XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 20 settembre 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 settembre 2011.

Albonetti, Berlusconi, Bernini Bovicelli, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Carfagna, Casero, Castiello, Catone, Cesario, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, Jannone, La Russa, Leone, Libè, Lo Monte, Lombardo, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pistelli, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito, Volpi.

(Alla ripresa dei lavori).

Albonetti, Alessandri, Berlusconi, Bernini Bovicelli, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Bratti, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Castiello, Catone, Cesario, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Graziano, Jannone, La Russa, Leone, Libè, Lo Monte, Lombardo, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pistelli, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito, Volpi.

Annunzio di disegni di legge.

In data 19 settembre 2011 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
dal ministro per le politiche europee:
«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011» (4623);
dal ministro degli affari esteri:
«Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009» (4624).

Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

La proposta di legge CATANOSO GENOESE ed altri: «Disciplina dei requisiti di qualificazione professionale e di organizzazione delle imprese esercenti attività agromeccanica» (4481) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Castiello, Gibiino e Scalia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 20 settembre 2011, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la motivazione della posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità (10765/1/11 REV 1 ADD 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 12 settembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012 (403).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 ottobre 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 15 settembre 2011, a pagina 4, prima colonna, trentunesima riga, dopo la parole: «I,» si intendono inserite le seguenti: «II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni),».

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

Iniziative per garantire risorse e un'adeguata pianta organica presso il carcere di Reggio Emilia - 3-00211

A) Interrogazione

BARBIERI. - Ai Ministri della giustizia e della salute. - Per sapere - premesso che:
il 2 agosto 2008 a Reggio Emilia un detenuto è evaso dalla finestra della sua stanza dove era ricoverato, nel reparto infettivi dell'Arcispedale Santa Maria Nuova;
secondo quanto riferito al quotidiano Il Resto del Carlino dal rappresentante del sindacato Sappe, Michele Malorni, il servizio di piantonamento era stato affidato a un solo agente di custodia, anziché due a causa delle carenze di personale; la più importante struttura ospedaliera della provincia di Reggio Emilia dispone di celle detentive, munite di inferriate e sistemi d'allarme, solo nel reparto di geriatria;
a causa dell'esigua presenza di agenti il reparto femminile del penitenziario di Reggio Emilia è stato chiuso a lungo -:
quanti siano, allo stato attuale, i posti previsti dalla pianta organica degli agenti di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Reggio Emilia e quante siano effettivamente le forze presenti;
se non ritengano opportuno intervenire nelle sedi competenti affinché l'Arcispedale Santa Maria Nuova sia dotato di più camere di sicurezza, a partire dal reparto infettivi;
se non ritengano di dover dare risposta alle richieste degli agenti di polizia penitenziaria, con particolare attenzione per le difficoltà del reparto femminile, per assicurare il giusto rispetto che si deve a chi indossa una divisa dello Stato e assicurare alla cittadinanza che le evasioni come quella del 2 agosto 2008 sono e resteranno episodi isolati. (3-00211)

Iniziative di competenza con riferimento ad asserite gravi anomalie nell'ambito di un procedimento giudiziario avente ad oggetto un tragico incidente stradale verificatosi a Todi (PG) - 3-00606

B) Interrogazione

D'AMICO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
con grande sconcerto si apprende che Ioan Munteanu, rumeno di 41 anni, è stato rimesso in libertà a pochi giorni di distanza dall'arresto effettuato dai carabinieri, per aver investito con la sua auto uno scooter sul quale viaggiavano due ragazzi di Todi, uno dei quali, di soli 17 anni, ha perso la vita e un altro, di 15 anni, è gravemente ferito;
secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, sembrerebbe che il sostituto procuratore Gabriele Paci abbia deciso di non chiedere la convalida del provvedimento restrittivo «per mancanza dei presupporti di legge per procedere alla convalida dell'arresto», in relazione al fatto che lo straniero non si era allontanato dal luogo dell'incidente e al valore dell'esame relativo alla quantità di alcool nel sangue;
i carabinieri avevano, invece, effettuato l'arresto del rumeno per omicidio colposo, aggravato dallo stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 1,54 g/l, e lo hanno denunciato anche in seguito al fatto che lo straniero guidava un'auto non revisionata sprovvisto di patente di guida, in possesso del solo foglio rosa;
la decisione del sostituto procuratore di non chiedere la convalida del provvedimento restrittivo, ad avviso dell'interrogante, suscita profonda indignazione e contribuisce ad alimentare un clima di sfiducia nella credibilità delle istituzioni e nell'operato della magistratura -:
se il Ministro interrogato intenda svolgere accertamenti preliminari in relazione ai fatti esposti in premessa. (3-00606)

Iniziative di competenza per favorire l'apertura ed il mantenimento delle linee di credito nei confronti delle piccole e medie imprese, anche in relazione all'accordo «Basilea 2» - 3-00413

C) Interrogazione

BARBIERI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto riportato dal quotidiano Libero Economia del 25 febbraio 2009 negli ambienti di Via Nazionale, sede della Banca d'Italia, circolerebbe un documento riservato secondo cui le norme di «Basilea 2» dovrebbero continuare ad essere applicate alle piccole e medie imprese, pur nella difficilissima situazione economica e finanziaria attuale;
il Ministro interrogato, in una recente dichiarazione, ha affermato che si dovrebbe, invece, azzerare «la follia attuale» e tornare alle regole precedenti al 1998;
appare all'interrogante quantomeno inopportuno il freddo burocraticismo economico di Banca d'Italia, che ha ribadito come sia indispensabile mantenere le norme di «Basilea 2» e che, anzi, occorra guardare ad ipotesi di irrobustimento dell'attuale quadro normativo in materia;
il documento di Banca d'Italia affermerebbe anche la necessità di «un'ulteriore stretta prudenziale delle linee di credito concesse», che suona come un insulto alla grave situazione nella quale si battono, per mancanza di credito, decine di migliaia di imprese italiane -:
se, in particolare in considerazione delle sue recenti dichiarazioni, non intenda adottare ogni iniziativa di sua competenza per favorire l'apertura ed il mantenimento delle linee di credito nei confronti delle piccole e medie imprese in un momento di così particolare difficoltà congiunturale, ferma restando l'autonomia della Banca d'Italia. (3-00413)

Chiarimenti in merito al cosiddetto progetto Civis nella città di Bologna, con particolare riferimento ai rischi per la conservazione del centro storico - 2-00799

D) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'interno, per sapere - premesso che:
si fa riferimento a fatti nuovi verificatisi in questi giorni e concernenti il progetto Civis, i cui cantieri situati nel centro di Bologna la stanno devastando e, soprattutto, stanno mettendo a serio rischio gli edifici medievali e le due torri che costituiscono l'immagine di Bologna nel mondo;
al riguardo si citano le affermazioni del professor Enzo Boschi, presidente dell'Istituto italiano di vulcanologia, che nel corso di una conferenza stampa ha affermato che il passaggio del nuovo filobus - lungo oltre 18 metri - in via San Vitale e strada Maggiore può, infatti, «accelerare i processi» che già minano la stabilità degli edifici di quella parte di centro. A partire proprio dalle due Torri. Le vibrazioni del Civis (con centinaia di passaggi quotidiani sotto Asinelli e Garisenda), sommate alla subsidenza che affonda ogni anno di più l'area di Via Zamboni e ai riflessi delle scosse sismiche dell'Appennino, «avranno un impatto pesante sulla stabilità di edifici già molto deboli e fragili». È una questione di prevenzione. In un centro storico che non è sano e robusto ma fragile, si è chiesto se le due Torri possano crollare; il professore ha risposto: «Non voglio fare paura. Ma dico di sì». Alla richiesta di quando ciò possa accadere, la risposta è stata: «Non si può dire. Ma se le vogliamo conservare, dobbiamo fare qualcosa»;
occorre, inoltre, aggiungere che oggi come oggi non è ancora stata resa pubblica la valutazione di impatto ambientale del Civis; risulta, però, che la valutazione di impatto ambientale «sia stata fatta solo sulle opere preliminari e non, come vuole la legge regionale, sul progetto definitivo». Insomma, la valutazione di impatto ambientale esistente riguarderebbe un progetto diverso da quello attuale, per cui «diventa urgente capire di che progetto parla la via». Anche perché «la provincia a suo tempo espresse sul progetto Civis fortissimi dubbi e impose tantissime prescrizioni» -:
quali iniziative si intendano assumere a fronte di tali nuovi e preoccupanti elementi.
(2-00799)
«Garagnani, Mazzuca, Cazzola, Carlucci».

Iniziative in relazione al crollo del portale delle Mura dei francesi nel comune di Ciampino e per la salvaguardia del patrimonio archeologico e culturale dei Castelli romani - 3-01727

E) Interrogazione

RUGGHIA. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il crollo del portale delle Mura dei francesi, alla Marcandreola, nel comune di Ciampino, ha suscitato profondo turbamento nell'opinione pubblica;
il monumento, capolavoro dell'arte barocca del '600, fu realizzato dall'architetto e scultore Girolamo Rainaldi, noto per aver progettato palazzo Pamphili a piazza Navona e per aver terminato i lavori del Campidoglio dopo la morte di Michelangelo;
il portale, con decreto ministeriale del 9 febbraio 1935 del Ministro dell'educazione nazionale, veniva dichiarato di importante interesse e sottoposto a tutela, ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364;
in data 15 giugno 2009, la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio ha esteso il vincolo alle Mura dei francesi, dichiarandole di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
nella relazione storico-artistica, che è parte integrante del decreto, l'area dell'intero lotto delimitata dalle Mura dei francesi è considerata di grande rilievo per la presenza dei casali, del Barco Colonna e delle gallerie sottostanti interamente scavate nel peperino, tutte dotate di pozzi di aria e luce, nelle quali si poteva accedere direttamente con i cavalli che trainavano i carri carichi delle uve della vendemmia;
nell'area della Marcandreola e delle Mura dei francesi, il tribuno Cola di Rienzo, nel 1347, fece accampare il proprio esercito durante la guerra intrapresa contro gli Orsini di Marino;
nella stessa area si accamparono i «francesi» della famigerata compagnia bretone, al soldo dell'antipapa Clemente VII, nel corso della battaglia di Marino, all'epoca dello scisma d'Oriente;
l'intera area della tenuta delle Mura dei francesi è di grande importanza storica, artistica e paesaggistica. Per tale motivo, attraverso il programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (prusst) Castelli romani-Prenestini, il comune di Ciampino l'ha destinata a Parco dei Casali, come elemento di congiunzione fra il parco dell'Appia Antica e quello dei Castelli romani;
in data 15 giugno 2011 si è svolto, presso la proprietà Marcandreola, un sopralluogo dei tecnici della soprintendenza per i beni storici e artistici del Lazio, congiuntamente al sindaco e ai tecnici del comune di Ciampino oltre che ai tecnici incaricati dalla proprietà del sito, per l'avvio delle operazioni di recupero, consolidamento e restauro del portale, a carico della proprietà;
altri monumenti del territorio dei Castelli romani rischiano il crollo o il definitivo degrado:
a) nel comune di Marino il portale barocco del 1633, che segnava l'ingresso della tenuta Barberini al chilometro 21 della via Appia, può rappresentare un altro caso di «morte annunciata»;
b) sempre a Marino rischiano di andare irrimediabilmente e vergognosamente perduti i resti del circo di Boville, uno dei più grandi di Roma, che superava per dimensioni sia il circo Vaticano sia il circo Agonale (piazza Navona);
c) l'area archeologica del Tuscolo è inserita nella lista rossa di Italia nostra dei monumenti da salvare nel territorio nazionale;
d) villa Sciarra, nel comune di Frascati, voluta da Monsignor Ottaviano Vestri e costruita nel 1570, versa in condizioni di degrado;
e) sempre nel comune di Frascati, la Villa dei Coccei, nel parco archeologico di Cocciano, è in uno stato di grave incuria e deterioramento;
tutta l'area territoriale dei Castelli, Appia Antica, Tuscolo è caratterizzata dalla presenza di beni archeologici, monumentali, architettonici, artistici e del paesaggio tra i più importanti d'Italia -:
quali iniziative intenda assumere:
a) per assicurare che la proprietà provveda alla ricostruzione accurata del portale e ai necessari interventi di manutenzione dei Casali e delle gallerie nell'area delle Mura dei francesi;
b) per garantire la ricognizione, il restauro, il risanamento conservativo delle opere e dei monumenti a rischio dell'immenso patrimonio archeologico e culturale dei Castelli romani. (3-01727)

TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE: S. 2472 - COSENZA; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3465-4290-A)

A.C. 3465-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 1.100 e 4.100.

A.C. 3465-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.51, 5.1, 5.3, 5.50, 5.52 e 7.51 e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 3.050 e 4.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 3465-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi).

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.
2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1

ART. 1.
(Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi).

Al comma 1, dopo le parole: la prevenzione del dissesto idrogeologico aggiungere le seguenti: e la protezione del suolo.
1. 50. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può realizzare con la seguente: realizza.
1. 51. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: d'intesa con le seguenti: di concerto.
1. 100.La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3465-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113).

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti», le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi», dopo le parole: «neonato residente» sono inserite le seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale»;
b) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative»;
c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.
2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma».

2. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
2. 50. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
(Approvato)

A.C. 3465-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113).

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

2. Il Comitato provvede a:
a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;
b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
c) proporre un piano nazionale che, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;
d) predisporre la relazione da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;
e) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;
f) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113).

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;
3. 50. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e successive modificazioni).

1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le Regioni ed i Comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al comma 2, lettera d), un rapporto annuale sull'applicazione nei Comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani, particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate, alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.
2. I Comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale 1444/68 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde ed i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permesso di costruire e dalle sanzioni previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale entro un limite massimo del 25 per cento del totale annuo.
4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al Comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.
5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4 i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.
6. Le Regioni ed i Comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 5 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione del prelievo fiscale.
3. 01. Morassut, Motta.
(Approvato)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per la gestione del verde pubblico).

1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al Comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 1 i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.
3. Le Regioni ed i Comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 2 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione del prelievo fiscale.
3. 050. Morassut, Motta.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per la gestione del verde pubblico).

1. Le aree riservate al verde pubblico urbano cedute al comune nell'ambito delle convenzioni e secondo le norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concesse in gestione, ai fini della loro manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori delle suddette convenzioni e su cui insistono le suddette aree, mediante procedura di evidenza pubblica.
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 1 i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.
3. 0100.La Commissione.

A.C. 3465-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di CO2 dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti sul suo territorio, anche nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
4. 1. Piffari, Di Giuseppe.
(Approvato)

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: del Ministero con le seguenti: del Ministro.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: il Ministero con le seguenti: il Ministro
4. 100.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per le operazioni di sponsorizzazione effettuate dalle pubbliche amministrazioni, le sponsorizzazioni non attribuiscono titolo all'utilizzo esclusivo di aree verdi pubbliche a fini pubblicitari o commerciali. Restano comunque fermi, ove presenti, i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela sulle aree verdi previste dalla normativa vigente.
4. 2. Piffari, Di Giuseppe.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Fermo restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni, nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela sulle aree verdi urbane, lo sfruttamento da parte dello sponsor di aree verdi pubbliche, a fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico.
4. 2.(Testo modificato nel corso della seduta)Piffari, Di Giuseppe.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità).

1. Al fine di favorire le attività di incremento del patrimonio arboreo, e per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane per il miglioramento della qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013.
2. All'onere di cui al comma l, si provvede a valere, per pari importo, sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 050. Piffari, Di Giuseppe.
(Approvato)

A.C. 3465-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, possono promuovere l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani e possono adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:
a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;
d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;
e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.
(Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: possono promuovere con la seguente: promuovono.
5. 50. Morassut, Motta, Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: gli spazi urbani aggiungere le seguenti:, adottare misure per la formazione del personale e la elaborazione dei capitolati finalizzati al miglior utilizzo e manutenzione delle aree, nonché.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
f)
alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;
g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.
5. 54. Mariani, Morassut.
(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: possono adottare con la seguente: adottano.
5. 52. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:
a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;
b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

3. Come contributo statale all'attuazione delle finalità di cui al comma 2, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 3, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
5. 1. Piffari, Di Giuseppe.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni di oneri, è inserito il seguente:
«1-quinquies. Per le spese documentate, relative ad interventi di progettazione, esecuzione e manutenzione di coperture a verde, pareti rinverdite, giardini pensili e orti urbani finalizzati all'assorbimento delle polveri sottili, alla mitigazione dell'inquinamento acustico ed alla riduzione delle escursioni termiche, spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 10.000 euro, da ripartire in due quote annuali di pari importo, nel limite di spesa massima di 20 milioni di euro annui».

3. Al fine di dare attuazione al comma 2, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, finanziato con le maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 4, per la realizzazione di coperture a verde, pareti rinverdite, giardini pensili e orti urbani, allo scopo di ridurre le emissioni di anidride carbonica, di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, di tutelare la biodiversità e di consentire la coltivazione di prodotti ortofrutticoli.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2012 la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 5 per cento.
5. 3. Bocci.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia, anche sovvenzionata e convenzionata, possono prevedere incentivi premiali, nonché riduzioni agli oneri di urbanizzazione, per nuovi insediamenti edilizi residenziali e produttivi, qualora vengano realizzati prevedendo valori incrementali rispetto ai previsti standard urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con particolare riferimento alle aree da destinare a verde pubblico.
5. 2. Piffari, Di Giuseppe.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definirsi previe intese con le regioni, danno annualmente conto, sui rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate dalla strumentazione urbanistica vigente a verde pubblico.
5. 53. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
(Approvato)

A.C. 3465-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Disposizioni in materia di incentivi all'utilizzo del verde pensile).

1. Le amministrazioni comunali, con appositi regolamenti, adottano le necessarie disposizioni, riguardanti gli edifici di nuova costruzione, allo scopo di favorire l'utilizzo di tecniche che prevedano il ricorso al verde pensile ed alle pareti rinverdite.
2. Le recinzioni di stabilimenti industriali o commerciali di nuova edificazione o esistenti devono prevedere il ricorso a soluzioni che utilizzino ovvero adeguino il verde pensile e le pareti rinverdite.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Disposizioni in materia di incentivi all'utilizzo del verde pensile).

Sopprimerlo.
6. 100.La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3465-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale).

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i princìpi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e per la redazione ed il periodico aggiornamento degli elenchi di cui al comma 3 ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Le regioni individuano gli enti competenti al censimento degli alberi monumentali e alla redazione e all'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 3. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dagli enti individuati dalle regioni, ai sensi del comma 2, e sulla base di tale censimento, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.
(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale).

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*7. 2. Motta.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*7. 3. Piffari, Di Giuseppe.
(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con i comuni, redigono altresì una mappatura delle strade urbane ed extraurbane al cui fianco sono presenti alberature che, pur non rientrando nella definizione di albero monumentale di cui al comma 1, sono comunque meritevoli di tutela. Le regioni provvedono inoltre, al fine di garantire la sicurezza stradale dei tratti viari interessati ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, alla messa in sicurezza degli alberi che, in quanto impiantati anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice della strada, si trovano all'interno della fascia di rispetto di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. I costi degli interventi di messa in sicurezza sono a carico del bilancio dello Stato ai sensi del comma 5.
7. 51. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il danneggiamento grave o la morte di alberi monumentali, conseguente all'accertata inerzia, incuria o scarsa manutenzione da parte dell'amministrazione comunale competente, configura il reato di omissione di atti di ufficio a carico dell'inadempiente, e l'obbligo di risarcimento dei danni causati al pubblico interesse, calcolati dal giudice in via equitativa.
7. 7. Piffari, Di Giuseppe.

Alla rubrica, sostituire la parola: secolari con la seguente: monumentali.
7. 50. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
(Approvato)

A.C. 3465-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A.C. 3465-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
presso il quartiere residenziale di Pisticci Scalo (Matera), realizzato negli anni '60 da Enrico Mattei per i dipendenti dello stabilimento petrolchimico, vi sono oltre 2000 alberi di eucalipto e 500 pini marittimi impiantati per arredo urbano e per la qualità ambientale dei residenti;
si tratta di un caso davvero unico, gli alberi perimetrano l'intero quartiere e l'intera area industriale;
il patrimonio arboreo si è conservato nonostante una manutenzione assolutamente sporadica e soprattutto ha resistito grazie agli abitanti del quartiere ai diversi tentativi che si sono manifestati nel tempo di taglio indiscriminato;
nel corso della dismissione concretizzata dalla Snam, avviata nel 1995 e conclusasi nel 2005, il patrimonio di questi alberi rimane uno degli elementi più preziosi del territorio in questione;
il numero considerevole di alberi necessiterebbe ora di adeguata manutenzione al fine di preservare una idea urbanistica e di qualità ambientale davvero lungimirante se consideriamo l'anno di realizzazione dell'insediamento abitativo,

impegna il Governo

a predisporre, d'intesa con l'ente locale interessato e sotto l'attenta vigilanza del Corpo forestale dello Stato, un piano di manutenzione straordinaria degli alberi citati in premessa sulla base dell'articolo 5 del provvedimento in esame.
9/3465-A/1. Burtone.

La Camera,
premesso che:
il suolo è una risorsa vitale sottoposta a crescenti pressioni, la cui protezione è ritenuta fondamentale per assicurare lo sviluppo sostenibile;
l'Italia ha visto aumentare vertiginosamente il consumo di suolo dal dopoguerra ad oggi per opere di urbanizzazione ed infrastrutturazione;
l'articolo 12 della legge 27 gennaio 1977, n. 10 prevedeva che i proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 della stessa venissero versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e che fossero destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare;
dal 1o luglio 2003 - data di entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 3 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) - il citato articolo 12 non è più in vigore, e dunque il vincolo di destinazione delle entrate provenienti dai cosiddetti contributi di costruzione è venuto meno;
la legge 27 dicembre 2004, n. 306, all'articolo 1, comma 43, ha stabilito che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, potevano essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite, rispettivamente, del 75 per cento per l'anno 2005 e del 50 per cento per l'anno 2006;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 713, ha stabilito che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, potevano essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, per l'anno 2007;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 8, ha stabilito che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, potevano essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, per gli anni 2008, 2009 e 2010;
la legge 26 febbraio 2011, n. 10, con l'articolo 2, comma 41, ha stabilito la proroga delle disposizioni contenute nella legge 244 del 2007, di cui al punto precedente, fino al 2012,
considerato che:
la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono, al pari dell'ordinamento civile e dunque di ciò che attiene lo statuto della proprietà, materie ricomprese tra quelle di competenza legislativa esclusiva;
è costituzionalmente legittimo un intervento normativo statale che riordini la disciplina delle prestazioni patrimoniali a carico di chi richiede il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla trasformazione urbanistico-edilizia del territorio anche in funzione dell'esigenza di rendere più onerose le operazioni urbanistiche relative alle parti del territorio non urbanizzate e di recuperare risorse da destinare a interventi di tutela e messa in sicurezza del suolo e delle aree ancora libere;
una revisione del sistema dei prelievi nella direzione sopraindicata costituirebbe il quadro di riferimento più appropriato e opportuno nel quale collocare le disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi, le modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, le attività del costituendo Comitato per lo sviluppo del verde pubblico e la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, così come definite nel progetto di legge in discussione,

impegna il Governo

a promuovere, attraverso le opportune intese con le regioni, una revisione del sistema degli oneri cui sono soggetti quanti realizzano trasformazioni del territorio che riducono la dotazione di aree libere ovvero non urbanizzate dei comuni, introducendo, a carico dei soggetti richiedenti il titolo abilitativo l'obbligo di realizzare controprestazioni ecologiche, appropriate alle diverse realtà locali, sulla base delle esperienze di compensazione ecologica sperimentate in Germania, Olanda e Stati Uniti, ovvero vincolando una quota del gettito aggiuntivo connesso all'esecuzione di questi interventi (la maggiore quota di imposta comunale sugli immobili, degli oneri di urbanizzazione e di imposte erariali prevedibili) al finanziamento di programmi regionali e comunali locali per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle aree non urbanizzate, per la pianificazione e la gestione durevole di ambiti di riserva, di corridoi e discontinuità ecologiche, di cui assicurare la presenza all'interno dei sistemi urbani del nostro Paese;
a presentare una riforma della legge quadro sulla aree protette, che ridefinisca il sistema delle entrate da destinare al conseguimento dei fini istitutivi dei parchi e delle riserve statali e regionali, assoggettando la realizzazione delle operazioni di trasformazione urbanistica ed edilizia eseguiti all'interno di ambiti territoriali, che nel loro complesso traggono vantaggi e benefici di diversa natura dalla presenza delle aree protette, a una forma di prelievo speciale, e vincolando il gettito di quest'ultimo al finanziamento di un processo di acquisizione delle aree comprese nei parchi e nelle riserve naturali al patrimonio degli stessi enti di gestione, ovvero di un soggetto istituito ad hoc con questo mandato esclusivo, sul modello dell'agenzia regionale conservatoria delle coste della Sardegna, di cui alla legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007, articolo 16, ovvero del Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, introdotto in Francia con la legge 10 luglio 1975 n. 75-602;
a promuovere, attraverso le opportune intese con le regioni, una riforma nel campo del governo del territorio, che imponga al comuni e alle province l'obbligo di adottare sistemi di contabilità ambientale/urbanistica, attraverso i quali dare conto delle prestazioni che questi livelli di governo ogni anno assicurano in fatto di contenimento ovvero di riduzione delle aree urbanizzate, di gestione e messa in sicurezza delle aree libere (aree agricole, zone comprese in parchi e/o riserve, ambiti a diverso titolo non urbanizzati e non urbanizzabili) e di acquisizione e sistemazione delle aree destinate dalla strumentazione urbanistica vigente a verde pubblico.
9/3465-A/2.Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

La Camera,
premesso che:
nel 1990 è stato pubblicato dalla Commissione europea il Libro Verde sull'ambiente urbano;
il Libro Verde definisce il ruolo fondamentale delle città nella risoluzione dei problemi ambientali, in quanto luoghi che ospitano una percentuale sempre maggiore della popolazione, unità organizzative nel sistema urbano e centri della vita economica, sociale, culturale e politica. Esamina i numerosi e vari problemi dell'ambiente urbano e affronta le cause fondamentali del suo degrado, legato ai cambiamenti strutturali dell'economia, ai movimenti demografici e all'evoluzione dei modelli di comunicazione, trasporti e consumo. Il libro ha anche stimolato urla serie di dibattiti tra cui quello sulla morfologia urbana e la destinazione dei suoli;
secondo il Libro Verde le città posseggono ampiamente i requisiti necessari per conciliare i diversi aspetti della sostenibilità. La densità demografica che le caratterizza permette di mettere a disposizione della società una grande varietà e scelta di lavori, beni, servizi e attività ricreative, nonché di effettuare gran parte degli spostamenti mediante trasporti pubblici compatibili con l'ambiente, di fornire servizi ambientali più efficienti e di promuovere soluzioni più razionali dal punto di vista del consumo energetico.
All'inizio del 1991 il Consiglio ha riconosciuto in una risoluzione l'importanza del Libro Verde e invitato la Commissione ad istituire un gruppo di esperti composto da rappresentanti nazionali ed esperti indipendenti per esaminare gli aspetti seguenti:
possibilità di incorporare obiettivi ambientali nelle future strategie di pianificazione urbana e utilizzazione del terreno;
consulenza alla Commissione circa lo sviluppo della dimensione dell'ambiente urbano nella politica comunitaria sull'ambiente;
modalità di un ulteriore contributo comunitario al miglioramento urbano;
per realizzare le proprie finalità, il gruppo di esperti, di concerto con la direzione generale ambiente (DG XI), ha adottato un duplice approccio nei riguardi delle città sostenibili. Gli obiettivi principali del progetto Città sostenibili sono:
contribuire all'affermarsi di una consapevolezza della sostenibilità negli insediamenti urbani europei;
promuovere un ampio scambio di esperienza;
diffondere esempi di buona prassi in materia di sostenibilità a livello locale;
a più lungo termine, formulare raccomandazioni nell'ottica di influenzare la politica a livello regionale e locale attraverso l'Unione europea e gli Stati membri, come auspicato nella risoluzione del Consiglio del 1991;
nel 2005 la Commissione elabora una Strategia tematica sull'ambiente urbano con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'ambiente urbano, rendendo le città luoghi di vita, lavoro e investimento più attraenti e più sani, e riducendo l'impatto negativo degli agglomerati urbani sull'ambiente;
tenuto conto della natura transettoriale delle questioni attinenti alla gestione urbana, qualsiasi strategia per il miglioramento dell'ambiente urbano richiede un coordinamento con le altre politiche ambientali interessate, vale a dire la lotta contro il cambiamento climatico (costruzioni che favoriscano l'efficacia energetica, piani di trasporto urbano, ecc.), la tutela della natura e della biodiversità (riduzione della proliferazione delle città, recupero di aree industriali abbandonate, ecc.), la qualità della vita e la salute (riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico, ecc.), l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali nonché la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
i cittadini devono far fronte quotidianamente ad una serie di problemi comuni quali la cattiva qualità dell'aria, traffico e congestione intensi, livelli elevati di rumore ambiente, cattiva qualità dello spazio edificato, presenza di terreni abbandonati, emissioni di gas serra, proliferazione urbana, produzione di rifiuti e di acque reflue;
tali problematiche sono particolarmente complesse e le loro cause incidono l'una sull'altra, per questo è necessario un approccio integrato. Orientamenti e misure di coordinamento, infatti, appaiono più appropriati di un'azione legislativa in considerazione della diversità delle aree urbane e degli obblighi esistenti, che impongono soluzioni specifiche, nonché delle difficoltà di fissare norme comuni per l'ambiente urbano,

impegna il Governo

ad avviare un approccio integrato delle varie problematiche attinenti la gestione della qualità ambientale urbana mettendo particolarmente l'accento sulla cooperazione fra i vari livelli decisionali (comunitario, nazionale e locale) nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile.
9/3465-A/3.Di Stanislao, Piffari, Di Giuseppe.