XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 6 luglio 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 luglio 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Castiello, Catone, Cenni, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Leoluca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi, Pecorella, Pescante, Picchi, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Romani, Romano, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Stefani, Tabacci, Tremonti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Caparini, Carfagna, Casero, Castiello, Catone, Cenni, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, Jannone, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Leoluca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi, Pecorella, Pescante, Picchi, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Romani, Romano, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 luglio 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
COSENZA: «Disposizioni per lo sviluppo dell'istruzione scolastica e dell'alta formazione nei settori di eccellenza della produzione italiana, nonché agevolazione fiscale per le imprese che finanziano progetti di ricerca e di apprendistato» (4483);
DIMA ed altri: «Concessione di contributi per il rinnovo delle macchine agricole e operatrici» (4484);
MARIO PEPE (Misto): «Modifica all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, concernente l'iscrizione in soprannumero ai corsi di laurea nelle discipline mediche e sanitarie per gli studenti che abbiano superato gli esami del primo biennio dei medesimi corsi presso università aventi sede negli Stati membri dell'Unione europea» (4485).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

In data 5 luglio 2011 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, le seguenti proposte di legge:
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: «Inserimento dell'articolo 97-bis nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in materia di funzioni dei segretari comunali» (4486);
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: «Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo)» (4487).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge LAGANÀ FORTUGNO ed altri: «Disposizioni in favore delle imprese che subiscono ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione» (4380) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marco Carra.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
«Delega al Governo per l'adeguamento e la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di immissioni sul mercato e di uso dei mangimi» (Già articolo 15 del nuovo testo del disegno di legge n. 4059, approvato dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 13 aprile 2011 (vedi stampato Camera n. 4059-A/R), stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 giugno 2011 (4059-ter) Parere delle Commissioni I, V, X, XII, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VI Commissione (Finanze):
«Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di contrasto all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto in importazione da Paesi terzi» (Già articolo 23 del nuovo testo del disegno di legge n. 4059, approvato dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 13 aprile 2011 (vedi stampato Camera n. 4059-A/R), stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 giugno 2011 (4059-quater) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.

VII Commissione (Cultura):
DIMA ed altri: «Disposizioni per favorire il sostegno di alunni con disabilità» (4405) Parere delle Commissioni I, V, VI, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
DIMA ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della Certosa di Serra San Bruno» (4406) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
«Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali negli edifici e negli ambienti di vita, con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002» (Già articolo 32 del nuovo testo del disegno di legge n. 4059, approvato dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 13 aprile 2011 (vedi stampato Camera n. 4059-A/R), stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 giugno 2011 (4059-octies) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, IX, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
«Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche» (Già articolo 33 del nuovo testo del disegno di legge n. 4059, approvato dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 13 aprile 2011 (vedi stampato Camera n. 4059-A/R), stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 giugno 2011 (4059-novies) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
«Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali» (Già articolo 35 del nuovo testo del disegno di legge n. 4059, approvato dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 13 aprile 2011 (vedi stampato Camera n. 4059-A/R), stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 giugno 2011 (4059-decies) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
«Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE» (Già articolo 40 del nuovo testo del disegno di legge n. 4059, approvato dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 13 aprile 2011 (vedi stampato Camera n. 4059-A/R), stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 giugno 2011 (4059-terdecies) Parere delle Commissioni I, III, V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):
JANNONE: «Norme per la promozione del lavoro artigianale» (4428) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
«Disposizioni per l'attuazione di norme europee in materia di commercializzazione di vini» (Già articolo 28 del nuovo testo del disegno di legge n. 4059, approvato dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 13 aprile 2011 (vedi stampato Camera n. 4059-A/R), stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 giugno 2011 (4059-quinquies) Parere delle Commissioni I, V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
«Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea» (Già articolo 29 del nuovo testo del disegno di legge n. 4059, approvato dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 13 aprile 2011 (vedi stampato Camera n. 4059-A/R), stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 giugno 2011 (4059-sexies) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), III, V, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
«Modifica dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in materia di introduzioni e reintroduzioni in materia di specie animali e vegetali autoctone» (Già articolo 31 del nuovo testo del disegno di legge n. 4059, approvato dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 13 aprile 2011 (vedi stampato Camera n. 4059-A/R), stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 giugno 2011 (4059-septies) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
«Delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari» (Già articolo 36 del nuovo testo del disegno di legge n. 4059, approvato dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 13 aprile 2011 (vedi stampato Camera n. 4059-A/R), stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 giugno 2011 (4059-undecies) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
«Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in materia di designazione degli aromi utilizzati nei prodotti alimentari» (Già articolo 37 del nuovo testo del disegno di legge n. 4059, approvato dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 13 aprile 2011 (vedi stampato Camera n. 4059-A/R), stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 giugno 2011 (4059-duodecies) Parere delle Commissioni I, V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 5 luglio 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione - Ottava relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo - Quadro riassuntivo delle misure di difesa commerciale adottate dai Paesi terzi nei confronti dell'Unione europea (statistiche aggiornate al 31 dicembre; commento dei casi e testo aggiornati al marzo 2011) (COM(2011)399 definitivo), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti atti:
n. 7276/11 - Progetto di regolamento della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari, che è assegnato in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
n. 7254/11 - Progetto di regolamento della Commissione concernente il catalogo delle materie prime per mangimi, che è assegnato in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
n. 7426/11 - Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (COM(2011)88 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
n. 7784/11 - Progetto di regolamento della Commissione concernente l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia, che è assegnato in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
n. 7785/11 - Progetto di regolamento della Commissione relativo al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini, che è assegnato in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
n. 11/11 - Decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
n. 7839/11 - Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
n. 7840/11 - Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro, che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
n. 7843/11 - Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
n. 7846/11 - Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro, che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
n. 7847/11 - Progetto di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
n. 7848/11 - Progetto di regolamento (UE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
n. 7767/11 - Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
n. 7770/11 - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
n. 9483/11 - Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (COM(2011)229 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
n. 9485/11 - Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attribuzione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (COM(2011)227 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
n. 9539/11 - Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (COM(2011)221 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
n. 9593/11 - Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio per quanto concerne le possibilità di pesca per alcuni stock ittici (COM(2011)243 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
n. 9596/11 - Progetto di regolamento della Commissione che modifica il regola mento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera alimentari, che è assegnato in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
n. 9586/11 - Decisione del Consiglio di opposizione all'adozione da parte della Commissione europea del progetto di direttiva che modifica la direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, che è assegnato in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
n. 10268/11 - Regolamento (UE) della Commissione che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009, che è assegnato in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
n. 10825/11 - Decisione del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione europea ai negoziati concernenti un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa, che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
n. 11121/11 - Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (COM(2011)314 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
n. 11137/11 - Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attribuzione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (COM(2011)310 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
n. 11243/2011 - Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (COM(2011) 355 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
n. 11822/2011 - Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio (COM(2011)383 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
n. 11423/2011 - Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2011 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia, 2011-2014 - Aspetti connessi all'occupazione (articolo 148 del TFUE), che è assegnato in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
n. 11657/2011 - Raccomandazioni relative a raccomandazioni del Consiglio a ciascuno Stato membro sui programmi nazionali di riforma 2011 - Orientamento generale (articolo 148 del TFUE), che è assegnato in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
n. 11452/2011 - Semestre europeo - Elenco dei documenti - Raccomandazioni del Consiglio sui programmi nazionali di riforma 2011 di ciascuno Stato membro e che formulano i pareri del Consiglio sui programmi di stabilità o di convergenza aggiornati, 2011-2014, che è assegnato in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
n. 12091/2011 - Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (COM(2011)365 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
n. 12190/2011 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America (COM(2011)379 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
n. 9736/2011 - Decisione del Consiglio concernente la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
n. 9737/2011 - Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea o dal Consiglio dell'Unione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (COM(2011)89 definitivo), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (COM(2011)82 definitivo), assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (COM(2011)103 definitivo), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per far fronte alle necessità di finanziamento aggiuntive del progetto ITER (COM(2011)226 definitivo), assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (COM(2011)228 definitivo), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile alimentari (COM(2011)216 definitivo), assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari e relativi allegati (COM(2011)223 definitivo), assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (COM(2011)241 definitivo), assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM(2011)275 definitivo), assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (COM(2011)276 definitivo), assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea (COM(2011)274 definitivo), assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza (COM(2011)292 definitivo), assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale sull'immigrazione e l'asilo (2010) (COM(2011)291 definitivo), assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce all'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria (COM(2011)288 definitivo), assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (COM(2011)313 definitivo), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento (COM(2011)303 definitivo), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020 (COM(2011)311 definitivo), assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità (COM(2011)335 definitivo), assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Libro verde - Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo - Libro verde sull'applicazione della normativa dell'Unione europea sulla giustizia penale nel settore della detenzione (COM(2011)327 definitivo), assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane (COM(2011)289 definitivo), assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM(2011)336 definitivo), assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (COM(2011)384 definitivo), assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto (COM(2011)326 definitivo), assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure (COM(2011)349 definitivo), assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America (COM(2011)380 definitivo), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 4 luglio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2011.

Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 5 luglio 2011, a pagina 4, la penultima e l'ultima riga della prima colonna e la prima e la seconda riga della seconda colonna devono intendersi sostituite dalle seguenti:
«CATANOSO GENOESE: "Disciplina dei requisiti di qualificazione professionale e di organizzazione delle imprese esercenti attività agromeccanica" (4481);».

PROPOSTA DI LEGGE: S. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: IGNAZIO ROBERTO MARINO ED ALTRI; TOMASSINI ED ALTRI; PORETTI E PERDUCA; CARLONI E CHIAROMONTE; BAIO ED ALTRI; MASSIDDA; MUSI ED ALTRI; VERONESI; BAIO ED ALTRI; RIZZI; BIANCONI ED ALTRI; D'ALIA E FOSSON; CASELLI ED ALTRI; D'ALIA E FOSSON: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLEANZA TERAPEUTICA, DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 2350-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BINETTI ED ALTRI; ROSSA ED ALTRI; FARINA COSCIONI ED ALTRI; BINETTI ED ALTRI; POLLASTRINI ED ALTRI; COTA ED ALTRI; DELLA VEDOVA ED ALTRI; ANIELLO FORMISANO ED ALTRI; SALTAMARTINI ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; DI VIRGILIO ED ALTRI; PALAGIANO ED ALTRI (A.C. 625-784-1280-1597-1606-1764-BIS-1840-1876-1968-BIS-2038-2124-2595)

A.C. 2350-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2350 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Tutela della vita e della salute).

1. La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione:
a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;
d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.
3. I pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente hanno diritto a essere assistiti attraverso una adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Tutela della vita e della salute).

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte pronunciato ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.
01. 05. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
2. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.
01. 0264. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che costituiscono diritto inalienabile del medico.
2. Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
3. Il medico deve operare al fine di salvaguardare l'autonomia professionale e segnalare ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.
01. 0265. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto dell'autonomia della persona tenendo conto dell'uso appropriato delle risorse.
2. Il medico è tenuto a collaborare alla eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità di accesso, disponibilità, utilizzazione e qualità delle cure.
01. 0266. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione.
2. La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.
3. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale. L'inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocumento della persona assistita o di altri.
4. La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall'adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all'autorità giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del codice di deontologia medica.
5. Il medico non deve rendere al giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale.
6. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.
01. 0267. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale, il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela.
2. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con lo deroghe stabilite dalla legge.
3. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.
01. 0268. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Al medico è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest'ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull'opportunità della rivelazione stessa.
2. Al medico è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell'interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell'ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest'ultima situazione peraltro, è necessaria l'autorizzazione dell'eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato.
3. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie di cui alla presente legge anche in caso di diniego dell'interessato ove vi sia l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.
01. 0269. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
2. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità. Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate.
3. Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.
4. In nessun caso il medico deve accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
5. La prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non previste dalla scheda tecnica sia non ancora autorizzati al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.
6. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.
7. È obbligo del medico segnalare tempestivamente, alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.
01. 0270. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire all'adeguamento dell'organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure.
2. Il medico al tal fine deve utilizzare tutti gli strumenti disponibili per comprendere le cause di un evento avverso e mettere in atto i comportamenti necessari per evitarne la ripetizione; tali strumenti costituiscono esclusiva riflessione tecnico-professionale, riservata, volta alla identificazione dei rischi, alla correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti.
01. 0271. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
01. 0274. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
2. Egli deve affrontare nell'ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per una accurata valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzione alla disponibilità dei presidi e delle risorse.
01. 0275. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento.
01. 0276. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure.
2. In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino.
3. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
4. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.
01. 0277. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
01. 0278. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La libera scelta del medico e del luogo di cura da parte del cittadino costituisce il fondamento del rapporto tra medico e paziente.
2. Nell'esercizio dell'attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino.
3. È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.
4. Il medico può consigliare, a richiesta e nell'esclusivo interesse del paziente e senza dar luogo a indebiti condizionamenti, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura da lui ritenuti idonei per le cure necessarie.
01. 0280. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l'interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario.
2. Il conflitto di interesse riguarda aspetti economici e non, e si può manifestare nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione.
3. Il medico deve:
a) essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne l'importanza e gli eventuali rischi;
b) prevenire ogni situazione che possa essere evitata;
c) dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte consentendo al destinatario di queste una valutazione critica consapevole.

4. Il medico non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivo ad accordi economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sé e per altri.
01. 0282. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge.
2. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.
3. Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.
01. 0283. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il medico deve attivarsi per assicurare l'assistenza indispensabile.
01. 0287. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'uomo.
01. 0291. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio della salvaguardia dell'integrità psicofisica e della vita e della dignità della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonché sui rischi potenziali e sul diritto del soggetto stesso di ritirarsi in qualsiasi momento dalla sperimentazione.
2. Nel caso di soggetti minori, interdetti e posti in amministrazioni di sostegno è ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche. Il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti, ma il medico sperimentatore è tenuto ad informare la persona documentandone la volontà e tenendola comunque sempre in considerazione.
3. Ogni tipologia di sperimentazione compresa quella clinica deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.
01. 0292. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie affrontate a livello medico e sanitario, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica.
01. 04. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica.
01. 011. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato.
2. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 03. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 028. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 029. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 030. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 031. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 032. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 033. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 034. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 037. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 038. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 039. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 040. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 041. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 042. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 043. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 045. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 046. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 047. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 048. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 049. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 050. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 051. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 052. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 053. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 054. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 055. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 056. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 057. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 058. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 059. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 060. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 061. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 062. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 065. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 066. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 067. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 068. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 071. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 072. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 073. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 074. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 075. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 076. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 077. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 078. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 079. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 080. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 081. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 082. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 083. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 084. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 085. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 086. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 087. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 088. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 089. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 090. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 091. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 092. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 093. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 094. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 095. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 096. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 097. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 098. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 099. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0100. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0101. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0102. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0103. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0104. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0105. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0106. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0107. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0108. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0109. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0110. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0111. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0112. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0113. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0114. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0115. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0116. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0117. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0118. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0119. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0120. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0123. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0124. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0125. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0126. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0127. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0128. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0129. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0130. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0133. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0134. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0135. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0136. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere o se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0137. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0138. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0139. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0141. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0142. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0143. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0144. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0145. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0146. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0147. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0148. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0149. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0150. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0151. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0152. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0153. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0154. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0156. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0157. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0158. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatto.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0159. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0160. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0161. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0162. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0305. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0336. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0337. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0338. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0339. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0340. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0341. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0342. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0344. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0345. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0346. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0347. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0348. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0349. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0350. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0351. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0352. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0353. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0354. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0355. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0356. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0357. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0360. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0367. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0368. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0369. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0370. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0371. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0372. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0373. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0376. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0383. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0384. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0385. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0386. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0387. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0388. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0389. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0392. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0404. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0405. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0406. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0407. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0408. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0409. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0411. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;

all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0412. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0413. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0414. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione o l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0415. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0416. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0417. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0419. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0420. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0421. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0422. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0423. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0424. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0425. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0427. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0428. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0429. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0430. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0431. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0432. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

01. 0433. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0436. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0437. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0438. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0439. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0440. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0441. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
sopprimere l'articolo 7.

01. 0442. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0444. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0445. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0446. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0447. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

sopprimere l'articolo 7.
01. 0448. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

sopprimere l'articolo 7.
01. 0449. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

sopprimere l'articolo 7.
01. 0450. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0451. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0452. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0453. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0454. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0455. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0456. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0457. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui lo dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0460. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0467. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0468. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0469. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0470. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0471. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.

sopprimere l'articolo 7.
01. 0472. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0473. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0474. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0163. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0164. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0165. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0166. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0167. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0168. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0169. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0172. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0179. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0180. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0181. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0182. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0183. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0184. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0185. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0188. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0195. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0196. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0197. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0198. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0199. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista a prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0200. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0201. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0204. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0216. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0217. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0218. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0219. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0220. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0221. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0222. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0224. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0225. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0226. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0227. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0228. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0229. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0230. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0232. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0233. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0234. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0235. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0236. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0237. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0238. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0240. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0241. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0242. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0243. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0244. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0245. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0246. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0249. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0250. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0251. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0252. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0253. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0254. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0255. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita,. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0257. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0258. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0259. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0260. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0261. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0262. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0263. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0943. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0944. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0949. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0959. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0960. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0965. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0975. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0976. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0996. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0997. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0999. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01000. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 01004. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01005. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01007. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 01008. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01012. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01013. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01015. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01016. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 01020. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01021. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01023. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01024. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01029. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01030. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01032. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01033. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01037. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01038. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01040. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera
c);
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01041. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0475. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0476. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0477. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0478. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0479. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0482. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0489. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista laprescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0490. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0491. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0492. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0493. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0494. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0495. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0499. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0506. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza dei consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0509. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0516. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0517. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0518. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0519. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0520. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0521. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0522. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0525. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0537. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0538. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0539. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0540. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0541. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0542. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0543. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0545. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0546. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0547. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0548. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0549. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0550. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0551. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0553. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0554. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0555. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0556. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0557. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0558. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0559. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0561. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0562. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0563. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0564. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0565. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0566. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere l'articolo 7.
01. 0567. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0570. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0571. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0572. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0573. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0574. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0582. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0579. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0575. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0578. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0583. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0576. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0580. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il consenso informato in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0581. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 0584. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0585. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0586. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0587. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0588. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0589. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0593. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0592. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzato ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0595. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0594. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0590. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0596. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0597. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0599. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0600. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0602. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0603. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0604. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0605. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0606. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0609. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0610. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0611. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0612. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0607. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0624. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0625. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0626. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0627. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0628. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0631. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0632. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0633. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0634. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0629. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0635. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0636. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0638. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0639. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0641. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01583. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0642. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0643. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0644. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0647. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0648. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0649. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0650. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0645. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0662. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0663. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0664. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0665. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0666. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0669. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0670. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0671. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0672. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0667. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0673. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0674. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0676. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0677. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0679. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0680. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0681. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0682. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0683. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0686. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0687. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0688. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0689. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita nel rispetto dell'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0684. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0701. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0702. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0703. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0704. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0705. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0706. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0708. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 Convenzione europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0709. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa degli articoli 3 e 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0710. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0711. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0712. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0713. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso davanti ad un notaio.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0714. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0715. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0716. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0718. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0719. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0720. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0721. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0722. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0723. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0725. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0726. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa degli articoli 3 e 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0727. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 4, comma 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0728. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0741. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0742. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0750. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0757. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0758. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0773. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0774. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0794. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0797. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0805. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0802. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0810. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0813. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0818. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0821. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0827. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0835. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0838. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0830. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0843. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0845. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0858. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0859. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0874. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0875. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0883. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0895. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0898. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0814. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0747. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0763. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0779. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0795. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0798. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0803. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0806. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0811. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0819. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0822. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0828. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0831. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0836. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente,
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
01. 0839. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0848. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0864. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0880. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0896. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0899. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0903. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0904. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0906. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0907. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0911. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0912. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0914. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0915. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0919. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0920. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0922. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0923. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0928. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0929. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0931. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 0932. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0936. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0937. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 0939. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di trattamento, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 0940. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01044. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01045. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01050. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01062. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01063. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01064. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01065. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01066. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01067. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01068. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01071. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01078. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01079. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01080. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01081. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32, Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01082. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01083. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01084. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01087. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01099. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01100. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01101. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01102. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01103. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01104. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01105. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01107. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01108. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01109. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01110. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01111. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01112. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01113. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01115. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01116. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01117. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01118. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01119. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01120. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01121. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01123. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01124. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01125. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01126. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01127. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01128. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01129. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01132. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01133. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01134. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01135. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01136. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01137. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01138. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01140. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01141. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01142. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01143. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01144. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01145. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del soggetto incapace. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01146. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01147. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01148. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01149. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01150. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01151. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01152. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01156. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01163. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01164. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01165. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01166. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01167. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01168. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01172. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01179. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01180. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01181. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01182. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01183. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01184. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01188. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01200. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01201. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01202. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01203. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01204. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01205. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01206. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01208. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01209. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01210. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01211. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01212. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01213. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate e modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01214. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01215. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01216. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01217. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01218. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01219. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01220. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01221. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01222. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01223. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con culle dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01224. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici devono essere redatto. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01225. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01153. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01169. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01185. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01226. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01227. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte, A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01228. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01229. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte, A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01230. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01233. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01234. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01235. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01236. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01237. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01238. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01239. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01241. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01242. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte, A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01243. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01244. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01245. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01246. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01247. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01248. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01249. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01250. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01251. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01252. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate lo modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01253. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01254. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01257. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01264. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01265. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01266. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01267. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01268. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01269. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01270. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01273. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01280. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01281. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01282. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01283. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01284. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01285. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01286. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01289. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01301. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01302. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01303. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01304. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01305. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01306. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01307. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01309. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01310. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01311. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01312. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01313. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01314. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01315. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01317. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01318. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01319. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01320. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01321. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01322. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01323. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01325. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01326. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01327. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01328. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01329. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01330. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01331. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01334. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01335. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01336. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01337. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01338. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01339. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01340. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01342. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01343. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01344. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01345. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01346. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01347. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui alla presente legge, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 7.

01. 01348. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01351. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01352. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01353. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01354. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01355. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01356. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01358. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01359. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 3 e 4 della convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01360. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01361. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01362. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01363. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01365. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01366. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01368. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01369. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01370. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01371. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01372. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01373. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzato ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01375. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01376. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 3 e 4 della convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01377. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01378. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01390. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01391. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01392. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01393. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01394. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01395. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01397. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01398. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 3 e 4 della convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01399. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01400. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01401. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01402. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza di due testimoni, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01404. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà, alla presenza del medico curante, in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01405. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, essendo terapie mediche di sostegno vitale teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso davanti ad un notaio.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01481. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01407. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01408. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01409. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01410. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01411. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01412. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01414. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01415. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 3 e 4 della convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01416. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01417. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01429. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01430. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01431. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

01. 01432. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01433. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01434. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01436. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno dello sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01437. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 3 e 4 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01438. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nei pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01439. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01440. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01446. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01447. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01448. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01449. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01450. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01451. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01453. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01454. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 3 e 4 dellaConvenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01455. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace si sia espresso al riguardo nel pieno delle sue capacità di agire.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01456. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01468. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01469. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01470. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01471. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.
Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01472. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01473. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01475. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01476. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 3 e 4 dellaConvenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01477. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01478. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché abbiano dichiarato la loro volontà in tal senso.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01479. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01485. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 2 e 32 della Costituzione. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01486. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01487. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01488. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Carta Europea de Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01489. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 25 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01490. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01492. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01493. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa degli articoli 3 e 4 dellaConvenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01494. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato rispettosa dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01495. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01509. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01508. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01510. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01511. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01512. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01513. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà, la ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01514. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01517. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01524. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01525. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01526. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01527. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01528. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01529. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01531. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01533. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01540. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01541. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01542. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01543. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01544. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01545. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. In attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di direttive anticipate di volontà. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
2. Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'approvazione della disciplina di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01546. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.
Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01549. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01561. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01562. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01563. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01564. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01565. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01566. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01567. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01569. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01570. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01571. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01572. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.
Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01573. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01574. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo
.
01. 01575. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01577. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e l'alleanza terapeutica. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01578. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01579. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita e il consenso informato del paziente. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01580. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La presente legge disciplina il fine vita. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
01. 01582. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.
1. 79. Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Murer, Sbrollini, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, D'Incecco.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. Ai sensi della presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione nonché della Convenzione di Oviedo:
a) è promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra il medico, il paziente ed i suoi familiari e si individua nel consenso informato ad ogni trattamento sanitario, ivi compresi gli accertamenti diagnostici, l'atto fondante l'alleanza terapeutica tra medico e paziente, fatto salvo il dovere del medico di intervenire qualora la persona si trovi in imminente pericolo di vita;
b) è tutelato il diritto della persona a rifiutare le informazioni che le competono circa il trattamento sanitario a cui è sottoposta, secondo modalità da stabilire da parte di ciascuna struttura sanitaria;
c) è tutelato il diritto della persona al rifiuto, alla rinuncia, all'interruzione dei trattamenti sanitari;
d) il medico è tenuto ad astenersi da trattamenti non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura, secondo le regole del codice deontologico;
e) è confermato il divieto dell'eutanasia, dell'assistenza e dell'aiuto al suicidio, nonché dell'abbandono terapeutico;
f) ciascuna persona maggiorenne e capace d'intendere e volere può redigere una Dichiarazione Anticipata di Trattamento in cui indicare la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di cura, inclusa la nutrizione artificiale, che può rifiutare od a cui può rinunciare, in previsione di un'eventuale futura perdita irreversibile della propria capacità di intendere e di volere, nonché le eventuali disposizioni relative alla donazione del proprio corpo post mortem, alla donazione di organi, alle modalità di sepoltura e assistenza religiosa;
g) nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento viene indicato un fiduciario, il quale si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse della persona che lo ha nominato;
h) la Dichiarazione Anticipata di Trattamento può essere disattesa dal medico curante in tutto o in parte, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della dichiarazione, di poter altrimenti conseguire ulteriori benefici per la persona assistita, in accordo con il fiduciario ed i familiari;
i) è garantito il diritto ai pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente, ad essere assistiti attraverso una adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38.

2. Il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni elaborate dal Comitato nazionale di bioetica, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge determina le caratteristiche del documento contenente la DAT, redatto e firmato dal soggetto interessato.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.
1. 2029. Liva Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Murer; Sbrollini, D'Incecco, Sarubbi, Ghizzoni.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. La Repubblica italiana, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, nonché della normativa deontologica che disciplina l'esercizio delle professioni sanitarie:
a) tutela la vita umana, quale diritto inviolabile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
b) garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
c) riconosce che l'attività medica è esclusivamente finalizzata a tutelare la vita e la salute e ad alleviare la sofferenza dei pazienti e quindi, in coerenza con le disposizioni deontologiche, nonché con le disposizioni del codice penale, non autorizza, neppure indirettamente, condotte attive o omissive intenzionalmente volte a provocare la morte del paziente;
d) impone al medico l'obbligo di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, acquisendone il consenso informato, sempre revocabile, anche parzialmente, da parte del diretto interessato;
e) rispetta come ambito esclusivo in cui matura ogni scelta di cura il rapporto terapeutico tra il medico e il paziente, o, in caso di incapacità di quest'ultimo, tra il medico e il soggetto che legalmente rappresenta il paziente; in tal caso, il personale sanitario e il rappresentante legale sono tenuti ad operare nel suo esclusivo interesse e a tenere conto delle volontà espresse dal paziente, quando non contrastino con la disciplina deontologica o le norme di legge; ove il diretto interessato sia minore di età, il consenso al trattamento è reso dagli esercenti la potestà parentale, dopo avere preso atto delle volontà del minore; ove il diretto interessato sia interdetto o inabilitato, il consenso è reso dal tutore, se interdetto, o dal curatore, se inabilitato; in tutti gli altri casi di incapacità, il consenso è reso dai soggetti di cui all'articolo 417 del codice civile, nell'ordine indicato dalla stessa norma, e quindi dal coniuge, dal convivente stabile, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, sino alla nomina dell'amministratore di sostegno, e dall'amministratore di sostegno, non appena questi sia stato nominato nelle forme previste dal codice civile; in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, sentito il medico curante dell'interessato;
f) riconosce che nessun trattamento in campo sanitario può essere attivato o proseguito senza o contro il consenso informato del paziente, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
g) stabilisce che, in ogni caso, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non adeguati alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.
1. 2016. Mura.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Tutela della vita e della salute e disciplina del rapporto terapeutico). - 1. La Repubblica italiana, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, nonché della normativa deontologica che disciplina l'esercizio delle professioni sanitarie:
a) tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
b) garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
c) riconosce che l'attività medica è esclusivamente finalizzata a tutelare la vita e la salute e ad alleviare la sofferenza dei pazienti e quindi, in coerenza con le disposizioni deontologiche, nonché con le disposizioni del codice penale, non autorizza, neppure indirettamente, condotte attive o omissive intenzionalmente volte a provocare la morte del paziente;
d) impone al medico l'obbligo di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, acquisendone il consenso informato, sempre revocabile, anche parzialmente, da parte del diretto interessato;
e) rispetta come ambito esclusivo in cui matura ogni scelta di cura il rapporto terapeutico tra il medico e il paziente, o, in caso di incapacità di quest'ultimo, tra il medico e il soggetto che legalmente rappresenta il paziente; in tal caso, il personale sanitario e il rappresentante legale sono tenuti ad operare nel suo esclusivo interesse e a tenere conto delle volontà espresse dal paziente, quando non contrastino con la disciplina deontologica o le norme di legge; ove il diretto interessato sia minore di età, il consenso al trattamento è reso dagli esercenti la potestà parentale, dopo avere preso atto delle volontà del minore; ove il diretto interessato sia interdetto o inabilitato, il consenso è reso dal tutore, se interdetto, o dal curatore, se inabilitato; in tutti gli altri casi di incapacità, il consenso è reso dai soggetti di cui all'articolo 417 del codice civile, nell'ordine indicato dalla stessa norma, e quindi dal coniuge, dal convivente stabile, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, sino alla nomina dell'amministratore di sostegno, e dall'amministratore di sostegno, non appena questi sia stato nominato nelle forme previste dal codice civile; in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, sentito il medico curante dell'interessato;
f) riconosce che nessun trattamento in campo sanitario può essere attivato o proseguito senza o contro il consenso informato del paziente, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.
1. 2014. Della Vedova, Buonfiglio.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. In attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, la presente legge tutela il diritto alla salute dell'individuo, garantendo in particolare le cure palliative così come previste dalla legge 15 marzo 2010, n. 38, ovvero l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali ai pazienti ed alle loro famiglie, sancendo il principio della libertà di ogni individuo ad esprimere esplicito, libero e consapevole consenso o dissenso ai trattamenti sanitari, nel caso in cui non sia più in grado di intendere e volere.
2. Promuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra il medico, il paziente ed i suoi familiari ed individua nel consenso informato ad ogni trattamento sanitario e accertamento diagnostico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, l'atto fondante l'alleanza terapeutica tra medico e paziente.
1. 2030. Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Sopprimere il comma 1.
* 1. 29. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Sopprimere il comma 1.
* 1. 223. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Per favorire l'effettività dei diritti sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32, e per garantire il diritto all'autodeterminazione dell'individuo, la presente legge:
1. 260. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Per favorire l'effettività dei diritti sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32, in primis quello a non essere sottoposto a cure senza il consenso dell'individuo, la presente legge:
1. 261. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Per favorire l'effettività dei principi sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32 la presente legge:
1. 262. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina l'esercizio dell'autodeterminazione nella fase di fine vita dell'individuo. A tal fine:
1. 263. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita. A tal fine:
1. 265. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la Repubblica garantisce l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine la presente legge:
1. 266. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire in simbiosi la salute e l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:
1. 264. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: In conformità con gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire il diritto alla salute e all'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:
1. 267. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: In conformità con gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:
1. 268. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:
1. 269. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la Repubblica disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine la presente legge:
1. 270. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenedo conto fino alla fine del comma con le seguenti:, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione nonché della Convenzione di Oviedo:
a) promomuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra il medico, il paziente ed i suoi familiari o il fiduciario, di cui alla lettera g), e individua nel consenso informato ad ogni trattamento sanitario e accertamento diagnostico l'atto fondante l'alleanza terapeutica tra medico e paziente, fatto salvo il dovere del medico di intervenire qualora la persona si trovi in imminente pericolo di vita;
b) garantisce il diritto della persona a rifiutare le informazioni che le competono circa il trattamento sanitario a cui è sottoposta;
c) garantisce il diritto della persona al rifiuto, alla rinuncia, all'interruzione dei trattamenti sanitari;
d) garantisce che il medico si astenga da trattamenti non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura;
e) vieta l'eutanasia, l'assistenza e l'aiuto al suicidio, nonché l'abbandono terapeutico;
f) garantisce a ciascuna persona maggiorenne e capace d'intendere e volere la possibilità di redigere una Dichiarazione Anticipata di Trattamento in cui indicare la propria volontà vincolante in merito ai trattamenti sanitari che può rifiutare o a cui può rinunciare, le eventuali disposizioni relative alla donazione del proprio corpo post mortem, alla donazione di organi, nonché le modalità di sepoltura e assistenza religiosa, in previsione di una eventuale futura perdita irreversibile della propria capacità di intendere e di volere;
g) garantisce il diritto di indicare all'interno della Dichiarazione Anticipata di Trattamento un fiduciario, il quale si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse della persona che lo ha nominato e a cui è rimessa la decisione in merito al ricorso eventuale a terapie o trattamenti medico-sanitari di evidente sollievo ed efficacia e dei quali non vi fosse un'adeguata conoscenza scientifica all'atto della redazione della Dichiarazione Anticipata di Trattamento;
h) consente di indicare nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento la possibilità di rinunciare o rifiutare l'idratazione e la nutrizione artificiale e altre terapie ritenute lesive della propria dignità;
i) garantisce il diritto ai pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente, ad essere assistiti attraverso una adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38.

Conseguentemente:
sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni elaborate dal Comitato nazionale di bioetica, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge determina le caratteristiche del documento contenente la DAT, redatto e firmato dal soggetto interessato.
sopprimere gli articoli da 2 a 9.
1. 2065. Pollastrini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti: tutela la salute della persona nel rispetto degli articoli 2, 13 e 33 della Costituzione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 197. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti: tutela la persona e la salute nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 195. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti: tutela la salute e l'autodeterminazione della persona.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 194. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti: garantisce il diritto ad una morte dignitosa nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 193. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti: garantisce il rispetto della persona umana come sancito dall'articolo 32 della Costituzione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 192. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti: garantisce il rispetto della persona umana e della sua volontà come previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 191. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti:, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 190. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti: tutela l'individuo e la salute nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1. 196. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da:, tenendo conto fino alla fine del comma con le seguenti: disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie affrontate a livello medico e sanitario, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica.
1. 87. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, pone limiti all'impedimento dell'autodeterminazione dell'individuo nella fase di fine vita. A tal fine:
1. 271. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole per la tutela della salute dell'individuo e sua autodeterminazione nella fase di fine vita. A tal fine:
1. 272. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole per la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione nella fase di fine vita. A tal fine:
1. 273. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole che garantiscano la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione. A tal fine:
1. 274. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: non intende scalfire i principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, ma solo dettare regole che garantiscano la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione. A tal fine:
1. 275. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: nel rispetto.
* 1. 41. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: nel rispetto.
*1. 42. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dei principi di cui agli con la seguente: degli.
1. 216. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
1. 209. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
1. 211. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, articolo 9, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, articolo 25, e dell'articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
1. 210. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, articolo 9, e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, articolo 25.
1. 212. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, articolo 25.
1. 213. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo.
1. 215. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, articolo 9.
1. 214. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
1. 207. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e nel rispetto dell'articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
1. 208. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti:, secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo protegge l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantisce ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.
1. 206. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
1. 2017. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 1. 221. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 1. 2018. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con le parole: garantisce ad ogni persona capace il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.
1. 189. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con le parole: garantisce ad ogni persona il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 187. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con le parole: stabilisce che ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 188. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d) e f) con le seguenti:
a) tutela la persona umana ed il suo diritto inviolabile alla dignità anche nella fase terminale dell'esistenza ed anche quando la persona non sia più in grado di intendere e volere;
b) impone al medico l'obbligo di informare compiutamente il paziente (o gli esercenti la potestà parentale o la tutela nei casi previsti dalla legge) sui trattamenti sanitari più appropriati, in particolare per quanto attiene al sollievo della sofferenza;
c) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato senza che il paziente abbia espresso il proprio consenso informato come previsto dall'articolo 2, restando fermo il principio per cui nessuno può essere costretto ad un trattamento sanitario se non per legge, nell'interesse della collettività, e comunque con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
d) garantisce che di fronte a pazienti in stato di fine vita o quando la morte sia prevista come imminente, il medico si astenga da trattamenti terapeutici ormai inutili e provveda soltanto ad alleviare al paziente non solo la sofferenza ma anche lo stato di ansietà.
1. 2031. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) tutela la vita, la salute e un fine-vita dignitoso come fondamentale diritto dell'individuo, che determina delle stesse e per sé la dignità a suo personale giudizio.
1. 78. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) tutela la pari dignità delle persone e del loro libero pensiero nella vita come in prossimità del fine-vita.
1. 77. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) tutela il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 250. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) riconosce il diritto all'autodeterminazione inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 251. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) riconosce il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 252. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) riconosce il diritto a non soffrire, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 253. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) riconosce il diritto alla libertà di autodeterminazione, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 254. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) riconosce il diritto a rifiutare qualsivoglia trattamento, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 255. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) riconosce il diritto alla libertà individuale e all'autodeterminazione terapeutica, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 256. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
1. 249. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere: riconosce e.
1. 205. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: e tutela fino alla fine della lettera con la seguente: il diritto all'integrità, alla libertà e alla dignità della persona.
1. 111. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tutela la aggiungere le seguenti: dignità della.
1. 40. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la vita umana fino alla fine della lettera con le seguenti: il diritto inviolabile della persona ad una vita dignitosa in tutte le sue fasi ed anche nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere; tuttavia, tale vita non è indisponibile qualora l'individuo, tramite dichiarazione anticipata, esprima, nel pieno delle sue facoltà, la sua volontà di rinunciare alle terapie, qualunque esse siano.
1. 76. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la vita umana fino alla fine della lettera con le seguenti: l'individuo umano, al suo diritto inviolabile e indisponibile, garantendo anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi di cui la persona non sia in grado di intendere e volere, affinché sia garantita la sua volontà come dallo stesso/a lasciato per iscritto precedentemente,di protrarre o non protrarre con l'aiuto di macchinari la sua esistenza.
1. 2032. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, con le seguenti: l'inalienabile, inviolabile ed indelegabile diritto all'autodeterminazione dell'essere umano come essere vivente, diritto.
1. 2033. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: vita umana con le seguenti: dignità della persona.
1. 2019. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: vita con la seguente: dignità.
1. 2034. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: vita umana aggiungere le seguenti: e il diritto all'autodeterminazione della persona.
1. 2020. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: inviolabile ed indisponibile,
* 1. 38. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: inviolabile ed indisponibile,
* 1. 258. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: inviolabile ed indisponibile con la seguente: individuale.
1. 37. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed indisponibile.

Conseguentemente:
al medesimo comma:
sopprimere la lettera
c);
lettera d), sopprimere le parole: e sul divieto di qualunque forma di eutanasia riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
lettera e), sopprimere le parole:, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
lettera
f), sostituire le parole: di fine vita con la seguente: terminale;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In deroga agli articoli 579, 580 e 593 del codice penale, non è punibile il medico che provoca o che agevola la morte di una persona che lo ha richiesto, a condizione che:
a) la persona si trovi in uno stato di malattia terminale, patologico o accidentale, gravemente invalidante e irreversibile, causa di sofferenze fisiche o psichiche insopportabili e senza prospettive di miglioramento;
b) la persona, in piena autonomia e libertà, abbia chiesto espressamente, in modo ponderato e reiterato, di morire;
c) la persona, al momento della richiesta, sia pienamente capace di intendere e di volere.
1-ter. Le condizioni di cui al comma 1-bis devono essere attestate da una commissione composta da tre medici, di cui uno specialista della patologia, uno indicato dal paziente e uno designato dal competente ordine dei medici chirurghi e odontoiatri tra coloro che non hanno sollevato obiezione di coscienza.
1-quater. La non punibilità di cui al comma 1-bis si estende alle altre persone che hanno fornito i mezzi per l'eutanasia o per il suicidio assistito e a chiunque ha collaborato all'intervento sotto la direzione del medico.
1. 2015. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed indisponibile.
*1. 39. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ed indisponibile.
*1. 204. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: ed indisponibile fino alla fine della lettera con le seguenti: e disponibile dalla persona.
1. 181. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: indisponibile aggiungere le seguenti: ad alcun altro che la persona stessa.
1. 2035. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: indisponibile aggiungere le seguenti: da soggetti diversi rispetto alla persona della cui vita si tratta.
1. 2036. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:, garantito fino alla fine della lettera.
1. 200. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche nella fase terminale dell'esistenza e.
1. 203. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la persona con le seguenti: il cittadino.
1. 184. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la persona con le seguenti: il paziente.
1. 185. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la persona con le seguenti: l'individuo.
1. 186. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e di volere con le seguenti: o di volere.
1. 199. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, fino alla morte accertata nei modi di legge.
1. 201. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: accertata nei modi di legge con la seguente: naturale.
1. 198. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nei modi di legge con le seguenti: in base alle specifiche riconosciute dalla comunità medico scientifica allargata.
1. 108. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, nel rispetto delle volontà espresse dall'individuo nel corso della vita.
1. 257. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e sulla base di accertate determinazioni scientifiche.
1. 69. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:; garantisce altresì il pieno rispetto della libertà individuale, ove ciò sia stato formalmente ed anticipatamente espresso, permette e tutela a tutti gli effetti giuridici nazionali, nel quadro normativo del diritto internazionale ed in ragione dell'estensione dell'assistenza sanitaria all'estero il trasferimento del malato in diverso paese europeo.
1. 2037. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 80. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) salvaguarda la scienza nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione.
1. 171. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) promuove lo sviluppo della scienza.
1. 172. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, garantendo la dignità della persona umana e permettendo le applicazioni della biologia e della medicina ove queste siano indispensabili, salvo dichiarate volontà della persona;
1. 88. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: riconosce e.
1. 178. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: e garantisce fino alla fine della lettera con le seguenti: come la libera scienza sia al servizio dell'interesse della società.
1. 173. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e garantisce con le seguenti:, garantisce e promuove.
1. 2038. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: persona con la seguente: cittadino.
1. 174. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: persona con la seguente: paziente.
1. 176. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: persona con la seguente: individuo.
1. 177. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza.
1. 105. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza con le seguenti: assolutamente prioritaria.
1. 106. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, particolarmente nelle situazioni di maggiore precarietà come la disabilità, l'età avanzata e la malattia.
1. 2006. Calgaro, Binetti, Mosella, Capitanio Santolini, Ria.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; garantisce altresì la piena libera attuazione della volontà individuale e/o di chi risulti legalmente deputato a fare le veci del malato in merito alla definizione ed alla concreta attuazione della propria dignità.
1. 2039. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-
bis) garantisce nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione la libertà scienza;
1. 170. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), dopo le parole:, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia aggiungere le seguenti: non legalmente praticabile in Italia.
1. 2051. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Eutanasia e suicidio assistito). - 1. L'eutanasia tramite operazioni attive e passive e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono concesse nella misura in cui la volontà del paziente sia espressa senza coercizioni e ripetutamente di fronte a un notaio.
2. L'attività medica può essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute.
1. 1. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 2021. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 2040. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) riconosce che colui che in fase terminale della sua vita anche se non più in grado di intendere e volere ma che abbia lasciato per iscritto la sua volontà a non essere curato o alimentato artificialmente ha il diritto al rispetto della sua volontà e il medico che esegue la volontà del paziente, quando questa è per iscritto secondo norme stabilite dalla legge, non può essere perseguito a norma degli articoli 575 579 580 del codice penale in quanto trattasi non di suicidio o omicidio ma di eliminare sofferenze inutili a un paziente che lo ha richiesto per iscritto precedentemente nel caso si fosse trovato in una situazione di sofferenza estrema per malattia terminale e dalla quale non sarebbe potuto uscire se non con l'aiuto del medico;
c-bis) garantisce il pieno diritto esclusivo delle persona umana a decidere direttamente - o previa dichiarazione scritta preventivamente consegnata a persona di sua fiducia - di por fine dignitosamente alla propria vita mediante quei metodi medico-scientifici che comportano l'immediata eliminazione della sofferenza o dello stato vegetativo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 2041. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) consente in deroga agli articoli 575, 579, 580 del codice penale la forma di trapasso assistito che si differenzia dal suicidio assistito in considerazione del fatto che l'attività medica e quella di assistenza alle persone, finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza, non debbano opportunamente entrare nel merito valutativo che il paziente attribuisce alle proprie condizioni;
1. 2042. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1173. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1174. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1176. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1177. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1189. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1190. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1192. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1193. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1205. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, la nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1206. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1208. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1209. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1211. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1212. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1213. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1214. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1215. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

1. 1223. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1231. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

1. 1239. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1247. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1248. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

1. 1256. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 953. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 954. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 969. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 970. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 981. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 985. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 991. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 992. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 993. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 994. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 995. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

1. 1003. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1011. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

1. 1019. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1027. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
1. 1028. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. La nutrizione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo all'articolo 9.

Conseguentemente:
all'articolo 3, sopprimere il comma 5;
all'articolo 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo

1. 1036. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) abroga gli articoli 575, 579, 580 del codice penale.
1. 233. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure nel rispetto della Convenzione di Oviedo.
1. 168. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce al paziente la scelta delle cure mediche più appropriate.
1. 246. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce la tutela della salute e della libertà individuale come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente il rispetto delle scelte terapeutiche.
1. 244. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce la tutela della salute e l'autodeterminazione come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate.
1. 245. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce la tutela della salute e il divieto di sottoporre l'individuo a trattamenti medici indesiderati, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate.
1. 242. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo e garantisce al paziente la libertà di ottenere o rifiutare qualsiasi trattamento medico.
1. 241. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la libertà di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare.
1. 167. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare e rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.
1. 169. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce al paziente la scelta delle cure mediche.
1. 243. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana nel rispetto della volontà dell'individuo.
1. 89. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce che in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge 28 marzo 2001, n. 145, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende note le proprie determinazioni, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge.
1. 62. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce che in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge 28 marzo 2001, n. 145, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge.
1. 61. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo e garantisce al paziente il diritto all'eutanasia attiva e passiva.
1. 240. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconosce il diritto alla morte dignitosa.
1. 149. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:
c) ogni persona ha diritto di porre termine alla propria esistenza.
1. 143. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicido quando a farne richiesta è il paziente.
1. 235. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) ammette forme di eutanasia, anche attraverso condotte omissive e forme di assistenza o di aiuto al suicidio, se richieste dal paziente.
1. 232. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce ad ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico.
1. 147. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce ad ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza.
1. 148. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce ad ogni persona in condizioni terminali il diritto di porre termine alla propria esistenza, in deroga degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.
1. 144. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) garantisce che ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, sia in conformità agli articoli 13 e 32 della Costituzione.
1. 95. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, se espressamente richieste dal paziente anche attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento in deroga alle previsioni degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.
1. 234. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) vieta ai sensi dell'articolo 583 del codice penale ogni forma di lesioni personali gravi, anche quando queste fossero compiute da un medico su un paziente in assenza del suo consenso.
1. 140. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) vieta ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale, eccetto quando richiesto dal paziente.
1. 236. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) vieta l'eutanasia nonché l'assistenza e l'aiuto al suicidio;
1. 2025. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Murer, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 575, 579 e 580 con le seguenti: 575, 579, 580 e 583.
1. 141. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ogni forma di eutanasia con le seguenti: l'eutanasia attiva.
1. 139. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto con le seguenti: induzione all'eutanasia o.
1. 2043. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: eutanasia con le seguenti: dolce morte.
1. 136. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio.
1. 137. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da:, considerando l'attività medica fino alla fine della lettera con le seguenti:; il trattamento non dovrà comunque e in nessun modo contrastare, neanche parzialmente, la dichiarazione anticipata di trattamento del paziente, riconoscendo in tale scritto la primaria garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, come sancito dall'articolo 2 della Costituzione della Repubblica italiana.
1. 2044. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza con le seguenti: che l'esercizio dell'attività medica può comportare la morte del paziente.
1. 135. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: l'attività medica aggiungere la seguente: terapeutica.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire la parola: acquista con la seguente: ha.
1. 2026. Mario Pepe (PD).

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: esclusivamente.
1. 134. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: della vita e.
1. 2022. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza con le seguenti: integrale dignità e qualità della vita, del benessere e della salute umana nonché all'alleviamento o della completa remissione della sofferenza fisica, psichica e morale.
1. 2045. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: e della salute aggiungere le seguenti:, nel rispetto delle volontà espresse dal paziente di cui all'articolo 3 della presente legge,
1. 2023. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: nonché all'alleviamento della sofferenza.
1. 131. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: con tutti i mezzi disponibili e praticabili, compreso l'uso di farmaci palliativi e di terapie antidolore.
1. 71. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:; autorizza a tutti gli effetti giuridici ed economici, in forza dell'articolo 13 della Costituzione, l'inalienabile diritto del malato ad essere trasferito in un altro paese europeo nel quale, nei modi e nelle forme in cui vi fosse legalmente prevista l'eutanasia, sia possibile disporre degli specifici strumenti legislativi sanitari previsti in materia.
1. 2046. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 239. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) garantisce che, in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge 28 marzo 2001, n. 145, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge.
1. 86. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate.
1. 81. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) garantisce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.
1. 64. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) garantisce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico.
1. 63. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) garantisce ad ogni persona capace il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo allo possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.
1. 85. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: informare il paziente sui aggiungere le seguenti: benefici ed i rischi conseguenti ai.
1. 2047. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: più appropriati fino alla fine della lettera.
1. 238. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: più appropriati.
1. 162. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da:, e sul divieto fino alla fine della lettera.
1. 2048. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia.
1. 2049. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole:, e sul divieto di qualunque forma di aggiungere le seguenti: induzione alla.
1. 2050. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.
1. 160. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita con le seguenti: e riconosce che il suo dissenso, anche tramite atti unilaterali manifestati prima di perdere la capacità di esprimere le proprie volontà, è vincolante per il medico. Nel caso di pazienti di minore età o di incapaci la presente legge ravvisa come vincolante per il medico l'espressione di volontà di chi esercita la tutela, salvo che non sia pregiudiziale alla salute del paziente. In quest'ultimo caso è il medico a decidere in scienza e coscienza.
1. 100. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: riconoscendo come prioritaria con la seguente: promuovendo.
1. 70. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: riconoscendo con le seguenti: e riconosce.
1. 157. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita con le seguenti: come prioritario il diritto del paziente ad accettare o rifiutare cure sul proprio corpo.
1. 155. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita con le seguenti: come prioritario il consenso informato del paziente.
1. 156. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: come prioritaria.
1. 161. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente con le seguenti: prioritario il consenso informato.
1. 154. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: riconoscendo come prioritaria aggiungere le seguenti: la volontà del paziente e.
1. 34. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Zamparutti, Beltrandi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.
1. 97. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita con le seguenti: in ogni fase della vita.
1. 298. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata, il medico deve aderire alla richiesta.
1. 66. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) assicura, alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, che il rispetto delle sue volontà sia vincolante per il sistema sanitario nazionale e garantisce il diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza.
1. 2003. Nicco, Brugger, Zeller.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) nel pieno rispetto dell'articolo 2 della Costituzione, i diritti inviolabili dell'uomo sono salvaguardati dalla presente legge.
1. 151. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) garantisce le terapie antidolore.
1. 152. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) promuove le terapie antidolore, in particolare nella fase di fine vita.
1. 153. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata ai sensi della lettera d), ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione; salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese dal paziente.
1. 65. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione, salvo espresso consenso del paziente.
1. 1184. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 96. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) garantisce ad ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. Senza pregiudizio per le terapie che comunque intende mettere a disposizione del paziente, il medico è tenuto, in ogni caso e prima di procedere all'eutanasia, a:
1) informare il paziente sulla sua situazione clinica e sulle prospettive di vita;
2) chiedere conferma al paziente della sua richiesta di eutanasia e documentarlo sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi, nonché sulle loro conseguenze;
3) dialogare con il paziente al fine di condividere con lui la convinzione che non vi è altra soluzione ragionevole per la sua patologia, nonché accertare che la richiesta dello stesso paziente è volontaria e oggetto di una decisione esclusivamente personale;
4) accertare che perdura lo stato di sofferenza fisica o psichica del paziente e che lo stesso è ancora intenzionato a chiedere l'eutanasia. A tale fine, il medico avvia una serie di colloqui periodici in modo da poter osservare e valutare l'evoluzione delle condizioni psico-fisiche del paziente;
5) consultare un altro medico ai fini della conferma del carattere grave e incurabile della malattia, informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato prende visione della cartella clinica, visita il paziente e valuta se le sue sofferenze fisiche o psichiche hanno carattere costante, insopportabile e non sono suscettibili di alcun miglioramento a fronte di ulteriori trattamenti terapeutici. Al termine dell'esame redige un rapporto nel quale espone le sue considerazioni sul caso. Il medico consultato non deve aver avviato alcun contatto precedente con il paziente, neanche di tipo personale, deve assicurare la propria indipendenza di giudizio nei confronti del medico che lo ha interpellato e deve essere competente rispetto alla patologia esaminata. Il medico informa il paziente sull'esito della consulenza;
6) consultare e tenere conto delle considerazioni dell'équipe sanitaria, ove presente, in merito alla richiesta di eutanasia avanzata dal paziente;
7) informare della richiesta di eutanasia, su espressa volontà del paziente, i familiari e le persone di fiducia indicato dallo stesso paziente;
8) garantire al paziente la possibilità di consultarsi con le persone da lui indicate in merito alla richiesta di eutanasia.
1. 146. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente.
1. 90. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge con le seguenti: esplicita o implicita del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo il principio per cui i diritti all'autodeterminazione in quanto essere vivente ed i diritti al benessere fisico, psichico e morale devono essere tutelati come fondamentali diritti dell'individuo ed interesse preminente della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario per disposizione di legge, trattamento che contravvenga alla volontà implicita od esplicita del paziente,
1. 2052. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: di cui all'articolo 2 aggiungere le seguenti: e da quanto previsto dall'articolo 3.
1. 33. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: fermo fino alla fine della lettera con le seguenti: fermi i principi di tutela della salute dettati dalla tradizionale deontologia medica, e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario nemmeno per disposizione di legge.
1. 103. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: fondamentale diritto dell'individuo e aggiungere le seguenti:, nei limiti previsti dalla legge e dai principi costituzionali.
1. 2053. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e interesse della collettività.
1. 102. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: e nessuno con le seguenti:, in virtù dei quali nessuno.
1. 2054. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: può essere obbligato con le seguenti: deve essere obbligato.
1. 32. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: se non per disposizione di legge fino alla fine della lettera.
1. 101. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: se non per aggiungere la seguente: espressa.
1. 2055. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: disposizione di legge aggiungere le seguenti:, per la difesa della salute ed incolumità pubblica.
1. 2056. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, e comunque sempre nel rispetto del consenso informato del paziente.
1. 133. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 231. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con le seguenti:
f) garantisce che il medico debba astenersi dal ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita;
g) dispone che la sospensione dei trattamenti, quando non risultino più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dia luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché, per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita;
h) garantisce che la sospensione dei trattamenti avvenga solo previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza. La manifestazione scritta del consenso, espressa dai soggetti di cui al periodo precedente, è allegata alla cartella clinica del paziente, unitamente alla determinazione scritta del medico curante di sospendere i trattamenti;
i) garantisce che la proporzionalità dei trattamenti agli effetti terapeutici desiderati sia oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure.
1. 68. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) riserva al paziente la puntuale individuazione del significato di accanimento terapeutico.
1. 225. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: in casi fino alla fine della lettera con le seguenti: il divieto di accanimento terapeutico non può comportare l'abbandono di cure mediche.
1. 125. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: in casi fino alla fine della lettera con le seguenti: il divieto di accanimento terapeutico non comporta la non garanzia di prestazioni sanitarie.
1. 124. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: in casi fino alla fine della lettera con le seguenti: gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e, nei casi di incapacità, rispettare le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dal tutore.
1. 126. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: in casi fino alla fine della lettera con le seguenti: in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti sanitari straordinari, non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura di sostegno vitale del medesimo.
1. 82. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: in casi fino a: trattamenti straordinari con le seguenti:, in situazioni in cui la morte si preannuncia imminente e inevitabile, il medico debba astenersi da trattamenti sanitari.
1. 2067. Polledri.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente,
1. 122. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: casi di pazienti fino alla fine della lettera con le seguenti: stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, qualora esplicitato dal soggetto nella dichiarazione di fine vita, il medico debba astenersi da qualsiasi trattamento.
1. 2057. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: in stato di fine vita fino alla fine della lettera con le seguenti: terminali, in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti sanitari ad eccezione di quelli previsti dal comma 3.
1. 2058. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in stato di fine vita aggiungere le seguenti: presunto o acclarato.
1. 2059. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: o in condizioni di morte prevista come imminente.
1. 123. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: in condizioni di morte prevista come imminente con la seguente: clinicamente morti.
1. 121. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: imminente con la seguente: certa.
1. 230. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: debba con la seguente: deve.
1. 118. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: astenersi da trattamenti fino alla fine della lettera, con le seguenti: garantire il rispetto delle volontà del paziente o, qualora esso sia impossibilitato ad esplicitarle, di quelle dei suoi familiari, di coloro che ne esercitano la patria potestà o dei tutori legali.
1. 93. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: da trattamenti fino alla fine della lettera con le seguenti: dall'instaurare o proseguire trattamenti terapeutici non proporzionati, futili o inutilmente invasivi e non efficaci rispetto alle condizioni cliniche del paziente e agli obiettivi di cura. Egli non ha l'obbligo di contrastare e ritardare ad ogni costo l'esito finale della malattia, ma piuttosto, nel rispetto del miglior interesse del paziente, ha il compito di accompagnarlo e assisterlo verso la sua fine naturale.
1. 5. Buttiglione, Binetti, Nunzio Francesco Testa, De Poli, Volontè, Capitanio Santolini, Ria.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: straordinari fino alla fine della lettera, con le seguenti: non espressamente voluti.
1. 115. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: straordinari fino alla fine della lettera, con le seguenti: non voluti.
1. 116. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: straordinari non proporzionati, con le seguenti: non voluti dal paziente.
1. 120. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: straordinari con la seguente: eccezionali.
1. 229. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: trattamenti straordinari aggiungere le seguenti: non esplicitamente od implicitamente condivisi con il paziente.
1. 2060. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: non proporzionati con la seguente: sproporzionati.
1. 228. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: proporzionati fino alla fine della lettera, con le seguenti: espressamente accettati dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento.
1. 94. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: non proporzionati, non aggiungere le seguenti: riconosciuti come.
1. 2061. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: non efficaci o non tecnicamente adeguati.
1. 2068. Calgaro, Binetti, Capitanio Santolini, Mosella, Mondello, Buttiglione, Ria.
(Approvato)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: non efficaci con la seguente: inefficaci.
1. 227. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
1. 117. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: condizioni cliniche con le seguenti: dichiarazioni anticipate di trattamento.
1. 226. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e si debba astenere dall'accanimento forzoso nella somministrazione di cure di qualsivoglia natura, atte a procrastinare artificiosamente il fine vita.
1. 2062. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:. Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi e, nei casi di incapacità, rispettare le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dall'amministratore di sostegno.
1. 128. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:. Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi e, nei casi di incapacità, rispettare le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dal fiduciario ai sensi della presente legge.
1. 127. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:. Anche nelle situazioni di fine vita tutti gli interventi sanitari devono rispettare la volontà del paziente.
1. 129. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) garantisce ad ogni persona capace il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.
1. 130. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) riconosce, salvo i casi previsti dalla legge, il diritto della persona a rifiutare in tutto o in parte o a rinunciare a proseguire il trattamento sanitario prescritto;
1. 2027. Lenzi, Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sbrollini, Sarubbi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte, intesa come il momento in cui le funzioni spontanee del cuore e della respirazione sono definitivamente cessate, oppure si è accertata la cessazione irreversibile di ogni funzione cerebrale.
1. 60. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte, intesa come il momento in cui la persona ha subito una perdita irreversibile di ogni capacità di integrare e di coordinare le funzioni fisiche e mentali del corpo.
1. 59. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 2.
1. 222. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole da: volte alla presa in carico fino alla fine del comma con le seguenti: specificamente indirizzate e mirate ai soggetti incapaci e alle loro famiglie.
1. 113. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire la parola: volte con la seguente: rivolte.
1. 114. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la parola: paziente aggiungere le seguenti: da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
1. 28. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 2, dopo la parola: soggetti aggiungere le seguenti: indigenti.
1. 72. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: di intendere e di volere aggiungere le seguenti: e che non abbiano dato disposizioni di testamento biologico.
1. 2063. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: garantendo il diritto alle residenze sanitarie assistenziali (RSA) le cui rette di permanenza sono ripartite per il 50 per cento a carico del Servizio sanitario nazionale e per il restante 50 per cento a carico dei comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente, in base alla situazione economica del solo assistito.
1. 112. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, sempre nel rispetto prioritario dei diritti delle persone alla propria dignità di esseri umani.
1. 92. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate.
1. 91. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, nell'assoluto rispetto della eventuale avvenuta espressione di volontà di trattamento di fine vita registrata nelle forme previste.
1. 2064. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di soggetti indigenti o non in grado di provvedere alle spese necessarie, l'azienda sanitaria locale competente si assume tutte le spese relative ai trattamenti sanitari e all'assistenza, e in ogni caso a tutte le spese necessarie al proseguimento delle cure prescritte dal medico curante.
1. 73. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 3.
1. 2028. Bertolini, Pagano, Saltamartini.

Al comma 3, premettere la parola: Anche.
1. 2024. Barani.

Al comma 3, sostituire le parole: terminali o in condizione di morte prevista come imminente con le seguenti: di cui alla lettera f) del comma 1.
1. 2005. Palumbo.
(Approvato)

Sostituire la rubrica con la seguente: La vita dell'individuo nella fase terminale, i diritti e la tutela della salute.
1. 283. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: La vita nella fase terminale, i diritti dell'individuo e la tutela della salute.
1. 284. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: La vita nella fase terminale, i diritti dell'individuo.
1. 285. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: La salute dell'individuo nella fase terminale: tutele e diritti.
1. 281. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: La salute dell'individuo nella fase di fine vita: tutele e diritti.
1. 282. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: L'individuo nella fase del fine vita, i diritti.
1. 290. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Diritti dell'individuo nella fase di fine vita.
1. 291. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: I diritti dell'individuo nella fase del fine vita.
1. 294. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Della tutela dei diritti dell'individuo nella fase di fine vita.
1. 293. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Fine vita, i diritti dell'individuo.
1. 295. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: La salute e i diritti dell'individuo nella fase di fine vita.
1. 296. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela della salute e dell'autodeterminazione.
1. 278. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela della salute e della libertà individuale.
1. 279. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela della vita dell'individuo nella fase terminale dell'esistenza.
1. 286. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela della vita dell'individuo nella fase del fine vita.
1. 287. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela della vita dell'individuo: i diritti.
1. 289. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela della vita e della salute dell'individuo nella fase terminale dell'individuo e nella fase terminale dell'esistenza.
1. 288. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela della vita, della salute e della libertà individuale.
1. 276. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela della vita, della salute e dell'autodeterminazione.
1. 277. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Tutela dei diritti dell'individuo nella fase del fine vita.
1. 297. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Estensione del consenso). - 1. L'articolo 50 del codice penale è sostituito dal seguente:
«50. - (Consenso dell'avente diritto). - Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
La norma di cui al primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una accertata patologia invalidante incurabile.».
1. 02. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Cure palliative). - 1. In conformità ai requisiti stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, le regioni si attivano per la diffusione, nei territori di rispettiva competenza, di centri residenziali di cure palliative. Essi garantiscono adeguata assistenza in caso di patologie progressive, in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infauste e per le quali, comunque, i trattamenti previsti dai protocolli medici risultano inefficaci, alleviando le sofferenze per l'intera durata di tali patologie fino al periodo di accertamento della morte cerebrale di cui al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.
1. 010. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
1. 0272. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. I trattamenti che incidono sulla integrità e sulla resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.
1. 0273. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psicofisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona.
2. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico.
1. 0290. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 2350-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2350 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Consenso informato).

1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.
2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefìci e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.
4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.
5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.
6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.
7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito anche dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.
8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.
9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Consenso informato).

Sopprimerlo.
2. 36. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. In casi di malattia a prognosi infausta è riconosciuto il diritto dell'individuo a ottenere la somministrazione di un farmaco che procuri o acceleri la morte.
2. 57. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. Ogni persona capace e maggiorenne ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, di accettare o rifiutare tutti i trattamenti e le prestazioni sanitarie. Il consenso resta valido e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche in modo parziale.
2. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente o civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
2. 69. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. Ogni persona capace e maggiorenne ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, di accettare o rifiutare i trattamenti sanitari dopo essere stato informato in merito alla sua patologia. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche in modo parziale.
2. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al comma I del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
2. 68. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. Ogni persona capace ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per fa salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presento legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.
2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.
3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
2. 67. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - (Consenso informato). - 1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.
2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.
3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 7.
2. 1911. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. Ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.
2. Salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione. Salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese.
2. 1907. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.
2. Il consenso, espresso in forma scritta noi casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo.
3. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.
4. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.
5. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.
2. 1286. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. Salvo i casi previsti dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere attuato senza il consenso esplicito ed attuale del paziente, prestato in modo libero e consapevole.
2. L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento. Ove il paziente rifiuti trattamenti idonei a salvaguardare la salute o prolungare la vita, il medico deve garantire ogni altra cura disponibile accettata dal paziente, anche se soltanto volta a lenire la sofferenza psico-fisica. Il medico non può incorrere in alcuna responsabilità per non aver prestato trattamenti rifiutati dal paziente.
3. Dell'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione medico paziente ai sensi del comma 2 si dà conto nella redazione della cartella clinica.
4. È fatto salvo il diritto del soggetto interessato che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento o deve essere adeguatamente documentato.
5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.
6. In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 349, terzo comma, del codice civile relativo agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica e della dignità individuale dell'incapace, nel rispetto di eventuali precedenti, documentate ed univoche manifestazioni di volontà.
7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica e della dignità individuale del minore.
8. Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e di volere e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza o coscienza, conformemente ai principi della deontologia medica nonché della presente legge.
9. Il medico al quale vengano richieste prestazioni riconosciute dalla scienza medica, ma che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita, alla quale deve fornire ogni utile informazione e chiarimento. In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione con altro medico disponibile a stabilire ed attuare l'alleanza terapeutica con il paziente o con i suoi rappresentanti, secondo quanto stabilito nei commi precedenti.
10. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto.
11. Dopo l'articolo 611 del codice penale è inserito il seguente articolo:
«611-bis. - Trattamento medico arbitrario. - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il medico che sottopone una persona ad un trattamento sanitario senza il suo consenso o di chi abbia facoltà di rappresentarla, quando il consenso sia presupposto necessario per la legittimità del trattamento stesso, è punito con la reclusione fino a due anni.
La pena è aumentata quando il trattamento è attuato contro l'esplicito e valido dissenso dell'avente diritto, anche se manifestato in una dichiarazione anticipata di trattamento nelle forme stabilite dalla legge.
Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare informazioni inerenti alla propria situazione clinica, la pena è della reclusione fino a un anno quanto il trattamento sanitario sia attuato in presenza di un consenso non preceduto da un'adeguata informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive o le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate».
2. 35. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Ogni trattamento medico e sanitario di carattere preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo, se condotto secondo perizia, diligenza e prudenza è sempre diretto alla tutela della salute e della vita della persona. Nel rispetto del principio di autodeterminazione, salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento medico e sanitario è attivato previo consenso informato, esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.
2. 22. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sbrollini, D'Incecco.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il medico è destinatario di un fondamentale dovere di garanzia nei confronti del paziente e deve agire previo consenso informato, non riducibile a mero atto burocratico, ma consistente in una adeguata comunicazione ed interazione tra paziente e medico. Il rifiuto consapevole del trattamento e delle cure da parte del paziente non può essere acriticamente registrato dal medico, che deve valutare con una attenta analisi la competenza e l'attendibilità dell'espressione di volontà. Il medico da parte sua deve sempre valutare il rischio e l'eventuale sussistenza dell'accanimento clinico, ma qualsiasi forma di abbandono terapeutico è ritenuta deontologicamente inaccettabile. Il medico ha il diritto all'astensione da comportamenti contrari alle proprie convinzioni etiche e professionali.
2. 2001. Binetti, Calgaro, Mosella, Capitanio Santolini, Mondello, Buttiglione, Ria.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Tutti i trattamenti sanitari possono essere attivati previo consenso del paziente capace, che ha il diritto di accettare o rifiutare le cure.
2. 72. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
2. 38. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'attività medica, in quanto giustificata dalla tutela della salute e della libertà di cura del cittadino malato, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può in nessun caso prescindere dal rispetto della volontà di quest'ultimo, qualora essa sia certa e attendibile, e espressa liberamente e consapevolmente.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
2. 55. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le parole: Salvo i casi previsti dalla legge,
2. 70. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la parola: ogni con la seguente: qualsiasi.
2. 98. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: trattamento sanitario aggiungere le seguenti: invasivo, sperimentale o particolarmente gravoso.
2. 2014. Fioroni.

Al comma 1, sostituire la parola: previo con le seguenti: dopo il.
2. 97. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: consenso informato esplicito aggiungere le seguenti:, esplicitato od implicito.
2. 2025. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed attuale.
2. 56. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: in modo libero e consapevole con le seguenti: liberamente e consapevolmente.
2. 96. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mancato consenso al trattamento sanitario espresso dal paziente in modo libero e consapevole non può in nessun caso essere disatteso dal medico per sue diverse convinzioni di carattere medico, scientifico, culturale, etico o religioso.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
2. 54. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole da: è preceduta fino alla fine del comma con le seguenti: deve essere preceduta da una accurata informazione resa, quando possibile, in ambiente idoneo e con linguaggio semplice e comprensibile, circa diagnosi e prognosi della patologia o infermità da cui il paziente è affetto e circa la natura e l'invasività dell'accertamento diagnostico o dell'intervento terapeutico proposti, inclusi i benefici, i rischi e gli eventuali effetti collaterali. Il paziente dovrà essere reso consapevole delle possibili alternative diagnostiche o terapeutiche e delle conseguenze derivanti dal suo eventuale rifiuto. È diritto del paziente, qualora il medico non dichiari trattarsi di situazione di urgenza o emergenza, chiedere che all'informativa siano presenti una o due persone da lui indicate.
2. 2002. Calgaro, Binetti, Mosella, Capitanio Santolini, Ria.

Al comma 2, sostituire le parole da: preceduta fino alla fine del comma con le seguenti: valida ed attuale se espressa dal paziente in modo esplicito o implicito ed è preceduta dall'acquisizione da parte del paziente medesimo di informazioni di massima circa gli effetti dei trattamenti sanitari relativi al suo attuale stato di salute, ai rischi, ai benefici, allo scopo ed alla natura dei trattamenti possibili, nonché circa le possibili alternative o le conseguenze del mancato trattamento.
2. 2026. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere la parola: corrette.
2. 94. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere le parole: in maniera comprensibile.
2. 93. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: in maniera comprensibile aggiungere le seguenti:, e possibilmente in ambiente idoneo,
2. 2003. Calgaro, Binetti, Mosella, Capitanio Santolini, Ria.

Al comma 2, sopprimere la parola: prospettabili.
2. 92. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole: circa le con la seguente: sulle.
2. 90. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere la parola: possibili.
2. 91. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, al fine di consentire al paziente non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale.
2. 53. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I limiti dell'autonomia decisionale del medico sono definiti da quanto espressamente indicato dal paziente nel consenso o dissenso informato, redatto secondo le modalità sopra descritte.
2. 52. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È diritto del paziente, qualora il medico non dichiari trattarsi di situazione di urgenza o emergenza, chiedere che all'informativa siano presenti una o due persone da lui indicate.
2. 2004. Calgaro, Binetti, Mosella, Capitanio Santolini, Ria.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il consenso del paziente è raccolto in un documento di consenso, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.
2. 88. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: all'interno con le seguenti: nell'ambito.
2. 89. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere le parole: ai sensi del comma 2.
2. 50. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole da: ai sensi del comma 2 fino alla fine del comma con le seguenti: è rappresentata da un documento di consenso o di diniego, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica, vincolante per il medico.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
2. 51. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole da: si esplicita fino alla fine del comma con le seguenti: può esplicitarsi, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente. Tale documento può essere inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.
2. 2041. Polledri, Laura Molteni.

Al comma 3, sostituire le parole da: si esplicita fino alla fine del comma con le seguenti: può esplicitarsi, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.
2. 2041.(Testo modificato nel corso della seduta)Polledri, Laura Molteni.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole da: in un documento fino a: che diventa con le seguenti: secondo le modalità previste dalla legge e dal codice di deontologia medica. Nel caso in cui sia previsto il consenso scritto, il documento firmato diviene.
2. 2031. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 3, sostituire le parole: di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa con le seguenti: firmato dal medico curante e dal paziente o dal fiduciario, qualora ricorrano le condizioni indicate all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 6. Tale documento diviene.
2. 2005. Calgaro, Binetti, Mosella, Capitanio Santolini, Ria.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: vincolante per il medico.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
2. 62. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: di rifiutare in tutto o in parte fino a: in qualunque momento e con le seguenti: in grado di intendere e di volere di rifiutare in tutto o in parte di essere reso edotto circa le informazioni che lo riguardano. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e, se possibile,
2. 2028. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: in tutto o in parte.
2. 86. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: gli competono con le seguenti: lo riguardano.
2. 2000. Palumbo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: competono con le seguenti: sono dovute.
2. 87. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: intervenire con le seguenti: essere manifestato.
2. 73. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato con le seguenti: adeguatamente documentato.
2. 49. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: sottoscritto dal soggetto interessato aggiungere le seguenti: e controfirmato da almeno due testimoni.
2. 2065. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rifiuto di essere informato non può in alcun caso divenire motivo di decisioni terapeutiche non concordate e sottoscritte.
2. 48. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di paziente impossibilitato a firmare il rifiuto può essere validamente espresso anche verbalmente.
2. 2027. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi dell'etica e della deontologia medica. In nessun caso può essere disattesa la tutela del diritto alla libertà di cura, qualora sussistano elementi di conoscenza sulle volontà del paziente.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
2. 46. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: sempre.
2. 75. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: parzialmente con le seguenti: in parte.
2. 74. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale diritto non viene meno con l'impossibilità fisica del paziente di esercitarlo, divenendo in questo caso cogente quanto eventualmente disposto nel testamento biologico.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
2. 47. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 6.
2. 58. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 349, terzo comma, del codice civile relative agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un'amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti avrà lo scopo esclusivo di rispettare in tutti i casi la volontà espressa dall'incapace nelle forme stabilite dalla legge.
2. 37. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 76. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole da: riguarda quanto consentito fino alla fine del comma con le seguenti: è adottata avendo come scopo esclusivo il rispetto della volontà dell'incapace espressa nelle forme stabilite dalla legge. Qualora l'incapace non abbia manifestato la propria volontà nelle forme stabilite, tali soggetti devono agire avendo come unico scopo la salvaguardia della vita dell'incapace e non possono pertanto decidere trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell'incapace stesso.
2. 44. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole: ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando quanto stabilito nella dichiarazione anticipate di trattamento.
2. 2009. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole da: esclusivo la salvaguardia fino alla fine del comma con le seguenti: elettivo la salvaguardia della salute, della vita e della dignità, e, come scopo primario ed irrinunciabile, la salvaguardia del diritto al miglior possibile stato fisico, psichico e morale e all'autodeterminazione secondo la volontà espressa esplicitamente od implicitamente dal soggetto incapace.
2. 2036. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace con le seguenti: il rispetto della personalità dell'incapace, della salute, della dignità e del suo benessere, secondo i principi di cui all'articolo 6 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997.
2. 2021. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole: e della vita.
2. 2018. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: della vita con le seguenti: della dignità.
2. 2020. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 6, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della volontà precedentemente espressa.
2. 77. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tenendo in dovuto conto le volontà espresse prima dell'incapacità sopravvenuta.
2. 63. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ove il paziente, in ragione di una condizione patologica, versi in condizioni di incapacità naturale transitoria o irreversibile, il consenso è reso dai soggetti di cui all'articolo 408 del codice civile, secondo l'ordine di priorità in esso stabilito. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, sentito il medico curante dell'interessato. Nei casi di incapacità temporanea, all'atto della riacquisizione delle proprie capacità decisionali, al soggetto deve essere richiesto il consenso informato al proseguimento del trattamento terapeutico.

Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 1.
2. 2038. Vassallo.

Sopprimere il comma 7.
2. 59. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il minore, nella misura concordata con gli esercenti la potestà parentale o la tutela e nei modi più adatti all'età, va coinvolto nell'alleanza terapeutica, che in questo caso si viene a creare tra il minore stesso, i curanti e gli esercenti la potestà parentale o la tutela, cui è delegato il consenso informato. Le richieste e gli orientamenti del minore debbono essere presi attentamente in considerazione nel percorso decisionale, che deve avere come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica dello stesso. Nel caso del minore ultraquattordicenne il medico è tenuto a fornire personalmente un'informazione adeguata e la firma del minore stesso, a meno che non si verifichino le condizioni di cui al comma 4, deve corredare il documento di consenso informato.
2. 2007. Calgaro, Binetti, Mosella, Capitanio Santolini, Ria.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela, la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.
2. 39. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
2. 64. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: tali con la seguente: questi.
2. 84. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: riguarda quanto consentito anche dall'articolo 3 ed.
2. 2022. Barani, Castellani.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: riguarda fino a: salvaguardia con le seguenti: è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e.
2. 2039. Polledri, Laura Molteni.
(Approvato)

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere la parola: esclusivo.
2. 80. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: la salvaguardia aggiungere le seguenti: della vita e.
2. 2008. Binetti, Calgaro, Mosella, Capitanio Santolini, Mondello, Buttiglione, Ria.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: della salute psico-fisica aggiungere le seguenti: del benessere psico-fisico e morale.
2. 2029. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: psico-fisica.
2. 2032. Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della volontà precedentemente espressa.
2. 83. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio dell'interesse e della libertà di cura del minore.
2. 43. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso del minore ultraquattordicenne il medico è tenuto a fornire personalmente un'informazione adeguata e la firma del minore stesso, a meno che non si verifichino le condizioni di cui al comma 4, deve corredare il documento di consenso informato.
2. 2019. Calgaro, Binetti, Mosella, Capitanio Santolini, Ria.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali rappresentanti legali devono essere debitamente informati sulla natura e sullo scopo dei trattamenti sanitari, ma non possono opporsi a quelli che siano manifestamente appropriati e proporzionati secondo le norme deontologiche.
2. 2037. Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco, Palagiano.

Sopprimere il comma 8.
2. 60. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sbrollini, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, D'Incecco.

Al comma 8, sopprimere la parola: minori.
2. 2023. Barani, Castellani.

Al comma 8, sopprimere la parola: minori e le parole: altrimenti incapaci.
2. 2023.(Testo modificato nel corso della seduta)Barani, Castellani.
(Approvato)

Al comma 8, sostituire le parole da: minori fino a: salvaguardia con le seguenti:, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e.
2. 2040. Polledri.

Al comma 8, sostituire la parola:, interdetti con le seguenti: e interdetti.
2. 2013. Mazzarella.

Al comma 8, sostituire le parole da: di trattamento fino alla fine del comma con le seguenti: implicita od esplicita di trattamento, ad operare avendo sempre come scopo elettivo la salvaguardia del benes-sere psico-fisico e del diritto inalienabile all'autodeterminazione del paziente.
2. 2034. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 8, dopo le parole: della salute aggiungere le seguenti: e della vita.
* 2. 2010. Binetti, Calgaro, Mosella, Capitanio Santolini, Mondello, Buttiglione, Ria.
(Approvato)

Al comma 8, dopo le parole: della salute aggiungere le seguenti: e della vita.
* 2. 2015. Fioroni.
(Approvato)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rappresentanti legali non possono comunque opporsi ai trattamenti che la lex artis considera manifestamente appropriati e proporzionati.
2. 19. Vassallo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto, non previsto nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto.
2. 40. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 9.
2. 61. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni di cui all'articolo 3, tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Situazione d'urgenza). - 1. La dichiarazione anticipata prevista dall'articolo 3 e la nomina del fiduciario effettuata ai sensi dell'articolo 6 producono i loro effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.
2. 1. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 9, sostituire le parole da: la vita fino alla fine del comma con le seguenti: ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale ed immediato per la vita del paziente.
2. 2012. Calgaro, Binetti, Mosella, Capitanio Santolini, Ria.
(Approvato)

Al comma 9, sopprimere le parole: incapace di intendere o di volere.
2. 2016. Fioroni.

Al comma 9, sostituire le parole: grave complicanza o di un evento acuto con la seguente: emergenza.
2. 2024. Scapagnini.

Al comma 9, sostituire le parole da: complicanza fino alla fine del comma con le seguenti: ed inattesa complicanza o di un evento acuto inaspettato qualora non sia possibile, in tempo utile, ottenere il consenso dal fiduciario come indicato all'articolo 6.
2. 2035. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: salvo che la persona non abbia già provveduto a formulare dichiarazione anticipata di trattamento ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
2. 15. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Questo anche nel caso in cui non sia presente una dichiarazione anticipata di trattamento del paziente.
2. 2030. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. Il fiduciario o i rappresentanti legali non possono comunque opporsi ai tratta-menti che la lex artis considera manifestamente appropriati e proporzionati.
2. 2017. Fioroni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Divieto di accanimento terapeutico). - 1. È fatto divieto al personale medico di ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita.
2. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 1, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dà luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché, per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita.
3. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 1 avviene previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza. La manifestazione scritta del consenso, espressa dai soggetti di cui al periodo precedente, è allegata alla cartella clinica del paziente, unitamente alla determinazione scritta del medico curante di sospende i trattamenti di cui al comma 2.
4. La proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati è oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 5.
2. 09. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.
2. La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale.
2. 0279. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.
2. 0281. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.
2. Il medico deve comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l'adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
3. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.
4. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
5. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste, o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.
6. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata.
2. 0284. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. L'informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.
2. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
2. 0285. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Allorché si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.
2. Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve debitamente informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze.
3. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria; se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la salute del minore e dell'incapace, il medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili.
2. 0288. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Il medico deve attenersi, nell'ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa.
2. Il medico, compatibilmente con l'età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l'obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà.
3. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso all'autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.
4. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.
2. 0289. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative a favore dell'imprenditoria giovanile - 3-01730

BALDELLI e GALATI. - Al Ministro della gioventù. - Per sapere - premesso che:
secondo i dati elaborati da InfoCamere sull'andamento dei titolari di imprese individuali nel corso del quinquennio 2005-2010, tra dicembre 2005 e dicembre 2010, i titolari di imprese individuali con meno di trent'anni, iscritti nei registri delle camere di commercio italiane, sono diminuiti di 43.624 unità;
nell'ambito della diminuzione complessiva di imprese individuali avvenuta in Italia nel periodo considerato (124.686), una cessazione su tre ha riguardato attività con titolari sotto i trent'anni di età -:
quali siano le iniziative del Ministro interrogato per promuovere e incoraggiare l'imprenditoria giovanile e per sostenere il talento e le capacità d'innovazione.
(3-01730)

Iniziative in relazione alla trasparenza e alla regolarità delle società di poker on line - 3-01731

BARBATO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
si apprende da un articolo pubblicato su Milano Finanza il 19 aprile 2011 e intitolato «Bufera poker online, faro in Italia», che tre delle maggiori società di poker online al mondo sono state chiuse a seguito di un'operazione condotta dall'Fbi, in stretta collaborazione con il procuratore di New York, Preet Bahrara;
le accuse mosse dai federali contro le società di cui sopra - Pokerstars, Full tilt poker e Absolute poker - sono nello specifico: violazione della legge che vieta il poker online negli Stati Uniti, raccolta illegale di scommesse, frode bancaria e riciclaggio di denaro;
tre cittadini americani, John Campos, Chad Elie e Bradley Franzen, sono finiti in carcere; per altri otto, residenti fuori dagli Stati Uniti, sono stati, invece, emessi mandati di cattura internazionali. Tra questi ultimi, spicca il nome dell'ex manager dell'Ibm, Isai Scheinberg, divenuto successivamente fondatore della società Pokerstars, marchio con cui opera la Reel international ltd con sede nell'Isola di Man, della quale egli è a tutt'oggi il principale azionista con il 75 per cento della quota azionaria;
si legge nello stesso articolo che le transazioni di denaro con i giocatori americani avvenivano attraverso la simulazione di compravendite di altri beni, quali gioielli, giocattoli o quant'altro. Successivamente, le tre società parteciparono alla «ricapitalizzazione di piccole banche locali in difficoltà finanziarie, ottenendo in cambio un trattamento di favore in merito alle transazioni con i giocatori»;
sempre secondo l'accusa, a seguito di queste manovre illecite, sarebbero transitati sul conto delle tre società circa 3 miliardi di dollari, denaro che poi sarebbe stato successivamente ripulito in mercati dove le stesse possono operare alla luce del sole, mercati tra i quali spicca per l'appunto l'Italia;
secondo dati Agicos, Pokerstars avrebbe raccolto nella nostra nazione 61 milioni di euro nel primo trimestre del 2011, risultando così il secondo operatore di poker online in Italia e raggiungendo una quota di mercato del 23 per cento;
si apprende ancora da un articolo del Il Sole 24 ore del 13 giugno 2011 intitolato «Pressante, eccitante, imprevedibile. E se il poker online fosse anche criminale?», che grazie alla sua sede nel paradiso fiscale dell'Isola di Man, la Reel international ltd è riuscita a non pagare l'iva su una serie di spese sostenute, come quelle pubblicitarie, in quanto società extracomunitaria, vantaggio che essa avrebbe mantenuto solo fino al 6 settembre 2010, data in cui è stata registrata la Reel Italy ltd con sede nell'isola di Malta. Sempre Il Sole 24 ore fa, tuttavia, presente che: «delle sue 1.165 azioni, 1.164 sono comunque della Reel di Man»;
la stessa Milano Finanza riporta, inoltre, in un recente articolo del 18 giugno 2011, che in seguito ad un esposto del Sistel - il sindacato italiano di imprese di scommesse telematiche, che riunisce al suo interno oltre sessanta concessionari - sono state avviate delle indagini dalla Guardia di finanza, dall'Uif (Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) e dal comitato antiriciclaggio del Ministero dell'economia e delle finanze, a carico della sopra citata Pokerstars;
per il Sistel si pone, dunque, il problema dell'individuazione dell'effettivo beneficiario dei proventi derivanti dall'esercizio della concessione italiana da parte della Reel Italy ltd di Malta, che ad ogni evidenza è individuabile nei soci di maggioranza della Reel international ltd;
stando a quanto dichiarato nell'esposto, in cui si fa chiaro riferimento all'articolo 2, comma 2, del «testo unico antiriciclaggio» (decreto legislativo n. 231 del 2007), il quale precisa che «il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo», si evince che, qualora si dovesse scoprire che dietro la società vi siano i medesimi soggetti coinvolti nell'indagine americana, allora i Monopoli di Stato dovrebbero immediatamente revocare l'autorizzazione alla raccolta di scommesse;
tuttavia, Guardia di finanza e Unità di informazione finanziaria sembrano concentrare le loro indagini più sui rapporti di Pokerstars con gli intermediari finanziari, per capire se siano coinvolte banche italiane e se queste abbiano proceduto alla verifica dell'adeguatezza del cliente, che non per verificare l'identità delle persone presenti dietro la stessa società che ha ottenuto la concessione italiana;
per quanto, invece, concerne le altre due società di poker online, la Full tilt e la Absolute poker, non ancora presenti sul mercato italiano, l'interrogante, dopo aver preso personalmente visione dei tre siti fulltiltone.com, fulltiltpokeritalia.it e fulltiltitaly.it, si è accertato della non accessibilità di questi medesimi e può affermare con sicurezza che la Full tilt ha già avanzato formale richiesta presso i Monopoli di Stato per ottenere il rilascio di due delle 200 licenze assegnate dal Governo per la raccolta di scommesse online -:
in che modo, alla luce dei fatti esposti in premessa, i Monopoli di Stato intendano intervenire per accertare la reale natura delle società Full tilt e Absolute poker, e prevenirne l'avvio di un'eventuale attività illecita in Italia, e quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di chiarire l'identità delle persone che si muovono dietro la società italiana Pokerstars, gestita dalla Reel Italy ltd con sede a Malta.(3-01731)

Iniziative per il reintegro delle risorse relative ai contributi per le scuole paritarie - 3-01732

REGUZZONI, LUSSANA, LUCIANO DUSSIN, FOGLIATO, MONTAGNOLI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la scuola rappresenta, nelle sue diverse offerte formative, una risorsa fondamentale per il Paese, in quanto capace di dare oltre che cultura, anche un investimento concreto per le giovani generazioni. In tale contesto l'istituto delle scuole paritarie rappresenta per l'Italia un importante strumento di offerta formativa, alla luce del fatto che, oltre un milione di studenti, pari a circa il 13 per cento della popolazione scolastica, sceglie annualmente questo tipo di istituti scolastici;
le scuole paritarie si trovano attualmente in una situazione di estrema oggettiva difficoltà dovuta nel reperire le necessarie risorse economiche in grado di consentire alle stesse di poter offrire i servizi utili agli studenti per il loro percorso formativo;
organi di stampa locali di Rovigo riportano la notizia secondo la quale numerose scuole materne paritarie della provincia vivrebbero una situazione di difficoltà economica dovuta alla riduzione dei fondi per il sostegno a questi istituti, così come disposto prima dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e, successivamente, dalla legge di bilancio per il 2011;
le informazioni in merito alle possibili conseguenze derivanti dalle disposizioni vigenti hanno creato estrema preoccupazione per il prosieguo dell'attività formativa tra i gestori degli istituti rodigini interessati, oltre settanta, e tra i genitori degli alunni, circa quattromila;
la problematicità in questione interessa non soltanto la provincia di Rovigo, ma riguarda anche altri numerosi istituti del Veneto, regione nella quale questa tipologia di strutture è presente in modo capillare su tutto il territorio con oltre centoquarantamila allievi, i quali, assieme ai loro genitori e ai rispettivi rappresentanti di categoria, hanno a più riprese espresso la loro preoccupazione per i tagli preventivati e per la conseguente riduzione di servizio che ne sarebbe scaturita;
nonostante la grave crisi finanziaria e la difficile situazione economica in cui si ritrova ad operare l'ente regionale e sebbene anche per questo esercizio la regione Veneto abbia stanziato a bilancio la medesima cifra del 2010 per le scuole paritarie, il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha manifestato, in più occasioni, la necessità di un intervento risolutore del Governo centrale -:
quali iniziative intenda adottare ai fine di garantire l'effettività del reintegro del capitolo di bilancio relativo ai contributi per le scuole paritarie.(3-01732)

Iniziative per il riordino dell'imposta provinciale di trascrizione - 3-01733

VELO, META, MARAN, BOCCIA, QUARTIANI, GIACHETTI, BOFFA, BONAVITACOLA, CARDINALE, FIANO, GASBARRA, GENTILONI SILVERI, GINEFRA, LARATTA, LOVELLI, PIERDOMENICO MARTINO, MERLO e TULLO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di «Autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario», interviene, tra l'altro, sui tributi connessi al trasporto su gomma;
in base all'articolo 17, il finanziamento delle province si incentra anche sull'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei motori (rc auto), che diviene tributo proprio derivato con aliquota del 12,5 per cento, manovrabile dal 2011 in aumento o in diminuzione nella misura di 3,5 punti percentuali, nonché sull'imposta provinciale di trascrizione (ipt), di cui, peraltro, viene previsto un riordino finalizzato, per gli atti soggetti all'iva, al passaggio dall'attuale pagamento in misura fissa a quello di una tariffa modulata sulle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli;
in attesa del complessivo riordino dell'imposta provinciale di trascrizione il comma 6 dell'articolo 17 prevede, comunque, che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, siano modificate le misure della suddetta imposta, in modo che si applichi da subito il passaggio dall'attuale pagamento in misura fissa a quello di una tariffa modulata sulle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli;
i trasferimenti regionali destinati al finanziamento delle spese provinciali sono soppressi, con compensazione, dal 2013, mediante istituzione di una compartecipazione provinciale al gettito della tassa automobilistica regionale; il gettito di tale compartecipazione affluisce, in misura non superiore al 30 per cento, ad un fondo sperimentale di riequilibrio regionale, di durata triennale, per essere poi devoluto ad ogni singola provincia, previo accordo;
l'attribuzione dell'autonomia di entrata alle province in forma territorialmente equilibrata dovrebbe essere garantita - solo dal 2012 - mediante un fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, di durata biennale, alimentato solamente con le entrate derivanti dalla compartecipazione provinciale all'irpef; nessun meccanismo di perequazione viene previsto in merito alla prevista devoluzione del gettito della rc auto e dell'imposta provinciale di trascrizione;
l'articolo 17 prevede la possibilità di aumentare o diminuire l'addizionale sul premio rc auto nella misura di 3,5 punti percentuali e questo implica un rincaro dell'importo netto che le compagnie assicurative incassano come premio che sarà inevitabilmente trasferito sugli automobilisti; questo determinerà un inevitabile incremento dei premi assicurativi; il costo medio della responsabilità civile in Italia è già molto più elevato che in altri Paesi europei: circa 400 euro contro i 200 del resto d'Europa;
in audizione alla Commissione finanze della Camera dei deputati, il Ministro interrogato ha prospettato «una rivisitazione complessiva del meccanismo assicurativo» volta all'abbassamento dei premi assicurativi;
occorre sottolineare che esiste una forte sperequazione nella distribuzione regionale dell'intero gettito delle tasse automobilistiche e, in particolare, del gettito sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché una forte sperequazione della distribuzione su base regionale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione;
dai dati del sistema di gestione archivio tasse automobilistiche (sgata) dell'Agenzia delle entrate risulta, infatti, un'ingente sperequazione tra il gettito di una regione come la Lombardia, che ha 986,7 milioni di euro, e quello di altre regioni come la Liguria, che ha 134,9 milioni di euro, come la Toscana, che ha 414,9 milioni di euro, come l'Umbria, che ha 89,7 milioni di euro, come la regione Molise, con appena 26,8 milioni di euro;
dal 1994 al 2010 i premi per la responsabilità civile dell'auto sono aumentati del 180 per cento e con la manovra 2011 le autonomie hanno subito pesanti tagli dei trasferimenti; secondo alcuni calcoli, il federalismo fiscale determina una perdita di 4,5 miliardi di euro di risorse per le province ed è verosimile ipotizzare che tali enti saranno costretti ad applicare per intero la flessibilità fiscale loro concessa;
il Governo accogliendo un ordine del giorno al decreto-legge n. 70 del 2011 si è impegnato a sopprimere la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con cui si prevede che in attesa del complessivo riordino dell'imposta provinciale di trascrizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, siano modificate le misure della suddetta imposta in modo che si applichi da subito il passaggio dall'attuale pagamento in misura fissa a quello di una tariffa modulata sulle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli;
la legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale - legge n. 42 del 2009 - ha disposto che i decreti legislativi di attuazione individuino meccanismi idonei ad assicurare che «sia (...) salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria»;
le disposizioni contenute all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, non sembrano garantire quel principio di invarianza della pressione fiscale disposto dall'articolo 28, comma 2, lettera b), della legge n. 42 del 2009;
da notizie stampa risulterebbe che il Ministro dell'economia e delle finanze stia valutando soluzioni alternative, di minor impatto per gli automobilisti, in particolare per quello che riguarda l'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione -:
se il Ministro interrogato non ritenga di promuovere il riordino dell'imposta provinciale di trascrizione (ipt) mediante un provvedimento ad hoc senza procedere in maniera anticipata, ai sensi di quanto disposto al comma 6 dell'articolo 17, a modificare le misure dell'imposta provinciale di trascrizione dall'attuale pagamento in misura fissa a quello di una tariffa modulata sulle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli, allo scopo di esentare dall'imposta provinciale di trascrizione gli acquirenti di veicoli nuovi o usati di piccola (utilitarie) o media potenza e gli autoveicoli classificabili come beni mobili strumentali e, in considerazione della crisi del settore dell'auto e delle concessionarie, a prevedere una modifica dell'imposta provinciale di trascrizione che agevoli la rottamazione dei veicoli inquinanti e l'acquisto di auto nuove a basso impatto ambientale, prevedendo l'esclusione dall'imposta provinciale di trascrizione per gli autoveicoli e i motocicli di potenza inferiore ad una certa soglia.(3-01733)

Iniziative per garantire ai bambini con disabilità un percorso educativo idoneo al loro inserimento nella società - 3-01734

DE POLI, GALLETTI, CAPITANIO SANTOLINI, DELFINO, BINETTI, ENZO CARRA, LUSETTI, ANNA TERESA FORMISANO, CICCANTI, COMPAGNON, NARO e VOLONTÈ. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
genitori e docenti hanno più volte evidenziato le difficili problematiche conseguenti ai tagli adottati dal Ministro interrogato inerenti al diritto all'istruzione per i disabili nel nostro Paese;
la situazione scolastica nazionale al momento appare allarmante: meno classi a tempo pieno, tagli alle cattedre e agli insegnanti di sostegno, affollamento delle aule, eliminazione di laboratori, campi scuola e attività didattiche e altro;
associazioni di volontariato, persone con disabilità, genitori, insegnanti, medici sostengono e denunciano il fatto che proprio a seguito dei «tagli» del Ministro interrogato gli alunni disabili sono stati ormai da mesi privati del sostegno scolastico necessario e che le classi già sovraffollate ospitano al loro interno troppi alunni con disabilità, rendendo i processi di apprendimento e il normale iter scolastico difficile da compiersi. L'elevata concentrazione di soli alunni con disabilità nelle scuole e tra le classi è, peraltro, in totale violazione della normativa sull'inclusione scolastica;
la normativa stabilisce che, in presenza di disabili, specialmente se gravi, è prevista la riduzione del numero di alunni a 20 e non bisognerebbe inserire più di un portatore di disabilità per classe. Nella realtà italiana, invece, le classi con oltre due persone con disabilità sono migliaia;
nonostante i numeri citati dal Ministro interrogato sull'incremento dei posti in organico di sostegno, i tribunali hanno, invece, certificato che il taglio c'è stato;
risulterebbe che in appena sette mesi di scuola siano state 4 mila le sentenze di condanna emesse dai tribunali amministrativi regionali di tutta Italia a favore degli alunni con disabilità. Da Nord a Sud i tribunali amministrativi regionali hanno condannato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per discriminazione contro i disabili, confermando come la manovra economica adottata dal Ministro interrogato abbia leso i diritti di molti cittadini italiani, per di più colpendo ancora una volta i bambini disabili, una delle fasce più deboli della popolazione che necessiterebbe della maggior tutela possibile;
l'articolo 3 della Costituzione sancisce il compito che deve assolvere il Governo di rimuovere qualunque ostacolo affinché tutti i cittadini italiani abbiano pari dignità civile e sociale;
chi vive quotidianamente il problema della disabilità ricorda l'importanza dell'insegnante di sostegno, figura fondamentale che permette un buon recupero psicofisico, favorendo l'inserimento e l'integrazione nella società dei bambini diversamente abili -:
come il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca intenda garantire ai bambini con disabilità un percorso educativo che favorisca il loro inserimento nella società e garantisca loro il fondamentale diritto di vivere un'esistenza dignitosa. (3-01734)

Iniziative per la revisione del piano industriale 2011-2015 di Ferrovie dello Stato al fine di garantire una migliore offerta del servizio ferroviario nel Mezzogiorno - 3-01735

COMMERCIO, LO MONTE, LATTERI e LOMBARDO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
«Un Piano orientato al futuro, al servizio del Paese». Con questo slogan il 22 giugno l'amministratore delegato Moretti, alla presenza del Ministro interrogato, ha presentato il nuovo piano industriale 2011-2015 delle Ferrovie dello Stato, un documento previsionale ambizioso con investimenti pari a 27 miliardi di euro, di cui soltanto 2,5 si tradurranno in stanziamenti a favore del Sud, importo che ha deluso le aspettative di quanti si aspettavano con il suddetto piano un'inversione di tendenza nei riguardi del Sud da parte del management del gruppo;
il suddetto piano non sembra orientato al servizio del Paese nella sua interezza, poiché prevede che ben 24,5 dei 27 miliardi di euro di investimenti verranno veicolati, nell'arco di 4 anni, sull'alta velocità da Salerno a Milano, dettaglio che fa emergere la chiara difficoltà del gruppo Ferrovie dello Stato ad invertire la politica di abbandono del Mezzogiorno e della Sicilia e ad includerlo nelle strategie dell'azienda, per la quale, invece, l'orizzonte geografico dello stesso si fermerebbe a Salerno;
lo stesso piano lascia alla Sicilia solo il 2 per cento delle risorse che dovrebbero servire a rendere più rapido ed efficiente il trasporto regionale, attraverso accordi con altre imprese ferroviarie in concessione e puntando quasi esclusivamente sul potenziamento dei nodi metropolitani di Catania e Palermo. Inoltre, nel piano non vi è più traccia della cosiddetta lunga percorrenza passeggeri e scompare il «servizio notte», ritenuto non più sostenibile perché fuori mercato, che verrebbe rimpiazzato con l'integrazione di un sistema di trasporto regionale veloce con collegamenti da Roma e Napoli verso Villa San Giovanni del tipo «hub and spoke», scelta questa che potrebbe provocare la cancellazione di tutti gli attuali collegamenti da Messina verso Milano, Torino e Venezia, con un piano di tagli che darà vita ad una nuova grave emergenza occupazionale;
inoltre, tra le altre clamorose dimenticanze nel suddetto piano industriale, non si fa alcun cenno alle prospettive del «segmento navigazione» articolato in attività marittime sulle navi, in attività di terra nelle officine, magazzini e logistica e nei centri direzionali e di coordinamento per l'attraversamento dello Stretto di Messina, dimenticanza che sembra confermare l'esplicita intenzione delle Ferrovie dello Stato di cedere a breve a terzi, a soggetti privati, tutto il segmento della navigazione oggi gestito dal vettore pubblico;
quanto esposto fin qui basta per comprendere che il nuovo piano industriale del gruppo Ferrovie dello Stato risponde esclusivamente ad una logica giustificata da necessità imprenditoriali, ma che trascura il grande dettaglio che trattandosi di Ferrovie dello Stato, quindi di tutto lo Stato nella sua interezza, e non solo di quella parte del Paese considerata più progredita e più conveniente dal punto di vista del ritorno economico, lo stesso gruppo ha il dovere di assicurare la continuità territoriale, principio sancito nella stessa Carta costituzionale italiana;
nel corso della presentazione del nuovo piano industriale il gruppo Ferrovie dello Stato ha presentato anche la propria nuova denominazione sociale e il nuovo logo fregiati dell'aggettivo «Italiane» a tracciare, in occasione delle celebrazioni del 150o anniversario dell'Unità d'Italia, un significativo cambiamento nel segno dell'italianità e della forte identità nazionale in un mercato ormai sempre più europeo e internazionale, scelta che suona ancora più come beffa se si pensa che tale piano appare come un'ulteriore scelta secessionista;
sorprendono gli interroganti le parole di apprezzamento nei confronti del suddetto piano che il Ministro interrogato, che dovrebbe rappresentare la nazione intera, ha avuto modo di esprimere a margine della presentazione di un progetto industriale che esclude, di fatto, una parte del Paese;
la suddetta programmazione industriale di Ferrovie dello Stato per gli anni 2011-2015 contribuirà ad aggravare quella sperequazione tra Nord e Sud del Paese determinata dall'assenza di infrastrutture;
il suddetto piano, a parere degli interroganti, rappresenta l'ennesimo impiego di risorse pubbliche per realizzare quella che oramai si appalesa come una secessione di fatto, che accresce la distanza tra le due aree e che penalizza ogni occasione di sviluppo e di accesso agli assi di collegamento internazionali del Mezzogiorno -:
se il Governo non ritenga di avere una straordinaria occasione per dimostrare una concreta disponibilità verso il Sud promuovendo la revisione integrale del piano industriale 2011-2015 di Ferrovie dello Stato che contempli un rilancio dell'offerta ferroviaria nelle aree del Mezzogiorno, oggi arretrate dal punto di vista della dotazione infrastrutturale. (3-01735)

Chiarimenti in merito ad ipotesi di riorganizzazione della Croce rossa italiana, con particolare riferimento all'eventuale smilitarizzazione del relativo corpo militare - 3-01736

PAGLIA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, la Croce rossa italiana dispone di un corpo militare, ausiliario delle Forze armate, il cui personale è disciplinato dal titolo V del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell'ordinamento militare», nonché dal libro V del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
gli iscritti nel corpo militare della Croce rossa italiana, chiamati in servizio, sono militari e sottoposti alle norme del regolamento di disciplina militare e dei codici penali militari;
a difendere il carattere militare del suddetto corpo ausiliario, di cui nel 2011 ricorrono i 145 anni dalla fondazione, sono stati negli ultimi anni tutti i Governi che si sono succeduti, sia di centrodestra, sia di centrosinistra, e da ultimo, per voce del Sottosegretario Crosetto, anche l'Esecutivo in carica;
ipotesi relative alla più generale trasformazione della natura della Croce rossa italiana, che oggi è un ente di diritto pubblico, sono state avanzate nella discussione sulla manovra correttiva dei conti pubblici, ma sono state oggi, a quanto pare, escluse dalle misure del decreto-legge inviate al vaglio del Presidente della Repubblica -:
se corrisponda al vero che è in atto da parte del commissario straordinario della Croce rossa italiana - nominato tre anni fa dal Presidente del Consiglio dei ministri e per due volte prorogato nell'incarico - la presentazione al Consiglio dei ministri di un progetto di smilitarizzazione del corpo militare della Croce rossa italiana, nell'ambito di un processo di riorganizzazione dell'ente, e se e come questa ipotesi si integri con il progetto di più generale «privatizzazione» della Croce rossa italiana.(3-01736)

Misure a favore dei lavoratori a cui non sono stati rinnovati i contratti di somministrazione di lavoro presso l'Inps - 3-01737

GIANNI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il 15 aprile 2011 1240 lavoratori in somministrazione dell'Inps non hanno visto, in tutta Italia, il rinnovo del proprio contratto stipulato con l'agenzia interinale Tempor;
precedentemente altri 550, nel mese di dicembre 2010, erano stati licenziati, per un totale di 1800 lavoratori;
la maggior parte di questi lavoratori erano giovani del Sud che avevano accettato di trasferirsi al Nord nella speranza di trovare, finalmente, un lavoro che desse loro una speranza di costruirsi un futuro non più incerto;
questi giovani, diplomati e laureati, svolgevano lavori importanti all'interno dell'istituto, occupandosi spesso di disoccupazione, cassa integrazione, contributi pensionistici, e avevano «smaltito» documentazioni che non erano controllate da anni, facendo recuperare spesso all'Inps milioni di euro;
tale situazione è stata determinata dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di stabilizzazione e competitività economica, che ha imposto la riduzione del 50 per cento delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche per il lavoro flessibile;
nel mese di marzo 2011, il Governo aveva dato parere positivo ad una risoluzione approvata all'unanimità, in Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, che richiedeva un ripensamento per quanto riguardava i 1800 lavoratori Inps;
i sindacati, in maniera unitaria, hanno più volte manifestato, richiedendo che si giungesse ad una soluzione della vertenza, ma sino ad oggi non sono stati ottenuti risultati concreti, anzi la vertenza è stata rimbalzata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quello dell'economia e delle finanze;
tutto ciò appare in evidente contrasto con la volontà politica espressa più volte dal Governo e dalla maggioranza parlamentare di rilanciare, fermo restando l'impegno a mantenere il controllo sui conti pubblici, l'economia nel nostro Paese restituendo speranze e fiducia soprattutto nelle giovani generazioni -:
come si intenda agire per far sì, visti anche gli impegni presi dal Governo più volte in tal senso, che i 1800 giovani licenziati, che svolgevano un lavoro indispensabile dentro l'Istituto, siano reintegrati nel loro posto di lavoro.(3-01737)