XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 13 marzo 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 marzo 2012.

Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Pisicchio, Rigoni, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Pisicchio, Rigoni, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali, Volontè.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 12 marzo 2012 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal ministro dell'economia e delle finanze:
«Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa» (5044).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge FIANO: «Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di discriminazione razziale, e nuove norme in materia di discriminazioni motivate dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale o dalla disabilità delle persone» (3795) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rossomando.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 4954, d'iniziativa dei deputati DONADI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche agli articoli 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e altre disposizioni in materia di finanziamento e bilanci dei partiti politici. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sui rimborsi delle spese elettorali e sulle relative agevolazioni, controlli e sanzioni».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
FERRANTI ed altri: «Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie» (4951) Parere delle Commissioni I, III, V e XIV.
VI Commissione (Finanze):
BARBATO ed altri: «Introduzione dell'obbligo di garantire la presenza di agenzie delle compagnie di assicurazione in tutto il territorio nazionale» (4791) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XIV.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 9 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 1 del 2012, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 24 febbraio 2012, e la relativa relazione concernente la verifica dello stato di attuazione del processo di soppressione e incorporazione di enti e organismi pubblici disciplinato dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Questa documentazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 9 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa), per gli esercizi 2009 e 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 393).

Questo documento - che sarà stampato - è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 9 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato per l'intervento nella SIR e in settori ad alta tecnologia, per gli esercizi dal 2008 al 2010 (fino al 31 maggio 2010). Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 394).

Questo documento - che sarà stampato - è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 12 marzo 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea (COM(2012)85 final) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2012)32 final), che sono assegnati in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). La predetta proposta di direttiva è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 marzo 2012;
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (COM(2012)93 final) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto - il ruolo dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) negli impegni dell'Unione europea nell'ambito della lotta ai cambiamenti climatici (SWD(2012)40 final), che sono assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura). La predetta proposta di decisione è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 marzo 2012;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Contabilizzare l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura negli impegni dell'Unione nell'ambito della lotta ai cambiamenti climatici (COM(2012)94 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante l'applicazione della direttiva 94/80/CE che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (COM(2012)99 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione del regolamento (CE) 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (COM(2012)100 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio (prima lettura) sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (COM(2012)119 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 18 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi (445).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 22 aprile 2012. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 2 aprile 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO (A.C. 4940-A)

A.C. 4940-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2012, n. 14, è stata introdotta una modifica all'articolo 1477, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, in base alla quale, i militari di carriera eletti negli organismi rappresentativi durano in carica quattro anni e «sono rieleggibili due sole volte» (precedentemente la previsione dettava che i militari di carriera erano «immediatamente rieleggibili un sola volta»;
la nuova formulazione dell'articolo, con l'eliminazione della parola «immediatamente», debba essere correttamente interpretata alla luce dei principi generali del diritto e, in specie ex articolo 11 delle preleggi - «La legge, non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo» - di talché i tre mandati consiliari potranno essere computati solo nel futuro;
il principio di irretroattività e di eguaglianza della legge sono perni impreteribili dello Stato di diritto in Europa e del Rule of laws che sono confluiti nei principi fondamentali della Convenzione dei diritti dell'Uomo e, conseguentemente nella giurisprudenza vincolante (i principi così come interpretati) della CEDU;
a sostegno della «certezza dei rapporti giuridici» che vieta leggi «retroattive» vale, a fortiori, la prevalente giurisprudenza della Corte di Giustizia oltreché, come richiamato, della CEDU e, da ultimo, si richiama la causa C-459/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte e la Sentenza 2004/C 228/18 la quale ha richiamato in punto di diritto, la valenza comunitaria dell'irretroattività della legge e che, oggi, alla luce del Trattato di Lisbona costituisce «norma interposta» ex articolo 117, primo comma della Costituzione e quindi principio vincolante di diritto interno;
si appalesa urgente non ritardare l'emanazione degli atti regolamentari e amministrativi regolativi delle procedure di elezione delle rappresentanze militari alla luce dell'inveterato principio «tempus regit actum»,

impegna il Governo

ad emanare con celerità i provvedimenti conseguenti alla novella introdotta avendo cura di applicare e interpretare la legge nel senso che i limiti dei tre mandati complessivi hanno effetto nel futuro a garanzia del rispetto del principio di legalità, soggezione degli atti alla legge e certezza dei rapporti giuridici garantendo la ricandidabilità a tutti dipendenti interessati.
9/4940-A/1.Ascierto.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame promuove nuove misure per favorire la realizzazione di EXPO 2015;
è diffusa e condivisa la preoccupazione di assumere ogni iniziativa utile affinché siano rispettati gli impegni internazionali per il buon successo di EXPO 2015,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative idonee affinché il comune di Milano possa investire i proventi delle valorizzazioni e dismissioni del patrimonio pubblico proprio o trasferito, per gli interventi di realizzazione di EXPO 2015, fuori dai vincoli del fatto di stabilità interno.
9/4940-A/2.Mantini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame promuove nuove misure per favorire la realizzazione di EXPO 2015;
è diffusa e condivisa la preoccupazione di assumere ogni iniziativa utile affinché siano rispettati gli impegni internazionali per il buon successo di EXPO 2015,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare i proventi delle dismissioni del patrimonio pubblico proprio o trasferito per gli interventi di realizzazione di Expo 2015 non rientranti nei vincoli del patto di stabilità interno.
9/4940-A/2.(Testo modificato nel corso della seduta) Mantini.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 58 prevede le procedure per il riordino, la gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni ed altri enti locali;
la ratio della norma è ispirata all'esigenza di rendere produttivo l'enorme patrimonio pubblico, quasi sempre non valorizzato e, in alcuni casi, finanche abbandonato;
l'articolo 58 non ha sortito alcun effetto nel Mezzogiorno per l'esistenza sui beni fondiari pubblici di vincoli, oramai da circa un secolo desueti. I beni pubblici nel Mezzogiorno, costituiti dai beni comunali attribuiti alle singole attività in occasione dello scioglimento dei beni promiscui, dopo l'eversione della feudalità nel 1806, sono gravati non solo della natura demaniale ma anche dell'esistenza di usi civici. Questi ultimi consistono nei diritti dei cittadini di esercitare la raccolta delle frasche nelle zone boschive, di poter pascolare gli animali e raccogliere i frutti del sottobosco. Un tempo l'esercizio di questi diritti consentiva alla parte misera della popolazione di potersi riscaldare ed avere la possibilità di sfuggire alla morte per mancanza di cibo. Oggi, in nessuna regione vengono praticati gli usi civici, completamente ignorati dai cittadini. L'impedimento giuridico, che continua a persistere, può ostacolare qualsiasi valorizzazione compresa l'utilizzazione dei beni degli enti locali per attività pubbliche;
ad alcuni comuni è accaduto di vedersi impugnata la decisione di costruire una qualsiasi opera di interesse generale, quale per esempio una cabina elettrica di poche centinaia di metri quadrati, su un'area di decine di ettari sui quali insistono usi civici;
inoltre, molti cittadini sono possessori da epoca immemorabile di terreni che detengono nell'antico rapporto giuridico di livellari, che vorrebbero acquistare definitivamente dagli enti locali e che, purtroppo, ne sono impediti per l'esistenza dei vincoli di cui sopra;
oltre tutto l'esistenza degli usi civici è quasi sempre di difficile dimostrazione e molti, compresi i «commissari per gli usi civici», tendono a far coincidere la dichiarazione di demanialità con l'esistenza di usi civici;
l'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, non risolve il problema perché non menziona esplicitamente la possibilità di utilizzazione dei beni vincolati per l'eventuale valorizzazione o la destinazione all'attività di interesse pubblico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ricercare una soluzione legislativa che consenta alle regioni, province e comuni la valorizzazione o le dismissioni, ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e dell'articolo 43 del decreto-legge in esame, dei beni di loro proprietà di natura agricolo-forestale, anche se gravati del vincolo di demanialità o di esistenza di usi civici, ovvero, di poterli destinare in tutto o in parte ad opere di interesse pubblico.
9/4940-A/3.Marini, Laratta, Lo Moro.

La Camera,
premesso che:
il comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito che le Casse privatizzate dei liberi professionisti siano tenute a presentare entro il 30 settembre c.a. dei bilanci attuariali cinquantennali rivolti ad assicurare l'equilibrio tra contributi e prestazioni;
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si è più volte espresso, intervenendo nelle Commissioni parlamentari, in merito all'equilibrio delle Casse dei liberi professionisti, manifestando la disponibilità del Governo a valutare una soluzione ai rilievi da queste più volte rappresentati in sede di audizione parlamentare, in ordine alla predisposizione dei suddetti bilanci con particolare riferimento alla possibilità di tener conto, nelle relative poste, dei rendimenti del patrimonio immobiliare e mobiliare;
occorre una soluzione normativa affinché le Casse, nella predisposizione dei citati bilanci, possano avvalersi della facoltà di cui al precedente capoverso;
in tale intervento non presenta oneri a carico del bilancio pubblico e appare di estrema urgenza poiché le disposizioni di legge allo stato non riconoscono tale possibilità mentre da parte delle Casse vanno adottate tutte le misure necessarie in vista della scadenza del 30 settembre pv., data entro la quale dovranno essere predisposti i loro bilanci;
in tal senso si è pronunciata la Commissione lavoro nel suo parere consultivo,

impegna il Governo

a ricercare soluzioni idonee volte a consentire alle Casse dei liberi professionisti di tener conto anche dei rendimenti dei patrimoni immobiliari e mobiliari nella definizione dei loro bilanci attuariali cinquantennali e, nelle more dell'adozione delle soluzioni individuate, ad anticipare, anche in via amministrativa, alle Casse medesime, dei riferimenti precisi in ordine alla definizione dei bilanci che andranno a predisporre entro il 30 settembre p.v.
9/4940-A/4.Cazzola, Poli, Girlanda.

La Camera,
premesso che:
il comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito che le Casse privatizzate dei liberi professionisti siano tenute a presentare entro il 30 settembre c.a. dei bilanci attuariali cinquantennali rivolti ad assicurare l'equilibrio tra contributi e prestazioni;
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si è più volte espresso, intervenendo nelle Commissioni parlamentari, in merito all'equilibrio delle Casse dei liberi professionisti, manifestando la disponibilità del Governo a valutare una soluzione ai rilievi da queste più volte rappresentati in sede di audizione parlamentare, in ordine alla predisposizione dei suddetti bilanci con particolare riferimento alla possibilità di tener conto, nelle relative poste, dei rendimenti del patrimonio immobiliare e mobiliare;
occorre una soluzione normativa affinché le Casse, nella predisposizione dei citati bilanci, possano avvalersi della facoltà di cui al precedente capoverso;
in tale intervento non presenta oneri a carico del bilancio pubblico e appare di estrema urgenza poiché le disposizioni di legge allo stato non riconoscono tale possibilità mentre da parte delle Casse vanno adottate tutte le misure necessarie in vista della scadenza del 30 settembre pv., data entro la quale dovranno essere predisposti i loro bilanci;
in tal senso si è pronunciata la Commissione lavoro nel suo parere consultivo,

impegna il Governo

a ricercare soluzioni idonee volte a consentire alle Casse dei liberi professionisti di tener conto anche dei rendimenti reali dei patrimoni immobiliari e mobiliari nella definizione dei loro bilanci attuariali cinquantennali e, nelle more dell'adozione delle soluzioni individuate, ad anticipare, anche in via amministrativa, alle Casse medesime, dei riferimenti precisi in ordine alla definizione dei bilanci che andranno a predisporre entro il 30 settembre p.v.
9/4940-A/4.(Testo modificato nel corso della seduta) Cazzola, Poli, Girlanda.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo;
a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, e dell'intervento del Presidente della Repubblica è stato ribadito che debbano essere dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei alla materia del decreto-legge in conversione;
al fine di completare e, dunque, semplificare il quadro normativo e tariffario dell'editoria cosiddetta non profit e, nel contempo, promuovere lo sviluppo di tale settore, era stato presentato l'emendamento 46.017 a firma Marinello volto ad estendere normativamente l'applicazione delle tariffe previste per l'editoria profit in relazione alle spedizioni in abbonamento postale alla cosiddetta editoria non profit eliminando in tal modo ogni sperequazione normativa e tariffaria;
tale emendamento è stato dichiarato inammissibile unitamente a quello identico 46.04 a firma Urso;
la suddetta proposta emendativa è volta ad estendere alle stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, edite dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, così come individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, i prezzi applicati agli invii in abbonamento postale di programmi di abbonamento spediti da ogni altro soggetto editoriale stabilite con decreto del Ministero delle Comunicazioni 13 novembre 2002 recante "Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria «no profit"»;
il decreto ministeriale 30 marzo 2010, infatti, ha previsto, tra l'altro, che «le tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali di cui ai decreti ministeriali del 13 novembre 2002 e del 1o febbraio 2005, continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2010» e, così, il successivo decreto ministeriale 23 dicembre 2010, «Tariffe postali agevolate per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro» prevede all'articolo 6 che sono «abrogate le disposizioni di cui ai decreti interministeriali del 13 novembre 2002 nonché al decreto interministeriale 1o febbraio 2005 citati in premessa nella parte in cui dispongono in merito alle tariffe agevolate per prodotti postali spediti da associazioni e organizzazioni senza fini di lucro;
tale decreto ministeriale 23 dicembre 2010, stabilendo tariffe agevolate per l'editoria no profit non risulta più applicabile non facendosi più ricorso alle integrazioni statali tra tariffa piena e tariffa agevolata;
al fine di ovviare alla differenza di trattamento tra editori «profit» e «non profit», dove i primi accedevano grazie al decreto ministeriale 21 ottobre 2010 a tariffe più vantaggiose, è intervenuto il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, estendendo l'applicabilità delle tariffe fissate dal suddetto decreto anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d'arma e combattentistiche;
il citato emendamento 46.017, dichiarato inammissibile, era appunto diretto a completare a favore dei soggetti interessati il quadro normativo di riferimento al fine di eliminare, in tal modo, ogni sperequazione tariffaria;
trattandosi di tariffe non comportanti integrazioni tariffarie da parte dello Stato l'emendamento citato non avrebbe comportato oneri a carico della finanza pubblica,

impegna il Governo

in sede di discussione del primo provvedimento utile a prevedere un intervento normativo volto a introdurre una norma che consenta di applicare alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2004, n. 46, dal decreto del Ministero delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante "Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria "no profit"».
9/4940-A/5.Marinello, Girlanda.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 45 interviene in tema di «semplificazione in materia di dati personali» come si evince dal tenore letterale della rubrica;
la disposizione, tra l'altro, prevede l'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 34 del «Codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
il comma abrogato prevedeva che il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individuasse «modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico» contenuto nell'allegato B in ordine all'adozione delle misure minime di cui al precedente comma i e ciò con riferimento ai «soggetti che trattano dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti» ovvero con riferimento ai «trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili»;
tale potere di semplificazione era stato attribuito al Garante con riferimento ai trattamenti effettuati «in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani» e se detta autorità risulta averlo già esercitato attraverso t'adozione di uno specifico provvedimento assunto a tale scopo;
quindi, dall'abrogazione intervenuta deriva l'effetto di eliminare sia il potere di semplificazione posto in capo al Garante sia il regime agevolato precedentemente introdotto e che tali conseguenze meriterebbero un'adeguata considerazione anche al fine dell'eventuale adozione di rimedi correttivi,

impegna il Governo

a compiere un'attenta verifica in ordine agli effetti determinati dall'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 34 del «Codice in materia di protezione dei dati personali» con riferimento alle misure di semplificazione introdotte dal Garante nei confronti delle «piccole e medie imprese», dei «liberi professionisti» e degli «artigiani» valutando l'opportunità, se del caso, di ristabilire il potere di semplificazione in capo al medesimo e, comunque, di salvaguardare, occorrendo, le misure di minore impatto adottate nei confronti delle categorie indicate.
9/4940-A/6.Contento, Vignali, Girlanda.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 72, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante norme in materia di «Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo» disponeva che lo stesso personale potesse «chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1o marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile»;
l'articolo 24, comma 14, lettera e) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), recante «disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento del conti pubblici», dispone che «ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011, hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dall'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio»;
molti tra i soggetti destinatari delle norme di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in possesso dei requisiti di anzianità contributiva richiesta, pur avendo presentato regolare domanda di esonero nei termini previsti dal citato articolo 72, alla data del 4 dicembre 2011, di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per inerzia dell'Amministrazione di appartenenza non hanno ricevuto il decreto prima della data prescritta e per tali motivi potrebbero restare esclusi dall'esonero,

impegna il Governo

considerare, anche con provvedimento di interpretazione emanato in via amministrativa, valide ed in corso le domande di esonero, qualora la richiesta sia stata presentata nei termini previsti dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, e sia stato raggiunto il requisito minimo di anzianità richiesto prima del 4 dicembre 2001, anche al fine di evitare che l'inerzia dell'Amministrazione pubblica, nell'adempimento delle procedure di emanazione dei decreti di esonero ai sensi della normativa citata in premessa, possa penalizzare coloro che pur avendo presentato regolare e documentata domanda di esonero nei termini ed in possesso dei requisiti di anzianità contributiva previsti siano stati esclusi dall'esonero, a causa della mancanza dell'emanazione del predetto decreto da parte dell'Amministrazione competente.
9/4940-A/7.Poli, Cazzola, Girlanda.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, che reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, prevede norme in materia di contenzioso previdenziale che danno soluzione a diversi problemi più volte posti all'attenzione del Parlamento ma ne lascia aperti altri, non meno importanti, già segnalati nei tavoli tecnici avviati dal Governo con le associazioni di categoria;
tra le questioni irrisolte, di particolare rilievo, vi sono quelle che ad oggi incidono sul pieno riconoscimento dei diritti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, relativamente alle prestazioni erogate o erogabili dagli enti previdenziali, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche e integrazioni;
il Capo dello Stato, in precedenti occasioni per la celebrazione del giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, aveva rivolto un accorato invito al Governo per «sciogliere i nodi che rendono ancora incerto e precario l'insieme dei diritti pure riconosciuti per legge a chi è sopravvissuto e ai familiari delle vittime»;
ad oggi, nonostante l'invito del Capo dello Stato e che il Governo abbia accolto su tale materia numerosi ordini del giorno tra cui il 9/03209-BIS-A-R/002 del 9 giugno 2010, il 9/03778/A/007 del 19 novembre 2010, il 9/4357-A/2 del 21 giugno 2011 e da ultimo il 9/04829-A/012 del 16 dicembre 2011, permangono ostacoli di coordinamento e semplificazione degli adempimenti che non consentono l'integrale conoscimento dei diritti agli interessati, come sopra esposto,

impegna il Governo

a dare attuazione agli ordini del giorno citati in premessa alfine di adottare, tenendo conto delle esigenze di finanza pubblica, ulteriori iniziative normative, anche di coordinamento e semplificazione degli adempimenti amministrativi, allo scopo di risolvere quelle problematiche che ancora oggi si frappongono al pieno riconoscimento dei diritti delle vittime e dei loro familiari, evitando così il protrarsi dei disagi per i soggetti interessati e salvaguardando il ruolo delle istituzioni.
9/4940-A/8.Barani, Cazzola, Girlanda.

La Camera,
premesso che:
si valuta positivamente il decreto legge «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» teso ad affrontare un tema centrale quale quello della riduzione dei costi della burocrazia per le imprese, in funzione di un rilancio della crescita, stante che la semplificazione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese rappresenta un intervento che non costa, libera risorse per la ripresa economica e favorisce l'interesse degli investitori internazionali a sviluppare iniziative economiche nel nostro Paese;
si rileva come l'esigenza di semplificazione amministrativa debba essere soddisfatta, non solo attraverso la riduzione del numero di norme, ma anche, e soprattutto, attraverso lo snellimento delle procedure e delle relative tempistiche, riducendo il numero dei soggetti coinvolti nei procedimenti;
si sottolinea la necessità che l'esigenza di semplificazione nella giusta prospettiva di alleggerimento degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese si coniughi con la tutela di interessi e valori costituzionalmente tutelati quale quello della tutela dell'ambiente;
si ritiene che l'obiettivo strategico della semplificazione delle procedure e delle competenze amministrative non può e non deve essere disgiunto da un obiettivo di importanza altrettanto strategica, quale quello del rafforzamento e del consolidamento di un efficace e moderno sistema di controlli, da intendersi quali pilastri di un moderno sistema capace di garantire, in concreto, la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, nonché una competizione economica in grado di far emergere le imprese più avanzate ed innovative. Pertanto che in nessun modo la semplificazione sia da intendersi come una pura e semplice deregulation,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare l'attuazione del provvedimento in modo da garantire al tempo stesso l'alleggerimento delle procedure inutili e il rafforzamento di un sistema di controlli efficace e autorevole a tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini e delle imprese che operano nel pieno rispetto delle leggi.
9/4940-A/9.Realacci, Bratti, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 20 del decreto-legge in esame ha previsto l'istituzione presso l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a decorrere dal I gennaio 2013;
si tratta di un'innovazione importante e di grande significato per accelerare le gare degli appalti pubblici, per semplificare e snellire le relative procedure amministrative ed in particolare, la fase delicata e nevralgica dell'accertamento e della verifica della documentazione, inerente al possesso da parte delle imprese dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione agli incanti pubblici;
è una scelta giusta e positiva che ridurrà i costi, gli oneri e gli adempimenti a carico delle imprese per poter concorrere alle gare pubbliche e che determinerà risparmio di tempi e di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, fornendo, altresì, un quadro di maggiore chiarezza e certezza giuridica;
tuttavia va nei limiti di rigorosa e motivata eccezione l'ipotesi, contemplata dal comma 3 del capoverso articolo 6-bis del predetto articolo 20, di introdurre nella disciplina di gara da parte delle stazioni appaltanti la previsione di requisiti economici-finanziari o tecnico-organizzativi per la partecipazione alle gare, diversi e/o ulteriori rispetto a quelli di cui è stabilita l'inclusione nella Banca dati nazionale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure di indirizzo e di natura interpretativa ed applicativa per specificare che la richiesta da parte delle stazioni appaltanti di requisiti, per la partecipazione alle gare, diversi rispetto a quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati nazionale, è possibile solo in casi straordinari e con adeguata motivazione; ciò per non ridurre e non indebolire la innovazione così rilevante voluta dal Governo.
9/4940-A/10.Iannuzzi.

La Camera,
premesso che:
il territorio della Locride non ha potuto finora esprimere le grandi e naturali potenzialità di sviluppo turistico, da coniugare con la presenza di piccole e medie imprese, proprio per l'assenza di forti investimenti infrastrutturali, che hanno fin qui escluso fortemente la stessa area dai grandi circuiti nazionali e internazionali;
la mancanza di una politica adeguata di sostegno del settore turistico e di un piano di marketing per la promozione del territorio che possa essere commercializzato nelle opportune sedi dai tour operator o per mezzo di accordi con associazioni di rilievo nazionale, ovvero nelle fiere, limita fortemente la possibilità di cogliere le opportunità che le bellezze naturali, i beni archeologici e le caratteristiche geomorfologiche del territorio della Locride offre per lo sviluppo del settore turistico; l'articolo 56 del decreto in esame recante «Disposizioni per il settore turistico», introduce, al comma 1, alcune modifiche al Codice del turismo di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e successive modifiche e integrazioni prevedendo che nella definizione dei «Circuiti nazionali di eccellenza» (articolo 22 del Codice del turismo), si tenga in considerazione anche la promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati, attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, precisando inoltre che dalla presente disposizione non devono derivare oneri per la finanza pubblica;
il comma 2 del citato articolo 56 prevede inoltre che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che abbiano le caratteristiche necessarie, possano essere dati in concessione, secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore ai 35 anni e che per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo

ad intraprendere, nell'ambito della definizione dei decreti attuativi previsti dal citato articolo 56, comma 2, le opportune iniziative al fine di prevedere che la concessione dei beni confiscati sia assegnata prioritariamente alle cooperative di giovani residenti nelle aree della Locride, e a prevedere che le medesime cooperative siano inserire nell'ambito dei circuiti nazionali di eccellenza.
9/4940-A/11.Laganà Fortugno.

La Camera,
premesso che:
il territorio della Locride non ha potuto finora esprimere le grandi e naturali potenzialità di sviluppo turistico, da coniugare con la presenza di piccole e medie imprese, proprio per l'assenza di forti investimenti infrastrutturali, che hanno fin qui escluso fortemente la stessa area dai grandi circuiti nazionali e internazionali;
la mancanza di una politica adeguata di sostegno del settore turistico e di un piano di marketing per la promozione del territorio che possa essere commercializzato nelle opportune sedi dai tour operator o per mezzo di accordi con associazioni di rilievo nazionale, ovvero nelle fiere, limita fortemente la possibilità di cogliere le opportunità che le bellezze naturali, i beni archeologici e le caratteristiche geomorfologiche del territorio della Locride offre per lo sviluppo del settore turistico; l'articolo 56 del decreto in esame recante «Disposizioni per il settore turistico», introduce, al comma 1, alcune modifiche al Codice del turismo di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e successive modifiche e integrazioni prevedendo che nella definizione dei «Circuiti nazionali di eccellenza» (articolo 22 del Codice del turismo), si tenga in considerazione anche la promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati, attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, precisando inoltre che dalla presente disposizione non devono derivare oneri per la finanza pubblica;
il comma 2 del citato articolo 56 prevede inoltre che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che abbiano le caratteristiche necessarie, possano essere dati in concessione, secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore ai 35 anni e che per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo

ad intraprendere, nell'ambito della definizione dei decreti attuativi previsti dal citato articolo 56, comma 2, le opportune iniziative al fine di prevedere che la concessione dei beni confiscati sia assegnata prioritariamente ai residenti nelle aree dei beni confiscati.
9/4940-A/11.(Testo modificato nel corso della seduta) Laganà Fortugno.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in commento contiene disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo nell'intento di avviare una semplificazione amministrativa ormai improcrastinabile per i cittadini e per le imprese;
tale esigenza è particolarmente sentita nel settore agricolo dove una complessiva opera di semplificazione si rende necessaria anche alla luce dei nuovi compiti di interesse pubblico che l'agricoltura è oggi chiamata a svolgere accanto a quello fondamentale della produzione di alimenti;
è quindi prioritario l'obiettivo di abbattere il divario digitale di cui ancora soffrono molte aree marginali del Paese e il mondo agricolo in generale, attraverso le infrastrutture per la banda larga e lo sviluppo delle comunicazioni digitali, strumento indispensabile per la crescita, la diversificazione e lo sviluppo delle economie delle aree rurali;
l'articolo 47 del provvedimento in commento reca indicazioni per l'attuazione, in Italia, dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, istituendo a tal fine una cabina di regia;
nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva, la Commissione Agricoltura ha ripetutamente richiamato l'attenzione sull'importanza dello sviluppo delle tecnologie informatiche e digitali in ambito agricolo e sulla necessità di perseguire l'obiettivo di abbattere il divario digitale di cui ancora soffrono molte aree marginali del Paese e il mondo agricolo in generale, attraverso le infrastrutture per la banda larga e lo sviluppo delle comunicazioni digitali, strumento indispensabile per la crescita, la diversificazione e lo sviluppo delle economie delle aree rurali;
le Commissioni riunite I e X hanno profondamente modificato la suddetta normativa, specificando obiettivi, campi e settori di intervento della cabina di regia tra i quali, comunque, non vi è alcun riferimento all'infrastrutturazione immateriale degli spazi rurali, così come richiesto dalla condizione espressa nel parere della Commissione agricoltura dato sul nuovo testo modificato;
in particolare il nuovo articolo 47 individua gli obiettivi che la Cabina di regia dovrà perseguire tra quelli già contenuti nell'Agenda Digitale europea COM(2010)245 definitivo/2 del 26 agosto 2010 operando una selezione in relazione alle esigenze nazionali discriminando in maniera immotivata l'obiettivo cruciale per lo sviluppo delle aree rurali;
in Italia, la disponibilità della banda larga è eterogenea; mentre la connettività alla banda larga è disponibile quasi al 100% nelle aree urbane e in alcuni casi con velocità fino a 20 Mbps, nelle aree rurali e a bassa densità l'infrastruttura attuale non è sufficiente ad assicurare un livello di connettività accettabile e uniforme; questo fallimento è dovuto alla circostanza che nelle aree rurali, dove le economie di scala sono assenti, i network provider non reputano conveniente effettuare investimenti tecnologici;
nelle aree rurali la scarsa diffusione delle tecnologie di comunicazione non consente di innescare nuovi processi e servizi da collocare sul mercato globale; questo rende la nostra agricoltura «schiava» della rete di distribuzione classica e vede i ricavi spostarsi sempre di più verso i nodi della filiera prossimi all'utente, con conseguente impoverimento delle aziende agricole che, pur producendo prodotti agroalimentari d'indubbia eccellenza, vedono i propri introiti assottigliarsi indefinitamente;
studi comparati a livello europeo sul digital divide indicano che esso sia particolarmente pronunciato in paesi molto vasti come Germania, Italia e Francia e che, in tale situazione, l'Italia sia sotto la media nella zona Euro27, posizionandosi comunque al diciassettesimo posto; le dimensioni del problema derivano anche dalla presenza significativa di popolazione che risiede in aree rurali e necessita di accesso alla banda larga;
lo sviluppo delle aree rurali è condizione imprescindibile per la competitività del sistema produttivo italiano in particolare di quello agroalimentare caratterizzato dalla connessione naturale con le zone rurali;
l'esclusione dell'agricoltura dall'articolo 47 è rilevabile, altresì, anche dalla circostanza il decreto ministeriale di cui al comma 2, che dovrà istituire la cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, con il compito di coordinare gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte delle regioni e degli enti locali, non sia adottato anche di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
inoltre la suddetta esclusione si rileva anche laddove tra gli obiettivi prioritari del Governo in relazione alla modernizzazione delle imprese si fa riferimento alla crescita «di capacità industriali» mentre sarebbe più giusto parlare di «capacità produttiva» al fine di ricomprendere tutte le imprese,

impegna il Governo

a coinvolgere pienamente il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nella concertazione con gli altri Ministri per l'istituzione della cabina di regia dell'Agenda digitale italiana affinché l'infrastrutturazione tecnologica e immateriale delle aree rurali sia gestita in maniera coerente con le indicazioni sancite dell'Agenda digitale europea favorendo lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo nazionale, anche con riferimento al sistema agroalimentare.
9/4940-A/12.Servodio, Paolo Russo, Beccalossi, Oliverio, Delfino, Zucchi, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Catanoso, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Marrocu, Naro, Nastri, Nola, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Sani, Trappolino, Girlanda.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in commento contiene disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo nell'intento di avviare una semplificazione amministrativa ormai improcrastinabile per i cittadini e per le imprese;
tale esigenza è particolarmente sentita nel settore agricolo dove una complessiva opera di semplificazione si rende necessaria anche alla luce dei nuovi compiti di interesse pubblico che l'agricoltura è oggi chiamata a svolgere accanto a quello fondamentale della produzione di alimenti;
è quindi prioritario l'obiettivo di abbattere il divario digitale di cui ancora soffrono molte aree marginali del Paese e il mondo agricolo in generale, attraverso le infrastrutture per la banda larga e lo sviluppo delle comunicazioni digitali, strumento indispensabile per la crescita, la diversificazione e lo sviluppo delle economie delle aree rurali;
l'articolo 47 del provvedimento in commento reca indicazioni per l'attuazione, in Italia, dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, istituendo a tal fine una cabina di regia;
nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva, la Commissione Agricoltura ha ripetutamente richiamato l'attenzione sull'importanza dello sviluppo delle tecnologie informatiche e digitali in ambito agricolo e sulla necessità di perseguire l'obiettivo di abbattere il divario digitale di cui ancora soffrono molte aree marginali del Paese e il mondo agricolo in generale, attraverso le infrastrutture per la banda larga e lo sviluppo delle comunicazioni digitali, strumento indispensabile per la crescita, la diversificazione e lo sviluppo delle economie delle aree rurali;
le Commissioni riunite I e X hanno profondamente modificato la suddetta normativa, specificando obiettivi, campi e settori di intervento della cabina di regia tra i quali, comunque, non vi è alcun riferimento all'infrastrutturazione immateriale degli spazi rurali, così come richiesto dalla condizione espressa nel parere della Commissione agricoltura dato sul nuovo testo modificato;
in particolare il nuovo articolo 47 individua gli obiettivi che la Cabina di regia dovrà perseguire tra quelli già contenuti nell'Agenda Digitale europea COM(2010)245 definitivo/2 del 26 agosto 2010 operando una selezione in relazione alle esigenze nazionali discriminando in maniera immotivata l'obiettivo cruciale per lo sviluppo delle aree rurali;
in Italia, la disponibilità della banda larga è eterogenea; mentre la connettività alla banda larga è disponibile quasi al 100% nelle aree urbane e in alcuni casi con velocità fino a 20 Mbps, nelle aree rurali e a bassa densità l'infrastruttura attuale non è sufficiente ad assicurare un livello di connettività accettabile e uniforme; questo fallimento è dovuto alla circostanza che nelle aree rurali, dove le economie di scala sono assenti, i network provider non reputano conveniente effettuare investimenti tecnologici;
nelle aree rurali la scarsa diffusione delle tecnologie di comunicazione non consente di innescare nuovi processi e servizi da collocare sul mercato globale; questo rende la nostra agricoltura «schiava» della rete di distribuzione classica e vede i ricavi spostarsi sempre di più verso i nodi della filiera prossimi all'utente, con conseguente impoverimento delle aziende agricole che, pur producendo prodotti agroalimentari d'indubbia eccellenza, vedono i propri introiti assottigliarsi indefinitamente;
studi comparati a livello europeo sul digital divide indicano che esso sia particolarmente pronunciato in paesi molto vasti come Germania, Italia e Francia e che, in tale situazione, l'Italia sia sotto la media nella zona Euro27, posizionandosi comunque al diciassettesimo posto; le dimensioni del problema derivano anche dalla presenza significativa di popolazione che risiede in aree rurali e necessita di accesso alla banda larga;
lo sviluppo delle aree rurali è condizione imprescindibile per la competitività del sistema produttivo italiano in particolare di quello agroalimentare caratterizzato dalla connessione naturale con le zone rurali;
l'esclusione dell'agricoltura dall'articolo 47 è rilevabile, altresì, anche dalla circostanza il decreto ministeriale di cui al comma 2, che dovrà istituire la cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, con il compito di coordinare gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte delle regioni e degli enti locali, non sia adottato anche di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
inoltre la suddetta esclusione si rileva anche laddove tra gli obiettivi prioritari del Governo in relazione alla modernizzazione delle imprese si fa riferimento alla crescita «di capacità industriali» mentre sarebbe più giusto parlare di «capacità produttiva» al fine di ricomprendere tutte le imprese,

impegna il Governo

a coinvolgere il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nella concertazione con gli altri Ministri in sede di cabina di regia dell'Agenda digitale italiana, quando si affronterà il tema dell'infrastrutturazione tecnologica e immateriale delle aree rurali, affinché la stessa sia gestita in maniera coerente con le indicazioni sancite dall'Agenda digitale europea, favorendo sviluppo e competitività del sistema produttivo nazionale, anche con riferimento al sistema agroalimentare.
9/4940-A/12.(Testo modificato nel corso della seduta) Servodio, Paolo Russo, Beccalossi, Oliverio, Delfino, Zucchi, Agostini, Bellotti, Biava, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Catanoso, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Fiorio, Marrocu, Naro, Nastri, Nola, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso Sani, Trappolino, Girlanda.

La Camera,
premesso che:
il 9 gennaio 2012 la società Alcoa (multinazionale americana operante nel settore della lavorazione dell'alluminio) ha comunicato l'intenzione di aprire la procedura di mobilità per i lavoratori dello stabilimento di Portovesme in Sardegna, nella prospettiva di chiudere l'insediamento produttivo, considerato tra quelli con minore redditività, anche a causa dell'incertezza sul prezzo dell'energia elettrica praticato in Sardegna alle attività industriali cosiddette energivore;
con il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, erano state adottate misure che hanno consentito la riduzione del prezzo dell'energia per i clienti energivori delle isole maggiori, penalizzate dalla mancanza di collegamenti elettrici adeguati con il resto della Penisola; grazie in particolare ai contratti di interrompibilità delle forniture di energia, si è realizzato uno sconto significativo sulla bolletta energetica per ALCOA con un prezzo a megawatt/ora intorno ai 35 euro per il triennio 2010-2012;
in Sardegna la produzione dell'alluminio primario costituisce fattività principale del nucleo industriale del Sulcis Iglesiente, e fornisce un contributo insostituibile al tessuto socio economico della Regione; la chiusura dello stabilimento produrrebbe una riduzione del PIL ben superiore al 10 per cento in un'area, quella del Sulcis, già in ritardo di sviluppo ed avrebbe effetti rilevanti su tutto il comparto industriale della Sardegna;
nella seduta d'Aula del 29 febbraio 2012 alla Camera il Governo si è impegnato a garantire «delle condizioni di contesto per rendere la produzione competitiva in termini di costo dell'energia, di adeguamento delle infrastrutture, con particolare riferimento all'area portuale, e di recupero di efficienza dell'impianto. Tutto questo potrà favorire l'ingresso di nuovi investitori in grado di garantire la continuazione della produzione di alluminio nel sito di Portovesme»;
nel corso della discussione del decreto-legge in esame sono stati presentati emendamenti volti a risolvere la problematica esposta, in particolare per quel che riguarda il prezzo dell'energia, la compatibilità con le disposizioni comunitarie degli interventi volti a ridurlo,

impegna il Governo

a prorogare con sollecitudine le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, avviando procedure concorsuali semplificate per la selezione dei soggetti che prestano il servizio di interrompibilità;
ad assicurare, fatti salvi gli effetti delle decisioni della Commissione Europea in materia, che i clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, i quali siano passati al mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio, un trattamento di minore vantaggio rispetto al trattamento preesistente, prevedendo che le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa oggetto dei predetti regimi assicuri ai clienti finali condizioni di neutralità;
a predisporre, di concerto con la Regione Sardegna, un apposito piano integrato di rilancio del Polo energetico ed industriale dell'area del Sulcis.
9/4940-A/13.Cicu, Testoni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 interviene in materia di scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento;
in base alla normativa vigente gli immigrati residenti in Italia possono ottenere una carta d'identità italiana, non valida per l'espatrio, della durata di dieci anni, al pari dei cittadini italiani, nonostante siano titolari di un permesso di soggiorno di più breve durata;
la disciplina appena descritta complica per le forze dell'ordine il riscontro della regolarità del soggiorno delle persone sottoposte a controllo, che possono esibire una carta d'identità valida anche se non più titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a collegare la durata della carta d'identità rilasciata all'immigrato e delle relative iscrizioni anagrafiche all'effettiva durata del permesso di soggiorno.
9/4940-A/14.D'Amico, Bragantini, Caparini, Gidoni, Rainieri, Consiglio, Meroni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 interviene in materia di residenza;
in base all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo a verifica da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie;
la previsione di una mera possibilità da parte dei competenti uffici comunali di procedere alla verifica delle condizioni igienico sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intenda fissare la residenza non assicura un'efficace strumentazione normativa contro le residenze fittizie, né dà sufficienti garanzie sotto il profilo del controllo sull'agibilità ed abitabilità degli immobili destinati a residenza,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere che l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica diano luogo obbligatoriamente a verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza.
9/4940-A/15.Allasia, Bragantini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 17 interviene in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari;
in base all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero il lavoratore straniero che abbia perso il lavoro può continuare a soggiornare in Italia per un periodo di sei mesi;
la disposizione appena citata, nell'attuale difficile congiuntura economica, appare insostenibile, anche sotto il profilo degli oneri che possono derivare dalla concessione di forme di sostegno al reddito agli immigrati rimasti privi di occupazione,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere una riduzione del periodo durante il quale il lavoratore straniero che ha perso l'occupazione possa rimanere in Italia per cercare un nuovo lavoro.
9/4940-A/16.Molgora.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene norme di semplificazione per le imprese in materia di edilizia e di lavori pubblici;
le normative edilizio/urbanistiche contemplano la possibilità di realizzazione di lavori in economia direttamente dal proprietario;
ad oggi non è chiaro se anche per tali lavori realizzati in economia, in particolare lavori edili senza necessità di certificazione impiantistica, sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per chiarire, anche attraverso una apposita circolare, che non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio, in caso di lavori privati in edilizia realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile e che non comportino emissione di certificazioni impiantistiche.
9/4940-A/17.Vanalli.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene, con 63 articoli, raggruppati in tre titoli, in materia di semplificazioni e sviluppo;
alla materia della semplificazione sono dedicati gli articoli contenuti nel titolo 1, che introducono disposizioni di carattere generale (artt. 1-3) e prevedono alcuni interventi di semplificazione per i cittadini (artt. 4-11) e per le imprese (artt. 12-14);
tra le misure introdotte, l'articolo 5 reca modifiche della tempistica e delle modalità per l'effettuazione dei cambi di residenza;
tale norma prevede la decorrenza delle iscrizioni relative ad alcune dichiarazioni anagrafiche, tra cui i trasferimenti di residenza da altro comune o dall'estero o all'estero, da effettuare in due giorni lavorativi, dalla data delle stesse dichiarazioni;
in particolare, il comma 3 del citato articolo stabilisce che l'ufficiale d'anagrafe nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni effettua le iscrizioni, previa comunicazione al comune di provenienza;
la disposizione dispone che la richiesta del soggetto interessato possa essere resa personalmente all'ufficiale dell'anagrafe o via fax o attraverso modalità informatiche certificate;
la nuova tempistica introdotta appare impraticabile, soprattutto in molte realtà comunali, se si pensa ai necessari adempimenti cui debbono provvedere gli uffici comunali nei tempi attualmente previsti nei casi di richiesta di iscrizione anagrafica da parte di soggetti senza fissa dimora o di cittadini stranieri, comunitari o extracomunitari, per i quali è necessario raccogliere informazioni di pubblica sicurezza da parte della polizia locale e relative anche ai requisiti di alloggio;
gli uffici d'anagrafe di molti comuni incontreranno notevoli difficoltà pratiche nell'assolvere a tali adempimenti;
poiché gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione resa dal soggetto, la previsione di un'istruttoria così accelerata rende ancor più difficile il controllo nei casi di dichiarazioni mendaci o false;
se da un alto l'intento delle disposizioni introdotte è quello di semplificare la disciplina delle richieste d'anagrafe, dall'altro si pongono notevoli problemi pratici anche con riferimento alla previsione del ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti per l'accoglimento della richiesta;
la norma introdotta prevede espressamente che se l'amministrazione non effettua la comunicazione nei tempi previsti, con l'indicazione degli eventuali motivi ostativi, quanto dichiarato dal richiedente si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione;
le disposizioni citate sul cambio di residenza pongono dunque termini irrealistici al procedimento, avvantaggiando probabilmente chi richiede iscrizioni fittizie, piuttosto che coloro che intendano fissare la propria dimora effettiva;
la relazione che accompagna il provvedimento sottolinea che dall'attuazione della norma non derivano effetti finanziari, ma è da considerare che anche il ricevimento o la trasmissione di dati per via telematica in molte realtà amministrative è ancora un miraggio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 5, anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative, volte a rivedere la tempistica introdotta per la decorrenza delle iscrizioni relative alle dichiarazioni anagrafiche, stabilendo l'obbligo per l'ufficiale d'anagrafe di provvedere all'iscrizione nei trenta giorni successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cambio di residenza, anziché nel termine irrealistico dei soli due giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda previsto dal testo del Governo, che di fatto rende impossibile per gli uffici comunali e la polizia locale effettuare i necessari controlli di pubblica sicurezza.
9/4940-A/18.Buonanno, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene in materia di semplificazioni e sviluppo;
il Titolo III dispone, in via transitoria, in tema di sponsorizzazione di interventi, redazione di certificati di esecuzione di lavori e mancato raggiungimento di intese con le Regioni per l'adozione di atti amministrativi statali;
l'articolo 61, in particolare, detta norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa;
i commi 3 e 4 dell'articolo citato prevedono una disciplina sostitutiva in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con le Regioni quando l'intesa stessa è richiesta per l'adozione di atti amministrativi dello Stato;
tali disposizioni prevedono che, fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, nel caso non sia raggiunta l'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Governo possa deliberare ugualmente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la sua adozione, motivandone l'adozione per gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali, ovvero per evitare un grave danno all'erario;
sono evidenti, tuttavia, le implicazioni che possono derivare dalla possibilità riconosciuta in capo al Governo, nel momento in cui risulti disatteso il principio costituzionale di leale collaborazione fra Stato, Regioni ed enti locali;
proprio sulla base del quadro costituzionale, delineato in particolare dai principi di cui agli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, e dell'ambito ampio e spesso troppo ambiguo della potestà legislativa concorrente e della conseguente potestà regolamentare tra i diversi livelli di governo, la norma appare di dubbia legittimità;
invero, nel quadro costituzionale che emerge dalla riforma del Titolo V, attuata con la legge costituzionale «La Loggia» n. 3 del 2001, i principi di leale cooperazione e di sussidiarietà, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale (sentenza n. 303 del 2003), trovano nell'intesa e nell'accordo con le Regioni interessate strumenti fondamentali, che in determinate fattispecie hanno valore di strumenti di vera codecisione, e non di mera partecipazione, presupponendo il potere decisionale dei soggetti partecipanti alla definizione della materia di interesse comune;
in particolare, la Corte (sentenze n. 33 del 2011, n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 383 e n. 339 del 2005) ha escluso la legittimità di discipline che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, contengano la «drastica previsione della decisività della volontà di una sola parte», affermando, al contrario, la necessità che il contenuto dell'atto sia frutto di una codecisione paritaria e indicando, altresì, la necessità di prevedere, in caso di dissenso, idonee procedure per consentire lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare le divergenze;
con la recente pronuncia n. 33 del 2011, resa nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con tre distinti ricorsi regionali in riferimento al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare», a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, la Corte ha stabilito che in caso di mancato raggiungimento dell'intesa sia introdotto un apposito procedimento articolato dapprima, sulla nomina di un comitato a composizione paritaria per addivenire all'accordo, e quindi, in caso di esito negativo, sull'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri cui prende parte il Presidente della Regione interessata;
in questo caso quindi non è stata ravvisata «la violazione delle competenze regionali laddove si prevede che l'intesa, che per sua natura è un atto bilaterale, venga adottata dallo Stato con atto unilaterale», poiché non è stato previsto un superamento «secco» dell'opposizione regionale, stigmatizzato dalla Corte, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica interviene solo dopo il fallimento delle ulteriori trattative tra le parti, «svolte anche attraverso l'attivazione del comitato interistituzionale»;
la specifica disciplina normativa in materia di intese ha appunto previsto la Conferenza Stato-Regioni quale organo misto di condivisione e concertazione, di cui fanno parte sia esponenti regionali, sia esponenti statali; è infatti composta dai presidenti delle Regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle Province autonome e presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici;
si ricorda che presso la 1 Commissione Affari costituzionali della Camera, è in corso di esame il disegno di legge recante «Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo» (A.C. 4567), volto a creare un nuovo organismo destinato a sostituire la Conferenza Stato - Regioni, la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e la Conferenza unificata;
ai fini dell'esame delle disposizioni in commento si rileva che l'inciso «anche senza l'assenso delle Regioni interessate», non appare di chiara formulazione, posto che il meccanismo sostitutivo si riferisce all'assenza di intesa,

impegna il Governo

a valutare la portata delle disposizioni introdotte e a considerare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, volte ad eliminare dal testo del provvedimento la modifica proposta, alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha evidenziato il significato dinamico dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione in tema di intese, stigmatizzando fattispecie normative nelle quali è stato configurato l'effetto della mancata intesa in termini di rigido superamento.
9/4940-A/19.Chiappori, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

La Camera,
premesso che:
congiuntura economica internazionale che ha investito anche il nostro Paese impone interventi volti a tutelare il potere d'acquisto delle famiglie;
la famiglia rappresenta il primo ammortizzatore sociale,in quanto assolvendo ai suoi compiti, quali l'educazione dei figli, la presa in carico delle persone anziane e la tendenza al risparmio garantisce il funzionamento del sistema sociale anche nei periodi di crisi economica;
il principio di eguaglianza enunciato ex articolo della Costituzione presuppone pari trattamento dei diritti che scaturiscono da situazioni di fatto assimilabili e diverso trattamento di situazioni di fatto non sovrapponibili;
la giurisprudenza costituzionale ha chiaramente sancito che le prestazioni di assistenza sociale debbono essere garantite anche ai cittadini extracomunitari;
gli interventi di sostegno economico alla famiglia come previsti dal combinato disposto di cui agli articoli 29 e 31 della Costituzione non possono essere annoverati tra le prestazioni di assistenza sociale;
il decreto legge in esame ha introdotto la sperimentazione per un anno per i Comuni più grandi (con oltre 250 mila abitanti) della nuova «social card» per cittadini comunitari e extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo in condizioni di indigenza;
con decreto interministeriale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quello dell'economia e delle finanze entro tre mesi devono definire i criteri per l'assegnazione della carta sociale acquisti;
la carta acquisti introdotta dal precedente Governo con il decreto legge n. 112 del 2008 era stata limitata ai soli cittadini italiani in quanto considerata strumento finalizzato al sostegno e alla tutela della famiglia e strumento volto ad contrastare la piaga della denatalità che affligge il nostro Paese;
la social card non deve essere confusa con gli strumenti di assistenza sociale ma inquadrata come misura di sostegno economico finalizzata a rilanciare la struttura primaria sulla quale si fonda il nostro sistema sociale , ossia la famiglia nella sua vocazione naturale alla procreazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti della disposizione di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), anche sotto il profilo finanziario, al fine di adottare ulteriori iniziative normative, volte a limitarne l'applicazione ai soli cittadini italiani.
9/4940-A/20.Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame introduce un sistema telematico di scambio di informazioni e dati tra gli enti erogatori di servizi sociali e l'INPS al fine di migliorare il monitoraggio e la programmazione dei servizi sociali, valutare l'efficienza e l'efficacia degli interventi ed analizzare dati statistici per l'elaborazione della programmazione degli interventi;
il presente decreto prevede, inoltre, al fine di razionalizzare e contenere i costi relativi alla spesa per presa in carico delle persone non autosufficienti, che le informazioni degli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti, integrate e coordinate dall'INPS siano trasmesse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute;
l'assegno sociale è la prestazione assistenziale che la legge n. 335 del 1995 ha istituito, in luogo della pensione sociale ex articolo 26, della legge n. 153 del 1969 e della relativa maggiorazione. Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza;
i soggetti aventi diritto sono i cittadini italiani, i rifugiati politici e rispettivi coniugi ricongiunti, gli extracomunitari o apolidi in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero della carta di soggiorno, i cittadini comunitari ed i loro familiari a carico iscritti all'anagrafe del Comune di residenza o titolari della carta di soggiorno CE, i cittadini della Repubblica di San Marino, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
i requisiti necessari per beneficiare della misura di sostegno sociale sono: il compimento del 65° anno di età, la cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Unione Europea e per gli extracomunitari il possesso di permesso di soggiorno CE-SLP, la residenza sul territorio nazionale, la residenza in Italia di almeno dieci anni continuativi temporalmente individuabili in qualsiasi momento della vita prima della richiesta della prestazione;
elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale è, quindi, la residenza effettiva: tale requisito si perfeziona con la dimora stabile ed abituale in Italia, assumendo rilevanza essenziale il rapporto tra il soggetto richiedente la provvidenza ed il luogo. Per quanto sopra salvo che per gravi motivi sanitari opportunamente documentati - l'Inps dovrà procedere alla sospensione dell'assegno sociale in caso di permanenza all'estero per un periodo superiore ad un mese. Decorso un anno dalla sospensione dell'assegno sociale le sedi competenti - previa verifica del permanere di tale situazione - provvederanno a revocare il beneficio;
la Lega Nord è riuscita - in sede di esame parlamentare del decreto-legge n.112 del 2008 - ad arginare la truffa dei ricongiungimenti familiari ai soli fini dell'ottenimento dell'assegno sociale, introducendo quale ulteriore requisito per l'accesso alla prestazione il soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio italiano;
con messaggio Inps del 4 giugno 2008 è stata, altresì, disposta la sospensione dell'assegno sociale in caso di permanenza a l'estero del beneficiario per un periodo superiore ad un mese, fatti salvi gravi motivi sanitari opportunamente documentati dall'interessato;
ciononostante, secondo i dati riportati dalla stampa, sono ancora circa 13.800 gli immigrati che ricevono dall'Inps un assegno sociale per un totale di 6.190.930 euro al mese;
solo nel mese di luglio 2011 la guardia di finanza di Modena ha scoperto 23 persone straniere che truffavano lo Stato fingendo di essere stabilmente residenti nel territorio della regione Emilia Romagna in modo da percepire l'assegno sociale di 417,30 euro mensili erogato dall'Inps. In questa occasione, gli agenti delle Fiamme Gialle, compiendo verifiche sul territorio, hanno accertato come diversi beneficiari della prestazione assistenziale - originari di Marocco, Albania, Argentina, Estonia, Brasile, Polonia e Spagna - continuassero a percepire la quota pur non abitando più in Italia;
è necessario provvedere a stabilire procedure certe per accertare la permanenza stabile in Italia, attivando le verifiche e i controlli ritenuti più opportuni per riscontrare quanto dichiarato dal pensionato: accertamento presso il Comune di residenza in Italia a mezzo dell'Autorità di polizia preposta, acquisizione di dichiarazioni del consolato, presa visione dei visti d'ingresso e di uscita apposti sul passaporto con il pieno coinvolgimento della Polizia Municipale e le altre autorità di Pubblica Sicurezza per le indagini di competenza, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 68 del 2001,

impegna il Governo

a farsi promotore dell'istituzione di un sistema efficace di verifica di ogni variazione di residenza con relativa comunicazione tempestiva e periodica all'Inps dei risultati di tali controlli anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali territoriali e dei rispettivi uffici di anagrafe, nell'ambito delle proprie funzioni e nel rispetto delle proprie competenze e ad attivare, anche attraverso iniziative legislative, un inasprimento delle sanzioni in capo ai cittadini comunitari ed extracomunitari che inizialmente in regola con i requisiti per ottenere l'assegno sociale, abbiano successivamente continuato a percepire la quota del sussidio pur non abitando più in Italia.
9/4940-A/21.Polledri.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del decreto legge in esame detta disposizioni di semplificazione amministrativa in tema di certificazioni sanitarie necessarie per ottenere le agevolazioni fiscali sui veicoli e il contrassegno invalidi a favore delle persone disabili;
il Governo è autorizzato ai sensi della disposizione di cui all'articolo 4 del presente provvedimento ad emanare uno o più regolamenti, per individuare gli ulteriori benefici, a cui è possibile applicare le norme di semplificazione in esame, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica;
la disciplina regolata dal decreto ministeriale 27, agosto 1999, n. 332 in materia di prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo dei dispositivi ausili tecnici di serie prevede per gli utenti finali una serie di complicazioni burocratiche che rendono nei fatti estremamente difficoltoso l'accesso a tale beneficio,

impegna il Governo

ad adottare nel momento dell'esercizio dell'attività di regolamentazione di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge interventi volti a semplificare il procedimento di prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo dei dispositivi (ausili tecnici) di serie, la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato nonché degli apparecchi acquistati direttamente dalle aziende sanitarie locali.
9/4940-A/22.Meroni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 35 del decreto-legge in esame in materia di controllo societario, prevede la riduzione dello spazio di agibilità per il collegio sindacale;
la novella degli articoli 2397 e 2477 del codice civile; in tema di controllo delle società di capitali, corregge in parte la disciplina del sindaco unico introdotta dalla recente legge di stabilità;
in particolare le disposizioni in materia di controllo societario intervengono anche sulle società a responsabilità limitata relativamente alle possibilità di sostituire i sindaci con i revisori, mentre sulla normativa era già da poco intervenuta la legge di stabilità con gli articoli 13 e 14, con il rischio di confusione anche in considerazione del fatto che i soggetti nominati ai sensi della legge di stabilità non possono essere revocati prima della fine del mandato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attuare interventi di coordinamento delle disposizioni legislative in materia di controlli societari nelle società di capitali e nelle società a responsabilità limitata anche al fine del necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti e in coerenza con la normativa comunitaria.
9/4940-A/23.Follegot, Lussana.

La Camera,
apprezzando il tentativo del Governo di procedere ad un'azione di semplificazione dei vincoli burocratici che limitano sotto molti aspetti le libertà economiche nel nostro Paese, peraltro già in avanzato stato di preparazione all'epoca in cui maturarono le dimissioni del precedente esecutivo;
ritenendo tuttavia a possibile ed auspicabile spingere ulteriormente in avanti l'azione di razionalizzazione e semplificazione nel campo della Difesa;
evidenziando come sia particolarmente opportuna e raccomandabile un'iniziativa specifica per razionalizzare la contrattualistica concernente il personale militare, riconoscendone al tempo stesso le specificità rispetto a quello delle forze di polizia;
sottolineando come possa essere semplificata ed allineata agli standard prevalenti in Europa la stessa architettura delle carriere militari,

impegna il Governo

a porre allo studio un intervento di semplificazione e riordino della contrattualistica concernente il personale militare, che preveda la separazione del comparto Difesa dal comparto Sicurezza, introduca tre livelli contrattuali distinti - corrispondenti rispettivamente alle categorie ufficiali, sottufficiali, graduati e volontari di truppa - introduca meccanismi di adeguata remunerazione del merito, riduca ed omogeneizzi le componenti delle retribuzioni spettanti al personale militare; altresì a preparare un secondo intervento di semplificazione, che riordini le carriere del personale militare ed in particolare disponga la riduzione del numero dei livelli gerarchici esistenti all'interno di ciascun ruolo, di modo che non si abbiano più di tre livelli gerarchici per gli ufficiali generali ed equiparati, tre per gli ufficiali superiori, tre per gli ufficiali inferiori, tre per i sottufficiali, tre per i graduati e volontari di truppa.
9/4940-A/24.Gidoni.

La Camera,
apprezzando il tentativo del Governo di procedere ad un'azione di semplificazione dei vincoli burocratici che limitano sotto molti aspetti le libertà economiche nel nostro Paese, peraltro già in avanzato stato di preparazione all'epoca in cui maturarono le dimissioni del precedente esecutivo;
ritenendo tuttavia a possibile ed auspicabile spingere ulteriormente in avanti l'azione di razionalizzazione e semplificazione nel campo della Difesa;
evidenziando come sia particolarmente opportuna e raccomandabile un'iniziativa specifica per razionalizzare la contrattualistica concernente il personale militare, riconoscendone al tempo stesso le specificità rispetto a quello delle forze di polizia;
sottolineando come possa essere semplificata ed allineata agli standard prevalenti in Europa la stessa architettura delle carriere militari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre allo studio un intervento di semplificazione e riordino della contrattualistica concernente il personale militare.
9/4940-A/24.(Testo modificato nel corso della seduta) Gidoni.

La Camera,
premesso che:
la crisi economica internazionale, manifestatasi negli ultimi anni in tutti Paesi d'Europa, ha avuto gravi ripercussioni sull'intero sistema economico nazionale italiano, colpendo in particolar modo il settore del commercio, e quello della distribuzione medio-piccola in particolare, che da mesi manifesta ormai segnali evidenti di diminuzione del volume di fatturato;
il settore del commercio è uno dei punti di forza dell'economia italiana, e per il flusso economico che ogni anno genera, e perché, nei piccoli centri storici, è parte integrante del tessuto urbano ed economico delle città italiane;
l'articolo del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, che prevede liberalizzazione degli orari per gli esercizi commerciali mette a grave rischio la sopravvivenza dei negozi al dettaglio, i quali rischiano di scomparire, soverchiati dagli operatori della grande distribuzione i quali, a differenza dei piccoli negozi a conduzione famigliare, possono usufruire del turn-over del personale;
alcune Regioni italiane, tra le quali il Veneto che, dopo aver preventivamente consulta le associazioni di categoria, ha approvato nel mese di dicembre 2011 la legge regionale n. 30 del 2011 che l'articolo 3, comma 4, stabilisce come «Le attività di commercio al dettaglio derogano all'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al comma 2 nel mese di dicembre, nonché, in via sperimentale, in ulteriori sedici giornate nel corso dell'anno, scelte dai comuni interessati entro il 30 novembre dell'anno precedente, sentite le organizzazioni di cui al comma 1 e favorendo la promozione di iniziative di marketing territoriale concertate con la piccola, media e grande distribuzione, finalizzate alla valorizzazione del tessuto commerciale urbano»; hanno impugnato il provvedimento governativo, sulla base del fatto che la Costituzione italiana, all'articolo 117, delega alle regioni stesse il commercio interno come materia di competenza esclusiva delle regioni medesime;
numerosi comuni veneti avevano da subito recepito la normativa regionale, emanando apposite ordinanze sindacali per regolamentare il commercio fisso nel proprio territorio comunale ed appoggiando così le istanze delle associazioni di categoria dei negozianti;
la norma rischia di creare un grave danno proprio al principio della libera concorrenza, ovvero quel principio che intende invece sostenere, danneggiando i piccoli esercizi commerciali e la loro pluralità di offerta di servizio che rappresentano invece una ricchezza, ed avvantaggiando così la sola grande distribuzione,

impegna il Governo

a rivedere l'attuale disposizione in materia di liberalizzazioni prevedendo, in ragione della stessa, la formulazione di una norma apposita e specifica, di concerto con le associazioni di categoria e gli enti locali, in grado di prevedere una graduale revisione del principio delle liberalizzazioni degli orari nel settore del commercio.
9/4940-A/25.Bitonci, Bragantini.

La Camera,
premesso che:
vanno valutate negativamente le misure introdotte dal provvedimento in titolo, congiuntamente a precedenti disposizioni governative;
l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria, prevedendo altresì come questa, a differenza del precedente decreto sul federalismo municipale, si applichi anche agli immobili censiti come abitazione principale;
nel dispositivo del Governo e negli intendimenti dello stesso, il gettito dell'imposta sulla prima abitazione è devoluto ai comuni così che l'imposta diventa per gli enti locali stessi, e nonostante la riduzione al fondo di riequilibrio, una voce di entrata di estrema importanza;
oggi giorno, soprattutto in determinate aree del Paese, esistano sull'intero territorio nazionale migliaia d'immobili ed edifici non censiti e sconosciuti all'Agenzia del Territorio, l'ente cui spetta il compito il monitoraggio delle dichiarazioni catastali e che, solo nel 2008, sono stati scoperti oltre 570.000 immobili fantasma i quali, oltre a costituire un abuso edilizio, determinano un minore gettito per quegli enti dove gli immobili stessi non vengono adeguatamente censiti;
i controlli operati dall'Agenzia del Territorio hanno consentito di scoprire numerosi evasori che, alla luce degli ultimi rilevamenti effettuati dalla stessa Agenzia nelle oltre cento province italiane controllate, le prime tredici del Mezzogiorno collezionano da sole ben 703.150 fabbricati fantasma su un totale di 2.077.048 finora scoperti, cioè uno su tre (il 33,8 per cento) e che, così come riportato dall'ultimo consuntivo presentato dall'Agenzia del Territorio, l'attività di regolarizzazione effettuata nel 2010 ha consentito un maggior gettito di oltre 470 milioni di euro di cui ben 356 a fini IMU;
un monitoraggio ancora più approfondito e dettagliato garantirebbe sia un maggior gettito d'imposta capace di sopperire a quella carenza di risorse economiche evidenziata, contribuendo altresì a riportare una equità sociale tra chi paga correttamente e chi, invece, evade,

impegna il Governo

a procedere rapidamente, anche con l'ausilio degli enti competenti, ad un aggiornamento del censimento degli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, prevedendo altresì delle misure sanzionatorie per quei comuni che non dovessero fornire un adeguato supporto, tecnico ed informatico, a tale finalità.
9/4940-A/26.Forcolin.

La Camera,
premesso che:
l'attuale difficile situazione economica che oggi vivono gli enti locali è dovuta soprattutto alla complessa situazione relativa al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, sia per la oggettiva complessità economico-finanziaria, sia per il fatto che la modalità con la quale si chiede agli enti periferici di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, crea notevoli difficoltà alle amministrazioni pubbliche, incapaci di pianificare per tempo e in modo corretto la realizzazione delle opere pubbliche necessarie al territorio;
ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, l'assoggettamento al patto di stabilità vale per tutte le società in house che siano affidatarie dirette di servizi pubblici o strumentali e che tale vincolo si applica anche alle società che gestiscono servizi pubblici esclusi dall'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e che, pertanto, gli enti soci delle società a totale partecipazione pubblica, titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici o strumentali senza gara, devono vigilare sull'osservanza del patto di stabilità interno da parte degli organismi partecipati;
il decreto-legge n. 1 del 2012 (così detto «decreto liberalizzazioni»), ha introdotto nel citato decreto-legge n. 138 del 2011 l'articolo 3-bis, stabilendo che le società affidatorie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge n 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. L'ente locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto;
il chiarimento della Corte dei conti, sezione di controllo della Lombardia, nell'articolata deliberazione n. 7 del 19 gennaio 2012, ha precisato come l'assoggettamento al patto di stabilità vale per tutte le società in house che sano affidatarie dirette di servizi pubblici o strumentali, ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, specificando altresì come, tuttavia, in attesa del decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 che definisca le modalità e della relativa modulistica, «non può farsi derivare dalle predette norme l'obbligo attuale, in capo agli enti controllanti, di valutare il rispetto del Patto di stabilità attraverso un bilancio consolidato funzionale ad un'analisi della situazione finanziaria della società unitamente o quella dell'Ente locale»,

impegna il Governo

ad escludere, anche in ragione della difficile situazione economica degli enti locali e in ragione dei stringenti vincoli oggi vigenti in materia di Patto di Stabilità interno, l'assoggettamento delle società in house al patto di stabilità interno.
9/4940-A/27.Lanzarin.

La Camera,
premesso che:
l'attuale difficile situazione economica che vivono gli enti locali e dovuta soprattutto alla complessa situazione relativa al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, sia per la oggettiva complessità economico-finanziaria, sia per il fatto che la modalità con la quale si chiede agli enti periferici di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, crea notevoli difficoltà alle amministrazioni pubbliche, incapaci di pianificare per tempo e in modo corretto la realizzazione delle opere pubbliche necessarie al territorio;
la difficoltà delle amministrazioni stesse nel rispettare i vincoli del Patto, oltre ad impedire agli enti di poter investire adeguate risorse per la realizzazione di nuove opere, rallenta in maniera vistosa, altresì, il pagamento da parte degli enti stessi verso le aziende che hanno già realizzato le stesse opere;
a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», all'articolo 35 sono previste disposizioni in materia di tesoreria unica che prevedono la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del regime di tesoreria mista introdotto con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e l'applicazione del regime precedente di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720;
il regime di tesoreria mista, introdotta con il citato decreto legislativo n. 249 del 1997, ha rappresentato un punto fondamentale per la realizzazione di una maggiore autonomia delle amministrazioni territoriali e locali, dal momento che con tale regime è stato consentito agli enti di poter versare almeno le proprie entrate non più nei conti fruttiferi intestati all'ente presso la tesoreria provinciale dello Stato, ma presso i tesorieri dei singoli enti, permettendo così agli stessi di realizzare sulle disponibilità presso il proprio tesoriere interessi più elevati di quelli altresì riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle giacenze depositate presso i conti fruttiferi;
la disposizione del ripristino della tesoreria unica, congiuntamente alla revisione di altre norme, come la revisione dell'IMU, applicata ora anche sulle prime abitazioni, e il taglio del fondo sperimentale di riequilibrio, vanno da aggiungersi alla sospensione dell'iter legislativo del federalismo demaniale, secondo pilastro della riforma federalista iniziata nel 2009, e denotano il rallentamento della riforma federale,

impegna il Governo

a rivedere le disposizioni oggi previste a carico degli enti locali, prevedendo un allentamento dei vincoli ora vigenti per i Comuni virtuosi e riprendendo altresì la riforma federalista attualmente sospesa.
9/4940-A/28.Pastore.

La Camera,
premesso che:
l'attuale crisi economica, manifestatasi a livello globale, soprattutto negli ultimi anni tre anni, e che ha investito tutti Paesi d'Europa, ha avuto pesanti ripercussioni sull'intero sistema economico nazionale italiano;
il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ex articolo 81, comma 32, in considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, aveva per primo introdotto la carta acquisti;
la stessa carta acquisti, come prevista dal citato decreto-legge, è concessa ai residenti di cittadinanza italiana, ovvero ai cittadini italiani regolarmente iscritti all'anagrafe comunale, che versano in condizione di maggior disagio economico, si configura come una carta acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche il cui valore è pari a 40 euro mensili, successivamente incrementati con due successivi decreti ministeriali, e viene caricata ogni due mesi con 80 euro, sulla base degli stanziamenti disponibili;
le persone che ne hanno diritto sono i cittadini italiani regolarmente iscritto all'Anagrafe della popolazione residente (l'Anagrafe comunale), suddivisi in due distinte tipologie, ovvero gli anziani tra i 65-69 anni con redditi o pensione fino a 6.000 euro l'anno ovvero gli anziani oltre i 70 anni con una soglia di reddito fino a 8.000 euro, e le famiglie con figli sotto i 3 anni, con un indicatore ISEE di 6.000 euro;
il decreto-legge in esame all'articolo 60, commi 1-4, prevede l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, per favorire la diffusione della carta acquisti, tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno, tra le quali anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta;
entro novanta giorni dalla entrata in vigore dello stesso decreto-legge, in un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti alcuni aspetti riguardanti i criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei comuni e l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, sulla base del nucleo familiare e del costo della vita nei comuni coinvolti dalla sperimentazione,

impegna il Governo

a considerare come indice di priorità, all'interno dell'apposito decreto interministeriale che definirà i criteri per la identificazione dei beneficiari, il criterio del numero di persone non autosufficienti, così come individuate ai sensi della legge n. 104 del 1992, appartenente a ciascun nucleo famigliare ovvero prevedendo un aumento del 50 per cento della soglia massima di reddito o pensione entro cui si ha diritto alla carta acquisti per ciascuna persona disabile grave non autosufficiente presente nel nucleo famigliare stesso.
9/4940-A/29.Martini.

La Camera,
premesso che:
l'attuale crisi economica, manifestatasi a livello globale, soprattutto negli ultimi anni tre anni, e che ha investito tutti Paesi d'Europa, ha avuto pesanti ripercussioni sull'intero sistema economico nazionale italiano;
il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ex articolo 81, comma 32, in considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, aveva per primo introdotto la carta acquisti;
la stessa carta acquisti, come prevista dal citato decreto-legge, è concessa ai residenti di cittadinanza italiana, ovvero ai cittadini italiani regolarmente iscritti all'anagrafe comunale, che versano in condizione di maggior disagio economico, si configura come una carta acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche il cui valore è pari a 40 euro mensili, successivamente incrementati con due successivi decreti ministeriali, e viene caricata ogni due mesi con 80 euro, sulla base degli stanziamenti disponibili;
le persone che ne hanno diritto sono i cittadini italiani regolarmente iscritto all'Anagrafe della popolazione residente (l'Anagrafe comunale), suddivisi in due distinte tipologie, ovvero gli anziani tra i 65-69 anni con redditi o pensione fino a 6.000 euro l'anno ovvero gli anziani oltre i 70 anni con una soglia di reddito fino a 8.000 euro, e le famiglie con figli sotto i 3 anni, con un indicatore ISEE di 6.000 euro;
il decreto-legge in esame all'articolo 60, commi 1-4, prevede l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, per favorire la diffusione della carta acquisti, tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno, tra le quali anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta;
entro novanta giorni dalla entrata in vigore dello stesso decreto-legge, in un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti alcuni aspetti riguardanti i criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei comuni e l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, sulla base del nucleo familiare e del costo della vita nei comuni coinvolti dalla sperimentazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tenere adeguatamente conto, nell'adozione di future iniziative a favore di soggetti svantaggiati, dell'esigenza delle persone non autosufficienti individuate ai sensi della legge n. 104 del 1992;
a considerare come indice di priorità, all'interno dell'apposito decreto interministeriale che definirà i criteri per la identificazione dei beneficiari, il criterio del numero di persone non autosufficienti, così come individuate ai sensi della legge n. 104 del 1992, appartenente a ciascun nucleo famigliare ovvero prevedendo un aumento del 50 per cento della soglia massima di reddito o pensione entro cui si ha diritto alla carta acquisti per ciascuna persona disabile grave non autosufficiente presente nel nucleo famigliare stesso.
9/4940-A/29.(Testo modificato nel corso della seduta) Martini.

La Camera,
premesso che:
il Governo all'interno del decreto-legge n. 201 del 2011, recante «disposizioni urgenti disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» tra le diverse misure finalizzate, ha anche previsto la reintroduzione dell'imposta immobiliare sulla prima casa (ex ICI) congiuntamente alla rivalutazione delle rendite catastali, alla cui rivalutazione viene altresì applicato un moltiplicatore;
la riforma federalista intrapresa con la legge delega n. 42 del 2009 aveva previsto, a partire dal 2014, l'introduzione dell'IMU escludendo tuttavia dalla sua applicazione gli edifici a prima abitazione e finalizzata, nel suo impianto strategico legislativo, a concedere maggiore autonomia fiscale agli enti locali così da permettere agli stessi di poter giungere ad una piena realizzazione del federalismo fiscale;
il tributo dell'IMU sarà ovviamente maggiormente oneroso per quelle famiglie dove vivono persone non autosufficienti, ovvero per quelle famiglie che sostengono spese più rilevanti legate alla cura e ai maggiori spazi necessari per la salute dei propri famigliari, rispetto a famiglie dove completamente autonome;
le detrazioni ora previste sulla prima abitazione, di duecento euro, a favore di tutte le famiglie, e di 50 euro per ciascun figlio, fino ad un massimo di otto figli, che risulti appartenente al nucleo famigliare e con una età inferiore ai 26 anni, per un comporto complessivo di 600 euro, a valere sulle risorse spettanti al Comune, non siano congrue né sufficienti per poter diminuire in modo fattivo gli oneri derivanti dall'applicazione del tributo IMU sulle famiglie che hanno a carico figli o parenti non autosufficienti,

impegna il Governo

a considerare la necessità di integrare le detrazioni ora previste dalla vigente normativa sull'IMU per la prima abitazione prevedendo, per gli anni 2012 e 2013 e con risorse a valere sul gettito spettante allo Stato, la riduzione del 50%, e fino alla completa concorrenza, dell'imposta municipale sulla prima abitazione per ciascun figlio disabile grave non autosufficiente, così come individuato ai sensi della legge n. 104 del 1992.
9/4940-A/30.Rondini.

La Camera,
premesso che:
esaminate, in particolare, le misure introdotte dall'articolo 60, si valuta positivamente la volontà di diffondere lo strumento della carta acquisti, introdotta dal Governo Berlusconi con il decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di dare un aiuto economico concreto alle fasce più bisognose della popolazione;
va valutata positivamente la sperimentazione per le città sopra i 250.000 abitanti;
è importante per i cittadini arrivare all'unificazione in un solo documento elettronico di tutti i documenti personali: carta d'identità, patente di guida, carta regionale dei servizi, codice fiscale;
in molti comuni si sono già fatte sperimentazioni sull'emissione delle carte d'identità elettroniche;
per i cittadini che si servono della carta acquisti potrebbe essere più dignitoso utilizzare la carta d'identità, piuttosto che un documento specifico con il quale possono essere facilmente identificabili quali soggetti in difficoltà economiche,

impegna il Governo

a prevedere, ove possibile, come supporto della carta acquisti la carta d'identità elettronica.
9/4940-A/31.Bragantini, Fugatti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 37 introduce disposizioni relative alla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese;
il decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, aveva stabilito che le imprese costituite in forma societaria indicassero il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese e che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria, dovessero comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata;
la PEC è acquistabile da uno dei gestori autorizzati, che rilascia un'attestazione di avvenuta attivazione della casella; l'iscrizione della PEC e le comunicazioni di variazione sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria, ma molti commercialisti addebitano alle società clienti un importo forfettario per l'espletamento dell'iscrizione pari a qualche decina di euro;
per semplificare ulteriormente la procedura e rendere del tutto gratuite per le società l'iscrizione della PEC e le comunicazioni di variazione, sarebbe sufficiente consentire l'invio dalla propria casella PEC di un messaggio di iscrizione, accompagnato dall'attestazione rilasciata dal gestore autorizzato che ha attivato la casella di posta,

impegna il Governo

a consentire l'iscrizione della casella di PEC attraverso una semplice mail al registro delle imprese, accompagnata dall'attestazione rilasciata dal gestore che ha attivato la casella di posta.
9/4940-A/32.Desiderati, Bragantini.

La Camera,
premesso che:
le imprese italiane, soprattutto le medio-piccole, versano in una difficile situazione economico-finanziaria e hanno sempre maggiori difficoltà nel rispettare le scadenze dei pagamenti tributari e previdenziali;
è anche e soprattutto interesse dell'erario trovare modalità di riscossione che consentano di riscuotere i crediti verso le imprese, visto che in caso di chiusura delle aziende risulta quasi impossibile ottenere il pagamento delle imposte; tale modalità deve prevedere la possibilità di una rateazione del debito lunga e flessibile, senza l'addebito di sanzioni e la sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo per i contribuenti che vi aderiscono;
è indispensabile distinguere gli evasori dai contribuenti che hanno presentato regolarmente le dichiarazioni fiscali, ma che per oggettive difficoltà economiche non riescono a versare le imposte,

impegna il Governo

a introdurre, per le piccole e medie imprese, un meccanismo di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti che preveda una rateazione lunga e flessibile del debito, con l'azzeramento degli interessi di mora e delle sanzioni e la sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo per i contribuenti che vi aderiscono.
9/4940-A/33.Cavallotto.

La Camera,
premesso che:
i contratti di ricerca a tempo determinato hanno avuto finora la funzione di rimandare il momento dell'ingresso dei giovani nei ruoli della docenza con tempi biblici rispetto al naturale percorso professionale di una qualsiasi carriera;
tali contratti non specificano e non garantiscono elementi fondamentali che consentano a un ricercatore universitario di lavorare (autonomia, accesso indipendente ai fondi di ricerca, possibilità di accedere a un'alta qualificazione) e di costruire il suo futuro (compensi, contributi, maternità eccetera);
la previsione di contratti della durata di tre anni rinnovabili per altri tre, previsti a seguito del superamento di un concorso per diventare professore associato o ordinario, rischia di rendere inutilmente complessa la carriera universitaria, deviando l'attenzione del ricercatore universitario dal suo lavoro e, in alcuni casi, alimentando la nascita di clientelismi e di gruppi di potere;
questo fattore, insieme all'impossibilità materiale di realizzare progetti, è alla base del fenomeno della «fuga dei cervelli» all'estero, dove le posizioni che prevedono un contratto a termine sono di gran lunga meglio remunerate e valorizzate;
da parte nostra c'è la convinzione che soltanto con proposte veramente innovative, e senza condizionamenti legati all'esistente, l'università potrà trasformarsi profondamente ed essere pronta ad affrontare le sfide che le si presentano, soprattutto nel confronto con gli altri Paesi europei, per continuare a essere un luogo di ricerca e di innovazione tecnologica, un ruolo fortemente compromesso da politiche miopi che hanno visto e che vedono tuttora nell'università solo una fonte di spesa e non un'occasione di investimento per il futuro;
la salute di un sistema di ricerca dipende non solo dalla possibilità di coinvolgere la maggior parte dei ricercatori ma anche dalla capacità di trattenere quelli che possono contribuire in modo efficace al suo sviluppo a medio e lungo termine;
con riferimento alle aree maggiormente importanti nel settore della ricerca, aree che vedono coinvolte più strutture di ricerca, è ragionevole ipotizzare che queste possano concordare un programma comune di attivazione di posizioni permanenti, che consenta la realizzazione degli obiettivi scientifici, formativi e di contributo all'innovazione su un arco di tempo superiore alla durata di specifici progetti;
bisogna scoraggiare la tendenza a mantenere personale di ricerca per tempi troppo lunghi in posizioni precarie (assegni di ricerca, borse post-doc) di fatto non corrispondenti alle competenze dei soggetti interessati, o a reclutare attraverso queste forme personale con elevata qualifica. Va, inoltre, incentivata una partecipazione ai bandi di ricerca che sia coerente con le impostazioni programmatiche delle singole istituzioni e che evidenzi lo sforzo di selezionare i candidati in base a criteri di qualità, evitando la sottomissione di proposte con scarsa probabilità di successo. La competitività della ricerca sperimentale dipende in primo luogo dalla capacità dei suoi ricercatori, ma in modo non secondario dalla disponibilità di adeguati strumenti di ricerca (apparati sperimentali di rilievo, sistemi avanzati di indagine, banche-dati, biblioteche, eccetera),

impegna il Governo

al fine di sviluppare programmi di ricerca scientifica, industriale e tecnologica di alta valenza nazionale, regionale e internazionale, nonché per favorire l'accrescimento del capitale umano, a valutare la possibilità di istituire un «Sistema integrato della ricerca e dell'alta formazione post-dottorato», col concorso inter-istituzionale di Università, Regioni, Fondazioni ed enti di ricerca, che si impegnino a sottoscrivere «accordi unitari».
9/4940-A/34.Grimoldi.

La Camera,
premesso che:
alcune case editrici scientifiche internazionali, specializzate nel settore umanistico pubblicano solo libri di altissima specializzazione;
ogni fase del processo di pubblicazione è sottoposta a controllo, editoriale e scientifico, a volte lento, tanto che dalla proposta all'uscita possono passare anni;
i libri pubblicati dalle predette case editrici sono reperibili nelle circa 250 biblioteche di ricerca più importanti del mondo; il prezzo varia generalmente dai 120 ai 250 euro, che moltiplicato per le 250 biblioteche e per un numero notevole di uscite annuali garantisce un certo successo alla casa editrice, ripagandola dell'investimento a favore di editors bravi, per prodotti di alto livello scientifico e innovativo;
altre case editrici pubblicano sempre monografie scientifiche, che non avendo mercato necessitano di altri tipi di finanziamenti (dai 5 ai 15 mila euro per le spese di pubblicazione di poche centinaia di copie);
il finanziamento di dette monografie è a carico dei fondi di ricerca del dipartimento, dell'università, dell'ente di ricerca o della di fondazione culturale di cui fa parte il «ricercatore-autore» del libro in questione; ciò certifica la valenza scientifica del libro in parola, sottoposto al parere vincolante di esperti della materia;
le stesse case editrici sono scelte sulla base di determinati criteri: pubblicano una collana nota, vantano una tradizione particolare, sono dotati di un comitato scientifico ad hoc;
le predette «monografie» spesso non entrano nel mercato della distribuzione, rimanendo sconosciute anche alle citate 250 biblioteche scientifiche più importanti, nonché legate ai soli diritti editoriali;
le case editrici interessate alla pubblicazione delle suddette monografie intercettano nel complesso ingenti fondi pubblici, avendo la garanzia di un guadagno ed investimento a costo zero, senza alcun beneficio da parte dell'autore del libro, con un costo di stampa esageratamente alto e con una forma di pseudo concorrenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di regolamentare l'uso dei fondi della ricerca destinati a finanziare pubblicazioni scientifiche, vincolando tali finanziamenti alle garanzie di innovazione, pubblicizzazione e distribuzione nelle migliori biblioteche scientifiche, offerte dalle case editrici interessate.
9/4940-A/35.Rivolta.

La Camera,
premesso che:
l'Unione europea fissa al 3 per cento del PIL l'obiettivo al 2020 per la spesa in ricerca e sviluppo, ma nel nostro Paese qualsiasi innalzamento di spesa in questo campo, per essere sostenibile e duraturo, dovrà essere graduale e tenere conto delle caratteristiche strutturali del sistema produttivo;
il ritardo di crescita e di competitività dell'economia italiana è sotto gli occhi di tutti, ormai da più di un decennio. Riflette anche il deficit di innovazione, significativo sia rispetto ai principali paesi europei sia rispetto agli obiettivi delineati nella strategia di Lisbona prima e in quella «UE 2020» poi;
l'obiettivo UE 2020 di una spesa in ricerca e sviluppo pari al 3 per cento del Pil è condivisibile. Tuttavia, qualsiasi innalzamento di spesa, per essere sostenibile e duraturo, non potrà che essere graduale, dovendo tenere conto delle caratteristiche strutturali del nostro sistema produttivo;
la spesa in ricerca e sviluppo in rapporto al Pil ha un valore nettamente inferiore alla media della Unione europea (1,8 per cento) per effetto soprattutto del minor contributo della componente che fa capo alle imprese;
in effetti le piccole e medie imprese hanno difficoltà a sostenere i costi elevati insiti nell'attività di ricerca e innovazione e ad assumersene i rischi;
ai fini dello sviluppo della capacità di innovazione nei prodotti e nei processi delle suddette piccole e medie imprese, e alla creazione di aggregazioni sistemiche a livello territoriale, le azioni del Governo dovrebbero necessariamente confrontarsi con il nuovo articolo 117 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale di modifica del Titolo V, che attribuisce alle regioni potestà legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica;
il raggiungimento degli obiettivi di competitività del sistema paese rispetto agli altri paesi avanzati richiede che anche in Italia i livelli regionale e nazionale evitino sovrapposizioni e duplicazioni di intervento (anche al fine di evitare gli innumerevoli contenziosi in atto) ed operino in modo sinergico, nell'ambito di un'unica, complessiva visione strategica;
al riguardo sarebbe opportuno affidare:
a) alla competenza esclusiva dello Stato le politiche di interesse generale e strategico nazionale e internazionale, quali l'ottimizzazione del Sistema della Ricerca pubblica italiana; la realizzare la semplificazione amministrativa dell'accesso alle risorse per la Ricerca anche armonizzando gli strumenti normativi di finanziamento esistenti, compresi i fondi strutturali; l'assegnazione di un nuovo ruolo ai processi di valutazione dei risultati della Ricerca e delle relative risorse umane; il miglioramento della qualità del sistema di formazione e reclutamento degli addetti alla Ricerca in linea con le indicazioni della Carta Europea dei Ricercatori; il migliorare la partecipazione italiana nel contesto della Ricerca europea ed internazionali sia nella fase decisionale sia attuativa; la messa in atto di un sistema integrato nazionale/internazionale di raccolta ed analisi dei dati su ricerca, sviluppo e innovazione italiane; i grandi progetti strategici di ricerca di base realizzati attraverso le risorse del FIRB; i progetti e i programmi di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo e gli interventi di sostegno alle imprese strategiche per una particolare filiera produttiva; la costituzione di grandi laboratori pubblico-privato al sostegno e per lo sviluppo di piattaforme tecnologiche di interesse nazionale; il coordinamento della partecipazione del sistema scientifico nazionale ai grandi progetti europei ed internazionali (piattaforme tecnologiche europee); le azioni di potenziamento del patrimonio infrastrutturale di ricerca del Paese;
b) alla competenza regionale gli interventi la cui rilevanza sia strettamente connessa alle esigenze di sviluppo del singolo territorio interessato. Appaiono rientrare in tale logica, da un lato, gli interventi di potenziamento della capacità di ricerca e di innovazione delle piccole e medie imprese (PMI), dall'altro tutte le azioni di valorizzazione territoriale della ricerca:
c) al concorso di competenze nazionali e regionali: azioni di creazioni di distretti tecnologici territoriali, in modo da garantire ai distretti una capacità competitiva che vada oltre i ristretti confini nazionali e tale da poter essere inserita in reti nazionali ed internazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, ai fini di una equilibrata ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, prevista dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, un Accordo ad hoc in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
9/4940-A/36.Goisis.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 del decreto-legge in esame prevede l'emanazione di un decreto interministeriale, adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, volto ad approvare il nuovo modello di dichiarazione unica di conformità degli impianti;
la disposizione ha lo scopo di semplificare gli attuali obblighi dei cittadini, ai fini della dichiarazione della conformità, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli impianti sia per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente,

impegna il Governo

ad attuare l'articolo 9 senza aggiungere ulteriori o maggiori obblighi e oneri a carico dei cittadini.
9/4940-A/37.Isidori.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 57 del decreto-legge in esame qualifica come strategici una serie di infrastrutture - insediamenti propri del settore energetico, come gli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, i depositi costieri di oli minerali, i depositi di carburante per aviazione siti nelle aree aeroportuali, i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi (escluso il GPL) di capacità superiore a 10.000 metri cubi, i depositi di stoccaggio di GPL di capacità non inferiore a 200 tonnellate, gli oleodotti facenti parte della rete nazionale degli oleodotti;
in base alla nuova norma, le autorizzazioni relative agli oli minerali di cui all'articolo 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono ora rilasciate dallo Stato e, in particolare, dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate;
la competenza regionale è pertanto salvaguardata per le infrastrutture relative alla lavorazione e stoccaggio di oli minerali, anche in linea con la sentenza n. 383 del 2005 della Corte costituzionale, dal meccanismo dell'intesa;
non è chiaro il coinvolgimento della regione interessata in caso di infrastrutture diverse dalla lavorazione e stoccaggio di oli minerali, come gli oleodotti della rete nazionale e i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi e di GPL,

impegna il Governo

ad attuare l'articolo 57, garantendo l'intesa con ciascuna Regione interessata per tutte le infrastrutture energetiche individuate come strategiche, ai sensi del comma 1, e non solo per le autorizzazioni relative alla lavorazione e stoccaggio di oli minerali di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come previsto dal comma 2.
9/4940-A/38.Alessandri.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 del decreto-legge in esame contiene norme di semplificazione in materia ambientale per le piccole e medie imprese;
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, ha il nobile obiettivo di assicurare il controllo e la repressione delle attività illecite connesse con il ciclo di gestione e dello smaltimento dei rifiuti;
tuttavia tale decreto ha creato difficoltà e preoccupazione tra gli operatori del settore sia per la previsione di costi eccessivi che penalizzerebbero sopratutto le piccole e medie imprese che costituiscono la maggioranza degli operatori interessati, sia per la rilevante confusione interpretativa, aggravata dal fatto che la violazione degli obblighi e delle prescrizioni è sanzionata oltre che civilmente anche penalmente;
le ripetute proroghe dell'entrata in vigore del SISTRI sono rese necessarie, sia per le difficoltà dell'applicazione del sistema, sia per raggiungere intese interministeriali ed effettuare la dovuta concertazione con le imprese ai fini della semplificazione e della verifica tecnica delle componenti software e hardware, come previsto dall'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative per rivedere al più presto la normativa relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), sopprimendo tutte le norme che si sono accavallate negli ultimi tre anni e attuando una semplificazione radicale del sistema, con esclusione dei rifiuti che non presentino criticità ambientali e dei soggetti che movimentano contenute quantità di rifiuti.
9/4940-A/39.Togni, Anna Teresa Formisano, Bratti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 del decreto-legge in esame contiene norme di semplificazione in materia ambientale per le piccole e medie imprese;
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, ha il nobile obiettivo di assicurare il controllo e la repressione delle attività illecite connesse con il ciclo di gestione e dello smaltimento dei rifiuti;
tuttavia tale decreto ha creato difficoltà e preoccupazione tra gli operatori del settore sia per la previsione di costi eccessivi che penalizzerebbero sopratutto le piccole e medie imprese che costituiscono la maggioranza degli operatori interessati, sia per la rilevante confusione interpretativa, aggravata dal fatto che la violazione degli obblighi e delle prescrizioni è sanzionata oltre che civilmente anche penalmente;
le ripetute proroghe dell'entrata in vigore del SISTRI sono rese necessarie, sia per le difficoltà dell'applicazione del sistema, sia per raggiungere intese interministeriali ed effettuare la dovuta concertazione con le imprese ai fini della semplificazione e della verifica tecnica delle componenti software e hardware, come previsto dall'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative per rivedere la normativa relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, riordinando tutte le norme che si sono accavallate negli ultimi tre anni e attuando una semplificazione del sistema.
9/4940-A/39.(Testo modificato nel corso della seduta) Togni, Anna Teresa Formisano, Bratti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 20 del decreto-legge in esame contiene norme di semplificazione in materia di appalti pubblici, apportando modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;
il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con l'articolo 4, comma 2, lettere f), g), l), m) e dd), ha introdotto una serie di semplificazioni in materia di appalti di lavori prevedendo, in particolare, che i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possano essere affidati dalle stazioni appaltanti attraverso procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno dieci soggetti, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, e ad almeno cinque soggetti, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro;
ai fini della garanzia della trasparenza e della correttezza delle operazioni, la norma limita l'utilizzo del subappalto e prevede procedure di pubblicità a posteriori all'aggiudicazione;
inoltre è stata rialzata la soglia per la procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori, passando da 1 milione di euro a un milione e cinquecentomila euro;
la concorrenzialità viene quindi sempre garantita ma in un ambito locale ristretto, evitando la partecipazione alle gare di piccoli lavori delle imprese maggiori, che ovviamente spiazzerebbero la concorrenza dei piccoli appaltatori che spesso costituiscono la linfa economica delle comunità locali;
peraltro, tale procedura evita gli accordi nascosti tra le imprese, impedendo loro a pilotare gli appalti della pubblica amministrazione;
le semplificazioni introdotte con il citato decreto-legge n. 70 hanno dato quindi nuova impulso allo sviluppo delle aziende locali, permettendo alle amministrazioni aggiudicatrici di invitare alle gare di appalto imprese pulite, conosciute nel territorio, che hanno già dimostrato in passato la propria operatività e capacità tecnica, e garantendo, nel contempo, il coinvolgimento ciclico delle imprese locali,

impegna il Governo

sulla base dei risultati raggiunti con l'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 2, lettere f), g), l), m) e dd), del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, ad adottare le opportune iniziative dirette ad alzare ulteriormente le soglie per l'affidamento dei lavori pubblici attraverso procedure negoziate e procedure ristrette semplifica e, fino alla concorrenza delle soglie comunitarie.
9/4940-A/40.Dussin.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del decreto-legge in esame introduce alcune modifiche al codice della strada in materia di abilitazione alla guida, semplificando la procedura per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento ed il mantenimento della patente di guida;
il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ha previsto fino al 1° gennaio 2008, che la certificazione medica per il conseguimento del patentino potesse essere rilasciata dal medico di medicina generale. Il decreto «mille proroghe» ha procrastinato il suddetto termine fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE, prevista entro gennaio 2013. La legge 15 luglio 2008, n. 94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha modificato nuovamente la norma fissando al 30 settembre 2009 la scadenza definitiva del periodo sopra indicato;
allo stato attuale, quindi, il medico di medicina generale non è autorizzato a rilasciare la certificazione dei requisiti psico-fisici per la guida del ciclomotore;
consentire all'interessato al conseguimento del patentino di rivolgersi al proprio medico di base, significa offrirgli maggiori opportunità nella scelta del medico al quale richiedere la certificazione e consentirgli di realizzare un risparmio economico rispetto alla prassi;
il medico di medicina generale, grazie alla conoscenza diretta dei propri assistiti, dispone di una conoscenza pregressa dello stato di salute del paziente che gli consente una valutazione puntuale delle condizioni psichiche e fisiche dello stesso;
non si comprendono le ragioni per negare al cittadino la facoltà di rivolgersi al medico di base. Esso dispone delle competenze necessarie per una corretta valutazione delle condizioni psico-fisiche dei propri assistiti ed è già ora autorizzato a rilasciare certificati medici attestanti le condizioni del paziente, come i certificati di sana e robusta costituzione o i certificati di malattia,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di iniziative volte a far sì che il medico di medicina generale sia autorizzato a rilasciare la certificazione relativa all'accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida dei ciclomotori.
9/4940-A/41.Dal Lago.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del decreto-legge in esame introduce alcune modifiche al codice della strada in materia di abilitazione alla guida, semplificando la procedura per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento ed il mantenimento della patente di guida;
il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ha previsto fino al 1° gennaio 2008, che la certificazione medica per il conseguimento del patentino potesse essere rilasciata dal medico di medicina generale. Il decreto «mille proroghe» ha procrastinato il suddetto termine fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE, prevista entro gennaio 2013. La legge 15 luglio 2008, n. 94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha modificato nuovamente la norma fissando al 30 settembre 2009 la scadenza definitiva del periodo sopra indicato;
allo stato attuale, quindi, il medico di medicina generale non è autorizzato a rilasciare la certificazione dei requisiti psico-fisici per la guida del ciclomotore;
consentire all'interessato al conseguimento del patentino di rivolgersi al proprio medico di base, significa offrirgli maggiori opportunità nella scelta del medico al quale richiedere la certificazione e consentirgli di realizzare un risparmio economico rispetto alla prassi;
il medico di medicina generale, grazie alla conoscenza diretta dei propri assistiti, dispone di una conoscenza pregressa dello stato di salute del paziente che gli consente una valutazione puntuale delle condizioni psichiche e fisiche dello stesso;
non si comprendono le ragioni per negare al cittadino la facoltà di rivolgersi al medico di base. Esso dispone delle competenze necessarie per una corretta valutazione delle condizioni psico-fisiche dei propri assistiti ed è già ora autorizzato a rilasciare certificati medici attestanti le condizioni del paziente, come i certificati di sana e robusta costituzione o i certificati di malattia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a far sì che il medico di medicina generale sia autorizzato a rilasciare la certificazione relativa all'accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida dei ciclomotori.
9/4940-A/41.(Testo modificato nel corso della seduta) Dal Lago.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 34 del decreto-legge, in materia di installazioni di impianti, estende il riconoscimento dell'abilitazione delle imprese di installazione di impianti prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, con riferimento a tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla loro destinazione d'uso;
la norma non introduce nessuna novità rispetto alla disciplina prevista dal citato decreto ministeriale il quale ha espressamente disposto l'ampliamento del campo di applicazione della legge 5 marzo 1990, n.46, che si riferiva ai soli edifici ad uso civile, ricomprendendo in modo formale tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze;
la mancanza di norme transitorie del decreto ministeriale n. 37 del 2008 ha fino ad oggi obbligato le imprese già operanti nel settore a sottoporsi ad onerosi adempimenti burocratici, imposti dalle camere di commercio ai fini dell'aggiornamento dello stato di iscrizione al Registro delle imprese e all'Albo delle imprese artigiane e spesso ha precluso a molte imprese installatrici la possibilità di conseguire un riconoscimento effettivo della propria abilitazione;
in tal senso risulta necessario prevedere il pieno riconoscimento d'ufficio dell'abilitazione alle imprese di installazione già operanti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, senza pretendere adempimenti procedurali ingiustificati per l'accertamento dei requisiti nei singoli casi concreti e senza imporre oneri economici specifici per integrare e perfezionare il regime di iscrizione camerale,

impegna il Governo

a consentire il riconoscimento d'ufficio dell'abilitazione alle imprese installatrici regolarmente iscritte al Registro delle imprese e all'Albo delle imprese artigiane, che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, già operavano su impianti in edifici precedentemente esclusi dalla legge 5 marzo 1990, n. 46.
9/4940-A/42.Montagnoli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 115 del T.U.L.P.S. definisce come agenzie di affari le imprese di spedizione internazionale, subordinandole ad una serie di requisiti e vincoli ormai anacronistici attesi gli attuali assetti economici ed organizzativi delle stesse;
mentre in passato le imprese interessate svolgevano principalmente una funzione intermediaria nella circolazione della merce, oggi esse forniscono alla clientela servizi logistici sempre più complessi che richiedono investimenti e risorse umane e sono assoggettate ai controlli civilistici, fiscali, previdenziali, doganali, sanitari e di sicurezza sul lavoro;
definire ancora tali imprese come «agenzie di affari» e mantenerle sotto il controllo di ordine pubblico, cui è stata trasferita la competenza dall'articolo 115 del T.U.L.P.S., non appare più in linea con i tempi e con l'evoluzione subìta negli anni dalle imprese stesse;
sarebbe pertanto opportuno introdurre maggiori semplificazioni per le imprese che svolgono l'attività internazionale di moderna logistica delle merci, escludendole dalla disciplina di cui all'articolo 115 del TULPS,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte ad escludere le imprese di spedizione internazionale dalla definizione di agenzie di affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
9/4940-A/43.Reguzzoni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 22-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, modifica l'articolo 239 del codice della proprietà industriale in materia di protezione accordata del diritto d'autore concernente disegni e modelli;
la modifica mira ad ottenere un'estensione del periodo di moratoria a favore delle aziende produttrici di copie degli oggetti di design tutelate dal diritto d'autore, attualmente di cinque anni a partire dal 19 aprile 2001;
la norma, consentendo alle imprese di copiare gli oggetti delle più importanti aziende italiane di design fino al 2014, annulla il valore economico di tutti quei prodotti di design italiano che hanno reso famoso il nostro Paese in tutto il mondo e sono stati determinanti per lo sviluppo della nostra economia;
una simile modifica è inaccettabile ed anche impropria dal momento che sulla materia si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza 27 gennaio 2011, in risposta al rinvio pregiudiziale da parte del tribunale di Milano sul cosiddetto caso Flos, la quale ha espressamente escluso la legittimità di una moratoria sull'applicazione della protezione del diritto di autore delle opere di design,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di tutela delle imprese contro la contraffazione nel settore del design, superando i dubbi interpretativi posti dall'attuale tenore dell'articolo 239 del codice della proprietà industriale, in modo conforme a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 27 gennaio 2011, nel procedimento C-168/09.
9/4940-A/44.Torazzi.

La Camera,
premesso che:
il decreto cosiddetto «semplifica Italia» sostiene lo sviluppo del sistema economico del Paese attraverso la riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;
la complessità e i costi della burocrazia per le imprese sono infatti una delle prime cause dello svantaggio competitivo dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale. La Commissione europea ha infatti stimato per l'Italia un'incidenza dei costi amministrativi derivanti dai diversi livelli di governo pari al 4,6 per cento del PIL, che equivale a un costo complessivo di circa 70 miliardi l'anno;
nell'attuale fase economica il peso degli oneri amministrativi è ancora più intollerabile per le imprese, specie per quelle di più piccole dimensioni;
molte istanze provenienti dal mondo delle imprese sono state tuttavia disattese dal Governo,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di semplificazione per le imprese fino a cinque dipendenti in materia di antincendio, anti-infortunistica e di tutela della privacy, in luogo degli attuali adempimenti burocratici.
9/4940-A/45.Maggioni.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce norme per la modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, attraverso l'adozione di un Piano nazionale di edilizia scolastica;
l'obiettivo è la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati;
il piano nazionale di edilizia scolastica deve essere fatto sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni;
molti comuni hanno già provveduto con proprie risorse alla modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, pertanto il piano nazionale di edilizia scolastica dovrebbe tener conto dei costi da questi sostenuti,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito degli interventi previsti per l'adozione del Piano nazionale di edilizia scolastica opportune forme di compensazione dei costi già sostenuti dagli enti locali per la modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico.
9/4940-A/46.Paolini, Negro, Bragantini, Vanalli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce norme per la modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, attraverso l'adozione di un Piano nazionale di edilizia scolastica;
l'obiettivo è la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati;
il piano nazionale di edilizia scolastica deve essere fatto sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni;
molti comuni hanno già provveduto con proprie risorse alla modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, pertanto il piano nazionale di edilizia scolastica dovrebbe tener conto dei costi da questi sostenuti,

impegna il Governo

a tener conto, nell'ambito degli interventi previsti per l'adozione del Piano nazionale di edilizia scolastica, dei costi già sostenuti dagli enti locali per la modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico.
9/4940-A/46.(Testo modificato nel corso della seduta) Paolini, Negro, Bragantini, Vanalli.

La Camera,
premesso che:
gli articoli 20 e 21 del provvedimento in esame recano disposizioni relative al Codice dei contratti pubblici e alla responsabilità solidale negli appalti;
il combinato delle disposizioni di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n.276 del 2003 ed al decreto ministeriale 24 febbraio 2010 ha creato non pochi problemi alle aziende che svolgono servizi di assistenza/hostess in regime di appalto ed utilizzano a tal fine lo strumento del voucher, giacché per taluni sedi Inps il servizio reso in regime di appalto è non conforme alla circolare n. 88/2009, mentre per altre può avvenire il pagamento tramite voucher solo per steward che hanno prestato servizio in stadi con capienza maggiore di 7.500 posti, e non anche per hostess e per addetti all'accoglienza che hanno svolto manifestazioni fieristiche e culturali;
il voucher è uno strumento di pagamento per prestazioni occasionali valido e semplificato, che garantisce la copertura previdenziale ed assicurativa ed al contempo alleggerisce il datore di lavoro da tutta una serie di adempimenti burocratici;
già il precedente Governo si era espresso favorevolmente ad intervenire sulla questione con l'ordine del giorno n. 9/4086/37, presentato dalla Lega Nord,

impegna il Governo

ad adottare, nelle more di attuazione del provvedimento, atti di propria competenza finalizzati a consentire alle società appaltatrici di servizi il ricorso all'utilizzo dei voucher per prestazioni presso anche impianti fieristici e culturali, nonché presso tutti gli impianti sportivi indipendentemente dalla capienza degli stessi.
9/4940-A/47.Bonino, Fedriga.

La Camera,
premesso che:
i medicinali omeopatici sono disciplinati dal decreto legislativo 24 aprile 2006 n.219, «Codice Comunitario per i medicinali per uso umano»;
con il decreto legislativo n. 219 del 2006 si è perseguito l'obiettivo di garantire la sicurezza dei prodotti immessi in commercio, mediante la soggezione dei medicinali omeopatici a norme speciali che prevedono procedure diversificate di registrazione a seconda della tipologia del medicinale stesso;
in data 28 settembre 2011 alla Camera, il Governo ha accolto un ordine del giorno ove si è impegnato «a garantire il puntuale rispetto delle procedure e dei soli requisiti sostanziali per la registrazione semplificata dei medicinali omeopatici così come previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 219 del 2006»;
per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 il decreto legislativo n. 216 del 2006 prevede l'autorizzazione o la registrazione semplificata. Tuttavia anche per tali medicinali l'Agenzia italiana del farmaco richiede ulteriori requisiti tramite la compilazione del modulo 4,

impegna il Governo:

a richiedere per i medicinali di cui sopra in sostituzione della documentazione richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 216 del 2006, una dichiarazione autocertificativa sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda titolare contenente:
a) i dati di vendita al consumo del prodotto omeopatico degli ultimi 5 anni;
b) l'indicazione delle ditte produttrici e fornitrici dei principi attivi e degli eccipienti utilizzati;
c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese a sensi delle disposizioni di cui al Titolo IX del citato decreto legislativo n. 216 del 2006;
d) elementi comprovanti la sicurezza del medicinale omeopatico, con riferimento alla sua composizione, via di somministrazione e forma farmaceutica;
a richiedere all'azienda titolare, ai fini della registrazione del medicinale omeopatico, il pagamento di un corrispettivo dal versare all'A.I.F.A. determinato con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro il 30 giugno 2012;
ad applicare a seguito dell'avvenuta registrazione in forma semplificata, le disposizioni previste dal Titolo IX del citato decreto legislativo n. 216 del 2006;
ad assimilare, agli effetti del citato decreto legislativo n. 216 del 2006, ai medicinali omeopatici i Medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico.
9/4940-A/48.Fabi, Laura Molteni, Rivolta, Martini, Rondini, Dozzo, D'Amico, Bonino, Gidoni, Consiglio, Maggioni, Desiderati, Vanalli, Stucchi, Isidori, Chiappori, Paolini, Reguzzoni, Torazzi, Di Vizia.

La Camera,
valutato il provvedimento in titolo,
preso atto della necessità di procedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi al fine di alleggerire gli oneri e i vincoli a carico delle aziende e dei cittadini;
ritenute tuttavia insufficienti ed inadeguate le misure introdotte, in particolare quelle concernenti la definizione di bosco volte a recuperare consistenti superfici dei nostri territori escludendole dal regime vincolistico che si applica ai terreni coperti da foreste e da boschi per destinarle ad usi alternativi a vantaggio della collettività;
considerata la necessità di contrastare interventi peggiorativi per l'ambiente al fine di salvaguardare i territori da dissesti idrogeologici con conseguente perdita di habitat,

impegna il Governo

a chiarire la disciplina di modifica della definizione di bosco e di arboricoltura da legno al fine di evitare che dagli usi produttivi siano esclusi quelli peggiorativi per l'ambiente, quali la viticoltura intensiva.
9/4940-A/49.Callegari.

La Camera,
valutato il provvedimento in titolo,
preso atto della necessità di procedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi al fine di alleggerire gli oneri e i vincoli a carico delle aziende e dei cittadini;
ritenute tuttavia insufficienti ed inadeguate le misure introdotte, in particolare quelle concernenti la definizione di bosco volte a recuperare consistenti superfici dei nostri territori escludendole dal regime vincolistico che si applica ai terreni coperti da foreste e da boschi per destinarle ad usi alternativi a vantaggio della collettività;
considerata la necessità di contrastare interventi peggiorativi per l'ambiente al fine di salvaguardare i territori da dissesti idrogeologici con conseguente perdita di habitat,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire la disciplina di modifica della definizione di bosco e di arboricoltura da legno al fine di evitare che dagli usi produttivi siano esclusi quelli peggiorativi per l'ambiente, quali la viticoltura intensiva.
9/4940-A/49.(Testo modificato nel corso della seduta) Callegari.

La Camera,
valutato il provvedimento in titolo,
preso atto della necessità di procedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi al fine di alleggerire gli oneri e i vincoli a carico delle aziende e dei cittadini;
ritenute tuttavia insufficienti ed inadeguate le misure introdotte, in particolare quelle relative all'avvio degli interventi di riconversione degli stabilimenti del comparto bieticolo-saccarifero (ex zuccherifici) a seguito della riforma dell'OCM zucchero, che nell'attribuire rilevanza nazionale agli interventi stessi dispongono l'eventuale nomina di un commissario ad acta incaricato della gestione ed effettiva esecutività dei progetti presentati;
considerata l'opportunità di coinvolgere maggiormente le autorità regionali dei territori che ospitano i siti da riconvertire, anche al fine di procedere all'immediato avvio dei piani di intervento,

impegna il Governo

a valutare la necessità che il commissario ad acta venga nominato di intesa con i Presidenti delle regioni in cui si trovano i siti oggetto dei progetti di riconversione.
9/4940-A/50.Rainieri, Fogliato.

La Camera,
valutato il provvedimento in titolo,
preso atto della necessità di procedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi al fine di alleggerire gli oneri e i vincoli a carico delle aziende e dei cittadini;
ritenute tuttavia insufficienti ed inadeguate le misure introdotte, in particolare quelle relative all'avvio degli interventi di riconversione degli stabilimenti del comparto bieticolo-saccarifero (ex zuccherifici) a seguito della riforma dell'OCM zucchero, che nell'attribuire rilevanza nazionale agli interventi stessi dispongono l'eventuale nomina di un commissario ad acta incaricato della gestione ed effettiva esecutività dei progetti presentati;
considerata l'opportunità di coinvolgere maggiormente le autorità regionali dei territori che ospitano i siti da riconvertire, anche al fine di procedere all'immediato avvio dei piani di intervento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare il coinvolgimento dei Presidenti delle Regioni nella nomina dei commissari ad acta.
9/4940-A/50.(Testo modificato nel corso della seduta) Rainieri, Fogliato.

La Camera,
valutato il provvedimento in titolo,
preso atto della necessità di procedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi al fine di alleggerire gli oneri e i vincoli a carico delle aziende e dei cittadini; ritenute tuttavia insufficienti ed inadeguate le misure introdotte, in particolare quelle relative alla semplificazione per le aziende agricole, per cui si prevede che tra i diversi soggetti abilitati ad accedere alle rispettive banche dati al fine di scambiare agevolmente le informazioni relative allo stato di imprenditore agricolo, alla dimensione economica della azienda e all'impiego della forza lavoro non siano ricompresi i comuni che invece potrebbero trarre vantaggio da un sistema informatico integrato utile alla valutazione e al monitoraggio delle attività agricole dei propri territori, anche in considerazione di diverse rivalutazioni catastali di terreni e fabbricati,

impegna il Governo

a valutare la necessità di inserire i comuni tra i soggetti pubblici che accedono alle rispettive banche dati quali l'Agenzia per l'erogazioni in Agricoltura, l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e le Camere di commercio.
9/4940-A/51.Negro.

La Camera,
premesso che:
la priorità di dispacciamento prevista dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1999, n. 79, obbliga il gestore della rete a ritirare, in qualsiasi condizione, l'energia prodotta da fonti rinnovabili, cogenerative e assimilate;
la forte diffusione di impianti produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, a seguito degli incentivi previsti dalla normativa vigente in materia, sta provocando problemi al sistema di trasmissione nazionale;
gli impianti alimentati da tali fonti, infatti, a causa di fenomeni non controllabili quali il livello di insolazione o il regime di ventosità istantanea, hanno un funzionamento e un'erogazione in rete non programmabile e in genere anche discontinua che li rende ingovernabili provocando notevoli extra costi a carico del sistema;
risulterebbe appropriata la previsione di un corrispettivo unitario di 24,5 euro MWh applicato sulla sola energia immessa in rete, ai proprietari di tali impianti, ma anche di quelli a ciclo combinato e cogenerativo e a quelli assimilati, generosamente incentivati dalla legislazione in essere (fatta eccezione per gli impianti cosiddetti domestici di potenza installata inferiore ai 10 Kw e per gli impianti idroelettrici di potenza nominale installata superiore ai 10 MW);
la misura di 24,5 euro MWh corrisponde al costo del trasporto elettrico e determinerebbe un introito prevedibile di circa un miliardo e cinquecento milioni di euro;

impegna il Governo

a predisporre gli adeguati provvedimenti per stabilire le modalità di erogazione del corrispettivo e i criteri per il suo utilizzo, al fine della revisione in diminuzione, nella componente tariffaria A3, dell'aliquota applicata ai clienti domestici e alle imprese con un consumo inferiore a 5 gigawatt mensili che non godono di altre agevolazioni fiscali.
9/4940-A/52.Fava.

La Camera,
premesso che:
la «Riconversione industriale» è un processo che consente alle imprese di inserirsi in settori di produzione a domanda più elevata, anche diversi rispetto a quelli in cui già operano, attraverso l'introduzione di nuovi impianti o la trasformazione di quelli esistenti;
lo scopo dell'operazione è quello di poter produrre, in funzione delle nuove esigenze di mercato, beni o servizi differenti da quelli precedentemente prodotti o erogati; a differenza della ristrutturazione, la riconversione non richiede necessariamente una riduzione dei livelli occupazionali;
la grave crisi internazionale sta costringendo sempre più alcune realtà industriali, soprattutto nel nord del Paese, ad attuare «Riconversioni industriali», che purtroppo si scontrano con un groviglio di norme, che ne ritardano l'attuazione pratica, con pesanti ripercussioni per l'occupazione e per l'economia del territorio;

impegna il Governo

a prevedere nuove procedure amministrative snelle e rapide, per la realizzazione dei piani di «riconversione industriale», al fine di agevolare le proprietà nella ripresa dell'attività aziendale e, contemporaneamente, consentire ai lavoratori di essere reintegrati.
9/4940-A/53.Stucchi.

La Camera,
premesso che:
la «Riconversione industriale» è un processo che consente alle imprese di inserirsi in settori di produzione a domanda più elevata, anche diversi rispetto a quelli in cui già operano, attraverso l'introduzione di nuovi impianti o la trasformazione di quelli esistenti;
lo scopo dell'operazione è quello di poter produrre, in funzione delle nuove esigenze di mercato, beni o servizi differenti da quelli precedentemente prodotti o erogati; a differenza della ristrutturazione, la riconversione non richiede necessariamente una riduzione dei livelli occupazionali;
la grave crisi internazionale sta costringendo sempre più alcune realtà industriali, soprattutto nel nord del Paese, ad attuare «Riconversioni industriali», che purtroppo si scontrano con un groviglio di norme, che ne ritardano l'attuazione pratica, con pesanti ripercussioni per l'occupazione e per l'economia del territorio;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nuove procedure amministrative snelle e rapide, per la realizzazione dei piani di «riconversione industriale», al fine di agevolare le proprietà nella ripresa dell'attività aziendale e, contemporaneamente, consentire ai lavoratori di essere reintegrati.
9/4940-A/53.(Testo modificato nel corso della seduta) Stucchi.

La Camera,
premesso che:
la figura del Prefetto, organo di rappresentanza del Governo nella Provincia, ha inizialmente trovato il suo fondamento normativo negli articoli 18 e 19 dell'ormai abrogato testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e, attualmente, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
il Prefetto si caratterizza come organo di competenza generale del Governo, sebbene dipendente gerarchicamente dal Ministero dell'interno. In quanto tale, il Prefetto non può essere considerato come organo decentrato di un settore dell'amministrazione statale, quale è, ad esempio, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale nei confronti del Ministro della pubblica istruzione;
al Prefetto nel corso degli anni sono stati attribuiti una miriade di compiti, funzioni ed interventi, di micro e macro competenze disorganiche e disomogenee con l'unico comune denominatore di riassumere in un'unica figura istituzionale funzioni e compiti tra loro profondamente diversi;
le competenze amministrative che le varie leggi hanno attribuito al Prefetto sono state in buona parte assorbite dai decreti legislativi che hanno trasferito funzioni già dello Stato alle Regioni ed alle autonomie locali;
la figura del Prefetto ha un suo ruolo in una società in cui non si è compiuto o raggiunto un decentramento della pubblica amministrazione che definisca chiaramente la linea di demarcazione tra compiti e funzioni dell'amministrazione statale e compiti e funzioni dell'amministrazione locale;
il Prefetto è in netta contrapposizione con le esigenze di decentramento dello Stato e con la sua evoluzione in Repubblica federale ciò nondimeno non ha perso le funzioni di longa manus del potere politico e amministrativo centrale essendo individuato come il referente-supervisore dell'amministrazione centrale dello Stato nella singola Provincia;
al fine di raggiungere la completa autonomia amministrativa e per diminuire i costi della macchina pubblica è doveroso attribuire alle amministrazioni locali la pertinenza delle scelte strategiche tecniche e politiche di rilevanza locale:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in un'ottica di semplificazione del sistema amministrativo e in attuazione del Titolo V della Costituzione, di attribuire un ruolo più attivo e responsabile alle autonomie locali col conseguente ridimensionamento del numero dei prefetti.
9/4940-A/54.Di Vizia, Caparini, Consiglio.

La Camera,
premesso che:
la figura del Prefetto, organo di rappresentanza del Governo nella Provincia, ha inizialmente trovato il suo fondamento normativo negli articoli 18 e 19 dell'ormai abrogato testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e, attualmente, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
il Prefetto si caratterizza come organo di competenza generale del Governo, sebbene dipendente gerarchicamente dal Ministero dell'interno. In quanto tale, il Prefetto non può essere considerato come organo decentrato di un settore dell'amministrazione statale, quale è, ad esempio, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale nei confronti del Ministro della pubblica istruzione;
al Prefetto nel corso degli anni sono stati attribuiti una miriade di compiti, funzioni ed interventi, di micro e macro competenze disorganiche e disomogenee con l'unico comune denominatore di riassumere in un'unica figura istituzionale funzioni e compiti tra loro profondamente diversi;
le competenze amministrative che le varie leggi hanno attribuito al Prefetto sono state in buona parte assorbite dai decreti legislativi che hanno trasferito funzioni già dello Stato alle Regioni ed alle autonomie locali;
la figura del Prefetto ha un suo ruolo in una società in cui non si è compiuto o raggiunto un decentramento della pubblica amministrazione che definisca chiaramente la linea di demarcazione tra compiti e funzioni dell'amministrazione statale e compiti e funzioni dell'amministrazione locale;
il Prefetto è in netta contrapposizione con le esigenze di decentramento dello Stato e con la sua evoluzione in Repubblica federale ciò nondimeno non ha perso le funzioni di longa manus del potere politico e amministrativo centrale essendo individuato come il referente-supervisore dell'amministrazione centrale dello Stato nella singola Provincia;
al fine di raggiungere la completa autonomia amministrativa e per diminuire i costi della macchina pubblica è doveroso attribuire alle amministrazioni locali la pertinenza delle scelte strategiche tecniche e politiche di rilevanza locale:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in un'ottica di semplificazione del sistema amministrativo e in attuazione del Titolo V della Costituzione, nonché di una riorganizzazione dell'apparato periferico dello Stato e in un quadro coerente con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di procedere ad una revisione degli ambiti territoriali ottimali con conseguenti ricadute sulla presenza, anche numerica, dei prefetti sul territorio.
9/4940-A/54.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Vizia, Caparini, Consiglio.

La Camera,
premesso che:
il beauty contest, così come definito dall'articolo 6, lettera f), e dagli articoli 7, 8, 9 e 10 dell'allegato A, recante «Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri», alla delibera 7 aprile 2009, n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dalla delibera 22 settembre 2010, n. 497/lO/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il relativo allegato A, dal bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze in banda televisiva e dal disciplinare di gara adottato dal Ministero dello sviluppo economico, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5 Serie Speciale - n. 80 dell'8 luglio 2011, intende implementare la disponibilità di un dividendo digitale, prevedendo che almeno 5 reti televisive nazionali vengano praticamente riservate agli operatori televisivi verticalmente integrati. I punteggi infatti favoriscono operatori con forte presenza sul mercato nazionale e in grado di svolgere, al massimo livello qualitativo, sia il ruolo di operatori di rete che quello di fornitori di contenuti;
la recente gara 4G per il mercato delle telecomunicazioni ha generato un incasso superiore alle più rosee aspettative garantendo un'entrata di circa 4 miliardi di euro;
considerata l'imprescindibile necessità di broadband e l'impetuosa crescita del mercato di riferimento una nuova asta per le telecomunicazioni da realizzarsi nel prossimo biennio potrebbe riscuotere un rilevante interesse tra gli operatori generare nuovo occasioni di mercato e gettito per l'erario,

impegna il Governo

ad annullare il bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze in banda televisiva ed il conseguente disciplinare di gara che finirebbero per implementare a titolo gratuito la già rilevante detenzione di frequenze dei soggetti già operanti e, conseguentemente, ad annullare il beauty contest, consentendo, fermo restando che nessun soggetto a regime possa detenere più di 5 multiplex complessivamente, la conversione in DVB-H degli attuali autorizzati che operano in tecnica DVB-H procedendo ad un beauty contest DVB-H o T2 per la sesta frequenza oggetto dell'attuale gara a cui non potranno partecipare coloro che avranno optato per la precedente conversione mentre le ulteriori 5 frequenze saranno successivamente oggetto di asta a titolo oneroso.
9/4940-A/55.Pini, Caparini, Consiglio.

La Camera,
premesso che:
il pagamento del canone di abbonamento, istituito con il Regio decreto n. 246 del 1938 quando ancora non esisteva la TV, è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive, indipendentemente dai programmi ricevuti, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale del 2002 che ha riconosciuto la sua natura sostanziale d'imposta per cui la legittimità dell'imposizione è fondata sul presupposto della capacità contributiva e non sulla possibilità dell'utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo al cui finanziamento il canone è destinato;
l'emittente pubblica si avvale dei proventi derivanti dal canone, pari a circa 1,6 miliardi di euro l'anno, per coprire i costi derivanti dall'esecuzione degli obblighi ad essa imposti per legge, ai quali va aggiunto un ulteriore miliardo di euro derivante dalla pubblicità, i cui proventi, per legge, assumono il valore di fonte accessoria;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di abolire il canone di abbonamento alla televisione nonché la relativa tassa di concessione governativa definendo una forma alternativa di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo secondo criteri di equità, efficacia ed appropriatezza oppure, in alternativa, a far sì che i proventi derivanti dal versamento del canone siano versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge.
9/4940-A/56.Simonetti, Caparini, Consiglio.

La Camera,
premesso che:
la Rai è una società per azioni che esercita un'attività di servizio pubblico, interamente partecipata dallo Stato, le cui quote appartengono per il 99,56 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze e per lo 0,44 alla Siae;
la RAI è caratterizzata da un modello di finanziamento cosiddetto «misto» che vede la compresenza di risorse pubbliche, costituite dal canone pagato dai cittadini sul possesso di un apparecchio televisivo, e commerciali, costituite dalla pubblicità e tale modello è riconducibile alla duplice attività svolta di concessionaria di un servizio pubblico e di impresa radiotelevisiva all'interno del mercato;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare, nell'ottica di un piano di interventi volti a semplificare ed al tempo stesso diminuire la spesa pubblica, un procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa i cui proventi, derivanti dalle offerte pubbliche di vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote, siano destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.
9/4940-A/57.Caparini, Fava, Consiglio.

La Camera,
premesso che:
Telecom Italia detiene oltre il 97 per cento delle linee fisiche di accesso ai clienti finali;
l'offerta di un servizio di accesso all'ingrosso è costituita sia dalla componente dell'infrastruttura fisica sia da componenti e prestazioni accessorie quali le attività di fornitura ed attivazione del servizio di accesso all'ingrosso e le attività di manutenzione correttiva (ovvero di riparazione dei guasti);
vi è, dunque, un vincolo per gli operatori concorrenti di acquistare tali servizi unitamente al servizio di affitto della risorsa fisica, nonostante Telecom Italia affidi poi normalmente la gestione di tali attività accessorie ad aziende esterne. Si tratta di un vincolo ingiustificato che prefigura una fattispecie descritta dal diritto antitrust come «tie-in» dal momento che gli operatori dovrebbero pagare solo per i servizi effettivamente richiesti. Al contrario la circostanza che Telecom Italia definisca e negozi le condizioni tecniche ed economiche dei propri concorrenti compromette la normale dinamica concorrenziale (Telecom Italia paga per le attività di manutenzione della rete 0,54 euro/mese per linea, ma agli operatori concorrenti fattura un prezzo di circa 2,28 euro /mese: che equivale a circa 1,5 euro/mese di margini indebiti per linea);
l'offerta aggregata di servizi nell'accesso alla rete dell'ex monopolista, inoltre, è in contrasto con quanto previsto dalla manovra del Governo del dicembre scorso che, all'articolo 34, lettera g) («Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante») che prevede l'abrogazione - in quanto contraria al principio di libertà di accesso delle attività economiche - dell'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta;
peraltro anche l'articolo 46, comma 2, del codice di comunicazione elettroniche prevede un principio in base al quale gli operatori dovrebbero pagare solo per i servizi effettivamente richiesti:
2. In particolare, l'Autorità può esigere che, quando un operatore è assoggettato ad obblighi di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 del codice delle comunicazioni pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorità con provvedimento motivato può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo.»;
la Commissione Europea, in occasione della decisione da parte dell'AGCOM sull'aumento dei prezzi di accesso alla rete fissa di Telecom Italia, aveva chiesto all'Autorità italiana «di riesaminare con particolare attenzione i dati relativi ai costi commerciali e di manutenzione introdotti nel modello (di calcolo di costo di accesso), nonché di utilizzare dati di un'impresa efficiente che affronta una situazione di concorrenza. Ciò è necessario per garantire che i prezzi dell'accesso all'ingrosso siano effettivamente fissati sulla base dei costi sostenuti da un operatore efficiente che gestisce una rete efficiente»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire l'avvio di un processo di liberalizzazione di tali servizi accessori di cui potranno trame benefici economici e qualitativi sia i consumatori che le aziende fornitrici.
9/4940-A/58.Consiglio, Caparini.

La Camera,
premesso che:
le pubbliche amministrazioni per svolgere la propria attività, nell'ottica di una semplificazione delle procedure per una efficiente azione amministrativa, acquisiscono programmi informatici, o parti di essi;
a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, al fine di un rilevante risparmio in termini sia finanziari che di tempo, tra le soluzioni disponibili sul mercato si hanno software sviluppati per conto della pubblica amministrazione oppure la possibilità di riutilizzare software, o parti di esso, già sviluppati per conto della pubblica amministrazione ed infine software software liberi o a codice sorgente aperto, al fine di evitare che la pubblica amministrazione acquisisca ex novo programmi informatici;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso sia consentita, in via eccezionale, solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico certifichi l'impossibilità di accedere a soluzioni open source ovvero a quelle già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore.
9/4940-A/59.Crosio, Caparini, Consiglio.

La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse» (di seguito denominato il decreto), ha attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni competenze in materia di disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, di individuazione periodica delle piattaforme emergenti per la disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi e di vigilanza sul corretto esercizio del diritto di cronaca;
l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici dispone ai commi 1 e 5 che «L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti: (omissis) e che «In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo (omissis);
i contenuti relativi alla cronaca audiovisiva e/o radiofonica sportiva che sono per propria natura editoriale riconducibili nell'alveo dei «contenuti radiotelevisivi», non sono stati inclusi nell'elenco di cui all'articolo 51, comma 1, solo in quanto le competenze dell'Autorità in materia sono di recentissima individuazione ed ovviamente posteriori al testo unico, adottato nel 2005;
l'Autorità, in sede di adozione di provvedimenti di ordinanza-ingiunzione nei confronti di talune emittenti locali, si è ritrovata costretta ad irrogare le sanzioni nella misura intera, in quanto il decreto oltre ad essere norma temporalmente successiva, si pone in un rapporto di specialità rispetto al testo unico. Infatti, mentre quest'ultimo reca la disciplina generale ed organica del settore radiotelevisivo, il decreto, invece, nel regolamentare la titolarità e la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in ambito sportivo, fissa una disciplina ad hoc per il diritto di cronaca sportiva;
le sanzioni che possono essere irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per violazioni dei regolamenti di attuazione delle norme in materia di diritto di cronaca, oscillano da un minimo edittale di circa 10.300 euro ad un massimo di circa 258.000 euro senza che sia fatta alcuna distinzione tra l'ambito locale o nazionale di esercizio dell'attività radiotelevisiva da parte del soggetto che ha commesso la violazione accertata dall'Autorità;
alla luce di una analisi sul sistema sanzionatorio vigente nel settore dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva televisiva e radiofonica e circa le rilevanti problematiche che vi sono connesse, all'Autorità deve essere consentito l'espletamento di un'attività sanzionatoria il più possibile trasparente, certa, efficace e proporzionata, nell'ambito dei poteri che il legislatore ha inteso attribuirle;
si ritiene che ragioni di coerenza dell'azione dell'Autorità debbano far rientrare esplicitamente la cronaca sportiva audiovisiva e radiofonica nel novero degli ambiti in cui alle emittenti locali spetta il beneficio della riduzione a un decimo della sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità, di cui al citato comma 5 dell'articolo 51 del testo unico. La situazione attuale, infatti, genera una palese situazione discriminatoria, infatti, i procedimenti sanzionatori avviati dall'Autorità in materia di cronaca sportiva radiotelevisiva solo emittenti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ridurre, al fine di ripristinare una condizione di parità di trattamento tra le sanzioni applicabili nei confronti delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale e quelle nazionali, ad un decimo i limiti edittali in favore dell'emittenza locale la cui ratio è volta alla tutela delle realtà radiotelevisive di ambito locale, nei confronti delle quali un trattamento sanzionatorio di maggior clemenza trova giustificazione sia per il ridotto bacino di utenza, che comporta una minore incisività della violazione, sia per le dimensioni economiche, necessariamente ridotte, delle concessionarie nel caso destinatarie di atti di contestazione da parte dell'Autorità.
9/4940-A/60.Comaroli, Caparini, Consiglio.

La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse» (di seguito denominato il decreto), ha attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni competenze in materia di disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, di individuazione periodica delle piattaforme emergenti per la disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi e di vigilanza sul corretto esercizio del diritto di cronaca;
l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici dispone ai commi 1 e 5 che «L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti: (omissis) e che «In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo (omissis);
i contenuti relativi alla cronaca audiovisiva e/o radiofonica sportiva che sono per propria natura editoriale riconducibili nell'alveo dei «contenuti radiotelevisivi», non sono stati inclusi nell'elenco di cui all'articolo 51, comma 1, solo in quanto le competenze dell'Autorità in materia sono di recentissima individuazione ed ovviamente posteriori al testo unico, adottato nel 2005;
l'Autorità, in sede di adozione di provvedimenti di ordinanza-ingiunzione nei confronti di talune emittenti locali, si è ritrovata costretta ad irrogare le sanzioni nella misura intera, in quanto il decreto oltre ad essere norma temporalmente successiva, si pone in un rapporto di specialità rispetto al testo unico. Infatti, mentre quest'ultimo reca la disciplina generale ed organica del settore radiotelevisivo, il decreto, invece, nel regolamentare la titolarità e la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in ambito sportivo, fissa una disciplina ad hoc per il diritto di cronaca sportiva;
le sanzioni che possono essere irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per violazioni dei regolamenti di attuazione delle norme in materia di diritto di cronaca, oscillano da un minimo edittale di circa 10.300 euro ad un massimo di circa 258.000 euro senza che sia fatta alcuna distinzione tra l'ambito locale o nazionale di esercizio dell'attività radiotelevisiva da parte del soggetto che ha commesso la violazione accertata dall'Autorità;
alla luce di una analisi sul sistema sanzionatorio vigente nel settore dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva televisiva e radiofonica e circa le rilevanti problematiche che vi sono connesse, all'Autorità deve essere consentito l'espletamento di un'attività sanzionatoria il più possibile trasparente, certa, efficace e proporzionata, nell'ambito dei poteri che il legislatore ha inteso attribuirle;
si ritiene che ragioni di coerenza dell'azione dell'Autorità debbano far rientrare esplicitamente la cronaca sportiva audiovisiva e radiofonica nel novero degli ambiti in cui alle emittenti locali spetta il beneficio della riduzione a un decimo della sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità, di cui al citato comma 5 dell'articolo 51 del testo unico. La situazione attuale, infatti, genera una palese situazione discriminatoria, infatti, i procedimenti sanzionatori avviati dall'Autorità in materia di cronaca sportiva radiotelevisiva solo emittenti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ridurre il trattamento sanzionatorio nei confronti dell'emittenza locale, al fine di ripristinare la condizione di parità di trattamento tra le sanzioni applicabili nei confronti delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale e quelle nazionali.
9/4940-A/60.(Testo modificato nel corso della seduta) Comaroli, Caparini, Consiglio.

La Camera,
premesso che:
le emittenti televisive locali, che impiegano oltre 20.000 addetti, hanno ceduto le proprie frequenze a favore degli operatori dei servizi mobili in larga banda ma le compensazioni di natura economica previste dal comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), risultano insufficienti e soprattutto non proporzionate agli incassi della gara di cui alla stessa legge;
il comma 13-bis dell'articolo 1 della medesima legge affronta il tema di contenzioso giurisdizionale derivante dalla gara per la banda larga e della tempistica di acquisizione dei proventi, demandando alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del TAR del Lazio i giudizi sulla gara e sulle procedure e inoltre, nel suddetto comma viene escluso che l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di liberazione delle frequenze possa comportare la reintegrazione in forma specifica, andando contro ogni basilare norma del diritto che prevede che all'annullamento di un atto corrisponda il ripristino della situazione preesistente;
per di più, viene disposto che l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avvenga solo per equivalente e questo, nei fatti, priverebbe le emittenti televisive locali dalla possibilità di accedere ad altre frequenze eventualmente disponibili come indennizzo, privando così l'intero Paese del ruolo fondamentale che le emittenti televisive locali svolgono per la garanzia del pluralismo informativo, sociale e culturale;
viene anche previsto che la tutela cautelare sia limitata al pagamento di una provvisionale, senza specificare alcun criterio direttivo, per cui anche un'emittente che prima del procedimento di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze avesse un largo bacino di utenza e offrisse quindi un servizio pubblico gratuito al territorio, potrebbe avere diritto ad una provvisionale minima, che ne decreterebbe l'inevitabile fine dell'attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire congrue misure di natura compensativa a favore delle emittenti locali per la cessione delle risorse frequenziali e di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, in quanto esente la plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1 comma 9 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220.
9/4940-A/61.Munerato, Caparini, Consiglio, Gidoni, Rainieri, Meroni.

La Camera,
premesso che,
l'articolo 13 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, ha soppresso il comma 2 dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), che prevedeva la necessità della licenza del questore (o meglio del sindaco, cui sono state trasferite le funzioni del questore con l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) «per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra e qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie»;
l'articolo 20 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, riprendendo l'articolo 16 del TULPS, stabilisce che le Forze dell'ordine possono accedere in qualsiasi momento nei locali di cui all'articolo 19 citato e che, con la modifica introdotta, le stesse non possono più entrare senza l'autorizzazione del magistrato, atteso che i circoli privati non sono più tenuti ad ottenere la licenza di pubblica sicurezza;
in assenza di tale licenza, non risulta applicabile il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, sulla sorvegliabilità dei locali, che relativamente ai circoli privati prevede che tali locali, in cui si somministrano alimenti o bevande, devono essere ubicati all'Interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici e che all'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno;
ai sensi dell'articolo 152, secondo comma del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di attuazione del TULPS), il fatto che un'attività sia tra quelle indicate nell'articolo 86 TULPS costituisce il presupposto giuridico perché siano osservate le disposizioni del medesimo testo unico che attengono ai controlli di pubblica sicurezza e che, pertanto, la soppressione del comma 2 dell'articolo 86 esclude di fatto i circoli privati dal novero dei soggetti destinatari di tali controlli, nonché priva il questore della facoltà di sospendere o revocare la licenza di esercizio a scopo di prevenzione, come previsto dall'articolo 100 del TULPS, con conseguenti rischi per la sicurezza complessiva di coloro che frequentano tali strutture;
in assenza della possibilità delle Forze dell'ordine di accedere a tali spacci, questi sono divenuti i luoghi privilegiati per la somministrazione di alcolici dopo le ore 3 di notte, in violazione della vigente normativa, con un incremento dei rischi per la circolazione automobilistica nelle ore notturne;
con il comma 22 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si è dovuta prevedere espressamente la facoltà per la polizia tributaria di accedere a tali strutture senza la preventiva autorizzazione della magistratura ai fini dei controlli di istituto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti coloro che frequentano gli spacci annessi ai citati circoli privati ed enti collettivi, nonché a confermare l'applicabilità agli stessi del decreto ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 sulla sorvegliabilità, onde evitare che tali spacci, ai quali l'accesso è riservato ai soli soci del circolo, possano essere confusi con i normali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
9/4940-A/62.Vignali.

La Camera,
premesso che,
l'articolo 13 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, ha soppresso il comma 2 dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), che prevedeva la necessità della licenza del questore (o meglio del sindaco, cui sono state trasferite le funzioni del questore con l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) «per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra e qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie»;
l'articolo 20 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, riprendendo l'articolo 16 del TULPS, stabilisce che le Forze dell'ordine possono accedere in qualsiasi momento nei locali di cui all'articolo 19 citato e che, con la modifica introdotta, le stesse non possono più entrare senza l'autorizzazione del magistrato, atteso che i circoli privati non sono più tenuti ad ottenere la licenza di pubblica sicurezza;
in assenza di tale licenza, non risulta applicabile il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564,sulla sorvegliabilità dei locali, che relativamente ai circoli privati prevede che tali locali, in cui si somministrano alimenti o bevande, devono essere ubicati all'Interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici e che all'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno;
ai sensi dell'articolo 152, secondo comma del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di attuazione del TULPS), il fatto che un'attività sia tra quelle indicate nell'articolo 86 TULPS costituisce il presupposto giuridico perché siano osservate le disposizioni del medesimo testo unico che attengono ai controlli di pubblica sicurezza e che, pertanto, la soppressione del comma 2 dell'articolo 86 esclude di fatto i circoli privati dal novero dei soggetti destinatari di tali controlli, nonché priva il questore della facoltà di sospendere o revocare la licenza di esercizio a scopo di prevenzione, come previsto dall'articolo 100 del TULPS, con conseguenti rischi per la sicurezza complessiva di coloro che frequentano tali strutture;
in assenza della possibilità delle Forze dell'ordine di accedere a tali spacci, questi sono divenuti i luoghi privilegiati per la somministrazione di alcolici dopo le ore 3 di notte, in violazione della vigente normativa, con un incremento dei rischi per la circolazione automobilistica nelle ore notturne;
con il comma 22 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si è dovuta prevedere espressamente la facoltà per la polizia tributaria di accedere a tali strutture senza la preventiva autorizzazione della magistratura ai fini dei controlli di istituto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti coloro che frequentano gli spacci annessi ai citati circoli privati ed enti collettivi, nonché a confermare l'applicabilità agli stessi del decreto ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 sulla sorvegliabilità, onde evitare che tali spacci, ai quali l'accesso è riservato ai soli soci del circolo, possano essere confusi con i normali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
9/4940-A/62.(Testo modificato nel corso della seduta) Vignali.

La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in oggetto si sono introdotte delle facilitazioni per i disabili in materia di documentazione per accedere ai benefici di legge previsti per gli stessi;
tali facilitazioni sono giustamente indirizzate per favorire i disabili sia con l'accelerazione nel recepimento di tali documentazioni sia con i relativi risparmi per loro e per l'amministrazione pubblica in materia di oneri amministrativi;
su tale fronte è possibile procedere con ulteriori iniziative per andare incontro a persone che già sono costrette ad affrontare molti disagi spesso per ritardi e noncuranza da parte delle amministrazioni pubbliche;
attualmente esiste un modello uniforme di contrassegno per i disabili riconosciuto nei Paesi membri dell'Unione europea;
tale contrassegno europeo consente a un disabile, che ha diritto a particolari agevolazioni nel paese in cui risiede, di beneficiare delle facilitazioni offerte ai disabili negli altri Paesi dell'Unione europea in cui si sposta;
il contrassegno europeo è stato introdotto in seguito ad una raccomandazione del 1998 (98/376/CE) del Consiglio Europeo, che ha previsto che i contrassegni per disabili abbiano caratteristiche uniformi e che vengano riconosciuti da tutti gli stati membri, in modo da facilitare gli spostamenti in auto dei loro titolari;
spetta agli Stati membri rilasciare il contrassegno, in base alla propria definizione di disabilità e secondo le modalità da loro prescelte;
anche l'Italia dovrà riconoscere il «Contrassegno unificato disabili europeo» (Cude), già in vigore in 15 Paesi dell'Unione europea. Infatti, la legge 20 luglio 2010, n. 120, che ha apportato una serie di modifiche al codice della strada, tra cui la norma sulla privacy che impediva al nostro Paese di adottare il tagliando azzurro, ha previsto anche l'adozione del contrassegno disabili europeo;
tuttavia, affinché il provvedimento diventi concretamente operativo occorrerebbe in regolamento di attuazione, che non è stato ancora emanato;
nella strategia europea sulla disabilità 2010-2020 vi è un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere, la Commissione europea si impegna a facilitare la mobilità delle persone invalide e a promuovere il contrassegno di parcheggio europeo;
va tenuto conto dell'ulteriore problematica che è il passaggio per i disabili con le autovetture nelle zone ZTL,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere tutte le iniziative di competenza che consentano di recepire concretamente la raccomandazione dell'Unione europea e riconoscere il CUDE (Contrassegno unificato disabili europeo).
9/4940-A/63.Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 60 del decreto-legge in esame concernente disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, prevede l'avvio di una sperimentazione, nei comuni con più di 250.000 abitanti, per favorire la diffusione della «carta acquisti», tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta;
la definizione precisa delle caratteristiche della suddetta sperimentazione viene rimessa ad un successivo decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, tra i criteri e i soggetti beneficiari di cui dovrà tener conto il decreto attuativo, sono ricompresi anche i cittadini di altri stati dell'Unione Europea e dei cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
tra i soggetti che versano in stato di particolare bisogno andrebbero considerate anche le donne immigrate presenti sul territorio italiano in stato di gravidanza; anche in considerazione del fatto che la legislazione vigente, con il comma 2, lettera d), dell'articolo 19 (recante divieti di espulsione e di respingimento) del Testo unico sull'immigrazione, non consente l'espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. Anche la Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2000, n. 376, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma su citata «nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio». Si conferma in tal modo come lo stato di gravidanza e l'attesa di un figlio, a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno, ponga tali soggetti in una condizione meritevole di particolare tutela,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ricomprendere, in sede di attuazione del provvedimento, mediante decreto ministeriale ai sensi del comma 2 dell'articolo 60, nell'ambito dei nuovi criteri di identificazione dei beneficiari della «carta acquisti» per contrastare la povertà assoluta, anche le donne immigrate in stato di gravidanza, con estensione di tale beneficio ai sei mesi successivi alla nascita del figlio;
a valutare la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti volti ad estendere il divieto temporale di espulsione delle donne incinte portandolo dai sei mesi ai dodici mesi successivi alla nascita del figlio, anche in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 27 luglio 2000.
9/4940-A/64.Bucchino.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 60 del decreto-legge in esame concernente disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, prevede l'avvio di una sperimentazione, nei comuni con più di 250.000 abitanti, per favorire la diffusione della «carta acquisti», tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta;
la definizione precisa delle caratteristiche della suddetta sperimentazione viene rimessa ad un successivo decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, tra i criteri e i soggetti beneficiari di cui dovrà tener conto il decreto attuativo, sono ricompresi anche i cittadini di altri stati dell'Unione Europea e dei cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
tra i soggetti che versano in stato di particolare bisogno andrebbero considerate anche le donne immigrate presenti sul territorio italiano in stato di gravidanza; anche in considerazione del fatto che la legislazione vigente, con il comma 2, lettera d), dell'articolo 19 (recante divieti di espulsione e di respingimento) del Testo unico sull'immigrazione, non consente l'espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. Anche la Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2000, n. 376, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma su citata «nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio». Si conferma in tal modo come lo stato di gravidanza e l'attesa di un figlio, a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno, ponga tali soggetti in una condizione meritevole di particolare tutela,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tenere adeguatamente conto, nell'adozione di future iniziative, della situazione delle donne immigrate in stato di gravidanza.
9/4940-A/64.(Testo modificato nel corso della seduta) Bucchino.

La Camera,
premesso che:
nel quadro delle misure di semplificazione, occorre anche dare maggiore certezza alla circolazione giuridica dei beni immobili, al fine di snellire il regime civilistico dei beni oggetto di donazione, in particolare per quanto riguarda la tempistica e gli effetti della domanda di riduzione degli atti di donazione di immobili effettuati dal donante in violazione della quota dell'asse ereditario riservata ai legittimari,

impegna il Governo

a semplificare e a migliorare la circolazione giuridica dei beni immobili provenienti da atti di donazione, in particolare valutando l'opportunità di adottare ulteriori iniziative legislative volte a ridurre da venti a dieci anni il termine, previsto dall'articolo 561, primo comma, del codice civile, decorrente dalla trascrizione dell'atto di donazione, entro il quale deve essere presentata la domanda di riduzione della donazione, affinché i pesi e le ipoteche costituiti su immobili restituiti in conseguenza dell'azione di riduzione perdano efficacia, nonché il termine, previsto dall'articolo 563, primo comma, del codice civile, decorrente dalla trascrizione della donazione, entro il quale il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili nel caso di alienazione degli stessi da parte del donatario, ed altresì il termine, previsto dall'articolo 563, quarto comma, del codice civile, entro il quale deve essere rinnovata la trascrizione dell'atto di opposizione alla donazione al fine di interrompere il decorso del termine di cui ai citati primo comma dell'articolo 561 e primo comma dell'articolo 563.
9/4940-A/65.Antonio Pepe.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 52 del provvedimento in esame interviene sulla promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori;
con le modifiche introdotte dagli ultimi provvedimenti promossi dal Ministro pro tempore Gelmini relativi alla modifica degli ordinamenti dell'istruzione di II grado, gli insegnanti tecnico-pratici sono stati pesantemente colpiti a causa dei tagli del monte ore di insegnamento e dell'eliminazione di numerose ore di laboratorio;
negli istituti professionali e tecnici la drastica riduzione delle ore degli insegnamenti tecnico-pratici, il taglio delle ore di laboratorio, l'incremento delle materie di studio teorico, la frammentazione dei saperi, il numero elevato di docenti che intervengono sulla medesima classe (in prima e seconda un consiglio di classe è formato da moltissimi docenti curricolari più i docenti di sostegno) non favoriscono certo la lotta alla dispersione scolastica;
inoltre negli ultimi provvedimenti governativi, mentre compaiono le modifiche relative alle diverse classi di concorso unitamente alla eventuale classe di riconversione, non si comprende quale sarà la sorte della classe di concorso degli insegnanti tecnico-pratici, che risultano ancora operanti nelle scuole, anche se spesso quali docenti soprannumerari, insegnanti che peraltro sono presenti anche nelle graduatorie ad esaurimento,

impegna il governo

a valutare l'opportunità, al fine di riconoscere agli insegnati tecnico-pratici della scuola la dignità dell'opera prestata e per le finalità di cui all'articolo 52, di aumentare il monte ore del loro insegnamento ed incrementare, di conseguenza, l'attività laboratoriale negli istituti di istruzione di II grado.
9/4940-A/66.De Pasquale, Siragusa.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 52 del provvedimento in esame interviene sulla promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori;
con le modifiche introdotte dagli ultimi provvedimenti promossi dal Ministro pro tempore Gelmini relativi alla modifica degli ordinamenti dell'istruzione di II grado, gli insegnanti tecnico-pratici sono stati pesantemente colpiti a causa dei tagli del monte ore di insegnamento e dell'eliminazione di numerose ore di laboratorio;
negli istituti professionali e tecnici la drastica riduzione delle ore degli insegnamenti tecnico-pratici, il taglio delle ore di laboratorio, l'incremento delle materie di studio teorico, la frammentazione dei saperi, il numero elevato di docenti che intervengono sulla medesima classe (in prima e seconda un consiglio di classe è formato da moltissimi docenti curricolari più i docenti di sostegno) non favoriscono certo la lotta alla dispersione scolastica;
inoltre negli ultimi provvedimenti governativi, mentre compaiono le modifiche relative alle diverse classi di concorso unitamente alla eventuale classe di riconversione, non si comprende quale sarà la sorte della classe di concorso degli insegnanti tecnico-pratici, che risultano ancora operanti nelle scuole, anche se spesso quali docenti soprannumerari, insegnanti che peraltro sono presenti anche nelle graduatorie ad esaurimento,

impegna il governo

a valutare l'opportunità, al fine di riconoscere agli insegnati tecnico-pratici della scuola la dignità dell'opera prestata e per le finalità di cui all'articolo 52, di incrementare l'attività laboratoriale negli istituti di istruzione di secondo grado.
9/4940-A/66.(Testo modificato nel corso della seduta) De Pasquale, Siragusa.

La Camera,
premesso che:
la stabilizzazione e lo stanziamento delle risorse necessarie alla prosecuzione delle attività svolte dai lavoratori Lsu, Cococo e cooperative ex Lsu, nonché dai lavoratori degli appalti storici, transitati dagli enti locali allo Stato, rappresenta una delle tante emergenze del settore della scuola;
tali lavoratori svolgono compiti e funzioni Ata e sono indispensabili per il funzionamento di molti istituti scolastici;
la cessazione dei contratti di tali lavoratori che oggi risultano essere oltre 25 mila unità comporterebbe un danno serio per le istituzioni scolastiche, che rischierebbero nella maggior parte dei casi anche la chiusura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire, in sede di discussione del primo provvedimento utile, gli stanziamenti necessari ad avviare la stabilizzazione dei lavoratori Lsu, Cococo e cooperative ex Lsu, nonché per i lavoratori degli appalti storici, transitati dagli enti locali allo Stato ai sensi e per gli effetti della legge n. 124 del 1999.
9/4940-A/67.Siragusa.

La Camera,
premesso che:
la stabilizzazione e lo stanziamento delle risorse necessarie alla prosecuzione delle attività svolte dai lavoratori Lsu, Cococo e cooperative ex Lsu, nonché dai lavoratori degli appalti storici, transitati dagli enti locali allo Stato, rappresenta una delle tante emergenze del settore della scuola;
tali lavoratori svolgono compiti e funzioni Ata e sono indispensabili per il funzionamento di molti istituti scolastici;
la cessazione dei contratti di tali lavoratori che oggi risultano essere oltre 25 mila unità comporterebbe un danno serio per le istituzioni scolastiche, che rischierebbero nella maggior parte dei casi anche la chiusura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di affrontare la questione dei lavoratori Lsu, Cococo e cooperative ex Lsu, nonché per i lavoratori degli appalti storici, transitati dagli enti locali allo Stato ai sensi e per gli effetti della legge n. 124 del 1999.
9/4940-A/67.(Testo modificato nel corso della seduta) Siragusa.

La Camera,
premesso che:
nel disegno di legge in esame sono presenti norme di semplificazione, di sostegno e di impulso allo sviluppo del sistema economico;
come affermato dalla relazione allegata al provvedimento «occorre partire dalla ormai diffusa consapevolezza del fatto che, di fronte alla crisi internazionale, i costi della burocrazia risultano sempre più gravosi per le imprese». «Tagliare i costi della burocrazia per le imprese e "disboscare" la giungla delle procedure è dunque un impegno prioritario dell'azione di Governo. In effetti, ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese è una riforma che non costa, libera risorse per la crescita e, favorendo un migliore ambiente imprenditoriale», incentiva lo sviluppo di «iniziative economiche nel nostro Paese»;
l'ordinamento nazionale stabilisce, all'articolo 1350 del codice civile, che devono essere effettuati, tramite atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (terreni ed edifici);
l'articolo 2699 del codice civile disciplina l'atto pubblico citando testualmente: «L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato»;
l'articolo 2700 del codice civile («Efficacia dell'atto pubblico») specifica inoltre che «L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti»;
è quindi conseguentemente ammissibile attribuire al segretario comunale, in quanto pubblico ufficiale, ulteriori poteri notarili rispetto a quelli che già gli attribuisce il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000); poteri che riguardano attualmente solo i contratti nei quali l'ente è parte ovvero gli atti unilaterali stipulati nell'interesse dell'ente;
consentendo al segretario comunale il potere di rogare i contratti tra privati aventi ad oggetto appezzamenti di terreno agricolo con superficie non superiore a 1.000 metri quadrati o con un valore economico inferiore a 5.000 euro ubicati nel territorio comunale e di autenticare le sottoscrizioni dei privati che hanno stipulato tali contratti si potrebbe dare un forte impulso, coerentemente con le finalità ed i contenuti del decreto-legge in esame, allo sviluppo delle imprese agricole sia i termini di snellimento burocratico, sia per l'abbassamento dei costi a carico delle imprese stesse;
in questo contesto è opportuno segnalare come le politiche europee e nazionali abbiano previsto, in questi anni, norme e progetti per incentivare l'imprenditoria agricola ed in particolare l'accesso dei giovani e delle donne ed il ricambio generazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire ai segretari comunali, nel rispetto delle disposizioni notarili, di rogare i contratti tra privati che hanno per oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a 1000 metri quadrati o con un valore economico inferiore a 5000 euro, ubicati nel territorio comunale, e di autenticare le sottoscrizioni dei privati che hanno stipulato tali contratti.
9/4940-A/68.Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio, Trappolino.

La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame contiene disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo non più rinviabili per avviare una semplificazione amministrativa per i cittadini e per le imprese;
tale esigenza è particolarmente sentita nel settore agricolo dove una complessiva opera di semplificazione si rende necessaria anche alla luce dei nuovi compiti di interesse pubblico che l'agricoltura è oggi chiamata a svolgere accanto a quello fondamentale della produzione di alimenti;
l'articolo 25 recante «Misure di semplificazione per le imprese agricole» al comma 1 dispone che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), cui spetta il versamento del sostegno, possa acquisire le informazioni che le sono necessarie connettendosi alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, INPS e Camere di commercio anche al fine di agevolare l'erogazione degli aiuti e dei contributi dovuti agli agricoltori in attuazione della PAC.;
l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle diverse banche dati dovrà avvenire secondo i protocolli standard previsti dal sistema pubblico di connettività, con le modalità operative che saranno definite da convenzioni tra AGEA e le diverse amministrazioni;
ai sensi del titolo V della Costituzione, le Regioni esercitano importanti funzioni nella gestione delle politiche agricole, ed in virtù di tali competenze, nonché nel ruolo di gestione dei piani di sviluppo rurale, numerose regioni si sono dotate di enti pagatori regionali che gestiscono i pagamenti relativi, e concorrono alla tenuta dei fascicoli aziendali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel complessivo e reciproco scambio di informazioni tra l'AGEA, l'Agenzia delle entrate, l'INPS e le Camere di commercio il pieno coinvolgimento degli organismi pagatori regionali e delle Regioni che detengono dati fondamentali per una gestione informatica che interessi l'intera platea dei soggetti della filiera agro alimentare.
9/4940-A/69.Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio, Trappolino, Codurelli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo contiene disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo nell'intento di avviare una semplificazione amministrativa ormai improcrastinabile per i cittadini e per le imprese;
in particolare introduce alcune semplificazioni sugli interventi conservativi dei beni culturali, della verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e altro ancora, modificando il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
il citato decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo n. 157 del 2006 che, con l'articolo 12 ha cambiato, a decorrere dal 2008, le norme che fino ad allora avevano governato l'autorizzazione paesaggistica;
la normativa precedente consentiva che nelle aree tutelate per legge e sottoposte ad autorizzazione paesaggistica, le disposizioni di tutela non si applicassero alle porzioni di territorio che alla data del 6 settembre 1985 erano o zone urbanizzate consolidate ovvero parti di territorio residenziale interessate da agglomerati urbani con carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (Zona territoriale omogenea A); oppure parti del territorio residenziale totalmente o parzialmente edificate diverse dalla zona A (Zona territoriale omogenea B);
la normativa si riferiva quindi a tutte quelle zone ove normalmente è ospitato il patrimonio edilizio residenziale esistente e consolidato da oltre 25 anni e dove quindi si prevedono la maggior parte degli interventi manutentivi, zone già sottoposte a regolamentazione e normative edilizie locali, regionali e nazionali;
con il decreto legislativo n.157 del 2006, questa deroga per le zone A e B è stata abrogata, ma solo per una delle undici fattispecie di territorio tutelate paesaggisticamente, ossia per i parchi, le riserve naturali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; per le altre undici fattispecie, ossia territori costieri, territori contermini a laghi, zone umide, aree di interesse archeologico ed altre, rimangono le deroghe già previste;
tale soppressione della deroga per le porzioni di territorio di parchi, riserve naturali o regionali ha determinato un aggravio di costi ed un considerevole aumento di tempo di attesa per il rilascio di autorizzazioni anche per interventi di modeste dimensioni: siamo infatti passati da circa 90 giorni agli attuali 150-180 giorni;
inoltre ciò ha determinato un aggravio notevole di lavoro anche per la Sovrintendenza ai beni architettonici che attualmente deve esprimersi su tutte le pratiche anche oggettivamente di modesta entità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ripristinare la deroga prevista dall'articolo 142, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio anche per le porzioni di territorio quali parchi, riserve naturali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, come individuati dal comma 1 del suddetto articolo 142, così come avveniva prima delle modifiche legislative del decreto legislativo n. 157 del 2006.
9/4940-A/70.Zucchi, Braga.

La Camera,
premesso che:
la legislazione che regola le adozioni nazionali e internazionali è uno dei settori dell'ordinamento Va quelli nei quali sarebbe più opportuno un intervento volto a semplificare e razionalizzare le norme attualmente in vigore, dal momento che le procedure e la documentazione richiesta non sono uniformi su tutto il territorio nazionale, ma variano a seconda del tribunale dei minori di competenza;
le procedure burocratiche relative al riconoscimento dell'idoneità alle coppie richiedenti non sono caratterizzate da tempi certi, ma variano, anche in maniera sensibile, a seconda dei territori e dei servizi sociali di competenza;
la creazione di una banca dati nazionale per l'adozione, che raccolga i dati relativi ai minori -dichiarati adottabili e quelli relativi alle coppie richiedenti adozione, prevista dall'articolo 40 delle legge n. 149 del 2001, ad oggi non è stata ancora realizzata;
tale situazione, unitamente ad altri fattori, sta producendo un preoccupante fenomeno di decremento nelle richieste di adozione presentate ai tribunali per i minori, che dal 2004 al 2010 hanno registrato una riduzione del 32,6 per cento per le adozioni internazionali, e del 37 per cento nel periodo dal 2006 al 2010 per le adozioni nazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni atto di competenza volto a semplificare e razionalizzare la normativa che regolamenta le procedure per le adozioni nazionali ed internazionali.
9/4940-A/71.Mura, Borghesi, Cimadoro, Favia.

La Camera,
premesso che:
con il provvedimento in esame, anche grazie all'approvazione di un emendamento proposto dal Gruppo dell'Italia dei Valori, vengono definiti gli obiettivi che la cabina di regia istituita per attuare l'agenda digitale italiana dovrà perseguire, tra i quali in particolare: 1) la realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle «comunità intelligenti» (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura; 2) la promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi; 3) il potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente; 4) la promozione della diffusione e controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni; 5) l'utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali; 6) l'infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere; 7) l'investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;
lo sviluppo delle tecnologie informatiche e digitali assume particolare importanza anche e soprattutto in ambito agricolo. Infatti, l'ammodernamento del settore agricolo e delle aree rurali rappresenta un aspetto strategico per superare la situazione di minorità dell'agricoltura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta ad assicurare la piena applicabilità nell'ambito del comparto agricolo della nuova normativa dettata dal provvedimento in esame in materia di attuazione dell'agenda digitale italiana, al fine di promuove la crescita delle capacità industriali e sostenere lo sviluppo dei prodotti e dei servizi innovativi delle imprese operanti in tale settore.
9/4940-A/72.Di Giuseppe, Cimadoro, Borghesi, Favia.

La Camera,
premesso che:
l'ultimo rapporto sui beni della Difesa da mettere in vendita o valorizzare risale a tre anni fa. Da allora nessuna nuova azione è stata compiuta;
gli immobili della Difesa sono spesso di gran pregio, medievali, rinascimentali, barocchi e rappresentano la storia del nostro Paese, ragion per cui l'alienazione deve essere approvata dalle direzioni regionali del Ministero per i beni e le attività culturali. Inizialmente, infatti, il Ministero della difesa nel fare accordi con i Comuni per alienare i beni e riconvertire gli immobili non ha previsto il parere delle Regioni, necessità condivisa poi anche dalla Corte costituzionale;
si porta l'esempio del Faro dell'Isoletta di Palmaiola, messo in vendita dall'allora Ministro della difesa nonostante facesse parte del Parco nazionale dell'arcipelago toscano e fosse compresa dal Piano del parco in una zona a protezione integrale dove la legge impedisce qualsiasi modifica di destinazione d'uso;
la dismissione del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa è uno dei primi interventi che l'attuale Ministro ha annunciato nel corso dell'ultima audizione alle commissioni competenti di Camera e Senato;
l'articolo 43 del decreto in esame reca semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, la cui relazione tecnica evidenzia che si intende accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale per i beni - aventi più di 50 anni se mobili o più di 70 se immobili e che presentino potenziale interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico - appartenenti ad enti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, nonché per i beni della difesa oggetto di dimissione;
si prevede il ricorso ad un decreto non avente natura regolamentare, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di concerto tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze;
l'adozione di un «decreto di natura non regolamentare» è assai vantaggiosa per il Governo, in quanto consente di «saltare» la fase del parere del Consiglio di Stato e la possibilità, dunque, di effettuare una ulteriore verifica della legittimità dell'atto. La Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 2006, ha qualificato questa tipologia di decreto come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»;
sebbene la finalità del presente atto è quella di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la questione dei beni della difesa necessita una maggiore attenzione e valutazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in riferimento particolare ai beni della difesa, di chiedere esplicito parere anche al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, fermo restando il parere delle Regioni di competenza al fine di evitare che l'immenso patrimonio storico-artistico diventi meramente merce in vendita al mondo degli immobiliaristi e della speculazione edilizia;
ad elaborare e rendere noto un rapporto attuale dei beni della difesa da mettere in vendita o valorizzare.
9/4940-A/73.Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
l'ultimo rapporto sui beni della Difesa da mettere in vendita o valorizzare risale a tre anni fa. Da allora nessuna nuova azione è stata compiuta;
gli immobili della Difesa sono spesso di gran pregio, medievali, rinascimentali, barocchi e rappresentano la storia del nostro Paese, ragion per cui l'alienazione deve essere approvata dalle direzioni regionali del Ministero per i beni e le attività culturali. Inizialmente, infatti, il Ministero della difesa nel fare accordi con i Comuni per alienare i beni e riconvertire gli immobili non ha previsto il parere delle Regioni, necessità condivisa poi anche dalla Corte costituzionale;
si porta l'esempio del Faro dell'Isoletta di Palmaiola, messo in vendita dall'allora Ministro della difesa nonostante facesse parte del Parco nazionale dell'arcipelago toscano e fosse compresa dal Piano del parco in una zona a protezione integrale dove la legge impedisce qualsiasi modifica di destinazione d'uso;
la dismissione del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa è uno dei primi interventi che l'attuale Ministro ha annunciato nel corso dell'ultima audizione alle commissioni competenti di Camera e Senato;
l'articolo 43 del decreto in esame reca semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, la cui relazione tecnica evidenzia che si intende accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale per i beni - aventi più di 50 anni se mobili o più di 70 se immobili e che presentino potenziale interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico - appartenenti ad enti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, nonché per i beni della difesa oggetto di dimissione;
si prevede il ricorso ad un decreto non avente natura regolamentare, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di concerto tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze;
l'adozione di un «decreto di natura non regolamentare» è assai vantaggiosa per il Governo, in quanto consente di «saltare» la fase del parere del Consiglio di Stato e la possibilità, dunque, di effettuare una ulteriore verifica della legittimità dell'atto. La Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 2006, ha qualificato questa tipologia di decreto come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»;
sebbene la finalità del presente atto è quella di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la questione dei beni della difesa necessita una maggiore attenzione e valutazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in riferimento particolare ai beni della difesa, di acquisire l'avviso del Ministero per i beni culturali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fermo restando il parere delle Regioni di competenza al fine di evitare che l'immenso patrimonio storico-artistico diventi meramente merce in vendita al mondo degli immobiliaristi e della speculazione edilizia;
a valutare l'opportunità di elaborare e rendere noto un rapporto attuale dei beni della difesa da mettere in vendita o valorizzare.
9/4940-A/73.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 50 del provvedimento in esame dispone l'adozione con decreto interministeriale di linee guida per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, le quali concerneranno, tra l'altro, la definizione di un «organico dell'autonomia» e di un «organico di rete»;
durante l'esame nelle commissioni di merito è stato approvato un emendamento che prevedeva l'assunzione di 10.000 insegnanti per dare sostegno a disabili e favorire il tempo pieno; l'emendamento è stato poi bocciato dalla commissione bilancio, e la norma dunque è stata ulteriormente modificata con una disposizione contraddittoria che non soltanto ha ridimensionato la portata della precedente, ma rischia di vanificare e peggiorarne gli effetti;
al comma 3 dell'articolo citato si dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare; in sostanza, dall'anno scolastico 2013, il fabbisogno dell'organico sarà rivisto ogni tre anni, in base alla popolazione scolastica e alle disponibilità previste dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
al successivo comma 4 si prevede che, per le suddette finalità, il Governo, entro 180 giorni, dovrà emanare un provvedimento per rivedere le convenzioni con i monopoli per incrementare le eventuali maggiori entrate derivanti dalla tassazione sui giochi;
pertanto non ci sarà nessuna stabilizzazione dei precari della scuola, mentre i numeri dell'organico saranno stabiliti ogni tre anni in relazione alla popolazione scolastica, ma «nei limiti dei risparmi di spesa accertati» nello stesso settore scuola;
le nuove disposizioni all'articolo 50, così come congegnate, legano solo in apparenza un organico triennale alla previsione dell'andamento demografico in età scolare, in quanto, con il vincolo economico dei «limiti dei risparmi di spesa accertati», di fatto subordinano i reali bisogni educativi a limiti di spesa;
il sistema di istruzione italiano è stato sottoposto, nell'arco degli ultimi anni, a una serie di interventi che hanno di fatto ampiamente depotenziato l'efficacia della sua azione didattica, minando dalle fondamenta la possibilità di offrire agli studenti una formazione solida, completa e competitiva in ambito internazionale;
negli ultimi tre anni in particolare, si è proceduto a cospicue riduzioni degli organici della scuola (circa 90.000 docenti) che, oltre ad aver determinato la dequalificazione dell'intero sistema di istruzione italiano, hanno impedito il graduale assorbimento del precariato scolastico all'interno delle graduatorie ad esaurimento;
la scelta di sottrarre drasticamente risorse umane alla scuola ha determinato la riduzione degli organici molto al di sotto dei minimi termini, causando un impoverimento generalizzato dell'offerta formativa del sistema di istruzione italiano di ogni ordine e grado, dall'infanzia alla secondaria di secondo grado;
il personale attualmente in servizio sia a tempo indeterminato che a tempo determinato non è in grado di corrispondere alle effettive esigenze formative del sistema scolastico, in particolare la scuola non è in grado di garantire la copertura delle assenze brevi e saltuarie, non accoglie le richieste di tempo pieno espresse dalle famiglie ed è costretta a rinunciare in molti casi alle articolazioni modulari della didattica, nella scuola primaria;
la riduzione dei quadri orari imposto dalla riforma Gelmini delle scuole superiori ha portato ad un generalizzato impoverimento dell'offerta formativa, emblematico il caso del latino al liceo scientifico a cui è stato assegnato un numero di ore talmente esiguo da non permettere ai docenti di portare a termine i programmi ministeriali;
l'assenza di certezze sulle risorse finalizzate all'ampliamento degli organici, a fronte del sicuro aumento della popolazione scolastica, in considerazione del numero già elevato degli alunni per classi in palese violazione delle norme vigenti sulla sicurezza, andrà a compromettere in modo definitivo e irrimediabile l'efficacia del nostro sistema di istruzione;
continuano ad essere disattese le aspettative del personale docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento, il quale, formato e specializzato a seguito del superamento di percorsi articolati e procedure selettive, in questi anni ha continuato a garantire il funzionamento del sistema di istruzione pubblico del nostro Paese, adeguandosi a condizioni lavorative svantaggiose e discriminatorie, nella prospettiva della futura stabilizzazione, maturando al contempo il diritto ad un inquadramento lavorativo stabile, come sancito dalla normativa europea contro gli abusi di contratti a termine da parte dei datori di lavoro (direttiva comunitaria 99/70/CE che obbliga il datore di lavoro a trasformare il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato dopo tre anni di servizio, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368),

impegna il Governo

a reperire, con estrema urgenza, risorse adeguate alle reali esigenze del sistema scolastico, affinché gli organici effettivamente necessari al funzionamento dello stesso siano in grado di garantire un sistema qualitativamente valido e competitivo a livello internazionale.
9/4940-A/74.Zazzera, Di Giuseppe, Paladini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 50 del provvedimento in esame dispone l'adozione con decreto interministeriale di linee guida per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, le quali concerneranno, tra l'altro, la definizione di un «organico dell'autonomia» e di un «organico di rete»;
durante l'esame nelle commissioni di merito è stato approvato un emendamento che prevedeva l'assunzione di 10.000 insegnanti per dare sostegno a disabili e favorire il tempo pieno; l'emendamento è stato poi bocciato dalla commissione bilancio, e la norma dunque è stata ulteriormente modificata con una disposizione contraddittoria che non soltanto ha ridimensionato la portata della precedente, ma rischia di vanificare e peggiorarne gli effetti;
al comma 3 dell'articolo citato si dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare; in sostanza, dall'anno scolastico 2013, il fabbisogno dell'organico sarà rivisto ogni tre anni, in base alla popolazione scolastica e alle disponibilità previste dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
al successivo comma 4 si prevede che, per le suddette finalità, il Governo, entro 180 giorni, dovrà emanare un provvedimento per rivedere le convenzioni con i monopoli per incrementare le eventuali maggiori entrate derivanti dalla tassazione sui giochi;
pertanto non ci sarà nessuna stabilizzazione dei precari della scuola, mentre i numeri dell'organico saranno stabiliti ogni tre anni in relazione alla popolazione scolastica, ma «nei limiti dei risparmi di spesa accertati» nello stesso settore scuola;
le nuove disposizioni all'articolo 50, così come congegnate, legano solo in apparenza un organico triennale alla previsione dell'andamento demografico in età scolare, in quanto, con il vincolo economico dei «limiti dei risparmi di spesa accertati», di fatto subordinano i reali bisogni educativi a limiti di spesa;
il sistema di istruzione italiano è stato sottoposto, nell'arco degli ultimi anni, a una serie di interventi che hanno di fatto ampiamente depotenziato l'efficacia della sua azione didattica, minando dalle fondamenta la possibilità di offrire agli studenti una formazione solida, completa e competitiva in ambito internazionale;
negli ultimi tre anni in particolare, si è proceduto a cospicue riduzioni degli organici della scuola (circa 90.000 docenti) che, oltre ad aver determinato la dequalificazione dell'intero sistema di istruzione italiano, hanno impedito il graduale assorbimento del precariato scolastico all'interno delle graduatorie ad esaurimento;
la scelta di sottrarre drasticamente risorse umane alla scuola ha determinato la riduzione degli organici molto al di sotto dei minimi termini, causando un impoverimento generalizzato dell'offerta formativa del sistema di istruzione italiano di ogni ordine e grado, dall'infanzia alla secondaria di secondo grado;
il personale attualmente in servizio sia a tempo indeterminato che a tempo determinato non è in grado di corrispondere alle effettive esigenze formative del sistema scolastico, in particolare la scuola non è in grado di garantire la copertura delle assenze brevi e saltuarie, non accoglie le richieste di tempo pieno espresse dalle famiglie ed è costretta a rinunciare in molti casi alle articolazioni modulari della didattica, nella scuola primaria;
la riduzione dei quadri orari imposto dalla riforma Gelmini delle scuole superiori ha portato ad un generalizzato impoverimento dell'offerta formativa, emblematico il caso del latino al liceo scientifico a cui è stato assegnato un numero di ore talmente esiguo da non permettere ai docenti di portare a termine i programmi ministeriali;
l'assenza di certezze sulle risorse finalizzate all'ampliamento degli organici, a fronte del sicuro aumento della popolazione scolastica, in considerazione del numero già elevato degli alunni per classi in palese violazione delle norme vigenti sulla sicurezza, andrà a compromettere in modo definitivo e irrimediabile l'efficacia del nostro sistema di istruzione;
continuano ad essere disattese le aspettative del personale docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento, il quale, formato e specializzato a seguito del superamento di percorsi articolati e procedure selettive, in questi anni ha continuato a garantire il funzionamento del sistema di istruzione pubblico del nostro Paese, adeguandosi a condizioni lavorative svantaggiose e discriminatorie, nella prospettiva della futura stabilizzazione, maturando al contempo il diritto ad un inquadramento lavorativo stabile, come sancito dalla normativa europea contro gli abusi di contratti a termine da parte dei datori di lavoro (direttiva comunitaria 99/70/CE che obbliga il datore di lavoro a trasformare il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato dopo tre anni di servizio, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368),

impegna il Governo

a reperire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fondi adeguati alle reali esigenze del sistema scolastico.
9/4940-A/74.(Testo modificato nel corso della seduta) Zazzera, Di Giuseppe, Paladini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede numerose disposizioni che afferiscono alla materia scolastica;
il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dispone l'accantonamento negli istituti di secondo grado di un numero di posti di assistente tecnico pari a quello degli insegnanti tecnico pratici in esubero, con la motivazione che sia per l'insegnante tecnico pratico che per l'assistente tecnico è previsto il possesso del diploma di scuola di secondo grado;
da dati recenti risulta che oltre il 30 per cento degli insegnanti tecnico pratici è in possesso del diploma di laurea;
in sostanza il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che gli insegnanti tecnico pratici in esubero siano temporaneamente utilizzati come assistenti tecnici;
tale disposizione, inserita per ragioni di cassa in un momento di ricerca convulsa di risparmi, è considerata dalla categoria interessata di estrema gravità in quanto comporta una plateale violazione della condizione giuridica di questi docenti, con radicale demansionamento degli stessi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, nell'ambito delle proprie competenze, affinché la professionalità dei docenti tecnico pratici soprannumerari non sia penalizzata, ma anzi sostenuta mediante iniziative volte a garantirne la piena valorizzazione.
9/4940-A/75.Paladini, Zazzera, Di Giuseppe.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 del provvedimento in esame novella l'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (cosiddetta legge Tognoli), al fine di consentire il trasferimento della proprietà del parcheggio pertinenziale su aree private, realizzato dai proprietari di immobili nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati, a condizione che diventi pertinenza di un altro immobile sito nel medesimo comune e ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune;
il medesimo articolo prevede invece, relativamente ai parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse e destinati a pertinenza di immobili privati, il divieto di cessione separata dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e la nullità dei relativi atti di cessione;
sarebbe opportuno semplificare ulteriormente la materia dei parcheggi pertinenziali privati disciplinata dall'articolo 9 della legge n. 122 del 1989, estendendo anche ai parcheggi realizzati su aree pubbliche o nel sottosuolo delle stesse la possibilità di cessione separata dall'unità immobiliare principale, purché con contestuale trasferimento a pertinenza di altro immobile;
l'indissolubilità permanente del vincolo pertinenziale scoraggia infatti l'acquisto di questi posto auto che rappresentano principale tipologia di parcheggi realizzati in virtù dell'articolo 9 della legge n. 122 del 1989, in quanto i potenziali acquirenti temono la circostanza che, in caso di necessità, il posto auto non potrà mai essere ceduto se non insieme all'abitazione;
la rimozione di tale impedimento anche in relazione ai parcheggi realizzati su aree pubbliche darebbe un reale notevole impulso al settore delle costruzioni in un momento di gravissima crisi economica, incentivando ingenti investimenti privati con evidenti ricadute in termini occupazionali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 10, anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere anche ai parcheggi realizzati su aree pubbliche o nel sottosuolo delle stesse la possibilità di cessione separata dall'unità immobiliare principale, purché con contestuale trasferimento a pertinenza di altro immobile.
9/4940-A/76.Galletti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo del 12 provvedimento reca una serie di misure volte alla semplificazione delle procedure relative agli impianti produttivi e alle iniziative e attività delle imprese, con esclusione di alcuni specifici settori;
il comma 4 del medesimo articolo prevede che con appositi regolamenti siano individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con asseverazioni, a SCIA senza asseverazioni, a mera comunicazione e quelle del tutto libere;
tra le attività comunque da disciplinare in termini di preventiva autorizzazione e attenta regolazione non possono che rientrare quelle svolte da soggetti privati preposti a funzioni pubblicistiche e attività amministrativa (articolo 1, comma 1-ter, della legge n. 241 del 1990), dovendo assicurare gli stessi requisiti della pubblica amministrazione, e in particolare l'indipendenza e l'imparzialità, nonché garantirne la vigilanza e la responsabilità;
esistono infatti attività che necessitano sempre di costante controllo e di requisiti stringenti poiché forniscono servizi di interesse collettivo e generale, da assoggettare quindi a previo assenso della pubblica autorità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di sottoporre a preventiva autorizzazione e a preventivo controllo del possesso dei requisiti anche le attività svolte da soggetti privati che erogano direttamente funzioni e servizi della pubblica amministrazione.
9/4940-A/77.Mereu.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13, comma 1, lettera g), del provvedimento dispone l'abrogazione dell'articolo 86, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, 773, recante approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che stabilisce l'obbligo di licenza per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci;
senza tale autorizzazione i circa 30.000 spacci annessi ai circoli privati divengono off limits per le forze dell'ordine che per accedervi già hanno bisogno di un provvedimento della magistratura e che non possono nemmeno disporre la chiusura di tali strutture prevista dall'articolo 100 del TULPS quale misura preventiva per la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica;
questi luoghi, che sono di fatto aperti a tutti, rischieranno pertanto di diventare un porto franco dove eludere le norme che vietano la somministrazione di alcolici nelle ore notturne, a tutela tra l'altro dei minori,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g), anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare l'autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 86, secondo comma, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per la somministrazione di alcolici in circoli privati.
9/4940-A/78.Anna Teresa Formisano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 14 del provvedimento detta i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese, comprese quelle agricole, ad esclusione dei controlli in materia fiscale e finanziaria;
il medesimo articolo dispone l'adozione da parte del Governo di uno o più regolamenti di delegificazione volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli cui sono assoggettate le imprese, prevedendone tra i principi e i criteri direttivi il coordinamento e la programmazione dei suddetti controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico, evitando duplicazioni e sovrapposizioni e il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa;
l'individuazione del SUAP di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, quale unico soggetto di coordinamento e programmazione dei controlli da parte amministrazioni consentirebbe di risolvere a monte il problema delle duplicazioni e sovrapposizioni di verifiche, evitando di effettuare più controlli paralleli da parte di Amministrazioni diverse;
infatti l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, prevede che la comunicazione al SUAP di ultimazione dei lavori con la trasmissione della documentazione della dichiarazione di conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità e del certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato consente l'immediato esercizio dell'attività; il SUAP, a sua volta, è tenuto a trasmettere, entro cinque giorni, la relativa documentazione alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che devono effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un unico controllo ex post, congiunto e coordinato dal SUAP, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di verifiche da parte delle diverse amministrazioni e al fine di rendere effettivamente operativa l'impresa nel più breve tempo possibile.
9/4940-A/79.Tassone.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 53 del provvedimento prevede l'approvazione da parte del CIPE di un Piano nazionale di edilizia scolastica, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la realizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti;
il comma 5 del medesimo articolo prevede che, nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica, il CIPE approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare al Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici anche le risorse di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, già stanziate e assegnate dalla delibera Cipe del 20 gennaio 2012 per nuovi edifici scolastici, per un importo pari a 100 milioni di euro.
9/4940-A/80.Libè.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 53 del provvedimento prevede l'approvazione da parte del CIPE di un Piano nazionale di edilizia scolastica, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la realizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti;
il comma 5 del medesimo articolo prevede che, nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica, il CIPE approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare al Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici le risorse di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la realizzazione di nuovi edifici scolastici.
9/4940-A/80.(Testo modificato nel corso della seduta) Libè.

La Camera,
premesso che:
la carta acquisti è una misura di sostegno contro la povertà, introdotta già con il decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 ed ora in via di nuova sperimentazione nei Comuni con più di 250.000 abitanti, dell'articolo 60, comma 2, lettera a), del provvedimento in esame estende ai cittadini comunitari e ai cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo la possibilità di accesso a tale beneficio, che la legge n. 133 del 2008 riservava ai soli cittadini italiani residenti;
pertanto, sia la «carta acquisti» introdotta nel 2008 sia quella che il decreto in discussione prevede a livello sperimentale risultano precluse ai titolari di protezione internazionale (titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria), sebbene la legge italiana, in conformità con il diritto dell'Unione europea, li abbia equiparati ai cittadini italiani anche nell'accesso all'assistenza sociale;
l'articolo 27 del decreto legislativo n. 251 del 2007, in attuazione della direttiva europea 2004/83/CE, stabilisce infatti che: «I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sodale e sanitaria»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire anche ai titolari di protezione internazionale la possibilità di ottenere, a parità di condizioni con i cittadini italiani e comunitari, la «carta acquisti» di cui il decreto legge in esame avvia relativa sperimentazione a livello locale.
9/4940-A/81.Pezzotta.

La Camera,
premesso che:
all'interno dei distretti turistici sarebbe opportuno affiancare ai tradizionali servizi per l'impiego strutture e strumenti che consentano alle imprese del settore turismo di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata, con particolare riferimento ai fenomeni di stagionalità e di alta mobilità professionale degli addetti;
è infatti necessaria una disciplina del lavoro che prenda come punto di riferimento la rete di imprese e non la singola impresa;
il sistema della bilateralità può costituire un valido supporto, attraverso l'ausilio tecnologie moderne allestite all'interno delle imprese (point of job), con cui monitorare i lavoratori in ingresso e in uscita nel mercato del lavoro, semplificare le comunicazioni di instaurazione/modifica/cessazione dei rapporti di lavoro e modalità più snelle nella gestione degli aspetti economici/normativi della prestazione di lavoro;
questo consentirebbe da una lato di favorire l'incontro domanda/offerta di lavoro e dall'altro di operare al fine di una migliore trasparenza e regolarità dei rapporti di lavoro, in un mercato caratterizzato da prestazioni spesso brevi e ricorrenti, anche in funzione della ciclicità della domanda,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare nei distretti turistici «sportelli del lavoro turistico» promossi da associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, presso i quali far confluire tutte le informazioni dell'incontro domanda offerta di lavoro nonché comunicazioni di instaurazione/modifica/cessazione dei rapporti di lavoro in modalità semplificate.
9/4940-A/82.Ruggeri.

La Camera,
premesso che:
il nostro ordinamento non prevede l'obbligo di dare passaggio, analogo a quanto dovuto alle condotte d'acqua, a tubi o altri condotti per la fornitura del gas metano;
la servitù coattiva di metanodotto non è, infatti, prevista fra le figure del codice civile né in leggi speciali, pur essendo l'energia termica un bisogno fondamentale della vita al pari dell'acqua e pur mancando qualsivoglia componente di maggiore pericolosità nel trasporto, attesa l'elevata tecnologia e le specifiche disposizioni legislative di sicurezza per le condutture di metano e dei relativi impianti;
sarebbe opportuno, pertanto, modificare la situazione descritta a fronte della diffusione sempre maggiore del gas metano e della molteplicità degli impieghi di cui tale fonte di energia è suscettibile, sia per quanto concerne le utenze domestiche, sia per quanto attiene alle attività imprenditoriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di limitare l'obbligo di attraversamento alle soie strade private, comprese quelle vicinali, interpoderali o di bonifica, che meglio si prestano, per la loro natura, a differenza dei fondi, a lavori di scavo, alla posa delle tubazioni, all'effettuazione delle opere accessorie ed ai ripristini necessari all'ampliamento della rete di distribuzione del gas ed ai relativi impianti di derivazione di utenza, anche al fine di evitare i lunghi tempi dovuti agli eventuali contenziosi, la possibilità di procedere comunque ai lavori di allacciamento alla rete del gas, che interessano le strade private, con ordinanza del sindaco del comune territorialmente competente: in tal modo, le legittime esigenze delle famiglie e delle aziende interessate troverebbero in questa tutela uno strumento che permetterebbe la pronta effettuazione dei lavori.
9/4940-A/83.Naro.

La Camera,
premesso che:
l'agricoltura vive da molto tempo una crisi complessa, con costi produttivi (soprattutto a causa del caro-gasolio), contributivi e burocratici che hanno raggiunto livelli record. Sarebbe a rischio la stessa sopravvivenza di molte realtà imprenditoriali;
il punto 5 della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, dà la possibilità di applicare il sistema di agevolazioni sul gasolio agricolo anche tramite crediti o buoni di imposta;
al fine di agevolare le procedure di accesso alla agevolazione, si ritiene utile far convivere le due tipologie di assegnazione, quella attuale fondata sul decreto ministeriale n. 454 del 2001 e quella legata ai crediti di imposta;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione alle indicazioni già contenute nel Testo Unico sulle accise con uno specifico provvedimento applicativo che garantisca in relazione alle esigenze delle imprese di poter usufruire di uno dei due sistemi di assegnazione.
9/4940-A/84.Delfino.

La Camera,
premesso che:
il processo di semplificazione delle attività della Pubblica Amministrazione si realizza anche attraverso una razionalizzazione dei costi al fine di consentirne una migliore allocazione delle risorse finanziarie e umane al proprio interno;
questo è segnatamente più importante in alcuni comparti peculiari della pubblica amministrazione, come quello della sicurezza;
a riguardo si segnala che le forze dell'ordine, nel tempo, hanno distaccato presso i vari Ministeri ed enti pubblici in propri dipendenti, distogliendoli dalle normali attività d'istituto, per svolgere le funzioni di autista e/o segretario;
secondo una stima per difetto ammonterebbero a circa 3 mila unità il personale del comparto sicurezza assegnato alla pubblica amministrazione per compiti diversi da quelli d'istituto e che invece potrebbero essere impiegate sul territorio a tutela dei cittadini e per prevenire e/o reprimere reati e violazioni amministrative in generale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere ad una revisione delle assegnazioni del personale delle forze dell'ordine presso la pubblica amministrazione e gli enti pubblici, ad eccezione di quello assegnato al servizio scorte, al fine di realizzare economie, semplificazioni e razionalizzazioni nella spesa e nell'impiego del personale appartenente al comparto sicurezza.
9/4940-A/85.Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
il processo di semplificazione delle attività della Pubblica Amministrazione si realizza anche attraverso una razionalizzazione dei costi al fine di consentirne una migliore allocazione delle risorse finanziarie e umane al proprio interno;
questo è segnatamente più importante in alcuni comparti peculiari della pubblica amministrazione, come quello della sicurezza;
a riguardo si segnala che le forze dell'ordine, nel tempo, hanno distaccato presso i vari Ministeri ed enti pubblici in propri dipendenti, distogliendoli dalle normali attività d'istituto, per svolgere le funzioni di autista e/o segretario;
secondo una stima per difetto ammonterebbero a circa 3 mila unità il personale del comparto sicurezza assegnato alla pubblica amministrazione per compiti diversi da quelli d'istituto e che invece potrebbero essere impiegate sul territorio a tutela dei cittadini e per prevenire e/o reprimere reati e violazioni amministrative in generale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere ad una verifica della congruità delle assegnazioni del personale delle forze dell'ordine presso la pubblica amministrazione e gli enti pubblici.
9/4940-A/85.(Testo modificato nel corso della seduta) Ciccanti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 40 ha soppresso le norme che impongono la chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, secondo periodo, della legge 3 agosto 1999, n. 265;
pur riconoscendosi il principio generale di ulteriore liberalizzazione del settore, sarebbe opportuno contemperare le differenti esigenze espresse dai panificatori in base alla propria collocazione geografica;
data l'estrema diversità geografica e territoriale, andrebbe mantenuta la possibilità di una differenziazione tra i panifici ubicati in realtà a forte vocazione turistica e quelli posizionati in aree marginali, periferiche o residenziali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di concedere agli esercizi di panificazione ubicati nelle aree non di rilevanza turistica la facoltà di concordare le aperture domenicali con le istituzioni territoriali competenti e di prevedere un giorno di riposo settimanale obbligatorio eventualmente diverso dalla domenica o di procedere all'apertura domenicale a turni tra le diverse zone del comune o tra comuni limitrofi.
9/4940-A/86.Lusetti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 50 del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 prevede il ricorso ai proventi dei giochi d'azzardo legali come eventuale copertura finanziaria a quanto ivi previsto;
la diffusione dei giochi d'azzardo ha assunto proporzioni preoccupanti. Come ha meritoriamente sottolineato, da ultimo nei giorni scorsi, il quotidiano Avvenire, sintetizzando dati provenienti da fonti di ricerca differenti - univoche nelle conclusioni -, la raccolta complessiva sul mercato legale dei giochi ha raggiunto la cifra complessiva nel solo 2011 di 76,1 miliardi di euro (contro i 14,3 miliardi del 2000): essa, suddivisa per ciascun italiano, corrisponde a una spesa media annua pro capite, neonati inclusi, di 1.260 euro;
si tratta di un fenomeno in forte crescita, in corrispondenza alla estrema varietà dell'offerta, dalle tabaccherie ai bar fino alla nuova ed estesa frontiera on line e che interessa le fasce di popolazione più svantaggiate (secondo un istituto di ricerca, il 47 per cento degli indigenti e il 66 per cento dei disoccupati). L'illusione di un'entrata cospicua e apparentemente facile colpisce chi si trova nelle condizioni economiche peggiori, in tal modo aggravandone la condizione personale, e avviando una spirale che in troppi casi ha del patologico: la stima di chi ha superato la soglia della capacità di dominarsi sotto tale profilo è di 800.000 persone;
rappresentanti del governo hanno annunciato che sono allo studio misure per affrontare gli aspetti compulsivi del fenomeno e per rendere meno suadente il richiamo dell'azzardo, pur «legale». In attesa che tali lodevoli propositi si traducano in un disegno di legge o in un'azione dell'esecutivo, è possibile e auspicabile - a legislazione vigente - l'avvio di una campagna informativa, analoga a quella da tempo avviata contro il fumo, che parta dalla Presidenza del Consiglio, e che, senza impedire l'accesso ai giochi (come non viene ostacolato l'acquisto delle sigarette), tuttavia spieghi con chiarezza quali sono le reali probabilità di successo derivanti dal ricorso a ogni singolo gioco e indichi che «l'azzardo (come il fumo) fa male»; al tempo stesso, per i danni in sé derivanti dal gioco d'azzardo, pur se lecito, e per le intromissioni, sul fronte illecito, della criminalità organizzata, va promossa più articolata attività informativa all'interno di ogni ordine di istituto scolastico, nell'ambito dell'educazione alla legalità,

impegna il Governo

ad avviare una campagna informativa pubblica sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo e un'azione di sensibilizzazione nelle scuole, nei termini di cui in premessa.
9/4940-A/87.Mantovano, Pagano, Boccia, Binetti, Calgaro, Marinello, Polledri, Roccella, Saltamartini, Santolini, Bertolini, Bobba, Garofalo, Mazzocchi, D'Ippolito Vitale, Zazzera, Beccalossi, Biancofiore, Sarubbi, D'Antona, Touadi, Marco Carra, Mosella, Bellotti, Paglia, Bossa, Ascierto, Angeli, Rubinato, Scandroglio, Polidori, Mosella, D'Antoni, Villecco Calipari, Malgieri.

La Camera,
premesso che:
il tema delle semplificazioni e dello sviluppo è un tema basilare e strategico, in particolare in un momento come questo, che vede l'Italia dentro una crisi economica pesantissima;
la semplificazione nel rapporto tra i cittadini, le imprese e l'amministrazione, rappresenta una delle poche riforme che possono essere attuate a costo zero o a costi contenuti, ma che hanno un effetto benefico chi si riverbera sull'intera economia nazionale;
il Governo aveva assunto un compito ambizioso la semplificazione effettiva ed efficace in alcuni comparti tra i più importanti oggettivamente questo compito ambizioso è stato di molto ridimensionato;
molto c'è ancora da fare; basti pensare al rapporto tra cittadini e le pubbliche amministrazioni e tra le imprese, piccole e medie, con le pubbliche amministrazioni e con il sistema creditizio, che nella burocrazia trovano spesso ostacoli insormontabili che creano sfiducia nelle amministrazioni e contemporaneamente quando sono le imprese a trovare ostacoli burocratici frena la capacità di dare sostegno allo sviluppo e alle attività;
lo Stato deve sempre più accompagnare i cittadini e le imprese sostenendoli e non diventando esso stesso elemento di blocco dell'economia;
il Governo deve impegnarsi con maggiore efficacia nell'eliminazione degli ostacoli che il sistema creditizio oppone alle piccole e medie imprese che hanno bisogno, mai come in questo momento, di avere certezza di liquidità e accessi agevolati al credito,

impegna il Governo

a individuare in tempi rapidi le forme e le modalità più efficaci per eliminare tutti quegli ostacoli che creano la sfiducia dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione;
ad assumere le opportune e adeguate iniziative nei confronti della pubblica amministrazione e del sistema bancario e creditizio affinché si avviino semplificazioni e si sostengano percorsi agevolati e certi nel sostegno alle piccole e medie imprese che proprio in un periodo di recessione economica hanno bisogno di credito e di liquidità.
9/4940-A/88.Gianni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene, con 63 articoli, raggruppati in tre titoli, in materia di semplificazioni e sviluppo;
al Titolo I, l'articolo 1 reca modifiche alla legge n. 241 del 1990, intervenendo in materia di silenzio dell'amministrazione e di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti e responsabili di tutte le pubbliche amministrazioni al fine sia garantito il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
la norma citata in particolare prevede che nel caso non siano rispettati i tempi previsti di conclusione del procedimento amministrativo, sia attivato un meccanismo sostitutivo con l'assegnazione ad altro dirigente del potere di intervento e maturazione di responsabilità dirigenziale, amministrativa e disciplinare in capo agli inadempienti;
se l'intento manifestato dal Governo è quello di rafforzare le forme di tutela offerte ai cittadini ed alle imprese e di responsabilizzare maggiormente i dirigenti e responsabili delle pubbliche amministrazioni, tuttavia, nel loro effetto pratico, queste disposizioni presentano non pochi problemi applicativi;
se da un lato si rende più facile l'accertamento delle varie forme di responsabilità che maturano in capo a dirigenti e responsabili e si determina maggiore certezza sui tempi di effettiva conclusione dei procedimenti, per contro si obbligano le amministrazioni ad individuare il dirigente o responsabile cui è attribuito il compito di surrogazione;
per quanto riguarda gli enti locali, la disposizione citata prevede che questa individuazione venga compiuta «dall'organo di governo» e tuttavia non è chiaro se, nei comuni, tale competenza spetti al sindaco, in quanto organo che conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali, ovvero alla giunta, in quanto organo dotato delle competenze residuali, cioè di tutte le attribuzioni che non sono espressamente attribuite ai sindaci ed ai consigli;
nel caso in cui l'ente ometta di effettuare tale scelta, si dispone che il potere sostitutivo si consideri attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione, il che sembra voler dire che negli enti locali questa attribuzione deve intendersi assegnata al segretario;
in considerazione di ciò, è inevitabile si determinino notevoli ripercussioni nei comuni di piccole dimensioni, dove manca anche la figura del dirigente preposto ad un settore o servizio;
si deve sottolineare che la disciplina introdotta stabilisce comunque la presenza di un unico sostituto individuato per tutto l'ente e in molte realtà comunali tale sostituto non può che coincidere con al figura del segretario comunale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 1, anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative, volte a rivedere la formulazione della disposizione introdotta laddove prevede l'attivazione di un meccanismo sostituivo, in caso di inadempienza nei termini, ai fini dell'assegnazione ad altro dirigente del potere di intervento e maturazione di responsabilità amministrativa e disciplinare in capo agli inadempienti, poiché, per quanto concerne gli enti locali, non è innanzitutto chiaro se tale responsabilità spetti al sindaco o ai presidente della provincia ovvero alla giunta comunale o provinciale e, in secondo luogo, nel caso in cui l'individuazione non sia dai medesimi effettuata, assegna un tale potere di intervento in capo al segretario comunale o provinciale, determinando di fatto un'indebita espropriazione di una prerogativa che deve competere all'organo di governo dell'ente.
9/4940-A/89.Fogliato, Caparini, Gidoni, Rainieri, Consiglio, Meroni.

La Camera,
valutate le disposizioni di cui agli articoli 17 e seguenti del provvedimento in esame;
rilevato il rischio che il meccanismo di proroga ivi previsto possa determinare il superamento del limite dei nove mesi di validità massima dell'autorizzazione;
preso atto di un orientamento giurisprudenziale volto a consentire ai cittadini extracomunitari in possesso del solo permesso di soggiorno lungo l'accesso ai concorsi pubblici;
ricordato, infatti, che secondo parte della dottrina, il decreto legislativo n. 286/1998, Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero, nel liberalizzare l'accesso al lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati e l'accesso al lavoro autonomo, avrebbe superato anche le norme che richiedono il requisito della cittadinanza per accedere ai posti di lavoro nella pubblica amministrazione e che per un'altra interpretazione giurisprudenziale, poi, l'articolo 2 del medesimo decreto n.268/1998, avendo parificato lo straniero regolarmente soggiornante in Italia al cittadino italiano, supera la necessità del requisito della cittadinanza per l'accesso al pubblico impiego;
rammentato, invero, che l'articolo 26 del citato Testo Unico n. 286/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nel liberalizzare appunto l'accesso al lavoro autonomo, ha posto la condizione che l'esercizio di tali attività non debba essere riservato dalla legge ai cittadini italiani o comunitari, ed il successivo articolo 27, in materia di ingresso per lavoro in casi particolari, al comma 3 esplicita che «rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività»;
richiamata, altresì, la sentenza della Corte di cassazione 13 novembre 2006, n. 24170, che ha chiarito la necessità della cittadinanza italiana quale requisito ineludibile per ogni forma di impiego pubblico,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente, nelle more di attuazione del provvedimento, atti di propria competenza finalizzati ad interpretare in maniera univoca che il diritto di accesso ai concorsi per il pubblico impiego è condizionato dal requisito generale della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.
9/4940-A/90.Nicola Molteni, Fedriga, Volpi.

La Camera,
premesso che:
comma 1, lettera d-bis) dell'articolo 24 del provvedimento, nel modificare l'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, in tema di spedizioni transfrontaliero di rifiuti, ha stabilito che «le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliere di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza»;
riguardo va segnalato che le norme sulle spedizioni dei rifiuti sono già cogentemente e dettagliatamente fissate dalla legislazione Europea. In tale ambito apparirebbe necessario verificare se la modifica sopra richiamata sia compatibile con la stessa normativa comunitaria. Potrebbe infatti verificarsi che in tale novelle vi siano prescrizioni atte ad ostacolare ingiustificatamente le esportazioni dei materiali da rifiuto, che in tal caso generano reddito per il nostro paese, essendo per altro già previste dalla citata regolamentazione europea tutte le misure e le cautele per la tutela dell'ambiente e della salute che vanno osservate al fine di poter consentire l'esportazione dei rifiuti. È altresì importante sottolineare che tale regolamentazione UE vieta tutte le spedizioni di rifiuti destinate allo smaltimento.
nel merito, va evidenziato che l'Unione europea (UE) ha istituito un sistema di sorveglianza e di controllo di ogni movimento di rifiuti, all'interno dei propri confini e con i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA, European Free Trade Association), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con i paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione di Basilea.
in tal senso, con il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, sono state disciplinate le modalità per le spedizioni di rifiuti.
il regolamento si prefigge di rafforzare, semplificare e precisare le procedure di controllo delle spedizioni di rifiuti al fine di migliorare la protezione dell'ambiente, riducendo così il rischio di spedizioni di rifiuti non controllate. Esso intende anche integrare nella legislazione europea le disposizioni della convenzione di Basilea nonché la revisione della decisione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, adottata nel 2001 dall'OCSE.
il regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:
a) fra Stati membri, all'interno dell'Unione europea (UE) o con transito attraverso paesi terzi;
b) importati nell'UE da paesi terzi;
c) esportati dall'UE verso paesi terzi;
d) in transito nel territorio dell'UE con un itinerario da e verso paesi terzi;
il regolamento riguarda quasi tutti i tipi di rifiuti da spedire. Soltanto i residui radioattivi e qualche altro tipo di rifiuto non rientrano nel suo campo di applicazione poiché sono oggetto di sistemi di controllo distinti;
il regolamento, inoltre, riduce da tre a due il numero degli elenchi di rifiuti la cui spedizione è autorizzata. I rifiuti soggetti alla procedura di notifica figurano nell'«elenco ambra» (allegato IV), mentre i rifiuti soggetti unicamente all'obbligo d'informazione figurano nell'«elenco verde» (allegato III). I rifiuti la cui spedizione è vietata sono invece riportati in elenchi separati (allegato V);
il regolamento riduce le procedure di controllo delle spedizioni da tre a due:
a) la procedura detta dell'«elenco verde» si applica ai rifiuti non pericolosi destinati ad essere recuperati;
b) la procedura di notifica si applica alle spedizioni di tutti i rifiuti destinati ad essere smaltiti e ai rifiuti pericolosi destinati ad essere recuperati;
a prescindere dal tipo di procedura, tutte le persone coinvolte nella spedizione devono prendere le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano gestiti con metodi ecologicamente corretti durante l'intero iter della spedizione e al momento del loro smaltimento o del loro recupero. La procedura di notifica impone alle autorità competenti dei paesi interessati dalla spedizione (paesi di partenza, paesi in cui transitano i rifiuti e paesi di destinazione) di rilasciare un'autorizzazione prima che abbia luogo qualsiasi spedizione;
la spedizione dei rifiuti deve costituire l'oggetto di un contratto fra la persona incaricata della spedizione o di fare spedire i rifiuti e il destinatario di tali rifiuti. Detto contratto deve essere corredato di garanzie finanziarie se i rifiuti di cui trattasi sono soggetti al requisito di notifica;
nell'ambito della procedura di notifica, quest'ultima deve essere inviata dal notificatore soltanto all'autorità competente di spedizione, che è incaricata di trasmettere la notifica alle autorità competenti di destinazione e di transito. Le autorità competenti devono dare il proprio consenso (con o senza condizioni) o formulare obiezioni entro trenta giorni. Le modifiche relative ad elementi essenziali della spedizione (quantitativo, itinerario, ecc.) devono essere oggetto di un'altra notifica a meno che tutte le autorità competenti esonerino il notificatore da tale obbligo;
inoltre, gli impianti intermedi di recupero e smaltimento sono soggetti agli stessi obblighi cui sono soggetti gli impianti finali di recupero e smaltimento. L'autorizzazione di una spedizione inclusiva delle operazioni intermedie può essere concessa unicamente se è autorizzata anche la spedizione dei rifiuti di cui trattasi;
se una spedizione non può essere portata a termine (compreso il recupero o lo smaltimento di rifiuti), il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti, in linea di massima a proprie spese;
l'obbligo di riprendere i rifiuti non si applica:
a) se le autorità competenti di spedizione, di transito e di destinazione interessate dal recupero o dallo smaltimento dei rifiuti ritengono che il notificatore o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente di spedizione o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, possa smaltire o recuperare i rifiuti in altro modo nel paese di destinazione o altrove;
b) se i rifiuti spediti nell'impianto in questione sono stati mescolati in modo irreversibile ad altri tipi di rifiuti prima che un'autorità competente interessata sia venuta a conoscenza del fatto che la spedizione notificata non poteva essere portata a termine;
il regolamento include altre disposizioni di ordine generale, quali il divieto di mescolare rifiuti durante la spedizione, la disponibilità di appropriate informazioni per il pubblico nonché l'obbligo per il notificatore, l'autorità competente, il destinatario e gli impianti interessati di conservare documenti e informazioni;
le esportazioni verso paesi terzi di rifiuti destinati ad essere smaltiti sono vietate, salvo le esportazioni a destinazione dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parti della convenzione di Basilea;
le esportazioni di rifiuti pericolosi, destinati ad essere recuperati, sono vietate salvo le esportazioni a destinazione dei paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE;
le importazioni di rifiuti destinati ad essere smaltiti o recuperati provenienti da paesi terzi sono vietate, eccezion fatta per le importazioni:
a) da paesi a cui si applica la decisione dell'OCSE;
b) da paesi terzi aderenti alla convenzione di Basilea;
c) da paesi che hanno concluso un accordo bilaterale con l'UE o con gli Stati membri;
d) da altre regioni in situazione di crisi;
gli Stati membri debbono prevedere l'organizzazione di controlli durante l'intero iter della spedizione dei rifiuti, del loro recupero o del loro smaltimento;
il regolamento in oggetto è direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri,

impegna il Governo

a verificare se la norma di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d-bis) del provvedimento all'esame non sia incompatibile con il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ed in tale ambito ad intraprendere le necessarie iniziative affinché eventuali incompatibilità siano immediatamente rimosse.
9/4940-A/91.Volpi, Caparini, Gidoni, Rainieri, Consiglio, Meroni.

La Camera,
premesso che:
molte piccole e medie aziende agricole sono in crisi per le crescenti difficoltà economiche che stanno investendo l'intero settore;
che l'introduzione dell'IMU certamente non può che accrescere questa situazione di asfissia in questo momento di crisi economica e di recessione;
in effetti, allo stato attuale, si è attuata una duplicazione di imposta sui fabbricati rurali il cui reddito era già ricompreso in quello dei terreni che per gli agricoltori equivalgono a mezzi di produzione;
da studi effettuati dalle principali organizzazioni di settore gli incrementi arriveranno a sfiorare il 400 per cento ed, in particolare, la Coldiretti ha valutato in oltre un miliardo i costi aggiuntivi che peseranno sugli agricoltori in seguito all'applicazione dell'IMU;
con l'introduzione di questa tassa sono a rischio sopravvivenza moltissime aziende sotto i 20 ettari, aziende che grazie a sacrifici fatti per investire in innovazione erano riuscite a non venire sommersi dalla crisi che si è abbattuta sul vecchio continente ed a rimanere competitivi;
questo settore ha cominciato nel 2011 a perdere posizioni sino ad arrivare nel terzo trimestre dello scorso anno all'andamento congiunturale più negativo del valore aggiunto con il suo meno 0,9 per cento;
le nuove tasse unitamente agli elevati aumenti del prezzo del gasolio, non potranno che portare ad una chiusura di molte aziende cosa che comporterà meno occupazione, aumento dei prezzi al dettaglio, impoverimento ulteriore delle famiglie già fortemente penalizzate con le nuove manovre economiche;
gli operatori continuano a denunciare un'abbandono del sistema agricolo nazionale, che rappresenta o almeno ha rappresentato sino ad oggi, un settore d'avanguardia e un fiore all'occhiello per il nostro Paese nel mondo;
tutto ciò, se non si attueranno in tempi necessariamente rapidi provvedimenti a difesa del settore agricolo, fa correre il rischio di farlo precipitare in una crisi irreversibile,

impegna il Governo

a promuovere una revisione del meccanismo dell'IMU, di cui le aziende agricole sentiranno tutto il peso nel corrente anno fiscale, prevedendo una tassazione diversa per gli stabili agricoli non più funzionali all'attività agricola e trasformati in abitazioni e i fabbricati che servono a lavoro e che da sempre sono stati inseriti nel valore dei terreni.
9/4940-A/92.Porfidia, Belcastro, Iannaccone, Torrisi, De Camillis, Pizzetti, Marini, Marinello, Brugger, D'Ippolito Vitale, Vico, Samperi, Marco Carra, Fadda, Narducci, Sbrollini, Trappolino, Zucchi, Luciano Rossi, Tommaso Foti, Antonio Pepe, Casini, Rainieri, Catone, Beccalossi, Santori, Di Biagio, Di Centa, Montagnoli.

La Camera,
premesso che:
a numerosi dirigenti scolastici delle regioni Campania e Sicilia sono pervenute in questi giorni comunicazioni di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dei competenti Uffici scolastici regionali e diniego della concessione di proroga fino al 67esimo anno di età richiesta dai dirigenti;
quasi tutte le comunicazioni fanno riferimento, quale fonte del provvedimento, al comma 20 dell'articolo 24 della legge n. 214 del 2011 in realtà quel comma dice tutt'altro: anzi, precisa che a partire dal 1o gennaio 2012, i requisiti per la risoluzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione debbano essere quelli, più elevati, recati dalla nuova normativa in materia di pensionamento;
la norma vigente in materia rimane l'articolo 72, comma 11, della legge n. 133 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008. Quel comma, più volte rimaneggiato dal legislatore, prevede per le pubbliche amministrazioni la facoltà" non l'obbligo, di risolvere il rapporto di lavoro al compimento del limite massimo di anzianità contributiva utile. Ed anche la recente legge di stabilità (n. 183 del 2011, articolo 16 comma 1) si limita a richiamare la vigenza di quella norma, sia pure vincolando le amministrazioni ad utilizzarla in caso di soprannumero;
nella regione Campania quest'anno si è dovuto far ricorso all'istituto della reggenza per ben 90 scuole, né serve richiamare il dimensionamento compiuto ad inizio 2012 dalla giunta regionale visto che non creerà soprannumero tra i dirigenti ove si tiene conto delle scuole date a reggenza e del naturale turn over per raggiunti limiti di età (67 anni);
le diverse comunicazioni emanate in questi giorni parlano, invece, di una sorta di automatismo cui gli uffici regionali menzionati sarebbero tenuti, facendo vaghi riferimenti a pronunciamenti della funzione pubblica che risultano irreperibili, sui siti istituzionali;
solerti direttori regionali richiamano in vita «retroattivamente» i requisiti che vigevano fino al dicembre scorso, ma che oggi sono superati dalle nuove disposizioni. Nel momento in cui questi provvedimenti vengono emanati, i requisiti per cessare dal servizio sono diversi e più elevati,

impegna il Governo:

ad assumere provvedimenti chiari e definitivi per evitare che ci siano una palese disparità di trattamento e un'ingiustizia nei confronti dei dirigenti scolastici che hanno raggiunto il limite di età di 65 anni ed ai quali è stato opposto il diniego della proroga fino al 67o anno di età.
9/4940-A/93.Belcastro, Iannaccone, Porfidia.

La Camera,
premesso che:
la legge 148 del 14 settembre 2011 prevede la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari attraverso una legge delega;
pur facendo riferimento a criteri di risparmio ed economicità non si può prescindere dalla esigenza di garantire il massimo della sicurezza e della legalità di cui sono presidio fondamentale i Tribunali presenti sul territorio;
occorre tener conto delle caratteristiche dei singoli territori per non penalizzare ulteriormente le zone interne e quelle montuose che impongono trasferimenti difficoltosi e lunghi per i cittadini anche per la mancanza di infrastrutture adeguate;
in base ai principi dettati dalla Costituzione bisogna garantire parità di possibilità di accesso alla giustizia cosa che non sarebbe più assicurata in caso di soppressione dei Tribunali cosiddetti minori che attualmente sono distribuiti in maniera abbastanza omogenea sul territorio;
è assurdo pensare di introdurre un criterio di «mobilità» dell'apparato giudiziario per tener conto degli spostamenti della popolazione e delle attività economiche che, negli ultimi decenni, sono stati numerosi, massicci, celeri e talvolta improvvisi;
l'organizzazione giudiziaria è estremamente complessa e complessi sono i criteri con i quali possono essere valutati i suoi «prodotti» e analizzati i suoi costi complessivi per la società oltre che per lo Stato. E difficilissima è la valutazione è la previsione delle ricadute degli interventi effettuati sulla macchina della giustizia;
il sistema, la rete degli uffici giudiziari, non è cosa che si possa modificare senza provocare scompiglio. La stessa tradizione è elemento necessario per la credibilità della giustizia. Le competenze «ballerine» hanno già provocato danni notevoli;
la soppressione di un ufficio giudiziario e di un tribunale comporta ricadute estese e pesanti. Richiede un periodo di tempo elevato per l'assestamento ed il periodo di normalizzazione del nuovo assetto, che non è solo quello degli uffici, con il relativo personale, ma anche quello di numerosi professionisti;
ciò che preoccupa di più di fronte a questi propositi di razionalizzazione produttivistica della giustizia è la pressoché generale manifesta indifferenza per la qualità del servizio offerto ai cittadini;
tra l'altro il risparmio determinato dalla soppressione dei tribunali periferici non è certo. Anzi ci potrebbe essere un incremento della spesa per garantire nuovi spazi nelle sedi principali e, comunque, tutti i disagi ed i costi aggiuntivi ricadrebbero sui cittadini e sugli operatori di giustizia;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una moratoria nell'esercizio della legge delega per meglio valutare le ricadute di un simile provvedimento in termini sociali, efficienza della giustizia e di assetti sui territori interessati;
in ogni caso a non procedere alla soppressione di quei Tribunali ed uffici giudiziari ricadenti nelle aree interne, in territori montuosi e particolarmente ampi, o ad elevato rischio sismico che verrebbero privati di presidi di i legalità e di una fondamentale presenza dello Stato.
9/4940-A/94.Iannaccone, Porfidia, Belcastro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 57 del provvedimento in esame reca anche norme per aumentare l'efficienza energetica del Mezzogiorno;
come dimostrato dalle ricerche e dalle prospezioni effettuate, nel Sud Italia vi sono aree nelle quali sarebbe possibile sfruttare in modo proficuo, in un quadro di efficienza energetica e di sicurezza per l'ambiente e per la tutela del suolo, anche l'energia geotermica;
in Italia vi è un complesso di norme (decreto legislativo n. 22 del 2010) in cui l'energia geotermica è definita di interesse nazionale e si promuove il concetto di ricerca e sviluppo di nuove centrali geotermiche a ridotto impatto ambientale, in particolare con la sperimentazione di impianti pilota con potenza non superiore a 5MW;
oggi le uniche centrali geotermiche attive si trovano tutte in Toscana, mentre gli altri territori potenzialmente produttivi tutti posizionati nel Sud Italia (Campi Flegrei, Tirreno meridionale e Canale di Sicilia) sono non utilizzati oppure utilizzati in modo del tutto marginale:
il caso più evidente di questo mancato sviluppo è rappresentato dai Campi Flegrei, il che spiega perché, dal 2000 in poi, la quantità di energia geotermica prodotta in Italia è rimasta pressoché immutata senza fare concreti passi in avanti;
anche nell'ottica di dare un ulteriore contributo allo sforzo dell'Italia di raggiungere l'obiettivo comunitario del cosiddetto «20-20-20», pare opportuno puntare anche sulla geotermia presente soprattutto nel Mezzogiorno,

impegna il Governo:

a studiare provvedimenti, di carattere normativo o regolamentare, che, dando concreta attuazione al decreto legislativo n. 22 del 2010, consentano l'avvio di una nuova fase di sviluppo dell'energia geotermiche nelle aree potenzialmente produttive del Mezzogiorno.
9/4940-A/95.Cosenza.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 57 del provvedimento in esame reca anche norme per aumentare l'efficienza energetica del Mezzogiorno;
come dimostrato dalle ricerche e dalle prospezioni effettuate, nel Sud Italia vi sono aree nelle quali sarebbe possibile sfruttare in modo proficuo, in un quadro di efficienza energetica e di sicurezza per l'ambiente e per la tutela del suolo, anche l'energia geotermica;
in Italia vi è un complesso di norme (decreto legislativo n. 22 del 2010) in cui l'energia geotermica è definita di interesse nazionale e si promuove il concetto di ricerca e sviluppo di nuove centrali geotermiche a ridotto impatto ambientale, in particolare con la sperimentazione di impianti pilota con potenza non superiore a 5MW;
oggi le uniche centrali geotermiche attive si trovano tutte in Toscana, mentre gli altri territori potenzialmente produttivi tutti posizionati nel Sud Italia (Campi Flegrei, Tirreno meridionale e Canale di Sicilia) sono non utilizzati oppure utilizzati in modo del tutto marginale:
il caso più evidente di questo mancato sviluppo è rappresentato dai Campi Flegrei, il che spiega perché, dal 2000 in poi, la quantità di energia geotermica prodotta in Italia è rimasta pressoché immutata senza fare concreti passi in avanti;
anche nell'ottica di dare un ulteriore contributo allo sforzo dell'Italia di raggiungere l'obiettivo comunitario del cosiddetto «20-20-20», pare opportuno puntare anche sulla geotermia presente soprattutto nel Mezzogiorno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di studiare provvedimenti, di carattere normativo o regolamentare, che, dando concreta attuazione al decreto legislativo n. 22 del 2010, consentano l'avvio di una nuova fase di sviluppo dell'energia geotermiche nelle aree potenzialmente produttive del Mezzogiorno.
9/4940-A/95.(Testo modificato nel corso della seduta) Cosenza.

La Camera,
premesso che:
provvedimento in esame reca misure di semplificazione in materia di prestazioni lavorative e previdenziali di varia natura;
sul versante delle garanzie legate alle prestazioni lavorative, le disposizioni di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, hanno determinato una situazione di grave criticità per il personale di polizia locale o municipale - i c.d. vigili urbani;
si è infatti prevista, all'articolo 6, comma 1, l'abrogazione degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermità di causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata». Tali istituti sono mantenuti, in deroga, per alcune categorie esposte a rischio e qualificate come «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico»;
la dicitura menzionata non contempla il personale di polizia locale o municipale, che appartiene piuttosto al comparto vigilanza degli enti locali. In tal modo i circa 65.000 vigili urbani che, su tutto il territorio nazionale, operano ogni giorno in situazioni di potenziale esposizione a rischio - alla stregua dei loro colleghi di Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e via dicendo - non sono tutelati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con apposite disposizioni dirette ad un'inclusione della categoria della polizia locale tra le deroghe dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e menzionato in premessa.
9/4940-A/96.Proietti Cosimi, Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni in esame introducono misure per la semplificazione in materia previdenziale e nell'ambito del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate;
sul fronte previdenziale, le conseguenze dell'entrata in vigore della riforma previdenziale introdotta dal Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 rischia di creare insostenibili criticità in capo ai lavoratori, licenziati negli ultimi anni da piccole aziende, e che avrebbero maturato i requisiti di accesso alla pensione nei prossimi mesi;
la suindicata categoria di lavoratori, anche se iscritti alle liste di mobilità, non ricevono alcun tipo di indennizzo e quindi attendono il riconoscimento della pensione per poter avere un minimo di sostentamento economico;
si tratta di un'intera generazione di lavoratori, per lo più precoci, che si ritrova a dover attendere diversi anni per accedere alla pensione e non potendo nel contempo svolgere alcun tipo di lavoro essendo stati licenziati e non più integrati nel mondo del lavoro per via dell'età certamente poco competitiva:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere con apposite disposizioni una deroga all'applicazione delle citate disposizioni in materia previdenziale per quei lavoratori, anche se non iscritti alle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013.
9/4940-A/97.Muro, Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca all'articolo 50 norme finalizzate al consolidamento e allo sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola;
la normativa attualmente in vigore in materia di acceso del personale docente al TFA propedeutico all'abilitazione, si configura come complessa e non prevede alcun tipo di percorso differenziato tra docenti già operativi e chi vi si accinge per la prima volta;
in Italia la questione del precariato scolastico sta diventando una vera e propria piaga, capace di frustrare l'intero comparto scuola e le sue potenzialità;
in particolare per quanto riguarda lo status dei docenti (di ogni ordine e grado) che, attualmente, si trovano inseriti in III fascia, perché non provvisti di abilitazione, sarebbe auspicabile procedere con il riconoscimento della partecipazione al TFA (propedeutico all'abilitazione) senza che questi siano sottoposti alle prove di sbarramento considerando l'esperienza maturata dagli stessi che non necessita di essere nuovamente valutata:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire sulle modalità di accesso al tirocinio, consentendo ai docenti, considerati non abilitati de iure, di potervi partecipare senza l'obbligo di sostenere le prove di accesso, che mortificano e vanificano l'esperienza maturata sul campo.
9/4940-A/98.Granata, Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca all'articolo 50 norme finalizzate al consolidamento e allo sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola;
la normativa attualmente in vigore in materia di acceso del personale docente al TFA propedeutico all'abilitazione, si configura come complessa e non prevede alcun tipo di percorso differenziato tra docenti già operativi e chi vi si accinge per la prima volta;
in Italia la questione del precariato scolastico sta diventando una vera e propria piaga, capace di frustrare l'intero comparto scuola e le sue potenzialità;
in particolare per quanto riguarda lo status dei docenti (di ogni ordine e grado) che, attualmente, si trovano inseriti in III fascia, perché non provvisti di abilitazione, sarebbe auspicabile procedere con il riconoscimento della partecipazione al TFA (propedeutico all'abilitazione) senza che questi siano sottoposti alle prove di sbarramento considerando l'esperienza maturata dagli stessi che non necessita di essere nuovamente valutata:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire sulle modalità di accesso al tirocinio, relativamente alla posizione dei docenti, considerati non abilitati de iure.
9/4940-A/98.(Testo modificato nel corso della seduta) Granata, Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni in esame introducono misure in materia di infrastrutture energetiche oltre che a favore della semplificazione amministrativa nella gestione degli impianti operativi nei vari comparti produttivi;
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 23 gennaio 2012 n. 2 introduce un sistema complesso di certificazione nazionale di conformità e sostenibilità di cui devono essere provvisti gli operatori - in ogni fase della filiera produttiva - che utilizzano bioliquidi e biocarburanti per produrre energia;
la suddetta esigenza certificativa, che sembrerebbe voler privilegiare le cosiddette «filiere corte», quindi materie prime e biocombustibile provenienti da coltivazioni italiane, sembra non tener minimamente in considerazione il reale funzionamento del comparto produttivo italiano, nel quale la maggior parte degli operatori si rivolgono all'importazione di materie prime, essendo la capacità colturale italiana praticamente insoddisfacente;
il sistema nella sua complessità introduce un vincolo non trascurabile a cui dovrebbero essere assoggettati anche produttori ed esportatori esteri, creando di conseguenza una condizione abbastanza limitativa nella gestione dei flussi di materie e lasciando emergere un indiretto proibizionismo italiano nei confronti delle risorse che vengono dall'estero. Tale condizione rischierebbe di legittimare la fine stessa dell'esperienza produttiva italiana sul versante dei biocarburanti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predispone in tempi celeri un'iniziativa normativa volta a modificare l'attuale configurazione del sistema di certificazione - introdotto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 23 gennaio 2012 n. 2 - al fine di adeguare la norma in materia alla reale caratterizzazione del sistema produttivo italiano, rispettando le reali esigenze degli operatori e tutelandone in tal modo le esigenze produttive, economiche e professionali.
9/4940-A/99.Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni in esame introducono misure in materia di infrastrutture energetiche oltre che a favore della semplificazione amministrativa nella gestione degli impianti operativi nei vari comparti produttivi;
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 23 gennaio 2012 n. 2 introduce un sistema complesso di certificazione nazionale di conformità e sostenibilità di cui devono essere provvisti gli operatori - in ogni fase della filiera produttiva - che utilizzano bioliquidi e biocarburanti per produrre energia;
la suddetta esigenza certificativa, che sembrerebbe voler privilegiare le cosiddette «filiere corte», quindi materie prime e biocombustibile provenienti da coltivazioni italiane, sembra non tener minimamente in considerazione il reale funzionamento del comparto produttivo italiano, nel quale la maggior parte degli operatori si rivolgono all'importazione di materie prime, essendo la capacità colturale italiana praticamente insoddisfacente;
il sistema nella sua complessità introduce un vincolo non trascurabile a cui dovrebbero essere assoggettati anche produttori ed esportatori esteri, creando di conseguenza una condizione abbastanza limitativa nella gestione dei flussi di materie e lasciando emergere un indiretto proibizionismo italiano nei confronti delle risorse che vengono dall'estero. Tale condizione rischierebbe di legittimare la fine stessa dell'esperienza produttiva italiana sul versante dei biocarburanti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di approfondire le tematiche relative all'attuale configurazione del sistema di certificazione - introdotto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 23 gennaio 2012 n. 2 - al fine di adeguare la norma in materia alla reale caratterizzazione del sistema produttivo italiano, rispettando le reali esigenze degli operatori e tutelandone in tal modo le esigenze produttive, economiche e professionali.
9/4940-A/99.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
la direttiva 2004/35/CE prevede che in capo al responsabile debba essere ordinata prioritariamente la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e solo subordinatamente misure alternative;
il comma 9 dell'articolo 57 del provvedimento in esame prevede il venir meno della necessità di procedere contestualmente alla bonifica dei siti di interesse nazionale qualora si configuri un'ipotesi di reindustrializzazione;
la mancata fissazione di un termine temporale entro cui definire, oltre che gli accordi di programma, anche la reindustrializzazione rischia di tradursi di fatto in un condono rispetto a quelle situazioni che possono comportare ipotesi di omessa bonifica;
tali previsioni si inseriscono peraltro in quadro di grave ritardo accumulato sul piano nazionale, ed in particolare in Basilicata, rispetto all'istituzione dell'anagrafe dei siti da bonificare prevista originariamente dall'articolo 17, comma 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio e richiamata anche dall'articolo 17 del decreto ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999, in materia di «criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati», e dal codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), all'articolo 251;
l'alta pericolosità delle contaminazioni presenti sul territorio nazionale e l'elevata esposizione a tali contaminazioni, in cui versano centinaia di migliaia di cittadini italiani, in particolare sui siti di interesse nazionale, ledono i principi fondamentali della persona riconosciuti dalla nostra Costituzione oltre che da trattati internazionali,

impegna il Governo:

a sostenere ed incoraggiare la creazione dell'anagrafe dei siti da bonificare su tutto il territorio nazionale;
a definire un termine temporale entro cui concludere gli accordi di programma ed eseguire la reindustrializzazione.
9/4940-A/100.Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

La Camera,
premesso che:
la direttiva 2004/35/CE prevede che in capo al responsabile debba essere ordinata prioritariamente la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e solo subordinatamente misure alternative;
il comma 9 dell'articolo 57 del provvedimento in esame prevede il venir meno della necessità di procedere contestualmente alla bonifica dei siti di interesse nazionale qualora si configuri un'ipotesi di reindustrializzazione;
la mancata fissazione di un termine temporale entro cui definire, oltre che gli accordi di programma, anche la reindustrializzazione rischia di tradursi di fatto in un condono rispetto a quelle situazioni che possono comportare ipotesi di omessa bonifica;
tali previsioni si inseriscono peraltro in quadro di grave ritardo accumulato sul piano nazionale, ed in particolare in Basilicata, rispetto all'istituzione dell'anagrafe dei siti da bonificare prevista originariamente dall'articolo 17, comma 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio e richiamata anche dall'articolo 17 del decreto ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999, in materia di «criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati», e dal codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), all'articolo 251;
l'alta pericolosità delle contaminazioni presenti sul territorio nazionale e l'elevata esposizione a tali contaminazioni, in cui versano centinaia di migliaia di cittadini italiani, in particolare sui siti di interesse nazionale, ledono i principi fondamentali della persona riconosciuti dalla nostra Costituzione oltre che da trattati internazionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di creare l'anagrafe dei siti da bonificare su tutto il territorio nazionale;
a definire un termine temporale entro cui concludere gli accordi di programma.
9/4940-A/100.(Testo modificato nel corso della seduta) Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame in sede referente è stato opportunamente approvato un emendamento volto ad escludere dall'applicazione delle nuove norme in materia di semplificazione dei controlli sulle imprese i controlli riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di non indebolire ulteriormente il sistema dei controlli in materia di contrasto agli infortuni sul lavoro;
la catena delle «morti sporche» purtroppo non sembra conoscere soste;
le più alte cariche istituzionali hanno rivolto continui ed autorevoli appelli affinché sia predisposto un piano organico per contrastare questa tragica realtà,

impegna il Governo:

a presentare, entro il prossimo mese di giugno, un piano organico di proposte e di «azioni positive» capaci di rafforzare il sistema pubblico dei controlli in materia di prevenzione, di vigilanza, di repressione del fenomeno;
a valutare, nel pieno rispetto degli organismi competenti e del consiglio superiore della magistratura, la possibilità di istituire una Procuro nazionale con l'obiettivo di coordinare e di rafforzare azione di contrasto e di prevenzione, così come per altro è stato chiesto da oltre un centinaio di parlamentari senza distinzione alcuna di parte, di partito, di schieramento.
9/4940-A/101.Giulietti.

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame in sede referente è stato opportunamente approvato un emendamento volto ad escludere dall'applicazione delle nuove norme in materia di semplificazione dei controlli sulle imprese i controlli riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di non indebolire ulteriormente il sistema dei controlli in materia di contrasto agli infortuni sul lavoro;
la catena delle «morti sporche» purtroppo non sembra conoscere soste;
le più alte cariche istituzionali hanno rivolto continui ed autorevoli appelli affinché sia predisposto un piano organico per contrastare questa tragica realtà,

impegna il Governo:

a presentare, entro il prossimo mese di giugno, un piano organico di proposte e di «azioni positive» capaci di rafforzare il sistema pubblico dei controlli in materia di prevenzione, di vigilanza, di repressione del fenomeno;
9/4940-A/101.(Testo modificato nel corso della seduta) Giulietti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) sugli immobili, istituita e disciplinata dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sul federalismo municipale;
la disciplina relativa alla nuova imposta non prevede alcun trattamento di favore o agevolazione per i fabbricati storici o artistici, la cui manutenzione, anche per effetto dei vincoli previsti per i fabbricati dello stesso tipo destinati ad usi culturali, di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, e per i quali, invece, continua ad operare un'agevolazione per effetto dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, risulta essere particolarmente onerosa;
nell'ambito della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), approvata con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75/ ed emanato subito dopo l'entrata in vigore del decreto istitutivo dell'ICI, aveva prontamente provveduto ad inserire, all'articolo 2, comma 5, un trattamento di favore anche per gli immobili storico-artistici, ai sensi dell'articolo 3, della legge 1o giugno 1939, n. 1089, basato sull'alleggerimento della base di calcolo ai fini dell'imposta;
con sentenze n. 345 e n. 346 del 28 novembre 2003, la Corte Costituzionale ha esteso il trattamento agevolato relativo alla disciplina 1Cl anche ai fabbricati storici o artistici posseduti dagli enti pubblici o dalle persone giuridiche private senza fine di lucro, anche nel caso in cui fossero concessi in locazione;
nella recente sentenza n. 5518 del 9 marzo 2011, la Corte di Cassazione, richiamando la sentenza n. 346 del 2003 della Corte Costituzionale, sul presupposto della peculiarità di un immobile storico-artistico e del suo essere altra cosa rispetto ad un altro immobile, ha asserito che tutto il regime che ne regola sia l'uso, sia l'imposizione fiscale, non è un regime agevolativo, ma un regime particolare, imposto dalla diversità di tali beni, dalla loro importanza per il patrimonio della nazione, nell'interesse pubblico alla loro conservazione;
un ripensamento potrebbe essere fatto considerando che, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, lo Stato deve tutelare il proprio «patrimonio storico e artistico» e, pertanto, anche alla luce delle motivazioni riportate nelle Sentenze citate in precedenza, una norma che introduce una parificazione di trattamento tra immobili «ordinari» e storico-artistici presenta evidenti profili di incostituzionalità, per cui la reintroduzione delle misure speciali per i secondi risulta essere non solo opportuna, ma anche doverosa;
tale misura di favore sembra essere applicabile e compatibile anche con il nuovo regime relativo all'IMU, il quale comporta un incremento da otto a dieci volte l'imposta pagata in precedenza con l'ICI, con conseguente insostenibile gravame per il patrimonio storico-artistico di proprietà privata che, soprattutto nelle zone dove lo stesso è sostanzialmente privo di reddito, cioè la quasi totalità del territorio italiano, porterebbe ad un probabile abbandono, con ripercussioni sul paesaggio, sulla cultura e sul turismo in molte parti del Paese;

impegna il Governo

a ripristinare tempestivamente il regime agevolativo, ai fini della nuova imposta municipale propria, sostitutiva dell'imposta comunale sugli immobili, in favore dei fabbricati d'interesse storico-artistico attraverso un apposito intervento normativo.
9/4940-A/102.Zeller, Brugger.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) sugli immobili, istituita e disciplinata dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sul federalismo municipale;
la disciplina relativa alla nuova imposta non prevede alcun trattamento di favore o agevolazione per i fabbricati storici o artistici, la cui manutenzione, anche per effetto dei vincoli previsti per i fabbricati dello stesso tipo destinati ad usi culturali, di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, e per i quali, invece, continua ad operare un'agevolazione per effetto dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, risulta essere particolarmente onerosa;
nell'ambito della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), approvata con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75/ ed emanato subito dopo l'entrata in vigore del decreto istitutivo dell'ICI, aveva prontamente provveduto ad inserire, all'articolo 2, comma 5, un trattamento di favore anche per gli immobili storico-artistici, ai sensi dell'articolo 3, della legge 1o giugno 1939, n. 1089, basato sull'alleggerimento della base di calcolo ai fini dell'imposta;
con sentenze n. 345 e n. 346 del 28 novembre 2003, la Corte Costituzionale ha esteso il trattamento agevolato relativo alla disciplina 1Cl anche ai fabbricati storici o artistici posseduti dagli enti pubblici o dalle persone giuridiche private senza fine di lucro, anche nel caso in cui fossero concessi in locazione;
nella recente sentenza n. 5518 del 9 marzo 2011, la Corte di Cassazione, richiamando la sentenza n. 346 del 2003 della Corte Costituzionale, sul presupposto della peculiarità di un immobile storico-artistico e del suo essere altra cosa rispetto ad un altro immobile, ha asserito che tutto il regime che ne regola sia l'uso, sia l'imposizione fiscale, non è un regime agevolativo, ma un regime particolare, imposto dalla diversità di tali beni, dalla loro importanza per il patrimonio della nazione, nell'interesse pubblico alla loro conservazione;
un ripensamento potrebbe essere fatto considerando che, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, lo Stato deve tutelare il proprio «patrimonio storico e artistico» e, pertanto, anche alla luce delle motivazioni riportate nelle Sentenze citate in precedenza, una norma che introduce una parificazione di trattamento tra immobili «ordinari» e storico-artistici presenta evidenti profili di incostituzionalità, per cui la reintroduzione delle misure speciali per i secondi risulta essere non solo opportuna, ma anche doverosa;
tale misura di favore sembra essere applicabile e compatibile anche con il nuovo regime relativo all'IMU, il quale comporta un incremento da otto a dieci volte l'imposta pagata in precedenza con l'ICI, con conseguente insostenibile gravame per il patrimonio storico-artistico di proprietà privata che, soprattutto nelle zone dove lo stesso è sostanzialmente privo di reddito, cioè la quasi totalità del territorio italiano, porterebbe ad un probabile abbandono, con ripercussioni sul paesaggio, sulla cultura e sul turismo in molte parti del Paese;

impegna il Governo

a riconoscere il regime particolare ai fini IMU dei fabbricati di interesse storico-artistico, in linea con i contenuti della sentenza della Corte costituzionale del 2003.
9/4940-A/102.(Testo modificato nel corso della seduta) Zeller, Brugger.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene in materia di semplificazioni e sviluppo;
l'articolo 53 del provvedimento prevede l'approvazione di un «Piano nazionale di edilizia scolastica» entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto e, nelle more dell'approvazione di tale piano, di un «piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici», nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto sulla base di linee guida che dovranno essere predisposte entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto;
si demanda, inoltre, a un decreto interministeriale - da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto - la definizione delle norme tecniche-quadro con gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica, allo scopo di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di impiego degli edifici scolastici;
il «piano nazionale di edilizia scolastica» ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, nonché di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici;
questi interventi dovranno essere realizzati in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti e favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati;
nell'ultimo decennio i vari stanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici hanno seguito tre linee di intervento: una prima scaturita dalle risorse individuate nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 433 del 2001, una seconda derivante dalla programmazione dell'edilizia scolastica prevista dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, infine, una terza residuale, contenente ulteriori interventi finalizzati all'adeguamento antisismico delle strutture scolastiche, avviato con la finanziaria 2008;
l'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, ha previsto, al comma 1, lettera b), che il CIPE assegni per la messa in sicurezza delle scuole una quota delle risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008. La delibera CIPE 3/2009 ha quindi assegnato al Fondo infrastrutture 1 miliardo di euro da destinare al Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

impegna il Governo

ad assicurare un monitoraggio ed un eventuale recupero dei fondi per l'edilizia scolastica ad oggi stanziati ma non spesi, compreso il miliardo di euro proveniente dai fondi FAS, valutando l'opportunità di rendere meno stringenti i vincoli finanziari del patto di stabilità in materia di spesa a favore delle regioni, province e comuni che intendano mettere in sicurezza gli edifici scolastici o edificarne nuovi e valutare, al contempo, la possibilità di prevedere per l'anno 2012 un piano di rifinanziamento di almeno 150 milioni di euro della legge n. 23 del 1996, inerente l'edilizia scolastica, previsione da garantirsi anche per il triennio 2012-2014.
9/4940-A/103.Frassinetti, Rubinato, Bossa.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene in materia di semplificazioni e sviluppo;
l'articolo 53 del provvedimento prevede l'approvazione di un «Piano nazionale di edilizia scolastica» entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto e, nelle more dell'approvazione di tale piano, di un «piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici», nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto sulla base di linee guida che dovranno essere predisposte entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto;
si demanda, inoltre, a un decreto interministeriale - da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto - la definizione delle norme tecniche-quadro con gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica, allo scopo di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di impiego degli edifici scolastici;
il «piano nazionale di edilizia scolastica» ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, nonché di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici;
questi interventi dovranno essere realizzati in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti e favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati;
nell'ultimo decennio i vari stanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici hanno seguito tre linee di intervento: una prima scaturita dalle risorse individuate nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 433 del 2001, una seconda derivante dalla programmazione dell'edilizia scolastica prevista dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, infine, una terza residuale, contenente ulteriori interventi finalizzati all'adeguamento antisismico delle strutture scolastiche, avviato con la finanziaria 2008;
l'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, ha previsto, al comma 1, lettera b), che il CIPE assegni per la messa in sicurezza delle scuole una quota delle risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008. La delibera CIPE 3/2009 ha quindi assegnato al Fondo infrastrutture 1 miliardo di euro da destinare al Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

impegna il Governo

ad assicurare un monitoraggio più efficiente sui fondi assegnati per l'edilizia scolastica.
9/4940-A/103.(Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti, Rubinato, Bossa.

La Camera,
premesso che:
le piccole e medie imprese ormai occupano un ruolo rilevante nel tessuto economico e sociale nell'ambito dell'Ue e la loro importanza viene posta in rilievo per il peso che esse hanno sull'occupazione, l'innovazione, la concorrenza;
nel contesto della crisi finanziaria che sta imperversando in tutto il mondo e ha attualmente il suo epicentro nel vecchio continente, il peggioramento della situazione delle banche europee sta danneggiando le piccole e medie imprese, che già soffrono pesantemente le conseguenze della congiuntura sfavorevole;
nessuna ipotesi di uscita dalla recessione è immaginabile senza una tempestiva riattivazione di flussi di finanziamento verso le PMI, le sole che finora hanno sfidato la grave congiuntura economica senza alcun paracadute;
occorre adottare provvedimenti per dare ossigeno alle imprese meritevoli, aiutandole ad uscire dalla grave congiuntura economica,

impegna il Governo

a prevedere per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 250 ed in regola con gli adempimenti tributari e contributivi il differimento di un anno del pagamento degli oneri previdenziali.
9/4940-A/104.Commercio, Lo Monte, Lombardo, Oliveri.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 225 del 1992 ha proceduto alla riforma della struttura della protezione civile dopo un ampio dibattito parlamentare conseguente alle inefficienze ed alle difficoltà incontrate in occasione di alcune gravissime emergenze nazionali negli anni ottanta;
legge n. 225 ha definito un modello di protezione civile atto a «tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e altri eventi calamitosi» assai avanzato per i tempi, sovvertendo il modello fino allora adottato di materia relegata a funzione essenzialmente straordinaria ed incardinata nel Ministero dell'interno;
il modello innovativo definito dalla legge 225 risulta basato su un principio di sussidiarietà e coinvolge in maniera attiva e organizzata una pluralità di soggetti pubblici e privati che, in varie forme e con diversi compiti, intervengono nelle attività di protezione civile. Le funzioni di coordinamento di questo complesso sistema di competenze sono in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che si avvale del Dipartimento della protezione civile;
l'impianto della riforma del '92 è stato sostanzialmente confermato dal decreto legislativo n. 112 del 1998 (emanato in attuazione della cosiddetta legge Bassanini) che disciplina il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali», decreto legislativo che individua una puntale ripartizione delle diverse funzioni in materia di protezione civile tra Stato, regioni, province e comuni e conferma quale prima autorità il sindaco;
la riforma del Titolo V della Costituzione va ad annoverare la protezione civile tra le materie di legislazione concorrente;
ad oggi, il servizio nazionale di protezione civile, a seguito delle innovazioni normative introdotte, è caratterizzato, da un'organizzazione diffusa sul territorio a carattere policentrico che eroga i propri servizi alla collettività, per mezzo di un'attività che rimane autonoma e distinta da quella dei soggetti che ne fanno parte. Tali soggetti conservano la propria autonomia organizzativa, istituzionale ed operativa;
sostanziali modifiche a partire dal 2001 hanno determinato un forte appesantimento delle competenze e delle responsabilità del dipartimento, cui hanno fatto seguito l'utilizzo diffuso di procedure in deroga, spese eccessive e sovrapposizione di competenze con altri ministeri. Esemplare da questo punto di vista appare la legge n. 401 del 2001 che introduce nell'ambito della protezione civile la gestione dei «grandi eventi» e che ha esteso il potere di ordinanza a campi non strettamente pertinenti alla gestione delle emergenze prodotte da calamità e da catastrofi;
la recente modifica della legge n. 225 del 1992 operata con il decreto-legge n. 225 del 2010 (cosiddetto «decreto Milleproroghe» convertito con la legge n. 10 del 2011) per fronteggiare gli eventi straordinari per i quali il Governo dichiari lo stato di emergenza, ha poi introdotto a carico delle regioni l'obbligo di attingere a risorse già presenti nei bilanci regionali. Nel caso in cui queste non siano sufficienti le regioni sono tenute ad aumentare i propri tributi, compresa l'accisa sulla benzina, e solo nel caso in cui tali misure si rivelassero ancora insufficienti può essere disposto l'utilizzo del fondo nazionale della protezione civile. La Corte Costituzionale si è di recente espressa negativamente su questa impostazione a seguito del ricorso avverso al provvedimento di talune Regioni che lamentavano la violazione dell'autonomia statutaria regionale e degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;
un ulteriore elemento critico nell'attività di protezione civile appare la recente normativa che impone controlli preventivi per la garanzia dell'immediata copertura finanziaria delle ordinanze con passaggio preventivo dalla Corte dei Conti dei provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225. Fatta salve le doverose necessità di controllo e verifica la procedura adottata determina, però, un eccessivo ed inaccettabile allungamento dei tempi per la gestione dell'emergenza, come emerso anche dal dibattito svolto in sede di VIII (Commissione ambiente, territorio e lavori Pubblici) e come confermato dai recenti accadimenti,

impegna il Governo

a valutare gli opportuni interventi normativi che garantiscano una sempre maggiore efficienza operativa del sistema della protezione civile individuando a tale fine le risorse necessarie e riorganizzando il sistema di controllo e verifica delle spese, in maniera tale da salvaguardare la capacità di intervento, ed evitando nel contempo l'attribuzione di compiti non strettamente collegati alla gestione delle emergenze e delle calamità naturali;
a salvaguardare l'assetto della protezione civile, basato sui principi di «sussidiarietà» e «integrazione», come delineato dall'incisiva opera di riforma contenuta nella legge n. 225 del 1992.
9/4940-A/105.Benamati.

La Camera,
premesso che:
appare positivo e condivisibile l'obiettivo del decreto legge in esame di affrontare un tema centrale quale quello della riduzione dei costi della burocrazia per le imprese, in funzione di un rilancio della crescita, in modo da liberare risorse per la ripresa economica e favorire l'interesse degli investitori internazionali;
l'esigenza di semplificazione amministrativa può essere soddisfatta, non solo attraverso la riduzione del numero di norme, ma anche, e soprattutto, attraverso lo snellimento delle procedure e delle relative tempistiche, riducendo il numero degli soggetti coinvolti nei procedimenti;
non bisogna dimenticare la necessità che l'esigenza di semplificazione e di alleggerimento degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese debba essere coniugata con la tutela di interessi e valori costituzionalmente garantiti quali quelli della tutela dell'ambiente e della salvaguardia della salute dei cittadini;
da un lato quindi è necessario giungere alla più efficace semplificazione delle procedure e delle competenze amministrative e dall'altro bisogna garantire il rafforzamento e il consolidamento di un efficace e moderno sistema di controlli per la protezione dell'ambiente e della salute dei cittadini;
in particolare si sottolinea come l'articolo 14 affidi ad atti di natura regolamentare l'avvio di una semplificazione in materia di monitoraggio dell'attività delle imprese; semplificazione che sarà basata sulla soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese che siano in possesso della certificazione di qualità;
la formulazione dei principi e criteri direttivi appare eccessivamente generica e sembra voler includere anche i controlli in materia ambientale, ossia un settore particolarmente delicato, sottoposto a normative comunitarie e di rilevanza economica, il cui mancato rispetto causa l'esternalizzazione dei costi ambientali e la possibile conseguente violazione delle norme sulla concorrenza;
tra i principi e i criteri direttivi, la lettera f) del testo iniziale del decreto-legge contempla la soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI ENISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato; detta lettera f) è stata modificata nel corso dell'esame alla Camera, nel senso di prevedere la razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, anche per recepire una condizione formulata nel parere della Commissione ambiente approvato nella seduta del 6 marzo 2012, che aveva ravvisato la necessità di sopprimere tale disposizione;
l'eliminazione dei controlli, al fine di perseguire un condivisibile obiettivo di semplificazione, deve coniugarsi con l'esigenza di salvaguardare la tutela ambientale e per tale ragione la razionalizzazione dei controlli in tale materia deve tenere conto, nell'ambito della certificazione dei sistemi di gestione di qualità, delle imprese registrate EMAS o quelle in possesso della certificazione ambientale ISO 14000 che hanno implementato al loro interno un sistema nel rispetto di determinati parametri per le quali può ipotizzarsi una limitazione dell'incidenza di tali controlli;
inoltre l'articolo 23 prevede la revisione della disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, demandata ad un regolamento di delegificazione, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, raggruppando in un solo titolo abilitativo tutti gli adempimenti cui sono sottoposte; la nuova disposizione non esclude in modo esplicito la procedura di valutazione di impatto ambientale, che si applica nel caso di autorizzazioni che si riferiscano a modifiche sostanziali di impianti o ad impianti ed interventi realizzati ex novo, rischiando di dare vita a contenziosi in ambito comunitario,

impegna il Governo

a garantire che, nella fase di elaborazione delle norme attuative del decreto-legge, pur riconoscendo la necessità di sollevare cittadini e imprese da inutili aggravi burocratici e procedimentali, si tenga conto dell'irrinunciabile esigenza di fare salve le norme che tutelano l'ambiente e la salute dei cittadini;
ad esplicitare, nei regolamenti previsti dall'articolo 14 del decreto in esame, che l'eventuale soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità, non riguardi i controlli in materia ambientale e sanitaria;
a tenere conto che una razionalizzazione e una semplificazione dei controlli deve applicarsi a fattispecie circoscritte e limitate ai soggetti già in possesso di certificazioni in materia ambientale;
a chiarire, per quanto riguarda l'autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese, introdotta dall'articolo 23 del decreto in esame, che devono in ogni caso rimanere ferme, oltre alle disposizioni del Titolo III-bis del codice dell'ambiente in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche quelle in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale;
9/4940-A/106.Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

La Camera,
premesso che:
appare positivo e condivisibile l'obiettivo del decreto legge in esame di affrontare un tema centrale quale quello della riduzione dei costi della burocrazia per le imprese, in funzione di un rilancio della crescita, in modo da liberare risorse per la ripresa economica e favorire l'interesse degli investitori internazionali;
l'esigenza di semplificazione amministrativa può essere soddisfatta, non solo attraverso la riduzione del numero di norme, ma anche, e soprattutto, attraverso lo snellimento delle procedure e delle relative tempistiche, riducendo il numero degli soggetti coinvolti nei procedimenti;
non bisogna dimenticare la necessità che l'esigenza di semplificazione e di alleggerimento degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese debba essere coniugata con la tutela di interessi e valori costituzionalmente garantiti quali quelli della tutela dell'ambiente e della salvaguardia della salute dei cittadini;
da un lato quindi è necessario giungere alla più efficace semplificazione delle procedure e delle competenze amministrative e dall'altro bisogna garantire il rafforzamento e il consolidamento di un efficace e moderno sistema di controlli per la protezione dell'ambiente e della salute dei cittadini;
in particolare si sottolinea come l'articolo 14 affidi ad atti di natura regolamentare l'avvio di una semplificazione in materia di monitoraggio dell'attività delle imprese; semplificazione che sarà basata sulla soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese che siano in possesso della certificazione di qualità;
la formulazione dei principi e criteri direttivi appare eccessivamente generica e sembra voler includere anche i controlli in materia ambientale, ossia un settore particolarmente delicato, sottoposto a normative comunitarie e di rilevanza economica, il cui mancato rispetto causa l'esternalizzazione dei costi ambientali e la possibile conseguente violazione delle norme sulla concorrenza;
tra i principi e i criteri direttivi, la lettera f) del testo iniziale del decreto-legge contempla la soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI ENISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato; detta lettera f) è stata modificata nel corso dell'esame alla Camera, nel senso di prevedere la razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, anche per recepire una condizione formulata nel parere della Commissione ambiente approvato nella seduta del 6 marzo 2012, che aveva ravvisato la necessità di sopprimere tale disposizione;
l'eliminazione dei controlli, al fine di perseguire un condivisibile obiettivo di semplificazione, deve coniugarsi con l'esigenza di salvaguardare la tutela ambientale e per tale ragione la razionalizzazione dei controlli in tale materia deve tenere conto, nell'ambito della certificazione dei sistemi di gestione di qualità, delle imprese registrate EMAS o quelle in possesso della certificazione ambientale ISO 14000 che hanno implementato al loro interno un sistema nel rispetto di determinati parametri per le quali può ipotizzarsi una limitazione dell'incidenza di tali controlli;
inoltre l'articolo 23 prevede la revisione della disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, demandata ad un regolamento di delegificazione, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, raggruppando in un solo titolo abilitativo tutti gli adempimenti cui sono sottoposte; la nuova disposizione non esclude in modo esplicito la procedura di valutazione di impatto ambientale, che si applica nel caso di autorizzazioni che si riferiscano a modifiche sostanziali di impianti o ad impianti ed interventi realizzati ex novo, rischiando di dare vita a contenziosi in ambito comunitario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare l'attuazione del provvedimento in modo da garantire al tempo stesso l'alleggerimento delle procedure inutili e il rafforzamento di un sistema di controlli efficace e autorevole a tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini e delle imprese che operano nel pieno rispetto delle leggi.
9/4940-A/106.(Testo modificato nel corso della seduta) Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

La Camera,
premesso che:
appare positivo e condivisibile l'obiettivo del decreto legge in esame di affrontare un tema centrale quale quello della riduzione dei costi della burocrazia per le imprese, in funzione di un rilancio della crescita, in modo da liberare risorse per la ripresa economica e favorire l'interesse degli investitori internazionali;
l'esigenza di semplificazione amministrativa può essere soddisfatta, non solo attraverso la riduzione del numero di norme, ma anche, e soprattutto, attraverso lo snellimento delle procedure e delle relative tempistiche, riducendo il numero degli soggetti coinvolti nei procedimenti;
non bisogna dimenticare la necessità che l'esigenza di semplificazione e di alleggerimento degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese debba essere coniugata con la tutela di interessi e valori costituzionalmente garantiti quali quelli della tutela dell'ambiente e della salvaguardia della salute dei cittadini;
da un lato quindi è necessario giungere alla più efficace semplificazione delle procedure e delle competenze amministrative e dall'altro bisogna garantire il rafforzamento e il consolidamento di un efficace e moderno sistema di controlli per la protezione dell'ambiente e della salute dei cittadini;
è necessario assicurare un corretto coordinamento delle modifiche al quadro normativo e, in tale ottica, vanno confermate le previsioni stabilite dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in materia di utilizzo di terre e rocce da scavo,

impegna il Governo

a considerare l'ipotesi di un'ulteriore revisione della normativa in materia in modo da prevedere che i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possano essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti inferiori ai valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la destinazione d'uso prevista o comunque inferiori ai valori di fondo naturale accertati dagli enti di controllo;
a prevedere, altresì, che, qualora ne ricorrano le condizioni, venga data la possibilità di restituire le aree minerarie agli usi legittimi, attraverso una comunicazione da parte dei soggetti interessati al Ministero dell'ambiente, previa validazione da parte dell'Arpa competente per territorio dei risultati della caratterizzazione.
9/4940-A/107.Fadda, Melis, Pes, Arturo Mario Luigi Parisi, Schirru, Soro, Calvisi, Bratti.

La Camera,
premesso che:
appare positivo e condivisibile l'obiettivo del decreto legge in esame di affrontare un tema centrale quale quello della riduzione dei costi della burocrazia per le imprese, in funzione di un rilancio della crescita, in modo da liberare risorse per la ripresa economica e favorire l'interesse degli investitori internazionali;
l'esigenza di semplificazione amministrativa può essere soddisfatta, non solo attraverso la riduzione del numero di norme, ma anche, e soprattutto, attraverso lo snellimento delle procedure e delle relative tempistiche, riducendo il numero degli soggetti coinvolti nei procedimenti;
non bisogna dimenticare la necessità che l'esigenza di semplificazione e di alleggerimento degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese debba essere coniugata con la tutela di interessi e valori costituzionalmente garantiti quali quelli della tutela dell'ambiente e della salvaguardia della salute dei cittadini;
da un lato quindi è necessario giungere alla più efficace semplificazione delle procedure e delle competenze amministrative e dall'altro bisogna garantire il rafforzamento e il consolidamento di un efficace e moderno sistema di controlli per la protezione dell'ambiente e della salute dei cittadini;
è necessario assicurare un corretto coordinamento delle modifiche al quadro normativo e, in tale ottica, vanno confermate le previsioni stabilite dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in materia di utilizzo di terre e rocce da scavo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare l'ipotesi di un'ulteriore revisione della normativa in materia in modo da prevedere che i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possano essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti inferiori ai valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la destinazione d'uso prevista o comunque inferiori ai valori di fondo naturale accertati dagli enti di controllo;
a prevedere, altresì, che, qualora ne ricorrano le condizioni, venga data la possibilità di restituire le aree minerarie agli usi legittimi, attraverso una comunicazione da parte dei soggetti interessati al Ministero dell'ambiente, previa validazione da parte dell'Arpa competente per territorio dei risultati della caratterizzazione.
9/4940-A/107.(Testo modificato nel corso della seduta) Fadda, Melis, Pes, Arturo Mario Luigi Parisi, Schirru, Soro, Calvisi, Bratti.

La Camera,
premesso che:
nella «direttiva Bolkestein» è prevista la liberalizzazione e la semplificazione della, vendita di quotidiani e di giornali, consentendo l'apertura tramite una semplice comunicazione e derogando alle norme sulle distanze e la popolazione servita, contenute nel decreto legislativo n. 170 del 2001;
le edicole sono il terminale di un sistema complesso che parte dalle case editrici, passa poi attraverso le varie catene che provvedono alla distribuzione e finisce poi per arrivare alle 38.000 edicole, sparse sull'intero territorio, e ai 4.000 punti di vendita non esclusivi;
la Federazione italiana editori giornali (FIEG) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, hanno chiesto la ridefinizione delle norme sulla distribuzione nell'ambito più generale della riforma dell'editoria,

impegna il Governo

a modificare il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, nel senso di consentire al titolare di autorizzazione per un punto vendita esclusivo di giornali e quotidiani e dei prodotti editoriali ad essi connessi e nell'ambito dell'area di localizzazione dell'edicola stessa la vendita tramite pubblici esercizi o esercizi commerciali da lui incaricati.
9/4940-A/108.Mazzuca, Marinello, Mazzoni.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame prevede all'articolo 4 una serie di semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità volte a rendere più agevole il percorso del cittadino rispetto all'esigibilità dei propri diritti eliminando gli appesantimenti burocratici fin qui presenti in tema di accesso ai benefici relativi al contrassegno dell'auto e alle agevolazioni fiscali riguardanti il veicolo del disabile o del familiare;
se, sicuramente, la nuova normativa elimina un disagio per il cittadino disabile evitandogli, di fatto, una duplicazione della visita di accertamento per ottenere il rilascio del contrassegno invalidi per l'auto o le agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'auto stessa, altre situazione di difficoltà permangono quali il fatto di dover sostenere una seconda visita per poter beneficare dei diritti previsti dalla legge n. 68 del 1999 e dalla legge n. 104 del 1992 o per poter vedersi riconosciuta la propria invalidità:

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare misure normative tali da rendere effettivamente più semplice il riconoscimento da parte dei cittadini disabili dei loro diritti esigibili anche prevedendo la possibilità che i verbali di accertamento delle commissione mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto legge n. 78 del 2009 possono ricomprendere anche le informazioni relative all'acquisizione dei benefici di cui alle legge n. 104 del 1992 e della legge n. 68 del 1999;
a valutare l'opportunità di individuare tutte le misure normative e finanziarie atte a garantire tempi certi e concreti nel riconoscimento dell'invalidità ed i relativi emolumenti dovuti senza che la persona invalida debba aspettare mesi per vedersi riconosciuto il proprio diritto e poter accedere alle indennità spettanti;
a valutare l'opportunità di predisporre linee guida vincolanti affinché l'ente preposto alla visita di rivedibilità dell'invalidità effettui questa entro tempi certi e definiti che non comportino l'interruzione degli emolumenti economici a chi ne ha diritto;
a valutare l'opportunità di predisporre tutte le misure normative e economiche necessarie affinché le attuali prestazioni assistenziali economiche connesse alla disabilità o alla inabilità acquisite ed erogate in funzione della sola disabilità possano continuare ad essere percepite solo in relazione all'incapacità della persona disabile di poter far fronte agli atti quotidiani della propria vita e non in virtù di una soglia di reddito.
9/4940-A/109.Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco, Schirru.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, all'articolo 17, semplificazioni in materia di assunzione di lavoratori extra UE;
l'immigrazione in Italia ha assunto un rilievo sia in ambito demografico, influenzando le dinamiche della popolazione residente, sia in campo socio-economico, come testimoniano, tra l'altro, i provvedimenti legislativi miranti a regolarizzare i lavoratori stranieri clandestini e irregolari;
l'ultimo rapporto della Caritas sull'immigrazione stima che il numero complessivo di stranieri regolari (comunitari e non) residenti in Italia all'inizio del 2008 si aggiri intorno ai 3.800.000-4.000.000, con un aumento di mezzo milione rispetto al dato dell'anno precedente. Questi stranieri producono il 9 per cento del PIL italiano, acquistano abitazioni, pagano le tasse e versano regolarmente i contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ma, molto spesso, non sono ripagati in termini di servizi e di protezione sociale come sarebbe loro dovuto;
il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati istituito dall'articolo 1, comma 1267 della legge n. 296 del 2006 ha sempre avuto come obiettivi quelli di affrontare situazioni di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni dei migranti e dei loro familiari nonché alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali i mediatori culturali;
con integrazione si intende un processo biunivoco che coinvolga la società d'accoglienza e i cittadini stranieri e che - nella consapevolezza reciproca di obblighi e diritti di ambo le parti - conduca alla piena partecipazione da parte dell'immigrato alla vita sociale, economica, culturale e civile della società d'accoglienza e all'accesso ai beni e servizi, a pari titolo e con pari dignità rispetto agli altri cittadini:

impegna il Governo

in una fase di recessione economica come è quelle attuale a valutare l'opportunità di individuare tutte le misure necessarie siano esse economiche che normative, compresa quella di estendere la durata della validità del permesso di soggiorno per chi ha perso un lavoro regolare dagli attuali sei mesi a un periodo maggiore onde consentire a queste persone di trovare un'occupazione alternativa regolare e valida scongiurando così il rischio che gli immigrati regolari possano precipitare in una condizione di clandestinità;
a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie per combattere ogni forma di sfruttamento del lavoro attraverso una rigorosa applicazione della normativa vigente, in modo particolare dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 che prevede un permesso di soggiorno per le persone che denunciano i propri sfruttatori introducendo, anche nel nostro ordinamento, il reato per grave sfruttamento del lavoro quale autonoma fattispecie incriminatrice del caporalato;
ad adottare una politica sull'immigrazione che non sia solo e soltanto vista in termini di sicurezza ma che sia prima di tutto integrazione valutando l'opportunità di individuare tutte le risorse necessarie affinché il fondo per l'inclusione degli immigrati di cui dall'articolo 1, comma 1267, della legge n. 296 del 2006, possa essere rifinanziato visto che tale fondo ha tra i suoi obiettivi principali quello di affrontare le situazioni di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni dei migranti e dei loro familiari.
9/4940-A/110.Livia Turco, Sarubbi, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

La Camera,
considerato che i recenti provvedimenti legislativi in materia di finanza pubblica e di trattamenti pensionistici hanno introdotto nuove disposizioni la cui interpretazione e applicazione risulta complessa, con la necessità di una attenta valutazione da parte degli organi dell'amministrazione pubblica nella definizione dei rapporti che si vengono a determinare con i diversi soggetti interessati;
preso atto che, con particolare riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni di aver maturato i requisiti per accedere al pensionamento e che potrebbero scegliere il prolungamento - nei limiti consentiti - del rapporto di lavoro, la normativa non appare del tutto chiara circa l'applicazione della facoltà di prolungare lo stato di servizio presso i diversi settori della pubblica amministrazione;
rilevato che, specialmente nel settore della scuola, vi sono già state delle interpretazioni difformi, da regione a regione, circa la possibilità di rimanere in servizio oltre i 65 anni di età per i soggetti che lo richiedano, ciò anche alla luce delle disposizioni contenute nella legge n. 214 del 2011; a tal riguardo, si fa riferimento specifico a quanto affermato formalmente dall'ufficio scolastico regionale della Sicilia «coloro che hanno compiuto 65 anni di età entro la data del 31 dicembre 2011 e/o sono in possesso di 40 anni di contribuzione, saranno collocati obbligatoriamente in quiescenza a decorrere dal 1o settembre 2012», evidenziando altresì che uffici scolastici regionali di altre regioni danno diversa interpretazione circa la possibilità - a richiesta del soggetto interessato - del permanere in servizio fino a 68 anni di età;
sottolineato che emerge chiaramente la necessità di evitare applicazioni difformi sui territorio nazionale o contrastanti con le legittime prerogative dei soggetti interessati ad ottenere il prolungamento dello stato di servizio;

impegna il Governo

ad intervenire tempestivamente, anche attraverso atti normativi, per assicurare una applicazione equa ed uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni vigenti in materia di accesso ai pensionamenti e in materia di facoltà, posta in capo ai soggetti che ne abbiano titolo, di rimanere in servizio presso la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche.
9/4940-A/111.Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32 del provvedimento in esame che introduce alcune modifiche relative al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) abroga la garanzia di destinare parte del fondo al finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate;
in ogni campo dello scibile la libera ricerca mossa dalla curiosità ricopre un ruolo strategico e fondamentale;
il parere approvato dalla VII Commissione cultura reca tra le condizioni quella che «con riguardo all'articolo 32, venga ripristinata quella parte della legge istitutiva del FIRST, che salvaguardava l'impegno statale a favore della libera ricerca di curiosità in tutte le discipline»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative al fine di dare seguito a quanto esposto in premessa, salvaguardando l'impegno statale a favore della libera ricerca di curiosità in tutte le discipline.
9/4940-A/112.Ghizzoni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, approvato, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, al fine di porre un freno alla prassi di troppo frequenti cambi di adozione, prassi che si traduce in un aggravio per le famiglie, nei casi in cui non interviene la gratuità, ha disposto che l'adozione dei libri di testo avvenga nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni;
la pratica applicazione del provvedimento dimostra che esso, senza peraltro apportare concreti vantaggi alle famiglie, pone un evidente limite alla libertà degli insegnanti e rischia di arrecare danni cospicui al settore dell'editoria scolastica ostacolando, in particolare, il regolare aggiornamento dei libri di testo;
appare necessario, in sede del provvedimento in esame che interviene proprio sull'autonomia scolastica e sulla professionalità degli insegnanti, impegnarsi al fine di introdurre elementi di maggiore flessibilità nelle modalità con le quali le scuole adottano i libri di testo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che, nel confermare il condiviso obiettivo di tutelare l'economia delle famiglie italiane, introducano elementi di flessibilità nelle modalità con le quali le scuole adottano i libri di testo.
9/4940-A/113.Levi, Siragusa.

La Camera,
premesso che,
dopo l'attento e condivisibile esame svolto nelle Commissioni referenti, sono stati meglio delineati gli ambiti di applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 14, volte a conseguire una semplificazione delle attività di controllo sulle imprese;
le attività di controllo svolte dalle pubbliche amministrazioni devono essere improntate alla reale efficacia della tutela degli interessi pubblici, massimizzandone la tempestività e l'appropriatezza, assicurando al tempo stesso la parità di trattamento dei diversi soggetti economici interessati;
un aspetto che assume un rilievo di particolare importanza, tanto più alla luce della recente riforma del sistema pensionistico, è rappresentato dalla regolarità della contribuzione previdenziale, questione che, oltre a compromettere il futuro pensionistico dei lavoratori, finisce per alterare i termini di una corretta e leale concorrenza,

impegna il Governo

a procedere nell'attuazione delle disposizioni del richiamato articolo 14, includendo tra gli ambiti della materia fiscale e finanziaria anche quelli attinenti la regolarità contributiva.
9/4940-A/114.Boccuzzi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge in esame inserisce un comma 9-bis all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale), volto a specificare che taluni trasferimenti di rifiuti non devono essere considerati operazioni di «trasporto» ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla parte quarta del citato decreto;
in particolare l'esclusione riguarda la movimentazione di rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola distanti non più di 10 chilometri, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del deposito temporaneo;
inoltre non è considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo;
la norma in questione dovrebbe consentire di semplificare le operazioni di movimentazione dei rifiuti agricoli in considerazione del fatto che sono frequenti i casi di fondi non contigui appartenenti alla medesima azienda. Purtroppo però l'attuale formulazione genera un'ingiustificata disparità di trattamento tra un imprenditore e l'altro visto che spesso i fondi appartenenti alla stessa azienda agricola si trovano a distanze superiori di dieci chilometri,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di stabilire, con un prossimo provvedimento, una modifica dell'articolo 28 in questione, volta a eliminare o ad ampliare la specifica dei 10 chilometri di distanza tra i fondi.
9/4940-A/115.Brugger, Zeller.

La Camera,
premesso che:
con il provvedimento in esame sono state approvate alcune semplificazioni che riguardano direttamente l'agricoltura come gli articoli da 25 a 29 e altre, invece, che possono avere rilevanza anche per il comparto agricolo;
sarebbe necessario semplificare gli oneri burocratici particolarmente gravosi che ricadono sui piccoli fabbricati rurali strumentali posti in zona montana attualmente obbligati dalla nuova normativa introdotta in materia dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012;
questi piccoli fabbricati rurali, attualmente censiti al catasto dei terreni, preesistenti all'obbligo di iscrizione al catasto edilizio urbano dei nuovi fabbricati rurali, introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, ormai anche superati tecnologicamente, hanno scarso valore e darebbero un gettito fiscale non significativo;
inoltre, visto che spesso si trovano anche in zone isolate e non sempre facilmente raggiungibili, i costi per l'adempimento burocratico della denuncia al catasto edilizio urbano sono abbastanza elevati ed assolutamente sproporzionati rispetto alle imposte riscuotibili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di stabilire, con un prossimo provvedimento, una esclusione dei gravosi oneri burocratici gravanti sui fabbricati rurali strumentali ai sensi del comma 14-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9/4940-A/116.Nicco, Brugger, Zeller.

La Camera,
premesso che:
dal comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge in esame è stato espunto, a seguito di una correzione di forma, l'inciso: «come sostituito dal comma 3 del presente articolo»;
al di là di tale espunzione, si pone comunque un problema di coordinamento tra il comma 2 dell'articolo 50, in cui si stabilisce che la determinazione degli organici delle scuole sia effettuata «fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98» - norma volta a fissare una limitazione della determinazione organica con riferimento a quella dell'anno scolastico 2011/2012 - ed il comma 3 che, invece, prevede che gli organici delle autonomie e di rete siano definiti sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare;
è comunque evidente che la previsione del comma 7 del citato articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011 va interpretata in coordinamento con quella di cui al comma 3 dell'articolo 50 e tenendo conto delle previsioni da questo recate;

impegna il Governo:

ad interpretare, in sede di determinazione degli organici, le disposizioni in materia nel senso precisato nell'ultimo capoverso delle premesse, valutando comunque gli effetti applicativi delle suddette disposizioni, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare l'originaria versione del citato comma 3 che prevedeva il superamento del limite degli organici riferito all'anno scolastico 2011/2012.
9/4940-A/117.Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Pes, Bachelet, Siragusa, De Torre, Antonino Russo, Rossa, De Biasi, Melandri, Mazzarella, Levi, Lolli.

La Camera,
premesso che:
dal comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge in esame è stato espunto, a seguito di una correzione di forma, l'inciso: «come sostituito dal comma 3 del presente articolo»;
al di là di tale espunzione, si pone comunque un problema di coordinamento tra il comma 2 dell'articolo 50, in cui si stabilisce che la determinazione degli organici delle scuole sia effettuata «fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98» - norma volta a fissare una limitazione della determinazione organica con riferimento a quella dell'anno scolastico 2011/2012 - ed il comma 3 che, invece, prevede che gli organici delle autonomie e di rete siano definiti sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare;
è comunque evidente che la previsione del comma 7 del citato articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011 va interpretata in coordinamento con quella di cui al comma 3 dell'articolo 50 e tenendo conto delle previsioni da questo recate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di interpretare, in sede di determinazione degli organici, le disposizioni in materia nel senso precisato nell'ultimo capoverso delle premesse, valutando comunque gli effetti applicativi delle suddette disposizioni, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare l'originaria versione del citato comma 3 che prevedeva il superamento del limite degli organici riferito all'anno scolastico 2011/2012.
9/4940-A/117.(Testo modificato nel corso della seduta)Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Pes, Bachelet, Siragusa, De Torre, Antonino Russo, Rossa, De Biasi, Melandri, Mazzarella, Levi, Lolli.

La Camera,
premesso che:
le attività di ricerca e l'innovazione sono da considerarsi strumenti essenziali per la crescita economica e sociale, la competitività e l'occupazione;
quali strumenti di crescita e di sviluppo, ricerca ed innovazione scientifica, tecnologica ed industriale necessitano di adeguate risorse economico-finanziarie, oltre che di competenze altamente qualificate,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di attuare, attraverso l'azione congiunta di tutti i soggetti coinvolti, dalle istituzioni agli enti di ricerca pubblici e privati, dalle università al sistema imprenditoriale, politiche di sostegno alla ricerca che consentano di investire maggiori risorse in progetti ambiziosi ed innovativi, nonché un piano di rientro dei ricercatori impegnati all'estero ed in centri di ricerca.
9/4940-A/118.Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
in materia è intervenuta la determinazione dell'AVCP n. 7 del 24 novembre 2011 «Linee Guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e di forniture», nella quale si evidenziano preoccupazioni e forti perplessità, nella formula attualmente vigente, poiché: «gli aspetti economici potrebbero pesare in misura relativamente elevata, anche se in assoluto, cioè in entità di euro, gli scarti fra le offerte sono modesti. In altri termini, nel caso in cui vi siano ribassi non elevati e con differenze piccole tra le offerte, l'utilizzo della formula lineare comporta che le differenze tra i punteggi siano molto elevate e, ciò, non rispecchia le differenze tra le offerte in termini di risparmio economico per la stazione appaltante. La conseguenza pratica è che può vincere la gara il concorrente che, in termini assoluti, offre un prezzo di poco più economico ma che, per effetto della formula lineare, consegue un punteggio molto elevato, tanto da ribaltare la graduatoria degli aspetti qualitativi. Pertanto, potrebbe risultare migliore un'offerta che, sul piano della qualità, aveva conseguito un punteggio non elevato, ma che riesce a colmare il gap per effetto dell'elevato punteggio conseguito per l'offerta economica, senza che essa corrisponda un'effettiva rilevante riduzione dei costi per la stazione appaltante, in quanto i ribassi offerti erano di per se stessi contenuti»,

impegna il Governo

ad emanare ogni atto necessario affinché l'attuale formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli appalti, che prevede l'aggiudicazione al prezzo più basso, sia rivista a favore della valutazione per l'aggiudicazione dei contratti attraverso il criterio che salvaguardia l'offerta economica e che abbia quindi un concreto rapporto tra qualità e prezzo, e comunque che si rifaccia al regolamento previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 1999, n. 117.
9/4940-A/119.Peluffo, Lulli, Martella, Mariani, Motta.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
in materia è intervenuta la determinazione dell'AVCP n. 7 del 24 novembre 2011 «Linee Guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e di forniture», nella quale si evidenziano preoccupazioni e forti perplessità, nella formula attualmente vigente, poiché: «gli aspetti economici potrebbero pesare in misura relativamente elevata, anche se in assoluto, cioè in entità di euro, gli scarti fra le offerte sono modesti. In altri termini, nel caso in cui vi siano ribassi non elevati e con differenze piccole tra le offerte, l'utilizzo della formula lineare comporta che le differenze tra i punteggi siano molto elevate e, ciò, non rispecchia le differenze tra le offerte in termini di risparmio economico per la stazione appaltante. La conseguenza pratica è che può vincere la gara il concorrente che, in termini assoluti, offre un prezzo di poco più economico ma che, per effetto della formula lineare, consegue un punteggio molto elevato, tanto da ribaltare la graduatoria degli aspetti qualitativi. Pertanto, potrebbe risultare migliore un'offerta che, sul piano della qualità, aveva conseguito un punteggio non elevato, ma che riesce a colmare il gap per effetto dell'elevato punteggio conseguito per l'offerta economica, senza che essa corrisponda un'effettiva rilevante riduzione dei costi per la stazione appaltante, in quanto i ribassi offerti erano di per se stessi contenuti»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere l'attuale formula prevista per la determinazione del coefficiente riferito all'elemento prezzo per l'affidamento dei servizi di pulizia al fine di consentire che l'individuazione della migliore offerta avvenga tenendo conto di un maggiore equilibrio tra qualità e prezzo offerto.
9/4940-A/119.(Testo modificato nel corso della seduta)Peluffo, Lulli, Martella, Mariani, Motta.

La Camera,
premesso che:
le piccole e medie imprese, pur costituendo la spina dorsale dell'economia italiana, rappresentando il 98 per cento del totale delle aziende italiane e dando lavoro al 74,8 per cento del totale degli addetti, stanno vivendo un momento estremamente difficile, strette da una parte dal cosiddetto credit-crunch e dall'altra dalla mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione;
la complessità dell'organizzazione delle procedure amministrative e dei criteri per il trasferimento dei fondi tra le varie strutture burocratiche (tra questi i vincoli del patto di stabilità) e l'ampio potere di mercato della pubblica amministrazione, sono fattori determinanti che contribuiscono all'allungamento delle tempistiche di pagamento. La principale conseguenza di questi ritardi è la mancanza di liquidità nelle casse delle imprese fornitrici. Ne consegue, anzitutto, la difficoltà nell'onorare i pagamenti ai propri fornitori e, in subordine, l'impossibilità di porre in essere gli investimenti necessari;
a tutto ciò si aggiunga che, inevitabilmente, non solo è limitata la capacità di queste aziende di prevenire il ritardo dei pagamenti in sede di contrattazione con le pubbliche amministrazioni, ma è ridotta anche la possibilità di ricorrere alla tutela giurisdizionale, in ragione dei costi economici e sociali che questa comporta;
nonostante sia in difetto, lo Stato non manca di chiedere alle imprese massima regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali, la qual cosa per molte aziende risulta quasi impossibile a causa della mancanza di liquidità, aggravata proprio dal ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, e paradossalmente richiede, per ricevere il pagamento dei crediti accumulati con gli enti pubblici, la presentazione del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
il ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione, è un fenomeno che ha ormai raggiunto e superato i livelli di guardia e finisce con il trasferire alle imprese fornitrici il problema di liquidità del settore pubblico;
con l'approvazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è possibile compensare i crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione ma ciò vale solo per i debiti iscritti a ruolo e per i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, e comunque con procedure molto complesse;
anche il decreto sulle liberalizzazioni, appena approvato dal Senato, rappresenta un tiepido segnale di apertura del governo al problema, prevedendo all'articolo 35 lo sblocco di circa 6 miliardi di euro attraverso un incremento delle dotazioni dei fondi speciali (somma certo rilevante ma ancora inadeguata rispetto ai 70 miliardi di euro di debiti) a cui va affiancato lo Statuto delle imprese, che all'articolo 10 anticipa la scadenza per il recepimento della direttiva europea 2011/7/UE sui ritardi di pagamento;
la suddetta direttiva europea rientra nello «Small Business Act» (SBA) ed obbliga le pubbliche amministrazioni a pagare i fornitori entro 30 giorni, e, in casi eccezionali, entro 60 giorni per forniture sanitarie e per imprese a capitale pubblico; superato tale termine, nelle transazioni commerciali, la pubblica amministrazione dovrà versare interessi di mora pari all'8 per cento maggiorati del tasso di riferimento della BCE. Tra imprese private, la scadenza è fissata a 60 giorni, a meno di diverse intese stipulate tra le parti, e a condizione che non si tratti di patti bilaterali iniqui;
lo stesso anticipato recepimento della direttiva non risolverà comunque immediatamente il problema dell'enorme debito pregresso della pubblica amministrazione nei confronti delle PMI, in quanto è evidente che le pubbliche amministrazioni non sono in grado in un breve lasso di tempo di onorare i debiti già assunti,

impegna il Governo

ad adottare un provvedimento normativo che preveda che le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 250, che vantano crediti esigibili da oltre sessanta giorni e non riscossi, nei confronti delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi livello territoriale, possano differire all'anno d'imposta successivo a quello nel quale è previsto il pagamento, anche parzialmente, i pagamenti di ogni loro eventuale debito, compresi gli oneri previdenziali e tributari, nei confronti della pubblica amministrazione, in misura massima pari ai crediti da loro vantati, grazie ad una compensazione certificata.
9/4940-A/120.Lombardo, Commercio, Lo Monte, Oliveri.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 50 del decreto-legge in esame prevede di destinare i proventi derivanti dai giochi d'azzardo a copertura finanziaria di alcuni capitoli;
in Italia il gioco d'azzardo ha un fatturato stimato, quello legale, di circa 76,1 miliardi di euro annui, cui vanno aggiunti altri 10 miliardi che transitano su circuiti non proprio trasparenti. A riferirlo è un dossier pubblicato dall'associazione «Libera» di Don Ciotti. Ogni italiano per tentare la fortuna spende ben 1260 euro pro capite annui, una media che tiene conto di tutti gli italiani, anche dei neonati. Ma sono soprattutto circa 800 mila gli italiani «ammalati» di gioco, mentre altri 2 milioni sono a rischio dipendenza. Quella del gioco è la terza industria italiana: basta considerare che il giro d'affari mobilita il 4 per cento del prodotto interno lordo italiano e offre lavoro a 120.000 persone in 5.000 aziende diverse. Considerando il fatturato, equiparabile a tre manovre economiche belle pesanti, l'Italia è il Paese europeo i cui si gioca di più e il 3o a livello mondiale. Del resto la spesa per il gioco d'azzardo degli italiani è aumentata costantemente: sono stati, infatti, 14,3 i miliardi di euro incassati nel 2000, 18 del 2002, 23,1 nel 2004, 28 nel 2005, e 35,2 miliardi di euro nel 2006, fino ai 61 miliardi del 2010;
secondo gli ultimi dati che sono stati resi noti, nel 2011 gli italiani hanno giocato oltre 76 miliardi di euro in giochi di casino on line, ben 15 miliardi in più rispetto a quanto giocato nel 2010. In termini percentuali, si parla di un incremento di oltre 23 punti. Secondo la Relazione annuale al Parlamento 2011 il gambling patologico riguarderebbe l'1 per cento della popolazione generale italiana mentre si aggirerebbe intorno al 5 per cento la percentuale di popolazione a rischio di sviluppo della patologia;
l'incidenza del gioco d'azzardo però appare ancora più elevata tra i giovani e gli studenti dove le percentuali si alzano al 10 per cento e al 5 per cento le forme patologiche;
le conseguenze di tale fenomeno sul piano sanitario e sociale vanno ad interagire con problemi di alcolismo per il 73 per cento dei casi, tabagismo per il 60 per cento e provocano ansia (41 per cento), depressione (50 per cento) e disturbi della personalità (61 per cento). Tutte le ricerche, inoltre, dimostrano che la maggior quantità di giochi a disposizione, sia come numero che in termini di possibilità di accesso temporale, è direttamente proporzionale ad un aumento del numero di popolazione che perde il controllo del gioco e che diviene giocatore problematico o patologico;
il gioco d'azzardo patologico è considerato come una vera e propria forma di «dipendenza senza droga», che manifesta i seguenti sintomi: coinvolgimento sempre crescente nel gioco d'azzardo (ad esempio, il soggetto è continuamente intento a rivivere esperienze trascorse di gioco, a valutare o pianificare la prossima impresa di gioco, a escogitare modi per procurarsi il denaro con cui giocare); bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori per raggiungere lo stato di eccitazione desiderato; irrequietezza e irritabilità quando si tenta di giocare meno o di smettere; il soggetto ricorre al gioco come fuga da problemi o come conforto all'umore disforico (ad esempio, senso di disperazione, di colpa, ansia, depressione); quando perde il soggetto ritorna spesso a giocare per rifarsi («inseguimento» delle perdite); il soggetto mente in famiglia e con gli altri per nascondere il grado di coinvolgimento nel gioco; il soggetto compie azioni illegali (ad esempio, reati di falso, truffa, furto, appropriazione indebita) per finanziare il gioco; il soggetto mette a rischio o perde una relazione importante, un lavoro, un'opportunità di formazione o di carriera a causa del gioco; confida negli altri perché gli forniscano il denaro necessario a far fronte a una situazione economica disperata, causata dal gioco (una «operazione di salvataggio»); il soggetto compie reiterati e inutili sforzi di tenere sotto controllo l'attività di gioco, di ridurla o di smettere di giocare;
l'allarme sociale sulle problematiche legate al gioco d'azzardo riflette la diffusa percezione della crescente gravità del problema. La massiccia invasione di poker-machines, l'enorme crescita dell'offerta di possibilità legali di scommettere (lotto e super-enalotto, «gratta e vinci», scommesse sull'ippica, centri scommesse della Snai) alimenta le speranze illusorie di molti, e sappiamo che il secondo tempo della speranza spesso si chiama delusione. Ma, allo stesso tempo, è evidente l'impensabilità di intervenire sulle problematiche legate al gioco d'azzardo attraverso un'ottica proibizionista, (l'idea di proibire tout court molte forme di gioco oltre a risultare estremamente impopolare priverebbe lo stato di ingenti risorse economiche, visto che le entrate per il gioco del lotto ed affini costituiscono una vera e propria forma di tassazione parallela);
sono state annunciate da parte del Governo azioni di informazione sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo, e tali iniziative sono contenute nella proposta di legge a firma Daniele Galli (A.C. 5002),

impegna il Governo

a predisporre l'intervento di informazione puntuale rispetto ai rischi connessi al gioco d'azzardo e a tutte le conseguenze dirette ed indirette causate da tale attività e a porre in evidenza su tutte le forme di gioco apposite avvertenza mutuate dalla legislazione sul fumo.
9/4940-A/121.Galli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 50 del decreto-legge in esame prevede di destinare i proventi derivanti dai giochi d'azzardo a copertura finanziaria di alcuni capitoli;
in Italia il gioco d'azzardo ha un fatturato stimato, quello legale, di circa 76,1 miliardi di euro annui, cui vanno aggiunti altri 10 miliardi che transitano su circuiti non proprio trasparenti. A riferirlo è un dossier pubblicato dall'associazione «Libera» di Don Ciotti. Ogni italiano per tentare la fortuna spende ben 1260 euro pro capite annui, una media che tiene conto di tutti gli italiani, anche dei neonati. Ma sono soprattutto circa 800 mila gli italiani «ammalati» di gioco, mentre altri 2 milioni sono a rischio dipendenza. Quella del gioco è la terza industria italiana: basta considerare che il giro d'affari mobilita il 4 per cento del prodotto interno lordo italiano e offre lavoro a 120.000 persone in 5.000 aziende diverse. Considerando il fatturato, equiparabile a tre manovre economiche belle pesanti, l'Italia è il Paese europeo i cui si gioca di più e il 3o a livello mondiale. Del resto la spesa per il gioco d'azzardo degli italiani è aumentata costantemente: sono stati, infatti, 14,3 i miliardi di euro incassati nel 2000, 18 del 2002, 23,1 nel 2004, 28 nel 2005, e 35,2 miliardi di euro nel 2006, fino ai 61 miliardi del 2010;
secondo gli ultimi dati che sono stati resi noti, nel 2011 gli italiani hanno giocato oltre 76 miliardi di euro in giochi di casino on line, ben 15 miliardi in più rispetto a quanto giocato nel 2010. In termini percentuali, si parla di un incremento di oltre 23 punti. Secondo la Relazione annuale al Parlamento 2011 il gambling patologico riguarderebbe l'1 per cento della popolazione generale italiana mentre si aggirerebbe intorno al 5 per cento la percentuale di popolazione a rischio di sviluppo della patologia;
l'incidenza del gioco d'azzardo però appare ancora più elevata tra i giovani e gli studenti dove le percentuali si alzano al 10 per cento e al 5 per cento le forme patologiche;
le conseguenze di tale fenomeno sul piano sanitario e sociale vanno ad interagire con problemi di alcolismo per il 73 per cento dei casi, tabagismo per il 60 per cento e provocano ansia (41 per cento), depressione (50 per cento) e disturbi della personalità (61 per cento). Tutte le ricerche, inoltre, dimostrano che la maggior quantità di giochi a disposizione, sia come numero che in termini di possibilità di accesso temporale, è direttamente proporzionale ad un aumento del numero di popolazione che perde il controllo del gioco e che diviene giocatore problematico o patologico;
il gioco d'azzardo patologico è considerato come una vera e propria forma di «dipendenza senza droga», che manifesta i seguenti sintomi: coinvolgimento sempre crescente nel gioco d'azzardo (ad esempio, il soggetto è continuamente intento a rivivere esperienze trascorse di gioco, a valutare o pianificare la prossima impresa di gioco, a escogitare modi per procurarsi il denaro con cui giocare); bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori per raggiungere lo stato di eccitazione desiderato; irrequietezza e irritabilità quando si tenta di giocare meno o di smettere; il soggetto ricorre al gioco come fuga da problemi o come conforto all'umore disforico (ad esempio, senso di disperazione, di colpa, ansia, depressione); quando perde il soggetto ritorna spesso a giocare per rifarsi («inseguimento» delle perdite); il soggetto mente in famiglia e con gli altri per nascondere il grado di coinvolgimento nel gioco; il soggetto compie azioni illegali (ad esempio, reati di falso, truffa, furto, appropriazione indebita) per finanziare il gioco; il soggetto mette a rischio o perde una relazione importante, un lavoro, un'opportunità di formazione o di carriera a causa del gioco; confida negli altri perché gli forniscano il denaro necessario a far fronte a una situazione economica disperata, causata dal gioco (una «operazione di salvataggio»); il soggetto compie reiterati e inutili sforzi di tenere sotto controllo l'attività di gioco, di ridurla o di smettere di giocare;
l'allarme sociale sulle problematiche legate al gioco d'azzardo riflette la diffusa percezione della crescente gravità del problema. La massiccia invasione di poker-machines, l'enorme crescita dell'offerta di possibilità legali di scommettere (lotto e super-enalotto, «gratta e vinci», scommesse sull'ippica, centri scommesse della Snai) alimenta le speranze illusorie di molti, e sappiamo che il secondo tempo della speranza spesso si chiama delusione. Ma, allo stesso tempo, è evidente l'impensabilità di intervenire sulle problematiche legate al gioco d'azzardo attraverso un'ottica proibizionista, (l'idea di proibire tout court molte forme di gioco oltre a risultare estremamente impopolare priverebbe lo stato di ingenti risorse economiche, visto che le entrate per il gioco del lotto ed affini costituiscono una vera e propria forma di tassazione parallela);
sono state annunciate da parte del Governo azioni di informazione sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo, e tali iniziative sono contenute nella proposta di legge a firma Daniele Galli (A.C. 5002),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre l'intervento di informazione puntuale rispetto ai rischi connessi al gioco d'azzardo e a tutte le conseguenze dirette ed indirette causate da tale attività e a porre in evidenza su tutte le forme di gioco apposite avvertenza mutuate dalla legislazione sul fumo.
9/4940-A/121.(Testo modificato nel corso della seduta)Galli.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3110 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 5025)

A.C. 5025 - Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame nasce con lo scopo di traghettare il Paese fuori dalla fase di recessione e rimetterlo sui binari della crescita attraverso l'apertura alla concorrenza di diversi settori economici;
i contenuti del provvedimento non rispettano tuttavia tale scopo, in quanto colpiscono esclusivamente settori economici minori o a basso potere di contrattazione (farmacie, taxi), lasciando intatti i privilegi delle macro realtà economiche, come ad esempio i colossi bancari e assicurativi e il settore ferroviario;
le misure previste appaiono inefficaci palliativi in grado di scuotere l'opinione pubblica ma non di innescare un vero e proprio processo di liberalizzazione dell'economia e rilancio del Paese. È, ad esempio, da provare che l'aumento delle licenze taxi si traduca automaticamente in un beneficio per i consumatori, mentre l'introduzione di una cabina di regia con l'istituzione all'Autorità dei trasporti rischia di vedere drasticamente ridotta l'autonomia dei sindaci in materia; lo stesso dicasi riguardo l'incremento del numero di farmacie sul territorio che di fatto non comporterà alcun impatto sul costo dei farmaci determinato bensì da tutti altri fattori; anche l'ambizioso progetto di separare Eni dalla holding Snam rete gas, che dovrebbe comportare una maggiore concorrenza nel settore ed una conseguente riduzione dei costi energetici, di fatto non darà i propri risultati che tra molto tempo;
un altro esempio di falsa liberalizzazione riguarda le modalità di gestione dei rifiuti di imballaggio che lasciano immutato il quadro legislativo esistente, permettendo ai produttori che non aderiscono ai consorzi obbligatori di gestire elusivamente i propri rifiuti di imballaggio. Questo si traduce in un mancato vantaggio per i consumatori in termini di tariffa sulla raccolta dei rifiuti ed in una ulteriore limitazione della concorrenza nel settore, come più volte ribadito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ponendosi in contrasto con gli articoli 41 e 42 della Costituzione in tema di libertà di iniziativa economica privata;
il ricorso allo strumento di decretazione di urgenza è del tutto inappropriato per delineare una disciplina legislativa che dovrebbe essere organica e di più ampio respiro in una materia così complessa come quella delle liberalizzazioni e questa scelta imposta dal Governo espropria completamente il Parlamento dei poteri che gli sono attribuiti dalla Costituzione;
il decreto-legge per definizione nasce con caratteristiche di necessità ed urgenza allo scopo di intervenire in ambiti specifici, ne consegue l'inammissibilità di atti di contenuto eterogeneo, che sovente si accrescono ulteriormente di contenuti, come accaduto nel caso di specie, per effetto di un'attività di emendamento anche di iniziativa governativa;
a tal proposito occorre ricordare che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha inviato una lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli emendamenti al decreto «milleproroghe», ricordando come la Corte Costituzionale abbia annullato per la prima volta delle disposizioni inserite dalle Camere nel corso della conversione in legge di un decreto proprio perché non rispondenti ai requisiti di attinenza ed urgenza tipici del decreto-legge in quanto tale;
invero la Corte Costituzionale, lo scorso 16 febbraio, con sentenza n. 22 del 2012, ha indicato in merito alla conversione in legge dei decreti-legge alcuni elementi fortemente innovativi, concentrandosi sulla «conversione in legge» del decreto-legge. Essa afferma che il procedimento di conversione si imbatte nel vincolo costituzionale dell'omogeneità delle modificazioni apportate dal Parlamento rispetto al testo del decreto-legge. Ove tale omogeneità manchi e la modificazione approvata dal Parlamento sia da ritenersi del tutto estranea al testo del decreto-legge d'iniziativa del Governo, si ha illegittimità costituzionale della disposizione modificativa recata dalla legge di conversione;
dal punto di vista degli specifici contenuti del provvedimento in esame, è sconcertante rilevare che nel testo del decreto-legge siano state accolte disposizioni che nulla hanno a che vedere con le liberalizzazioni ed anzi introducono elementi di forte accentramento statale. È il caso della norma (articolo 35, commi da 8 a 13) che impone il trasferimento delle risorse dei comuni alla tesoreria unica dello Stato che mina l'autonomia degli enti locali, realizzando un vero e proprio esproprio delle loro risorse a favore delle casse dello Stato. Tale disposizione, che costituisce un ulteriore tassello dello smantellamento in atto, da parte dell'attuale Governo, della riforma sul federalismo fiscale, si profila in contrasto con l'autonomia finanziaria degli enti locali sancita dall'articolo 119 della Costituzione, nonché in contrasto con i principi di sussidiarietà disciplinati dall'articolo 118 della Costituzione e, in ultima istanza, con i principi di cui all'articolo 5 della Costituzione in tema di decentramento;
la nuova disciplina contenuta nell'articolo 32, commi 3-ter e 3-quater, in tema di risarcimento del danno biologico nel caso di lesioni di lieve entità è suscettibile di pregiudicare la tutela del diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione), introducendo un'irragionevole discriminazione quanto alla risarcibilità dei danni medesimi, in relazione alla circostanza che essi siano conseguenti ad un sinistro stradale;
molte disposizioni del provvedimento in esame recano rinvii a successive fonti regolamentari per la disciplina di svariate materie, sicché risulta evidente la mancanza del carattere di immediata precettività che dovrebbe caratterizzare le norme contenute in decreti-legge;
la frammentarietà e il carattere disorganico dell'atto in oggetto sono facilmente rilevabili se si considera che il decreto in esame interviene in materia di carte d'identità e di anagrafi, mentre un altro decreto legge, il n. 5 del 2012, cosiddetto «decreto semplificazioni», attualmente all'esame della Camera, interviene sulla medesima materia, con evidente pregiudizio della certezza del diritto, quale principio cardine di un ordinamento costituzionale e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;
il principio di certezza del diritto è ulteriormente compromesso dal provvedimento in esame, se si considera che esso interviene a modificare addirittura norme introdotte con il recente decreto-legge «Salva Italia», convertito in legge solo due mesi fa, in particolare in tema di commissioni per i pagamenti effettuati con moneta elettronica (articolo 27 del decreto-legge in esame),

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 5025.
n. 1. Dozzo, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Torazzi, Fava, Reguzzoni, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3111 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2012, N. 2, RECANTE MISURE STRAORDINARIE E URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4999-A)

A.C. 4999-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 4999-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.6, 1.18, 1.19, 1.113, 1.114, 1.117, 1.118, 1.119, 1.122, 1.129, 1.181, 1.200, 1.201, 1-bis.119, 2.111, 3.111, 3.112, limitatamente al comma 5-ter, 3.113, limitatamente ai commi 4-quater e 4-sexies, 3.116 e sugli articoli aggiuntivi 1.0100, limitatamente al comma 1, lettera a), 1.0101, limitatamente al comma 1, lettera a), 1.0102, limitatamente al comma 1, lettera a), 1.0108, 1.0109, 1.0110, 1.0111, 1-bis.0109, 1-bis.0130 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4999-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania).

1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.».

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: «All'individuazione» sono inserite le seguenti: «ed espropriazione»;
2) la parola: «delle» è sostituita dalla seguente: «di»;
3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti,»;
4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono inserite le seguenti: «anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»;
c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata.»;
d) al settimo periodo, le parole: «A tale fine, i commissari predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di cui al presente comma».

3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è differito al 31 dicembre 2013.
4. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori. In conformità al principio «chi inquina paga» sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e degli altri princìpi di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui al primo periodo può essere consentita alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Articolo 3.
(Materiali di riporto).

1. Considerata la necessità di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».

Articolo 4.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 4999-A - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "adotta entro il 12 dicembre 2013," sono sostituite dalle seguenti: "adotta entro il 31 dicembre 2012,";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti".

3-ter. Al fine di assicurare l'integrale attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza nel territorio nazionale connesse all'insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone e presenta annualmente alle Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle»;
il comma 4 è soppresso.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Misure in tema di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali) - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:
"ff-bis) 'digestato da non rifiuto': prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia";
b) all'articolo 185, comma 1, lettera f), le parole da: "o per la" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";
c) all'articolo 185, comma 2, lettera b), dopo le parole: "di biogas o di compostaggio" sono inserite le seguenti: "quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del comma 1";
d) all'articolo 185, comma 2, lettera c), le parole: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002" sono sostituite dalle seguenti: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato".

2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";
b) al comma 9, lettera a), le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";
c) al comma 9, lettera b), le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";
d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

3. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
4. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse e utilizzate, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

Art. 1-ter. - (Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica) - 1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:
a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);
b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;
c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);
d) gli impianti di cui al presente comma sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma l sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 1-quater. - (Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania) - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno".
2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, è sostituito dal seguente:
"3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistribuzione nel comune di Salerno".

3. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, le parole: "Santa Maria La Fossa (CE)" sono sostituite dalle seguenti: "per quello previsto dal comma 1-bis dell'articolo 8".
4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012".
5. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente:
"6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale"».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente) - 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 luglio 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica-COREPLA e le associazioni dei produttori.
4. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti) - 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.
2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 4, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione e materiali terrosi.
3. Nel caso in cui il decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, non sia emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "suolo" sono inserite le seguenti: ", materiali di riporto".
5. All'articolo 182-ter, comma 2, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "e gli ATO" sono inserite le seguenti:
"ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,".

6. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), dopo le parole "in modo differenziato" sono aggiunte le seguenti: ", nonché manufatti compostabili certificati UNI EN 13432:2002";
b) alla lettera e), dopo la parola: "domestiche" sono inserite le seguenti: "e non domestiche".

7. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G al presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".

8. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1.
3-ter. Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso le piattaforme ecologiche autorizzate, per lo stoccaggio temporaneo di beni usati e funzionanti destinati al riutilizzo. A tali beni non si applicano i codici dei capitoli dell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del presente decreto e per essi viene istituito un apposito registro".
9. All'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".

10. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

11. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: "non direttamente imputabili ad eventi meteorologici" sono sostituite dalle seguenti: "causati da impianti fognari";
b) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: "articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 12".

12. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "servizio pubblico" sono inserite le seguenti: "o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso".
13. Rientra nella fase della raccolta, così come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010,
n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;
b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 kg. Tale quantitativo è elevato a 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;
c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

14. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: ", effettuato" fino a: "6.000 kg" sono soppresse.
15. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
16. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.
17. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 27, le parole: "Il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Il 50 per cento";
b) al comma 29, le parole: "e non superiore ad euro 0,01" e le parole: "e non superiore ad euro 0,02582" sono soppresse.

18. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui all'articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-bis della parte II del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006".

19. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente:
"5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more di una specifica decisione dell'Unione europea, la caratteristica H14 viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può individuare le modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolosità con decreto ai sensi dell'articolo 184, comma 5, del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico"».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Modifiche agli articoli 183 e 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del compost). - 1. All'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "che rispetti" è inserita la seguente: "esclusivamente".
2. All'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e dalle province autonome".

Art. 3-ter. - (Misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero) - 1. All'articolo 195, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera s) è inserita la seguente:
"s-bis) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclo dei pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard e alle norme tecniche di settore, ove esistenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-ter e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;".

2. All'articolo 206, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dei rifiuti urbani" sono soppresse.
3. All'articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
"i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio dei pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), che risultino conformi agli standard e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché dall'articolo 181, comma 1, lettera b), e dall'allegato E del presente decreto. Gli accordi ed i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa;".

Art. 3-quater. - (Modifica all'articolo 208 e applicazione di disposizioni dell'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di garanzie finanziarie) - 1. All'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS), e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000".
2. Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3-quinquies. - (Disposizioni in materia di misure di compensazione). - 1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 3-sexies. - (Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali). - 1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito web del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati».

A.C. 4999-A - Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, le parole: "il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni" sono sostituite dalle seguenti: "lo smaltimento in altre regioni di tali rifiuti avviene, in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata"»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "adotta entro il 12 dicembre 2013," sono sostituite dalle seguenti: "adotta entro il 31 dicembre 2012,";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti".

3-ter. Al fine di assicurare l'integrale attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza nel territorio nazionale connesse all'insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone e presenta annualmente alle Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle»;
il comma 4 è soppresso.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis. - (Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania) - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno".
2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, è sostituito dal seguente:
"3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistribuzione nel comune di Salerno".

3. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, le parole: "Santa Maria La Fossa (CE)" sono sostituite dalle seguenti: "per quello previsto dal comma 1-bis dell'articolo 8".
4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012".
5. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente:
"6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale"».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente) - 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica-COREPLA e le associazioni dei produttori.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti) - 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.
3. Fino alla data entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "suolo" sono inserite le seguenti: ", materiali di riporto".

10. All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

19. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente:
"5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7».

A.C. 4999-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1. 2. Barbato, Aniello Formisano, Palagiano.

Sopprimere i commi 1 e 2.
1. 3. Barbato, Piffari, Aniello Formisano, Palagiano.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede in via di somma urgenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti le Province e gli enti locali interessati, ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. A tali fini, nel rispetto delle vigenti norme ambientali, è valutata la utilizzabilità delle aree di cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Presidente della regione procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, il Presidente della Regione Campania esercita le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, pertinenti all'individuazione delle aree di cui alle presenti disposizioni sono ridotti alla metà».

2. Il comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, è sostituito dal seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti il Presidente della regione Campania provvede, in via di somma urgenza, d'intesa con i Comuni ove ricadono gli impianti, ad individuare le aree occorrenti assumendo tutte le necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini dell'acquisizione della disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge sono svolte dal Presidente della Regione ed i termini dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà. A tal fine il Presidente della Regione costituisce un'apposita struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate professionalità nel numero massimo di cinque unità. Alle spese di funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1. Le procedure di attuazione degli interventi sono regolate mediante accordi di scopo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fra la Regione Campania ed i Comuni nei cui territori ricadono gli impianti».

2-bis. Gli atti posti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le finalità di cui al 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, come modificato dal comma 2 del presente articolo, conservano efficacia ove confermati dal Presidente della Regione e dagli accordi di scopo fra la Regione Campania ed i Comuni nei cui territori ricadono gli impianti.
*1. 4.Bonavitacola, Mariani, Iannuzzi, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede in via di somma urgenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti le Province e gli enti locali interessati, ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. A tali fini, nel rispetto delle vigenti norme ambientali, è valutata la utilizzabilità delle aree di cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Presidente della regione procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, il Presidente della Regione Campania esercita le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, pertinenti all'individuazione delle aree di cui alle presenti disposizioni sono ridotti alla metà».

2. Il comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, è sostituito dal seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti il Presidente della regione Campania provvede, in via di somma urgenza, d'intesa con i Comuni ove ricadono gli impianti, ad individuare le aree occorrenti assumendo tutte le necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini dell'acquisizione della disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge sono svolte dal Presidente della Regione ed i termini dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà. A tal fine il Presidente della Regione costituisce un'apposita struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate professionalità nel numero massimo di cinque unità. Alle spese di funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1. Le procedure di attuazione degli interventi sono regolate mediante accordi di scopo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fra la Regione Campania ed i Comuni nei cui territori ricadono gli impianti».

2-bis. Gli atti posti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le finalità di cui al 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, come modificato dal comma 2 del presente articolo, conservano efficacia ove confermati dal Presidente della Regione e dagli accordi di scopo fra la Regione Campania ed i Comuni nei cui territori ricadono gli impianti.
*1. 100. Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.

Sopprimere il comma 1.
1. 101. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere la parola: complementare.
1. 102. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: negli impianti di cui al comma 1 con le seguenti: negli STIR.
1. 103. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti.
1. 104. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: di pertinenza.
1. 105. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la parola: pertinenza con le seguenti: proprietà dei gestori.
1. 106. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole:, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica,
1. 107. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere la parola: comprovati.
1. 108. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: di natura tecnica.
1. 109. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere la parola: altre.
1. 110. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere la parola: confinanti.
1. 111. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola: confinanti, aggiungere la seguente: già.
1. 112. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole da:, acquisite dal commissario straordinario fino alla fine del capoverso.
1. 5. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: dal commissario straordinario fino alla fine del capoverso con le seguenti: dai comuni.
1. 113. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: dal commissario straordinario fino alla fine del capoverso con le seguenti: dalla regione Campania.
1. 114. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole:, fatte salve le norme per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.
1. 115. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole:, fatte salve le norme per la tutela dell'ambiente.
1. 116. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole:, previa caratterizzazione fisica, chimica ed eco-tossicologica delle predette aree da attestare da parte dell'ISPRA.
1. 117. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole:, previa caratterizzazione fisica, chimica ed eco-tossicologica delle predette aree da attestare da parte dell'ARPA Campania.
1. 118. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole:, previa caratterizzazione fisica, chimica ed eco-tossicologica delle predette aree.
1. 119. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere in fine, i seguenti periodi: I rifiuti giacenti o stoccati presso gli STIR (provenienti dalla raccolta urbana) sono a tutti gli effetti rifiuti urbani e la rimozione e lo smaltimento degli stessi vengono effettuati secondo la normativa vigente in materia di rifiuti urbani. Eventuali trattamenti non modificano la natura e la classificazione del rifiuto per quanto concerne l'origine urbana del medesimo.
1. 6. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, hanno l'obbligo di trattenere gli imballaggi delle merci e di conferirli alle zone di stoccaggio provvisorio, da individuare prioritariamente nelle aree industriali libere appartenenti ai consorzi industriali o ai comuni. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun Presidente di amministrazione provinciale competente individua i lotti disponibili delle singole aree dandone comunicazione al Presidente della Regione.
1. 122. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2.
1. 120. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1. 8. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al primo periodo, le parole: «alla nomina, per la durata massima di dodici mesi, di commissari straordinari, da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche, i quali, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono» sono soppresse.
1. 121. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al primo periodo, le parole: «alla nomina, per la durata massima di dodici mesi, di commissari straordinari, da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche, i quali, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
1. 123. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.
1. 124. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: venti.
1. 125. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
al primo periodo, le parole: «o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche» sono soppresse;
1. 126. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
al primo periodo, le parole: «sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono soppresse.
1. 127. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 128. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).
1. 9. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
1. 131. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).
1. 132. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) le parole: «anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti,»;
1. 129. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: sono inserite le seguenti: " aggiungere le seguenti:, previa caratterizzazione fisica, chimica ed eco-tossicologica del suolo e degli eventuali materiali di riporto presenti e valutazione dell'impermeabilità naturale o artificiale, ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
1. 130. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: alla conseguente attivazione ed allo con le seguenti: al conseguente.
1. 133. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: di tutte le attività finalizzate a tali compiti con le seguenti: delle funzioni amministrative connesse.
1. 134. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: di tutte le attività con le seguenti: delle funzioni amministrative.
1. 135. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4.
*1. 10. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4.
*1. 11. Piffari, Barbato, Aniello Formisano, Palagiano.

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) le parole: «il commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente della regione Campania anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»;
1. 136. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché.
1. 137. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed.
1. 138. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
1. 139. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), numero 4), sostituire le parole: deroga agli strumenti urbanistici vigenti con le seguenti: conformità ai piani territoriali regionali.
1. 140. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), numero 4), sostituire le parole: deroga agli strumenti urbanistici vigenti con le seguenti: conformità ai piani territoriali provinciali.
1. 141. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), numero 4), sostituire la parola: deroga con la seguente: conformità.
1. 142. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), numero 4), dopo le parole: deroga agli strumenti urbanistici vigenti aggiungere le seguenti: ma in conformità ai piani territoriali regionali.
1. 143. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), numero 4), dopo le parole: deroga agli strumenti urbanistici vigenti aggiungere le seguenti: conformità ai piani territoriali provinciali.
1. 144. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), numero 4), dopo le parole: deroga agli strumenti urbanistici vigenti aggiungere le seguenti: ma in conformità alle norme per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.
1. 145. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), numero 4), sopprimere le parole da:, nonché operando fino alla fine del numero.
1. 146. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), numero 4), sopprimere le parole:, nonché operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
1. 147. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), numero 4), sostituire le parole: agli articoli 2, commi 1, 2 e 3 con le seguenti: agli articoli 2, commi 2 e 3.
1. 148. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), numero 4), sostituire le parole: agli articoli 2, commi 1, 2 e 3 con le seguenti: agli articoli 2, commi 1 e 3.
1. 149. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), numero 4), sostituire le parole: agli articoli 2, commi 1, 2 e 3 con le seguenti: agli articoli 2, commi 1 e 2.
1. 150. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), numero 4), sostituire le parole: agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18 con le seguenti: all'articolo 2, commi 1, 2 e 3.
1. 151. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
al terzo periodo, le parole: «In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia,» sono soppresse.
1. 152. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
al quarto periodo, le parole: «in ordine al rilascio della VIA» sono soppresse.
1. 153. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
1. 154. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: del procedimento di VIA aggiungere le seguenti: svolto ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. 155. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: del procedimento di VIA e aggiungere le seguenti:, qualora tale procedimento si svolga in conformità alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
1. 156. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata.
1. 157. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
1. 158. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
al settimo periodo, le parole: «A tal fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della regione Campania,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012, il Presidente della regione Campania svolge».
1. 159. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
al settimo periodo, le parole: «A tal fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della regione Campania,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2013, il Presidente della regione Campania svolge».
1. 161. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
al settimo periodo, le parole: «A tal fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della regione Campania,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della regione Campania svolge».
1. 160. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: Tutti.
1. 162. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sopprimere il comma 2-bis.
*1. 163. Paolo Russo, Vessa.

Sopprimere il comma 2-bis.
*1. 164. Bonavitacola, Iannuzzi.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente
2-bis. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «nella stessa Regione» sono aggiunte le seguenti: «anche per adempiere alle prescrizioni ricevute dall'Unione europea nell'ambito della procedura d'infrazione»;
b)
dopo le parole: «su richiesta della Regione» sono aggiunte le seguenti: «o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
1. 165. Iannuzzi, Bonavitacola.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: di tali rifiuti avviene, in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata con le seguenti:, su richiesta della regione, avviene in conformità al principio di leale collaborazione tra le regioni e tra le medesime e il Governo.
1. 166. Paolo Russo, Vessa.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: avviene, in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata con le seguenti: da considerarsi urbani avviene, in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata, dotata dell'idonea impiantistica di smaltimento, e seguendo i criteri indicati dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE.
1. 167. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2-bis, dopo le parole: singola regione interessata aggiungere le seguenti: secondo la gerarchia indicata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE.
1. 168. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sopprimere il comma 3.
1. 14. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 luglio 2012.
1. 169. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
1. 170. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «previa intesa tra la regione Campania e la regione competente per territorio».
1. 171. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sopprimere il comma 3-bis.
1. 172. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-bis, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 novembre 2012.
1. 173. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-bis, lettera b), dopo le parole: recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti aggiungere le seguenti:, anche sulla base delle osservazioni espresse nell'anno precedente da parte delle Commissioni parlamentari competenti,
1. 174. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-bis, lettera b), dopo le parole: anche l'indicazione aggiungere le seguenti: degli obiettivi e.
1. 175. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-bis, lettera b), dopo le parole: dei risultati raggiunti aggiungere le seguenti: anche da parte delle regioni.
1. 176. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sopprimere il comma 3-ter.
1. 177. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-ter, sostituire le parole: l'integrale con la seguente: la.
1. 178. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-ter, sostituire le parole: dettate dall'articolo con le seguenti: di cui all'articolo.
1. 179. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-ter, dopo le parole: situazioni di emergenza aggiungere le seguenti: e di criticità.
1. 180. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-ter, dopo le parole: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere le seguenti:, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.
1. 181. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-ter, dopo le parole: una relazione recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti aggiungere le seguenti: con indicazione per ogni Regione della produzione di rifiuti solidi urbani (in tonnellate/anno) e della produzione pro-capite di rifiuti solidi urbani (in Kg/abitante/anno) e, per quanto riguarda la quantità totale di materia (in tonnellate anno) raccolta in maniera differenziata: la percentuale di raccolta differenziata totale; la percentuale di raccolta differenziata da secco; la percentuale di raccolta differenziata da umido; la quantità di secco convertita in materie prime seconde; le quantità di umido convertita in compost; le quantità di secco e di umido conferite in discarica; la quantità di secco e di umido termovalorizzate; le quantità di secco e di umido smaltite in altri modi.
1. 15. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-ter, sostituire le parole: nelle varie aree del con le seguenti: in tutto il.
1. 182. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-ter, sostituire le parole: nelle varie con le seguenti: in tutte le.
1. 183. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-ter, dopo le parole: obiettivi prescritti dalla normativa aggiungere la seguente: regionale,
1. 184. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-ter, dopo le parole: eventuali situazioni di criticità aggiungere le seguenti: per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.
1. 185. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-ter, dopo le parole: eventuali situazioni di criticità aggiungere le seguenti: per la tutela dell'ambiente.
1. 186. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-ter, dopo le parole: eventuali situazioni di criticità aggiungere le seguenti: per la pubblica incolumità.
1. 187. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-ter, sostituire la parola: fronteggiarle con la seguente: eliminarle.
1. 188. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-ter, sostituire la parola: fronteggiarle con le seguenti: circoscriverle ed eliminarle.
1. 189. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nella relazione sono contenuti l'indicazione per ogni Regione delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata; gli impianti di selezione del multi materiale; gli impianti di recupero (CARTA: cartiere e aziende di commercio carta da macero; PLASTICA: aziende di produzione granuli, scaglie o prodotti in plastica, recuperatori di energia; VERDE: compostatori, pannellifici, lavorazione del legno; ORGANICO: compostatori; VETRO: vetrerie e aziende lavorazione sabbie di vetro; METALLI: fonderie e aziende di commercio materiali di recupero); gli impianti di trattamento meccanico biologico; gli impianti di compostaggio; ogni ulteriore tipo di impiantistica atta al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati. Per i termovalorizzatori ed i gassificatori sono riportate le seguenti informazioni: ubicazione, proprietà, capacità presente o autorizzata (t/a); totale input impianto (t/a) diviso per provenienza; produttività energetica, quantità di scorie prodotte. Infine per ogni Regione sono resi pubblici annualmente il numero di discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, capacità autorizzata e capacità residua disponibile (t/a) quantità di materiale ricevuto annualmente distinto per tipologia (t/a). Rispetto al materiale ricevuto annualmente, questo è suddiviso per: indifferenziato (tal quale); FOS (frazione organica stabilizzata), residui di incenerimento/gassificazione (scorie), CDR di bassa qualità, scarti da raccolta differenziata ed altro.
1. 16. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione dà riscontro alle osservazioni delle Commissioni parlamentari competenti per materia emerse nell'anno precedente.
1. 190. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. Il comma 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, è abrogato.
*1. 18. Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. Il comma 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, è abrogato.
*1. 19. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. Il comma 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, è abrogato.
*1. 200. Anna Teresa Formisano.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. Il comma 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, è abrogato.
*1. 201. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. Per l'anno 2012, ai fini delle dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2012, con riferimento all'anno 2011, si utilizza il modello di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2010. Il modello di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 è utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2012, da parte dei soggetti interessati.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni in materia di modello unico di dichiarazione ambientale.
**1. 202. Anna Teresa Formisano.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. Per l'anno 2012, ai fini delle dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2012, con riferimento all'anno 2011, si utilizza il modello di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2010. Il modello di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 è utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2012, da parte dei soggetti interessati.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni in materia di modello unico di dichiarazione ambientale.
**1. 203. Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. Per l'anno 2012, ai fini delle dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2012, con riferimento all'anno 2011, si utilizza il modello di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2010. Il modello di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 è utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2012, da parte dei soggetti interessati.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni in materia di modello unico di dichiarazione ambientale.
**1. 204. Piffari, Barbato.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. Per l'anno 2012, ai fini delle dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2012, con riferimento all'anno 2011, si utilizza il modello di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2010. Il modello di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 è utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2012, da parte dei soggetti interessati.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni in materia di modello unico di dichiarazione ambientale.
**1. 205. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. Per l'anno 2012, ai fini delle dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2012, con riferimento all'anno 2011, si utilizza il modello di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2010. Il modello di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 è utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2012, da parte dei soggetti interessati.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni in materia di modello unico di dichiarazione ambientale.
**1. 206. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Misure in tema di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:
«ff-bis) "digestato da non rifiuto": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia»;
b) all'articolo 185, comma 1, lettera f), le parole da: «o per la» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: « ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana»;
c) all'articolo 185, comma 2, lettera b), dopo le parole: «di biogas o di compostaggio» sono inserite le seguenti: «quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del comma 1»;
d) all'articolo 185, comma 2, lettera c), le parole: «e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002» sono sostituite dalle seguenti: «e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato».

2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: «Fino al 2 luglio 2012»;
b) al comma 9, lettera a), le parole: «cento chilogrammi o cento litri l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;
c) al comma 9, lettera b), le parole: «cento chilogrammi o cento litri all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;
d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

3. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
4. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse e utilizzate, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
*1. 0100. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Misure in tema di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:
«ff-bis) "digestato da non rifiuto": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia»;
b) all'articolo 185, comma 1, lettera f), le parole da: «o per la» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana»;
c) all'articolo 185, comma 2, lettera b), dopo le parole: «di biogas o di compostaggio» sono inserite le seguenti: «quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del comma 1»;
d) all'articolo 185, comma 2, lettera c), le parole: «e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002» sono sostituite dalle seguenti: « e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato».

2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: «Fino al 2 luglio 2012»;
b) al comma 9, lettera a), le parole: «cento chilogrammi o cento litri l'anno » sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;
c) al comma 9, lettera b), le parole: «cento chilogrammi o cento litri all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;
d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

3. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
4. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse e utilizzate, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
*1. 0101. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Misure in tema di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:
«ff-bis) «digestato da non rifiuto»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia»;
b) all'articolo 185, comma 1, lettera f), le parole da: « o per la » fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: « ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana»;
c) all'articolo 185, comma 2, lettera b), dopo le parole: «di biogas o di compostaggio» sono inserite le seguenti: « quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del comma 1»;
d) all'articolo 185, comma 2, lettera c), le parole: « e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002» sono sostituite dalle seguenti: «e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato».
1. 0102. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Misure in tema di rifiuti di materiali vegetali). - 1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: «o per la» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
1. 0103. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Misure in tema di rifiuti di attività agricole). - 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: «Fino al 2 luglio 2012»;
b) al comma 9, lettera a), le parole: «cento chilogrammi o cento litri l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;
c) al comma 9, lettera b), le parole: «cento chilogrammi o cento litri all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;
d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
*1. 0104. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Misure in tema di rifiuti di attività agricole). - 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: «Fino al 2 luglio 2012»;
b) al comma 9, lettera a), le parole: «cento chilogrammi o cento litri l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;
c) al comma 9, lettera b), le parole: «cento chilogrammi o cento litri all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;
d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
*1. 0105. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
1. 0106. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse e utilizzate, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
1. 0107. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica). - 1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti
condizioni:
a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);
b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;
c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);
d) gli impianti di cui al presente comma sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
1. 0112. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica). - 1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti
condizioni:
a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);
b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;
c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);
d) gli impianti di cui al presente comma sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a permesso di costruire, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
1. 0113. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Valorizzazione delle gestioni pubbliche di eccellenza del servizio rifiuti urbani). - 1. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, eventualmente anche in deroga all'articolo 4, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario «in house providing» qualora siano e/o restino verificate le condizioni di seguito riportate:
a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse ai computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;
b) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;
d) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:
1) raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2) quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;
3) quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
e) il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Per le società di cui al precedente comma 1 non trovano applicazione:
a) il comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni;
b) l'articolo 18, comma 2-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, legge n. 102 del 3 agosto 2009;
c) gli articoli 9 e 14 della legge n. 122 del 30 luglio 2010.

3. Le società di cui al comma 1 non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni.
1. 0108. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Misure in materia di rifiuti per le piccole imprese). - 1. Al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 5 dipendenti ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 4, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi che non hanno più di 5 dipendenti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;".
1. 0109. Zeller, Brugger.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Misure in tema di rifiuti di attività agricole). - 1. Previa convenzione col servizio pubblico o col circuito organizzato di raccolta sono esonerati dall'iscrizione al SISTRI gli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali i trasporti di rifiuti effettuati per non più di quattro volte l'anno e per non più di 100 kg/l annuali".
1. 0110. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Misure in tema di rifiuti di attività agricole). - 1. All'articolo 188-ter, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «non pericolosi» sono inserite le seguenti: «e imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono e conferiscono rifiuti speciali pericolosi per non più di 100 kg/l all'anno».
1. 0111. Brugger, Zeller.

ART. 1-bis.
(Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania).

Sopprimerlo.
1-bis. 1. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sopprimere il comma 1.
1-bis. 101. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Alla rubrica dell'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: «, Santa Maria La Fossa (CE)» sono soppresse.
1-bis. 102. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: e Salerno con le seguenti: e di Salerno.
1-bis. 100. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sopprimere il comma 2.
1-bis. 103. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, è abrogato.
1-bis. 104. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, capoverso comma 3, sopprimere le parole: dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e.
1-bis. 105. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, capoverso comma 3, sopprimere le parole: e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008,
1-bis. 106. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, capoverso comma 3, sostituire la parola: termodistribuzione con la seguente: termovalorizzazione.
*1-bis. 107. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, capoverso comma 3, sostituire la parola: termodistribuzione con la seguente: termovalorizzazione.
*1-bis. 114. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, conformemente al parere positivo con prescrizioni di valutazione di impatto ambientale e all'autorizzazione AIA.
1-bis. 108. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, le parole: «di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia» sono sostituite dalle seguenti: «di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti».
1-bis. 109. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, dopo le parole: «salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «previo espletamento della procedura di impatto ambientale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
1-bis. 110. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, dopo le parole: «salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «e secondo le procedure del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».
1-bis. 111. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, dopo le parole: «salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».
1-bis. 112. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, dopo le parole: «salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «previa valutazione di impatto ambientale e autorizzazione AIA».
1-bis. 113. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sopprimere il comma 3.
1-bis. 2. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, è abrogato.
1-bis. 115. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, sostituire le parole: «Santa Maria La Fossa (CE)» sono sostituite dalle seguenti: «per quello previsto dal comma 1-bis dell'articolo 8» con le seguenti: «Santa Maria La Fossa (CE)» sono soppresse e le parole: «, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono soppresse.
1-bis. 116. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, sostituire dalle parole: sono sostituite fino alla fine del comma con le seguenti: sono soppresse.
*1-bis. 3. Piffari, Barbato, Aniello Formisano, Palagiano.

Al comma 3, sostituire dalle parole: sono sostituite fino alla fine del comma con le seguenti: sono soppresse.
*1-bis. 117. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sopprimere il comma 4.
1-bis. 118. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è abrogato.
1-bis. 119. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 30 aprile 2012.
1-bis. 120. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 maggio 2012.
1-bis. 121. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero» sono soppresse.
1-bis. 122. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile» sono soppresse.
1-bis. 123. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «o a soggetto privato» sono soppresse.
1-bis. 124. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «nazionale o» sono soppresse.
1-bis. 125. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 7, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dopo le parole: «esito positivo del collaudo» sono aggiunte le seguenti: «e all'ottemperanza dei monitoraggi delle emissioni in atmosfera, secondo le cadenze stabilite dal documento di autorizzazione ambientale.»
1-bis. 126. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sopprimere il comma 5.
*1-bis. 127. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sopprimere il comma 5.
*1-bis. 128. Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 5, capoverso comma 6-bis, sostituire le parole: l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, con le seguenti: è realizzato nel territorio del comune di Giugliano un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti.
1-bis. 130. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 5, capoverso comma 6-bis, dopo le parole: è realizzato nel territorio aggiungere le seguenti: amministrativo di competenza.
1-bis. 129. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 5, capoverso comma 6-bis, sopprimere le parole:, conformemente alla pianificazione regionale.
1-bis. 131. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 5, capoverso comma 6-bis, sostituire le parole: alla pianificazione regionale con le seguenti: ad un'apposita delibera del Consiglio comunale.
1-bis. 132. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

ART. 2.
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).

Sopprimerlo.
2. 112. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).

1. Al fine di promuovere la tutela dell'ambiente nel rispetto della Direttiva 94/62/CE, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1129 e 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, sono abrogate.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa notifica alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34/CE, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare adotterà un apposito decreto ministeriale volto ad assicurare la libertà di circolazione e di commercializzazione di cui all'articolo 18 della Direttiva 94/62/CE dei sacchi per l'asporto merci conformi allo standard UNI EN 8055:2011 mediante il pagamento di una eco-tassa all'uopo annualmente definita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il decreto ministeriale di cui al precedente comma 2 dovrà prevedere l'esclusione dal pagamento dell'eco-tassa di cui al comma medesimo dei sacchi conformi allo standard UNI EN 8055:2011 e realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o, in alternativa, con l'impiego di materiali da riciclo in percentuale non inferiore ai 10 per cento e con spessore di 80 micron e dotati di idonea certificazione.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo dei massimo se la violazione del divieto riguarda merce di valore superiore al 20 per cento dei fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
5. in via transitoria nelle more di emanazione del decreto di cui al comma 2 del presente articolo è consentita la commercializzazione di sacchi aventi le caratteristiche alternative di cui al comma 3.
2. 1. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci conformi allo standard UNI EN 8055:2011 di qualunque spessore ove realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati e di quelli aventi spessore pari ad 80 micron ove realizzati con altri polimeri diversi da quelli conformi alla richiamata norma.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 luglio 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, quale ad esempio l'impiego nella produzione di materiali di riciclo in una determinata percentuale minima, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui ai comma 2, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda merce il cui valore è superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
2. 2. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci (shopper) o per la spesa nel rispetto dell'ambiente).

1. Il termine previsto dell'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci non biodegradabili, è prorogato fino all'adozione del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 3. A decorrete da tale data è vietata la commercializzazione di sacchi d'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI 13432:2002 o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati. In deroga al principio di cui al periodo precedente è consentita la commercializzazione di sacchi asporto merci (shopper) o per la spesa che abbiano spessore superiore ai 100 micron. Il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto merci non si applica ai sacchi impiegati, per il confezionamento di prodotti sfusi, con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, chiunque commercializzi dal 31 luglio 2012 sacchi d'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1, oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Le sanzioni previste non si applicheranno alle scorte in giacenza negli esercizi commerciali alla data del 31 luglio 2012. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
3. La commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1, oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma 1 è consentita unicamente alle condizioni stabilite con decreto, di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 luglio 2012.
2. 4. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).

1. A decorrere dal 31 luglio 2012 è vietata la commercializzazione di sacchi d'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002. In deroga al principio di cui al periodo precedente è consentita la commercializzazione di sacchi asporto merci (shopper) o per la spesa che abbiano spessore superiore ai 100 micron. Il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto merci non si applica ai sacchi impiegati per il confezionamento di prodotti sfusi con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico sanitaria.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, chiunque commercializzi dal 31 luglio 2012 sacchi d'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 oppure al di sotto della soglia dimensionale richiamata al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Le sanzioni previste non si applicheranno alle scorte in giacenza negli esercizi commerciali alla data del 31 luglio 2012. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
3. La commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci (shopper) o per la spesa non rispondenti ai criteri di cui alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 oppure al di sotto delle soglie dimensionali richiamate al comma 1 è consentita unicamente alle condizioni stabilite con decreto, di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 luglio 2012.
2. 7. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sostituirlo con il seguente:
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi ai «requisiti essenziali» della Direttiva 94/62/CE come individuati nell'allegato II alla Direttiva in oggetto. A tal fine, il rispetto della norma tecnica armonizzata EN 13432:2000 (nella versione di cui alla Comunicazione della Commissione CE 2005/C 44/13 pubblicata nella GUCE) per i sacchetti che debbano essere anche compostabili in quanto destinati alla raccolta dell'umido, ovvero di norme equivalenti - quali le norme ISO 15270 o 14855 - per i sacchetti che debbano essere biodegradabili, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, costituirà presunzione di conformità alla Direttiva stessa. La biodegradabilità è comunque richiesta anche per i sacchetti e imballaggi in genere, quale che sia l'uso a cui sono destinati.
2. Con decreto di natura regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono individuate le ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.
3. Restano in ogni caso fermi gli obblighi di tutela e rispetto della salute umana e dell'ambiente e di non nocività per l'uomo; il rispetto di tali obblighi dovrà essere dimostrato dai produttori di imballaggi in generale mediante certificazioni rilasciate da organismi accreditati.
4. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
2. 8. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sostituirlo con il seguente:
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi ai «requisiti essenziali» della Direttiva 94/62/CE come individuati nell'allegato II alla Direttiva in oggetto. A tal fine, il rispetto della norma tecnica armonizzata EN 13432:2000 (nella versione di cui alla Comunicazione della Commissione CE 2005/C 44/13 pubblicata nella GUCE) per i sacchetti che debbano essere anche compostabili in quanto destinati alla raccolta dell'umido, ovvero di norme equivalenti - quali le norme ISO 15270 o 14855 - per i sacchetti che debbano essere biodegradabili, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, costituirà presunzione di conformità alla Direttiva stessa. La biodegradabilità è comunque richiesta anche per i sacchetti e imballaggi in genere, quale che sia l'uso a cui sono destinati.
2. Con decreto di natura regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono individuate le ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.
3. Restano in ogni caso fermi gli obblighi di tutela e rispetto della salute umana e dell'ambiente e di non nocività per l'uomo; il rispetto di tali obblighi dovrà essere dimostrato dai produttori di imballaggi in generale mediante certificazioni rilasciate da organismi accreditati.
4. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
2. 120. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma l, sostituire le parole: fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2012.
2. 122. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma l, sostituire le parole da limitatamente alla commercializzazione fino alla fine del comma, con le seguenti:. A decorrere da tale data è consentita la commercializzazione sul territorio italiano dei cacchi monouso per l'asporto merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore a 40 micron per i sacchi per l'asporto, di qualunque materiale purché riutilizzabili e riciclabili, destinati all'uso alimentare e agli altri usi. Tale divieto di commercializzazione non si applica ai sacchi impiegati per il confezionamento di prodotti sfusi con il fine di garantire la qualità e la sicurezza igienico sanitaria.
2. 9. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1 sostituire le parole: alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati con le seguenti: conformi ai «requisiti essenziali» della Direttiva 94/62/CE come individuati nell'allegato II alla Direttiva in oggetto. A tal fine, il rispetto della norma tecnica armonizzata EN 13432:2000 (nella versione di cui alla Comunicazione della Commissione CE 2005/C 44/13 pubblicata nella GUCE) per i sacchetti che debbano essere anche compostabili in quanto destinati alla raccolta dell'umido, ovvero di norme equivalenti - quali le norme ISO 14855 o 15270 - per i sacchetti che debbano essere biodegradabili, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, costituirà presunzione di conformità alla Direttiva stessa. La biodegradabilità è comunque richiesta anche per i sacchetti e imballaggi in genere, quale che sia l'uso a cui sono destinati.
2. 10. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1 sostituire le parole: alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati con le seguenti: alla norma tecnica armonizzata EN 13432:2000 ovvero di norme equivalenti - quali le norme ISO 14855 o 15270, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati.
2. 11. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, dopo le parole: norma armonizzata UNI EN 13432:2002 aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o non biodegradabili secondo quanto prescritto nel comma 1.
2. 19. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002 aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che non si biodegradino al 70 per cento in due anni secondo le norme UNI EN 17556:03, ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.
*2. 15. Scilipoti.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002 aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che non si biodegradino al 70 per cento in due anni secondo le norme UNI EN 17556:03, ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.
*2. 16. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002 aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che non si biodegradino al 70 per cento in due anni secondo le norme UNI EN 17556:03, ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.
*2. 18. Piffari, Cimadoro.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002 aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.
**2. 23. Scilipoti.

Al comma 1 dopo le parole: UNI EN 13432:2002 aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.
**2. 24. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole da: secondo certificazioni rilasciate fino alla fine del comma, con le seguenti: ovvero norme equivalenti quali le norme ISO 14855 o 15270, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati di quelli riutilizzabili anche realizzati con altri polimeri, purché certificati da enti accreditati come biodegradabili in conformità ai requisiti essenziali della Direttiva 94/62/CE, che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 30 micron se destinati all'uso alimentare e 40 micron se destinati ad altri usi."
2. 130. De Poli.

Al comma 1, sostituire le parole: di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi con le seguenti: di quelli riutilizzabili, anche realizzati con altri polimeri, purché certificati da enti accreditati come biodegradabili in conformità ai requisiti essenziali previsti dalla direttiva 94/62/CE, che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 30 micron se destinati all'uso alimentare e 40 micron se destinati ad altri usi.
2. 25. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, dopo le parole: realizzati con altri polimeri aggiungere le seguenti: o con qualunque altro materiale biodegradabile.
2. 113. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento di una maggiore concorrenza e offerta nel settore della produzione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, fino al 31 dicembre 2014 è consentita la commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti.
*2. 26. Piffari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento di una maggiore concorrenza e offerta nel settore della produzione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, fino al 31 dicembre 2014 è consentita la commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti.
*2. 121. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare con le seguenti: Con decreto di natura regolamentare.
2. 27. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: sentite le competenti con le seguenti: previo parere delle competenti.
*2. 28. Piffari, Cimadoro.

Al comma 2, sostituire le parole: sentite le competenti con le seguenti: previo parere delle competenti.
*2. 140. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2012 con le seguenti: non prima del 31 dicembre 2012.
2. 110. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, dopo le parole: 3 aprile 2006, n.152 aggiungere le seguenti, sono individuati gli additivi vietati per la produzione dei sacchi, nonché
2. 101. Piffari, Cimadoro.

Al comma 2, sostituire le parole: le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche con le seguenti: eventuali ulteriori tipologie di sacchi per l'asporto merci
2. 123. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, dopo le parole: impianti esistenti aggiungere le seguenti: le modalità e le iniziative volte a favorire la concorrenza nella produzione di sacchi monouso da asporto conformi,
2. 141. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, dopo le parole: impianti esistenti aggiungere le seguenti: iniziative volte a favorire la concorrenza nella produzione di sacchi monouso da asporto conformi,
2. 30. Piffari, Cimadoro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, in particolare ai fini della riconversione degli impianti esistenti di cui al periodo precedente, sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. 111. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sopprimere il comma 3.
2. 31. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti.
*2. 32. Scilipoti.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: UNI EN 13432:2002, aggiungere le seguenti: o che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo le norme UNI EN 17556:03 o ASTM D 6954-04, BS 8472:2011, o equivalenti,.
*2. 34. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: plastica riciclata aggiungere le seguenti: o prodotto biologico rinnovabile
2. 37. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:; il rispetto di tali percentuali, certificato da organismi accreditati, è equivalente al rispetto della norma armonizzata di cui al primo comma agli effetti di cui al presente articolo.
2. 38. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: può essere annualmente con le seguenti: viene annualmente.
*2. 39. Piffari, Cimadoro.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: può essere annualmente con le seguenti: viene annualmente.
*2. 150. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: elevata fino alla fine del comma, con le seguenti: rideterminata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite le associazioni di produttori.
2. 116. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Restano in ogni caso fermi gli obblighi di tutela e rispetto della salute umana e dell'ambiente e di non nocività per l'uomo; il rispetto di tali obblighi dovrà essere dimostrato dai produttori di imballaggi in generale mediante certificazioni rilasciate da organismi accreditati.
2. 40. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
2. 100. Piffari, Cimadoro.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: la commercializzazione aggiungere le seguenti: sul territorio nazionale.
2. 41. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dei sacchi aggiungere le seguenti: realizzati con polimeri.
2. 42. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure con le seguenti: è reiterata oppure riguarda.
2. 43. Piffari, Cimadoro.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure con le seguenti: è reiterata oppure riguarda.
2. 151. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

ART. 3.
(Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).

Al comma 1, sostituire le parole: lettere b) e c), con le seguenti: lettera c).
3. 3. Piffari.

Al comma 2, sostituire le parole: come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con le seguenti: come disciplinati ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e successive modificazioni.
3. 102. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, sostituire le parole: lettere b) e c), con le seguenti: lettera c).
3. 107. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 182-ter, comma 2, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «e gli ATO» sono inserite le seguenti: «ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,».
4-ter. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), dopo le parole: «in modo differenziato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché manufatti compostabili certificati UNI EN 13432:2002»;
b) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche» sono inserite le seguenti: «e non domestiche».

4-quater. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G al presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».

4-quinquies. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1.
3-ter. Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso le piattaforme ecologiche autorizzate, per lo stoccaggio temporaneo di beni usati e funzionanti destinati al riutilizzo. A tali beni non si applicano i codici dei capitoli dell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del presente decreto e per essi viene istituito un apposito registro».

4-sexies. All'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a) b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».
3. 113. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 182-ter, comma 2, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «e gli ATO» sono inserite le seguenti: «ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,».
3. 114. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), dopo le parole: «in modo differenziato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché manufatti compostabili certificati UNI EN 13432:2002»;
b) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche» sono inserite le seguenti: «e non domestiche».
3. 115. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G al presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».
3. 116. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1.
3. 117. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso le piattaforme ecologiche autorizzate, per lo stoccaggio temporaneo di beni usati e funzionanti destinati al riutilizzo. A tali beni non si applicano i codici dei capitoli dell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del presente decreto e per essi viene istituito un apposito registro».
3. 118. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a) b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».
3. 119. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 5 dell'articolo 230 è sostituito con il seguente:
5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva luogo ove in tal caso si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 41, comma 1, legge 6 giugno 1974, n. 298.
3. 9. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, sono da considerare sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate o miscelate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorché inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometriche, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell'ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella 1, allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e, successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione.
3. 6. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.
(Inammissibile)

Al comma 5, capoverso 2-bis, dopo le parole: di concerto con il Ministro della salute aggiungere le seguenti: con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
3. 100. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 5, capoverso 2-bis, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le Commissioni parlamentari competenti per materia.
3. 103. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «non direttamente imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;
b) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: «articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 12».
5-ter. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «servizio pubblico» sono inserite le seguenti: «o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso».
5-quater. Rientra nella fase della raccolta, così come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;
b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 kg. Tale quantitativo è elevato a 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;
c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

5-quinquies. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «, effettuato» fino a: «6.000 kg» sono soppresse.
5-sexies. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5-septies. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.
5-octies. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 27, le parole: «Il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il 50 per cento»;
b) al comma 29, le parole: «e non superiore ad euro 0,01» e le parole: «e non superiore ad euro 0,02582» sono soppresse.

5-novies. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui all'articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-bis della parte II del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006».
3. 112. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «non direttamente imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;
b) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: «articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 12».
3. 110. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «servizio pubblico» sono inserite le seguenti: «o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso».
3. 111. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Rientra nella fase della raccolta, così come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;
b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 kg. Tale quantitativo è elevato a 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;
c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
3. 104. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «, effettuato» fino a: «6.000 kg» sono soppresse.
3. 105. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.
3. 106. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 27, le parole: «Il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il 50 per cento»;
b) al comma 29, le parole: «e non superiore ad euro 0,01» e le parole: «e non superiore ad euro 0,02582» sono soppresse.
3. 108. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui all'articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-bis della parte II del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006».
3. 109. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 6, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso) con le seguenti: sono presenti in quantità.
3. 101. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis.
All'articolo 212, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2012».
3. 120. Vignali.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche agli articoli 183 e 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del compost). - 1. All'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «che rispetti» è inserita la seguente: «esclusivamente».
2. All'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e le province autonome».
3. 0100. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche agli articoli 183 e 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del compost). - 1. All'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «che rispetti» è inserita la seguente: «esclusivamente».
2. All'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Con riferimento al compost, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e le province autonome».
3. 0107. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 208 e applicazione di disposizioni dell'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in materia di garanzie finanziarie). - 1. All'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS), e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000».
2. Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. 0101. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali). 1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito web del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati.
3. 0102. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di misure di compensazione). 1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. 0103. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero). 1. All'articolo 195, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera s) è inserita la seguente:
«s-bis) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclo dei pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard e alle norme tecniche di settore, ove esistenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-ter e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. All'articolo 206, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: »dei rifiuti urbani« sono soppresse.
3. All'articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio dei pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), che risultino conformi agli standard e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché dall'articolo 181, comma 1, lettera b), e dall'allegato E del presente decreto. Gli accordi ed i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa;".
3. 0106. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero). - 1. All'articolo 195, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera s) è inserita la seguente:
«s-bis) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclo dei pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard e alle norme tecniche di settore, ove esistenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-ter e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. 0104. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero). - 1. All'articolo 206, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «dei rifiuti urbani» sono soppresse.
2. All'articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio dei pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), che risultino conformi agli standard e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché dall'articolo 181, comma 1, lettera b), e dall'allegato E del presente decreto. Gli accordi ed i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa;».
3. 0105. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.