XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 4 aprile 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 aprile 2012.

Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pisicchio, Razzi, Stefani, Stucchi, Valducci.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Biasi, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Pisicchio, Razzi, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 aprile 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
SBROLLINI: «Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e norme per favorire la cura di cani e gatti» (5106);
RUGGHIA e NARDUCCI: «Concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati durante la seconda guerra mondiale nei campi di concentramento nazisti e nei campi di detenzione giapponesi, o ai loro eredi» (5107).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 3 aprile 2012 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal ministro degli affari esteri:
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003 (5108).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

La proposta di legge MELCHIORRE: «Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di determinazione dell'imposta municipale propria per gli immobili di interesse storico o artistico» (4974) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Barani, Barbieri, Brugger, Fogliardi, Gianni, Ginoble, Girlanda, Laffranco, Lamorte, Cesare Marini e Mario Pepe (PD).

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma l dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

VIII Commissione (Ambiente):

MAURIZIO TURCO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende riguardanti la costruzione dell'autostrada Roma - Latina» (doc. XXII, n. 33) - Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):

FIORIO e ESPOSITO: «Introduzione dell'articolo 97-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni dei segretari comunali» (4535) Parere delle Commissioni II, V e XIII;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOSSI ed altri: «Modifiche alla Costituzione concernenti la forma di Stato e di governo, la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica, la disciplina della magistratura, la Corte costituzionale e il procedimento di revisione della Costituzione» (5053) Parere delle Commissioni II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
II Commissione (Giustizia):

PAOLINI ed altri: «Istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un casellario volontario degli indagati, imputati o incolpati prosciolti» (4997) Parere delle Commissioni I e V;

PICIERNO ed altri: «Modifiche all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, in materia di determinazione degli uffici giudiziari qualificati come sedi disagiate» (5024) Parere delle Commissioni I e V.
VIII Commissione (Ambiente):

S. 2472-B. - COSENZA; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (3465-4290)» (approvato dal Senato, modificato dalla Camera, con l'unificazione di una proposta di legge d'iniziativa del deputato Cosenza, e nuovamente modificato dal Senato) (3465-4290-B) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):

DI PIETRO ed altri: «Modifiche alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di indicazione del luogo d'origine dei prodotti alimentari» (4984) Parere delle Commissioni I, II, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 2 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 2 del 2012, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza dell'8 marzo 2012, e la relativa relazione concernente il Fondo per le politiche della famiglia.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 3 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita, al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Scuola archeologica italiana di Atene (SAIA), per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 407).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 3 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENEL Spa, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 408).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 3 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione «La Triennale» di Milano, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 409).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, concernente «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994», la relazione di inchiesta sull'incidente occorso in data 27 marzo 2009 all'aeromobile Cirrus SR22 G3 marche N221LD, presso l'aeroporto di Lugo di Romagna.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 30 marzo 2012, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno FARINA COSCIONI ed altri n. 9/4551/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 agosto 2011, riguardante l'applicazione del beneficio della supervalutazione previdenziale al personale militare impiegato in tutte le missioni internazionali, MECACCI ed altri n. 9/4829-A/61, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2011, concernente iniziative volte a rivedere il programma pluriennale di acquisizione di sistemi d'arma, nonché alla risoluzione conclusiva DI STANISLAO n. 8/00159, accolta dal Governo ed approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 7 febbraio 2012, riguardante il coinvolgimento degli organi parlamentari nella definizione, da parte del Governo, delle linee guida di riforma del modello di difesa.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera del 30 marzo 2012, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno OLIVERIO ed altri n. 9/4059-AR/43, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 luglio 2011, riguardante le problematiche connesse al comparto apistico e le eventuali strategie da intraprendere al fine di scongiurare la chiusura del comparto.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 2 aprile 2012, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno ZAMPARUTTI ed altri n. 9/4059-AR/24, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 luglio 2011, concernente l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria al fine di scongiurare un'ulteriore procedura di infrazione in questo settore.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) competente per materia.

Trasmissione dal viceministro dell'economia e delle finanze.

Il viceministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 3 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 1, della legge 4 febbraio 2005» n. 11, la relazione sui flussi finanziari con l'Unione europea, riferita al quarto trimestre 2011 (doc. CCXVIII, n. 12).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione da un consiglio regionale.

La presidenza della regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 30 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, il decreto n. 33 del presidente della regione stessa in data 19 marzo 2012, con cui e stato sciolto il consiglio comunale di Quartuccio e nominato il relativo commissario straordinario.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal difensore civico della regione Toscana.

Il difensore civico della regione Toscana, con lettera in data 30 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico relativa all'anno 2011 (doc. CXXVIII, n. 41).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
alla V Commissione (Bilancio) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del dipartimento per lo sviluppo e la coesione e economica del Ministero dello sviluppo economico:
alla dottoressa Maria Ludovico Agrò, l'incarico di direttore della direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria;
al dottor Vincenzo Donato, l'incarico di direttore della direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale;
al dottor Carlo Sappino, l'incarico di direttore della direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;
al dottor Alberto Versace, l'incarico di consulenza, studio e ricerca;
alla IX Commissione (Trasporti) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico:
alla dottoressa Rita Forsi, l'incarico di direttore dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
al dottor Francesco Troisi, l'incarico di direttore della direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
alla X Commissione (Attività produttive) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico:
al dottor Andrea Bianchi, l'incarico di direttore della direzione generale per la politica industriale e la competitività, nell'ambito del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione;
al dottor Pietro Celi, l'incarico di direttore della direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, nell'ambito del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione;
all'ingegner Gilberto Dialuce, l'incarico di direttore della direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, nell'ambito del dipartimento dell'energia;
alla dottoressa Mirella Ferlazzo, l'incarico di direttore dell'ufficio per gli affari generali e le risorse;
alla dottoressa Loredana Gulino, l'incarico di direttore della direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, nell'ambito del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione;
alla dottoressa Simonetta Moleti, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione;
alla dottoressa Rosaria Fausta Romano, l'incarico di direttore della direzione generale, per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, nell'ambito del dipartimento dell'energia;
all'ingegner Franco Terlizzese, l'incarico di direttore della direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, nell'ambito del dipartimento per l'energia;
all'avvocato Amedeo Teti, l'incarico di direttore della direzione generale per la politica commerciale internazionale, nell'ambito del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione;
al dottor Gianfrancesco Vecchio, l'incarico di direttore della direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, nell'ambito del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il viceministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2012 (458).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 maggio 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 4940-B)

A.C. 4940-B - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il gruppo Alcoa (Aluminum Company of America, 59.000 dipendenti nel mondo, 21 miliardi di dollari di fatturato nel 2010) nel 1996 acquista la società italiana a partecipazione statale ALUMIX (del gruppo EFIM, una delle holding delle partecipazioni statali di allora) aggiudicandosi due stabilimenti, tra cui quello di Portovesme in Sardegna che consuma circa un quinto del totale dell'elettricità sarda;
un decreto ministeriale per rendere possibile l'acquisizione del 96 stabilisce il diritto dei due stabilimenti a ricevere dall'Enel una tariffa agevolata per le forniture di energia elettrica con conseguente fissazione di un prezzo per Portovesme molto più basso di quello praticato alla generalità degli altri impianti industriali;
dal 1999, con l'inizio della liberalizzazione del mercato elettrico, la tariffa sottocosto di Alcoa entra tra gli oneri generali del sistema. Viene cioè introdotto un sovrapprezzo in tutte le bollette per compensare lo sconto che prima l'Enel direttamente, poi la Cassa Conguaglio, devono praticare ad Alcoa;
nel 2004 con il DPCM del 6 febbraio la tariffa (in scadenza a fine 2005 e che dal 2000 è stata nel frattempo un po' aumentata fino alla soglia dell'equivalente di 40 lire al kWh rispetto alle originali 36 circa) è prorogata fino a giugno 2007, ma anche estesa a tutte le forniture di energia elettrica destinate alla produzione di alluminio, piombo, argento e zinco (ma solo per impianti già esistenti) situati in territori insulari caratterizzati da collegamenti assenti o insufficienti alle reti nazionali. In altri termini il Governo rende meno specifico il trattamento, pur mantenendo il vantaggio mirato a grandi produzioni metallurgiche energivore in aree insulari;
nel 2005, una delibera dell'Autorità per l'Energia introduce un legame tra l'incremento annuo della suddetta tariffa agevolata e quella dei prezzi medi elettrici all'ingrosso, pur con un tetto al 4 per cento. Sembra l'avvisaglia della fine del trattamento estraneo a un mercato nel frattempo più che avviato. Invece lo stesso anno una legge proroga la tariffa Alcoa fino a fine 2010, e prevedibilmente la Commissione UE (2006/C 2 14/03) avvia un'indagine per definire se si tratta di aiuto di Stato poiché la tariffa:
costituisce un vantaggio economico;
minaccia di alterare la concorrenza;
incide sugli scambi intracomunitari dei prodotti dalle aziende beneficiarie;
e soprattutto, secondo la Commissione, si può parlare di aiuto di Stato perché la decisione di concedere questo vantaggio è delle autorità e prevede un trasferimento di risorse pubbliche sotto forma di un prelievo parafiscale;
nel frattempo la Commissione europea assume un approccio negoziale e ammette la tariffa Alcoa transitoriamente, purché in Italia si attui un programma di intensificazione della concorrenza elettrica, attraverso l'obbligo di alcuni operatori ancora dominanti, in particolare nelle isole, di cedere ad altri un po' della capacità delle loro centrali elettriche ma dichiara anche la tariffa di favore come un «aiuto di Stato», e con una decisione di fine 2009 condanna le società beneficiarie a restituirlo; si tratta di circa 300 milioni in un solo anno come calcolati dal Governo italiano, mentre per tutti i quindici anni di sussidi vi sono stime che parlano di quasi 2 miliardi (pari a 1 milione a testa a 2000 disoccupati),

impegna il Governo

a riscuotere tempestivamente le somme dovute da Alcoa in base alla decisione della Commissione UE di fine 2009 e ad impiegarle per politiche di welfare alla persona e investimenti in formazione ed infrastrutture affinché all'uscita degli investitori da industrie di base energivore corrispondano le condizioni più favorevoli possibile alla nascita di aziende con reali prospettive di redditività e rispettose di un ambiente di rara bellezza, fattore di sviluppo su cui nessuno può competere con l'Italia.
9/4940-B/1.Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco.

La Camera,
premesso che:
il gruppo Alcoa (Aluminum Company of America, 59.000 dipendenti nel mondo, 21 miliardi di dollari di fatturato nel 2010) nel 1996 acquista la società italiana a partecipazione statale ALUMIX (del gruppo EFIM, una delle holding delle partecipazioni statali di allora) aggiudicandosi due stabilimenti, tra cui quello di Portovesme in Sardegna che consuma circa un quinto del totale dell'elettricità sarda;
un decreto ministeriale per rendere possibile l'acquisizione del 96 stabilisce il diritto dei due stabilimenti a ricevere dall'Enel una tariffa agevolata per le forniture di energia elettrica con conseguente fissazione di un prezzo per Portovesme molto più basso di quello praticato alla generalità degli altri impianti industriali;
dal 1999, con l'inizio della liberalizzazione del mercato elettrico, la tariffa sottocosto di Alcoa entra tra gli oneri generali del sistema. Viene cioè introdotto un sovrapprezzo in tutte le bollette per compensare lo sconto che prima l'Enel direttamente, poi la Cassa Conguaglio, devono praticare ad Alcoa;
nel 2004 con il DPCM del 6 febbraio la tariffa (in scadenza a fine 2005 e che dal 2000 è stata nel frattempo un po' aumentata fino alla soglia dell'equivalente di 40 lire al kWh rispetto alle originali 36 circa) è prorogata fino a giugno 2007, ma anche estesa a tutte le forniture di energia elettrica destinate alla produzione di alluminio, piombo, argento e zinco (ma solo per impianti già esistenti) situati in territori insulari caratterizzati da collegamenti assenti o insufficienti alle reti nazionali. In altri termini il Governo rende meno specifico il trattamento, pur mantenendo il vantaggio mirato a grandi produzioni metallurgiche energivore in aree insulari;
nel 2005, una delibera dell'Autorità per l'Energia introduce un legame tra l'incremento annuo della suddetta tariffa agevolata e quella dei prezzi medi elettrici all'ingrosso, pur con un tetto al 4 per cento. Sembra l'avvisaglia della fine del trattamento estraneo a un mercato nel frattempo più che avviato. Invece lo stesso anno una legge proroga la tariffa Alcoa fino a fine 2010, e prevedibilmente la Commissione UE (2006/C 2 14/03) avvia un'indagine per definire se si tratta di aiuto di Stato poiché la tariffa:
costituisce un vantaggio economico;
minaccia di alterare la concorrenza;
incide sugli scambi intracomunitari dei prodotti dalle aziende beneficiarie;
e soprattutto, secondo la Commissione, si può parlare di aiuto di Stato perché la decisione di concedere questo vantaggio è delle autorità e prevede un trasferimento di risorse pubbliche sotto forma di un prelievo parafiscale;
nel frattempo la Commissione europea assume un approccio negoziale e ammette la tariffa Alcoa transitoriamente, purché in Italia si attui un programma di intensificazione della concorrenza elettrica, attraverso l'obbligo di alcuni operatori ancora dominanti, in particolare nelle isole, di cedere ad altri un po' della capacità delle loro centrali elettriche ma dichiara anche la tariffa di favore come un «aiuto di Stato», e con una decisione di fine 2009 condanna le società beneficiarie a restituirlo; si tratta di circa 300 milioni in un solo anno come calcolati dal Governo italiano, mentre per tutti i quindici anni di sussidi vi sono stime che parlano di quasi 2 miliardi (pari a 1 milione a testa a 2000 disoccupati),

impegna il Governo

ad invitare la Cassa Conguaglio settore elettrico a riscuotere tempestivamente le somme dovute da Alcoa in base alla decisione della Commissione dell'Unione europea di fine 2009 ed a valutare la possibilità di impiegarle per politiche di welfare alla persona e investimenti in formazione ed infrastrutture per creare le condizioni più favorevoli possibile alla nascita di aziende con reali prospettive di redditività e rispettose di un ambiente di rara bellezza, fattore di sviluppo su cui nessuno può competere con l'Italia.
9/4940-B/1.(Testo modificato nel corso della seduta)Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco.

La Camera,
premesso che:
il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto in esame demanda ad un decreto del Ministro della Salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, in relazione alle diverse «malattie croniche e invalidanti» e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche; il comma 4-bis si riferisce a «malattie croniche e invalidanti» ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 («Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni»);
l'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, si riferisce però a «malattie croniche o invalidanti»;
a sua volta, il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, emanato in attuazione del citato articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, reca nel titolo la dizione «malattie croniche e invalidanti»;
all'interno dello stesso decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, nell'elenco delle condizioni e malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo e relative prestazioni, ci si riferisce a «malattie croniche o invalidanti»;
in quattro disposizioni normative (di cui due nello stesso decreto) sono riportate quattro diciture diverse;
è evidente come in questo caso l'individuazione della esatta congiunzione («e» od «o») non rileva solo ai fini della correttezza formale delle norme in questione, ma riguarda il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza;
è evidente come la scelta della congiunzione si rifletta sull'ambito di applicazione delle disposizioni in esame;
infatti se le malattie croniche possono essere - ma non sempre - invalidanti, non è comunque necessariamente vero il contrario;
è quindi opportuno che la dicitura riportata dal decreto-legge in esame sia modificata in «malattie croniche o invalidanti»,

impegna il Governo

ad adottare le urgenti e necessarie iniziative normative per modificare la dicitura «malattie croniche e invalidanti» in «malattie croniche o invalidanti» al fine di individuare l'esatto ambito di applicazione delle disposizioni citate e fare finalmente chiarezza nella normativa di riferimento dando così certezza alle migliaia di persone interessate dalle malattie in questione.
9/4940-B/2.Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto in esame demanda ad un decreto del Ministro della Salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, in relazione alle diverse «malattie croniche e invalidanti» e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche; il comma 4-bis si riferisce a «malattie croniche e invalidanti» ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 («Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni»);
l'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, si riferisce però a «malattie croniche o invalidanti»;
a sua volta, il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, emanato in attuazione del citato articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, reca nel titolo la dizione «malattie croniche e invalidanti»;
all'interno dello stesso decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, nell'elenco delle condizioni e malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo e relative prestazioni, ci si riferisce a «malattie croniche o invalidanti»;
in quattro disposizioni normative (di cui due nello stesso decreto) sono riportate quattro diciture diverse;
è evidente come in questo caso l'individuazione della esatta congiunzione («e» od «o») non rileva solo ai fini della correttezza formale delle norme in questione, ma riguarda il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza;
è evidente come la scelta della congiunzione si rifletta sull'ambito di applicazione delle disposizioni in esame;
infatti se le malattie croniche possono essere - ma non sempre - invalidanti, non è comunque necessariamente vero il contrario;
è quindi opportuno che la dicitura riportata dal decreto-legge in esame sia modificata in «malattie croniche o invalidanti»,

impegna il Governo

ad adottare le urgenti e necessarie iniziative perché il riferimento in questione sia inteso alle «malattie croniche o invalidanti».
9/4940-B/2.(Testo modificato nel corso della seduta)Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 interviene in materia di scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento;
in base alla normativa vigente gli immigrati residenti in Italia possono ottenere una carta d'identità italiana della durata di dieci anni nonostante siano titolari di un permesso di soggiorno di più breve durata;
la disciplina appena descritta complica per le forze dell'ordine il riscontro della regolarità del soggiorno delle persone sottoposte a controllo, che possono esibire una carta d'identità valida anche se non più titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità;
la semplificazione amministrativa si realizza anche agevolando e rendendo meno farraginosa l'opera di quanti operano al servizio dello Stato e più in generale della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a rendere più agevoli e di immediato riscontro i controlli sulla regolarità dei titoli di soggiorno degli immigrati, collegando la durata della carta d'identità rilasciata all'immigrato e delle relative iscrizioni anagrafiche all'effettiva durata del permesso di soggiorno.
9/4940-B/3.D'Amico, Bragantini, Caparini, Gidoni, Rainieri, Consiglio, Meroni, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 17, al comma 4-quinquies aggiunto durante l'esame presso la Camera dei deputati, ha previsto che con decreto del Ministro dell'interno siano individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio di certificati necessari per procedimenti attinenti a lavoratori o studenti stranieri;
il processo di «decertificazione» che viene previsto per i lavoratori stranieri rischia di realizzare una discriminazione a danno di quelli italiani, per i quali invece, come risulterebbe anche dalla recente circolare 47/2012 dell'Inps, continua ad essere in vigore l'obbligo di fornire la documentazione necessaria ad istruire il procedimento amministrativo, anche se già in possesso di altre amministrazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative, anche di carattere interpretativo, volte ad estendere anche ai procedimenti amministrativi coinvolgenti lavoratori italiani le disposizioni citate in premessa sull'acquisizione d'ufficio dei certificati.
9/4940-B/4.Meroni, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene in materia di semplificazioni e sviluppo;
a dispetto tuttavia degli intenti dichiarati, il provvedimento nel suo complesso complica la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese;
sono introdotte norme che peggiorano la qualità della legislazione e appaiono incapaci di semplificare le procedure per cittadini e imprese e di rilanciare l'economia;
si introducono interventi che gioveranno ben poco alle famiglie e alle piccole e medie imprese ed anzi lasciano prefigurare ulteriori complicazioni laddove ad esempio si procede alla digitalizzazione capillare senza tener conto dell'effettivo livello di alfabetizzazione informatica della popolazione,

impegna il Governo

a prendere coscienza della situazione sul territorio e delle piccole realtà del tessuto produttivo e del mondo artigiano ed a progettare la propria azione politica raccogliendo le esigenze e le preoccupazioni dei cittadini per procedere a vere effettive semplificazioni e alla sburocratizzazione degli oneri che gravano sulle imprese di piccole dimensioni.
9/4940-B/5.Allasia, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene in materia di semplificazioni e sviluppo,

impegna il Governo

a valutare adeguatamente la situazione sul territorio e delle piccole realtà del tessuto produttivo e del mondo artigiano ed a progettare la propria azione politica raccogliendo le esigenze e le preoccupazioni dei cittadini per procedere a vere effettive semplificazioni e alla sburocratizzazione degli oneri che gravano sulle imprese di piccole dimensioni.
9/4940-B/5.(Testo modificato nel corso della seduta)Allasia, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, interviene in materia di residenza;
i tempi previsti per l'adempimento dei necessari controlli da parte dei competenti uffici comunali sulla sussistenza dei requisiti di iscrizione e variazione anagrafica non garantiscono un effettivo controllo contro le residenze fittizie,

impegna il Governo

ad assicurare in ogni caso i necessari controlli in materia di verifica delle necessarie condizioni per la fissazione ed il cambio di residenza, mediante un adeguato coinvolgimento delle autonomie locali in sede di adozione del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 5, in materia di cambio di residenza in tempo reale.
9/4940-B/6.Volpi, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene in materia di semplificazioni e sviluppo;
tra le misure introdotte, l'articolo 5 reca modifiche della tempistica e delle modalità per l'effettuazione dei cambi di residenza;
tale norma prevede la decorrenza delle iscrizioni relative ad alcune dichiarazioni anagrafiche, tra cui i trasferimenti di residenza da altro comune o dall'estero o all'estero, da effettuare in due giorni lavorativi, dalla data delle stesse dichiarazioni;
in particolare, il comma 3 del citato articolo stabilisce che l'ufficiale d'anagrafe nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni effettua le iscrizioni, previa comunicazione al comune di provenienza;
la disposizione dispone che la richiesta del soggetto interessato possa essere resa personalmente all'ufficiale dell'anagrafe o via fax o attraverso modalità informatiche certificate;
la nuova tempistica introdotta appare impraticabile, soprattutto in molte realtà comunali, se si pensa ai necessari adempimenti cui debbono provvedere gli uffici comunali nei tempi attualmente previsti nei casi di richiesta di iscrizione anagrafica da parte di soggetti senza fissa dimora o di cittadini stranieri, comunitari o extracomunitari, per i quali è necessario raccogliere informazioni di pubblica sicurezza da parte della polizia locale e relative anche ai requisiti di alloggio;
gli uffici d'anagrafe di molti comuni incontreranno notevoli difficoltà pratiche nell'assolvere a tali adempimenti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 5, anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative, volte a rivedere la tempistica introdotta per la decorrenza delle iscrizioni relative alle dichiarazioni anagrafiche, stabilendo l'obbligo per l'ufficiale d'anagrafe di provvedere all'iscrizione nei trenta giorni successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cambio di residenza, anziché nel termine irrealistico dei soli due giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda previsto dal testo del Governo, che di fatto rende impossibile per gli uffici comunali e la polizia locale effettuare i necessari controlli di pubblica sicurezza.
9/4940-B/7.Bragantini, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene in materia di semplificazioni e sviluppo;
l'articolo 61, in particolare, detta norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa;
i commi 3 e 4 dell'articolo citato prevedono una disciplina sostitutiva in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con le Regioni quando l'intesa stessa è richiesta per l'adozione di atti amministrativi dello Stato;
tali disposizioni dispongono che, fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, nel caso non sia raggiunta l'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Governo possa deliberare ugualmente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la sua adozione, motivandone l'adozione per gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali, ovvero per evitare un grave danno all'erario;
sono evidenti, tuttavia, le implicazioni che possono derivare dalla possibilità riconosciuta in capo al Governo, nel momento in cui risulti disatteso il principio costituzionale di leale collaborazione fra Stato, Regioni ed enti locali;
proprio sulla base del quadro costituzionale, delineato in particolare dai principi di cui agli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, e dell'ambito ampio e spesso troppo ambiguo della potestà legislativa concorrente e della conseguente potestà regolamentare tra i diversi livelli di governo, la norma appare di dubbia legittimità;
invero, nel quadro costituzionale che emerge dalla riforma del Titolo V, attuata con la legge costituzionale «La Loggia» n. 3 del 2001, i principi di leale cooperazione e di sussidiarietà, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale (sentenza n. 303 del 2003), trovano nell'intesa e nell'accordo con le Regioni interessate strumenti fondamentali, che in determinate fattispecie hanno valore di strumenti di vera codecisione, e non di mera partecipazione, presupponendo il potere decisionale dei soggetti partecipanti alla definizione della materia di interesse comune;
in particolare, la Corte ha escluso la legittimità di discipline che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, contengano la «drastica previsione della decisività della volontà di una sola parte», affermando, al contrario, la necessità che il contenuto dell'atto sia frutto di una codecisione paritaria e indicando, altresì, la necessità di prevedere, in caso di dissenso, idonee procedure per consentire lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare le divergenze,

impegna il Governo

a valutare la portata delle disposizioni introdotte e a considerare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, volte ad eliminare dal testo del provvedimento la modifica proposta, alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha evidenziato il significato dinamico dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione in tema di intese, stigmatizzando fattispecie normative nelle quali è stato configurato l'effetto della mancata intesa in termini di rigido superamento.
9/4940-B/8.Stefani, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, contiene misure finalizzate all'incremento del numero dei notai, al rafforzamento della concorrenza nei distretti e volte garantire il buon andamento della funzione;
lo scopo di tali disposizioni è quello di potenziare il servizio per gli utenti, introdurre una maggiore concorrenza nel settore, migliorare la qualità delle prestazioni e promuovere il contenimento dei costi che oggi gravano sui cittadini,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa affinché nella determinazione delle tariffe notarili si tenga conto della necessità di tutelare i diritti dei cittadini e delle imprese nella difficile congiuntura economica in atto promuovendo la trasparenza delle tariffe dei notai attraverso iniziative idonee ad assicurare la pubblicazione nei siti internet dei Consigli del notariato di dettagliate tabelle contenenti le tariffe dei notai residenti con l'indicazione atto per atto del prezzo delle singole prestazioni.
9/4940-B/11.Isidori, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, prevede che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante e che con decreto del Ministro della giustizia sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe;
nel procedimento con cui vengono stabiliti con decreto ministeriale i parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale nonché dei parametri per determinare oneri e contribuzioni alle casse professionali ed agli archivi si dovrebbe prevedere che siano sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate, i quali possono fornire, per la competenza ed esperienza maturata nella materia, un contributo rilevante;
le legittime aspettative dei mondo forense che invoca la Riforma dell'ordinamento forense attraverso approfondite consultazioni o confronti con gli organismi di rappresentanza istituzionale e politica, sono andate deluse dalle decisioni di questo Governo che ha ritenuto di procedere con provvedimenti di liberalizzazione selvaggia nel deliberato intento di ridurre la funzione costituzionale dell'avvocato e comprimendo lo stesso diritto del cittadino alla difesa, mentre sarebbe stato auspicabile procedere in via prioritaria alla conclusione della riforma della professione forense e in tale sede valutare le opportune modifiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di voler interpellare i Consigli nazionali delle professioni interessate, quali rappresentanze maggiormente qualificate per la competenza ed esperienza maturata nella materia a fornire un contributo rilevante, al fine della adozione da parte del Ministro competente dei parametri ivi previsti nonché al fine della approvazione del disegno organico e razionale di riforma dell'ordinamento forense.
9/4940-B/12.Lussana, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene norme di semplificazione in materia di appalti pubblici, soprattutto ai fini della verifica del possesso dei requisiti da parte delle imprese per partecipare alle gare, apportando modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;
il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con l'articolo 4, comma 2, lettere f), g), l), m) e dd), ha introdotto una serie di semplificazioni in materia di appalti di lavori prevedendo, in particolare, che i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possano essere affidati dalle stazioni appaltanti attraverso procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno dieci soggetti, per lavori di importo pari o superiore a 500,000 euro, e ad almeno cinque soggetti, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro;
ai fini della garanzia della trasparenza e della correttezza delle operazioni, la norma limita l'utilizzo del subappalto e prevede procedure di pubblicità a posteriori all'aggiudicazione;
inoltre è stata rialzata la soglia per la procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori, passando da 1 milione di euro a un milione e cinquecentomila euro;
la concorrenzialità viene quindi sempre garantita ma in un ambito locale ristretto, evitando la partecipazione alle gare di piccoli lavori delle imprese maggiori, che ovviamente spiazzerebbero la concorrenza dei piccoli appaltatori che spesso costituiscono la linfa economica delle comunità locali;
peraltro, tale procedura evita gli accordi nascosti tra le imprese, impedendo loro a pilotare gli appalti della pubblica amministrazione;
le semplificazioni introdotte con il citato decreto-legge n. 70 del 2011 hanno dato quindi nuovo impulso allo sviluppo delle aziende locali, permettendo alle amministrazioni aggiudicatrici ad invitare alle gare di appalto imprese pulite, conosciute nel territorio, che hanno già dimostrato in passato la propria operatività e capacità tecnica, e garantendo, nel contempo, il coinvolgimento ciclico delle imprese locali,

impegna il Governo

sulla base dei risultati raggiunti con l'entrata in vigore delle semplificazioni introdotte con il decreto-legge in esame e di quelle introdotte con il decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, ad adottare le opportune iniziative, dirette a semplificare ulteriormente le procedure per l'affidamento degli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie.
9/4940-B/13.Paolini, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene norme di semplificazione in materia di appalti pubblici, soprattutto ai fini della verifica del possesso dei requisiti da parte delle imprese per partecipare alle gare, apportando modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;
il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con l'articolo 4, comma 2, lettere f), g), l), m) e dd), ha introdotto una serie di semplificazioni in materia di appalti di lavori prevedendo, in particolare, che i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possano essere affidati dalle stazioni appaltanti attraverso procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno dieci soggetti, per lavori di importo pari o superiore a 500,000 euro, e ad almeno cinque soggetti, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro;
ai fini della garanzia della trasparenza e della correttezza delle operazioni, la norma limita l'utilizzo del subappalto e prevede procedure di pubblicità a posteriori all'aggiudicazione;
inoltre è stata rialzata la soglia per la procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori, passando da 1 milione di euro a un milione e cinquecentomila euro;
la concorrenzialità viene quindi sempre garantita ma in un ambito locale ristretto, evitando la partecipazione alle gare di piccoli lavori delle imprese maggiori, che ovviamente spiazzerebbero la concorrenza dei piccoli appaltatori che spesso costituiscono la linfa economica delle comunità locali;
peraltro, tale procedura evita gli accordi nascosti tra le imprese, impedendo loro a pilotare gli appalti della pubblica amministrazione;
le semplificazioni introdotte con il citato decreto-legge n. 70 del 2011 hanno dato quindi nuovo impulso allo sviluppo delle aziende locali, permettendo alle amministrazioni aggiudicatrici ad invitare alle gare di appalto imprese pulite, conosciute nel territorio, che hanno già dimostrato in passato la propria operatività e capacità tecnica, e garantendo, nel contempo, il coinvolgimento ciclico delle imprese locali,

impegna il Governo

sulla base dei risultati raggiunti con l'entrata in vigore delle semplificazioni introdotte con il decreto-legge in esame e di quelle introdotte con il decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, dirette a semplificare ulteriormente le procedure per l'affidamento degli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie.
9/4940-B/13.(Testo modificato nel corso della seduta)Paolini, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame si pone il preciso scopo di semplificare e sviluppare il tessuto economico nazionale, allo scopo di favorire la competitività delle imprese, intervenendo nei nodi del sistema paese che rendono difficoltosa la dinamica economica, produttiva ed imprenditoriale nel suo complesso;
è doveroso in primo luogo intervenire laddove è la pubblica amministrazione a rappresentare un motivo di impedimento e rallentamento dello sviluppo economico, a causa di una burocrazia asfissiante, spesso non coerente, sempre più freno e mai volano della attività imprenditoriale;
ogni volta che la pubblica amministrazione deve obbligatoriamente pronunciarsi su una richiesta da parte del mondo economico, i tempi di risposta sono imprevedibili nella loro durata e spesso incomprensibili quando oppongono dei dinieghi non motivati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di interventi normativi volti a prevedere l'obbligo per tutti i livelli della Pubblica Amministrazione di pronunciarsi tramite forme di dissenso costruttivo per i casi di provvedimenti sfavorevoli, in modo che sia onere della PA indicare al cittadino quali siano le integrazioni e correzioni da apportare per poter ottenere il provvedimento favorevole.
9/4940-B/14.Dozzo, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto in conversione nasce con l'obiettivo, che ne giustifica l'urgenza, di semplificare il sistema di riferimento delle attività economiche nazionali, allo scopo di favorire la competitività delle imprese, intervenendo nel nodi del sistema paese che rendono difficoltosa l'attività economica, produttiva ed imprenditoriale nel suo complesso;
tra i principali colli di bottiglia che strozzano l'attività delle imprese la burocrazia della pubblica amministrazione è certamente quella più grave, perché spesso la necessità di tutelare legittimi diritti ed interessi si trasforma in un dilazionamento senza fine dei tempi di rilascio delle autorizzazioni, che scoraggia soprattutto gli investitori e gli imprenditori onesti;
la necessità di coinvolgere nel rilascio di documenti autorizzativi una molteplicità di amministrazioni nella conferenza dei servizi dovrebbe favorire la sintesi delle posizioni e un'interlocuzione unitaria e più agevole con le imprese, ma nella realtà l'impossibilità di ricomporre le posizioni finisce con il paralizzare la conferenza stessa,

impegna il Governo:

a prevedere che, all'esito dei lavori della conferenza dei servizi, e in ogni caso scaduti i termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni richieste, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotti la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;
a stabilire che la mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento siano valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.
9/4940-B/15.Giancarlo Giorgetti, Laura Molteni, Girlanda.

La Camera,
apprezzando l'impegno dimostrato dal Governo nel promuovere un'azione di semplificazione normativa e nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, che si sviluppa nel solco della continuità con l'esecutivo in carica fino allo scorso mese di novembre;
sottolineando tuttavia, la legittima preoccupazione che radicali interventi di semplificazione nella produzione della certificazione antimafia possano creare delle vulnerabilità nella difficile azione di contrasto alla criminalità organizzata,

impegna il Governo

ad introdurre norme sempre più efficaci anche sotto il profilo della certificazione antimafia, in modo da ridurre ulteriormente le occasioni di infiltrazione della mafia nella gestione degli appalti e comunque nelle attività economiche legali.
9/4940-B/16.Gidoni, Laura Molteni.

La Camera,
apprezzando l'impegno dimostrato dal Governo nel promuovere un'azione di semplificazione normativa e nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, che si sviluppa nel solco della continuità con l'esecutivo in carica fino allo scorso mese di novembre;
la disponibilità dimostrata dai Governo nel rendere più flessibili alcune disposizioni che rischiavano di rendere altrimenti più complesse le procedure per l'ottenimento del porto d'armi a finalità di caccia e tiro a segno, nonché per la produzione dei materiali esplodenti;
evidenziando l'opportunità di proteggere anche con normative più adeguate gli interessi delle imprese che fabbricano armi e munizioni per uso caccia e tiro a segno,

impegna il Governo

a dare pronta attuazione alle misure prefigurate nel provvedimento all'esame della Camera e predisporre ulteriori interventi di semplificazione nella stessa direzione, anche aprendo un tavolo di concertazione con le imprese interessate.
9/4940-B/17.Molgora, Laura Molteni.

La Camera,
apprezzando l'impegno dimostrata dal Governo nel promuovere un'azione di semplificazione normativa e nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, che peraltro si sviluppa nel solco della continuità con l'esecutivo in carica fino allo scorso mese di novembre;
riconoscendo la rilevanza dell'interesse ad accelerare le dismissioni della parte di patrimonio immobiliare della Difesa non più utile alle esigenze istituzionali ed addestrative delle Forze Annate;
sottolineando tuttavia, il grande valore artistico, culturale ed ambientale di parte importante del patrimonio immobiliare della Difesa, che merita di essere tutelato anche per le future generazioni;
ribadendo che in talune circostanze l'interesse congiunturale al risanamento economico e finanziario deve cedere rispetto alla considerazione dell'interesse permanente alla conservazione del patrimonio storico, culturale, paesaggistico e naturalistico del Paese,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie a prevenire che dalla semplificazione delle procedure di dismissione concernenti il patrimonio immobiliare della Difesa possa derivare un nocumento permanente ai beni culturali, artistici, paesaggistici e naturalistici del Paese.
9/4940-B/18.Chiappori, Laura Molteni.

La Camera,
apprezzando l'impegno dimostrata dal Governo nel promuovere un'azione di semplificazione normativa e nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, che peraltro si sviluppa nel solco della continuità con l'esecutivo in carica fino allo scorso mese di novembre;
riconoscendo la rilevanza dell'interesse ad accelerare le dismissioni della parte di patrimonio immobiliare della Difesa non più utile alle esigenze istituzionali ed addestrative delle Forze Armate;
sottolineando tuttavia, il grande valore artistico, culturale ed ambientale di parte importante del patrimonio immobiliare della Difesa, che merita di essere tutelato anche per le future generazioni;
ribadendo che in talune circostanze l'interesse congiunturale al risanamento economico e finanziario deve cedere rispetto alla considerazione dell'interesse permanente alla conservazione del patrimonio storico, culturale, paesaggistico e naturalistico del Paese,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative per prevenire che dalla semplificazione delle procedure di dismissione concernenti il patrimonio immobiliare della Difesa possa derivare un nocumento permanente ai beni culturali, artistici, paesaggistici e naturalistici del Paese.
9/4940-B/18.(Testo modificato nel corso della seduta)Chiappori, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
esaminato negativamente il provvedimento in titolo;
alla luce della grave crisi economica finanziaria internazionale e della urgente ed impellente necessità di dover ridurre le spese pubbliche, il decreto-legge 78/2010 ha previsto delle riduzioni nei trasferimenti erariali per gli enti locali i quali, congiuntamente anche alla successiva Legge di stabilità per l'anno 2012, devono oggi rimodulare, all'interno dei rispettivi bilanci, sia le voci di spesa di parte capitale e legate al rispetto del Patto di stabilità interno, sia le voci di spesa di parte corrente, tra le quali anche quelle relative alle spese di personale;
la Legge di stabilità 2012, ai commi 102 e 103 dell'articolo 4 della legge n. 183/2011, prevede come a partire dal 1o gennaio 2012 l'applicazione agli enti locali dello stesso tetto previsto per le assunzioni a tempo determinato, con convenzioni e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa da parte delle amministrazioni dello Stato e delle regioni dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, fissando tale tetto nel 50 per cento della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009, precisando altresì come tale tetto debba essere esteso anche alle altre tipologie di assunzioni flessibili, quali i contratti di somministrazione, il lavoro accessorio e i contratti di formazione e lavoro, e comprendendo in tale limite anche le assunzioni ex articoli 110 e 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
la legge n. 14 del 2012, di conversione del decreto cosiddetto mille proroghe, prevede l'esclusione di tali disposizioni per le assunzioni a tempo determinato dei vigili urbani e del personale educativo e docente degli enti locali e che gli enti locali, in virtù del carattere di principio della disposizione, possono derogare al tetto di spesa fissato dall'articolo 9 comma 28 del di n. 78 del 2010, da una parte per le assunzioni a tempo determinato, con convenzioni e gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e dall'altra per i contratti di somministrazione, il lavoro accessorio, i contratti di formazione e lavoro e gli altri rapporti formativi;
tale deroga non può tuttavia operare né per aumentare la soglia massima della spesa consentita, né per introdurre eccezioni, ma per prevedere che il tetto del 50 per cento di quanto speso nel 2009 sia calcolato in modo unitario sul totale di queste voci e non in modo segmentato per singole voci e/o per i due blocchi previsti dalla disposizione legislativa;
sono numerosi i comuni, come il Comune di Arcole (Verona), che pur ravvisando un'attuale incidenza delle spese di personale pari al 28,5 per cento del totale delle spese correnti e con un rapporto di un dipendente pubblico ogni trecento abitanti, non possono, in deroga ai limiti sulle assunzioni stabiliti dalla normativa vigente, procedere alla stabilizzazione di contratti di formazione lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato di due dipendenti e alla contestuale proroga di alcuni contratti a tempo determinato per assicurare il funzionamento di alcuni servizi comunali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una revisione della normativa, in ragione delle difficoltà dei Comuni nell'assicurare il pieno e corretto svolgimento dei servizi ai cittadini, considerando, all'interno delle disposizioni previste, anche il rapporto tra il numero dei dipendenti pubblici e il numero di abitanti, tale da consentire a quelle amministrazioni che evidenziassero un rapporto efficiente, a procedere regolarmente alle sostituzioni per anzianità di servizio.
9/4940-B/19.Negro, Laura Molteni.

La Camera,
attestato come il Governo, con il Decreto Legge n. 201 del 2011 riguardante «disposizioni urgenti disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti annovera, all'interno delle misure finalizzate, la re introduzione dell'imposta immobiliare sulla prima casa (ex ICI) congiuntamente alla rivalutazione delle rendite catastali, alla cui rivalutazione viene altresì applicato un moltiplicatore, anticipando così di due anni, rispetto a quanto preventivamente previsto dal Decreto sul Federalismo municipale, l'introduzione della medesima IMU che, tuttavia, rispetto alla versione del decreto legislativo n. 23 del 2011, escludeva dalla sua applicazione sua applicazione gli edifici di prima abitazione;
valutato che il tributo dell'IMU sulle prime abitazioni risulterà molto più oneroso per le famiglie dove vivono persone disabili o non autosufficienti, in ragione del fatto che queste famiglie sostengono spese molto maggiori rispetto alle altre famiglie dovute alla cura e alla necessaria assistenza per la salute dei propri famigliari disabili;
stimato come le attuali detrazioni sulla prima abitazione, indipendentemente dalla condizione fisica dei famigliari che risiedono nell'abitazione, ammontino a 200 per ciascuna famiglia e a 50 euro per ciascun figlio, fino ad un massimo di otto figli, che risulti appartenente al nucleo famigliare e con una età inferiore ai 26 anni, per un comporto complessivo di 600 euro, e che tali risorse, a valere esclusivamente sulle risorse spettanti al Comune, non tengano nella dovuta considerazione quelle realtà famigliari che avrebbero certamente più necessità di avere delle riduzioni d'imposta, così che tali detrazioni, oggi giorno, non appaiono sufficienti per poter sgravare gli oneri derivanti dall'applicazione del tributo sulle famiglie con a carico figli o parenti non autosufficienti;
considerato che l'Assemblea della Camera, già lo scorso dicembre, nel corso dell'esame agli ordini del giorno al Decreto-Legge n. 201 del 2011, aveva impegnato il Governo, approvando un ordine del giorno a firma della sottoscritta, a considerare la necessità di risolvere tale problematicità prevedendo una detrazione ad hoc per i soggetti disabili o non autosufficienti, e che tale questione era stata nuovamente riproposta al Governo, non più tardi di due settimane fa, allorché nel corso dell'esame degli ordini del giorno sul Decreto in materia di semplificazioni, si impegnava il Governo, con l'approvazione di un ordine del giorno a firma dell'Onorevole Marco Rondini, a considerare che tali detrazioni sulla prima abitazione, per il biennio, 2012-2013, fossero ridotte del 50 per cento e fino alla completa concorrenza per ciascun figlio disabile grave non autosufficiente, così come individuato ai sensi della legge n. 104 del 1992, attraverso l'utilizzo di risorse dello Stato e derivanti da tagli alla spesa pubblica,

impegna il Governo

a dare immediatamente seguito agli impegni precedentemente assunti, prevedendo altresì, in ragione dell'elevata importanza sociale che tale disposizione prevede, che questa venga applicata anche per gli esercizi successivi al 2013, allorché l'imposta municipale unica supererà la fase sperimentale entrando nella fase a regime.
9/4940-B/20.Martini, Laura Molteni.

La Camera,
attestato come il Governo, con il Decreto Legge n. 201 del 2011 riguardante «disposizioni urgenti disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti annovera, all'interno delle misure finalizzate, la re introduzione dell'imposta immobiliare sulla prima casa (ex ICI) congiuntamente alla rivalutazione delle rendite catastali, alla cui rivalutazione viene altresì applicato un moltiplicatore, anticipando così di due anni, rispetto a quanto preventivamente previsto dal Decreto sul Federalismo municipale, l'introduzione della medesima IMU che, tuttavia, rispetto alla versione del decreto legislativo n. 23 del 2011, escludeva dalla sua applicazione sua applicazione gli edifici di prima abitazione;
valutato che il tributo dell'IMU sulle prime abitazioni risulterà molto più oneroso per le famiglie dove vivono persone disabili o non autosufficienti, in ragione del fatto che queste famiglie sostengono spese molto maggiori rispetto alle altre famiglie dovute alla cura e alla necessaria assistenza per la salute dei propri famigliari disabili;
stimato come le attuali detrazioni sulla prima abitazione, indipendentemente dalla condizione fisica dei famigliari che risiedono nell'abitazione, ammontino a 200 per ciascuna famiglia e a 50 euro per ciascun figlio, fino ad un massimo di otto figli, che risulti appartenente al nucleo famigliare e con una età inferiore ai 26 anni, per un comporto complessivo di 600 euro, e che tali risorse, a valere esclusivamente sulle risorse spettanti al Comune, non tengano nella dovuta considerazione quelle realtà famigliari che avrebbero certamente più necessità di avere delle riduzioni d'imposta, così che tali detrazioni, oggi giorno, non appaiono sufficienti per poter sgravare gli oneri derivanti dall'applicazione del tributo sulle famiglie con a carico figli o parenti non autosufficienti;
considerato che l'Assemblea della Camera, già lo scorso dicembre, nel corso dell'esame agli ordini del giorno al Decreto-Legge n. 201 del 2011, aveva impegnato il Governo, approvando un ordine del giorno a firma della sottoscritta, a considerare la necessità di risolvere tale problematicità prevedendo una detrazione ad hoc per i soggetti disabili o non autosufficienti, e che tale questione era stata nuovamente riproposta al Governo, non più tardi di due settimane fa, allorché nel corso dell'esame degli ordini del giorno sul Decreto in materia di semplificazioni, si impegnava il Governo, con l'approvazione di un ordine del giorno a firma dell'Onorevole Marco Rondini, a considerare che tali detrazioni sulla prima abitazione, per il biennio, 2012-2013, fossero ridotte del 50 per cento e fino alla completa concorrenza per ciascun figlio disabile grave non autosufficiente, così come individuato ai sensi della legge n. 104 del 1992, attraverso l'utilizzo di risorse dello Stato e derivanti da tagli alla spesa pubblica,

impegna il Governo

ad adottare iniziative atte a dare seguito agli impegni precedentemente assunti, mettendo allo studio, altresì, la possibilità in ragione dell'elevata importanza sociale che tale disposizione prevede, che questa venga applicata anche per gli esercizi successivi al 2013, allorché l'imposta municipale unica supererà la fase sperimentale entrando nella fase a regime.
9/4940-B/20.(Testo modificato nel corso della seduta)Martini, Laura Molteni.

La Camera,
considerato che il sistema economico rappresentato dalle piccole e medie imprese costituisce il fulcro dell'intera economia italiana, costituendo oltre il 95 per cento del sistema imprenditoriale, impiegando circa l'80 per cento degli addetti totali e generando oltre il 70 per cento del valore aggiunto complessivo;
valutato come il Paese si trova oggigiorno in un drammatico momento di restrizione del credito per le imprese, aggravato dal fatto che l'attuale erogazione ha altresì raggiunto costi altissimi, soprattutto per le piccole e medie imprese, e che la stessa restrizione comporta un aumento dei margini di interesse;
ricordato che anche nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni si registrano gravissimi problematicità, derivanti dal fatto che gli enti locali, gravati dai stringenti vincoli del patto di stabilità, hanno dovuto allungare incredibilmente i tempi dei pagamenti delle forniture, appesantendo così a posizione finanziaria delle piccole e medie imprese, molte delle quali lavorano quotidianamente per il settore pubblico;
preso atto che solo negli ultimi tre anni, trenta imprenditori veneti, vittime della crisi economica e incapaci di riscuotere i loro crediti dalla PA e sopraffatti dalla vergogna derivante dal fatto di non riuscire a pagare i propri debiti, si sono suicidati, e che tale fenomeno sta assumendo una deriva assolutamente incontrollabile;
attestato come il fenomeno in Veneto ha anche una fortissima valenza sociale, allorché nel tessuto economico veneto, costituito per lo più da aziende di ridotte dimensioni, l'azienda è, di fatto, un'estensione del nucleo famigliare, allorché il 60 per cento degli imprenditori del Nordest sono ex operai, divenuti nel tempo imprenditori in proprio e che hanno cercato i loro dipendenti nella comunità locale, così che, negli anni e nel territorio, si è venuto a costituire un patto sociale fortissimo, nel quale, oltre alle difficoltà economiche, si aggiunge un obbligo morale,

impegna il Governo

ad intervenire celermente al fine di ridurre i tempi dei pagamenti dello Stato, degli enti locali e delle aziende pubbliche, favorendo altresì linee di credito a basso costo per quelle imprese che vantano crediti verso la pubblica amministrazione garantiti direttamente dallo Stato, e costituire altresì un Fondo di Garanzia apposito, con risorse a valere sullo Stato, da utilizzarsi per sostenere il credito delle PMI.
9/4940-B/21.Forcolin, Laura Molteni.

La Camera,
valutato come l'attuale crisi economica, manifestatasi a livello globale, soprattutto negli ultimi anni tre anni, e che ha investito tutti Paesi d'Europa, ha avuto pesanti ripercussioni sull'intero sistema economico nazionale italiano;
ricordato che il Decreto-Legge 25 Giugno 2008, n. 112 ex articolo 81, comma 32, in considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, aveva per primo introdotto la carta acquisti;
evidenziato come la stessa carta acquisti, come prevista dai citato Decreto Legge, è concessa ai residenti di cittadinanza italiana, ovvero ai cittadini italiani regolarmente iscritti all'anagrafe comunale, che versano in condizione di maggior disagio economico, si configura come una carta acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche il cui valore è pari a 40 euro mensili, successivamente incrementati con due successivi decreti ministeriali, e viene caricata ogni due mesi con 80 euro, sulla base degli stanziamenti disponibili;
valutato come le persone che ne hanno diritto sono i cittadini italiani regolarmente iscritto all'Anagrafe della Popolazione Residente (l'Anagrafe comunale), suddivisi in due distinte tipologie, ovvero gli anziani tra i 65-69 anni con redditi o pensione fino a 6.000 euro l'anno ovvero gli anziani oltre i 70 anni con una soglia di reddito fino a 8.000 euro, e le famiglie con figli sotto i 3 anni, con un indicatore ISEE di 6.000 euro;
constatato che il decreto-legge 5/2012 ha previsto l'articolo 60, ai commi 1-4, prevede l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, per favorire la diffusione della carta acquisti, tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno, tra le quali anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta;
considerato che entro novanta giorni dalla entrata in vigore dello stesso decreto-legge, in un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti alcuni aspetti riguardanti i criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei comuni e l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, sulla base del nucleo familiare e del costo della vita nei comuni coinvolti dalla sperimentazione,

impegna il Governo

a considerare come indice di priorità, all'interno dell'apposito Decreto interministeriale che definirà i criteri per la identificazione dei beneficiari, il criterio del numero di persone non autosufficienti, così come individuati ai sensi della legge 104/1992, appartenente a ciascun nucleo famigliare ovvero prevedendo un aumento del 50 per cento della soglia massima di reddito o pensione entro cui si ha diritto alla carta acquisti per ciascuna persona disabile grave non autosufficienti presente nel nucleo famigliare stesso.
9/4940-B/22.Pastore, Laura Molteni.

La Camera,
preso atto che la difficile situazione economica sta gravando, in particolare, in Europa, dove, anche a causa della debolezza dell'euro, tutti i settori economici stanno attraversando una situazione di grave recessione, tra i quali anche il settore del commercio e dell'autotrasporto;
considerato che in Italia la crisi è ulteriormente acuita dalla riduzione della domanda dei consumi provocata sia dalla crisi internazionale, sia dai recenti provvedimenti governativi che hanno determinato un aumento della pressione fiscale, sia sul lavoro dipendente che sul lavoro autonomo;
valutato come nelle ultime settimane il prezzo dei derivati del petrolio, benzina e gasolio, è aumentato in modo considerevole in tutto il territorio nazionale raggiungendo e superando, in alcuni casi, la cifra record di 1,90 euro al litro, e che tale aumento sta determinando una drastica riduzione dei consumi, un consistente aumento del costo delle materie prime e un forte irrigidimento del mercato dell'autotrasporto, già duramente provato, peraltro, dalla crisi che da diversi mesi ha colpito il settore;
considerato che il prezzo dei carburanti risente pesantemente delle accise, pari oggi ad oltre settanta centesimi di euro ogni litro e tra le quali figurano ancora le accise sulla guerra in Abissinia del 1935, la missione in Libano del 1983 o, da ultimo, gli 8 centesimi stabiliti dal Decreto «Salva-Italia», e che l'IVA venga calcolata considerando non il prezzo industriale della benzina, ma quello risultante dalle somme delle accise,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per consentire un monitoraggio più attento del prezzo dei carburanti adottando, al contempo, le opportune iniziative al fine di calmierare il prezzo dei carburanti attraverso riduzioni della spesa pubblica.
9/4940-B/23.Simonetti, Laura Molteni.

La Camera,
visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 7 settembre 2010, Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge 133 del 2008, in base al quale viene riordinata e semplificata la disciplina degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), i quali rappresentano il punto d'accesso per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale;
considerato che il legislatore è intervenuto a più riprese al fine di semplificare ulteriormente la normativa sullo sportello unico e compensare le lacune e le difficoltà operative relative a tale strumento, tale da informatizzare quanto più possibile la procedura di comunicazione, e che il SUAP non sia ancora entrato pienamente in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, soprattutto nei comuni, di dimensione inferiore, dove la informatizzazione tra gli enti ha limitato l'applicazione degli adempimenti;
valutato come, anche a seguito di tali difficoltà applicative, è stato emanato il medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 al fine di riscriverne la disciplina e affidando le funzioni del SUAP, laddove non ancora costituito, alle camere di commercio territorialmente competenti, così sopperire alle carenze informatiche, anche parziali, dei comuni;
stimato come solo attraverso una completa informatizzazione sarà possibile velocizzare ulteriormente tutte le fasi necessarie per procedere all'avvio di un'impresa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di semplificare ulteriormente la procedura di SUAP, coordinandola con i diversi attori coinvolti, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di verifiche da parte delle diverse amministrazioni, e favorendo l'informatizzazione fine di velocizzare il processo informativo così da rendere operativa l'impresa nel tempo più breve possibile.
9/4940-B/24.Comaroli, Laura Molteni, Girlanda.

La Camera,
preso atto della difficile situazione nella quale si ritrovano numerosi enti locali, in virtù della grave crisi economica internazionale che ha notevolmente ridotto le risorse a disposizione, sia economiche che umane, a favore degli enti medesimi, determinando la conseguente riduzione del livello dei servizi in favore dei cittadini;
ricordato come, proprio a causa della gravità della situazione, gli enti locali, in ragione della medesima crisi oltre che dei stringenti vincoli adottati a livello europeo in materia di indebitamento pubblico e delle conseguenti riduzioni dei trasferimenti erariali, hanno dovuto rivedere completamente la loro pianificazione economica e finanziaria;
valutato come all'interno delle diverse disposizioni emanate nel corso degli ultimi mesi, il Decreto-Legge 201/2011, noto come «decreto salva italia», all'articolo 13, comma 7, stabilisce come il fondo sperimentale di riequilibrio, e il fondo perequativo, istituiti dal decreto legislativo n. 23 del 2011, subiscano delle variazioni «in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo» e altresì come all'articolo 28, comma 7, del medesimo disposto, venga ordinato come «Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi», indicando, al successivo comma 9, come la riduzione prevista operi in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale di cui all'articolo 13 del medesimo articolo 13;
considerato che le normative introdotte dal provvedimento rivedono completamente le precedenti disposizioni previste dal Decreto sul Federalismo Municipale, apportando, al contempo, profonde riduzioni al fondo di riequilibrio sulla base di una metodologia non chiara e che, oltre a rendere di difficile comprensione il disposto normativo, rende di fatto impossibile per gli enti locali quantificare con precisione l'importo della riduzione prevista;
valutato che il Decreto inerente l'alimentazione ed il riparto del fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 7 dell'articolo 2 del Decreto legislativo 14 Marzo 2011, n.23 per l'anno 2012, prevede che, ai sensi del medesimo articolo, il fondo varia in ragione delle differenze del gettito stimato dell'imposta municipale propria (IMU) ad aliquota di base e che, in caso di in capienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
ricordato come la quantificazione degli effetti finanziari connessi all'attribuzione della nuova imposta ed alle corrispondenti compensazioni sul fondo sperimentale di riequilibrio per il 2012 avviene sulla base di dati previsionali per cui necessita di una verifica successiva, sulla base delle informazioni sul gettito effettivamente realizzato, desumibili anche in corso d'anno, attraverso l'analisi dei versamenti dell'acconto, in considerazione dell'obbligatorietà del versamento disposta dall'articolo 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 del 2011;
considerato che sebbene i dati concernenti l'imposta municipale propria anno 2012, risultanti dalle comunicazioni in data 22 e 24 febbraio 2012 ed elaborati dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze necessariamente in via previsionale, atteso che trattasi di una nuova imposta, sembrano attestare, ad una prima analisi, seppur parziale e momentanea, come la maggioranza dei comuni che dovranno rendere all'erario delle risorse, in quanto si presume incasseranno un gettito maggiore di IMU di quello che invece avrebbero conseguito dai trasferimenti erariali, si trovano principalmente, tra le altre, in Lombardia, Liguria, Toscana, Veneto e Piemonte;
valutato come l'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Città del 1o Marzo prevede la possibilità di rivedere la quantificazione del fondo a partire dal prossimo mese di Luglio, allorché saranno disponibili dati più aggiornati sul gettito IMU, mentre ad Ottobre sarà operato il conguaglio sulla base delle stime di distribuzione di Luglio aggiornate;
considerato che senza dati e risorse certe, la predisposizione dei bilanci previsionali 2012 per i comuni diventa di estrema difficoltà, anche in ragione del fatto che al termine della loro approvazione, fissato, dopo l'intervento normativo del Decreto «Mille-proroghe» al 30 Giugno, mancano ormai soltanto poche settimane,

impegna il Governo

a rivedere con assoluta priorità e prima del termine stabilito, la corretta quantificazione del fondo di riequilibrio, così da permettere agli enti locali di poter determinare con precisazione l'esatto importo del fondo medesimo spettante per poter così predisporre celermente all'approvazione dei bilanci preventivi 2012.
9/4940-B/25.Bitonci, Laura Molteni.

La Camera,
preso atto della difficile situazione nella quale si ritrovano numerosi enti locali, in virtù della grave crisi economica internazionale che ha notevolmente ridotto le risorse a disposizione, sia economiche che umane, a favore degli enti medesimi, determinando la conseguente riduzione del livello dei servizi in favore dei cittadini;
ricordato come, proprio a causa della gravità della situazione, gli enti locali, in ragione della medesima crisi oltre che dei stringenti vincoli adottati a livello europeo in materia di indebitamento pubblico e delle conseguenti riduzioni dei trasferimenti erariali, hanno dovuto rivedere completamente la loro pianificazione economica e finanziaria;
valutato come all'interno delle diverse disposizioni emanate nel corso degli ultimi mesi, il Decreto-Legge 201/2011, noto come «decreto salva italia», all'articolo 13, comma 7, stabilisce come il fondo sperimentale di riequilibrio, e il fondo perequativo, istituiti dal decreto legislativo n. 23 del 2011, subiscano delle variazioni «in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo» e altresì come all'articolo 28, comma 7, del medesimo disposto, venga ordinato come «Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi», indicando, al successivo comma 9, come la riduzione prevista operi in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale di cui all'articolo 13 del medesimo articolo 13;
considerato che le normative introdotte dal provvedimento rivedono completamente le precedenti disposizioni previste dal Decreto sul Federalismo Municipale, apportando, al contempo, profonde riduzioni al fondo di riequilibrio sulla base di una metodologia non chiara e che, oltre a rendere di difficile comprensione il disposto normativo, rende di fatto impossibile per gli enti locali quantificare con precisione l'importo della riduzione prevista;
valutato che il Decreto inerente l'alimentazione ed il riparto del fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 7 dell'articolo 2 del Decreto legislativo 14 Marzo 2011, n.23 per l'anno 2012, prevede che, ai sensi del medesimo articolo, il fondo varia in ragione delle differenze del gettito stimato dell'imposta municipale propria (IMU) ad aliquota di base e che, in caso di in capienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
ricordato come la quantificazione degli effetti finanziari connessi all'attribuzione della nuova imposta ed alle corrispondenti compensazioni sul fondo sperimentale di riequilibrio per il 2012 avviene sulla base di dati previsionali per cui necessita di una verifica successiva, sulla base delle informazioni sul gettito effettivamente realizzato, desumibili anche in corso d'anno, attraverso l'analisi dei versamenti dell'acconto, in considerazione dell'obbligatorietà del versamento disposta dall'articolo 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 del 2011;
considerato che sebbene i dati concernenti l'imposta municipale propria anno 2012, risultanti dalle comunicazioni in data 22 e 24 febbraio 2012 ed elaborati dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze necessariamente in via previsionale, atteso che trattasi di una nuova imposta, sembrano attestare, ad una prima analisi, seppur parziale e momentanea, come la maggioranza dei comuni che dovranno rendere all'erario delle risorse, in quanto si presume incasseranno un gettito maggiore di IMU di quello che invece avrebbero conseguito dai trasferimenti erariali, si trovano principalmente, tra le altre, in Lombardia, Liguria, Toscana, Veneto e Piemonte;
valutato come l'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Città del 1o Marzo prevede la possibilità di rivedere la quantificazione del fondo a partire dal prossimo mese di Luglio, allorché saranno disponibili dati più aggiornati sul gettito IMU, mentre ad Ottobre sarà operato il conguaglio sulla base delle stime di distribuzione di Luglio aggiornate;
considerato che senza dati e risorse certe, la predisposizione dei bilanci previsionali 2012 per i comuni diventa di estrema difficoltà, anche in ragione del fatto che al termine della loro approvazione, fissato, dopo l'intervento normativo del Decreto «Mille-proroghe» al 30 Giugno, mancano ormai soltanto poche settimane,

impegna il Governo

a rivedere con assoluta priorità, la corretta quantificazione del fondo di riequilibrio.
9/4940-B/25.(Testo modificato nel corso della seduta)Bitonci, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 49, comma 1, lettera b), modificativo dell'articolo 6 della legge n. 240 del 2010, elimina la possibilità di affidare ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento, e ai professori incaricati stabilizzati, compiti di tutorato e di didattica integrativa;
il comma 3 del medesimo articolo 6 della legge n. 240 del 2010, fissa il limite massimo di ore che i ricercatori di ruolo devono riservare annualmente «a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere il coordinamento delle disposizioni previste rispettivamente ai commi 1, lettera b), e 3 del medesimo articolo 6 della legge n. 240 del 2010.
9/4940-B/26.Cavallotto, Goisis, Grimoldi, Rivolta, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 31 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, abroga i commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
in particolare il suddetto comma 313 ha introdotto il metodo della peer review (revisione dei pari), stanziando una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinandola a progetti di ricercatori di età inferiore a 40 anni, operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e per l'appunto valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato ad hoc;
il predetto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, in maggioranza di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor (indice assegnato in base al numero di citazioni in riviste importanti) ed il citation index, che operano presso istituzioni ed enti di ricerca (per il 50 per cento non italiani), e svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica;
nell'ambito della ricerca scientifica, la valutazione tra pari, o revisione dei pari, indica in pratica la procedura di selezione degli articoli o dei progetti di ricerca effettuata attraverso una valutazione esperta eseguita da specialisti del settore per verificarne l'idoneità alla pubblicazione su riviste specializzate o, nel caso dei progetti, al finanziamento;
si tratta di uno strumento per la selezione dei progetti basato su rigore, competenza, indipendenza intellettuale e assenza di ogni conflitto di interesse;
nel corso della discussione all'altro ramo del Parlamento è stato chiesto il ripristino delle norme abrogate, ottenendo il diniego del Governo, la cui motivazione risiederebbe nell'impossibilità tecnica di adottare il meccanismo in parola, a causa dell'indisponibilità di revisori giovani, sia in Italia sia all'estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disciplinare, anche operando, per quanto di propria competenza, sostenendo l'approvazione di adeguate proposte di iniziativa parlamentare, il sistema internazionale della peer review, prevedendo l'istituzione di un «Albo aperto» a valutatori italiani e stranieri che operino per «aree specifiche di ricerca», sia per avere una valutazione comparativa dei diversi progetti nell'ambito dello stesso filone di ricerca (riportando l'intero procedimento di valutazione dei progetti stessi a procedure standard internazionali, e nel contempo accelerandone la loro assegnazione), sia per orientare la scelta verso aree che sono considerate, a livello mondiale, molto promettenti.
9/4940-B/27.Grimoldi, Goisis, Cavallotto, Rivolta, Laura Molteni.

La Camera,
l'articolo 53 del disegno di legge in titolo prevede l'approvazione da parte del CIPE di un «Piano nazionale di edilizia scolastica» entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto;
nelle more dell'approvazione del suddetto Piano, è previsto altresì un «Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici», nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca sulla base di linee guida che dovranno essere predisposte entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto;
la norma in commento demanda, inoltre, a un decreto interministeriale la definizione delle norme tecniche-quadro con gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica, allo scopo di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di impiego degli edifici scolastici;
il Piano nazionale di edilizia scolastica è approvato dal CIPE, con il coinvolgimento dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e finanze e dell'ambiente in fase di proposta, nonché previa intesa in sede di Conferenza unificata e degli enti locali (che indicano le rispettive esigenze);
il complesso iter del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici è stato inaugurato con la legge finanziaria 2003 (articolo 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002) ed articolato in due stralci (approvati con delibere CIPE rispettivamente nel 2004 e nel 2006), cui si aggiunge un terzo programma stralcio non ancora sottoposto al CIPE;
nelle more dell'adozione del citato terzo programma stralcio, la legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 239 della legge n. 191 del 2009) ha introdotto alcune norme procedurali finalizzate a garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, prevedendo, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari, l'individuazione di interventi «di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro»;
la predetta «risoluzione», approvata in data 2 agosto 2011, è citata dall'articolo 30 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto «salva Italia»), che ne dispone l'attuazione entro il 12 gennaio 2012;
anche l'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, è intervenuto in materia, prevedendo, l'assegnazione da parte del CIPE una quota del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008. Ciò è avvenuto nel 2009, allorquando il CIPE ha assegnato al Fondo infrastrutture 1 miliardo di euro da destinare al Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici;
la successiva delibera del 13 maggio 2010 (rettificata dalla delibera 67/2010) ha assegnato la prima quota parte (pari a 358,42 milioni) per il «piano straordinario stralcio», da erogare secondo «secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS»;
il decreto-legge 201 del 2011 ha introdotto due disposizioni relative alla sicurezza degli edifici scolastici: una prima (all'articolo 25, comma 1-bis, prevede che le somme precedentemente non impegnate per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole fossero destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; una seconda disposizione (all'articolo 30, comma 5-bis) sull'attuazione degli interventi «di immediata realizzabilità», che comprende anche l'adozione degli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), destinate alle medesime finalità ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012);
l'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183 del 2011 ha previsto poi che le risorse del FSC vengano assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali e che a tale fondo venga assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013;
nel corso della seduta del 20 gennaio 2012, secondo quanto riporta il Governo medesimo, il CIPE ha deliberato l'assegnazione di 300 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
considerata la scarsità di risorse statali rispetto alle reali necessità derivanti dagli interventi per la messa in sicurezza delle scuole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che i fondi stanziati a tale fine dagli enti locali siano esclusi dal patto di stabilità.
9/4940-B/28.Goisis, Cavallotto, Rivolta, Grimoldi, Laura Molteni, Granata, Muro.

La Camera,
premesso che:
il rapporto di lavoro del personale scolastico (dirigenti, docenti/ATA) ha natura privatistica e contrattuale;
la competenza legislativa in materia di disciplina dei rapporti individuali e collettivi anche del personale scolastico, così come del personale alle dipendenze della pubblica amministrazione in genere, è dello Stato in via esclusiva ai sensi della lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione (ordinamento civile: Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2005) e la legge statale che attualmente regola tali rapporti è il decreto legislativo n. 165 del 2001;
il decreto legislativo n. 165 del 2001 costituisce la base normativa del trasferimento di competenze dallo Stato alle regioni per quanto riguarda il personale e tale base normativa non può essere modificata se non con legge statale. Il decreto legislativo dispone, infatti, che la contrattazione collettiva determini:
a) il trattamento economico e normativo del personale (articoli 2, comma 3, 45 e 51, comma 1): esso non può essere determinato unilateralmente dal datore di lavoro pubblico;
b) il sistema contrattuale: quanti e quali debbano essere i livelli di contrattazione; quante e quali siano le materie affidate alla contrattazione integrativa; quale debba essere il rapporto tra i differenti livelli; quale debba essere la durata del contratto eccetera (articolo 40, comma 3). Ogni eventuale variazione dell'assetto contrattuale, introdotto perché ritenuto in ipotesi più congruo con il nuovo assetto istituzionale, deve essere concordata con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione collettiva;
c) i diritti e le relazioni sindacali. A questo proposito occorre sottolineare che sul piano delle relazioni contrattuali attualmente il potere di impartire indirizzi all'Agenzia per la rappresentanza regionale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) nella sua attività contrattuale nazionale - per il sistema scolastico - è esercitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 41, comma 2) e agli stessi soggetti spetta esprimere parere favorevole sull'ipotesi d'accordo raggiunta dall'ARAN e dai sindacati ammessi alla trattativa.
l'insegnante - caso unico in tutto il pubblico impiego - si trova ancora accomunato con tutto il personale dipendente della scuola - compresi gli ausiliari;
tale scelta di tipo politico ha determinato un'«anomalia» organizzativa costituita dall'istituzione della rappresentanza sindacale unitaria (RSU) eletta in ogni istituzione scolastica, dove l'insegnante può essere rappresentato da personale non docente che nulla ha a che fare con la sua professione e che ha titolo per definire in via pattizia aspetti specifici dell'attività professionale docente dei quali non sempre ha conoscenza e competenza;
considerato che l'organismo negoziale (RSU) in ambito organizzativo non gode di alcuna autonomia o discrezionalità contrattuale né gestionale, dato che il dirigente scolastico attualmente non ha il potere di assumere il personale, ma dipende dalle norme amministrative stabilite dal Ministro competente, sia per quanto attiene alla gestione del bilancio, sia relativamente all'organico, nonché al governo del personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere il superamento del comparto unico della scuola attraverso nuove disposizioni legislative che stabiliscano l'articolazione di detto comparto in aree contrattuali separate, funzionali al riconoscimento delle rispettive e specifiche professionalità.
9/4940-B/29.Rivolta, Goisis, Cavallotto, Grimoldi, Laura Molteni.

La Camera,
esaminato il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo;
tenuto conto che gli ultimi provvedimenti di urgenza proposti dal Governo al Parlamento hanno apportato una serie di modifiche, di carattere sostanziale, al codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, spesso intervenendo anche sullo stesso argomento con decreti-legge diversi; si citano ad esempio gli argomenti delle terre e rocce da scavo e terre da riporto o i dragaggi portuali e le relative competenze di autorizzazione per la movimentazione dei sedimenti;
la legge 15 dicembre 2004, n. 308, che ha attribuito la delega al Governo per l'emanazione del Codice dell'ambiente aveva addirittura previsto il doppio passaggio dal Parlamento dello schema del relativo decreto legislativo, attribuendo un ruolo importante al Parlamento ai fini della stesura definitiva delle norme ambientali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per riferire comunque in Parlamento prima dell'emanazione di decreti di attuazione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recanti integrazioni e modifiche alle disposizioni applicative del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
9/4940-B/30.Lanzarin, Laura Molteni.

La Camera,
esaminato il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo;
tenuto conto che gli ultimi provvedimenti di urgenza proposti dal Governo al Parlamento hanno apportato una serie di modifiche, di carattere sostanziale, al codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, spesso intervenendo anche sullo stesso argomento con decreti-legge diversi; si citano ad esempio gli argomenti delle terre e rocce da scavo e terre da riporto o i dragaggi portuali e le relative competenze di autorizzazione per la movimentazione dei sedimenti;
la legge 15 dicembre 2004, n. 308, che ha attribuito la delega al Governo per l'emanazione del Codice dell'ambiente aveva addirittura previsto il doppio passaggio dal Parlamento dello schema del relativo decreto legislativo, attribuendo un ruolo importante al Parlamento ai fini della stesura definitiva delle norme ambientali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per riferire comunque in Parlamento all'atto dell'emanazione di decreti di attuazione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recanti integrazioni e modifiche alle disposizioni applicative del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
9/4940-B/30.(Testo modificato nel corso della seduta)Lanzarin, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
gli ultimi provvedimenti di urgenza proposti dal Governo al Parlamento hanno apportato una serie di modifiche, di carattere sostanziale, al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, spesso intervenendo anche sullo stesso argomento o su argomenti similari con decreti-legge diversi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per riferire comunque in Parlamento prima dell'emanazione di decreti di attuazione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recanti integrazioni e modifiche alle disposizioni applicative del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9/4940-B/31.Dussin, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
gli ultimi provvedimenti di urgenza proposti dal Governo al Parlamento hanno apportato una serie di modifiche, di carattere sostanziale, al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, spesso intervenendo anche sullo stesso argomento o su argomenti similari con decreti-legge diversi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per riferire comunque in Parlamento all'atto dell'emanazione di decreti di attuazione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recanti integrazioni e modifiche alle disposizioni applicative del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9/4940-B/31.(Testo modificato nel corso della seduta)Dussin, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
risulta evidente e condivisa l'intenzione del Governo, ai fini della semplificazione dei procedimenti amministrativi, di attuare l'accorpamento delle autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche ai fini del contenimento dei tempi e degli oneri a carico delle piccole e medie imprese;
tenuto conto che il procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA), per gli impianti e le opere sottoposti a tale procedimento ai sensi della normativa vigente, assicura un approccio globale sulla realizzabilità e sostenibilità ambientale degli interventi, nella scala del progetto definitivo, e ingloba l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), qualora richiesta della normativa vigente,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché i regolamenti e i decreti attuativi di semplificazione in materia ambientale, che prevedono l'accorpamento di autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, assicurino che tutte le autorizzazioni in materia ambientale richieste ai fini dell'approvazione dei progetti definitivi siano inglobate nel procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA), in tutti i casi di opere sottoposte a tale procedimento dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
9/4940-B/32.Alessandri, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene norme di semplificazione in materia ambientale per le piccole e medie imprese;
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, ha il nobile obiettivo di assicurare il controllo e la repressione delle attività illecite connesse con il ciclo di gestione e dello smaltimento dei rifiuti;
tuttavia tale decreto ha creato difficoltà e preoccupazione tra gli operatori del settore sia per la previsione di costi eccessivi che penalizzerebbero sopratutto le piccole e medie imprese che costituiscono la maggioranza degli operatori interessati, sia per la rilevante confusione interpretativa, aggravata dal fatto che la violazione degli obblighi e delle prescrizioni è sanzionata oltre che civilmente anche penalmente;
le ripetute proroghe dell'entrata in vigore del SISTRI sono rese necessarie, sia per le difficoltà dell'applicazione del sistema, sia per raggiungere intese interministeriali ed effettuare la dovuta concertazione con le imprese ai fini della semplificazione e della verifica tecnica delle componenti software e hardware, come previsto dall'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
occorre una semplificazione del SISTRI, anche attraverso la soppressione di tutte le norme che si sono accavallate negli ultimi tre anni e l'attuazione di una semplificazione radicale del sistema, con esclusione dei rifiuti che non presentino criticità ambientali e dei soggetti che movimentano contenute quantità di rifiuti;
sono all'esame dell'VIII Commissione numerose proposte di legge in materia di SISTRI,

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative per sostenere, per quanto di propria competenza, la conclusione celere dell'esame delle proposte di legge richiamate nell'ultimo capoverso della premessa.
9/4940-B/33.Togni, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame, come licenziato dal Senato, non è più prevista l'abrogazione del comma 5-quinquies dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
tale articolo prevede il reintegro del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora sia utilizzato per le calamità naturali, attraverso le entrate derivanti dall'aumento, fino a 5 centesimi per litro, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante;
ultimamente sono intervenuti una serie di rincari dei carburanti che rendono insostenibili dai cittadini ulteriori incrementi delle accise, che indubbiamente incideranno anche sul prezzo finale dei prodotti in generale;
secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana la media ponderata nazionale dei prezzi della benzina in modalità servito è salita a 1,883 euro/litro (+0,4 centesimi), quella del diesel a 1,782 euro/litro (+ 0,1 centesimi). Aumenti questi rilevanti se si tiene conto che la struttura del prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi risulta composta per oltre il 50 per cento di accise,

impegna il Governo

prima di procedere all'incremento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, ai fini del finanziamento di interventi conseguenti a danni da calamità naturali, ad adottare tutte le iniziative occorrenti dirette al reintegro del Fondo della protezione civile attraverso la legge di stabilità di ciascun anno e l'utilizzo di eventuali entrate di carattere straordinario.
9/4940-B/34.Fugatti, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
la formulazione dei dati contenuti nelle bollette dei servizi e forniture di energia elettrica, gas, acqua, telefonia ecc, risultano di difficile lettura per i cittadini e spesso provocano incomprensioni e disguidi, soprattutto per le persone anziane,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per emanare linee guida o circolari di indirizzo ai gestori dei servizi e forniture di energia elettrica gas, acqua, telefonia ecc, ai fini di una semplificazione della formulazione delle bollette, agevolandone la lettura per gli utenti.
9/4940-B/35.Polledri, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede delle modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice dalla strada;
l'articolo 61 del suddetto codice dispone che gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 metri;
attualmente, in alcuni Stati europei quali Germania, Belgio, Romania e Svizzera già circolano veicoli di 24/25 metri di lunghezza;
la possibilità per i soli filoveicoli di raggiungere una lunghezza superiore a quella attualmente consentita, permetterebbe, compatibilmente alle caratteristiche dei tracciati, una maggiore capacità di trasporto della linea di circa il 35 per cento;
ai fini della sicurezza, a differenza degli autosnodati, l'autorizzazione alla circolazione dei filoveicoli su itinerari prestabiliti è subordinata al nulla osta della Direzione generale del trasporto pubblico locale e degli Uffici speciali trasporti ad impianti fissi;
il miglioramento del servizio pubblico locale porterebbe benefici soprattutto alle città di medie e grandi dimensioni, che sono quotidianamente vittime del traffico veicolare,

impegna il Governo

ad intervenire, con gli appositi strumenti normativi, al fine di consentire la circolazione di filoveicoli di lunghezza fino a 24 metri, rispondendo alle esigenze di mobilità urbana e di diminuzione dell'inquinamento atmosferico.
9/4940-B/37.Montagnoli, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede delle modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice dalla strada;
l'articolo 61 del suddetto codice dispone che gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 metri;
attualmente, in alcuni Stati europei quali Germania, Belgio, Romania e Svizzera già circolano veicoli di 24/25 metri di lunghezza;
la possibilità per i soli filoveicoli di raggiungere una lunghezza superiore a quella attualmente consentita, permetterebbe, compatibilmente alle caratteristiche dei tracciati, una maggiore capacità di trasporto della linea di circa il 35 per cento;
ai fini della sicurezza, a differenza degli autosnodati, l'autorizzazione alla circolazione dei filoveicoli su itinerari prestabiliti è subordinata al nulla osta della Direzione generale del trasporto pubblico locale e degli Uffici speciali trasporti ad impianti fissi;
il miglioramento del servizio pubblico locale porterebbe benefici soprattutto alle città di medie e grandi dimensioni, che sono quotidianamente vittime del traffico veicolare,

impegna il Governo

a mettere allo studio la possibilità di intervenire, con gli appositi strumenti normativi, al fine di consentire la circolazione di filoveicoli di lunghezza fino a 24 metri, rispondendo alle esigenze di mobilità urbana e di diminuzione dell'inquinamento atmosferico.
9/4940-B/37.(Testo modificato nel corso della seduta)Montagnoli, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 11 prevede delle modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada;
con circolare del Ministro dei trasporti 0982/4203/8 - A078 del 1o settembre 1981, è stata autorizzata, in via sperimentale, l'applicazione di un carrello elevatore sugli autoveicoli destinati al trasporto di cose, per il carico e lo scarico delle merci trasportate dagli stessi autoveicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo del Codice della strada in vigore al momento dell'emanazione della circolare ministeriale;
l'allestimento in argomento, consistente nella sistemazione di un carrello elevatore sullo sbalzo posteriore di taluni veicoli è da ricondursi ad un carico trasportato a sbalzo;
l'articolo 164 del Codice della strada attualmente in vigore, dispone, in merito alla sistemazione del carico sui veicoli, Cile un'eventuale sporgenza longitudinale posteriore del carico è ammessa, nei limiti prescritti, soltanto se trattasi di carico indivisibile, le cui dimensioni non ne consentono la sistemazione all'interno del contenitore di carico del veicolo;
l'applicazione di un carrello elevatore è consentita attraverso l'omologazione, disciplinata da normativa comunitaria, in molti Paesi europei come Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda;
la Commissione delle comunità europee, nella «Relazione sulla Normativa comunitaria sulle macchine», ha ritenuto che il settore delle macchine costituisca una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria;
nell'ottica di un rinnovo degli automezzi nelle classi ecologiche Euro 5, molte imprese italiane che necessitano di veicoli dotati di carrelli elevatori, si stanno spostando nei Paesi europei dove tale omologazione è consentita,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le azioni necessarie, anche di carattere normativo, al fine di consentire nel nostro Paese, analogamente a quanto accade in altri Paesi europei, l'omologazione degli autoveicoli attrezzati con carrelli elevatori sullo sbalzo, così come consentito dalla normativa europea.
9/4940-B/38.Desiderati, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 47, interviene con disposizioni volte, tra l'altro, a garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni;
non è pensabile mettere in atto interventi di qualunque tipo nel settore delle telecomunicazioni senza che tali interventi siano accompagnati da una preliminare azione di mappatura delle reti di telecomunicazioni presenti sul territorio nazionale;
la società Infratel Italia è una società controllata al 100 per cento da Invitalia, società pubblica controllata dal Ministero dello sviluppo economico, che ha il compito di attuare il Programma banda larga ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse per evitare duplicazioni di investimenti;
Infratel Italia prevede un'integrazione tra le infrastrutture di nuova realizzazione e quelle già esistenti, sia di operatori che di pubbliche amministrazioni locali, pertanto sembra impensabile che la suddetta società non abbia a disposizione una mappatura completa delle reti di telecomunicazioni esistenti;
in data 29 marzo 2012, presso la IX Commissione della Camera, i rappresentanti di Infratel Italia SpA, in audizione sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN, hanno riferito di avere solo dati parziali sulle reti attualmente presenti nel nostro Paese, riferiti esclusivamente alle zone in cui gli investimenti da parte degli operatori sono ritenuti non redditizi,

impegna il Governo:

a predisporre ogni iniziativa necessaria affinché il Ministero dello sviluppo economico predisponga una mappatura dettagliata di tutte le reti di telecomunicazioni esistenti sul territorio nazionale, al fine di garantire interventi mirati nel settore, al fine di non disperdere l'eventuale utilizzo di risorse pubbliche;
a prendere ogni iniziativa necessaria al fine di garantire che gli impegni assunti dagli operatori privati nel corso delle periodiche consultazioni pubbliche sui piani di investimento nella banda larga e ultra larga siano rispettati.
9/4940-B/39.Crosio, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 47, interviene con disposizioni volte, tra l'altro, a garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni;
non è pensabile mettere in atto interventi di qualunque tipo nel settore delle telecomunicazioni senza che tali interventi siano accompagnati da una preliminare azione di mappatura delle reti di telecomunicazioni presenti sul territorio nazionale;
la società Infratel Italia è una società controllata al 100 per cento da Invitalia, società pubblica controllata dal Ministero dello sviluppo economico, che ha il compito di attuare il Programma banda larga ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse per evitare duplicazioni di investimenti;
Infratel Italia prevede un'integrazione tra le infrastrutture di nuova realizzazione e quelle già esistenti, sia di operatori che di pubbliche amministrazioni locali, pertanto sembra impensabile che la suddetta società non abbia a disposizione una mappatura completa delle reti di telecomunicazioni esistenti;
in data 29 marzo 2012, presso la IX Commissione della Camera, i rappresentanti di Infratel Italia SpA, in audizione sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN, hanno riferito di avere solo dati parziali sulle reti attualmente presenti nel nostro Paese, riferiti esclusivamente alle zone in cui gli investimenti da parte degli operatori sono ritenuti non redditizi,

impegna il Governo:

a predisporre ogni iniziativa necessaria affinché il Ministero dello sviluppo economico predisponga una mappatura dettagliata di tutte le reti di telecomunicazioni esistenti sul territorio nazionale, al fine di garantire interventi mirati nel settore, al fine di non disperdere l'eventuale utilizzo di risorse pubbliche;
a valutare le opportune iniziative necessarie al fine di garantire che gli impegni assunti dagli operatori privati nel corso delle periodiche consultazioni pubbliche sui piani di investimento nella banda larga e ultra larga siano rispettati.
9/4940-B/39.(Testo modificato nel corso della seduta)Crosio, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 40 del decreto-legge in esame sopprime le norme che impongono la chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva;
alcune norme di liberalizzazione dell'attività di panificazione sono contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dove, all'articolo 4, è disciplinata la denominazione di «panificio», «pane fresco» e «pane conservato», per la valorizzazione del pane fresco italiano;
l'attuazione della suddetta normativa è demandata ad un decreto ministeriale che non è stato ancora adottato;
la denominazione di «pane fresco» permette, in particolare, di distinguere questo prodotto da altri tipi di pane, come quello confezionato o presurgelato e consente ai consumatori di riconoscere con chiarezza quando il pane è fresco e quando non lo è;
il consumatore, in assenza di specifici obblighi di informazione, non è in grado di distinguere quando il prodotto è fresco o surgelato, ricevendo quindi indicazioni non chiare che recano soltanto confusione sulla qualità del pane acquistato;
la mancanza di specifiche norme in materia mina un comparto composto da piccolissime imprese che danno lavoro a 400 mila addetti, indotto compreso, per un valore di circa 7 miliardi di euro l'anno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative per dare quanto prima attuazione alle misure contenute nel citato articolo 4, del decreto-legge n. 223 del 2006, a garanzia del diritto dei consumatori ad una corretta informazione e a tutela delle imprese che producono pane fresco italiano.
9/4940-B/40.Dal Lago, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 24 del decreto-legge in esame reca una serie di novelle alle disposizioni del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
la lettera f) del comma 1, in particolare, inserisce un comma 3-bis, all'articolo 228, del Codice relativo al contributo ambientale per il recupero dei pneumatici usati, istituito dal comma 2 del medesimo articolo 228;
il nuovo comma 3-bis modifica il procedimento per la determinazione del suddetto contributo, facendo si che siano i produttori e gli importatori di pneumatici, e non più il Ministero dell'ambiente, a determinare annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per lo smaltimento dei pneumatici stessi;
già oggi tante piccole aziende che operano nello smaltimento dei pneumatici sono tagliate fuori dal mercato, a causa delle tendenze monopolistiche messe in atto dai produttori e importatori di pneumatici, con conseguenze negative anche per i lavoratori;
infatti, le modifiche normative, entrate in vigore il 9 giugno 2011, hanno permesso la costituzione di tre grandi consorzi delle più importanti case produttrici di pneumatici, denominati ECOPNEUS, ECOTYRE e GREENTYRE, che hanno nei fatti monopolizzato tutto il mercato e costretto gli operatori artigiani, che storicamente si sono occupati dello smaltimento di pneumatici fuori uso, a diventare terzisti dei nuovi consorzi, previo espletamento di gare;
i criteri di selezione adottati nelle gare hanno praticamente escluso dal mercato tante piccole imprese che per anni hanno provveduto allo smaltimento dei pneumatici, creando una situazione che porterà alla chiusura di una gran parte delle aziende artigiane del settore;
la modifica del codice dell'ambiente, introdotta con la lettera f) del comma 1 dell'articolo 24, attribuisce ulteriore autonomia ai citati consorzi, in merito alla determinazione dell'ammontare del relativo contributo ambientale, a carico degli acquirenti di pneumatici nuovi, permettendo anche l'eventuale rideterminazione del contributo nell'anno solare in corso,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché venga in ogni caso garantita la tutela delle piccole imprese che operano nello smaltimento dei pneumatici usati, permettendo così la continuazione dell'attività da queste svolta, anche a tutela dei lavoratori del settore.
9/4940-B/41.Torazzi, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 24 del decreto-legge in esame reca una serie di novelle alle disposizioni del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
la lettera f) del comma 1, in particolare, inserisce un comma 3-bis, all'articolo 228, del Codice relativo al contributo ambientale per il recupero dei pneumatici usati, istituito dal comma 2 del medesimo articolo 228;
il nuovo comma 3-bis modifica il procedimento per la determinazione del suddetto contributo, facendo si che siano i produttori e gli importatori di pneumatici, e non più il Ministero dell'ambiente, a determinare annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per lo smaltimento dei pneumatici stessi;
già oggi tante piccole aziende che operano nello smaltimento dei pneumatici sono tagliate fuori dal mercato, a causa delle tendenze monopolistiche messe in atto dai produttori e importatori di pneumatici, con conseguenze negative anche per i lavoratori;
infatti, le modifiche normative, entrate in vigore il 9 giugno 2011, hanno permesso la costituzione di tre grandi consorzi delle più importanti case produttrici di pneumatici, denominati ECOPNEUS, ECOTYRE e GREENTYRE, che hanno nei fatti monopolizzato tutto il mercato e costretto gli operatori artigiani, che storicamente si sono occupati dello smaltimento di pneumatici fuori uso, a diventare terzisti dei nuovi consorzi, previo espletamento di gare;
i criteri di selezione adottati nelle gare hanno praticamente escluso dal mercato tante piccole imprese che per anni hanno provveduto allo smaltimento dei pneumatici, creando una situazione che porterà alla chiusura di una gran parte delle aziende artigiane del settore;
la modifica del codice dell'ambiente, introdotta con la lettera f) del comma 1 dell'articolo 24, attribuisce ulteriore autonomia ai citati consorzi, in merito alla determinazione dell'ammontare del relativo contributo ambientale, a carico degli acquirenti di pneumatici nuovi, permettendo anche l'eventuale rideterminazione del contributo nell'anno solare in corso,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per garantire la tutela delle piccole imprese che operano nello smaltimento dei pneumatici usati, permettendo così la continuazione dell'attività da queste svolta, anche a tutela dei lavoratori del settore.
9/4940-B/41.(Testo modificato nel corso della seduta)Torazzi, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 14, comma 3, prevede che il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese per promuoverne lo sviluppo e la competitività,

impegna il Governo

affinché, in sede di emanazione dei regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 14, sia garantita l'applicazione delle disposizioni previste dalle vigenti leggi anche per i controlli relativi alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale, nonché per quelli relativi all'igiene ambientale ed alimentare.
9/4940-B/42.Di Vizia, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame, come licenziato dal Senato, non è più prevista l'abrogazione del comma 5-quinquies dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
tale articolo prevede il reintegro del fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora sia utilizzato per le calamità naturali, attraverso le entrate derivanti dall'aumento, fino a 5 centesimi per litro, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante;
appare del tutto inappropriata la scelta di finanziare le calamità naturali con l'incremento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina a carico di tutti i cittadini, i quali verrebbero in questo modo doppiamente beffati, non solo perché colpiti direttamente o indirettamente dall'evento calamitoso, ma anche perché costretti a pagare una nuova tassa;
è necessario che il Governo si adoperi per trovare un'altra copertura per rimpinguare il fondo della protezione civile senza incidere sulle accise, il cui ulteriore incremento sarebbe insostenibile per i cittadini anche alla luce dei continui rincari dei carburanti;
secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana la media ponderata nazionale dei prezzi della benzina in modalità servito è salita a 1,883 euro/litro (+0,4 centesimi) quella del diesel a 1,782 euro/litro (+0,1 centesimi). Aumenti questi rilevanti se si tiene conto che la struttura del prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi risulta composta per oltre il 50 per cento di accise;
una soluzione potrebbe essere quella di provvedere all'integrazione delle risorse del suddetto fondo con i risparmi derivanti dal processo di ottimizzazione della produttività del lavoro avviato con la riforma del sistema della pubblica amministrazione voluta dall'ex Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative occorrenti dirette al reintegro del fondo della protezione civile con le risorse provenienti dai risparmi ottenuti con la riduzione delle dotazioni organiche del personale della pubblica amministrazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9/4940-B/43.Vanalli, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame sostiene lo sviluppo del sistema economico del Paese attraverso la riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;
la complessità e i costi della burocrazia per le imprese sono infatti una delle prime cause dello svantaggio competitivo dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale. La Commissione europea ha infatti stimato per l'Italia un'incidenza dei costi amministrativi derivanti dai diversi livelli di governo pari al 4,6 per cento del PIL, che equivale a un costo complessivo di circa 70 miliardi l'anno;
nell'attuate fase economica il peso degli oneri amministrativi è ancora più intollerabile per le imprese, specie per quelle di più piccole dimensioni;
molte istanze provenienti dal mondo delle imprese sono state tuttavia disattese dal Governo,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di semplificazione per le imprese fino a cinque dipendenti attraverso una maggiore riduzione degli oneri che attualmente gravano su di esse, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di antincendio, anti-infortunistica e di tutela della privacy.
9/4940-B/44.Maggioni, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame sostiene lo sviluppo del sistema economico del Paese attraverso la riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;
la complessità e i costi della burocrazia per le imprese sono infatti una delle prime cause dello svantaggio competitivo dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale. La Commissione europea ha infatti stimato per l'Italia un'incidenza dei costi amministrativi derivanti dai diversi livelli di governo pari al 4,6 per cento del PIL, che equivale a un costo complessivo di circa 70 miliardi l'anno;
nell'attuate fase economica il peso degli oneri amministrativi è ancora più intollerabile per le imprese, specie per quelle di più piccole dimensioni;
molte istanze provenienti dal mondo delle imprese sono state tuttavia disattese dal Governo,

impegna il Governo

a valutare iniziative di semplificazione per le imprese fino a cinque dipendenti attraverso una maggiore riduzione degli oneri che attualmente gravano su di esse, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di antincendio, anti-infortunistica e di tutela della privacy.
9/4940-B/44.(Testo modificato nel corso della seduta)Maggioni, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il comma 2-quater dell'articolo 47 prevede misure per favorire la concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative ai fini della informazione del Parlamento in via preventiva sulle misure che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua in ordine all'apertura del mercato dei servizi di accesso di rete fissa.
9/4940-B/45.Fava, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il comma 2-quater dell'articolo 47 prevede misure per favorire la concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative ai fini della informazione del Parlamento sulle misure che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua in ordine all'apertura del mercato dei servizi di accesso di rete fissa.
9/4940-B/45.(Testo modificato nel corso della seduta)Fava, Laura Molteni.

La Camera,
valutate, in particolare, le principali novità per le piccole e medie imprese in materia di semplificazione amministrativa e di snellimenti burocratici;
ricordato che le aziende per sopravvivere alla crisi, essere competitive e salvaguardare la base occupazionale, necessitano anche e soprattutto di incentivi ed abbattimento del costo del lavoro;
considerato che un irrigidimento della flessibilità in entrata ed un contemporaneo ampliamento della flessibilità in uscita non creano nuovi posti di lavoro, ma piuttosto licenziamenti facili e sommerso,

impegna il Governo

ad adoperarsi al fine di allentare la tensione sociale creatasi intorno alla riforma del mercato del lavoro in corso di emanazione, puntando sulla riduzione del costo del lavoro e l'ampliamento della tutela reddituale per i soggetti inoccupati/disoccupati, lasciando inalterata la tutela reale ex articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
9/4940-B/46.Fedriga, Laura Molteni, Borghesi.

La Camera,
preso atto della disposizione di cui all'articolo 4, comma 2-bis, volta a riconoscere al contrassegno auto per handicap validità su tutto il territorio nazionale;
considerato necessario contrastare il fenomeno dei pass fasulli, o scaduti, ovvero donati;
ritenuto che la verifica fiscale possa rappresentare un forte deterrente per l'esercito di automobilisti che utilizzano falsi permessi di invalidità per parcheggiare,

impegna il Governo

ad adottare, nelle more di attuazione del provvedimento, atti di propria competenza finalizzati a prevedere che le infrazioni accertate dai vigili urbani siano accompagnate da segnalazioni agli Uffici del Tesoro.
9/4940-B/47.Munerato, Laura Molteni.

La Camera,
preso atto degli obiettivi che il provvedimento in esame intende perseguire e ritenendo che un processo di sburocratizzazione possa aiutare la competitività delle nostre aziende,

impegna il Governo

ad adottare, nelle more di attuazione del provvedimento, iniziative volte ad una revisione delle norme che consentono l'utilizzo, ad avviso del presentatore, spregiudicato delle cooperative nei processi produttivi.
9/4940-B/48.Bonino, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
vanno considerate con particolare riguardo le norme relative alle procedure per il diritto all'astensione anticipata di maternità;
ricordato che, secondo l'ultimo rapporto Istat sulla natalità per il biennio 2009/2010, nel 2010 sono nati 15mila bambini in meno rispetto ai dodici mesi precedenti, con un calo demografico che non si registrava dal 1995;
rilevato che l'arresto della crescita demografica è conseguenza della crisi economica del paese, che per le coppie ha significato stipendi insufficienti e sfiducia generale;
evidenziata pertanto la necessità di incentivare le strutture socio-sanitarie per il sostegno alla maternità ed alla paternità,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative a tutela e sostegno della maternità e paternità, anche attraverso la rimozione di ostacoli materiali e sociali.
9/4940-B/49.Reguzzoni, Laura Molteni, Girlanda.

La Camera,
premesso che:
da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa il sindacato dei pensionati, negli ultimi giorni, ha evidenziato la palese ingiustizia che potrebbe scaturire dall'applicazione dell'IMU introdotta ex articolo 13, decreto-legge n. 201 del 2011 cosiddetto decreto «Salva Italia», qualora non venisse specificato che l'aliquota più bassa si applichi all'abitazione principale e alle abitazioni assimilate all'abitazione principale;
il comma 2 ex articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, infatti, definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 126, che aveva stabilito, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, era precisato che «per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente - che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale - ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 173, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica;
per quanto riguarda, invece, le fattispecie degli immobili assimilati all'abitazione principale, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 126 rinviava alle assimilazioni effettuate dai singoli Comuni con regolamento o delibera comunale vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
questa disposizione deve essere letta in combinato disposto con altre norme vigenti in materia, che con essa vanno ad interferire. Il riferimento corre, in primo luogo, all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, negando tale potestà esclusivamente per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, dell'aliquota massima dei singoli tributi, e dispone che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti;
la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 93 del 2008 si coordinava perfettamente con il disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove prevedeva, appunto, l'esclusione dall'ICI - oltre che delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale secondo la definizione ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1992 - delle unità immobiliari che i Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, abbiano inteso equiparare alle stesse;
l'unico limite, che il legislatore del 2008 poneva ai Comuni per il riconoscimento dell'assimilazione, consisteva nella necessità che la stessa fosse effettuata con regolamento o delibera comunale vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 93 del 2008;
la norma contenuta nell'articolo l, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2008 deve poi coordinarsi anche con le ipotesi di assimilazione espressamente previste da alcune disposizioni di legge già vigenti in materia. Si tratta, innanzi tutto, dell'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette al Comune di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Si tratta, altresì, dell'articolo 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la possibilità di considerare abitazioni principali - con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste - quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;
tassare l'abitazione principale è profondamente ingiusto perché significa colpire un bene primario incidendo due volte sul frutto del lavoro e del risparmio in netta violazione del principio costituzionale di cui all'articolo 53 che sancisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva secondo il criterio della progressività. Ancor più iniquo è non considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,

impegna il Governo

ad emanare una propria circolare e ad adottare comunque ulteriori iniziative al fine di specificare in modo incontrovertibile che nella applicazione della tassazione IMU, sia considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
9/4940-B/50.Rondini, Laura Molteni, Girlanda, Scandroglio.

La Camera,
premesso che:
tassare l'abitazione principale è profondamente ingiusto perché significa colpire un bene primario incidendo due volte sul frutto del lavoro e del risparmio in netta violazione del principio costituzionale di cui all'articolo 53 che sancisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva secondo il criterio della progressività. Ancor più iniquo è non considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
in merito alla detrazione Imu, per ogni figlio residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è necessario chiarire la sua applicabilità anche per i padri separati, «i nuovi poveri», costretti a lasciare l'abitazione familiare, che debbono trovarsi un nuovo alloggio. Una nuova casa nella quale potranno, sia pure temporaneamente e a seconda dei casi, accogliere i loro figli. Considerato, infatti, che la legge 54/2006 non prevede, in caso di divorzio, la doppia residenza dei figli, questi genitori sarebbero esclusi dalla predetta detrazione IMU;
la questione separazioni è veramente delicata, e ha una rilevante valenza sociale. La separazione, infatti, oltre ad essere il fallimento di un progetto di vita, assume caratteri di natura finanziaria. Il coniuge che deve, a seguito dell'ordinanza di separazione del tribunale, lasciare la casa coniugale di proprietà, corrispondere un assegno di mantenimento e pagare un affitto per quella dove alloggerà, in particolar modo in un periodo di crisi come quello che sta attraversando il nostro Paese, si trova ad affrontare una condizione economica estremamente difficile,

impegna il Governo

ad emanare una propria circolare al fine di chiarire l'applicabilità delle detrazioni IMU per i figli a carico anche ai genitori separati che si trovino nelle condizioni di cui in premessa.
9/4940-B/51.Laura Molteni, Girlanda.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame ha introdotto la sperimentazione per un anno per i Comuni più grandi (con oltre 250mila abitanti) della nuova «social card» per cittadini comunitari e extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo in condizioni di indigenza; la congiuntura economica internazionale che ha investito anche il nostro Paese impone interventi volti a tutelare il potere d'acquisto delle famiglie;
la famiglia rappresenta il primo ammortizzatore sociale, in quanto assolvendo ai suoi compiti, quali l'educazione dei figli, la presa in carico delle persone anziane e la tendenza al risparmio garantisce il funzionamento del sistema sociale anche nei periodi di crisi economica;
il principio di eguaglianza enunciato ex articolo 3 della Costituzione presuppone pari trattamento dei diritti che scaturiscono da situazioni di fatto assimilabili e diverso trattamento di situazioni di fatto non sovrapponibili;
la giurisprudenza costituzionale ha chiaramente sancito che le prestazioni di assistenza sociale debbono essere garantite anche ai cittadini extracomunitari;
gli interventi di sostegno economico alla famiglia come previsti dal combinato disposto di cui agli articoli 29 e 31 della Costituzione non possono essere annoverati tra le prestazioni di assistenza sociale;
la denatalità in Europa, e soprattutto in Italia, è ormai una emergenza. Entro il 2025 i primi Paesi europei - Italia, Spagna, Germania, Grecia - potrebbero sperimentare l'implosione demografica, ovvero la diminuzione effettiva della popolazione;
attualmente l'Europa ha un tasso di fecondità medio di 1,4 figli per donna quando il livello di sostituzione - ossia il livello che permette di mantenere l'equilibrio - è di 2,1. L'evoluzione della percentuale di popolazione giovanile sul totale: nel 1950 si attestava su una percentuale del 26,2 per cento della popolazione europea al di sotto dei 15 anni, nel 1975 al 23,7 per cento, nel 2000 si sono ridotti al 17,5 per cento;
il nostro paese deve essere da esempio nell'elaborare una linea politica di invito alla vita e operare per garantire tutte le condizioni utili ad una crescita della società incentrata sui valori di un umanesimo diffuso. Occorre, quindi, rimodulare l'azione politica sui valori fondanti della vita e della persona umana,

impegna il Governo

a farsi promotore di politiche dirette al sostegno e alla tutela della famiglia e al contrasto del fenomeno della denatalità.
9/4940-B/52.Fabi, Laura Molteni, Girlanda.

La Camera,
preso atto della necessità di procedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi al fine di alleggerire gli oneri e i vincoli a carico delle aziende e dei cittadini;
ritenute tuttavia insufficienti ed inadeguate le misure introdotte, specie quelle rivolte agli operatori del comparto agricolo, soggetti di rilevanza strategica non solo per l'attività economica svolta ma anche per quella di presidio e tutela del territorio rurale indispensabile alla conservazione e al ripristino ambientale;
considerato in particolare che, con riferimento all'attività faunistico venatoria, il suo mancato riconoscimento come attività connessa a quella agricola, limita fortemente l'operato di molte aziende agricole presenti sul territorio in forma singola o associata sotto forma di consorzi, che svolgono la duplice funzione di imprenditori agricoli e concessionari di aziende faunistico venatorie o che, pur non essendo imprenditori agricoli, svolgono comunque attività che non possono essere definite senza fini di lucro, come stabilisce l'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge n. 157 del 1992 ai fini della determinazione di attività faunistico-venatoria;
posto che, la tutela ambientale e l'attività faunistico venatoria sono oggi strettamente correlate all'attività agricola in virtù del ruolo multifunzionale ad essa attribuita anche dalla Politica Agricola Comune, per cui sarebbe opportuno valorizzare il ruolo che gli imprenditori agricoli possono svolgere in termini di servizi ambientali a favore dello sviluppo delle aree rurali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a rivedere la disciplina stabilita dalla legge n. 157 del 1992 relativamente all'inquadramento giuridico delle aziende faunistico venatorie in quanto, sebbene esse svolgano prevalentemente un'attività di tutela ambientale senza scopo di lucro e nell'interesse pubblico, hanno sviluppato nel tempo attività e servizi che possono essere ricondotti, in quanto attività connesse, alla definizione di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.
9/4940-B/53.Fogliato, Laura Molteni.

La Camera,
preso atto della necessità di procedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi al fine di alleggerire gli oneri e i vincoli a carico delle aziende e dei cittadini;
ritenute tuttavia insufficienti ed inadeguate le misure introdotte, specie quelle volte a semplificare i numerosi adempimenti burocratici previsti a carico degli imprenditori agricoli;
visto in particolare che, con riferimento alla disciplina in materia di emissioni in atmosfera di allevamenti, il decreto legislativo 152/2006 stabilisce che non siano sottoposti ad autorizzazione gli impianti effettuati in ambiente non confinato, vale a dire allevamenti il cui ciclo produttivo non preveda il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali, e dispone inoltre deroghe specifiche per gli allevamenti effettuati in ambiente confinato adottando come criterio di riferimento il numero dei capi allevati, la categoria di animali e la tipologia di allevamento;
in considerazione del ridotto potenziale inquinante degli allevamenti, con riferimento alle emissioni in atmosfera, sarebbe molto utile una riduzione dell'impatto numerico delle autorizzazioni previste, attraverso una revisione dei parametri di riferimento quali il numero di capi allevati, la categoria animale e la tipologia di stabulazione, facendole coincidere, in linea di massima, con quelle previste per le aziende già sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale AIA,

impegna il Governo

a rivedere la normativa prevista in materia di emissioni in atmosfera di allevamenti al fine di estendere le categorie di allevamenti esonerati dall'obbligo di autorizzazione.
9/4940-B/54.Rainieri, Laura Molteni.

La Camera,
considerata necessità di procedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi al fine di alleggerire gli oneri e i vincoli a carico delle aziende e dei cittadini e contribuire quindi a rilanciare lo sviluppo e la crescita, specie nei settori strategici quali il comparto primario;
visto che l'attuale crisi economica colpisce particolarmente il settore agricolo, già danneggiato dall'aumento dei costi di produzione, dalla fluttuazione dei prezzi, dalla instabilità dei mercati e dalla speculazione internazionale sulle materie prime;
considerato che l'estensione dell'imposta municipale propria ai fabbricati rurali, sia ad uso abitativo che strumentale, e la rivalutazione dei terreni agricoli fino al 60 per cento del valore, ai fini del calcolo della base imponibile, disposte dal decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 214/2011, si traduce in un incremento del peso fiscale a carico degli agricoltori con ricadute devastanti sui costi di produzione e conseguenti diminuzioni degli utili per l'intero settore che vede a rischio sopravvivenza molte piccole aziende agricole;
preso atto della contrarietà manifestata dal mondo agricolo e dalle forze politiche in merito alla nuova tassazione degli immobili rurali che, inopportunamente penalizza un settore ad alta patrimonializzazione ma a bassa redditività, e che andrebbe invece favorito in quanto componente strategica, con oltre 240 prodotti DOP e IGP, della crescita economica del Paese,

impegna il Governo

a valutare con urgenza la necessità di escludere dall'imposizione dell'imposta municipale unica le abitazioni e i fabbricati rurali e a ripristinare le attuali agevolazioni a favore dei terreni agricoli al fine di non danneggiare ulteriormente un settore già in forte crisi ed essenziale alla ripresa economica nazionale.
9/4940-B/55.Callegari, Laura Molteni, Volpi, Messina, Pili, Belcastro, Bellotti, Fogliato.

La Camera,
premesso che:
il Tiro a segno, come quasi tutte le attività sportive, trae le sue origini dalla pratica militare;
esempio letterari di Tiro a segno si hanno nell'Odissea, nella leggenda di Robin Hood ed in quella di Guglielmo Tell;
attualmente tiro a segno indica l'attività di tiro ad un bersaglio di carta o elettronico, con armi da fuoco o ad aria, distinguendosi così dalle discipline del tiro a volo e del tiro con l'arco ed è presente come disciplina olimpica;
le prime società di tiro a segno a scopi militari vennero costituite in Italia a seguito del Regio Decreto 1o aprile 1861 che stanziava un contributo dello Stato a loro favore. La prima gara nazionale si svolse a Torino dal 21 al 27 giugno 1863;
l'emissione dei certificati di idoneità al maneggio delle armi è compito delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale. Sotto la propria responsabilità, il Presidente rilascia il certificato comprovando che il Socio candidato è idoneo al maneggio delle armi avendo superato il corso di lezioni di tiro;
il comma 6 dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110 recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi» stabilisce che coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire anche il titolare di licenza di campo di tiro o poligono privato, autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra coloro che possono rilasciare il certificato d'idoneità al maneggio delle armi.
9/4940-B/58.Pini, Laura Molteni, Bragantini, Vanalli.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame precisa nuovi ambiti e poteri per la definizione della nozione di lievi difformità in materia edilizia;
una delle fattispecie più controverse è quella delle parziali difformità dalla sagoma dell'edificio nelle ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione ove, pur nei limiti dei preesistenti volumi e superfici, risulta spesso impossibile e talvolta persino sbagliato, sotto il profilo della qualità architettonica, il mantenimento della stessa identica sagoma;
il tema è assai rilevante poiché si impedisce in tal modo la riqualificazione urbana che invece dovrebbe essere la principale modalità dell'intervento edilizio,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa idonea affinché la modifica della sagoma nelle ristrutturazioni di immobili non vincolati sia esclusa dalla nozione di difformità edilizie.
9/4940-B/60. Mantini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame precisa nuovi ambiti e poteri per la definizione della nozione di lievi difformità in materia edilizia;
una delle fattispecie più controverse è quella delle parziali difformità dalla sagoma dell'edificio nelle ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione ove, pur nei limiti dei preesistenti volumi e superfici, risulta spesso impossibile e talvolta persino sbagliato, sotto il profilo della qualità architettonica, il mantenimento della stessa identica sagoma;
il tema è assai rilevante poiché si impedisce in tal modo la riqualificazione urbana che invece dovrebbe essere la principale modalità dell'intervento edilizio,

impegna il Governo

a valutare sul piano normativo la possibilità che la modifica della sola sagoma nelle ristrutturazioni di immobili non vincolati sia esclusa dalla nozione di difformità edilizie.
9/4940-B/60. (Testo modificato nel corso della seduta)Mantini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13 del provvedimento interviene con delle modifiche all'articolo 119 del Codice della strada in materia di rinnovo della patente da parte dei guidatori ultraottantenni prevedendo, per questa categoria di utenti, che non sia più obbligatorio sottoporsi a visita medica presso la commissione medica;
il medesimo articolo del Codice della strada prevede che comunque i soggetti affetti da diabete debbano sottoporsi a visita medica per l'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria superiore;
relativamente al rinnovo della patente di categoria B, il guidatore diabetico deve eseguire una visita oculistica con esame fundus ed attestazione di acuità visiva, una visita cardiologica e un elettrocardiogramma, una visita neurologica, un controllo della glicemia e emoglobina presso il centro diabetologico e, in caso di complicanze di qualsiasi natura, il paziente deve comunque sottoporsi anche ad una visita presso la commissione medica, composta anche da un diabetologo;
la presenza all'interno delle commissioni mediche locali di un medico specialista diabetologo ha determinato rilevanti problemi organizzativi, dal momento che non è risultato possibile inserire stabilmente il diabetologo all'interno delle commissioni, in considerazione del ridotto numero di soggetti affetti da diabete che si sottopongono a rinnovo. Tale circostanza ha creato enormi ritardi nella valutazione dei soggetti affetti da diabete, dato che la convocazione a visita medica è subordinata sempre alla disponibilità del medico specialista diabetologo;
ulteriori complicazioni sono sopravvenute per il rinnovo della patente da parte dei soggetti diabetici: la direttiva dell'Unione Europea 2009/112/CE, recepita dal Ministero delle infrastrutture con il decreto ministeriale del 30 novembre 2010, prevede la riduzione della validità della patente e l'obbligo del medico di segnalare ipoglicemie gravi ed eventuali modifiche di terapia alla motorizzazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per semplificare le procedure burocratiche necessarie al rinnovo della patente per le persone affette da diabete.
9/4940-B/61. Buonanno, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13 del provvedimento interviene con delle modifiche all'articolo 119 del Codice della strada in materia di rinnovo della patente da parte dei guidatori ultraottantenni prevedendo, per questa categoria di utenti, che non sia più obbligatorio sottoporsi a visita medica presso la commissione medica;
il medesimo articolo del Codice della strada prevede che comunque i soggetti affetti da diabete debbano sottoporsi a visita medica per l'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria superiore;
relativamente al rinnovo della patente di categoria B, il guidatore diabetico deve eseguire una visita oculistica con esame fundus ed attestazione di acuità visiva, una visita cardiologica e un elettrocardiogramma, una visita neurologica, un controllo della glicemia e emoglobina presso il centro diabetologico e, in caso di complicanze di qualsiasi natura, il paziente deve comunque sottoporsi anche ad una visita presso la commissione medica, composta anche da un diabetologo;
la presenza all'interno delle commissioni mediche locali di un medico specialista diabetologo ha determinato rilevanti problemi organizzativi, dal momento che non è risultato possibile inserire stabilmente il diabetologo all'interno delle commissioni, in considerazione del ridotto numero di soggetti affetti da diabete che si sottopongono a rinnovo. Tale circostanza ha creato enormi ritardi nella valutazione dei soggetti affetti da diabete, dato che la convocazione a visita medica è subordinata sempre alla disponibilità del medico specialista diabetologo;
ulteriori complicazioni sono sopravvenute per il rinnovo della patente da parte dei soggetti diabetici: la direttiva dell'Unione Europea 2009/112/CE, recepita dal Ministero delle infrastrutture con il decreto ministeriale del 30 novembre 2010, prevede la riduzione della validità della patente e l'obbligo del medico di segnalare ipoglicemie gravi ed eventuali modifiche di terapia alla motorizzazione,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per semplificare le procedure burocratiche necessarie al rinnovo della patente per le persone affette da diabete.
9/4940-B/61. (Testo modificato nel corso della seduta)Buonanno, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il Senato ha reintrodotto - alla tabella A prevista dall'articolo 62 del provvedimento in esame - il comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 (Protezione Civile), che era stato invece abrogato in prima lettura dalla Camera, in virtù dell'approvazione in Commissione di un emendamento dei relatori e fatto proprio dal maxi-emendamento del Governo;
in pratica, detto comma 5-quinquies, soppresso dalla Camera e «resuscitato» al Senato, prevede un meccanismo automatico che, in caso di utilizzo delle risorse del «Fondo spese impreviste» per calamità naturali, dette risorse debbano essere obbligatoriamente reintegrate attraverso un aumento delle accise sulle benzine;
dovrebbero essere individuate altre modalità di reintegro automatico del fondo che non sia solo (come ora previsto) attraverso l'aumento delle accise dei carburanti. E questo soprattutto in considerazione della crescita «esponenziale» e ormai insostenibile dei prezzi dei carburanti;
ricordiamo che il suddetto articolo 5 della legge n. 225 del 1992, interviene sullo stato di emergenza e sui poteri di ordinanza;
in particolare, il comma 5-quinquies dell'articolo 5 citato, prevedeva, nel suo primo periodo (dichiarato illegittimo dalla Consulta con la recente sentenza n. 22 del 2012, al pari del precedente comma 5-quater, che prevedeva il potere/dovere del Presidente della regione colpita da calamità di innalzare l'imposizione fiscale sulle benzine), che qualora le misure adottate dal Presidente della regione non fossero state sufficienti, si sarebbero potute utilizzare le risorse del Fondo di protezione civile;
la parte del comma 5-quinquies successiva al primo periodo dispone invece - come abbiamo visto - che, qualora sia utilizzato il Fondo spese impreviste (istituito presso il Ministero dell'economia), questo deve essere obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio usato come carburante;
si riapre, dunque, la strada per aumenti dell'accisa sui carburanti allo scopo di alimentare, in caso di necessità, il fondo per le calamità naturali;
il fondo per le spese impreviste collegate alle calamità naturali, in alternativa, potrebbe essere reintegrato (in caso di suo utilizzo), ad esempio, da aumenti delle aliquote del Preu, il prelievo unico sui giochi, invece di essere reintegrato da aumenti delle accise sui carburanti;
se, ad esempio, si disponesse un leggero incremento dello 0,5 per cento delle aliquote del prelievo erariale unico (PREU) sui giochi, essendo la base imponibile (le somme giocate) superiore ai 60 miliardi di euro (circa 80 miliardi nel 2011), il gettito aggiuntivo sarebbe pari a circa 300-400 milioni di euro,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di modalità alternative di finanziamento del Fondo spese impreviste citato per non gravare ulteriormente sui costi dei carburanti già particolarmente alti, soprattutto per un incidenza del peso fiscale che supera il 57 per cento del costo per gli utenti.
9/4940-B/62. Borghesi, Mura, Palagiano, Barbato, Messina, Paladini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene diverse disposizioni riguardanti i trasporti, in particolare all'articolo 11, in materia ambientale (articoli 23 e 24), e per le infrastrutture energetiche strategiche (articolo 57);
il traffico marittimo è all'attenzione delle istituzioni internazionali per l'adozione di politiche di minimizzazione degli impatti ambientali relativamente ad emissioni climalteranti ed inquinamento;
in particolare, circa il 20 per cento dell'inquinamento delle città portuali è causato dalle emissioni prodotte dalle navi in sosta alimentati da generatori diesel, mentre il funzionamento dei motori che alimentano i servizi di bordo delle navi in sosta è causa dell'inquinamento acustico anche durante le ore notturne. Si pensi che una grande nave di crociera (con potenza motori ausiliari pari a 10 MW e consumo specifico di 220 g/kWh e con tipologia di carburante MGO zolfo 0,1 per cento) in sosta per dieci ore nel porto produce 69,00 tonnellate di CO2, emette 1,39 tonnellate di NOX, 0,04 tonnellate di SOX nonché 0,03 di PM;
una soluzione alle problematiche ambientali dei porti è il c.d. cold ironing che consiste nell'alimentazione elettrica della nave durante la sosta in porto attraverso la connessione con un sistema da terra e lo spegnimento dei motori ausiliari di bordo;
l'adozione dell'alimentazione elettrica delle navi (OPS) consente l'azzeramento di tutti gli inquinanti locali nelle città portuali (NOX, CO, PM) e delle emissioni inquinanti a livello nazionale. Il cold ironing permette di abbattere le emissioni di CO2 di almeno il 30 per cento e di oltre il 95 per cento dell'ossido di azoto e delle polveri sottili. Senza contare il drastico abbattimento dell'inquinamento acustico;
l'obiettivo dovrebbe essere quello di prevedere, nell'ambito delle esigenze di sviluppo e valorizzazione ambientale dell'intero sistema portuale ed ai fini dell'implementazione del sistema di cold ironing, che le autorità portuali siano competenti sia sulla programmazione delle installazioni delle infrastrutture di ricarica al fine di promuovere la mobilità elettrica per la movimentazione dei passeggeri e delle merci nell'area portuale, sia dell'elettrificazione delle banchine;
inoltre, si dovrebbe prevedere la possibilità per il Piano regolatore portuale di prevedere aree destinate all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Infatti, la produzione di energia da fonti rinnovabili unitamente all'adozione della mobilità elettrica e illuminazione delle aree con sistemi LED comporta un risparmio energetico del 40 per cento a favore di tutto il sistema portuale;
inoltre, al fine di incentivare lo sviluppo del sistema di alimentazione elettrica delle navi ormeggiate nei porti, è necessario prevedere un regime fiscale per l'energia elettrica equivalente a quello agevolato oggi previsto per i carburanti destinati al rifornimento delle navi;
queste misure comporterebbero benefici economici ed occupazionali:
a) investimenti di circa 15 milioni di euro per ogni banchina dotata di infrastruttura OPS (in termini occupazionali: 150 FTE per banchina);
b) investimenti di circa 2-6 milioni di euro per produzione da fonti rinnovabili;
ai termini economici di cui sopra va aggiunto l'indotto industriale a seguito di adattamento/adozione di navi predisposte per OPS,

impegna il Governo:

a prevedere nel Piano regolatore portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'individuazione di aree da destinare alla fornitura di energia elettrica alle navi;
a prevedere in capo alle autorità portuali l'installazione di infrastrutture di ricarica portuale elettrica;
a estendere alla fornitura di energia elettrica destinata al rifornimento dei natanti il medesimo regime fiscale previsto per i carburanti utilizzati dai natanti stessi.
9/4940-B/63. Monai, Piffari, Cimadoro, Paladini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene diverse disposizioni riguardanti i trasporti, in particolare all'articolo 11, in materia ambientale (articoli 23 e 24), e per le infrastrutture energetiche strategiche (articolo 57);
il traffico marittimo è all'attenzione delle istituzioni internazionali per l'adozione di politiche di minimizzazione degli impatti ambientali relativamente ad emissioni climalteranti ed inquinamento;
in particolare, circa il 20 per cento dell'inquinamento delle città portuali è causato dalle emissioni prodotte dalle navi in sosta alimentati da generatori diesel, mentre il funzionamento dei motori che alimentano i servizi di bordo delle navi in sosta è causa dell'inquinamento acustico anche durante le ore notturne. Si pensi che una grande nave di crociera (con potenza motori ausiliari pari a 10 MW e consumo specifico di 220 g/kWh e con tipologia di carburante MGO zolfo 0,1 per cento) in sosta per dieci ore nel porto produce 69,00 tonnellate di CO2, emette 1,39 tonnellate di NOX, 0,04 tonnellate di SOX nonché 0,03 di PM;
una soluzione alle problematiche ambientali dei porti è il c.d. cold ironing che consiste nell'alimentazione elettrica della nave durante la sosta in porto attraverso la connessione con un sistema da terra e lo spegnimento dei motori ausiliari di bordo;
l'adozione dell'alimentazione elettrica delle navi (OPS) consente l'azzeramento di tutti gli inquinanti locali nelle città portuali (NOX, CO, PM) e delle emissioni inquinanti a livello nazionale. Il cold ironing permette di abbattere le emissioni di CO2 di almeno il 30 per cento e di oltre il 95 per cento dell'ossido di azoto e delle polveri sottili. Senza contare il drastico abbattimento dell'inquinamento acustico;
l'obiettivo dovrebbe essere quello di prevedere, nell'ambito delle esigenze di sviluppo e valorizzazione ambientale dell'intero sistema portuale ed ai fini dell'implementazione del sistema di cold ironing, che le autorità portuali siano competenti sia sulla programmazione delle installazioni delle infrastrutture di ricarica al fine di promuovere la mobilità elettrica per la movimentazione dei passeggeri e delle merci nell'area portuale, sia dell'elettrificazione delle banchine;
inoltre, si dovrebbe prevedere la possibilità per il Piano regolatore portuale di prevedere aree destinate all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Infatti, la produzione di energia da fonti rinnovabili unitamente all'adozione della mobilità elettrica e illuminazione delle aree con sistemi LED comporta un risparmio energetico del 40 per cento a favore di tutto il sistema portuale;
inoltre, al fine di incentivare lo sviluppo del sistema di alimentazione elettrica delle navi ormeggiate nei porti, è necessario prevedere un regime fiscale per l'energia elettrica equivalente a quello agevolato oggi previsto per i carburanti destinati al rifornimento delle navi;
queste misure comporterebbero benefici economici ed occupazionali:
a) investimenti di circa 15 milioni di euro per ogni banchina dotata di infrastruttura OPS (in termini occupazionali: 150 FTE per banchina);
b) investimenti di circa 2-6 milioni di euro per produzione da fonti rinnovabili;
ai termini economici di cui sopra va aggiunto l'indotto industriale a seguito di adattamento/adozione di navi predisposte per OPS,

impegna il Governo

a prevedere nel Piano regolatore portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'individuazione di aree da destinare alla fornitura di energia elettrica alle navi.
9/4940-B/63. (Testo modificato nel corso della seduta)Monai, Piffari, Cimadoro, Paladini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in titolo reca una innovazione nelle procedure inerenti al «cambio di residenza in tempo reale»;
a decorrere dal 1o gennaio 2012, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 delle legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati hanno validità esclusivamente nei rapporti tra privati, mentre le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere o accettare i certificati che sono sostituiti da autocertificazioni. Le modifiche sono dirette a consentire una completa «decertificazione» nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i privati e prevedono che nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà;
ne consegue che le amministrazioni pubbliche e quindi anche il Comune appone su ogni certificato rilasciato, a pena di nullità, la seguente dicitura: «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»;
ne deriva - stante il contenuto della norma - l'impossibilità per le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi di accettare le certificazioni e/o di richiederle al privato. L'attuazione di queste disposizioni richiede un profondo cambiamento nei comportamenti quotidiani delle pubbliche amministrazioni, pertanto anche nei procedimenti gestiti dalle questure non devono essere più allegati quei certificati, necessari per l'inoltro dell'istanza di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno, i cui dati sono reperibili presso un archivio gestito da una pubblica amministrazione italiana ma allegare il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
l'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non appare coordinato con le modifiche introdotte dall'articolo 15 della citata legge n. 183 del 2011, in modo da determinare un'incertezza interpretativa in ordine all'applicabilità o meno dell'istituto della decertificazione anche agli stranieri non comunitari;
tale incertezza peraltro si riverbera in un appesantimento procedurale per gli uffici pubblici, in particolare comunali, che dovrebbero applicare prassi differenti a seconda della nazionalità dei soggetti istanti, contravvenendo anche all'obiettivo di deflazione burocratica insito nella norma, con l'ulteriore rischio che tali prassi possano non essere uniformi tra le diverse amministrazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di sua competenza, le misure necessarie a sciogliere l'indicata incertezza interpretativa, rendendo applicabili gli istituti di semplificazione a tutti i soggetti in relazione ai loro rapporti con la pubblica amministrazione, con ciò estendendo le nuove misure di «decertificazione» ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia in ordine agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
9/4940-B/64. Favia, Evangelisti, Di Stanislao, Paladini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 53 del disegno di legge in esame prevede l'approvazione di un «Piano nazionale di edilizia scolastica» per la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici. Detto piano deve comprendere la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate in tale ambito;
peraltro il medesimo articolo dispone che, nelle more dell'approvazione del suddetto Piano nazionale, il CIPE approva un «Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici», nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia;
in questi ultimi dieci anni si sono succedute una consistente quantità di norme e di stanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
una parte delle risorse sono state individuate nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001) con l'approvazione di due piani straordinari di messa in sicurezza, mentre nuove risorse sono state quindi previste nell'ambito della programmazione dell'edilizia scolastica prevista dalla legge n. 23 del 1996 (Norme per l'edilizia scolastica.). A ciò si aggiungono gli ulteriori interventi finalizzati all'adeguamento antisismico delle strutture scolastiche, avviato con la finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007);
vanno inoltre ricordati la legge n. 296 del 2006, il decreto legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, il decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009 (relativamente alla regione Abruzzo), il decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, la legge n. 183 del 2011, intervenuti sempre nell'ambito degli interventi per la sicurezza delle scuole;
sempre in questo ambito, la legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 239, legge n. 191 del 2009) ha introdotto - con l'obiettivo di accelerare la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole - una versione specifica della cosiddetta «legge mancia», ovvero la possibilità (per una sola annualità) di ripartire e spartire risorse fino a 300 milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole, sulla base di criteri assolutamente discrezionali decisi da un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari. In pratica con questa norma, si è consentito alle Commissioni parlamentari di poter decidere dove e quali debbano essere gi interventi di messa in sicurezza immediatamente «cantierabili»;
nonostante quanto suesposto, il IX Rapporto su «Sicurezza qualità e comfort degli edifici scolastici», presentato da «Cittadinanzattiva» nel settembre 2011, ha evidenziato come il 28 per cento delle scuole italiane è privo delle certificazioni e dei requisiti di base previsti dalla normativa vigente e che meno di una scuola su due fra quelle monitorate possiede il certificato di agibilità statica (41 per cento);
dal medesimo rapporto emerge, inoltre, che il 42 per cento delle scuole analizzate si trova in zona sismica e che lo stato della manutenzione è assolutamente inadeguato. La percentuale è quasi la stessa nel caso della certificazione igienico-sanitaria, presente solo nel 40 per cento dei casi,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative volte ad accorpare, coordinare e rendere più omogenea la numerosa normativa vigente in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle risorse finanziarie complessivamente ad essa assegnata, al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza degli interventi previsti in materia;
a valutare l'opportunità di rivedere i vincoli conseguenti al Patto di stabilità, al fine di consentire agli enti territoriali di poter effettuare gli opportuni lavori di messa in sicurezza delle scuole.
9/4940-B/65. Piffari, Zazzera, Palagiano, Paladini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 53 del disegno di legge in esame prevede l'approvazione di un «Piano nazionale di edilizia scolastica» per la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici. Detto piano deve comprendere la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate in tale ambito;
peraltro il medesimo articolo dispone che, nelle more dell'approvazione del suddetto Piano nazionale, il CIPE approva un «Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici», nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia;
in questi ultimi dieci anni si sono succedute una consistente quantità di norme e di stanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
una parte delle risorse sono state individuate nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001) con l'approvazione di due piani straordinari di messa in sicurezza, mentre nuove risorse sono state quindi previste nell'ambito della programmazione dell'edilizia scolastica prevista dalla legge n. 23 del 1996 (Norme per l'edilizia scolastica.). A ciò si aggiungono gli ulteriori interventi finalizzati all'adeguamento antisismico delle strutture scolastiche, avviato con la finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007);
vanno inoltre ricordati la legge n. 296 del 2006, il decreto legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, il decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009 (relativamente alla regione Abruzzo), il decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, la legge n. 183 del 2011, intervenuti sempre nell'ambito degli interventi per la sicurezza delle scuole;
sempre in questo ambito, la legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 239, legge n. 191 del 2009) ha introdotto - con l'obiettivo di accelerare la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole - una versione specifica della cosiddetta «legge mancia», ovvero la possibilità (per una sola annualità) di ripartire e spartire risorse fino a 300 milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole, sulla base di criteri assolutamente discrezionali decisi da un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari. In pratica con questa norma, si è consentito alle Commissioni parlamentari di poter decidere dove e quali debbano essere gi interventi di messa in sicurezza immediatamente «cantierabili»;
nonostante quanto suesposto, il IX Rapporto su «Sicurezza qualità e comfort degli edifici scolastici», presentato da «Cittadinanzattiva» nel settembre 2011, ha evidenziato come il 28 per cento delle scuole italiane è privo delle certificazioni e dei requisiti di base previsti dalla normativa vigente e che meno di una scuola su due fra quelle monitorate possiede il certificato di agibilità statica (41 per cento);
dal medesimo rapporto emerge, inoltre, che il 42 per cento delle scuole analizzate si trova in zona sismica e che lo stato della manutenzione è assolutamente inadeguato. La percentuale è quasi la stessa nel caso della certificazione igienico-sanitaria, presente solo nel 40 per cento dei casi,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte ad accorpare, coordinare e rendere più omogenea la numerosa normativa vigente in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle risorse finanziarie complessivamente ad essa assegnata, al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza degli interventi previsti in materia.
9/4940-B/65. (Testo modificato nel corso della seduta)Piffari, Zazzera, Palagiano, Paladini.

La Camera,
premesso che:
la Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica («direttiva quadro»);
la «direttiva quadro» fa parte del «Pacchetto Telecom» che mira a rifondere il quadro normativo delle telecomunicazioni per rendere il settore delle comunicazioni elettroniche più concorrenziale. Questo nuovo quadro normativo è costituito dalla direttiva in oggetto e da quattro direttive specifiche, ossia: la direttiva relativa all'autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»); la direttiva relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate e alla loro interconnessione (direttiva «accesso»); la direttiva relativa al servizio universale (direttiva «servizio universale»); la direttiva sul trattamento dei dati personali (direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche»);
a tale pacchetto si aggiunge la decisione relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio (decisione «spettro radio»). Il «Pacchetto Telecom» è stato modificato nel dicembre 2009 dalle due direttive «Legiferare meglio» e «Diritto dei cittadini», nonché dall'istituzione di un organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC);
lo scorso febbraio il Parlamento europeo ha approvato un accordo con i governi nazionali sul modo migliore per riallocare le frequenze dello spettro radio - liberate dal passaggio dalla televisione analogica a quella digitale - per nuovi usi, quali i servizi senza fili a banda larga per la telefonia mobile. Tutto ciò consentirà di gestire la crescita esponenziale nell'uso dei servizi a banda larga senza fili;
la prima politica europea in materia di spettro radio permetterà all'Unione di riconquistare la leadership mondiale nella comunicazione senza fili. Ottimizzerà l'uso delle frequenze a vantaggio di tutti gli utenti di smartphone e altre piattaforme digitali mobili. Il Programma in materia di spettro radio è parte integrante della creazione di un mercato digitale unico europeo;
l'assegnazione delle frequenze radio spetta alle autorità nazionali e non all'UE, ma le regole su come suddividere lo spettro tra i fornitori di Internet e gli utenti devono essere concordate a livello europeo.
sulla base dell'accordo, la banda a 800 MHz, attualmente utilizzata per la TV, dovrebbe essere liberata in tutti gli Stati membri dell'UE per i servizi senza fili a banda larga, dal 10 gennaio 2013. Ciò contribuirà a creare un mercato paneuropeo delle telecomunicazioni, dove i nuovi servizi saranno in grado di creare opportunità e crescita per i 500 milioni di consumatori europei;
su richiesta del Parlamento, entro il 2015, dovrebbero essere assegnati al traffico dati mobile almeno 1200 MHz, afferma la normativa già approvata dai governi nazionali. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare, entro il lo gennaio 2015, se vi sia la necessità di armonizzare le bande di frequenze supplementari per gestire la crescita del traffico dati senza fili;
il comma 2-quater dell'articolo 47, introdotto durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati e poi sostituito dal Senato, è finalizzato a favorire diffusione e concorrenzialità dei servizi digitali;
le tecnologie dell'informazione sono una componente fondamentale della strategia dell'Europa per la crescita economica, che trova espressione soprattutto nell'agenda digitale, il piano che delinea le politiche e le misure per sfruttare al massimo la rivoluzione digitale a vantaggio di tutti;
per promuovere un'economia efficiente e competitiva le imprese e i cittadini devono avere accesso a un'infrastruttura delle telecomunicazioni conveniente e di qualità e a un'ampia gamma di servizi e tutti devono poter acquisire le competenze necessarie per vivere e lavorare nell'era dell'informazione,

impegna il Governo

ad avviare ulteriori azioni al fine di allinearci alle politiche dell'UE in materia di telecomunicazioni con l'obiettivo di migliorare le reti e i servizi strategici di telecomunicazioni, promuovere l'innovazione nel settore della telefonia fissa e mobile, della trasmissione di dati e della radiodiffusione, incoraggiare la concorrenza, garantire ai consumatori un trattamento equo.
9/4940-B/66. Di Stanislao, Paladini.

La Camera,
premesso che:
la Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica («direttiva quadro»);
la «direttiva quadro» fa parte del «Pacchetto Telecom» che mira a rifondere il quadro normativo delle telecomunicazioni per rendere il settore delle comunicazioni elettroniche più concorrenziale. Questo nuovo quadro normativo è costituito dalla direttiva in oggetto e da quattro direttive specifiche, ossia: la direttiva relativa all'autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»); la direttiva relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate e alla loro interconnessione (direttiva «accesso»); la direttiva relativa al servizio universale (direttiva «servizio universale»); la direttiva sul trattamento dei dati personali (direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche»);
a tale pacchetto si aggiunge la decisione relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio (decisione «spettro radio»). Il «Pacchetto Telecom» è stato modificato nel dicembre 2009 dalle due direttive «Legiferare meglio» e «Diritto dei cittadini», nonché dall'istituzione di un organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC);
lo scorso febbraio il Parlamento europeo ha approvato un accordo con i governi nazionali sul modo migliore per riallocare le frequenze dello spettro radio - liberate dal passaggio dalla televisione analogica a quella digitale - per nuovi usi, quali i servizi senza fili a banda larga per la telefonia mobile. Tutto ciò consentirà di gestire la crescita esponenziale nell'uso dei servizi a banda larga senza fili;
la prima politica europea in materia di spettro radio permetterà all'Unione di riconquistare la leadership mondiale nella comunicazione senza fili. Ottimizzerà l'uso delle frequenze a vantaggio di tutti gli utenti di smartphone e altre piattaforme digitali mobili. Il Programma in materia di spettro radio è parte integrante della creazione di un mercato digitale unico europeo;
l'assegnazione delle frequenze radio spetta alle autorità nazionali e non all'UE, ma le regole su come suddividere lo spettro tra i fornitori di Internet e gli utenti devono essere concordate a livello europeo;
sulla base dell'accordo, la banda a 800 MHz, attualmente utilizzata per la TV, dovrebbe essere liberata in tutti gli Stati membri dell'UE per i servizi senza fili a banda larga, dal 10 gennaio 2013. Ciò contribuirà a creare un mercato paneuropeo delle telecomunicazioni, dove i nuovi servizi saranno in grado di creare opportunità e crescita per i 500 milioni di consumatori europei;
su richiesta del Parlamento, entro il 2015, dovrebbero essere assegnati al traffico dati mobile almeno 1200 MHz, afferma la normativa già approvata dai governi nazionali. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare, entro il lo gennaio 2015, se vi sia la necessità di armonizzare le bande di frequenze supplementari per gestire la crescita del traffico dati senza fili;
il comma 2-quater dell'articolo 47, introdotto durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati e poi sostituito dal Senato, è finalizzato a favorire diffusione e concorrenzialità dei servizi digitali;
le tecnologie dell'informazione sono una componente fondamentale della strategia dell'Europa per la crescita economica, che trova espressione soprattutto nell'agenda digitale, il piano che delinea le politiche e le misure per sfruttare al massimo la rivoluzione digitale a vantaggio di tutti;
per promuovere un'economia efficiente e competitiva le imprese e i cittadini devono avere accesso a un'infrastruttura delle telecomunicazioni conveniente e di qualità e a un'ampia gamma di servizi e tutti devono poter acquisire le competenze necessarie per vivere e lavorare nell'era dell'informazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare azioni al fine di allinearci alle politiche dell'UE in materia di telecomunicazioni con l'obiettivo di migliorare le reti e i servizi del settore.
9/4940-B/66. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Stanislao, Paladini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dettando una interpretazione «autentica» che stravolge l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riduce le retribuzioni del personale di ruolo proveniente dagli enti locali e trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici (ITP) e disconosce i diritti acquisiti di questi lavoratori;
la Corte di cassazione ha ripetutamente riconosciuto il diritto ad una giusta retribuzione per il servizio prestato e - secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che riconosce al personale in questione «ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza» - ha emesso numerose sentenze in base alle quali centinaia di lavoratori ATA e ITP della scuola hanno ottenuto uno stipendio corrispondente all'attività lavorativa prestata;
anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, ultimamente, ha più volte riconosciuto il diritto di questi lavoratori a vedersi riconosciuta nell'ambito della propria retribuzione tutta l'anzianità di servizio maturata;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non meno di pochi mesi fa, prendendo atto delle pronunce della Corte europea, ha posto in essere un monitoraggio atto ad individuare il numero dei lavoratori interessati dalla problematica, al fine di individuare le risorse necessarie a liquidare quanto dovuto al personale ATA transitato dagli enti locali allo Stato, al quale non era stata riconosciuta la dovuta anzianità;
l'articolo 3, comma 147, della legge finanziaria 2008 stabilisce che in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, venga esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge n. 124 del 1999;
si tratta di una vicenda lunga dodici anni che riguarda moltissimi lavoratori della scuola che hanno subito un'ingiustizia per cui la Corte europea dei diritti umani ha pochi giorni fa condannato l'Italia, imponendole di trovare una soluzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto della disponibilità di risorse di finanza pubblica, di adottare provvedimenti necessari a trovare una rapida soluzione a questa macroscopica ingiustizia subita da migliaia di lavoratori della scuola, innanzitutto al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo e secondo grado;
a valutare la necessità di garantire l'applicazione della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) che prevede lo stanziamento di fondi ad hoc finalizzati a riconoscere anche economicamente le anzianità del personale transitato dagli enti locali, tanto per quello attualmente in servizio quanto per quello, nel frattempo, già cessato;
a valutare l'opportunità di assicurare un'iniziativa normativa urgente che ripristini una situazione di legalità e legittimità così come la Corte europea chiede al Governo italiano, posto che in questo senso ci sarebbero tutte le condizioni affinché quanto sopra detto possa avvenire, considerate anche le informazioni derivanti dal monitoraggio che nel frattempo il Miur dovrebbe aver portato a termine sulle anzianità di questo personale.
9/4940-B/67. De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dettando una interpretazione «autentica» che stravolge l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riduce le retribuzioni del personale di ruolo proveniente dagli enti locali e trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici (ITP) e disconosce i diritti acquisiti di questi lavoratori;
la Corte di cassazione ha ripetutamente riconosciuto il diritto ad una giusta retribuzione per il servizio prestato e - secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che riconosce al personale in questione «ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza» - ha emesso numerose sentenze in base alle quali centinaia di lavoratori ATA e ITP della scuola hanno ottenuto uno stipendio corrispondente all'attività lavorativa prestata;
anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, ultimamente, ha più volte riconosciuto il diritto di questi lavoratori a vedersi riconosciuta nell'ambito della propria retribuzione tutta l'anzianità di servizio maturata;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non meno di pochi mesi fa, prendendo atto delle pronunce della Corte europea, ha posto in essere un monitoraggio atto ad individuare il numero dei lavoratori interessati dalla problematica, al fine di individuare le risorse necessarie a liquidare quanto dovuto al personale ATA transitato dagli enti locali allo Stato, al quale non era stata riconosciuta la dovuta anzianità;
l'articolo 3, comma 147, della legge finanziaria 2008 stabilisce che in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, venga esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge n. 124 del 1999;
si tratta di una vicenda lunga dodici anni che riguarda moltissimi lavoratori della scuola che hanno subito un'ingiustizia per cui la Corte europea dei diritti umani ha pochi giorni fa condannato l'Italia, imponendole di trovare una soluzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto della disponibilità di risorse di finanza pubblica, di adottare provvedimenti necessari a trovare una rapida soluzione a questa ingiustizia.
9/4940-B/67. (Testo modificato nel corso della seduta)De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
il Senato ha modificato il decreto-legge in commento rendendo possibile la copertura degli interventi di protezione civile - con utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 - mediante corrispondente reintegrazione delle risorse attraverso l'aumento dell'accisa su benzina, benzina senza piombo e gasolio usato come carburante;
in particolare il Senato ha soppresso la voce n. 263 della Tabella A, allegata all'articolo 62 del decreto-legge in commento, recante le disposizioni da abrogare con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Per effetto di tale soppressione sono mantenute in vigore le disposizioni in materia di finanziamento delle emergenze di protezione civile contenute nell'articolo 5, comma 5-quinquies - dal secondo al quarto periodo - della legge n. 225 del 1992;
in sintesi, con la suddetta soppressione - tenuto conto della declaratoria d'illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, del 13-16 febbraio 2012, in merito all'articolo 5-quater e al primo periodo del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 - resta ferma la vigenza delle disposizioni di cui ai periodi dal secondo al quarto dello stesso comma 5-quinquies che prevedono, nel caso di utilizzo del citato fondo di riserva per le spese impreviste, la corrispondente reintegrazione mediante l'aumento dell'accisa su benzina, benzina senza piombo e gasolio usato come carburante;
l'aumento - che è deliberato dal direttore dell'Agenzia delle dogane in misura non superiore a cinque centesimi al litro e, comunque, in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva - è finalizzato anche alla copertura degli oneri derivanti dal differimento, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al comma 5-ter;
tale meccanismo - ribattezzato dall'opinione pubblica come «tassa sulle disgrazie» - ha provocato grande eco tra le associazioni dei consumatori ed in generale tra i cittadini e gli automobilisti italiani, già da tempo alle prese con la continua impennata dei prezzi di benzina e gasolio;
nel mese di marzo il prezzo della benzina ha più volte sfiorato quota 1,9 euro al litro, mentre per il diesel è stata registrata la punta massima di 1,795 euro al litro. I prezzi più alti sono stati registrati nelle Marche, Liguria e Toscana. Proprio in questi giorni una ricerca effettuata dal quotidiano Economist ha attestato che in Italia il prezzo dei carburanti alla pompa negli ultimi 12 mesi ha registrato un tasso di aumento più alto al mondo, pari al 18 per cento;
sul prezzo finale dei carburanti gravano già una serie di accise le cui finalità risultano ormai superate; si ricorda, ad esempio, l'imposta per il finanziamento della guerra di Etiopia (1935), l'imposta della crisi di Suez (1956), quella del disastro del Vajont (1963), l'imposta dell'alluvione di Firenze (1966); l'imposta del terremoto del Belice (1968), del terremoto del Friuli (1976), del terremoto dell'Irpinia (1980); della Guerra del Libano (1983); della missione in Bosnia (1996); per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri (2004): per l'acquisto di autobus ecologici (2005) e così di seguito;
l'incremento del prezzo dei carburanti ha effetto sulla crescita del tasso d'inflazione, provocando un aumento generalizzato dei prezzi, con pesanti ricadute sulla capacità di spesa delle famiglie e dei redditi e sulla crescita economica del Paese. Secondo le stime di Adiconsum i recenti aumenti dei prezzi dei carburanti hanno stimolato una crescita del tasso d'inflazione pari al 3,4 per cento su base mensile. Mediamente ogni famiglia dovrà quindi spendere per i propri acquisti circa 1.000 euro in più all'anno, con gravissime conseguenze sulla capacità d'acquisto dei cittadini messa già a dura prova dall'aumento generalizzato anche di altre imposizioni tributarie e patrimoniali,

impegna il Governo:

a predisporre un efficace monitoraggio dell'incremento dei prezzi dei carburanti e dei conseguenti effetti depressivi sulla capacità di crescita dell'economia nazionale;
a valutare l'opportunità di rivedere l'attuale imposizione fiscale sui carburanti, anche alla luce dei possibili ulteriori aumenti derivanti dalla prevista copertura degli interventi di protezione civile mediante l'aumento dell'accisa su benzina, benzina senza piombo e gasolio usato come carburante ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992.
9/4940-B/68. Lovelli, Meta.

La Camera,
premesso che:
il Senato ha modificato il decreto-legge in commento rendendo possibile la copertura degli interventi di protezione civile - con utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 - mediante corrispondente reintegrazione delle risorse attraverso l'aumento dell'accisa su benzina, benzina senza piombo e gasolio usato come carburante;
in particolare il Senato ha soppresso la voce n. 263 della Tabella A, allegata all'articolo 62 del decreto-legge in commento, recante le disposizioni da abrogare con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Per effetto di tale soppressione sono mantenute in vigore le disposizioni in materia di finanziamento delle emergenze di protezione civile contenute nell'articolo 5, comma 5-quinquies - dal secondo al quarto periodo - della legge n. 225 del 1992;
in sintesi, con la suddetta soppressione - tenuto conto della declaratoria d'illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, del 13-16 febbraio 2012, in merito all'articolo 5-quater e al primo periodo del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 - resta ferma la vigenza delle disposizioni di cui ai periodi dal secondo al quarto dello stesso comma 5-quinquies che prevedono, nel caso di utilizzo del citato fondo di riserva per le spese impreviste, la corrispondente reintegrazione mediante l'aumento dell'accisa su benzina, benzina senza piombo e gasolio usato come carburante;
l'aumento - che è deliberato dal direttore dell'Agenzia delle dogane in misura non superiore a cinque centesimi al litro e, comunque, in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva - è finalizzato anche alla copertura degli oneri derivanti dal differimento, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al comma 5-ter;
tale meccanismo - ribattezzato dall'opinione pubblica come «tassa sulle disgrazie» - ha provocato grande eco tra le associazioni dei consumatori ed in generale tra i cittadini e gli automobilisti italiani, già da tempo alle prese con la continua impennata dei prezzi di benzina e gasolio;
nel mese di marzo il prezzo della benzina ha più volte sfiorato quota 1,9 euro al litro, mentre per il diesel è stata registrata la punta massima di 1,795 euro al litro. I prezzi più alti sono stati registrati nelle Marche, Liguria e Toscana. Proprio in questi giorni una ricerca effettuata dal quotidiano Economist ha attestato che in Italia il prezzo dei carburanti alla pompa negli ultimi 12 mesi ha registrato un tasso di aumento più alto al mondo, pari al 18 per cento;
sul prezzo finale dei carburanti gravano già una serie di accise le cui finalità risultano ormai superate; si ricorda, ad esempio, l'imposta per il finanziamento della guerra di Etiopia (1935), l'imposta della crisi di Suez (1956), quella del disastro del Vajont (1963), l'imposta dell'alluvione di Firenze (1966); l'imposta del terremoto del Belice (1968), del terremoto del Friuli (1976), del terremoto dell'Irpinia (1980); della Guerra del Libano (1983); della missione in Bosnia (1996); per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri (2004): per l'acquisto di autobus ecologici (2005) e così di seguito;
l'incremento del prezzo dei carburanti ha effetto sulla crescita del tasso d'inflazione, provocando un aumento generalizzato dei prezzi, con pesanti ricadute sulla capacità di spesa delle famiglie e dei redditi e sulla crescita economica del Paese. Secondo le stime di Adiconsum i recenti aumenti dei prezzi dei carburanti hanno stimolato una crescita del tasso d'inflazione pari al 3,4 per cento su base mensile. Mediamente ogni famiglia dovrà quindi spendere per i propri acquisti circa 1.000 euro in più all'anno, con gravissime conseguenze sulla capacità d'acquisto dei cittadini messa già a dura prova dall'aumento generalizzato anche di altre imposizioni tributarie e patrimoniali,

impegna il Governo

a predisporre un efficace monitoraggio dell'incremento dei prezzi dei carburanti e dei conseguenti effetti depressivi sulla capacità di crescita dell'economia nazionale.
9/4940-B/68. (Testo modificato nel corso della seduta)Lovelli, Meta.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è stato modificato dal Senato prevedendo che, nel caso di utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 28 della legge n. 196 del 2009, per far fronte a interventi di protezione civile, ci sia l'obbligo di reintegro mediante l'aumento dell'accisa su benzina, benzina senza piombo e gasolio usato come carburante;
in particolare il Senato ha soppresso la voce n. 263 della Tabella A, allegata all'articolo 62 del decreto-legge in commento, recante le disposizioni da abrogare con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Per effetto di tale soppressione sono mantenute in vigore le disposizioni in materia di finanziamento delle emergenze di protezione civile contenute nell'articolo 5, comma 5-quinquies - dal secondo al quarto periodo - della legge n. 225 del 1992;
l'aumento è deliberato dal direttore dell'Agenzia delle dogane in misura non superiore a cinque centesimi al litro e, comunque, in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva ed è finalizzato anche alla copertura degli oneri derivanti dal differimento, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al comma 5-ter;
il prezzo del gasolio e della benzina, già da tempo in costante crescita, sta determinando una profonda crisi tra le imprese italiane dell'autotrasporto schiacciate dal generale aumento della tassazione sui carburanti che, a partire dall'aprile 2011, ha interessato le accise e l'IVA sia a livello nazionale che regionale e dal calo dei consumi derivante dall'aumento della spinta inflazionistica sui prezzi;
in attesa che le norme sulla liberalizzazione della distribuzione carburanti diventino reali e concrete, anche al fine di valutarne l'effettiva incidenza, è urgente intervenire per diminuire l'aumento indiscriminato dei prezzi dei prodotti petroliferi venduti alle pompe di benzina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre un'accisa «mobile» ossia una sua riduzione temporanea e circoscritta laddove il mancato gettito potesse essere compensato mediante le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) incassate per effetto dell'aumento stesso dei carburanti;
a valutare l'opportunità di ridurre le accise al livello minimo consentito dalle direttive comunitarie e ad assoggettare all'IVA solo il prezzo industriale dei carburanti;
in relazione ai rimborsi delle accise per l'autotrasporto, a valutare la possibilità di consentire anche il rimborso annuale oltre a quello trimestrale già previsto, per ridurre le onerose spese di gestione connesse all'espletamento delle pratiche trimestrali;
a monitorare con estrema attenzione la gestione dei prezzi dei carburanti alla pompa di benzina al fine di verificare l'esistenza di una vera concorrenza ed evitare che si creino cartelli distorsivi e anticoncorrenziali.
9/4940-B/69. Velo, Rubinato, Froner, Garofalo, Compagnon, D'Ippolito Vitale, Nunzio Francesco Testa, Bernardo, Di Girolamo, Barani, Scilipoti, Distaso.

La Camera,
in considerazione dei gravi ritardi che si registrano in tutto il territorio nazionale nei pagamenti della Pubblica Amministrazione verso i fornitori di beni e servizi;
da indagini svolte da istituti specializzati, si riscontrano debiti non saldati per circa 100 miliardi di euro, come risulta anche da alcune recenti dichiarazioni fatte alla stampa dal Ministro dello sviluppo economico;
soprattutto le piccole e medie imprese artigiane, commerciali, dei servizi e delle professioni risentono in termini pesanti di questa situazione che sta comportando scelte economicamente e socialmente devastanti per l'occupazione, con molti casi di fallimento in conseguenza dei ritardi e per le possibilità di crescita in una fase molto difficile per l'intera economia del Paese;
rilevate anche le difficoltà che le imprese, anche quelle strutturalmente in crescita, stanno affrontando nel reperimento di linee di credito presso il sistema bancario e finanziario nazionale;
a fronte di ritardi - anche di anni - nella riscossione dei crediti vantati verso le istituzioni e amministrazioni pubbliche nelle loro diverse articolazioni locali e nazionali, le imprese sono, viceversa, tenute a rispettare puntualmente le molteplici scadenze contributive e fiscali anche in condizioni di mancanza di liquidità, dovuta molto spesso proprio alle lungaggini insostenibili dei pagamenti della Pubblica Amministrazione,

impegna il Governo

a intervenire - anche con iniziativa normativa - affinché si possa assicurare un più rapido pagamento dei crediti che i fornitori vantano nei confronti delle pubbliche amministrazioni di ogni ordine, grado e settore, prevedendo anche la facoltà, per le imprese interessate, di compensare tutti i debiti tributari e contributivi, anche quelli non ancora iscritti a ruolo, con i crediti maturati nei confronti di tutti gli enti pubblici.
9/4940-B/70. Strizzolo, Scilipoti, Distaso.

La Camera,
in considerazione dei gravi ritardi che si registrano in tutto il territorio nazionale nei pagamenti della Pubblica Amministrazione verso i fornitori di beni e servizi;
da indagini svolte da istituti specializzati, si riscontrano debiti non saldati per circa 100 miliardi di euro, come risulta anche da alcune recenti dichiarazioni fatte alla stampa dal Ministro dello sviluppo economico;
soprattutto le piccole e medie imprese artigiane, commerciali, dei servizi e delle professioni risentono in termini pesanti di questa situazione che sta comportando scelte economicamente e socialmente devastanti per l'occupazione, con molti casi di fallimento in conseguenza dei ritardi e per le possibilità di crescita in una fase molto difficile per l'intera economia del Paese;
rilevate anche le difficoltà che le imprese, anche quelle strutturalmente in crescita, stanno affrontando nel reperimento di linee di credito presso il sistema bancario e finanziario nazionale;
a fronte di ritardi - anche di anni - nella riscossione dei crediti vantati verso le istituzioni e amministrazioni pubbliche nelle loro diverse articolazioni locali e nazionali, le imprese sono, viceversa, tenute a rispettare puntualmente le molteplici scadenze contributive e fiscali anche in condizioni di mancanza di liquidità, dovuta molto spesso proprio alle lungaggini insostenibili dei pagamenti della Pubblica Amministrazione,

impegna il Governo

a valutare ogni possibile iniziativa affinché si possa assicurare un più rapido pagamento dei crediti che i fornitori vantano nei confronti delle pubbliche amministrazioni di ogni ordine, grado e settore.
9/4940-B/70. (Testo modificato nel corso della seduta)Strizzolo, Scilipoti, Distaso.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, può irrogare sanzioni per violazioni dei regolamenti di attuazione delle norme in materia di diritto di cronaca, da un minimo edittale di circa 10.300 euro ad un massimo di circa 258.000 euro senza che sia fatta alcuna distinzione tra l'ambito locale o nazionale di esercizio dell'attività radiotelevisiva da parte del soggetto che ha commesso la violazione accertata. Una equiparazione che evidentemente non tiene conto del ridotto bacino di utenza delle Tv locali, che comporta nei fatti una minore incisività della violazione, oltre che delle minori capacità economiche delle stesse;
la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'emissione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Tv locali, applica il principio del cumulo materiale delle violazioni riscontrate, anziché quello del cumulo giuridico, con l'effetto di determinare, all'esito di un controllo periodico, le sanzioni stesse attraverso la moltiplicazione dell'importo edittalmente previsto per le singole violazioni per il numero delle stesse, anche in caso di un unico controllo e di un'unica contestazione;
il Governo si è già impegnato a ridurre il trattamento sanzionatorio nei confronti dell'emittenza locale, al fine di ripristinare la condizione di parità di trattamento tra le sanzioni applicabili nei confronti delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale e quelle nazionali;
alcune emittenti, già in difficoltà in questo momento di grave crisi economica, rischiano, a causa di un sistema sanzionatorio iniquo, di ridurre i livelli occupazionali per far fronte alle contestazioni dell'Agcom,

impegna il Governo:

ad intervenire con gli appositi strumenti normativi affinché le sanzioni irrogate dall'Agcom ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, siano ridotte di un decimo per le emittenti locali, in ragione del minore bacino di utenza e capacità economica;
ad intervenire con gli appositi strumenti normativi affinché le sanzioni irrogate dall'Agcom in caso di un unico controllo e di un'unica contestazione alle Tv locali vengano determinate con l'applicazione del principio del cumulo giuridico e non del cumulo materiale.
9/4940-B/71. Mazzoni, Giacomelli.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, può irrogare sanzioni per violazioni dei regolamenti di attuazione delle norme in materia di diritto di cronaca, da un minimo edittale di circa 10.300 euro ad un massimo di circa 258.000 euro senza che sia fatta alcuna distinzione tra l'ambito locale o nazionale di esercizio dell'attività radiotelevisiva da parte del soggetto che ha commesso la violazione accertata. Una equiparazione che evidentemente non tiene conto del ridotto bacino di utenza delle Tv locali, che comporta nei fatti una minore incisività della violazione, oltre che delle minori capacità economiche delle stesse;
la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'emissione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Tv locali, applica il principio del cumulo materiale delle violazioni riscontrate, anziché quello del cumulo giuridico, con l'effetto di determinare, all'esito di un controllo periodico, le sanzioni stesse attraverso la moltiplicazione dell'importo edittalmente previsto per le singole violazioni per il numero delle stesse, anche in caso di un unico controllo e di un'unica contestazione;
il Governo si è già impegnato a ridurre il trattamento sanzionatorio nei confronti dell'emittenza locale, al fine di ripristinare la condizione di parità di trattamento tra le sanzioni applicabili nei confronti delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale e quelle nazionali;
alcune emittenti, già in difficoltà in questo momento di grave crisi economica, rischiano, a causa di un sistema sanzionatorio iniquo, di ridurre i livelli occupazionali per far fronte alle contestazioni dell'Agcom,

impegna il Governo

a valutare e prospettare nelle competenti sedi l'esigenza di una diversificazione del regime sanzionatorio per le emittenti locali, in ragione del minore bacino di utenza e capacità economica.
9/4940-B/71. (Testo modificato nel corso della seduta)Mazzoni, Giacomelli.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 69 del 2009 modificava la legge n. 241 del 1990, statuendo che il procedimento amministrativo, anche per gli enti locali, dovesse concludersi al massimo in un termine di novanta giorni, stabilendo che tali termini rientravano nei livelli essenziali delle prestazioni, ma la norma transitoria che fissava il termine di un anno per l'adeguamento delle amministrazioni non venne mai inserita nell'articolato della citata legge n. 241 del 1990, modificata, pur rimanendo nella legge n. 69 del 2009;
tale mancanza ha generato la paradossale situazione di amministrazioni locali che si sono adeguate e di altre che mantengono tutt'ora termini esagerati in materia - fino ad un anno per l'apertura di attività commerciale, o 500 giorni per altri procedimenti - con grave disparità di trattamento per i cittadini;
tali termini esageratamente dilatati incidono negativamente sulla possibilità di incentivare lo sviluppo di attività economiche sul territorio italiano,

impegna il Governo

a sanare la situazione intervenendo, per quanto di propria competenza, sulle amministrazioni regionali affinché modifichino la materia riguardante l'organizzazione degli uffici di modo che gli enti locali territoriali si adeguino entro un ragionevole e breve termine (possibilmente pari a tre mesi) a quanto disposto dal mai applicato articolo 7, comma 3, della legge n. 69 del 2009, che recita: «In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.», anche prevedendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.
9/4940-B/72. Galli.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 69 del 2009 modificava la legge n. 241 del 1990, statuendo che il procedimento amministrativo, anche per gli enti locali, dovesse concludersi al massimo in un termine di novanta giorni, stabilendo che tali termini rientravano nei livelli essenziali delle prestazioni, ma la norma transitoria che fissava il termine di un anno per l'adeguamento delle amministrazioni non venne mai inserita nell'articolato della citata legge n. 241 del 1990, modificata, pur rimanendo nella legge n. 69 del 2009;
tale mancanza ha generato la paradossale situazione di amministrazioni locali che si sono adeguate e di altre che mantengono tutt'ora termini esagerati in materia - fino ad un anno per l'apertura di attività commerciale, o 500 giorni per altri procedimenti - con grave disparità di trattamento per i cittadini;
tali termini esageratamente dilatati incidono negativamente sulla possibilità di incentivare lo sviluppo di attività economiche sul territorio italiano,

impegna il Governo

a sanare la situazione intervenendo, per quanto di propria competenza, sulle amministrazioni locali affinché si adeguino entro un ragionevole e breve termine (possibilmente pari a tre mesi) a quanto disposto dal mai applicato articolo 7, comma 3, della legge n. 69 del 2009, che recita: «In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.», anche prevedendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.
9/4940-B/72. (Testo modificato nel corso della seduta)Galli.

La Camera,
premesso che:
la fase di crisi che attraversa il settore dell'innovazione e dell'alta tecnologia è caratterizzata da scelte di riposizionamento competitivo e di disinvestimento da parte delle multinazionali che minacciano oltre 3.000 posti di lavoro sull'intero territorio nazionale;
tra le diverse situazioni ricordiamo la Alcatel Lucent, la Nokia Siemens Network, la Sirti, la Italtel, la Ciet, la Mazzoni;
tuttavia permangono accanto alle situazioni di crisi alcune eccellenze industriali impegnate nel consolidamento e nell'innovazione;
queste necessitano di un adeguamento e sviluppo delle infrastrutture delle reti di comunicazione, a partire dal rilancio del progetto e della realizzazione della banda larga;
la creazione di una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana risponde ad una esigenza di rilancio dei poli tecnologici e dei distretti e insediamenti produttivi che faccia emergere le potenzialità e le opportunità del settore dell'alta tecnologia così da attrarre nuovi investimenti e insediamenti produttivi;
per incentivare i cittadini e le imprese all'utilizzo di servizi digitali è indispensabile la valorizzazione delle competenze professionali che rappresentano il patrimonio per lo sviluppo del settore;
occorre che si freni la delocalizzazione degli investimenti e delle attività, operazioni che negli ultimi anni hanno visto peggiorare la situazione con annunci di esternalizzazioni, chiusure, amministrazioni straordinarie;
per assicurare pieno sostegno ai progetti di investimento tecnologico e di promozione ad iniziative consortili tese a creare sinergie nel settore, si valuta necessaria l'apertura di un tavolo nazionale permanente sede di confronto e raccordo che coinvolga le istituzioni, le organizzazioni sindacali, le associazioni di impresa, le università e le altre istituzioni territoriali;
individuando un luogo istituzionale dove monitorare la situazione del settore, confrontando proposte e offrendo indirizzi di programmazione e intervento, è possibile articolare le azioni di sostegno agli investimenti privati;
in altri Paesi europei l'apertura di un tavolo simile è già avvenuta con l'intento comune di individuare linee di intervento di contrasto ai processi critici di decrescente interesse delle multinazionali nel nostro Paese,

impegna il Governo

ad aprire con rapidità presso il Ministero dello sviluppo economico il tavolo nazionale sull'Ict e l'high tech come richiesto dalle organizzazioni sindacali.
9/4940-B/73. Rosato, Fedriga, Codurelli.

La Camera,
premesso che:
la fase di crisi che attraversa il settore dell'innovazione e dell'alta tecnologia è caratterizzata da scelte di riposizionamento competitivo e di disinvestimento da parte delle multinazionali che minacciano oltre 3.000 posti di lavoro sull'intero territorio nazionale;
tra le diverse situazioni ricordiamo la Alcatel Lucent, la Nokia Siemens Network, la Sirti, la Italtel, la Ciet, la Mazzoni;
tuttavia permangono accanto alle situazioni di crisi alcune eccellenze industriali impegnate nel consolidamento e nell'innovazione;
queste necessitano di un adeguamento e sviluppo delle infrastrutture delle reti di comunicazione, a partire dal rilancio del progetto e della realizzazione della banda larga;
la creazione di una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana risponde ad una esigenza di rilancio dei poli tecnologici e dei distretti e insediamenti produttivi che faccia emergere le potenzialità e le opportunità del settore dell'alta tecnologia così da attrarre nuovi investimenti e insediamenti produttivi;
per incentivare i cittadini e le imprese all'utilizzo di servizi digitali è indispensabile la valorizzazione delle competenze professionali che rappresentano il patrimonio per lo sviluppo del settore;
occorre che si freni la delocalizzazione degli investimenti e delle attività, operazioni che negli ultimi anni hanno visto peggiorare la situazione con annunci di esternalizzazioni, chiusure, amministrazioni straordinarie;
per assicurare pieno sostegno ai progetti di investimento tecnologico e di promozione ad iniziative consortili tese a creare sinergie nel settore, si valuta necessaria l'apertura di un tavolo nazionale permanente sede di confronto e raccordo che coinvolga le istituzioni, le organizzazioni sindacali, le associazioni di impresa, le università e le altre istituzioni territoriali;
individuando un luogo istituzionale dove monitorare la situazione del settore, confrontando proposte e offrendo indirizzi di programmazione e intervento, è possibile articolare le azioni di sostegno agli investimenti privati;
in altri Paesi europei l'apertura di un tavolo simile è già avvenuta con l'intento comune di individuare linee di intervento di contrasto ai processi critici di decrescente interesse delle multinazionali nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aprire presso le amministrazioni competenti il tavolo nazionale sull'Ict e l'high tech come richiesto dalle organizzazioni sindacali.
9/4940-B/73. (Testo modificato nel corso della seduta) Rosato, Fedriga, Codurelli.

La Camera,
premesso che:
il Senato ha modificato il decreto-legge in commento stabilendo che sia mantenuto in vigore l'obbligo di reintegrare il fondo di riserva per le spese impreviste, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 28 della legge n. 196 del 2009, in caso di utilizzo per il finanziamento delle emergenze di protezione civile, mediante corrispondente reintegrazione delle risorse attraverso l'aumento dell'accisa su benzina, benzina senza piombo e gasolio usato come carburante;
in particolare il Senato ha soppresso la voce n. 263 della Tabella A, allegata all'articolo 62 del decreto-legge in commento, recante le disposizioni da abrogare con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione: in sintesi, con la suddetta soppressione - tenuto conto della declaratoria d'illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 del 13-16 febbraio 2012, in merito all'articolo 5-quater e al primo periodo del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 - resta ferma la vigenza delle disposizioni di cui ai periodi dal secondo al quarto dello stesso comma 5-quinquies;
l'aumento - che è deliberato dal direttore dell'Agenzia delle dogane in misura non superiore a cinque centesimi al litro e, comunque, in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva - è finalizzato anche alla copertura degli oneri derivanti dal differimento, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al comma 5-ter;
l'esistenza di tale automatismo e i timori di aumentare ulteriormente il prezzo della benzina, già da tempo in costante crescita, non hanno consentito di indennizzare i cittadini dei territori colpiti da calamità naturali, compresi quelli della eccezionale nevicata del febbraio scorso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito della propria iniziativa, di stabilire il reintegro automatico del fondo di riserva per le spese impreviste mediante l'utilizzo di una varietà di fonti di entrata, compresi i tagli sulla spesa, senza esclusivo riferimento alle accise sui carburanti;
a garantire in ogni caso adeguati finanziamenti per i territori colpiti dalle straordinarie precipitazioni nevose del febbraio scorso.
9/4940-B/74. Ventura, Giovanelli, Mariani, De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
il Senato ha modificato il decreto-legge in commento stabilendo che sia mantenuto in vigore l'obbligo di reintegrare il fondo di riserva per le spese impreviste, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 28 della legge n. 196 del 2009, in caso di utilizzo per il finanziamento delle emergenze di protezione civile, mediante corrispondente reintegrazione delle risorse attraverso l'aumento dell'accisa su benzina, benzina senza piombo e gasolio usato come carburante;
in particolare il Senato ha soppresso la voce n. 263 della Tabella A, allegata all'articolo 62 del decreto-legge in commento, recante le disposizioni da abrogare con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione: in sintesi, con la suddetta soppressione - tenuto conto della declaratoria d'illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 del 13-16 febbraio 2012, in merito all'articolo 5-quater e al primo periodo del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 - resta ferma la vigenza delle disposizioni di cui ai periodi dal secondo al quarto dello stesso comma 5-quinquies;
l'aumento - che è deliberato dal direttore dell'Agenzia delle dogane in misura non superiore a cinque centesimi al litro e, comunque, in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva - è finalizzato anche alla copertura degli oneri derivanti dal differimento, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al comma 5-ter;
l'esistenza di tale automatismo e i timori di aumentare ulteriormente il prezzo della benzina, già da tempo in costante crescita, non hanno consentito di indennizzare i cittadini dei territori colpiti da calamità naturali, compresi quelli della eccezionale nevicata del febbraio scorso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito della propria iniziativa, di stabilire il reintegro automatico del fondo di riserva per le spese impreviste mediante l'utilizzo di una varietà di fonti di copertura, senza esclusivo riferimento alle accise sui carburanti;
a garantire adeguati interventi a favore dei territori colpiti dalle straordinarie precipitazioni.
9/4940-B/74. (Testo modificato nel corso della seduta)Ventura, Giovanelli, Mariani, De Pasquale.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Misure per assicurare in tempi certi la realizzazione degli interventi di restauro del sito archeologico di Pompei - 3-02185

BARBIERI e SCALERA. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
recentemente vi sono stati ulteriori danneggiamenti del sito archeologico di Pompei, con il distacco di un pezzo di intonaco rosso pompeiano di circa un metro e mezzo nella Casa di Venere in conchiglia, situata a circa trenta metri dalla Schola armaturarum, nonché il distacco di un pezzo di intonaco grezzo di circa un metro dal paramento esterno della parete orientale del Tempio di Giove;
sono stati stanziati 105 milioni di euro dal Commissario europeo Johannes Hahn per gli interventi stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali per il restauro delle cinque domus più a rischio;
da notizie di stampa si apprende che la pubblicazione del primo avviso di gara per la realizzazione degli interventi di restauro avrà luogo il 5 aprile 2012 a Napoli, con una cerimonia ufficiale alla quale parteciperanno i Ministri competenti;
analoghe informazioni di stampa indicano che sarà affidato ad un prefetto ad hoc il compito di vigilare che gli stanziamenti assegnati dall'Unione europea siano finalizzati alla realizzazione degli interventi programmati -:
quali iniziative intenda adottare per assicurare in tempi certi la realizzazione degli interventi di restauro programmati del sito archeologico di Pompei. (3-02185)

Intendimenti del Governo in merito alla questione dei cosiddetti lavoratori esodati - 3-02186

DOZZO, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FUGATTI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
con più di un atto di sindacato ispettivo la Lega Nord aveva sollevato la problematica dei lavoratori cosiddetti esodati, ovvero di coloro che avevano concluso una trattativa, in base alla previgente normativa, per andare in pensione ed ora non possono più farlo perché son cambiate le regole di accesso ed i requisiti richiesti, ma purtroppo sono al contempo rimasti senza posto di lavoro e, quindi, ovviamente senza stipendio;
a titolo di memoria, si citano l'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-02000 e gli ordini del giorno n. 9/4865-AR/99, accolto dal Governo in data 26 gennaio 2012, e n. 9/04865-B/41, accolto dal Governo in data 23 febbraio 2012;
il Ministro interrogato ha dichiarato - e ribadito - che avrebbe monitorato la problematica e che nessuno dei lavoratori in mobilità alla data del 31 dicembre 2011 sarebbe rimasto senza copertura reddituale, perché le risorse indicate erano sufficienti per garantire tutti i lavoratori che a tale data si fossero trovati in mobilità;
secondo l'articolo di stampa de Il Corriere della Sera di venerdì 30 marzo 2012, invece, le risorse sono insufficienti perché il Governo aveva calibrato la salvaguardia su 65 mila lavoratori, mentre le stime approssimative quantificano il dato in 350 mila lavoratori;
ancora secondo notizie di stampa, il Ministro interrogato si sarebbe impegnato a risolvere la questione entro il 30 giugno 2012, preannunciando la presentazione di un apposito decreto-legge che dovrà prevedere anche nuove risorse, destinate a fornire una sorta di «mini-sussidio» ai lavoratori che dovessero rimanere fuori dalla possibilità di andare in pensione con le vecchie regole e che correrebbero il rischio di rimanere per qualche anno senza stipendio e senza pensione, dichiarando, peraltro (si veda il convegno de Il Sole 24 ore del 19 marzo 2012), l'intento di salvaguardare nell'immediato alcuni lavoratori «più deboli», mentre altri «più forti» potranno vedere maturare il loro diritto alla pensione con un differimento di un anno ed altri ancora saranno esclusi;
se corrispondesse al vero che il Governo stia riconsiderando la platea dei cosiddetti lavoratori esodati - come individuati prima dal decreto-legge n. 214 del 2011 e successivamente dal decreto-legge n. 216 del 2011 - vorrebbe dire che persevera nel proposito di creare cittadini di serie A, di serie B e persino di serie C, contravvenendo ad ogni principio di equità sociale;
il Sottosegretario per l'economia e le finanze, Gianfranco Polillo, nel corso della trasmissione In Onda su La7, di lunedì 2 aprile 2012, ha ipotizzato come soluzione alternativa la previsione di rendere nulli gli accordi ovvero di rivedere quelli che vietano a chi ha siglato l'accordo con l'azienda di cercare un altro lavoro, proposte non piaciute al Ministro interrogato -:
quali siano realmente le ipotesi allo studio del Governo per risolvere la questione dei lavoratori cosiddetti esodati e se lo stesso Governo possa garantire che le nuove ed ulteriori risorse necessarie per la salvaguardia di tutti i lavoratori interessati - nessuno escluso - non siano reperite attraverso un aumento della pressione fiscale ovvero del costo del lavoro, ricordando il tentativo fatto in occasione dell'esame del «decreto-legge milleproroghe» di aumentare le aliquote contributive per artigiani e commercianti a copertura degli oneri. (3-02186)

Iniziative per garantire un reddito adeguato ai cosiddetti lavoratori esodati - 3-02187

PEZZOTTA, GALLETTI, POLI, CICCANTI, COMPAGNON, NARO, VOLONTÈ, CERA, DELFINO e CALGARO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
sono circa 350 mila le persone (con le famiglie si arriva a oltre un milione) che, per effetto della recente riforma previdenziale e per aver sottoscritto accordi individuali o collettivi di mobilità o uscita incentivata dalle aziende dove lavoravano (Poste italiane, Ibm e molte aziende private), si trovano senza più lavoro, né pensione;
si tratta di persone che oggi sono costrette a vivere nell'incertezza, a ridurre le loro condizioni di vita e a comprimere radicalmente tutte le spese per la famiglia, comprese quelle destinate all'istruzione dei figli e alla cura parentale, e che vantano lunghi anni di onorato lavoro e, in moltissimi casi, più di trent'anni di contributi;
oggi queste persone vivono una drammatica e umanamente intollerabile situazione di insicurezza -:
come intenda affrontare la questione e con quali tempi, in modo da garantire a queste persone un reddito adeguato alle necessità e al lavoro svolto. (3-02187)

Iniziative di competenza in relazione alla presenza di una clausola inerente alle condizioni di maternità, di malattia e di infortunio nei contratti di consulenza della RAI - 3-02188

MADIA, MARAN, LENZI, QUARTIANI, GIACHETTI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
dopo le note e più che giustificate polemiche sulla così detta «clausola 10» dei contratti di consulenza predisposti e sottoposti alla sottoscrizione da parte della concessionaria pubblica di emittenza televisiva, il direttore generale della Rai Lorenza Lei dichiarò di non avere alcuna difficoltà a togliere la contestata clausola sulla maternità;
è stata salutata con soddisfazione tale disponibilità, così come l'impegno del Ministro interrogato di incontrare la dirigenza Rai al fine di addivenire rapidamente al superamento di una situazione che oggettivamente rappresenta un segnale preoccupante - oltre che un evidente pregiudizio per la condizione delle tante lavoratrici e dei lavoratori coinvolti - circa la conciliazione della prestazione lavorativa con la condizione di maternità, di malattia o di infortunio, soprattutto per alcune figure contrattuali cui troppo spesso si ricorre per prestazioni e mansioni che non sempre sembrano corrispondere all'effettiva attività svolta -:
quali iniziative il Ministro interrogato abbia già assunto o intenda assumere al fine di assicurare che la concessionaria televisiva pubblica riveda definitivamente tale pratica all'interno dei contratti applicati per il personale a termine. (3-02188)

Iniziative per calmierare gli aumenti dei prezzi dei carburanti - 3-02189

PORCINO, CIMADORO, DONADI, BORGHESI, EVANGELISTI, BARBATO, MESSINA e ANIELLO FORMISANO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
i livelli raggiunti da benzina e gasolio oggi sono da record. Dopo gli ultimi rincari annunciati da Q8 ed Esso, la benzina, a livello di media nazionale, si avvicina ormai inesorabilmente a quota 1,80 euro al litro, una soglia, tra l'altro, ampiamente superata in alcune aree del Centro, dove si arriva a sfiorare la quota di 1,87 euro al litro. Il diesel, da parte sua, è ormai mediamente oltre 1,73 euro al litro, con picchi al Sud superiori a 1,77 euro al litro;
ormai la direzione è quella dei 2 euro, tanto che si sono registrate punte massime, per la verde, di 1,95 euro nei distributori del Centro Italia (dove la benzina sembra costare qualcosa di più che nel resto del Paese). Una situazione davvero insostenibile per le famiglie italiane e che rischia di aggravarsi ulteriormente se il Governo deciderà di attuare la modifica dell'iva al 23 per cento, come deciso nel decreto-legge n. 201 del 2011;
i rincari maggiori sono stati effettuati sul gasolio (non a caso la quota di vetture diesel era aumentata negli ultimi anni), che ora arriva quasi a sfiorare il prezzo della benzina verde. Non a caso si registrano punte di 1,85 euro al litro e una media nazionale che si aggira tra 1,76 e 1,80 euro al litro;
il costo della benzina verde è aumentato in 12 anni di quasi l'80 per cento, passando da 1,08 euro al litro a oltre 1,80 euro al litro. Sorte peggiore è toccata al gasolio, che è aumentato del 95 per cento, passando da 0,89 euro al litro a 1,75 euro e oltre;
negli ultimi mesi i prezzi della benzina verde e del gasolio si stanno, dunque, avvicinando a quota 2 euro al litro, con conseguenze pesanti per i budget familiari, non solo relativamente al costo del trasporto, ma anche di riflesso sui prezzi di tutti i generi di prima necessità;
il settore dei carburanti è un settore in cui non c'è vera concorrenza e chi controlla tutta la filiera, dai pozzi petroliferi alla pompa, ossia le grandi compagnie, può fare il bello e il cattivo tempo;
il Governo può e deve intervenire con diversi strumenti:
a) tenendo conto che sul prezzo della benzina incide «una tassa sulla tassa», si può agire ristabilendo l'accisa mobile: un meccanismo previsto dalla legge finanziaria per il 2008 del Governo Prodi, che prevedeva una riduzione trimestrale delle accise compensata dalle maggiori entrate dell'iva che lo Stato incassa ad ogni aumento del prezzo dei prodotti petroliferi;
b) dando piena attuazione alle norme previste sulla liberalizzazione della distribuzione dei carburanti, superando con un'azione di Governo decisa ed attenta tutte le prevedibili resistenze che le compagnie petrolifere metteranno in atto per impedire l'attuazione di tali disposizioni;
c) creando una borsa dei carburanti, che può innescare meccanismi di concorrenza e di ribasso dei prezzi;
d) monitorando le difficoltà tecnico-burocratiche che oggi, di fatto, continuano a scoraggiare i gruppi della grande distribuzione organizzata ad aprire nuovi impianti presso gli ipermercati ed i supermercati -:
quali concrete misure ed iniziative intenda assumere il Governo al fine di calmierare gli aumenti dei prezzi dei carburanti. (3-02189)

Iniziative di competenza nei confronti della società Tangenziale di Napoli Spa, affinché siano rispettate le norme in materia di inquinamento acustico e sia tutelato il diritto alla salute dei cittadini residenti - 3-02190

CATONE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la tangenziale di Napoli, nell'attraversare il tratto Vomero-Fuorigrotta, incide fortemente per circa 1,2 chilometri nel tratto abitato con immissioni rumorose superiori ai 75 decibel, come risulta dalle verifiche effettuate dall'Arpac, causando l'invivibilità della medesima fascia di abitazioni che abbraccia oltre 3.000 persone, con tutti i problemi legati, oltre che al mancato riposo, alle conseguenze che questo comporta: stress, difficoltà di concentrazione nello studio e nel lavoro, diffusione di malattie respiratorie come asma, tumori;
le normative vigenti in tema di inquinamento acustico prevedono un limite di emissioni per le zone residenziali pari a 65 decibel;
la tangenziale costruita negli anni '70, ovvero successivamente all'edificazione delle zone interessate risalente agli anni '50 e '60, attraversa in quel tratto aree prettamente residenziali, non essendoci insediamenti industriali o produttivi, ma addirittura scuole, case di cura, limitate attività commerciali ed aree a verde, dove è obbligatorio rispettare per legge (si fa riferimento a tutta la normativa di settore oltre al dettato costituzionale) tutte le disposizioni normative per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico ed ambientale del traffico veicolare, nonché il piano di zonizzazione acustica esistente;
la Tangenziale di Napoli spa, concessionaria dell'Anas, a giudizio dell'interrogante, non rispetta in modo più assoluto i limiti di immissione imposti dalla legge n. 447 del 1995 e successive, non solo mancando di opere recenti di adeguamento alle mutate normative, ma anche non adottando nemmeno le più elementari cautele dovute al sempre crescente aumento dei passaggi che sfiora le 500 mila unità giornaliere; non viene previsto, almeno nelle more di provvedimenti definitivi, quantomeno il rispetto dei limiti di velocità propri dei tratti urbani, al fine di evitare, con tutti i dispositivi necessari, che le auto vadano ad oltre 80 chilometri all'ora, di giorno e di notte -:
quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, si intendano adottare, anche intervenendo nei confronti della società Tangenziale di Napoli spa, concessionaria dell'Anas, affinché siano rispettate le norme vigenti in materia di inquinamento acustico e sia tutelato il diritto alla salute dei cittadini residenti in prossimità della tangenziale. (3-02190)

Orientamenti in merito alla costruzione dell'aeroporto civile di Grazzanise (Caserta) - 3-02191

PORFIDIA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'aeroporto Grazzanise in provincia di Caserta è stato costruito dopo la seconda metà degli anni '60 ed è stato intitolato alla memoria di Carlo Romagnoli, asso dell'Aeronautica militare italiana. Si tratta di un aeroporto militare aperto al traffico civile autorizzato dal 25 novembre 2004, che consta di una sola pista in conglomerato bituminoso e di una pista di rullaggio parallela a questa;
nel febbraio 2008 è stato firmato un protocollo d'intesa tra il presidente della regione Campania e il Ministro dei trasporti pro tempore per la realizzazione del nuovo aeroporto di Napoli-Grazzanise;
in tal modo il traffico aereo in eccesso dell'aeroporto di Napoli verrebbe «delocalizzato» su Grazzanise, creando un sistema aeroportuale integrato, che comprenderà anche l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano;
nel luglio 2009 è stato firmato un accordo tra Enac, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Campania per affidare a Gesac la realizzazione e la gestione del nuovo aeroporto;
una volta realizzato, rappresenterebbe, per la prima volta nella storia della Campania, un sistema aeroportuale integrato e nella fattispecie il più grande aeroporto che si realizzerà nei prossimi anni in Italia. Un'infrastruttura importante anche sotto il profilo territoriale ed economico, per il riequilibrio dei pesi insediativi nell'area metropolitana di Napoli e Caserta, fornendo, altresì, opportunità di sviluppo e occupazione;
i ritardi sin qui accumulati sull'iter di pianificazione dell'opera, oltre ad aver prodotto un considerevole spreco di denaro pubblico, ha anche causato notevoli ritardi allo sviluppo dell'intero territorio regionale -:
se e quali iniziative di competenza intenda assumere per dar seguito agli impegni presi dal suo predecessore in merito alla costruzione dell'aeroporto civile di Grazzanise. (3-02191)

Iniziative di competenza in merito all'aumento delle indennità degli amministratori del comune di Pontinia (Latina) disposto nel 2007, alla luce della dichiarazione di dissesto finanziario - 3-02192

BARBARO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
con la delibera del consiglio comunale del 17 maggio 2004, il comune di Pontinia (Latina) ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
a causa del dichiarato dissesto finanziario e non potendo disporre di aumenti di spesa corrente, gli amministratori in carica hanno continuato a percepire fino alla cessazione anticipata del mandato amministrativo (2006) le indennità di funzione, secondo quanto stabilito dalla tabella A del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, ridotte del 50 per cento, secondo la delibera della giunta comunale 21 febbraio 2000, n. 32;
la legge n. 266 del 2005 ha stabilito, all'articolo 1, comma 54, che «per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005» gli emolumenti di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il 21 novembre del 2005 il Ministero dell'interno ha approvato il bilancio comunale riequilibrato, mentre la giunta comunale ha confermato la riduzione del 50 per cento delle indennità di funzione, stabilendo, quindi, una decurtazione superiore al 10 per cento, che è assorbita nella riduzione del 50 per cento delle indennità, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge finanziaria per il 2006;
con atto del consiglio comunale 20 aprile 2007, n. 29, di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2007, i nuovi amministratori, entrati in carica a seguito delle elezioni amministrative del 2006, hanno deliberato le indennità di sindaco, assessori e consiglieri nella loro misura massima prevista dal decreto del Ministero dell'interno n. 199 del 2000, decurtate del 10 per cento, aumentando la spesa corrente dell'ente dissestato;
come stabilite dalla nuova amministrazione, a partire dal 2006 le indennità risultano raddoppiate rispetto a quanto disposto con la delibera della giunta comunale 21 febbraio 2000, n. 32, confermata nel 2005, in aperta violazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 54, della legge finanziaria per il 2006 e dall'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato dall'articolo 2, comma 25, della legge n. 244 del 2007;
da allora nessuna contestazione è stata avanzata dal revisore contabile del comune e né dal responsabile del settore finanziario;
recentemente (8 luglio 2011) la Corte dei conti ha inviato al segretario comunale una nota richiedendo di mettere in mora sia quanti concorsero all'approvazione della delibera n. 29 del 20 aprile 2007, sia il segretario comunale, il responsabile del settore finanziario e il revisore dei conti dal 2007 la 2011 e di quantificare in modo analitico le somme erogate in più a titolo di indennità dal 2007 ad oggi -:
se il Governo sia a conoscenza dell'aumento delle indennità da parte degli amministratori subentrati nel 2006 al comune di Pontinia e se questo aumento sia compatibile con le prescrizioni eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000, tenuto conto della dichiarazione di dissesto finanziario, e quali iniziative di carattere normativo intenda adottare anche al fine di prevenire abusi in tale ambito.
(3-02192)