XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di mercoledì 18 aprile 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 aprile 2012.

Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Boniver, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Consolo, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Grassano, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Picchi, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Valducci, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Boniver, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Consolo, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Grassano, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lussana, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Picchi, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Valducci, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 aprile 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
DI GIUSEPPE ed altri: «Misure a sostegno del settore ittico e per il riassetto e la semplificazione in materia di pesca e di acquacoltura» (5129);
NICOLUCCI: «Delega al Governo per l'adozione di norme volte alla realizzazione di centri di ricerca e di impianti per la produzione di energia da fonti alternative o rinnovabili nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia» (5130);
CARLUCCI: «Istituzione dell'Osservatorio nazionale sull'applicazione delle linee-guida del "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento insegnamento valutazione", di cui alla raccomandazione CM/Rec(2008)7, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 2 luglio 2008» (5131);
CICCHITTO ed altri: «Istituzione di un Fondo di solidarietà per l'erogazione di contributi ai piccoli imprenditori in caso di rigetto di richieste di credito o di revoca di affidamenti da parte di banche o intermediari creditizi» (5132).
Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

La proposta di legge LAMORTE ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope» (5021) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Gianni e Nola.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 13 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Club alpino italiano (CAI), per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 411).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 16 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per l'esercizio 2010, e la connessa determinazione e relativa relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONI Servizi Spa, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 412).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 16 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fintecna Spa, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 413).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 16 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL), per gli esercizi 2009 e 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 414).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 5 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sulla formazione continua in Italia, relativa alle annualità 2010 e 2011 (doc. XLII, n. 4).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 18 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n, 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni sottoindicate:
n. 7/2012 del 20 gennaio 2012, concernente «Modifica della delibera CIPE n. 78/2011 (Investimenti a favore delle università meridionali)» - alla VII Commissione (Cultura);
n. 14/2012 del 20 gennaio 2012, concernente «Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2010 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314 del 2003, articolo 4, comma 1-bis, e successive modifiche ed integrazioni)» - alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive);
n. 15/2012 del 20 gennaio 2012, concernente «Servizio sanitario nazionale 2011. Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e la Province autonome di Trento e Bolzano» - alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 17 aprile 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio sull'adozione di un programma di ricerca supplementare per il progetto ITER (2014-2018) (COM(2011)931 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (COM (2012)167 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 18 aprile 2012;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh (COM(2012)172 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Progetto di bilancio rettificativo n. 3 al bilancio generale 2012 - Stato delle spese per sezione - Sezione III - Commissione (COM(2012)181 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

La Commissione europea, in data 17 aprile 2012, ha trasmesso un nuovo testo della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Commercio, crescita e sviluppo - Ripensare le politiche commerciali e d'investimento per i paesi più bisognosi (COM(2012)22 final/2), che sostituisce il documento COM(2012)22 definitivo, già assegnato, in data 30 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 13 aprile 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Casamicciola Terme (Napoli), Cogliate (Monza-Brianza) e Castelnuovo di Ceva (Cuneo).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

Il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, con lettera in data 13 marzo 2012, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta nell'anno 2011 dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 3 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012 (467).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 maggio 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Elementi ed iniziative in merito ad eventuali richieste di rogatoria internazionale in relazione alla vicenda dei due fucilieri del Reggimento San Marco detenuti in India - 3-02207

MELCHIORRE e TANONI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'estensione della carcerazione preventiva per altri 14 giorni, cioè ormai per due mesi e mezzo, a carico dei due fucilieri del Reggimento San Marco per decreto del giudice istruttore di Kollam è, per ora, l'ultimo atto della gravissima e ormai penosa vicenda che li vede, contro ogni regola del diritto internazionale, detenuti nello Stato indiano del Kerala, dopo quello che pare avesse tutta l'apparenza di un attacco di pirateria in acque internazionali a carico di una nave italiana, la Enrica Lexie, il 15 febbraio 2012;
a seguito di quei fatti il pubblico ministero del loro giudice naturale precostituito per legge, cioè la procura militare di Roma, ha aperto, per prima, un'indagine per omicidio volontario dei due pescatori indiani: la legge che il Parlamento ha approvato per queste missioni antipirateria affidate a nuclei delle Forze armate affida, infatti, alla giurisdizione militare l'ipotesi di omicidio volontario e lascia alla giurisdizione ordinaria solo la fattispecie colposa;
per ragioni allo stato ignote, pare, però, che l'indagine penale militare per questa imputazione sia stata chiusa dopo pochi giorni (il 28 febbraio 2012 per le agenzie di stampa) e che gli atti siano stati trasmessi alla magistratura ordinaria sulla base della visibile colposità del fatto. Tuttavia, per quei medesimi fatti la magistratura ordinaria ha aperto un fascicolo, tenendo l'ipotesi di omicidio volontario;
la giurisdizione è comunque italiana, sia perché il fatto è avvenuto in alto mare e non nelle acque indiane, sia soprattutto perché ricorre l'immunità funzionale di militari italiani lì inviati per svolgere, nell'interesse nazionale italiano e di tutta la comunità internazionale, una funzione di contrasto della pirateria. Il fatto che i militari italiani fossero imbarcati su mercantili battenti bandiera italiana in transito in spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria era pienamente in linea con l'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.130;
il loro status è militare: lo Stato italiano si è assunto un compito a difesa dell'economia mercantile nazionale che è direttamente minacciata dalla pirateria in Oceano indiano; l'attività rientra nei compiti fondamentali delle Forze armate. È un'attività di tutela di interessi economici italiani a difesa indistinta della libera circolazione del naviglio commerciale italiano, che si riflette, come evidente, sugli attracchi commerciali nei porti italiani;
è palese che, anche agli occhi della comunità internazionale, il rispetto della giurisdizione interna italiana a favore del giudice naturale, quello militare, sottolinea e rimarca il carattere essenziale di rappresentanti dello Stato dei due marò. Non sono contractor a pagamento che difendono una singola nave, sono soldati mandati dal Governo, dal Governo che lo stesso Ministro interrogato rappresenta, che difendono con la nave l'interesse nazionale. Il loro giudice naturale è solo quello che vuole la legge, non altri che non ne hanno titolo;
secondo notizie di stampa parrebbe che una rogatoria internazionale alle autorità indiane sia stata avanzata al Ministro interrogato, per acquisire le prove che le autorità indiane hanno finora negato di consegnare (risultati dell'autopsia, proiettili, perizia balistica, scatola nera e quella sullo scafo della presunta imbarcazione colpita) -:
se effettivamente il Ministro interrogato abbia ricevuto richieste di rogatoria internazionale e, in tal caso, quale seguito abbiano avuto e con quali effetti. (3-02207)

Iniziative per garantire l'accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo per tutti i docenti che nell'ultimo triennio abbiano maturato almeno 360 giorni di servizio - 3-02211

CESARIO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in diversi insegnamenti, nelle scuole secondarie, sono impegnati docenti che, ancorché privi della prevista abilitazione all'insegnamento, stanno assicurando la continuità didattica in diverse realtà territoriali dove mancano aspiranti abilitanti;
questi docenti hanno gli stessi incarichi e svolgono le stesse mansioni dei loro colleghi abilitati, ma si trovano nell'impossibilità di acquisire l'abilitazione, pur avendo già accumulato anni di lavoro e avendo, giustamente, maturato aspettative di stabilizzazione;
i docenti in oggetto, reclutati in assenza di aspiranti abilitati, per lo più in supplenze annuali dalle rispettive graduatorie di non abilitati, hanno insegnato e insegnano in scuole secondarie statali e parastatali e fino al 2007 potevano conseguire l'abilitazione frequentando la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (siss) ed inserirsi nelle graduatorie permanenti degli abilitati;
dopo il 2007, questi docenti che in molti casi sono risultati idonei per la frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, ma che non erano stati ammessi per carenza dei posti riservati nelle scuole di specializzazione, con l'abolizione delle stesse scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e dei corsi abilitanti riservati, hanno perso qualunque possibilità di conseguire l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria;
attualmente l'unica possibilità di conseguire l'abilitazione è legata all'accesso al percorso abilitante, denominato tirocinio formativo attivo (tfa) previsto nel regolamento sulla formazione iniziale dei docenti;
la fase transitoria di tale regolamento mette sullo stesso piano i laureati senza alcuna esperienza didattica con questi docenti che, oltre ad essere in possesso del titolo di studio richiesto, possono vantare esperienze lavorative direttamente sul campo;
lo stesso regolamento della formazione iniziale, infatti, attraverso i tirocini formativi attivi assegna proprio alle scuole i percorsi formativi, al fine di valorizzare l'esperienza didattica (tirocinio);
tale equiparazione, in questo caso specifico, appare incomprensibile e ingiustificata, come evidenziato dallo stesso Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che, in sede di parere sul decreto relativo alla formazione iniziale, aveva chiesto di prevedere, nella fase transitoria, di ammettere l'accesso automatico al tirocinio formativo attivo dei predetti docenti, anche in soprannumero rispetto ai posti che l'amministrazione dovrà definire annualmente a coloro che avessero accumulato un servizio minimo di almeno un biennio di insegnamento;
stante tale situazione appare necessario portare a soluzione tutte le situazione di precariato, dando un'opportunità al personale docente privo di abilitazione che svolge da anni regolare attività di insegnamento, prima di arrivare ad un più articolato provvedimento che dovrà rivedere tutta la materia del reclutamento dei docenti;
recentemente è stato preannunciato l'avvio delle selezioni per l'accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo nel mese di giugno 2012 -:
se non si ritenga opportuno e necessario assumere, anche a livello normativo, tutte le iniziative utili a garantire l'accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo, ai fini dell'acquisizione della specifica abilitazione, per tutti quei docenti che nell'ultimo triennio abbiano maturato almeno 360 giorni di servizio, prevedendo per gli stessi il diritto all'ammissione anche se in soprannumero. (3-02211)

Iniziative per una corretta interpretazione della normativa in materia di proroga del mandato dei rettori in carica fino all'adozione dello statuto - 3-02212

BINETTI, CAPITANIO SANTOLINI, NUNZIO FRANCESCO TESTA, CARLUCCI, ENZO CARRA, GALLETTI, COMPAGNON, CICCANTI, NARO e VOLONTÈ. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il comma 9 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dispone che il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo;
la ratio della legge è di garantire ad un rettore in carica la possibilità di disporre di un anno aggiuntivo rispetto al proprio mandato, per poter dare attuazione alla riforma universitaria;
notizie di stampa sembrerebbero confermare, tuttavia, che l'interpretazione data dalla direzione università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca andrebbe nella direzione di considerare possibili proroghe di due anni invece che di una, contro il dettato e lo spirito della legge n. 240 del 2010;
risulterebbe che addirittura alcuni rettori in carica già prorogati, quali, ad esempio, i rettori dell'Università degli Studi di Viterbo, Parma e L'Aquila, intendono impedire il regolare svolgimento di elezioni già convocate dal decano a norma di legge;
da tutto il mondo accademico italiano sale alta la vibrata protesta contro questa interpretazione che sta danneggiando i percorsi di attuazione della riforma in violazione del principio costituzionale di autonomia universitaria;
i fatti in questione costituiscono, a giudizio degli interroganti, patente e gravissima violazione di principi costituzionali e di leggi vigenti e sarebbe opportuno recedere da qualsiasi iniziativa o atto ministeriale volto a danneggiare il regolare svolgimento della vita democratica degli atenei e le elezioni dei nuovi rettori -:
se sia a conoscenza di tale problematica e quali iniziative intenda adottare conseguentemente. (3-02212)

Intendimenti del Governo in relazione agli accertamenti effettuati dalla commissione di accesso agli atti presso il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) - 3-02213

BRIGUGLIO, GRANATA, LO PRESTI, DELLA VEDOVA, BARBARO, BOCCHINO, BONGIORNO, CONSOLO, GIORGIO CONTE, DI BIAGIO, DIVELLA, GALLI, LAMORTE, MENIA, MORONI, MURO, ANGELA NAPOLI, PAGLIA, PATARINO, PERINA, PROIETTI COSIMI, RAISI, RUBEN, SCANDEREBECH e TOTO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il 24 novembre 2011 il Ministro interrogato ha firmato il decreto di accesso agli atti del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), al fine di «verificare la procedura adottata dall'amministrazione comunale per la localizzazione del parco commerciale e ciò per stabilire possibili condizionamenti della criminalità organizzata nell'attività amministrativa del comune»;
numerosi sono stati gli atti e le delibere esaminate, in particolare quella approvata il 16 novembre 2009 in consiglio comunale, sotto indagine della procura della Repubblica, relativa al piano particolareggiato di un mega parco commerciale di 18,4 ettari in contrada Siena;
la commissione d'indagine, alla scadenza del termine concesso, ha chiesto ed ottenuto una dilazione dei tempi, fino al 26 marzo 2012, per poter compiere ulteriori approfondimenti e successivamente ha consegnato le sue risultanze;
è in corso la campagna elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale della città;
è urgente che il Governo si pronunci sull'ipotesi di scioglimento dell'amministrazione comunale in carica di Barcellona Pozzo di Gotto per condizionamenti mafiosi in base agli accertamenti effettuati e trasmessi dagli organi preposti, al fine di evitare che la campagna elettorale in corso possa essere inquinata e inutile -:
se e quali iniziative urgentissime il Ministro interrogato intenda adottare alla luce degli accertamenti effettuati e trasmessi dalla commissione d'indagine che ha effettuato l'accesso agli atti presso il comune e, in particolare, se ritenga che sussistano le condizioni per proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dell'amministrazione in carica da effettuarsi con la massima urgenza, al fine di evitare che la consultazione elettorale del 6 e 7 maggio 2012 sia inquinata da condizionamenti da parte della criminalità organizzata e, quindi, provvedere al rinvio delle elezioni amministrative di 18 mesi.
(3-02213)

Iniziative per prevenire e contrastare l'acquisizione del controllo di società in difficoltà finanziaria da parte della criminalità organizzata - 3-02214

NACCARATO, MIOTTO, FIANO, MARAN, AMICI, QUARTIANI e GIACHETTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
Edilbasso spa è stata una delle principali società di costruzioni della provincia di Padova. Dal 2010 l'azienda è entrata in una fase di difficoltà economica conclusasi a giugno 2011 con la procedura di scioglimento e liquidazione, come previsto dal concordato preventivo n. 10 del 2011 del tribunale di Padova. L'accordo prevede la continuazione di parte delle attività di Edilbasso spa, attraverso l'affitto di ramo d'azienda a favore di Faber costruzioni srl, ed è circoscritto a 3 importanti contratti: appalto per la soppressione del passaggio a livello al chilometro 111+055 della linea ferroviaria Mantova-Monselice; appalto per la realizzazione della nuova psichiatria dell'ospedale Sant'Antonio a Padova; appalto per la progettazione, costruzione e gestione della nuova sezione di incenerimento dell'impianto di Cà del Bue a Verona. Il concordato prevede, infine, la cessione del ramo d'azienda oggetto del contratto di affitto di cui sopra a Faber costruzioni srl;
Faber costruzioni srl è stata costituita il 21 gennaio 2011 da Algisa srl, di proprietà dei tre figli di Bruno Basso, socio principale di Edilbasso spa. Faber costruzioni srl ha subito numerosi trasferimenti di proprietà: il 16 marzo 2011 Algisa srl ha ceduto il 65 per cento delle quote a Giovanni Barone che il 28 giugno 2011 le ha cedute nuovamente ad Algisa srl. Il 29 dicembre 2011 Immobiliare Milano srl, di proprietà di Gianluigi e Adriano Cecchi, ha acquistato il 10 per cento di Faber costruzioni srl;
Giovanni Barone risulta coinvolto in un'inchiesta della procura di Milano, che ha portato all'arresto di diverse persone, tra cui Salvatore Strangio, Andrea Pavone, Ivano Perego e Pasquale Nocera, accusati a vario titolo di associazione mafiosa. Nell'ordinanza del tribunale di Milano del 6 luglio 2010 del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Gennari si precisa che Barone ha «precedenti di polizia per reati contro la pubblica amministrazione, oltraggio, resistenza e violenza, falso in genere, falsa attestazione a pubblico ufficiale, omessa custodia di armi». L'indagine, nota anche come «operazione tenacia», descrive la conquista di Perego strade srl da parte della criminalità organizzata, al fine di controllarne le attività economiche e gli appalti;
nella vicenda Perego strade srl compaiono, a diverso titolo, sia Giovanni Barone che Adriano Cecchi, rispettivamente liquidatore dal 4 novembre 2008 fino alla liquidazione e sindaco dal 14 novembre 2008 fino all'approvazione del bilancio 2010 di Perego strade srl. I due, inoltre, sono stati rispettivamente liquidatore dal 19 dicembre 2008 fino alla liquidazione, e sindaco dal 19 dicembre 2008 fino all'approvazione del bilancio 2010 di Perego holding spa;
l'ordinanza sopra citata precisa, inoltre, che il gruppo Perego era a conduzione familiare e privo di azionariato diffuso e che sono state costituite società, quali Perego holding spa e Perego general contractor, con la volontà di dare vita a nuovi soggetti giuridici al fine di proseguire le attività economiche, nonostante una grave esposizione debitoria, permettendo alla criminalità organizzata di inserirsi nell'impresa;
secondo gli interroganti suscitano particolare perplessità le modalità di attuazione del fallimento-liquidazione di Edilbasso spa e della costituzione di Faber costruzioni srl ed il fatto stesso che nella complessa situazione sopra descritta siano state coinvolte persone che hanno avuto un ruolo in vicende oggetto di indagini da parte della procura di Milano -:
in che modo il Ministro interrogato intenda intervenire per prevenire il pericolo che le organizzazioni criminali - approfittando della crisi economica - acquisiscano il controllo di società in difficoltà finanziaria per alterare la concorrenza, conquistare appalti pubblici e riciclare denaro proveniente da attività illegali. (3-02214)

Risultati della verifica annuale sul disavanzo sanitario della regione Molise e iniziative conseguenti, con particolare riferimento alla revoca dell'incarico commissariale conferito al presidente della regione - 3-02209

DI PIETRO, DI GIUSEPPE e PALAGIANO - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
in merito alla possibilità di revocare gli incarichi commissariali conferiti dal precedente Governo al presidente della regione Molise, Michele Iorio, in conseguenza della sua evidente gestione fallimentare circa il rientro dal disavanzo sanitario della medesima regione, gli interroganti avevano presentato il 31 gennaio 2012 un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea (3-02063);
in quella occasione il Ministro interrogato ebbe a dichiarare: «Si dà un'altra possibilità alla regione Molise, attraverso la nomina di un altro sub-commissario, con caratteristiche idonee ad attuare il piano sanitario e, dunque, riuscire a realizzare finalmente gli obiettivi che tutti auspichiamo, dando un'ulteriore - starei per dire un'ultima - possibilità, prima di attivare una procedura diversa, che è prevista pure dall'ordinamento - comma 84 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (il famoso comma 84) - e che prevede la sostituzione del presidente della regione, con poteri ulteriori del Governo, che non soltanto dicano al presidente della regione: «fai il commissario», ma impongano: «stabiliamo noi quali siano i provvedimenti da adottare per assicurare l'efficacia del piano di riqualificazione e di rientro»;
si ricorda che il presidente Iorio è al suo al terzo mandato, nonché commissario per il risanamento dei debiti della sanità molisana, commissario per la ricostruzione post sisma e commissario per l'emergenza alluvione;
a completare il quadro e ad aggravare la situazione e rendere imbarazzante e insostenibile il ruolo di commissario svolto dal presidente della regione Molise, oltre alla suddetta gestione fallimentare in ambito sanitario, va ricordata la condanna del 22 febbraio 2012 in primo grado - con pena sospesa - dal tribunale di Campobasso ad un anno e sei mesi di reclusione per abuso d'ufficio e all'interdizione dai pubblici uffici per il medesimo periodo, nell'ambito dell'inchiesta «Bain and Co», società dove lavora Davide Iorio, figlio di Michele, cui sono state illegittimamente affidate due consulenze, una in materia di sanità e l'altra di autostrade - definite «fantasma», in quanto nessuno dell'amministrazione molisana ha saputo indicarne motivi, contenuti o risultati;
non va inoltre trascurata, inoltre, la questione relativa al progetto Mef della regione Molise sul controllo della spesa farmaceutica, costato 4 milioni di euro e rimasto fermo a metà dell'opera, rispetto alla quale urge una verifica su ogni passaggio di questa complicata vicenda, al fine di accertare quali siano, e di chi, le responsabilità per l'ulteriore, evidente spreco di denaro pubblico;
peraltro, la procura di Campobasso ha chiuso l'inchiesta sulla ricostruzione dopo il terremoto del 2002 e ha inviato un avviso di garanzia al presidente della regione Molise Michele Iorio. Il presidente, nella sua qualità di commissario per la gestione dell'emergenza sisma, è indagato per abuso d'ufficio e indebita percezione di soldi ai danni dello Stato, in merito ai fatti avvenuti tra il 2003 e il 2011. Complessivamente il presidente Iorio risulta indagato in oltre otto inchieste da parte della procura di Campobasso;
circa i fatti sopra esposti gli interroganti avevano presentato, il 27 marzo 2012, un'ulteriore interrogazione a risposta immediata in Assemblea (3-02173), chiedendo di revocare gli incarichi commissariali conferiti al presidente della regione Molise;
in risposta a detta ulteriore interrogazione, il Ministro interrogato, in relazione alle procedure che il Governo poteva mettere in atto, dichiarava che la procedura «prevede che vi sia la verifica annuale, nel caso della regione Molise il prossimo 3 aprile 2012. Alla luce di questa verifica si stabilirà la possibilità di applicare o meno il comma 84, che ho già citato. Dunque, le misure che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute prenderanno sono successive all'esito della verifica», sottolineando inoltre che «c'è anche da verificare la possibilità di applicare nel caso di specie l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 149 del 2011 in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni»;
si ricorda che il suddetto riferimento fatto dal Ministro interrogato, all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 149 del 2011, concerne la possibilità da parte del Governo di nominare un commissario che sostituisce il presidente della giunta regionale nominato commissario ad acta, qualora si verificano una o entrambi le seguenti condizioni:
a) il presidente della giunta regionale, nominato commissario ad acta, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;
b) si riscontri, in sede di verifica annuale, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento -:
quali siano stati i risultati della verifica annuale sul disavanzo sanitario prevista il 3 aprile 2012 per la regione Molise e se non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 149 del 2011, al fine della rimozione del presidente della regione Molise quale commissario ad acta. (3-02209)

Iniziative per garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza del servizio sanitario nei territori svantaggiati sotto il profilo infrastrutturale, con particolare riferimento alle isole minori della Sicilia - 3-02210

GAROFALO e GERMANÀ. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
i problemi sanitari delle isole, in particolare delle isole minori, richiedono analisi e interventi specifici finalizzati a ridurre gli svantaggi e le fragilità strutturali che caratterizzano situazioni geografiche peculiari;
a fronte delle criticità e carenze che caratterizzano l'attuale risposta sanitaria alla domanda della popolazione siciliana, urgono soluzioni appropriate e coerenti con i livelli essenziali di assistenza;
in particolare, come già evidenziato nell'interrogazione a risposta scritta n. 4-12446 del 23 giugno 2011 e nell'interrogazione a risposta orale n. 3-01864 del 3 ottobre 2011, rispetto alle quali ad oggi non risulta pervenuta risposta da parte del Ministro interrogato, in base alla nuova mappa delineata dall'assessorato alla salute della regione Sicilia mediante il decreto regionale di riordino e riorganizzazione della rete di punti nascita, il territorio della provincia di Messina si troverebbe ad essere servito da un numero di punti nascita esiguo e mal distribuito rispetto alla sua peculiare conformazione e deficit infrastrutturale;
il decreto regionale pubblicato il 5 gennaio 2012 prevede, infatti, la chiusura dei punti nascita che registrano meno di 500 parti l'anno, con la previsione di uno standard di 1.000 parti verso cui si dovrà tendere nell'arco di un triennio, sulla base dei criteri e delle indicazioni contenute nell'accordo raggiunto nel 2010 in Conferenza Stato-regioni;
nel decreto si stabilisce la chiusura di 23 punti nascita, tra i quali quelli dell'isola di Lipari, di Barcellona Pozzo di Gotto e di Mistretta, non tenendo conto delle peculiarità dei territori di riferimento che comportano l'oggettiva difficoltà o impossibilità di garantire, entro tempi congrui, il trasferimento delle pazienti verso strutture di secondo livello;
il piano sanitario regionale prevede, invece, come eccezione alla disattivazione dei punti nascita con numero di parti inferiori a 500 all'anno, la peculiare situazione dei punti nascita in zona disagiata e/o con notevole distanza dalle strutture di riferimento ostetrico/ginecologiche di livello superiore più vicine;
una recente sentenza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, ha annullato il suddetto decreto assessoriale, per difetto di motivazione, proprio nella parte in cui prevede la disattivazione del punto nascita di primo livello presso l'ospedale di Lipari, in quanto contrastante con le previsioni del piano sanitario regionale 2011/2013;
la sentenza mette, altresì, in luce la contraddittorietà del decreto che stabilisce, da una parte, di tenere conto delle eventuali modifiche in dipendenza dell'adozione, da parte del Ministero della salute, del piano nazionale isole minori, mentre, dall'altra, non contempla l'ospedale di Lipari tra le strutture mantenute operative;
la medesima sentenza ha, ancora, disposto a carico dell'azienda sanitaria provinciale di riferimento l'onere di verificare che la struttura ospedaliera continui, nelle more di una definitiva riorganizzazione del sistema nelle isole minori, a garantire all'utenza il servizio pubblico relativo al percorso nascita;
il fondo sanitario nazionale prevede risorse vincolate finalizzate allo svolgimento di progetti dedicati alle isole minori, destinati al rafforzamento delle strutture;
nelle isole minori i presidi di primo livello di assistenza di emergenza-urgenza risultano fondamentali al fine di garantire adeguate prestazioni sanitarie, con la possibilità di gestire il paziente nel caso in cui le condizioni del mare e le condizioni climatiche non consentano il trasporto -:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere, nel rispetto dell'autonomia regionale, per assicurare che nei territori orograficamente vari e svantaggiati dal punto di vista infrastrutturale, nonché nelle isole minori della Sicilia, venga garantito il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e, in particolare, il mantenimento di punti nascita di primo livello. (3-02210)

Iniziative di competenza in merito all'incremento dei costi delle bollette elettriche - 3-02208

DOZZO, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FUGATTI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dello sviluppo economico - Per sapere - premesso che:
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha annunciato che, a partire dal 1o aprile 2012, il prezzo della bolletta dell'energia elettrica crescerà del 5,8 per cento, rinviando al mese di maggio 2012 un ulteriore aumento di circa il 4 per cento, con questo affermando la volontà di «dare un segnale, chiaro e concreto, ai decisori delle politiche energetiche»;
tale comportamento, ad avviso degli interroganti, appare quantomeno irrituale perché all'Autorità, organo tecnico e super partes, spetta il compito di registrare, con trasparenza, oggettività e tempestività, le variazioni nella struttura dei costi, che portano all'incremento della bolletta, astenendosi da valutazioni di opportunità politica;
tale modus operandi è, inoltre, foriero di conseguenze negative per i consumatori, perché la dilazione dell'ulteriore aumento della bolletta elettrica, a fronte di costi già maturati, scarica sulla bolletta stessa e sui consumatori gli interessi relativi allo spostamento dell'incasso. In altre parole, questo «circa 4 per cento», che viene rinviato, verrà pagato, con gli interessi, da maggio 2012 in poi;
in una situazione di continuo aumento dei prezzi energetici per le famiglie e le imprese appare, quindi, del tutto inopportuno che la scelta «discrezionale» dell'Autorità di rinviare il rincaro finisca per essere pagata ancora una volta in termini di ulteriore aumento (dovuto agli interessi sulla dilazione) dei costi per gli utenti -:
quali iniziative, anche di natura normativa, intenda il Ministro interrogato porre in essere per dare soluzione al problema illustrato in premessa. (3-02208)

DISEGNO DI LEGGE: S. 3184 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE, DI EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 5109-A/R)

A.C. 5109-A/R - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 5, lettera b), capoverso Art. 72-ter, aggiungere, in fine, le parole: ed in misura pari ad un settimo per importi superiori a duemilacinquecento euro e non superiori a cinquemila euro.

All'articolo 3-quinquies, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: presente decreto con le seguenti: presente articolo.

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed essere destinati al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, tramite versamento sulla contabilità speciale 1201 - legge n. 46 del 1982 - innovazione tecnologica, al netto delle eventuali somme da riassegnare per corrispondere gli indennizzi ai sensi del periodo precedente.

All'articolo 3, sopprimere i commi 16-ter, 16-quater e 16-quinquies.

All'articolo 3, comma 16-novies, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 4, comma 5, lettera f), ultimo periodo sopprimere le parole da: per tali fattispecie fino alla fine della lettera.

All'articolo 4, comma 5, lettera i), capoverso comma 12-bis, secondo periodo sostituire le parole da: sulle precedenti rate. Per l'anno 2012. fino a: rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre con le seguenti: sulle precedenti rate, in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

All'articolo 4, sostituire il comma 12-quinquies con il seguente. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

All'articolo 5, comma 7, capoverso 2, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti:, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea.

All'articolo 13, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle ulteriori minori entrate o maggiori spese derivanti dall'articolo 2, comma 6-bis, dall'articolo 4, comma 5-sexies, lettere a) e b), comma 5-septies, secondo periodo, e comma 5-octies, dall'articolo 8, comma 16, lettere e) e f) si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 6, commi da 5-bis a 5-undecies, e 10, commi 9-octies e 9-novies.

All'articolo 13, comma 1-bis, terzo periodo, dopo le parole: ad apposito capitolo aggiungere le seguenti: dello stato di previsione;

e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 2, comma 5-bis la definizione «committente imprenditore» sembrerebbe includere anche le pubbliche amministrazioni e, in particolare, i comuni che rischiano in tal modo conseguenze finanziarie di carattere negativo anche di rilevante entità;
all'articolo 8, comma 1, capoverso 4-
bis, primo periodo, andrebbero soppresse le parole da: ovvero sentenza fino alla fine del periodo, al fine di evitare che i soggetti interessati subiscano un pregiudizio economico per il verificarsi di una causa di estinzione del reato;
sarebbe opportuno riuscire a individuare da subito una copertura finanziaria alternativa a quella prevista dall'articolo 13, comma 1-
quinquies, al fine di non procedere neanche in via temporanea ai tagli lineari ivi previsti.

A.C. 5109-A/R - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1.
(Rateizzazione debiti tributari).

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 7 è abrogato.
2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis è soppresso l'ultimo periodo;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione».
c) al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,» sono soppresse e dopo le parole: «due rate» è inserita la seguente: «consecutive».

3. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Al fine di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.
5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: «all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono inserite le seguenti: «; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili».
6. Sono fatti salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione contenuta nel comma 5.

Art. 2.
(Comunicazioni e adempimenti formali).

1. La fruizione di benefìci di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2 se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.».
4. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta».
5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
«3-bis. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.».

6. A decorrere dal 1o gennaio 2012, all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.».
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli» sono sostituite dalle seguenti: «Negli» e dopo le parole: «con la precisazione dell'indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»;
b) nell'articolo 60, il secondo periodo del terzo comma è soppresso.

8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a euro 500».».
9. I registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative e relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità degli:
a) operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995;
c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322;
d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell'articolo 66 del citato decreto legislativo, n. 504 del 1995 e dell'articolo 22 del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;
e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524.

10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:
a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilità degli operatori di cui al comma 9, lettere da b) ad e);
b)
regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente;
c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 9.

11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).».
12. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.».
13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».

Art. 3.
(Facilitazioni per imprese e contribuenti).

1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e /o del committente apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato,
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche, è differita al 1o maggio 2012. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di tali enti e amministrazioni pubbliche è data massima pubblicità al contenuto e agli effetti della disposizione di cui al precedente periodo.
4. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 non trova applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si sono già conformati alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 72-bis, comma 1, dopo le parole: «sesto, del codice di procedura civile,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 72-ter del presente decreto»;
b) dopo l'articolo 72-bis, è inserito il seguente: «72-ter (Limiti di pignorabilità) 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione: a) in misura pari ad un decimo per importi fino a duemila euro; b) in misura pari ad un settimo per importi da duemila a cinquemila euro. 2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.»;
c) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro».;
2) al comma 2, le parole: «agli importi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo indicato»;
d) all'articolo 77 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.».

6. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogato.
8. Nell'articolo 66, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dedotti»;
b) la parola: «ricevuto» è sostituita dalla seguente: «registrato».

9. La disposizione del comma 8 trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.
10. A decorrere dal 1o luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.».
13. All'articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore» sono inserite le seguenti: «ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente».
14. All'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».
15. Al fine di adempiere agli impegni internazionali assunti dall'Italia in occasione, tra l'altro dei vertici G8 de L'Aquila (8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
16. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «dei direttori di agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, nonché del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

Art. 4.
(Fiscalità locale).

1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre».
2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del presente decreto.
3. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1o gennaio 2013 il contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui all'articolo 1, comma 1.».
4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima dell'approvazione del presente decreto.
5. Alla lettera a) del comma 14 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
7. Il Ministero dell'interno, entro il mese di marzo 2012, corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 in applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna, detto acconto è commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre 2011, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Le somme erogate in acconto sono portate in detrazione da quanto spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti erariali o di risorse da federalismo fiscale.
8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012 risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero è effettuato, da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.
9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è sostituito dai seguenti:
«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.».

10. A decorrere dal 1o aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato. Il minor gettito per gli enti locali derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 è reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto dal comma 11.
11. Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
12. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.».

TITOLO II
EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA

Capo I
EFFICIENTAMENTO

Art. 5.
(Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia).

1. All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento all'annualità 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.».
2. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile».
3. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, le parole: «Entro il 30 novembre» fino a: «per l'anno precedente,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 16 maggio di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento, dell'imposta dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata,».
4. Al fine di garantire l'unitarietà del Sistema informativo della fiscalità e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi al contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazione finanziaria e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo e sono immediatamente efficaci i piani di attività ad essi correlati.
5. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali di cui al comma 4 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata del periodo di proroga, fermo restando che, ai fini di realizzare ogni possibile economia di spesa, i corrispettivi unitari sono rideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali di revisione.
6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».
8. All'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nel primo periodo, la parola: «segue» è sostituita dalle seguenti: «e l'incasso della remunerazione dovuta a tale società a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono».

Art. 6.
(Attività e certificazioni in materia catastale).

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato», sono soppresse;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia del territorio è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59.».

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui all'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, utili al fine dell'aggiornamento del catasto, sono rese dai soggetti interessati con le modalità stabilite da provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio da adottare, sentita l'AGEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 e unicamente a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma.
5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

Art. 7.
(Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli oggetti:
a) degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;
b) degli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.

Capo II
POTENZIAMENTO

Sezione I
ACCERTAMENTO

Art. 8.
(Misure di contrasto all'evasione).

1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
«4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.».

2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi; resta ferma l'applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituita dalla seguente: «d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.».
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la Guardia di finanza può avvalersi del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissione tributaria provinciale, da parte di quest'ultima, delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: «alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate».
8. L'Agenzia delle entrate elabora, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in ordine alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35 il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l'ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo.»;
b) dopo l'articolo 35-ter è inserito il seguente: «35-quater. Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.».
10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.».
11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è abrogato.
12. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 1:
1) alla lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo:
«. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione»;
2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b)»;
3) alla lettera e) le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno»;
b) all'articolo 30, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.».

13. Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. L'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di rimborso.».
14. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «agli strumenti e» sono soppresse.
15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.
16. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.»;
b) nel comma 7, le parole: «ai sensi del comma 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter»;
c) nel comma 8, le parole: «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio»;
d) nel comma 11, le parole: «di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «sui redditi»;
e) il comma 15 è sostituito dal seguente: «15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.»;
f) dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro»;
g) nel comma 16, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
h) nel comma 20, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;
i) dopo il comma 23 è inserito il seguente: «23-bis. Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attività finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.».

17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c), per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8 ivi citato può essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti.
18. All'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».
19. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».
20. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19.
21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 249 milioni di euro per l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «artistiche o professionali» sono inserite le seguenti: «, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefìci di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».
23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, è soppressa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente articolo, si fa fronte con le risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato le predette attività continuano ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficacia attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle entrate, salvi gli incarichi già affidati, potrà attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle Entrate non potrà attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia.
25. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonché il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituite dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.».

Art. 9.
(Potenziamento dell'accertamento in materia doganale).

1. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7), secondo comma, dell'articolo 51 del medesimo decreto sono rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Direttore provinciale.».

2. All'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativi sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.».

3. Dopo l'articolo 2783-bis del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2783-ter (Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea). I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell'unione europea sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.».

Art. 10.
(Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi).

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a cento mila euro annui. Con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesimi operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì al personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, il quale, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agiscono previo concerto con le competenti strutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalità dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato nelle attività di cui al presente comma può effettuare le operazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attività di cui al presente comma sono riversate al fondo di cui al primo periodo.
2. In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente il pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono introdotte le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.»;
b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo» aggiungere le seguenti: «o il mantenimento» e dopo le parole «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323» e dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti: «644,»; nello stesso comma 25 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.».

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare le occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di:
a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica;
b) assicurare la trasparenza e la regolarità dello svolgimento delle competizioni ippiche;
c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteri di efficienza ed economicità, nonché la scelta dei concessionari secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;
d) assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
e) operare una ripartizione dei proventi al netto delle imposte tale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI;
f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo.

4. A decorrere dal 1o febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli è stabilita tra 5 centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro. Il predetto importo può essere modificato, in funzione dell'andamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati:
a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei S.p.a., a decorrere dal 1o gennaio 2012, la ripartizione al 50 per cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l'effetto, l'ASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per tale posizione per destinarle alle finalità di cui all'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) è soppressa.

6. Nell'ambito delle disponibilità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 30, comma 8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predetto Ministero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica.
7. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. può intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera p) è soppressa.
9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011.

Sezione II
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 11.
(Modifiche in materia di sanzioni amministrative).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.».

2. All'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo è soppresso.
3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è il terzo periodo è soppresso.
4. L'articolo 303 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:
«303. (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.). - 1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.
2. La precedente disposizione non si applica:
a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:
a) per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.».

5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.»
b) all'articolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.».

6. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».

7. Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il sequestro è eseguito nel limite:
a) del 30 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10 mila euro;
b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi.

2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;
b) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:
a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10 mila euro;
b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40 mila euro.
1-bis. La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro.
1-ter. Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane.»;
2) al comma 5, lettera a), le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;
3) al comma 5, lettera b), le parole: «trecentosessantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui riceve i verbali di contestazione.»;
d) all'articolo 9:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:
a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10 mila euro;
b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10 mila euro.»;
2) al comma 2, le parole: «in quanto compatibili» sono soppresse.

Sezione III
CONTENZIOSO

Art. 12.
(Contenzioso in materia tributaria e riscossione).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;
b) il comma 7 è abrogato.

2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, lettera f), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».
b) dopo l'articolo 69 è inserito il seguente: «Art. 69-bis. (Aggiornamento degli atti catastali) - 1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali.».
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio.».
6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, producono interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi legali.
7. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del codice di procedura civile.
8. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla stessa Regione.
9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma 8, le risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.
10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto, di cui all'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione di cui al precedente periodo è esente da imposizione.
11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-bis) è aggiunta la seguente:
«n-ter) delle spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore stesso, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 50 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.».

Art. 13.
(Norma di copertura).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 10, dall'articolo 4, comma 11, dall'articolo 8, commi 16, lettere e) e h), e 24, pari complessivamente a 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, a 245,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per l'anno 2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui all'articolo 8, comma 21, del presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 5109-A/R - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:
al comma 2, lettera b), capoverso 1-quater, primo periodo, le parole: «dell'istanza» sono sostituite dalle seguenti: «della richiesta»;
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie».

All'articolo 2:
al comma 1, alinea, le parole: «altra attività amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «altre attività amministrative»;
al comma 3, capoverso, le parole: «ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del secondo comma»;
al comma 5, lettera a), le parole: «si determino» sono sostituite dalle seguenti: «si determinano»;
al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.» è inserito il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605»;
al comma 7, lettera a), le parole: «dalle seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalla seguente»;
al comma 9, le parole: «e relative» sono sostituite dalle seguenti: «, e delle relative»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«13-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "Nel settore turistico" sono sostituite dalle seguenti: "Nei settori agricolo, turistico"».

All'articolo 3:
al comma 1, lettera a), le parole: «committente apposita» sono sostituite dalle seguenti: «committente nonché apposita»;
al comma 3, le parole: «1o maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o giugno 2012»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
"4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa, è consentita ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.
4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione già autorizzata dall'ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché attestazione, da parte di un medico di base o di una struttura pubblica, delle condizioni di salute che impediscono al soggetto di recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa ovvero documentazione, rilasciata dall'autorità giudiziaria o dalla struttura penitenziaria, che attesti lo stato di detenzione.
4-sexies. Entro il 31 maggio 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.
4-septies. Se l'indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l'indicazione non è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza"»;

al comma 5, lettera b), capoverso, la parola: «72-ter» è sostituita dalle seguenti: «Art. 72-ter» e al medesimo capoverso, al comma 2, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «quarto comma»;
al comma 9, le parole: «La disposizione del comma 8 trova» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 8 trovano»;
il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia";
b) all'articolo 55, comma 5, dopo le parole: "impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore" sono inserite le seguenti: "ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente"»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«16-bis. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, cui è attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2012. L'individuazione delle regioni beneficiarie, nonché i criteri e le modalità di erogazione del predetto Fondo, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al presente comma.
16-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 1, alla lettera a-bis) è premessa la seguente:
"a.1) le somme di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 11.500 euro";
b) all'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: "50, comma 1, lettere a), b)," la parola: "c)," è soppressa.
16-quater. Le somme da chiunque corrisposte, a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, per gli importi eccedenti l'ammontare indicato nell'articolo 52, comma 1, lettera a.1), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, costituiscono reddito ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, anche in deroga alle specifiche disposizioni che ne prevedono l'esenzione o l'esclusione, ferma restando l'applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del predetto testo unico».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore). - 1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento (CAR), ai quantitativi dei combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica si applica l'aliquota per uso combustione ridotta in misura corrispondente ai coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale e con riferimento alle diverse configurazioni impiantistiche. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento".
2. Dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 i coefficienti di cui al punto 11, ultimo capoverso, della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1, sono pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12 per cento.
Art. 3-ter. - (Termini per adempimenti fiscali). - 1. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1o al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione"».

All'articolo 4:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)";
b) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali gli immobili esenti dall'imposta municipale propria"»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le seguenti: «, in deroga all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011,»;
al comma 3, capoverso 1, dopo le parole: «imposta municipale propria» sono inserite le seguenti: «relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze,»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «emanate prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «emanati prima della data di entrata in vigore»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono soppresse e dopo le parole: "della stessa" sono aggiunte le seguenti: "; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504";
b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La base imponibile è ridotta del 50 per cento, salvo che per gli immobili classificati 'F2' che continuano ad avere rendita zero:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione";
c) al comma 5, le parole: "pari a 130" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 135";
d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni";
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000";

f) al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole: "30 dicembre 1992, n. 504" sono aggiunte le seguenti: "; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17";
g) al comma 11, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17";
h) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
"12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1o marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili posseduti al 1o gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 luglio 2012";
i) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano"»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni.
5-ter. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato.
5-quater. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.
5-quinquies. Per le cooperative di cui alla sezione II del capo V del titolo II del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011.
5-sexies. La riduzione e il recupero previsti dall'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono incrementati di euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013, in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria.
5-septies. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 4-bis, ultimo periodo, dopo le parole: "di Burano" sono inserite le seguenti: "e per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
b) all'articolo 90, comma 1:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 25 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione";
c) all'articolo 144, comma 1:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41";
2) nell'ultimo periodo, le parole: "ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo".
5-octies. Le disposizioni di cui al comma 5-septies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011»;

al comma 9, capoverso 5, primo periodo, la parola: «deficitari» è sostituita dalla seguente: «deficitarie» e le parole: «nei confronti di quello» sono sostituite dalle seguenti: «precedente a quello»;
al comma 10, secondo periodo, la parola: «derivanti» è sostituita dalla seguente: «derivante» e le parole: «2013 è» sono sostituite dalle seguenti: «2013, è»;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel primo periodo, le parole: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo" sono soppresse e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "La riduzione è ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza".
12-ter. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre"».

Nel titolo I, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di deduzione dei canoni di leasing). - 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 54:
1) al terzo periodo, le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";
2) al quinto periodo, le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";
b) il comma 7 dell'articolo 102 è sostituito dal seguente:
"7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 5:
al comma 3, le parole: «12,5 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento»;
al comma 7, capoverso 2, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228,» sono inserite le seguenti: «e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. All'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97," sono inserite le seguenti: "prevedendo come ambito di applicazione le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e"».

All'articolo 6, al comma 3 e al comma 4, ovunque ricorrano, le parole: «26 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «24 novembre».

All'articolo 7, comma 1, all'alinea, le parole: «agli oggetti» sono soppresse e, alle lettere a) e b), le parole: «degli schemi» sono sostituite dalle seguenti: «agli schemi».

All'articolo 8:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi"»;

al comma 2, terzo periodo, la parola: «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo»;
al comma 3, le parole: «emessi in base al comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «emessi in base al citato comma 4-bis» e le parole: «definitivi; resta ferma» sono sostituite dalle seguenti: «definitivi. Resta ferma»;
al comma 4, lettera d-ter), la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «15» e la parola: «cinquantamila» dalla seguente: «50.000»;
al comma 5, primo periodo, la parola: «articolo» è sostituita dalla seguente: «decreto»;
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito dell'attività di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi»;

al comma 9, lettera b), la parola: «35-quater» è sostituita dalle seguenti: «Art. 35-quater. - (Pubblicità in materia di partita IVA)»;
al comma 13, capoverso 2-ter, ultimo periodo, le parole: «fondi sanitari per» sono sostituite dalle seguenti: «fondi sanitari. Per» e le parole: «sul valore nominale di rimborso» dalle seguenti: «sul valore nominale o di rimborso»;
al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1o gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1.81, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso"»;
al comma 16, lettera f), capoverso 15-bis, quarto periodo, le parole: «prevista dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal periodo precedente»;
al comma 16, lettera h), dopo la parola: «tariffa» sono inserite le seguenti: «, parte I,»;
dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21-bis. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "nel deposito IVA" sono aggiunte le seguenti: "senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto"»;

al comma 23, secondo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma» e dopo le parole: «legge 13 maggio 1999, n. 133» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
al comma 23, terzo periodo, la parola: «Ministero» è sostituita dalla seguente: «Ministro» e dopo le parole: «ad apportare» sono inserite le seguenti: «, con propri decreti,»;
al comma 23, quarto periodo, dopo le parole: «Al Ministero» sono inserite le seguenti: «del lavoro e delle politiche sociali»;
al comma 23, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rese necessarie dall'attuazione del presente comma, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del predetto Ministero»;
al comma 23, sesto periodo, le parole: «predette disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni del presente comma»;
al comma 24, primo periodo, la parola: «efficacia» è sostituita dalla seguente: «efficace», le parole: «l'Agenzia delle entrate è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate», dopo le parole: «procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «da completare entro il 31 dicembre 2013» e le parole: «dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2»;
al comma 24, secondo periodo, le parole: «l'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio» e la parola: «potrà» è sostituita dalla seguente: «potranno»;
al comma 24, quinto periodo, le parole: «l'Agenzia delle Entrate non potrà» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio non potranno»;
al comma 24, sesto periodo, le parole: «sul bilancio dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «sul bilancio dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per l'Agenzia delle dogane e per l'Agenzia del territorio si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
dopo il comma 24 è inserito il seguente:
«24-bis. Al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato a effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzione nel ruolo "ispettori", nei limiti numerici e di spesa previsti dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo utilizzando il 50 per cento delle vacanze organiche esistenti nel ruolo "appuntati e finanzieri" del medesimo Corpo. Le unità da assumere ai sensi del presente comma sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo "ispettori", da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli del Corpo della Guardia di finanza, secondo le disposizioni vigenti. Le assunzioni di cui al presente comma devono in ogni caso garantire l'incorporamento nella carriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armate già vincitori dei concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 25, capoverso 3-quinquies, al primo periodo, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto» e, all'ultimo periodo, la parola: «sostituite» è sostituita dalla seguente: «sostituiti»;
dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:
«25-bis. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-quater, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi».

All'articolo 9:
al comma 1, capoverso, le parole da: «Le autorizzazioni» fino a: «del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Le autorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6-bis) e 7) dell'articolo 51, secondo comma, del medesimo decreto»;
al comma 2, alinea, la parola: «relativi» è sostituita dalla seguente: «relative»;
al comma 3, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel capo II del titolo III del libro VI del codice civile, dopo l'articolo 2783-bis è aggiunto il seguente:»;
al comma 3, capoverso «Art. 2783-ter», la parola: «unione» è sostituita dalla seguente: «Unione»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente applicabili ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e della connessa IVA all'importazione, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
3-ter. L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui al comma 3-bis, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, previsto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui al comma 3-bis, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3-quater. A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui al comma 3-bis sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione contemplata dai commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies.
3-sexies. La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione».

All'articolo 10:
al comma 1, primo periodo, le parole: «cento mila» sono sostituite dalla seguente: «100.000»;
al comma 1, quarto periodo, la parola: «medesimi» è sostituita dalla seguente: «medesime», le parole: «all'Arma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Arma», le parole: «al Corpo» dalle seguenti: «del Corpo» e la parola: «agiscono» è sostituita dalla seguente: «agisce»;
al comma 1, quinto periodo, le parole: «su proposta del» sono sostituite dalla seguente: «dal»;
al comma 2, lettera a), le parole: «, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «non separato»;
al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto, è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento"»;

al comma 2, lettera b), la parola: «aggiungere» è sostituita dalle seguenti: «sono inserite», la parola: «323"» dalla seguente: «323,"», le parole: «"416-bis" sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «"416-bis," è inserita la seguente», le parole: «il mantenimento» dalla seguente: «mantenimento» e le parole: «, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati» dalle seguenti: «non separato»;
al comma 5, lettera a), le parole da: «per tale posizione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di finanziamento del monte premi delle corse, di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, nel predetto decreto direttoriale:
a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "1o settembre";
b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "1o luglio";
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: "I prelievi sulle vincite di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", a decorrere dal 1o settembre 2012,"»;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Al fine di rendere la legislazione nazionale pienamente coerente con quella degli altri Paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, all'articolo 24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi del 50 per cento della raccolta nonché delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco".

9-ter. Nell'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunta la seguente lettera:
"q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro".

9-quater. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta nel senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2010».

All'articolo 11:
al comma 3, le parole: «è il terzo» sono sostituite dalle seguenti: «il terzo»;

al comma 4, capoverso, la parola: «303» è sostituita dalle seguenti: «Art. 303»;
al comma 4, capoverso, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al comma 1 non si applica:» e, alla lettera a), le parole: «articolo 57, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374»;
al comma 4, capoverso, comma 3, alla lettera a), le parole: «per diritti» sono sostituite dalle seguenti: «per i diritti» e, alla lettera e), le parole: «oltre 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «per i diritti pari o superiori a 4.000 euro»;

al comma 8, lettera a), capoverso 2, lettera a), le parole: «10 mila» sono sostituite dalla seguente: «10.000»;
al comma 8, lettera b), numero 1), capoverso 1, alla lettera a), le parole: «10 mila» sono sostituite dalla seguente: «10.000» e, alla lettera b), le parole: «40 mila» dalla seguente: «40.000»;
al comma 8, lettera d), numero 1), capoverso 1, alla lettera a), le parole: «10 mila» sono sostituite dalla seguente: «10.000» e, alla lettera b), le parole: «10 mila» dalla seguente: «10.000».

All'articolo 12:
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "e 9," sono inserite le seguenti: "ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario,";
b) le parole: ", amministrative e tributaria" sono sostituite dalle seguenti: "e amministrativa".
3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte in bilancio per essere destinate per metà alle finalità di cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 e per la restante metà, con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, all'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 39 è inserito il seguente:
"39-bis. È istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria"»;

al comma 5, le parole: «del demanio."» sono sostituite dalle seguenti: «del demanio»;

al comma 7, dopo le parole: «Sono fatti salvi» sono inserite le seguenti: «, in riferimento ai crediti di cui al comma 6,»;

al comma 11, capoverso lettera n-ter), le parole: «spese sostenute della» sono sostituite dalle seguenti: «spese sostenute dalla», le parole da: «, diverse» fino a: «stesso,» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque,» e le parole: «50 milioni» dalle seguenti: «60 milioni»;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al contributo di cui al comma 9, nonché, previa adozione da parte della regione Campania della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, alle spese di cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente articolo, in quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione vincolata.
11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra può essere mantenuto, su richiesta della regione Campania, per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidio militare di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico della quota spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.
11-quater. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "cessione pro soluto" sono inserite le seguenti: "o pro solvendo". La forma della cessione e la modalità della sua notificazione sono disciplinate, con l'adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11-quinquies. La disposizione di cui al comma 11-quater e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
11-sexies. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lettera a), le parole: "Le assegnazioni disposte con utilizzo" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali per il pagamento dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo" e le parole: "al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai periodi precedenti"».

A.C. - 5109-A/R - Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
al comma 2, lettera b), capoverso 1-quater, primo periodo, le parole: «dell'istanza» sono sostituite dalle seguenti: «della richiesta»;
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 1 costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40».

All'articolo 2:
al comma 1, alinea, le parole: «altra attività amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «altre attività amministrative»;
al comma 3, capoverso, le parole: «ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del secondo comma» e le parole: «se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante» sono soppresse;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338»;
al comma 5, lettera a), le parole: «si determino» sono sostituite dalle seguenti: «si determinano»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
"28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento"»;
al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.» è inserito il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
"10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo"»;
al comma 7, lettera a), le parole: «dalle seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalla seguente»;
al comma 9, le parole: «e relative» sono sostituite dalle seguenti: «, e delle relative»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«13-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "Nel settore turistico" sono sostituite dalle seguenti: "Nei settori agricolo, turistico"».
13-ter. Al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:
"6-bis) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo".

13-quater. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 2 e 3, lettere a) e b,"».

All'articolo 3:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2.

2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.
2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate»;
al comma 3, le parole: «1o maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2012» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di quelle di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
"4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa, è consentita ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.
4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione già autorizzata dall'ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.
4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.
4-septies. Se l'indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l'indicazione non è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza"»;

4-ter. All'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità".
4-quater. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "lire seicento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "quattrocentomila euro" e le parole: "di lire un miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "a settecentomila euro";
b) al terzo periodo, le parole: "lire seicento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "settecentomila euro"»;

al comma 5, lettera b), il capoverso 72-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 72-ter. - (Limiti di pignorabilità). - 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a duemilacinquecento euro ed in misura pari ad un settimo per importi superiori a duemilacinquecento euro e non superiori a cinquemila euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
"f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari"»;
al comma 9, le parole: «La disposizione del comma 8 trova» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 8 trovano»;
il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia";
b) all'articolo 55, comma 5, dopo le parole: "impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore" sono inserite le seguenti: "ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente"»;
dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:
«13-bis. Nell'ambito dell'attuazione delle direttive dell'Unione europea relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, al fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, i quali siano passati al mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei limiti del periodo temporale di validità dei medesimi regimi individuato dalle norme citate rispettivamente fino al 2007 e fino al 2005, un trattamento di minore vantaggio rispetto al trattamento preesistente, le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa oggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di cui al presente comma condizioni di neutralità. Sono fatti salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia e sia la già avvenuta esazione fiscale, per la quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica, alla componente compensativa di cui erano destinatari i citati clienti finali di energia elettrica.
13-ter. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, come modificato dall'articolo 61, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "a pena di decadenza," sono soppresse»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«16-bis. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, cui è attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2012. L'individuazione delle regioni beneficiarie, nonché i criteri e le modalità di erogazione del predetto Fondo, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al presente comma.
16-sexies. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 6 avviene utilizzando i fondi disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria».
16-septies. All'articolo 102, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "; per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione" sono soppresse. La disposizione del periodo precedente trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16-octies. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e alle unità in uso dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime".
16-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato entro il 31 maggio 2012, a disciplinare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore). - 1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento".
2. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.
3. A decorrere dal 1o giugno 2012, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) è abrogata;
b) nell'allegato I, alla voce relativa all'aliquota di accisa sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, le parole: "lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti:
"a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820".

4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh o dell'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensile dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.

Art. 3-ter. - (Norma di interpretazione autentica). - 1. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al numero 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti è compresa la benzina.
Art. 3-quater. - (Termini per adempimenti fiscali). - 1. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1o al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

Art. 3-quinquies. - (Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio ed in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive). - 1. Al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, i diritti di uso per frequenze in banda televisiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 sono assegnati mediante pubblica gara indetta, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità.
2. L'Autorità adotta, sentiti i competenti uffici della Commissione Europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le necessarie procedure, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all'offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete e l'obbligo degli operatori di rete di consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo le priorità ed i criteri fissati dall'Autorità per garantire l'accesso dei fornitori di programmi nuovi entranti e per favorire l'innovazione tecnologica;
b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura tenendo conto della possibilità di consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l'uso flessibile della risorsa radioelettrica, l'efficienza spettrale e l'innovazione tecnologica;
c) modulazione della durata dei diritti d'uso nell'ambito di ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria.

3. L'Autorità ed il Ministero dello sviluppo economico promuovono ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione tecnologica nell'utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne l'uso efficiente e la valorizzazione economica, in conformità alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea ed agli obiettivi dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui alla Risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonché ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall'Autorità entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo secondo le procedure del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di promuovere il pluralismo nonché l'uso efficiente e la valorizzazione dello spettro frequenziale secondo i princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Il nuovo sistema di contributi è applicato progressivamente a partire dal 1o gennaio 2013.
5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1o gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal 1o gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1o luglio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
6. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo le parole: "In conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009" sono inserite le seguenti: "; fatta eccezione per i punti 6, lettera f), 7, 8 salvo il penultimo capoverso, dell'allegato A,". Il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 e il relativo disciplinare di gara sono annullati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di un indennizzo ai soggetti partecipanti alla suddetta procedura di gara.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6 dell'articolo 1 si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo. I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed essere destinati al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, tramite versamento sulla contabilità speciale 1201 - legge n. 46 del 1982 - innovazione tecnologica, al netto delle eventuali somme da riassegnare per corrispondere gli indennizzi ai sensi del periodo precedente.

Art. 3-sexies. - (Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili). - 1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. È istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore";
b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali:
a) aeroplani con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;
c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450";

c) i commi da 14 a 15-bis sono sostituiti dai seguenti:
"14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commi da 11 a 13:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte I, libro I, titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.

14-bis. L'imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del decorso di tale termine non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici del manutentore. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano. Valgono le esenzioni del comma 14 e l'esenzione è estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472";

d) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente:
"15-bis.1. Il Corpo della guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis".
2. Le modificazioni apportate dal comma 1 ai commi 11 e 14, nonché al comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, rispettivamente, a partire dal 6 dicembre 2011 e dal 28 dicembre 2011. Per gli aeromobili di cui al citato comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011 che, a decorrere dal 28 dicembre 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno sostato nel territorio nazionale per un periodo superiore a quarantacinque giorni l'imposta è corrisposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, versata in applicazione delle disposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita dal presente decreto, è computato a credito del contribuente all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità; non si procede all'applicazione di sanzioni e interessi per i versamenti dell'imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, effettuati in applicazione delle disposizioni previgenti in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal presente decreto, se l'eccedenza è versata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3-septies. - (Modifica all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183). - 1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo le parole: "essere previste," sono inserite le seguenti: "per le concessionarie e"».

All'articolo 4:
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, le parole: "agli articoli 52 e 59" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 52"»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo".
1-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni";
b) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria".
1-quater. All'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole da: "17, comma 2," a: "in modo tale da" sono sostituite dalle seguenti: "52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i comuni, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dall'applicazione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

1-quinquies. A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le seguenti: «, in deroga all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011,»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali"»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per l'anno 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,8 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta municipale propria e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «emanate prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «emanati prima della data di entrata in vigore»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono soppresse e dopo le parole: "della stessa" sono aggiunte le seguenti: "; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola"; al medesimo comma 2, secondo periodo, le parole: "dimora abitualmente e risiede anagraficamente" sono sostituite dalle seguenti: "e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile";
b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione";
c) al comma 5, le parole: "pari a 130" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 135" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110";
d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni";
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000";

f) al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole: "30 dicembre 1992, n. 504" sono aggiunte le seguenti: "; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata";
g) al comma 11, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17";
h) al comma 12, dopo le parole: "dell'Agenzia delle entrate" sono aggiunte le seguenti: "nonché, a decorrere dal 1o dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili";
i) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
"12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1o marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1o gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012";
l) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1o gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno»;
m) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano"»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni.
5-ter. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato.
5-quater. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.
5-quinquies. Per le cooperative di cui alla sezione II del capo V del titolo II del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011.
5-sexies. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 35 per cento";
b) all'articolo 90, comma 1:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione";
c) all'articolo 144, comma 1:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41";
2) nell'ultimo periodo, le parole: "ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo".
5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 5-sexies.
5-octies. All'articolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi"»;

al comma 9, capoverso 5, primo periodo, la parola: «deficitari» è sostituita dalla seguente: «deficitarie» e le parole: «nei confronti di quello» sono sostituite dalle seguenti: «precedente a quello»;
al comma 10, secondo periodo, la parola: «derivanti» è sostituita dalla seguente: «derivante» e le parole: «2013 è» sono sostituite dalle seguenti: «2013, è»;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel primo periodo, le parole: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo" sono soppresse.
12-ter. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre"».
12-quater. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, commi 1, lettera e), e 5-bis, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, le amministrazioni competenti proseguono nella piena gestione del patrimonio immobiliare statale, ivi comprese le attività di dismissione e valorizzazione.
12-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione».

Nel titolo I, dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 4-bis. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di deduzione dei canoni di leasing). - 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 54:
1) al terzo periodo, le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";
2) al quinto periodo, le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";
b) il comma 7 dell'articolo 102 è sostituito dal seguente:
"7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 4-ter. - (Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" e disposizioni concernenti il personale degli enti locali). - 1. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.
2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.
3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il contributo è ridotto proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito.
4. L'Associazione nazionale dei comuni italiani fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.
5. Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.
6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7.
7. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'entità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.
9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".
10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma";
c) al secondo periodo, le parole: "periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "primo periodo";
d) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società";
e) al terzo periodo, la parola: "precedente" è sostituita dalla seguente: "terzo";
f) al quarto periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento"; al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale".

11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: "dell'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2008".
12. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".
13. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma".

14. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 1o agosto 2011, n. 141, le parole: "Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto," sono soppresse.
15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "90 per cento";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti".

16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

All'articolo 5:
al comma 2, dopo le parole: «n. 642,» sono inserite le seguenti: «dopo le parole: "n. 87," sono inserite le seguenti: "nonché le imprese di assicurazioni," e»;
al comma 3, le parole: «12,5 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare, anche attraverso la completa dematerializzazione, le procedure connesse alla gestione economica e giuridica del personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le comunicazioni e le istanze per i servizi disponibili sono inviate esclusivamente tramite il portale stipendi PA ai sensi degli articoli 64 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6-ter. Per le finalità di cui all'articolo 50 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio, il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualunque dato necessario all'erogazione dei servizi di pagamento degli stipendi al personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è acquisito anche mediante appositi flussi informativi, nel rispetto dei princìpi per la protezione dei dati personali.
6-quater. All'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere alla razionalizzazione delle banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 166, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Titolare dell'archivio informatizzato è l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa, per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, la Consap Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"»;
al comma 7, capoverso 2, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228,» sono inserite le seguenti: «e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. All'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97," sono inserite le seguenti: "prevedendo come ambito di applicazione le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e"».
dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lettera gg-septies) è sostituita dalla seguente:
"gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente».

All'articolo 6:
al comma 3 e al comma 4, ovunque ricorrano, le parole: «26 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «24 novembre»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, per l'espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata, gestite dall'Agenzia del territorio, nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.
5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse da quelle indicate al comma 5-bis, per l'assolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalità telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio.
5-quater. L'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
5-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio sono stabiliti modalità e tempi per estendere il servizio di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in modo gratuito e in esenzione da tributi.
5-sexies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dalla tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, con una riduzione del 10 per cento.
5-septies. Al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero d'ordine 2.2. è sostituito dal seguente:
"2.2. per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione:
2.2.1 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle censite senza rendita: euro 50,00;
2.2.2 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed E): euro 100,00";
b) dopo il numero d'ordine 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Consultazione degli atti catastali:
3-bis.1. consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00;
3-bis.2. consultazione della base informativa:
consultazione per unità immobiliare: euro 1,00;
consultazione per soggetto, per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10: euro 1,00;
elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10: euro 1,00".

5-octies. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati catastale gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dal titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo modificato dal presente articolo, con una riduzione del 10 per cento.
5-novies. I tributi per la consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies si applicano nella misura ivi prevista anche nel caso in cui i dati richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile.
5-decies. Al numero d'ordine 6 della tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero d'ordine 6.1 è sostituito dal seguente:
"6.1 per ogni soggetto: euro 0,15";
b) la nota del numero d'ordine 6.1 è sostituita dalla seguente: "L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente anche in formato elaborabile. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua a essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni soggetto".

5-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 5-sexies a 5-decies acquistano efficacia a decorrere dal 1o ottobre 2012.
5-duodecies. L'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, fra gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonché le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare, per le quali è invariata la disciplina sull'imposta di bollo.
5-terdecies. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni";
b) nella lettera c) del comma 1, le parole: "quando presso la cancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese" sono soppresse;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell'articolo 15".

5-quaterdecies. Dopo l'articolo 2645-ter del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 2645-quater - (Trascrizione di atti costitutivi di vincolo). - Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative".

5-quinquiesdecies. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40-bis:
1) al comma 1, le parole: "ovvero in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile" sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: "La cancellazione d'ufficio si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile" sono soppresse;
b) all'articolo 161, dopo il comma 7-quater è aggiunto il seguente:
"7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui all'articolo 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma"».

All'articolo 7, comma 1, all'alinea, le parole: «agli oggetti» sono soppresse e, alle lettere a) e b), le parole: «degli schemi» sono sostituite dalle seguenti: «agli schemi».

All'articolo 8:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi"»;

al comma 2, terzo periodo, la parola: «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo»;
al comma 3, le parole: «emessi in base al comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «emessi in base al citato comma 4-bis» e le parole: «definitivi; resta ferma» sono sostituite dalle seguenti: «definitivi. Resta ferma»;
al comma 4, lettera d-ter), la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «15» e la parola: «cinquantamila» dalla seguente: «50.000»;
al comma 5, primo periodo, la parola: «articolo» è sostituita dalla seguente: «decreto»;
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito dell'attività di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi»;
dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: "inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi" sono aggiunte le seguenti: "che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate";
b) al quarto comma, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "trenta"»;

al comma 9, lettera b), la parola: «35-quater» è sostituita dalle seguenti: «Art. 35-quater. - (Pubblicità in materia di partita IVA)»;
dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10-bis. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "in possesso di almeno cento unità immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "in possesso di almeno dieci unità immobiliari";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Sono, altresì, tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica i soggetti di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131"»;
dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«12-bis. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "n. 218," sono inserite le seguenti: "dell'articolo 48, comma 3-bis, e" e dopo le parole: "n. 472" sono aggiunte le seguenti: ", nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato"»;
al comma 13, capoverso 2-ter, ultimo periodo, le parole: «fondi sanitari per» sono sostituite dalle seguenti: «fondi sanitari. Per» e le parole: «sul valore nominale di rimborso» dalle seguenti: «sul valore nominale o di rimborso»;
al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1o gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1.81, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso"»;
al comma 16, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) nel comma 8:
1) le parole: "16 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "16 luglio";

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione"»;
al comma 16, alla lettera e), capoverso, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente»;
al comma 16, lettera f), capoverso 15-bis, quarto periodo, le parole: «prevista dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal periodo precedente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili di cui al primo periodo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
al comma 16, lettera h), dopo la parola: «tariffa» sono inserite le seguenti: «, parte I,»;
dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:
«16-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi".

16-ter. Al comma 12 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "oggetto di emersione che," sono inserite le seguenti: "a partire dal 1o gennaio 2011 e fino";
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione";
dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Nella nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la parola: "annuo" è soppressa»;
dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:
«21-bis. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "nel deposito IVA" sono aggiunte le seguenti: "senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto";
21-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 96 e 97 sono abrogati»;
dopo il comma 22 è inserito il seguente:
«22-bis. All'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "dell'impianto e" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,";
b) dopo le parole: "di 500 mq" sono aggiunte le seguenti: ", a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq";

al comma 23, secondo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma» e dopo le parole: «legge 13 maggio 1999, n. 133» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
al comma 23, terzo periodo, la parola: «Ministero» è sostituita dalla seguente: «Ministro» e dopo le parole: «ad apportare» sono inserite le seguenti: «, con propri decreti,»;
al comma 23, quarto periodo, dopo le parole: «Al Ministero» sono inserite le seguenti: «del lavoro e delle politiche sociali»;
al comma 23, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rese necessarie dall'attuazione del presente comma, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del predetto Ministero»;
al comma 23, sesto periodo, le parole: «predette disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni del presente comma»;
al comma 24, primo periodo, la parola: «efficacia» è sostituita dalla seguente: «efficace», le parole: «l'Agenzia delle entrate è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate», dopo le parole: «procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «da completare entro il 31 dicembre 2013» e le parole: «dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2»;
al comma 24, secondo periodo, le parole: «l'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio» e la parola: «potrà» è sostituita dalla seguente: «potranno»;
al comma 24, quinto periodo, le parole: «l'Agenzia delle Entrate non potrà» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio non potranno»;
al comma 24, sesto periodo, le parole: «sul bilancio dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «sul bilancio dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per l'Agenzia delle dogane e per l'Agenzia del territorio si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
dopo il comma 24 è inserito il seguente:
«24-bis. Al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato a effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzione nel ruolo "ispettori", nei limiti numerici e di spesa previsti dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo utilizzando il 50 per cento delle vacanze organiche esistenti nel ruolo "appuntati e finanzieri" del medesimo Corpo. Le unità da assumere ai sensi del presente comma sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo "ispettori", da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli del Corpo della Guardia di finanza, secondo le disposizioni vigenti. Le assunzioni di cui al presente comma devono in ogni caso garantire l'incorporamento nella carriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armate già vincitori dei concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 25, capoverso 3-quinquies, al primo periodo, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto» e, all'ultimo periodo, la parola: «sostituite» è sostituita dalla seguente: «sostituiti»;
dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:
«25-bis. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-quater, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi».

All'articolo 9:
al comma 1, capoverso, le parole da: «Le autorizzazioni» fino a: «del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Le autorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6-bis) e 7) dell'articolo 51, secondo comma, del medesimo decreto»;
al comma 2, alinea, la parola: «relativi» è sostituita dalla seguente: «relative»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 55, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione".
2-ter. All'articolo 56, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica"»;
al comma 3, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel capo II del titolo III del libro VI del codice civile, dopo l'articolo 2783-bis è aggiunto il seguente:»;
al comma 3, capoverso «Art. 2783-ter», la parola: «unione» è sostituita dalla seguente: «Unione»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente applicabili ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e della connessa IVA all'importazione, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
3-ter. L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui al comma 3-bis, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, previsto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui al comma 3-bis, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3-quater. A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui al comma 3-bis sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione contemplata dai commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies.
3-sexies. La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.
3-septies. I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche prima della conclusione del procedimento penale, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competenti sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto oggetto di sequestro. L'autorità giudiziaria dispone l'acquisizione di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del procedimento, procedendo ai sensi dell'articolo 392, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale.
3-octies. I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies, ove i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore nominato dall'autorità giudiziaria, fra i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il ricavato della vendita, detratte le spese sostenute per il trattamento, il compenso del curatore e per le connesse attività, è posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la distribuzione del ricavato della vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo unico giustizia del Ministero della giustizia e il restante 50 per cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali.
3-novies. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "il servizio doganale è svolto" sono sostituite dalle seguenti: "il servizio ai fini dello sdoganamento è svolto di norma".
3-decies. All'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale".
3-undecies. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"1-bis. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, effettuato con criteri di selettività nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le previsioni dell'articolo 16 del presente decreto".

3-duodecies. In applicazione degli articoli 201 e 253-novies del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009, resa esecutiva dalla legge 3 febbraio 2011, n. 7, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessarie a dare applicazione all'istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.
3-terdecies. All'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è soppresso».

All'articolo 10:
al comma 1, primo periodo, le parole: «cento mila» sono sostituite dalla seguente: «100.000»;
al comma 1, quarto periodo, la parola: «medesimi» è sostituita dalla seguente: «medesime», le parole: «all'Arma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Arma», le parole: «al Corpo» dalle seguenti: «del Corpo» e la parola: «agiscono» è sostituita dalla seguente: «agisce»;
al comma 1, quinto periodo, le parole: «su proposta del» sono sostituite dalla seguente: «dal»;
al comma 2, lettera a), le parole: «, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «non separato»;
al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto, è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento";
a-ter) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 27 è inserito il seguente:
"27-bis. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancorché in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di ogni natura relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere"»;

al comma 2, lettera b), la parola: «aggiungere» è sostituita dalle seguenti: «sono inserite», dopo le parole: «o il mantenimento» sono inserite le seguenti: «; le parole: "o indagato" sono soppresse», la parola: «323"» è sostituita dalla seguente: «323,"», le parole: «"416-bis" sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «"416-bis," è inserita la seguente», dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «; al secondo periodo le parole: "o indagate" sono soppresse», le parole: «il mantenimento» dalla seguente: «mantenimento» e le parole: «, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati» dalle seguenti: «non separato»;
al comma 5, lettera a), le parole da: «per tale posizione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di finanziamento del monte premi delle corse, di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Al comma 34 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: "entro il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1o gennaio 2013"»;
al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, nel predetto decreto direttoriale:
a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "1o settembre";
b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "1o luglio";
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: "I prelievi sulle vincite di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", a decorrere dal 1o settembre 2012,"»;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Al fine di rendere la legislazione nazionale pienamente coerente con quella degli altri Paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, all'articolo 24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi del 50 per cento della raccolta nonché delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco".

9-ter. Nell'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunta la seguente lettera:
"q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro".

9-quater. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta nel senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2010, e, per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sempre che le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi siano previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta.
9-quinquies. All'articolo 110, comma 9, lettera e), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente".
9-sexies. Il comma 71 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.
9-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, dell'11 per cento, di almeno il 70 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011. All'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "con un'aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate" sono sostituite dalle seguenti: "con un'aliquota del prelievo erariale stabilita all'11 per cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all'1 per cento delle somme giocate" e le parole: "le modalità di versamento dell'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco".
9-octies. Nelle more di un riordino delle norme in materia di gioco pubblico, incluse quelle in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, le disposizioni del presente comma sono rivolte a favorire tale riordino, attraverso un primo allineamento temporale delle scadenze delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle predette scommesse, con il contestuale rispetto dell'esigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione dei soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai princìpi stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10. A questo fine, in considerazione della prossima scadenza di un gruppo di concessioni per la raccolta delle predette scommesse, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono tali scommesse nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri:
a) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ove operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato e che siano altresì in possesso dei requisiti di onorabilità, affidabilità ed economico-patrimoniale individuati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tenuto conto delle disposizioni in materia di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino a un numero massimo di 2.000, aventi come attività esclusiva la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo di distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi, di identiche scommesse;
c) previsione, quale componente del prezzo, di una base d'asta di 11.000 euro per ciascuna agenzia;
d) sottoscrizione di una convenzione di concessione di contenuto coerente con ogni altro principio stabilito dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012, nonché con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di giochi pubblici;
e) possibilità di esercizio delle agenzie in un qualunque comune o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero condizioni di favore rispetto a concessionari già abilitati alla raccolta di identiche scommesse o che possono comunque risultare di favore per tali ultimi concessionari;
f) rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

9-novies. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 9-octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma. Sono abrogati i commi 37 e 38 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera e) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché la lettera e) del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

All'articolo 11:
al comma 3, le parole: «è il terzo» sono sostituite dalle seguenti: «il terzo»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "dalla lettera a) del" sono sostituite dalla seguente: "dal"»;

al comma 4, capoverso, la parola: «303» è sostituita dalle seguenti: «Art. 303»;
al comma 4, capoverso, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al comma 1 non si applica:» e, alla lettera a), le parole: «articolo 57, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374»;
al comma 4, capoverso, comma 3, alla lettera a), le parole: «per diritti» sono sostituite dalle seguenti: «per i diritti» e, alla lettera e), le parole: «oltre 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «per i diritti pari o superiori a 4.000 euro»;
al comma 5:
alla lettera a), le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro»;
alla lettera b), le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro»;

al comma 8, lettera a), capoverso 2, lettera a), le parole: «10 mila» sono sostituite dalla seguente: «10.000»;
al comma 8, lettera b), numero 1), capoverso 1, alla lettera a), le parole: «10 mila» sono sostituite dalla seguente: «10.000» e, alla lettera b), le parole: «40 mila» dalla seguente: «40.000»;
al comma 8, lettera d), numero 1), capoverso 1, alla lettera a), le parole: «10 mila» sono sostituite dalla seguente: «10.000» e, alla lettera b), le parole: «10 mila» dalla seguente: «10.000».

All'articolo 12:
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "e 9," sono inserite le seguenti: "ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario,";
b) le parole: ", amministrative e tributaria" sono sostituite dalle seguenti: "e amministrativa".
3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte in bilancio per essere destinate per metà alle finalità di cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 e per la restante metà, con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, all'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 39 è inserito il seguente:
"39-bis. È istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria"»;

al comma 5, le parole: «del demanio."» sono sostituite dalle seguenti: «del demanio»;

al comma 7, dopo le parole: «Sono fatti salvi» sono inserite le seguenti: «, in riferimento ai crediti di cui al comma 6,»;

al comma 11, capoverso lettera n-ter), le parole: «spese sostenute della» sono sostituite dalle seguenti: «spese sostenute dalla», le parole da: «, diverse» fino a: «stesso,» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque,» e le parole: «50 milioni» dalle seguenti: «60 milioni»;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al contributo di cui al comma 9, nonché, previa adozione da parte della regione Campania della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, alle spese di cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente articolo, in quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione vincolata.
11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra può essere mantenuto, su richiesta della regione Campania, per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidio militare di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico della quota spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.
11-quater. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "cessione pro soluto" sono inserite le seguenti: "o pro solvendo". La forma della cessione e la modalità della sua notificazione sono disciplinate, con l'adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11-quinquies. La disposizione di cui al comma 11-quater e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
11-sexies. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lettera a), le parole: "Le assegnazioni disposte con utilizzo" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali, con priorità ai comuni per il pagamento dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo" e le parole: "al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai periodi precedenti".
11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, come complessivamente rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi di successive disposizioni, sono finalizzate al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, secondo le modalità stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale di cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a 148 milioni di euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto dalle regioni a statuto ordinario per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario.
11-octies. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.
11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte della società Trenitalia Spa, sono ripartite, per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non ancora erogata, alla società Trenitalia Spa. Al relativo versamento si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 13:
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Alle ulteriori minori entrate o maggiori spese derivanti dall'articolo 2, comma 6-bis, dell'articolo 4, comma 5-sexies, lettere a) e b), comma 5-septies, secondo periodo, e comma 5-octies, dell'articolo 8, comma 16, lettere e) e f), si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 6, commi da 5-bis a 5-undecies, e 10, commi 9-octies e 9-novies»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 60 milioni di euro per l'anno 2012. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 12 milioni di euro annui per l'INAIL e in 48 milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge n. 183 del 2011. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
1-ter. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 11,1 milioni di euro per l'esercizio 2012, che sono conseguentemente versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
1-quater. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento all'effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.
1-quinquies. È disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».

A.C. 5109-A/R - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 4. Forcolin.

Al comma 2, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 5. Galletti, Cera.

Al comma 2, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 7. Cambursano.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 3, l'alinea è sostituito dal seguente: «In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive:».
1. 3. Fugatti.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 1-bis, le parole: «fino a settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a novantasei mesi».
1. 1. Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Forcolin.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 1-bis, le parole: «fino a settantadue mesi» sono sostituite con le seguenti: «fino ad ottantaquattro mesi».
1. 2. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le modalità di dilazione del pagamento di cui al presente articolo, sono applicate anche ai debiti previdenziali. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, emana uno o più decreti al fine di armonizzare la normativa in tema di riscossione di crediti previdenziali alle disposizioni del presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 15.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
1. 6. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
2. 10. Zeller, Brugger.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) versi contestualmente l'importo della sanzione minima stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con le riduzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. 2. Comaroli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale del 9 giugno 2004 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non determina l'inefficacia della cessione dei crediti e delle eccedenze d'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In tal caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita. Analoga disposizione si applica in caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3.1. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche in relazione alle violazioni contestate con atti di liquidazione, accertamento o irrogazione di sanzioni non ancora definiti.
2. 13. Galletti, Cera.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. È punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 4, il cedente o il prestatore che omette di inviare nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».
*2. 4. Montagnoli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. È punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 4, il cedente o il prestatore che omette di inviare nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».
*2. 102. Cambursano.

Al comma 5-bis, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il committente imprenditore, o datore di lavoro, e l'appaltatore, responsabili in solido, possono in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento. La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano contestualmente all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012 previa intesa con le parti sociali, che definisce le modalità per la verifica, da parte del committente imprenditore, o datore di lavoro, e dell'appaltatore, del corretto adempimento del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA inerente l'appalto, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente».
2. 300. Mariani.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 3:
dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
sopprimere il comma 15.
2. 5. Buonanno.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2012 aggiungere le seguenti: ed anche per le operazioni relative all'anno 2011,

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dall'anno 2012, per le operazioni relative all'anno 2011, e per gli anni successivi la scadenza è stabilita al 31 ottobre di ogni anno.
*2. 17. Graziano.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2012 aggiungere le seguenti: ed anche per le operazioni relative all'anno 2011,

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dall'anno 2012, per le operazioni relative all'anno 2011, e per gli anni successivi la scadenza è stabilita al 31 ottobre di ogni anno.
*2. 18. Bonino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
«1-quater. L'obbligo di comunicazione dei cui al presente articolo deve essere assolto dai contribuenti con ricavi o compensi superiori a 200.000 euro annui».
2. 6. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 2 dell'articolo 63, dopo le parole «è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione» sono aggiunte le seguenti: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».
2. 7. Allasia.

Al comma 8, sostituire le parole: «di importo superiore a euro 500» con le seguenti: «di importo superiore a euro 1.000.».
*2. 1. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

Al comma 8, sostituire le parole: «di importo superiore a euro 500» con le seguenti: «di importo superiore a euro 1.000.».
*2. 103. Cambursano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In considerazione delle esigenze prioritarie di contrasto all'evasione fiscale, entro il 30 giugno 2012 sono definite dal Ministro dell'economia e delle finanze e degli affari esteri le modalità di applicazione di quanto previsto dalla direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 e delle decisioni del Consiglio 2004/911/CE e 2004/912/CE nei confronti dei contribuenti che non abbiano dichiarato di detenere valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, previa conclusione di apposita convenzione tra il Governo italiano e il Governo della Confederazione Svizzera finalizzata ad ottenere la integrale trasmissione e lo scambio dei dati concernenti i redditi da risparmio derivanti dal pagamento di interessi corrisposti a persone fisiche e giuridiche e i capitali da questi detenuti in ciascun paese.
2. 22. Barbato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di semplificare l'onere della prova di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, per il settore della spedizione internazionale delle merci, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto le categorie di spese e di componenti negativi sostenuti nei confronti di operatori residenti nei Paesi black list di cui al DM 23 gennaio 2002 il cui interesse economico non deve essere dimostrato trattandosi di spese indispensabili per lo svolgimento della spedizione internazionale. Con lo stesso decreto sono individuate le compagnie di navigazione internazionale aerea e marittima residenti nei Paesi black list di cui al DM 23 gennaio 2002, di cui si riconosce lo svolgimento in via prevalente ed effettiva dell'attività economica di vettore cargo aereo e marittimo. A tal fine rilevano i Manifesti Merci in Arrivo e in Partenza che quelle compagnie hanno presentato in via ricorrente negli ultimi due anni agli uffici doganali nazionali. Per le spese sostenute per i servizi internazionali resi dalle stesse compagnie non sussistono gli obblighi di dimostrazione di cui all'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. 3. Desiderati.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Gli stabilimenti che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta non sono obbligati alla tenuta dei registri cartacei e telematici, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 104 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
10-ter. L'Agenzia delle Dogane è autorizzata ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti, per stabilire le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente.

Conseguentemente all'articolo 3:
dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
sopprimere il comma 15.
2. 23. Cavallotto.

Dopo il comma 13-quater, aggiungere i seguenti:
13-quinquies. All'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. - Le notificazioni possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, salvo l'obbligo di presentare in sede di pubblica udienza i documenti originali».

13-sexies. La disposizione di cui al comma precedente decorre dal 1o giugno 2012. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, disciplina le modalità di applicazione di quanto stabilito nel precedente comma.
*2. 27. Galletti, Cera.

Dopo il comma 13-quater, aggiungere i seguenti:
13-quinquies. All'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. - Le notificazioni possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, salvo l'obbligo di presentare in sede di pubblica udienza i documenti originali».

13-sexies. La disposizione di cui al comma precedente decorre dal 1o giugno 2012. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, disciplina le modalità di applicazione di quanto stabilito nel precedente comma.
*2. 104. Cambursano.

Dopo il comma 13-quater, aggiungere i seguenti:
13-quinquies. La comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, vale a titolo definitivo per le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione. I successivi depositi di documenti presso gli uffici competenti non sono più necessari. Le aziende, di conseguenza, devono trasmettere copia della documentazione originaria scannerizzata attraverso le procedure telematiche ovvero mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
13-sexies. La disposizione di cui al comma precedente decorre dal 1o giugno 2012. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, disciplina le modalità di applicazione di quanto stabilito nel precedente comma.
2. 28. Galletti, Cera.

Dopo il comma 13-quater, aggiungere il seguente:
13-quinquies. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 25 è sostituito dal seguente:
25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali.
b) al comma 26, il primo periodo è soppresso.
2. 26. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 13-quater, aggiungere seguente:
13-quinquies. Dopo il comma 11 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal primo al 23 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.».
2. 24. Galletti, Cera.

Dopo il comma 13-quater, aggiungere seguente:
13-quinquies. Nel decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sopprimere gli articoli 7 e 9.
2. 25. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 13-quater, aggiungere seguente:
13-quinquies. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990».
2. 29. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 13-quater, aggiungere seguente:
13-quinquies. Nell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali.».
2. 9. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.

ART. 3.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: legate al turismo fino alla fine del comma con le seguenti: effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma l, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.
*3. 2. Marchignoli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: legate al turismo fino alla fine del comma con le seguenti: effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma l, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.
*3. 3. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: legate al turismo fino alla fine del comma con le seguenti: effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma l, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.
*3. 4. Galletti, Cera.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: di cittadinanza fino a: territorio dello Stato,.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia della carta d'identità in corso di validità o di altro documento valido ai fini del riconoscimento.
3. 6. Zeller, Brugger.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo,.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.
3. 5. Stucchi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: e comunque diversa fino alla fine del comma con le seguenti:, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel terzo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 1. Cimadoro, Messina, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) una volta la settimana versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo le fotocopie dei documenti dei cessionari/committenti di cui alla lettera a) e della fatture o delle ricevute o degli scontrini fiscali emessi.
3. 7. Chiappori.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da:, consegnando fino alla fine della lettera.
3. 8. Consiglio.

Sostituire i commi da 3 a 4-bis con i seguenti:
3. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 5, 8, 12 e 13 sono abrogati.
4. Il comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
3. 66. Crosio.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «1.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «3.500 euro».
4. Al comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «mille euro» sono sostituite con le seguenti: «tremilacinquecento euro».
3. 65. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «1.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «2.000 euro».
4. Al comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «mille euro» sono sostituite con le seguenti: «duemila euro».
3. 11. Di Vizia.

Al comma 3, sostituire le parole: 1o luglio 2012 con le seguenti: 1o settembre 2012.
3. 10. Isidori.

Al comma 4-bis, dopo il capoverso comma 4-septies, aggiungere il seguente:
«4-octies. Le limitazioni all'uso del contante di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano alle Case da gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente, già soggette a controllo pubblico e agli adempimenti previsti dagli articoli 24 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le sole operazioni di acquisto e vendita di mezzi di gioco».
*3. 13. Baretta.

Al comma 4-bis, dopo il capoverso comma 4-septies, aggiungere il seguente:
«4-octies. Le limitazioni all'uso del contante di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano alle Case da gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente, già soggette a controllo pubblico e agli adempimenti previsti dagli articoli 24 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le sole operazioni di acquisto e vendita di mezzi di gioco».
*3. 102. Cambursano.

Sostituire il comma 4-ter con il seguente:
4-ter. Al comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) lo stipendio ed i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le pensioni la presente disposizione vale per importi superiore a millecinquecento euro;».
3. 64. Fabi.

Al comma 5, lettera b), capoverso Art. 72-ter, comma 1, sostituire le parole: duemilacinquecento euro con le seguenti: tremilacinquecento euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: cinquemila euro con le seguenti: settemila euro.
3. 300. Cambursano.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 2 dell'articolo 77, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria di cui al presente articolo è preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva. Solo dopo trenta giorni da tale notifica si può procedere all'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del debitore».
3. 301. Cambursano.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 2 dell'articolo 77, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria di cui al presente articolo è preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva. Solo dopo trenta giorni da tale notifica si può procedere all'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del debitore».
3. 14. Messina, Barbato, Borghesi.

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:

6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte dirette, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 51 sono soppresse le parole: «le prestazioni di» e dopo la parola «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «o le prestazioni sostitutive degli stessi»;
b) la lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 51 è sostituita con la seguente: f-bis) le somme, i servizi o le prestazioni sostitutive degli stessi erogate dal datore di lavoro, anche attraverso titoli di legittimazione, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
c) al comma 1 dell'articolo 100 dopo le parole «o servizi» sono aggiunte le seguenti: «o le prestazioni sostitutive degli stessi, erogate anche attraverso titoli di legittimazione,» ed è soppressa la parola «volontariamente».
3. 71. Galletti, Cera.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualora il ricorso del contribuente, in relazione alle attività di riscossione di cui al comma 1, sia accolto positivamente dalla Commissione tributaria provinciale e nel caso in cui la sentenza venga appellata alla Commissione regionale competente dall'Amministrazione finanziaria, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in relazione all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
3. 15. Cimadoro, Palagiano, Messina, Borghesi.

Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) le parole: «non sia superiore a euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «non sia superiore a euro 5.000».
3. 16. Follegot.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 13 è abrogato;
2) all'articolo 14 le parole: «salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento» sono soppresse.
3. 17. Cimadoro, Messina, Borghesi.

Al comma 10, sostituire le parole: euro 30 con le seguenti: euro 50.
3. 18. Gidoni.

Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le regioni e gli enti locali possono disporre, nelle forme previste per gli atti di regolamentazione dei rispettivi tributi, un diverso importo ai fini dell'applicazione del comma 10, anche in relazione alle specificità dei tributi di propria rispettiva competenza. Tale eventuale regolamentazione non si applica alla riscossione di crediti già oggetto di iscrizione a ruolo.
*3. 19. Albini, Causi, Lenzi.

Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le regioni e gli enti locali possono disporre, nelle forme previste per gli atti di regolamentazione dei rispettivi tributi, un diverso importo ai fini dell'applicazione del comma 10, anche in relazione alle specificità dei tributi di propria rispettiva competenza. Tale eventuale regolamentazione non si applica alla riscos sione di crediti già oggetto di iscrizione a ruolo.
*3. 109. Molgora.

Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le regioni e gli enti locali possono disporre, nelle forme previste per gli atti di regolamentazione dei rispettivi tributi, un diverso importo ai fini dell'applicazione del comma 10, anche in relazione alle specificità dei tributi di propria rispettiva competenza. Tale eventuale regolamentazione non si applica alla riscossione di crediti già oggetto di iscrizione a ruolo.
*3. 302. Cambursano.

Al comma 12, sostituire le parole: seconda cifra con le seguenti: prima cifra.
3. 21. Munerato.

Sopprimere il comma 13.
3. 22. Paolini.

Al comma 13, lettera b), dopo le parole: normativa vigente aggiungere le seguenti:; per questi ultimi impianti l'importo dell'accisa è calcolato sull'autoconsumo dichiarato dall'officina su modello semplificato.
3. 23. Laura Molteni.

Sostituire il comma 13-ter con il seguente:

13-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole «a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare»;
2) al comma 6, le parole «del periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno ovvero del trimestre»;
b) all'articolo 4, comma 3, le parole «entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno solare in cui è sorto ovvero, nel caso di opzione per il rimborso trimestrale, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto».
3. 60. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
14-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Sono esenti dall'imposta i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale aventi una persona convivente disabile non autosufficiente ai sensi della legge 104/1992 ed un reddito imponibile familiare inferiore a 50.000 euro/anno».

Conseguentemente, sopprimere il comma 15.
3. 26. Rondini.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 15.

dopo il comma 16-novies, aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre, n. 148, al comma 36-bis, dell'articolo 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a)» la lettera b) è così sostituita: «b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali per le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di intermediazione bancaria ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.».
3. 28. Simonetti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 15.

dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.1. - (Liquidazione di enti e società pubbliche). - 1. In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.
3. 112. Bragantini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 4, comma 5, lettera b), dopo il capoverso capoverso l), aggiungere il seguente:
«l-bis
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 6, alla fine, aggiungere le seguenti parole: , ovvero in aumento fino a 0,9 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/1, A/2, A/10, C/1 e C/3 non locati;
b) il comma 8 è soppresso;
c) al comma 14 la lettera d) è soppressa.»
3. 250. Fugatti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 4, dopo il comma 12-
ter, aggiungere il seguente:
12-quater. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è soppresso:
b) al comma 14 la lettera d) è soppressa.
all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 24, del decreto-legge n. 98, del 2011, il comma 29 è sostituito dal seguente: in coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed alfine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti od inibire per via telematica le transazioni ed i trasferimenti di denaro da ed in favore dei soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. 257. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 4, dopo il comma 12-
ter, aggiungere i seguenti:
12-quater. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi toni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al sesto periodo dopo le parole: di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono aggiunte le seguenti: limitatamente alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati.
12-quinquies. Le risorse che si rendono disponibili, a seguito della previsione di cui al comma 12-bis, sono destinate dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, alla gestione e alla manutenzione del patrimonio esistente e a nuovi investimenti.
12-sexies. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, sono aggiunti i seguenti «Il regime della cedolare secca è adattabile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, e loro Consorzi, in misura pari alla metà di quella indicata nel terzo periodo del presente comma. In caso di adozione dei regime di cui al precedente comma, non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa dei soggetti ivi indicati gli ammortamenti e le spese relative agli immobili i cui proventi sono assoggettati all'imposta sostitutiva prevista nel medesimo comma».
12-septies. Agli oneri derivanti dai commi 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, valutati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 252. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 4, dopo il comma 12-
ter, aggiungere il seguente:
12-quater. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche.
a) al comma 6, alla fine, aggiungere le seguenti parole:, ovvero in aumento fino a 0,9 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/1, A/2, A/10, C/1 e C/3 non locati;
b) il comma 8 è soppresso;
c) al comma 14, la lettera d) è soppressa.
3. 258. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 4, dopo il comma 12-
ter, aggiungere il seguente:
12-quater. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP delle imprese con meno di 50 dipendenti, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente ed assimilato assunto a partire dal 1o gennaio 2011.
3. 157. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.1. (Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica per le persone fisiche). - 1. A decorre dal 1o gennaio 2013, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.
2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.
3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento della cedolare. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.
4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.
5. Il reddito assoggettato a cedolare:
a) è escluso dal reddito complessivo;
b) sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;
c) il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

6. Entro il 30 settembre 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. 260. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 8, commi 18 e 19, sostituire le parole
5.000 euro annui con le seguenti: 9.000 euro annui.
3. 253. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 8, commi 18 e 19, sostituire le parole
5.000 euro annui con le seguenti: 8.000 euro annui.
3. 254. Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Bragantini.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 8, commi 18 e 19, sostituire le parole
5.000 euro annui con le seguenti: 7.000 euro annui.
3. 255. Fugatti, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 8, commi 18 e 19, sostituire le parole
5.000 euro annui con le seguenti: 6.000 euro annui.
3. 256. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Bragantini.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 11, comma 5, lettere
a) e b), sostituire le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro» con le seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro».
3. 259. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2 sopprimere le parole: «nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,».
3. 251. Bragantini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 16-bis, aggiungere i seguenti:
16-bis.1. All'articolo 52, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera a-bis) è premessa la seguente:
«a1) Le somme di denaro corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per i fini di studio o di addestramento professionale, dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca, sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale;».

16-bis.1.1. All'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa.
3. 310. Zeller, Brugger.

Sopprimere i commi 16-ter e 16-quater.
*3. 33. Sarubbi, Pedoto, D'Incecco, Ghizzoni, Vassallo.

Sopprimere i commi 16-ter e 16-quater.
*3. 34. Cambursano.

Al comma 16-novies, aggiungere, in fine, le parole:, ed a regolare la definizione delle relative controversie pendenti.
*3. 57. Fava.

Al comma 16-novies, aggiungere, in fine, le parole:, ed a regolare la definizione delle relative controversie pendenti.
*3. 111. Froner.

Dopo il comma 16-novies, aggiungere i seguenti:
16-decies. All'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti pubblici ovvero, fino all'importo mensile di 25 euro, le prestazioni sostitutive del servizio di trasporto collettivo».
16-undecies. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento di cui al n. 127-novies) della III parte della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevista per le prestazioni di trasporto di persone e bagagli al seguito, deve ritenersi applicabile anche se le prestazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di trasporto collettivo, sempreché siano commesse da datori di lavoro.
16-duodecies. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «È in ogni caso ammessa in detrazione l'imposta relativa alle prestazioni sostitutive di servizi di trasporto collettivo».
16-terdecies. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 90. Galletti, Cera.

Dopo il comma 16-novies aggiungere i seguenti:
16-decies. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 è riconosciuta ai soggetti che esercitano le attività 93.12.00 (Attività di club sportivi) della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, una detrazione dall'imposta sui redditi in misura pari a 400 euro per ciascun cavallo utilizzato nell'esercizio dell'attività agonistica. Il beneficio spetta entro i limiti di capienza dell'imposta lorda e non dà diritto a rimborsi.
16-undecies. Per le finalità di cui al precedente comma, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16-duodecies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-decies con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale com plessivo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Dall'applicazione della norma di cui al precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
3. 99. Faenzi.

Dopo il comma 16-novies aggiungere i seguenti:
16-decies. All'articolo 23, comma 41, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera b) è abrogata.
16-undecies. All'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «in caso di pagamento con», sono aggiunte le seguenti: «bonifici bancari e postali, assegni,».
16-duodecies. All'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «avvenga mediante», sono aggiunte le seguenti: «bonifici bancari e postali, con assegni circolari e circolari,».
3. 95. Grimoldi.

Dopo il comma 16-novies aggiungere i seguenti:
16-decies. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole: «entro centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni».
16-undecies. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sostituito dal seguente: «La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 30 giorni e dopo ulteriori 15 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso».
16-duodecies. Le determinazioni del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate a seguito delle istanze di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere comunicate al contribuente entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. 62. Meroni.

Dopo il comma 16-novies aggiungere i seguenti:
16-decies. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 novembre 2012. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2011, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o gennaio 2012.
16-undecies. Le disposizioni di cui al comma 16-decies si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 16-decies. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore al minore tra i due valori.
16-duodecies. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.
16-terdecies. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 16-decies a 16-duodecies devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2012 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2013 ed il 16 maggio 2013, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
3. 48. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 16-novies aggiungere i seguenti:
16-decies. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate in Svizzera, Stato non facente parte dell'Unione europea, l'onere finanziario a carico dello Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 25 febbraio 2009, in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: «Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione», è innalzato a 60 milioni di euro.
16-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con cui le Regioni interessate possono rimodulare le agevolazioni e introdurre nuove agevolazioni per l'acquisto del gasolio per autotrazione.
16-duodecies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
3. 58. Nicola Molteni.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. L'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) è sostituito dal seguente:
«37. L'imprenditore che alla data del 31 dicembre 2011 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 giugno 2012, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2012, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2011 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2012 e il 16 marzo 2013, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 2 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento di natura non regolamentare dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative del presente comma».
3. 43. Forcolin, Comaroli, Fugatti, Montagnoli.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. Le Regioni, le Province e i Comuni, ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno la facoltà di valorizzare esclusivamente a fini di interesse pubblico, il proprio patrimonio immobiliare, anche se gravato da vincoli di usi civici, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica.
*3. 30. Causi, Marini, Ventura, Ciriello, Cuomo, Calvisi, Ginefra, Boffa, D'Antoni.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. Le Regioni, le Province e i Comuni, ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno la facoltà di valorizzare esclusivamente a fini di
interesse pubblico, il proprio patrimonio immobiliare, anche se gravato da vincoli di usi civici, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica.
*3. 303. Cambursano.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. L'imposta o la maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento od inviti a pagamento relativi a beni importati è detraibile, alle condizioni esistenti al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto passivo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.
3. 31. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo, anche nelle forme miste e/o scaricabili, per le scuole di ogni ordine e grado, nonché per le facoltà universitarie e per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, fino all'importo di 300 euro;».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Al comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: «L'addizionale di cui al comma 1 è ridotta» fino a: «quello di costruzione» sono soppresse.
3. 44. Siragusa, Antonino Russo, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Rossa, Levi, Bachelet, De Biasi, Lolli.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) le spese sostenute dalle famiglie per le rette corrisposte agli asili nido nonché alle istituzioni scolastiche dell'infanzia paritarie».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Al comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: «L'addizionale di cui al comma 1 è ridotta» fino a: «quello di costruzione» sono soppresse.
3. 45. De Pasquale.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. Nei confronti dei contribuenti ubicati nei territori colpiti dalle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di gennaio e febbraio 2012, non si applicano le sanzioni per gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori il cui pagamento doveva essere effettuato entro il giorno 16 febbraio 2012 a condizione che i relativi versamenti siano eseguiti, senza maggiorazione per interessi, entro il giorno 16 giugno 2012. Con apposito decreto del Presidente dei Consiglio del Ministri, da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri per l'individuazione dei contribuenti ammessi al beneficio.
3. 46. Caparini.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. Nell'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti parole: «31 dicembre 2011»;
b) le parole «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti parole: «30 giugno 2012»;
c) le parole «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti parole: «1o gennaio 2012»;
d) le parole «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti parole: «1o gennaio 2011»;
e) le parole: «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti parole: «16 dicembre 2012»;
f) le parole «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti parole «16 marzo 2013».
3. 47. Pini.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, nonché a quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta: in tal caso, lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito entro il 30 settembre 2012. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2011, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o gennaio 2012.
3. 49. Volpi.

Dopo il comma 16-novies aggiungere i seguenti:
16-decies. Nell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 36-sexiesdecies è sostituito dal seguente:
«36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente comunica all'Agenzia delle entrate, in un apposito allegato della dichiarazione dei redditi, i dati relativi ai beni concessi in godimento. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

16-undecies. Le modifiche di cui al comma 16-decies si applicano in relazione ai beni concessi in godimento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.
3. 50. Rainieri.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. Al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «ad alto rendimento» sono aggiunte le seguenti «o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia »Plus«, di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punto b.». Tale agevolazione non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006".
3. 51. Fogliato.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
«3-bis. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto».
*3. 25. Di Biagio.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
«3-bis. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto».
*3. 52. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. A partire dall'anno 2012 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 21 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente periodo.
3. 53. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
«7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.
7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter.».
3. 54. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. Il termine del trasferimento di residenza per godere delle agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto sugli immobili nel caso di acquisto di immobili in corso di costruzione destinati ad abitazione principale si intende decorrere dal giorno in cui l'immobile è divenuto idoneo all'utilizzo, cioè dal momento in cui il Comune rilascia il certificato di agibilità dell'immobile.
3. 55. Bragantini.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. I commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono abrogati. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: «all'importo non documentato.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o io scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.»
3. 56. Fugatti, Montagnoli, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. 59. Torazzi.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe, uguali per tutti i soggetti pubblici e privati abilitati, delle formalità automobilistiche erogate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in regime di «sportello telematico dell'automobilista».
3. 61. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
9-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta al possesso da parte del richiedente di idoneo misuratore fiscale.
3. 63. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.» sono soppresse.
3. 67. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza a quanto disposto nel presente comma costituisce sanzione amministrativa del professionista, in base a quanto sarà previsto dal Ministero delle Finanze e dal Ministero di Giustizia».
3. 68. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.», è aggiunto il seguente periodo: «La sospensione dell'attività e la relativa sanzione è disposta anche per i professionisti non iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, per le società di servizi con le quali svolgono la oro attività e per le imprese che certificano i propri ricavi con l'emissione di fatture.»;
b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
3. 69. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 13, è inserito il seguente:
«13-bis. Le disposizioni del presente articolo sono valide anche per i professionisti e/o società professionali che vantano crediti pregressi nei confronti delle amministrazioni statali».
3. 70. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a un milione di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo».
3. 72. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il comma 2 è abrogato.
3. 73. Barbato.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dell'articolo le parole «in mobilità» sono sostituite con le seguenti: «dipendenti e/o pensionati.»;
b) il comma 1 è così sostituito: 1. Per favorire la costituzione di nuove imprese o di nuove attività professionali da parte di giovani ovvero di coloro che sono lavoratori dipendenti e pensionati gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1o gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica:
a) per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
b) per i periodi d'imposta successivi al quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita iva e che sono lavoratori dipendenti e/o pensionati e ciò risulta comprovato dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro (Modello CUD);
c) per i periodi d'imposta successivi ai quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita iva e che sono soci di società e svolgono prevalentemente l'attività all'interno della stessa e ciò risulta comprovato dalla certificazione della quota di partecipazione agli utili e dal versamento contributivo presso l'istituto di previdenza o presso le Casse di Previdenza private per le professioni intellettuali;
d) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dai comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento, al comma 1, dopo le parole: «di nuove imprese», inserire le seguenti: «o di nuove attività professionali»;
c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
2-bis. Per attività secondaria con obbligo di partita iva si intende quella con minori ricavi o compensi rispetto al reddito dichiarato per lo stesso anno come lavoratore dipendente o pensionato o socio di società o studi professionali associati;
2-ter. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica ha ricavi e/o compensi superiori al reddito dichiarato come lavoratore dipendente, pensionato o socio di società o studi professionali associati;
2-quater. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica non è più lavoratore dipendente o socio di società o studi professionali associati;
d) il comma 3 è abrogato;
e) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Il comma 96, lettera a), numero 1) della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, è modificato come segue: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 50.000,00.».
3. 76. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) estensione del regime di contabilità semplificata a 700 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a un milione di euro di ricavi per le altre imprese;»;
b) al comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole "lire 600 milioni" e "lire un miliardo" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "750.000 euro" e "un milione di euro"».
3. 304. Cambursano.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) estensione del regime di contabilità semplificata a 700 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a un milione di euro di ricavi per le altre imprese;»;
b) al comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole "lire 600 milioni" e "lire un miliardo" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "700.000 euro" e "un milione di euro"».
3. 81. Borghesi, Barbato, Messina, Cimadoro.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2000, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis). I professionisti iscritti in Ordini o Collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente Polizza Assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile Professionale conto terzi.
Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse.
In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse.
3. 84. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 23, comma 42, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «nonché il dettaglio della spesa diviso tra i canoni pagati per la locazione dell'autoveicoli ed il costo degli oneri accessori aggiuntivi».
3. 85. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati i commi 9, 10 e 11.
3. 86. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai redditi di lavoro dipendente previsti dall'articolo 49 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, e successive modificazioni, percepiti dal dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato».
3. 96. Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Garavini, Narducci, Porta.

Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. L'imposta o la maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento od inviti a pagamento relativi a beni importati è detraibile, alle condizioni esistenti al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto passivo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.
3. 98. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. - (Annullamento automatico da parte dei concessionari per la riscossione delle cartelle esattoriali prescritte). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, d'ora in poi denominati «concessionari per la riscossione», hanno l'obbligo di annullare d'ufficio le cartelle esattoriali notificate per tributi e crediti che, ai sensi delle leggi vigenti, risultano prescritti alla data di notifica della cartella esattoriale.
2. I concessionari per la riscossione che non abbiano provveduto ad annullare d'ufficio, ai sensi del comma 1, la cartella esattoriale prescritta, sono tenuti ad annullare la cartella medesima, verificata la fondatezza dell'istanza dell'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento dell'istanza medesima.
3. I concessionari per la riscossione sono tenuti a comunicare agli interessati sia il provvedimento di annullamento della cartella che quello di non accoglimento dell'istanza di cui al comma 2.
4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende l'esecutività del titolo sino alla comunicazione di non accoglimento della istanza di cui al comma 3.
5. I concessionari per la riscossione devono essere dotati di apposito software che verifichi tempestivamente, e comunque prima della notifica, la data di prescrizione delle cartelle esattoriali.
3. 02. Messina, Barbato, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. - (Compensazione certificata tra crediti e debiti nei confronti della pubblica amministrazione). - 1. Le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 250, che vantano crediti esigibili da oltre sessanta giorni e non riscossi, nei confronti delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi livello territoriale, possono differire all'anno d'imposta successivo a quello nel quale è previsto il pagamento, anche parzialmente, i pagamenti di ogni loro eventuale debito, compresi gli oneri previdenziali e tributari, nei confronti della pubblica amministrazione, in misura massima pari ai crediti da loro vantati.
2. Le compensazioni di cui al comma 1 devono essere certificate da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro.
3. Entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottano il regolamento che disciplina le modalità e le procedure delle operazioni di cui ai commi precedenti.
3. 0300. Lombardo, Commercio, Lo Monte, Oliveri.

ART. 3-bis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 30 dicembre 2011, è aggiunto il seguente periodo: «I consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica rimangono assoggettati all'aliquota dello 0,0031 per ogni chilowattora».
3-bis. 2. Albini, Causi, Lenzi.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, fatte salve le eventuali disposizioni di determinazione dei criteri di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 13 del presente decreto legislativo ed all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini della ripartizione dei gettiti che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 3, come modificato dal comma 18 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n, 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio viene effettuata tenendo conto della dotazione complessiva delle risorse di ciascun comune a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, nell'ambito della rispettiva fascia demografica di appartenenza, in base a modalità attuative determinate mediante decreto del ministero dell'Interno adottato previo apposito accordo in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali;
b) la ripartizione tiene altresì conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata;
c) la determinazione delle risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tiene conto dell'effettiva attuazione delle norme relative alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, potendosi altresì adottare modalità di riparto forfetizzate e semplificate».

Conseguentemente, al comma 5:
dopo la lettera
f) aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 11, le parole «quota di imposta pari alla metà dell'importo» sono sostituite da «quota di imposta pari al trenta per cento dell'importo»;
dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) al comma 17, ultimo periodo, l'importo complessivo della riduzione del recupero per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, ivi indicato, è aumentato di 3.600 milioni di euro;.
4. 6. Borghesi, Messina, Barbato, Favia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, fatte salve le eventuali disposizioni di determinazione dei criteri di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 13 del presente decreto legislativo ed all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini della ripartizione dei gettiti che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 3, come modificato dal comma 18 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n, 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio viene effettuata tenendo conto della dotazione complessiva delle risorse di ciascun comune a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, nell'ambito della rispettiva fascia demografica di appartenenza, in base a modalità attuative determinate mediante decreto del ministero dell'Interno adottato previo apposito accordo in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali;
b) la ripartizione tiene altresì conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata;
c) la determinazione delle risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tiene conto dell'effettiva attuazione delle norme relative alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, potendosi altresì adottare modalità di riparto forfetizzate e semplificate».
4. 500. Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «31 ottobre», inserire le seguenti: «e da pubblicare obbligatoriamente sul sito del Dipartimento delle Finanze entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo».
4. 195. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Dal Lago.

Sostituire il comma 1-bis, con i seguenti:
1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3 e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nonché relativi ad abitazioni situate in immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento».
1-bis.1. All'onere relativo all'attuazione del comma 1-bis, pari a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 5. Zeller, Brugger.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: e di bollo aggiungere i seguenti periodi: «Per i contratti relativi ad abitazioni situate in immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 15 per cento. Al relativo onere, pari a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
4. 4. Zeller, Brugger.

Al comma 1-ter, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 8, dopo le parole: «posseduti dallo Stato» sono aggiunte le seguenti: «e dagli enti gestori del demanio collettivo».
4. 7. Bratti.

Al comma 1-ter, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «dalle comunità montane,» sono aggiunte le seguenti: «dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di Camere di commercio».
4. 24. Borghesi, Mura, Favia, Barbato, Messina.

Al comma 1-ter sopprimere la lettera a).
4. 25. Brugger, Zeller.

Al comma 1-ter, lettera a), sostituire le parole: o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con le seguenti: sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e nelle Regioni ricomprese nell'Obiettivo 1 nell'ambito del quadro finanziario pluriennale del periodo di programmazione 2000-2006.
4. 10. D'Antoni, Oliverio, Ginoble, Iannuzzi, Margiotta, Cuomo, Fadda, Marrocu, Servodio.

Al comma 1-ter, dopo la lettera a), aggiungere il seguente:
a-bis) dopo il comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli alloggi sociali di Edilizia Residenziale Pubblica, di proprietà e regolarmente gestiti dagli IACP, ATER o comunque denominati».
4. 21. Lanzarin, Dal Lago.

Al comma 1-ter sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-ter.1. Al relativo onere, pari a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 34. Brugger, Zeller.

Sopprimere il comma 3.
*4. 12. Fluvi.

Sopprimere il comma 3.
*4. 43. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Dal Lago.

Sopprimere il comma 3.
*4. 501. Cambursano.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal gennaio 2013 il contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante allo Stato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è versato dallo Stato entro il 30 aprile di ogni anno, ai soggetto di cui all'articolo 1, comma 1,».
4. 41. Vanalli, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Dal Lago.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 0,8 per mille con le seguenti: 0,1 per mille.
4. 198. Fugatti, Dal Lago.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 0,8 per mille con le seguenti: 0,5 per mille.
*4. 197. Barbato, Messina.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 0,8 per mille con le seguenti: 0,5 per mille.
*4. 199. Fugatti, Dal Lago.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze,
4. 50. Cambursano.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Il contributo è versato aggiungere la seguente: facoltativamente.
4. 196. Fugatti, Dal Lago.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono obbligati al versamento del contributo i comuni non iscritti all'ANCI, ovvero i comuni che esercitano la riscossione diretta.
4. 44. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Dal Lago.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. I Comuni possono stabilire con i Consorzi di Bonifica accordi per la riscossione del contributo dovuto ai Consorzi stessi di cui all'articolo 862 del codice civile. Il contributo è versato al Comune in cui ha sede l'immobile o il terreno per il quale è dovuto il contributo di bonifica contestualmente al pagamento dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, e attraverso lo stesso strumento. Gli accordi di cui al primo periodo del presente comma stabiliscono le modalità di comunicazione e di pagamento delle somme dovute dai soggetti passivi, di riversamento delle somme ai Consorzi di bonifica da parte degli enti locali nonché di rendicontazione delle somme riscosse.
4. 42. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Dal Lago.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera gg-quater dopo le parole: «i comuni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
b) alla lettera gg-sexies le parole: «il legale rappresentante della società» sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. 13. Polledri, Dal Lago.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3. 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente: «2-ter. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma l, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica, in ogni caso, alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153»

Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, secondo periodo, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».
4. 102. Di Pietro, Borghesi, Palagiano, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per il triennio 2012-2014, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2014, è sospeso il potere delle Regioni di deliberare aumenti delle aliquote ovvero di ridurre le deduzioni riferite all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ad esse attribuito con legge dello Stato.
*4. 53. Borghesi, Favia, Barbato, Messina.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per il triennio 2012-2014, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2014, è sospeso il potere delle Regioni di deliberare aumenti delle aliquote ovvero di ridurre le deduzioni riferite all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ad esse attribuito con legge dello Stato.
*4. 502. Cambursano.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «31 ottobre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «e da pubblicare obbligatoriamente sul sito del Dipartimento delle Finanze entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo».
4. 14. Galletti, Cera.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, comma 2, lettera f) le parole: «nonché ulteriori» sono sostituite dalle seguenti: «e le».
4. 52. Galletti, Cera.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. I comuni soggetti al Patto di stabilità interno possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre dello stesso anno per un importo non superiore al 9 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti rispettivamente dal rendiconto dell'esercizio 2010, 2011 e 2012, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente.
4-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono ridotti dei 2 per cento tutti gli stanziamenti per spese relative ai consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni.
*4. 51. Galletti, Cera.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. I comuni soggetti al Patto di stabilità interno possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre dello stesso anno per un importo non superiore al 9 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti rispettivamente dal rendiconto dell'esercizio 2010, 2011 e 2012, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente.
4-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono ridotti dei 2 per cento tutti gli stanziamenti per spese relative ai consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni.
*4. 503. Cambursano.

Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono escluse dall'imposta le unità immobiliari iscritte, o iscrivibili, nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui ali articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni»;

Conseguentemente:
al medesimo comma:
sostituire la lettera
c) con la seguente:
c)
il comma 5 è abrogato;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
il comma 8 è abrogato;
dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis)
la lettera d) del comma 14 è abrogata.
dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5.1. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere 0a), c), d) e m-bis), operano nel limite massimo di 330 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014.
5.1.1. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato.
4. 22. Negro, Dal Lago.

Al comma 5 alla lettera a) premettere la seguente:
0a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 ed inoltre l'extragettito dell'imu rispetto all'Ici, che costituisce taglio del fondo sperimentale di riequilibrio, deve essere depurato di importo identico a quello che sarebbe stata l'imu statale di cui al presente comma».
Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 88. Galletti, Cera.

Al comma 5, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11».
4. 120. Barbato, Messina, Borghesi, Favia.

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» aggiungere le seguenti parole: «lettere a) e b)». Sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Sono escluse dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, indipendentemente dalla categoria catastale».

Conseguentemente sostituire le lettere c) e d) con la seguente:
c) i commi 5 e 8 sono soppressi».
e dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
«12-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla lettera a) e c) del comma 5, si provvede mediante riduzione lineare, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 12 novembre 2011, n. 183 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 224 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
4. 127. Messina, Di Giuseppe, Barbato.

Al comma 5, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo:
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, non si applicano agli immobili ed ai terreni di proprietà degli enti regionali patrimoniali detentori di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata, leggasi Ater, Aler o comunque denominati.

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5.1 Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
5.2 Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
5.3 Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. 98. Callegari, Dal Lago.

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La disposizioni di cui al comma 1 e 2 di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, si applicano anche ai proprietari di abitazioni principali iscritti al 31/12/2011 all'AIRE.
4. 89. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Dal Lago.

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al secondo periodo, dopo le parole: «il possessore» sono aggiunte le seguenti: «e i suoi familiari»
4. 400. Cambursano.

Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, secondo periodo, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterale, di primo grado di parentela».

Conseguentemente, al comma 5-sexies, sostituire le parole: «euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013», con le seguenti: «euro 256.100.000 per l'anno 2012 e di euro 185.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
4. 118. Bragantini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Dal Lago.

Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, secondo periodo, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

Conseguentemente al comma 5-sexies, sostituire le parole: euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013 con le seguenti: euro 256.100.000 per l'anno 2012 e di euro 185.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
4. 119. Bragantini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Dal Lago.

Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, secondo periodo, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

Conseguentemente al comma 5-sexies sostituire le parole: euro 251.100.000 e euro 180.000.000 con le seguenti: euro 253.100.000 e euro 182.000.000.
4. 100. Palagiano, Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, secondo periodo, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

Conseguentemente, dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,7 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 11,7 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,7 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.
4. 101. Borghesi, Palagiano, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo» sono soppresse.
4. 15. Vanalli, Dal Lago.

Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterale, di primo grado di parentela».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1-quinquies sostituire le parole: 280 milioni di euro per l'anno 2012 e 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 con le seguenti: 285 milioni di euro per l'anno 2012 e 185 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
4. 401. Rubinato.

Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis)
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. L'esenzione da imposta per gli immobili classificati in catasto come F2, ovvero le unità immobiliari collabenti con rendita zero, si applica anche ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, risultanti iscritti all'Aire.»
4. 402. Narducci.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. L'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sull'applicazione dell'imposta municipale propria, si interpreta nel senso che per gli immobili di interesse storico o artistico si applica a tale imposta l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Al relativo onere si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
4. 403. Melchiorre.

Al comma 5, lettera b), capoverso lettera a) aggiungere, in fine, le parole:, classificati catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibiti ad uso abitativo e alle loro dirette pertinenze, con esclusione delle unità tenute a disposizione da oltre 3 anni alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento del tributo e delle unità appartenenti a persone giuridiche concesse in affitto, comodato o altro titolo. L'agevolazione si applica inoltre ai fabbricati non abitativi utilizzati direttamente dalla persona fisica cui appartengono per lo svolgimento di attività economiche ed ai fabbricati compresi in ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che vengono regolarmente aperti al pubblico per un periodo non inferiore a 100 giorni nell'anno solare, per almeno dodici ore per settimana. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione i soggetti interessati debbono presentare al comune apposita dichiarazione contenente le indicazioni necessarie per la verifica del diritto all'agevolazione. L'agevolazione si applica a decorrere dall'anno di presentazione della dichiarazione.

Conseguentemente

al medesimo comma:
lettera
d), dopo la parola: terreni ovunque ricorra è aggiunta la seguente: agricoli;
lettera d), dopo le parole: e non si applica il comma 17, aggiungere le seguenti: con conseguente riduzione degli importi ivi indicati;
sostituire la lettera f) con la seguente: f) al comma 10, penultimo periodo, alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Per le fattispecie indicate al presente comma, non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato. Per le medesime fattispecie, ad eccezione dell'abitazione principale, non si applica la variazione compensativa di cui al comma 17, con conseguente riduzione degli importi ivi indicati».;
lettera h), capoverso comma 12-bis sostituire le parole: entro il 10 dicembre con le seguenti: entro il 31 luglio; sopprimere le parole: delle relative variazioni; dopo le parole: del gettito complessivo previsto per l'anno 2012, aggiungere le seguenti:, assicurando inoltre che le variazioni di cui ai commi 6, 7, 8 restino proporzionate alle misure attualmente risultanti da ciascuno dei commi indicati; sostituire le parole: entro il 30 settembre con le seguenti: entro il 20 ottobre; dopo le parole: ed in deroga, aggiungere le seguenti: allo Statuto dei diritti de contribuenti,; alla fine del capoverso, comma 12-bis aggiungere le parole:, provvedendo alla conseguente variazione del bilancio di previsione.;
lettera h) capoverso comma 12-ter sostituire le parole: comma 55 con le seguenti: comma 53 e prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Sono soggetti all'obbligo di dichiarazione i proprietari o possessori di diritti reali per gli immobili posseduti che ricadono nei requisiti di esenzione dei cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.»;
al comma 5-bis, sostituire le parole: possono essere individuati i comuni nei quali si applica con le seguenti: da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono individuati i comuni nei quali si applica, a decorrere dal 2013,;
sostituire il comma 5-sexies, con il seguente: 5-sexies. La riduzione e il recupero previsti dall'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ridotti a seguito della riformulazione dei commi 10 e 11 del medesimo articolo 13 recata dal presente articolo. La revisione delle stime del gettito dell'IMU da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito delle modifiche alla disciplina del tributo recate dal presente provvedimento, non possono in ogni caso comportare il superamento degli importi indicati al medesimo comma 17, come rideterminati in base al primo periodo. Eventuali esigenze di copertura finanziaria trovano soluzione mediante riduzione proporzionale delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C del bilancio di previsione dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni mediante decreto di natura non regolamentare.
4. 62. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Dal Lago.

Al comma 5, lettera b), capoverso lettera a), aggiungere infine i seguenti periodi: «, classificati catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibiti ad uso abitativo e alle loro dirette pertinenze, con esclusione delle unità tenute a disposizione da oltre 3 anni alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento del tributo e delle unità appartenenti a persone giuridiche concesse in affitto, comodato o altro titolo. L'agevolazione si applica inoltre ai fabbricati non abitativi utilizzati direttamente dalla persona fisica cui appartengono per lo svolgimento di attività economiche ed ai fabbricati compresi in ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che vengono regolarmente aperti al pubblico per un periodo non inferiore a 100 giorni nell'anno solare, per almeno dodici ore per settimana. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione i soggetti interessati debbono presentare al comune apposita dichiarazione contenente le indicazioni necessarie per la verifica del diritto all'agevolazione. L'agevolazione si applica a decorrere dall'anno di presentazione della dichiarazione»;

Conseguentemente

al medesimo comma:
lettera
d), dopo la parola: terreni ovunque ricorra, aggiungere la seguente: agricoli;
lettera h), capoverso comma 12-ter, terzo periodo, sostituire le parole: comma 55 con le seguenti: comma 53;
lettera h), capoverso comma 12-ter, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Sono soggetti all'obbligo di dichiarazione i proprietari o possessori di diritti reali per gli immobili posseduti che ricadono nei requisiti di esenzione dei cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.»;
comma 5-bis, sostituire le parole: possono essere individuati i comuni nei quali si applica con le seguenti: da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono individuati i comuni nei quali si applica, a decorrere dal 2013,;
sostituire il comma 5-sexies, con il seguente: 5-sexies. La riduzione e il recupero previsti dall'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ridotti a seguito della riformulazione dei commi 10 e 11 del medesimo articolo 13 recata dal presente articolo. La revisione delle stime del gettito dell'IMU da parte del ministero dell'economia e delle finanze, a seguito delle modifiche alla disciplina del tributo recate dal presente provvedimento, non possono in ogni caso comportare il superamento degli importi indicati al medesimo comma 17, come rideterminati in base al primo periodo. Eventuali esigenze di copertura finanziaria trovano soluzione mediante riduzione proporzionale delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C del bilancio di previsione dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni mediante decreto di natura non regolamentare.
4. 63. Albini, Causi, Lenzi.

Al comma 5, lettera b), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le parole: salvo che non siano utilizzati anche occasionalmente per attività di tipo commerciale.
4. 64. Fluvi, Albini, Carella, D'Antoni, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 5, dopo lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni e integrazioni, può optare per il regime di cui al presente comma. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili, o il reddito comunque prodotto dalle suddette unità, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul reddito di cui sopra la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito cui si riferisce. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili, o il reddito prodotto dall'immobile non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione dei contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997. Il reddito di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca.
4. 93. Galletti, Cera.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4, lettera b-bis), le parole: «80 per i fabbricati» sono sostituite con le seguenti: 10 per i fabbricati« e alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il moltiplicatore è pari a 30. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183».
4. 87. Galletti, Cera, Delfino.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) alla lettera a) del comma 4 sostituire le parole: «con esclusione della categoria catastale A/10» con le seguenti: «con esclusione delle categorie catastali A/6 e D/10».
4. 126. Messina, Di Giuseppe, Barbato, Rota.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) alla lettera d) del comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, con l'esclusione della categoria catastale D/10».
4. 124. Messina, Di Giuseppe, Rota, Barbato.

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per i terreni agricoli il valore è quello indicato dal comma 7, dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».
4. 125. Messina, Di Giuseppe, Rota, Barbato.

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche diversificandola con riferimento alle diverse destinazioni d'uso degli immobili e caratteristiche socioeconomiche dei soggetti passivi.»;

Conseguentemente, alla lettera f) premettere le parole: al comma 10 dopo il terzultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto divieto non si applica nel caso in cui la deliberazione di elevazione dell'importo della detrazione sia riferita a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale e».
4. 91. Galletti, Cera.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'aliquota di base dell'imposta è proporzionalmente ridotta del 30 per cento e fino ad un massimo del 60 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge n. 104 del 1992, che appartengo al medesimo nucleo famigliare. Le disposizioni di cui al presente comma opera nel limite di 1.000 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Al fine di provvedere al minor introito derivante dall'applicazione della lettera c-bis) del comma 5, si utilizzano le risorse finanziarie di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. 17. Martini, Bitonci, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Dal Lago.

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: L'aliquota è ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché per l'unità immobiliare e le relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata o detenuta da parte di soggetti terzi. E altresì assoggettata ad aliquota ridotta l'unità immobiliare locata posseduta come unica proprietà, il cui locatario sia soggetto a procedura di sfratto per morosità e limitatamente al periodo occorrente al rientro in possesso.
Conseguentemente, dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
«5-novies. Le esenzioni di cui al comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applicano alle fondazioni bancarie».
4. 406. Cambursano.

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. L'aliquota per l'abitazione principale è pari allo 0,4 per cento per le unità immobiliari la cui rendita catastale è superiore a 2.520 euro. Sulle rendite catastali minori è applicata una riduzione dell'aliquota per scaglioni, sulla base della tabella seguente:
a) sulle rendite catastali fino ad euro 1.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 1 per cento;
b) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.021 ed euro 1.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,75 per cento;
c) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.521 ed euro 2.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,50 per cento;
d) sulle rendite catastali comprese tra euro 2.021 ed euro 2.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,25 per cento.

7-bis. Ferme restando le riduzioni di cui al precedente comma 7, i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ivi indicata sino a 0,2 punti percentuali".
4. 122. Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché per l'unità immobiliare e le relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata o detenuta da parte di soggetti terzi. È altresì assoggettata ad aliquota ridotta l'unità immobiliare locata posseduta come unica proprietà, il cui locatario sia soggetto a procedura di sfratto per morosità e limitatamente al periodo occorrente al rientro in possesso.
4. 350. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis)
al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. È altresì assoggettata ad aliquota ridotta l'unità immobiliare locata posseduta come unica proprietà, il cui locatario sia soggetto a procedura di sfratto per morosità e limitatamente al periodo occorrente al rientro in possesso».
4. 404. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 7 è aggiunto il periodo seguente: «La riduzione si applica alle abitazioni locate che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale, come indicate dal decreto del ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008».
4. 123. Piffari, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 5, lettera c-bis) dopo le parole: previdenza agricola aggiungere le seguenti: ,nonché per i terreni agricoli posseduti dagli italiani residenti all'estero iscritti nell'apposito registro AIRE e concessi in affitto, mezzadria, colonia parziaria e soccida con conferimento di pascolo ai medesimi coltivatori diretti e imprenditori agricoli,
4. 405. Narducci, Oliverio.

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: al comma 8 aggiungere le seguenti:, primo periodo, le parole: «ridotta allo 0,2» sono sostituite con le seguenti: «ridotta allo 0,1», è soppresso il secondo periodo e.
4. 86. Galletti, Cera, Delfino.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole da: Per l'anno 2012, il versamento fino a: entro il 16 dicembre con le seguenti: Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, per i quali è prevista la variazione della categoria catastale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e per quelli da iscrivere alla categoria catastale D10 entro il 31 dicembre 2012, l'imposta municipale propria si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013. Per il solo anno 2012, per i fabbricati rurali ad uso strumentale iscritti nella categoria catastale D10 è dovuto il versamento di euro 200 e per i fabbricati rurali ad uso strumentale iscritti nelle altre categorie catastali è dovuto il versamento di euro 70. Per il solo anno 2012 per i fabbricati rurali ad uso strumentale regolarmente accatastati e per i quali è possibile procedere al calcolo dell'imposta municipale, si applica il versamento in misura forfetaria ove più favorevole.
4. 66. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 5, lettera d) sostituire le parole da: Con decreto del Presidente fino alla fine con le seguenti: Entro il 10 dicembre 2012 è stabilita l'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati ed ai terreni agricoli in modo da determinare un prelievo complessivo d'imposta non superiore, per l'anno 2012, alle somme previste dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
4. 68. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 5, lettera d), ovunque ricorra, sostituire la parola: gettito con la seguente: prelievo.
4. 67. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 5, lettera d), dopo la parola: terreni ovunque ricorra, aggiungere la seguente: agricoli;

Conseguentemente:

al medesimo comma:
sostituire la lettera
f) con la seguente:
f) al comma 10, penultimo periodo, alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Per le fattispecie indicate al presente comma, non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato. Per le medesime fattispecie, ad eccezione dell'abitazione principale, non si applica la variazione compensativa di cui al comma 17, con conseguente riduzione degli importi ivi indicati»;
alla lettera g) dopo le parole: e non si applica il comma 17 aggiungere le seguenti: con conseguente riduzione degli importi ivi indicati;
al comma 5-bis, sostituire le parole: possono essere individuati i comuni nei quali si applica con le seguenti: da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono individuati i comuni nei quali si applica, a decorrere dal 2013,.
4. 92. Galletti, Cera.

Al comma 5, lettera e), capoverso 8-bis, alinea, dopo le parole: purché dai medesimi condotti aggiungere le seguenti: terreni agricoli posseduti dagli italiani residenti all'estero iscritti nell'apposito registro AIRE e concessi in affitto, mezzadria, colonia parziaria e soccida con conferimento di pascolo ai medesimi coltivatori diretti e imprenditori agricoli,
4. 407. Narducci, Oliverio.

Al comma 5, lettera e), capoverso 8-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di reddito imponibile lordo inferiore a 15.000 euro;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di reddito imponibile lordo inferiore a 70.000 euro.
Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5, lettera e), capoverso comma 8-bis, lettere da a) a c) operano nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013;
sopprimere il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 201 del 2011.
4. 84. Callegari, Fogliato, Negro, Rainieri, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Dal Lago.

Al comma 5, lettera f). sostituire le parole: I comuni possono considerare direttamente con le seguenti: È considerata.
4. 409. Di Biagio.

Al comma 5, lettera f) sostituire le parole: nonché l'unità immobiliare posseduta fino a o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata con le seguenti: L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che non risulti locata;
4. 408. Narducci.

Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 11, le parole «quota di imposta pari alla metà dell'importo» sono sostituite da «quota di imposta pari al trenta per cento dell'importo»;
Conseguentemente, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) al comma 17, ultimo periodo, l'importo complessivo della riduzione del recupero per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, ivi indicato, è aumentato di 3.600 milioni di euro;.
4. 411. Cambursano.

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 11, primo periodo, le parole: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,» sono sostituite dalle seguenti: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari al 30 per cento dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Al minor gettito derivante dal comma 5, lettera f-bis), si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
4. 19. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Dal Lago.

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 11, sostituire le parole: «pari alla metà dell'importo» con le seguenti: «pari ad un quarto dell'importo».
Conseguentemente:
al comma 5-
sexies sostituire le parole: euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013, con le seguenti: euro 256.100.000 per l'anno 2012 e di euro 185.000.000 a decorrere dall'anno 2013
dopo il comma 5-octies aggiungere i seguenti:
5-novies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008. n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9.5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

5-decies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
4. 115. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Dal Lago.

Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 100 euro per ogni figlio convivente disoccupato o sottoposto a trattamento di cassa integrazione sia ordinaria, sia straordinaria.».
Conseguentemente al comma 5-sexies, sostituire le parole: euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013, con le seguenti: euro 256.100.000 per l'anno 2012 e di euro 185.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
4. 116. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Dal Lago.

Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 100 euro per ogni persona convivente disabile non autosufficiente ai sensi della legge n. 104 del 1992 ed un reddito imponibile familiare inferiore a 50.000 euro/anno».
Conseguentemente al comma 5-sexies, sostituire le parole: euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013, con le seguenti: euro 256.100.000 per l'anno 2012 e di euro 185.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
4. 117. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Dal Lago.

Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10-bis. L'aliquota di cui al comma 6 è innalzata all'1 per cento laddove il contribuente risulti possessore di immobili di qualsiasi categoria nello stesso comune per un valore catastale, rivalutato ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, pari o superiore a un milione di euro. Tale aliquota si applica su ciascun immobile posseduto, in deroga alle previsioni del precedente comma 7. L'aliquota maggiorata non si applica agli immobili strumentali di società che superano il test di operatività, di cui all'articolo 30, comma 4-bis, della legge n. 23 dicembre 1994, n. 724, secondo le modalità definite da un decreto del Ministro dell'economia».
*4. 121. Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10-bis. L'aliquota di cui al comma 6 è innalzata all'1 per cento laddove il contribuente risulti possessore di immobili di qualsiasi categoria nello stesso comune per un valore catastale, rivalutato ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, pari o superiore a un milione di euro. Tale aliquota si applica su ciascun immobile posseduto, in deroga alle previsioni del precedente comma 7. L'aliquota maggiorata non si applica agli immobili strumentali di società che superano il test di operatività, di cui all'articolo 30, comma 4-bis, della legge n. 23 dicembre 1994, n. 724, secondo le modalità definite da un decreto del Ministro dell'economia».
*4. 410. Cambursano.

Al comma 5 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con proprio regolamento, i comuni possono considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela».
4. 112. De Poli, Galletti, Cera.

Al comma 5, lettera g), dopo le parole: Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato aggiungere le seguenti: per gli alloggi destinati all'edilizia abitativa pubblica che appartengono al patrimonio o sono comunque posseduti da società in house e.
4. 73. Froner, Albini.

Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Per il solo esercizio 2012, sono riservati ai comuni per l'anno 2012 1.000 milioni di euro derivanti dall'applicazione dell'imposta municipale propria e destinati allo Stato».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Al maggior onere derivante dalla disposizione dal comma 5, lettera g-bis), si provvede tramite l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
4. 18. D'Amico, Dal Lago.

Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis)
al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, ovvero l'unica unità immobiliare di proprietà di contribuenti italiani residenti all'estero, anche nel caso in cui vi dimorino abitualmente familiari entro il primo grado di parentela».
Conseguentemente, al comma 5-sexies, sostituire le parole: euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013, con le seguenti: euro 256.100.000 per l'anno 2012 e di euro 185.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
4. 114. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Dal Lago.

Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis)
al comma 11, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
11-bis. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che non risulti locata.
Conseguentemente, al comma 5-sexies, sostituire le parole: euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013, con le seguenti: euro 256.100.000 per l'anno 2012 e di euro 185.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
4. 113. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Dal Lago.

Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, sostituire i primi due periodi con i seguenti:
Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni possono iscrivere iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it.
4. 111. Zeller, Brugger.

Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
A partire dagli anni successivi, l'acconto è pari al 50 per cento dell'importo ottenuto sulla base delle aliquote dell'imposta municipale propria deliberate dai comuni nell'anno precedente ed inviate al Dipartimento finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per essere pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it.
4. 94. Galletti, Cera.

Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, secondo periodo, dopo le parole: www.finanze.it aggiungere le seguenti: I Comuni sono autorizzati a superare i limiti per l'anticipazione di cassa di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000. I relativi interessi sono a carico dello Stato.
*4. 196. Galletti, Cera.

Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, secondo periodo, dopo le parole: www.finanze.it aggiungere le seguenti: I Comuni sono autorizzati a superare i limiti per l'anticipazione di cassa di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000. I relativi interessi sono a carico dello Stato.
*4. 184. Montagnoli, Forcolin, Fugatti, Comaroli, Dal Lago.

Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, secondo periodo, dopo le parole: www.finanze.it aggiungere le seguenti: I Comuni sono autorizzati a superare i limiti per l'anticipazione di cassa di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000. I relativi interessi sono a carico dello Stato.
*4. 78. Albini, Causi, Lenzi.

Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, secondo periodo, dopo le parole: www.finanze.it aggiungere le seguenti: I Comuni sono autorizzati a superare i limiti per l'anticipazione di cassa di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000. I relativi interessi sono a carico dello Stato.
*4. 412. Cambursano.

Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, secondo periodo, dopo le parole: sul sito internet www.finanze.gov.it2, aggiungere le parole: La tabella dovrà essere pubblicata sul sito internet indicato entro il 10 maggio 2012.
4. 90. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Dal Lago.

Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed.
*4. 77. Albini, Causi, Lenzi.

Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: non da diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed.
*4. 185. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Dal Lago.

Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, quarto periodo, sopprimere le parole da: Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri fino a: per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.
4. 79. Zeller, Brugger.

Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, quarto periodo, sostituire le parole: entro il 10 dicembre 2012 e Entro il 30 settembre 2012, rispettivamente, con le seguenti: entro il 31 ottobre 2012 e Entro il 30 novembre 2012.

Conseguentemente, alla medesima lettera h), capoverso comma 12-ter, premettere i seguenti periodi: Tutti i soggetti passivi devono presentare entro il 31 luglio 2012 la dichiarazione di possesso dell'immobile regolarmente assoggettato a IMU utilizzando i modelli approvati con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. I comuni, entro sessanta giorni, devono comunicare i dati così raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze per l'attualizzazione dell'accertamento convenzionale.
4. 76. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-ter, primo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni dalla data con le seguenti: entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento; quindi entro l'anno successivo a quello della data e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per tutti gli immobili ed i terreni posseduti alla data del 1o gennaio 2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
4. 97. Galletti, Cera.

Al comma 5, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) al comma 13, dopo le parole: «Restano ferme le disposizioni» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, nonché quelle».
4. 95. Fogliardi.

Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-ter, primo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni dalla data con le seguenti: entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della data; quindi entro l'anno successivo a quello della data e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per tutti gli immobili ed i terreni posseduti alla data del 1o gennaio 2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
4. 413. Cambursano.

Al comma 5, lettera i), comma 12-bis, sopprimere le parole: per l'anno 2012.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: e le relative pertinenze fino alla fine del periodo, con le seguenti: non è dovuta. È altresì istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi, compresi quelli derivanti da trattamento pensionistico, di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, un contributo di solidarietà sulla parte eccedente il predetto importo tale da determinare un gettito pari alla soppressione dell'IMU sull'abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare del contributo di solidarietà e le modalità di ripartizione tra gli enti locali ai fini di compensare il minor gettito derivante dalla soppressione dell'IMU sull'abitazione principale.
4. 351. Fugatti, Dal Lago.

Al comma 5, lettera i), comma 12-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
In alternativa i contribuenti possono optare per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere rispettivamente il 16 giugno ed il 16 settembre.
4. 352. Galletti, Cera.

Al comma 5, lettera i), dopo il capoverso comma 12-ter, aggiungere il seguente:
«12-quater. Fino al termine previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli importi relativi all'imposta municipale superiori ai 500 euro possono essere rateizzati per un numero di'rate mensili non superiori a 12. Con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12 del presente articolo saranno definite le modalità e i criteri per accedere alla rateizzazione dell'imposta dovuta.»
4. 416. Marmo.

Al comma 5 dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) al comma 15 dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: «A partire dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione delle delibere che istituiscono le aliquote relative all'imposta municipale propria, i comuni sono obbligati ad inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere per essere pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it».
4. 96. Galletti, Cera.

Al comma 5, sostituire la lettera l), con la seguente:
l) dopo il comma 13 inserire il seguente: «13-bis. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse si esplicano ai fini del calcolo e del pagamento dell'acconto dell'imposta, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, il calcolo e il pagamento dell'acconto sono effettuati sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno precedente, fatto salvo il conguaglio da effettuarsi con il pagamento del saldo sulla base dell'imposta annua complessivamente dovuta in base alle modifiche deliberate nei termini di legge».
4. 353. Albini, Fluvi.

Al comma 5, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) al comma 14-ter dopo le parole: «decreto del ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28» sono aggiunte le seguenti: «nonché con esclusione dei fabbricati esenti dall'imposta municipale propria,».
4. 35. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5. 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: «L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431»;
b) al comma 9, le parole: «, ovvero nel caso di immobili locati» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero nel caso immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7»;
c) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, degli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui allo stesso comma nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo».
5. 2. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere a) e b) del comma 5-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 5-quater.
5. 3. All'articolo 1, comma 126, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso il secondo periodo.
*4. 80. Braga, Marchignoli, De Micheli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5. 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: «L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431»;
b) al comma 9, le parole: «, ovvero nel caso di immobili locati» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero nel caso immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7»;
c) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, degli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui allo stesso comma nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo».
5. 2. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere a) e b) del comma 5-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 5-quater.
5. 3. All'articolo 1, comma 126, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso il secondo periodo.
*4. 99. Galletti, Cera.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5. 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: «L'aliquota è ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431»;
b) al comma 9, le parole: «, ovvero nel caso di immobili locati» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero nel caso immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7»;
c) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, degli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui allo stesso comma nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo».

5. 2. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere a) e b) del comma 5.1 si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 5-quater.
4. 414. Cambursano.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5.1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado. La disposizione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013; al minor introito derivante dalla disposizione.
5.1.1. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato.
4. 16. Pastore, Dal Lago.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. L'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, è proporzionalmente ridotta del 50 per cento e fino ad un massimo del 100 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge n. 104 del 1992, che appartenga al medesimo nucleo familiare.
4. 20. Martini, Dal Lago.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. In presenza di un acquirente che, dopo la stipula del compromesso, con atto formale è stato immesso nel possesso dell'immobile e ivi vi ha preso la residenza, l'IMU deve essere pagata dallo stesso acquirente possessore anche se ancora non è stato stipulato l'atto definitivo di compravendita.
4. 8. De Pasquale.

Sopprimere il comma 5-bis.
4. 130. Brugger, Zeller.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: possono essere individuati con le seguenti: sono individuati

Conseguentemente, al medesimo comma 5-bis:
dopo le parole: 30 dicembre 1992, n. 504 aggiungere le seguenti: classificati montani
dopo le parole: dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) aggiungere le seguenti: e nelle Regioni ricomprese nell'Obiettivo 1 nell'ambito del quadro finanziario pluriennale del periodo di programmazione 2000-2006
sopprimere le parole: nonché, eventualmente, anche.
4. 132. D'Antoni, Oliverio, Ginoble, Iannuzzi, Margiotta, Cuomo, Fadda, Marrocu, Servodio.

Al comma 5-bis, sopprimere le parole: nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni.
4. 131. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Dal Lago.

Al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9.
4. 133. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Dal Lago.

Sopprimere il comma 5-quater.
4. 134. Zeller, Brugger.

Al comma 5-sexies, lettera a) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 5-sexie, aggiungere il seguente:
5-sexies. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-sexies, lettera a), pari a euro 20.000.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 356. Zeller, Brugger.

Al comma 5-sexies, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: salvo che non siano utilizzati anche occasionalmente per attività di tipo commerciale.
4. 270. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano,Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 5-octies, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
Per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge aventi per oggetto immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali è già stata eseguita la registrazione, e per i contratti prorogati per i quali è già stata effettuato il pagamento dell'imposta di registro, il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione relativa ai redditi 2012 da presentare nell'anno 2013. Non si rimborsano le imposte di registro e di bollo versate e il locatore è tenuto per il periodo d'imposta 2012 al versamento dell'acconto della cedolare secca, ove dovuto. L'applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2013 ha effetto anche per l'annualità contrattuale decorrente dall'anno 2012. Per i contratti registrati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione si esercita in sede di registrazione con gli appositi modelli. In particolare per i contratti per i quali il termine di registrazione scade tra l'entrata in vigore della presente legge e il 1 luglio 2012 la registrazione, anche ai fini dell'opzione, può essere effettuata entro il 1o luglio 2012.

Conseguentemente, dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-octies, pari a euro 6.000.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 141. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 5-octies, aggiungere i seguenti:
5-novies. In via sperimentale, per gli anni 2012, 2013, 2014 fino al 2015 per i fabbricati residenziali a disposizione l'IMU sostituisce l'ICI e il 50 per cento dell'IRPEF dovuto sulla rendita di tali fabbricati.
5-decies. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: «euro 200» sono sostituite dalle seguenti: «euro 240».
4. 142. Nannicini.

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917, le parole: «agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili» sono soppresse.
4. 136. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 91-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla fine aggiungere le seguenti parole: «In ogni caso, le modalità non commerciali di cui al presente comma si definiscono in maniera compatibile con la normativa europea al riguardo, ed, in particolare, si definiscono tali se non sono dirette alla produzione o circolazione di beni e servizi oppure se sono svolte con criteri di gestione tali da non coprire, con i corrispettivi, i costi di gestione».
4. 139. Mura, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire le parole: «articolo 17, comma 3» con le seguenti: «articolo 17, comma 1».
4. 137. Messina, Mura, Borghesi, Cimadoro, Barbato.

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 91-bis, dopo il comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917, le parole: «agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili» sono soppresse.
4. 140. Barbato, Mura, Borghesi, Cimadoro, Messina.

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11.
4. 138. Lenzi.

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. Le esenzioni di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applicano alle fondazioni bancarie.
*4. 143. Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. Le esenzioni di cui al comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applicano alle fondazioni bancarie.
*4. 144. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Dal Lago.

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11.
**4. 145. Albini, Causi, Lenzi.

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver
tito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11.
**4. 415. Cambursano.

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. Le disposizioni di cui al comma 5-novies si applicano anche ai fabbricati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ricadenti nei territori dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di calamità naturali avvenute successivamente al 31 dicembre 2008.
4. 355. Sereni, Verini, Mariani, Marchi, Marchignoli, Andrea Orlando, Vannucci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 71 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
4. 148. Bucchino, Fedi, Porta, Garavini, Gianni Farina.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 102 è inserito il seguente: "02-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai Comuni per la realizzazione degli interventi infrastrutturali compresi nel programma per le celebrazioni del 150o anniversario dell'Unità d'Italia. L'esclusione delle spese per anche se esse sono effettuate in più anni.
4. 149. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: L'esenzione per i consorzi tra enti locali per lo sviluppo di aree industriali si applica a quelli costituiti con legge speciale.
4. 150. Naccarato.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere i seguenti:
12-ter.1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti: «, ovvero l'unica unità immobiliare di proprietà di contribuenti italiani residenti all'estero, anche nel caso in cui ivi dimorano abitualmente familiari entro il primo grado di parentela».
12-ter.2. I comuni hanno facoltà di istituire, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, un'imposta a carico dei gestori degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in ragione del numero di apparecchi messi a disposizione del pubblico. L'imposta è dovuta nella misura stabilita da ciascun comune, da un minimo di 100 euro fino ad un massimo di 500 euro annui per ciascun apparecchio da gioco. I comuni hanno facoltà di prevedere misure differenziate esclusivamente in ragione del reddito imponibile di ciascun soggetto tenuto, riferibile all'anno precedente. Dall'imposta sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma del Monopoli di Stato del 27 luglio 2011. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio del 2000, n. 212, l'imposta è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2012.
4. 159. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Dal Lago.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere i seguenti:
12-ter.1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 8. sostituire le parole: 0,2 per cento con le seguenti: 0,1 per cento e le parole: 0,1 per cento con le seguenti: 0,05 per cento.
12-ter.2. I comuni hanno facoltà di istituire, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, un'imposta a carico dei gestori degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in ragione del numero di apparecchi messi a disposizione del pubblico. L'imposta è dovuta nella misura stabilita da ciascun comune, da un minimo di 100 euro fino ad un massimo di 500 euro annui per ciascun apparecchio da gioco. I comuni hanno facoltà di prevedere misure differenziate esclusivamente in ragione del reddito imponibile di ciascun soggetto tenuto, riferibile all'anno precedente. Dall'imposta sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma del Monopoli di Stato del 27 luglio 2011. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio del 2000, n. 212, l'imposta è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2012.
4. 161. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Dal Lago.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere i seguenti:
12-ter.1. Al fine di una più equa e razionale imposizione della base imponibile per i terreni agricoli e dei fabbricati rurali ad uso strumentale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, alla sospensione per gli anni 2012 e 2013 dell'imposta municipale propria di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
12-ter.2. Conseguentemente sono soppressi i seguenti commi: 1-bis, lettera a); il comma 5, lettera d): la lettera e) del comma 5 la lettera e) del comma 5 e il comma 5-bis del medesimo articolo.
12-sexies). Agli oneri derivanti dal comma 12-quater, dopo il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente: 2-ter. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica, in ogni caso, alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
4. 155. Faenzi, Beccalossi.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere i seguenti:
12-ter.1. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 145, la parola: «parziale» è abolita;
b) al comma 147, la parola: «cinque» è sostituita dalla parola «dieci»;
c) al comma 149: alla lettera b), sono abolite le parole da: «con l'esclusione» a «esistenti»; alla lettera h), le parole da: «a nuovi» a «culturali» sono sostituite dalle parole: «alla manutenzione e realizzazione di spazi per eventi e attività culturali e sportive»; dopo la lettera i) è aggiunta la seguente «h) opere per la sistemazione idrogeologica dei suoli e dei corsi d'acqua.»;
d) al comma 150, sostituire le parole: «20 per cento dell'ammontare» con le parole: «all'ammontare».

12-ter.2 Le modifiche di cui al comma 12-quater acquistano efficacia con riferimento a decorrere dall'anno d'imposta 2012.
12-ter.3. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche in relazione all'anticipo in via sperimentale del nuovo tributo di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente in materia di imposta municipale propria (IMU). Il comune adotta i provvedimenti correttivi di natura regolamentare, eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come integrati e modificati dal comma 1.
4. 183. Albini, Causi, Lenzi.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.
3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio in abitazioni locate a scopo turistico senza l'intermediazione di agenzie immobiliari. Il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
4. 166. Albini, Causi, Lenzi.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Nell'artico 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
d) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.
4. 152. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Dal Lago.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Le province applicano agli atti soggetti ad IVA la misura fissa dell'imposta provinciale di trascrizione di cui al numero 2 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 (Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione). In alternativa, le province possono stabilire, con apposita deliberazione, per gli atti di cui al primo periodo, la misura tariffaria secondo i criteri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 435 del 1998, e all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per gli atti non soggetti ad IVA. Nelle more dell'adozione delle predette deliberazioni, le province applicano le misure tariffarie vigenti alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
4. 154. Nicco.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. All'articolo 1, comma 1-quater, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2009, che siano capoluoghi di provincia.
4. 164. Lolli.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. All'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 10 del 2011, le parole: «in deroga all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2012, 2013 e 2014 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 78, del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, come modificato dall'articolo 4 comma 102, della legge n. 183 del 2011, all'articolo 14, comma 7 e 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 111, del 2011, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2012, 2013 e 2014 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno.»
4. 165. Lolli.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. All'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: «legge 30 luglio 2010, n. 122,» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 1, comma 557, della legge 7 dicembre 2006, n. 296.»
4. 170. Lolli.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. All'articolo 35 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
10-bis: Al fine di ridefinire e dare coerenza e stabilità al sistema di fiscalità e finanza locale fino alla sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, stabilito al comma 8, il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere dei comuni soggetti alle disposizioni di cui al comma 9 è raddoppiato rispetto a quanto disposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720. Fino al 31 dicembre 2014 è inoltre riconosciuto agli enti un contributo pari alla differenza tra quanto percepito ai sensi del precedente periodo e l'ammontare complessivo degli interessi attivi incassati dagli enti nel corso dell'esercizio finanziario 2011.
4. 153. Mura, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. L'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato.
4. 156. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Dal Lago.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Alla lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto il seguente periodo: «; nel caso in cui la posizione debitoria di cui al periodo precedente si riferisca esclusivamente a debiti verso enti locali è obbligatorio l'invio di un solo sollecito di pagamento e le procedure cautelari o esecutive previste dalla legge possono essere intraprese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'invio di detto avviso.»
4. 167. Albini, Causi, Lenzi.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. All'articolo 2 comma 36, ultimo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, della legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 36, ultimo periodo, le parole: «degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «della quota del gettito IMU riservata all'erario per essere attribuita ai comuni al fine di ridurre l'imposizione IMU sugli immobili destinati ad abitazione principale.»
4. 162. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Dal Lago.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Al fine di far fronte all'emergenza e alla ricostruzione post-sisma e allo scopo assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, anche dopo la cessazione dell'emergenza, in deroga all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e ai limiti di spesa di cui alle norme citate nel precedente periodo, il Comune de L'Aquila è autorizzato a procedere alla stipula dei contratti di lavoro finalizzati agli inquadramenti del personale risultato idoneo nei concorsi per le progressioni di carriera, banditi sulla scorta del parere favorevole del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2010, programmati entro il 31 dicembre 2009 e i cui procedimenti si siano conclusi entro il 31 dicembre 2010, nei limiti dei posti previsti dalla dotazione organica ancora disponibili, e senza oneri a carico dello Stato.
4. 168. Lolli.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. In considerazione della crisi sismica del 6 aprile 2009, l'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al comune de L'Aquila.
4. 173. Lolli.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Al fine di far fronte all'emergenza e alla ricostruzione post-sisma della Città de L'Aquila e dei Comuni individuati dal articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, per il triennio 2012, 2013 e 2014, sono disapplicati i commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.
4. 182. Lolli.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. In considerazione della crisi sismica del 6 aprile 2009, l'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al comune de L'Aquila.
4. 172. Lolli.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Al fine di far fronte all'emergenza e alla ricostruzione post-sisma, i limiti di spesa previsti dall'articolo 9 comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010, così come modificato dall'articolo 4 comma 102 della legge n. 18 del 2011, non si applicano, con riferimento ai Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, e limitatamente al triennio 2012-2013-2014, alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di lavoro accessorio.
4. 169. Lolli.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. In considerazione della crisi sismica del 6 aprile 2009, l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al comune de L'Aquila.
4. 175. Lolli.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Al fine di far fronte all'emergenza e alla ricostruzione post-sisma, all'articolo 14 comma 9 del decreto-legge 78 del 2012, le parole: «20» sono sostituite dalle parole «100 per cento», per il triennio 2012-2013-2014, limitatamente ai Comuni individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009.
4. 181. Lolli.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. In considerazione della crisi sismica del 6 aprile 2009, l'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al comune de L'Aquila.
4. 176. Lolli.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. In considerazione della crisi sismica del 6 aprile 2009, l'articolo 10, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica al comune de L'Aquila.
4. 174. Lolli.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. In considerazione della crisi sismica del 6 aprile 2009, l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica al comune de L'Aquila.
4. 177. Lolli.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Al fine di far fronte all'emergenza e alla ricostruzione post-sisma, all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito nella legge 111 del 2011, che ha modificato l'articolo 76 comma 7 decreto-legge 112 del 2008 convertito dalla legge 133/2008, dopo le parole «quotate sui mercati regolamentari», è aggiunto il seguente periodo: «e, limitatamente al triennio 2012-2013-2014, ai Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009».
4. 180. Lolli.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. In considerazione della crisi sismica del 6 aprile 2009, per il triennio 2012-2014, il comune de L'Aquila non è soggetto al rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno.
4. 171. Lolli.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi, dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate alcune voci di interesse nazionale che saranno individuate in sede di conferenza stato città e autonomie locali recepito con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. 178. Albini.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti regionali destinati alla realizzazione degli investimenti sono conteggiati in termini di cassa, nella misura di 3 miliardi dei residui attivi risultanti al 31 dicembre 2010.
4. 179. Albini, Causi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986) - 1. Per le attività lavorative effettuate ai di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora nel contratto individuale di lavoro non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi".
4. 010. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Dal Lago.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. -(Riscossione delle entrate dei comuni-Procedure di esecuzione dei debiti fino a 2.000 euro). - 1. Alla lettera gg-quinquies del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto il seguente periodo: «; nel caso in cui la posizione debitoria di cui al periodo precedente si riferisca esclusivamente a debiti verso enti locali è obbligatorio l'invio di un solo sollecito di pagamento e le procedure cautelari o esecutive previste dalla legge possono essere intraprese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'invio di detto avviso».
4. 019. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Dal Lago.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Riscossione delle entrate dei comuni-quote inesigibili). - 1. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 33 dell'articolo 23 è così sostituito:
«33. La disciplina introdotta dal comma 32 si applica ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010. La previgente disciplina continua inoltre ad applicarsi con riferimento ai rimborsi spese derivanti dalle procedure esecutive relative alle entrate degli enti locali»;
b) al comma 34, la lettera c) è soppressa.
4. 020. Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Fugatti, Dal Lago.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. -. (Soggetto attivo dell'IMU e applicazione dell'imposta agli immobili di proprietà comunale). - 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11».
4. 07. Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Fugatti, Dal Lago.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Disciplina delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria). - 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sono aggiunte le parole: «, anche diversificandola con riferimento alle diverse destinazioni d'uso degli immobili e caratteristiche socioeconomiche dei soggetti passivi.»;
b) al comma 10 è aggiunto, dopo le parole: «unità immobiliari tenute a disposizione.», il seguente periodo: «Il predetto divieto non si applica nel caso in cui la deliberazione di elevazione dell'importo della detrazione sia riferita a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale».
4. 08. Montagnoli, Forcolin, Fugatti, Comaroli, Dal Lago

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Superficie assoggettabile al tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili RES). - 1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è così sostituito:
«9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
4. 015. Montagnoli, Forcolin, Fugatti, Comaroli, Dal Lago.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Riduzione dell'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica per l'illuminazione pubblica). - 1. All'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 30 dicembre 2011, è aggiunto il seguente periodo: «I consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica rimangono assoggettati all'aliquota dello 0,0031 per ogni chilowattora».
4. 016. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Dal Lago.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo). - 1. All'articolo 2, comma 10, lettera b, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole «tributi statali», inserire le parole «e delle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati».
4. 014. Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Fugatti, Dal Lago.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23/2011 - Imposta di soggiorno). - 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituito dal seguente:
«1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.
3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio in abitazioni locate a scopo turistico senza l'intermediazione di agenzie immobiliari. Il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
5. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.
6. I gestori delle strutture ricettive e le agenzie di intermediazione immobiliare, comunque operanti o denominati, sono responsabili dell'imposta, sulla base degli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
7. Il regolamento comunale che istituisce l'imposta determina:
a) le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive;
b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità dei soggiorno;
c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta;
d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui al comma 6;
e) modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti. Le modalità di attuazione del presente comma sono determinate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, adottato previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
10. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Dal medesimo termine decorrono le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime
11. Sono fatte salve le deliberazioni di istituzione dell'imposta di soggiorno adottate dai comuni per il 2011 entro i termini per la deliberazione del relativo bilancio di previsione, sulla base della previgente versione del presente articolo».
4. 011. Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Fugatti, Dal Lago.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011 - Imposta di scopo). - 1. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 145, la parola «parziale» è abolita;
b) al comma 147, la parola «cinque» è sostituita dalla parola «dieci»;
c) al comma 149: alla lettera b), sono abolite le parole da «con l'esclusione» a «esistenti»; alla lettera h), le parole da «a nuovi» a «culturali» sono sostituite dalle parole «alla manutenzione e realizzazione di spazi per eventi e attività culturali e sportive»; dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «h) opere per la sistemazione idrogeologica dei suoli e dei corsi d'acqua.»;
d) al comma 150, sostituire le parole «30 per cento dell'ammontare» con le parole «all'ammontare».

2. Le modifiche di cui al comma 1 acquistano efficacia con riferimento a decorrere dall'anno d'imposta 2012.
3. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche in relazione all'anticipo in via sperimentale del nuovo tributo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente in materia di imposta municipale propria (IMU). Il comune adotta i provvedimenti correttivi di natura regolamentare, eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come integrati e modificati dal comma 1.
4. 012. Montagnoli, Forcolin, Fugatti, Comaroli, Dal Lago.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni). - 1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.
b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
4. 09. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Dal Lago

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Revisione dei criteri direttivi dell'imposta municipale secondaria). - 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole «, anche a fini pubblicitari» sono abolite;
b) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera:
«a-bis) nel caso di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo, nonché di insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a cinque metri quadrati, anche se installati su suolo privato, il presupposto del tributo, in luogo dell'occupazione, è l'esposizione pubblicitaria misurata in ragione della dimensione del messaggio pubblicitario e delle caratteristiche dell'impianto, sulla base di metodi appropriati in relazione alle diverse tipologie di impianti»;
c) al comma 2, alla lettera d) sono abolite le parole «le sanzioni» e dopo la medesima lettera è aggiunta la seguente:
«d-bis) Le sanzioni sono determinate sulla base dei principi di cui ai decreti legislativi numeri 471, 472, e 473 del 1997, nonché tenendo conto delle modalità attualmente previste per la tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'imposta comunale sulla pubblicità»;
d) al comma 2, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere:
«g) il regolamento determina le misure delle indennità di occupazione, commisurate alle tariffe che sono comunque applicabili, nei casi di abusivismo;
h) conferma degli obblighi di regolamentazione comunale delle modalità e dei requisiti per le concessioni di spazi pubblici e per l'esposizione o gestione dei mezzi pubblicitari».
4. 013. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Dal Lago.

ART. 4-bis.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.1. (Esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti e riduzione del compenso per diritto d'autore in favore delle manifestazioni organizzate dai comuni, dalle associazioni pro loco e da enti e associazioni senza scopo di lucro). - 1. Non è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per l'organizzazione e per l'allestimento di manifestazioni promozionali di carattere culturale, propagandistico, musicale, teatrale, folcloristico o sportivo svolte dai comuni, dalle associazioni pro loco e dagli enti e associazioni senza scopo di lucro, di seguito denominati «comuni e associazioni», purché realizzati, anche in forma non occasionale, a fini istituzionali, quale strumento di comunicazione e di relazione socio-culturale con la comunità territoriale.
2. Sono esentate dal pagamento dell'imposta di cui al comma 1 le manifestazioni per le quali il comune o l'associazione stanzia contributi specifici ovvero percepisce introiti o contributi per il loro allestimento o per la partecipazione del pubblico.
3. Formano oggetto dell'esenzione di cui all'articolo 1 le seguenti manifestazioni, direttamente organizzate dai comuni o dalle associazioni:
a) spettacoli musicali e festival di canzoni;
b) concerti di musica classica, lirica, leggera o jazz;
c) spettacoli di danza e di balletto;
d) spettacoli di arte varia;
e) concerti di bande, spettacoli di majorette e rassegne di gruppi folclorici;
f) corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche;
g) spettacoli cinematografici;
h) trattenimenti danzanti.

4. Le manifestazioni di cui al precedente comma 3 possono essere effettuate in luogo aperto o chiuso, a condizione che si svolgano in locali di proprietà pubblica o privata non adibiti normalmente allo svolgimento di spettacoli.
5. Non sono assoggettati al diritto d'autore né alla base di calcolo del biglietto corrispondente alla categoria di posti, i biglietti o gli altri titoli che consentono l'ingresso gratuito alle manifestazioni di cui al precedente comma 3.
6. Per gli introiti costituiti da erogazioni di enti pubblici, esclusi i comuni e le associazioni, a corrispettivo di un rapporto, o da proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o sponsorizzazioni erogati a qualsiasi titolo da soggetti privati, destinati in modo specifico all'allestimento di una manifestazione di cui al precedente comma 3, il compenso per il diritto d'autore è dovuto su un importo pari al 30 per cento dell'ammontare totale delle erogazioni o dei proventi.
7. L'abbattimento forfettario di cui al precedente comma 6 è stabilito in ragione dell'eventuale destinazione delle erogazioni o dei proventi a spese e ad eventi collaterali non assoggettabili al diritto d'autore.
8. Qualora le erogazioni o i proventi di cui al comma 6 articolo siano destinate a manifestazioni non elencate al comma 3, l'importo corrispondente alla percentuale del 30 per cento deve essere ripartito proporzionalmente a tutte le utilizzazioni per le quali è previsto il pagamento del diritto d'autore, ai sensi della presente legge.
9. Per le erogazioni in beni o in servizi si tiene conto del valore corrispondente del bene o del servizio prestato, con l'obbligo di esibire la documentazione utile, contabile o contrattuale, per la verifica degli importi dichiarati.
4-bis. 01. Buonanno, Fugatti, Montagnoli, Forcolin, Comaroli.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.1. (Imposta mobilità Comune di Venezia). - 1. Dopo il comma 3-quinquies dell'articolo 30 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere il seguente comma: 3-sexies. Il Comune di Venezia può istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di mobilità a carico di coloro che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale lagunare oppure alloggiano sulle navi da crociera che partono e/o arrivano nel Porto di Venezia, di importo unitario compreso tra Euro 0,50 e Euro 10,40. Il relativo gettito è destinato anche a finanziare interventi di maggior fruizione dei mezzi pubblici di trasporto lagunare e di sviluppo della mobilità sostenibile nel centro storico della Città di Venezia. Il Comune di Venezia ha la facoltà di disporre con proprio regolamento nuove modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e per particolari periodi di tempo.
4-bis. 07. Galletti, Cera.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.1. (Istituzione dell'imposta anti-evasione). - 1. A decorrere dal periodo di imposta 2013 è istituita l'imposta anti-evasione.
2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS/8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.
3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
4. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;
c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;
e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;
g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.
7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:
a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.
10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.
13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
4-bis. 010. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.1. (Distinzione in fattura dei canoni di noleggio autoveicoli e dei relativi costi accessori). - 1. All'articolo 23, comma 42, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché il dettaglio della spesa suddiviso tra i canoni pagati per la locazione degli autoveicoli ed il costo degli oneri accessori aggiuntivi.
4-bis. 011. Carella.

ART. 4-ter.

Sopprimere il comma 13.
*4. 250. Fugatti.

Sopprimere il comma 13.
*4. 251. Barbato.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 28, lettera a) del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo le parole: «entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.» sono aggiunte seguenti: «A partire dall'anno 2012 il software per il calcolo degli studi di settore Gerico, deve essere reso disponibile entro il 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore».
*5. 1. Galletti, Cera.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23,comma 28, lettera a) del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo le parole: «entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.» sono aggiunte seguenti: «A partire dall'anno 2012 il software per il calcolo degli studi di settore Gerico, deve essere reso disponibile entro il 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore».
*5. 5. Bitonci.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo di proroga di cui ai precedenti commi 4 e 5 non può andare oltre il 30 settembre 2012.
5. 2. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2012 il software per il calcolo degli studi di settore Gerico, deve essere reso disponibile entro il 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore».
5. 3. Marchignoli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. Al fine di garantire che la solidarietà si ricolleghi a rapporti giuridico-economici idonei alla configurazione di unitarie situazioni tali da giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa, nei casi in cui sussista obbligazione solidale posta a carico delle parti ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 per il pagamento dell'imposta dovuta, Equitalia Spa, nell'esercizio dell'attività di riscossione del tributo, è tenuta ad agire, in prima istanza, nei confronti dei beni dai quali si è generata la solidarietà passiva dei coobbligati.
5. 4. Borghesi, Barbato, Messina.

ART. 6.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
6. 1. Albini, Causi, Lenzi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5.1. Le categorie catastali A5, abitazioni di tipo ultrapopolare, e A6, abitazioni di tipo rurale, sono soppresse e le unità immobiliari urbane (U.I.U.) ricomprese in dette categorie sono classificate, in sede di prima applicazione, nella categoria A2, abitazioni di tipo civile, fino all'entrata in vigore di nuove categorie di classamento di immobili e terreni.
5.2. I proprietari delle unità immobiliari di cui al comma 5.1 sono soggetti al conseguente aggiornamento del computo dell'IMU, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sulla base della classificazione degli immobili nella categoria A2, salvo presentazione in Catasto dell'aggiornato stato di consistenza degli immobili entro il 31 maggio 2012.
6. 300. Morassut.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Le compravendite immobiliari concluse a valori di mercato uguali o superiori a quelle indicate dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio sono, in ogni caso, escluse da successivi accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.
6. 3. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

ART. 8.

All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.
(Valutazione ufficiale del tax gap e degli obiettivi annuali di recupero del gettito).

1. All'articolo 10, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, dopo le parole «nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche.», sono aggiunte le seguenti: «In questa sezione del DEF è indicato il tax gap previsto, calcolato come differenza tra le previsioni delle imposte dovute e di quelle che si prevedono non saranno pagate, sia come indice complessivo che articolato in riferimento alle principali imposte. Sono altresì indicati gli obiettivi annuali del recupero di gettito conseguenti alle attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonché i risultati conseguiti nell'anno precedente, distinguendo tra imposte accertate e quelle effettivamente riscosse. I dati sul recupero di gettito evaso sono distinti tra i proventi dell'attività di accertamento vera a propria e quelli derivanti dal recupero di somme dichiarate e non versate, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché da correzioni di errori nella liquidazione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1, attraverso separata contabilizzazione.
08. 10. Donadi, Barbato, Messina, Borghesi.

All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.
(Valutazione ufficiale del tax gap e degli obiettivi annuali di recupero del gettito).

1. All'articolo 10, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole «nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche», sono aggiunte le seguenti: "In questa sezione del DEF è indicato il tax gap previsto, calcolato come differenza tra le previsioni delle imposte dovute e di quelle che si prevedono non saranno incassate. Sono altresì indicati gli obiettivi annuali del recupero di gettito conseguenti alle attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscali, nonché i risultati conseguiti nell'anno precedente, distinguendo tra imposte accertate e quelle effettivamente riscosse.
2. con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1.
08. 300. Cambursano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: «articoli 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 3 e 4».
8. 2. Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-undecies sono inseriti i seguenti:
«Art. 25-duodecies. - (Reati tributari). 1. In relazione alla commissione dei reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, commessi nell'interesse della persona giuridica o a suo vantaggio ai sensi dell'articolo 5, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25-terdecies. - (Reati in materia di accise). - In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, commessi nell'interesse della persona giuridica o a suo vantaggio ai sensi dell'articolo 5, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1 l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno».
8. 3. Barbato, Borghesi.

Sopprimere commi 4 e 5.
8. 4. Lussana.

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
4. I ricavi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici; i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e, in caso di accertamento, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
8. 5. Maggioni.

Sopprimere il comma 7.
*8. 7. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Sopprimere il comma 7.
*8. 300. Cambursano.

Sostituire il comma 7 con il seguente: All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole «all'Agenzia delle entrate che attiva» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza che attivano».
**8. 8. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Sostituire il comma 7 con il seguente: All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole «all'Agenzia delle entrate che attiva» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza che attivano».
**8. 301. Cambursano.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 12-sexies, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» aggiungere le seguenti: «, o per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e degli articoli 40, 41 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
7-ter. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,» aggiungere le seguenti: «ed agli articoli 40, 41 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
8. 9. Barbato.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. L'Agenzia delle entrate elabora, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in ordine alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.
8. 11. Barbato, Messina, Borghesi.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8.1. L'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è sostituito dal seguente:
«Art. 44. - 1. I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.
2. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza».
8. 12. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera i-octies), è aggiunta la seguente:
«i-novies) le spese sostenute, per un importo non superiore a 2.000 euro annui, per l'effettuazione, presso l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di lavori di manutenzione e di riparazione, effettuati, a qualunque titolo, da prestatori d'opera. Dette spese devono essere certificate da fattura contenente la specificazione della natura e dalla qualità dei lavori eseguiti e l'indicazione del codice fiscale del destinatario».
8. 13. Messina, Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. Il termine di cui al comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, relativo ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, è prorogato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 14. Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 10-bis, lettera a), le parole: in possesso di almeno cento unità immobiliari sono sostituite dalle seguenti: in possesso di almeno venti unità immobiliari.
8. 302. Cambursano.

Sopprimere il comma 11.
8. 16. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.

Al comma 12, sopprimere la lettera b).
8. 17. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

Al comma 14, dopo le parole al momento del rimborso, aggiungere le seguenti: Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.
8. 20. Froner.

Al comma 16, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) al comma 12, primo periodo, dopo le parole »ovvero comunque dismesse«, sono inserite le seguenti »nel corso dell'anno 2011".
8. 2. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.

Al comma 16, lettera e), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'imposta non è dovuta altresì dalle persone fisiche che sono cittadini italiani e che possiedono anche la cittadinanza del paese estero nel quale è situato l'immobile;».
8. 21. Togni.

Al comma 16, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis. L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, è considerata adibita ad abitazione principale.

Conseguentemente, dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
25-bis. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 lettera f-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012.
8. 44. Di Biagio.

Al comma 16, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis. In deroga a quanto previsto dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, è data facoltà alle persone fisiche dichiarate fallite, in età pensionabile, di poter stipulare contratto di conto corrente con il sistema bancario nazionale. Tale contratto permette di eseguire un'unica tipologia di operazione: l'accredito sul conto corrente delle spettanze pensionistiche, direttamente dal soggetto erogatore.
8. 306. Marmo.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17.1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserito il seguente articolo:
«Art. 11-bis. - (Dichiarazione patrimoniale). - 1. I contribuenti devono riportare in un prospetto allegato alla dichiarazione annuale dei redditi, gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia e all'estero di qualsiasi tipologia.
2. L'Agenzia delle entrate provvederà a inserire il prospetto di cui al comma 1 nella modulistica delle dichiarazioni dei redditi a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012».

17.2. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471, è inserito il seguente:
«4-bis. Se nella dichiarazione di cui all'articolo 11-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è omesso un cespite patrimoniale, tale cespite, se individuato dall'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate, viene confiscato, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, su richiesta degli uffici che hanno effettuato l'accertamento».
8. 18. Borghesi, Barbato, Messina.

Sopprimere il comma 23.
*8. 29. Miotto.

Sopprimere il comma 23.
*8. 303. Cambursano.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 dopo le parole «rivendita di tabacchi »aggiungere le seguenti «, ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293» e dopo le parole «prescrizioni tecniche» aggiungere le seguenti «, di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,».
8. 27. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo ed allo scopo di tutelare i prioritari interessi dell'erario e l'interesse pubblico della tutela della salute, all'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole «del patentino,» sono inserite le seguenti «quest'ultimo anche con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1».
8. 30. Dussin.

Sopprimere i commi 24 e 24-bis.
8. 40. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

Sopprimere il comma 24.
*8. 33. Barbato, Paladini, Aniello Formisano, Messina, Borghesi.

Sopprimere il comma 24.
*8. 304. Cambursano.

Al comma 24, secondo periodo, dopo le parole: a propri funzionari aggiungere le seguenti: secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
8. 32. Schirru, Codurelli, Bellanova, Gatti, Mattesini, Gnecchi.

Sopprimere il comma 24-bis.
8. 41. Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Forcolin.

Al comma 24-bis, primo periodo, sostituire le parole: nei limiti numerici con le seguenti: nei limiti numerici del 50 per cento.
8. 39. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 24-bis, secondo periodo, sostituire le parole: assicurando l'invarianza di spesa a regime con le seguenti: assicurando la riduzione della spesa a regime del 10 per cento.
8. 38. Goisis.

Al comma 24-bis, dopo le parole: Forze armate aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli del Corpo delle Capitanerie di porto ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per assicurare l'ordinario svolgimento dei compiti del Corpo delle Capitanerie di porto e per le relative esigenze di funzionamento, per l'anno 2012 è autorizzata la spesa di 1,3 milioni di euro nonché, a decorrere dall'anno 2013, di 9 milioni di euro.
8. 37. Fogliardi.

Dopo il comma 24-bis, aggiungere il seguente:
24-ter. Al fine di permettere il proseguimento dell'azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente è autorizzato per l'anno 2012 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, operando le necessarie variazioni interne di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 34. Fedriga.

Dopo il comma 24-bis, aggiungere il seguente:
24-ter. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente è autorizzato per l'anno 2012 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, operando le necessarie variazioni interne di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 305. Gianni.

Dopo il comma 24-bis, aggiungere il seguente:
24-ter. A decorrere dal 2012, i premi di produttività e tutte le altre voci variabili di retribuzione dei militari della Guardia di Finanza e del personale dell'Agenzia dell'Entrate sono parametrati non alle somme contestate attraverso gli atti di riscossione, ma alle somme effettivamente recuperate dall'Erario dopo la conclusione del contenzioso tributario.
8. 35. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

Dopo il comma 25-bis, aggiungere i seguenti:
25-ter. L'Agenzia delle Entrate, al fine di favorire il rapporto con i contribuenti, elabora un piano di valutazione delle società di riscossione operanti sull'intero territorio nazionale, secondo le modalità previste dal comma successivo, per giungere all'attribuzione di un attestato di riconoscimento per le agenzie che si distinguono per la correttezza e l'efficienza nei rapporti con i contribuenti. Tale attestato dovrà essere esposto in modo visibile all'esterno dell'agenzia.
25-quater. I criteri di valutazione delle agenzie sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni dei consumatori, da sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti entro i 30 giorni successivi.
8. 43. Rivolta.

Dopo il comma 25-bis, aggiungere il seguente:
25-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva predisposto dall'Istat. Con provvedimento di natura non regolamentare emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di redazione del predetto rapporto.
8. 6. Barbato.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(IVA su opzione per le locazioni e cessioni di abitazioni).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, i numeri 8 e 8-bis sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili beati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, o, oltre il quinquennio, nel caso in cui nel relativo atto l'impresa cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008»;
b) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies è sostituito dal seguente:
«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 46.000.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», di cui al decreto 10 dicembre 2011 «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014», programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 016. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria).

1. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni antielusive e per il contrasto dell'abuso di diritto»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e pur se non venga violata alcuna specifica disposizione di legge, obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere, riduzioni di imposte, rimborsi o risparmi, altrimenti indebiti. Ai fini del presente articolo, costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa tributaria»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo contò di quanto previsto dal comma 2»;
e) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alle imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale».

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. 05. Barbato, Messina, Borghesi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Reintroduzione del reato di falso in bilancio).

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» e le parole: «previste dalla legge» sono soppresse;
2) le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni»;
b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

2. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati»;
b) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni»;
c) al sesto comma, le parole: «per i fatti previsti dal primo e terzo comma» sono soppresse;
d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). - Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate».

4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) le parole: «con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,» e le parole: «, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «od occultano» è inserita la seguente: «consapevolmente»;
3) le parole: «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a quattro anni»;
b) il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni. Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata».
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 06. Donadi, Barbato, Messina, Borghesi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis
(Destinazione del gettito recuperato dal contrasto all'evasione al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale).

1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis. - (Finalizzazione delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione). - 1. A partire dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione confluiranno nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e saranno interamente finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese, dando priorità alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie tramite l'incremento delle detrazioni per carichi familiari e dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. La misura dell'incremento della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
8. 07. Donadi, Barbato, Messina, Borghesi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Detrazioni di spese dalla base imponibile relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai fini del contrasto dell'evasione fiscale).

1. In funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva tramite il rafforzamento di meccanismi di contrasto di interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite annualmente, per ogni periodo d'imposta, le spese documentate per le quali spetta una detrazione totale o parziale dall'imponibile dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, il limite complessivo di tali detrazioni per ogni singolo contribuente, la loro eventuale ripartizione in quote annuali, le modalità di certificazione di tali spese, nonché le relative procedure di controllo.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti, ai fini del contrasto dell'evasione fiscale, tramite l'attuazione delle disposizioni del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui, si provvede, oltre che con il maggiore gettito derivante dall'ampliamento delle basi imponibili relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle addizionali ad essa collegate e all'imposta regionale sulle attività produttive, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
8. 08. Borghesi, Barbato, Palagiano, Messina.

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis.
(Verifica annuale con le tecnologie informatiche di tutti i codici fiscali).

1. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire i commi da 2 a 4-ter con i seguenti:
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
2-bis. Le comunicazioni periodiche di cui al comma 2 devono comprendere anche i prestiti concessi e le consistenze iniziali, finali e medie dei conti gestiti e l'importo complessivo delle operazioni relative ai singoli contribuenti dedotti gli interessi ed i dividendi.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate, ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e dei precedenti commi 2 e 2-bis, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la verifica annuale di tutti i codici fiscali per procedere a controlli sulla base dei saldi tra redditi dichiarati e spese ed investimenti reali e finanziari a qualsiasi titolo effettuati, anche con l'ausilio di indici noti e trasparenti di incoerenza tra indicatori di consumi, investimenti e risparmi rispetto ai redditi dichiarati, anche a livello di nucleo familiare, e nonché per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre ad accertamento analitico.
4-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole: «ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.000 euro».
4-ter. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4-bis.

Art. 8-ter.
(Semplificazione fiscale e dialogo dell'Amministrazione finanziaria con i contribuenti).

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ripristino di misure di contrasto all'evasione).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n, 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) il comma 30, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, ed il comma 31 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione», sono sostituite dalle seguenti: «per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione».
8. 010. Borghesi, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Pubblicazione on-line delle dichiarazioni dei redditi).

1. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:
6-bis. A decorrere dall'anno fiscale 2012, le dichiarazioni dei redditi depositati presso i Comuni interessati ai sensi del comma 6 del presente articolo devono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti on-line dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.
6-ter. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo di quanto previsto dal comma 6-bis.
6-quater. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni dei redditi dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione on-line dei dati contenuti in tali dichiarazioni».

2. All'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:
2-bis. A decorrere dall'anno fiscale 2012, gli elenchi depositati presso i Comuni interessati ai sensi del comma 2 del presente articolo devono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti on-line dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.
2-ter. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamentò attuativo di quanto previsto dal comma 2-bis.
2-quater. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione on-line dei dati contenuti in tali dichiarazioni».

3. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
5-ter. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».
8. 011. Messina, Barbato, Borghesi.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 in materia di inasprimento delle pene per delitti concernenti l'evasione fiscale).

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da tre a otto anni»;
b) all'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente: «Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 50.000 si applica la reclusione da uno a tre anni»;
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a otto anni»;
d) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «a euro 77.468,53» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 35.000»;
e) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «tre per cento»;
f) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «euro 1.549,370,70» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000»;
g) all'articolo 4, comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni»;
h) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: «euro 103.291,38» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000»;
i) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinque per cento»;
l) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: «euro 2.065.827,60» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600.000»;
m) all'articolo 5, comma 1, le parole: «È punito con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «E punito con la reclusione da due a cinque anni».
n) all'articolo 5, comma 1, le parole «a euro 77.468,53» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 35.000»;
o) all'articolo 8, comma 1, le parole «È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da tre a otto anni»;
p) all'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente: «Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 50.000 per periodo di imposta, si applica la reclusione da uno a tre anni»;
q) all'articolo 10, le parole «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da uno a sei anni»;
r) all'articolo 10-bis, le parole «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da uno a tre anni»;
s) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole «E punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da uno a cinque anni»;
t) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole «da un anno a sei anni», sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;
u) all'articolo 11, comma 2, primo periodo, le parole «E punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da uno a cinque anni»;
v) all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, le parole «da un anno a sei anni», sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;
z) all'articolo 12, comma 2, le parole «non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci anni»;
aa) all'articolo 13, comma 1, le parole «sono diminuite fino alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «sono diminuite fino ad un terzo»;

2. In ogni caso, nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.
3. Salvo l'ipotesi di pagamento del debito tributario, per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è esclusa la possibilità di applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
4. I benefìci di cui all'articolo 165 del codice penale sono subordinati al pagamento del debito tributario.
8. 012. Palomba, Barbato, Messina, Borghesi.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure ulteriori contro le società di comodo).

1. Le società e gli enti, anche privati, iscritti nei pubblici registri che possiedono i beni individuati con il decreto di cui al comma 6, devono indicare gli estremi identificativi delle persone fisiche che esercitano, anche in via di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.
2. I beni individuati con il decreto di cui al comma 6, situati nel territorio dello Stato e acquistati o posseduti da società o da enti non residenti o comunque non soggetti a iscrizioni, nei pubblici registri, devono essere accompagnati, al momento della loro iscrizione, dall'indicazione delle persone fisiche che esercitano, anche in via di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.
3. L'indicazione delle persone fisiche indicate nei commi 1 e 2 deve essere effettuata entro il 30 giugno 2012 e aggiornata entro il 30 giugno di ogni anno.
4. I gestori dei pubblici registri indicati nei commi 1 e 2 devono comunicare i dati loro pervenuti all'Agenzia delle entrate con cadenza semestrale.
5. Le disposizioni previste ai commi 1 e 2 non si applicano alle società e agli enti aventi più di quindici soci o partecipanti.
6. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 aprile 2012, sono individuate, distinte per tipologia e per valore, le categorie di beni a cui si applicano le disposizioni previste ai commi 1 e 2.
7. I beni le cui indicazioni ai sensi dei commi 1 e 2 sono omesse o formulate con riferimento a persone fisiche i cui redditi, dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti risultano palesemente sproporzionati rispetto al valore dei medesimi, sono sottoposti a confisca. La sproporzione dei redditi si considera palese quando il valore complessivo dei beni riferito, anche pro quota, a ciascuna persona fisica supera la somma dei redditi da questa dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti, maggiorati degli eventuali redditi soggetti a imposizione in forma sostitutiva. Dal valore complessivo dei beni è dedotto l'ammontare derivante da eventuali donazioni indirette, a condizione che siano fomite adeguate informazioni relative al donante. Il procedimento di confisca è di competenza dei soggetti incaricati della riscossione dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche di cui al primo periodo si considerano infedeli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
8. 013. Borghesi, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale mediante l'individuazione delle persone fisiche che esercitano l'effettivo potere di gestione dei beni di società ed enti) - 1. Le società e gli enti, anche privati, iscritti nei pubblici registri che possiedono i beni individuati con il decreto di cui al comma 6, devono indicare gli estremi identificativi delle persone fisiche che esercitano, anche in via di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.
2. I beni individuati con il decreto di cui al comma 6, situati nel territorio dello Stato e acquistati o posseduti da società o da enti non residenti o comunque non soggetti a iscrizioni, nei pubblici registri, devono essere accompagnati, al momento della loro iscrizione, dall'indicazione delle persone fisiche che esercitano, anche in via di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.
3. L'indicazione delle persone fisiche indicate ai commi 1 e 2 deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2012 e aggiornata entro il 30 giugno di ogni anno.
4. I gestori dei pubblici registri indicati nei commi 1 e 2 devono comunicare i dati loro pervenuti all'Agenzia delle entrate con cadenza semestrale.
5. Le disposizioni previste ai commi l e 2 non si applicano alle società e agli enti aventi più di quindici soci o partecipanti.
6. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate , da emanare entro il 30 giugno 2012, sono individuate, distinte per tipologia e per valore, le categorie di beni a cui si applicano le disposizioni previste ai capoversi 1 e 2.
7. I beni le cui indicazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2 sono omesse o formulate con riferimento a persone i cui redditi, dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti risultano palesemente sproporzionati rispetto al valore dei medesimi, sono sottoposti a confisca. La sproporzione dei redditi si considera palese quando il valore complessivo dei beni, riferito, anche pro quota, a ciascuna persona fisica supera la somma dei redditi da questa dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti, maggiorati degli eventuali redditi soggetti a imposizione in forma sostitutiva. Dal valore complessivo dei beni è dedotto l'ammontare derivante da eventuali donazioni indirette, a condizione che siano fornite adeguate informazioni relative al donante. Il procedimento di confisca è di competenza dei soggetti incaricati della riscossione dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche di cui al primo periodo si considerano infedeli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
8. 0300. Cambursano.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Contrasto ai fenomeni delle società di comodo, delle imprese «apri e chiudi», delle imprese in perdita «sistematica» e dei «Paradisi fiscali») -1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri già previsti dall'articolo 2 e mediante le modalità accertati ve definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.
3. Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
4. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta.
5. Anche ai fini di cui al comma 4, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dichiarati non riconosciuti i costi basati su documenti contabili provenienti da Paesi, già ricompresi nella black list dell'Ocse, e con i quali non sia stato stipulato dal governo italiano un accordo per la lotta all'evasione fiscale e la conseguente disponibilità delle autorità del Paese in questione a dare tempestiva richiesta a tutte le informazioni richieste dal governo italiano anche su conti bancari intrattenuti con cittadini o imprese operanti sul territorio italiano.
8. 014. Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Modifiche al codice civile, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernenti i reati di false comunicazioni sociali, di impedito controllo, di falso in prospetto e di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale) - 1. ( Modifiche al Codice civile). Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:
Art. 2621.- (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»;
l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:
Art. 2622. - (False comunicazioni in danno della società, dei soci o dei creditori) - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, che nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»;
l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:
Art. 2625. - (Impedito controllo) - Gli amministratori, che occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e agli altri organi sociali sono puniti con l'arresto fino a due anni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.».
2. (Modifica all'articolo 17-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). - L'articolo 173-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
Art. 173-bis. - (Falso in prospetto) - Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o per l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
3. (Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39) - Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: » e l'intenzione di ingannare i destinatari " sono soppresse.
8. 0301. Cambursano.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Disposizioni e delega al Governo per il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale nonché introduzione dell'articolo 12- bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di destinazione del conseguente maggior gettito alla riduzione della pressione fiscale) - 1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio, n. 212, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale sono destinate alla riduzione della pressione fiscale dando priorità ai detentori dei redditi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, relativo alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede annualmente con la legge di stabilità.
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:
«2. Dal 1o gennaio 2013, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria i movimenti che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, e successive modificazioni, nonché l'importo delle operazioni finanziarie previste dal medesimo comma.
2.bis. Le comunicazioni di cui al comma 2 devono riguardare anche i prestiti concessi e le consistenze iniziali, finali e medie dei conti gestiti e l'importo complessivo delle operazioni, dedotti gli interessi e i dividendi.
Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità di trasmissione dei dati, garantendo riservatezza e sicurezza, nonché i termini di decadenza.
L'Agenzia delle entrate effettua annualmente le verifiche dei saldi tra i redditi dichiarati e le spese e gli investimenti, anche finanziari, effettuati.
3. Il Governo è delegato ad adottare entro il 30 giugno 2012, uno o più decreti legislativi recanti misure per effettuare controlli informatici delle dichiarazioni ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte delle società, sulla base dei saldi tra i redditi dichiarati e le spese e gli investimenti, anche finanziari, effettuati. Gli schemi dei decreti di cui al presente comma sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per l'acquisizione del parere, che è espresso entro i trenta giorni successivi alla data di trasmissione.
4. All'articolo 10, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, dopo le parole: « nonché con indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: " e il divario fiscale previsto, calcolato come differenza tra le previsioni delle imposte dovute e di quelle che si prevede saranno riscosse. Tale indice indica una cifra complessiva e cifre dettagliate relative alle singole imposte. Sono indicati, inoltre, gli obiettivi annuali di recupero di gettito derivante dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscali.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 1343;
c) i commi 2,3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 20098, n. 2.

Dall'entrata in vigore del presente articolo, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) il comma 4-bis e il comma 6 dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) i commi da 29 a 34 dell'articolo 35 e i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
c) i commi 30 e 31 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74.
8. 0302. Cambursano.

ART. 9.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2.1. Al decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 55, comma 5 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione»;
b) all'articolo 56, comma 3, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica».
2.2. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti».
9. 2. Causi.

ART. 10.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Sono ridotte dello 0,1 per cento le percentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell'elenco SLOT, VTL di cui all'articolo 1, comma 533 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, con riferimento al settore dei giochi pubblici di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e all'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Con decreto dirigenziale, da adottarsi entra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato emana le conseguenti norme di attuazione.
1-ter. Le somme derivanti dalla riduzione delle remunerazioni di operatori e concessionari, acquisite ai sensi del comma 1-bis, sono destinate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare il Fondo nazionale sanitario e il Fondo per le politiche sociali, allo scopo di finalizzare tali ulteriori risorse alla cura dei disturbi e le complicanze derivanti da gioco d'azzardo patologico riconducibili alla ludopatia.
10. 1. Garavini, Fluvi.

Al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: «non separato» con le seguenti: «, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati».
10. 5. Garavini, Fluvi.

Al comma 2, lettera a-bis), capoverso comma 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «È altresì demandata all'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, la facoltà di definire procedure relative alle modalità di versamento del Prelievo Erariale Unico (PREU), volte a consentire alle concessionarie, salvo periodiche verifiche a conguaglio, di elaborare e trasmettere i relativi conteggi a terzi gestori, appositamente incaricati di effettuare i conseguenti versamenti direttamente allo Stato, tramite F24».
10. 4. Garavini, Fluvi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: Il divieto di partecipazione fino a: coniuge non separato con il seguente periodo: Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o di rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.
10. 300. Garavini, Fluvi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 24, del decreto-legge n. 98 del 2011, il comma 29 è sostituito dal seguente:
29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti ad inibire per via telematica le transazioni ed i trasferimenti di denaro da ed in favore dei soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
10. 7. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, del decreto-legge n. 40, del 25 marzo 2010, convertito in legge n. 73, del 22 maggio 2010, il comma 2-ter è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
2. L'Autorità di pubblica sicurezza, per ragioni connesse alla legalità del gioco, alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza e della fede pubblica, dichiara inammissibili le istanze provenienti da soggetti sprovvisti di apposito titolo concessorio ovvero di espresso incarico conferito da soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi pubblici rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
3. Resta fermo il principio di personalità delle autorizzazioni di polizia di cui all'articolo 8 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis legge 1034/71.
10. 8. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. È istituita la Lega Ippica Italiana, associazione senza fine di lucro sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza ed al controllo di ASSI. Alla Lega Ippica Italiana sono iscritti gli allevatori e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti stabiliti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministero dell'economia.
3-bis. Entro il 30 giugno 2012 il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministero dell'economia, con uno o più decreti:
a) definisce lo schema dello statuto provvisorio della Lega Ippica Italiana, prevedendo che nel consiglio direttivo provvisorio vi sia un rappresentante dell'ASSI e un rappresentante dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; il rappresentante ASSI funge da presidente della Lega sino alla nomina del presidente secondo la procedura ed i criteri previsti dallo statuto definitivo;
b) definisce il contributo obbligatorio per l'iscrizione alla Lega Ippica Italiana per l'anno 2012; il suddetto contributo costituisce il fondo di dotazione per la costituzione dell'associazione e per l'esecuzione delle attività della Lega nel corso del 2012;
c) definisce i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva che devono possedere le società di gestione degli ippodromi e gli allevatori per poter essere iscritti alla Lega;
d) definisce lo schema del piano degli investimenti per il miglioramento degli ippodromi che le società di gestione devono presentare congiuntamente alla domanda per la prima iscrizione alla Lega; all'effettiva attuazione degli investimenti previsti nel citato piano è subordinata la possibilità per le società di gestione di essere iscritte alla Lega a decorrere dal primo gennaio 2014;
e) definisce i casi in cui eventuali terzi possono essere iscritti alla Lega, stabilendo anche i requisiti economici e soggettivi che devono possedere, nonché le modalità di partecipazione alla Lega dei proprietari e dei guidatori di cavalli;
f) dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative Società di gestione;
g) definisce le regole per il funzionamento della giustizia sportiva basata sulla clausola compromissoria obbligatoria per tutti i componenti del settore; definisce altresì i contenuti essenziali della suddetta clausola compromissoria e le modalità della sua sottoscrizione.
3-ter. A decorrere dal primo gennaio 2013 le spese per il funzionamento di ASSI sono a carico del Ministero per le politiche agricole e forestali. A decorrere dalla medesima data ASSI è responsabile della definizione ed aggiornamento:
a) dei regolamenti tecnici delle corse;
b) dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative società di gestione;
c) dei requisiti economici e soggettivi che devono possedere gli allevatori;
d) degli standard per il controllo dell'antidoping;
e) dei criteri per la composizione delle giurie e della nomina dei presidenti delle giurie stesse;
f) degli indirizzi annuali a cui deve attenersi la Lega Ippica Italiana e della vigilanza e controllo sull'operato, anche contabile, della Lega stessa;
g) delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva, e assicura l'esecuzione della giustizia sportiva di secondo livello;
h) dell'elenco degli operatori professionali e delle scuderie riconosciute, di cui provvede anche il controllo periodico.
3-quater. Entro il 30 settembre 2012 la Lega Ippica italiana approva lo schema dello statuto definitivo per sottoporlo all'approvazione di ASSI ed al parere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; lo statuto prevede che nel consiglio direttivo vi sia un rappresentante delL'ASSI e un rappresentante dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che il collegio dei revisori sia presieduto da un membro della Corte dei Conti. Entro il 31 dicembre 2012 la Lega costituisce tutti gli organi previsti dallo statuto, nomina i suoi rappresentanti Legati, costituisce la sua struttura organizzativa e stipula tutti i contratti necessari per il funzionamento del settore ippico a decorrere dal primo gennaio 2013.
3-quinquies. A decorrere dal primo gennaio 2013 la Lega Ippica Italiana assicura:
a) la definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva;
b) la pianificazione e gestione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui al comma 8;
c) la ripartizione del fondo annuale di dotazione tra spese di funzionamento dell'associazione, spese funzionali allo svolgimento dell'attività ippica, compreso il controllo antidoping, spese per la promozione del prodotto ippico, premi alle corse e remunerazione al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale;
d) l'erogazione dei premi delle corse agli aventi diritto nonché La remunerazione agli ippodromi;
e) il coordinamento e l'esecuzione delle attività di marketing e promozione del prodotto ippico;
f) la gestione delle banche dati relative alle gare e delle iscrizioni alle corse;
g) l'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, tranne quelli di competenza degli ippodromi in base ai requisiti e standard che questi devono obbligatoriamente possedere in relazione alla loro classificazione;
h) la nomina dei componenti delle giurie sulla base dei criteri definiti da ASSI;
i) la regolare e tempestiva esecuzione dell'attività antidoping;
j) la sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore nonché la tempestiva ed efficace esecuzione del primo livello di giudizio disciplinare;
k) il mantenimento dei rapporti con i concessionari per l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse.
3-sexies. La Lega Ippica Italiana, con cadenza almeno annuale, trasmette all'Amministrazione dei monopoli di Stato le proprie valutazione sull'andamento delle scommesse su base ippica e tornisce indicazioni su eventuali miglioramenti e variazioni da apportare alle scommesse stesse.
3-septies. La Lega Ippica Italiana non può ricorrere all'indebitamento con istituti finanziari o con fornitori di qualsiasi genere ed ha l'obbligo di chiudere gli esercizi in pareggio. Qualora per motivi esclusivamente tecnici la gestione di un esercizio si concluda con:
a) un avanzo, esso andrà a costituire voce aggiuntiva del fondo di dotazione dell'anno successivo;
b) un disavanzo, esso costituirà voce di spesa obbligatoria per l'anno successivo ed andrà a decurtare gli stanziamenti per le voci di funzionamento del Settore.
3-octies. Le risorse che alimentano il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico a decorrere dal primo gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017 sono:
a) la quota annuale di iscrizione degli associati;
b) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza della Lega Ippica Italiana; la quota è versata mensilmente alla Lega Ippica Italiana dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l'Amministrazione risponde dei versamenti alla Lega nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari; l'Amministrazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza delle Lega Ippica Italiana;
c) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi relativi alle immagini ippiche;
d) un contributo pari al quattro per cento del Prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2012, 140 milioni di euro per l'anno 2013, 130 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015,70 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017; il contributo è versato alla Lega Ippica Italiana in dodici rate mensili di eguale importo entro il giorno 15 di ogni mese;
e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta di tutti i giochi pubblici effettuate nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato alla Lega Ippica Italiana entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. A decorrere dal primo gennaio 2013 gli ippodromi potranno commercializzare al loro interno tutti i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti per legge, ferma la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. Il Ministero dell'economia - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro il 30 settembre 2012 definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, gli standard tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero di apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S., installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; tale contributo sarà destinato dalla Lega prioritariamente al miglioramento ed alla gestione degli impianti ippici;
f) un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato alla Lega Ippica Italiana entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. Il Ministero dell'economia - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro il 30 settembre 2012 definisce quali sono le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche.
3-novies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate:
a) al comma 281 le parole: «e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse»;
b) al comma 282 le parole: «e all'UNIRE», e «e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
3-decies, Per l'anno 2012 il contributo di cui al comma 3-octies, lettera d) è destinato ad ASSI.
A decorrere dal primo gennaio 2018 il medesimo contributo è abrogato.
3-undecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decreto del Direttore generale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dispone:
a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, con la conseguente razionalizzazione dei costi tecnici ed organizzativi, da portare a compimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuarsi su tutte le scommesse e su tutti i giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il ventiquattro ed il ventisei per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite (cosiddetto payout), compreso tra il settantaquattro ed il settantasei per cento; l'invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quarté e Quinté, già gestite dal totalizzatore dell'ippica detta «nazionale»; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del quarantadue virgola cinque per cento del relativo prelievo; una quota in favore dell'ASSI pari al cinquanta per cento del prelievo;
c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un prelievo destinato all'ASSI pari, rispettivamente, all'uno virgola cinque per cento ed al tre virgola cinque per cento della raccolta netta complessiva annua.
3-duodecies. A decorrere dal primo gennaio 2013 le quote di prelievo destinate ad ASSI di cui al comma 10, lettere b) e c) sono destinate alla Lega Ippica Italiana.
10. 9. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Sani, Fontanelli, Mattesini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Servodio, Trappolino.

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) consentire, fermi restando il rispetto delle vigenti disposizioni tecniche e regolamentari e i poteri di vigilanza e controllo di esclusiva competenza dell'ASSI, alle Società di Corse gerenti impianti ippici, attualmente autorizzate ad operare per, conto dell'ASSi, di programmare, organizzare e gestire corse dei cavalli all'interno dei propri impianti avvalendosi di risorse proprie, ai fini della predisposizione del montepremi, valide anche ai fini della qualifica e la progressione in carriera dei cavalli che vi prendono parte;
f-ter) prevedere la possibilità, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e salva l'imposta unica e l'aggio eventualmente spettante ai raccoglitori, la sostenibilità finanziaria delle corse dei cavalli programmate, organizzate e gestite dalle Società di corse con risorse proprie e/o mediante la corresponsione di parte del prelievo delle scommesse raccolte attraverso la rete nazionale esterna;
f-quater) prevedere la possibilità, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e salva l'imposta unica e l'aggio eventualmente spettante ai raccoglitori, la sostenibilità finanziaria delle società di corse, mediante la corresponsione della quota attuale della raccolta delle scommesse interne degli ippodromi;
f-quinquies) riconoscere alle Società di Corse di cui alle lettere precedenti la titolarità delle immagini e dei fumati delle corse organizzate e gestite in proprio nonché il diritto a diffonderle all'esterno anche attraverso le strutture di diffusione televisiva e telematica attualmente utilizzate dall'ASSI;

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al precedente comma 3 e considerato il grave stato di crisi in cui attualmente versa il settore ippico, tale da non consentire il proprio auto sostentamento, l'ASSI può autorizzare, in via sperimentale e di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le Società di Corse a programmare, organizzare e gestire all'interno dei propri impianti le corse dei cavalli nonché a partecipare alla raccolta delle scommesse secondo i principi e le modalità di cui al comma 3.
10. 11. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Sani, Fontanelli, Mattesini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Servodio, Trappolino.

Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) definire compiti e funzioni, anche attraverso una preventiva attività di formazione e di aggiornamento professionale, degli operatori addetti al controllo e alla vigilanza delle corse, da inserire in apposito albo tenuto dall'ASSI ed aggiornato sulla base della continuità del rapporto e dei titoli di idoneità conseguiti nei singoli profili professionali.
10. 15. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Sani, Fontanelli, Mattesini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. L'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è sostituito dal seguente:
5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato, una quota complessivamente pari al 2,5 per cento del prelievo erariale unico, è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI nella misura dell'i per cento e dell'ASSI nella misura dell'1,5 per cento, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima ASSI, nonché all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
3-ter. Ai giochi aventi per oggetto corse di cavalli virtuali, compresi quelli operati con apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo del 5 per cento aggiuntivo a quello di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 26. L'ulteriore prelievo è destinato al potenziamento del settore ippico ed all'organizzazione degli eventi sportivi ippici.
10. 14. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Sani, Fontanelli, Mattesini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di perseguire la maggiore efficienza ed economicità della gestione dei giochi e delle scommesse basati sulle corse dei cavalli, nonché per favorire attraverso il rilancio dei giochi su base ippica il progressivo finanziamento autonomo del settore, il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decreto del Direttore generale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dispone:
a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, con la conseguente razionalizzazione dei costi tecnici ed organizzativi, da portare a compimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuarsi su tutte le scommesse e su tutti i giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il ventiquattro ed il ventisei per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite compresa tra il settantaquattro ed il settanta sei per cento; l'invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quarté e Quinté, già gestite dal totalizzatore dell'ippica detta «nazionale»; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del quarantadue virgola cinque per cento del relativo prelievo; una quota in favore dell'ASSI pari al cinquanta per cento del prelievo;
c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un prelievo destinato all'ASSI pari, rispettivamente, all'uno virgola cinque per cento ed al tre virgola cinque per cento della raccolta netta complessiva annua.
10. 10. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Sani, Fontanelli, Mattesini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, ai fini della riduzione del decremento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, per un periodo sperimentale e fino alla introduzione dei totalizzatore unico, si provvede ad una diversa ripartizione della posta in gioco delle scommesse ippiche secondo i seguenti criteri:

a) per le scommesse dell'ippica nazionale, compreso il concorso pronostici denominato «V7», la percentuale destinata al montepremi variabile tra il 66 ed il 74 per cento, la percentuale complessiva destinata all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, variabile tra il 19,29 ed il 9,29 per cento e l'imposta unica variabile tra il 3 ed il 5,99 per cento;

b) per le scommesse ippiche a totalizzatore dette «d'agenzia» le quote di prelievo di cui al decreto interministeriale 15 febbraio 1999 sull'introito lordo delle scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli a favore dell'ASSI sono variabili tra il 10 ed il 34 per cento; ai fini dell'applicazione dell'imposta unica si riduce la percentuale dal 15,7 per cento al 10 per cento a favore dell'ASSI la cui percentuale passa dal 41,8 per cento al 47,5 per cento;

c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa l'aliquota d'imposta unica è pari all'1,5 per cento della raccolta netta e la quota di prelievo destinata all'ASSI è pari al 3,5 per cento della raccolta netta;

d) la quota di vincita al totalizzatore è troncata al primo decimale. Le somme derivanti dai troncamenti delle quote sono a favore di ASSI.
10. 13. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche, eliminazione delle posizioni debitorie rispettivamente vantate alla data del 31 dicembre 2011 all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dall'ASSI, nonché a decorrere dal 10 gennaio 2012, ripartizione in parti uguali delle spese per il totalizzatore nazionale. Per l'effetto, l'ASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per tale posizione per destinarle alle finalità di cui all'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa anche nei confronti dei concessionari, di una riduzione del 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e individuazione delle modalità di versamento delle relative somme. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) è abrogata.
10. 17. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È prorogata, per l'anno 2012, la quota da destinare ad ASSI - ex Unire, prevista dall'articolo 30-bis, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 120 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con l'aumento del Prelievo erariale unico (PREU) di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dello 0,03 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2012.
10. 16. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Sani, Fontanelli, Mattesini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Servodio, Trappolino.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. L'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è così sostituito: "A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, una quota complessivamente pari al 2,5 per cento del prelievo erariale unico è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI nella misura dell'1 per cento e all'ASSI nella misura dell'1,5 per cento, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima ASSI, nonché all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente.
10. 19. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere i seguenti:
9-quater.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le vincite del Lotto, del SuperEnalotto, dei giochi numerici a totalizzatore, dei giochi a base sportiva e delle lotterie, di importo complessivo superiore a 500.000 euro sono erogate ai vincitori con le seguenti modalità: il 50 per cento in un'unica soluzione e il rimanente 50 per cento in rate mensili di uguale importo. Il numero delle rate mensili può variare da un minimo di centoventi a un massimo di duecentoquaranta, in proporzione all'importo della vincita complessiva.
9-quater.2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad emanare uno o più provvedimenti per dare attuazione alle disposizioni del comma precedente.
10. 20. Bragantini, Montagnoli, Forcolin, Fugatti, Comaroli.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il secondo comma dell'articolo 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto, emanato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957 del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958, e successive modificazioni, è soppresso e così sostituito: «Quando le categorie dei vincenti sono 5, il montepremi totale, destinato ai vincitori a norma dell'articolo 8, è ripartito tra le cinque categorie di premi nelle seguenti proporzioni:
a) al montepremi relativo alle vincite di prima categoria va il 15 per cento del montepremi totale;
b) al montepremi relativo alle vincite di seconda categoria va il 15 per cento del montepremi totale;
c) al montepremi relativo alle vincite di terza categoria va il 20 per cento del montepremi totale;
d) al montepremi relativo alle vincite di quarta categoria va il 20 per cento del montepremi totale;
e) al montepremi relativo alle vincite di quinta categoria va il 30 per cento del montepremi totale.

L'importo destinato alle giocate vincenti di ogni singola categoria va ripartito in parti uguali fra le giocate vincenti della rispettiva categoria.
Per ciascun concorso, in mancanza di:
a) vincite di prima categoria con punti 6, il relativo montepremi andrà a sommarsi con quello della medesima categoria del concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6, fino al raggiungimento del montepremi complessivo di 50 milioni di euro;
b) vincite di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, il relativo montepremi:
per il 50 per cento del suo valore andrà a sommarsi con quello dei premi di prima categoria del concorso successivo;
per il restante 50 per cento sarà destinato alla formazione di una dotazione finalizzata all'incremento del montepremi di prima categoria del concorso successivo all'avvenuta assegnazione di un montepremi di prima categoria. Tale dotazione è accantonata su un apposito fondo gestito dal concessionario.

Le modalità di gestione di tale fondo sono proposte dal concessionario ed approvate da AAMS.
La quota di montepremi relativa alle vincite di prima categoria eccedente i 50 milioni di euro viene ripartita in parti uguali tra i montepremi delle categorie terza, quarta e quinta».
10. 21. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Per le scommesse a quota fissa su simulazione di eventi di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto corse di cavalli virtuali, l'80 per cento dell'imposta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 è destinato all'Agenzia per lo sviluppo del settore Ippico - ASSI per le attività di sostegno al settore ippico ed all'organizzazione degli eventi sportivi ippici.
10. 22. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito con il seguente:
2. La base imponibile per la scommessa tris, per le scommesse ad essa assimilabili, per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa e per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli è costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. La base imponibile per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nonché per le scommesse su eventi simulati, è costituita dall'intero ammontare delle somme che, in base al regolamento di ciascun gioco, non risultano restituite al giocatore;
c) all'articolo 4, comma 1, lettera b), il punto 3) è sostituito dal seguente:
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nonché per le scommesse su eventi simulati, nella misura del 20 per cento della base imponibile. La modifica dell'aliquota si applica a partire dal 1o settembre 2012, sulla base di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da adottarsi entro il 31 agosto 2012, che definisca le modalità di calcolo e di versamento dell'imposta unica.
10. 24. Graziano.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Per le violazioni di carattere amministrativo e tributario commesse in materia di giochi pubblici con vincita in denaro, i rappresentanti legali, gli amministratori, anche di fatto, e i soci di società per azioni con meno di quattro soci, di società a responsabilità limitata e di società di persone, anche in deroga alle norme del codice civile, sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni tributarie ed amministrative.
10. 25. Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. I soggetti che in qualsiasi forma o modo, effettuano, consentono o promuovono pubblicità di attività di gioco sono tenuti, prima della diffusione del messaggio pubblicitario, a verificare, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, se il messaggio pubblicitario riguarda soggetti dotati delle prescritte autorizzazioni e concessioni e giochi legali. Chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove messaggi pubblicitari relativi a soggetti privi di autorizzazione o concessione o di giochi illegali è punito con la sanzione amministrativa da 100 a 200 mila euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni o delle concessioni amministrative rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi.
10. 26. Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. La pubblicità in materia di giochi pubblici può essere effettuata solo con l'osservanza dei criteri e dei limiti previsti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Salute. In caso di violazioni del presente comma o delle norme previste dal citato decreto interministeriale, si applica l'articolo del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.
10. 27. Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste da altre disposizioni di legge, chiunque, residente, domiciliato o, comunque, stabilito nel territorio dello Stato partecipa, anche attraverso internet, reti telematiche o di telecomunicazione, a giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro offerti da soggetti che operano in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
a) è punito con la sanzione amministrativa pari al mille per cento della somma complessivamente giocata e, comunque, non inferiore a euro dieci mila;
b) è punito, in aggiunta alla sanzione di cui alla lettera a), con una sanzione pecuniaria pari al doppio delle somme complessivamente trasferite per costituire o alimentare conti di gioco.
10. 28. Barbato.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Al fine di realizzare parità di trattamento e di coordinare le convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici, ferme restando le norme previste dalla legge 7 luglio 2009, n. 88:
a) i requisiti di cui all'articolo 1, comma 78 della legge 23 dicembre 2010, n. 220, quelli di cui all'articolo 24, commi da 24 a 26, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e quelli previsti dal presente articolo, si applicano sia ai concessionari dei giochi pubblici su rete fisica sia a quelli con raccolta a distanza;
b) i requisiti di cui alla lettera a) trovano applicazione anche per le gare indette anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legge n. 98 del 2011;
c) per gli effetti di cui alle lettere a) e b), i concessionari, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, sottoscrivono, a pena di decadenza del rapporto concessorio, appositi atti integrativi.
10. 29. Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Al fine di rendere operative le linee di azione in materia di contrasto ai fenomeni di ludopatia conseguenti il gioco compulsivo, previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché dall'articolo 24, comma 23, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, lo 0,5 per cento dell'incremento annuale delle entrate erariali derivante dai giochi pubblici, è destinato al finanziamento di tali attività.
10. 30. Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
Art. 4-bis. - (Sanzioni penali in materia di giochi pubblici). - 1. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di gioco pubblico, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l'imposta unica sulle scommesse o il prelievo erariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila per anno.
10. 31. Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è sostituito dal seguente:
Art. 4. - (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa). - 1. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero con autorizzazione o licenza inefficace, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddetta autorizzazione o licenza, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
2. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da dieci a trenta mila euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo di concessione, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
3. Gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 procedono alla immediata chiusura dell'esercizio e al sequestro delle attrezzature ivi contenute, destinate all'esercizio dell'attività di scommessa. In caso di condanna per uno dei reati di cui ai commi I e 2 le attrezzature sono confiscate.
4. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da cinquecento a cinquemila euro.
5. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi 1, 2 e 4, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità ad attività di gioco esercitate senza autorizzazioni o concessioni o ai soggetti che gestiscono o promuovono le predette attività illecite, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da venti mila a cento mila euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per Conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni di polizia o delle concessioni amministrative rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
6. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cento a mille euro. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la pena dell'arresto è raddoppiata e l'ammenda non può essere inferiore a 800 euro.
10. 32. Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Al comma 78, lettera a), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2010, n. 220, dopo le parole: «Spazio economico europeo,» aggiungere le seguenti: «non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,».
10. 33. Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Con riferimento ai controlli relativi ai requisiti previsti per l'accesso alle concessioni in materia di gioco pubblico ovvero per il mantenimento dei requisiti stessi da parte di soggetti con domicilio, sede o comunque stabiliti in Paesi esteri, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si avvale:
a) degli ordinari canali di polizia e diplomatici, per il controllo dei requisiti in materia di antimafia e di quelli concernenti i precedenti penali ed i carichi pendenti;
b) dei predetti canali di polizia e diplomatici o, in mancanza, di primarie società di revisione, scelte con procedure ad evidenza pubblica, per il controllo dei requisiti di natura economica e finanziaria.
10. 34. Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. A pena della revoca della concessione e ferma restando ogni altra disposizione ai fini fiscali o amministrativi, i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o che pagano dividendi a tali società, forniscono la prova che le imprese estere siano realmente esistenti, svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
10. 35. Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Ai fini delle certificazioni ed accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dall'articolo 24, commi 24 e 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai trust e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale od al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante. È vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, Trust o Fondi che non dichiarino l'identità del soggetto mandante. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le società concessionarie e le società per le quali è in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, a richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi. Per i fondi l'obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al cinque per cento del relativo patrimonio.
10. 36. Barbato, Borghesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti:
a) quelli elettromeccanici nei quali gli elementi di abilità fisica, mentale o strategica non sono prevalenti rispetto all'elemento aleatorio, sono attivabili con l'introduzione di monete metalliche e/o banconote, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a due euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a cinquanta volte il costo della partita;
c) quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro, attivabili con moneta, gettone, ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento, e che consentono il gioco in contemporanea online a distanza.
2) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
d) quelli meccanici ed elettromeccanici con o senza monitor differenti dagli apparecchi di cui al comma 7, lettera a) e lettera c), attivabili con moneta, gettone, ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi o gettoni direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
e) quelli meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui al comma 7 lettera a), attivabili con moneta, gettoni ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che non distribuiscono nessun premio.
f) quelli meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo e che non distribuiscono nessun premio.
10. 301. Gianni.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Definizione del contenzioso in materia di giochi pubblici).

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di giochi pubblici, nonché di assicurare il rispetto della legalità in tale settore, le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto concessionario, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2012, oppure possono essere versate in un massimo di tre rate annuali o di sei rate semestrali: in tal caso l'importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 30 novembre 2012;
b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 dicembre 2012;
c) l'omesso versamento di anche una sola delle rate di cui alla lettera a) del presente comma determina l'inefficacia della definizione;
d) le liti che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2013. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2013 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controncorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
e) gli uffici competenti trasmettono agli organi giurisdizionali presso i quali le liti sono pendenti, entro il 15 luglio 2013, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2013, ovvero fino al termine del 31 dicembre 2014, per le liti definite con il pagamento in un massimo di 3 rate annuali o 6 rate semestrali. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2013, ovvero entro il termine massimo del 31 dicembre 2014, nel caso di rateazione. Entro le stesse date deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
f) con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

2. Nei confronti dei concessionari che presentano, nei termini ivi indicati, la domanda di definizione di cui al comma 2, lettera b), la durata delle concessioni in essere è prorogata di tre anni; il mancato pagamento di anche una sola delle rate di cui al predetto comma 2, lettera a), comporta l'immediata decadenza dalla concessione.
10. 01. Barbato, Messina.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Illiceità dell'installazione e dell'utilizzo dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico nei locali pubblici. Modifica all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

1. Il comma 5 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni, di seguito denominato «regio decreto n. 773 del 1931», è sostituito dal seguente:
«5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato».

2. Le lettere a) e a-bis) del comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sono abrogate.
3. L'alinea del comma 9 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «In materia di apparecchi e congegni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano le seguenti sanzioni:».
4. La lettera c) del comma 9 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni di cui al comma 5, rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d'azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;».
5. Il comma 9-bis dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931 è sostituito dal seguente:
«9-bis. Per gli apparecchi di cui al comma 5 e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso».
10. 02. Barbato, Porcino, Palagiano, Mura, Messina, Borghesi.

ART. 11.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 è sostituito dal seguente:
303. Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516, a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso di applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.
2. La precedente disposizione non si applica:
a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sotto voci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:
a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 4.000 a 30.000 euro;
e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.

Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza.
11. 3. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 4, capoverso «Art. 303», comma 3, dopo le parole: Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento aggiungere le seguenti: sul valore;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza.
11. 2. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

Al comma 4, capoverso «Art. 303», comma 3, dopo le parole: Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento aggiungere le seguenti: sul valore;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza.
11. 4. Galletti, Cera.

Al comma 5 sopprimere la lettera a).
*11. 5. Mereu, Galletti, Cera.

Al comma 5 sopprimere la lettera a).
*11. 6. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche delle disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:
a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;

g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;

h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52, e successive modificazioni;

i) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 novembre 2011;

l) i commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

m) i commi 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

2. Resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
11. 01. Fugatti, Montagnoli, Forcolin, Comaroli.

ART. 12.

Al comma 4-bis, capoverso 39-bis, terzo periodo, dopo le parole: sono inseriti aggiungere le seguenti: a seguire.
12. 1. Marchignoli.

Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, nonché agli enti locali, alle regioni e alle relative società concessionarie abilitate alla rappresentanza dei predetti enti nel processo tributario».
*12. 20. Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Fugatti.

Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, nonché agli enti locali, alle regioni e alle relative società concessionarie abilitate alla rappresentanza dei predetti enti nel processo tributario».
*12. 300. Cambursano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al 4 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e che è a carico del debitore:
a) in misura del 2 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario»;
2) il comma 6 è soppresso;
4) il comma 7-ter è soppresso.
12. 4. Messina, Barbato, Borghesi, Cimadoro.

Sopprimere i commi da 8 a 11-ter.
*12. 6. Barbato, Aniello Formisano, Palagiano, Piffari, Messina, Borghesi.

Sopprimere i commi da 8 a 11-ter.
*12. 7. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Sopprimere il comma 8.
12. 5. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.

Sopprimere il comma 9.
12. 8. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

Sopprimere il comma 11.
12. 9. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Al comma 11, capoverso, sopprimere le parole: «e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque».
12. 10. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Sostituire i commi 11-bis e 11-ter con i seguenti:
11-bis. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 50 per cento».
11-ter. Il comma 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente:
«5-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2013, con le modalità e le procedure introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nei comuni del territorio della regione Campania che conseguono gli obiettivi di raccolta differenziata il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediate l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni».
12. 11. Aniello Formisano, Piffari, Barbato, Palagiano, Messina, Borghesi.

Al comma 11-quater, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: «della cessione» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
12. 18. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 11-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «vengono riconosciuti alle imprese che vantano crediti nei confronti della P.A. la certificazione di eventuali somme oggetto di ritardo di pagamento da parte della medesima P.A.».
12. 15. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 11-sexies, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti:, che abbiano rispettato il patto di stabilità nell'anno 2010,.
12. 16. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 11-sexies aggiungere il seguente:
11-sexies.1. Al fine di favorire la tempestività dei pagamenti, attraverso interventi di regionalizzazione del Patto di stabilità interno, il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è prorogato al 30 novembre di ciascun anno. Il termine di cui al comma 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è prorogato al 31 ottobre di ciascun anno.
12. 17. Galletti, Cera.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011 - Imposta di scopo).

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 145, la parola: «parziale» è abolita;
b) al comma 147, la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «dieci»;
c) al comma 149: alla lettera b), sono abolite le parole da: «con l'esclusione» a: «esistenti»; alla lettera h), le parole da: «a nuovi» a: «culturali» sono sostituite dalle parole: «alla manutenzione e realizzazione di spazi per eventi e attività culturali e sportive»; dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«h) opere per la sistemazione idrogeologica dei suoli e dei corsi d'acqua.»;
d) al comma 150, sostituire le parole: «30 per cento dell'ammontare» con le parole: «all'ammontare».
2. Le modifiche di cui al comma 1 acquistano efficacia con riferimento a decorrere dall'anno d'imposta 2012.
3. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche in relazione all'anticipo in via sperimentale del nuovo tributo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente in materia di imposta municipale propria (IMU). Il comune adotta i provvedimenti correttivi di natura regolamentare, eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come integrati e modificati dal comma 1».
12. 01. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Soppressione contributo a carico amministrazioni provinciali e dei comuni albo segretari comunali).

1. Il termine relativo alla soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo del decreto-legge 31 maggio .20 10, n. 78, prorogato dal comma 5, articolo 15, decreto-legge 29 dicembre, 2011, è anticipato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla soppressione del predetto contributo si provvede secondo i criteri di cui al predetto articolo 7, comma 31-sexies del decreto-legge n. 78 del 2010.
12. 02. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure miranti al rafforzamento della riscossione).

1. Le disposizioni del presente articolo, hanno il fine di rafforzare gli strumenti di riscossione dei crediti erariali.
2. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) attenuazione del principio del «solve et repete». In caso di avviso di accertamento si procede all'esecuzione qualora richiesta dall'Agenzia delle entrate, intimazione di cui il dirigente dell'Agenzia si assume la responsabilità;»;
b) al comma 2, lettera a), punto 1), le parole: «dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva. Tali accessi saranno consentiti solo dopo avere svolto controlli tramite lo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni»;
c) al comma 2, lettera n), dopo il punto 1), è aggiunto il seguente:
«1-bis) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: »devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta...» con le seguenti: «possono contenere anche l'intimazione ad adempiere, a titolo provvisorio, all'obbligo di pagamento degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento può essere altresì contenuta...»;
d) e, al comma 2, lettera n), il punto 3) è sostituito con il seguente:
«3) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) l'intimazione di cui alla lettera a) viene decisa dal direttore dell'Agenzia delle entrate competente. Qualora l'eventuale contenzioso tributario si risolvesse al favore del contribuente ricorrente, l'amministrazione è tenuta al pagamento degli interessi legali e di una sanzione pari al 10 per cento con riferimento agli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e pagati indebitamente dal contribuente.»».
3. Al comma 2, articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere gg-ter); gg-quater); gg-sexies); gg-septies) sono abrogate;
b) la lettera gg-quinquies) è sostituita con la seguente:
«gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, di un sollecito di pagamento notificato a norma delle leggi vigenti, anche a mezzo di posta raccomandata decorsi almeno sei mesi dalla notifica della cartella o ingiunzione di pagamento».
12. 03. Messina, Barbato, Borghesi.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
12. 04. Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Norme per la semplificazione del welfare aziendale).

Al comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte dirette, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera d) eliminare le parole: «le prestazioni di» e dopo la parola: «collettivo» aggiungere: «o le prestazioni sostitutive degli stessi»;
sostituire la lettera f-bis) con la seguente: f-bis) le somme, i servizi o le prestazioni sostitutive degli stessi erogate dal datore di lavoro, anche attraverso titoli di legittimazione, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 100 del citato decreto del Presidente della Repubblica aggiungere dopo le parole: «o servizi» le seguenti: «o le prestazioni sostitutive degli stessi, erogate anche attraverso titoli di legittimazione», e sopprimere la parola: «volontariamente».
12. 07. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni).

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

«5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deviazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi;

b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni»".
12. 08. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Incremento della quota dell'IMU attribuita direttamente ai Comuni e armonizzazione della ripartizione del FSR per il triennio 2012-2014).

1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11 dell'articolo 13, le parole: «quota di imposta pari alla metà dell'importo» sono sostituite da: «quota di imposta pari al trenta per cento dell'importo»;
b) conseguentemente, al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 13, l'importo complessivo della riduzione del recupero per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, ivi indicato, è aumentato di 3.600 milioni di euro.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, fatte salve le eventuali disposizioni di determinazione dei criteri di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 13 del presente decreto legislativo ed all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini della ripartizione dei gettiti che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 comma 3, come modificato dal comma 18 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio viene effettuata tenendo conto della dotazione complessiva delle risorse di ciascun comune a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, nell'ambito della rispettiva fascia demografica di appartenenza, in base a modalità attuative determinate mediante decreto del Ministero dell'interno adottato previo apposito accordo in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali;
b) la ripartizione tiene altresì conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata;
c) la determinazione delle risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tiene conto dell'effettiva attuazione delle norme relative alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, potendo si altresì adottare modalità di riparto forfetizzate esemplificate».
12. 09. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23/2011 - Imposta di soggiorno).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:
«1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. n relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.
3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio in abitazioni locate a scopo turistico senza l'intermediazione di agenzie immobiliari il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo».
12. 010. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo).

All'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «tributi statali», inserire le parole: «e delle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati».
12. 011. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.