XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 8 marzo 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 marzo 2012.

Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Renato Farina, Fava, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Pisicchio, Rampi, Stefani, Tempestini, Valducci, Vitali, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 marzo 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PALAGIANO ed altri: «Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di riduzione e di modalità di erogazione del rimborso delle spese per consultazioni elettorali» (5032);
BOCCIA: «Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di prededucibilità dei crediti derivanti da piani di risanamento, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di sospensione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni a fronte di debiti tributari insoluti, e al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di atti soggetti a registrazione in caso d'uso» (5033);
CASSINELLI e PALMIERI: «Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili nelle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate» (5034);
BRESSA ed altri: «Modifiche all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche» (5035).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 7 marzo 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
ENZO CARRA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori» (doc. XXII, n. 32).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge GENTILONI SILVERI ed altri: «Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali» (4891) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lovelli.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):
CATANOSO GENOESE: «Disposizioni concernenti la delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile» (4948) Parere delle Commissioni I, V e XI.
V Commissione (Bilancio):
MOSCA: «Disposizioni concernenti gli incarichi di amministrazione nelle società a totale o prevalente partecipazione pubblica» (4885) Parere delle Commissioni I, II, VI, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
IX Commissione (Trasporti):
VERNETTI ed altri: «Delega al Governo per l'integrazione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni per lo sviluppo e la tutela della mobilità ciclistica» (4960) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
POLI ed altri: «Disposizioni concernenti le dimissioni del lavoratore e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro» (4967) Parere delle Commissioni I, II, V, VII e X.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 5 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa depositi e prestiti Spa, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 391).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 5 marzo 2012, ha trasmesso una pronuncia, approvata dall'assemblea del CNEL nella seduta del 26 marzo 2009, contenente osservazioni e proposte in tema di partecipazione e consenso per la realizzazione di opere e reti infrastrutturali.
Questo documento è stato trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con lettera in data 2 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la relazione sui dati raccolti attraverso l'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, riferita agli anni 2009 e 2010 (doc. CLI, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con lettera in data 7 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la relazione contenente i dati relativi alla partecipazione da parte delle amministrazioni pubbliche a consorzi e società, relativa all'anno 2011 (doc. CCXXVI, n. 3).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 5 marzo 2012, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, l'avvenuta sospensione dell'erogazione del contributo a favore della fondazione «Medchild», inclusa nella tabella degli enti ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2010-2012, a seguito della cessazione dell'attività della fondazione stessa.

Tale comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 5 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV nell'anno 2010 (doc. XCVII, n. 4).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissioni dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 8 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle Commissioni sottoindicate:
n. 86/2011 del 6 dicembre 2011, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo valico dei Giovi. Presa d'atto dell'atto integrativo alla convenzione vigente tra R.F.I. Spa e il consorzio COCIV, autorizzazione del 2° lotto costruttivo e assegnazione finanziamento» - alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti);
n. 93/2011 del 6 dicembre 2011, concernente «Relazione sull'attività svolta dal NARS nel 2010» - alla V Commissione (Bilancio).

n. 17/2012 del 20 gennaio 2012, concernente «Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'anno 2010» - alla V Commissione (Bilancio) e alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sette risoluzioni approvate nella sessione dal 1o al 2 febbraio 2012, che sono assegnate, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione su una 14a direttiva di diritto societario in materia di trasferimenti transfrontalieri di sedi di società (doc. XII, n. 985) - alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
risoluzione «Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi» (doc. XII, n. 986) - alla II Commissione (Giustizia);
risoluzione sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo all'elenco di indicazioni nutrizionali (doc. XII, n. 987) - alla XII Commissione (Affari sociali);
risoluzione sul Consiglio europeo del 30 gennaio 2012 (doc. XII, n. 988) - alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione sull'Iran e il suo programma nucleare (doc. XII, n. 989) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla dimensione europea dello sport (doc. XII, n. 990) - alla VII Commissione (Cultura);
risoluzione sulla relazione annuale in materia di fiscalità (doc. XII, n. 991) - alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Valutazione intermedia del programma pluriennale dell'Unione per la protezione dei minori che usano internet e le altre tecnologie di comunicazione (COM(2012)33 definitivo), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 7 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XII (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

La Commissione europea, in data 7 marzo 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Allegati 1 (Elenco delle proposte legislative adottate dalla Commissione nel quadro del QFP 2014-2020) (COM(2012)42 final - Annex 1), 2 (Regolamento finanziario) (COM(2012)42 final - Annex 2) e 3 (Schede per settore) (COM(2012)42 final - Annex 3) alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di semplificazione per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020, che sono assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Programma SAFA dell'Unione europea (COM(2012)91 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'Unione europea: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità di risposta (COM(2012)95 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 1° e 2 marzo 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Ortelle (Lecce), Ello (Lecco), Garbagnate Milanese (Milano), Vimodrone (Milano), Camerota (Salerno), Beura Cardezza (Verbano Cusio (Ossola), Saluggia (Vercelli), Longiano (Forlì-Cesena), Guanzate (Como), Claviere (Torino), Chivasso (Torino), Campoli Appennino (Frosinone), Mombercelli (Asti), Bitonto (Bari), Casapesenna (Caserta), Cassano All'Ionio (Cosenza), Trebisacce (Cosenza) e Frontino (Pesaro-Urbino).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO (A.C. 4940-A)

A.C. 4940-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI

Art. 1.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi).

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.».

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Art. 2.
(Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA).

1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché» sono inserite le seguenti: «, ove espressamente previsto dalla normativa vigente,».

Art. 3.
(Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR).

1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa e al settore di attività;
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attività di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.».

2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «dopo il comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 5-bis»;
b) le parole «5-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «5-ter.».»

Capo II
SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI

Art. 4.
(Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici).

1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.
2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefìci di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
3. Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefìci per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.
5. Al fine di dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, è autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 5.
(Cambio di residenza in tempo reale).

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Art. 6.
(Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni).

1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;
d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).

Art. 7.
(Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento).

1. I documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

Art. 8.
(Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato).

1. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1.
3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.».

4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: «un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore» sono sostituite dalle seguenti: «un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.».

Art. 9.
(Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Art. 10.
(Parcheggi pertinenziali).

1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.».

Art. 11.
(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo Codice della strada», e di seguito denominato «Codice della strada», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente: «4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:»;
c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è soppressa;
d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: «, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis» sono soppresse.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera a) del comma 1.
5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «in aggiunta a quelli festivi;» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.»;
b) la lettera c) è soppressa.».

6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilità, nonché ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.
8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.
9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 4 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: «Le officine» sono inserite le seguenti: «autorizzate alla riparazione dei tachigrafi» e le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse.

Capo III
SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE

Sezione I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI CONTROLLI SULLE IMPRESE

Art. 12.
(Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche).

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.
2. Nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona;
b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;
c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla richiesta.
4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresì individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.
5. Le Regioni, nell'esercizio della loro potestà normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Art. 13.
(Modifiche al T.U.L.P.S.).

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: «un anno, computato» sono so-stituite dalle seguenti: «tre anni, computati»;
b) all'articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La licenza ha validità annuale»;
c) all'articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di due anni dalla data del rilascio»;
d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
e) all'articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»;
f) all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: «senza licenza del Questore» sono sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»;
2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
3) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.»;
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.

2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

Art. 14.
(Semplificazione dei controlli sulle imprese).

1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai princìpi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai princìpi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Sezione II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 15.
(Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza).

1. A decorrere dal 1o aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.»;
b) al comma 3, le parole: «è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,»;
c) al comma 4, le parole: «può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro». Al medesimo comma la parola: «constati» è sostituita dalla seguente: «emerga»;
d) al comma 5, le parole: «dei servizi ispettivi» sono soppresse.

Art. 16.
(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale).

1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.
5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo la parola «INPS» è sostituita dalle seguenti: «ente erogatore»;
b) il terzo periodo è soppresso;
c) al quarto periodo, le parole «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica» sono sostituite dalle seguenti: «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica»;
d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.».

6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «in via telematica,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» e, alla medesima lettera, dopo le parole: «informazioni personali» sono inserite le seguenti: «, anche sensibili».
7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1o maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.»;
b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonché di quanto stabilito dal citato articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale.».

9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «limitatamente al giudizio di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del giudizio di cassazione».
10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.
(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE).

1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo 38 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.
4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.».

Art. 18.
(Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio).

1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «Nel settore turistico» sono inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi».

2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è soppresso.
3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «al competente servizio provinciale» sono inserite le seguenti: «ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unità produttive ubicate in più province»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «al servizio provinciale competente» sono inserite le seguenti: «ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «il servizio» sono inserite le seguenti: «ovvero il Ministero».

Art. 19.
(Semplificazione in materia di libro unico del lavoro).

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.».

Sezione III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Art. 20.
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Dal 1o gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.
4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.»;
b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «spese dello sponsor» sono inserite le seguenti: «per importi superiori a quarantamila euro»;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice.»;
c) all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei princìpi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.»;
d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: «per un periodo di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un anno»;
e) all'articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
f) all'articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: «i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all'allegato XXII» sono sostituite dalle seguenti: «i certificati sono redatti in conformità ai modelli definiti dal regolamento.»;
h) dopo l'articolo 199, è inserito il seguente:
«Art. 199-bis. (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor). - 1. Al fine di assicurare il rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso è altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.
2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.
3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice.».

2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, comma 3, alinea, del dopo le parole: «In aggiunta alla sanzione pecuniaria,» sono inserite le seguenti: «in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa grave,»;
b) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero.
3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalità stabilite dall'Autorità secondo i modelli semplificati sopra citati.
5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.».

4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 21.
(Responsabilità solidale negli appalti).

1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
«2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.».

Art. 22.
(Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali).

1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «delle opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti e dei programmi di intervento pubblico»;
b) le parole: «relativamente ai progetti di opere pubbliche» sono soppresse;
c) le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,».

2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuali, ai sensi degli articoli 11-novies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati secondo quanto disposto nel primo periodo è fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari.
3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, può essere determinata secondo le modalità di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei contratti stessi.

Sezione IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 23.
(Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese).

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

Art. 24.
(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: «titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini delle eventuali relative proroghe»;
b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola «richiesta» è sostituita dalla seguente: «rilasciata»;
c) all'articolo 29-decies, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.»;
d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole da: «è rilasciata» a: «smaltimento alternativo» sono sostituite dalle seguenti: «è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
2) al comma 3, dopo la parola «autorizzazione» è inserita la seguente «regionale»;
e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.»;
f) all'articolo 228, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. È fatta salva la facoltà di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.»;
g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: «per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;» sono soppresse, e alla lettera p) le parole da: «per le piattaforme» alle parole «gas naturale liquefatto off-shore;» sono soppresse;
h) all'articolo 281, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 è inserito il seguente: «1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;».

Sezione V
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 25.
(Misure di semplificazione per le imprese agricole).

1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della Politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza senza oneri, secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettività, anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le modalità di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse. Le modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è aggiunto il seguente periodo: «Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate.».

Art. 26.
(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «la continuità del bosco» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati»;
b) al comma 6, dopo le parole: «i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.».

Art. 27.
(Esercizio dell'attività di vendita diretta).

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.».

Art. 28.
(Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo).

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».
2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci».

Art. 29.
(Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero).

1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale istituito in base all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dispone le norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutività dei progetti suddetti, nomina, nei casi di particolare necessità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato interministeriale. Al Commissario non spettano compensi e ad eventuali rimborsi di spese si provvede nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.

Sezione VI
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI RICERCA

Art. 30.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale).

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa è incentivato secondo modalità e criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonché delle eventuali variazioni;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.

3-ter. È consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 può valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.
3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entità, non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi più complessi.
3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attività facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, è presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.
3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.
3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonché sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: «spese ammissibili,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto,»;
2) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del Fondo agevolazioni ricerca è comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.»;
d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.
4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilità da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione.
4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l'ammissibilità alle agevolazioni è comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o più imprese utilizzatrici finale dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.
4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.
4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi è anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento può avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite modalità di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.».

Art. 31.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca di base).

1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attività dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il periodo da «Restano ferme le norme» fino alla fine del comma è sostituito dal seguente: «Una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.».

Art. 32.
(Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca).

1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse stanziate per tali finalità, prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico può essere definita la priorità degli interventi, anche in relazione alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.
2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 872 è sostituito dal seguente:
«872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.»;
b) il comma 873 è sostituito dal seguente:
«873. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneità degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
3. Gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul Fondo medesimo o nell'ambito delle risorse impegnate per gli stessi progetti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 33.
(Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca).

1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il grant e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico del grant comunitario o internazionale e non può eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore più elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.
2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Sezione VII
ALTRE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 34.
(Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici).

1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Art. 35.
(Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari).

1. L'articolo 2397, terzo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:
«Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».

2. All'articolo 2477 del codice civile:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.»;
b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di controllo o del revisore»;
c) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.».
3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità, la disposizione dell'articolo 194 del medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.
4. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: «Art. 195 - (Disposizioni speciali). Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.».

Art. 36.
(Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana).

1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;».

Art. 37.
(Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese).

1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.

Art. 38.
(Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali).

1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma 2-bis» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo periodo.».
2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;
b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:
I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;
III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;
IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;
c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis).».

Art. 39.
(Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione).

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) è soppressa.

Art. 40.
(Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva).

1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è soppresso.

Art. 41.
(Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande).

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 42.
(Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali).

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».

Art. 43.
(Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico).

1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 44.
(Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. All'articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la disposizione di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis, lettera a)».

Art. 45.
(Semplificazioni in materia di dati personali).

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;
b) all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.»;
c) all'articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

Art. 46.
(Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).

1. Con uno o più regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si può procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO

Capo I
NORME IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA INNOVAZIONE, RICERCA E ISTRUZIONE, TURISMO E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Sezione I
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 47.
(Agenda digitale italiana).

1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali.

Sezione II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Art. 48.
(Dematerializzazione di procedure in materia di università).

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti.».
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 49.
(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università).

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola: «durata» e la parola: «quadriennale» è inserita la seguente: «massima»;
2) al comma 1, lettera p), le parole: «uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: «organi collegiali» e: «delle università» sono inserite le seguenti: «e quelli monocratici elettivi»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 4 le parole: «, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa» sono soppresse;
2) al comma 12 il quinto periodo è soppresso;
c) all'articolo 7:
1) al comma 3 il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 5 le parole: «corsi di laurea» sono soppresse;
d) all'articolo 10, comma 5, le parole: «trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «avvio del procedimento stesso»;
e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: «individuate» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)»;
f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli articoli» è inserita la seguente: «16,»;
g) all'articolo 16, comma 4, le parole: «dall'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6»;
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «procedimento di chiamata» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per il settore concorsuale» sono inserite le seguenti: «ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore» e sono soppresse le seguenti parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge»;
3) al comma 3 le parole da: «di durata» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)»;
4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: «a tempo indeterminato» e dopo la parola: «università» sono aggiunte le seguenti: «e a soggetti esterni»;
5) al comma 5, lettera f), le parole: «da tali amministrazioni, enti o imprese, purché» sono soppresse;
i) all'articolo 21:
1) al comma 2 le parole: «valutazione dei risultati» sono sostituite dalle seguenti: «selezione e valutazione dei progetti di ricerca»;
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al comma 1. L'elenco ha validità biennale e scaduto tale termine è ricostituito con le modalità di cui al comma 1.»;
3) al comma 5 le parole: «tre componenti che durano in carica tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due componenti che durano in carica quattro anni»;
l) all'articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo, dopo la parola: «oneroso» sono inserite le seguenti: «di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2», dopo le parole: «attività di insegnamento» sono inserite le seguenti: «di alta qualificazione» e le parole da «che siano dipendenti» fino alla fine del periodo sono soppresse;
2) il terzo periodo è soppresso;
m) all'articolo 24:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicità dei bandi» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.»;
n) all'articolo 29:
1) al comma 9, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230»;
2) al comma 11, lettera c), dopo la parola «commi» è inserita la seguente: «7,».

2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: «al medesimo» fino a: «decennio e» sono soppresse.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione III
DISPOSIZIONI PER L'ISTRUZIONE

Art. 50.
(Attuazione dell'autonomia).

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:
a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione nel rispetto della vigente normativa contabile degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 51.
(Potenziamento del sistema nazionale di valutazione).

1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Art. 52.
(Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi:
a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:
a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.

3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 53.
(Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia).

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:
a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;
b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;
c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
d) le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali.

3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.
5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:
a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012.
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico è acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede;
7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sezione IV
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Art. 54.
(Tecnologi a tempo determinato).

1. Al fine di potenziare le attività di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). - 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.
2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermi restando l'obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.
3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.
4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.».

Art. 55.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli enti di ricerca stessi.

Sezione V
DISPOSIZIONI PER IL TURISMO

Art. 56.
(Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO).

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità senza oneri per la finanza pubblica»;
b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) è soppressa.

2. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza oneri per la finanza pubblica.
3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «al 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'11».

Sezione VI
DISPOSIZIONI PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E LA METANIZZAZIONE

Art. 57.
(Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio).

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei princìpi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è coordinato con i tempi sopra indicati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di centottanta giorni.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente: «4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.»
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitività economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli impianti industriali e degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese.
8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già in essere in capo ai suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.
9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere esercìti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10. La durata delle nuove concessioni per le attività di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice della navigazione e all'articolo 60 del relativo Regolamento di esecuzione è fissata in almeno dieci anni.
11. È abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante «Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde».
12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell'impianto.
13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa.
14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito:
a) la detenzione promiscua di più parti del medesimo prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento;
b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di bunkeraggio;
c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.

15. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 58.
(Modifiche al decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93).

1. Al decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 6, dopo le parole: «comma 3 del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;
b) all'articolo 45, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.».

Capo II
DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE E I CITTADINI MENO ABBIENTI

Art. 59.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
b) al comma 2 le parole: «nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
c) al comma 3 le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di assunzione.»;
d) al comma 6 le parole: «entro tre anni dalla data di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla data di assunzione»;
e) al comma 7, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dal seguente testo «alla data di assunzione»;
f) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.»;
g) al comma 9, al primo periodo le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8» e sono soppressi gli ultimi tre periodi.

2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 60.
(Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti»).

1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, è avviata una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:
a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;
c) le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;
e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi;
f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.
3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto.
4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.

TITOLO III
DISCIPLINA TRANSITORIA, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 61.
(Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa).

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quelle contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilità di definire, con provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo, è abrogato l'allegato XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine è comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 62.
(Abrogazioni).

1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegata Tabella A.

Art. 63.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella A

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
1. R.D. 126 03/01/1926 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA. articolo 4
2. L. 833 03/08/1961 STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA. commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7
3. L. 17 28/01/1970 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA L. 2 AGOSTO 1967, N.799, SULL'ESERCIZIO DELLA CACCIA. intero testo
4. L. 308 15/05/1970 MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNICO 15 OTTOBRE 1925, N. 2578, SULL'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE. intero testo
5. L. 77 03/02/1971 ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA L. 28 MARZO 1968, N.359,CONCERNENTE L'IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE ARTISTICA DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI. intero testo
6. L. 1051 01/12/1971 MODIFICA DELL'ART.123 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N.773, RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLO SCI. intero testo
7. L. 46 01/03/1975 TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DEI VINI «RECIOTO» E «AMARONE». intero testo
8. L. 241 07/08/1990 NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI. comma 1-ter dell'articolo 21-quinquies
9. L. 239 30/07/1991 MODIFICA DELL'ART. 39 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 5 FEBBRAIO 1928, N. 577, CONCERNENTE I REQUISITI PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE MATERNE. intero testo
10. L. 383 27/11/1991 MODIFICHE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE AL PERSONALE DI CUI AL D.P.R. 31 MAGGIO 1974, N. 417. intero testo
11. L. 33 23/01/1992 MODIFICAZIONI ALLA L. 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, SULLA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. intero testo
12. L. 71 05/02/1992 DISCIPLINA DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ DI PESCA. intero testo
13. L. 473 22/11/1993 NUOVE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI. intero testo
14. L. 442 21/12/2001 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI IMPIEGATI A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO. intero testo
15. D.P.R. 254 04/09/2002 REGOLAMENTO CONCERNENTE LE GESTIONI DEI CONSEGNATARI E DEI CASSIERI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. Art. 26, commi 4 e 6; art.27, comma 2.

A.C. 4940-A - Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:
al comma 1:
al capoverso 8, primo periodo, dopo le parole:
«dal codice del processo amministrativo» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;
al capoverso 9, le parole: «nei termini» sono soppresse;
al capoverso 9-
quater, primo periodo, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previsto»;
al capoverso 9-quinquies, le parole: «è espressamente indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente indicati» e le parole: «di cui all'articolo 2» sono soppresse.

All'articolo 3:
al comma 1:
capoverso 2, dopo le parole:
«nel corso dell'anno precedente» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime»;
al capoverso 2-ter:
alla lettera d), dopo le parole: «secondo la disciplina del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;
alla lettera e), le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-quater. Sulla base degli esiti delle attività definite nel programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma è ispirato al principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attività di misurazione e di riduzione già realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonché gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma 3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo».

All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole:
«dell'articolo 381 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche»;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa» e le parole: «come rifinanziata» sono sostituite dalle seguenti: «come integrata, da ultimo,»;

alla rubrica, dopo le parole: «persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «e patologie croniche».

All'articolo 5:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»; al secondo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 76 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «degli articoli 5 e 6 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e sono soppresse le parole: «, previa comunicazione al comune di provenienza,»; al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizioni anagrafiche» sono aggiunte le seguenti: «e delle corrispondenti cancellazioni»;
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comune di provenienza»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione».

All'articolo 6:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole:
«alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»;
alla lettera d), dopo le parole: «all'articolo 1937 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1 le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia"».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - (Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica). - 1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a una pubblica amministrazione o a un qualsiasi ente o autorità competente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate per tutti i casi in cui questa è dovuta.
Art. 6-ter. - (Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche). - 1. All'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare sui propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento".

2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole:
«lettere c), d) ed e), del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 8:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «le domande» sono inserite le seguenti: «e i relativi allegati» e dopo le parole: «all'articolo 65 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al »;
al comma 3, capoverso 3:
al primo periodo, le parole: «di livello comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «adottata al livello dell'Unione europea»;
al secondo periodo, le parole: «Con eguale procedura si stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita».

All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «e la dichiarazione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui»;
nella rubrica la parola: «termici» è soppressa.

All'articolo 10:
al comma 1, capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole:
«, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione».

All'articolo 11:
il comma 2 è soppresso;
al comma 4, le parole: «dalla lettera a) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo»;
al comma 5, lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

al comma 6:
al primo periodo, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato dell'Unione europea»;
al secondo periodo, le parole: «Restano fermi i corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.
6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo al massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.
6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Euro 3" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 5"»;

al comma 7, dopo le parole: «all'articolo 73 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «dell'articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 30 del codice di cui al»;

al comma 8, le parole: «dei dispositivi di combustione e scarico» sono sostituite dalle seguenti: «delle emissioni dei gas di scarico»;

al comma 9, le parole: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «Codice della strada».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni.
2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122 citato, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni».

All'articolo 12:
al comma 1, dopo le parole: «categoria interessate» sono inserite le seguenti: «, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;
al comma 2, alinea, le parole: «, presenti e futuri» sono soppresse e dopo le parole: «concernenti l'attività di impresa» sono inserite le seguenti: «, compresa quella agricola,»;
al comma 2, lettera b), dopo le parole: «Unioncamere, Regioni» sono inserite le seguenti: «, agenzie per le imprese»;
al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis)
definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni»;
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza»;
al comma 5, dopo le parole: «Le Regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 6, dopo le parole: «e in materia di giochi pubblici» sono inserite le seguenti: «e di tabacchi lavorati,»;
la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dall'attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni). - 1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 13:
al comma 1, lettera b), le parole: «La licenza ha validità annuale» sono sostituite dalle seguenti: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale»;
al comma 1, lettera c), le parole: «hanno validità di due anni dalla data del rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di tre anni dalla data del rilascio»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

All'articolo 14:
al comma 1, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
al comma 4:
all'alinea, dopo le parole: «associazioni imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale,»;
alla lettera d), la parola: «amichevole» è soppressa;
alla lettera f), le parole da: «soppressione o riduzione» fino a: «(UNI EN ISO-9001)» sono sostituite dalle seguenti: «razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO»;
al comma 5, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «, le province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 6, le parole: «in materia fiscale e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«
6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni».

All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e» sono sostituite dalle seguenti: «all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle»;
al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni»;
al comma 2, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonché sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni»;
al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'INPS rende note le informazioni così raccolte all'interno del bilancio sociale annuale nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 3»;
al comma 5, lettera c), le parole: «dell'ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. All'articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo le parole: "relative" sono inserite le seguenti: "alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità,"».

All'articolo 17:
al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 38 e 38-bis del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse.
4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1o gennaio 2013.
4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di documentazione amministrativa per gli immigrati».

All'articolo 18:
al comma 1, dopo le parole: «terzo periodo,» è inserita la seguente: «del»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale"»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro"»;

al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) al comma 1, le parole: "al competente servizio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa";
b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa procedente";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "al servizio provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa"».

All'articolo 19:
al comma 1, le parole:
«sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito il seguente».

All'articolo 20:
al comma 1, alla lettera
a), capoverso Art. 6-bis, comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 62-bis del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;
al comma 3:

alla lettera a), alinea, le parole: «del dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole»;
alla lettera b), capoverso Art. 84, comma 2, primo periodo, le parole: «, dalla quale risultano» sono sostituite dalle seguenti: «; da essa risultano»;
alla rubrica, le parole: «e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono soppresse.

All'articolo 21, capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

All'articolo 23:
al comma 1, dopo le parole:
«Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI» sono inserite le seguenti: «e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale», le parole: «e della tutela territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e della tutela del territorio» e dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni».

All'articolo 24:
al comma 1:
dopo la lettera
d) è inserita la seguente:
«d-bis)
all'articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza"»;
alla lettera e), la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore"»;
alla lettera g), le parole: «alla lettera o) le parole: "per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;" sono soppresse e» sono soppresse;
alla lettera h), l'alinea è sostituito dal seguente: «all'articolo 281, il comma 5 è sostituito dal seguente:».

All'articolo 25:
al comma 1, primo periodo, le parole:
«senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con esse» sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento».

All'articolo 26:
al comma 1, lettera
b), dopo le parole: «come pascoli, prati o pascoli arborati» sono aggiunte le seguenti: «o come tartufaie coltivate».

All'articolo 28:
al comma 1, la parola:
«effettuati» è sostituita dalla seguente: «effettuata».

All'articolo 30:
al comma 1, lettera
d), capoverso 4-quater, primo periodo, le parole: «l'ammissibilità» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammissione» e le parole: «utilizzatrici finale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzatrici finali».

All'articolo 31:
al comma 1, secondo periodo, le parole:
«senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis. - (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI). - 1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti nel territorio, nonché di favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, è istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).
2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge università e ove necessario altri enti di ricerca.
3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attività didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attività di formazione post-dottorato.
4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte quanto a 6 milioni di euro annui a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quanto a 6 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 32:
al comma 2:

alla lettera a), capoverso, le parole: «interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese»;
alla lettera b), capoverso, le parole: «di natura non regolamentare» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 33:
al comma 1, primo periodo, le parole: «in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali» e le parole: «per il periodo massimo di durata del grant» con le seguenti: per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;
al comma 1, secondo periodo, le parole: «Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il grant» sono sostituite dalle seguenti: «Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;
al comma 1, terzo periodo le parole: «rimane a carico del grant comunitario o internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione dell'Unione europea o internazionale»;
al comma 2, le parole: «in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca».

All'articolo 35:
il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato»;
al comma 2, lettera a), le parole: «e poteri» sono sostituite dalle seguenti: «e i poteri»;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti».

All'articolo 37:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:
"6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata"».

All'articolo 39:
al comma 1, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».

All'articolo 41:
al comma 1, le parole: «dall'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 dell'articolo 71».

All'articolo 42:
al comma 1, dopo le parole:
«All'articolo 31 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».

All'articolo 43:
al comma 1, dopo le parole:
«e 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al» e le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

All'articolo 44:
ai commi 1 e 2, le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
al comma 2, le parole: «dopo le parole: "la disposizione di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e al comma 1-bis, lettera a)sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "la disposizione di cui al comma 1 non si applica" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, lettera a)"».

All'articolo 45:
al comma 1, alinea, le parole:
«Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo»;
al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono inserite le seguenti: «previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,».

All'articolo 46:
al comma 2, dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice del consumo, di cui al».

All'articolo 47:
al comma 2 le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi di:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle "comunità intelligenti" (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;
h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni;
i) individuare i criteri e i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.
2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa devono essere offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata in modo che gli stessi operatori non debbano pagare per servizi non richiesti e si possa creare un regime concorrenziale anche per i servizi accessori. In particolare, il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso di rete fissa deve indicare separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva. Con riferimento alle attività accessorie, deve essere garantito agli operatori richiedenti anche di poter acquisire tali servizi da imprese terze di comprovata esperienza che operano sotto la vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in un regime di concorrenza».

Dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:
«Art. 47-bis. - (Semplificazione in materia di sanità digitale). - 1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 47-ter. - (Digitalizzazione e riorganizzazione). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate "funzioni ICT", nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia.
3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.
3-quater. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.
3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.
3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.
3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.
3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 47-quater. - (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:
"3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili".

Art. 47-quinquies. - (Organizzazione e finalità dei servizi in rete). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. A partire dal 1o gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
3-ter. A partire dal 1o gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano, sul sito web istituzionale, l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Art. 47-sexies. - (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente:
"a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato"».

All'articolo 48:
al comma 1, capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati»;
al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 2, primo periodo, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «sono eseguite»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, è utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico».

All'articolo 49:
al comma 1:
alla lettera
a), numero 2), le parole: «dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono soppresse;
dopo la lettera
a) è inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) è abrogata»;
alla lettera c), numero 2), dopo le parole: «laurea» è inserita la seguente: «o»;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), primo periodo, la parola: "anche" è soppressa»;
alla lettera l), numero 1), le parole: «di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all'anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge».

L'articolo 50 è sostituito dal seguente:
«Art. 50. - (Attuazione dell'autonomia). - 1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:
a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalità previste, per le necessità dell'organico dell'autonomia e per le finalità dell'organico di rete.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 52:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:
a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:
a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali».

All'articolo 53:
al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate»;
al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

All'articolo 54:
al comma 1, capoverso
Art. 24-bis, comma 1, le parole: «ed eventualmente di una» sono sostituite dalle seguenti: «e di una».

All'articolo 55:
al comma 1, le parole:
«personale strutturato» sono sostituite dalle seguenti: «personale di ruolo».

All'articolo 56:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo»;
alla lettera a), le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
alla lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 2, le parole: «a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore ai 35 anni», il secondo periodo è soppresso, e al terzo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».

All'articolo 57:
al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse;
al comma 4, le parole: «sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «sono rilasciati»;
al comma 7, le parole: «per il bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «per la finanza pubblica», le parole: «degli impianti industriali e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli impianti industriali»;
al comma 8, le parole: «già in essere in capo ai suddetti stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico»;
al comma 10, le parole: «del relativo Regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,»;
al comma 15, le parole da: «non derivano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:
«Art. 57-bis. - (Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale). - 1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.
2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 è aggiornata con periodicità almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93».

All'articolo 60:
al comma 2:
alla lettera
a), le parole: «cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri»;
alla lettera c), dopo le parole: «adottano la carta acquisti» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte),»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base dati SGAte relativa ai soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza».

All'articolo 62:
al comma 1, la tabella di cui all'allegato è sostituita dalla seguente:

Tabella A
(articolo 62, comma 1)

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
1 R.D. 126 03/01/1926 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA. articolo 4
2 L. 833 03/08/1961 STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA. commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7
3 D.P.R. 63 14/01/1970 MODIFICAZIONI AL D.P.R. 29 DICEMBRE 1964, N. 1593, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELL'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
4 D.L. 4 20/01/1970 NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO UNIVERSITARI. intero testo
5 L. 57 14/02/1970 NORME CONCERNENTI LA CARRIERA DEGLI APPUNTATI DI PUBBLICA SICUREZZA PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI ASSUNTI IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA Al SENSI DEL D.LGS. 20 GENNAIO 1948, N.15. intero testo
6 D.P.R. 441 09/03/1970 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ ABRUZZESE «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
7 D.P.R. 804 23/03/1970 RIDUZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO, PER L'ANNO 1969, A FAVORE DEGLI ARMATORI E DEI MARITTIMI DEI PESCHERECCI OPERANTI NEL MEDITERRANEO. intero testo
8 D.P.R. 1468 26/03/1970 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO, CON SEDE IN FIRENZE. intero testo
9 D.P.R. 825 26/03/1970 MODIFICAZIONE DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D. 4 GIUGNO 1938, N. 1269, SUGLI STUDENTI, I TITOLI ACCADEMICI, GLI ESAMI DI STATO E L'ASSISTENZA SCOLASTICA NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ISTITUTI SUPERIORI. intero testo
10 D.L. 368 19/06/1970 MODIFICHE AGLI ARTICOLO 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N. 282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA. intero testo
11 D.L. 369 19/06/1970 AUMENTO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO UNIVERSITARI E DELLE BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO. intero testo
12 D.L. 384 23/06/1970 NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA. intero testo
12-bis L. 225 24/02/1992 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. comma 5-quinquies dell'articolo 5
13 D.L. 393 27/06/1070 MODIFICHE AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N. 384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA. intero testo
14 L. 599 07/07/1970 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DELLA L. 31 OTTOBRE 1966, N. 942, SUL TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
15 D.P.R. 725 14/07/1970 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA. intero testo
16 L. 569 17/07/1970 MODIFICHE DELLE NORME CONCERNENTI IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DAGLI UFFICI CONSOLARI. intero testo
17 L. 573 26/07/1970 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 27 GIUGNO 1970, N. 393, CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N. 384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA. intero testo
18 L. 575 26/07/1970 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 19 GIUGNO 1970, N. 368, CONCERNENTE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N. 282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA. intero testo
19 D.P.R. 800 06/08/1970 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
20 D.L. 622 28/08/1970 PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA Al PROFUGHI, NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ LAVORATIVA IN LIBIA E DEI LORO FAMILIARI. intero testo
21 D.P.R. 1061 22/12/1970 DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1971. intero testo
22 L. 77 03/02/1971 ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA L. 28 MARZO 1968, N. 359, CONCERNENTE L'IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE ARTISTICA DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI. intero testo
23 D.P.R. 603 03/02/1971 MODIFICAZIONI ALLE TABELLE DEI PASSAGGI DI PRESIDENZA APPROVATE CON REGIO DECRETO 11 OTTOBRE 1934, N. 2107. intero testo
24 D.P.R. 215 22/02/1971 NORME DI ESECUZIONE DELLA L. 22 DICEMBRE 1969, N.1010, SULLE PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO. intero testo
25 D.P.R. 322 15/04/1971 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA L. 13 LUGLIO 1966, N. 615, RECANTE PROVVEDIMENTI CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, LIMITATAMENTE AL SETTORE DELLE INDUSTRIE. intero testo
26 D.P.R. 1110 03/05/1971 RIDUZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO, PER L'ANNO 1970, A FAVORE DELLA PESCA MEDITERRANEA. intero testo
27 D.P.R. 626 03/05/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE SOCIALI DI TRENTO. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
28 D.P.R. 452 11/05/1971 ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA PRESSO LA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA E DI MAGISTERO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA. intero testo
29 D.P.R. 624 19/05/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
30 D.P.R. 754 16/07/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI L'AQUILA. intero testo
31 D.P.R. 1446 04/08/1971 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI PALERMO. intero testo
32 D.P.R. 1274 07/09/1971 MODIFICAZIONI ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
33 D.P.R. 1286 07/09/1971 NORME SUL RECLUTAMENTO E SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
34 D.P.R. 1330 04/10/1971 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA. intero testo
35 D.P.R. 1440 30/10/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE. intero testo
36 L. 1051 01/12/1971 MODIFICA DELL'ART. 123 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLO SCI. intero testo
37 D.P.R. 1329 01/12/1971 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA. intero testo
36 D.P.R. 1126 15/12/1971 DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1972. intero testo
39 D.P.R. 1270 30/12/1971 REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DI CONCETTO DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
40 D.P.R. 1271 30/12/1971 REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
41 D.P.R. 194 12/04/1972 REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
42 D.P.R. 449 11/05/1972 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
43 D.P.R. 524 18/07/1972 ABOLIZIONE DEL CORSO DEL DIPLOMA DI FARMACIA DALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
44 D.L. 504 06/09/1972 NUOVE NORME PER L'APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO 1972-1973 E PER ALTRE NECESSITÀ STRAORDINARIE ED URGENTI. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
45 D.P.R. 890 17/10/1972 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
46 D.P.R. 651 26/10/1972 FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE. intero testo
47 D.P.R. 1073 28/10/1972 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO STATALE DI ARCHITETTURA DI REGGIO CALABRIA. intero testo
48 D.P.R. 1008 31/10/1972 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
49 D.P.R. 847 31/10/1972 RIORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN STORIA. intero testo
50 D.P.R. 974 31/10/1972 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO. intero testo
51 D.P.R. 811 27/11/1972 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1973. intero testo
52 L. 814 06/12/1972 AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO. intero testo
53 D.P.R. 367 01/02/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L'AQUILA. intero testo
54 D.P.R.   27/03/1973 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DENUNCIA DEI TERRENI VITATI, DI SMALTIMENTO DELLE GIACENZE E DI MODIFICA DI TALUNE CARATTERISTICHE DEI VINI. intero testo
55 D.P.R. 354 16/04/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VENEZIA. intero testo
56 D.P.R. 909 07/08/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA. intero testo
57 D.P.R. 606 29/09/1973 MODIFICHE AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 651, RELATIVO AL FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE. intero testo
58 D.P.R. 973 16/10/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI BOLOGNA. intero testo
59 D.P.R. 980 16/10/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI FIRENZE. intero testo
60 D.P.R. 1112 23/10/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DE L'AQUILA. intero testo
61 D.P.R. 1109 31/10/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DE L'AQUILA. intero testo
62 D.P.R. 1145 31/10/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL POLITECNICO DI TORINO. intero testo
63 D.P.R. 849 08/11/1973 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1974. intero testo
64 D.P.R. 1178 18/12/1973 ISTITUZIONE DI ALCUNI CONSERVATORI DI MUSICA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
65 D.P.R. 464 22/02/1974 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI PRO DEO DI ROMA. intero testo
66 D.P.R. 175 05/03/1974 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO DELLA FACOLTÀ DI MAGISTERO. intero testo
67 L. 111 22/03/1974 TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI DI GENOVA E PERUGIA IN CONSERVATORI DI MUSICA DI STATO. intero testo
68 L. 118 18/04/1974 PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA ZOOTECNIA. intero testo
69 D.P.R. 717 18/06/1974 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
70 D.P.R. 518 10/07/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA. intero testo
71 D.P.R. 519 10/07/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA. intero testo
72 L. 360 14/08/1974 DISPOSIZIONI RELATIVE AI FUNZIONARI DI PUBBLLICA SICUREZZA DIRETTIVI E DIRIGENTI. intero testo
73 L. 683 14/10/1974 SOPPRESSIONE DELLA DELEGAZIONE PRESSO L'AMBASCIATA ITALIANA A WASHINGTON E DELL'ANNESSA SEZIONE ACQUISTI. intero testo
74 D.P.R. 719 30/10/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
75 D.P.R. 838 31/10/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA. intero testo
76 D.P.R. 643 01/11/1974 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER IL 1975. intero testo
77 D.P.R. 173 15/01/1975 REGOLAMENTO DEL CONCORSO, PER TITOLI, PER IL POSTO DI DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
78 D.P.R. 544 23/01/1975 RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1974 IN FAVORE DELLA PESCA NEL MEDITERRANEO. intero testo
79 L. 46 01/03/1975 TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DEI VINI «RECIOTO» E «AMARONE». intero testo
80 L. 72 11/03/1975 FINANZIAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE ISTITUITE CON L. 3 DICEMBRE 1971, N. 1102, E PROVVEDIMENTI PER LE ZONE MONTANE. intero testo
81 L. 195 19/05/1975 AUMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222, SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
82 D.P.R. 927 31/10/1975 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA. intero testo
83 L. 634 28/11/1975 MODIFICHE ALLA L. 3 APRILE 1958, N. 460, SULLO STATO GIURIDICO E SUL SISTEMA DI AVANZAMENTO A SOTTUFFICIALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
84 D.P.R. 682 05/12/1975 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1976. intero testo
85 D.P.R. 1037 22/12/1975 RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1975 IN FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA. intero testo
86 D.P.R. 63 14/01/1976 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
87 D.P.R. 486 03/05/1976 MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
88 L. 327 19/05/1976 APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 139, PRIMO COMMA, E 47, SETTIMO COMMA, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077, AI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICA. intero testo
89 D.P.R. 577 09/06/1976 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
90 D.L. 453 03/07/1976 FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
91 D.P.R. 1068 18/10/1976 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222, SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
92 D.P.R. 954 30/10/1976 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
93 D.P.R. 985 30/10/1976 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
94 D.L. 875 30/12/1976 DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
95 D.L. 876 30/12/1976 ASSISTENZA STRAORDINARIA IN FAVORE DEI CONNAZIONALI RIMPATRIATI DALL'ETIOPIA NEL 1975 E NEL 1976. intero testo
96 D.P.R. 865 19/01/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
97 D.P.R. 166 10/02/1977 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA. intero testo
98 L. 43 23/02/1977 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1976, N. 875, CONCERNENTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
99 D.P.R. 528 12/05/1977 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DE L'AQUILA. intero testo
100 L. 322 03/06/1977 NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI ANTICIPAZIONE PER LE SPESE URGENTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 64 A 69 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
101 D.P.R. 810 05/09/1977 REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DI CONCETTO DEGLI INTERPRETI PER LE LINGUE STRANIERE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
102 D.P.R. 1034 07/10/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L'AQUILA. intero testo
103 L. 811 14/10/1977 AMMISSIONE AI CONCORSI PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1970, N. 569, DEGLI IMPIEGATI EX CONTRATTISTI ENTRATI NEI RUOLI ORGANICI CON IL CONCORSO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1967, N. 18. intero testo
104 D.P.R. 1195 26/10/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA PAREGGIATO DI BOLOGNA. intero testo
105 D.P.R. 1199 31/10/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO. intero testo
106 D.P.R. 1224 31/10/1977 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
107 D.P.R. 1094 03/12/1977 INTEGRAZIONE DELL'ART. 5 DEL REGIO DECRETO 23 GIUGNO 1938, N. 1224, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI RAGIONERIA DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI. intero testo
108 D.L. 945 29/12/1977 FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
109 D.L. 10 16/01/1978 SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO. intero testo
110 D.P.R. 302 31/01/1978 SOPPRESSIONE DELLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE PER LE ATTIVITÀ ED I PROBLEMI RELATIVI AL DISARMO IN GINEVRA E TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI IN GINEVRA. intero testo
111 D.P.R. 1032 22/03/1978 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA. intero testo
112 D.P.R. 407 22/03/1978 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
113 D.P.R. 453 10/04/1978 RETTIFICA AL D.P.R. 31 OTTOBRE 1974, N. 838, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA. intero testo
114 D.P.R. 424 02/06/1978 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
115 D.P.R. 648 06/07/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
116 D.P.R. 704 06/07/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
117 D.P.R. 656 08/08/1978 REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DI CONCETTO DEI PERITI TECNICI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
118 D.P.R. 1080 12/09/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
119 D.P.R. 951 30/10/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
120 D.L. 691 10/11/1978 RINVIO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO. intero testo
121 D.P.R. 37 08/01/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
122 D.P.R. 230 26/01/1979 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA. intero testo
123 D.P.R. 309 24/02/1979 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
124 D.P.R. 282 11/05/1979 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
125 D.P.R. 191 01/06/1979 DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI. intero testo
126 D.P.R. 337 04/06/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
127 D.P.R. 298 11/06/1979 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. intero testo
128 D.P.R. 364 04/07/1979 MODIFICAZIONI ALL'ART. 57 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 2 DICEMBRE 1929, N. 2262, CONCERNENTE I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO E DEL FONDO SPECIALE PER USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE DELLA CITTÀ DI ROMA. intero testo
129 D.P.R. 343 19/07/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
130 D.P.R. 586 03/10/1979 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
131 D.P.R. 587 03/10/1979 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. intero testo
132 D.P.R.   31/10/1979 NORME SULLE ZONE DI VINIFICAZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA. intero testo
133 D.P.R. 900 31/10/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
134 L. 632 18/12/1979 AUMENTO DELL'INDENNITÀ PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DI COMUNI E PROVINCE. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
135 D.L 675 30/12/1979 ABROGAZIONE DEL D.L. 3 OTTOBRE 1968, N. 1007, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 19 NOVEMBRE 1968, N. 1188, RECANTE NORME SUL DIVIETO DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LA RHODESIA DEL SUD E SUL DIVIETO DI ATTIVITÀ INTESE A PROMUOVERE L'EMIGRAZIONE VERSO LA RHODESIA DEL SUD. intero testo
136 D.P.R. 283 09/01/1980 RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1978 IN FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA ED OLTRE GLI STRETTI. intero testo
137 D.P.R. 280 14/01/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN STORIA. intero testo
138 D.P.R. 64 14/01/1980 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
139 D.P.R. 138 21/01/1980 REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18, RISERVATI AGLI IMPIEGATI A CONTRATTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER L'AMMISSIONE ALLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA ED AUSILIARIA. intero testo
140 D.P.R. 578 20/02/1980 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
141 D.P.R. 207 28/02/1980 MODIFICAZIONI AL QUADRO B DELLA TABELLA III DELL'ALLEGATO II AL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748, CONCERNENTE LA DOTAZIONE ORGANICA DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI DI RAGIONERIA DEL MINISTERO DELL'INTERNO. intero testo
142 D.P.R. 549 01/07/1980 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ STATALE DELLA TUSCIA. intero testo
143 L. 462 13/08/1980 ASSUNZIONE DI IMPIEGATI A CONTRATTO PER LE ESIGENZE DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI. intero testo
144 D.P.R. 934 05/09/1980 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
145 D.P.R. 682 25/09/1980 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
146 D.P.R. 1029 27/09/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA. intero testo
147 L. 634 09/10/1980 MODIFICHE ALLE NORME SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
148 D.P.R. 1209 16/10/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
149 D.P.R. 1137 29/10/1980 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA. intero testo
150 D.P.R. 1210 05/12/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
151 D.P.R. 1244 20/12/1980 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI, IN TRIESTE, PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE. intero testo
152 L. 7 03/01/1981 STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
153 L. 44 28/02/1981 COPERTURA FINANZIARIA DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CIRCA MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO 1975, N. 146, PER IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE CIVILE, DI RUOLO E NON DI RUOLO, ED AGLI OPERAI DELLO STATO E CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ DI VOLO AGLI ELICOTTERISTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. intero testo
154 L. 49 04/03/1981 PROROGA PER GLI ANNI 1978, 1979, 1980 E 1981 DELL'INDENNITÀ MENSILE A FAVORE DEI SEGRETARI COMUNALI CHE PRESTANO SERVIZIO NEI COMUNI, NELLE COMUNITÀ MONTANE E NELLA COMUNITÀ COLLINARE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI. intero testo
155 D.P.R. 141 06/03/1981 CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI VOLO AGLI ELICOTTERISTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. intero testo
156 D.P.R. 474 24/03/1981 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
157 D.P.R. 508 23/08/1981 ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE TRIENNALE RELATIVO Al SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. intero testo
158 L. 550 01/10/1981 CONFERIMENTO DI POSTI DISPONIBILI NEGLI ORGANICI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI AI CANDIDATI RISULTATI IDONEI NEI CONCORSI BANDITI A PARTIRE DALL'1 GIUGNO 1977, PER LE CARRIERE ESECUTIVA ED AUSILIARIA. intero testo
159 D.P.R. 742 25/10/1981 ORDINAMENTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO. intero testo
160 D.P.R. 1128 26/10/1981 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
161 D.P.R. 1089 31/10/1981 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
162 D.P.R. 1122 31/10/1981 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO. intero testo
163 D.P.R. 1130 31/10/1981 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
164 D.P.R. 1131 31/10/1981 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
165 D.P.R. 1157 31/10/1981 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
166 D.P.R. 919 31/10/1981 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA. intero testo
167 D.P.R. 955 31/10/1981 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
168 D.P.R. 855 25/11/1981 MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 5 E 7 DEL D.P.R. 30 DICEMBRE 1971, N. 1252 (REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA). intero testo
169 D.P.R. 230 06/01/1982 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
170 D.P.R. 245 05/02/1982 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'I.S.E.F. DI PALERMO. intero testo
171 D.P.R. 299 19/04/1982 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
172 D.P.R. 366 07/06/1982 AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITÀ ORARIA DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI, APPARTENENTI AL MEDESIMO CORPO, CON DECORRENZA 1o GENNAIO 1982. intero testo
173 L. 321 07/06/1982 COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE L'AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITÀ DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI APPARTENENTI AL CORPO STESSO. intero testo
174 D.P.R. 1121 10/07/1982 ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUIES DEL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33, E RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA. intero testo
175 L. 604 25/08/1982 REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DESTINAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO DELLO STATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE FUNZIONANTI ALL'ESTERO NONCHÉ AI CONNESSI SERVIZI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
176 D.P.R. 806 09/09/1982 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
177 D.P.R. 1023 11/10/1982 RETTIFICA AL D.P.R. 20 DICEMBRE 1980, N. 1244, RECANTE APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI IN TRIESTE. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
178 D.L. 767 21/10/1982 MODALITÀ DI PAGAMENTO AI COMUNI E ALLE PROVINCE DEI CONTRIBUTI ERARIALI PER GLI ANNI 1981 E 1982. intero testo
179 D.P.R. 1025 28/10/1982 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
180 D.P.R. 1069 08/11/1982 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA. intero testo
181 D.P.R. 1143 22/12/1982 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
182 D.P.R. 1159 22/12/1982 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA. intero testo
183 L. 942 23/12/1982 DIFFERIMENTO DEL TERMINE RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI. intero testo
184 D.P.R. 951 27/12/1982 FISSAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1983. intero testo
185 D.P.R. 347 25/06/1983 NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 29 APRILE 1983 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI. intero testo
186 D.P.R. 412 27/06/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA. intero testo
187 D.P.R. 484 22/07/1983 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
188 D.P.R.   01/08/1983 MODIFICAZIONE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRASCATI». intero testo
189 D.P.R. 641 02/09/1983 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «TOR VERGATA». intero testo
190 D.P.R. 766 06/09/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA. intero testo
191 D.P.R. 563 29/09/1983 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. intero testo
192 D.P.R. 699 20/10/1983 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1984. intero testo
193 D.P.R. 1240 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA. intero testo
194 D.P.R. 1273 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
195 D.P.R. 837 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA. intero testo
196 D.P.R. 844 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA. intero testo
197 D.P.R. 946 28/10/1983 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
198 D.P.R. 1026 13/01/1984 MODIFICAZIONI ALLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 LUGLIO 1982, N. 1121, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33, E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA. intero testo
199 D.P.R. 386 13/03/1984 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA. intero testo
200 D.P.R. 487 26/04/1984 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI TRENTO. intero testo
201 D.P.R. 744 11/05/1984 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA. intero testo
202 D.L. 159 26/05/1984 INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 ED 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA. intero testo
203 D.P.R. 531 31/05/1984 NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 23 FEBBRAIO 1984 CONCERNENTE I SEGRETARI COMUNALI. intero testo
204 D.P.R. 678 12/06/1984 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
205 L. 363 24/07/1984 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 26 MAGGIO 1984, N. 159, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA. intero testo
206 D.P.R. 764 28/09/1984 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1985. intero testo
207 D.P.R. 936 11/10/1984 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN SCIENZE FORESTALI. intero testo
208 D.P.R. 173 06/02/1985 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA. intero testo
209 D.P.R. 216 06/02/1985 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN PSICOLOGIA. intero testo
210 D.P.R. 349 26/03/1985 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
211 D.P.R. 169 22/04/1965 ADEGUAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. intero testo
212 D.P.R. 569 07/06/1985 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
213 D.P.R. 454 06/08/1985 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ DEI CONCORSI INTERNI, RISERVATI ALLE ASSISTENTI DEL DISCIOLTO CORPO DELLA POLIZIA FEMMINILE E AI SOTTUFFICIALI E GUARDIE DEL DISCIOLTO CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, PER L'ACCESSO AL RUOLO DEI COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO. intero testo
214 D.P.R. 731 09/10/1985 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1986. intero testo
215 D.P.R. 1027 31/10/1985 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI. intero testo
216 D.P.R. 971 17/12/1985 APPROVAZIONE DELLA TABELLA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 1986-88 A FAVORE DEGLI ENTI A CARATTERE INTERNAZIONALISTICO SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
217 D.L. 791 30/12/1985 PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHÉ DI CALAMITÀ NATURALI. intero testo
218 D.P.R. 95 28/02/1986 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA. intero testo
219 L. 46 28/02/1986 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1985, N. 791, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHÉ DI CALAMITÀ NATURALI. intero testo
220 D.P.R. 433 09/04/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
221 D.P.R. 606 09/04/1986 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA. intero testo
222 D.P.R. 515 02/05/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
223 D.P.R. 711 13/05/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
224 D.P.R. 477 15/05/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. intero testo
225 D.L. 319 02/07/1986 MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALLA CRISI DI MERCATO DEI SETTORI ORTOFRUTTICOLI E LATTIERO-CASEARIO CONSEGUENTE ALL'INCIDENTE ALLA CENTRALE ELETTRONUCLEARE DI CHERNOBYL. intero testo
226 L. 344 05/07/1986 ASSUNZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA DI PERSONALE TEMPORANEO A CONTRATTO, PER L'ELEZIONE DEI COMITATI DELLA EMIGRAZIONE ITALIANA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
227 D.P.R. 994 19/07/1986 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE. intero testo
228 L. 467 09/08/1986 NORME SUL CALENDARIO SCOLASTICO. intero testo
229 D.P.R. 734 29/08/1986 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI L'AQUILA. intero testo
230 D.P.R. 947 29/08/1986 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA. intero testo
231 D.P.R. 1056 04/10/1986 RETTIFICA AL D.P.R. 19 APRILE 1982, N. 299, RECANTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE. intero testo
232 D.P.R. 782 11/10/1986 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1987. intero testo
233 D.P.R. 937 31/10/1986 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA. intero testo
234 D.L. 834 09/12/1986 CONTRIBUTI DOVUTI ALLE UNIVERSITÀ NON STATALI PER L'ANNO ACCADEMICO 1985-86. intero testo
235 L. 903 13/12/1986 NORME SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO. intero testo
236 D.L. 1 03/01/1987 PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI. intero testo
237 L. 64 06/03/1987 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 GENNAIO 1987, N. 1, RECANTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI. intero testo
238 D.P.R. 234 03/04/1987 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE. intero testo
239 D.P.R. 268 13/05/1987 NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE, PER IL TRIENNIO 1985-1987, RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI. intero testo
240 D.P.R. 490 06/10/1987 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE E LA NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE PER L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 337, DEL PERSONALE PROVENIENTE DAI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE SVOLGE FUNZIONI DI POLIZIA E PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, CHE SVOLGE ATTIVITÀ TECNICHE. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
241 D.P.R. 582 30/10/1987 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI. intero testo
242 D.P.R. 583 30/10/1987 RETTIFICA AL D.P.R. 11 OTTOBRE 1984, N. 936, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI. intero testo
243 D.P.R. 518 01/12/1987 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANN0 1988. intero testo
244 L. 89 16/03/1988 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI MENAGGIO. intero testo
245 D.P.R. 168 08/04/1988 AGGIORNAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. intero testo
246 D.P.R. 286 26/04/1988 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI. intero testo
247 D.P.R.   27/10/1988 MODIFICAZIONI ALLA TABELLA XVIII-BIS DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO CONCERNENTE IL CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA. intero testo
248 D.P.R.   21/12/1988 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA. intero testo
249 D.P.R.   03/02/1989 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AI CORSI DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE. intero testo
250 D.L. 240 26/06/1989 NORME PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI TALUNI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. intero testo
251 D.P.R. 116 27/01/1990 REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE SOMMINISTRAZIONI, I SERVIZI E LE SPESE CHE POSSONO FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI, DEGLI ISPETTORATI DI FRONTIERA, NONCHÉ DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI. intero testo
252 D.P.R. 333 03/08/1990 REGOLAMENTO PER IL RECEPIMENTO DELLE NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 23 DICEMBRE 1989 CONCERNENTE IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE COMUNITÀ MONTANE, LORO CONSORZI O ASSOCIAZIONI, DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
253 L. 241 07/08/1990 NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI. comma 1-ter dell'articolo 21-quinquies
254 D.P.R. 273 24/08/1990 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL D.P.R. 23 DICEMBRE 1983, N. 904, CON IL QUALE È STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO SUI REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI DI CUI DEVONO ESSERE IN POSSESSO GLI APPARTENENTI AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA ED I CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO Al RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA. intero testo
255 D.L. 390 21/12/1990 CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITÀ NON STATALI. intero testo
256 D.L. 413 29/12/1990 DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE. intero testo
257 L. 429 29/12/1990 PROVVIDENZE A FAVORE DEI FAMILIARI A CARICO DEI CITTADINI ITALIANI TRATTENUTI IN IRAQ O IN KUWAIT. intero testo
258 D.P.R. 51 30/01/1991 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL D.P.R. 30 DICEMBRE 1971, N. 1252, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA. intero testo
259 L. 337 19/10/1991 DISPOSIZIONI A FAVORE DEI CONNAZIONALI COINVOLTI DALLA CRISI DEL GOLFO PERSICO. intero testo
260 L. 33 23/01/1992 MODIFICAZIONI ALLA L. 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, SULLA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. intero testo
261 L. 71 05/02/1992 DISCIPLINA DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ DI PESCA. intero testo
262 L. 146 11/02/1992 MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI REGIONALI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI, DEL CENTRO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE E DELLA BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA. intero testo
263 D.L. 423 30/10/1992 DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI DI MUSICA NELL'ANNO SCOLASTICO 1992-1993. intero testo
264 L. 318 12/08/1993 NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA, FIRENZE, ROMA E URBINO. intero testo
265 D.L. 332 30/08/1993 DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE. intero testo
266 D.L. 355 10/09/1993 ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ DA PESCA PER IL 1993. intero testo
267 L. 428 29/10/1993 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 332, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
268 L. 473 22/11/1993 NUOVE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI. intero testo
269 D.L. 556 30/12/1993 ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI SETTE PAESI PIÙ INDUSTRIALIZZATI, DELL'INIZIATIVA CENTROEUROPEA E DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE). intero testo
270 D.L. 5 07/01/1994 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE). intero testo
271 D.L. 318 27/05/1994 DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEGLI SFOLLATI DAI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA, DEI MINORI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITÀ CRIMINOSE E DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO. articoli 2 e 3
272 D.L. 377 15/06/1994 DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE. intero testo
273 D.L. 424 30/06/1994 ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO PER IL 1994 DELLE IMPRESE DI PESCA. intero testo
274 L. 497 08/08/1994 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 15 GIUGNO 1994, N. 377, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE. intero testo
275 D.L. 4 07/01/1995 DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE. intero testo
276 D.L. 30 31/01/1995 MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COLPITE DALL'EMERGENZA AMBIENTALE DELL'OTTOBRE 1994. intero testo
277 D.L. 18 16/01/1998 ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995. intero testo
278 L. 107 28/02/1996 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 GENNAIO 1996, N. 16, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995. intero testo
279 D.L. 130 19/05/1997 DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA. intero testo
280 L. 228 16/07/1997 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 19 MAGGIO 1997, N. 130, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
281 D.P.R. 387 03/10/1997 REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA. intero testo
282 L. 343 08/10/1997 PARTECIPAZIONE ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI LISBONA DEL 1998. intero testo
283 D.L. 364 27/10/1997 INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA. intero testo
284 L. 434 17/12/1997 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 27 OTTOBRE 1997, N. 364, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA. intero testo
285 L. 240 16/07/1998 INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL 50o ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO. intero testo
286 L. 262 03/08/1998 DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE (UEO). intero testo
287 L. 36 28/02/2000 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI HANNOVER DEL 2000. intero testo
288 L. 94 13/04/2000 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE - SEZIONE ITALIANA, CON SEDE IN ROMA. intero testo
289 L. 138 24/05/2000 DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO. intero testo
290 L. 13 13/02/2001 ULTERIORE FINANZIAMENTO PER LA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO. intero testo
291 D.L. 342 04/09/2001 MISURE URGENTI PER L'INTERRUZIONE TECNICA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA NEL 2001. intero testo
292 L. 358 01/10/2001 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 AGOSTO 2001, N. 312, RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER LA RILEVAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO. intero testo
293 L. 394 25/10/2001 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 4 SETTEMBRE 2001, N. 342, RECANTE MISURE URGENTI PER L'INTERRUZIONE TECNICA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA NEL 2001. intero testo
294 L. 442 21/12/2001 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI IMPIEGATI A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO. intero testo
295 D.P.R. 254 04/09/2002 REGOLAMENTO CONCERNENTE LE GESTIONI DEI CONSEGNATARI E DEI CASSIERI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. Art. 26, commi 4 e 6; art. 27, comma 2.
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
296 D.LGS. 256 02/08/2004 CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI NEI DECRETI LEGISLATIVI 9 LUGLIO 2003, N. 215 E N. 216, CONCERNENTI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE PERSONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RAZZA E DALL'ORIGINE ETNICA, NONCHÉ IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO. intero testo
297 D.L. 225 29/12/2010 PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE. Articoli 2, commi 5-quater e 5-quinquies
.

Dopo l'articolo 62 è aggiunto il seguente:
«Art. 62-bis. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

A.C. 4940-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di provvedimento amministrativo sfavorevole, la pubblica amministrazione, ove non ricorrano ragioni ostative relative a discipline imperative, deve indicare, oltre alla motivazione di cui al comma 1, i presupposti di fatto e le condizioni giuridiche per conseguire una decisione favorevole. In tale ipotesi, il destinatario dell'atto può presentare una nuova istanza alla pubblica amministrazione competente, che si esprime entro il termine di venti giorni»;
b) al comma 2, le parole: «La motivazione non è richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano».

2. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».

3. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell'autorizzazione di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
b) all'inizio del comma 4 sono inserite le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis all'articolo 14-ter» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione procedente può far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non ancora eseguite»;
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA.»;
d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.»;
e) al comma 7, dopo le parole: «assenso dell'amministrazione» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
f) il comma 9 è soppresso.

4. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.».

5. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. In deroga all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, le aziende possono effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati, ovvero modificare la destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa senza comunicazioni preventive, se le modifiche sono compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno è fissato il termine per comunicare, anche in via telematica, alle amministrazioni competenti le eventuali modifiche apportate, contestualmente al pagamento degli eventuali oneri dovuti, inviando, altresì idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, i locali adibiti ad abitazione del custode sono accertati unitamente alla consistenza dell'azienda.
4. La deroga di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui sugli immobili, i fabbricati o le aree interessate sussistano eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
5. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «termine fissato» sono aggiunte le seguenti «non superiore a quindici giorni»;
b) al comma 8 è aggiunto alla fine il seguente periodo "Il silenzio-assenso si intende, altresì, formato, nel caso in cui sia stata disposta l'integrazione documentale di cui al comma 5 in mancanza dei presupposti o delle formalità ivi indicati, alla scadenza del termine di novanta giorni, ovvero di centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dal comma 4.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, sostituire la parola: ove, con le seguenti: solo ed esclusivamente se.
2. 6. Callegari, Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Al comma 1, sostituire le parole: espressamente previsto dalla normativa vigente, con le seguenti: tali dati siano espressamente richiesti dalla normativa vigente,.
2. 1. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 35-octies del decreto-legge 138/2011, sono soppressi gli ultimi due periodi.
2. 2. Montagnoli, Polledri, Bitonci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, al comma 35-octies del decreto-legge 138/2011, le parole: «3 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5 euro».
2. 3. Montagnoli, Polledri, Bitonci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 15-quater dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «15-quinquies. All'atto dell'apertura della partita Iva, da parte di una società a cittadina extra UE, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositaria una garanzia fidejussoria bancaria a assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importa non inferiore a tremila euro. Tale garanzia fidejussoria sarà restituita all'atta della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società a dalla persona fisica straniera».
2. 4. Bitonci, Vanalli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I cittadini stranieri, all'atto della domanda di attribuzione del numero di partita IVA, devono rilasciare apposita dichiarazione di conoscere la lingua italiana o, in alternativa, indicare una persona con buona conoscenza della lingua italiana che la rappresenti nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria. Devono altresì presentare idonea garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 10.000.
2. 5. Bitonci, Vanalli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Solo ed esclusivamente in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale e in caso di dichiarazioni false e mendaci, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge».
2. 01. Callegari, Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, le parole: «sussistendone le ragioni di interesse pubblico», sono sostituite dalle seguenti: «solo ed esclusivamente in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale».
2. 02. Callegari, Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di provvedimento amministrativo sfavorevole, la pubblica amministrazione, ove non ricorrano ragioni ostative relative a discipline imperative, deve indicare, oltre alla motivazione di cui al comma 1, i presupposti di fatto e le condizioni giuridiche per conseguire una decisione favorevole. In tale ipotesi, il destinatario dell'atto può presentare una nuova istanza alla pubblica amministrazione competente, che si esprime entro il termine di venti giorni»;
b) al comma 2, le parole: «La motivazione non è richiesta» sono sostituite dalle seguenti:
«Le disposizioni di cui ai commi i e 1-bis non si applicano».
2. 03. Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».

2. All'articolo 4-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell'autorizzazione di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
b) all'inizio del comma 4 sono inserite le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis all'articolo 14-ter» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione procedente può far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non ancora eseguite».
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA»;
d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis»;
e) al comma 7, dopo le parole: «assenso dell'amministrazione» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
f) il comma 9 è soppresso.

3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.»

4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti: «e la conferenza di servizi,».
2. 04. Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - 1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa e al settore di attività;
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attività di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.».
2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «dopo il comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 5-bis»;
b) le parole «5-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «5-ter.».

4. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.
5. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quello minimo richiesto dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

6. L'amministrazione, nell'analisi d'impatto della regolazione o, per gli atti normativi per i quali non sia prevista, in una apposita relazione, deve dar conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici delle opzioni esaminate e dei risultati della consultazione di tutte le parti interessate.
7. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Nella individuazione e comparazione delle opzioni, le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.»;
b) al comma 5, la lettera a) è sostituita con la seguente:
«a) i criteri generali e le procedure dell'AIR da concludere con apposita relazione nonché le relative fasi di consultazione.»;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
8. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'intervento ai fini del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi nonché della stima dei relativi costi introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti e le attività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, riconducibili alla competenza del Prefetto, il Ministero dell'Interno, d'intesa con i Ministeri interessati competenti per materia, promuove forme di collaborazione con altre amministrazioni, enti locali, società ed enti anche di natura privata, per razionalizzare il flusso di informazioni attraverso l'implementazione ed il potenziamento dei sistemi informativi e di comunicazione già in uso con le Prefetture, attuando altresì con procedure informatizzate e semplificate la graduale sostituzione del flusso informatico a quello cartaceo.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, le amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni, contratti di «sponsorizzazione» o di «partenariato pubblico privato» ed avvalersi di ogni altra forma di collaborazione prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei limiti di una somma definita per l'anno di riferimento in misura pari al 5 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative di competenza del Prefetto effettivamente versate nell'anno precedente nei pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione, del presente articolo.
3. 01. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Perentorietà dei termini).

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Tutti i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono perentori ed alla loro scadenza si intende formato il provvedimento amministrativo positivo».
3. 02. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Le aziende, le società di capitali pubbliche o con quota di partecipazione pubblica maggioritaria, dall'entrata in vigore del presente decreto legge non possono erogare contributi finanziari per la partecipazione alle Associazioni di Categoria.
3. 03. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati», e sono premessi i seguenti commi:
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni di cui al comma 01 è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»;
b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;
c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L)»
d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: «44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni

1.(L) Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono sempre acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti. Ove si tratti di organismi di diritto pubblico, le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dall'ente pubblico che lo finanzia o lo controlla, ovvero che ne ha nominato i componenti dell'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza.
e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: (L) 72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli.

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazione certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.
f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà» ed è aggiunta la seguente lettera: d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2.
3. 04. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola «centoventi» è sostituita dalla parola: «novanta».
2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, sostituire le parole «centoventi» e «sessanta» con le seguenti: «novanta».
3. 05. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. La partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo attiene anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
2. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole: «1o ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2012».
3. 06. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quello minimo richiesto dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

3. L'amministrazione, nell'analisi d'impatto della regolazione o, per gli atti normativi per i quali non sia prevista, in una apposita relazione, deve dar conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici delle opzioni esaminate e dei risultati della consultazione di tutte le parti interessate.
4. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma i, è aggiunto il seguente periodo: «Nella individuazione e comparazione delle opzioni, le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali»;
b) al comma 5, la lettera a) è sostituita con la seguente:

«a) i criteri generali e le procedure dell'AIR da concludere con apposita relazione nonché le relative fasi di consultazione.»;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'intervento ai fini del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi nonché della stima dei relativi costi introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione».
3. 08. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica della disciplina del contributo unificato nel processo civile).

1. All'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato».
3. 09. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Attribuzione all'organo di controllo delle società di capitali delle funzioni dell'organismo di vigilanza previsto in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nelle società di capitali, ove lo statuto o l'atto costitutivo non dispongano diversamente, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione coordinano il sistema dei controlli della società e svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».
3. 010. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riforma degli ordinamenti professionali).

1. All'articolo 3 comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole da «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati» a «i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».
2. All'articolo 3 del decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».
3. 011. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

ART. 4.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a:
a) individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica;
b) semplificare la disciplina prevista dal decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 in materia di prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo dei dispositivi (ausili tecnici) di serie, la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato nonché gli apparecchi acquistati direttamente dalle Aziende Sanitarie Locali.
4. 1. Meroni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperatività e di cooperazione applicativa previsti dal sistema pubblico di connettività, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
2. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune di iscrizione nell'AIRE.
3. Con le modalità di cui al comma 2, i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
4. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del codice fiscale.
5. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. 01. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. L'articolo 1, comma sesto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: «L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.».
2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate, ai sensi dell'articolo 1, comma settimo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le disposizioni tese ad armonizzare il Regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dal comma 1.
4. 02. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Norme in materia di certificati e autenticazioni di copie).

All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. (L) - (Copie autentiche di scritture contabili). - 1. Il segretario comunale o un altro funzionario incaricato dal sindaco può autenticare gli estratti delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 634 del codice di procedura civile».

2. Alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il numero 6-bis è inserito il seguente: «6-ter. Autenticazione di scritture contabili euro 20,00».
4. 03. Bitonci.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei trenta giorni successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al comune di provenienza.
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: oppure a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. 14. Marinello.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nei due giorni lavorativi successivi, con le seguenti: nei trenta giorni successivi.
5. 9. Bragantini, Vanalli, Torazzi, Fava.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5.1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:
«L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica danno luogo a verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con decreto emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il richiedente deve altresì presentare la documentazione necessaria attestante l'agibilità dell'immobile, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per cui si chiede l'iscrizione o la variazione anagrafica».
5. 7. D'Amico, Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5.1. Nel regolamento di cui al comma 5 vengono altresì individuati indicatori oggettivi e soggettivi utili a determinare la sussistenza della abitualità della dimora di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile, anche con riguardo alle particolari condizioni che si riscontrano nei Comuni ad alta vocazione turistica. Inoltre, sono stabilite le condizioni di iscrivibilità anagrafica del minore nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 317-bis del codice civile, i genitori non siano conviventi ed vi sia contrasto tra di loro sulla sua residenza, vivendo egli parte del tempo con l'uno e parte con l'altro".
5. 8. Bitonci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine aggiunto: 2-bis) La disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai proprietari di abitazioni principali iscritti al 31 dicembre 2011 all'AIRE.
5. 12. Bitonci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, dopo il comma 2, viene inserito il seguente comma 2-bis:
«L'ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro 7, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato.
Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane».

Allo stesso tempo, all'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 viene aggiunto il seguente articolo 108-bis:
«L'ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro 7, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato.
Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane».

L'articolo 6 della Tabella D allegata alla legge n. 604 del 1962 è così sostituito: «Certificati di qualunque natura ad esclusione di quelli rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e di anagrafe, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme: 0,52 euro».
5. 13. Bitonci, Vanalli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Pubblicità Dati della Pubblica Amministrazione).

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Per accrescere la trasparenza, favorire la partecipazione informata di cittadini e imprese e creare nuove opportunità economiche, le amministrazioni devono rendere disponibili ed accessibili i dati di cui sono titolari attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in almeno un formato aperto di cui all'articolo 68, comma 3, del presente Codice».
b) dopo l'articolo 52, comma 1-bis, sono introdotti i seguenti:
«1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione della disposizione di cui al precedente comma ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La mancata pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.
1-quater. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis; a tal fine, viene redatto un rapporto annuale che viene sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1-quinquies. Le modalità con cui le amministrazioni provvedono alla pubblicazione di cui al comma 1-bis del presente articolo, nel pieno rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e protezione dei dati personali, sono definite con Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».
5. 02. Borghesi, Cimadoro, Favia.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di iscrizione, cancellazione e registrazione nell'anagrafe della popolazione residente).

1. Al fine della richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, il richiedente deve provare la disponibilità di un alloggio. Con provvedimento dell'ufficiale di anagrafe sono stabiliti i criteri e le condizioni di idoneità abitativa e gli atti ritenuti idonei ad attestare la disponibilità dell'alloggio.
2. Nel caso in cui la richiesta di iscrizione di cui al comma 1 sia presentata da uno straniero deve inoltre essere presentata anche la dichiarazione dei redditi o un altro documento equivalente dal quale si può desumere l'attestazione del reddito minimo annuo derivante da fonti lecite di cui all'articolo 29, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge.
3. Con decreto emanato dal Ministro dell'interno sono definite le linee guida alle quali si devono attenere i provvedimenti dell'ufficiale di anagrafe di cui al comma 1.
4. Gli accertamenti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, relativi alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità della persona interessata, sono fissati nel numero di tre e devono essere eseguiti a intervalli di tre mesi.
5. Le registrazioni nell'anagrafe della popolazione residente effettuate dall'ufficiale di anagrafe ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono essere effettuate solo a condizione che egli sia in possesso o che sia stata messa a sua disposizione la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 7 e 14 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente dalla Repubblica n. 223 del 1985, e successive modificazioni.
6. Qualora la documentazione di cui al comma 5 risulti carente, ai fini della registrazione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe invita gli interessati a integrare la documentazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima richiesta. Decorso inutilmente tale termine senza che l'interessato abbia ottemperato, la richiesta deve intendersi respinta.
7. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con proprio provvedimento, apporta le modifiche necessarie agli articoli 7, 11 e 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, al fine di adeguarli a quanto disposto dal presente articolo.
5. 03. D'Amico, Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - 1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;
d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).
4. All'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, il n. 4 è soppresso e al n. 6 le parole: «nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti, indipendentemente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,».
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-ter. Al fine di valorizzare e rendere fruibile e riutilizzabile l'informazione del settore pubblico, i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati a tempo indeterminato con una licenza che concede all'utente la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte.
3-quater. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la disposizione di cui al comma 3-ter trova applicazione nel caso in cui le amministrazioni titolari non adottino diversa licenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. 6. Borghesi, Cimadoro, Favia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-ter. Le comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui ed decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, avvengono esclusivamente con strumenti informatici a decorrere dal 180o giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3-quater. L'inosservanza, da parte delle pubbliche amministrazione che vi sono soggette, del termine di cui al precedente comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, comporta la riduzione del 2 per cento delle somme iscritte in bilancio loro spettanti».
6. 5. Borghesi, Favia, Cimadoro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-ter. All'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, il n. 4 è soppresso e al n. 6 le parole: «nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti, indipendentemente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
6. 14. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - 1. Il secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«La carta di identità ha durata di dieci anni per i cittadini italiani; per gli stranieri la durata è identica a quella del permesso di soggiorno o al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Le carte di identità devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono».

2. Gli stranieri sono iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per un periodo corrispondente alla durata del permesso di soggiorno. Entro sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, gli stranieri hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione di dimora abituale nel comune corredata dell'istanza di rinnovo e del permesso di soggiorno scaduto. L'ufficiale di anagrafe provvede all'aggiornamento della scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.
L'ufficiale di anagrafe, decorsi i termini di cui al precedente periodo, se non è pervenuta la dichiarazione di dimora abituale corredata dell'istanza di rinnovo e del permesso di soggiorno scaduto, cancella d'ufficio lo straniero dall'anagrafe della popolazione residente, dandone comunicazione al questore.
L'ufficiale di anagrafe procede alla cancellazione d'ufficio dello straniero dall'anagrafe della popolazione residente, dandone comunicazione al questore, se l'interessato non deposita, decorsi sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma, il permesso di soggiorno rinnovato ovvero un documento comprovante la pendenza del procedimento amministrativo relativo al rinnovo del permesso di soggiorno. Tale adempimento deve essere ripetuto allo scadere di ogni semestre fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato.
Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie agli articoli 7 e 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, al fine di adeguarli a quanto disposto dal presente articolo.
3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:
«L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica danno luogo a verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con decreto emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il richiedente deve altresì presentare la documentazione necessaria attestante l'agibilità dell'immobile, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per cui si chiede l'iscrizione o la variazione anagrafica».

4. Al fine della richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, il richiedente deve provare la disponibilità di un alloggio. Con provvedimento dell'ufficiale di anagrafe sono stabiliti i criteri e le condizioni di idoneità abitativa e gli atti ritenuti idonei ad attestare la disponibilità dell'alloggio.
5. Nel caso in cui la richiesta di iscrizione di cui al comma 1 sia presentata da uno straniero deve inoltre essere presentata anche la dichiarazione dei redditi o un altro documento equivalente dal quale si può desumere l'attestazione del reddito minimo annuo derivante da fonti lecite di cui all'articolo 29, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge.
6. Con decreto emanato dal Ministro dell'interno sono definite le linee guida alle quali si devono attenere i provvedimenti dell'ufficiale di anagrafe di cui al comma 5.
7. Gli accertamenti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, relativi alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità della persona interessata, sono fissati nel numero di tre e devono essere eseguiti a intervalli di tre mesi.
8. Le registrazioni nell'anagrafe della popolazione residente effettuate dall'ufficiale di anagrafe ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono essere effettuate solo a condizione che egli sia in possesso o che sia stata messa a sua disposizione la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 7 e 14 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente dalla Repubblica n. 223 del 1985, e successive modificazioni.
9. Qualora la documentazione di cui al comma 8 risulti carente, ai fini della registrazione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe invita gli interessati a integrare la documentazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima richiesta. Decorso inutilmente tale termine senza che l'interessato abbia ottemperato, la richiesta deve intendersi respinta.
10. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con proprio provvedimento, apporta le modifiche necessarie agli articoli 7, 11 e 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, al fine di adeguarli a quanto disposto dal presente articolo.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «La carta di identità ha durata di dieci anni per i cittadini italiani; per gli stranieri la durata è identica a quella del permesso di soggiorno o al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Le carte di identità devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono».
7. 2. D'Amico, Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. La carta di identità elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, riunisce in solo documento anche la patente di guida, la carta regionale dei servizi e il tesserino del codice fiscale. A tal fine, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a definire le modalità e la tempistica di attuazione della disposizione di cui al presente comma».
7. 1. Bragantini, Fava, Vanalli, Torazzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3 del R.D. 18 giugno 1931, n 773, dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. La carta di identità elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, riunisce in solo documento anche la patente di guida, la carta regionale dei servizi e il tesserino del codice fiscale. A tal fine, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a definire le modalità e la tempistica di attuazione della disposizione di cui al presente comma».
7. 100. Bragantini, Fava, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma secondo, il penultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Le carte di identità elettroniche, rilasciate a partire dal 1o gennaio 2012, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono»;
b) al comma quinto, è aggiunto il seguente periodo: «Sulla carta d'identità rilasciata ai minori di anni quattordici è indicato il nome dei genitori o di chi ne fa le veci qualora essi lo richiedano.».
7. 01. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1.
3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.».
4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: «un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore» sono sostituite dalle seguenti: "un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso Università statali e Università non statali legalmente riconosciute.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: anche.
8. 5. Marinello.

Dopo il comma 4 inserite il seguente:
4-bis. All'articolo 26, comma 1, lettera c) del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: «i professori di ruolo nelle università della Repubblica o degli istituti superiori ad essi equiparati, dopo due anni di insegnamento» sono sostituite dalle seguenti: "i professori di ruolo e i ricercatori di materie giuridiche nelle università della Repubblica o degli istituti superiori ad essi equiparati, dopo due anni di insegnamento.
8. 8. Raisi.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
3. L'applicazione del presente articolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri o obblighi di dichiarazione a carico degli utenti.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: senza aggiungere ulteriori o maggiori oneri e obblighi di dichiarazione a carico degli utenti.
9. 6. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10. - 1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «ad uso esclusivo dei residenti anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato» sono sostituite dalla seguenti: «ad uso esclusivo di unità immobiliari site nello stesso comune e da individuare contestualmente al primo atto di trasferimento, anche nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato»;
2) alla fine è aggiunto il seguente periodo:
«Gli atti di trasferimento stipulati prima della entrata in vigore del presente decreto, anche se aventi ad oggetto parcheggi realizzati sulla base di provvedimenti amministrativi locali attuativi ed anche se realizzati da soggetti diversi dai proprietari di fabbricati al di sotto di aree non edificate, se non è stata prevista la destinazione del parcheggio a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune, possono essere confermati dall'attuale proprietario mediante atto successivo, anche unilaterale, redatto nella stessa forma del precedente, che contiene la dichiarazione della destinazione del parcheggio a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune. L'atto di conferma è trascritto presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio».
b) il Comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo previa destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare»;
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. La previsione contenuta nel comma 5 prevale su eventuali disposizioni difformi contenute nelle leggi regionali e si applica anche ai parcheggi pertinenziali già realizzati».
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, capoverso comma 5, primo periodo sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: presente articolo;

Conseguentemente:
al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo;
dopo il comma 1 aggiungere il seguente
:
1-bis. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. La previsione contenuta nel comma 5 prevale su eventuali disposizioni difformi contenute nelle leggi regionali e si applica anche ai parcheggi pertinenziali già realizzati».
10. 11. Libè, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1 capoverso, comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine della determinazione del vincolo di pertinenzialità, la distanza tra il parcheggio ceduto e il nuovo immobile pertinenziale non può essere superiore a cinquecento metri in linea d'aria.
10. 5. Cimadoro, Favia, Mura.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989 n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni;
a) le parole «ad uso esclusivo dei residenti anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato» sono sostituite dalla seguenti: «ad uso esclusivo di unità immobiliari site nello
stesso comune e da individuare contestualmente al primo atto di trasferimento, anche nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo:
«Gli atti di trasferimento stipulati prima della entrata in vigore del presente decreto, anche se aventi ad oggetto parcheggi realizzati sulla base di provvedimenti amministrativi locali attuativi ed anche se realizzati da soggetti diversi dai proprietari di fabbricati al di sotto di aree non edificate, se non è stata prevista la destinazione del parcheggio a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune, possono essere confermati dall'attuale proprietario mediante atto successivo, anche unilaterale, redatto nella stessa forma del precedente, che contiene la dichiarazione della destinazione del parcheggio a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune. L'atto di conferma è trascritto presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio».
* 10. 1. Girlanda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989 n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «ad uso esclusivo dei residenti anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato» sono sostituite dalla seguenti: «ad uso esclusivo di unità immobiliari site nello stesso comune e da individuare contestualmente al primo atto di trasferimento, anche nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo:
«Gli atti di trasferimento stipulati prima della entrata in vigore del presente decreto, anche se aventi ad og
getto parcheggi realizzati sulla base di provvedimenti amministrativi locali attuativi ed anche se realizzati da soggetti diversi dai proprietari di fabbricati al di sotto di aree non edificate, se non è stata prevista la destinazione del parcheggio a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune, possono essere confermati dall'attuale proprietario mediante atto successivo, anche unilaterale, redatto nella stessa forma del precedente, che contiene la dichiarazione della destinazione del parcheggio a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune. L'atto di conferma è trascritto presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio».
* 10. 6. Fava, Lanzarin, Vanalli, Torazzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione dei contrassegni di Stato di cui all'articolo 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e potenziare i relativi controlli con il provvedimento di cui al comma 2, con il provvedimento di cui al comma 2 dello stesso articolo, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni e la loro sostituzione o integrazione con sistemi di controllo elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati. Le caratteristiche dei sistemi di controllo elettronici o telematici dovranno essere certificati dall'Amministrazione finanziaria.
10. 30. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Soppressione del DURC per lavori in economia).

1. In caso di lavori di edilizia privata eseguiti direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio, fatte salve le norme in materia di lavori specialistici».
10. 03. Vanalli, Fava, Torazzi, Bragantini.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo Codice della strada», e di seguito denominato «Codice della strada», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 61, comma 2, le parole: «gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m», sono sostituite con le seguenti: «gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere rispettivamente la lunghezza massima di 18 m per i primi e 24 m per i secondi»;
b) all'articolo 97, comma 2, terzo periodo, le parole da «che» a «regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché consentite, con specifiche modalità previste dal regolamento»;
c) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c-bis) all'articolo 116, comma 1-quater, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'accertamento dei predetti requisiti può essere eseguito, in alternativa alle figure mediche previste dall'articolo 119, comma 2, anche dal medico di medicina generale.»;
d) all'articolo 119, comma 2, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In tutti i casi tale accertamento viene effettuato dai medici di cui al presente comma presso il proprio studio oppure tramite la struttura di appartenenza, un'autoscuola o un soggetto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
e) all'articolo 119, comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente:
«4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato dai soggetti di cui al comma 2, previa documentazione sanitaria rilasciata da un medico del servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria nazionale, nei riguardi:»;
f) all'articolo 119, comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti con i seguenti: «5. Per i soggetti di cui al comma 4, l'ufficio della unità sanitaria locale che ha effettuato gli accertamenti, comunica il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. L'unità sanitaria locale comunica altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali.»;
g) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
h) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: «, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis» sono soppresse;
i) all'articolo 164, comma 2, le parole: «,se costituito da cose indivisibili,» sono soppresse;
l) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza per il reato di lesioni personali gravi o gravissime o omicidio colposo a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Per il soggetto condannato che abbia causato un incidente mortale in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope senza essere provvisto di titolo abilitante alla guida di veicoli, non è possibile conseguire patente di guida o certificato di abilitazione alla guida dei motocicli.».

1-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, in materia di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «2. All'articolo 119, comma 2, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria AM potrà, in alternativa a quanto disposto dal presente comma, essere eseguito anche dal medico di medicina generale"».

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità alle modifiche introdotte dal comma 1.
5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «in aggiunta a quelli festivi;» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.»;
b) la lettera c) è soppressa.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 1,5 tonnellate, hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla Legge 6. Giugno 1974, n.298, dimostrando il solo requisito dell'onorabilità.
7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, la funzione di gestore dei trasporti può essere esercitata per conto di una sola impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Regolamento (CE) 1071/2009, le associazioni di categoria dell'autotrasporto facenti parte del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e le rispettive articolazioni territoriali, sono ammesse a certificare i conti annuali dell'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai soli fini della dimostrazione della capacità finanziaria
9. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.
10. All'articolo 20 della legge 6 giugno 1974, n. 298, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'impresa di autotrasporto è altresì cancellata quando rimane priva di autoveicoli adibiti al trasporto di merci e non provvede ad acquisirne uno entro due mesi dalla cessata disponibilità dell'ultimo. In tal caso l'Autorità competente provvede alla sua cancellazione entro i successivi due mesi. Decorso il termine di cui al secondo periodo, la cancellazione viene disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».
11. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilità, nonché ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.
12. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.
13. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
14. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 4 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: «Le officine» sono inserite le seguenti: «autorizzate alla riparazione dei tachigrafi» e le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse.

15. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano esclusivamente presso l'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Conseguentemente, il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito. I compiti e le funzioni attribuiti al pubblico registro automobilistico sono assorbiti dall'archivio nazionale dei veicoli. Il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 è soppresso. Il personale del PRA, senza pregiudizio per lo status maturato fino alla soppressione, passa ad altre Pubbliche Amministrazioni secondo il piano stabilito dal Dipartimento funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, premettere al seguente lettera:
0a) All'articolo 61, comma 2, le parole: «gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 metri», sono sostituite con le seguenti: «gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere rispettivamente la lunghezza massima di 18 metri per i primi e 24 metri per i secondi».
11. 27. Montagnoli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) All'articolo 97, comma 2, terzo periodo, le parole da: «che» a: «regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché consentite, con specifiche modalità previste dal regolamento,».
11. 26. Montagnoli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Al comma 1 sopprimere le lettere a), c) ed e).

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
11. 21. Cimadoro, Favia, Mura.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e-bis) All'articolo 164, comma 2, le parole: «, se costituito da cose indivisibili,» sono soppresse.
11. 28. Gidoni, Desiderati, Montagnoli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: allegando certificato anamnestico del proprio medico di famiglia.
* 11. 8. La Loggia, Bianconi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: allegando certificato anamnestico del proprio medico di famiglia.
* 11. 45. Polidori.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: allegando certificato anamnestico del proprio medico di famiglia.
* 11. 56. Anna Teresa Formisano, Tassone, Mantini, Libè, Pezzotta, Ruggeri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 sono operate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) le parole: «in aggiunta a quelli festivi; «sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale connesse con le prevedibili condizioni di traffico con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso»;
b) sopprimere le parole: «c) l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati nelle lettere a) e b)».
11. 70. Desiderati.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 1,5 tonnellate, hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dimostrando il solo requisito dell'onorabilità.
11. 29. Montagnoli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6.1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, la funzione di gestore dei trasporti può essere esercitata per conto di una sola impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
11. 30. Montagnoli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6.1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Regolamento (CE) 1071/2009, le associazioni di categoria dell'autotrasporto facenti parte del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e le rispettive articolazioni territoriali, sono ammesse a certificare i conti annuali dell'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai soli fini della dimostrazione della capacità finanziaria.
11. 31. Montagnoli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6.1. All'articolo 20 della legge 6 giugno 1974, n. 298, aggiungere al termine il seguente comma:
«L'impresa di autotrasporto è altresì cancellata quando rimane priva di autoveicoli adibiti al trasporto di merci e non provvede ad acquisirne uno entro due mesi dalla cessata disponibilità dell'ultimo. In tal caso l'Autorità competente provvede alla sua cancellazione entro i successivi due mesi. Decorso il termine di cui al secondo periodo, la cancellazione viene disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».
11. 32. Montagnoli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Al comma 6-bis, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: e di un corso di formazione periodica ogni 10 anni.
11. 71. Desiderati, Fava, Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi.

Sopprimere i commi 9 e 10.
11. 22. Cimadoro, Favia, Mura.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Nel caso in cui un'impresa svolga l'attività di trasporto di merci per conto di terzi, nonché un'altra attività economica di diversa natura che comporti l'esigenza di effettuare trasporti in conto proprio, l'impresa stessa può trasportare con il veicolo immatricolato per il trasporto di merci per conto di terzi tutte le cose derivanti dall'altra attività purché lo stesso sia tecnicamente compatibile».
11. 25. Allasia, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni è abolito. I compiti e le funzioni attribuiti al pubblico registro automobilistico sono trasferiti all'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada.
Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni relative alle modalità di trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le ulteriori norme necessarie all'attuazione del presente articolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.
Il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 e il relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono soppressi.
11. 68. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. L'articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.
* 11. 33. Montagnoli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. L'articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.
* 11. 100. Monai.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 8, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 è sostituito dal seguente:
2. La Licenza è riferita ad un singolo veicolo o natante mentre l'autorizzazione è riferita ad uno o più veicoli a seconda la necessità di mercato del titolare o delle forme giuridiche di cui al precedente articolo 7. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 101. Monai.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e nuove disposizioni in materia semplificazione procedimentale).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ogni misura necessaria volta al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) attuazione delle procedure di dematerializzazione dei documenti e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti;
b) completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso on line ai servizi pubblici, al fine di dare piena attuazione a quanto sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;
c) integrale applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere a cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;
d) attuazione del principio, già stabilito dal piano di azione per l'e-government del 2000, per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;

2. In caso di inadempienza da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi fissati dal comma 1 è disposta l'applicazione di una decurtazione pari ad una quota del 2 per cento del totale delle somme di bilancio a disposizione di ciascuna amministrazione interessata.
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite, le modalità attuative del comma 2 del presente articolo.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti che impediscano il ragionevole svolgimento dei procedimenti amministrativi, affinché ciascun procedimento possa concludersi con una risposta certa, positiva o negativa, entro 30 giorni, salva la facoltà dell'amministrazione procedente di fissare termini diversi nei casi più complessi che prevedano il coinvolgimento di più amministrazioni o qualora sussistano problemi ostativi legati all'esistenza di particolari vincoli, quali quelli di carattere ambientale, paesaggistico o culturale, ma in ogni caso non eccedenti i 180 giorni;
b) previsione, in caso di inadempienza da parte delle amministrazioni pubbliche, dell'applicazione di una decurtazione pari ad una quota del 2 per cento del totale delle somme di bilancio a disposizione di ciascuna amministrazione interessata.
11. 06. Borghesi, Cimadoro, Favia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici per le aziende che effettuano trasporti eccezionali su gomma).

Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis, è sostituito con il seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presenta in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate».
11. 010. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Misure per la deflazione del contenzioso in materia RC auto).

1. All'articolo 149 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola «devono» è sostituita dalla seguente: «possono» e dopo la parola «risarcimento» è inserita la parola: «anche»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».
11. 012. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Semplificazioni in materia di certificazione dei requisiti psico-fisici per la conduzione di ciclomotori).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante «Nuovo Codice della Strada», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 116, comma 1-quater, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'accertamento dei predetti requisiti può essere eseguito, in alternativa alle figure mediche previste dall'articolo 119, comma 2, anche dal medico di medicina generale».

2. Al decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 in materia di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all'articolo 7 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «2. All'articolo 119, comma 2, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 20 aprile 1992 n. 285, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria AM potrà, in alternativa a quanto disposto dal presente comma, essere eseguito anche dal medico di medicina generale».
11. 014. Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

1. All'articolo 214-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 214-ter. - (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati)»;
b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «sono assegnati» sono inserite le seguenti: «dal prefetto»;
2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213 e 214-bis.»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai veicoli sequestrati che non siano stati affidati all'autore della violazione, al proprietario o ad altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196. La domanda di assegnazione del veicolo deve essere presentata entro dieci giorni dal provvedimento di sequestro.».
11. 015. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Anche quando il veicolo è stato temporaneamente affidato, a qualsiasi titolo, ad altra persona fisica o giuridica, il proprietario deve garantire che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza rispettare l'obbligo di assicurazione.»;
b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli, ne affida o ne consente la circolazione senza la copertura assicurativa di cui al comma 1.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per il sequestro del veicolo si applicano le disposizioni dell'articolo 213 in quanto compatibili. Quando oggetto del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo non si applicano le disposizioni dell'articolo 213, comma 2-quinquies. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.»;
d) al comma 4-bis è aggiunto il seguente periodo: «Quando oggetto del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo non si applicano le disposizioni dell'articolo 213, comma 2-quinquies».
e) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. Nei casi in cui sia disposto il sequestro di cui ai commi 4 e 4-bis, qualora sia stato affidato ad un custode-acquirente individuato ai sensi dell'articolo 214-bis ovvero, in mancanza, ad altro soggetto autorizzato dal Prefetto alla custodia di veicoli, in deroga alle disposizioni dell'articolo 213, commi 1-quater e 2-quinques, il veicolo sequestrato è sempre trasferito in proprietà al custode stesso decorsi 10 giorni dall'accertamento dell'illecito. Se il custode, diverso da quello nominato ai sensi dell'articolo 214-bis, non intende acquisire il veicolo e la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del Demanio è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. In tali casi, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto al conducente autore della violazione, al proprietario o, in sua vece, ad altro dei soggetti indicati nell'articolo 196, e, in caso di mancata assunzione della custodia decorsi dieci giorni dall'avviso, dispone l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. Dell'avvenuto trasferimento in proprietà è data comunicazione al proprietario del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 213, comma 2-quater, ultimo periodo.
4-quater. Fuori dei casi indicati dal comma 4-bis, nonché, dal comma 4-ter, dopo il trasferimento di proprietà l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, esibisce l'avvenuto pagamento del premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro. In tali casi l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.
4-quinques. Le imprese di assicurazione entro 5 giorni lavorativi successivi la stipula o il rinnovo di un contratto di assicurazione di cui al comma 1, comunicano, per via telematica, all'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225, la targa ovvero il telaio del veicolo oggetto del contratto e la relativa scadenza. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative per disciplinare le modalità di comunicazione».
11. 016. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole: «e gli altri enti locali» sono aggiunte le seguenti: «per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia».
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:
a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro VI-Titolo I del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) concernenti il personale navigante, anche ai fini della istituzione di specifici titoli professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;
b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

3. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.
11. 017. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 4. Cimadoro, Favia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12. - 1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 43, sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Locale dei Governi, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal terzo comma della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.
3. L'Ufficio Locale dei Governi è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria e alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.
5. Le previsioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la partecipazione all'Ufficio territoriale dei Governi è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.
6. Gli adempimenti burocratici previsti dalle discipline in materia antincendio, anti-infortunistica e di tutela della privacy sono sostituite da autocertificazioni per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque. Con decreto del Ministro dello Sviluppo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione normativa sono stabilite le modalità di esecuzione di tali adempimenti.
7. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese e la semplificazione burocratica per la costituzione delle stesse, al Capo VII, all'articolo 2463 del Codice civile, le parole «atto pubblico» sono sostituite dalle parole «scrittura privata».
8. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9. Le aziende, le società di capitali pubbliche o con quota di partecipazione pubblica maggioritaria, dall'entrata in vigore del presente decreto legge non possono erogare contributi finanziari per la partecipazione alle Associazioni di Categoria.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, dopo le parole: ove costituite aggiungere le seguenti: e agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi di cui all'articolo 115 del TULPS.
12. 29. Mantini, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Libè, Ruggeri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle stesse condizioni le Camere di commercio possono individuare percorsi sperimentali di semplificazione delle attività e procedure in materia di adempimenti pubblicitari (registro imprese), contratti di rete, prestazioni di servizi alle imprese, accesso alle banche dati, mediante convenzioni agevolate con le Associazioni di rappresentanza imprenditoriali maggiormente rappresentative, anche in deroga alle procedure vigenti, e nell'ottica di una riduzione degli oneri per le imprese stesse.
12. 28. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni aggiungere le seguenti: agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi di cui all'articolo 115 del TULPS.
12. 27. Mantini, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Libè, Ruggeri.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) possibilità di delegare i procedimenti amministrativi concernenti l'esercizio di attività economiche, tramite ima procura in forma scritta non autenticata, a professionisti, agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi di cui all'articolo 115 del TULPS, agenzie per le imprese, esclusa la fase di controllo finale che rimane in capo alla pubblica amministrazione e senza maggiori oneri a carico dello Stato.
12. 25. Mantini, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Libè, Ruggeri.

Al comma 4, dopo le parole: sottoposte ad autorizzazione, aggiungere le seguenti: tra cui quelle svolte da soggetti privati che erogano direttamente funzioni e servizi della pubblica amministrazione.
* 12. 1. La Loggia.

Al comma 4, dopo le parole: sottoposte ad autorizzazione, aggiungere le seguenti: tra cui quelle svolte da soggetti privati che erogano direttamente funzioni e servizi della pubblica amministrazione,.
* 12. 24. Ciccanti, Tassone, Anna Teresa Formisano, Libè, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. In deroga all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, le aziende possono effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati, ovvero modificare la destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa senza comunicazioni preventive, se le modifiche sono compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
6-ter. Entro il 30 novembre di ogni anno è fissato il termine per comunicare, anche in via telematica, alle amministrazioni competenti le eventuali modifiche apportate, contestualmente al pagamento degli eventuali oneri dovuti, inviando, altresì idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti di cui al comma 1.
6-quater. Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, i locali adibiti ad abitazione del custode sono accertati unitamente alla consistenza dell'azienda.
6-quinquies. La deroga di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui sugli immobili, i fabbricati o le aree interessate sussistano eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
6-sexies. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «termine fissato» sono aggiunte le seguenti: «non superiore a quindici giorni»;
b) al comma 8 è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Il silenzio-assenso si intende, altresì, formato, nel caso in cui sia stata disposta l'integrazione documentale di cui al comma 5 in mancanza dei presupposti o delle formalità ivi indicati, alla scadenza del termine di novanta giorni, ovvero di centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dal comma 4».
12. 6. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Gli adempimenti burocratici previsti dalle discipline in materia antincendio, antinfortunistica e di tutela della privacy sono sostituite da autocertificazioni per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque. Con decreto del Ministro dello sviluppo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione normativa sono stabilite le modalità di esecuzione di tali adempimenti.
12. 7. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono operate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) le parole: «in aggiunta a quelli festivi;» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale connesse con le prevedibili condizioni di traffico con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso»;
b) sopprimere le parole: "c) l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati nelle lettere a) e b).
12. 5. Desiderati.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese e la semplificazione burocratica per la costituzione delle stesse, al Capo VII, all'articolo 2463 del Codice civile, le parole: «atto pubblico» sono sostituite dalle parole: «scrittura privata».
12. 8. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'atto di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata anche dai segretari comunali.
12. 10. Montagnoli, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
12. 9. Vanalli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Zone a burocrazie zero in via sperimentale).

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 43, sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Locale dei Governi, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal terzo comma della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.
3. L'Ufficio Locale dei Governi è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria e alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.
5. Le previsioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la partecipazione all'Ufficio Territoriale dei Governi è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.
12. 010. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione in materia di apertura di punti vendita dei giornali).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:
2-bis. Il titolare di autorizzazione per un punto vendita esclusivo può, nell'ambito dell'area di localizzazione, consentire alla vendita tramite pubblici esercizi o esercizi commerciali o soggetti terzi da lui incaricati. A tal fine le parti, sottoscrivono un'apposita convenzione che è comunicata al comune. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza osservazioni da parte del comune, l'assenso si intende espresso.
12. 017. Marinello.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, misurazione degli oneri amministrativi e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente:
«40. (L) Certificati e sono premessi i seguenti commi:
2. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
3. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"».
b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;
c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;
d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni. - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 2. La documentazione antimafia è acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore;
e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:
72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli. - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;
f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà» ed è aggiunta la seguente lettera: «d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2.».

3. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:
5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25,26 e 27, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi e della stima dei relativi costi, introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.
26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.».
12. 05. Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Risposta «veloce» all'interpello fiscale).

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola: «centoventi» è sostituita dalla parola: «novanta».
2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, sostituire le parole: «centoventi» e «sessanta» con le seguenti: «novanta».
12. 06. Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Procedura semplificata di trasferimento di quote di Srl).

Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
12. 011. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni).

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione.
12. 07. Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.

Art. 1-bis. (Modifica dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004). - 1. In considerazione della necessità di individuare criteri coerenti con l'effettiva realizzabilità degli obiettivi perseguiti dalla normativa in materia e non discriminanti, in particolare per quanti hanno frequentato scuole regionali che erogano una formazione equiparabile alle scuole statali, nonché per avviare una nuova procedura di selezione pubblica, il Ministro dei beni culturali provvede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, a modificare la disciplina recata dall'articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
12. 08. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Rivalutazione immobili di impresa).

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le fondazioni bancarie, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010.
2. Per l'attuazione della rivalutazione di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 16 e seguenti del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
12. 09. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.

Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi del presente articolo, decorsi dieci giorni dalia pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dall'iscrizione nel registro delle imprese, da parte del cedente, della notizia dell'avvenuta cessione, senza che sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al soggetto cessionario del credito, all'indirizzo reso noto nell'avviso di cessione, opposizione da alcuno del creditori del cedente, non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La cessione è opponibile al creditore del cedente che ha pignorato il credito dopo la data di notifica dell'atto di cessione all'amministrazione debitrice. La cessione è inoltre opponibile agli altri aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non è stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di notifica dell'atto di cessione di cui al periodo precedente».
12. 012. Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13. - 1. L'articolo 12, comma primo, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è sostituito dal seguente: «Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate quando si accerti che il richiedente non ha ottemperato all'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti».
2. Nel testo dell'articolo 13, comma primo, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 le parole «un anno» sono sostituite dalle parole «tre anni».
2-bis. L'articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale».
2-ter. L'articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di tre anni dalla data del rilascio».
3. L'articolo 68, comma primo, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è sostituito dal seguente: «Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico corse di cavalli o altre simili gare».
4. All'articolo 68 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 dopo il comma primo è aggiunto il seguente comma: «Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, accademie, feste da ballo, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione».
5. L'articolo 121 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 è abrogato.
6. L'articolo 123 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 è abrogato.
7. Il comma secondo dell'articolo 124 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 è abrogato.
8. Nel testo dell'articolo 75-bis del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 le parole «ogni anno» sono sostituite dalle parole «ogni tre anni».
9. Il comma secondo dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è abrogato.
10. L'articolo 159 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 è abrogato.
11. Nel testo dell'articolo 173 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 le parole «nell'interesse pubblico», «eccezionalmente» e «e delle consuetudini» sono soppresse.
12. Nel testo dell'articolo 99, comma primo, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 le parole «agli otto giorni» sono sostituite dalle parole «ai trenta giorni».
13. L'articolo 107 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è abrogato.
14. L'articolo 184 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 è abrogato.
15. Nel testo dell'articolo 109, comma terzo, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 le parole da «I soggetti di cui al comma 1» fino alle parole «con decreto del Ministero dell'Interno» sono sostituite dalle parole «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a conservare a disposizione dell'autorità locale di pubblica sicurezza le schede sottoscritte dai clienti».
16. Nel testo dell'articolo 115, comma primo, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 le parole «o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili,» sono soppresse.
17. Il comma secondo dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è abrogato.
18. Il comma terzo dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è abrogato.
19. Il comma sesto dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è abrogato.
20. Le imprese di spedizione di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, non rientrano tra le agenzie d'affari di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n, 773.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
13. 12. Caparini, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini, Molgora, Rondini.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole:, fatta salva la validità della licenza di porto d'arma da caccia e tiro a volo di cui all'articolo 22, comma 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed all'articolo unico della Legge 18 giugno 1969, n. 323.
13. 14. Molgora, Rondini, Fava, Bragantini, Torazzi.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione della licenza di porto di fucile per uso di caccia prevista dal comma 9 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
13. 13. Caparini, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'articolo unico della legge 18 gennaio 1969, n. 323, in ordine, rispettivamente, alla validità esennale delle licenze di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio e per l'esercizio dello sport del tiro a volo.
13. 11. Cimadoro.

Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La validità della licenza di porto d'arma da caccia e tiro a volo di cui all'articolo 22, comma 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed all'articolo unico della legge 18 giugno 1969, n. 323 è aumentata ad anni dieci, salvo che il richiedente non abbia compiuto il 65o anno di età, caso nel quale la validità è di anni sei.
13. 16. Molgora, Rondini, Fava, Bragantini, Torazzi.

Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La validità della licenza di porto d'arma da caccia e tiro a volo di cui all'articolo 22, comma 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed all'articolo unico della legge 18 giugno 1969, n. 323 è aumentata ad anni otto.
13. 15. Molgora, Rondini, Fava, Bragantini, Torazzi.

Al comma 1, alla lettera f), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
3-bis). Le imprese di spedizione di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, non rientrano tra le agenzie d'affari di cui all'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
13. 21. Reguzzoni, Torazzi, Fava, Vanalli.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: 86, secondo comma.
*13. 10. Favia, Cimadoro.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: 86, secondo comma.
*13. 35. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le imprese di spedizione disciplinate dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, non rientrano tra le agenzie d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
13. 34. Bianconi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:
«18-bis. Entro il 1o aprile 2012, le province trasferiscono l'esercizio e le funzioni di Polizia Provinciale alle Regioni. Le Regioni, con proprio regolamento, disciplinano le attività della Polizia Provinciale, così come disposto dall'articolo 12 della legge n. 65 del 1986. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da porte delle Province entro il 1o aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 dello legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato».
13. 020. Comaroli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai principi comunitari in termini di concorrenza e di libera circolazione di merci e persone, tenuto conto della necessità di garantire la pubblica sicurezza, l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.
13. 08. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 48 comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, dopo le parole: «la vendita è effettuata» sono aggiunte le seguenti: «, in via prioritaria,».
13. 02. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14. - 1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai princìpi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
e) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai princìpi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni aggiungere le seguenti: per il tramite del SUAP di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
14. 49. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 4. lettera f), dopo le parole: o altra appropriata certificazione emessa aggiungere le seguenti:, anche di natura ambientale.
14. 50. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico entro il 30 aprile 2012, a disciplinare F applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n 507, al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili e sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili, a regolare la definizione delle relative controversie pendenti.
* 14. 10. Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico entro il 30 aprile 2012, a disciplinare F applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n 507, al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili e sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili, a regolare la definizione delle relative controversie pendenti.
* 14. 48. Raisi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. I commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono abrogati. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole «all'importo non documentato.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.»
14. 12. Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bitonci, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Togni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili fino ad un massimo annuo di euro 5.000 le spese documentate sostenute dal contribuente per le spese di beni di prima necessità. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione viene stabilito in ragione del numero dei figli. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalia data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la fissazione degli importi massimi della deduzione, l'elenco dei beni il cui costo può essere detratto e le modalità di attuazione del presente comma».
14. 11. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Vanalli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6.1. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.»
14. 13. Bitonci, Vanalli.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifica dei termini in materia edilizia).

1. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012 il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del Dpr 380/2001 è di due anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione.
2. Sino al 31 dicembre 2012 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del Dpr 380/2001 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente.
3. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo».
14. 05. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Trasporto materiali per attività dei cantieri).

1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'articolo 4, comma 1, è soppresso."
14. 06. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Agenzie per le imprese).

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti principi e criteri:
a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;
b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni;
c) revisione dei requisiti richiesti alle Agenzie per le imprese in modo che l'accreditamento avvenga per materie di regolazione e tipologie di procedimenti.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.
14. 014. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Camere di commercio pubblicano altresì i principali adempimenti delle società connessi all'iscrizione nel registro delle imprese. L'Unioncamere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, formula direttive ed indirizzi generali per la pubblicazione di tali informazioni nei siti delle Camere di commercio, in modo da garantire una maggiore uniformità».
14. 015. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. - 1. A decorrere dal 1o aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.»;
b) al comma 3, le parole: «è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,»;
c) al comma 4, le parole: «può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro». Al medesimo comma la parola: «constati» è sostituita dalla seguente: «emerga»;
d) al comma 5, le parole: «dei servizi ispettivi» sono soppresse.

2. Al fine di incentivare l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri, sui contratti di lavoro a tempo parziale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2013, è riconosciuta una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con donne inoccupate ovvero disoccupate e con uno o più figli minori, pari a:
a) 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;
b) 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;
c) 15 punti percentuali , in presenza di 3 figli;
d) 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli;

3. I redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, dal momento della stipula e sino al 31 dicembre 2013, sono soggetti ad aliquote irpef ordinarie, ridotte:
a) di 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;
b) di 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;
c) di 15 punti percentuali , in presenza di 3 figli;
d) di 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli;

4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle lavoratrici che, al termine del periodo di congedo di maternità, intendano trasformare il proprio rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, ovvero, alternativamente, nei confronti del lavoratore che abbia usufruito del congedo di paternità.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.
(Semplificazione in materia di attività professionali affini).

All'articolo 3, comma 5, dei decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo la parola: regolamentate sono aggiunte le seguenti: secondo principi di semplificazione e accorpamento su base volontaria, fra professioni che svolgono attività affini.
15. 02. Siliquini, Moffa.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure di trasparenza sulle dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro).

1. La lettera di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritta, a pena di nullità, dalle parti interessate su di un apposito modulo reso gratuitamente disponibile dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, riportante la data di richiesta, quella di emissione e il codice numerico di identificazione. La validità del modulo è di quindici giorni dalla data di emissione.
2. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti relativi ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche e le modalità di richiesta e rilascio dei moduli di cui al comma 1, anche per via telematica, nonché, mediante apposite convenzioni, per il tramite dei patronati e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
4. I datori di lavoro e i committenti sono tenuti a comunicare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai lavoratori e ai prestatori d'opera titolari dei contratti di cui al comma 2, stipulati antecedentemente o successivamente all'approvazione della presente legge, le nuove modalità di recesso.
5. Ai datori di lavoro e ai committenti che, entro il termine di un mese dall'approvazione della presente legge o dalla decorrenza dei nuovi contratti, non adempiano all'obbligo di cui al comma 4 è irrogata da parte delle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro una sanzione amministrativa compresa tra euro 200 e euro 500 per ogni lavoratore verso cui è stata è omessa la comunicazione prevista.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
15. 03. Muro, Perina.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al fine di incentivare l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri, sui contratti di lavoro a tempo parziale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2013, è riconosciuta una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con donne inoccupate ovvero disoccupate e con uno o più figli minori, pari a:
a) 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;
b) 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;
c) 15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;
d) 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli.

2. I redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, dal momento della stipula e sino al 31 dicembre 2013, sono soggetti ad aliquote irpef ordinarie, ridotte:
a) di 5 punti percentuali, in presenza di i figlio;
b) di 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;
c) di 15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;
d) di 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli;

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle lavoratrici che, al termine del periodo di congedo di maternità, intendano trasformare il proprio rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, ovvero, alternativamente, nei confronti del lavoratore che abbia usufruito del congedo di paternità.
15. 01. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

ART. 16.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli Enti che devono comunicare i relativi flussi informativi, di cui ai commi da 1 a 3, sono identificati in: Regioni, Comuni, Aziende Ospedaliere, Case di Cura e Enti privati erogatori di servizio non convenzionato. I Flussi Informativi devono essere inviati dagli Enti del presente comma entro il 30 giugno di ogni anno.
16. 7. Comaroli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Per sostenere lo sviluppo del sistema dei fondi pensione e promuovere la semplificazione dei relativi meccanismi in favore dei cittadini e della collettività, ottimizzandone l'utilizzo e l'impiego anche mediante appositi Investimenti finalizzati alla crescita del Paese, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri della garanzia in favore dei fondi pensione e degli altri enti previdenziali che investano parte delle proprie risorse per il finanziamento degli investimenti di cui ai comma 2.
2. Ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di infrastrutture o di opere pubbliche, ovvero per la capitalizzazione di piccole e medie imprese, è garantito, oltre alla restituzione, a scadenza, dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate, a tal fine, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.
3. Per il sostegno delle misure di cui ai commi 1 e 2, i ministeri interessati, indicati nel decreto di cui al comma 1, si avvalgono del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare in Italia, costituito ai sensi della risoluzione parlamentare n. 8-00072, dell'8 giugno 2010. Al Comitato sono attribuiti compiti di analisi e valutazione degli investimenti dei fondi pensione, e degli altri enti previdenziali interessati, in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno. Al Comitato è altresì affidato il compito di coordinare le iniziative di promozione e formazione poste in essere dai fondi pensione e dagli altri enti e associazioni previdenziali interessati, nonché di consorziare le iniziative di investimento di quei fondi pensione che per dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare, in autonomia, singoli finanziamenti.
4. In favore dei Comitato di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2012, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro, da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 01. Moffa.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 17. - 1. All'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore a tre mesi, decorsi i quali, il lavoratore extracomunitario, che non abbia altro titolo per il soggiorno, è espulso ai sensi dell'articolo 13».
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Per la registrazione dei medicinali omeopatici che rientrano nella procedura semplificata di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non necessita la presentazione del modulo 4 di cui all'allegato 1 del presente decreto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - 1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e successive modificazioni, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso le procedure di registrazione semplificata non potranno essere sottoposte a ulteriori prescrizioni od oneri da parte dell'AIFA rispetto a quanto previsto nel presente articolo.»
17. 1. Laura Molteni.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. All'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore a tre mesi, decorsi i quali, il lavoratore extracomunitario, che non abbia altro titolo per il soggiorno, è espulso ai sensi dell'articolo 13».
17. 4. Molgora, Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fin dell'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo 38 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, la visita medica di cui alla lettera e-bis 9 dell'articolo 41 del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive integrazioni e modificazioni, si effettua nel paese di origine del lavoratore straniero.
17. 5. Montagnoli.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche dell'articolo 7 e all'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro). - 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza e al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile.
2. La comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, la copia e gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, i dati catastali e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio e il titolo in base al quale il denunciante ha la disponibilità dell'immobile. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.
3. La dichiarazione di ospitalità di uno straniero o apolide ha una durata di tre mesi. Allo scadere di tale termine deve essere inviata all'autorità locale di pubblica sicurezza e al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile un'ulteriore dichiarazione di ospitalità. Dopo la terza dichiarazione di ospitalità il sindaco del comune, per il tramite della polizia locale, accerta se l'ospitalità non sia una dimora abituale ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, applicandone le relative disposizioni.
4. Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dalla polizia locale del comune ove si trova l'immobile.
5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dal sindaco e i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1981, n. 689»;
b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 29 è sostituita dalla seguente:

«b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. In ogni caso si deve scomputare, ai fini della determinazione del reddito minimo annuo, una quota parte delle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo. Con decreto emanato dal Ministro dell'interno con cadenza biennale sono determinate le somme da scomputare».
17. 01. D'Amico, Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 18. - 1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «Nel settore turistico» sono inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi».
2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è soppresso.
3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «al competente servizio provinciale» sono inserite le seguenti: «ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unità produttive ubicate in più province»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «al servizio provinciale competente» sono inserite le seguenti: «ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «il servizio» sono inserite le seguenti: «ovvero il Ministero».

4. Al fine di coniugare garanzie e flessibilità nel mercato del lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro instaurati secondo le modalità contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, sono assoggettati ad una contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 1 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori atipici, da destinare alla erogazione delle seguenti prestazioni:
misure di sostegno al reddito;
misure di sostegno alla maternità;
misure di sostegno alla trasformazione delle assunzioni in a tempo indeterminato;
misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie;
garanzie per l'accesso al credito dei lavoratori atipici attraverso la costituzione di un fondo.

5. In via sperimentale e per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro precedentemente costituiti a termine e non ancora scaduti, è pari a quella prevista dagli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1995, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. 1. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sostituire le parole «pari o superiore al 60 per cento» con le seguenti: «pari o superiore al 60 per mille».
18. 6. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis. - (Contributo di solidarietà sui contratti atipici). - 1. Al fine di coniugare garanzie e flessibilità nel mercato del lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro instaurati secondo le modalità contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, sono assoggettati ad una contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 1 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori atipici, da destinare alla erogazione delle seguenti prestazioni:
misure di sostegno al reddito;
misure di sostegno alla maternità;
misure di sostegno alla trasformazione delle assunzioni in a tempo indeterminato;
misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie;
garanzie per l'accesso al credito dei lavoratori atipici attraverso la costituzione di un fondo.»
18. 05. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis. - (Incentivi per la conversione dei rapporti di lavoro a termine). - In via sperimentale e per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro precedentemente costituiti a termine e non ancora scaduti, è pari a quella prevista dagli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1995, n.25, e successive modificazioni ed integrazioni.»
18. 06. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

ART. 19.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono svolgere più di un incarico dirigenziale.
19. 1. D'Amico, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, Bitonci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
19. 2. Bitonci, Vanalli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Entro 6 mesi a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto a modificare la normativa relativa all'assunzione e licenziamento dei Dirigenti Pubblici nel rispetto dei seguenti principi:
a) le assunzioni di tutti i Dirigenti Pubblici deve essere effettuato con contratto a tempo determinato della stessa durata massima del mandato amministrativo del Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione, Mandato di Governo;
b) ampliando le possibilità di licenziamento dei Dirigenti Pubblici con contratto a tempo indeterminato mediante la corresponsione di una indennità non superiore a 6 mensilità.
19. 3. Bitonci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, è aggiunto il seguente:
4-bis. L'autorizzazione è soggetta ad un visto annuale di conformità e di regolarità da parte del Comune che ha provveduto al rilascio. Il visto di regolarità accerta la sussistenza dell'iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi obbligatori per legge, nonché al registro delle imprese delle locali CCIAA. Per l'espletamento della procedura del visto il Comune si avvale della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL.
19. 4. Bitonci.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Sportelli del lavoro turistico).

1. All'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modifiche e integrazioni dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c-bis) nei distretti turistici, considerate le peculiari caratteristiche del mercato del lavoro in essi esistenti, sono attivati «sportelli del lavoro turistico» promossi da Associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché da Enti Bilaterali costituiti dalle Associazioni sopra richiamate. Presso tali sportelli confluiscono tutte le informazioni dell'incontro domanda offerta di lavoro nonché comunicazioni di instaurazione/modifica/cessazione dei rapporti di lavoro in modalità semplificate. Gli sportelli adempiranno agli obblighi di interconnessione e di conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro.
Con decreto ministeriale da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono emanate, in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Servizi pubblici per l'impiego nonché per le comunicazioni obbligatorie, le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale potrà attribuire ulteriori funzioni ai sopra indicati sportelli. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri.
19. 015. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. All'articolo 24,comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, no 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole « ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4/12/2011» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora la richiesta irrevocabile di esonero sia stata presentata entro il 1o marzo 2011 e sia stato raggiunto il requisito minimo di anzianità richiesto prima del 31/12/2011».
19. 0100. Delfino.

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 20. - 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 9, dopo le parole: «I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale» sono inserite le seguenti: «fatta salva la decadenza dell'obbligo qualora le sezioni regionali dell'Osservatorio non trasmettano le password nei tempi stabiliti a seguito di regolare richiesta delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori».
b) all'articolo 11, comma 5, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti parole: «e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti,» e dopo la parola «definitiva» sono aggiunte le seguenti: «che, in tal modo, diviene efficace.». Conseguentemente il comma 8 è soppresso;
c) all'articolo 11, comma 10, le parole: «trentacinque giorni» sono sostituite con le seguenti: «venti giorni»;
d) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «da parte dell'organo competente» sono aggiunte le seguenti: «, che deve avvenire entro 10 giorni dall'aggiudicazione stessa»;
e) all'articolo 66, comma 7, le parole: «per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo» sono sostituite con le seguenti: «sul sito del comune e della regione competenti per il territorio»:
f) all'articolo 87, al comma 1, le parole «che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara» sono sostituite con le seguenti: «più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta»;
g) all'articolo 91, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28 si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste».
h) dopo l'articolo 112 è aggiunto il seguente:
«Art. 112-bis. (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro). - 1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta consultazione preliminare secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. La stazione appaltante convoca tutte le imprese invitate, le quali possono chiedere chiarimenti in ordine al progetto, nonché il progettista ed il soggetto validatore. L'Amministrazione fornisce i chiarimenti richiesti e, all'esito della consultazione, redige, seduta stante, verbale della riunione, riportando le informazioni e i chiarimenti forniti e ne consegna copia a tutti i presenti.
3. La stazione appaltante può sospendere la consultazione e rinviarla di non più di 15 giorni, qualora vi sia l'esigenza di apportare modifiche agli atti e ai documenti contrattuali, oppure vi sia necessità di approfondimenti. Nei casi più gravi, in cui occorra introdurre modifiche sostanziali al progetto, l'Amministrazione revoca la procedura di gara.».
i) all'articolo 128, comma 11, dopo le parole: «i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati» inserire le seguenti: «per almeno 30 giorni».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 79, comma 16, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: «categoria OS 3: 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti; «categoria OS 3: 20 per cento»:
2) le parole: «categoria OS 28: 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «categoria OS 28: 40 per cento»;
3) le parole: «categoria OS 30: 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «categoria OS 30: 40 per cento».
b) all'articolo 87 il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra o di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.».
c) all'articolo 267, comma 10, le parole: «20.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «40.000 euro»

3. Al capoverso nono del paragrafo 11.3.1.7 - Centri di trasformazione, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e di trasporti 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le opere in acciaio accessorie, come recinzioni, serramenti, parapetti ecc, il Direttore Tecnico del centro di trasformazione, può essere nominato tra i soggetti possessori della laurea e dei diplomi di scuola superiore secondaria di indirizzo tecnico (come geometra, perito edile, industriale, agrario, ecc), indipendentemente dall'iscrizione ai rispettivi albi professionali, oppure tra i soggetti possessori della qualifica di maestro artigiano o del diploma di qualifica professionale ad indirizzo meccanico, anche in assenza di iscrizione ad un albo professionale.».
4. In caso di lavori di edilizia privata eseguiti direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio, fatte salve le norme in materia di lavori specialistici.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «acquisiti dall'Osservatorio dei contratti pubblici tramite e in coordinamento con sistemi informativi delle sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome»;

Conseguentemente, al medesimo comma:
capoverso comma 2, dopo le parole
«contenuti nella Banca dati» aggiungere le seguenti: «tenuto conto degli accordi di collaborazione per l'interscambio dei dati con le Sezioni regionali dell'Osservatori dei contratti pubblici, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni ed autonomie locali»;
capoverso comma 3, aggiungere in fine le parole: «Per tale finalità, l'Autorità opera anche tramite gli Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici al fine di garantire il necessario supporto alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.»;
capoverso comma 4, dopo le parole «previste dalla stessa Autorità» aggiungere le seguenti: «e per quanto di competenza, dalle Sezioni regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici.»;
capoverso comma 4, sostituire le parole: «gli operatori economici sono tenuti altresì ad adeguare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici» con le seguenti: «attraverso procedure telematiche, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura acquisiscono, dagli operatori economici, le integrazioni dei dati di cui al comma 1 contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici e ne attestano la relativa veridicità».
20. 12. Cimadoro, Favia, Borghesi, Piffari.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sostituire le parole: verificano con le seguenti: possono verificare.
20. 25. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9 dell'articolo 7, dopo le parole: «I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale» sono inserite le seguenti: «fatta salva la decadenza dell'obbligo qualora le sezioni regionali dell'Osservatorio non trasmettano le password nei tempi stabiliti a seguito di regolare richiesta delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori».
20. 19. Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 11, comma 5, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti,» e dopo la parola «definitiva» sono aggiunte le seguenti: «che, in tal modo, diviene efficace.».

Conseguentemente il comma 8 è soppresso.
20. 17. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 11, comma 10, le parole: «trentacinque giorni» sono sostituite con le seguenti: «venti giorni;».
20. 22. Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «da parte dell'organo competente» sono aggiunte le seguenti: «, che deve avvenire entro 10 giorni dall'aggiudicazione stessa».
20. 15. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente:
«f-ter) limitatamente alla prestazione dei servizi sociali e assistenziali, gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 3 comma 22, stabiliti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica assunta;».
20. 9. Santelli, Marinello, Pagano.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 7 dell'articolo 66, le parole: «per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo» sono sostituite con le seguenti: «sul sito del comune e della regione competenti per il territorio».
20. 20. Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 87, al comma 1, le parole «che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara» sono sostituite con le seguenti: «più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta».
20. 16. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 91, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28 si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste».
20. 21. Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis). All'articolo 128, comma 11, dopo le parole: «i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati» inserire le seguenti: «per almeno 30 giorni».
20. 18. Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 1, dopo le parole sponsorizzazione tecnica, sono indicati aggiungere le seguenti: i requisiti di qualificazione che deve possedere il soggetto realizzatore nonché.
20. 13. Cimadoro, Favia, Borghesi, Piffari.

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 2, sostituire le parole: ferme restando la natura e le condizioni essenziali con le seguenti: restando immutate la natura e le condizioni.
20. 11. Cimadoro, Favia, Borghesi, Piffari.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 16 dell'articolo 79 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: «categoria OS 3: 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «categoria OS 3: 20 per cento;
2) le parole: «categoria OS 28: 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «categoria OS 28: 40 per cento»;
3) le parole: «categoria OS 30: 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «categoria OS 30: 40 per cento».
20. 14. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 87 il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra o di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile; per le classifiche: inferiori è ammesso anche il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione».
20. 23. Montagnoli, Gidoni, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) il comma 10, dell'articolo 267 le parole: «20.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «40.000 euro».
20. 24. Montagnoli, Gidoni, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-
bis) al Capo II dell'allegato H al Regolamento, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:
«7-bis. Il garante può liberarsi dell'onere di subentro con il pagamento di una somma pari al 40 per cento della differenza tra importo del contratto e importo dei lavori contabilizzati al momento della attivazione della garanzia di subentro, in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo del contratto, da effettuare entro 60 giorni dalla dichiarazione di attivazione della garanzia di subentro ovvero dalla sua efficacia a norma del comma 5. Null'altro è dovuto dal garante alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore in tale ipotesi.»

Conseguentemente al comma 8, alla fine della seconda riga, dopo le parole «articolo 131, comma 2, del regolamento», sono inserite le parole «o per la minore durata conseguente all'esercizio da parte del garante della facoltà di liberarsi dell'onere del subentro ai sensi del comma 7-bis».

Conseguentemente al Capo I, al termine del comma 2, è aggiunta la seguente frase:
«Il tempestivo pagamento della somma di cui al punto 7-bis del Capo II estingue anche la garanzia di cui all'articolo 131, comma 1, lettera a), del regolamento».
20. 100. La Loggia, Bianconi.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
all'articolo 135, aggiungere il seguente comma:
«3. Ove sia attivata la garanzia di subentro, il garante può liberarsi da ogni onere e obbligo, compreso quanto eventualmente dovuto a titolo di garanzia di buon adempimento ai sensi dell'articolo 113 del Codice, con il pagamento totale di una somma pari al 40 per cento della differenza tra importo del contratto e importo dei lavori contabilizzati al momento della attivazione della garanzia di subentro, in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo del contratto».

Conseguentemente, all'articolo 132 aggiungere il seguente comma:
3. La garanzia di cui all'articolo 113 del Codice si estingue nel caso in cui il garante abbia esercitato il diritto di liberarsi della garanzia di subentro con il pagamento dell'intera somma individuata come limite di garanzia ai sensi dell'articolo 135, comma 3.
20. 101. La Loggia, Bianconi.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-
bis) all'articolo 130, i commi 2 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Nel caso che operi la garanzia di subentro di cui all'articolo 131, comma 1, lettera b), i sostituti devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando.

4. Il possesso dei requisiti previsti al comma 2 per i sostituti è verificato dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore prima dell'inizio della attività del subentrante designato ai sensi dell'articolo 133, comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 133 sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di richiesta di attivazione della garanzia, il garante deve comunicare alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore la designazione e i requisiti del subentrante e la data dalla quale il subentrante è pronto ad iniziare l'attività, una volta che siano stati verificati i requisiti stessi ai sensi dell'articolo 130, comma 4».
al comma 2, le parole «lo sostituisce con l'altro soggetto indicato all'atto della stipulazione del contratto» sono sostituite dalle parole «lo sostituisce con altro soggetto idoneo all'esecuzione dell'opera e in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara originario».
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di inadempimento anche del subentrante, il garante procede ad individuare un soggetto idoneo all'esecuzione dell'opera e in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara originario».
20. 102. La Loggia, Bianconi.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
all'articolo 126, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14 milioni di euro».
20. 103. La Loggia, Bianconi.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) Nell'articolo 357 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 5, le parole: «siano pubblicati a decorrere da un anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «siano pubblicati a decorrere da due anni successivi» e le parole: «siano inviati a decorrere da un anno successivo» sono sostituite dalle parole: «siano inviate a decorrere da due anni successivi».
20. 40. Polidori.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 357 del decreto dei Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 11, al primo e al secondo periodo, le parole « trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti «1o gennaio 2013»;
2) al comma 14, al primo periodo, la parola «trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2012»;
3) al comma 15, al primo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti «:..1o gennaio 2013»;
4) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «Per trecentosessantacinque giorni successivi alla dato di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012»;
5) al comma 17, le parole « trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dei presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti «1o gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5.»;
6) al comma 22, le parole «dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono sostituite dalle seguenti "dal 1o gennaio 2013"; le parole "al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti "alla data del 1o gennaio 2013".
20. 26. Lanzarin, Togni.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 44 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato.
2. Al comma 1, dell'articolo 91, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni le parole «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 200.000 euro».«
3. Al decreto legislativo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modifiche:
«1. Al comma 1, dell'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le lettere a), b) e c) sono abrogate»;
2. Al primo periodo del comma 4, dell'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la parola «pubblico» è soppressa.

4. Il comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente: «I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla Parte III del codice non possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività inerenti le procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata Parte III direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1 lettera f) che siano da essi stesse controllate».
5. Il punto m) dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 è sostituito dal seguente: «Progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili in muratura a destinazione non residenziale che non superino la volumetria di 450 metri cubi».
6. Il primo capoverso del comma 1, dell'articolo 4 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 è sostituito dal seguente: «Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. Entro tre mesi dalla iscrizione, l'ingegnere e l'architetto iscritto all'albo, dovranno essere titolari di partita Iva in forma individuale associata o societaria pena cancellazione dal relativo albo professionale».
7. Articolo 5 del regio decreto 23/10/1925 n. 2577 è sostituito dal seguente: «Per esercitare in tutto il territorio nazionale e nella comunità europea la professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 ed essere titolari di Partiva IVA in forma individuale, associata o societaria ed essere iscritti alle rispettive casse di previdenza».
20. 014. Polidori.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Imprese per la demolizione di opere edilizie abusive o la riduzione in pristino dello stato dei luoghi).

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'albo speciale delle imprese per la demolizione di opere edilizie abusive o la riduzione in pristino dello stato del luoghi, di seguito denominato «albo speciale».
2. Le imprese edili in possesso dei requisiti per partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 34 dei codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di iscriversi all'albo speciale.
3. La mancata iscrizione delle imprese edili all'albo speciale nonché il rifiuto di eseguire i lavori di demolizione di opere edilizie abusive o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi in esecuzione di un provvedimento della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria sono sanzionati con la cancellazione delle imprese dai registri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché dai registri delle commissioni provinciali per l'artigianato e dei competenti ordini professionali e con l'interdizione delle stesse imprese a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
20. 015. Granata, Angela Napoli, Della Vedova, Barbaro, Bocchino, Bongiorno, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Di Biagio, Divella, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Carpenterie metalliche).

1. Al capoverso nono del paragrafo 11.3.1.7 - Centri di trasformazione, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e di trasporti 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le opere in acciaio accessorie, come recinzioni, serramenti, parapetti eccetera, il Direttore Tecnico del centro di trasformazione, può essere nominato tra i soggetti possessori della laurea e dei diplomi di scuola superiore secondaria di indirizzo tecnico (come geometra, perito edile, industriale, agrario eccetera), indipendentemente dall'iscrizione ai rispettivi albi professionali, oppure tra i soggetti possessori della qualifica di maestro artigiano o del diploma di qualifica professionale ad indirizzo meccanico, anche in assenza di iscrizione ad un albo professionale.».
20. 016. Montagnoli, Gidoni, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

ART. 21.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 21. - 1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
«2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.».

Art. 22. - 1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «delle opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti e dei programmi di intervento pubblico»;
b) le parole: «relativamente ai progetti di opere pubbliche» sono soppresse;
c) le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,».

2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuali, ai sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati secondo quanto disposto nel primo periodo è fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari.
3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, può essere determinata secondo le modalità di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei contratti stessi.
4. Il comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, è soppresso.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,.
21. 14. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Libè, Mantini, Ruggeri.

Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
21. 15. Libè, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il committente imprenditore o datore di lavoro richiesto del pagamento può domandare la preventiva escussione dell'appaltatore. La notifica va effettuata nei confronti di entrambi, anche quando è convenuto solo l'appaltatore.
21. 16. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale accessorio presso impianti fieristici ed eventi culturali, nonché presso tutti gli impianti sportivi a prescindere dalla capienza.
21. 5. Fedriga, Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera.
21. 17. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

ART. 22.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 22. - 1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «delle opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti e dei programmi di intervento pubblico»;
b) le parole: «relativamente ai progetti di opere pubbliche» sono soppresse;
c) le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,».

2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 232, è inserito il seguente:
«232-bis. Per gli interventi di cui al comma 232, il progetto preliminare e il progetto definitivo, sottoposti all'approvazione del CIPE ai sensi degli articoli 165 e 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono corredati da un piano economico e finanziario articolato secondo la sequenza di fasi costruttive cronologicamente successive, l'una propedeutica all'altra, elaborate in conformità del valore complessivo dell'intervento. Il piano economico e finanziario è predisposto in relazione alla realizzazione per fasi degli investimenti.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai progetti preliminari o definitivi non ancora pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
«23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente«».

Conseguentemente, la ritenuta a titolo d'imposta sulle plusvalenze derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita concluse nella medesima giornata (cosiddette operazioni intraday) effettuate su titoli azionari e valute è applicata nella misura del 30 per cento.
22. 1. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis: il comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, è soppresso.».
22. 2. Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

ART. 23.

Sostituirlo con il seguente:
Art.23. 1. Ferme restando le disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (IPPC) di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, sostituire le parole: «di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con le seguenti: di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (IPPC) di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
23. 6. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, dopo le parole: in materia di aggiungere le parole: valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché.
23. 4. Cimadoro, Favia, Borghesi, Piffari.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sentita la Conferenza, con le parole: d'intesa con la Conferenza.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: per il tramite del SUAP.
23. 6-bis. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata con le parole: d'intesa con la Conferenza unificata.
23. 3. Cimadoro, Favia, Borghesi, Piffari.

Al comma 2-bis, dopo le parole: veicoli elettrici aggiungere le seguenti: o di metano liquido.
23. 14. Mantini, Pezzotta.

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
2.1. Al comma 32, lettera a), dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: e, limitatamente per la gestione dei rifiuti urbani, alla data del 31 dicembre 2013.
23. 7. Lanzarin, Dussin, Alessandri.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Soppressione del SISTRI e istituzione del Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) il comma 1116 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 188-bis, l'articolo 188-ter, l'articolo 260-bis e l'articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
d) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 e successive modificazioni;
e) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
f) i commi 3,3-bis e 4 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

2. Al fine di assicurare che la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali, nonché il trasporto e la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, nonché per semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese, a decorrere dal 10 gennaio 2012, è istituto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti-lungo la loro intera catena di gestione, di seguito denominato «Sistema», volto a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti speciali. Il Sistema sostituisce, anche gradualmente, i registri di carico e di scarico nonché il formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, basati su sistemi cartacei, e contiene tutti i dati relativi alla quantità, alla qualità, alla natura, all'origine dei rifiuti, alla destinazione, alla frequenza di raccolta e al mezzo di trasporto e, ove necessario al metodo di trattamento previsto per i rifiuti, assicura la fornitura, su richiesta, di tali informazioni alle autorità competenti.
3. A decorrere dalla data della sua entrata in funzione il Sistema sostituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) abrogato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare subentra, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al soppresso SISTRI. A tale fine sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni del Sistema e, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, provvede in forma autonoma o secondo affidamenti che rispettano i principi e le modalità di conferimento dei servizi pubblici previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla gestione e allo sviluppo del Sistema.
6. Il Sistema è obbligatorio per:
a) i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) i produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere e), d) e g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con più di venti addetti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producono per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di addetti. Ai fini della presente lettera, nella determinazione del numero di addetti si computano le unità occupate complessivamente con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero come socie di società che partecipano all'attività, i periodi lavorativi inferiori all'anno sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore o inferiore più vicino;
c) i commercianti e gli intermediari, entrambi non detentori, di rifiuti speciali;
d) i consorzi istituiti per il recupero o per il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti speciali che organizzano la gestione di tali rifiuti speciali per conto dei consorziati;
e) i soggetti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti speciali;
f) i soggetti, anche di nazionalità estera, che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettua il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al Sistema dall'armatore o noleggiatore medesimi;
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria ovvero dell'impresa che effettua, il successivo trasporto;
h) i soggetti che trasportano e gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, con esclusione dei comuni relativamente ai rifiuti urbani prodotti.

7. I soggetti eventualmente non obbligati ad aderire al sistema ai sensi del comma 6 possono aderire al medesimo Sistema su base volontaria.
8. Previa verifica dell'effettiva funzionalità del Sistema e garantendo un'accertata semplicità di utilizzo per i soggetti di minori dimensioni, l'obbligo di cui al comma 6 può essere esteso, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, agli altri soggetti non obbligati, al fine di realizzare un sistema unico di tracciabilità dei rifiuti. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere vincolante da parte delle competenti Commissioni - parlamentari per i profili ambientali e produttivi, entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le associazioni rappresentative dei soggetti obbligati di cui al comma 6, le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche nonché le associazioni o gli organismi che rappresentano i produttori di sistemi informatici nel settore della gestione dei rifiuti, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 2, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione dei Sistema, nonché le modalità di interoperabilità con i software gestionali aziendali e di erogazione dei servizi di supporto, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di evidenza pubblica, ove ciò si renda necessario ai finì dell'affidamento concorrenziale della gestione dello stesso Sistema, nonché nel rispetto dei seguenti obiettivi fondamentali:
a) conciliare l'interesse pubblico a tracciare i movimenti dei rifiuti con le esigenze operative del lavoro, garantendo il controllo senza causare danno all'economia reale;
b) rendere semplice l'utilizzo del Sistema attraverso regole minime e facili da applicare riducendo il più possibile tutti i casi particolari che richiedono un'analisi specifica prima dell'applicazione del Sistema;
c) applicare il Sistema a tutti i soggetti prevedendo che gli adempimenti, quali l'iscrizione, la movimentazione e la registrazione, a carico dei produttori, in particolare di quelli di minori dimensioni, possano essere delegati agli operatori professionali, quali trasportatori, soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, commercianti e intermediari non detentori, associazioni di categoria;
d) introdurre la trasposizione in digitale del sistema cartaceo vigente, in particolare consentendo ai trasportatori professionali, che nel corso del trasporto sono gli effettivi detentori del rifiuto, di emettere i documenti di trasporto del Sistema per conto dei produttori e di interagire in tempo reale con il Sistema al fine di fornire le necessarie informative;
e) disporre l'entrata in funzione del Sistema in maniera graduale sulla base di specifici programmi temporali effettuando test scadenzati nel tempo, su soggetti pilota fino alla completa operatività del Sistema;
f) prevedere meccanismi di revisione periodica dei Sistema a regime che recepiscano immediatamente dal territorio disfunzioni da regolare, anche istituendo un gruppo di lavoro permanente che esamini le istanze ricevute dagli iscritti e fornisca risposte in tempi brevi;
g) prevedere che gli oneri di gestione e di funzionamento del Sistema siano posti a carico dei soggetti ad esso obbligati;
h) prevedere eventuali esenzioni per tipologie di rifiuti che non presentano aspetti di particolare criticità ambientale e per specifiche categorie di produttori per i quali l'applicazione non è di rilevante importanza;
i) garantire tempi congrui per consentire l'adeguamento dei sistemi informatici aziendali al Sistema nel rispetto di precise specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
l) obbligare anche i trasportatori esteri che operano sul territorio italiano a utilizzare il Sistema o a collegarsi allo stesso.

10. Con il medesimo decreto di cui al comma 9 sono altresì determinate le eventuali modalità con cui gli strumenti e i prodotti realizzati nell'ambito del soppresso SISTRI possono essere utilizzati nell'ambito dell'esercizio del funzionamento del Sistema.
11. In materia di sanzioni relative al Sistema si applicano le disposizioni sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
12. Nelle more dell'entrata in funzione del sistema, resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in particolare dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
23. 01. Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di rifiuti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:
a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52, e successive modificazioni;
i) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 novembre 2011;
l) i commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
m) i commi 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

2. Resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.
23. 02. Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Polledri, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

ART. 24.

Sostituirlo con il seguente: Art.24. 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 188-ter è sostituito con il seguente:
«Art. 188-ter. Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti (Sistema). 1. Al fine di assicurare che la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali, nonché il trasporto e la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, nonché per semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese, a decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti lungo la loro intera catena di gestione, di seguito denominato «Sistema», volto a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti speciali.
2. Il Sistema sostituisce, anche gradualmente, i registri di carico e di scarico nonché il formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, basati su sistemi cartacei, e contiene tutti i dati relativi alla quantità, alla qualità, alla natura, all'origine dei rifiuti, alla destinazione, alla frequenza di raccolta e al mezzo di trasporto e, ove necessario al metodo di trattamento previsto per i rifiuti, assicura la fornitura, su richiesta, di tali informazioni alle autorità competenti.
3. A decorrere dalla data della sua entrata in funzione il Sistema sostituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) abrogato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare subentra, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al soppresso SISTRI. A tale fine sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni del Sistema e, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, provvede in forma autonoma, o secondo affidamenti che rispettano i princìpi e le modalità di conferimento dei servizi pubblici previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla gestione e allo sviluppo del Sistema.
6. Il Sistema è obbligatorio per:
a) i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) i produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con più di venti addetti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producono per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di addetti. Ai fini della presente lettera, nella determinazione del numero di addetti si computano le unità occupate complessivamente con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero come socie di società che partecipano all'attività. I periodi lavorativi inferiori all'anno sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore o inferiore più vicino;
c) i commercianti e gli intermediari, entrambi non detentori, di rifiuti speciali;
d) i consorzi istituiti per il recupero o per il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti speciali che organizzano la gestione di tali rifiuti speciali per conto dei consorziati;
e) i soggetti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti speciali;
f) i soggetti, anche di nazionalità estera, che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettua il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al Sistema dall'armatore o noleggiatore medesimi;
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria ovvero dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
h) i soggetti che trasportano e gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, con esclusione dei comuni relativamente ai rifiuti urbani prodotti.

7. I soggetti eventualmente non obbligati ad aderire al sistema ai sensi del comma 6 possono aderire al medesimo Sistema su base volontaria.
8. Previa verifica dell'effettiva funzionalità del Sistema e garantendo un'accertata semplicità di utilizzo per i soggetti di minori dimensioni, l'obbligo di cui al comma 6 può essere esteso, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, agli altri soggetti non obbligati, al fine di realizzare un sistema unico di tracciabilità dei rifiuti. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari per i profili ambientali e produttivi, entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le associazioni rappresentative dei soggetti obbligati di cui al comma 6, le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche nonché le associazioni o gli organismi che rappresentano i produttori di sistemi informatici nel settore della gestione dei rifiuti, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 2, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione del Sistema, nonché le modalità di interoperabilità con i software gestionali aziendali e di erogazione dei servizi di supporto, nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di evidenza pubblica, ove ciò si renda necessario ai fini dell'affidamento concorrenziale della gestione dello stesso Sistema, nonché nel rispetto dei seguenti obiettivi fondamentali:
a) conciliare l'interesse pubblico a tracciare i movimenti dei rifiuti con le esigenze operative del lavoro, garantendo il controllo senza causare danno all'economia reale;
b) rendere semplice l'utilizzo del Sistema attraverso regole minime e facili da applicare riducendo il più possibile tutti i casi particolari che richiedono un'analisi specifica prima dell'applicazione del Sistema;
c) applicare il Sistema a tutti i soggetti prevedendo che gli adempimenti, quali l'iscrizione, la movimentazione e la registrazione, a carico dei produttori, in particolare di quelli di minori dimensioni, possano essere delegati agli operatori professionali, quali trasportatori, soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, commercianti e intermediari non detentori, associazioni di categoria;
d) introdurre la trasposizione in digitale del sistema cartaceo vigente, in particolare consentendo ai trasportatori professionali, che nel corso del trasporto sono gli effettivi detentori del rifiuto, di emettere i documenti di trasporto del Sistema per conto dei produttori e di interagire in tempo reale con il Sistema al fine di fornire le necessarie informative;
e) disporre l'entrata in funzione del Sistema in maniera graduale sulla base di specifici programmi temporali effettuando test scadenzati nel tempo, su soggetti pilota fino alla completa operatività del Sistema;
f) prevedere meccanismi di revisione periodica del Sistema a regime che recepiscano immediatamente dal territorio disfunzioni da regolare, anche istituendo un gruppo di lavoro permanente che esamini le istanze ricevute dagli iscritti e fornisca risposte in tempi brevi;
g) prevedere che gli oneri di gestione e di funzionamento del Sistema siano posti a carico dei soggetti ad esso obbligati;
h) prevedere eventuali esenzioni per tipologie di rifiuti che non presentano aspetti di particolare criticità ambientale e per specifiche categorie di produttori per i quali l'applicazione non è di rilevante importanza;
i) garantire tempi congrui per consentire l'adeguamento dei sistemi informatici aziendali al Sistema nel rispetto di precise specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
l) obbligare anche i trasportatori esteri che operano sul territorio italiano a utilizzare il Sistema o a collegarsi allo stesso.

10. Con il medesimo decreto di cui al comma 9 sono altresì determinate le eventuali modalità con cui gli strumenti e i prodotti realizzati nell'ambito del soppresso SISTRI possono essere utilizzati nell'ambito dell'esercizio del funzionamento del Sistema.
11. In materia di sanzioni relative al Sistema si applicano le disposizioni sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
12. Nelle more dell'entrata in funzione del sistema, resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in particolare dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
13. Dalla data dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 9 sono abrogati:
a) il comma 1116 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 188-bis, l'articolo 260-bis e l'articolo 260-ter;
d) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 e successive modificazioni;
e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
e) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
i) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 novembre 2011 m) i commi 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.».
b) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole da: «è rilasciata» a: «smaltimento alternativo» sono sostituite dalle seguenti: «è rilasciata, previa verifica dell'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero o per la realizzazione di opere marittime, dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
2) al comma 3, dopo la parola «autorizzazione» è inserita la seguente «regionale»;
c) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT».
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: è rilasciata aggiungere le seguenti: previa verifica dell'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero o per la realizzazione di opere marittime,.
24. 8. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) all'articolo 216-bis, comma 7, sostituire le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione», con le parole: «entro il 30 giugno 2012».
24. 6. Cimadoro, Favia, Borghesi, Piffari.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
24. 9. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f.1) il comma 5 dell'articolo 230 è sostituito con il seguente:
5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva luogo ove in tal caso si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri i ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 41, comma 1, legge 6 giugno 1974, n. 298.
24. 7. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente relative alla disciplina d'uso dei sacchi per asporto delle merci secondo criteri di priorità nella gestione dei rifiuti).

1. Ai fini della tutela ambientale, della protezione del territorio e della riduzione delle emissioni climalteranti, nonché per prevenire la produzione di rifiuti e ridurre quelli derivanti da imballaggi e concorrere alla lotta contro comportamenti illeciti o fraudolenti a danno dell'ambiente e dei consumatori, in conformità a quanto previsto dai commi 1129 e 1130 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione di criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario atti a definire l'effettiva biodegradabilità dei sacchi per l'asporto delle merci e di norme tecniche armonizzate atte a consentire la certificazione della conformità dei predetti sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci rispetto alle stesse norme tecniche armonizzate, i sacchi per l'asporto delle merci che possono essere commercializzati, devono essere realizzati in conformità alle norme EN 13432:2002 ovvero riutilizzabili e riciclabili.
2. I sacchi per l'asporto delle merci conformi alle disposizioni di cui al comma 1, devono riportare le seguenti corrispondenti diciture informative di conformità.
24. 024. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, concernente le apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. Nel primo periodo dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole «Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013», sono soppresse.
24. 01. Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Terre e rocce da scavo).

1. Sono da considerare sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate o miscelate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorché inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometriche, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell'ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella 1, allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione.
24. 02. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazione delle procedure di attuazione dei piani urbanistici).

1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole «di cui al presente comma» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni, ove non già disposto con norme legislative o regolamentari, possono prevedere ulteriori modalità per l'individuazione dei piani attuativi, comunque denominati, da escludere dalla verifica di assoggettabilità e dalla Valutazione ambientale strategica, ovvero per lo svolgimento di procedure semplificate, qualora tali piani interessino aree di ridotta estensione o siano varianti afferenti modificazioni di contenuta entità o riguardanti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi i cui progetti non siano sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale.».
24. 03. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazioni in materia di rischio idrogeologico).

1. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, le Regioni, d'intesa con l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito della propria attività a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti e con riferimento alle proprie competenze nella materia della tutela e valorizzazione dell'ambiente, attuano, d'intesa con i competenti organi del Ministero di Grazia e Giustizia, interventi per l'impiego di detenuti, previa dotazione di braccialetto elettronico, in opere e servizi socialmente utili di salvaguardia dell'ambiente e del territorio e sopratutto per fronteggiare il rischio idrogeologico, attraverso la pulizia e il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, promossi d'intesa con gli Enti locali.
24. 04. Togni, Lanzarin, Dussin, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e dei consumatori).

1. Al fine di assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 221:
1) nel comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato»;
2) nel comma 5;
2.2) al sesto periodo, le parole «sulla base dei», sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti i»;
2.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n, 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»
3) al comma 8, le parole «, fino al consumo,», sono soppresse;
4) al comma 9,
4.1) nei primo periodo, le parole «di ogni livello fino al consumo,», sono soppresse;
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole «comma 3, lettera h)», sono inserite le seguenti: «in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo,»;
4.3) alla fine del comma, dopo le parole «dall'articolo 261» è inserita la seguente: «comma 2»;
b) all'articolo 261, il comma 1, è soppresso;
c) all'articolo 265, il comma 5, è soppresso.
24. 05. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Riutilizzo per usi produttivi di aree in corso di bonifica).

1. Nell'ambito delle procedure di bonifica di cui all'articolo 252 decreto legislativo 152 del 2006, previa apposita istanza del soggetto interessato, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dei Mare, all'esito della Conferenza di servizi, può autorizzare, in presenza di suoli non contaminati o di cui sia stato approvato il progetto di bonifica, il riutilizzo delle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio o a nuovi investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili anche in pendenza dell'approvazione del progetto di bonifica della falda, purché le opere e gli impianti connessi a tali iniziative non interferiscano con la falda medesima o non comportino impedimento od ostacolo ai successivi interventi di bonifica della stessa. Ai fini del riutilizzo delle aree anzidette, in sede di Conferenza di servizi possono essere stabilite apposite prescrizioni idonee anche a tutelare la salute dei lavoratori e delle altre persone coinvolte.
24. 06. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Sfalci e potature).

1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152, le parole da: «nella selvicoltura» sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano t'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
2. Paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati in agricoltura e netta selvicoltura da parte dei soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile, presso il luogo di produzione, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
24. 07. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Norme di semplificazione in materia di accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole).

1. Al fine di semplificare le procedure relative all'omologazione delle macchine agricole creando condizioni di parità di trattamento per i costruttori nazionali, al comma 2, dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: «trasporti terrestri», sono inserite le seguenti: «o da parte di strutture o enti aventi i requisiti stabiliti dallo stesso ministero di concerto con il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,».
25. 02. Negro, Rainieri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

ART. 26.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola identificabili aggiungere la seguente catastalmente.
26. 101. Di Centa, Rosso.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.
26. 103. Rosso, Di Centa.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: oggetto di recupero a fini produttivi con le seguenti: oggetto di recupero al fine di ripristinare prati, pascoli, pascoli arborati, colture tradizionali e di nicchia, ad eccezione della viticoltura intensiva.
26. 3. Callegari, Fogliato, Vanalli, Fava, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola identificabili aggiungere la seguente catastalmente.
26. 102. Di Centa, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Non rientra nella definizione di trasformazione del bosco di cui al comma 1, limitatamente ai territori di montagna, il ripristino a coltura agraria di formazioni arbustive o arboree insediatesi in terreni precedentemente coltivati ed identificati catastalmente come pascoli, prati e pascoli arborati».
26. 100. Rosso, Di Centa.

ART. 27.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 27. 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono emanati i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono emanati i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4.
27. 01. Fava, Lussana, Torazzi, Vanalli, Montagnoli, Pastore, Fedriga, Fugatti, Volpi, Fogliato, Bragantini.

ART. 28.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 28. 1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci».
3. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci chilometri, con le seguenti: venti chilometri.
28. 6. Delfino, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

ART. 29.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: di intesa con i presidenti delle regioni che ospitano i siti oggetto dei progetti di riconversione.
29. 1. Callegari, Fogliato, Vanalli, Fava, Torazzi, Bragantini.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite massimo di 17.315.826,64 euro, è prorogata al 31 dicembre 2012.
2-ter. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma 3, è coperto con le somme rendicontabili sul bilancio di AGEA stanziate e non ancora erogate ai sensi delle seguenti leggi: articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350; articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
29. 2. Galletti, Libè, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Mantini.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Assegnazione del gasolio agricolo anche tramite crediti d'imposta).

1. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire il terzo capoverso con il seguente:
«L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
29. 05. Delfino, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Interventi energetici dei consorti irrigui).
1. Al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modificazioni, sono attribuite le competenze per il finanziamento, ai soggetti pubblici attuatori delle opere irrigue, di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, purché connessi alle opere irrigue e tenuto conto del rapporto tra costi di impianto e produzione energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
29. 0100. Marinello.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Emissioni in atmosfera di allevamenti).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 272, comma 1, e successive modificazioni, il nono periodo è soppresso;
all'articolo 279, comma 3, e successive modificazioni, le parole: «o ai sensi dell'articolo 272, comma 1,» sono soppresse;
c) all'allegato IV alla parte V, parte I, numero 1), sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i silos per i cereali»;
dopo la lettera z) è aggiunta la seguente:
«z-bis) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella, e che dispongono di terreni sui quali è effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti in base a quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, e alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate. Per «allevamento effettuato in ambiente confinato» si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale
e tipologia di stabulazione
N. capiCategoria animale e tipologia di stabulazioneN. capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)Meno di 200Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)Da 200 a 400
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)Meno di 300Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)Da 300 a 600
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)Meno di 300Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)Meno di 300Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)Meno di 1000Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)Da 1000 a 2500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamentoMeno di 400Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamentoDa 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrassoMeno di 1000Suini: accrescimento/ingrassoDa 1000 a 2500
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)Meno di 2000Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)Da 2000 a 4000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)Meno di 25000Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)Da 25000 a 40000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)Meno di 30000Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)Da 30000 a 40000
Categoria animale
e tipologia di stabulazione
N. capiCategoria animale e tipologia di stabulazioneN. capi
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)Meno di 30000Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)Da 30000 a 40000
Altro pollameMeno di 30000Altro pollameDa 30000 a 40000
Tacchini maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)Meno di 7000Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)Da 7000 a 40000
Tacchini femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/ca e o)Meno di 14000Tacchini femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)Da 14000 a 40000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)Meno di 30000Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)Da 30000 a 40000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)Meno di 40000Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)Da 40000 a 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)Meno di 24000Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)Da 24000 a 80000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)Meno di 250Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)Da 250 a 500
Allevamenti di struzziMeno di 700Allevamenti di struzziDa 700 a 1500

2. Alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa.
29. 0101. Fogliato.

ART. 30.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa è incentivato secondo modalità e criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonché delle eventuali variazioni;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.

3-ter. È consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 può valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.
3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entità, non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi più complessi.
3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attività facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, è presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.
3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.
3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonché sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: «spese ammissibili,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto,»;
2) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del Fondo agevolazioni ricerca è comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.»;
d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.
4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilità da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione.
4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l'ammissibilità alle agevolazioni è comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o più imprese utilizzatrici finale dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.
4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.
4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi è anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento può avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite modalità di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.».
e) dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:
a) Articolo 10-bis - Norme di coordinamento tra Stato e Regioni
1) Ai fini di una equilibrata ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, prevista dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della attività produttive, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere identificate le seguenti modalità di intervento:
a) Interventi riservati alla competenza esclusiva dello Stato:
1) ottimizzazione del Sistema della Ricerca pubblica italiana;
2) realizzare la semplificazione amministrativa dell'accesso alle risorse per la Ricerca anche armonizzando gli strumenti normativi di finanziamento esistenti, compresi i fondi strutturali;
3) assegnare un nuovo ruolo ai processi di valutazione dei risultati della Ricerca e delle relative risorse umane;
4) migliorare la qualità del sistema di formazione e reclutamento degli addetti alla Ricerca in linea con le indicazioni della Carta Europea dei Ricercatori;
5) migliorare la partecipazione italiana nel contesto della Ricerca europea ed internazionali sia nella fase decisionale sia attuativa;
6) mettere in atto un sistema integrato nazionale/internazionale di raccolta ed analisi dei dati su ricerca, sviluppo e innovazione italiane;
7) i grandi progetti strategici di ricerca di base realizzati attraverso le risorse del FIRB;
8) i progetti e i programmi di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo e gli interventi di sostegno alle imprese strategiche per una particolare filiera produttiva;
9) la costituzione di grandi laboratori pubblico-privato al sostegno e per lo sviluppo di piattaforme tecnologiche di interesse nazionale;
10) il coordinamento della partecipazione del sistema scientifico nazionale ai grandi progetti europei ed internazionali (piattaforme tecnologiche europee)
11) le azioni di potenziamento del patrimonio infrastrutturale di ricerca del Paese.
b) Interventi riservati alla competenza esclusiva delle regioni, in relazione alle relative esigenze di sviluppo del singolo territorio interessato, con particolare riguardo agli interventi di potenziamento della capacità di ricerca e di innovazione delle piccole e medie imprese, nonché per la valorizzazione territoriale, quali:
1) il sostegno ai progetti di innovazione liberamente presentati dalle Piccole e Medie Imprese;
2) le azioni a sostegno della creazione di imprese quali spin-off della ricerca;
3) le azioni di trasferimento tecnologico;
4) gli interventi di recupero, attraverso attività di ricerca, di imprese industriali in crisi la cui dimensione non risulti critica per un'intera filiera produttiva nazionale;
5) il sostegno alle attività di formazione di ricercatori industriali;
6) le azioni di sostegno all'occupazione di personale qualificato all'interno delle Piccole e Medie Imprese;
7) gli interventi per favorire la mobilità a livello regionale del personale di ricerca tra le componenti del sistema ricerca;
8) la facoltà esclusiva regionale di proposta per la costituzione dei distretti tecnologici.
c) Azioni regionali svolte con il concorso statale, per la valorizzazione del patrimonio territoriale esistente, per garantire ai distretti industriali una capacità competitiva, tale da poter essere inserita in reti nazionali ed internazionali della ricerca, attraverso:
1) istituire tavoli tematici per coordinare a livello nazionale l'individuazione di roadmap settoriali che definiscano le priorità nazionali e regionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
2) sostenere l'integrazione e la collaborazione tra le autorità regionali, gli Enti di Ricerca, le Università e le imprese per progetti finalizzati allo sviluppo delle Infrastrutture di Ricerca che implementino i temi della Programmazione Congiunta Europea;
3) la definizione delle aree di intervento e di collaborazione tra Stato e Regioni in tema di ricerca e sviluppo tecnologico, anche al fine di promuovere interventi di riorganizzazione degli stessi finalizzati a una migliore focalizzazione e interconnessione degli ambiti tematici;
4) la definizione di un programma condiviso con le regioni per la valutazione delle attività e dello stato di avanzamento dei programmi dei distretti tecnologici;
5) completamento della rete dei distretti tecnologici assicurando per i nuovi interventi e la verifica dell'esistenza di tutti gli elementi che caratterizzano il distretto stesso;
6) definizione del quadro delle azioni per il supporto delle iniziative svolte in collaborazione dal MIUR e dalle Regioni;
7) attuazione di un processo di governance dei distretti.
b) «Articolo 10 ter - Istituzione del Sistema della ricerca e dell'alta formazione post-dottorato -:
«1. Al fine di sviluppare programmi di ricerca scientifica, industriale e tecnologica di alta valenza nazionale, regionale e internazionale, nonché per favorire l'accrescimento del capitale umano, è istituito il Sistema della ricerca e della formazione post dottorato, con la finalità di attrarre nuovi talenti e favorire la qualificazione di nuove competenze.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca promuove la costituzione di un Comitato tecnico- scientifico per la ricerca e l'innovazione inter-istituzionale, costituito da esperti indicati dalle Università, Regioni, Fondazioni ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca, che sottoscrive un «accordo unitario».
3. L'«accordo unitario» prevede:
a) l'individuazione delle risorse occorrenti alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e la loro distribuzione temporale;
b) le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca ed
eventualmente per utilizzarli, anche in termini economici;
c) le modalità di monitoraggio dello stato di attuazione dell'accordo stesso;
d) la revisione eventuale degli Accordi.

4. Il «Comitato inter-istituzionale» s'impegna a sostenere le seguenti azioni:
a) la definizione di obiettivi comuni finalizzati all'internazionalizzazione, attraverso l'adeguamento comune di infrastrutture e risorse umane;
b) il rinnovo degli strumenti di ricerca;
c) l'avviamento di procedure omogenee per il reclutamento dei ricercatori, e strategia di incentivazione del personale permanente e transiente;
c) l'adozione di un modello omogeneo per la valutazione dei ricercatori;
d) la partecipazione congiunta a iniziative nazionali e comunitarie.

3. In coerenza con gli obiettivi definiti in sede di «accordo unitario», il Comitato inter-istituzionale promuove Accordi di Programma pluriennali, atti a garantire:
a) la costituzione del vincolo di cooperazione, mediante la partecipazione al «sistema della ricerca e dell'alta formazione post-dottorato»;
b) il sistema della premialità in relazione al raggiungimento e al miglioramento degli obiettivi fissati in base a determinati indicatori, prevedendo una quota del finanziamento non inferiore al 30 per cento;
c) la previsione di un fondo di funzionamento, che copra le spese generali e quelle del personale a tempo indeterminato e di un fondo dedicato alle iniziative e ai progetti;
d) la valutazione della qualità scientifica e la selezione delle proposte anche all'interno del quadro generale delle priorità delle ricerca di ogni singola regione interessata.
c) Articolo 10-quater - (Bandi per accrescimento del capitale umano (post-doc e unità di ricerca), finalizzati alla promozione di nuove linee di ricerca).

1. Al fine di promuovere «nuove linee di ricerca», nonché per favorire l'accrescimento di giovani talenti post-doc, impegnati singolarmente o in unità di ricerca, in ambiti di ricerca non prioritari o non sufficientemente sviluppati dalle strategie attuate dagli enti di ricerca, può essere prevista l'attivazione di bandi per programmi di ricerca tematicamente non vincolati, finanziati e gestiti in associazioni di rete tra enti (Università, Regioni e Fondazioni), nonché utilizzando i finanziamenti europei e internazionali.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Sostituirlo con il seguente:

Sezione VI.
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI RICERCA

Art. 30.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale).

1. Al titolo II del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis. (Norme di coordinamento tra Stato e Regioni). - 1. Ai fini di una equilibrata ripartizione di competenze tra Stato e regioni, prevista dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della attività produttive, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere identificate le seguenti modalità di intervento:
a) interventi riservati alla competenza esclusiva dello Stato:
1) ottimizzazione del sistema della ricerca pubblica italiana;
2) realizzare la semplificazione amministrativa dell'accesso alle risorse per la ricerca anche armonizzando gli strumenti normativi di finanziamento esistenti, compresi i fondi strutturali;
3) assegnare un nuovo ruolo ai processi di valutazione dei risultati della ricerca e delle relative risorse umane;
4) migliorare la qualità del sistema di formazione e reclutamento degli addetti alla ricerca in linea con le indicazioni della Carta europea dei ricercatori;
5) migliorare la partecipazione italiana nel contesto della ricerca europea ed internazionali sia nella fase decisionale sia attuativa;
6) mettere in atto un sistema integrato nazionale/internazionale di raccolta ed analisi dei dati su ricerca, sviluppo e innovazione italiane;
7) i grandi progetti strategici di ricerca di base realizzati attraverso le risorse del FIRB;
8) i progetti e i programmi di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo e gli interventi di sostegno alle imprese strategiche per una particolare filiera produttiva;
9) la costituzione di grandi laboratori pubblico-privato al sostegno e per lo sviluppo di piattaforme tecnologiche di interesse nazionale;
10) il coordinamento della partecipazione del sistema scientifico nazionale ai grandi progetti europei ed internazionali (piattaforme tecnologiche europee);
11) le azioni di potenziamento del patrimonio infrastrutturale di ricerca del Paese;
b) interventi riservati alla competenza esclusiva delle regioni, in relazione alle relative esigenze di sviluppo del singolo territorio interessato, con particolare riguardo agli interventi di potenziamento della capacità di ricerca e di innovazione delle piccole e medie imprese, nonché per la valorizzazione territoriale, quali:
1) il sostegno ai progetti di innovazione liberamente presentati dalle piccole e medie imprese;
2) le azioni a sostegno della creazione di imprese quali spin-off della ricerca;
3) azioni di trasferimento tecnologico;
4) gli interventi di recupero, attraverso attività di ricerca, di imprese industriali in crisi la cui dimensione non risulti critica per un'intera filiera produttiva nazionale;
5) il sostegno alle attività di formazione di ricercatori industriali;
6) le azioni di sostegno all'occupazione di personale qualificato all'interno delle piccole e medie imprese;
7) gli interventi per favorire la mobilità a livello regionale del personale di ricerca tra le componenti del sistema ricerca;
8) la facoltà esclusiva regionale di proposta per la costituzione dei distretti tecnologici;
c) azioni regionali svolte con il concorso statale, per la valorizzazione del patrimonio territoriale esistente, per garantire ai distretti industriali una capacità competitiva, tale da poter essere inserita in reti nazionali ed internazionali della ricerca, attraverso:
1) istituire tavoli tematici per coordinare a livello nazionale l'individuazione di roadmap settoriali che definiscano le priorità nazionali e regionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
2) sostenere l'integrazione e la collaborazione tra le autorità regionali, gli enti di ricerca, le università e le imprese per progetti finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture di ricerca che implementino i temi della programmazione congiunta europea;
3) la definizione delle aree di intervento e di collaborazione tra Stato e regioni in tema di ricerca e sviluppo tecnologico, anche al fine di promuovere interventi di riorganizzazione degli stessi finalizzati a una migliore focalizzazione e interconnessione degli ambiti tematici;
4) la definizione di un programma condiviso con le regioni per la valutazione delle attività e dello stato di avanzamento dei programmi dei distretti tecnologici;
5) completamento della rete dei distretti tecnologici assicurando per i nuovi interventi e la verifica dell'esistenza di tutti gli elementi che caratterizzano il distretto stesso;
6) definizione del quadro delle azioni per il supporto delle iniziative svolte in collaborazione dal MIUR e dalle regioni;
7) attuazione di un processo di governance dei distretti».
30. 3. Goisis, Rivolta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale).

1. Al titolo II del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis. (Istituzione del sistema della ricerca e dell'alta formazione post-dottorato). - 1. Al fine di sviluppare programmi di ricerca scientifica, industriale e tecnologica di alta valenza nazionale, regionale e internazionale, nonché per favorire l'accrescimento del capitale umano, è istituito il sistema della ricerca e della formazione post dottorato, con la finalità di attrarre nuovi talenti e favorire la qualificazione di nuove competenze.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca promuove la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione inter-istituzionale, costituito da esperti indicati dalle università, regioni, fondazioni ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca, che sottoscrive un "accordo unitario"».

3. L'«accordo unitario» prevede:
a) l'individuazione delle risorse occorrenti alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e la loro distribuzione temporale;
b) le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca ed eventualmente per utilizzarli, anche in termini economici;
c) e modalità di monitoraggio dello stato di attuazione dell'accordo stesso;
d) la revisione eventuale degli Accordi.

4. Il «Comitato inter-istituzionale» s'impegna a sostenere le seguenti azioni:
a) la definizione di obiettivi comuni finalizzati all'internazionalizzazione, attraverso l'adeguamento comune di infrastrutture e risorse umane;
b) il rinnovo degli strumenti di ricerca;
c) l'avviamento di procedure omogenee per il reclutamento dei ricercatori, e strategia di incentivazione del personale permanente e transiente;
c) l'adozione di un modello omogeneo per la valutazione dei ricercatori;
d) la partecipazione congiunta a iniziative nazionali e comunitarie.

5. In coerenza con gli obiettivi definiti in sede di «accordo unitario», il Comitato inter-istituzionale promuove Accordi di programma pluriennali, atti a garantire:
a) la costituzione del vincolo di cooperazione, mediante la partecipazione al «sistema della ricerca e dell'alta formazione post-dottorato»;
b) il sistema della premialità in relazione al raggiungimento e al miglioramento degli obiettivi fissati in base a determinati indicatori, prevedendo una quota del finanziamento non inferiore al 30 per cento;
c) la previsione di un fondo di funzionamento, che copra le spese generali e quelle del personale a tempo indeterminato e di un fondo dedicato alle iniziative e ai progetti;
d) la valutazione della qualità scientifica e la selezione delle proposte anche all'interno del quadro generale delle priorità delle ricerca di ogni singola regione interessata».
30. 2. Goisis.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis. - (Bandi per accrescimento del capitale umano (post-doc e unità di ricerca), finalizzati alla promozione di nuove linee di ricerca). - 1. Al fine di promuovere «nuove linee di ricerca», nonché per favorire l'accrescimento di giovani talenti post doc, impegnati singolarmente o in unità di ricerca, in ambiti di ricerca non prioritari o non sufficientemente sviluppati dalle strategie attuate dagli enti di ricerca, può essere prevista l'attivazione di bandi per programmi di ricerca tematicamente non vincolati, finanziati e gestiti in associazioni di rete tra enti (Università, Regioni e Fondazioni), nonché utilizzando i finanziamenti europei e internazionali».
30. 1. Goisis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle difficoltà del sistema delle piccole e medie imprese ad accedere agli strumenti di garanzia necessari per ottenere l'erogazione delle anticipazioni previste per i progetti di ricerca, per il triennio 2012-2014 gli oneri per le polizze di garanzia si considerano ammissibili sino alla misura massima del cinquanta per cento. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione.
30. 8. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - 1. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore alle opere del disegno industriale. - 1. Alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio, la protezione di diritto d'autore trova applicazione con il limite di non poter essere fatta valere in relazione a prodotti fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 ovvero fabbricati nei cinque anni successivi a tale data, purché la fabbricazione o la commercializzazione siano avvenute ad opera di soggetti terzi che avevano fabbricato o commercializzato, anteriormente al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con dette opere del disegno industriale e purché l'attività di questi soggetti si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso da essi effettuato nei dodici mesi anteriori a tale data».
30. 02. Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

ART. 31.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 31.

1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attività dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il periodo da «Restano ferme le norme» fino alla fine del comma è sostituito dal seguente: «Una percentuale fino al 30 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.».
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 3, sostituire le parole: del dieci con le seguenti: fino al trenta.
31. 1. Goisis.

ART. 31-bis.

Al comma 5, sostituire le parole da: quanto a 6 milioni di euro annui a valere sui fondi per la ricostruzione fino alla fine del comma con le seguenti: mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relative al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
31-bis. 1. Borghesi.

ART. 32.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 32.

1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse stanziate per tali finalità, prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico può essere definita la priorità degli interventi, anche in relazione alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.
2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 872 è sostituito dal seguente:
«872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.»;
b) il comma 873 è sostituito dal seguente:
«873. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneità degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3. Al fine di accelerare e migliorare il processo di valutazione delle proposte di contributo di ricerca, sentito il parere vincolante dell'ANVUR, è adottato il sistema internazionale delle «study sections», a carattere disciplinari, con larga partecipazione di esperti di altri paesi.
4. Nelle more dell'attuazione del nuovo sistema di valutazione, di cui al comma 3, gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul Fondo medesimo o nell'ambito delle risorse impegnate per gli stessi progetti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma
2-bis. All'articolo 2, primo periodo, della legge 13 agosto 1984, n. 476, le parole: «compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione», sono abrogate.
32. 100. Cimadoro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. All'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il congedo straordinario senza assegni è concesso a semplice domanda del pubblico dipendente.»
32. 101. Cimadoro.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. L'articolo 1, comma 23-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
32. 2. Polledri, Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Vanalli.

ART. 33.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 33.
(Aspettativa per attribuzione di borse di studio comunitarie o internazionali e semplificazioni per la ricerca).

1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di borse di studio comunitarie o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo massimo di durata della borsa di studio. Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il borsa di studio e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico della borsa di studio comunitaria o internazionale e non può eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore più elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.
2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di borse di studio comunitarie o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

ART. 34.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.

1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso. Le imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane già operanti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.37 su impianti in edifici precedentemente esclusi dalla sfera di applicazione della legge 5 marzo 1990, n.46 si considerano abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo 1 della suddetta legge, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane già operanti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, su impianti in edifici precedentemente esclusi dalla sfera di applicazione della legge 5 marzo 1990, n.46 si considerano abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo i della suddetta legge, come risultanti dallo Stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
34. 2. Montagnoli, Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Liberalizzazioni in materia edilizia per le modifiche interne alle aziende). - 1. In deroga all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, le aziende possono effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati, ovvero modificare la destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa senza comunicazioni preventive, se le modifiche sono compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno è fissato il termine per comunicare, anche in via telematica, alle amministrazioni competenti le eventuali modifiche apportate, contestualmente al pagamento degli eventuali oneri dovuti, inviando, altresì idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti di cui al comma 7.
3. Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, i locali adibiti ad abitazione del custode sono accertati unitamente alla consistenza dell'azienda.
4. La deroga di cui al comma 7 non si applica nei casi in cui sugli immobili, i fabbricati o le aree interessate sussistano eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
34. 01. Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - 1. In caso di cessioni intracomunitarie effettuate secondo il termine di resa «franco fabbrica», ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, il requisito del trasporto o spedizione dei beni nel territorio di altro Stato membro può essere provato con ogni documento amministrativo riferibile alla vendita comunitaria di cui dispone l'azienda cedente nazionale e sia riscontrabile l'indicazione dell'operazione nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993 oltre alla prova dell'effettuazione del pagamento della stessa da parte del cessionario o la richiesta del pagamento stesso da parte del cedente.
34. 02. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
11-bis. Fino al 31 marzo 2015, per l'effettuazione delle verifiche periodiche, non si applicano i termini temporali di cui al comma 11. Il datore di lavoro può, quindi, rivolgersi direttamente ed indifferentemente anche ai soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13, senza dover preventivamente attendere il mancato rispetto dei suddetti termini da parte degli enti titolari della funzione di verifica.
34. 03. Raisi.

ART. 35.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.

1. L'articolo 2397, terzo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:
«Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».
2. All'articolo 2477 del codice civile:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.»;
b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di controllo o del revisore»;
c) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.».

3. Al comma 1 dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire le parole «prima dei tre anni» con le seguenti parole. «prima dei cinque anni».
4. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità, la disposizione dell'articolo 194 del medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.
5. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: «Art. 195 - (Disposizioni speciali). Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.».
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.
2. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:
Art. 2477.

(Collegio Sindacale, sindaco e revisione legale dei conti).

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.
2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera e) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.
3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
5. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.
7. L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
35. 18. Marinello.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2477. - (Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti). L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.
La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».

2-bis. L'articolo 2397 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2397. (Composizione del collegio). Per le società aventi capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro e per le società quotate in mercati regolamentati, il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Per le società aventi capitale sociale inferiore a 10 milioni di euro l'organo di controllo è composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.»
35. 11. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2477. - (Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti). L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera e) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo dal collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.
La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due del seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.
L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
*35. 22. Stasi, Cesario.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2477. - (Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti). L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina
del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.
La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.
L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina
del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina
provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
*35. 24. Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Poli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2477.
(Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti).

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.
2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo comma 3 lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.
3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del
comma 3 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
5. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.
7. L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati ai commi 2 e 3 deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
*35. 27. Raisi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. All'articolo 2543, primo comma, del codice civile, le parole: «del collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di controllo».
35. 25. Anna Teresa Formisano, Tassone, Mantini, Pezzotta, Ruggeri, Libè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Al comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni, gli ultimi due periodi si interpretano nel senso che i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere Io partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2013 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.
35. 10. Bitonci.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Al comma 1 dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire le parole «prima dei tre anni» con le seguenti: «prima dei cinque anni».
35. 9. Torazzi, Vanalli, Fava.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Trattamento economico della dirigenza delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 la parola «possono» è sostituita con la parola «devono».
35. 02. Marinello.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Mobilità del personale pubblico).

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente comma:
«2-septies. Il previo esperimento della mobilità di cui al presente articolo si effettua con riferimento alle procedure concorsuali e relativamente ai posti indicati nei bandi e comunque successivamente alla comunicazione di cui all'art 34-bis del presente decreto. In mancanza di tabelle di equiparazione al dipendente assunto in mobilità definitiva presso l'amministrazione di destinazione, ai sensi del presente articolo, spetta la posizione economica iniziale della categoria o area del contratto collettivo che trova applicazione nella nuova amministrazione. In nessun caso è possibile riconoscere trattamenti economici ad personam riguardanti la retribuzione accessoria, previsti nell'amministrazione di provenienza. Per la mobilità di cui al presente articolo si prescinde dal nulla osta dell'amministrazione di appartenenza in caso di eccedenza di personale ai sensi dell'articolo 33, mancato rispetto del patto di stabilità interno oppure in caso di mancanza di criteri datoriali sul rilascio dell'assenso che devono essere resi noti da parte dell'amministrazione.».
35. 03. Marinello.

ART. 36.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'orticolo 635 del codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla dato di entrata in vigore della presente legge.
36. 1. Bitonci.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazioni per le cooperative edilizie).

1. L'accertamento dei requisiti soggettivi dei soci e la definizione dei rapporti con gli istituti di credito relativamente ai contributi statali assegnati alle cooperative edilizie secondo leggi anteriori alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono effettuati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base del reddito personale del socio assegnatario, per tutti i procedimenti non conclusi o per i quali sia stata avanzata istanza di riesame alla data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.
36. 05. Lanzarin, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis. (Compensazione certificata tra crediti e debiti nei confronti della pubblica amministrazione da parte delle piccole e medie imprese). - 1. Le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 250, che vantano crediti esigibili da oltre sessanta giorni e non riscossi, nei confronti delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi livello territoriale, possono differire all'anno d'imposta successivo a quello nel quale è previsto il pagamento , anche parzialmente , i pagamenti di ogni loro eventuale debito, compresi gli oneri previdenziali e tributari, nei confronti della pubblica amministrazione, in misura massima pari ai crediti da loro vantati.
2. Le compensazioni di cui al comma i devono essere certificate da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro.
3. Entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottano il regolamento che disciplina le modalità e le procedure delle operazioni di cui ai commi precedenti.
36. 0100. Lombardo, Commercio, Lo Monte, Oliveri.

ART. 37.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.

1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione tramite una mail al registro delle imprese, accompagnata dall'attestazione rilasciata dal gestore che ha attivato la casella di posta.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono comunque soggette alle sanzioni previste dall'articolo 2630 del codice civile le imprese costituite in forma societaria che abbiano comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese in data successiva al 28 novembre 2011.
37. 8. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di registrazione semplificata dei medicinali omeopatici).

1. Al fine di semplificare l'accesso ai medicinali omeopatici, l'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 219 è sostituito dal seguente:
«Art. 20. - (Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sui mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici). - 1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista agli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16. In sostituzione della documentazione richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente decreto, per i medicinali omeopatici di cui al periodi precedenti, l'Agenzia Italiana del Farmaco richiede una dichiarazione autocertificativa, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda titolare, recante:
a) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque anni;
b) l'indicazione dei fornitori dei principi attivi e degli eccipienti utilizzati;
c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IX dei presente decreto;
d) gli elementi comprovanti la sicurezza del medicinale omeopatico, con riferimento alla sua composizione, via di somministrazione e forma farmaceutica.

2. Ai fini della registrazione è richiesto il pagamento di un corrispettivo da versare all'Agenzia Italiana del Farmaco, determinato con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 30 maggio 2012.
3. Anche a seguito dell'avvenuta registrazione in forma semplificata, si applicano le disposizioni previste dal Titolo IX del presente decreto.
4. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente decreto, al medicinali omeopatici».
37. 04. Raisi.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di registrazione semplificata dei medicinali omeopatici).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per i medicinali di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 16, il modello di cui al comma 2 non può prevedere la presentazione del modulo 4 di cui all'allegato 1 del presente decreto. Nel caso In cui il medicinale contenga additivi ovvero contaminanti, il legale rappresentante dell'azienda produttrice presenta autocertificazione recante l'indicazione degli additivi ovvero dei contaminanti utilizzati nonché dei relativi fornitori.
2-ter. Al fini della registrazione è richiesto il pagamento di un corrispettivo da versare all'Agenzia Italiana del Farmaco, determinato con decreto del Ministro della Salute, da emanarsi entro il 31 maggio 2012.».
37. 05. Raisi.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Proroga in materia di dispositivi per l'apposizione di firme elettroniche).

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2011 le parole «1o novembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1o novembre 2012».
37. 06. Marinello.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Utilizzo della posta elettronica certificata nel processo civile).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 125, primo comma, le parole «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
b) all'articolo 133, il terzo comma è soppresso;
c) all'articolo 134, il terzo comma è soppresso;
d) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.»;
3) il quarto comma è abrogato;
e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da «Il giudice può autorizzare per singoli atti» sino a «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono abrogate;
f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da «anche a mezzo telefax» sino a «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.» sono abrogate;
g) all'articolo 183, l'ottavo comma è abrogato;
h) all'articolo 250, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»;
i) all'articolo 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, dopo le parole «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono aggiunte le seguenti: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»;
l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;
b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli.»;

3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo le parole «a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;
b) all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8»;
c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: «può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono aggiunte le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»;
2) al comma 1 le parole «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono abrogate;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti,»;
d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ovvero, se ciò non è possibile, consegnato nelle mani proprie del destinatario.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario»;
3) al comma 3, le parole «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «In entrambi i casi di cui ai commi 1-bis e 2».

4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7 ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente».
37. 03. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi.

ART. 38.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 38.
(Disposizioni in materia di farmaci).

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006.
2. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ferma restando la possibilità di cui al terzo periodo del comma 3-bis, per le materie prime atipiche, utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, ai fini della certificazione di qualità è sufficiente la dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base della verifica ispettiva effettuata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza la materia prima atipica stessa»;
b) all'articolo 67, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA»;
c) all'articolo 82, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «un termine per l'adempimento» sono aggiunte le seguenti: «nonché, fatti salvi i provvedimenti adottati in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica, lo smaltimento delle scorte delle confezioni già in commercio»;
d) all'articolo 101, comma 2, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono inserite le parole: «e di cui al comma 2-bis» e sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro della salute» fino alla fine del periodo con le parole: «Su proposta del Ministero della Salute, sentita l'AIFA, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al periodo precedente».
e) all'articolo 101, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le finzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui ai decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;
b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

IV classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;
c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2-bis).»;
f) all'articolo 129 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio»;
g) all'articolo 130, comma 4, le parole: « articolo 111» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 126»;
h) all'articolo 131, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) la registrazione sua o di un suo delegato alla rete telematica nazionale di farmacovigilanza».
38. 2. Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 relativo al Codice Comunitario per i medicinali di uso umano).

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 2, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso le procedure di registrazione semplificata non potranno essere sottoposte a ulteriori prescrizioni od oneri da parte dell'A.I.F.A. rispetto a quanto previsto nel presente articolo» e conseguentemente è adeguato il contenuto del modulo relativo alla domanda di registrazione semplificata del medicinale omeopatico di cui al successivo articolo 17.«
b) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20. - (Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici). 1. Ai medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 si applica la normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tali prodotti sono soggetti alla procedura di registrazione semplificata prevista dagli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16.
In sostituzione della documentazione richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato 1 del presente decreto, per i medicinali omeopatici di cui ai periodi antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il legale rappresentante dell'azienda titolare deve produrre all'A.I.F.A apposita dichiarazione autocertificativa contenente:
a) i dati di vendita al consumo del prodotto omeopatico degli ultimi 5 anni;
b) l'indicazione delle ditte fornitrici e produttrici dei principi attivi e degli eccipienti utilizzati;
c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IX del presente decreto;
d) elementi comprovanti la sicurezza del medicinale omeopatico, con riferimento alla sua composizione, via di somministrazione e forma farmaceutica.

2. Ai fini della registrazione del medicinale omeopatico è il richiesto il pagamento di un corrispettivo dal versare all'A.I.F.A. determinato con decreto del Ministero della Salute, da emanarsi entro il 30 giugno 2012.
3. A seguito dell'avvenuta registrazione in forma semplificata, si applicano le disposizioni previste dal Titolo IX del presente decreto.
4. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente decreto, al presente ai medicinali omeopatici».
38. 02. Laura Molteni.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di farmaci).

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006.
2. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Ferma restando la possibilità di cui al terzo periodo del comma 3-bis, per le materie prime atipiche, utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, ai fini della certificazione di qualità è sufficiente la dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base della verifica ispettiva effettuata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza la materia prima atipica stessa»;
b) all'articolo 67, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA»;
c) all'articolo 82, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «un termine per l'adempimento» sono aggiunte le seguenti: «nonché, fatti salvi i provvedimenti adottati in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica, lo smaltimento delle scorte delle confezioni già in commercio»;
d) all'articolo 101, comma 2, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e di cui al comma 2-bis» e le parole da: «Con decreto del Ministro della salute» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «Su proposta del Ministero della Salute, sentita l'AIFA, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al periodo precedente».
e) all'articolo 101, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui ai decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;
b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;
c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma I, lettera b) e dal comma 2-bis)
f) all'articolo 129 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio»;
g) all'articolo 130, comma 4, le parole: «articolo 111» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 126»;
h) all'articolo 131, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) la registrazione sua o di un suo delegato alla rete telematica nazionale di farmacovigilanza.»
38. 03. Laura Molteni.

ART. 40.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 1, articolo 3, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande» aggiungere le seguenti: «le attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
1-ter. Sono abrogati gli articoli 11, 12, 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di orario di tipologie di attività.
40. 3. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli esercizi di panificazione ubicati nelle aree non di rilevanza turistica è data facoltà di concordare le aperture domenicali con le istituzioni territoriali competenti e di prevedere un giorno di riposo settimanale obbligatorio eventualmente diverso dalla domenica o di procedere all'apertura domenicale a turni tra le diverse zone del comune o tra comuni limitrofi.
40. 4. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

ART. 41.

Sopprimerlo.
41. 8. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 1, sopprimere le parole:, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
41. 1. Cimadoro, Favia.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Semplificazioni in materia di accisa e nell'assetto dei depositi fiscali per i microbirrifici).

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del confezionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente dell'impianto, 1 prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e e)

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo, periodo è sostituito dal seguente: «Per le fabbriche di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.»
41. 06. Allasia, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per la somministrazione non assistita per le attività di produzione e trasformazione alimentare).

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese artigiane ed alle piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare fattività di vendita per il consumo immediato dei prodotti, purché in misura prevalente di propria produzione, utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con (esclusione del servizio assistito di somministrazione e ferma restando (osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Il comma 2-bis dell'articolo 4 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. Le imprese artigiane e le piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare, operanti in locali che per propria struttura non possono essere resi conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di somministrazione degli alimenti e delle bevande, possono svolgere anche fattività di somministrazione assistita, purché avente ad oggetto alimentari prodotti prevalentemente dall'impresa stessa, utilizzando arredi ed attrezzature di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva dei medesimi locali, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
41. 05. Allasia, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Soppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcol etilico ad accisa assolta). - 1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.
41. 07. Allasia, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

ART. 42.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 42.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 15, comma 1, alla lettera g), primo periodo le parole: «legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo le parole: «da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»; al terzo periodo le parole: «per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali»; al quarto periodo le parole: «per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali» e le parole «ufficio delle entrate del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia delle entrate»;
2) al medesimo articolo 15, comma 1, alla lettera h), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: «del Ministro per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro per i beni e le attività culturali» e le parole: «nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «nella parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo: le parole: «previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali» sono soppresse; le parole: «dal Ministero per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero per i beni e le attività culturali»; le parole: «che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo» sono soppresse; al terzo periodo le parole da: «il Ministero per i beni culturali e ambientali» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»; al quarto periodo le parole : «per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali»;
3) all'articolo 15, comma 1, lettera i), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente».

2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera e), primo periodo, le parole: «decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo le parole: «da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»;
2) alla lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: «articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo le parole: da «previo parere» fino a «all'entrata dello Stato» sono sostitute dalle seguenti: «. I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»;
3) alla lettera g) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente».

3. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti nell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1, è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.».
5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.
6. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 9, in fine, è inserito il seguente periodo: «Il procedimento di accreditamento è effettuato anche nei confronti dei corsi di formazione per restauratori di beni culturali iniziati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma ed al comma 8, ferma restando la necessità di superare il suddetto esame finale di Stato abilitante.»;
b) all'articolo 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale.».

7. Nell'Elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attività e le attività culturali», sono abrogate le seguenti parole: «Legge 30 marzo 1965, n. 340» nonché «Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8». Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sono versate all'Erario e di volta in volta immediatamente assegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.
8. Al fine di favorire e incentivare gli interventi di valorizzazione degli immobili culturali da recuperare, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto, su proposta delle Direzioni regionali del Ministero, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, alla ricognizione dei beni culturali immobili dello Stato non utilizzati e bisognosi di restauro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, commi 303, 304 e 305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli immobili è pubblicato sul sito informatico del Ministero e sui siti delle singole Direzioni regionali e di tale pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
9. All'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
b) prima dell'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso.».

10. All'articolo 23, comma 46, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, la parola: «2012» è sostituita dalla seguente: «2011».
11. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per l'erario dello Stato.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 15, comma 1, alla lettera g), primo periodo le parole: «legge 1o giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo le parole: «da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»; al terzo periodo le parole: «per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali»; al quarto periodo le parole: «per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali» e le parole «ufficio delle entrate del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia delle entrate»;
2) al medesimo articolo 15, comma 1, alla lettera h), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: «del Ministro per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro per i beni e le attività culturali» e le parole: «nell'articolo 1 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «nella parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo: le parole: «previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali» sono soppresse; le parole: «dal Ministero per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero per i beni e le attività culturali»; le parole: «che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo» sono soppresse; al terzo periodo le parole da: «il Ministero per i beni culturali e ambientali» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»; al quarto periodo le parole: «per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali»;
3) all'articolo 15, comma 1, lettera i), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente».

2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera e), primo periodo, le parole: «decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo le parole: «da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»;
2) alla lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: «articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo le parole da: «previo parere» fino a: «all'entrata dello Stato» sono sostitute dalle seguenti: «I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»;
3) alla lettera g) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente».

3. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti nell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1, è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente».
5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.
6. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 9, in fine, è inserito il seguente periodo: «Il procedimento di accreditamento è effettuato anche nei confronti dei corsi di formazione per restauratori di beni culturali iniziati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma ed al comma 8, ferma restando la necessità di superare il suddetto esame finale di Stato abilitante»;
b) all'articolo 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale».

7. Nell'Elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attività e le attività culturali», sono abrogate le seguenti parole: «Legge 30 marzo 1965, n. 340» nonché «Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8». Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sono versate all'Erario e di volta in volta immediatamente assegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.
8. Al fine di favorire e incentivare gli interventi di valorizzazione degli immobili culturali da recuperare, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto, su proposta delle Direzioni regionali del Ministero, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, alla ricognizione dei beni culturali immobili dello Stato non utilizzati e bisognosi di restauro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, camini 303,304 e 305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli immobili è pubblicato sul sito informatico del Ministero e sui siti delle singole Direzioni regionali e di tale pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
9. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
b) prima dell'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso».

10. All'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, la parola: «2012» è sostituita dalla seguente: «2011».
11. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per l'erario dello Stato.
42. 04. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Silenzio assenso e trasferimento sperimentale alle Regioni delle funzioni in materia paesaggistica del Soprintendente per i beni culturali).

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è così modificato:
a) al comma 5, sono soppressi, al primo periodo, la parola «vincolante», nonché il secondo periodo, dalle parole «Il parere del soprintendente» alle parole «si considera favorevole»;
b) al comma 8:
b.1. dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il parere deve essere motivato in modo esauriente e specifico con riguardo ai singoli elementi di fatto e di diritto considerati. Il difetto ovvero la manifesta illegittimità della motivazione costituiscono elementi per la valutazione, anche disciplinare, a carico del pubblico dipendente che ha reso il parere»;
b.2. è soppresso il secondo periodo dalle parole «Il soprintendente» alle parole «ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
b.3. il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'amministrazione provvede trascorsi venti giorni dalla ricezione del parere ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 1, nel caso in cui il parere non sia stato reso tempestivamente»;
c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8, senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio assenso sulla richiesta di parere»;
d) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, si forma il silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione paesaggistica».

2. In attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e al fine di assicurare una gestione unitaria del governo del territorio e una maggiore efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione del bene paesaggistico regionale, sono trasferite in via sperimentale alle Regioni che ne fanno richiesta, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, tutte le funzioni amministrative svolte in materia paesaggistica dalle competenti Soprintendenze.
3. A tal fine le Regioni esercitano in via esclusiva la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, in caso di delega dell'esercizio delle funzioni ai sensi del comma 6 dei medesimo articolo, rendono attraverso apposti uffici specializzati il prescritto parere in luogo del soprintendente nei tempi e coi modi previsti dalla norma.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo alimentato da una quota delle relative risorse iscritte nel bilancio dello Stato per ciascuna delle Regioni destinatarie del trasferimento di funzioni, che viene riassegnata alle medesime Regioni in conformità a quanto dispone l'articolo 10, comma 1, della legge n. 42 del 2009, aumentando della quota corrispondente al riparto la base dell'addizionale regionale all'Irpef e riducendo contestualmente di un pari ammontare l'aliquota dell'Irpef statale.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva delle Regioni.
6. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro dell'Economia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
42. 03. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

ART. 43.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.

1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro 20 giorni, sono definite modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, dopo le parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro venti giorni.
43. 5. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis. - (Modifiche alla legge 1o agosto 2002, n. 166). - 1. All'articolo 5, comma 2, della legge lo agosto 2002, n. 166, le parole: «nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte» sono sostituite con le seguenti: «aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto e vigenti in ciascuna regione».
43. 0100. Poli, Bosi.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi della legge 28 febbraio 2006 n. 51, possono essere rilocalizzati in ambiti regionali confinanti. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2013. Nel caso di rilocalizzazione dell'intervento edilizio ai sensi del presente articolo, il soggetto attuatore del programma di cui al predetto articolo 18, contribuisce con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione del relativo intervento.
2. Agli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 1o agosto 2002, n. 166.
43. 0101. Poli, Bosi.

ART. 44.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 44.

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è così modificato:
a) al comma 5, sono soppressi, al primo periodo, la parola «vincolante», nonché il secondo periodo, dalle parole «Il parere del soprintendente» alle parole «si considera favorevole»;
b) al comma 8:
b.1 dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il parere deve essere motivato in modo esauriente e specifico con riguardo ai singoli elementi di fatto e di diritto considerati. Il difetto ovvero la manifesta illegittimità della motivazione costituiscono elementi per la valutazione, anche disciplinare, a carico del pubblico dipendente che ha reso il parere»;
b.2. è soppresso il secondo periodo dalle parole «Il soprintendente» alle parole «ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
b.3. il terzo periodo è sostituito dal seguente «L'amministrazione provvede trascorsi venti giorni dalla ricezione del parere ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 1, nel caso in cui il parere non sia stato reso tempestivamente»;
c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8, senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio assenso sulla richiesta di parere»;
d) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, si forma il silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione paesaggistica».

2. In attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e al fine di assicurare una gestione unitaria del governo del territorio e una maggiore efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione del bene paesaggistico regionale, sono trasferite in via sperimentale alle Regioni che ne fanno richiesta, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, tutte le funzioni amministrative svolte in materia paesaggistica dalle competenti Soprintendenze.

3. A tal fine le Regioni esercitano in via esclusiva la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, in caso di delega dell'esercizio delle funzioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, rendono attraverso apposti uffici specializzati il prescritto parere in luogo del soprintendente nei tempi e coi modi previsti dalla norma.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo alimentato da una quota delle relative risorse iscritte nel bilancio dello Stato per ciascuna delle Regioni destinatarie del trasferimento di funzioni, che viene riassegnata alle medesime Regioni in conformità a quanto dispone l'articolo 10, comma 1, della legge n. 42 del 2009, aumentando della quota corrispondente al riparto la base dell'addizionale regionale all'Irpef e riducendo contestualmente di un pari ammontare l'aliquota dell'Irpef statale.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva delle Regioni.
6. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alla Regioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro dell'Economia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, dopo le parole: di interventi di lieve entità, nonché aggiungere le seguenti:, agli articoli 146 e 149 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004,
44. 11. Anna Teresa Formisano, Tassone, Mantini, Pezzotta, Ruggeri, Libè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, al comma 2, alinea, le parole: «La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica» sono sostituite con le seguenti: «La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), non si applica.
44. 3. Maggioni, Fava, Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati ai comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero per le manifestazioni o gli eventi che abbiano una durata superiore a tre giorni. In caso di manifestazioni o eventi, anche richiedenti il posizionamento di specifiche strutture, la cui durata non supera i tre giorni, la predetta concessione in uso è sottoposta all'autorizzazione dell'autorità proprietaria o che ha in consegna il bene. In entrambi i casi l'autorizzazione è rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene».
44. 01. Fava.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore).

1. Al punto 11) della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente testo: «in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi di combustibile considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati moltiplicando la quantità di energia elettrica indicata dal contatore fiscale dell'energia elettrica prodotta per i coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento.».
2. Per il quinquennio che ha inizio il 1o gennaio 2012 e termine il 31 dicembre 2016 i coefficienti di cui al punto 11), penultimo capoverso, della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come codificato dal comma 1, sono pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n, 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12 per cento.
44. 03. Vassallo.

ART. 45.

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
b) all'articolo 34 e soppressa la lettera g) del comma 1;
c) l'articolo 34 comma 1-bis è sostituito dal seguente: «Il Garante, sentito il Ministro per lo sviluppo economico e infrastrutture e trasporti, individua con proprio provvedimento da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1 per i soggetti che svolgono trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo - contabili, in particolare piccole e medie imprese, liberi professionisti ed artigiani nonché per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano, come unici dati sensibili e giudiziari, quelli relativi al coniuge e ai parenti»;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.
45. 5. Contento.

Al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
b-bis) all'articolo 30, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Sono previsti interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali, più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali».
b-ter) all'articolo 33, al comma 1, è inserito in fine il seguente periodo:
«Ogni titolare e responsabile del trattamento e, se presente, il rappresentante stabilito nel territorio dello Stato, devono conservare la documentazione aggiornata descrittiva di tutte le operazioni di trattamento di dati sensibili e devono metterla a disposizione, se richiesti, dell'autorità Garante. Tale documentazione deve contenere come minimo le seguenti informazioni:
a) il nome e i dettagli di contatto del titolare o di ogni titolare congiunto, di ogni responsabile e, se presente, del rappresentante stabilito;
b) gli scopi del trattamento, inclusi gli eventuali legittimi interessi perseguiti dal titolare;
c) una descrizione delle categorie di Interessati e delle categorie di dati personali a loro riferiti;
d) l'elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati;
e) l'elenco dei trasferimenti di dati personali all'estero, inclusi i dettagli dei Paesi di destinazione e i documenti che legittimano tale trasferimento;
f) l'elenco delle banche dati e l'indicazione generale del tempo massimo di conservazione delle diverse tipologie di dati, termine dopo il quale essi verranno cancellati;
g) la descrizione delle misure minime adottate tra quelle individuate nel presente capo.».
45. 4. Della Vedova, Gozi, Raisi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d)
all'articolo 30 è aggiunto il comma 2-bis:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, prevedono interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 34, comma 1-bis, il Garante, sentito il Ministro per lo sviluppo economico e Infrastrutture e Trasporti, può individuare soggetti diversi dalle Pubbliche amministrazioni ai quali estendere, in relazione all'attività svolta dai medesimi l'obbligo di prevedere interventi informativi per gli incaricati del trattamento.»
45. 100. Contento.

ART. 46.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 46.

1. Con uno o più regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si può procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.
3. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti e della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione locale e delle scuole regionali e interregionali prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soppressa e le relative funzioni, compiti e attribuzioni sono esercitate dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno.
4. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro della semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'approvazione del presente decreto, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 9, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «dalle comunità montane,» inserire le seguenti: «dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di Camere di commercio».
46. 100. Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti e della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione locale e delle scuole regionali e interregionali prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soppressa e le relative funzioni, compiti e attribuzioni sono esercitate dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno.
2-ter. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro della semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'approvazione del presente decreto, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
46. 2. Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazioni in materia di editoria onlus).

1. Alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si applica il medesimo trattamento tariffario previsto con decreto del Ministero delle Comunicazioni 13 novembre 2002 a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge per la spedizione di programmi di abbonamento spediti in abbonamento postale.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
46. 017. Marinello.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
46-bis. All'articolo 474 del codice penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La fattispecie si applica anche alle merci presentate in dogana per essere vincolate al regime del transito e al regime del deposito, così come previsti rispettivamente agli articoli 91 e seguenti e 98 e seguenti del Reg. CE del 12 ottobre 1992 n. 2913, Regolamento che istituisce un codice doganale comunitario».
46. 051. Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazione in materia di distanza dei cimiteri dall'abitato).

1. All'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, concernente Testo unico delle leggi sanitarie, la parola: «duecento» è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «cento».
46. 016. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Dopo l'articolo 474-quater del codice penale, è aggiunto il seguente:
«Art. 474-quinquies. - 1. Nel caso in cui le condotte di cui all'articolo 474 siamo poste in essere attraverso una spedizione di massimo 20 prodotti con segni o marchi contraffatti o alterati, importati da Paesi non appartenenti all'Unione Europea a mezzo servizio postale, corriere espresso, ovvero a seguito di passeggeri, si applica una sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 7.000, a condizione che non vi siano elementi che possano far ritenere che la spedizione sia parte di un trafficò più ampio e che non si tratti di prodotti farmaceutici, anabolizzanti ovvero prodotti nocivi per la salute.
2. All'accertamento della violazione procede l'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'articolo 326 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
3. L'ufficio delle dogane competente procede alla confisca amministrativa della merce finalizzata alla sua distruzione. I costi sono posti a carico del destinatario della spedizione.»
46. 052. Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).

1. All'articolo 16, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «la cui sosta nel territorio Italiano si protrae oltre quarantotto ore» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni giorno, o frazione di esso, di sosta nel territorio nazionale oltre le prime quarantotto ore, fatta eccezione per gli aeromobili in sosta presso le ditte di manutenzione.».
46. 036. Raisi.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione di importanti infrastrutture sportive, all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai commi 272, 273 e 274, le parole «Associazione Ciclismo di Marca» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «Federazione ciclistica italiana».
2. Al comma 273, la parola «80» è sostituita dalla seguente: «95».
3. Al comma 273, le parole da «con il ministro» fino a «interessati» sono sostituite dalle seguenti: con il dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri.
46. 057. Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Servizi di tesoreria e di cassa).

1. I Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti possono affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla società Poste Italiane S.p.A.
46. 056. Montagnoli.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle parole: «nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno»;
b) dopo le parole: «possono certificare» sono inserite le seguenti: «, motivando le eventuali ragioni di diniego,»;

c) le parole: «entro il termine di venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dentro il termine di trenta giorni»;
d) dopo le parole: «legislazione vigente» sono inserite le seguenti: «, ovvero rilevano l'insussistenza o l'inesigibilità del credito»;
e) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno, ove non provvedono al pagamento dei crediti secondo i termini previsti indicati nella certificazione, ceduti pro-soluto a banche o ad intermediari finanziari, nell'anno finanziario in cui il credito è divenuto esigibile, sono obbligati ad effettuare il pagamento entro e non oltre il primo trimestre dell'anno finanziario successivo».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. All'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

4. L'obbligo di cui al comma 2-bis dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
46. 055. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Esercizio nella pratica del tiro a segno).

1. All'articolo 8, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» inserire le seguenti: «ovvero da un titolare di licenza di campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
2. All'articolo 251 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» inserire le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
b) al comma 2, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» inserire le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
46. 045. Caparini, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In caso di mancato o ritardato versamento da parte del notaio dei tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se per il fatto viene ascritta un'ipotesi di reato e il danno non è coperto da polizza assicurativa, il soggetto preposto alla riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:
a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio;
b) all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei tributi, senza che l'efficacia esecutiva del ruolo risulti sospesa.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può provvedere alla riscossione coattiva del credito e degli accessori mediante iscrizione a ruolo senza che ricorrano i presupposti dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 24 del predetto decreto legislativo. 3-quater. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, il soggetto della riscossione rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo.»;
b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è indennizzato in misura pari all'ammontare del credito risultante dallo stesso atto.»;
c) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1o agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I consigli notarili distrettuali assumono periodicamente informazioni presso V amministrazione finanziaria in merito alla regolarità del versamento dei tributi dovuti dal notaio in relazione agli atti da lui rogati o autenticati. La stessa, quando ne risulta omesso o ritardato il versamento, ne informa senza indugio il consiglio notarile distrettuale presso il quale il notaio è iscritto.»;
d) al comma 1 dell'articolo 142-bis, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati.»;
e) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1o agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione.».
46. 046. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. All'articolo 769, codice di procedura civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.».
46. 047. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Dopo l'articolo 2645-ter del codice civile è aggiunto il seguente:
«Art. 2645-quater - Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, le convenzioni, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, con i quali vengano costituiti a favore dello Stato, della Regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico e comunque ogni altro vincolo a qualsiasi altro fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche ad essi relative.».
46. 048. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Nei casi in cui il notaio assume la funzione di sostituto d'imposta, i soggetti passivi dell'imposta sono sgravati da qualsiasi responsabilità verso l'erario per il mancato o insufficiente versamento o per l'errato calcolo dell'imposta stessa.
46. 049. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione.
46. 050. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

ART. 47.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.

1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, anche in mobilità, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali.
3. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente: «I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante.».
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, dopo le parole: modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese aggiungere le seguenti: ivi comprese le aziende agricole.

Conseguentemente:
al comma 1, sostituire la parola:
industriali con la seguente: produttive;
al comma 2, dopo le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
al comma 2-bis dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle aree rurali per semplificare e modernizzare l'attività delle imprese
47. 100. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Cuomo, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Al comma 1, dopo le parole: modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese aggiungere le seguenti:, ivi comprese le aziende agricole.
47. 101. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Cuomo, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Al comma 1, dopo le parole: servizi digitali innovativi aggiungere le seguenti: anche in mobilità.
47. 15. Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Al comma 1, sostituire la parola: industriali con la seguente: produttive.
47. 102. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Cuomo, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Al comma 2, dopo le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
47. 103. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Cuomo, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dello sviluppo economico riferisce alle Camere entro il 30 novembre di ciascun anno sui lavori della cabina di regia di cui al presente comma, con riferimento all'attuazione dell'agenda digitale italiana.
47. 7. Cimadoro, Favia, Borghesi, Monai.

Al comma 2-bis, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis)
realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle aree rurali per semplificare e modernizzare l'attività delle imprese;
47. 104. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Cuomo, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:

2-quinquies. Al fine di adottare adeguate iniziative per assicurare un utilizzo efficiente dello spettroradio, nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, procede alla revoca del bando e del disciplinare di gara relativi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda televisiva, segnatamente le 5 frequenze DVB-T e la frequenza in DVB-H o T2, per i sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre.
2-sexies. Il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti procede altresì alla revoca del Decreto della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo economico di nomina della Commissione prevista dal bando di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive di cui al comma 2-quinquies. Tale revoca determina l'immediato scioglimento della Commissione stessa, nonché la inidoneità di qualsiasi decisione o atto assunto dalla suddetta Commissione a produrre effetti giuridici.
2-septies. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle frequenze di cui al comma 2-quinquies tramite una procedura ad evidenza pubblica competitiva che garantisca la partecipazione alla stessa di tutti i soggetti interessati a livello nazionale e comunitario.
2-octies. La base d'asta della procedura di cui al comma 2-septies deve garantire la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.
47. 9. Cimadoro, Favia, Borghesi.

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:

2-quinquies. Per l'attuazione dell'Agenda Digitale il Governo promuove il migliore utilizzo tecnico ed economico dello spettro elettromagnetico quale risorsa fondamentale per l'accesso ad internet attraverso frequenze radio mobili. A questo fine l'articolo 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è abrogato.
47. 105. Gentiloni Silveri, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Velo, Zampa.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Misure a favore dei dirigenti scolastici meritevoli).

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'Anno Accademico 2012-2013 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli ulteriori oneri ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un nuovo corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.
2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
47. 013. Moffa.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

1. In ragione del preminente interesse generale dell'utenza televisiva, il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n 177, e successive modificazioni viene definito come previsto dalla deliberazione n 366/10/CONS del 15 luglio 2010 della Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte prima, serie generale n 185 del 10 agosto 2010.
47. 014. Calearo Ciman, Catone.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

Dopo l'articolo 39 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, è inserito il seguente:
«Art. 39-bis. All'articolo 68 della legge 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico da documentarsi per iscritto tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;
c) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;
d) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a c). Laddove la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico evidenzi l'impossibilità di accedere alle soluzioni di cui alle lettere da a) a d), è consentita in via eccezionale l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.».
47. 07. Raisi, Perina.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:
1-bis. Per accrescere la trasparenza, favorire la partecipazione informata di cittadini e imprese e creare nuove opportunità economiche, le amministrazioni rendono disponibili ed accessibili i dati di cui sono titolari attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in almeno un formato aperto di cui all'articolo 68, comma 3, del presente Codice;
b) dopo il comma 1-bis, sono inseriti seguenti:
1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione della disposizione di cui al precedente comma ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La mancata pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.
1-quater. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis; a tal fine, viene redatto un rapporto annuale che viene sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1-quinquies. Le modalità con cui le amministrazioni provvedono alla pubblicazione di cui al comma 1-bis del presente articolo, nel pieno rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e protezione dei dati personali, sono definite con Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
47. 06. Raisi.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Interpretazione autentica della disciplina del canone televisivo).

1. Sono considerati apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938, esclusivamente quelli per i quali tale ricezione rappresenta la funzione tecnologica prevalente.
47. 05. Raisi.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico di merci contraffatte o piratate, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea:
dopo le parole: «responsabile delle informazioni» sono aggiunte le seguenti: «relative al commercio elettronico di beni soggetti a contraffazione o pirateria»;
b) al medesimo comma:
alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga, incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati dalla fattività o dall'informazione, anche in relazione ad attività o a informazioni illecite precedentemente memorizzate dal prestatore a richiesta dello stesso o di altri destinatari del servizio»;
c) alla lettera b), dopo le parole: «autorità competenti» sono inserite le seguenti: «o di qualunque soggetto interessato,».

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, come modificato dal comma i del presente articolo, sono aggiunte, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano:
a) al prestatore che deliberatamente collabora con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;
b) al prestatore che mette a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisce o presta a suo favore, anche strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotta modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che sono idonei ad agevolare o a promuovere la messa in commercio di prodotti o di servizi a opera del destinatario del servizio;

3-ter. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo e, in particolare, delle azioni inibitorie previste dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e dalla legge 22 aprile 1941, 11. 633, che obbligano a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o a impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o con la disabilitazione dell'accesso alla medesima».
47. 015. Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Deposito contratti sottoscritti con firma digitale).

1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:
«I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante.»
47. 017. Fava, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

ART. 48.

Al comma 1, capoverso articolo 5-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente:
sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. A tali oneri si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 2-bis rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta; rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

2-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 2-bis, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.
48. 1. Zazzera, Favia, Cimadoro, Di Pietro.

ART. 49.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 49.

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola: «durata» e la parola: «quadriennale» è inserita la seguente: «massima»;
2) al comma 1, lettera p), le parole: «uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: «organi collegiali» e: «delle università» sono inserite le seguenti: «e quelli monocratici elettivi»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 4, primo capoverso, aggiungere il seguente periodo: «L'assegnazione dei corsi e moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti di ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del presidente della Repubblica è subordinata all'assenza di domanda di affidamento per gli stessi corsi e moduli curriculari da parte dei professori di ruolo, i quali hanno la precedenza.»;
2) al comma 4, ultimo capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: «Tale compenso, misurato in termini di didattica frontale, non può comunque essere inferiore alle 40 euro per ciascuna ora»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 5 le parole: «corsi di laurea» sono soppresse;
d) all'articolo 8, dopo il comma 3, inserire il seguente: comma 3 bis - Il numero di professori ordinari non può eccedere il 30 per cento del corpo docente di ciascuna Università;
e) l'articolo 10 è abrogato;
f) all'articolo 12, comma 3, le parole da: «individuate» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)»;
g) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli articoli» è inserita la seguente: «16,»;
h) all'articolo 16, comma 4, le parole: «dall'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6»;
i) al medesimo articolo di cui alla lettera g) comma 3, la lettera m) è abrogata;
l) all'articolo 18:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «procedimento di chiamata» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) al comma 3 le parole da: «di durata» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)»;
3) dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. In relazione alle chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero, gli interventi di cofinanziamento, non possono superare il 30 per cento del costo della qualifica corrispondente»;
4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: «a tempo indeterminato»;
5) al comma 5, lettera f), le parole: «da tali amministrazioni, enti o imprese, purché» sono soppresse;
m) all'articolo 21:
1) al comma 2 le parole: «valutazione dei risultati» sono sostituite dalle seguenti: «selezione e valutazione dei progetti di ricerca»;
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al comma 1. L'elenco ha validità biennale e scaduto tale termine è ricostituito con le modalità di cui al comma 1.»;
3) al comma 5 le parole: «tre componenti che durano in carica tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due componenti che durano in carica quattro anni»;
n) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

Articolo 22.
(Contratti di diritto privato per attività di ricerca).

1. Al fine di sviluppare il capitale umano dedicato alla Ricerca, e attrarre nuovi talenti, nonché per favorire la qualificazione di nuove competenze nel settore della Ricerca scientifica e tecnologica, le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, la cui durata non può comunque complessivamente eccedere i quattro anni, rinnovabili una sola volta, per lo svolgimento di attività di ricerca prioritarie e innovative. Tali contratti sono riservati ai possessori del titolo di dottorato di ricerca o di un curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo.
2. I contratti di cui al comma 1 stabiliscono obblighi e retribuzione. Essi danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale. Il contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Il titolare di un contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto con o senza corresponsione di assegni. Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e dello stipendio.
3. Le università sono altresì autorizzate a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti di ricerca pubblici e privati.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti pubblici di ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli previsti dalla presente legge.
o) all'articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo, dopo la parola: «oneroso» sono inserite le seguenti: «di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2», dopo le parole: «attività di insegnamento» sono inserite le seguenti: «di alta qualificazione» e le parole da: «che siano dipendenti» fino alla fine del periodo sono soppresse;
p) all'articolo 24:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicità dei bandi» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.»;
q) all'articolo 25:
1) aggiungere il seguente comma:
«comma 1-bis. Per i ricercatori universitari l'età di collocamento a riposo è fissata a 70 anni».
r) all'articolo 29:
1) al comma 9, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230»;
2) al comma 11, lettera c), dopo la parola: «commi» è inserita la seguente: «7,».

2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: «al medesimo» fino a: «anzianità di servizio».
3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
b) «2-bis. Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di attivare interventi complementari di sostegno al diritto allo studio universitario»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le regioni per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi o convenzioni per la realizzazione di specifiche attività»;
b) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«3. La Consulta è presieduta dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è composta da cinque rappresentanti delle università, da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, da cinque rappresentanti delle province e da cinque rappresentanti di comuni membri dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che ospitino almeno una sede universitaria»;
c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
«d) le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle assegnate per concorso da province e da comuni, singoli o associati, e con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti»;
d) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di stabilire annualmente, con apposita previsione di bilancio, una quota di fondi destinati all'erogazione di borse di studio per studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c)».

2. Gli interventi delle province e dei comuni, singoli o associati, di cui all'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno la finalità di realizzare un sostegno complementare agli interventi regionali per il diritto agli studi universitari. Tali interventi sono erogati con borse di studio mediante concorso e possono essere destinati a ridurre i costi del pagamento delle rette universitarie e del trasporto. Tali interventi hanno altresì lo scopo di favorire gli studenti universitari capaci e meritevoli che risiedono nella provincia e nei comuni, singoli o associati, che non hanno raggiunto i requisiti economici di accesso alle graduatorie dei bandi regionali e che sono impossibilitati a trasferirsi nel comune sede dell'università.
3. I fondi destinati dalle province e dai comuni, singoli o associati, per la realizzazione degli interventi complementari al diritto agli studi universitari di cui al comma 2 possono essere integrati con fondi provenienti da enti e da istituzioni privati.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
49. 14. Goisis.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:
1-bis) al comma 4, primo capoverso aggiungere il seguente periodo: «L'assegnazione dei corsi e moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti di ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del presidente della Repubblica è subordinata all'assenza di domanda di affidamento per gli stessi corsi e moduli curriculari da parte dei professori di ruolo, i quali hanno la precedenza.»;
1-ter) al comma 4, ultimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale compenso, misurato in termini di didattica frontale, non può comunque essere inferiore alle 40 euro per ciascuna ora».
49. 13. Goisis.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui 60 ore dedicate esclusivamente alla didattica frontale».
49. 16. Goisis.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
49. 15. Goisis.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
49. 1. Zazzera, Favia, Cimadoro, Di Pietro.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
49. 17. Torazzi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 8, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Il numero di professori ordinari non può eccedere il 30 per cento del corpo docente di ciascuna Università.
49. 12. Goisis.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 8, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. In relazione alle chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero, gli interventi di cofinanziamento, non possono superare il 30 per cento del costo della qualifica corrispondente».
49. 11. Goisis.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) l'articolo 10 è abrogato.
49. 19. Goisis.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: all'articolo 16, aggiungere le seguenti: comma 3, sopprimere la lettera n) e al.
49. 8. Goisis.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).
49. 20. Goisis.

Al comma 1, lettera h), numero 4), sopprimere le seguenti parole: e dopo la parola: «università» sono aggiunte le seguenti: «e a soggetti esterni».
49. 21. Goisis.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) all'articolo 19, comma 1, lettera b, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sopprimere il numero 1.
49. 4. Zazzera, Favia, Cimadoro, Di Pietro.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

Art. 22.
(Contratti di diritto privato per attività di ricerca).

1. Al fine di sviluppare il capitale umano dedicato alla Ricerca, e attrarre nuovi talenti, nonché per favorire la qualificazione di nuove competenze nel settore della Ricerca scientifica e tecnologica, le università secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, la cui durata non può comunque complessivamente eccedere i quattro anni, rinnovabili una sola volta, per lo svolgimento di attività di ricerca prioritarie e innovative. Tali contratti sono riservati ai possessori del titolo di dottorato di ricerca o di un curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo.
2. I contratti di cui al comma i stabiliscono obblighi e retribuzione. Essi danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale. Il contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Il titolare di un contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto con o senza corresponsione di assegni. Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e dello stipendio.
3. Le università sono altresì autorizzate a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti di ricerca pubblici e privati.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti pubblici di ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli previsti dalla presente legge.
49. 9. Goisis.

Al comma 1, lettera l), numero 1), dopo le parole: di alta qualificazione aggiungere le seguenti: compreso il personale tecnico amministrativo laureato delle Università, purché in possesso degli adeguati requisiti scientifici e professionali.

Conseguentemente, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) all'articolo 23, comma 2, primo periodo, sono aggiunte in fine, le parole: «il personale tecnico amministrativo laureato delle Università purché, in possesso degli adeguati requisiti scientifici e professionali.»
49. 5. Zazzera, Favia, Cimadoro.

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 2).
*49. 7. Zazzera, Favia, Cimadoro, Di Pietro.

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 2).
*49. 22. Goisis.

Al comma 1, lettera m), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 6, primo paragrafo, le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo» sono soppresse.
49. 3. Zazzera, Favia, Cimadoro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: «al medesimo» fino a: «anzianità di servizio» sono soppresse.
49. 23. Goisis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. - Alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di attivare interventi complementari di sostegno al diritto allo studio universitario»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le regioni per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi o convenzioni per la realizzazione di specifiche attività»;
b) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«3. La Consulta è presieduta dal Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca ed è composta da cinque rappresentanti delle università da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, da cinque rappresentanti delle province e da cinque rappresentanti di comuni membri dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che ospitino almeno una sede universitaria»;
c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
«d) borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle assegnate per concorso da province e da comuni, singoli o associati, e con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di fondazione o di ricerca dei borsisti»;
d) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di stabilire annualmente, con apposita previsione di bilancio, una quota di fondi destinati all'erogazione di borse di studio per studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

2. Gli interventi delle province e dei comuni, singoli o associati, di cui all'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno la finalità di realizzare un sostegno complementare agli interventi regionali per il diritto agli studi universitari. Tali interventi sono erogati con borse di studio mediante concorso e possono essere destinati a ridurre i costi del pagamento delle rette universitarie e del trasporto. Tali interventi hanno altresì lo scopo di favorire gli studenti universitari capaci e meritevoli che risiedono nella provincia nei comuni, singoli o associati, che non hanno raggiunto i requisiti economici di accesso alle graduatorie dei bandi regionali e che sono impossibilitati a trasferirsi nel comune sede dell'università.
3. I fondi destinati dalle province e dai comuni, singoli o associati, per la realizzazione degli interventi complementari al diritto agli studi universitari di cui al comma 2 possono essere integrati con fondi provenienti da enti e da istituzioni privati.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
49. 10. Caparini.

ART. 50.

Sopprimerlo.
50. 3. Zazzera, Di Giuseppe, Favia, Cimadoro, Di Pietro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee guida per conseguire le seguenti finalità:
a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, attraverso la la realizzazione, in via sperimentale dell'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche. Attribuzione alle istituzioni scolastiche interessate della «quota capitaria», in modo da garantire, attraverso la qualificazione e la razionalizzazione della spesa, le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, nonché per il riequilibrio di situazioni di svantaggio. La quota capitaria è costituita da due tipi di assegnazioni:
1) le assegnazioni ordinarie, stabilite sulla base di parametri oggettivi per la determinazione dei fabbisogni, (numero effettivo degli alunni iscritti a ogni istituzione scolastica, costo medio per alunno, calcolato in relazione al contesto territoriale, tipologia dell'istituto, caratteristiche qualitative delle proposte formative, esigenza di garantire stabilità nel tempo ai servizi di istruzione e di formazione offerti, nonché a criteri di equità e di eccellenza, attribuzione alla scuola di un organico secondo parametri e criteri anche pluriennali stabiliti in conformità alle deliberazioni approvate dalle single istituzioni; riqualificazione della spesa per il personale al fine della miglior efficacia nell'erogazione del servizio dell'istruzione);
2) le assegnazioni straordinarie, finalizzate alla copertura di spese imprevedibili potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
a-bis) ridefinizione, in via sperimentale, della rete scolastica territoriale sulla base di parametri oggettivi, che consentano il dimensionamento del numero minimo e massimo degli alunni;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie, anche attraverso forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale. Ai fini della definizione degli organici funzionali le competenze sono esercitate dall'organo di rete, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'accordo stipulato tra le istituzioni scolastiche consorziate. In particolare, le istituzioni che si associano in rete possono applicare le seguenti modalità e criteri:
1) ai fini della copertura dell'orario settimanale a tempo pieno, nell'ambito di un'organizzazione della didattica improntata all'unitarietà della programmazione e alla sua articolazione flessibile, le istituzioni scolastiche possono raddoppiare i criteri per l'utilizzazione del doppio organico per gli insegnanti;
2) l'utilizzazione degli organici funzionali di rete, per incarichi di almeno un anno, eventualmente rinnovabili;
3) la chiamata nominativa dei docenti incaricati a tempo indeterminato o poliennale appartenenti agli organici di altra istituzione scolastica della regione per particolari attività ed insegnamenti, non facenti parte del curriculum obbligatorio, definito dal regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tramite motivata deliberazione del consiglio dell'istituzione scolastica al fine di attuare progetti, programmi e attività, per il tempo previsto per l'espletamento del compito stabilito nel contratto di incarico. Con le stesse modalità la chiamata nominativa può essere utilizzata per l'impiego di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
e-bis) aggiornamento permanente dei docenti per la realizzazione di percorsi di innovazione nel campo della didattica, attraverso la creazione, a livello regionale di un «Centro per la formazione continua del personale insegnante», che operi in stretta collaborazione con gli atenei e le istituzioni scolastiche del territorio, dotato di autonomia amministrativa, le cui risorse sono trasferite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle singole Regioni interessate.

2. Le istituzioni che aderiscono al progetto sperimentale, di cui al comma 1 si dotano di autonomia statutaria e istituiscono gli organi di autogoverno, disciplinandone il funzionamento secondo i princìpi e le modalità indicate nel proprio statuto.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente con i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.
50. 4. Zazzera, Di Giuseppe, Favia, Cimadoro.

Al comma 1, lettere b) e d), dopo le parole: un organico aggiungere la seguente: regionale.

Conseguentemente al comma 1, lettera e), dopo le parole degli organici aggiungere la seguente: regionali.
50. 11. Pezzotta, Anna Teresa Formisano, Tassone, Mantini, Ruggeri, Libè.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria aggiungere le seguenti: esigenze di incremento del tempo pieno.
50. 12. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Mantini, Ruggeri, Libè.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni.
50. 7. Zazzera, Di Giuseppe, Favia, Cimadoro, Di Pietro.

Al comma 2, sostituire le parole da: nel rispetto fino a: esternalizzazione dei servizi per i posti ATA con le seguenti: sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica; ripristinando le compresenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 della legge 133 del 2008, laddove essa costituisca un espediente per il reintegro degli esuberi di personale determinati in conseguenza dei tagli.
50. 5. Zazzera, Di Giuseppe, Favia.

Sopprimere il comma 3.
50. 6. Zazzera, Di Giuseppe, Favia, Cimadoro, Di Pietro.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, dopo le parole: «maggiormente innovative» sono inserite le seguenti: «nonché di programmi in lingua inglese o comunque finalizzati all'insegnamento della lingua inglese».
50. 07. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis. - 1. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato, ridenominati collegi italiani internazionali, sono istituzioni a ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale e con potestà statutaria, sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 2. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2. della legge. 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adottati, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281. sono disciplinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei collegi di cui al comma 1. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Tali regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) caratterizzare i collegi nel senso della loro proiezione internazionale, intesa come opportunità per realizzare progetti capaci di favorire la crescita di giovani cittadini d'Europa e del mondo, innalzando la qualità dell'offerta formativa. sviluppando le potenzialità collegate all'integrazione fra le dimensioni nazionale e internazionale delle politiche educative dell'istruzione e della formazione e coniugando i processi in predicato con flessibilità e modularità in virtù della residenzialità e semi residenzialità, anche attraverso l'utilizzo dei periodi estivi; in tali collegi è applicata la metodologia del Content and Language Integrated Learning, (CLIL) fin dal primo anno della scuola secondaria superiore:
b) prevedere l'ammissione di studenti frequentanti i corsi di studio di cui al primo e secondo ciclo già attivati o da attivarsi ai sensi dei regolamenti adottati in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2008, n. 133, nonché di alunni provenienti da istituti esteri, già partner per comuni progetti didattici, scambi e mobilità;
c) prevedere, ferme restando le ordinarie procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di mobilità del personale, che la mobilità e l'assegnazione dei docenti e del personale educativo sia subordinata all'espressione di gradimento da parte dei collegi; a tal fine gli interessati presentano domanda corredata di un curricolo professionale al collegio prescelto.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2, sono fatti salvi gli incarichi dei rettori - dirigenti scolastici, del personale docente. educativo e ATA attualmente in servizio nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono abrogati:
a) i commi da 1 a 7 e da 9 a 12 dell'articolo 203 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
b) i commi da 1 a 8 e i commi 12 e 13 dell'articolo 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
50. 0100. Raisi.

ART. 51.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 4-ter e comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, comprensive della prova scritta, a carattere nazionale, prevista per l'esame di Stato, dovranno essere effettuate su campione, previamente individuato con metodo statistico. La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, dovrà essere effettuata mediante rilevatori esterni adeguatamente formati. I risultati della valutazione saranno messi a disposizione delle relative istituzioni scolastiche, rispettando il grado di scuola e i criteri di rappresentatività del campione, anche per favorire i processi di autoanalisi e autovalutazione di istituto.
51. 100. Mura.

ART. 52.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: area tecnologica aggiungere le seguenti: fatte salve le aree con elevate concentrazioni produttive.
52. 2. Zazzera, Favia, Cimadoro.

ART. 53.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 53.

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:
a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;
b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;
c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
d) le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali, con l'eventuale compensazione dei costi degli interventi di ammodernamento dell'edilizia scolastica già effettuati e accertati in sede di Conferenza unificata.

3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.
5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:
a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012.
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico è acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede;
7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili anche in costruendo da realizzare e destinare a nuovi istituti penitenziari. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
11. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili anche in costruendo da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il Ministero della giustizia provvede quindi a selezionare le proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 1, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
12. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate direttamente dal Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del territorio e/o di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal Ministero della giustizia, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

14. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 3 e 4 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.
15. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto del presente articolo.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: con l'eventuale compensazione dei costi degli interventi di ammodernamento dell'edilizia scolastica già effettuati e accertati in sede di Conferenza unificata.
53. 100. Bragantini, Fava, Vanalli, Torazzi.

Al comma 3, dopo le parole: accordi di programma, aggiungere le seguenti parole: con gli enti loca i proprietari e le regioni territorialmente competenti,.

Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole: presso la nuova sede aggiungere le seguenti: previo assenso dell'ente territoriale proprietario.
*53. 3. Zazzera, Favia, Cimadoro.

Al comma 3, dopo le parole: accordi di programma, aggiungere le seguenti parole: con gli enti loca i proprietari e le regioni territorialmente competenti,.

Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole: presso la nuova sede aggiungere le seguenti: previo assenso dell'ente territoriale proprietario.
*53. 6. Bitonci, Vanalli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per la realizzazione e la messo in sicurezza degli edifici scolastici. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
53. 17. Bitonci, Vanalli.

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata;

Conseguentemente:
al comma 7, sostituire le parole:
sentita la Conferenza unificata con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata;
al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata.
53. 4. Zazzera, Favia, Cimadoro.

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e delle risorse di cui all'articolo 33, comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183 assegnate con la delibera CIPE il 20 gennaio 2012 per nuovi edifici scolastici, pari a cento milioni di euro.
53. 16. Libè, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di ridurre i consumi energetici delle pubbliche amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 aprile 2006, n. 196, attraverso la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, con l'esclusione degli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio pubblico.
9-ter. La percentuale dell'importo corrispondente all'effettivo risparmio conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma che precede da corrispondere alla ESCO quale corrispettivo per l'attività svolta non può superare l'80 per cento.
9-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 9-bis.
53. 5. Fava, Montagnoli, Vanalli, Fugatti, Fedriga, Bragantini, Fogliato, Torazzi, Lussana, Pastore.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'utilizzo di sistemi e tecnologie di energie rinnovabili. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
53. 7. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Intervento per l'edilizia carceraria).

1. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili anche in costruendo da realizzare e destinare a nuovi istituti penitenziari. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili anche in costruendo da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il Ministero della giustizia provvede quindi a selezionare le proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 1, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
3. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
4. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate direttamente dal Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del Territorio e/o di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal Ministero della giustizia, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari all'80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

5. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 3 e 4 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.
6. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto del presente articolo.
53. 04. Fava, Lussana, Torazzi, Vanalli, Montagnoli, Pastore, Fedriga, Fugatti, Volpi, Fogliato, Bragantini.

ART. 56.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 56. - 1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) la legge 22 febbraio 1982, n. 44 ed il decreto legge 5 giugno 1989, n. 217, così come convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 18 luglio 1989, n. 268;».
b) al comma 1, dell'articolo 4, dell'allegato 1, sono soppresse le parole «facenti parte dei sistemi turistici locali»;
c) all'articolo 12, comma 5, dell'allegato 1, sono soppresse le parole «facenti parte dei sistemi turistici locali» e sono soppresse le seguenti parole: «non inferiore a sette giorni e»;
d) all'articolo 12, comma 6, dell'allegato 1, sono soppresse le parole «facenti parte dei sistemi turistici locali» e sono soppresse le seguenti parole: «non inferiore a tre giorni»;
e) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, senza oneri per la finanza pubblica»;
f) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) è soppressa.

2. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o dell'istituto del lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. All'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1, lettera b), dopo le parole «dei lavoratori stagionali del settore agricolo» sono aggiunte le seguenti «e del turismo».
4. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza oneri per la finanza pubblica.
5. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «al 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'11».
6. A decorrere dal 2012, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.
7. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.
8. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.
9. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.
10. Il reddito assoggettato a cedolare:
a) è escluso dal reddito complessivo;
b) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;
c) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

11. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Al comma 1, premettere alla lettera a) le seguenti:
0a) all'articolo 3, comma, 1, la lettera n) è sostituita danna seguente:
n) la legge 22 febbraio 1982, n. 44 ed il decreto legge 5 giugno 1989, n. 217, così come convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 18 luglio 1989, n. 268;
0a-bis) all'articolo 4, comma 1, dell'allegato 1, sono soppresse le parole: «facenti parte dei sistemi turistici locali».
0a-ter) all'articolo 12, comma 5, dell'allegato 1, sono soppresse le parole: «facenti parte dei sistemi turistici locali», sono soppresse le seguenti parole: «non inferiore a sette giorni e».
0a-quater) all'articolo 12, comma 6, dell'allegato 1, sono soppresse le parole: «facenti parte dei sistemi turistici locali», sono soppresse le seguenti parole: «non inferiore a tre giorni».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o dell'istituto del lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1-ter. All'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dei lavoratori stagionali del settore agricolo» sono aggiunte le seguenti: «e del turismo».
56. 6. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: imprese turistiche aggiungere le seguenti: e con le cooperative o consorzi di cooperative sociali.
56. 14. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*56. 3. Cimadoro, Favia.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*56. 13. Marchioni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 40, al comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, 214, le parole: «entro le ventiquattro ore successive» sono sostituite dalle parole «entro le quarantotto ore successive».
56. 7. Bitonci, Montagnoli, Vanalli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 Marzo 2011 n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «il gettito di cui al comma 1 è obbligatoriamente destinato per il 50 per cento per il finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle Strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e per il restante 50 per cento alla riduzione delle tariffe dei servizi pubblici locali per i soli residenti dei comuni che istituiscono la tassa».
56. 8. D'Amico.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire la semplificazione delle procedure, lo sviluppo e la competitività della ricettività turistica all'aria aperta - campeggi e villaggi turistici -:
l'articolo 3 L comma e) punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è così modificato: «l'installazione all'esterno di strutture ricettive all'aperto autorizzate di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di sculture qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee».
56. 4. Chiappori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di incentivare la diffusione dei sistema dei voucher e promuovere l'occupazione sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'utilizzo dei voucher. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
56. 11. Bitonci, Vanalli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per spese a favore delle attività del sociale. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
56. 10. Bitonci, Vanalli.

Dopo l'articolo 56, il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazione adempimenti per i gestori delle strutture ricettive).

1. Al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: i soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro Io stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno« sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011, i soggetti di cui all'articolo 109, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono scegliere di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 109, comma 3, del medesimo testo unico, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come da ultimo modificato dal comma i del presente articolo, entro le ventiquattro ore dall'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna all'autorità locale di pubblica sicurezza di copia della scheda di dichiarazione delle loro generalità conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno o, in alternativa, inviando, entro lo Stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Le disposizioni del comma i non si applicano ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende o in roulotte, né ai proprietari o ai gestori di case e di appartamenti per vacanze né agli affittacamere, fermo restando quanto disposto dal comma 3.
56. 01. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale sulle locazioni degli immobili a scopo turistico, a decorrere dal periodo di imposta in corso, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.
2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.
3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.
4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.
5. Il reddito assoggettato a cedolare:
1) è escluso dal reddito complessivo;
2) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;
3) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. Ad eventuali oneri, non compensati dal maggior gettito atteso, derivanti dall'applicazione della presente norma, si provvede per un importo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012-2014 mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze.
56. 02. Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica per le persone fisiche).

1. A decorrere dal 2012, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.
2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma I sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile beato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.
3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.
4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.
5. Il reddito assoggettato a cedolare:
a) è escluso dal reddito complessivo;
b) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;
c) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

6. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
56. 03. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

ART. 57.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 57 - 1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, tutte le autorizzazioni sono rilasciate d'intesa con le regioni interessate e le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei princìpi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è coordinato con i tempi sopra indicati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di centottanta giorni.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente: «4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.».
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitività economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli impianti industriali e degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese.
8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già in essere in capo ai suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.
9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10. La durata delle nuove concessioni per le attività di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice della navigazione e all'articolo 60 del relativo Regolamento di esecuzione è fissata in almeno dieci anni.
11. È abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante «Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde».
12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell'impianto.
13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa.
14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito:
a) la detenzione promiscua di più parti del medesimo prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento;
b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di bunkeraggio;
c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.

15. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste dall'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate sempre e comunque dalle Regioni interessate che devono provvedervi sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica economica, fatte salve le disposizioni in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.
57. 8. Cimadoro, Favia.

Al comma 2, dopo le parole: e insediamenti strategici di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: tutte le autorizzazioni sono rilasciate d'intesa con le regioni interessate e.
57. 22. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme per la razionalizzazione dello stoccaggio di GPL, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4: A decorrere dal 31 gennaio 2016, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 31 gennaio 2001 si applicheranno anche ai soggetti che hanno immesso in consumo gas di petrolio liquefatto. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, è incaricato di attivare, presso ogni regione italiana, misure idonee per semplificare le procedure destinate alla realizzazione di depositi costieri con funzioni di stoccaggio di GPL, da realizzarsi anche in prossimità di infrastrutture portuali, e destinati anche a garantire le scorte d'obbligo di gas di petrolio liquefatto previste dal decreto legislativo n. 22 del 31 gennaio 2001. Per assicurare la speditezza all'azione amministrativa il Capo dell'ufficio del Provveditorato alle Opere Pubbliche, di ogni regione, individua la figura di un interlocutore istituzionale unico per l'istruttoria sollecita e la definizione dei singoli procedimenti realizzativi. I soggetti economici tenuti al mantenimento delle scorte d'obbligo di GPL presentano le proposte tecniche di cui alla presente norma, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore. I Provveditorati citati concludono i relativi procedimenti autorizzativi entro i successivi 24 mesi.
57. 21. Raisi.

Al comma 7, prima delle parole: la semplificazione degli adempimenti aggiungere le seguenti: di promuovere.
57. 9. Cimadoro, Favia.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 161 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui ai decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
6-ter. Qualora si evidenzino gravi difficoltà o particolari complessità nella realizzazione di una o più delle attività di cui al comma 1, primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni competenti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri è deliberato lo stato di emergenza. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla deliberazione di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, emanate, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le ordinanze di cui al secondo periodo devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, e devono essere motivate e diventano esecutive previo controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi. Per l'attuazione degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire i relativi poteri ai commissari straordinari di cui all'articolo 163, comma 5.
57. 10. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57.1.

1. A carico degli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, fatta salva quella prodotta da impianti idroelettrici di potenza superiore a 10 MW, è applicato un corrispettivo unitario pari a euro 24,5 per ogni mwh prodotto ed immesso in rete.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione del corrispettivo e sono indicati i criteri per il suo utilizzo al fine della revisione in diminuzione, nella componente tariffaria A3, dell'aliquota applicata ai clienti domestici e alle imprese con un consumo inferiore a 5 .gigawatt mensili che non godono di altre agevolazioni fiscali.
57. 02. Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

All'articolo 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme per la razionalizzazione dello stoccaggio di GPL, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
4. A decorrere dal 31 gennaio 2016 le disposizioni di cui al decreto legislativo del 31 gennaio 2001, n. 22 si applicheranno anche ai soggetti che hanno immesso in consumo gas di petrolio liquefatto.
4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, è incaricato di attivare, presso ogni regione italiana, misure idonee per semplificare le procedure destinate alla realizzazione di depositi costieri con funzioni di stoccaggio di GPL, da realizzarsi anche in prossimità di infrastrutture portuali, e destinati anche a garantire le scorte d'obbligo di gas di petrolio liquefatto previste dal decreto legislativo del 31 gennaio 2001, n. 22.
4-ter. Per assicurare la speditezza all'azione amministrativa il Capo dell'ufficio del Provveditorato alle opere pubbliche di ogni regione deve individuare la figura di un interlocutore istituzionale unico per l'istruttoria sollecita e la definizione dei singoli procedimenti realizzativi.
4-quater. I soggetti economici tenuti al mantenimento delle scorte d'obbligo di GPL devono presentare le proposte tecniche di cui alla presente norma, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
4-quinquies. I provveditorati alle opere pubbliche devono concludere i relativi procedimenti autorizzativi entro i successivi ventiquattro mesi.
57. 04. Lusetti, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

ART. 58.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
58. 2. Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 108 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: «Le province e tutti i comuni possono assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera il 12 percento per l'anno 2011 e per l'anno 2012, il 10 per cento per l'anno 2013 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».
58. 1. Simonetti, Bitonci, Vanalli.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente:
4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2, dell'articolo 46-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, abbiano procedimenti di gara in corso che non siano arrivati all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. È nulla ogni altra previsione contraria alla presente disposizione.
58. 02. Montagnoli, Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 58-bis. - (Conseguimento dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 11 aprile 2008). - 1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 11 aprile 2008, viene riservata priorità all'istruttoria dei procedimenti avviati a seguito di istanze di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 aventi ad oggetto la costruzione ed esercizio di impianti solari termodinamici».
58. 0100. Rosso.

ART. 59.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Misure per limitare la circolazione di denaro contante).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di limitare l'uso del denaro contante, tutte le transazioni regolate con sistemi elettronici di pagamento, di importo inferiore ai cento euro, sono gratuite sia per l'acquirente, sia per il venditore.
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sono soppresse le parole «quando la somma supera L. 150.000 per ogni esemplare».
59. 01. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Imprese in Libia).

1. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono differiti i termini per il pagamento dei tributi e stabilite le data di posticipazione delle prossime scadenze alla doto di liquidazione dei crediti maturati alle società italiane e delle persone fisiche coinvolte nella crisi socio-politica della Libia, in modo da evitare che le imprese interessate subiscono, dalla perdita di liquidità che ne deriverebbe; danni gravi e irreversibili anche per la continuità della loro attività.
2. In relazione e per effetto della sospensione, non sono applicati soprattasse, interessi, pene pecuniari e oneri accessori per il recupero dei tributi e dei contributi non versati, nei termini e con le modalità stabiliti dai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.
59. 04. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Moratoria per il pagamento delle rate del mutuo delle imprese).

1. Al fine di sostenere le imprese, e di permettere loro di far fronte agli oneri finanziari più urgenti fino al superamento della fase più acuta della crisi economica, entro trenta giorni dall'entrato in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stipula un'apposita convenzione con il sistema creditizio, volta ad introdurre una moratoria, fino al 31 dicembre 2012, del pagamento delle rate per la quota relativa alla restituzione della parte capitale di tutti i finanziamenti erogati nei confronti delle predette imprese, prevedendo fino alla predetto data il pagamento della sola quota relativa alla restituzione degli interessi.
59. 05. Bitonci, Vanalli.

ART. 60.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
60. 12. Comaroli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari, ovvero ai cittadini stranieri, residenti in Italia almeno da 15 anni.
60. 11. Laura Molteni, Martini, Fabi, Rondini, Bitonci.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: ovvero ai cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
60. 10. Laura Molteni, Martini, Fabi, Rondini, Bitonci.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le parole: e ai titolari di protezione internazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Ai commi 32 e 33 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola «cittadini» è sostituita dalle seguenti: «cittadini e soggetti a questi equiparati dalla legge in materia di assistenza sociale».
60. 16. Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Tassone, Libè, Ruggeri, Mantini.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le parole: e ai titolari di protezione internazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 32 dell'articolo 81, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ai residenti di cittadinanza italiana», aggiungere le parole «e ai soggetti a questi equiparati dalla legge in materia di assistenza sociale».
60. 7. Favia, Cimadoro, Evangelisti, Donadi, Borghesi, Palagiano.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) le modalità per utilizzare come supporto per la carta acquisti la carta d'identità elettronica.
60. 9. Bragantini, Fava, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Disposizioni in materia di procedura di evidenza pubblica competitiva finalizzata all'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione).

1. Il beauty contest come definito dall'articolo 6, lettera f) e gli articoli 7, 8, 9 e 10 dell'allegato A, Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri, alla delibera 7 aprile 2009 n. 181/09CONS dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, la delibera 22 settembre 2010 n. 497/1OCONS dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni e il relativo allegato A, il bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze in banda televisiva ed il disciplinate di gara adottato dal ministero e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 che intende implementare la disponibilità di un dividendo digitale, prevedendo che almeno 5 reti, televisive nazionali in frequenza DVB-T e la frequenza DVB-H o T2, sono revocati a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. Fermo restando che nessun soggetto a regime possa detenere più di 5 multiplex complessivamente, il Ministro dello sviluppo economico procede all'autorizzazione della conversione in DVB-T degli attuali autorizzati che operano in tecnica DVB-H procedendo ad un beauty contest DVB-H o T2 per la sesta frequenza oggetto della gara di cui al comma 1 a cui non potranno partecipare coloro che avranno optato per la precedente conversione.
3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle 5 frequenze DVB-H di cui al comma 1 tramite una procedura a titolo oneroso che garantisca la partecipazione di tutti i soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni e degli operatori di rete radiotelevisivi in condizione di neutralità tecnologica.
60. 03. Caparini, Fava, Fugatti, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Misure per la razionalizzazione della spesa per software della Pubblica amministrazione e per una maggiore concorrenza tra i fornitori).

1. All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, sostituire il comma 1 col seguente:

«7. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici, o parti di essi, a seguitò di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software, o parti di esso, sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico certifichi l'impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore è consentita, in via eccezionale, l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso».
60. 04. Caparini, Fava, Fugatti, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.
(Misure per la promozione e la vendita di libri su supporto elettronico).

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 luglio 2011, n. 128, sostituire le parole: «compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico» con «esclusa la vendita per corrispondenza che abbia luogo mediante attività di commercio elettronico».
2. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo «libri» aggiungere «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
3. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di l milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
60. 05. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Grimoldi, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Entro il 30 giugno 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 marzo 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.
2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2013, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
60. 06. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Grimoldi, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre).

1. In ragione del preminente interesse generale dell'utenza televisiva, il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e successive modificazioni viene definito come previsto dalla deliberazione n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, della Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte prima, serie generale n, 185 del 10 agosto 2010.
60. 07. Caparini, Fava, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Finanziamento del sistema televisivo locale).

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011,2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
60. 08. Caparini, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Versamenti alle regioni in conformità alla normativa sul federalismo fiscale).

1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge.
60. 09. Caparini, Fava, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

All'articolo 71-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere tali misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all'articolo 68, comma 2, o all'articolo 69, comma 1, o all'articolo 69-bis, per consentire l'esercizio delle eccezioni ivi previste.»
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In ogni caso i titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o ad autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'articolo 102-quater per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui al presente capo, su espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto acceso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater; compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.»;
3) al comma 3 le parole: «avvenga sulla base di accordi contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater è consentito sulla base di accordi contrattuali».
60. 010. Caparini, Fava, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

1. Al comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera o) sono inseguite le seguenti:
o-bis) «opera cinematografica», «opera filmica» o «film», l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinato dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;
o-ter) «opera audiovisiva»:
1) l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di diffusione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica;
2) videoclip musicali con immagini in movimento realizzati a sostegno promozionale del fonogramma interpretato da un artista, fatti salvi i diritti in capo all'artista, al produttore fonografico e agli autori dell'opera musicale o di altre opere dell'ingegno eventualmente incorporate nel videogramma.
60. 011. Caparini, Fava, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

1. Al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n, 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo le parole «assegnando una quota adeguata» sono sostituite con le parole: «assegnando una quota non inferiore al 50 per cento»;
b) le parole «ovunque prodotte», ovunque ricorrano nel testo, sono soppresse;
c) l'ultimo periodo sono soppresse le parole da «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali» fino a: «dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse.».
60. 012. Caparini, Fava, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

1. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) autore della fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese, localizzazione dei set in esterno e uso di teatri di posa situati in Italia;
p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;
q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva dell'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.».
60. 013. Caparini, Fava, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, - Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche).

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono portate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori», sono soppresse;
b) al comma 2 le lettere a) e d) sono soppresse;
c) il comma 4 è sostituito con il seguente:

4. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 2 nonché la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.
60. 014. Caparini, Fava, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Il comma 1-bis dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'Università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma».
60. 015. Caparini, Fava, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Soppressione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) e modifiche alle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, concernenti il trasferimento delle sue competenze alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)).

1. Agli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, la parola: «IMAIE», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «SIAE».
2. All'articolo 84, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori» sono sostituite dalle seguenti: «la società italiana degli autori ed editori (SIAE)».
3. L'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
Art. 180-bis. - Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

4. I titolari non associati alla SIAE possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
5. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.
6. Ai sensi degli articoli 71-octies, comma 2, 73, comma 1, e 13-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sono versati alla Società italiana degli autori e editori (SIAE) dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria corredati della necessaria documentazione per l'identificazione degli aventi diritto.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, al nuovo Istituto mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) e, in particolare, il compito di incassare e di ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificati dalla presente legge, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, come da ultimo modificati dalla presente legge, sono trasferiti alla SIAE. Alla SIAE sono altresì trasferiti, dalla data di costituzione, il personale del nuovo IMAIE in liquidazione, l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile. La SIAE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto e ai regolamenti attuativi, ai sensi dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
8. Qualora l'IMAIE abbia siglato, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, accordi bilaterali di tipo A con associazioni, enti, istituzioni o società del settore, operanti all'estero, la SIAE determina i compensi maturati dagli artisti, interpreti o esecutori nel territorio ove opera uno dei precetti organismi, in conformità con le disposizioni di legge in vigore presso ciascun Paese interessato.
9. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la SIAE adegua il proprio statuto e il proprio regolamento, al fine di tutelare i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori in conformità con le disposizioni degli articoli 32 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dalla presente legge, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154, nonché perfezionando gli accordi bilaterali con gli organismi esteri, di cui al comma 3 del presente articolo, finalizzati anche allo scambio di informazioni e di dati.
10. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.
11. Il nuovo IMAIE è sciolto ed è posto in liquidazione.
12. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina il commissario straordinario del nuovo IMAIE, con il compito di provvedere alla liquidazione del disciolto ente.
60. 016. Caparini, Fava, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(IVA libri su supporto elettronico).

1. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo «libri» aggiungere «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
2. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
60. 017. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Grimoldi, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 - Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.
60. 018. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Bragantini, Torazzi.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio, 2008, n. 9 - Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse).

1. Al comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo».
60. 019. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Bragantini, Torazzi.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 - commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse).

Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.»;
b) all'articolo 19, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.
2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.
60. 020. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Bragantini, Torazzi.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche alla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

All'articolo 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero per lo sviluppo economico, di concerto col Ministero per l'economia e le finanze, stila un elenco degli apparecchi di cui al comma precedente ed individua la tipologia dei soggetti tenuti al suo pagamento.
60. 021. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Soppressione delle comunità montane).

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni adottano disposizioni finalizzate a prevedere la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti, disciplinando l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme istituzionali, assegnato all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, è autorizzato ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il provvedimento adottato in sede di esercizio del potere sostitutivo disciplina l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione.
60. 022. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Bragantini, Torazzi.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Soppressione dei consorzi di Bonifica).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215.
2. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi ai sensi del comma 1, sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti.
60. 023. Caparini, Dal Lago, Fava, Grimoldi, Fedriga, Consiglio, Pini, Stucchi, Rainieri, Vanalli, Nicola Molteni, Volpi, Montagnoli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi.
2. Le funzioni dei compiti svolti dai BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti ai comuni o alle, regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle , popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
3. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi ai sensi del comma 1.
4. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla provincia a cui i comuni compresi nei BIM appartengono.
5. I criteri per la determinazione delle modalità di riparto delle somme di cui al comma 4 è definita nella misura del:
a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune;
b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica.

6. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Conseguentemente:
1. L'articolo 2 e l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono abrogati.
2. Le somme presenti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono riassegnate ai comuni appartenenti al BIM con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unifica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
60. 024. Caparini, Fava, Grimoldi, Fedriga, Consiglio, Pini, Stucchi, Rainieri, Vanalli, Nicola Molteni, Volpi, Bitonci, Montagnoli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Soppressione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo).

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione dell'interno, sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico vengono imputate ai questori territorialmente competenti.
2. I risparmi conseguenti sono destinati alla riduzione dello stock del debito pubblico della Repubblica Italiana.
60. 025. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Pini, Fedriga, Rainieri, Nicola Molteni, Fugatti, Montagnoli, D'Amico, Bragantini, Torazzi.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto).

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Entro il 1o maggio di ogni anno le navi e le imbarcazioni da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:
a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri;
b) al comma 3, dopo le parole: «con motore ausiliario» sono inserite le seguenti: «il cui rapporto la superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5»;
c) al comma 4, le parole: «, nonché alle imita di cui ai comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio» sono soppresse;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
4-bis. Per le unità iscritte per la prima volta nei registri il versamento della tassa annuale è effettuato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono tra il mese di iscrizione incluso e il mese di dicembre dello stesso anno»;
e) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'atto» sono inserite le seguenti: nonché per le unità che costituiscano bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla legge 8 luglio 2003, n. 172, o che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno o frazione di anno di iscrizione e per quello successivo»;
f) al comma 7:
al primo periodo dopo le parole: «locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano o ai quali sia attribuibile il possesso dei titoli di cui sopra di navi o imbarcazioni da diporto»; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità che costituiscano bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla legge 8 luglio 2003, n. 172»;
g) il comma 8 è soppresso;
h) al comma 9, le parole: «da 2 a 8» sono sostituite dalle seguenti: «da 2 a 7»;
i) al comma 15-ter, la parola: «costruzione» è sostituita dalle seguenti: «della prima iscrizione»;
l) dopo il comma 15-ter, è inserito il seguente:
15-quater. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate per lo 0,75 per cento annuo all'istituzione e funzionamento del registro telematico delle imbarcazioni e navi da diporto e per lo 0,25 per cento annuo al finanziamento di un fondo per lo studio dei fenomeni economici, occupazionali e turistici della nautica da diporto ai fini del relativo sviluppo del settore. Tale fondo è istituito, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e le risorse per l'attuazione delle relative finalità sono assegnate secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze.
60. 026. Caparini, Bragantini, Fava, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Defiscalizzazione delle misure di compensazione alle TV Locali).

La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1, comma 9 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
60. 027. Caparini, Bragantini, Fava, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Defiscalizzazione delle misure di compensazione alle TV Locali).

La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1 comma 9 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, in quanto esente, qualora e nella misura in cui, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio del loro conseguimento, l'Operatore di Rete effettui investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali ovvero sottoscriva o acquisti partecipazioni in società che svolgano attività nel settore televisivo.
60. 028. Caparini, Bragantini, Fava, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione).

1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del c.p.c., può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
60. 029. Torazzi, Fava, Vanalli.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Pagamento IVA al momento della riscossione del corrispettivo).

1. All'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «La fattura, in deroga al principio di competenza, è registrata dal destinatario al momento del pagamento del corrispettivo»;
b) Il comma 2 è sostituito con il seguente:

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione Europea prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. In attuazione della medesima direttiva, la disposizione di cui al precedente comma 1 si applica fino al limite di volume di affari di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il predetto limite può essere incrementato sulla base di successive modifiche della normativa dell'Unione europea in materia.
2. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 3,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0 per cento».
3. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
60. 030. Torazzi, Fava, Vanalli.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non iscritti).

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare ti pagamento dei debiti tributari p previdenziali da parte dei contribuenti, considerata la straordinaria fase di crisi il sistema industriale sta attraversando, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di riscossione, viene prevista per le imprese una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non ancora iscritti, con le seguenti caratteristiche:

a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in un periodo che varia dai 24 ai 60 mesi, in modo proporzionale all'importo del debito;

b) azzeramento delle sanzioni e corresponsione di interessi ad un tasso complessivo non superiore all'euribor a 6 mesi + 1,5 per cento;

c) sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo da parte di Equitalia per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

2. Oggetto della definizione sono i ruoli e gli omessi versamenti di imposte, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali, relativi ai periodi di imposta 2008, 2009 e 2010, per cui sono state presentate nei tempi previsti dalla normativa le dichiarazioni fiscali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
4. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
5. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
60. 031. Torazzi, Cavallotto, Fava, Vanalli.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

Al decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148 è apportata la seguente modifica:
a) Al comma 21, articolo 4 aggiungere infine le seguenti parole: «La presente disposizione non si applica ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti».
60. 032. Torazzi, Fava, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa, a partire dal 1o gennaio 2012, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione di mutui da parte di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di garanzia.
2. Il fondo di garanzia di cui al comma 1 è costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
60. 033. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

ART. 61.

Sostituirlo per il seguente:
Art. 61 - 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quelle contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilità di definire, con provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo, è abrogato l'allegato XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15 del presente decreto-legge, si provvede mediante istituzione di un contributo di perequazione sui trattamenti previdenziali. A tal fine, il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal mese di febbraio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:
a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.
(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevoli Vanalli e Fava).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:
I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la Sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante.
61. 6. Bitonci.

Sopprimere i commi 3 e 4.
61. 8. Bragantini, Vanalli, Torazzi, Fava.

Al comma 3, dopo le parole: all'erario aggiungere le seguenti: nonché per favorire un sistema di approvvigionamento energetico maggiormente differenziato.
61. 100. Rosso.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 dopo le parole «I trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario», sono inserite le seguenti: «, comprensivi di quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 dello legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP,».
4-ter. Contestualmente, è ripristinata una quota dei trasferimenti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 inclusi nella riduzione di risorse di cui al DPCM 28 gennaio 2011 in misura corrispondente all'importo del fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4-quater. Le risorse ripristinate sono attribuite ad ogni regione in relazione alla quota di accesso ai trasferimenti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 inclusi nella riduzione di risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011 e sono successivamente fiscalizzate ai sensi dell'articola 7, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
4-quinquies. Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti per singola regione gli obiettivi di finanza pubblica in relazione ai nuovi valori dei trasferimenti ridotti a seguito dell'applicazione dei commi precedenti.
61. 5. Bitonci, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Togni, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli dei patto di stabilità, i canoni di leasing sono considerati spesa corrente in caso di leasing strumentale e spesa in conto capitale, se il bene oggetto di leasing è una infrastruttura o opera pubblica. Non si applicano ai suddetti contratti i vincoli di cui all'articolo 77-bis, comma 20, lettera b), di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche, in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
Norme transitorie, interpretative e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa.
61. 7. Montagnoli, Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine aggiunto:
Il 4 per cento dei residui passivi in Conto capitale può essere pagato nell'anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il patto di stabilità interno. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

Conseguentemente all'articolo 19, al comma 4 dello stesso decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dallo legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguente: del 6,5 per cento.
61. 3. Vanalli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, viene infine aggiunto:
1. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 33 dell'articolo 23 e così sostituito:
33. La disciplina introdotta dal comma 32 si applica ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, comma 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010. La previgente disciplina continua inoltre ad applicarsi con riferimento a, rimborsi spese derivanti dalle procedure esecutive relative alle entrate degli enti locali;
b) al comma 34, la lettera c) è abolita.
61. 2. Torazzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, è abrogato.

Conseguentemente il comma 39 dell'articolo 2, decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225 è abrogato.
61. 4. Simonetti, Bitonci, Vanalli.

ART. 62.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. L'articolo 1, comma 8, lettera d) del decreto-legge 138 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 138 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
Gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, alla voce «indebitamento», riga «totale», per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 7.700 milioni di euro e 3.500 milioni di euro.
62. 13. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Vanalli.

Dopo il comma l aggiungere i seguenti:
1-bis. Il comma 81 dell'articolo 4 della legge n 183 della legge 12 novembre 2011 è abrogato;
1-ter. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1-ter, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.
62. 7. Zazzera, Di Giuseppe, Favia, Cimadoro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, al comma 2, la lettera gg-septies è abrogata.
62. 10. Polledri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1 del Decreto Legge 138/2011 convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 26-bis, 26-ter e 26-quater sono abrogati.
62. 11. Polledri, Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. L'articolo 4, comma 14 del Decreto Legge 138/2011 convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
62. 12. Lanzarin, Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.