XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 23 maggio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 maggio 2012.

      Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Distaso, Donadi, Dozzo, Fava, Ferranti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Granata, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lupi, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pescante, Pianetta, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Tempestini, Valducci, Vitali, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Distaso, Donadi, Dozzo, Fava, Ferranti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Granata, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lupi, Lussana, Mantini, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Pianetta, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Tempestini, Valducci, Vitali, Volontè, Zaccaria.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 22 maggio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          MURGIA: «Introduzione dell'insegnamento delle tecniche di primo soccorso nell'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado» (5226);
          BARBIERI: «Modifica all'articolo 1 della legge 16 febbraio 1913, n.  89, concernente l'esercizio di talune funzioni notarili da parte degli avvocati» (5227);
          CAPARINI ed altri: «Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, in materia di esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto nei casi di mancato pagamento del corrispettivo» (5228).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge LUCÀ ed altri: «Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati» (3303) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Miotto e Sarubbi.

      La proposta di legge CODURELLI ed altri: «Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante» (3367) è stata successivamente sottoscritta dal deputato D'Incecco.

      La proposta di legge BERSANI ed altri: «Disposizioni in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici, di detrazioni per le erogazioni liberali, nonché di riduzione dei limiti per le spese elettorali e di estensione della loro applicazione alle elezioni comunali» (5176) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marco Carra.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
          I Commissione (Affari costituzionali):
      IANNACCONE: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di riconoscimento giuridico dei partiti e movimenti politici, di finanziamento e di rimborso delle spese elettorali» (5177) Parere delle Commissioni II, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).
          II Commissione (Giustizia):
      S. 2805. – MUSSOLINI e CARLUCCI; BINDI ed altri; PALOMBA e BORGHESI; CAPANO e FERRANTI; BINETTI ed altri; BRUGGER e ZELLER: «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali» (approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato) (2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B) Parere delle Commissioni I, V e XII.
          Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):
      S. 1969-B. – «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e ulteriormente modificato dal Senato) (2326-D) Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Annunzio della convocazione di una Commissione permanente per l'elezione del presidente.

      La Commissione Cultura, scienza ed istruzione è convocata dal Presidente della Camera mercoledì 30 maggio, alle ore 14, per l'elezione del suo presidente.

Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento della Giunta delle elezioni.

      In data 17 maggio 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento della Giunta delle elezioni di iniziativa della medesima Giunta:
          «Articoli 15, 16, 17 e 18: modifica della procedura di valutazione delle cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza e della disciplina in materia di proclamazione di deputati subentranti in corso di legislatura» (doc. II-bis, n.  4).

      Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 maggio 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.  76, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto, a valere sul contributo concesso nel 2007, per il completamento del restauro dell'abside e di alcune cappelle e per la bonifica di alcuni locali della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli a Napoli.

      Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

      Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 17 maggio 2012, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno Zamparutti ed altri n.  9/4865-B/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 febbraio 2012, concernente la riduzione di emissioni dannose.
      La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 22 maggio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dal Montenegro nell'attuazione delle riforme (COM(2012)222 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III Commissione (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
          Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Partenariato orientale: una roadmap fino al vertice dell'autunno 2013 (JOIN(2012)13 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

      Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n.  11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
      Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Sergio Ferdinandi, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di consigliere ministeriale presso la direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri.
      Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: IANNACCONE ED ALTRI; RAZZI ED ALTRI; DONADI ED ALTRI; PIONATI; PALAGIANO ED ALTRI; CAMBURSANO ED ALTRI; BRIGUGLIO; BACCINI; ANGELINO ALFANO ED ALTRI; GIACHETTI ED ALTRI; GRAZIANO ED ALTRI; MOFFA ED ALTRI; ANTONIONE ED ALTRI; CASINI ED ALTRI; RUBINATO ED ALTRI; DOZZO ED ALTRI; BERSANI ED ALTRI; D'INIZIATIVA POPOLARE: NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI IN FAVORE DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI, NONCHÉ MISURE PER GARANTIRE LA TRASPARENZA E I CONTROLLI DEI RENDICONTI DEI MEDESIMI. DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE LEGGI CONCERNENTI IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI E PER L'ARMONIZZAZIONE DEL REGIME RELATIVO ALLE DETRAZIONI FISCALI (A.C. 4826-4953-4954-4985-5032-5063-5098-5114-5123-5127-5134-5136-5138-5142-5144-5147-5176-5198-A)

A.C. 4826-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

      Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

      Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario sull'emendamento 5.204 espresso in data 22 maggio 2012.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

      Sul testo degli articoli da 6 a 9 del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
          sia approvato l'emendamento 6.604;
          sia approvato l'emendamento 9.500 (nuova formulazione);

      sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

      Conseguentemente, si intendono revocate le condizioni, contenute nel parere espresso in altra data, che prevedevano l'approvazione degli emendamenti 6.502 e 9.500, nonché la condizione relativa alle modifiche da apportare all'emendamento 9.500.

A.C. 4826-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Contributi a partiti e a movimenti politici per lo svolgimento dell'attività politica).

      1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, è attribuito ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2 un contributo annuo volto a finanziare l'attività politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite, così come risultanti nel rendiconto dell'ultimo esercizio.
      2. Ciascun partito e movimento politico che ha conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano ha diritto al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo, nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti allo stesso ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n.  157, come sostituito dall'articolo 1, comma 2. Le quote dei contributi non attribuite ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
      3. La richiesta del contributo di cui al presente articolo si intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e dai movimenti politici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n.  157, ed è soggetta al medesimo termine di decadenza.
      4. La Commissione di cui all'articolo 6, comma 3, indica nella relazione trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, l'entità del contributo spettante a ciascun partito e movimento politico in base al presente articolo.
      5. L'erogazione del contributo è disposta con decreto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per i fondi di rispettiva competenza.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Contributi a partiti e a movimenti politici per lo svolgimento dell'attività politica).

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      6. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo nel quale:
          a) al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo stabilendone criteri, tempi e modalità;
          b) in occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda stabilendone criteri, tempi e modalità.
2. 209. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      6. Disposizioni fiscali e agevolazioni concernenti l'attività di partiti e movimenti politici:
          a) all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641, e successive modificazioni, concernente esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
      «1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari»;
          b) nella tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642, e successive modificazioni, concernente atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, l'articolo 27-ter è sostituito dal seguente:
      «Art. 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari»;
          c) alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131, e successive modificazioni, concernente atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «movimenti o partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione»;
          d) all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  346, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
      «4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione».
          e) alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446;
          f) i consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni, devono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni e iniziative dei partiti e movimenti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai medesimi soggetti le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali;
          g) i partiti o movimenti politici possono inviare con uno sconto dell'80 per cento e l'esenzione dell'IVA materiale di informazione e propaganda in ragione di una copia per ogni iscritto alle liste elettorali della Camera dei deputati per anno solare.
2. 210. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Sostituire la rubrica con la seguente: Finanziamento pubblico a partiti e movimenti politici per lo svolgimento dell'attività politica.
2. 19. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Subemendamento all'emendamento 2.504 della Commissione

      All'emendamento 2.504 della Commissione, sostituire la parola: Contributi con le seguenti: Finanziamenti pubblici.
0. 2. 504. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Sostituire la rubrica con la seguente: Contributi a titolo di cofinanziamento a partiti e a movimenti politici.
2. 504. La Commissione.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. – (Soggetti nei cui confronti possono essere erogati i contributi volontari). – 1. Per fruire del beneficio di cui all'articolo 2, i contributi volontari debbono essere erogati nei confronti dei seguenti soggetti:
              a) movimenti o partiti politici che hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale precedente all'anno di erogazione del contributo almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o in un'assemblea regionale ed il cui statuto si conforma a principi di partecipazione democratica;
              b) movimenti o partiti politici che hanno presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali ed il cui statuto si conforma a principi di partecipazione democratica.

      2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto ed ogni eventuale successiva modifica. La richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale deve essere altresì corredata da una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati dal medesimo comma 1. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente al Ministero dell'interno, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei predetti requisiti.
      3. Alle dichiarazioni previste dal comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.
      4. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, e successive modificazioni, e dell'articolo 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e, a tal fine, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che lo disciplinano.
      5. Sul sito internet del partito o del movimento politico e su apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, entro il 15 giugno di ogni anno, sono pubblicati, anche in formato «open data», il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
      6. La Corte dei Conti effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti, unitamente al giudizio della società di revisione di cui al comma 4, a depositare alla stessa entro trenta giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Corte dei Conti può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.
      7. Entro il 31 luglio di ogni anno la Corte dei Conti trasmette una relazione contenente l'esito del controllo ai Presidenti della Camera e del Senato. Qualora dalla relazione emergano irregolarità, la Corte dei Conti dispone la sospensione, da uno a cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2. Al partito o movimento politico oggetto della sospensione non cessano di applicarsi i controlli di cui ai commi 4, 5 e 6.
      8. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.
      9. Sono vietati altresì i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma 8 in favore dei soggetti di cui al comma 1 salvo che tali contributi non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
      10. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9, ovvero senza le formalità di cui al comma 9 è punito per ciò solo con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge. La violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9 comporta, inoltre, la sospensione, per cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2.
      11. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonché i relativi controlli.

      Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

2. 01. Stracquadanio, Bertolini, Gava, Sardelli, Santori, Antonione, Mistrello Destro, Tortoli.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 2.0500 (nuova formulazione) della Commissione

      All'emendamento 2.0500 (nuova formulazione) della Commissione, capoverso Art. 2-bis, comma 1, sostituire le parole: rimborsi elettorali e dei contributi a titolo di per il cofinanziamento dell'attività politica con le seguenti: finanziamenti pubblici a titolo dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica.

      Conseguentemente:
          al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente:
Richiesta dei finanziamenti pubblici a titolo dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica;
          sostituire il capoverso Art. 2-
ter con il seguente:
      Art. 2-ter. – (Ripartizione dei finanziamenti pubblici a titolo dei rimborsi elettorali e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni). – 1. Nella richiesta dei rimborsi elettorali di cui all'articolo 2-bis, i partiti e movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 1, che i rimborsi delle spese elettorali siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.
              2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, i rimborsi delle spese elettorali sono attribuiti in quote uguali a tutti i partiti e movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.
0. 2. 0500. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      All'emendamento 2.0500 (nuova formulazione) della Commissione, capoverso Art. 2-bis, comma 1, sopprimere le parole: e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica.

      Conseguentemente:
          al medesimo capoverso, rubrica, sopprimere le parole:
e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica;
          al capoverso Art. 2-
ter:
              comma 1, primo periodo:
e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica;
              rubrica, sopprimere le parole:
e dei contributi.
0. 2. 0500. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      All'articolo aggiuntivo 2.0500 (nuova formulazione) della Commissione, capoverso Art. 2-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e dei consigli regionali con le seguenti: , dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
0. 2. 0500. 1. Zeller, Brugger.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

      Art. 2-bis. – (Richiesta dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica). – 1. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. La richiesta si intende effettuata alla data:
              a) di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano;
              b) risultante dagli apparecchi riceventi, ove inviata per via telematica;
              c) risultante dal timbro postale dell'ufficio postale accettante, ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata.
      3. La richiesta è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico che ha depositato il contrassegno di lista. La titolarità delle qualità personali di cui al periodo precedente è comprovata mediante atto notorio ricevuto da notaio, che è allegato alla richiesta. Alla richiesta è allegata, altresì, la copia autentica del verbale di deposito del contrassegno di lista rilasciato dall'amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta è autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta è trasmessa, secondo le modalità previste dal primo al quarto periodo del presente comma, da almeno uno dei delegati della lista autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e per conto della stessa.
      4. Qualora più partiti o movimenti politici abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la richiesta è presentata, secondo le modalità previste dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla propria quota di rimborso di cui all'articolo 2-ter i singoli partiti e movimenti politici che, avendo congiuntamente ad altri depositato il contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica richiesta nei termini di cui al comma 1.
      5. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n.  157 è sostituito dal seguente:
      «2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché i rimborsi delle spese referendarie sostenute dai comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n.  515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n.  43, e successive modificazioni, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze».
      Art. 2-ter. – (Ripartizione dei rimborsi e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni). – 1. Nella richiesta dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica, di cui all'articolo 2-bis, i partiti e movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 1, che i rimborsi delle spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.
      2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, i rimborsi delle spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante sono attribuiti in quote uguali a tutti i partiti e movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.
2. 0500.(nuova formulazione)     La Commissione.
(Approvato)

A.C. 4826-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Statuti dei partiti e dei movimenti politici).

      1. I partiti e i movimenti politici che intendono concorrere alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi di cui alla presente legge sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Statuti dei partiti e dei movimenti politici).

      Sostituirlo con il seguente:
          1. Sono ammessi a fruire dei rimborsi per le spese elettorali e di qualunque altro beneficio o agevolazione previsti dalla legge soltanto i movimenti e i partiti politici che siano dotati di uno statuto, redatto per atto pubblico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il quale determini gli organi del partito e la loro composizione, la durata in carica dei medesimi organi, le procedure e le forme di garanzia per le minoranze e per la trasparenza dei bilanci, i diritti e i doveri degli iscritti, nonché i requisiti di onorabilità richiesti per i candidati alle elezioni e le modalità e i criteri di loro selezione.
3. 205. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che intendono concorrere alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi di cui alla presente legge.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La mancanza dell'atto costitutivo e dello statuto impedisce il concorso al riparto dei rimborsi e dei contributi di cui alla presente legge.
3. 203. Lenzi.

Subemendamenti all'emendamento 3.500 (nuova formulazione) della Commissione

      All'emendamento 3.500 (nuova formulazione) della Commissione, comma 1, sostituire le parole: ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, qualora abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi di cui alla presente legge, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni con le seguenti: che intendono concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto da depositare presso il Ministero dell'interno e ad iscriversi al registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 10 febbraio 2000, n.  361.
0. 3. 500. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      All'emendamento 3.500 (nuova formulazione) della Commissione, comma 1, sopprimere le parole: , che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni.

      Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere il comma 2.
0. 3. 500. 1. Vanalli, Bragantini, Meroni, Pastore, Volpi.

      All'emendamento 3.500 (nuova formulazione) della Commissione, comma 2, sopprimere le parole: e alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante.
0. 3. 500. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che intendono concorrere fino alla fine del periodo con le seguenti: , ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, qualora abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi di cui alla presente legge, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni.

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che non trasmettano al Presidente del Senato della Repubblica o al Presidente della Camera dei deputati gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, decadono dal diritto ai rimborsi delle spese elettorali e alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante.
3. 500.(nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla ripartizione fino alla fine del periodo, con le seguenti: con metodo democratico a determinare la politica nazionale sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Ministero dell'interno e depositati presso il registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.  361.
3. 202. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi di cui alla presente legge con le seguenti: alle elezioni regionali, politiche ed europee.
3. 200. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , che sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.
3. 201. Vanalli, Bragantini, Meroni, Pastore, Volpi.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. L'atto costitutivo e lo statuto sono con le seguenti: la cui registrazione, nelle forme e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.  361, è condizione necessaria per il riconoscimento della personalità giuridica ai partiti politici. L'atto costitutivo e lo statuto sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati e devono essere.
3. 206. Rampelli, Marsilio, Meloni.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: in ogni caso aggiungere le seguenti: scopi e finalità attuativi dell'articolo 49 della Costituzione, l'utilizzazione e la finalizzazione delle risorse a qualunque titolo conseguite.
3. 204. Favia, Donadi, Borghesi, Mura, Di Pietro, Paladini.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze, ai diritti degli iscritti.
3. 1. Mantini, Libè, Tassone.
(Approvato)

      Alla rubrica, premettere le parole: Atti costitutivi e.
3. 501. La Commissione.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

      Art. 3-bis. – 1. Il riconoscimento della personalità giuridica del partito conseguente alla registrazione dello statuto e il rispetto dello stesso sono condizione necessaria per beneficiare dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.
      2. Lo statuto deve essere conforme ai principi fondamentali di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, ed è volto alla promozione della gioventù e delle pari opportunità.
      3. Nel rispetto dell'autonomia decisionale dei partiti, lo statuto:

              a) indica gli obiettivi del partito politico, il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, nonché il soggetto al quale è attribuita la legale rappresentanza;
              b) individua gli organi competenti a decidere sull'ammissione e sull'esclusione degli iscritti, sia in prima istanza sia in sede di impugnazione delle decisioni, nonché a disciplinare le modalità dell'iscrizione. Le dimissioni dal partito sono rassegnate con lettera sottoscritta con le stesse modalità della domanda di iscrizione;
              c) definisce idonee forme di garanzia per il funzionamento degli organi centrali e periferici, nonché le forme di verbalizzazione delle riunioni e la pubblicità degli atti congressuali, in modo da garantire il rispetto delle prerogative delle minoranze;
              d) disciplina le procedure di voto per le elezioni alle cariche interne di partito, garantendo che i candidati alle consultazioni elettorali siano designati con metodo democratico e rappresentativo. Le votazioni che importino valutazioni su persone sono svolte comunque a scrutinio segreto;
              e) garantisce la rappresentanza delle minoranze in tutti gli organi deliberativi e di controllo attraverso la previsione di sistemi di voto limitato;
              f) prevede l'istituzione di un collegio di probiviri con competenza esclusiva in materia disciplinare e di interpretazione e applicazione dello statuto, ferma restando la necessità di garantire il rispetto dei principi del contraddittorio e del doppio grado di giudizio nell'attività del collegio;
              g) al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica, destina ad attività mirate alla loro formazione una quota non inferiore al 5 per cento del rimborso ricevuto per le spese sostenuto in occasione delle consultazioni elettorali;
              h) prevede che sia garantita un'equa rappresentanza dei due sessi nell'ambito degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo del partito;
              i) definisce idonee procedure di trasparenza per l'approvazione dei bilanci e la gestione amministrativa;
              l) destina agli organi territoriali e periferici una quota non inferiore a un terzo delle risorse disponibili in bilancio.
3. 0200. Rampelli, Marsilio, Meloni.

A.C. 4826-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Fissazione di un criterio comune a tutti i tipi di elezione per l'accesso ai contributi elettorali).

      1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n.  515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano, altresì, alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti»;
          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Fissazione di un criterio comune a tutti i tipi di elezione per l'accesso ai contributi elettorali).

      Sopprimerlo.
*4. 2. Cambursano.

      Sopprimerlo.
*4. 3. Pastore, Vanalli, Bragantini, Meroni, Volpi.

      Sopprimerlo.
*4. 200. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

      Sostituirlo con il seguente:
      1. L'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n.  515, è sostituito dal seguente:
      «9. I contributi pubblici per le consultazioni elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici, e dai singoli candidati nel caso di elezioni in collegi elettorali uninominali, sono ripartiti in ragione di 1 euro per voto ottenuto e per spese effettivamente sostenute e documentate.»
4. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: alla rispettiva popolazione con le seguenti: ai voti espressi in ciascuna regione.
4. 201. Lanzillotta.

      Alla rubrica, sostituire le parole: ai contributi con le seguenti: ai rimborsi per le spese.
4. 500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 4826-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici).

      1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è sostituito dal seguente:
      «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 38 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o a un consiglio regionale, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale».

      2. Alle eventuali minori entrate affluenti al bilancio dello Stato in conseguenza dell'applicazione della misura di cui al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si fa fronte con la riduzione degli oneri relativi ai fondi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n.  157, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.
(Detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici).

      Sopprimerlo.
*5. 1. Borghesi, Favia, Donadi, Mura, Paladini.

      Sopprimerlo.
*5. 2. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

      Sopprimerlo.
*5. 16. Lanzillotta.

       Sostituirlo con il seguente:
      Art. 5. – 1. I cittadini possono contribuire al finanziamento dei movimenti e dei partiti politici con erogazioni che non superino i diecimila euro.
      2. I destinatari dei contributi hanno l'obbligo di registrare nel bilancio e nella relazione ad esso allegata, con l'indicazione nominativa degli eroganti, i contributi che superano i duemila euro.
5. 7. Borghesi, Favia, Donadi, Mura, Paladini.

      Sostituirlo con i seguenti:
      Art. 5. – (Credito d'imposta per contributi volontari in denaro a favore di movimenti e partiti politici) – 1. In sostituzione del rimborso abolito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta corrente al momento della data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino ad un importo massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta.
      2. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.
      3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi siano soggetti alla ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, possono chiedere che il credito d'imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuti all'effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali è concesso il credito d'imposta non si applica l'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni.
      4. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal movimento o partito politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.
      5. La banca, a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione all'esecuzione dell'operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l'avvenuto versamento, con indicazione della persona fisica che Io ha eseguito, dell'importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il partito o movimento politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata «buono d'imposta», costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.
      6. Il movimento o partito politico beneficiario del contributo è tenuto a dare evidenza in apposito rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.
      7. L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, è abrogato.
      8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
      Art. 5-bis.(Disposizioni finanziarie) – 1. Dall'attuazione dell'articolo 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Ministro dell'interno utilizza le dotazioni umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti della presente legge e riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.
      3. Qualora il totale dei contributi volontari di cui all'articolo 5 rilevato nell'anno precedente alla relazione di cui al comma 2 del presente articolo ecceda il prodotto dello 0,01 per cento del prodotto interno lordo pro capite dello stesso anno per il numero dei votanti alle ultime consultazioni elettorali per la Camera dei deputati il credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto in proporzione a partire dall'esercizio successivo.
5. 3. Stracquadanio, Bertolini, Gava, Sardelli, Santori, Antonione, Mistrello Destro, Tortoli.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 5. – (Disposizioni fiscali per le erogazioni liberali delle persone fisiche e giuridiche) – 1. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per erogazioni in favore dei partiti politici, è sostituito dal seguente:
      «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici effettuate mediante versamento bancario o postale. In ogni caso l'importo detraibile nell'anno non può superare il limite di 10.000 euro».
      2. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. L'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione d'imposta per erogazioni in favore dei partiti politici, è abrogato.
      4. La disposizione di cui al comma 3 si applica per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 205. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

      Sostituirlo con i seguenti:
      Art. 5. – (Erogazioni liberali delle persone fisiche). – 1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, è inserito il seguente:
      «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni aventi finalità politiche per importi compresi tra 250 e 1.000 euro effettuate mediante versamento bancario o postale. Per le erogazioni liberali comprese tra i 1.000 e 10.000 euro si devono comunicare in forma congiunta al Presidente della Camera dei deputati gli estremi del donatore e dei beneficiario. Per quest'ultimo la dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante e dal tesoriere del partito o movimento politico o della fondazione».
      2. Le disposizioni del comma 1-quinquies dell'articolo 15 del testo unico di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      Art. 5-bis. – (Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali). – 1. Dopo il comma 1, dell'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n.  917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri, è inserito il seguente:
      «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importa pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-quinquies, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano direttamente o indirettamente tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio».
      2. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      Art. 5-ter. – (Esclusioni). – 1. Le disposizioni degli articoli 15, comma 1-quinquies, e 78, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n.  917, non si applicano alle persone fisiche, alle società di capitali e agli enti commerciali che hanno dichiarato passività nelle dichiarazioni rese per l'esercizio finanziario precedente a quello nel quale l'erogazione liberale ha avuto luogo.
5. 5. Cambursano.

      Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 38 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o a un consiglio regionale con le seguenti: Le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti e movimenti politici che hanno acquisito la personalità giuridica di associazione riconosciuta, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.  361, che sono dotati di un atto costitutivo e di uno statuto nei quali sono indicati gli elementi previsti dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 2000, n.  383, nonché l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economica-finanziaria, e che hanno partecipato negli ultimi sei anni, con il proprio simbolo, alle elezioni per il Senato della Repubblica, per la Camera dei deputati o per i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo ottenendo almeno l'1 per cento dei voti validi su base nazionale o alle elezioni di un Consiglio regionale ottenendo almeno il 5 per cento dei voti validi, godono delle medesime agevolazioni fiscali previste dall'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80, e successive modificazioni, per le associazioni di promozione sociale.
5. 203. Vassallo.

      Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: 38 per cento fino alla fine del comma, con le seguenti: 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici per importi fino a 2.065,83 euro, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale e sia indicato il codice fiscale. La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione dell'anno precedente, ha indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.
5. 8. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

       Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 38 per cento con le seguenti: 19 per cento.
*5. 202. Lanzillotta.

       Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 38 per cento con le seguenti: 19 per cento.
*5. 300. Libè.

       Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 38 per cento con le seguenti: 19 per cento.
*5. 301. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: al 38 per cento con le seguenti: al 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014.

      Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 8,7 milioni di euro per l'anno 2014, 7 milioni di euro per l'anno 2015 e 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n.  157, e successive modificazioni.
5. 600. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: che abbiano almeno un rappresentante eletto dalla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o a un consiglio regionale.
5. 12. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o a un consiglio regionale con le seguenti: presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. 610. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o con le seguenti: presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto.
5. 204. Orsini.

      Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: e sia indicato il codice fiscale.
5. 201. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
      1-bis. I partiti e i movimenti politici ammessi a fruire di benefici della presente legge non possono essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.
      1-ter. Sono vietati altresì i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma 1-bis in favore di partiti e movimenti politici salvo che tali contributi non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
      1-quater. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 1-bis e 1-ter, ovvero senza le formalità di cui al comma 1-ter è punito per ciò solo con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge. La violazione dei divieti di cui ai commi 1-bis e 1-ter comporta, inoltre, la sospensione, per cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 1-quinquies.
      1-quinquies. I partiti e i movimenti politici devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto e ogni eventuale successiva modifica.
      1-sexies. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 1-quinquies, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonché i relativi controlli.
5. 14. Stracquadanio, Bertolini, Gava, Sardelli, Santori, Antonione, Mistrello Destro, Tortoli.

      Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti della presente legge e riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.
      4. Qualora il totale dei contributi di cui all'articolo 2 rilevato nell'anno precedente alla relazione di cui al comma 2 del presente articolo ecceda il prodotto dello 0,01 per cento del prodotto interno lordo pro capite dello stesso anno per il numero dei votanti alle ultime consultazioni elettorali per la Camera dei Deputati la detrazione di cui al comma 1 del presente articolo è ridotta in proporzione a partire dall'esercizio successivo.
5. 15. Stracquadanio, Bertolini, Gava, Sardelli, Santori, Antonione, Mistrello Destro, Tortoli.

      All'emendamento 5.500 della Commissione, sostituire le parole: 103.291,38 euro con le seguenti: 2.065 euro.
0. 5. 500. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      3. A decorrere dal 2013, all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, le parole: «dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro».
5. 500. La Commissione.
(Approvato)

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 2 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.  196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultante dall'attività di monitoraggio, della quota dei contributi a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo. Il limite di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 è rideterminato in funzione della operatività della clausola di salvaguardia di cui al precedente periodo.
5. 602. La Commissione.
(Approvato)

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      3. All'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.  515, le parole: «sui quotidiani e periodici» sono sostituite dalle seguenti: «su quotidiani, periodici e siti web».
5. 502. La Commissione.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
      Art. 5-bis. Agli enti pubblici e alle società controllate dallo Stato e da altri enti pubblici nonché agli amministratori dei medesimi enti e società è fatto divieto di effettuare erogazioni liberali ovvero dare contributi o altri benefici di qualsivoglia natura in favore di associazioni, fondazioni, enti o altri soggetti presieduti o diretti da membri del Senato, della Camera, del Parlamento europeo, di Assemblee regionali o di altre assemblee elettive o da componenti di organi dirigenti di partiti e movimenti politici. L'eventuale violazione di tale divieto costituisce danno erariale perseguibile dalla Corte dei conti.
5. 03. Lanzillotta, Dozzo, Vassallo, Donadi, Barbaro, Bocchino, Bongiorno, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Angela Napoli, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
      Art. 5-bis. – (Erogazioni liberali). – 1. Contribuzioni o erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici, da parte degli iscritti o da persone fisiche non iscritte o da persone giuridiche, sono consentiti solo se registrati in apposita sezione del bilancio annuale dei medesimi partiti e movimenti politici.
      2. L'ammontare delle erogazioni liberali effettuate da non iscritti o da persone giuridiche non può superare il 10 per cento del totale delle entrate risultante dall'ultimo bilancio di esercizio.
5. 01. Volpi, Vanalli, Meroni, Bragantini, Pastore.

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
      Art. 5-bis. Gli enti locali anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private mettono a disposizione dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono. Ove i fondi di cui all'articolo 1 comma 2 non siano interamente utilizzati per il rimborso delle spese sostenute nella campagne elettorali le somme residue possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di formazione degli eletti nelle Regioni, nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo svolte da primarie istituzioni nazionali ed europee sulla base di convenzioni stipulate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.
5. 04. Lanzillotta.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
      Art. 5-bis. Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.
5. 04. (Nuova formulazione)    Lanzillotta.
(Approvato)

A.C. 4826-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici).

      1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici che hanno almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale sono soggetti alle disposizioni previste dal presente articolo.
      2. I partiti e i movimenti politici di cui al comma 1 si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione certifica la regolarità del rendiconto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e a tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture e della documentazione contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che lo disciplinano.
      3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque membri, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata; due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti nel relativo registro. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato, tra i componenti, il Presidente della Commissione che ne coordina i lavori. I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Il mandato dei membri della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
      4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2, come da ultimo modificata dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, i rappresentanti legali o i tesorieri statutariamente abilitati dei partiti e dei movimenti politici di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere alla Commissione gli atti di cui al primo periodo del presente comma, unitamente alla certificazione della regolarità del rendiconto rilasciato dalla società di revisione di cui al comma 2 e al verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o del movimento politico. La Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. Nello svolgimento della propria attività la Commissione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei rispettivi siti internet.
      5. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare, in tutto o in parte, il rendiconto e i relativi allegati o la certificazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito a titolo di rimborso per le spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 per l'anno in corso. Ai partiti e ai movimenti politici che non hanno rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o il cui rendiconto è giudicato irregolare, ovvero che hanno omesso la pubblicazione di cui al comma 7 del presente articolo nel termine ivi previsto, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate e comunque non superiore al limite di due terzi delle somme medesime. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a due terzi di tali somme. Nell'applicazione della sanzione, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito o al movimento politico interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 spettanti per l'anno in corso ai partiti e ai movimenti politici sanzionati ai sensi del presente comma. In caso di violazioni riscontrate a carico di partiti e di movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi e contributi loro spettanti e che non abbiano maturato il diritto a percepirne di nuovi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dalla Commissione fino al limite dei due terzi delle somme ad essi complessivamente attribuite nell'ultimo anno.
      6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.  689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n.  689 del 1981, e successive modificazioni.
      7. Nel sito internet del partito o del movimento politico, entro il 15 luglio di ogni anno, e in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al comma 4, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
      8. I partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino allo scioglimento degli stessi e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2, come da ultimo modificato dal presente articolo.
      9. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) i commi 1 e 14 sono abrogati;
          b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,» ;
          c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
      «10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante».

      10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2, e successive modificazioni, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici).

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 6. – (Controllo e trasparenza dei bilanci). – 1. Ogni partito e movimento politico ha l'obbligo di sottoporre il proprio operato economico e il bilancio di esercizio al controllo di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, e successive modificazioni.
      2. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e a tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la sua conformità alle norme che lo disciplinano.
      3. Sul sito internet del partito o movimento politico, entro il 15 giugno di ogni anno, e in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione della società di revisione, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
6. 1. Vanalli, Bragantini, Meroni, Pastore, Volpi.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 6. – (Istituzione e compiti dalla sezione di controllo della Corte dei conti). – 1. È istituita la sezione di controllo della Corte dei conti sulle associazioni private dotate di personalità giuridica che godono di finanziamenti pubblici, di seguito denominata «sezione».
      2. La sezione provvede al controllo:
          a) dei bilanci annuali dei partiti e movimenti politici che godono di finanziamenti, di rimborsi, di agevolazioni, di esenzioni o di qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente;
          b) dei rendiconti relativi alle spese elettorali.

      3. Ai fini di cui al comma 2, la sezione provvede a redigere i modelli di bilancio annuale e di rendiconto delle spese elettorali.
6. 3. Cambursano.

      All'emendamento 6.500 (Nuova formulazione) della Commissione, parte consequenziale, sostituire le parole: che hanno diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge ovvero che hanno almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica.
0. 6. 500. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Sopprimere il comma 1.

      Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: I partiti e i movimenti politici di cui al comma 1 con le seguenti: Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che hanno diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge ovvero che hanno almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 500. La Commissione.

      Sopprimere il comma 1.

      Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: I partiti e i movimenti politici di cui al comma 1 con le seguenti: Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 500.(Nuova formulazione)    La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, sostituire le parole da: che hanno almeno fino alla fine del comma, con le seguenti: che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica sono soggetti ai controlli previsti dal presente articolo.

      Conseguentemente, al comma 2:
          al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o di almeno tre revisori legali iscritti nell'apposito registro
          al secondo periodo, sostituire le parole da: con un incarico fino alla fine del periodo, con le seguenti: o agli stessi revisori legali con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi non rinnovabile
          al terzo periodo, sostituire la parola: certifica con le seguenti: o i revisori certificano.
6. 210. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. I bilanci dei partiti politici sono sottoposti a controlli annuali da parte della Corte dei Conti. In caso di accertate violazioni delle disposizioni sulla trasparenza l'intero importo del bilancio è confiscato dallo Stato.
6. 6. Razzi.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: si avvalgono di una società di revisione iscritta con le seguenti: sono soggetti al controllo da parte della medesima società di revisione scelta, secondo procedure di evidenza pubblica, dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui al comma 3, tra quelle iscritte.

      Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      
4-bis. La Commissione, d'ufficio o su richiesta della società di revisione di cui al comma 2 o del legale rappresentante di un partito, può adottare pareri o fornire istruzioni allo scopo di favorire la più trasparente ed uniforme redazione del rendiconto.
6. 208. Contento.

      Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: certifica la regolarità del rendiconto con le seguenti: esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici.
6. 600. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: e a tal fine verifica fino alla fine del periodo con le seguenti: . A tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla, altresì, che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.
6. 601. La Commissione.
(Approvato)

      All'emendamento 6.501 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: o di revisori legali.
0. 6. 501. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto all'obbligo di avvalersi della società di revisione di cui al comma 2.
6. 501. La Commissione.
(Approvato)

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. I rappresentanti legali, i responsabili amministrativi o i componenti degli organi di controllo o di revisione previsti negli statuti dei partiti o movimenti politici e dei candidati, che omettono di riportare nel bilancio le voci obbligatorie dello stesso, ovvero espongono fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero, soggiacciono alla pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Alla condanna consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
6. 11. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. I rappresentanti legali statutariamente abilitati dei partiti e dei movimenti politici dovranno presentare il bilancio annuale compresi, per provincia, le entrate e le uscite delle sezioni locali, distinguendo per queste ultime i finanziamenti concessi dall'amministrazione centrale del partito da quelli ottenuti localmente.
6. 12. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. Nel rendiconto saranno tenuti distinti i contributi ordinari dai contributi straordinari dovuti dagli associati, nonché i cespiti di beni mobili e immobili appartenenti al partito o a società ed enti dei quali il partito abbia partecipazione. Ogni altra entrata deve essere indicata con il nome e l'indirizzo di chi versa e per conto di chi versa e del motivo del versamento. È vietato ai partiti e ai candidati di accettare contributi di ministeri, enti e gestioni statali, di enti locali territoriali, enti o banche di diritto pubblico o di interesse nazionale, di cooperative, federazioni di cooperative, consorzi, enti consortili e relative federazioni, e di ogni altra gestione autonoma, statale e non statale, che per legge è sottoposta alla vigilanza e al controllo ministeriale. È vietato, inoltre, accettare offerte e finanziamenti da confederazioni di lavoratori e di datori di lavoro e da qualsiasi impresa o società che, come tale, è tassata in base a bilancio. Il divieto previsto nei due periodi precedenti si applica anche ai contributi, sussidi, finanziamenti di qualsiasi ente, organizzazione e impresa stranieri. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di singoli, imprese ed enti privati che abbiano nel precedente triennio beneficiato di contributi pubblici la cui erogazione non abbia carattere di automaticità, o siano legati con pubbliche amministrazioni da rapporti di appalto, di forniture, servizi o concessioni.
6. 13. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. L'amministrazione del partito e del candidato deve tenere speciale contabilità delle spese elettorali politiche e amministrative dal giorno dell'apertura del periodo elettorale fino a un mese dopo la proclamazione degli eletti. Il rendiconto delle entrate e delle spese a scopo elettorale, con l'indicazione dei residui attivi e passivi da regolare, sarà presentato non oltre 45 giorni dopo la proclamazione degli eletti. È fatto divieto ai partiti di assegnare, sui fondi propri, concorsi personali alle spese che ciascun candidato intende fare a proprio vantaggio. Le azioni appartenenti al partito debbono essere sempre nominative, siano anche titoli di Stato o titoli emessi all'estero. Anche i beni immobili appartenenti al partito debbono essere ad esso intestati.
6. 14. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. Ogni cittadino può prendere visione degli statuti e dei rendiconti annuali ed elettorali dei partiti e dei singoli candidati. Può anche denunciare alla magistratura eventuali violazioni di legge.
6. 7. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      All'emendamento 6.502 della Commissione, parte consequenziale, sopprimere gli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies, 6-septies.
0. 6. 502. 3. Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi.

      All'emendamento 6.502 della Commissione, parte consequenziale, sopprimere l'articolo 6-bis.
0. 6. 502. 2. Cambursano.

      All'emendamento 6.502 della Commissione, parte consequenziale, Art. 6-bis, comma 1, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: Il controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota integrativa nonché dell'ottemperanza agli obblighi di legge sono effettuati dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n.  515, integrato da due componenti aggiuntivi. Il mandato del collegio è esteso a tre anni. Per l'effettuazione di tali controlli, il collegio è coadiuvato da dodici addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

      Conseguentemente, al medesimo emendamento, parte consequenziale, articoli 6-bis, 6-ter e 6-sexies, ovunque ricorrano, sostituire le parole: la Commissione con le seguenti: il collegio.
0. 6. 502. 4. Vassallo.

      All'emendamento 6.502 della Commissione, parte consequenziale, Art. 6-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: la Commissione per la trasparenza fino alla fine del comma con le seguenti: presso la Corte dei Conti una «Sezione del controllo sulle associazioni». La Sezione provvede:
              a) al controllo dei bilanci annuali dei soggetti che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica;
              b) al controllo dei rendiconti relativi alle spese elettorali;
              c) a predisporre i modelli di bilancio annuale e di rendicontazione delle spese elettorali.

      Conseguentemente:
          al medesimo Art. 6-
bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
      
2. La «Sezione del controllo sulle associazioni» della Corte dei Conti effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del bilancio annuale e del rendiconto delle spese elettorali secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati. Il bilancio annuale va trasmesso entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico. Nello svolgimento della propria attività la Sezione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del bilancio, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il bilancio annuale e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet. Il rendiconto delle spese elettorali va trasmesso entro e non oltre 45 giorni dalla proclamazione degli eletti dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico o, se del caso, dal candidato nel collegio uninominale. Nello svolgimento della propria attività la Sezione invita, entro 120 giorni dal giorno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre 30 giorni, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre 180 giorni dal deposito dei rendiconti, la Sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto delle spese elettorali e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet.
          sostituire l’Art. 6-ter con il seguente:
      
Art. 6-ter. – 1. La «Sezione del controllo sulle associazioni» della Corte dei Conti:
          a) in caso di omesso deposito del rendiconto delle spese elettorali oltre alla mancata corresponsione del rimborso elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella corresponsione di un importo da 3 a 6 euro per ogni voto ottenuto dal partito o movimento politico o dal candidato inadempiente;
          b) in caso di omesso deposito del bilancio annuale da parte di un partito o movimento politico che ha percepito un rimborso elettorale e la cui legislatura è ancora in corso applica la sanzione di cui alla lettera a). In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
      2. La violazione delle disposizioni riguardanti i finanziamenti e le spese – attinenti al bilancio annuale e al rendiconto delle spese elettorali – è punita con la multa fissa di euro 100.000 oltre l'aggiunta da tre a dieci volte la somma riscossa o pagata illecitamente. In tutti i casi previsti sono responsabili della violazione di legge tanto chi versa quanto chi riceve.
      3. Nell'applicazione delle sanzioni, la Sezione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
0. 6. 502. 9. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      All'emendamento 6.502 della Commissione, parte consequenziale, Art. 6-bis, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente con le seguenti: Consiglio superiore della magistratura, uno designato dal Consiglio di Presidenza della magistratura amministrativa e tre designati dal Consiglio di Presidenza.

      Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire la parola: Presidente con le seguenti: Consiglio di Presidenza.
0. 6. 502. 5. Vassallo.

      All'emendamento 6.502 della Commissione, parte consequenziale, Art. 6-bis, comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: ; due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sesto periodo, sostituire le parole: tra i componenti con le seguenti: tra i magistrati della Corte dei conti.
0. 6. 502. 1. Libè, Tassone, Mantini, Rao.

      All'emendamento 6.502 della Commissione, parte consequenziale, Art. 6-bis, comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: ; due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro.
0. 6. 502. 6. Vassallo.

      All'emendamento 6.502 della Commissione, parte consequenziale, Art. 6-ter, comma 2, primo periodo, dopo le parole: giudicato irregolare aggiungere le seguenti: ovvero abbiano effettuato spese per attività non riconducibili alla finalità politica di cui all'articolo 49 della Costituzione.
0. 6. 502. 7. Vassallo.

      All'emendamento 6.502 della Commissione, parte consequenziale, Art. 6-sexies, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 2011 e con le seguenti: dal 2008 al.
0. 6. 502. 10. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      All'emendamento 6.502 della Commissione, parte consequenziale, Art. 6-sexies, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il giudizio di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 6-bis ai sensi dell'articolo 8 con le seguenti: il controllo di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione di cui al comma 1 dell'articolo 6-bis; vi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, con riferimento ai soli documenti contabili previsti dall'articolo 8.
0. 6. 502. 8. Vassallo.

      Sopprimere i commi da 3 a 7.

      Conseguentemente:
          sopprimere i commi 9 e 10;
          dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

      Art. 6-bis. – (Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici). – 1. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque membri, di cui uno designato dal Primo Presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata; due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato, tra i componenti, il Presidente della Commissione che ne coordina i lavori. Il mandato dei membri della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.
      2. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2, e dei relativi allegati, come da ultimo modificato dall'articolo 6-quinquies, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, cui sono stati attribuiti rimborsi elettorali o contributi a titolo di cofinanziamento, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2, concernenti ciascun anno di esercizio in cui tali rimborsi o contributi sono stati loro assegnati. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la certificazione della regolarità del rendiconto della società di revisione di cui all'articolo 6, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma.
      3. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del comma 2. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet.
      4. Entro e non oltre il 10 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati l'elenco dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui al comma 2, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.
      5. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione di cui al comma 4. Qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 30 ottobre, la Commissione applica al partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6-ter, comma 1.
      Art. 6-ter. – (Sanzioni). – 1. Ai partiti e movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la certificazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 per l'anno in corso.
      2. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2, o il cui rendiconto sia giudicato irregolare ovvero ancora abbiano omesso la pubblicazione nel sito internet di cui all'articolo 6-quater entro la data di trasmissione del rendiconto, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte le irregolarità riscontrate e comunque non superiore al limite di due terzi delle somme medesime. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa fino a due terzi di tali somme. Nell'applicazione della sanzione, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.
      3. Qualora siano riscontrate inottemperanze o irregolarità commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la sanzione è applicata esclusivamente nei riguardi del partito e del movimento politico inottemperante o irregolare.
      4. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 spettanti per l'anno in corso ai partiti sanzionati ai sensi del presente articolo. In caso di violazioni riscontrate a carico di partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi e contributi loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dalla Commissione fino al limite dei due terzi delle somme medesime ad essi complessivamente attribuite nell'ultimo anno.
      5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.  689, salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n.  689 del 1981.
      Art. 6-quater. – (Obblighi di pubblicità). – 1. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 15 luglio di ogni anno, nonché in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui all'articolo 6-bis, comma 3, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonché la relazione della società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
      Art. 6-quinquies. – (Abrogazioni). – 1. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) i commi 1 e 14 sono abrogati;
          b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,».
      Art. 6-sexies. – (Disciplina transitoria). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 6-quater si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti e movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità a legge dei rendiconti dei partiti e movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 6-bis ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2, e successive modificazioni, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Commissione invita direttamente i partiti e i movimenti politici a sanare eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarità contabili.
      2. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n.  7.
      3. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n.  157, si applica esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013.
      Art. 6-septies. – (Perdita di legittimazione). – 1. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6-ter, in misura pari o superiore a un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge, i rappresentanti legali o i tesorieri statutariamente abilitati dei partiti e dei movimenti politici perdono la legittimazione a presentare la documentazione prescritta ai fini dell'accesso ai rimborsi per le spese elettorali e ai contributi previsti dalla presente legge.
6. 502. La Commissione.

      Sopprimere i commi da 3 a 6.

      Conseguentemente:
          al comma 7, sopprimere le parole:
, dopo la verifica di cui al comma 4,
          al comma 8, sopprimere le parole: alla Commissione;
          sopprimere il comma 10.

6. 15. Favia, Donadi, Borghesi, Mura, Paladini.

      Sostituire i commi da 3 a 7 con i seguenti:
      3. I segretari e i responsabili amministrativi dei movimenti e dei partiti politici che hanno usufruito dei contributi e dei rimborsi di cui alla presente legge pubblicano, entro il 31 marzo di ogni anno, almeno in due quotidiani a diffusione nazionale, nonché nel sito internet del movimento o partito politico, anche in formato open data, il bilancio finanziario consuntivo del movimento o del partito, approvato dall'organo competente e redatto secondo un modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, della relazione della società di revisione, dei bilanci relativi alle imprese collegate, nonché del verbale di approvazione del rendiconto di esercizio. I medesimi soggetti sono altresì tenuti a richiedere la pubblicazione dei dati di cui al periodo precedente nel sito internet della Camera dei deputati e del Ministero dell'interno.
      4. Nella relazione allegata al bilancio, di cui al comma 3, sono illustrati analiticamente l'andamento della gestione economica, il patrimonio del movimento o del partito politico, la pianta organica e il numero effettivo dei dipendenti in servizio, nonché l'ammontare del rimborso delle spese assegnato alla dirigenza politica e dei compensi dei dipendenti in servizio.
      5. Il rappresentante legale o il tesoriere del movimento o del partito politico deve conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, la documentazione che ha natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.
      6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui alla presente legge o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei deputati ne dà comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze che, fino alla regolarizzazione, sospende dalla ripartizione dei contributi e dei rimborsi i movimenti e i partiti politici inadempienti.
      7. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato patrimoniale dei movimenti e dei partiti politici, redatti secondo il modello di cui al comma 3, sono sottoposti altresì al controllo del collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n.  515, che accerta l'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla legge da parte dei rappresentanti legali o dei tesorieri dei movimenti e dei partiti.
      7-bis. In caso di inottemperanza agli obblighi di legge in materia di contributi e di rimborsi pubblici o di irregolare redazione del bilancio, fatte salve le eventuali sanzioni penali e la sospensione di cui al comma 6, la Corte dei Conti applica una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità delle violazioni o delle irregolarità riscontrate, fine a concorrenza dell'importo annuale dei contributi e dei rimborsi.

      Conseguentemente:
          al comma 8, sostituire le parole:
alla Commissione con le seguenti: al collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n.  515,
          al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione con le seguenti: dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n.  515.
6. 209. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

      Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
      3. I bilanci preventivi e consuntivi e i rendiconti delle spese elettorali dei partiti politici sono sottoposti al controllo della Corte dei conti. I bilanci di previsione e consuntivi dei partiti politici e i rendiconti delle spese elettorali devono essere depositati presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e pubblicati in forma analitica nei siti istituzionali delle Camere, su istanza del legale rappresentante del partito ed entro il termine di trenta giorni dall'esito positivo del controllo della Corte dei conti.
      4. L'esito negativo del controllo, la mancata presentazione dell'istanza di pubblicazione dei bilanci annuali di previsione e consuntivi e dei rendiconti relativi alle spese elettorali o irregolarità nella composizione e nell'esercizio del bilancio comportano, secondo il principio di proporzionalità, la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate, e comunque non superiore al limite di due terzi dei rimborsi medesimi. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Corte dei conti applica la sanzione amministrativa da un terzo a due terzi di tali rimborsi.
      5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati gli schemi di statuto, di bilancio annuale di previsione e consuntivo e di rendiconto delle spese elettorali che i partiti politici possono utilizzare ai fini delle procedure previste dalla presente legge. Con il medesimo decreto è approvato il regolamento di attuazione delle procedure di omologazione degli statuti da parte dell'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione e di controllo dei bilanci annuali preventivi e consuntivi e dei rendiconti delle spese elettorali dei partiti politici da parte della Corte dei conti.

      Conseguentemente sopprimere i commi 8 e 10.
6. 17. Mantini, Libè, Tassone.

      Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
      3. La Corte dei Conti effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti – unitamente al giudizio di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, e successive modificazioni – a depositare alla stessa entro trenta giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Corte dei Conti può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.
      4. Entro il 31 luglio di ogni anno la Corte dei Conti trasmette una relazione contenente l'esito del controllo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Qualora dalla relazione emergano irregolarità, la Corte dei Conti dispone la sospensione, da uno a cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 4-bis.
      4-bis. I partiti e movimenti politici devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto e ogni eventuale successiva modifica.

      Conseguentemente, ai commi 5, 8 e 10, ovunque ricorra, sostituire la parola: Commissione con le seguenti: Corte dei conti
6. 18. Stracquadanio, Bertolini, Gava, Sardelli, Santori, Antonione, Mistrello Destro, Tortoli.

      Sostituire il comma 3 con i seguenti:
      
3. I partiti e i movimenti politici di cui al comma 1 trasmettono annualmente alla Corte dei conti, per il controllo sulla gestione, i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2, ed i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale di cui al comma 2 del presente articolo. Per il controllo di cui al presente comma è istituita, in via permanente, ferma restando l'attuale dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita Sezione presso la Corte dei conti, denominata di seguito «Commissione», composta dal Collegio di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n.  515, cui sono aggiunti altri tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da sei addetti alla revisione.
      3-bis. L'erogazione del finanziamento pubblico delle spese elettorali sostenute e documentate dagli aventi diritto è subordinata all'esito positivo del controllo della Commissione di cui al comma 3.
6. 211. Di Pietro, Donadi, Favia, Borghesi, Mura, Paladini.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Il controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota integrativa nonché dell'ottemperanza agli obblighi di legge sono effettuati dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n.  515, integrato da due componenti aggiuntivi. Il mandato del collegio è esteso a tre anni. Per l'effettuazione di tali controlli, il collegio è coadiuvato da dodici addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

      Conseguentemente, ai commi 4, 5, 8 e 10, ovunque ricorrano, sostituire le parole: la Commissione con le seguenti: il collegio.
6. 212. Vassallo.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. È istituita presso la Corte dei Conti una «sezione del controllo sulle associazioni»; la sezione provvede:
          a) al controllo dei bilanci annuali dei soggetti che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica;
          b) al controllo dei rendiconti relativi alle spese elettorali;
          c) a predisporre i modelli di bilancio annuale e di rendicontazione delle spese elettorali.

      Conseguentemente:

        sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. La sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del bilancio annuale e del rendiconto delle spese elettorali secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati. Il bilancio annuale va trasmesso entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico. Nello svolgimento della propria attività la sezione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del Bilancio, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il bilancio annuale e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet. Il rendiconto delle spese elettorali va trasmesso entro e non oltre 45 giorni dalla proclamazione degli eletti dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico o, se del caso, dal candidato nel collegio uninominale. Nello svolgimento della propria attività la sezione invita, entro 120 giorni dal giorno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre 30 giorni, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre 180 giorni dal deposito dei rendiconti, la sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto delle spese elettorali e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet.

      sostituire il comma 5 con il seguente:
      5. La sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti:
          a) in caso di omesso deposito del rendiconto delle spese elettorali oltre alla mancata corresponsione del rimborso elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella corresponsione di un importo da 3 a 6 euro per ogni voto ottenuto dal partito o movimento politico o dal candidato inadempiente;
          b) in caso di omesso deposito del bilancio annuale da parte di un partito o movimento politico che ha percepito un rimborso elettorale e la cui legislatura è ancora in corso applica la sanzione di cui alla lettera a). In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
          c) la violazione delle disposizioni riguardanti i finanziamenti e le spese – attinenti al bilancio annuale e al rendiconto delle spese elettorali – è punita con la multa fissa di euro 100.000 oltre l'aggiunta da tre a dieci volte la somma riscossa o pagata illecitamente.

      In tutti i casi previsti sono responsabili della violazione di legge tanto chi versa quanto chi riceve. Nell'applicazione delle sanzioni, la sezione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

      sopprimere il comma 8;

      al comma 10, sostituire la parola: Commissione con le seguenti: sezione del controllo sulle associazioni
6. 20. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: membri fino alla fine del comma con le seguenti: magistrati della Corte dei conti estratti a sorte tra quelli con qualifica di presidente di sezione e da un presidente designato dal Presidente della Corte dei conti.
6. 50. Lanzillotta.

      Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: membri con la seguente: componenti.

      Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire la parola: membri con la seguente: componenti.
6. 213. Mura, Favia, Borghesi, Donadi, Di Pietro, Paladini.

      Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente con le seguenti: Consiglio superiore della magistratura, uno designato dal Consiglio di Presidenza della magistratura amministrativa e tre designati dal Consiglio di Presidenza.

      Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire la parola: Presidente con le seguenti: Consiglio di Presidenza.
6. 223. Vassallo.

      Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: consigliere di cassazione con le seguenti: magistrato di cassazione.
6. 602. La Commissione.

      Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: ; due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti nel relativo registro.
* 6. 214. Vassallo.

      Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: ; due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti nel relativo registro.
* 6. 603. La Commissione.

      Al comma 3, sostituire il settimo periodo con i seguenti: Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività presentata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.
6. 604. La Commissione.

      Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: ed è rinnovabile una sola volta con le seguenti: e non è rinnovabile.
6. 215. Favia, Borghesi, Donadi, Mura, Paladini.

      All'emendamento 6.605 della Commissione, comma 4-quater, dopo le parole: di inottemperanza di cui al comma 4-teraggiungere le seguenti: ovvero di inottemperanza all'invito a sanare le irregolarità contabili di cui al comma 4-bis.
0. 6. 605. 1. Contento, Baldelli.

      Sostituire il comma 4 con i seguenti:
      4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio sul rendiconto della società di revisione di cui al comma 2, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma.
      4-bis. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet.
      4-ter. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.
      4-quater. I casi di inottemperanza di cui al comma 4-ter, nonché l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione sui siti internet del rendiconto e dei relativi allegati prevista dal comma 7 sono contestati dalla Commissione ai partiti e movimenti politici interessati nel termine di cui al comma 4-ter.
      4-quinquies. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione di cui al comma 4-ter. Qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione applica al partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 5.
6. 605. La Commissione.

      Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al secondo periodo, la Commissione diffida i rappresentanti legali o i tesorieri a trasmettere la documentazione entro il termine di 30 giorni dalla notifica della diffida.

      Conseguentemente, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai partiti e movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare entro il 30 giugno, in tutto o in parte, il rendiconto e i relativi allegati o la certificazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione non superiore al limite di un decimo dell'importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno in corso. In caso di inottemperanza anche all'obbligo di presentare la documentazione a seguito della diffida di cui al terzo periodo del comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno in corso.
6. 224. Contento.

      Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: inottemperanze o.
6. 217. Favia, Donadi, Borghesi, Mura, Paladini.

      Sopprimere il comma 5.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
6. 200. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

      All'emendamento 6.606 della Commissione, dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente:
      5-quinquies. 1. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano ottemperato, entro il termine previsto all'invito a sanare le irregolarità contabili, fatta salva l'applicazione di quelle più gravi, si applica la sanzione di cui al comma 5-ter.
0. 6. 606. 1. Contento, Baldelli.

      Sostituire il comma 5 con i seguenti:

      5. Ai partiti e movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2.
      5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis della legge 2 gennaio 1997, n.  2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet nel termine indicato nel comma 7 ovvero, nei casi previsti dal comma 4-quinquies, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge complessivamente attribuiti per l'anno in corso.
      5-ter. Ai partiti e ai movimenti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge complessivamente attribuiti per l'anno in corso, nel limite di un terzo dei medesimi.
      5-quater. Ai partiti e ai movimenti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso, in tutto o in parte, di rappresentare in forma corretta e veritiera le informazioni ivi previste, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o non riportante dati corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa fino a un ventesimo dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 complessivamente attribuiti per l'anno in corso, nel limite di un terzo dei medesimi.
      5-quinquies. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n.  157, è applicata la sanzione amministrativa pari a un ventesimo dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 complessivamente attribuiti per l'anno in corso.
      5-sexies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento complessivamente attribuiti per l'anno in corso.
      5-septies. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.
      5-octies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità, di cui ai commi da 5 a 5-quinquies del presente articolo, siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito e del movimento politico inottemperante o irregolare.
      5-novies. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento politico interessato e sono comunicate ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso ai partiti sanzionati ai sensi del presente articolo.
      5-decies. Qualora le inottemperanze e le irregolarità, di cui ai commi da 5 a 5-quinquies del presente articolo, siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi e contributi loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o movimento politico fino al limite dei due terzi delle somme medesime ad essi complessivamente attribuite nell'ultimo anno.
6. 606. La Commissione.

      Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: giudicato irregolare aggiungere le seguenti: ovvero abbiano effettuato spese per attività non riconducibili alla finalità politica di cui all'articolo 49 della Costituzione.
6. 216. Vassallo.

      Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: pecuniaria fino a due terzi di tali somme con le seguenti: consistente nella decurtazione da un ventesimo dell'importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno in corso fino a un terzo delle somme medesime ovvero fino a due terzi delle medesime in caso di violazione grave.

      Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: e ne indica i motivi con le seguenti: ed indica i motivi che giustificano l'entità della sanzione applicata.
6. 225. Contento.

      Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: pecuniaria fino a due terzi di tali somme con le seguenti: consistente nella decurtazione da un ventesimo dell'importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno in corso fino a due terzi delle somme medesime.

      Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: e ne indica i motivi con le seguenti: ed indica i motivi che giustificano l'entità della sanzione applicata.
6. 226. Contento.

      Sopprimere il comma 6.
6. 201. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: salvo quanto diversamente disposto fino alla fine del comma con le seguenti: salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n.  689 del 1981.
6. 607. La Commissione.

      Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

      6-bis. Ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.
      6-ter. In caso di condanna ai sensi del comma 6-bis i partiti ed i movimenti politici decadono dal diritto al finanziamento pubblico di cui alla presente legge per un periodo pari a tre anni. In deroga alla disposizione precedente è disposto che il finanziamento pubblico è comunque corrisposto esclusivamente a condizione che il partito o il movimento politico si costituisca parte civile nell'eventuale processo penale nei confronti dei responsabili dei reati di cui al comma 6-bis o chieda la restituzione ed il risarcimento dei danni in sede civile.
6. 227. Di Pietro, Mura, Donadi, Favia, Borghesi, Paladini.

      Sostituire il comma 7 con il seguente:
      7. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 10 luglio di ogni anno, nonché in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui all'articolo 6, comma 4-bis, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonché la relazione della società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
6. 608. La Commissione.

      Al comma 7, sostituire le parole da: Nel sito internet fino a: Camera dei deputati con le seguenti: Nella prima pagina ed in evidenza del sito Internet del partito o movimento politico e della Camera dei deputati, rispettivamente, entro il 15 luglio di ogni anno e
6. 205. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Sopprimere il comma 8.
6. 202. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

      Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
      8-bis. I contributi e i rimborsi erogati a carico dello Stato ai sensi della presente legge possono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per finanziare le spese elettorali e l'iniziativa politica, nonché i beni e i mezzi strumentali che sono strettamente funzionali alla medesima attività elettorale e politica, ivi incluso il personale dipendente, effettuando altresì un'adeguata ripartizione dei contributi e dei rimborsi tra gli organi centrali dei movimenti e dei partiti politici e le loro articolazioni territoriali, alle quali va trasferita una quota pari almeno al 20 per cento dei contributi di cui all'articolo 1.
      8-ter. È fatto divieto di utilizzare i contributi e i rimborsi di cui alla presente legge a copertura di indennità o di retribuzioni a carattere continuativo o periodico in favore di coloro che ricoprono cariche di direzione politica o amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale dei movimenti e dei partiti politici, nonché delle fondazioni politiche, fatto salvo il rimborso delle spese.
      8-quater. È altresì fatto divieto di utilizzare le eventuali eccedenze dell'importo complessivo dei contributi e dei rimborsi ricevuti, ove superiori alle esigenze di spesa per le attività di cui al comma 1, per effettuare investimenti immobiliari o mobiliari, incluse partecipazioni a società, non funzionali all'attività elettorale e politica. Le eventuali eccedenze sono destinate a scopi sociali.
6. 218. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      
8-bis. I contributi pubblici erogati ai partiti e movimenti politici sono versati in apposite contabilità speciali infruttifere presso la Banca d'Italia e non possono essere investiti in strumenti finanziari.
6. 219. Vassallo.

      Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
      8-bis. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea.
6. 609. La Commissione.

      Sostituire il comma 9 con il seguente:
      9. I partiti e i movimenti politici devono depositare le somme derivanti dalla disponibilità di risorse pubbliche presso un conto di deposito infruttifero acceso presso la Banca d'Italia. È fatto divieto di investire le suddette somme in qualsiasi strumento finanziario, compresi i titoli emessi dallo Stato italiano.
6. 37. Stracquadanio, Bertolini, Gava, Sardelli, Santori, Antonione, Mistrello Destro, Tortoli.

      Al comma 9, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ed è annotato altresì il codice fiscale.
6. 206. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      9-bis. I rimborsi ed i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attività politica, elettorale ed ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei Consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente. Eventuali giacenze possono essere investite in titoli di stato, italiani o europei.
6. 220. Libè, Mantini, Tassone.

      Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
      9-bis. È abrogato l'articolo 6-bis, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n.  157. Le risorse del fondo di garanzia previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
6. 610. La Commissione.

      Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, in quanto compatibili, ai rendiconti riferiti agli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
6. 221. Favia, Donadi, Borghesi, Mura, Paladini.

      Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: il giudizio di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 con le seguenti: il controllo di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione di cui al comma 3; vi si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8, con riferimento ai soli documenti contabili previsti dall'articolo 8.
6. 228. Vassallo.

      Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 2011 e 2012 con le seguenti: dal 2008 al 2012.
*6. 46. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 2011 e 2012 con le seguenti: dal 2008 al 2012.
*6. 222. Donadi, Favia, Borghesi, Mura, Paladini.

      Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, la Commissione invita direttamente i partiti e i movimenti politici a sanare eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarità contabili.
6. 611. La Commissione.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
      
11. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità in strumenti finanziari.
6. 207. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
      
11. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie di cui alla legge 3 giugno 1999, n.  157, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, non possono per nessuna ragione eccedere le spese di campagna elettorale effettivamente sostenute e documentate.
6. 229. Rampelli, Marsilio, Meloni.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
      
11. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n.  195, le parole: «superiore al 20 per cento» sono soppresse.
6. 300.(già 2. 216) Rubinato, Fogliardi, Benamati, Servodio.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      10-bis. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n.  2.
      10-ter. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n.  157, nonché l'articolo 8, commi 11, 12 e 13 si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013.
6. 612. La Commissione.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
      Art. 6-bis. – 1. Decadono dalle risorse pubbliche a qualunque titolo erogate e dai contributi pubblici di cui all'articolo 1 i partiti e i movimenti politici, nonché le formazioni e le liste civiche che perseguono finalità istituzionali di carattere politico assimilabili ai partiti e ai movimenti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione e dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, che presentano e sostengono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali candidati nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata emessa una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza, anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
          a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
          b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale, e usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;
          c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
          d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356, e successive modificazioni;
          e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n.  646;
          f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152;
          g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  203, e successive modificazioni.

      2. I soggetti di cui al comma 1 decadono altresì dai contributi pubblici di cui al medesimo comma se presentano e sostengono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
          a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575;
          b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.  1423, o della legge 31 maggio 1965, n.  575;
          c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni.

      3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
6. 0201. Di Pietro, Donadi, Favia, Borghesi, Mura, Paladini.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
      Art. 6-bis. – (Perdita di legittimazione). – 1. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 5, in misura pari o superiore a un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti e dei movimenti politici o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.
6. 0600.    (Nuova formulazione) La Commissione.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Orientamenti e iniziative del Governo in ordine alla definizione di un nuovo quadro strategico della NATO, con particolare riferimento all'impegno in Afghanistan – 3-02278

      MOLES e BALDELLI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
          nel vertice della Nato di Chicago svolto nei giorni scorsi è stato affrontato il tema di come preservare e sviluppare capacità militari in un contesto di austerità finanziaria dei Paesi membri dell'Alleanza;
          in quella sede si è inevitabilmente sviluppata la riflessione sulle prospettive di implementazione della capacità militari in un quadro di progressivo superamento dell'impiego di ingenti forze militari nella missione Isaf in Afghanistan;
          è stata opportunamente ribadita la necessità che anche la Nato assicuri un passaggio graduale di consegne alle istituzioni locali e che ciò avvenga assicurando un pieno sostegno della comunità internazionale sul piano della formazione delle forze di sicurezza afgane e dell'assistenza finanziaria;
          a partire dal 2014 per la prima volta l'Alleanza si troverà, auspicabilmente, al termine di una lunga fase di intenso impegno operativo, cominciato in Bosnia e continuato in Kosovo, in Iraq con membri importanti dell'Alleanza, in Afghanistan e in Libia  –:
          quale approccio il Governo italiano intenda proporre in seno all'Alleanza per gestire il passaggio dalle attuali forme di impegno in Afghanistan alla ridefinizione di un nuovo quadro strategico della Nato.
(3-02278)


Tempi per l'approvazione e la piena operatività del Piano nazionale per la famiglia – 3-02279

      CAPITANIO SANTOLINI, DELFINO, GALLETTI, DE POLI, PEZZOTTA, COMPAGNON, CICCANTI, NARO, RAO, VOLONTÈ, BINETTI, CALGARO, ENZO CARRA, LUSETTI, OCCHIUTO, TASSONE e LIBÈ. — Al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione. — Per sapere – premesso che:
          il Piano nazionale per la famiglia è stato varato dalla Conferenza nazionale della famiglia nel novembre 2010, presentato al Consiglio dei ministri nel giugno 2011 e sottoposto all'esame della Conferenza unificata circa un mese fa;
          il piano rappresenta un riconoscimento importante del ruolo sociale della famiglia e di quanto essa possa contribuire al benessere della popolazione e allo sviluppo di un welfare amico delle famiglie e delle comunità locali;
          il Piano nazionale per la famiglia va ad interessare diversi settori delle politiche familiari che, come noto, si realizzano, soprattutto, a livello di enti locali che devono organizzarsi non come gestori e organizzatori di ogni intervento, ma devono agire secondo il principio di sussidiarietà, mettendo le famiglie in condizione di svolgere al meglio i compiti che sono chiamate ad adempiere: accogliere la vita, crescere ed educare i figli, erogare servizi di cura per i soggetti deboli, accudire gli anziani ed agire secondo il principio di solidarietà;
          nel piano è previsto un ruolo primario delle associazioni che possono svolgere un effettivo ruolo di mutuo aiuto e accompagnare le famiglie nell'erogazione dei servizi alla persona  –:
          entro quali tempi il Piano nazionale per la famiglia sarà formalmente approvato e soprattutto quando sarà operativo.
(3-02279)


Iniziative per garantire la piena e corretta operatività dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo sociale – 3-02280

      BARBARO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
          la legge 7 dicembre 2000, n.  383, ha istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo sociale come organo formato dai rappresentanti delle associazioni, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con sede presso il Dipartimento per gli affari sociali;
          nonostante la legge 7 dicembre 2000, n.  383, avesse stabilito in tre anni la durata in carica dei membri dell'Osservatorio e in due il limite dei mandati per ciascuno di questi, sino ad oggi la composizione di questo soggetto è rimasta invariata e nessun limite di funzione è stato osservato. Si è, quindi, instaurato un regime di prorogatio che viola i criteri di pluralismo e rappresentatività cui si richiama la legge istitutiva dell'Osservatorio stesso;
          stando ai compiti attribuiti alle lettere d) e f) dell'articolo 12, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n.  383, l'Osservatorio sostiene le iniziative di formazione e aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative e i progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori in cui operano le associazioni di promozione sociale. Approva, inoltre, progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle medesime associazioni comunque iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale (nazionale, regionale o delle province autonome), per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
          ogni anno viene predisposta una direttiva ministeriale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, concernente le modalità per la presentazione di progetti e di iniziative, nonché gli ambiti di intervento da considerarsi prioritari, e ciascuna associazione, o alcune in forma di partenariato (comunque iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionale o delle province autonome), può presentare domanda di finanziamento;
          in questa direttiva ministeriale viene anche annualmente stabilita l'entità finanziaria da destinare alle iniziative e ai progetti delle associazioni di promozione sociale di cui alle lettere d) e f) dell'articolo 12, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n.  383; per il 2011 sono stati messi a disposizione circa 9 milioni e mezzo di euro, mentre negli anni precedenti venivano stanziati circa 11 milioni di euro;
          l'Osservatorio, approvando le graduatorie redatte da un'apposita commissione esaminatrice (una per i progetti di cui alla lettera f) della legge 7 dicembre 2000, n.  383, e una per le iniziative di cui alla lettera d) della stessa legge), di fatto contribuisce alla distribuzione dei contributi alle associazioni suddette;
          poiché la composizione dell'Osservatorio è rimasta inalterata e le associazioni che ne fanno parte concorrono per ottenere i finanziamenti erogati, pur essendo esse stesse i giudici che scelgono a chi destinarli, si genera, a parere dell'interrogante, un conflitto di interessi in conseguenza del quale la maggioranza dei soggetti regolarmente iscritti ai registri delle associazioni di promozione sociale (nazionale, regionale o delle province autonome) risulta spesso esclusa dai finanziamenti;
          il mancato rispetto delle regole di composizione dell'Osservatorio, assieme all'ambigua situazione in cui controllore e controllato coincidono, potrebbe alimentare contenziosi basati sulla tesi di un'irregolare distribuzione dei fondi, che finirebbero per causare un danno erariale;
          in un'ottica di revisione funzionale della spesa pubblica, necessaria in un contesto di austerity e in prospettiva di una ripresa ciclica della nostra economia, l'entità dei fondi stanziati appare degna di considerazione, fermo restando l'indispensabile supporto che le istituzioni sono chiamate a dare al mondo dell'associazionismo sociale che opera capillarmente sul territorio, svolgendo anche un'implicita funzione di ammortizzatore sociale  –:
          cosa il Governo intenda fare, nell'ambito delle sue competenze e rispetto a quanto illustrato in premessa, per garantire una corretta operatività dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo sociale nel perimetro stabilito dalla legge e per ottimizzare l'assegnazione delle risorse che questo destina all'associazionismo – attualmente in una situazione, a giudizio dell'interrogante, di evidente conflitto di interessi – contemperando l'esigenza di supportare il terzo settore secondo criteri di merito effettivo con quella di reperire risorse per la crescita economica italiana.
(3-02280)


Misure in relazione allo stato di insolvenza della compagnia di navigazione Tirrenia – 3-02281

      OSSORIO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
          il 12 agosto 2010 è stato formalizzato dal tribunale di Roma lo stato di insolvenza per la Tirrenia, richiesto dal commissario straordinario della società Giancarlo D'Andrea, che ha dato inizio alla procedura di amministrazione straordinaria;
          sono state principalmente due le ragioni indicate dal tribunale fallimentare di Roma per ritenere «sussistente lo stato di insolvenza» di Tirrenia. La prima è stata il «grave e irreversibile stato di crisi finanziaria, determinante l'attuale assoluta illiquidità della società»; la seconda «la conseguente impossibilità, per la stessa, di fare fronte alle obbligazioni, già scadute e viepiù alle obbligazioni a scadere»;
          è evidente che tale situazione ha creato ed ha accresciuto nel tempo le preoccupazioni, in particolare, per le possibili ricadute negative sui livelli occupazionali;
          dal 2008 è, inoltre, stato dato il via alle procedure di privatizzazione della compagnia, in merito alle quali, a quanto si apprende, sono stati avanzati dei dubbi sulla loro reale efficacia; è «molto difficile» che Bruxelles approvi l'operazione di privatizzazione di Tirrenia, perché la proposta prevederebbe un «quasi-monopolio su alcune rotte», in particolare quelle con la Sardegna. Inoltre, la vicenda della fusione è strettamente collegata all'indagine sugli aiuti di Stato dove vi sono state «importanti violazioni» delle norme dell'Unione europea, che rendono «problematica» una soluzione positiva del dossier;
          sono due, quindi, le istruttorie aperte dall'Antitrust europeo su Tirrenia, in amministrazione straordinaria dall'agosto 2010. La prima su presunti aiuti di Stato; la seconda sul rischio di concentrazione degli armatori di Cin che avrebbero una posizione di monopolio su numerose rotte marittime italiane, in particolare alcune da e verso la Sardegna;
          il presidente della regione Campania Stefano Caldoro, il presidente della provincia Luigi Cesaro e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris hanno tenuto il 20 marzo 2012 una conferenza stampa congiunta durante la quale hanno chiesto la convocazione di un tavolo istituzionale che faccia chiarezza sulla vicenda;
          sono attualmente a rischio più di tre mila posti di lavoro, indotto compreso;
          il 21 marzo 2012 il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato la richiesta del commissario straordinario di Tirrenia di prorogare per 90 giorni il contratto con la compagnia di navigazione Cin;
          il Ministro interrogato ha assicurato l'impegno a trovare la migliore soluzione alla complessa vicenda, che inevitabilmente, è bene ricordarlo, riguarda anche la regione Sardegna  –:
          se e quando intenda convocare un apposito tavolo istituzionale per fare chiarezza sulla situazione e definire una strategia condivisa per affrontare la situazione di crisi che coinvolge una delle principali compagnie di trasporto marittimo del Paese, con una ricaduta occupazionale di migliaia di lavoratori. (3-02281)


Iniziative per incentivare la ricerca nel campo della fusione nucleare fredda – 3-02282

      SCILIPOTI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
          si apprende dai giornali che il 6 ottobre 2011 l'ingegner Andrea Rossi ha condotto a Bologna un esperimento relativo a una rivoluzionaria nuova sorgente di energia nucleare. Il sistema presentato è in grado di erogare una potenza dell'ordine di alcuni kilowatt per diverse ore. L'enorme energia prodotta esclude in maniera categorica la possibilità di errori sperimentali;
          l'esperimento vede coinvolto il professor Sergio Focardi, professore emerito dell'Università di Bologna ed ex preside della facoltà di scienze, ed è basato sulla fusione nucleare dell'idrogeno con alcuni isotopi stabili del nickel;
          in particolare, l'ingegner Andrea Rossi e il fisico professor Sergio Focardi nel mese di ottobre 2011 hanno tenuto una pubblica dimostrazione di un dispositivo chiamato E-cat basato sulla teoria della fusione fredda. Il sistema sarebbe in grado di erogare circa mezzo megawatt di potenza termica senza consumare che pochi grammi (1-2 grammi) di idrogeno e nichel, che equivale alla potenza di un grosso motore diesel o della caldaia di un grosso condominio;
          i dubbi sollevati, in merito alla eventuale commercializzazione dell'E-cat, sulla possibile emissione di radiazioni, sono stati smentiti dagli stessi scienziati che hanno confermato che nessuna radiazione è emessa all'esterno e che i bassi livelli di raggi gamma dentro l'E-cat sono convertiti in calore;
          nessun materiale radioattivo sembrerebbe essere utilizzato nel sistema. Le ceneri della combustione nucleare sono costituite da isotopi stabili (non radioattivi) del rame. Il brevetto italiano è stato già rilasciato: «processo ed apparecchiatura per ottenere reazioni esotermiche, in particolare da nickel ed idrogeno», n.  brevetto 0001387256;
          le probabilità di trovarsi in presenza di una scoperta rivoluzionaria sono molto alte, considerando che oggi sono molti i gruppi di ricerca nel mondo che, pur con livelli di energia decisamente inferiori, sostengono di ottenere una produzione anomala di energia in sistemi che utilizzano il nickel o il palladio e l'idrogeno o il deuterio. Centinaia di pubblicazioni scientifiche e di brevetti sostengono la possibilità di una nuova fonte di energia nucleare. Tra i brevetti più simili, si trovano, ad esempio, il brevetto del professor Piantelli, «Method for producing energy and apparatus therefor», W02010058288A1, il brevetto del professor Ahem del Mit(Massachusetts Institute of technology), «Method of maximizing anharmonic oscillations in deuterated alloys», US5411654, e il brevetto del professor Arata dell'Università di Osaka, «Hydrogen condensate and method of generating heat therewith», W02004034406;
          gli ambienti accademici italiani e internazionali hanno spesso ignorato tali ricerche, in quanto molte riviste scientifiche non accettano lavori sperimentali che richiedono un cambiamento di paradigma delle teorie scientifiche più consolidate. Tuttavia, la potenziale gigantesca importanza scientifica ed economica di tali ricerche impone oggi decisamente un'indagine risolutiva sull'esperimento in questione, cercando di non lasciare cadere nel vuoto risultati sperimentali interessantissimi, come avvenuto nel recente passato con il rapporto 41, un documento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati in cui si dimostrava la possibilità di ottenere reazioni nucleari a bassa energia in un sistema deuterio/palladio;
          in Italia sono diversi i gruppi che si sono interessati alla fusione fredda:
              a) il gruppo del fisico Giuliano Preparata (morto nel 2000), professor ordinario all'Università di Milano, autore di un eccellente libro di fisica teorica «Qed coherence in matter», dove un capitolo è dedicato alla teoria della fusione fredda;
              b) il gruppo della professoressa Antonella De Ninno dei laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati, autore del famoso rapporto 41;
              c) il gruppo del professore Francesco Piantelli dell'Università di Siena che, in collaborazione col professor Sergio Focardi dell'Università di Bologna, aveva già ottenuto risultati interessanti nel 1994 in sistemi nickel/idrogeno;
              d) il gruppo dell'ingegner Andrea Rossi (un industriale privato) che, collaborando con Sergio Focardi (distaccatosi da Piantelli), è riuscito ad ottenere risultati interessanti non solo dal punto di vista scientifico ma anche economico, riuscendo a produrre quantità enormi di energia (decine di kilowatt termici per diverse ore) con apparecchiature dal costo irrisorio;
          si apre una possibilità nel caso, ad esempio, che fosse sviluppata l'ingegnerizzazione dell'apparecchio brevettato dall'ingegner Rossi o di altri scienziati, di liberare l'Italia dalla dipendenza degli approvvigionamenti di petrolio, carbone o da altri acquisti di energia elettrica, con enormi vantaggi ecologici e di bilancio  –:
          se non si ritenga necessario, alla luce di quanto sopra esposto, adottare opportune iniziative, anche normative, tese ad una rapida ed effettiva apertura a questo tipo di ricerche, considerato che, per svariati motivi, in Italia sono state sospese le ricerche dei privati e degli enti pubblici che, di fatto, sono all'avanguardia mondiale con una tecnologia che, se verificata, in breve tempo potrebbe risolvere tutte le questioni relative alla produzione di energia elettrica a bassissimo costo senza danni all'ambiente, permettendo al Paese di diventare esportatore di energia elettrica a bassissimo costo. (3-02282)


Orientamenti del Governo in merito ad una moratoria dei debiti tributari per le imprese in crisi – 3-02283

      DOZZO, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FUGATTI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
          l'obiettivo del contrasto ad ogni forma di elusione ed evasione fiscale deve essere obiettivo primario di tutti i Governi, indipendentemente dalla maggioranza che li sostiene;
          l'attività di riscossione coattiva si scontra con gli effetti della più pesante crisi economica che il nostro Paese, insieme a tutte le economie occidentali, sta attraversando; la situazione delle aziende in Italia è, infatti, preoccupante: le aziende che chiudono o, peggio ancora, falliscono, trascinano dietro di loro centinaia di altre aziende, che devono già fare i conti con scadenze inderogabili, ordinativi in calo, contrazione dei consumi privati; le conseguenze sono l'allungamento dei tempi di incasso, il rallentamento o, addirittura, il blocco della produzione, l'inutilizzo delle linee di credito bancarie costituite essenzialmente dai castelletti (sconti fatture e ricevute bancarie), il rallentamento dei pagamenti di dipendenti e fornitori, l'irrigidimento degli istituti bancari con ampliamento delle richieste di garanzie al fine del mantenimento delle linee di credito in essere, fino alla inevitabile sospensione (dapprima temporanea e poi cronica) dei pagamenti dei tributi, dei contributi, delle ritenute e dell'imposta sul valore aggiunto;
          le aziende più fragili sono naturalmente quelle piccole, che costituiscono la vera spina dorsale dell'intero sistema produttivo, protagoniste assolute nel Nord del Paese; queste subiscono anche le sofferenze del sistema pubblico, enti locali e sistema sanitario, che, ingessati dai vincoli europei, ritardano all'inverosimile i pagamenti, generando nelle imprese soffocanti crisi di liquidità;
          mentre fino a qualche anno fa le priorità per i piccoli imprenditori erano quelle di pagare regolarmente gli stipendi e di versare puntualmente i contributi, le ritenute e le imposte, oggi, pena la chiusura dell'attività, tali obblighi vengono posticipati, determinando una diffusa morosità delle imprese nei confronti di Equitalia e, quindi, dell'erario e degli enti previdenziali;
          l'attuale sistema sanzionatorio prevede, in caso di omissione dei versamenti, l'addebito di sanzioni e interessi che possono raggiungere importi insostenibili, calcolati sulla base degli importi omessi, con l'aggravio dei compensi per la riscossione. Con la notifica delle cartelle esattoriali scattano le azioni cautelari ed esecutive del concessionario che determinano necessariamente la chiusura dell'azienda, secondo il tipico iter: dapprima il pignoramento immobiliare (qualora l'azienda sia proprietaria di beni immobili) e l'iscrizione di ipoteca esattoriale con vendita dei beni a prezzi lontani dai valori reali; poi il pignoramento mobiliare con la vendita di tutte le attrezzature entro qualche settimana; avvio immediato dell'istanza di fallimento in caso di pignoramento insufficiente; blocco di tutti i conti correnti intestati alla ditta e notifica di pignoramenti di crediti presso terzi con contestuale distruzione dell'immagine aziendale; anche la rateizzazione non è di fondamentale aiuto, considerando le garanzie che devono essere prestate e gli importi delle prime rate, che spesso sono insostenibili;
          ormai si è giunti ad una vera e propria emergenza sociale: secondo i dati Istat, elaborati dall'istituto Eures ricerche economiche e sociali, negli anni 2010 e 2011 gli imprenditori suicidi sono stati 295, a cui bisogna aggiungere le decine di suicidi già registrati in questo primo scorcio del 2012;
          in una fase delicata come questa è necessario trovare il giusto equilibrio tra esigenze dell'erario di incassare i crediti e esigenze del mondo produttivo di sopravvivere per continuare a garantire lavoro e ricchezza a tutto il Paese, tenendo ben presente che un'azienda che fallisce non è in grado di far fronte ai propri debiti verso lo Stato e genera un aumento delle spese per ammortizzatori sociali, sostegni al reddito e prestazioni agevolate; occorre evitare che la somma di sanzioni, interessi ed aggi rendano insostenibile il debito tributario originario e introdurre meccanismi per rendere più flessibili i meccanismi di riscossione coattiva per i contribuenti onesti che dimostrino di non essere temporaneamente in grado di adempiere ai propri obblighi fiscali e contributivi a causa della difficile congiuntura economica;
          in attesa di una riforma organica del sistema della riscossione, sarebbe opportuno introdurre una sorta di moratoria per i debiti tributari, analogamente a quanto fatto giustamente per i debiti delle piccole e medie imprese; ovviamente non una moratoria generalizzata, ma una moratoria che vada ad alleggerire, per almeno un anno, solo le posizioni più a rischio, tenendo conto delle imprese che effettivamente ed oggettivamente sono state travolte dalla crisi e che non sono più in grado di far fronte ai propri debiti; si crede che sia possibile mettere in campo una verifica da parte di Equitalia s.p.a. e delle aziende del gruppo su tutto il territorio nazionale e proporre al Governo una mappatura delle situazioni più gravi, meritevoli di attenzione;
          nella seduta del 17 maggio 2012, in occasione della conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n.  29, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/5178/40 proposto dalla Lega Nord, che invitava l'Esecutivo a valutare l'introduzione di una moratoria dei debiti tributari per le imprese più in difficoltà, senza ulteriori aggravi per sanzioni ed interessi di mora  –:
          se il Governo, al fine di agevolare il pagamento dei debiti tributari delle imprese in crisi, considerando anche la difficoltà da parte delle imprese stesse a riscuotere i crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, intenda proporre, dando seguito all'impegno assunto nell'ordine del giorno citato in premessa, una moratoria dei debiti tributari per le imprese identificate, senza ulteriori aggravi per sanzioni ed interessi di mora, per un periodo di almeno 360 giorni. (3-02283)


Elementi ed iniziative in merito agli oneri finanziari a carico delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese coinvolte nell'opera di assistenza dei territori colpiti dalle straordinarie nevicate del febbraio 2012 – 3-02284

      MARIO PEPE (PD), MARAN, QUARTIANI, GIACHETTI, MAZZARELLA, GIORGIO MERLO, MIOTTO, MIGLIOLI e MATTESINI. — Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. — Per sapere – premesso che:
          a seguito delle eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, le zone interne della Campania, numerose imprese di costruzione, convocate e coordinate dalle strutture territoriali dell'Ance, a loro volta sollecitate dalla regione Campania, hanno messo a disposizione mezzi ed uomini per garantire gli interventi necessari a ristabilire la normalità nei collegamenti, data la grave situazione d'emergenza;
          grazie alla responsabilità ed al senso civico di tali imprese, che hanno impegnato le proprie risorse ininterrottamente per tutta la durata dell'emergenza, dedicandosi giorno e notte alla risoluzione delle innumerevoli situazioni di difficoltà, è stato possibile superare l'emergenza neve, limitando i disagi per le varie comunità;
          le imprese, per il lavoro eseguito, hanno subito costi che vanno dal gasolio per i mezzi al pagamento dei propri dipendenti, chiamati a lavorare senza soluzione di continuità (anche di notte e nei giorni festivi);
          le imprese intervenute hanno provveduto, entro i termini stabiliti in via perentoria dalla regione Campania, ad inviare agli enti locali una rendicontazione delle spese sostenute, al fine di poterla trasmettere alla regione stessa;
          ad oggi, nonostante siano trascorsi quasi tre mesi dall'emergenza, nessuna impresa è stata pagata e, cosa ancor più preoccupante, non vi è alcuna certezza sui tempi di pagamento, aggravando ulteriormente le condizioni di estrema difficoltà finanziaria e di esposizione bancaria che molte imprese stanno già subendo per l'attuale crisi economica;
          l'assessore regionale competente Edoardo Cosenza ha risposto al sistema delle imprese ed agli enti locali, a seguito di ripetute sollecitazioni, spiegando che i fondi per l'emergenza neve sono tutti del Governo e che il compito della regione è stato quello di fare un rendiconto della situazione e trasferirlo alla Protezione civile a Roma, che, a sua volta, reperiti i dati di tutte le regioni interessate, dovrà sottoporre il rendiconto completo al Governo  –:
          quali siano i dati a disposizione del Governo rispetto al numero delle imprese coinvolte nell'opera di assistenza dei territori colpiti dalle straordinarie nevicate del febbraio 2012, anche con riferimento ai relativi oneri finanziari che l'operazione ha comportato, assicurando al riguardo la tempestiva risoluzione delle pendenze economiche a carico delle pubbliche amministrazioni interessate in tutto il territorio nazionale. (3-02284)


Iniziative di competenza per la tutela dei risparmiatori in relazione al fallimento del gruppo Deiulemar – 3-02285

      ANIELLO FORMISANO, DI PIETRO, BORGHESI, MONAI e PALAGIANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
          oltre diecimila risparmiatori, ma purtroppo le cifre sono ancora provvisorie, sarebbero rimasti coinvolti nel fallimento del gruppo Deiulemar;
          la Deiulemar era la compagnia campana attiva nel trasporto marittimo di merci e passeggeri, un vero e proprio colosso dei mari che gestiva oltre 60 navi e fatturati da centinaia di milioni di euro dichiarata fallita dal tribunale di Torre Annunziata il 2 maggio 2012;
          è emerso che la società ha emesso titoli per centinaia di milioni di euro fuori da qualsiasi controllo, mentre in parallelo faceva certificare i bilanci da Kpmg ed emetteva obbligazioni regolari, prestiti che rischiano di non essere rimborsati per il fallimento della società di Torre del Greco;
          quello che è emerso finora è che, accanto ai certificati obbligazionari regolarmente emessi, la compagnia e i suoi amministratori hanno continuato a rilasciare titoli simili ad obbligazioni al portatore, intestati alla società e da essa regolarmente onorati fino a poche settimane fa, ma totalmente al di fuori delle norme sulle emissioni e, a quanto risulta, dai bilanci della società stessa. Tanto che ad oggi non si sa quanto sia l'ammontare delle obbligazioni circolanti, quante quelle «regolari» e quali le «irregolari», né come distinguere fra esse;
          la sentenza di fallimento emessa dal tribunale di Torre Annunziata ha determinato la necessità di destinare alla complessa attività penale ben tre magistrati che da questo momento in poi non avranno il tempo di fare altra attività, essendo totalmente assorbente la ricerca dei capitali sottratti agli investitori, che, si ripete, sono almeno 10.000;
          il tribunale civile dovrà ugualmente dedicarsi al vaglio di tutte le pratiche di insinuazione al passivo che saranno prodotte;
          pertanto, oltre al danno ai risparmiatori, si verifica l'ulteriore beffa che il tribunale di Torre Annunziata, già sotto organico, sarà completamente paralizzato per tutti gli altri aspetti ordinari in una zona ad alta concentrazione di attività criminale;
          ci si può legittimamente chiedere come sia stato possibile che, senza che siano intervenuti gli organismi di controllo, un impero dello shipping, con oltre 60 navi gestite fra proprietà e noleggi, fatturati da centinaia di milioni di euro, attività di livello internazionale, sia stato costruito emettendo titoli di dubbia consistenza giuridica per centinaia di milioni di euro, senza registrare la quantità e l'ammontare degli stessi, il tutto in parallelo ad operazioni di sofisticata ristrutturazione dell'architettura societaria, alla certificazione dei bilanci (da parte di una «big» come Kpmg) e all'emissione di obbligazioni; ci si chiede, altresì, quali iniziative si intendano intraprendere per accertare le responsabilità;
          sarebbe necessario, a parere degli interroganti, provvedere ad una «applicazione» di altri magistrati al tribunale di Torre Annunziata per velocizzare il soddisfacimento dei creditori, la condanna dei colpevoli e l'effettuazione di tutte le altre competenze ordinarie del tribunale stesso, nonché assumere tutte le iniziative necessarie per accelerare il percorso fallimentare, al fine di giungere, quanto prima è possibile, al soddisfacimento degli obbligazionisti;
          a fronte della gravissima situazione è stato rivolto un appello al Governo da parte del presidente del consiglio provinciale di Napoli  –:
          quali iniziative di competenza, anche normative, il Governo intenda assumere affinché non siano come al solito i risparmiatori a pagare «di tasca loro» per la leggerezza ed il mancato senso di responsabilità di coloro che possono aver condotto gestioni scellerate del gruppo Deiulemar, cui numerosi cittadini hanno dato fiducia con i loro investimenti credendo nella solidità della società.
(3-02285)