XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 21 febbraio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 febbraio 2012.

Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pagano, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Tempestini, Valducci, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pagano, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Tempestini, Valducci, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 febbraio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
FARINA COSCIONI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale per la libertà di ricerca scientifica» (4976);
GALLI: «Modifiche al codice di procedura penale, in materia di richiesta del giudizio abbreviato da parte del difensore» (4977);
DI PIETRO: «Disposizioni concernenti la tutela previdenziale e l'indennità di disoccupazione per i lavoratori dello spettacolo, nonché abrogazione del comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, in materia di rinnovo dei contratti integrativi aziendali dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche» (4978).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali):
ZAMPARUTTI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle questioni relative alla presenza, all'uso e allo smaltimento dell'amianto nel territorio nazionale» (doc. XXII, n. 28) - Parere delle Commissioni I, II, V e XI.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
CAMBURSANO ed altri: «Disposizioni in materia di conflitti di interessi e di incompatibilità dei titolari delle cariche di Governo» (4874) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X e XI.

VII Commissione (Cultura):
SANTORI: «Disposizioni per la promozione e il sostegno della musica popolare e amatoriale» (4920) Parere delle Commissioni I, III, V, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Interventi di tutela dal fenomeno della subsidenza dei territori delle province di Padova, Rovigo e Venezia. Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (4947) Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 20 febbraio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti (COM(20l2)40 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VII (Cultura);
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (Rifusione) (COM(2012)64 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle garanzie coperte dal bilancio generale - Situazione al 30 giugno 2011 (COM(2012)66 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Veneto.

Il Garante del contribuente della regione Veneto, con lettera in data 9 febbraio 2012, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2011, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.
Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia (442).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 1o aprile 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

Elementi in merito alla richiesta di estradizione di un cittadino croato detenuto nel carcere di Ascoli Piceno - 3-01888

A)

CICCIOLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il signor Durdevic Miljenko, nato a Sebenico (Croazia) il 18 agosto 1952, di origine serba ma cittadino croato, residente a Cupra Marittima (Ascoli Piceno), è attualmente detenuto in stato di custodia cautelare nel carcere di Ascoli Piceno, in seguito ad un mandato di cattura spiccato dalla procura di Ascoli su una vicenda accaduta in Croazia nel 1998, conseguente alla sua attività di avvocato in quel Paese; tale ordine di custodia cautelare è stato confermato dalla corte di appello di Ancona con ordinanza del presidente facente funzioni della stessa corte di appello di convalida dell'arresto di Durdevic Miljenko, eseguito in data 17 settembre 2011 e di applicazione all'estradando della misura della custodia cautelare in carcere (r.n. 12/2001, estr. corte di appello di Ancona); a seguito di ciò veniva convalidato l'arresto eseguito ad iniziativa della squadra mobile della questura di Ascoli Piceno a fini estradizionali sul presupposto dell'esistenza del provvedimento n. K-12/01 del 6 ottobre 2004 emesso dal tribunale di Sibenik (Croazia) per il reato di truffa asseritamente commesso il 5 maggio 1998 in Zara (Croazia), previsto e punito dall'articolo 224, paragrafo 4, del codice penale croato, per avere, in qualità di avvocato, sottratto l'ammontare di 138.250 kune a scapito dei suoi clienti italiani, denaro destinato alla partecipazione a un'asta pubblica per l'acquisizione di una barca da pesca, con il quale provvedimento è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione;
il signor Durdevic Miljenko ha esercitato per circa 20 anni le funzioni di procuratore della Repubblica di Sibenik e nel 1990, a seguito del conflitto bellico tra Serbia e Croazia, veniva rimosso dalla carica a causa delle sue origini serbe;
nella veste di procuratore della Repubblica, Durdevic Miljenko ha avuto sotto il suo diretto controllo anche la polizia segreta croata, svolgendo funzioni di coordinamento dei relativi servizi sul territorio sottoposto alla sua giurisdizione;
soltanto dopo la cessazione della carica di procuratore della Repubblica il suddetto Durdevic ha iniziato ad esercitare in Croazia l'attività libero professionale di avvocato e dopo qualche anno è stato sottoposto ad ingiusto processo, che egli ritiene di matrice sostanzialmente politica, nel quale è stato condannato per un reato completamente diverso da quelli per i quali era stato imputato e senza neppure che i presunti truffati abbiano mai denunciato di aver subito alcuna truffa ad opera del signor Durdevic;
per il trattamento giudiziario patito e per censurare le gravissime violazioni dei propri diritti, il signor Durdevic Miljenko ha proposto anche ricorso alla Corte di giustizia dell'Aia contro lo Stato Croato per la persecuzione e ritorsione mediante restrizione in cella carceraria in compagnia di detenuti, che egli, nella pregressa veste di procuratore della Repubblica, aveva fatto processare e condannare a gravi pene detentive, e così facendo è stato esposto anche al rischio di perdere la vita;
il signor Durdevic risiede permanentemente in Italia, nel comune di Cupra Marittima sin dal 1999, è coniugato con una cittadina italiana, ha due figli nati in Italia con i quali convive stabilmente, ed esercita attività di consulenza legale in Italia; tale sua condizione familiare, di residenza e professionale era ed è ben conosciuta dall'autorità giudiziaria Croata sin dall'avvio del singolare processo;
sia prima che dopo la pronuncia della cosiddetta sentenza di condanna, il signor Durdevic è sempre rimasto presso la sua residenza in Cupra Marittima e, addirittura, l'autorità di Sibenik, in data 24 febbraio 2005, gli ha anche rinnovato la patente di guida internazionale in forza del permesso di permanenza in Italia, che è stato rilasciato dall'autorità croata con il consenso di quella giudiziaria dello stesso Paese;
contrariamente a quanto è stato asserito con il provvedimento impugnato, il signor Durdevic Miljenko è in possesso soltanto di carta d'identità rilasciata dal comune di Cupra Marittima non valida per l'espatrio (copia di tale documento è presente agli atti del fascicolo della corte d'appello di Ancona) e tale rilascio ha avuto luogo dopo che la Croazia aveva rinnovato il permesso di permanenza in Italia al signor Durdevic e nonostante vi fosse la pendenza penale in questione;
con nota del 21 settembre 2011, il Ministero della giustizia ha richiesto alla corte d'appello di Ancona il mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo che «non sussistono, allo stato, ragioni ostative all'estradizione del sunnominato verso la Croazia» -:
se il Ministro interpellato, nel richiedere il mantenimento della custodia cautelare in carcere per il signor Durdevic, abbia preso adeguatamente in considerazione quanto segnalato in premessa, con particolare riferimento alle doglianze concernenti la matrice asseritamente politica della vicenda processuale che ha portato alla condanna dello stesso Durdevic.
(3-01888)

Iniziative volte a garantire tempi aggiuntivi per i candidati portatori di handicap in merito a un bando per il reclutamento di dirigenti scolastici - 2-01171

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2011 è stato pubblicato il bando per il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, in attuazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140;
all'articolo 8 del bando, in merito alla prova selettiva, viene riconosciuta ai candidati portatori di handicap, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «la possibilità di svolgere le prove di esame con l'uso di ausili necessari»;
nel bando non viene fatto menzione di quanto ulteriormente disposto dagli articoli 20 e 21 della legge n. 104 del 1992, che prevede, per i candidati portatori di handicap, anche il diritto di usufruire di tempi aggiuntivi eventualmente necessari ed il diritto alla scelta prioritaria della sede -:
se quanto sopra esposto corrisponda al vero;
se non intenda integrare il bando del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, al fine di prevedere, per i candidati portatori di handicap, lo svolgimento delle prove concorsuali, avvalendosi anche dei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, ed il diritto alla scelta prioritaria tra le sedi disponibili ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge n. 104 del 1992.
(2-01171) «Berretta, Ghizzoni».

Elementi in merito al riconoscimento come titolo per le graduatorie ad esaurimento di un master istituito presso l'università di Udine in lingua e cultura friulane - 3-01782; 3-02112

C)

STRIZZOLO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la legge 15 dicembre 1999, n. 482, prevede la tutela, fra le altre, della lingua friulana in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione;
la regione Friuli Venezia Giulia, con proprie normative, ha promosso e divulgato la tutela della lingua e della cultura friulana anche nell'ambito dell'istruzione scolastica di primo e secondo grado;
presso l'università di Udine è stato istituito un corso di formazione per insegnanti sulla lingua e la cultura friulana, articolato in 1.500 ore di lezioni, svolte nell'arco di due anni, conseguendo al termine del master universitario il titolo di esperto in lingua friulana che dà diritto a 60 crediti formativi;
da parte di circa 40 frequentatori del corso c'è stato un impegno personale ed economico notevole, per il quale è stato profuso sudore ed energia nel frequentare le lezioni per 1.500 ore, con obbligo di frequenza, esami in ogni disciplina e tesi finale;
in molte scuole del Friuli Venezia Giulia vi è una rilevante richiesta di insegnanti esperti in lingua friulana, alla luce delle tantissime scelte volontarie di frequentare lezioni di lingua e cultura friulana fatte da alunni e famiglie e, da fonti scolastiche, si apprende che mancano moltissimi insegnanti competenti in materia;
risulterebbe, da notizie apparse sulla stampa locale, che il master conseguito presso l'università di Udine in lingua e cultura friulane non sia riconosciuto come titolo culturale e formativo da poter far valere nelle graduatorie a esaurimento;
risulterebbe, altresì, che presso l'ufficio scolastico di Udine abbiano risposto che non può essere valutabile in quanto non c'è una classe di concorso a riguardo e non può essere preso in considerazione in altre regioni;
i circa 40 interessati hanno, inoltre, fatto pubblicamente presente che «Vi sono università specializzate per corsi on line, finalizzati al conseguimento del punteggio e validi sul territorio nazionale, tutt'altro che seri: si può rispondere alle domande addirittura facendo cyclette. Questi sono dei veri "balzelli" per mantenere la posizione in graduatoria, al costo di circa mille euro l'anno. L'università di Udine aveva invece organizzato, con la serietà che le è propria, un master di II livello per insegnare in lingua friulana, con lezioni interessantissime di neurolinguistica, linguistica, linguistica acquisizionale, seconda lingua e legislazione scolastica, spendibili per l'insegnamento delle lingue straniere», mentre, in relazione alla classe di concorso, portano ad esempio il caso dei master in educazione interculturale, trasversali agli insegnamenti e validi sull'intero territorio. Sempre i docenti che hanno conseguito il master hanno manifestato viva preoccupazione circa la concreta possibilità che il titolo venga preso in considerazione quale diritto di prelazione per l'insegnamento in lingua friulana -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di questa particolare ma significativa problematica che interessa non solo i docenti che hanno ottenuto il master, ma anche la complessiva realtà didattica del Friuli Venezia Giulia;
quali iniziative - anche di tipo normativo - intenda assumere il Ministro interrogato per far sì che il titolo di esperto in lingua e cultura friulane venga preso in considerazione quale diritto di prelazione per l'insegnamento in lingua friulana. (3-01782)
(28 luglio 2011)

STRIZZOLO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 482 del 1999 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», articolo 4, comma 4, in fine, prevede l'utilizzo nelle scuole elementari e medie di «docenti qualificati» al fine di «assicurare l'apprendimento della lingua di minoranza», in riferimento ai quali le istituzioni scolastiche verranno nella loro autonomia a stabilire le modalità di impiego, e, su di un piano più generale, le «metodologie» didattiche;
nell'anno accademico 2004/2005 è stato organizzato dal consorzio universitario del Friuli, di concerto con l'università degli studi di Udine, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un master in lingua friulana;
il corso di aggiornamento in questione, in moduli formativi di 400 ore per ciascuna lingua minoritaria (friulana, slovena e tedesca) e attribuente 35 crediti formativi universitari, era stato attivato - si sottolinea - con fondi della legge n. 482 del 1999 (anno 2002) finalisticamente accordati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per gli affari regionali, previa valutazione del comitato nazionale per le lingue minoritarie, a seguito di precise intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - ufficio scolastico per il Friuli Venezia Giulia, la regione Friuli Venezia Giulia, l'università degli studi di Udine e il consorzio universitario del Friuli, nella considerazione dell'imprescindibile necessità per il territorio di poter venire a disporre, nella scuola, di «docenti qualificati»;
nella «Seconda opinione sull'Italia adottata in Strasburgo il 25 febbraio 2005 dal Comitato Consultivo del Consiglio d'Europa sulla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali», nelle raccomandazioni, al punto 111, è stato rappresentato che: «sono necessari ulteriori provvedimenti per garantire un adeguato livello di formazione degli insegnanti e la pubblicazione di testi scolastici nelle lingue minoritarie. Nel fare ciò è auspicabile che l'Italia rivolga una particolare attenzione alle minoranze che non possono fruire di un sostegno di un paese d'origine»;
sempre in riferimento al corso in questione, con nota 1o dicembre 2005, n. 1128 (diretta al consorzio universitario del Friuli organizzatore generale del corso) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - dipartimento per l'istruzione/direzione generale ordinamenti scolastici/area autonomia, in esito a specifico quesito formulato con allegazione del manifesto degli studi, concludeva nel senso che: «(in base) alle valutazioni positive espresse dalla Commissione Tecnica Nazionale costituita con decreto ministeriale n. 75 del 27 giugno 2002 per l'attuazione della legge n. 482/99 nel settore scolastico nella seduta del 9 e 10 novembre 2005, si conviene sull'opportunità del riconoscimento del corso di aggiornamento in lingue minoritarie (friulana, slovena, tedesca) attivato nell'anno accademico 2004/05 presso l'Università di Udine con effetto immediato a valere per i partecipanti che abbiano superato la prova finale»;
i partecipanti al corso (tutti docenti in servizio di ruolo o in servizio temporaneo presso istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia e per le lingue di rispettiva rilevanza), con richiesta collettiva 21 settembre 2006 indirizzata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, alla regione Friuli Venezia Giulia, all'università di Udine e al consorzio universitario del Friuli, chiedevano formalmente il riconoscimento della qualificazione conseguita;
in sede di riunione del 28 settembre 2006 de il «Gruppo tecnico di coordinamento per le lingue minoritarie nel Friuli Venezia Giulia», funzionante presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - ufficio scolastico per il Friuli Venezia Giulia (in appresso Usr Fvg), veniva «dato atto che - pur ritenendo che il corso rappresenta un primo valido esempio di intervento nel campo della formazione - il riconoscimento del titolo non rientra nelle competenze dell'Usr Friuli Venezia Giulia ma del Ministero della Pubblica istruzione a livello centrale»;
gli interessamenti al proposito, inoltrati al Ministro interpellato da parte del Consorzio universitario del Friuli (a nome e per conto anche degli altri pubblici soggetti coorganizzatori del corso e nell'interesse delle collettività dei territori di riferimento, delle famiglie che hanno esercitato opzione in favore della singola lingua minoritaria e, da ultimo, dei diplomati al corso) con note 6 novembre 2006 e 17 maggio 2007, ove specificamente rappresentavasi quanto immediatamente precede, sono rimasti senza esito e comunque senza riscontro;
stante quanto circostanziato, il titolo conseguito è tutt'ora oggettivamente sprovvisto di concreta efficacia e spendibilità, venendo considerato, in assenza di formale riconoscimento, dall'ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia e (nei fatti concludenti) dalle istituzioni scolastiche, non titolo di «qualificazione» ma, e riduttivamente, quale semplice e generico «titolo di cultura»;
ciò costituisce pregiudizio per un diffuso ed elettivamente privilegiato utilizzo di chi scrive nel settore della scuola, ambito lingua minoritaria friulana, così venendo sostanzialmente vanificati, da un lato, l'impegno formativo dedicato su un ampio arco temporale e le spese sostenute, e, dall'altro, lo stesso esborso di fondi pubblici utilizzati per la gestione del «corso»;
vanno considerati i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2009, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di parte della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 29 del 2007, «Norme in materia di tutela della lingua friulana» (con riferimento alla legge n. 482 del 1999 e al decreto legislativo n. 223 del 2002, norme di attuazione dello statuto regionale, trasferente alla regione unicamente «funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome in attuazione della disciplina prevista dall'articolo 4 della legge, in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola materna e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole elementari e secondarie di primo grado, nonché l'esercizio di tutte le funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge e di ogni altra disposizione concernente la disciplina dello svolgimento di compiti delle amministrazioni pubbliche locali»);
nella sentenza esplicitamente - e risolutivamente - si ribadisce il principio della competenza statuale piena in tutti gli ambiti (della legge n. 482 del 1999) non attribuiti alla regione Friuli Venezia Giulia dallo statuto speciale dalla stessa e dalle norme di attuazione del medesimo, e pertanto, e per quanto qui rileva, al riconoscimento della qualificazione all'insegnamento delle e nelle lingue minoritarie nel sistema statale della scuola;
i partecipanti ai corsi sopra descritti ritengono di essere, pertanto, portatori di un proprio interesse concreto ed attuale a vedere riconosciuto, da parte dell'autorità statale dell'istruzione - unico soggetto giuridicamente competente in materia per l'effetto di quanto sopra esposto - il titolo conseguito ai fini del (qualificato) insegnamento della lingua minoritaria friulana nell'ambito del sistema statale della scuola, contesto regione autonoma Friuli Venezia Giulia, istituzioni scolastiche elementari e medie aventi sede nell'ambito delle delimitazioni territoriali individuate dalle province del Friuli Venezia Giulia a norma della legge n. 482 del 1999;
il detto interesse, volto negli effetti a vederne dichiarata (la non ancora sussistente) efficacia sia nei confronti dell'Usr Friuli Venezia Giulia, sia nei confronti delle singole istituzioni scolastiche, viene a raccordarsi con l'interesse diffuso del quale sono collettivamente portatori in primis le famiglie del Friuli (per doverosa, ancorché certamente già nota, informazione consta esercitata opzione, in piena ottemperanza della legge n. 482 del 1999, in favore dell'insegnamento della lingua friulana, da parte del 64 per cento dei genitori degli alunni frequentanti corsi elementari e medi presso le istituzioni scolastiche dei territori come sopra delimitati, secondo dati recentemente diffusi dall'Usr Friuli Venezia Giulia) e (ne sono inoltre portatrici) la regione Friuli Venezia Giulia (unitariamente per le tre lingue minoritarie considerate - e per la lingua slovena al di fuori dei territori contemplati nell'Accordo di Londra) ed altresì gli Enti locali dei territori delimitati (alcuni dei quali bilingui e altro trilingue), interesse volto a vedere assicurato, in totale trasparenza e inoppugnabilità nelle scelte, l'apprendimento delle lingue minoritarie (e nel caso di specie quella friulana) a cura di «docenti (certificatamente) qualificati»;
è sicuramente in piena evidenza al livello nazionale la sussistenza di un generale pubblico interesse, del quale l'amministrazione dell'istruzione è ratione officii portatrice e custode, a che l'insegnamento delle e nelle lingue minoritarie - nel quadro generale e nelle condizioni specifiche della già citata sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2009 in riferimento alla legge n. 482 del 1999 - venga assolto da «docenti qualificati» cioè «idoneamente qualificati presso strutture universitarie»;
rimane ferma la circostanza che il «corso» di che trattasi (anno accademico 2004-2005) è riconosciuto temporalmente, quale prima iniziativa in Italia volta alla rigorosa «qualificazione», da parte del sistema universitario, di docenti della scuola (del territorio) nelle e delle lingue minoritarie, e, in assoluto, unica iniziativa congiuntamente promossa dall'insieme dei pubblici soggetti locali portatori, ciascuno e per propria parte ed in riferimento ai rispettivi territori di un preciso interesse pubblico a ciò;
è ulteriore corollario la circostanza che i «bandi regionali per il finanziamento per le attività didattiche d'insegnamento delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche storiche», emanati in forza della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 3 del 2002 (e che finanziariamente si affiancano agli interventi statali diretti in favore delle scuole ex legge n. 482 del 1999, prevedono in capo alle scuole proponenti ed in capo ai docenti coordinatori titoli di studio e di qualificazione adeguati con competenze specifiche in lingue minoritarie, circostanza questa che avvalora ulteriormente l'esigenza di vedere asseverata da parte dell'amministrazione dell'istruzione - ogni altro soggetto escluso - la sussistenza di idonea qualificazione in proposito -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza del problema sopra illustrato;
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per riconoscere e tutelare i diritti maturati e le legittime richieste più volte formulate dai docenti frequentanti i corsi richiamati in premessa.
(3-02112)

Elementi in merito ad irregolarità riscontrate nella gestione del Centro nazionale di studi leopardiani - 3-02111

D)

VANNUCCI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
la figura di Giacomo Leopardi, poeta e letterato italiano, rappresenta un vanto del nostro Paese;
la valorizzazione della grande personalità, della sua opera, della conoscenza del grande poeta rappresenta un obbligo «nazionale» davanti al mondo;
il Centro nazionale di studi leopardiani (Cnsl) è l'associazione, con sede in Recanati, città natale, che ha lo scopo primario di svolgere questa funzione;
il Centro nazionale di studi leopardiani è partecipato e finanziato in gran parte da enti pubblici;
il Ministero per i beni e le attività culturali, secondo lo statuto, nomina i membri del consiglio di amministrazione ed un membro del collegio dei revisori;
l'articolo 1 dello statuto affida al medesimo Ministero la vigilanza sul centro;
il sindaco di Recanati, con nota protocollo 41034 del 14 dicembre 2009 e protocollo 25811 del 6 luglio 2011, ha lamentato e documentato gravi irregolarità nella gestione di tipo procedurale, di ordine finanziario e di gestione delle risorse;
le note inviate dal sindaco sono suffragate dalla relazione di due membri del collegio sindacale che denunciano gravi carenze contabili;
vi è un rischio che la cattiva gestione del centro, se venisse confermata, inciderebbe negativamente sull'immagine dell'Italia, considerato il valore planetario della figura di Giacomo Leopardi -:
se il Ministro interrogato intenda far valere le proprie prerogative e, a seguito delle richiamate note del sindaco, abbia disposto un'ispezione o se intenda farlo e, se siano state eseguite le verifiche, quale esito abbiano avuto. (3-02111)

Iniziative di competenza al fine di privilegiare nelle assunzioni in ruolo dei docenti l'appartenenza al territorio di destinazione - 3-01797

E)

GARAGNANI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
si fa riferimento alle recenti assunzioni in ruolo di docenti, di cui 20.000 attinti nelle nuove graduatorie e 10.000 nelle vecchie, per evidenziare alcune significative anomalie;
le assunzioni a tempo indeterminato, che sono state definite a Bologna ed in Emilia Romagna a dimostrazione dell'impegno del Governo per la scuola, non possono prescindere da un problema serio, soprattutto nelle realtà del nord Italia, fra cui la provincia e la regione dell'interrogante;
l'interrogante si riferisce all'inserimento nelle graduatorie dei cosiddetti pettinisti insegnanti provenienti da altre province lontane, che superano, per il loro punteggio, chi da anni lavora localmente;
in attesa di un provvedimento del Tar del Lazio, pur tenendo conto dei criteri di uguaglianza di tutti i cittadini stabiliti anche recentemente dalla Corte costituzionale, si dovrebbe privilegiare in un qualche modo la provenienza locale di quei docenti che da anni insegnano, ad esempio, a Bologna, avendo maturato una certa esperienza e conoscenza della realtà, rispetto ad altri provenienti da luoghi estremamente lontani e che, cosa frequente, si fermano nelle città del Nord solamente per un breve periodo, per poi tornare nei propri paesi o città di origine;
la continuità nell'insegnamento e, soprattutto, l'appartenenza ad una data comunità non possono essere indifferenti ai fini dell'attribuzione della cattedra, evitando comunque strumentalizzazioni o accuse di presunto razzismo -:
come il Ministro interrogato intenda farsi carico di queste esigenze e, pur nell'ottica dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, se intenda predisporre un'apposita circolare in merito.
(3-01797)

PROPOSTA DI LEGGE: TENAGLIA ED ALTRI: DEFINIZIONE DEL PROCESSO PENALE NEI CASI DI PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO (A.C. 2094-A)

A.C. 2094-A - Proposta emendativa dichiarata inammissibile

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 11. - 1. L'articolo del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 192. - (Valutazione della prova). - 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b).
5. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni intercettate».
10. 030. Scilipoti.

A.C. 2094-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sull'emendamento 9.100 della Commissione.

A.C. - 2094-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis, è di particolare tenuità».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei delitti previsti dal titolo II e dal titolo III, capi I e II, del libro II del codice penale.
01. 030. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
01. 031. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
01. 032. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei delitti previsti dagli articoli da 600 a 609-octies del codice penale.
01. 033. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei reati in materia societaria di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile.
01. 034. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano quando si procede per i delitti riguardanti il danno ambientale.
01. 035. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano quando si procede per delitti riguardanti la violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
01. 036. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1 premettere i seguenti:
Art. 01. - (Introduzione dell'articolo 49-bis del codice penale, in materia di non punibilità per tenuità dell'offesa). - 1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 49-bis. - (Tenuità dell'offesa). - Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultano congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.
La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».
Art. 02. - (Ambito di applicazione della non punibilità per tenuità dell'offesa). - 1. Il giudice dichiara la non punibilità nel caso dell'articolo 49-bis del codice penale solo quando si procede per taluno dei reati previsti dall'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
01. 037. Di Pietro, Palomba.

Sopprimerlo.
1. 21. Alessandri.

Al comma 1, dopo le parole: particolare tenuità aggiungere le seguenti: se non deriva pregiudizio per la persona offesa.
1. 2. Ria.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:
Art. 1-bis. - 1. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346, è inserito il seguente:
«Art. 346-bis. - (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto). - 1. Quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice, con sentenza, dichiara di non doversi procedere se la persona offesa non si oppone.
2. Nel corso delle indagini preliminari, quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice pronuncia decreto motivato di archiviazione solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
3. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionante e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
4. Nel caso di dichiarazione di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, il giudice dispone comunque la confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale».
1. 01. Ria.

RELAZIONE SUI PUNTI NASCITA APPROVATA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI (DOC. XXII-BIS, N. 3)

(Doc. XXII-bis, n. 3 - Risoluzione)

RISOLUZIONE

La Camera,
esaminata la relazione sui punti nascita (Doc. XXII-bis n. 3), approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali nella seduta del 14 dicembre 2011;
premesso che:
uno dei temi di maggiore rilievo con riguardo alla situazione della sanità in Italia riguarda il numero e il livello qualitativo dei punti nascita. Le cronache degli ultimi anni e le analisi formulate da esperti ed istituzioni disegnano da tempo il quadro di un Paese che nel suo complesso (e soprattutto nel Mezzogiorno) presenta un numero molto grande, e a volte eccessivo rispetto alla popolazione interessata, di punti nascita non sempre adeguatamente attrezzati. La conseguenza è che in alcune di queste strutture viene effettuato un numero di parti molto limitato. Ciò porta in alcuni casi il personale in essi impiegato, sia medico che non, a non avere i necessari standard di professionalità e a non godere dell'adeguato supporto tecnologico;
considerato che l'evoluzione dell'assistenza al parto ha risentito dell'evoluzione sociale/sanitaria e dai primi del '900 la percentuale di «parto in casa» è diminuita fin quasi ad azzerarsi: la famiglia italiana si appoggia al «punto nascita» per la gravidanza e soprattutto per il parto in quasi il 100 per cento dei casi, perché vi è la percezione che il parto in ospedale sia sicuro e che le risorse e il controllo di qualità da parte del Sistema sanitario nazionale siano corrispondenti agli standard aggiornati;
la Commissione, nella sua attività d'inchiesta, ha svolto una serie di indagini finalizzate a quantificare, in particolare, i posti letto accreditati nei diversi punti nascita, i parti e i tagli cesarei effettuati, i medici e le ostetriche presenti nelle 24 ore, e a verificare la presenza o meno di reparti di neonatologia e terapia intensiva neonatale;
a tal fine la relazione in esame, frutto di una complessa attività istruttoria, ha visto la Commissione impegnata dapprima in audizioni di soggetti competenti o a vario titolo interessati dai fenomeni oggetto dell'inchiesta, nonché in visite istituzionali, e poi nell'analisi di una serie di questionari finalizzati a reperire dati sia sugli aspetti tecnico-organizzativi, che su quelli medico-legali connessi al percorso nascita;
dalle risultanze dell'inchiesta svolta sono emerse soprattutto le forti disomogeneità riscontrate tra i diversi territori riguardo ad alcuni dei più indicativi parametri di riferimento (come la percentuale di tagli cesarei), unitamente al significativo incremento, negli ultimi anni, dei casi di presunto errore sanitario verificatisi nei punti nascita portati all'attenzione dell'Autorità giudiziaria;
evidenziato che, nella elaborazione dei dati, la Commissione si è basata su una classificazione secondo raggruppamenti, cosiddetti «cluster», che permettono di caratterizzare il punto nascita non solo secondo il numero dei parti/anno, ma comprendendo anche il numero di letti accreditati, medici in organico, ostetriche/i in organico, numero di parti/mese;
tale classificazione permette quindi di suddividere gli ospedali in tre classi: la classe A è stata attribuita alle strutture più piccole (la gran maggioranza, il 72 per cento), B e C alle strutture più «robuste», con maggior numero di parti/letti/personale e dotazioni. La classe A è stata suddivisa nelle tre classi tradizionali A1 fino a 500 parti, A2 tra 500 e 1000, A3 oltre 1000 parti anno;
all'esito delle verifiche condotte, la Commissione segnala che la classe A è molto ampia (72,4 per cento), quindi la maggior parte dei punti nascita italiani sono «fragili» per numero di parti e di medici/ostetrici, ed inoltre, all'interno della classe A, convivono difformità di assistenza molto importanti: coesistono unità con pochi parti/anno e altri punti nascita con un numero di nati/anno maggiore ma sottodimensionati per dotazioni di organici;
a livello regionale la distribuzione dei punti nascita risulta quanto mai varia: vi sono Regioni che privilegiano le strutture di classe B e C e Regioni che sono ricche di piccoli ospedali di classe A1;
nello specifico si rileva che mediamente, in una struttura di tipo A che effettua circa 30 parti al mese, vi sono circa 8 medici, mentre in una struttura di tipo C, che effettua quasi 290 parti al mese, ve ne sono meno di 25. Le ostetriche/i seguono un andamento simile, anche se il loro numero è maggiore rispetto a quello dei medici;
ritenuta indispensabile, per garantire la sicurezza assistenziale, la disponibilità della doppia guardia di medici ginecologi e di ostetriche/i durante le 24 ore, è stato accertato, sul piano dell'assetto organizzativo, che la doppia guardia medica è disponibile nel 40 per cento dei punti nascita italiani e la doppia guardia dell'ostetrica/o è disponibile nel 48,3 per cento; negli ospedali A1 la percentuale media di disponibilità di doppia guardia è del 23,3 per cento e cresce fino al 94,4 per cento nei punti nascita classificati C;
per quanto concerne la terapia intensiva neonatale, neonatologia/pediatria dedicata, STEN e STAM, dall'analisi dei dati statistici acquisiti la Commissione osserva che la terapia intensiva neonatale è presente, in media, nel 27,6 per cento dei punti nascita, con cifre che variano dal 9,3 per cento delle strutture A1, al 54,1 per cento delle strutture B fino al 100 per cento dei casi nei punti nascita C. Il trasporto postnatale in culla o prenatale in utero (STEN/STAM) non è disponibile in una percentuale media variabile da 31 per cento (STEN) a 39,5 per cento (STAM);
evidenziato che, per comprendere la distribuzione dell'esperienza e dell'assistenza nei punti nascita italiani, l'indagine rivela che i letti accreditati per ogni ginecologo variano da 2,4 per i punti nascita A1 a 3 per i punti nascita C, ma la media del numero di parti mese per ginecologo passa da 4,7 per gli A1 a 14 per le strutture C. Nei punti nascita A1 un ginecologo effettua circa 1 parto alla settimana, mentre il suo collega che lavora nei punti nascita C assiste quasi 4 parti;
valutata la percentuale di taglio cesareo nei punti nascita, che varia dalla media del 44 per cento nei punti nascita A1 al 32,8 per cento nei punti nascita C;
verificato che i punti nascita C sono anche quelli in cui risultano maggiormente concentrati e compresenti fattori quali patologia materna preesistente alla gravidanza, patologia insorta in gravidanza, maggiori percentuali di gravidanze di pazienti immigrate, età materna più elevata, maggiore carico di lavoro per i medici e le ostetriche, disponibilità di parto analgesia, di neonatologia/terapia intensiva neonatale;
osservato come l'economia sanitaria dovrebbe quindi essere chiamata a esaminare i punti nascita, secondo un criterio scientifico e indicare i parametri di equilibrio costo-beneficio sia economici, sia scientifici che assistenziali/clinici;
rilevato che, in questo senso, la relazione può fornire un importante contributo anche tramite la parte di indagine svolta sui questionari indirizzati alle Procure, che tende ad integrare le rilevazioni statistiche sulle responsabilità professionali in ambito medico-chirurgico (la specialità ostetrico-ginecologica in particolare) con una ricerca volta ad illustrare alcuni risvolti penalistici del tema, ancora poco o per nulla esplorati, nonostante il ricorrente clamore che suscitano le frequenti denunce di (presunti) gravi e gravissimi casi di malasanità;
valutata, a tale riguardo, la percentuale e l'esito dei procedimenti relativi a delitti colposi (omicidio e lesione) riferibili all'attività sanitaria e alla specialità ostetrico-ginecologica in particolare, in relazione al numero complessivo dei procedimenti per delitti e lesioni e al sotto-insieme costituito dai giudizi riferibili all'attività sanitaria;
evidenziato che, dal confronto tra i risultati dell'elaborazione relativa alle lesioni e quella relativa agli omicidi colposi, emerge la notevole differenza tra la percentuale dei casi riferibili ad ipotesi di colpa professionale nell'uno e nell'altro delitto: l'1,68 per cento per le lesioni e ben l'11,18 per cento per l'omicidio;
verificato, tuttavia, che nel campo ostetrico-ginecologico il numero di querele è obiettivamente basso in termini assoluti, e bassissimo risulta il numero di condanne (solo 2 nel secondo semestre 2010), a fronte del cospicuo numero di archiviazioni, che corrisponde a circa il 40 per cento del totale dei procedimenti relativi alle lesioni colpose riferibili all'attività medico-chirurgica definiti;
considerata l'auspicabilità di una riflessione, in prospettiva, sui risvolti anche economici della medicina difensiva e delle polizze assicurative: allo stato c'è una sola compagnia che assicura i medici ginecologi e i costi sono cospicui; si tratta di circa 12.000 euro l'anno per un medico che lavora in ospedale. Il costo è così elevato perché le compagnie non hanno i dati per stabilire le tabelle di rischio che permetterebbero alle aziende sanitarie di abbassare i premi assicurativi;
rilevata, a livello nazionale, la necessità di mantenere un indirizzo unitario pur tenendo conto delle specificità dei territori e delle prerogative dei Servizi sanitari regionali,

la fa propria e impegna il Governo:

ad adottare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli enti locali dalla legislazione vigente, iniziative finalizzate a migliorare l'efficienza e l'efficacia su tutto il territorio nazionale dei punti nascita, con particolare attenzione:
a) all'attivazione, nell'ambito delle linee d'azione approvate dalla Conferenza Stato-Regioni-Province autonome nell'accordo del 16 dicembre 2010, di un'organica azione di monitoraggio periodico sui punti nascita, con particolare riferimento all'accorpamento di quelli con un numero di parti insufficiente a garantire un adeguato auto-addestramento degli operatori, nonché con riferimento al numero e all'appropriatezza dei parti cesarei e all'applicazione delle relative linee guida;
b) alla presenza della guardia medica ostetrica e ginecologica e di pediatri neonatologi 24 ore su 24 in tutti i punti nascita;
c) alla emanazione di linee-guida relative al trasporto in utero (STAM) verso i centri di terzo livello, nelle gravidanze a rischio materno e/o fetale;
d) alla diffusione del Servizio di trasporto d'emergenza neonatale (STEN);
a promuovere, di concerto con le Regioni e le Province autonome, misure o azioni volte a garantire a tutte le donne uguali opportunità nell'accesso a servizi completi di salute riproduttiva, così come ad incrementare la loro consapevolezza sui loro diritti e sui servizi disponibili;
a promuovere la classificazione del rischio al momento del ricovero a cui devono seguire specifici «percorsi assistenziali» differenziati per la corretta valutazione del rischio della donna in occasione del primo parto, che rappresenta la base per una valida impostazione di un piano di assistenza appropriato e per la precoce individuazione delle potenziali complicanze;
a promuovere iniziative legislative per contenere il problema della malpractice riducendo così i condizionamenti dei medici al momento della scelta dei trattamenti da intraprendere.
(6-00104) «Fucci, Leoluca Orlando, Barani, Burtone, Laganà Fortugno, Polledri, Patarino, Nucara, Porfidia, Binetti, Lo Moro, Nunzio Francesco Testa».