XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di lunedì 23 maggio 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 maggio 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brunetta, Caparini, Casero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Miccichè, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Rugghia, Saglia, Stefani, Stucchi, Tremonti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Cesario, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Meloni, Miccichè, Misiti, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Rugghia, Saglia, Stefani, Stucchi, Tremonti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 maggio 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CAZZOLA ed altri: «Proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e disposizioni concernenti la loro utilizzazione per il reclutamento di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche» (4366);
PAOLINI: «Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alla legge 30 marzo 2001, n. 130, e altre disposizioni in materia di disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali» (4367);
GIDONI: «Disposizioni in favore delle imprese o società italiane coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in Libia, Tunisia ed Egitto» (4368).

In data 20 maggio 2011 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
DE GIROLAMO: «Modifica del capo VI del titolo X del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli esperti di veicoli e danni a cose» (4369).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge CARLUCCI: «Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale» (4100) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Golfo.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 4243, d'iniziativa dei deputati DE PASQUALE ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole materne ai fini giuridici, economici e di carriera in favore dei docenti delle scuole secondarie».

Conferma nell'assegnazione di un disegno di legge a Commissioni riunite in sede referente.

La VIII Commissione (Ambiente) e la X Commissione (Attività produttive) hanno richiesto che il seguente disegno di legge, attualmente assegnato alla Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, sia trasferito alla competenza primaria, rispettivamente, della VIII Commissione e della X Commissione:
«Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia» (4357).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, la Presidenza ha disposto che sia confermata l'assegnazione alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, con i pareri in precedenza previsti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
SBAI: «Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riguardanti la disciplina del permesso di soggiorno e l'istituzione della Consulta permanente per l'integrazione» (4298) Parere delle Commissioni II, V, XI e XIV;
MAZZONI ed altri: «Introduzione dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di svolgimento di manifestazioni musicali in spazi non attrezzati» (4316) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e VII.

IV Commissione (Difesa):
LAFFRANCO: «Istituzione del ruolo d'onore del Corpo militare della Croce rossa italiana» (4334) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.

IX Commissione (Trasporti):
GAROFALO ed altri: «Istituzione dell'Autorità per la regolazione della gestione di reti, infrastrutture e servizi di pubblico trasporto ferroviari e stradali e il collegamento con le infrastrutture nodali» (4337) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
DE PASQUALE ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole materne ai fini giuridici, economici e di carriera in favore dei docenti delle scuole secondarie» (4243) Parere delle Commissioni I, V e VII.

Commissioni riunite VI (Finanze) e XIII (Agricoltura):
MURER: «Disposizioni concernenti il regime giuridico e per la valorizzazione delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano Lagunare e Grado» (4313) Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 19 maggio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per l'esercizio 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 313).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 19 maggio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per gli esercizi dal 2007 al 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 314).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 maggio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, aggiornato al 30 aprile 2011 (doc. LXXIII-bis, n. 8).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 maggio 2011, ha trasmesso copia del bollettino per l'anno 2010, concernente la situazione patrimoniale dei pubblici amministratori, predisposto ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441.
Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 20 maggio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, la relazione - predisposta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici - riferita all'attività svolta nell'anno 2010 dal Consiglio stesso (doc. CCXV, n. 3).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 20 maggio 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera (COM(2011)281 definitivo);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sull'applicazione delle normative del settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) (COM(2011)282 definitivo).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 18 maggio 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente delle Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Ascoli Satriano (Foggia), Bitetto (Bari), Borso del Grappa (Treviso) e Marcellina (Roma).
Questa documentazione è dipositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 10 maggio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Hercules Haralambides a presidente dell'Autorità portuale di Brindisi (119).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Ritiro di una richiesta di parere parlamentare su un atto del Governo.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 18 maggio 2011, ha comunicato di ritirare la richiesta di parere parlamentare sull'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2011 (362).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: SORO ED ALTRI: NORME PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATI PER MOTIVI DI OMOFOBIA E TRANSFOBIA (A.C. 2802-A)

A.C. 2802-A - Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge n. 2802 recante «Norme per la tutela delle vittime di reati per motivi di omofobia e transfobia» presenta profili di violazione della Carta costituzionale ed in particolare:
1) violazione dell'articolo 3 della Costituzione. L'inserimento tra le circostanze aggravanti comuni previste dall'articolo 61 del codice penale della circostanza di aver commesso il fatto per motivi di «omofobia e transfobia, intesi come odio e discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale di una persona verso persone del suo stesso sesso, persone del sesso opposto, persone di entrambi i sessi» viola il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione con riferimento al canone della ragionevolezza. Ciò in quanto:
si tratta di una situazione che già trova nel citato articolo 61 del codice penale idonea collocazione. Il primo comma di tale stesso articolo, al numero 1, consente di contestare l'aggravante per «avere agito per motivi abbietti o futili»; pertanto quando siano commessi reati a danno di persone per scelte legate alla propria sfera personale e, nello specifico, alla vita sessuale, le vittime sono tutelate dal numero 1 del primo comma dell'articolo 61 del codice penale ed è irragionevole introdurre ulteriori fattispecie;
si potrebbe poi delineare anche una violazione del principio di uguaglianza in quanto l'aver agito per motivi di «omofobia e transfobia» prefigurerebbe una situazione normativamente differenziata rispetto ad altre situazioni analogamente meritevoli di tutela, in cui si commettono delitti contro la persona in ragione dello stato in cui versa (ad esempio, un barbone o un anziano, in quanto tali);
2) violazione dell'articolo 25 della Costituzione. La norma si pone in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione in quanto viola il principio di tassatività della fattispecie penale. A tal fine si evidenzia come gli elementi costitutivi della fattispecie che si vuole introdurre, ovvero l'aver agito per motivi di «omofobia e transfobia, intesi come odio e discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale di una persona verso persone del suo stesso sesso, persone del sesso opposto, persone di entrambi i sessi» siano estremamente generici e possano ricomprendere situazioni ampie e indeterminate;
per comprendere appieno questa censura di incostituzionalità si osserva come ad oggi, con riferimento alle particolari condizioni delle persone offese, sono previste nell'ordinamento aggravanti per fatti commessi contro pubblici ufficiali, persone incaricate di pubblico servizio, persone rivestite della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero agenti diplomatici o consolari di uno Stato estero nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. Orbene, è di tutta evidenza che, a differenza della disposizione in esame, nei casi citati si tratta sempre di posizioni oggettive: la particolare qualità della persona offesa giustifica ictu oculi un aggravio di tutela, in relazione alla particolarità delle funzioni svolte. Anche nelle ipotesi, pur presenti nell'ordinamento e derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali, di aggravanti che si applicano quando il fatto è commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, si fa sempre riferimento a circostanze oggettive circa le condizioni della persona offesa. Tutto ciò manca nella disposizione all'esame, che presenta una formulazione fondata su situazioni e scelte soggettive attinenti alla sfera individuale potenzialmente mutevoli nel tempo e non sempre di agevole verifica,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. n. 2802-A.
n. 1. Buttiglione, Capitanio Santolini, Binetti.

La Camera,
premesso che:
l'Atto Camera n. 2802, a prima firma dell'on. Soro, recante «Norme per la tutela delle vittime dei reati per motivi di omofobia e transfobia», all'articolo 1 introduce nell'articolo 61 del codice penale una nuova aggravante (numero 11-quater), che ricorre quando l'autore del delitto ha commesso il fatto per motivi di omofobia e transfobia, che vengono così qualificati: motivi di odio e discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale della vittima del reato verso persone dello stesso sesso, verso persone del sesso opposto o verso persone di entrambi i sessi;
con la specificazione relativa al concetto di orientamento sessuale, i proponenti intendono in particolare superare le obiezioni che erano state mosse in sede di esame delle proposte sull'orientamento sessuale, relative al mancato rispetto del principio costituzionale di determinatezza della fattispecie penale. A tal proposito si rammenta, infatti, che nell'ottobre 2009 la Commissione Giustizia approvò un testo unificato delle proposte di legge A.C. n. 1658 e A.C. n. 1882, volto ad introdurre nel codice penale una nuova circostanza aggravante da applicare ove alcuni determinati reati contro la persona fossero stati commessi in ragione dell'orientamento sessuale della vittima del reato stesso; il testo licenziato dalla Commissione Giustizia venne però respinto dall'Assemblea nella seduta del 13 ottobre 2009, a seguito dell'approvazione di una questione pregiudiziale presentata dal gruppo dell'UDC (Vietti ed altri n. 1) per motivi di costituzionalità. In particolare, si evidenziava, da un lato, la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza, posto che chi subisce violenza, presumibilmente per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza tout court; dall'altro, l'indeterminatezza dell'espressione «orientamento sessuale» per violazione del principio di tassatività delle fattispecie penali di cui all'articolo 25 della Costituzione;
il punto di partenza nell'esame del testo all'attenzione dell'Aula non può che essere costituito, ovviamente, dall'inaccettabilità di qualsiasi condotta offensiva motivata dai modi in cui la vittima viva la sua sessualità; ciò premesso, è necessario valutare se l'introduzione dell'ipotizzata aggravante riferita a condotte già di per sé costituenti reato, rappresenti una modalità coerente dell'intervento penale, o crei invece differenze di trattamento non ragionevolmente motivabili, e pertanto in contrasto con gli articoli 3 e 13 della Costituzione, nonché incongruenze idonee a compromettere, anche dal punto di vista preventivo, l'impianto sistematico del diritto penale;
in merito all'aggravante in esame, si riscontra una palese disparità dell'intervento penale, che attraverso di essa si introdurrebbe, con riguardo ad altre possibili motivazioni caratterizzanti i reati di cui si discute: motivazioni che possono avere medesima o anche superiore gravità sostanziale, senza che ad esse si ricolleghi l'applicazione di alcuna aggravante specifica. Si pensi solo ai reati commessi in ragioni delle condizioni di handicap o di malattia della parte offesa, o della sua età anziana, o di un contesto di prevaricazione e assoggettamento: situazioni in cui sussiste, tra l'altro, una debolezza intrinseca (una particolare vulnerabilità) della vittima. Ma si pensi anche a reati commessi in ragione delle opinioni politiche della vittima, o dell'avere la medesima collaborato con la giustizia, o della professione che svolge, e così via. Non si comprende tra l'altro perché dovrebbe risultare meno grave un atto offensivo eventualmente motivato dallo stile di vita eterosessuale del soggetto passivo;
emerge dunque una palese violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza delle Corti europee, relativa ai principi di non discriminazione e di ragionevolezza-non contraddittorietà, espressi nelle convenzioni e nelle direttive (tra cui la direttiva 2000/78/CE);
d'altra parte, lo stesso articolo 61 del codice penale poi, che la proposta di legge in esame intende novellare, offre già lo strumento per una maggiore punibilità in presenza di motivazioni del reato commesso che assumono un disvalore particolare: si tratta dell'aggravante generale per «motivi abbietti o futili» di cui all'articolo 61, numero 1), del codice penale. Tale aggravante è infatti riferibile anche ai casi cui si vorrebbe applicare la nuova aggravante proposta, la cui presenza creerebbe, conseguentemente, una sovrapposizione che non ha ragion d'essere. Tale circostanza, infatti, comprende agevolmente le situazioni in cui la condotta è realizzata allo scopo di offendere, a causa dell'orientamento sessuale, la dignità di ogni persona, come insegna anche una consolidata giurisprudenza in merito. Né si può trascurare che potrebbero altresì risultare applicabili, sussistendone i presupposti, le stesse aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 4) e 5), del codice penale;
deve inoltre considerarsi che l'aggravante ipotizzata all'interno dell'A.C. n. 2802 si presta assai facilmente a ricostruzioni presuntive, avendo per oggetto moventi interiori il cui accertamento obiettivo appare oltremodo difficoltoso. In pratica, con la loro introduzione si finirebbe per presumere l'aver agito «per motivi di omofobia e transfobia» ogni volta che la condotta illecita abbia interessato, comunque, soggetti di cui siano note l'omosessualità o la transessualità, introducendo una vera e propria inversione dell'onere probatorio;
con l'aggravante proposta, la risposta sanzionatoria verrebbe dunque allargata nei confronti di medesimi reati, sulla base dei moventi più intimi. Estendere l'ambito della punibilità ad elementi di natura interiore quali sono le finalità perseguite espone ad una eccessiva discrezionalità: il giudice potrà «presumere» i motivi dell'agire - con inversione dell'onere della prova - rispetto a tutte le condotte illecite che interessino soggetti di cui siano noti specifici stili di vita in materia sessuale. Dunque, la previsione di aggravanti di questo tipo è rischiosa per la libertà dei cittadini, poiché impone uno scandaglio approfondito dei moventi intimi, talora inconsci, che stanno alla base delle azioni umane. Molti delitti sono espressione di «odio» contro la persona - si pensi tra tutti all'omicidio, che spesso trova la sua origine in tale movente - ma tale movente non è previsto in alcun ordinamento come elemento «aggravante» del fatto. L'estensione delle norme della «legge Mancino» alle discriminazioni per motivi di orientamento sessuale segnerebbe la tracimazione dal «diritto penale del fatto» ad un inaccettabile «diritto penale dell'atteggiamento interiore»: da una sanzione che segue un comportamento concreto a una sanzione con aggravante che segue un dato intimistico;
ancora, per risultare applicabile, l'aggravante proposta esige l'effettiva sussistenza dell'omosessualità o della transessualità della persona offesa. Il che viene inevitabilmente a far sì che la condizione sessuale di un dato individuo divenga oggetto, in modo diretto o indiretto, di accertamento giudiziario: conseguenza estremamente pericolosa per un ordinamento laico e liberale. D'altra parte, non si potrebbe di certo ritenersi sufficiente ai fini penali il fumus sociale dell'esistenza di una condizione di omosessualità o transessualità, oppure la semplice ammissione o non ammissione del suo sussistere operata dalla vittima;
l'aggravante proposta violerebbe infine, per la sua genericità ed indeterminatezza, il principio di legalità e di tassatività del precetto penale, di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione: nonostante la versione della norma proposta dall'A.C. n. 2802 abbia tentato di superare il medesimo rilievo, mosso al testo precedente dalla pregiudiziale approvata lo scorso ottobre 2009 (specificando, come detto, il concetto di orientamento sessuale), l'oggetto evocato dalla norma resta privo di una precisione descrittiva tale da delimitare con chiarezza l'ambito dell'intervento punitivo; ha contorni imprecisi, tali da far applicare la norma in situazioni tra loro molto diverse;
sono differenti dunque le questioni che impediscono al testo in esame di essere conforme ai principi costituzionali,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. n. 2802-A.
n. 2. Bertolini, Saltamartini, Stracquadanio, Pagano.

La Camera,
premesso che:
il testo della proposta di legge, recante l'introduzione di norme per la tutela delle vittime di reati per motivi di omofobia e transfobia, presenta profili di violazione della Costituzione;
la disposizione dell'articolo 1 viola il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza della discriminazione introdotta dalla nuova circostanza aggravante, consistente nell'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per motivi di omofobia e transfobia, intesi come odio e discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale di una persona verso persone del suo stesso sesso, persone del sesso opposto, persone di entrambi i sessi;
appare evidente che la circostanza aggravante così configurata, offre una protezione privilegiata alla persona offesa in ragione del proprio orientamento sessuale ed in particolare discrimina fra chi subisce forme di violenza, perché vi è una tutela rafforzata del motivo sottostante l'azione (l'odio che si viene a definire come omofobia o transfobia), rispetto invece a chi subisce altre forme di violenza. In tal modo si introdurrebbe quindi un trattamento diverso nel sanzionare delitti non colposi senza alcuna ragionevole giustificazione, né nella logica del maggior danno, né del maggior pericolo per il bene giuridico tutelato dalla norma penale, secondo la giurisprudenza costante della Corte costituzionale (da ultimo la sentenza n. 249 del 2010);
la norma che configura la citata aggravante presenta caratteri di indeterminatezza tali da porsi in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione: nella delicata indagine circa la ricorrenza dei motivi di omofobia o transfobia che determinerebbero l'aggravamento della pena si fa riferimento a «motivazioni di odio e discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale»: in assenza di una nozione di orientamento sessuale, la circostanza aggravante, nella parte in cui dà rilevanza all'orientamento sessuale, viola il principio di tassatività della fattispecie penale. L'indeterminatezza concettuale dell'espressione di orientamento sessuale, per la genericità del disposto normativo, non consente di individuare le fattispecie meritorie di una particolare tutela e contrasta con elementari principi costituzionali che impongono la prevedibilità delle conseguenze delle proprie condotte, in particolar modo di quelle penalmente rilevanti (si veda per tutte la sentenza n. 370 del 1996);
l'eventuale tentativo di definire, in maggior dettaglio, le motivazioni in presenza delle quali ricorrerebbe l'aggravante in oggetto sortisce l'effetto opposto, ossia quello di accrescere a tal punto l'ampiezza della fattispecie da rendere estremamente discrezionale l'apprezzamento del giudice sulle intenzioni dell'autore del reato e sugli orientamenti personali della persona offesa;
sul punto occorre ricordare che le aggravanti previste dal nostro sistema penale che fanno in qualche modo riferimento ad una posizione soggettiva della persona offesa si fondano su caratteristiche oggettive che rimandano o all'età della persona offesa, o alla condizione di disabilità, o alla qualità di pubblico ufficiale o di persona incaricata di pubblico servizio o di persona rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero di agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. La disposizione in esame, poiché non si basa sul presupposto di condizioni oggettive, difetta dei caratteri di tassatività e di determinatezza imposti dall'articolo 25 della Costituzione, così configurando una condizione di minorità della persona offesa, non fondata su presupposti costituzionalmente rilevanti ed anzi in contrasto con il principio di pari dignità sociale di tutti i cittadini, affermato all'articolo 3 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame dell'A.C. n. 2802-A.
n. 3. Lussana, Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Follegot, Vanalli, Luciano Dussin, Pastore, Volpi, Bragantini, Polledri.

A.C. 2802-A - Questione sospensiva

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge n. 2802, recante norme per la tutela delle vittime di reati per motivi di omofobia e transfobia, giunge all'esame dell'Aula con il parere contrario della Commissione Giustizia;
tale parere è il risultato di un esame in Commissione particolarmente articolato e complesso. Il 18 maggio, infatti, la Commissione Giustizia ha bocciato il testo unificato sull'omofobia elaborato dalla relatrice, on. Concia, con il quale si intendeva modificare il codice penale, introducendovi delle circostanze aggravanti per determinati reati qualora questi fossero stati commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa. Alla luce di tale bocciatura è stata, dunque, richiesta la revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 2807 Di Pietro, per consentire di proseguire l'esame della sola proposta di legge C. 2802 Soro. Il 19 maggio le proposte emendative presentate dalla relatrice al testo sono state però bocciate dalla Commissione. La relatrice ha dunque rinunciato al suo incarico, sostituita da un nuovo relatore con mandato a riferire negativamente sul provvedimento in Aula;
il complesso iter del provvedimento è la conseguenza evidente di diversi aspetti, anche di carattere costituzionale, particolarmente delicati che non sono stati ancora risolti. In primo luogo esiste il rischio che così come proposta l'aggravante ai reati di violenza, determinata in base all'orientamento sessuale delle vittime, possa introdurre un pericoloso e paradossale elemento pregiudiziale nei confronti di chi omosessuale non è. Non solo, il nostro ordinamento punisce senza distinzioni ogni aggressione alla integrità della persona e alla sua sfera morale; con l'inserimento dell'aggravante in questione la risposta sanzionatoria potrebbe, invece, essere allargata sulla base dei moventi più intimi: il giudice potrebbe dunque essere chiamato a presumere i motivi dell'agire - con inversione dell'onere della prova - rispetto a tutte le condotte illecite che interessino soggetti di cui siano noti specifici stili di vita in materia sessuale. Il diritto penale del fatto rischierebbe in questo modo di sconfinare in un non definito diritto penale dell'atteggiamento interiore, determinando una seria disarmonia dell'ordinamento;
va inoltre ricordato che la Camera dei deputati, nella seduta del 13 ottobre del 2009, era stata chiamata a votare una questione pregiudiziale di costituzionalità su una proposta di legge di medesimo profilo e contenuto rispetto a quella attualmente all'attenzione dell'Assemblea. In quel caso la Camera votò a favore della questione pregiudiziale presentata, riconoscendo i diversi profili di dubbia costituzionalità del testo proposto;
nonostante tale pronuncia, con minime modifiche, in Commissione Giustizia è stata nuovamente incardinata e calendarizzata la discussione su progetti di legge sul medesimo argomento;
considerata la particolare delicatezza della materia trattata,

delibera

che la discussione dell'A.C. n. 2802-A sia sospesa fino alla definizione di una proposta normativa complessiva e coerente con il dettato costituzionale, evitando la distinzione tra tutti gli eventuali possibili fenomeni discriminanti al fine di non limitare l'intervento normativo esclusivamente ad alcuni di questi fenomeni.
n. 1. Bertolini, Saltamartini, Stracquadanio, Pagano.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2665 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2011, N. 34, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLA CULTURA, IN MATERIA DI INCROCI TRA SETTORI DELLA STAMPA E DELLA TELEVISIONE, DI RAZIONALIZZAZIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO, DI MORATORIA NUCLEARE, DI PARTECIPAZIONI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, NONCHÉ PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4307)

A.C. 4307 - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura).

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 149 milioni di euro annui;
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali;
c) è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.

2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali».
3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato il comma 4-ter, nonché la lettera b) del comma 4-quater.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.
(Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei).

1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano è predisposto dalla competente Soprintendenza ed è proposto dal Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.
2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinati alla regione Campania, nonché di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania è individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per la relativa presa d'atto.
3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, di personale di III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale è vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei per almeno un quinquennio dalla data di assunzione. È altresì autorizzata, in deroga alle medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.
4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al comma 1, può altresì avvalersi, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni di fonte comunitaria, della società ALES s.p.a., interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui al comma 1.
5. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono ridotti della metà. Per l'affidamento dei lavori compresi nel programma è sufficiente il livello di progettazione preliminare, in deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del procedimento ritenga motivatamente la necessità di acquisire un maggiore livello di definizione progettuale.
6. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente.
7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla realizzazione degli interventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta giorni, contenente un elenco degli interventi da realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di presentazione di una pluralità di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le correlate modalità di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature, il Soprintendente può ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalità e anche mediante trattativa privata.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità.

Art. 3.
(Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione).

1. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

Art. 4.
(Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico).

1. Il termine per stabilire, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre è prorogato al 30 settembre 2011. Entro il 30 giugno 2012 il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: a) entità del patrimonio al netto delle perdite; b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) ampiezza della copertura della popolazione; d) priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1o gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle aree in cui alla medesima data del 1o gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1o gennaio 2011 non destinatari di diritti d'uso sulla base delle citate graduatorie.

Art. 5.
(Sospensione dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010).

1. Allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazione alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto resta sospesa l'efficacia delle disposizioni degli articoli da 3 a 24, 30, comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la sospensione dell'efficacia non si applica alle disposizioni individuate nel medesimo comma nelle parti in cui si riferiscono alla localizzazione, costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del deposito nazionale.

Art. 6.
(Enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo).

1. Per l'anno 2011, per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, in conseguenza degli eventi sismici nel mese di aprile 2009, il primo e il secondo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano con riferimento all'anno 2010. Alla relativa disciplina, anche in coerenza con il programma operativo per il rientro del disavanzo sanitario della regione Abruzzo, si provvede con ordinanza di protezione civile a valere, ove necessario, sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 7.
(Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.)).

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:
«8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. Ai fini della qualificazione che precede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8».

Art. 8.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 4307 - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 2, al comma 2, nel secondo periodo, le parole: «per la relativa presa d'atto» sono sostituite dalle seguenti: «per l'approvazione».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari). - 1. Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.
2. L'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 1, nel primo periodo, sono soppresse le parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare," ed è soppresso l'ultimo periodo;
b) all'articolo 25, comma 2, lettera c), sono soppresse le parole: ", con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali";
c) all'articolo 25, comma 2, lettera d), sono soppresse le parole: "che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare";
d) all'articolo 25, comma 2, lettera g), le parole: "la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento" sono sostituite dalle seguenti: "la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento";
e) all'articolo 25, comma 2, la lettera i) è abrogata;
f) all'articolo 25, comma 2, lettera l), sono soppresse le parole: "gli oneri relativi ai" e le parole: "a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere";
g) all'articolo 25, comma 2, la lettera n) è abrogata;
h) all'articolo 25, comma 2, la lettera o) è sostituita dalla seguente:
"o) previsione di opportune forme di informazione per le popolazioni e in particolare per quelle coinvolte";
i) all'articolo 25, comma 2, la lettera q) è abrogata;
l) all'articolo 25, i commi 3 e 4 sono abrogati;
m) l'articolo 26 è abrogato;
n) all'articolo 29, comma 1, sono soppresse le parole: "gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,", le parole: "sia da impianti di produzione di elettricità sia" e le parole: "costruzione, l'esercizio e la";
o) all'articolo 29, comma 4, sono soppresse le parole: "nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e";
p) all'articolo 29, comma 5, lettera c), sono soppresse le parole: "sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,";
q) all'articolo 29, comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: "del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,";
r) all'articolo 29, comma 5, lettera g), sono soppresse le parole: ", diffidare i titolari delle autorizzazioni", le parole: "da parte dei medesimi soggetti", le parole: "di cui alle autorizzazioni" e la parola: "medesime";
s) all'articolo 29, comma 5, la lettera h) è abrogata;
t) all'articolo 29, comma 5, lettera i), sono soppresse le parole: "all'esercizio o".

4. All'articolo 133, comma 1, lettera o), del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono soppresse le parole: "ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare,".
5. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Oggetto). - 1. Con il presente decreto si disciplinano:
a) la localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;
b) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;
c) i benefici economici relativi alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati.";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Definizioni). - 1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini del presente decreto si definisce:
a) 'Agenzia': l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) 'Conferenza unificata': la Conferenza prevista all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
c) 'AIEA': l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;
d) 'AEN-OCSE': l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi;
e) 'Deposito nazionale': il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;
f) decommissioning: l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, fino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.";

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Documento programmatico). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi.";
d) gli articoli da 4 a 24 sono abrogati;
e) all'articolo 26, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "La Sogin S.p.A. è il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine:";
f) all'articolo 26, comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: "riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed" e le parole: ", calcolate ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo";
g) all'articolo 26, comma 1, lettera e), sono soppresse le parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti";
h) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.";
i) all'articolo 27, comma 4, sono soppresse le parole: ", comma 2";
l) all'articolo 27, comma 10, sono soppresse le parole: "Si applica quanto previsto dall'articolo 12.";
m) l'articolo 29 è abrogato;
n) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di massimizzare le ricadute socioeconomiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica. Il contributo di cui al presente comma è destinato per il 10 per cento alla provincia o alle province nel cui territorio è ubicato il sito, per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio è ubicato il sito e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 chilometri dal centro dell'edificio Deposito.";
o) all'articolo 30, i commi 2 e 3 sono abrogati;
p) gli articoli da 31 a 34 sono abrogati;
q) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Art. 35. - (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
b) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239.";

r) nel titolo del decreto legislativo sono soppresse le parole: "della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare," e le parole: "e campagne informative al pubblico".

6. Nel decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41, sono abrogati gli articoli da 1 a 23, 25, 26, comma 1, 28, 29, comma 1, lettera a), 30, 31, 32, comma 1, lettera c).
7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei Ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali».

All'articolo 7, al comma 1, capoverso 8-bis:
al primo periodo, dopo le parole: «del Paese», sono aggiunte le seguenti: «, e che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività»;
al secondo periodo, le parole: «che precede» sono sostituite dalle le seguenti: «di società di interesse nazionale»;
dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Il decreto è trasmesso alle Camere».

Nel titolo, le parole: «moratoria nucleare» sono sostituite dalle seguenti: «abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari».

A.C. 4307 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 149 milioni di euro annui con le seguenti: 250 milioni di euro annui.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 101 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.
4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 5. De Biasi, Ghizzoni, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 149 milioni di euro annui con le seguenti: 200 milioni di euro annui.

Conseguentemente sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 287 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 4-bis e 4-ter.
4-bis. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 4-bis, devono derivare risparmi non inferiori a 287 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011 e pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
1. 38. Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Enzo Carra, Lusetti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 149 milioni di euro annui aggiungere le seguenti: nonché di ulteriori 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2011 dalle disposizioni di cui al comma 4-ter rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.
1. 30. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: è autorizzata aggiungere le seguenti: previo parere degli enti locali.
1. 34. Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Enzo Carra, Lusetti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: è autorizzata aggiungere le seguenti: con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
1. 35. Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Enzo Carra, Lusetti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con priorità per quelli che attuano ricerca e tutela nell'ambito della specificità storico-archeologica nelle aree del Paese economicamente svantaggiate.
1. 32. Laganà Fortugno.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: è autorizzata aggiungere le seguenti: previo parere degli enti locali.
1. 36. Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Enzo Carra, Lusetti.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: è autorizzata aggiungere le seguenti: con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
1. 37. Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Enzo Carra, Lusetti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 7 milioni di euro annui con le seguenti: 14 milioni di euro annui.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 1, lettera c), pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.
4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 6. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: enti ed istituzioni culturali aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e all'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534.
1. 8. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: enti ed istituzioni culturali aggiungere le seguenti:. A tale fine non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 24, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione del 50 per cento dei contributi dello Stato a enti, istituiti e fondazioni e altri organismi erogati dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 1, lettera c), pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.
4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 7. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A valere sulle dotazioni del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è assegnato al sito archeologico «Locri Epizefiri» un contributo di 50 mila euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
1. 31. Laganà Fortugno.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal primo rinnovo successivo all'anno 2012».
1. 1. De Biasi, Ghizzoni, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2013».
3-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dell'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
1. 46. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2012».
1. 2. Ghizzoni, De Biasi, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2013».
3-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dell'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
1. 47. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2012».
1. 3. De Biasi, Ghizzoni, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 6, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «nonché di quelle strettamente connesse ad accordi» sono aggiunte le seguenti: «, mostre ed eventi».
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e a decorrere dal 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione annuale del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 41. Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Enzo Carra, Lusetti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010» sono soppresse.
1. 4. Ghizzoni, De Biasi, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire il funzionamento dei comitati nazionali di cui alla legge 1o dicembre 1997, n. 420, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.
4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 9. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle dotazioni del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come incrementato dal presente articolo, è assegnato alla Fondazione Teatro Regio di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per gli eventi relativi al Festival Verdi.
1. 11. Motta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A favore dei soggetti che alla data del 6 aprile 2009 risultavano destinatari da almeno un triennio di sovvenzioni a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché di sovvenzioni regionali, aventi sede legale o operativa nella città de L'Aquila e negli altri comuni del cratere, come individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.
4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 10. Lolli.
(Inammissibile)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: mediante l'aumento dell'aliquota fino alla fine del comma con le seguenti: a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 4-bis e 4-ter.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 4-bis devono derivare risparmi non inferiori a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011 e pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
1. 42. Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Enzo Carra, Lusetti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: l'aumento dell'aliquota fino alla fine del comma con le seguenti: utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1,5 punti percentuali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
4-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 4-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
1. 13. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante aggiungere le seguenti:, escluso il gasolio utilizzato dalle aziende agricole operanti nelle zone del Mezzogiorno il cui comparto soffre di forte crisi recessiva,
1. 33. Laganà Fortugno.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, nonché a quelli che operano nel campo dei servizi o dei beni culturali, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia.
4-ter. Le imprese di cui al comma 4-bis usufruiscono delle agevolazioni in sede nazionale e comunitaria previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dell'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
1. 43. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, nonché a quelli che operano nel campo dei servizi dei beni culturali, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia.
4-ter. Le imprese di cui al comma 4-bis usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
1. 40. Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Enzo Carra, Lusetti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai lavoratori dello spettacolo classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005 sono estese le vigenti provvidenze legislative in materia di ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno del reddito. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 39. Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Enzo Carra, Lusetti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Ai lavoratori dello spettacolo classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005 sono estese le vigenti provvidenze legislative in materia di ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno del reddito.
4-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dell'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
1. 45. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Ai lavoratori dello spettacolo classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005 sono estese le vigenti provvidenze legislative in materia di ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno del reddito per l'anno 2011.
4-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
1. 44. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Disposizioni a favore delle attività dello spettacolo nella città de L'Aquila e nei comuni del cratere a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009). - 1. L'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2009 a favore degli organismi che alla data del 6 aprile 2009 risultavano destinatari da almeno un triennio di sovvenzioni a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché del sostegno finanziario regionale, con sede legale o operativa nella città de L'Aquila e negli altri comuni del cratere, come individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogata per il triennio 2012, 2013, 2014.
2. A causa delle gravi difficoltà finanziarie ed operative sorte a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009, ai soggetti di cui al comma 1 è attribuito un contributo aggiuntivo straordinario pari a 5 milioni di euro, di cui 1 milione di euro da destinare al Comune de L'Aquila, a valere sulla dotazione finanziaria dei fondi disponibili di ARCUS spa.
1. 01. Lolli.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro per i beni e le attività culturali adotta aggiungere le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di beni archeologici e di tutela del paesaggio.
2. 1. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da realizzarsi aggiungere le seguenti:, entro il termine massimo di tre anni,
2. 2. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al primo periodo relative alla assunzione di personale si applicano anche per le Soprintendenze per i beni archeologici delle regioni diverse dalla Campania, nel limite di spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: assunzioni effettuate ai sensi aggiungere le seguenti: dei periodi primo e terzo.
*2. 3. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al primo periodo relative alla assunzione di personale si applicano anche per le Soprintendenze per i beni archeologici delle regioni diverse dalla Campania, nel limite di spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: assunzioni effettuate ai sensi aggiungere le seguenti: dei periodi primo e terzo.
*2. 34. Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Enzo Carra, Lusetti.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente con le seguenti: sia mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, sia per mezzo di concorsi a livello nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 3 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 8-ter.
8-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 4. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sull'intero territorio nazionale.
2. 5. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza e le esigenze istituzionali dovute alla carenza di organico, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad assumere i candidati risultati idonei dei concorsi pubblici a complessivi 500 posti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 56 del 18 luglio 2008.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dell'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
2. 35. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza e le esigenze istituzionali dovute alla carenza di organico presso le soprintendenze, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, in deroga alle medesime disposizioni di cui al comma 3, ad assumere i candidati risultati idonei dei concorsi pubblici a complessivi 500 posti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 56 del 18 luglio 2008. Ai conseguenti oneri, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 33. Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Enzo Carra, Lusetti.

Sopprimere il comma 4.
2. 17. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, dopo le parole: nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria, aggiungere le seguenti: nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
2. 20. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, dopo le parole: risorse disponibili aggiungere le seguenti:, e nei limiti delle attività previste dallo statuto della suddetta società al momento dell'approvazione della legge di conversione del presente decreto.
2. 18. Borghesi, Zazzera, Cambursano.

Al comma 4, dopo le parole: per l'affidamento diretto di servizi tecnici aggiungere le seguenti:, con l'esclusione dell'affidamento dei lavori.
2. 6. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: previa valutazione comparativa della convenienza rispetto all'affidamento a soggetti terzi con le modalità ordinarie, nel rispetto dei principi di buona amministrazione cui deve conformarsi l'operato della pubblica amministrazione.
2. 19. Borghesi, Zazzera, Cambursano.

Sopprimere il comma 5.
2. 12. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:, e comunque, nel rispetto del principio della tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'articolo 9 della Costituzione.
2. 13. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
2. 7. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 6.
*2. 9. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Sopprimere il comma 6.
*2. 21. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 6, dopo le parole: Gli interventi aggiungere le seguenti: di tutela, conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. 15. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 6, sopprimere le parole da: e possono essere realizzati fino alla fine del comma.
2. 8. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 6, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.
*2. 22. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 6, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.
*2. 32. Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Enzo Carra, Lusetti.

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: In caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature aggiungere le seguenti: e ove non sia possibile ricorrere a procedure di affidamento che consentano di valutare più offerte.
2. 23. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione del presente comma, per i soggetti che intendono instaurare rapporti a qualunque titolo con la pubblica amministrazione, restano obbligatorie le certificazioni antimafia rilasciate dalla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, con le quali viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
2. 24. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In ordine al funzionamento degli interventi di cui al presente articolo, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, con propria relazione, riferisce al Parlamento in ordine ai profili di legalità delle procedure esperite, con particolare riguardo al profilo delle infiltrazioni della malavita organizzata.
2. 30. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In ordine alle previsioni derogatorie di leggi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, il Ministro per i beni e le attività culturali, con propria relazione, riferisce al Parlamento per ciascuna di dette previsioni, sulla loro efficacia con riferimento a ciascuno degli obiettivi ad esse riferibili.
2. 31. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente
Art. 2. - (Potenziamento della tutela delle aree archeologiche). - 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano annuale per gli interventi urgenti di prevenzione, di manutenzione, di conservazione e di restauro riferiti alle aree archeologiche italiane. Il piano è predisposto dalle competenti soprintendenze ed è proposto dal Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.
2. Per la realizzazione del piano di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinate alle regioni. Le quote da destinare al piano sono individuate dalle regioni nell'ambito del programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione.
3. Per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione del piano di cui al comma 1 è autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, mediante l'utilizzazione delle graduatorie in corso di validità di personale di III Area, posizione economica Fl. Le risorse umane assunte ai sensi del presente comma hanno l'obbligo di permanenza presso la sede di prima assegnazione per almeno un quinquennio dalla data di assunzione.
4. Al fine della realizzazione del piano di cui al comma 1, quanto all'affidamento dei lavori, ai profili di pianificazione urbanistica e territoriale, all'apporto di risorse provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e per tutte le attività connesse, è esclusa l'utilizzazione di procedure in deroga alla legislazione vigente per dette attività.
5. Il Ministro per i beni e le attività culturali con propria relazione, riferisce al Parlamento semestralmente sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 1.
6. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, con propria relazione, riferisce semestralmente al Parlamento in ordine ai profili di legalità delle procedure esperite, con particolare riguardo al profilo delle infiltrazioni della malavita organizzata.
2. 030. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione).

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: su qualunque piattaforma fino alla fine del periodo con le seguenti: attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.
3. 2. Levi, De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: che, sulla base dell'ultimo provvedimento fino a: di cui al comma 11.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«12-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, l'ambito di applicazione del divieto di cui al comma 12 viene definito con legge, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di garantire il massimo rispetto del principio del pluralismo dell'informazione e al contempo l'adeguamento del citato divieto all'evoluzione tecnologica intervenuta e ai nuovi assetti di mercato, sulla base dei seguenti provvedimenti:
a) il provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 novembre di ciascun anno ai fini dell'individuazione dei soggetti principali operanti nel SIC nell'anno di riferimento precedente;
b) il provvedimento di valutazione della dimensione economica del mercato delle comunicazioni elettroniche adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 novembre di ciascun anno, previa definizione da parte dell'Autorità stessa, con proprio provvedimento, della nozione di »mercati rilevanti« del settore delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259;
c) la relazione annuale dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Parlamento».
3. 4. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Monai.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
*3. 3. Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Levi, De Biasi, Giulietti.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
*3. 34. Rao, Enzo Carra, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
l-bis. Fino all'approvazione di una riforma organica del settore dell'editoria e, comunque, non oltre il pagamento dei contributi relativi all'esercizio 2012, al fine di garantire la stabilità del settore ed il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore dell'editoria, con particolare riferimento al lavoro giornalistico, si applicano le seguenti disposizioni:
a) all'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
13-bis. Ai fini della presente legge, in via di interpretazione autentica, il controllo ed il collegamento di cui ai precedenti commi 11-ter e 13, rilevano soltanto se determinano una influenza rispettivamente dominante o notevole sulla autonomia della linea editoriale. In ogni caso al fine della presente legge non si configura ipotesi di collegamento e/o di controllo nelle fattispecie che si realizzano soltanto in via indiretta. Nel caso di rapporti contrattuali il rapporto di controllo non sussiste nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia esplicitamente ad oggetto l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'altro contraente;
b) all'articolo 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
8-bis. In ogni caso, ai fini del comma 7, lettera d) e del comma 8, l'influenza dominante prevista dal primo comma, lettera c) dell'articolo 2359 del codice civile si reputa esistente esclusivamente tra le società partecipanti all'accordo contrattuale.
8-ter. Costituisce prova contraria, ai sensi del comma 8, l'autonomia della linea editoriale.
3. 30. Graziano.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Fino all'approvazione di una riforma organica del settore dell'editoria e, comunque, non oltre il pagamento dei contributi relativi all'esercizio 2012, al fine di garantire la stabilità del settore ed il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore dell'editoria, con particolare riferimento al lavoro giornalistico, si applicano le seguenti disposizioni:
a) all'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
«13-bis. Ai fini della presente legge, in via di interpretazione autentica, il controllo ed il collegamento di cui ai precedenti commi 11-ter e 13, rilevano soltanto se determinano una influenza rispettivamente dominante o notevole sulla autonomia della linea editoriale. In ogni caso al fine della presente legge non si configura ipotesi di collegamento e/o di controllo nelle fattispecie che si realizzano soltanto in via indiretta. Nel caso di rapporti contrattuali il rapporto di controllo non sussiste nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia esplicitamente ad oggetto l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'altro contraente»;
b) all'articolo 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
8-bis. In ogni caso, ai fini del comma 7, lettera d) e del comma 8, l'influenza dominante prevista dal primo comma, lettera c) dell'articolo 2359 del codice civile si reputa esistente esclusivamente tra le società partecipanti all'accordo contrattuale.
8-ter. Costituisce prova contraria, ai sensi del comma 8, l'autonomia della linea editoriale. L'omissione della comunicazione o la trasmissione di una comunicazione non rispondente al vero prevista dall'articolo 1, comma 8, della legge 5 agosto 1981, n. 416, rientra nella fattispecie di cui all'ad. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ed è soggetta alle sanzioni di cui al successivo ad. 2. Nel caso di ritardata comunicazione, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza, la sanzione amministrativa è applicata nella misura di un terzo. Nel caso in cui le violazioni di cui sopra abbiano determinato la violazione di quanto previsto dai commi 11-ter e 13, dell'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e tale circostanza abbia determinato un ulteriore beneficio all'impresa richiedente, la sanzione amministrativa prevista nei commi precedenti è aumentata sino a tre volte.
3. 31. Graziano.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Fino all'approvazione di una riforma organica del settore dell'editoria e, comunque, non oltre il pagamento dei contributi relativi all'esercizio 2012, al fine di garantire la stabilità del settore ed il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore dell'editoria, con particolare riferimento al lavoro giornalistico, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i contributi di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e 10 dell'articolo 3 e all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, ai soggetti aventi diritto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed è corrisposto, in presenza di requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla presente legge;
b) all'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
«13-bis. Ai fini della presente legge, in via di interpretazione autentica, il controllo ed il collegamento di cui ai precedenti commi 11-ter e 13, rilevano soltanto se determinano una influenza rispettivamente dominante o notevole sulla autonomia della linea editoriale. In ogni caso al fine della presente legge non si configura ipotesi di collegamento e/o di controllo nelle fattispecie che si realizzano soltanto in via indiretta. Nel caso di rapporti contrattuali il rapporto di controllo non sussiste nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia esplicitamente ad oggetto l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'altro contraente»;
c) all'articolo 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
8-bis. In ogni caso, ai fini del comma 7, lettera d) e del comma 8, l'influenza dominante prevista dal primo comma, lettera c) dell'articolo 2359 del codice civile si reputa esistente esclusivamente tra le società partecipanti all'accordo contrattuale.
8-ter Costituisce prova contraria, ai sensi del comma 8, l'autonomia della linea editoriale».
d) a decorrere dall'esercizio 2011, al comma 574, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole «per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti «per l'anno precedente, fatti salvi i maggiori costi per il personale dipendente per nuove assunzioni».

1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
f) alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
g) alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
h) alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
i) alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
l) alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
3. 32. Graziano.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Fino all'approvazione di una riforma organica del settore dell'editoria e, comunque, non oltre il pagamento dei contributi relativi all'esercizio 2012, al fine di garantire la stabilità del settore ed il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore dell'editoria, con particolare riferimento al lavoro giornalistico, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i contributi di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e 10 dell'articolo 3 e all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, ai soggetti aventi diritto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed è corrisposto, in presenza di requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla presente legge;
b) all'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
«13-bis. Ai fini della presente legge, in via di interpretazione autentica, il controllo ed il collegamento di cui ai precedenti commi 11-ter e 13, rilevano soltanto se determinano una influenza rispettivamente dominante o notevole sulla autonomia della linea editoriale. In ogni caso al fine della presente legge non si configura ipotesi di collegamento e/o di controllo nelle fattispecie che si realizzano soltanto in via indiretta. Nel caso di rapporti contrattuali il rapporto di controllo non sussiste nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia esplicitamente ad oggetto l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'altro contraente»;
c) all'articolo 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. In ogni caso, ai fini del comma 7, lettera d) e del comma 8, l'influenza dominante prevista dal primo comma, lettera c) dell'articolo 2359 del codice civile si reputa esistente esclusivamente tra le società partecipanti all'accordo contrattuale.
8-ter. Costituisce prova contraria, ai sensi del comma 8, l'autonomia della linea editoriale. L'omissione della comunicazione o la trasmissione di una comunicazione non rispondente al vero prevista dall'articolo 1, comma 8, della Legge 5 agosto 1981, n. 416, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ed è soggetta alle sanzioni di cui al successivo articolo 2. Nel caso di ritardata comunicazione, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza, la sanzione amministrativa è applicata nella misura di un terzo. Nel caso in cui le violazioni di cui sopra abbiano determinato la violazione di quanto previsto dai commi 11-ter e 13 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e tale circostanza abbia determinato un ulteriore beneficio all'impresa richiedente, la sanzione amministrativa prevista nei commi precedenti è aumentata sino a tre volte.»;
d) a decorrere dall'esercizio 2011, al comma 574, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole «per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti «per l'anno precedente, fatti salvi i maggiori costi per il personale dipendente per nuove assunzioni».

1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
a) alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
3. 33. Graziano.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico).

Sopprimerlo.
4. 14. Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Levi, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi, Giulietti.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla liberazione delle frequenze per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in banda larga concorrono in misura di due terzi le frequenze destinate ai soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale ed in misura di un terzo le frequenze destinate ai soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale.
4. 23. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Monai.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: alle frequenze radiotelevisive con le seguenti: ad almeno un terzo delle frequenze radiotelevisive.
4. 15. Meta, Gentiloni Silveri, Levi, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti:, a tempo parziale, a tempo determinato e apprendisti.
4. 16. Lovelli, Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Levi, De Biasi.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti:, a tempo determinato e apprendisti.
4. 17. Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Levi, De Biasi, Giulietti.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le modalità regolamentari per la predisposizione di tali graduatorie.
4. 18. Meta, Gentiloni Silveri, Levi, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi.

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le frequenze necessarie per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale definite con il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 24 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
4. 19. Lovelli, Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Levi, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi.

Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Sia nelle aree tecniche in cui, alla data del 1o gennaio 2011, non abbia avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale che in quelle in cui, alla stessa data, tale passaggio abbia avuto luogo, il Ministero dello sviluppo economico assegna ai soggetti risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie i diritti d'uso delle sole frequenze adatte alla diffusione senza interferenze su tutto il territorio dell'area tecnica. Tali frequenze, in misura non inferiore ad un terzo delle frequenze complessivamente assegnate alle emittenti nazionali e locali, debbono appartenere alle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz, fatte salve le frequenze necessarie per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale definite con il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 24 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e sono specificate dai piani di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ciascuna area tecnica predisposti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con l'obiettivo di massimizzare la qualità del servizio per gli utenti e nel rispetto della delibera 300/10/CONS (Piano nazionale) e dei vincoli di coordinamento internazionale.
4. 20. Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Levi, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi, Giulietti.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: e le condizioni economiche con le seguenti:, le condizioni economiche con prezzi orientati ai costi e le clausole contrattuali.
4. 21. Meta, Gentiloni Silveri, Velo, Levi, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Gli operatori di rete locali che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali non integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale. È in ogni caso possibile la diffusione di fornitori di servizi ad accesso condizionato non integrati».
4. 22. Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi, Giulietti.
(Inammissibile)

ART. 5.
(Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è abrogato.
5. 30. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Documento programmatico in ordine alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli indirizzi e le compatibilità finanziarie in materia di produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili, con particolare evidenziazione delle ricadute socio-economiche, produttive, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia pulita.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua le priorità e le misure necessarie a garantire la competitività del sistema energetico nazionale, con l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, con la valorizzazione e lo sviluppo dell'industria energetica nazionale. Il decreto tiene altresì conto delle indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali in materia di produzione dell'energia e difesa dell'ambiente.
5. 32. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Abrogazione di norme in materia di muove centrali per la produzione di energia nucleare). - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera d) è abrogata.
2. All'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «della localizzazione nel territorio» fino a: «del combustibile nucleare,» sono soppresse;
b) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
c) al comma 2, lettera c), le parole da: «, con oneri a carico delle imprese» fino a: «utenti finali» sono soppresse;
d) al comma 2, lettera d), le parole: «che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare» sono soppresse;
e) al comma 2, lettera g), le parole: «la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento» sono sostituite dalle seguenti: «la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento»
f) al comma 2, la lettera i) è abrogata;
g) al comma 2, lettera l), le parole: «gli oneri relativi ai» e le parole da: «a titolo oneroso» fino a «possano essere» sono soppresse;
h) al comma 2, la lettera n) è abrogata;
i) al comma 2, la lettera o) è sostituita dalla seguente;
«o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni e in particolare per quelle coinvolte;»;
l) al comma 2, la lettera q) è abrogata;
m) i commi 3 e 4 sono abrogati.

3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, l'articolo 26 è abrogato.
4. All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,», le parole: «sia da impianti di produzione di elettricità sia» e le parole: «costruzione, l'esercizio e la» sono soppresse;
b) al comma 4, le parole: « nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e» sono soppresse;
c) al comma 5, lettera g), le parole: «, diffidare i titolari delle autorizzazioni», le parole: «da parte dei medesimi soggetti», le parole: «di cui alle autorizzazioni» e la parola: «medesime» sono soppresse;
d) al comma 5, la lettera h) è abrogata;
e) al comma 5, lettera i), le parole: «all'esercizio o» sono soppresse.

5. All'articolo 133, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: «, ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare» sono soppresse.
6. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole da: «della disciplina» a: «combustibile nucleare,» sono soppresse;
b) al comma 1, le lettere b) e c) sono abrogate;
c) al comma 1, lettera d), le parole: «e future» sono soppresse;
d) al comma 1, le lettere g) e h) sono abrogate.

7. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere b), c), e) ed f) sono abrogate;
b) al comma l, lettera i), le parole: «dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti » sono soppresse.

8. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «, con il quale sono delineati» fino a: «sicurezza nucleare» sono soppresse;
b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il documento indica gli interventi in materia di ricerca e formazione e della riduzione delle emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra»;
c) il comma 2 è abrogato;
d) al comma 3, le lettere b), c), d), e) ed f) sono abrogate;
e) al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:
«g) gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning, indipendentemente dalla localizzazione del Parco tecnologico, per gli impianti dismessi;»;
f) al comma 3, le lettere h), i) ed l) sono abrogate.

9. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, gli articoli da 4 a 24 sono abrogati.
10. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: «del decommissioning» sono soppresse;
b) al comma 1, lettera d), le parole da: «riceve dagli operatori» fino a: «il Ministero dell'economia e finanze, ed» e le parole: «, calcolate ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del presente decreto legislativo» sono soppresse;
c) al comma 1, lettera e), le parole: da: «, al fine di» fino a: «gestione degli impianti» sono soppresse.

11. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «, comma 2» sono soppresse;
b) al comma 10, il secondo periodo è soppresso.

12. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 29 è abrogato.
13. All'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «riferito ai rifiuti radioattivi» fino alla fine del comma sono soppresse;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

14. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 31 è abrogato.
15. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 32 è abrogato.
16. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 33 è abrogato.
17. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 34 è abrogato.
18. All'articolo 35 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, il comma 1 è abrogato.
5. 6. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Entro dodici mesi con le seguenti: Ferma l'esclusione del ricorso alla tecnologia nucleare per la produzione di energia, entro sei mesi.
5. 5. Baretta, Lulli, Mariani, Ghizzoni, Realacci.

Sopprimere il comma 1.
5. 19. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Al fine fino a: Unione europea,
5. 8. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 1, sostituire le parole da: acquisire fino alla fine del comma con le seguenti: garantire la sicurezza ambientale e delle popolazioni, è esclusa la produzione di energia nucleare in Italia.

Conseguentemente, al comma 8:
primo periodo, dopo le parole:
adotta la Strategia energetica nazionale che aggiungere le seguenti:, in ogni caso, non contempla la realizzazione di nuovi impianti nucleari e;
secondo periodo, dopo le parole:
Nella definizione della Strategia aggiungere le seguenti:, che in ogni caso esclude la realizzazione di nuovi impianti nucleari.
5. 7. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 1, sostituire le parole: non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, con le seguenti: per cinquanta anni sono vietati la.
5. 20. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 1, sostituire le parole: non si procede alla definizione e attuazione del con le seguenti: è abrogato il.

Conseguentemente, al comma 8:
primo periodo, dopo le parole:
adotta la Strategia energetica nazionale che aggiungere le seguenti:, in ogni caso, non contempla la realizzazione di nuovi impianti nucleari e;
secondo periodo, dopo le parole:
Nella definizione della Strategia aggiungere le seguenti:, che in ogni caso esclude la realizzazione di nuovi impianti nucleari.
5. 9. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 1, dopo le parole: non si procede aggiungere le seguenti: per un periodo minimo di dieci anni.
5. 2. Vannucci.

Al comma 5, lettera c), capoverso Art. 3, premettere le parole: Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo,

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
5. 17. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 5, lettera c), capoverso Art. 3, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le seguenti: Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta.
5. 16. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 5, lettera c), capoverso Art. 3, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Presidente della Repubblica adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988 n. 400, previa delibera del Consiglio dei ministri.
5. 3. Lo Moro, Zaccaria.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 25, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 2, lettera i)», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, lettera e)».
5. 15. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 5, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) all'articolo 27, comma 11, primo periodo, dopo le parole: «parere vincolante dell'Agenzia» sono inserite le seguenti: «, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione sul cui territorio ricade la proposta di localizzazione del sito e d'intesa con gli enti locali interessati».
5. 10. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sessanta giorni.
5. 1. Vannucci.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi, con le seguenti: centottanta giorni.
5. 11. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: adotta con le seguenti: approva un disegno di legge da sottoporre all'approvazione delle Camere contenente la.
5. 31. Tabacci, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: adotta la Strategia energetica nazionale, che aggiungere le seguenti:, in ogni caso, non contempla la realizzazione di nuovi impianti nucleari e.

Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole:
Nella definizione della Strategia aggiungere le seguenti:, che in ogni caso esclude la realizzazione di nuovi impianti nucleari.
dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. La Strategia energetica nazionale esclude la produzione di energia nucleare sul territorio nazionale.
5. 12. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento,
5. 21. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: diversificazione delle fonti energetiche aggiungere le seguenti:, con esclusione dell'energia da fonte nucleare.
5. 13. Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

ART. 6.
(Enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo).

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
6. 2. Lo Moro, Zaccaria.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: con ordinanza di protezione civile.
6. 7. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Zazzera, Palagiano, Mura.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:, ove necessario, fino alla fine del comma, con le seguenti: sulle risorse di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
6. 3. Lolli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: all'autorizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
6. 6. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Zazzera, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la ASL de L'Aquila può prorogare i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1o gennaio 2010 in possesso dei necessari requisiti per la stabilizzazione fino alla conclusione delle relative procedure ai fini della stabilizzazione dei relativi rapporti di lavoro.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 12,5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.
1-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;
b) Ministri e Vice ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di autorità indipendenti.

1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e del comma 1-quater devono derivare risparmi non inferiori a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
6. 4. Lolli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, nonché gli enti in regime di convenzione della medesima regione Abruzzo interessata dai piani per il rientro del disavanzo sanitario, senza ulteriori aggravi di spesa del bilancio, possono, ai fini delle stabilizzazioni dei relativi rapporti di lavoro, prorogare i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1o gennaio 2010 in possesso dei necessari requisiti per la stabilizzazione fino alla conclusione delle relative procedure.
6. 5. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Zazzera, Palagiano, Mura.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Deroghe al Patto di stabilità interno per spese relative a calamità naturali). - 1. Le spese effettuate, nell'anno 2011, per opere infrastrutturali e di manutenzione a seguito dello stato di emergenza deliberato in data 10 marzo 2011 con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per gli eventi atmosferici che hanno colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2011, nella misura di 150 milioni di euro per la regione Marche, 10 milioni di euro per la regione Abruzzo, e 40 milioni di euro per la regione Basilicata.
2. Le spese escluse dal patto di stabilità interno ai sensi del comma 1 sono ripartite dalle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata fra gli interventi di competenza regionale e quelli di competenza delle province e dei comuni interessati dallo stato di emergenza.
3. Le spese di cui al comma 1 sono effettuate, entro il 31 dicembre 2011, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di verificare l'assenza di effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
4. Alla compensazione finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente utilizzo per pari importo, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6. 02. Vannucci.
(Inammissibile)

ART. 7.
(Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.)).

Sopprimerlo.
*7. 4. Fluvi, Baretta, Lulli.

Sopprimerlo.
*7. 37. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - (Cessione alla Cassa depositi e prestiti dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.
2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti S.p.A. di quanto alla stessa dovuto.
5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7.
7. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
b) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
7. 12. Cambursano, Borghesi, Zazzera, Cimadoro, Messina, Barbato.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - (Gestione da parte di CDP S.pA. di un Fondo di garanzia per il microcredito). - 1. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro delle persone inattive è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato «Fondo di garanzia per il microcredito» la cui gestione è demandata alla Cassa depositi e prestiti.
2. Il Fondo di cui al comma 1 copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità di funzionamento dei Fondo di cui al comma 1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.
4. Possono accedere al microcredito i soggetti residenti nelle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui al Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.
5. Il microcredito è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.
6. Alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.
7. I servizi aggiuntivi di cui al comma 6 possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti no profit e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.
8. Le regioni di cui al comma 4 possono concorrere alle finalità di cui al comma 1 attraverso la partecipazione alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 7.
9. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 1, si procede, in via provvisoria, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
10. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 11.
11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
7. 45. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - (Gestione da parte di CDP S.p.A. di un Fondo per lo sviluppo delle energie rinnovabili). - 1. La Cassa depositi e prestiti può concedere, previa costituzione presso la gestione separata di un Fondo denominato «Fondo per lo sviluppo delle energie rinnovabili», alle regioni, province e comuni con un numero di abitanti inferiore a 10.000 abitanti, finanziamenti a tasso agevolato rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati allo sviluppo delle energie rinnovabili.
2. Il Fondo ha una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa depositi e prestiti e dalle risorse derivanti dalle risorse di cui al comma 3.
3. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi ai sensi del comma 1 sono destinati all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo stesso.
7. 44. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - (Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.)). - 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti rientrano anche i programmi promossi da amministrazioni comunali aventi un numero di abitanti inferiori a 15.000 abitanti e destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta di fonti rinnovabili.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto autorizza e disciplina le attività di cui al comma 1.
7. 46. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - (Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.)). - 1. Allo scopo di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture a livello locale e di provvedere indirettamente al sostegno ed alla liquidità delle piccole e medie imprese, la CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un Fondo rotativo con un importo iniziale fissato in 1.000 milioni di euro, da utilizzare per concedere anticipazioni di cassa agli enti locali con popolazione fino a 10.000 abitanti. Possono accedere alle suddette anticipazioni solo i comuni virtuosi, che abbiano rispettato il patto di stabilità interno per ciascuno degli anni del triennio antecedente a quello di erogazione delle risorse.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono finalizzati a favorire l'accelerazione delle procedure di pagamento degli stanziamenti di spesa in conto capitale da parte degli enti locali, relativamente alla componente dei loro stanziamenti riconducibile alle spese in conto capitale, per la parte iscritta nei residui passivi risultanti dai rendiconti dell'esercizio 2010, e limitatamente alle quote riferibili alle opere pubbliche che siano già state oggetto di affidamento definitivo.
3. Le suddette anticipazioni sono restituite dagli enti che ne usufruiscono solo a decorrere dall'anno 2012, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nei loro bilanci di previsione, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità vigenti.
4. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può destinare al Fondo rotativo di cui al comma 1 anche le risorse della raccolta postale.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite le condizioni generali ed economiche per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse del Fondo rotativo, nonché le modalità e le condizioni di restituzione.
7. 47. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «CDP S.p.A.» sono aggiunte le seguenti: «con priorità nelle regioni del Mezzogiorno».
7. 39. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
(Inammissibile)

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: assumere partecipazioni con le seguenti: assumere, tramite veicoli societari quotati, partecipazioni di minoranza.
7. 32. Vassallo.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: assumere partecipazioni aggiungere le seguenti: di minoranza.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare con le seguenti: regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. 9. Borghesi, Cambursano, Messina, Zazzera, Barbato.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: in società di rilevante interesse nazionale fino a: Nel caso in cui dette con le seguenti: di minoranza, esclusivamente attraverso veicoli societari controllati dalla medesima CDP S.p.A., in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese e che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità di assunzione delle partecipazioni, le modalità di individuazione dei requisiti, anche quantitativi, delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Nel medesimo regolamento sono definiti i tempi massimi di durata dell'intervento della CDP S.p.A., in relazione alle diverse tipologie di operazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a comunicare, con motivata relazione, alle competenti Commissioni parlamentari le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza di società di rilevante interesse nazionale, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento delle operazioni medesime. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla CDP S.p.A., riferisce entro il 31 marzo di ciascun anno, alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in merito alle singole operazioni poste in essere ai sensi del presente comma, con riferimento alle valutazioni concernenti: la condizione dei settori di operatività, le ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese e sui livelli occupazionali, l'evoluzione dei dati di bilancio relativi alle società oggetto di partecipazione riguardanti l'entità del fatturato, la stabilità dell'equilibrio finanziario e patrimoniale nonché la redditività delle stesse. Gli amministratori delle società veicolo controllate da CDP, ivi compresi i presidenti e gli amministratori delegati, sono scelti facendo ricorso, per almeno la metà, a personale interno della stessa CDP con adeguate e comprovate specializzazione e professionalità, per la restante quota, scegliendo fra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori di riferimento. Gli amministratori che CDP, direttamente o tramite i veicoli societari, nomina o elegge nelle società di cui siano state acquisite partecipazioni non possono acquisire deleghe operative e gestionali e devono essere scelti preferibilmente fra i dirigenti della CDP con adeguata specializzazione. Scelte diverse devono essere motivate dal Consiglio di amministrazione della stessa CDP. Nel caso in cui le

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il regolamento, di cui al comma 1, capoverso 8-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. La Commissione di vigilanza di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, esercita le sue funzioni anche sulle società veicolo di cui al comma 1.
7. 5. Baretta, Fluvi, Lulli, Causi, Vassallo.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: in società di rilevante interesse nazionale fino alla fine del quarto periodo con le seguenti:, anche di controllo, in società proprietarie di infrastrutture energetiche nazionali e sovranazionali, al fine di contribuire, anche tramite operazioni di fusione tra le società acquisite e partecipate da CDP S.p.A. stessa, alla costruzione di un mercato interno concorrenziale, alla sicurezza degli approvvigionamenti, allo sviluppo di mercato unitario dell'energia a dimensione europea, tramite la realizzazione delle necessarie infrastrutture di interconcessione. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità di assunzione, da parte di CDP S.p.A., delle partecipazioni, nonché le modalità di individuazione dei requisiti, anche quantitativi, delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il regolamento, di cui al comma 1, capoverso 8-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 6. Federico Testa.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: in società di rilevante interesse nazionale fino alla fine del terzo periodo con le seguenti:, anche di controllo, in società proprietarie di infrastrutture energetiche nazionali e sovranazionali, al fine di contribuire, anche tramite operazioni di fusione tra le società acquisite e partecipate da CDP S.p.A. stessa, alla costruzione di un mercato interno concorrenziale, tramite la separazione proprietaria di SNAM rete gas da ENI, alla sicurezza degli approvvigionamenti, allo sviluppo di mercato unitario dell'energia a dimensione europea, tramite la realizzazione delle necessarie infrastrutture di interconcessione.
7. 31. Vassallo.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: in società di rilevante interesse nazionale fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: di minoranza in società quotate di rilevante interesse nazionale a condizione che siano caratterizzate da una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e da adeguate prospettive di redditività. A tal fine, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità di assunzione da parte di CDP S.p.A., tramite veicoli societari quotati, di partecipazioni di minoranza in società, nonché i criteri di individuazione delle medesime società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità, di livelli occupazionali, di entità di fatturato e di ricadute sul sistema economico-produttivo del Paese. È fatto comunque divieto alla Cassa depositi e prestiti di partecipare in salvataggi d'impresa, nonché di partecipare in società che richiedano oneri di ricapitalizzazione. In caso di mancato rispetto di almeno uno dei suddetti criteri e delle modalità di assunzione di partecipazioni in società, la Cassa depositi e prestiti può fare azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
7. 13. Cambursano, Borghesi, Zazzera, Cimadoro, Messina, Barbato.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: nazionale con le seguenti: strategico sul piano industriale e dello sviluppo tecnologico.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: nazionale con le seguenti: strategico sul piano industriale e dello sviluppo tecnologico.
7. 14. Causi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da:, e che risultino fino alla fine del periodo.
7. 2. Vannucci.

Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità di assunzione da parte di CDP S.p.A., tramite veicoli societari quotati, di partecipazioni di minoranza in società, nonché di individuazione delle società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità, di livelli occupazionali, di entità di fatturato e di ricadute sul sistema economico-produttivo del Paese. Nel medesimo regolamento sono definiti i tempi massimi di durata dell'intervento della CDP S.p.A., tramite veicoli societari quotati, in relazione alle diverse tipologie di operazione.
7. 33. Vassallo.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare con le seguenti: regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. 8. Borghesi, Cambursano, Messina, Zazzera, Barbato.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti:, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
7. 41. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Capitanio Santolini, Enzo Carra, Lusetti.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. 1. Lo Moro, Zaccaria.

Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: Lo schema del decreto di cui al secondo periodo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione di un parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
7. 3. Vannucci.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
7. 11. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Barbato, Messina.

Al comma 1, capoverso, sostituire il quarto periodo con i seguenti: Le suddette partecipazioni sono acquisite esclusivamente attraverso veicoli societari quotati. Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della società veicolo controllata da CDP S.p.A. sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore di riferimento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere vincolante e possono procedere all'audizione delle predette persone.
7. 34. Vassallo.

Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In ogni caso, la CDP S.p.A. non è autorizzata, in relazione a tali operazioni, ad utilizzare le risorse provenienti dalla raccolta postale.
7. 35. Vassallo.

Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: In ogni caso, è fatto divieto alla CDP S.p.A. di acquisire dette partecipazioni, solo qualora detta acquisizione avviene direttamente mediante utilizzo delle risorse provenienti dalla raccolta postale. È invece consentito l'utilizzo delle risorse provenienti dalla raccolta postale per l'acquisizione di partecipazione in società, qualora essa avvenga attraverso la sottoscrizione di Fondi comuni di investimento, di cui all'articolo 2, comma 235, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7. 10. Cambursano, Borghesi, Messina, Zazzera, Barbato.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a comunicare, con motivata relazione, alle competenti Commissioni parlamentari la composizione della tecnostruttura che presiede alle scelte di investimento nelle società oggetto di operazione di acquisizione.
7. 36. Vassallo.

Al comma 1, dopo il capoverso 8-bis, aggiungere i seguenti:
«8-ter. Le partecipazioni rilevate da CDP S.p.A. devono comunque limitarsi a partecipazioni minoritarie e precludere il controllo societario. Resta comunque vietata la partecipazione di CDP S.p.A. a patti di sindacato.
8-quater. Nel periodo in cui la CDP S.p.A. riveste la qualità di socio di minoranza nelle società partecipate di cui al comma 8-ter, è tenuta a presentare una propria lista nell'assemblea societaria, in occasione della nomina o del rinnovo dell'incarico agli amministratori, al solo fine di ottenere l'elezione di un consigliere indipendente privo di deleghe operative e di un sindaco della società».
7. 42. Tabacci, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, capoverso 8-bis, è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 7. Fluvi, Causi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di rafforzare l'efficacia della vigilanza sull'attività di Cassa depositi e prestiti S.p.A, dopo il comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti:
«9-bis. La Commissione di cui al comma 9 vigila in particolare:
a) sull'efficienza del servizio e dell'attività della Cassa in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;
b) sulla programmazione dell'attività della Cassa e sui risultati gestionali;
c) sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'attività di indirizzo politico, economico e amministrativo generale.

9-ter. La Commissione presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta».
7. 30. Franzoso.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti rientrano anche i programmi promossi da amministrazioni comunali aventi un numero di abitanti inferiori a 15.000 abitanti e destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta di fonti rinnovabili.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto autorizza e disciplina le attività di cui al comma 1-bis.
7. 43. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «, in particolare di quelle ubicate nelle regioni i cui territori ricadono tra quelli individuati nell'Obiettivo "Convergenza"».
7. 38. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Gestione da parte di CDP S.pA. di un Fondo di garanzia per il microcredito). - 1. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro delle persone inattive è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato «Fondo di garanzia per il microcredito» la cui gestione è demandata alla Cassa depositi e prestiti.
2. Il Fondo di cui al comma 1 copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità di funzionamento dei Fondo di cui al comma 1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.
4. Possono accedere al microcredito i soggetti residenti nelle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui al Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.
5. Il microcredito è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.
6. Alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.
7. I servizi aggiuntivi di cui al comma 6 possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti no profit e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.
8. Le regioni di cui al comma 4 possono concorrere alle finalità di cui al comma 1 attraverso la partecipazione alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 7.
9. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 1, si procede, in via provvisoria, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
10. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 11.
11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
7. 031. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Gestione da parte di CDP S.p.A. di un Fondo per lo sviluppo delle energie rinnovabili). - 1. La Cassa depositi e prestiti può concedere, previa costituzione presso la gestione separata di un Fondo denominato «Fondo per lo sviluppo delle energie rinnovabili», alle regioni, province e comuni con un numero di abitanti inferiore a 10.000 abitanti, finanziamenti a tasso agevolato rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzati allo sviluppo delle energie rinnovabili.
2. Il Fondo ha una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa depositi e prestiti e dalle risorse derivanti dalle risorse di cui al comma 3.
3. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi ai sensi del comma 1 sono destinati all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo stesso.
7. 032. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Misure di semplificazione fiscale). - 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare di euro un milione».
7. 010. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Misure di semplificazione fiscale). - 1. All'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «stessa deve essere preceduta» sono sostituite dalle seguenti: «stessa nonché le eventuali azioni cautelari e conservative, ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore devono essere precedute».
7. 08. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Misure di semplificazione fiscale). - 1. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è abrogato.
7. 09. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Misure di semplificazione fiscale). - 1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «dello stesso periodo» sono soppresse.
7. 07. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Organismo di regolazione del trasporto ferroviario). - 1. Il comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è sostituito dal seguente:
«1. L'organismo di regolazione indicato all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE è l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto all'assegnazione della capacità e dai richiedenti, conformandosi ai principi di cui al presente articolo».
7. 01. Della Vedova, Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Misure di semplificazione fiscale). - 1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «per più di un periodo» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno un triennio».
7. 03. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Misure di semplificazione fiscale). - 1. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1 è abrogato.
7. 02. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Misure di semplificazione fiscale). - 1. L'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
7. 04. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Misure di semplificazione fiscale). - 1. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1 è abrogato.
7. 05. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Misure di semplificazione fiscale). - 1. Al fine di semplificare gli adempimenti fiscali a carico delle imprese e riordinare il quadro dei controlli e delle verifiche induttive sull'attività economica, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) qualificazione degli studi di settore, come istituiti dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come elementi di selezione per le verifiche fiscali e non come presupposto di accertamento automatico;
b) previsione che gli stessi, in sede di giudizio, rappresentino una presunzione semplice;
c) previsione che, ai fini dell'accertamento, l'ufficio accertatore abbia l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione al contribuente dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore;
d) codificazione della normativa primaria riguardante la materia, con esplicita indicazione delle norme abrogate.
7. 011. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Rivalutazione dei beni immobili). - 1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010.
2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.
4. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 5 per cento da versare con le modalità indicate al comma 7.
5. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 4 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 2 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
7. Le imposte sostitutive di cui ai commi 5 e 6 devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
7. 012. Moroni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Fermo di emergenza temporaneo). 1. In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore della pesca, a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione ed in considerazione dell'eccezionale stato di sovrasfruttamento delle risorse ittiche, con conseguenti ripercussioni negative nei confronti del reddito degli operatori del settore, è disposto l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni a strascico e/o volante, per un periodo da 30 a 45 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al successivo comma 3.
2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. La compensazione da concedere è rapportata ai parametri stabiliti nel Programma Operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere, valutato in un massimo di 22 milioni di euro (ventiduemilioni/00), si provvede, quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario I - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 e, quanto a 9 milioni di euro, direttamente a valere sulle disponibilità di cui al capitolo di spesa 7095 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali (Programma 2) - assegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 201 di conversione del decreto legge 23 ottobre 2008 n. 162, che non vengono trasferite per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto interministeriale 9 aprile 2009.
3. Le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni, la definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.
7. 030. Marinello.