XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di lunedì 18 luglio 2011

TESTO AGGIORNATO AL 19 LUGLIO 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 luglio 2011.

Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brunetta, Carfagna, Casero, Catone, Cicchitto, Colucci, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Meloni, Miccichè, Misiti, Moffa, Leoluca Orlando, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Stefani, Tremonti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 luglio 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DONADI ed altri: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, concernenti la diminuzione del numero dei parlamentari» (4514);
Antonino FOTI: «Disposizioni in favore delle reti consortili per l'internazionalizzazione delle imprese» (4515);
GARAVINI: «Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per il contrasto della corruzione e del traffico di influenze illecite» (4516).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

In data 15 luglio 2011 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
S. 2233. - «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» (approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato) (4517);
S. 2234. - «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» (approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato) (4518).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DE POLI: «Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni» (989) Parere delle Commissioni V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
TABACCI ed altri: «Disciplina delle incompatibilità parlamentari» (4450) Parere delle Commissioni II, III, V, VI, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NASTRI: «Modifica degli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione, in materia di iniziativa economica privata e di disciplina della proprietà» (4472) Parere delle Commissioni II, V, VIII e X;
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: «Inserimento dell'articolo 97-bis nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in materia di funzioni dei segretari comunali» (4486) Parere delle Commissioni II, V e XIII.

VII Commissione (Cultura):
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: «Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo)» (4487) Parere delle Commissioni I, II e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
DE POLI: «Disposizioni concernenti le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di prevenzione degli incendi» (3134) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
DE POLI ed altri: «Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna» (4000) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):
VACCARO e GRAZIANO: «Modifica all'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, in materia di esenzione dei sordi dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni» (4070) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII.

XIII Commissione (Agricoltura):
DE POLI: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (1981) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
DI PIETRO ed altri: «Soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e disposizioni concernenti il trasferimento delle sue competenze» (4447) Parere delle Commissioni I, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio della elezione di un giudice alla Corte costituzionale.

Il presidente della Corte dei conti ha comunicato, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che in data 17 luglio 2011 il Collegio previsto dal medesimo articolo 2, primo comma, lettera c), ha eletto giudice alla Corte costituzionale il consigliere dottor Aldo Carosi, in sostituzione del professor Paolo Maddalena, che cesserà dalla carica e dall'esercizio delle funzioni il 30 luglio 2011 per scadenza del periodo di nomina.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di undici risoluzioni e due dichiarazioni approvate nella sessione dal 6 al 9 giugno 2011, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni e che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (doc. XII, n. 779) - alla X Commissione (Attività produttive);
risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (doc. XII, n. 780) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (doc. XII, n. 781) - alla VIII Commissione (Ambiente);
risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (doc. XII, n. 782) - alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente);
risoluzione sulle relazioni commerciali Unione europea-Canada (doc. XII, n. 783) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulle agenzie di rating del credito: prospettive future (doc. XII, n. 784) - alla VI Commissione (Finanze);
risoluzione sulla dimensione esterna della politica sociale, la promozione delle norme sociali e del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese europee (doc. XII, n. 785) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo: esperienza acquisita e prospettive future (doc. XII, n. 786) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione su «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva» (doc. XII, n. 787) - alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sul vertice Unione europea-Russia (doc. XII, n. 788) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione su «Guantanamo: decisione imminente di pena capitale» (doc. XII, n. 789) - alla III Commissione (Affari esteri);
dichiarazione sulla lotta alla corruzione nello sport europeo (doc. XII, n. 790) - alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura);
dichiarazione sull'attività del Comitato per le persone scomparse a Cipro (doc. XII, n. 791) - alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 15 luglio 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2010)414 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (XX direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (COM(2011)348 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi, della Commissione - Riassunto dell'analisi d'impatto (SEC(2011)751 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali). La predetta proposta di direttiva è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 18 luglio 2011.

Proroga del termine per l'espressione del parere parlamentare richiesto su atti del Governo.

Su richiesta della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 giugno 2011, n. 85, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (365).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 luglio 2011, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (381).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 27 agosto 2011. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 7 agosto 2011.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 luglio 2011, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame (382).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 27 agosto 2011. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 7 agosto 2011.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera in data 14 luglio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto di un ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (383).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 agosto 2011.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 8 luglio 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2011, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (384).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 agosto 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 15 febbraio 2011, a pagina 3, seconda colonna, diciassettesima riga, deve leggersi: «sordi» e non: «sordomuti» come stampato.

MOZIONI CESA, FRANCESCHINI, DELLA VEDOVA, DI PIETRO, TABACCI ED ALTRI N. 1-00607 E VANNUCCI, CICCANTI, FAVIA ED ALTRI N. 1-00693 CONCERNENTI INIZIATIVE IN RELAZIONE AI DANNI CAUSATI DALL'ECCEZIONALE ONDATA DI MALTEMPO CHE HA COLPITO LE MARCHE NEL MESE DI MARZO 2011

Mozioni

La Camera,
premesso che:
gli eccezionali eventi del maltempo, che hanno colpito l'intero territorio marchigiano, hanno provocato vittime e danni ingentissimi alle strutture civili stimati in 462 milioni di euro, senza considerare quelli all'agricoltura che sono in corso di definizione in quanto rientranti nelle «calamità naturali», ma che si prevede raddoppino la stima;
secondo quanto riportato dalle fonti di stampa, la direttiva concernente gli indirizzi applicativi della Presidenza del Consiglio dei ministri relativi al cosiddetto «milleproroghe», ovvero all'attuazione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prevede che le regioni colpite da calamità avranno l'obbligo (non quindi la facoltà) di reperire i fondi necessari per gli interventi di emergenza e ricostruzione, attraverso una rigida sequenza di misure fiscali, ricadenti tutte sulla stessa comunità regionale;
in particolare, è posto a carico della regione l'onere:
a) di reperire le risorse all'interno del proprio bilancio;
b) qualora il bilancio non sia sufficiente, di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote fino al limite massimo consentito;
c) qualora le risorse al punto b) non siano sufficienti, di elevare ulteriormente l'imposta regionale sulla benzina sino ad un massimo di 5 centesimi per litro in più rispetto al massimo consentito;
per quanto riguarda il punto a) delle misure previste nella direttiva, è evidente l'impossibilità di reperire risorse all'interno del bilancio regionale in conseguenza dei tagli sui trasferimenti da parte dello Stato operati dal decreto-legge n. 78 del 2010, stimati in 179 milioni di euro rispetto ai 220 milioni di euro erogati nel 2009;
per quanto riguarda l'Irap, si evidenzia che l'aliquota è già elevata al 4,73 per cento; a fronte della misura massima prevista del 4,82 per cento, un ulteriore innalzamento dell'aliquota graverebbe in modo insostenibile sulle imprese marchigiane già sofferenti per la crisi economica e duramente danneggiate dagli eventi alluvionali;
per quanto concerne l'addizionale regionale all'Irpef, la regione Marche ha già utilizzato la leva fiscale per i redditi medio alti, per cui un innalzamento dell'aliquota al limite massimo consentito dell'1,4 per cento peserebbe in grandissima parte sui redditi dei ceti sociali meno abbienti;
dalle notizie diffuse dagli organi di stampa emergerebbe che, secondo la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, solo dopo che saranno attuate dalla regione tutte queste misure, sarà possibile attivare il Fondo nazionale di protezione civile;
tale criterio non è condivisibile in quanto impone alla regione di adottare obbligatoriamente tutte le misure sopra citate per poter accedere al Fondo nazionale di protezione civile;
tale impostazione, se confermata, risulterebbe profondamente ingiusta verso comunità duramente colpite da eventi calamitosi, in quanto farebbe venire meno principi di solidarietà, comune responsabilità ed equità di trattamento;
l'interpretazione del decreto-legge n. 225 del 2010, come definita dalla direttiva del Consiglio dei ministri, evidenzia profili di dubbia legittimità costituzionale;
è interesse preminente della regione rispondere con immediatezza alle esigenze delle popolazioni colpite, rimborsando prioritariamente alle amministrazioni locali le spese di somma urgenza sostenute nella fase di prima emergenza e intervenendo a favore delle aziende per consentire l'immediata ripresa delle attività produttive;
con risoluzione unitaria del consiglio regionale delle Marche del 22 marzo 2011, il governo della regione Marche è stato impegnato:
a) a ricercare e a concertare nella Conferenza Stato-regioni un'azione unitaria e solidale, nei confronti della regione Marche e delle regioni colpite dal maltempo come Abruzzo e Basilicata, per una richiesta articolata e motivata al Governo affinché vi sia un intervento di totale sostegno economico e finanziario:
1) ad assumere tutte le iniziative opportune e necessarie affinché il Governo;
2) escluda dal patto di stabilità le spese causate dai fenomeni alluvionali riguardanti: la messa a norma degli edifici pubblici, con particolare riguardo alle scuole e gli interventi di messa in sicurezza della viabilità e della tutela del territorio necessari a seguito degli eventi calamitosi;
b) renda possibile effettuare i pagamenti relativi alle opere realizzate e finanziate da altri enti,

impegna il Governo

a rivedere l'applicazione della disposizione recata dal decreto-legge n. 225 del 2010 (così come sollecitano anche tutte le istituzioni locali, le categorie economiche e le forze sociali) affinché vengano rese subito disponibili le risorse necessarie sia per gli interventi emergenziali, sia per quelli destinati a consentire la prosecuzione delle attività da parte delle aziende, la messa in sicurezza del territorio, il rilancio delle funzioni vitali della comunità, così come avvenuto per Veneto, Liguria e Campania e per gli altri territori purtroppo recentemente colpiti da fenomeni analoghi, almeno fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi del federalismo e all'individuazione, auspicabile, di meccanismi finanziari compensativi del quadro complessivo contabile, e a consentire alla regione Marche di poter liberare risorse con proprie strategie di bilancio.
(1-00607)
«Cesa, Franceschini, Della Vedova, Di Pietro, Tabacci, Ciccanti, Galletti, Adornato, Binetti, Bosi, Capitanio Santolini, Enzo Carra, Compagnon, De Poli, Delfino, Dionisi, Anna Teresa Formisano, Libè, Lusetti, Mantini, Marcazzan, Mereu, Mondello, Naro, Occhiuto, Pezzotta, Poli, Rao, Ria, Ruggeri, Scanderebech, Nunzio Francesco Testa, Agostini, Giovanelli, Merloni, Vannucci, Favia, Lanzillotta».

La Camera,
premesso che:
il Consiglio dei ministri ha deliberato il 10 marzo 2011 lo stato di emergenza per i territori della regione Marche colpiti dall'alluvione eccezionale dei primi giorni del mese di marzo 2011;
il disastroso evento ha colpito l'intera regione e parte dell'Abruzzo provocando tre vittime;
nelle Marche, si sono registrate 52 zone allagate, 73 strade interrotte, famiglie evacuate, aziende allagate con blocco di attività e coste distrutte dalle mareggiate;
i danni stimati sono di circa 493 milioni di euro, oltre ai danni al settore agricolo di importo quasi corrispondente;
due giorni prima della calamità era entrata in vigore la legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010, cosiddetto mille proroghe (legge del 26 febbraio 2011, n. 10);
la legge aveva introdotto, all'articolo 2, i commi dal 2-quater al 2-octies, che prevedono la modifica della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che disciplina il servizio nazionale di protezione civile;
le nuove norme prevedono che, in caso di calamità, sia sempre il Consiglio dei ministri a decretare lo stato di emergenza, ma che gli oneri per gli interventi siano in primo luogo a carico della regione;
tutto è stato descritto e confermato dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri subito emanata secondo la seguente procedura:
a) la regione procede ad una ricognizione delle risorse disponibili nel proprio bilancio da destinare alla ricostruzione ed agli indennizzi;
b) se queste non sono sufficienti, delibera aumenti di tributi, addizionali, tasse sino al limite massimo (Irpef, Irap e altro);
c) se ancora le risorse non sono sufficienti, aumenta l'accisa sui carburanti sino a cinque centesimi al litro ulteriori rispetto alle precedenti eventuali decisioni;
solo dopo aver aumentato tutto questo può chiedere, se le risorse non fossero sufficienti, l'utilizzo del Fondo di protezione civile;
se le risorse del fondo non sono sufficienti, si attiva il fondo per le spese impreviste ed a questo punto, automaticamente, senza ulteriori decisioni, in quanto è previsto dalla nuova normativa, il direttore dell'agenzia delle dogane deve disporre l'aumento dell'accisa sui carburanti corrispondente all'utilizzo del fondo per reintegrarlo;
praticamente dal 26 febbraio 2011 tutte le calamità che prevedono la dichiarazione dello stato di emergenza sono finanziate dalle regioni stesse con l'aumento massimo dell'imposizione fiscale di loro spettanza e per le quote residue dello Stato con aumento automatico delle accise sul carburante per autotrazione;
l'imposizione fiscale di una singola regione, già oggetto di una situazione emergenziale, portata al massimo incide sulla competitività delle imprese della regione medesima con rischi di tenuta e stimoli di trasferimento di azienda in altra regione;
non vi è corrispondenza fra la capacità di una singola regione e l'ammontare delle calamità. Le Marche con 1,5 milioni di abitanti anche se utilizzassero tutte le potenzialità fiscali previste arriverebbero a coprire 20-25 milioni di euro contro 493 milioni di danni, ma le proprie imprese sarebbero in ginocchio;
le calamità nazionali caricate sulle accise della benzina inciderebbero sulla competitività del Paese e sul potere di acquisto delle famiglie;
uno schema del genere non potrebbe reggere di fronte a disastri di grosse proporzioni come furono quelli del Friuli, dell'Irpinia, di Marche ed Umbria, nonché dell'Abruzzo;
comuni e province avrebbero in molti casi disponibilità di fondi per attuare alcuni interventi urgentissimi, ma non possono spenderli per i vincoli del patto di stabilità interno;
desta forti perplessità il nuovo regime normativo che sottopone le popolazioni, si ribadisce già colpite da un evento calamitoso che lo stesso Consiglio dei ministri ha riconosciuto di tipo c), che significa non affrontabile dalla regione con strumenti ordinari, ad ulteriori disagi aggiuntivi costituiti dall'aumento dei tributi. Tale disposizione, infatti, appare in netta «controtendenza» con le normative emergenziali precedenti e con l'articolo 119 della Costituzione che prevede il vincolo di solidarietà tra le regioni. In passato, il legislatore nell'affrontare tali situazioni prevedeva addirittura la sospensione dei medesimi tributi;
a tutt'oggi, non è stata emanata l'ordinanza di protezione civile pur essendo stato dichiarato uno stato di emergenza a seguito di evento calamitoso di tipo c);
l'ordinanza non è stata emessa, in quanto la regione Marche non ha potuto oggettivamente ottemperare a quanto previsto dalle nuove norme avendo presentato ricorso davanti alla Corte costituzionale;
l'enorme lasso di tempo trascorso, la drammaticità delle condizioni in cui persistono i cittadini e le attività produttive di un distretto, come quello calzaturiero, già colpito dalla difficile congiuntura economica, la necessità di dimostrare una viva e convinta solidarietà nei confronti di coloro che sono stati colpiti, come avvenuto nel recente passato per altre parti del territorio nazionale, richiedono che lo Stato e la regione Marche si assumano le rispettive responsabilità ed intervengano con urgenza;
dopo cinque mesi dagli eventi non è stato adottato alcun intervento finanziario;
comuni e province che hanno dovuto far fronte all'emergenza non sono in grado di pagare le ditte chiamate ad eseguire gli interventi di somma urgenza e, se lo facessero, non rispetterebbero il patto di stabilità con negativi effetti sulla vita degli enti;
aziende, famiglie, cittadini danneggiati non hanno ricevuto alcun indennizzo con forti danni al tessuto sociale e produttivo dovuto all'incertezza sul futuro;
risultano ancora strade chiuse, frane non rimosse, situazioni di pericolo incombente non affrontate;
la mancata emanazione dell'ordinanza di protezione civile impedisce alle imprese ed ai privati cittadini danneggiati di avanzare richiesta di risarcimento dei danni subiti facendoli rimanere in una situazione di profonda incertezza;
è estremamente urgente, dopo cinque mesi di attuazione, rivedere le norme del decreto-legge n. 225 del 2010, come convertito, che hanno modificato la legge 24 febbraio 1992, n. 225, in quanto hanno di fatto determinato la paralisi del servizio di protezione civile con blocco delle ordinanze anche rispetto agli altri stati di emergenza successivi, riferiti, oltre che alle regioni Marche e Abruzzo, alla regione Basilicata e la fattispecie si ripeterà per i recenti eventi alluvionali avvenuti nel nord Italia e per quelli che presumibilmente avverranno;
il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato uno stato di emergenza di tipo c), riconoscendo, quindi, che la calamità di cui trattasi non è affrontabile dalla regione con strumenti ordinari, e non può esimersi dall'emettere la prevista ordinanza di protezione civile,

impegna il Governo:

nelle more della definizione del contenzioso aperto dalle regioni innanzi la Corte costituzionale, ad emettere le previste ordinanze di protezione civile per gli stati d'emergenza deliberati successivamente all'approvazione della legge n. 10 del 2011, per far fronte agli indennizzi alle persone fisiche ed alle imprese colpite ed agli oneri di somma urgenza sostenuti dagli enti interessati per effettuare gli interventi più urgenti;
a promuovere la revisione delle modifiche apportate alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, per meglio definire il rapporto Stato-regioni nello spirito delle premesse;
a prevedere, anche mediante apposite iniziative normative, nei casi di dichiarazione dello stato di emergenza successivi alla legge n. 10 del 2011, la facoltà del ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della disponibilità di cassa e delle capacità finanziarie degli enti territoriali, di autorizzare, con proprio decreto, le regioni interessate a derogare al patto di stabilità interno per un ammontare definito, ripartito fra regioni e singoli comuni o province, da destinare esclusivamente alla realizzazione di interventi di ripristino, manutenzione e prevenzione conseguenti allo stato di calamità.
(1-00693)
«Vannucci, Ciccanti, Favia, Agostini, Cavallaro, Merloni, Giovanelli, Pistelli, De Torre, Margiotta, Ginoble».