XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di lunedì 5 dicembre 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 dicembre 2011.

Albonetti, Alessandri, Barbieri, Bindi, Caparini, Cicchitto, Colucci, D'Alema, D'Amico, Della Vedova, Donadi, Gianni Farina, Franceschini, Ghiglia, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guzzanti, Leone, Lupi, Madia, Malgeri, Margiotta, Mecacci, Migliori, Moffa, Mussolini, Osvaldo Napoli, Leoluca Orlando, Arturo Mario Luigi Parisi, Pecorella, Picchi, Reguzzoni, Rigoni, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Vernetti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1o dicembre 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
FEDI ed altri: «Disposizioni per la revisione dei trattamenti economici del personale della carriera diplomatica e dei compensi comunque erogati dal Ministero degli affari esteri» (4820);
SCHIRRU: «Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista» (4821).

In data 2 dicembre 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
FERRANTI ed altri: «Istituzione e disciplina dell'ufficio per il processo» (4823);
FERRANTI ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di sospensione del processo ovvero del procedimento con messa alla prova dell'imputato» (4824).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge RAISI: «Concessione all'Associazione "Libero Comune di Pola in esilio" della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei suoi cittadini che in guerra e in pace hanno servito la Patria» (1903) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Menia.

Trasmissione dal Senato.

In data 1° dicembre 2011 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
S. 1693. - Senatori ASCIUTTI ed altri: «Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale» (approvata dal Senato) (4822).

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
LEOLUCA ORLANDO ed altri: «Modifica all'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno» (4756) Parere delle Commissioni II, VII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
GENOVESE: «Modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e alla legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di durata dell'ufficio e di funzioni dei magistrati onorari di tribunale e dei giudici di pace, nonché delega al Governo per la riforma del trattamento economico e previdenziale dei magistrati onorari» (4778) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).

V Commissione (Bilancio):
DI CAGNO ABBRESCIA: «Modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di deroga al Patto di stabilità interno, in favore degli enti locali che ne abbiano rispettato le condizioni relativamente all'anno 2011, per la realizzazione di piani per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico» (4776) Parere delle Commissioni I, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VI Commissione (Finanze):
GIRLANDA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'imparzialità e sull'affidabilità delle agenzie di valutazione del merito di credito (rating)» (4695) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;
BIANCOFIORE e MARIAROSARIA ROSSI: «Istituzione dell'Osservatorio sulle agenzie di valutazione del merito di credito (rating) nonché di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività delle medesime agenzie» (4751) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
IANNUZZI e BERRETTA: «Modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di emissione della fattura al momento dell'effettivo pagamento del corrispettivo» (4787) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.

VII Commissione (Cultura):
S. 1693 - Senatori ASCIUTTI ed altri: «Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale» (4822) Parere delle Commissioni I, V e XI.

XIII Commissione (Agricoltura):
MARCO CARRA ed altri: «Introduzione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, concernente la figura dell'agromeccanico professionale» (4770) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):
DI STANISLAO: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale e disposizioni per l'elaborazione del piano nazionale per la sicurezza stradale» (4780) Parere delle Commissioni I, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 61/2011, adottata dalle sezioni riunite in sede di controllo nelle adunanze del 24 e 29 novembre 2011, recante la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2012.

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

Il presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con lettera in data 2 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 13 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza, emessa dall'Ufficio stesso in pari data, con la quale dichiara legittime le richieste di referendum popolare abrogativo sui quesiti individuati dai seguenti titoli:
1. Elezioni politiche - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, contenente modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
2. Elezioni politiche - Abrogazione delle norme specificatamente indicate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, contenente modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 30 novembre e 1o, 2 e 3 dicembre 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Mozambico (COM(2011)801 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Comunicazione della Commissione - Analisi annuale della crescita per il 2012 (COM(2011)815 definitivo - Vol. 1/5) e relativi allegati I, II, III, IV e V (COM(2011)815 definitivo - Voll. 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5), che sono assegnati in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Libro verde sulla fattibilità dell'introduzione di stability bond (COM(2011)818 definitivo), che è assegnato in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro (COM(2011)819 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (COM(2011)821 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 1o dicembre 2011;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Parere della Commissione sulla domanda di adesione della Serbia all'Unione europea (COM(2011)668 definitivo), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, alla Banca europea per gli investimenti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Pacchetto per la crescita: integrazione delle infrastrutture europee (COM(2011)676 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e al Garante europeo della protezione dei dati - Pacchetto «Imprese responsabili» (COM(2011)685 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea e del protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell'accordo in parola (COM(2011)722 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall'attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l'Unione europea e la Russia (COM(2011)724 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento, da parte della Federazione russa, dei dazi all'esportazione sulle materie prime (COM(2011)727 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e Slovacchia (COM(2011)783 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)1388 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus per tutti» il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM(2011)788 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Riassunto dell'analisi d'impatto - Riassunto e conclusioni integrate (SEC(2011)1403 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI - Adeguare la normativa dell'Unione europea alle esigenze delle microimprese (COM(2011)803 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM(2011)808 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (COM(2011)809 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) (COM(2011)810 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 dicembre 2011;
Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (COM(2011)811 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 dicembre 2011;
Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM(2011)812 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione di impatto che accompagna i documenti comunicazione della Commissione «Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"»; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) «Orizzonte 2020»; proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) «Orizzonte 2020»; proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che contribuisce al programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (SEC(2011)1428 definitivo - Volumi 1 e 2), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito della Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda una richiesta di deroga al fine di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati (COM(2011)871 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1o dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sul documento n. 17451/2011 - Regolamento (UE) della Commissione che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (D015454/02), che è assegnato in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (COM(2011)785 definitivo), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 29 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 e 28 novembre 2011, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativa a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Causa C-396/09: sentenza della Corte (prima sezione) del 20 ottobre 2011. Interedil Srl, in liquidazione contro Fallimento Interedil Srl e Intesa Gestione Crediti Spa. Domanda di pronuncia pregiudiziale: tribunale di Bari-Italia. Rinvio pregiudiziale - Facoltà di un giudice che non sia di ultima istanza di proporre alla Corte una questione pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Procedure di insolvenza - Competenza internazionale - Centro degli interessi principali del debitore - Trasferimento della sede statuaria in un altro Stato membro - Nozione di «dipendenza» (doc. LXXXIX, n. 144) - alla II Commissione (Giustizia);
Causa C-496/09: sentenza della Corte (terza sezione) del 17 novembre 2011. Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato - Sentenza della Corte che accerta un inadempimento - Mancata esecuzione - Articolo 228 CE - Sanzioni pecuniarie (doc. LXXXIX, n. 146) - alla XI Commissione (Lavoro);
Causa C-379/10: sentenza della Corte (terza sezione) del 24 novembre 2011. Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato - Principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'unione da parte di un loro organo giurisdizionale di ultimo grado - Esclusione di qualsiasi responsabilità dello Stato per interpretazione delle norme di diritto o per valutazione di fatti e prove da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado - Limitazione, da parte del legislatore nazionale, della responsabilità dello Stato ai casi di dolo o colpa grave dell'organo giurisdizionale medesimo (doc. LXXXIX, n. 147) - alla II Commissione (Giustizia);
Causa C-458/11: sentenza della Corte (quinta sezione) del 24 novembre 2011. Repubblica italiana contro Commissione europea. Impugnazione - Aiuto concesso dalle autorità italiane alle società recentemente quotate in Borsa - Normativa che prevede agevolazioni fiscali (doc. LXXXIX, n. 148) - alla VI Commissione (Finanze).

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 novembre 2011, n. C. 347, è stata pubblicata la seguente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativa a una causa in cui la Repubblica italiana è parte, che è inviata, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro) nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Causa C-302/09: sentenza della Corte (quinta sezione) del 6 ottobre 2011 - Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Aiuti in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia - Sgravi degli oneri sociali - Recupero (doc. LXXXIX, n. 145).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale (428).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 14 gennaio 2012. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 dicembre 2011.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 3 novembre 2011, alla pagina 5, prima colonna, ultima riga, la parola: «2010» deve intendersi sostituita dalla seguente: «2011».

MOZIONI REGUZZONI ED ALTRI N. 1-00769, MONAI ED ALTRI N. 1-00772 E META ED ALTRI N. 1-00773 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI ACCORDI BILATERALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA QUESTIONE DELL'OPERATIVITÀ DELLA COMPAGNIA SINGAPORE AIRLINES PRESSO L'AEROPORTO DI MALPENSA

Mozioni

La Camera,
premesso che:
la compagnia aerea Singapore Airlines ha fatto richiesta di poter operare il collegamento Milano Malpensa-New York e questo permetterebbe al vettore di Singapore, che arriva in Italia e prosegue verso gli Stati Uniti, di effettuare servizi commerciali e imbarcare passeggeri e merci non soltanto tra Singapore e Milano e tra Singapore e New York, ma anche da Milano verso New York (il che comporterebbe presumibilmente un interesse su Malpensa dei grandi vettori del Golfo: Emirates, Etihad Airways, Gulf Air);
la tratta italoamericana in questione è già coperta da altri vettori, ma un nuovo collegamento da parte della Singapore Airlines presenterebbe vantaggi immediati per l'incremento dei servizi commerciali operati e una grande potenzialità in termini di transito di passeggeri diretti verso altre destinazioni continentali, aumentando così i collegamenti a lungo raggio;
il collegamento operato dalla Singapore Airlines riveste una particolare importanza per il sistema socio-economico della Lombardia e dell'Italia in generale e potrebbe dare un ulteriore impulso ai rapporti commerciali con l'estero, offrendo prospettive solide alle nostre imprese, specialmente in questo periodo di crisi economica;
l'Italia ha negato la concessione dei diritti di «quinta libertà» alla compagnia asiatica. Le motivazioni a sostegno di questa decisione, basate su un ipotetico decremento del volume di traffico attualmente operabile dalle compagnie europee, non sembrano essere così forti da controbilanciare gli effetti della mancata attivazione della tratta Milano-Singapore: perdita in termini economici e occupazionali diretti, indiretti e indotti e perdita di attrattività per investimenti diretti esteri;
nella maggioranza degli accordi bilaterali esistenti tra Singapore e i Paesi dell'Unione europea sono contemplati diritti di «quinta libertà» e, dato il rifiuto italiano, la compagnia asiatica si vedrà presumibilmente costretta a destinare aeromobili ed equipaggi previsti per il collegamento da Milano Malpensa in un altro aeroporto europeo;
il processo di de-hubbing che ha interessato l'aeroporto di Malpensa negli ultimi anni ha comportato una diminuzione di passeggeri e di voli tale da causare grosse perdite in termini economici. I passeggeri sono scesi da 23,4 milioni del 2007 a 18,9 milioni; il numero dei voli Alitalia settimanali è diminuito da 1.238 del 2007 a 148. Nel settore del turismo, sono stimabili perdite di 770 milioni di euro e il costo dei mancati collegamenti è di 830 milioni di euro;
le maggiori compagnie europee si sono trasferite su altri aeroporti e la recente decisione di Air France di abbandonare l'aeroporto di Malpensa rischia di essere dirompente per l'intero trasporto aereo del Nord Italia, spostando su Parigi il nuovo hub per voli intercontinentali della parte più ricca del Paese;
l'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», al comma 5-bis prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, promuova la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi ad operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali necessari allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali,

impegna il Governo:

a rispettare quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, promuovendo la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi ad operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali necessari allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, nonché di ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali;
ad assumere iniziative volte a concedere senza indugio i diritti di «quinta libertà» sull'aeroporto di Malpensa alla compagnia aerea Singapore Airlines;
a garantire, per quanto di competenza, ogni atto a supporto della crescita dell'aeroporto di Malpensa, anche favorendo l'incremento dei voli intercontinentali allo scopo di dare un nuovo impulso ai rapporti commerciali con l'estero, offrendo prospettive solide alle imprese italiane.
(1-00769)
«Reguzzoni, Desiderati, Montagnoli, Allasia, Bossi, Bitonci, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, D'Amico, Di Vizia, Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Fava, Fedriga, Fogliato, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Lussana, Maggioni, Maroni, Martini, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Pirovano, Polledri, Rainieri, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi».

(30 novembre 2011)

La Camera,
premesso che:
gli aeroporti rappresentano un fattore decisivo di sviluppo economico e sociale per il nostro Paese, come peraltro evidenziato nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata dalla IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, con l'obiettivo di individuare le criticità del sistema aeroportuale italiano e di definire adeguate linee di intervento, anche a livello legislativo;
tale indagine conoscitiva, il cui documento conclusivo è stato approvato in data 17 febbraio 2010, con riferimento al tema della «capacità» degli aeroporti, intesa come capacità di traffico aereo e quindi di attività degli aeroporti stessi, ha evidenziato l'opportunità di una maggiore apertura dei diritti di volo relativi ad accordi bilaterali con Paesi extracomunitari. Tale apertura avrebbe l'effetto di accrescere l'accessibilità diretta intercontinentale, che, anche a causa delle difficoltà attraversate dalla compagnia di riferimento nazionale, risulta per l'Italia assai limitata e penalizzante;
per tali ragioni deve essere valutata con favore la disposizione contenuta nel comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ove si incarica il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli affari esteri, di promuovere la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, e ancora di ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali;
a seguito del de-hubbing di Malpensa operato da Alitalia nel marzo 2008, il Governo si era impegnato a porre in essere ogni iniziativa di competenza per supportare la crescita dell'aeroporto di Malpensa e il nocciolo principale di tale impegno era rappresentato proprio dalla rinegoziazione degli accordi bilaterali per consentire l'attivazione di nuove rotte;
nell'autunno del 2009 la compagnia aerea Singapore Airlines manifestava formalmente la propria intenzione agli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e trasporti di operare un nuovo servizio quotidiano fra Milano e New York, richiedendo la concessione dei diritti di «quinta libertà», attualmente non contemplati dall'accordo bilaterale vigente tra Italia e Singapore, che avrebbero permesso al vettore di Singapore, che arriva in Italia e prosegue verso gli Stati Uniti, di effettuare servizi commerciali, ovvero di imbarcare passeggeri e merci, non soltanto tra Singapore e Milano e tra Singapore e New York, ma anche da Milano verso New York;
la concessione di tali diritti di «quinta libertà» è stata, tuttavia, negata alla compagnia asiatica Singapore Airlines. Sul punto l'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, in data 14 giugno 2011, rispondendo all'interrogazione n. 4-10831, evidenziava come la rotta Milano-New York risulti già servita da un'offerta diversificata e, anche a seguito dell'accordo open skies tra Unione europea e Stati Uniti d'America, risultava potenzialmente operabile da tutti i vettori comunitari e statunitensi. L'attivazione della tratta Milano-New York da parte della Singapore Airlines, quindi, ad avviso del Ministro pro tempore Matteoli, più che costituire un nuovo servizio, si sarebbe configurata come una duplicazione a sicuro beneficio del vettore Singapore Airlines ed a probabile discapito dei vettori comunitari. Inoltre, si legge nel testo della risposta all'interrogazione, la concessione di diritti di «quinta libertà» per consentire l'attivazione del servizio Milano-Singapore comporterebbe sia il prevedibile decremento del volume di traffico attualmente operabile dalle compagnie europee, sia il rischio che tali compagnie, in un'ottica di pianificazione strategica, siano indotte a non individuare nell'aeroporto milanese un possibile fulcro di una rete di collegamenti internazionali;
a partire dalla sentenza open skies della Corte di giustizia delle Comunità europee, del novembre 2002, l'Unione europea ha avviato una nuova politica nel settore delle relazioni esterne nel campo dell'aviazione, definendo una strategia globale intesa non soltanto ad assicurare certezza giuridica alle intese bilaterali tra gli Stati membri e i Paesi terzi, ma anche un ampliamento dell'accesso al mercato del trasporto aereo. L'obiettivo finale di tale strategia è quello di creare uno spazio aereo comune europeo (Ecaa), uniforme ed integrato, aperto agli Stati del Sud-Est europeo da estendere, in prospettiva, a quelli ricompresi nella politica europea di vicinato. Il disegno di legge di ratifica dell'accordo, approvato dal Parlamento il 5 maggio 2011, riveste una particolare rilevanza per il nostro Paese in ragione dei forti legami economici e commerciali con i Paesi dell'Europa sud-orientale;
l'attivazione della tratta Milano-New York da parte della Singapore Airlines potrebbe comunque rappresentare un importante investimento, foriero di impatti economici e occupazionali tanto più rilevanti in un Paese come il nostro, del quale si lamenta ripetutamente la bassa attrattività per investimenti diretti esteri;
in quasi tutti gli accordi bilaterali in essere tra Singapore e Paesi dell'Unione europea sono contemplati diritti di «quinta libertà» e la stessa Singapore Airlines opera regolarmente il collegamento Francoforte-New York;
l'aeroporto di Milano Malpensa risulta localizzato in un'area molto importante per il nostro Paese e oggi, a più di dieci anni dalla sua inaugurazione come aeroporto intercontinentale, è ancora alle prese, oltre che con le conseguenze derivanti dal già citato de-hubbing di Alitalia avvenuto nel 2008, anche con problemi connessi all'integrazione sullo scalo di Malpensa di network di compagnie diverse, anche con modelli di business differenziati, al fine di permettere la creazione di sinergie che migliorino le possibilità di offerta per i viaggiatori,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni atto di competenza volto a dare piena attuazione a quanto previsto dal già citato comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
a porre in essere ogni atto di competenza teso a definire procedure, tempi e soluzioni certe rispetto all'individuazione di nuovi collegamenti intercontinentali per lo scalo di Malpensa che possano garantire i livelli occupazionali esistenti e creare nuove opportunità di lavoro;
a valutare con particolare attenzione l'opportunità di supportare la crescita dell'aeroporto di Malpensa, anche attraverso la rinegoziazione degli accordi bilaterali attualmente vigenti tra Italia e Singapore, contestualmente adottando le opportune iniziative finalizzate alla concessione dei diritti di «quinta libertà» sull'aeroporto di Malpensa alla compagnia aerea Singapore Airlines.
(1-00772)
«Monai, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Cambursano, Cimadoro, Di Pietro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Messina, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera».
(5 dicembre 2011)
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

La Camera,
premesso che:
un sistema aeroportuale efficiente e sostenibile è una delle leve per uscire dalla crisi economica e per favorire una centralità dell'Italia nei commerci e nelle culture internazionali;
un sistema aeroportuale adeguato all'aumento dei flussi di passeggeri non può che essere la più agevole porta di ingresso verso l'Europa da parte di quei Paesi che guardano all'Italia come opportunità di crescita;
nel settore del trasporto aereo sono evidenti i ritardi dell'Italia rispetto agli altri Paesi concorrenti e l'immobilismo coniugato a scelte strategiche non adeguate rendono concreto il rischio di emarginazione;
l'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano, conclusa dal Parlamento nel febbraio 2010, ha individuato come centrale per il rilancio del settore la necessità di considerare l'insieme degli aeroporti del nostro Paese come «sistema integrato»;
al contrario allo stato attuale vige un assoluto disordine nel sistema aeroportuale nazionale;
negli ultimi anni, accanto alla crescita della domanda di trasporto aereo, si è imposta una logica cosiddetta di «federalismo aeroportuale», che ha danneggiato la qualità dei servizi e lo sviluppo dell'intero settore;
infatti, in Italia operano ben 47 aeroporti commerciali con voli di linea; di questi, solamente i primi 20 aeroporti assorbono il 94 per cento della domanda passeggeri; solo 7 aeroporti, con un traffico superiore ai 5 milioni di passeggeri all'anno, soddisfano il 70 per cento dell'intero traffico nazionale;
in pratica, oggi il nostro sistema aeroportuale nazionale è diffuso a macchia d'olio, con una concentrazione maggiore nel Nord del Paese, che, in pianura padana, conta su un aeroporto commerciale ogni 50 chilometri;
tale sistema aeroportuale si dimostra ormai inadeguato a soddisfare la crescita di domanda prevista per i prossimi anni in Italia;
negli scenari a medio termine, le stime indicano una crescita in Italia nell'ordine di 100 milioni circa di passeggeri; pertanto, è fondamentale tornare ad un sistema di pianificazione e programmazione degli interventi che superi il modello attuale di frammentazione del sistema, indicandone un altro più efficiente ed in grado di competere con la liberalizzazione del mercato del traffico aereo;
il processo di liberalizzazione del mercato aereo, a livello nazionale, ha favorito una sorta di «cannibalismo aeroportuale», con la tendenza dei gestori, soprattutto negli scali di medie e piccole dimensioni, a farsi una concorrenza spietata per attrarre compagnie aeree, soprattutto low cost;
tale approccio è sicuramente funzionale alle esigenze di impresa, ma si rivela controproducente in relazione alla qualità dei servizi e alla programmazione;
la sfida per il sistema aeroportuale italiano consiste nel non perdere il previsto raddoppio dei volumi di passeggeri e il conseguente indotto in termini di occupazione e di prodotto interno lordo, mediante interventi in alcuni scali strategici che devono essere avviati con carattere di urgenza;
il potenziamento e il rilancio dell'aeroporto di Milano Malpensa è sicuramente tra gli interventi aeroportuali di valore strategico che riveste carattere di urgenza;
dopo il de-hubbing di Malpensa operato da Alitalia nel marzo 2008, il Governo si era impegnato a garantire, per quanto di sua competenza, ogni atto a supporto della crescita di Malpensa, allo scopo di non privare il Nord del Paese di un'indispensabile funzione di collegamento con il resto del mondo; nodo principale di tale impegno consisteva nella rinegoziazione degli accordi bilaterali per consentire l'attivazione di nuove rotte;
rispondendo il 28 febbraio 2011 all'interrogazione n. 4-04009 presentata dal gruppo del Partito democratico al Senato della Repubblica sul rilancio di Malpensa e sulla concessione del diritto di «quinta libertà» al vettore Singapore Airlines, il Ministro pro tempore, Matteoli, ha affermato che «il rispetto di tale impegno è stato avviato dal Governo con l'emanazione delle legge n. 2 del 2009 (cosiddetta salva Malpensa) che, appunto, ha consentito alle autorità aeronautiche italiane di autorizzare, su base provvisoria, servizi aerei richiesti da compagnie aeree straniere e, nel contempo, alle amministrazioni competenti di promuovere la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore nel trasporto aereo al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi ad operare sulle rotte interessate, nonché il numero delle frequenze su cui è consentito operare a ciascuna parte. Proprio grazie alla rinegoziazione, avviata a seguito di detta norma, di numerosi accordi bilaterali ed al raggiungimento, ad oggi, di 19 nuove intese (una delle quali con Singapore), tutte di contenuto ampliativo per capacità e frequenze, si è pienamente rispettato l'impegno di salvaguardare l'aeroporto di Malpensa, che si è reso protagonista di una notevolissima crescita»;
inoltre, poiché nella medesima interrogazione si sottolineava come l'attivazione di una nuova rotta da parte della compagnia Singapore Airlines rappresentasse un importante investimento il medesimo Ministro rispondeva che tale richiesta veniva fatta «non considerando che sia la rotta Singapore-Milano sia la rotta Milano-New York sono allo stato rotte già operate, per cui la concessione dei diritti di "quinta libertà" richiesti da Singapore per attivare un nuovo servizio Singapore-Milano-New York, lungi dal costituire nuova rotta, si configurerebbe invece come duplicazione di servizi già esistenti a beneficio del vettore di Singapore e a discapito dei servizi operati da vettori comunitari»;
inoltre, nella sua risposta il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per giustificare le motivazioni per le quali non riteneva possibile concedere il diritto di «quinta libertà» alla Singapore Airlines, affermava che «ad ulteriore chiarimento, risulta utile sottolineare la distinzione, essenziale per comprendere pienamente il senso e le implicazioni delle intese aeronautiche, tra negoziazione di accordi bilaterali volti ad incrementare i collegamenti diretti tra due Paesi parti dell'accordo e concessione di diritti di "quinta libertà" che comportano non solo un ulteriore collegamento tra i due Paesi in questione, ma un nuovo servizio tra uno dei due Paesi e un Paese terzo (nella fattispecie, infatti, si parla di una rotta Milano-New York in prosecuzione della Singapore-Milano). Se l'ampliamento dei collegamenti diretti tra due Paesi (in terza e quarta libertà) produce certamente effetti benefici sugli operatori economici e sui consumatori, per quanto concerne la concessione di diritti di "quinta libertà" è necessario non limitare l'analisi al vantaggio immediato derivante dall'incremento dei servizi commerciali operati, ma spingerla alla valutazione di possibili e più complesse implicazioni economiche di lungo periodo, soprattutto in relazione ad un inevitabile decremento che tale concessione porterebbe al volume di traffico attualmente operato dalle compagnie europee»;
infine, concludeva il Ministro che «sembra opportuno evidenziare che un atteggiamento di particolare cautela nella concessione di diritti di "quinta libertà" a Singapore è comune tanto alle istituzioni comunitarie, quanto ai singoli Stati membri dell'Unione europea. La Commissione europea, considerando che sussistono ottime relazioni con le autorità aeronautiche di Singapore, ha ritenuto opportuno sottolineare ai Paesi membri l'esigenza di valutare attentamente se l'estensione dei diritti di traffico conseguente ad un eventuale accordo globale andrebbe ad avvantaggiare allo stesso modo le compagnie di Singapore e quelle comunitarie o se, invece, solo quelle di Singapore sarebbero in grado di trarre profitto economico dall'ampliamento del proprio portafoglio di diritti»,

impegna il Governo:

a chiarire se sussistano ancora le ragioni indicate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore in merito al diniego della concessione dei diritti di «quinta libertà» sull'aeroporto di Malpensa alla compagnia aerea Singapore Airlines;
a definire in tempi brevi un piano nazionale della rete aeroportuale che disincentivi la parcellizzazione degli aeroporti e permetta di individuare gli aeroporti prioritari, su cui concentrare le risorse disponibili;
in rapporto al prevedibile incremento del traffico aereo che si registrerà in un arco di tempo relativamente limitato, ad intervenire con urgenza per porre rimedio alle carenze infrastrutturali del sistema aeroportuale mediante il potenziamento dell'accessibilità e dell'intermodalità, adeguando i collegamenti degli aeroporti italiani con la rete ferroviaria e stradale e garantendo il necessario raccordo tra sviluppo della rete aeroportuale e programmazione in materia di infrastrutture di trasporto.
(1-00773)
«Meta, Marantelli, Mosca, Fiano, Lovelli, Velo, Peluffo, Quartiani, Boffa, Bonavitacola, De Biasi, Cardinale, Duilio, Farinone, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Pollastrini, Tullo».
(5 dicembre 2011)
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

MOZIONI DONADI ED ALTRI N. 1-00685, BRESSA ED ALTRI N. 1-00774 E REGUZZONI ED ALTRI N. 1-00775 CONCERNENTI INIZIATIVE NORMATIVE PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI DI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AD UNA DETERMINATA SOGLIA

Mozioni

La Camera,
premesso che:
il sistema di governo locale, pur facendo perno sui comuni e sulle province, si presenta oggi assai più articolato di quanto emerga dalla lettura dell'originario dettato costituzionale non solo perché il legislatore ordinario ha istituito nuovi enti locali territoriali quali la comunità montana e la città metropolitana (quest'ultima ora costituzionalizzata), ma anche perché ha incentivato in vari modi la cooperazione e l'associazione tra gli enti locali;
per lungo tempo l'Italia è rimasta sostanzialmente estranea ad ogni operazione di semplificazione del reticolo del governo locale, pur essendo il problema di tutta evidenza;
il regime fascista, stando ai dati del 1921, ereditò 9.144 comuni. Successivamente, con il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1564, si tentò una politica di accorpamento di comuni che, nel breve volgere di qualche anno, li fece calare a 7.310 (nel 1931). In seguito questa tendenza si invertì evidenziando un aumento delle istituzioni locali di base: 7.681 comuni nel 1946, 8.021 nel 1960, 8.056 nel 1971 e 8.103 nel 1997. Il dato interessante è che, anche dopo l'istituzione delle regioni, il numero dei comuni non accenna a diminuire. Ad oggi, abbiamo 8.101 comuni;
l'unione dei comuni è uno strumento amministrativo per la prima volta introdotto con la legge n. 142 del 1990, successivamente corretto con la riforma attuata dalla legge n. 265 del 1999 e poi trasferito, con modifiche, nel Testo unico degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 2000. Le modifiche hanno principalmente riguardato i vincoli demografici per i comuni che desiderano partecipare ad un'unione, rimuovendo il tetto dei 5.000 abitanti (inizialmente l'istituto era stato pensato per i piccoli comuni) e l'obbligo di fusione;
nel nostro Paese le unioni di comuni sono 313 e vi aderiscono in tutto 1.561 comuni, per un totale di 5.758.607 abitanti. Le 313 unioni di comuni sono distribuite in 17 regioni italiane (non ne esistono in Valle d'Aosta, Liguria e Basilicata, probabilmente anche a causa della conformazione del territorio delle stesse e della storica presenza di comunità montane). Le unioni italiane sono composte in media da 5 comuni, con un range di variabilità ampio, andando da un minimo di 2 comuni ad un massimo di 20. I dati nazionali testimoniano comunque una prevalenza di unioni composte da pochi comuni. Questo comporta che, sul piano nazionale, ogni unione è abitata in media da 18.398 abitanti, raggiungendo quindi agglomerati di una certa importanza. In termini relativi, le unioni con popolazione tra 10.000 e 25.000 abitanti rappresentano la maggioranza (35 per cento);
l'unione di comuni nasce con lo scopo di gestire e migliorare la qualità dei servizi erogati e delle funzioni svolte, di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, di esercitare ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in forma unificata per i comuni aderenti, le seguenti funzioni e servizi, nonché le funzioni previste dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica): servizi sociali; protezione civile; canile; musei; servizi ricreativi e culturali; avvocatura; mobilità-sistema trasporti intercomunali; sportello unico informa giovani; ufficio coordinamento dello sviluppo economico, sociale, ambientale, infrastrutturale del comprensorio, utilizzando tutti gli strumenti di concertazione e partenariato sociale opportuno; servizio informatico; servizio affissioni; difensore civico; nucleo di valutazione; servizio di mappatura delle funzioni e dei servizi dell'unione. All'unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi con deliberazione del consiglio dell'unione, previa delibera in tal senso dei comuni partecipanti all'unione stessa;
la crisi e il processo di globalizzazione impongono la necessità di superare le frammentazioni e presentare i territori come entità coese, organizzate e rappresentative dei bisogni sociali ed economici della collettività. Le unioni di comuni possono rappresentare un utile strumento per superare le difficoltà che i comuni di piccole e medie dimensioni incontrano nel reperire le risorse finanziarie necessarie alla fornitura di servizi per la collettività;
l'unione dei comuni, se opera correttamente, può consentire una maggiore efficacia ed efficienza nella spesa per servizi con effetti favorevoli sulla crescita economica delle aree interessate dall'unione. I fattori che possono rendere conveniente l'istituzione di un'unione di comuni sono i seguenti: un miglioramento qualitativo dei servizi (anche in rapporto al loro costo); una gestione più razionale delle risorse (anche umane) e un taglio dei costi; un miglioramento quantitativo dei servizi; un maggiore potere contrattuale nella richiesta di contributi allo Stato, alla regione o all'Unione europea;
le unioni di comuni trasmettono un senso di attivismo e di sapienza innovativa e, soprattutto, aumentano la percezione positiva, da parte dell'opinione pubblica locale, riguardo all'operato delle amministrazioni. Offrono l'immagine di enti che vogliono fare e che si stanno dando da fare. Danno l'idea di una perizia concreta da parte delle amministrazioni nel loro agire. Un altro punto a vantaggio delle unioni di comuni è quello di incrementare il senso della comunità. Questo è un aspetto importante: le unioni valorizzano il senso del locale, confutano l'idea che vivere nei piccoli centri vuol dire avere meno servizi;
le unioni di comuni sono avvertite come una risposta allo spopolamento, un segnale della volontà di chi amministra e di chi fa politica di occuparsi non solo del territorio, ma anche di invertire il processo di allontanamento dello sviluppo dai piccoli centri;
in altri Paesi europei l'aggregazione dei comuni ha dato ottimi risultati. In Danimarca è stato recentemente stabilito che gli attuali 260 comuni verranno ridotti a circa un centinaio attraverso un vasto processo di fusione, che risulta ampiamente condiviso e promosso dal basso. La Danimarca può essere considerata un caso di punta nel processo fusionista che però ha interessato in tempi non recentissimi anche altri Paesi del centro e nord Europa, a differenza dei Paesi «Club Méd»: Francia (37.763 comuni), Italia e Spagna. Il Belgio è passato da 2.669 comuni a circa 600; la Germania da 38.814 comuni a poco più di 8 mila; la Gran Bretagna da 1.383 comuni a 400; la Svezia da 2.281 comuni a 286;
le giurisdizioni di base, i comuni ed enti analoghi, presentano nella loro consistenza demografica una variabilità enorme. La popolazione media di un comune francese è di circa 1.600 abitanti, quella di un comune italiano è di poco superiore ai 7.100, in Inghilterra e nel Galles è di 135.700. Inoltre, in Austria, Francia, Italia e Spagna sono presenti gamme demografiche molto ampie, da giurisdizioni di poche decine di abitanti a città di milioni di abitanti. Nei Paesi scandinavi la taglia minima si aggira attorno ai 5.000 abitanti, con una media tra 10.000 e 30.000 abitanti;
i comuni sono la più antica istituzione italiana, quella più vicina ai cittadini e non è possibile pensare di sopprimerla. Si dovrebbe dunque prevedere che resti il consiglio comunale ed il sindaco, ma che tutti i servizi comunali siano affidati ad un'unione tra comuni (senza alcun costo aggiuntivo a carico dei comuni) in modo da raggiungere una soglia minima di 20-25 mila cittadini amministrati. Si avrebbero così circa 450 centri di spesa rispetto ai quasi 6.000 di oggi. Oggi anche il più piccolo dei comuni ha un servizio demografico, un servizio tecnico, un servizio di contabilità, un servizio di assistenza sociale, un servizio di polizia comunale, un servizio elettorale e quant'altro. Con l'obbligo di aggregazione tutti questi servizi dovranno essere affidati obbligatoriamente all'unione tra comuni, alla quale sarà trasferito tutto il personale. Ciò permetterà sensibili riduzioni dei costi, almeno del 20 per cento di quelli attuali,

impegna il Governo:

al fine di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, a prendere le opportune iniziative anche normative - ferme restando le prerogative del Parlamento - per imporre ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per stabilirne le funzioni fondamentali, precisando, per evitare duplicazioni, che i comuni non potranno svolgere singolarmente una funzione il cui esercizio sia stato demandato all'unione di comuni, specificando che spetterà alle regioni il compito di individuare con legge la dimensione ottimale e omogenea per area geografica e semplificando al massimo la composizione degli organi dell'unione;
a destinare i risparmi conseguiti a seguito della costituzione delle unioni dei comuni a misure volte a ridurre la compartecipazione al servizio sanitario da parte degli assistiti ed a ripristinare una piena indicizzazione al costo della vita delle pensioni.
(1-00685)
«Donadi, Di Pietro, Borghesi, Evangelisti, Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano, Cambursano, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Messina, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palomba, Porcino, Rota, Zazzera».
(7 luglio 2011)

La Camera,
premesso che:
il sistema di governo locale, pur facendo perno sui comuni e sulle province, si presenta oggi assai più articolato di quanto emerga dalla lettura dell'originario dettato costituzionale non solo perché il legislatore ordinario ha istituito nuovi enti locali territoriali quali la comunità montana e la città metropolitana (quest'ultima ora costituzionalizzata), ma anche perché ha incentivato in vari modi la cooperazione e l'associazione tra gli enti locali;
per lungo tempo l'Italia è rimasta sostanzialmente estranea ad ogni operazione di semplificazione del reticolo del governo locale, pur essendo il problema di tutta evidenza;
il regime fascista, stando ai dati del 1921, ereditò 9.144 comuni. Successivamente, con il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1564, si tentò una politica di accorpamento di comuni che, nel breve volgere di qualche anno, li fece calare a 7.310 (nel 1931). In seguito questa tendenza si invertì evidenziando un aumento delle istituzioni locali di base: 7.681 comuni nel 1946, 8.021 nel 1960, 8.056 nel 1971 e 8.103 nel 1997. Il dato interessante è che, anche dopo l'istituzione delle regioni, il numero dei comuni non accenna a diminuire. Ad oggi, abbiamo 8.101 comuni;
l'unione dei comuni è uno strumento amministrativo per la prima volta introdotto con la legge n. 142 del 1990, successivamente corretto con la riforma attuata dalla legge n. 265 del 1999 e poi trasferito, con modifiche, nel testo unico degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 2000. Le modifiche hanno principalmente riguardato i vincoli demografici per i comuni che desiderano partecipare ad un'unione, rimuovendo il tetto dei 5.000 abitanti (inizialmente l'istituto era stato pensato per i piccoli comuni) e l'obbligo di fusione;
nel nostro Paese le unioni di comuni sono 313 e vi aderiscono in tutto 1.561 comuni, per un totale di 5.758.607 abitanti. Le 313 unioni di comuni sono distribuite in 17 regioni italiane (non ne esistono in Valle d'Aosta, Liguria e Basilicata, probabilmente anche a causa della conformazione del territorio delle stesse e della storica presenza di comunità montane). Le unioni italiane sono composte in media da 5 comuni, con un range di variabilità ampio, andando da un minimo di 2 comuni ad un massimo di 20. I dati nazionali testimoniano comunque una prevalenza di unioni composte da pochi comuni. Questo comporta che, sul piano nazionale, ogni unione è abitata in media da 18.398 abitanti, raggiungendo quindi agglomerati di una certa importanza. In termini relativi, le unioni con popolazione tra 10.000 e 25.000 abitanti rappresentano la maggioranza (35 per cento);
l'unione di comuni nasce con lo scopo di gestire e migliorare la qualità dei servizi erogati e delle funzioni svolte, di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, di esercitare ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in forma unificata per i comuni aderenti, le seguenti funzioni e servizi, nonché le funzioni previste dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica): servizi sociali; protezione civile; canile; musei; servizi ricreativi e culturali; avvocatura; mobilità-sistema trasporti intercomunali; sportello unico informa giovani; ufficio coordinamento dello sviluppo economico, sociale, ambientale, infrastrutturale del comprensorio, utilizzando tutti gli strumenti di concertazione e partenariato sociale opportuno; servizio informatico; servizio affissioni; difensore civico; nucleo di valutazione; servizio di mappatura delle funzioni e dei servizi dell'unione. All'unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi con deliberazione del consiglio dell'unione, previa delibera in tal senso dei comuni partecipanti all'unione stessa;
la crisi e il processo di globalizzazione impongono la necessità di superare le frammentazioni e presentare i territori come entità coese, organizzate e rappresentative dei bisogni sociali ed economici della collettività. Le unioni di comuni possono rappresentare un utile strumento per superare le difficoltà che i comuni di piccole e medie dimensioni incontrano nel reperire le risorse finanziarie necessarie alla fornitura di servizi per la collettività;
l'unione dei comuni, se opera correttamente, può consentire una maggiore efficacia ed efficienza nella spesa per servizi con effetti favorevoli sulla crescita economica delle aree interessate dall'unione. I fattori che possono rendere conveniente l'istituzione di un'unione di comuni sono i seguenti: un miglioramento qualitativo dei servizi (anche in rapporto al loro costo); una gestione più razionale delle risorse (anche umane) e un taglio dei costi; un miglioramento quantitativo dei servizi; un maggiore potere contrattuale nella richiesta di contributi allo Stato, alla regione o all'Unione europea;
le unioni di comuni trasmettono un senso di attivismo e di sapienza innovativa e, soprattutto, aumentano la percezione positiva, da parte dell'opinione pubblica locale, riguardo all'operato delle amministrazioni. Offrono l'immagine di enti che vogliono fare e che si stanno dando da fare. Danno l'idea di una perizia concreta da parte delle amministrazioni nel loro agire. Un altro punto a vantaggio delle unioni di comuni è quello di incrementare il senso della comunità. Questo è un aspetto importante: le unioni valorizzano il senso del locale, confutano l'idea che vivere nei piccoli centri vuol dire avere meno servizi;
le unioni di comuni sono avvertite come una risposta allo spopolamento, un segnale della volontà di chi amministra e di chi fa politica di occuparsi non solo del territorio, ma anche di invertire il processo di allontanamento dello sviluppo dai piccoli centri;
in altri Paesi europei l'aggregazione dei comuni ha dato ottimi risultati. In Danimarca è stato recentemente stabilito che gli attuali 260 comuni verranno ridotti a circa un centinaio attraverso un vasto processo di fusione, che risulta ampiamente condiviso e promosso dal basso. La Danimarca può essere considerata un caso di punta nel processo fusionista che però ha interessato in tempi non recentissimi anche altri Paesi del centro e nord Europa, a differenza dei Paesi «Club Méd»: Francia (37.763 comuni), Italia e Spagna. Il Belgio è passato da 2.669 comuni a circa 600; la Germania da 38.814 comuni a poco più di 8 mila; la Gran Bretagna da 1.383 comuni a 400; la Svezia da 2.281 comuni a 286;
nel nostro Paese - come in Spagna e in Francia - sono presenti gamme demografiche molto ampie, da giurisdizioni di poche decine di abitanti a città di milioni di abitanti; nei Paesi scandinavi la taglia minima si aggira attorno ai 5.000 abitanti, con una media tra 10.000 e 30.000 abitanti;
i comuni sono la più antica istituzione italiana, quella più vicina ai cittadini e non è possibile pensare di sopprimerla. Si dovrebbe dunque prevedere che resti il consiglio comunale ed il sindaco, ma che tutti i servizi comunali siano affidati ad un'unione tra comuni (senza alcun costo aggiuntivo a carico dei comuni) in modo da raggiungere una soglia minima di 20-25 mila cittadini amministrati. Si avrebbero così circa 450 centri di spesa rispetto ai quasi 6000 di oggi. Oggi anche il più piccolo dei comuni ha un servizio demografico, un servizio tecnico, un servizio di contabilità, un servizio di assistenza sociale, un servizio di polizia comunale, un servizio elettorale e quant'altro. Con l'obbligo di aggregazione tutti questi servizi dovranno essere affidati obbligatoriamente all'unione tra comuni, alla quale sarà trasferito tutto il personale. Ciò permetterà sensibili riduzioni dei costi, almeno del 20 per cento di quelli attuali;
l'approvazione della recente manovra finanziaria - di cui al decreto-legge n. 138 del 2011 - ha comportato mutamenti rilevanti nel comparto degli enti locali, in particolare quelli volti alla riduzione dei costi generati dai piccoli comuni - con la previsione di misure e loro attuazione diverse tra comuni fino a 1.000 abitanti e quelli superiori a 1.000 e fino a 5.000 - ed orientati, attraverso un'implementazione progressiva da attuarsi nel corso del biennio, a garantire, obbligatoriamente, l'esercizio associato - in convenzione o unione - delle funzioni fondamentali indicate dall'articolo 21 della legge delega in materia di federalismo fiscale e dei servizi pubblici,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di far sì che per i comuni dell'intero territorio nazionale, comprese le autonomie speciali, nel rispetto dei rispettivi statuti, si istituiscano unioni di comuni di cui all'articolo 32 del testo unico degli enti locali con una soglia minima pari a 15.000 abitanti, contestualmente disponendo l'obbligo di esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali e dei servizi, con ciò anticipando ed abolendo la progressività delle misure disposte in materia dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;
a prevedere per tutte le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di individuare con propria legge soglie minime maggiori per la definizione di aree geografiche omogenee più vaste o, nel caso eccezionale di situazioni peculiari e definite dalla legge dello Stato, minori;
a destinare i risparmi conseguiti a seguito della costituzione delle unioni dei comuni a misure volte a ridurre la compartecipazione al servizio sanitario da parte degli assistiti ed a ripristinare una piena indicizzazione al costo della vita delle pensioni.
(1-00685)
(Nuova formulazione) «Donadi, Di Pietro, Borghesi, Evangelisti, Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano, Cambursano, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Messina, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palomba, Porcino, Rota, Zazzera».
(7 luglio 2011)

La Camera,
premesso che:
il nostro sistema istituzionale si sta vieppiù caratterizzando come una struttura di tipo regionalista forte, con netti elementi che tendono ad assimilarla, quanto ai rapporti fra il centro e la periferia, a modelli di tipo federale, in seguito all'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001 e alla sua successiva attuazione;
la fase di attuazione è risultata non solo lunga ma anche particolarmente difficoltosa dal punto di vista tecnico, poiché non si è ancora addivenuti ad una revisione dell'assetto amministrativo dello Stato stesso, non solo per quanto riguarda il trasferimento di funzioni ma anche per ciò che concerne la struttura stessa dei livelli di governo;
il riassetto istituzionale è avvenuto con un approccio di tipo emergenziale, frazionario e niente affatto coerente ed omogeneo, attraverso il susseguirsi di interventi normativi giustificati, più che dalla necessità di rendere più efficiente il sistema, dal bisogno di razionalizzare e tagliare, spesso in maniera indiscriminata;
solo per citarne alcuni, si è intervenuti in tema di enti locali, strutture intermedie e modalità associative con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), con il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189), con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), con la legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il decreto-legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 42 del 2010, e il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nonché, da ultimo, con la manovra finanziaria di emergenza adottata dal Parlamento nel corso dell'estate 2011 (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148);
con questi interventi, che spesso sono stati effettuati in materie di competenza regionale - creando non pochi conflitti dinnanzi alla Corte costituzionale - utilizzando la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, si è tentato di razionalizzare, tagliando, riducendo e talvolta ristrutturando organi e organismi in modo confuso, come nel caso dei difensori civici, delle comunità montane, del regime delle indennità e dei gettoni di presenza;
l'incoerenza e la frammentarietà di tali interventi mina fortemente la tenuta dello stesso impianto costituzionale poiché l'assenza di un'ottica sistemica complessiva mina alla base la possibilità di dare attuazione sino in fondo ai principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, con particolare riferimento al principio di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione;
in questo quadro, infatti, è decisamente difficile procedere ad un riassetto complessivo delle funzioni amministrative, considerando che l'assetto istituzionale degli enti locali è così fortemente indeterminato e soggetto ad interventi normativi non sempre coerenti fra loro, che spesso vedono anche il concorso delle regioni stesse, dotate di potestà legislativa spesso piena in materia;
sotto quest'ultimo profilo è senza dubbio evidente che l'indeterminatezza del quadro normativo statale si riverbera in maniera negativa anche sul modo in cui le regioni stesse possono intervenire in materia;
in altri Paesi europei si è addivenuti ad una revisione della struttura degli enti locali con successo negli ultimi anni, sia passando attraverso forme di aggregazione sia attraverso modalità (spesso incentivate) di fusione, in modo da garantire non solo il principio di sussidiarietà - secondo cui le funzioni devono essere il più possibile esercitate dal livello di governo più vicino ai cittadini - ma anche quello di adeguatezza, sulla base del quale l'ente locale deve insistere su un territorio sufficientemente vasto e avere a disposizione sufficienti strumenti e risorse per poter svolgere le funzioni ad esso attribuito in maniera efficiente,

impegna il Governo:

ad assumere un approccio che vada al di là della mera necessità di tagliare e contenere la spesa pubblica, ma che affianchi ad esso il bisogno di rendere il nostro sistema istituzionale più efficiente a tutti i livelli di governo, soprattutto nelle rinnovate modalità di rapporto fra «il centro e la periferia»;
ad impegnarsi, nel rispetto delle prerogative del Parlamento e nei limiti delle proprie competenze, anche favorendo un rapido iter dei progetti di legge di riforma pendenti in Parlamento, affinché si provveda ad un riordino complessivo di funzioni e competenze, nonché ad un riordino della struttura degli enti locali, in modo da sostituire definitivamente il testo unico attualmente in vigore e fornire agli enti locali un quadro normativo certo, entro cui essi stessi possano abbandonare gradualmente la logica emergenziale per poter ricominciare ad investire sulla qualità dei servizi offerti ai loro cittadini.
(1-00774)
«Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria».
(5 dicembre 2011)
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

La Camera,
premesso che:
l'articolo 114 della Costituzione stabilisce che «la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato»;
i comuni rappresentano senza dubbio l'ente che il cittadino sente più vicino, sia per il fatto che i rapporti tra lo stesso cittadino e l'ente sono molto più frequenti, sia perché l'ente municipale eroga una serie di servizi e funzioni fondamentali, pur essendo queste ultime tra loro eterogenee e difformi anche nella modalità con cui vengono erogate negli oltre ottomila comuni italiani;
la complessità delle funzioni erogate ai cittadini, congiuntamente all'elevata frammentazione degli enti comunali, ha convinto il legislatore ad adottare disposizioni riguardanti le unioni dei comuni inserendole all'interno del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali del 2000;
la finalità principale dell'unione dei comuni è indubbiamente quella di incentivare modalità di cooperazione per l'espletamento di funzioni in forma associata;
la necessità di razionalizzare le risorse è stata acuita dalla crisi economica internazionale che ha colpito tutti i Paesi e che impone di ripensare in termini di maggiore efficienza tutti i processi gestionali della pubblica amministrazione;
in questo contesto, la normativa nazionale è intervenuta in questi ultimi anni più volte, ribadendo la necessità, per gli enti di piccole dimensioni, di adottare forme di cooperazione, precisando dettagliatamente, come nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, quali siano le funzioni che i comuni devono esercitare in forma associata;
successivamente alle disposizioni del citato decreto-legge n. 78 del 2010, il legislatore è intervenuto nuovamente sul tema delle funzioni nei piccoli comuni, prevedendo con il decreto-legge n. 138 del 2011 l'obbligo per tutti i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la gestione associata di tutte le funzioni e servizi, da attuarsi con un'unione comunale (micro unioni) al raggiungimento di previsti limiti minimi demografici o in via eccezionale con una specifica convenzione al verificarsi di presupposti di efficacia ed efficienza e consentendo ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, che adottano suddetta convenzione, di mantenere direttamente la programmazione e la gestione delle proprie risorse finanziarie e patrimoniali;
le unioni di comuni non hanno rilievo costituzionale e, in base ai principi su cui poggia il federalismo istituzionale, è, quindi, possibile delineare una semplificazione che riduca gli adempimenti a carico degli enti locali e comporti, inoltre, una riduzione della spesa;
il quadro giuridico venutosi a creare suggerisce una riorganizzazione dell'istituto dell'unione dei comuni che, nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione associata comunale e di finanza pubblica, potrebbero essere sostituite dalle federazione di comuni, le quali, riflettendo la struttura organizzativa dell'unione di comuni, e pur non essendo un ente, non prevedendo personalità giuridica, né disponendo di organi o di strutture articolate, potrebbero garantire, altresì, economie di scala ed efficienza;
la federazione dei comuni si definisce come modello associativo che prevede uffici unici per la gestione di singole funzioni e servizi, sotto la diretta responsabilità dei singoli comuni «specializzati» nello svolgimento di determinati compiti, e in cui l'attività istituzionale è definita secondo le direttive della conferenza dei sindaci dei comuni facenti parte della federazione e coordinata da un segretario comunale incaricato dalla conferenza dei sindaci e scelto tra quelli in servizio presso i comuni stessi;
l'ambito ottimale di riferimento è liberamente scelto dai comuni, ma deve garantire, almeno per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, la gestione associata efficiente di tutte le funzioni e servizi;
la federazione si fonda su un atto costitutivo e su un regolamento. Alla federazione possono aderire sia i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sia i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti (che possono trovare nella federazione la soluzione all'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali), sia comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (che possono trovare nella federazione la soluzione alla gestione dei problemi relativi alla carenza di risorse e al patto di stabilità);
all'interno della federazione, ogni attività è svolta, a livello gestionale, da un solo ente secondo un protocollo d'intesa sottoscritto tra le parti e che prevede l'istituzione di una «struttura comune», ovvero uffici unici situati presso uno o più comuni della federazione, così che la gestione di ciascun ufficio unico comporta una spesa prevista ad inizio anno coperta con il concorso di tutti i comuni aderenti, che, nel rispetto della autonoma programmazione delle risorse, trasferiscono parte di queste all'ente che gestisce l'ufficio unico;
il riparto delle risorse utilizzate per sostenere i costi delle funzioni garantite dalla federazione è riportato all'interno di un bilancio, che, pur non avendo una propria valenza giuridica, diventa per la federazione stessa, oltre che strumento di rendicontazione, anche mezzo per la definizione degli obbiettivi generali e delle linee operative dei diversi comuni;
ai fini patto di stabilità, così come per i vincoli in materia di gestione del personale, la federazione consente di dare luogo a compensazioni gestionali tra i comuni aderenti in base ai saldi obiettivo definiti dalla vigente normativa, così che, ad esempio, un dipendente a tempo determinato può essere impiegato dal comune sulla base delle disponibilità di spesa dello stesso, per poi essere impiegato anche negli altri enti facenti parte della federazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di introdurre nel nostro ordinamento il modello associativo della federazione dei comuni per la gestione associata di funzioni e servizi.
(1-00775)
«Reguzzoni, Bossi, Lussana, Luciano Dussin, Fogliato, Montagnoli, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, D'Amico, Dal Lago, Desiderati, Di Vizia, Dozzo, Guido Dussin, Fava, Fedriga, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Maggioni, Maroni, Martini, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Pirovano, Polledri, Rainieri, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi».
(5 dicembre 2011)
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).