XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 12 aprile 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 aprile 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Gianni Farina, Fava, Fitto, Frattini, Franceschini, Galati, Gava, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lulli, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Monai, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scalera, Simeoni, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Valducci, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Gianni Farina, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scalera, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa notturna della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Tabacci, Tremonti, Vito, Volontè.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

In data 11 aprile 2011 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Modifica della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» (4278).
Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato Di Stanislao ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
SPOSETTI ed altri: «Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e delle fondazioni politico-culturali. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sulla disciplina e sul finanziamento dei partiti politici» (3809).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 11 aprile 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente il funzionamento e gli effetti del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (COM(2011)166 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (COM(2011)174 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dal 2007 della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (COM(2011)175 definitivo), che e assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche in materia di scienza e tecnologia (COM(2011)184 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
Proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di taluni aiuti, restituzioni e prezzi nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli (COM(2011)193 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza - 2010 (COM(2011)195 definitivo), che è assegnata in serie primaria alla XI Commissione (Lavoro).

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 12 aprile 2011, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, il progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai giudici ad interim del tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (8786/1/11 REV 1) e il progetto di modifica dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e del suo allegato I (8787/1/11 REV 1), che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

Chiarimenti in merito all'esclusione delle città di Parma e Modena dalla mostra «La bella Italia. Arte e identità delle città capitali», nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia - 2-00920

A) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere - premesso che:
si apprende che i curatori della mostra «La bella Italia. Arte e identità delle città capitali», uno degli eventi più importanti nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, che si è svolto dal 17 marzo 2010 presso la reggia di Venaria (Torino), non avrebbero incluso tra le capitali inserite nella mostra, il Ducato di Modena e Reggio Emilia e quello di Parma e Piacenza;
il Ducato di Modena e Reggio Emilia nacque nel 1452 per concessione del Papa Nicolò V e assegnato agli Estensi e nel Settecento inglobò anche quelli di Mirandola e di Massa e Carrara. Fu ricostituito dal Congresso di Vienna, dopo la parentesi delle repubbliche napoleoniche e del regno d'Italia, e assegnato agli Asburgo-Este e nel 1859 vi fu costituito un governo provvisorio assorbito in seguito dal regno di Sardegna prima e da quello d'Italia dopo;
il Ducato di Parma e Piacenza nacque nel 1545 per concessione del Papa Paolo III e assegnato ai Farnese. Nel 1731 passò ai Borbone e in seguito, dopo essere stato annesso da Napoleone al Regno d'Italia nel 1808, fu assegnato dal Congresso di Vienna agli Asburgo ed entrò nel regno d'Italia nel 1861;
l'omissione delle città di Modena e Parma risulta, pertanto, un grave errore commesso dai curatori della mostra, tanto maggiore se consideriamo che tra le capitali sono state inserite due città che non c'entrano nulla come Bologna, che non è stata mai capitale, e Genova, che lo era della omonima Repubblica;
secondo il professor Marco Cattini, docente di storia economica all'università Bocconi di Milano, che ha stigmatizzato l'esclusione inaccettabile delle due città emiliane, nel progetto della mostra mancano anche riferimenti a Ferrara e Mantova, le cui corti rappresentarono per secoli dei modelli europei nel campo dell'elaborazione culturale -:
chi abbia deciso l'esclusione delle città di Parma e Modena dalla citata mostra, con ciò cagionando, ad avviso degli interpellanti, un vulnus inaccettabile dal punto di vista storico per le due città emiliane;
quali iniziative urgenti il Ministro interpellato intenda adottare a riguardo.
(2-00920) «Barbieri, Lunardi, Carlucci».
(12 gennaio 2011)

Elementi in ordine all'apposizione del vincolo indiretto su alcune aree circostanti la Villa del Torso in Moruzzo (Udine) - 3-00175

B) Interrogazione

BARBIERI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
con due successivi atti di sindacato ispettivo, del 25 luglio e del 10 dicembre 2007, veniva sollecitata, nella XV legislatura, la sovrintendenza del Friuli-Venezia Giulia per i beni architettonici ed il paesaggio, ad occuparsi dell'apposizione del vincolo indiretto su precise aree circostanti la Villa del Torso in Moruzzo (Udine);
nella risposta del 20 settembre 2007, il Sottosegretario delegato aveva affermato che la sovrintendenza aveva fatto tutto il possibile e che la questione doveva essere sollevata tra quelle da risolvere nell'ambito del piano paesaggistico del Friuli-Venezia Giulia e che un intervento del Ministro interrogato poteva esser esaminato solo in presenza di doglianze presentate da eventuali controinteressati;
con la successiva interrogazione, rimasta senza risposta, si chiedeva, a seguito del rilevamento di alcune incongruenze, un intervento di verifica da parte degli organi superiori del Ministero per i beni e le attività culturali rispetto al comportamento della sovrintendenza citata per non aver dato seguito, per quasi un decennio, alle reiterate richieste della proprietà;
successivamente alla seconda interrogazione la proprietà ha presentato la «doglianza formale» sopra richiamata, sul pluriennale silenzio e sul del tutto parziale e fuorviante intervento di verifica della sovrintendenza di settore -:
se il Ministro interrogato non ritenga di procedere in tempi rapidi alla verifica richiesta degli effetti concreti che, sulla tutela dell'ambiente in cui è collocata la Villa del Torso, produrrebbe il vincolo indiretto su tutti i mappali, a suo tempo già indicati da una specifica memoria del professor architetto Augusto Romano Burelli, docente nelle università di Venezia e Udine.
(3-00175)
(10 ottobre 2008)

Iniziative a favore della terapia intensiva neonatale - 3-01315

C) Interrogazione

BINETTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
Angelica è una bambina nata il 10 maggio 2010 al policlinico Umberto I di Roma, dove ha sede un centro di maternità di secondo livello (i più attrezzati, dove dovrebbero essere trattate tutte le gravidanze pericolose). La neonata è nata a 22 settimane e 6 giorni, con un peso di soli 550 grammi, senza che polmoni, reni, sistema nervoso e che tutti gli organi principali fossero ancora giunti a maturazione;
il rischio che non ce la facesse era molto alto, ma la fortuna di Angelica è stata quella di avere una mamma che si è fidata di una equipe di medici straordinari, medici in cui competenza professionale e amore per la vita sono facce di una stessa medaglia;
i medici si sono messi all'opera, pur sapendo che nel Lazio non c'era nessun precedente e che le statistiche in questi casi sono molto dure. Infatti, il 99 per cento dei super prematuri alla ventiduesima settimana non ce la fa e, se si salva, riporta gravi complicanze neurologiche;
la neonata è tornata a casa dopo 5 mesi senza danni evidenti, niente problemi di udito e vista, nessun danno cerebrale. Ha cominciato a bere il latte dal biberon preparato dalla mamma, è sveglia e risponde bene a tutte le sollecitazioni. Ben diversa sarebbe stata la sua storia se fosse nata in Olanda, Svizzera e Spagna dove i bimbi di 22 settimane non vengono tenuti in vita, mentre in Canada e in Germania la rianimazione viene eseguita solo su richiesta dei genitori;
l'Italia sembra all'avanguardia anche in questo caso e la terapia intensiva neonatale (tin) costituisce uno dei punti più importanti su cui investire nel panorama sanitario afflitto da una carenza cronica di risorse;
negli ultimi anni il Governo ha accolto numerosi ordini del giorno, anche della firmataria del presente atto, ma non sempre ci sono stati frutti concreti per potenziare e rafforzare le unità di terapia intensiva neonatale -:
quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda adottare al fine di realizzare una migliore organizzazione delle cure perinatali e il potenziamento del numero dei posti di terapia intensiva;
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno procedere tempestivamente, con iniziative anche normative, al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale, contribuendo così a migliorare significativamente l'assistenza ai neonati prematuri, nonché ad incentivare l'acquisto di nuove metodiche analitiche e permettere, in tal modo, che il caso della piccola Angelica possa non essere considerato in futuro come eccezionale e isolato;
se il Ministro interrogato intenda dare tempestiva attuazione agli impegni già presi a seguito della presentazione e discussione di atti di sindacato ispettivo e di ordini del giorno presentati dall'interrogante e accolti dal Governo.
(3-01315)
(8 novembre 2010)

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1880 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: GASPARRI ED ALTRI: MISURE PER LA TUTELA DEL CITTADINO CONTRO LA DURATA INDETERMINATA DEI PROCESSI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 3137-A)

A.C. 3137-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Norma di interpretazione autentica).

1. Nell'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'espressione: «sentenza anche non definitiva» deve essere interpretata nel senso di: «sentenza di merito anche non definitiva».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Norma di interpretazione autentica).

Sopprimerlo.
2. 1. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato). - 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62-bis, il secondo comma è abrogato;
b) all'articolo 69, quarto comma, le parole: «, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti,» sono soppresse;
c) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato.
2. 023. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale in materia di recidiva). - 1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 99. (Recidiva). - Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo precedente è di dieci anni.
Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.
La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma. L'aumento non può essere inferiore a un terzo quando la nuova condanna viene pronunciata per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».
2. 024. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato). - 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.
Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:
1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;
2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato»;

2. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «permanente» sono aggiunte le seguenti: «o continuato» e dopo la parola: «permanenza» sono aggiunte le seguenti: «o la continuazione»;
3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:
a) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:
1) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;
2) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;
b) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime»;

4. All'articolo 160 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria da questo delegata», dopo le parole: «sulla richiesta di archiviazione,» sono inserite le seguenti: «l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,» e dopo le parole: «rinvio a giudizio» sono inserite le seguenti: «o di emissione del decreto penale di condanna»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2)»;
c) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
«La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.
La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso».

5. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 025. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato). - 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.
Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:
1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;
2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato»;
2. 0300. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato). - 1. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «permanente» sono aggiunte le seguenti: «o continuato» e dopo la parola: «permanenza» sono aggiunte le seguenti: «o la continuazione»;
2. 0301. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato). - 1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:
a) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:
1) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;
2) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;
b) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime»
2. 0302. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato). - 1. All'articolo 160 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria da questo delegata», dopo le parole: «sulla richiesta di archiviazione,» sono inserite le seguenti: «l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,» e dopo le parole: «rinvio a giudizio» sono inserite le seguenti: «o di emissione del decreto penale di condanna»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2)»;
c) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
«La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.
La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso».
2. 0303. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato). - 1. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 0304. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato). - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 108, comma 2, le parole: «o la prescrizione del reato» sono soppresse;
b) all'articolo 175, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Nel caso previsto al comma 2, la prescrizione del reato non decorre»;
c) all'articolo 656, comma 9, la lettera c) è abrogata;
d) all'articolo 671, il comma 2-bis è abrogato.
2. 026. Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di nullità e inutilizzabilità di atti processuali). - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 179 è sostituito dal seguente:
«Art. 179. - (Nullità assolute). - 1. Le nullità previste dall'articolo 178, nonché quelle definite assolute da specifiche disposizioni di legge, sono rilevate anche d'ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo»;
b) l'articolo 180 è abrogato;
c) all'articolo 181, comma 1, le parole: «comma 2» sono soppresse;
d) all'articolo 182:
1) al comma 1, le parole: «previste dagli articoli 180 e 181» sono soppresse;
2) al comma 2, la parola: «180» è sostituita dalla seguente: «179»;
e) all'articolo 183, comma 1, alinea, le parole: «Salvo che sia diversamente stabilito,» sono soppresse;
f) all'articolo 191, comma 1, dopo le parole: «dalla legge» sono aggiunte le seguenti: «a garanzia di diritti costituzionalmente tutelati»;
g) all'articolo 604:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 179 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità»;
2) il comma 5 è abrogato.
2. 022. Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale). - 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, il comma 3 è abrogato;
b) all'articolo 42 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. In tutti i casi di richiesta ad altra autorità giudiziaria di emissione di atti del procedimento, la minuta della richiesta e degli atti su cui essa si fonda sono trasmesse, ove tecnicamente possibile, anche su supporto informatico o per via telematica»;
c) dopo l'articolo 54, è aggiunto il seguente:
«Art. 54-bis. - (Documentazione delle attività di ricerca dell'imputato da parte dell'ufficiale giudiziario). - 1. Quando l'ufficiale giudiziario procede a ricerche dell'imputato ai sensi dell'articolo 159 del codice, redige verbale delle ricerche compiute, indicando i luoghi, le persone e gli enti interpellati. Al verbale deve essere allegata copia di tutta la documentazione fornita da tali persone o enti.
2. Quando incarica della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio, l'ufficiale giudiziario trasmette allo stesso copia di tutta la documentazione utile al reperimento dell'imputato»;
d) all'articolo 64, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le comunicazioni di atti per posta elettronica tra uffici giudiziari si eseguono presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun ufficio predispone nel rispetto della relativa normativa. I dirigenti degli uffici giudiziari incaricano un ausiliario di ricevere, inviare e smistare le comunicazioni per posta elettronica»;
e) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: «in originale o in copia,» sono inserite le seguenti: «anche mediante supporto informatico o in via telematica, ove ciò risulti possibile,».
2. 021. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale). - 1. Alle norme di attuazione del codice di procedura penale, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:
«Art. 144-bis. - (Programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali). Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.
2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.
3. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario.
4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza».
2. 04. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche all'articolo 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890). - 1. All'articolo 1, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «civile, amministrativa e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile e amministrativa»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In materia penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale esclusivamente nei casi indicati dall'articolo 170 del codice di procedura penale».
2. 020. Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354). - 1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 30-quater è abrogato;
b) all'articolo 47-ter:
1) al comma 01, le parole: «purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «, sempre che tale misura sia idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati»;
2) il comma 1.1 è abrogato;
3) al comma 1-bis le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse;
c) l'articolo 50-bis è abrogato;
d) all'articolo 58-quater, il comma 7-bis è abrogato.
2. 027. Palomba.

A.C. 3137-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifica all'articolo 161 del codice penale).

1. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata pronunciata sentenza di primo grado.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Modifica all'articolo 161 del codice penale).

Sopprimerlo.
*3. 300. Angela Napoli.

Sopprimerlo.
*3. 303. Rao, Ria.

Sopprimerlo.
*3. 305. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno, Lovelli.

Sopprimerlo.
*3. 315. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - 1. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione è interrotto dall'atto di esercizio dell'azione penale».
2. Gli articoli 159 e 161 del codice penale sono abrogati.
3. 311. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - 1. All'articolo 160 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, sono premesse le parole: «Salvo quanto previsto dal comma seguente»
b) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«La prescrizione interrotta dalla sentenza di condanna di primo grado o dal decreto di condanna non riprende a decorrere.
Qualora il giudizio davanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione si sia protratto oltre i termini indicati nell'articolo 205-quater delle disposizioni di attuazione del codice penale, il giudice all'atto di pronunciare sentenza di condanna o di rigettare o dichiarare inammissibile l'impugnazione contro la condanna, riduce la pena di un termine congruo pari al periodo di superamento dei termini.»
3. 312. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "314,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 314 del codice penale.
3. 400. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "315,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 315 del codice penale.
3. 401. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "316,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 316 del codice penale.
3. 402. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "316-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 316-bis del codice penale.
3. 403. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "316-ter,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 316-ter del codice penale.
3. 404. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "317,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale.
3. 405. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "318,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale.
3. 406. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "319,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 319 del codice penale.
3. 407. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "319-ter,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale.
3. 408. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "320,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 320 del codice penale.
3. 409. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "322,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 322 del codice penale.
3. 410. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "322-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 322-bis del codice penale.
3. 411. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "323,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale.
3. 412. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "324,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale.
3. 413. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "326,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 326 del codice penale.
3. 414. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "328,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale.
3. 415. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "334,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 334 del codice penale.
3. 416. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "335,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 335 del codice penale.
3. 417. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "336,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 336 del codice penale.
3. 418. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "337,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 337 del codice penale.
3. 419. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "337-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 337-bis del codice penale.
3. 420. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "338,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 338 del codice penale.
3. 421. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "340,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 340 del codice penale.
3. 422. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "341,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale.
3. 423. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "341-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 341-bis del codice penale.
3. 424. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "343,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 343 del codice penale.
3. 425. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "346,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 346 del codice penale.
3. 427. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "347,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 347 del codice penale.
3. 428. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "348,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale.
3. 429. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "349,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 349 del codice penale.
3. 430. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "351,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 351 del codice penale.
3. 431. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "355,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 355 del codice penale.
3. 432. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "416-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
3. 439. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "416-ter,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale.
3. 440. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "419,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 419 del codice penale.
3. 441. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "420,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 420 del codice penale.
3. 442. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "422,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 422 del codice penale.
3. 443. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "423,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 423 del codice penale.
3. 444. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "423-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 423-bis del codice penale.
3. 446. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "424,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 424 del codice penale.
3. 445. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "432,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 432 del codice penale.
3. 447. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "514,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 514 del codice penale.
3. 455. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "578,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 578 del codice penale.
3. 433. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "583-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 583-bis del codice penale.
3. 456. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "586,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 586 del codice penale.
3. 457. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "589,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale.
3. 434. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "609-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale.
3. 435. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "609-quater,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 609-quater del codice penale.
3. 436. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "609-quinquies,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale.
3. 437. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "609-octies,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 609-octies del codice penale.
3. 438. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "610,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 610 del codice penale.
3. 461. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "614,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 614 del codice penale.
3. 460. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "615,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 615 del codice penale.
3. 464. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "624-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale.
3. 448. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "628,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 628 del codice penale.
3. 449. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "629,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 629 del codice penale.
3. 450. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "640,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 640 del codice penale.
3. 451. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "641,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 641 del codice penale.
3. 452. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "643,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 643 del codice penale.
3. 463. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "644-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 644-bis del codice penale.
3. 462. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "646,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 646 del codice penale.
3. 459. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "648,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale.
3. 453. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "648-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 648-bis del codice penale.
3. 454. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "648-ter,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 648-ter del codice penale.
3. 458. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2621 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 2621 del codice civile.
3. 465. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2622 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 2622 del codice civile.
3. 466. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2623 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 2623 del codice civile.
3. 467. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2624 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 2624 del codice civile.
3. 468. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2626 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 2626 del codice civile.
3. 469. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2627 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 2627 del codice civile.
3. 470. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2628 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 2628 del codice civile.
3. 471. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2629 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 2629 del codice civile.
3. 472. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, premettere il seguente: 01. All'articolo 160, terzo comma, secondo periodo, del codice penale, le parole: «, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» sono soppresse

Conseguentemente al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale
3. 302. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Quando per due reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».
3. 22. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater fino a: all'articolo 99, primo comma con le seguenti: all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un terzo del tempo necessario a prescrivere.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3. 25. Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché per i reati di cui al libro II, Titolo II, «DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE» del presente codice.
3. 313. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di un sesto fino alla fine del capoverso con le seguenti: della metà del tempo necessario a prescrivere.
*3. 16. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di un sesto fino alla fine del capoverso con le seguenti: della metà del tempo necessario a prescrivere.
*3. 30. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di un sesto fino a: nei casi di cui agli articoli con le seguenti: della
metà del tempo necessario a prescrivere e di due terzi nei casi di cui agli articoli 99,.
**3. 21. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di un sesto fino a: nei casi di cui agli articoli con le seguenti: della metà del tempo necessario a prescrivere e di due terzi nei casi di cui agli articoli 99,.
**3. 31. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di un sesto fino a: nei casi di cui agli articoli con le seguenti: della metà del tempo necessario a prescrivere e del doppio nei casi di cui agli articoli 99,.
3. 20. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di un sesto fino a: 99, quarto comma, con le seguenti: della metà del tempo necessario a prescrivere, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99.
3. 19. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: un sesto fino alla fine del capoverso con le seguenti: un quarto del tempo necessario a prescrivere.
3. 15. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto con le seguenti: un quarto del tempo necessario a prescrivere, di un terzo.
3. 14. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto con le seguenti: un quinto del tempo necessario a prescrivere, di un terzo.
3. 18. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: un sesto con le seguenti: un quinto.
3. 17. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, fino alla fine del capoverso.
3. 301. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: di cui all'articolo 99, primo comma aggiungere le seguenti: e per i soggetti che abbiano superato il settantacinquesimo anno di età.
3. 310. Gianfranco Conte.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Ai soli fini dell'applicazione del comma precedente rientrano nei casi di cui all'articolo 99 anche quelli in cui il medesimo soggetto sia già stato precedentemente prosciolto con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione».
3. 32. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno.

Sopprimere il comma 2.
*3. 23. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 2.
*3. 304. Ria.

Al comma 2, sostituire le parole da: ai procedimenti fino alla fine del comma, con le seguenti: nei casi in cui il medesimo fatto di reato contestato all'imputato sia stato già accertato in altro procedimento con sentenza di merito.
3. 320. Ria.

Al comma 2, sostituire le parole: stata pronunciata sentenza di primo grado con le seguenti: stato emesso decreto che dispone il giudizio.
3. 24. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sostituire le parole: stata pronunciata sentenza di primo grado con le seguenti: stato dichiarato aperto il dibattimento ai sensi dell'articolo 492 del codice procedura penale.
3. 29. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole: pronunciata sentenza di primo grado con le seguenti: esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.
3. 28. Ferranti, Andrea Orlando, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Picierno Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Prescrizione breve per gli incensurati.
3. 26. Ria.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 107, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, che provvede immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di fiducia»;
b) all'articolo 121, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero per posta elettronica certificata»;
c) all'articolo 148, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziaria; in tal caso le notificazioni sono eseguite con l'osservanza delle norme del presente titolo»;
d) all'articolo 148, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel modo previsto dal primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale»;
e) all'articolo 150, comma 1, le parole: «Quando lo consigliano circostanze particolari,» sono soppresse;
f) all'articolo 151, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero, quando concrete e motivate ragioni lo impongano, dalla sezione di polizia giudiziaria»;
g) all'articolo 152, comma 1, le parole: «possono essere sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite»;
h) all'articolo 157, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Il presente comma si applica anche alle comunicazioni di atti e agli avvisi»;
i) all'articolo 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-ter. In tutti i casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis»;
l) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:
«Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, i luoghi di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio.
2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria.
3. Le notificazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore»;
m) all'articolo 161, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'ufficiale giudiziario accerta l'impossibilità di eseguire la notifica dell'atto all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede alla notificazione dello stesso mediante consegna di unica copia al difensore, dando atto, nella relazione di cui all'articolo 168, dell'omessa notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato»;
n) all'articolo 170, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Non possono essere eseguite col mezzo degli uffici postali nei confronti degli imputati le notificazioni delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti».
3. 0100. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. All'articolo 107, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «, che provvede immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di fiducia».
3. 0101. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). 1. All'articolo 121, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero per posta elettronica certificata»;.
3. 0102. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni). - 1. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 148. - (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite dagli Ufficiali giudiziari, dalla polizia penitenziari a, dalla polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.
2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al Tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla polizia penitenziari a del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.
3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.
4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.
6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie».

2. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso, che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato. L'atto è notificato anche al difensore.»;
b) il comma 5 è abrogato;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto».

3. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 157. - (Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto). - 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata informazione di garanzia ed è stato; nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto presso lo studio di questo.
2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.
3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.
4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio."».

4. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi delle notificazioni devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengono opportuno, il pubblico ministero dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune pronuncia decreto con cui dispone che il processo sia sospeso e sospeso il decorso della prescrizione sino all'avvenuta notifica o all'interrogatorio.
2. Copia del decreto contenente l'esatta indicazione dell'autorità procedente, dei reati attribuiti e della data in cui sono stati commessi, viene annotato nel registro delle persone ricercate dalla polizia. Queste ultime nel caso la persona venga rintracciata provvederanno a richiedere a mezzo fax o posta elettronica al pubblico ministero l'atto da notificare e vi provvederanno.».

5. Gli articoli 160, 162, 163 e 164 del codice di procedura penale sono abrogati.
6. All'articolo 552 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«Il decreto di citazione è notificato all'imputato presso il suo difensore di fiducia, anche se non ha eletto domicilio presso di lui, al o ai difensori ed al pubblico ministero, a cura del cancelliere o della polizia giudiziaria a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, seguiti da telegramma che conferma il modo dell'avvenuta notifica, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza. Negli stessi termini deve essere notificato alla parte offesa a mezzo degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 148.».
7. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza). - 1. L'ordinanza o la sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.
2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova udienza.
3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo, salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni, dalla quale deriva una diversa competenza.
4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia.
5. Le deposizioni testimoniali assunte dal giudice incompetente non conservano validità.».

8. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«Art. 597. - (Cognizione del giudice di appello). - 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.
2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento, dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.
3. Solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniale fatta ai giudici di primo grado.
4. Quando appellante è il pubblico ministero:
a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione giuridica più grave.
6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.
7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.».

9. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.
10. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno deposto in primo grado su circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.
2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.».

11. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere d) ed e) sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello.».

12. L'articolo 607 del codice di procedura penale è abrogato.
13. All'articolo 613, comma 1, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» sono soppresse.
3. 023. Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni). - 1. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 148. - (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite dagli Ufficiali giudiziari, dalla polizia penitenziari a, dalla polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.
2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al Tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla polizia penitenziari a del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.
3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.
4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.
6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie».
3. 01. Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziaria; in tal caso le notificazioni sono eseguite con l'osservanza delle norme del presente titolo».
3. 0103. Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale). - 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata agli indirizzi di posta elettronica certificata, forniti da tutti gli avvocati ai Consigli degli ordini presso cui sono iscritti e dagli ordini pubblicati in un elenco riservato, consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni. Nel caso che non sia possibile eseguire le notificazioni e gli avvisi con posta elettronica certificata, l'Autorità giudiziaria può disporre che vengano eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale».

2. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis, le parole: «Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione» sono soppresse;
b) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:
«8-ter. In tutti i casi in cui le notificazione alla persona sottoposta alle indagini può o deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, per le modalità delle notificazioni si applica l'articolo 148, comma 2-bis».
3. 0104. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche all'articolo 148 del codice di procedura penale in materia di forme delle notificazioni). - 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tal fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale ultimo caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale.».

2. All'articolo 157 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-ter. Nei casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis.».
3. 02. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel modo previsto dal primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale».
3. 0105. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche all'articolo 148 del codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni). - 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale è aggiunto, infine, il seguente comma:
«5-ter. Quando l'imputato è assistito da più di un difensore, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi, indicato espressamente dall'imputato».
3. 03. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. All'articolo 150 comma 1, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole: «Quando lo consigliano circostanze particolari,».
3. 0106. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. All'articolo 151, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero, quando concrete e motivate ragioni lo impongano, dalla sezione di polizia giudiziaria».
3. 0107. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. All'articolo 152, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «possono essere sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite».
3. 0108. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche agli articoli 154 e 157 del codice di procedura penale). - 1. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 157-bis. - (Notificazioni al difensore di fiducia). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 157, le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato uno o più difensori di fiducia possono essere effettuate presso un difensore. In tal caso il termine eventualmente assegnato all'imputato è aumentato di tre giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 cessano di avere efficacia, sino a nuova eventuale nomina di altro difensore di fiducia, in caso di rinuncia, abbandono, revoca o incompatibilità».

2. All'articolo 154 del codice di procedura penale, dopo le parole: «dell'articolo 157, commi 1,2,3,4 e 8 sono inserite le parole: «e dell'articolo 157-bis»;.
3. 04. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto). - 1. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato. L'atto è notificato anche al difensore.»;
b) il comma 5 è abrogato;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto».
3. 05. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale) - 1. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 157. - (Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto). - 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata informazione di garanzia ed è stato nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto presso lo studio di questo.
2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.
3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.
4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio».

2. L'articolo 158 del codice di procedura penale è abrogato.
3. 06. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita mediante consegna di copia al difensore d'ufficio o, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96, presso lo studio di quest'ultimo»;
b) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.
3. 07. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, è eseguita mediante consegna di copia al difensore presso lo studio di quest'ultimo».
b) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.
3. 08. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli alti del procedimento). - 1. All'articolo 157 del codice di procedura penale, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Il presente comma si applica anche alle comunicazioni di atti e agli avvisi».
3. 0109. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, i luoghi di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio.
2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria.
3. Le notificazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore».
3. 0110. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 159. - (Irreperibilità della persona sottoposta ad indagini). - 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato, a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi della notificazione devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengano più opportuno, il pubblico ministero, dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune, dispone che la persona sottoposta ad indagini sia accompagnata coattivamente dinanzi a sé, o alla polizia giudiziaria delegata, per l'interrogatorio e pronuncia decreto con il quale dichiara sospeso il procedimento fino all'interrogatorio.
2. L'ordine di accompagnamento viene annotato nel registro delle persone ricercate dalle Forze di polizia.
3. Se il titolo di reato e le fonti di prova raccolte lo consentono, il pubblico ministero, ove lo ritenga necessario al fine della prosecuzione del processo o dell'instaurazione del rapporto processuale, può richiedere l'emissione della misura cautelare di cui all'articolo 285.
4. Il decorso della prescrizione è sospeso fino all'interrogatorio o all'emissione della misura cautelare di cui al comma 3».
3. 09. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche all'articolo 161 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 161 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Oltre a quanto previsto dal presente articolo l'imputato è altresì avvertito che, qualora nomini un difensore di fiducia, le notificazioni che lo riguardano saranno effettuate presso il medesimo».
3. 010. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. All'articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'ufficiale giudiziario accerta l'impossibilità di eseguire la notifica dell'atto all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede alla notificazione dello stesso mediante consegna di unica copia al difensore, dando atto, nella relazione di cui all'articolo 168, dell'omessa notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato».
3. 0111. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Notificazioni ad altri soggetti) - 1. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 167. - (Notificazioni ad altri soggetti). - 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 154, commi 1, 2, 3 e 4, escluso il deposito in cancelleria, o dell'articolo 149, se sono stati indicati in precedenza i recapiti telefonici o informatici».
3. 011. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Relazione di notificazione) - 1. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, o la polizia giudiziaria, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità, o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione».
3. 012. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento). - 1. All'articolo 170 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
3-bis. Non possono essere eseguite col mezzo degli uffici postali nei confronti degli imputati le notificazioni delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti.
3. 0112. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Nullità delle notificazioni). - 1. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 171. - (Nullità delle notificazioni). - 1. La notificazione è nulla:
a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;
c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
e) se è omessa la nomina del difensore d'ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157 e 161».
3. 013. Di Pietro, Palomba.