XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 19 maggio 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 maggio 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Antonione, Aprea, Barbi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cazzola, Centemero, Cesario, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Melchiorre, Meloni, Ricardo Antonio Merlo, Miccichè, Migliavacca, Narducci, Leoluca Orlando, Picchi, Pisacane, Porta, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stasi, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tempestini, Tremonti, Vito, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 18 maggio 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
GNECCHI ed altri: «Modifica dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente il personale degli istituti di prevenzione e di pena destinato alle attività di osservazione e trattamento dei detenuti» (4363);
GNECCHI ed altri: «Modifiche alla disciplina in materia di contribuzione, di totalizzazione dei periodi assicurativi e di calcolo delle prestazioni previdenziali per favorire l'occupazione e assicurare il diritto alla pensione» (4364);
GIRLANDA: «Modifica all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di variazioni dell'imponibile relativo a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto per mancato pagamento a causa di amministrazione straordinaria» (4365).
Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

La proposta di legge CARLUCCI: «Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale» (4100) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barani, Berardi, Calabria, Capitanio Santolini, Di Cagno Abbrescia, Fucci, Mancuso, Marinello, Nizzi, Pelino, Rampelli, Sbai e Tortoli.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
AMICI: «Istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento dei rappresentanti degli organismi regionali di pari opportunità» (4287) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
II Commissione (Giustizia):
DI PIETRO: «Modifiche al codice penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato» (4303) Parere delle Commissioni I e V.
IV Commissione (Difesa):
MAURIZIO TURCO ed altri: «Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limite massimo di età per il reclutamento dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e di partecipazione dei medesimi ai concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia» (4295) Parere della I Commissione.
VII Commissione (Cultura):
SAMMARCO e GIULIO MARINI: «Disciplina delle attività cinematografiche» (4184) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
GARAGNANI: «Introduzione dell'articolo 490-bis del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e altre disposizioni in materia di qualità dell'insegnamento» (4312) Parere delle Commissioni I, V e XI.
XI Commissione (Lavoro):
DAMIANO ed altri: «Disciplina dell'attività di tirocinio formativo o stage e della pratica professionale» (4042) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):

GIOACCHINO ALFANO: «Istituzione di un fondo per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi pubblici essenziali ai soggetti morosi in condizioni di indigenza» (4330) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 156 del 20-28 aprile 2011 (doc. VII, n. 626) con la quale:
dichiara inammissibile il conflitto proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso le deliberazioni della Giunta regionale della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 569, n. 573, n. 578, n. 581, n. 585, n. 587, n. 588, n. 590 e n. 591.

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 28 aprile 2011, sentenza n. 155 del 20-28 aprile 2011 (doc. VII, n. 625), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione):

alle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro);
con lettera in data 12 maggio 2011, sentenza n. 163 del 9-12 maggio 2011 (doc. VII, n. 627), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 (Definizione del sistema di finanziamento della Stazione unica appaltante):

alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
con lettera in data 12 maggio 2011, sentenza n. 164 del 9-12 maggio 2011 (doc. VII, n. 628), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure:

alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 12 maggio 2011, sentenza n. 165 del 9-12 maggio 2011 (doc. VII, n. 629), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 129, nella parte in cui introduce il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, limitatamente alle parole "Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 129 del 2010, nella parte in cui introduce il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 129 del 2010, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, promosse dalla regione Toscana, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla regione Puglia per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e del principio di leale collaborazione:

alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 17 maggio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 5 del 2011, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 3 maggio 2011, e la relativa relazione concernente le linee guida per l'esercizio del controllo sulla gestione.

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 17 maggio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, la relazione sui flussi finanziari con l'Unione europea, riferita al quarto trimestre 2010 (doc. CCXVIII, n. 8).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 17 maggio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e sulla situazione di cassa, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio, aggiornata al 30 settembre 2010 (doc. XXV, n. 11).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 18 maggio 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie (COM(2011)259 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla ratifica da parte dell'Unione europea dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma (COM(2011)267 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 10 maggio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Francesco Palmiro Mariani a presidente dell'Autorità portuale di Bari (116).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 10 maggio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità portuale di Taranto (117).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 10 maggio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità, portuale di Civitavecchia (118).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 2011, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (365).

Tale richiesta è assegnata, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. È altresì assegnata, ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 18 luglio 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta 3 maggio 2011, alla pagina 7, seconda colonna, trentunesima riga, le parole: «anno 2010» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «anno 2009 (preventivo-consuntivo)».

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative per l'avvio dei lavori riguardanti la realizzazione dell'infrastruttura autostradale Parma-Nogarole Rocca (Tibre) - 2-00838

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
la realizzazione dell'infrastruttura autostradale Parma-Nogarole Rocca (Tibre) rappresenta un'opera fondamentale per lo sviluppo economico per tutti i territori interessati dal suo tracciato, tanto che la sua realizzazione è attesa da molti anni dai cittadini e dalle imprese dell'area;
la Tibre è stata inserita dal Governo nell'elenco delle opere strategiche prioritarie, individuate ai sensi della legge n. 443 del 2001, cosiddetta legge obiettivo, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) il 21 dicembre 2001;
nel 2008 il costo per la realizzazione del raccordo autostradale Parma-Nogarole Rocca era stato previsto pari a 1.809,65 milioni di euro e il termine per la realizzazione dello stesso era stato fissato all'anno 2016;
in data 9 novembre 2009, la società concessionaria Autocisa ha presentato al Cipe il progetto definitivo relativo alla realizzazione della tratta Parma-Nogarole Rocca, aggiornando l'importo finale dell'opera a 2.731,97 milioni di euro e al contempo presentando il progetto definitivo di un primo lotto dell'opera tra Fontevivo e Trecasali, di lunghezza pari a 12 chilometri, rispetto agli 85 chilometri complessivi del tracciato, da realizzarsi in totale autofinanziamento;
in data 22 gennaio 2010, il Cipe ha confermato la volontà di realizzare l'opera e, in particolare, ha preso atto del suo costo totale e del termine della concessione, fissato il 31 dicembre 2031, altresì approvando il progetto definitivo del primo lotto «Fonte Vivo-Trecasali/Terre Verdiane» per un importo di 513 milioni di euro, attesa la realizzabilità dello stesso a totale carico del concessionario, ed ha, ovviamente, da ultimo, imposto l'adeguamento della convenzione vigente alla mutata realtà;
a tutt'oggi non sono ancora state rilasciate le autorizzazioni necessarie per lo sblocco dei lavori e dell'appalto del primo tratto in provincia di Parma, da Pontetaro al Po, con la realizzazione del casello di Trecasali-Terre Verdiane, totalmente finanziato da privati -:
quali iniziative urgenti intenda adottare per garantire il rilascio, in tempi brevi, delle autorizzazioni necessarie per l'avvio dei lavori della Tibre nel tratto da Pontetaro al Po e la relativa realizzazione del casello di Trecasali-Terre Verdiane;
se non ritenga di adottare ogni iniziativa di competenza, anche in considerazione della particolare congiuntura economica che sta attraversando il Paese, nonché delle indiscutibili ricadute economiche e occupazionali che si determinerebbero con l'avvio dei suddetti lavori, per la più sollecita soluzione delle fasi amministrative e burocratiche che ancora impediscono la realizzazione di un'infrastruttura di interesse nazionale attesa da molti decenni.
(2-00838)
«Rigoni, Motta, Fadda, Cimadoro, Fontanelli, Fogliardi, Rubinato, Mattesini, Mariani, Velo, Castagnetti, Giacomelli, Bocci, Ginoble, Benamati, Scarpetti, Viola, Grassi, Aniello Formisano, Rosato, Carella, Nannicini, Fluvi, Porcino, Morassut, Burtone, Recchia, Giorgio Merlo, Strizzolo, Portas, Pedoto, Corsini, Fioroni, Gasbarra, Mario Pepe (PD), Sanga, Realacci, Gianni Farina, Dal Moro».

Iniziative di competenza volte a tutelare i diritti di proprietà intellettuale delle imprese italiane all'estero - 2-01071

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
è ormai diffusa la consapevolezza che in un'economia globalizzata la contraffazione crei gravi danni a tutto il sistema produttivo, pregiudicando fortemente l'immagine dell'Italia nel mondo e compromettendo l'export dei prodotti italiani;
la proprietà intellettuale ha assunto oggi una rilevanza strategica nel processo di internazionalizzazione, in quanto la componente immateriale del patrimonio aziendale rappresenta la fonte primaria di creatività e innovazione, determinando un forte vantaggio competitivo per il nostro sistema produttivo;
tuttavia tale componente spesso non è pienamente sfruttata e sufficientemente valorizzata e difesa, essendo la sua tutela legata alla giurisdizione dei territori in cui operano le imprese dove le normative in materia differiscono enormemente da Paese a Paese;
per tale ragione si rileva estremamente necessaria una strategia volta al riconoscimento, allo sfruttamento e alla difesa dei diritti di proprietà intellettuale a disposizione delle imprese italiane operanti in ambito internazionale. Il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 74, della legge n. 350 del 2003, nel quadro di diverse misure volte a rilanciare la promozione all'estero e a potenziare la tutela del made in Italy, ha così istituito e avviato la rete degli uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale (Ipr desk) in collaborazione con l'Istituto per il commercio estero;
si tratta di unità specializzate, in grado di fornire alle aziende servizi finalizzati alla difesa ed allo sfruttamento dei propri diritti di proprietà intellettuale. La competenza sui desk, demandata al Ministero dello sviluppo economico, fa riferimento alla Direzione generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi per i compiti di indirizzo, coordinamento e valutazione;
gli Ipr desk attualmente operativi sono 13 in 10 Paesi (Canton, Dubai, Ho Chi Minh, Hong Kong, Istanbul, Mosca, Mumbai, New Delhi, New York, San Paolo, Seoul, Shanghai, Taipei) sono operanti presso gli uffici dell'Istituto per il commercio estero e forniscono una completa consulenza in tema di tutela del marchio e delle indicazioni di origine; provvedono ad un'assistenza legale alle imprese nella registrazione di marchi e brevetti e danno il necessario supporto nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale;
a fronte di una pur validissima azione di protezione, difesa e supporto per i marchi italiani, gli Ipr desk non sono a tutt'oggi in grado di sostenere concretamente le imprese nelle costosissime azioni legali a difesa dei propri prodotti;
in primo luogo in quanto tali uffici non sono presenti in tutto il mondo ma solo in 13 Paesi;
in secondo luogo perché il fondo previsto dall'articolo 4, comma 76, della legge n. 350 del 2003 viene messo a disposizione delle aziende solo nel caso si tratti della tutela di marchi ritenuti di particolare importanza e, quindi, unicamente nell'ambito delle cosiddette «cause pilota»;
appare chiaro, quindi, come molte aziende, per dover sopportare dei costi per loro insostenibili, rinuncino ad intraprendere le opportune azioni legali per la tutela dei propri marchi all'estero;
a tal proposito, risulta scarsamente comprensibile perché un Paese che mira a tutelare i propri marchi e brevetti, prevedendo addirittura dei contributi per il deposito degli stessi, non aiuti le imprese a difenderli una volta depositati;
un sostegno in tal senso potrebbe concretizzarsi attraverso un contributo a fondo perduto in misura percentuale (40-50 per cento) delle spese effettuate per la difesa del marchio/brevetto, anche attraverso la compensazione con le imposte dovute, da elargirsi tramite gli stessi Ipr desk all'estero;
ciò costituirebbe chiaramente un incentivo per le aziende a brevettare maggiormente e salvaguarderebbe le aziende italiane, i lavoratori delle stesse e l'intero comparto del made in Italy -:
se il Ministro interpellato non intenda assumere le necessarie iniziative al fine di garantire, attraverso gli Ipr desk, un reale supporto per le imprese italiane operanti all'estero e creatrici del made in Italy, in particolare attribuendo, con le modalità ritenute maggiormente idonee, un sostegno economico alle stesse nelle azioni legali, future ed in corso, a difesa dei propri marchi.
(2-01071)
«Calearo Ciman, Sardelli, Cesario, D'Anna, Milo, Misiti, Polidori».

Orientamenti del Governo circa l'erogazione di contributi a favore del consorzio per lo sviluppo integrato del sistema industriale piemontese - 2-01078

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
il consorzio per lo sviluppo integrato del sistema industriale piemontese, con domanda di accesso alla programmazione negoziata del 7 ottobre 2004, ha presentato un piano progettuale, concernente la realizzazione di un piano di investimenti nel settore ortofrutta fresca e trasformata, dei cereali e delle oleoproteaginose, da realizzarsi nella regione Piemonte e nelle province di Cuneo e Torino;
il Cipe, con una delibera del 22 dicembre 2006, ha autorizzato la stipula del contratto di programma;
in data 14 settembre 2009, il Ministero dello sviluppo economico ha sottoscritto a Cuneo, congiuntamente alle imprese interessate, il predetto contratto di programma; le imprese del consorzio hanno pressoché tutte completato gli investimenti programmati, nonostante la crisi economica abbia avuto gravi conseguenze su tutti i comparti agricoli di interesse delle aziende consortili;
ciò premesso, è evidente che le imprese consortili abbiano bisogno di tempi certi in ordine all'erogazione dei contributi, in quanto le spese sostenute sono di elevato importo e stanno comportando una significativa esposizione finanziaria presso gli istituti di credito;
nonostante i numerosi solleciti, il Cipe non ha ancora assunto le decisioni attese, generando enormi preoccupazioni nelle imprese coprotagoniste del contratto di programma; appare agli interpellanti assolutamente inaccettabile che il Governo non provveda a definire, in tempi certi, lo sblocco delle erogazioni previste -:
quali urgenti iniziative intenda assumere per garantire, in tempi certi, l'erogazione dei predetti contributi alle imprese consortili che hanno già realizzato gli elevati investimenti previsti dal contratto di programma per rafforzare la loro competitività e per consentire alle medesime di rispondere positivamente alle pressanti e legittime aspettative delle migliaia di aziende agricole, fornitrici o conferitrici di materie prime e/o semilavorate e coprotagoniste del contratto di programma.
(2-01078) «Delfino, Galletti».

Chiarimenti in merito ai requisiti per partecipare alla costituzione dei fondi per la formazione dei lavoratori di settore, con particolare riferimento alla vicenda dell'associazione imprenditoriale Alleanza Lavoro - 2-01023

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
la direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato ai fondi Forma.Temp. ed Ebiref che l'associazione imprenditoriale Alleanza Lavoro sarebbe sprovvista dei requisiti necessari per comparire tra le parti costituenti del fondo risultante dall'unificazione dei predetti fondi;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha giustificato la propria posizione sostenendo che Alleanza Lavoro sarebbe sprovvista del requisito previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) e m) del decreto legislativo n. 276 del 2003;
a parere degli interpellanti tale posizione non sembra corretta, in punto di diritto, per i seguenti motivi:
a) il citato articolo 2, comma 1, lettera h) e m) del decreto legislativo n. 276 del 2003, definisce, rispettivamente, cosa deve intendersi ai fini del decreto con le nozioni di «enti bilaterali» e «associazioni sindacali». Con riferimento agli «enti bilaterali», la lettera h) include nella nozione tutti gli «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione delle attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento». Con riferimento alle associazioni sindacali, la successiva lettera m) include nella nozione tutte le «organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative». La lettura delle predette norme consente di riconoscere agevolmente il criterio di selezione che il decreto legislativo n. 276 del 2003 individua per consentire a soggetti associativi, siano essi enti bilaterali oppure organizzazioni sindacali, di accedere ai diversi strumenti organizzativi previsti dallo stesso decreto: tale criterio consiste nella rappresentatività comparativa;
b) il significato della predetta nozione è stato a lungo indagato dalla dottrina giuslavoristica, che ha messo in luce la differenza con il criterio di selezione dei soggetti collettivi utilizzato - con maggiore frequenza - prima dell'approvazione della riforma, consistente nella maggiore rappresentatività. Il tratto differenziale tra il vecchio criterio della maggiore rappresentatività e quello della rappresentatività comparativa ha avuto, per opinione comune della dottrina, l'effetto di incentivare il pluralismo associativo, in quanto il primo criterio aveva l'attitudine a concentrare la rappresentatività solo su un soggetto (quello dotato di maggiore rappresentanza) mentre il secondo criterio consente di legittimare la rappresentatività di tutti i soggetti associativi che hanno una base consistente di iscritti;
c) l'interpretazione di questo criterio deve, peraltro, essere operata anche tenendo conto delle linee di politica delle relazioni industriali seguite dalle parti sociali e dal Governo, a partire dall'accordo sulle relazioni industriali del gennaio del 2009. Questo accordo ha formalizzato una tendenza già emersa negli anni precedenti e confermata dagli sviluppi successivi della contrattazione collettiva: il riconoscimento del pluralismo associativo, che consente di escludere la concentrazione della legittimazione ad agire come soggetti collettivi solo in capo alle organizzazioni maggiormente rappresentative. Testimonianza di questo mutato approccio sono i numerosi accordi cosiddetti «separati» (cioè, sottoscritti solo con alcune organizzazioni rappresentative) sottoscritti tra le parti sociali, e anche dal Governo. Le considerazioni sopra sviluppate a parere degli interpellanti evidenziano la contraddittorietà con questa linea di politica delle relazioni industriali la posizione assunta dal Governo in questa circostanza, in quanto l'effetto di questa posizione sarebbe quello di tornare a un assetto della rappresentanza associativa concentrato solo su alcune organizzazioni (in questo caso, quelle dotate di maggiore rappresentatività datoriale, nel settore delle Agenzie per il lavoro);
a parere, quindi, degli interpellanti non è possibile sostenere che Alleanza Lavoro, soggetto rappresentativo di un numero indistinto di imprese del settore, e firmatario di un contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente applicato, debba essere escluso per mancanza di rappresentatività;
non si può ignorare, inoltre, il fatto che tale rappresentatività è riconosciuta pacificamente da tutti gli attori collettivi del settore; basti, a tale proposito, ricordare che l'associazione ha ottenuto ripetuti riconoscimenti di carattere collettivo e istituzionale, quali i seguenti:
a) è stata ascoltata, il 3 marzo del 2009, nell'ambito dell'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione lavoro del Senato della Repubblica sul funzionamento delle Agenzie per il lavoro;
b) ha stipulato, in data 8 ottobre 2009, con l'altra organizzazione datoriale esistente nel settore, Assolavoro, ma anche con Cgil, Nidil Cgil, Cisl, Alai Cisl, Uil e Uil Cpo un accordo avente per oggetto la condivisione dei contenuti del contratto collettivo siglato dalle predette parti sociali;
c) ha sottoscritto, in data 19 gennaio 2010, un protocollo di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di un partenariato pubblico-privato a favore della mobilità europea geografica e professionale dei lavoratori, nell'ambito del programma comunitario Eures;
d) ha sottoscritto, in data 12 marzo 2010, un accordo quadro con Italia Lavoro spa, per la realizzazione di misure di politica attiva del lavoro;
e) è stata periodicamente consultata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i programmi di conferimento dei dati sull'offerta di posizioni lavorative nel mercato del lavoro;
f) ha nominato, nel mese di luglio del 2010, propri membri nei consigli di amministrazione di Forma.Temp. e di Ebitemp;
g) è stata convocata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 gennaio 2011, nell'ambito delle consultazioni sul decreto legislativo sul lavoro usurante;
h) è stata invitata, in qualità di soggetto collettivo, ai congressi e ai convegni organizzati nell'ultimo biennio da Nidil Cgil, Alai-Felsa Cisl, Uil Cpo, Federmeccanica, e da diverse istituzioni nazionali e locali;
non si può dire - osservando le dinamiche delle relazioni industriali di settore dell'ultimo biennio - che Alleanza Lavoro sia un soggetto privo di legittimazione ad agire in veste di associazione datoriale di natura collettiva;
da questo punto di vista, gli interpellanti ritengono, quindi, che il riferimento operato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'articolo 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003 sia poco pertinente, in quanto il criterio di selezione dei soggetti che possono partecipare alla costituzione dei fondi per la formazione dei lavoratori di settore è individuato nell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003;
questa norma, per indicare i soggetti legittimati alla costituzione di un fondo per la formazione, fa riferimento alle «parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro»;
per gli interpellanti è di tutta evidenza che tale criterio è diverso da quello di cui all'articolo 2, da un lato, ed è ancora più vicino alle caratteristiche di Alleanza Lavoro, dall'altro. È diverso perché manca qualsiasi riferimento alla rappresentatività comparativa e quindi anche possibili obiezioni sul punto sono da intendersi superflue. È vicino alle caratteristiche di Alleanza Lavoro perché l'associazione ha stipulato un contratto collettivo nazionale di lavoro e ha aderito - seppure indirettamente - al contratto collettivo stipulato da Assolavoro -:
se non si ritenga necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte, riconsiderare la decisione presa e correggerla affinché all'associazione imprenditoriale Alleanza Lavoro sia riconosciuto quanto ad essa è stato ingiustamente sottratto.
(2-01023)
«Sardelli, Belcastro, Iannaccone, Milo, Porfidia, Mario Pepe (IR)».

Iniziative volte a garantire una corretta applicazione delle normative in materia di pensionamento, con particolare riferimento alla facoltà di rescissione unilaterale del rapporto di lavoro - 2-01065

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per sapere - premesso che:
alla fine del mese di marzo 2011 la direzione centrale delle risorse umane dell'Inpdap ha trasmesso ad alcuni dirigenti, tra i quali il direttore provinciale della sede di Arezzo, ma anche ai direttori provinciali di Livorno, Pisa, Siena, Agrigento, Viterbo e Salerno, nota di preavviso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a decorrere dal 1o dicembre 2011, ai sensi del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008. Tale disposizione è stata modificata dal comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 15 del 2009, che aveva sostituito l'anzianità massima contributiva di 40 anni con l'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni, ed è stata nuovamente modificata dal comma 35-novies dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, che ha ripristinato, per la risoluzione del rapporto di lavoro, il requisito dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale, con un preavviso di 6 mesi, limitatamente al triennio 2009-2011;
l'articolo 22-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, ha disposto che dall'anno 2010, l'età pensionabile delle donne che lavorano nel pubblico impiego venga gradualmente innalzata a 65 anni. Pertanto, a decorrere dall'anno 2010 tali lavoratrici andranno in pensione non al compimento del sessantesimo anno, bensì al compimento del sessantunesimo anno, e l'età si eleverà progressivamente di 1 anno ogni 2 solari, pervenendo alla soglia dei 65 anni nel 2018. L'Inpdap, con nota n. 50 del 7 ottobre 2009, ha dato conseguentemente le prime informazioni sulla nuova normativa;
il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha apportato sostanziali modifiche alla realtà previdenziale del nostro Paese, spostando in avanti il momento in cui i lavoratori potranno andare in pensione. Infatti, coloro che hanno maturato tale diritto a partire dal 1o gennaio 2011 saranno soggetti allo slittamento della propria finestra di uscita e, quindi, potranno andare in pensione 12 mesi dopo aver maturato il diritto alla pensione;
l'Inpdap, con determina del commissario straordinario-presidente dell'Inpdap n. 259 del 30 novembre 2010, ha già effettuato i tagli dovuti e già compiuto il riassetto del personale dirigenziale dell'Istituto;
ai sopra citati dirigenti erano stati conferiti incarichi con scadenze successive alla fine dell'anno 2011, come ad esempio alla dottoressa Leonardi Alessandra alla quale è stato conferito un incarico dirigenziale per la sede Inpdap di Arezzo dal direttore generale della toscana dal 1o febbraio 2009 al 31 gennaio 2012, nonché delega delle funzioni dirigenziali per il convitto Regina Elena di Sansepolcro dal 20 dicembre 2009 fino al 31 dicembre 2009, essendo già in vigore la legge n. 133 del 2008;
a fronte dell'applicazione rigida ed in contraddizione con la normativa attuale del pensionamento forzato con recesso unilaterale dal rapporto di lavoro dell'Inpdap, che priva la pubblica amministrazione di professionalità di altissimo livello, si stanno sottoscrivendo molteplici contratti di consulenza con persone già in pensione da anni e già destinatari di contratti ex articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
si stanno violando i dettami delle circolari n. 10 e n. 4, rispettivamente del 28 ottobre 2008 e del 16 settembre 2009, del dipartimento della funzione pubblica a firma del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta che ha raccomandato alle amministrazioni pubbliche, nell'esercizio della facoltà di recesso, di «fare particolare attenzione onde evitare comportamenti contraddittori o contrari a buona fede e correttezza ingenerando nei dipendenti false aspettative e creando occasioni di contenzioso»;
il dipartimento della funzione pubblica, con circolare n. 10 del 28 ottobre 2008, per gli incarichi dirigenziali impone alle amministrazioni di far salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel provvedimento di conferimento dell'incarico a favore dei dirigenti prossimi alla maturazione del requisito: «In mancanza di tale specificazione, nel rispetto dei principi della buona fede e della correttezza, l'amministrazione dovrà astenersi dall'esercitare la facoltà di risoluzione per l'intera durata dell'incarico»;
con lettera del direttore generale dell'Inpdap del 10 gennaio 2011 si affermava che: «è tuttavia stabilito che tale facoltà (la facoltà di rescissione unilaterale del rapporto di lavoro in presenza dei 40 anni di anzianità contributiva) non sia esercitata sul territorio nel caso in cui il dirigente regionale manifesti esigenze di organico o funzionali che giustifichino l'opportunità di mantenere in servizio il dipendente. In tal caso l'interessato potrà rimanere in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età» -:
se non si intenda intervenire presso la direzione dell'Inpdap per salvaguardare la corretta applicazione delle normative in materia di pensionamento, considerati i profili di dubbia legittimità che caratterizzano i provvedimenti di rescissione unilaterale del rapporto di lavoro, come dimostrato dai ricorsi già presentati e vinti dai ricorrenti del settore scuola, nonché la necessità del buon funzionamento della pubblica amministrazione.
(2-01065)
«Mattesini, Codurelli, Mazzarella, Giovanelli, Laganà Fortugno, Colombo, Verini, Pedoto, D'Incecco, Grassi, Agostini, Beltrandi, Bellanova, Fluvi, Realacci, Genovese, Marco Carra, Bratti, Vico, Gatti, Damiano, Miglioli, Giorgio Merlo, Trappolino, Madia, Schirru, Gnecchi, Murer, Miotto, Bucchino, Mario Pepe (PD), Rigoni».

Iniziative normative per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti iscritti a corsi abilitanti attivati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal 2008 - 2-01079

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
il giorno 12 maggio 2011 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato il decreto ministeriale n. 44, avente per oggetto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo; tali graduatorie ad oggi costituiscono l'unico canale esistente per reclutare il personale docente, in possesso del titolo abilitante, sia per il conferimento di incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, sia per il conferimento del 100 per cento degli incarichi a tempo indeterminato laddove siano state esaurite le graduatorie di merito;
il citato decreto ministeriale non prevede la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per intere categorie di abilitati e abilitandi che, dal 2008 ad oggi, stanno frequentando o hanno frequentato percorsi abilitanti attivati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
le graduatorie ad esaurimento sono state istituite ai sensi della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, articolo 1, comma 65, lettera c), allo scopo di definire un piano di assunzioni volto alla graduale stabilizzazione del personale docente in esse incluso e, per facilitare tale programma, le graduatorie ad esaurimento venivano sostanzialmente «blindate», ovvero non veniva contemplata la possibilità dell'inserimento di nuovi aspiranti dopo l'ultimo aggiornamento previsto per il biennio 2007-2009;
nonostante ciò nel 2007 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attivava nuovi percorsi abilitanti: scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario IX ciclo, corsi abilitanti Cobaslid, Afam e scienze della formazione primari e nell'autunno del 2008 il Parlamento, con l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, prevedeva la possibilità, per gli abilitandi, immatricolati nel 2007 presso i predetti corsi a numero programmato, di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in occasione della loro riapertura per il biennio 2009-2011;
dal 2008 al 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha continuato ad attivare percorsi abilitanti con modalità identiche rispetto ai precedenti e determinati sulla base del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, e precisamente:
a) 2008 e 2009: attivazione del secondo e terzo corso di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media (classe di concorso 77/A);
b) 2008: attivazione dei bienni abilitanti Cobaslid di formazione docenti ABA - arte e disegno;
c) 2008 e 2009: attivazione dei semestri aggiuntivi, di cui alla nota ministeriale n. 3057/2008, attivati presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
d) 2008, 2009 e 2010: attivazione dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria;
per le appena menzionate categorie di abilitati e abilitandi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha previsto la medesima possibilità di accesso alle graduatorie ad esaurimento, concessa agli iscritti ai corsi abilitanti attivati nel 2007, creando, di fatto, una disparità di trattamento evidente e inspiegabile tra chi ha conseguito lo stesso titolo con le medesime modalità abilitanti;
per sanare una situazione, ad avviso degli interpellanti, evidentemente illegittima agli occhi dello stesso Governo, esso si è impegnato di fronte al Parlamento per ben due volte: attraverso gli ordini del giorno presentati al Senato n. G1.12 al disegno di legge n. 1835 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 134, recante «disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009-2010») e n. G1.05 al disegno di legge n. 2518-B, entrambi accolti dal Governo e finalizzati a consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti iscritti a corsi abilitanti attivati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal 2008 in poi -:
se il Ministro intenda modificare il decreto ministeriale n. 44 del 2011, consentendo l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in terza fascia, degli abilitati e abilitandi con percorsi formativi attivati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal 2008 in poi, e dare così seguito agli impegni presi dal Governo, in particolare consentendo l'inserimento a pieno titolo per:
a) docenti già in possesso dell'abilitazione conseguita nel 2008 al termine dei corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali numeri 21/05 e 85/05;
b) docenti già in possesso dell'abilitazione conseguita nel 2010 presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati al termine del secondo corso di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media (classe di concorso 77/A);
c) docenti già in possesso dell'abilitazione conseguita nel 2010 presso le accademie di belle arti statali al termine dei bienni abilitanti di formazione docenti ABA - arte e disegno - attivati nell'anno accademico 2008/2009;
d) docenti già in possesso dell'abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria (immatricolati in anni successivi al primo);
e) docenti già in possesso dell'abilitazione conseguita entro il 2010 al termine dei semestri aggiuntivi, di cui alla nota ministeriale n. 3057/2008, attivati presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario dall'anno accademico 2008/2009;
f) docenti già in possesso di abilitazione che non hanno potuto produrre domanda di inserimento/aggiornamento/permanenza nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2007/2009;
nonché consentendo, con riserva da sciogliere entro il 30 giugno 2011, l'inserimento per: docenti immatricolati nell'anno accademico 2009/2010 presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati al terzo corso biennale abilitante di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media (classe di concorso 77/A) e con riserva da sciogliere in occasione dei successivi aggiornamenti per i docenti immatricolati dal 2008 al 2010, ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria.
(2-01079)
«Di Pietro, Donadi, Zazzera, Di Giuseppe».

Misure volte ad adeguare la pianta organica del personale di polizia penitenziaria dell'istituto carcerario di Parma - 2-01066

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
l'Emilia Romagna è la regione che registra il più alto tasso di sovraffollamento nelle carceri (ci sono oltre 2000 detenuti in più rispetto alla capienza dei posti disponibili), la maggiore carenza di personale di polizia penitenziaria (ne mancano 650), nonché la più rilevante presenza di stranieri (circa il 55 per cento) e di tossicodipendenti (oltre il 25 per cento);
nonostante la costruzione di nuovi padiglioni (oltre a Piacenza, ne sono previsti altri a Bologna, Reggio Emilia, Modena e Ferrara) consenta sicuramente di avere più spazi detentivi per deflazionare gli istituti esistenti, occorre ricordare che ce ne sono altri ristrutturati, come a Parma e a Rimini, non funzionanti per mancanza di personale di polizia penitenziaria;
da più parti, infatti, è stato segnalato che nell'istituto penitenziario di Parma, da tanto tempo, esiste fra la popolazione carceraria ed agenti della polizia penitenziaria un rapporto assolutamente sproporzionato: ciò genera un modello organizzativo e gestionale incongruo e pericoloso per gli operatori della struttura;
quanto denunciato costituisce, ad avviso degli interpellanti, una palese violazione dei principi della Carta costituzionale, in particolare dell'articolo 32, che tutela la salute come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività», e dell'articolo 27, secondo il quale «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;
in una sentenza del 16 luglio 2009, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato per la prima volta l'Italia per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (divieto di tortura e delle pene inumane e degradanti), proprio in ragione delle condizioni di sovraffollamento sopra descritte;
il carcere rappresenta una primaria esigenza di ciascuna società e bisogna rivolgere particolare attenzione al ruolo della polizia all'interno della casa circondariale, una risorsa primaria e strategica per il reintegro del detenuto e del suo diritto alla tutela della salute -:
se non intenda adottare urgenti ed efficaci misure al fine di assicurare risorse idonee a conseguire un adeguamento dell'attuale pianta organica del personale di polizia penitenziaria, in modo da consentire il normale funzionamento della struttura di Parma e garantire condizioni dignitose a coloro che vi lavorano.
(2-01066) «Libè, Galletti, Rao».

Intendimenti del Governo con riferimento alla vicenda di una giovane ragazza pakistana, segregata in casa dai suoi familiari - 2-01062

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno, per le pari opportunità e della giustizia, per sapere - premesso che:
in Italia il reato di sequestro di persona è punito, secondo l'articolo 605 del codice penale, con la reclusione da sei mesi a otto anni;
la pena è della reclusione da uno a dieci anni se il fatto è commesso in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
la segregazione in casa, peraltro per futili motivi, integra gli estremi di cui sopra;
la giovane ragazza pakistana (secondo le agenzie stampa), di seguito nominata Jamila, è vissuta in stato di segregazione nella sua abitazione per quindici giorni;
la segregazione sarebbe stata messa in atto con la forza da parte dei fratelli della giovane, il cui padre è deceduto;
la segregazione della giovane Jamila non le ha permesso di frequentare la scuola e, quindi, la espone al rischio di tornare in Pakistan, causa la scadenza del permesso di soggiorno;
la presunta conclusione della vicenda è avvenuta in seguito ad una «mediazione» del console pakistano le cui parole non fanno venir meno l'eventuale sussistenza del reato di cui sopra;
non si ravvisa alcun intervento dei servizi sociali e di sostegno psicologico;
i fratelli di Jamila non risultano colpiti da alcun provvedimento giudiziario o mandato di arresto per il reato di cui sopra -:
come il Governo intenda procedere, per quanto di competenza, in relazione a questa gravissima vicenda;
se intenda il Governo acquisire elementi in ordine alla mediazione del console pakistano, che ha contenuti unicamente informali;
come intenda il Governo tutelare le seconde generazioni di ragazzi immigrati in Italia da soprusi e gravissime discriminazioni come quella di cui in premessa.
(2-01062)
«Sbai, Bertolini, Nirenstein, Toccafondi, Di Cagno Abbrescia, Mazzoni, Barani, Catanoso Genoese, Minasso, Garagnani, Mazzuca, Holzmann, Fucci, Versace, Menia, Cassinelli, Mancuso, Milanato, Bocciardo, Pili, Valducci, Gava, Patarino, Moles, Massimo Parisi, Mazzocchi, Migliori, Angelucci, Biancofiore, Rampelli, Vignali, Pianetta, Iapicca, Frassinetti, Costa».

Iniziative di competenza del Governo volte a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e l'abuso di sostanze alcoliche, con particolare riferimento allo svolgimento di rave party - 2-01073

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
nella mattina del 25 aprile 2011, due carabinieri in servizio, impegnati in un posto di blocco nei pressi di Sorano, in provincia di Grosseto, sono stati vittima di una violenta aggressione da parte di quattro giovani di età compresa tra i 17 e 19 anni;
dalla prima ricostruzione degli inquirenti l'aggressione, che ha prodotto il ferimento grave dei due carabinieri, è riconducibile al fatto che i militari, dopo aver rilevato un tasso alcolemico positivo sul conducente dell'auto fermata, si apprestavano al ritiro della patente e al sequestro del mezzo;
i giovani autori dell'aggressione che, probabilmente, hanno agito sotto effetto di alcool e sostanze stupefacenti, provenivano da una notte passata in discoteca a Firenze e si stavano recando ad un rave party organizzato in una località di campagna nello stesso comune di Sorano, dove, a quanto riportato dalla stampa locale, erano convenuti circa un migliaio di persone da varie zone del Paese e d'Europa;
i rave party sono eventi organizzati spesso in forma illegale, in cui non vengono osservate le più elementari norme di sicurezza, in cui viene praticata la vendita abusiva di prodotti alcoolici ed è frequente e diffuso lo spaccio di sostanze stupefacenti;
in occasione di rave si registrano frequentemente reati di vario genere, oltre a numerosi casi di malore, anche gravi, tra i partecipanti, dovuti ad assunzione di alcool e droghe;
il dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri ritiene i rave altamente pericolosi per la diffusione delle sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e, tra le iniziative di contrasto, prevede il costante monitoraggio del territorio;
probabilmente, anche al fine di eludere o limitare i controlli delle autorità raccomandati dal dipartimento per le politiche antidroga, in molti casi i rave party vengono organizzati in piccoli comuni, in località isolate o poco conosciute, spesso scarsamente popolate, dove il presidio delle forze dell'ordine talvolta è limitato ad una piccola stazione dei carabinieri per un vasto territorio;
nell'evento che ha portato al ferimento dei due carabinieri, lo stesso sindaco di Sorano ha rappresentato le difficoltà di intervento delle autorità locali per carenze di strumenti, mezzi e norme, dato anche il carattere privato di certi eventi;
fenomeni ed episodi simili a quelli registrati nei rave avvengono di frequente anche nei cosiddetti after hour: serate organizzate in discoteche regolarmente autorizzate con un prolungamento di orario fino alla mattina inoltrata;
le cronache hanno riportato della morte di un ventenne e del malore di altri giovani, a seguito di assunzione di ecstasy ed alcool, durante un after hour in una discoteca di Ponsacco, in provincia di Pisa, nella notte del 1o maggio 2011;
i principali trattati sugli abusi e le dipendenze individuano, tra le cause della massiccia diffusione delle droghe sintetiche, come l'ecstasy, il bisogno, soprattutto tra la popolazione più giovane, di affrontare la notte sostenendo uno sforzo fisico oltre il limite naturale;
per la gravità degli effetti prodotti dai rave, o da eventi simili come gli after hour si rende necessaria un'incisiva e urgente azione di prevenzione e contrasto -:
se, in merito al rave di Sorano, le forze dell'ordine e le autorità locali avessero ricevuto informazioni preventive e quali azioni fossero state assunte al fine di tutelare la popolazione locale e il territorio;
se risulti che l'after hour di Ponsacco sia stato regolarmente autorizzato e, oltre alle azioni di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e all'abuso di sostanze alcooliche, quali iniziative urgenti, anche sul piano normativo, il Governo intenda assumere, viste anche le competenze regionali e comunali, per impedire lo svolgimento dei rave party e per limitare gli after hour o altre simili manifestazioni.
(2-01073)
«Sani, Sanga, Rugghia, Fluvi, Fontanelli, Zucchi, Servodio, Oliverio, Ceccuzzi, Piccolo, Rosato, Rigoni, Concia, Gianni Farina, Albonetti, Zampa, Antonino Russo, Colaninno, Vassallo, Fiorio, Sposetti, Minniti, Esposito, Calvisi, Narducci, Misiani, Sarubbi, De Micheli, Gnecchi, Bellanova, Garofani, Pierdomenico Martino, Bindi, Ventura, Cardinale, Motta».