XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 5 luglio 2011

TESTO AGGIORNATO AL 6 LUGLIO 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 luglio 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Boniver, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Caparini, Carella, Carfagna, Enzo Carra, Casero, Castiello, Catone, Cenni, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, La Malfa, La Russa, Leone, Lisi, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mussolini, Leoluca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi, Pecorella, Pescante, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Ruggeri, Saglia, Sereni, Stefani, Tabacci, Tremonti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Barbieri, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Caparini, Carella, Carfagna, Enzo Carra, Casero, Castiello, Catone, Cenni, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, Jannone, La Malfa, La Russa, Leone, Lisi, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Leoluca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi, Pecorella, Pescante, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Ruggeri, Saglia, Sereni, Stefani, Tabacci, Tremonti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 giugno 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
FERRANTI ed altri: «Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio del giudice civile e per l'introduzione della figura dell'assistente di studio del giudice civile, nonché modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale» (4471);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NASTRI: «Modifica degli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione, in materia di iniziativa economica privata e di disciplina della proprietà» (4472);
TOCCAFONDI: «Introduzione dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di svolgimento di raduni a carattere musicale in locali o spazi non attrezzati» (4473);
MARINELLO ed altri: «Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica» (4474);
LABOCCETTA: «Modifica dell'allegato 8 al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernente gli importi del diritto dovuto per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo» (4475);
LABOCCETTA: «Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese sostenute per l'acquisto di libri scolastici» (4476);
BINETTI e NUNZIO FRANCESCO TESTA: «Norme per consentire il trapianto di polmone da persona vivente a bambino» (4477);
COMPAGNON: «Modifiche all'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, concernente misure in favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti della società Alitalia - Linee aeree italiane SpA» (4478);
GOISIS ed altri: «Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, concernente le graduatorie ad esaurimento per l'assunzione dei docenti, nonché disposizioni in materia di giurisdizione sulle relative controversie» (4479).

In data 4 luglio 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CATANOSO GENOESE: "Disciplina dei requisiti di qualificazione professionale e di organizzazione delle imprese esercenti attività agromeccanica" (4481);
MURGIA: «Istituzione e disciplina dei distretti culturali» (4482).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 1o luglio 2011 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
«Conversione in legge del decreto-legge 1o luglio 2011, n. 94, recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania» (4480).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge ROSATO ed altri: «Norme in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui e delega al Governo per l'adeguamento del ruolo organico e della pianta organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (4336) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Siragusa.
La proposta di legge LAGANÀ FORTUGNO ed altri: «Disposizioni in favore delle imprese che subiscono ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione» (4380) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mogherini Rebesani.
La proposta di legge BINETTI: «Introduzione dell'articolo 317-ter del codice civile, concernente il diritto di visita dei nonni» (4420) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Aprea, Belcastro, Bergamini, Bertolini, Bosi, Bruno, Bucchino, Calgaro, Capitanio Santolini, Enzo Carra, Cera, Cesa, Ciccanti, Cimadoro, Consolo, D'Anna, De Camillis, De Poli, Delfino, Di Virgilio, Dionisi, D'Ippolito Vitale, Fogliardi, Anna Teresa Formisano, Galletti, Garagnani, Grassano, Iannaccone, Lanzillotta, Libè, Lo Moro, Mantini, Mazzocchi, Mereu, Milo, Mondello, Mosella, Osvaldo Napoli, Occhiuto, Leoluca Orlando, Pagano, Palomba, Paolini, Pelino, Pezzotta, Piffari, Pionati, Pisacane, Poli, Porcu, Porfidia, Razzi, Ria, Rondini, Ruggeri, Ruvolo, Scanderebech, Scapagnini, Sisto, Stasi, Tanoni, Toccafondi, Togni, Viola e Zampa.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
«Disposizioni in materia di pari opportunità nell'accesso agli organi elettivi ed al lavoro nelle amministrazioni pubbliche» (4415) Parere delle Commissioni XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LAFFRANCO: «Modifiche all'articolo 117 della Costituzione in materia di attribuzione allo Stato della competenza legislativa concernente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia» (4423) Parere delle Commissioni X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
BINETTI: «Introduzione dell'articolo 317-ter del codice civile, concernente il diritto di visita dei nonni» (4420) Parere delle Commissioni I e XII;
JANNONE: «Attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI» (4426) Parere delle Commissioni I, III, V, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

III Commissione (Affari esteri):
S. 2623. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008» (approvato dal Senato) (4470) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

VI Commissione (Finanze):
GIANNI ed altri: «Istituzione di zone franche produttive nei siti contaminati di interesse nazionale» (4297) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
STUCCHI: «Disposizioni concernenti le storiche contrade di Siena» (4419) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XII.

VIII Commissione (Ambiente):
JANNONE: «Disposizioni in materia di edilizia ecosostenibile» (4427) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
BRIGUGLIO ed altri: «Disposizioni per fronteggiare le carenze nell'organico del personale amministrativo dell'Amministrazione della giustizia e per la riqualificazione professionale del medesimo» (4286) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ANTONINO RUSSO ed altri: «Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, concernente le graduatorie ad esaurimento per l'assunzione dei docenti, nonché disposizioni in materia di giurisdizione sulle relative controversie» (4442) Parere delle Commissioni I, II, V e VII.

XII Commissione (Affari sociali):
BUCCHINO ed altri: «Istituzione di un assegno di solidarietà in favore delle famiglie monoparentali in condizioni di disagio economico» (4302) Parere delle Commissioni I, V, VI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura):
LABOCCETTA: «Modifica dell'articolo 3 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di tutela della giustizia sportiva e di obbligo del rapporto all'autorità giudiziaria» (4425) Parere delle Commissioni I, V e XII.

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni.

Con nota pervenuta il 5 luglio 2011, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale de L'Aquila ha trasmesso una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del deputato Denis VERDINI nell'ambito del procedimento penale n. 1113/10 RGNR - n. 370/11 RG GIP. La domanda è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 19).

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 29 giugno 2011, ha comunicato che la 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (COM(2011)169 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n. 42).

Questa comunicazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 29 giugno 2011, ha trasmesso la decisione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2010, approvata dalle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi degli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, corredata dall'annessa relazione, nonché dal testo delle considerazioni svolte in sede di giudizio di parificazione (doc. XIV, n. 4).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 28 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 40 del 2004, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», relativa all'attività dell'anno 2009 dei centri di procreazione medicalmente assistita e all'anno 2010 per quanto concerne l'utilizzo dei finanziamenti (doc. CXLII, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - sarà trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, la relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, riferita all'anno 2010 (doc. XXX, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 2006, n. 12, la relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, riferita all'anno 2010 (doc. LXXXIV, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri), VI (Finanze), VIII (Ambiente), X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 30 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, aggiornata al secondo trimestre del 2010 (doc. CIX, n. 10).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti atti:
n. 16194/10 - Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (COM(2009)644 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
n. 17020/10 - Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (COM(2010)689 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
n. 17022/10 - Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (COM(2010)688 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
n. 17004/2010 - Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di pesca 2011, i prezzi d'orientamento e i prezzi alla produzione comunitari di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 (COM(2010)711 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
n. 17316/2010 - Progetto di regolamento della Commissione del recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni ed elementi non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, che è assegnato in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
n. 17886/10 - Proposta di regolamento (UE) del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (COM(2010)737 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
n. 17884/10 - Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (COM(2010)736 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
n. 5610/11 - Progetto di regolamento della Commissione concernente l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini, che è assegnato in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
n. 6906/2011 - Progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, che è assegnato in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali).

Il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea o dal Consiglio dell'Unione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, e alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (COM(2010)662 definitivo), assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (COM(2010)624 definitivo), assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (codificazione) (COM(2010)635 definitivo), assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsto dall'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles(COM(2010)690 definitivo), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Libro verde sul futuro dell'IVA - Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente (COM(2010)695 definitivo), assegnato in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(2010)728 definitivo), assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (COM(2010)735 definitivo), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Comitato economico e finanziario sul meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (COM(2010)713 definitivo), assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738 definitivo), assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 del Consiglio (COM(2010)745 definitivo), assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733 definitivo), assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Libro verde - Meno adempimenti amministrativi per i cittadini - Promuovere la libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile (COM(2010)747 definitivo), assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
Proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2010)767 definitivo), assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (COM(2010)794 definitivo), assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2010)799 definitivo), assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (COM(2010)792 definitivo), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 429/73 che fissa le disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di determinate merci originarie della Turchia contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69 e il regolamento (CE) n. 215/2000 che proroga per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati (COM(2010)756 definitivo), assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2011)6 definitivo), assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE concernente misure di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (COM(2010)666 definitivo), assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (COM(2010)815 definitivo), assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di raccomandazione del Consiglio sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico (COM(2011)19 definitivo), assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di rinnovare l'iscrizione del principio attivo carbendazim (COM(2011)27 definitivo), assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2006/197/CE della Commissione per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di mangimi esistenti prodotti a partire da granoturco geneticamente modificato della linea 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2011)36 definitivo), assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato MON 89034 x MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3), o da esso costituiti o ottenuti, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2011)28 definitivo), assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØ2-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2011)40 definitivo), assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (COM(2011)32 definitivo), assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all'aumento di tale capitale (COM(2011)34 definitivo), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

La Commissione europea, in data 29 e 30 giugno e 1o e 4 luglio 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti per l'anno 2008 (COM(2011)359 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
Libro verde - Modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali (COM(2011)367 definitivo), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti sulla strategia antifrode della Commissione (COM(2011)376 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VI (Finanze);
Libro verde - Il sistema di controllo sulle esportazioni di beni a duplice uso dell'Unione europea: garantire la sicurezza e la competitività in un mondo in trasformazione (COM(2011)393 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
Relazione della Commissione - Quadro di valutazione degli aiuti di Stato - Relazione sul contributo degli aiuti alla strategia Europea 2020 - Aggiornamento primavera 2011 (COM(2011)356 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e X (Attività produttive);
Relazione della Commissione - Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2011)345 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (COM(2011)370 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)780 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). La predetta proposta di direttiva è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 luglio 2011;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi (COM(2011)396 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 luglio 2011.

Annunzio di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 giugno 2011, n. C 186, è stata pubblicata la seguente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che è inviata, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali) nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
2011/C 186/14 Causa C-61/11 PPU: sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Trento) - Procedimento penale a carico di Hassen El Dridi alias Karim Soufi (Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - articoli 15 e 16 - Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro - Compatibilità) (doc. LXXXIX, n. 135).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di giugno 2011 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cinecittà Luce Spa, con lettera in data 24 giugno 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la comunicazione concernente l'elenco degli incarichi conferiti alla medesima data, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 28 giugno 2011, alla pagina 8, seconda colonna, ventiduesima riga, le parole: «anno 2011» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «anno 2010».

MOZIONI DONADI ED ALTRI N. 1-00670, IANNACCONE ED ALTRI N. 1-00676, MOSELLA ED ALTRI N. 1-00677, GHIGLIA ED ALTRI N. 1-00678, LIBÈ, DELLA VEDOVA, LO MONTE ED ALTRI N. 1-00679 E BRATTI ED ALTRI N. 1-00680 CONCERNENTI INIZIATIVE URGENTI SULL'EMERGENZA RIFIUTI A NAPOLI

Mozioni

La Camera,
premesso che:
a Napoli la crisi dello smaltimento dei rifiuti sta assumendo ogni giorno che passa risvolti drammatici: le strade sono da troppo tempo invase dalla spazzatura, la protesta degli abitanti esasperati si sta sempre più caratterizzando con reazioni ormai giunte a livelli di guardia, cassonetti rovesciati dappertutto e roghi che purtroppo stanno complicando ulteriormente i già pesanti disagi;
lo stato di crisi in Campania è iniziato nel 1994 con la dichiarazione dello stato di emergenza (e la nomina del primo commissario di Governo con poteri straordinari) cessato ufficialmente, dopo oltre 15 anni, sulla base di un decreto-legge, il n. 195 del 2009, approvato dal Consiglio dei ministri il 17 dicembre 2009, che aveva fissato la data del 31 dicembre 2009 quale termine finale dello stato di emergenza, del commissariamento straordinario e della presenza dell'esercito precedentemente inviato per far fronte all'emergenza del 2008 che si era caratterizzata per la rivolta degli abitanti contro la discarica di Chiaiano;
in risposta al riacutizzarsi della crisi dei rifiuti a Napoli e provincia, il 26 novembre 2010 è stato adottato il decreto-legge n. 196, che avrebbe dovuto dare una soluzione seppur parziale all'emergenza campana e che, in realtà, si è dimostrato fallimentare;
tuttavia, adesso la mancata approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un decreto-legge per risolvere la pesante situazione nella provincia napoletana, a causa della contrarietà dei Ministri della Lega Nord al trasferimento dei rifiuti fuori regione, ha consentito, trasversalmente, ai presidenti della regione Campania, Stefano Caldoro, e della provincia, Luigi Cesaro, nonché al neo sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, di individuare tre nuovi siti di trasferenza ad Acerra e Caivano;
certamente, le cause alla base dell'emergenza rifiuti in Campania sono complesse: oltre a una commistione di errori tecnico-amministrativi e di interessi politici, industriali e malavitosi, esse si possono individuare in parte: nei ritardi di pianificazione e di preparazione di discariche idonee, avvenute solamente dal 2003; nell'inadeguato trattamento dei rifiuti urbani nei sette impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (cdr), originariamente costruiti e gestiti da società del gruppo Impregilo; nei ritardi nella pianificazione e nella costruzione di inceneritori, dovuti anche a prescrizioni della magistratura sui progetti in essere e finalizzate a una maggiore tutela dell'ambiente e a contrastare la camorra; nei ritardi nella pianificazione e nella costruzione di impianti di compostaggio della frazione organica dei rifiuti proveniente da raccolta differenziata; infine, nei bassi livelli medi della stessa;
non si può ovviamente negare che, al di là delle cause tecniche e amministrative, lo stato di emergenza rappresenta di per sé una situazione economicamente vantaggiosa non solo per la criminalità organizzata campana, che, con la gestione illecita dei rifiuti, raccoglie profitti anche maggiori rispetto ai pur lucrosi traffici di droga o alle estorsioni, ma anche per larghi settori della imprenditoria legale (dietro la quale si cela spesso comunque la camorra), che da un lato approfitta del sistema di smaltimento illegale per abbattere i costi, dall'altro entra direttamente nella gestione della crisi - come si può facilmente evincere dalla relazione del 13 marzo 2007 del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse;
per ritornare all'oggi, attualmente tra Napoli e provincia sono diecimila circa le tonnellate di immondizia, solo nel capoluogo partenopeo occorre toglierne immediatamente dalle strade più di duemila, poiché, complice anche il caldo che si fa sempre più intenso, ci si sta avviando verso una situazione disastrosa da un punto di vista strettamente sanitario;
sull'emergenza rifiuti vi è stato anche un intervento al più alto livello dello Stato che ha sottolineato come sia indispensabile e urgente un intervento normativo dell'Esecutivo, soprattutto a fronte di un rischio sempre più rilevante per la salute dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza i provvedimenti necessari a sbloccare le risorse finanziarie occorrenti per le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata, disposte nel decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, che prevede il trasferimento di 150 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo aree sottoutilizzate per poter essere immediatamente utilizzate dall'amministrazione comunale di Napoli;
ad adottare le iniziative di competenza per consentire al comune di Napoli di concordare i flussi extraregionali per il trasferimento dei rifiuti con le regioni che già hanno dato la propria disponibilità a tale eventualità.
(1-00670)
«Donadi, Di Pietro, Borghesi, Evangelisti, Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano, Cambursano, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Messina, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palomba, Porcino, Rota, Zazzera».

La Camera,
premesso che:
a Napoli la crisi dello smaltimento dei rifiuti sta assumendo ogni giorno che passa risvolti drammatici: le strade sono da troppo tempo invase dalla spazzatura, la protesta degli abitanti esasperati si sta sempre più caratterizzando con reazioni ormai giunte a livelli di guardia, cassonetti rovesciati dappertutto e roghi che purtroppo stanno complicando ulteriormente i già pesanti disagi;
lo stato di crisi in Campania è iniziato nel 1994 con la dichiarazione dello stato di emergenza (e la nomina del primo commissario di Governo con poteri straordinari) cessato ufficialmente, dopo oltre 15 anni, sulla base di un decreto-legge, il n. 195 del 2009, approvato dal Consiglio dei ministri il 17 dicembre 2009, che aveva fissato la data del 31 dicembre 2009 quale termine finale dello stato di emergenza, del commissariamento straordinario e della presenza dell'esercito precedentemente inviato per far fronte all'emergenza del 2008 che si era caratterizzata per la rivolta degli abitanti contro la discarica di Chiaiano;
in risposta al riacutizzarsi della crisi dei rifiuti a Napoli e provincia, il 26 novembre 2010 è stato adottato il decreto-legge n. 196, che avrebbe dovuto dare una soluzione seppur parziale all'emergenza campana e che, in realtà, si è dimostrato fallimentare;
tuttavia, adesso la mancata approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un decreto-legge per risolvere la pesante situazione nella provincia napoletana, a causa della contrarietà dei Ministri della Lega Nord al trasferimento dei rifiuti fuori regione, ha consentito, trasversalmente, ai presidenti della regione Campania, Stefano Caldoro, e della provincia, Luigi Cesaro, nonché al neo sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, di individuare tre nuovi siti di trasferenza ad Acerra e Caivano;
certamente, le cause alla base dell'emergenza rifiuti in Campania sono complesse: oltre a una commistione di errori tecnico-amministrativi e di interessi politici, industriali e malavitosi, esse si possono individuare in parte: nei ritardi di pianificazione e di preparazione di discariche idonee, avvenute solamente dal 2003; nell'inadeguato trattamento dei rifiuti urbani nei sette impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (cdr), originariamente costruiti e gestiti da società del gruppo Impregilo; nei ritardi nella pianificazione e nella costruzione di inceneritori, dovuti anche a prescrizioni della magistratura sui progetti in essere e finalizzate a una maggiore tutela dell'ambiente e a contrastare la camorra; nei ritardi nella pianificazione e nella costruzione di impianti di compostaggio della frazione organica dei rifiuti proveniente da raccolta differenziata; infine, nei bassi livelli medi della stessa;
non si può ovviamente negare che, al di là delle cause tecniche e amministrative, lo stato di emergenza rappresenta di per sé una situazione economicamente vantaggiosa non solo per la criminalità organizzata campana, che, con la gestione illecita dei rifiuti, raccoglie profitti anche maggiori rispetto ai pur lucrosi traffici di droga o alle estorsioni, ma anche per larghi settori della imprenditoria legale (dietro la quale si cela spesso comunque la camorra), che da un lato approfitta del sistema di smaltimento illegale per abbattere i costi, dall'altro entra direttamente nella gestione della crisi - come si può facilmente evincere dalla relazione del 13 marzo 2007 del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse;
per ritornare all'oggi, attualmente tra Napoli e provincia sono diecimila circa le tonnellate di immondizia, solo nel capoluogo partenopeo occorre toglierne immediatamente dalle strade più di duemila, poiché, complice anche il caldo che si fa sempre più intenso, ci si sta avviando verso una situazione disastrosa da un punto di vista strettamente sanitario;
sull'emergenza rifiuti vi è stato anche un intervento al più alto livello dello Stato che ha sottolineato come sia indispensabile e urgente un intervento normativo dell'Esecutivo, soprattutto a fronte di un rischio sempre più rilevante per la salute dei cittadini;
peraltro, un intervento del Governo si rende necessario al fine di garantire un reale superamento dell'emergenza rifiuti campana, anche attraverso una responsabilizzazione di tutte le istituzioni,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza le iniziative necessarie a sbloccare le risorse finanziarie occorrenti per le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata, disposte nel decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, prevedendo che una quota-parte delle suddette risorse siano assegnate al comune di Napoli, per essere immediatamente utilizzate in accordo con le azioni previste dalla delibera comunale n. 739 del 16 giugno 2011;
ad adottare le iniziative di competenza per consentire ai comuni campani sopra i 100 mila abitanti, o alle province per tramite le loro società provinciali, di concordare i flussi extraregionali per il trasferimento dei rifiuti con i comuni o i detentori di impianti di smaltimento siti in altre regioni, che già hanno dato la propria disponibilità a tale eventualità, prevedendo comunque le necessarie informazioni alle regioni interessate, allo scopo di permettere il controllo e la verifica degli accordi intercorsi;
ad adottare le opportune iniziative dirette a prevedere che, al fine di consentire il ritorno a una gestione ordinaria dell'emergenza rifiuti, le attività di individuazione delle aree dove realizzare siti da destinare a discarica, che il decreto-legge n. 196 del 2010 assegna a un commissario straordinario individuato fra il personale della carriera prefettizia, ritornino tra le competenze delle amministrazioni locali, anche allo scopo di consentire una responsabilizzazione delle medesime amministrazioni allo svolgimento dei loro compiti istituzionali.
(1-00670)
(Nuova formulazione) «Donadi, Di Pietro, Borghesi, Evangelisti, Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano, Cambursano, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Messina, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palomba, Porcino, Rota, Zazzera».

La Camera,
premesso che:
la città di Napoli e gran parte della provincia sono letteralmente invase dai rifiuti;
le responsabilità dell'attuale emergenza sono, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, ascrivibili in larga parte all'amministrazione comunale che non ha garantito l'attuazione della raccolta differenziata;
i governi regionali della Campania, a guida di centrosinistra, hanno contribuito, sempre ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, con inadempienze e con scelte inappropriate e unicamente finalizzate al mantenimento di clientele, ad alimentare l'attuale stato di emergenza che colpisce la città di Napoli;
nonostante gli sforzi e l'efficacia degli interventi operati dal Governo in carica, le mancanze dell'amministrazione comunale di Napoli hanno impedito alla città di mantenere lo stato di decoro più volte determinato dall'azione dell'Esecutivo;
dopo l'emergenza del 2008, nelle altre province campane e nei rispettivi capoluoghi il problema dei rifiuti non si è ripresentato, ponendo in evidenza ulteriormente le responsabilità dell'amministrazione comunale napoletana, unica a non aver garantito un livello minimo di raccolta differenziata e unica a non aver saputo organizzare un adeguato ed efficace servizio di raccolta;
la situazione nella quale versa la città di Napoli non solo rischia di costituire un pericolo per la salute dei napoletani, ma colpisce gravemente l'economia della città, della regione e dell'intero Paese;
le immagini di Napoli stanno avendo un risalto internazionale, scoraggiando gli stranieri che, in prossimità della stagione estiva, preferiscono altre mete o annullano le prenotazioni già fatte;
pertanto, l'emergenza rifiuti non è un problema solo napoletano o campano ma riguarda l'intero Paese;
il Governo in carica ha affrontato con efficacia altre emergenze che hanno colpito altre zone del Paese, al Centro e al Nord;
in tali occasioni il Governo si è mostrato unito e le diverse forze politiche, rappresentate nell'Esecutivo e in Parlamento che sono espressione del sud del Paese, hanno garantito convintamente la loro solidarietà e il loro supporto;
in data 30 giugno 2011 il Governo ha varato, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo con inusitato ritardo, un decreto-legge (n. 94 del 2011) che, nelle intenzioni delle istituzioni e delle forze politiche che lo hanno sollecitato, doveva servire ad affrontare con maggiore efficacia l'attuale emergenza e a risolverla definitivamente;
il sopra citato decreto-legge è, ad avviso firmatari del presente atto di indirizzo, invece, uno strumento non sufficiente a risolvere l'emergenza;
le più alte cariche istituzionali del Paese hanno sottolineato l'insufficienza del decreto-legge adottato dal Governo;
con enorme rammarico il Paese e il popolo meridionale sono stati costretti ad assistere ad una ingiustificabile spaccatura in seno al Consiglio dei ministri, alla luce della grave emergenza che si è venuta a determinare a Napoli,

impegna il Governo:

a varare con la massima urgenza un nuovo decreto-legge che tenga conto delle indicazioni provenienti dalla giunta regionale della Campania e che serva a risolvere concretamente l'attuale emergenza rifiuti che, in queste ore, colpisce ancora la città di Napoli;
ad istituire un tavolo tra l'Esecutivo, la regione Campania, la provincia e il comune di Napoli, che in tempi brevi elabori una soluzione definitiva al problema dello smaltimento dei rifiuti a Napoli;
ad evitare in futuro che il Governo adotti una disparità di trattamento nell'affrontare le emergenze soprattutto in virtù della loro localizzazione geografica.
(1-00676)
«Iannaccone, Moffa, Belcastro, D'Anna, Grassano, Gianni, Lehner, Marmo, Milo, Mottola, Nola, Orsini, Pionati, Pisacane, Porfidia, Razzi, Ruvolo, Sardelli, Scilipoti, Siliquini, Soglia, Stasi, Taddei».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

La Camera,
premesso che:
il problema dei rifiuti a Napoli e in Campania è un problema mai risolto, dall'inizio degli anni 90; un lungo periodo nel quale si sono intrecciati ritardi, inadeguatezze, malaffare, cattiva amministrazione e camorra;
la questione dello smaltimento dei rifiuti è questione nazionale. Pur consapevoli delle gravi responsabilità delle classi dirigenti locali, Napoli, la sua provincia, la Campania, le altre città e regioni che potrebbero cadere nel medesimo dramma sociale sono l'Italia, una nella sua legittimazione democratica e nella sua personalità internazionale;
la logica dell'emergenza e degli interventi di emergenza, abusata e divenuta insopportabile, ha dimostrato tutta la sua inefficienza, dal momento che ha contribuito a nascondere le cause più profonde del fenomeno; ha contribuito a far scambiare gli effetti (mancanza di programmazione, mancanza di informazione, mancanza di impianti, mancanza di politiche collaterali per la difesa della salute, mancanza di trasparenza) per le cause della crisi. Queste sono costituite dalla crisi politico-amministrativa che travaglia la Campania, le sue province, i suoi comuni, le sue istituzioni, il personale pubblico, i suoi rapporti con i fornitori privati di servizi; a nulla sono serviti la decretazione d'urgenza, la Protezione civile, l'esercito, le deroghe a pioggia;
nel succedersi dei quadri di un dramma infinito, il malaffare, le incursioni camorristiche profonde ed emergenti, il fallimento di ogni iniziativa, l'uso scomposto del dolore della gente, la speranza civica degli italiani, la vigilanza politica degli organismi internazionali hanno, ciascuno per la propria parte, per il proprio interesse o per i propri doveri, potuto dolersi o rallegrarsi della sequela di promesse e bugie, di annunci e di nascondimenti e, infine, di egoismi e lacerazioni;
il Governo è risultato nella persona del suo Presidente, del suo Capo, il responsabile più visibile del fallimentare succedersi di iniziative, nessuna delle quali si è rivelata oggettivamente nell'interesse della Campania, di Napoli, dei loro cittadini; il 1o luglio 2008, il Presidente Berlusconi ha annunciato: «entro fine luglio non ci saranno più rifiuti per le strade» e che a gennaio avrebbe funzionato il termovalorizzatore di Acerra che ad aprile sarà finalmente a pieno regime; il 18 luglio 2008 ha annunciato: «dopo 58 giorni Napoli è tornata ad essere una città pulita, una città occidentale, dove non c'è più il disastro della spazzatura nelle strade (...) si tratta di un piano che avrà tempi anticipati rispetto al programma (...) e così si potrebbero dimezzare i tempi di costruzione dei termovalorizzatori»; il 1o ottobre 2008 ha annunciato: «è finita l'emergenza, la situazione è sotto controllo (...) verrò a Napoli tutti i mercoledì fin quando sarà necessario»; il 26 marzo 2009, ha dichiarato: «oggi è una data storica per la Campania e per Napoli perché si esce dall'emergenza definitivamente, non si tornerà più alla situazione e alla tragedia che ha angosciato i cittadini napoletani e campani per diversi anni, perché si entra in una fase di smaltimento dei rifiuti che possiamo definire industriale (...) spero che la televisione abbia il tempo di far vedere agli italiani come sono gli impianti di smaltimento dei rifiuti che si possono realizzare oggi e che realizzeremo in tante altre regioni, perché questo è un problema non soltanto della Campania ma di tutte le regioni italiane». Il 4 marzo 2010 la Corte europea di giustizia ha condannato l'Italia per il disastro rifiuti in Campania, perché ha messo in pericolo la salute umana e recato pregiudizio all'ambiente; il 15 marzo 2010 nuove avvisaglie dell'emergenza rifiuti a Napoli e a Caserta. Il 28 ottobre 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato: «Napoli sarà pulita entro tre giorni»; il 26 novembre 2010, ha dichiarato: «Napoli può essere pulita in 15 giorni (...) e la Lega non dirà no ad una richiesta di aiuto per i rifiuti di Napoli»; il 29 dicembre 2010, ha detto: «penso di tornare ad assumere direttamente la responsabilità per l'immediato sgombero, ma anche per gli impianti futuri»;
la materia è stata interessata da numerosi decreti-legge, il n. 263 del 9 ottobre 2006, il n. 61 dell'11 maggio 2007, il n. 107 del 17 giugno 2008, intrecciato con il n. 90 del 23 maggio 2008, per arrivare al n. 94 del 1o luglio 2011;
l'emergenza, l'urgenza e la necessità sono divenute non più cause giustificatrici di un intervento, bensì il filo conduttore di politiche incapaci di ridurre e sconfiggere la crisi dello smaltimento dei rifiuti;
la ragionevolezza del principio comunitario della prossimità delle sedi di smaltimento dei rifiuti ai loro centri di produzione, sprovvista di una copertura razionale di tipo normativo e organizzativo, ha offerto un'apparente protezione a forze di Governo ignare dell'unità nazionale e dei sottesi principi di lealtà istituzionale e civile;
ancora oggi, nel testo di un decreto-legge, l'ultimo della serie, il n. 94 del 2011, il Governo sembra prendere atto della crisi anziché contrastarla, con l'affermazione di non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania;
la condizione di emergenza in Campania non può essere fatta risalire alle sole ragioni tecniche e di cattiva amministrazione, sottostandovi una non contraddetta situazione di ingerenza di poteri criminali,

impegna il Governo:

ad abbandonare l'inefficiente logica delle emergenze e della straordinarietà;
a presentare in Parlamento con la massima urgenza un disegno di legge organico che, nell'ambito delle competenze stabilite dall'articolo 117, comma secondo e comma terzo, della Costituzione, nel rispetto delle autonomie e delle potestà normative vigenti, senza l'utilizzo di deroghe alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, di prevenzione degli incendi, di sicurezza sul lavoro, urbanistiche, di paesaggio e beni culturali, definisca il finanziamento e le norme per la messa a regime della raccolta differenziata, con la realizzazione di una rete integrata di trattamento dei rifiuti in Campania, per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti, e un sistema di benefici fiscali e contributivi e contenga un richiamo esplicito ed opportunamente sagomato alle vigenti disposizioni antifrode e antiriciclaggio;
ad indire una conferenza permanente sulla condizione dello smaltimento dei rifiuti in Italia, senza aggravi di costo sul bilancio dello Stato per il suo funzionamento e sulla cui attività sia periodicamente informato il Parlamento.
(1-00677)
«Mosella, Tabacci, Pisicchio, Brugger».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

La Camera,
premesso che:
la crisi dei rifiuti in Campania è iniziata nel 1994 con la dichiarazione dello stato di emergenza e con la nomina del primo commissario di Governo con poteri straordinari (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1994);
lo stato di emergenza è quindi cessato ufficialmente, dopo oltre 15 anni, sulla base di un decreto-legge, il n. 195 approvato dal Governo il 17 dicembre 2009, che ha fissato la data del 31 dicembre 2009 quale termine finale dello stato di emergenza e del commissariamento straordinario;
le cause alla base dell'emergenza rifiuti in Campania sono complesse. In primo luogo, vanno sottolineati i ritardi di pianificazione e di preparazione di discariche idonee, messe in essere solo a partire dal 2003; inoltre, vanno ricordati l'inadeguato trattamento dei rifiuti urbani nei sette impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti, i ritardi nella pianificazione e nella costruzione di inceneritori, dovuti anche a prescrizioni della magistratura sui progetti in essere; i ritardi nella pianificazione e nella costruzione di impianti di compostaggio della frazione organica dei rifiuti proveniente da raccolta differenziata, e sopratutto i bassi livelli medi della stessa, che nel 2007 nella provincia di Napoli si fermava ad un misero 8 per cento;
va peraltro evidenziato che alcuni comuni campani hanno ottimi tassi di raccolta differenziata: ad esempio Grumo Nevano, tra i comuni più virtuosi, ha raggiunto circa il 62 per cento della raccolta differenziata, mentre sempre secondo l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat, dati 2006), il comune di Casamarciano raggiunge il 49,6 per cento, mentre Santa Maria la Carità e Tufino superano abbondantemente il 44 per cento. Più in generale, la provincia di Salerno e quella di Avellino sono attorno al 20 per cento (21,3 e 19,3 per cento);
è a partire dal 1994, passando per periodi di maggiore o minore criticità, che i rifiuti solidi urbani in Campania non vengono raccolti regolarmente e si accumulano, in mancanza di una politica di riduzione dei rifiuti e, in particolar modo, per costante carenza della raccolta differenziata e degli impianti di combustibile derivato da rifiuti (cdr), peraltro in alcuni casi pure sequestrati dalla magistratura perché non a norma, e quindi mai effettivamente utilizzati;
nel 1998 il presidente della regione Antonio Rastrelli, nella sua qualità di commissario straordinario, indice la gara d'appalto per l'affidamento ad un soggetto privato dell'intera gestione del ciclo dei rifiuti. La gara si chiude nel 2000, quando il commissario straordinario è il nuovo presidente della regione Antonio Bassolino, vincitrice risulta un'associazione temporanea di imprese denominata Fibe, che si aggiudica l'appalto per la costruzione di sette impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti e di due inceneritori, nonché per la creazione di diverse discariche in Campania. La Fibe (sigla ottenuta dai nomi delle imprese Fisia, Impregilo, Babcock Envinronment GmbH, Evo Oberrhausen), ha come capofila la Fisia Italimpianti, controllata del gruppo Impregilo;
il contratto non viene però eseguito nei termini previsti dall'appaltatore che non consegna entro il 31 dicembre 2000 l'impianto di termovalorizzazione da esso stesso localizzato, tra grandi proteste, ad Acerra, e per di più realizza impianti che producono combustibile derivato dai rifiuti non a norma, per il quale si apre un processo penale innanzi al tribunale di Napoli;
negli impianti realizzati, Fibe continua per anni a produrre ecoballe che non possono essere bruciate, sia per assenza del termovalorizzatore, sia perché troppo umide; se ne accumulano così 5 milioni, corrispondenti a 6 milioni di tonnellate di rifiuti non smaltibili tramite termovalorizzazione, che vengono stoccate in giro per la regione;
nel luglio 1998 un'apposita commissione parlamentare constata che, dopo quattro anni di gestione commissariale, la Campania è ancora in stato di emergenza, giudicando insufficienti gli impianti realizzati o individuati, oltre che poco collaborative le amministrazioni locali;
nel dicembre 2000 Carlo Ferrigno, nuovo prefetto di Napoli, in qualità di commissario dichiara che le discariche esistenti sono ormai tutte sature ed in alcune sono stati sversati rifiuti al di là delle loro capacità, con gravi conseguenze igienico-sanitarie per chi vive nei paraggi; inoltre stigmatizza l'opposizione delle amministrazioni locali ad ospitare gli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti;
la regione decide allora di continuare ad utilizzare comunque la discarica di Palma Campania, la cui bonifica è però condizionata all'individuazione di altre soluzioni. Nel frattempo entrano in funzione tre impianti di vagliatura e triturazione, e quattro di imballaggio;
in mancanza della piena attuazione del piano regionale, dovuta in massima parte all'inadempimento contrattuale della Fibe, e al mancato decollo della raccolta differenziata per la quale erano stati assunti migliaia di lavoratori presso i vari consorzi di bacino costituiti ad hoc nel 1993, all'inizio del 2001 si registra una nuova pesante crisi nella raccolta, che viene superata riaprendo provvisoriamente le discariche di Serre e Castelvolturno, ed inviando mille tonnellate al giorno di rifiuti verso altre regioni, quali la Toscana, l'Umbria e l'Emilia-Romagna, nonché all'estero, in Germania;
alla fine del 2001 entrano in funzione gli impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti di Caivano, Avellino e Santa Maria Capua Vetere, seguiti nel 2002 da quelli di Giugliano, Casalduni e Tufino, ed infine di Battipaglia nel 2003. Ciò nonostante la Campania, in mancanza di una percentuale di raccolta differenziata apprezzabile e dei termovalorizzatori, non è ancora autosufficiente, mancando un'autonoma capacità di trattare quasi un milione di tonnellate annue di combustibile derivato dai rifiuti, e più di un milione di tonnellate annue da conferire direttamente in discarica o stoccare in attesa di trattamento speciale;
la prima maxi inchiesta giornalistica in merito all'emergenza rifiuti in Campania è dell'Unità. In quell'occasione il direttore dell'epoca (Padellaro) attaccò il governatore della regione Bassolino (commissario dei rifiuti fino al 2004). Nella replica Bassolino rivendicò il lavoro svolto, soprattutto da sindaco di Napoli, ma proprio in quei giorni la Protezione civile lanciava l'allarme: a Napoli c'erano 2000 tonnellate di rifiuti in strada;
è chiaro, quindi, come l'intera gestione dell'emergenza rifiuti operata dalla giunta di centrosinistra in Campana si sia rivelata un fallimento completo;
nel 2006 esplodono le prime rivolte da parte dei cittadini quando le strade sono sommerse da oltre 35 mila tonnellate di rifiuti. Nell'aprile del 2006 viene appiccato il fuoco a centinaia di cassonetti, gli impianti per lo smaltimento sono saturi, alcune scuole chiuse per emergenza sanitaria; nell'ottobre del 2006 Lega, Forza Italia e Italia dei Valori invocano misure speciali: l'invio dell'esercito;
nel luglio del 2007 il problema non è ancora risolto. In Campania ci sono 5 milioni di tonnellate di rifiuti sparsi e 600 mila tonnellate in rifiuti provvisori. Tanto che il cardinale Sepe si rivolse pubblicamente al presidente della regione Bassolino ed al sindaco di Napoli Iervolino: «ridate dignità alla città»;
l'emergenza rifiuti nel decennio 1996-2006 è costata 780 milioni di euro l'anno, complessivamente 15 mila miliardi di lire. Il Governo Prodi è costretto a chiedere la fiducia sul decreto emergenza rifiuti in Campania che contiene i siti che ospiteranno le discariche;
nel corso del 2007, con la progressiva saturazione delle discariche, si verifica quindi una nuova e più grave crisi nella gestione dei rifiuti, che induce il Governo Prodi in carica ad intervenire individuando nuovi siti da destinare a discarica, orientando la soluzione del problema verso la regionalizzazione dello smaltimento dei rifiuti, e autorizzando la costruzione di tre nuovi inceneritori; di fatto quindi emerge la palese contraddizione con l'impostazione della gestione commissariale di Antonio Bassolino, che ruotava invece tutta intorno alla travagliata costruzione di un unico megainceneritore ad Acerra;
l'ordinanza per la costruzione degli inceneritori viene firmata il 31 gennaio 2008, mentre ancora il 25 gennaio 2008 la giunta comunale di Napoli approvava una spesa di 228.000 euro per una «analisi sulla percezione della qualità del proprio territorio/ambiente, durante l'emergenza rifiuti, da parte delle imprese e dei cittadini campani rispetto a quella dei cittadini del resto d'Italia», poi revocata;
nel dicembre del 2007 la Corte dei conti condanna il presidente Bassolino a risarcire oltre 3 milioni di euro alla regione per la creazione di un «call center ambientale» con 100 dipendenti allestito nel 2001;
De Gennaro, ennesimo commissario nominato per l'emergenza, l'11 gennaio 2008, denuncia che i dati su discariche e raccolta rifiuti sono tutti falsi, compresi nomi di discariche inseriti sapendo che non erano inutilizzabili;
riprendono così i trasferimenti di rifiuti verso la Germania tramite ferrovia, con un costo nettamente inferiore rispetto a quanto il commissariato per l'emergenza spendeva per smaltirli in Campania;
inoltre vengono individuate ulteriori nuove aree da adibire a discarica, tra cui la discarica chiusa nel quartiere di Napoli Pianura, e successivamente una cava dismessa nel quartiere di Chiaiano, al confine con il comune di Marano di Napoli. Tale decisione provoca le violenta protesta della cittadinanza locale. Il mandato del commissario viene nel frattempo prorogato alla scadenza dal dimissionario Governo Prodi, e la situazione, ancora lontana dall'essere risolta, degenera con gravi ripercussioni sull'ordine pubblico;
appare, quindi, evidente la contraddittorietà degli interventi messi in atto dal Governo di centrosinistra, dalla presidenza della regione e dal sindaco della città di Napoli (entrambi di centrosinistra), in un panorama caratterizzato da una generale confusione e mancanza di progettualità di gestione;
il 21 maggio 2008 il nuovo Governo, presieduto da Silvio Berlusconi, tiene il suo primo Consiglio dei ministri proprio a Napoli, ed approva un decreto-legge (n. 90 del 23 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 14 luglio 2008) che introduce un nuovo modello per la gestione dell'emergenza campana. I commissari delegati e le relative strutture sono sostituiti da un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'incarico, viene, quindi, attribuito al Capo del Dipartimento della protezione civile, Guido Bertolaso, con il compito di coordinare la gestione dei rifiuti nella regione Campania per tutta la durata del periodo emergenziale (fino al 31 dicembre 2009). Si prevede, altresì, il coinvolgimento delle forze di polizia e delle forze armate al fine di assicurare piena effettività agli interventi per fronteggiare l'emergenza. Per la durata dello stato emergenziale, la competenza sui procedimenti per reati in materia di gestione dei rifiuti e in materia ambientale, riguardanti l'intero territorio della Campania, è attribuita alla direzione distrettuale antimafia di Napoli. Sono inoltre attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, anche di natura cautelare, relative a diritti costituzionalmente tutelati, comunque attinenti alla gestione dei rifiuti, anche se poste in essere dall'amministrazione pubblica o da soggetti ad essa equiparati;
il decreto-legge incide anche sulla normativa nazionale relativa ai termovalorizzatori, alle discariche e alla protezione civile, introducendo una serie di deroghe alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, poi precisate con il decreto-legge n.97 del 2008. Durante il procedimento di conversione del decreto-legge sono inserite disposizioni che attribuiscono alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti. Viene infine prevista la messa in opera di quattro termovalorizzatori (Acerra, Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa);
successivamente, il decreto-legge n. 172 del 2008 introduce ulteriori misure per la soluzione dell'emergenza, mediante l'individuazione, tra l'altro, di forme di vigilanza nei confronti degli enti locali finalizzate a garantire l'osservanza della normativa ambientale. Durante l'iter parlamentare viene altresì introdotta l'educazione ambientale nei programmi scolastici della scuola dell'obbligo. Al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti, viene avviato un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti;
un ulteriore decreto-legge, n. 195 del 2009, istituisce una «unità operativa» e un'«unità stralcio», e introduce norme sugli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, sul deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti, nonché sul personale dei consorzi. Ai presidenti delle province vengono attribuite le funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi anche per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti;
nel corso della fase di emergenza gestita dal Sottosegretario Bertolaso sono state 3.800.000 le tonnellate di rifiuti urbani smaltiti dall'inizio dell'attività della struttura sino al 31 dicembre 2009; 6.700 le tonnellate di rifiuti urbani smaltite in media ogni giorno;
in totale la somma degli stanziamenti che, per il periodo 2008-2011, sono stati destinati alla soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania (ufficialmente terminata il 31 dicembre 2009) è complessivamente pari a 509,011 milioni di euro; inoltre la delibera Cipe n. 40 del 13 maggio 2010, nell'ambito dell'assegnazione di 400 milioni di euro prevista al punto 2 della delibera Cipe n. 4/2009 relativa al cosiddetto fondo strategico per il Paese, ha previsto a favore del Dipartimento della protezione civile un'assegnazione di 165 milioni di euro per l'emergenza rifiuti in Campania;
l'impegno del Governo è stato dunque concreto e costante e i risultati di tale azione si sono potuti toccare con mano: la città di Napoli era stata restituita alla sua dignità; le carenze gestionali ed organizzative da parte dell'amministrazione locale inadempiente per quelle che dovevano essere le sue competenze hanno però di fatto vanificato il lavoro fatto dal Governo, facendo in breve ripiombare la città in uno stato di degrado allarmante;
durante l'ultima campagna elettorale il neosindaco di Napoli ha più volte promesso che avrebbe risolto la questione dell'emergenza rifiuti: al momento, la sua prima ed unica iniziativa è stata quella di richiedere nuovamente l'intervento del Governo;
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha incontrato il neo eletto sindaco, ribadendo la disponibilità del Governo a fare il possibile ed il necessario per superare la criticità nella quale la città di Napoli, per responsabilità dei suoi vecchi e nuovi amministratori, è nuovamente precipitata;
da ultimo, il Consiglio dei ministri del 1o luglio 2011, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha infatti approvato il decreto-legge n. 94 del 2011, che prevede misure urgenti per superare le attuali criticità connesse alla gestione e allo smaltimento di rifiuti urbani nella regione Campania. In particolare, il provvedimento dispone che i rifiuti derivati dalle attività di tritovagliatura possono essere smaltiti fuori dalla regione Campania, prioritariamente nelle regioni limitrofe in attuazione del principio comunitario della prossimità, e con il nulla osta della regione di destinazione,

impegna il Governo

a proseguire con determinazione nel fronteggiare la situazione critica dello smaltimento dei rifiuti in Campania attraverso l'adozione delle necessarie misure di propria competenza e attraverso l'individuazione di chiare responsabilità, e a collaborare affinché venga riattivato un ciclo corretto della gestione dei rifiuti, promuovendo in particolare azioni per aumentare significativamente la raccolta differenziata e per realizzare gli impianti idonei a superare le annose condizioni di inefficienza.
(1-00678)
«Ghiglia, Aracri, Bonciani, Cosenza, Di Cagno Abbrescia, Tommaso Foti, Germanà, Gibiino, Lisi, Pizzolante, Stradella, Tortoli, Vella, Vessa».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

La Camera,
premesso che:
il 30 giugno 2011 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge (n. 94 del 2011) che introduce disposizioni finalizzate alla risoluzione della nuova emergenza rifiuti in atto a Napoli e provincia;
si tratta dell'ennesimo intervento promosso negli ultimi anni per fronteggiare l'ormai intricata e ingovernabile gestione del ciclo della raccolta e smaltimento dei rifiuti nella città di Napoli, in particolare, e nella regione Campania, in generale;
allo stato attuale a Napoli e nella sua provincia sono presenti oltre 15 mila tonnellate di rifiuti e aumentano i roghi e le discariche abusive, lasciando le città campane interessate in un drammatico ed esasperante stato di emergenza che necessita di un intervento immediato;
sono più di 15 anni che il territorio campano, e Napoli in particolare, vive una sconcertante e insostenibile emergenza che non trova mai risoluzione definitiva e costituisce un pessimo esempio di cattiva amministrazione, oltre ad aver causato un gravissimo danno di immagine alla città di Napoli e all'Italia intera;
le gestioni commissariali che si sono succedute nel tempo (comprese le ultime varate dal Governo Berlusconi in carica, con l'affidamento dell'intera gestione della fase emergenziale, con poteri mai riscontrati nel passato all'ex Capo della Protezione civile Bertolaso, e il varo di un piano di costruzione di impiantistica con tecnologie moderne per sostenere il carico del ciclo dei rifiuti nell'intera regione), sebbene nell'immediatezza abbiano portato alcuni momentanei e provvisori risultati, nel complesso, invero, si sono rivelate totalmente fallimentari, portando oggi Napoli e la Campania ad una situazione socio-sanitaria allarmante;
con il decreto-legge n. 195 del 2009, il Governo Berlusconi fissava il termine della fase commissariale dell'emergenza al 31 dicembre 2009, riportando in seno alle amministrazioni locali e agli enti collegati preposti in materia la responsabilità della gestione dei rifiuti;
a distanza di quasi 2 anni oggi il problema non solo non ha trovato effetti risolutivi, ma si è, come dimostrano i fatti delle ultime settimane, ulteriormente aggravato;
il provvedimento emanato, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, tardivamente negli ultimi giorni (anche per le contraddizioni scoppiate in seno alla maggioranza che sostiene il Governo, in particolar per l'ostilità manifestata dalla Lega Nord ad un intervento sulla vicenda) rappresenta un nuovo tentativo non risolutivo della nuova fase emergenziale, al punto da essere criticato dallo stesso presidente della regione Campania e dalle amministrazioni locali interessate;
il grande piano di intervento promosso da Berlusconi, all'indomani della sua elezione nel 2008, propagandato come la soluzione di tutti i problemi legati alla questione dei rifiuti in Campania, prevedeva la costruzione di 5 impianti di termovalorizzazione, l'allargamento e l'individuazione di nuovi siti di conferimento e di trattamento dei rifiuti da utilizzare nella fase transitoria, l'incremento dei livelli di raccolta differenziata;
ad oggi a più di 3 anni dal lancio e a conferma del fallimento dell'iniziativa, il progetto ha visto soltanto la realizzazione di un impianto (quello di Acerra), peraltro funzionante in minima parte e per il quale il Governo aveva stanziato un finanziamento di più di 350 milioni di euro a favore dell'impresa affidataria, a valere sui fondi regionali per le aree sottoutilizzate, per accelerarne i tempi di completamento delle opere necessarie e consentirne la più celere possibile messa in funzione;
non sono sicuramente da meno le responsabilità in capo alle amministrazioni locali, di Napoli in particolare, che con la loro incapacità organizzativa e tecnico-amministrativa e talora anche come accertato con le connivenze con la criminalità organizzata fortemente interessata a lucrare e a inserirsi nel processo di gestione illecita dei rifiuti, hanno fortemente rallentato la risoluzione della problematica;
le dichiarazioni pronunciate in merito alla risoluzione dell'emergenza dal neo eletto sindaco della città di Napoli, De Magistris, destano perplessità, in quanto si ritiene che affidare la drammatica gestione del ciclo dei rifiuti della città esclusivamente ad un elevato regime di raccolta differenziata, escludendo totalmente il completamento della fase realizzativa degli impianti di termovalorizzazione, costituisca una miope e semplicistica visione della problematica;
la drammaticità dell'emergenza impone una presa di responsabilità netta e l'adozione di un piano comune nell'interesse della Campania, in un quadro in cui strumenti, mezzi, risorse, procedure, responsabilità, sanzioni e tempi siano chiari, condivisi e finalizzati principalmente al completamento dell'impiantistica, all'introduzione di un concreto e virtuoso sistema di raccolta differenziata e alla ricerca di nuovi siti di conferimento dei rifiuti e della messa in atto delle relative bonifiche nelle aree interessate, al fine di alleggerire i siti già esistenti e di sopportare il carico prodotto, evitando la frequente giacenza sulle strade di migliaia di tonnellate di cumuli di rifiuti, di evitare l'imbarazzante e ripetuta richiesta di «solidarietà» alle altre regioni (già, tra l'altro, per la maggior parte gravate da problemi di gestione interna) e di raggiungere in tempi più stretti possibili la fase dell'ordinarietà,

impegna il Governo:

a mettere in atto ulteriori misure straordinarie, anche di carattere finanziario, che si aggiungano a quelle recentemente disposte, finalizzate a rafforzare il sistema normativo in funzione del più celere e tempestivo superamento della fase emergenziale in atto a Napoli e in provincia;
a dare piena attuazione al piano di realizzazione degli impianti di termovalorizzazione in cantiere e al resto dell'impiantistica necessaria a consentire un corretto funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti prodotti e dello smaltimento delle ecoballe in attesa di essere eliminate;
ad assumere iniziative normative che permettano di conferire pieni poteri e responsabilità ai sindaci e alle amministrazioni locali nella scelta dell'allargamento o dell'individuazione di nuovi siti da adibire a discarica presso i quali conferire la grande mole di rifiuti prodotti giornalmente in Campania ed evitare così il frequente collasso del sistema;
a sviluppare insieme alle amministrazioni locali campagne e programmi di informazione sulla corretta e virtuosa gestione dei rifiuti e mettere in atto conseguentemente un reale e capillare sistema di raccolta differenziata, prevedendo anche lo strumento della raccolta «porta a porta»;
a valutare l'opportunità di prevedere un organo terzo di controllo, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, che vigili sulla trasparenza, la legittimità e l'efficacia delle azioni intraprese nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti della regione Campania.
(1-00679)
«Libè, Della Vedova, Lo Monte, Galletti, Nunzio Francesco Testa, Muro, Zinzi, Mondello, Dionisi, Ciccanti, Compagnon, Naro, Volontè, Commercio».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

La Camera,
premesso che:
è sotto gli occhi di tutti la gravissima situazione che si è determinata nella regione Campania in questi giorni, anche sotto il profilo igienico-sanitario, a causa dell'accumulo di ingenti quantitativi di rifiuti in siti di stoccaggio, impianti di trattamento e luoghi pubblici;
la grave crisi ambientale in atto, che minaccia seriamente la salute dei cittadini e perpetua condizioni favorevoli ad infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione delle attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, è diretta conseguenza della grave incapacità del governo regionale e delle province governate dal centrodestra, nonché dell'evidente inefficacia ed inadeguatezza delle norme contenute nel decreto-legge n. 196 del 2010;
con riferimento alla situazione emergenziale della Campania la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già adottato una sentenza che accerta l'inadempimento da parte dello Stato italiano rispetto al recepimento della direttiva 2006/12/CE in materia di smaltimento dei rifiuti. Laddove lo Stato italiano non dovesse in tempi rapidi adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione di tale sentenza, la Commissione europea avvierà la procedura di cui all'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di ottenere la condanna al pagamento di un'ammenda che può raggiungere l'importo di 680 mila euro per ogni giorno di inadempimento;
secondo quanto riferiscono gli organi di informazione, il Commissario europeo all'ambiente Janez Potocnik, in merito all'attuale situazione dei rifiuti in Campania, ha affermato che «le autorità italiane non hanno ancora fatto quanto necessario per trovare una soluzione adeguata e definitiva al problema». Secondo il Commissario europeo, «i miglioramenti reali si devono ancora vedere e vanno confermati da parte dei cittadini»; «l'assenza di questi miglioramenti lascia alla Commissione poca scelta, se non quella di proseguire attivamente con la procedura d'infrazione». Potocnik ha, inoltre, aggiunto che «a meno che la situazione non cambi per tempo, questo potrebbe portare a sanzioni pecuniarie all'Italia da parte della Corte europea di giustizia». Il Commissario ha concluso lanciando di nuovo un appello alle autorità italiane «a tutti i livelli» perché prendano in mano la questione, in «modo che il denaro dei contribuenti serva a migliorare la situazione sul terreno piuttosto che a pagare le multe»;
l'adozione delle misure strutturali necessarie a risolvere in via definitiva il problema non può prescindere dalla soluzione dell'attuale stato di emergenza, in presenza del quale non è possibile avviare alcun programma di medio-lungo periodo. È, quindi, del tutto prioritario rispetto ad ogni altra iniziativa, adottare i provvedimenti utili a rimuovere i rifiuti dalle strade di Napoli e della regione Campania, collocandoli nei siti disponibili, anche fuori dalla regione;
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto tua testo unico ambientale) - parte quarta - titolo I - detta norme in materia di gestione dei rifiuti, prevedendo, tra l'altro, il divieto di smaltimento dei rifiuti urbani in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano (articolo 182, comma 3);
allo smaltimento dei rifiuti speciali, invece, si applica il principio generale della libera circolazione sul territorio nazionale, insuscettibile di limitazione da parte delle regioni (con particolare riferimento all'articolo 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 4-octies del decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2008, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 205 del 2010, alla direttiva 2008/98/CE). Tali tipologie di rifiuti possono, infatti, essere smaltiti in regime di libero mercato, attraverso accordi volontari tra operatori economici degli impianti di smaltimento delle diverse regioni;
l'impianto di incenerimento rifiuti di Brescia è gestito dalla società A2A, la quale è a capo di un gruppo di imprese che controlla interamente la società Partenope ambiente, alla quale è stata affidata la gestione dell'inceneritore di Acerra (Napoli);
sulla base della normativa vigente e viste le capacità di trattamento dell'impianto, l'inceneritore di Brescia sarebbe perfettamente in grado di smaltire una parte dei rifiuti urbani campani opportunamente trattati, oltre che quelli speciali già presenti in Campania; i primi nell'ambito dell'accordo Stato-regioni per fronteggiare l'emergenza. Tale situazione è, seppur in maniera diversa, estendibile ad altri impianti di incenerimento nell'Italia del Centro-Nord;
poiché i due impianti di Brescia e Acerra sono gestiti da imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, non si comprende l'indisponibilità ad accogliere i rifiuti provenienti dalla Campania. Con la conseguenza che tali rifiuti continuano ad intasare l'inceneritore di Acerra (che soffre guasti e interruzioni con cadenza ormai periodica), nonostante questo sia gestito dalla stessa società A2A, per il tramite della sua controllata Partenope ambiente;
la risposta del Governo, attraverso il recente decreto-legge n. 94 del 2011. risulta tardiva e sbagliata, palesemente condizionata dalle resistenze della Lega Nord e costituisce addirittura un passo indietro rispetto al decreto-legge n. 196 del 2010, che pure aveva previsto «un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni»;
in tal modo risultano, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, tradite le attese dei cittadini campani e delle istituzioni locali, che hanno riposto in un risolutivo intervento del Governo le loro attese per l'avvio di una fuoriuscita dalla grave emergenza in atto;
il citato provvedimento, infatti, ha reso ancor più difficile e incerto il contributo delle altre regioni, non ha dato alcuna garanzia sull'immediata disponibilità delle indispensabili risorse precedentemente stanziate con il decreto legge n. 196 del 2010 e non ha dato alcuna risposta alle richieste dei comuni della Campania di vedersi definitivamente attribuite le competenze primarie nella gestione del ciclo e connessa tariffa nei rispettivi territori, analogamente a quanto avviene in ambito nazionale;
l'infiltrazione malavitosa continua ad essere presente in maniera significativa sia nel trasporto dei rifiuti e del percolato prodotto dalle discariche e dagli impianti stir (stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti) che all'interno di organismi di gestione,

impegna il Governo:

al fine di consentire lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ad attivare un percorso certo e immediato attraverso un accordo, in sede di conferenza Stato-regioni, che coinvolga tutte le regioni italiane a partire da quelle regioni che hanno un sistema impiantistico idoneo alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e utilizzando preferibilmente impianti a gestione pubblica o a maggioranza pubblica;
a rendersi parte attiva affinché la regione Campania, in collaborazione con le province, individui, anche attraverso le numerose cave esistenti, alcune discariche per far fronte alla situazione emergenziale e definisca un immediato piano che consenta di riportare la regione nella gestione ordinaria, così come previsto dalla direttiva 2008/98/CE;
a comunicare al Parlamento, anche presso le Commissioni competenti:
a) i costi dell'emergenza rifiuti dal 2008 ad oggi;
b) l'attività delle società provinciali pubbliche costituite in base alla legislazione vigente;
c) le procedure, le forme contrattuali, i costi di smaltimento dei rifiuti oggetto del rapporto tra gli attuali gestori e le società private destinatarie del trattamento e dello smaltimento finale dei rifiuti dall'emanazione del decreto-legge n. 196 del 2010 ad oggi;
a ripristinare al più presto le competenze degli enti locali riguardo alla gestione integrata dei rifiuti, come previsto dal testo unico ambientale in tutto il resto del Paese.
(1-00680)
«Bratti, Mariani, Bonavitacola, Realacci, Graziano, Iannuzzi, Cuomo, Cenni, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Marco Carra».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

MOZIONI GNECCHI ED ALTRI N. 1-00583, POLI, DELLA VEDOVA, LANZILLOTTA, LO MONTE ED ALTRI N. 1-00674 E CAZZOLA, FEDRIGA, MOFFA ED ALTRI N. 1-00675 CONCERNENTI INIZIATIVE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI PENSIONISTICI

Mozioni

La Camera,
premesso che:
il Governo è intervenuto in più occasioni sulle pensioni degli italiani, in ultimo con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonostante più volte i Ministri Tremonti e Sacconi avessero pubblicamente affermato che il sistema pensionistico era quello più vicino all'equilibrio grazie alle riforme del 1992 e del 1995, equilibrio confermato dal presidente dell'Inps Mastrapasqua nella relazione annuale presentata alle Camere sul bilancio dell'Istituto 2009;
tutti gli interventi legislativi del Governo sono avvenuti al di fuori di qualsiasi confronto o concertazione con le parti sociali rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro, di coloro che sono i contribuenti e i beneficiari del sistema. D'altronde le modifiche apportate con l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 erano in gran parte contenute nel maxiemendamento presentato in Assemblea in fase di conversione e questo ha impedito al Parlamento ogni possibilità di emendare;
alcune modifiche introdotte mirano a fare cassa più che a intervenire in modo organico per la costruzione di un sistema solido e che tenga conto delle mutate condizioni del mercato del lavoro nel quale si cambia professione e quindi ente previdenziale o categoria più volte nella vita lavorativa;
da un'analisi attenta dei commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», si desume come esso contenga misure in materia pensionistica estremamente penalizzanti per i lavoratori. Infatti, forse per impedire alle lavoratrici pubbliche di andare in pensione a 60 anni scegliendo di dimettersi volontariamente e di trasferire la propria posizione assicurativa all'Inps, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, il Governo ha ritenuto, a decorrere dal 1o luglio 2010, di rendere onerose per tutti (lavoratrici e lavoratori) tali ricongiunzioni, fino ad ora completamente gratuite;
queste modifiche penalizzano gravemente le donne, non solo per l'età, ma ancor di più per il fatto che le ricongiunzioni di cui al citato articolo 1 della legge n. 29 del 1979 sono divenute onerose e vengono applicate le stesse modalità di calcolo di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 29 del 1979. Sono molte le donne che devono trasferire i contributi all'Inps, perché non possono sostenere le spese di una ricongiunzione verso l'Inpdap anche se conveniente per avere una pensione migliore. Si ricorda che, in conseguenza del brusco innalzamento dell'età pensionabile da 60 a 65 anni per le donne del pubblico impiego, previsto sempre dal medesimo decreto-legge sopra citato (ma ormai con la finestra unica si arriva quasi a 66 anni), il Governo aveva promesso di implementare le risorse a favore della maternità e del tempo dedicato alla cura. Si tratta di promesse rimaste inattuate: anzi, la legge di stabilità 2011 taglia drasticamente le risorse per le politiche sociali;
il decreto-legge n. 78 del 2010 elimina di fatto un pilastro del sistema e colpisce una platea molto più vasta; in pratica limita fortemente la possibilità di passaggio lavorativo dal settore pubblico al settore privato nel momento in cui andrebbe semmai agevolato. In prospettiva questa scelta cade sulle spalle dei precari della pubblica amministrazione. Si pensi a un professore precario a cui fosse data una possibilità di lavorare nel privato: si troverebbe davanti all'alternativa della perdita dei contributi versati all'Inpdap o di una ricongiunzione molto onerosa;
finora lavoratori e lavoratrici avevano l'alternativa dell'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, che prevedeva la gratuità. Inoltre, per chi non matura il diritto a pensione presso l'Inpdap (per la quale occorrono 20 anni di contribuzione), senza contribuzione all'Inps l'articolo 1 della legge n. 29 del 1979 non è applicabile, e la legge n. 322 del 1958 è stata abrogata dal decreto-legge n. 78 del 2010;
le disposizioni previste dai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, infatti, hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'Inps gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (fondo di previdenza per gli elettrici), articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i telefonici), articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente dalle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli istituti di previdenza ora Inpdap, personale iscritto all'istituto postelegrafonici (Ipost)), articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili statali, militari in servizio permanente e continuativo), articolo 21, comma 4, e articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento);
per poter cumulare i contributi ai fini del diritto ad un'unica pensione, è necessario avere almeno tre anni di contribuzione versata in ogni singola gestione o fondo, altrimenti non è possibile effettuare la totalizzazione e comunque non esiste una reale reciprocità tra gli enti, tra i fondi sostitutivi, i fondi professionali e non;
in assenza di una reale riforma sulla totalizzazione è plausibile che ci si troverà quindi in presenza di lavoratrici e lavoratori che non potranno avvalersi della totalizzazione e che saranno costretti a pagare in maniera cospicua al fine di poter utilizzare i contributi che, comunque, hanno già versato; in caso contrario, tali lavoratori e lavoratrici saranno costretti dai costi a rinunciare alla valorizzazione di parte della propria contribuzione ai fini pensionistici proprio quando si sta passando al sistema contributivo;
è necessario sottolineare che nelle gestioni pensionistiche diverse dall'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps non esiste neanche il diritto alla pensione supplementare. Coloro che percepiscono una pensione Inpdap possono godere di una pensione supplementare derivante da contributi versati all'Inps, ma coloro che sono titolari di una pensione Inps non possono avere una pensione supplementare derivante da contributi versati all'Inpdap. Alcune di queste differenze erano motivate proprio dal fatto che la costituzione di posizione assicurativa presso l'Inps (prevista dalla citata legge n. 322 del 1958 ora abrogata) o il trasferimento dei contributi all'Inps (articolo 1 della citata legge n. 29 del 1979) era gratuito. Con le disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state cancellate le norme citate senza alcuna sostituzione;
è del tutto evidente, quindi, come la nuova normativa sia pesantemente lesiva dei diritti dei lavoratori e risulti assolutamente scoordinata con le altre norme vigenti distruggendo una parte, fino ad ora ritenuta fondamentale, del nostro sistema previdenziale;
con lo stesso decreto-legge si è creata la totale incertezza del diritto per quanto riguarda le deroghe relative ai lavoratori in mobilità: per la mobilità ordinaria si fa, infatti, riferimento solo ed esclusivamente alle aree del Mezzogiorno, mentre, per la prima volta, si penalizzano i lavoratori in mobilità lunga inserendoli, con gli altri nel conteggio dei 10.000 beneficiari, previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si ricorda che la mobilità lunga è sempre stata esclusa perfino dall'applicazione delle finestre di accesso alla pensione. È del tutto evidente che la norma si configura, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, come una vera e propria lotteria: il limite dei 10.000 beneficiari è infatti insufficiente rispetto all'attuale crisi economica, di conseguenza, i firmatari del presente atto di indirizzo ne hanno chiesto l'ampliamento, pur in presenza della modifica introdotta dalla legge di stabilità per il 2011 che prevede la possibilità per i lavoratori in mobilità, che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento, di prolungare l'istituto fino al raggiungimento della finestra;
al contrario, si sarebbero dovute completare le norme per avere un sistema pensionistico adeguato alle nuove realtà, come previsto dal protocollo sul welfare del 2007. Per esempio, sarebbe stato utile intervenire per migliorare la normativa sulla totalizzazione dei contributi in modo da venir incontro ad un mercato del lavoro che impone frequenti cambiamenti di attività; si dovrebbe predisporre un intervento finalizzato al miglioramento delle prestazioni della gestione separata per i parasubordinati, gli iscritti con partita iva e i professionisti senza cassa, mentre si è scelto, al contrario, di imporre ulteriori differenziazioni prive di motivazioni per cui a situazioni simili si impongono regole diverse;
gli interventi normativi previsti dal Governo in questi anni di legislatura si caratterizzano, infine, per la loro contraddittorietà, per la penalizzazione dei lavoratori prossimi alla pensione nonché per la vaghezza e la continua modifica delle condizioni e dei presupposti per una vita previdenziale chiara e lineare. I ricorrenti cambiamenti messi in atto a livello legislativo rischiano, dunque, di creare una disaffezione dei lavoratori, delle lavoratrici, ma anche dei datori di lavoro, verso il sistema previdenziale, che rischia il collasso e la perdita progressiva di risorse se non si pone un limite alle continue modifiche in atto,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative idonee affinché ogni gestione o cassa previdenziale eroghi, a domanda, una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo per coloro che sono già titolari di pensione;
a prevedere iniziative normative idonee per ripristinare la gratuità della costituzione di posizione assicurativa presso l'Inps;
ad assumere iniziative normative che permettano la reale totalizzazione dei contributi versati;
ad ampliare il tetto di 10.000 domande riferito ai casi di mobilità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2010;
ad adottare iniziative normative che, tenendo conto dei mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro, in conseguenza dei quali è sempre più frequente il cambiamento di più attività lavorative e di più datori di lavoro nel corso della vita, consentano di arrivare ad un sistema che permetta una completa e gratuita ricostruzione di carriera senza ingiustificate perdite di versamenti contributivi;
a prevedere le opportune iniziative affinché le risorse risparmiate con l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne possano essere effettivamente finalizzate al finanziamento di servizi sociali e servizi volti al sostegno della maternità e della conciliazione dei tempi di cura e di lavoro;
a intervenire, anche con specifiche iniziative normative, al fine di consentire la prosecuzione volontaria dei contributi, nonché il trasferimento gratuito dei contributi provenienti da qualunque fondo all'Inps.
(1-00583)
«Gnecchi, Damiano, Lenzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Villecco Calipari, Agostini, Baretta, Bocci, Braga, Brandolini, Carella, Marco Carra, Concia, Coscia, De Biasi, De Pasquale, Esposito, Farinone, Ferrari, Froner, Ghizzoni, Giovanelli, Laganà Fortugno, Lucà, Marchi, Marchignoli, Marchioni, Mariani, Miotto, Motta, Murer, Pedoto, Rugghia, Samperi, Scarpetti, Siragusa, Strizzolo, Tullo, Vannucci, Velo, Vico, Borghesi, Paladini, Aniello Formisano».

La Camera,
premesso che:
da quanto emerge dal rapporto annuale Istat per il 2011, il 50 per cento delle pensioni non arriva a 500 euro e la quota sale al 79 per cento se si considera la soglia dei 1.000 euro lordi mensili. L'11,1 per cento presenta importi compresi tra 1.000 e 1.500 euro mensili e il 9,9 per cento superiori a 1.500 euro;
tra le pensioni da 500 a 1.000 euro mensili continuano a prevalere le pensioni femminili con il 30,5 per cento rispetto al 24,9 per cento delle pensioni maschili, il trend si inverte nelle classi di importo più elevato, laddove le pensioni dei titolari maschi presentano pesi percentuali nettamente più significativi: il 18,9 per cento tra i 1.000 e i 1.500 euro mensili (contro il 5,6 per cento per le donne) e il 20,2 per cento con importi superiori ai 1.500 euro mensili (a fronte di appena il 2,6 per cento per le pensioni erogate alle donne);
il gruppo più numeroso di pensionati è rappresentato dai titolari di sole pensioni di vecchiaia (7,2 milioni), ai quali è destinato un reddito pensionistico lordo medio mensile pari a 1.182,82 euro. Il secondo gruppo in termini di numerosità è costituito dai titolari di almeno due pensioni di tipo previdenziale non della stessa specie (1,6 milioni) che mediamente ricevono 1.185,31 euro al mese. Seguono i beneficiari di sole pensioni assistenziali (1,5 milioni) che percepiscono mediamente 621,71 euro mensili e, nell'ordine, i percettori di prestazioni assistenziali associate a una qualche prestazione di tipo previdenziale (1,4 milioni) con importi medi mensili pari a 1.338,98 euro, i titolari di sole pensioni ai superstiti (1,3 milioni) che ricevono mediamente ogni mese 869,15 euro e i beneficiari di sole pensioni di invalidità previdenziale (circa 717mila) con importi medi mensili di 754,30 euro;
i dati prodotti dall'Inps e dall'Istat evidenziano un elevato rischio di povertà, cui sono soggette soprattutto le donne e i titolari di sole pensioni di vecchiaia con redditi pensionistici lordi mensili più bassi della media. Nel 2010 c'è stato un boom di erogazione delle pensioni, probabilmente dovuto dal fatto che dal 2011 bisognerà lavorare più a lungo per andare in pensione;
è conclamato che negli ultimi anni la condizione è peggiorata per le famiglie dove convivono più generazioni, soprattutto se sono presenti minori, per le famiglie con persone in cerca di occupazione, specialmente se la fonte di reddito familiare è una pensione, e per le famiglie con a capo un lavoratore a basso profilo professionale. Segnali di miglioramento si osservano soltanto tra le famiglie di anziani sia soli sia in coppia, soprattutto se residenti al Nord. Tra gli anziani, tuttavia, permane la vulnerabilità in termini economici delle donne; le anziane possono contare su pensioni di importo mediamente più modesto e spesso sostengono i figli conviventi con difficoltà a raggiungere l'indipendenza economica;
gli interventi finora messi a punto dal Governo, non solo non risultano efficaci per le giovani generazioni, ma sembrano gravare, nel lungo periodo, soprattutto su di loro e su quanti, oggi, possono vantare il «privilegio» di lavorare, pur vedendo sempre più allontanarsi l'accesso ad una pensione dignitosa;
le misure introdotte dalla manovra finanziaria dell'estate 2010 (decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010) hanno introdotto un adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita (il primo adeguamento decorrerà dal 2015 e con un aumento non superiore a 3 mesi) determinando l'allontanamento dell'accesso alla pensione. Con le nuove regole la decorrenza si colloca: 12 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti se la pensione è liquidata a carico di una gestione dei lavoratori dipendenti (pubblici o privati); 18 mesi dopo il perfezionamento dei requisiti se la pensione è liquidata a carico di una delle gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti o coltivatori diretti, gestione separata o liquidata in regime di totalizzazione). Nel mese di gennaio 2011 ha debuttato il nuovo regime delle decorrenze («finestra mobile») e la conferma dell'età pensionabile per le donne del pubblico impiego (61 anni d'età). Mentre, a partire dal 2012, si avrà l'innalzamento dell'età pensionabile a 65 anni di età per le donne del pubblico impiego iscritte a forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. A decorrere dal gennaio 2011, in base alle disposizioni della legge n. 247 del 2007, opera altresì l'aumento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo o misto ed alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo (quote);
il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla la legge n. 122 del 2010 ha portato con sé modifiche all'istituto della ricongiunzione, gratuita in alcuni casi, nelle disposizioni normative precedenti (per gli statali, per tutti i lavori dipendenti e per i dirigenti che volessero ricongiungere i contributi presso l'Inps), sempre onerosa a partire dal 1o luglio 2010;
proprio perché gli interessati sono i giovani, maggiormente sottoposti alla discontinuità lavorativa e previdenziale, si dovrebbero commisurare le riforme sulla previdenza con misure in grado di mitigarne almeno gli effetti negativi su di loro. In quest'ottica, il grande assente è dunque il capitolo della previdenza integrativa (i fondi pensione). Nessun intervento è stato messo in cantiere su questo fronte; probabilmente si è persa un'occasione per stimolare il risparmio previdenziale privato soprattutto con la previsione di incentivi. Oggi più di ieri, e a maggior ragione dopo gli ultimi interventi di riforma, la strada di una previdenza integrativa (a quella pubblica) non è più solo necessaria, ma è ormai indispensabile per «adeguare» il futuro assegno pensionistico delle giovani generazioni;
inoltre, non bisogna trascurare che la vita lavorativa variegata, che porta la maggior parte dei lavoratori a passare dal lavoro dipendente al lavoro a progetto e viceversa, potrebbe portare ad accumulare contributi versati in diverse gestioni previdenziali, con difficoltà nel raggiungimento dei requisiti che permettano di andare in pensione ed avere perlomeno parte di quello che si è versato;
per venire incontro a queste esigenze, sono in discussione in sede referente in Commissione XI (Lavoro) alla Camera dei deputati delle iniziative che hanno l'obiettivo di ottenere un'unica pensione, attraverso il cumulo di tutti i contributi versati, avvalendosi dell'istituto della totalizzazione, di cui possono usufruire, senza oneri, tutti i lavoratori che abbiano versato contributi presso più gestioni;
ad essere sotto pressione non è solo il sistema pensionistico italiano, ma quello europeo in generale, anche a causa dell'invecchiamento demografico. Dal 2012 la popolazione attiva in Europa comincerà a diminuire, per questa ragione molti Stati membri hanno già modificato i loro sistemi pensionistici in varia misura, ma la crisi economica e finanziaria ha reso la situazione ancora più difficile e urgente;
secondo la Commissione europea, affinché l'Unione europea possa sostenere e integrare efficacemente gli sforzi dei Paesi membri, il quadro europeo di coordinamento e regolamentazione, oggi incompleto e frammentato, dovrà essere riesaminato nel suo complesso. Politica sociale, politica economica e regolamentazione finanziaria sono infatti interdipendenti e proprio su questi ambiti il libro verde ha focalizzato l'attenzione indicando alcune proposte per la realizzazione dell'obiettivo prestabilito;
dal Libro verde della Commissione europea «Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa», emerge la convinzione che, per conciliare l'adeguatezza delle prestazioni con la sostenibilità della spesa, risulti indispensabile intervenire sull'età effettiva di pensionamento e sul periodo contributivo necessario per acquisire il diritto al trattamento pensionistico. È parere condiviso che il ritorno a tassi di crescita soddisfacenti costituisce la premessa indispensabile per salvaguardare l'obiettivo primario di assicurare a coloro che si ritirano dal lavoro mezzi adeguati ai bisogni;
secondo il Libro verde, l'aumento della disoccupazione, il rallentamento della crescita, l'espansione del debito pubblico e la volatilità dei mercati finanziari hanno reso più difficile far fronte alle promesse pensionistiche. La crisi, insomma, ha reso più urgente la necessità di garantire pensioni adeguate, di adottare riforme che migliorino la sostenibilità delle finanze pubbliche e di aumentare l'età effettiva di pensionamento. L'adeguatezza delle future pensioni dipenderà pertanto sia dai rendimenti sui mercati finanziari, sia dalla possibilità offerta dai mercati del lavoro di carriere contributive più lunghe e con minori interruzioni;
purtroppo, per molti lavoratori i sistemi pensionistici riformati aumentano il rischio di inadeguatezza delle pensioni, poiché i tassi netti di sostituzione diminuiranno in molti Stati membri. La Commissione europea ha proposto delle iniziative che in parte l'Italia ha recepito, quale quella di posticipare l'uscita dal mercato del lavoro e l'introduzione di meccanismi di adeguamento automatico in grado di legare l'età della pensione all'aumento della speranza media di vita;
è ormai improcrastinabile la necessità di intervenire con programmi strutturati di riforma che siano in grado di assicurare pensioni dignitose per le giovani generazioni, attraverso riforme dei sistemi pensionistici integrate da misure sostanziali che consentano ai lavoratori di mantenere la loro occupabilità durante tutta la vita attiva, offrendo loro possibilità adeguate di riqualificazione (nuove tecnologie e nuovi servizi che permettono forme flessibili di lavoro grazie al telelavoro e al perfezionamento delle competenze),

impegna il Governo:

ad attuare ogni utile intervento finalizzato a garantire la ripresa di una forte iniziativa pubblica sulla previdenza complementare, diretta a rilanciare e sostenere i fondi pensione e ad informare tutti i lavoratori sulle opportunità offerte dal secondo pilastro;
a prevedere iniziative normative strutturate e armonizzate tra i diversi sistemi pensionistici, atte ad assicurare un reddito di pensione adeguato, anche attraverso la solidarietà tra generazioni e all'interno di una stessa generazione, dando sufficiente spazio ai diritti complementari, ad esempio dando la possibilità ai cittadini di lavorare più a lungo favorendo contemporaneamente l'accesso a regimi di pensione complementare;
ad avviare tempestivamente un processo di riforma dell'istituto della totalizzazione ampliando il ventaglio delle possibilità offerte al lavoratore di cumulare, senza oneri, i periodi contributivi di cui è in possesso, così come proposto anche a livello parlamentare con le iniziative in discussione in sede referente alla Commissione lavoro della Camera dei deputati finalizzate all'abbattimento del limite dei tre anni previsto dalla normativa attualmente in vigore;
a garantire, in linea con la strategia «Europa 2020» e con l'obiettivo europeo di generare redditi di pensione adeguati e sostenibili per mezzo di riforme dei sistemi pensionistici, un miglior sostegno agli Stati membri che affrontano il difficile compito di garantire ai propri cittadini pensioni adeguate, sia oggi che in futuro.
(1-00674)
«Poli, Della Vedova, Lanzillotta, Lo Monte, Galletti, Ruggeri, Binetti, Libè, Anna Teresa Formisano, Delfino, Dionisi, Compagnon, Naro, Ciccanti, Volontè, Occhiuto, Pezzotta, Lo Presti, Buonfiglio, Commercio».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

La Camera,
premesso che,
la sempre maggiore tendenza alla diversificazione delle attività lavorative nel corso della vita attiva ha reso più pressante la necessità di intervenire con strumenti legislativi per poter consentire un adeguato riconoscimento previdenziale delle attività prestate nel circuito lavorativo;
con decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, è stata introdotta la regola dell'onerosità per tutte le fattispecie di ricongiunzione contributiva ed è stata eliminata la costituzione gratuita della posizione assicurativa in Inps;
l'intervento di riforma, seppure dettato da esigenze di prevenzione e di deterrenza di comportamenti elusivi per avvalersi di regimi previdenziali più favorevoli rispetto all'ordinario regime di appartenenza, nonché di eliminare la possibilità di beneficiare di trattamenti di miglior favore, ha, tuttavia, prodotto effetti distorsivi rispetto alle aspettative previdenziali di molti lavoratori, anche in relazione alla possibilità di accedere agevolmente al trattamento pensionistico spettante;
l'esame del vigente quadro normativo, in relazione all'obiettivo di valorizzare tutta la contribuzione versata nelle diverse gestioni previdenziali ai fini del conseguimento del diritto ad un unico trattamento pensionistico, evidenzia una variegata composizione delle opzioni attivabili, legate, tuttavia, alla presenza di stringenti requisiti legati all'età anagrafica e alla contribuzione maturata nelle gestioni interessate;
la totalizzazione dei contributi è un meccanismo che permette ai lavoratori che nel corso della loro attività lavorativa hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali di poterli cumulare, per avere così diritto ad un'unica pensione di vecchiaia o di anzianità, e può essere utilizzata in maniera gratuita da tutti i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dagli iscritti alle forme sostitutive esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché dai liberi professionisti;
alla luce dei profondi cambiamenti che ha registrato in questi ultimi anni il mercato del lavoro, tale meccanismo appare particolarmente utile per i lavoratori parasubordinati iscritti alla cosiddetta gestione separata, i cui contributi non possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdenza;
attualmente la totalizzazione ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità può essere effettuata tenendo conto dei periodi contributivi delle sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva, pari ad almeno tre anni, e riguarda tutti e per intero i periodi contributivi versati nella singola gestione;
nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato ciascuna gestione tiene conto esclusivamente delle regole del proprio ordinamento;
ai fini della determinazione dell'ammontare della prestazione, è prevista l'applicazione del calcolo contributivo secondo i parametri e i criteri contenuti nel decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico, che, come è noto, danno luogo ad un trattamento pensionistico meno generoso di quello determinato secondo le modalità di calcolo del sistema retributivo e/o misto; da ciò consegue un disincentivo, nei fatti, all'utilizzo della totalizzazione, con particolare riferimento a tali categorie di lavoratori;
nella XI Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati è in corso l'esame di due proposte di legge sostanzialmente simili nel contenuto (Atti Camera n. 3871 e n. 4260): nelle sedute della Commissione del 17 maggio, del 22 giugno e del 29 giugno 2011 è stato riunito al riguardo il comitato ristretto, con la prospettiva concreta di arrivare in tempi brevi alla formulazione di un testo base condiviso,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative normative per consentire la possibilità di cumulare ai fini del diritto ad un unico trattamento pensionistico i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, posseduti presso le diverse gestioni, attraverso la determinazione pro quota del trattamento stesso, ferma restando la facoltà di attivare - in alternativa - la ricongiunzione onerosa, al fine di ottenere un trattamento di miglior favore;
a valutare l'opportunità di rimuovere il limite dei tre anni per quanto riguarda la possibilità di totalizzazione;
ad assumere le iniziative di competenza, ove possibile, anche in sede di interpretazione autentica, per chiarire i casi di effettiva applicabilità di quanto previsto, in materia di ricongiunzione onerosa, nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(1-00675)
«Cazzola, Fedriga, Moffa, Baldelli, Antonino Foti, Caparini, Pelino, Vincenzo Antonio Fontana, Scandroglio, Ceccacci Rubino, Munerato, Bonino, Giammanco, Mottola, Lorenzin».
(5 luglio 2011)
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: DONADI ED ALTRI: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 114, 117, 118, 119, 120, 132 E 133 DELLA COSTITUZIONE, IN MATERIA DI SOPPRESSIONE DELLE PROVINCE (A.C. 1990-A/R) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: SCANDROGLIO ED ALTRI; CASINI ED ALTRI; PISICCHIO; VASSALLO (A.C. 1836-1989-2264-2579)

A.C. 1990-A/R - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica della rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione).

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni e i Comuni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.
(Modifica della rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.
1. 1. Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

Sopprimerlo.
*1. 2. Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*1. 3. Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini.

A.C. 1990-A/R. - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione).

1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».

2. Il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 2.
(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione).

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 3 a 9.
2. 1. Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - (Modifica all'articolo 114 della Costituzione). - 1. All'articolo 114 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La costituzione delle Città metropolitane comporta la soppressione delle Province nel medesimo territorio su cui insistono e il trasferimento delle rispettive funzioni fondamentali».
2. 3. Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Città metropolitane,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse.
2. 4. Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti:
«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province o dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
La legge dello Stato indica il limite minimo di abitanti delle Province, non inferiore a 500.000, e delle Città metropolitane, non inferiore a due milioni, e ulteriori criteri per la determinazione delle rispettive circoscrizioni. Gli organi delle Province e delle Città metropolitane sono eletti dai componenti dei consigli comunali ricadenti nei rispettivi territori secondo le modalità stabilite dalla legge.».
2. 20. Lanzillotta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 115. - Le Città metropolitane sono istituite in territori individuati dalla legge dello Stato in sostituzione di uno o più Comuni. Esercitano, nel rispettivo territorio, le funzioni della Provincia e sono ripartite in Municipi i quali esercitano le funzioni comunali da esse non assorbite o delegate.
Nei territori ove non sia istituita la Città metropolitana, con legge regionale, sulla base di parametri fissati con legge dello Stato, sono istituite le Province.
Le Province esercitano funzioni di programmazione e pianificazione di area vasta conferite dalle Regioni, oltre che funzioni di coordinamento e collaborazione tra i Comuni.
La formazione degli organi di governo delle Province è disciplinata con legge dello Stato. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini. Il Consiglio provinciale è composto dai sindaci dei Comuni del territorio o da consiglieri comunali da essi delegati, i quali esprimono un voto ponderato in base alla popolazione dei rispettivi Comuni».
2. 21. Vassallo.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: IGNAZIO ROBERTO MARINO ED ALTRI; TOMASSINI ED ALTRI; PORETTI E PERDUCA; CARLONI E CHIAROMONTE; BAIO ED ALTRI; MASSIDDA; MUSI ED ALTRI; VERONESI; BAIO ED ALTRI; RIZZI; BIANCONI ED ALTRI; D'ALIA E FOSSON; CASELLI ED ALTRI; D'ALIA E FOSSON: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLEANZA TERAPEUTICA, DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 2350-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BINETTI ED ALTRI; ROSSA ED ALTRI; FARINA COSCIONI ED ALTRI; BINETTI ED ALTRI; POLLASTRINI ED ALTRI; COTA ED ALTRI; DELLA VEDOVA ED ALTRI; ANIELLO FORMISANO ED ALTRI; SALTAMARTINI ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; DI VIRGILIO ED ALTRI; PALAGIANO ED ALTRI (A.C. 625-784-1280-1597-1606-1764-BIS-1840-1876-1968-BIS-2038-2124-2595)

A.C. 2350-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, nonché sugli emendamenti della Commissione 3.3000 e 3.3001.

A.C. 2350-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito.

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.59, 1.60, 1.73, 1.112, 1.113, 1.2012, 1.2015, 1.2024, 1.2037, 1.2046, e sugli articoli aggiuntivi 01.05 e 01.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, contenuti nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3.2021;
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
aggiungere, in fine, il seguente periodo: dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici emendamenti 7.2008, e 7.2029;
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
aggiungere, in fine, il seguente periodo: dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1, 3.46, 3.48, 3.59, 3.129, 3.2073, 3.2077, 3.2078, 4.29, 4.32, 4.82, 4.116, 4.117, 4.2004, 4.2015, 4.2016, 4.2020, 5.4, 5.7, 5.9, 5.37, 5.2004, 6.43, 6.61, 6.62, 7.37, 7.38, 7.68, 7.69, 7.71, 7.2031, 7.2033, 7.2040, 8.9, 8.14, 9.10, 9.13, 9.14, 9.15, 9.1924 e sugli articoli aggiuntivi 4.01, 4.09, 5.01, 5.02, 5.03, 8.02, 8.020, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2350-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2350 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Tutela della vita e della salute).

1. La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione:
a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;
d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.
3. I pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente hanno diritto a essere assistiti attraverso una adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Tutela della vita e della salute).

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La sperimentazione può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati.
2. In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute.
3. I predetti principi adottati in tema di sperimentazione sono applicabili anche ai volontari sani.
01. 01. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute.
2. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla.
01. 02. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte pronunciato ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.
01. 05. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
2. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.
01. 0264. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che costituiscono diritto inalienabile del medico.
2. Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
3. Il medico deve operare al fine di salvaguardare l'autonomia professionale e segnalare ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.
01. 0265. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto dell'autonomia della persona tenendo conto dell'uso appropriato delle risorse.
2. Il medico è tenuto a collaborare alla eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità di accesso, disponibilità, utilizzazione e qualità delle cure.
01. 0266. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione.
2. La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.
3. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale. L'inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocumento della persona assistita o di altri.
4. La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall'adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all'autorità giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del codice di deontologia medica.
5. Il medico non deve rendere al giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale.
6. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.
01. 0267. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale, il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela.
2. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con lo deroghe stabilite dalla legge.
3. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.
01. 0268. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Al medico è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest'ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull'opportunità della rivelazione stessa.
2. Al medico è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell'interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell'ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest'ultima situazione peraltro, è necessaria l'autorizzazione dell'eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato.
3. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie di cui alla presente legge anche in caso di diniego dell'interessato ove vi sia l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.
01. 0269. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
2. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità. Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate.
3. Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.
4. In nessun caso il medico deve accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
5. La prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non previste dalla scheda tecnica sia non ancora autorizzati al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.
6. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.
7. È obbligo del medico segnalare tempestivamente, alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.
01. 0270. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire all'adeguamento dell'organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure.
2. Il medico al tal fine deve utilizzare tutti gli strumenti disponibili per comprendere le cause di un evento avverso e mettere in atto i comportamenti necessari per evitarne la ripetizione; tali strumenti costituiscono esclusiva riflessione tecnico-professionale, riservata, volta alla identificazione dei rischi, alla correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti.
01. 0271. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
01. 0274. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
2. Egli deve affrontare nell'ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per una accurata valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzione alla disponibilità dei presidi e delle risorse.
01. 0275. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento.
01. 0276. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure.
2. In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino.
3. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
4. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.
01. 0277. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
01. 0278. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La libera scelta del medico e del luogo di cura da parte del cittadino costituisce il fondamento del rapporto tra medico e paziente.
2. Nell'esercizio dell'attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino.
3. È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.
4. Il medico può consigliare, a richiesta e nell'esclusivo interesse del paziente e senza dar luogo a indebiti condizionamenti, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura da lui ritenuti idonei per le cure necessarie.
01. 0280. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l'interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario.
2. Il conflitto di interesse riguarda aspetti economici e non, e si può manifestare nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione.
3. Il medico deve:
a) essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne l'importanza e gli eventuali rischi;
b) prevenire ogni situazione che possa essere evitata;
c) dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte consentendo al destinatario di queste una valutazione critica consapevole.

4. Il medico non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivo ad accordi economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sé e per altri.
01. 0282. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge.
2. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.
3. Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.
01. 0283. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il medico deve attivarsi per assicurare l'assistenza indispensabile.
01. 0287. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'uomo.
01. 0291. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio della salvaguardia dell'integrità psicofisica e della vita e della dignità della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonché sui rischi potenziali e sul diritto del soggetto stesso di ritirarsi in qualsiasi momento dalla sperimentazione.
2. Nel caso di soggetti minori, interdetti e posti in amministrazioni di sostegno è ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche. Il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti, ma il medico sperimentatore è tenuto ad informare la persona documentandone la volontà e tenendola comunque sempre in considerazione.
3. Ogni tipologia di sperimentazione compresa quella clinica deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.
01. 0292. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie affrontate a livello medico e sanitario, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica.
01. 04. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica.
01. 011. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato.
2. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 03. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 028. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 029. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 030. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 031. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 032. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 033. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 034. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 037. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 038. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 039. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 040. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 041. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 042. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 043. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 045. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;

all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 046. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 047. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 048. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 049. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 050. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 051. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 052. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 053. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 054. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 055. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 056. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 057. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 058. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 059. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 060. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 061. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 062. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 065. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 066. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 067. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 068. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 071. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 072. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 073. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 074. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 075. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 076. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 077. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 078. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 079. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 080. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 081. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 082. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 083. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 084. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 085. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 086. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 087. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 088. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 089. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 090. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 091. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 092. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 093. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 094. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 095. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 096. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 097. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 098. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 099. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0100. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0101. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0102. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0103. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0104. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0105. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0106. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0107. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0108. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0109. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0110. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0111. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0112. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0113. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0114. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0115. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0116. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0117. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0118. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0119. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0120. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0123. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0124. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0125. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0126. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0127. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0128. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0129. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0130. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0133. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0134. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0135. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0136. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere o se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0137. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0138. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0139. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0141. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0142. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0143. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0144. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0145. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0146. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0147. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0148. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0149. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0150. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0151. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0152. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0153. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0154. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0156. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0157. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0158. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatto.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0159. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0160. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0161. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0162. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0305. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0336. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0337. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0338. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0339. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0340. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0341. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0342. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0344. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0345. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0346. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0347. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0348. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0349. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0350. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0351. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0352. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0353. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0354. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0355. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0356. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0357. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0360. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0367. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0368. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0369. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0370. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0371. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0372. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0373. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0376. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0383. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0384. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0385. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0386. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0387. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0388. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0389. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0392. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0404. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0405. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0406. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0407. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0408. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0409. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0411. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;

all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0412. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0413. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0414. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione o l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0415. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0416. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0417. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0419. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0420. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0421. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0422. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0423. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0424. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0425. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0427. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0428. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0429. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0430. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0431. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0432. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0433. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0436. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0437. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0438. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0439. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0440. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0441. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0442. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0444. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0445. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0446. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0447. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

sopprimere l'articolo 7.
01. 0448. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

sopprimere l'articolo 7.
01. 0449. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

sopprimere l'articolo 7.
01. 0450. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0451. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0452. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0453. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0454. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0455. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0456. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0457. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui lo dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0460. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0467. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0468. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0469. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0470. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0471. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0472. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0473. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0474. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0163. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0164. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0165. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0166. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0167. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0168. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0169. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0172. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0179. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0180. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0181. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0182. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0183. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0184. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0185. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0188. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0195. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0196. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0197. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0198. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0199. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista a prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0200. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0201. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0204. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0216. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0217. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0218. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0219. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0220. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0221. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0222. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0224. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0225. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0226. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0227. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0228. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0229. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0230. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0232. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0233. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0234. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0235. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0236. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0237. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0238. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0240. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0241. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0242. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0243. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0244. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0245. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0246. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0249. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0250. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0251. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0252. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0253. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0254. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0255. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita,. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0257. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0258. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0259. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0260. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0261. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0262. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0263. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0943. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0944. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0949. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0959. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0960. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0965. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0975. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0976. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0996. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0997. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0999. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01000. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 01004. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01005. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01007. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 01008. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01012. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01013. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01015. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01016. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 01020. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01021. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01023. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01024. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01029. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01030. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01032. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01033. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01037. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01038. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01040. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01041. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0475. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0476. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0477. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0478. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0479. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0482. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0489. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0490. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0491. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0492. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0493. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0494. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0495. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0499. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0506. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza dei consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0509. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0516. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0517. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0518. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0519. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0520. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0521. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0522. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0525. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0537. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0538. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0539. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0540. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0541. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0542. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0543. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0545. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0546. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0547. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0548. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0549. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0550. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0551. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0553. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0554. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0555. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0556. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0557. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0558. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0559. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0561. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0562. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0563. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0564. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0565. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0566. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0567. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0570. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0571. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0572. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0573. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0574. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0582. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0579. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0575. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0578. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0583. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0576. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0580. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0581. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0584. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0585. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0586. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0587. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0588. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0589. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0593. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0592. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzato ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0595. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0594. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0590. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0596. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0597. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0599. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0600. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0602. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0603. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0604. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0605. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0606. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0609. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0610. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0611. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0612. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0607. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0624. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0625. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0626. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0627. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0628. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0631. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0632. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0633. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0634. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0629. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0635. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0636. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0638. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0639. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0641. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01583. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0642. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0643. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0644. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0647. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0648. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0649. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0650. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0645. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0662. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0663. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0664. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0665. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0666. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0669. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0670. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0671. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0672. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0667. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0673. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0674. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0676. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0677. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0679. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0680. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0681. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0682. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0683. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0686. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0687. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0688. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0689. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0684. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0701. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0702. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0703. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0704. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0705. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0706. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0708. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0709. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa degli articoli 3 e 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0710. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0711. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0712. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0713. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso davanti ad un notaio.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0714. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0715. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0716. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0718. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0719. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0720. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0721. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0722. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0723. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0725. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0726. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa degli articoli 3 e 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0727. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0728. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0741. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0742. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0750. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0757. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0758. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0773. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, pos sono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0774. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0794. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0797. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0805. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0802. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0810. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0813. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0818. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0821. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0827. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0835. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0838. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0830. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0843. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0845. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0858. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0859. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0874. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0875. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0883. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0895. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0898. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0814. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0747. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0763. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0779. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0795. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0798. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0803. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0806. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0811. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0819. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0822. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0828. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0831. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0836. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0839. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0848. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0864. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0880. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0896. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0899. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0903. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0904. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0906. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0907. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0911. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0912. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0914. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0915. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0919. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0920. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0922. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0923. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0928. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0929. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0931. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0932. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0936. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0937. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0939. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0940. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01044. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01045. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01050. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01062. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01063. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01064. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01065. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01066. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01067. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01068. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01071. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01078. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01079. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01080. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01081. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32, Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01082. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01083. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01084. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01087. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01099. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01100. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01101. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01102. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01103. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01104. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01105. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01107. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01108. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01109. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01110. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01111. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01112. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01113. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01115. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01116. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01117. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01118. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01119. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01120. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01121. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01123. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01124. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01125. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01126. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01127. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01128. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01129. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01132. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01133. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01134. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01135. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01136. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01137. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01138. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01140. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01141. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01142. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01143. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01144. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01145. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01146. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01147. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01148. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01149. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01150. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01151. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01152. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01156. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01163. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01164. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01165. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01166. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01167. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01168. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01172. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01179. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01180. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01181. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01182. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01183. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01184. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01188. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01200. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01201. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01202. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01203. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01204. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01205. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01206. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01208. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01209. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01210. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01211. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01212. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01213. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate e modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01214. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01215. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01216. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01217. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01218. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01219. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01220. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01221. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01222. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01223. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con culle dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01224. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici devono essere redatto. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01225. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01153. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01169. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01185. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01226. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01227. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte, A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01228. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01229. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte, A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01230. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01233. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01234. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01235. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01236. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01237. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01238. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01239. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01241. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01242. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte, A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01243. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01244. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01245. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01246. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01247. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01248. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01249. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01250. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01251. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01252. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate lo modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01253. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01254. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01257. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01264. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01265. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01266. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01267. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01268. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01269. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01270. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01273. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01280. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01281. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01282. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01283. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01284. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01285. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01286. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01289. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01301. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01302. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01303. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01304. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01305. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01306. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01307. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01309. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01310. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01311. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01312. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01313. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01314. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01315. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01317. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01318. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01319. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01320. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01321. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01322. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01323. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01325. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01326. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01327. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01328. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01329. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01330. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01331. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01334. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01335. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01336. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01337. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01338. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01339. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01340. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01342. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01343. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01344. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01345. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01346. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01347. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01348. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01351. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01352. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01353. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01354. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01355. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01356. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01358. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01359. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 3 e 4 della convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01360. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01361. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01362. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01363. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01365. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01366. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01368. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01369. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01370. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01371. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01372. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01373. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzato ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01375. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01376. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 3 e 4 della convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01377. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01378. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01390. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01391. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01392. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01393. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01394. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01395. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01397. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01398. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 3 e 4 della convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01399. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01400. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01401. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01402. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01404. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01405. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso davanti ad un notaio.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01481. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01407. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01408. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01409. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01410. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01411. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01412. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01414. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01415. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 3 e 4 della convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01416. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01417. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01429. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01430. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01431. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 01432. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01433. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01434. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01436. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno dello sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01437. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01438. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nei pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01439. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01440. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01446. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01447. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01448. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01449. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01450. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01451. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01453. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01454. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 3 e 4 dellaConvenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01455. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01456. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01468. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01469. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01470. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01471. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01472. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01473. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiolo gicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01475. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01476. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 3 e 4 dellaConvenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01477. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01478. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01479. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01485. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01486. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01487. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01488. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01489. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01490. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01492. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01493. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 3 e 4 dellaConvenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01494. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01495. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01509. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01508. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01510. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01511. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01512. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01513. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01514. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01517. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01524. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01525. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01526. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01527. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01528. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01529. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01531. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01533. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01540. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01541. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01542. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01543. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01544. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01545. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01546. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01549. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01561. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01562. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01563. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01564. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01565. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01566. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01567. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01569. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01570. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01571. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01572. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01573. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01574. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01575. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01577. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01578. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01579. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01580. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01582. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.
1. 79. Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Murer, Sbrollini, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, D'Incecco.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. Ai sensi della presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione nonché della Convenzione di Oviedo:
a) è promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra il medico, il paziente ed i suoi familiari e si individua nel consenso informato ad ogni trattamento sanitario, ivi compresi gli accertamenti diagnostici, l'atto fondante l'alleanza terapeutica tra medico e paziente, fatto salvo il dovere del medico di intervenire qualora la persona si trovi in imminente pericolo di vita;
b) è tutelato il diritto della persona a rifiutare le informazioni che le competono circa il trattamento sanitario a cui è sottoposta, secondo modalità da stabilire da parte di ciascuna struttura sanitaria;
c) è tutelato il diritto della persona al rifiuto, alla rinuncia, all'interruzione dei trattamenti sanitari;
d) il medico è tenuto ad astenersi da trattamenti non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura, secondo le regole del codice deontologico;
e) è confermato il divieto dell'eutanasia, dell'assistenza e dell'aiuto al suicidio, nonché dell'abbandono terapeutico;
f) ciascuna persona maggiorenne e capace d'intendere e volere può redigere una Dichiarazione Anticipata di Trattamento in cui indicare la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di cura, inclusa la nutrizione artificiale, che può rifiutare od a cui può rinunciare, in previsione di un'eventuale futura perdita irreversibile della propria capacità di intendere e di volere, nonché le eventuali disposizioni relative alla donazione del proprio corpo post mortem, alla donazione di organi, alle modalità di sepoltura e assistenza religiosa;
g) nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento viene indicato un fiduciario, il quale si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse della persona che lo ha nominato;
h) la Dichiarazione Anticipata di Trattamento può essere disattesa dal medico curante in tutto o in parte, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della dichiarazione, di poter altrimenti conseguire ulteriori benefici per la persona assistita, in accordo con il fiduciario ed i familiari;
i) è garantito il diritto ai pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente, ad essere assistiti attraverso una adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38.

2. Il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni elaborate dal Comitato nazionale di bioetica, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge determina le caratteristiche del documento contenente la DAT, redatto e firmato dal soggetto interessato.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.
1. 2029. Liva Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Murer; Sbrollini, D'Incecco, Sarubbi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. La Repubblica italiana, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, nonché della normativa deontologica che disciplina l'esercizio delle professioni sanitarie:
a) tutela la vita umana, quale diritto inviolabile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
b) garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
c) riconosce che l'attività medica è esclusivamente finalizzata a tutelare la vita e la salute e ad alleviare la sofferenza dei pazienti e quindi, in coerenza con le disposizioni deontologiche, nonché con le disposizioni del codice penale, non autorizza, neppure indirettamente, condotte attive o omissive intenzionalmente volte a provocare la morte del paziente;
d) impone al medico l'obbligo di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, acquisendone il consenso informato, sempre revocabile, anche parzialmente, da parte del diretto interessato;
e) rispetta come ambito esclusivo in cui matura ogni scelta di cura il rapporto terapeutico tra il medico e il paziente, o, in caso di incapacità di quest'ultimo, tra il medico e il soggetto che legalmente rappresenta il paziente; in tal caso, il personale sanitario e il rappresentante legale sono tenuti ad operare nel suo esclusivo interesse e a tenere conto delle volontà espresse dal paziente, quando non contrastino con la disciplina deontologica o le norme di legge; ove il diretto interessato sia minore di età, il consenso al trattamento è reso dagli esercenti la potestà parentale, dopo avere preso atto delle volontà del minore; ove il diretto interessato sia interdetto o inabilitato, il consenso è reso dal tutore, se interdetto, o dal curatore, se inabilitato; in tutti gli altri casi di incapacità, il consenso è reso dai soggetti di cui all'articolo 417 del codice civile, nell'ordine indicato dalla stessa norma, e quindi dal coniuge, dal convivente stabile, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, sino alla nomina dell'amministratore di sostegno, e dall'amministratore di sostegno, non appena questi sia stato nominato nelle forme previste dal codice civile; in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, sentito il medico curante dell'interessato;
f) riconosce che nessun trattamento in campo sanitario può essere attivato o proseguito senza o contro il consenso informato del paziente, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
g) stabilisce che, in ogni caso, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non adeguati alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.
1. 2016. Mura.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Tutela della vita e della salute e disciplina del rapporto terapeutico). - 1. La Repubblica italiana, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, nonché della normativa deontologica che disciplina l'esercizio delle professioni sanitarie:
a) tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
b) garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
c) riconosce che l'attività medica è esclusivamente finalizzata a tutelare la vita e la salute e ad alleviare la sofferenza dei pazienti e quindi, in coerenza con le disposizioni deontologiche, nonché con le disposizioni del codice penale, non autorizza, neppure indirettamente, condotte attive o omissive intenzionalmente volte a provocare la morte del paziente;
d) impone al medico l'obbligo di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, acquisendone il consenso informato, sempre revocabile, anche parzialmente, da parte del diretto interessato;
e) rispetta come ambito esclusivo in cui matura ogni scelta di cura il rapporto terapeutico tra il medico e il paziente, o, in caso di incapacità di quest'ultimo, tra il medico e il soggetto che legalmente rappresenta il paziente; in tal caso, il personale sanitario e il rappresentante legale sono tenuti ad operare nel suo esclusivo interesse e a tenere conto delle volontà espresse dal paziente, quando non contrastino con la disciplina deontologica o le norme di legge; ove il diretto interessato sia minore di età, il consenso al trattamento è reso dagli esercenti la potestà parentale, dopo avere preso atto delle volontà del minore; ove il diretto interessato sia interdetto o inabilitato, il consenso è reso dal tutore, se interdetto, o dal curatore, se inabilitato; in tutti gli altri casi di incapacità, il consenso è reso dai soggetti di cui all'articolo 417 del codice civile, nell'ordine indicato dalla stessa norma, e quindi dal coniuge, dal convivente stabile, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, sino alla nomina dell'amministratore di sostegno, e dall'amministratore di sostegno, non appena questi sia stato nominato nelle forme previste dal codice civile; in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, sentito il medico curante dell'interessato;
f) riconosce che nessun trattamento in campo sanitario può essere attivato o proseguito senza o contro il consenso informato del paziente, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.
1. 2014. Della Vedova, Buonfiglio.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. In attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, la presente legge tutela il diritto alla salute dell'individuo, garantendo in particolare le cure palliative così come previste dalla legge 15 marzo 2010, n. 38, ovvero l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali ai pazienti ed alle loro famiglie, sancendo il principio della libertà di ogni individuo ad esprimere esplicito, libero e consapevole consenso o dissenso ai trattamenti sanitari, nel caso in cui non sia più in grado di intendere e volere.
2. Promuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra il medico, il paziente ed i suoi familiari ed individua nel consenso informato ad ogni trattamento sanitario e accertamento diagnostico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, l'atto fondante l'alleanza terapeutica tra medico e paziente.
1. 2030. Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Sopprimere il comma 1.
* 1. 29. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Sopprimere il comma 1.
* 1. 223. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Per favorire l'effettività dei diritti sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32, e per garantire il diritto all'autodeterminazione dell'individuo, la presente legge:
1. 260. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Per favorire l'effettività dei diritti sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32, in primis quello a non essere sottoposto a cure senza il consenso dell'individuo, la presente legge:
1. 261. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Per favorire l'effettività dei principi sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32 la presente legge:
1. 262. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina l'esercizio dell'autodeterminazione nella fase di fine vita dell'individuo. A tal fine:
1. 263. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita. A tal fine:
1. 265. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la Repubblica garantisce l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine la presente legge:
1. 266. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire in simbiosi la salute e l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:
1. 264. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: In conformità con gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire il diritto alla salute e all'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:
1. 267. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: In conformità con gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:
1. 268. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:
1. 269. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la Repubblica disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine la presente legge:
1. 270. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenedo conto fino alla fine del comma con le seguenti:, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione nonché della Convenzione di Oviedo:
a) promomuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra il medico, il paziente ed i suoi familiari o il fiduciario, di cui alla lettera g), e individua nel consenso informato ad ogni trattamento sanitario e accertamento diagnostico l'atto fondante l'alleanza terapeutica tra medico e paziente, fatto salvo il dovere del medico di intervenire qualora la persona si trovi in imminente pericolo di vita;
b) garantisce il diritto della persona a rifiutare le informazioni che le competono circa il trattamento sanitario a cui è sottoposta;
c) garantisce il diritto della persona al rifiuto, alla rinuncia, all'interruzione dei trattamenti sanitari;
d) garantisce che il medico si astenga da trattamenti non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura;
e) vieta l'eutanasia, l'assistenza e l'aiuto al suicidio, nonché l'abbandono terapeutico;
f) garantisce a ciascuna persona maggiorenne e capace d'intendere e volere la possibilità di redigere una Dichiarazione Anticipata di Trattamento in cui indicare la propria volontà vincolante in merito ai trattamenti sanitari che può rifiutare o a cui può rinunciare, le eventuali disposizioni relative alla donazione del proprio corpo post mortem, alla donazione di organi, nonché le modalità di sepoltura e assistenza religiosa, in previsione di una eventuale futura perdita irreversibile della propria capacità di intendere e di volere;
g) garantisce il diritto di indicare all'interno della Dichiarazione Anticipata di Trattamento un fiduciario, il quale si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse della persona che lo ha nominato e a cui è rimessa la decisione in merito al ricorso eventuale a terapie o trattamenti medico-sanitari di evidente sollievo ed efficacia e dei quali non vi fosse un'adeguata conoscenza scientifica all'atto della redazione della Dichiarazione Anticipata di Trattamento;
h) consente di indicare nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento la possibilità di rinunciare o rifiutare l'idratazione e la nutrizione artificiale e altre terapie ritenute lesive della propria dignità;
i) garantisce il diritto ai pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente, ad essere assistiti attraverso una adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38.

Conseguentemente:
sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni elaborate dal Comitato nazionale di bioetica, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge determina le caratteristiche del documento contenente la DAT, redatto e firmato dal soggetto interessato.
sopprimere gli articoli da 2 a 9.
1. 2065. Pollastrini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti: tutela la salute della persona nel rispetto degli articoli 2, 13 e 33 della Costituzione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 197. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti: tutela la persona e la salute nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 195. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti: tutela la salute e l'autodeterminazione della persona.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 194. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti: garantisce il diritto ad una morte dignitosa nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 193. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti: garantisce il rispetto della persona umana come sancito dall'articolo 32 della Costituzione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 192. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti: garantisce il rispetto della persona umana e della sua volontà come previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 191. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti:, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 190. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti:, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, disciplina il consenso informato e la dichiarazione informata di trattamento allo scopo di rafforzare il metodo dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente dettando altresì disposizioni programmatiche per l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 2004. Contento, Calderisi, De Camillis.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti: tutela l'individuo e la salute nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 196. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti: disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie affrontate a livello medico e sanitario, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica.
1. 87. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti: tutela la vita e la salute nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.
1. 2000. Calderisi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, pone limiti all'impedimento dell'autodeterminazione dell'individuo nella fase di fine vita. A tal fine:
1. 271. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole per la tutela della salute dell'individuo e sua autodeterminazione nella fase di fine vita. A tal fine:
1. 272. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole per la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione nella fase di fine vita. A tal fine:
1. 273. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole che garantiscano la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione. A tal fine:
1. 274. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: non intende scalfire i principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, ma solo dettare regole che garantiscano la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione. A tal fine:
1. 275. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: nel rispetto.
* 1. 41. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: nel rispetto.
*1. 42. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dei principi di cui agli con la seguente: degli.
1. 216. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
1. 209. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
1. 211. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, articolo 9, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, articolo 25, e dell'articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
1. 210. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, articolo 9, e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, articolo 25.
1. 212. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, articolo 25.
1. 213. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo.
1. 215. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, articolo 9.
1. 214. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
1. 207. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto dell'articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
1. 208. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti:, secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo protegge l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantisce ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.
1. 206. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
1. 2017. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 1. 221. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 1. 2018. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con le parole: garantisce ad ogni persona capace il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.
1. 189. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con le parole: garantisce ad ogni persona il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 187. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con le parole: stabilisce che ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 188. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d) e f) con le seguenti:
a) tutela la persona umana ed il suo diritto inviolabile alla dignità anche nella fase terminale dell'esistenza ed anche quando la persona non sia più in grado di intendere e volere;
b) impone al medico l'obbligo di informare compiutamente il paziente (o gli esercenti la potestà parentale o la tutela nei casi previsti dalla legge) sui trattamenti sanitari più appropriati, in particolare per quanto attiene al sollievo della sofferenza;
c) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato senza che il paziente abbia espresso il proprio consenso informato come previsto dall'articolo 2, restando fermo il principio per cui nessuno può essere costretto ad un trattamento sanitario se non per legge, nell'interesse della collettività, e comunque con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
d) garantisce che di fronte a pazienti in stato di fine vita o quando la morte sia prevista come imminente, il medico si astenga da trattamenti terapeutici ormai inutili e provveda soltanto ad alleviare al paziente non solo la sofferenza ma anche lo stato di ansietà.
1. 2031. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) tutela la vita, la salute e un fine-vita dignitoso come fondamentale diritto dell'individuo, che determina delle stesse e per sé la dignità a suo personale giudizio.
1. 78. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) tutela la pari dignità delle persone e del loro libero pensiero nella vita come in prossimità del fine-vita.
1. 77. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) tutela il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 250. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) riconosce il diritto all'autodeterminazione inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 251. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) riconosce il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 252. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) riconosce il diritto a non soffrire, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 253. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) riconosce il diritto alla libertà di autodeterminazione, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 254. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) riconosce il diritto a rifiutare qualsivoglia trattamento, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 255. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) riconosce il diritto alla libertà individuale e all'autodeterminazione terapeutica, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 256. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 249. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere: riconosce e.
1. 205. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: e tutela fino alla fine della lettera con la seguente: il diritto all'integrità, alla libertà e alla dignità della persona.
1. 111. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tutela la aggiungere le seguenti: dignità della.
1. 40. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la vita umana fino alla fine della lettera con le seguenti: il diritto inviolabile della persona ad una vita dignitosa in tutte le sue fasi ed anche nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere; tuttavia, tale vita non è indisponibile qualora l'individuo, tramite dichiarazione anticipata, esprima, nel pieno delle sue facoltà, la sua volontà di rinunciare alle terapie, qualunque esse siano.
1. 76. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la vita umana fino alla fine della lettera con le seguenti: l'individuo umano, al suo diritto inviolabile e indisponibile, garantendo anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi di cui la persona non sia in grado di intendere e volere, affinché sia garantita la sua volontà come dallo stesso/a lasciato per iscritto precedentemente,di protrarre o non protrarre con l'aiuto di macchinari la sua esistenza.
1. 2032. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, con le seguenti: l'inalienabile, inviolabile ed indelegabile diritto all'autodeterminazione dell'essere umano come essere vivente, diritto.
1. 2033. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: vita umana con le seguenti: dignità della persona.
1. 2019. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: vita con la seguente: dignità.
1. 2034. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: vita umana aggiungere le seguenti: e il diritto all'autodeterminazione della persona.
1. 2020. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: inviolabile ed indisponibile,
* 1. 38. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: inviolabile ed indisponibile,
* 1. 258. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: inviolabile ed indisponibile con la seguente: individuale.
1. 37. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed indisponibile.

Conseguentemente:
al medesimo comma :
sopprimere la lettera
c);
lettera d), sopprimere le parole: e sul divieto di qualunque forma di eutanasia riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
lettera e), sopprimere le parole:, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
lettera
f), sostituire le parole: di fine vita con la seguente: terminale;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In deroga agli articoli 579, 580 e 593 del codice penale, non è punibile il medico che provoca o che agevola la morte di una persona che lo ha richiesto, a condizione che:
a) la persona si trovi in uno stato di malattia terminale, patologico o accidentale, gravemente invalidante e irreversibile, causa di sofferenze fisiche o psichiche insopportabili e senza prospettive di miglioramento;
b) la persona, in piena autonomia e libertà, abbia chiesto espressamente, in modo ponderato e reiterato, di morire;
c) la persona, al momento della richiesta, sia pienamente capace di intendere e di volere.

1-ter. Le condizioni di cui al comma 1-bis devono essere attestate da una commissione composta da tre medici, di cui uno specialista della patologia, uno indicato dal paziente e uno designato dal competente ordine dei medici chirurghi e odontoiatri tra coloro che non hanno sollevato obiezione di coscienza.
1-quater. La non punibilità di cui al comma 1-bis si estende alle altre persone che hanno fornito i mezzi per l'eutanasia o per il suicidio assistito e a chiunque ha collaborato all'intervento sotto la direzione del medico.
1. 2015. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed indisponibile.
*1. 39. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed indisponibile.
*1. 204. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: ed indisponibile fino alla fine della lettera con le seguenti: e disponibile dalla persona.
1. 181. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: indisponibile aggiungere le seguenti: ad alcun altro che la persona stessa.
1. 2035. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: indisponibile aggiungere le seguenti: da soggetti diversi rispetto alla persona della cui vita si tratta.
1. 2036. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:, garantito fino alla fine della lettera.
1. 200. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche nella fase terminale dell'esistenza e.
1. 203. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la persona con le seguenti: il cittadino.
1. 184. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la persona con le seguenti: il paziente.
1. 185. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la persona con le seguenti: l'individuo.
1. 186. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e di volere con le seguenti: o di volere.
1. 199. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, fino alla morte accertata nei modi di legge.
1. 201. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: accertata nei modi di legge con la seguente: naturale.
1. 198. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nei modi di legge con le seguenti: in base alle specifiche riconosciute dalla comunità medico scientifica allargata.
1. 108. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione.
1. 2001. Calderisi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, nel rispetto delle volontà espresse dall'individuo nel corso della vita.
1. 257. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e sulla base di accertate determinazioni scientifiche.
1. 69. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:; garantisce altresì il pieno rispetto della libertà individuale, ove ciò sia stato formalmente ed anticipatamente espresso, permette e tutela a tutti gli effetti giuridici nazionali, nel quadro normativo del diritto internazionale ed in ragione dell'estensione dell'assistenza sanitaria all'estero il trasferimento del malato in diverso paese europeo.
1. 2037. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 80. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) salvaguarda la scienza nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione.
1. 171. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) promuove lo sviluppo della scienza.
1. 172. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, garantendo la dignità della persona umana e permettendo le applicazioni della biologia e della medicina ove queste siano indispensabili, salvo dichiarate volontà della persona;
1. 88. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: riconosce e.
1. 178. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: e garantisce fino alla fine della lettera con le seguenti: come la libera scienza sia al servizio dell'interesse della società.
1. 173. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e garantisce con le seguenti:, garantisce e promuove.
1. 2038. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: persona con la seguente: cittadino.
1. 174. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: persona con la seguente: paziente.
1. 176. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: persona con la seguente: individuo.
1. 177. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza.
1. 105. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza con le seguenti: assolutamente prioritaria.
1. 106. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, particolarmente nelle situazioni di maggiore precarietà come la disabilità, l'età avanzata e la malattia.
1. 2006. Calgaro, Binetti, Mosella, Capitanio Santolini, Ria.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; garantisce altresì la piena libera attuazione della volontà individuale e/o di chi risulti legalmente deputato a fare le veci del malato in merito alla definizione ed alla concreta attuazione della propria dignità.
1. 2039. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-
bis) garantisce nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione la libertà scienza;
1. 170. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), dopo le parole:, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia aggiungere le seguenti: non legalmente praticabile in Italia.
1. 2051. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Eutanasia e suicidio assistito). - 1. L'eutanasia tramite operazioni attive e passive e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono concesse nella misura in cui la volontà del paziente sia espressa senza coercizioni e ripetutamente di fronte a un notaio.
2. L'attività medica può essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute.
1. 1. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 2021. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 2040. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) riconosce che colui che in fase terminale della sua vita anche se non più in grado di intendere e volere ma che abbia lasciato per iscritto la sua volontà a non essere curato o alimentato artificialmente ha il diritto al rispetto della sua volontà e il medico che esegue la volontà del paziente, quando questa è per iscritto secondo norme stabilite dalla legge, non può essere perseguito a norma degli articoli 575 579 580 del codice penale in quanto trattasi non di suicidio o omicidio ma di eliminare sofferenze inutili a un paziente che lo ha richiesto per iscritto precedentemente nel caso si fosse trovato in una situazione di sofferenza estrema per malattia terminale e dalla quale non sarebbe potuto uscire se non con l'aiuto del medico;
c-bis) garantisce il pieno diritto esclusivo delle persona umana a decidere direttamente - o previa dichiarazione scritta preventivamente consegnata a persona di sua fiducia - di por fine dignitosamente alla propria vita mediante quei metodi medico-scientifici che comportano l'immediata eliminazione della sofferenza o dello stato vegetativo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 2041. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) consente in deroga agli articoli 575, 579, 580 del codice penale la forma di trapasso assistito che si differenzia dal suicidio assistito in considerazione del fatto che l'attività medica e quella di assistenza alle persone, finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza, non debbano opportunamente entrare nel merito valutativo che il paziente attribuisce alle proprie condizioni;
1. 2042. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1173. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1174. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1176. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1177. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1189. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1190. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1192. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1193. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1205. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1206. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1208. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1209. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1211. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1212. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1213. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1214. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1215. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

1. 1223. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1231. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

1. 1239. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1247. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1248. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

1. 1256. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 953. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 954. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 969. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 970. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 981. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 985. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 991. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 992. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 993. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 994. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 995. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

1. 1003. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1011. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

1. 1019. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1027. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1028. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

1. 1036. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) abroga gli articoli 575, 579, 580 del codice penale.
1. 233. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure nel rispetto della Convenzione di Oviedo.
1. 168. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce al paziente la scelta delle cure mediche più appropriate.
1. 246. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce la tutela della salute e della libertà individuale come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente il rispetto delle scelte terapeutiche.
1. 244. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce la tutela della salute e l'autodeterminazione come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate.
1. 245. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce la tutela della salute e il divieto di sottoporre l'individuo a trattamenti medici indesiderati, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate.
1. 242. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo e garantisce al paziente la libertà di ottenere o rifiutare qualsiasi trattamento medico.
1. 241. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la libertà di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare.
1. 167. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare e rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.
1. 169. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce al paziente la scelta delle cure mediche.
1. 243. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana nel rispetto della volontà dell'individuo.
1. 89. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce che in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge 28 marzo 2001, n. 145, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende note le proprie determinazioni, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge.
1. 62. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce che in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge 28 marzo 2001, n. 145, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge.
1. 61. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo e garantisce al paziente il diritto all'eutanasia attiva e passiva.
1. 240. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce il diritto alla morte dignitosa.
1. 149. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:
c) ogni persona ha diritto di porre termine alla propria esistenza.
1. 143. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicido quando a farne richiesta è il paziente.
1. 235. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) ammette forme di eutanasia, anche attraverso condotte omissive e forme di assistenza o di aiuto al suicidio, se richieste dal paziente.
1. 232. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce ad ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico.
1. 147. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce ad ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza.
1. 148. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce ad ogni persona in condizioni terminali il diritto di porre termine alla propria esistenza, in deroga degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.
1. 144. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce che ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, sia in conformità agli articoli 13 e 32 della Costituzione.
1. 95. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, se espressamente richieste dal paziente anche attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento in deroga alle previsioni degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.
1. 234. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) vieta ai sensi dell'articolo 583 del codice penale ogni forma di lesioni personali gravi, anche quando queste fossero compiute da un medico su un paziente in assenza del suo consenso.
1. 140. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) vieta ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale, eccetto quando richiesto dal paziente.
1. 236. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) vieta l'eutanasia nonché l'assistenza e l'aiuto al suicidio;
1. 2025. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Murer, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 575, 579 e 580 con le seguenti: 575, 579, 580 e 583.
1. 141. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ogni forma di eutanasia con le seguenti: l'eutanasia attiva.
1. 139. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto con le seguenti: induzione all'eutanasia o.
1. 2043. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: eutanasia con le seguenti: dolce morte.
1. 136. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio.
1. 137. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da:, considerando l'attività medica fino alla fine della lettera con le seguenti:; il trattamento non dovrà comunque e in nessun modo contrastare, neanche parzialmente, la dichiarazione anticipata di trattamento del paziente, riconoscendo in tale scritto la primaria garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, come sancito dall'articolo 2 della Costituzione della Repubblica italiana.
1. 2044. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza con le seguenti: che l'esercizio dell'attività medica può comportare la morte del paziente.
1. 135. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: l'attività medica aggiungere la seguente: terapeutica.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire la parola: acquista con la seguente: ha.
1. 2026. Mario Pepe (PD).

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: esclusivamente.
1. 134. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: della vita e.
1. 2022. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza con le seguenti: integrale dignità e qualità della vita, del benessere e della salute umana nonché all'alleviamento o della completa remissione della sofferenza fisica, psichica e morale.
1. 2045. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: e della salute aggiungere le seguenti:, nel rispetto delle volontà espresse dal paziente di cui all'articolo 3 della presente legge,
1. 2023. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: nonché all'alleviamento della sofferenza.
1. 131. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.
1. 2007. Mantini.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, fatta salva l'espressione del consenso informato ai sensi dell'articolo 2.
1. 2002. Calderisi.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: con tutti i mezzi disponibili e praticabili, compreso l'uso di farmaci palliativi e di terapie antidolore.
1. 71. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:; autorizza a tutti gli effetti giuridici ed economici, in forza dell'articolo 13 della Costituzione, l'inalienabile diritto del malato ad essere trasferito in un altro paese europeo nel quale, nei modi e nelle forme in cui vi fosse legalmente prevista l'eutanasia, sia possibile disporre degli specifici strumenti legislativi sanitari previsti in materia.
1. 2046. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 239. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) garantisce che, in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge 28 marzo 2001, n. 145, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge.
1. 86. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate.
1. 81. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) garantisce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.
1. 64. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) garantisce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico.
1. 63. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) garantisce ad ogni persona capace il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo allo possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.
1. 85. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: informare il paziente sui aggiungere le seguenti: benefici ed i rischi conseguenti ai.
1. 2047. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: più appropriati fino alla fine della lettera.
1. 238. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: più appropriati.
1. 162. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da:, e sul divieto fino alla fine della lettera.
1. 2048. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia.
1. 2049. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole:, e sul divieto di qualunque forma di aggiungere le seguenti: induzione alla.
1. 2050. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.
1. 160. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita con le seguenti: e riconosce che il suo dissenso, anche tramite atti unilaterali manifestati prima di perdere la capacità di esprimere le proprie volontà, è vincolante per il medico. Nel caso di pazienti di minore età o di incapaci la presente legge ravvisa come vincolante per il medico l'espressione di volontà di chi esercita la tutela, salvo che non sia pregiudiziale alla salute del paziente. In quest'ultimo caso è il medico a decidere in scienza e coscienza.
1. 100. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: riconoscendo come prioritaria con la seguente: promuovendo.
1. 70. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: riconoscendo con le seguenti: e riconosce.
1. 157. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita con le seguenti: come prioritario il diritto del paziente ad accettare o rifiutare cure sul proprio corpo.
1. 155. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita con le seguenti: come prioritario il consenso informato del paziente.
1. 156. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: come prioritaria.
1. 161. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente con le seguenti: prioritario il consenso informato.
1. 154. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: riconoscendo come prioritaria aggiungere le seguenti: la volontà del paziente e.
1. 34. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.
1. 97. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita con le seguenti: in ogni fase della vita.
1. 298. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata, il medico deve aderire alla richiesta.
1. 66. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) assicura, alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, che il rispetto delle sue volontà sia vincolante per il sistema sanitario nazionale e garantisce il diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza.
1. 2003. Nicco, Brugger, Zeller.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) nel pieno rispetto dell'articolo 2 della Costituzione, i diritti inviolabili dell'uomo sono salvaguardati dalla presente legge.
1. 151. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) garantisce le terapie antidolore.
1. 152. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) promuove le terapie antidolore, in particolare nella fase di fine vita.
1. 153. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata ai sensi della lettera d), ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione; salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese dal paziente.
1. 65. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione, salvo espresso consenso del paziente.
1. 1184. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 96. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) garantisce ad ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. Senza pregiudizio per le terapie che comunque intende mettere a disposizione del paziente, il medico è tenuto, in ogni caso e prima di procedere all'eutanasia, a:
1) informare il paziente sulla sua situazione clinica e sulle prospettive di vita;
2) chiedere conferma al paziente della sua richiesta di eutanasia e documentarlo sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi, nonché sulle loro conseguenze;
3) dialogare con il paziente al fine di condividere con lui la convinzione che non vi è altra soluzione ragionevole per la sua patologia, nonché accertare che la richiesta dello stesso paziente è volontaria e oggetto di una decisione esclusivamente personale;
4) accertare che perdura lo stato di sofferenza fisica o psichica del paziente e che lo stesso è ancora intenzionato a chiedere l'eutanasia. A tale fine, il medico avvia una serie di colloqui periodici in modo da poter osservare e valutare l'evoluzione delle condizioni psico-fisiche del paziente;
5) consultare un altro medico ai fini della conferma del carattere grave e incurabile della malattia, informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato prende visione della cartella clinica, visita il paziente e valuta se le sue sofferenze fisiche o psichiche hanno carattere costante, insopportabile e non sono suscettibili di alcun miglioramento a fronte di ulteriori trattamenti terapeutici. Al termine dell'esame redige un rapporto nel quale espone le sue considerazioni sul caso. Il medico consultato non deve aver avviato alcun contatto precedente con il paziente, neanche di tipo personale, deve assicurare la propria indipendenza di giudizio nei confronti del medico che lo ha interpellato e deve essere competente rispetto alla patologia esaminata. Il medico informa il paziente sull'esito della consulenza;
6) consultare e tenere conto delle considerazioni dell'équipe sanitaria, ove presente, in merito alla richiesta di eutanasia avanzata dal paziente;
7) informare della richiesta di eutanasia, su espressa volontà del paziente, i familiari e le persone di fiducia indicato dallo stesso paziente;
8) garantire al paziente la possibilità di consultarsi con le persone da lui indicate in merito alla richiesta di eutanasia.
1. 146. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente.
1. 90. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: nessun trattamento sanitario può essere attivato aggiungere le seguenti: o mantenuto.
1. 2009. Mantini.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge con le seguenti: esplicita o implicita del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo il principio per cui i diritti all'autodeterminazione in quanto essere vivente ed i diritti al benessere fisico, psichico e morale devono essere tutelati come fondamentali diritti dell'individuo ed interesse preminente della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario per disposizione di legge, trattamento che contravvenga alla volontà implicita od esplicita del paziente,
1. 2052. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: di cui all'articolo 2 aggiungere le seguenti: e da quanto previsto dall'articolo 3.
1. 33. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: fermo fino alla fine della lettera con le seguenti: fermi i principi di tutela della salute dettati dalla tradizionale deontologia medica, e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario nemmeno per disposizione di legge.
1. 103. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: fondamentale diritto dell'individuo e aggiungere le seguenti:, nei limiti previsti dalla legge e dai principi costituzionali.
1. 2053. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e interesse della collettività.
1. 102. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: e nessuno con le seguenti:, in virtù dei quali nessuno.
1. 2054. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: può essere obbligato con le seguenti: deve essere obbligato.
1. 32. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: se non per disposizione di legge fino alla fine della lettera.
1. 101. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: se non per aggiungere la seguente: espressa.
1. 2055. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: disposizione di legge aggiungere le seguenti:, per la difesa della salute ed incolumità pubblica.
1. 2056. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, e comunque sempre nel rispetto del consenso informato del paziente.
1. 133. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 231. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con le seguenti:
f) garantisce che il medico debba astenersi dal ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita;
g) dispone che la sospensione dei trattamenti, quando non risultino più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dia luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché, per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita;
h) garantisce che la sospensione dei trattamenti avvenga solo previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza. La manifestazione scritta del consenso, espressa dai soggetti di cui al periodo precedente, è allegata alla cartella clinica del paziente, unitamente alla determinazione scritta del medico curante di sospendere i trattamenti;
i) garantisce che la proporzionalità dei trattamenti agli effetti terapeutici desiderati sia oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure.
1. 68. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) riserva al paziente la puntuale individuazione del significato di accanimento terapeutico.
1. 225. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: in casi fino alla fine della lettera con le seguenti: il divieto di accanimento terapeutico non può comportare l'abbandono di cure mediche.
1. 125. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: in casi fino alla fine della lettera con le seguenti: il divieto di accanimento terapeutico non comporta la non garanzia di prestazioni sanitarie.
1. 124. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: in casi fino alla fine della lettera con le seguenti: gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e, nei casi di incapacità, rispettare le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dal tutore.
1. 126. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: in casi fino alla fine della lettera con le seguenti: in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti sanitari straordinari, non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura di sostegno vitale del medesimo.
1. 82. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: in casi fino a: trattamenti straordinari con le seguenti:, in situazioni in cui la morte si preannuncia imminente e inevitabile, il medico debba astenersi da trattamenti sanitari.
1. 2067. Polledri.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente,
1. 122. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: casi di pazienti fino alla fine della lettera con le seguenti: stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, qualora esplicitato dal soggetto nella dichiarazione di fine vita, il medico debba astenersi da qualsiasi trattamento.
1. 2057. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: in stato di fine vita fino alla fine della lettera con le seguenti: terminali, in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti sanitari ad eccezione di quelli previsti dal comma 3.
1. 2058. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in stato di fine vita aggiungere le seguenti: presunto o acclarato.
1. 2059. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: o in condizioni di morte prevista come imminente.
1. 123. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: in condizioni di morte prevista come imminente con la seguente: clinicamente morti.
1. 121. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: imminente con la seguente: certa.
1. 230. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: debba con la seguente: deve.
1. 118. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da : astenersi da trattamenti fino alla fine della lettera, con le seguenti: garantire il rispetto delle volontà del paziente o, qualora esso sia impossibilitato ad esplicitarle, di quelle dei suoi familiari, di coloro che ne esercitano la patria potestà o dei tutori legali.
1. 93. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: da trattamenti fino alla fine della lettera con le seguenti: dall'instaurare o proseguire trattamenti terapeutici non proporzionati, futili o inutilmente invasivi e non efficaci rispetto alle condizioni cliniche del paziente e agli obiettivi di cura. Egli non ha l'obbligo di contrastare e ritardare ad ogni costo l'esito finale della malattia, ma piuttosto, nel rispetto del miglior interesse del paziente, ha il compito di accompagnarlo e assisterlo verso la sua fine naturale.
1. 5. Buttiglione, Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Volontè, Capitanio Santolini, Ria.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: straordinari fino alla fine della lettera, con le seguenti: non espressamente voluti.
1. 115. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: straordinari fino alla fine della lettera, con le seguenti: non voluti.
1. 116. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: straordinari non proporzionati, con le seguenti: non voluti dal paziente.
1. 120. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: straordinari con la seguente: eccezionali.
1. 229. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: trattamenti straordinari aggiungere le seguenti: non esplicitamente od implicitamente condivisi con il paziente.
1. 2060. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: non proporzionati con la seguente: sproporzionati.
1. 228. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: proporzionati fino alla fine della lettera, con le seguenti: espressamente accettati dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento.
1. 94. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: non proporzionati, non aggiungere le seguenti: riconosciuti come.
1. 2061. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: non efficaci o non tecnicamente adeguati.
1. 2068. Calgaro, Binetti, Capitanio Santolini, Mosella, Mondello, Buttiglione, Ria.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: non efficaci con la seguente: inefficaci.
1. 227. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
1. 117. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: condizioni cliniche con le seguenti: dichiarazioni anticipate di trattamento.
1. 226. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e si debba astenere dall'accanimento forzoso nella somministrazione di cure di qualsivoglia natura, atte a procrastinare artificiosamente il fine vita.
1. 2062. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:. Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi e, nei casi di incapacità, rispettare le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dall'amministratore di sostegno.
1. 128. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:. Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi e, nei casi di incapacità, rispettare le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dal fiduciario ai sensi della presente legge.
1. 127. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:. Anche nelle situazioni di fine vita tutti gli interventi sanitari devono rispettare la volontà del paziente.
1. 129. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) garantisce il diritto del paziente a essere protetto contro il dolore. Nel caso dei malati terminali, il medico applica tutte le terapie antidolorifiche disponibili, anche nel caso in cui esse possono avere l'effetto non intenzionale di accelerare la morte del paziente.
1. 6. Buttiglione, Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Volontè, Capitanio Santolini, Ria.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) garantisce ad ogni persona capace il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.
1. 130. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) assicura che ogni persona maggiorenne possa redigere direttive anticipate per il caso in cui non fosse in grado in futuro di esprimere la propria volontà; tali direttive anticipate indicano i desideri della persona relativi alla sua fine di vita in merito alle condizioni di limitazione o sospensione del trattamento terapeutico;
1. 2011. Mantini.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) riconosce, salvo i casi previsti dalla legge, il diritto della persona a rifiutare in tutto o in parte o a rinunciare a proseguire il trattamento sanitario prescritto;
1. 2027. Lenzi, Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sbrollini, Sarubbi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte, intesa come il momento in cui le funzioni spontanee del cuore e della respirazione sono definitivamente cessate, oppure si è accertata la cessazione irreversibile di ogni funzione cerebrale.
1. 60. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte, intesa come il momento in cui la persona ha subito una perdita irreversibile di ogni capacità di integrare e di coordinare le funzioni fisiche e mentali del corpo.
1. 59. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 2.
1. 222. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole da: volte alla presa in carico fino alla fine del comma con le seguenti: specificamente indirizzate e mirate ai soggetti incapaci e alle loro famiglie.
1. 113. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire la parola: volte con la seguente: rivolte.
1. 114. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la parola: paziente aggiungere le seguenti: da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
1. 28. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 2, dopo la parola: soggetti aggiungere le seguenti: indigenti.
1. 72. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: di intendere e di volere aggiungere le seguenti: e che non abbiano dato disposizioni di testamento biologico.
1. 2063. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: garantendo il diritto alle residenze sanitarie assistenziali (RSA) le cui rette di permanenza sono ripartite per il 50 per cento a carico del Servizio sanitario nazionale e per il restante 50 per cento a carico dei comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente, in base alla situazione economica del solo assistito.
1. 112. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, sempre nel rispetto prioritario dei diritti delle persone alla propria dignità di esseri umani.
1. 92. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate.
1. 91. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, nell'assoluto rispetto della eventuale avvenuta espressione di volontà di trattamento di fine vita registrata nelle forme previste.
1. 2064. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di soggetti indigenti o non in grado di provvedere alle spese necessarie, l'azienda sanitaria locale competente si assume tutte le spese relative ai trattamenti sanitari e all'assistenza, e in ogni caso a tutte le spese necessarie al proseguimento delle cure prescritte dal medico curante.
1. 73. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 3.
1. 2028. Bertolini, Pagano, Saltamartini.

Al comma 3, premettere la parola: Anche.
*1. 2012. Calgaro, Binetti, Mosella, Capitanio Santolini, Ria.

Al comma 3, premettere la parola: Anche.
*1. 2024. Barani.

Al comma 3, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38,
1. 2066. Calgaro, Binetti, Mosella, Capitanio Santolini, Ria.

Al comma 3, sostituire le parole: terminali o in condizione di morte prevista come imminente con le seguenti: di cui alla lettera f) del comma 1.
1. 2005. Palumbo.

Al comma 3, dopo le parole: prevista come imminente aggiungere le seguenti: o in stato vegetativo.
1. 2013. Mantini.

Sostituire la rubrica con la seguente: La vita dell'individuo nella fase terminale, i diritti e la tutela della salute.
1. 283. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: La vita nella fase terminale, i diritti dell'individuo e la tutela della salute.
1. 284. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: La vita nella fase terminale, i diritti dell'individuo.
1. 285. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: La salute dell'individuo nella fase terminale: tutele e diritti.
1. 281. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: La salute dell'individuo nella fase di fine vita: tutele e diritti.
1. 282. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: L'individuo nella fase del fine vita, i diritti.
1. 290. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Diritti dell'individuo nella fase di fine vita.
1. 291. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: I diritti dell'individuo nella fase del fine vita.
1. 294. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Della tutela dei diritti dell'individuo nella fase di fine vita.
1. 293. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Fine vita, i diritti dell'individuo.
1. 295. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: La salute e i diritti dell'individuo nella fase di fine vita.
1. 296. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela della salute e dell'autodeterminazione.
1. 278. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela della salute e della libertà individuale.
1. 279. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela della vita dell'individuo nella fase terminale dell'esistenza.
1. 286. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela della vita dell'individuo nella fase del fine vita.
1. 287. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela della vita dell'individuo: i diritti.
1. 289. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela della vita e della salute dell'individuo nella fase terminale dell'individuo e nella fase terminale dell'esistenza.
1. 288. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela della vita, della salute e della libertà individuale.
1. 276. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela della vita, della salute e dell'autodeterminazione.
1. 277. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela dei diritti dell'individuo nella fase del fine vita.
1. 297. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Estensione del consenso). - 1. L'articolo 50 del codice penale è sostituito dal seguente:
«50. - (Consenso dell'avente diritto). - Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
La norma di cui al primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una accertata patologia invalidante incurabile.».
1. 02. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Cure palliative). - 1. In conformità ai requisiti stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, le regioni si attivano per la diffusione, nei territori di rispettiva competenza, di centri residenziali di cure palliative. Essi garantiscono adeguata assistenza in caso di patologie progressive, in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infauste e per le quali, comunque, i trattamenti previsti dai protocolli medici risultano inefficaci, alleviando le sofferenze per l'intera durata di tali patologie fino al periodo di accertamento della morte cerebrale di cui al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.
1. 010. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
1. 0272. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. I trattamenti che incidono sulla integrità e sulla resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.
1. 0273. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psicofisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona.
2. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico.
1. 0290. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.