XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 5 luglio 2012

TESTO AGGIORNATO AL 13 SETTEMBRE 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 luglio 2012.

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Castagnetti, Chiappori, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Dussin, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Holzmann, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantini, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Picchi, Pisacane, Pisicchio, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Chiappori, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Dussin, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Holzmann, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Mantini, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Mussolini, Nucara, Leoluca Orlando, Picchi, Pisacane, Pisicchio, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci, Vitali.

Annunzio di una proposta di legge.

      In data 4 luglio 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
          NIRENSTEIN: «Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 26 febbraio 1987, n.  49, in materia di condizioni per l'erogazione di crediti e sostegni economici nell'ambito degli interventi di cooperazione allo sviluppo» (5339).

      Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

      In data 4 luglio 2012 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
          PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: «Disposizioni per il controllo della popolazione delle nutrie» (5340).

      Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

      In data 5 luglio 2012 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
          S. 3349. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione» (approvato dal Senato) (5341);
          S. 3331. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n.  67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero» (approvato dal Senato) (5342).

      Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di proposte di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di inchiesta parlamentare sono assegnate, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

          VIII Commissione (Ambiente):
      GIANNI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività della società ANAS Spa» (doc. XXII, n.  35) Parere delle Commissioni I, II, e V;
      DIMA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività della società ANAS Spa» (doc. XXII, n.  37) Parere delle Commissioni I, II e V.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          I Commissione (Affari costituzionali):
      GARAGNANI: «Istituzione dell'Autorità per i servizi pubblici locali» (5289) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          II Commissione (Giustizia):
      BIANCOFIORE: «Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e alla legge 8 febbraio 2006, n.  54, in materia di affidamento condiviso dei figli» (5257) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

          X Commissione (Attività produttive):
      BOCCIARDO ed altri: «Modifica all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, concernente i requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale» (5282) Parere delle Commissioni I, II e XIV.

          XII Commissione (Affari sociali):
      REALACCI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309, in materia di utilizzo di farmaci contenenti derivati naturali e sintetici della cannabis indica a fini terapeutici» (5280) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          XIII Commissione (Agricoltura):
      CALLEGARI ed altri: «Disposizioni per il sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura» (5281) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      FIORIO ed altri: «Disposizioni per la disciplina e la promozione dell'agricoltura sociale» (5306) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento

      In data 5 luglio 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa dei deputati:
          Colucci, Mazzocchi, Albonetti: «Articoli 15 15-ter: Modifica della disciplina relativa ai contributi ai gruppi» (doc. II, n.  22).

      Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

      Il ministro dell'interno, con lettera in data 3 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n.  93, la relazione sull'attuazione della convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), riferita all'anno 2011 (doc. CXXXII-bis, n.  5).

      Questo documento è trasmesso, d'intesa con il Presidente del Senato, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di EUROPOL, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

Trasmissione dal ministro della salute.

      Il ministro della salute, con lettera in data 3 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 20 settembre 1995, n.  390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n.  490, la relazione concernente la gestione finanziaria della Croce rossa italiana relativa all'anno 2006, cui sono allegati il conto consuntivo del comitato centrale, il conto consuntivo consolidato, il riaccertamento dei residui della medesima annualità e la pianta organica aggiornata al 31 dicembre 2006.

      Questa documentazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 4 luglio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.  726/2004 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica (COM(2012)49 final/2), che sostituisce il documento COM(2012)49 final, già assegnato, in data 13 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), con il parere alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo

      Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (492).

      Tale richiesta è assegnata, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il prescritto entro il 4 agosto 2012.

      Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 4 giugno 2010, n.  96, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.  1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.  1774/2002, e per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.  142/2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera (493).

      Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 agosto 2012. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 luglio 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO LO SFRUTTAMENTO E L'ABUSO SESSUALE, FATTA A LANZAROTE IL 25 OTTOBRE 2007, NONCHÉ NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO (APPROVATO DALLA CAMERA, MODIFICATO DAL SENATO, NUOVAMENTE MODIFICATO DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 2326-E)

A.C. 2326-E – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo II
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO

Art. 4.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 157, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater»;
          b) dopo l'articolo 414 è inserito il seguente:
      «Art. 414-bis. – (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
      Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.
      Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume»;
          c) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»;
          d) l'articolo 572 è sostituito dal seguente:
      «Art. 572. – (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
      La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
      Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»;
          e) all'articolo 576:
              1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell'ergastolo»;
              2) il numero 5) del primo comma è sostituito dal seguente:
      «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»;
              3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»;
          f) all'articolo 583-bis, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
      «La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
          1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
          2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno»;
          g) l'articolo 600-bis è sostituito dal seguente:
      «Art. 600-bis. – (Prostituzione minorile). – È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
          1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
          2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»;
          h) all'articolo 600-ter:
              1) il primo comma è sostituito dal seguente:
      «È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
          1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
          2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»;
              2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
      Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»;
          i) l’articolo 600-sexies è abrogato;
          l) l'articolo 600-septies è sostituito dal seguente:
      «Art. 600-septies. – (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter»;
          m) dopo l'articolo 600-septies sono inseriti i seguenti:
      «Art. 600-septies.1. – (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.
      Art. 600-septies.2. – (Pene accessorie). – Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono:
          1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
          2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
          3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.
          4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua.

      La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
      In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»;
          n) l'articolo 602-bis è abrogato;
          o) all'articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
      «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
      Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.
      Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.
      Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.
      Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.
      Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dal l'aumento conseguente alle predette aggravanti»;
          p) dopo l'articolo 602-ter, è inserito il seguente:
      «Art. 602-quater. – (Ignoranza dell'età della persona offesa). – Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»;
          q) all'articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»;
          r) all'articolo 609-quater:
              1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni»;
              2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»;
          s) l'articolo 609-quinquies è sostituito dal seguente:
      «Art. 609-quinquies. – (Corruzione di minorenne). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
      La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza»;
          t) l'articolo 609-sexies è sostituito dal seguente:
      «Art. 609-sexies. – (Ignoranza dell'età della persona offesa). – Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»;
          u) all'articolo 609-nonies:
              1) il primo comma è sostituito dal seguente:
      «La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:
          1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
          2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
          3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
          4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;
          5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte»;
              2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»;
              3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
      «La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
          1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
          2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
          3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.
      Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»;
          v) all'articolo 609-decies:
              1) il primo comma è sostituito dal seguente:
      «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni»;
              2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede»;
          z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:
      «Art. 609-undecies. – (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

A.C. 2326-E – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 51:
              1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»;
              2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»;
          b) al comma 6 dell'articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»;
          c) all'articolo 351 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»;
          d) all'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»;
          e) al comma 2 dell'articolo 380, dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente:
          «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
          f) dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis è inserito il seguente:
      «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da per-sone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»;
          g) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
      «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;
          h) al comma 5-bis dell'articolo 398, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 609-undecies»;
          i) all'articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»;
          l) al comma 1-bis dell'articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

A.C. 2326-E – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori).

      1. Al comma 5 dell'articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

A.C. 2326 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame prevede la ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale e detta alcune norme di adeguamento interno, volte a modificare, in particolare, il codice penale, il codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario;
              la ricerca condotta nel 2011 da alcune associazioni del Gruppo CRC (il Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è un network di associazioni italiane che opera al fine di garantire un sistema di monitoraggio indipendente sull'attuazione della CRC e delle Osservazioni finali del Comitato ONU in Italia) evidenzia come in quasi tutte le organizzazioni che si occupano di tratta e di prostituzione vi siano casi di minori (sia nella rilevazione in strada, che nell'indoor e nella presa in carico). Tale elemento è confermato anche da organizzazioni che non lavorano direttamente sulla prostituzione minorile ma sui minori stranieri in genere;
              il gruppo CRC sostiene la necessità non solo e non più di interventi di riduzione del rischio e del danno, accoglienza e presa in carico, inclusione socio-lavorativa, ma anche interventi educativi;
              viene sottolineato, inoltre, come il coinvolgimento e il reclutamento di minorenni da parte di organizzazioni criminali sia un'altra gravissima forma di abuso presente nel nostro Paese. È un fatto ormai riconosciuto, anche processualmente, che le organizzazioni mafiose reclutano tra le loro fila molti giovani, in particolare nelle aree ad alta disoccupazione e con alto tasso di abbandono scolastico. I minorenni vengono impiegati in attività come spaccio di droga, estorsioni, omicidi (il fenomeno dei cosiddetti baby killer);
              occorre far presente che ad oggi gli obiettivi fissati riguardanti l'introduzione dell'educazione ai diritti umani nel programma scolastico ministeriale per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo livello risultano, da parte dell'Italia, ancora disattesi;
              la recente approvazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione sull'educazione e la formazione ai diritti umani deve scaturire un più attivo impegno del nostro Paese nell'acquisizione della consapevolezza che «l'educazione e la formazione ai diritti umani comprende tutte le attività di educazione, formazione, informazione, coscientizzazione e apprendimento intese a promuovere l'universale rispetto e osservanza di tutti i diritti umani e libertà fondamentali e quindi a contribuire, tra l'altro, alla prevenzione delle violazioni e degli abusi dei diritti umani fornendo alle persone conoscenza, abilità e comprensione e sviluppando le loro attitudini e i loro comportamenti, per renderle effettivamente capaci di contribuire alla costruzione e alla promozione di una cultura universale dei diritti umani» (articolo 2, comma 1);
              inoltre viene prevista l'inclusione dell'educazione ai diritti umani nei nuovi orientamenti nazionali dei programmi scolastici di ogni ordine e grado come materia riconosciuta e obbligatoria, con contenuti specifici e trasversali alle discipline tradizionali,

impegna il Governo:

          a prevedere, all'interno dei programmi di protezione sociale, azioni specifiche per minori vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale e a promuovere un'azione specifica per affidamenti familiari per minori vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale;
          ad adempiere alle richieste dell'ONU e delle Organizzazioni di protezione dell'infanzia varando un sistema informativo di monitoraggio sul maltrattamento dei bambini in Italia;
          a promuovere la costituzione di nuovi partenariati tra le istituzioni, le organizzazioni professionali e di volontariato, le ONG e le associazioni del Terzo Settore, gli istituti di ricerca, le forze di polizia e l'esercito affinché l'educazione ai diritti umani entri nella formazione permanente del personale sia della scuola, sia complessivamente della pubblica amministrazione;
          a valutare l'elaborazione di indicatori di monitoraggio specifici per l'educazione ai diritti umani nella scuola primaria e secondaria;
          ad avviare un piano di implementazione dell'Agenda digitale italiana, includendo misure finalizzate alla tutela on line dei minori nelle strategie di sviluppo che verranno adottate.
9/2326-E/1. Di Stanislao.


INTERPELLANZE URGENTI

Intendimenti del Governo in merito alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con riferimento alle zone montane – 2-01580

A)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
          nella legge 14 settembre 2011, n.  148, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo si reca, all'articolo 1, delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;
          con questo testo il Governo viene delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza;
          l'esercizio della delega, però, è condizionato all'osservanza di principi e criteri direttivi, che sono ampiamente articolati al comma 2 dell'articolo 1 nelle lettere da a) a q);
          nello specifico si propone di ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, di ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari e di procedere alla soppressione, ovvero alla riduzione, delle sezioni distaccate di tribunale mediante accorpamento con tribunali limitrofi;
          la riorganizzazione di cui al capo precedente deve, però, avvenire seguendo alcuni criteri che rendano tale intervento efficace e positivo per il sistema della giustizia, conveniente per il Paese e non penalizzante per i cittadini;
          fra questi criteri elencati chiaramente, alla lettera b) del citato comma 2 dell'articolo 1 della legge n.  148 del 2011 vi sono naturalmente condizioni e criteri omogenei di dipendenza dai carichi di lavoro degli uffici, ma anche della specificità territoriale del bacino di utenza, con riguardo alla situazione infrastrutturale, e ciò ovviamente con il chiaro intento di non creare, in presenza di una sostenibilità economica complessiva, inutili e dannosi aggravi per i cittadini utenti residenti nelle aree più disagiate del Paese;
          nel dettaglio la richiamata lettera b) prevede che la revisione debba avvenire «secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane»;
          in questa situazione le condizioni operative delle sezioni distaccate in aree montane meritano una particolare attenzione, poiché, come è noto, le aree montane del nostro Paese costituiscono sovente zone nelle quali i servizi e le infrastrutture (purtroppo in molti casi carenti) sono essenziali per garantire sviluppo e residenzialità;
          in Italia sono 3.538 i comuni montani (il 43,7 per cento dei comuni) ed in essi risiedono poco più di 9 milioni di abitanti (il 17,6 per cento della popolazione totale); in genere sono principalmente realtà di piccole dimensioni demografiche e la popolazione residente è mediamente meno giovane della popolazione complessiva italiana: i giovani con meno di quattordici anni rappresentano il 13,2 per cento, mentre gli ultrasessantacinquenni il 21,7 per cento (a fronte, rispettivamente, del 14 per cento e del 20,3 per cento a livello nazionale);
          per contro, la difesa e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono per la Repubblica carattere di preminente interesse nazionale e ad esse devono concorrere, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali;
          tale impostazione ha trovato nella legge n.  97 del 1994 sua piena conferma, tanto che l'articolo 22 di tale legge aveva previsto che la riorganizzazione degli uffici statali esistenti nei comuni montani potesse prevedere accorpamenti solo previo parere dei sindaci e dei presidenti delle comunità montane;
          molti sono stati i provvedimenti che hanno riguardato le aree montane dopo la legge n.  97 del 1994, soprattutto in termini di tentativi di ridefinizione del concetto di comune montano e sui finanziamenti erogati, ma mai è venuto meno l'impianto complessivo su cui si reggono le politiche per le aree montane;
          proprio per questo appare quanto mai corretto che nella rideterminazione della strutturazione degli uffici decentrati dello Stato sul territorio si tenga presente una corretta combinazione fra le giuste esigenze di contenimento dei costi e quelle di mantenere un servizio su territori svantaggiati in cui spesso svolgono una funzione primaria;
          le sezioni distaccate dei tribunali locate in area montana sovente svolgono una funzione di elevato valore non solo sociale ma anche economico, poiché è necessario che i cittadini possano usufruire di una giustizia di prossimità efficiente e razionale, senza sovraccosti gravosi dovuti alle difficoltà infrastrutturali e di mobilità;
          considerando, poi, quanto riportato dal protocollo d'intesa sottoscritto da Anci e Consiglio nazionale forense, ovvero che «i presidi giudiziari sul territorio nazionale sono strategici nell'ambito del sistema economico e sociale del Paese, rispondono alla domanda di giustizia dei cittadini, garantiscono la convivenza civile e contribuiscono ad assicurare l'equilibrio e la credibilità dello Stato democratico» e che desta «forte preoccupazione l'ipotesi di riduzione delle circoscrizioni giudiziarie in assenza di un'indagine dettagliata sui costi complessivi effettivamente sostenuti per il servizio giustizia ed in assenza di criteri programmatici con i quali le spese vengono determinate», non si può non notare come queste osservazioni siano particolarmente vere per le aree montane;
          in questo senso un opportuno studio di valutazione, trasmesso di recente dagli estensori anche al Ministero della giustizia, ha evidenziato come, in funzione di differenti criteri oggettivi ed omogenei che tengono conto di specificità demografiche (come il numero minino di abitanti) e territoriali (quali la distanza dalla sede centrale e la dimensione territoriale) e definendo severe caratteristiche di montuosità del territorio, il numero delle sezioni distaccate interessate è, comunque, non eccessivo, variando da quattro a diciotto in funzione dei parametri considerati;
          le sezioni di Breno, Brunico, Susa e Porretta Terme, quelle di Fabriano, Gubbio, Pontremoli, Varallo, Cavalese, Silandro, Pieve di Cadore e Bressanone, ma anche Pavullo, Domodossola, Clusone, Borgo Val Sugana, Cles e Tione di Trento sono realtà che, in funzione di parametri oggettivi, presentano specificità e problematiche meritevoli di attenzione;
          il doveroso lavoro di valutazione dei costi e dei risparmi effettivi per la collettività dell'operazione di riordino, così come previsto dalla legge n.  148 del 2011, è necessario per non arrischiare di apportare inutili danni, ma vi è la certezza che difficilmente potrà valutare propriamente il disagio apportato dalle possibili chiusure delle sezioni distaccate su riportate –:
          se quanto in premessa corrisponda al vero e se il Ministero della giustizia intenda procedere nella riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, secondo quanto previsto dai principi direttivi e dai criteri di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.  148 del 2011, a valle di una severa valutazione dei costi, avendo particolare attenzione alle condizioni di specificità delle aree montane nei termini previsti della legislazione vigente.
(2-01580) «Benamati, Esposito, Nicco, Cambursano, Scanderebech, Portas, Fedi, Boccuzzi, Osvaldo Napoli, Allasia, Buonanno, Calgaro, Cavallotto, Bucchino, Porta, Vitali, Pianetta, Nastri, Di Centa, Aracu, Mazzuca, Pizzolante, Distaso, Sisto, De Angelis, Vessa, Losacco, Viola, Bobba, Mario Pepe (PD), Piffari, Ginoble, Lenzi, Sanga, Miglioli, Cimadoro».


Iniziative in merito alla questione dei lavoratori socialmente utili in Calabria – 2-01573

B)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
          da decenni ormai in Calabria si trascina la vertenza dei lavoratori socialmente utili/lavoratori di pubblica utilità che vede coinvolti oltre cinquemila lavoratori precari, che vivono ormai nella più completa incertezza lavorativa, oltre a non ricevere nessuna copertura di tipo previdenziale;
          nel 2008 con la legge finanziaria del Governo Prodi si era iniziato un percorso volto a conciliare la progressiva stabilizzazione dei lavoratori con le esigenze di copertura finanziaria, ma ad oggi tale percorso sembra essersi arrestato;
          il 2 novembre 2011 in un accordo tra Governo, regione e sindacati si conveniva la necessità di dar vita ad un tavolo nazionale con il compito di trovare le soluzioni più idonee per l'incresciosa vicenda, ma, nonostante le varie sollecitazioni, la convocazione del tavolo non risulta calendarizzata;
          in data 20 giugno 2012, il Ministro interpellato ha firmato con l'assessore regionale della Calabria con delega al lavoro una convenzione nella quale si assegnano risorse finanziarie di circa 20 milioni di euro a copertura dell'assegno per le attività socialmente utili per l'annualità 2012 e si accenna ad un impegno della regione, in sinergia con il Ministero, al fine dello svuotamento del bacino regionale in relazione alle possibilità offerte dall'attuale legislazione, senza, però, che venga espressamente delineato un percorso organico di azione –:
          quali iniziative intenda adottare per convocare con la massima urgenza un tavolo di crisi nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipino la regione Calabria e le organizzazioni sindacali, al fine di concordare le iniziative da intraprendere, in funzione delle risorse disponibili e dei tempi di attuazione, che consentano la progressiva risoluzione di questa ultradecennale vicenda.
(2-01573) «Laganà Fortugno, Servodio, Narducci, Lulli, Sbrollini, Vico, Bellanova, Damiano, Lo Moro, Zampa, Boffa, Codurelli, Gatti, Genovese, Murer, Brandolini, Trappolino, Albini, Cavallaro, D'Incecco, Minniti, Oliverio, Adinolfi, Gnecchi, Graziano, Laratta, Concia, D'Ippolito Vitale, Tassone, Angela Napoli, Antonino Foti, Santagata, Cuomo, Villecco Calipari».


Iniziative per assicurare il rispetto della normativa europea in relazione alle multe sulle quote latte al fine di evitare l'applicazione di nuove ed ulteriori sanzioni nei confronti dell'Italia – 2-01566

C)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per sapere – premesso che:
          il decreto-legge 29 dicembre 2010. n.  225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, ha previsto, all'articolo 2, comma 12-duodecies, l'ulteriore slittamento dei pagamenti delle rate delle «multe» sulle quote latte previste dalle leggi n.  119 del 2003 e n.  33 del 2009;
          per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'indicata disposizione si è fatto ricorso all'utilizzo del 10 per cento delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n.  220 (legge di stabilità 2011), con cui si provvede, tra l'altro, al finanziamento di interventi per l'assistenza e cura dei malati oncologici;
          in riferimento all'analoga e precedente proroga dei pagamenti del prelievo, di cui all'articolo 40-bis del decreto-legge n.  78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  122 del 2010, la direzione legislazione agricola della direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo dalla Commissione europea ha evidenziato, con lettera 8 febbraio 2011, inoltrata al rappresentante permanente per l'Italia presso l'Unione europea, come la misura non appaia giustificabile alla luce della regolamentazione applicabile agli aiuti di Stato;
          con la medesima nota viene evidenziato che l'intervento di proroga va imputato per ogni singolo produttore interessato e nel rispetto del massimale stabilito per l'Italia a titolo d'importo d'aiuto de minimis;
          la Commissione europea ha già dichiarato che se individuerà, nella disciplina recentemente approvata, infrazioni alle norme comunitarie non esiterà ad intraprendere le azioni necessarie contro l'Italia;
          in questi giorni alle aziende agricole, molte delle quali colpite dai terremoto, sta arrivando una comunicazione di Agea nella quale vengono informate che la Commissione europea ha avviato una la procedura di infrazione perché la proroga di sei mesi della settima rata, decisa nel 2010, è stata considerata aiuto di Stato e, di conseguenza, non era autorizzata, con il risultato che gli allevatori che hanno aderito alla rateizzazione saranno costretti a pagare gli interessi per ritardati pagamenti;
          la Commissione europea ha dichiarato che l'Italia è troppo lenta nella riscossione delle multe sulle quote latte non coperte dal meccanismo di rateizzazione, ritenendo del tutto insufficienti le informazioni comunicate dalle autorità italiane  –:
          quali iniziative il Governo abbia adottato in relazione a quanto previsto dall'articolo 40-bis del decreto-legge n.  78 del 2010 e quali iniziative intenda ora adottare in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 12-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225, per assicurare il rispetto della normativa europea ed evitare all'Italia l'applicazione di nuove ed ulteriori sanzioni.
(2-01566) «Delfino, Galletti, Naro, Libè».


Iniziative per la corretta interpretazione della categoria di attività «non commerciale» riferita ad enti no profit e onlus, ai fini dell'esenzione IMU – 2-01575

D)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
          ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n.  504 del 1992, gli immobili degli enti no profit, delle onlus e di confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato un concordato e destinati ad utilizzi diversi da quelli commerciali erano esenti dall'imposta municipale;
          l'articolo 91-bis del decreto-legge n.  1 del 2012, inserito durante l'esame del decreto-legge n.  1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27 del 2012 al Senato della Repubblica, prevede che, dal 2013, l'esenzione da imu (ex ici) per gli immobili di enti non commerciali adibiti a specifiche attività sarà applicabile solo nel caso in cui le predette siano svolte con modalità non commerciali;
          il Presidente del Consiglio dei ministri dichiarò in Commissione bilancio del Senato della Repubblica l'esclusione dell'imposta per le scuole dell'infanzia paritarie parrocchiali, fondazioni e associazioni o comunque statutariamente senza fini di lucro, paritarie e che accolgono gli alunni senza discriminazioni;
          il concetto di attività «non commerciale» risulta essere di difficile interpretazione, dato che anche attività no profit possono operare senza fini di lucro, ma mettendo in pratica attività commerciali connesse alle attività svolte, con rette, convenzioni, stipendi, contratti; anche per questo si è stabilito che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze avrebbe emanato un decreto, stabilendo le modalità e le procedure delle esenzioni imu;
          la situazione si è complicata il 18 maggio 2012, quando, con una circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, pur richiamando l'ottemperanza ai tre requisiti necessari per le paritarie (attività scolastica paritaria rispetto a quella statale, accettazione degli alunni senza discriminazioni e reinvestimento degli avanzi di gestione nell'attività didattica), non ha tenuto conto del fatto che queste istituzioni scolastiche paritarie, in quanto scuole e non enti assistenziali, sono considerate fiscalmente enti commerciali. Questo ha significato che le scuole dell'infanzia paritarie, anche se senza scopo di lucro, avrebbero dovuto pagare;
          durante l'approvazione del «decreto-legge liberalizzazioni» sono stati approvati ordini del giorno che prevedevano l'impegno del Governo ad approfondire la tematica delle esenzioni imu per lo svolgimento delle attività senza fini di lucro nell'ambito del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis;
          è urgente un chiarimento interpretativo del Governo anche tramite circolare o regolamento, così come preventivato dallo stesso Governo –:
          in virtù della complessità e non univocità interpretativa, se sia previsto che il Governo intervenga con chiarificazioni o se sia previsto un provvedimento in tal senso da parte dell'Agenzia delle entrate, così da stabilire l'interpretazione del concetto di attività «non commerciale» riferito agli enti no profit e onlus, per l'eventuale mantenimento dell'esenzione imu;
          se gli enti no profit, onlus, fondazioni per i quali era prevista l'esenzione imu ex articolo 7 del decreto legislativo n.  504 del 1992, debbano versare l'imu nel 2012 o se siano tenuti al pagamento a partire dal 2013, così come previsto dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27 del 2012;
          se la dizione «con modalità non commerciale», inserita nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n.  504 del 1992 dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1 – «decreto liberalizzazioni» –, sia da intendersi quale previsione di assenza di lucratività dell'ente e delle attività esercitate nell'immobile, nel senso che l'ente e, conseguentemente, le attività non devono comportare alcuna distribuzione di utili;
          se le onlus – comprese quelle «di diritto», di cui all'articolo 10, comma 8, e il «ramo onlus» di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo n.  460 del 1997 e indipendentemente dalla loro forma giuridica – in virtù della non lucratività sancita dalla norma istitutiva, siano considerate esenti da imu.
(2-01575) «Toccafondi, Renato Farina, Di Centa, Gottardo, Vincenzo Antonio Fontana, Lorenzin, Nizzi, Vella, Pili, Mazzoni, Speciale, Centemero, Gioacchino Alfano, Garagnani, Frassinetti, Porcu, Castellani, Vignali, Cazzola, Antonino Foti, Di Caterina, Sisto, Pagano, Marinello, Palmieri, Lupi, Corsaro, Scalera, Malgieri, Contento, Sbai, Bernini Bovicelli, La Loggia».