XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 17 maggio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 maggio 2012.

      Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cenni, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Paniz, Pecorella, Pisicchio, Proietti Cosimi, Paolo Russo, Stefani, Strizzolo, Stucchi, Valducci, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cenni, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pisicchio, Proietti Cosimi, Paolo Russo, Stefani, Strizzolo, Stucchi, Valducci, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 16 maggio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          DI PIETRO ed altri: «Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro» (5204);
          DI PIETRO e PALOMBA: «Istituzione della Procura nazionale della Repubblica per la sicurezza sul lavoro» (5205);
          DI PIETRO e PALOMBA: «Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160, in materia di prolungamento degli incarichi di taluni magistrati» (5206);
          FAENZI: «Disposizioni per la tutela dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica tipica e specialità tradizionale garantita, attraverso il divieto di installazione di impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano» (5207);
          DAL LAGO e MONTAGNOLI: «Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa» (5208).

      Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

      In data 16 maggio 2012 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
          dai ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per la pubblica amministrazione e la semplificazione:
              «Misure di razionalizzazione amministrativa per la promozione del turismo all'estero e per l'internazionalizzazione delle imprese» (5209);
          dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'interno:
          «Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214» (5210).

      Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

      La proposta di legge BRANDOLINI ed altri: «Istituzione della Lega ippica italiana e disposizioni per la promozione del settore ippico nonché in materia di scommesse ippiche» (5133) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Agostini.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

      La proposta di legge n.  5170, d'iniziativa del deputato VASSALLO, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e all'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          I Commissione (Affari costituzionali):
      PALADINI: «Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n.  197, in materia di diritto di elettorato nelle elezioni comunali e circoscrizionali per i cittadini di Stati dell'Unione europea residenti in Italia» (5155) Parere della XIV Commissione;
      PIZZOLANTE: «Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione» (5159) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          IX Commissione (Trasporti):
      ARGENTIN e PORCU: «Modifiche agli articoli 126-bis e 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di sanzioni per la violazione delle disposizioni relative alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide» (5166) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XII.

          Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro):
      VASSALLO: «Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e all'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche» (5170) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

      Il ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, con lettera in data 30 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, la relazione sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, redatta dall'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, relativa all'anno 2011 (doc. CXXX, n. 4).

      Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

      Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 16 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, la relazione sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, redatta dall'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, relativa all'anno 2010 (doc. CXXX, n. 3).

      Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 17 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni sottoindicate:
          n. 63/2012 del 30 aprile 2012, concernente «Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Programma triennale 2012-2014 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti» – alla IX Commissione (Trasporti);
          n. 64/2012 del 30 aprile 2012, concernenti «Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Programma triennale 2012/2014 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti» – alla VII Commissione (Cultura);
          n. 65/2012 del 30 aprile 2012, concernente «Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Programma triennale 2012-2014 dell'università degli studi di Genova. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti» – alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

S. 3221 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2012, N.  29, CONCERNENTE DISPOSIZIONI URGENTI RECANTI INTEGRAZIONI AL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N.  1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 MARZO 2012, N.  27, E AL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N.  201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N.  214 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 5178)

A.C. 5178 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il comma 1-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge in esame introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, dispone quanto segue: «Ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnala all'Arbitro Bancario Finanziario di cui all'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il Prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione»;
              la crisi economica e finanziaria ha tra le ricadute sul territorio l'accresciuta difficoltà nell'accesso al credito bancario da parte degli operatori economici e delle famiglie, non soltanto a causa di quanto sui mercati internazionali e nazionale ha determinato la restrizione della disponibilità di denaro, ma talora anche a causa di rigidità non strettamente legate a un vero e proprio rischio bancario;
              tale rigidità, pur dovuta alle obiettive difficoltà del sistema bancario, mal si concilia con la liquidità garantita al medesimo dalla Banca centrale europea con i tre maxiprestiti di luglio e dicembre 2011 e di febbraio 2012, per oltre 200 miliardi di euro al tasso annuo dell'1 per cento;
              si è diffuso in modo preoccupante fra imprenditori, artigiani e commercianti, ma anche tra persone che hanno perso il lavoro, un sentimento di sfiducia, se non di vera e propria disperazione, che esige l'affiancamento del singolo cui il credito viene negato o revocato;
              è per questo necessario che la disposizione normativa prima riportata trovi puntuale ed estesa applicazione, superando strozzature negli iter amministrativi e burocratici, e in questa direzione si sollecita una circolare o una direttiva del Ministro dell'Interno ai Prefetti in sede, perché: a) ricevuta l'istanza dell'operatore economico, il Prefetto (a meno che l'istanza non sia palesemente infondata, ovvero che il soggetto istante non sia soggetto notoriamente insolvente, o comunque non meritevole di accesso al credito) non si limiti a una formalistica comunicazione per iscritto all'istituto di credito, cui corrisponda una altrettanto formalistica, e magari apodittica risposta; b) a tal fine ogni Prefetto formi un apposito ufficio, all'interno di ciascuna Prefettura, che affronti tali questioni, anche per evitare, attraverso la rotazione dei funzionari, che non vi sia una attenzione dedicata; c) nel pieno rispetto dell'autonomia delle scelte della singola banca, lo stesso Prefetto attivi un confronto effettivo con quest'ultima sui problemi segnalati dal cliente, teso ad attenuare rigorismi che non trovano fondamento nella realtà di fatto prospettata; d) nella fase intermedia fra la ricezione dell'istanza e la (eventuale) trasmissione della segnalazione, il Prefetto in definitiva eserciti una sorta di moral suasion, senza travalicare le proprie competenze, finalizzata al superamento del problema concreto, che eviterebbe la segnalazione all'Abf-Arbitro Bancario Finanziario. Se poi la spendita di autorevolezza del Prefetto medesimo non riesca, aver approfondito il caso con l'istituto di credito permette alla segnalazione di essere ancora più puntualmente motivata, e quindi meritevole di attenzione da parte dell'Abf;
              è altresì necessario che l'Abf esamini la segnalazione e decida nei trenta giorni previsti dalla norma: è vero che si tratta di un termine ordinatorio, ma il suo rispetto è essenziale per permettere all'operatore economico di superare il momento difficile determinato dal rifiuto o dal non mantenimento del credito bancario;
              infine, è opportuno che, attraverso l'apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio, il Governo attivi una campagna informativa pubblica, coinvolgendo le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, riguardante il funzionamento di quanto previsto dalla nuova disposizione in favore dei clienti delle banche;

impegna il Governo

          a inviare ai Prefetti in sede una circolare o una direttiva per dare piena attuazione al disposto del comma 1-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, che espliciti le linee indicate nella parte motiva;
          a segnalare all'Abf-Arbitro Bancario Finanziario la necessità che quest'ultimo esamini la segnalazione e decida effettivamente nei trenta giorni previsti dalla norma, pur trattandosi di un termine ordinatorio;
          ad avviare una campagna informativa pubblica, con le associazioni di categoria e con le associazioni dei consumatori, sulle opportunità offerte ai clienti delle banche dalla disposizioni di cui sopra.
9/5178/1. Mantovano, Saltamartini, Pagano, Polidori, Migliori, Gregorio Fontana, Beccalossi, Baccini, Garagnani, Marinello, Gioacchino Alfano, Ascierto, Sbai, Bellotti, Bertolini, De Angelis, Pelino, Scandroglio, Picchi, Paglia, Garofalo, Ciccioli, Gianni, Girlanda, Rubinato.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame ha recepito il contenuto dell'ordine del giorno n.  9/5025/202, accettato dal Governo e volto a completare e rendere funzionale la disciplina in materia di nullità delle clausole dei contratti bancari contenuta nel decreto-legge n.  1 del 2012: in particolare, la nullità delle clausole che prevedono commissioni a favore degli istituti di credito a fronte di concessione, messa a disposizione e mantenimento di linee di credito, nonché loro utilizzo nel caso di sconfinamenti, viene limitata alle sole clausole stipulate in violazione delle disposizioni adottate in materia dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ai sensi dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385 (TUB);
              meritoriamente, nello stesso provvedimento, si introduce la disciplina di un nuovo organismo: l’«Osservatorio sull'erogazione del credito» da parte delle banche alla clientela, con l'obiettivo di attivare interventi contro l'ingiustificata restrizione creditizia ai danni del sistema imprenditoriale e con l'intento di promuovere l'accesso al credito;
              particolare rilievo va dato a questo organismo e un sincero plauso è rivolto al Governo per la sensibilità concreta rivolta al sistema bancario creditizio italiano, il quale da troppo tempo sconta il recessivo fenomeno della restrizione creditizia;
              la VI Commissione della Camera, già nel 2011, ha svolto una indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari per meglio comprendere le necessità e le urgenze del nostro sistema economico finanziario. La Commissione ha ritenuto necessario operare con l'obiettivo di analizzare le evoluzioni storiche, l'attuale condizione e le prospettive di questo settore per quanto riguarda gli aspetti quantitativi ed i profili macroeconomici, verificando in tale contesto anche l'efficacia e l'adeguatezza del quadro normativo nazionale, comunitario ed internazionale, nonché degli assetti regolamentari e di vigilanza sussistenti in materia;
              l'analisi delle audizioni svolte ha consentito di enucleare, tra le altre, la specifica tematica relativa al rapporto tra le caratteristiche dei mercati degli strumenti finanziari e le modalità di finanziamento delle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni;
              a differenza dei paesi connotati da sistemi creditizi e produttivi avanzati, in Italia il finanziamento delle piccole e medie imprese si caratterizza per la prevalenza assoluta del ricorso all'autofinanziamento e, soprattutto, al credito bancario. Nell'ambito delle piccole e medie imprese, che rappresentano la quasi totalità delle imprese non finanziarie e che impiegano l'80 per cento della forza lavoro, solo lo 0,5 per cento di essa fa ricorso alla raccolta di risparmio presso il pubblico. La prevalenza del ricorso al finanziamento bancario è certamente connessa con le caratteristiche dimensionali del tessuto imprenditoriale italiano, il quale risulta estremamente frammentato poiché le Pmi rappresentano la quasi totalità delle imprese attive, tanto che sono solo 3.500 le imprese con più di 250 dipendenti, mentre il sistema è connotato da assetti proprietari fortemente concentrati;
              a causa di queste caratteristiche storicamente date, un'ampia percentuale delle imprese italiane risulta scarsamente patrimonializzata, quindi ogni restrizione della disponibilità di credito da parte delle banche legata, come nel caso attuale, alle incertezze delle prospettive economiche globali, al cambiamento sfavorevole delle condizioni di finanziamento e alla contemporanea esigenza delle stesse banche di migliorare i propri coefficienti patrimoniali per adeguare il proprio patrimonio di vigilanza sulla base delle più stringenti regole di Basilea 3, determina gravi difficoltà sia a sostenere quei meccanismi di innovazione di processo e di prodotto che sono ormai condizione essenziale per poter operare nel contesto della competizione globale, sia a far fronte alle esigenze finanziarie connesse con il semplice funzionamento ordinario delle imprese, le quali fanno ancora in larga parte ricorso a forme di provvista finanziaria molto tradizionali, quali, ad esempio, il finanziamento «a breve», caratterizzato dalle linee di credito bancario;
              secondo i dati della Banca d'Italia, la contrazione dei prestiti bancari registrata nel 2011 ha riflesso i vincoli all'offerta di credito provocati, in quella fase, dall'instabilità del mercato dei titoli pubblici: le tensioni sul fronte della liquidità delle banche che ne sono derivate hanno spinto gli intermediari a irrigidire le politiche di impiego, accentuando la decelerazione del credito dovuta al calo della domanda da parte di famiglie e imprese. La dinamica dei prestiti è condizionata anche dal peggioramento della qualità del credito;
              la situazione non sembra poter cambiare nel breve periodo poiché il futuro quadro economico descritto nel Def, è chiaro: Per l'anno in corso, sono state riviste al ribasso le assunzioni sulla crescita dell'economia globale, ora al 3,1 per cento, e sull'espansione del commercio mondiale, ora al 3,4 per cento. Anche se recentemente il contesto internazionale sembra essere divenuto più favorevole, continuano a persistere elementi di incertezza per il futuro, che certo non facilita l'accesso al credito delle Pmi;
              ad avviso della Banca d'Italia, l'intervento dell'Eurosistema ha fortemente ridotto i rischi di finanziamento delle banche nel medio termine. Ora gli intermediari italiani dispongono di risorse liquide per fronteggiare passività in scadenza e per finanziare l'economia; la dotazione di collaterale è anch'essa assai ampia. Nell'ambito dei sondaggi condotti dalla Banca d'Italia, le maggiori banche italiane hanno manifestato l'intenzione di impiegare parte dei fondi ottenuti dalla BCE per riavviare il credito a famiglie e imprese. Come sempre però, i miglioramenti delle condizioni di offerta potranno riflettersi, con gli usuali ritardi, sulla dinamica effettiva dei prestiti;
              nell'ambito dei sondaggi condotti dalla Banca d'Italia, le maggiori banche italiane hanno manifestato l'intenzione di impiegare parte dei fondi ottenuti dalla BCE per riavviare il credito a famiglie e imprese;
              le banche italiane inizialmente sono risultate estranee alla crisi economica solo grazie all'obsolescenza degli strumenti utilizzati, obsolescenza che però non ha potuto impedire la dolorosa trasformazione della crisi in economica, crisi che ha travolto il tessuto produttivo domestico. Infatti, nel primo trimestre 2012, in Italia si sono registrati 3.001 fallimenti, quasi 33 ogni giorno. Un dato, questo, che evidenzia un incremento del +0,4 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2011 ma, soprattutto, un drammatico +36,6 per cento rispetto ai primi tre mesi del 2009, quando la crisi economica aveva da poco iniziato a far sentire i suoi effetti;
              se perdurasse questo trend negativo le banche si potrebbero trovare, nei prossimi anni, ad affrontare delle sofferenze bancarie di massa che ne potrebbero mettere a rischio la loro stessa stabilità poiché le nuove regole di Basilea 3, che entreranno in vigore il prossimo anno, prevedono un rafforzamento del patrimonio delle banche. Naturalmente tutti i crediti vantati verso debitori falliti si trasformerebbero in passività, con risultati ancor più negativi per il sistema bancario;
              l'attività del nuovo organismo istituito, V Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, avrà una particolare attenzione alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti;
              le competenze dell'Osservatorio, sono le seguenti a) monitorare l'andamento dei finanziamenti erogati e delle relative condizioni dal settore bancario e finanziario alla propria clientela, in particolare alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili; può richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate; b) elaborare le segnalazioni e le informazioni ricevute; c) analizzare l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito; d) formulare eventuali proposte in un «Dossier sul credito» che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati; e) promuovere la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere un tavolo di intesa con ABI, Cdp, le organizzazioni imprenditoriali, con particolare attenzione tra queste ai comitati di base di imprenditori spontaneamente costituitesi con il nascere e l'aggravarsi della crisi economica e che più di altri interpretano i bisogni degli aderenti, per considerare delle forme di ristrutturazione diffusa dei debiti verso le banche, in modo che si possano prolungare i tempi di restituzione in caso del perdurare della situazione di crisi economica e rendere così meno gravose le rate dei mutui. Ciò potrebbe permettere alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale di superare il periodo di crisi stesso che, a partire dall'analisi dei dati resi pubblici dal Governo nel DEF, si annuncia di non breve durata. La ristrutturazione si propone venga posta in essere senza costi aggiuntivi per le imprese; la facoltà del debitore di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito ristrutturato con rimborso anticipato non sia assoggettato ad una penale di estinzione.
9/5178/2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Misiani.


      La Camera,
          premesso che:
              la grave crisi economico-finanziaria che l'Europa e l'Italia stanno affrontando richiede uno speciale impegno delle istituzioni a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese;
              a tal fine, è necessario intervenire in maniera particolare nel settore creditizio, attraverso iniziative di monitoraggio e di sensibilizzazione, volte a promuovere una cultura del credito come strumento di crescita al servizio dei cittadini;
              per questa ragione, nel decreto legge «anticrisi» n.  185/2008 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito dalla legge n.  2/2009, vennero previsti gli Speciali Osservatori sul credito, istituiti presso le prefetture dei capoluoghi di regione, dalla direttiva congiunta dei ministri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze 31 marzo 2009;
              l'attività degli Speciali Osservatori è cessata il 15 settembre 2010, secondo quanto disposto dalla direttiva congiunta dei ministri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze 30 luglio 2010;
              nella medesima direttiva interministeriale si afferma che gli Speciali Osservatori hanno «svolto un delicatissimo ruolo di monitoraggio sull'andamento del credito» che ha «consentito di rischiarare una varietà di problematiche sottese al sistema produttivo italiano, mettendone in luce l'articolazione, gli equilibri e le dinamiche istituzionali» e si dà, pertanto, ai prefetti «la facoltà di continuare a livello locale l'attività di monitoraggio della situazione economica e dei suoi risvolti sociali, attraverso le ordinarie modalità secondo cui quotidianamente si esplica l'opera dei prefetti sul territorio, anche al fine di predisporre eventuali interventi a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»;
              all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge in esame viene disciplinata la costituzione e l'attività, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, «dell'Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti»;
              in tale ambito, si prevede che il prefetto, «ove lo ritenga necessario e motivato» segnali all'Arbitro bancarie «specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari» a seguito di «istanza del cliente»;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sollecitare i prefetti, in funzione dell'attività di segnalazione di cui sopra, stabilendo anche uno stretto rapporto di collaborazione in sede provinciale con le Camere di Commercio, a continuare ed eventualmente intensificare l'attività di monitoraggio locale della situazione economico-sociale, svolta a suo tempo dagli Speciali Osservatori, al fine di supportare le famiglie e le imprese nell'affrontare i gravi problemi creditizi legati alla presente crisi economico-finanziaria.
9/5178/3. Gregorio Fontana, Girlanda.


      La Camera,
          premesso che:
              la complessa congiuntura economica, unita alla difficoltà nell'erogazione dei pagamenti arretrati alle imprese da parte della pubblica amministrazione ha palesemente creato un impasse operativa in capo a molte PMI che sono letteralmente schiacciate dal peso di Equitalia a causa di debiti tributari maturati e non saldati;
              la cronaca delle ultime settimane sta rivelando uno scenario drammatico che vede una vera e propria rivolta della piccola imprenditoria italiana e dai singoli contribuenti morosi contro le pressioni di Equitalia, sconfinata talvolta in gesti estremi e preoccupanti;
              a ciò si unisce la difficoltà da parte delle PMI all'accesso al credito: una recente indagine sull'accesso ai finanziamenti, condotta dalla Commissione europea, evidenzia una criticità sul versante delle dinamiche di accesso al credito delle PMI. Infatti nell'ultimo semestre il 75 per cento delle Pmi italiane ha registrato un incremento dei tassi d'interesse, mentre il 65 per cento ha dichiarato un aumento delle commissioni bancarie applicate sui finanziamenti;
              malgrado l'impegno evidenziato dal Governo ma rallentato da una – più volte evidenziata – carenza di copertura finanziaria, lo sblocco delle risorse finalizzate alla risoluzione dei debiti contratti dalla PA, sembra ancora in corso di definizione;
              la mancanza di liquidità unita alla crisi di produttività rende di fatto impossibile alle imprese il pagamento debiti, che – non saldati nel breve-medio periodo acquisiscono insostenibili interessi di mora che rendono ancora più ingestibile la gestione del debito;

impegna il Governo

a predisporre in tempi rapidi ogni opportuna iniziativa volta a ridurre gli oneri in capo ai contribuenti che entrano in contenzioso con il fisco a seguito di debiti maturati e non liquidati.
9/5178/4. Proietti Cosimi, Di Biagio, Barbaro.


      La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre in tempi rapidi ogni opportuna iniziativa volta a ridurre gli oneri in capo ai contribuenti che entrano in contenzioso con il fisco a seguito di debiti maturati e non liquidati.
9/5178/4.    (Testo modificato nel corso della seduta) Proietti Cosimi, Di Biagio, Barbaro.


      La Camera,
          premesso che:
              la complessa congiuntura economica, unita alla difficoltà nell'erogazione dei pagamenti arretrati alle imprese da parte della pubblica amministrazione ha palesemente creato un impasse operativa in capo a molte PMI che sono letteralmente schiacciate dal peso di Equitalia a causa di debiti tributari maturati e non saldati;
              la cronaca delle ultime settimane sta rivelando uno scenario drammatico che vede una vera e propria rivolta della piccola imprenditoria italiana e dei singoli contribuenti morosi contro le pressioni di Equitalia, sconfinata talvolta in gesti estremi e preoccupanti;
              a ciò si unisce la difficoltà da parte delle PMI all'accesso al credito: una recente indagine condotta dalla Commissione europea, evidenzia una criticità sul versante delle dinamiche di accesso al credito delle PMI. Infatti nell'ultimo semestre il 75 per cento delle Pmi italiane ha registrato un incremento dei tassi d'interesse, mentre il 65 per cento ha dichiarato un aumento delle commissioni bancarie applicate sui finanziamenti;
              malgrado l'impegno evidenziato dal Governo ma rallentato da una – più volte evidenziata – carenza di copertura finanziaria, lo sblocco delle risorse finalizzate alla risoluzione dei debiti contratti dalla PA, sembra ancora in corso di definizione;
              la mancanza di liquidità unita alla crisi di produttività rende di fatto impossibile alle imprese il pagamento debiti, che – non saldati nel breve-medio periodo – acquisiscono insostenibili interessi di mora che rendono ancora più ingestibile la gestione del debito;
              sarebbe auspicabile una maggiore flessibilità di Equitalia nei confronti delle situazioni più complesse finalizzata a congelare il debito, senza che maturino interessi di mora o sanzioni, delle imprese per un determinato lasso di tempo al fine consentire a queste la possibilità di ridefinire la propria produttività, riorganizzare la propria struttura e accumulare eventualmente risorse per saldare il debito contratto;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure straordinarie che consentano il congelamento del debito – evitando la maturazione di interessi di mora e sanzioni – contratto dalle aziende che hanno maturato cospicui debiti tributari, tali da mettere a rischio la sopravvivenza delle stesse.
9/5178/5. Di Biagio, Barbaro.


      La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure straordinarie che consentano forme di dilazione del debito – evitando la maturazione di interessi di mora e sanzioni – contratto dalle aziende che hanno maturato cospicui debiti tributari, tali da mettere a rischio la sopravvivenza delle stesse.
9/5178/5.    (Testo modificato nel corso della seduta) Di Biagio, Barbaro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame ha rettificato quanto sancito dall'articolo 27-bis del decreto-legge n.  1 del 2012 convertito in legge 24 marzo 2012, n.  27 che sanciva l'annullamento delle clausole che prevedevano specifiche commissioni bancarie sulla concessione di linee di credito o sugli sconfinamenti in assenza di affidamento o oltre il limite del fido;
              l'esigenza di una così repentina e alquanto confusa rettifica, è stata animata da una presunta «insostenibilità economica» della citata disposizione introdotta nel decreto liberalizzazioni, i cui aspetti però non sono stati chiariti né giustificati;
              alla suindicata confusione, fa da contraltare un dato certo, rintracciato nel fatto che negli ultimi anni in Italia le commissioni sui costi di conti correnti e le linee di credito sono aumentate al di sopra della media europea in considerazione del fatto che le banche hanno cercato di tamponare i riflessi negativi degli andamenti di marcato attraverso questi aumenti;
              una recente indagine sull'accesso ai finanziamenti, condotta dalla Commissione europea, emerge un quadro piuttosto critico in capo alla situazione italiana sul versante delle dinamiche di accesso al credito delle PMI: nell'ultimo semestre il 75 per cento delle Pmi italiane ha registrato un incremento dei tassi d'interesse, mentre il 65 per cento ha dichiarato un aumento delle commissioni bancarie applicate sui finanziamenti;
              è opportuno ricordare ancora una volta che le banche italiane hanno usufruito di un'operazione di finanziamento dalla BCE a tasso agevolato dell'1 per cento per un ammontare di circa 270 miliardi: tale afflusso di liquidità non sembrerebbe aver ammorbidito la rigidità da parte degli istituti nell'erogare il credito alle PMI e alle famiglie in difficoltà, né tantomeno sembrerebbe essere un deterrente contro l'innalzamento ingiustificato delle commissioni;
              quanto introdotto all'articolo 1 del provvedimento in esame, oltre a modificare in maniera drastica e immotivata una norma introdotta pochi mesi fa, sembra non prevedere alcuna forma di tutela reale nei confronti delle categorie più svantaggiate come le famiglie a basso reddito o in difficoltà temporanea e le imprese, malgrado i tentativi di ammorbidimento definiti nel comma 1-ter all'articolo 1 del provvedimento così come modificato al Senato;
              l'ipotesi di ripristinare l'annullamento delle clausole recanti commissioni, così come originariamente introdotto dal decreto liberalizzazioni, potrebbe rappresentare invece uno strumento non trascurabile di sostegno alle imprese e alle famiglie in una congiuntura economica complessa e straordinaria;

impegna il Governo

a individuare adeguate soluzioni finalizzate all'annullamento di tutte le clausole comunque, denominate che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche in caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.
9/5178/6. Granata, Di Biagio, Proietti Cosimi, Barbaro.


      La Camera,

impegna il Governo

ad affrontare il tema delle commissioni a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo da parte delle categorie più svantaggiate, le famiglie a basso reddito e le imprese, anche in caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.
9/5178/6.    (Testo modificato nel corso della seduta) Granata, Di Biagio, Proietti Cosimi, Barbaro.


      La Camera,
          ricordato che tra le modifiche risulta inserita la costituzione di un «osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti»;
          rammentato che il compito dell'osservatorio consiste nel monitorare l'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e delle relative condizioni con riguardo soggetti indicati e che, allo scopo, ha facoltà di chiedere i necessari dati alla Banca d'Italia;
          rammentato, altresì, il ruolo attribuito dalle nuove disposizioni all'arbitro bancario finanziario per il tramite dei Prefetto;
          ritenuto che, tra gli elementi utili per operare un completo monitoraggio sull'erogazione del credito alle imprese, sia necessario disporre anche di puntuali informazioni sulla durata delle procedure istruttorie curate dagli istituti bancari in seguito alle domande avanzate dalle imprese, al fine di evidenziare se si siano registrate o meno significative variazioni nei tempi di evasione delle relative pratiche,

impegna il Governo

ad adoperarsi, attraverso i rappresentanti designati dal Ministero dell'economia nell'Osservatorio sull'erogazione del credito, affinché siano assunte puntuali informazioni anche in ordine alla durata media delle procedure istruttorie avviate dalle banche in seguito alla richiesta delle imprese interessate.
9/5178/7. Contento, Vignali, Girlanda.


      La Camera,
          considerati:
              il disagio economico che colpisce le famiglie italiane in particolar modo in questo periodo di crisi;
              la difficoltà ad accedere al credito a fronte di spese improvvise;
              l'imminente scadenza del pagamento della prima rata dell'IMU, che al momento non è esattamente quantificabile, che certamente non era preventivabile nel lungo periodo, e che ha posto le famiglie in una situazione d'incertezza del bilancio familiare,

impegna il Governo

a valutare attentamente le conseguenze sui consumatori della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1-ter, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte ad incrementare da 500 a 1000 euro la cifra dello sconfinamento su cui sono escluse dalla commissione sullo scoperto le famiglie titolari di conto corrente, nel caso di assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.
9/5178/8. Garagnani, Girlanda.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento al nostro esame istituisce l'Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili e sull'attuazione degli accordi diretti a sostenerne l'accesso al credito;
              la costituzione dell'Osservatorio dovrebbe contribuire all'avvio di virtuosi processi di autoriforma e miglioramento delle pratiche gestionali da parte delle banche, in tal modo creando le condizioni per il superamento delle situazioni di criticità in cui versano attualmente le piccole e medie imprese italiane;
              attraverso il monitoraggio delle condotte delle banche, si dovrebbe agevolare l'accesso delle imprese – soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni – al credito, contribuendo a stimolare e favorire la crescita economica del Paese;
              una simile struttura fu creata già nel 2009 ad opera dell'allora Ministro dell'economia. L'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, prevedeva al comma 6 che presso le Prefetture venisse istituito uno speciale osservatorio;
              dopo poco meno di due anni di attività si è deciso di farne cessare l'operatività, senza che, per la verità, nessuno lo abbia difeso e rivendicato l'utilità. L'obiettivo delle riunioni dell'Osservatorio regionale sul credito, convocate periodicamente nelle sedi delle prefetture italiane, era monitorare la situazione dell'accesso al credito per le famiglie e le imprese, segnalare le situazioni di credito «difficile», facilitare il dialogo tra banche, imprese e associazioni di categoria. Pochi, però, secondo i rapporti conclusivi delle stesse prefetture, i risultati raccolti in diciotto mesi scarsi di attività;
              le prefetture liguri hanno dichiarato che in un anno e mezzo, sono state 25 le segnalazioni ricevute, di cui 14 da Genova. Identica situazione nel Trentino Alto Adige. In Veneto l'unico merito dell'osservatorio, secondo quanto riferiscono fonti vicine alla prefettura, è stata la segnalazione di alcune situazioni, isolate, a rischio usura, e poco altro;
              al di là dell'attività di monitoraggio, è mancata la reale capacità di intervento della struttura prefettizia. Come confermato in un intervista a Il Sole 24 ore di febbraio 2012, da un funzionario della prefettura di Palermo, «lo strumento ha funzionato, ma andare oltre le semplici segnalazioni, in Sicilia per lo più riferite alla difficoltà di pagamento da parte della pubblica amministrazione, non era possibile, dati i limiti operativi dell'organismo stesso»;
              non si può, dunque, tacere il dubbio che anche al nuovo Osservatorio possa toccare la stessa sorte;
              secondo l'Antitrust, per assicurare il perseguimento di tali rilevanti obiettivi, affinché l'Osservatorio possa operare in modo ancor più efficace nell'ostacolare situazioni di ingiustificata mancata concessione o revoca del credito, potrebbe essere opportuno introdurre strumenti adeguati a garanzia dell'incisività della sua azione;
              infatti, la norma, in merito, si limita a prevedere che le banche interessate siano tenute a fornire all'Osservatorio tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni del diniego o della revoca del credito, senza che tale obbligo sia assistito da alcuna misura sanzionatoria nel caso in cui le banche non vi ottemperino,

impegna il Governo

all'introduzione di uno specifico potere sanzionatorio per le ipotesi in cui le banche omettano o ritardino di fornire le informazioni e le motivazioni richieste, sul modello dei poteri sanzionatori già ad essa attribuiti nei confronti dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza.
9/5178/9. Monai, Barbato, Messina, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento al nostro esame istituisce l'Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili e sull'attuazione degli accordi diretti a sostenerne l'accesso al credito;
              la costituzione dell'Osservatorio dovrebbe contribuire all'avvio di virtuosi processi di autoriforma e miglioramento delle pratiche gestionali da parte delle banche, in tal modo creando le condizioni per il superamento delle situazioni di criticità in cui versano attualmente le piccole e medie imprese italiane;
              attraverso il monitoraggio delle condotte delle banche, si dovrebbe agevolare l'accesso delle imprese – soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni – al credito, contribuendo a stimolare e favorire la crescita economica del Paese;
              proprio con riferimento all'Italia, da una recente indagine Istat («L'accesso al credito delle piccole e medie imprese» – 28 dicembre 2011) emerge che, a fronte di un aumento delle imprese che chiedono risorse finanziarie, si è registrato un calo dei successi dell'accesso al credito: la percentuale di imprese che hanno chiesto e ottenuto finanziamenti è infatti passata dall'87,5 per cento del 2007 al 79,8 per cento del 2010. Il dato che emerge, inoltre, è che le banche rappresentano il principale canale (oltre il 90 per cento) per le imprese che cercano finanziamenti;
              da parte dell'Antitrust, al fine di garantire maggiore efficacia all'azione dell'Osservatorio, all'attività di elaborazione delle best practices per la gestione da parte delle banche delle pratiche di finanziamento alle imprese, si propone di affiancare il compito di valutare e classificare la virtuosità degli istituti di credito nel gestire correttamente le richieste di accesso al credito da parte delle imprese, rendendo noti gli esisti di tale attività, con cadenza semestrale;
              l'elaborazione e la diffusione di una sorta di rating di correttezza delle banche nell'erogazione del credito rappresenta infatti uno strumento che, esponendo le banche ad un giudizio pubblico, produce effetti positivi sia sotto il profilo di una maggiore trasparenza informativa per il mercato e per i soggetti che vi operano, sia in termini di maggiore pressione competitiva per le banche;
              in particolare, dal lato della domanda, la maggiore trasparenza sull'operato delle banche in ordine alle pratiche di concessione del credito consente alle imprese di avere maggiori informazioni e di poter quindi scegliere in modo più consapevole l'operatore bancario a cui rivolgersi per ottenere un finanziamento. Dal lato dell'offerta, ciò si traduce in una maggiore mobilità della clientela, e quindi in uno stimolo ad un miglior confronto competitivo tra operatori concorrenti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad attribuire all'Osservatorio il compito di valutare e classificare la virtuosità degli istituti di credito nel gestire correttamente le richieste di accesso al credito da parte delle imprese, rendendo noti gli esiti di tale attività, con cadenza regolare.
9/5178/10. Porcino, Paladini, Barbato, Messina.


      La Camera,
          premesso che:
              la normativa introdotta nel 2003 sulla trasparenza bancaria con la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  72 del 27 marzo 2003 ha contribuito a migliorare le relazioni tra le banche e gli intermediari finanziari e i clienti, la trasparenza bancaria nel suo complesso e la sensibilità dell'opinione pubblica verso il tema dei costi dei servizi bancari;
              la prassi applicativa ha però evidenziato alcuni limiti della disciplina, facendo emergere che l'informazione resa da parte delle banche e degli intermediari finanziari, anche qualora sia in linea con la normativa di trasparenza, è spesso considerata non chiara, poco comprensibile e non sempre alla portata di tutte le fasce dell'utenza;
              vi è difficoltà nel comprendere le caratteristiche dei prodotti e dei servizi acquistati. Spesso la sola trasparenza non è riuscita a garantire relazioni contrattuali leali e, in particolare, a evitare che il contratto stabilisse, per alcuni servizi, costi che il cliente non aveva percepito nella fase precontrattuale;
              la Banca d'Italia ha rilevato le aree di criticità attraverso l'esame degli esposti e degli esiti delle verifiche presso le banche e gli intermediari finanziari dal 2003 a oggi;
              da un documento di lavoro pubblicato dalla Commissione europea, nel quadro di valutazione del mercato dei consumi 2008, emerge che le banche italiane sono di gran lunga le più care d'Europa e si collocano al di sotto della media quanto a trasparenza. Tale situazione è peraltro nettamente peggiorata negli ultimi due anni;
              oltre ad avere il primato dei costi, l'Italia, secondo la citata ricerca comunitaria, ha anche il punteggio più basso quanto a semplicità: per oltre il 90 per cento delle banche facenti parte dello studio è stato necessario un ulteriore contatto, al fine di chiedere dettagli e chiarimenti rispetto alle informazioni fomite dai siti web. Un'indagine del 2008 dell'Eurobarometro, inoltre, ha rilevato che il 42 per cento dei consumatori italiani ha difficoltà nel confrontare le diverse offerte di conto corrente, la seconda percentuale più alta nell'Unione europea;
              il 29 luglio 2009, con un provvedimento a firma del direttore generale Fabrizio Saccomanni, la Banca d'Italia ha emanato nuove istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e i clienti (provvedimento 29 luglio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  210 del 10 settembre 2009). Le finalità che l'Istituto di vigilanza persegue sono comuni a quelle della disciplina previgente, ovvero fare sì che alla clientela siano fomite tutte le informazioni possibili dettagliate in modo da consentire la comparazione tra le offerte delle varie banche e dei diversi intermediari finanziari e la scelta di quelli più convenienti;
              si ritiene che a tale scopo sarebbe utile l'introduzione del saggio di interesse annuo effettivo globale sui contratti di credito non regolati in conto corrente: (SIAEG). Introducendo tale indice si garantirebbe maggiore trasparenza e si assicurerebbe ai clienti un'informazione precisa sul costo totale del credito;
              tale strumento innovativo permetterebbe al cittadino o al piccolo imprenditore di conoscere il costo annuo, in percentuale, di una specifica operazione, al fine di ridurre l'evidente asimmetria informativa tra banca e cliente e di creare una reale competizione tra le banche,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, al fine di introdurre per i contratti di credito non regolati in conto corrente l'indicazione nel contratto del SIAEG (saggio di interesse annuo effettivo globale), comprensivo cioè di tutte le spese, le commissioni e gli oneri accessori a carico del cliente in maniera tale da garantire allo stesso l'immediata percezione del costo del finanziamento, offrendogli quindi un ulteriore elemento di scelta tra i diversi intermediari.
9/5178/11. Borghesi, Barbato, Messina, Paladini.


      La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche legislative, al fine di introdurre per i contratti di credito non regolati in conto corrente l'indicazione nel contratto del SIAEG (saggio di interesse annuo effettivo globale), comprensivo cioè di tutte le spese, le commissioni e gli oneri accessori a carico del cliente in maniera tale da garantire allo stesso l'immediata percezione del costo del finanziamento, offrendogli quindi un ulteriore elemento di scelta tra i diversi intermediari.
9/5178/11.    (Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi, Barbato, Messina, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca una modifica alla disposizione contenuta nell'articolo 21-bis del decreto liberalizzazioni (DL n.  1 del 2012) allo scopo di completare e rendere funzionale la disciplina ivi contenuta in materia di nullità delle clausole che prevedono commissioni a favore delle banche sulle linee di credito. In particolare, la norma modificata sanciva la nullità delle clausole che prevedono commissioni bancarie a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, nonché del loro utilizzo, anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido;
              con la nuova disposizione si intende limitare la prevista nullità soltanto alle clausole che prevedono commissioni a favore delle banche, ma che siano stipulate in violazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, adottate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ai sensi dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n.  385/1993);
              occorre rilevare come altre problematiche relative alla concorrenzialità nel settore del credito sono rimaste insolute ad esito dell'approvazione del citato decreto legge sulle liberalizzazioni;
              con particolare riguardo alle commissioni bancarie a carico degli esercenti relative alle transazioni effettuate con carta di pagamento (c.d. merchant fee), si deve rilevare la criticità della previsione (contenuta nell'articolo 27 del decreto «liberalizzazioni») di un accordo tra gli operatori bancari per definire le regole generali per assicurare una riduzione di tali commissioni da applicare nei rapporti con gli esercenti;
              la definizione coordinata e, pertanto, omogenea del prezzo finale del servizio di acquiring – osserva l'Antitrust – è suscettibile di impedire lo sviluppo di un reale e ampio confronto competitivo nel settore dei servizi di pagamento;
              peraltro, la norma appare idonea a favorire il raggiungimento di intese tra gli operatori che possono essere valutate ai sensi della disciplina antitrust, mentre lo spazio di intervento lasciato dalla norma all'Autorità garante della concorrenza è circoscritto ad un parere che la stessa è chiamata a rendere in occasione della valutazione, da parte del Ministero dell'economia, dell'efficacia delle misure definite dall'industria, entro sei mesi dalla loro applicazione ovvero della diretta definizione della fee (quota che il fornitore di un servizio richiede al cliente per il suo utilizzo) in via regolamentare da parte del Ministero, laddove l'autoregolamentazione dovesse fallire,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per definire le caratteristiche del conto corrente, nonché l'ammontare degli importi delle commissioni bancarie a carico degli esercenti da applicare sui prelievi effettuati con carta di pagamento.
9/5178/12. Messina, Barbato, Paladini.


      La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per definire le caratteristiche del conto corrente, nonché per contenere l'ammontare degli importi delle commissioni bancarie a carico degli esercenti da applicare sui prelievi effettuati con carta di pagamento.
9/5178/12.    (Testo modificato nel corso della seduta) Messina, Barbato, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento al nostro esame reca integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, il così detto decreto «liberalizzazioni», in particolare per quanto concerne la tematica delle Commissioni bancarie;
              occorre rilevare come altre problematiche relative alla concorrenzialità nel settore del credito sono rimaste insolute ad esito dell'approvazione del citato decreto legge sulle liberalizzazioni;
              l'Antitrust ha denunciato pratiche che, ostacolando il trasferimento di conto corrente presso altra banca, limitano la mobilità dei consumatori e quindi il dispiegarsi di dinamiche concorrenziali;
              tali pratiche si sostanziano in condotte ostruzionistiche e dilatorie consistenti nel non dare pronto seguito alle formali richieste di estinzione inoltrate dai consumatori, omettendo altresì di comunicare tempestivamente eventuali circostanze ostative all'esecuzione di dette disposizioni e, al tempo stesso, continuando ad addebitare le spese connesse alla tenuta del conto (es. canone, imposta di bollo), o in comportamenti in violazione alle previsioni del c.d. decreto Bersani (articolo 10, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.  248), con riguardo al diritto del cliente di chiudere il conto corrente a costo zero,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche esposte in premessa, valutando anche la possibilità di adottare pesanti misure sanzionatone a carico degli istituti di credito qualora mettano in atto condotte ostruzionistiche e dilatorie nel non dare pronta esecuzione alla richiesta di chiusura dei conti correnti bancari.
9/5178/13. Mura, Barbato, Messina, Paladini.


      La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche esposte in premessa, valutando anche la possibilità di adottare pesanti misure sanzionatone a carico degli istituti di credito qualora mettano in atto condotte ostruzionistiche e dilatorie nel non dare pronta esecuzione alla richiesta di chiusura dei conti correnti bancari.
9/5178/13.    (Testo modificato nel corso della seduta) Mura, Barbato, Messina, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento al nostro esame reca integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, il così detto decreto «liberalizzazioni», in particolare per quanto concerne la tematica delle Commissioni bancarie;
              occorre rilevare come altre problematiche relative alla concorrenzialità nel settore del credito sono rimaste insolute ad esito dell'approvazione del citato decreto legge sulle liberalizzazioni;
              l'Antitrust, con numerosi provvedimenti, ha valutato la scorrettezza del comportamento posto in essere da diverse banche e, in particolare, il fatto che i professionisti, in violazione del c.d. decreto Bersani bis (articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.  7, modificato prima dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n.  40, e poi dalla legge 24 dicembre 2007 n.  244, nonché articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2002, n.  2 e modificato dal decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009 n.  102), impedissero o rendessero oneroso per i consumatori, già titolari di un mutuo ipotecario acceso presso altro istituto, l'effettuazione dell'operazione di cosiddetta portabilità attiva e l'adozione di comportamenti finalizzati ad ostacolare o rendere oneroso per il proprio cliente mutuatario il trasferimento ad altro istituto bancario del proprio mutuo, inquadrabili, quindi, nell'ambito della cosiddetta portabilità passiva;
              ad oggi l'intera disciplina richiamata è stata, peraltro, trasfusa nell'articolo 120-quater «Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità» del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385 (Testo Unico Bancario),

impegna il Governo

a verificare l'attuazione delle norme in vigore sulla portabilità dei mutui ed a prendere le opportune iniziative al fine di rendere effettiva la loro applicazione, valutando anche l'opportunità di adottare pesanti sanzioni a carico degli istituti di credito che impediscono o rendono oneroso per i titolari di un mutuo ipotecario il trasferimento ad altro istituto bancario del proprio mutuo.
9/5178/14. Piffari, Barbato, Messina, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento al nostro esame reca integrazioni al decreto legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, il così detto decreto «liberalizzazioni», in particolare per quanto concerne la tematica delle Commissioni bancarie;
              occorre rilevare come altre problematiche relative alla concorrenzialità nel settore del credito sono rimaste insolute ad esito dell'approvazione del citato decreto legge sulle liberalizzazioni;
              se è stato un errore abolire per le legge le commissioni bancarie con una norma mal congegnata, è uno sbaglio reintrodurle senza prevedere forme di sostegno per i cittadini in difficoltà e le piccole e medie imprese, strozzate dal mancato accesso al credito e da tassi di interesse al limite dell'usura;
              negli ultimi mesi il 75 per cento delle Pmi italiane – rileva Carlo Milani su Lavoce.info – ha registrato un incremento dei tassi di interesse, mentre per quasi il 65 per cento sono aumentate le commissioni bancarie applicate sui finanziamenti. Per quanto riguarda le famiglie, dal 2010 sono pressoché raddoppiate le commissioni bancarie applicate sui mutui immobiliari. Stesso discorso si può fare per il credito al consumo. E sono costi che crescono più in Italia che negli altri paesi europei;
              dalla recente indagine sull'accesso ai finanziamenti, condotta dalla Commissione europea, risulta che ben il 75 per cento delle Pmi italiane, negli ultimi sei mesi, ha registrato un incremento dei tassi d'interesse, mentre quasi il 65 per cento ha dichiarato di aver visto aumentare le commissioni bancarie applicate sui finanziamenti;
              rispetto ai principali paesi dell'area euro solo in Spagna c’è stata una percentuale maggiore di imprese che hanno segnalato un peggioramento delle condizioni applicate dalle banche;
              nel 2010 i tassi d'interesse pagati dalle imprese italiane, se paragonati a quelle degli altri principali paesi dell'area euro, erano i più bassi. Nel periodo più recente, invece, la spesa per interessi bancari delle imprese italiane è superiore a quella delle altre aziende concorrenti operanti in Europa. A gennaio 2012 il tasso medio alle imprese è stato infatti pari al 4,1 per cento in Italia, contro il 3,5 per cento della Spagna, il 3,3 per cento della Francia e il 2,9 per cento della Germania;
              i dati disponibili non permettono, invece, di avere riscontri statistici sul livello delle commissioni bancarie applicate sui finanziamenti erogati alle imprese, cosa che è invece possibile ricavare per la clientela famiglie. Per quanto riguarda i finanziamenti per l'acquisto di abitazioni, si rileva che tra i principali paesi dell'area euro, la Francia è quello che mostra il livello più alto (0,61 per cento a gennaio 2012), seguita dall'Italia (0,29 per cento) e da Germania e Spagna (0,09 per cento);
              Ciò che si riscontra è la diversa dinamica assunta dalle commissioni bancarie applicate sui mutui immobiliari rispetto agli altri paesi europei. In Italia, questa voce di costo per le famiglie è pressoché raddoppiata rispetto ai livelli osservati nel 2010, mentre nel resto d'Europa è rimasta sostanzialmente stabile;
              analogo discorso si rileva con riferimento al credito al consumo, con la differenza che oltre alla dinamica crescente si riscontra in Italia anche un livello delle commissioni nettamente più alto rispetto agli altri principali paesi europei. Le commissioni bancarie, in percentuale dei finanziamenti, a gennaio 2012 sono state pari all'1,43 per cento in Italia, contro circa il mezzo punto percentuale di Spagna, Francia e Germania;
              i dati evidenziano come in Italia vi siano tensioni più forti sul fronte delle condizioni bancarie applicate alla clientela ordinaria (imprese e famiglie) rispetto ai nostri diretti concorrenti europei, determinando così un ulteriore ostacolo alla già stentata ripresa economica del nostro Paese;
              va, infine, ricordato che l'articolo 8 del decreto legge n.  201 del 2011 (la manovra Monti «Salva-Italia») ha fornito alle banche la garanzia dello Stato sui prestiti ottenuti (in larga misura dalla BCE), garanzia che ha consentito loro di sopportare con qualche paterna d'animo in meno la situazione difficile dei mercati finanziari,

impegna il Governo

          ad adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere che gli istituti di credito, che beneficiano della garanzia di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, forniscano opportune garanzie in merito alla concessione del credito alle piccole e medie imprese ed alle famiglie, monitorandone l'attività.
9/5178/15. Aniello Formisano, Barbato, Messina, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento al nostro esame reca integrazioni al decreto legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, il così detto decreto «liberalizzazioni», in particolare per quanto concerne la tematica delle Commissioni bancarie;
              occorre rilevare come altre problematiche relative alla concorrenzialità nel settore del credito ed all'effettiva erogazione del credito alle PMI ed alle famiglie, sono rimaste insolute ad esito dell'approvazione del citato decreto legge sulle liberalizzazioni;
              tali misure non sembrano comunque sufficienti a superare le attuali difficoltà che le famiglie e le aziende, ed in particolare le piccole e le medie imprese, incontrano nell'accesso al credito, difficoltà che dipendono anche dalle politiche creditizie adottate dagli istituti di credito che hanno un orientamento ancora restrittivo nei loro criteri di offerta;
              la Banca centrale europea ha fornito un'enorme liquidità alle banche, pari a circa 1.100 miliardi di euro, le quali usufruiscono del notevole differenziale tra i tassi di approvvigionamento dei fondi (dalla Banca centrale europea all'1 per cento e dai privati con un tasso di poco superiore) e quelli a cui li offrono a prestito. Il 29 febbraio 2012, la Banca centrale europea ha infatti prestato 530 miliardi di euro per tre anni alle banche europee, una somma simile a quella già elargita nel dicembre 2011;
              peraltro, gli istituti di credito su questi prestiti, beneficiano della garanzia di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214;
              il tasso di interesse sui mutui praticato dall'agenzia BNL del Senato ai parlamentari ed a altre limitate categorie di clienti, come documentato da recenti articoli di stampa e da trasmissioni televisive, risulta pari all'1,57 per cento,

impegna il Governo

          ad adottare ogni iniziativa utile a vigilare affinché l'ingente massa di liquidità erogata dalla Bce venga effettivamente utilizzata dagli istituti di credito per far ripartire l'economia e non per far conseguire guadagni alle banche, nonché ad adottare efficaci azioni di monitoraggio sulla politica dei tassi e delle commissioni bancarie oggi in vertiginoso aumento;
          ad aprire un confronto con gli istituti di credito e le loro associazioni rappresentative, al fine di ottenere che almeno la metà dei 268 miliardi di euro ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca centrale europea con tasso agevolato dell'uno per cento sia impiegata per erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese ad un tasso dell'1,57 per cento.
9/5178/16. Barbato, Messina, Cimadoro, Paladini.


      La Camera,

impegna il Governo

          ad adottare ogni iniziativa utile a vigilare affinché l'ingente massa di liquidità erogata dalla Bce venga effettivamente utilizzata dagli istituti di credito per far ripartire l'economia e non per far conseguire guadagni alle banche, nonché ad adottare efficaci azioni di monitoraggio sulla politica dei tassi e delle commissioni bancarie oggi in vertiginoso aumento;
          ad aprire un confronto con gli istituti di credito e con le loro associazioni rappresentative finalizzato a valutare ogni iniziativa utile per erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese ad un tasso contenuto.
9/5178/16.    (Testo modificato nel corso della seduta) Barbato, Messina, Cimadoro, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento al nostro esame reca integrazioni al decreto legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, il così detto decreto «liberalizzazioni», in particolare per quanto concerne la tematica delle Commissioni bancarie;
              occorre rilevare come altre problematiche di maggiore rilievo concorrenziale che sono rimaste insolute ad esito dell'approvazione della legge di conversione del citato decreto-legge «liberalizzazioni» ed alle quali potrebbe essere utile apportare ancora dei correttivi;
              le cronache di questi mesi continuano a mettere in risalto una vera e propria «emergenza dei prezzi dei carburanti» in relazione alla quale occorre dare un segnale forte alle imprese e ai cittadini;
              i livelli raggiunti dai prezzi di benzina e gasolio oggi sono da record. Dopo gli ultimi rincari annunciati da Q8 ed Esso, la benzina, a livello di media nazionale, si avvicina ormai inesorabilmente a quota 1,80 euro al litro, una soglia, tra l'altro, ampiamente superata in alcune aree del Centro, dove si arriva a sfiorare la quota di 1,87 euro al litro. Il diesel, da parte sua, è ormai mediamente oltre 1,73 euro al litro, con picchi al Sud superiori a 1,77 euro al litro;
              ormai la direzione è quella dei 2 euro, tanto che si sono registrate punte massime, per la verde, di 1,95 euro nei distributori del Centro Italia (dove la benzina sembra costare qualcosa di più che nel resto del Paese). Una situazione davvero insostenibile per le famiglie italiane e che rischia di aggravarsi ulteriormente se il Governo deciderà di attuare la modifica dell'iva al 23 per cento, come deciso nel decreto-legge n.  201 del 2011;
              per quanto si siano fatti numerosi passi in avanti nel processo di riforma delle rete distributiva dei carburanti – da un lato rimuovendo gli ostacoli all'uscita di impianti inefficienti e creando le condizioni per una maggiore indipendenza di una quota crescente di impianti di distribuzione dalle società petrolifere, dall'altro, migliorando le informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti – non può non rilevarsi, quanto agli impianti completamente automatizzati (cd. full ghost), che appare critica la limitazione alle sole aree extraurbane, prevista dal decreto «liberalizzazioni» (articolo 18);
              limitare alle sole aree extraurbane questa tipologia di impianti potrebbe rivelarsi una norma priva di riscontro pratico, in quanto, fuori dai centri abitati, gli impianti in genere sono molto grandi (spesso nuovi), con infrastrutture per la vendita di prodotti non oil e dunque non particolarmente indicati per la modalità ghost;
              sempre con riferimento al settore dei carburanti, andrebbe invece considerata con favore l'istituzione di un sito internet dove i consumatori possano trovare le informazioni relative all'ubicazione delle stazioni di servizio ed ai prezzi in esse praticati, così da determinare maggiore trasparenza del mercato a vantaggio degli utenti,

impegna il Governo

          a dare piena attuazione alle norme previste sulla liberalizzazione della distribuzione dei carburanti, superando con un'azione di Governo decisa ed attenta tutte le prevedibili resistenze che le compagnie petrolifere metteranno in atto per impedire l'attuazione di tali disposizioni;
          a rivedere il citato articolo 18 del decreto sulle «liberalizzazioni» al fine di renderlo di effettiva utilità pratica per i consumatori;
          ad istituire un sito internet, come richiamato in premessa, per un adeguata e puntuale informazione dei consumatori.
9/5178/17. Cimadoro, Monai, Borghesi, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento al nostro esame reca integrazioni al decreto legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, il così detto decreto «liberalizzazioni», in particolare per quanto concerne la tematica delle Commissioni bancarie;
              occorre rilevare come altre problematiche di maggiore rilievo concorrenziale che sono rimaste insolute ad esito dell'approvazione della legge di conversione del citato decreto-legge «liberalizzazioni» ed alle quali potrebbe essere utile apportare ancora dei correttivi;
              appare particolarmente critica la norma che prevede, in tema di servizi assicurativi, l'obbligo per l'intermediario di sottoporre al cliente almeno tre preventivi di gruppi assicurativi diversi prima della sottoscrizione del contratto, anche avvalendosi delle informazioni reperibili sui siti internet dei gruppi assicurativi (articolo 34 del citato decreto-legge);
              la finalità di assicurare la concorrenza tra le imprese assicuratrici in materia di RC Auto, sottesa a tale disposizione, non appare in alcun modo conseguibile dalla previsione ivi contenuta di un obbligo di confronto tra le tariffe e le condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative non appartenenti agli stessi gruppi;
              la disposizione è suscettibile di disincentivare il «plurimandato» e, al contempo, incentivare il permanere di agenti monomandatari (quindi in esclusiva di fatto) che offrono il solo prodotto della compagnia della quale sono agenti, dopo aver semplicemente scaricato (senza pertanto alcun vero confronto concorrenziale) le offerte già disponibili al pubblico su Internet di altre compagnie;
              in tal modo non sembra potersi innescare alcun pieno processo competitivo, che al contrario può avvenire esclusivamente attraverso lo sviluppo di reti di agenti realmente plurimandatari, come tali in condizioni di comparare a vantaggio della domanda e delle sue esigenze la miglior polizza qualità/prezzo (ovvero rischi assicurati e contenuto polizza con tariffa),

impegna il Governo

a modificare la disposizione richiamata che prevede l'obbligo per l'intermediario di sottoporre al cliente almeno tre preventivi di gruppi assicurativi diversi prima della sottoscrizione del contratto, e, nel contempo a rafforzare le norme che incentivano lo sviluppo di reti di agenti con più contratti di agenzia e come tali in grado di offrire polizze di compagnie diverse con sconti e politiche commerciali in concorrenza.
9/5178/18. Favia, Barbato, Borghesi, Messina, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento al nostro esame reca integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, il così detto decreto «liberalizzazioni», in particolare per quanto concerne la tematica delle commissioni bancarie;
              occorre rilevare come altre problematiche relative alla concorrenzialità nel settore del credito ed all'effettiva erogazione del credito alle PMI ed alle famiglie, sono rimaste insolute ad esito dell'approvazione del citato decreto-legge sulle liberalizzazioni;
              una criticità concerne la particolare forma di finanziamento concessa tramite lo strumento delle carte di credito revolving ovvero delle carte di credito alle quali è associata una linea di credito rotativa che consente di rateizzare i pagamenti;
              come segnalato dall'Antitrust, diversi contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di prodotti sono stati conclusi senza informare adeguatamente i consumatori che la sottoscrizione del contratto avrebbe comportato contestualmente la richiesta di concessione di una linea di credito a tempo indeterminato, utilizzabile anche mediante carta, per la quale erano previsti oneri economici aggiuntivi rispetto all'ordinario credito finalizzato (emissione e invio estratto conto, quota associativa ecc);
              in altri casi il professionista offriva prestiti personali e/o finalizzati riservandosi di emettere successivamente carte di credito revolving intestate ai clienti che avevano sottoscritto il finanziamento;
              la Banca d'Italia è intervenuta anch'essa richiamando gli intermediari al rispetto sostanziale delle norme di trasparenza e correttezza e, in particolare, rammentando che i contratti di credito revolving non possono essere conclusi presso i fornitori di beni e servizi, i quali possono concludere esclusivamente contratti di credito finalizzato,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative, anche legislative, al fine di escludere che i contratti di credito revolving possano essere conclusi presso i fornitori di beni e servizi.
9/5178/19. Rota, Barbato, Messina, Borghesi, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento al nostro esame reca integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, il così detto decreto «liberalizzazioni», in particolare per quanto concerne la tematica delle commissioni bancarie;
              occorre rilevare come altre problematiche di maggiore rilievo concorrenziale che sono rimaste insolute ad esito dell'approvazione della legge di conversione del citato decreto-legge «liberalizzazioni» ed alle quali potrebbe essere utile apportare ancora dei correttivi;
              anche nel settore assicurativo sono state censurate dall'Antitrust alcune condotte volte ad ostacolare la risoluzione del rapporto contrattuale con il professionista e quindi la mobilità dei consumatori nei mercati assicurativi;
              in particolare, con il mancato riconoscimento di disdette validamente presentate e con il sistematico invio, da parte di alcune agenzie, di solleciti di pagamento relativi a polizze assicurative ormai scadute e non rinnovate;
              inoltre, alcune agenzie assicurative non rispettano la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.  7, così detto «Decreto Bersani bis», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.  40, che ha modificato l'articolo 134 del Codice delle Assicurazioni Private;

impegna il Governo

a monitorare i casi denunciati in premessa e ad assumere tutte le opportune iniziative al fine di assicurare il rispetto sostanziale della previsione citata del c.d. decreto Bersani bis che consente al consumatore, in sede di stipula di un nuovo contratto assicurativo, di avvalersi della classe di merito attribuita, a lui o a un suo familiare convivente, in un altro contratto assicurativo già in essere.
9/5178/20. Evangelisti, Borghesi, Barbato, Messina, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              il Senato, in sede di esame del disegno di legge AS 3221 (di conversione del decreto-legge n.  29/2011), ha soppresso il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge n.  29 del 2012;
              l'articolo 1, comma 2, del testo originale del decreto-legge introduceva, per un numero ristrettissimo di persone a reddito superiore ai trecentomila euro annui, una deroga alle nuove norme in materia pensionistica di cui al comma 14 del decreto-legge 201/2011 («Salva-Italia»), volta a preservare da riduzioni trattamenti previdenziali che comunque verrebbero erogati nei tempi previsti;
              le questioni dei cosiddetti «esodati» rappresentano problematiche sociali di obiettiva gravità e rilevanza cui appare necessario fornire una rapida risposta, anche attraverso un provvedimento urgente;

impegna il Governo

a risolvere la questione dei lavoratori i quali abbiano aderito ad accordi di esodo volontario o collettivo stipulati entro il 31 dicembre 2011, unitamente ad altre situazioni di particolare disagio venutesi a creare in seguito alle nuove norme in materia pensionistica di cui al decreto-legge n.  201 del 2011 («salva-Italia»).
9/5178/21. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento al nostro esame reca integrazioni al decreto legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, il così detto decreto «liberalizzazioni», in particolare per quanto concerne la tematica delle commissioni bancarie;
              occorre rilevare come altre problematiche relative al settore del credito non sembrano ottenere la stessa attenzione da parte del Governo;
              gli istituti bancari (nel caso UNICREDIT BANCA SpA) che effettuano il servizio di tesoreria degli enti pubblici si dicono esonerati dall'osservanza del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  11, articolo 20, adducendo la motivazione che la norma non è chiara e non è stata espressamente prevista per i tesorieri;
              quindi dall'ordinativo di pagamento dell'ente pubblico territoriale (ad esempio, il Comune) alla disponibilità effettiva del beneficiario lucrano ben 14 giorni di valuta;
              nella normale prassi bancaria l'accredito di somme dà luogo a valuta più ridotta persino per assegno fuori piazza;
              i giorni di valuta hanno la funzione di compensare la banca per l'attività di incasso dell'assegno, cosa che non appare logica nel caso di ordinativo di enti locali e non è neppure in linea con la previsione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  11, che prevede il divieto di applicazione al beneficiario della data di valuta successiva a quella in cui i soldi sono stati accreditati sul suo conto,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di competenza, anche normative, affinché le banche riducano drasticamente i giorni di valuta nel caso prospettato.
9/5178/22. Palagiano, Borghesi, Messina, Rota, Paladini.


      La Camera,

impegna il Governo

ad assumere, per quanto di competenza, le iniziative anche normative, affinché le banche riducano drasticamente i giorni di valuta nel caso prospettato.
9/5178/22.    (Testo modificato nel corso della seduta) Palagiano, Borghesi, Messina, Rota, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, al comma 1-ter, del provvedimento al nostro esame, prevede che le commissioni bancarie non si applicano alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi;
              tale disposizione rischia di non incidere sulla realtà pratica dei consumatori che finiscono «in rosso», sia per l'esiguità della somma (500 euro) per la quale si consente di «sconfinare», che per la ristrettezza dei tempi (sette giorni) che non consente alle famiglie stesse di ripianare il debito con l'istituto di credito, non potendo, nella maggior parte dei casi, usufruire del pagamento dello stipendio in un lasso di tempo così esiguo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad incrementare il limite di 500 euro e a prevedere un tempo congruo che consenta alle famiglie in difficoltà di potere incamerare nuove risorse per ripianare il debito.
9/5178/23. Leoluca Orlando, Borghesi, Messina, Barbato, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              all'articolo 1, comma l, lettera b), del provvedimento al nostro esame, si prevede che l'Osservatorio sull'erogazione del credito alle PMI ed alle famiglie, possa attivarsi – richiedendo informazioni alla Banca d'Italia, all'ABI e a singole banche – al fine di valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti, mentre le banche interessate sono genericamente tenute a fornire all'Osservatorio tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni del diniego o della revoca del credito;
              non vi è dunque alcuna misura sanzionatoria nel caso in cui le banche non ottemperassero a tale obbligo;
              l'AGCM, in sede di audizione presso la 10a Commissione del Senato, ha sostenuto che: «affinché l'Osservatorio possa operare in modo ancor più efficace nell'ostacolare situazioni d'ingiustificata mancata concessione o revoca del credito, potrebbe essere opportuno introdurre strumenti adeguati a garanzia dell'incisività della sua azione»;
              oltre al monitoraggio sull'andamento generale dei finanziamenti erogati dal sistema bancario alle imprese, l'Osservatorio si dovrebbe, dunque, attivare su segnalazione delle singole imprese per valutare «eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti» come peraltro previsto nel testo originario del decreto legge,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative, anche normative, al fine di potere attivare l'Osservatorio anche su segnalazione di imprese che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, e che l'Osservatorio possa richiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche, le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti.
9/5178/24. Di Giuseppe, Barbato, Messina, Borghesi, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento al nostro esame reca integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, il così detto decreto «liberalizzazioni», in particolare per quanto concerne la tematica delle Commissioni bancarie;
              occorre rilevare come altre problematiche relative al settore del credito non sembrano ottenere la stessa attenzione da parte del Governo;
              in un contesto di perduranti tensioni sui mercati finanziari europei, il Consiglio europeo decise il 26 ottobre 2011 di rafforzare la base patrimoniale delle banche. In attuazione della decisione, l'8 dicembre 2011 l'Eba, l'Autorità bancaria europea, ha emanato una raccomandazione riferita a 71 grandi banche europee: le autorità di vigilanza nazionali devono chiedere agli intermediari di costituire, ove necessario, un cuscinetto (buffer) addizionale di capitale tale da portare, entro la fine di giugno 2012, al 9 per cento il rapporto tra capitale di qualità più elevata (Core Tier 1) e attività ponderate per il rischio, dopo aver tenuto conto delle necessità patrimoniali derivanti dalla valutazione delle esposizioni verso gli emittenti sovrani ai prezzi di mercato di fine settembre 2011. Ciò al fine di ridurre il rischio percepito dagli investitori sulla solidità delle banche (il rischio di controparte), cresciuto per le fortissime tensioni sul debito sovrano; nonché al fine di costituire un ulteriore cuscinetto patrimoniale per permettere alle banche di far fronte a eventuali ulteriori shock, continuando a finanziare l'economia;
              fra dicembre 2011 e gennaio 2012, la Banca centrale europea (Bce) ha contrastato i problemi di liquidità del settore bancario mediante un duplice finanziamento di medio termine (tre anni) in quantità illimitata e a condizioni molto permissive. Finora le banche europee hanno utilizzato gran parte dell'ingente liquidità, così ottenuta, per riassorbire le componenti più costose dei loro passivi e per acquistare i titoli pubblici dei Paesi più sottovalutati (quelli italiani e spagnoli);
              l'intervento della Bce avrebbe dovuto aiutare l'economia, le imprese e le famiglie, eppure queste decisioni non hanno contribuito all'aumento delle erogazioni di denaro da parte delle banche. Le banche italiane non hanno utilizzato quel denaro in attività a sostegno delle famiglie e delle imprese, ma neanche per rinforzare i loro bilanci,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile affinché le banche, nell'adozione dei piani che intendono attuare per raggiungere l'obiettivo patrimoniale, evitino azioni che possano compromettere il finanziamento dell'economia, il sostegno delle imprese e delle famiglie, ed al contrario provvedano ad esaminare tutte le opzioni, inclusi: limiti alla distribuzione dei dividendi e dei bonus ai dipendenti; riacquisto di strumenti di capitale di qualità inferiore e ristrutturazione di strumenti ibridi esistenti.
9/5178/25. Donadi, Borghesi, Barbato, Messina, Paladini.


      La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile affinché le banche, nell'adozione dei piani che intendono attuare per raggiungere l'obiettivo patrimoniale, evitino azioni che possano compromettere il finanziamento dell'economia, il sostegno delle imprese e delle famiglie, ed al contrario provvedano ad esaminare tutte le opzioni, inclusi: limiti alla distribuzione dei dividendi e dei bonus ai dipendenti; riacquisto di strumenti di capitale di qualità inferiore e ristrutturazione di strumenti ibridi esistenti.
9/5178/25.    (Testo modificato nel corso della seduta) Donadi, Borghesi, Barbato, Messina, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              le criticità relative al settore del credito non possono certo esaurirsi con il provvedimento al nostro esame che reca integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, il così detto decreto «liberalizzazioni», in particolare per quanto concerne la tematica delle commissioni bancarie;
              sono, infatti, oltre 1.200 le imprese fallite o entrate in stato di crisi, in Italia, a causa della riscossione coatta dei tributi e delle imposte operata dai concessionari di Equitalia spa, il blocco dei pagamenti dei crediti che le stesse vantavano nei confronti della pubblica amministrazione ed il conseguente pignoramento presso terzi, con la perdita di oltre 7.000 posti di lavoro;
              la procedura del blocco dei crediti è un sistema che penalizza le imprese in quanto, una volta avviata, i concessionari incassano totalmente e fino alla concorrenza gli importi relativi ai debiti maturati nei loro confronti, senza consentire all'impresa in difficoltà la possibilità di rateizzare il debito contratto;
              da questo punto di vista, è indubbio che qualsiasi attività tesa a colpire i grandi evasori fiscali non può che essere accolta con soddisfazione dai cittadini e dal Parlamento, ma in questo senso va operata una distinzione tra chi, soffocato dall'alto livello della tassazione e dalla crisi economica, rischia di chiudere la propria attività (con particolare riferimento ai piccoli e medi imprenditori) e chi, invece, ha fatto dell'evasione fiscale una scelta di vita a tutto danno dell'intera comunità;
              in questo senso non si può non criticare una scelta, che vede in Equitalia l'esecutore materiale, che ha portato a situazioni limite in cui piccoli imprenditori o singoli cittadini si sono ritrovati con le proprie case pignorate per non essere stati in grado di estinguere le proprie pendenze debitorie, spesso irrisorie all'inizio del procedimento;
              quanto premesso rappresenta per Equitalia spa un business interessante visto che, in ogni caso, gli enti impositori corrisponderanno alla stessa comunque un aggio a cui va aggiunto il valore di cartelle ormai prescritte per decorrenza dei termini e che maturano ulteriori aggi per Equitalia spa e su cui, a loro volta, vengono regolarmente iscritte misure cautelari nei confronti dei contribuenti;
              per quanto concerne gli interessi di mora, che dovrebbero essere determinati secondo apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avuto riguardo alla media dei tassi bancari attivi, è possibile affermare che la predetta soglia non viene quasi mai applicata poiché ad essa vengono a sommarsi diverse voci che comportano un pagamento reale degli interessi, oltre la soglia usuraria, e che includono: aggio di riscossione, diritti di notifica, spese procedure esecutive, spese iscrizione – cancellazione fermo amministrativo, spese accensione – estinzione di ipoteca. A ciò si aggiunga che per legge la Equitalia spa è legittimata a riscuotere gli interessi, oltre che sul tributo, anche sugli ulteriori interessi maturati, creando nella pratica il fenomeno del cosiddetto anatocismo. Inoltre, parte di detti interessi, così come calcolati, sono trattenuti dal concessionario e non dall'ente impositore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità al fine di agevolare il pagamento dei debiti delle imprese in difficoltà a causa della crisi economica, introducendo criteri di maggiore flessibilità nella riscossione.
9/5178/26. Palomba, Barbato, Borghesi, Messina, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, al comma 1-ter, del provvedimento al nostro esame, prevede che le commissioni bancarie non si applicano alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi;
              nel provvedimento non si prende in considerazione la difficile situazione delle piccole imprese che soffrono in maniera particolare dell'attuale crisi economica, situazione aggravata dai ritardi nei pagamenti non solo pelle pubbliche amministrazioni di cui queste imprese sono spesso fornitrici di lavori, beni e servizi, ma anche di ritardi nei pagamenti da parte di aziende di maggiori dimensioni che lucrano su tali ritardi per migliorare la loro esposizione nei confronti del sistema creditizio;
              la definizione europea di piccola impresa prevede un massimo di 50 dipendenti e che il fatturato annuo (o il totale dell'attivo dello stato patrimoniale annuo) non superi i 10 milioni di euro;

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative, anche legislative, al fine di eliminare, in analogia con quanto previsto per le famiglie dall'articolo 1, al comma 1-ter, del provvedimento al nostro esame, le commissioni bancarie anche per le piccole imprese come definite a livello europeo fino ad uno sconfinamento pari a 10.000 euro.
9/5178/27. Zazzera, Messina, Borghesi, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              le criticità relative al settore del credito non possono certo esaurirsi con il provvedimento al nostro esame che reca integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, il così detto decreto «liberalizzazioni», in particolare per quanto concerne la tematica delle commissioni bancarie;
              proprio con riferimento all'Italia, da una recente indagine Istat («L'accesso al credito delle piccole e medie imprese» – 28 dicembre 2011) emerge che, a fronte di un aumento delle imprese che chiedono risorse finanziarie, si è registrato un calo dei successi dell'accesso al credito: la percentuale di imprese che hanno chiesto e ottenuto finanziamenti è infatti passata dall'87,5 per cento del 2007 al 79,8 per cento del 2010. Il dato che emerge, inoltre, è che le banche rappresentano il principale canale (oltre il 90 per cento) per le imprese che cercano finanziamenti;
              negli ultimi mesi il 75 per cento delle Pmi italiane ha registrato un incremento dei tassi d'interesse, mentre per quasi il 65 per cento sono aumentate le commissioni bancarie applicate sui finanziamenti. Per quanto riguarda le famiglie, dal 2010 sono pressoché raddoppiate le commissioni bancarie applicate sui mutui immobiliari. Stesso discorso si può fare per il credito al consumo. E sono costi che crescono più in Italia che negli altri paesi europei;
              dalla recente indagine sull'accesso ai finanziamenti, condotta dalla Commissione europea, risulta che ben il 75 per cento delle Pmi italiane, negli ultimi sei mesi, ha registrato un incremento dei tassi d'interesse, mentre quasi il 65 per cento ha dichiarato di aver visto aumentare le commissioni bancarie applicate sui finanziamenti;
              rispetto ai principali paesi dell'area euro solo in Spagna c’è stata una percentuale maggiore di imprese che hanno segnalato un peggioramento delle condizioni applicate dalle banche;
              la spesa per interessi bancari delle imprese italiane è superiore a quella delle altre aziende concorrenti operanti in Europa. A gennaio 2012 il tasso medio alle imprese è stato infatti pari al 4,1 per cento in Italia, contro il 3,5 per cento della Spagna, il 3,3 per cento della Francia e il 2,9 per cento della Germania,

impegna il Governo

a prendere tutte le opportune iniziative, anche legislative, per intervenire quanto prima con forza sui temi dell'erogazione del credito alle piccole e medie imprese, anche alla luce del sostanziale fallimento dei tavoli di confronto istituiti dal Governo su questa problematica.
9/5178/28. Di Pietro, Borghesi, Messina, Cimadoro, Paladini.


      La Camera,

impegna il Governo

a prendere tutte le opportune iniziative, anche legislative, per intervenire quanto prima con forza sui temi dell'erogazione del credito alle piccole e medie imprese.
9/5178/28.    (Testo modificato nel corso della seduta) Di Pietro, Borghesi, Messina, Cimadoro, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, comma 1, lettera b), aggiunge all'articolo 27-bis del decreto-legge n.  1 del 2012 quattro commi (1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies) con cui viene disciplinata la costituzione e l'attività dell'Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti;
              in particolare, i commi 1-ter e 1-quater individuano le competenze dell'Osservatorio, il quale, monitora l'andamento dei finanziamenti erogati e delle relative condizioni dal settore bancario e finanziario alla propria clientela, in particolare alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili; può richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate; elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute; analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito; formula eventuali proposte in un «Dossier sul credito» che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati; promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali;
              con la crisi economica che ha toccato tutti i settori e ha ridotto in maniera drastica la qualità della vita di tutti i cittadini, le piccole e medie imprese, le famiglie ed in particolare i minori hanno subito maggiormente le conseguenze con maggiori e gravi difficoltà ad andare avanti;
              oggi l'Italia investe in maniera residuale e poco incisiva sulle politiche sociali ed in particolare sulle famiglie, punto invece che dovrebbe essere al primo posto nell'agenda di ogni Governo che punti ad un reale rilancio dell'economia e del Paese;
              l'Unione europea incentiva gli Stati membri a garantire l'accesso al credito alle famiglie e alle imprese con strumenti e progetti;
              con la pubblicazione nel 2008 dello Small Business Act (SBA), la Comunità Europea ha riconosciuto il ruolo cruciale che le PMI rivestono per l'economia e fissato 10 principi guida che dovrebbero essere adottati dai Governi a sostegno di tale tipologia di imprese;
              inoltre la decisione n.  283/2010/UE del Parlamento Euoropeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 istituisce uno strumento europeo di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale, denominato «Strumento europeo Progress di microfinanza» («lo strumento di microfinanza»);
              uno strumento di microfinanza che fornisce risorse dell'Unione volte ad aumentare l'accesso e la sua disponibilità per coloro che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, così come coloro che rischiano l'esclusione sociale o le persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma; per le microimprese, in particolare quelle dell'economia sociale;
              altresì lo strumento di microfinanza fornisce risorse dell'Unione per l'accesso alla microfinanza e promuove attivamente le pari opportunità tra donne e uomini;
              questo strumento ha già ottenuto importanti successi nella promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale in Europa attraverso l'imprenditorialità e il lavoro autonomo;
              è necessario, pertanto, che le operazioni di rifinanziamento delle banche promosse dalla BCE devono arrivare alle imprese e alle famiglie per avere effetto positivo sull'economia reale,

impegna il Governo:

          a mettere in atto azioni concrete, anche attraverso l'Osservatorio sull'erogazione del credito, per facilitare le medie, piccole e micro imprese nell'accesso al credito affinché le imprese possano ritrovare slancio e superare questo momento di crisi,
          a valutare tutte le decisioni della Commissione Europea che chiedono numerose misure di sostegno all'accesso al credito dirette a imprese e famiglie ed utilizzare gli strumenti che mette a disposizione ed avviare, altresì, maggiori campagne e progetti di informazione e di sensibilizzazione verso tutti quei soggetti che potrebbero beneficiarne.
9/5178/29. Di Stanislao, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              le azioni di contraffazione perpetrate ai danni delle nostre imprese stanno causando un grave danno all'economia nazionale, sia in termini di riduzione della competitività sia di mancate entrate fiscali;
              da anni il settore del design è nel mirino di aziende che operano in modo scorretto nel mercato, con la conseguenza che molte imprese di settore, già fortemente indebolite a causa della mancanza di liquidità, rischiano la chiusura;
              il Governo ha recentemente approvato una norma che mira ad ottenere un'estensione dei periodo di moratoria a favore delle aziende produttrici di copie degli oggetti di design tutelate dal diritto d'autore, attualmente di cinque anni a partire dal 19 aprile 2001;
              l'intervento del Governo, in sostanza, consente alle imprese di continuare a copiare gli oggetti delle più importanti aziende italiane di design fino al 2014 e annulla il valore economico di tutti quei prodotti di design italiano che hanno reso famoso il nostro Paese in tutto il mondo e sono stati determinanti per lo sviluppo della nostra economia;
              la norma in questione risulta anche contraria alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea che, con la sentenza 27 gennaio 2011, in risposta al rinvio pregiudiziale da parte del tribunale di Milano sul cosiddetto caso Flos, ha espressamente escluso la legittimità di una moratoria sull'applicazione della protezione del diritto di autore delle opere di design,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di tutela delle imprese contro la contraffazione nel settore del design, in modo conforme a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza dei 27 gennaio 2011.
9/5178/30. Togni, Fava, Rivolta, Stefani, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              la perdita di competitività delle imprese italiane è anche imputabile alla mancanza di una riforma organica ed esaustiva in materia di incentivi alla ricerca e allo sviluppo;
              il ritardo di crescita dell'economia italiana sconta, infatti, il deficit di innovazione del nostro Paese rispetto ai principali Paesi europei; rispetto all'Europa siamo infatti agli ultimi posti in termini di sostegno alla ricerca e all'innovazione;
              il deficit tra l'Italia e l'Europa diventa ancora più ampio se si considerano anche le misure anti-crisi straordinarie varate dai Governi a sostegno delle imprese. I dati indicano che il nostro Paese ha sostenuto le imprese con risorse pari allo 0,6 per cento del PIL, mentre la media europea è del 3,6 per cento;
              secondo la stampa, sembrerebbe che il Governo stia lavorando ad una riforma degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, che punti al riconoscimento di aiuti automatici e non più in forma discrezionale,

impegna il Governo

a presentare quanto prima al Parlamento i necessari provvedimenti per una organica riforma in materia di riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile a sostegno delle imprese, specie di quelle di più piccole dimensioni.
9/5178/31. Torazzi, Rivolta, Stefani, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              la particolare situazione di crisi che stanno attraversando le imprese medie e piccole richiede alcuni interventi mirati a sostenerle negli aspetti nei quali la ridotta dimensione costituisce un elemento di fragilità particolarmente significativo, ad esempio nel fare valere i propri crediti efficacemente nei confronti della grande impresa;
              il fenomeno dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali rappresenta un vero ostacolo alla crescita delle imprese;
              le lunghe attese per incassare quanto fatturato riducono pericolosamente la liquidità delle aziende e nei casi più gravi le mettono a rischio di fallimento con conseguenze dannose per l'economia del Paese;
              è necessario che il Governo metta in campo tutti gli strumenti utili a contrastare i ritardi di pagamento alle imprese, fenomeno questo che nel nostro Paese è allarmante e ben più consistente rispetto agli altri Paesi europei,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di modifica dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di prevedere che il pagamento del corrispettivo debba essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione, derogabile per accordo tra le parti, ma comunque non superiore a sessanta giorni dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.
9/5178/32. Allasia, Rivolta, Stefani, Bitonci, Girlanda.


      La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative di modifica dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di prevedere che il pagamento del corrispettivo debba essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione, derogabile per accordo tra le parti, ma comunque non superiore a sessanta giorni dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.
9/5178/32.    (Testo modificato nel corso della seduta) Allasia, Rivolta, Stefani, Bitonci, Girlanda.


      La Camera,
          premesso che:
              migliaia di piccole e medie imprese, specie del Nord-est, stanno subendo gli effetti di una crisi divenuta ormai insostenibile, la quale sta innescando scenari allarmanti;
              da tempo le pagine di cronaca dei più importanti quotidiani nazionali denunciano le tristi storie di molti imprenditori italiani che sono costretti a fare i conti con una realtà sempre più segnata dai debiti e dalla paura dei fallimento;
              sono migliaia le aziende che hanno aperto procedure di crisi, con la conseguente perdita di posti di lavoro, ragion per cui è quanto mai urgente attuare iniziative di tutela delle imprese che puntino principalmente al riconoscimento di maggiori garanzie per favorire l'accesso al credito delle stesse e la liquidazione in tempi certi dei crediti da queste vantati nei confronti della pubblica amministrazione;
              il fenomeno dei ritardi di pagamento nel nostro Paese è allarmante e ben più consistente rispetto agli altri Paesi europei; il protrarsi del ritardo nei pagamenti alle imprese rischia di generare danni irreparabili al tessuto produttivo del Paese, privandolo delle risorse necessarie da investire nella crescita e nello sviluppo,

impegna il Governo

a monitorare attentamente le crisi aziendali, specie nel Nord-est, e ad adottare seri e non più procrastinabili provvedimenti per la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
9/5178/33. Bitonci, Rivolta, Stefani, Follegot, Girlanda.


      La Camera,
          premesso che:
              l'attuale situazione di crisi economico-finanziaria sta colpendo in maniera pesante anche il settore rurale, aggravando il già avverso stato di sofferenza in cui da anni versano le nostre imprese agricole;
              nel quadro drammatico generale, il problema che emerge più vistosamente è la difficoltà di accesso al credito per gli operatori del sistema agricolo;
              la possibilità di accedere al credito da parte degli imprenditori agricoli, già molto difficoltoso soprattutto a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi criteri imposti dall'accordo di Basilea li, appare oggi quasi impossibile viste le chiusure che le banche frappongono alle richieste di finanziamenti che provengono dalle aziende che voglio investire o che hanno bisogno di risorse mantenere attivi gli andamenti agrari e le attività commerciali già in essere;
              le imprese agricole, per affrontare in maniera competitiva i processi di globalizzazione dei mercati e di liberalizzazione delle politiche commerciali che sono in atto, hanno sempre più esigenza di investimenti per ammodernare le strutture, adeguare e diversificare i processi produttivi;
              il perdurare dello stato di crisi che sta investendo il settore agricolo in questi ultimi anni ha determinato serie difficoltà finanziarie per le imprese che hanno subito una consistente riduzione del proprio reddito e, conseguentemente, hanno visto ridursi la capacità di effettuare i necessari investimenti;
              i meccanismi restrittivi che contraddistinguono il mercato del credito in Italia creano un'oggettiva e maggiore situazione di svantaggio per le imprese che operano nel settore agricolo rispetto a quelle degli altri comparti produttivi, in quanto sono meno organizzate e caratterizzate da una dimensione economica più ridotta, il che comporta un minor peso contrattuale nei confronti delle banche, con un maggior costo nella provvista del danaro;
              le attuati difficoltà di accesso al credito incidono negativamente sulla stabilità economico-finanziaria e condizionano lo sviluppo dell'intero comparto agricolo;
              è pertanto necessario venire incontro alle imprese agricole, soprattutto a quelle in difficoltà finanziaria. In tal senso andrebbero attivati meccanismi per la concessione di provvidenze per il salvataggio o la ristrutturazione a seconda del caso e nel rispetto delle possibilità allo scopo fornite dalla UE,

impegna il Governo

ad intraprendere concrete iniziative volte a favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole se del caso facendosi promotore presso l'associazione bancaria di misure in grado di far mettere a disposizione delle imprese agricole da parte delle banche, finanziamenti a condizioni vantaggiose in modo da ridurre i costi della provvista del danaro, soprattutto se finalizzati alla ristrutturazione aziendale delle stesse imprese, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.
9/5178/34. Callegari, Rivolta, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede la costituzione dell’«Osservatorio sull'erogazione del credito», presso il Ministero dell'economia e finanze;
              al suddetto organo sarà attribuito il compito di monitorare l'erogazione del credito, le relative condizioni applicate dalle banche e il controllo sulla effettiva applicazione di protocolli ed intese in materia creditizia,

impegna il Governo

a rendere accessibili al pubblico tutte le informazioni e valutazioni dell'Osservatorio, mediante la pubblicazione dell'operato del medesimo su apposito sito internet dedicato.
9/5178/35. D'Amico, Rivolta, Bitonci, Girlanda.


      La Camera,
          premesso che:
              la grave crisi in cui versa il Paese, inaspritasi fino a diventare recessione nel corso del 2012, ha comportato che molte imprese presentino situazioni debitorie, soprattutto le PMI;
              il mancato rispetto degli impegni finanziari assunti dalle Imprese in difficoltà si tramutano in segnalazioni presso la Centrale rischi, gestita dalla Banca d'Italia;
              rate di mutui o prestiti non pagati, assegni non andati a buon fine ovvero cambiali non onorate, hanno reso «cattivi pagatori» molti imprenditori ovvero imprese, travolti dalla crisi economica;
              gli attesi interventi dei Governo sul sistema bancario, affinché si risolva il problema dell'accesso al credito da parte degli operatori economici più deboli, ovvero gli attuali fondi stanziati in favore delle piccole e medie imprese, sono di fatto vanificati dall'esistenza delle segnalazioni presso la Centrale rischi, ovvero presso la Camera di Commercio in caso di mancato assolvimento di cambiali;
              di fatto, nessun istituto di credito accorda un affidamento a società segnalate, seppure la situazione debitoria andrebbe valutata alla luce della grave crisi di liquidità, che caratterizza l'economia italiana degli ultimi tre anni;
              oggi, alla luce della persistente crisi, non si può considerare «cliente non meritevole di credito» una azienda, che non ha onorato puntualmente alcuni debiti contratti;
              in tale contesto ed in attesa di tempi migliori, dovrebbero essere sostenute anche le aziende con situazioni debitorie accettabili;
              gli istituti di credito dovrebbero effettuare una valutazione più dettagliata dell'azienda richiedente maggiore liquidità, soprattutto se la concessione di nuovo credito possa essere risolutiva delle sofferenze, In attesa dei superamento della recessione;
              è interesse del Paese salvaguardare più imprese possibili In questo momento, anche alla luce dei duri sacrifici Imposti a famiglie ed imprese, finalizzati al miglioramento del saldi di finanza pubblica, necessario per riconquistare a livello Internazionale credibilità presso gli investitori Internazionali;
              non si sottovaluti che il costo del denaro in Italia, ivi incluse le commissioni riscosse dagli istituti di credito a carico delle aziende, è sempre stato esoso ed ha contribuito all'indebitamento delle imprese;
              solo di recente è iniziato il processo di valutazione del costo del «credito» e del servizi bancari offerti al fine di ridurli;
              la sopravvivenza delle imprese è determinante anche per la sopravvivenza delle banche,

impegna il Governo

          ad istituire un tavolo di confronto con la Banca d'Italia e l'ABI, per valutare tutti i provvedimenti da adottare per superare la problematica delle segnalazioni nella Centrale rischi a carico di imprenditori singoli e imprese, nella valutazione della concessione di nuovo credito;
          a valutare l'opportunità di evitare il rifiuto di accesso al credito soprattutto nei casi in cui le sofferenze siano limitate, ovvero il nuovo credito concesso sia destinato al ripianamento delle medesime sofferenze, ovvero nel caso in cui il mancato pagamento di titoli di credito sia motivato da contenzioso giudiziale.
9/5178/36. Cavallotto, Rivolta, Gidoni, Bitonci.


      La Camera,

impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di assumere iniziative utili ad istituire un tavolo di confronto con la Banca d'Italia e l'ABI, per valutare tutti i provvedimenti da adottare per superare la problematica delle segnalazioni nella Centrale rischi a carico di imprenditori singoli e imprese, nella valutazione della concessione di nuovo credito;
          a valutare l'opportunità di evitare il rifiuto di accesso al credito soprattutto nei casi in cui le sofferenze siano limitate, ovvero il nuovo credito concesso sia destinato al ripianamento delle medesime sofferenze, ovvero nel caso in cui il mancato pagamento di titoli di credito sia motivato da contenzioso giudiziale.
9/5178/36.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cavallotto, Rivolta, Gidoni, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              è evidente che la ripresa economica sia a livello nazionale che a livello europeo non può prescindere dall'intervento del sistema bancario a sostegno delle aziende;
              sono già in corso tavoli di confronto fra il Ministro dello sviluppo economico, la Banca d'Italia e l'ACI e altre organizzazioni rappresentative del sistema produttivo per stipulare accordi risolutivi della la questione del «credit crunch»;
              si rileva che, qualora si pervenga alla destinazione di Fondi per le imprese, lo sforzo potrebbe essere non produttivo di effetti benefici soprattutto per le PMI, a causa della persistenza di rigidi criteri nelle procedure degli affidamenti;
              ci si riferisce ai vincoli derivanti dagli accordi di Basilea 2, che da cui scaturiscono una serie di aspetti critici quale in particolare la penalizzazione del finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI) indotto dal sistema dei rating interni;
              di fatto, il problema della prociclicità finanziaria (nei periodi di rallentamento economico, l'Accordo avrebbe l'effetto di indurre le banche a ridurre gli impieghi, causa il crescere del rischio, con la potenziale conseguenza di inasprire la crisi stessa) si sta manifestando in questa fase di grave recessione in tutti i suoi aspetti drammatici;
              a ciò si aggiunga che rigidi criteri di rating si sommano al proliferarsi delle situazioni debitorie causate dalla mancanza di liquidità e che danno seguito alle segnalazioni in Centrali Rischi, altro ostacolo alla possibilità per le aziende in difficoltà momentanea di poter beneficiare degli strumenti che il Governo, con le parti in causa, intendono adottare,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per sottoporre agli organi europei la necessità di ridurre la rigidità dei criteri imposti alle banche, affinché le medesime possano a loro volta adottare criteri più flessibili nella valutazione delle imprese finalizzata alla concessione di linee di credito.
9/5178/37. Buonanno, Rivolta, Bitonci.


      La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative per sottoporre agli organi europei la necessità di ridurre la rigidità dei criteri imposti alle banche, affinché le medesime possano a loro volta adottare criteri più flessibili nella valutazione delle imprese finalizzata alla concessione di linee di credito.
9/5178/37.    (Testo modificato nel corso della seduta) Buonanno, Rivolta, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              preso atto dell'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze dell'Osservatorio sull'erogazione del credito;
              considerato che tale osservatorio ha la funzione di monitorare l'andamento dei finanziamenti erogati e delle relative condizioni dal settore bancario e finanziario alla propria clientela, elaborare le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizzare l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito; formulare eventuali proposte in un «Dossier sul credito» che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati; promuovere la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali;
              considerato che esistono già gli speciali Osservatori anti crisi introdotti dall'articolo 12, comma 6 del decreto-legge n.  185 del 2008; tali organismi territoriali, grazie alla sinergia tra Prefetture, Direzioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentanti dell'Abi e Camere di Commercio, sicuramente possono essere gli organismi più idonei per monitorare a livello territoriale l'erogazione del credito,

impegna il Governo

a valorizzare gli speciali Osservatori anti crisi, introdotti con il decreto-legge n.  185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  2 del 2009, che possono sicuramente fungere da ente di monitoraggio delle realtà locali e possono ben integrarsi con l'Osservatorio sull'erogazione del credito.
9/5178/38. Simonetti, Rivolta, Bitonci.


      La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di valorizzare gli speciali Osservatori anti crisi, introdotti con il decreto-legge n.  185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  2 del 2009, che possono sicuramente fungere da ente di monitoraggio delle realtà locali e possono ben integrarsi con l'Osservatorio sull'erogazione del credito.
9/5178/38.    (Testo modificato nel corso della seduta) Simonetti, Rivolta, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              esaminato il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera a) e dei commi da 1-bis a 1-quater;
              considerato che le disposizioni riguardano le clausole che prevedono remunerazioni a favore delle banche per la concessione di linee di credito;
              ritenuto necessario che, soprattutto in questa fase economica, i clienti delle banche e degli istituti finanziari siano tutelati al massimo;
              rilevato che troppo spesso i contratti prevedono «clausole capestro» o la possibilità che le banche modifichino unilateralmente le condizioni contrattuali, senza che il cliente abbia la possibilità di prenderne visione e di non accettarle se a lui sfavorevoli,

impegna il Governo

ad attivarsi presso Banca d'Italia affinché introduca per le banche l'obbligo, pena nullità del contratto, di far approvare esplicitamente e singolarmente ai clienti le variazioni delle condizioni dei contratti di affidamento bancario, in modo che nulla possa essere nascosto al cliente, il quale deve essere pienamente consapevole delle modifiche apportate dalla banche.
9/5178/39. Comaroli, Rivolta, Stefani, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              esaminato il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera a) e dei commi da 1-bis a 1-quater;
              considerato che le disposizioni riguardano le clausole che prevedono remunerazioni a favore delle banche per la concessione di linee di credito;
              ritenuto necessario che, soprattutto in questa fase economica, i clienti delle banche e degli istituti finanziari siano tutelati al massimo;
              rilevato che troppo spesso i contratti prevedono «clausole capestro» o la possibilità che le banche modifichino unilateralmente le condizioni contrattuali, senza che il cliente abbia la possibilità di prenderne visione e di non accettarle se a lui sfavorevoli,

impegna il Governo

ad assumere iniziative finalizzate a far approvare esplicitamente e singolarmente ai clienti le variazioni delle condizioni dei contratti di affidamento bancario, in modo che nulla possa essere nascosto al cliente, il quale deve essere pienamente consapevole delle modifiche apportate dalla banche.
9/5178/39.    (Testo modificato nel corso della seduta) Comaroli, Rivolta, Stefani, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              esaminato il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera a) e dei commi da 1-bis a 1-quater;
              considerato che le disposizioni riguardano le clausole che prevedono remunerazioni a favore delle banche per la concessione di linee di credito;
              tenuto conto che le conseguenze della drammatica crisi economica, insieme con i vincoli europei che allungano all'inverosimile i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni portano tra l'altro, ad un irrigidimento degli istituti bancari con ampliamento delle richieste di garanzie al fine del mantenimento delle linee di credito in essere e ad uno sforamento dei limiti di fido sempre più frequenti, fino alla inevitabile sospensione (dapprima temporanea e poi cronica) dei pagamenti dei tributi, dei contributi, delle ritenute e dell'imposta sul valore aggiunto;
              ritenuto necessario ridare speranza agli imprenditori colpiti dalla crisi che non riescono a far fronte ai debiti tributari, introducendo una sorta di moratoria per i debiti tributari, analogamente a quanto fatto giustamente per i debiti delle piccole e medie imprese; ovviamente non una moratoria generalizzata, ma una moratoria che vada ad alleggerire, per almeno un anno, solo le posizioni più a rischio, tenendo conto delle imprese che effettivamente ed oggettivamente sono state travolte dalla crisi e che non sono più in grado di far fronte ai propri debiti; si ritiene che sia possibile mettere in campo una verifica da parte di Equitalia S.p.A. e delle aziende del gruppo su tutto il territorio nazionale e proporre al Governo una mappatura delle situazioni più gravi, meritevoli di attenzione;
              considerato, che, soprattutto in questa fase economica, i clienti delle banche e degli istituti finanziari debbano essere tutelati al massimo,

impegna il Governo

a valutare, al fine di agevolare il pagamento dei debiti tributari delle imprese in crisi, considerando anche la difficoltà da parte delle imprese stesse a riscuotere i crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, l'introduzione di una moratoria dei debiti tributari per le imprese più in difficoltà, senza ulteriori aggravi per sanzioni ed interessi di mora, per un periodo di almeno 360 giorni.
9/5178/40. Fugatti, Grimoldi, Rivolta, Stefani, Follegot, Rainieri, Martini, Bitonci, Cicu, Nizzi.


      La Camera,

impegna il Governo

a valutare, al fine di agevolare il pagamento dei debiti tributari delle imprese in crisi, considerando anche la difficoltà da parte delle imprese stesse a riscuotere i crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, l'introduzione di una moratoria dei debiti tributari per le imprese più in difficoltà, senza ulteriori aggravi per sanzioni ed interessi di mora, per un periodo di 360 giorni.
9/5178/40.    (Testo modificato nel corso della seduta) Fugatti, Grimoldi, Rivolta, Stefani, Follegot, Rainieri, Martini, Cicu, Bitonci, Nizzi.


      La Camera,
          premesso che:
              preso atto dell'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze dell'Osservatorio sull'erogazione del credito;
              considerato che tale Osservatorio ha la funzione di monitorare l'andamento dei finanziamenti erogati e delle relative condizioni dal settore bancario e finanziario alla propria clientela, elaborare le segnalazioni e le Informazioni ricevute, analizzare l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito; formulare eventuali proposte in un «Dossier sul credito» che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati; promuovere la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali;
              considerato che l'applicazione dei nuovi requisiti patrimoniali imposti dalle autorità bancarie europee ai nostri istituti di credito rende sempre più difficile l'erogazione di liquidità alle imprese e alle famiglie, ostacolando la crescita dell'economia reale,

impegna il Governo

a far sì che l'Osservatorio provveda all'elaborazione e all'attribuzione di un «rating di liquidità» per ciascun istituto di credito o intermediario finanziario operante sul territorio nazionale, secondo criteri e modalità da definirsi.
9/5178/41. Fava, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              esaminato il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera a) e dei commi da 1-bis a 1-quater;
              considerato che le disposizioni riguardano le clausole che prevedono remunerazioni a favore delle banche per la concessione di linee di credito;
              considerato che l'articolo 117-bis del TUB prevede che nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, relativamente ai contratti di apertura di credito e di conto corrente è prevista l'applicazione di una «commissione di istruttoria veloce», determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi;
              preso atto che il comma 1-ter, dell'articolo 1 del presente decreto dispone che tale commissione non si applichi alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi;
              ritenuto importante in questa fase economica andare a sgravare dei costi bancari anche i professionisti, gli artigiani ed i commercianti, già colpiti pesantemente dagli effetti della crisi,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la commissione di istruttoria veloce non sia applicata, con i limiti di cui al comma 1-ter dell'articolo 1 del presente decreto, nemmeno ai professionisti, commercianti ed artigiani.
9/5178/42. Consiglio, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              esaminato il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera a) e dei commi da 1-bis a 1-quater;
              considerato che le disposizioni riguardano le clausole che prevedono remunerazioni a favore delle banche per la concessione di linee di credito;
              considerato che l'articolo 117-bis del TUB prevede che nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, relativamente ai contratti di apertura di credito e di conto corrente è prevista l'applicazione di una «commissione di istruttoria veloce», determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi;
              preso atto che il comma 1-ter, dell'articolo 1 del presente decreto dispone che tale commissione non si applichi alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi;
              ritenuto importante in questa fase economica andare a sgravare dei costi bancari anche i professionisti, gli artigiani ed i commercianti, già colpiti pesantemente dagli effetti della crisi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la commissione di istruttoria veloce non sia applicata, con i limiti di cui al comma 1-ter dell'articolo 1 del presente decreto, nemmeno ai professionisti, commercianti ed artigiani.
9/5178/42.    (Testo modificato nel corso della seduta) Consiglio, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              esaminato il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera a) e dei commi da 1-bis a 1-quater;
              considerato che le disposizioni riguardano le clausole che prevedono remunerazioni a favore delle banche per la concessione di linee di credito;
              considerato che l'articolo 117-bis del TUB prevede che nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, relativamente ai contratti di apertura di credito e di Conto corrente è prevista l'applicazione di una «commissione di istruttoria veloce», determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi;
              preso atto che il comma 1-ter del presente decreto dispone che tale commissione non si applichi alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di Sette giorni consecutivi;
              ritenuto importante in questa fase economica sgravare le famiglie dei pesanti costi degli sconfinamenti,

impegna il Governo

a valutare attentamente gli effetti della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sulle famiglie, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'innalzamento del limite di 500 euro al di sotto del quale non si applica la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del TUB.
9/5178/43. Crosio, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              il differimento dell'esigibilità dell'IVA è previsto dall'articolo 6, quinto comma, del D.P.R, 26 ottobre 1972, n.  633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), ma limitatamente alle operazioni effettuate nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi in genere natura pubblica, tra i quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le unità sanitarie locali, le camere di commercio, eccetera;
              l'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n.  185 (decreto collegato alla finanziaria c.d. «anticrisi)», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, ha esteso la possibilità di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l'imposta sul valore aggiunto diventa esigibile al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo anche alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, operazioni effettuate da parte di soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 200.000;
              il differimento dell'esigibilità dell'IVA comporta che il debito d'imposta verso l'erario a carico del cedente o prestatore (e, correlativamente, il diritto alla detrazione spettante al relativo cessionario o committente) sorge, in ogni caso, al momento del pagamento dei corrispettivi;
              dall'entrata in vigore del decreto-legge n.  185 del 2008, sono trascorsi 40 mesi e le ipotesi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga in un momento successivo a quello dell'effettuazione delle operazioni sono sempre più diffuse;
              si crea una forte sperequazione tra il cedente/prestatore, soggetto che effettua l'operazione e che emette la fattura e quindi soggetto passivo ai fini Iva, ed il cessionario/committente che riceve la fattura e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, porta l'Iva stessa in detrazione;
              nel caso di ritardato o addirittura mancato pagamento dei corrispettivi, il soggetto che ha venduto le merci/prodotti o che ha effettuato la prestazione di servizi, non solo non è stato remunerato per l'attività svolta ma risulta addirittura debitore verso l'Erario per l'Iva esposta in fattura, al contrario il soggetto che riceve le merci/prodotti o che usufruisce dei servizi, non Solo non adempie puntualmente allo proprie obbligazioni, non effettuando il pagamento dovuto alle scadenze pattuite, ma risulta addirittura a credito verso l'Erario per l'Iva esposta nella fattura ricevuta;
              il problema del ritardo nei pagamenti dalle PA sta portando sul lastrico tante, troppe PMI e se lo Stato pretende un pagamento puntuale delle tasse, allo stesso modo dove pagare puntualmente i servizi e i prodotti acquistati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un'integrazione all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, stabilendo che, nel caso di insoluto protratto oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine contrattualmente previsto tra le parti, il soggetto passivo iva ha la facoltà di non considerare e debito l'imposta relativa alle fatture insolute, oppure, nel caso sia stata già versata l'iva, di portare in detrazione l'imposta nella prima liquidazione periodica utile. Nel caso il soggetto si avvalga di tale facoltà, deve comunicarlo sia all'Agenzia delle entrate, sia al cessionario/committente, il quale, una volta ricevuta la comunicazione, ha l'obbligo di non esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta e, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'erario dell'importo effettivamente portato in detrazione alla prima liquidazione periodica utile. A prevedere che l'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, debba entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina in oggetto, stabilire le modalità con cui effettuare le comunicazioni da parte del soggetto passivo.
9/5178/44. Caparini, Bitonci.


      La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative anche con riferimento alla delega fiscale in esame, finalizzate ad affrontare il tema del versamento dell'IVA a fronte di fatture insolute.
9/5178/44.    (Testo modificato nel corso della seduta) Caparini, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              valutato che la difficile situazione economica alla quale sono sottoposti oggi giorno gli enti locali italiani è dovuta principalmente alla complessa situazione relativa al rispetta dei Vincoli imposti dal Patto di stabilità interno (PSI), sia per la oggettiva complessità economico-finanziarie, sia per il fatto che la modalità con la quale si chiede agli enti periferici di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica crea evidenti difficoltà alle amministrazioni pubbliche incapaci di pianificare per tempo e in modo corretto le realizzazione delle opere pubbliche;
              considerato che la difficoltà delle amministrazioni locali, e dei comuni in particolar modo, nel rispettare i vincoli del PSI, impedisce agli enti di poter investire adeguate risorse per la realizzazione di nuove opere rallentando così il pagamento degli enti medesimi verso le aziende che hanno già realizzato le opere;
              valutato come la maggior parte della spesa pubblica italiana, principale causa del continuo aumento del debito pubblico italiano, sia da riferirsi quasi esclusivamente alle amministrazioni centrali le quali, anche nel periodo di crisi economica, hanno rimodulato le proprie voci di spesa in misura inferiore rispetta agli stessi enti periferici;
              stabilito come, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, recante «Disposizioni urgenti per a concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», all'articolo 35, sono previste disposizioni in materia di tesoreria unica che prevedono la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del regime di tesoreria mista introdotto con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  279 e l'applicazione del regime precedente di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n.  720;
              preso atto che il regime di tesoreria mista ha rappresentato negli anni in cui è stato in vigore uno dei principali punti per la realizzazione di una maggiore autonomia finanziaria per le amministrazioni locali, in ragione del fatto che in tale regime gli enti locali potevano realizzare sulle proprie disponibilità presso il proprio tesoriere interessi più elevati di quelli altresì riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle giacenze depositate presso i conti fruttiferi,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'applicazione delle disposizioni derivanti dalla normativa in materia di tesoreria unica solo per l'esercizio 2012, prevedendo così come a partire dal 2013 gli enti locali decidano autonomamente il proprio tesoriere comunale.
9/5178/45. Bonino, Laura Molteni, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              crisi economica internazionale, manifestatasi negli ultimi anni in tutti Paesi d'Europa, ha avuto gravi ripercussioni sull'intero sistema economico nazionale italiano, colpendo tutti i settori economici, dal commercio all'artigianato, dal settore metalmeccanico a quello degli autotrasporti e che da mesi manifestano ormai segnali evidenti di diminuzione del volume di fatturato con conseguente diminuzione del livelli occupazionali;
              le ultime stime del Fondo Monetario internazionale (FMI) prevedono un peggioramento delle prospettive di crescita del prodotto interno lordo (Pil) in Europa pari allo 0,5 per cento nel 2012, con una revisione al ribasso di 1,6 punti percentuali, e con una ripresa della crescita a partire dal solo 2013. con valori tuttavia marginali e stimati nell'ordine dello 0,8 per cento annuo;
              la difficile situazione della Grecia, acuita anche dalla difficoltà evidenziata da altri paesi europei e dal continuo declassamento ad opera delle agenzie di rating, evidenzia la chiara debolezza della governance europea e la sua incapacità nell'adottare strumenti finalizzati ad evitare l'inasprirsi del divario dei differenziali di spread fra i Paesi europei ed evidenzia altresì la inadeguatezza del sistema nel difendere l'economia europea dalle conseguenze della crisi finanziaria proveniente dagli Stati Uniti, comprovando così una lentezza e una strategia economica non adeguata al mutato assetto del mercato finanziario ed economico internazionale;
              la possibilità che la Grecia compia un default «disordinato» è una eventualità sempre più concreta e che alimenta, a sua volta, il rischio di pericoloso contagio verso gli altri paesi europei in difficoltà e le cui conseguenze sarebbero difficilmente preventivabili;
              nei mesi appena trascorsi, la Federal Reserve ha completato il secondo «quantitative easing» mentre la BCE ha definito l'operazione di finanziamento a lungo termine, fornendo più di mille miliardi di euro di finanziamento a basso costo per tre anni alle banche della zona euro, di cui circa 250 miliardi di euro per le sole banche italiane le quali hanno poi investito tale ammontare principalmente nell'acquisto di titoli di stato;
          tra i mesi di febbraio e 4 marzo 2012, il credito alle imprese e alle famiglie in Italia è ulteriormente diminuito, così che mentre gli istituti di credito hanno potuto godere di una iniezione di liquidità, l'economia reale, composta dalle micro-imprese e dai risparmiatori privati, è rimasta esclusa da tali benefìci,

impegna il Governo

a promuovere iniziative presso le opportune sedi affinché la BCE e gli istituti di credito italiani che hanno goduto dell'operazione di rifinanziamento da parte della medesima BCE concedano iniezioni di liquidità anche alle PMI italiane.
9/5178/46. Maggioni, Stefani, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              la crisi economica internazionale, manifestatasi negli ultimi anni in tutti Paesi d'Europa, ha avuto gravi ripercussioni sull'intero sistema economico nazionale italiano, colpendo tutti i settori economici, dal commercio all'artigianato, dal settore metalmeccanico a quello degli autotrasporti e che da mesi manifestano ormai segnali evidenti di diminuzione del volume di fatturato con conseguente diminuzione dei livelli occupazionali;
              le ultime stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI) prevedono un peggioramento delle prospettive di crescita del prodotto interno lordo (Pil) in Europa pari allo 0,5 per cento nel 2012, con una revisione al ribasso di 1,6 punti percentuali, e con una ripresa della crescita a partire dal solo 2013, con valori tuttavia marginali e stimati nell'ordine dello 0,8 per cento annuo;
              tra i mesi di febbraio e marzo 2012, il credito alle imprese e alle famiglie, in Italia, è ulteriormente diminuito, così che mentre gli istituti di credito hanno potuto godere di una iniezione di liquidità, l'economia reale, composta dalle micro imprese e dai risparmiatori privati, è rimasta esclusa da tale iniezione;
              il Consiglio Europeo prima, e l'Ecofin successivamente, hanno ingiunto alle banche europee vincoli patrimoniali senza precedenti attraverso la raccomandazione Eba/REC/2011/1 dell'Autorità bancaria Europea (EBA) e che richiede agli istituti di credito, in virtù della crisi del debito sovrano, di aumentare il livello di capitalizzazione delle banche medesime attraverso la costituzione di un buffer di capitale eccezionale e temporaneo a copertura della loro esposizione sui titoli di Stato, e portando il Core Tier 1, ovvero la componente più liquida del proprio capitale, sotto la soglia minima del 9 per cento, vincoli questi estremamente rigidi soprattutto per gli istituti di credito italiani,

impegna il Governo

a promuovere iniziative presso le opportune sedi affinché l'esercizio di ricapitalizzazione di EBA non determini, soprattutto in Italia, una ulteriore restrizione alla contrazione del credito.
9/5178/47. Montagnoli, Bitonci.


      La Camera,
          valutato che la difficile situazione economica con la quale devono confrontarsi oggi gli enti locali italiani è dovuta soprattutto alla complessa situazione relativa al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, sia per la oggettiva complessità economico-finanziaria, sia per il fatto che la modalità con la quale si chiede agli enti periferici di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, crea notevoli difficoltà alle amministrazioni pubbliche, incapaci di pianificare per tempo e in modo corretto la realizzazione delle opere pubbliche necessarie al territorio;
          considerato che la difficoltà delle amministrazioni stesse nel rispettare i vincoli del Patto, oltre ad impedire agli enti di poter investire adeguate risorse per la realizzazione di nuove opere, rallenta in maniera vistosa, altresì, il pagamento da parte degli enti stessi verso le aziende che hanno già realizzato le stesse opere;
          valutato come secondo le stime di alcuni analisti economici, il pagamento da parte della PA delle forniture in un tempo non superiore determinerebbe positivi benefìci, con un saldo positivo del PIL stimato in 0,33 per cento, pari ad alcuni miliardi di euro, e che tale cifra rappresenta non solo un indubbio vantaggio dal punto di vista di maggiore redditività, ma anche un effetto virtuoso per un Paese oggi in forte recessione;
          l'Unione europea richiede da tempo all'Italia risposte e tempi certi per l'adozione della direttiva Ue sui pagamenti tra imprese e tra imprese e PA (2011/7/UE),

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche alla luce della vigente legislazione europea in materia, per ridurre rapidamente i tempi di pagamento della pubblica amministrazione nei confronti dei propri creditori.
9/5178/48. Munerato, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              la Banca centrale europea con le aste del 21 dicembre 2011 e del 29 febbraio 2012 ha effettuato un enorme prestito alle banche dell'area euro, della durata di tre anni al tasso di interesse dell'1 per cento, di cui hanno usufruito anche istituti italiani per 139 miliardi di euro;
              la Banca centrale europea ha dichiarato che obiettivo del maxi prestito era limitare la restrizione del credito e attenuare l'impatto della crisi del debito sull'economia reale, facendo affluire i crediti alle famiglie e alle imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie;
              l'immissione di tale massa di liquidità nel sistema bancario italiano non sembra aver pienamente dispiegato i suoi effetti sul sistema produttivo;
              l'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame, disciplina la costituzione e l'attività dell'Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti;
              al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e di favorirne l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, sarebbe tuttavia indispensabile garantire da subito maggiore trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio prevedendo:
              è necessaria l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n.  287, nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni ostative imposte a prescindere dall'esame di merito relativo alla situazione patrimoniale e all'effettiva produttività delle medesime;
              è necessario prevedere l'obbligo per gli istituti di credito di trasmettere ogni tre mesi all'Osservatorio un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa, anche ai fini della pubblicazione telematica,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rafforzare le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Osservatorio sull'erogazione del credito secondo le linee esposte in premessa, e ad attivarsi, per quanto di sua competenza, affinché le banche impieghino una parte consistente della liquidità fornita dalla BCE per l'erogazione di prestiti alle piccole e medie imprese.
9/5178/49. Lulli, Fluvi.


      La Camera,
          premesso che:
              la crisi economica internazionale, manifestatasi negli ultimi anni in tutti Paesi d'Europa, ha avuto gravi ripercussioni sull'intero sistema economico nazionale italiano, colpendo tutti i settori economici, dal commercio all'artigianato, dal settore metalmeccanico a quello degli autotrasporti, i quali da mesi manifestano ormai segnali evidenti di diminuzione del volume di fatturato con conseguente diminuzione dei livelli occupazionali;
              le ultime stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI) prevedono un peggioramento delle prospettive di crescita del prodotto interno lordo (Pil) in Europa pari allo 0,5 per cento nel 2012, con una revisione al ribasso di 1,6 punti percentuali, e con una ripresa della crescita a partire dal solo 2013, con valori tuttavia marginali e stimati nell'ordine dello 0,8 per cento annuo;
              tra i mesi di febbraio e marzo 2012, il credito alle imprese e alle famiglie, in Italia, è ulteriormente diminuito, così che mentre gli istituti di credito hanno potuto godere di una iniezione di liquidità, l'economia reale, composta dalle micro-imprese e dai risparmiatori privati, è rimasta esclusa da tale iniezione;
              in queste ultime settimane, organi di stampa nazionali riportano la notizia secondo cui il Governo starebbe valutando l'opportunità di definire gli opportuni provvedimenti in materia di certificazione dei credito con la PA ai fini di compensazione di debiti iscritti a ruolo, già prevista peraltro da un provvedimento del precedente Governo (decreto-legge n.  78 del 2010), e in virtù della quale le imprese potrebbero usare tale certificazione per scontare pro solvendo il loro credito vantato direttamente in banca, rappresenterebbe senza dubbio un importante aiuto a tutte le aziende italiane,

impegna il Governo

ad accelerare l'emanazione degli opportuni provvedimenti per consentire la piena esecutività della certificazione dei crediti con la PA e la compensazione con somme iscritte a ruolo.
9/5178/50. Pini, Bitonci.


      La Camera,
          valutato che la difficile situazione economica con la quale devono confrontarsi oggi in Italia gli enti locali è dovuta soprattutto alla complessa situazione relativa al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, sia per la oggettiva complessità economico-finanziaria, sia per il fatto che la modalità con la quale si chiede agli enti periferici di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblicai crea notevoli difficoltà alle amministrazioni pubbliche, incapaci di pianificare per tempo e in modo corretto la realizzazione delle opere pubbliche necessarie al territorio;
          considerato che la difficoltà delle amministrazioni stesse nel rispettare i vincoli del Patto, oltre ad impedire agli enti di poter investire adeguate risorse per la realizzazione di nuove opere, rallenta anche in maniera vistosa il pagamento da parte degli enti stessi verso le aziende che hanno già realizzato le stesse opere;
          valutato come secondo alcune analisi, nel 2011 gli enti locali avrebbero richiesto alle singole Regioni maggiori autorizzazioni di spesa per investimenti in conto capitale per un importo pari a 3,4 miliardi di euro e che le stesse Regioni, attraverso l'utilizzo del Patto regionale orizzontale o verticale, avrebbero sbloccato 1,2 miliardi di euro;
          stimato come una rivisitazione dei vincoli oggi imposti dal Patto di stabilità interno permetterebbe agli enti locali di poter pagare i propri fornitori nei modi e nei tempi concordati, e alle stesse imprese creditrici di accendere nuovi mutui o forme di finanziamento presso gli istituti di credito, immettendo così nel circolo nuove risorse finanziarie,

impegna il Governo

a rivedere i vincoli del Patto di stabilità interno per gli enti locali, rimodulando le restrizioni ora vigenti e permettendo agli enti locali di poter assolvere i propri debiti con le aziende fornitrici.
9/5178/51. Polledri, Bitonci.


      La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere i vincoli del Patto di stabilità interno per gli enti locali, rimodulando le restrizioni ora vigenti e permettendo agli enti locali di potere procedere al giusto pagamento dei propri debiti con le aziende fornitrici, a rilanciare lo strumento del Fondo di garanzia costituito dalle risorse rimaste inutilizzate al fine di fornire il necessario sostegno alle imprese che versino in condizione di obiettiva criticità a causa delle pendenze nei confronti degli enti di riscossione dello Stato e/o che si trovino in situazione creditoria nei confronti della pubblica amministrazione, fatti salvi i vincoli della finanza pubblica e del Patto di stabilità nazionale.
9/5178/51.    (Testo modificato nel corso della seduta) Polledri, Bitonci.


      La Camera,
          stimato come le aziende italiane continuano a risentire pesantemente degli effetti della terribile crisi economica che ha colpito in questi anni l'economia mondiale;
          considerato come la difficoltà nell'accedere al credito da parte delle piccole e medie imprese rappresenta senza dubbio un freno allo sviluppo ed agli investimenti, e che già nel febbraio del 2011 l'ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese avevano stipulato un accordo per facilitare l'accesso al credito delle imprese,

impegna il Governo

a promuovere opportune iniziative per favorire ulteriori accordi tra le associazioni rappresentative delle piccole e medie imprese italiane ed ABI allo scopo di agevolare l'accesso al credito da parte di queste ultime.
9/5178/52. Alessandri, Bitonci.


      La Camera,
          valutato come il ritardo nei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche alle imprese fornitrici di beni e servizi nei termini previsti comporta pesanti ricadute sull'operatività e sulle prospettive di sviluppo delle imprese fornitrici;
          stimato come queste ultime sono spesso costrette, in ragione del ritardato pagamento, ad indebitarsi ovvero a rinunciare alla realizzazione di investimenti per far fronte alla carenza di liquidità, e che tale fenomeno si è ulteriormente aggravato a causa della attuale crisi finanziaria,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire alla Cassa depositi e prestiti operazioni di cessione dei crediti scaduti o esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi, con costi ed oneri finanziari a carico delle amministrazioni debitrici.
9/5178/53. Rivolta, Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              la Camera di Commercio italo-libica ha quantificato in 600 milioni di euro circa i crediti insoluti dei pagamenti alle 90 imprese italiane che operavano il Libia prima della caduta del regime di Gheddafi, ai quali vanno aggiunti altri 600 milioni di euro circa stimati per i crediti insoluti dei pagamenti alle imprese italiane operanti nel paese negli anni precedenti, riconducibili al periodo dell'embargo;
              le imprese italiane sono in attesa della liquidazione dei crediti maturati, e questo ritardo creditizio è motivo di difficoltà di liquidità per molte di queste aziende, spesso medio o piccole, che, strette tra il puntuale versamento delle imposte e le pressioni per il pagamento dei debiti commerciali e bancari, falliscono o comunque si riducono in una condizione di impossibilità a riprendere le attività e si avviano al fallimento;
              le banche italiane chiedono alle imprese la restituzione dei prestiti concessi per gli investimenti in Libia, ma queste in assenza dell'incasso dei crediti vantati nel paese nordafricano sono impossibilitate a evadere la richiesta;
              stante le attuali condizioni politiche, istituzionali e della struttura amministrative della Libia è realistico ritenere che le tempistiche per il recupero di detti crediti non saranno brevi, nonostante la vicenda sia stata trattata in più circostanze tra i governi;
              lo scorso 16 dicembre il Governo ha accolto un ordine del giorno (9/4829-A/194) che lo impegnava a valutare l'opportunità di concedere indennizzi o anticipi sui crediti maturati in Libia, per la quota non riconosciuta da coperture assicurative,

impegna il Governo

ad assumere come prioritario il problema, convocando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di lavoro con imprese, banche creditrici, ministeri coinvolti al fine di valutare le possibili soluzioni diplomatiche e nel contempo finanziarie, anche creando un sistema di garanzie pubbliche per quei crediti vantati e accertati dalla controparte prima della caduta del regime e non ancora incassati.
9/5178/54. Rosato.


INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative volte a garantire l'omogeneità sul territorio nazionale della disciplina relativa ai bandi per il conferimento di sedi farmaceutiche, con particolare riferimento ai titoli rilevanti ai fini della definizione del punteggio – 2-01460

A)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
          nell'ultimo bando della regione siciliana, riferito al «concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Palermo» e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia, serie speciale concorsi n.  8 del 28 luglio 2000, all'articolo 5, fra i titoli di studio e di carriera, si fa riferimento per l'attività svolta presso la facoltà di farmacia soltanto alla circostanza che sia stata «prestata come professore universitario associato»;
          in tal modo non si è ottemperato alla normativa nazionale ed, in particolare, all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n.  298, che prevede, fra i titoli da prendere in considerazione, anche il conseguimento di borse di studio e di ricerca erogate ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382, o dell'articolo 8 della legge 30 settembre 1989, n.  398;
          in concreto il titolo di ricercatore universitario viene escluso dalla valutazione;
          al contrario, nelle altre regioni i pubblici concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione fanno sempre riferimento esplicito, ai fini dell'attribuzione del punteggio, al predetto decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n.  298. Si cita, a titolo di esempio, la delibera della giunta regionale della Puglia 3 febbraio 2009, n.  61, e la delibera della giunta regionale della Lombardia del 13 novembre 2000, n.  28303  –:
          in che modo il Ministro interpellato intenda operare, nell'ambito dei propri poteri, affinché, per i prossimi nuovi concorsi per l'assegnazione di farmacie, possa giungersi ad una omogeneità della disciplina coerente con la vigente normativa statale, al fine di non precludere a chi ne ha titolo e, quindi, anche ai ricercatori universitari, l'assegnazione dell'esercizio di una nuova farmacia, questo anche al fine di evitare un probabile forte contenzioso.
(2-01460) «La Loggia, Corsaro, Bertolini, Palumbo, Misuraca, Bernardo, Bernini Bovicelli, Berruti, Calderisi, Cazzola, Ceccacci Rubino, Contento, D'Alessandro, De Girolamo, Di Centa, Di Virgilio, Dima, Renato Farina, Giro, Iannarilli, Laffranco, Lorenzin, Malgieri, Marsilio, Meloni, Mussolini, Palmieri, Antonio Pepe, Pescante, Pili, Rosso, Saltamartini, Santelli, Scapagnini, Scilipoti, Stracquadanio, Valducci, Ventucci, Verdini, Vessa».


Iniziative di vigilanza e controllo nei confronti delle fondazioni qualificate come Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, con particolare riferimento alle fondazioni San Raffaele del Monte Tabor e Salvatore Maugeri – 2-01457

B)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
          recenti avvenimenti di cronaca hanno coinvolto due fondazioni private operanti nel campo della sanità in Lombardia;
          tali fondazioni sono qualificate come Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) e sono, quindi, enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che svolgono la loro attività a livello sovraregionale;
          ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.  361, «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto», le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture;
          ai sensi del decreto legislativo n.  288 del 2003, «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico», a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n.  3, la vigilanza sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico spetta al Ministero della salute, mentre alla regione competono le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e ricerca, nonché i controlli sulla qualità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate pubbliche e private;
          tali fondazioni qualificate come Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico private sono destinatarie di ingenti erogazioni di fondi pubblici destinati alle loro finalità istituzionali  –:
          se siano state intraprese dalle autorità statali competenti iniziative di vigilanza e controllo nei confronti delle fondazioni qualificate come Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico private;
          se tali iniziative siano state intraprese, e con quali esiti, nei confronti delle Fondazioni qualificate come Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico private San Raffaele del Monte Tabor e Salvatore Maugeri;
          se il Governo intenda verificare e rendere note le motivazioni di eventuali mancati controlli e quali iniziative di competenza si intendano intraprendere per il prossimo futuro.
(2-01457) «Renato Farina, Ciccioli, Corsaro, Crolla, Romele, Garagnani, Abelli, Pelino, Nastri, Lorenzin, Gottardo, Di Centa, De Corato, Laffranco, Scapagnini, Toccafondi, Roccella, Rosso, Stracquadanio, Abrignani, Porcu, Barba, Savino, Lupi, Galati, Baccini, Nizzi, Vignali, Cazzola, Palmieri, Gelmini, Mistrello Destro, Gregorio Fontana, Bertolini, Saltamartini, Torrisi, Vitali, Fitto, Beccalossi, Centemero, Dima, Valducci, Vella, Frassinetti, Di Caterina, Gioacchino Alfano, Giro, Papa, Nola, Bernardo, Delfino, Corsini».


Misure per garantire un'adeguata assistenza ai malati di atrofia muscolare spinale – 2-01484

C)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
          l'atrofia muscolare spinale o sma, acronimo dei termini inglesi spinalmuscularatrophy, indica un gruppo di malattie neuromuscolari ereditarie. Tutte queste forme della malattia colpiscono particolari cellule nervose chiamate motoneuroni, destinate al controllo dei movimenti dei muscoli volontari. L'atrofia muscolare spinale causa la degenerazione dei motoneuroni alla base del cervello e lungo il midollo spinale, impedendo il corretto trasferimento degli impulsi elettrici e chimici ai muscoli, necessario per il normale funzionamento degli stessi, e pregiudicando l'espletamento di attività, quali andare carponi («gattonare»), camminare, controllare il collo e la testa e deglutire;
          le principali forme di atrofia muscolare spinale sono tre: malattia di Werdnig- Hoffhmann (sma I), sma intermedia (sma II), sma lieve, o malattia di Kugelberg-Welander (sma III). Esse differiscono tra di loro essenzialmente per l'età d'insorgenza dei primi sintomi e per la severità della progressione;
          l'atrofia muscolare spinale è la causa principale di morte infantile e affligge da 1 su 6.000 a 1 su 10.000 nati vivi. La sua forma più severa causa molto spesso la morte nei primi due anni di vita. Circa un individuo su 40 è portatore sano;
          l'atrofia muscolare spinale è una delle malattie più invalidanti che esistano. Una persona affetta da atrofia muscolare spinale smetterà di camminare, di muovere le braccia, perderà l'uso di tutti i muscoli volontari. Spesso vengono coinvolti anche i muscoli respiratori e quelli per la masticazione e la deglutizione. Una persona affetta da atrofia muscolare spinale nel corso della propria vita perde tutte le abilità;
          l'atrofia muscolare spinale è inserita nell'elenco delle malattie rare, allegato al decreto del Ministero della salute 18 maggio 2001, n.  279, recante «Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.  124», il che implica il diritto del paziente – una volta certificata la malattia – all'esenzione totale dal ticket per le prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di assistenza ritenute efficaci ed appropriate per il trattamento e il monitoraggio della malattia e per prevenire ulteriori aggravamenti;
          in considerazione dell'onerosità e della complessità dell’iter diagnostico per le malattie rare, l'esenzione è estesa alle indagini volte all'accertamento delle malattie stesse ed alle indagini genetiche sui familiari dell'assistito eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica;
          ai malati di atrofia muscolare spinale è, altresì, riconosciuta l'esenzione dal pagamento dei farmaci di fascia A (come a tutti gli altri cittadini), ma il vero problema riguarda l'esclusione dalla lista di rimborsabilità dei farmaci inseriti in fascia C e l'inserimento nella fascia di trattamenti non farmacologici di presidi e di prodotti galenici;
          i malati di atrofia muscolare spinale non hanno bisogno di farmaci perché al momento non esistono cure che consentano di arrestare o far regredire la malattia;
          le gravi problematiche sono relative alla possibilità o, per meglio dire, impossibilità per i malati di atrofia muscolare spinale di poter compiere i gesti che appartengono alla vita quotidiana e al delicato tema della loro alimentazione;
          per una persona affetta da atrofia muscolare spinale i semplici gesti quotidiani come telefonare, scegliersi un film in televisione, scrivere, accendere la luce, navigare su internet rappresentano un'impresa titanica;
          se è vero che la medicina non è ancora in grado di curare l'atrofia muscolare spinale, è altrettanto vero che la tecnologia può aiutare a migliorare la qualità della vita di un malato di atrofia muscolare spinale. Esistono, per esempio, dei telefoni con comando vocale, dei programmi che permettono di accendere la luce o la televisione che, se per molti rappresentano un lusso, per i malati di atrofia muscolare spinale rappresentano l'unica possibilità di poter svolgere i normali gesti della vita di tutti i giorni;
          purtroppo, si tratta di ausili i cui costi sono in qualche caso molto elevati e che, nonostante sia previsto che il sistema sanitario nazionale debba fornire le protesi e gli ausili necessari al raggiungimento della piena integrazione e dell'autonomia della persona handicappata, non sono inclusi nel nomenclatore tariffario, il cui aggiornamento risale al 1999;
          per quanto riguarda la problematica relativa all'alimentazione, è necessario premettere che le persone affette da atrofia muscolare spinale necessitano quotidianamente di integratori alimentari ossia «prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate»;
          i bambini affetti da atrofia muscolare spinale hanno spesso problemi di masticazione e deglutizione e, quindi, l'alimentazione diventa un processo lungo e noioso e, inoltre, a seguito di infezioni respiratorie, può verificarsi un indebolimento dell'organismo con conseguente malnutrizione;
          per le persone affette da atrofia muscolare spinale la quantità di proteine deve essere maggiore per prevenire il catabolismo proteico dei muscoli: questi sono, infatti, costituiti da materiale proteico e un bimbo affetto da atrofia muscolare spinale non può permettersi di perdere anche poco della sua massa muscolare;
          un bimbo affetto da atrofia muscolare spinale di 10 anni, per esempio, deve pesare almeno il 10 per cento in meno rispetto ad un bimbo sano, perché i suoi muscoli, già deboli, non possono supportare un peso eccessivo e, dunque, è necessario prevenire l'obesità per permettere al bambino di muoversi al meglio delle sue capacità. Ad esempio, un peso eccessivo in un bambino affetto da sma III sarà la causa principale per cui il bimbo smetterà di camminare;
          nelle forme medie di atrofia muscolare spinale i problemi di deglutizione sono di lieve entità e vengono superati utilizzando degli addensanti per liquidi. In commercio esistono anche bevande gelificate per «mangiare» l'acqua. Questi prodotti sono più densi dell'acqua e ciò rende più facile la deglutizione: quando arrivano nello stomaco diventano acqua;
          il malato di atrofia muscolare spinale per nutrirsi ha bisogno, come sopra descritto, di alimenti e di integratori alimentari, i quali diventano – in questo caso – dei veri e propri prodotti salvavita;
          l'atrofia muscolare spinale non si cura con i farmaci e, dunque, coloro che sono affetti da atrofia muscolare spinale – nonostante siano in possesso di un codice per l'esenzione dal ticket – non pesano sul sistema sanitario nazionale;
          i malati di atrofia muscolare spinale necessitano quotidianamente di integratori alimentari;
          la tecnologia non rappresenta per loro un lusso, ma l'unica possibilità di condurre una vita autonoma;
          è necessario rendere realmente fruibile i diritti all'uguaglianza e alla salute, di cui agli articoli 3 e 32 della Costituzione, anche da parte dei cittadini gravemente disabili, come quelli affetti da atrofia muscolare spinale  –:
          quali tempestive iniziative intenda assumere – nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle prerogative attribuite alle regioni in materia sanitaria dalla normativa vigente – al fine di garantire ai malati di atrofia muscolare spinale l'effettivo godimento del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, efficaci ed appropriate per la diagnosi, il trattamento e il monitoraggio dell'evoluzione della malattia, comprese le prestazioni riabilitative e di assistenza protesica, nonché l'acquisto dei trattamenti considerati non farmacologici, quali integratori alimentari, dispositivi medici e presidi sanitari;
          se non ritenga necessario e non ulteriormente procrastinabile assumere iniziative per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario, anche al fine di tutelare il diritto dei malati di atrofia muscolare spinale ad una vita autonoma, così come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.  104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
(2-01484) «Savino, Cicu, Castellani, Pelino, De Corato, Massimo Parisi, Crosetto, Sammarco, Saglia, Lazzari, Dell'Elce, Milanese, Porcu, Lisi, Scelli, Ventucci, Nirenstein, Cossiga, Sisto, Torrisi, Vitali, Calabria, Contento, Malgieri, Cassinelli, Papa, Distaso, Bernardo, D'Alessandro, Cannella, Saltamartini, Frassinetti».


Intendimenti del Governo in materia di diritto all'informazione e concentrazioni imprenditoriali, con particolare riferimento alla vicenda della sostituzione del direttore del quotidiano La Nazione – 2-01464

D)

      Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:
          Il Fatto quotidiano e la Repubblica del 19 aprile 2012 hanno riportato la notizia che il direttore de La Nazione, Mauro Tedeschini, è stato allontanato dal posto di direttore del quotidiano «per libertà di informazione e diritto di cronaca», sostituito dall'editore Andrea Riffeser Monti con Gabriele Canè, vicedirettore del Quotidiano Nazionale e già direttore de IlResto del Carlino e candidato alle elezioni regionali del 2000 per il centrodestra;
          all'origine della decisione sembra vi siano gli articoli relativi ad alcune vicende interne al Monte dei Paschi di Siena che non sarebbero state gradite al gruppo di controllo della banca e che questo abbia premuto con la proprietà del giornale, il petroliere Riffeser, per ottenere la rimozione del direttore;
          questo fatto farebbe seguito a un precedente scontro della proprietà del giornale con la Menarini, la grande società farmaceutica, che non avrebbe in passato apprezzato i riflettori della cronaca del quotidiano fiorentino. In tale occasione, infatti, il vicedirettore Canè si sarebbe, a leggere le notizie di stampa, dimostrato assai sensibile alle pressione del gruppo Menarini e questo gli darebbe titolo oggi per ingraziarsi i gruppi imprenditoriali e assicurare flussi pubblicitari;
          quello che una democrazia non può accettare è il condizionamento della libera informazione e l'intimidazione dei giornalisti. La comunità nazionale si scandalizzò giustamente quando Indro Montanelli fu «cacciato» da IlGiornale da Berlusconi, ma quello scandalo deve valere sempre non solo quando se ne rende colpevole Berlusconi, altrimenti, a parere dell'interpellante, non servirebbe essercene liberati;
          il comitato di redazione, in solidarietà del direttore licenziato, ha indetto immediatamente un giorno di sciopero e pubblicato una nota in cui si denunciano «le pressioni di una lobby politica e bancaria»;
          sempre nella nota si legge che «La decisione, improvvisa e assolutamente inattesa, assunta da un editore che peraltro si erge a paladino della diffusione della stampa quotidiana tra i giovani, offende profondamente l'autonomia e la dignità di tutti i giornalisti di un quotidiano protagonista di tutta la storia d'Italia, fino dalla costruzione della unità nazionale»;
          forte è stata la reazione critica del mondo della stampa; si è registrato anche lo sconcerto della Fnsi e della Consulta delle Assostampa, con una netta condanna di tale decisione a difesa della libertà d'informazione: «La Giunta Esecutiva della Fnsi e l'Associazione Stampa toscana, insieme con la Consulta delle Associazioni Regionali di Stampa, esprimono la più viva protesta e grande sconcerto per l'inaudito licenziamento del direttore de LaNazione Isauro Tedeschini, sacrificato dall'editore a seguito di contrasti sulle autonome e libere scelte di informazione a lobby politica e bancaria»;
          la vicenda del quotidiano La Nazione appare, a parere dell'interpellante, non solo una preoccupante spia e un'intollerabile offesa all'autonomia dell'intero corpo redazionale di un giornale storico del nostro Paese, ma anche un grave colpo alla dignità di un direttore che aveva condotto il giornale a conseguire significativi successi nelle vendite  –:
          quali siano gli intendimenti del Governo in merito a quanto evidenziato in premessa con riferimento ai gravissimi rischi di ingerenza che minano le autonomie editoriali attraverso la sovrapposizione di poteri di condizionamento;
          quale sia politica del Governo, della cui unità d'indirizzo, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, è responsabile, in materia di diritto all'informazione e di concentrazioni imprenditoriali;
          quali informazioni intenda assumere dal dipartimento per l'informazione e l'editoria preposto all'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale e delle politiche relative all'editoria e ai prodotti editoriali;
          quali e quanti fondi abbia assegnato il predetto dipartimento al Quotidiano Nazionale negli ultimi 5 anni.
(2-01464) «Evangelisti».


Elementi e iniziative in merito alla situazione di inquinamento ambientale del bacino del fiume Aterno-Pescara – 2-01466

E)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, per sapere – premesso che:
          alla foce del fiume Pescara esiste una situazione di notevole ammasso di detriti determinato sia da un notevole lasso di tempo trascorso dall'ultimo intervento di dragaggio, sia dalla realizzazione, negli anni passati, di una diga foranea che rallenta e parzialmente ostacola il libero corso e il deflusso delle acque fluviali, aggravando in modo esorbitante l'insabbiamento del fiume;
          tale situazione ha gradatamente reso impraticabile il porto fluviale di Pescara, con gravissimi danni per il transito dei natanti da pesca e di trasporto di merci e persone, con gravi influenze sull'economia locale, sia per le attività turistiche e commerciali sia, e soprattutto, per quelle relative alla pesca ed alla flotta peschereccia che tale porto utilizza, senza considerare i gravi pericoli di esondazioni nella città segnalati dall'ufficio del genio civile con un allarmante comunicato del 19 gennaio 2012;
          dopo un parziale ed infruttuoso intervento di dragaggio che ha comportato, ad avviso degli interpellanti, un non proficuo impiego di denaro pubblico e l'aggravamento della situazione, al punto da rischiare la totale chiusura alla navigazione, il Governo ha nominato commissario straordinario per la soluzione del problema, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2011, n.  3948, il presidente della provincia di Pescara, dottor Guerino Testa;
          questi ha dato rapidamente avvio all'esecuzione di un progetto di rimozione dei depositi e scarico nel mare (così ponendo rimedio all'ostacolo determinato dalla diga) su progetto già a suo tempo approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto 20 settembre 2011, previa analisi dell'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (arta) e con progetto sul quale ha espresso parere favorevole l'Ispra, affidando l'appalto alla ditta Gregolin Lavori Marittimi srl di Venezia;
          due ore dopo l'inizio dei lavori è intervenuto personale della polizia giudiziaria, su mandato della procura della Repubblica dell'Aquila, in funzione di procura distrettuale antimafia (articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale) ipotizzando un tentato traffico di rifiuti a scopo di lucro (in relazione alla mera esecuzione degli atti governativi suddetti) a carico della ditta esecutrice e del responsabile dei lavori;
          con provvedimento del 29 dicembre 2011, il tribunale del riesame dell'Aquila ha posto nel nulla il sequestro del natante della ditta Gregolin con il materiale dragato e stivato nella nave, da un lato affermando l'insussistenza del reato, dall'altro lasciando aperte le soluzioni del problema alla luce della diversità di risultati tra le analisi effettuate dell'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente e quelle eseguite dal perito incaricato dalla procura;
          il procedimento è tuttora pendente all'Aquila, nonostante la revoca del sequestro ordinata dal tribunale dell'esame e supportata da una chiara motivazione;
          si registra, a giudizio degli interpellanti, la totale assenza di eventuali, ulteriori approfondimenti dei presupposti e contorni della vicenda, che la procura dell'Aquila non ha ritenuto, né ritiene, di effettuare a distanza di circa quattro mesi dal provvedimento di sequestro;
          risulta gravissima la situazione in cui, a causa di tale immobilismo, oltre che del traffico commerciale e passeggeri, versa anche e soprattutto l'intera marineria pescarese, che conta una flotta peschereccia tra le più importanti dell'Adriatico e che sta provocando reazioni di grande impatto sociale;
          si è verificata una divergenza tra i risultati degli esami del materiale estratto ottenuti dall'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo (confermati da analisi eseguite dall'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche) rispetto a quelli ottenuti dal perito incaricato dalla procura (la società Indam srl, istituto privato accreditato per l'analisi di materiali qualificabili come rifiuti, peraltro già partecipe di analoga vicenda, anche se più modesta, riguardante il dragaggio del porto turistico di Pescara, a causa dell'utilizzo della sabbia dragata per il ripascimento della riviera pescarese, sabbia anch'essa ritenuta inquinata dalla stessa Indam srl, ancora una volta in contrasto con i risultati dell'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente);
          è da stigmatizzare anche la posizione inopinatamente assunta dall'Ispra che, chiamata a risolvere la divergenza tra i risultati dell'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente e quelli dell'istituto privato, ha ritenuto di chiamare in causa l'Istituto superiore di sanità, attraverso la richiesta di un parere, determinando così una ulteriore dilatazione dei tempi;
          la situazione è, ad oggi, ancora in sospeso, nonostante i numerosi solleciti operati dal commissario straordinario ed altrettante numerose iniziative del prefetto di Pescara;
          la ditta appaltatrice, apprestandosi a richiedere alla stazione appaltante un consistente risarcimento dei danni subiti, decorsi i tempi di legge, ha scaricato quanto prelevato nel fiume ed ha lasciato Pescara, non essendo stato possibile far scaricare almeno quanto prelevato dalla draga in una zona ad hoc a causa di difficoltà logistiche e procedurali. Nessun altro sito a terra è stato possibile rinvenire in Abruzzo e in altre regioni a tale scopo, come pure nessuna soluzione è stata offerta o consentita dalle autorità ministeriali;
          frattanto, i danni per eventuali responsabilità nei confronti della ditta appaltatrice, a causa del blocco di fatto della navigabilità del fiume ed i gravi pericoli di disastri per esondazioni, permangono e si accrescono nel tempo con l'accumulo di nuovi materiali e con l'approssimarsi della stagione estiva, che non permetterebbe l'esecuzione di tali operazioni;
          potrebbe verificarsi il paradosso per cui, ove risultassero effettivamente inquinati i materiali di scavo, occorrerebbe agire, anche per via giudiziaria, sulle cause dell'inquinamento e, quindi, coinvolgere il commissario straordinario governativo nominato appunto per tali problematiche riguardanti il bacino del fiume Pescara e che, invero, con atteggiamento ad avviso degli interpellanti pilatesco, sembra essersi assolutamente disinteressato della vicenda che lo riguarda in prima persona, come pure sarebbe opportuna, secondo gli interpellanti, una maggiore attenzione da parte della magistratura inquirente sul medesimo tema; invece, sull'ipotesi di grave e non rimuovibile inquinamento nel fiume e sulle relative responsabilità, non risultano indagini;
          a seguito dell'entrata in vigore del recente decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, articolo 24, la competenza della materia è stata trasferita alle regioni, il che se disegna un nuovo scenario di attribuzioni, poteri e responsabilità, non fa certamente tabula rasa di quanto accaduto sino ad oggi;
          né la mappa delle nuove responsabilità cancella l'impegno assunto, e non onorato, dall'Ispra di fornire un chiarimento definitivo sulla correttezza delle procedure di analisi seguite dall'uno o dall'altro dei laboratori coinvolti, quindi potrebbe riproporsi quanto già avvenuto in occasione del terremoto dell'Aquila in riferimento alle mancate o inadeguate determinazioni della La Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, circa gli allarmi pervenuti ai suoi componenti e per cui la stessa procura dell'Aquila ha proceduto per via giudiziaria;
          si pone, comunque, il problema della salvaguardia delle attività economiche collegate alla fruizione piena del porto pescarese, certamente quelle commerciali e turistiche ma in primis quelle svolte dalla flotta peschereccia, che dovrà abbandonare del tutto il porto canale se verranno a mancare, ancor più di oggi, le garanzia di navigabilità in sicurezza del fiume Aterno-Pescara; la gravità economica è confermata dalla disponibilità dimostrata dall'Associazione bancaria italiana dell'Abruzzo di utilizzare a tale scopo gli strumenti previsti dall'accordo «Nuove misure per il credito alle pmi» sottoscritto a livello nazionale dall'Associazione bancaria italiana in data 23 febbraio 2011;
          secondo gli interpellanti non sono ammissibili la serie di veti incrociati e l'assenza di legittime soluzioni in positivo del gravissimo problema in questione, che vede ancora oggi in primo piano la responsabilità dell'Ispra per la mancanza di risposte dalle quali non può sottrarsi, nonostante le nuove norme in materia  –:
          se le autorità statali, ciascuna per quanto di competenza e nell'esercizio dei poteri derivanti dal principio di sussidiarietà, non debbano disporre o consentire una rapida soluzione al problema, non solo attraverso l'Ispra ed i suoi vertici, ma anche attraverso il commissario straordinario per il fiume Aterno-Pescara, Adriano Goio, nominato sin dal 2006, le cui competenze riguarderebbero specificamente la realizzazione di opere di regolazione della portata del fiume e di collettamento degli scarichi civili ed industriali, con lo scopo di ridurre il livello dell'inquinamento, oltre che l'adozione di tutte le altre iniziative necessarie al superamento delle emergenze idraulica ed ambientale;
          se il Governo non ritenga di definire, per quanto di competenza, la modalità di soluzione del problema per l'immediato, in tal senso precisando ed integrando il mandato conferito al commissario Testa, concordando con la regione forme e procedure;
          se non si ritenga, altresì, di avviare ogni iniziativa di competenza per agevolare quanto più possibile, l’iter per la definitiva attuazione del piano regolatore portuale, in cui è prevista la modifica della diga foranea, così da riattivare il deflusso delle acque fluviali verso il mare e di promuovere, anche attraverso il comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, una verifica su eventuali illeciti sversamenti di materiali inquinanti nel fiume Aterno-Pescara sia in passato che allo stato attuale;
          se non si ritenga di dare ulteriore e doveroso sostegno alla marineria pescarese, assumendo le iniziative di competenza per ampliare nei termini quantitativi e migliorare nelle modalità le provvidenze che essa potrà conseguire per il prossimo fermo biologico.
(2-01466) «D'Incecco, Minniti, Veltroni, Ventura, Barbi, Tidei, Zunino, Fedi, Maran, Vassallo, Ferrari, Bindi, Marco Carra, Ossorio, Gentiloni Silveri, Cavallaro, Soro, Baretta, Causi, Rossomando, Bocci, Morassut, Fogliardi, Argentin, Cuomo, Pisacane, Milo, Berretta, Migliavacca, Misiani, Sposetti, Tocci, Cuperlo, Gatti, Touadi, Capano, Bernardini, Agostini, Grassi, Antonino Russo, Gasbarra, Bobba, Melandri».


Iniziative per un tavolo nazionale per il settore dell'elettrodomestico e per il monitoraggio delle intese sottoscritte da Electrolux riguardanti gli stabilimenti siti nel territorio italiano – 2-01486

F)

      I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
          com’è noto, la multinazionale svedese Electrolux, leader nel settore degli elettrodomestici e delle apparecchiature per uso professionale, è da tempo alle prese con la difficile situazione del mercato dell'elettrodomestico che ha portato in pochi anni a ben tre riorganizzazioni, con notevoli ripercussioni sul piano produttivo ed occupazionale, che hanno interessato in modo particolare i due stabilimenti di Porcia (Pordenone) e Susegana (Treviso);
          il piano industriale di ristrutturazione presentato dall'azienda alle organizzazioni sindacali di categoria il 10 febbraio 2011 prevedeva, con riferimento specifico a tali siti, il licenziamento di 800 lavoratori (circa 300 a Porcia e 500 a Susegana) e il trasferimento della parte più significativa della produzione, il «frigorifero di alta gamma», dal sito di Susegana all'Ungheria;
          a seguito del tavolo tecnico di confronto tra i rappresentanti dell’Electrolux e le organizzazioni sindacali, alla presenza dei Ministri interpellati, avviato in data 24 febbraio 2011 presso il Ministero dello sviluppo economico con lo scopo di contenere i licenziamenti e salvaguardare il mantenimento dei siti produttivi in Italia, è stato raggiunto in data 25 marzo 2011 un accordo, frutto di una difficile ed approfondita trattativa, che prevedeva, da un lato, un cosiddetto riallineamento strategico degli stabilimenti di Porcia e di Susegana, con la conferma delle missioni industriali di tutti gli stabilimenti Electrolux, puntando sulle produzioni del medio-alto di gamma, con particolare riferimento al mercato dell'Europa occidentale, una programmazione di significativi investimenti, con il mantenimento in Italia della ricerca, progettazione e sviluppo, la concentrazione a Susegana delle attività di built in e a Porcia delle produzioni Aeg e l'alta gamma di Electrolux; dall'altro, un piano sociale che, oltre al ricorso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni straordinaria), metteva in campo una serie di strumenti per favorire la ricollocazione dei lavoratori in esubero (rispettivamente 453 a Susegana e 287 a Porcia), attraverso il part time, la ricollocazione professionale con incentivo economico sia ai lavoratori che alle aziende che li assumessero, iniziative di autoimprenditorialità con incentivi economici, collocazione in mobilità di lavoratori pensionabili;
          tali misure non hanno, tuttavia, prodotto i risultati sperati, atteso che nel marzo 2012 dei circa 450 esuberi previsti a Susegana dall'accordo del 2011 ne sono rimasti attivi 315, ai quali si sono aggiunti altri 19, che coinvolgono impiegati ed altro personale con funzioni dirigenziali, mentre dei quasi 300 di Porcia ne sono rimasti attivi circa 176, cui si sono aggiunti 24 «colletti bianchi»; a Forlì ai 154 esuberi annunciati nel 2011 si sono aggiunti 18 impiegati, mentre del tutto nuovi sono i circa 102 esuberi di Solaro, che hanno portato da ultimo gli eccedenti a circa 800 sui 5.500 addetti di Electrolux negli stabilimenti italiani;
          perdurando la crisi del settore, l’Electrolux ha, infatti, presentato alla recente assemblea dei soci tenutasi a Stoccolma, in sede di approvazione del bilancio 2011, il nuovo piano strategico, nel quale viene confermata la volontà dell'azienda di continuare, per l'anno 2012, a ridurre i costi e potenziare la propria presenza a Est e nei mercati emergenti, riducendo la propria esposizione e capacità produttiva nei mercati cosiddetti «maturi», prorogando al 2015 il progetto di riposizionamento produttivo che farà scendere ulteriormente la capacità produttiva nei Paesi ad alto costo per trasferirla in quelli a low cost, pur riconoscendo il ruolo strategico, con l'assegnazione della mission dell'alto di gamma, agli stabilimenti italiani;
          dopo un'intensa trattativa, è stata raggiunta da ultimo un'intesa di massima tra i sindacati e l'azienda, che ha portato in data 30 marzo 2012 alla sottoscrizione di un nuovo accordo in sede ministeriale, preceduto da un referendum tra i lavoratori negli stabilimenti del gruppo, per gestire i predetti consistenti esuberi;
          il nuovo piano sociale, ferma restando la cassa integrazione guadagni straordinaria a rotazione mensile per 120-130 lavoratori alla volta, prevede, altresì, la novità dell'utilizzo della cassa integrazione a riduzione d'orario giornaliero con turni di 6 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, oltre a riaprire i termini ai lavoratori per misure incentivanti all'esodo, oltre a fondi, garanzie e consulenza per promuovere l'autoimprenditorialità, nonché formazione finalizzata all’outplacement;
          sin dall'accordo del marzo del 2011 è stata prevista la messa a disposizione da parte della proprietà delle aree inutilizzate degli stabilimenti di Susegana e Porcia (rispettivamente di circa 16.000 metri quadri e 45.000 metri quadri), a condizioni particolarmente agevolate, a favore di processi di reindustrializzazione di soggetti industriali che presentino un piano solido e credibile e che si impegnino ad assumere lavoratori di Electrolux;
          tali accordi, pur se importanti per evitare soluzioni traumatiche nell'affrontare il pesante problema occupazionale derivante dalle scelte di Electrolux, si limitano a gestire nel breve periodo le ricadute della crisi aziendale in atto, consentendo all'azienda di ridurre il costo del lavoro per unità di prodotto, migliorando la competitività degli stabilimenti italiani, ma non dando certezze sulla loro messa in sicurezza per il futuro, considerati i budget di volumi e i numeri degli eccedenti da ricollocare indicati nel piano dalla multinazionale e stante la previsione nell'intesa dell'avvio di contratti di solidarietà nel 2013 alla scadenza della cassa integrazione a riduzione d'orario;
          la gravità della situazione del comparto dell'elettrodomestico necessita di un piano strategico di ampio respiro, di politiche industriali capaci di dare sostegno e rilancio ad un settore che riveste da sempre in Italia un ruolo strategico e di primaria importanza, essendo il secondo comparto manifatturiero, dopo quello dell'automobile, che occupa oltre 130 mila lavoratori;
          in occasione dell'intesa del marzo del 2011 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali pro tempore Sacconi e il Ministro dello sviluppo economico pro tempore stabilirono di aprire un tavolo nazionale sulla situazione del settore dell'elettrodomestico, che tuttavia non è poi stato più costituito  –:
          se non ritengano di aprire con urgenza un tavolo nazionale per il settore dell'elettrodomestico presso il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coinvolgendo le rappresentanze sindacali e le regioni interessate, per promuovere un monitoraggio della situazione del mercato e dello stato di salute del comparto produttivo dell'elettrodomestico in Italia e per definire delle misure incisive per il rilancio del settore, affinché possa continuare a dare il suo importante contributo alla crescita del Paese;
          se non ritengano, altresì, opportuno aprire un tavolo di confronto, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, tra i vertici dell'azienda ed i sindacati, coinvolgendo anche le regioni e le amministrazioni locali interessate, per il monitoraggio dell'attuazione da parte della multinazionale svedese di tutti i punti di cui alle intese siglate, in particolare del rispetto degli impegni di consolidamento e mantenimento degli stabilimenti produttivi in Italia, sollecitando la presentazione di un piano industriale e relativo business plan da parte di Electrolux che preveda il rilancio dei siti produttivi strategici dell'azienda, e per valutare, con riferimento specifico ai siti di Susegana e Porcia, le iniziative atte a dare corso ad un piano di reindustrializzazione delle aree oggi inutilizzate degli stabilimenti già messe a disposizione dalla proprietà, quali, ad esempio, l'assegnazione delle aree stesse alle società strumentali delle regioni interessate aventi la mission specifica della promozione dello sviluppo economico.
(2-01486) «Rubinato, Rigoni, Damiano, Murer, Fogliardi, Froner, Viola, Motta, Rosato, Servodio, Baretta, Benamati, Zampa, Garavini, Vassallo, Strizzolo, Farinone, Codurelli, De Pasquale, Trappolino, Scarpetti, Pistelli, Bellanova, Naccarato, Lenzi, Lulli, Gnecchi, Brandolini, Vico, Nannicini, Mastromauro, Duilio, Bachelet, Corsini, D'Incecco, Zucchi, Fluvi, Giorgio Merlo, Rossomando».


Iniziative volte a garantire il corretto funzionamento dell'ufficio della motorizzazione civile di Prato – 2-01445

G)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
          l'ufficio della motorizzazione civile di Prato è stato istituito con un difetto di origine, ossia il proprio sottodimensionamento rispetto ai «numeri» di una città come Prato, ed opera attualmente con pesanti criticità e deficienze strutturali;
          la provincia di Prato, nonostante la crisi attuale del settore auto, vanta un elevato tasso di motorizzazione a livello nazionale e toscano in particolare;
          un'analisi seria e oggettiva delle principali competenze che la legge attribuisce agli uffici provinciali della motorizzazione civile evidenzia come queste siano svolte solo in minima parte dall'ufficio provinciale di Prato;
          il servizio per le pratiche amministrative inerenti alla patente di guida viene svolto regolarmente, tranne le cosiddette conversioni delle patenti straniere, che vengono effettuate a Firenze. Dato che Prato è una delle città italiane con il più alto tasso di immigrazione, si comprende bene la portata del problema;
          fin dal suo insediamento, l'ufficio di Prato non è stato dotato delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dell'attività in materia di collaudi e revisioni dei veicoli in circolazione. In altre parole, manca un luogo apposito che in ogni capoluogo di provincia è pertinenziale agli uffici amministrativi. I cittadini pratesi devono così necessariamente rivolgersi alle officine convenzionate, ma non possono, come in tutti gli altri capoluoghi, decidere di utilizzare la struttura pubblica;
          le pratiche per il settore conto proprio e conto terzi vengono effettuate solo il lunedì;
          non esiste uno sportello per il settore della navigazione interna e non vengono, dunque, svolti gli esami relativi né erogata la documentazione per la patente nautica;
          non è operante lo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  358 del 2000, abilitato al rilascio contestuale dei documenti di circolazione (libretto di circolazione e certificato di proprietà) tramite collegamento diretto con i centri elaborazione dati dell'Aci (Prato) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
          secondo molte proteste apparse sulla stampa locale, e in particolare sul quotidiano La Nazione che ha dedicato un'inchiesta specifica alle gravissime carenze dell'ufficio della motorizzazione civile di Prato, agli sportelli per il pubblico sono presenti giornalmente soltanto due operatori, in certi giorni addirittura uno solo. L'ufficio è aperto solo di mattina dalle 9 alle 12, mentre non è prevista alcuna apertura pomeridiana;
          alcuni dei servizi sopra sinteticamente elencati non vengono neppure garantiti ogni giorno: ad esempio, per il rilascio delle targhine dei ciclomotori il servizio viene svolto solamente il lunedì mattina; c’è da sottolineare che queste regole interne di funzionamento vengono stabilite oralmente dagli operatori e cambiano continuamente, a seconda delle esigenze contingenti dell'ufficio (e non certamente di quelle della clientela);
          non esiste un sito web e il telefono è un canale di comunicazione quasi inutilizzabile, perché non adeguatamente presidiato  –:
          cosa il Ministro interpellato intenda concretamente e sollecitamente fare per sopperire alle gravi carenze evidenziate e garantire a Prato, che per il numero di residenti è la terza città del Centro Italia dopo Roma e Firenze, un ufficio della motorizzazione civile in grado di offrire un servizio adeguato agli utenti.
(2-01445) «Franceschini, Mazzoni, Giacomelli, Lulli».


Iniziative in materia di continuità territoriale da e per la Sardegna, con particolare riferimento al riassetto delle competenze – 2-01482

H)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
          la continuità territoriale, intesa come possibilità per tutti i cittadini di spostarsi nel territorio nazionale e comunitario, quindi, senza penalizzare cittadini residenti in territori meno favoriti o marginali, anzi, assicurando un servigio che offra condizioni economiche e qualitative uniformi, si inserisce nel quadro più generale di garanzia dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini e di coesione di natura economica e sociale, promosso in sede europea. Il trasporto, infatti, è elemento essenziale del «diritto alla mobilità», previsto all'articolo 16 della Costituzione, e costituisce un servizio di interesse economico generale, tale, pertanto, da dover essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica. La peculiarità del mercato dei trasporti, peraltro, impedisce la realizzazione di un mercato concorrenziale effettivo, per questo è stata legittimata dalle istituzioni europee un'azione di sostegno che ha consentito interventi nazionali, altrimenti inammissibili in quanto rientranti nella sfera degli aiuti di Stato;
          il regolamento (CEE) n.  2408/92, del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, ha stabilito un'apposita disciplina in materia di oneri di servizio pubblico, definendolo come «qualsiasi onere imposto a un vettore aereo di prendere tutte le misure necessarie, relativamente a qualsiasi rotta sulla quale sia stato abilitato a operare da parte di uno Stato membro, per garantire la prestazione di un servizio che soddisfi determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione, criteri cui il vettore stesso non si atterrebbe se tenesse conto unicamente del suo interesse commerciale», e prevedendo che uno Stato membro possa imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico di determinate regioni;
          ai sensi della predetta normativa comunitaria, ai fini dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico, gli Stati membri devono tener conto di una serie di parametri e, in particolare: del pubblico interesse; della possibilità, in particolare per le regioni insulari, di ricorrere ad altre forme di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto; delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti; dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta;
          l'articolo 4 del citato regolamento ha previsto, quindi, un meccanismo in due fasi; nella prima fase (paragrafo 1, lettera a)) lo Stato membro interessato impone oneri di servizio pubblico su una o più rotte accessibili a tutti i vettori comunitari, a condizione che essi rispettino i suddetti oneri. Se nessun vettore si presenta per gestire tale rotta onerata, lo Stato membro può passare ad una seconda fase (paragrafo 1, lettera d)) che consiste nel limitare l'accesso della rotta ad un solo vettore, selezionato sulla base di una gara d'appalto comunitaria, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile. Il vettore designato può allora ricevere una compensazione;
          tali principi sulla continuità territoriale hanno poi trovato conferma in numerose occasioni a livello europeo:
              a) il Parlamento europeo, nella risoluzione del 3 febbraio 2003, in materia di libro bianco sulla politica dei trasporti, ha affermato «la necessità imperativa che la politica dei trasporti contribuisca alla coesione economica e sociale, tenendo conto della peculiare natura delle regioni periferiche insulari»;
              b) il documento «Regioni gravate da svantaggi strutturali» del Comitato economico e sociale enuncia fra i principi in materia di continuità territoriale quello di «discriminazione positiva», in base al quale le misure destinate a taluni territori e volte a controbilanciare i vincoli strutturali permanenti non costituiscono vantaggi indebiti, bensì elementi che contribuiscono a garantire un'autentica parità;
              c) l'articolo 154 del Trattato di Amsterdam (oggi articolo 174 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), infine, con la dichiarazione n.  30 ad esso allegata, recita: «la conferenza riconosce che le regioni insulari soffrono, a motivo della loro insularità, di svantaggio strutturale il cui perdurare ostacola il loro sviluppo economico e sociale». Principio di insularità confermato dalla conferenza intergovernativa di Capi di Stato e di Governo riuniti a Nizza il 7/8/9 dicembre 2000;
          in Italia è stata la legge 17 maggio 1999, n.  144, a dare attuazione al regolamento (CEE) n.  2408/92 e a disciplinare le modalità di organizzazione della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali. In particolare, l'articolo 36 della citata legge, al fine di garantire la continuità territoriale, ha previsto, sulla base del suddetto regolamento comunitario, procedure e contenuti degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea relativi alle zone indicate. La norma in questione ha previsto che la determinazione dei contenuti dell'onere di servizio pubblico debba essere disposta con decreto ministeriale e debba avvenire previa conferenza di servizi appositamente indetta dal presidente della regione, che deve essere, altresì, sentito ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale con il quale si dispone lo svolgimento della gara europea, qualora nessun vettore accetti gli oneri di servizio pubblico. Tale normativa ha trovato applicazione con il decreto del Ministro dei trasporti del 10 agosto 2000, successivamente modificato limitatamente all'importo delle tariffe, dal decreto del Ministro dei trasporti del 21 dicembre 2000, con il quale sono stati imposti oneri di servizio pubblico su sei rotte tra gli aeroporti della Sardegna e quelli di Roma e Milano;
          con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 novembre 2004 è stato previsto, poi, un nuovo regime relativo agli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree con la Sardegna. La nuova disciplina individuava diciotto rotte con i relativi oneri, precisando che esse costituivano un unico pacchetto che doveva essere accettato interamente ed integralmente dai vettori interessati, senza compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza;
          con sentenza in data 17 marzo 2005 il tribunale amministrativo regionale del Lazio, accogliendo i ricorsi presentati da alcune compagnie aeree, annullava parzialmente il suddetto decreto;
          anche sulla base degli esiti della conferenza di servizi, nella quale era stata chiesta una sostanziale modifica del contenuto della precedente imposizione di oneri, il successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 novembre 2005 ha definitivamente abrogato il decreto dell'8 novembre 2004, stabilendo di procedere ad un'integrale riformulazione dell'intero contenuto del provvedimento;
          con i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 dicembre 2005, n.  35 e n.  36, pubblicati nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana dell'11 gennaio 2006, sono stati, quindi, imposti oneri di servizio pubblico complessivamente su 16 collegamenti tra i tre scali aeroportuali della Sardegna e una serie di aeroporti nazionali; costituendo una rete più ampia che in precedenza e comprensiva, oltre che degli aeroporti di Roma e Milano, anche degli aeroporti di Bologna, Torino, Firenze, Verona, Napoli e Palermo. Tale nuova disciplina della continuità territoriale integrava, inoltre, le categorie di passeggeri beneficiari, estendendo anche ai non residenti nati in Sardegna le relative agevolazioni sul prezzo del biglietto;
          la Commissione europea, con decisione 23 aprile 2007, n.  332, interveniva sulla nuova normativa chiedendo allo Stato italiano la cancellazione del predetto regime tariffario in quanto «contrario al Trattato europeo perché discriminatorio», precisando che gli oneri di servizio pubblico possono essere utilizzati anche per la Sardegna, a condizione che lo si faccia «nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Essi devono essere debitamente giustificati», in quanto «sono definiti come un eccezione al principio del regolamento, ai sensi del quale, lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) permette (permettono) ai vettori aerei comunitari di esercitare diritti di traffico su rotte all'interno della Comunità». La censura riguardava, in particolare, il nuovo regime di continuità nella parte in cui prevedeva agevolazioni ai non residenti in Sardegna, mentre, a giudizio della Commissione europea, «i vettori aerei non hanno l'obbligo di offrire tariffe agevolate ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna»;
          il successivo decreto del Ministro dei trasporti 3 luglio 2007, n.  87-T, ha, pertanto, modificato il precedente decreto 29 dicembre 2005, n.  35, sottoponendo al regime degli oneri di servizio pubblico i soli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Linate;
          il decreto del Ministro dei trasporti 1o agosto 2007, n.  117-T, ha poi abrogato, a decorrere dal 26 ottobre 2008, il decreto 29 dicembre 2005, n.  35, che imponeva gli oneri di servizio pubblico tra i tre aeroporti sardi e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, in vista degli esiti di una nuova conferenza di servizi che determinasse, anche in relazione alle valutazioni espresse dalla Commissione europea, il contenuto della nuova imposizione di oneri di servizio pubblico per la regione Sardegna;
          tenendo conto delle valutazioni espresse in sede comunitaria e delle risultanze della conferenza di servizi riunitasi con il compito di modificare l'assetto della continuità territoriale della regione Sardegna e alla luce della decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2008, n.  199, sono imposti, a decorrere dal 27 ottobre 2008, oneri di servizio pubblico tra i tre aeroporti sardi e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate;
          da ultimo il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 marzo 2009 – considerata la necessità di uniformarsi alla decisione della Commissione europea per quanto riguarda la censura sull'estensione delle tariffe agevolate anche ai non residenti nati in Sardegna – ha nuovamente regolamentato l'individuazione delle categorie di passeggeri a cui è riservata la tariffa agevolata, modificando il precedente decreto ministeriale n.  36 del 2005, relativo agli oneri di servizio pubblico tra i tre aeroporti della Regione Sardegna e altri aeroporti nazionali diversi da Roma Fiumicino e Milano Linate e ha disposto che tali tariffe sono applicabili a: residenti in Sardegna; disabili; giovani dai 2 ai 21 anni; anziani al di sopra dei 70 anni; studenti universitari fino al compimento del ventisettesimo anno di età (queste ultime quattro categorie senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalità);
          in materia di continuità territoriale era, nel frattempo, intervenuto il Parlamento che con l'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, ha disposto il trasferimento in capo alla regione Sardegna delle funzioni relative alla continuità territoriale, stabilendo al comma 840 dello stesso articolo che, transitoriamente, per gli anni 2007, 2008 e 2009, gli oneri relativi alle funzioni trasferite ai sensi del comma 837 rimanessero a carico dello Stato. Tale modifica, che ha assegnato alla regione autonoma Sardegna la competenza della continuità territoriale, non ha, peraltro, modificato le precedenti disposizioni sulla continuità territoriale contenute nell'articolo 36 della legge n.  144 del 1999;
          anche a livello europeo cambiava, seppure parzialmente, il quadro normativo; con il regolamento di rifusione n.  1008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (capo III), è stata, infatti, ridefinita la disciplina degli oneri di servizio pubblico, confermando la facoltà per uno Stato membro di imporre tali oneri riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto stesso e individuando i criteri in base ai quali deve essere valutata la necessità e l'adeguatezza dell'onere di servizio pubblico;
          in particolare, l'articolo 16, comma 10, ha previsto che il diritto di effettuare tali servizi sia concesso tramite gara pubblica, per rotte singole o, nei casi in cui ciò sia giustificato per motivi di efficienza operativa, per serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuarli, mentre l'articolo 17 disciplina la procedura della gara di appalto, stabilendo, al comma 3, i contenuti del bando di gara e del successivo contratto e, in particolare, prevedendo, alla lettera e), i parametri obiettivi e trasparenti sulla base di quali è calcolata la compensazione, ove prevista, per la prestazione dell'onere di servizio pubblico;
          il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quindi, con nota n.  0052194 del 23 dicembre 2009, ha conferito al presidente della regione autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 della legge del 17 maggio 1999, n.  144, la delega ad indire e presiedere una conferenza di servizi, con il compito di individuare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la regione Sardegna in conformità al regolamento (CE) n.  1008/2008;
          sull'argomento è intervenuta la Camera dei deputati con l'approvazione all'unanimità in Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della risoluzione n.  8-00064 del 21 aprile 2010. Con tale risoluzione si impegna il Governo ad avviare un «immediato confronto per ridefinire, nell'ambito della conferenza di servizi che il presidente della regione Sardegna è stato delegato ad istituire e presiedere dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina della continuità territoriale, superando quella vigente (...) per pervenire a un modello di continuità territoriale intesa come un fattore di riequilibrio di condizioni permanenti di svantaggio derivanti dall'insularità e di garanzia del diritto alla mobilità per i territori svantaggiati, tenendo conto anche di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.  42, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», assumendo le appropriate iniziative volte a verificare, con i competenti organismi comunitari e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli indirizzi stabiliti dalla Commissione europea, la possibilità di estendere il regime di continuità territoriale a tutti i cittadini, in ottemperanza al principio di non discriminazione riaffermato dalla decisione della Commissione n.  2007/332/CE del 23 aprile 2007, e, nell'ambito delle competenze attribuite ai singoli soggetti istituzionali dalla normativa vigente, a prevedere che a tutti i cittadini residenti nel territorio nazionale ed europeo che intendano effettuare voli da e per la Sardegna sia applicata la tariffa sottoposta ad onere di servizio pubblico, in modo da garantire il rispetto del principio di riequilibrio territoriale in relazione all'insularità della regione;
          il 14 gennaio 2011, dopo un anno dalla delega conferita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al presidente della regione, sono stati pubblicati sul supplemento ordinario n.  19 alla Gazzettaufficiale n.  21 del 27 gennaio 2011, i decreti n.  11, n.  12 e n.  13 contenenti le nuove regole relative all'imposizione dell'onere del servizio pubblico e le relative procedure e oneri per la realizzazione del servizio, disponendo la loro entrata in vigore a partire dal 27 marzo 2012;
          con tali decreti sono stati imposti gli oneri di servizio pubblico sulle seguenti rotte: «Cagliari-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Genova e viceversa, Olbia-Palermo e viceversa, Olbia-Firenze e viceversa, Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Venezia e viceversa, Alghero-Bari e viceversa, Tortoli-Roma Fiumicino e viceversa, Tortoli-Milano Linate e viceversa» (decreto n.  11); «Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa» (decreto n.  12); «Cagliari-Firenze e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa (decreto n.  13)»;
          un mese dopo, però, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 15 febbraio 2011, revocava i citati decreti n.  11, n.  12 e n.  13 del 14 gennaio 2011, disponendo la proroga del precedente regime di continuità territoriale, in vigore dalla primavera del 2008;
          nelle motivazioni della revoca del provvedimento, il Ministro richiamava una formale richiesta in tal senso del presidente della regione Sardegna, al fine di «riesaminare i contenuti del regime onerato» dei decreti. Richiesta, a giudizio degli interpellanti, abbastanza insolita, posto che i contenuti dei decreti sulla continuità territoriale aerea furono assunti, ai sensi dell'articolo 36 della legge n.  144 del 1999 e del regolamento (CE) 1008/2008, da una conferenza di servizi indetta e presieduta, su delega del Ministro, dal presidente della regione autonoma della Sardegna. Il «ripensamento» della regione Sardegna trovava causa nel fatto che il modello di continuità territoriale concordato non teneva conto di atti di indirizzo parlamentari e del consiglio regionale della Sardegna, che impegnavano gli Esecutivi a non prevedere più distinzioni tariffarie tra residenti in Sardegna e non residenti;
          il Ministro il 14 febbraio 2011 ha, peraltro, nuovamente conferito al presidente della regione la delega ad indire e presiedere una nuova conferenza di servizi al fine di rideterminare il regime della continuità territoriale e, viste le risultanze della stessa, ha emanato il decreto del 29 novembre 2011 relativo agli oneri di servizio imposti tra i tre scali della Sardegna e quelli di Roma e Milano;
          la regione Sardegna, con la legge regionale 2 dicembre 2011, n.  25, ha approvato le «Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea». Tale legge, all'articolo 1, prevede che: ”In attuazione dell'articolo 1, commi 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006, n.  296 (legge finanziaria 2007), è autorizzata nell'anno 2012 e per ciascuno degli anni 2013 e 2014 la spesa di euro 57.500.000 (upb S07.06.001), finalizzata all'adozione di idonei programmi e/o interventi per favorire la continuità territoriale da e per la Sardegna;
          con l'informativa, pubblicata in data 12 gennaio 2012 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono state, infine, assoggettate agli oneri di servizio pubblico, con decorrenza 25 marzo 2012, le seguenti rotte: Cagliari-Milano e viceversa, Cagliari-Roma e viceversa, Olbia-Milano e viceversa, Olbia-Roma e viceversa, Alghero-Milano e viceversa, Alghero-Roma e viceversa. Un mese dopo la regione, in data 11 febbraio 2012, ha indetto la gara per l'esercizio di servizi aerei di linea sulle medesime tratte, in conformità degli oneri di servizio pubblico, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, del regolamento n.  1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, prevedendo le corrispondenti compensazioni determinate con legge regionale;
          il suddetto bando ha previsto una tariffa unica per i residenti in Sardegna e non e il termine per la presentazione delle offerte delle compagnie interessate entro due mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
          alla scadenza del citato termine nessuna compagnia aerea ha dimostrato interesse a partecipare. Le compagnie aeree Meridiana ed Alitalia hanno, peraltro, comunicato che il modello di continuità territoriale previsto dalla regione Sardegna, pur rispettando gli obblighi contrattuali, è antieconomico, considerate le possibili ricadute negative sui costi di gestione determinate dalla rigidità della struttura tariffaria;
          pochi giorni dopo, inoltre, le stesse compagnie aeree non hanno fatto pervenire offerte anche per le gare dei collegamenti in continuità territoriale fra gli aeroporti di Palermo, Catania e Trapani con quello delle isole minori della Sicilia, Pantelleria e Lampedusa;
          non avendo alcuna compagnia aerea dimostrato interesse a partecipare alla gara indetta dalla regione Sardegna, si corre il serio rischio di far ripiombare i cittadini sardi e non solo in una stagione di incertezza sui costi che dovranno sostenere da e per la Sardegna;
          anche considerando che l'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, ha disposto, come è stato ricordato, il trasferimento in capo alla regione Sardegna delle funzioni relative alla continuità territoriale, non possono, comunque, venir meno le responsabilità dello Stato in materia di trasporti dalla penisola da e per la Sardegna. È l'articolo 117 della Costituzione che definisce materie di legislazione concorrente quelle relative ai «porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione»; il secondo comma, lettera m), dello stesso articolo 117 afferma la piena responsabilità dello Stato «sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e tale non può non intendersi per le regioni insulari il diritto alla mobilità affermato dal già richiamato articolo 16 della Costituzione. Tali responsabilità sono ancora più evidenti alla luce del fatto che – come risulta evidente dalla lettura dei bilanci di previsione e rendiconto per gli anni 2010, 2011, 2012, dai resoconti in sede di Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati delle discussioni su tali provvedimenti, dalla vertenza aperta dalla regione Sardegna nei confronti dello Stato – lo Stato non ha mai corrisposto alla regione Sardegna le somme dovute in materia di compartecipazione erariale per far fronte alle nuove competenze in tema di continuità territoriale, nonché di trasporto pubblico locale e sanità, devolute dalla legge n.  296 del 2006. Con l'approvazione della legge regionale 2 dicembre 2011, n.  25, recante «Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea», invece, la Sardegna ha fatto fronte con propri rilevanti stanziamenti ai relativi oneri economici;
          si può affermare in conclusione che la regione Sardegna paga una continuità territoriale che resta, ai sensi della legge n.  144 del 1999, di competenza dello Stato. La regione Sardegna, in attuazione dell'attribuzione di funzioni, disposta con le citate norme della legge n.  296 del 2006, ha onorato i suoi impegni, mentre lo Stato non ha fatto altrettanto, violando con ciò, ad avviso degli interpellanti, il principio costituzionale di leale collaborazione fra Stato e regioni  –:
          se non reputi doveroso intervenire, d'intesa con la regione Sardegna, per mettere ordine in merito alle competenze in materia di continuità territoriale con la Sardegna, anche alla luce delle nuove competenze previste per l'Autorità di regolazione dei trasporti (articolo 37 del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge n.  1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27 del 2012;
          in particolare, se non ritenga opportuno accelerare il passaggio definitivo delle funzioni alla regione, dando piena attuazione al nuovo regime di compartecipazione alle entrate erariali dello Stato ai sensi della legge n.  296 del 2006, pur considerando i già richiamati principi costituzionali e che il riequilibrio territoriale è un obiettivo riconosciuto dall'Unione europea, a cui lo Stato è chiamato a far fronte contribuendo con propri stanziamenti di bilancio;
          se non reputi comunque, in attesa che sia compiuto il passaggio delle funzioni relative alla continuità territoriale dallo Stato alla regione Sardegna, di dover contribuire con risorse statali agli oneri relativi, almeno in misura analoga a quanto assicurato in passato, anche in considerazione delle ingenti risorse finora messe a disposizione dalla regione medesima, non sufficienti, peraltro, a garantire l'integrale rispetto dei principi posti dall'Unione europea e la copertura dei costi indispensabili per offrire un servizio essenziale a condizioni non discriminatorie, chiarendo, a tal fine, i contenuti del protocollo di intesa firmato il 7 settembre 2010 fra Governo, regione ed Enac e se corrisponda al vero che tale protocollo contenesse l'impegno dello Stato di versare alla regione 16 milioni di euro per il quadriennio 2010-2013;
          se non reputi di dover intervenire con urgenza, attraverso un'ulteriore proroga dell'attuale regime, valida per i mesi estivi, per evitare che, a decorrere dal 1o giugno 2012, i collegamenti aerei tra la Sardegna e la penisola siano svolti a condizioni incompatibili con i princìpi fondamentali in materia di continuità territoriale, ciò anche al fine di predisporre, in accordo con l'Enac e la regione Sardegna, un nuovo bando di gara rispettoso del criterio del «miglior vantaggio» per i cittadini della Sardegna;
          se non reputi, infine, indispensabile e urgente convocare le compagnie aeree che, oltre ad aver disertato la gara sui collegamenti aerei per la Sardegna, non hanno fatto pervenire offerte anche per le gare dei collegamenti in continuità territoriale fra gli aeroporti di Palermo, Catania e Trapani con quello delle isole minori della Sicilia, Pantelleria e Lampedusa.
(2-01482) «Calvisi, Ventura, Meta, Fadda, Marrocu, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes, Soro, Schirru».


Problematiche inerenti alla continuità territoriale da e per la Sardegna – 2-01490

I)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
          la procedura di gara relativa all'affidamento dei servizi di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna è risultata infruttuosa per la mancata partecipazione di soggetti concorrenti;
          la mancata partecipazione di concorrenti è legata fondamentalmente all'azione, ad avviso degli interpellanti, ricattatoria e palesemente speculativa messa in campo dalle principali compagnie aeree operanti in Sardegna che hanno sin dall'inizio osteggiato un vero processo di continuità territoriale da e per la Sardegna;
          le argomentazioni, ad avviso degli interpellanti, pretestuose e destituite di fondamento delle stesse compagnie aeree relativamente alla mancata remunerazione appaiono ulteriormente gravi, in considerazione del fatto che le stesse compensazioni previste nel bando di gara erano palesemente ingiustificate proprio per l'analisi dei costi che le supportava;
          la decisione di non partecipare è stata comunicata l'ultimo giorno utile, a giudizio degli interpellanti proprio per evitare l'affacciarsi di qualsiasi altro concorrente, in modo tale da garantirsi una futura azione speculativa sui cieli della Sardegna;
          tale infruttuosa gara, oltre che per la singolare gestione della preventiva procedura dell'imposizione dell'onere del servizio pubblico, è conseguenza anche delle caratteristiche ben individuate poste nel capitolato d'appalto della gara, che escludevano gran parte delle compagnie operanti in Europa, a partire da quelle low cost;
          la competenza primaria in materia di trasporti tra regioni e all'interno del territorio nazionale è dello Stato, che ha il compito e il dovere di garantire il pieno e totale collegamento e la connessione territoriale;
          il rischio che la Sardegna venga sottoposta ad un attacco speculativo senza precedenti, sia sui collegamenti aerei che via mare, impone soluzioni straordinarie e urgenti che non possono essere in alcun modo ulteriormente ritardate;
          occorre affrontare con immediatezza la cessazione degli oneri del servizio pubblico sulle tratte da e per la Sardegna dei collegamenti aerei e attivare procedure straordinarie rispetto a quelle già delegate alla regione Sardegna;
          in tal senso, l'unica soluzione percorribile in termini immediati appare quella disciplinata dal regolamento (CE) n.  1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità;
          l'articolo 12 del regolamento (CE) n.  1008/2008 dispone: «In caso di improvvisa interruzione del servizio da parte del vettore aereo comunitario selezionato a norma dell'articolo 17, lo Stato membro interessato può, in caso di emergenza, selezionare di comune accordo un vettore aereo comunitario differente che si assuma l'onere di servizio pubblico per un periodo massimo di sette mesi, non rinnovabile, alle seguenti condizioni:
              a) ogni eventuale compenso versato dallo Stato membro deve essere conforme all'articolo 17, paragrafo 8;
              b) la selezione deve avvenire tra i vettori aerei comunitari in base ai principi di trasparenza e non discriminazione;
              c) si deve pubblicare un nuovo bando di gara d'appalto;
          la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati sono informati senza indugio della procedura di emergenza e delle sue motivazioni. Su richiesta di uno Stato membro, o di propria iniziativa, la Commissione ha la facoltà, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, di sospendere la procedura qualora ritenga, a seguito della sua valutazione, che questa non rispetti le prescrizioni di cui al presente paragrafo o che sia comunque in contrasto con il diritto comunitario»;
          al fine di valutare le modalità di procedura da adottare per l'attivazione del servizio di continuità territoriale da e per la Sardegna, è utile richiamare gli elementi contenuti nell'interrogazione a risposta in Commissione n.  5-06596 presentata in data 12 aprile 2012, seduta n.  620, relativamente alle modalità di calcolo della compensazione nell'ambito della gara d'appalto e del relativo capitolato dalla quale si evince quanto segue;
          dagli atti della conferenza di servizi emergeva sin dal primo esame un'approssimazione disarmante, sia per quanto riguarda l'impostazione delle conferenze di servizio, sia per le stesse analisi accompagnatorie;
          il primo riscontro riguardava l'approssimazione relativa all'impostazione della procedura di calcolo delle tariffe che appariva confusa e contraddittoria;
          il regolamento comunitario, infatti, prevede la definizione della tariffa da sottoporre all'accettazione dell'onere del servizio pubblico, senza oneri attraverso la definizione del costo effettivo del servizio (costo ora/volo), con l'aggiunta di un ragionevole utile d'impresa;
          tale calcolo, dunque, avrebbe dovuto definire sia un costo che un ragionevole guadagno;
          la procedura seguita, invece, definisce prima una tariffa risultante dalla somma dei costi e dell'utile al 4 per cento e poi, argomentando in modo, secondo gli interpellanti, confuso e contraddittorio, una compensazione da affidare in seconda fase alle compagnie aeree, qualora nessuno avesse accettato l'imposizione dell'onere del servizio pubblico;
          di per sé, il solo aver sovrapposto in fase di elaborazione queste due ipotesi denota, a parere degli interpellanti, se non una confusione delle procedure, una chiara ed evidente volontà di elargire in tutti i modi contributi alle compagnie aeree;
          tale evidente volontà appare manifesta nei verbali delle conferenze, dai quali si evince, anche per via di una verbalizzazione di per sé eloquente del modo di operare, che un consulente della presidenza della regione ripetutamente richiama l'indizione delle gare, con esplicito e chiaro riferimento all'utilizzo delle compensazioni, ignorando la fase dell'imposizione degli oneri del servizio pubblico e la loro accettazione;
          nella riunione n.  2 della conferenza dei servizi è addirittura riportata la seguente affermazione: «il professor Deiana ribadisce la volontà della RAS, già espressa dal presidente Cappellacci, di voler concludere celermente i lavori della conferenza per poter espletare l’iter delle gare entro febbraio 2012»;
          tra gli atti della conferenza dei servizi risulta un documento denominato «allegato tecnico» con le firme in calce dei funzionari presenti;
          in tale documento si riporta una tabella di calcolo, con la quale si sarebbe definito il costo dell'ora/volo attraverso la quale definire il costo dei biglietti;
          da subito si evince che sono state prese in considerazione tre tipologie di aeromobili, tra loro diverse sia per anno di fabbricazione che per consumi, e, in particolare, aeromobili che gran parte delle compagnie stanno dismettendo, come gli MD83 proprio per la loro vetustà;
          tali elementi di riferimento costituiscono, di fatto, il primo evidente elemento riconducibile a compagnie aeree ben individuate e individuabili, sulle quali sembra essere stato predisposto l'allegato tecnico;
          nell'analisi compaiono, dunque, le cifre relative al «costo medio di acquisizione» degli aeromobili, lasciando intravedere come base di calcolo una potenziale flotta di una determinata compagnia aerea;
          il costo di acquisizione medio degli aeromobili che si riporta, pur essendo decisivo nella determinazione del costo finale dell'ora/volo, non viene in alcun modo circoscritto all'anno di acquisizione, elemento non di secondo piano, considerato che si sta definendo un valore di ammortamento da far ricadere nel costo finale del biglietto;
          nell'allegato tecnico, senza indicare a quale anno di acquisizione si riferiscono i dati, si indica una valutazione di 50.000.000 di euro per un Airbus A320, 12.000.000 euro per un Boeing 737-400 e 6.500.000 per un MD83;
          nell'analisi successiva relativa ai «costi indiretti annuali» viene riportata una rata annua per i tre tipi di aeromobili pari a 5.000.000 euro per l'A320, 1.200.000 euro per il Boeing 737-400 e 650.000 euro per l'MD83;
          da tale previsione di rata si desume che per quella tipologia di aeromobili sia stata prevista una rateizzazione decennale;
          tale rateizzazione comporta un costo indiretto per ora/volo pari 1.786 euro/ora/volo per l'Airbus A320, 429 euro/ora/volo per il Boeing 737-400 e 232 euro/ora/volo;
          nell'analisi sull'ammortamento non vengono riportati gli elementi essenziali necessari alla definizione della rata di ammortamento (annualità e valore di partenza); si rende necessario fare alcune valutazioni di natura economica e finanziaria;
          la prima valutazione da compiersi è sul valore degli aeromobili;
          la discrepanza di valore di acquisizione lascia intendere che si tratti di aeromobili di annualità diverse, oltre che di diversa tipologia;
          l'analisi appare evidente su tutte e tre le casistiche, a partire dall'Airbus 320, dove la previsione di acquisizione viene fissata in 50.000.000 di euro;
          gli Airbus 320 che operano nelle rotte sarde risultano immatricolati tra il 1995 e il 2000, quindi con un'anzianità tra i 12 e i 17 anni;
          se il calcolo della rata di ammortamento è corretto significherebbe che nel primo caso (17 anni) sarebbero stati già pagati per l'ammortamento (17 x 5.000.000) 85.000.000 di euro e ne resterebbero da pagare altri 50.000.000 (10 x 5.000.000), per un complessivo valore di 135.000.000 di euro;
          il mercato fa oscillare il valore di un Airbus 320 nuovo tra i 45/55 milioni di euro e l'ammortamento degli stessi viene pianificato tra gli 8/10 anni a seconda delle componenti dell'aeromobile;
          analogo ragionamento va proposto per la valutazione dell'MD83 valutato in acquisizione 6.500.000 euro, senza indicare data di immatricolazione e tempi di ammortamento;
          un'analisi a ritroso può essere compiuta con un dato oggettivo: tale aeromobile non risulta in produzione e quelli utilizzati nelle rotte sarde da Meridiana hanno, per esempio, date di immatricolazione che oscillano tra il 1984 e il 1999 e risultano gli unici ancora in esercizio su quelle rotte;
          ipotizzando come anno intermedio il 1991, tali aerei avrebbero una vetustà di 21 anni;
          moltiplicando 21 anni per 650.000 euro, quanto viene indicata la rata annua, si avrà un dato di 13.650.000 euro, ai quali andrebbero aggiunti ulteriori dieci anni, per un ammontare complessivo di 20.150.000 euro;
          emerge da questa analisi un dato emblematico facilmente rilevabile sull'A320: con la previsione di ammortamento si arriva a pagare l'aeromobile quasi 3 volte il suo valore nuovo;
          questo costo si ripercuote ovviamente sul costo dei biglietti e sulla congruità del costo dell'ora/volo, arrivando a ipotizzare compensazioni che risultano prive di qualsiasi fondatezza, a partire dall'inverosimile onere di ammortamento;
          in relazione al dato di partenza di acquisizione discende non solo l'errato calcolo dell'ammortamento, ma anche quello degli oneri assicurativi che passano dai 300.000 euro per l'A320 ai 113.000 per l'MD83. È evidente che anche in questo caso risulta sconosciuto il parametro di calcolo, considerato che il valore iniziale di 50.000.000 di euro per un A320 appare inverosimile, proprio perché sulle rotte sarde operano aeromobili del 1995/2000;
          altra voce di costo dell'allegato tecnico è quella dell’handling, con una previsione di costo per volo di 957 euro e 689 di tasse e diritti per un costo di tratta pari a 1.646 euro;
          da dati acquisiti tra le società di gestione risulta un costo inferiore alla metà sui costi dell’handling e la genericità delle tasse riportate in quell'entità risulta priva di qualsiasi fondamento;
          il dato del catering risulta eloquente del sovradimensionamento dei costi funzionale alla compensazione finale. Nel caso del servizio a bordo viene ipotizzato un costo di 2,5 euro a passeggero, per una stima complessiva di 250 euro per ora/volo. Tale previsione viene maggiorata di quasi il 100 per cento rispetto ai reali costi della bevanda fornita nel servizio in volo;
          a questi dati si aggiunge un'indicazione, ad avviso degli interpellanti, arbitraria di un 9 per cento di spese generali che risultano infondate sotto ogni punto di vista, considerato che vengono applicate sull'ammortamento, sul costo del carburante, sulle assicurazioni, sulla manutenzione e sullo stesso costo del personale;
          il dato del 9 per cento risulta del tutto inammissibile sia nelle dimensioni che nella ratio e diventa, di fatto, secondo gli interpellanti, un'ulteriore manipolazione finanziaria per generare un costo ora/volo, tale da giustificare una compensazione milionaria alle compagnie aeree;
          il costo ora/volo, già di per sé abbondantemente «gonfiato», secondo gli interpellanti, nei fattori di costo precedentemente richiamati, viene poi applicato ad ogni singola tratta, senza tener conto di alcun tipo di dato oggettivo;
          la tratta Alghero-Fiumicino, per esempio, viene equiparata in termini di tempo (1 ora) di percorrenza all'Alghero-Linate, a fronte di una differenza in linea d'aria di 190 chilometri;
          per gli altri aeroporti, sia Cagliari che Olbia, la differenza tra Linate e Fiumicino risulta calcolata con proporzionalità sui percorsi e sui costi tutt'altro che chiara;
          appare ulteriormente grave il dato relativo al calcolo del load factor che non tiene in alcun conto delle dinamiche del mercato relativamente all'introduzione della tariffa unica, che prevede costi di 45 e 55 euro dagli aeroporti sardi rispettivamente verso Roma e Milano;
          è fin troppo evidente che l'introduzione di una tariffa certa e contenuta avrà una ricaduta positiva in termini di copertura dei posti e tale valutazione non può prescindere dal fatto che il load factor debba prevedere un incremento considerevole proprio per questo motivo;
          la stessa regione, nel recepire il principio della tariffa unica, oggetto di atti di indirizzo alla Camera dei deputati, ha dichiarato in un comunicato ufficiale: «La filosofia è quella di un ponte aereo permanente che colleghi la Sardegna con il continente e che garantisca sia il diritto alla mobilità dei sardi sia la possibilità di raggiungere la Sardegna ai non residenti. Questo secondo aspetto sarà foriero di effetti positivi per la nostra economia, con ricadute importanti anche per quanto riguarda l'occupazione. Infatti, prevediamo un aumento dei flussi per circa due milioni di persone»;
          la previsione dei due milioni non risulta calcolata in nessun load factor, considerato che il calcolo dei passeggeri a base della definizione delle cosiddette compensazioni risulta essere di 2.150.000 passeggeri; quindi, con le previsioni dichiarate della tariffa unica si sarebbe dovuto calcolare un incremento del 100 per cento;
          è evidente che la cifra di 2.000.000 di nuovi passeggeri appare sovradimensionata, ma è altrettanto vero che appare davvero inverosimile una previsione di incremento fatta nella base di gara;
          è evidente, dunque, anche alla luce delle predette considerazioni e analisi, che deve essere immediatamente comunicata, senza indugio, la procedura di emergenza, con ampie e convincenti motivazioni rispetto alla speculazione in atto sui cieli della Sardegna;
          a tal fine deve essere predisposta una procedura ristretta, allargata a tutte le compagnie anche low cost operanti in Italia, che riconsideri l'imposizione dell'onere del servizio pubblico di partenza senza compensazioni immotivate, illogiche e che sfocerebbero in un palese aiuto di Stato;
          appare evidente che risulta inviolabile il principio sancito della tariffa unica, anche con voto unanime della Camera dei deputati, in considerazione della valenza della continuità che si definisce territoriale proprio per l'obbiettivo di connettere a pari condizioni due territori dello stesso Stato, senza discriminazioni tra cittadini europei;
          essendo, di fatto, cessata la delega relativa alle procedure di cui alla conferenza di servizi, è in capo al Ministro interpellato la competenza ad avviare le procedure straordinarie per i prossimi mesi, semmai negoziando un'estensione temporale dei sette mesi, al fine di garantire l'individuazione di percorsi ordinari sulla continuità territoriale;
          in via ordinaria appare indispensabile prevedere l'estensione dei criteri di partecipazione a tutte le compagnie aeree operanti in Europa, senza limitazioni al fine di garantire la massima adesione all'imposizione degli oneri di servizio pubblico;
          occorre attivare procedure di tutela dell'operatività delle compagnie low cost, al fine di introdurre nel mercato italiano effettive condizioni di liberalizzazione che sino ad oggi sono venute meno per un atteggiamento che ne ha limitato l'efficacia  –:
          se non si ritenga di dover fare urgente richiesta all'Unione europea dell'attivazione della procedura di emergenza;
          se non si ritenga di dover avviare una procedura ristretta rivolta anche alle compagnie low cost operanti in Europa per garantire l'applicazione dell'imposizione dell'onere del servizio pubblico per la continuità territoriale da e per la Sardegna;
          se non si ritenga di dover individuare procedure trasparenti e effettivamente aperte per la predisposizione di una continuità territoriale con tariffa unica;
          se non si ritenga di dover valutare la necessità di convocare un'apposita conferenza di servizi relativamente alla continuità territoriale aerea e marittima da e per la Sardegna, al fine di evitare il totale collasso dei collegamenti con la regione insulare;
          se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia contribuito alla redazione dell'allegato tecnico alla conferenza di servizi;
          se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di conferenza di servizi abbia votato, approvandolo, l'allegato tecnico con le previsioni di costi riportate in premessa;
          se non ritenga di dover urgentemente intervenire su tale situazione, al fine di correggere quelle che gli interpellanti giudicano macroscopiche distorsioni delle previsioni di costo e rendere corretta la gara, senza prevedere alcun tipo di compensazione che, sempre ad avviso degli interpellanti, risulterebbe palesemente illegittima e configurerebbe aiuto di Stato;
          se non ritenga di dover invitare, proprio in virtù della delega ministeriale, la regione Sardegna a riconvocare urgentemente la conferenza di servizi prima della scadenza dei termini della gara d'appalto, al fine di evitare che la continuità territoriale sia manifestamente inficiata da tali gravi errori di analisi;
          se non ritenga di dover intervenire al fine di individuare un percorso che consenta di chiarire i termini della delega alla regione Sardegna, fissando i criteri di individuazione e di calcolo dei costi, per quanto riguarda i costi indiretti annuali e per ora volo, i costi diretti per volo e i costi aeroportuali;
          se non ritenga opportuno, alla luce di quanto stabilito dal codice degli appalti, intervenire sull'indebito calcolo del 9 per cento sui costi generali, che appare agli interpellanti irragionevole e illogico, oltre che di dubbia legittimità, considerato che fanno parte del calcolo il carburante, l'ammortamento, il costo del personale, il catering e i servizi aeroportuali;
          se non ritenga di dover individuare, anche alla luce delle future procedure da adottare, un corretto standard di previsione dei costi aeroportuali, definendo in modo univoco i costi aeroportuali e i relativi oneri di tasse e diritti, applicando per le tratte in regime di continuità territoriale tariffe minime e codificate;
          se non ritenga di dover assumere iniziative per prevedere il divieto di calcolare l'iva negli oneri tariffari della continuità territoriale, che agli interpellanti appare un evidente macroscopico costo aggiuntivo ingiustificato;
          se non ritenga di dover promuovere accertamenti per verificare chi eventualmente nelle strutture del Ministero, o in enti delegati, abbia avallato tali procedure e tali previsioni di costo e le relative compensazioni.
(2-01490) «Pili, Baldelli».


Iniziative per un piano di controlli congiunti con i Paesi confinanti per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale dei mezzi pesanti nazionali, comunitari ed extracomunitari – 2-01493

L)

      I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
          i camion e i mezzi pesanti che circolano sulle strade del territorio nazionale sono sottoposti regolarmente a controlli da parte della polizia stradale italiana, al fine di verificare il rispetto, da parte dei vettori nazionali, comunitari ed extracomunitari, delle disposizioni vigenti in materia di tempi di guida, pause e riposi degli autisti e delle altre disposizioni volte a garantire la sicurezza nella circolazione;
          dai dati relativi ai controlli effettuati da parte delle autorità competenti degli Stati membri, sul rispetto del regolamento n.  561 del 2006 sui tempi di guida e di riposo, emerge che in Italia le verifiche sono state effettuate, nel 90 per cento dei casi, su veicoli e autisti nazionali, mentre in altri Paesi la tendenza è invertita e i controlli sono stati effettuati per la maggior parte sui veicoli stranieri;
          in particolare, nel 2010, ogni 100 controlli effettuati, 89 sono stati su mezzi italiani e 11 su mezzi stranieri. In Germania, sempre su 100 controlli, solo 16 sono stati effettuati su mezzi nazionali e 84 su quelli stranieri, così come in Francia (rapporto di 82 a 18), in Austria (rapporto di 79 a 21), Olanda (rapporto di 76 a 24), Belgio (rapporto di 71 a 29);
          i dati riportati sottolineano che i nostri mezzi e i nostri autisti sono quelli sottoposti a maggiori controlli, sia sul territorio nazionale che sui territori stranieri. Una politica di controlli congiunti fra l'Italia e i Paesi confinanti potrebbe essere più fruttuosa e produttiva per sviluppare una cooperazione operativa, che porti ad elevare gli standard di sicurezza stradale e, contemporaneamente, a combattere la concorrenza sleale;
          controlli più frequenti sui camion stranieri, soprattutto nelle zone di confine, in cui circolano in numero elevato, potrebbero migliorare le problematiche transfrontaliere, come, per esempio, la violazione sulle norme di cabotaggio stradale  –:
          quali iniziative si intendano assumere al fine di porre in essere un piano di controlli congiunti con i Paesi confinanti col nostro territorio, soprattutto nelle zone di confine nord-est, per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti in termini di circolazione stradale da parte dei camion e dei mezzi pesanti nazionali, comunitari ed extracomunitari, equilibrando così il numero di verifiche effettuate sui vettori italiani e quelli stranieri.
(2-01493) «Fugatti, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Fava, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Lanzarin, Dussin, Togni, Fedriga, Follegot, Rivolta, Nicola Molteni, Maggioni, Pini, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Allasia».