XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 30 giugno 2011

TESTO AGGIORNATO AL 26 LUGLIO 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 giugno 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliori, Misiti, Mura, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Pescante, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliori, Misiti, Mura, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rosso, Rotondi, Saglia, Sardelli, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 giugno 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
SCANDROGLIO ed altri: «Attribuzione agli avvocati del potere di autenticazione delle scritture private e di attestazione della conformità all'originale» (4468);
ZUCCHI e BRANDOLINI: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'intermediazione illecita di manodopera e dello sfruttamento dell'attività lavorativa» (4469).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge OLIVERIO ed altri: «Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti» (4189) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carella e Tidei.

La proposta di legge RIGONI ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e di funzioni del vice-sindaco e del vice-presidente della provincia» (4265) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fadda.

La proposta di legge RIGONI ed altri: «Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti alla rieleggibilità alle cariche di sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e di presidente della provincia» (4266) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fadda.

La proposta di legge RIGONI ed altri: «Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale o provinciale e di assessore nella rispettiva giunta» (4267) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fadda.

La proposta di legge GIDONI ed altri: «Disposizioni in favore delle imprese o società italiane coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in Libia, Tunisia ed Egitto» (4368) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Allasia, Berardi, Buonanno, Calearo Ciman, Cavallotto, Di Cagno Abbrescia, Di Vizia, Esposito, Gianni, Giovanelli, Goisis, Gottardo, Grimoldi, Lisi, Raisi, Razzi, Scandroglio, Soglia, Stucchi, Torrisi e Zacchera.

Trasmissioni dal Senato.

In data 29 giugno 2011 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
S. 2243. - «Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3209-bis-B);
S. 2623. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008» (approvato dal Senato) (4470).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
S. 2243. - «Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3209-bis-B) Parere delle Commissioni II, V e XI;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PALOMBA: «Modifica all'articolo 119 della Costituzione per il riconoscimento della peculiarità delle regioni insulari» (3358) Parere della Commissione V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BERSANI ed altri: «Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di soppressione delle province, nonché norme per la costituzione delle città metropolitane e il riassetto delle province» (4439) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
GIOVANELLI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nonché per la funzionalità e la razionalizzazione delle spese della pubblica amministrazione e delega al Governo in materia di economicità e trasparenza nell'esecuzione delle opere pubbliche» (4382) Parere delle Commissioni V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
DI STANISLAO: «Modifica all'articolo 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente l'applicazione dei benefici in favore delle vittime del dovere» (4441) Parere delle Commissioni V e XI.

Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):
ANGELA NAPOLI: «Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, concernenti il divieto di partecipazione dei minori, il divieto di pubblicità ingannevole, il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività illecite e la trasparenza dei flussi finanziari nel settore delle scommesse» (4416) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 27 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS SpA), per gli esercizi 2008 e 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 329).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 27 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa, per gli esercizi 2008 e 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 330).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 12), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2010 e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (doc. CLVII, n. 2).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE: MUSSOLINI; BINDI ED ALTRI; PALOMBA E BORGHESI; CAPANO E FERRANTI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BINETTI ED ALTRI; BRUGGER E ZELLER: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (A.C. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-A)

A.C. 2519-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di filiazione).

1. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 74 - (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti».

2. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»;
b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;
c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;
d) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».

3. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».

4. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
5. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 315. - (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».

6. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 315-bis. - (Diritti e doveri del figlio). - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore, che ha compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

7. È abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile.
8. Nel codice civile le parole: «figli legittimi» e «figli naturali» sono sostituite, ovunque ricorranno, dalla seguente: «figli».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Disposizioni in materia di filiazione).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 87 del codice civile, le parole: «legittimi o naturali» sono sostituite dalle seguenti: «sia che la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio che fuori di esso».
1. 3. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al quinto comma dell'articolo 128 del codice civile, le parole: «hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito» sono sostituite dalle seguenti: «conservano lo stato di figli, nei casi in cui il riconoscimento è consentito».
1. 4. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 147. - (Diritti e doveri dei genitori verso i figli). - Dalla filiazione discendono il diritto e il dovere di entrambi i genitori di curare, mantenere, educare e istruire la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli».

1-ter. Al primo comma dell'articolo 148 del codice civile, le parole: «legittimi o naturali» sono soppresse.
1. 6. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Dello stato di figlio».
1-ter. La rubrica della sezione I del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della presunzione di paternità».
1-quater. L'articolo 233 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 233. - (Nascita del figlio prima dei centottanta giorni). - Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato nato all'interno del matrimonio se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità».

1-quinquies. Il terzo comma dell'articolo 234 del codice civile è abrogato.
1. 7. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La rubrica della sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle prove della filiazione».
1-ter. L'articolo 236 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 236. - (Atto di nascita e possesso di stato). - Il rapporto di filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile per i nati all'interno del matrimonio e con il riconoscimento per i nati fuori del matrimonio.
In mancanza dei titoli di cui al primo comma, basta il possesso continuo dello stato di figlio».

1-quater. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 237. - (Fatti costitutivi del possesso di stato). - Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che, nel loro complesso, valgano a dimostrare concrete relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In particolare, la prova della filiazione sussiste quando un soggetto, ancorché nato fuori del matrimonio:
1) abbia sempre portato il cognome del padre che lo stesso soggetto pretende di avere;
2) il padre l'abbia trattato come figlio o abbia provveduto, in questa qualità, al suo mantenimento, alla sua educazione e al suo collocamento;
3) sia stato costantemente considerato come figlio del padre che lo stesso soggetto pretende di avere nei rapporti sociali e dalla famiglia del padre».

1-quinquies. All'articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «legittimo» è soppressa;
b) al secondo comma, le parole: «la legittimità di» sono sostituite dalle seguenti: «il rapporto di filiazione a».

1-sexies. Al secondo comma dell'articolo 239 del codice civile, le parole: «la legittimità del figlio» sono sostituite dalle seguenti: «il rapporto di filiazione».
1-septies. All'articolo 240 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata» sono sostituite dalle seguenti: «Al figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata la nascita all'interno del matrimonio»;
b) le parole: «la stessa legittimità» sono sostituite dalle seguenti: «la stessa circostanza».
1. 8. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La rubrica della sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio».
1-ter. All'articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «della legittimità» sono sostituite dalle seguenti: «dello stato di figlio»;
b) al primo comma, le parole: «la legittimità» sono sostituite dalle seguenti: «lo stato di figlio».

1-quater. All'articolo 249 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «della legittimità» sono sostituite dalle seguenti: «dello stato di figlio nato all'interno del matrimonio»;
b) al primo comma, le parole: «lo stato legittimo» sono sostituite dalle seguenti: «lo stato di figlio nato all'interno del matrimonio».
1. 9. Borghesi, Palomba.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Al capo II del titolo VII del libro primo del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Capo II Della filiazione naturale e della legittimazione» sono soppresse;
b) le parole: «Sezione I Della filiazione naturale» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione IV Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;
c) le parole: «1. Del riconoscimento dei figli naturali» sono soppresse.

2-bis. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso»;
c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;
d) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».

2-ter. Il secondo comma dell'articolo 252 del codice civile è sostituito dal seguente:
«L'eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore. Il giudice deve sentire il figlio nato fuori del matrimonio e gli eventuali figli nati all'interno del matrimonio che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età».

2-quater. L'articolo 253 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 253. - (Inammissibilità del riconoscimento). - In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova».

2-quinquies. All'articolo 254 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio»;
b) il secondo comma è abrogato.

2-sexies. All'articolo 255 del codice civile, le parole: «legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti» sono soppresse.
2-septies. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il riconoscimento instaura il rapporto di filiazione, conferisce i diritti e i doveri propri di esso e fa acquisire al figlio i vincoli di parentela di cui all'articolo 74 con i parenti del genitore che lo ha riconosciuto, in linea retta e collaterale».

2-octies. All'articolo 261 dei codice civile, la parola: «legittimi» è sostituita dalle seguenti: «nati all'interno del matrimonio».
2-nonies. All'articolo 262 del codice civile, la parola: «naturale», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio».
2-decies. All'articolo 263 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'azione deve essere proposta dall'autore del riconoscimento nel termine di un anno dal riconoscimento, o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'impugnazione»;
b) il secondo comma è abrogato.

2-undecies. All'articolo 264 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità da colui che è stato riconosciuto entro un anno dal compimento della maggiore età o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'impugnazione»;
b) il secondo comma è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
1. 10. Palomba, Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il secondo genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso sia rifiutato, ricorre al giudice competente che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro 30 giorni dalla notifica, il giudice autorizza il secondo riconoscimento; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori ed urgenti al fine di instaurare la relazione salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con il provvedimento di autorizzazione al riconoscimento il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 317-bis ed al suo cognome ai sensi dell'articolo 262».
1. 13. Borghesi, Palomba.
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 251 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 253, al compimento della maggiore età, il figlio può chiedere la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità dei genitori naturali».
1. 14. Borghesi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al secondo comma dell'articolo 262 del codice civile, le parole: «il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre» sono sostituite dalle seguenti: «il figlio naturale assume il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre».
1. 2. Capano, Ferranti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al secondo comma dell'articolo 262 del codice civile, le parole: «il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre» sono sostituite dalle seguenti: «il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre».
1. 2.(Testo modificato nel corso della seduta)Capano, Ferranti.
(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al capo II del titolo VII del libro primo del codice civile, le parole: «2. Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione V Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità».
3-ter. All'articolo 269 del codice civile, la parola: «naturale», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «dei figli nati fuori del matrimonio».
3-quater. All'articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «di un figlio nato fuori del matrimonio»;
b) al secondo e al terzo comma, le parole: «legittimi, legittimati o naturali riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «nati all'interno o fuori del matrimonio».

3-quinquies. Al primo comma dell'articolo 273 del codice civile, la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «di un figlio nato fuori del matrimonio».
3-sexies. Al primo comma dell'articolo 276 del codice civile, la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «di figli nati fuori del matrimonio».
3-septies. Al primo comma dell'articolo 277 del codice civile, la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «avvenuta fuori del matrimonio».
3-octies. Al primo comma dell'articolo 279 del codice civile, la parola: «naturale», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio».
1. 15. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Al primo comma dell'articolo 291 del codice civile, le parole: «legittimi o legittimati» sono soppresse.
3-ter. Al secondo comma dell'articolo 299 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «naturale non riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio e non riconosciuto»;
b) le parole: «naturale che sia stato riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio che sia stato riconosciuto».
1. 16. Borghesi, Palomba.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Dopo l'articolo 315 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 315-bis. - Diritti del figlio. - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito, curato, ascoltato e moralmente assistito dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Le obbligazioni di cui al precedente comma sono adempiute secondo quanto previsto dall'articolo 148.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, salvo che ciò sia contrario al suo interesse.
Il figlio minore ha diritto ad essere ascoltato dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale in tutte le questioni che lo riguardano e la sua opinione deve essere tenuta in considerazione.
Il figlio minore che ha compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le procedure, giudiziarie e amministrative, che lo riguardano. I genitori devono assecondare ed eventualmente richiedere l'esercizio di detto diritto.
Il figlio minore ha diritto di ricevere le informazioni e le spiegazioni necessarie per formarsi un'opinione; ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione e che questa venga tenuta in seria considerazione; ha diritto di essere informato sulle determinazioni che vengono assunte e che lo riguardano».
1. 17. Palomba, Borghesi.

Al comma 6, capoverso, primo comma, dopo le parole: delle sue inclinazioni naturali aggiungere le seguenti:, del suo orientamento sessuale.
1. 105. Palomba, Borghesi.

Al comma 6, capoverso, secondo comma, sopprimere la parola: significativi.
1. 18. Ria.

Al comma 6, capoverso, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
«Il figlio minore ha diritto ad essere ascoltato dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale in tutte le questioni che lo riguardano e la sua opinione deve essere tenuta in considerazione».
1. 101. Borghesi, Palomba.

Al comma 6, capoverso, terzo comma, sostituire le parole: le questioni e le procedure che lo riguardano con le seguenti: le procedure, giudiziarie e amministrative, che lo riguardano. I genitori devono assecondare ed eventualmente richiedere l'esercizio di detto diritto.
1. 102. Borghesi, Palomba.

Al comma 6, capoverso, terzo comma, sostituire le parole: che lo riguardano con le seguenti:, giudiziarie e amministrative, che lo riguardano. I genitori devono assecondare ed eventualmente richiedere l'esercizio di detto diritto.
1. 103. Palomba, Borghesi.

Al comma 6, capoverso, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:
«Il figlio minore ha diritto di ricevere le informazioni e le spiegazioni necessarie per formarsi un'opinione; ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione e che questa venga tenuta in seria considerazione; ha diritto di essere informato sulle determinazioni che vengono assunte e che lo riguardano».
1. 104. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 317-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato ai sensi di quanto disposto negli articoli da 155 a 155-sexies. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della responsabilità genitoriale entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore».
1. 22. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) i figli, compresi gli adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi»;
b) al numero 3), le parole: «, anche naturali» sono soppresse.
1. 23. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 436 del codice civile, le parole: «legittimi o naturali» sono soppresse.
1. 24. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al libro I, Titolo XIII, del codice civile, dopo l'articolo 448 è inserito il seguente:
«Art. 448-bis. - (Estinzione del diritto per decadenza dalla potestà sui figli). - Il figlio legittimo o legittimato o naturale o adottivo e, in sua mancanza, i discendenti prossimi anche naturali, possono sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà, nonché, per i fatti che non integrano i casi d'indegnità di cui all'articolo 463, escluderlo dalla successione».
1. 100. Marchi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al libro I, Titolo XIII, del codice civile, dopo l'articolo 448 è inserito il seguente:
«Art. 448-bis. - (Estinzione del diritto per decadenza dalla potestà sui figli). - Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi, non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza della potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».
1. 100.(Testo modificato nel corso della seduta) Marchi.
(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 467, primo comma, del codice civile, le parole: «legittimi o naturali» sono soppresse.
6-ter. Al primo comma dell'articolo 468 del codice civile, le parole: «, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto» sono sostituite dalle seguenti: «, a favore dei discendenti dei figli, compresi gli adottivi, del defunto».
6-quater. All'articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi» sono sostituite dalle seguenti: «i figli, compresi gli adottivi, e gli ascendenti»;
b) al secondo comma, le parole: «Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e» sono sostituite dalle seguenti: «Ai figli sono equiparati»;
c) al terzo comma, le parole: «legittimi o naturali», ovunque ricorrano, sono soppresse.

6-quinquies. All'articolo 537 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «legittimi e naturali» sono soppresse;
b) al primo comma, le parole: «legittimo o naturale,» sono soppresse;
c) al secondo comma, le parole: «legittimi e naturali» sono soppresse;
d) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Si applicano, in ipotesi di divisione del patrimonio, le norme di cui all'articolo 732».

6-sexies. All'articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «legittimo o naturale,» sono soppresse;
b) al secondo comma:
1) le parole: «legittimi o naturali,» sono soppresse;
2) le parole: «, legittimi e naturali» sono soppresse.

6-septies. 1. All'articolo 544 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «di ascendenti legittimi e» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascendenti e del»;
b) al primo comma, le parole: «né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi» sono sostituite dalle seguenti: «figli, ma ascendenti».

6-octies. Al primo comma dell'articolo 565 del codice civile, le parole: «legittimi e naturali» sono soppresse.
6-nonies. All'articolo 566 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «legittimi e naturali» sono soppresse;
b) al primo comma, le parole: «legittimi e naturali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche adottivi».

6-decies. All'articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «legittimati e» sono soppresse;
b) il primo comma è abrogato.

6-undecies. All'articolo 573 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola: «naturali» è sostituita dalle seguenti: «nati fuori del matrimonio»;
b) al primo comma, la parola: «naturali» è sostituita dalle seguenti: «nati fuori del matrimonio».

6-duodecies. Gli articoli 578 e 579 del codice civile sono abrogati.
6-terdecies. All'articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola: «naturali» è soppressa;
b) al primo comma, la parola: «naturali» è sostituita dalle seguenti: «nati fuori del matrimonio»;
c) il secondo comma è abrogato.

6-quaterdecies. All'articolo 581 del codice civile, le parole: «legittimi o naturali, o figli legittimi e naturali» sono soppresse.
6-quinquiesdecies. All'articolo 582 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola: «legittimi» è sostituita dalle seguenti: «per filiazione avvenuta all'interno del matrimonio»;
b) la parola: «legittimi» è sostituita dalle seguenti: «per filiazione avvenuta all'interno del matrimonio».

6-sexiesdecies. All'articolo 583 del codice civile, le parole: «legittimi o naturali» sono soppresse.
6-septiesdecies. All'articolo 592 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola: «naturali» è soppressa;
b) la parola: «naturali», ovunque ricorra, è soppressa.

6-duodevicies. All'articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola: «naturali» è soppressa;
b) le parole: «naturali di cui all'articolo 279» sono soppresse.

6-undevicies. All'articolo 687 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) la parola: «legittimo» è soppressa;
2) le parole: «o legittimato» sono soppresse;
3) la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio»;
b) al secondo comma:
1) le parole: «naturale legittimato» sono sostituite dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio»;
2) le parole: «e soltanto in seguito legittimato» sono soppresse.

6-vicies. Al primo comma dell'articolo 715 del codice civile, le parole: «giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale» sono sostituite dalle seguenti: «accertamento sulle modalità della filiazione».
6-semel et vicies. Al primo comma dell'articolo 737 del codice civile, le parole: «I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali» sono sostituite dalle seguenti: «I figli, i loro discendenti».
1. 25. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. L'articolo 468 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 468. - (Soggetti). - La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, in favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e, nella linea collaterale, in favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi nonché dei discendenti dei figli naturali, comunque entro il sesto grado, dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa».
1. 90. Sisto.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Al primo comma dell'articolo 803 del codice civile, le parole: «legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio» sono sostituite dalle seguenti: «al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio».
6-ter. Al primo comma dell'articolo 804 del codice civile, le parole: «discendente legittimo ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale» sono sostituite dalle seguenti: «discendente, ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio».
1. 26. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Sostituire la rubrica del Libro I, Titolo IX, del codice civile con la seguente: «Della responsabilità dei genitori». Conseguentemente, la parola: «potestà», ovunque ricorra nel Libro I, titolo IX, del codice civile, è sostituita dalle seguenti: «responsabilità genitoriale».
6-ter. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che sostituisca dovunque ricorra nella legislazione la parola «potestà», riferita alla potestà genitoriale, con le parole «responsabilità genitoriale».
1. 70. Palomba, Borghesi.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 34 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio».
6-ter. All'articolo 35 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «di cui al secondo comma dell'articolo 251» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 251»;
b) al secondo comma, le parole: «di legittimazione,» sono soppresse.
1. 27. Borghesi, Palomba.

A.C. 2519-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai princìpi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;
b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile, in particolare:
1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio»;
2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della presunzione di paternità»;
3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I del capo I;
4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»;
5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»;
6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;
7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità»;
8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;
c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;
d) estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei princìpi costituzionali con identità di legittimati attivi, di termini e di rito;
e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:
1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al principio della unificazione dello stato di figlio demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilità di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione;
2) il principio dell'inammissibilità del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;
f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'età del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di età;
g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;
h) specificazione che, in mancanza di eredi del presunto genitore, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità sia proponibile nei confronti dei loro eredi, secondo quanto previsto dall'articolo 247, ultimo comma, del codice civile;
i) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio;
l) disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;
m) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio;
n) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio della unificazione dello stato di figlio;
o) specificazione della nozione di abbandono con riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia determinato una situazione di irreparabile compromissione della crescita del minore, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
p) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia nonché previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali;
q) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresì, a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni ed integrazioni normative, il necessario coordinamento, con le disposizioni da essi recate delle norme per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 1.
3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione).

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), h) e i).
2. 1. Ria.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) sostituzione, ovunque ricorra nella legislazione, della parola: «potestà» riferita alla potestà genitoriale, con le seguenti: «responsabilità genitoriale».
2. 5. Palomba, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: all'articolo 30 con le seguenti: agli articoli 3 e 30.
2. 103. Borghesi, Palomba.

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole e adeguata alla valutazione dell'interesse del figlio minore.
2. 4. Borghesi, Palomba.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e che la titolarità dell'azione sia estesa anche agli ascendenti
2. 104. Palomba, Borghesi.
(Approvato)

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale.
2. 102. Capano, Ferranti, Ria.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera o).
*2. 12. Palomba, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).
*2. 106. Capitanio Santolini.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
o) affermazione del diritto di ogni minore a vivere nella propria famiglia o ad essere adottato, accertato lo stato di abbandono materiale e morale e trascorso un periodo di tempo non superabile alla luce della valutazione che le sue esigenze educative ed affettive possono essere irreparabilmente pregiudicate dal ritardo. Specificazione della nozione di abbandono con riguardo alla circostanza che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia purché siano transitorie e non risolvibili o non risolte con interventi efficaci dei servizi sociali competenti;
2. 13. Borghesi, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
o) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
2. 14. Borghesi, Palomba.
(Approvato)

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: mancanza di assistenza fino a: crescita del minore con le seguenti: provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori.
2. 105. Palomba, Borghesi.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: di irreparabile con le seguenti: non transitoria di.
2. 15. Capano, Ferranti.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).
2. 107. Capitanio Santolini.

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:
p) previsione che i tribunali per i minorenni richiedano ai servizi sociali competenti gli interventi di sostegno economico e sociale per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, salvo che la situazione di abbandono non sia esclusivamente di carattere morale non risolvibile con interventi di carattere economico e sociale;
2. 16. Palomba, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).
2. 18. Palomba, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:
q) previsione che gli ascendenti possano ricorrere al tribunale per i minorenni perché sia affermato il diritto dei bambini ad intrattenete con essi rapporti significativi, nel rispetto dell'articolo 155, comma 1 del codice civile, in presenza di opposizione di taluni dei genitori;
2. 19. Borghesi, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 2-bis. - 1. Dopo il capo I del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Capo I-bis. - DEI PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI
Art. 711-bis. - (Competenza). - Per i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in caso di cessazione della convivenza o di non convivenza dei genitori, è competente il tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore.

Art. 711-ter. - (Forma della domanda). - La domanda relativa alla regolamentazione dell'affidamento e al mantenimento è proposta con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, nonché l'indicazione dei mezzi di prova.
Nel ricorso devono essere indicate le generalità dei figli di entrambi i genitori e dei figli di ciascuno dei genitori.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei genitori davanti a sé o a un giudice togato da lui delegato, che deve essere tenuta entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Fissa altresì il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il genitore convenuto può depositare memoria difensiva e documenti.

Art. 711-quater. - (Comparizione personale delle parti). - I genitori devono comparire personalmente con l'assistenza del difensore. Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 707.

Art. 711-quinquies. - (Tentativo di conciliazione). - All'udienza di comparizione il presidente o il giudice delegato a norma dell'articolo 711-ter deve sentire i genitori, prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di far loro raggiungere una soluzione concordata della vertenza.
Se i genitori raggiungono un accordo, viene redatto processo verbale recante le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli.
Il processo verbale acquista efficacia con l'omologazione del collegio.

Art. 711-sexies. - (Disposizioni applicabili, poteri del giudice e ascolto del minore). - Nel procedimento disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni degli articoli 155 e 155-sexies del codice civile.

Art. 711-septies. - (Provvedimenti temporanei e urgenti). - Se la conciliazione non riesce, il presidente o il giudice delegato, sentiti i genitori e i rispettivi difensori, adotta con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 155 e seguenti del codice civile che reputa opportuni nell'interesse della prole, ammette le prove delegando per l'espletamento il relatore; dispone per l'audizione del minore determinandone le modalità; decide se chiedere relazione ai servizi sociali; assume ogni altro provvedimento connesso, strumentale o conseguente.
Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma può essere proposto reclamo davanti alla corte d'appello, che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.
Ai provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Art. 711-octies. - (Istruttoria). - Le parti possono richiedere al collegio l'ammissione di mezzi istruttori. Il collegio decide con ordinanza sui mezzi istruttori richiesti dalle parti o dispone d'ufficio le prove ritenute rilevanti.
Il giudice può chiedere informazioni sulla situazione personale e familiare del minore ai servizi sociali territorialmente competenti.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate si applica l'articolo 155, ultimo comma, del codice civile.
All'assunzione dei mezzi di prova è delegato un componente togato del collegio anche congiuntamente ad un componente onorario.

Art. 711-novies. - (Ascolto del minore). - All'ascolto del minore dodicenne o infradodicenne capace di discernimento provvede il presidente o il giudice delegato in apposita udienza.
All'udienza di ascolto possono assistere i difensori delle parti ma non le parti personalmente, salvo che il giudice non ritenga opportuna anche la loro presenza.
Dell'audizione del minore è redatto processo verbale, in forma sintetica se videoregistrato.

Art. 711-decies. - (Conclusione dell'istruttoria e fase decisoria). - Assunti i mezzi di prova e ascoltato il minore, acquisito il parere del pubblico ministero, il collegio fissa un termine alle parti per il deposito della memoria e per la replica, non inferiore rispettivamente a trenta giorni e quindici giorni se le parti lo richiedono, e stabilisce la data dell'udienza davanti a sé per la discussione entro i successivi venti giorni.
Il tribunale decide con sentenza.

Art. 711-undecies. - (Garanzie). - Il giudice, con provvedimento provvisorio o definitivo, può imporre al genitore, tenuto al pagamento di un assegno perequativo all'altro genitore per il mantenimento del minore, di prestare idonea garanzia reale o personale, se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi.
Il provvedimento costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può, anche con provvedimento provvisorio, disporre il sequestro di parte dei beni del genitore obbligato e ordinare ai terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente all'avente diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice può, su istanza di parte, disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 711-duodecies. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni in materia di affidamento). - Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della podestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento e in caso di inadempienze o di violazioni si applica l'articolo 709-ter.

Art. 711-terdecies. - (Reclamo e ricorso per cassazione). - La sentenza che definisce il procedimento è reclamabile davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica a cura di parte. La corte d'appello decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La sentenza della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro sessanta giorni dalla notifica a cura di parte.

Art. 711-quaterdecies. - (Modificabilità dei provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati). - I provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati sono modificabili da parte del tribunale per i minorenni con il procedimento di cui all'articolo 710».

Art. 2-ter. - 1. Le disposizioni dell'articolo 2-bis si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il presidente fissa l'udienza di cui all'articolo 711-ter, terzo comma, del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
2. 0100. Capano, Ferranti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 2-bis. - 1. Dopo il capo I del titolo Il del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Capo I-bis. DEI PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI.
Art. 711-bis. - (Competenza). - Per i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in caso di cessazione della convivenza o di non convivenza dei genitori, è competente il tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore.

Art. 711-ter. - (Forma della domanda). - La domanda relativa alla regolamentazione dell'affidamento e al mantenimento è proposta con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, nonché l'indicazione dei mezzi di prova.
Nel ricorso devono essere indicate le generalità dei figli di entrambi i genitori e dei figli di ciascuno dei genitori.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei genitori davanti a sé o a un giudice togato da lui delegato, che deve essere tenuta entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Fissa altresì il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il genitore convenuto può depositare memoria difensiva e documenti.

Art. 711-quater. - (Comparizione personale delle parti). - I genitori devono comparire personalmente con l'assistenza del difensore. Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 707.

Art. 711-quinquies. - (Tentativo di conciliazione). - All'udienza di comparizione il presidente o il giudice delegato a norma dell'articolo 711-ter deve sentire i genitori, prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di far loro raggiungere una soluzione concordata della vertenza.
Se i genitori raggiungono un accordo, viene redatto processo verbale recante le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli.
Il processo verbale acquista efficacia con l'omologazione del collegio.

Art. 711-sexies. - (Disposizioni applicabili, poteri del giudice e ascolto del minore). - Nel procedimento disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni degli articoli 155 e 155-sexies del codice civile.

Art. 711-septies. - (Provvedimenti temporanei e urgenti). - Se la conciliazione non riesce, il presidente o il giudice delegato, sentiti i genitori e i rispettivi difensori, adotta con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 155 e seguenti del codice civile che reputa opportuni nell'interesse della prole, ammette le prove delegando per l'espletamento il relatore; dispone per l'audizione del minore determinandone le modalità; decide se chiedere relazione ai servizi sociali; assume ogni altro provvedimento connesso, strumentale o conseguente.
Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma può essere proposto reclamo davanti alla corte d'appello, che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.
Ai provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Art. 711-octies. - (Istruttoria). - Le parti possono richiedere al collegio l'ammissione di mezzi istruttori. Il collegio decide con ordinanza sui mezzi istruttori richiesti dalle parti o dispone d'ufficio le prove ritenute rilevanti.
Il giudice può chiedere informazioni sulla situazione personale e familiare del minore ai servizi sociali territorialmente competenti, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate si applica l'articolo 155, ultimo comma, del codice civile.
All'assunzione dei mezzi di prova è delegato un componente togato del collegio anche congiuntamente ad un componente onorario.

Art. 711-novies. - (Ascolto del minore). - All'ascolto del minore dodicenne o infradodicenne capace di discernimento provvede il presidente o il giudice delegato in apposita udienza.
All'udienza di ascolto possono assistere i difensori delle parti ma non le parti personalmente, salvo che il giudice non ritenga opportuna anche la loro presenza.
Dell'audizione del minore è redatto processo verbale, in forma sintetica se videoregistrato.

Art. 711-decies. - (Conclusione dell'istruttoria e fase decisoria). - Assunti i mezzi di prova e ascoltato il minore, acquisito il parere del pubblico ministero, il collegio fissa un termine alle parti per il deposito della memoria e per la replica, non inferiore rispettivamente a trenta giorni e quindici giorni se le parti lo richiedono, e stabilisce la data dell'udienza davanti a sé per la discussione entro i successivi venti giorni.
Il tribunale decide con sentenza.

Art. 711-undecies. - (Garanzie). - Il giudice, con provvedimento provvisorio o definitivo, può imporre al genitore, tenuto al pagamento di un assegno perequativo all'altro genitore per il mantenimento del minore, di prestare idonea garanzia reale o personale, se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi.
Il provvedimento costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può, anche con provvedimento provvisorio, disporre il sequestro di parte dei beni del genitore obbligato e ordinare ai terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente all'avente diritto
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice può, su istanza di parte, disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 711-duodecies. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni in materia di affidamento). - Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della podestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento e in caso di inadempienze o di violazioni si applica l'articolo 709-ter.

Art. 711-terdecies. - (Reclamo e ricorso per cassazione). - La sentenza che definisce il procedimento è reclamabile davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica a cura di parte. La corte d'appello decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La sentenza della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro sessanta giorni dalla notifica a cura di parte.

Art. 711-quaterdecies. - (Modificabilità dei provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati). - I provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati sono modificabili da parte del tribunale per i minorenni con il procedimento di cui all'articolo 710».

Art. 2-ter. - 1. Le disposizioni dell'articolo 2-bis si applicano ai procedimenti instaurati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
2. 0102. Paniz, Palomba.
(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 2-bis. - 1. Dopo il capo I del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Capo I-bis. - DEI PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI
Art. 711-bis. - (Competenza). - Per i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in caso di cessazione della convivenza o di non convivenza dei genitori, è competente il tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore.

Art. 711-ter. - (Forma della domanda). - La domanda relativa alla regolamentazione dell'affidamento e al mantenimento è proposta con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, nonché l'indicazione dei mezzi di prova.
Nel ricorso devono essere indicate le generalità dei figli di entrambi i genitori e dei figli di ciascuno dei genitori.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei genitori davanti a sé o a un giudice togato da lui delegato, che deve essere tenuta entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Fissa altresì il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il genitore convenuto può depositare memoria difensiva e documenti.

Art. 711-quater. - (Comparizione personale delle parti). - I genitori devono comparire personalmente con l'assistenza del difensore. Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 707.

Art. 711-quinquies. - (Tentativo di conciliazione). - All'udienza di comparizione il presidente o il giudice delegato a norma dell'articolo 711-ter deve sentire i genitori, prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di far loro raggiungere una soluzione concordata della vertenza.
Se i genitori raggiungono un accordo, viene redatto processo verbale recante le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli.
Il processo verbale acquista efficacia con l'omologazione del collegio.

Art. 711-sexies. - (Disposizioni applicabili, poteri del giudice e ascolto del minore). - Nel procedimento disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni degli articoli 155 e 155-sexies del codice civile.

Art. 711-septies. - (Provvedimenti temporanei e urgenti). - Se la conciliazione non riesce, il presidente o il giudice delegato, sentiti i genitori e i rispettivi difensori, adotta con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 155 e seguenti del codice civile che reputa opportuni nell'interesse della prole, ammette le prove delegando per l'espletamento il relatore; dispone per l'audizione del minore determinandone le modalità; decide se chiedere relazione ai servizi sociali; assume ogni altro provvedimento connesso, strumentale o conseguente.
Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma può essere proposto reclamo davanti alla corte d'appello, che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.
Ai provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Art. 711-octies. - (Istruttoria). - Le parti possono richiedere al collegio l'ammissione di mezzi istruttori. Il collegio decide con ordinanza sui mezzi istruttori richiesti dalle parti o dispone d'ufficio le prove ritenute rilevanti.
Il giudice può chiedere informazioni sulla situazione personale e familiare del minore ai servizi sociali territorialmente competenti.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate si applica l'articolo 155, ultimo comma, del codice civile.
All'assunzione dei mezzi di prova è delegato un componente togato del collegio anche congiuntamente ad un componente onorario.

Art. 711-novies. - (Ascolto del minore). - All'ascolto del minore dodicenne o infradodicenne capace di discernimento provvede il presidente o il giudice delegato in apposita udienza.
All'udienza di ascolto possono assistere i difensori delle parti ma non le parti personalmente, salvo che il giudice non ritenga opportuna anche la loro presenza.
Dell'audizione del minore è redatto processo verbale, in forma sintetica se videoregistrato.

Art. 711-decies. - (Conclusione dell'istruttoria e fase decisoria). - Assunti i mezzi di prova e ascoltato il minore, acquisito il parere del pubblico ministero, il collegio fissa un termine alle parti per il deposito della memoria e per la replica, non inferiore rispettivamente a trenta giorni e quindici giorni se le parti lo richiedono, e stabilisce la data dell'udienza davanti a sé per la discussione entro i successivi venti giorni.
Il tribunale decide con sentenza.

Art. 711-undecies. - (Garanzie). - Il giudice, con provvedimento provvisorio o definitivo, può imporre al genitore, tenuto al pagamento di un assegno perequativo all'altro genitore per il mantenimento del minore, di prestare idonea garanzia reale o personale, se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi.
Il provvedimento costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può, anche con provvedimento provvisorio, disporre il sequestro di parte dei beni del genitore obbligato e ordinare ai terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente all'avente diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice può, su istanza di parte, disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 711-duodecies. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni in materia di affidamento). - Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della podestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento e in caso di inadempienze o di violazioni si applica l'articolo 709-ter.

Art. 711-terdecies. - (Reclamo e ricorso per cassazione). - La sentenza che definisce il procedimento è reclamabile davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica a cura di parte. La corte d'appello decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La sentenza della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro sessanta giorni dalla notifica a cura di parte.

Art. 711-quaterdecies. - (Modificabilità dei provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati). - I provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati sono modificabili da parte del tribunale per i minorenni con il procedimento di cui all'articolo 710».

Art. 2-ter. - 1. Le disposizioni dell'articolo 2-bis si applicano ai procedimenti instaurati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
2. 0101. Capano, Ferranti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 2-bis. - 1. Dopo il capo I del titolo Il del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Capo I-bis. DEI PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI.
Art. 711-bis. - (Competenza). - Per i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in caso di cessazione della convivenza o di non convivenza dei genitori, è competente il tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore.

Art. 711-ter. - (Forma della domanda). - La domanda relativa alla regolamentazione dell'affidamento e al mantenimento è proposta con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, nonché l'indicazione dei mezzi di prova.
Nel ricorso devono essere indicate le generalità dei figli di entrambi i genitori e dei figli di ciascuno dei genitori.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei genitori davanti a sé o a un giudice togato da lui delegato, che deve essere tenuta entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Fissa altresì il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il genitore convenuto può depositare memoria difensiva e documenti.

Art. 711-quater. - (Comparizione personale delle parti). - I genitori devono comparire personalmente con l'assistenza del difensore. Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 707.

Art. 711-quinquies. - (Tentativo di conciliazione). - All'udienza di comparizione il presidente o il giudice delegato a norma dell'articolo 711-ter deve sentire i genitori, prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di far loro raggiungere una soluzione concordata della vertenza.
Se i genitori raggiungono un accordo, viene redatto processo verbale recante le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli.
Il processo verbale acquista efficacia con l'omologazione del collegio.

Art. 711-sexies. - (Disposizioni applicabili, poteri del giudice e ascolto del minore). - Nel procedimento disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni degli articoli 155 e 155-sexies del codice civile.

Art. 711-septies. - (Provvedimenti temporanei e urgenti). - Se la conciliazione non riesce, il presidente o il giudice delegato, sentiti i genitori e i rispettivi difensori, adotta con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 155 e seguenti del codice civile che reputa opportuni nell'interesse della prole, ammette le prove delegando per l'espletamento il relatore; dispone per l'audizione del minore determinandone le modalità; decide se chiedere relazione ai servizi sociali; assume ogni altro provvedimento connesso, strumentale o conseguente.
Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma può essere proposto reclamo davanti alla corte d'appello, che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.
Ai provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Art. 711-octies. - (Istruttoria). - Le parti possono richiedere al collegio l'ammissione di mezzi istruttori. Il collegio decide con ordinanza sui mezzi istruttori richiesti dalle parti o dispone d'ufficio le prove ritenute rilevanti.
Il giudice può chiedere informazioni sulla situazione personale e familiare del minore ai servizi sociali territorialmente competenti, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate si applica l'articolo 155, ultimo comma, del codice civile.
All'assunzione dei mezzi di prova è delegato un componente togato del collegio anche congiuntamente ad un componente onorario.

Art. 711-novies. - (Ascolto del minore). - All'ascolto del minore dodicenne o infradodicenne capace di discernimento provvede il presidente o il giudice delegato in apposita udienza.
All'udienza di ascolto possono assistere i difensori delle parti ma non le parti personalmente, salvo che il giudice non ritenga opportuna anche la loro presenza.
Dell'audizione del minore è redatto processo verbale, in forma sintetica se videoregistrato.

Art. 711-decies. - (Conclusione dell'istruttoria e fase decisoria). - Assunti i mezzi di prova e ascoltato il minore, acquisito il parere del pubblico ministero, il collegio fissa un termine alle parti per il deposito della memoria e per la replica, non inferiore rispettivamente a trenta giorni e quindici giorni se le parti lo richiedono, e stabilisce la data dell'udienza davanti a sé per la discussione entro i successivi venti giorni.
Il tribunale decide con sentenza.

Art. 711-undecies. - (Garanzie). - Il giudice, con provvedimento provvisorio o definitivo, può imporre al genitore, tenuto al pagamento di un assegno perequativo all'altro genitore per il mantenimento del minore, di prestare idonea garanzia reale o personale, se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi.
Il provvedimento costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può, anche con provvedimento provvisorio, disporre il sequestro di parte dei beni del genitore obbligato e ordinare ai terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente all'avente diritto
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice può, su istanza di parte, disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 711-duodecies. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni in materia di affidamento). - Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della podestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento e in caso di inadempienze o di violazioni si applica l'articolo 709-ter.

Art. 711-terdecies. - (Reclamo e ricorso per cassazione). - La sentenza che definisce il procedimento è reclamabile davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica a cura di parte. La corte d'appello decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La sentenza della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro sessanta giorni dalla notifica a cura di parte.

Art. 711-quaterdecies. - (Modificabilità dei provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati). - I provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati sono modificabili da parte del tribunale per i minorenni con il procedimento di cui all'articolo 710».

Art. 2-ter. - 1. Le disposizioni dell'articolo 2-bis si applicano ai procedimenti instaurati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
2. 0101.(Testo modificato nel corso della seduta)Capano, Ferranti, Palomba.
(Approvato)

A.C. 2519-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile).

1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al citato articolo 2 della presente legge sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato di civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:
«Art. 35. - 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».
3. 100. Montagnoli, Lussana.
(Approvato)

A.C. 2519-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2519-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC) richiede agli Stati parte di impegnarsi ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e di altro tipo necessari per attuare i diritti riconosciuti nella Convenzione;
l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 che mira all'armonizzazione delle regole sulla giurisdizione, la competenza, la legge applicabile e il riconoscimento delle misure di protezione dell'infanzia in situazioni transfrontaliere;
il gruppo CRC aveva chiesto di monitorare i casi di minori che entrano in Italia per ricongiungimento familiare sulla base di un provvedimento di kafala (misura di protezione dell'infanzia del diritto islamico) per la necessità di armonizzare questo istituto con le norme italiane in materia di affidamento e adozione, ma al momento della redazione del presente aggiornamento non risulta vi sia alcuna novità;
si evidenzia, altresì, che non sono state risolte le problematicità interpretative e applicative per procedimenti di adottabilità e persistono le incertezze sugli ambiti di operatività del curatore e dell'avvocato del minore. Uno studio realizzato nel 2010 da un'associazione del Gruppo CRC ha evidenziato la grave disomogeneità della prassi nei diversi tribunali per i minorenni italiani rispetto alla nomina delle figure dell'avvocato del minore, del tutore e del curatore;
l'obiettivo principale del provvedimento in esame è l'importanza e l'urgenza di eliminare dal nostro ordinamento ogni retaggio di vecchie distinzioni tra i figli consentendo, finalmente, di dare piena attuazione ai principi e ai valori di cui è portatrice la nostra Costituzione;
il provvedimento in esame prevede la delega al Governo per adottare nuovi decreti o modifiche a disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi,

impegna il Governo

ad avviare tutte le procedure necessarie per la ratifica della Convenzione de L'Aja nei tempi e nei modi dovuti e comunque in un arco temporale ragionevole al fine di tutelare tutti i diritti dei minori nelle situazioni di custodia che coinvolgono più Stati.
9/2519-A/1.Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 468, primo comma, del codice civile prevede che la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto;
appare opportuno prevedere che la rappresentazione, nella linea collaterale, abbia luogo a favore dei figli, anche adottivi, nonché dei discendenti dei figli, comunque entro il sesto grado, dei fratelli e delle sorelle del defunto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative per modificare l'articolo 468 del codice civile.
9/2519-A/2.Sisto.

La Camera,
premesso che:
in Italia vi sono numerosi casi nei quali un figlio è nato tra un uomo e una donna che sono sposati con i rispettivi coniugi e con i quali hanno una separazione di fatto;
attualmente sembra che non esista una possibilità di riconoscimento da parte del vero padre naturale perché al bambino viene imposto il nome dell'uomo sposato con la madre del bimbo;
solo quando è maggiorenne il bimbo in questione può cercare di avere il cognome del padre effettivo, ma in caso di decesso di questi avvenuto nel frattempo, hadifficoltà a vedersi riconosciuto il cognome dal padre naturale ed effettivo,

impegna il Governo:

a prevedere, anche con interventi normativi, la possibilità che il figlio nato da coniugi che sono sposati con i rispettivi coniugi possa essere riconosciuto fin dalla nascita dal padre naturale effettivo;
a prevedere, anche con interventi normativi, che il figlio nato tra un uomo e una donna che sono sposati con i rispettivi coniugi e con i quali, uno o tutti e due, hanno una separazione di fatto, possa alla maggiore età vedersi riconosciuto il cognome del padre naturale anche quando questi sia nel frattempo deceduto.
9/2519-A/3.Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
preso atto che l'approvazione delle norme in materia di riconoscimento dei figli naturali produrranno importanti conseguenze sui diritti dei figli naturali con particolare riguardo alle norme che regolano i rapporti di successione ereditaria;
che è necessaria un'adeguata informazione della cittadinanza sul complesso delle norme delegate,

impegna il Governo

a favorire in ogni modo possibile una diffusione conoscitiva delle nuove norme affinché ad esse si adeguino il maggior numero possibile di persone interessate.
9/2519-A/4.Zacchera.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene in materia di relazioni parentali e tocca i temi delle responsabilità genitoriali anche al fine di adottare misure di protezione dei minori;
relativamente a tale materia manca ad oggi la ratifica, da parte del Governo italiano della Convenzione concernente «la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori», conclusa a L'Aja il 19 ottobre 1996;
suddetta Convenzione, sottoscritta dall'Italia, avrebbe dovuto essere ratificata nel maggio 2003,

impegna il Governo

a presentare quanto prima al Parlamento il disegno di legge di ratifica della «Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori», conclusa a L'Aja il 19 ottobre 1996.
9/2519-A/5.Di Biagio.

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative di competenza volte a ripristinare nel porto di Pescara condizioni di agibilità e sicurezza e misure a favore delle imprese dell'area - 2-01112

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
la prima firmataria della presente interpellanza in data 20 aprile 2011 ha presentato un'interrogazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (n. 4-11689) con cui si denunciava la situazione di grosso disagio che riguarda la marineria della città di Pescara, mobilitata e in agitazione a causa delle condizioni di quasi inaccessibilità del porto canale di Pescara per i fondali bassi e sabbiosi, causati dal mancato dragaggio del fiume Pescara;
con la stessa interrogazione si chiedeva al Governo se e come intendesse attivarsi, per quanto di sua competenza, per garantire, in tempi rapidi, la soluzione di quella che appare come una vera e propria emergenza che riguarda Pescara e la sua marineria;
all'interrogazione di cui sopra non è stata data risposta;
il porto di Pescara, in queste settimane, appare in condizioni sempre più gravi. Lo confermano i risultati dei rilievi batimetrici che l'Arta ha effettuato all'interno dello scalo. La profondità dei fondali è talmente bassa da consentire l'ingresso solo alle piccole imbarcazioni. La parte più a nord è invasa addirittura dalle secche. La stessa barca Sirmione, utilizzata dai tecnici dell'Arta per effettuare le misurazioni, non sarebbe riuscita a raggiungere alcune zone del porto, perché l'acqua è troppo bassa;
per le condizioni del porto, alle navi commerciali resta precluso l'ingresso. Nel porto canale, dove entrano i pescherecci, la profondità varia dai 2,5 ai 3,5 metri. I pescherecci più grandi che hanno un pescaggio tra i 3 e i 3,40 metri devono fare molta attenzione a dove passare, altrimenti rischiano di rimanere incagliati;
la cosa più preoccupante sono le secche. Al centro del porto canale ne figura una evidente, tanto è vero che la settimana scorsa due armatori, per dimostrare in che condizioni sono i fondali, hanno attraversato a piedi lo scalo;
alla banchina di levante, dove attraccano le imbarcazioni che trasportano il carburante, è stata misurata una profondità non superiore a 4,75 metri. Un livello troppo basso, rispetto ai fondali necessari per le petroliere;
alla banchina, solitamente riservata alla Snav, sono stati misurati 3 metri, appena sufficienti per consentire l'attracco del traghetto della compagnia marittima. L'imbarcazione ha un pescaggio tra i 2,5 e i 3 metri, ma dovrà fare molta attenzione per entrare nello scalo, perché al centro della parte commerciale i fondali variano dai 2,5 ai 3 metri;
allarmante è anche la situazione all'ingresso del porto, dove in alcuni punti si toccano i 4 metri di profondità. In altre zone, invece, si raggiungono i 6,75 metri. Le imbarcazioni sono costrette a fare la gimkana per entrare e uscire dallo scalo;
la situazione è, dunque, di vera e propria emergenza; sta, infatti, mettendo a dura prova il lavoro dei pescatori, costretti quotidianamente a fare i conti con incidenti, rifornimenti difficili, fango e difficoltà di ogni tipo, con le barche che restano in secca lungo gli argini del fiume Pescara;
la marineria pescarese sta subendo enormi danni economici da una situazione per la quale non ha responsabilità e per la quale gli interventi posti in essere fino ad ora si sono dimostrati insufficienti;
la situazione rischia di condurre la marineria pescarese in una fase di stallo, innescando una grave crisi del settore e del mercato del pesce, uno dei cardini dell'economia cittadina;
sarebbero almeno trecento i posti di lavoro a rischio a causa della crisi del porto di Pescara e della sua marineria, con imprese ferme, prime lettere di licenziamento recapitate e la minaccia di ricorrere ad una massiccia manovra di cassa integrazione; i danni ammonterebbero a decine di milioni di euro per tutti i soggetti attivi nel porto (aziende petrolifere, agenzie marittime, spedizionieri doganali, ormeggiatori, pescatori);
il trattato istitutivo dell'Unione europea vieta gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese sotto qualsiasi forma in quanto incompatibili con il mercato comune. Si presume infatti che tali aiuti, favorendo alcune imprese o alcune produzioni, possano falsare la concorrenza. Esistono tuttavia eccezioni a tale divieto. Esse sono rappresentate, tra le altre, da aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali -:
come si intenda intervenire per ripristinare nel porto di Pescara le condizioni di agibilità e sicurezza e se non si ritenga necessario avviare un programma di aiuti alle imprese che lavorano nel porto di Pescara, che stanno subendo danni gravissimi a causa di inefficienze ripetute della pubblica amministrazione.
(2-01112)
«D'Incecco, Schirru, Grassi, De Pasquale, Sarubbi, Giorgio Merlo, Letta, Farina Coscioni, Giovanelli, Laganà Fortugno, Servodio, Viola, Gianni Farina, Cardinale, Piccolo, Iannuzzi, Miotto, Pizzetti, Castagnetti, Giacomelli, Cuomo, Rampi, De Torre, Sbrollini, Cavallaro, Vannucci, Zampa, Bachelet, Veltroni, Bossa, Narducci, Mazzarella, Livia Turco, Albonetti, Fioroni, Carella, Minniti, Melis, Lulli, Soro, Maran».

Iniziative di competenza per la realizzazione di un raccordo tra il casello autostradale di Rioveggio nel comune di Monzuno (Bologna) e la variante di valico - 2-01134

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
il potenziamento dei 62,5 chilometri del tratto appenninico dell'A1 tra Sasso Marconi e Barberino, con la realizzazione della variante di valico, rappresenta un intervento fondamentale e strategico per il miglioramento della viabilità e la riduzione dei tempi di percorrenza tra Bologna e Firenze;
gli oltre 60 chilometri complessivi della variante (di cui 23,5 già aperti al pubblico nel 2010), destinati prevalentemente al traffico commerciale, uniranno la Toscana all'Emilia-Romagna e consentiranno di risparmiare, ogni anno, un totale stimato di circa quattro milioni di ore di viaggio e circa quarantacinquemila tonnellate di carburante, con un beneficio economico di oltre cento milioni;
questa grande opera infrastrutturale, destinata ad entrare definitivamente in funzione nel 2013, interessa, principalmente, 8 comuni della Toscana e dell'Emilia Romagna e, tra questi, il comune di Monzuno, dove, a partire dal 2010, si sono succedute alcune assemblee pubbliche, cui hanno partecipato numerosi cittadini ed amministratori, finalizzate a sensibilizzare la società Autostrade per la realizzazione di un raccordo tra l'attuale casello autostradale A1 di Rioveggio (frazione di Monzuno) e la nuova variante di valico;
una bretella che congiunga il nuovo casello A1 di Rioveggio con la variante di valico, infatti, non solo è necessaria, ma assolutamente indispensabile per salvaguardare l'interesse dell'intera comunità;
l'impossibilità di accedere alla variante direttamente da Rioveggio rischia di avere delle ricadute economiche negative per l'intera zona e di isolare la valle del Setta, con inevitabili e gravi disagi anche per l'imprenditoria locale, la quale potrebbe orientarsi ad operare in località logisticamente più vantaggiose;
un collegamento diretto con la variante, invece, rappresenterebbe, senza dubbio, un'opportunità fondamentale per garantire la mobilità delle persone e delle merci in quel territorio, già gravato da forti limiti strutturali che rappresentano un freno al suo sviluppo socio-economico;
la necessità della bretella nasce dallo sdoppiamento del tracciato autostradale: a La Quercia, infatti, l'autostrada si divide in due tracciati distinti, uno è quello storico e l'altro è la variante di valico che attraverserà l'Appennino all'altezza di 400 metri sul livello del mare, contro i 700 del tracciato storico; Rioveggio conserva il casello autostradale sul tracciato storico, ma non ha un ingresso nella variante di valico e, per immettersi in essa, qualora si voglia procedere verso sud, si deve raggiungere il casello di Sasso Marconi e risalire verso l'Appennino;
è evidente che tale situazione, soprattutto per il traffico pesante di servizio alle industrie, comporta un notevole onere aggiuntivo in termini di tempo e di denaro;
la questione, purtroppo, è dibattuta da anni e, ad oggi, non ha ancora avuto un esito positivo;
a fronte della netta posizione contraria di Autostrade per l'Italia, che, da sempre, ha affermato che l'infrastruttura richiesta dal comune di Monzuno risulterebbe del tutto anti-economica, in quanto le stime di traffico previste da Rioveggio in direzione sud (circa 400 veicoli ai giorno) non garantirebbero affatto il rientro dell'investimento, il Ministro interpellato ha più volte dichiarato di essere disposto ad un «fattivo interessamento per assicurare una risposta concreta al territorio»;
tale volontà è stata ribadita, in particolare, nel mese di novembre 2010 a Bologna, in occasione di un convegno sulla viabilità, al quale hanno partecipato anche il sindaco di Monzuno, Marco Mastacchi, e il consigliere regionale del Popolo della Libertà, Alberto Vecchi, e in un recente incontro del 16 febbraio 2011 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tra tutti i rappresentanti degli enti territoriali coinvolti nel progetto infrastrutturale;
fino ad ora, purtroppo, si è trattato solo di vaghe promesse e generiche rassicurazioni, che rischiano di mortificare ulteriormente le speranze e le legittime aspettative, anche socio-economiche, di un'intera comunità;
oltre a non realizzare il collegamento verso Firenze, Anas e società Autostrade si rifiutano di eseguire la costruzione del nuovo ponte in località Molino Cattani a Rioveggio (spesa stimata in euro 4 milioni): opera rientrante nell'accordo delle opere che le medesime società avevano sottoscritto in convenzione con il comune di Monzuno;
ad oggi il ponte versa in condizioni precarie, tanto che, in occasione delle recenti nevicate invernali, è stato chiuso;
si sottolinea, inoltre, che la sua larghezza, di appena 2,20 metri lineari, consente il passaggio di una sola autovettura alla volta: situazione questa che stride con l'allargamento e la messa in sicurezza della strada nella sponda Pian di Setta nel comune di Grizzana Morandi (7,50 metri lineari) e che finisce con il creare un pericoloso restringimento ad imbuto;
tale opera è particolarmente importante poiché collega l'abitato di Rioveggio (Monzuno) con quello di Pian di Setta (Grizzana Morandi), dove è presente la stazione ferroviaria di Grizzana Morandi, di cui usufruiscono molti residenti di Rioveggio -:
quale sia, allo stato attuale, l'effettiva decisione presa dai vertici responsabili in riferimento a questioni così vitali per l'economia e lo sviluppo di un'intera comunità che, da anni, attende risposte concrete ed, in ogni caso, se non ritenga opportuno attivarsi, al più presto, per garantire l'effettiva realizzazione della bretella di Rioveggio ed il rifacimento del ponte in località Molino Cattani.
(2-01134)«Raisi, Della Vedova».

Chiarimenti in merito alla sottoscrizione dell'accordo tra Italia e Francia sulla ripartizione dei costi per la realizzazione della tratta ad alta velocità Torino-Lione e in ordine alle necessarie compensazioni territoriali - 2-01137

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
nella giornata di lunedì 27 giugno 2011 le forze dell'ordine, su mandato del Ministro dell'interno, hanno liberato il sito della Maddalena di Chiomonte dall'occupazione abusiva da parte di una frangia del movimento No-Tav;
questo intervento si è reso necessario vista la totale indisponibilità da parte di quei manifestanti a consentire l'avvio del cantiere per la realizzazione della galleria geognostica propedeutica alla realizzazione del tunnel che collegherà la Francia all'Italia;
durante l'operazione una frangia di circa 300 appartenenti ai centri sociali e a gruppi anarco-insurrezionalisti hanno aggredito con pietre, bulloni e pece calda i reparti di polizia, carabinieri, Guardia di finanza e Guardia forestale, causando 62 feriti;
solidarietà e vicinanza va alle forze dell'ordine vittime di questo attacco squadrista, oltre all'apprezzamento per la serietà e responsabilità con la quale il questore ha condotto l'intera operazione;
l'apertura del cantiere risponde all'ultimatum della Commissione europea, che definiva il 30 giugno 2011 come termine ultimo per non perdere i finanziamenti;
dopo gli scontri avvenuti nella giornata di lunedì 27 giugno 2011 il presidente della comunità montana Val Susa e Val Sangone ha preso le distanze dai settori violenti del movimento, chiedendo la convocazione di un tavolo politico-istituzionale;
affinché il percorso sia completo è necessario che il Governo francese e quello italiano sottoscrivano l'accordo intergovernativo sulla ripartizione dei costi dell'opera tra i due Stati;
il Governo ha assunto a più riprese l'impegno con le popolazioni locali a finanziare le opere di compensazione e sviluppo delle aree interessate dal cantiere;
su questo punto nel cosiddetto decreto-legge sviluppo n. 70 del 2011, recentemente approvato dalla Camera dei deputati, è presente all'articolo 4 una norma che riduce dal 5 per cento al 2 per cento la percentuale delle risorse disponibili per le compensazioni territoriali;
tale norma si applica a tutte le infrastrutture che non abbiano ancora superato l'esame della commissione per la valutazione di impatto ambientale -:
se e quando il Governo italiano e quello francese sottoscriveranno il trattato intergovernativo sulla ripartizione dei costi dell'opera come richiesto dalla Commissione europea;
se il Governo intenda impegnarsi formalmente a riconoscere il progetto della tratta internazionale e nazionale della Torino-Lione come infrastruttura strategica non soggetta alla norma contenuta all'articolo 4 del cosiddetto decreto-legge sviluppo n. 70 del 2011, in quanto lo stesso è una variante del progetto approvato sia in sede di valutazione di impatto ambientale, sia in sede di Cipe nel 2005;
se il Governo intenda assumere fin da ora l'impegno a riconoscere una cifra pari a quella del 5 per cento sul costo complessivo dell'opera, circa 250 milioni di euro, al fine di garantire risorse adeguate agli interventi previsti nel piano strategico redatto dalla provincia di Torino e condiviso dalla regione Piemonte e dal Governo;
se il Governo, in accordo con gli enti locali e il presidente dell'Osservatorio tecnico per il collegamento ferroviario Torino-Lione, architetto Mario Virano, intenda convocare un tavolo politico con il presidente della comunità montana Val Susa e Val Sangone, al fine di offrire e verificare la reale disponibilità manifestata, pur senza interrompere il cantiere di Chiomonte.
(2-01137)
«Esposito, Ventura, Barbi, Bobba, Boccuzzi, Damiano, Fassino, Fiorio, Lovelli, Giorgio Merlo, Portas, Rampi, Rossomando».