XVI LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 25 gennaio 2012.
Albonetti, Alessandri, Barbi, Bergamini, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Gianni Farina, Renato Farina, Fava, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Malgieri, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Mistrello Destro, Moffa, Mogherini Rebesani, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Pisicchio, Reguzzoni, Rigoni, Paolo Russo, Sanga, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali, Volontè, Zeller.
Annunzio di proposte di legge.
In data 24 gennaio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
GRIMOLDI ed altri: «Disposizioni concernenti l'erogazione dei vitalizi ai componenti delle Camere cessati dal mandato parlamentare» (4898);
GRIMOLDI ed altri: «Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per il recupero, il mantenimento e la conservazione del tracciato storico dell'autodromo di Monza» (4899);
DAL LAGO: «Modifica all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di perentorietà dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, e al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di procedure di affidamento degli appalti, di verifica delle offerte e di consultazioni preliminari, nonché disposizioni di semplificazione concernenti il settore delle costruzioni» (4900);
DAL LAGO e STEFANI: «Modifica dell'articolo 23-bis e abrogazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici erogati, anche indirettamente, a carico delle finanze pubbliche» (4901).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.
In data 24 gennaio 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
PISICCHIO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui trattamenti economici dei titolari di mandati elettivi e di impieghi e incarichi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici nonché enti e società a partecipazione pubblica» (doc. XXII, n. 29).
Sarà stampata e distribuita.
Modifica del titolo di una proposta di legge.
La proposta di legge costituzionale n. 4887, d'iniziativa dei deputati LANZILLOTTA ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche agli articoli 114, 118, 119 e 133 della Costituzione, in materia di istituzione e soppressione delle province nonché di funzioni e circoscrizioni territoriali delle medesime».
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TREMONTI: «Disposizione temporanea concernente l'attribuzione di un duplice voto per l'elezione delle Camere agli elettori di giovane età» (4872);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LANZILLOTTA ed altri: «Modifiche agli articoli 114, 118, 119 e 133 della Costituzione, in materia di istituzione e soppressione delle province nonché di funzioni e circoscrizioni territoriali delle medesime» (4887) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
V Commissione (Bilancio):
LO MORO ed altri: «Disposizioni concernenti le iniziative beneficiarie di contributi pubblici sulla base di patti territoriali o di contratti d'area» (4855) Parere delle Commissioni I, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
X Commissione (Attività produttive):
BORGHESI ed altri: «Disposizioni per il miglioramento dell'efficienza e il risparmio energetico negli edifici residenziali» (4817) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Presidente del Senato.
Il Presidente del Senato, con lettera in data 18 gennaio 2012, ha comunicato che la 12a Commissione (Igiene e sanità) del Senato ha approvato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla istituzione del programma «Salute per la crescita», terzo programma pluriennale d'azione dell'Unione europea in materia di salute per il periodo 2014-2020 (COM(2011)709 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 120).
Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4-quater della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le schede informative concernenti i seguenti progetti di atti dell'Unione europea, già inviati dalla Commissione europea e assegnati ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, che sono trasmessi alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Parlamento europeo del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM(2011)844 definitivo) - alla III Commissione (affari esteri);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Giustizia» per il periodo 2014-2020 (COM(2011)759) definitivo) - alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dal ministro della salute.
Il ministro della salute, con lettera in data 24 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 125, la relazione sugli interventi realizzati ai sensi della citata legge n. 125 del 2001, in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, riferita agli anni 2009 e 2010, corredata da aggiornamenti riferiti all'anno 2011(doc. CC, n. 4).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 18, 23 e 24 gennaio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (COM(2011)890 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Libro Verde - Ristrutturare e anticipare i mutamenti: quali insegnamenti trarre dall'esperienza recente? (COM (2012)7 definitivo), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro);
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna il documento proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (SEC(2011)1537 definitivo/2), che è assegnato in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).
Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 gennaio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo - Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti (COM(2011)870 definitivo), che, in data 18 gennaio 2012, è stata assegnata alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (COM(2011)890 definitivo), che, in data 25 gennaio 2012, è stata assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee (COM(2011)903 definitivo), che, in data 21 dicembre 2011, è stata assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.
Trasmissione dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.
Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 23 gennaio 2012, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 17 gennaio 2012, concernente il plauso e il sostegno alle parole espresse dal Presidente della Repubblica circa l'estensione del diritto di cittadinanza ai bambini nati sul suolo italiano, nonché l'invito al Parlamento a riprendere al più presto l'esame dei progetti di legge di revisione del diritto di cittadinanza al fine di giungere a una legislazione consona alle mutate connotazioni della struttura demografica del nostro Paese e rispettosa dei diritti di chi sul nostro suolo è nato e cresciuto e italiano si sente e deve essere al pari di ogni altro cittadino.
Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Misure per garantire un adeguato servizio di trasporto ferroviario con riferimento al territorio della Puglia - 3-02036
PISICCHIO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
le recenti decisioni assunte dal Cipe in materia di trasporto ferroviario rappresentano un segnale che le comunità meridionali hanno apprezzato in ordine alla volontà del Governo di restituire risorse strutturali sul piano delle reti;
rimane, tuttavia, il nodo irrisolto di Trenitalia, che pesa come un macigno, in particolare, sul futuro della Puglia, non solo in termini di sviluppo economico e di garanzia dei livelli di civiltà del territorio, ma anche di tutela del diritto fondamentale di ogni cittadino garantito dalla Costituzione: il diritto di circolazione;
almeno cinque sono le situazioni inaccettabili che Trenitalia ha prodotto a danno del territorio pugliese: la riduzione del numero dei treni di collegamento col Nord e la soppressione delle linee notturne, l'utilizzo di materiale ferroviario usurato, l'obbligatorietà degli scambi a Bologna per le destinazioni Milano e Torino, l'aumento dei prezzi dei biglietti e la riduzione dei posti destinati alla seconda classe, situazione che rischia di fare del treno un mezzo di trasporto classista;
ai notevoli disagi per i passeggeri si aggiunge la sospensione del servizio di trasporto merci da Bari al porto di Napoli, che penalizza ulteriormente il traffico merci dalla Puglia verso i mercati più importanti del globo, in quanto costringe le aziende pugliesi a ricorrere nuovamente dopo 10 anni al trasporto su gomma, con aggravi insostenibili in termini economici e sociali per il maggiore inquinamento atmosferico -:
quali urgenti misure il Ministro interrogato intenda assumere per porre fine in tempi brevi al disagio in cui versano i cittadini pugliesi. (3-02036)
(24 gennaio 2012)
Iniziative del Governo in merito all'applicazione dell'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, anche con riferimento alle agitazioni in atto in Sicilia - 3-02037
GRANATA, BRIGUGLIO e LO PRESTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
in questi giorni la Sicilia è stata paralizzata dalla protesta degli appartenenti al comparto degli autotrasportatori aderenti all'Aias insieme alle associazioni di artigiani, commercianti ed agricoltori, pur con forme non sempre condivisibili per il grave disagio che ne è derivato per le famiglie e le imprese;
le immagini delle code di auto ai distributori rimasti senza benzina e dei supermercati privi dei beni di prima necessità, come acqua, farina e latte, sono state riprese da tutti gli organi di informazione a carattere nazionale;
gli autori di questa forte protesta lamentano un aumento vertiginoso del costo del carburante, la mancata regolamentazione nei pagamenti da parte dei committenti e l'assenza di infrastrutture adeguate;
alla base vi è certo la disperazione per i costi dei pedaggi autostradali e dei traghetti, per le tariffe dell'energia, per le tasse che mettono fuori mercato i prodotti isolani;
non è condivisibile relegare un movimento popolare spontaneo di lotta, come quello «dei forconi», catalogandolo come un mero ritrovo di presunte infiltrazioni mafiose;
in campo possono anche esserci personaggi poco raccomandabili e metodi che non sono d'aiuto alla crisi siciliana, ma la protesta va capita e, oltre alla politica, anche la grande industria dovrebbe fare autocritica e comprendere le ragioni dei siciliani;
non si può sfruttare un territorio senza concedere neanche ciò che è previsto dallo Statuto e dalle normative, ad iniziare da bonifiche industriali mai fatte e da manutenzione e sicurezza degli impianti inesistenti, per non parlare dell'inquinamento inaccettabile di aria e acque;
in Sicilia si raffina oltre il 40 per cento del greggio per l'Italia senza avere alcun vantaggio fiscale, sopportandone tutte le enormi controindicazioni ambientali e le conseguenti problematiche su salute e qualità della vita, a cominciare dall'insorgenza e diffusione di gravissime patologie nelle aree a rischio ambientale (tumori, leucemie ed altro);
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione del Governo regionale, ha aperto un'inchiesta sull'andamento dei prezzi dei carburanti in Sicilia, con una dettagliata richiesta di informazioni a tutte le compagnie petrolifere;
è assolutamente necessario che il Governo nazionale, di concerto con quello regionale, presti particolare attenzione a questa situazione di disagio, individuandone le ragioni e cercando, per quanto di sua competenza, di trovare le opportune soluzioni;
è opportuno che vengano posti in essere atti finalizzati ad ottenere sgravi sui costi dei carburanti e piena applicazione delle previsioni statutarie sui versamenti dei tributi sul territorio;
l'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana già prevede che per le imprese industriali e commerciali, che, pur avendo la sede centrale fuori del territorio della regione, abbiano gli stabilimenti ed impianti in Sicilia, nell'accertamento dei redditi venga determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi;
l'imposta, relativa a detta quota, compete alla regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima -:
se e quali iniziative intenda adottare in relazione alle richieste rivolte al Governo nazionale da questo rilevante e spontaneo movimento di protesta del popolo siciliano e all'iniziativa del Governo regionale e, in particolare, se intenda dare piena applicazione all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, che ha valenza costituzionale. (3-02037)
(24 gennaio 2012)
Problematiche concernenti l'ipotesi di cessione della gestione della rete da parte dell'azienda di telecomunicazioni Wind - 3-02038
DI PIETRO, CIMADORO, PALADINI e PIFFARI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
agli interroganti risulta che l'azienda di telecomunicazioni Wind intenda cedere la gestione della rete e, conseguentemente, i lavoratori, il loro lavoro, la loro competenza e la loro esperienza;
la Wind dichiara di voler investire in nuove frequenze e cedere la gestione della rete, mettendo a rischio l'intera compagnia;
l'azienda Wind è nata nel 1997, con un investimento di Enel. Nel 2005 la società egiziana Orascom compra la quota di maggioranza e da poco tempo nella titolarità è subentrata la VimpelCom, società russa, a sostituzione dell'Orascom. In particolare, Wind telecomunicazioni è controllata al 100 per cento da Wind telecom, ex Weather investment, a sua volta controllata da VimpelCom ltd;
non sembrava che Wind stesse colando a picco, anzi gli utili sono in crescita e i debiti in diminuzione. Nonostante ciò, i vertici ad ora confermano la loro decisione di cedere la gestione della rete e tra i possibili partner figurano la Ericsson e la Huawei, società cinese con alcune sedi in Italia, che ha deciso ed effettuato forti investimenti nel nostro Paese;
la Wind al momento conferma le proprie intenzioni, spinta dai forti investimenti per la recente asta delle frequenze 4G e per le ultime decisioni regolamentari sull'anticipo dei tagli alle tariffe di terminazione mobile;
ad avviso degli interroganti, sarebbe un grave danno per la possibilità di sviluppo del Paese pensare di scorporare oggi gli asset strategici dell'industria italiana per pure ragioni di razionalizzazione e di natura finanziaria senza un serio piano industriale di rilancio, con il rischio di dover pagare domani un conto molto salato;
se sarà fatta la cessione, nessuno sarà in grado di garantire davvero la salvaguardia del posto di lavoro dei dipendenti della Wind;
l'esternalizzazione dei soli dipendenti consiste nell'affidare a terzi i 1.600 dipendenti della rete e far gestire a questa società la rete stessa. Gli interroganti vorrebbero che questa decisione serva solo alla Wind per scaricarsi dei costi dei dipendenti e delle strutture, per poi procedere ad altre cessioni;
il minimo che un Governo diverso da quello precedente possa fare è pretendere che si sospenda la vendita e che, per l'eventuale cessione, si ponga come condizione ineludibile un piano di investimenti da parte della nuova azienda in Italia, con l'impegno ad assumere personale altamente qualificato all'interno di un piano industriale di sviluppo e non di razionalizzazione concordato con le organizzazioni sindacali. L'Italia può diventare attrattiva per gli operatori del settore, a condizione di chiarire l'indisponibilità del Governo ad operazioni speculative o di pura colonizzazione. Il nostro Paese può diventare anche un hub verso l'Europa, utilizzando il meglio delle nostre professionalità e delle tecnologie che si possiedono;
senza queste condizioni ogni atto dovrebbe essere sospeso perché il rischio di disoccupazione non riguarda solo i 1.600 dipendenti che verranno immediatamente ceduti, ma tutti i 4.000 dipendenti Wind sul territorio nazionale. È difficile, infatti, credere che gli impiegati del settore tecnico e amministrativo possano restare al loro posto dopo che l'azienda avrà ceduto il suo settore portante;
lo strumento giuridico utilizzato per attuare questo tipo di esternalizzazione è, generalmente, il trasferimento di ramo d'azienda, come regolato dall'articolo 2112 del codice civile, in base al quale i lavoratori possono essere trasferiti senza il loro consenso, come una qualunque merce di scambio;
in Italia, le cessioni di ramo d'azienda hanno causato gravi problemi occupazionali, soprattutto nel settore della telefonia, e la stessa Wind, in questo senso, non vanta un precedente lusinghiero. Ad esempio, la cessione del call center di Sesto San Giovanni (Milano), con 275 operatori, in favore della società Omnia service center si è conclusa con l'azienda subentrata travolta dalla crisi;
tutto ciò crea comprensibilmente gravi preoccupazioni ai lavoratori interessati, i quali già sono consapevoli che spesso questi passaggi societari mettono in discussione l'esistenza stessa del rapporto di lavoro; infatti, la società controllante, facendo lavorare la controllata in regime di subappalto, è in grado di far perdere il lavoro ai dipendenti trasferiti anche nell'arco di poco tempo -:
se il Governo intenda attivarsi per chiedere alla Wind l'interruzione delle procedure di cessione nell'ambito dell'incontro previsto per il 27 gennaio 2012 presso il Ministero dello sviluppo economico, nonché per convocare con la massima urgenza i protagonisti industriali del settore e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dello stesso, al fine di avviare un piano di sviluppo industriale credibile, che abbia le caratteristiche dell'espansione, dell'investimento e della maggiore occupazione. (3-02038)
(24 gennaio 2012)
Iniziative per garantire un efficiente servizio di consegna della posta da parte di Poste italiane - 3-02039
LUSETTI, GALLETTI, MEREU, COMPAGNON, BONCIANI, ANNA TERESA FORMISANO, CICCANTI, NARO e VOLONTÈ. -Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
da mesi in diverse parti di Italia i cittadini segnalano disservizi nella consegna della posta da parte di Poste italiane s.p.a.;
i ritardi possono causare ingenti danni economici al cittadino, con la scadenza di bollette della luce e del gas, di fatture, di polizze assicurative e altro e con l'immancabile invio di solleciti e richieste di pagamento, incorrendo in sanzioni con il pagamento della mora;
le conseguenze per i cittadini sono quelle di dover aggiungere al costo il pagamento degli interessi di mora, pur non avendo alcuna colpa nella mancata consegna della corrispondenza;
dalle segnalazioni e dalle valutazioni delle organizzazioni sindacali risulta che i ritardi non sono dovuti a imperizia o a scarsa produttività dei portalettere, spesso costretti a turni di lavoro molto pesanti, ma da cattiva gestione e mancanza di personale;
tali ritardi violano i principi della Carta della qualità dei prodotti postali, emanata con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 febbraio 2004 (Gazzetta ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004);
nel novembre 2011 l'Unione nazionale consumatori ha denunciato le numerose segnalazioni ricevute dagli utenti riguardo ai disservizi del servizio postale;
nello stesso mese il Codacons di Chieti ha deciso di lanciare un'azione di classe contro Poste italiane s.p.a., rivendicando il diritto dei cittadini a ricevere con puntualità la corrispondenza loro indirizzata;
risulta dal sito internet della Cisl Veneto che nei primi giorni di gennaio 2012 si sono verificati disagi e ritardi nella consegna della corrispondenza, nonostante i carichi di lavoro elevati dei portalettere, negli uffici postali della Riviera del Brenta, dovuti ad ammassamento di materiale presso il centro di smistamento di Mestre;
da un articolo de Il Corriere del Mezzogiorno del 10 gennaio 2012 risulta che la procura di Palermo ha aperto un'indagine conoscitiva sui ritardi nella consegna postale nella città di Palermo, avviata dopo la segnalazione di Cisl Slp di 12 tonnellate di corrispondenza e 13 mila raccomandate in giacenza nei cinque centri di recapito di Palermo;
da un articolo di stampa del 10 gennaio 2012 de Il Giornale di Ragusa risultano gravi ritardi nella consegna della posta, che creano un profondo disagio ai cittadini di alcuni comuni montani;
risulta da fonti di stampa un grave disservizio creato da Poste italiane s.p.a. ai cittadini di Gaeta, con un servizio recapito completamente assente, con interruzione di venti, venticinque giorni;
da un articolo de Il Centro del 22 gennaio 2012 risultano disservizi legati al mancato recapito postale nei comuni della Val Pescara;
con decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l'Agenzia nazionale di regolamentazione del servizio postale, la competenza in materia è passata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni -:
se intenda verificare la natura e la causa dei problemi che creano disservizi alla cittadinanza e quali iniziative, per quanto di sua competenza, intenda adottare nei confronti Poste italiane s.p.a. per evitare il ripetersi di simili problematiche al fine di garantire un servizio regolare ai cittadini. (3-02039)
(24 gennaio 2012)
Intendimenti del Governo per il superamento della situazione dei ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione - 3-02040
BOCCIA, MARAN, LULLI, BARETTA, FLUVI, MISIANI, DE MICHELI, QUARTIANI e GIACHETTI. -Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
in Italia la questione del ritardo nei pagamenti, sia nelle transazioni commerciali tra privati che in quelle tra privati e pubblica amministrazione, ha assunto da tempo dimensioni preoccupanti, in particolare per quanto riguarda i ritardi accumulati da parte degli enti pubblici;
tale problematica assume particolare rilevanza in una fase di crisi economica come quella attuale, in una struttura del mercato in cui il livello di concorrenza è molto basso e in un tessuto produttivo in cui predominano le imprese di piccole e medie dimensioni, poco capitalizzate e, quindi, impossibilitate a fronteggiare i ritardi nei pagamenti delle loro prestazioni;
il decreto-legge in materia di liberalizzazioni sembrerebbe contenere misure finalizzate alla parziale estinzione dei debiti pregressi della pubblica amministrazione; tuttavia, l'esigenza di rilanciare la crescita e, contemporaneamente, gli stringenti vincoli di bilancio rendono prioritarie le riforme a costo zero, tra le quali la regolamentazione dei pagamenti nelle transazioni commerciali riveste un ruolo centrale;
l'atto Camera n. 4623-A, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011», dopo le modifiche apportate dalle Commissioni, reca disposizioni dirette di attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento, riguardanti i pagamenti tra imprese, mentre delega il Governo ad adottare, entro il gennaio 2013, i decreti legislativi attuativi dell'articolo 4 della direttiva medesima, relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni -:
quali siano le linee che il Governo intende seguire e in quali tempi al fine di garantire il superamento della situazione dei ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. (3-02040)
(24 gennaio 2012)
Iniziative per liberalizzare i settori bancario, assicurativo, dei trasporti e dell'energia - 3-02041
REGUZZONI, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DOZZO, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la difficile situazione internazionale, caratterizzata da una crisi economica e monetaria che da diversi mesi coinvolge tutta l'Europa, ha determinato gravi ripercussioni anche sul nostro Paese, nel quale la restrizione economica causa un crescente stato di preoccupazione tra ampie fasce della popolazione italiana;
alla già difficile crisi economica si affianca da mesi, ad avviso degli interroganti, l'inadeguatezza dell'attuale Governo che ha incentrato la propria politica volta al contenimento del deficit solo su misure caratterizzate dall'aumento indiscriminato dell'imposizione fiscale, in luogo della diminuzione della spesa pubblica;
il bilancio dell'attuale Governo in materia di politiche di sviluppo economico può, pertanto, ad avviso degli interroganti, definirsi ad oggi fallimentare, come attestato dal recente declassamento del nostro Paese da parte delle principali agenzie di rating;
la tanto annunciata «fase 2» dell'azione economica del Governo si esaurisce in alcune prospettate misure di liberalizzazione delle professioni e delle attività commerciali, che prefigurano dei vantaggi competitivi a favore solo dei grandi operatori, a discapito, inevitabilmente, delle centinaia di migliaia di piccoli operatori, che da sempre caratterizzano il tessuto commerciale italiano e che già subiscono la difficile congiuntura;
la situazione in atto richiederebbe, proprio in ragione della sua gravità, politiche economiche in grado di tutelare i nostri produttori, di rilanciare la competitività del nostro sistema, di aumentare la produttiva del lavoro, di implementare la dotazione infrastrutturale e tecnologica del Paese, mentre, al contrario, le annunciate proposte, che appaiono agli interroganti di falsa liberalizzazione, produrranno effetti opposti, e cioè la marginalizzazione dei piccoli operatori economici, il consolidamento di una rete commerciale incentrata solo sulla grande distribuzione, la concorrenza al ribasso con gli operatori stranieri, l'ingresso di capitali, anche stranieri, nelle professioni e nella gestione dei servizi pubblici locali, la depressione delle attività economiche svolte dal settore della piccola impresa artigiana e commerciale;
l'assoluta inadeguatezza delle prospettate misure per il rilancio del sistema produttivo rispetto alle sfide poste dalla situazione presente sono certificate dalle unanimi reazioni negative delle associazioni rappresentative del mondo produttivo e delle professioni -:
se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative per liberalizzare i settori economici attualmente dominati dai monopoli o oligopoli dei grandi gruppi bancari, delle assicurazioni, dei trasporti, dell'energia, che non vengono in alcun modo intaccati dalle prospettate liberalizzazioni con le quali avrebbe dovuto prendere corpo la tanto annunciata «fase 2» dell'azione del Governo. (3-02041)
(24 gennaio 2012)
Iniziative in merito alla protesta degli autotrasportatori in atto - 3-02042
GAROFALO, VALDUCCI e BALDELLI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
le iniziative di protesta degli autotrasportatori, avviate nei giorni scorsi in Sicilia e poi allargatesi a gran parte del territorio nazionale, hanno già determinato pesanti ripercussioni, presumibilmente destinate ad aggravarsi ulteriormente nei prossimi giorni;
la circolazione su molte strade ed autostrade è resa difficoltosa, e in qualche caso impedita, dai blocchi che sono stati organizzati in punti nevralgici del nostro sistema dei trasporti, scelti strategicamente dai manifestanti per aumentare gli effetti della protesta;
il mancato rifornimento di beni di prima necessità, in particolare del carburante, determina, più in generale, un preoccupante effetto di contrazione di tutte le attività economiche e produttive;
ai gravi disagi per la mobilità, infatti, si aggiungono i potenziali danni per l'economia del nostro Paese, che, per il solo settore agroalimentare, potrebbero ammontare, secondo stime di Coldiretti, a circa 50 milioni di euro in prodotti alimentari deperibili;
molto gravi in questo contesto sono anche le ricadute sul comparto produttivo, come denunciato da Confindustria, fra le quali particolare rilievo assume la sospensione delle attività di numerosi stabilimenti Fiat;
la protesta appare, peraltro, non solo inaccettabile quanto alle modalità, ma anche difficilmente comprensibile sotto il profilo del merito, ove si considerino le numerose disposizioni di tutela del settore che il Governo precedente e quello attualmente in carica hanno assunto, tra le quali basti ricordare lo stanziamento di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno per il settore dell'autotrasporto merci, disposto dall'articolo 33 della legge di stabilità 2012, e la norma contenuta nel decreto sulle liberalizzazioni, che prevede il rimborso, trimestrale invece che annuale, degli oneri sostenuti dagli autotrasportatori, a causa del recente incremento delle accise sui carburanti;
la difficile situazione del settore dell'autotrasporto, anche in ragione delle sua peculiarità, segnala comunque l'esigenza dell'individuazione, come avvenuto nel recente passato, di un rappresentante del Governo, incaricato di interloquire con le organizzazioni sindacali, per la gestione della crisi -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda urgentemente adottare al fine di far cessare la protesta in corso, ripristinando il diritto alla mobilità dei cittadini su strade e autostrade, e per trasferire nelle sedi istituzionali appropriate l'esame delle richieste dei rappresentanti degli autotrasportatori. (3-02042)
(24 gennaio 2012)
Iniziative per la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato di cui al decreto-legge n. 152 del 1991 - 3-02043
MOFFA, RUVOLO e D'ANNA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
con l'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, fu previsto l'avvio di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio;
con il comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 21 ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in materia economica-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 207, n. 222, si è stabilito che, alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non impegnate siano destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate, ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II»;
successivamente, con l'articolo 2, comma 444, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008), le parole «non impegnate» contenute nel citato comma 1 dell'articolo 21-bis sono state sostituite con «non assegnate a seguito di mancata ratifica di accordi di programma»;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione delle norme di cui sopra, ha accantonato le risorse relative ai programmi costruttivi ex articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in relazione ai quali risulta essere stato ratificato entro il 31 dicembre 2007 il previsto accordo di programma;
a tutt'oggi molti piani approvati non sono mai stati avviati con relativa dispersione di risorse che avrebbero potuto contribuire alla ripresa dello sviluppo in varie aree del Paese;
al contrario, molti piani di edilizia, formulati in base alle normative in oggetto, pur essendo stati approvati, non sono mai stati finanziati -:
se non si ritenga opportuno, stante la situazione di cui sopra, adottare iniziative volte a prevedere la rilocalizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato stipulato e ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007, intervenendo a tal fine sul termine ultimo previsto all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ratifica degli accordi di programma, così da consentire alle amministrazioni pubbliche, già in graduatoria, di potere finalmente dare il via ai programmi straordinari di edilizia residenziale, che, pur essendo stati approvati, non hanno mai ricevuto i finanziamenti necessari.
(3-02043)
(24 gennaio 2012)
MOZIONI FRANCESCHINI ED ALTRI N. 1-00800, CICCHITTO ED ALTRI N. 1-00802, CAMBURSANO E BRUGGER N. 1-00818, MECACCI ED ALTRI N. 1-00821, DONADI ED ALTRI N. 1-00822, ANTONIONE ED ALTRI N. 1-00823, REGUZZONI ED ALTRI N. 1-00824 E MISITI ED ALTRI N. 1-00825 SULLA POLITICA EUROPEA DELL'ITALIA
Mozioni
La Camera,
premesso che:
la crisi finanziaria internazionale e la crisi dei debiti sovrani nella zona euro rappresentano la più grave sfida alla costruzione europea e alla stabilità e prosperità stessa del nostro Paese e, pertanto, richiedono una risposta politica, economica e istituzionale a più livelli, in grado innanzitutto di portare presto l'Europa fuori dal pericolo più immediato, con misure specifiche sulla governance economica, la crescita e il risanamento dei bilanci pubblici, ma capace anche di affrontare con un respiro più ampio la prospettiva di una vera unione federale, democratica e solidale al suo interno;
per l'Italia il rafforzamento e il completamento del progetto europeo, il mantenimento dell'euro, il rispetto del metodo comunitario rappresentano interessi nazionali strategici imprescindibili;
in questo contesto l'Italia si è pienamente e responsabilmente assunta l'onere di manovre economiche impegnative che porteranno al pareggio di bilancio entro il 2013 e, già oggi, determinano una consistente riduzione del fabbisogno dello Stato e un significativo avanzo primario, il che autorizza a dire che il nostro Paese ha iniziato a fare la propria parte ed è determinato a continuare nell'azione di riduzione dello stock di debito nazionale, di miglioramento dei bilanci pubblici e di rilancio della crescita, in modo da contribuire al miglioramento della solidità dell'euro;
l'Unione europea deve fornire la risposta politica ed economica adeguata a dare solidità e certezza all'euro e a certificare un investimento solidale e condiviso nel progetto europeo, mettendo in campo un impegno politico al più alto livello per garantire, all'interno della zona euro, la stabilità finanziaria e il corretto funzionamento dei meccanismi di trasmissione della politica monetaria, con adeguate azioni e misure di carattere immediato per contrastare le tensioni speculative e il rischio di razionamento del credito;
a questo fine è necessario che gli strumenti di intervento nei mercati finanziari siano potenziati sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello delle modalità di intervento e messi in grado di agire senza eccessivi ritardi o vincoli - con riferimento al Fondo europeo di stabilità finanziaria (Fesf) e soprattutto al Meccanismo europeo di stabilità (Mes) ancora inadeguati nelle attuali previsioni - così come occorre prevedere forme di integrazione dei debiti pubblici nazionali e di emissione di titoli di debito pubblico europeo, tutti elementi non ancora presenti nei testi provvisori del trattato in via di negoziazione né inseriti, con sufficiente chiarezza, nelle dichiarazioni politiche dei Consigli europei;
è quindi essenziale ribadire, in sede negoziale, che i soli obiettivi del rigore finanziario e della riduzione del debito pubblico non possono esaurire l'orizzonte della risposta europea alla crisi occorrendo, invece, integrare le misure a favore del consolidamento delle finanze pubbliche con una nuova politica a sostegno della crescita e dell'occupazione a livello europeo;
in questo contesto, sarebbe stato comunque preferibile far ricorso alle ordinarie procedure di revisione dei trattati europei piuttosto che a un trattato intergovernativo, modalità che è da considerare una parentesi del tutto eccezionale e, quindi, da ricondurre, il più rapidamente possibile, nell'alveo dell'ordinamento europeo e del quadro istituzionale vigenti, altresì evitando di introdurre disposizioni che possano complicare o rendere meno efficiente il futuro funzionamento dell'Unione europea, secondo lo spirito degli emendamenti alla bozza di trattato proposti dal Parlamento europeo;
in un secondo tempo, con un orizzonte più lungo, si renderà necessaria una più complessiva riforma dei trattati per completare la costruzione di un'Europa democratica e federale, le cui istituzioni siano pienamente legittimate dal popolo europeo, riconosciute come rappresentative, rafforzate nelle loro competenze e, quindi, politicamente in grado di promuovere una reale integrazione fiscale, lo sviluppo dell'Europa sociale e assicurare la crescita, lo sviluppo e la protezione dei diritti dei cittadini europei: un vero e proprio «governo economico e sociale» dell'eurozona, dotato di maggiore legittimazione democratica e sottratto al mero inefficace coordinamento intergovernativo, dotato di un «Ministro europeo dell'economia», che sia al tempo stesso vicepresidente della Commissione europea e presidente del Consiglio Ecofin e rappresenti l'Unione europea nelle sedi finanziarie internazionali;
in questa prospettiva l'Italia, recuperando in pieno la leadership politica a livello europeo, dovrebbe sostenere, una volta sfruttate le pur notevoli potenzialità evolutive del Trattato di Lisbona, la convocazione di una nuova Convenzione per la riforma dei trattati in cui i parlamentari europei e nazionali, i rappresentanti dei Governi e delle istituzioni europee siano chiamati a costruire una vera e propria federazione europea, rinnovando con coraggio l'architettura istituzionale dell'Unione europea, così da garantire un equilibrio democratico alla rappresentanza di Stati e popoli e da assicurare il principio di responsabilità del governo dell'Unione europea di fronte ai cittadini d'Europa;
l'importanza storica dell'attuale momento e il crescente peso del ruolo e delle competenze dell'Unione europea sulle scelte di politica economica e di finanza pubblica nazionali rendono necessario rafforzare, in ciascun Paese, il rapporto tra i Governi e i Parlamenti al fine di garantire un'informazione tempestiva nei confronti delle assemblee legislative e una loro effettiva capacità di indirizzo dell'azione dei rispettivi Governi nazionali anche nelle materie europee, essendo preferibile e maggiormente incisiva tale strada rispetto a quella di un'eventuale costituzione di nuove e più deboli forme di consultazione interparlamentare a livello europeo;
in questo spirito è indispensabile non solo assicurare un'informazione sistematica e tempestiva del Parlamento italiano da parte del Governo nell'attuale fase negoziale, ma rafforzare e rendere più efficace e sistematico il raccordo ordinario nelle materie europee, anche accelerando la conclusione dell'iter del progetto di riforma della legge n. 11 del 2005 e avviando la revisione dei regolamenti parlamentari,
impegna il Governo:
a continuare a perseguire con determinazione il rafforzamento del tradizionale ruolo dell'Italia quale membro fondatore dell'Unione europea, con l'obiettivo di riaffermare il metodo comunitario quale asse centrale del processo di integrazione, riducendo il peso, oggi eccessivo, del metodo intergovernativo e rilanciando la prospettiva dell'Europa federale;
ad assicurare che l'adozione di politiche di rigore di bilancio, di riduzione del deficit e degli stock di debito nazionale sia necessariamente contestuale ad un impegno per la stabilità finanziaria e il corretto funzionamento dei meccanismi di trasmissione della politica monetaria, con misure adeguate e immediate per contrastare le tensioni speculative e il rischio di razionamento del credito, nonché chiedendo la revisione o il differimento delle recenti decisioni dell'Autorità bancaria europea che, non tenendo conto dell'impatto del ciclo economico sul sistema bancario nazionale, rischiano di far contrarre la concessione del credito relativo alle piccole e medie imprese e alle famiglie;
a far sì che tali azioni siano iscritte in una prospettiva di «più stretta integrazione economica all'interno dell'Unione, in particolare con lo sviluppo progressivo di titoli di debito pubblico comuni dell'area euro e la creazione di una tesoreria europea, parte della Commissione e responsabile di fronte al Parlamento europeo» secondo la formulazione proposta dalla Commissione europea nell'ambito delle premesse della bozza di «Trattato per un'Unione economica rafforzata»;
a rendere più evidente nel testo del Trattato il collegamento tra l'azione di risanamento e quella a favore della crescita, sostenendo le proposte volte ad impegnare esplicitamente gli Stati contraenti ad accelerare la definitiva approvazione in sede europea delle proposte, avanzate dalla Commissione europea, sull'istituzione di una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali nonché su forme di mutualizzazione del debito;
a sostenere le proposte emendative alla bozza di «Trattato per un'Unione economica rafforzata» volte ad assicurare il ruolo, le prerogative e le funzioni della Commissione europea, in particolare per quanto attiene alla fissazione degli specifici parametri nazionali di riferimento e al calendario di convergenza verso gli stessi di cui all'articolo 3 della bozza del Trattato, nonché al monitoraggio sul rispetto degli impegni assunti, evitando l'attribuzione alla Corte di giustizia dell'Unione europea di funzioni improprie di verifica e sanzione rispetto ad eventuali inadempimenti da verificare;
ad esigere una riformulazione delle previsioni, di cui al Titolo V della bozza del Trattato, relativi alla disciplina di bilancio e ai percorsi di riduzione del debito nazionale, che, senza mettere in dubbio il risultato finale di rientro nei parametri di convergenza europei, eviti automatismi e rigori eccessivi, tenga in considerazione l'impatto del ciclo economico, nonché attribuisca forte rilevanza ad una serie di ulteriori fattori rilevanti come il risparmio privato e la sostenibilità del sistema pensionistico;
a sostenere le proposte di modifica volte ad assicurare la partecipazione al cosiddetto Eurosummit dei capi di Stato e di Governo, di cui all'articolo 13 e seguenti della bozza, di tutti i rappresentanti delle istituzioni europee, a partire dai Presidenti del Parlamento europeo e della Commissione europea;
ad assicurare che le condizioni per l'entrata in vigore del Trattato, pur non pregiudicando una tempestiva operatività, garantiscano l'adesione di un numero congruo e ampio di Paesi;
a sostenere in sede europea la necessità di superare l'attuale sistema di valutazione del merito di credito degli Stati sovrani, oggi basato sul giudizio di agenzie di rating private e controllate da operatori finanziari, valutando l'istituzione di un'agenzia europea di rating pubblica;
a promuovere, in una dichiarazione a latere del Trattato, la necessità di convocare una Convenzione europea al fine di riaprire e completare, in un più ampio orizzonte temporale, il processo costituente verso un'Unione europea politica aperta a tutti i Paesi e i popoli che sceglieranno di parteciparvi;
a informare in modo sistematico e tempestivo le Camere delle nuove iniziative di politica europea, delle misure legislative in materia di governance economica, dei negoziati del nuovo Trattato e ad assumere posizioni coerenti con gli indirizzi parlamentari.
(1-00800)
(Nuova formulazione) «Franceschini, Gozi, Tempestini, Baretta, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Amici, Boccia, Lenzi, Quartiani, Giachetti, Rosato, Pistelli».
(10 gennaio 2012)
La Camera,
premesso che:
l'ideale dei padri fondatori dell'Europa puntava ad una profonda ed integrata identità europea per il rilancio dei valori e delle tradizioni comuni dopo le devastazioni della guerra, prospettiva che continua ad essere ben viva come dimostra il recente referendum per l'adesione della Croazia all'Unione europea;
tale prospettiva non può esaurirsi in un'esclusiva visione economica e finanziaria ma deve svilupparsi nel senso di una reale partecipazione e identificazione politica e culturale a partire dalle comuni radici culturali che affratellano i popoli;
la crisi finanziaria e la crisi dei debiti sovrani, che stanno determinando una pesante crisi produttiva e occupazionale della zona euro, rappresentano una sfida gravissima alla costruzione europea e alla stabilità e prosperità del nostro Paese. Per dare alla crisi una risposta adeguata è necessario fare un passo avanti tutti insieme verso una comune politica economica. Il trattato che viene attualmente negoziato fra 26 Paesi dell'Unione europea vuole essere un passo nella direzione di una politica economica comune, che è il complemento necessario della moneta unica ed è la codificazione delle intese del 2011;
il trattato in discussione presenta però due limiti evidenti. Da una parte, esso unisce solo 26 dei 27 Paesi membri dell'Unione europea, ed è sbilanciato verso un metodo intergovernativo piuttosto che comunitario. Dall'altra, è molto concentrato sul tema della stabilità e poco sul tema della crescita che deve restare al centro dell'iniziativa politica dell'Unione europea in un momento così difficile per l'economia europea, che rischia una drammatica recessione con gravissime conseguenze per il futuro del continente;
lo scostamento dal metodo comunitario, dovuto a una situazione di emergenza eccezionale e derogatoria rispetto al funzionamento ordinario dell'Unione europea, va pertanto strettamente limitato e superato. Non appena la situazione generale lo consentirà, occorrerà tornare alla piena ed unitaria applicazione del metodo comunitario. Bisogna mantenere aperto il dialogo con la Gran Bretagna per recuperare le distanze che si sono create;
il tema della crescita andrà affrontato con grande decisione subito dopo la conclusione del negoziato sul presente trattato nell'ambito delle istituzioni comunitarie a 27 Paesi, secondo le linee indicate dalla Commissione europea: completamento del mercato interno e politiche specifiche per lo sviluppo e l'occupazione;
le perduranti tensioni sui mercati finanziari rischiano di travolgere l'euro e di vanificare gli sforzi di risanamento dell'Italia, innescando sui mercati una crisi di fiducia nel nostro Paese. Per l'Italia il rafforzamento ed il completamento del progetto europeo, il mantenimento dell'euro e il rispetto del metodo comunitario rappresentano interessi nazionali strategici imprescindibili e, in questo contesto, l'Italia si è assunta, a più riprese nel corso del 2011, la responsabilità di manovre economiche impegnative che porteranno al pareggio di bilancio nel 2013 e già oggi determinano una consistente riduzione del fabbisogno dello Stato e un significativo avanzo primario;
ad esse si aggiungono, all'inizio del 2012, provvedimenti che condurranno a regime ad importanti misure di liberalizzazione al fine di rendere più competitivi ed efficienti i nostri mercati, migliorando le prospettive di crescita e quindi la sostenibilità del debito italiano;
per dare un ulteriore segnale della comune e condivisa consapevolezza raggiunta nel Paese circa la necessità di rimanere fedele nel lungo periodo alla politica della stabilità, bisogna ribadire che il principio del rigore deve essere considerato come punto cardine della politica nazionale ed europea;
va sottolineato, al riguardo, che il Parlamento ha già approvato in prima e seconda lettura e calendarizzato in terza, il progetto di riforma che prevede l'introduzione della regola del pareggio di bilancio in Costituzione. È, tuttavia, bene ricordare che stabilità e crescita sono problemi interconnessi e dalla loro contestuale soluzione dipende la stessa continuità dell'euro, come moneta unica. È, infatti, evidente che se non si ferma la speculazione contro il debito sovrano, il conseguimento dell'equilibrio di bilancio diventerà sempre più difficile a causa della crescita abnorme della spesa per interessi, come avvenne nel corso degli anni Ottanta. Al tempo stesso, solo il rispetto della nuova governance potrà dimostrare la volontà dei singoli Stati di far fronte agli squilibri strutturali che sono alla base della crescita del debito sovrano e rappresentano un elemento catalizzatore della speculazione. Questo doppio passaggio è un argine da porre a difesa della moneta unica, se si vuole evitare il suo possibile tracollo, e quindi delle prospettive di sviluppo della stessa Unione europea;
il modello dell'economia sociale di mercato, che è il modello europeo, rimane la scelta strategica dell'Italia che la presente mozione ribadisce con il consenso convinto di tutte le principali forze politiche e che è sottratta, per il futuro, al variare delle contingenze politiche;
la credibilità e la portata delle misure adottate e degli impegni politici assunti, che in questa mozione vengono reiterati, consente all'Italia di svolgere con piena autorevolezza il suo ruolo all'interno dell'Unione europea come Paese fondatore ed una delle maggiori economie, e autorizza a chiedere alle istituzioni europee ed ai Paesi membri una solidarietà fattiva e convinta, rimarcando anche alcuni limiti ed insufficienze della risposta che fino ad ora l'Unione europea ha dato alla crisi;
è necessario che gli strumenti di intervento sui mercati finanziari vengano potenziati sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello delle modalità di intervento ed è, quindi, urgente mettere lo European stability mechanism in condizione di funzionare con risorse adeguate;
è poi desiderabile, come proposto dalla Commissione europea, che tali azioni siano iscritte nella prospettiva di una «più stretta integrazione economica all'interno dell'Unione, in particolare con lo sviluppo progressivo di titoli di debito pubblico comuni dell'area euro e la creazione di una tesoreria europea, parte della Commissione e responsabile di fronte al Parlamento europeo»;
manca un sufficiente coordinamento fra l'azione della Banca centrale europea e quella dell'Autorità bancaria europea, con il rischio che proprio per tale motivo l'azione della Banca centrale europea non possa sviluppare per intero i propri effetti positivi. Considerazioni relative alla stabilità dei singoli istituti e considerazioni relative alla stabilità di sistema devono armoniosamente integrarsi fra loro. Il rischio che si sta correndo è quello di una forte riduzione del credito agli Stati, al sistema produttivo, alle imprese ed alle famiglie. Le indicazioni date all'Eba nel Consiglio europeo del 26 ottobre 2011 vanno riconsiderate alla luce di una situazione profondamente mutata. In tale prospettiva, è opportuno adoperarsi affinché la piena attuazione delle previsioni dell'Autorità bancaria europea, (european banking Authority-Eba ) dell'8 dicembre 2011, sia differita sino all'effettiva operatività degli strumenti previsti dalla decisione del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011, ivi compresa quella relativa all'European financial stability facility (Efsf) e il pieno funzionamento dell'European stability mechanism (Esm);
in prospettiva, gli strumenti di intervento sui mercati, il rafforzamento della stabilità dell'eurozona, le politiche di rigore e quelle per lo sviluppo e la crescita debbono essere parti di una medesima visione. La stabilità è uno strumento indispensabile e fondamentale, ma il fine è la crescita economica, il lavoro, il benessere dei cittadini e delle cittadine europee;
le circostanze di emergenza attuali suggeriscono di utilizzare tutti gli importanti elementi di flessibilità offerti dai trattati in vigore, come i regolamenti ex articolo 151 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tuttavia, ciò non può implicare la rinuncia, in un orizzonte temporale adeguato e più ampio, alla prospettiva di una complessiva riforma dei trattati per completare la costruzione di un'unione federale dotata di piena legittimazione democratica, anche attraverso una Convenzione;
sono stati avviati, in sede tecnica, i negoziati occorrenti per predisporre l'accordo intergovernativo europeo per il rafforzamento dell'unione economica (il cosiddetto «fiscal compact»); l'accordo dovrà riguardare: a) la regola del pareggio di bilancio ed il suo inserimento nella normativa nazionale di livello costituzionale; b) l'attribuzione alla Corte di giustizia dell'Unione europea di un ruolo in merito alla trasposizione di tale regola del pareggio negli ordinamenti interni, evitando che ad essa siano attribuite funzioni improprie; c) il riferimento alla regola del debito in una normativa di diritto internazionale; d) i programmi di partenariato giuridicamente vincolati per i Paesi sotto procedura per deficit eccessivo; e) l'applicazione della regola della maggioranza qualificata «invertita» nella procedura per deficit eccessivo;
l'accordo ha una valenza soprattutto politica in quanto ribadisce, conferma e rafforza impegni che in gran parte erano già stati assunti dai Paesi membri e dall'Unione europea in diverse occasioni nel corso del 2011. Nel presente processo negoziale sarebbe desiderabile: a) assicurare la coerenza dell'accordo con obblighi già assunti dai Paesi membri, quali ad esempio i regolamenti del cosiddetto «six pack» ed in particolare i regolamenti (CE) n. 1175/2011 e n. 1177/2011 con i relativi riferimenti alle riforme strutturali, alle soglie consentite per il deficit strutturale annuale ed ai fattori rilevanti per la valutazione della riduzione annuale del debito dei Paesi; b) sottolineare il ruolo centrale delle istituzioni comunitarie, in primo luogo della Commissione europea e della Corte di giustizia dell'Unione europea, evitando o limitando al minimo indispensabile la creazione di entità che siano fonte di duplicazione e di alterazione dell'equilibrio interistituzionale Commissione-Consiglio-Parlamento; c) ribadire il principio dell'unitarietà del diritto comunitario e del primato del metodo comunitario; d) sottolineare, in considerazione del carattere prettamente politico dell'accordo, la necessità che esso tocchi i temi della crescita, dell'occupazione e dei meccanismi di stabilizzazione, ancorché non si tratti dell'oggetto specifico dell'accordo stesso; i soli obiettivi del rigore finanziario e della riduzione del debito pubblico non possono esaurire l'orizzonte della risposta europea alla crisi occorrendo, invece, integrare le misure a favore del consolidamento delle finanze pubbliche con una nuova politica a sostegno della crescita e dell'occupazione a livello europeo; e) considerare una regola appropriata per la decorrenza dell'entrata in vigore dell'accordo, essendo quest'ultimo uno strumento di «cooperazione rafforzata» con caratteristiche peculiari, ed evitando così che esso possa entrare in vigore con la ratifica di un numero inadeguato e politicamente poco significativo di Stati membri;
in questo contesto è indispensabile rafforzare in ciascun Paese il rapporto fra Governi e Parlamenti e, in Italia, non solo assicurare un'informazione sistematica e tempestiva del Parlamento italiano da parte del Governo nell'attuale fase negoziale, ma rafforzare e rendere più efficace e sistematico il raccordo ordinario nelle materie europee anche accelerando la conclusione dell'iter del progetto di riforma della legge n. 11 del 2005 e avviando la revisione dei regolamenti parlamentari,
impegna il Governo:
a continuare a perseguire con determinazione il rafforzamento del tradizionale ruolo dell'Italia quale membro fondatore dell'Unione Europea con l'obiettivo di riaffermare il metodo comunitario quale asse centrale del processo di integrazione, riducendo il peso, oggi eccessivo, del metodo intergovernativo e rilanciando la prospettiva di un'unione federale;
ad illustrare ai Paesi membri ed alle autorità istituzionali dell'Unione europea la portata delle misure adottate a più riprese nel corso del 2011 dall'Italia per il risanamento finanziario e recentemente per la competitività e la crescita, evidenziando in modo particolare l'impegno costituzionale in corso di attuazione in materia di pareggio di bilancio e l'impegno del Parlamento e di tutte le maggiori forze politiche per una scelta strategica di lungo periodo a favore di politiche di serietà e di rigore e per l'adozione del modello europeo dell'economia sociale di mercato, scelte che vengono in tal modo sottratte al variare delle contingenze mutevoli della politica, offrendo un impegno strategico e di lungo periodo e chiedendo un sostegno egualmente strategico e di lungo periodo;
a considerare, nel corso del negoziato di cui in premessa, i seguenti aspetti:
a) assicurare la continuità fra le misure adottate in materia di «six pack» ed il nuovo trattato, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di riduzione del debito eccessivo che devono tener conto dell'andamento del ciclo economico, e di altri fattori tra cui l'ammontare del debito pensionistico e del livello del risparmio privato;
b) specificare il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione al controllo dell'attuazione del principio della golden rule negli ordinamenti nazionali, evitando di dilatarlo in modo improprio;
c) stabilire un giusto equilibrio fra la politica di riduzione del deficit e del debito, le politiche di stabilizzazione dell'euro e la politica per la crescita attraverso molteplici interventi: il rafforzamento da parte del Consiglio europeo di tutti gli strumenti di intervento sui mercati finanziari sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo per stabilizzare le dinamiche dei debiti sovrani; l'aumento delle risorse del Fondo europeo di stabilità finanziaria; la rapida entrata in funzione dell'European stability mechanism (Esm), migliorato quanto a modalità di azione e a quantità di risorse, sincronizzando con l'avvio della sua attività anche l'attuazione delle altre misure adottate dai Consigli europei nell'autunno 2011, tra cui le indicazioni relative all'Autorità bancaria europea; un ruolo centrale della Banca centrale europea, nel rispetto della sua indipendenza, al fine di evitare una crisi di illiquidità;
d) sostenere il pieno coinvolgimento in tutte le sedi decisionali di tutti i rappresentanti delle istituzioni europee a partire dai Presidenti del Parlamento e della Commissione europea;
e) indicare, per l'entrata in vigore dell'accordo, la necessità di ratifica di un numero adeguato e politicamente significativo di Paesi dell'area euro;
f) appoggiare l'introduzione di una tassazione sulle transazioni finanziarie prospettando l'opportunità che essa si applichi a tutti Paesi membri dell'Unione europea e perseguendo contemporaneamente una più ampia intesa globale anche oltre i limiti dell'Unione europea;
a considerare, al di là del processo negoziale relativo al trattato in discussione, l'opportunità in sede europea di riesaminare il ruolo delle agenzie di rating, considerando la possibilità di smantellare posizioni di oligopolio nel settore o anche quella di istituire una agenzia di rating europea;
a porre al centro della riflessione politica europea le politiche dello sviluppo e della crescita, il completamento del mercato interno, in particolare di quello dei servizi, l'innovazione e la ricerca scientifica con l'obiettivo di fare dell'Europa l'economia della conoscenza più grande del mondo, considerando in tale ambito anche la possibile adozione di strumenti innovativi di finanziamento allo sviluppo, quali eurobond e project bond;
a informare in modo sistematico e tempestivo le Camere sulle nuove iniziative di politica europea, sulle misure legislative in materia di governance, sull'andamento del negoziato per il nuovo trattato e ad assumere posizioni coerenti con gli indirizzi parlamentari;
a promuovere una dichiarazione a latere del trattato da sottoscrivere con altri Paesi disponibili che affermi l'opportunità di riaprire, in tempi e modi opportuni, il processo costituente verso una unione politica dei popoli europei.
(1-00800)
(Ulteriore nuova formulazione) «Cicchitto, Franceschini, Galletti, Della Vedova, Pisicchio, Amici, Baretta, Boccia, Buttiglione, Corsaro, Frattini, Giachetti, Gozi, Lenzi, Maran, Pistelli, Quartiani, Rosato, Tempestini, Ventura, Villecco Calipari, Pianetta, Vernetti, Cambursano».
(10 gennaio 2012)
La Camera,
premesso che:
l'ideale dei padri fondatori dell'Europa puntava ad una profonda ed integrata identità europea per il rilancio dei valori e delle tradizioni comuni dopo le devastazioni totalitariste;
nel momento dell'attuale devastante crisi, è necessario tornare alla riaffermazione dell'identità e del metodo comunitari, accompagnando la perdita della sovranità nazionale ad un acquisto di sovranità politica da parte delle istituzioni europee come tali, in un quadro realmente comunitario e non puramente intergovernativo;
senza limitarsi alla dimensione meramente economicistica dell'attuale fase congiunturale, ciò impone un forte impegno per rilanciare l'azione politica europea sui grandi temi globali;
il percorso di integrazione europea ed il consolidamento della zona euro sono minacciati da una crisi globale, contagiosa perché dagli Usa ha investito l'Europa, e che colpisce ormai direttamente gli Stati membri ed i loro debiti sovrani e deriva anche da evidenti limiti riguardanti il fatto che l'euro non è sostenuto da una governance realmente comunitaria dell'economia e dai limiti della funzione finora assegnata alla Banca centrale europea;
la risposta, ad avviso dell'Italia, deve essere un rafforzamento dell'Europa e del metodo comunitario, puntando anzitutto sul ruolo della Commissione europea, del Parlamento europeo e della Banca centrale europea;
l'opzione da perseguire, malgrado la grave rottura britannica durante il Consiglio europeo dell'8 e 9 dicembre 2011, è quella di modifiche ai trattati nell'ambito delle procedure comunitarie, in tal modo scongiurando l'opzione di un trattato intergovernativo, del quale, in ogni caso, si dovrebbe sottolineare - qualora non vi fossero alternative - la natura eccezionale e derogatoria rispetto al funzionamento ordinario dell'Unione europea;
nella sostanza, gli strumenti di intervento sui mercati, il rafforzamento della stabilità dell'eurozona, le politiche di rigore e quelle per lo sviluppo e la crescita debbono essere parti di un medesimo accordo onnicomprensivo;
ulteriori strumenti di flessibilità istituzionale, quali i regolamenti ex articolo 136 del Trattato di Lisbona, potranno essere utilizzati senza riaprire un percorso di completa riforma dei trattati, che inevitabilmente esporrebbe a rischi di reazioni negative o di bocciature referendarie, riproducendo la ben nota fase di crisi del 2005 durante la ratifica del progetto del trattato costituzionale;
nel merito del trattato, è indispensabile che gli obiettivi di pareggio del bilancio e di riduzione del debito pubblico si integrino con una politica fiscale funzionale alla crescita per evitare recessioni che renderebbero impraticabili gli stessi obiettivi di rigore finanziario e di equilibrio dei conti;
l'esercizio dell'Eba è sbagliato nel metodo, nel merito e nei tempi di attuazione perché la richiesta di un'accelerazione nei requisiti patrimoniali ha sicuri effetti negativi sulla congiuntura economica. Infatti, il vero rischio che stanno affrontando le diverse economie, e in particolare quella italiana, è una forte riduzione del credito erogato all'economia, alle famiglie e alle imprese. Da tutto ciò è derivato un aumento della volatilità delle quotazioni dei cds (credit deficit swap) sui titoli sovrani, un incremento degli spread verso il bund tedesco e una maggiore difficoltà di collocamento da parte degli Stati membri, incidendo sulla possibilità delle banche di rinnovare o aumentare la dotazione dei titoli di Stato in portafoglio;
sono stati avviati, in sede tecnica, i negoziati occorrenti per predisporre l'accordo intergovernativo europeo per il rafforzamento dell'Unione economica (il cosiddetto «fiscal compact»); l'accordo dovrà riguardare:
a) la regola del pareggio di bilancio ed il suo inserimento nella normativa nazionale di livello costituzionale;
b) l'attribuzione alla Corte di giustizia dell'Unione europea di un ruolo in merito alla trasposizione di tali regole del pareggio di bilancio negli ordinamenti interni, evitando che ad essa siano attribuite funzioni improprie;
c) il riferimento alla regola del debito in una normativa di diritto internazionale;
d) i programmi di partenariato giuridicamente vincolati per i Paesi sotto procedura per deficit eccessivo;
e) l'applicazione della regola della maggioranza qualificata «invertita» nella procedura per deficit eccessivo;
la tematica dell'accordo tocca temi nevralgici del sistema europeo, quali la tutela dell'unitarietà del diritto comunitario, il ruolo delle istituzioni europee e il coinvolgimento dei «Paesi non euro»;
l'obiettivo dell'accordo è incorporare le sue disposizioni nei trattati;
in ogni caso, l'accordo ha valenza anzitutto politica, riguardando disposizioni che non avrebbero richiesto, per la loro vigenza giuridica, un nuovo strumento internazionale;
nel corso del negoziato sarà indispensabile considerare e far valere alcuni interessi prioritari nazionali e in particolare:
a) assicurare la coerenza dell'accordo con obblighi già assunti dai Paesi membri, quali, ad esempio, i regolamenti del cosiddetto «six pack» e, in particolare, i regolamenti (CE) n. 1175/2011 e n. 1177/2011 con i relativi riferimenti alle riforme strutturali, alle soglie consentite per il deficit strutturale annuale ed ai fattori rilevanti per la valutazione della riduzione annuale del debito dei Paesi;
b) sottolineare il ruolo centrale delle istituzioni comunitarie, in primo luogo della Commissione europea e della Corte di giustizia dell'Unione europea, evitando la creazione di entità - quali un «eurosummit» a 17 con un proprio presidente - che sarebbero fonte di duplicazione e di alterazione dell'equilibrio interistituzionale Commissione - Consiglio - Parlamento;
c) ribadire il principio dell'unitarietà del diritto comunitario e del primato del metodo comunitario;
d) sottolineare, in considerazione del carattere prettamente politico dell'accordo, la necessità che esso tocchi i temi della crescita, dell'occupazione e dei meccanismi di stabilizzazione, ancorché non si tratti dell'oggetto specifico dell'accordo stesso;
e) considerare una regola appropriata per la decorrenza dell'entrata in vigore dell'accordo, essendo quest'ultimo uno strumento di «cooperazione rafforzata» con caratteristiche peculiari, ed evitando così che esso possa entrare in vigore con la ratifica di soli nove Paesi aderenti;
è interesse prioritario dell'Italia che sul negoziato in corso vi sia piena e trasparente informazione e valutazione delle nuove regole nel Parlamento, affinché il Governo abbia un ampio sostegno per far valere soluzioni ambiziose, corrispondenti all'interesse dell'Italia ed al rafforzamento dell'integrazione europea attraverso la più ampia applicazione del metodo comunitario,
impegna il Governo:
a considerare, nel corso del negoziato di cui in premessa, i seguenti aspetti:
a) promuovere l'inserimento di un riferimento al vigente accordo «six pack» ed ai relativi regolamenti sia nel preambolo che nell'articolato dell'accordo, considerando in particolare che il percorso di riduzione del debito, da attuarsi con rigore, tenga conto di tutti i fattori rilevanti in ciascuno Stato membro per la sostenibilità complessiva del sistema che richiede anche politiche fiscali funzionali alla crescita;
b) promuovere la precisazione di concetti richiamati nell'accordo sulla produzione e sull'attuazione della normativa ed il richiamo al ruolo delle istituzioni dell'Unione europea, ed anzitutto della Commissione europea;
c) stabilire che gli strumenti di ratifica siano depositati presso il Governo italiano, così come è avvenuto per tutti i trattati dell'Unione europea sin da quello istitutivo, firmato a Roma nel 1957;
d) adottare, nel preambolo, riferimenti precisi agli altri elementi della complessiva risposta europea alla crisi globale con riferimento alla crescita e alla competitività, alla coesione sociale ed alla flessibilità del mercato del lavoro, al completamento e al rafforzamento del mercato interno consolidando i diritti dei consumatori in un quadro di piena concorrenza, ed altresì alle politiche per le piccole e medie imprese, alla ricerca e all'innovazione, in particolare, sostenendo, per incentivare la crescita, nelle sedi opportune, l'applicabilità anticipata rispetto a marzo 2013 della direttiva dell'Unione europea sul ritardo dei pagamenti, nonché l'applicazione equa dei requisiti di capitale previsti da «Basilea 3» con riferimento alle banche che mantengono adeguato livello di credito verso i cittadini e le imprese e facendo sì che l'accordo sia posto in collegamento sistemico con il Trattato sull'Esm (European stability mechanism) e la sua entrata in vigore anticipata a luglio 2012 e con le misure di interazione fiscale ed economica in agenda ai Consigli europei dei prossimi mesi;
e) indicare, per l'entrata in vigore dell'accordo, le necessità di ratifica dei 17 Paesi della zona euro, posto che le regole «ordinarie» della cooperazione rafforzata (sufficienza di soli 9 Paesi per l'entrata in vigore) esporrebbero al grave pericolo di «spaccature» nell'area euro;
f) specificare il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione al controllo dell'attuazione del principio della golden rule negli ordinamenti nazionali;
g) stabilire un giusto equilibrio fra la politica di riduzione del deficit e del debito e la politica per la crescita, attraverso molteplici interventi riguardanti l'aumento delle risorse del Fondo europeo di stabilità finanziaria, un nuovo ruolo della Banca centrale europea e l'emissione degli eurobond;
h) confermare il principio del ruolo attivo della Banca centrale europea su percorsi di stabilizzazione oltreché di sostegno agli Stati membri, individuando modalità che garantiscano l'effettiva destinazione di prestiti della Banca centrale europea con condizioni particolarmente privilegiate all'ampliamento del credito per le imprese, soprattutto per quelle medie e piccole, e per i cittadini;
i) rappresentare, nel quadro delle riflessioni sull'introduzione di una tassazione sulle transizioni finanziarie (impropriamente indicata come «tobin tax»), la necessità inderogabile che il meccanismo di tassazione, ove stabilito, si applichi a tutti i Paesi membri dell'Unione europea e non soltanto ad alcuni, perseguendo una più ampia intesa globale per la creazione di una piattaforma omogenea nelle sedi multilaterali internazionali;
l) sostenere una riformulazione delle indicazioni contenute negli articoli 3 e 4 della bozza del trattato, affinché, fermo rimanendo l'obiettivo costituito dai parametri di convergenza europei, siano evitati automatismi rigoristici, che potrebbero avere esiti recessivi che vanificherebbero gli stessi obiettivi di pareggio del bilancio;
m) attivarsi per ottenere una modifica della decisione del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011 quanto alla metodologia sottostante alla raccomandazione dell'Eba, per chiedere un differimento della data ora prevista per l'attuazione dell'esercizio dell'Eba, tenuto conto del peggioramento delle prospettive di crescita dell'economia e del fatto che i rischi di recessione si fanno sempre più concreti e per sensibilizzare la Banca d'Italia, nell'ambito della sua autonomia, in merito all'opportunità di adottare un approccio non penalizzante, rispetto ai criteri adottati negli altri Paesi europei, nella valutazione dei piani di ricapitalizzazione che le banche dovranno presentare entro il 20 gennaio 2012.
(1-00802) «Cicchitto, Corsaro, Frattini».
(12 gennaio 2012)
La Camera,
premesso che:
i mercati hanno costretto le travagliate economie europee ad affrontare austerità e riforme, ma sono i politici a stabilire come; i mercati hanno richiesto alla Germania e alle altre nazioni creditrici di finanziare un salvataggio, ma saranno i politici a stabilire cosa chiedere in cambio; i mercati chiedono un'organizzazione della governance dell'euro, ma saranno i politici a decretare con quanta energia l'Unione europea sposerà il federalismo;
la crisi finanziaria e la crisi dei debiti sovrani nella zona euro rappresentano la più grave sfida alla costruzione europea e alla stabilità e prosperità stessa del nostro Paese. Occorre, pertanto, una risposta politica innanzitutto e poi economico-finanziaria ed istituzionale a più livelli, in grado di portare presto l'Europa fuori da questa crisi devastante e questo può avvenire solo con misure specifiche sulla governance economica, la crescita e il risanamento dei bilanci pubblici, ma tali misure devono essere capaci anche di affrontare la prospettiva di una vera unione federale, democratica e solidale al suo interno;
l'Unione europea deve fornire la risposta politica ed economica adeguata a dare stabilità e certezza all'euro e a certificare un investimento solidale e condiviso nel progetto europeo, mettendo in campo un impegno politico al più alto livello per garantire, all'interno della zona euro, la stabilità finanziaria e il corretto funzionamento dei meccanismi di trasmissione della politica monetaria, con adeguate azioni e misure di carattere immediato per contrastare le tensioni speculative e il rischio di razionamento del credito;
per il nostro Paese il rafforzamento e il completamento del progetto europeo, il mantenimento dell'euro e il rispetto del metodo comunitario rappresentano interessi nazionali strategici imprescindibili;
l'Italia, in questo contesto, si è pienamente assunta la responsabilità di inserire nella propria Carta costituzionale l'obbligo del pareggio di bilancio e di manovre economiche impegnative, che porteranno al raggiungimento di detto obiettivo entro il 2013 e che già oggi determinano una consistente riduzione del fabbisogno dello Stato e un significativo avanzo primario, il che autorizza a dire che il nostro Paese ha iniziato a fare la propria parte ed è determinato a continuare nell'azione di riduzione dello stock del debito nazionale, di miglioramento dei bilanci pubblici e di rilancio della crescita, in modo da contribuire al miglioramento della solidità dell'euro;
gli strumenti di intervento - il Fondo europeo di stabilità finanziaria (Fesf) e il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) - nei mercati finanziari devono essere potenziati sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello delle modalità di intervento e devono essere messi in grado di agire senza ritardi o vincoli, così come occorre prevedere forme di integrazione dei debiti pubblici nazionali e di emissione di titoli di debito pubblico europeo, tutti elementi non ancora presenti nei testi provvisori del trattato in via di negoziazione né inseriti, con sufficiente chiarezza, nelle dichiarazioni politiche dei Consigli europei;
è, quindi, essenziale ribadire, in sede negoziale, che i soli obiettivi del rigore finanziario e della riduzione del debito pubblico non possono esaurire l'orizzonte della risposta europea alla crisi, occorrendo integrare le misure a favore del consolidamento delle finanze pubbliche con una nuova politica a sostegno della crescita dell'occupazione a livello europeo;
il ricorso al trattato internazionale, al di fuori delle procedure per la revisione dei trattati europei e dello stesso quadro istituzionale dell'Unione europea, solleva tantissimi dubbi e, pertanto, la modalità scelta è da considerarsi un'eccezione da riportare al più presto nell'ambito dell'ordinamento europeo e del quadro istituzionale in vigore, evitando in futuro problemi ed ambiguità per il corretto funzionamento dell'Unione europea, secondo lo spirito degli emendamenti alla bozza di trattato proposti sia dal Parlamento europeo che dal Governo italiano;
si renderà poi necessaria una più complessiva riforma dei trattati per completare la costruzione di un'Europa democratica e federale, le cui istituzioni siano pienamente legittimate dal popolo europeo, riconosciute come rappresentative, rafforzate nelle loro competenze ed in grado di promuovere una reale integrazione fiscale, un'armonizzazione della legislazione sociale e un vero e proprio governo economico e sociale dell'Europa, caratterizzato da maggiore legittimazione democratica, sottratto ad un mero ed inefficace coordinamento intergovernativo e dotato di un «Ministro europeo dell'economia», che sia al tempo stesso vicepresidente della Commissione europea e presidente del Consiglio Ecofin e che rappresenti l'Unione europea nelle sedi finanziarie internazionali;
è necessario rafforzare, in ciascun Paese, il rapporto tra Governi e Parlamenti al fine di garantire un'informazione tempestiva nei confronti delle Assemblee legislative e una loro effettiva capacità di indirizzo nell'azione dei rispettivi Governi nazionali anche nelle materie europee,
impegna il Governo:
a perseguire con determinazione il rafforzamento del tradizionale ruolo dell'Italia quale membro fondatore dell'Unione europea, con l'obiettivo di riaffermare il metodo comunitario quale asse centrale del processo di integrazione, riducendo il peso oggi eccessivo del metodo intergovernativo e rilanciando la prospettiva dell'Europa federale;
ad assicurare che l'adozione di politiche di rigore di bilancio e di riduzione del deficit e degli stock di debito nazionale sia necessariamente contestuale ad un impegno forte per la stabilità finanziaria ed il corretto funzionamento dei meccanismi di trasmissione della politica monetaria, con adeguate azioni e misure di carattere immediato per contrastare le tensioni speculative ed il rischio di razionamento del credito;
a sostenere le proposte emendative alla bozza di «Trattato per un'Unione economica rafforzata» volte ad assicurare il ruolo, le prerogative e le funzioni della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda la fissazione degli specifici parametri nazionali di riferimento e il calendario di convergenza verso gli stessi di cui all'articolo 3 della bozza di Trattato e il monitoraggio sul rispetto degli impegni assunti, evitando l'attribuzione alla Corte di giustizia dell'Unione europea di funzioni improprie di verifica e sanzione rispetto ad eventuali inadempimenti da verificare;
a chiedere una riformulazione delle previsioni di cui agli articoli 3 e 4 della bozza medesima, relativi alla disciplina di bilancio e ai percorsi di riduzione del debito nazionale, che, senza mettere in dubbio il risultato finale, nei parametri di convergenza europei eviti automatismi e rigori eccessivi, tenga in considerazione l'impatto del ciclo economico, nonché attribuisca forte rilevanza ad una serie di ulteriori «fattori rilevanti», come il risparmio privato e la sostenibilità del sistema pensionistico;
a rimettere al centro dell'azione politica europea la crescita, sostenendo l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali, nonché su quelle relative ai project bond;
a sostenere le iniziative volte a rafforzare l'Eurogruppo, anziché formalizzare nuove strutture di cui all'articolo 13 e seguenti della bozza, svincolate dal controllo del Parlamento europeo;
a promuovere l'inserimento nel Trattato di una dichiarazione che preveda la convocazione di una Convenzione per riaprire e completare il processo costituente verso un'Unione europea politica aperta a tutti i Paesi ed i popoli che sceglieranno di parteciparvi;
a informare in modo sistematico e tempestivo le Camere delle nuove iniziative di politica europea, delle misure legislative in materia di governance economica e dei negoziati del nuovo Trattato e ad assumere posizioni coerenti con gli indirizzi parlamentari.
(1-00818) «Cambursano, Brugger».
(17 gennaio 2012)
La Camera,
premesso che:
l'approfondirsi della crisi ha messo in evidenza con grande chiarezza l'insufficienza delle misure che sono state finora assunte dai Governi dell'area euro;
la disciplina dei bilanci nazionali è necessaria e improcrastinabile nell'eurozona e nell'intera Unione europea e occorre ridimensionare il peso del settore pubblico nell'economia europea, e in particolare in quella italiana, per ridare spazio, fiato e «gambe» all'iniziativa privata, portando avanti il processo di risanamento della finanza pubblica nei Paesi gravati o da un livello elevato di stock di debito o da un insopportabile disavanzo, poiché l'Europa condivide con tutto il resto del mondo ricco una chiara tendenza a un eccesso di indebitamento pubblico;
la disciplina di bilancio non sarà efficace se essa non sarà sottoposta al vincolo ineludibile della disciplina democratica, che implica, nei loro rispettivi livelli di competenza, il coinvolgimento non formale ma sostanziale del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali;
se il Trattato internazionale sul rafforzamento dell'Unione economica firmato dai Governi rispetterà il vincolo della disciplina democratica, una sessione parlamentare straordinaria sarà convocata per una rapida autorizzazione alla ratifica prima dell'entrata in vigore del meccanismo europeo di stabilità;
senza sviluppo, da un punto di vista economico, non c'è risanamento da un punto di vista politico, con un crollo del consenso che rende difficile l'adozione delle misure necessarie di risanamento finanziario;
è la mancanza di unità politica la principale minaccia all'eurozona, alla sua stabilità finanziaria, alla sua unione monetaria. Confrontata, infatti, agli Stati Uniti, l'area dell'euro nel suo complesso registra un debito pubblico inferiore, un deficit di bilancio che è la metà, un minore indebitamento privato (famiglie e imprese non finanziarie), un sostanziale equilibrio nei propri conti con l'estero e una distribuzione del reddito assai migliori degli Usa;
come ha ricordato pochi mesi fa Jean-Claude Trichet, quando ancora presiedeva la Banca centrale europea, in relazione ad alcuni dati fondamentali - quali il tasso di inflazione, la crescita e la produttività - l'economia della zona euro non soffre di maggiori squilibri interni e non è più eterogenea dell'economia degli Stati Uniti. Ma il dollaro non è in discussione, mentre l'euro sì;
il pericolo principale che l'euro corre risiede proprio nel fatto che politicamente l'area dell'euro non è un'entità unica: senza unione politica non c'è insomma alcuna soluzione duratura alla crisi economica e finanziaria che attualmente minaccia di travolgere l'euro;
misure parziali, che non prevedano l'avvio di un'unione fiscale come primo passo verso gli Stati Uniti d'Europa e la messa in atto con urgenza di un piano di sviluppo che accompagni la manovra di risanamento dei conti pubblici, non avranno il sostegno dell'opinione pubblica,
impegna il Governo:
a firmare il trattato internazionale se il Parlamento europeo avrà preliminarmente espresso il suo accordo politico;
a precisare l'obiettivo degli Stati Uniti d'Europa, promuovendo la definizione degli elementi essenziali del progetto, del metodo e dell'agenda in una dichiarazione che accompagni il trattato internazionale, ispirandosi al modello della dichiarazione 23 sul futuro dell'Europa annessa al Trattato di Nizza su proposta di Giuliano Amato e Gerard Schröder e sottoscritta dai Governi dei Paesi fondatori delle Comunità europee e suggerendo di riprendere i principi dell'appello lanciato a Berlino dai Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea nel marzo 2007 in occasione dei cinquanta anni dei Trattati di Roma e delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001.
(1-00821)
«Mecacci, Bernardini, Zamparutti, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Gianni, Moffa, Catone, Stasi, Marmo, Grassano, Guzzanti, Polidori, Mottola, Razzi, D'Anna, Milo, Ruvolo».
(19 gennaio 2012)
La Camera,
premesso che:
l'approfondirsi della crisi ha messo in evidenza con grande chiarezza l'insufficienza delle misure che sono state finora assunte dai Governi dell'area euro;
la disciplina dei bilanci nazionali è necessaria e improcrastinabile nell'eurozona e nell'intera Unione europea e occorre ridimensionare il peso del settore pubblico nell'economia europea, e in particolare in quella italiana, per ridare spazio, fiato e «gambe» all'iniziativa privata, portando avanti il processo di risanamento della finanza pubblica nei Paesi gravati o da un livello elevato di stock di debito o da un insopportabile disavanzo, poiché l'Europa condivide con tutto il resto del mondo ricco una chiara tendenza a un eccesso di indebitamento pubblico;
la disciplina di bilancio non sarà efficace se essa non sarà sottoposta al vincolo ineludibile della disciplina democratica, che implica, nei loro rispettivi livelli di competenza, il coinvolgimento non formale ma sostanziale del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali;
se il Trattato internazionale sul rafforzamento dell'Unione economica firmato dai Governi rispetterà il vincolo della disciplina democratica, una sessione parlamentare straordinaria sarà convocata per una rapida autorizzazione alla ratifica prima dell'entrata in vigore del meccanismo europeo di stabilità;
senza sviluppo, da un punto di vista economico, non c'è risanamento da un punto di vista politico, con un crollo del consenso che rende difficile l'adozione delle misure necessarie di risanamento finanziario;
è la mancanza di unità politica la principale minaccia all'eurozona, alla sua stabilità finanziaria, alla sua unione monetaria. Confrontata, infatti, agli Stati Uniti, l'area dell'euro nel suo complesso registra un debito pubblico inferiore, un deficit di bilancio che è la metà, un minore indebitamento privato (famiglie e imprese non finanziarie), un sostanziale equilibrio nei propri conti con l'estero e una distribuzione del reddito assai migliori degli Usa;
come ha ricordato pochi mesi fa Jean-Claude Trichet, quando ancora presiedeva la Banca centrale europea, in relazione ad alcuni dati fondamentali - quali il tasso di inflazione, la crescita e la produttività - l'economia della zona euro non soffre di maggiori squilibri interni e non è più eterogenea dell'economia degli Stati Uniti. Ma il dollaro non è in discussione, mentre l'euro sì;
il pericolo principale che l'euro corre risiede proprio nel fatto che politicamente l'area dell'euro non è un'entità unica: senza unione politica non c'è insomma alcuna soluzione duratura alla crisi economica e finanziaria che attualmente minaccia di travolgere l'euro;
misure parziali, che non prevedano l'avvio di un'unione fiscale come primo passo verso gli Stati Uniti d'Europa e la messa in atto con urgenza di un piano di sviluppo che accompagni la manovra di risanamento dei conti pubblici, non avranno il sostegno dell'opinione pubblica,
impegna il Governo:
a precisare l'obiettivo degli Stati Uniti d'Europa, promuovendo la definizione degli elementi essenziali del progetto, del metodo e dell'agenda in una dichiarazione che accompagni il trattato internazionale, ispirandosi al modello della dichiarazione 23 sul futuro dell'Europa annessa al Trattato di Nizza su proposta di Giuliano Amato e Gerard Schroeder e sottoscritta dai Governi dei Paesi fondatori delle Comunità europee e suggerendo di riprendere i principi dell'appello lanciato a Berlino dai Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea nel marzo 2007 in occasione dei cinquanta anni dei Trattati di Roma e delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001.
(1-00821)
(Nuova formulazione) «Mecacci, Bernardini, Zamparutti, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Gianni, Moffa, Catone, Stasi, Marmo, Grassano, Guzzanti, Polidori, Mottola, Razzi, D'Anna, Ruvolo».
(19 gennaio 2012)
La Camera,
premesso che:
la crisi sistemica, iniziata il 7 luglio 2007 con la bolla dei mutui subprime, è stata indubbiamente generata anche dall'emissione massiccia di derivati e di prodotti finanziari ad alto rischio. Per il salvataggio degli istituti di credito dal 2008 ad oggi sono stati impegnati a spese degli Stati più di 6.000 miliardi di dollari. Il salvataggio degli istituti finanziari privati, senza che si riuscisse a mettere in funzione un sistema regolatorio più stringente, ha fornito loro un enorme liquidità a spese degli Stati sovrani che sono massicciamente intervenuti con soldi pubblici;
rimpinguati dai flussi di denaro pubblico, stimolati da tassi di interesse quasi nulli, banche e fondi d'investimenti hanno ripreso i loro affari come di consueto. Molti di loro hanno riposizionato i loro capitali trasferendoli dal mercato delle partecipazioni azionarie a quello dei titoli pubblici ritenuti più sicuri. Ma essendo i tassi pagati dagli Stati molto bassi, si è pensato di operare un attacco speculativo sui debiti sovrani dei Paesi dell'Unione europea ritenuti più deboli, obbligando questi ultimi ad alzare i loro tassi di interesse;
la crisi finanziaria del 2007-2008, innescata dal debito privato, ha così indotto una riallocazione dei portafogli delle istituzioni finanziarie in direzione del debito sovrano. L'euro con le sue debolezze intrinseche ne è rapidamente diventata la vittima più appetibile. La scommessa ora riguarda la capacità di tenuta dell'euro come valuta di un'ampia area geopolitica dotata di sufficiente coesione interna;
alla fine del 2011, si stima che nell'arco dell'ultimo quadriennio il debito pubblico dei Paesi dell'area dell'euro è cresciuto di 20 punti percentuali, a fronte di un aumento del debito pubblico in Usa e Giappone rispettivamente di 35 e 45 punti nel medesimo periodo (2007-2010), confermando che le turbolenze dei mercati e le manovre speculative che hanno interessato l'Unione europea non sono dovute ad una fragilità finanziaria più accentuata, ma ad una ormai insostenibile debolezza dei meccanismi di governance politica ed economica, che occorre, pertanto, rafforzare per promuovere la crescita e lo sviluppo e per poter assicurare una più efficace tutela della moneta unica europea;
la crisi attuale dell'euro dipende innanzitutto dall'inadeguatezza del processo di costruzione dell'Unione europea, che non è riuscito ad affiancare all'euro uno Stato, sia pure in fieri, con un governo unitario delle politiche fiscali ed economiche, nonché dalle divaricazioni tra i vari Paesi europei in termini di produttività e competitività dei relativi sistemi-Paese;
l'entrata in vigore dell'euro non ha indotto i Paesi più deboli dell'eurozona, quelli che maggiormente hanno beneficiato della creazione della moneta unica per quanto riguarda i tassi d'interesse (e i fondi strutturali), a intervenire con determinazione sia per ridurre il debito (il caso dell'Italia e della Grecia) che per avviare riforme al fine di incrementare la produttività dell'insieme dei fattori per migliorare la propria competitività sistemica, dovendo rinunciare alla prassi delle svalutazioni competitive;
nei Paesi dell'eurozona con bilance commerciali in forte attivo nei confronti degli altri partner europei, invece di operare per ridurre tale divario, è stata attuata una politica di congelamento dei salari, non ridistribuendo, se non in una misura minima, gli incrementi di produttività ottenuti al fine di aumentare la concorrenzialità verso gli altri Paesi europei e comprimendo così la domanda complessiva interna all'Unione europea;
ma, come ha dichiarato in una sua recente intervista il Presidente del Consiglio dei ministri Monti, «pensare che la causa della crisi sia l'euro è non solo un errore economico, ma un pretesto o, peggio, un tentativo di scaricare sull'Europa problemi anche di altre realtà, che coinvolgono ulteriori responsabilità e ben altri interessi»;
non essendo più possibili le speculazioni sui cambi tra le valute dei vari Paesi dell'Unione europea, assumendo che tali Paesi mantengano un andamento non convergente nel tempo, le tensioni si sono scaricate sulla valutazione di solidità dei titoli del debito pubblico dei vari Paesi, quindi sugli spread;
l'Italia non è un Paese insolvente (a differenza della Grecia), ma solo un Paese con un problema di liquidità, il quale ha accumulato un grande stock di debito ed ha difficoltà a breve nel finanziamento degli oneri connessi con questo debito, ma ha le risorse per poter pagare quel debito. Questo è il punto da cui partire. La situazione, però, è molto difficile perché la nostra economia non cresce da troppi anni;
secondo il Bollettino economico di gennaio 2012 della Banca d'Italia, nel terzo trimestre del 2011 il prodotto interno lordo dell'Italia è diminuito dello 0,2 per cento sul periodo precedente; la dinamica del prodotto interno lordo risente del rialzo dei costi di finanziamento, per l'aggravarsi della crisi del debito sovrano e del rallentamento del commercio mondiale;
la priorità del nostro Paese è ora la creazione di condizioni favorevoli al rilancio dell'economia, stimolando la capacità potenziale di crescita e influenzando positivamente le aspettative dei mercati e le decisioni di spesa di famiglie e imprese. Allo stesso tempo, sono indispensabili anche a livello europeo politiche ambiziose per ripristinare la fiducia e garantire la normalizzazione delle condizioni di mercato;
la situazione italiana già storicamente grave è stata resa ancora più difficile, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, dalla sottovalutazione sistematica da parte del Governo Berlusconi dei rischi nei quali incorreva il nostro Paese;
le manovre finanziarie attuate nel corso del 2011 in Italia - pur ponendosi il giusto obiettivo di ottenere l'indispensabile correzione dei tendenziali dei conti pubblici - dal Governo Berlusconi (con ingiustificato ritardo) e dallo stesso Governo Monti, per le loro modalità, hanno ulteriormente compresso, rispetto alla sempre più diseguale distribuzione dei reddito ai danni di salari e pensioni dell'ultimo trentennio, il potere d'acquisto dei ceti popolari, acuendo le spinte recessive;
l'uscita sia pure debole dalla recessione iniziata nel 2008-2009 è stata soffocata sul nascere sia da un rallentamento dell'economia mondiale, che dalle pesanti manovre recessive imposte ai Paesi della zona euro dai mercati finanziari e dal Governo tedesco;
i rischi di una frammentazione dell'area dell'euro non possono essere considerati trascurabili, come non si possono ignorare sia gli effetti destabilizzanti che essa avrebbe sui bilanci bancari, sia la corsa alle svalutazioni competitive che ne deriverebbe, con le conseguenze negative già sperimentate negli anni Trenta del Novecento;
gli stessi Paesi dell'eurozona in surplus di bilancia dei pagamenti, che rifiutano di accettare politiche fiscali o monetarie espansive, hanno un forte interesse ad una ripresa della crescita nei Paesi «mediterranei»;
la motivazione del declassamento di una serie di Paesi, tra cui la Francia, della zona dell'euro da parte di Standard & Poor's contiene - al di là del merito della notazione - anche un'analisi giusta: «crediamo che un processo di riforma basato unicamente sul pilastro dell'austerità fiscale rischia di sconfiggersi da solo nella misura in cui la domanda interna si adegua alle crescenti preoccupazioni dei consumatori riguardo la sicurezza dell'occupazione e del reddito disponibile, erodendo in tal modo il gettito fiscale del Paese in questione»;
il recente declassamento da parte delle agenzie di rating del Fondo europeo per la stabilità finanziaria (Efsf) riporta l'attenzione sull'evidente strapotere attualmente in capo alle agenzie di rating, sempre più da considerare non come arbitri oggettivi e imparziali, ma come soggetti sottoposti ad evidenti conflitti di interesse, e, come ha ricordato di recente il Commissario europeo agli affari economici, Olli Rehn, le agenzie di rating «hanno i loro propri interessi e agiscono molto secondo i termini del capitalismo finanziario americano»;
l'attuale crisi dell'area dell'euro è da ricondurre non solo ad un'elevata tendenza all'indebitamento degli Stati, ma soprattutto, per gran parte, all'andamento sfavorevole dei mercati finanziari. Situazioni simili di indebitamento, o anche più marcate, si possono riscontrare nel Regno Unito e negli Stati Uniti;
le misure per il consolidamento sono giuste e importanti, tuttavia se la Germania pretende sempre più misure di consolidamento e, in contemporanea, rifiuta categoricamente tutte le misure che potrebbero concorrere a calmierare i mercati finanziari, vengono minate la stabilità dell'unione monetaria europea e dell'intero sistema finanziario europeo;
in assenza dell'euro il marco tedesco, con ogni probabilità, quoterebbe oggi 2-2,5 rispetto al dollaro; con un impatto fortemente negativo sulle esportazioni tedesche. Occorre anche ricordare che la Germania esporta circa il 50 per cento del suo prodotto interno lordo e di questo circa il 60 per cento nell'eurozona;
occorre essere, altresì, consapevoli che nessun Paese europeo, nemmeno il più grande e solido, ha le dimensioni sufficienti per perseguire obiettivi nazionali che fossero incoerenti con l'impostazione dominante nel resto del continente e dell'economia globale. La globalizzazione ha reso indifendibili gli equilibri economici e sociali (e politici) di Paesi relativamente piccoli rispetto all'instabilità congenita dei mercati internazionali e alle sue degenerazioni speculative;
la politica monetaria in Europa è amministrata dalla Banca centrale europea, costituzionalmente preposta solo al contrasto all'inflazione (diversamente dalla banca centrale Usa, la Fed, che deve preoccuparsi anche della crescita, e di quella cinese che ha anche l'obiettivo dell'occupazione);
la scelta della Banca centrale europea di concedere prestiti triennali illimitati alle banche ad un tasso di interesse molto basso è una delle modalità operative possibili, nel quadro delle regole del Trattato e dello statuto attuale della Banca centrale europea. Così facendo, infatti, la Banca centrale europea ha reso liquidi i crediti inesigibili delle banche, che con questa liquidità dovrebbero sostenere i corsi dei debiti sovrani;
tuttavia, se i prestiti non saranno restituiti dalle banche fra tre anni dovranno intervenire gli Stati che hanno fornito le garanzie. La scelta sopra descritta ha il limite di far fare il prestatore di ultima istanza ad enti privati - e non di sistema - come le banche, le quali, per paura di non poter fare fronte a impegni futuri - tra cui le pressanti richieste di ricapitalizzazione delle medesime - trattengono la liquidità, non sostenendo adeguatamente i debiti sovrani e le richieste delle imprese e delle famiglie;
occorrerebbe, dunque, che la Banca centrale europea si comporti come la Fed statunitense e diventi prestatore di ultima istanza e/o che emetta eurobond, per venire incontro alle esigenze di finanziamento degli Stati europei;
l'allungamento dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni rischia di mettere definitivamente in crisi le aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, già in sofferenza per la stretta del credito. L'Unione europea è intervenuta sul problema, approvando la direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011. La direttiva dispone che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione, il creditore, che non abbia ricevuto l'importo dovuto entro il termine massimo di sessanta giorni, abbia diritto agli interessi legali di mora; inoltre, la direttiva dispone l'aumento di un punto percentuale del saggio degli interessi moratori da riconoscere in caso di ritardato pagamento. Risulta, pertanto, necessario ed urgente dare applicazione agli indirizzi in essa contenuti in termini di effettività della tutela giurisdizionale del creditore, senza la quale i richiami alla tempestività dei pagamenti rischiano di rimanere affermazioni volatili;
il Presidente della Banca centrale europea, Draghi, ha recentemente definito la situazione attuale dell'eurozona «molto grave» invitando, altresì, i Governi a passare dalle decisioni ai fatti, abbinando al rigore della disciplina di bilancio anche il rilancio della crescita e dell'occupazione;
già nel corso del Consiglio europeo dell'8-9 dicembre 2011 si sono svolti i negoziati per mettere a punto il Trattato intergovernativo su una nuova disciplina di bilancio (il cosiddetto fiscal compact), da concludersi entro il prossimo Consiglio europeo, fissato per il 30 gennaio 2012, anche al fine di rassicurare i mercati sulla disciplina di bilancio dell'Unione europea;
il nuovo Trattato, ancora oggetto di negoziati, minimizza il ruolo delle istituzioni europee e riduce il potere di iniziativa della Commissione europea, dimostrando così la sua natura esclusivamente intergovernativa;
il nuovo patto di bilancio si inserisce in un trattato intergovernativo, che per il momento è parallelo a quelli europei. Inquadrare il patto in una dimensione comunitaria agevolerebbe il raggiungimento di una prospettiva di maggiore flessibilità di principio sulla valutazione del «rischio Paese»;
riportando il fiscal compact nel contesto comunitario, lo si farebbe dipendere da un impianto di regole, il cosiddetto six pack, entrato in vigore a dicembre 2011, il quale inserisce criteri di maggiore flessibilità sulle valutazioni. In sostanza, è quanto richiesto dall'Italia con le deroghe agli articoli 3 e 4 del Trattato, relativi al rientro da una condizione di debito eccessivo;
appare altamente probabile l'accoglimento della richiesta italiana di modificare l'articolo 4 del Trattato, in modo da attenuare l'impegno di riduzione del debito pubblico di un ventesimo all'anno, tenendo conto di tutti gli eventuali «fattori nazionali rilevanti» - così come affermato nella recente riforma del patto di stabilità e di crescita - che vanno dalla stabilità finanziaria del Paese, alla dimensione del debito privato, all'impatto di riforme strutturali della spesa;
la bozza di Trattato delinea misure per il rafforzamento della convergenza economica e fiscale nell'eurozona e nell'Unione europea. Si tratta di misure che si limitano, a quanto risulta fino ad ora, a impegnare gli Stati contraenti a lavorare insieme verso una politica economica in grado di promuovere il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria e la crescita economica. I firmatari del presente atto di indirizzo ritengono, invece, che si debba dare priorità agli interventi finalizzati a rimuovere quelle circostanze che possono minacciare stabilità, competitività, crescita e creazione di posti di lavoro. Inoltre, si ritiene troppo vago il riferimento alla convergenza delle politiche fiscali;
esiste la necessità che l'Europa offra garanzie ai mercati sulla tenuta dell'euro, in modo da consentire ai capitali di tornare a investire anche in Italia e non solo nei Paesi virtuosi del Nord Europa, così da ridurre lo spread e fornire ossigeno alle imprese. Se da un lato il Governo italiano ha ottenuto qualche risultato sul fronte delle modifiche al Trattato, inserendovi margini di flessibilità nei ritmi imposti alla riduzione del debito pubblico, dal lato delle misure europee per garantire i mercati i progressi sembrerebbero al momento scarsi:
a) appare abbandonata l'idea di trasformare la Banca centrale europea in prestatore di ultima istanza che garantisca i debiti dei Governi;
b) altrettanto impercorribile, almeno nell'immediato futuro, sembra anche la proposta degli eurobond;
resta, altresì, sul tavolo l'ipotesi di un rafforzamento del fondo «salva Stati», che potrebbe vedere coinvolto in un modo più significativo anche il Fondo monetario internazionale;
la nuova governance europea prospettata non appare, dunque, sufficiente ad evitare altre crisi ed a risolvere la crisi dei debiti sovrani;
ma le soluzioni di carattere puramente finanziario (Efsf/Esm), tanto più quando lo sono per importi predeterminati e limitati, non sono sufficienti per affrontare un problema che deriva dalla mancanza di direzione politica e visione sociale a livello continentale;
è importante - al fine di limitare la volatilità dei mercati finanziari - rendere permanente la regolazione delle pratiche dello short selling e, più in generale, occorre regolare in maniera più efficace gli strumenti finanziari,
impegna il Governo:
a proporre, in parallelo al nuovo Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell'unione economica e monetaria, un rafforzamento delle politiche di coesione europea con misure e provvedimenti che delineino una vera unione politica del continente, con un ruolo maggiore del Parlamento europeo, con una comune politica fiscale e finanziaria, con obiettivi comuni per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'area monetaria, ponendo su una base comune il finanziamento statale degli Stati membri;
a promuovere insieme agli altri partner continentali azioni concrete per promuovere una crescita più forte e maggiore competitività e coesione sociale, rilanciando gli ideali europei tramite:
a) un sempre maggiore ruolo del Parlamento europeo nelle decisioni dell'Unione europea e nella definizione dei suoi organismi dirigenti;
b) un rafforzamento della collaborazione culturale;
c) una politica comune della difesa europea resa necessaria dalle nuove modalità e sensibilità nella gestione dei conflitti internazionali e dagli inevitabili tagli nei bilanci nazionali di una spesa militare tanto eccessiva quanto inappropriata;
d) il completamento del mercato interno europeo, che non è ancora una realtà pienamente operativa;
e) una politica comune della mobilità delle persone e l'aggiornamento dell'accordo di Schengen;
a indicare in tutte le sedi europee la chiara esigenza di un programma europeo:
a) che abbia chiare priorità di investimenti nelle infrastrutture, nell'economia reale e nel rilancio del mercato interno, in particolare nei Paesi dell'eurozona con bilance commerciali in forte attivo nei confronti degli altri partner europei e tramite una politica di ridistribuzione dei redditi che favorisca la domanda;
b) che avvii in Europa una trasformazione sociale ed ecologica del modello di sviluppo, a partire dal settore energetico e da quello dei trasporti, con l'istituzione di una nuova catena di creazione di valori nei mercati-pilota del futuro;
c) che promuova un'iniziativa europea per combattere la disoccupazione giovanile;
a proporre la creazione di un'Agenzia europea dei beni comuni (European common goods agency), in cui i beni e gli asset indebitati vengano gestiti in modo trasparente, efficiente ed equo, finché gli Stati in crisi non possano riscattarli, o finché non si decida di immetterli sul mercato senza i condizionamenti dello stato di necessità, facendo sì che questi asset possano costituire la garanzia dei prestiti ai Paesi in difficoltà;
a sostenere l'esigenza che siano adottate al più presto politiche e misure per garantire la stabilità dell'euro, evitando l'istituzione di ulteriori strutture economico-finanziarie non sottoposte al controllo degli organi di governo dell'Unione europea e dei singoli Stati, modificando ulteriormente il mandato della Banca centrale europea per concedere prestiti agli Stati nazionali, avendo a garanzia anche gli asset della citata Agenzia europea dei beni comuni;
a sostenere l'emissione di eurobond che potrebbero servire anche a finanziare investimenti pubblici da escludere dal computo dei deficit di bilancio ai fini del rispetto dei «criteri di Maastricht»;
a proporre una riforma europea delle regole della finanza, introducendo trasparenza, limitando i conflitti di interesse e gli accumuli di potere eccessivo, risolvendo il problema degli istituti too-big-to-fail, regolando meglio le banche e gli altri operatori (speculativi e non), valutando l'abolizione di alcuni strumenti finanziari (come alcuni derivati over-the-counter) e ponendo in essere qualsiasi altra azione necessaria a ricondurre l'operato dei mercati nell'alveo del pubblico interesse e del bene comune;
a sostenere, attraverso le necessarie intese, la proposta dell'istituzione di una tassa sulle transazioni finanziarie;
a proporre la creazione di un'agenzia di rating europea indipendente ed autorevole, nonché ad implementare con più incisività sul piano giuridico il concetto di responsabilità per le conseguenze delle valutazioni errate delle stesse agenzie;
a proporre l'adozione di regole che separino l'attività delle banche di credito ordinario da quella delle banche d'investimento;
ad assumere rapidamente iniziative volte all'attuazione della direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, dando applicazione agli indirizzi in essa contenuti in termini di effettività della tutela giurisdizionale del creditore, in particolare delle piccole e medie imprese, e garantendo procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore;
a farsi promotore di un Trattato su un'Unione economica rafforzata:
a) ottenendo una riformulazione degli articoli 3 e 4 della bozza del Trattato che preveda l'emissione di eurobond e che tenga conto di «fattori nazionali rilevanti», tra i quali l'ammontare del debito nel settore privato ed il risparmio delle famiglie, senza automatismi e tenendo conto dell'andamento congiunturale dell'economia;
b) promuovendo l'esclusione dal computo, ai fini della determinazione dei parametri per il rispetto dei Trattati europei, di alcune fattispecie di investimenti concordate in sede europea;
c) prevedendo di attribuire, nella stesura dell'articolo 8, alla Corte di giustizia dell'Unione europea funzioni di verifica e sanzione nei confronti di Paesi inadempienti, previo il coinvolgimento degli organismi comunitari nelle procedure sanzionatorie;
d) impedendo l'istituzionalizzazione, che sarebbe in contrasto con quanto affermato dalla risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2012 sulle conclusioni del Consiglio europeo dell'8 e 9 dicembre 2011, di un vertice intergovernativo dei Capi di Stato e di Governo di cui all'articolo 12 della bozza del Trattato, elemento di ulteriore complicazione dell'architettura istituzionale europea e di opacità crescente dell'Unione stessa, che viceversa necessita di una governance più democratica, a partire da un ruolo maggiore del Parlamento europeo.
(1-00822)
«Donadi, Leoluca Orlando, Di Pietro, Borghesi, Evangelisti, Porcino, Favia, Palomba, Di Stanislao, Mura, Barbato, Messina, Piffari, Zazzera, Monai, Cimadoro, Paladini, Aniello Formisano, Palagiano, Di Giuseppe, Rota».
(23 gennaio 2012)
La Camera,
premesso che:
la crisi sistemica, iniziata il 7 luglio 2007 con la bolla dei mutui subprime, è stata indubbiamente generata anche dall'emissione massiccia di derivati e di prodotti finanziari ad alto rischio. Per il salvataggio degli istituti di credito dal 2008 ad oggi sono stati impegnati a spese degli Stati più di 6.000 miliardi di dollari. Il salvataggio degli istituti finanziari privati, senza che si riuscisse a mettere in funzione un sistema regolatorio più stringente, ha fornito loro un enorme liquidità a spese degli Stati sovrani che sono massicciamente intervenuti con soldi pubblici;
rimpinguati dai flussi di denaro pubblico, stimolati da tassi di interesse quasi nulli, banche e fondi d'investimenti hanno ripreso i loro affari come di consueto. Molti di loro hanno riposizionato i loro capitali trasferendoli dal mercato delle partecipazioni azionarie a quello dei titoli pubblici ritenuti più sicuri. Ma essendo i tassi pagati dagli Stati molto bassi, si è pensato di operare un attacco speculativo sui debiti sovrani dei Paesi dell'Unione europea ritenuti più deboli, obbligando questi ultimi ad alzare i loro tassi di interesse;
la crisi finanziaria del 2007-2008, innescata dal debito privato, ha così indotto una riallocazione dei portafogli delle istituzioni finanziarie in direzione del debito sovrano. L'euro con le sue debolezze intrinseche ne è rapidamente diventata la vittima più appetibile. La scommessa ora riguarda la capacità di tenuta dell'euro come valuta di un'ampia area geopolitica dotata di sufficiente coesione interna;
alla fine del 2011, si stima che nell'arco dell'ultimo quadriennio il debito pubblico dei Paesi dell'area dell'euro è cresciuto di 20 punti percentuali, a fronte di un aumento del debito pubblico in Usa e Giappone rispettivamente di 35 e 45 punti nel medesimo periodo (2007-2010), confermando che le turbolenze dei mercati e le manovre speculative che hanno interessato l'Unione europea non sono dovute ad una fragilità finanziaria più accentuata, ma ad una ormai insostenibile debolezza dei meccanismi di governance politica ed economica, che occorre, pertanto, rafforzare per promuovere la crescita e lo sviluppo e per poter assicurare una più efficace tutela della moneta unica europea;
la crisi attuale dell'euro dipende innanzitutto dall'inadeguatezza del processo di costruzione dell'Unione europea, che non è riuscito ad affiancare all'euro uno Stato, sia pure in fieri, con un governo unitario delle politiche fiscali ed economiche, nonché dalle divaricazioni tra i vari Paesi europei in termini di produttività e competitività dei relativi sistemi-Paese;
l'entrata in vigore dell'euro non ha indotto i Paesi più deboli dell'eurozona, quelli che maggiormente hanno beneficiato della creazione della moneta unica per quanto riguarda i tassi d'interesse (e i fondi strutturali), a intervenire con determinazione sia per ridurre il debito (il caso dell'Italia e della Grecia) che per avviare riforme al fine di incrementare la produttività dell'insieme dei fattori per migliorare la propria competitività sistemica, dovendo rinunciare alla prassi delle svalutazioni competitive;
nei Paesi dell'eurozona con bilance commerciali in forte attivo nei confronti degli altri partner europei, invece di operare per ridurre tale divario, è stata attuata una politica di congelamento dei salari, non ridistribuendo, se non in una misura minima, gli incrementi di produttività ottenuti al fine di aumentare la concorrenzialità verso gli altri Paesi europei e comprimendo così la domanda complessiva interna all'Unione europea;
ma, come ha dichiarato in una sua recente intervista il Presidente del Consiglio dei ministri Monti, «pensare che la causa della crisi sia l'euro è non solo un errore economico, ma un pretesto o, peggio, un tentativo di scaricare sull'Europa problemi anche di altre realtà, che coinvolgono ulteriori responsabilità e ben altri interessi»;
non essendo più possibili le speculazioni sui cambi tra le valute dei vari Paesi dell'Unione europea, assumendo che tali Paesi mantengano un andamento non convergente nel tempo, le tensioni si sono scaricate sulla valutazione di solidità dei titoli del debito pubblico dei vari Paesi, quindi sugli spread;
l'Italia non è un Paese insolvente (a differenza della Grecia), ma solo un Paese con un problema di liquidità, il quale ha accumulato un grande stock di debito ed ha difficoltà a breve nel finanziamento degli oneri connessi con questo debito, ma ha le risorse per poter pagare quel debito. Questo è il punto da cui partire. La situazione, però, è molto difficile perché la nostra economia non cresce da troppi anni;
secondo il Bollettino economico di gennaio 2012 della Banca d'Italia, nel terzo trimestre del 2011 il prodotto interno lordo dell'Italia è diminuito dello 0,2 per cento sul periodo precedente; la dinamica del prodotto interno lordo risente del rialzo dei costi di finanziamento, per l'aggravarsi della crisi del debito sovrano e del rallentamento del commercio mondiale;
la priorità del nostro Paese è ora la creazione di condizioni favorevoli al rilancio dell'economia, stimolando la capacità potenziale di crescita e influenzando positivamente le aspettative dei mercati e le decisioni di spesa di famiglie e imprese. Allo stesso tempo, sono indispensabili anche a livello europeo politiche ambiziose per ripristinare la fiducia e garantire la normalizzazione delle condizioni di mercato;
la situazione italiana già storicamente grave è stata resa ancora più difficile, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, dalla sottovalutazione sistematica da parte del Governo Berlusconi dei rischi nei quali incorreva il nostro Paese;
le manovre finanziarie attuate nel corso del 2011 in Italia - pur ponendosi il giusto obiettivo di ottenere l'indispensabile correzione dei tendenziali dei conti pubblici - dal Governo Berlusconi (con ingiustificato ritardo) e dallo stesso Governo Monti, per le loro modalità, hanno ulteriormente compresso, rispetto alla sempre più diseguale distribuzione dei reddito ai danni di salari e pensioni dell'ultimo trentennio, il potere d'acquisto dei ceti popolari, acuendo le spinte recessive;
l'uscita sia pure debole dalla recessione iniziata nel 2008-2009 è stata soffocata sul nascere sia da un rallentamento dell'economia mondiale, che dalle pesanti manovre recessive imposte ai Paesi della zona euro dai mercati finanziari e dal Governo tedesco;
i rischi di una frammentazione dell'area dell'euro non possono essere considerati trascurabili, come non si possono ignorare sia gli effetti destabilizzanti che essa avrebbe sui bilanci bancari, sia la corsa alle svalutazioni competitive che ne deriverebbe, con le conseguenze negative già sperimentate negli anni Trenta del Novecento;
gli stessi Paesi dell'eurozona in surplus di bilancia dei pagamenti, che rifiutano di accettare politiche fiscali o monetarie espansive, hanno un forte interesse ad una ripresa della crescita nei Paesi «mediterranei»;
la motivazione del declassamento di una serie di Paesi, tra cui la Francia, della zona dell'euro da parte di Standard & Poor's contiene - al di là del merito della notazione - anche un'analisi giusta: «crediamo che un processo di riforma basato unicamente sul pilastro dell'austerità fiscale rischia di sconfiggersi da solo nella misura in cui la domanda interna si adegua alle crescenti preoccupazioni dei consumatori riguardo la sicurezza dell'occupazione e del reddito disponibile, erodendo in tal modo il gettito fiscale del Paese in questione»;
il recente declassamento da parte delle agenzie di rating del Fondo europeo per la stabilità finanziaria (Efsf) riporta l'attenzione sull'evidente strapotere attualmente in capo alle agenzie di rating, sempre più da considerare non come arbitri oggettivi e imparziali, ma come soggetti sottoposti ad evidenti conflitti di interesse, e, come ha ricordato di recente il Commissario europeo agli affari economici, Olli Rehn, le agenzie di rating «hanno i loro propri interessi e agiscono molto secondo i termini del capitalismo finanziario americano»;
l'attuale crisi dell'area dell'euro è da ricondurre non solo ad un'elevata tendenza all'indebitamento degli Stati, ma soprattutto, per gran parte, all'andamento sfavorevole dei mercati finanziari. Situazioni simili di indebitamento, o anche più marcate, si possono riscontrare nel Regno Unito e negli Stati Uniti;
le misure per il consolidamento sono giuste e importanti, tuttavia se la Germania pretende sempre più misure di consolidamento e, in contemporanea, rifiuta categoricamente tutte le misure che potrebbero concorrere a calmierare i mercati finanziari, vengono minate la stabilità dell'unione monetaria europea e dell'intero sistema finanziario europeo;
in assenza dell'euro il marco tedesco, con ogni probabilità, quoterebbe oggi 2-2,5 rispetto al dollaro; con un impatto fortemente negativo sulle esportazioni tedesche. Occorre anche ricordare che la Germania esporta circa il 50 per cento del suo prodotto interno lordo e di questo circa il 60 per cento nell'eurozona;
occorre essere, altresì, consapevoli che nessun Paese europeo, nemmeno il più grande e solido, ha le dimensioni sufficienti per perseguire obiettivi nazionali che fossero incoerenti con l'impostazione dominante nel resto del continente e dell'economia globale. La globalizzazione ha reso indifendibili gli equilibri economici e sociali (e politici) di Paesi relativamente piccoli rispetto all'instabilità congenita dei mercati internazionali e alle sue degenerazioni speculative;
la politica monetaria in Europa è amministrata dalla Banca centrale europea, costituzionalmente preposta solo al contrasto all'inflazione (diversamente dalla banca centrale Usa, la Fed, che deve preoccuparsi anche della crescita, e di quella cinese che ha anche l'obiettivo dell'occupazione);
la scelta della Banca centrale europea di concedere prestiti triennali illimitati alle banche ad un tasso di interesse molto basso è una delle modalità operative possibili, nel quadro delle regole del Trattato e dello statuto attuale della Banca centrale europea. Così facendo, infatti, la Banca centrale europea ha reso liquidi i crediti inesigibili delle banche, che con questa liquidità dovrebbero sostenere i corsi dei debiti sovrani;
tuttavia, se i prestiti non saranno restituiti dalle banche fra tre anni dovranno intervenire gli Stati che hanno fornito le garanzie. La scelta sopra descritta ha il limite di far fare il prestatore di ultima istanza ad enti privati - e non di sistema - come le banche, le quali, per paura di non poter fare fronte a impegni futuri - tra cui le pressanti richieste di ricapitalizzazione delle medesime - trattengono la liquidità, non sostenendo adeguatamente i debiti sovrani e le richieste delle imprese e delle famiglie;
occorrerebbe, dunque, che la Banca centrale europea si comporti come la Fed statunitense e diventi prestatore di ultima istanza e/o che emetta eurobond, per venire incontro alle esigenze di finanziamento degli Stati europei;
l'allungamento dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni rischia di mettere definitivamente in crisi le aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, già in sofferenza per la stretta del credito. L'Unione europea è intervenuta sul problema, approvando la direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011. La direttiva dispone che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione, il creditore, che non abbia ricevuto l'importo dovuto entro il termine massimo di sessanta giorni, abbia diritto agli interessi legali di mora; inoltre, la direttiva dispone l'aumento di un punto percentuale del saggio degli interessi moratori da riconoscere in caso di ritardato pagamento. Risulta, pertanto, necessario ed urgente dare applicazione agli indirizzi in essa contenuti in termini di effettività della tutela giurisdizionale del creditore, senza la quale i richiami alla tempestività dei pagamenti rischiano di rimanere affermazioni volatili;
il Presidente della Banca centrale europea, Draghi, ha recentemente definito la situazione attuale dell'eurozona «molto grave» invitando, altresì, i Governi a passare dalle decisioni ai fatti, abbinando al rigore della disciplina di bilancio anche il rilancio della crescita e dell'occupazione;
già nel corso del Consiglio europeo dell'8-9 dicembre 2011 si sono svolti i negoziati per mettere a punto il Trattato intergovernativo su una nuova disciplina di bilancio (il cosiddetto fiscal compact), da concludersi entro il prossimo Consiglio europeo, fissato per il 30 gennaio 2012, anche al fine di rassicurare i mercati sulla disciplina di bilancio dell'Unione europea;
il nuovo Trattato, ancora oggetto di negoziati, minimizza il ruolo delle istituzioni europee e riduce il potere di iniziativa della Commissione europea, dimostrando così la sua natura esclusivamente intergovernativa;
il nuovo patto di bilancio si inserisce in un trattato intergovernativo, che per il momento è parallelo a quelli europei. Inquadrare il patto in una dimensione comunitaria agevolerebbe il raggiungimento di una prospettiva di maggiore flessibilità di principio sulla valutazione del «rischio Paese»;
riportando il fiscal compact nel contesto comunitario, lo si farebbe dipendere da un impianto di regole, il cosiddetto six pack, entrato in vigore a dicembre 2011, il quale inserisce criteri di maggiore flessibilità sulle valutazioni. In sostanza, è quanto richiesto dall'Italia con le deroghe agli articoli 3 e 4 del Trattato, relativi al rientro da una condizione di debito eccessivo;
appare altamente probabile l'accoglimento della richiesta italiana di modificare l'articolo 4 del Trattato, in modo da attenuare l'impegno di riduzione del debito pubblico di un ventesimo all'anno, tenendo conto di tutti gli eventuali «fattori nazionali rilevanti» - così come affermato nella recente riforma del patto di stabilità e di crescita - che vanno dalla stabilità finanziaria del Paese, alla dimensione del debito privato, all'impatto di riforme strutturali della spesa;
la bozza di Trattato delinea misure per il rafforzamento della convergenza economica e fiscale nell'eurozona e nell'Unione europea. Si tratta di misure che si limitano, a quanto risulta fino ad ora, a impegnare gli Stati contraenti a lavorare insieme verso una politica economica in grado di promuovere il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria e la crescita economica. I firmatari del presente atto di indirizzo ritengono, invece, che si debba dare priorità agli interventi finalizzati a rimuovere quelle circostanze che possono minacciare stabilità, competitività, crescita e creazione di posti di lavoro. Inoltre, si ritiene troppo vago il riferimento alla convergenza delle politiche fiscali;
esiste la necessità che l'Europa offra garanzie ai mercati sulla tenuta dell'euro, in modo da consentire ai capitali di tornare a investire anche in Italia e non solo nei Paesi virtuosi del Nord Europa, così da ridurre lo spread e fornire ossigeno alle imprese. Se da un lato il Governo italiano ha ottenuto qualche risultato sul fronte delle modifiche al Trattato, inserendovi margini di flessibilità nei ritmi imposti alla riduzione del debito pubblico, dal lato delle misure europee per garantire i mercati i progressi sembrerebbero al momento scarsi:
a) appare abbandonata l'idea di trasformare la Banca centrale europea in prestatore di ultima istanza che garantisca i debiti dei Governi;
b) altrettanto impercorribile, almeno nell'immediato futuro, sembra anche la proposta degli eurobond;
resta, altresì, sul tavolo l'ipotesi di un rafforzamento del fondo «salva Stati», che potrebbe vedere coinvolto in un modo più significativo anche il Fondo monetario internazionale;
la nuova governance europea prospettata non appare, dunque, sufficiente ad evitare altre crisi ed a risolvere la crisi dei debiti sovrani;
ma le soluzioni di carattere puramente finanziario (Efsf/Esm), tanto più quando lo sono per importi predeterminati e limitati, non sono sufficienti per affrontare un problema che deriva dalla mancanza di direzione politica e visione sociale a livello continentale;
è importante - al fine di limitare la volatilità dei mercati finanziari - rendere permanente la regolazione delle pratiche dello short selling e, più in generale, occorre regolare in maniera più efficace gli strumenti finanziari,
impegna il Governo:
a proporre, in parallelo al nuovo Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell'unione economica e monetaria, un rafforzamento delle politiche di coesione europea con misure e provvedimenti che delineino una vera unione politica del continente, con un ruolo maggiore del Parlamento europeo, con una comune politica fiscale e finanziaria, con obiettivi comuni per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'area monetaria, ponendo su una base comune il finanziamento statale degli Stati membri;
a promuovere insieme agli altri partner continentali azioni concrete per promuovere una crescita più forte e maggiore competitività e coesione sociale, rilanciando gli ideali europei tramite:
a) un sempre maggiore ruolo del Parlamento europeo nelle decisioni dell'Unione europea e nella definizione dei suoi organismi dirigenti;
b) un rafforzamento della collaborazione culturale;
c) una politica comune della difesa europea resa necessaria dalle nuove modalità e sensibilità nella gestione dei conflitti internazionali e dagli inevitabili tagli nei bilanci nazionali di una spesa militare tanto eccessiva quanto inappropriata;
d) il completamento del mercato interno europeo, che non è ancora una realtà pienamente operativa;
e) una politica comune della mobilità delle persone e l'aggiornamento dell'accordo di Schengen;
a indicare in tutte le sedi europee la chiara esigenza di un programma europeo:
a) che abbia chiare priorità di investimenti nelle infrastrutture, nell'economia reale e nel rilancio del mercato interno, in particolare nei Paesi dell'eurozona con bilance commerciali in forte attivo nei confronti degli altri partner europei e tramite una politica di ridistribuzione dei redditi che favorisca la domanda;
b) che avvii in Europa una trasformazione sociale ed ecologica del modello di sviluppo, a partire dal settore energetico e da quello dei trasporti, con l'istituzione di una nuova catena di creazione di valori nei mercati-pilota del futuro;
c) che promuova un'iniziativa europea per combattere la disoccupazione giovanile;
a valutare l'opportunità di proporre la creazione di un'Agenzia europea dei beni comuni (European common goods agency), in cui i beni e gli asset indebitati vengano gestiti in modo trasparente, efficiente ed equo, finché gli Stati in crisi non possano riscattarli, o finché non si decida di immetterli sul mercato senza i condizionamenti dello stato di necessità, facendo sì che questi asset possano costituire la garanzia dei prestiti ai Paesi in difficoltà;
a valutare l'opportunità di sostenere l'esigenza che siano adottate al più presto politiche e misure per garantire la stabilità dell'euro, evitando l'istituzione di ulteriori strutture economico-finanziarie non sottoposte al controllo degli organi di governo dell'Unione europea e dei singoli Stati, modificando ulteriormente il mandato della Banca centrale europea per concedere prestiti agli Stati nazionali, avendo a garanzia anche gli asset della citata Agenzia europea dei beni comuni;
a valutare l'opportunità di sostenere l'emissione di eurobond che potrebbero servire anche a finanziare investimenti pubblici da escludere dal computo dei deficit di bilancio ai fini del rispetto dei «criteri di Maastricht»;
a proporre una riforma europea delle regole della finanza, introducendo trasparenza, limitando i conflitti di interesse e gli accumuli di potere eccessivo, risolvendo il problema degli istituti too-big-to-fail, regolando meglio le banche e gli altri operatori (speculativi e non), valutando l'abolizione di alcuni strumenti finanziari (come alcuni derivati over-the-counter) e ponendo in essere qualsiasi altra azione necessaria a ricondurre l'operato dei mercati nell'alveo del pubblico interesse e del bene comune;
a sostenere, attraverso le necessarie intese, la proposta dell'istituzione di una tassa sulle transazioni finanziarie;
a proporre la creazione di un'agenzia di rating europea indipendente ed autorevole, nonché ad implementare con più incisività sul piano giuridico il concetto di responsabilità per le conseguenze delle valutazioni errate delle stesse agenzie;
a proporre l'adozione di regole che separino l'attività delle banche di credito ordinario da quella delle banche d'investimento;
a procedere rapidamente all'attuazione della direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, dando applicazione agli indirizzi in essa contenuti in termini di effettività della tutela giurisdizionale del creditore;
e ad un rafforzamento della governance democratica a partire dal Parlamento.
(1-00822)
(Testo modificato nel corso della seduta).«Donadi, Leoluca Orlando, Di Pietro, Borghesi, Evangelisti, Porcino, Favia, Palomba, Di Stanislao, Mura, Barbato, Messina, Piffari, Zazzera, Monai, Cimadoro, Paladini, Aniello Formisano, Palagiano, Di Giuseppe, Rota».
(23 gennaio 2012)
La Camera,
premesso che:
il 30 gennaio 2012 a Bruxelles saranno prese decisioni fondamentali per il futuro dell'Europa e dell'Italia. Nell'incontro sopra citato la posta in gioco principale sarà costituita dalla determinazione del cosiddetto fiscal compact e le condizioni che dovranno essere fissate per il rientro dello stock del debito pubblico rispetto alla soglia fissata a Maastricht del 60 per cento;
questo obiettivo potrà essere perseguito a condizione che l'Europa ritrovi la strada della crescita e, quindi, della competitività rispetto ad un contesto globale, non solo in grave crisi, ma soprattutto caratterizzato da una configurazione profondamente cambiata. Quindi, le misure relative al rigore sui conti pubblici che devono inevitabilmente essere adottate per evitare il default di alcuni Paesi per ridurre gli squilibri, ormai insopportabili, tra i Paesi in avanzo di bilancio dei pagamenti e quelli in deficit (precondizione per rimettere il processo di integrazione nella direzione della convergenza e non della divergenza) dovranno inevitabilmente essere accompagnate da decisioni che vadano nella direzione della ripresa della crescita europea, pena il rischio, anzi la certezza, come il Presidente del Consiglio dei ministri Monti ha giustamente ammonito, in relazione alla Germania, di reazioni populiste ed antieuropee, che potrebbero minare dalle fondamenta il progetto politico europeo;
in effetti, negli anni dell'euro si è verificato un aumento della divergenza dei costi unitari del lavoro dei Paesi europei che ha determinato un cambiamento della loro competitività operativa. Questo cambiamento delle posizioni competitive, legato a sua volta agli andamenti di produttività e costo del lavoro, ha prodotto una significativa differenza dei risultati dell'esportazione e, di conseguenza, dei conti verso l'estero, che, in presenza di moneta unica, non possono essere raggiunti da modifiche del tasso di cambio;
pur in una fase molto avanzata del negoziato e in prossimità di una prossima scadenza del Consiglio europeo, la Conferenza intergovernativa riveste una centralità decisionale, tecnica e politica che può ancora ben indirizzare il futuro dell'Europa;
in questo contesto storico straordinario il Parlamento non può limitarsi a fornire un generico sostegno parlamentare al Presidente del Consiglio dei ministri Monti; bisogna rafforzare, rispetto ad alcuni temi del negoziato, il Governo stesso con un'ampia maggioranza politica,
impegna il Governo:
a promuovere la riapertura della discussione sul rientro dello stock del debito, da un lato, ritornando con maggiore precisione sulla questione della necessità di tenere in conto, accanto all'entità del debito pubblico, anche l'entità del debito privato, nonché la correlata questione della quantità di debito detenuto da investitori stranieri, dall'altro, ricordando come è avvenuto già al tempo del negoziato che portò a Maastricht il problema di un parametro relativo allo stock, con la formulazione che poi fu adottata nella stesura finale;
a porre la questione delle prospettive per il processo di integrazione, soprattutto nel contesto della nuova configurazione multipolare del mondo, ovviamente sottolineando che l'Europa non potrà avere un futuro, soprattutto economico, ma anche politico, se non saprà fare una scelta coraggiosa nella direzione dell'allargamento delle sue prospettive verso Est naturalmente, ma anche verso Sud, respingendo ogni tentazione di chiudersi a riccio ed in difesa, nella direzione di un vero e proprio «rattrappimento baltico»;
a porre con forza, anche sulla base degli argomenti di cui al punto precedente, da un lato, la questione del rafforzamento dell'entità del cosiddetto fondo salva Stati, dall'altro la questione del contestuale via libera agli eurobond, non tanto ai fini del sostegno ai debiti degli Stati quanto ai fini dei necessari investimenti infrastrutturali per consentire la realizzazione delle scelte geopolitiche e geoeconomiche in grado di permettere all'Europa di non perdere un ruolo centrale nella nuova configurazione del mondo (i cosiddetti «project bond»), considerato che una emissione di questo tipo potrebbe contribuire, con adeguati progetti di investimento, alla riduzione del gap di produttività dei Paesi con disavanzo con deficit commerciale, tenendo conto dell'interesse dell'Italia per tale decisione ai fini di controbilanciare le conseguenze recessive delle misure di rigore che si devono e si intendono introdurre;
come già accaduto nel negoziato di Maastricht e come giustamente il Governo pare sia orientato a fare, a porre il problema del Regno Unito, contribuendo a creare le condizioni per consentire allo stesso di partecipare alle decisioni finali, a livello europeo, così come avvenne vent'anni fa in un contesto caratterizzato da impressionanti analogie (ottobre 1990: il Regno Unito risultava isolato; dicembre 1991: il Regno Unito, sia pure con l'opting out rispetto all'euro, alla fine approvava il Trattato di Maastricht);
a promuovere un rafforzamento della «governance europea», cioè della sua «mission» e delle sue istituzioni, idea perseguibile solo in presenza di un più integrato e vigile rapporto tra politica, democrazia e mercato.
(1-00823)
«Antonione, Gava, Pittelli, Marmo, Milo, Sardelli, Mistrello Destro, Brugger».
(24 gennaio 2012)
La Camera,
premesso che:
il 30 gennaio 2012 a Bruxelles saranno prese decisioni fondamentali per il futuro dell'Europa e dell'Italia. Nell'incontro sopra citato la posta in gioco principale sarà costituita dalla determinazione del cosiddetto fiscal compact e le condizioni che dovranno essere fissate per il rientro dello stock del debito pubblico rispetto alla soglia fissata a Maastricht del 60 per cento;
questo obiettivo potrà essere perseguito a condizione che l'Europa ritrovi la strada della crescita e, quindi, della competitività rispetto ad un contesto globale, non solo in grave crisi, ma soprattutto caratterizzato da una configurazione profondamente cambiata. Quindi, le misure relative al rigore sui conti pubblici che devono inevitabilmente essere adottate per evitare il default di alcuni Paesi per ridurre gli squilibri, ormai insopportabili, tra i Paesi in avanzo di bilancio dei pagamenti e quelli in deficit (precondizione per rimettere il processo di integrazione nella direzione della convergenza e non della divergenza) dovranno inevitabilmente essere accompagnate da decisioni che vadano nella direzione della ripresa della crescita europea, pena il rischio, anzi la certezza, come il Presidente del Consiglio dei ministri Monti ha giustamente ammonito, in relazione alla Germania, di reazioni populiste ed antieuropee, che potrebbero minare dalle fondamenta il progetto politico europeo;
in effetti, negli anni dell'euro si è verificato un aumento della divergenza dei costi unitari del lavoro dei Paesi europei che ha determinato un cambiamento della loro competitività operativa. Questo cambiamento delle posizioni competitive, legato a sua volta agli andamenti di produttività e costo del lavoro, ha prodotto una significativa differenza dei risultati dell'esportazione e, di conseguenza, dei conti verso l'estero, che, in presenza di moneta unica, non possono essere raggiunti da modifiche del tasso di cambio;
pur in una fase molto avanzata del negoziato e in prossimità di una prossima scadenza del Consiglio europeo, la Conferenza intergovernativa riveste una centralità decisionale, tecnica e politica che può ancora ben indirizzare il futuro dell'Europa;
in questo contesto storico straordinario il Parlamento non può limitarsi a fornire un generico sostegno parlamentare al Presidente del Consiglio dei ministri Monti; bisogna rafforzare, rispetto ad alcuni temi del negoziato, il Governo stesso con un'ampia maggioranza politica,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di promuovere la riapertura della discussione sul rientro dello stock del debito, da un lato, ritornando con maggiore precisione sulla questione della necessità di tenere in conto, accanto all'entità del debito pubblico, anche l'entità del debito privato, nonché la correlata questione della quantità di debito detenuto da investitori stranieri, dall'altro, ricordando come è avvenuto già al tempo del negoziato che portò a Maastricht il problema di un parametro relativo allo stock, con la formulazione che poi fu adottata nella stesura finale;
a porre la questione delle prospettive per il processo di integrazione, soprattutto nel contesto della nuova configurazione multipolare del mondo, ovviamente sottolineando che l'Europa non potrà avere un futuro, soprattutto economico, ma anche politico, se non saprà fare una scelta coraggiosa nella direzione dell'allargamento delle sue prospettive verso Est naturalmente, ma anche verso Sud, respingendo ogni tentazione di chiudersi a riccio ed in difesa, nella direzione di un vero e proprio «rattrappimento baltico»;
a porre con forza, anche sulla base degli argomenti di cui al punto precedente, da un lato, la questione del rafforzamento dell'entità del cosiddetto fondo salva Stati, dall'altro la questione del contestuale via libera agli eurobond, non tanto ai fini del sostegno ai debiti degli Stati quanto ai fini dei necessari investimenti infrastrutturali per consentire la realizzazione delle scelte geopolitiche e geoeconomiche in grado di permettere all'Europa di non perdere un ruolo centrale nella nuova configurazione del mondo (i cosiddetti «project bond»), considerato che una emissione di questo tipo potrebbe contribuire, con adeguati progetti di investimento, alla riduzione del gap di produttività dei Paesi con disavanzo con deficit commerciale, tenendo conto dell'interesse dell'Italia per tale decisione ai fini di controbilanciare le conseguenze recessive delle misure di rigore che si devono e si intendono introdurre;
come già accaduto nel negoziato di Maastricht e come giustamente il Governo pare sia orientato a fare, a porre il problema del Regno Unito, contribuendo a creare le condizioni per consentire allo stesso di partecipare alle decisioni finali, a livello europeo, così come avvenne vent'anni fa in un contesto caratterizzato da impressionanti analogie (ottobre 1990: il Regno Unito risultava isolato; dicembre 1991: il Regno Unito, sia pure con l'opting out rispetto all'euro, alla fine approvava il Trattato di Maastricht);
a promuovere un rafforzamento della «governance europea», cioè della sua «mission» e delle sue istituzioni, idea perseguibile solo in presenza di un più integrato e vigile rapporto tra politica, democrazia e mercato.
(1-00823)
(Testo modificato nel corso della seduta).«Antonione, Gava, Pittelli, Marmo, Milo, Sardelli, Mistrello Destro, Brugger».
(24 gennaio 2012)
La Camera,
premesso che:
la crisi economica internazionale, iniziata nel 2007 negli Stati Uniti e rapidamente diffusasi nel resto del mondo e tra i diversi settori economici, ha avuto le principali ripercussioni in Europa dove, anche a causa delle intrinseche debolezze della moneta unica, la recessione ha manifestato i sintomi più significativi;
le misure adottate dai diversi Governi nazionali europei per far fronte alla crisi, che dopo un periodo di lenta ripresa nei primi mesi del 2011 si sta nuovamente aggravando, si sono ad oggi rivelate assolutamente insufficienti ed inadeguate tanto più che se confrontate con quelle di altri paesi, come gli Usa o il Giappone, dove il debito pubblico è cresciuto in misura maggiore rispetto ai paesi dell'eurozona e i principali indici macro economici sono più negativi di quelli evidenziati da altri Stati dell'Europa;
la evidente difficoltà dell'Europa è direttamente collegata alla crisi della sua moneta unica manifestatasi in tutta la sua gravità negli ultimi mesi soprattutto in Grecia dove le misure adottate dal Governo nazionale si sono palesate carenti tanto da indurre la Unione europea ad adottare provvedimenti straordinari di supporto economico e finanziario in favore del governo di Atene e finalizzate ad evitare un crollo non solo dell'economia ellenica, ma anche e soprattutto dell'intera eurozona messa sotto attacco dalla speculazione finanziaria;
la fragilità della moneta unica e la gravità della attuale recessione rilevano come la fase di costruzione dell'euro sia stata assolutamente non conforme con le attese dei suoi fautori e non abbia assolutamente considerato le attuali problematicità, denotando in tal modo come la realizzazione della moneta unica non si sia assolutamente accompagnata alla costruzione di una politica europea univoca ed in grado di garantire quella omogeneità politica capace di superare le diversità sociali ed economiche tra i diversi paesi europei e tale da assicurare così una crescita ed uno sviluppo coerenti con le economie dei paesi più avanzati;
la strategia adottata fino ad ora dalla BCE e finalizzata esclusivamente ad un controllo del livello della inflazione dei paesi dell'eurozona si è dimostrata assolutamente inefficace a contrastare gli effetti della crisi proprio in ragione della difformità della strategia della Banca europea con le necessità evidenziate dalla crisi economica e che dovrebbe invece concentrarsi sul finanziamento diretto agli Stati europei, anche attraverso l'emissione di eurobond;
la genesi della crisi ha altresì aperto la discussione sulla patrimonializzazione degli istituti di credito e sugli eccessivi livelli di rischio che questi ultimi assumono; il crac di Lehman Brothers di tre anni fa ha fatto drammaticamente emergere l'abuso della leva finanziaria da parte degli istituti di credito e il problema della qualità degli strumenti finanziari detenuti dalle banche stesse; già più di un anno fa il Comitato dei governatori delle banche centrali europee ha riscritto l'accordo cosiddetto «Basilea 2» per arrivare al «Basilea 3», che mira a rafforzare il patrimonio delle banche, al fine di scongiurare nuove catastrofi finanziarie; a seguito del Consiglio europeo del 26 ottobre scorso il tema dei requisiti patrimoniali delle banche degli Stati europei è tornato di attualità; i Governi dell'Unione europea hanno concordato sulla necessità di elevare l'indice di Core Tier 1 e hanno introdotto nuovi criteri per il calcolo dei requisiti patrimoniali che prevedono la valutazione a prezzi di mercato dei titoli del debito pubblico, superando le disposizioni precedenti che prevedevano la contabilizzazione dei titoli iscritti nel portafoglio bancario al valore di acquisto; il rispetto dei nuovi requisiti fissati dalla European Banking Authority, comporta per gli istituti di credito italiani una ricapitalizzazione pari a circa 14,7 miliardi di euro, penalizzati dalla notevole quantità di Bot e Btp che detengono in portafoglio, in un momento in cui il nostro debito sovrano è sottoposto ad evidenti pressioni speculative e soggetto a grande deprezzamento, con la conseguenza di dover aumentare il capitale aggiuntivo necessario per rispettare i nuovi limiti europei; la prospettiva per le banche italiane potrebbe essere quindi quella di restringere l'erogazione del credito verso le imprese con conseguenze disastroso per l'economia, in un momento in cui le necessità del sistema industriale sono proprio opposte; l'alternativa sarebbe quella di nazionalizzare il nostro sistema bancario o consentire l'ingresso nel capitale delle nostre banche ai grandi gruppi stranieri, favorito anche dal forte deprezzamento dei prezzi azionari;
la possibilità per l'Europa di poter riuscire a superare l'attuale momento di ristrettezza passa inesorabilmente da un miglioramento del livello di governance tra i diversi paesi membri, finalizzata ad un migliore coordinamento e ad una integrazione più efficace, dall'adozione di politiche governative di intervento finalizzate alla riduzione del debito pubblico e dalla assunzione di politiche fiscali finalizzate alla crescita e allo sviluppo economico, in grado così di evitare tanto recessioni economiche quanto gli atti speculativi che nel corso di questi mesi hanno messo sotto attacco i mercati finanziari;
gli sforzi fatti dall'Italia negli ultimi mesi per evitare di essere coinvolta, così come altri paesi europei, nel vortice della crisi economica, sospinta peraltro anche dai continui declassamenti del debito sovrano impartito dalle principali agenzie di rating internazionali, se da un lato stanno comportando un rigoroso miglioramento dell'avanzo primario, dall'altro stanno evidentemente bloccando la ripresa della crescita, del Paese, anche a causa dell'ultima manovra economica approvata dal Governo nazionale e fortemente depressiva;
la difficoltà dell'Italia nel riuscire ad uscire dalla crisi economica è data infatti non solo dalla contingente problematicità legata alla moneta unica, ma anche e soprattutto dagli effetti derivanti dalla ultima manovra economica che, basandosi finanziariamente più su maggiori entrate che su una riduzione della spesa pubblica, comporterà sicuramente, così come peraltro già evidenziato da numerosi studi, una recessione dell'economia nazionale la quale, proprio in un momento di rallentamento come quella attuale, avrebbe invece bisogno di un sostegno basato su politiche di tipo espansivo;
la recente adozione da parte del Governo italiano di un provvedimento finalizzato alle liberalizzazioni di alcune professioni non appare, in tal senso, un'azione in grado di sopperire alle carenze derivanti dalla mancanza di una politica economica nazionale di tipo espansivo, anche e soprattutto in ragione del fatto che tale provvedimento più che supportare la classe media imprenditoriale e che costituisce il punto di forza del tessuto economico del Paese, pare chiaramente destinata a favorire i grandi operatori economici i quali, a dispetto dei soggetti economici di dimensioni inferiori e proprio in ragione del loro maggiore dimensionamento aziendale, possono usufruire di vantaggi competitivi in grado di aumentare il divario oggi esistente,
impegna il Governo:
ad intervenire a livello europeo, chiedendo la revisione dei metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche e, in particolare, la revisione della valutazione a prezzi di mercato dei titoli del debito pubblico detenuti dalle banche stesse, con lo scopo di tutelare e rafforzare il sistema creditizio italiano e chiedendo, al contempo, una revisione della politica monetaria europea della BCE, finalizzata non solo alla regolamentazione dell'inflazione, così come avviene oggi, ma anche e soprattutto ad una modifica della strategia della BCE allo scopo di fare della Banca centrale europea un prestatore di ultima istanza, così come avviene per la FED;
a rivedere completamente, a livello nazionale, le decisioni fino ad oggi assunte dal Governo in materia fiscale, imperniando il controllo del debito pubblico sui tagli della spesa pubblica, soprattutto nei livelli della pubblica amministrazione più inefficiente e nelle aree del Paese che denotano sprechi di risorse pubbliche, e sviluppando politiche di crescita espansive rimodulando, in tal senso, anche le regole del patto di stabilità interno allo scopo di favorire gli investimenti negli enti locali oggi bloccati dai severi parametri del patto stesso e che impediscono e rallentano il pagamento delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle aziende.
(1-00824)
«Reguzzoni, Bossi, Lussana, Fogliato, Montagnoli, Fedriga, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, D'Amico, Dal Lago, Desiderati, Di Vizia, Dozzo, Guido Dussin, Fabi, Fava, Fogliato, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Maggioni, Maroni, Martini, Meroni, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Polledri, Rainieri, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi».
La Camera,
premesso che:
obiettivo principale dei padri fondatori dell'Europa unita era quello di conseguire gradualmente non solo l'unità economica ma essenzialmente una unità politica basata su fondamentali valori identitari comuni;
il mancato conseguimento dell'unità politica mette in discussione, nell'eurozona, l'unione monetaria e la stabilità finanziaria, sicché senza una politica non si può porre argine alla crisi economica finanziaria che minaccia pesantemente di travolgere l'euro;
il percorso, non facile, sembrerebbe oggi subire un rallentamento oltre che presentare elementi di criticità, a causa della profonda lunga crisi che, partita dagli USA, ha investito l'Europa;
gli sforzi di coesione per la costruzione sostanziale dell'unità europea non possono essere vanificati e, dunque, occorre intervenire con azioni comunitarie a rafforzare l'Europa in tutte le sue istituzioni e nella Banca centrale europea (BCE), nonché nella pratica rafforzata dal metodo comunitario, soprattutto in materia di disciplina di bilancio;
nonostante l'atteggiamento negativo della Gran Bretagna, è necessario insistere sull'approvazione del patto di bilancio (il cosiddetto fiscal compact) a 27;
l'aver adottato nei due rami del Parlamento, in prima lettura, la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, rende l'Italia più credibile e quindi più autorevole nel sostenere le sue proposte per uscire dalla crisi;
il Parlamento italiano deve avere costantemente un ruolo di indirizzo delle scelte che il Governo italiano porta in Europa a norma dell'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 4-bis della legge n. 11 del 2005, introdotto dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria per il 2009);
occorre comprendere quali siano le interrelazioni fra gli strumenti di controllo delle finanze pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea (con riferimento al cosiddetto six-pack, alle proposte dalla Commissione europea del 23 novembre 2011, al nuovo «trattato» intergovernativo) per dirimere problemi di coesistenza fra la disciplina già vigente nell'Unione europea e quella in corso di negoziato;
l'Italia dovrà insistere per l'accordo (e non per il trattato intergovernativo) in considerazione del fatto che l'accordo non richiede un nuovo strumento internazionale;
al di là della natura squisitamente politica dell'accordo, occorre affrontare i temi dello sviluppo, della crescita, dell'equilibrio socio-economico fra territori dell'eurozona ed all'interno degli Stati aderenti all'Unione europea in considerazione del fatto che la crisi ha acquisito le differenze accentuando la povertà;
in particolare il Mezzogiorno d'Italia sta attraversando un lungo periodo di difficoltà che vede crescere la disoccupazione giovanile e femminile e registra il fallimento quotidiano di Piccole e medie imprese (PMI) che rappresentano il tessuto vitale dell'economia meridionale insieme con l'agricoltura, anch'essa in crisi per le misure sempre più penalizzanti della Politica agricola comune (PAC),
impegna il Governo:
a partecipare in termini attivi e propositivi al negoziato per giungere alla redazione di un accordo politico che, oltre alla costituzionalizzazione del bilancio, all'accordo six-pack, alla riduzione complessiva del debito, ai contenuti del patto Europlus, tenga in primaria considerazione l'adozione di politiche fiscali funzionali alla crescita, anche negoziando con le istituzioni europee in merito alla concessione di fiscalità di vantaggio quinquiennale per le aree sottoutilizzate;
ad insistere perché siano inseriti nell'accordo gli impegni per una più profonda integrazione nell'ambito del mercato interno e per il conseguimento di una reale coesione sociale;
ad affrontare le politiche della crescita e contestualmente quelle di riduzione del debito e del deficit attraverso una serie di interventi che riguardano l'emissione di eurobond, l'aumento delle risorse del Fondo monetario internazionale (FMI), un ruolo più attivo e flessibile della BCE che preveda una disposizione positiva in tema di ampliamento del credito per le imprese, per i cittadini, per le famiglie, per i giovani;
ad adoperarsi perché si avvii finalmente il percorso di una unione fiscale propedeutico ed assistenziale per l'unità politica d'Europa.
(1-00825)
«Misiti, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova, Brugger, Mario Pepe (Misto-R-A)».
La Camera,
premesso che:
obiettivo principale dei padri fondatori dell'Europa unita era quello di conseguire gradualmente non solo l'unità economica ma essenzialmente una unità politica basata su fondamentali valori identitari comuni;
il mancato conseguimento dell'unità politica mette in discussione, nell'eurozona, l'unione monetaria e la stabilità finanziaria, sicché senza una politica non si può porre argine alla crisi economica finanziaria che minaccia pesantemente di travolgere l'euro;
il percorso, non facile, sembrerebbe oggi subire un rallentamento oltre che presentare elementi di criticità, a causa della profonda lunga crisi che, partita dagli USA, ha investito l'Europa;
gli sforzi di coesione per la costruzione sostanziale dell'unità europea non possono essere vanificati e, dunque, occorre intervenire con azioni comunitarie a rafforzare l'Europa in tutte le sue istituzioni e nella Banca centrale europea (BCE), nonché nella pratica rafforzata dal metodo comunitario, soprattutto in materia di disciplina di bilancio;
nonostante l'atteggiamento negativo della Gran Bretagna, è necessario insistere sull'approvazione del patto di bilancio (il cosiddetto fiscal compact) a 27;
l'aver adottato nei due rami del Parlamento, in prima lettura, la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, rende l'Italia più credibile e quindi più autorevole nel sostenere le sue proposte per uscire dalla crisi;
il Parlamento italiano deve avere costantemente un ruolo di indirizzo delle scelte che il Governo italiano porta in Europa a norma dell'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 4-bis della legge n. 11 del 2005, introdotto dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria per il 2009);
occorre comprendere quali siano le interrelazioni fra gli strumenti di controllo delle finanze pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea (con riferimento al cosiddetto six-pack, alle proposte dalla Commissione europea del 23 novembre 2011, al nuovo «trattato» intergovernativo) per dirimere problemi di coesistenza fra la disciplina già vigente nell'Unione europea e quella in corso di negoziato;
l'Italia dovrà insistere per l'accordo (e non per il trattato intergovernativo) in considerazione del fatto che l'accordo non richiede un nuovo strumento internazionale;
al di là della natura squisitamente politica dell'accordo, occorre affrontare i temi dello sviluppo, della crescita, dell'equilibrio socio-economico fra territori dell'eurozona ed all'interno degli Stati aderenti all'Unione europea in considerazione del fatto che la crisi ha acquisito le differenze accentuando la povertà;
in particolare il Mezzogiorno d'Italia sta attraversando un lungo periodo di difficoltà che vede crescere la disoccupazione giovanile e femminile e registra il fallimento quotidiano di Piccole e medie imprese (PMI) che rappresentano il tessuto vitale dell'economia meridionale insieme con l'agricoltura, anch'essa in crisi per le misure sempre più penalizzanti della Politica agricola comune (PAC),
impegna il Governo:
a partecipare in termini attivi e propositivi al negoziato per giungere alla redazione di un accordo politico che, oltre alla costituzionalizzazione del bilancio, all'accordo six-pack, alla riduzione complessiva del debito, ai contenuti del patto Europlus, tenga in primaria considerazione l'adozione di politiche fiscali funzionali alla crescita, anche negoziando con le istituzioni europee in merito alla concessione di fiscalità di vantaggio quinquiennale per le aree sottoutilizzate;
ad insistere perché siano inseriti nell'accordo gli impegni per una più profonda integrazione nell'ambito del mercato interno e per il conseguimento di una reale coesione sociale;
a valutare l'opportunità di affrontare le politiche della crescita e contestualmente quelle di riduzione del debito e del deficit attraverso una serie di interventi che riguardano l'emissione di eurobond, l'aumento delle risorse del Fondo monetario internazionale (FMI), un ruolo più attivo e flessibile della BCE che preveda una disposizione positiva in tema di ampliamento del credito per le imprese, per i cittadini, per le famiglie, per i giovani;
ad adoperarsi perché si avvii finalmente il percorso di una unione fiscale propedeutico ed assistenziale per l'unità politica d'Europa.
(1-00825)
(Testo modificato nel corso della seduta).«Misiti, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova, Brugger, Mario Pepe (Misto-R-A)».
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 216, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (A.C. 4865-A/R)
A.C. 4865-A/R - Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
1. Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Proroga termini in materia di assunzioni).
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.
2. Identico.
3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «Per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2009-2012». Al medesimo comma è soppresso il sesto periodo.3. Identico.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, è considerato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.
6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.
Articolo 2.
(Proroga Commissario straordinario C.R.I.).
1. L'incarico di commissario. straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.
Articolo 3.
(Proroghe in materia di verifiche sismiche).
1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è differito al 31 dicembre 2012.
Articolo 4.
(Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI).
1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «Per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano».
Articolo 5.
(Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra).
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012».
Articolo 6.
(Proroga dei termini in materia di lavoro).
1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni»;
b) al comma 1-ter, le parole «biennio 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2009-2012»;
c) al comma 2, le parole: «per il biennio 2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni».
2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.
Articolo 7.
(Proroghe in materia di politica estera).
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».
Articolo 8.
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa).
1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: «per gli anni dal 2001 al 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2012»;
b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: «dal 2012» e «Fino al 2011» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dal 2013» e «Fino al 2012»;
c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: «sino al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2013».
2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2011-2012» sono sostituite dalle seguenti: «2013-2014».
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri.
Articolo 9.
(Programma triennale della pesca).
1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, così come prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Articolo 10.
(Proroga di termini in materia sanitaria).
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole «dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dal 3 luglio 2013».
2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è fissato al 31 dicembre 2012.
3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2014.
4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
5. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.
Articolo 11.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).
1. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-undecies, le parole: «1 gennaio 2012» sono sostituite dalla seguenti parole «1 gennaio 2013»;
b) al comma 7-duodecies, le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalla seguenti parole «per gli anni 2010, 2011 e 2012».
2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012».
3. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2012».
5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto termine, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1o aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «A decorrere dalla data di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 31 marzo 2012».
Articolo 12.
(Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis).
1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
Articolo 13.
(Proroga di termini in materia ambientale).
1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «9 febbraio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «2 aprile 2012.»
4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2 luglio 2012».
5. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Articolo 14.
(Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).
1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Articolo 15.
(Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno).
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno.
2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».
3. Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
4. Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativo all'apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità, è prorogato al 31 dicembre 2012.
5. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «sino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».
7. Il termine stabilito dall'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151.
Articolo 16.
(Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo).
1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l'anno 2012 gli investimenti previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Articolo 17.
(Infrastrutture carcerarie).
1. La gestione commissariale di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogata al 31 dicembre 2012. A tale fine è nominato, con decorrenza dal 1o gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 sono attribuiti i poteri, già esercitati dal Capo dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo di compenso.
Articolo 18.
(Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA).
1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.
Articolo 19.
(Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili).
1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
b) all'articolo 8, comma 7, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
c) all'articolo 11, comma 3, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
d) all'articolo 11, comma 4, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
e) all'articolo 12, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»
g) all'articolo 16, comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
h) all'articolo 18, comma 1, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
i) all'articolo 23, comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»;
l) all'articolo 25, comma 1, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012» e le parole: «a partire dal 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2013».
Articolo 20.
(Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF).
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
Articolo 21.
(Proroga di norme nel settore postale).
1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto.
2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2013.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, i gestori dei servizi postali sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali con riferimento alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche, ferma anche per queste la necessità dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e con esclusione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
Articolo 22.
(Continuità degli interventi a favore delle imprese).
1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla piena operatività delle norme attuative dell'articolo 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui all'articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.
Articolo 23.
(Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria).
1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Articolo 24.
(Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato).
1. All'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2012» e all'articolo 2, comma 222, periodo tredicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».
Articolo 25.
(Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale).
1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente.
2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.
4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
5. È altresì autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente.
6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 26.
(Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica).
1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1, comma 17 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è prorogato al 31 dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per assicurare la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee».
Articolo 27.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni).
1. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti: «Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonché le modalità di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».
2. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.».
Articolo 28.
(Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.).
1. Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro per l'anno 2012.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 29.
(Proroghe di termini in materia fiscale).
1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: «nel 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2012».
2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre:
a) dal 1o gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data;
b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1o gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239.
3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1o gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data.
4. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
5. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «1o ottobre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
6. All'articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2012».
7. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2011» e «dall'anno 2010» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «gennaio 2014» e «dall'anno 2013»».
8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
9. Il termine del 1o gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.
10. Al primo periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di 6 mesi.
12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, relativo alle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogato al 31 dicembre 2012.
13. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) al comma 34, le parole: «entro il 30 novembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2012»;
b) al comma 37, le parole: «entro il 30 ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2012».
14. Per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.
15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di euro.
16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012». Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, dopo il secondo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 8.620.000».
Articolo 30.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 4865-A/R - Modificazioni apportate dalle Commissioni
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI
All'articolo 1:
al comma 4, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;
al comma 5, le parole: «e successive modificazioni» sono soppresse;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall'anno 2013.
6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «commissario. straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «commissario straordinario».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».
Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis. - (Proroga dei termini per rimborsi elettorali). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 6:
al comma 2, la parola: «DPCM» è sostituita dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. La scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis, comma 3, è fissata al 31 dicembre 2012.
2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data antecedente al 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di età». Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
2-quinquies. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-quater del presente articolo. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Qualora, in seguito all'inclusione tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri».
All'articolo 8:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto»;
alla lettera c), le parole: «dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2015»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « a carico della finanza pubblica».
All'articolo 10:
al comma 2:
dopo le parole: «legge 3 agosto 2007, n. 120,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute,»;
le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
al comma 3:
le parole: «libero professionale» sono sostituite dalle seguenti: «libero-professionale»;
le parole: «ai sensi dell'articolo 1 del» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 15-duodecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 1 del»;
le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
al comma 4, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute,»;
al comma 5, le parole: «La disposizione di cui all'articolo 64» sono sostituite dalle seguenti: «L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già prorogata dall'articolo 64, comma 1,».
All'articolo 11:
al comma 1:
alle lettere a) e b), le parole: «dalla seguenti parole» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;
alla lettera a), le parole: «1 gennaio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio» e dopo le parole: «legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
il secondo periodo è soppresso;
al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
6-ter. All'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
6-quater. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguente: "31 dicembre 2012"».
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Proroga in materia di impianti funiviari). - 1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "proroga di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di quattro anni".
2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa la seguente voce: "due anni - articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni". Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è soppressa la seguente voce: "articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni - Settore funiviario".
3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1».
All'articolo 13:
al comma 1, la parola: «Presidenti» è sostituita dalla seguente: «presidenti»;
al comma 2, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
al comma 3, le parole: «2 aprile 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "al 1o giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2012"»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";
b) al comma 5-bis, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011", le parole: "30 settembre 2011" e le parole: "per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012", "30 settembre 2012" e "per gli anni 2010, 2011 e 2012";
c) al comma 5-ter, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012";
d) il comma 5-quater è abrogato»;
al comma 6, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
al comma 7, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale). - 1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, comunque in essere al 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».
All'articolo 14:
al comma 1, primo periodo, le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,» e le parole: «DPCM 25 febbraio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,»;
al comma 2, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. È differita al 1o gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, il corso di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011. Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2012-2013.
2-quater. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia.
2-quinquies. Il termine per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tal fine è autorizzata la spesa di 301.483 euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina). - 1. Il termine di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di euro 500.000.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 15:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «euro 10.311.907» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2012»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 526, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
al comma 3, le parole: «Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni «sono sostituite dalle seguenti: «È prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: "per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010 e 2012".
3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
al comma 4, le parole: «regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al regio decreto» e dopo le parole: «n. 773,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 5, le parole: «è prorogato» sono sostituite dalle seguenti: «è ulteriormente prorogato»;
al comma 7, le parole: «stabilito dall'articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «indicato nell'articolo 23» e dopo le parole: «25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri,»;
al comma 8, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto».
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «sulla base verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di verifiche».
All'articolo 17:
al comma 1, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14» sono aggiunte le seguenti: «, e successive modificazioni».
All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera b), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera c), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera d), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera e), dopo le parole: «all'articolo 12,» sono inserite le seguenti: «comma 1,» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera f), le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dall'entrata in vigore»;
alla lettera g), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera h), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera i), le parole: «il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
alla lettera l), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono aggiunte le seguenti: ", e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88"».
All'articolo 20:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il termine per l'utilizzo delle risorse già destinate all'Agenzia del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, stanziate sugli appositi capitoli e piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2012. Le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell'anno 2012, al pagamento da parte delle amministrazioni statali interessate dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere.
1-ter. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno 2011 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012.
1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 62,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;
la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito dell'IRPEF, nonché conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per l'anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività».
All'articolo 21:
al comma 1, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 2, le parole: «dell'articolo 2 decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2 del decreto-legge»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d'arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004».
All'articolo 22:
al comma 1, dopo le parole: «legge 26 novembre 1993, n. 489,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
"9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultino realizzate in misura non inferiore all'80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle quote di contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato".
1-ter. Al fine di prorogare a tutto il 2012 l'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvia un tavolo di consultazione tra il Governo, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie».
Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. - (Protezione accordata al diritto d'autore) - 1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: "e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "e a quelli da essi fabbricati nei quindici anni successivi a tale data"».
All'articolo 23:
al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».
All'articolo 24:
al comma 1, dopo le parole: «legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,», le parole: «periodo tredicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «dodicesimo periodo» e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».
All'articolo 25:
al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «Fondo per interventi urgenti e indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
«Art. 25-bis. - (Indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7). - 1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, a copertura dell'onere di cui al presente comma, sono prorogate per il medesimo periodo le misure previste dagli articoli 3 e 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 26:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 24 novembre 2006, n. 286,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».
All'articolo 27:
al comma 1, le parole: «Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e la parola: «efficientamento» è sostituita dalle seguenti: «incremento dell'efficienza».
All'articolo 28:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Fondo per interventi urgenti e indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate ad interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, comunque entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente».
Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:
«Art. 28-bis. - (Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna). - 1. Le risorse disponibili per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, allocate sul capitolo 7334 - Fondo finalizzato all'efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna - dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, nonché le risorse pari a 1 milione di euro, per l'anno 2011, accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per l'applicazione del citato articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, restano destinate alla medesima finalizzazione fino alla definizione delle modalità di erogazione stabilite tramite apposito decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
All'articolo 29:
al comma 2, lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 3, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. L'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2011, 2012";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013".
6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
al comma 8, le parole: «31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248," sono inserite le seguenti: "e la società Riscossione Sicilia Spa".
8-ter. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni»;
al comma 9, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 11, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»;
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi»;
al comma 12, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze,»;
al comma 14 sono premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212,»;
al comma 15, primo periodo, dopo la parola: «Genova» sono inserite le seguenti: «e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e della frazione di Metaponto del comune di Bernalda,»;
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e con i medesimi termini e modalità, è altresì disposta, nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012»;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "1o maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";
b) alla lettera a), le parole: "30 novembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012".
16-ter. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011.
16-quater. Nelle more della completa attuazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'applicabilità del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è differita fino al primo giorno del mese successivo a quello dell'eventuale esito negativo della verifica di cui al citato comma 10 dell'articolo 12.
16-quinquies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.
16-sexies. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: "al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015" e le parole: "alla data del 20 gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dalla data del 20 gennaio 2009".
16-septies. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
"204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:
a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro;
b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefìci fiscali di cui al presente comma".
16-octies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-septies, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:
a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;
c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.
16-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16-decies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che tengano conto della nuova disciplina prevista all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal presente decreto, all'alinea del comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: "30 giugno 2012", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"».
Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis. - (Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania). - 1. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI";
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi"».
A.C. 4865-A/R - Proposte emendative
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
(Proroga termini in materia di assunzioni).
Sopprimere il comma 4.
1. 12. Lussana, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2001.
1. 310. Paladini, Borghesi, Favia, Donadi, Mura.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale limite non si applica per le assunzioni in servizio di Professori universitari di I e II fascia già in ruolo rispettivamente come professori associati o ricercatori presso lo stesso ateneo, nel caso in cui costoro abbiano optato per il regime di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1. 17. Anna Teresa Formisano.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
1. 13. Graziano.
Sopprimere il comma 6.
1. 8. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.
1. 307. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6.1. All'articolo 3, comma 90, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «28 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
6.1.1. Ai commi 10 e 12 dell'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: «quinquennio 2010-2014».
*1. 21. Antonino Russo, Fallica, Capodicasa.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6.1. All'articolo 3, comma 90, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «28 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
6.1.1. Ai commi 10 e 12 dell'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: «quinquennio 2010-2014».
*1. 302. Lombardo, Lo Monte.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. L'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» è modificato come segue:
1) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Il Ministero dell'Interno al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche attraverso la copertura delle carenze di organico del personale permanente, ed anche al fine di garantire il pieno rispetto della normativa sul lavoro a tempo determinato, previa individuazione della necessaria copertura finanziaria, prosegue nella stabilizzazione del personale volontario già utilmente collocato nella graduatoria di cui al decreto ministeriale n. 1996 del 2008 ed al contempo, assieme alle parti sociali, individua idonee procedure selettive che nell'ottica del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, assicurino il graduale assorbimento nei ruoli del personale permanente anche del personale volontario escluso dalla precedente procedura di stabilizzazione per superamento del limite di età nonostante l'elevata anzianità di servizio maturata nel corso degli anni prestando servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».
2) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Al fine di evitare l'ulteriore aumento del numero dei vigili del Fuoco volontari, nonché consentire il contenimento della spesa pubblica con conseguenziale maggiore disponibilità finanziaria da destinare alla stabilizzazione del personale volontario, i corsi di addestramento teorico pratico di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, finalizzati al reclutamento di nuovo personale volontario, si intendono cessati dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa».
3) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, le parole "non è legato da un rapporto di impiego all'amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "viene richiamato in servizio dall'Amministrazione nei casi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato"».
1. 39. Di Pietro.
(Inammissibile)
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. L'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure già definite ai sensi dell'articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente alla data di entrata in vigore del medesimo comma 8.
1. 306. Boccia, Fitto, Ginefra, Distaso, Vico, Grassi, Fucci, Capano, Lazzari, Servodio, Bordo, Bellanova.
(Inammissibile)
Al comma 6-bis, dopo le parole: 5 maggio 2009, n. 42 aggiungere le seguenti: ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 308. Nicolais.
Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
6-bis.1. A decorrere dall'anno 2013, in deroga alle previsioni vigenti in materia di assunzione del personale è attivata la procedura di stabilizzazione del personale già operante presso le regioni e gli enti locali ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3253 del 2002 e n. 3279 del 2003, compatibilmente con la capacità di spesa dei rispettivi bilanci.
1. 44. De Camillis.
(Inammissibile)
Dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:
6-bis.1. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno partecipato alle prove del corso-concorso riservato indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che non hanno superato la fase di selezione o le prove finali, che hanno ottenuto la conferma dell'incarico di presidenza per l'anno scolastico 2011/2012, secondo quanto previsto dalla direttiva n. 30 del 13 aprile 2011. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie. La riserva è sciolta con la partecipazione ad un corso-concorso, che consta di un periodo di formazione intensivo, anche on line, di durata non superiore a 90 giorni, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concluso con l'attestato positivo di superamento da parte del direttore del corso e con l'espletamento di una prova orale finale, con esito positivo, sull'esperienza maturata nella funzione dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente comma, ai fini dell'assunzione dei suddetti docenti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula dei contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, detratti nel numero del 5 per cento dai posti messi a concorso con D.D.G. 13 luglio 2011. All'attuazione della procedura di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 309. Iannaccone.
(Inammissibile)
Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:
6-quater. I lavoratori che abbiano maturato al 1o gennaio 2011 3 anni di attività nella pubblica amministrazione nei 5 anni antecedenti tale data, anche sotto forma di prestazioni in somministrazione, nonché i vincitori di concorso non assunti, sono collocati in liste provinciali o regionali ad esaurimento al fine di favorire il superamento della precarietà nella Pubblica Amministrazione, a cui le dette P.A. sono tenute ad attingere in via prioritaria.
6-quinquies. Il ricorso ai lavoratori inseriti nelle liste provinciali o regionali da parte delle amministrazioni, anche di Comparti diversi, nel rispetto dei limiti di spesa e bilancio vigenti, non potrà essere superiore ai tre anni in attesa della contestuale conclusione delle procedure di stabilizzazione; criteri e modalità di utilizzo ed assegnazione dei lavoratori interessati saranno stabiliti in sede di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6-sexies. Nelle more del confronto di cui al comma precedente, eventuali ricorsi a forme di lavoro non standard, previa la verificata assenza di profili compatibili nelle graduatorie di vincitori di concorso vigenti, sarà permesso per un periodo massimo di sei mesi e fino ad una quantità non superiore al 4 per cento della dotazione organica complessiva.
1. 34. Borghesi, Paladini, Favia, Donadi, Mura.
(Inammissibile)
Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
6-quater. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possono prorogare fino al 31 dicembre 2012 il personale in servizio alla data del 1o gennaio 2011 assunto a tempo determinato o con contratti di formazione lavoro, Co.Co.Co e Co.Co.Pro, in somministrazione ed altre forme di lavoro accessorio nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza.
1. 33. Borghesi, Paladini, Favia, Donadi, Mura.
(Inammissibile)
Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:
6-quater. All'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio precedente analogamente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6-quinquies. Il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
1. 304. Rubinato.
(Inammissibile)
Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:
6-quater. All'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «dell'anno precedente» sono aggiunte le seguenti: «; analogamente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi enti possono altresì riportare nell'anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazioni di personale, non utilizzati nell'anno precedente.
6-quinquies. Il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
1. 303. Rubinato.
(Inammissibile)
Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:
6-quater. All'articolo 76, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «lettera b)» sono soppresse.
6-quinquies. Il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
1. 305. Rubinato.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2011-2012 e per il triennio 2012-2014»;
2) le parole: «nell'anno accademico 2007-2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009»;
3) dopo la parola: «(SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005»;
b) al comma 2:
1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria»;
c) al comma 3:
1) le parole: «nell'anno accademico 2007-2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;
2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2012-2013 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal presente articolo.
3. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 014. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
ART. 2.
(Proroga Commissario straordinario C.R.I.).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine del 1o gennaio 2012, di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è prorogato al 31 dicembre 2012.
2. 300. Ceroni.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Proroga del Commissario cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33).
1. Il termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.
2. 01. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. La Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 dal 1o luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012/2013.
2. 02. Barbaro, Lolli, Barbieri, Capitanio Santolini.
ART. 3.
(Proroghe in materia di verifiche sismiche).
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.
3. 300. Alessandri, Dussin, Togni, Lanzarin, Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Al comma l, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini del definitivo avvio di messa in sicurezza delle grandi dighe, il termine del 31 dicembre 2012 di cui al primo periodo, per l'individuazione con apposito elenco delle grandi dighe da sottoporre a verifica, è da considerarsi improrogabile anche al fine di consentire la piena attuazione dei suddetti interventi di messa in sicurezza previsti dall'articolo 43, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011.
3. 1. Borghesi, Favia, Mura, Donadi, Piffari.
(Inammissibile)
ART. 4-bis.
(Proroga dei termini per rimborsi elettorali).
Sopprimerlo.
*4-bis. 300. Mura, Borghesi, Favia.
Sopprimerlo.
*4-bis. 301. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
ART. 5.
(Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra).
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare la completa attuazione delle misure e garantire la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, la durata degli incarichi ivi previsti, già conferiti e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di dodici mesi dalla data di rispettiva scadenza.
5. 3. Barani.
ART. 6.
(Proroga dei termini in materia di lavoro).
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
6. 2. Margiotta, Luongo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono prorogate al 31 dicembre 2012 anche ai docenti inidonei posti in ruolo ad esaurimento dal CCNI 25 giugno 2008, passibili di mobilità ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di dispensa dal servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 settembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2011.
6. 10. Antonino Russo, Coscia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Per i lavoratori che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 10, dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2013.
6. 23. Boccuzzi, Damiano, Moffa, Antonino Foti, Poli, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Lovelli, Motta.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
6. 28. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, hanno efficacia per gli anni 2010, 2011 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2012 dell'assegno ivi previsto per gli anni 2010 e 2011.
2.1.1. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, determinato in euro 4.428.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.1.1.1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2.1.1 e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.
6. 12. Schirru, Codurelli.
Al comma 2-ter, dopo le parole: organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale aggiungere le seguenti: o in ragione di crisi, fallimento o riorganizzazione aziendale.
6. 302. Lolli.
Al comma 2-ter, sostituire le parole: la decorrenza del trattamento medesimo con le seguenti: il conseguimento del diritto alla pensione.
6. 311. Borghesi, Paladini, Favia, Donadi, Mura, Aniello Formisano.
Al comma 2-ter, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: quarantotto mesi.
6. 312. Borghesi, Paladini, Favia, Donadi, Mura, Aniello Formisano.
Al comma 2-ter, aggiungere, infine, il seguente periodo: Nelle società totalmente partecipate dallo Stato, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24, il beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24 si applica anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi collettivi di ristrutturazione ovvero di incentivo all'esodo o di accordi individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti dalle comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri equipollenti e il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a 36 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
Conseguentemente, all'articolo 6-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora quanto stabilito dal precedente periodo non risulti sufficiente alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'ultimo periodo del comma 2-ter dell'articolo 6, al relativo onere si fa fronte a carico del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
6. 307. Marinello.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-ter.1. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «ad applicarsi», sono aggiunte le seguenti: «per il personale della scuola che matura i requisiti entro il 31 agosto 2012 e».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere le seguenti: e di previdenza.
6. 19. Ghizzoni, Damiano, Lenzi, Bachelet, Gnecchi, Baretta, Coscia, Bellanova, De Biasi, Berretta, De Pasquale, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Levi, Codurelli, Lolli, Gatti, Mazzarella, Madia, Melandri, Mattesini, Nicolais, Miglioli, Pes, Mosca, Rossa, Rampi, Antonino Russo, Santagata, Siragusa, Schirru, Froner, Motta, Pizzetti.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-ter.1. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «entro il 31 dicembre 2011», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per il personale della scuola, in coerenza con il calendario scolastico, entro il 31 agosto 2012».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere le seguenti: e di previdenza.
6. 306. Ghizzoni, Damiano, Lenzi, Bachelet, Gnecchi, Baretta, Coscia, Bellanova, De Biasi, Berretta, De Pasquale, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Levi, Codurelli, Lolli, Gatti, Mazzarella, Madia, Melandri, Mattesini, Nicolais, Miglioli, Pes, Mosca, Rossa, Rampi, Antonino Russo, Santagata, Siragusa, Schirru, Froner, Motta, Pizzetti, Lovelli.
Sopprimere i commi 2-quater e 2-quinquies.
6. 300. Cazzola.
Sopprimere il comma 2-quater.
6. 301. Cazzola.
Al comma 2-quater, secondo periodo, sopprimere la parola: obbligatoria.
6. 304. Lenzi, Lorenzin, Amici, Codurelli.
Al comma 2-quater, secondo periodo, sostituire le parole: obbligatoria per maternità con le seguenti: per maternità e paternità.
6. 305. Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
Al comma 2-quater, secondo periodo, dopo la parola: obbligatoria aggiungere le seguenti: e facoltativa.
6. 310. Borghesi, Paladini, Favia, Donadi, Mura, Aniello Formisano.
Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quater.1. All'articolo 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovunque ricorrano, le parole: «4 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere le seguenti: e di previdenza.
6. 51. Gnecchi, Lenzi, Motta, Codurelli.
Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quater.1. All'articolo 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovunque ricorrano, le parole: «4 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2012».
6. 50. Pagano.
Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quater.1. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2013.
6. 22. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Lovelli.
Sopprimere il comma 2-quinquies.
6. 303. Cazzola.
Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente:
2-septies. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole: «e della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «, al cui elenco di aziende si aggiunge lo stabilimento "Ferrania" di Cairo Montenotte».
6. 33. Paladini.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente:
2-septies. L'articolo 40, primo comma, numero 5, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e l'articolo 7 del regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, sono abrogati.
6. 308. Borghesi, Paladini, Favia, Donadi, Mura.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente:
2-septies. Il comma 7 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
«Entro dieci mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure; provvede altresì alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure amministrative di alienazione degli immobili e degli alloggi ad uso residenziale di proprietà dell'INPDAP già avviate al fine di concludere le operazioni di dismissione degli immobili e il trasferimento della proprietà degli alloggi entro il 31 dicembre 2013».
6. 309. Rubinato.
(Inammissibile)
ART. 6-bis.
(Clausola di salvaguardia).
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 6-bis.
(Copertura finanziaria).
1. Al fine di assicurare la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'inclusione tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, al comma 15, dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, le parole: «predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti «predeterminate in 340 milioni di euro per l'anno 2013, 730 milioni di euro per l'anno 2014, 1.140 milioni di euro per l'anno 2015, 1.320 milioni di euro per l'anno 2016, 1.130 milioni di euro per l'anno 2017, 710 milioni di euro per l'anno 2018 e 400 milioni di euro per l'anno 2019».
Art. 6-ter.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari).
1. A decorrere dal lo gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.
2. Per patrimoni mobiliari si intendono:
a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.
3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
a) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
b) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
c) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
d) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
e) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.
6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.
8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6-bis. 300. Borghesi, Mura, Favia, Paladini.
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter.
1. Al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) ai lavoratori, anche se non iscritti alle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013».
2. All'onere derivante dalla lettera e-bis) del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come introdotta dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6-bis. 02. Di Biagio.
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter.
(Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini).
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2011 i tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro la cui regolamentazione rimane affidata alle regioni.
6-bis. 01. Di Biagio.
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter.
(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi).
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.
2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015.
*6-bis. 03. Saltamartini, Mantovano, Toccafondi, Corsaro, Marinello.
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter.
(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi).
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.
2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015.
*6-bis. 04. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti, Poli.
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter.
(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi).
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.
2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015.
*6-bis. 013. De Micheli.
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter.
(Proroga in materia di trattamenti pensionistici).
1. Nelle società totalmente partecipate dallo Stato, la nuova disciplina in materia di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica ai lavoratori che abbiano sottoscritto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro qualora i relativi accordi siano intervenuti in data successiva al 6 dicembre 2011 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 del medesimo articolo 24, non trova applicazione qualora gli accordi medesimi risultino sottoscritti in data antecedente, anche qualora i lavoratori interessati maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
**6-bis. 09. Baretta, Damiano, Marinello.
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter.
(Proroga in materia di trattamenti pensionistici).
1. Nelle società totalmente partecipate dallo Stato, la nuova disciplina in materia di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica ai lavoratori che abbiano sottoscritto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro qualora i relativi accordi siano intervenuti in data successiva al 6 dicembre 2011 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 del medesimo articolo 24, non trova applicazione qualora gli accordi medesimi risultino sottoscritti in data antecedente, anche qualora i lavoratori interessati maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
**6-bis. 039. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Calgaro, Mantini, Lusetti, Poli.
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter.
(Proroga dei termini in materia di pensioni).
1. All'articolo 24, comma 3, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «entro il 31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;
b) al secondo periodo, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. 022. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter.
1. All'articolo 24, comma 6, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2016».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. 020. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter.
1. All'articolo 24, comma 6, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2013».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. 021. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter.
1. All'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «A decorrere dal 1o gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2016»;
b) al primo periodo, le parole: «nell'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016»;
c) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2013» e le parole: «dall'anno 2014», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2017» e «dall'anno 2018»;
d) al terzo periodo, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. 018. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter.
(Proroga dei termini in materia di pensioni).
1. All'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «A decorrere dal 1o gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013»;
b) al primo periodo, le parole: «nell'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2013»;
c) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2013» e le parole: «dall'anno 2014», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2014» e «dall'anno 2015»;
d) al terzo periodo, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. 019. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter.
1. All'articolo 24, comma 24, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «30 giugno 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2013».
6-bis. 016. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter.
1. All'articolo 24, comma 24, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «30 giugno 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2012».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. 017. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.
ART. 7.
(Proroghe in materia di politica estera).
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 168, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «avere compiuto trentacinque anni di età».
7. 1. Bertolini.
ART. 8.
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa).
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 2257, le parole: «30 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
*8. 5. Favia.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 2257, le parole: «30 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
*8. 6. Marinello, Mantovano, Marsilio, Baccini, Ceroni, Pagano, Corsaro, Laffranco.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle more della definitiva individuazione da parte del Ministero della difesa degli alloggi da alienare ai sensi dell'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, individuazione già parzialmente operata, giusto decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 22 novembre 2010 della Direzione generale dei Lavori e del Genio del Ministero della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro con proprio decreto disciplina:
a) i termini e le modalità di sospensione del recupero forzoso a carico di conduttori sine titulo in godimento di unità abitative in atto non incluse fra quelle di prevista alienazione;
b) la conferma dei canoni di locazione applicati ai conduttori prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa n. 122 del 16 marzo 2011 concernente «Rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo», per tutta la durata della sospensione dei recuperi forzosi.
8. 1. Di Biagio.
(Inammissibile)
ART. 10.
(Proroga di termini in materia sanitaria).
Sopprimere il comma 2.
10. 3. Laura Molteni, Rondini, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
b) al secondo periodo le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012».
10. 5. D'Anna, Moffa.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, è autorizzata per l'ammontare di 15 milioni di euro anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di dare continuità ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 2 comma 250 per la destinazione delle risorse.
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 dell'autorizzazione di spesa (obblighi finanziari connessi alla gestione di servizi pubblici gestiti in regime convenzionale) recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
10. 300. Patarino, Nunzio Francesco Testa, Della Vedova.
(Inammissibile)
ART. 11.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).
Sopprimere il comma 2.
11. 36. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al capoverso «Art. 702» dopo le parole «dei trasporti», sono aggiunte le seguenti: «Per gli aeroporti i cui sedimi incidono su siti in zone SIC e ZPS o nelle loro immediate vicinanze, sono vietate opere di costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione volte all'aumento del numero dei movimenti dei velivoli rispetto a quello già autorizzato al 31 dicembre 2011».
11. 43. Dozzo.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: fino alle determinazioni in materia di diritti aeroportuali che saranno assunte dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
11. 37. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. A decorrere dalla costituzione dell'Autorità individuata ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tali competenze sono attribuite alla medesima Autorità.
11. 30. Lovelli, Meta, Velo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.
Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
11. 10. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Sopprimere il comma 5.
11. 27. Lovelli, Meta, Mariani, Velo, Benamati, Bocci, Boffa, Bonavitacola, Braga, Bratti, Cardinale, Esposito, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Ginoble, Iannuzzi, Laratta, Marantelli, Margiotta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Morassut, Motta, Realacci, Tullo, Viola.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppressa. Le attività e i compiti già attribuiti alla medesima, salvo quelli in materia di vigilanza, regolazione e determinazione tariffaria, che sono attribuiti all'Autorità di regolazione del settore dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 211, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.
11. 302. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti all'Autorità individuata ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
11. 29. Lovelli, Meta, Mariani, Velo, Benamati, Bocci, Boffa, Bonavitacola, Braga, Bratti, Cardinale, Esposito, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Ginoble, Iannuzzi, Laratta, Marantelli, Margiotta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Morassut, Motta, Realacci, Tullo, Viola.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, entro il predetto termine, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1o aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.
11. 303. Favia, Borghesi, Mura.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.
6-ter. Gli oneri derivanti dal comma 6-bis, in termini di mancato introito del versamento annuo all'entrata del bilancio dello Stato da parte del nuovo concessionario sono posti, a titolo di acconto, a carico del titolare della concessione in atto alla data di entrata di in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. 304. Froner, Giancarlo Giorgetti, Gnecchi, Bragantini, Brugger.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
b) al comma 14, primo periodo, la parola: «trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2012»;
c) al comma 15, primo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
d) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012»;
e) al comma 17, le parole: «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5»;
f) al comma 22, le parole: «dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2013»; le parole: «al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1o gennaio 2013».
*11. 2. Stradella, Armosino.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
b) al comma 14, primo periodo, la parola: «trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2012»;
c) al comma 15, primo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
d) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012»;
e) al comma 17, le parole: «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5»;
f) al comma 22, le parole: «dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2013»; le parole: «al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1o gennaio 2013».
*11. 18. Lanzarin, Togni, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Il termine di cui all'articolo 357, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 270/L alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, è prorogato di un ulteriore anno.
11. 4. Stradella, Armosino.
(Inammissibile)
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. All'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «siano pubblicati a decorrere da un anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «siano pubblicati a decorrere da due anni successivi» e le parole: «siano inviati a decorrere da un anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «siano inviati a decorrere da due anni successivi».
11. 300. Aracri, Tommaso Foti, Lisi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è di due anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione. Sino al 31 dicembre 2012 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sospeso per un identico periodo.
11. 5. Stradella.
(Inammissibile limitatamente
ai primi due periodi)
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta mesi».
*11. 9. Margiotta.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta mesi».
*11. 24. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6.1. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 12-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate anche per l'anno 2012, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614.
6.1.1. Il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
11. 11. Braga, Codurelli.
(Inammissibile limitatamente
al comma 6.1.1.)
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. All'articolo 1, comma 39, primo periodo, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le parole: «31 gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012».
11. 15. Ruvolo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi della legge 28 febbraio 2006 n. 51, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2013.
11. 301. Moffa.
(Inammissibile)
Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
6-quinquies. La legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente», e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata.
6-sexies. La Stretto di Messina s.p.a. è fusa per incorporazione nella ANAS s.p.a. ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al libro V, capo X, sezione II del codice civile.
11. 305. Genovese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1. - (Proroga in materia di manutenzione e innevamento programmato nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo). - 1. È autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2012 per la proroga degli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 363 del 2003.
2. È altresì autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2012 per la proroga degli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 363 del 2003.
3. Al relativo onere, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di revisione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. 0300. Rosso.
(Inammissibile)
ART. 11-bis.
(Proroga di termini in materia di impianti funiviari).
Sopprimerlo.
*11-bis. 300. Borghesi.
Sopprimerlo.
*11-bis. 301. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.
ART. 12.
(Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis).
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Proroga delle misure finalizzate a garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori). - 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole: «per il triennio 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per il quinquennio 2010-2014».
*12. 0300. Mereu.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Proroga delle misure finalizzate a garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori). - 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole: «per il triennio 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per il quinquennio 2010-2014».
*12. 0301. Fadda, Calvisi, Marrocu, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes, Schirru, Lulli, Vico, Soro.
ART. 13.
(Proroga di termini in materia ambientale).
Sopprimere il comma 1.
13. 25. Vanalli, Bragantini, Bitonci, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Al comma 1, sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2012 con la seguente: Fino alla scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. 2. Saglia.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 marzo 2012.
13. 50. Mura, Borghesi, Favia, Donadi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
13. 3. Tommaso Foti.
Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 aprile 2012.
13. 39. Laffranco.
Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.
13. 51. Favia, Borghesi, Mura, Donadi.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
13. 301. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.
13. 300. Montagnoli, Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
13. 16. Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Il contributo di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, è dovuto a decorrere dalla effettiva entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Eventuali contributi già versati verranno computati in compensazione con futuri contributi o rimborsati in caso di cessata attività del soggetto iscritto.
13. 304. Togni, Alessandri, Dussin, Lanzarin, Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Al comma 4, sostituire le parole: 2 luglio 2012 con le seguenti: 2 luglio 2013.
13. 302. Brugger, Zeller.
Al comma 4, sostituire le parole: 2 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
13. 32. Togni, Fogliato, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
13. 305. Di Caterina.
Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
13. 17. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 4, comma 32, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, limitatamente alla gestione dei rifiuti urbani, alla data del 31 dicembre 2013».
13. 28. Lanzarin, Dussin, Alessandri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2014»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2013».
13. 303. Santori.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
13. 46. Realacci, Bratti.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - 1. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di sostituzione di impianti preesistenti alimentati da fonti fossili, la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile in assetto cogenerativo, di potenza uguale o inferiore a quella dell'impianto sostituito e comunque con potenza termica inferiore a 10 MWt, sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione al Comune».
13. 04. Di Biagio.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - (Modifiche all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009 recante «Disposizioni per lo sviluppo delle imprese, nonché in materia di energia). - 1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «anni 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2009-2012».
2. Al comma 11 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo la parola: «AGEA» sono aggiunte le parole: «sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate o».
13. 07. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile limitatamente
al comma 2)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - (Disposizioni in materia di procedura di evidenza pubblica competitiva finalizzata all'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, procede alla revoca del bando e del disciplinare di gara relativi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda televisiva, segnatamente le 5 frequenze DVB-T e la frequenza in DVB-H o T2, per i sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti procede altresì alla revoca del decreto della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello sviluppo economico di nomina della Commissione prevista dal bando di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive di cui al comma 1. Tale revoca determina l'immediato scioglimento della Commissione stessa, nonché l'inidoneità di qualsiasi decisione o atto assunto dalla suddetta Commissione a produrre effetti giuridici.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle frequenze di cui al comma 1 tramite una procedura ad evidenza pubblica competitiva che garantisca la partecipazione alla stessa di tutti i soggetti interessati a livello nazionale e comunitario.
4. La base d'asta della procedura di cui al comma 3 deve garantire la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.
13. 08. Borghesi, Donadi, Mura, Favia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. - (Ulteriori proroghe in materia ambientale). - 1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 14 è abrogato;
b) all'articolo 21, comma 12, quinto periodo, le parole: «Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
13. 0300. Saglia.
(Inammissibile)
ART. 13-bis.
(Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13-bis. - (Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali). - 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo.
13-bis. 300. Favia.
Al comma 1, sostituire le parole: marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo con le seguenti: lacuale e portuale.
13-bis. 302. Vannucci.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
13-bis. 301. Vannucci.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la proroga al 31 dicembre 2015 per le concessioni balneari.
13-bis. 303. Favia.
ART. 14.
(Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Nelle more dell'attivazione dei corsi previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, recante «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», per l'accesso ai percorsi di formazione iniziale dei docenti di musica, i corsi di didattica della musica nei conservatori che abbiano in organico i cinque relativi docenti di ruolo, attivano con durata biennale i corsi di didattica così come organizzati anteriormente al riconoscimento del valore abilitante.
14. 22. Aniello Formisano.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Al personale docente incaricato della direzione di una istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale che abbia svolto ininterrottamente tale funzione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e l'entrata in vigore della presente legge, è prorogato il diritto di elettorato passivo in deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
14. 23. Aniello Formisano, Bossa.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. I termini per il riconoscimento della riserva e l'inserimento del corrispondente titolo nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo legge all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché nelle graduatorie dai concorsi a cattedre, sono prorogati per l'anno 2012 e seguenti per i docenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per quelli affetti da patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, vengono fissate le procedure con cui i soggetti interessati possono chiedere annualmente il riconoscimento della riserva e l'inserimento nelle graduatorie di cui al precedente periodo.
14. 300. Siragusa, Ghizzoni, Schirru, De Pasquale, Pes, Mazzarella.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Al fine dell'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese, le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 4, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono prorogate ed estese, per l'anno 2012, anche ai docenti di scuola primaria a tempo determinato, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e non abilitati all'insegnamento della lingua inglese.
14. 301. Siragusa, Ghizzoni, Pes, De Pasquale, Mazzarella.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e proroga del CNEL.
14. 19. Lo Presti, Barbaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il differimento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. 302. Favia, Donadi.
Al comma 2-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I termini di cui al primo periodo sono prorogati anche per coloro che sono iscritti con riserva nella graduatoria ad esaurimento, per aver conseguito l'abilitazione con riserva nell'ambito dei corsi speciali indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007, per la classe di concorso 77/A.
14. 304. Fallica.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-sexies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, già prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.
14. 303. Meloni.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - (Proroga di termini in materia di graduatorie ad esaurimento). - 1. Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014»;
2) le parole: «presso scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono sostituite dalle seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi presso scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005»;
3) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 2:
1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
c) al comma 3:
1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;
2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, entro l'anno scolastico 2012/2013, dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e per sciogliere la riserva per i docenti inseriti in possesso dell'abilitazione.
14. 010. Zazzera, Di Giuseppe.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. - 1. Gli incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero, di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, in scadenza tra il 1o gennaio 2012 ed il 30 giugno 2012 possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
14. 0300. Lusetti.
(Inammissibile)
ART. 15.
(Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno).
Sopprimere il comma 1.
15. 4. Bragantini, Vanalli, Bitonci, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 193, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Per gli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha accertato, a decorrere dal secondo dei tre esercizi previsti dal comma 3, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e ha richiesto un piano di rientro dal disavanzo di cui al comma 2, i termini di cui al comma 3 sono prorogati di un anno.»;
b) all'articolo 194, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il piano di rateizzazione di cui al comma 2 è prorogato di un anno nei casi di cui al comma 3-bis dell'articolo 193.».
15. 5. Boccia, Bordo.
Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.
15. 28. Marsilio.
Sopprimere il comma 5.
15. 6. Bitonci, Vanalli, Lussana, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Sopprimere il comma 6.
15. 25. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.
Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: di due anni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: e siano ammesse, a domanda, con le seguenti:. Tale termine decorre dalla data della ammissione;
al comma 8, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: allo scadere del biennio dalla data di ammissione di cui al comma 7.
*15. 22. La Loggia.
Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: di due anni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: e siano ammesse, a domanda, con le seguenti:. Tale termine decorre dalla data della ammissione;
al comma 8, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: allo scadere del biennio dalla data di ammissione di cui al comma 7.
*15. 30. Zeller, Brugger, Marchioni.
Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: di due anni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: e siano ammesse, a domanda, con le seguenti:. Tale termine decorre dalla data della ammissione;
al comma 8, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: allo scadere del biennio dalla data di ammissione di cui al comma 7.
*15. 300. Catone.
Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: di due anni.
Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: allo scadere del biennio dalla data di ammissione di cui al comma 7.
15. 31. Zeller, Brugger, Marchioni.
Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: al 31 dicembre 2013.
Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
15. 9. Rosato.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 7 stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei.
*15. 21. La Loggia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 7 stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei.
*15. 32. Zeller, Brugger, Marchioni.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 7 stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei.
*15. 301. Catone.
ART. 16.
(Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo).
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Proroga di termini in materia di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari). - 1. All'articolo 1, comma 2, alinea, della legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
*16. 01. Costa, Scelli, Cavallaro, Scandroglio.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Proroga di termini in materia di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari). - 1. All'articolo 1, comma 2, alinea, della legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
*16. 06. Nicola Molteni, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
(Inammissibile)
ART. 17.
(Infrastrutture carcerarie).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17. - 1. La gestione commissariale di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogata al 31 dicembre 2012.
17. 1. Lussana, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - (Imprese per la demolizione di opere edilizie abusive o la riduzione in pristino dello stato dei luoghi). - 1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'albo speciale delle imprese per la demolizione di opere edilizie abusive o la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, di seguito denominato «albo speciale».
2. Le imprese edili in possesso dei requisiti per partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 34 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di iscriversi all'albo speciale.
3. La mancata iscrizione delle imprese edili all'albo speciale nonché il rifiuto di eseguire i lavori di demolizione di opere edilizie abusive o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi in esecuzione di un provvedimento della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria sono sanzionati con la cancellazione delle imprese dai registri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché dai registri delle commissioni provinciali per l'artigianato e dei competenti ordini professionali e con l'interdizione delle stesse imprese a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
17. 0302. Granata, Briguglio, Lo Presti, Perina, Angela Napoli, Consolo, Menia, Proietti Cosimi, Della Vedova, Giorgio Conte, Moroni, Raisi, Barbaro, Di Biagio, Muro, Ruben, Bocchino, Divella, Paglia, Scanderebech, Bongiorno, Lamorte, Patarino, Toto.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - (Modifiche al codice dei contratti). - 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 146 è sostituito dal seguente:
«Articolo 146. - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 147, la stazione appaltante deve:
a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti all'importo del prezzo eventualmente corrisposto secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 143. Tale importo deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;
b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.»;
b) all'articolo 253, il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessione già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima dei lavori, corrispondente a quella del prezzo eventualmente corrisposto secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 143. Per l'affidamento a terzi della quota dei lavori così determinata il concessionario agisce, a tutti gli effetti, come amministrazione aggiudicatrice, restando inteso che l'affidamento stesso può essere temporalmente disposto nell'ambito dell'intera durata della concessione. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.»
17. 0301. Toto.
(Inammissibile)
ART. 19.
(Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili).
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Proroga del criterio di valutazione di titoli obbligazionari detenuti da imprese di assicurazioni). - 1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:
«15-bis. Le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, a partire dall'esercizio 2011 e fino all'entrata in vigore di Solvency II, tengono conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.
15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis.»
19. 01. Aracu, La Loggia, Laffranco.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - 1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2013» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2014».
19. 05. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Bragantini, Vanalli, Fabi, Pastore, Volpi, Bonino.
ART. 21.
(Proroga di norme nel settore postale).
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale» è inserito il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)».
21. 021. Zazzera.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. Tutte le frequenze digitali previste in favore delle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle per le quali verrà indetta asta pubblica, dovranno assicurare una copertura della popolazione nazionale non superiore all'80 per cento. La restante copertura delle stesse frequenze verrà destinata alle emittenti televisive locali in quelle regioni nelle quali si pongono particolari problemi di interferenze con le frequenze degli Stati esteri e nelle quali operano televisioni locali in numero rilevante.
21. 022. Zazzera.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. Tre delle sei frequenze digitali nazionali inizialmente inserite nel Beauty Contest, vengono destinate alle emittenti televisive locali.
21. 024. Zazzera.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).
1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014, a parte le ripartizioni di quote di competenza degli anni precedenti.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 36 milioni di euro nel 2011 e a 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 41 milioni di euro in ragione d'anno.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. 025. Zazzera.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).
1. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino sono mantenute a bilancio e sono erogate aggiuntivamente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, secondo la seguente ripartizione:
a) 50 milioni di euro come misura di sostegno per l'anno 2011;
b) 50 milioni di euro come misura di sostegno per l'anno 2012;
c) le somme rimanenti come misura di sostegno per l'anno 2013.
21. 019. Zazzera.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).
1. Al comma 8-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione» è inserito il seguente periodo: Una quota pari a 40 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per l'anno 2012, ed una ulteriore quota di 40 milioni di euro per l'anno 2013, sono destinate alle misure di sostegno annualmente previste in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422.
21. 023. Zazzera.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. A decorrere dall'anno 2006 è abrogato il primo periodo del comma 574, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: «nonché dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
21. 01. Di Biagio.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. All'articolo 1 comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il periodo: «La quota parte di proventi eccedenti i 2.400 milioni di euro può essere versata in tre rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno 2012» è inserito il seguente: «A valere su tali proventi eccedenti, una quota non inferiore a 240 milioni di euro viene destinata al sistema televisivo locale, ad indennizzo del complessivo depauperamento delle risorse radioelettriche di cui al comma 8; tale quota verrà distribuita attraverso gli stessi criteri e le stesse modalità previsti dal Decreto 5 novembre 2004, n. 292, recante il Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni».
21. 018. Zazzera.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungono una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante nella forma della trasmissione di programmi in contemporanea, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali».
21. 020. Zazzera.
(Inammissibile)
ART. 22.
(Continuità degli interventi a favore delle imprese).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, è prorogato sino al 31 dicembre 2020.
22. 300. Cicu.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, è prorogato sino al 31 dicembre 2015.
22. 1. Saglia, Cicu.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2013».
22. 4. Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, d'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22.1.
(Proroga dello stato di criticità per i territori delle province di Campobasso e di Foggia colpite dagli eventi sismici dell'ottobre 2002).
1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività legate alla gestione degli interventi nei territori delle province di Campobasso e di Foggia colpite dagli eventi sismici del mese di ottobre 2002, e il superamento della situazione di criticità, all'articolo 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, n. 3916, le parole «31 dicembre 2011», sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2012».
22. 01. Di Pietro, Di Giuseppe, Favia, Mura, Donadi, Borghesi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22.1.
1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
22. 04. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22.1.
1. All'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1o gennaio 2013».
22. 06. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22.1.
1. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2012».
22. 09. Sardelli.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22.1.
1. All'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli ultimi due periodi sono soppressi.
22. 021. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Simonetti, Bonino.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22.1.
1. All'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è soppresso.
22. 020. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Simonetti, Bonino.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22.1.
1. All'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola «3 euro» con le parole «5 euro».
22. 022. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Simonetti, Bonino.
(Inammissibile)
ART. 22-bis.
(Protezione accordata al diritto d'autore).
Sopprimerlo.
*22-bis. 300. Versace.
Sopprimerlo.
*22-bis. 301. Lorenzin, Germanà, Marinello.
ART. 25.
(Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale).
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il termine per l'adozione del regolamento di cui all'articolo 19, comma 10, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale e individuazione del termine per l'acquisizione pubblica delle quote di proprietà della Banca d'Italia.
25. 2. Marsilio.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di fronteggiare il rischio di recessione, generato da contrazione del credito verso le imprese, il termine del 30 giugno 2012 per l'adozione, da parte dei soggetti di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di quanto contenuto nella raccomandazione dell'Autorità bancaria europea (EBA) dell'8 dicembre 2011, è prorogato fino alla piena operatività di tutti gli strumenti previsti nella Decisione del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011, nonché del Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF).
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale e differimento del termine per l'adozione della raccomandazione dell'Autorità bancaria europea dell'8 dicembre 2011.
25. 3. Marinello, Pagano, Mantovano.
ART. 26.
(Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica).
Sopprimerlo.
26. 2. Laffranco.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
26. 1. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
ART. 27.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni).
Sopprimere il comma 1.
27. 3. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Al comma 1, dopo le parole: le conseguenti misure aggiungere le seguenti: di affidamento del servizio mediante gara europea.
27. 10. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.
Al comma 1, dopo le parole: modalità di monitoraggio aggiungere le seguenti: dei costi e delle tariffe.
27. 11. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I termini di cui all'articolo 4, comma 32, lettere a) e b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale, al 31 dicembre 2012.
27. 9. Marsilio.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015».
27. 6. Bitonci, Simonetti, Montagnoli, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Bonino.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Proroga di termini in materia di regionalizzazione del Patto di stabilità interno).
1. Il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 140, secondo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato al 30 novembre di ciascun anno.
2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 142, secondo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato al 31 ottobre di ciascun anno.
27. 01. Stradella, Armosino.
ART. 28.
(Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.).
Sopprimerlo.
*28. 9. Mura, Borghesi, Favia.
Sopprimerlo.
*28. 5. Marsilio.
Sopprimerlo.
*28. 6. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. All'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 38 è sostituito dal seguente:
«38. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Sostituire il comma 1 con il seguente: In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, entro il 30 giugno 2012, il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è affidato a seguito di gara pubblica. Fino alla predetta data, e senza possibilità di ulteriori rinvii, è prorogata la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa.
28. 301. Lanzillotta, Zaccaria.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis All'articolo 29, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1° gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013».
b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223» inserire le seguenti «con esclusione delle disposizioni del Capo secondo».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Proroga della Convenzione con il Centro di produzione spa, nonché della revisione delle provvidenze sull'editoria).
28. 11. Zazzera.
(Inammissibile limitatamente
alla lettera b) del comma 1-bis)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. La proroga di cui al comma 1 non può essere ulteriormente disposta per gli anni successivi al 2012. La prosecuzione dell'attività di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, in attuazione della legge 11 luglio 1998, n. 224, può essere svolta solo a seguito di gara pubblica bandita dal Ministero dello sviluppo economico entro il 30 giugno 2012.
28. 300. Zaccaria, Levi, Naccarato, De Torre, Zampa.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28.1.
(Proroga sostegno editoria).
1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di cento milioni di euro per l'anno 2012, 85 milioni di euro per l'anno 2013 e 85 milioni di euro per l'anno 2014.
2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, lettera c), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
4. A decorrere dall'anno 2013 alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite con le seguenti: «pari al 2 per cento del fatturato».
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 e a 85 milioni di euro per l'anno 2013 e 85 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede quanto a 40 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 4 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 08. Scandroglio.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28.1.
(Proroga sostegno editoria).
1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di cento milioni di euro per l'anno 2012, 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014.
2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, comma 1, lettera c), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
4. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 e a 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede quanto a 40 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 09. Scandroglio.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28.1. - (Proroga sostegno editoria). - 1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per l'anno 2012 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n, 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 01. Paglia.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28.1.
(Proroga sostegno editoria).
1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per l'anno 2012 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n, 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 010. Scandroglio.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28.1. - (Proroga sostegno editoria). - 1. È prorogata per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 58 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 0300. De Biasi, Comaroli, Giulietti.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28.1. - (Proroga sostegno editoria). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono prorogate per l'anno 2012.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.
3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, lettera c), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
28. 0301. Comaroli, Simonetti, Bitonci, Vanalli, Bragantini, D'Amico, Volpi, Pastore, Fabi, Polledri, Bonino.
ART. 28-ter.
(Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna).
Dopo l'articolo 28-ter aggiungere il seguente:
Art. 28-quater. - (Proroga sostegno emittenza radiofonica e televisiva locale). - 1. Al fine di consentire la proroga per l'anno 2012 dei contributi alle emittenti radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle emittenti televisive di cui all'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni ed è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28-ter. 0100. Meta, Giulietti.
(Inammissibile)
ART. 29.
(Proroghe di termini in materia fiscale).
Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1° gennaio 2012 con le seguenti: 1° gennaio 2013.
29. 23. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
4. All'articolo 10, comma 13-quinquies del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
29. 161. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.
Al comma 5-bis, sostituire le parole da: acquista efficacia fino alla fine del comma con le seguenti: si intendono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2013.
29. 301. La Loggia.
Al comma 8, sostituire le parole: il 30 giugno 2012 con le seguenti: il termine di cui al comma 14-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
29. 80. Brugger, Zeller, Nicco.
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8.1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogata al 1o gennaio 2013 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali A/6 e D/10.
8.2. Al citato comma 4, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».
29. 292. Messina, Di Giuseppe, Rota.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8.1. All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
29. 154. Di Giuseppe, Messina.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8.1. All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».
29. 81. Brugger, Zeller, Nicco.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8.1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano a decorrere dall'anno 2014 per i fabbricati di cui al comma 8 del medesimo articolo 13.
29. 153. Di Giuseppe, Messina.
Al comma 10, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 marzo 2012.
29. 28. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Al comma 11, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: dodici mesi.
Conseguentemente, al comma 11-bis, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: dodici mesi.
29. 300. La Loggia, Costa.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti
11.1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2.»
11.2. L'articolo 30, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.
29. 280. Di Caterina.
(Inammissibile)
Sopprimere il comma 11-bis.
29. 310. Borghesi, Mura.
Al comma 11-bis, sostituire le parole: da 1 a 16 con le seguenti: da 1 a 7 e da 9 a 15.
Conseguentemente, dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente: 11-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, primo periodo, le parole: «Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;
b) al comma 16:
1) primo periodo, le parole: «alla data del 30 settembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012»;
2) secondo periodo, le parole: «entro il 15 ottobre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;
3) quarto periodo, le parole: «pubblicare entro il 30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicare entro il 31 dicembre 2012».
29. 305. Marmo.
Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:
11-ter. Ai fini di assicurare la congruità del termine per il trasferimento di determinate funzioni provinciali dalle regioni ai comuni, l'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
29. 302. Antonino Foti, Traversa.
(Inammissibile)
Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:
11-ter. All'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
29. 102. Simonetti, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Bonino.
Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:
11-ter. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «per le Province i cui organi devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si provvede alla nomina come commissario del Presidente della Provincia in carica alla data del 31 marzo 2012».
29. 272. Lovelli, Vannucci.
Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:
11-ter. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013».
*29. 98. Pastore, Simonetti, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Volpi, D'Amico, Polledri, Bonino.
Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:
11-ter. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013».
*29. 203. Bertolini, Lisi, Iannarilli, Antonino Foti, Germanà, Lorenzin, Traversa, Armosino, Marsilio, Rampelli.
Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:
11-ter. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013».
*29. 250. Lovelli, Vannucci.
Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:
11-ter. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013».
*29. 271. Belcastro.
Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:
11-ter. All'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole: «31 marzo 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2014».
29. 103. Simonetti, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Bonino.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il termine di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si intende riferito ai bandi di gara pubblicati successivamente all'entrata in vigore della predetta disposizione normativa.
29. 273. Marinello.
(Inammissibile)
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2011» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».
29. 31. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. È prorogata, per l'anno 2012, la quota da destinare ad ASSI - ex Unire, prevista dall'articolo 30-bis commi 4 e 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per quanto di sua competenza, attraverso la determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincite in denaro da destinare ad ASSI - ex Unire. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extra erariali nonché modalità di trasferimento periodico ad ASSI sono determinate entro il 31 marzo 2012 con provvedimento dell'Amministrazione monopoli di Stato, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
29. 184. Marinello, Pagano.
(Inammissibile limitatamente
all'ultimo periodo)
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. È prorogata, per l'anno 2012, la quota da destinare ad ASSI - ex Unire, prevista dall'articolo 30-bis commi 4 e 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con l'aumento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dello 0,03 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2012.
29. 275. Marinello, Pagano.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Per l'anno 2012, sono prorogati gli effetti dell'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per lo stesso anno la quota di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura di 110 milioni di euro. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali, di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le modalità di trasferimento periodico, relativamente all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ASSI ex UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo 2012 con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita la Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*29. 142. Brandolini, Oliverio, Sani, Fontanelli, Agostini, Marco Carra, Zucchi, Fiorio, Cenni, Servodio, Mario Pepe (PD), Cuomo, Trappolino, Vannucci, Marrocu, Mattesini.
(Inammissibile)
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Per l'anno 2012, sono prorogati gli effetti dell'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per lo stesso anno la quota di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura di 110 milioni di euro. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali, di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le modalità di trasferimento periodico, relativamente all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ASSI ex UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo 2012 con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita la Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*29. 251. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.
(Inammissibile)
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Per l'anno 2012, sono prorogati gli effetti dell'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per lo stesso anno la quota di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura di 60 milioni di euro. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali, di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le modalità di trasferimento periodico, relativamente all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ASSI ex UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo del 2012 con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita la Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
29. 143. Laura Molteni, Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
(Inammissibile limitatamente
all'ultimo periodo)
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate sino al 29 febbraio 2012 e a decorrere dal 1° marzo 2012 una quota dell'accisa sulla benzina senza piombo per autotrazione (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) e dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) nella misura di 0,075 euro al litro per i quantitativi consumati nell'ambito del territorio regionale sono attribuite alla Regione Friuli Venezia-Giulia a titolo di tributo proprio.
29. 260. Strizzolo, Rosato, Maran, Compagnon.
(Inammissibile)
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15.1. Nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2010 nel territorio delle province di Verona, Vicenza e Padova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 e non ancora corrisposti.
29. 29. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: di Livorno aggiungere le seguenti:, nonché nel territorio di Ginosa e di Metaponto.
29. 297. Vico.
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 16 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
29. 72. Tullo, Andrea Orlando, Rossa, Zunino, Melandri, Garofani.
Al comma 15, quarto periodo, sostituire le parole: Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,.
29. 21. Lo Presti.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15.1. Il termine di cui al comma 44 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è differito al 30 giugno 2014.
15.2. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, il contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applica ai redditi complessivi di importo superiore a 275.000 euro lordi annui.
29. 27. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15.1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Puglia nei primi giorni di marzo 2011 per cui, a seguito della dichiarazione di stato d'emergenza è stata emessa l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3988 in data 22 dicembre 2011, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili o fondi interessati dalla OPCM n. 3988, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
15.2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 15.1, sono altresì sospesi i pagamenti e le scadenze relative presso Equitalia per lo stesso periodo ed i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
15.3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 15.1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
15.4. Agli oneri di cui ai commi da 15.1 a 15.3, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
29. 32. Vico.
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15.1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata fra i giorni 18 febbraio e 1° marzo 2011 per cui, a seguito della dichiarazione di stato d'emergenza è stata emessa l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3984 in data 25 novembre 2011, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili o fondi interessati dalla predetta OPCM n. 3984, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
15.2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 15.1, sono altresì sospesi i pagamenti e le scadenze relative presso Equitalia Spa per lo stesso periodo ed i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
15.3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 15.1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
15.4. Agli oneri di cui ai commi da 15.1 a 15.3, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
29. 33. Vico.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15.1. I termini di cui all'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, concernente la definizione dei versamenti tributari, contributivi e previdenziali da parte di soggetti colpiti dalle calamità naturali, sono prorogati al 31 dicembre 2012. Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 83. Costa, Barani, Scandroglio.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15.1. Il termine di cui all'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, concernente la definizione dei versamenti contributivi e previdenziali da parte di soggetti colpiti dalle calamità naturali, è prorogato al 31 dicembre 2012. Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 290. Barani.
Dopo il comma 15-bis, aggiungere i seguenti:
15-ter. Nel limite massimo di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2012, è disposta, nei confronti degli enti e dei dipendenti pubblici residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, la proroga al 16 luglio 2012 dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali. Gli eventuali versamenti contributivi già eseguiti dai soggetti interessati sono considerati imputabili a titolo di acconto. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002 n. 3253, in duecentottantotto rate mensili nel rispetto del limite di spesa predetto.
15-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 15-bis, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 24 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
15-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 166. De Camillis.
Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: «al 31 dicembre 2011 fino alla fine del periodo con le seguenti: «al 31 dicembre 2011 nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012 nei Comuni con più di un milione di abitanti».
29. 25. Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Simonetti, Bonino.
Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: «al 31 dicembre 2011 fino alla fine del periodo con le seguenti: «al 31 dicembre 2011 nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012 nei Comuni capoluogo di Regione».
29. 24. Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Simonetti, Bonino.
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16.1. Al fine di ridurre il disagio abitativo delle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e, in particolare, di quelle soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, per gli alloggi degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati l'entrata in vigore della fase sperimentale dell'imposta municipale propria, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, decorre dall'anno 2013; il regime di esenzione previsto per gli alloggi di tali Istituti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è prorogato sino al 31 dicembre 2012.
16.2. Il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
29. 42. Rubinato, Gibiino.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16.1. Al comma 2 della lettera dd) dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) le parole: «1o luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1o marzo 2012»;
b) ai numeri 2) e 3) le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2013».
29. 291. Pili.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16.1. Al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
29. 47. Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Simonetti, Bonino.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16.1. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».
29. 19. La Loggia.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16.1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2011», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
29. 76. Graziano.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16.1. Sono fatti salvi gli effetti delle deliberazioni adottate dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2011.
29. 90. Pagano, Marinello.
(Inammissibile)
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16.1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». Per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2011.
16-ter. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: «2011», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2012» e la parola «2010» è sostituita dalla seguente: «2012». Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato, è concesso per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007.
29. 149. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16.1. Il termine per l'applicazione di quanto previsto in materia di revisione delle funzioni delle Province e contenuto nell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito alla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale recante la soppressione delle Province.
29. 151. Simonetti, Pastore, Montagnoli, Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Volpi, D'Amico, Polledri, Bonino.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere, pari a 2.000.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 293. Cicu.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16.1. A decorrere dall'anno 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 30 aprile con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da settembre a dicembre dell'anno precedente nonché al 31 agosto e al 31 dicembre con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto dello stesso anno.
29. 183. Germanà, Marinello.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16.1. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati al 28 febbraio 2012. I termini connessi sono prorogati di dodici mesi.
29. 188. Marinello, Nicco.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16.1. All'articolo 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituto dal seguente:
«4. La riduzione di cui al comma 2 si applica entro e non oltre trenta giorni successivi all'emanazione dei regolamenti di cui al medesimo comma 2».
29. 198. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16.1. All'articolo 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituto dal seguente:
«4. La riduzione di cui al comma 2 si applica entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
29. 192. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16.1. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 33 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente «33. La disciplina introdotta dal comma 32 si applica ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010. La previgente disciplina continua inoltre ad applicarsi con riferimento ai rimborsi spese derivanti dalle procedure esecutive relative alle entrate degli enti locali.»
b) al comma 34, la lettera c) è soppressa.
29. 195. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16.1. Dopo il comma 1 dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Decorso il periodo di cui al comma 1, il revisore può essere nominato presso lo stesso ente dopo un intervallo temporale almeno pari a quello del precedente incarico».
29. 136. Bitonci, Vanalli, Montagnoli, Simonetti, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Bonino.
(Inammissibile)
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16.1. Le funzioni del Segretario comunale e provinciale possono essere parimenti svolte da avvocati e dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali.
29. 137. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
(Inammissibile)
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16.1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «24-bis. Il 4 per cento dei residui passivi in conto capitale può essere pagato nell'anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il patto di stabilità interno. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014».
b) all'articolo 19, comma 20, le parole: «dell'1,5 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «del 6,5 per mille».
29. 196. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Sopprimere il comma 16-bis.
29. 282. Fluvi.
Al comma 16-octies, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) quanto a 5 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 16-octies.1.
Conseguentemente, dopo il comma 16-octies, aggiungere il seguente:
16-octies.1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 15-ter è abrogato.
29. 312. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
16-undecies. È sospesa, per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni azione di recupero per mancati versamenti INPS o pagamenti di imposte e di tasse dovuti allo Stato da aziende agricole o da imprenditori agricoli.
16-duodecies. Trascorso il termine di cui al comma 16-undecies, i debiti di cui allo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 60 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.
16-terdecies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
29. 294. Messina, Di Giuseppe, Rota.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
16-undecies. È sospesa, per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni azione di recupero per mancati versamenti INPS o pagamenti di imposte e di tasse dovuti allo Stato da aziende agricole o da imprenditori agricoli.
16-duodecies. Trascorso il termine di cui al comma 16-undecies, i debiti di cui allo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 60 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.
16-terdecies. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui ai commi 16-undecies e 16-duodecies si provvede a valere sulle somme a disposizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
29. 295. Messina, Di Giuseppe, Rota.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
16-undecies. È sospesa, per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di aziende agricole e imprenditori agricoli, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.
16-duodecies Fino alla data di cui al precedente comma è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.
16-terdecies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.
29. 296. Messina, Di Giuseppe, Rota.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-undecies. Il termine per l'applicazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 1° gennaio 2013.
29. 99. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-undecies. All'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 1 viene effettuato entro il 31 luglio 2012.
29. 270. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
16-undecies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è soppresso.
16-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
29. 101. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
16-undecies. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «1° maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013».
16-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
29. 105. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-undecies. All'articolo 16, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2014».
29. 107. Bitonci, Lanzarin, Montagnoli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, Vanalli, Fabi, Pastore, Volpi, Bragantini, Bonino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-undecies. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differita al 1o gennaio 2013.
29. 121. Laffranco.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-undecies. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a partire dal 1o gennaio 2013.
29. 281. Laffranco.
Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:
16-undecies. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi».
29. 304. Catone.
Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:
16-undecies. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi» per le seguenti categorie:
a) titolari di pensione che alla data del 1o gennaio 2012 non risultino intestatari di alcun conto corrente postale o bancario)
b) pensionati oltre i 70 anni, portatori di handicap gravi, invalidi civili con invalidità non inferiore al 66 per cento intestatari di conto corrente postale o bancario con un reddito non superiore a millecinquecento euro netti mensili.
29. 303. Catone.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29.1.
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni).
1. Sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito della semplificazione normativa, in via sperimentale all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «e sagoma» sono soppresse.
29. 01. Stradella.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29.1.
1. La disposizione di all'articolo 34, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013 in attesa della definizione delle regole generali previste dall'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
29. 02. Moroni.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29.1.
(Differimento del regime di incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici).
1. Sono differite all'anno 2012 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 9, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni. Per tali finalità, ai fini dell'applicazione del presente articolo, all'articolo 1, commi 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, dopo le parole: «31 dicembre 1999» sono aggiunte le seguenti: «, e, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, immatricolati fino al 31 dicembre 2002,»; al comma 6 del medesimo articolo 1, dopo le parole: «31 marzo 2010» sono aggiunte le seguenti: «e, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 216 del 2011 e fino al 31 dicembre 2012, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2013».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano entro un limite di spesa 80 milioni di euro per l'anno 2012. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
29. 022. Togni, Lanzarin, Dussin, Alessandri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29.1.
(Differimento del regime di detrazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici).
1. Sono differite all'anno 2012 le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Per tali scopi, ai fini dell'applicazione del presente articolo, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 dopo le parole: «1° luglio 2008» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, a partire dal 1° luglio 2011»; al secondo periodo dal medesimo comma 1 dopo le parole: «31 dicembre 2009» sono aggiunte le seguenti: «e a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge n. 216 del 2011 e fino al 31 dicembre 2012».
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012, si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
29. 024. Togni, Lanzarin, Dussin, Alessandri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bonino.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29.1. - (Modifica dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in materia di agevolazioni fiscali per le trasformazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza) - 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 300.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 0200. Miotto, Duilio.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29.1. - (Modifica dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in materia di agevolazioni fiscali per le trasformazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza) - 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
29. 030. Miotto.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29.1. - 1. All'articolo 24, comma 24, alinea del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2013».
29. 060. Lo Presti, Patarino.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29.1. - 1. All'articolo 24, comma 24, alinea del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2012».
29. 059. Lo Presti.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29.1. - (Riduzione del costo dei carburanti nella regione Sicilia). - 1. In attesa della piena attuazione della legge 5 maggio 2009, n.42 ed in considerazione degli oneri ambientali e sociali derivanti dal sistema di raffinazione nella regione Sicilia per l'anno 2012 sono stanziati 70 milioni di euro, da utilizzare entro il 31 dicembre 2012, da utilizzare per l'attuazione di un sistema di riduzione compensata del costo dei carburanti utilizzati dalle imprese di autotrasporto, della pesca e dell'agricoltura, con sede nella regione medesima.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sentita la Regione Sicilia le organizzazioni imprenditoriali dei settori interessati maggiormente rappresentative in ambito regionale emana con apposita direttiva norme per dare attuazione alle disposizioni del comma 1.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 0101. Marinello, Pagano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29.1. - (Sospensione delle procedure di riscossione e recupero nella regione Sicilia). - 1. In considerazione della grave situazione di crisi economica e sociale nella regione Sicilia, in favore delle imprese agricole, di pesca e dell'autotrasporto con sede legale nella regione per l'anno sono sospesi i procedimenti e i giudizi pendenti relativi ad adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
2. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 1o luglio 2013 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo, senza oneri ulteriori ed aggravi.
3. Agli oneri di cui al presente comma nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 0102. Marinello, Pagano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29.1. - (Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi nella regione Sicilia). - 1. In considerazione della grave situazione di crisi economica e sociale nella regione Sicilia, in favore delle imprese agricole, di pesca e dell'autotrasporto con sede legale nella regione, è disposta la proroga dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in scadenza nell'anno 2012, al 30 giugno 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 1o luglio 2013 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo, senza oneri ulteriori ed aggravi.
3. Agli oneri di cui al presente articolo nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 0103. Marinello, Pagano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29.1. - (Proroga in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale). - 1. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013».
29. 0104. Muro.
(Inammissibile)