XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 21 dicembre 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 dicembre 2011.

Albonetti, Alessandri, Antonione, Barbieri, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Capitanio Santolini, Carlucci, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Torre, Della Vedova, Donadi, Fava, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Iannaccone, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Moffa, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Pagano, Pisicchio, Polledri, Reguzzoni, Stefani, Stucchi, Valducci, Volontè, Zampa.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 dicembre 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DAL LAGO ed altri: «Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita» (4853);
BORDO ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati» (4854);
LO MORO ed altri: «Disposizioni concernenti le iniziative beneficiarie di contributi pubblici sulla base di patti territoriali o di contratti d'area» (4855).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

In data 20 dicembre 2011 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 41-ter dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, le seguenti proposte di legge:
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Modifica all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie» (4856);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Modifiche e integrazioni dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di entrate tributarie» (4857).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge PAROLI: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni sulla cittadinanza» (2006) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Saglia.

La proposta di legge AMICI ed altri: «Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali» (3466) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lo Moro.

La proposta di legge ROSSA ed altri: «Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e alla legge 13 ottobre 2010, n. 175, in materia di divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione» (4171) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lo Moro.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

VII Commissione (Cultura):
TORAZZI ed altri: «Disciplina della partecipazione degli atleti stranieri alle attività sportive nazionali e modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di promozione dei vivai sportivi» (4749) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, con lettera in data 20 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della deliberazione istitutiva, una relazione sui punti nascita.

Il predetto documento sarà stampato e distribuito (doc. XXII-bis, n. 3).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Trasmissioni dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 20 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti de1ibere CIPE:
n. 4/2011 del 5 maggio 2011, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Convenzione fra la società autostradale Bre.Be.Mi. e CAL spa: parere su secondo atto aggiuntivo»;
n. 55/2011 del 3 agosto 2011, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - Tratto Terni (località San Carlo) - Confine regionale. Variante al progetto definitivo».

Tali delibere sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 20 dicembre 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione sui lavori dei comitati nel 2010 (COM(2011)879 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di direttiva del Consiglio sulla tutela consolare dei cittadini dell'Unione all'estero (COM(2011)881 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)1555 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri). La predetta proposta di direttiva è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 21 dicembre 2011;
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce per il periodo 2014-2020 il programma «L'Europa per i cittadini» (COM(2011)884 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)1563 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 21 dicembre 2011;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Progetto 2012 - Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione («IF 2020») - Istruzione e formazione in un'Europa intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2011)902 definitivo), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee (COM(2011)903 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 21 dicembre 2011;
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sullo stato dei lavori per lo sviluppo del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) - Gennaio 2011/Giugno 2011 (COM(2011)907 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni - Valutazione ex post della manifestazione «Capitale europea della cultura 2010» (Essen nella Ruhr, Pécs, Istanbul) (COM(2011)921 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica kirghisa (COM(2011)925 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 21 dicembre 2011.
Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (COM(2011)855 definitivo), che, in data 9 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Ambiente), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (COM(2011)874 definitivo), che, in data 14 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta dell'8 novembre 2010, a pagina 4, prima colonna ventinovesima e trentesima riga, deve leggersi: «italiana» e non: «italiane» come stampato.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: FALLICA ED ALTRI; NASTRI E CARLUCCI; META ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER L'INTRODUZIONE DELLA PATENTE NAUTICA A PUNTI E DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI COMMESSE DAI CONDUCENTI DI IMBARCAZIONI (A.C. 841-3644-4153-A)

A.C. 841-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 841-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia approvato l'emendamento Pugliese 3.4.

sia approvato l'emendamento Velo 9.1.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 1.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 841-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità e istituzione della patente nautica a punti).

1. La presente legge prevede misure volte a tutelare la sicurezza della navigazione da diporto, attraverso la riduzione delle violazioni delle norme sulla navigazione da diporto e degli incidenti che da tali comportamenti possono derivare.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è istituita la patente nautica a punti per il comando e la condotta di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto per le quali, ai sensi dell'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è previsto l'obbligo della patente nautica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Finalità e istituzione della patente nautica a punti).

Al comma 1, sostituire le parole: che da tali comportamenti con le seguenti:, delle avarie, dei sinistri marittimi, ivi compresi gli infortuni occorsi a bordo, che da tali infrazioni.
1. 1. Palagiano, Monai.

Al comma 2, sostituire le parole: e la condotta di natanti, di imbarcazioni e di navi con le seguenti:, la condotta e la direzione nautica di unità.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: o al comando di natanti, di imbarcazioni e di navi con le seguenti:, al comando o alla direzione nautica di unità.
1. 2. Palagiano, Monai.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Patentino nautico a punti). - 1. Per la conduzione delle unità da diporto che non richiedono la patente nautica di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è istituito un patentino nautico a punti, conseguito attraverso un esame di idoneità alla conduzione delle stesse rilasciato dagli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono altresì individuate le tipologie di unità da diporto cui applicare la disciplina del patentino nautico a punti, nonché la disciplina del procedimento per il rilascio per via telematica, l'aggiornamento ed il duplicato del patentino stesso. Gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico a punti possono frequentare appositi corsi organizzati, con oneri a carico dei richiedenti al fine di garantire la copertura integrale dei costi, dagli uffici preposti al rilascio del medesimo patentino.
1. 01. Palagiano, Monai.

A.C. 841-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Disposizioni per la regolamentazione della patente nautica a punti e per l'accertamento delle violazioni).

1. All'atto del rilascio della patente nautica è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, subisce decurtazioni, nelle misure indicate dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevista dall'articolo 4, a seguito della violazione delle norme indicate nei medesimi decreti legislativi. L'indicazione della decurtazione di punti relativa a ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la decurtazione del punteggio della patente nautica ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, al personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3. La contestazione si intende definita quando è stato effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o sono stati conclusi, con esito sfavorevole per l'interessato, i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero sono decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di un mese decorre dalla conoscenza, da parte dell'organo di polizia da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se il conduttore del natante, dell'imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, è stato identificato inequivocabilmente.
3. La comunicazione di cui al comma 2 avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Qualsiasi variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3. Tutti i soggetti in possesso di patente nautica possono controllare in tempo reale lo stato della propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4 del citato articolo 3.
5. Fatto salvo il caso previsto dal comma 6 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consente di riacquistare sei punti. A tale fine l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'archivio nazionale e alla banca dati istituiti ai sensi dell'articolo 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di aggiornamento e i programmi e le modalità di svolgimento dei medesimi. Con il decreto di cui al terzo periodo è altresì stabilito l'importo delle tariffe da porre a carico dei richiedenti al fine di garantire la copertura integrale dei costi dei corsi di aggiornamento svolti dalle amministrazioni pubbliche.
6. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 7, la mancanza, per un periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
7. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi nuovamente all'esame per il conseguimento della patente nautica. In tal caso, l'ufficio che ha rilasciato la patente nautica, su comunicazione del personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dall'ufficio che ha rilasciato la patente nautica. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi a ciò preposti, che provvedono, altresì, al ritiro e alla conservazione della patente nautica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Disposizioni per la regolamentazione della patente nautica a punti e per l'accertamento delle violazioni).

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: contestazione con le seguenti: accertamento e contestazione delle infrazioni compiute.
2. 2. Palagiano, Monai.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:, entro un mese dalla definizione della contestazione fino alla fine del comma con le seguenti: all'autorità competente preposta alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, entro un mese dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione. Detta autorità, una volta ricevuta la comunicazione della violazione, dispone la decurtazione dei punti della patente nautica del trasgressore, dandone contestuale comunicazione all'ufficio che ha provveduto al rilascio o al rinnovo della patente nautica. Tale decurtazione è revocata nel caso in cui si concludano con esito favorevole per l'interessato i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. La comunicazione può essere effettuata solo se chiunque abbia tenuto il comando, la condotta e/o la direzione nautica dell'unità da diporto, responsabile della violazione, è stato identificato inequivocabilmente.
2. 3. Palagiano, Monai.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dal personale addetto con le seguenti: dall'autorità competente preposta.
2. 4. Palagiano, Monai.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al personale addetto con le seguenti: all'autorità competente preposta;

Conseguentemente:

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dal personale addetto con le seguenti: dall'autorità competente preposta;

Conseguentemente:

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: del personale addetto con le seguenti: dell'autorità competente preposta.
2. 4.(Testo modificato nel corso della seduta)Palagiano, Monai.
(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: che rilasciano la patente nautica con la seguente: nautiche.
2. 1. Fallica.
(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: che rilasciano la con le seguenti: nautiche per il conseguimento della.
2. 5. Palagiano, Monai.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: deve essere trasmesso aggiungere le seguenti: anche per via telematica.
2. 6. Palagiano, Monai.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: deve essere trasmesso aggiungere le seguenti: anche esclusivamente per via telematica.
2. 6.(Testo modificato nel corso della seduta)Palagiano, Monai.
(Approvato)

Al comma 7, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Tale esame dovrà comprendere anche l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica prescritta per la patente nautica. A tale fine, l'ufficio che ha rilasciato o rinnovato la patente nautica, su comunicazione dell'autorità competente preposta alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, dispone la sospensione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti non potrà essere rilasciata una nuova patente nautica.
2. 7. Palagiano, Monai.

A.C. 841-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Istituzione della banca dati dei conducenti e dell'archivio nazionale delle unità da diporto).

1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla condotta o al comando di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica di cui all'articolo 1.
2. Nella banca dati sono riportati i dati relativi:
a) alle violazioni e all'incidentalità;
b) al procedimento di rilascio, alla convalida, alla scadenza di validità, al rilascio di duplicati, al rinnovo, alla revisione, alla sospensione e alla revoca dell'abilitazione della patente;
c) alla decurtazione o all'attribuzione di punti sulla patente, ai sensi dell'articolo 2.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è, altresì, istituito un archivio nazionale delle unità da diporto che, per ogni imbarcazione e nave da diporto, indica:
a) i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;
b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell'articolo 5 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
d) gli eventuali sinistri in cui siano incorse le unità, con l'indicazione dei danni causati a persone e cose.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico dell'archivio nazionale e della banca dati. Con il medesimo regolamento è altresì prevista la possibilità di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei soggetti che ne sono in possesso, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4.
5. È autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2012 per l'istituzione della banca dati di cui al presente articolo e di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2012 per il funzionamento della stessa. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a euro 600.000 per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Istituzione della banca dati dei conducenti e dell'archivio nazionale delle unità da diporto).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e all'incidentalità con le seguenti:, ai sinistri marittimi, ivi compresi gli infortuni occorsi a bordo, e alle avarie.
3. 6. Palagiano, Monai.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: dell'abilitazione.
3. 1. Grimaldi, Fallica.
(Approvato)

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole:, per ogni imbarcazione e nave da diporto,
3. 7. Palagiano, Monai.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: relativi allo stato giuridico con la seguente: identificativi.
3. 2. Iapicca, Fallica.
(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dell'archivio nazionale e della banca dati con le seguenti: della banca dati e dell'archivio nazionale, coordinando il funzionamento di quest'ultimo con quello dei registri di iscrizione previsti dall'articolo 15 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
3. 3. Miccichè, Fallica.
(Approvato)

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: delle proiezioni, per l'anno 2012,.

Conseguentemente:
alla medesima lettera:
sostituire le parole:
bilancio triennale 2011-2013 con le seguenti: bilancio triennale 2012-2014;
sostituire le parole: per l'anno 2011 con le seguenti: per l'anno 2012;
alla lettera b):
sopprimere le parole: delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013;
sostituire le parole: bilancio triennale 2011-2013 con le seguenti: bilancio triennale 2012-2014;
sostituire le parole: per l'anno 2011 con le seguenti: per l'anno 2012;
sostituire le parole: l'accantonamento relativo al medesimo Ministero con le seguenti:, quanto a euro 100.000 per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 4. Pugliese, Fallica.
(Approvato)

A.C. 841-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti integrazione delle norme sanzionatorie previste dal codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le violazioni commesse con unità da diporto dai titolari di patente nautica, nonché la disciplina per il rilascio di un certificato di abilitazione professionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;
b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della decurtazione di punti della patente nautica, con l'indicazione del numero dei punti decurtati;
c) determinare la decurtazione del punteggio in relazione alla gravità della violazione, avendo particolare riguardo alla sicurezza della vita umana e della navigazione, alla tutela e al rispetto dell'ambiente e delle aree protette, alle dotazioni di sicurezza, al comando responsabile in condizioni non influenzate dall'assunzione di sostanze alcoliche o di droghe, alla navigazione in presenza delle necessarie coperture assicurative a tutela di terzi e di naviganti e alla specificità di particolari abilitazioni professionali e per i mezzi di vigilanza e soccorso;
d) indicare le modalità di accertamento, da parte degli organi competenti, delle violazioni che comportano la decurtazione del punteggio della patente nautica a punti, anche con riferimento alle ipotesi di rilevamento a distanza delle violazioni;
e) prevedere i casi di sospensione o di revoca della patente nautica;
f) prevedere il rilascio di un certificato di abilitazione professionale per i soggetti che svolgono a livello professionale l'attività di conduzione di natanti, imbarcazioni o navi da diporto, che tiene conto dell'eventuale decurtazione di punti della patente nautica a seguito di violazioni delle norme di comportamento, prevedendo, nei casi più gravi, la sospensione o il ritiro della patente nautica e dello stesso certificato di abilitazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche ai decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, allo scopo di apportare modifiche o integrazioni ai medesimi decreti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Delega al Governo).

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: professionale con le seguenti: per l'esercizio professionale dell'attività di conduzione di natanti, imbarcazioni e navi da diporto.
4. 1. Soglia, Fallica.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti integrazione delle norme sanzionatorie previste dal codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le violazioni commesse dai conducenti delle unità da diporto per le quali non è previsto l'obbligo della patente nautica, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) inasprire le sanzioni per la violazione delle norme di comportamento, con particolare riguardo alle norme volte a garantire una conduzione responsabile, in condizioni non influenzate dall'assunzione di sostanze alcoliche o di stupefacenti, prevedendo altresì la confisca dell'unità da diporto qualora siano superati determinati limiti di alterazione psicofisica alla stessa stregua di quanto previsto nel codice della strada;
b) inasprire le sanzioni per la violazione delle norme di comportamento, con particolare riguardo alle norme volte a garantire la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle aree protette.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.
4. 3. Monai, Palagiano.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
4. 2. Stagno D'Alcontres, Fallica.
(Approvato)

A.C. 841-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Sportello telematico del diportista).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure per l'istituzione degli sportelli telematici del diportista, presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 841-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Disposizione transitoria).

1. Alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuito il punteggio di venti punti previsto dall'articolo 2.

A.C. 841-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica).

1. All'articolo 65 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica».

2. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 65, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A.C. 841-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Introduzione dell'articolo 27-bis del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in materia di dispositivi acustici dei natanti in servizio di polizia).

1. Dopo l'articolo 27 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:
«Art. 27-bis. - (Disposizioni concernenti la sicurezza dei natanti adibiti al servizio di polizia e controllo costiero). - 1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i natanti ne siano muniti, del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti dei natanti adibiti a servizi di polizia o antincendio, nonché agli organismi equivalenti, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto.
2. Chiunque si trovi in prossimità dei natanti di cui al comma 1, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare la precedenza in mare.
3. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.
(Introduzione dell'articolo 27-bis del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in materia di dispositivi acustici dei natanti in servizio di polizia).

Al comma 1, capoverso Art. 27-bis, comma 1, sopprimere le parole:, nonché agli organismi equivalenti,
8. 1. Fallica.
(Approvato)

A.C. 841-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di autenticazione di atti e sottoscrizioni).

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, possono autenticare anche le sottoscrizioni dei negozi e delle ulteriori dichiarazioni, nonché estrarre copie conformi all'originale, necessari o funzionali per l'annotazione e la gestione degli atti e delle dichiarazioni di cui al periodo precedente e, in base ad apposito provvedimento adottato da parte dell'Agenzia delle entrate, registrare questi ultimi, ove ne sia prescritta la registrazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per via telematica».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.
(Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di autenticazione di atti e sottoscrizioni).

Al comma 1, sopprimere le parole da: e, in base fino alla fine del comma.
9. 1. Velo.
(Approvato)

A.C. 841-A - Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
ogni anno in mare si verificano gravi incidenti sia a causa della collisione tra natanti e/o imbarcazioni di varia grandezza, sia a causa del travolgimento di persone che praticano attività subacquea o pesca sportiva;
tali incidenti provocano numerosissime vittime soprattutto durante il periodo estivo e ciò nonostante siano state promosse in questi ultimi anni importanti campagne di sensibilizzazione volte a responsabilizzare maggiormente i conducenti di natanti ed imbarcazioni;
i riferimenti normativi relativi alla disciplina della patente nautica sono contenuti: nella direttiva 94/25/CE del 16 giugno 1994, «Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto»; nel decreto del Presidente 9 ottobre 1997, n. 431, «Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche»; nella direttiva 2003/44/CE del 16 giugno 2003, «Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto»; ed infine nel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»;
l'articolo 39 del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, reca le fattispecie in cui è previsto l'obbligo della patente nautica, mentre la normativa in dettaglio è contenuta nel regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, articoli da 2 a 4. In particolare, il sopracitato articolo 39 del decreto legislativo n. 171 del 2005 prevede che: 1) chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri deve essere in possesso della patente per nave da diporto, mentre per le imbarcazioni e i natanti di lunghezza pari o inferiore ai 24 metri, che navigano entro sei miglia dalla costa, non è richiesta la patente nautica; il requisito per la conduzione è esclusivamente legato all'età, ovverosia l'aver compiuto 18 anni per le imbarcazioni, 16 anni per i natanti, 14 anni per i natanti a vela, con superficie velica superiore a quattro metri quadrati (commi 2 e 3);
si prescinde da tali requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si volgano sotto la responsabilità civile per danni causati alle persone imbarcate ed a terzi (comma 4);
la patente è comunque obbligatoria per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri nei seguenti casi: a) per la navigazione oltre sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua; b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marine entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv (comma 1). I motoscafi ad uso privato sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto (comma 5). Sono infine previste le seguenti categorie: per il comando e la condotta di imbarcazioni e natanti da diporto; per il comando di navi da diporto; per la direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto (comma 6);
molti incidenti in mare sono provocati dal fatto che: per guidare le imbarcazioni o i natanti a motore al di sotto di 40,8 cv non è previsto l'obbligo della patente, né tanto meno - qualora si tratti di natanti - il compimento della maggiore età e che tali imbarcazioni e natanti, pur essendo dotati di una potenza inferiore ai 40,8 cv, oltre che essere molto diffusi, possono viaggiare, a seconda della loro lunghezza e struttura, anche a velocità molto elevate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare adeguate iniziative, anche normative, nel rispetto della disciplina comunitaria, tese a modificare l'attuale impianto della disciplina relativa all'obbligo della patente nautica al fine di estenderne l'efficacia anche alle fattispecie relative alla guida di imbarcazioni o natanti a motore con potenza inferiore a 40,8 cv o in alternativa a valutare l'opportunità di adottare adeguate iniziative, anche normative tese ad introdurre l'obbligo del patentino nautico per la conduzione di talune tipologie di unità da diporto per le quali non è previsto l'obbligo della patente nautica.
9/841-A/1. Monai, Palagiano.