XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 29 febbraio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 febbraio 2012.

Albonetti, Alessandri, Allasia, Amici, Antonione, Berardi, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Bucchino, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casini, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Distaso, Donadi, Dozzo, Fallica, Gianni Farina, Fava, Ferranti, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Malgieri, Mantini, Mazzocchi, Melchiorre, Ricardo Antonio Merlo, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Osvaldo Napoli, Narducci, Nucara, Leoluca Orlando, Paniz, Pecorella, Picchi, Pisicchio, Razzi, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci, Zaccaria.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 febbraio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
GALLI: «Disposizioni concernenti le caratteristiche degli impianti di allarme dotati di telecamere con trasmissione diretta audio-video e agevolazioni fiscali per la loro installazione» (5005);
BORGHESI: «Modifica all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente i limiti al conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni, e disposizioni per la riduzione della relativa spesa» (5006);
ROSSA e GHIZZONI: «Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici» (5007);
BINETTI: «Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti» (5008);
GARAGNANI: «Modifica all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di limiti alla concessione dei benefìci penitenziari ai condannati per gravi delitti» (5009);
BUONANNO e FUGATTI: «Esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti e riduzione del compenso per diritto d'autore in favore delle manifestazioni organizzate dai comuni, dalle associazioni pro loco e da enti e associazioni senza scopo di lucro» (5010);
CAMBURSANO: «Disposizioni e delega al Governo per il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale nonché introduzione dell'articolo 12-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di destinazione del conseguente maggior gettito alla riduzione della pressione fiscale» (5011);
NICOLA MOLTENI: «Istituzione di una zona franca nei territori delle province di Como, Sondrio e Varese» (5012).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge GENTILONI SILVERI ed altri: «Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali» (4891) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gozi.

Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato Rondini ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
D'ANNA ed altri: «Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private» (4269).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 16 febbraio 2012, sentenza n. 22 del 13-16 febbraio 2012 (doc. VII, n. 724), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);
con lettera in data 23 febbraio 2012, sentenza n. 30 del 15-23 febbraio 2012 (doc. VII, n. 725), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge della regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione - Legge finanziaria 2011);
dichiara, altresì, in via conseguenziale, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3-bis, della medesima legge regionale n. 1 del 2011:
alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro);
con lettera in data 23 febbraio 2012, sentenza n. 31 del 15-23 febbraio 2012 (doc. VII, n. 726), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall'articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse:
alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 23 febbraio 2012, sentenza n. 32 del 15-23 febbraio 2012 (doc. VII, n. 727), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2011);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge della regione Abruzzo n. 1 del 2011;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 3, della legge della regione Abruzzo n. 1 del 2011, relativamente alla disposizione di una riduzione della tariffa per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario in favore dei residenti nella regione Abruzzo ed alla copertura finanziaria del conseguente minor introito in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 76, comma 1, della legge della regione Abruzzo n. 1 del 2011;
dichiara estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 47 della legge della regione Abruzzo n. 1 del 2011 promosse, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 55 della legge della regione Abruzzo n. 1 del 2011 promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 36 della legge della regione Abruzzo n. 1 del 2011 promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 63 della legge della regione Abruzzo n. 1 del 2011 promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché all'articolo 117, primo comma, della Costituzione e agli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 1, della legge della regione Abruzzo n. 1 del 2011 promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
con lettera in data 23 febbraio 2012, sentenza n. 33 del 15-23 febbraio 2012 (doc. VII, n. 728), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 13, lettera c), della legge della regione Molise 1o febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011);
dichiara l'illegittimità dell'articolo 1, comma 41, lettera o), della legge della regione Molise n. 2 del 2011, nella parte in cui prevede, per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino che autorizza la ricerca e la raccolta dei tartufi, un contributo annuale di 3.000 euro;
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 13, lettera a), della legge della regione Molise n. 2 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali);
con lettera in data 23 febbraio 2012, sentenza n. 34 del 15-23 febbraio 2012 (doc. VII, n. 729), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria):
alla II Commissione permanente (Giustizia);
con lettera in data 23 febbraio 2012, sentenza n. 35 del 15-23 febbraio 2012 (doc. VII, n. 730), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla regione Calabria):
alla II Commissione permanente (Giustizia).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 36 del 15-23 febbraio 2012 (doc. VII, n. 731) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, primo comma, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria, e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione controversie di lavoro:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);
sentenza n. 39 del 15-23 febbraio 2012 (doc. VII, n. 732) con la quale:
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Maurizio Gasparri, per le quali pende il procedimento penale davanti al tribunale di Roma, seconda sezione penale costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 2008 (doc. IV-quater, n. 3):
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 21 febbraio 2012, in adempimento all'obbligo derivante dall'articolo 19, paragrafi 5 e 6, della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), resa esecutiva con legge 13 novembre 1947, n. 1622, ha trasmesso i testi della Convenzione n. 189 e della raccomandazione n. 201, relativi al lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, adottati dalla Conferenza internazionale del lavoro, nel corso della 100a sessione svoltasi a Ginevra dal 1o al 17 giugno 2011.

Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 27 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (18144/1/11 REV 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla proposta di decisione del Consiglio che sospende gli impegni del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria (COM(2012)75 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (Rifusione) (COM(2012)64 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 21 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

La Commissione europea, in data 28 febbraio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione - Risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti per il 2010 (COM(2012)80 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla V commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 29 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4-quater della legge 4 febbraio 2005, n. 11, la scheda informativa concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (COM(2011)873 definitivo), già inviato dalla Commissione europea e assegnato alle competenti Commissioni.

Tale scheda informativa è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 23 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale di nomina del professor Luigi Nicolais a presidente del consiglio nazionale delle ricerche.

Tale decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 23 febbraio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione (443).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 marzo 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Elementi in merito agli eventuali danni subìti dal patrimonio artistico e monumentale italiano in occasione della recente ondata di gelo - n. 3-02134

SCALERA e BALDELLI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
l'Italia è stata colpita nelle ultime settimane da un'ondata di gelo che ha fortemente condizionato la fruizione della rete museale in molte regioni italiane, provocando, tra l'altro, significativi problemi alla realtà monumentale particolarmente esposta ai danni climatici e meteorologici -:
se il Ministro interrogato abbia avuto modo di monitorare il complesso quadro della situazione, sviluppando una prima serie di interventi anche attraverso le strutture periferiche, e se, alla luce dei dati in suo possesso, disponga di un quadro chiaro dei danni subiti dal patrimonio artistico e monumentale italiano.
(3-02134)

Iniziative per assicurare continuità agli interventi di restauro del sito archeologico di Pompei - n. 3-02135

NUNZIO FRANCESCO TESTA, ZINZI, CAPITANIO SANTOLINI, ENZO CARRA, CARLUCCI, GALLETTI, CICCANTI, COMPAGNON, NARO e VOLONTÈ. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il 27 febbraio 2012, forse a causa del forte vento, si è distaccato un pezzo di intonaco rosso pompeiano di circa un metro e mezzo nella Casa di Venere in conchiglia, situata a circa trenta metri dalla Schola armaturarum presso il sito archeologico di Pompei;
il crollo dell'intonaco della Casa di Venere in conchiglia, una delle case più belle per le pitture naturalistiche di scene di giardini, fauna e mitologia, segue quello del 22 febbraio 2012, in cui si è registrato il distacco di un pezzo di intonaco grezzo di circa un metro dal paramento esterno della parete orientale del Tempio di Giove;
secondo il responsabile dell'Osservatorio patrimonio culturale la situazione è drammatica, in quanto «per un crollo reso noto, ce ne sono altri nove di cui non si viene a sapere», ed il fatto che il crollo è accaduto all'intonaco di un edificio (il Tempio di Giove) che si trova nel punto più visitato di Pompei, cioè il Foro, «è un allarme che deve richiamare l'attenzione su quanto sta avvenendo nelle altre nove regioni, dove non va nessuno»;
sempre secondo il responsabile dell'Osservatorio, anche i siti restaurati lasciano molto a desiderare: «La Casa del Menandro è stata chiusa per anni e sono stati fatti restauri importanti. Oggi è aperta, ma alcune pitture sono molto compromesse dall'umidità e i mosaici non godono di buona salute. La Casa del Fauno, aperta al pubblico, ha intonaci che possono crollare da un momento all'altro sulla testa dei visitatori». Insomma «l'80 per cento degli scavi di Pompei è a rischio crollo»;
l'elenco dei cedimenti a Pompei che si sono succeduti nel tempo è preoccupante: si parte dal novembre del 2010 con il crollo della Schola armaturarum, cui seguì sempre nello stesso mese il cedimento di sette metri del muro perimetrale della Domus del Moralista; nell'ottobre del 2011 sono caduti tre metri cubi di paramento esterno di un muro di Porta Nola e, infine, a dicembre 2011 è caduto un pilastro del pergolato del giardino nella casa di Loreio Tiburtino;
non esiste una squadra di manutenzione adeguata alle dimensioni del sito, dato che sarebbero solo quattro gli addetti tra Pompei e Campi Flegrei;
i 105 milioni di euro promessi dal Commissario europeo Johannes Hahn non sono certo sufficienti a garantire gli interventi che il sito archeologico necessita, soprattutto se verrà rispettato il cronoprogramma di interventi stabilito dal Ministero per i beni e le attività culturali per il restauro delle cinque domus più a rischio -:
quali iniziative urgenti intenda adottare per assicurare continuità agli interventi di restauro del sito archeologico di Pompei, soprattutto dal punto di vista delle risorse disponibili, e se non ritenga opportuno sollecitare il contributo da parte dei privati, mutuando l'esperienza della sponsorizzazione del restauro del Colosseo da parte del gruppo Tods-Della Valle.(3-02135)

Iniziative in relazione alla tassa introdotta a carico dei cittadini stranieri non comunitari per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno - n. 3-02117

LIVIA TURCO, BRESSA, MARAN, VILLECCO CALIPARI, AMICI, GIACHETTI, QUARTIANI, BORDO, D'ANTONA, FERRARI, FIANO, FONTANELLI, GIOVANELLI, LO MORO, MINNITI, MURER, POLLASTRINI, SARUBBI, VASSALLO e ZACCARIA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2011, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2011, in ottemperanza alla norma prevista dalla legge n. 94 del 2009 (il cosiddetto pacchetto sicurezza), è stato stabilito il versamento di una tassa per i cittadini stranieri non comunitari per il rilascio od il rinnovo del titolo di soggiorno a decorrere dal 30 gennaio 2012;
l'importo della tassa sui permessi di soggiorno varia dagli 80 ai 200 euro, a seconda dei casi così come riportati:
a) 14,62 euro per la marca da bollo da apporre sull'istanza;
b) 27,50 euro per il rilascio del titolo in formato elettronico;
c) 30 euro per la spedizione tramite Poste italiane;
d) 80 euro per il rilascio/rinnovo di titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
e) 100 euro per il rilascio/rinnovo di titolo di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni;
f) 200 euro per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo e per i titoli di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 ovvero per i dirigenti o personale altamente specializzato che ha fatto ingresso in Italia al di fuori delle quote previste dai decreti flussi;
tale norma è discutibile non solo perché incide sugli stranieri che già contribuiscono con il loro lavoro alle finanze dello Stato, ma perché reperisce le risorse necessarie alle espulsioni gravando su chi è regolarmente presente sul territorio;
è sulla regolarizzazione di chi non lo è e sull'emersione del lavoro nero che le fonti di finanziamento alle politiche migratorie e di integrazione vanno trovate -:
quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere affinché tale tassa non incida in maniera così rilevante in un momento di crisi economica e sociale, che colpisce non solo gli italiani, ma anche i lavoratori stranieri presenti nel nostro Paese.(3-02117)

Iniziative per garantire la continuità della produzione dello stabilimento Alcoa di Portovesme - n. 3-02085

DI PIETRO, PALOMBA, CIMADORO e PALADINI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
l'Alcoa è una multinazionale americana ed è il maggiore produttore mondiale di alluminio primario e semilavorato. In Italia è presente dal 1967 e nel corso degli anni ha sempre ricevuto ingenti fondi pubblici dallo Stato. Anche nell'ultima legislatura, Alcoa ha beneficiato di diversi provvedimenti che prevedevano misure di sostegno a favore di tutte le aziende energetiche italiane, facendo impennare i costi a carico del bilancio dello Stato;
solo grazie a questi provvedimenti, l'Alcoa ritirò la minaccia di chiudere i suoi stabilimenti in Sardegna, avviando, nel maggio 2010, un piano di investimenti triennale, per gli anni 2010-2012, recepito negli accordi allora sottoscritti con Governo e sindacato, finalizzato al miglioramento della posizione competitiva attraverso il pieno recupero della capacità produttiva ed il miglioramento di efficienza;
oggi l'azienda ritiene inevitabile la cessazione della produzione, come unica possibilità di limitare le perdite economiche che nelle loro previsioni sul 2012 appaiono esagerate; infatti, la società nel 2011 a bilancio ha dichiarato una perdita per 6 milioni di euro, mentre per il 2012 ha previsto una perdita pari a 46 milioni;
il 10 gennaio 2012 è stato comunicato alle organizzazioni sindacali la chiusura di Alcoa trasformazioni srl di Portovesme. Con una nota, infatti, la società ha annunciato l'avvio di un progetto di riorganizzazione delle proprie attività produttive di alluminio primario, al fine di migliorarne la posizione competitiva e la struttura dei costi. Tale progetto include l'intenzione di cessare la produzione di alluminio a Portovesme;
da un comunicato aziendale sembrerebbe che l'Alcoa, da sempre finanziata con soldi pubblici, abbia deciso di chiudere, eludendo il fatto che all'Alta Corte di giustizia dell'Unione europea di Lussemburgo pende un provvedimento che potrebbe costare all'Alcoa circa 300 milioni di euro, come risarcimento per aver ottenuto sussidi negli anni precedenti. Ad avviso degli interroganti, sembra sorprendente la coincidenza per cui Alcoa abbandona la Sardegna proprio nel 2012, quando finisce il regime di sussidi deciso nel 2010, violando gli accordi sottoscritti;
in un incontro successivo al 10 gennaio 2012, l'azienda ha comunicato ai rappresentanti sindacali e a Confindustria della Sardegna meridionale di dover procedere alla dismissione dell'impianto, alla risoluzione del rapporto di lavoro e alla collocazione in mobilità nei confronti di tutti i lavoratori occupati presso lo stabilimento di Portovesme in numero di 502 dipendenti, di cui 3 dirigenti;
alla data odierna, l'organico complessivo dei dipendenti in Italia della Alcoa trasformazioni srl comprende 803 dipendenti, di cui 8 dirigenti, dislocati presso i due stabilimenti di Portovesme in Sardegna, attivo nella produzione di alluminio primario tramite processo elettrolitico, e di Fusina in Veneto, attivo nella produzione di laminati di alluminio;
lo stabilimento di Portovesme ha una capacità produttiva di circa 145.000 tonnellate annue di alluminio primario. La tipologia dei prodotti è costituita da: billette (destinate all'industria dell'estrusione), placche (destinate all'industria della laminazione), pani in lega (destinati all'industria dei getti) e tbars (destinati alla rifusione). Si tratta dell'unico impianto di produzione di alluminio primario attualmente in esercizio in Italia e copre il 13 per cento della domanda di mercato italiana;
l'Alcoa definisce la propria decisione irreversibile e definitiva e non consente l'adozione di misure alternative idonee a porre rimedio alla predetta situazione di eccedenza occupazionale, escludendo la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione guadagni sia nella forma ordinaria che straordinaria, sia di ricorrere a qualsiasi altro tipo di ammortizzatore sociale, in quanto, non trattandosi di un evento temporaneo, non vi sarà ripresa dell'attività produttiva. Al termine delle fasi di consultazione e di trattativa con le organizzazioni sindacali, si procederà alla fermata dell'impianto in condizioni di sicurezza;
la chiusura dell'Alcoa, a parere degli interroganti, metterà un intero territorio in ginocchio: grandissimi problemi di tipo sociale. Anche altre realtà come Eurallumina spa, Ila, Sms e persino Enel subiranno pesanti contraccolpi; le prime perché vedranno dissolversi le residue speranze di riavvio dei loro impianti ed Enel perché perderà un importantissimo cliente quale Alcoa;
già il 19 gennaio 2012 il gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori aveva denunciato l'annosa situazione in cui versa attualmente l'Alcoa attraverso la presentazione di un'interrogazione a risposta scritta, e segnatamente la n. 4-14548 -:
quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo al fine di confermare la rilevanza strategica della produzione di alluminio in Italia e di affrontare con fermezza i problemi che ostacolano la continuazione della produzione dello stabilimento Alcoa di Portovesme, anche per salvaguardare i posti di lavoro nell'area, chiedendo ad Alcoa la sospensione immediata della procedura di mobilità del personale annunciata il 10 gennaio 2012 e comunque esplorando qualsiasi possibilità tesa a favorire la continuazione dell'attività dello stabilimento di Portovesme.
(3-02085)

Intendimenti in ordine alla permanenza in carica dell'attuale commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia ed iniziative in tema di limiti all'assunzione di incarichi direttivi presso il medesimo ente - n. 3-02122

RAISI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'Aero Club d'Italia è un ente pubblico non economico finanziato con contributi del Coni e dei Ministeri vigilanti, con l'imposizione di tariffe a carico di titolari di attestati e proprietari di apparecchi per il volo da diporto sportivo e con quote a carico di affiliati e altri utenti dell'ente;
dalla data del 17 dicembre 2010 - e fino al prossimo 16 aprile 2012, data di scadenza della seconda proroga, concessa in data 16 gennaio 2012 - l'Aero Club d'Italia è amministrato da un commissario straordinario, il senatore Giuseppe Leoni, iscritto al gruppo parlamentare della Lega Nord;
l'articolo 7 della legge n. 340 del 1954 limita ad un anno la durata massima dei casi di commissariamento dell'Aero Club d'Italia;
ad oggi non si conoscono le motivazioni per cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia confermato, per la terza volta consecutiva, il mandato conferito al senatore Leoni, avuto riguardo alla circostanza che l'incarico di commissario dell'Aero Club d'Italia, originariamente concesso in data 17 dicembre 2010 per sei mesi, era già stato prorogato nel mese di luglio 2011; questo, nonostante l'evidente inerzia del commissario Leoni, che a quella data (luglio 2011) ancora non aveva provveduto ad adempiere al preciso incarico conferitogli con decreto di nomina del 17 dicembre 2010 a firma del Ministro Matteoli;
va, inoltre, segnalato che il senatore Leoni, succedendo quale commissario straordinario al presidente avvocato Mario Testa, ebbe già a ricoprire la carica di commissario negli anni 2002/2004, divenendo poi presidente dell'ente fino al nuovo commissariamento avvenuto nel dicembre 2010, allorché fu, nuovamente, nominato commissario del medesimo ente pubblico che precedentemente aveva presieduto;
stabilisce la Costituzione della Repubblica, all'articolo 51, che tutti i cittadini hanno diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni, quali quella dello svolgimento - per ben oltre un anno - della carica di commissario straordinario di un ente, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori dell'ente stesso, ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati, si è dunque in presenza di violazione della ratio del dettato costituzionale;
nel caso dell'Aero Club d'Italia, il commissario straordinario, senatore Leoni, eccedendo dal proprio mandato, ha proposto rilevanti modifiche statutarie, che incidono profondamente sull'assetto partecipativo ed elettorale dell'ente, e sta svolgendo, a parere dell'interrogante, il proprio mandato di gestione commissariale con chiari intenti elettorali;
sembrano, inoltre, ravvisarsi, ad avviso dell'interrogante, sia illeciti amministrativi, sia fattispecie apparentemente penalmente rilevanti, che necessariamente devono essere sottoposte all'attenzione del Ministero sorvegliante nonché, per quanto di competenza, dell'autorità giudiziaria, in quanto emergerebbe da una serie di documenti l'utilizzo, da parte dello stesso commissario straordinario, senatore Leoni, di denaro di un ente pubblico, quale l'Aero Club d'Italia, per sostenere i costi di un'azione privata e personale;
il senatore Giuseppe Leoni, infatti, a mezzo dei propri legali di fiducia, Nikita e Giovanvincenzo Placco, conveniva in giudizio avanti al tribunale di Roma il signor Oriano Callegati per essere risarcito a seguito di asserite offese alla propria personale onorabilità, come si evince dalle conclusioni dell'atto in cui testualmente si legge: «ledono gravemente l'immagine e l'identità personale del medesimo»;
dal tenore e dalla lettera dell'atto in questione risulterebbe chiaramente che la causa è stata radicata dal senatore Leoni uti singulo e, quindi, non quale presidente e legale rappresentante dell'Aero Club d'Italia;
pertanto, l'Aero Club d'Italia nel contenzioso civile in questione non è né attore, né convenuto, né intervenuto e nemmeno evidentemente interessato ad agire in giudizio, non avendo partecipato al procedimento di primo grado;
il tribunale di Roma, con sentenza n. 4310 del 2011, rigettava la domanda risarcitoria proposta dal senatore Giuseppe Leoni nei confronti del signor Oriano Callegati;
successivamente, in data 20 luglio 2011, il senatore Leoni, persa la lite processuale personale, nella sua veste di commissario straordinario dell'ente pubblico Aero Club d'Italia deliberava di addebitare ad Aero Club d'Italia spese e competenze dei propri legali, ovvero dei difensori dei propri personali interessi nel giudizio di cui sopra;
la delibera commissariale citata ha ad oggetto, infatti, la liquidazione ed il pagamento all'avvocato Placco sia delle spese del primo grado di giudizio sia del grado di appello;
pur essendo stato il grado d'appello interposto, evidentemente personalmente e non nella qualità di legale rappresentante dell'ente (non è, infatti, rituale, né ammissibile che un terzo estraneo al giudizio interponga appello), il senatore Leoni sottoscriveva strumentalmente una delibera commissariale, con la quale, al fine di ottenere la liquidazione delle proprie personali spese con le casse dell'Aero Club d'Italia, ha inteso creare l'inveritiera apparenza che l'ente pubblico Aero Club d'Italia fosse parte processuale e, come tale, interessata all'interposizione dell'atto di appello;
la spesa deliberata dal commissario di Aero Club d'Italia, ed addebitata all'Aero Club d'Italia per pagare i legali che hanno difeso il senatore Leoni in proprio, ammonta ad euro 15.276,27;
la citata delibera commissariale, oltre ad attenere a fatti e spese estranee all'ente, appare, altresì, non corrispondente al vero nella parte dispositiva, laddove il senatore Leoni afferma che l'avvocato Placco lo avrebbe difeso nella qualità di presidente di Aero Club d'Italia;
detta delibera risulterebbe, secondo l'interrogante, palesemente illegittima ed inveritiera, atteso che gli importi addebitati ad Aero Club d'Italia non afferiscono ad una posizione processuale in cui l'ente medesimo è coinvolto, ma ad una posizione processuale in cui è, invece, coinvolto il senatore Leoni personalmente, così come si evince chiaramente dagli atti di causa -:
se il Ministro interrogato, considerato che i fatti sopra evidenziati creano un vulnus irreparabile nel rapporto fiduciario e di garanzia di buon andamento cui il ruolo di commissario straordinario dovrebbe essere informato, intenda confermare o revocare al senatore Giuseppe Leoni l'incarico di commissario straordinario dell'ente e se, in ottemperanza ai principi costituzionali che regolano l'accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive pubbliche in condizioni di uguaglianza (articolo 51 della Costituzione) e agli opportuni principi di correttezza istituzionale, trasparenza e uguaglianza condivisi ed applicati anche nella pubblica amministrazione (articolo 60 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), non ritenga conveniente inserire nell'emanando statuto dell'Aero Club d'Italia, ovvero emettendo altro provvedimento, una disposizione normativa per la quale colui che ha svolto la funzione di commissario straordinario dell'ente stesso risulti, in seguito, ineleggibile a qualsiasi carica e/o funzione elettiva all'interno dell'Aero Club d'Italia.(3-02122)

Iniziative per la piena attuazione della riforma del federalismo fiscale - n. 3-02136

DOZZO, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FUGATTI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il Governo attualmente in carica ha dimostrato, sin dal suo insediamento, scarsa sensibilità nei confronti della riforma del federalismo fiscale, come dimostrato dal fatto che nella compagine governativa non esiste un Ministero per le riforme ed il federalismo, a differenza del precedente Governo;
a questo dato, non meramente simbolico, se si considerano le funzioni di impulso e di progettazione che possono scaturire dall'azione di un ministero, sono seguite iniziative concrete che, lungi dal dare seguito alla riforma avviata con la legge 5 maggio 2009, n. 42, ne hanno anzi differito l'attuazione;
va ricordato, a questo proposito, che il recente decreto-legge «mille proroghe» ha differito al 31 marzo 2013 l'attuazione di un passaggio fondamentale della riforma, quale la determinazione dei costi standard per i servizi di competenza degli enti locali, che sarebbe, invece, opportuno adottare in tempi brevi; è sotto questo profilo immaginabile l'effetto dirompente che la determinazione dei costi standard potrebbe avere sugli oneri finanziari connessi, ad esempio, al servizio di vigilanza municipale del comune di Napoli, nel quale, come si apprende da notizie di stampa, il numero dei vigili, che potrebbero, pur per diversi motivi, chiedere di non svolgere il proprio lavoro a tempo pieno, risulta maggiore del numero stesso dei vigili attualmente in forza alla polizia municipale del comune;
un ulteriore provvedimento concreto del Governo che va in una direzione opposta a quella dell'attuazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali è rappresentato dalla reintroduzione, disposta dal decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto decreto liberalizzazioni), della tesoreria unica, che sottrae agli enti locali la disponibilità di cassa proveniente dalle entrate proprie, costringendoli, altresì, a smobilizzare tutti i propri investimenti finanziari per riversarli sulle contabilità speciali presso la Banca d'Italia;
la disciplina dell'imu, introdotta dal decreto-legge «salva Italia», ha trasformato una tassa federalista in un'imposta che alimenta, soprattutto, le casse statali e per la quale viene riservato agli enti locali il ruolo di esattore, sicché risulta fortemente menomata l'autonomia di detti enti, anche sotto il profilo della manovrabilità delle aliquote -:
quali iniziative il Governo intenda assumere per non pregiudicare ed anzi accelerare la piena attuazione della riforma del federalismo fiscale avviata dal precedente Governo, che rischia di essere vanificata dalle misure illustrate in premessa.(3-02136)

Misure a tutela degli agricoltori e dei pescatori italiani in relazione all'accordo tra l'Unione europea e il Marocco sulla liberalizzazione di prodotti agricoli e ittici - n. 3-02118

RUVOLO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
con l'approvazione dell'accordo tra l'Unione europea e il Marocco sulla liberalizzazione dei prodotti agricoli e ittici si rischia di dare un colpo mortale a settori produttivi del nostro Paese, che già la crisi economica e l'ondata del maltempo, per quanto riguarda l'agricoltura, avevano messo in ginocchio;
è indubbio che il Marocco, con questo accordo, sia stato privilegiato rispetto agli altri Paesi del Mediterraneo ed è non solo comprensibile, ma condivisibile la preoccupazione degli agricoltori e dei pescatori italiani, che temono che ora il commercio dei loro prodotti subisca una battuta d'arresto di fronte alla concorrenza sleale che questo accordo ha di fatto siglato;
appare del tutto evidente che con questa approvazione si è voluto favorire i Paesi del Nord Europa che tendono ad aumentare il loro giro di affari con i Paesi del Nord Africa, colpendo allo stesso tempo i Paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo, nel nostro caso soprattutto il Mezzogiorno, che risulteranno gravemente danneggiati da una concorrenza sleale;
non è accettabile che l'Europa non preveda, stante la situazione che è stata volutamente creata, interventi compensativi atti ad equilibrare i costi superiori che le nostre aziende sopportano;
allo stesso tempo, visto che l'accordo non prevede norme e clausole sui fitofarmaci e sugli standard di salvaguardia ambientale, è chiaro che dal Marocco arriveranno prodotti a costi più bassi senza le stesse garanzie, per i consumatori, date dai nostri produttori agricoli e pescatori;
ancora una volta si sono colpite le regioni più deboli da un punto di vista economico e ciò non può che allargare il divario economico già esistente tra il Nord e il Sud del Paese, con tutte le conseguenze, sul piano occupazionale e sociale, facilmente immaginabili;
appare evidente che, a questo punto, il Governo italiano non potrà fare a meno di vigilare attentamente sul rispetto integrale dell'accordo in tema di quote e di controlli e che dovrà affrontare seriamente la situazione di grave crisi economica a cui andranno incontro interi settori produttivi, già duramente colpiti dalle recenti misure «salva Italia»;
per il settore agricolo, in particolare, appare necessario, per bilanciare almeno in parte i danni economici futuri, ripensare o rivedere al ribasso la recente introduzione dell'imu, che si è già calcolato che porterà, insieme alle altre misure introdotte dal decreto-legge in oggetto, a perdite tra il 10 e il 20 per cento per gli attuali redditi delle aziende agricole;
per i nostri pescatori, già colpiti dal «caro carburante», che ha colpito pesantemente tutto il comparto agroalimentare, e dall'introduzione dell'iva sul gasolio, questo nuovo accordo determinerà la chiusura definitiva di molte piccole e medie imprese che stanno cercando disperatamente di resistere all'attuale crisi economica;
tutto ciò non fa che approfondire il divario tra le scelte politiche tese al rientro del debito e quelle che dovrebbero rilanciare l'economia e la produzione nel nostro Paese, che non solo sono decisamente in ritardo nell'agenda politica del Governo, ma che vengono «stroncate» alla base dalle scelte politiche dell'Europa, che colpisce i Paesi più in difficoltà a tutto vantaggio delle economie più forti -:
come il Governo intenda, concretamente, scendere in campo a difesa degli interessi dei nostri agricoltori e pescatori e se non ritenga necessario ed urgente prevedere, pena il mancato recepimento dell'accordo, che siano introdotte procedure produttive in Marocco, per i prodotti esportati in Europa, quantomeno simili a quelle a cui sono sottoposte le aziende italiane, attivandosi, al contempo, affinché siano previste misure di sostegno e rilancio dei nostri prodotti in sede europea.
(3-02118)
(Nuova formulazione)

Iniziative in relazione alle possibili ricadute negative per l'agricoltura italiana, con particolare riferimento al settore agrumicolo, derivanti dall'accordo tra l'Unione europea e il Marocco sulla liberalizzazione di prodotti agricoli e ittici - n. 3-02119

COMMERCIO, LO MONTE, LOMBARDO e OLIVERI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il 16 febbraio 2012 il Parlamento europeo, in sessione plenaria e con una votazione sofferta (369 voti favorevoli, 225 voti contrari e 31 astensioni), ha dato il via libera all'accordo sul libero scambio di alcuni prodotti ortofrutticoli ed ittici fra l'Unione europea ed il Regno del Marocco, destinato ad avere gravi ripercussioni sul sistema agricolo siciliano;
il voto sull'accordo, che secondo i favorevoli ha l'obiettivo di sostenere la transizione democratica che è iniziata in seguito alla «primavera araba», svolgendo un ruolo chiave per lo sviluppo economico e la stabilizzazione politica del Marocco, è stato seguito da una risoluzione con la quale i deputati europei chiedono alla Commissione europea di monitorare con molta attenzione il rispetto delle quote, di rafforzare i controlli alle frontiere per evitare frodi e violazioni dei prezzi all'importazione e di valutare l'impatto dell'accordo sugli agricoltori europei;
il Marocco è un Paese amico che negli ultimi anni si è sempre più avvicinato all'Europa ed è legittimo che ricerchi aperture nell'esportazione dei propri prodotti verso i Paese europei. Tutto questo, però, non deve consentire concessioni squilibrate che arrecano pregiudizio alle produzioni del Sud Europa e del Sud Italia, segnatamente al comparto ortofrutticolo, il più colpito da detto accordo bilaterale;
nello specifico il suddetto accordo commerciale stabilisce l'aumento delle quote di scambio per una serie di prodotti che potranno essere importati a tariffe doganali basse o pari a zero. Verrà, infatti, eliminato immediatamente il 55 per cento delle tariffe doganali sui prodotti agricoli e di pesca provenienti dal Marocco (dal 33 per cento attuale) e il 70 per cento delle tariffe sui prodotti agricoli e di pesca dell'Unione europea in 10 anni (rispetto all'1 per cento attuale);
a salvaguardia dei produttori europei, non saranno liberalizzate produzioni di pomodori, zucchine, cetrioli, aglio, clementine e fragole e sono previste delle quote di scambio che tengono conto della produzione stagionale europea per i suddetti prodotti, in modo da evitare distorsioni sul mercato comunitario. Inoltre, il Marocco avrà l'obbligo di rispettare, nell'esportazione dei propri prodotti, gli standard sanitari europei;
il Governo marocchino si farà trovare preparato all'appuntamento avendo già lanciato, con l'aiuto della stessa Unione europea, un «piano verde» per l'agricoltura che prevede una serie di misure, tra le quali la spesa di un miliardo di euro l'anno per almeno 10 anni, che ha già consentito al Paese, per il solo settore agrumicolo, di realizzare 1.200 ettari di nuovi impianti per la produzione di agrumi, e che contribuiranno per il 2012 ad aumentare del 6 per cento l'offerta rispetto alla stagione precedente, per un totale di 1,86 milioni di tonnellate. Tale trend dell'offerta di agrumi marocchini si tradurrà in un incremento dell'8 per cento delle esportazioni, andando così a migliorare il risultato della produzione di arance marocchine, a tutt'oggi stimata in 975.000 tonnellate, pari al 52,3 per cento del totale della produzione agrumicola;
quest'accordo, che giunge in un contesto già particolarmente difficile dal punto di vista economico e sociale per il settore agricolo siciliano, così concepito avrà un impatto catastrofico sugli agricoltori, in particolare nel sensibile settore dell'ortofrutta, con ripercussioni drammatiche sull'occupazione nelle zone rurali e nelle aree interne della regione, spingendo oltre l'orlo del baratro praticamente il 90 per cento delle imprese agricole siciliane;
infatti, il rischio per i produttori siciliani sarà quello di ritrovarsi a dover competere con arance che dal Marocco approdano a Palermo a 30-35 centesimi al chilo. Un prezzo che, grazie agli attuali dazi doganali, equivale più o meno a quello applicato sulle arance siciliane. Di contro, in futuro, in virtù del suddetto accordo, potrebbero arrivare a 17-18 centesimi al chilo: una corsa al ribasso insostenibile per i produttori dell'isola. Un discorso simile varrà per i limoni, il cui prezzo al chilo potrebbe scendere a 15 centesimi al chilo contro i 30 attuali, e le zucchine, la cui quotazione precipiterebbe anche a 40 centesimi contro i 90 centesimi attuali;
l'accordo prevede l'apertura delle frontiere del Paese ad un'economia, quella marocchina, che non è chiamata a rispettare le stesse regole in materia di scambi commerciali e di tutela della salute del consumatore, che, invece, devono rispettare gli operatori dei settori agricolo e ittico in Europa. Non sarebbe, pertanto, opportuno, a parere degli interroganti, permettere che i mercati italiani, giustamente sottoposti a rigide regole di controllo e di sicurezza alimentare per il rispetto e la tutela della salute dei consumatori, competano con altri che queste regole non sono chiamati a rispettare;
con l'approvazione dell'accordo, i nostri mercati saranno invasi da prodotti realizzati con standard produttivi, ambientali e fitosanitari molto distanti da quelli italiani. Il costo del lavoro in Marocco, infatti, è molto più contenuto di quello medio europeo e, in particolare, di quello italiano e nel Paese l'applicazione dei diritti fondamentali ha ancora molte lacune e non ci sono garanzie che la sicurezza alimentare sia basata su principi e procedimenti del tutto analoghi a quelli italiani;
l'obiettivo di favorire l'export dei Paesi mediterranei, rimuovendo gli ostacoli tariffari a carico delle merci, dovrebbe piuttosto essere perseguito reintroducendo con determinazione chiari principi di reciprocità delle condizioni produttive, adottando idonee misure compensative a vantaggio degli agricoltori europei che ne subiscono le conseguenze;
le regioni euromediterranee devono insistere perché l'Unione europea dia la priorità ai negoziati commerciali multilaterali piuttosto che ai negoziati bilaterali, quali quello con il Marocco -:
come il Governo intenda correggere gli effetti distorsivi e fortemente penalizzanti per il settore agricolo italiano, in particolar modo per il settore agrumicolo siciliano, e tutelare le produzioni tipiche di quest'ultimo e se non ritenga di dover introdurre misure compensative in favore degli agricoltori delle regioni meridionali pesantemente danneggiati dagli effetti dell'accordo in premessa.(3-02119)

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: ANGELI; PISICCHIO; D'IPPOLITO VITALE E CARLUCCI; RENATO FARINA ED ALTRI: NORME PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI (A.C. 124-859-937-3010-A)

A.C. 124-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 124-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE CONTRARIO

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.16, 1.17, 2.13, 3.16, 4.11, 5.19 (versione corretta), 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 e 7.14, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: NICOLA MOLTENI ED ALTRI; VOLONTÈ ED ALTRI; NARDUCCI ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 5 GIUGNO 1997, N. 147, CONCERNENTI LA DURATA DEI TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA RIMASTI DISOCCUPATI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (A.C. 3391-3392-3616-A)

A.C. 3391-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
sopprimere la lettera a);
alla lettera b), sostituire le parole: Ai fini con le seguenti: Per il solo anno 2012, ai fini;
alla lettera c), sostituire le parole: La durata con le seguenti: Per i lavoratori frontalieri di cui al primo periodo che maturino il diritto nell'anno 2012, la durata
sopprimere la lettera d);

Conseguentemente,
al comma 2 del medesimo articolo 1, sostituire le parole:
per ciascuno degli anni dal 2012 al 2021 con le seguenti: per l'anno 2012;

A.C. 3391-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

1. Alla legge 5 giugno 1997, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse finanziarie della gestione separata, istituita presso l'INPS, sono utilizzate esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera»;
b) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale per i lavoratori frontalieri, qualora nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione siano presenti periodi di malattia o di infortunio, questi periodi devono essere considerati periodi neutri ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I medesimi periodi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione, secondo il regime vigente di assicurazione contro la disoccupazione vigente in Svizzera, nei due anni precedenti, possono comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la sussistenza del requisito di un anno di contribuzione versata per la medesima assicurazione svizzera contro la disoccupazione»;
c) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La durata massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di cinquantasei anni di età e oltre»;
d) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il lavoratore frontaliero cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla presente legge è inserito nelle liste della mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Il relativo onere è posto a carico della gestione di cui all'articolo 1, comma 2. La sede dell'INPS territorialmente competente per la ricezione e la valutazione della domanda di ammissione al trattamento di disoccupazione comunica l'accettazione della domanda stessa all'interessato e al centro per l'impiego territorialmente competente con riferimento alla residenza del lavoratore. Il centro per l'impiego provvede all'inserimento di tale nominativo all'interno delle liste della mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6.169.531 euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2021, si provvede a valere sulle disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1997, n. 147, come modificato dal comma 1 del presente articolo, allo scopo utilizzando anche le disponibilità del fondo di riserva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della citata legge n. 147 del 1997.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera
b), sostituire le parole: Ai fini del raggiungimento del diritto con le seguenti: Per il solo anno 2012, ai fini del raggiungimento del diritto;
lettera c), sostituire le parole: La durata con le seguenti: Per i lavoratori frontalieri di cui al primo periodo che maturino il diritto nell'anno 2012, la durata;
sopprimere la lettera d);
al comma 2, sostituire le parole: per ciascuno degli anni dal 2012 al 2021 con le seguenti: per l'anno 2012.
1. 100.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).
(Approvato)

A.C. 3391-A - Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
si va sempre più verso una armonizzazione della legislazione dei paesi UE/AELS anche in ambito di protezione sociale con una nuova normativa comunitaria che si propone la razionalizzazione dei concetti, delle regole e delle procedure relativamente al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, per una effettiva semplificazione normativa;
per rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dovuti essenzialmente all'esistenza di diversi regimi di sicurezza sociale, è infatti necessario un coordinamento dei sistemi di tutela nazionali, pur consentendo a ciascuno Stato membro di conservare il diritto di determinare i tipi di prestazioni e le condizioni di erogazione;
le regole di coordinamento mirano a facilitare le pratiche dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie al momento della presentazione delle richieste di prestazioni. Gli Stati dell'area UE/AELS devono trattare i cittadini degli altri paesi membri allo stesso modo dei propri cittadini;
secondo il regolamento 883, che ha sostituito il precedente regolamento 1408/71, il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa e la persona disoccupata diversa dal lavoratore frontaliero che rientra nello Stato di residenza, beneficiano delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono, come se fossero stati soggetti a tale legislazione durante l'ultima occupazione,

impegna il Governo

ad accelerare la ratifica del nuovo regolamento 883 che, applicandosi anche ai frontalieri, comporta il pagamento da parte Svizzera dei primi 5 o 3 mesi di disoccupazione.
9/3391-A/1.Narducci, Fedriga, Damiano, Fugatti, Molteni, Braga, Codurelli, Giammanco, Marantelli, Paladini, Volontè, Poli, Muro, Bobba.