XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 14 luglio 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 luglio 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bocci, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Evangelisti, Fallica, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Lusetti, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Leoluca Orlando, Pescante, Pisacane, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rosso, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tenaglia, Tremonti, Vernetti, Vitali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 luglio 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
RAZZI: «Attribuzione agli avvocati del potere di autenticazione delle scritture private e delle sottoscrizioni dei contratti» (4505);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VASSALLO: «Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 e introduzione dell'articolo 115-bis della Costituzione, in materia di province e di città metropolitane» (4506);
COSENZA: «Modifiche al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni per la tutela dell'immagine della donna e la prevenzione della discriminazione di genere nella pubblicità e nelle trasmissioni televisive» (4507);
BELTRANDI ed altri: «Disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni e di esercizio delle medesime in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti» (4508).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge MOFFA ed altri: «Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico» (3555) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sarubbi.

La proposta di legge GARAVINI ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, e della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (4159) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Graziano.
La proposta di legge RIGONI ed altri: «Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale o provinciale e di assessore nella rispettiva giunta» (4267) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Graziano.

La proposta di legge LAGANÀ FORTUGNO ed altri: «Disposizioni in favore delle imprese che subiscono ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione» (4380) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Graziano.

La proposta di legge GIOVANELLI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nonché per la funzionalità e la razionalizzazione delle spese della pubblica amministrazione e delega al Governo in materia di economicità e trasparenza nell'esecuzione delle opere pubbliche» (4382) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Graziano.

La proposta di legge ANTONINO RUSSO ed altri: «Modifiche all'articolo 5-bis del decreto legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, concernente le graduatorie ad esaurimento per l'assunzione dei docenti, nonché disposizioni in materia di giurisdizione sulle relative controversie» (4442) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Narducci e Oliverio.

La proposta di legge SCANDROGLIO ed altri: «Attribuzione agli avvocati del potere di autenticazione delle scritture private e di attestazione della conformità all'originale» (4468) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gianni.

Trasmissione dal Senato.

In data 14 luglio 2011 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 2814. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» (approvato dal Senato) (4509).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
IX Commissione (Trasporti):
LABOCCETTA: «Modifica dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'esenzione dei soggetti ultrasettantacinquenni con basso reddito e dei titolari di assegno sociale dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni» (4445) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII.

XI Commissione (Lavoro):
OSVALDO NAPOLI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi giornalieri e di congedo per la malattia del figlio in caso di parto prematuro» (4459) Parere delle Commissioni I, V, X e XII.

Trasmissione dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con lettera in data 14 luglio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione annuale, approvata dal Comitato medesimo nella seduta del 14 luglio 2011 (doc. XXXIV, n. 6).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 13 luglio 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Rio+20: verso un'economia verde e una migliore governance (COM(2011)363 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente);
Proposte di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria relative alle domande EGF/2009/019 FR/Renault, Francia (COM (2011)420 definitivo), ed EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, Danimarca (COM(2011)421 definitivo), che sono assegnate in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
Risoluzione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso, nel periodo 2004-2009, delle risorse finanziarie fornite a Lituania, Slovacchia e Bulgaria a sostegno della disattivazione di centrali nucleari chiuse anticipatamente come previsto dagli atti di adesione (COM(2011)432 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

La Commissione europea, nella medesima data, ha altresì trasmesso un nuovo testo della relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri per il periodo 2004-2007 (COM(2010)47 definitivo/2), che sostituisce il documento (COM(2010)47 definitivo), già assegnato, in data 10 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 2011, N. 89, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI E PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/115/CE SUL RIMPATRIO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARI (A.C. 4449-A)

A.C. 4449-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

Articolo 1.
(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari).

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «ufficialmente attestata»;
b) all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato.»;
2) al comma 5:
a) alla lettera a), le parole: «, nonché il visto d'ingresso quando richiesto» sono soppresse;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;
d) all'articolo 10, comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «, nonché del visto d'ingresso, qualora richiesto» sono soppresse;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;
e) all'articolo 13, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.»;
f) all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto»;
g) all'articolo 20:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta e attuale» sono sostituite dalle seguenti: «una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave»;
4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o» sono soppresse;
5) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
h) all'articolo 21:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.»;
i) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. - (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione può avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.».

Articolo 2.
(Modifiche all'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

1. L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
«Articolo 183-ter (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è disposto in conformità ai criteri ed alle modalità fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI

Articolo 3.
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.»;
b) all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 2:
a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto» sono inserite le seguenti: «, caso per caso,»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;»;
2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»;
4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.»;
6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14.»;
7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti al comma 4»;
8) al comma 13 le parole: «Lo straniero espulso» sono sostituite dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione»;
9) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.»;
d) all'articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis.»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»;
4) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.»;
5) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
«5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.»;
6) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
«5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;
7) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:
«5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.»;
8) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;
9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
«5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.»;
10) al comma 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti: «, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento»;
e) dopo l'articolo 14-bis, è inserito il seguente:
«14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito). - 1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:
a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.»;
f) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.»;
g) all'articolo 19:
1) nella rubrica, dopo le parole: «e di respingimento.» sono aggiunte le seguenti: «Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.».

2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1, lettera e), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 4.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la lettera s-bis), è aggiunta la seguente:
«s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

Articolo 5.
(Copertura finanziaria).

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 3), connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, è autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno 2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:
a) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate su apposita contabilità speciale nell'anno 2011, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 4449-A - Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 1:
alla lettera
c), numero 1), capoverso comma 3-bis, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo alle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo»;
alla lettera f), le parole: «condizione per l'esercizio di un diritto» sono sostituite dalle seguenti: «condizione necessaria per l'esercizio di un diritto».

All'articolo 3, comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
«g-bis)
all'articolo 32, comma 1-bis:
1) le parole: «sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite le seguenti: «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ovvero ai minori stranieri non accompagnati».

A.C. 4449-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI

ART. 3.
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE).

Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso comma 5.2, secondo periodo, sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.
3. 15. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 7).
3. 80. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 8), sostituire le parole: destinatario di un provvedimento di espulsione con le seguenti: allontanato mediante accompagnamento.
3. 81. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 9), capoverso comma 14, secondo periodo, dopo le parole: ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c) aggiungere le seguenti: del presente articolo.
3. 101. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), numero 9), capoverso comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 82. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera c), numero 9), capoverso comma 14, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito.
3. 16. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il questore dispone fino alla fine del capoverso con le seguenti: inclusa la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis, il questore può disporre che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento e in particolare quando sussiste un rischio di fuga, identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento.»;

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In tutti i casi in cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento e non è stato disposto il trattenimento, il questore dispone che lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. La consegna e la convalida possono avvenire anche contestualmente alla consegna e alla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis.».
3. 17. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che lo straniero sia trattenuto fino alla fine del capoverso con le seguenti: una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Quando non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis.»;

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora il questore ritenga, con riferimento al comportamento precedente dello straniero e alla situazione concreta contingente, che nessuna delle misure previste dal comma 1 sia sufficiente ad assicurare che lo straniero non si sottragga all'espulsione, dispone che esso sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
3. 84. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: articolo 13, commi 1 e 2, lettera c) aggiungere le seguenti: del presente testo unico.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:
settimo periodo, sostituire le parole:
di cui al comma 3 con le seguenti: di cui all'articolo 13, comma 3;
ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: del presente articolo.
3. 102. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 1-bis, sopprimere il sesto periodo.
3. 83. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma 1 e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento.»

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), sostituire il capoverso comma 5 con il seguente:
«5. La convalida del trattenimento comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo la convalida del trattenimento, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore dalla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice di pace la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il giudice di pace decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga di sessanta giorni e sulla richiesta il giudice di pace decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del periodo di centottanta giorni e non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio dello straniero trattenuto o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e persistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis, il questore può presentare al giudice di pace richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Su ogni richiesta, che deve essere presentata qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine, il giudice di pace si pronuncia, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il giudice di pace si pronuncia sulle richieste di proroga entro il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione.».
3. 20. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma 1 e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento.».

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, se nel caso concreto non sussistono le condizioni per il trattenimento previste nel comma 4-bis o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione per un periodo superiore a sei mesi, il questore non dispone il trattenimento, ma dispone le misure previste dal comma 1-bis, salvi i casi di rinvio dell'allontanamento.
3. 21. Livia Turco, Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma 1 e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento.».
3. 18. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
*3. 19. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
*3. 61. Tassone, Mantini.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
*3. 85. Giorgio Conte.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire il capoverso comma 5 con il seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al quinto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».
3. 62. Tassone, Mantini.

Al comma 1, lettera d), numero 5), capoverso comma 5-ter, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: del presente articolo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: di cui commi 1 e 5-bis aggiungere le seguenti: del presente articolo.
3. 103. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 10).
3. 22. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera d), numero 10), sostituire le parole: mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento con le seguenti:. In tal caso nel computo della durata dei periodi di trattenimento non si tiene conto del numero di giorni in cui lo straniero si è indebitamente allontanato dal centro. Il questore e il giudice tengono conto dell'indebito allontanamento dal centro ai fini della valutazione del rischio di fuga tra i presupposti per la proroga del trattenimento.
3. 23. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera d), numero 10), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5 e non dà luogo ad un nuovo decorso dei termini.
*3. 60. Lo Moro.

Al comma 1, lettera d), numero 10), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5 e non dà luogo ad un nuovo decorso dei termini.
*3. 63. Tassone, Mantini.

Al comma 1, lettera d), numero 10), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.
*3. 60.(Testo modificato nel corso della seduta)Lo Moro.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), numero 10), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.
*3. 63.(Testo modificato nel corso della seduta)Tassone, Mantini.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), numero 10), aggiungere, in fine, le parole:, senza dar luogo ad un nuovo decorso dei termini.
3. 86. Giorgio Conte.

Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 14-ter, sostituire le parole: 14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito) con le seguenti: Art. 14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito).

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: del presente articolo.
3. 104. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 14-ter, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
In ogni caso più della metà degli stanziamenti dello Stato italiano dedicati al finanziamento dei programmi di rimpatrio deve essere destinata alla copertura integrale e immediata dei costi effettivi che devono sostenere la persona che rimpatria e i suoi familiari per il viaggio di rientro nello Stato di origine e per un suo adeguato reinserimento alloggiativo, familiare, scolastico, sociale e lavorativo nello stesso Stato. I programmi finanziabili da parte dello Stato italiano devono prioritariamente favorire la diretta ed immediata responsabilità della persona che deve rimpatriare o dei suoi familiari conviventi nella gestione dei fondi utilizzabili per il viaggio e dopo il rientro, da versarsi anche in parte sul conto corrente bancario dello straniero o di un suo familiare convivente, e in modo che sia finanziato l'effettivo rimpatrio del maggior numero di persone, con priorità assoluta rispetto al finanziamento di ogni altra spesa di carattere organizzativo o informativo o progettuale ovvero di studio sostenuta dagli enti che eventualmente supportano il rimpatrio. Lo straniero che rimpatria può richiedere che le spese direttamente necessarie al suo viaggio e al suo reinserimento nel Paese di origine siano finanziate anche utilizzando in tutto o in parte le somme maturate presso gli istituti previdenziali e assistenziali italiani con i versamenti previdenziali e assistenziali eventualmente effettuati in suo favore che lo straniero stesso rientrato in patria non desideri utilizzare più a fini pensionistici, salvo che sia cittadino di uno Stato col quale sia in vigore un accordo bilaterale che disponga diversamente.
3. 25. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 14-ter, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione disposto a titolo di misura di sicurezza o di misura alternativa alla detenzione o di sanzione sostitutiva della pena ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di cattura europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale ovvero di un provvedimento amministrativo di espulsione disposto nei casi previsti dall'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.».
3. 26. Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 14-ter, comma 5, la lettera c) aggiungere, in fine, le parole: ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.
3. 26.(Testo modificato nel corso della seduta) Zaccaria, Gozi, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso articolo 14-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 14-quater. - (Rinvio dell'allontanamento). - 1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto; è rinviato, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni:
a) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1;
b) è stata presentata al questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;
c) l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento è stata sospesa dal giudice competente a giudicare il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o il respingimento o la decisione di rimpatrio;
d) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;
e) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

2. Il questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, e può disporre anche contestualmente nei confronti dello straniero una delle misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, qualora vi sia pericolo di fuga. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, di espulsione o di respingimento o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.
3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi il prefetto e il questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il questore ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-bis.».
3. 24. Gozi, Zaccaria, Bressa, Amici, Livia Turco, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Touadi, Villecco Calipari.

ART. 5.
(Copertura finanziaria).

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: mediante aggiungere la seguente: corrispondente.
5. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate con le seguenti: nel conto dei residui nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro, che è versata.
5. 301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 4449-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la direttiva europea 2008/115/CE prevede la reclusione soltanto come extrema ratio nel processo di rimpatrio degli irregolari. Il ricorso al trattenimento ai fini dell'allontanamento - recita la misura della Ue - deve essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento e se l'uso di misure meno coercitive è insufficiente;
l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione spiega che il decreto-legge risponde all'invito delle istituzioni europee a completare il recepimento della citata direttiva Ue, che doveva essere applicata entro il 24 dicembre 2010, ma mentre questa proponeva, anzi sollecitava una gradualità nel percorso di rimpatrio dell'immigrato irregolare, il decreto in esame inverte l'ordine delle cose, interpretando nella maniera più repressiva la direttiva;
l'inottemperanza al primo ordine di espulsione del questore prevede da uno a quattro anni di reclusione, l'inottemperanza al secondo, da uno a cinque anni. Il codice penale, all'articolo 650, dispsone che per il cittadino italiano che non osserva un provvedimento emanato per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, quale ad esempio un ordine di allontanamento dal comune di residenza, è previsto l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda fino a 206 euro. Pertanto, a fronte della stessa condotta, per la violazione commessa dall'immigrato irregolare si parla di delitto, mentre per l'italiano regolare di contravvenzione;
inoltre, vi sono sanzioni pecuniarie da tremila a diciottomila euro che nessun extracomunitario sarebbe in grado di pagare. Altresì aumentare fino a 18 mesi la permanenza nei Cie risulta una misura intollerabile che diventa maggiormente tale se non si assumono adeguate misure per la tutela dei diritti umani;
si ricorda che l'Italia fa parte del Consiglio dei diritti umani dal 19 giugno 2011 e per dimostrare il suo impegno per i diritti umani, secondo Human Rights Watch, il Governo italiano deve rispettare a fondo gli impegni che ha assunto volontariamente in vista delle elezioni del Consiglio per i diritti umani, il 20 maggio 2011. Ciò deve includere la tempestiva attuazione delle raccomandazioni formulate nel corso della prima revisione periodica universale della situazione in Italia compiuta dal Consiglio dei diritti umani nel febbraio 2010. Particolare attenzione deve essere data ad affrontare la discriminazione e il razzismo, il miglioramento della situazione delle minoranze Rom e Sinti e la creazione, da lungo tempo attesa, di un ente indipendente di controllo della situazione dei diritti umani nel Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di ulteriori iniziative atte alla tutela dei diritti umani avviando anche le procedure conciliative dei rimpatri assistiti e volontari come accade in tutta Europa;
ad avviare una più incisiva politica dell'integrazione, che risulti efficace e risolutiva e che, necessariamente affronti la questione a 360o gradi, per garantire la convivenza civile e democratica tra persone di diverse etnie e far sì che i cittadini stranieri onesti e in regola siano soggetti attivi e partecipi nella società che li ha accolti.
9/4449-A/1. Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
la direttiva europea 2008/115/CE prevede la reclusione soltanto come extrema ratio nel processo di rimpatrio degli irregolari. Il ricorso al trattenimento ai fini dell'allontanamento - recita la misura della Ue - deve essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento e se l'uso di misure meno coercitive è insufficiente;
l'estensione fino a 18 mesi della permanenza nei Cie comporta un perdurante impegno per migliorare le condizioni del trattenimento e per continuare ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e la dignità della persona,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di ulteriori iniziative atte alla tutela dei diritti umani avviando anche le procedure conciliative dei rimpatri assistiti e volontari come accade in tutta Europa;
a perseguire una politica dell'integrazione, che risulti efficace e risolutiva e che, necessariamente affronti la questione a 360o gradi, per garantire la convivenza civile e democratica tra persone di diverse etnie e far sì che i cittadini stranieri onesti e in regola siano soggetti attivi e partecipi nella società che li ha accolti.
9/4449-A/1.(Testo modificato nel corso della seduta)Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
il villaggio degli aranci di Mineo è sicuramente una struttura molto più degna di altre, utilizzata a supporto delle attività di accoglienza per gli immigrati sbarcati a Lampedusa;
la struttura insiste in un territorio quale quello del Calatino già pieno di problemi a partire da quello occupazionale per i giovani;
si corre il serio rischio in assenza di politiche che governino il fenomeno di innescare conflitti sociali a discapito della serenità delle comunità interessate;
ad oggi è stato dimostrato l'altissimo livello di civiltà dell'accoglienza in una terra che sa cosa vuol dire la sofferenza;
le amministrazioni locali si trovano a dover gestire un problema di enorme complessità e non possono essere lasciate sole,

impegna il Governo

ad attivare un tavolo con le amministrazioni locali per individuare misure di supporto e di sostegno al rilancio del territorio anche in forma di compensazione per il sacrificio affrontato anche rispetto a territori che hanno negato la propria disponibilità all'accoglienza.
9/4449-A/2. Burtone.

La Camera,
premesso che:
il villaggio degli aranci di Mineo è sicuramente una struttura molto più degna di altre, utilizzata a supporto delle attività di accoglienza per gli immigrati sbarcati a Lampedusa;
la struttura insiste in un territorio quale quello del Calatino già pieno di problemi a partire da quello occupazionale per i giovani;
si corre il serio rischio in assenza di politiche che governino il fenomeno di innescare conflitti sociali a discapito della serenità delle comunità interessate;
ad oggi è stato dimostrato l'altissimo livello di civiltà dell'accoglienza in una terra che sa cosa vuol dire la sofferenza;
le amministrazioni locali si trovano a dover gestire un problema di enorme complessità e non possono essere lasciate sole,

impegna il Governo

ad attivare un tavolo con le amministrazioni locali per individuare misure di supporto e di sostegno al rilancio del territorio anche in forma di compensazione.
9/4449-A/2.(Testo modificato nel corso della seduta)Burtone.

La Camera,
preso atto dell'elevato numero di persone che si indirizzano verso l'Italia sia da Paesi comunitari che extracomunitari;
tenuto conto che molti di essi attraversano il canale di Sicilia per approdare sulle Isole di Lampedusa, di Linosa e/o sulle coste meridionali della Sicilia, ma che sono stati segnalati sbarchi anche in Calabria e sulle rive dello Ionio ed occasionalmente anche in Sardegna;
preso atto che in passato barconi, gommoni ed altre imbarcazioni di disperati sono stati segnalati in acque di competenza maltese senza che le autorità della Repubblica di Malta siano intervenute per il soccorso di potenziali naufraghi;
considerando l'atteggiamento maltese - in questi casi specifici - contrario alle norme internazionali ed alle stesse disposizioni europee,

impegna il Governo

ad insistere in ogni sede per segnalare questi atteggiamenti della Repubblica di Malta chiedendole direttamente di intervenire quando ne sia tenuta in forza di norme esistenti, e ove ciò non avvenga, richiedendo - anche in sede europea - una maggiore attenzione di Malta all'osservanza del diritto internazionale, sollecitando anche l'applicazione di eventuali sanzioni ove questi principi non fossero osservati.
9/4449-A/3. Zacchera, Castellani, Faenza, Castiello.

La Camera,
premesso che:
il primo aprile 2011 il Ministro dell'interno ha promulgato una circolare, la n. 1305, nella quale si affermava che: «in considerazione del massiccio afflusso di immigrati provenienti dal Nord Africa e al fine di non intralciare le attività loro rivolte, l'accesso alle strutture presenti su tutto il territorio nazionale, di cui alla circolare n. 1305 del 24 aprile 2007, è consentito, fino a nuova disposizione, esclusivamente alle seguenti organizzazioni: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM), Croce Rossa Italiana (CRI), Amnesty International, Medici Senza Frontiere, Save The Children, Caritas, nonché a tutte le Associazioni che hanno in corso con il Ministero dell'interno progetti in fase di realizzazione nelle strutture di accoglienza, finanziati con fondi nazionali ed europei»;
si è introdotto, proditoriamente, un meccanismo ad excludendum, che non consente l'accesso alla stampa nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo politico (CARA), mettendo in atto, tra l'altro, una gravissima riduzione dei diritti d'informazione e una violazione del principio costituzionale della libertà di stampa, di cui all'articolo 21 della Costituzione;
la conseguenza immediata della circolare è stata infatti quella di impedire alla stampa, anche in presenza di parlamentari, l'accesso nei centri di identificazione e nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo politico. Questa misura viola apertamente l'articolo 21 della Costituzione nella parte in cui la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure,

impegna il Governo

a rispettare l'articolo 21 della Costituzione ed il diritto di cronaca adottando urgentemente le necessarie misure atte a neutralizzare gli effetti palesemente incostituzionali della circolare del Ministro dell'interno n. 1305 del 1o aprile 2011 sull'accesso ai centri per immigrati.
9/4449-A/4. Villecco Calipari, Touadi, Giulietti, Granata, Pezzotta, Di Stanislao, Zaccaria, Gozi, Livia Turco, Fiano, Colombo, Margiotta, Luogno, Rossa, Sarubbi, Amici.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, nel modificare il decreto legislativo 286/1998 per il recepimento della direttiva 2008/115/CE, prevede l'aumento del periodo massimo di trattenimento nei CIE da 6 a 18 mesi e, nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal CIE, la possibilità di un nuovo provvedimento di trattenimento;
nei centri di identificazione ed espulsione gli stranieri sono soggetti, di fatto, a un trattamento assimilabile a quello detentivo in carcere, non certo a un trattamento di accoglienza;
la libertà personale è un valore della massima rilevanza costituzionale e la sua limitazione, in assenza di condanna penale, deve essere prevista solo in casi di necessità;
per la direttiva il trattamento dello straniero rappresenta una misura estrema, da disporre solo se nel caso concreto non possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, in particolare quando sussiste un rischio di fuga o lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;
nel testo del decreto il trattenimento dello straniero appare come la regola generale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di effettuare un monitoraggio sull'applicazione della disposizione, anche al fine di prevedere una eventuale riduzione del tempo massimo di trattenimento nei CIE, anche in funzione del mutato quadro internazionale, con particolare riferimento all'area mediterranea.
9/4449-A/5. Tassone, Mantini.

La Camera,
premesso che:
in riferimento alla conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari;
rilevato come sia sempre più frequente la richiesta da parte di cittadine italiane di fede islamica di poter apporre su documenti ufficiali rilasciati dallo Stato, tra cui la patente di guida, foto di riconoscimento con il capo coperto;
considerato che l'articolo 289 del regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza in materia di rilascio della carta di identità stabilisce che la fotografia di riconoscimento sia «a mezzo busto, e senza cappello»;
considerato che la patente di guida nei casi contemplati dalla legge è considerata equipollente alla carta d'identità;
ricordato che in un parere del Ministero dell'interno, al quale si è conformato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, circolare del 14 marzo 1995 MI.AC.E.L. n. 4, si prende che, nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, i documenti con funzioni di identificazione, e quindi anche la patente di guida, possono recare la foto del titolare a capo coperto, sempre che i tratti del volto siano ben visibili;
dato che la circolare prot. n. 88827 del 5 novembre 2010, in materia di rilascio del foglio rosa nel punto A.3) su tariffe e diritti, prescrive di allegare, alla richiesta di conseguimento della patente di guida, due fotografie recenti del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco;
dato che l'assenza di una normativa chiaramente univoca determina l'incertezza di numerosi uffici provinciali della motorizzazione civile che continuano a chiedere se è possibile accettare fotografie, da apporre sulla patente di guida, che ritraggono il conducente a capo coperto, e che, a fronte di questa indeterminatezza si può verificare che le direzioni territoriali generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si pronunciano in modo diverso dando adito a possibilità di contenzioso con i conducenti dei veicoli;
pone qualche interrogativo il fatto che si invochino i principi della propria fede islamica per una foto sulla patente che viene mostrata a richiesta dei soli organi di polizia, chiaramente in contrasto con il principio fondamentale e sovrano secondo cui gli organi di polizia sono preposti alla «pubblica sicurezza» dei cittadini,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per modificare le suddette norme al fine di garantire la riconoscibilità della persona, anche in conformità alle leggi di pubblica sicurezza e antiterrorismo, per consentire una chiara e univoca interpretazione in materia di fotografie da apporre, sulla patente di guida e sui documenti di identità.
9/4449-A/6. Polledri, Fugatti, Negro.

La Camera,
premesso che:
la disposizione modificata di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), punto n. 10), solleva una problematica riconosciuta anche dalle Commissioni in sede consultiva;
esso integra il comma 7 dell'articolo 14 del Testo unico sull'immigrazione, prevedendo che, nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal Centro di identificazione ed espulsione (CIE), sia adottato un nuovo provvedimento di trattenimento, mentre il testo previgente si limitava a prevedere che il questore ripristinasse senza indugio la misura del trattenimento;
la modifica introdotta potrebbe essere tranquillamente interpretata quale motivo per fare decorrere nuovamente i tempi massimi di durata del trattenimento, fino anche a raddoppiarli, come sembra si possa evincere anche dalla relazione illustrativa del Governo sul provvedimento, ciò che comporterebbe un illegittimo recepimento della direttiva 115 e, sicuramente, ulteriori procedure di infrazione,

impegna il Governo

ad adottare, nel rispetto delle competenze istituzionali e nelle sedi opportune, iniziative, anche di carattere amministrativo, volte a precisare la portata interpretativa dell'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 10 perché, onde evitare che esso possa far decorrere nuovamente i tempi massimi di durata del trattenimento.
9/4449-A/7. Favia, Gozi.

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative di competenza per garantire risorse e mezzi adeguati agli uffici giudiziari calabresi - 2-01155

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
davanti alle continue denunce di una giustizia che, in Calabria, soffre, per mancanza di fondi, personale e mezzi, l'ennesima dichiarazione del procuratore aggiunto di Catanzaro, Giuseppe Borrelli, ha aperto uno squarcio nella società civile e nelle istituzioni;
nel corso di una conferenza stampa per gli arresti di tre persone accusate di un omicidio di mafia nel cosentino, il magistrato si era, infatti, lamentato della carenza della carta e del toner per stampare le ordinanze;
a lui aveva fatto eco il procuratore aggiunto di Cosenza Domenico Airoma, pronto a sottolineare come nella città erano stati stanziati appena settemila euro per le spese destinate a questo genere di materiali;
non è la prima volta che Borrelli rileva i limiti di uffici che, se da un lato devono contrastare la criminalità organizzata più potente, dall'altro non possono utilizzare neanche il fax;
l'ufficio del giudice per le indagini preliminari è quello che soffre maggiormente questa penuria, dal momento che lì si effettuano le copie da notificare: tomi da centinaia di pagine che costituiscono gli atti da notificare a indagati, arrestati e legali;
se è vero che è pronto uno stanziamento straordinario per la sicurezza, con alcuni milioni di euro destinati alla Calabria, è necessario che questo avvenga subito, essendo terminate tutte le riserve;
la situazione degli uffici giudiziari calabresi dovrebbe provocare imbarazzo in coloro che, avendone la competenza, hanno il preciso dovere di intervenire a sostegno della magistratura impegnata senza risorse in una lotta impari contro la più potente organizzazione criminale del mondo -:
se, per quanto di competenza, non intenda adottare in tempi rapidi soluzioni efficaci, al fine di impedire che la lotta alla 'ndrangheta venga condotta in una condizione di precarietà assoluta che non è possibile più tollerare.
(2-01155)
«Tassone, Adornato, Binetti, Bosi, Buttiglione, Calgaro, Capitanio Santolini, Enzo Carra, Cera, Ciccanti, Compagnon, De Poli, Delfino, Dionisi, Anna Teresa Formisano, Galletti, Libè, Lusetti, Mantini, Marcazzan, Mereu, Ricardo Antonio Merlo, Mondello, Naro, Occhiuto, Pezzotta, Poli, Rao, Ria, Ruggeri, Scanderebech, Nunzio Francesco Testa, Volontè, Zinzi».

Chiarimenti e iniziative del Ministro della salute in merito alla dotazione territoriale degli acceleratori lineari per radioterapia (Linac) - 2-01140

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere - premesso che:
la radioterapia viene effettuata con apparecchiature che erogano radiazioni ionizzanti con fasci collimati focalizzati sul tumore, con standard definiti acceleratori lineari (linac) capaci di modulare l'irradiazione (imrt), salvaguardando il più possibile i tessuti sani;
gli acceleratori linac, da quelli più semplici a quelli più sofisticati in grado di documentare con immagini la precisione dell'irradiazione (igrt), hanno una durata media ottimale di circa 10 anni;
la provincia di Cuneo, in particolare, è dotata di soli due acceleratori, di cui uno del 1993 e non in grado di modulare l'irradiazione (imrt), né di effettuare la igrt, e uno del 2001 capace di effettuare imrt ma non igrt;
ogni centro per la radioterapia necessita di almeno due apparecchiature linac funzionanti per poter far fronte alle emergenze; nel caso in cui invece ne sia previsto uno solo è necessario prevedere una convenzione con altri centri locali per poter gestire le eventuali urgenze;
da uno studio effettuato sulla distribuzione di tali apparecchiature, risulta che la media italiana di acceleratori per numero di abitanti sia di un linac ogni 178.000 abitanti;
secondo questa media, la provincia di Cuneo dovrebbe essere dotata di 3 acceleratori moderni e funzionanti, in relazione al suo bacino di utenza di oltre 580.000 abitanti, diversamente da quanto finora premesso;
stando all'attuale distribuzione di linac su tutto il territorio piemontese, si evince un'irrazionale disomogeneità nella dotazione a disposizione delle diverse province, secondo cui nella provincia di Torino vi è un linac ogni 135.000 abitanti, nella provincia di Cuneo uno ogni 294.000, in quelle di Novara/Vercelli/Biella/Verbano-Cusio-Ossola uno ogni 163.000, in quelle di Alessandria/Asti uno ogni 165.000 e in quella di Aosta uno ogni 127.000;
quanto premesso finora evidenzia la necessità di far luce sui criteri applicati per la distribuzione territoriale degli acceleratori lineari, nonché sulle procedure di controllo delle apparecchiature, spesso utilizzate ben oltre la loro durata ottimale -:
se vi siano indirizzi programmatici e atti ministeriali che disciplinano i criteri per l'attribuzione di risorse finalizzate alla dotazione territoriale degli acceleratori lineari in base al relativo bacino d'utenza;
quali iniziative nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare al fine di garantire una più equa e omogenea dotazione territoriale di moderne apparecchiature linac, capace di rispondere alle effettive esigenze dei pazienti e far fronte alle eventuali emergenze.
(2-01140) «Delfino, Galletti».

Chiarimenti in ordine al contenuto del testo del decreto-legge sulla manovra economica che dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri è stato trasmesso dal Governo ai fini dei successivi adempimenti - 2-01152

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
prima che venisse definitivamente emanato il decreto-legge n. 98 del 2011, contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria per i prossimi quattro anni, è circolato un testo all'interno del quale era stata inserita, al comma 23 dell'articolo 37, una norma che prevedeva, in caso di condanna in appello per somme superiori ai 20 milioni di euro, che il giudice potesse non procedere a rendere esecutiva la sentenza;
la norma era stata immediatamente ribattezzata come «lodo Mondadori» con riferimento alla nota vicenda Cir-Fininvest ed era apparsa come una norma ad aziendam, ancorché ad personam con il palese intento di favorire il gruppo economico del Presidente del Consiglio;
il Ministro Calderoli aveva spiegato che, in sede di discussione del Consiglio dei ministri, egli stesso non aveva né visto né letto la norma, ovvero che quella norma non era stata affatto deliberata; il Ministro responsabile della manovra, Tremonti, si era dichiarato «del tutto all'oscuro» a quanto inserito nel testo;
tuttavia, nel corso della trasmissione del testo al Capo dello Stato, quella norma era (secondo quanto si è appreso da indiscrezioni circolate sugli organi di stampa), ivi contenuta e ciò potrebbe voler dire che qualcuno, al di fuori del Consiglio dei ministri, nel redigere il documento, lo aveva, ad avviso degli interpellanti, falsificato materialmente per ordine e conto di qualcun altro e in contrasto con quanto previsto dalla Costituzione;
a seguito delle molteplici reazioni avverse a questa norma, il Presidente del Consiglio dei ministri ha poi dovuto annunciare, il giorno successivo, il ritiro della stessa;
appare, tutto ciò, un problema di una certa rilevanza penale, istituzionale e costituisce un fatto gravissimo che attenta alla democrazia, alle istituzioni e allo Stato di diritto -:
se non ritenga di chiarire cosa è esattamente successo nel momento stesso della trasmissione del testo licenziato dal Consiglio dei ministri alla Presidenza della Repubblica;
se non ritenga di voler riferire se sia vero o non sia vero che avvierà un'inchiesta per capire chi si sia prestato e per conto di chi ad alterare il citato documento e se, ricorrendone i presupposti, ne sia stata informata la procura della Repubblica competente.
(2-01152)
«Donadi, Evangelisti, Borghesi, Leoluca Orlando».

Iniziative di competenza in relazione alla crisi della Cartiera Val Posina di Arsiero in provincia di Vicenza - 2-01147

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
ad Arsiero (Vicenza), in località Ponte Strona, sono presenti da anni le «Cartiere Val Posina», uno dei fiori all'occhiello del Nord-Est d'Italia, proprio perché non producono semplicemente carta, ma un prodotto specifico che serve per il confezionamento degli alimenti;
da alcuni mesi le «Cartiere Val Posina» sono in una fase di crisi dovuta non al crollo degli ordini o della produzione, bensì all'incredibile aumento delle materie prime per la lavorazione (è triplicato il costo della cellulosa) e all'impennata dei costi energetici, risorsa necessaria per la produzione e il funzionamento dell'impianto;
sono direttamente coinvolti 42 lavoratori, maestranze di alta specializzazione tecnica e con una media di età fissata sui 30 anni;
il territorio in cui sorge la cartiera presenta di per sé difficoltà di sviluppo produttivo ed occupazionale, fattore che aumenta la negativa ricaduta sociale dovuta all'eventuale chiusura delle «Cartiere Val Posina»;
in accordo tra proprietà e sindacati (Cgil, Cisl e Uil), tutti i lavoratori sono attualmente in ferie per tutta la durata del mese di luglio 2011, con il relativo blocco totale della produzione;
ogni giorno di fermo dell'impianto rappresenta un danno enorme e una concreta difficoltà per il riavvio dell'attività;
le rappresentanze sindacali hanno già chiesto un incontro con il prefetto di Vicenza, alla luce del mancato confronto con il sindaco di Arsiero -:
se i Ministri interpellati siano al corrente dello stato odierno delle «Cartiere Val Posina»;
quali iniziative intendano mettere in atto per scongiurare la chiusura di un punto di eccellenza sito nel territorio vicentino;
quali impegni intendano assumere per evitare che, non la crisi o la mancanza di ordinativi, ma l'aumento dei fattori produttivi possa essere ulteriore elemento di appesantimento di una crisi, che non molla la presa, che continua a farsi sentire in tutto il territorio e che colpisce anche aziende «sane» e di qualità.
(2-01147)
«Sbrollini, Narducci, Damiano, Rampi, Pes, Scarpetti, Bossa, Vico, Melis, Cesare Marini, Zunino, Bellanova, Servodio, Sposetti, Rosato, Garofani, Nannicini, Siragusa, Schirru, Velo, Fluvi, Pizzetti, Cardinale, Motta, Losacco, Touadi, Duilio, Marrocu, Burtone, Agostini, Capano, Minniti, Soro, Vannucci, Bordo, Albini, Naccarato, Boffa, D'Incecco, Bratti, Froner».

Iniziative del Governo volte a promuovere in sede europea misure di contrasto delle operazioni speculative a danno dell'eurozona - 2-01153

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
il mercato secondario europeo continua a essere oggetto di speculazioni in scia ai timori di contagio della crisi del debito pubblico;
l'Italia è protagonista ormai da qualche settimana di movimenti anomali sui mercati azionari e obbligazionari che hanno portato ad un incremento record fino a 300 punti base del differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani (Btp) e quelli tedeschi (Bund);
si sta assistendo in questi giorni ad un ribasso del valore dei titoli di Stato italiani senza precedenti dai tempi dell'introduzione dell'euro;
è noto che in Europa buona parte dei cds (credit default swap), ovvero i costi per assicurarsi dal default di una nazione, vengono comprati e venduti da soggetti che non devono coprirsi da alcun rischio ma piuttosto da soggetti (in particolare gli hedge fund e le banche di investimento) che cercano di lucrare sui ribassi dei corsi sviluppando una speculazione sui titoli di Stato delle economie più in sofferenza e, tra queste, anche quella italiana;
lo stesso Presidente della Commissione europea, Manuel Barroso, si è dichiarato in più occasioni d'accordo sulla necessità di frenare le vendite accelerando il coordinamento dell'azione per contrastare la volatilità dei mercati e rafforzando la credibilità dei messaggi trasmessi ai mercati;
il blocco delle vendite allo scoperto applicato dalla Germania circa un anno fa sui titoli di Stato della zona euro e sulle azioni delle dieci maggiori società tedesche quotate in borsa non ha impedito le speculazioni su questi titoli, effettuate mediante soggetti finanziari ubicati in altri Stati dell'eurozona; il mancato coordinamento fra gli Stati membri ha, di fatto, aumentato la volatilità dei corsi azionari e le tensioni nei mercati;
in queste ore la Consob ha tentato di arginare gli effetti speculativi in Italia approvando un nuovo regime di trasparenza in materia di vendite allo scoperto il quale prevede che, a decorrere dall'11 luglio e fino al 9 settembre 2011, «gli investitori che detengano posizioni ribassiste rilevanti sui titoli azionari negoziati sui mercati regolamentati italiani sono tenuti a darne comunicazione»;
il valore dei cds (credit default swap) contrattati in Italia è esiguo rispetto al valore dei contratti aperti nel resto d'Europa ed il provvedimento emanato dalla Consob, seppur in linea con le necessità del Paese, rischia di essere insufficiente -:
se il Governo non ritenga necessario e urgente promuovere, nelle sedi europee, il blocco delle vendite di titoli allo scoperto in tutta l'Unione europea, partendo dall'eurozona, così da garantire l'efficacia della misura stessa, nonché norme che prevedano la centralizzazione degli scambi e la standardizzazione dei contratti negoziati nei mercati;
se non ritenga necessario ed opportuno promuovere, nelle sedi europee, l'istituzione di un'agenzia di rating pubblica europea al fine di migliorare i meccanismi attuali di valutazione economica dei mercati e del loro funzionamento.
(2-01153)
(Nuova formulazione) «Boccia, Ventura, Baldelli, Bernardo, Baretta, Germanà, Fluvi, Del Tenno, Lulli, Pagano, Gozi, Pugliese, De Micheli, Vincenzo Antonio Fontana, Ginefra, Ventucci, Recchia, Leo, Nannicini, Antonio Pepe, Andrea Orlando, Dima, Mosca, Berardi, Martella, Savino, Dal Moro, Vaccaro, Genovese».

Chiarimenti in merito ai criteri di assunzione del personale da parte del gruppo Ferrovie dello Stato - 2-01154

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
Ferrovie dello Stato è una società per azioni partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze. Oltre ad essere la più grande azienda del Paese, è anche il più grande gruppo che in Italia gestisce il trasporto ferroviario. Ad esempio, fanno parte del gruppo Ferrovie dello Stato società quali Trenitalia, Rfi, Italferr, ed altre;
il 23 dicembre 2010 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i vertici del gruppo Ferrovie dello Stato hanno firmato un contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti nel settore. Il suddetto contratto, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, nonché della concessione, ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra lo Stato ed Rfi con riguardo:
a) alla realizzazione degli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria, alla manutenzione straordinaria ed al rinnovo dell'infrastruttura medesima, nonché all'adozione di tutte le misure, gli interventi, le attività e le opere ai fini del miglioramento della qualità dei servizi, dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e del rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica;
b) alle modalità di funzionamento delle sopra citate attività, allo scopo di individuare i mezzi disponibili per il raggiungimento degli obbiettivi di cui alla lettera a). Tale contratto di programma implica l'affidamento della gestione di un servizio pubblico da parte dello Stato al gruppo Ferrovie dello Stato a fronte evidentemente di cospicui stanziamenti di risorse pubbliche;
il reclutamento di personale all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato avviene attraverso un processo di raccolta e selezione di curriculum vitae pervenuti attraverso la compilazione dell'apposito form nella sezione web dei siti delle società del gruppo;
il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, all'articolo 18 così recita:
«1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, adottano con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei princìpi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate sui mercati regolamentati»;
dal 21 ottobre 2008, le società interamente pubbliche devono sottostare alle norme pubblicistiche del reclutamento del personale fissate dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che stabilisce: «Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscono l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali»;
in precedenza la Corte costituzionale, con sentenza n. 466 del 28 dicembre 1993 - successivamente alla trasformazione in società per azioni degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti pubblici economici per effetto dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 - ha affermato che persiste l'assoggettamento al controllo della Corte dei conti delle società in questione finché le stesse continuano ad essere detenute, in modo esclusivo o maggioritario, dallo Stato. Inoltre, il Consiglio di Stato (sezione VI, 20 maggio 1995, n. 498), ha deliberato che, nonostante l'intervenuta privatizzazione formale, i contratti stipulati dalla società per azioni Ferrovie dello Stato sono assoggettati alle procedure dell'evidenza pubblica e le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo;
secondo quanto previsto dall'articolo 97 della Costituzione: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge» -:
quante assunzioni siano state effettuate all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato e con quali criteri, a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, posto che, ad avviso degli interpellanti, le società del gruppo Ferrovie dello Stato, partecipate al 100 per cento dallo Stato, devono procedere al reclutamento delle risorse umane attraverso selezioni pubbliche e trasparenti, come previsto per tutte le società pubbliche.
(2-01154)
«Mattesini, Murer, Marchi, Mario Pepe (PD), Miglioli, Colombo, D'Incecco, Bellanova, Melis, Grassi, Corsini, Albini, Cenni, Trappolino, Codurelli, Garavini, Giovanelli, Gnecchi, Laganà Fortugno, Mazzarella, Genovese, Recchia, D'Antona, Rigoni, Giorgio Merlo, Ginoble, D'Antoni, Boccuzzi, Zampa, Argentin, Braga, De Pasquale, Esposito, Farinone, Ferranti, Pierdomenico Martino, Tenaglia, Zaccaria».