XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 30 maggio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 maggio 2012

      Albonetti, Alessandri, Bergamini, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Galletti, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Milanato, Misiti, Moffa, Mogherini Rebesani, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pisicchio, Rigoni, Rivolta, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Albonetti, Alessandri, Bergamini, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Galletti, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mogherini Rebesani, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pescante, Pisicchio, Rigoni, Rivolta, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 29 maggio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          DE GIROLAMO: «Modifiche all'articolo 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per il reato di truffa commesso profittando della condizione di debolezza dovuta all'età della persona offesa» (5235);
          DOZZO e FEDRIGA: «Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico» (5236);
          FOGLIATO: «Norme per la promozione della vendita diretta e del consumo dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti alimentari stagionali e di qualità» (5237);
          BECCALOSSI ed altri: «Delega al Governo per la riorganizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante l'istituzione di un'unica Agenzia per il settore, nonché disposizioni in materia di accesso degli imprenditori agricoli ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni» (5238);
          GRANATA: «Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati» (5239);
          BENAMATI ed altri: «Istituzione di un Fondo per la gestione del patrimonio pubblico» (5240).

      Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
          II Commissione (Giustizia):
      BERNARDINI ed altri: «Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive» (5169) Parere delle Commissioni I, V e XII.
          VI Commissione (Finanze):
      MINARDO ed altri: «Agevolazioni fiscali per la salvaguardia, la riqualificazione e la tutela dei centri storici nonché per il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso l'uso di materiali tipici locali» (5175) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          X Commissione (Attività produttive):
      TADDEI ed altri: «Istituzione dell'Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive» (5172) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 maggio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n.  11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
      Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
      Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Un'agenda europea dei consumatori – Stimolare la fiducia e la crescita (COM(2012)225 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 28 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL DIRITTO RELATIVO ALLE UTILIZZAZIONI DEI CORSI D'ACQUA INTERNAZIONALI PER SCOPI DIVERSI DALLA NAVIGAZIONE, CON ANNESSO, FATTA A NEW YORK IL 21 MAGGIO 1997 (A.C. 4975)

A.C. 4975 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.

A.C. 4975 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della medesima Convenzione.

A.C. 4975 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4975 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              gli obiettivi e gli impegni che scaturiscono dalla Convenzione ONU sulle acque transnazionali sono stati successivamente sanciti ed organicamente definiti dalle direttive 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) e 2007/60/CE (direttiva alluvioni);
              la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (direttiva quadro in materia di acque), recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, che traccia i principi in tema di gestione della risorsa idrica, ha tra i suoi principali obiettivi la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la promozione di un utilizzo sostenibile della risorsa, la protezione dell'ambiente, nonché la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità ed impone un approccio integrato al governo della risorsa idrica, che superi la storica tripartizione della «difesa dalle acque/difesa del suolo», «tutela delle acque e obiettivi di qualità», «gestione e pianificazione degli usi della risorsa»;
              anche la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (c.d. direttiva «alluvioni»), recepita con il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.  49, istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità, in coerenza e coordinamento con gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE;
              la Commissione Europea ha già avuto modo di censurare l'Italia in ordine al recepimento e all'implementazione di tali direttive,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di reperire almeno parte delle risorse finanziarie adeguate al recepimento delle citate direttive nei tempi e con le modalità prescritte dall'Unione Europea, partendo dai risparmi che deriverebbero dal superamento eventuale del sistema dei commissariamenti per l'attuazione degli accordi di programma in materia di difesa del suolo;
          ad assicurare al più presto una governance complessiva e unitaria per la risorsa idrica, coerente con i principi delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, avviando al contempo l'istituzione delle autorità di distretto e dando attuazione alla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, adottando i necessari atti amministrativi;
          a promuovere un quadro normativo improntato ad una logica unitaria della difesa idrogeologica, della gestione integrata dell'acqua e del governo delle risorse idriche; rendere operative le autorità di bacino distrettuali; portare a definitiva e rapida approvazione i piani di gestione dei distretti idrografici e i relativi programmi di azione.
9/4975/1.    (nuova formulazione) Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, E RELATIVO PROTOCOLLO, DEL 29 GENNAIO 1977, FATTO A SINGAPORE IL 24 MAGGIO 2011 (A.C. 5018)

A.C. 5018 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011.

A.C. 5018 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VI del Protocollo stesso.

A.C. 5018 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL SESTO AUMENTO DI CAPITALE DELLA BANCA DI SVILUPPO DEL CONSIGLIO D'EUROPA (A.C. 5044-A)

A.C. 5044-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  1.

A.C 5044-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

      Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

      Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

      sull'emendamento 1.1 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

A.C. 5044-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

      1. La partecipazione italiana al capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, di seguito denominata «CEB», pari ad euro 549.691.654, è elevata ad euro 915.770.000, conformemente alla risoluzione n. 386 del 4 febbraio 2011 adottata dal Consiglio di direzione della Banca, ai sensi dell'articolo IX, sezione 3, numero 2, del nuovo statuto della CEB, relativa al sesto aumento di capitale della predetta Banca.
      2. La partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 1 viene attuata:
          a) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di nuovi titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 325.114.000;
          b) con l'attribuzione supplementare di titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 40.964.000, pari alla quota italiana di riserve da incorporare nel capitale.

      3. La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sarà versata, su richiesta della CEB, avanzata in maniera eguale per tutti i Paesi partecipanti, solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VI dello statuto della CEB.
      4. Agli eventuali oneri derivanti dal versamento della quota di capitale sottoscritta, relativa alla partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della CEB, si provvede a norma dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, con imputazione nell'ambito del programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno», della missione «Competitività e sviluppo delle imprese», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, e nell'ambito dei corrispondenti programmi per gli anni successivi.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

      Al comma 4, sostituire la parola: imputazione con la seguente: prelievo.
1. 1. Scilipoti.

A.C. 5044-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca le modalità per la partecipazione al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
              all'articolo 1, comma 3, si afferma che la quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sarà versata su richiesta della CEB avanzata in maniera uguale per tutti i Paesi partecipanti, solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di prestiti contratti;
              qualora si rendesse necessario il versamento delle somme richieste dalla CEB, ai sensi del comma 3, e degli articoli V e VI dello statuto CEB, potrebbe essere valutata l'istituzione con apposito provvedimento legislativo di una tassa di scopo, prelevata dai conti di tesoreria delle banche partecipanti al capitale della Banca d'Italia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di emanare successivi provvedimenti legislativi al fine di istituire una apposita tassa di scopo prelevata dai conti di tesoreria delle banche partecipanti al capitale della Banca d'Italia, per ottemperare al versamento della quota di capitale su richiesta della CEB prevista all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame.
9/5044-A/1. Scilipoti.


      La Camera,
          considerata la difficile situazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese del Nord colpite dal terremoto,

impegna il Governo

a non utilizzare più come copertura di provvedimenti simili il programma «incentivi alle imprese per interventi di sostegno» della missione: «competitività e sviluppo delle imprese».
9/5044-A/2. D'Amico.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti del Governo in ordine alla rimozione del presidente della regione Molise dall'incarico di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, in considerazione dei risultati della verifica tecnica del 3 aprile 2012, e chiarimenti in merito alle prospettive per l'adozione del piano sanitario regionale 2012-2014, alla luce della recente sentenza del TAR che ha annullato le elezioni regionali del 2011 – 3-02295

      DI PIETRO, DI GIUSEPPE e PALAGIANO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
          nonostante la sua gestione fallimentare in merito al bilancio sanitario della regione Molise e all'altrettanto fallimentare attuazione del conseguente piano di rientro, il presidente della regione, Michele Iorio, continua a ricoprire l'incarico di commissario ad acta per la gestione del sistema sanitario locale;
          lo stesso tavolo tecnico del 3 aprile 2012, che doveva verificare gli adempimenti previsti nel piano di rientro dal disavanzo sanitario per la regione Molise, ha confermato le fortissime criticità nell'attuazione del piano di rientro regionale e nei conseguenti programmi operativi;
          i risultati a cui è giunto il suddetto tavolo tecnico sulla sanità molisana sono stati, peraltro, confermati il 18 aprile 2012 alla Camera dei deputati dal Ministro interrogato nel corso di una risposta a una precedente – l'ennesima – interrogazione a risposta immediata presentata dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo;
          nella risposta alla suddetta interrogazione, il Ministro interrogato aveva, tra l'altro, evidenziato che, in conseguenza dell'accertata gestione fallimentare del commissario ad acta Iorio, il Governo avrebbe preso le decisioni conseguenti, aggiungendo: «Cosa manca per poter prendere queste decisioni? Abbiamo un verbale della riunione del 3 aprile, ma attendo la relazione e la conseguente proposta della Ragioneria generale dello Stato – si tratta del tavolo tecnico per gli adempimenti – e in forza e a seguito di questa relazione proporrò, per la parte di mia competenza, perché sono coproponente in Consiglio dei ministri, le conseguenti decisioni»;
          a rendere ancora più inconciliabile il ruolo del presidente Iorio quale commissario ad acta è intervenuta la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Molise che il 17 maggio 2012, che ha annullato il risultato delle elezioni regionali del 2011 nelle quali è stato eletto il presidente della regione Molise, in conseguenza di presunte illegittimità o irregolarità che si sarebbero verificate nella fase di ammissione di alcune liste e di alcuni candidati e nelle fasi successive dello scrutinio e della compilazione dei verbali;
          si ricorda, peraltro, che, alla luce delle attribuzioni assegnate ai commissari ad acta, il presidente Iorio ha in corso l'adozione del piano sanitario 2012-2014, ossia la pianificazione delle scelte strategiche di riassetto della sanità regionale per il prossimo triennio, proprio in virtù del suo ruolo istituzionale, anche se la sentenza del tribunale amministrativo regionale ha messo in discussione le stesse elezioni regionali e, conseguentemente, lo stesso incarico del presidente della regione;
          la recente sentenza del tribunale amministrativo regionale non fa altro che indebolire ulteriormente il ruolo istituzionale del presidente Iorio, già alle prese con procedimenti giudiziari. Va ricordata in tal senso la condanna del 22 febbraio 2012 in primo grado – con pena sospesa – dal tribunale di Campobasso ad un anno e sei mesi di reclusione per abuso d'ufficio e all'interdizione dai pubblici uffici per il medesimo periodo, nell'ambito dell'inchiesta «Bain and co.», società dove lavora Davide Iorio, figlio del presidente della regione Molise, cui sono state illegittimamente affidate due consulenze; nonché l'avviso di garanzia notificato sempre al presidente della regione dalla procura di Campobasso, in merito alla ricostruzione post terremoto del 2002, in quanto indagato per abuso d'ufficio e indebita percezione di soldi ai danni dello Stato, in merito ai fatti avvenuti tra il 2003 e il 2011. Complessivamente il presidente Iorio risulta indagato in oltre otto inchieste da parte della procura di Campobasso;
          inoltre, le imprese che vantano crediti dalla regione Molise rischiano fortemente di dover pagare le colpe e la cattiva gestione del presidente Iorio. L'atteso decreto ministeriale sulla compensazione dei crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione dovrebbe, infatti, prevedere che questa misura di compensazione tra debiti e crediti non si attui in quelle regioni che sono sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari o che siano state commissariate. Una discriminazione assurda che, se confermata, penalizzerebbe le imprese molisane e quelle che vantano crediti dalla regione –:
          se il Governo non intenda rimuovere il presidente della regione Molise dal suo incarico di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario, alla luce dei risultati del tavolo tecnico del 3 aprile 2012, e se – alla luce della recente sentenza del tribunale amministrativo regionale – il piano sanitario regionale 2012-2014 in corso di adozione possa essere adottato dal presidente della regione Molise nelle sue vesti di commissario ad acta, in difetto di legittimità istituzionale. (3-02295)
(29 maggio 2012)


Tempi per l'adozione dei decreti attuativi del decreto legislativo n.  28 del 2011 per la promozione di fonti energetiche rinnovabili – 3-02296

      SAGLIA, BALDELLI e LAZZARI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
          il Governo è tenuto ad adempiere ad impegni presi in sede europea sul «programma 20-20-20» sulle riduzioni delle emissioni inquinanti, sull'incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica –:
          quando il Governo intenda procedere all'emanazione dei decreti attuativi del decreto legislativo n.  28 del 2011 per la promozione di fonti energetiche rinnovabili. (3-02296)
(29 maggio 2012)


Iniziative normative in relazione al fenomeno dei cosiddetti matrimoni di comodo contratti da stranieri extracomunitari – 3-02297

      DOZZO, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FUGATTI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
          il fenomeno dei «matrimoni di comodo» contratti da stranieri extracomunitari con un cittadino italiano, al solo fine di «regolarizzare» la posizione di clandestinità o di agevolare l'acquisto della cittadinanza italiana, ha avuto una significativa diffusione nel nostro Paese, come risulta anche da ricorrenti notizie di cronaca;
          il Governo Berlusconi aveva adottato, su iniziativa del Ministro pro tempore Maroni, una serie di misure, in particolare contenute nella legge n.  94 del 2009, dirette a contrastare questa pratica, elusiva delle norme vigenti in materia di soggiorno degli stranieri;
          prima della modifica legislativa, intervenuta con la citata legge n.  94 del 2009, ai sensi della previgente formulazione dell'articolo 116 del codice civile, lo straniero, intenzionato a contrarre matrimonio in Italia, doveva presentare all'ufficiale dello stato civile solo un nulla osta rilasciato dall'autorità competente del proprio Paese;
          oltre al predetto requisito formale, sul piano sostanziale il nubendo doveva rispettare le condizioni previste dalla normativa italiana riguardanti la capacità di contrarre matrimonio (tra l'altro, libertà di stato ed età minima) e l'assenza di situazioni personali ostative (ad esempio, impedimenti per parentela ed affinità);
          con la citata legge n.  94 del 2009 era stato modificato l'articolo 116, primo comma, del codice civile, sicché la nuova norma stabiliva che «lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile», oltre al nulla osta, di cui sopra, «un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano»;
          la legge n.  94 del 2009, al fine di ridurre il fenomeno dei cosiddetti matrimoni di comodo, aveva, altresì, modificato l'articolo 5 della legge n.  91 del 1992, in materia di acquisto della cittadinanza italiana, prevedendo un ampliamento del periodo di convivenza post matrimonio, necessario per l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero;
          in particolare, al comma 1 dell'articolo 5 della citata legge si prevede che «il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora», al momento dell'adozione del decreto di acquisto della cittadinanza, «non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi»; al successivo comma 2 si stabilisce che i termini sono, peraltro, «ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi»;
          per effetto di queste importanti innovazioni legislative si era posto un freno ai matrimoni contratti per finalità estranee a questo istituto e dirette ad aggirare la normativa in materia di immigrazione, dotando, in particolare, i sindaci di uno strumento efficace per non procedere alle pubblicazioni di matrimonio, allorché il nubendo straniero era privo di un titolo di soggiorno;
          la Corte costituzionale, con la sentenza n.  245 del 25 luglio 2011, ha, tuttavia, dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n.  94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano»;
          le ragioni di tale declaratoria di incostituzionalità risiedono nel contrasto della disposizione in esame con il godimento di diritti fondamentali, tra i quali, afferma la Corte costituzionale, «certamente rientra quello di contrarre matrimonio, discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»;
          l'effetto pratico di questa pronuncia è stato quello di privare i sindaci di un'effettiva possibilità di ostacolare la celebrazione di matrimoni di comodo, quando sia nota la condizione di clandestinità del nubendo e sia evidente la finalità strumentale del matrimonio rispetto all'obbiettivo della regolarizzazione;
          il sindaco che volesse ostacolare la conclusione di un matrimonio simulato si dovrebbe, perciò, impegnare in accertamenti che non gli competono, dai quali risultava esonerato dalla precedente disposizione che legava la possibilità di contrarre matrimonio ad un requisito oggettivo e documentale, quale l'attestazione della regolarità del soggiorno –:
          quali iniziative normative si intendano assumere per pervenire, rispetto alla situazione illustrata in premessa e tenendo conto di quanto enunciato dalla Corte costituzionale, ad un bilanciamento degli interessi che contemperi il rispetto dei diritti fondamentali con il contrasto alla celebrazione dei matrimoni di comodo.
(3-02297)
(29 maggio 2012)


Iniziative per una corretta ed omogenea interpretazione della normativa in materia di dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni del codice della strada – 3-02298

      PROIETTI COSIMI e TOTO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
          con la riforma del codice della strada, introdotta con la legge 29 luglio 2010, n.  120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), è stata modificata la normativa in materia di dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni;
          il comma 2 dell'articolo 25, infatti, nel rinviare all'emanazione di un apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, ha stabilito che «fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità»;
          successivamente il Ministero dell'interno – dipartimento pubblica sicurezza, con la circolare del 29 dicembre 2010, ha fornito ulteriori precisazioni sulle nuove norme, stabilendo espressamente che «nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali che, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, impongono la ripetizione del segnale stradale stesso, la predetta distanza deve essere calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione»;
          il 13 marzo 2012 il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo presentava un'interrogazione a risposta in Commissione (la n.  5-06380) in merito al mancato annullamento, da parte del prefetto di Roma, dei decreti che autorizzano, nel comune di Arsoli (Roma), l'installazione e l'uso di autovelox, in difformità dalla legge n.  120 del 2010;
          la risposta data dal Sottosegretario di Stato per l'interno, Carlo De Stefano, che interveniva nella seduta della IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati del 17 aprile 2012, in sostituzione del Ministro dell'interno, come già il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha avuto modo di ribadire, replicando in quella sede, non è stata pienamente soddisfacente;
          ad avviso degli interroganti, infatti, essa, innanzitutto, fornisce elementi poco chiari e certi, come si evince, in particolare, dal tenore letterale delle espressioni utilizzate («sembrerebbe che il rilevamento delle violazioni (...); questa circostanza porterebbe a non ritenere applicabile; sembra di poter escludere»), che mettono in evidenza una serie di dubbi riguardo all'intera vicenda denunciata sicuramente non giustificabili;
          al fine, poi, di legittimare la sostanziale disapplicazione, nel caso di specie, delle disposizioni in materia, si finisce col dare una ricostruzione «normativa», che, per certi aspetti, non corrisponde all'effettiva ratio delle norme in materia;
          occorre precisare, infatti, che il citato articolo 25, nel fissare l'obbligo di rispettare la distanza minima di un chilometro, esplicitamente non fa alcuna distinzione in merito alle modalità mediante le quali le violazioni stesse sono rilevate, né si può sostenere che la disposizione di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n.  121, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n.  168, sostituisca le norme generali del codice della strada in materia di accertamenti degli illeciti, in quanto esso piuttosto le integra, prevedendo una procedura speciale per le attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato anche senza il diretto intervento di un operatore di polizia stradale ed introducendo un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata in casi particolari;
          d'altra parte, nell'ambito della più generale attività di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade, un principio cardine, pacificamente accettato dalla giurisprudenza dominante, è quello della necessaria e adeguata conoscibilità come presupposto e precondizione della legittimità delle eventuali sanzioni comminate: non si può, infatti, muovere al conducente di un autoveicolo il rimprovero per aver violato una regola di prudenza alla guida, se quest'ultimo non è stato messo nelle condizioni di conoscere preventivamente ed adeguatamente il precetto, attraverso controlli automatici della velocità che siano segnalati e ben visibili;
          alla luce di tali considerazioni, sono necessari, quindi, accertamenti volti a chiarire i punti dubbi e ad accertare così l'effettiva legittimità del posizionamento del citato dispositivo, anche al fine di individuare le concrete responsabilità e soluzioni –:
          se non ritenga opportuno, al fine di garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, fornire ulteriori elementi sulla questione esposta in premessa o quanto meno attivarsi, al più presto, al fine di fare maggiore chiarezza al riguardo ed, in ogni caso, quali iniziative di competenza intenda adottare per assicurare, anche alla luce della considerazioni di cui sopra, un'interpretazione rispondente all'assetto normativo vigente, teologicamente orientato all'effettiva sicurezza della circolazione ed alla tutela delle vite umane, e per evitare, nel rispetto del principio della «certezza del diritto», un'applicazione non omogenea e «arbitraria» delle norme. (3-02298)
(29 maggio 2012)


Iniziative per la modifica della bozza del decreto «sblocca-crediti» a favore delle imprese creditrici nei confronti della Sicilia e delle altre regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario – 3-02299

      GIANNI, RUVOLO e ROMANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
          martedì 22 maggio 2012 il Governo ha esaminato quattro decreti finalizzati a «scongelare» i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese;
          il Governo ha annunciato lo sblocco di 20-30 miliardi di euro già nel corso del 2012, grazie anche ad un protocollo d'intesa con l'Abi;
          in Sicilia le imprese siciliane, in gran parte piccole e medie, vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione per circa cinque miliardi di euro;
          è con assoluto stupore che gli interroganti, nel leggere la bozza dei citati decreti, hanno verificato che «sono escluse dall'obbligo di certificazione le regioni sottoposte ai piani di rientro»;
          le regioni interessate dai piani di rientro per il deficit sanitario sono: Sicilia, Lazio, Calabria, Molise e Abruzzo; questo significa estromettere la Sicilia e le altre regioni interessate dai benefici del «decreto sblocca-crediti»;
          questo significa che un'impresa, non obbligatoriamente siciliana, che vanta un credito nei confronti della regione Sicilia o di altri enti da essa controllati, non potrà accedere all’iter velocizzato per il recupero delle somme;
          l'esclusione della regione Sicilia e delle altre regioni interessate è da ritenersi irragionevole e incostituzionale e determina un'inammissibile disparità di trattamento;
          ancora una volta le imprese delle regioni interessate dal piano di rientro per il deficit sanitario, in particolare siciliane, sono di fatto retrocesse, sono per il Governo «imprese di serie B», pagano lo scotto di essere ubicate in Sicilia, pur avendo, con i loro servizi, garantito l'operatività della regione e degli enti ad essa collegati;
          questo avviene proprio nei confronti e nei territori dove la crisi economica colpisce in maniera violenta le imprese e i lavoratori dipendenti delle imprese che vantano crediti con la pubblica amministrazione;
          appare inammissibile accettare supinamente tale discriminazione che impedisce ad imprese, comunque creditrici, di poter recuperare risorse che sono fondamentali per il mantenimento delle stesse imprese;
          se tale impostazione non fosse modificata si affermerebbe la volontà di far rimanere il Sud, e la Sicilia in particolare, in condizioni di assoluta subalternità ed emarginazione economica rispetto alle imprese del Nord del Paese –:
          se si intenda procedere ad immediata e improcrastinabile modifica della bozza di «decreto sblocca-crediti», al fine di consentire anche alle imprese che hanno crediti nei confronti della regione Sicilia e delle altre regioni, escluse in quanto interessate dal piano di rientro, di poter accedere ai benefici previsti dal decreto in questione. (3-02299)
(29 maggio 2012)


Chiarimenti e iniziative in merito al trasferimento ad altro incarico del colonnello della Guardia di finanza Umberto Rapetto – 3-02300

      BUONFIGLIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
          il disastro della nave Costa Concordia – oltre a vittime e danni senza precedenti – ha avuto un impatto sull'opinione pubblica devastante per l'immagine dell'Italia;
          a distanza di mesi, pur scemata l'attenzione totalizzante dei giorni a ridosso dell'incidente, l'interesse della collettività internazionale è rimasto ai massimi livelli e ha generato legittime aspettative sugli sviluppi delle indagini e sull'accertamento delle responsabilità;
          il tribunale di Grosseto, ben valutando la complessità delle attività tecnico-investigative, ha deciso di affiancare al collegio peritale personale iper-specializzato, in grado di dar corso ad ogni iniziativa necessaria per estrarre i dati contenuti (ed eventualmente cancellati in via accidentale o in modo doloso) all'interno della scatola nera e dei computer di bordo della nave Costa Concordia;
          l'autorità giudiziaria ha individuato nel colonnello Umberto Rapetto della Guardia di finanza l'interlocutore ideale per l'individuazione, la direzione e il coordinamento delle risorse umane, cui assegnare il delicato compito in un contesto di evidente tensione oggettiva e soggettiva;
          il team di militari del nucleo speciale frodi telematiche sotto la guida di Rapetto ha, quindi, proceduto all'avvio delle attività di acquisizione delle informazioni di interesse processuale, manifestando una professionalità davvero non comune, con serenità e soddisfazione anche di tutte le parti coinvolte a diverso titolo nel procedimento;
          nelle udienze, in cui sono stati illustrate le differenti fasi dell'attività informatica da svolgere e le corrispondenti metodologie da utilizzarsi in ciascuna di questi step, il colonnello Rapetto ha svolto un fondamentale ruolo di «traduttore/interprete», assicurando anche ai non tecnici la necessaria chiarezza informativa e svolgendo una funzione di garanzia di regolarità delle delicatissime operazioni intraprese e pianificate per il tratto a venire;
          negli incontri, cui hanno partecipato i periti del giudice per le indagini preliminari, del pubblico ministero, degli indagati e delle parti offese e in cui si è dato luogo ad attività tecniche di elevata criticità – così come accaduto, ad esempio, presso i laboratori della Oto Melara di La Spezia in occasione dell'apertura della scatola nera e del sistema di controllo della navigazione vdr – il colonnello Rapetto ha fornito un contributo indispensabile per uno svolgimento «non conflittuale» delle operazioni, accelerando il compito dei consulenti tecnici chiamati a valutare le informazioni da estrarre dalla sofisticata strumentazione recuperata a bordo della Costa Concordia;
          le attività, ancora in corso di esecuzione, sono destinate a protrarsi per mesi, stante la complessità dell'incarico, e continueranno a richiedere un coordinamento serrato che garantisca fluidità delle operazioni e sicurezza di chi le esegue materialmente, che deve poter contare su un riferimento competente e carismatico;
          il colonnello Umberto Rapetto, ritenuto uno dei massimi esperti europei in tema di crimine informatico e di investigazioni digitali, è stato trasferito ad altro incarico, pur in pendenza di attività che avrebbero dovuto preservarne l'impiego e, anzi, assicurargli la serenità operativa per meglio perseguire gli obiettivi affidatigli dall'autorità giudiziaria;
          è inaccettabile secondo l'interrogante che cieche regole di rotazione del personale nell'ambito dell'amministrazione pubblica possano prevalere sull'interesse della collettività ad ottenere, nel più breve tempo, certezza e verità;
          l'ufficiale è stato avvisato dell'inatteso e già disposto trasferimento con una comunicazione telefonica mentre si trovava a Grosseto, nel corso delle operazioni peritali del procedimento sul naufragio della Costa Concordia, senza, dunque, alcun preavviso e – nonostante gli affatto non trascurabili trentasette anni di servizio – senza essere stato in alcun modo consultato, come accade di prassi anche con ufficiali meno anziani, per ottenere un ricollocamento, se non consensuale, almeno ragionevolmente equilibrato rispetto alle esigenze dell'amministrazione e quelle dell'interessato;
          al suo posto sono stai assegnati ben sei ufficiali – quattro dei quali neofiti rispetto alle materie di cui dovranno occuparsi e nell'ambito delle quali dovranno impartire disposizioni e assumere decisioni;
          poco ragionevole avrebbe dovuto ritenersi il sopra descritto criterio compensativo in ragione quantitativa per sostituire una figura non comune per carattere e professionalità;
          la lungimiranza dei generali Mosca Moschini e Sgarlata, che nel 2000 accettarono di creare il reparto specialistico della Guardia di finanza voluto e progettato da Rapetto, che, in questi anni, ne è stato il brillante comandante, non ha più spazio e le decisioni di ristrutturazione del nucleo sono avvenute senza la benché minima consultazione degli ufficiali che negli anni vi hanno prestato servizio e che meglio di altri erano in grado di fornire indicazioni per un'evoluzione non solo burocratica dell'articolazione in argomento –:
          se il Governo trovi opportuno che la pubblica amministrazione perda un patrimonio importante come quello rappresentato dal colonnello Rapetto (cui, non va dimenticato, si deve il brillante esito delle indagini delegate dalla Corte dei conti, che recentemente hanno portato alla condanna dei vertici dei Monopoli di Stato e delle società concessionarie al pagamento di oltre 2 miliardi di euro di penali contrattuali per il mancato collegamento delle slot machine all'anagrafe tributaria con conseguente danno erariale) e del suo gruppo, mortificato nelle aspirazioni di carriera, e non approfitti di questa occasione per dimostrare concretamente la volontà di cambiamento dell'apparato pubblico, con l'utilizzo più proficuo dei dirigenti dello Stato, come Rapetto, e, in ogni caso, quale sia l'utilizzazione che l'amministrazione intende fare del colonnello Rapetto e del suo gruppo altamente specializzato, anche in vista della necessaria prossima istituzione di una struttura centrale che valga a contrastare il fenomeno delle minacce cibernetiche.
(3-02300)
(29 maggio 2012)


Iniziative per la sospensione del pagamento dell'IMU e degli altri tributi a favore dei proprietari di immobili abitativi e di fabbricati industriali, agricoli e commerciali resi inagibili dall'evento sismico del 20 maggio 2012 – 3-02301

      FRANCESCHINI, MARCHIGNOLI, BENAMATI, BRATTI, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, COLANINNO, GHIZZONI, LA FORGIA, LENZI, MARCHI, MIGLIOLI, SANTAGATA, VASSALLO, ZAMPA, MARAN, QUARTIANI e GIACHETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
          nelle prime ore della giornata del 20 maggio 2012 un evento sismico di magnitudo 5,9 ha interessato i territori dell'area Nord-Est, causando il decesso di sette persone, di cui cinque a causa dei crolli;
          l'evento, che è stato seguito da numerose repliche di minore intensità, ha interessato comuni nelle province di Modena e Ferrara e, in misura minore, di Bologna, Mantova e Reggio Emilia;
          a causa del sisma si è dovuto procedere in un primo momento all'evacuazione di diversi nuclei familiari, per un totale di 5.262, divenuti ora già oltre 7.000, soprattutto nei trentanove comuni maggiormente colpiti;
          il Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 ha deliberato lo stato di emergenza per i territori colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, fissandone la durata a 60 giorni e attribuendo la competenza a coordinare gli interventi al Capo del Dipartimento della protezione civile, mentre nella fase successiva allo stato di emergenza il coordinamento spetterà alle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, ciascuna per i territori di propria competenza;
          il fabbisogno finanziario per far fronte allo stato di emergenza verrà coperto utilizzando le risorse del fondo nazionale per la protezione civile, che serviranno a coprire tutte le spese per i soccorsi, l'assistenza e la messa in sicurezza provvisoria dei siti pericolanti;
          è, tuttavia, necessario stabilire quanto prima un percorso condiviso tra il Governo, la regione Emilia-Romagna e le amministrazioni locali coinvolte che porti dalla situazione dell'emergenza alla fase della ricostruzione: a tal fine, è necessario individuare strumenti finalizzati a garantire la possibilità di deroga al patto di stabilità, il rinvio del pagamento dell'imu, interventi immediati sul patrimonio culturale pubblico, il sostegno alle imprese che hanno avuto gravi problemi strutturali per il crollo dei capannoni; in particolare, è urgente, vista l'imminente scadenza del 16 giugno 2012, sospendere il pagamento dell'imu e di altri tributi nei confronti dei proprietari delle case colpite e delle attività produttive, compresa l'agricoltura, che hanno visto danneggiati, e in alcuni casi distrutti, i manufatti relativi;
          il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Ministro dell'economia e delle finanze, ha annunciato il suo proposito di rinviare il pagamento dell'imu per le abitazioni e gli stabilimenti industriali che saranno dichiarati inagibili. Entrambe le misure saranno operative nel momento in cui le regioni, con l'ausilio delle autorità locali, avranno terminato il censimento delle effettive necessità, al fine di stabilire la necessaria copertura finanziaria –:
          se il Governo intenda procedere in tempi rapidi all'adozione di un provvedimento che assicuri ai proprietari di immobili abitativi e di fabbricati industriali, agricoli e commerciali, resi inagibili dall'evento sismico del 20 maggio 2012, la sospensione del pagamento dell'imu e degli altri tributi – eventualmente con il rinvio per tutti i fabbricati dei comuni colpiti fino a quando non sarà completato il censimento puntuale – nonché degli adempimenti fiscali di carattere amministrativo. (3-02301)
(29 maggio 2012)


Tempi per l'adozione del decreto attuativo concernente la detassazione dei premi di produttività per l'anno 2012 – 3-02302

      POLI, RUGGERI, COMPAGNON, CICCANTI, NARO, RAO, VOLONTÈ, TASSONE, OCCHIUTO, ANNA TERESA FORMISANO, LIBÈ, PEZZOTTA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
          l'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  111 del 2011, ha confermato anche per il 2012 l'applicabilità dell'imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
          tuttavia, il Governo non ha ancora emanato il relativo decreto attuativo concernente la detassazione dei premi produttività 2012, causando enormi difficoltà operative da parte delle stesse aziende, che, in qualità di sostituti d'imposta, pur in presenza di appositi accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, potrebbero optare (e qualche azienda ha già provveduto in tale direzione) per la sospensione dell'agevolazione fiscale in favore degli aventi diritto;
          questo strumento di incentivazione ha sostenuto in gran parte l'occupazione degli anni scorsi ed è stato molto applicato nella gestione dei rapporti di lavoro. Dal luglio 2008 a tutto il 2010 gli incrementi di produttività potevano essere creati e gestiti direttamente dal datore di lavoro, anche senza la formalizzazione di accordi collettivi nazionali, in modo snello, con un semplice accordo siglato con il dipendente;
          la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n.  183, all'articolo 33, commi 12-14) ha previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse stanziate, dovranno ancora essere definiti per l'anno 2012:
              a) l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva (che per il 2011 è stato pari a 6.000 euro);
              b) il limite massimo di reddito dell'anno precedente oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione (che sempre riferito al 2011 è stato pari a 40.000 euro);
          ad oggi non risulta ancora emanato il decreto richiesto dalla norma;
          la determinazione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo (oltre il quale il lavoratore non potrà usufruire dell'agevolazione) devono essere stabiliti con apposito decreto, anche se è stato fissato il plafond per l'agevolazione in 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nel 2013. Con queste somme a disposizione, nel 2012, dovrebbe realizzarsi una sensibile riduzione dei destinatari: il reddito utile dovrebbe scendere da 40 mila euro a 30 mila euro. Mentre le somme agevolabili dovrebbero scendere da 6 mila euro a 2.500 euro;
          il Ministero dell'economia e delle finanze ha affermato che la detassazione non richiede l'emanazione di alcun decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e, quindi, sarebbe possibile operare la riduzione anche per il 2012. In data 19 aprile 2012, lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita nota, ha precisato che la detassazione «non è immediatamente applicabile; è indispensabile, infatti, che la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con questo Ministero, emani preliminarmente un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per stabilire l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione (articolo 33, comma 12, della legge n.  183 del 2011 – legge di stabilità 2012)». Dunque, senza decreto niente detassazione, niente incentivo per le assunzioni, niente aiuti per imprese e lavoratori, che potrebbero avere maggiori risorse a disposizione da spendere, alimentando così i consumi;
          i danni provocati alle aziende sono molteplici ed è incomprensibile questo ritardo nell'emanazione del decreto. Per le aziende al danno si aggiunge la beffa dei budget annuali predisposti contando su tale riduzione fiscale; budget ora tutti da rivedere perché privi di certezze sul costo del lavoro. Per i lavoratori lo svantaggio è ampio; le somme potenzialmente detassabili (ad esempio, sulle ore straordinarie) sono state tassate da gennaio 2012 ad oggi con le ordinarie aliquote, anziché con quella ridotta al 10 per cento, facendo così ridurre il netto in busta paga –:
          quali siano i motivi del ritardo nell'emanazione del decreto attuativo sulla detassazione dei redditi derivanti da premi di produttività disposta dall'articolo 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n.  183, e quali siano i tempi previsti.
(3-02302)
(29 maggio 2012)


DISEGNO DI LEGGE: S. 2156 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4434-A); ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: DI PIETRO ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; GIOVANELLI ED ALTRI; TORRISI ED ALTRI; GARAVINI; FERRANTI ED ALTRI (A.C. 3380-3850-4382-4501-4516-4906)

A.C. 4434-A – Proposte emendative inammissibili

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
      Art. 4-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente: Art. 26-bis. – (Diritto di azione delle Autorità amministrative indipendenti). – 1. Le Autorità amministrative indipendenti sono legittimate ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme poste a tutela degli interessi pubblici garantiti da tali Autorità nell'ambito delle proprie competenze.
      2. Ciascuna Autorità amministrativa indipendente, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme di cui al comma 1, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica i profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità amministrativa indipendente può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
      3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del presente codice.
4. 0255. Mantovano, Costa.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
      Art. 13-bis. (Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale). – 1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
      «Art. 371-ter. – (Procedura attiva di costituzione di Squadre investigative comuni). – 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.
      2. La richiesta di cui ai comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.
      3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
      4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.
      5. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
      6. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.
      7. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.
      8. L'atto che costituisce la Squadra investigativa comune contiene l'indicazione:
          a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;
          b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;
          c) del nominativo del direttore della squadra;
          d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;
          e) degli atti da compiersi;
          f) della durata delle indagini;
          g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;
          h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

      9. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.
      10. Nel caso di cui all'articolo 371-quater, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
      11. Il termine di cui all'articolo 371-quinquies, comma 2, lettera j), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un amo. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.
      12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.
      13. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n.  36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.
      14. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.
      15. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.
      16. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nel fatto costitutivo.
      17. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
          “ d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune ”;

      18. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.
      19. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.
      20. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.
      21. Dall'attuazione degli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater 8-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione dei medesimi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».
13. 08. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

A.C. 4434-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

          Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
      all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
              al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole:
fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 10 e 24 della legge 7 agosto 1990, n.  241, le disposizioni di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), ultimo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, nonché le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  69 del 25 marzo 2011;
              al comma 7, aggiungere, infine, le seguenti parole: fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 10 e 24 della legge 7 agosto 1990, n.  241;
          Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

      sull'articolo aggiuntivo 1.0600,
          con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
          al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione tutte le risorse autorizzate ai sensi del comma 3, sono destinate, nei limiti delle somme iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima».

      Conseguentemente:
          a) al medesimo comma 1, sopprimere la lettera
b);
          b) sopprimere il comma 2.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 1.252, 20.3 e 20.15 e sugli articoli aggiuntivi 2.0251 e 2.0270, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

      sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4434-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione).

      1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.  116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
      2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1. In particolare, la Commissione:
          a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
          b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);
          c)
analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
          d) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dall'articolo 2 e dalle altre disposizioni vigenti;
          e) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

      3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera d), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dall'articolo 2 della presente legge e dalle altre disposizioni, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.
      4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:
          a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
          b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
          c) predispone sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 5 il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
          d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
          e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

      5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
          a) propri piani di azione che forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;
          b) gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui alla lettera a);
          c) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione).

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 1. (Autorità nazionale anticorruzione). – 1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.  116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto al fenomeno corruttivo e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
      2. All'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 6, la lettera a) è abrogata;
          b) al comma 6-bis, le parole: «delle strutture di cui al comma 6, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di cui al comma 6, lettera b)».

      3. L'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n.  116, è sostituito dal seguente:
      «Art. 6. – (Autorità nazionale anticorruzione). – 1. È designato quale autorità nazionale, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.  116, l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato.
      2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia e indipendenza nell'attività».
      3. L'Alto Commissario, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n.  3, assume la denominazione di «Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato».
1. 252. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 6, la lettera a) è abrogata;
          b) al comma 6-bis, le parole: «delle strutture di cui al comma 6, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di cui al comma 6, lettera b)».
      1-ter. L'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n.  116, è sostituito dal seguente:
      «Art. 6. – (Autorità nazionale anticorruzione). – 1. È designato quale autorità nazionale, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.  116, l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato.
      1-quater. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia e indipendenza nell'attività».
      1-quinquies. L'Alto Commissario, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n.  3, assume la denominazione di «Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato».
      Conseguentemente, al comma 2 e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche o la Commissione, rispettivamente, con le seguenti: l'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione e nel settore privato e l'Alto Commissario.
1. 8. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

      Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
          c-bis) esprime pareri agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento, ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico. Sono considerati pubblici funzionari tutti i soggetti cui si applica la definizione dell'articolo 357 del codice penale, così come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera s) della presente legge;
          c-ter) esprime pareri vincolanti in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della presente legge».

      Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
          s) l'articolo 357 è sostituito dal seguente: «Art. 357. Agli effetti della legge penale sono pubblici funzionari coloro i quali svolgono direttamente o contribuiscono allo svolgimento di pubbliche funzioni, normative, giurisdizionali, amministrative. A tal fine sono pubblici funzionari i titolari di organi di indirizzo e i loro collaboratori, i titolari di incarico di coordinamento generale, i dirigenti e i dipendenti che operano presso gli organi dello Stato, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, ovvero presso enti e società di diritto privato controllate da pubbliche amministrazioni e comunque esercenti funzioni pubbliche, attività di servizio pubblico o finalizzate all'interesse pubblico».
          t) l'articolo 358 è abrogato.
1. 9. Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli, Favia.

      Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
          c-bis) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento, ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico.
          c-ter) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della presente legge».
1. 9.(Testo modificato nel corso della seduta) Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli, Favia.
(Approvato)

      Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
          d-bis) ha l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge.
1. 253. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
          f)
adotta entro sei mesi, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il codice etico tipo delle amministrazioni pubbliche che comunque prevede il divieto di donazioni o regali, di qualunque natura, di valore superiore a trecento euro, agli amministratori pubblici, da parte di soggetti aventi affari o attività strettamente inerenti alle funzioni amministrative esercitate.
1. 250. Mantini, Tassone, Rao, D'Ippolito Vitale, Libè, Ria.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
          f)
adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, i principi guida per il codice etico tipo delle amministrazioni pubbliche, che comunque devono prevedere il divieto, per gli amministratori pubblici elettivi o di carriera, di accettare donazioni o regali, di qualunque natura, di valore superiore a trecento euro, da parte di soggetti aventi affari o attività strettamente inerenti alle funzioni amministrative esercitate.
1. 251. Mantini.

      Al comma 4, lettera c), le parole: «sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 5» sono soppresse;

      Conseguentemente:
          a) al comma 5,
              1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;»;
              2) la lettera b) è soppressa;
          b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
      «5-bis. Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel piano nazionale approvato dall'Autorità.
      5-ter. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.
      5-quater. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 5-ter, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curando la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del 5-sexies, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale ai sensi del predetto comma 5-sexies. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.
      5-quinquies. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:
          a) individuare le attività tra le quali quelle di cui all'articolo 2, comma 2, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165;
          b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio corruzione;
          c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 5-ter, a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del piano;
          d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
          e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
          f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

      5-sexies. Il responsabile individuato ai sensi del 5-ter provvede anche a:
          a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
          b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
          c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 5-septies.

      5-septies. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le Amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori i cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.
      5-octies. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 5-ter risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
          a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 5-quinquies e 5 sexies;
          b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

      5-novies. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 5-ter non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
      5-decies. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 5-ter risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano, costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 5-ter pubblica sul sito dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'Amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.».
1. 600. Governo.
(Approvato)

      Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
          d-bis) propone misure idonee a rafforzare, e, ove necessario, ripristinare gli opportuni poteri di controllo della Corte dei conti e di tutti i presidi di legalità nel Paese, essendo il controllo della magistratura contabile sui conti pubblici e sulla gestione della spesa arma precipua nella lotta contro fenomeni di corruttela e mala amministrazione nel campo della finanza pubblica.
1. 254. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Cimadoro, Borghesi, Evangelisti.

      Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
          d-bis) propone misure idonee al riordino della disciplina vigente in materia di rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione, finalizzate all'introduzione della previsione di incompatibilità assoluta tra la condanna per reati corruzione e la permanenza nei ranghi della pubblica a amministrazione per i dipendenti pubblici e degli enti pubblici, economici e non economici, provvedendo altresì a disciplinare le misure di sospensione dal servizio nelle more e nei gradi del giudizio per i medesimi reati.
1. 256. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

      Al comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e misure per scongiurare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.
1. 255. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.
(Approvato)

      All'articolo aggiuntivo 1.0600 del Governo, al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione tutte le risorse autorizzate ai sensi del comma 3, sono destinate, nei limiti delle risorse iscritte in bilancia a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima.

      Conseguentemente:
          a) al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b);
          b) sopprimere il comma 2.
0.  1.  0600.  300.    Le Commissioni.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
      Art. 1-bis. (Modifiche all'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n.  15 e all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150). 1. All'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n.  15, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri relativi al funzionamento, compresi i compensi dei componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), si provvede mediante l'utilizzo delle somme di cui al comma 3.» e, conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole da per finanziare fino alla fine;
          b) al comma 4, le parole: del comma 3, sono sostituite dalle seguenti: dei commi 3 e 3-bis.

      2. All'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della legge 4 marzo 2009, n.  15.
1. 0600. Governo.
(Approvato)

A.C. 4434-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Trasparenza dell'attività amministrativa).

      1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni sono altresì pubblicati i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Tali informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
      2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n.  69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
          a) autorizzazione o concessione;
          b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163;
          c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
          d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.  150 del 2009.

      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti posti
in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 1 e 2 nei siti istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.
      4. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
      5. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione.
      6. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
      7. Le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n.  82 del 2005, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
      8. Con uno o più decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 6 e 7. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163.
      9. La mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni di cui al comma 8 del presente articolo costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.  198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Trasparenza dell'attività amministrativa).

      All'emendamento 2. 600 del Governo, parte consequenziale, lettera c), comma 9-ter, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: il più ampio riutilizzo aggiungere le seguenti: anche a fini statistici
0. 2. 600. 1. Vassallo
(Approvato)

      Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ai fini della presente legge,».

      Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
          a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini»;
          b) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Tali informazioni» con le seguenti: «Le informazioni sui costi»;
          c) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

      9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
      9-ter Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina inerente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o la integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
          a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;
          b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
          c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere quanto meno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica in questione;
          d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità mediante pubblicazione sui siti istituzionali di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione , sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;
          e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;
          f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui alla presente delega anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere quanto meno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;
          g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascun obbligo di pubblicazione;
          h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle relative sanzioni, per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

      9-quater. Le disposizioni di cui al codice adottato ai sensi del comma 9-ter integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione».
2. 600. Governo.
(Approvato)

      Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: Fermo restando fino a: n.  150,.
2. 250. Ria.

      Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: A tal fine gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia o con procedura negoziata senza bando di importo superiore a 40.000 euro sono comunque preceduti da un avviso preventivo pubblicato sul sito internet della stazione appaltante. Per gli affidamenti di importo pari o inferiore a 40.000 euro è sufficiente la pubblicazione dell'esito della procedura.
2. 17. Mariani, Ferranti, Lo Moro, Cilluffo.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. Le presenti disposizioni non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      2-ter. Gli articoli 241, 242 e 243 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai citati articoli mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati di cui al comma 2-bis.
2. 280. Mariani, Lo Moro, Borghesi, Di Pietro, Realacci, Lanzillotta, Cilluffo.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al fine di incrementare la trasparenza e favorire l'emergere delle migliori pratiche in seno alle pubbliche amministrazioni, durante la fase di pubblicazione nei siti istituzionali, i bandi potranno essere oggetto di osservazioni sui contenuti dei capitolati e sulle procedure adottate da parte degli interessati. Le amministrazioni interessate trasmettono entro sessanta giorni dall'aggiudicazione i risultati della gara, le osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione e le valutazioni su ciascuna di esse formulate dal responsabile del procedimento. L'Autorità per i profili di propria competenza elabora e pubblica a sua volta, le proprie osservazioni sui procedimenti esaminati.
2. 2. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Le stazioni appaltanti possono inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito il rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità quale causa di esclusione dalla gara.
2. 19. Mariani, Ferranti, Lo Moro, Cilluffo.
(Approvato)

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. La trasparenza dell'attività amministrativa è altresì assicurata attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, secondo normali criteri di consultazione, accessibilità e semplice fruibilità per tutti i cittadini nazionali e non, dell'importo stanziato per le commesse e gli affidamenti ed appalti per le forniture di beni e servizi a diverse società aggiudicatarie.
2. 254. Scilipoti.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti:
          a) la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;
          b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario.
2. 281. Mariani, Lo Moro, Cilluffo.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.
* 2. 281.(Testo modificato nel corso della seduta) Mariani, Lo Moro, Ferranti, Realacci, Granata, Samperi, Di Pietro, Cilluffo.
(Approvato)

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.
* 2. 800 (ex 12.5)     (Testo modificato nel corso della seduta) Lanzillotta.
(Approvato)

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n.  240, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La pubblica amministrazione è tenuta a stabilire, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di propria competenza, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e per ogni procedimento amministrativo, dopo aver individuato il responsabile, deve comunicarne il nominativo a tutte le parti interessate».
2. 255. Scilipoti

      Al comma 7, sostituire le parole: possono rendere con la seguente: rendono.
2. 256. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto, Borghesi, Di Pietro.

      Al comma 7, sostituire la parola: possono con le seguenti: , nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n.  241, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di.
2. 251. Ria, Ferranti.
(Approvato)

      Al comma 7 sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
*2. 7. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

      Al comma 7, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
*2. 20. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

      Al comma 7, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: coerentemente con quanto disposto dagli articoli 54 e 57 del decreto medesimo, in ordine al contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni e alla redazione di moduli e formulari,
2. 252. Ria.

      Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 253. Ria.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerta; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzarne e rielaborarne, anche a fini statistici, il contenuto. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che le pubblica sul proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 31 aprile di ciascun anno l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163.
2. 257. Vassallo.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. – (Efficienza, economicità e trasparenza amministrativa nei contratti pubblici di servizi e forniture). – 1. Al fine di tutelare l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'azione amministrativa, la disciplina relativa alla qualificazione per eseguire i lavori pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», è estesa ai servizi e alle forniture pubbliche di importo superiore ai 150.000 euro.
      2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 40, le parole: «lavori pubblici» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «lavori, servizi e forniture pubbliche»;
          b) all'articolo 41, comma 1, alinea, dopo le parole: «Negli appalti di forniture o servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o inferiore a 150.000 euro»;
          c) all'articolo 42, comma 1, alinea, dopo le parole: «Negli appalti di servizi e forniture» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o inferiore a 150.000 euro»;
          d) all'articolo 74, comma 2-bis, le parole: «servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «lavori, servizi e forniture pubbliche di importo pari o inferiore a 150.000 euro».

      3. Agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163», le parole: «lavori» e le parole: «lavori pubblici» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «lavori, servizi e forniture pubbliche».

      3. Le disposizioni di cui al Capo III del Titolo III, relative ai requisiti per la qualificazione dei lavori pubblici, si applicano ai contratti di servizi e forniture pubbliche in quanto compatibili.
2. 0260. Abrignani.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente
      Art. 2-bis. – (Istituzione del Registro pubblico della trasparenza). – 1. In analogia con quanto deciso dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea, è istituito, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, il Registro pubblico della trasparenza, al fine di rendere trasparenti tutte le attività di rapporti con le istituzioni, a prescindere dai canali o dai mezzi di comunicazione impiegati, svolte allo scopo di influenzare, direttamente o indirettamente, l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e i processi decisionali di Parlamento, Governo, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici statali, Enti locali, Amministrazioni del servizio sanitario nazionale. Dette attività comprendono, inter alia, i contatti con membri, funzionari o altro personale delle istituzioni, la preparazione, la divulgazione e la trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi, e l'organizzazione di eventi, riunioni, attività promozionali e iniziative sociali o conferenze, cui siano stati invitati membri, funzionari o altro personale delle istituzioni. È altresì inclusa la partecipazione a consultazioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici delle istituzioni ovvero ad altre consultazioni aperte.
      2. Al Registro per la trasparenza sono obbligati ad iscriversi tutti coloro che intendono svolgere tali attività di rappresentanza degli interessi anche di natura non economica. Sono esclusi dall'obbligo le Chiese, le parti sociali, in quanto attori di processi decisionali che si concludono con protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione. Sono esclusi dall'obbligo di registrazione anche i partiti politici, eccetto le organizzazioni da essi create, sostenute o impegnate in attività che rientrano nell'ambito di applicazione del Registro.
      3. Con la registrazione, di cui al comma 1, le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni interessate:

          a) sottoscrivono l'impegno ad agire in conformità con il Codice di condotta, adottato di comune accordo dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea, per quanto compatibile, in particolare:

              1) si identificano sempre con il proprio nome e facendo riferimento all'organismo o agli organismi per cui lavorano o che rappresentano;

              2) dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità promosse e, se del caso, specificano i clienti o i membri che essi rappresentano;

              3) evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta, esercitando pressioni indebite o comportandosi in modo inadeguato;

              4) non rivendicano alcuna relazione ufficiale con le istituzioni nei loro rapporti con terzi, e non distorcono gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o altro personale delle istituzioni;
              5) garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite ai fini della registrazione e successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti;
              6) si astengono dal vendere a terzi copia dei documenti ricevuti dalle istituzioni;
              7) non inducono i membri delle istituzioni, i funzionari e altro personale delle istituzioni a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento a essi applicabili;
              8) qualora ex funzionari o altro personale delle istituzioni, ovvero ex assistenti dei membri delle istituzioni, lavorino per loro, rispettano l'obbligo di tali lavoratori di conformarsi alle norme e agli obblighi a essi applicabili in materia di riservatezza;
              9) informano chiunque loro rappresentino dei propri obblighi nei confronti delle istituzioni;
          b) sono tenute a fornire annualmente informazioni specifiche sulla propria identità, sull'identità dei portatori di interesse rappresentanti, sulla natura di questi interessi e sull'entità finanziaria dell'attività. Tali informazioni sono rese pubbliche sul sito internet del Registro per la trasparenza.

      4. I decisori pubblici, destinatari di attività di rapporti con le istituzioni finalizzate alla rappresentanza di interessi, danno evidenza, nei documenti relativi agli atti normativi e amministrativi, dei contatti avuti con i rappresentanti di interessi iscritti nel Registro e segnalano eventuali violazioni del Codice di condotta.
      5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le Autorità indipendenti definiscono con atti amministrativi le modalità di accesso ai propri uffici dei rappresentanti di interessi iscritti al Registro.
      6. Entro lo stesso termine, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati possono individuare le modalità di armonizzazione dei propri Regolamenti alle disposizioni del presente articolo.
      7. Il Governo è delegato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire:
          a) i requisiti per l'iscrizione al Registro, con l'esclusione di coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati di particolare rilevanza e gravità;
          b) le modalità di accesso, per gli iscritti al Registro, alle sedi istituzionali e alle informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interesse;
          c) le modalità di partecipazione per gli iscritti al Registro alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione(AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.  246, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n.  170, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2009;
          d) le modalità di partecipazione per gli iscritti al Registro alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti;
          e) le modalità di accesso per gli iscritti al Registro ai documenti ove gli interessi rappresentati siano pertinenti all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni, fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge, ad eccezione del comma 1, lettera c);
          f) le attività incompatibili con l'iscrizione al Registro;
          g) le sanzioni per chi svolge l'attività di rapporti con le istituzioni finalizzata alla rappresentanza di interessi senza essere iscritto al Registro;
          h) le sanzioni per chi viola gli obblighi del Codice di condotta;
          i) le sanzioni per chi fornisce al Registro informazioni false;
          l) le modalità di tenuta del Registro e la possibilità che possa essere attivato un Registro presso ciascuna istituzione.
*2. 0251. Pisicchio.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente
      Art. 2-bis. – (Istituzione del Registro pubblico della trasparenza). – 1. In analogia con quanto deciso dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea, è istituito, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, il Registro pubblico della trasparenza, al fine di rendere trasparenti tutte le attività di rapporti con le istituzioni, a prescindere dai canali o dai mezzi di comunicazione impiegati, svolte allo scopo di influenzare, direttamente o indirettamente, l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e i processi decisionali di Parlamento, Governo, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici statali, Enti locali, Amministrazioni del servizio sanitario nazionale. Dette attività comprendono, inter alia, i contatti con membri, funzionari o altro personale delle istituzioni, la preparazione, la divulgazione e la trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi, e l'organizzazione di eventi, riunioni, attività promozionali e iniziative sociali o conferenze, cui siano stati invitati membri, funzionari o altro personale delle istituzioni. È altresì inclusa la partecipazione a consultazioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici delle istituzioni ovvero ad altre consultazioni aperte.
      2. Al Registro per la trasparenza sono obbligati ad iscriversi tutti coloro che intendono svolgere tali attività di rappresentanza degli interessi anche di natura non economica. Sono esclusi dall'obbligo le Chiese, le parti sociali, in quanto attori di processi decisionali che si concludono con protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione. Sono esclusi dall'obbligo di registrazione anche i partiti politici, eccetto le organizzazioni da essi create, sostenute o impegnate in attività che rientrano nell'ambito di applicazione del Registro.
      3. Con la registrazione, di cui al comma 1, le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni interessate:
          a) sottoscrivono l'impegno ad agire in conformità con il Codice di condotta, adottato di comune accordo dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea, per quanto compatibile, in particolare:
              1) si identificano sempre con il proprio nome e facendo riferimento all'organismo o agli organismi per cui lavorano o che rappresentano;
              2) dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità promosse e, se del caso, specificano i clienti o i membri che essi rappresentano;
              3) evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta, esercitando pressioni indebite o comportandosi in modo inadeguato;
              4) non rivendicano alcuna relazione ufficiale con le istituzioni nei loro rapporti con terzi, e non distorcono gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o altro personale delle istituzioni;
              5) garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite ai fini della registrazione e successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti;
              6) si astengono dal vendere a terzi copia dei documenti ricevuti dalle istituzioni;
              7) non inducono i membri delle istituzioni, i funzionari e altro personale delle istituzioni a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento a essi applicabili;

              8) qualora ex funzionari o altro personale delle istituzioni, ovvero ex assistenti dei membri delle istituzioni, lavorino per loro, rispettano l'obbligo di tali lavoratori di conformarsi alle norme e agli obblighi a essi applicabili in materia di riservatezza;

              9) informano chiunque loro rappresentino dei propri obblighi nei confronti delle istituzioni;

          b) sono tenute a fornire annualmente informazioni specifiche sulla propria identità, sull'identità dei portatori di interesse rappresentanti, sulla natura di questi interessi e sull'entità finanziaria dell'attività. Tali informazioni sono rese pubbliche sul sito internet del Registro per la trasparenza.

      4. I decisori pubblici, destinatari di attività di rapporti con le istituzioni finalizzate alla rappresentanza di interessi, danno evidenza, nei documenti relativi agli atti normativi e amministrativi, dei contatti avuti con i rappresentanti di interessi iscritti nel Registro e segnalano eventuali violazioni del Codice di condotta.
      5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le Autorità indipendenti definiscono con atti amministrativi le modalità di accesso ai propri uffici dei rappresentanti di interessi iscritti al Registro.
      6. Entro lo stesso termine, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati possono individuare le modalità di armonizzazione dei propri Regolamenti alle disposizioni del presente articolo.
      7. Il Governo è delegato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire:
          a) i requisiti per l'iscrizione al Registro, con l'esclusione di coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati di particolare rilevanza e gravità;
          b) le modalità di accesso, per gli iscritti al Registro, alle sedi istituzionali e alle informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interesse;
          c) le modalità di partecipazione per gli iscritti al Registro alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione(AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.  246, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n.  170, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2009;
          d) le modalità di partecipazione per gli iscritti al Registro alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti;
          e) le modalità di accesso per gli iscritti al Registro ai documenti ove gli interessi rappresentati siano pertinenti all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni, fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge, ad eccezione del comma 1, lettera c);
          f) le attività incompatibili con l'iscrizione al Registro;
          g) le sanzioni per chi svolge l'attività di rapporti con le istituzioni finalizzata alla rappresentanza di interessi senza essere iscritto al Registro;
          h) le sanzioni per chi viola gli obblighi del Codice di condotta;
          i) le sanzioni per chi fornisce al Registro informazioni false;
          l) le modalità di tenuta del Registro e la possibilità che possa essere attivato un Registro presso ciascuna istituzione.
*2. 0270. Cimadoro.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. – (Compensi per gli incarichi extra giudiziari dei magistrati). – 1. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado, ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali, ricevere direttamente alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.
      2. Le amministrazioni e gli organismi versano il compenso , ivi inclusi i rimborsi spesa, relativo agli incarichi di cui al comma 1 all'amministrazione di appartenenza dei magistrati destinatari degli incarichi, le quali provvedono a corrisponderlo ai magistrati interessati nel limite di un terzo del totale dell'importo attribuito come compenso complessivo, per ciascun anno solare.
      3. Le somme eccedenti il limite di cui al comma 2 sono versate nei fondi perequativi eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti magistratuali o, in mancanza di tali fondi, in un capitolo dell'amministrazione riguardante l'assistenza e la previdenza del personale di magistratura.
      4. Il presente articolo non si applica agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici.
2. 01. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. – (Secretazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici). – 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, la lettera d-bis è abrogata.
      2. All'articolo 17 del Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, sono individuate le opere, i servizi e le forniture da considerarsi segreti ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n.  1161, e della legge 3 agosto 2007, n.  124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza».
          b) al comma 4, le parole: «e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza» sono soppresse.
2. 010. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n.  241, al comma 1-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».
2. 0250. Mantovano, Costa.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.  241, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Le pubbliche amministrazioni rispondono con provvedimento espresso e motivato a ogni domanda di parte. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni svolgono il procedimento con istruttoria celere e lo concludono con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. L'abuso del procedimento, nei soli casi di cui al secondo periodo nei quali si configura grave negligenza e violazione del principio di correttezza nella proposizione della domanda, può essere sanzionato dalle pubbliche amministrazioni nel provvedimento finale ponendo a carico dell'istante una somma non superiore alla metà delle spese di istruttoria del procedimento. Se il procedimento amministrativo va avviato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni lo concludono con provvedimento motivato».
2. 0280. Mantovano, Costa.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
      «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».
2.  0280    (Testo modificato nel corso della seduta). Mantovano, Costa.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.  241, al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché contenere, per le ipotesi di attività discrezionale, la completa rappresentazione di tutte le alternative decisorie prospettabili da parte della pubblica amministrazione procedente e una analisi dei costi e dei benefici per ciascuna delle suddette alternative».
2. 0252. Mantovano, Costa.

A.C. 4434-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali).

      1. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n.  165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n.  165 del 2001, e successive modificazioni, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali).

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 1 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.
3. 250. Melchiorre, Tanoni.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
      Art. 3-bis. Dopo l'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n.  241, è inserito il seguente:
      Art. 6-bis. – (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in ogni caso di conflitto di interessi.
      2. I soggetti di cui al comma 1, prima della conclusione del procedimento, rendono personalmente all'amministrazione di appartenenza una dichiarazione scritta, con la quale attestano che, per tutto il corso del procedimento, non si sono verificate in capo ad essi situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi tipo in relazione al procedimento medesimo. Le pubbliche amministrazioni forniscono adeguata pubblicità a tali dichiarazioni con le forme di cui all'articolo 26.
3. 0250. Mantovano, Costa.