerge con chiarezza dal testo normativo che i benefici e le agevolazioni previste dalla presente legge per i piccoli comuni siano destinati, comunque, anche ai comuni insediati nelle regioni a statuto speciale o nelle Province autonome anche a prescindere da iniziative normative delle stesse, né vi sono meccanismi normativi tesi ad impedire lacune in caso di omissione o ritardo delle regioni e Province autonome nell'indicazione dei piccoli comuni, ai fini della presente legge,

impegna il Governo

ad attuare i necessari interventi, anche normativi, affinché l'elenco dei piccoli comuni di cui al comma 3 dell'articolo 2 sia comprensivo anche delle indicazioni che verranno fornite dalle Autonomie speciali ai sensi dell'articolo 2 comma 5, prevedendo dei meccanismi surrogatori in caso di omissioni o ritardi nella loro individuazione, e che l'attuazione autonoma demandata alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome non pregiudichi comunque la equiparazione dei piccoli comuni, per tutti i fini di sviluppo previsti dalla presente legge, a prescindere dalla loro ubicazione nei vari territori italiani, siano essi ricompresi in regioni ordinarie o in regioni o Province a statuto speciale.
9/54-A/14. Monai, Vannucci.

La Camera,
premesso che:
le biblioteche rappresentano il centro della vita culturale e formativa, accanto alla scuola, di ogni città;
le biblioteche oggi sono in piena trasformazione, offrendo oltre ai libri cartacei e alle emeroteche, anche materiali multimediali, in particolare banche dati di ogni sorta, che hanno costi normalmente non affrontabili dai singoli;
i piccoli comuni non possiedono le risorse per dotarsi di una biblioteca, indispensabile per consentire alla popolazione che vi risiede di ricevere un servizio necessario,

impegna il Governo

a stanziare non meno di 400 mila euro per ciascun comune con meno di 5.000 abitanti compreso in una delle tipologie individuate dall'articolo 2 del presente provvedimento, finalizzato a cofinanziare l'apertura di una biblioteca comunale.
9/54-A/15. Barbato.

La Camera,
premesso che:
le biblioteche rappresentano il centro della vita culturale e formativa, accanto alla scuola, di ogni città;
le biblioteche oggi sono in piena trasformazione, offrendo oltre ai libri cartacei e alle emeroteche, anche materiali multimediali, in particolare banche dati di ogni sorta, che hanno costi normalmente non affrontabili dai singoli;
i piccoli comuni non possiedono le risorse per dotarsi di una biblioteca, indispensabile per consentire alla popolazione che vi risiede di ricevere un servizio necessario,

impegna il Governo

compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a stanziare non meno di 400 mila euro per ciascun comune con meno di 5.000 abitanti compreso in una delle tipologie individuate dall'articolo 2 del presente provvedimento, finalizzato a cofinanziare l'apertura di una biblioteca comunale.
9/54-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Barbato.

La Camera,
premesso che:
i piccoli comuni sopravvivono anche grazie ai servizi commerciali resi dalle attività commerciali definite di vicinato o di prossimità, che spesso sono anche posti di aggregazione;
ogni piccolo comune vive anche grazie al piccolo negozio di alimentari, alla latteria, al bar, al giornalaio, al fruttivendolo o al panettiere, che rappresentano a volte vere e proprie attività storiche, mantenute vive, anche se poco redditizie, e tramandate da generazioni;
la loro utilità è indispensabile per continuare a garantire la sopravvivenza di questi comuni,

impegna il Governo

a stanziare un contributo non inferiore a 100 milioni di euro per cofinanziare il mantenimento e/o l'apertura di attività commerciali, di prossimità nei comuni con meno di 5000 abitanti, compresi in una delle tipologie individuate dall'articolo 2 del presente provvedimento, individuando con decreto ministeriale quelli ritenuti indispensabili per la sopravvivenza e la qualità della vita di ogni comunità.
9/54-A/16.Cimadoro.

La Camera,
premesso che:
i piccoli comuni sopravvivono anche grazie ai servizi commerciali resi dalle attività commerciali definite di vicinato o di prossimità, che spesso sono anche posti di aggregazione;
ogni piccolo comune vive anche grazie al piccolo negozio di alimentari, alla latteria, al bar, al giornalaio, al fruttivendolo o al panettiere, che rappresentano a volte vere e proprie attività storiche, mantenute vive, anche se poco redditizie, e tramandate da generazioni;
la loro utilità è indispensabile per continuare a garantire la sopravvivenza di questi comuni,

impegna il Governo

compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a stanziare un contributo non inferiore a 100 milioni di euro per cofinanziare il mantenimento e/o l'apertura di attività commerciali, di prossimità nei comuni con meno di 5000 abitanti, compresi in una delle tipologie individuate dall'articolo 2 del presente provvedimento, individuando con decreto ministeriale quelli ritenuti indispensabili per la sopravvivenza e la qualità della vita di ogni comunità.
9/54-A/16.(Testo modificato nel corso della seduta)Cimadoro.

La Camera,
premesso che:
i piccoli comuni italiani continuano a spopolarsi e molti di essi, ove non già abbandonati, risultano in serie difficoltà di sopravvivenza;
al fine di assicurare che essi continuino ad avere popolazione residente, si rende necessario recuperare e valorizzare il patrimonio immobiliare privato esistente, spesso in pessime condizioni, favorendone il restauro;
allo stesso tempo va favorito l'acquisto di parte di questo patrimonio immobiliare da parte di persone che possano essere invogliate a trasferirsi a risiedere in questi comuni,

impegna il Governo

a stanziare non meno di 20 mila euro a fondo perduto per ogni soggetto e 30 mila euro per ogni coppia, anche non sposata, per l'acquisto, recupero o restauro di immobili, da destinare a propria residenza, nei comuni con meno di 5000 abitanti, compresi in una delle tipologie individuate dall'articolo 2 del presente provvedimento, in cui risulti non abitato almeno il 40 per cento degli immobili esistenti.
9/54-A/17.Mura.

La Camera,
premesso che:
i piccoli comuni italiani continuano a spopolarsi e molti di essi, ove non già abbandonati, risultano in serie difficoltà di sopravvivenza;
al fine di assicurare che essi continuino ad avere popolazione residente, si rende necessario recuperare e valorizzare il patrimonio immobiliare privato esistente, spesso in pessime condizioni, favorendone il restauro;
allo stesso tempo va favorito l'acquisto di parte di questo patrimonio immobiliare da parte di persone che possano essere invogliate a trasferirsi a risiedere in questi comuni,

impegna il Governo

compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a stanziare non meno di 20 mila euro a fondo perduto per ogni soggetto e 30 mila euro per ogni coppia, anche non sposata, per l'acquisto, recupero o restauro di immobili, da destinare a propria residenza, nei comuni con meno di 5000 abitanti, compresi in una delle tipologie individuate dall'articolo 2 del presente provvedimento, in cui risulti non abitato almeno il 40 per cento degli immobili esistenti.
9/54-A/17.(Testo modificato nel corso della seduta)Mura.

La Camera,
in sede di esame dell'Atto Camera 54, recante «misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree naturali protette»
premesso che:
l'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato recentemente modificato prima dall'articolo 1, comma 108, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, poi, dal comma 39 dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 10);
tale modifica ha subordinato la possibilità per gli enti locali di assumere nuovi mutui e di accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato a condizione che l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013;
l'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prima che intervenissero le modifiche di cui sopra subordinava la possibilità per gli enti locali di accendere nuovi mutui e di accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, a condizione che l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superasse il 15 per cento;
i dati economico-finanziari rivelano un trend stabile di miglioramento dei saldi, in quanto il deficit dei comuni è passato da 3,7 miliardi di euro nel 2004 a 1,1 miliardi nel 2008, pari al 2,6 per cento del deficit complessivo della pubblica amministrazione, (fonte ISTAT);
l'analisi dei dati rivela che sono proprio gli enti locali l'unico comparto che ha tenuto sotto controllo la spesa corrente di funzionamento;
nel 2008 le spese finali impegnate dai comuni risultano in calo del 3,8 per cento rispetto al 2007 (fonte ISTAT);
la quota delle entrate tributarie, sul totale delle entrate correnti, tende a mantenersi più bassa nei comuni appartenenti alle classi dimensionali estreme, e cioè nei comuni con meno di 5.000 abitanti dove è pari al 34,3 per cento (fonte ISTAT);
il taglio dei trasferimenti e il ritardo nell'attuazione del federalismo fiscale impone agli enti locali di contenere soprattutto la spesa per gli investimenti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad intervenire sulle modifiche apportate all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267/2000 affinché si reintroducano, per i comuni individuati dall'articolo 2, comma 1, della proposta di legge in esame, gli stessi criteri di accesso ai mutui e ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato previsti dal medesimo articolo 204 anteriormente alle modifiche - in senso restrittivo - introdotte dall'articolo 1, comma 108, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e dall'articolo 2, comma 39, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10).
9/54-A/18.Porcino.

La Camera,
premesso che:
solo attraverso misure di riequilibrio del territorio si può costituire una vera politica nazionale e la tutela e la difesa degli interessi, delle aspettative, dell'identità e dell'autonomia dei piccoli comuni costituiscono la forma più idonea, in linea con i principi enunciati nella nostra Costituzione, per promuoverne lo sviluppo e la crescita sociale ed economica, la tutela del territorio e delle risorse in esso presenti; al contempo, sviluppo e crescita possono rinvigorire e valorizzare il patrimonio di esperienze, di storia, di cultura e di civiltà delle popolazioni interessate;
il provvedimento in esame si fa carico, in parte, delle richieste e delle rivendicazioni dei piccoli comuni e ciò rappresenta un primo passo per il riconoscimento delle loro peculiarità e delle diverse esigenze delle popolazioni che scontano il disagio di vivere in territori dove i servizi e essenziali non sono facilmente fruibili;
questi comuni, che rappresentano la metà del Paese che amministra il 50 per cento del territorio nazionale ed il 40 per cento della popolazione, rischiano di essere soffocati in assenza di adeguate iniziative per la loro difesa: essi costituiscono un presidio insostituibile sul territorio, rappresentando quindi, nel quadro nazionale, una realtà molto importante dinamica e funzionante, come emerso anche dall'indagine svolta da Confcommercio e Legambiente dal titolo «Piccola grande Italia»;
pur affrontando non poche delle problematiche inerenti ai piccoli comuni, le risorse stanziate dal provvedimento in esame appaiono del tutto insufficienti, ove finalizzate a rendere appetibile la permanenza e l'acquisto della residenza nei piccoli comuni,

impegna il Governo

ad adottare, nel rispetto delle competenze ordinamentali, un provvedimento che assegni ai piccoli comuni di cui all'articolo 2, comma 1, risorse aggiuntive ed ulteriori interventi, rispetto a quanto previsto dal provvedimento in esame, attraverso l'istituzione di un fondo specifico cui destinare almeno 50 milioni di euro l'anno per infrastrutture e servizi dedicati all'infanzia e alle persone anziane.
9/54-A/19.Palagiano.

La Camera,
premesso che:
solo attraverso misure di riequilibrio del territorio si può costituire una vera politica nazionale e la tutela e la difesa degli interessi, delle aspettative, dell'identità e dell'autonomia dei piccoli comuni costituiscono la forma più idonea, in linea con i principi enunciati nella nostra Costituzione, per promuoverne lo sviluppo e la crescita sociale ed economica, la tutela del territorio e delle risorse in esso presenti; al contempo, sviluppo e crescita possono rinvigorire e valorizzare il patrimonio di esperienze, di storia, di cultura e di civiltà delle popolazioni interessate;
il provvedimento in esame si fa carico, in parte, delle richieste e delle rivendicazioni dei piccoli comuni e ciò rappresenta un primo passo per il riconoscimento delle loro peculiarità e delle diverse esigenze delle popolazioni che scontano il disagio di vivere in territori dove i servizi e essenziali non sono facilmente fruibili;
questi comuni, che rappresentano la metà del Paese che amministra il 50 per cento del territorio nazionale ed il 40 per cento della popolazione, rischiano di essere soffocati in assenza di adeguate iniziative per la loro difesa: essi costituiscono un presidio insostituibile sul territorio, rappresentando quindi, nel quadro nazionale, una realtà molto importante dinamica e funzionante, come emerso anche dall'indagine svolta da Confcommercio e Legambiente dal titolo «Piccola grande Italia»;
pur affrontando non poche delle problematiche inerenti ai piccoli comuni, le risorse stanziate dal provvedimento in esame appaiono del tutto insufficienti, ove finalizzate a rendere appetibile la permanenza e l'acquisto della residenza nei piccoli comuni,

impegna il Governo

compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ad adottare, nel rispetto delle competenze ordinamentali, un provvedimento che assegni ai piccoli comuni di cui all'articolo 2, comma 1, risorse aggiuntive ed ulteriori interventi, rispetto a quanto previsto dal provvedimento in esame, attraverso l'istituzione di un fondo specifico cui destinare almeno 50 milioni di euro l'anno per infrastrutture e servizi dedicati all'infanzia e alle persone anziane.
9/54-A/19.(Testo modificato nel corso della seduta)Palagiano.

La Camera,
premesso che:
dai dati del recentissimo dossier «La sfida dei piccoli comuni tra qualità e innovazione» (Legambiente) emerge che sette piccoli comuni italiani su 10 sono a rischio idrogeologico;
i piccoli comuni minacciati da frane e alluvioni - per colpa anche del graduale abbandono delle terre e delle attività' tradizionali di manutenzione - sono ben 4.009 su 5.835, il 69 per cento, una percentuale che sale ad un incredibile 100 per cento in Calabria (326 comuni su 326), Valle d'Aosta (73 su 73) e Umbria (63 su 63);
tali dati evidenziano bene la fragilità di un territorio reso particolarmente esposto al rischio dall'abusivismo, dal disboscamento dei versanti e dall'urbanizzazione irrazionale: il dossier mette in evidenza che «se al Sud la costante aggressione al territorio si manifesta principalmente con l'abusivismo edilizio, al Centro Nord si continuano a portare avanti interventi di difesa idraulica che seguono filosofie tanto vecchie quanto inefficaci»;
in generale, il nostro Paese risulta sempre più esposto al rischio idrogeologico e non può bastare evidentemente il sistema di pronto soccorso per l'emergenza, pur rodato e apprezzato, ma è necessaria una concreta politica di prevenzione, agendo prioritariamente proprio sul reticolo idrografico minore, su quei fiumi, torrenti e fossi che sembrano rappresentare oggi la vera emergenza dell'Italia;
occorre una strategia pianificata che possa garantire la sicurezza dei cittadini e ponga il Paese al riparo dai costi salatissimi delle continue emergenze,

impegna il Governo

ad adottare, nel rispetto delle competenze ordinamentali, un provvedimento che assegni ai piccoli comuni di cui all'articolo 2, comma 1, risorse aggiuntive, attraverso l'istituzione di un fondo specifico cui destinare almeno 200 milioni di euro, per la messa in sicurezza dei rispettivi territori, in particolare per gli interventi di prevenzione e manutenzione dei corsi d'acqua.
9/54-A/20.Messina.

La Camera,
premesso che:
dai dati del recentissimo dossier «La sfida dei piccoli comuni tra qualità e innovazione» (Legambiente) emerge che sette piccoli comuni italiani su 10 sono a rischio idrogeologico;
i piccoli comuni minacciati da frane e alluvioni - per colpa anche del graduale abbandono delle terre e delle attività' tradizionali di manutenzione - sono ben 4.009 su 5.835, il 69 per cento, una percentuale che sale ad un incredibile 100 per cento in Calabria (326 comuni su 326), Valle d'Aosta (73 su 73) e Umbria (63 su 63);
tali dati evidenziano bene la fragilità di un territorio reso particolarmente esposto al rischio dall'abusivismo, dal disboscamento dei versanti e dall'urbanizzazione irrazionale: il dossier mette in evidenza che «se al Sud la costante aggressione al territorio si manifesta principalmente con l'abusivismo edilizio, al Centro Nord si continuano a portare avanti interventi di difesa idraulica che seguono filosofie tanto vecchie quanto inefficaci»;
in generale, il nostro Paese risulta sempre più esposto al rischio idrogeologico e non può bastare evidentemente il sistema di pronto soccorso per l'emergenza, pur rodato e apprezzato, ma è necessaria una concreta politica di prevenzione, agendo prioritariamente proprio sul reticolo idrografico minore, su quei fiumi, torrenti e fossi che sembrano rappresentare oggi la vera emergenza dell'Italia;
occorre una strategia pianificata che possa garantire la sicurezza dei cittadini e ponga il Paese al riparo dai costi salatissimi delle continue emergenze,

impegna il Governo

compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ad adottare, nel rispetto delle competenze ordinamentali, un provvedimento che assegni ai piccoli comuni di cui all'articolo 2, comma 1, risorse aggiuntive, attraverso l'istituzione di un fondo specifico cui destinare almeno 200 milioni di euro, per la messa in sicurezza dei rispettivi territori, in particolare per gli interventi di prevenzione e manutenzione dei corsi d'acqua.
9/54-A/20.(Testo modificato nel corso della seduta)Messina.

La Camera,
premesso che:
in Italia, secondo l'ultimo censimento, i piccoli comuni sono 5.836: il 72 per cento del totale. Sono poco più di 10 milioni gli abitanti che risiedono nei piccoli centri e nella maggior parte di essi (nel 60 per cento, secondo un calcolo di Legambiente) c'è almeno un plesso di scuola primaria (elementare) e di scuola media che rendono la vita meno complicata a milioni di famiglie;
la distribuzione dei piccoli comuni lungo lo Stivale non è omogenea. La maggior parte (il 59 per cento) si addensa nelle otto regioni del Nord. Quelli ubicati nelle regioni del Centro sono appena 642 (l'11 per cento) e al Sud se ne contano poco meno del 30 per cento (1.740 per la precisione);
l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure volte a sostenere le istituzioni scolastiche presenti nei piccoli comuni stabilendo che regioni ed enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2 del medesimo provvedimento che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
rilevato che le medesime convenzioni da stipularsi con lo Stato, in ogni caso non devono e non possono pregiudicare il mantenimento dei normali livelli del rapporto alunni/classe ed alunni/docente. Pertanto, tali convenzioni dovrebbero necessariamente assicurare il finanziamento aggiuntivo, eventualmente necessario per la stipula della convenzione stessa;
le risorse per questo provvedimento non sono congrue ai tanti piccoli comuni esistenti in Italia,

impegna il Governo

a stanziare non meno di 50 milioni l'anno per il triennio 2011-2013 per assicurare il finanziamento aggiuntivo necessario per la stipula delle suddette convenzioni e per evitare la chiusura e l'accorpamento delle scuole nei piccoli comuni.
9/54-A/21.Di Giuseppe, Cambursano, Zazzera.

La Camera,
premesso che:
i piccoli comuni rientrano spesso nella fascia bassa per quanto riguarda le risorse economiche, tuttavia sono in genere ricchissimi di beni culturali. Nella grande maggioranza dei casi, i centri antichi rappresentano il nucleo originario di questi comuni e spesso ne costituiscono l'unico riferimento identitario, nonché fonte di potenziale sviluppo economico che, se adeguatamente valorizzato, come attrattore culturale e turistico, può diventare efficace volano per l'economia. Inoltre, tali interventi possono rivelarsi validi strumenti per frenare e, perché no, anche tendere ad invertire l'attuale tendenza allo spopolamento di molti piccoli centri;
affermata l'idea che i 5.868 comuni con meno di 5000 abitanti, presenti nel nostro Paese, pari al 172 per cento dei comuni italiani, è in questa parte dell'Italia dove si concentrano i beni ambientali, storico culturali, d'arti e tradizioni: ciò che costituisce la gran parte del patrimonio identitario del nostro popolo;
se lo spostamento dei talenti è legato più che al richiamo delle nazioni, a quello esercitato da regioni e città, l'Italia ha tutte le condizioni di base per competere, a patto che operi un grande investimento in innovazione e servizi per rafforzare il ruolo della rete dei piccoli comuni;
l'espansione edilizia incontrollata, favorita dalle speculazioni, verso le periferie dei centri urbani e lo spopolamento dei nuclei storici dei nostri comuni sono stati gli elementi che hanno cancellato una parte della storia e della cultura delle nostre comunità;
è nei piccoli centri, dove si concentra vasta parte dei beni culturali, dei prodotti tipici e dell'artigianato artistico, che spesso la qualità italiana trova le radici della sua competitività. Grazie all'incontro tra saperi e tradizioni qui si sviluppano economie ad alto valore aggiunto le «soft economy», in grado di produrre maggior benessere e consumare meno risorse;
i piccoli comuni sono quelli più interessati da forme di tutela paesaggistica, naturalistica e storico culturale e dall'altro sono quelli più deboli di fronte alle pressioni speculative e insediative. Da un lato possono intravedere un futuro valorizzando il proprio patrimonio dall'altro per acquisire le risorse disponibili per gli investimenti necessari, a partire dal mantenimento e dal potenziamento dei servizi territoriali di base, si vedono costretti ad intaccare parte di quel patrimonio,

impegna il Governo

ad incrementare le risorse per almeno 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013 per l'attuazione degli interventi di recupero nei centri storici e dei nuclei abitativi rurali nei territori di cui all'articolo 2 del provvedimento al nostro esame.
9/54-A/22.Palomba, Cambursano.

La Camera,
premesso che:
il principale obiettivo del provvedimento in esame, è quello di mettere in campo alcuni strumenti nel tentativo di riequilibrare l'attuale situazione di forti squilibri socio-economici esistenti, favorendo la vivibilità nei piccoli comuni più disagiati, e l'insediamento di attività produttive, attraverso incentivi, agevolazioni, e maggiori risorse economiche ad essi dedicate;
purtroppo però vengono stanziate poche risorse, e la gran parte delle norme previste nel testo sono senza oneri a carico dello Stato;
così vale, per esempio, con l'articolo 3, comma 5, laddove si prevede che i piccoli comuni possono acquisire, al valore economico definito dall'Agenzia del territorio, o stipulare intese finalizzate al relativo recupero, le stazioni ferroviarie disabilitate, e le case cantoniere dell'ANAS Spa, per essere destinate a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile, ecc. dopo tutti i tagli effettuati agli enti locali dal Governo in questi ultimi anni, è difficile prevedere che i comuni trovino risorse proprie per poter finanziare dette convenzioni o acquisire a titolo oneroso i suddetti immobili,

impegna il Governo

a stanziare risorse certe, e comunque non inferiori a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013, al fine di contribuire all'acquisizione e al recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate, e delle case cantoniere dell'ANAS Spa, per essere destinate dai comuni a finalità sociali.
9/54-A/23.Leoluca Orlando.

La Camera,
premesso che:
il principale obiettivo del provvedimento in esame, è quello di mettere in campo alcuni strumenti nel tentativo di riequilibrare l'attuale situazione di forti squilibri socio-economici esistenti, favorendo la vivibilità nei piccoli comuni più disagiati, e l'insediamento di attività produttive, attraverso incentivi, agevolazioni, e maggiori risorse economiche ad essi dedicate;
purtroppo però vengono stanziate poche risorse, e la gran parte delle norme previste nel testo sono senza oneri a carico dello Stato;
così vale, per esempio, con l'articolo 3, comma 5, laddove si prevede che i piccoli comuni possono acquisire, al valore economico definito dall'Agenzia del territorio, o stipulare intese finalizzate al relativo recupero, le stazioni ferroviarie disabilitate, e le case cantoniere dell'ANAS Spa, per essere destinate a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile, ecc. dopo tutti i tagli effettuati agli enti locali dal Governo in questi ultimi anni, è difficile prevedere che i comuni trovino risorse proprie per poter finanziare dette convenzioni o acquisire a titolo oneroso i suddetti immobili,

impegna il Governo

compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a stanziare risorse certe, e comunque non inferiori a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013, al fine di contribuire all'acquisizione e al recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate, e delle case cantoniere dell'ANAS Spa, per essere destinate dai comuni a finalità sociali.
9/54-A/23.(Testo modificato nel corso della seduta)Leoluca Orlando.

La Camera,
premesso che:
l'approvazione da parte del Parlamento della proposta di legge in esame, è condizione necessaria ma non sufficiente per migliorare realmente la vivibilità nei piccoli comuni più disagiati, e favorire l'insediamento di attività produttive, attraverso incentivi e agevolazioni;
è infatti necessario un chiaro impegno del Governo affinché aumenti i finanziamenti previsti da questa proposta di legge per i piccoli comuni a maggior disagio. Dal 2013 infatti le risorse finanziarie a favore di questa legge, saranno individuate annualmente con la legge di stabilità. Ma nulla viene detto su quanto saranno le risorse che il ministro dell'economia metterà a disposizione per l'attuazione di questa legge;
in assenza di adeguate risorse economiche gran parte delle agevolazioni a favore dei comuni più disagiati, rimarranno sulla carta, e gli obiettivi che il provvedimento si pone non potranno essere raggiunti;
inoltre le risorse stanziate sono insufficienti, e la gran parte delle norme previste nel testo sono senza oneri a carico dello Stato;
così vale, per esempio, per la norma in virtù della quale, i piccoli comuni, possono istituire, anche in forma associata, centri multifunzionali nei quali concentrare una serie di servizi per i cittadini (quali servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza);
una previsione positiva, che rischia però di avere poche ricadute concrete proprio in assenza di adeguate risorse proprie dei comuni, dopo tutti i tagli effettuati agli enti locali dal Governo in questi ultimi anni,

impegna il Governo

a stanziare risorse certe, e comunque non inferiori a 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013, a favore della realizzazione dei previsti centri multifunzionali nei quali concentrare alcuni servizi per i cittadini.
9/54-A/24.Paladini.

La Camera,
premesso che:
la struttura attuale di Stato-regione-provincia-comunale, con l'aggiunta delle comunità montane, è spesso troppo costosa e lenta nell'attuare decisioni anche importanti per i cittadini. Le competenze delle province possono tranquillamente essere attribuite agli altri enti. Così come l'eccessivo frazionamento dei comuni non consente una politica coordinata del territorio e moltiplica i costi di sindaci, consiglieri comunali, assessori, impiegati comunali e degli stessi edifici pubblici;
ricordiamo infatti che sono quasi 6.000 i comuni sotto i 5.000 abitanti. A tal fine è indispensabile favorirne con più incisività e convinzione la loro aggregazione;
le unioni di comuni appaiono infatti essere la forma più idonea per la riorganizzazione dell'architettura amministrativa degli enti locali, nel caso specifico dei piccoli comuni;
i contributi a tali istituti locali risalgono, nella loro entità, a quelli stanziati nel 2003, che risultavano a loro volta dimezzati rispetto al 2001,

impegna il Governo:

a incrementare di almeno 50 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2011-2013, il fondo e le risorse destinate alla creazione di consorzi tra Comuni ovvero all'unificazione di quelli più piccoli;
a prevedere, nell'ambito delle proprie prerogative, la soppressione delle comunità montane, e delle province, o comunque una riduzione drastica del loro numero, assegnando alle finalità previste dal presente provvedimento, parte delle maggiori risorse liberatesi dai risparmi conseguenti alle suddette soppressioni.
9/54-A/25.Favia.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 512 del 1999, è istitutiva del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime della mafia;
è indispensabile sostenere, anche economicamente, i piccoli comuni ad alta densità mafiosa che costituendosi parte civile offrono una testimonianza di coraggio contro qualsiasi connivenza tra pubblica amministrazione, e criminalità organizzata,

impegna il Governo

a garantire delle risorse finanziarie pari a non meno di 20 milioni di euro, a favore di quei comuni, e in particolare quelli piccoli, che si costituiscono parte civile nei processi di mafia.
9/54-A/26.Di Pietro, Palomba.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 512 del 1999, è istitutiva del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime della mafia;
è indispensabile sostenere, anche economicamente, i piccoli comuni ad alta densità mafiosa che costituendosi parte civile offrono una testimonianza di coraggio contro qualsiasi connivenza tra pubblica amministrazione, e criminalità organizzata,

impegna il Governo

compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a garantire delle risorse finanziarie pari a non meno di 20 milioni di euro, a favore di quei comuni, e in particolare quelli piccoli, che si costituiscono parte civile nei processi di mafia.
9/54-A/26.(Testo modificato nel corso della seduta)Di Pietro, Palomba.

La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni sì è registrato un considerevole aumento della presenza di minori stranieri non accompagnati;
tale fenomeno riguarda soprattutto - ma non solo - la Sicilia meridionale, nei cui territori avvengono gli sbarchi di clandestini e cittadini non appartenenti all'Unione europea, aumentati in maniera esponenziale soprattutto in queste ultime settimane;
per «minore straniero non accompagnato», la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati cittadini di paesi terzi, intende un minore di diciotto anni di età che si trova fuori dal proprio paese di origine e che entra o soggiorna irregolarmente nel territorio di un paese terzo, separato da entrambi i genitori o dall'adulto che, per legge o per consuetudine, è tenuto alla sua tutela;
la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo riconosce a tutti i minori un'ampia serie di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all'istruzione, all'unità familiare; nel caso dei minori stranieri non accompagnati tali diritti vengono garantiti in strutture residenziali ed il loro costo è posto a carico delle prefetture e dei comuni dove tali strutture hanno sede,

impegna il Governo

a concedere ai comuni impegnati fattivamente nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, e che abbiano realizzato interventi finalizzati alla loro assistenza e integrazione, un contributo pari a non meno di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013.
9/54-A/27.Evangelisti, Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni sì è registrato un considerevole aumento della presenza di minori stranieri non accompagnati;
tale fenomeno riguarda soprattutto - ma non solo - la Sicilia meridionale, nei cui territori avvengono gli sbarchi di clandestini e cittadini non appartenenti all'Unione europea, aumentati in maniera esponenziale soprattutto in queste ultime settimane;
per «minore straniero non accompagnato», la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati cittadini di paesi terzi, intende un minore di diciotto anni di età che si trova fuori dal proprio paese di origine e che entra o soggiorna irregolarmente nel territorio di un paese terzo, separato da entrambi i genitori o dall'adulto che, per legge o per consuetudine, è tenuto alla sua tutela;
la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo riconosce a tutti i minori un'ampia serie di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all'istruzione, all'unità familiare; nel caso dei minori stranieri non accompagnati tali diritti vengono garantiti in strutture residenziali ed il loro costo è posto a carico delle prefetture e dei comuni dove tali strutture hanno sede,

impegna il Governo

compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a concedere ai comuni impegnati fattivamente nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, e che abbiano realizzato interventi finalizzati alla loro assistenza e integrazione, un contributo pari a non meno di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013.
9/54-A/27.(Testo modificato nel corso della seduta)Evangelisti, Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, prevede alcuni strumenti volti a riequilibrare l'attuale situazione di forti squilibri socio-economici esistenti nel nostro territorio, favorendo la vivibilità nei piccoli comuni più disagiati, e l'insediamento di attività produttive, attraverso incentivi, agevolazioni;
le risorse previste sono però obiettivamente insufficienti anche alla luce della platea dei piccoli comuni disagiati che potranno beneficiare delle norme in esame;
gran parte delle norme previste nel testo sono senza oneri a carico dello Stato. Così vale, per esempio, con quanto disposto dall'articolo 5, che prevede che il Ministero delle politiche agricole adotti iniziative volte a favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, che utilizzano prevalentemente prodotti tipici dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti,

impegna il Governo

a stanziare non meno di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013, volti al cofinanziamento delle iniziative di promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, che utilizzano prevalentemente prodotti tipici dei piccoli comuni, e in particolare dei piccoli comuni disagiati, come individuati dal presente provvedimento.
9/54-A/28.Rota, Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, prevede alcuni strumenti volti a riequilibrare l'attuale situazione di forti squilibri socio-economici esistenti nel nostro territorio, favorendo la vivibilità nei piccoli comuni più disagiati, e l'insediamento di attività produttive, attraverso incentivi, agevolazioni;
le risorse previste sono però obiettivamente insufficienti anche alla luce della platea dei piccoli comuni disagiati che potranno beneficiare delle norme in esame;
gran parte delle norme previste nel testo sono senza oneri a carico dello Stato. Così vale, per esempio, con quanto disposto dall'articolo 5, che prevede che il Ministero delle politiche agricole adotti iniziative volte a favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, che utilizzano prevalentemente prodotti tipici dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti,

impegna il Governo

compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a stanziare non meno di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013, volti al cofinanziamento delle iniziative di promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, che utilizzano prevalentemente prodotti tipici dei piccoli comuni, e in particolare dei piccoli comuni disagiati, come individuati dal presente provvedimento.
9/54-A/28.(Testo modificato nel corso della seduta)Rota, Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
attualmente la vitalità produttiva e culturale delle isole minori italiane ha subito un rallentamento o un minor progresso;
esse appartengono per la maggior parte all'area meridionale dell'Italia, e del Meridione ripresentano, aggravati, tutti i problemi ed i ritardi: l'agricoltura vi esiste in forme minime e spesso primordiali; l'industria non vi è quasi mai arrivata, anche il settore della pesca attraversa un momento difficile. Resta il turismo, che per le isole, specie nell'ultimo decennio, sembra diventare sempre più la principale speranza e occasione;
con l'articolo 2, comma 41 della Legge finanziaria n. 244 del 2007 istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a partire dal 2008;
detta norma investe 200 mila abitanti di isole minori, 37 comuni e 7 regioni e risulta particolarmente importante a fronte della grave crisi economico finanziaria che attraversa il nostro Paese,

impegna il Governo:

ad assegnare almeno 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013, da destinare alla realizzazione di un programma di interventi finalizzati all'efficienza e all'autonomia energetica dei comuni delle isole minori;
a prevedere lo stanziamento di ulteriori 25 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013, per l'acquisto di traghetti e aliscafi destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con i piccoli comuni delle isole minori nelle quali esiste un fenomeno di pendolarismo.
9/54-A/29.Aniello Formisano, Piffari, Monai.

La Camera
premesso che:
esaminata la proposta di legge Atto Camera 54, recante «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni»;
preso atto che il Parlamento europeo del 22 settembre 2010 ha approvato la risoluzione n. P7_TA-PROV (2010) 0341 sulla strategia europea per lo sviluppo economico e sociale delle regioni di montagna, delle isole e delle zone scarsamente popolate;
tenuto conto che conformemente all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Comunità europea assegna un'attenzione particolare alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;
considerato che il Consiglio europeo ha ritenuto che le regioni montane, le isole e le zone scarsamente popolate costituiscano categorie omogenee di regioni e che presentino alcune importanti caratteristiche comuni che le differenziano dalle altre regioni e, pertanto, meritino programmi di sviluppo regionale specifici, sottolineando, in tale contesto, la particolare situazione degli Stati membri situati alla periferia dell'Unione;
preso atto altresì che il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri e le autorità regionali e locali a svolgere un ruolo importante nelle strategie di sviluppo delle regioni di montagna, delle isole e delle zone scarsamente popolate, dal momento che, per portare queste regioni sulla via dello sviluppo sostenibile, è necessario un approccio verticale che veda il coinvolgimento di tutti i livelli di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà, prendendo in considerazione altri settori importanti in ciascuna regione, sottolineando nel contempo che le potenzialità esistenti in tali regioni, spesso dotate di risorse naturali decisamente consistenti, possono contribuire positivamente al conseguimento degli obiettivi enunciati nella strategia dell'Unione europea 2020, specialmente nel campo della politica energetica e della R&S,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative presso l'Unione europea affinché, in attuazione della risoluzione P7_TA-PROV (2010) 0341, la Commissione e il Consiglio adottino misure a favore delle regioni di montagna, delle isole e delle zone scarsamente popolate e con disagio insediativo.
9/54-A/30.Crosio, Reguzzoni.

La Camera,
preso atto che per la tutela dei piccoli comuni occorre anche una razionale opera di integrazione tra diverse realtà locali, nell'ottica della loro riduzione di numero, sia pur in termini volontari e nella ricerca di creare unioni di comuni logicamente legate alla realtà del territorio,

impegna il Governo

a privilegiare iniziative tese a favorire tale integrazione anche mediante politiche di incentivazione economica d'intesa con province e regioni interessate.
9/54-A/31.Zacchera.

La Camera,
premesso che:
l'isola di Lampedusa si trova esposta, per la sua collocazione geografica, a ricorrenti problemi di accoglienza di un elevato numero di profughi e clandestini provenienti in generale dai paesi del Maghreb;
quella popolazione ha visto impoverire le proprie risorse principalmente fondate sul turismo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere una lotteria nazionale al fine di destinare all'isola e all'amministrazione comunale risorse atte a garantire lo sviluppo.
9/54-A/32.Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Marinello.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è volto all'attuazione di misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree naturali protette;
tra le finalità disposte dall'articolo 1 vi sono la promozione delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni;
il provvedimento è riconducibile prevalentemente all'articolo 119, quinto comma della Costituzione, che prevede che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di favorire con le più opportune misure, anche attraverso un sistema di agevolazioni tariffarie o attraverso la stipula di apposite convenzioni, la diffusione di manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo promosse o patrocinate dai comuni con meno di 5000 abitanti.
9/54-A/33.Frassinetti.

La Camera,
tenuto conto del fatto che con l'articolo 3 del presente provvedimento si semplificano gli adempimenti dei piccoli comuni relativi al programma triennale dei lavori pubblici, dell'elenco annuale e si prevede un'ampia deroga, in materia, alle vigenti normative;
che dunque la presentazione dei progetti di finanza in tali comuni non è più subordinata alla preventiva inclusione del progetto da realizzare nel programma triennale dei lavori e nell'elenco annuale dei lavori,

impegna il Governo

ad assumere atti interpretativi e attuativi, ove necessario, coerenti con quanto sopra.
9/54-A/34.Mantini.

La Camera,
premesso che:
in Italia esistono 4.700 comuni con meno di 5mila abitanti e un numero molto rilevante di comuni addirittura con una popolazione ancora inferiore, fino ad arrivare a situazioni con poche decine di abitanti;
a questi enti locali non è consentito, a causa delle loro modeste dimensioni e delle scarse risorse finanziarie ed organizzative disponibili di assicurare ai cittadini un minimo di servizi essenziali;
può rivelarsi utile, in nome del principio di sussidiarietà orizzontale, proporsi di promuovere e favorire forme e modalità di gestione diretta da parte dei cittadini di alcuni di questi servizi essenziali;
l'esperienza della cooperativa di servizi, costituita dai cittadini direttamente interessati, può essere in grado di rispondere a tali esigenze, senza oneri per la finanza pubblica;
condividendo tali considerazioni il Governo ha accolto un precedente ordine del giorno (9/3118/25);
in considerazione di quanto disposto nei decreti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale,

impegna il Governo

a valutate l'opportunità di attivare un tavolo con le centrali cooperative maggiormente rappresentative e l'ANCI, volto a sostenere tali obiettivi e a realizzare i relativi progetti.
9/54-A/35.Cazzola, Versace, Vignali, Vincenzo Antonio Fontana.

La Camera,
considerato che:
i piccoli comuni, che costituiscono la parte numericamente più rilevante dei comuni italiani, sono per lo più collocati nelle aree collinari e montane del Paese; le amministrazioni sono spesso afflitte dall'assoluta carenza delle risorse destinate allo svolgimento delle funzioni fondamentali ad esse assegnate, carenza ulteriormente accresciuta dai tagli ai trasferimenti effettuati con la manovra economica del 2010;
in attesa dell'entrata a regime del federalismo municipale e in carenza di informazioni sui fondi perequativi, i sindaci per sopperire anche solo alle spese ordinarie sono spesso costretti a svendere parti del territorio ad attività non confacenti alla naturale vocazione delle aree;
in particolare appare grave il rischio connesso agli impianti a biomasse, la cui produzione energetica è fortemente incentivata e rispetto ai quali una pianificazione del bacino di utenza non adeguata può comportare due rischi: 1) l'eccessiva pressione sul patrimonio boschivo circostante; 2) l'utilizzo di combustibili impropri, sia perché provenienti da una filiera di produzione superiore ai 70 chilometri, sia perché le norme classificano come biomasse anche la parte biodegradabile dei rifiuti urbani ed industriali;
stante la problematicità di controlli costanti in aree marginali, bruciare rifiuti ammessi può voler dire bruciare rifiuti tout court; le cronache non sono nuove ai sequestri di impianti presunti «a biomasse», che in realtà facevano altro; in tali casi rimpianto energetico, nominalmente «sostenibile», si trasforma in una piccola «bomba ecologica» in quanto non dotato dei sistemi di filtraggio previsti per i termovalorizzatori,

impegna il Governo

ad emanare direttive che stabiliscano che gli impianti di produzione energetica da biomassa, con particolare riguardo a quelli collocati nelle aree marginali del Paese, possano essere autorizzati solo in presenza di adeguati bacini d'utenza, ricompresi nell'ambito della cosiddetta «filiera corta».
9/54-A/36. Marinello.

La Camera,
premesso che:
la chiusura di farmacie e dispensari nei piccoli comuni rappresenta un vulnus al diritto costituzionalmente garantito della tutela della salute;
la razionalizzazione della spesa pubblica non può derogare a tale principio soprattutto quando la mancanza di assistenza farmaceutica in loco è effettiva e comprovata;
i cittadini residenti in località piccole o di montagna, soprattutto quelli più anziani, hanno oggettive difficoltà di raggiungere la sede farmaceutica più vicina,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sollecitare le regioni ad una revisione della pianta organica delle farmacie al fine di verificare la possibilità di istituire dispensari farmaceutici nei comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti quando sia comprovata ed oggettiva la difficoltà per i residenti di poter agevolmente raggiungere la sede della farmacia più vicina in assenza di una sede nel proprio comune.
9/54-A/37. Ciccanti, Dionisi.