XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 7 giugno 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 giugno 2012

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Biancofiore, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mazzocchi, Melchiorre, Migliori, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Pisacane, Pisicchio, Rugghia, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Touadi, Valducci.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Biancofiore, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Malgieri, Mazzocchi, Melchiorre, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Pisacane, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Touadi, Valducci, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 6 giugno 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          MERONI: «Delega al Governo per l'istituzione delle città metropolitane, la razionalizzazione delle province e il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato e degli enti strumentali» (5261);
          DELFINO e NARO: «Istituzione della Lega ippica italiana e disposizioni per la promozione del settore ippico nonché in materia di scommesse ippiche» (5262).

      Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

      In data 7 giugno 2012 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
          dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'economia e delle finanze:
      «Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012» (5263).
      Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          I Commissione (Affari costituzionali):
      PALAGIANO e ZAZZERA: «Istituzione di uffici di statistica presso le amministrazioni e gli enti che fruiscono di fondi a carico della finanza pubblica» (5051) Parere delle Commissioni V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          IV Commissione (Difesa):
      BIANCOFIORE: «Disposizioni concernenti la vendita, l'usufrutto e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa» (5160) Parere delle Commissioni I, V, VI e VIII.

          VIII Commissione (Ambiente):
      SAGLIA ed altri: «Disposizioni in materia di procedure per garantire il dibattito pubblico e di autorizzazione unica ai fini della realizzazione di infrastrutture e impianti strategici a iniziativa privata» (5229) Parere delle Commissioni I, II, V, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):
      DAL LAGO ed altri: «Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa» (5208) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

          II Commissione (Giustizia):
      BACCINI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e sulla fuga di notizie relative a indagini giudiziarie in corso (doc. XXII, n. 24) – Parere delle Commissioni I e V.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale

      La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.  87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
      con lettera in data 17 maggio 2012, sentenza n.  129 del 9-17 maggio 2012 (doc. VII, n.  783), con la quale:
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12-bis, commi 1 e 2, della legge della regione Umbria 20 gennaio 1998, n.  3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), aggiunto dall'articolo 10 della legge della regione Umbria 20 luglio 2011, n.  6 (Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n.  3 – Ordinamento del sistema sanitario regionale – e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n.  15), nella parte in cui si applica anche alla nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie;
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12-ter, commi 1, 4 e 6 della legge della regione Umbria 20 gennaio 1998, n.  3, aggiunto dall'articolo 10 della legge della regione Umbria 20 luglio 2011, n.  6, nella parte in cui si applica anche ai direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie:

      alla XII Commissione (Affari sociali);
      con lettera in data 25 maggio 2012, sentenza n.  131 del 21-25 maggio 2012 (doc. VII, n.  784), con la quale:
          dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della regione Calabria 18 luglio 2011, n.  24 (Istituzione del Centro regionale sangue);
          dichiara in via consequenziale – ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n.  87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, commi 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, comma 1, 11, 12 e 14 della legge regionale n.  24 del 2011:

      alla XII Commissione (Affari sociali);
      con lettera in data 31 maggio 2012, sentenza n.  133 del 21-31 maggio 2012 (doc. VII, n.  785), con la quale:
          dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Liguria 5 luglio 2011, n.  17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni», che aggiunge all'articolo 85 della legge della regione Liguria 21 giugno 1999, n.  18, il comma 3-bis:

       alla VIII Commissione (Ambiente).

      La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
      sentenza n.  134 del 21-31 maggio 2012 (doc. VII, n.  786) con la quale:
          dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevate – in riferimento agli articoli 3, 4, 27, terzo comma, e 41 della Costituzione – dalla Corte d'appello di Trieste e – in riferimento agli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione – dalla Corte di cassazione:

      alla II Commissione (Giustizia);
      sentenza n.  135 del 21-31 maggio 2012 (doc. VII, n.  787) con la quale:
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 23, comma 21 (sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214), e 40, alinea e lettera a) del comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, promossa – in riferimento al combinato disposto dell'articolo 36, primo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2, e dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.  1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) – dalla Regione siciliana:

       alla VI Commissione (Finanze);
      sentenza n.  139 del 23 maggio-4 giugno 2012 (doc. VII, n.  788) con la quale:
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, promosse, per violazione degli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) e l), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nonché degli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla regione autonoma Valle d'Aosta;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge n.  78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, promossa, per violazione degli articoli 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera f), dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta, degli articoli 117 e 119 della Costituzione, nonché del principio di ragionevolezza, dalla regione autonoma Valle d'Aosta;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n.  78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, promossa, per violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Umbria;
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, del decreto-legge n.  78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, promosse, per violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Liguria;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 20, primo periodo, del decreto legge n.  78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, promossa, per violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge n.  78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, promossa, per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Liguria ed Emilia-Romagna;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 20, quarto periodo, del decreto-legge n.  78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, promossa, per violazione dell'articolo 117 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalle regioni Liguria ed Emilia-Romagna;
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20, primo periodo, del decreto-legge n.  78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, promosse, per violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Puglia;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 20, quarto periodo, del decreto-legge n.  78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, promossa, per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalla regione Puglia;
          dichiara estinto il processo relativo al ricorso proposto dalla regione autonoma Valle d'Aosta quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 8 e 9, del decreto-legge n.  78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122:

      alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 5 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale risi, per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n.  427).
      Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 7 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, la delibera CIPE n.  91/2011 del 6 dicembre 2011, concernente «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. Riparto risorse ex articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.  112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n.  133».
      Tale delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 6 giugno 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (COM(2012)236 final) e relativo allegato, che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale sulle attività di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea nel 2011 (COM(2012)279 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive).

Richieste di un parere parlamentare su atti del Governo

      Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, commi 4 e 5, e 2, commi 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n.  136, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (483).

      Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 6 agosto 2012.

      Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 2 della legge 4 novembre 2010, n.  183, e 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n.  14, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute (484).

      Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali). È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2156 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4434-A); ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: DI PIETRO ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; GIOVANELLI ED ALTRI; TORRISI ED ALTRI; GARAVINI; FERRANTI ED ALTRI (A.C. 3380-3850-4382-4501-4516-4906)

A.C. 4434-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 12.
(Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato).

      1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati
in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori ruolo se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.
      2. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri rimangono a carico della stessa.
      3. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato).

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 12. – (Incarichi dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato). – 1. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, è abrogato.
      2. Il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, è sostituito dal seguente:
      «4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato:
          a) possono assumere incarichi nei soli casi espressamente previsti dalla legge;
          b) sono collocati in posizione di fuori ruolo se gli incarichi sono attinenti agli interessi dell'amministrazione di appartenenza ovvero in quanto, per un interesse dell'amministrazione che lo conferisce, l'incarico deve essere necessariamente affidato ad una specifica categoria di magistrati, ovvero ad avvocati o procuratori dello Stato;
          c) qualora siano chiamati a ricoprire incarichi consentiti dalla legge per i quali non è espressamente previsto il collocamento in posizione di fuori ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni;
          d) possono essere autorizzati, di anno in anno, a rimanere in servizio presso l'amministrazione di appartenenza solo se l'incarico consiste in un'attività di consulenza che non crea pregiudizio al pieno assolvimento degli obblighi di servizio; non possono essere in ogni caso autorizzati a rimanere in servizio se l'incarico implica lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate;
          e) non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti ovvero, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di cinque anni consecutivamente; il periodo può essere superiore solo nel caso di singoli incarichi svolti presso organi di rilevanza costituzionale o presso organismi internazionali per i quali siano stabiliti mandati di durata superiore a cinque anni, nel caso di destinazione al Ministero della giustizia prevista dagli articoli 196 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12, e dall'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n.  195, nonché in altri casi in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata superiore per il singolo incarico conferito;
          f) prima di essere nuovamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla lettera e), devono prestare servizio presso l'amministrazione di appartenenza per un periodo almeno doppio rispetto a quello trascorso subito prima in aspettativa o in fuori ruolo e comunque non inferiore a tre anni;
          g) non possono essere posti fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla lettera e) per una durata complessiva superiore a quindici anni nell'arco della carriera;
          h) se collocati fuori ruolo mantengono il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità e non possono ricevere, a titolo di retribuzioni o di indennità aggiuntive, o anche soltanto per il rimborso delle spese, introiti annui superiori al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza; i relativi oneri sono posti integralmente a carico della amministrazione che conferisce l'incarico;
          i) in nessun caso possono ottenere adeguamenti del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza prendendo a presupposto il trattamento economico percepito per altri incarichi anche se a qualsiasi titolo autorizzati o consentiti;
          l) eventuali conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi riconosciuti in base all'anzianità di servizio maturata nel periodo trascorso in fuori ruolo hanno efficacia dopo che siano trascorsi dodici mesi dal termine di detto periodo;
          m) non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate».

      3. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che individuino, attraverso il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, con specificazione degli incarichi per i quali deve essere necessariamente previsto il collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi dell'articolo 53, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, come modificato dalla presente legge, garantendo uniformità di trattamento e provvedendo alla contestuale abrogazione dei regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, trasfuso nell'articolo 53, comma 3, del citato decreto legislativo n.  165 del 2001. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
      4. Fino all'adozione del decreto legislativo di cui al comma 3, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, in quanto compatibili con l'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, come modificato dalla presente legge.
      5. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore. In sede di prima applicazione dei termini massimi previsti alle lettere e) e g) dell'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, come modificato dalla presente legge, i periodi di sospensione dal servizio presso l'amministrazione di appartenenza in ragione di servizi prestati, anche in momenti diversi e presso una molteplicità di enti o amministrazioni, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge è computato, rispettivamente, fino ad un massimo di quattro e di dodici anni.
12. 251. Vassallo.

      Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: del presente articolo inserire le seguenti: relative alla durata dell'incarico e al trattamento economico del personale di cui al comma 1.

      Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: incarichi connessi ad apicali svolti con le seguenti: incarichi di componente degli organi di giustizia internazionale e di componente delle autorità amministrative indipendenti, agli incarichi di diretta collaborazione svolti dal personale indicato al comma 1.
      Conseguentemente al medesimo comma dopo le parole: 13 novembre 2008, n.  181 inserire le seguenti: individuati dai rispettivi ordinamenti interni e agli incarichi apicali.
      Conseguentemente al comma 4 dopo le parole: entrano in vigore inserire le seguenti: acquistano efficacia decorsi.
      Conseguentemente al comma 4 dopo le parole: analoga posizione inserire le seguenti: previsto dal comma 1, secondo periodo.
0. 12. 252. 800. Governo.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un'altra analoga posizione con le seguenti: ogni altra analoga posizione comunque denominata.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole:
fuori ruolo aggiungere le seguenti: o in ogni altra analoga posizione comunque denominata;
          sostituire il comma 3 con i seguenti:
      
3. Le disposizioni del presente articolo prevalgono su ogni altra norma, anche di natura speciale; esse non si applicano agli incarichi connessi all'assunzione di cariche elettive o di mandato presso gli organi di autogoverno dei rispettivi ordinamenti, agli incarichi connessi all'esercizio di funzioni giurisdizionali presso gli organismi internazionali e agli incarichi apicali svolti presso gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2008, n.  143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181, e di cui all'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n.  217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.  317.
      4. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; coloro che alla predetta data abbiano superato il periodo massimo di permanenza fuori ruolo o in analoga posizione, fatte salve le eccezioni previste dal comma 3, debbono rientrare in ruolo entro i successivi sei mesi.
12. 252. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e contabili con le seguenti: contabili e militari.

      Conseguentemente al medesimo comma, ovunque ricorrano sostituire le parole: e contabili con le seguenti: contabili e militari.
      Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: e contabili con le seguenti: contabili e militari.
12.  800. Governo.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: non può essere prestato fino alla fine del comma con le seguenti: è disciplinato da uno o più decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, nei termini previsti dal comma 2, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
          a) fissare nei ruoli organici della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile nonché dell'Avvocatura dello Stato un numero di posti per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle istituzionali, che non superi il dieci per cento delle rispettive dotazioni organiche;
          b) individuare gli uffici pubblici per i quali è strettamente indispensabile che siano ricoperti da magistrati collocati fuori ruolo;
          c) indicare il periodo massimo, non superiore a dieci anni, che può essere trascorso fuori dal ruolo organico per incarichi diversi da quelli di natura giurisdizionale, prevedendo una disciplina transitoria per coloro che hanno già superato il limite in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
          d) determinare il trattamento economico spettante al magistrato o avvocato collocato fuori ruolo in via alternativa tra quello dell'amministrazione di appartenenza e quello relativo all'incarico ricoperto fuori ruolo, regolamentando i conseguenti rapporti anche di carattere previdenziale tra le diverse amministrazioni, fatta salva la possibilità di applicare l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, rimodulando la percentuale prevista dal comma 2 di tale articolo in funzione della tipologia dell'incarico;
          e) prevedere criteri diretti ad escludere possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.

      2. I decreti legislativi previsti dal comma l sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
      3. Le disposizioni attuative della norma di delega di cui ai commi 1 e 2 prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano, nei limiti previsti dalla delega, anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.
12. 250. Melchiorre, Tanoni.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, per le categorie di cui al comma 1 è determinato il numero massimo di incarichi che non comportano la posizione di fuori ruolo, da svolgere presso amministrazioni, enti, organismi ed altre istituzioni pubbliche e sono disciplinati i relativi criteri di incompatibilità e di conflitto di interesse da osservare sia nel corso dello svolgimento dell'incarico che successivamente alla sua conclusione.
12. 3. Lanzillotta.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando il limite massimo fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in applicazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
12. 2. Lanzillotta.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2012, N. 57, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLE MICROIMPRESE (A.C. 5194-A)

A.C. 5194-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  1.

A.C. 5194-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 5194-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

      1. Il decreto-legge 12 maggio 2012, n.  57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

        1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,»;

            b) le parole da: «; decorso» a: «decreto» sono soppresse.

        2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, e successive modificazioni, le parole: «Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012».

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 5194-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

      All'articolo 1:
        al comma 1 è premesso il seguente:
      
«01. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, e successive modificazioni, le parole: “entro quarantotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro cinquantacinque mesi”»;
        al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
          «b-bis)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione”».

A.C. 5194-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. La definizione della procedura standardizzata di valutazione dei rischi con l'elaborazione da parte dei datori di lavoro di imprese anche sotto i dieci dipendenti (microimprese) del contestuale documento di valutazione dei rischi (DVR) prevede che anche coloro che fino alla data del 31 dicembre 2012 hanno provveduto a redigere l'autocertificazione devono completare entro e non oltre la data del 31 dicembre 2012 il processo di valutazione dei rischi come richiesto dalla normativa vigente. Dal 1o gennaio 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, devono essere in possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), a dimostrazione dell'avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro; l'autocertificazione della valutazione dei rischi effettuata fino al 31 dicembre 2012 per le aziende è comunque pienamente efficace, tuttavia, il mancato processo di adeguamento della stessa autocertificazione nello stesso termine da parte di tutti i datori di lavoro ha efficacia retroattiva dal momento della stesura dell'autocertificazione, con le conseguenze penali di cui al comma 2-ter.
      2-ter. Il mancato processo di adeguamento del DVR entro il termine del 31 dicembre 2012 corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro; il datore di lavoro, in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR come disposto dall'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, così come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.  106, è considerato responsabile per:
          a) omessa redazione del documento di valutazione dei rischi in violazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n.  81 del 2008, con la pena dell'arresto da 6 a 9 mesi o ammenda da euro 5.000 ad euro 8.400;
          b) incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n.  81 del 2008, lettere b), c) e d), con la sanzione dell'ammenda da euro 5.000 a euro 8.000;
          c) incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n.  81 del 2008, lettere a) ed f), con la sanzione dell'ammenda da euro 2.500 ad euro 5.000.
1. 10. Scilipoti.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. L'autocertificazione mendace effettuata dai datori di lavoro sulla valutazione dei rischi fino al 31 dicembre 2012 e, successivamente alla data del 31 dicembre 2012, la mendacità del documento di valutazione dei rischi (DVR), sono punite con la pena dell'arresto da 3 a 6 anni.
1. 11. Scilipoti.

A.C. 5194-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              secondo l'Osservatorio indipendente di Bologna sulle morti per infortuni sul lavoro dal primo gennaio al 4 giugno sono morti sui luoghi di lavoro 244 lavoratori e oltre 460 se si aggiungono i lavoratori deceduti in itinere o sulle strade. Si aggiungono a questi numeri i lavoratori in nero che perdono la vita;
              nel 2011 ci sono stati più di 1170 morti, di cui 663 sui luoghi di lavoro, con un incremento dell'11,6 per cento rispetto al 2010;
              sempre secondo l'Osservatorio sono già 71 dall'inizio dell'anno i suicidi legati alla crisi economica, imprenditori che non riescono a pagare le tasse, lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro o di aziende in crisi;
              l'Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering di Mestre, con un rapporto pubblicato lo scorso febbraio sui primi due mesi del 2012, evidenzia come l'agricoltura sia il settore più a rischio per i lavoratori, seguito dal settore delle costruzioni. Seguono i settori dei trasporti, magazzinaggi e comunicazioni, servizi, commercio e attività artigianali, infine il settore della produzione e distribuzione/manutenzione di energia elettrica, gas e acqua;
              l'Italia è stata messa sotto accusa dall'Unione Europea per non aver rispettato in modo adeguato le disposizioni europee in materia di sicurezza sul lavoro;
              il progetto di costituzione in mora è stato approvato dalla Commissione il 29 settembre scorso e la comunicazione alla Repubblica italiana è stata inviata il 30 settembre;
              nella comunicazione ufficiale la Commissione si sofferma su una serie di punti su cui l'Italia deve dar conto entro due mesi dalla ricezione: la deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e subdelega; la violazione dell'obbligo di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori; la proroga dei termini impartiti per la redazione del documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti; la posticipazione dell'obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro; la posticipazione dell'applicazione della legislazione in materia di protezione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro per le persone appartenenti a delle cooperative sociali e a delle organizzazioni di volontariato della protezione civile; la proroga del termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti in data del 9 aprile 1994;
              in data 8 dicembre 2011 l'Italia ha notificato alla Commissione la sua risposta alla lettera di costituzione in mora relativa all'infrazione 2010/4227. Tale risposta è stata immediatamente inviata al servizio incaricato della traduzione. In seguito al ricevimento della traduzione alla fine del mese di febbraio 2012 la Commissione ha avviato l'analisi giuridica della risposta italiana;
              la Commissione Europea doveva esaminare tali osservazioni, e nel caso si fossero dimostrate insufficienti, emettere un parere motivato, in cui si chiedeva all'Italia di adeguarsi alle disposizioni della messa in mora e in caso contrario potrebbe adire alla Corte di Giustizia Europea, la cui sentenza è vincolante per l'Italia;
              il provvedimento in esame modifica in più parti il decreto legislativo n.81 del 2008, che reca una organica disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,

impegna il Governo:

          a rendere noti la risposta alla lettera di costituzione in mora relativa all'infrazione 2010/4227 e i relativi pareri della Commissione Europea;
          ad avviare maggiori interventi a tutela della salute dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro al fine di arginare l’escalation delle cosiddette morti bianche tenendo conto delle analisi e dei rapporti dei vari osservatori e dell'Associazione Nazionale familiari morti sul lavoro;
          ad avviare maggiori e più incisive campagne di informazione e di sensibilizzazione al fine di istruire ulteriormente lavoratori e datori di lavoro.
9/5194-A/1. Di Stanislao.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, e successive modificazioni e integrazioni, anche noto come «testo unico di salute e sicurezza sul lavoro», nell'individuare gli obblighi del datore di lavoro in relazione all'utilizzo «in sicurezza» di attrezzature di lavoro in azienda, impone (articolo 71, comma 11) al medesimo di sottoporre talune attrezzature di lavoro, evidentemente in ragione della loro particolare pericolosità, a verifiche periodiche, aggiuntive rispetto ai controlli «ordinari» di cui al medesimo articolo 71, comma 8;
              tale disciplina appare di particolare importanza, in quanto diretta a garantire, in relazione alle attrezzature di cui all'allegato VII del citato decreto legislativo n.  81 del 2008, verifiche relative all'effettivo stato di conservazione ed efficienza delle attrezzature in parola, tali da determinare un innalzamento dei livelli di sicurezza dei lavoratori. Allo stesso tempo, la medesima disciplina prevede (articolo 71, comma 14) che l'elenco delle attrezzature da sottoporre a verifiche periodiche venga aggiornato tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia e dei dati relativi alla pericolosità delle singole attrezzature, in modo da evitare che le verifiche, come già indicato aggiuntive rispetto ai controlli obbligatori per qualunque attrezzatura di lavoro, vengano imposte anche quando non richieste da reali esigenze di sicurezza determinando un ingiustificato aggravio economico per le imprese;
              ad oggi le disposizioni di cui ai commi da 11 a 14 del citato articolo 71 del decreto legislativo n.  81 del 2008 hanno trovato solo una limitata attuazione, in relazione alla quale, peraltro, sussistono diverse rilevanti criticità. Infatti, all'entrata in vigore del decreto ministeriale 11 aprile 2011, giunta dopo una serie di proroghe al termine del mese di maggio, non si è accompagnata l'indicazione – da parte della competente commissione ministeriale – di un numero sufficiente di soggetti privati abilitati a svolgere le verifiche periodiche in parola (al momento sono state «abilitate» meno di 50 società), né appare sufficientemente chiara la procedura in base alla quale i datori di lavoro possano chiedere ai soggetti pubblici titolari delle funzioni di controllo (INAIL e ASL) l'effettuazione delle verifiche di rispettiva competenza. Tale situazione non appare idonea ad affrontare l'urgenza di procedere all'effettuazione di verifiche periodiche nei riguardi di un numero elevatissimo (a quanto risulta allo scrivente ben superiore alle duecentocinquantamila unità) di attrezzature di lavoro per le quali la periodicità della verifica appare scaduta e che si trovano, quindi, in una situazione di potenziale pericolosità;
              a ciò si aggiunga che non è stato elaborato il decreto di cui all'articolo 71, comma 14, con la conseguenza che l'elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica periodica comprende ancora categorie di attrezzature non particolarmente pericolose le quali, essendo la relativa normativa ormai in vigore, devono essere sottoposte a verifiche che non hanno alcuna significativa rilevanza ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori e che determinano unicamente una spesa per i datori di lavoro che tali attrezzature utilizzano giornalmente;
              infine, non risulta neppure predisposto un tariffario unitario – pure previsto dal decreto ministeriale 11 aprile 2011 – per lo svolgimento delle attività di verifica in parola, per cui, al momento, esistono sul territorio nazionale tariffe notevolmente differenti per lo svolgimento di attività analoghe,

impegna il Governo:

          adottare ogni misura necessaria al chiarimento e completamento del quadro normativo relativo alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, se del caso anche attraverso interventi legislativi utili allo scopo, in particolare al fine di:
          chiarire le modalità in base alle quali i soggetti privati sono chiamati a svolgere attività loro affidate dalla legge relativamente alle verifiche periodiche;
          rivisitare l'elenco delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81;
          individuare tariffe congrue e uniche per il territorio nazionale per le verifiche periodiche.
9/5194-A/2. Ascierto.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, e successive modificazioni e integrazioni, anche noto come «testo unico di salute e sicurezza sul lavoro», nell'individuare gli obblighi del datore di lavoro in relazione all'utilizzo «in sicurezza» di attrezzature di lavoro in azienda, impone (articolo 71, comma 11) al medesimo di sottoporre talune attrezzature di lavoro, evidentemente in ragione della loro particolare pericolosità, a verifiche periodiche, aggiuntive rispetto ai controlli «ordinari» di cui al medesimo articolo 71, comma 8;
              tale disciplina appare di particolare importanza, in quanto diretta a garantire, in relazione alle attrezzature di cui all'allegato VII del citato decreto legislativo n.  81 del 2008, verifiche relative all'effettivo stato di conservazione ed efficienza delle attrezzature in parola, tali da determinare un innalzamento dei livelli di sicurezza dei lavoratori. Allo stesso tempo, la medesima disciplina prevede (articolo 71, comma 14) che l'elenco delle attrezzature da sottoporre a verifiche periodiche venga aggiornato tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia e dei dati relativi alla pericolosità delle singole attrezzature, in modo da evitare che le verifiche, come già indicato aggiuntive rispetto ai controlli obbligatori per qualunque attrezzatura di lavoro, vengano imposte anche quando non richieste da reali esigenze di sicurezza determinando un ingiustificato aggravio economico per le imprese;

      ad oggi le disposizioni di cui ai commi da 11 a 14 del citato articolo 71 del decreto legislativo n.  81 del 2008 hanno trovato solo una limitata attuazione, in relazione alla quale, peraltro, sussistono diverse rilevanti criticità. Infatti, all'entrata in vigore del decreto ministeriale 11 aprile 2011, giunta dopo una serie di proroghe al termine del mese di maggio, non si è accompagnata l'indicazione – da parte della competente commissione ministeriale – di un numero sufficiente di soggetti privati abilitati a svolgere le verifiche periodiche in parola (al momento sono state «abilitate» meno di 50 società), né appare sufficientemente chiara la procedura in base alla quale i datori di lavoro possano chiedere ai soggetti pubblici titolari delle funzioni di controllo (INAIL e ASL) l'effettuazione delle verifiche di rispettiva competenza. Tale situazione non appare idonea ad affrontare l'urgenza di procedere all'effettuazione di verifiche periodiche nei riguardi di un numero elevatissimo (a quanto risulta allo scrivente ben superiore alle duecentocinquantamila unità) di attrezzature di lavoro per le quali la periodicità della verifica appare scaduta e che si trovano, quindi, in una situazione di potenziale pericolosità;
              a ciò si aggiunga che non è stato elaborato il decreto di cui all'articolo 71, comma 14, con la conseguenza che l'elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica periodica comprende ancora categorie di attrezzature non particolarmente pericolose le quali, essendo la relativa normativa ormai in vigore, devono essere sottoposte a verifiche che non hanno alcuna significativa rilevanza ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori e che determinano unicamente una spesa per i datori di lavoro che tali attrezzature utilizzano giornalmente;
              infine, non risulta neppure predisposto un tariffario unitario – pure previsto dal decreto ministeriale 11 aprile 2011 – per lo svolgimento delle attività di verifica in parola, per cui, al momento, esistono sul territorio nazionale tariffe notevolmente differenti per lo svolgimento di attività analoghe,

impegna il Governo:

          a valutare ogni misura necessaria al chiarimento e completamento del quadro normativo relativo alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, se del caso anche attraverso interventi legislativi utili allo scopo, in particolare al fine di:
              chiarire le modalità in base alle quali i soggetti privati sono chiamati a svolgere attività loro affidate dalla legge relativamente alle verifiche periodiche;
              rivisitare l'elenco delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81;
              individuare tariffe congrue e uniche per il territorio nazionale per le verifiche periodiche.
9/5194-A/2.    (Testo modificato nel corso della seduta).     Ascierto.


INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative a tutela degli operatori della mediazione creditizia, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del settore – 2-01463 A)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
          il decreto legislativo n.  141 del 2010 recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n.  385 del 1993), in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» dovrebbe portare, a breve, ad una riforma dell'intermediazione finanziaria che, si spera, incida positivamente su alcune lacune e criticità emerse nel tempo su tale materia;
          lo stesso decreto legislativo, però, ha già perfettamente delineato uno scenario, che investirà tutti gli operatori della mediazione creditizia e che gli interpellanti giudicano profondamente critico;
          tale categoria, in genere, è formata da imprenditori organizzati in piccole società (società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società cooperative) che, con professionalità, partecipano attivamente alla realtà delle piccole e medio imprese che, come è noto, rappresentano il motore produttivo nel nostro Paese;
          tale disposizione, infatti, impone 120.000 euro di capitale sociale interamente versato, la costituzione di un consiglio di amministrazione, la stipula di un'onerosa assicurazione, nonché la presenza di un collegio di revisori dei conti che porterà la gestione amministrativa di tali società a costi talmente elevati che non potranno essere assolutamente da queste sostenuti dalle piccole società che operano nel campo;
          conseguentemente si rischia la chiusura di migliaia di piccole società;
          inoltre, saranno colpiti anche centinaia di migliaia di operatori, non costituiti in società, e saranno travolti da tali effetti i dipendenti ed i collaboratori di tutti questi soggetti giuridici;
          si rischia così di assistere a quello che qualcuno ha già definito come il più grande «licenziamento collettivo» della storia d'Italia che colpirà, secondo stime prudenziali, circa 250.000 operatori del settore, escludendo i dipendenti che ciascuna società dovrà necessariamente licenziare;
          il provvedimento in questione porterà, fin dal mese di giugno 2012, ad un serio problema occupazionale, in un momento in cui la crisi del mercato del lavoro e la disoccupazione sono al centro della preoccupazione di tutti;
          in tale contesto, non si è certamente tenuto conto che le piccole società in argomento hanno impegnato risorse finanziarie, acceso ai debiti finalizzati all'investimento nell'azienda stessa e/o per fronteggiare la corrente crisi e non si è neanche tenuto conto di come tali società potranno onorare i debiti assunti a seguito della chiusura obbligatoria conseguente all'attuazione della normativa citata;
          sebbene nello spirito degli accordi di Basilea I II e III vi fosse anche l'obiettivo di una maggiore concorrenza, gli effetti del decreto legislativo n.  141 del 2010, eliminando «di fatto» l'intermediazione creditizia delle piccole imprese, saranno l'egemonia delle banche e dei grandi intermediari finanziari;
          in tal modo si viola il principio della concorrenza, oggi messo in atto dal mediatore, e la «libera scelta» del cliente che attualmente, per la soluzione delle sue esigenze, può rivolgersi a più figure professionali;
          tutto ciò premesso, non si capiscono i motivi che hanno portato a comprendere molti settori con la recente liberalizzazione, mentre per l'intermediazione creditizia si è intrapresa la strada opposta, ovvero si è aperta la strada del «plurimonopolio» costituito da banche e pochi altri mediatori intermediari di grandi dimensioni, magari partecipati dalle banche stesse, come peraltro già accade attualmente –:
          come si intenda affrontare la grave problematica in questione che rischia di portare al fallimento, con i relativi problemi occupazionali, le numerose piccole società che operano nel settore;
          se non si ritenga opportuno assumere iniziative dirette a rivisitare la normativa in questione, consentendo anche ai piccoli imprenditori di potere continuare ad operare in questo campo;
          se e come, qualora non fossero attuati miglioramenti nelle norme previste dal decreto legislativo n.  141 del 2010, si intenda intervenire per far sì che tali società possano risolvere le proprie situazioni debitorie che non sarebbero in grado di onorare per le ragioni sopra esposte;
          se si intenda, in ogni caso, assumere iniziative urgenti di sostegno, anche finanziario, affinché tali società possano riconvertirsi, evitando così il disastroso scenario fin qui descritto.
(2-01463) «Scilipoti, Moffa».
(26 aprile 2012)


Intendimenti del Governo in merito alla rimodulazione del sistema dei ticket sanitari, con particolare riferimento alla possibilità di prevedere tetti di reddito graduati rispetto ai carichi familiari – 2-01518

B)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
          negli ultimi mesi sono apparse sugli organi di stampa alcune dichiarazioni del Ministro interpellato circa la necessità di rimodulare il sistema dei ticket sanitari in accordo con le regioni;
          secondo quanto riportato, il sistema dei ticket sanitari dovrebbe essere rimodulato tenendo conto dei redditi delle famiglie e sulla base di criteri, quali equità, trasparenza ed omogeneità;
          inoltre, tale proposta sarebbe necessaria al fine di non abbassare il livello di qualità dell'assistenza sanitaria e non deprimere il Servizio sanitario nazionale, considerata la scarsità di risorse a disposizione;
          a seguito delle notizie diffuse sulla necessaria rimodulazione del sistema dei ticket sanitari sulla base del reddito, le associazioni familiari hanno sollevato le loro preoccupazioni in relazione agli ulteriori aggravi economici che i nuovi ticket potrebbero comportare soprattutto alle famiglie numerose;
          data la difficile situazione economica che le famiglie italiane stanno attraversando, rimodulare ulteriormente il sistema dei ticket, dopo gli aumenti già introdotti, potrebbe voler dire mettere a rischio il diritto alla salute, in quanto le famiglie potrebbero vedersi costrette a rinunciare a farmaci o prestazioni sanitarie poiché troppo onerose;
          seppur sia condivisibile la necessità di contenere la spesa pubblica, è, però, indispensabile individuare meccanismi che tengano conto sia dell'attuale momento di crisi, sia della sostenibilità economica delle misure proposte da parte delle famiglie;
          a parere degli interpellanti, sarebbe più consono e si otterrebbero risultati più equi se i ticket sanitari fossero rimodulati in base ai carichi familiari –:
          quali siano le intenzioni del Governo in merito alla rimodulazione del sistema dei ticket sanitari sulla base del reddito familiare e quali siano le linee guida ipotizzate a tal fine;
          se non si ritenga opportuno promuovere la rimodulazione del sistema dei ticket prevedendo tetti di reddito graduati rispetto ai carichi familiari.
(2-01518) «Capitanio Santolini, Galletti, Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Calgaro, Anna Teresa Formisano, Volontè, Delfino, Compagnon».
(29 maggio 2012)


Elementi in merito alla situazione di conflittualità nell'ambito della direzione del conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli – 2-01508

C)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
          il conservatorio di musica San Pietro a Majella, di Napoli, è una delle più antiche istituzioni musicali e didattiche italiane; trae le sue origini nei quattro orfanotrofi sorti nelle zone più povere della città: il Santa Maria di Loreto, il Sant'Onofrio a Porta Capuana, i Poveri di Gesù Cristo e la Pietà dei Turchini; questi, nell'arco di circa un sessantennio si trasformano in vere e proprie scuole musicali;
          dopo un secolo subentra, lentamente, il declino che vede sopravvivere solo la Pietà dei Turchini; nel 1808 il conservatorio viene spostato nel convento delle Dame di San Sebastiano; in seguito, è definitivamente trasferito nell'antico convento dei Padri Celestini, l'ordine fondato da Celestino V, eremita sulla Majella. Nasce così il conservatorio di musica San Pietro a Majella;
          attualmente, il conservatorio di Napoli ospita, unitamente ai corsi, anche un'importantissima biblioteca dove si conservano autografi, manoscritti e stampe rare relative, in particolare, alla musica del Settecento napoletano;
          da notizie di stampa si apprende che il presidente del conservatorio di Napoli, Pasquale Del Vecchio, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico, mantenendo fede a quanto già annunciato, in un incontro a Roma, al direttore generale e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dichiarando che tali dimissioni sono causate dal fatto che «il Conservatorio San Pietro a Majella è ingovernabile»;
          il presidente Del Vecchio, nel dettagliare i motivi, ha fatto riferimento, nello specifico, ad un provvedimento di sospensione emesso dal direttore del conservatorio verso il responsabile amministrativo; sospensione che – ha dichiarato il presidente – «di fatto ci paralizza: non possiamo neppure pagare una fattura, perché per farlo sono necessarie le firme congiunte del direttore amministrativo e del direttore di ragioneria»;
          la questione dalla quale è scaturita la polemica interna appare delicata e controversa; tutto sarebbe cominciato circa sei mesi fa, quando è entrata in carica la nuova direttrice, Elsa Evangelista (eletta dai colleghi con 63 voti su 114);
          all'atto della nomina di Evangelista, alcuni sindacalisti avrebbero chiesto l'accesso ai documenti concernenti una vertenza nella quale sarebbe coinvolta la stessa direttrice, secondo la quale, però, quei documenti non dovevano essere consegnati ai sindacalisti; la responsabile amministrativa li avrebbe, invece, consegnati, incorrendo nella sospensione;
          le situazioni di conflitto nel conservatorio, secondo il presidente, non finiscono qui; sarebbero in corso denunce penali, giudizi civili, ricorsi al tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato, presunti conflitti di interesse, diatribe sull'eleggibilità del direttore, una lotta serrata tra i sindacati interni, di cui, secondo il presidente Del Vecchio, «il Conservatorio paga le conseguenze»;
          alcune settimane fa un'altra polemica ha riguardato la direttrice Evangelista riguardo i cosiddetti corsi pre-accademici; questi erano stati deliberati nell'anno accademico 2011/2012 e messi a bando; erano arrivate oltre 200 domande, ciascuna tassata per cento euro, e dopo mesi di incertezze, a fine aprile 2012 sono stati annullati, destando stupore e rabbia sia tra i ragazzi, sia tra i docenti;
          i corsi pre-accademici sono stati attivati da molti conservatori in tutta Italia, dopo la riforma «Gelmini», per sopperire all'accorciamento del corso di studi a cinque anni;
          secondo la direttrice Evangelista, i corsi pre-accademici non si sono potuti attivare perché l'ex direttore, dopo l'approvazione della delibera, non ha mai proceduto all'integrazione dei programmi, all'attivazione dei piani di studi, all'approvazione dell'apposito regolamento, né era stato mai precisato il numero degli aventi diritto all'immatricolazione; al tempo stesso, secondo quanto scritto dalla direttrice sulla stampa locale, «i corsi pre-accademici, a oggi, non sono supportati da alcuna normativa»;
          l'ex direttore ha prontamente replicato, sempre sulla stampa locale, affermando che «al contrario di quanto afferma il direttore dell'istituto napoletano, i corsi pre-accademici e propedeutici sono stati istituiti nel pieno rispetto della legge», aggiungendo di augurarsi che «il San Pietro a Majella possa attivare al più presto i corsi di base perché, se ciò non dovesse accadere, oltre al danno economico, ne avremmo un altro inestimabile per la cultura e la tradizione del nostro Conservatorio che da secoli forma musicisti sin dalla tenera età»;
          appare evidente che tutte queste diatribe, senza entrare nel merito delle stesse, e senza prendere posizione per l'uno o l'altro dei contendenti, creano disagio, gettano discredito, alimentano la confusione all'interno di un'istituzione culturale e didattica prestigiosissima –:
          se il Ministro interpellato sia a conoscenza di quanto sopra esposto, se e come intenda intervenire per ripristinare all'interno del conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli un clima diverso, teso più al servizio, agli allievi e alla didattica e meno agli scontri personali, volto, nell'insieme, a preservare il prestigio dell'istituzione e a rilanciare la sua straordinaria tradizione.
(2-01508) «Bossa, Sbrollini, Boffa, Narducci, Lo Moro, Cuomo, Gozi, Antonino Russo, Siragusa, Piccolo, Fadda, Oliverio, Zunino, Sarubbi, Ciriello, Mazzarella, Marini, Vaccaro, De Micheli, Colaninno, Vassallo, Graziano, Iannuzzi, D'Antona, Pedoto, Ginefra, Farina Coscioni, Cardinale, Livia Turco, Ghizzoni, Grassi, Miglioli, Santagata, Burtone, Boccia».
(23 maggio 2012)