XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 11 luglio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 luglio 2012.

      Antonione, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Di Stanislao, Donadi, Dozzo, Fava, Franceschini, Galletti, Garofani, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Holzmann, Iannaccone, Jannone, Lamorte, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Malgieri, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nucara, Palumbo, Pisacane, Pisicchio, Rosato, Rugghia, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Valducci.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Di Stanislao, Donadi, Dozzo, Dussin, Fava, Franceschini, Galletti, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Lamorte, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lusetti, Lupi, Malgieri, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nucara, Palumbo, Pisacane, Pisicchio, Rugghia, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Valducci.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 10 luglio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          MILANESE: «Legge quadro concernente la disciplina degli itinerari culturali» (5344);
          LAFFRANCO: «Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533, in materia di sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (5345).
      Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
          I Commissione (Affari costituzionali):
      LO MORO ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533, e alla legge 24 gennaio 1979, n.  18, in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità relative a cariche pubbliche e di governo» (5290) Parere delle Commissioni II, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 9 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.  20, la deliberazione n.  7 del 2012, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 17 maggio 2012, e la relativa relazione concernente la mancata emanazione delle modalità applicative dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.
      Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

      Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, con lettera in data 2 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.  1, come modificato dall'articolo 1, comma 463, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n.  296, la relazione informativa sull'attività svolta dalla stessa Agenzia nell'anno 2010 (doc. CLXII, n.  1).

      Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n.  11, progetti di atti, dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di assistenza finanziaria per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro (COM(2012)336 final), assegnata, in data 25 giugno 2012, in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
          Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione (COM(2012)343 final), assegnata, in data 2 luglio 2012, in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
          Proposta di decisione del parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria «qualificati» nel campo d'applicazione di detta decisione e l'aggiornamento dei nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione (COM(2012)355 final), assegnata, in data 2 luglio 2012, in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
          Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Definire una politica dell'Unione europea per la regione artica: progressi compiuti dal 2008 e prossime tappe (JOIN(2012)19 final), assegnata, in data 4 luglio 2012, in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

      La Commissione europea, in data 10 luglio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.  1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (COM(2012)370 final), che e assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
          Relazione della Commissione di sussidiarietà e proporzionalità («Legiferare meglio» – 19° relazione riguardante l'anno 2011) (COM(2012)373 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
          Relazione della Commissione – Relazione annuale 2011 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2012)375 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

      Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 6 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n.  549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2012, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (496).

      Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 luglio 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 2012, N.  74, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012 (A.C. 5263-A/R)

A.C. 5263-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012, si definisce l'ambito di applicazione del decreto medesimo;
              sono destinatari degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1 giugno 2012, n.  130, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2012;
              dall'elenco dei comuni danneggiati sono esclusi i comuni capoluogo e tra di essi vi sono il comune di Ferrara e quello di Mantova; il primo ha subito danneggiamenti molto ingenti all'apparato produttivo coinvolgendo oltre 450 lavoratori; il comune di Mantova ha subito importanti danni al suo patrimonio storico artistico culturale ed essendo città Unesco riconosciuta patrimonio dell'Umanità, tale evento compromette l'economia turistica del territorio;
              il tavolo regionale sul lavoro per coordinare gli interventi in seguito al sisma ha concordato sulla necessità di derogare al principio di esclusione dei comuni capoluogo, integrando il comune di Ferrara nella lista dei comuni inseriti nel citato decreto ministeriale n.  130;
              il decreto-legge in esame all'articolo 1, comma 1, ribadisce la possibilità di integrare l'elenco dei comuni con successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare l'elenco dei comuni includendo il comune di Ferrara e il comune di Mantova nell'ambito di applicazione delle misure adottate a seguito del sisma in Emilia del 20 e 29 maggio.
9/5263-AR/1. Bratti, Marco Carra.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame contiene una serie di misure volte a sostenere, le micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, nonché indennizzi alle imprese danneggiate dagli eventi sismici, unitamente ad ulteriori interventi le imprese operanti nelle filiere agricole maggiormente coinvolte dagli eventi sismici;
              il provvedimento prevede inoltre, la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose al fine di effettuare il ripristino dell'agibilità degli edifici in attesa della completa definizione della verifica di agibilità, attraverso provvedimenti adottati dai Presidenti delle regioni interessate dall'evento sismico;
              è opportuno evidenziare come le strutture religiose, quali: le chiese cattoliche, le parrocchie e le case canoniche che costituiscono un patrimonio storico, rilevante e universale, siano state danneggiate significativamente nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare nell'area della provincia di Bologna, con danni alle unità immobiliari e agli edifici interessati, alcuni dei quali parziali, che non consentono tuttavia il normale ripristino delle condizioni di vita e dell'agibilità all'interno;
              risulta conseguentemente prioritario salvaguardare un patrimonio culturale, prestigioso e artistico, quali le suesposte strutture, in considerazione della tradizione secolare che esse costituiscono per il nostro Paese, nonché della ricchezza storica che gli edifici di culto rivestono per la comunità nazionale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere anche alle strutture religiose indicate in premessa, ed in particolare agli edifici la cui agibilità risulta tuttora parziale, le misure finanziarie previste a sostegno delle imprese danneggiate dei territori interessati dagli eventi sismici del maggio 2012.
9/5263-AR/2. Garagnani.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame contiene una serie di misure volte a sostenere, le micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, nonché indennizzi alle imprese danneggiate dagli eventi sismici, unitamente ad ulteriori interventi le imprese operanti nelle filiere agricole maggiormente coinvolte dagli eventi sismici;
              il provvedimento prevede inoltre, la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose al fine di effettuare il ripristino dell'agibilità degli edifici in attesa della completa definizione della verifica di agibilità, attraverso provvedimenti adottati dai Presidenti delle regioni interessate dall'evento sismico;
              è opportuno evidenziare come le strutture religiose, quali: le chiese cattoliche, le parrocchie e le case canoniche che costituiscono un patrimonio storico, rilevante e universale, siano state danneggiate significativamente nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare nell'area della provincia di Bologna, con danni alle unità immobiliari e agli edifici interessati, alcuni dei quali parziali, che non consentono tuttavia il normale ripristino delle condizioni di vita e dell'agibilità all'interno;
              risulta conseguentemente prioritario salvaguardare un patrimonio culturale, prestigioso e artistico, quali le suesposte strutture, in considerazione della tradizione secolare che esse costituiscono per il nostro Paese, nonché della ricchezza storica che gli edifici di culto rivestono per la comunità nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere anche alle strutture religiose indicate in premessa, ed in particolare agli edifici la cui agibilità risulta tuttora parziale, le misure finanziarie previste a sostegno delle imprese danneggiate dei territori interessati dagli eventi sismici del maggio 2012.
9/5263-AR/2.    (Testo modificato nel corso della seduta) Garagnani.


      La Camera,
          premesso che:
              all'articolo 3, comma 6, del provvedimento in esame è sancita l'esclusione da contributi per la ricostruzione/riparazione di quelle costruzioni che siano interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione;
              si tratta di una formulazione generica che lascia margini di ambiguità circa la categorica esclusione da qualsiasi forma di contributo per quelle costruzioni totalmente abusive,

impegna il Governo

ad operare in modo che i Commissari alla ricostruzione escludano dai contributi alla ricostruzione/riparazione ogni e qualsiasi costruzione totalmente abusiva.
9/5263-AR/3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in favore popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno interessato i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;
              gli eventi sismici hanno determinato in particolare pesantissime conseguenze anche sulle sedi del sistema di istruzione: nella sola Emilia Romagna sono ben 223 le scuola danneggiate (oltre 71 mila gli studenti coinvolti), di cui oltre 90 da demolire;
              l'articolo 5 del provvedimento interviene in materia scolastica attraverso interventi destinati alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico e alla ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili in conseguenza degli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012;
              è opportuno inoltre salvaguardare anche le infrastrutture scolastiche paritarie private, i cui edifici hanno subito danni ingenti nelle medesime aree interessate dal sisma e che hanno avuto pesantissime conseguenze per lo svolgimento dell'attività didattica successivamente agli eventi sismici dello scorso maggio;
              risulta conseguentemente necessario, in coerenza con quanto è previsto dal sistema nazionale d'istruzione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n.  62, estendere gli interventi di ricostruzione e di sostegno ai piani di edilizia scolastica contenuti all'interno del provvedimento in esame anche agli edifici delle scuole paritarie che, come precedentemente esposto, hanno subito gravi danni, al fine di attribuire alle medesime, le risorse previste dal decreto-legge,

impegna il Governo

a provvedere ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere anche alle scuole paritarie private indicate in premessa le misure finanziarie indicate per i piani di edilizia scolastica relativi alla messa in sicurezza degli edifici dei territori interessati dagli eventi sismici del maggio 2012.
9/5263-AR/4. Romele, Garagnani.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in favore popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno interessato i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;
              gli eventi sismici hanno determinato in particolare pesantissime conseguenze anche sulle sedi del sistema di istruzione: nella sola Emilia Romagna sono ben 223 le scuola danneggiate (oltre 71 mila gli studenti coinvolti), di cui oltre 90 da demolire;
              l'articolo 5 del provvedimento interviene in materia scolastica attraverso interventi destinati alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico e alla ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili in conseguenza degli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012;
              è opportuno inoltre salvaguardare anche le infrastrutture scolastiche paritarie private, i cui edifici hanno subito danni ingenti nelle medesime aree interessate dal sisma e che hanno avuto pesantissime conseguenze per lo svolgimento dell'attività didattica successivamente agli eventi sismici dello scorso maggio;
              risulta conseguentemente necessario, in coerenza con quanto è previsto dal sistema nazionale d'istruzione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n.  62, estendere gli interventi di ricostruzione e di sostegno ai piani di edilizia scolastica contenuti all'interno del provvedimento in esame anche agli edifici delle scuole paritarie che, come precedentemente esposto, hanno subito gravi danni, al fine di attribuire alle medesime, le risorse previste dal decreto-legge,

impegna il Governo

a provvedere ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere anche alle scuole paritarie indicate in premessa le misure finanziarie indicate per i piani di edilizia scolastica relativi alla messa in sicurezza degli edifici dei territori interessati dagli eventi sismici del maggio 2012.
9/5263-AR/4.    (Testo modificato nel corso della seduta) Romele, Garagnani.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, adotta misure destinate alla crescita ed allo sviluppo, indispensabili per il Paese il quale, inoltre, già in un contesto di crisi più generale, vive una situazione di ulteriore criticità e sofferenza a causa di eventi naturali quale il recente sisma che ha colpito un'ampia area ad alta densità industriale, toccando le province di Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;
              le misure di cui al citato provvedimento, possono intrecciarsi, rafforzandole, con le misure urgenti adottate con il decreto-legge in esame per garantire rapida assistenza alle popolazioni e per ripristinare al più presto le condizioni di produttività degli apparati produttivi, per cui questi territori eccellono, delle zone colpite dal sisma;
              in particolare va sostenuta ogni iniziativa che possa apportare risorse a vantaggio ed a sostegno della ricostruzione, tra le quali i grandi progetti infrastrutturali già avviati e intrinsecamente legati al ripristino delle condizioni di ripresa e di rilancio del tessuto produttivo e sociale di questa importante area del Paese e per i quali progetti è già prevista la norma che prevede il dimezzamento dei tempi per la loro approvazione, inserita nel decreto-legge in esame;
              la ricostruzione ed il rilancio dell'economia delle zone terremotate può venire anche dall'attivazione degli strumenti individuati nel decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, ed in particolare per quanto riguarda le misure specificamente previste per favorire l'attrazione di capitali privati come previsto agli articoli 1 e 2, atti a favorire la realizzazione delle infrastrutture programmate e previste, a mezzo dei contratti di partenariato pubblico privato, che potrebbero anche consentire la riduzione e/o azzeramento, ove possibile, dei contribuiti pubblici previsti per tali opere e che potranno, in tal modo, ritornare nella disponibilità della P.A. ed essere riorientati secondo le nuove priorità emergenziali,

impegna il Governo:

          ad estendere i benefici delle defiscalizzazioni in materia di infrastrutture di cui agli articoli l e 2 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, anche alle opere già aggiudicate e non ancora avviate per le aree terremotate previste dal decreto in esame;
          a prevedere, per i medesimi ambiti territoriali indicati, la detrazione IVA anche in fase di costruzione, quantomeno per le grandi opere infrastrutturali e non solo dopo la fase di entrata in esercizio delle opere stesse.
9/5263-AR/5. Marchignoli, Mariani, Marchi, Miglioli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, adotta misure destinate alla crescita ed allo sviluppo, indispensabili per il Paese il quale, inoltre, già in un contesto di crisi più generale, vive una situazione di ulteriore criticità e sofferenza a causa di eventi naturali quale il recente sisma che ha colpito un'ampia area ad alta densità industriale, toccando le province di Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;
              le misure di cui al citato provvedimento, possono intrecciarsi, rafforzandole, con le misure urgenti adottate con il decreto-legge in esame per garantire rapida assistenza alle popolazioni e per ripristinare al più presto le condizioni di produttività degli apparati produttivi, per cui questi territori eccellono, delle zone colpite dal sisma;
              in particolare va sostenuta ogni iniziativa che possa apportare risorse a vantaggio ed a sostegno della ricostruzione, tra le quali i grandi progetti infrastrutturali già avviati e intrinsecamente legati al ripristino delle condizioni di ripresa e di rilancio del tessuto produttivo e sociale di questa importante area del Paese e per i quali progetti è già prevista la norma che prevede il dimezzamento dei tempi per la loro approvazione, inserita nel decreto-legge in esame;
              la ricostruzione ed il rilancio dell'economia delle zone terremotate può venire anche dall'attivazione degli strumenti individuati nel decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, ed in particolare per quanto riguarda le misure specificamente previste per favorire l'attrazione di capitali privati come previsto agli articoli 1 e 2, atti a favorire la realizzazione delle infrastrutture programmate e previste, a mezzo dei contratti di partenariato pubblico privato, che potrebbero anche consentire la riduzione e/o azzeramento, ove possibile, dei contribuiti pubblici previsti per tali opere e che potranno, in tal modo, ritornare nella disponibilità della P.A. ed essere riorientati secondo le nuove priorità emergenziali,

impegna il Governo:

          ad estendere, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici delle defiscalizzazioni in materia di infrastrutture di cui agli articoli l e 2 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, anche alle opere già aggiudicate e non ancora avviate per le aree terremotate previste dal decreto in esame;
          a prevedere, per i medesimi ambiti territoriali indicati, la detrazione IVA anche in fase di costruzione, quantomeno per le grandi opere infrastrutturali e non solo dopo la fase di entrata in esercizio delle opere stesse.
9/5263-AR/5.    (Testo modificato nel corso della seduta) Marchignoli, Mariani, Marchi, Miglioli.


      La Camera,
          premesso che:
              la tempestività dell'intervento del Governo per il terremoto che ha colpito Emilia-Romagna e la Lombardia, con l'adozione di opportuni atti, finalizzati al superamento dell'emergenza e al soddisfacimento delle esigenze delle popolazioni colpite dall'eccezionale evento sismico, risulta ampiamente condivisibile;
              l'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, tra le diverse ed appropriate misure indicate, prevede la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà e di contributi per danni subiti da strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose e da edifici di interesse storico-artistico nonché interventi per garantire la continuità produttiva di attività delocalizzate temporaneamente in conseguenza del sisma;
              occorre tuttavia evidenziare che, allo scopo di garantire, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici rispetto a quelli danneggiati dagli eventi calamitosi, la concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione e alla riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo nonché a favore delle imprese, dovrebbe essere contemplata per soddisfare le entrambe esigenze delle popolazioni colpite da altre disastrose calamità naturali;
              risultano conseguentemente assenti, all'interno del presente decreto-legge, misure di siffatta natura in favore delle popolazioni della provincia di Messina nel cui territorio, nei mesi di febbraio e marzo 2011 e nei giorni 22 e 23 novembre scorsi, si sono abbattute eccezionali calamità atmosferiche;
              i suddetti fenomeni alluvionali, già verificatisi nel 2009, hanno gravemente danneggiato infrastrutture, edifici pubblici e privati ed anche collegamenti viari di un territorio caratterizzato da un sistema infrastrutturale già inadeguato e necessitante di ammodernamento, determinando così, notevoli disagi alla popolazione, compromettendo attività commerciali, industriali ed agricole e causando un notevole depauperamento di un tessuto economico e sociale già fragile ed instabile;
              a seguito di mesi di attesa, lo scorso 25 giugno è stata emanata l'ordinanza n.  11 del Capo del Dipartimento della protezione civile, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.  150 del 29 giugno 2012, che afferma che la natura e la violenza degli eventi meteorologici ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, risultano necessari interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle suddette eccezionali avversità atmosferiche;
              la suddetta ordinanza in particolare prevede che il Presidente della Regione Sicilia, in qualità di Commissario delegato, predisponga un piano contenente gli interventi realizzati dagli enti locali territoriali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attività per l'attuazione della messa in sicurezza delle aree alluvionate e ripristino della viabilità e delle infrastrutture danneggiate;
              la medesima ordinanza inoltre dispone uno specifico contributo mensile per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata;
              tuttavia, il provvedimento della protezione civile, non prevede alcun contributo statale a copertura parziale dei danni subiti al patrimonio abitativo né a sostegno delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali danneggiate dagli eventi alluvionali;
              in considerazione di quanto esposto, risulta conseguentemente opportuno prevedere, in coerenza con quanto disposto a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, corrispondenti risorse nei riguardi delle popolazioni della provincia di Messina, travolte anch'esse da una calamità naturale quale l'alluvione del novembre del 2011,

impegna il Governo

a prevedere adeguati stanziamenti finalizzati alla concessione di contributi per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, per il riavvio delle attività imprenditoriali nonché per una completa messa in sicurezza del territorio al fine di soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo e nei giorni 22 e 23 novembre 2011, attingendo ai risparmi derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici e destinati ad interventi conseguenti ai danni provocati sia da eventi, sismici sia da altre calamità naturali.
9/5263-AR/6. Garofalo, Germanà, Naro.


      La Camera,
          premesso che:
              la tempestività dell'intervento del Governo per il terremoto che ha colpito Emilia-Romagna e la Lombardia, con l'adozione di opportuni atti, finalizzati al superamento dell'emergenza e al soddisfacimento delle esigenze delle popolazioni colpite dall'eccezionale evento sismico, risulta ampiamente condivisibile;
              l'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, tra le diverse ed appropriate misure indicate, prevede la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà e di contributi per danni subiti da strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose e da edifici di interesse storico-artistico nonché interventi per garantire la continuità produttiva di attività delocalizzate temporaneamente in conseguenza del sisma;
              occorre tuttavia evidenziare che, allo scopo di garantire, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici rispetto a quelli danneggiati dagli eventi calamitosi, la concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione e alla riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo nonché a favore delle imprese, dovrebbe essere contemplata per soddisfare le entrambe esigenze delle popolazioni colpite da altre disastrose calamità naturali;
              risultano conseguentemente assenti, all'interno del presente decreto-legge, misure di siffatta natura in favore delle popolazioni della provincia di Messina nel cui territorio, nei mesi di febbraio e marzo 2011 e nei giorni 22 e 23 novembre scorsi, si sono abbattute eccezionali calamità atmosferiche;
              i suddetti fenomeni alluvionali, già verificatisi nel 2009, hanno gravemente danneggiato infrastrutture, edifici pubblici e privati ed anche collegamenti viari di un territorio caratterizzato da un sistema infrastrutturale già inadeguato e necessitante di ammodernamento, determinando così, notevoli disagi alla popolazione, compromettendo attività commerciali, industriali ed agricole e causando un notevole depauperamento di un tessuto economico e sociale già fragile ed instabile;
              a seguito di mesi di attesa, lo scorso 25 giugno è stata emanata l'ordinanza n.  11 del Capo del Dipartimento della protezione civile, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.  150 del 29 giugno 2012, che afferma che la natura e la violenza degli eventi meteorologici ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, risultano necessari interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle suddette eccezionali avversità atmosferiche;
              la suddetta ordinanza in particolare prevede che il Presidente della Regione Sicilia, in qualità di Commissario delegato, predisponga un piano contenente gli interventi realizzati dagli enti locali territoriali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attività per l'attuazione della messa in sicurezza delle aree alluvionate e ripristino della viabilità e delle infrastrutture danneggiate;
              la medesima ordinanza inoltre dispone uno specifico contributo mensile per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata;
              tuttavia, il provvedimento della protezione civile, non prevede alcun contributo statale a copertura parziale dei danni subiti al patrimonio abitativo né a sostegno delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali danneggiate dagli eventi alluvionali;
              in considerazione di quanto esposto, risulta conseguentemente opportuno prevedere, in coerenza con quanto disposto a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, corrispondenti risorse nei riguardi delle popolazioni della provincia di Messina, travolte anch'esse da una calamità naturale quale l'alluvione del novembre del 2011,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei limiti delle esigenze di finanza pubblica, adeguati stanziamenti finalizzati alla concessione di contributi per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, per il riavvio delle attività imprenditoriali nonché per una completa messa in sicurezza del territorio al fine di soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo e nei giorni 22 e 23 novembre 2011, attingendo ai risparmi derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici e destinati ad interventi conseguenti ai danni provocati sia da eventi, sismici sia da altre calamità naturali.
9/5263-AR/6.    (Testo modificato nel corso della seduta) Garofalo, Germanà, Naro.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212, attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
              il Governo ha riconosciuto l'eccezionalità degli eventi sismici che hanno interessato i territori e le popolazioni delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
              le conseguenze materiali e morali di eventi di questo genere pongono i cittadini di fronte ad un serio rischio di compromissione degli interessi primari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, attraverso le modalità previste, di differire i termini per gli adempimenti tributari, fiscali e contributivi al 31 maggio 2013.
9/5263-AR/7. Raisi, Di Biagio.


      La Camera,
          premesso che:
              nel quadro di una politica di contenimento dei propri costi l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha deciso quest'anno di tagliare del 5 per cento la dotazione finanziaria richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2013-2015. Un consistente risparmio di 50 milioni di euro all'anno per tre anni, per un totale di 150 milioni che resteranno nelle casse dello Stato come contributo al più ampio sforzo di contenimento della spesa pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare i 150 milioni risparmiati nel prossimo triennio dalla Camera dei deputati al finanziamento degli interventi di ricostruzione del tessuto scolastico e dei beni culturali e architettonici di cui agli articoli 4-bis e 5 del decreto in esame.
9/5263-AR/8. Albonetti, Casini, Bersani, Marchignoli, Galletti, Alessandri, Bellotti, Benamati, Bertolini, Brandolini, Bratti, Marco Carra, Castagnetti, Cazzola, Colaninno, De Micheli, Tommaso Foti, Franceschini, Garagnani, Garavini, Ghizzoni, La Forgia, Lenzi, Levi, Libè, Marchioni, Mazzuca, Migliavacca, Miglioli, Arturo Mario Luigi Parisi, Pini, Polledri, Raisi, Rainieri, Santagata, Vassallo, Zampa, Mantini, Mura, Marchi, Codurelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012;
              il citato decreto rappresenta solo un primo provvedimento immediato ma si rendono necessari ulteriori provvedimenti per sostenere la ricostruzione e la ripresa del tessuto produttivo dei territori interessati dagli eventi sismici, anche in riferimento ai livelli occupazionali compromessi dai danni subiti dalle imprese delle zone colpite,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire nei successivi provvedimenti legislativi finalizzati alla ricostruzione e al sostegno del tessuto produttivo dei territori colpiti dai gravi eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, risorse sufficienti e certe al fine di sostenere un ulteriore differimento delle scadenze tributarie a tutti i livelli sia per i cittadini che per le imprese, rispetto al termine previsto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74.
9/5263-AR/9. Cesario, Marmo, Moffa, D'Anna, Calearo Ciman.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012;
              il citato decreto rappresenta solo un primo provvedimento immediato ma si rendono necessari ulteriori provvedimenti per sostenere la ricostruzione e la ripresa del tessuto produttivo dei territori interessati dagli eventi sismici, anche in riferimento ai livelli occupazionali compromessi dai danni subiti dalle imprese delle zone colpite,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire, nei successivi provvedimenti legislativi finalizzati alla ricostruzione e al sostegno del tessuto produttivo dei territori colpiti dai gravi eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, deroghe al patto di stabilità.
9/5263-AR/10. D'Anna, Moffa, Marmo, Calearo Ciman, Cesario.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012;
              il citato decreto rappresenta solo un primo provvedimento immediato ma si rendono necessari ulteriori provvedimenti per sostenere la ricostruzione e la ripresa del tessuto produttivo dei territori interessati dagli eventi sismici, anche in riferimento ai livelli occupazionali compromessi dai danni subiti dalle imprese delle zone colpite,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire nei successivi provvedimenti legislativi finalizzati alla ricostruzione e al sostegno del tessuto produttivo dei territori colpiti dai gravi eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 contributi finalizzati ai crediti di imposta sulle nuove assunzioni e detassazione del reddito d'impresa reinvestito nelle citate aree.
9/5263-AR/11. Marmo, Moffa, D'Anna, Calearo Ciman, Cesario.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno interessato i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;
              le disposizioni del decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica dell'intero territorio colpito dal sisma;
              in considerazione degli ingenti danni provocati dal sisma lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
          tenuto conto:
              delle risultanze emerse dalla missione svolta da una delegazione della Commissione VII della Camera dei deputati il 2 luglio 2012 nelle zone terremotate;
              dei gravi danni che hanno colpito numerose scuole e università con 330 scuole danneggiate, 781 classi coinvolte e 18 mila studenti senza aula;
              dell'assoluta necessità di ripristinare in tempi celeri tutti i servizi scolastici ed universitari al fine di garantire la consueta qualità dell'offerta formativa dei territori colpiti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attuare le più idonee misure finalizzate alla garanzia del diritto allo studio, tenuto conto del reddito familiare, anche con riferimento al pagamento delle tasse scolastiche e universitarie per gli studenti che risiedono nei comuni delle province di Bologna, Mo dena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessate dagli eventi sismici.
9/5263-AR/12. Frassinetti.


      La Camera,
          premesso che:
              il terremoto del 20 e 29 maggio 2012 ha colpito duramente la regione Emilia-Romagna provocando, come tutte le calamità naturali di questo genere, gravi danni all'economia di un territorio peculiare per il nostro Paese;
              si tratta quindi di un terremoto che ha una sua specificità, che riguarda la connotazione industriale: vi sono 5 mila imprese colpite, 5 mila e 500 imprese danneggiate, 25 mila lavoratori interessati;
              l'area colpita produce l'1 per cento del PIL nazionale, con punte di eccellenza del sistema industriale italiano: il biomedicale, la ceramica, l'agroalimentare, la meccanica;
              le imprese emiliane, oltre alle difficoltà, che devono affrontare per i danni causati dal terremoto dovranno successivamente affrontare tutti gli oneri fiscali per ora sospesi;
              è necessario procedere con iniziative di rottura rispetto al passato, a nuove forme di agevolazioni capaci di rilanciare le imprese dei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,

impegna il Governo

a valutare di adottare un provvedimento volto ad istituire nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 una vera e propria «no tax area» attraverso un serrato confronto con le Istituzioni europee.
9/5263-AR/13. Bertolini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, nell'introdurre «interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», fissa tra le priorità quelle di realizzare in tempi rapidissimi una piena ripresa di tutte le attività produttive e un altrettanto rapido ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro delle comunità così duramente colpite dal terremoto;
              ritenuto che il conseguimento delle indicate priorità non può che iscriversi dentro un più generale obiettivo di salvaguardia delle comunità: delle scuole, degli ospedali, dei beni artistici, dei servizi, del complesso delle funzioni pubbliche e amministrative svolte dagli enti locali, a partire dai comuni, che di quelle comunità sono espressione profonda e presidio insostituibile di coesione e di tenuta culturale, sociale ed economica,

impegna il Governo:

          a consentire che le risorse stanziate per gli interventi di cui all'articolo 7, considerati i tempi necessari per la loro adozione, siano utilizzabili, in alternativa, anche nell'anno 2013, anziché nel solo anno 2012;
          ad individuare idonee soluzioni in riferimento alla assoluta necessità per i comuni e le province interessate dagli eventi sismici di intervenire per la ricostruzione del patrimonio pubblico di propria competenza, tenendo conto della presumibile insufficienza del fondo di cui all'articolo 2 e dei limiti imposti dall'applicazione del patto di stabilità interno;
          ad assumere idonee iniziative per superare le difficoltà di cassa degli enti locali colpiti dagli eventi sismici, con particolare riferimento ai comuni, derivanti sia dall'esigenza di adottare interventi urgenti per la fase emergenziale e l'avvio della ricostruzione, sia per il venir meno delle entrate relative a tributi di propria competenza, i cui termini di pagamento sono stati sospesi con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012;
          ad adottare opportune iniziative affinché si possano assicurare, anche attraverso l'intervento delle autorità di regolazione, alle imprese che gestiscono i servizi pubblici locali, che versano in difficoltà di cassa analoghe a quelle degli enti locali, idonee compensazioni finanziarie per i mancati aumenti tariffari.
9/5263-AR/14. Tommaso Foti, Mariani, Ghiglia, Dionisi, Di Biagio, Piffari, Lanzarin, Alessandri, Benamati, Bratti, Marco Carra, Iannuzzi, Marchi, Margiotta, Misiti, Raisi, Realacci.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, nell'introdurre «interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», fissa tra le priorità quelle di realizzare in tempi rapidissimi una piena ripresa di tutte le attività produttive e un altrettanto rapido ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro delle comunità così duramente colpite dal terremoto;
              ritenuto che il conseguimento delle indicate priorità non può che iscriversi dentro un più generale obiettivo di salvaguardia delle comunità: delle scuole, degli ospedali, dei beni artistici, dei servizi, del complesso delle funzioni pubbliche e amministrative svolte dagli enti locali, a partire dai comuni, che di quelle comunità sono espressione profonda e presidio insostituibile di coesione e di tenuta culturale, sociale ed economica,

impegna il Governo:

          a consentire che le risorse stanziate per gli interventi di cui all'articolo 7, considerati i tempi necessari per la loro adozione, siano utilizzabili, in alternativa, anche nell'anno 2013, anziché nel solo anno 2012;
          ad individuare idonee soluzioni in riferimento alla assoluta necessità per i comuni e le province interessate dagli eventi sismici di intervenire per la ricostruzione del patrimonio pubblico di propria competenza, tenendo conto della presumibile insufficienza del fondo di cui all'articolo 2 e dei limiti imposti dall'applicazione del patto di stabilità interno;
          ad assumere idonee iniziative per superare le difficoltà di cassa degli enti locali colpiti dagli eventi sismici, con particolare riferimento ai comuni, derivanti sia dall'esigenza di adottare interventi urgenti per la fase emergenziale e l'avvio della ricostruzione, sia per il venir meno delle entrate relative a tributi di propria competenza, i cui termini di pagamento sono stati sospesi con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012;
          a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative affinché si possano assicurare, anche attraverso l'intervento delle autorità di regolazione, alle imprese che gestiscono i servizi pubblici locali, che versano in difficoltà di cassa analoghe a quelle degli enti locali, idonee compensazioni finanziarie per i mancati aumenti tariffari.
9/5263-AR/14.    (Testo modificato nel corso della seduta) Tommaso Foti, Mariani, Ghiglia, Dionisi, Di Biagio, Piffari, Lanzarin, Alessandri, Benamati, Bratti, Marco Carra, Iannuzzi, Marchi, Margiotta, Misiti, Raisi, Realacci.


      La Camera,
          premesso che:
              l'evento sismico che ha devastato le province di Bologna, Mantova, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo rappresenta il più recente dei tanti che colpiscono il Paese, e purtroppo conferma la propensione di tutto il territorio nazionale ad essere soggetto a tali calamità naturali, come prova anche la scossa di magnitudo 3.9 avvertita ieri nella zona di Monte Porzio Catone;
              l'Italia, per sua conformazione geofisica, è un territorio soggetto a calamità naturali di varia natura, non esclusivamente di carattere sismico, ma anche alluvionale, che si verificano periodicamente, e razionalmente possiamo prevedere che si verificheranno ancora;
              gli interventi destinati alla ricostruzione e al risanamento dei territori colpiti da tali calamità hanno carattere di straordinarietà ed urgenza, ed accanto ad essi si ritiene debbano approntarsi anche strumenti più duraturi per essere pronti ad intervenire al verificarsi di situazioni di calamità naturali future,

impegna il Governo

a costituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze apposito Fondo di accantonamento, destinato a fronteggiare le calamità naturali future e la ricostruzione che da essi verrà resa necessaria, destinando una quota percentuale variabile tra il 2 per cento ed il 10 per cento annuo, a seconda delle condizioni di bilancio dello Stato, a partire dall'anno 2012, da applicarsi alle entrate derivanti da proventi relativi al gioco d'azzardo, proventi relativi al recupero dell'evasione fiscale e dal sequestro dei beni di associazioni mafiose.
9/5263-AR/15. Galli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'evento sismico che ha devastato le province di Bologna, Mantova, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo rappresenta il più recente dei tanti che colpiscono il Paese, e purtroppo conferma la propensione di tutto il territorio nazionale ad essere soggetto a tali calamità naturali, come prova anche la scossa di magnitudo 3.9 avvertita ieri nella zona di Monte Porzio Catone;
              l'Italia, per sua conformazione geofisica, è un territorio soggetto a calamità naturali di varia natura, non esclusivamente di carattere sismico, ma anche alluvionale, che si verificano periodicamente, e razionalmente possiamo prevedere che si verificheranno ancora;
              gli interventi destinati alla ricostruzione e al risanamento dei territori colpiti da tali calamità hanno carattere di straordinarietà ed urgenza, ed accanto ad essi si ritiene debbano approntarsi anche strumenti più duraturi per essere pronti ad intervenire al verificarsi di situazioni di calamità naturali future,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di costituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze apposito Fondo destinato a fronteggiare le calamità naturali e la ricostruzione necessaria, destinando una quota percentuale variabile tra il 2 per cento ed il 10 per cento annuo, a seconda delle condizioni di bilancio dello Stato, a partire dall'anno 2012, da applicarsi alle entrate derivanti da proventi relativi al gioco d'azzardo, proventi relativi al recupero dell'evasione fiscale e dal sequestro dei beni di associazioni mafiose.
9/5263-AR/15.    (Testo modificato nel corso della seduta) Galli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 7 del provvedimento in esame, reca disposizioni volte a ridefinire, a vantaggio dei comuni interessati dal sisma, gli obiettivi del patto di stabilità interno;
              in relazione alla spesa finanziata con risorse proprie degli enti, si prevede che per l'anno 2012, siano migliorati gli obiettivi del patto stabilità interno per i comuni danneggiati per un importo complessivo di euro 50 milioni per l'anno 2012, di cui euro 40 milioni per i comuni della regione Emilia-Romagna e 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto;
              ciò significa che i comuni interessati dagli eventi sismici potranno effettuare spese per investimenti a valere su risorse proprie, senza effetti sul patto di stabilità interno, permettere ai comuni e agli enti locali di derogare a 50 milioni di euro è evidentemente una norma importante e attesa, ma del tutto insufficiente;
              è infatti evidente che gli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio scorso non possono essere in grado di affrontare le esigente legate alla ricostruzione, con una minima deroga al Patto di stabilità interno, come quella prevista dal suddetto articolo,

impegna il Governo

a individuare con futuri atti normativi, ulteriori risorse finanziarie volte ad alleggerire in maniera più sensibile gli obiettivi del patto di stabilità interno in favore dei comuni interessati dagli eventi sismici del maggio scorso.
9/5263-AR/16. Piffari, Mura, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Rota, Paladini, Porcino.


      La Camera,
          premesso che:
              le risorse finalizzate ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio scorsi per gli interventi di soccorso e per la fase di ricostruzione post-terremoto, sono individuate dal provvedimento in esame in circa 2,5 miliardi di euro;
              al previsto Fondo per la ricostruzione affluiscono infatti: a) 500 milioni di euro conseguenti all'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'accisa sulla benzina; b) risorse per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal decreto-legge 95/2012 sulla revisione della spesa pubblica; c) le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea; d) una quota dei 165 milioni (91 milioni di euro nel 2012 e 74 milioni nel 2013), provenienti dalla nuova legge sul finanziamento pubblico ai partiti che ha devoluto la rata di luglio alle popolazioni colpite dal sisma o calamità naturali a partire dal primo gennaio 2009;
              le risorse sono evidentemente insufficienti per poter riavviare con sollecitudine ed efficacia l'opera di ricostruzione, e peraltro, anche quelle che dovevano essere immediatamente spendibili, tardano ancora ad arrivare alle regioni colpite dal terremoto;
              il decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, sulla revisione della spesa pubblica, prevede per il comuni (nonché per la regione Sicilia e Regione Sardegna) tagli pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.000 milioni di euro dal 2013,

impegna il Governo

a prevedere che per i comuni interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, non si applichino le misure di contenimento della spesa pubblica, previste per i comuni in applicazione del decreto legge 6 luglio 2012, n.  95.
9/5263-AR/17. Borghesi, Mura, Piffari, Cimadoro, Donadi, Rota, Paladini, Porcino.


      La Camera,
          premesso che:
              le risorse finalizzate ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio scorsi per gli interventi di soccorso e per la fase di ricostruzione post-terremoto, sono individuate dal provvedimento in esame in circa 2,5 miliardi di euro;
              al previsto Fondo per la ricostruzione affluiscono infatti: a) 500 milioni di euro conseguenti all'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'accisa sulla benzina; b) risorse per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal decreto-legge 95/2012 sulla revisione della spesa pubblica; c) le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea; d) una quota dei 165 milioni (91 milioni di euro nel 2012 e 74 milioni nel 2013), provenienti dalla nuova legge sul finanziamento pubblico ai partiti che ha devoluto la rata di luglio alle popolazioni colpite dal sisma o calamità naturali a partire dal primo gennaio 2009;
              le risorse sono evidentemente insufficienti per poter riavviare con sollecitudine ed efficacia l'opera di ricostruzione, e peraltro, anche quelle che dovevano essere immediatamente spendibili, tardano ancora ad arrivare alle regioni colpite dal terremoto;
              il decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, sulla revisione della spesa pubblica, prevede per il comuni (nonché per la regione Sicilia e Regione Sardegna) tagli pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.000 milioni di euro dal 2013,

impegna il Governo

a tener conto della eccezionale condizione dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica, previste per i comuni in applicazione del decreto legge 6 luglio 2012, n.  95.
9/5263-AR/17.    (Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi, Mura, Piffari, Cimadoro, Donadi, Rota, Paladini, Porcino.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto è finalizzato ad affrontare la situazione emergenziale conseguente al fenomeni sismici del maggio scorso che hanno colpito, seppure con diversa intensità, le province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;
              vengono previste norme finalizzate ad agevolare e soprattutto accelerare non solo la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici e delle strutture, ma anche – parallelamente – la ripresa economica e produttiva del territorio attraverso il rapido riavvio di aziende e imprese colpite dal terremoto;
              solamente sotto questo aspetto la sola stima dei danni diretti e indiretti al sistema economico e produttivo dei territori colpiti si aggira intorno ai 4-5 miliardi di euro;
              ricordiamo che il sisma ha infatti interessato una zona ad alta intensità produttiva, nella quale sono insediati comparti strategici per l'intera economia nazionale. Un autentico dramma per questi territori che sono tra i più produttivi del nostro Paese;
              accanto a questo vanno considerati tutti gli ingentissimi danni alle abitazioni, agli edifici pubblici e al patrimonio culturale, distrutti o gravemente danneggiati dal sisma;
              in realtà il Fondo per la ricostruzione, istituito dall'articolo 2 del provvedimento in esame, stanzia per la ricostruzione risorse «certe» per circa 2,5 miliardi di euro per il triennio;
              in realtà le risorse necessarie per la ricostruzione post-sisma, sono nettamente superiori a quelle finora previste, ed è quindi indispensabile individuare ulteriori forme di finanziamento a favore delle popolazioni colpite;
              la legge 12 novembre 2011, n.  183, articolo 33, comma 1, ha tra l'altro rifinanziato per 50 milioni di euro, per l'anno 2013, la cosiddetta «legge mancia» prevista dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 112/2008, e per 100 milioni di euro per il 2013, un ulteriore legge di spesa «clone» della medesima legge mancia;
              i drammatici eventi sismici che hanno colpito l'Emilia Romagna il 20 e il 29 maggio scorsi, impongono un immediato impegno anche finanziario a favore delle popolazioni colpite, anche alla luce delle risorse inadeguate previste dal Fondo per la ricostruzione istituito dal provvedimento in esame,

impegna il Governo

a prevedere idonee iniziative normative volte a riassegnare le risorse della legge n.  183 del 2011, articolo 33, comma 1, secondo e terzo periodo, di cui in premessa, a favore dei territori colpiti dal terremoto del 20 e del 29 maggio scorsi, per la ricostruzione post-sisma.
9/5263-AR/18. Mura, Borghesi, Piffari, Cimadoro, Donadi, Rota, Paladini, Porcino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede, all'articolo 8, la sospensione di termini tributari, amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali;
              detta sospensione, prevista fino al 30 novembre 2012, in particolare riguarda i versamenti e adempimenti tributari; compresi i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria; l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati; il pagamento delle rate dei mutui, finanziamenti, canoni relativi a locazioni finanziarie di beni mobili strumentali, eccetera anche se durante l'esame del provvedimento in Commissione, detta proroga dei termini è stata positivamente portata da settembre 2012 a novembre 2012, è evidente che si conferma un tempo eccessivamente ridotto per garantire un effettivo sollievo alle popolazioni e alle imprese colpite dal sisma del maggio scorso;
              un termine quindi insufficiente, anche alla luce di uno stato di emergenza che per questi territori è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
              peraltro il provvedimento in esame, non individua le modalità di rimborso degli adempimenti oggetto di sospensione fino al 30 novembre 2012;
              al riguardo si segnala che in precedenti terremoti quali: Marche e Umbria del 1997, Campobasso e Foggia del 2002, e la provincia dell'Aquila del 2009, le modalità di restituzione dei versamenti fiscali e contributivi, sospesi a seguito degli eventi sismici, era stata stabilita al 40 per cento dell'ammontare dovuto e in 120 rate mensili,

impegna il Governo

a prevedere con futuri atti normativi, la possibilità che la sospensione di termini di cui in premessa possa essere prolungata almeno fino a tutta la durata dello stato di emergenza, fissato al 31 maggio 2013, nonché che la ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria non versati per effetto delle disposizioni previste dal provvedimento in esame, avvenga, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento, equiparando in tal modo il terremoto del maggio scorso a quanto già stabilito in occasione di precedenti eventi sismici.
9/5263-AR/19. Cimadoro, Piffari, Mura, Borghesi, Donadi, Rota, Paladini, Porcino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede, all'articolo 8, la sospensione di termini tributari, amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali;
              detta sospensione, prevista fino al 30 novembre 2012, in particolare riguarda i versamenti e adempimenti tributari; compresi i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria; l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati; il pagamento delle rate dei mutui, finanziamenti, canoni relativi a locazioni finanziarie di beni mobili strumentali, eccetera anche se durante l'esame del provvedimento in Commissione, detta proroga dei termini è stata positivamente portata da settembre 2012 a novembre 2012, è evidente che si conferma un tempo eccessivamente ridotto per garantire un effettivo sollievo alle popolazioni e alle imprese colpite dal sisma del maggio scorso;
              un termine quindi insufficiente, anche alla luce di uno stato di emergenza che per questi territori è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
              peraltro il provvedimento in esame, non individua le modalità di rimborso degli adempimenti oggetto di sospensione fino al 30 novembre 2012;
              al riguardo si segnala che in precedenti terremoti quali: Marche e Umbria del 1997, Campobasso e Foggia del 2002, e la provincia dell'Aquila del 2009, le modalità di restituzione dei versamenti fiscali e contributivi, sospesi a seguito degli eventi sismici, era stata stabilita al 40 per cento dell'ammontare dovuto e in 120 rate mensili,

impegna il Governo

a prevedere con futuri atti normativi, nei limiti delle risorse disponibili, la possibilità che la sospensione di termini di cui in premessa possa essere prolungata almeno fino a tutta la durata dello stato di emergenza, fissato al 31 maggio 2013, nonché che la ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria non versati per effetto delle disposizioni previste dal provvedimento in esame, avvenga, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento, equiparando in tal modo il terremoto del maggio scorso a quanto già stabilito in occasione di precedenti eventi sismici.
9/5263-AR/19.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cimadoro, Piffari, Mura, Borghesi, Donadi, Rota, Paladini, Porcino.


      La Camera,
          premesso che:
              per realizzare in tempi rapidi una ricostruzione del tessuto industriale e del patrimonio abitativo distrutto dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 sarebbe necessaria una disponibilità immediata e consistente di risorse finanziarie, per scongiurare la perdita di quote di mercati, livelli di produzione e posti di lavoro con un gravissimo effetto di impoverimento e depressione di tutta l'area;
              nel contesto attuale, le risorse messe a disposizioni dallo Stato potrebbero non essere in grado di sostenere subito l'economia delle zone colpite e gli effetti sulle nostre esportazioni, sulla crescita e in ultima analisi sui conti pubblici sarebbero gravi;
              un aiuto in tale senso potrebbe giungere dalla Cassa Depositi e Prestiti che potrebbe mettere a disposizione ulteriori risorse finanziarie sia per la ripresa dell'attività produttiva che per la costruzione, ricostruzione e recupero dell'edilizia abitativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del Maggio e Giugno;
              lo stanziamento di risorse potrebbe eventualmente ma non necessariamente, essere garantito con un apposito bond di scopo ventennale, previa deroga della Commissione europea,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attivare ulteriori canali di finanziamento al fine di accelerare la ricostruzione del tessuto produttivo e dell'edilizia abitativa dei territori colpiti dal sisma.
9/5263-AR/20. Galletti, Libè, Lusetti, Dionisi, Bonciani, Mondello.


      La Camera,
          premesso che:
              la sicurezza e la ricostruzione rappresentano le azioni prioritarie da mettere in presenza di un evento sismico, ma, detti elementi sono intrinsecamente legati alle condizioni e strumenti attuati o da avviare ulteriormente per consentire anche la ripresa e il rilancio dell'economia nelle aree colpite dal sisma;
              un contributo alla ricostruzione ed al rilancio dell'economia della Regione può venire dalla realizzazione delle infrastrutture programmate e previste a mezzo dei contratti di PPP siano esse grandi opere oppure siano gli investimenti programmati dalle Amministrazioni Locali;
              tali strumenti possono diventare una leva essenziale per il recupero, la ricostruzione e il rilancio delle zone colpite, anche in relazione all'entità degli investimenti che potranno attivare, specie quelli che hanno già, tra l'altro, le condizioni formali per partire in tempi brevi;
              tali infrastrutture possono quindi giocare un ruolo importante sia in una ottica di breve periodo, in quanto la loro fisica realizzazione consente di muovere sul territorio, in breve tempo, risorse e lavoro, sia in una ottica di medio-lungo periodo, consentendo un rafforzamento e una qualificazione strategica delle condizioni logistiche e infrastrutturali per il mantenimento e lo sviluppo degli attuali insediamenti produttivi sul territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in via temporanea, procedure di autorizzazione semplificate al fine di favorire l'accelerazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture, anche di nuova costruzione, da realizzare nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, anche attraverso una riduzione dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti di approvazione dei progetti, di localizzazione delle opere, nonché di VTA di cui alle normative regionali e nazionali vigenti.
9/5263-AR/21. Lusetti, Galletti, Libè, Dionisi, Bonciani, Mondello.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 10 del decreto dispone in favore delle piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma e che abbiano subito danni l'intervento del Fondo di garanzia a titolo gratuito fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro;
              nell'area colpita dal sisma sono presenti eccellenze dell'industria italiana a livello internazionale (biomedicale, ceramica, agro-alimentare) ed una importante e fondamentale catena di subforniture di molte filiere produttive (meccanica);
              molte imprese che lavorano nella fornitura di componentistica ad alta qualità potrebbero trovarsi dall'impossibilità di fornire i propri clienti a causa dell'inattività, mettendo a rischio la propri esistenza;
              l'accesso alla garanzia bancaria prevista dal Fondo di cui all'articolo 10 rappresenta un elemento fondamentale per consentire alle imprese di ripartire, reperire la liquidità necessari e pianificare nuovi investimenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, attraverso ulteriori iniziative normative, l'accesso al Fondo di garanzia, di cui in premessa, per tutte le imprese dei territori interessati dagli eventi sismici, anche a prescindere dall'identificazione puntuale di quelle che hanno subito danni, al fine di evitare nell'area colpita dal sisma che una parte fondamentale del tessuto di capacità produttive, competenze e investimenti industriali rischi di chiudere a causa del fermo produttivo.
9/5263-AR/22. Bonciani, Galletti, Libè, Lusetti, Dionisi, Mondello.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto modificato in commissione prevede la sospensione degli adempimenti fiscali, tributari e contributivi fino a novembre 2012;
              tale termine, in relazione alla situazione economica delle aree colpite dal sisma, è assolutamente insufficiente mentre sarebbe opportuno prevedere la sospensione generalizzata, su base territoriale, di tali adempimenti e dei relativi versamenti fino al prossimo giugno 2013 per consentire alle imprese di non dover versare entro fine anno gli acconti sui redditi 2013 o di dover effettuare i pagamenti delle scadenze di fine anno in una situazione che sarà comunque difficile e ancora fortemente compromessa;
              nel mese di dicembre peraltro le imprese hanno di norma particolari esigenze di liquidità legate ad esempio al pagamento delle tredicesime;
              l'area colpita dal sisma, sulla base delle stime sul PIL del territorio, garantisce complessivamente (famiglie, imprese e pubblica amministrazione) un gettito fiscale stimabile in almeno 6-7 miliardi di euro all'anno. La sola IVA attribuibile al settore industriale ammonta a non meno di 300-400 milioni di euro all'anno;
              da queste stime è evidente che l'intervento dello Stato per supportare le attività economiche colpite non rappresenta solo una necessaria azione di solidarietà ma un vero e proprio investimento sul futuro immediato. Si tratta quindi di evitare calcoli ragionieristici facendo prevalere le logiche di investimento da parte dello Stato su uno dei territori più produttivi del Paese;
              il rinvio dei termini di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti al giugno 2013 appare di uguale e particolare rilevanza poiché le imprese si trovano a dover affrontare una fase delicatissima di carenza di liquidità e a dover concentrare quella poca esistente, ovvero quella derivante da nuovi finanziamenti straordinari, alla ricostruzione dei capannoni, alla riattivazione dei macchinari e alla ripresa delle attività produttive,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, attraverso ulteriori iniziative normative, termine della sospensione degli adempimenti fiscali, tributari e contributivi nonché del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti ritenendo tale proroga non solo una necessaria azione di solidarietà ma un vero e proprio investimento da parte dello Stato su uno dei territori più produttivi del Paese.
9/5263-AR/23. Libè, Galletti, Lusetti, Dionisi, Bonciani, Mondello.


      La Camera,
          premesso che:
              nella zona del terremoto del 20 e 29 maggio scorsi, territorio ad alta vocazione agricola, gravissimi sono i danni subiti dal sistema produttivo in generale e da una parte vitale del sistema agroalimentare italiano;
              gli eventi sismici hanno danneggiato circa 7.000 aziende agricole, delle quali 2000 gravemente danneggiate, distrutte o da ricostruire per adeguarle alle norme antisismiche;
              il bilancio provvisorio dei danni provocati dal sisma all'agricoltura ammonta a 705 milioni di euro circa;
              le imprese agricole e agroalimentari hanno solo la possibilità di chiudere o ripartire immediatamente, poiché le uniche attività che non saranno delocalizzate sono legate all'agricoltura e ai suoi prodotti tipici;
              va inoltre considerata la specificità dell'agricoltura, per la necessità di affrontare la prima emergenza e le opere provvisorie al fine di consentire la continuazione dell'attività nelle imprese che non possono interrompere i cicli biologici animali e vegetali;
              l'agricoltura, nonostante i gravi problemi e le difficoltà degli imprenditori è l'unico settore produttivo del nostro paese a crescere;
              questa è una dimostrazione di vitalità e di dinamicità delle imprese, ma è un trend che non potrà continuare a lungo se non ci saranno finalmente fatti concreti e se soprattutto non ci sarà verso gli agricoltori, oggi «dimenticati», attenzione e rispetto da parte del governo;
              considerato che il provvedimento in esame costituisce un importante punto di partenza per affrontare l'emergenza ma non può essere considerato esaustivo per assicurare il necessario sostegno alla ripresa produttiva delle imprese agroalimentari, soprattutto per quanto riguarda l'adeguatezza delle risorse finanziarie messe a disposizione,

impegna il Governo

a predisporre in tempi rapidi provvedimenti incisivi e mirati a preservare un tessuto produttivo che è traino ed immagine del Made in Italy nel mondo.
9/5263-AR/24. Delfino, Naro, Dionisi, Libè, Galletti, De Poli, Bonciani, Mondello.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 decreto-legge in esame affida alla figura del Presidente della Regione pieni poteri in materia di governance per la realizzazione degli interventi necessari alla ricostruzione delle aree colpite dagli eventi calamitosi interessati dal provvedimento;
              l'esperienza derivante dall'analisi delle precedenti gestioni emergenziali in caso di eventi calamitosi ha dimostrato come l'affidamento di pieni ed effettivi poteri ad un solo soggetto istituzionale, seppur autorevole, non ha dato il più delle volte quell'accelerazione necessaria all'espletamento di tutte le attività e le opere necessarie ad una celere ricostruzione, provocando in alcuni casi paradossalmente ritardi considerevoli e in alcuni casi anche una vera e propria impasse organizzativa;
              è opportuno rivedere il concetto di governance prevedendo la più ampia e possibile concertazione con tutti gli attori pubblici e i rappresentanti della società civile interessate dall'evento che permetta una fattiva collaborazione per la rapida adozione di provvedimenti da realizzare in fase emergenziale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare il sistema della governance, così come delineato dal provvedimento, identificando nella sede del comitato interistituzionale, composto dai rappresentanti di tutti gli attori pubblici interessati, la sede di confronto più opportuna per la programmazione e l'attuazione delle attività da realizzare sul territorio al fine di ottenere attraverso una fattiva collaborazione tra gli organi istituzionali e i rappresentanti della società civile il più celere recupero delle condizioni di normalità dei territori colpiti dall'evento calamitoso.
9/5263-AR/25. Dionisi, Galletti, Libè, Lusetti, Bonciani, Mondello.


      La Camera,
          premesso che:
              il gravissimo evento sismico verificatosi recentemente al Nord del Paese oltre alla perdita di vite umane e grossissimi danni al patrimonio abitativo pubblico, privato e industriale dell'area ha colpito pesantemente la vita di moltissimi soggetti che versano in condizioni di criticità sotto l'aspetto sanitario;
              sono infatti tantissimi i disagi patiti da quei soggetti malati cronici, anziani, disabili che già in condizioni di normalità sono costretti ad affrontare le fatiche che la loro malattia o handicap impone e che in questa fase vedono aumentare a dismisura le difficoltà sia logistiche che assistenziali;
              pur apprezzando gli interventi di assistenza che fin dal primo momento dell'emergenza sono stati messi in atto, è necessario uno sforzo aggiuntivo da parte di tutti gli attori pubblici incaricati di gestire la fase emergenziale dovuta all'evento sismico per limitare il più possibile le gravissime difficoltà che stanno vivendo i soggetti più deboli e conseguentemente le loro famiglie, malati cronici, soggetti con handicap e anziani in primis,

impegna il Governo

a promuovere un adeguato monitoraggio sullo stato degli interventi sanitario-assistenziali rivolti a tutti i soggetti colpiti dal terremoto che versano in condizioni di criticità sotto il profilo medico-sanitario e ad adottare tutte le iniziative necessarie per garantire il massimo dell'assistenza intervenendo celermente qualora si riscontrassero delle anomalie nella macchina organizzativa.
9/5263-AR/26. Binetti, Dionisi, Galletti, Libè, Lusetti, Bonciani, Mondello.


      La Camera,
          premesso che:
              è assolutamente necessario, in una logica sussidiaria, consentire alle amministrazioni locali colpite dal terremoto di impiegare con sollecitudine le risorse finanziarie già disponibili nei rispettivi bilanci, bloccate dalle regole del cd. Patto di stabilità;
               l'articolo 7 del provvedimento coglie questa necessità ma presenta limiti troppo stringenti, che rischiano di vanificare, di fatto, il conseguimento dello scopo;
              pur comprendendo le esigenze di garantire gli equilibri della finanza pubblica, un primo limite da rivedere è costituito dalla insufficiente quantità delle risorse «liberate»;
              il «miglioramento» complessivo per un importo pari a 40 milioni, dei saldi del patto di stabilità per l'insieme dei Comuni terremotati della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2012, è ritenuto, in considerazione del reale ammontare dei danni subiti e della necessità di intervento da parte dei comuni, sia insufficiente;
              sarebbe altresì opportuno prevedere una esclusione dal patto di stabilità delle entrate e delle spese sostenute dai Comuni terremotati a seguito di donazioni di privati e di soggetti pubblici che intendono aiutare finanziariamente gli enti nel realizzare interventi connessi al terremoto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure che tengano in conto le criticità esposte nella premessa in tema di rispetto del patto di stabilità, al fine di agevolare gli amministratori comunali nella difficile gestione post-sisma dei loro territori.
9/5263-AR/27. Compagnon, Galletti, Dionisi, Libè, Lusetti, Bonciani, Mondello.


      La Camera,
          premesso che:
              gli oneri stimati per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 3 del provvedimento sono particolarmente rilevanti sia in sé, sia perché comportano parziali e/o totali interruzioni delle attività produttive;
              le imprese, in una già difficile situazione economica, sono costrette ad attingere tali risorse dai propri mezzi finanziari, già destinati all'attività ordinaria ovvero a ricorrere al credito bancario, quanto mai restrittivo, per sostenere gli investimenti per la ricostruzione nonché gli investimenti per gli adeguamenti antisismici;
              sarebbe opportuno prevedere una misura analoga a quella prevista per le abitazioni, che consentirebbe di sostenere ed accompagnare questi ingenti investimenti per tutte le imprese ubicate nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure fiscali agevolative relative alle spese sostenute e documentate per gli interventi sulle costruzioni ad uso produttivo, necessarie al raggiungimento dei livelli di sicurezza di cui all'articolo 3 del presente decreto.
9/5263-AR/28. De Poli, Galletti, Libè, Dionisi, Bonciani, Mondello.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in commento reca misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio; in particolare il decreto conferma la sospensione dei termini per i versamenti e degli adempimenti per gli obblighi tributari nei confronti delle persone fisiche che alla data del 20 maggio avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni interessati dal sisma;
              con riferimento ai soli settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, il medesimo decreto dispone altresì, che la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, dovrà introdurre norme per la sospensione temporanea – non oltre il 30 novembre 2012 – dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici; la medesima Autorità dovrà inoltre, entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del decreto in commento, disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introdurre agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici;
              le disposizioni in commento determinano una disparità di trattamento tra i cittadini per quel che attiene la gestione dei rifiuti urbani;
              infatti, il D.Lgs. n.  152 del 2006 ha previsto che chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa (comunemente indicata come «tariffa integrata ambientale» o TIA2) che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; fino all'attuazione concreta della TIA2, continuamente rinviata, è stata comunque disposta l'applicazione della «tariffa d'igiene ambientale» o TIA1 di cui al decreto legislativo n.  22/1997;
              infine si ricorda pur essendo stata soppressa dal citato decreto legislativo 22/1997 la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993), a decorrere dai termini indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), vi sono ancora molti comuni in cui si applica la tassa sui rifiuti e non la tariffa;
              le disposizioni recate dal decreto rischiano di generare una discutibile disparità di trattamento tra i cittadini poiché nei comuni ancora sottoposti al regime di tassa dei rifiuti tali disposizioni sospendono la riscossione del tributo Tarsu, mentre nei comuni a tariffa TIA1 o TIA2, non prevedendone l'esplicita esclusione accanto ai citati settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, non consente l'accesso ai benefici ivi previsti in merito alle fatture;
              inoltre si sottolinea come vi sia un ampio contenzioso sulla natura tributaria della TIA1 e TIA2, oggetto di diverse, e talora contrastanti, pronunce giurisdizionali, nonché di differenti interpretazioni dottrinali;
              sul punto è intervenuta la circolare n.  3/DF dell'11 novembre 2010, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha fornito chiarimenti in materia di applicabilità dei prelievi concernenti la gestione dei rifiuti solidi urbani (TARSU, TIA1 e TIA2), dando anche indicazioni circa la natura non tributaria della tariffa e conseguente assoggettabilità all'IVA;
              da ultimo il comma 7 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011 (federalismo fiscale municipale) ha disposto che, fino alla revisione della disciplina dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali in materia di TARSU e TIA1. Lo stesso comma dispone altresì che resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la TIA2;
              le disposizioni del decreto in commento consentono quindi ai comuni ancora a tassa dei rifiuti (Tarsu) di sospenderne il pagamento, mentre i comuni a tariffa integrata ambientale o TIA2, non possono in alcun modo disporre una riduzione della tariffa: infatti la materia tariffaria è competenza esclusiva dello Stato,

impegna il Governo

a prevedere l'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 comma 2, relative ad agevolazioni tariffarie per i settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas anche al settore dei rifiuti solidi urbani consentendo, in tal modo, anche ai cittadini residenti nei comuni che abbiano adottato il sistema a tariffa (TIA1 e TIA2) di accedere a benefici fiscali al pari di quanto consentito ai cittadini residenti nei comuni in cui è ancora in vigore la Tarsu.
9/5263-AR/29. Miglioli, Mariani, Bratti, Albonetti, Benamati, Brandolini, Castagnetti, De Micheli, Franceschini, Ghizzoni, La Forgia, Lenzi, Marchi, Marchignoli, Marchioni, Migliavacca, Motta, Vassallo, Zampa.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in commento reca misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio; in particolare il decreto conferma la sospensione dei termini per i versamenti e degli adempimenti per gli obblighi tributari nei confronti delle persone fisiche che alla data del 20 maggio avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni interessati dal sisma;
              con riferimento ai soli settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, il medesimo decreto dispone altresì, che la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, dovrà introdurre norme per la sospensione temporanea – non oltre il 30 novembre 2012 – dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici; la medesima Autorità dovrà inoltre, entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del decreto in commento, disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introdurre agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici;
              le disposizioni in commento determinano una disparità di trattamento tra i cittadini per quel che attiene la gestione dei rifiuti urbani;
              infatti, il D.Lgs. n.  152 del 2006 ha previsto che chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa (comunemente indicata come «tariffa integrata ambientale» o TIA2) che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; fino all'attuazione concreta della TIA2, continuamente rinviata, è stata comunque disposta l'applicazione della «tariffa d'igiene ambientale» o TIA1 di cui al decreto legislativo n.  22/1997;
              infine si ricorda pur essendo stata soppressa dal citato decreto legislativo 22/1997 la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993), a decorrere dai termini indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), vi sono ancora molti comuni in cui si applica la tassa sui rifiuti e non la tariffa;
              le disposizioni recate dal decreto rischiano di generare una discutibile disparità di trattamento tra i cittadini poiché nei comuni ancora sottoposti al regime di tassa dei rifiuti tali disposizioni sospendono la riscossione del tributo Tarsu, mentre nei comuni a tariffa TIA1 o TIA2, non prevedendone l'esplicita esclusione accanto ai citati settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, non consente l'accesso ai benefici ivi previsti in merito alle fatture;
              inoltre si sottolinea come vi sia un ampio contenzioso sulla natura tributaria della TIA1 e TIA2, oggetto di diverse, e talora contrastanti, pronunce giurisdizionali, nonché di differenti interpretazioni dottrinali;
              sul punto è intervenuta la circolare n.  3/DF dell'11 novembre 2010, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha fornito chiarimenti in materia di applicabilità dei prelievi concernenti la gestione dei rifiuti solidi urbani (TARSU, TIA1 e TIA2), dando anche indicazioni circa la natura non tributaria della tariffa e conseguente assoggettabilità all'IVA;
              da ultimo il comma 7 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011 (federalismo fiscale municipale) ha disposto che, fino alla revisione della disciplina dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali in materia di TARSU e TIA1. Lo stesso comma dispone altresì che resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la TIA2;
              le disposizioni del decreto in commento consentono quindi ai comuni ancora a tassa dei rifiuti (Tarsu) di sospenderne il pagamento, mentre i comuni a tariffa integrata ambientale o TIA2, non possono in alcun modo disporre una riduzione della tariffa: infatti la materia tariffaria è competenza esclusiva dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 comma 2, relative ad agevolazioni tariffarie per i settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas anche al settore dei rifiuti solidi urbani consentendo, in tal modo, anche ai cittadini residenti nei comuni che abbiano adottato il sistema a tariffa (TIA1 e TIA2) di accedere a benefici fiscali al pari di quanto consentito ai cittadini residenti nei comuni in cui è ancora in vigore la Tarsu.
9/5263-AR/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Miglioli, Mariani, Bratti, Albonetti, Benamati, Brandolini, Castagnetti, De Micheli, Franceschini, Ghizzoni, La Forgia, Lenzi, Marchi, Marchignoli, Marchioni, Migliavacca, Motta, Vassallo, Zampa.


      La Camera,
          premesso che:
              ai sensi dell'articolo 8 del dl 74/2012 è prevista la sospensione fino al 30 settembre 2012 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e la sospensione fino al 30 settembre 2012 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi;
              all'articolo 8, comma 1, punto 7, del decreto-legge 74/2012 sono prorogati al 31 dicembre 2012 i termini di presentazione delle istanze/denunce di iscrizione e/o deposito al Registro delle Imprese – compreso deposito bilanci – REA e Albo imprese Artigiane relativi a pratiche scadenti entro il 30 settembre 2012 se l'impresa ha sede operativa in uno dei Comuni indicati nell'elenco allegato 1) al provvedimento M.E.F. del 1o giugno 2012. Per le imprese aventi sede operativa nelle città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la proroga è subordinata alla presentazione dell'atto di verificazione di inagibilità dei locali rilasciata dalla competente Autorità pubblica;
              sono altresì prorogati i termini per la presentazione delle altre domande di iscrizione alla Camera di Commercio, nonché del Modello Unico di dichiarazione di cui alla legge 70/1994 (MUD) e della richiesta della verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
              ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del D.L. 74/2012, sono prorogati al 30 settembre 2012 i termini di presentazione delle istanze/denunce al Registro delle imprese – compreso deposito bilanci – REA e Albo imprese Artigiane se la pratica è presentata da professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano la sede o l'ufficio in uno dei Comuni indicati nell'elenco allegato 1) al provvedimento M.E.F. del 1o giugno 2012. Per coloro che hanno sede operativa nelle città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la proroga è subordinata alla presentazione dell'atto di verificazione di inagibilità dei locali rilasciata dalla competente Autorità pubblica;
              ai sensi dell'articolo 8, comma 1, punto 2, del decreto-legge 74/2012, è sospeso fino al 30 settembre 2012 il termine per il versamento del diritto annuale se l'impresa ha sede in uno dei Comuni della provincia di Modena indicati nell'elenco allegato 1) al provvedimento M.E.F. del 1o giugno. Per le imprese aventi sede operativa nelle città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la proroga è subordinata alla richiesta correlata dell'atto di verificazione dell'autorità pubblica competente attestante l'inagibilità dei locali,

impegna il Governo

al rinvio della sospensione dei termini per i versamenti tributari, fiscali e contributivi fino alla data del 30 giugno 2013 e ad un percorso a cadenza progressiva predeterminata del pagamento dal P luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013. La data, infatti, del 30 settembre 2012 risulta insufficiente per le aziende delle zone colpite dal sisma che altrimenti dovrebbero versare entro fine anno gli acconti sui redditi 2013.
9/5263-AR/30. Bernini Bovicelli.


      La Camera,
          premesso che:
              ai sensi dell'articolo 8 del dl 74/2012 è prevista la sospensione fino al 30 settembre 2012 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e la sospensione fino al 30 settembre 2012 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi;
              all'articolo 8, comma 1, punto 7, del decreto-legge 74/2012 sono prorogati al 31 dicembre 2012 i termini di presentazione delle istanze/denunce di iscrizione e/o deposito al Registro delle Imprese – compreso deposito bilanci – REA e Albo imprese Artigiane relativi a pratiche scadenti entro il 30 settembre 2012 se l'impresa ha sede operativa in uno dei Comuni indicati nell'elenco allegato 1) al provvedimento M.E.F. del 1o giugno 2012. Per le imprese aventi sede operativa nelle città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la proroga è subordinata alla presentazione dell'atto di verificazione di inagibilità dei locali rilasciata dalla competente Autorità pubblica;
              sono altresì prorogati i termini per la presentazione delle altre domande di iscrizione alla Camera di Commercio, nonché del Modello Unico di dichiarazione di cui alla legge 70/1994 (MUD) e della richiesta della verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
              ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del D.L. 74/2012, sono prorogati al 30 settembre 2012 i termini di presentazione delle istanze/denunce al Registro delle imprese – compreso deposito bilanci – REA e Albo imprese Artigiane se la pratica è presentata da professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano la sede o l'ufficio in uno dei Comuni indicati nell'elenco allegato 1) al provvedimento M.E.F. del 1o giugno 2012. Per coloro che hanno sede operativa nelle città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la proroga è subordinata alla presentazione dell'atto di verificazione di inagibilità dei locali rilasciata dalla competente Autorità pubblica;
              ai sensi dell'articolo 8, comma 1, punto 2, del decreto-legge 74/2012, è sospeso fino al 30 settembre 2012 il termine per il versamento del diritto annuale se l'impresa ha sede in uno dei Comuni della provincia di Modena indicati nell'elenco allegato 1) al provvedimento M.E.F. del 1o giugno. Per le imprese aventi sede operativa nelle città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la proroga è subordinata alla richiesta correlata dell'atto di verificazione dell'autorità pubblica competente attestante l'inagibilità dei locali,

impegna il Governo

al rinvio della sospensione dei termini per i versamenti tributari, fiscali e contributivi fino alla data del 30 giugno 2013 e ad un percorso a cadenza progressiva predeterminata del pagamento dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013, compatibilmente con le esigenze di controllo dei conti pubblici.
9/5263-AR/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Bernini Bovicelli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, comma 1, nel definire l'ambito di applicazione del decreto-legge per gli interventi di ricostruzione del territorio, l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché per la ripresa economica, rimanda a successivi decreti l'individuazione degli ulteriori comuni danneggiati da aggiungere nel elenco attuale di cui al decreto ministeriale per il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, del 1o giugno 2012;
              in provincia di Rovigo, oltre ai comuni elencati dal decreto ministeriale per il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, del giugno 2012, vi sono anche altri comuni che versano nelle medesime condizioni di emergenza dei primi, ma non considerati dal decreto legge. Si tratta in particolare dei comuni di Adria, Bergamino, Castelnovo Bariano, Flesso Umbertiano e dei comuni di Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Frassinelle Polesine, Lendinara, Loreo, Papozze, Porto Viro, Rovigo, San Bellino, San Martino di Venezze, Villamarzana, Villanova del Ghebbo,

impegna il Governo

nei successivi decreti di individuazione dei comuni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, da aggiungere all'elenco dei comuni elencati dal decreto ministeriale per il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, del 1o giugno 2012, a tenere conto dei comuni specificati in premessa e in particolare dei comuni della provincia di Rovigo: Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, che hanno subito ingenti danni.
9/5263-AR/31. Munerato, Lanzarin, Dussin.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, comma l, nel definire l'ambito di applicazione del decreto-legge per gli interventi di ricostruzione del territorio, l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché per la ripresa economica, rimanda a successivi decreti l'individuazione degli ulteriori comuni danneggiati da aggiungere nel elenco attuale di cui al decreto ministeriale per il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, del 1o giugno 2012,

impegna il Governo

nei successivi decreti di individuazione dei comuni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, da aggiungere all'elenco dei comuni elencati dal decreto ministeriale per il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, del 1o giugno 2012, a tenere conto dei comuni capoluogo delle province Ferrara e Mantova che hanno subito ingenti danni dal sisma.
9/5263-AR/32. Fava, Lanzarin, Dussin, Alessandri.


      La Camera,
          premesso che:
              in Commissione ambiente è stato approvato un emendamento che prevedeva la proroga di due anni per i titoli abilitativi edilizi già rilasciati e di quattro anni per l'inizio dei lavori o l'esecuzione di opere di urbanizzazione a carico dei privati, prorogando nel contempo, per lo stesso periodo, anche il pagamento degli oneri di urbanizzazione;
              in merito la Commissione V ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, rilevando la necessità di una relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti diretta a chiarire la natura degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001, di cui si disponeva la sospensione per quattro anni,

impegna il Governo

nei prossimi provvedimenti normativi a favore delle aree danneggiate dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, a valutare la possibilità di predisporre la relazione tecnica diretta a chiarire la natura degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001, permettendo la definizione della proroga per i titoli abilitativi edilizi e per l'inizio dei lavori e l'esecuzione di opere di urbanizzazione a carico dei privati.
9/5263-AR/33. Dussin, Lanzarin, Togni.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge nomina i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, commissari delegati per l'attuazione delle provvidenze in favore delle zone terremotate;
              si ravvisa la necessità che i Commissari delegati possano avvalersi di soggetti attuatori, che agiscano sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite,

impegna il Governo

in sede di applicazione delle norme del decreto-legge, a ritenere possibile per i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che operano in qualità di Commissari delegati, di avvalersi di soggetti attuatori, che agiscano sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite dagli stessi Commissari.
9/5263-AR/34. Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge nomina i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, commissari delegati per l'attuazione delle provvidenze in favore delle zone terremotate;
              si ravvisa la necessità che i Commissari delegati possano avvalersi di soggetti attuatori, che agiscano sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite,

impegna il Governo

in sede di applicazione delle norme del decreto-legge, a ritenere possibile per i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che operano in qualità di Commissari delegati, di avvalersi, nell'ambito del sistema normativo vigente, di soggetti attuatori, che agiscano sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite dagli stessi Commissari.
9/5263-AR/34.    (Testo modificato nel corso della seduta) Lanzarin, Alessandri, Dussin, Togni.


      La Camera,
          premesso che:
              in merito al controllo preventivo di legittimità presso la Corte dei conti dei provvedimenti di competenza dei commissari delegati, si applica la regola generale che prevede l'immediata efficacia dei provvedimenti in assenza di un parere della Corte nei sette giorni successivi;
              tuttavia, in ragione della possibilità di una sospensione del provvedimento a seguito di un parere negativo espresso anche tardivamente dalla Corte dei conti, i Commissari delegati sono costretti ad attendere comunque il suddetto parere, con conseguente rallentamento delle operazioni di ricostruzione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, per risolvere le problematiche connesse all'immediata efficacia dei provvedimenti dei Commissari delegati e permettere il loro immediato intervento almeno per la fase di emergenza.
9/5263-AR/35. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 3, comma 1 prevede la possibilità di concessione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, nonché di contributi a favore delle imprese,

impegna il Governo

a ritenere possibile la concessione di contributi per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo anche con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato.
9/5263-AR/36. Montagnoli, Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 8, comma 7, prevede agevolazioni per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,

impegna il Governo

nei prossimi provvedimenti normativi a favore delle aree danneggiate dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, a valutare la possibilità di consentire la sospensione del periodo di incentivazione riconosciuto agli impianti alimentati a fonti rinnovabili, distrutti o danneggiati, già in esercizio alla data del sisma, prolungando la durata dell'incentivazione per un periodo pari a quello necessario per la ricostruzione o il ripristino.
9/5263-AR/37. Bragantini, Montagnoli, Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 17 disciplina il trattamento e trasporto delle macerie assimilandole ai rifiuti urbani,

impegna il Governo

in sede di applicazione delle norme del decreto-legge, a ritenere comunque prioritarie le azioni di recupero e riutilizzo dei materiali derivanti dai crolli degli edifici, evitando il più possibile di inviare in discarica materiali utili ai fini della ricostruzione.
9/5263-AR/38. Polledri, Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge prevede la possibilità della delocalizzazione anche temporanea degli impianti le zone interessate dal sisma si caratterizzano, intatti, per produzioni italiane agricole e alimentari di pregio rispetto alle quali occorre garantire il mantenimento delle quote di mercato dei prodotti del Made in Italy a maggior valore aggiunto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative ai fini del rilascio delle autorizzazioni ambientali per la delocalizzazione delle attività, sia previsto il rispetto delle norme a tutela anche del patrimonio agroalimentare.
9/5263-AR/39. Rainieri, Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni.


      La Camera,
          premesso che:
              il comma 6 dell'articolo 3 prevede modalità acceleratorie per la ricostruzione e il rilascio delle relative autorizzazioni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché i comuni accelerino le procedure per il rilascio delle autorizzazioni edilizie definitive di approvazione degli interventi, utili anche ai fini della rendicontazione dei danni e la concessione dei contributi ai privati, anche attraverso conferenze di servizi convocate ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  24.
9/5263-AR/40. Negro, Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Munerato, Rainieri.


      La Camera,
          premesso che:
              è stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2012, che, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77, ha ripartito tra le Regioni le risorse dell'annualità 2011 del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, istituito a seguito del terremoto in Abruzzo;
              con il citato provvedimento sono stati ripartiti circa 140 milioni, destinati alla copertura finanziaria delle seguenti tipologie di intervento: a) Indagini di microzonazione sismica; b) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di demolizione e ricostruzione di edifici e opere infrastrutturali di proprietà pubblica, d'interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanza particolare per le conseguenze di un collasso, esclusi gli edifici scolastici, già destinatari di altri contributi pubblici; c) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
              considerando l'importanza del citato provvedimento, che raccoglie le indicazioni e le richieste fornite dalle regioni, e la dimensione del dramma occorso con i sismi del 20 e 29 maggio 2012 che dimostra come manchi ancora nel nostro Paese un piano nazionale antisismico che definisca le priorità per il breve e lungo periodo e determini le misure necessarie per ridurre in modo strutturale il rischio sismico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche attraverso un intervento legislativo specifico, di predisporre uno strumento di pianificazione, attraverso il quale verificare periodicamente la classificazione sismica del territorio nazionale, completare il censimento e valutare le caratteristiche di resistenza sismica del patrimonio edilizio pubblico di interesse strategico, in particolare degli edifici che assumano rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, eseguire una valutazione generale delle condizioni del patrimonio residenziale pubblico e privato, verificare le condizioni degli impianti industriali a rischio di incidente rilevante, prevedendo le opportune misure per aumentarne la sicurezza, definire, infine un insieme di misure tecniche ed economiche coerenti e di indirizzo generale, in grado di aumentare nel tempo la qualità e la resistenza a sisma del patrimonio edilizio ed industriale nazionale.
9/5263-AR/41. Benamati.


      La Camera,
          premesso che:
              ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 74/2012, comma 10, «Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale», in analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
              tale valore dovrà essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico;
              gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi,

impegna il Governo

per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presenti decreto fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza delle costruzioni ad uso produttivo di cui al DPCM sopracitato, ad introdurre una detrazione dall'imposta lorda IRES pari al 50 per cento, fino ad un ammontare massimo delle stesse per ciascuna di esse in quanto la soglia del 60 per cento del livello di sicurezza indicata dal comma 10 appare generica e inadeguata in quanto determina significative problematiche di natura tecnica ed economica. In pratica, trattandosi di interventi su edifici produttivi esistenti è possibile che in molti casi i capannoni in questione potrebbero già rispondere alle norme di sicurezza ovvero, al contrario, non potrebbero essere, anche per oggettive difficoltà tecniche, oggetto di meri interventi di ristrutturazione ma dovranno essere demoliti e ricostruiti. In questo caso verrebbero a determinarsi in primo luogo «scompensi competitivi» con imprese insediate in territori e aree continue a pari grado di sismicità, ma non soggette a tali adempimenti, con il conseguente forte rischio che gli alti costi d'intervento necessari per il raggiungimento di tale livello di sicurezza portino le imprese a delocalizzare il sito produttivo in aree o a chiudere l'attività.
9/5263-AR/42. Mazzuca, Bernini Bovicelli.


      La Camera,
          premesso che:
              ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 74/2012, comma 10, «Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale», in analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
              tale valore dovrà essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico;
              gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi,

impegna il Governo

per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presenti decreto fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza delle costruzioni ad uso produttivo di cui al DPCM sopracitato, ad introdurre una detrazione dall'imposta lorda IRES pari al 50 per cento, fino ad un ammontare massimo delle stesse per ciascuna di esse in quanto la soglia del 60 per cento del livello di sicurezza indicata dal comma 10 appare generica e inadeguata in quanto determina significative problematiche di natura tecnica ed economica. In pratica, trattandosi di interventi su edifici produttivi esistenti è possibile che in molti casi i capannoni in questione potrebbero già rispondere alle norme di sicurezza ovvero, al contrario, non potrebbero essere, anche per oggettive difficoltà tecniche, oggetto di meri interventi di ristrutturazione ma dovranno essere demoliti e ricostruiti.
9/5263-AR/42.    (Testo modificato nel corso della seduta) Mazzuca, Bernini Bovicelli.


      La Camera,
          premesso che:
              all'indomani del sisma del 20 maggio, che ha colpito molte aree dell'Emilia Romagna, mettendo in ginocchio interi comuni e costringendo migliaia di persone fuori dalle proprie abitazioni, si fanno i conti con gli ingenti danni al patrimonio storico, artistico ed archeologico;
              nel comune di Cento, fortemente compromesso nel suo patrimonio artistico e culturale è alta la preoccupazione per le ripercussioni che le criticità post terremoto potranno avere sul patrimonio storico e museale e sulla conservazione del medesimo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare tutti gli interventi necessari, a favore dei territori e degli enti territoriali interessati dal sisma, in particolare del comune di Cento e delle Pievi dell’hinterland centese, a garantire la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici e dei luoghi destinati alle opere del «Guercino», la cui arte pittorica ha profondamente cambiato i canoni del realismo pittorico e del figurativismo morfologico.
9/5263-AR/43. Mario Pepe (PD).


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in ordine agli adempimenti contributivi derivanti dall'interpretazione del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Agrigento – 3-02378

      MOFFA e RUVOLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
          con la risoluzione in Commissione n.  7-00791 è stato posto al Governo il problema delle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Agrigento, che prende spunto da una serie di contestazioni di natura formale degli ispettori dell'Inps nei confronti di diverse imprese agricole della predetta provincia di Agrigento, responsabili esclusivamente di aver dato applicazione in tempi rapidi – in pieno rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro – a un contratto provinciale di riallineamento, che è stato, tuttavia, superato da un successivo accordo di rimodulazione, reso necessario dalle oggettive difficoltà economiche di adeguamento salariale incontrate dalle imprese;
          le aziende agricole, ingiustamente sanzionate a seguito dei predetti accertamenti, hanno preferito – nelle more del rinnovo contrattuale provinciale (e della rimodulazione dell'accordo di riallineamento precedentemente stipulato) – assicurare comunque ai lavoratori (peraltro assunti a tempo determinato), sia pure transitoriamente, la retribuzione contrattuale «piena», a fronte di altre aziende che invece, conformemente alle indicazioni delle parti contrattuali, hanno «congelato» il trattamento retributivo in attesa degli sviluppi della negoziazione tra le parti;
          gli ispettori dell'Inps, a quanto consta agli interroganti, hanno addirittura dichiarato le aziende decadute dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate, con pesanti conseguenze economiche;
          è stata, pertanto, sollecitata un'iniziativa del Governo, anche nei riguardi dei competenti enti previdenziali, in vista dell'individuazione di una soluzione adeguata alla problematica in oggetto;
          in una prima discussione della risoluzione, svolta in XI Commissione (9 maggio 2012), il Sottosegretario Guerra ha comunicato che, a seguito dei primi accertamenti svolti dal Governo sull'argomento, l'avvocatura regionale dell'Inps ha espresso un parere negativo sulla clausola; tuttavia, nella successiva seduta (21 giugno 2012), è emerso che l'Inps – dopo l'avvio della discussione della risoluzione in Commissione – ha assunto talune iniziative nei confronti dei soggetti interessati e, in particolare, ha disposto la sospensione delle diffide già inviate nei confronti delle aziende per l'anno 2006;
          pur a fronte di tali iniziative, risulta che siano state recentemente elevate contravvenzioni di significativa entità nei confronti di aziende per le quali avrebbe dovuto operare la predetta sospensione; in particolare, aziende vinicole di assoluto livello internazionale, che rendono lustro e prestigio all'Italia sui mercati europei e americani, hanno dovuto subire multe di enormi proporzioni, per la presunta violazione di una norma che va a totale garanzia dei lavoratori;
          in proposito, nella richiamata seduta della XI Commissione del 21 giugno 2012, il Viceministro Martone ha ribadito che «con messaggio n.  5601 del 30 marzo 2012, avente ad oggetto «Confronto retribuzioni aziende agricole», inviato alle sedi Inps, l'istituto ha informato dell'opportunità di sospendere gli effetti delle diffide inviate alle aziende per contestarle differenze retributive dichiarate sul modello per la dichiarazione della manodopera agricola (dmag) rispetto alle retribuzioni contrattuali, in attesa che fossero completati gli approfondimenti, richiesti anche al Ministero, in ordine alla corretta interpretazione dell'orario contrattuale previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore agricolo: tale richiesta è stata inviata a seguito dell'avviso comune siglato e inviato allo stesso Ministero dalle associazioni datoriali e sindacali sulla fattispecie in esame, anche al fine di scongiurare l'eventuale insorgenza di un contenzioso seriale sulla materia»; lo stesso Viceministro ha informato la Commissione, per completezza, che «l'istituto ha successivamente inviato un ulteriore messaggio nel quale è stata data indicazione alle sedi Inps, nelle more del completamento dei predetti approfondimenti, di inviare gli atti di accertamento per contestare le differenze contributive, vista la necessità di interrompere cautelativamente i termini prescrizionali»;
          alla luce dell'intervento in Commissione del rappresentante del Governo, è evidente come si debba verificare con attenzione se le attività di controllo svolte nei confronti delle imprese abbiano ad oggetto o meno fatti per i quali sia stata disposta la sospensione cautelare, al fine di scongiurare il rischio di produrre un aumento smisurato ed ingiustificato del contenzioso  –:
          se il Governo sia a conoscenza della reale portata dei fatti di cui in premessa e se non intenda svolgere i necessari accertamenti, acquisendo, in particolare, dalla sede Inps provinciale interessata puntuali elementi conoscitivi e dettando apposite istruzioni in merito, attesa anche la pesantezza delle sanzioni comminate a importanti aziende agricole dell'area.
(3-02378)
(10 luglio 2012)


Elementi in merito all'andamento del risparmio derivante dalla riforma del sistema previdenziale – 3-02379

      D'ANTONI, LENZI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU, MARAN, QUARTIANI e GIACHETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
          il Governo ha varato una riforma del sistema pensionistico dura e coerente, che ha messo al sicuro i conti previdenziali, garantendo un risparmio «a regime», nel 2020, di circa 20 miliardi di euro l'anno. Tuttavia, secondo quanto reso noto dall'Esecutivo, il risparmio derivante dalla riforma sarebbe nel breve termine assai limitato: esattamente 280 milioni di euro nel 2012 e 315 milioni di euro nel 2013;
          tale indicazione, però, mal si concilia con le cifre diffuse dall'Esecutivo circa l'importo necessario per la salvaguardia dei 110 mila «esodati» coperti dal decreto interministeriale del 1o giugno 2012 e dal decreto sulla revisione della spesa in procinto di essere esaminato dal Parlamento. Secondo quanto riferito, la tutela dei «salvaguardati» impegnerebbe le finanze pubbliche per circa 10 miliardi di euro;
          si configura così una palese contraddizione tra i risparmi annunciati negli anni a venire e le dichiarazioni sulla dote necessaria a ristabilire, almeno parzialmente, l'equilibrio precedente. Questa discrepanza rende evidente la probabilità che i dati sui risparmi nel breve termine siano ampiamente sottostimati;
          la questione dei risparmi derivanti dalla riforma assume una valenza strategica in una fase caratterizzata da una drammatica scarsità di risorse  –:
          quale sia l'andamento esatto anno per anno, in base alle uscite previste, del risparmio riferibile alla riforma del sistema previdenziale. (3-02379)
(10 luglio 2012)


Iniziative per chiarire gli ambiti di competenza dello Stato e quelli propri delle regioni in materia di istruzione – 3-02380

      CENTEMERO e BALDELLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
          la Corte costituzionale, con la sentenza 4 giugno 2012, n.  147, ha riconosciuto la fondatezza del ricorso presentato da sette regioni e dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n.  98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  111 del 2011, in tema di dimensionamento scolastico. La sentenza ha, infatti, dichiarato l'illegittimità della riportata disposizione, essendo la programmazione del dimensionamento della rete scolastica, in base all'articolo 138 del decreto legislativo n.  112 del 1998, funzione della regione sulla base dei piani provinciali;
          il titolo V della Costituzione, all'articolo 117, lettera n), dispone che lo Stato ha legislazione esclusiva per quel che riguarda le norme generali dello Stato e l'istruzione è posta, per la parte residuale, come materia di legislazione concorrente, fatte salve l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'istruzione e formazione professionale;
          la sentenza della Corte costituzionale n.  200 del 2009 ha ricostruito il variegato e stratificato quadro normativo in materia. La Corte costituzionale, nel ricordare che le «norme generali sull'istruzione» attengono alla competenza legislativa esclusiva statale, ha richiamato la precedente pronuncia del 2004, n.  13, rammentando che «nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche (...) il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione della rete scolastica. È, infatti, implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall'articolo 138 del decreto legislativo n.  112 del 1998»;
          gli articoli 137, 138, 139 del decreto legislativo n.  112 del 1998 individuano rispettivamente le competenze dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. Riconoscendo allo Stato, ex articolo 137, comma 1, le funzioni relative alla «determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale scolastico», comprensivo di dirigenti scolastici, docenti, personale ata, e le funzioni «concernenti i criteri e parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata»;
          la spending review, il cui obiettivo è iscrivere la spesa pubblica in un piano razionale e di programmazione, non incidendo in modo negativo sulla qualità dei servizi, ma di elevarne l'efficienza, prevede, tra le altre cose, l'istituzione di un servizio di tesoreria unica per le scuole nel quale confluiranno tutte le risorse finanziarie attualmente depositate presso istituti bancari privati;
          l'istruzione rappresenta un livello essenziale di prestazione sociale e civile che deve mantenere un'uniformità a livello nazionale, anche nell'ottica di permettere il raggiungimento ai più meritevoli dei livelli più elevati di istruzione  –:
          quali iniziative si intendano assumere per rendere più chiara la distinzione tra quali siano gli ambiti di competenza dello Stato e quali quelli propri delle regioni, in particolare chiarendo il contenuto del termine «concorrente» per l'istruzione, nonché il rapporto tra le norme costituzionali e il decreto legislativo n.  112 del 1998, in relazione alle funzioni attribuite ai diversi organi istituzionali, alla luce della spending review e del principio di gestione centrale della spesa pubblica e degli obiettivi da raggiungere nell'ottica complessiva della sua riduzione e del miglioramento del servizio. (3-02380)
(10 luglio 2012)


Iniziative per garantire la continuità della produzione nello stabilimento Alcoa di Portovesme e per salvaguardare i livelli occupazionali – 3-02381

      DI PIETRO, PALOMBA, PALADINI e ANIELLO FORMISANO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
          l’Alcoa, multinazionale americana, è il maggiore produttore mondiale di alluminio primario e semilavorato. In Italia è presente dal 1996 avendo acquistato lo stabilimento ex Alumix dall'Efim. Alcoa, in questi anni, ha sempre ricevuto ingenti fondi pubblici dallo Stato italiano;
          l'ultima volta nel marzo 2010, quando l'Italia ha varato quello che viene indicato «decreto salva Alcoa». In virtù di tale dispositivo, Alcoa ha ritirato l'allora minacciata chiusura dello stabilimento sardo, avviando nel maggio 2010 un piano di investimenti triennale, per gli anni 2010-2011-2012, recepito dagli accordi allora sottoscritti con Governo, Alcoa e sindacati;
          il tutto era finalizzato al miglioramento della posizione competitiva dello stabilimento sulcitano, attraverso il pieno recupero della capacità produttiva e il miglioramento di efficienza. Lo stabilimento Alcoa di Portovesme ha una capacità produttiva di 150.000 tonnellate all'anno, pari al 12 per cento del fabbisogno nazionale. Ha attualmente un organico di 502 lavoratori diretti e 350 lavoratori indiretti, suddivisi in circa 10 imprese appaltatrici;
          il 6 gennaio 2012 Alcoa ha annunciato il proprio piano di riorganizzazione internazionale e il 9 gennaio 2012 ha comunicato la chiusura dello stabilimento sardo di Portovesme, dando l'avvio immediato ai 75 giorni, previsti dalla legge italiana, per la consultazione con le parti sociali indirizzati all'avvio della procedura di mobilità, a partire dal 4 aprile 2012;
          il 27 marzo 2012 al Ministero dello sviluppo economico è stato raggiunto un importante accordo tra le parti (Alcoa/sindacati/Ministero), che ha previsto la sospensione della procedura di mobilità e la continuità produttiva per ulteriori 4/6 mesi, finalizzato al tentativo del Governo italiano di trovare soluzioni strutturali ed economicamente vantaggiose, oltre che sostenibili, per agevolare la possibile cessione dell'impianto per la produzione di alluminio ad altro soggetto industriale e scongiurarne conseguentemente la chiusura;
          Alcoa, oltre ad aver manifestato disponibilità alla cessione dello stabilimento di Portovesme, ha comunicato da parte sua di aver ricevuto da alcuni soggetti industriali, operanti nel settore dell'alluminio, manifestazioni di interesse. Il Ministero dello sviluppo economico ha confermato tale contesto;
          Alcoa si è impegnata a mantenere lo stabilimento in produzione fino al 31 agosto 2012, a fronte della formalizzazione attraverso la presentazione di una «lettera di intenti» da parte di un soggetto industriale. Se Alcoa riceverà formale «lettera di intenti» da parte di altro soggetto industriale, la continuità produttiva sarà garantita sino al 31 ottobre 2012, tempo ritenuto sufficiente da Alcoa per iniziare e concludere una trattativa di acquisto dell'impianto;
          le parti (Alcoa e sindacati) hanno già concordato un piano sociale di salvaguardia del reddito, prevedendo per i dipendenti diretti, qualora la trattativa non andasse a buon fine, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione attività a decorrere (a seconda dei casi) dal 1o novembre 2012 o dal 1o gennaio 2013;
          va riconosciuta la strategicità della filiera per la produzione di alluminio in Italia, situata nella Sardegna sud occidentale, e del polo industriale di Portovesme;
          si potrebbe esonerare dagli oneri di dispacciamento (costo di trasporto dell'energia per l'utilizzo della rete di Terna) i soggetti energivori che sono situati entro il chilometro dalla fonte di produzione di energia elettrica, visto che lo stabilimento sardo dista a poche decine di metri dalla centrale termoelettrica di Enel;
          alcune notizie sembrerebbero indicare che l'Unione europea autorizzerà, nel corso del mese di luglio 2012, la proroga dell'attuale dispositivo che garantisce tariffe energetiche concorrenziali allo stabilimento sardo, sino a dicembre 2012 («super interrompibilità» e «interrompibilità semplice») per ulteriori 3 anni;
          la soluzione strutturale per la fornitura di energia elettrica a tariffa concorrenziale, per 12 anni (6+6), è stata individuata nello strumento dell'interconnessione alla rete estera (interconnector)  –:
          quali iniziative intenda assumere il Governo per dare una soluzione al problema del mantenimento in vita dello stabilimento Alcoa di Portovesme e per salvaguardare l'occupazione. (3-02381)
(10 luglio 2012)


Intendimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alla revoca dell'attuale commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia alla luce di presunte irregolarità nella gestione dell'ente – 3-02382

      RAISI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
          l'Aero Club d'Italia è un ente pubblico non economico finanziato con contributi del Coni e dei Ministeri vigilanti, con l'imposizione di tariffe a carico di titolari di attestati e proprietari di apparecchi per il volo da diporto sportivo e con quote a carico di affiliati e altri utenti dell'ente;
          è in corso una modesta e circoscritta revisione statutaria dell'ente, prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  188, limitatamente alla composizione ridotta degli organi collegiali e al contenimento dei centri di spesa. Per questo è stato nominato commissario straordinario il senatore della Lega Nord Giuseppe Leoni, già commissario straordinario dell'ente da novembre 2002 a ottobre 2005 e successivamente presidente dell'ente fino al 16 dicembre 2010, poi di nuovo nominato commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 dicembre 2010 per un periodo di 6 mesi, poi prorogato di nuovo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dal 18 luglio 2011 al 16 gennaio 2012, poi successivamente prorogato con successivo decreto ministeriale fino al 17 aprile 2012 e, infine, di nuovo prorogato fino al 17 luglio 2012 con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; quanto precede senza che il commissario abbia, ad avviso dell'interrogante, assolto al proprio mandato;
          il Consiglio di Stato, sezione consultiva, con ordinanza interlocutoria del 22 marzo 2012, ebbe a sospendere l'esame dello statuto per il prescritto parere, in quanto:
              a) non risultavano chiare «le modalità di effettivo coinvolgimento degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'elaborazione del nuovo statuto»;
              b) evidenziava che «la relazione illustrativa risulta sottoscritta dal solo vice capo di gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
              c) mancava «ogni utile chiarimento in ordine alle scelte di fondo compiute attraverso la predisposizione del provvedimento in esame», osservando che lo schema in esame «non si limita “ad apportare modifiche allo statuto” – così come indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  188, e in osservanza dei criteri imposti dalla normativa regolamentare – ma lo riscrive ex novo», rendendo, dunque, opportuno «che il Ministero specifichi l'effettiva ed attuale esigenza di sostituire integralmente il vigente statuto»;
          successivamente il Consiglio di Stato, sezione consultiva, con ordinanza definitiva del 19 aprile 2012, preso atto delle note integrative presentate del capo di gabinetto, esprimeva parere negativo sulla bozza di statuto nuovamente proposta, rilevando che:
              a) «sotto l'aspetto sistematico, risulterebbe del tutto improprio assegnare ad una fonte diversa (lo statuto dell'ente) il compito di attuare autonomamente e direttamente le previsioni della legge n.  244 del 2007, poiché la norma primaria risulta assolutamente chiara nell'attribuzione del potere di riordino al regolamento di delegificazione», e questo perché «il commissario straordinario, se è certamente titolare dei poteri attribuiti in via ordinaria e straordinaria agli organi dell'ente, compresi quelli afferenti alle iniziative di riforma dell'ente e del suo statuto, non ha – in ogni caso – il potere di proporre norme in contrasto con le previsioni legislative e regolamentari ’pro tempore’ specificamente applicabili all'ente, dirette a fissare l'ambito entro cui la riorganizzazione dell'ente deve essere effettuata»;
              b) «il provvedimento di nomina del commissario straordinario non sembra perciò lasciare alcuno spazio all'attivazione di ulteriori iniziative di carattere normativo e strutturale più profonde, concernenti la stessa definizione della natura dell'ente, il quale, nel nuovo progetto, assumerebbe, accanto all'originaria caratterizzazione “sportiva”, anche un carattere dichiaratamente “culturale”»;
          appare, quindi, evidente all'interrogante che, a parere del Consiglio di Stato, il commissario straordinario, senatore Leoni, non aveva alcun titolo, né alcun potere per proporre e, soprattutto, insistere nell'articolata e, ad avviso dell'interrogante, illegittima revisione dell'ente;
          sotto altro profilo, il Consiglio di Stato rilevava, inoltre, che «anche le ulteriori modifiche statutarie proposte, strettamente riferite al funzionamento e all'organizzazione dell'ente non risultano giustificate dalle esigenze proprie della gestione commissariale. Pur prescindendo dalle possibili riserve sul merito delle opzioni compiute, resta comunque ferma l'obiezione di fondo secondo cui lo schema interviene in ambiti non considerati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  188»;
          d'altro canto, tali modifiche, in quanto istituenti ulteriori centri di spesa ed in quanto comportanti notevoli ulteriori esborsi economici, erano state già oggetto di rilievi da parte della Ragioneria generale dello Stato, con parere reso nel novembre 2011;
          va rilevato, infine, che, ai sensi degli articolo 2 e 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.  293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.  444, gli organi amministrativi degli enti pubblici svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli sopra indicati adottati nel periodo di proroga sono nulli;
          e ancora, in base alla disposizione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.  293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.  444, recante «Decadenza degli organi non ricostituiti – Regime degli atti – Responsabilità»: «1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono; 2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli»;
          è un fatto storico, accertato dal Consiglio di Stato, che entrambi i suddetti organi siano pertanto rimasti in carica ben oltre il periodo di prorogatio indicato dalla legge (45 giorni) e che i medesimi abbiano continuato a “governare” l'Aero Club d'Italia fino al 17 dicembre 2010, data in cui l'ente in questione è stato finalmente dichiarato commissariato con incarico attribuito (nuovamente e, ad avviso dell'interrogante, paradossalmente) al senatore Giuseppe Leoni;
          la conseguenza di tale, ad avviso dell'interrogante, incredibile ed ingiustificabile inadempimento è che tutti gli atti compiuti successivamente alla scadenza del periodo di proroga sarebbero, alla luce del parere del Consiglio di Stato, inequivocabilmente nulli: quasi un intero anno di gestione di un ente pubblico economico, quale è l'Aero Club d'Italia, sarebbe affetto da radicale ed insanabile nullità, poiché i provvedimenti di governance dell'ente sono stati adottati da un presidente e da un consiglio federale decaduti;
          si aggiungano le valutazioni che il Ministro interrogato dovrà necessariamente porsi a seguito di quanto già segnalato dall'interrogante in precedenti atti di sindacato ispettivo con riferimento ad illeciti amministrativi e a fattispecie apparentemente penalmente rilevanti da parte del commissario straordinario, senatore Leoni;
          si rende ormai imprescindibile la necessità di affidare il delicato incarico di commissario straordinario ad un soggetto competente e, soprattutto, super partes, capace di ricondurre, senza ulteriore dispendio di tempo e di risorse, l'Aero Club d'Italia nell'ambito della corretta funzionalità istituzionale, così adempiendo al preciso incarico individuato nel decreto che ne dispose il commissariamento  –:
          se, alla luce di quelli che l'interrogante giudica reiterati, clamorosi e gravissimi inadempimenti del commissario Leoni nel corso della presidenza e del commissariamento dell'ente pubblico Aero Club d'Italia, già stigmatizzati in Parlamento da diverse forze politiche, già evidenziati ai cittadini dalla televisione, dalla stampa nazionale (l'Espresso), dalla stampa specialistica di settore (Volo sportivo e Volare), già denunciati alla procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti, il Ministro interrogato non intenda revocare immediatamente la fiducia al commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia, senatore Leoni, sollevandolo dall'incarico.
(3-02382)
(10 luglio 2012)


Dati relativi al gettito incassato per effetto dell'applicazione dell'IMU con la prima rata di giugno 2012 – 3-02383

      DOZZO, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FUGATTI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
          il decreto legislativo n.  23 del 2011, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», all'articolo 8, aveva previsto, a partire dal 2014, l'entrata in vigore dell'imu, imposta municipale propria, che avrebbe sostituito – per la componente immobiliare – l'irpef e le addizionali sui redditi relativi ai beni non locati, non gravando sull'abitazione principale e le relative pertinenze in quanto esclusa dall'imposizione;
          il decreto-legge n.  201 del 2011, adottato dal Governo attualmente in carica, anticipa al 2012 l'istituzione della medesima imu, precisando anche come la stessa imposta non sostituisca altri tributi, diversamente da quanto previsto dal decreto legislativo sul federalismo fiscale del 2011, e prevedendo come il 50 per cento degli introiti provenienti dal gettito dell'imposta sugli immobili diversi dalla prima abitazione principale sia da versare allo Stato;
          il decreto-legge n.  201 del 2011 dispone anche la proporzionale riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio destinate agli enti locali, secondo la compensazione dell'imu, ovvero in ragione della differenza tra il gettito incassato dal medesimo ente dall'applicazione dell'imu e il gettito introitato dall'ente stesso con l'ici del 2010;
          l'Ifel, Istituto per la finanza e l'economia locale, ha pubblicato, sulla base delle proiezioni ministeriali, i dati sull'ammontare finale del fondo sperimentale di riequilibrio al netto delle manovre previste, che nel complesso ammonterà a 6,8 miliardi di euro, con una riduzione di 4,2 miliardi di euro rispetto all'ammontare del fondo del 2011, evidenziando come la riduzione sia determinata dalla compensazione dell'imu definita dall'articolo 13, comma 17, del medesimo decreto-legge n.  201 del 2011;
          il decreto-legge n.  16 del 2012 dispone che i comuni iscrivano a bilancio di previsione 2012 il gettito derivante dall'applicazione dell'imu ad aliquote ordinarie, ovvero 0,4 per cento e 0,76 per cento per altri immobili, ad esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale, e che tale gettito viene determinato dal Ministero dell'interno;
          in alcuni casi, la differenza tra il gettito atteso dal Ministero ed inserito a bilancio e quello considerato dai comuni è estremamente elevata, tanto che sarebbe necessario conoscere sulla base di quali criteri e formule matematiche il Ministero abbia operato le proprie proiezioni sul gettito atteso dall'imposta municipale propria;
          l'attuale normativa consente agli enti locali di poter modificare, entro il 30 settembre 2012, le aliquote dell'imposta sulla base del gettito derivante dalla prima rata della medesima imposta;
          il Governo, in ragione del gettito incassato con il pagamento della prima rata dell'imu del 18 giugno 2012 e che, stando alle prime proiezioni governative, si dovrebbe attestare intorno ai 9,5 miliardi di euro, si riserva la facoltà di rivedere, entro il 10 dicembre 2012, ovvero ad un massimo di una settimana dal termine oggi previsto per il pagamento dell'ultima rata dell'imposta municipale propria, le aliquote di base dell'imu, ovvero l'ammontare delle detrazioni oggi vigenti  –:
          quale sia il gettito incassato con la prima rata di giugno 2012 dell'imu, ripartito per ciascuna regione, in quali regioni si siano registrati i maggiori scostamenti rispetto ai gettiti stimati dal Governo e se gli eventuali differenziali si riferiscano maggiormente al gettito atteso dall'imposizione sulle prime o sulle seconde case.
(3-02383)
(10 luglio 2012)


Chiarimenti in merito all'esenzione delle scuole paritarie dal pagamento dell'IMU – 3-02384

      CAPITANIO SANTOLINI, GALLETTI, VOLONTÈ, RAO, CICCANTI, COMPAGNON, NARO, DELFINO, BINETTI, ENZO CARRA, LUSETTI, CARLUCCI, OCCHIUTO e LIBÈ. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
          intervenendo il 27 febbraio 2012 presso la Commissione industria del Senato della Repubblica, nel corso del dibattito sul decreto legge n.  1 del 2012 sulle liberalizzazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Monti, aveva precisato che le scuole cattoliche esenti dall'ici-imu saranno quelle che «svolgono la propria attività con modalità concretamente ed effettivamente non commerciali», precisando che si trattava di una risposta «chiara e inequivoca»;
          con tale precisazione veniva riaffermato il principio, profondamente laico, della libertà di educazione, un principio costituzionalmente garantito e posto a fondamento della nostra società;
          nei giorni scorsi, tuttavia, molte scuole paritarie, che non hanno versato la prima rata dell'imu, si sono viste recapitare il sollecito di pagamento della tassa;
          l'articolo 1 della legge n.  62 del 2000 stabilisce che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;
          è opportuno rammentare che, grazie al servizio offerto dalle scuole paritarie, si realizza un risparmio per lo Stato quantificabile in circa 6 miliardi di euro, pari cioè a quanto spenderebbe lo Stato se tutti gli alunni delle scuole paritarie passassero alla scuola statale  –:
          se non ritenga di fornire un chiarimento definitivo su tale vicenda che rischia di creare disagi e difficoltà alle scuole paritarie italiane, che già scontano i pesanti tagli dei contributi statali operati dal Governo. (3-02384)
(10 luglio 2012)


Chiarimenti sulla possibilità per i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti di gestire il servizio segreteria comunale in forma associata con l'unione di comuni di cui fanno parte – 3-02385

      MELCHIORRE e TANONI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
          il comune di Castellar Guidobono, in provincia di Alessandria, è rimasto dal 2 luglio 2012 sede vacante di segreteria comunale, a seguito della scadenza dell'incarico di reggenza a scavalco svolto dall'ultimo segretario comunale;
          per ovviare a tale mancanza, il comune di Castellar Guidobono, in ragione della propria appartenenza sin dal 2006 all'Unione comunità collinare Basso Grue-Curone, composta, oltre che dallo stesso Castellar Guidobono, dai comuni di Viguzzolo, Sarezzano e Volpedo, ha chiesto alla competente ex agenzia dei segretari comunali presso la prefettura di Torino (nota del 17 aprile 2012) di poter stipulare una convenzione direttamente con la citata unione dei comuni, per poter concentrare in un'unica figura professionale di segretario comunale (dotato dei prescritti requisiti di iscrizione presso l'albo dei segretari comunali e provinciali) la funzione di segreteria, al fine di un evidente e consistente contenimento delle spese del comune relative al personale;
          va premesso che l'Unione comunità collinare Basso Grue-Curone già da anni gestisce in forma associata diverse funzioni, tra cui la riscossione delle entrate comunali, il servizio bibliotecario e i servizi di protezione civile;
          a fronte dell'intendimento del comune di Castellar Guidobono di dare corso alle procedure per la condivisione del servizio di segreteria comunale tra il comune stesso e l'unione dei comuni di cui esso fa parte, l'ex agenzia dei segretari comunali rispondeva (nota del 14 giugno 2012) evidenziando semplicemente l'inadempienza del comune de quo alla nomina di un nuovo segretario comunale e invitando quest'ultimo a provvedere senza ritardo alla pubblicazione di un bando per l'assunzione di un segretario comunale ovvero a provvedere ad una convenzione per tale servizio con altro comune, senza fare menzione alcuna alla richiesta avanzata dal comune di Castellar Guidobono di trasferimento del servizio di segreteria dallo stesso comune di Castellar Guidobono all'Unione comunità collinare Basso Grue-Curone, anche in ragione del fatto che nessun altro ente limitrofo ha inteso stipulare una convenzione relativa al servizio di segreteria con il comune di Castellar Guidobono  –:
          se intenda chiarire se vi siano ragioni ostative alla possibilità che un comune con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, come il comune di Castellar Guidobono (Alessandria), gestisca il servizio di segreteria comunale in forma associata con un soggetto come l'unione di comuni di cui esso fa parte, senza necessità di ulteriore aggravio di spese connesse alla nomina di un nuovo segretario comunale a tempo pieno ad esclusivo carico del comune, in ragione di un evidente contenimento delle spese per l'ente territoriale. (3-02385)
(10 luglio 2012)


DISEGNO DI LEGGE: S. 3305 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2012, N.  63, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIORDINO DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI, NONCHÉ DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E DI PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 5322)

A.C. 5322 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  1.

A.C. 5322 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO
      sugli emendamenti 1.6, 1.9, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, e 2.11 e sugli articoli aggiuntivi 1-bis.050 e 3-bis.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA
      sulle restanti proposte emendative.

A.C. 5322 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

      1. Il decreto-legge 18 maggio 2012, n.  63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria).

        1. In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a razionalizzare l'utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformità con le finalità di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
      2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, le imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n.  250, le imprese di cui all'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite. Si considera testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni e con una percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale. Nella domanda di contributo sono evidenziate le modalità e le condizioni contrattuali che regolano l'eventuale affitto o acquisto della testata.
      3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto, nonché quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresì ammesse le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione.
      4. Per accedere ai contributi è necessario altresì che:
            a) le cooperative editrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci dipendente della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti;
            b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonché le imprese di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, e le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, se editrici di quotidiani, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; se editrici di periodici, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
          c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e alla vendita, nelle loro differenti modalità, siano attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal legale rappresentante dell'impresa, e siano comprovati da apposita certificazione analitica rilasciata da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.

        5. L'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.  525, per le imprese che editano giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, si estende ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione delle diverse tipologie di vendita. Le autorità diplomatiche o consolari competenti ai sensi del medesimo articolo 6 acquisiscono l'intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione del contributo, ai fini dell'inoltro al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
      6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n.  250, si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti.
      7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per l'anno 2011, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, si intendono regolarmente pervenute, purché inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.

Art. 2.
(Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo).

      1. I contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.
      2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n.  250, per le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, nonché per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, e successive modificazioni, il contributo, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010, è così calcolato:
          a) una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n.  250. Non sono comunque ammissibili i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.000.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.300.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n.  250;
          b) una quota pari a 0,20 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,15 euro per i quotidiani locali e a 0,35 euro per i periodici. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. L'importo complessivo di tale quota di contributo non può comunque essere superiore a 3.500.000 di euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici.

        3. Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non esclusivi, o spedite in abbonamento a titolo oneroso, purché considerate ammissibili in conformità ai criteri specificati all'articolo 1, comma 3.
      4. Il presente articolo non si applica ai contributi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.  250. Le risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5 per cento dell'importo stanziato, per i contributi diretti alla stampa, sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede alla liquidazione del contributo mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto.
      5. Le agenzie d'informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, possono accedere a un contributo annuo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.
      6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.  250, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento». Al comma 2 del medesimo articolo le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
      7. L'erogazione dei contributi diretti alla stampa è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'erogazione dei contributi scade il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle relative domande. A tale data il provvedimento è adottato comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite.
      8. Ai componenti della Commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n.  416, rappresentanti delle categorie operanti nei settori della stampa e dell'editoria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n.  215.

Art. 3.
(Editoria digitale).

        1. Le imprese editrici che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n.  250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, nonché le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, e successive modificazioni, possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale. La testata deve comunque essere accessibile online, anche a titolo non oneroso, in formato non inferiore a quattro pagine per numero, ed editare esclusivamente in formato digitale e accessibile online almeno 240 uscite per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.
      2. Al fine di favorire l'ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, è consentita la riduzione di periodicità. A tale fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2.
      3. Fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall'articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale è suddiviso in una quota pari, per i primi due anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale, nell'ambito del tetto globale specificato all'articolo 2, comma 2, lettera a).
      4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per testate in formato digitale si intendono quelle migrate a un sistema digitale di gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico, con facoltà di prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate devono essere altresì dotate di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonché di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di pagamento digitali. L'effettiva dotazione dei sistemi e la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma è oggetto, per ciascuna annualità, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi.
      5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale. Tale decreto è aggiornato periodicamente, anche per ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali.

Art. 4.
(Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica).

        1. Per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute e nell'intento di agevolare la diffusione della moneta elettronica, a decorrere dal 1o gennaio 2013 è obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, è attribuito, nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n.  1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l'anno 2012, per un importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti dai risparmi effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo complessivo non superiore a 10 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, per le finalità di cui al presente comma, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 56, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n.  99, il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della società Poste Italiane S.p.A. relativo all'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1o gennaio al 31 marzo 2010, è pari alle tariffe stabilite per l'anno 2012 per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il decreto 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  274 del 23 novembre 2010, recante tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.  46. Resta ferma l'applicazione delle tariffe piene ai fini della determinazione dei rimborsi in favore della società Poste Italiane S.p.A., per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009. I risparmi conseguiti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, rispetto allo stanziamento accantonato nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25, da accertarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità di cui al comma 1, nonché per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale.
      4. I rivenditori di quotidiani e periodici possono svolgere attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle Pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico.
      5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve:
          a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4;
          b) garantire la sicurezza ed integrità dei dati trasmessi;
          c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.

        6. Dallo svolgimento delle attività di cui al comma 4 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.
(Pubblicità istituzionale).

        1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce, entro il 30 aprile di ogni anno, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.
      2. Le amministrazioni centrali dello Stato procedono all'acquisto degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri forniti dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alle condizioni economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n.  150. A tal fine, tenuto conto dell'interesse pubblico alla più estesa veicolazione ai cittadini delle informazioni di carattere istituzionale, le concessionarie di pubblicità sono tenute ad applicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la tariffa basata sul costo unitario più basso applicato sul mercato al momento della stipula dell'accordo quadro, che viene rinnovato annualmente.

Art. 6.
(Abrogazioni).

        1. Sono abrogati:
          a) l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n.  223, a decorrere dal 1o gennaio 2013;
          b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n.  223;
          c) l'articolo 3, commi 2, lettera c), e 3, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n.  250;
          d) l'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n.  266.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 5322 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

      All'articolo 1:
          al comma 2, primo periodo, dopo le parole:
«n.  250,» è inserita la seguente: «nonché» e le parole: «che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite» sono sostituite dalle seguenti: «che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25 per cento delle copie distribuite»;
          al comma 2, secondo periodo, le parole: «cinque regioni» sono sostituite dalle seguenti: «tre regioni»;
          al comma 4, lettera a), la parola: «dipendente» è sostituita dalla seguente: «dipendenti» e dopo le parole: «mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti» è aggiunto il seguente periodo: «. Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi»;
          dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
      «7-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n.  250, non è richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n.  416, e successive modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al contratto di cessione in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n.  223. Le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n.  266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata.
      7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.  153, dopo le parole: “imprese strumentali” sono inserite le seguenti: “, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero”».

      Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
      «Art. 1-bis. – (Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero). – 1. Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line.
      2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della loro diffusione presso le comunità italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla promozione del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa.
      3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose.
      4. È istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di cui al presente articolo e di deliberarne la liquidazione, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonché da rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e della Consulta nazionale delle associazioni di emigrazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

      All'articolo 2:
          al comma 1, dopo le parole: «dei Ministri» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo»;
          al comma 2, lettera a), le parole da: «una quota» fino a: «distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa e per la distribuzione», l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'importo complessivo di tale quota non può comunque essere superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 euro per i quotidiani locali e per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n.  250, ed a 300.000 euro per i periodici» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera»;
          al comma 2, lettera b), le parole da: «una quota» fino a: «0,35 euro per i periodici» sono sostituite dalle seguenti: «una quota fino a 0,25 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali e a 0,40 euro per i periodici», le parole: «3.500.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.500.000 euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera»;
          dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5-bis. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, per i contributi relativi all'anno 2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  230, mantengono la possibilità di avere il contributo fino al massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.  250, e dalla legge 14 agosto 1991, n.  278, provvedendosi in tal caso prioritariamente nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il riparto percentuale fra gli aventi diritto»;
          al comma 6, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'80 per cento» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 50 per cento».

      All'articolo 3:
          al comma 1, al primo periodo, le parole: «che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi» sono soppresse, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «che abbiano percepito i contributi per l'anno 2011,» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La testata deve comunque essere accessibile on line, anche a titolo non oneroso, e deve garantire un'informazione quotidiana composta da informazione autoprodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili»;
          al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini degli adempimenti relativi all'iscrizione della testata in formato digitale al registro degli operatori di comunicazione, si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n.  62. La medesima esenzione ivi prevista si applica anche con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n.  47. Qualora la testata sia pubblicata sia in edizione cartacea sia in edizione digitale, con lo stesso marchio editoriale, l'impresa non è tenuta all'iscrizione di entrambe le testate ma solo a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione»;
          al comma 3, le parole: «nell'ambito del tetto globale specificato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'importo complessivo di cui»;
          al comma 4, terzo periodo, le parole: «è oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «sono oggetto»;
          dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
      «5-bis. All'articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, dopo le parole: “dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet” sono inserite le seguenti: “, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione,”.
      5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.  249, dopo le parole: “le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici,” sono inserite le seguenti: “sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili,”».

      Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
      «Art. 3-bis. – (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni). – 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n.  47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n.  416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n.  62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.  666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni.
      2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati».

      All'articolo 4:
          al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento»;
          al comma 3, al primo periodo, le parole: «dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico» e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Dall'applicazione del presente comma devono derivare risparmi pari almeno a 10 milioni di euro. Conseguentemente, è ridotta l'autorizzazione di spesa relativa allo stanziamento accantonato nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25. I risparmi derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente periodo, da accertarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità di cui al comma 1, nonché per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale»;
          al comma 6, dopo la parola: «derivare» sono inserite le seguenti: «nuovi o maggiori».

      Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
      «Art. 5-bis. – (Semplificazioni in materia di editoria per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e le associazioni d'arma e combattentistiche). – 1. Al fine di semplificare il quadro normativo relativo alle tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali e di promuovere lo sviluppo dell'editoria non profit, alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.  46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, può essere applicato il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n.  353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  46 del 2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante “Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria ‘no profit’”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  291 del 12 dicembre 2002. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non si applica la disposizione relativa ai rimborsi alla società Poste italiane S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.  46».

      All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
          «d-bis) gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n.  416;
          d-ter) l'articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n.  62;
          d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n.  48».

A.C. 5322 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria).

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. All'articolo 29, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, le parole: «31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018, con riferimento alla gestione 2017».
      1-ter. Gli importi dei contributi calcolati in base ai criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto sono ridotti nella misura del cinque per cento all'anno a partire da quelli relativi all'esercizio 2014.
1. 6. Mantovano, Murgia.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 29, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, le parole: «31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018, con riferimento alla gestione 2017».
1. 9. Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-R-A), De Angelis, Moffa, Calearo Ciman, Cesario, D'Anna, Gianni, Lehner, Marmo, Milo, Mottola, Orsini, Pionati, Pisacane, Polidori, Razzi, Romano, Ruvolo, Scilipoti, Siliquini, Stasi, Taddei.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento delle copie distribuite con le seguenti: 90 per cento delle copie effettivamente distribuite.
1. 24. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento delle copie distribuite con le seguenti: 30 per cento delle copie effettivamente distribuite.
1. 17. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 35 per cento delle copie distribuite con le seguenti: 90 per cento delle copie effettivamente distribuite.
1. 25. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 35 per cento delle copie distribuite con le seguenti: 40 per cento delle copie effettivamente distribuite.
1. 18. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre regioni con le seguenti otto regioni.
1. 26. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre regioni con le seguenti: cinque regioni.
1. 19. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.
1. 27. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di giornali venduti in abbinamento ad altre testate il prezzo complessivo di vendita al pubblico deve comunque essere superiore di un importo pari ad almeno il 20 per cento del prezzo di vendita della testata commercializzata al prezzo più elevato.
1. 50. Girlanda.

      Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: al dettaglio, purché il prezzo di copertina sia superiore al contributo percepito per ciascuna copia venduta, almeno pari a euro 1,00, e per le quali la casa editrice che percepisce il contributo non emetta successivamente qualsiasi documento fiscale volto a ridurre il proprio reddito prodotto dalla vendita dell'abbonamento di cui sopra.
1. 11. Zeller, Brugger.

      Al comma 4, lettera a), dopo le parole: siano composte aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro che trovano applicazione per le specifiche categorie.
1. 14. Borghesi, Zazzera, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 4, lettera a), dopo le parole: con prevalenza di giornalisti aggiungere la seguente: professionisti.
1. 20. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 4, lettera b), dopo le parole: almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti aggiungere le seguenti: di cui almeno 2 giornalisti professionisti.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti aggiungere le seguenti: di cui almeno 1 giornalista professionista.
1. 21. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 4, lettera b), dopo le parole: almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro che trovano applicazione per le specifiche categorie.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro che trovano applicazione per le specifiche categorie.
1. 15. Borghesi, Zazzera, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) le cooperative editrici e le imprese editrici di cui al comma 2, nonché le imprese di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, e le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, se editrici di quotidiani, per tutti i dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, applichino le norme dei contratti collettivi di lavoro previste per le specifiche categorie;
1. 16. Borghesi, Zazzera, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 7, sostituire le parole: mediante raccomandata postale o con la seguente: esclusivamente.
1. 28. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Sopprimere il comma 7-bis.
*1. 12. Zeller, Brugger.

      Sopprimere il comma 7-bis.
*1. 22. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Sopprimere il comma 7-ter.
**1. 13. Zeller, Brugger.

      Sopprimere il comma 7-ter.
**1. 23. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

ART. 1-bis.
(Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero).

      Sopprimerlo.
1-bis. 2. Borghesi, Zazzera, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 100.000 euro.
1-bis. 3. Borghesi, Zazzera, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro.
1-bis. 5. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 1, sopprimere la parola: prevalentemente.
1-bis. 4. Borghesi, Zazzera, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 3, sopprimere le parole da: , e riservando una apposita quota parte fino alla fine del comma.
1-bis. 6. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
      
Art. 1-ter. – (IVA libri su supporto elettronico) – 1. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, dopo la parola «libri» sono aggiunte le seguenti: «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
      2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
1-bis. 050. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Grimoldi, Goisis.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo).

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Le imprese editrici che hanno diritto ai contributi previsti dal presente decreto ricevono a partire dall'anno 2011, in presenza dei requisiti prescritti, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri di cui al presente decreto, comunque non superiore a quello spettante per l'anno 2009.

      Conseguentemente, al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010,.
2. 6. Mantovano, Murgia.

      Al comma 2, alinea, sostituire le parole: all'anno 2012 con le seguenti: all'anno 2013.
2. 10. Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-R-A), De Angelis, Moffa, Calearo Ciman, Cesario, D'Anna, Gianni, Lehner, Marmo, Milo, Mottola, Orsini, Pionati, Pisacane, Polidori, Razzi, Romano, Ruvolo, Scilipoti, Siliquini, Stasi, Taddei.

      Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010,
2. 11. Zeller, Brugger.

      Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare da bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n.  250. Sono altresì ammissibili altri costi direttamente e strumentalmente connessi all'attività editoriale nei limiti del trenta per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. Fanno eccezione i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza, La tipologia degli altri costi ammissibili è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.000.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.300.000 euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n.  250. Inoltre, il contributo non può superare il valore massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con regolare contratto di lavoro e conteggiati secondo i criteri prima indicati.
2. 7. Mantovano, Murgia.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: fino al 50 per cento fino a: 300.000 euro per i periodici con le seguenti: pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari di stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare da bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n.  250. Sono altresì ammissibili altri costi direttamente e strumentalmente connessi all'attività editoriale nei limiti del trenta per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. Fanno eccezione i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza. La tipologia degli altri costi ammissibili è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, acquisito il parere non vincolante delle principali associazioni di categoria. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n.  250.
2. 9. Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-R-A), De Angelis, Moffa, Calearo Ciman, Cesario, D'Anna, Gianni, Lehner, Marmo, Milo, Mottola, Orsini, Pio-nati, Pisacane, Polidori, Razzi, Romano, Ruvolo, Scilipoti, Siliquini.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 2.500.000 euro con le seguenti: 500.000 euro.
2. 13. Borghesi, Zazzera, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 2.500.000 euro con le seguenti: 1.500.000 euro.
2. 16. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1.500.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
2. 14. Borghesi, Zazzera, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1.500.000 euro con le seguenti: 1.000.000 euro.
2. 17. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 300.000 euro con le seguenti: 30.000 euro.
2. 15. Borghesi, Zazzera, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 300.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
2. 18. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 0,25 euro con le seguenti: 0,15 euro.
2. 19. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 0,20 euro con le seguenti: 0,10 euro.
2. 20. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 0,40 euro con le seguenti: 0,20 euro.
2. 21. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 3.500.000 euro per i quotidiani e a 200.000 euro con le seguenti: 1.500.000 euro per i quotidiani e a 50.000 euro.
2. 22. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 3, dopo le parole: a titolo oneroso aggiungere le seguenti: , anche in via telematica.
2. 25. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, sono considerate copie vendute anche le copie non specificate nell'articolo 1, comma 3, purché tale vendita sia tracciabile, conformemente all'articolo 4, comma 1, e comprovata da apposita certificazione rilasciata da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.
2. 12. Zeller, Brugger.

      Al comma 5, sostituire le parole: per il personale con le seguenti: per i giornalisti e i poligrafici assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2. 23. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5.1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.  250, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
      «13-bis. Ai fini della presente legge, in via di interpretazione autentica, il controllo ed il collegamento di cui ai commi 11-ter e 13 rilevano soltanto se determinano una influenza rispettivamente dominante o notevole sull'autonomia della linea editoriale. In ogni caso, al fine della presente legge non si configura ipotesi di collegamento e/o di controllo nelle fattispecie che si realizzano soltanto in via indiretta. Nel caso di rapporti contrattuali, il rapporto di controllo non sussiste nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia esplicitamente ad oggetto l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'altro contraente».
      5.2. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n.  416, dopo l'ottavo comma sono aggiunti i seguenti:
      «In ogni caso, ai fini del comma 7, lettera d), e del comma 8, l'influenza dominante prevista dal primo comma, numero 3), dell'articolo 2359 del codice civile si reputa esistente esclusivamente tra le società partecipanti all'accordo contrattuale.
      Costituisce prova contraria, ai sensi dell'ottavo comma, l'autonomia della linea editoriale».

      5.3. L'omissione della comunicazione o a trasmissione di una comunicazione non rispondente al vero prevista dall'articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n.  416, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.  507, ed è soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo. Nel caso di ritardata comunicazione, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza, la sanzione amministrativa è applicata nella misura di un terzo. Nel caso in cui le violazioni di cui sopra abbiano determinato la violazione di quanto previsto dai commi 11-ter e 13 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.  250, e tale circostanza abbia determinato un ulteriore beneficio all'impresa richiedente, la sanzione amministrativa prevista nei commi precedenti è aumentata sino a tre volte. A partire dai contributi relativi all'esercizio 2013, ai soli fini di quanto previsto dai commi 11-ter e 13 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.  250, la proprietà della testata comporta la presunzione assoluta di controllo.
      5.4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'aliquota dell'addizionale di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, e successive modificazioni, è aumentata di 1 punto percentuale.
      5.5. A quanto previsto dal comma 5.4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
2. 8. Girlanda.

      Sopprimere il comma 5-bis.
2. 24. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

ART. 3.
(Editoria digitale).

      Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per le imprese editrici di quotidiani che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n.  250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, nonché le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, e successive modificazioni, il requisito della periodicità minima come quotidiano si intende assolta anche nell'ipotesi in cui l'edizione cartacea venga pubblicata almeno due volte alla settimana per non meno di 45 settimane e che la testata mantenga nell'edizione on line i requisiti di cui all'ultimo periodo del comma 1.
3. 3. Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-R-A), De Angelis, Moffa, Calearo Ciman, Cesario, D'Anna, Gianni, Lehner, Marmo, Milo, Mottola, Orsini, Pionati, Pisacane, Polidori, Razzi, Romano, Ruvolo, Scilipoti, Siliquini.

      Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.
*3. 2. Barbaro.

      Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.
*3. 4. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

ART. 3-bis.
(Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni).

      Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.
(Misure per la promozione e la vendita di libri su supporto elettronico).

      1. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 luglio 2011, n.  128, le parole «compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico» sono sostituite dalle seguenti: «esclusa la vendita per corrispondenza che abbia luogo mediante attività di commercio elettronico».
      2. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, dopo la parola «libri» sono aggiunte le seguenti: «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
      3. All'onere derivante dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione di l milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3-bis. 050. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Grimoldi, Goisis.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica).

      Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una Commissione con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori che formula indirizzi di sviluppo della rete telematica e monitora l'andamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso spese e alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. 50. Girlanda.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori con le seguenti: dei componenti della filiera distributiva, editori e distributori.
4. 2. Zazzera, Borghesi, Evangelisti, Paladini.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. I titolari di autorizzazione per un punto vendita esclusivo, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.  170, possono, nell'ambito dell'area di localizzazione, consentire alla vendita tramite pubblici esercizi o esercizi commerciali o soggetti terzi da lui incaricati. A tal fine le parti sottoscrivono un'apposita convenzione che è comunicata al comune. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza osservazioni da parte del comune, l'assenso si intende espresso.
4. 1. Girlanda.

      Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
      Art. 4-bis.(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n.  633, e successive modificazioni, in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). – All'articolo 71-quinquies della legge 22 aprile 1941, n.  633, sono apportate le seguenti modificazioni:
          1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere tali misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all'articolo 68, comma 2, o di cui all'articolo 69, comma 1, o all'articolo 69-bis, per consentire l'esercizio delle eccezioni ivi previste.»;
          2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. In ogni caso i titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o ad autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'articolo 102-quater per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui al presente capo, su espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater; compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.»;
          3) al comma 3 le parole: «avvenga sulla base di accordi contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater è consentito sulla base di accordi contrattuali».
4. 050. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Dal Lago, Goisis.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
      Art. 4-bis.(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177 recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) – 1. Al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al terzo periodo le parole «assegnando una quota adeguata» sono sostituite dalle seguenti: «assegnando una quota non inferiore al 50 per cento»;
          b) le parole: «ovunque prodotte», ovunque ricorrano, sono soppresse;
          c) all'ultimo periodo le parole da «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali» fino a: «dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse» sono soppresse.
4. 051. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Dal Lago, Goisis.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
      Art. 4-bis.(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177 recante il Testo unico dei servizi di inedia audiovisivi e radiofonici). – 1. All'articolo 44 del decreto legislativo n.  177 del 2005, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:
          a) regista italiano;
          b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
          c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
          d) interpreti principali in maggioranza italiani;
          e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
          f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
          g) autore della fotografia cinematografica italiano;
          h) montatore italiano;
          i) autore della musica italiano;
          l) scenografo italiano;
          m) costumista italiano;
          n) troupe italiana;
          o) riprese, localizzazione dei set in esterno e uso di teatri di posa situati in Italia;
          p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;
          q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva dell'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.».
4. 052. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Dal Lago, Goisis.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
      Art. 4-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177 recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). – 1. Al comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, dopo la lettera o) sono inserite le seguenti:
          o-bis) «opera cinematografica», «opera filmica» o «film», l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;
          o-ter) «opera audiovisiva»:
            1) l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di diffusione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica;
            2) videoclip musicali con immagini in movimento realizzati a sostegno promozionale del fonogramma interpretato da un artista, fatti salvi i diritti in capo all'artista, al produttore fonografico e agli autori dell'opera musicale o di altre opere dell'ingegno eventualmente incorporate nel videogramma.
4. 053. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Dal Lago, Goisis.
(Inammissibile)

ART. 5.
(Pubblicità istituzionale).

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno venti società editrici di quotidiani.
*5. 2. Mantovano, Murgia.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno venti società editrici di quotidiani.
*5. 3. Catone, Belcastro, Mario Pepe (Misto-R-A), De Angelis, Moffa, Calearo Ciman, Cesario, D'Anna, Gianni, Lehner, Marmo, Milo, Mottola, Orsini, Pionati, Pisacane, Polidori, Razzi, Romano, Ruvolo, Scilipoti, Siliquini.

ART. 5-bis.
(Semplificazioni in materia di editoria per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e le associazioni d'arma e combattentistiche).

      Dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente:
      Art. 5-ter.(Soppressione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) e modifiche alle leggi 22 aprile 1941, n.  633, e 5 febbraio 1992, n.  93, concernenti il trasferimento delle sue competenze alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)) – 1. Agli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n.  93, e successive modificazioni, la parola: «IMAIE», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «SIAE».
      2. All'articolo 84, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n.  633, e successive modificazioni, le parole: «l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori» sono sostituite dalle seguenti; «la società italiana degli autori ed editori (SIAE)».
      3. L'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n.  633, è sostituito dal seguente: «Art. 180-bis1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
      4. I titolari non associati alla SIAE possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
      5. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al concima 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita».
      6. Ai sensi degli articoli 71-octies, comma 2, 73, comma 1, e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n.  633, e successive modificazioni, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sono versati alla Società italiana degli autori e editori (SIAE) dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria corredati della necessaria documentazione per l'identificazione degli aventi diritto.
      7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n.  64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.  100, al nuovo Istituto mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) e, in particolare, il compito di incassare e di ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71- septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n.  633, come da ultimo modificati dalla presente legge, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n.  93, come da ultimo modificati dalla presente legge, sono trasferiti alla SIAE. Alla SIAE sono altresì trasferiti, dalla data di costituzione, il personale del nuovo IMAIE in liquidazione, l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile. La SIAE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto e ai regolamenti attuativi, ai sensi dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n.  633, e successive modificazioni.
      8. Qualora l'IMAIE abbia siglato, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, accordi bilaterali di tipo A con associazioni, enti, istituzioni o società del settore, operanti all'estero, la SIAE determina i compensi maturati dagli artisti, interpreti o esecutori nel territorio ove opera uno dei predetti organismi, in conformità con le disposizioni di legge in vigore presso ciascun Paese interessato.
      9. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la SIAE adegua il proprio statuto e il proprio regolamento, al fine di tutelare i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori in conformità con le disposizioni degli articoli 82 e 84 della legge 22 aprile 1941, n.  633, come da ultimo modificato dalla presente legge, della legge 5 febbraio 1992, n.  93, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  154, nonché perfezionando gli accordi bilaterali con gli organismi esteri, di cui al comma 3 del presente articolo, finalizzati anche allo scambio di informazioni e di dati.
      10. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.  93, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n.  64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.  100, sono abrogati.
      11. Il nuovo IMAIE è sciolto ed è posto in liquidazione.
      12. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina il commissario straordinario del nuovo IMAIE, con il compito di provvedere alla liquidazione del disciolto ente.
5-bis. 050. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Dal Lago, Goisis.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente:
      Art. 5-ter.(Modifiche alla Legge 22 aprile 1941, n.  633 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) – Il comma 1-bis dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n.  633 è sostituito dal seguente: «1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.»
5-bis. 051. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Dal Lago, Goisis.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente:
      Art. 5-ter.(Modifiche al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  28 recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche). – 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  28, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera a) le parole «anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori», sono soppresse;
          b) al comma 2 le lettere a) e d) sono soppresse;
          c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 2 nonché la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.»
5-bis. 052. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Dal Lago, Goisis.
(Inammissibile)

A.C. 5322 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
            il settore dell'editoria ha una funzione strategica per la presenza italiana nel mondo e, per questo, meriterebbe una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e delle forze politiche, soprattutto in una fase di crisi come quella che stiamo attraversando;
            il contributo storico che la stampa italiana all'estero e per l'estero ha assicurato nel lungo processo di inserimento delle comunità italiane nei diversi paesi di emigrazione, il ruolo che tutt'ora svolge nel promuovere e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo e nel sostenere il sistema Italia, nonché l'azione tesa a produrre specifica ed originale informazione, giustificano ampiamente l'inserimento paritario delle testate per l'estero nel quadro nazionale ed internazionale dell'editoria italiana;
            per gli oltre quattro milioni di cittadini italiani residenti all'estero, elettori nell'ambito della Circoscrizione Estero, per altro in costante incremento anche per il rafforzarsi delle cosiddette «nuove mobilità» in uscita dal paese, si pongono inderogabili esigenze di informazione dovute al dovere di assicurare le condizioni per una consapevole partecipazione alla nostra vita democratica;
            il Senato della Repubblica, in occasione della conversione in legge del in esame, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale», ha correttamente sanato una lacuna del decreto inserendo a pieno titolo nel provvedimento sia i periodici che le pubblicazioni per l'estero;
            l'articolo 1-bis ha reintegrato i pur inadeguati 2 milioni di euro a favore dell'editoria per le comunità italiane nel mondo e ha cambiato, a decorrere dai contributi relativi al 2012, la disciplina per la concessione dei contributi ai periodici italiani pubblicati all'estero, e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero, introducendo un requisito temporale minimo di anzianità di pubblicazione o di diffusione;
            le Commissioni competenti dei due rami del Parlamento saranno sentite con riferimento alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica che fisserà i criteri per l'erogazione dei contributi e l'applicazione pratica dell'articolo 1-bis,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di incrementare, con apposita norma, i contributi fissati e bloccati in 2 milioni di euro dal lontano 2002;
          a garantire in ogni caso che l'entità del contributo non sia inferiore ai 2 milioni di euro;
          a considerare la possibilità di consentire l'accesso ai contributi per l'editoria di lingua italiana nel mondo anche ai mezzi di comunicazione elettronica, che sono in forte espansione e garantiscono una notevole capillarità di contatti;
          a verificare l'opportunità di favorire l'accesso paritario dell'editoria di lingua italiana nel mondo alla pubblicità istituzionale e ai canali pubblicitari nazionali.
9/5322/1. Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Garavini, Narducci, Porta.


      La Camera,
          premesso che:
            il provvedimento detta disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale;
            la Camera ha approvato, lo scorso 28 marzo, in sede legislativa, un progetto di legge (C. 3555), che si pone l'obiettivo di promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico;
            il provvedimento ha visto un consenso sostanzialmente unanime dei gruppi parlamentari, che intendono in questo modo tutelare il rilevante numero di giornalisti che ad oggi vivono una sorta di «precariato» permanente, legato all'utilizzo di tipologie contrattuali flessibili e temporanee, sostenute da una base di natura economica che non si riesce a fissare neanche in una entità minima accettabile;
            purtroppo presso l'altro ramo del Parlamento, dove il progetto di legge (S. 3233) è assegnato anch'esso in sede deliberante, si registrano incomprensibili ritardi;
            vi è, poi, un increscioso episodio che riguarda il profilo della previdenza complementare, che deriva dal fatto che la FIEG non intende firmare l'accordo bilaterale per l'avvio della previdenza complementare per quei giornalisti privi di un contratto di lavoro subordinato, con ciò determinando una ulteriore penalizzazione di questa già svantaggiata categoria di lavoratori;
            la previdenza complementare, infatti, costituisce un importante pilastro di tutela pensionistica dei lavoratori e andrebbe fortemente incoraggiata, soprattutto per quei professionisti che non possono ad oggi contare su un sostegno previdenziale stabile;
            avendo appena approvato una riforma del mercato del lavoro che dovrebbe tendere in direzione diametralmente opposta a quanto appena enunciato, appare evidente l'esigenza che il Governo si adoperi per una effettiva tutela delle posizioni di quei lavoratori fortemente penalizzati, secondo quanto – a più riprese – affermato in diverse sedi alla Camera dei deputati, tra le quali l'esame del citato progetto di legge C. 3555,

impegna il Governo:

          ad adottare ogni possibile iniziativa finalizzata alla salvaguardia delle posizioni dei lavoratori titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive, mediante la fissazione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto (in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato);
          a svolgere ogni possibile atto di mediazione, anche nei confronti dei soggetti presenti negli enti bilaterali, diretto a consentire il ricorso alla previdenza complementare anche per i lavoratori di cui all'impegno precedente.
9/5322/2. Moffa, Enzo Carra, Giulietti, Lainati, Sarubbi.


      La Camera,
          premesso che:
            il provvedimento in esame reca una nuova disciplina per la concessione dei contributi ai periodici italiani pubblicati all'estero, nonché alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero;
            i prodotti editoriali editi o diffusi oltre confine mantengono una fondamentale e riconosciuta funzione in sede internazionale: difatti, oltre ad essere un essenziale veicolo di quell'informazione ampia e pluralista che garantisce il buon funzionamento delle istituzioni democratiche, rappresentano il principale riferimento culturale ed informativo delle comunità italiane oltre confine e sono, di fatto, un indiscusso veicolo di promozione della lingua e cultura italiana e della crescita e valorizzazione del made in Italy;
            i quotidiani all'estero risentono immediatamente e drasticamente di eventuali criticità o ritardi che possano interessare il versante dei contributi all'editoria, sia in merito ad eventuali tagli, sia in merito ad eventuali ritardi, anche di natura logistico-amministrativa, nell'erogazione degli stessi.
            un ritardo nella convocazione della commissione tecnica per l'erogazione dei contributi 2010 ex lege n.  250 del 1990, predisposti e allocati ma non ancora erogati, determinò una situazione di grave criticità per moltissime testate italiane, ma per le testate estere palesò il serio e concreto rischio di chiusura;
            il proseguimento dell'attività editoriale all'estero si fonda anche su un imprescindibile rapporto di fiducia con le banche e gli istituti finanziari locali. Tale fiducia consente il mantenimento delle linee di credito e dei finanziamenti annuali che garantiscono alle testate le ingenti somme di denaro necessarie al mantenimento dell'attività;
            alla luce di tali aspetti, ogni intervento che pregiudichi la possibilità dei quotidiani di corrispondere alle banche il dovuto per i finanziamenti già stanziati determina in maniera pressoché immediata la chiusura delle linee di credito, mettendo in crisi l'attività editoriale e pregiudicandone l'operato, con inevitabili conseguenze sulle potenzialità dell'azienda e sulle dinamiche occupazionali della stessa;
            a tal riguardo permangono delle difficoltà, per le testate estere sul versante dei contributi erogati in relazione al 2012 in riferimento alle previsioni della legge finanziaria 2011,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere con un reintegro del 15 per cento di contributo non erogato per il 2010, nonché con il riconoscimento della garanzia che il prossimo contributo, che verrà erogato nel 2012, venga corrisposto pienamente e senza ritardi al fine di garantire la piena operatività delle società interessate.
9/5322/3. Di Biagio.


      La Camera,
          premesso che:
            il provvedimento in esame reca una nuova disciplina per la concessione dei contributi ai periodici italiani pubblicati all'estero, nonché alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero;
            i prodotti editoriali – indipendentemente dalla loro configurazione cartacea o digitale – che siano editi o diffusi oltre confine mantengono una fondamentale e riconosciuta funzione in sede internazionale: difatti, oltre ad essere un essenziale veicolo di quell'informazione ampia e pluralista che garantisce il buon funzionamento delle istituzioni democratiche, rappresentano il principale riferimento culturale ed informativo delle comunità italiane oltre confine e sono, di fatto, un indiscusso veicolo di promozione della lingua e cultura italiana e della crescita e valorizzazione del made in Italy;
            negli ultimi anni un ruolo fondamentale è stato svolto dai quotidiani on line che rappresentano un riferimento indiscusso di informazione per gli italiani oltre confine;
            lo stesso provvedimento in esame introduce disposizioni volte a favorire il passaggio all'editoria digitale, anche attraverso l'introduzione di una nuova tipologia di contributo, evidenziando di fatto il ruolo strategico svolto da questa formula innovativa di veicolo informativo;
            malgrado il suddetto riconoscimento, non risultano essere state introdotte disposizioni volte alla valorizzazione della stampa on line diretta agli italiani oltre confine, nonostante questa si qualifichi come un riferimento valido in termini di accesso alle informazioni per i nostri connazionali;
            sarebbe auspicabile, alla luce delle evoluzioni tecnologiche nonché delle esigenze degli utenti in materia di fruizione del materiale informativo, consentire una revisione della normativa attuale che consenta un rinnovamento dei requisiti di accesso ai contributi di cui al provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative, anche di carattere normativo, volte alla valorizzazione della editoria on line diretta agli italiani oltre confine anche attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo.
9/5322/4. Menia, Di Biagio.


      La Camera,
          premesso che:
            l'IVA è un'imposta sui consumi con caratteristiche di un tributo «plurifase» applicato sul valore aggiunto che normalmente grava sul consumatore finale (contribuente di fatto), anche se adempimenti contabili e versamento all'Erario competono e gravano sui consumatori intermedi, titolari di partita IVA (contribuente di diritto). L'imposta viene quindi pagata in tutti i passaggi intermedi nella misura corrispondente all'incremento che il bene o il servizio subisce;
            il criterio di applicazione dell'Iva «plurifase» è quello generalmente utilizzato in Italia in armonia alle direttive dell'Unione europea in materia;
            nel settore dell'editoria il pagamento dell'IVA spetta ad un solo soggetto, l'editore, restando valido il fatto che il consumatore finale sarà quello cui l'imposta farà carico;
            nel commercio di prodotti editoriali la cessione soggetta ad IVA si realizza tra editore e consumatore finale, mentre i soggetti intermedi non sono né giuridicamente, né fiscalmente parti della compravendita;
            l'aliquota ridotta del 4 per cento è prevista per giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici (anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti; sono esclusi i giornali e i periodici pornografici e i cataloghi diversi da quelli di informazione libraria), edizioni musicali a stampa, carte geografiche (compresi i globi stampati), atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e carta occorrente per la stampa degli stessi, materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;
            in base a quanto previsto dal decreto legislativo n.  313 del 1997, ferma restando l'eventuale aliquota ridotta prevista dalla Tabella, il regime speciale e applicabile a condizione che i prodotti ceduti siano classificabili in una delle categorie di prodotti editoriali «stampati» (necessità del supporto cartaceo), abbiano il prezzo di vendita in copertina (o in un allegato contenente anche il titolo dell'opera e l'indicazione dell'editore), siano giornali quotidiani, periodici, libri, relativi supporti integrativi o cataloghi;
            con il diffondersi della tecnologia di nuova generazione che permette di poter comprare e leggere libri, anche su supporti diversi da quello cartaceo (tablet, smartphone eccetera),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di uniformare all'aliquota del 4 per cento tutti i libri anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica.
9/5322/5. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
            l'articolo 3 del decreto legge in esame prevede lo stimolo della multimedialità con il passaggio, anche graduale, dei giornali cartacei all'edizione telematica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a trattare come quotidiani le testate che vengano pubblicate almeno due volte la settimana per non meno di 45 settimane in formato cartaceo e che mantengano nell'edizione on line i requisiti di cui all'ultima parte del comma 4 dell'articolo 3.
9/5322/6. Razzi, Catone, Moffa, D'Anna, Scilipoti.


      La Camera,
          premesso che:
            è necessario garantire alle imprese un sistema equilibrato di distribuzione delle risorse pubbliche tenendo conto delle reali esigenze delle imprese editoriali,

impegna il Governo

in sede di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore ai sensi dell'ultima parte della lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, ad includere tra i costi ammissibili quelli tipici delle imprese editoriali e, comunque, qualificanti, quali i costi per la locazione delle redazioni e quelli inerenti l'utilizzo di utenze e beni strumentali direttamente e esclusivamente indispensabili per l'esercizio dell'attività editoriale.
9/5322/7. Catone, Moffa, D'Anna, Razzi, Scilipoti.


      La Camera,
          premesso che:
            è necessario garantire alle imprese un quadro legislativo stabile che eviti il ricorso a norme retroattive,

impegna il Governo

ad attivarsi, attraverso ulteriori iniziative normative, per rendere efficaci le nuove norme in materia di determinazione dei contributi previste dall'articolo 2 a partire dall'esercizio 2013.
9/5322/8. D'Anna, Catone, Moffa, Razzi, Scilipoti.


      La Camera,
          considerate la funzione sociale delle imprese che beneficiano dei contributi diretti, funzione testimoniata dai requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti alle stesse per l'accesso al finanziamento e l'esigenza di rendere trasparenti le procedure di assegnazione delle risorse pubbliche destinate alla comunicazione istituzionale,

impegna il Governo

a riservare almeno una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge che costituiscano consorzi con almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra, di cui almeno venti società editrici di quotidiani.
9/5322/9. Scilipoti, Catone, Moffa, D'Anna, Razzi.


      La Camera,
          premesso che:
            il Fondo Editoria prevede, per l'erogazione dei contributi diretti 2012 (che verranno erogati entro il 2013) una somma di 53 milioni a fronte di un fabbisogno di 140;
            i contributi relativi al 2010 sono stati decurtati del 15 per cento e quelli relativi al 2011 (che verranno erogati entro il 31 dicembre del corrente anno) subiranno un ulteriore taglio del 20 per cento, causando in tal modo – retroattivamente – per le aziende interessate una sopravvenienza passiva complessiva del 35 per cento;
            nel corso degli ultimi quattro anni la spesa per le casse dello Stato ai fini del sostegno dell'editoria è scesa da 414 milioni a 138 milioni per il 2012;
            anche nella logica di una drastica riduzione e riqualificazione della spesa pubblica ai fini del risanamento del bilancio dello Stato, un ulteriore drastico taglio al Fondo Editoria come quello che si prospetta per i contributi relativi al 2012, determinerebbe un effetto del tutto opposto, perché costringerebbe le aziende a chiudere le attività e perché il costo degli ammortizzatori sociali relativi a circa 4000 dipendenti, che uscirebbero dal processo produttivo, sarebbe del tutto superiore alle somme necessarie per ristabilire l'adeguatezza del Fondo Editoria. Tutto ciò senza considerare la grave ferita che apporterebbe al sistema della comunicazione italiana e al suo pluralismo la scomparsa di decine e decine di testate locali e nazionali anche di grande valore culturale e storico;
            è ben vero che il Fondo potrebbe essere reintegrato in occasione della predisposizione della prossima Legge di Stabilità, ma, in questo caso, per dare certezza alle aziende editoriali nonché agli istituti di credito che provvedono alle anticipazioni necessarie, si rende indispensabile, una formale dichiarazione del Governo volta ad assicurare la ricostituzione del Fondo editoria,

impegna il Governo

ad integrare, fino alla copertura del fabbisogno, le risorse a disposizione del Fondo Editoria con 87 milioni, in occasione della conversione del decreto cosiddetto «Sviluppo» ovvero in occasione di uno dei prossimi provvedimenti.
9/5322/10. Giulietti, Comaroli.


      La Camera,
          premesso che:
            l'articolo 1 del decreto-legge in esame, prevede tra i requisiti di accesso ai contributi che la distribuzione della testata sia affidata a imprese esterne non controllate né collegate al soggetto richiedente il contributo, allo scopo di garantire la terzietà dell'azienda chiamata a concorrere all'accertamento dell'ammontare delle vendite rispetto al volume delle copie distribuite;
          nel caso dei giornali locali, il ricorso a società esterne può rivelarsi eccessivamente oneroso per aziende di piccole dimensioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, previo monitoraggio dell'attuazione della normativa in questione, di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che il predetto requisito possa trovare applicazione esclusivamente per le testate a carattere nazionale.
9/5322/11. Barbieri, Ceroni, Enzo Carra, De Biasi, Levi, Coscia, Gianni, Mazzuca.


      La Camera,
          premesso che:
            l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in esame, nel prevedere la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica attraverso idonei strumenti telematici, ha altresì introdotto la possibilità che tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, gestiscano la rete telematica in maniera condivisa;
            la condivisione e la partecipazione di tutti i componenti del sistema distributivo costituisce un elemento di rilevanza cruciale per il successo dell'iniziativa di modernizzazione, a prescindere dalla concreta gestione e finanziamento della stessa rete telematica;
            per assicurare l'effettiva partecipazione degli operatori appare opportuno che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria svolga al riguardo un ruolo di impulso e coordinamento anche al fine di orientare lo sviluppo della rete telematica alle esigenze di tracciabilità stabilita dal predetto articolo 4,

impegna il Governo

a costituire, per le predette finalità, un'apposita Commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduta dal Sottosegretario delegato all'editoria, con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori.
9/5322/12. Ceroni, Levi, Enzo Carra, Mazzuca, Barbieri, De Biasi, Gianni.


      La Camera,
          premesso che:
            in alcuni casi si è avuto modo di verificare che testate beneficiarie dei contributi pubblici sono vendute in abbinamento con altre testate senza che risulti con adeguata evidenza il sovrapprezzo pagato per l'acquisto di entrambe;
            su questa pratica commerciale si è espressa con apposita segnalazione l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, rappresentando che la vendita congiunta non risulta di per sé distorsiva della concorrenza, salvo che riguardi testate che fruiscano del sostentamento pubblico, poiché in tal caso si può determinare una situazione che svantaggia altre testate non percettrici di contributi pubblici,

impegna il Governo

a valutare, entro il 31 dicembre 2012 che la vendita in abbinamento non consenta l'accesso alla quota variabile di contribuzione, legata a ciascuna copia venduta, qualora non risulti con evidenza che il prezzo di vendita della testata che percepisce il contributo pubblico sia almeno pari al 20 per cento del prezzo della testata principale cui è abbinata.
9/5322/13. Mazzuca, Enzo Carra, De Biasi, Levi, Coscia, Barbieri, Gianni.


      La Camera,
          premesso che:
            l'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge in esame prevede, quale requisito per le imprese editoriali che richiedono la contribuzione pubblica, che esse impieghino almeno cinque dipendenti, con prevalenza di giornalisti, nel caso di quotidiani, e non meno di tre dipendenti, con prevalenza di giornalisti, nel caso di periodici;
            tale previsione è giustificata dall'esigenza di assicurare la serietà dell'iniziativa editoriale attraverso un adeguato e stabile assetto organizzativo e professionale,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie, previo monitoraggio dell'attuazione della normativa in questione, volte ad adottare ulteriori provvedimenti normativi per evitare che i casi di naturali o improvvisi avvicendamenti nella compagine dei dipendenti, incidenti sul predetto requisito minimo, possano compromettere l'accesso ai contributi lasciando alle aziende interessate un congruo termine per il ripristino dell'assetto organizzativo «minimo» richiesto dalla legge, verificando che almeno uno dei dipendenti sia un giornalista professionista.
9/5322/14. Levi, Barbieri, Enzo Carra, De Biasi, Coscia, Gianni, Mazzuca.


      La Camera,
          considerate la funzione sociale delle imprese che beneficiano dei contributi diretti, funzione testimoniata dai requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti alle stesse per l'accesso al finanziamento e l'esigenza di rendere trasparenti le procedure di assegnazione delle risorse pubbliche destinate alla comunicazione istituzionale,

impegna il Governo

a riservare almeno una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge che costituiscano consorzi con almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra, di cui almeno venti società editrici di quotidiani.
9/5322/15. Esposito.


      La Camera,
          premessa la necessità di garantire alle imprese un quadro legislativo stabile che eviti il ricorso a norme retroattive,

impegna il Governo

ad attivarsi, attraverso ulteriori iniziative normative, per rendere efficaci le nuove norme in materia di determinazione dei contributi previste dall'articolo 2 a partire dall'esercizio 2013.
9/5322/16. Portas, Esposito.


      La Camera,
          premessa la necessità di garantire alle imprese un sistema equilibrato di distribuzione delle risorse pubbliche tenendo conto delle reali esigenze delle imprese editoriali,

impegna il Governo

in sede di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore ai sensi dell'ultima parte della lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, ad includere tra i costi ammissibili quelli tipici delle imprese editoriali e, comunque, qualificanti, quali le collaborazioni giornalistiche regolarmente inquadrate ed i costi per la locazione delle redazioni.
9/5322/17. Boccuzzi, Esposito.


      La Camera,
          premesso che:
            l'articolo 3 del decreto-legge in esame prevede lo stimolo della multimedialità con il passaggio, anche graduale, dei giornali cartacei all'edizione telematica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a trattare come quotidiani le testate che vengano pubblicate almeno due volte la settimana per non meno di 45 settimane in formato cartaceo e che mantengano nell'edizione on line i requisiti di cui all'ultima parte del comma 4 dell'articolo 3.
9/5322/18. Bucchino, Esposito.


      La Camera,
          premesso che:
            il provvedimento in esame disconosce la qualifica di diritto ai contributi previsti dalla normativa di settore;
            è opportuno che in un successivo atto di natura normativa tale qualifica sia invece esplicitamente riconosciuta, essendo importante per evitare la eliminazione di fatto di molte realtà imprenditoriali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento, al fine di introdurre in un provvedimento normativo di imminente approvazione norme che riconoscano in capo alle aziende del settore la qualifica di «diritto» con riferimento ai contributi in favore delle aziende medesime.
9/5322/19. Frassinetti, Mantovano, Murgia, Pagano.


      La Camera,
          premesso che:
            la previsione di far cessare l'attuale sistema contributivo alla data, indicata nel provvedimento in discussione, del 31 dicembre 2014, impedisce alle imprese del settore qualsiasi seria ristrutturazione;
            è opportuno che in un successivo atto di natura normativa quel termine sia spostato in avanti di almeno quattro anni, facendo procedere in parallelo una più graduale contrazione dei contributi e un maggior tempo a disposizione per la ristrutturazione delle varie aziende, e/o per la loro riconversione on line,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui alla premessa, al fine di introdurre in un provvedimento normativo di imminente approvazione norme che facciano definitivamente cessare l'attuale sistema contributivo per le aziende del settore entro il 2018 invece che entro il 2014.
9/5322/20. Murgia, Mantovano, Frassinetti, Pagano.


      La Camera,
          premesso che:
            costituisce una irragionevole penalizzazione la circostanza che la comunicazione istituzionale da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato veda sistematicamente esclusa dalla pianificazione pubblicitaria le imprese editoriali di dimensioni minori;
            è pertanto necessario prevedere, in un successivo atto di natura normativa, una quota a esse riservata, potendo ovviarsi al rilievo delle ridotte dimensioni con un ampio consorzio, che comprenda soprattutto società editrici di quotidiani,

impegna il Governo

a introdurre in un provvedimento normativo di imminente approvazione norme in base alle quali una quota pari al venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, sia destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente provvedimento, consentendo l'accesso alla pianificazione ai consorzi costituiti da almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra, di cui almeno venti società editrici di quotidiani.
9/5322/21. Mantovano, Frassinetti, Pagano, Murgia.


      La Camera,
          premesso che:
            il decreto n. 5322 intende promuovere la diffusione dell'editoria online,

impegna il Governo

a chiarire nel provvedimento che definirà i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, la continuità nel passaggio dall'editoria cartacea a quella digitale nell'arco dell'anno ai fini del riconoscimento del requisito delle giornate di uscita.
9/5322/23. Adornato, Enzo Carra.


      La Camera,
          premesso che:
            la VII Commissione della Camera dei deputati ha licenziato in data 28 marzo scorso, in sede legislativa, il provvedimento che reca «Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico» attualmente all'esame della 11a Commissione del Senato;
            il provvedimento ha trovato immediatamente un'adesione diffusa in tutte le forze politiche e presso tutte le parti sociali e rappresenta una prima risposta al problema del precariato e alla tutela dei diritti dei lavoratori del settore;
            nel corso della discussione generale del decreto-legge al nostro esame, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Paolo Peluffo, ha confermato la propria disponibilità ed impegno, una volta chiusa la conversione in legge del decreto-legge sull'editoria, ad aprire un tavolo di consultazione, intanto, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per esaminare le implicazioni che la riforma del mercato del lavoro avrebbe sul disegno di legge che la VII Commissione Camera ha approvato all'unanimità;
            il sottosegretario ha, nel contempo, espresso la convinzione personale, in qualità di responsabile dell'editoria, dell'importanza della questione posta,

impegna il Governo

a dar seguito all'impegno preso nel corso dell'esame del provvedimento sollecitando il ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si possa aggiungere ad una rapida convocazione del citato tavolo che favorisca l'approvazione definitiva delle disposizioni in materia di equità retributiva nel lavoro giornalistico.
9/5322/22. Enzo Carra.


      La Camera,
          premesso che:
            l'articolo 1, comma 4, reca disposizioni per favorire lo sviluppo dell'occupazione nel settore editoriale;
            il predetto comma stabilisce di fatto che una parte del contributo sia parametrata al numero di giornalisti e poligrafici regolarmente contrattualizzati;
            il riferimento a un numero minimo di dipendenti, a tempo pieno e indeterminato, postula la presenza di tali dipendenti nell'arco di tempo considerato, senza soluzione di continuità, appare per certi versi lacunoso;
            il sopra citato comma 4 non fa inoltre riferimento ad una valutazione «media» dei «dipendenti» escludendo;
            il requisito di «dipendente» appare per certi versi lacunoso;
            in considerazione altresì di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera a),

impegna il Governo

          a valutare l'opportunità che la previsione normativa in parola espliciti meglio il riferimento al requisito di «dipendente», rapportato al numero medio mensile degli occupati, in modo tale da verificare anche la posizione dei giornalisti a tempo determinato, iscritti nel libro unico sul lavoro, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quelli in C.I.G.S, attraverso la seguente misurazione:
            a) calcolo dei dipendenti a tempo parziale, considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto a tempo parziale e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
            b) espressione del numero dei dipendenti in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
            c) attestazione del revisore contabile relativamente al predetto numero dei dipendenti calcolati con i predetti prospetti.
9/5322/24. Vanalli, Rivolta, Caparini, Goisis, Comaroli, Cavallotto, Grimoldi.


      La Camera,
          premesso che:
            l'articolo 1 stabilisce i criteri per l'accesso e l'erogazione dei contributi,

impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito della legge delega di riforma del sistema dell'editoria i seguenti criteri:
            a) al fine di consentire maggiore trasparenza nella gestione delle imprese editoriali, atteso l'utilizzo di risorse pubbliche, in relazione al divieto di distribuzione degli utili di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.  250, rendere cogente la disposizione prevista all'articolo 10 del decreto legislativo n.  460 del 1997, che esclude dalla possibilità di distribuire indirettamente utili o avanzi di gestione gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n.  218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria poiché non assimilabili alle ONLUS;
            b) fermo restando gli obblighi di certificazione del bilancio, della diffusione e del conto economico di testata da parte di società di revisione contabile iscritta alla Consob, l'obbligo per tutte le società che accedono ai contributi, ad eccezione di quelle che usufruiscono dei benefici di cui al comma 3, di provvedere alla nomina del collegio sindacale e a un revisore legale dei conti, di cui almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale ed il revisore contabile scelti tra soggetti iscritti in un apposito registro istituito presso il dipartimento informazione ed editoria, composto da iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia ed in possesso di specifiche competenze nel settore di riferimento, secondo modalità e criteri di selezione indicati dal competente ministro.
9/5322/25. Di Vizia, Comaroli, Caparini, Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.


      La Camera,
          premesso che:
            l'articolo 5 dispone in materia di ottimizzazione della spesa per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle «amministrazioni centrali» dello Stato;
            tutti i soggetti di dimensioni minori sono generalmente esclusi dalla pianificazione pubblicitaria delle amministrazioni dello Stato;
            una delle ragioni di detta esclusione dipende dalla difficoltà da parte delle amministrazioni pubbliche di interloquire con troppi soggetti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riservare una quota della predetta pubblicità ai soggetti in premessa, sia per garantire il principio di imparzialità, nel libero mercato, sia per non vanificare l'impegno posto con il decreto in titolo, relativamente al sostegno alle iniziative di minori dimensioni.
9/5322/26. Consiglio, Goisis, Comaroli, Grimoldi, Caparini, Cavallotto, Rivolta.


      La Camera,
          premesso che:
            in Italia negli ultimi cinque anni sono state chiuse circa diecimila edicole per problemi economici e a causa della concorrenza di altre fonti di letture e informazioni di tipo digitale;
            il sistema della distribuzione di riviste e giornali è costituito da un circuito farraginoso, a causa di passaggi intermedi e in alcuni casi di sprechi, che creano una serie di difficoltà agli edicolanti in difficoltà: non possono decidere quante copie (pagate in anticipo) ricevere; nel caso in cui non riescano a venderle sono obbligati ad attendere i rimborsi dati in base ai resi, a fine mese;
            l'articolo 1 comma 3 del provvedimento in titolo «considera difatti copie distribuite quelle poste in vendita in edicola» o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne;
            anche se il variegato sistema multimediale sta da tempo mettendo in crisi la filiera editoriale, in primo luogo per le edicole, il problema più gravoso è rappresentato dai meccanismi di diffusione e tentata vendita dei prodotti editoriali,

impegna il Governo

          a valutare l'opportunità, in sede di discussione di un prossimo provvedimento di legge, di apportare una modifica che all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.  170, preveda i seguenti criteri:
            a) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
            b) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
            c) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, l'ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda, da parte del distributore, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
9/5322/27. Rondini, Goisis, Rivolta, Comaroli, Caparini, Cavallotto, Grimoldi.


      La Camera,
          premesso che:
            la necessità di garantire alle imprese un sistema equilibrato di distribuzione delle risorse pubbliche tenendo conto delle reali esigenze delle imprese editoriali,

impegna il Governo

nell'ipotesi che le imprese editoriali raggiungano una percentuale superiore al 15 per cento nel rapporto tra ricavi da pubblicità d'impresa e costi d'impresa, ad attuare il calcolo del contributo spettante ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n.  223, operando una riduzione in misura percentuale pari alla metà del predetto scostamento, prevedendo altresì, nel caso in cui l'impresa editrice dovesse ricorrere a società esterne per la raccolta della pubblicità, l'inclusione tra i ricavi pubblicitari, ai fini della determinazione del rapporto medesimo, degli importi fatturati dalla concessionaria ai clienti per l'acquisto di spazi pubblicitari sulla testata edita, con una franchigia del trenta per cento, previa attestazione rilasciata dal revisore contabile, nominato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n.  223.
9/5322/28. Grimoldi, Comaroli, Goisis, Rivolta, Caparini, Cavallotto.


      La Camera,
          premesso che:
            è necessario garantire alle imprese un sistema equilibrato di distribuzione delle risorse pubbliche tenendo conto delle reali esigenze delle imprese editoriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere con successivo provvedimento di legge l'inclusione quale quota di costi computabile ai fini del contributo quelli tipici delle imprese editoriali e, comunque, qualificanti, quali le collaborazioni giornalistiche regolarmente inquadrate ed i costi per la locazione delle redazioni.
9/5322/29. Rivolta, Caparini, Goisis, Grimoldi, Comaroli, Cavallotto.


      La Camera,
          premesso che:
            è necessario garantire alle imprese un quadro legislativo stabile che eviti il ricorso a norme retroattive,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi per rendere efficace le nuove norme in materia di determinazione dei contributi previste dall'articolo 2 del disegno di legge a partire dall'esercizio 2013.
9/5322/30. Cavallotto, Goisis, Rivolta, Grimoldi, Caparini, Comaroli.


      La Camera,
          premesso che:
            l'articolo 3 del disegno di legge n.  3305, di conversione del decreto-legge 18 maggio 2012, n.  63 prevede lo stimolo della multimedialità con il passaggio, anche graduale, dei giornali cartacei all'edizione telematica,

impegna il Governo

in sede d'esame di un successivo provvedimento di legge a valutare l'opportunità di rivedere la materia, trattando come quotidiani le testate che vengano pubblicate almeno una volta la settimana per non meno di 45 settimane in formato cartaceo e che mantengano nell'edizione on line i requisiti di cui all'ultima parte del comma 4 dell'articolo 3.
9/5322/31. Goisis, Cavallotto, Rivolta, Comaroli, Grimoldi, Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
            la funzione sociale delle imprese che beneficiano dei contributi diretti, funzione testimoniata dai requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti alle stesse per l'accesso al finanziamento e l'esigenza di rendere trasparenti le procedure di assegnazione delle risorse pubbliche destinate alla comunicazione istituzionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riservare almeno una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge che costituiscano consorzi con almeno trenta imprese in possesso dei requisiti di cui sopra, di cui almeno venti società editrici di quotidiani.
9/5322/32. Comaroli, Goisis, Caparini, Grimoldi, Rivolta, Cavallotto.


      La Camera,
          premesso che:
            l'articolo 1 del provvedimento all'esame individua, principalmente, nuovi requisiti per l'accesso ai contributi all'editoria;
            in particolare, al comma 4, lettera a) si prevede, tra l'altro, che le cooperative editrici, siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti; inoltre al comma 4, la lettera b) include, fra i requisiti, un numero minimo di dipendenti;
            in particolare, per accedere ai contributi, le imprese destinatarie devono avere impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, un numero minimo di dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato pari a 5 o 3, rispettivamente nel caso di imprese editrici di quotidiani o periodici;
            la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento sottolinea che la disposizione intende promuovere la qualità del prodotto giornalistico attraverso l'impiego di occupazione qualificata;
            per il perseguimento della finalità, dichiarata, sarebbero tuttavia necessari ulteriori chiarimenti, sia sul tipo di contratti a tempo indeterminato previsto, e cioè ad esempio, sarebbe opportuno specificare che i contratti dovrebbero intendersi a tempo pieno, al fine di evitare elusioni della norma, sia sul riferimento alla figura professionale dei giornalisti;
            il riferimento alla necessità che la figura dei giornalisti sia prevalente appare troppo generico, pertanto andrebbe introdotta l'ulteriore specificazione che vi sia una prevalenza di giornalisti professionisti;
            il giornalista professionista nell'ordinamento italiano è quel giornalista che esercita in modo esclusivo e continuativo la professione; tale figura, è stata istituita con la legge n.  69 del 3 febbraio 1963, che disciplina l'organizzazione della professione, distinguendola dal pubblicista, che svolge attività giornalistica pur esercitando altre professioni o impieghi;
            le disposizioni del presente decreto costituiscono una disciplina transitoria destinata a regolare i contributi diretti alle imprese editoriali sino a quelli relativi all'anno 2013 (che saranno erogati nel 2014); per il periodo successivo al 2014 si provvederà mediante un disegno di legge delega al Governo, approvato dal Consiglio dei ministri contestualmente al decreto in esame, recante i criteri per le nuove linee direttrici per la razionalizzazione degli interventi di sostegno del settore editoriale,

impegna il Governo

ad intervenire in sede di esercizio dei poteri di delegificazione assegnati al Governo in materia, con il succitato disegno di legge delega, affinché sia promossa la qualità del prodotto giornalistico attraverso l'impiego di occupazione effettivamente qualificata, soprattutto in riferimento ai giornalisti professionisti, e sia realmente garantita l'occupazione giornalistica con contatti adeguati.
9/5322/33. Zazzera, Borghesi.


      La Camera,
          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi delle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale;
          premesso che:
            l'articolo 1 del provvedimento all'esame, nell'individuare nuovi requisiti per l'accesso ai contributi all'editoria, prevede al comma 4, lettera a), tra l'altro, che le cooperative editrici, siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
            al comma 4, la lettera b) include, fra i requisiti, un numero minimo di dipendenti; in particolare, per accedere ai contributi, le imprese destinatarie devono avere impiegato nell'intero anno di riferimento del contributo, un numero minimo di dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato pari a 5 o 3, rispettivamente nel caso di imprese editrici di quotidiani o periodici;
            le succitate disposizioni, sottoponendo anche al vincolo occupazionale l'erogazione del finanziamento pubblico, sono finalizzate a sostenere le aziende che creano posti di lavoro e a favorire lo sviluppo dell'occupazione nel settore editoriale;
            per quanto condivisibili nelle intenzioni, tuttavia tali norme da sole non bastano ad evitare possibili comportamenti elusivi del dettato normativo e necessitano di ulteriori chiarimenti, anche a garanzia dei lavoratori interessati;
            sarebbe auspicabile, considerati gli abusi che il sistema delle provvidenze ha provocato e tenuto conto del momento di difficoltà che il nostro Paese sta vivendo, che i soldi pubblici all'editoria possano perlomeno garantire una giusta occupazione,

impegna il Governo

a garantire, in sede di esercizio dei poteri di delegificazione assegnati al Governo in materia, con il disegno di legge delega di riordino del settore editoria, che i contratti di lavoro dei dipendenti delle cooperative e delle imprese editrici che usufruiscono del finanziamento pubblico siano sottoscritti nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro che trovano applicazione per le specifiche categorie.
9/5322/34. Borghesi, Zazzera, Evangelisti.


      La Camera,
          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 maggio 2012, n.  63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi delle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale;
          premesso che:
            il comma 7 dell'articolo 1 del provvedimento all'esame, si riferisce alle domande relative al credito di imposta sulla carta per il 2011, e dispone che le stesse si intendono regolarmente pervenute se inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando;
            ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 185/2008 (legge n. 2 del 2009) la posta elettronica certificata attesta data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse e ha effetto equivalente alla notificazione per mezzo della posta;
            il mezzo della raccomandata postale, come modalità di invio della domanda, appare superato dalla posta elettronica certificata, sia in termini di economia di tempo che di spesa;
            la modalità di invio a mezzo di raccomandata postale è sottoposta a rischi di mancata consegna, basti pensare alla mancata consegna delle raccomandate a causa delle eccezionali nevicate verificatesi nel corso dell'anno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di esercizio dei poteri di delegificazione assegnati al Governo in materia, con il disegno di legge delega di riordino del settore editoria, di limitare alla sola posta elettronica certificata la modalità di invio delle domande relative al credito d'imposta.
9/5322/35. Cimadoro, Evangelisti, Favia.


      La Camera,
          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 maggio 2012, n.  63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi delle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale;
          premesso che:
            quanto ai requisiti di accesso ai contributi pubblici la nuova disciplina, introdotta dal provvedimento all'esame, tende a commisurare l'entità del contributo ad un parametro di mercato (copie effettivamente vendute, anche in abbonamento, con esclusione delle vendite in blocco e dello strillonaggio) in luogo delle copie distribuite, comprensive quindi anche delle rese;
            il comma 3 dell'articolo 2 specifica che per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o presso i punti vendita non esclusivi o quelle spedite in abbonamento a titolo oneroso, purché rientranti nel computo delle copie distribuite;
            nell'ambito di un processo di modernizzazione e di efficienza del sistema, è opportuno siano prese in considerazione anche le moderni tecniche e metodologie delle telecomunicazioni e dell'informatica per realizzare il trasferimento a distanza delle informazioni,

impegna il Governo

ad intervenire, in sede di esercizio dei poteri di delegificazione assegnati al Governo in materia, con il disegno di legge delega di riordino del settore editoria, affinché, nella definizione di copie vendute siano considerate anche quelle cedute in via telematica.
9/5322/36. Favia, Cimadoro, Zazzera.


      La Camera,
          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n.  63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità, istituzionale;
          premesso che:
            i continui interventi di riduzione e razionalizzazione del sistema della contribuzione a favore del settore dell'editoria vede una particolare situazione di sofferenza per le imprese e le iniziative editoriali votate al sostegno e alla divulgazione della cultura;
            non è il caso di sottolineare la rilevanza e le potenzialità valoriali ed economiche che la cultura può svolgere per il contesto sociale e imprenditoriale del nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere, sin dai prossimi provvedimenti in materia di sostegno delle iniziative editoriali, specifiche misure volte a continuare e rafforzare l'esperienza delle pubblicazioni e della stampa di carattere culturale.
9/5322/37. De Pasquale.


      La Camera,
          premesso che:
            con decreto del Presidente della Repubblica n.  223 del 25 novembre 2010, «Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133», venivano ridotti i limiti massimi per i contributi deliberabili per ciascuna impresa editrice;
            l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2012, n.  63, in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale prevede, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, una ulteriore riduzione del contributo «che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010»;
            i limiti ulteriori introdotti dal decreto-legge in oggetto stabiliscono già che il contributo sia calcolato per una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente e per un importo complessivo della stessa che non può, comunque, essere superiore agli importi massimi indicati all'interno della lettera a), del comma 2 di cui sopra;
            nello specifico, le cifre cui si fa riferimento ammontano a 2.500.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 di euro per i quotidiani locali e per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n.  250, fra cui rientrano le imprese editrici che editano giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, ed a 300.000 euro per i periodici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriore iniziative normative volte a rivedere la normativa introdotta con il decreto-legge in oggetto, in particolare il riferimento all'importo massimo del contributo che non può comunque superare quello previsto per il 2010, al fine di evitare l'ulteriore aggravio dei criteri di calcolo e dei limiti per l'avvalimento dei contributi spettanti alle imprese editrici.
9/5322/38. Zeller, Brugger.


      La Camera,
          premesso che:
            l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2012, n.  63, in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale, prevede che, ai fini del calcolo dei contributi, «per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti vendita non esclusivi, o spedite in abbonamento a titolo oneroso, purché considerate ammissibili in conformità ai criteri specificati all'articolo 1, comma 3», dello stesso decreto;
            l'articolo 1, comma 3, prevede che, a decorrere dall'anno 2013, «per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso»;
            secondo il disposto dello stesso articolo, sono escluse dalla possibilità di richiedere i contributi all'editoria «le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto, nonché quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita»;
            sono invece ammesse al calcolo «le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina»;
            sono altresì ammesse «le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione»;
            a partire dai dati per l'anno 2011, il contributo all'editoria mira a sostenere il numero delle copie vendute, non più quello delle copie distribuite;
            l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in questione, stabilisce, che, al fine di assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute è obbligatoria, a decorrere dal 1o gennaio 2013, la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e informatici attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura di un codice a barre;
            la certificazione delle copie vendute da parte di una società di revisione e l'obbligo di tracciabilità sia della vendita sia della resa garantiscono già di per sé il numero delle copie vendute, mentre la certificazione della distribuzione tramite società di distribuzione esterna non implica la certificazione delle copie vendute,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare copie vendute, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, anche le copie non specificate nell'articolo 1, comma 3, del decreto in oggetto, purché tale vendita sia tracciabile, conformemente all'articolo 4, comma 1, come precedentemente richiamato, e comprovata da apposita certificazione rilasciata da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.
9/5322/39. Zeller, Brugger.


      La Camera,
          premesso che:
            nel decreto-legge n. 63 attualmente in conversione, non sono destinati contributi alle testate informative dell'emittenza televisiva locale, emittenti che rappresentano spesso un presidio di democrazia informativa capillarmente diffusa sui territori a cui danno voce,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire anche le testate informative dell'emittenza televisiva locale tra i destinatari dei contributi dell'editoria.
9/5322/40. Marchioni, Lulli.