XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 10 gennaio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 gennaio 2012.

Albonetti, Alessandri, Bindi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Colucci, Gianfranco Conte, D'Alema, Della Vedova, Donadi, Fava, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Leone, Lo Monte, Lupi, Melchiorre, Migliori, Milanato, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pisicchio, Reguzzoni, Stefani, Stucchi, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 dicembre 2011 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
OLIVERIO ed altri: «Scioglimento della società Buonitalia Spa e trasferimento delle sue competenze all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa» (4867).

In data 5 gennaio 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
PALAGIANO: «Istituzione del Registro nazionale e dei registri regionali dei materiali protesici impiantati» (4868).

In data 9 gennaio 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
IANNACCONE ed altri: «Modifica all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di limite del numero dei mandati parlamentari» (4869).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge MECACCI ed altri: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002» (4765) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Catone.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
CIRIELLI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali» (4719) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CATANOSO GENOESE: «Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di applicazione dell'istituto della mobilità tra le pubbliche amministrazioni relativamente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (4785) Parere delle Commissioni V e XI;
CATANOSO GENOESE: «Equiparazione giuridica ed economica dell'indennità mensile spettante al personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'indennità di rischio spettante al personale del medesimo Corpo che espleta funzioni tecnico-operative» (4803) Parere delle Commissioni V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Modifica all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie» (4856) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VII Commissione (Cultura):
FIANO: «Rifinanziamento della legge 17 agosto 2005, n. 175, recante disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia» (3796) Parere delle Commissioni I e V.

VIII Commissione (Ambiente):
GENOVESE: «Introduzione dell'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la gestione dei rifiuti costituiti da materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso» (4832) Parere delle Commissioni I, V, XII, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XII Commissione (Affari sociali):
CONSIGLIO e STUCCHI: «Modifiche all'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di autorizzazioni all'apertura di farmacie» (4769) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):
BRANDOLINI ed altri: «Disciplina dei contratti di compravendita di frutta e verdura fresche nonché istituzione di un Fondo per la promozione del consumo di frutta e verdura» (4813) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 22 dicembre 2011, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (COM(2011)559 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 112), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento CE n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 113), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 9a Commissione (Agricoltura) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)416 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 117), che è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 9a Commissione (Agricoltura) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)425 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 118), che è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 10a Commissione (Industria) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE (COM(2011)370 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 119), che è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il bilancio di previsione per l'anno 2012 e il bilancio pluriennale 2012-2014 della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvati in data 20 dicembre 2011.
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 19 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia del demanio, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 372).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze) e alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 28 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), per gli esercizi dal 2008 al 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 373).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti - sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali - con lettera in data 29 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la delibera n. 9 del 2011, emessa nell'adunanza del 19 dicembre 2011, con la quale la sezione stessa ha approvato la relazione speciale sul controllo coordinato con la Corte dei conti europea in materia di Fondi strutturali - FESR - Chiusura programmazione 2000-2006.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 29 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 17 del 2011, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 16 dicembre 2011, e la relativa relazione concernente il monitoraggio sulle modalità di adeguamento da parte delle amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla sezione centrale di controllo sulla gestione nell'anno 2010.

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 29 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 374).

Questo documento - che sarà stampato - è stato trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 29 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 18 del 2011, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 6 dicembre 2011, e la relativa relazione concernente gli interventi del Corpo forestale dello Stato per la lotta contro gli incendi boschivi.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 29 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 20 del 2011, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 20 dicembre 2011, e la relativa relazione concernente il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica e il piano nazionale di edilizia abitativa.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 30 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'associazione della Croce rossa italiana (CRI), per gli esercizi dal 2005 al 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 375).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).
La Corte dei conti, con lettera in data 3 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a sezioni riunite il 22 dicembre 2011, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2011 (doc. XLVIII, n. 12).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 5 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 376).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 8 novembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 208, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la parte di propria competenza, la prima relazione concernente l'utilizzo delle quote destinate all'educazione stradale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal nuovo codice della strada, relativa all'anno scolastico 2010-2011 (doc. CCXLIII, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 15 dicembre 2011, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 113 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dell'articolo 3, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128, la relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, riferita all'anno 2010 (doc. XXXVIII, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Il ministro dell'interno, con lettera in data 7 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, relativa al primo semestre 2011 (doc. LXXIV, n. 7).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissioni dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, la comunicazione del ministro della difesa concernente una riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali.

Tale comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione - predisposta dal Ministero della giustizia - sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, relativa al secondo semestre 2011 (doc. CXVI-bis, n. 7).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito dalla legge 22 giugno 2010, n. 99, il decreto ministeriale 12 dicembre 2011, concernente l'erogazione di un prestito in favore della Grecia, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Tale decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 e 27 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei documenti trasmessi con la comunicazione del 22 dicembre 2011, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio - Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea - Verso un approccio più efficace (COM(2011)886 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di direttiva del Consiglio sulla tutela consolare dei cittadini dell'Unione all'estero (COM(2011)881 definitivo), che, in data 21 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce per il periodo 2014-2020 il programma "L'Europa per i cittadini" (COM(2011)884 definitivo), che, in data 21 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Libro verde - Illuminare il futuro - Accelerare la diffusione di tecnologie di illuminazione innovative (COM(2011)889 definitivo), che, in data 16 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Progetto 2012 - Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione ("IF 2020") - Istruzione e formazione in un'Europa intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2011)902 definitivo), che, in data 21 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro).

Con la comunicazione del 27 dicembre 2011, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, in data 22 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Preparazione del quadro finanziario pluriennale relativo al finanziamento della cooperazione dell'Unione europea con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e i paesi e territori d'oltremare per il periodo 2014-2020 (11o Fondo europeo di sviluppo) e relativo allegato (COM(2011)837 definitivo), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (COM(2011)838 definitivo), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011)839 definitivo), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011)840 definitivo) assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (COM(2011)841 definitivo), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (COM(2011)842 definitivo), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (COM(2011)843 definitivo), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM(2011)844 definitivo), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità (COM(2011)845 definitivo), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
Proposta di decisione del Consiglio sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (COM(2011)846 definitivo) assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio - Ruolo mondiale dell'Europa: un nuovo approccio al finanziamento dell'azione esterna dell'Unione europea (COM(2011)865 definitivo), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017 (COM(2011)880 definitivo), assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 gennaio 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4-quater della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le schede informative concernenti i seguenti progetti di atti dell'Unione europea, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT) (COM(2011)650 definitivo);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle patenti di guida che comprendono le funzionalità di una carta del conducente (COM(2011)710 definitivo).

Tali schede informative sono trasmesse alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

In data 5 gennaio 2012, la proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017 (COM(2011)880 definitivo), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 22 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è stata altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 gennaio 2012.
La Commissione europea, in data 4, 5 e 6 gennaio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Decisione della Commissione del 22 dicembre 2011 relativa all'approvazione di linee guida riguardanti i princìpi, i criteri e le percentuali indicative da applicare alle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma dell'articolo 44 della decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, dell'articolo 46 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, dell'articolo 48 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e dell'articolo 46 della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (C(2011)9771 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 a norma dell'accordo di partenariato ACP-UE (COM(2011)836 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione - Quarta relazione annuale relativa all'attuazione del Fondo europeo per la pesca (2010) (COM(2011)927 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di una comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione adottata dal Consiglio in prima lettura in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE concernente misure di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (COM(2011)943 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali).

Le proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recanti istituzione, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011)750 definitivo), istituzione del Fondo asilo e migrazione (COM(2011)751 definitivo), disposizioni generali sul Fondo asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011)752 definitivo) nonché istituzione, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011)753 definitivo), già trasmesse dalla Commissione europea e assegnate, in data 14 e 15 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), sono altresì assegnate alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre, per ciascuna di tali proposte, del 10 gennaio 2012.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di dicembre 2011 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 31 dicembre 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio provinciale di Belluno e dei consigli comunali di Luzzi (Cosenza), Mazzano Romano (Roma), Gioia del Colle (Bari), Castiglion Fiorentino (Arezzo), Lariano (Roma), Bussero (Milano), Gravina in Puglia (Bari), Bova Marina (Reggio Calabria), Licciana Nardi (Massa Carrara), Melendugno (Lecce), Scoppito (L'Aquila) e Campodolcino (Sondrio).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 30 dicembre 2011, ha trasmesso una segnalazione in materia di determinazione delle tariffe e della remunerazione dell'attività di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica.

La suddetta documentazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 5 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione recante proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2012.
Questa documentazione è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive) e XII (Affari sociali).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Umbria.

Il Garante del contribuente della regione Umbria, con lettera in data 30 dicembre 2011, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2011, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 29 dicembre 2011, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della conferma del dottor Franco Iezzi a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Majella.
Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n.14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Giuseppe Alonzo a presidente del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (132).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura).

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 30 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona a presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) (133).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (431).

Tale richiesta, in data 9 gennaio 2012, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 18 febbraio 2012. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 29 gennaio 2012.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 16 dicembre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92, e dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le richieste di parere parlamentare su due schemi di decreto ministeriale concernenti il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2011, rispettivamente, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 (432) e nel capitolo 2309 - piano gestionale 2 (433).

Tali richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-mento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 30 gennaio 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

RELAZIONE SULLA CONTRAFFAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE APPROVATA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE (DOC. XXII-BIS, N. 2)

Risoluzione

La Camera,
esaminata la relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare (doc. XXII-bis n. 2), approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale nella seduta del 6 dicembre 2011;
premesso che:
la Commissione, nella sua attività d'inchiesta, ha svolto una serie di indagini finalizzate a verificare i risultati raggiunti in tema di contrasto ai fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, nonché i limiti normativi, tecnologici, organizzativi e finanziari riscontrati a livello istituzionale, in ambito nazionale ed europeo, che hanno reso inadeguate le azioni messe in campo da tutte le forze coinvolte nella lotta contro tali fenomeni;
la relazione in esame, frutto di una complessa attività istruttoria, che ha visto la Commissione impegnata in numerose audizioni di soggetti competenti o a vario titolo interessati dai fenomeni oggetto dell'inchiesta, nonché in visite istituzionali e di studio, anche presso le istituzioni dell'Unione europea, inquadra preliminarmente i fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale da un punto di vista generale, approfondendo in particolare, quale risultato di questa prima fase dei lavori, le dinamiche riscontrate nel settore agroalimentare;
dalle risultanze dell'inchiesta svolta, sono emerse le dimensioni allarmanti che il volume d'affari legato al complesso delle merci contraffatte ha assunto negli ultimi anni; a tale riguardo, la direzione investigativa antimafia ha segnalato che il valore della contraffazione si attesterebbe, per il solo mercato italiano, intorno ad una cifra compresa tra 3,5 e 6 miliardi di euro, mentre, secondo Confindustria, tale valore ammonterebbe a 7 miliardi di euro;
tale dato sostanzialmente coincide con quello evidenziato nella ricerca pubblicata dal Censis ad aprile 2009, nella quale si stigmatizza che il commercio del falso nel nostro Paese ha causato, per il bilancio dello Stato in termini di mancate entrate fiscali, una perdita di imposta di circa 5 miliardi 281 milioni di euro, pari al 2,5 per cento del totale del gettito dello Stato, a fronte di quasi 130 mila nuovi posti di lavoro che, solo in Italia, la totale sconfitta del fenomeno garantirebbe;
a livello mondiale, numerose stime dell'Ocse indicano che il commercio costituito da tali merci riguarderebbe l'8 per cento del totale, essendo tale dato quantificato in 250 miliardi di dollari di controvalore con riferimento al commercio internazionale dei soli prodotti contraffatti o piratati, ciò traducendosi, per le imprese, in una drastica riduzione nell'offerta di posti di lavoro: 250.000 è la stima dei posti di lavoro persi negli ultimi 10 anni a livello mondiale, di cui 100.000 circa nella sola Unione europea;
tra i principali fattori che, combinandosi tra loro, hanno dato luogo alla nascita della cosiddetta industria del falso, all'esito delle verifiche condotte, la Commissione segnala: la ridotta dimensione di numerose imprese nazionali che non permette la realizzazione di economie di scala nei singoli comparti; la crescita esponenziale dell'offerta di manodopera disponibile a fornire prestazioni lavorative in modo clandestino, occasionale e a basso prezzo; la semplificazione di numerosi processi produttivi posta in essere dalla quasi totalità delle imprese di medie e grandi dimensioni, al fine di fronteggiare la crescente competizione internazionale, in un'ottica tesa al contenimento dei costi attraverso la riduzione di personale e l'ottimizzazione dei tempi di produzione; la delocalizzazione all'estero di alcune fasi intermedie della produzione, per le quali risulta più difficile assicurare il medesimo grado di controllo imposto in Italia nel rispetto della normativa vigente; la crescente domanda, da parte di fasce sempre più larghe della popolazione, anche a redditualità medio bassa, di prodotti di marca, considerati alla stregua di veri e propri status symbol; l'eccezionale disponibilità sul mercato di apparecchiature, strumenti e dispositivi altamente tecnologici capaci di rendere agevole la duplicazione e la produzione seriale di prodotti recanti marchi regolarmente registrati; un rapporto costi-benefici che, nel commercio di prodotti contraffatti, appare altamente conveniente; il crescente interesse, nonché coinvolgimento della criminalità organizzata nella gestione del traffico illecito di materie prime, semilavorati e prodotti finiti contraffatti;
nello specifico comparto agroalimentare la contraffazione si è rivelata un fenomeno largamente diffuso, responsabile di produrre un duplice danno in capo ai cittadini, siano essi i produttori che si attengono alla normativa in materia ma che, per questa ragione, si trovano spesso ad operare in condizioni di concorrenza sleale sul mercato siano i consumatori, i quali acquistano merci e prodotti che, sempre più di frequente, sono caratterizzati da origini diverse rispetto a quelle riportate in etichetta, nonché da qualità inferiore rispetto a quella garantita dal marchio originale;
a livello di Unione europea, i sequestri di prodotti agroalimentari contraffatti in dogana sono passati da 1,2 milioni di pezzi nel 2006, a 2,7 del 2009, con un aumento del 128 per cento, mentre sul versante nazionale, nell'ultimo triennio, i reparti della Guardia di finanza hanno sottoposto a sequestro oltre 3.700 tonnellate di merci e quasi 6 milioni e mezzo di litri di prodotti alimentari contraffatti o comunque recanti un'etichettatura ingannevole sull'origine o sulla qualità del prodotto;
è stata accertata l'aumentata penetrazione nel settore agroalimentare delle grandi organizzazioni criminali operanti non più esclusivamente nei territori meridionali ma anche nelle aree del Centro e del Nord Italia;
le analisi rese note dalla Direzione investigativa antimafia e dalla direzione nazionale antimafia indicano l'esistenza di un fitto intreccio di interessi tra famiglie mafiose siciliane, clan camorristici e 'ndrangheta calabrese nella gestione dell'intera filiera del settore agroalimentare, dall'accaparramento dei terreni, alla produzione, dal trasporto su gomma allo stoccaggio della merce, dall'intermediazione commerciale alla fissazione dei prezzi, fino ad arrivare agli ingenti investimenti per l'acquisto di supermercati o interi centri commerciali;
sul piano dell'assetto normativo, come sottolineato da più parti nel corso delle audizioni svolte, il quadro di riferimento italiano appare tra quelli maggiormente evoluti a livello dei paesi industrializzati, a testimonianza dell'attenzione posta dal legislatore su questa specifica materia; al riguardo, nella relazione, la Commissione individua alcuni possibili interventi di natura legislativa nell'obiettivo di adeguare la normativa vigente alle mutate esigenze di protezione e tutela, a fronte di processi produttivi che, oggi, sono profondamente cambiati rispetto al passato, con l'aggiunta di un'alta componente tecnologica, di relazioni economiche di carattere più spiccatamente transnazionale, dei crescenti e sempre più penetranti interessi da parte della criminalità organizzata in tema di contraffazione, nonché dell'aumentata offerta nella vendita di prodotti contraffatti anche grazie al contributo della rete telematica;
osservato come, a monte del sistema di regole e sanzioni in materia, non sia possibile prescindere da un contemporaneo cambiamento dell'orizzonte culturale di cittadini e consumatori, i quali devono essere opportunamente formati ed informati relativamente alle caratteristiche dei prodotti agroalimentari di qualità attraverso mirate campagne d'informazione, a partire già dal livello scolare, nonché con iniziative di cooperazione che vedano coinvolte tutte le forze in campo, comprese le categorie produttive, al fine di rendere noti a tutti i cittadini quali rischi si corrono, per la propria salute e sicurezza fisica, in caso di comportamenti negligenti o superficiali;
considerato che tale azione d'informazione mirata e specifica non dovrebbe limitarsi al solo ambito nazionale, bensì riguardare anche i mercati esteri interessati dalle nostre produzioni di qualità, al fine di educare i consumatori di quei paesi alla conoscenza delle nostre tradizioni e a distinguere un vero prodotto italiano rispetto a grossolane imitazioni, fenomeno meglio conosciuto come italian sounding;
rilevato che tali imitazioni, unitamente ai casi di contraffazione vera e propria, producono un danno immediato e diretto nella fiducia, oggi incondizionata, dei consumatori stranieri circa la bontà e qualità dei nostri prodotti di alta gamma, la Commissione segnala la necessità che su tale questione il sistema paese si presenti unito, definendo iniziative d'informazione e di promozione che vedano compatte istituzioni, consorzi di tutela, imprese e consumatori, prevedendo politiche di sostegno per l'innovazione e la ricerca;
premesso che un forte aiuto per contrastare i fenomeni della contraffazione e dell'italian sounding deriverebbe dalla previsione di sistemi di etichettatura e tracciabilità capaci di rendere più trasparenti le varie fasi del processo produttivo, in modo da ripercorrere la storia di un determinato prodotto, dalla scelta dei sistemi di coltivazione/allevamento, alle diverse fasi di elaborazione, fino al suo arrivo sullo scaffale di un esercizio commerciale, appare opportuna un'attenta riflessione sulla tematica relativa alle tecnologie oggi utilizzabili per tracciare la filiera del prodotto;
valutata, a tale riguardo, l'opzione di promuovere incentivi per quelle aziende che scelgono volontariamente l'utilizzo di sistemi di etichettatura e tracciabilità capaci di enfatizzare e rafforzare la trasparenza e la qualità;
evidenziata che anche l'Unione europea ha riconosciuto che l'indicazione del paese d'origine di un prodotto è elemento portante della tracciabilità, sulla scorta di quanto previsto dal regolamento n. 1169 del 25 ottobre 2011 che ha introdotto, anche per le carni suine, ovine e per quelle di pollame, l'obbligo della relativa indicazione di provenienza in etichetta;
considerata l'auspicabilità di un'estensione dell'ambito di applicazione di tale regolamento ad un numero più ampio di generi di prodotto rispetto a quelli attualmente contemplati;
verificata, tuttavia, durante la missione di studio compiuta dalla Commissione a Bruxelles, la persistenza di sensibili divisioni tra i vari Stati membri relativamente al raggiungimento dell'obiettivo di una sempre maggiore trasparenza e sicurezza nel settore agroalimentare;
accertato che la crescente transnazionalità dei fenomeni contraffattivi impone un forte impegno, a livello europeo ed internazionale, per giungere alla definizione di un quadro di regole comuni che risponda a principi di reciprocità ed efficacia, consentendo azioni rapide ed efficaci in chiave di cooperazione di polizia e giudiziaria;
valutato come, ancora più rilevante dal punto di vista strategico, sarebbe il superamento da parte degli Stati membri dell'Unione europea delle criticità che oggi ostacolano l'attuazione delle disposizioni in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca e sequestri patrimoniali in tutti paesi membri (cosiddetto giuro-confisca), per colpire nel vivo le strutture criminali;
ribadita, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione e all'esito della visita di studio compiuta a Bruxelles, la richiesta che ciascuno Stato si doti di un centro specializzato di contatto che raccolga le diverse competenze nazionali in materia e che possa essere facilmente attivato da questo o quel paese in presenza di situazioni che richiedono un rapido intervento su un dato territorio, ciò dovendo valere anche con riferimento all'aspetto giudiziale, al fine di agire rapidamente con regole comuni e con strumenti di tutela diretta a favore del danneggiato nel caso di un giudicato di condanna del contraffattore;
rilevata, a livello nazionale, la necessità di mantenere un fronte unitario, che veda coinvolti tutti gli attori istituzionali ed il mondo delle imprese, attraverso una più forte ed intensa collaborazione, essendo emersa l'opportunità di una razionalizzazione dei ruoli e dei compiti dei soggetti istituzionali e delle autorità di pubblica sicurezza impegnate in attività repressive nell'ottica di scongiurare il rischio di sovrapposizioni, duplicazioni e frammentazione degli sforzi, posto che, in alcuni casi, ciò ha minato il raggiungimento dei risultati;
visto che, sul fronte giudiziario, la Commissione ha rilevato la positiva esperienza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale istituite presso tribunali e corti d'appello ai sensi del decreto legislativo n. 168 del 27 giugno 2003, che suggerisce una riflessione ulteriore in tema di tutela penale sulla necessità di una maggiore specializzazione per materia delle procure ordinarie, anche attraverso iniziative organizzative ovvero formative in seno alla magistratura:
la fa propria e impegna il Governo, per quanto di competenza, a intraprendere ogni iniziativa utile, anche presso le istituzioni comunitarie, al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.
(6-00098) «Fava, Sani, Bergamini, Anna Teresa Formisano, Raisi, Cimadoro, Mistrello Destro, Rainieri, Zucchi, Luciano Rossi, Vico».

MOZIONI LAFFRANCO ED ALTRI N. 1-00761, PEDOTO ED ALTRI N. 1-00730, BINETTI ED ALTRI N. 1-00797, PALAGIANO ED ALTRI N. 1-00798 E MOSELLA ED ALTRI N. 1-00799 CONCERNENTI INIZIATIVE IN SEDE COMUNITARIA IN RELAZIONE A MISURE IN MATERIA DI COMPOSIZIONE ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI ALLE PERSONE INTOLLERANTI AL GLUTINE

Mozioni

La Camera,
premesso che:
il 20 giugno 2011 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di abrogare il regolamento (CE) n. 41/2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine;
tale proposta si inserisce in un più ampio dibattito che coinvolge i principali organi dell'Unione europea, ovvero la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, riguardante il futuro della legislazione inerente all'etichettatura alimentare, che si vuole modificare per ottenere una maggiore chiarezza e tutela del consumatore;
in questo senso la Commissione europea, sempre il 20 giugno 2011, ha adottato la proposta di regolamento COM (2011)353, finalizzata alla revisione delle disposizioni in materia di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Tale proposta prevede, tra l'altro, all'articolo 17, paragrafo 2, l'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 1o gennaio 2012. Per gli alimenti senza glutine, così come per i prodotti per sportivi e per quelli destinati a diete ipocaloriche, ci si dovrebbe accontentare delle regole generali (regolamento (CE) n. 1924/2006, nutrition and health claims);
la proposta COM (2011)353 cancellerebbe, di fatto, dalle etichette dei prodotti alimentari la definizione di «prodotto dietetico» e ridurrebbe la dicitura «senza glutine» ad un'etichetta generica;
in effetti, gli alimenti destinati a regimi dietetici speciali e quelli rivolti a lattanti e bambini con meno di 36 mesi sono stati sottoposti a una rigorosa disciplina europea a partire dal 1977; si tratta di regole consolidate in 35 anni di applicazione a tutela delle categorie più vulnerabili di consumatori;
i celiaci rappresentano una delle categorie «sensibili» di consumatori perché necessitano di una «dieta sanitaria e salva vita». L'assunzione di glutine espone, infatti, i celiaci a gravissime complicanze, anche irreversibili. Attualmente i prodotti senza glutine (con glutine inferiore a 20 ppm) sono considerati prodotti «dietetici» e godono di una specifica normativa che ne garantisce la sicurezza per il consumatore celiaco in termini di assenza di glutine;
la celiachia è una patologia che richiede, come unica terapia, l'adesione ad una dieta che escluda completamente il glutine per tutta la vita. Attualmente in Italia sono stati diagnosticati oltre 110.000 celiaci;
l'intervento della Commissione europea, seppur inteso a semplificare la vita al consumatore generico, rischia invece di complicarla notevolmente ad alcune categorie vulnerabili di cittadini europei, come quella dei celiaci, riducendo le garanzie di sicurezza dei prodotti dietetici senza glutine che, attualmente, sono sottoposti al regime di notifica in tutto il territorio europeo. I controlli cui, in Italia, sono sottoposti gli alimenti dietetici senza glutine sono i seguenti: autorizzazione dei singoli prodotti e piano annuale di campionamento e analisi, come esplicitamente previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 1992;
tra gli effetti della proposta della Commissione europea di abrogare tutta la legislazione sugli alimenti dietetici (salvaguardando i suoi alimenti a fini speciali e gli alimenti per l'infanzia) ci sarà l'abrogazione del registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine, che rappresenta un sostegno fondamentale ai celiaci, in quanto raccoglie i prodotti erogabili dal sistema sanitario nazionale;
le Commissioni permanenti XIV (Politiche dell'Unione europea) e XII (Igiene e sanità) del Senato, esaminando lo schema di atto comunitario n. 353, hanno formulato, per quanto di loro competenza, parere contrario sostenendo la violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché specificando che la richiesta di abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009 porterebbe all'equiparazione dei prodotti senza glutine ad alimenti di uso corrente, comportando l'impossibilità del rimborso di questi prodotti a carico del Servizio sanitario nazionale e determinando, di conseguenza, la necessità di rivisitare tutta la normativa di maggior tutela per le persone affette da celiachia; l'abrogazione del regolamento comporterebbe, infine, un arretramento sostanziale nella tutela delle persone affette da celiachia, tale da eccedere lo scopo di armonizzazione che la proposta intende perseguire ai sensi dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

impegna il Governo:

ad intervenire, nelle competenti, sedi comunitarie:
a) per manifestare piena opposizione agli intendimenti della Commissione europea, espressi nei documenti pubblicati dal 20 giugno 2011;
b) per esprimere il proprio parere negativo in relazione all'abolizione della normativa citata in premessa, concernente gli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, cioè i prodotti dietetici, con specifico riferimento alla celiachia, alla dieta senza glutine ed ai prodotti dietetici senza glutine;
c) per precisare, nel rispetto delle finalità di «coerenza, semplificazione, armonizzazione e garanzia delle imprese» della Commissione europea, la necessità, nel contempo, di tutelare categorie di cittadini sensibili, come quella dei celiaci che rischiano di essere gravemente danneggiati da una proposta come quella avanzata.
(1-00761)
«Laffranco, Bianconi, Beccalossi, Antonino Foti, De Corato, Holzmann, Ghiglia, Porcu, Mancuso, Traversa».

La Camera,
premesso che:
in data 20 giugno 2011 la Commissione europea ha adottato la proposta di regolamento COM(2011)353, finalizzata alla revisione delle disposizioni in materia di prodotti alimentari desinati a un'alimentazione particolare; tale proposta prevede, tra l'altro, all'articolo 17, paragrafo 2, l'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 1o gennaio 2012;
la proposta della Commissione europea prospetta «per ragioni di semplificazione» l'inclusione della disciplina dei prodotti senza glutine e con contenuto di glutine molto basso nel campo di azione del regolamento (CE) n. 1924/2006, avente ad oggetto l'armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti le indicazioni (nutrizionali e sulla salute) figuranti in comunicazioni commerciali, etichettature, presentazioni e pubblicità di prodotti alimentari ad uso corrente;
il regolamento (CE) n. 41/2009, adottato sulla base della direttiva n. 89/398/CEE relativa all'allineamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, è una normativa specifica finalizzata a soddisfare le esigenze nutrizionali di quelle categorie di persone il cui processo di assimilazione, o il cui metabolismo, è perturbato ovvero versano in condizioni fisiologiche particolari e possono ricevere un beneficio dall'ingestione controllata di talune sostanze alimentari;
la proposta di regolamento COM(2011)353 cancellerebbe, di fatto, dalle etichette dei prodotti alimentari la definizione di «prodotto dietetico» e ridurrebbe la dicitura «senza glutine» ad una etichetta generica;
la celiachia è «una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale» (articolo 1 della legge n. 123 del 2005), a cui consegue la necessità di eliminazione totale del glutine dalla dieta di chi ne è affetto;
il glutine è un processo proteico contenuto in grano tenero, grano duro, farro, segale, kamut, orzo ed altri cereali minori;
in Italia la prevalenza della celiachia, sia nei bambini che negli adulti, è attualmente stimata intorno all'1-1,5 per cento, quindi ne risulta affetta una persona su cento;
secondo alcune stime, i potenziali celiaci sarebbero circa 600.000, quelli diagnosticati circa 60.000 e, ogni anno, sono circa 2.800 i nuovi casi diagnosticati;
la distribuzione della malattia celiaca è considerata omogenea a livello mondiale, sebbene presenti una più elevata incidenza in Europa e nei Paesi con popolazione di origine europea. È possibile affermare che la celiachia è la più frequente intolleranza alimentare presente a livello mondiale;
allo stato attuale, i prodotti per celiaci, sostitutivi degli alimenti con glutine (pane, pasta, prodotti da forno, pizza, dolci e altro) sono considerati prodotti dietetici e garantiscono la totale sicurezza per il consumatore celiaco;
in Italia, i prodotti senza glutine sono elencati nel registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine (ai sensi del decreto legislativo n. 111 del 1992) e sono erogati gratuitamente a carico del Servizio sanitario nazionale in forza della legge n. 123 del 2005;
la proposta della Commissione europea, in un'ottica di armonizzazione e semplificazione, non tiene sufficientemente in considerazione la necessità di tutelare alcune categorie sensibili e vulnerabili di consumatori, come quella dei celiaci, fino ad oggi garantiti da una disciplina normativa stringente sia in punto di requisiti nutrizionali specifici, sia in punto di controlli;
la proposta di regolamento della Commissione europea n. 353 del 20 giugno 2011, ove accolta dalle competenti istituzioni comunitarie, può comportare, di fatto, un indebolimento della tutela oggi riconosciuta nel nostro ordinamento, posto che la legislazione italiana, oltre a riconoscere la celiachia come malattia sociale, tutela i bambini e gli adulti come categoria di consumatori vulnerabili,

impegna il Governo:

a promuovere, in sede comunitaria e nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le iniziative necessarie al fine di tutelare una categoria di cittadini sensibili, come i celiaci, dai rischi alla salute connessi all'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, della proposta di regolamento della Commissione europea n. 353 del 20 giugno 2011, anche alla luce della risoluzione approvata dalla XII Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato in data 2 agosto 2011 e delle osservazioni formulate dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato in data 26 luglio 2011.
(1-00730)
«Pedoto, Grassi, Verini, Picierno, Froner, De Torre, D'Incecco, Schirru, Oliverio, Lenzi, Rosato, Mosca, Pes, Ghizzoni, Mattesini, Lo Moro, Servodio, Trappolino, Rossomando».

La Camera
premesso che:
in data 20 giugno 2011 la Commissione europea ha adottato la proposta di regolamento COM(2011)353 che abroga il regolamento (CE) n. 41/2009. L'applicazione di questa norma, prevista a decorrere dal 1o gennaio 2012, si inserisce in un dibattito che riguarda il futuro della legislazione inerente all'etichettatura alimentare, che si vuole modificare; in particolare, l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 41/2009 riguarda la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine;
abolendo il regolamento (CE) n. 41/2009 per ragioni di semplificazione, la Commissione europea ritiene sufficiente includere i prodotti senza glutine e con contenuto di glutine molto basso nella disciplina più generale del regolamento (CE) n. 1924/2006; in questo modo, però, la Commissione europea non tiene conto che il regolamento (CE) n. 41/2009 costituisce una normativa specifica, adottata sulla base della direttiva n. 89/398/CEE, e riguarda prodotti alimentari destinati a forme di alimentazione particolare, indispensabili per persone affette da determinate patologie;
la proposta di regolamento COM(2011)353 cancellerebbe, di fatto, dalle etichette dei prodotti alimentari la definizione di «prodotto dietetico» e ridurrebbe la dicitura «senza glutine» ad una etichetta generica, facendo venir meno una serie di controlli di qualità;
in Italia, i prodotti senza glutine sono elencati in uno specifico registro nazionale di prodotti dietetici senza glutine (ai sensi del decreto legislativo n. 111 del 1992) e sono erogati gratuitamente a carico del Servizio sanitario nazionale in forza della legge n. 123 del 2005;
in effetti, gli alimenti destinati a regimi dietetici speciali e quelli rivolti a lattanti e bambini con meno di 36 mesi sono stati sottoposti a una rigorosa disciplina europea a partire dal 1977; si tratta di regole consolidate in 35 anni di applicazione a tutela delle categorie più vulnerabili di consumatori;
la celiachia è «una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale» (articolo 1 della legge n. 123 del 2005), che richiede, come unica forma di terapia specifica, l'eliminazione totale del glutine dalla dieta di chi ne è affetto; in realtà, si tratta di un'intolleranza permanente alla gliadina, componente del glutine, che costituisce un insieme di proteine molto diffuso, contenuto nel frumento, nell'orzo, nella segale, nel farro, nel kamut e in altri cereali minori. Pertanto, tutti gli alimenti derivati dai suddetti cereali o contenenti glutine in seguito a contaminazione devono essere considerati tossici per i pazienti affetti da questa malattia;
la completa esclusione del glutine dalla dieta non è facile da realizzare, in quanto i cereali non permessi ai celiaci si ritrovano in moltissimi prodotti alimentari ed il rischio di contaminazione appare elevato. Per poter avere dei prodotti idonei al consumo dei celiaci è necessario che le aziende produttrici applichino un corretto piano di controllo delle materie prime e del prodotto finito; inoltre occorre monitorare costantemente il processo produttivo, gli ambienti di lavoro, le attrezzature, gli impianti e gli operatori ed il rischio di contaminazione accidentale da glutine è spesso presente nei processi di lavorazione dell'industria alimentare;
in Italia, la prevalenza della celiachia, sia nei bambini che negli adulti, è attualmente stimata intorno all'1-1,5 per cento, per cui ne risulta affetta una persona su cento; ogni anno, sono circa 2.800 i nuovi casi diagnosticati, quindi, secondo alcune stime, i pazienti diagnosticati si aggirerebbero intorno ai 100.000, mentre i potenziali celiaci sarebbero circa 600.000;
è possibile affermare che la celiachia è la più frequente intolleranza alimentare presente a livello mondiale; la sua distribuzione è omogenea a livello mondiale, anche se c'è una più elevata incidenza in Europa e nei Paesi con popolazione di origine europea;
la proposta della Commissione europea, in un'ottica di armonizzazione e semplificazione dei regolamenti, non tiene in considerazione la necessità di tutelare alcune categorie di consumatori più sensibili e vulnerabili, come i celiaci, fino ad oggi garantiti da una disciplina normativa stringente sia per i requisiti nutrizionali specifici, che per gli indispensabili controlli;
la proposta della Commissione europea n. 353 del 20 giugno 2011, se accolta dalle competenti istituzioni comunitarie, comporta, di fatto, un indebolimento della tutela prevista dall'ordinamento italiano (si veda l'articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 1992), perché la legislazione italiana, oltre a riconoscere la celiachia come malattia sociale, tutela i bambini e gli adulti come categoria di consumatori vulnerabili;
inoltre, tra gli effetti dell'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009 proposta dalla Commissione europea ci sarà anche l'abrogazione del registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine, che rappresenta un sostegno fondamentale ai celiaci, in quanto raccoglie i prodotti erogabili gratuitamente dal nostro servizio sanitario nazionale;
in Senato, le Commissioni permanenti XIV (Politiche dell'Unione europea) e XII (Igiene e sanità), esaminando lo schema di atto comunitario n. 353, hanno formulato, per quanto di loro competenza, parere contrario sostenendo la violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e sottolineando come l'abrogazione del regolamento in questione equiparerebbe i prodotti senza glutine agli alimenti di uso corrente, determinando l'impossibilità del rimborso di questi prodotti a carico del servizio sanitario nazionale e creando, di conseguenza, la necessità di rivisitare tutta la normativa a tutela delle persone affette da celiachia;
in buona sostanza, l'abrogazione del regolamento comporterebbe un arretramento sostanziale nella tutela delle persone affette da celiachia, tale da eccedere lo scopo di armonizzazione che la proposta intende perseguire, ai sensi dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

impegna il Governo:

ad esprimere il proprio parere negativo in relazione all'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, che renderebbe molto più difficile la vita dei pazienti celiaci, sia per la maggiore difficoltà a riconoscere da una generica etichettatura i prodotti essenziali per loro nei comuni centri commerciali, sia per le oggettive difficoltà ad ottenere gratuitamente quanto per loro è equivalente ad un farmaco salva-vita;
a promuovere, in sede comunitaria e nell'ambito delle proprie competenze, tutte le iniziative necessarie a tutelare una categoria di cittadini sensibili, come i celiaci, dai rischi alla salute connessi all'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, della proposta di regolamento della Commissione europea n. 353 del 20 giugno 2011, anche in considerazione della risoluzione fortemente critica approvata dalla XII Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato in data 2 agosto 2011 e delle osservazioni formulate dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato in data 27 luglio 2011.
(1-00797)
«Binetti, Nunzio Francesco Testa, Anna Teresa Formisano, De Poli, Calgaro, Mondello, Delfino, Compagnon, Naro, Ciccanti, Volontè».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

La Camera,
premesso che:
la celiachia è un'intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale. Nel soggetto affetto il consumo di questi cereali provoca una reazione avversa dovuta all'introduzione di prolamine e gliadine con il cibo all'interno dell'organismo e provoca gravi danni alla mucosa intestinale, tra cui l'atrofia dei villi intestinali. Fortunatamente negli ultimi anni il numero delle diagnosi è aumentato grazie alla sempre maggior attenzione che i medici di famiglia hanno rivolto all'intolleranza al glutine;
secondo la relazione annuale al Parlamento sulla celiachia per il 2010, nel nostro Paese la prevalenza della celiachia sia nei bambini che negli adulti è stimata intorno all'1 per cento, per cui, se si considera che la popolazione in Italia è di poco superiore a 60 milioni, significa che il numero potenziale dei celiaci si aggira intorno a 600 mila contro i circa 122 mila effettivamente diagnosticati e censiti;
peraltro, va evidenziato come ogni anno vengano effettuate cinquemila nuove diagnosi ed ogni anno nascono 2.800 nuovi celiaci, con un incremento annuo di circa il 9 per cento;
curare la celiachia significa escludere dal proprio regime alimentare alcuni degli alimenti più comuni, come pane, pasta, biscotti e pizza, e spesso eliminare ogni minima traccia di glutine dalla dieta. Questo incide notevolmente sulle abitudini quotidiane e sulla dimensione sociale del celiaco, rendendo necessarie un'adeguata educazione alimentare e appropriate garanzie da parte delle aziende che commercializzano prodotti contenenti glutine;
il regolamento (CE) n. 41/2009, attualmente in vigore, stabilisce i criteri per la composizione e l'etichettatura dei prodotti dietetici destinati ai soggetti intolleranti al glutine, nonché le condizioni per poter indicare l'assenza di glutine in alimenti di uso corrente, considerando che l'articolo 2, comma 3, della direttiva n. 89/398/CEE, modificata dalla direttiva n. 2009/39/CE, prevede la possibilità, per i prodotti alimentari di uso corrente adatti ad un'alimentazione particolare, di menzionare tale proprietà;
a livello comunitario vengono individuate due categorie di prodotti dietetici: i prodotti - definiti «senza glutine» - con un tenore residuo di glutine non superiore a 20 milligrammi per chilogrammo (20 ppm), a base di ingredienti privi di glutine all'origine o con uno o più ingredienti depurati di glutine, e i prodotti - definiti «con contenuto di glutine molto basso» - con un tenore residuo di glutine non superiore a 100 milligrammi per chilogrammo (100 ppm), a base di ingredienti depurati di glutine;
il 20 giugno 2011, l'Unione europea ha proposto l'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine. Se approvata, tale proposta avrebbe l'effetto di «declassare» la sicurezza e la portata della dicitura «senza glutine»;
attualmente i prodotti senza glutine (con glutine inferiore a 20 milligrammi per chilogrammo) sostitutivi di quelli che normalmente contengono glutine tra i propri ingredienti (pane, pasta, prodotti da forno, pizza e altri) sono infatti considerati «prodotti dietetici» e godono, quindi, di una specifica normativa che ne garantisce la sicurezza per il consumatore celiaco in termini di assenza di glutine. In Italia, questi prodotti sono elencati nel registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine (decreto legislativo n. 111 del 1992) ed erogati gratuitamente ai celiaci dal servizio sanitario nazionale (legge n. 123 del 2005);
l'intervento della Commissione europea, animato da un intento di semplificazione, rischia fortemente di indebolire quanto fatto fino ad oggi a favore dei celiaci. Verrebbe, infatti, cancellata dalle etichette dei prodotti alimentari la definizione di «prodotto dietetico», riducendo a un'etichetta generica la dicitura «senza glutine» e rimuovendo così la speciale protezione riservata ai celiaci garantita da una normativa stringente sui requisiti nutrizionali specifici e sui controlli relativi;
se detta proposta di regolamento dell'Unione europea venisse approvata, si assisterebbe quindi ad un «passo indietro» rispetto alla tutela oggi riconosciuta dall'ordinamento italiano. La distinzione tra persone sane e persone con problemi di salute impone, infatti, una differente disciplina e se per le persone sane può valere la disciplina generica di tutela del consumatore, per quelle con problemi di salute occorre una disciplina specifica che - per quanto riguarda le persone affette da celiachia - è individuata proprio dal regolamento (CE) n. 41/2009, che ora si vuole abrogare;
peraltro, come ha ben sottolineato nelle osservazioni formulate nel luglio 2011 la Commissione per le politiche dell'Unione europea del Senato, in sede di parere allo schema di atto comunitario, n. 353, l'abrogazione nel nostro Paese del concetto di «prodotto dietetico» e la conseguente equiparazione dei prodotti senza glutine ad alimenti di uso corrente (con l'indicazione «senza glutine» gestita come un'indicazione nutrizionale) comporterebbe l'impossibilità del rimborso di questi prodotti a carico del servizio sanitario nazionale e la necessità di rivisitare - stante la prevalenza del diritto dell'Unione europea sul diritto interno - tutta la normativa di maggior tutela per le persone affette da celiachia;
inoltre, il 2 agosto 2011 la Commissione Igiene e sanità del Senato, sempre in sede di parere al suddetto schema dell'atto comunitario COM(2011)353 definitivo, recante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali, e che contiene la proposta di abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, ha espresso un parere motivato contrario a detta proposta di regolamento, per non conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. In particolare, la proposta di abrogazione non tiene conto in maniera sufficiente delle «esigenze connesse con la tutela della salute umana», così come imposto dall'articolo 9 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
va, infine, ricordato che il 6 ottobre 2011 il Senato ha votato tre mozioni vertenti sul medesimo argomento, mozioni accolte integralmente e senza riformulazioni dall'allora Governo in carica,

impegna il Governo:

ad intervenire nelle opportune sedi comunitarie per contrastare gli intendimenti della Commissione europea in merito alla proposta di abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, che rappresenterebbe un preoccupante arretramento rispetto alla normativa vigente in merito alla tutela della salute dei cittadini celiaci;
a garantire, al fine di dare maggiori informazioni e garanzie ai cittadini, che la percentuale relativa al contenuto di glutine presente nella farina o nel seme di cereale, sia inserita in etichetta in quanto di fondamentale importanza per tutti quei prodotti che l'attuale normativa indica come prodotti dietetici, all'interno della categoria degli alimenti destinati ad alimentazione particolare.
(1-00798)
«Palagiano, Mura, Di Giuseppe, Porcino, Donadi, Borghesi, Evangelisti».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

La Camera,
premesso che:
la celiachia è un'intolleranza permanente al glutine, una sostanza presente in molti cereali, tra cui quelli più comunemente usati, quali frumento, farro, avena, orzo, segale, kamut, spelta e triticale; si tratta dell'intolleranza alimentare più frequente a livello mondiale;
in Italia si stima che un soggetto ogni cento persone sia affetto da tale intolleranza. Pertanto, il numero potenziale di celiaci sarebbe pari a 600.000 persone, a fronte dei soli 122.000 circa diagnosticati e censiti secondo i dati del 2010; nel 2007 erano poco più di 64.000. Sono 20.000 le nuove diagnosi effettuate ogni anno, con un incremento annuo di circa il 20 per cento;
ad oggi non esiste una cura per questa intolleranza. L'unica terapia in grado di assicurare ai soggetti affetti da celiachia uno stato di salute perfetto è una corretta e rigorosa dieta senza glutine. Solo l'esclusione degli alimenti più comunemente utilizzati e contenenti glutine, quali pasta, pane, pizza e derivati, consente un recupero totale dalla malattia;
il 20 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della direttiva quadro n. 2009/39/CE relativa ai prodotti cosiddetti «dietetici», con lo scopo di semplificare la normativa europea. Tale proposta prevede, tra l'altro, all'articolo 17, paragrafo 2, l'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 1o gennaio 2012;
la proposta COM(2011)353 si pone l'obiettivo di continuare a disciplinare solo i prodotti destinati a «lattanti, bambini e a fini medici speciali», che risultano, pertanto, gli unici ad aver mantenuto la qualifica di «categorie vulnerabili». In tal modo viene cancellata la definizione di «prodotto destinato ad un'alimentazione particolare» o «dietetico», che fino a questo momento ha garantito le più ampie forme di tutela per i consumatori più deboli, quali appunto lattanti, bambini, soggetti malnutriti, ma anche persone obese, sportivi e, soprattutto, soggetti celiaci;
con la nuova proposta della Commissione, infatti, i prodotti senza glutine, che fino ad oggi erano considerati dietetici, assumerebbero la qualifica di prodotti «comuni», quelli cioè destinati alla generalità dei consumatori e troverebbero più ampia disciplina nel diverso «regolamento claims» (regolamento (CE) n. 1924/2006). Tale provvedimento disciplina le regole per l'utilizzo delle indicazioni dei valori nutrizionali sui prodotti alimentari. Vengono, ad esempio, disciplinate dal regolamento in questione le diciture «senza grassi», «con poco sale» e «senza colesterolo»;
secondo il «regolamento claims», pertanto, la dicitura «senza glutine» non farebbe altro che qualificare un prodotto come particolarmente sano per la totalità dei consumatori;
appare evidente che il regolamento in questione non può essere sufficiente a garantire quei margini di sicurezza necessari e le cautele previste per soggetti particolarmente esposti come i celiaci, che possiedono esigenze alimentari e nutrizionali del tutto specifiche;
la proposta della Commissione europea rischia di compromettere gravemente la tutela della salute dei soggetti affetti da celiachia, per la mancanza di garanzie circa la sicurezza dei prodotti alimentari, che per il celiaco rappresentano l'unica cura possibile;
è necessaria una costante opera di sensibilizzazione di tutte le istituzioni nazionali, europee ed internazionali a tutela di quella parte della popolazione affetta da malattia celiaca e contro l'approvazione del nuovo regolamento;
in Italia la celiachia è considerata malattia sociale ai sensi della legge n. 123 del 2005. I prodotti senza glutine sono inseriti nel registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine e sono a carico del servizio sanitario nazionale, per questo vengono erogati gratuitamente,

impegna il Governo:

ad adottare, presso le sedi istituzionali competenti, tutte le iniziative necessarie a tutelare la salute dei soggetti celiaci a fronte dei possibili rischi che possono derivare dalla proposta della Commissione europea COM(2011)353 e dall'abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009.
(1-00799)
«Mosella, Lanzillotta, Pisicchio, Tabacci, Brugger».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).