XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 13 giugno 2012

TESTO AGGIORNATO AL 9 LUGLIO 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 giugno 2012.

      Albonetti, Barbieri, Bindi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Chiappori, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Fedi, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Pisacane, Pisicchio, Recchia, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 12 giugno 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          GALLI: «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, concernenti il rilascio del permesso di costruire, la durata della sua efficacia, la rateizzazione del contributo per il suo rilascio e il procedimento relativo al certificato di abitabilità» (5275);
          CALEARO CIMAN: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali casi di illecito arricchimento che coinvolgono membri del Parlamento e titolari di altre funzioni pubbliche» (5276).

      Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

      La proposta di legge MARINELLO ed altri: «Disposizioni concernenti l'organizzazione e le funzioni dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico nonché in materia di scommesse ippiche» (5182) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bosi.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

      X Commissione (Attività produttive):
          DUILIO ed altri: «Disposizioni per la promozione del commercio equo e solidale e la disciplina del suo esercizio» (5184) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 11 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), per gli esercizi 2009 e 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (doc.  XV, n.  433).

      Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

      Il ministro dell'interno, con lettera in data 12 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, relativa al secondo semestre 2011 (doc. LXXIV, n.  8).
      Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 12 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n.  11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
      Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
      Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Terza relazione animale sull'immigrazione e l'asilo (2011) (COM(2012)250 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 31 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      La Commissione europea, in data 12 giugno 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Relazione della Commissione – Relazione sulla convergenza 2012 (a norma dell'articolo 140, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) (COM(2012)257 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della direttiva sui servizi. Un partenariato per una nuova crescita nel settore dei servizi 2012-2015 (COM(2012)261 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive);
          Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2013 – Introduzione generale – Stato generale delle entrate – Stato delle entrate e delle spese per sezione: – Sezione 1: Parlamento europeo – Sezione 2: Consiglio europeo e Consiglio – Sezione 3: Commissione – Sezione 4: Corte di giustizia dell'Unione europea – Sezione 5: Corte dei conti – Sezione 6: Comitato economico e sociale europeo – Sezione 7: Comitato delle regioni – Sezione 8: Mediatore europeo – Sezione 9: Garante europeo della protezione dei dati – Sezione 10: Servizio europeo per l'azione esterna (COM(2012)300 final), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal consiglio regionale dell'Abruzzo.

      Il presidente del consiglio regionale dell'Abruzzo, con lettera in data 7 giugno 2012, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 5 giugno 2012, con cui si auspica la tempestiva approvazione della proposta di legge recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini» (Atto Senato n.  3211).
      Questa documentazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissioni dal difensore civico della Provincia autonoma di Bolzano.

      Il difensore civico della Provincia autonoma di Bolzano, con lettere in data 23 maggio e 4 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.  127, le relazioni sull'attività svolta dallo stesso difensore civico relative all'anno 2010 (doc. CXXVIII, n.  46) e all'anno 2011 (doc. CXXVIII, n.  47).

      Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
          alla V Commissione (Bilancio) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
              al dottor Arturo Carmenini, l'incarico di direttore della direzione centrale dei servizi del tesoro, nell'ambito del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
              al dottor Domenico Mastroianni, l'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale di finanza, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
              alla dottoressa Valeria Vaccaro, l'incarico di direttore ad interim della direzione centrale per i servizi al personale, nell'ambito del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
          alla XIII Commissione (Agricoltura) la comunicazione concernente il seguente incarico:
              al dottor Sabatino Di Marino, l'incarico di componente effettivo, con funzioni di presidente, del collegio dei revisori dei conti dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2156 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4434-A); ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: DI PIETRO ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; GIOVANELLI ED ALTRI; TORRISI ED ALTRI; GARAVINI; FERRANTI ED ALTRI (A.C. 3380-3850-4382-4501-4516-4906)

A.C. 4434-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 10.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di
componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
          b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;
          c) prevedere la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere a) e b);
          d)
prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
          e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;
          f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di governo;
          g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n.  267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna;
          h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale;
          i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;
          l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1;
          m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 1 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.

      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n.  196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi).

      Sostituirlo con i seguenti:
      Art. 10. – (Introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361). – 1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, sono inseriti i seguenti:
      «Art. 6-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
      2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.
      3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
      4. L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.
      Art. 6-ter. – 1. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva».

      2. La rubrica del capo II del titolo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità».
      Art. 10-bis. – (Ambito applicativo dell'articolo 6-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361). – 1. Le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in forza di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica.
      Art. 10-ter. – (Modifica all'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361). – 1. All'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis del presente testo unico».
      Art. 10-quater. – (Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361). – 1. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis o per i quali tale dichiarazione risulti non veritiera».
      Art. 10-quinquies. – (Modifica all'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533). – 1. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          «1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361».
      Art. 10-sexies. – (Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 24 gennaio 1979, n.  18). – 1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n.  18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «Art. 4-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
      2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 del presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».
      Art. 10-septies. – (Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n.  18). – 1. Dopo il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n.  18, è inserito il seguente:
      «Ogni candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 4-bis della presente legge. L'ufficio elettorale circoscrizionale cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente».
10. 10. Di Pietro, Donadi, Palomba, Favia, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Sostituirlo con i seguenti:
      Art. 10. – (Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia). – 1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n.  18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «Art. 4-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i soggetti nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
          a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
          b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
          c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
          d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356, e successive modificazioni);
          e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n.  646);
          f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152);
          g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  203, e successive modificazioni.

      2. Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
          a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575;
          b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.  1423, o della legge 31 maggio 1965, n.  575;
          c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni.

      3. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi 1 e 2, emessi nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in carica, sono comunicati al Parlamento europeo per la pronuncia della decadenza.
      4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
      5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 o 2 è nulla».
      Art. 10-bis. – (Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di deputato o di senatore). – 1. Al capo II del titolo II del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità»;
          b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
      «Art. 6-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato i soggetti nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
          a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
          b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
          c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
          d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356, e successive modificazioni);
          e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n.  646);
          f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152);
          g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  203, e successive modificazioni.

      2. Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
          a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575;
          b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.  1423, o della legge 31 maggio 1965, n.  575;
          c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni.

      3. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi 1 e 2, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.
      4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
      5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla».

      2. Al comma 1 dell'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533, dopo le parole: «non si trovano in alcuna delle condizioni» sono inserite le seguenti: «di incandidabilità previste dall'articolo 6-bis e».
      Art. 10-ter. – (Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali, dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali). – 1. Dopo l'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n.  165, è inserito il seguente:
      «Art. 3-bis. – (Ulteriori disposizioni di principio in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità). – 1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, sulla base dei seguenti principi fondamentali:
          a) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per le cariche di consigliere regionale, di componente della Giunta regionale e di Presidente della regione per i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
              1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
              2) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
              3) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
              4) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356, e successive modificazioni);
              5) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n.  646);
              6) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152);
              7) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  203, e successive modificazioni;
          b) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per le cariche di consigliere regionale, di componente della Giunta regionale e di Presidente della Regione per i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
              1) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575;
              2) sono stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.  1423, o della legge 31 maggio 1965, n.  575;
              3) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni.

      2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
      3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali, per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente, sulla base dei princìpi fondamentali di cui al comma 1 del presente articolo».
      Art. 10-quater. – (Delega al Governo per la modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori locali). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi per apportare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, le modifiche strettamente necessarie all'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, di cui alla presente legge, ai componenti delle assemblee elettive e delle giunte, nonché ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, sulla base dei seguenti prìncipi e criteri direttivi:
          a) prevedere l'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
              1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
              2) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
              3) riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
              4) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356, e successive modificazioni);
              5) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n.  646);
              6) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152);
              7) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  203, e successive modificazioni;
          b) prevedere che la medesima disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità si applica ai soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
              1) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575;
              2) sono stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.  1423, o della legge 31 maggio 1965, n.  575;
              3) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni;
          c) prevedere che per tutti gli effetti disciplinati dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

      2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo».
10. 11. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 10. – (Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo). – 1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:
          a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale;
          b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
          c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
          d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356, e successive modificazioni);
          e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n.  646);
          f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152);
          g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  203, e successive modificazioni.

      2. Non possono altresì ricoprire incarichi di governo i soggetti per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:
          a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575;
          b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.  1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n.  575;
          c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni.

      3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
      4. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui ai citati commi 1 e 2 intervengono successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 5.
      5. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.  400.
10. 13. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sostituire le parole da: un anno fino a: divieto di ricoprire le cariche con le seguenti: tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico compilativo della vigente normativa in materia di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità per le cariche di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di componente delle giunte e dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché.
10. 266. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

      Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
*10. 253. Melchiorre, Tanoni.

      Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
*10. 254. Lanzillotta.

      Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
*10. 258. Ferranti.

      Al comma 1, dopo le parole: normativa in materia di incandidabilità aggiungere le seguenti: e di ineleggibilità.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, sostituire le parole:
di incandidabilità alle elezioni con le seguenti: di incandidabilità e di eleggibilità alle elezioni;
          alla rubrica, dopo la parola: incandidabilità aggiungere le seguenti: , di ineleggibilità.
10. 12. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di consigliere di amministrazione e di presidente delle società per azioni partecipate dallo Stato e da altri enti pubblici.
10. 256. Lanzillotta.

      Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: temporaneamente.
      Conseguentemente, al medesimo comma:
          lettera
b), sopprimere la parola: temporaneamente;
          sopprimere la lettera
c).
*10. 1. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

      Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: temporaneamente.
      Conseguentemente, al medesimo comma:
          lettera
b), sopprimere la parola: temporaneamente;
          sopprimere la lettera
c).
*10. 2. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

      Al comma 2, lettera a), dopo la parola: candidabili aggiungere le seguenti: alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo la parola: candidabili aggiungere le seguenti: alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,
10. 267. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

      Al comma 2, lettera a), dopo le parole: riportato condanne aggiungere le seguenti: anche non.
10. 255. Lanzillotta.

      Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: ovvero con le seguenti: e, se del caso,
10. 268. Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Isidori.

      Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, con le seguenti: , ai fini dell'applicazione dell'incandidabilità, l'equiparazione della sentenza emessa.
10. 260. Di Pietro, Palomba, Donadi, Favia, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
          f)
prevedere il divieto di ricoprire cariche di governo per coloro che si trovino nelle medesime condizioni che determinano l'incandidabilità di cui alle lettere a) e b) e disciplinare, altresì, l'applicazione dei principi di cui alle lettere d) e m).
10. 263. Di Pietro, Palomba, Donadi, Favia, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: ; prevedere altresì che nell'Anagrafe degli amministratori locali e regionali, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sia fatta menzione delle condanne emesse dalla Corte dei conti ai sensi degli articoli 63, comma 1, e 248, comma 5.
10. 265. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

      Al comma 2, sopprimere la lettera h).
10. 261. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

      Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) con le seguenti: prevedere per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a), b).
10. 262. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.

      Al comma 2, lettera h), dopo le parole: determinate da sentenze aggiungere le seguenti: anche non.
10. 257. Lanzillotta.

      Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto previsto dall'articolo 66 della Costituzione per le cariche di deputato e senatore.
10. 252. Ria.

      Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
          n) prevedere la sanzione della decadenza dai contributi e dalle risorse pubbliche a qualunque titolo erogati per i partiti, movimenti politici nonché formazioni e liste civiche ove presentino candidature in violazione delle disposizioni in materia di incandidabilità.
10. 264. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      
4. In attesa dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti, si applica ai candidati alle elezioni per il Parlamento nazionale il regime di incandidabilità previsto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n.  55, e successive modifiche e integrazioni.
10. 250. Mantini, Tassone.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
      Art. 10-bis. – (Disposizioni in materia di ineleggibilità di coloro che rivestono le cariche di deputato, di senatore o di membro italiano del Parlamento europeo). – 1. Chi ricopre la carica di deputato o senatore non è eleggibile alle cariche seguenti:
          a) sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
          b) presidente di giunta provinciale;
          c) presidente di giunta regionale;
          d) membro italiano del Parlamento europeo.

      2. I membri italiani del Parlamento europeo non sono eleggibili alle cariche seguenti:
          a) deputato o senatore della Repubblica italiana;
          b) presidente di giunta regionale;
          c) presidente di giunta provinciale;
          d) sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti.
10. 0250. Di Pietro, Palomba, Donadi, Favia, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
      Art. 10-bis. – 1. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, è sostituito dal seguente:
      «Art. 76. – (Istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali). – 1. È istituita l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali.
      2. Avvenuta la proclamazione degli eletti, l'ufficio del Ministero dell'interno competente in materia elettorale raccoglie ed inserisce nell'anagrafe i dati di cui ai commi 6 e 7, nonché aggiorna i dati medesimi anche in corso di mandato.
      3. Per gli amministratori degli enti locali che non sono membri delle Assemblee elettive, i dati di cui ai commi 6 e 7 sono indicati dalle Assemblee medesime.
      4. Al fine di assicurare la massima trasparenza, chiunque ha il diritto di prendere visione dei dati contenuti nell'anagrafe.
      5. L'anagrafe è pubblicata ed aggiornata a cura del Ministero dell'interno sotto forma di sito internet, con dominio .pro no e facilmente accessibile.
      6. Nel sito internet di cui al comma 5 devono essere disponibili, per ciascun amministratore e per ciascun eletto a cariche pubbliche locali, i seguenti dati:
          a) il nome, il cognome, il luogo o la data di nascita;
          b) il numero di codice fiscale e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
          c) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;
          d) il titolo di studio o la professione esercitata;
          e) la retribuzione netta lorda, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;
          f) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto ricopre l'incarico medesimo;
          g) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;
          h) la dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a quelle per le consulenze, e comprensiva delle spese per lo staff, per l'ufficio, per i viaggi sia dell'eletto che dello staff, nonché delle spese telefoniche e di quelle relative alla dotazione informatica;
          i) gli atti presentati con il relativo iter;
          l) le presenze ai lavori dell'istituzione e, ove possibile ai sensi dei regolamenti delle rispettive assemblee o organi collegiali, i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa.

      7. Per ogni società controllata dal comune vengono inserite nel sito internet di cui al comma 5 la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti.
      8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i tempi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di consentire la realizzazione degli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
      9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. 012. Giovanelli, Fontanelli.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
      Art. 10-bis. – (Avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi). – 1. Sono avocati allo Stato, quali profitti politici illegittimi, gli incrementi patrimoniali non giustificati dalla normale attività parlamentare, amministrativa o professionale, conseguiti a decorrere dal 1o gennaio 2006 da chi ha ricoperto dopo tale data una delle seguenti cariche:
          a) ministro o sottosegretario di Stato;
          b) senatore o deputato della Repubblica;
          c) sindaco di una città capoluogo di provincia o presidente del consiglio provinciale o regionale o presidente della giunta provinciale o regionale;
          d) assessore nelle amministrazioni dei comuni capoluoghi di provincia o nelle amministrazioni provinciali o regionali;
          e) presidente, commissario o direttore generale di enti pubblici statali o parastatali o di enti pubblici economici, e in genere, chiunque abbia conseguito profitti illeciti valendosi della carica politico-amministrativa rivestita.

      2. I soggetti nei confronti dei quali si procede per avocazione allo Stato di profitti politici illegittimi possono offrire la prova della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali eccedenti la misura della loro normale attività parlamentare, amministrativa o professionale di cui al comma 1.
      3. Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali si deve tener conto dell'entità dell'attività svolta, della situazione patrimoniale e familiare alla data dell'accertamento rapportata alla situazione che i soggetti stessi avevano alla data del 1o gennaio 2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, nonché della natura e delle dimensioni dell'impresa o della società, del lavoro svolto e dei capitali investiti.
      4. A carico dei soggetti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), si procede d'ufficio.
      5. I soggetti sottoposti all'accertamento sono invitati a depositare presso la sezione specializzata del Tribunale del circondario presso cui hanno la residenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la descrizione dettagliata del proprio patrimonio, corredata dai relativi atti, titoli o documenti, e comprendente:
          a) i beni da loro posseduti alla data del 1o gennaio 2006 e quelli posseduti alla data di inizio dell'attività parlamentare amministrativa o professionale di cui al comma 1;
          b) i beni che nel corso del periodo successivo alla data di inizio dell'attività parlamentare amministrativa o professionale di cui al comma 1 sono stati acquistati o comunque ricevuti, specificando, per ciascuno di tali beni, la rispettiva provenienza e l'eventuale trasferimento a terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

      6. Per l'accertamento degli incrementi patrimoniali che interessano i soggetti indicati al comma 1, lettere d) ed e), si procede su richiesta motivata e firmata anche di privati cittadini, inviata al presidente della sezione specializzata del tribunale competente a decidere.
10. 01. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

A.C. 4434-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 13.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater,»;
          b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
          c) al primo comma dell'articolo 314 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
          d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
      «Art. 317. – (Concussione). – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
          e) all'articolo 317-bis le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;
          f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:
      «Art. 318. – (Corruzione per l'esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;
          g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;
          h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
              2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
          i) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:
      «Art. 319-quater. – (Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
      Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;
          l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;
          m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;
              2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
      «La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'inca
ricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;
          n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;
              2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità»;
          o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
          p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
          q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» è inserita la seguente: «319-quater,»;
          r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:
      «Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
      La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
      La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
      Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
      Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Modifiche al codice penale).

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 9. – (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale) – 1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 317. – (Corruzione e concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
      Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
      La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici».

      2. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 318. – (Pene per il corruttore). – Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

      3. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 319. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
      Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.
      Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».

      4. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 320. – (Termini di prescrizione). – Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».

      5. Nel caso di condanna per violazione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.  195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.  659, e successive modificazioni, è ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 244 del codice penale o dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n.  689, di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi ha ricevuto la somma. Le somme confiscate ai sensi del comma 1 sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.
      6. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 321. – (Causa di non punibilità per la corruzione). – Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317, secondo comma, o dall'articolo 318, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.
      La non punibilità del corrotto e altresì subordinata alla condizione che, nello stesso rime di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».

      7. Le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.  195, e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.  659, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti di chi, entro tre mesi dalla consumazione del reato o dell'illecito amministrativo, spontaneamente denuncia il fatto fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.
13. 261. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».
13. 71. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
13. 27. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
          a) all'articolo 29 dopo il primo comma è inserito il seguente:
      «La condanna alla reclusione superiore a due anni per uno dei delitti previsti dal Libro II, titolo II, capo I comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;
          a-bis) all'articolo 157, comma sesto, dopo le parole: «sono raddoppiati» sono aggiunte le seguenti: «per i reati contro la pubblica amministrazione e».
13. 262. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) l'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 32-quater.(Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      
2. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «317, 318,».
13. 260. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) l'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 32-quater.(Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».
13. 263. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) all'articolo 32-quinquies, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
13. 73. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
13. 28. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) all'articolo 32-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) le parole: «alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni» sono soppresse;
              2) dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
              3) è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Tale pena si applica, altresì, nel caso di sentenza di condanna intervenuta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      
2. All'articolo 445 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: «fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione dell'estinzione del rapporto di impiego e di lavoro nonché della confisca nei casi previsti rispettivamente dall'articolo 32-quinquies e 240 del codice penale»;
13. 401. Bocchino, Barbaro, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

      Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: «589, secondo terzo e quarto comma» sono aggiunte le seguenti: «, per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater».
13. 311. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

      Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «articolo 99, secondo comma» sono aggiunte le seguenti: «nonché per reati di cui agli articoli 314, 317, 318 319, 319-ter, 319-quater».
13. 312. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

      Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) all'articolo 166, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo che nei casi di condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322, 322-bis, primo comma.».
13. 86. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando.

      Al comma 1, sopprimere la lettera c).
13. 111. Sisto.

      Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) all'articolo 314:
              1) al primo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;
              2) dopo il secondo comma è aggiunto, infine, il seguente:
      «La condanna per i fatti previsti dal primo comma importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
13. 60. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;
13. 265. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) all'articolo 316, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
13. 266. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) All'articolo 316-bis, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni».
13. 267. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d)

      Conseguentemente, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
          f-bis) dopo l'articolo 318 è aggiunto il seguente:
      «Art. 318-bis. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
      Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.
      Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».
13. 281. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d)

      Conseguentemente, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
          f-bis) dopo l'articolo 318 è aggiunto il seguente: «Art. 318-bis. – (Termini di prescrizione). – Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».
13. 282. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d)

      Conseguentemente, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
          l-bis) l'articolo 321 è sostituito dal seguente:
      «Art. 321. – (Pene per il corruttore). – Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni.»
13. 480. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).
13. 29. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
          d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
      «Art. 317. – (Corruzione e concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
      Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici».

      Conseguentemente:
          sostituire la lettera f) con la seguente:
              f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:
      «Art. 318. – (Pene per il corruttore). – Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni».
          sostituire la lettera g) con la seguente:
              g) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:
      «Art. 319. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
      Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore. Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».

          sostituire la lettera l) con la seguente:
              l) l'articolo 320 è sostituito dal seguente:
      «Art. 320. – (Termini di prescrizione). – Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».
          dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
              l-bis)
l'articolo 321 è sostituito dal seguente:
      «Art. 321. – (Causa di non punibilità per la corruzione). – Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317, secondo comma, o dall'articolo 318, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.
      La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che, nello stesso termine di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».
          aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      2. Nel caso di condanna per violazione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.  195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.  659, e successive modificazioni, è ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 244 del codice penale o dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n.  689, di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi ha ricevuto la somma.
      3. Le somme confiscate ai sensi del comma 5 sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.
      4. Le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.  195, e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.  659, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti di chi, entro tre mesi dalla consumazione del reato o dell'illecito amministrativo, spontaneamente denuncia il fatto fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.
13. 270. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
          d) gli articoli 317, 317-bis, 318 e 319 sono sostituiti dai seguenti:
      «Art. 317. – (Corruzione e concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
      Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
      La condanna importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.
      Art. 317-bis. – (Pene per il corruttore). – Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
      Art. 318. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
      Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore. Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.
      Art. 319. – (Termini di prescrizione). – Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».

      Conseguentemente:
          sopprimere le lettere
e), f) e g);
          dopo la lettera
l), aggiungere la seguente:
              l-bis)
l'articolo 321 è abrogato.
13. 33. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
          d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
      «Art. 317. – (Corruzione e concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è pulito con la reclusione da quattro a dodici anni.
      Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
      La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.
      Non è punibile chi abbia commesso il fatto qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.».

      Conseguentemente sopprimere la lettera i).
13. 280. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Sostituire la lettera d) con la seguente:

      d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
      «Art. 317 – (Corruzione e concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».

      Conseguentemente sopprimere la lettera i).
13. 10. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

      Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
          d) All'articolo 317, le parole: «da quattro a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a quattordici anni».

      Conseguentemente sopprimere la lettera i).
13. 268. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe con le seguenti: o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce.

      Conseguentemente sopprimere la lettera i).
13. 271. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: che, abusando con leseguenti: o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando.
*13. 74. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

      Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: che, abusando con le seguenti: o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando.
*13. 250. Ria.

      Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: che, abusando con le seguenti: o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando.
*13. 402. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

      Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole da: taluno a dare fino alla fine del capoverso con le seguenti: intenzionalmente taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Se alla promessa non segue nessuna dazione di denaro o altra utilità, il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Qualora la promessa non sia accettata il pubblico ufficiale soggiace alla pena prevista ridotta di un terzo.
13. 5. Siliquini.

      Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.
13. 98. Contento, Sisto.

      Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire la parola: sei con la seguente: cinque.
13. 450. Contento.

      Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
          e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
      «Art. 317-bis.(Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 353, 353-bis e 356 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

      Conseguentemente:
          dopo la lettera
r) aggiungere le seguenti:
              r-bis) dopo l'articolo 417 è inserito il seguente:
      «Art. 417-bis.(Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 416, 416-bis e 416-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;
          r-ter) dopo l'articolo 648-ter è inserito il seguente:
      «Art. 648-ter.1.(Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 628, 629 e 644 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;
          dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
      «Art. 13-bis.(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152). – 1. All'articolo 260, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      “3. Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici”».
13. 4. Bocchino, Barbaro, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

      Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
          e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
      «Art. 317-bis.(Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
*13. 269. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
          e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
      «Art. 317-bis.(Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
*13. 403. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

      Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 314, 317, 319 e 319-ter con le seguenti: 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 322-bis primo comma.
13. 740. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

      Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le parole: e la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «due»
13. 380. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

      Al comma 1, sopprimere la lettera f).

      Conseguentemente:
          sopprimere la lettera i);
          dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
          l-bis) l'articolo 321 è sostituito dal seguente:
      «Art. 321. – (Pene per il corruttore). – Chiunque indebitamente dà o promette a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, denaro o altra utilità in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni, o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre a otto anni.»
13. 400. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

      Al comma 1, sopprimere la lettera f).
13. 13. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, lettera f), capoverso, dopo la parole: dei suoi poteri, aggiungere la seguente: intenzionalmente e.
13. 6. Siliquini.

      Al comma 1, lettera f), capoverso, sostituire la parola: indebitamente con la seguente: intenzionalmente.
13. 460. Siliquini.

      Al comma 1, lettera f), capoverso, sostituire le parole: altra utilità con le seguenti: una retribuzione che non gli è dovuta.
13. 461. Siliquini.

      Al comma 1, lettera f), capoverso, dopo le parole: altra utilità aggiungere le seguenti: o una retribuzione che non gli è dovuta.
13. 200. Siliquini.

      Al comma 1, lettera f), capoverso, sostituire le parole: uno a cinque con le seguenti: due a quattro.

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sostituire la parola: otto con la seguente: sette.
13. 252. Melchiorre, Tanoni.

      Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
          f-bis) dopo l'articolo 318 è aggiunto il seguente:
      «Art. 318-bis. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione) – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
      Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.
      Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».
13. 481. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: da quattro a otto con le seguenti: da tre a sette.
13. 451. Sisto.

      Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: quattro con la seguente due.
13. 100. Contento.

      Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
          h)
l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente:
      «Art. 319-ter. – (Corruzione in atti giudiziari). – Il pubblico ufficiale che al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo riceve per sé, o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
      Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna a pena detentiva non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna a pena detentiva superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni».
13. 452. Sisto.

      Al comma 1, lettera h), numero 1), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).
13. 101. Contento.

      Al comma 1, lettera h), numero 1), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
13. 115. Sisto.

      Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).
13. 116. Sisto.

      Al comma 1, sopprimere la lettera i).
*13. 39. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sopprimere la lettera i).
*13. 453. Sisto.

      Al comma 1, lettera i), capoverso, primo comma, dopo le parole: dei suoi poteri, aggiungere la seguente: intenzionalmente.
13. 7. Siliquini.

      Al comma 1, lettera i), capoverso, primo comma, sostituire le parole: altra utilità con le seguenti: altro vantaggio patrimoniale.

      Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: altra utilità con le seguenti: altro vantaggio patrimoniale
13. 454. Sisto.

      Al comma 1, lettera i), capoverso, primo comma, dopo le parole: altra utilità aggiungere la seguente: patrimoniale.

      Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma dopo le parole: altra utilità aggiungere la seguente: patrimoniale.
13. 456. Sisto.

      Al comma 1, lettera i), capoverso, primo comma, sostituire le parole: tre a otto con le seguenti: sei a dodici.
13. 290. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, lettera i), capoverso, primo comma, sostituire le parole: tre a otto con le seguenti: quattro a undici.
13. 292. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, lettera i), capoverso, primo comma, sostituire le parole: tre a otto con le seguenti: quattro a dieci.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: fino a tre anni con le seguenti: da sei mesi a tre anni.
13. 78. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

      Al comma 1, lettera i), capoverso, primo comma, sostituire le parole: tre a otto con le seguenti: quattro a dieci.
13. 291. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, lettera i), capoverso, primo comma, sostituire la parola: tre con la seguente: due.
13. 102. Contento.

      Al comma 1, lettera i), capoverso, primo comma, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: dieci anni.
13. 381. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

      Al comma 1, lettera i), capoverso, sopprimere il secondo comma
13. 293. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, lettera i), capoverso, aggiungere i seguenti commi:
      Se alla promessa non segue la dazione il pubblico ufficiale è punito da due anni e sei mesi a 7 anni di reclusione.
      Qualora la promessa non sia accettata il pubblico ufficiale soggiace alla pena prevista dal primo comma, ridotta di un terzo.
13. 201. Siliquini.

      Al comma 1, lettera i), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      «In deroga al quarto comma dell'articolo 2 il presente articolo non si applica ai processi in corso che proseguono con l'imputazione originaria».
13. 295. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, lettera i), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      «In deroga al quarto comma dell'articolo 2 il presente articolo non si applica ai processi in corso».
13. 294. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
          l-bis) all'articolo 321 le parole: «nel primo comma dell'articolo 318» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 318».
13. 77. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

      Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
          l-bis) dopo l'articolo 321 è aggiunto il seguente: «Art. 321-bis. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione o concussione). – Nel caso di condanna per i reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter e 319-quater è conseguente la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 319 è conseguente la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio.
      Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».
13. 404. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

      Al comma 1, sopprimere la lettera m).
13. 42. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
          m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:
      «Art. 322. – (Istigazione alla concussione-corruzione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità soggiace, qualora la sollecitazione non sia accolta, alla pena stabilita dall'articolo 317, ridotta di un terzo.
      Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 317 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal medesimo articolo 318 ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dal medesimo articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo».
13. 43. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
          m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:
      «Art. 322. – (Istigazione alla concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità soggiace, qualora la sollecitazione non sia accolta, alla pena stabilita dall'articolo 317, ridotta di un terzo.»
13. 300. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
          m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:
      «Art. 322. – (Istigazione alla corruzione). – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 317 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal medesimo articolo 318 ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dal medesimo articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo».
13. 301. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 1)

      Conseguentemente, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

      q-bis) dopo l'articolo 335-bis, è inserito il seguente:
      «Art. 335-ter. – (Circostanze aggravanti). – Per i delitti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.»;
13. 44. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sopprimere la lettera n).
13. 45. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sopprimere la lettera o).
13. 125. Sisto.

      Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:
          o) l'articolo 322-ter è sostituito dal seguente:
      «Art. 322-ter. – (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo non ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.
      Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
      Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
      Se nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi che precedono, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.
      Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n.  575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
      Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata.
13. 46. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
          o)
all'articolo 322-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) al primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
              2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
      «Nel caso di condanna, o di applicazione della pena, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del profitto e comunque non inferiore a quello del denaro o degli altri vantaggi patrimoniali conseguiti.»;
              3) al terzo comma, le parole: «e secondo» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo e terzo».
13. 91. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

      Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
          o-bis) dopo l'articolo 322-ter è aggiunto il seguente:
      «Art. 322-quater.(Riparazione pecuniaria). – Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.»
13. 88. Ferranti, Andrea Orlando,Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

      Al comma 1, sopprimere la lettera p).
13. 455. Sisto.

      Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:
          p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «ingiusto vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «ingiusto vantaggio economicamente valutabile» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle parole: «cinque anni».
13. 47. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
*13. 89. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

      Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
*13. 351. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sopprimere la lettera q).
13. 48. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:
          q) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente:
      «Art. 323-bis. – (Circostanza attenuante). – Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità le pene sono diminuite fino alla metà».
13. 305. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
          q-bis) all'articolo 323-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La particolare tenuità deve esser valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito»
13. 306. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
          q-bis) all'articolo 323-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322, 322-bis, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà».
13. 87. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

      Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
          q-bis) dopo l'articolo 323-bis, è aggiunto il seguente:
      «Art. 323-ter. – (Valutazione delle circostanze). – Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni».
13. 307. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sopprimere la lettera r).
13. 127. Sisto.

      Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:
          r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:
      «Art. 346. – (Traffico d'influenza). – Chiunque, adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi pubblico vantaggio a titolo di remunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza dall'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da mille a cinquantamila euro.
      Nei casi di cui al primo comma, chiunque dà o promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a trentamila euro.
      Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.
      La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del terzo comma; in tal caso, la condanna importa interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni.»
13. 50. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, lettera r) capoverso, primo comma, sostituire le parole da: sfruttando fino a: indebitamente con le seguenti: , affermando di essere in grado di esercitare una influenza sulla decisione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, intenzionalmente.
13. 8. Siliquini.

      Al comma 1, lettera r), capoverso, primo comma, sostituire le parole: vantaggio patrimoniale con la seguente: vantaggio.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
          secondo comma, sostituire le parole:
vantaggio patrimoniale con la seguente: vantaggio.
          terzo comma, sostituire le parole: vantaggio patrimoniale con la seguente: vantaggio.
13. 308. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, lettera r), capoverso, primo comma, dopo le parole: vantaggio patrimoniale aggiungere la seguente: indebito.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
          secondo comma, dopo le parole:
vantaggio patrimoniale aggiungere la seguente: indebito.
          terzo comma, dopo le parole: vantaggio patrimoniale aggiungere la seguente: indebito.
13. 283. Siliquini.

      Al comma 1, lettera r), capoverso, primo comma, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da sei mesi.
13. 103. Contento.

      Al comma 1, lettera r), capoverso, primo comma, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
13. 309. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, lettera r), capoverso, secondo comma, dopo le parole: a chi aggiungere le seguenti: intenzionalmente e.
13. 204. Siliquini.

      Al comma 1, lettera r), capoverso, secondo comma, sostituire la parola: indebitamente con la seguente: intenzionalmente.
13. 462. Siliquini.

      Al comma 1, lettera r), capoverso, sostituire il terzo comma con i seguenti:
      Se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale è punito con la reclusione da tre a sei anni.
      Le disposizioni del precedente comma si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, ma le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
13. 208. Siliquini.

      Al comma 1, lettera r), capoverso, dopo l'ultimo comma, aggiungere, il seguente:
      «Non è punibile chi abbia commesso il fatto qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili. Non è punibile chi, nello stesso termine versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».
13. 310. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, lettera r), capoverso, dopo l'ultimo comma, aggiungere, il seguente:
      «La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che il fatto sia di particolare tenuità; in tal caso, la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni.»
13. 405. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

      Al comma 1, lettera r), capoverso, dopo l'ultimo comma, aggiungere, il seguente:
      
Non è illecita l'attività di mediazione e rappresentanza esercitata in forma professionale, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o dipendente, presso istituzioni politiche e amministrazioni pubbliche e finalizzata a perseguire obiettivi leciti per conto di portatori di interessi particolari, che si avvalgono di detta attività esclusivamente al fine di partecipare, attraverso la produzione di documenti di analisi e proposta, al processo di elaborazione delle decisioni pubbliche.
13. 251. Bellotti, Del Tenno.

      Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
          s) dopo l'articolo 346-bis è inserito il seguente:
      «Art. 346-ter. – (Circostanza attenuante specifica per il reato di traffico di influenze illecite). – La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 346 e 346-bis è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite.»
13. 51. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
          s) dopo l'articolo 346-bis è inserito il seguente:
      «Art. 346-ter. – (Soggetti punibili per i reati di corruzione e traffico di influenze illecite). – Ai fini della punibilità per i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite, le disposizioni di cui agli articoli 357 e 358 si applicano anche a tutti i soggetti che esercitano funzioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio o attività ad esse corrispondenti nell'ambito di Stati esteri, dell'unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali.»
13. 52. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
          s) all'articolo 363, dopo le parole: «personalità dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «o contro la pubblica amministrazione».
13. 107. Ria.

      Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
          s) l'articolo 416-ter è sostituito dal seguente:
      «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».
13. 97. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Piccolo, Veltroni.

      Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
          s) l'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis o si adopera per farla ottenere in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati.»
*13. 55. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
          s) l'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis o si adopera per farla ottenere in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati.»
*13. 406. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

      Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
          s) all'articolo 648-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;
              2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali»;.
13. 53. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
          s) al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;
          b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.
13. 90. Garavini, Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Piccolo, Veltroni.

      Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
          s) dopo l'articolo 648-bis è inserito il seguente:
      «Art. 648-bis.1. – (Riciclaggio e autoriciclaggio). – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai medesimi delitti è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa pari al 30 per cento dell'importo riciclato».
13. 15. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

      Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
          s) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.
13. 54. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
          s) dopo l'articolo 648-quater del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 648-quinquies – (Delitto di autoriciclaggio). Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, dopo aver commesso un delitto non colposo, trasferisce denaro, beni o altre utilità da esso provenienti, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 16.493.
      La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
      Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
13. 14. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
      Art. 13-bis. – (Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione) – 1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.
2. Sono, altresì, sospesi nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate.
13. 05. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

A.C. 4434-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 14.
(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile).

      1. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 2635. – (Corruzione tra privati). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
      Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
      Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
      Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, e successive modificazioni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.
(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile).

      Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
      «Art. 2635. – (Corruzione nel settore privato). – Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi da compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro.
      La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente nell'ambito di attività professionale, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.
      La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori.»
14. 57. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: , che, a seguito della dazione fino alla fine del primo comma con le seguenti: e coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per gli altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione fino a tre anni.

      Conseguentemente:
          al medesimo capoverso, sostituire il secondo, il terzo ed il quarto comma con i seguenti:
      
«Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma è punito con le pene ivi previste.
      La pena per i reati di cui ai commi precedenti è della reclusione da uno a cinque anni se i soggetti ivi indicati operano nell'ambito di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58»;
          all'articolo 15, sostituire la lettera b) con la seguente:
              b) all'articolo 25-ter, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:
              «p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'articolo 2635, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e, nel caso previsto dal terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote».
14. 82. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno, Garavini.

      Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà con le seguenti: abusando dei poteri o in violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
14. 124. Contento.

      Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole: , cagionando nocumento alla società.

      Conseguentemente, all'articolo 15, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) all'articolo 25-ter, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:
          «p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'articolo 2635, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e, nel caso previsto dal terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote».
14. 92. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

      Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole: , cagionando nocumento alla società.
*14. 108. Ria.

      Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole: , cagionando nocumento alla società.
*14. 250. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

      Al comma 1, capoverso, dopo la parola: cagionando aggiungere la seguente: intenzionalmente.
14. 9. Siliquini.

      Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da sei mesi.
14. 104. Contento.

      Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo comma.
14. 128. Sisto.

      Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo comma con il seguente:
      
«Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 110 del codice penale, se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma si applica la pena fino ad un anno e sei mesi di reclusione.»
14. 252. Sisto.

      Al comma 1, capoverso, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
      
«Nei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»
*14. 210. Siliquini.

      Al comma 1, capoverso, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
      
«Nei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»
*14. 251. Sisto, Contento.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. Dopo l'articolo 2635 è aggiunto il seguente:
      «Art. 2635-bis. – (Istigazione alla corruzione in affari privati). – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena della reclusione da tre mesi a due anni ridotta di un terzo.
      I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che sollecitano una promessa o una dazione di denaro o altra utilità in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da tre mesi a due anni».
14. 58. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
      Art. 14-bis. – 1. Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, è aggiunta,in fine, la seguente lettera:
          f-ter) reati di cui all'articolo 2635, commi primo secondo e terzo, del codice civile.
14. 014. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.