XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 17 aprile 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 aprile 2012.

Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Boniver, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Distaso, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mantini, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Picchi, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Togni, Valducci, Volontè, Zaccaria.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Boniver, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Distaso, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mantini, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Picchi, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Togni, Valducci, Volontè, Zaccaria.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 16 aprile 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
JANNONE: «Disposizioni per l'inserimento dell'acufene grave nell'elenco delle malattie croniche o invalidanti» (5128).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge MATTESINI ed altri: «Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale» (4281) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Boccia.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 10 aprile 2012, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno BINETTI ed altri n. 9/4829-A/81, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2011, volto a garantire la presenza di personale qualificato negli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei farmaci di fascia C.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 16 aprile 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Funzionamento del reattore ad alto flusso nel 2010 (COM(2012)171 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (466).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 27 maggio 2012. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 7 maggio 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

A) Interrogazione

Iniziative per la prevenzione e la cura delle malattie rare - 3-02141

BINETTI. - Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
numerosi sono gli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo depositati in questo ramo del Parlamento riguardanti l'ampia problematica legata alle malattie rare, da ultimo la mozione bipartisan n. 1-00780 discussa e approvata in Assemblea;
nel contesto generale di trascuratezza nel quale si trovano le malattie rare in Italia, vi è l'obbligo di stipulare un'assicurazione specifica per ogni sperimentazione spontanea, che, di fatto, impedisce la sperimentazione stessa per mancanza di fondi delle aziende sanitarie;
il decreto ministeriale del 14 luglio 2009, con l'articolo 3, impone all'azienda sanitaria od ospedaliera di «estendere la propria copertura assicurativa prevista per l'attività assistenziale della propria struttura o di munirsi, eventualmente tramite una ulteriore polizza, di una specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla attività di sperimentazione clinica» e «che la copertura del rischio sia di almeno 10 anni quando si svolge su minori e quando si tratta di terapie geniche, terapie cellulari e radio farmaci»;
la conseguenza dell'entrata in vigore di tale norma, nel marzo 2010, è stata l'arresto dell'attività di ricerca spontanea, quella particolarmente rivolta alle malattie rare e ai bambini malati, perché le aziende sanitarie non hanno fondi per adempiere all'obbligo di cui al citato articolo 3: alcune pongono a carico delle associazioni onlus che promuovono la sperimentazione il costo del premio, che nel caso di pazienti adulti si aggira in media attorno ai 10.000 euro;
l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), interpellata in merito alle difficoltà interpretative dell'articolo 3, nel confermare il disagio generale, non ha fornito diverse indicazioni. Le sperimentazioni spontanee sono bloccate perché le compagnie di assicurazione chiedono premi esagerati, soprattutto quando si tratta di bambini: ad esempio, 75.000 euro sono stati chiesti per sperimentare compresse da 300 milligrammi al giorno di vitamina B6 su 50 bambini con sindromi autistiche. L'autorizzazione del comitato etico, che era già stata concessa nella primavera del 2010, è stata sospesa in attesa del finanziamento che non è mai stato trovato dall'azienda sanitaria locale di Bologna. In questo modo si vanifica l'attività delle associazioni di genitori di malati rari e si mortifica la capacità di fare ricerca dei sanitari, in un settore che dovrebbe costituire una delle punte dello sviluppo economico e sociale;
la giunta regionale dell'Emilia-Romagna il 1o febbraio 2010 ha approvato la delibera n. 107 del 2010, con la quale ha istituito lo screening delle malattie metaboliche rare per tutti i neonati, sul modello di quanto fatto dalla regione Toscana fin dal 2004, ma a differenza della Toscana ha deciso di non comunicare ai genitori l'esito del test per 17 di queste 40 patologie;
al momento attuale non esiste terapia efficace: si dimentica che la gran parte delle terapie per le malattie rare sono state messe in atto per l'interessamento delle associazioni di genitori, che hanno trovato i fondi e la disponibilità di sanitari ad effettuare sperimentazioni spontanee, almeno finché il decreto ministeriale del 14 luglio 2009 non ha imposto il blocco;
la patologia rara è ancora una «non patologia»: si dimentica che la conseguenza di queste «non patologie» è il ritardo mentale lieve, che non è certamente un problema lieve;
i genitori non dovrebbero sapere della patologia finché non si manifesta, godendosi l'illusione che il figlio sia sano: si dimentica che i genitori con un figlio appena nato potrebbero generare un altro figlio, che avrebbe molte probabilità di avere la stessa patologia del fratello maggiore, senza essere avvisati del rischio -:
quali iniziative di competenza, anche normative, intendano assumere per garantire che vengano adottate, uniformemente in tutto il Paese, iniziative volte a tutelare il diritto alla salute e a vedere opportunamente diagnosticata una malattia che, se presa in tempo, potrebbe non avere le drammatiche conclusioni che, con elevate probabilità, si avrebbero se diagnosticata in ritardo;
se non si ritenga necessario assumere, tempestivamente, iniziative volte ad adottare un piano nazionale per le malattie rare, finalizzato ad assicurare prevenzione, sorveglianza, diagnosi tempestiva, trattamento e riabilitazione ai pazienti con malattie rare e a garantire equo accesso ai servizi sociosanitari a tutti i pazienti con malattie rare sul territorio nazionale, conformemente agli impegni derivanti dall'approvazione della mozione n. 1-00780.
(3-02141)

B) Interpellanza

Elementi ed iniziative di competenza in ordine alla decisione della giunta comunale di Bologna di istituire tre istituti scolastici omnicomprensivi - 2-01246

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
si fa riferimento alla grave decisione della giunta comunale di Bologna che ha deciso di creare tre istituti scolastici onnicomprensivi, nonostante il parere contrario degli organi collegiali e di gran parte del corpo docente, a giudizio dell'interpellante in contrasto con la legislazione nazionale che prevede un numero minimo di alunni per istituto nelle città di media e grande dimensione come Bologna;
è stata votata in consiglio regionale dell'Emilia-Romagna una delibera contenente indirizzi in merito all'organizzazione della rete scolastica, sulla quale si è basata la decisione della giunta comunale, che, ad avviso dell'interpellante, rischia di interferire con le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
tale vicenda ha, secondo l'interpellante, origini solamente in logiche politiche non certo funzionali al bene della scuola e delle sue componenti -:
se intenda acquisire elementi con riferimento a quanto descritto in premessa.
(2-01246)«Garagnani».

C) Interrogazione

Iniziative per la manutenzione e la messa in sicurezza dell'istituto di scuola primaria di Pomarico (Matera) - 3-02072

BURTONE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la scuola primaria di Pomarico (Matera), realizzata nel 1959, è ubicata in una parte del paese a forte rischio idrogeologico;
l'intero comune di Pomarico, come avuto modo di esporre in altri documenti di sindacato ispettivo, è interessato da pericolosissimi movimenti franosi che necessitano interventi urgenti;
oltre al monitoraggio agli interventi di consolidamento strutturali, l'istituto che ospita i bambini di Pomarico ha bisogno di interventi, basta guardarlo dall'esterno, di manutenzione straordinaria a partire dall'impermeabilizzazione di alcuni ambienti;
i genitori degli alunni sono fortemente preoccupati e hanno chiesto di agire presto;

diventa improcrastinabile un intervento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di edilizia scolastica volto ad implementare quanto già previsto in sede di conferenza Stato-regioni -:
se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda attivare, nell'ambito delle sue competenze, in merito alla manutenzione e messa in sicurezza dell'istituto di scuola primaria di Pomarico. (3-02072)

D) Interrogazioni

Iniziative per diffondere nelle scuole la conoscenza dei tragici eventi per i quali è stato istituito il Giorno del ricordo - 3-02098, 3-02114

MENIA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
in occasione del Giorno del ricordo, che in Italia viene celebrato il 10 febbraio per onorare le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata (legge n. 92 del 2004), il presidente del Cudir (Comitato unitario per la difesa delle istituzioni repubblicane) e attuale sindaco di Pistoia, Renzo Berti, ha fatto sapere che donerà alle scuole superiori pistoiesi il libro di Giacomo Scotti dal titolo «Dossier Foibe», volume che - come si legge in un comunicato stampa - «fornisce nuovi strumenti documentari per interpretare gli eventi istriani del settembre-ottobre 1943», ovvero secondo la ricostruzione, ad avviso dell'interrogante, assurda di Scotti «le sanguinose vicende che vanno sotto il nome di foibe non si ripeterono in Istria dopo il 1943»;
l'autore del volume è il signor Giacomo Scotti, napoletano che scelse la strada inversa agli esuli che se ne andavano da Fiume per essere liberi e italiani e si stabili nel 1947 nel capoluogo quarnerino scegliendo di essere jugoslavo; fu parte attiva del Partito comunista jugoslavo e della sua opera molto raccontano gli esuli da Fiume. Dedicò, infatti, poesie a Tito, il maresciallo infoibatore di italiani, con versi come quelli sotto riportati: «Tito, un uomo come noi si scriveva sui muri Tito Tito nome probito gridato anche da noi stirpe italiana nelle battaglie della libertà. Lo abbiamo avuto padre nelle disgrazie per lui abbracciavamo i popoli come fratelli anche nell'ombra della solitudine. Domani i posteri forse ci invidieranno la nostra presenza con Tito.»;
Scotti ha dedicato la sua attività di «storico» a negare e giustificare lo sterminio delle foibe, quelle che, in un suo famoso intervento, chiama le «cosiddette foibe istriane»: secondo lui (che scrive anche un libello intitolato «Foibe e fobie») si tratta di invenzioni della propaganda della destra nazionalista italiana, cui si rammarica aderisca ora anche la sinistra italiana. In proposito afferma che «queste mistificazioni non fanno certamente onore ai vivi che vedono travolta la realtà dei fatti, né fanno onore ai morti. Dietro c'è una voglia di giustificazione del tradimento, del collaborazionismo e dei crimini di guerra commessi dai fascisti»;
a parere dell'interrogante, è evidente che l'iniziativa del sindaco di Pistoia appare in palese e voluta contraddizione con i principi e il senso della ricorrenza del 10 febbraio e risulta offensiva nei confronti delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata -:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra citati e se e come intenda intervenire in questa e simili situazioni al fine di conciliare, con lo spirito di unione e riconciliazione nazionale sotteso alla legge, le iniziative che - come recita la norma - sono «previste per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado» e favorire «da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende». (3-02098)

MENIA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in occasione del Giorno del ricordo, che viene celebrato il 10 febbraio per onorare le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata (legge n. 92 del 2004), il comune di Milano, tramite una convenzione stipulata tra Palazzo Marino e Anpi, iscrive nel bilancio del settore zona 3 la stampa di 150 opuscoli a colori firmati da Enrico Wieser, già presidente dell'Anpi-sezione Ortica, nei quali si definisce il dramma delle foibe prima come «Un episodio marginale della guerra», poi come «La risposta (sbagliata e irrazionale) alla persecuzione fascista» e, senza nemmeno provare a celare l'intento pedagogico fazioso e antistorico, come un argomento «politicamente usato per la battaglia anticomunista, per addossare al comunismo colpe che non ha avuto»;
l'opuscolo in questione ha ricevuto, oltre al patrocinio del comune di Milano e al logo del consiglio di zona 3, persino i finanziamenti pubblici per la stampa delle copie e su di esse spicca la firma del primo cittadino di Milano, che dunque sottoscrive esplicitamente frasi come la seguente: «Il rancore e l'odio accumulati da sloveni e croati per la criminale oppressione fascista può spiegare i comportamenti degli jugoslavi nei confronti della popolazione italiana che veniva identificata in blocco come nemico storico del nazionalismo sloveno e croato»;
il sindaco Pisapia, che non ha mai menzionato i crimini del comunismo durante il suo contestato discorso del 10 febbraio del 2012 e che nel 2004 aveva votato in Parlamento contro la legge che istituiva il Giorno del ricordo, ha ritenuto legittimo affidare, nel suo primo anno di giunta, esclusivamente all'associazione dei partigiani la testimonianza dell'orrore delle foibe e del dramma dell'esodo, noncurante delle vibranti proteste degli esuli dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che avevano inviato una lettera al primo cittadino per esprimere lo sdegno riguardo alle iniziative del comune, decidendo così di annullare la mostra prevista a Palazzo Marino per celebrare il Giorno del ricordo;
a parere dell'interrogante è evidente che l'iniziativa del sindaco di Milano appare in palese e voluta contraddizione con i principi e il senso della ricorrenza del 10 febbraio, che mira a creare una memoria condivisa senza piegare l'orrore all'ideologia, e risulta offensiva nei confronti delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata -:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra citati e se e come intenda intervenire in questa e in altre simili circostanze, al fine di conciliare, con lo spirito di unione e riconciliazione nazionale sotteso alla legge, le iniziative che - come recita la norma - sono «previste per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado» e favorire «da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende». (3-02114)

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: FRONER ED ALTRI; ANNA TERESA FORMISANO; BUTTIGLIONE ED ALTRI; DELLA VEDOVA E CAZZOLA; QUARTIANI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI (A.C. 1934-2077-3131-3488-3917-A)

A.C. 1934-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sull'emendamento 2.100 della Commissione.

A.C. 1934-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 11.10 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative, nonché sull'emendamento 2.100 della Commissione.

A.C. 1934-A - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Oggetto e definizioni).

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei princìpi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell'ipotesi di lavoro dipendente i contratti di lavoro collettivi e individuali contengono apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza di conflitti di interessi, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Oggetto e definizioni).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6;
all'articolo 7, comma 1, lettera
d), sopprimere le parole:, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4;
sopprimere l'articolo 9;
all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole:
degli articoli 6, comma 4, e con le seguenti: dell'articolo.
1. 10. Cimadoro, Borghesi, Paladini.

Al comma 1, sostituire la parola: professioni con le seguenti: prestazioni di servizi.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole:
«professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi con le seguenti: «prestazione di servizi non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «prestazione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi professionali;
al comma 3, sostituire le parole:
professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei princìpi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista con le seguenti: prestazione di servizi è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei princìpi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del prestatore di servizi;
al comma 4, sostituire le parole:
La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell'ipotesi di lavoro dipendente i contratti di lavoro collettivi e individuali contengono apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista con le seguenti: L'attività di prestazione di servizi è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell'ipotesi di lavoro dipendente i contratti di lavoro collettivi e individuali contengono apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del prestatore di servizi;
all'articolo 2:
comma 1, sostituire le parole:
la professione di cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale con le seguenti: l'attività di prestazione di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni;
comma 2, sopprimere la parola:
professionali;
comma 3, sostituire le parole:
professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale con le seguenti: promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta;
comma 4, sostituire le parole:
professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale con le seguenti: di servizi possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli prestatori, ai sensi dell'articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività;
comma 6, sostituire la parola:
professionisti con le seguenti: prestatori di servizi;
sostituire la rubrica con la seguente:
Forme associative di prestatori di servizi;
all'articolo 3:
comma 1, sopprimere la parola:
professionali;
comma 3, sostituire le parole:
professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e con le seguenti: che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard;
all'articolo 4:
comma 1, sopprimere la parola:
professionali;
comma 2, sopprimere la parola:
professionale;
alla rubrica, sopprimere la parola:
professionali;
all'articolo 5, comma 1:
alinea, sopprimere la parola:
professionali;
lettera
b), sopprimere la parola: professionali;
lettera
e), sostituire le parole: professionali oggetto dell'associazione, all'eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale con le seguenti: oggetto dell'associazione, all'eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento;
all'articolo 6:
comma 1, sostituire le parole:
le professioni con le seguenti: le attività di prestazione di servizi;
comma 2, sopprimere la parola:
professionale;
comma 3, sopprimere la parola:
professionale;
comma 4, sostituire le parole:
professionisti e agli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali con le seguenti: prestatori di servizi e agli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività;
all'articolo 7:
comma 1:
alinea, sostituire le parole:
servizi professionali, le associazioni professionali con le seguenti: servizi, le associazioni;
lettera
a), sostituire la parola: professionista con le seguenti: prestatore di servizi;
lettera
c), sopprimere la parola: professionale;
sostituire la lettera
e) con la seguente:
e) al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità stipulata dal prestatore di servizi;
lettera
f), sostituire la parola: del professionista iscritto con le seguenti: dell'iscritto;
comma 2, sopprimere la parola:
professionale;
all'articolo 8:
comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
professionista risulta iscritto all'associazione professionale con le seguenti: prestatore di servizi risulta iscritto all'associazione;
sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il prestatore di servizi iscritto all'associazione e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione e delle competenze riconosciute;
all'articolo 9:
comma 1:
primo periodo, sostituire le parole:
professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative di cui all'articolo 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali con le seguenti: di cui all'articolo 2 e le forme aggregative di cui all'articolo 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività;
secondo periodo, sostituire le parole:
, imparzialità e professionalità con le seguenti: e imparzialità;
comma 2, sostituire le parole:
professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione con le seguenti: anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola attività;
al titolo, sostituire la parola:
professioni con le seguenti: attività di prestazione di servizi.
1. 11. Siliquini.

Al comma 2, dopo le parole: 2229 del codice civile aggiungere le seguenti:, di quelle regolamentate e di quelle tipiche.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: specifiche categorie di soggetti aggiungere le seguenti:, di quelle regolamentate e di quelle tipiche.
1. 12. Siliquini.

A.C. 1934-A - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Associazioni professionali).

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei princìpi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Associazioni professionali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 3, 4, 5 e 6;
all'articolo 7, comma 1, lettera
d), sopprimere le parole:, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4;
sopprimere l'articolo 9;
all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole:
degli articoli 6, comma 4, e con le seguenti: dell'articolo.
2. 11. Borghesi, Cimadoro, Paladini.

Al comma 3, dopo le parole: Le associazioni professionali promuovono aggiungere le seguenti:, in accordo con le Regioni.
2. 12. Torazzi, Fava.

Al comma 6, sopprimere le parole da:, salvo il caso fino alla fine del comma.
2. 15. Siliquini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Le Associazioni professionali, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7, sono elencate in un apposito repertorio istituito e reso pubblico dal Ministero dello sviluppo economico con modalità da stabilire con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: Dall'attuazione degli articoli aggiungere le seguenti: 2, comma 7.
2. 13. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Le Associazioni professionali, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7, sono elencate in un apposito repertorio istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Le modalità di accertamento dei requisiti sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: Dall'attuazione degli articoli aggiungere le seguenti: 2, comma 7.
2. 14. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Le Associazioni professionali che operano in conformità agli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 4 e di conoscibilità di cui all'articolo 5, che abbiano provveduto a dare comunicazione al Ministero dello sviluppo economico sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono inserite in un apposito elenco di pubblica consultazione tenuto presso lo stesso Ministero.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: Dall'attuazione degli articoli aggiungere le seguenti: 2, comma 7.
2. 10. Mantini, Anna Teresa Formisano, Rao.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'articolo 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare per quanto applicabili le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della presente legge».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 11 sostituire le parole: «degli articoli 6, comma 4, e 10» con le seguenti: «degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10».
2. 100.La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1934-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Forme aggregative delle associazioni).

1. Le associazioni possono costituire forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti autonomi.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Forme aggregative delle associazioni).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
all'articolo 4:
comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
e le forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3;
comma 2, sopprimere le parole:
o della forma aggregativa;
all'articolo 9, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
e le forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3.
3. 11. Cimadoro, Borghesi, Paladini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2, mantenendo propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.
3. 10. Saglia.
(Approvato)

A.C. 1934-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Pubblicità delle associazioni professionali).

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Pubblicità delle associazioni professionali).

Sopprimere gli articoli 4 e 5.
4. 12. Borghesi, Cimadoro.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: quale marchio o attestato di qualità aggiungere le seguenti: e di competenza.
*4. 10. Mantini, Anna Teresa Formisano, Rao.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: quale marchio o attestato di qualità aggiungere le seguenti: e di competenza.
*4. 13. Quartiani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: quale marchio o attestato di qualità aggiungere le seguenti: e di qualificazione professionale.
4. 14. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le associazioni professionali, di cui all'articolo 2, che si avvalgono della possibilità di autorizzare i propri associati ad utilizzare l'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità, ai sensi dell'articolo 7, sono tenute a darne comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini dell'attività di tutela amministrativa e giurisdizionale di cui all'articolo 27 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Nell'ambito degli elementi informativi pubblicati sul proprio sito web, di cui al comma 1, esse sono inoltre tenute a segnalarne la data di avvenuta comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
4. 16. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. L'attestazione di cui al comma 1 nonché la condivisione e verifica dei codici di condotta, e delle attività formative promosse, sono implementati dalle associazioni o dalle loro aggregazioni promuovendo specifici progetti denominati «codici di autoregolazione e di responsabilità sociale», con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e dei consumatori.
4. A garanzia della qualità dei servizi resi e della tutela dei consumatori e utenti i «codici di autoregolazione e di responsabilità sociale» di cui al comma 3 devono prevedere un comitato di indirizzo e sorveglianza, un codice di autodisciplina e un sistema di qualificazioni mirato a conseguire un modello condiviso di garanzia per gli utenti.
4. 11. Mantini, Anna Teresa Formisano, Rao.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. A garanzia della qualità dei servizi resi e della tutela dei consumatori e utenti e per la promozione di un modello di verifica, di indirizzo e sorveglianza, condiviso e accettato dalle associazioni professionali, dalle loro forme aggregative e dalle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei consumatori, l'attestato di cui al comma 1, l'aggiornamento dei codici di condotta di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), la pubblicità di cui all'articolo 4 e la formazione permanente di cui all'articolo 2, comma 3, sono promossi dalle associazioni di cui all'articolo 2 o dalle aggregazioni di cui all'articolo 3, con proprie risorse, tramite specifici progetti di autoregolazione e condivisione sociale, aperti alla partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei consumatori.
4. 15. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

A.C. 1934-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Contenuti degli elementi informativi).

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell'associazione;
e) eventuali requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) il possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma 4.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.
(Contenuti degli elementi informativi).

Sopprimerlo.
5. 10. Cimadoro, Borghesi, Paladini.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: il possesso con le seguenti: l'eventuale possesso.
5. 11. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

A.C. 1934-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Autoregolamentazione volontaria).

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'articolo 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'articolo 2.
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono princìpi e criteri generali che disciplinano l'esercizio auto-regolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione ai professionisti e agli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'articolo 1.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Autoregolamentazione volontaria).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: degli articoli 6, comma 4, e con le seguenti: dell'articolo.
6. 10. Borghesi, Cimadoro, Paladini.

A.C. 1934-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Sistema di attestazione).

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
c) agli standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4;
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.
(Sistema di attestazione).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 8;
all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole da:
o il rilascio fino a: sono sanzionabili con le seguenti: è sanzionabile.
7. 11. Cimadoro, Borghesi, Paladini.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: agli standard qualitativi aggiungere le seguenti: e di competenza.
7. 10. Mantini, Anna Teresa Formisano, Rao.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: agli standard qualitativi aggiungere le seguenti: e di qualificazione professionale.
7. 12. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Anna Teresa Formisano.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le attestazioni, al fine di non divenire ingannevoli nei confronti di cittadini e utenti, devono obbligatoriamente contenere i riferimenti dei titoli di studio in possesso e il dettaglio del percorso di aggiornamento svolto, nonché le relative competenze.
7. 13. Siliquini.

A.C. 1934-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Validità dell'attestazione).

1. L'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell'iscrizione prevista dall'associazione stessa. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.
(Validità dell'attestazione).

Sopprimerlo.
8. 11. Borghesi, Cimadoro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell'iscrizione prevista dall'associazione stessa con le seguenti: ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo.
8. 10. Saglia.
(Approvato)

A.C. 1934-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI).

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative di cui all'articolo 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.
(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI).

Sopprimerlo.
9. 10. Cimadoro, Borghesi, Paladini.

A.C. 1934-A - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Vigilanza e sanzioni).

1. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico, che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.
(Vigilanza e sanzioni).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: degli articoli 6, comma 4, e 10 con le seguenti: dell'articolo 6, comma 4.
10. 10. Borghesi, Cimadoro, Paladini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. - (Vigilanza e sanzioni). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sulla corretta attuazione delle previsioni della presente legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
10. 11. Marchioni.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. - (Vigilanza e sanzioni). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle previsioni della presente legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
10. 11.(Testo modificato nel corso della seduta) Marchioni.
(Approvato)

A.C. 1934-A - Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
Clausola di neutralità finanziaria).

1. Dall'attuazione degli articoli 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.
(Clausola di neutralità finanziaria).

Sopprimerlo.
11. 10. Cimadoro, Borghesi, Paladini.

A.C. 1934-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
nel campo delle professioni sanitarie non può sfuggire il crescente interesse dei cittadini per le nuove tecniche terapeutiche. Si rende pertanto necessario colmare urgentemente una grave lacuna normativa, la mancata regolamentazione della professione dell'osteopata, che permette il manifestarsi di molteplici fenomeni degenerativi quali l'abuso della credulità popolare, l'indubbia ciarlataneria di operatori non qualificati, la nascita sul territorio nazionale di corsi di insegnamento che non offrono alcuna garanzia di serietà e di sicurezza, approfittando dell'attuale incertezza giuridica;
l'osteopatia nacque come professione libera e separata negli Stati Uniti d'America (USA) intorno all'anno 1882 con l'«American School of Osteopathy» (ASO) prima scuola al mondo. Nacque come una professione di fatto separata, ma non ancora «alternativa» alla medicina tradizionale in generale, e soprattutto non ancora riconosciuta sul piano legislativo né da parte dello Stato federale né da parte della legislazione di uno Stato membro. Fu riconosciuta, nel 1952, l'American Osteopathy Association come associazione accreditata per la formazione medica osteopatica, dal dipartimento della salute degli USA;
il 29 maggio 1997 il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Bruxelles, vota a favore della risoluzione sullo statuto delle medicine non convenzionali. Il Parlamento europeo dichiara ufficialmente: che la legislazione europea costituisce una garanzia per i pazienti e che ogni professione è in grado di organizzarsi a livello europeo; che la regolamentazione e la coordinazione dei criteri di formazione imposti ai praticanti di discipline mediche non convenzionali costituiscono una garanzia indispensabile per i cittadini e che è imperativo che questa armonizzazione avvenga a un elevato livello di qualificazione e che sia preteso in ogni caso un diploma di Stato che risponda alle esigenze specifiche di ogni disciplina;
nel novembre 1999, durante la sessione plenaria del Consiglio d'Europa a Strasburgo, la Commissione per le questioni sociali della sanità e della famiglia ha adottato una risoluzione sullo statuto delle medicine non convenzionali. Tale risoluzione, sulla scia della cosiddetta risoluzione Lannoye del 29 maggio 1997, adottata dal Parlamento europeo, conferma il desiderio delle nazioni europee di legalizzare l'osteopatia come professione sanitaria indipendente e autonoma. In Francia da luglio 2007 l'osteopatia, attraverso l'approvazione dei decreti-legge: n. 2007/435 n. 2007/437 del 25 marzo 2007, è stata finalmente riconosciuta. Nel mese di novembre 2010 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha pubblicato le linee guida per la formazione in osteopatia, che propongono alle scuole dei vari Stati un programma didattico e formativo uguale e conforme alle stesse linee guida;
per quel che riguarda l'Italia, dobbiamo dire che non esiste alcuna normativa statale sull'individuazione di un insegnamento universitario sotto il nome di «osteopatia». Tale scienza e arte non risulta prevista quale materia di insegnamento in una facoltà di medicina e chirurgia né di un ateneo statale né di un'università privata;
la mancata attuazione della riserva di legge di cui all'articolo 2229 del codice civile nei confronti dell'attività dell'osteopata, è una lacuna del nostro ordinamento positivo, specie se si constata l'attenzione dimostrata da altri ordinamenti giuridici statali nei confronti dell'osteopatia,

impegna il Governo:

a colmare la lacuna derivante dalla mancata attuazione della riserva di legge di cui all'articolo 2229 del codice civile nei confronti dell'attività di osteopata;
istituire l'ordine professionale degli osteopati, incaricato della tenuta dell'albo professionale degli osteopati;
consentire a coloro che sono in possesso della laurea in osteopatia rilasciata da associazioni, accademie, società o enti accreditati di procedere all'abilitazione all'esercizio professionale con il superamento di un apposito esame di Stato;
a stabilire, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti per l'accreditamento al rilascio del diploma di laurea in osteopatia delle associazioni, accademie e società scientifiche, nonché degli enti privati di formazione che ne fanno richiesta.
9/1934-A/1.Scilipoti.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame mira a creare una cornice normativa entro cui disciplinare il comparto delle cosiddette professioni non regolamentate o «non protette», diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate;
tra le tante figure attualmente operative vi è quella del mediatore culturale, nata dall'esigenza di creare un ponte tra l'utente straniero presente sul territorio italiano e le strutture pubbliche: una figura di particolare importanza per il processo d'integrazione in una società moderna in cui sono presenti moltissimi cittadini immigrati;
malgrado tale importanza unita al riconoscimento della figura, nell'ambito del decreto legislativo n. 286 del 1998, attualmente non vi è ancora una definizione univoca di questa nuova figura professionale, tale da creare ancora complessità operativa sul territorio nazionale, che ne riduce ambito di attività e potenzialità,

impegna il Governo

a predisporre le opportune iniziative volte a garantire un adeguato riconoscimento professionale, sulla base di criteri e di regole validi su tutto il territorio nazionale, alla figura del mediatore interculturale, anche attraverso l'individuazione di un percorso formativo adeguato su base nazionale.
9/1934-A/2.Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame mira a creare una cornice normativa entro cui disciplinare il comparto delle cosiddette professioni non regolamentate o «non protette», che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate;
tra le discipline non convenzionali figura l'osteopatia, ancora priva di un riconoscimento giuridico ufficiale quale professione sanitaria, nonostante la crescente diffusione in ambito medico e il crescente interesse per una formazione specifica in materia;
in mancanza di una definizione giuridica sul territorio italiano, - tra l'altro - il conseguimento di un eventuale titolo all'estero non ha alcuna possibilità di ottenere un riconoscimento, delineando di fatto per coloro che hanno intrapreso la difficile scelta di formarsi in questa disciplina all'estero una impossibilità di vedere riconosciuti i proprio sforzi e gli anni di studio;
un intervento normativo di definizione giuridica e conseguente regolamentazione consentirebbe altresì di tutelare i pazienti dal rischio di truffe e di cadere in mani dunque potenzialmente dannose, per l'assenza di un'adeguata preparazione,

impegna il Governo

ad avviare le opportune iniziative finalizzate a riconoscere una definizione giuridica della disciplina dell'osteopatia e dunque della figura professionale dell'osteopata.
9/1934-A/3.Di Biagio.

La Camera,
premesso che:
è stato riconosciuto da tempo che una regolamentazione restrittiva delle qualifiche professionali ha lo stesso effetto limitante sulla mobilità delle discriminazioni basate sulla nazionalità. Per questa ragione, il riconoscimento delle qualifiche conseguite in un altro Stato membro è diventato un elemento essenziale del mercato unico. Come sottolineata nella strategia Europa 2020 e nell'Atto per il mercato unico, la mobilità professionale è un elemento chiave della competitività dell'Europa. La relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione indica nelle procedure macchinose e complesse per il riconoscimento delle qualifiche professionali uno dei principali ostacoli che i cittadini dell'Unione europea incontrano nella vita di tutti i giorni quando vogliono esercitare oltre le frontiere nazionali i diritti conferiti loro dal diritto UE;
lo scorso giugno la Commissione europea pubblica il Libro verde «Modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali». L'obiettivo primario è facilitare la mobilità tra i cittadini dell'Unione europea a fini professionali. Esso è una delle dodici leve per la crescita proposte nell'Atto per il mercato unico della Commissione. Il Libro verde fa seguito alla relazione sul funzionamento pratico della direttiva e su una prima consultazione pubblica a livello tecnico lanciata nel gennaio 2011;
il Libro verde sottolinea le possibili soluzioni sulla base degli obiettivi raggiunti e che permettono allo stesso tempo nuovi approcci per migliorare la mobilità;
la risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sul contributo delle istituzioni europee al consolidamento e all'avanzamento del processo di Bologna ritiene, tra l'altro, che la modernizzazione della direttiva sulle qualifiche professionali (2005/36/CE) aiuterà la mobilità professionale in Europa e agevolerà la mobilità degli studenti, garantendo che le qualifiche acquisite in un altro Stato membro vengano riconosciute in tutta l'Unione europea; richiama l'attenzione sul forte legame esistente tra il processo di Bologna e la direttiva sulle qualifiche professionali e sottolinea la necessità di un coordinamento da parte della Commissione che sia assolutamente coerente con il processo di Bologna; ritiene che tale legame possa essere ulteriormente rafforzato fornendo agli studenti tutte le informazioni concrete e pertinenti circa il riconoscimento dei diplomi conseguiti all'estero e le prospettive occupazionali dischiuse dalla formazione all'estero; rivolge un appello affinché, nel quadro della revisione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali e in vista della creazione di un autentico spazio europeo dell'istruzione superiore, si effettui un confronto tra i requisiti minimi nazionali in materia di formazione e si proceda a scambi più regolari tra gli Stati membri, le autorità competenti e gli organi professionali;
la proposta di legge in esame ha lo scopo di creare un sistema professionale pienamente rispondente ai principi e ai criteri richiamati dall'Unione europea per le professioni non regolamentate, quelle attualmente senza albi od ordini professionali;
secondo un'indagine del Censis del 2004 questi professionisti sarebbero oltre tre milioni, raggruppati in oltre 242 associazioni, che non hanno un ordine professionale o un albo,

impegna il Governo

a valutare e a tenere in considerazione gli aggiornamenti e le modifiche apportate dalla Commissione europea in materia di qualifiche professionali e a mettere in linea con gli standard attuali europei anche le professioni non organizzate in ordini o collegi.
9/1934-A/4.Di Stanislao, Paladini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è volto a disciplinare le professioni non organizzate in ordini o collegi, intese come «l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio»;
le professioni non regolamentate si differenziano da quelle cosiddetti ordinistiche per non aver ottenuto il riconoscimento legislativo e perché per essere esercitate non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o collegio professionale per poter essere esercitate;
in base a dati del CENSIS il mondo delle professioni non regolamentate in Italia è attualmente rappresentato da 3,5 milioni di lavoratori;
gli esercenti le professioni non regolamentate nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico;
le proposte di legge in esame intendono disciplinare tali associazioni, garantendone la libertà di costituzione, e individuandole quali soggetti giuridici di diritto privato, fondati su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, cercando, allo stesso tempo, di contemperare il diritto di esercitare liberamente la professione da parte degli operatori con la necessaria tutela dei consumatori e degli utenti,

impegna il Governo

a vigilare affinché dall'attuazione del provvedimento in esame non originino vincoli o limitazioni all'esercizio delle attività professionali che possano essere in contrasto con i principi stabiliti in materia di libera concorrenza, di libertà di circolazione dei lavoratori e di libera prestazione dei servizi, sia dalla normativa nazionale sia da quella comunitaria.
9/1934-A/5.Garagnani.