XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 25 ottobre 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 ottobre 2011.

Albonetti, Alessandri, Belcastro, Berlusconi, Bernini Bovicelli, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Madia, Mantovano, Maroni, Martini, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Misiti, Moffa, Nucara, Leoluca Orlando, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rotondi, Saglia, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vernetti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 24 ottobre 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BOCCIA ed altri: «Disposizioni concernenti l'istituzione di un amministratore unico nelle società a totale partecipazione pubblica nonché i requisiti e il trattamento economico degli amministratori delle medesime» (4708);
FOGLIATO: «Istituzione della Procura nazionale della Repubblica per la lotta contro le frodi nel settore agroalimentare» (4709).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 24 ottobre 2011 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal ministro degli affari esteri:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010» (4710).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

In data 24 ottobre 2011 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la seguente proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: «Modifica all'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente la composizione del Consiglio regionale» (4711).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 24 ottobre 2011 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
S. 2626. - LA LOGGIA e CARLUCCI; BERSANI ed altri; PELINO ed altri; VIGNALI ed altri; JANNONE e CARLUCCI; VIGNALI ed altri; BORGHESI ed altri: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
NASTRI: «Istituzione del Garante dei diritti degli animali» (4666) Parere delle Commissioni II, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
X Commissione (Attività produttive):
S. 2626. - LA LOGGIA e CARLUCCI; BERSANI ed altri; PELINO ed altri; VIGNALI ed altri; JANNONE e CARLUCCI; VIGNALI ed altri; BORGHESI ed altri: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
GAVA: «Abrogazione del comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ripristino dell'efficacia del comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente la ripartizione del contributo annuo dello Stato, attribuito all'Unione italiana ciechi dalla legge 23 settembre 1993, n. 379, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione e all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale» (4667) Parere delle Commissioni I, V e XII.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 255 del 20 luglio-30 settembre 2011 (doc. VII, n. 672) con la quale:
dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la nomina del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Gargano in quanto avvenuta senza che fosse avviato e proseguito ed effettivamente espletato il procedimento per raggiungere l'intesa con la regione Puglia per la nomina del presidente e, per l'effetto, annulla i decreti del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2010 DEC/DPN 384, 27 ottobre 2010 DEC/DPN 1045 e 3 marzo 2011 DEC/DPN 123, con i quali, rispettivamente, è stato nominato il commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Gargano ed è stato prorogato detto incarico:
alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza n. 257 del 19-30 settembre 2011 (doc. VII, n. 673) con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), sollevate, in riferimento agli articoli 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dal tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 5, della detta legge 23 dicembre 2009, n. 191, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 111, primo e secondo comma, 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 6 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro:
alla XI Commissione (Lavoro);
sentenza n. 261 del 3-7 ottobre 2011 (doc. VII, n. 674) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge della regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali)», sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza n. 264 del 5-12 ottobre 2011 (doc. VII, n. 676) con la quale:
dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la nomina del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia senza che fosse avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l'intesa con la regione Puglia per la nomina del presidente e, per l'effetto, annulla il decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2011, n. PNM-DEC-2011-0000062, con il quale è stato nominato commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia il dottor Massimo Avancini:
alla VIII Commissione (Ambiente);
sentenza n. 273 del 17-21 ottobre 2011 (doc. VII, n. 679) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 23, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione:
alla II Commissione (Giustizia);
sentenza n. 274 del 17-21 ottobre 2011 (doc. VII, n. 680) con la quale:
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 705, del codice di procedura penale, sollevata dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 14 febbraio 2011 (r.o. n. 71 del 2011), in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 705, del codice procedura penale e dell'articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevata dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 25 marzo 2011 (r.o. n. 147 del 2011), in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione:
alla II Commissione (Giustizia);
sentenza n. 275 del 17-21 ottobre 2011 (doc. VII, n. 681) con la quale:
dichiara che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi alle disposizioni di cui ai punti 1.2. e 17.1. del decreto ministeriale 10 settembre 2010 del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);
annulla, per l'effetto, i punti 1.2. e 17.1. del suddetto decreto ministeriale 10 settembre 2010, limitatamente alle parole «e le Province autonome»;
dichiara che spettava allo Stato emanare nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano il punto 17.2. del suddetto decreto ministeriale 10 settembre 2010;
dichiara che spettava allo Stato emanare l'Allegato 3 del suddetto decreto ministeriale 10 settembre 2010, in quanto non applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano:
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
sentenza n. 278 del 17-21 ottobre 2011 (doc. VII, n. 683) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prevede che la richiesta di referendum per il distacco da una regione di una o più province ovvero di uno o più comuni, se diretta alla creazione di una regione a se stante, debba essere corredata delle deliberazioni «rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco», sollevata dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, in riferimento all'articolo 132, primo comma, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui prevede che la medesima richiesta debba essere, altresì, corredata delle deliberazioni «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o comuni predetti», sollevata dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, in riferimento all'articolo 132, primo comma, della Costituzione:
alla I Commissione (Affari costituzionali).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria: con lettera in data 12 ottobre 2011, sentenza n. 263 del 5-12 ottobre 2011 (doc. VII, n. 675), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali), nella parte in cui non prevede l'intesa tra la regione e l'organismo di gestione dell'area protetta; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della medesima legge della regione Liguria n. 21 del 2010, nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua:
alla VIII Commissione (Ambiente);
con lettera in data 21 ottobre 2011, sentenza n. 271 del 17-21 ottobre 2011 (doc. VII, n. 677), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, della legge della regione Calabria 13 giugno 2008 n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8):
alla XI Commissione (Lavoro);
con lettera in data 21 ottobre 2011, sentenza n. 272 del 17-21 ottobre 2011 (doc. VII, n. 678), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva):
alla V Commissione (Bilancio);
con lettera in data 21 ottobre 2011, sentenza n. 277 del 17-21 ottobre 2011 (doc. VII, n. 682), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere); della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica) e della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), sollevata - in riferimento agli articoli 3, 51, 67 e 97 della Costituzione - dal tribunale civile di Catania:
alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 19 ottobre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), per gli esercizi 2008 e 2009. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 344).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 21 ottobre 2011, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, che intende devolvere un contributo all'International Institute for Counter Terrorism (ICT) di Herzliya per l'organizzazione di un seminario internazionale sul tema «L'evoluzione della minaccia terroristica sullo sfondo delle rivoluzioni in Medio oriente».
Tale comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 ottobre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernente l'esito delle verifiche degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati a carico del Fondo a gestione bilaterale per la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato Spa, relativa all'anno 2010 (doc. CLXXXI, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 25 ottobre 2011, ha trasmesso copia della nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2012.

Questa documentazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione da Ministeri

I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 1, commi 182 e 350, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

La Commissione europea, in data 21 e 24 ottobre 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2010, presentata all'autorità competente per il discarico (Articolo 86, paragrafo 4, del regolamento finanziario) (COM(2011)643 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione dell'impatto (SEC(2011)1213 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una fase pilota per l'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti (COM(2011)660 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze).

Trasmissione dal consiglio regionale della Campania.

Il presidente del consiglio regionale della Campania, con lettera in data 17 ottobre 2011, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 4 ottobre 2011, concernente l'invito rivolto al Parlamento a modificare la legge elettorale per il ripristino delle preferenze secondo il modello campano.
Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 ottobre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero della salute, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali):
al dottor Francesco Bevere, l'incarico di direttore della direzione generale della programmazione sanitaria, nell'ambito del dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale;
al dottor Silvio Borrello, l'incarico di direttore della direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, nell'ambito del dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute;
al dottor Massimo Casciello, l'incarico di direttore della direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti, nell'ambito del dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione;
al dottor Giuseppe Celotto, l'incarico di direttore generale dell'ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio;
alla dottoressa Gaetana Ferri, l'incarico di direttore della direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, nell'ambito del dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute;
al dottor Giovanni Leonardi, l'incarico di direttore della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale;
alla dottoressa Marcella Marletta, l'incarico di direttore della direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, nell'ambito del dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale;
alla dottoressa Daniela Rodorigo, l'incarico di direttore della direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali, nell'ambito del dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione;
al dottor Giuseppe Ruocco, l'incarico di direttore della direzione generale dei rapporti europei e internazionali, nell'ambito del dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione;
alla dottoressa Rossana Ugenti, l'incarico di direttore della direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario, nell'ambito del dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale;
al dottor Giuseppe Viggiano, l'incarico di direttore della direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, nell'ambito del dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro della difesa, con lettera in data 20 ottobre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (412).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 novembre 2011.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 24 ottobre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2011, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (413).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 novembre 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1474 - RATIFICA ED ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI CON ANNESSI, FATTA A SALISBURGO IL 7 NOVEMBRE 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2451-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: ZELLER ED ALTRI; FRONER (A.C. 12-1298)

A.C. 2451-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2451-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente: condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2009 con le seguenti: per l'anno 2012.

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2012 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 2451-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2451 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:
a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;
b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;
c) «Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;
d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;
e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;
f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;
g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;
h) «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998.

2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c).
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per i rapporti con le regioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione).

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i)
«Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h) aggiungere la seguente:, i).
*1. 1. Brugger, Zeller, Nicco, Menia, Compagnon, Piffari.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i)
«Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h) aggiungere la seguente:, i).
*1. 2. Froner, Tempestini, Quartiani, Narducci, Barbi, Corsini, Lovelli, Zamparutti, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Realacci, Compagnon, Piffari, Menia.

Al comma 3, dopo le parole: Ministro per i rapporti con le regioni aggiungere le seguenti: e per la coesione territoriale.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2451-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2451 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 445.000 per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Copertura finanziaria).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2009 con le seguenti: per l'anno 2012.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2012 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 2451-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2451 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2451-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il protocollo sui trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), prevede all'articolo 7, lettera b), un'ipotesi di tassazione selettiva analoga a quella già prevista nella Confederazione elvetica da alcuni anni,

impegna il Governo

a proporre un'imposta o un pedaggiamento selettivo, come richiesto dalla direttiva comunitaria «Eurovignette», e analogamente a quanto già in vigore in Paesi come la Germania e l'Austria, sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali, cui assoggettare i veicoli, autotreni ed autoarticolati, di massa superiore a 3,5 tonnellate, con l'obiettivo di predisporre già dal prossimo anno il sistema di trasporto merci, che transita alle nostre frontiere, verso quegli obiettivi di riequilibrio modale previsti dal protocollo sui trasporti, e di recuperare i fondi necessari agli investimenti infrastrutturali per l'integrazione e l'adeguamento dell'efficienza del sistema di trasporto ferroviario transalpino.
9/2451-A/1. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Farina Coscioni.

La Camera,
premesso che:
l'Italia è il principale contribuente alla Convenzione delle Alpi ed ospita una sede del segretariato;
avendo l'Unione europea già ratificato la Convenzione e sottoscritto il Protocollo trasporti, gli accordi ivi previsti sono senza dubbio coerenti con la normativa comunitaria;
la mancata ratifica del protocollo sui trasporti da parte italiana costituisce un grave vulnus agli obiettivi perseguiti dalla Convenzione medesima e, da un lato, espone il nostro Paese alle critiche della comunità internazionale, dall'altro, determina gravi conseguenze sia sulla tutela ambientale dell'arco alpino, sia sulla popolazione ivi residente;
tale Protocollo - che all'articolo 11, comma 1, prevede un limite alla realizzazione di nuovi assi stradali di grande comunicazione transalpini, ossia di quelli che attraversano la dorsale centrale alpina da parte a parte - non avrebbe pregiudicato, di per sé, la possibilità di realizzare assi stradali sul territorio italiano, in considerazione del fatto che la dorsale alpina centrale si trova o sulla linea di confine - ad esempio Brennero - oppure in territorio estero;
la ratifica da parte dell'Italia non avrebbe dunque precluso la possibilità di realizzare le necessarie infrastrutture stradali, considerate strategiche per mantenere la competitività del Paese,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa legislativa utile a creare le condizioni che consentano una rapida ratifica anche del protocollo relativo ai trasporti;
a garantire che, nelle more della ratifica del suddetto protocollo, tutte le iniziative necessarie ad agevolare la movimentazione della merce da e per l'Italia avvengano, comunque, nel rispetto di quanto in esso previsto.
9/2451-A/2.Froner, Tempestini, Quartiani, Lovelli.

La Camera,
premesso che:
la Convenzione delle Alpi è un Trattato internazionale stipulato tra gli otto paesi dell'Arco alpino e la Comunità europea con l'obiettivo di promuovere misure concordate, volte allo sviluppo sostenibile del territorio alpino, nonché alla tutela degli interessi economici, sociali ed ambientali delle popolazioni che vivono e lavorano in questo territorio;
dopo la sottoscrizione della Convenzione nel 1991 sono stati firmati 8 Protocolli tematici, ma nel 2010 la Commissione Affari esteri della Camera ha approvato lo stralcio del Protocollo trasporti, accolto favorevolmente invece al Senato;
considerato che l'Italia ha sottoscritto prima la Convenzione e poi tutti i protocolli aggiuntivi in piena sintonia con i partner europei e che tale modifica rischierebbe di isolare il Paese minando la nostra credibilità all'interno dei paesi dell'Arco alpino e di venir meno agli impegni assunti all'interno della cooperazione sotto il profilo ambientale e non solo;
fermo restando che la ratifica della Convenzione in esame è un atto rilevante a tutela della salute e dell'ambiente, ma anche un importante punto di partenza per impostare il sistema nazionale dei trasporti invertendo l'attuale impostazione che vede il volume dei trasporti via terra notevolmente superiore rispetto a quello ferroviario;
tenuto conto che da circa vent'anni la ratifica trova maggiori ostacoli proprio nel protocollo sui trasporti,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto del Protocollo trasporti e della Convenzione delle Alpi, tutte le iniziative necessarie ad agevolare il trasporto della merce da e per l'Italia e a realizzare le opere di viabilità intralpine indispensabili per assicurare tutti i collegamenti e gli scambi commerciali;
a valutare l'opportunità di escludere le grandi opere stradali di interesse transnazionale all'impegno di cui all'articolo 11 comma 1 del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti.
9/2451-A/3.Di Stanislao.