XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 24 luglio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 luglio 2012.

      Albonetti, Alessandri, Bindi, Bocci, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Dussin, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nucara, Palumbo, Pescante, Pisacane, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Valducci.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 23 luglio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          BERNARDINI ed altri: «Norme per la legalizzazione della coltivazione e del commercio dei derivati della cannabis indica» (5380);
          BUCCHINO: «Disposizioni concernenti la gratuità delle cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani residenti all'estero» (5381).

      Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
          I Commissione (Affari costituzionali):

      PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LA LOGGIA ed altri: «Modifica all'articolo 41 della Costituzione in materia di libertà dell'attività d'impresa» (5299) Parere della X Commissione.
          VI Commissione (Finanze):

      REPETTI: «Modifiche agli articoli 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, e 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, concernenti la disciplina dell'imposta municipale propria» (5317) Parere delle Commissioni I, III, V, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          VII Commissione (Cultura):

      NARDUCCI ed altri: «Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana» (5309) Parere delle Commissioni I e V.
          XIII Commissione (Agricoltura):

      LA LOGGIA ed altri: «Disposizioni per assicurare la qualità, l'informazione del consumatore sull'origine e il corretto funzionamento del mercato degli oli di oliva vergini» (5269) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

      Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 12 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n.  70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2011, sul bilancio di previsione per l'anno 2012 e sulla consistenza organica dell'Istituto per lo sviluppo per la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), con allegati l'estratto della relazione al rendiconto generale 2011, il bilancio consuntivo per la medesima annualità e il bilancio di previsione per l'anno 2012.

      Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

      Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 16 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri, relativa all'anno 2011 (doc. CCVIII, n.  51).

      Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

      Il ministro dalle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 17 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativa all'anno 2011 (doc. CCVIII, n.  52).

      Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

      Il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con lettera del 19 luglio 2012, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno FAVIA ed altri n.  9/4865-B/75, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 febbraio 2012, volta alla ricognizione ed un censimento degli enti pubblici non economici esistenti ai fini dell'applicazione della normativa cosiddetta taglia-enti.
      La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 23 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti):
          n.  57/2012 del 30 aprile 2012, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n.  443 del 2001). Hub portuale di Trieste. Piattaforma logistica tra lo scalo legnami ed il punto franco oli minerali. 1o stralcio funzionale. Approvazione progetto definitivo e assegnazione definitiva contributo»;
          n.  59/2012 del 30 aprile 2012, concernente «Aeroporto di Catania. Contratto di programma ENAC-SAC 2012-2015».

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 23 luglio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, facente parte del «Pacchetto controlli tecnici» (COM(2012)381 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

      Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 6 luglio 2012, ha trasmesso il testo di un voto concernente la partecipazione dell'assemblea legislativa della regione stessa alla consultazione pubblica della Commissione europea sul documento di lavoro dei servizi della Commissione «Un quadro di qualità per i tirocini» (SWD(2012)99 final).

      Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna con lettera in data 6 luglio 2012, ha trasmesso il testo di un voto concernente la partecipazione dell'assemblea legislativa della regione stessa alla consultazione pubblica della Commissione europea sul documento di lavoro dei servizi della Commissione «Sfruttare il potenziale di occupazione offerto dai servizi per la persona e la famiglia» (SWD(2012)95 final).

      Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 18 luglio 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n.  14, della nomina del dottor Giuseppe Rossi a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

      Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

      Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N.  83, RECANTE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE (A.C. 5312-A/R)

A.C. 5312-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

      1. Il decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI

Capo I
INFRASTRUTTURE – MISURE PER L'ATTRAZIONE DI CAPITALI PRIVATI

Art. 1.
(Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto – project bond).

      1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.
      2. All'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n.  549, dopo le parole: «diversi dalle banche» sono aggiunte le seguenti: «e dalle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163».
      3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.  163, nonché le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  347.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
      5. È ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 157 anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità di cui sia titolare.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione).

      1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n.  183, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente:
      «1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:»;
          b) il comma 2-ter è soppresso;
          c) al comma 2-quater:
              1) le parole: «di cui ai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
              2) le parole: «di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al predetto comma 2-bis»;
          d) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
      «2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, con riguardo agli interventi di finanza di progetto già individuati ed in parte finanziati ai sensi del citato comma 991.».

Art. 3.
(Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto).

      1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, la conferenza dei servizi è sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.».

      2. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.  163, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Lo studio di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice.».

Art. 4.
(Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni).

      All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

Capo II
INFRASTRUTTURE – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE

Art. 5.
(Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria).

      1. All'articolo 9 comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
      «Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».

      2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n.  1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

Art. 6.
(Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali).

      1. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:
          «Art. 26-bis. (Utilizzazione di crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali). – 1. A decorrere dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388, dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, non si applica agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni.
      2. I rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, e le compensazioni di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici, nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno.».

Art. 7.
(Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini).

      1. Per le attività di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato I del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n.  151, esistenti alla data di pubblicazione del predetto regolamento, gli adempimenti amministrativi stabiliti dal medesimo regolamento sono espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.  27.
      2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139, per ciascuna attività di cui al comma 1 del presente articolo, i gestori presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una scheda asseverata da un tecnico qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio allo stato esistenti, nonché una relazione riportante, per gli aspetti di sicurezza antincendio, il programma operativo degli interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti.
      3. All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
          a) prove sui materiali da costruzione;
          b) indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito;
          c) prove di laboratorio su terre e rocce.».

Art. 8.
(Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera).

      1. Al fine di reintegrare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, nell'importo originariamente previsto, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 è autorizzata la spesa di 4.092.408 euro per il 2012, di 4.680.489 euro per il 2013, di 3.661.620 euro per il 2014 e di 987.450 euro per il 2015.
      2. All'articolo 14, comma 2, primo capoverso, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, dopo la parola: «urgente», sono aggiunte le seguenti: «, il quale, con proprio provvedimento, può nominare uno o più delegati per specifiche funzioni.».
      3. A seguito dell'ampliamento e della risistemazione degli spazi espositivi della Pinacoteca di Brera e del riallestimento della relativa collezione, il Ministro per i beni e le attività culturali, nell'anno 2013, costituisce la fondazione di diritto privato denominata «Fondazione La Grande Brera», con sede in Milano, finalizzata al miglioramento della valorizzazione dell'Istituto, nonché alla gestione secondo criteri di efficienza economica.
      4. La Fondazione di cui al comma 3 è costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2001, n.  491 e del codice civile. L'atto costitutivo prevede il conferimento in uso alla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo di dotazione, della collezione della Pinacoteca di Brera, dell'immobile che la ospita, nonché degli eventuali ulteriori beni mobili e immobili individuati con apposito decreto ministeriale. Lo statuto della Fondazione prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione.
      5. Oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, che assume la qualità di fondatore, possono partecipare alla Fondazione di cui al comma 3, in qualità di soci promotori, secondo le modalità stabilite dallo statuto, gli enti territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede, che assumano l'impegno di contribuire stabilmente al fondo di gestione in misura non inferiore al Ministero. Possono altresì diventare soci, previo consenso del fondatore e dei soci promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione nella misura e secondo le modalità stabilite dallo statuto.
      6. Il funzionamento della Fondazione di cui al comma 3 è assicurato mediante un apposito fondo di gestione, alimentato annualmente dal Ministero per i beni e le attività culturali per un importo pari a 2.000.000,00 di euro. Alla relativa spesa si provvede, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.  75, con specifico riferimento alle risorse di parte corrente.
      7. La Fondazione di cui al comma 3 può avvalersi di personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e degli enti territoriali che abbiano acquisito la qualità di soci promotori, sulla base di protocolli d'intesa stipulati ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165. I protocolli d'intesa prevedono l'integrale rimborso della spesa per il suddetto personale alle amministrazioni di appartenenza. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo della Corte dei conti.

Capo III
MISURE PER L'EDILIZIA

Art. 9.
(Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni).

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 10, primo comma, i numeri 8), 8-bis) e 8-ter) sono sostituiti dai seguenti:
      «8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
      8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
      8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;»;
          b) all'articolo 17, sesto comma, la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:
      «a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»;
          c) alla tabella A, parte terza, il n.  127-duodevicies) è sostituito dal seguente:
      «127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008».

Art. 10.
(Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012).

      1. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.
      2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n.  241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
      3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla destinazione d'uso di area di ricovero. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste. I Commissari delegati danno notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327.
      4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari delegati provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore dei Commissari delegati o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio 2012.
      5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
      6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dai Commissari delegati, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dai Commissari delegati a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.
      7. L'affidamento degli interventi può essere disposto anche con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.
      8. Alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici ovvero all'attività scolastica, provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, potendosi anche avvalere del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
      9. I Commissari delegati possono procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
      10. Secondo criteri indicati dai Commissari delegati con proprie ordinanze, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 8 è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari.
      11. I comuni per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212, predispongono, d'intesa con i Commissari delegati, sentito il presidente della provincia territorialmente competente, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.
      12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo, si fa fronte, nel limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74.
      13. Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro – bando ISI 2012 – ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, e successive modificazioni, viene trasferito alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione fra le regioni interessate delle somme di cui al precedente periodo, nonché i criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta dei presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.  74 del 2012.
      14. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Ministero dell'economia e delle finanze, Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alla regione Emilia-Romagna il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n.  74 del 2012. Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74.
      15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.».

Art. 11.
(Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico).

      1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».
      3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, l'ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Art. 12.
(Piano nazionale per le città).

      1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un piano nazionale per le città, dedicato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate. A tal fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Cabina di regia del piano, composta da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'interno, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione economica, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e per la coesione territoriale, dell'Agenzia del demanio, della Cassa depositi e prestiti, dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di osservatori, da un rappresentante del Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da un rappresentante dei Fondi di investimento istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia.
      2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate, indicando:
          a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto di trasformazione e valorizzazione;
          b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune proponente;
          c) i soggetti interessati;
          d) le eventuali premialità;
          e) il programma temporale degli interventi da attivare;
          f) la fattibilità tecnico-amministrativa.

      3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti criteri:
          a) immediata cantierabilità degli interventi;
          b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
          c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale;
          d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con riferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano;
          e) miglioramento della qualità urbana, del tessuto sociale ed ambientale.

      4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse messe a disposizione dai vari organismi che la compongono, definisce gli investimenti attivabili nell'ambito urbano selezionato; la stessa propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle finalità del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di regia promuove, di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana che regolamenta gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. L'insieme dei Contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per le città.
      5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e fino al 31 dicembre 2017, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città», nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relativamente ai seguenti programmi:
          a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  203, per i quali non siano stati ratificati, entro il termine del 31 dicembre 2007, gli accordi di programma previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.  273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.  51, e già destinate all'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.  133 e successive modificazioni;
          b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi dell'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n.  662, dell'articolo 1, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n.  449 e dell'articolo 61, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n.  448;
          c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, e dell'articolo 4, comma 3. della legge 8 febbraio 2001, n.  21.

      6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di euro 24 milioni per l'anno 2013, di euro 40 milioni per l'anno 2014 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.
      7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  203, per i quali sia stato ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 febbraio 2006, n.  51, possono essere rilocalizzati nell'ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti ed esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. È esclusa, in ogni caso, la possibilità di frazionare uno stesso programma costruttivo in più comuni. A tal fine il termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, è fissato al 31 dicembre 2013.
      8. All'articolo 2 della legge 1o agosto 2002, n.  166, il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  194 del 20 agosto 1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da realizzare.».

      9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi già finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n.  152 del 1991 per i quali risulti già sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione.

Art. 13.
(Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia).

      1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n.  241, il terzo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.».
      2. All'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
          «1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
      1-ter. La denuncia, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, si procede alla individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della denuncia.»;
          b) al comma 3, prima delle parole: «Qualora l'immobile», sono inserite le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,»;
          c) al comma 4, prima delle parole: «Qualora l'immobile», sono inserite le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,».

Capo IV
MISURE PER I TRASPORTI

Art. 14.
(Autonomia finanziaria dei porti).

      1. Alla legge 28 gennaio 1994, n.  84, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
      «Art. 18-bis. – (Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti).1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, nel limite di 70 milioni di euro annui.
      2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.
      3. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.
      4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.
      5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
      6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244.».

      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n.  67.

Art. 15.
(Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale).

      1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10, la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 2-undecies dello stesso articolo 2, si applica ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di gara sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I finanziamenti non rientranti nella predetta fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate alle finalità stabilite dal medesimo articolo 2, comma 2-novies, con priorità per gli investimenti di cui alla lettera a), secondo le modalità e procedure di cui all'articolo 2, commi da 2-novies a 2-undecies, del predetto decreto-legge n.  225 del 2010.

Art. 16.
(Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto).

      1. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuite, per l'anno 2012, risorse pari a euro 6.000.000,00. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n.  614.
      2. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus, è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 4.500.000,00.
      3. Al fine di garantire il contributo dovuto, per l'anno 2012, per l'esercizio della Funivia Savona-San Giuseppe, in concessione a Funivie S.p.A, è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 5.000.000,00.
      4. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rispettivamente alle Regioni Calabria e Puglia, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, a condizione che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto siano sottoscritti con le regioni interessate i relativi accordi di trasferimento entro il 31 dicembre 2012.
      5. Il Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, al fine di consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprietà, gestione e manutenzione della rete, anche in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell'occupazione, effettua, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario. Nei successivi 60 giorni, sulla base delle risultanze dello stato dei debiti e dei crediti, il Commissario elabora un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili in bilancio e dalle entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9, della durata massima di 60 mesi, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare gli interventi necessari al perseguimento delle finalità sopra indicate e all'equilibrio economico delle suddette società, nonché le necessarie azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro.
      6. Nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma 5 ed al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale nel rispetto della normativa vigente e con le risorse disponibili allo scopo a carico del bilancio regionale, il Commissario adotta ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 32, lettera a), del decreto-legge n.  138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148 del 2011, garantendo in ogni caso il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture.
      7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 5 e l'efficienza e continuità del servizio di trasporto secondo le modalità di cui al comma 6, per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle stesse società. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.
      8. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico, senza oneri per la finanza pubblica, di verifica degli adempimenti regionali per la disamina, in prima istanza, della documentazione pervenuta per la stipula e la successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei piani di cui al comma 5, sottoscritto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione.
      9. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e previa approvazione dei piani di cui al comma 5, la Regione Campania può utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n.  1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.  137 del 16 giugno 2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2013, subordinatamente al mancato verificarsi dei presupposti per l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n.  191, il predetto aumento automatico è destinato alla ulteriore copertura del piano di rientro di cui al comma 5. A decorrere dal medesimo anno, per garantire la completa copertura del piano di rientro, nel caso in cui si verifichino i presupposti per l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n.  191, l'incremento nelle misure fisse ivi previsto è raddoppiato. Il Ministero delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia delle entrate, il verificarsi delle condizioni per l'applicazione del predetto incremento automatico.
      10. I termini per l'approvazione dei bilanci consuntivi delle società di cui al comma 5 sono differiti al sessantesimo giorno successivo all'approvazione dei piani di cui allo stesso comma 5.

Art. 17.
(Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea).

      1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73, le parole: «entro e non oltre il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2012».

Titolo II
MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 18.
(Amministrazione aperta).

      1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.  241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150.
      2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
      3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n.  150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196.
      4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei princìpi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
      5. A decorrere dal 1o gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104.
      6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.  241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n.  82, 12 aprile 2006, n.  163 e 6 settembre 2011, n.  159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n.  150 del 2009. Lo stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo.
      7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.
(Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale).

      1. È istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. L'Agenzia opera sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità. Per quanto non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300.

Art. 20.
(Funzioni).

      1. L'Agenzia per l'Italia Digitale è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.  35, e con l'Agenda digitale europea.
      2. L'Agenzia svolge, altresì, fatte salve le funzioni dell'INDIRE per quanto attiene il supporto allo sviluppo dell'innovazione del piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 3 del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n.  177 fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, nonché le funzioni affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n.  266 e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Agenzia assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
      3. In particolare l'Agenzia:
          a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN);
          b) elabora indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, per la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea;
          c) assicura l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli omogenei di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;
          d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del Codice dell'amministrazione digitale;
          e) vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, in collaborazione con CONSIP Spa, anche mediante la collaborazione inter-istituzionale nella fase progettuale e di gestione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi, al fine di realizzare l'accelerazione dei processi di informatizzazione e risparmi di spesa;
          f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative;
          g) effettua il monitoraggio dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia ed economicità proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei Ministri i conseguenti interventi correttivi.

      4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono affidate a Consip Spa le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n.  177, limitatamente alla formulazione dei pareri sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, al monitoraggio dell'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti, nonché le funzioni di cui alla lettera d) e quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo.
      5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n.  177 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010.

Art. 21.
(Organi e statuto).

      1. Sono organi dell'Agenzia:
          a) il Direttore generale;
          b) il Comitato di indirizzo;
          c) il Collegio dei revisori dei conti.

      2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze nomina, previo avviso pubblico, il Direttore generale tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.
      3. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Resta in carica tre anni.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale, in conformità ai princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, in quanto compatibili con il presente decreto. Lo Statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze e due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata. I rappresentanti partecipano al Comitato di indirizzo senza oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei Revisori.

Art. 22.
(Soppressione di DigitPa, dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali).

      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per 1'innovazione sono soppressi.
      2. Al fine di garantire la continuità dei rapporti facenti capo agli enti soppressi, gli organi in carica alla data di approvazione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale e deliberano altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia.
      3. Sono trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale il personale di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. È fatto salvo il diritto di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.
      4. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianità di servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza.
      5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.
      6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia, è determinata l'effettiva dotazione delle risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito ai sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, fissata entro un tetto massimo 150 unità, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello del personale appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
      7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia e non oltre la data di adozione del decreto di cui al comma 4 6, le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono adeguate in considerazione del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
      8. Dall'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
      9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e l'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1611.

Titolo III
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Capo I
MISURE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

Art. 23.
(Fondo per la crescita sostenibile).

      1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese.
      2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.  46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:
          a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
          b) il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
          c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

      3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123 ad eccezione del credito d'imposta. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.  102.
      4. Il Fondo può operare anche attraverso le due distinte contabilità speciali già intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle finalità indicate al comma 2 è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo.
      5. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n.  46 continua a svolgere le proprie funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attività e i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni attuative della medesima legge.
      6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e personali. È fatta salva la prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.
      7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo.
      8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonché le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, così come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al comma 11.
      9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del comma 7, le disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nella titolarità del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilità istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n.  662 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione alla contabilità speciale del Fondo operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al successivo comma 11. Le predette contabilità speciali continuano ad operare fino al completamento dei relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti derivanti dalle programmazioni comunitarie già approvate dalla UE alla data di entrata in vigore del presente decreto.
      10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilità accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rinvenienti da contabilità speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.
      11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge.
      12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.
(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:
          a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
          b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3.

      Il credito d'imposta è riservato alle assunzioni di personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a) e b) del presente comma.

      2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni.
      3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b) del comma 1, è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività:
          a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
          b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
          c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

      4. Il diritto a fruire del contributo decade:
          a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;
          b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
          c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

      5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163.
      6. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.
      7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
      8. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.
      9. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
      10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
      11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.
      12. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, dopo la parola «riassegnate» sono inserite le seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,».
      13. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede con le risorse rivenienti dal comma 12.

Art. 25.
(Monitoraggio, controlli, attività ispettiva).

      1. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, il quale svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e controlli sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoscrive un protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di Finanza. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  68, gli appartenenti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie:
          a) si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231;
          b) possono accedere, anche per via telematica, alle informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché, in esenzione da tributi e oneri, ai soggetti pubblici o privati che, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, svolgono attività istruttorie e di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici e privati consentono, altresì, l'accesso alla documentazione in loro possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

      2. Dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
      3. Gli oneri relativi alle attività ispettive sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, anche ai sensi delle disposizioni abrogate di cui all'articolo 23, comma 7, sono posti a carico del Fondo, entro il limite di 400.000 euro per anno.
      4. Per consentire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.  266 anche tramite analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi agevolativi, il Ministero della sviluppo economico determina, per ciascun intervento, gli impatti attesi tramite la formulazione di indicatori e valori-obiettivo. Di tale determinazione è data adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell'Amministrazione anteriormente al termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione cui i predetti impatti si riferiscono.
      5. I soggetti beneficiari degli interventi di cui al presente decreto-legge si impegnano a fornire al Ministero dello sviluppo economico e ai soggetti dallo stesso incaricati, anche con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati. I contenuti e le modalità di trasmissione delle predette informazioni sono individuati, tenuto conto delle caratteristiche e finalità dei singoli interventi agevolativi cui i programmi si riferiscono, con circolari del Ministero dello Sviluppo Economico. Con decreto del medesimo Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono individuati i contenuti minimi delle predette informazioni alla luce di quanto stabilito ed adottato per il sistema di monitoraggio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 ed ai fini di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196. La non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli interventi comporta per l'impresa inadempiente la sospensione dell'erogazione dei benefìci fino al ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del predetto sistema ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento, la revoca del beneficio concesso.
      6. Per consentire un'adeguata trasparenza degli interventi agevolativi disposti ai sensi del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle iniziative oggetto di finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 23, comma 2.

Art. 26.
(Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni).

      1. In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.  46, e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.  297, può essere disposta, per una sola volta, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013. La sospensione determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alla rata sospesa sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero, ove le rate risultino già scadute alla data di concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, maggiorati degli interessi di mora. Al tal fine il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, stabiliscono, per le agevolazioni di rispettiva competenza, condizioni e criteri per la concessione del suddetto beneficio nonché i termini massimi per la relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo, e determinando, in tal caso, modalità di restituzione graduali. Qualora dalla traslazione del piano di ammortamento consegua il superamento dell'equivalente sovvenzione lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono, per le agevolazioni di rispettiva competenza, alla rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa.
      2. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 27.
(Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa).

      1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:
          una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;
          una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

      Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale.

      2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
      Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n.  181, come esteso dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, si applica esclusivamente per l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.
      3. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
      4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241. Resta ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati.
      5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n.  120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.  181, è applicabile, nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
      7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale.
      8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza.
      9. All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. Le attività del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
      10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 della legge n.  181 del 15 maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la successiva assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23 comma 2.
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.
(Semplificazione dei procedimenti agevolativi di «Industria 2015»).

      1. Le agevolazioni concesse in favore dei programmi oggetto dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono revocate qualora entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni non sia stata avanzata almeno una richiesta di erogazione per stato di avanzamento. Per i programmi di investimento per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sia stato già emanato il predetto provvedimento di concessione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla predetta data di entrata in vigore, fatto salvo il maggior termine conseguente dall'applicazione del periodo precedente.
      2. Le imprese titolari dei progetti di cui al comma 1 decadono dalle agevolazioni concedibili qualora, decorsi 60 giorni dalla richiesta formulata dal soggetto gestore degli interventi, non provvedano a trasmettere la documentazione necessaria per l'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
      3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le necessarie misure anche di carattere organizzativo volte a semplificare ed accelerare le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di cui al comma 1. A tal fine lo stesso Ministero provvede ad emanare specifiche direttive nei confronti del soggetto gestore degli interventi.

Art. 29.
(Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi).

      1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.  415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.  215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati.
      2. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui alla legge 1o marzo 1986, n.  64, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data, accerta la decadenza dai benefìci per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      3. La rimodulazione dei programmi d'investimento oggetto di agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.  662 è consentita entro e non oltre un anno dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del CIPE di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso il CIPE può prorogare il termine di ultimazione degli investimenti per non più di un anno dal termine originariamente previsto.
      4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non è consentito alcun differimento del termine di ultimazione degli investimenti, eventualmente prorogato, per effetto di variazioni del programma e dei soggetti proponenti.
      5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma già oggetto di deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, non venga presentato il progetto esecutivo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessate dalle agevolazioni previste e ne dà comunicazione al CIPE. Per i programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto termine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica, qualora successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
      6. È disposta la risoluzione dei contratti di programma già stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'impresa non abbia prodotto la documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio. Qualora il contratto sia riferito ad una pluralità di iniziative, la risoluzione ha effetto limitatamente alle iniziative interessate dall'inadempimento.
      7. Nell'ambito dei contratti di programma, non si procede alla revoca delle agevolazioni qualora si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale contenuto nel limite di cinquanta punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi tra gli ottanta e i cinquanta punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso ed il limite di cinquanta punti percentuali. Lo scostamento superiore agli ottanta punti percentuali è sanzionato con la revoca totale delle agevolazioni.
      8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 1982, n.  752, della legge 30 luglio 1990, n.  221, del decreto-legge 24 aprile 1993, n.  121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.  204, e dell'articolo 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, purché avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla predetta data. La documentazione finale di spesa è presentata dai beneficiari entro sei mesi, non più prorogabili, dalla scadenza del termine di ultimazione come sopra definito. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni.
      9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di situazioni di particolari gravità sotto il profilo economico e finanziario delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuità delle attività produttive ed il mantenimento dei relativi livelli occupazionali, può disporre in via eccezionale la sospensione dei termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli strumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguenti programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi aziendali.

Art. 30.
(Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca – FRI).

      1. All'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n.  311».
      2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 23, comma 2 del presente decreto-legge, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito anche FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n.  311. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie.
      3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311, le risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalità di cui al comma 2, nel limite massimo del 70 per cento delle risorse non ancora utilizzate di cui al comma 354. Ai fini del presente comma sono da intendersi non utilizzate le risorse già destinate dal CIPE per interventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, ovvero quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, nonché quelle provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e dai rientri di capitale derivanti dalle revoche formalmente comminate.
      4. Con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonché le modalità di utilizzo e il riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2 del presente decreto-legge.
      5. Sono abrogati i commi 361-bis, 361-ter e 361-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311.
      6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 31.
(Ulteriori disposizioni finanziarie).

      1. Al fine di dare attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  10, nel rispetto degli impegni assunti precedentemente all'entrata in vigore del predetto decreto-legge n.  225 del 2010, le residue disponibilità del fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n.  73, giacenti sul conto corrente postale intestato al Ministero dello sviluppo economico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
      2. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n.  49, al netto delle somme occorrenti a finanziare le domande già prevenute alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione al Fondo di cui al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n.  49.
      3. Le risorse annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle agevolazioni industriali la cui gestione non sia stata assunta dalle Regioni ai sensi degli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112, sono riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per essere utilizzate, previo accordo con le Regioni interessate, per iniziative in favore delle piccole e medie imprese operanti in tali Regioni.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      5. All'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n.  183, le parole da «, la cui erogazione» a «contenziosi pregressi» sono soppresse.

Capo II
NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE

Art. 32.
(Strumenti di finanziamento per le imprese).

      1. Ai fini del presente articolo per società si intendono le società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.
      2. Anche in deroga all'articolo 11 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, le società possono emettere cambiali finanziarie, come definite alla legge 13 gennaio 1994, n.  43, e obbligazioni a condizione che:
          a) l'emissione sia assistita da uno sponsor;
          b) l'ultimo bilancio dell'emittente sia assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;
          c) i titoli siano
i. collocati esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente,
ii. destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori.

      Ai fini delle norme contenute nel presente articolo le cambiali finanziarie sono titoli similari alle obbligazioni.

      3. Ai fini del presente articolo per investitori qualificati si intendono i soggetti definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58.
      4. Sono esclusi dalle disposizioni dei commi 2 e 3, nonché dei successivi commi 15, 16, 17 (sponsor) e 19, 20, 21, 22, 23, 24 (clausole di subordinazione e partecipazione) gli strumenti finanziari oggetto di offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58 e ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro stato membro dell'Unione europea.
      5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n.  43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione».
      6. Il limite massimo all'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è pari al totale dell'attivo corrente come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o ente a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato.
      7. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n.  43, è inserito il seguente:
          «Art. 1-bis. – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.

      2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari della cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.
      Nella richiesta sono specificati altresì:
          a) l'ammontare totale dell'emissione;
          b) l'importo di ogni singola cambiale;
          c) il numero delle cambiali;
          d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
          e) la data di emissione;
          f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n.  1669;
          g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;
          h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;
          i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
          j) l'ufficio del registro al quale l'emittente è iscritto.

      3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nella Parte III, Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58.
      4. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo».

      8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n.  549, non si applicano nei casi in cui le obbligazioni e i titoli similari, emessi dai soggetti di cui al comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, siano sottoscritti da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della società emittente.
      9. Nell'articolo 1 del Decreto legislativo 1o aprile 1996, n.  239, il primo comma è sostituto dal seguente:
          «1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime».

      10. Per i titoli emessi dalle società diverse dalle banche e dalle società con azioni quotate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, la disposizione di cui al comma 9 si applica con riferimento ai titoli emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
      11. Nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, al comma 1, le parole «obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie» sono sostituite dalle seguenti «obbligazioni e titoli similari».
      12. I dati sull'emissione delle obbligazioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati devono essere comunicati dall'emittente entro trenta giorni all'Agenzia delle Entrate per consentire adeguato monitoraggio ai fini antielusivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno indicati eventuali ulteriori adempimenti.
      13. Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 1o aprile 1996, n.  239, primo comma, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.
      14. Possono assumere il ruolo di sponsor ai sensi del comma 2 le banche, le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzate, SICAV, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonché le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento anche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario, purché autorizzate alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.
      15. Lo sponsor assiste la società nella procedura di emissione dei titoli supportando l'emittente nella fase di emissione e di collocamento. Egli assume altresì con l'emittente impegni volti ad assicurare la liquidabilità, almeno a intervalli predefiniti, dei titoli fino alla scadenza.
      Il collocamento dei titoli presso investitori qualificati in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.
      16. Lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente, ed il 2% del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle quote anzidette.
      17. Lo sponsor procede ad una valutazione periodica, almeno semestrale, del valore dei titoli. Lo sponsor provvede altresì, tramite propri modelli formalizzati, alla classificazione dell'emittente in una categoria di rischio identificata secondo procedure che tengano conto della qualità creditizia delle imprese, avendo riferimento alla Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. In particolare, lo sponsor classifica l'emittente con periodicità almeno semestrale, e comunque ogniqualvolta intervengano elementi straordinari atti a modificare il giudizio, distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia dell'emittente (ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa), da incrociarsi, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata e ne aggiorna tempestivamente i contenuti ogni qual volta sia necessario.
      18. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a), del presente articolo, le società diverse dalle medie e dalle piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003 possono rinunciare alla nomina dello sponsor ovvero alle prestazioni da esso dovute ai sensi dei commi 15, 16 e 17.
      19. Le obbligazioni emesse da società di cui al comma 1 possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a 60 mesi.
      20. La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale. Alle società emittenti titoli subordinati si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.
      Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge.
      21. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente. La società emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo).
      Tale somma è proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative in circolazione e capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
      22. Le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non possono essere modificate per tutta la durata dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza.
      23. La variabilità del corrispettivo riguarda la remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto di rimborso in linea capitale dell'emissione.
      24. Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile d'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.
      25. La parte variabile del corrispettivo non è soggetta alla legge del 7 marzo 1996, n.  108.
      26. All'articolo 2412 del codice civile, il quinto comma è sostituito dal seguente:
          «I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.».

Capo III
MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI

Art. 33.
(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale).

      1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 67, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
      «d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;»;
              2) alla lettera e): dopo le parole «dell'articolo 182-bis» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;»;
          b) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) al secondo comma, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
      «e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.»;
              2) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) dopo la parola «professionista» sono aggiunte le seguenti: «, designato dal debitore,»;
                  b) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.»;
              3) al quinto comma, dopo le parole «pubblico ministero» sono aggiunte le seguenti: «ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria»;
              4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
      «L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e cento venti giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
      Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.»;
          c) all'articolo 168 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) le parole «presentazione del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese»;
                  b) dopo la parola «esecutive» sono aggiunte le seguenti: «e cautelari»;
                  c) dopo le parole «creditori per titolo o causa anteriore» la parola «decreto» è soppressa;
              2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.»;
          d) dopo l'articolo 169 è aggiunto il seguente articolo:
      «Art. 169-bis. – (Contratti in corso di esecuzione). – Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.
      In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.
      Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
      Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, e 80 primo comma.»;
          e) all'articolo 182-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) il primo comma è sostituito dal seguente:
      «L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei rispetto dei seguenti termini:
                  a) entro cento venti giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
                  b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.»;
              2) al terzo comma, primo periodo, dopo la parole «patrimonio del debitore», sono aggiunte le seguenti: «, né acquisire titoli di prelazione se non concordati»;
              3) al sesto comma, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) dopo le parole «all'articolo 161, primo e secondo comma» sono aggiunte le seguenti: «lettere a), b), c) e d)»;
                  b) le parole «il regolare» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrale»;
              4) al settimo comma, secondo periodo, le parole «il regolare» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrale»;
              5) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
      «A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»;
          f) dopo l'articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti articoli:
      «Art. 182-quinquies. – (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti). – Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
      L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.
      Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.
      Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.
      Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.
      Art. 182-sexies. – (Riduzione o perdita del capitale della società in crisi). – Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n.  4, e 2545-duodecies del codice civile.
      Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.»;
          g) all'articolo 184, primo comma, primo periodo, le parole «al decreto di apertura della procedura di concordato» sono sostituite dalle seguenti: «alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161»;
          h) dopo l'articolo 186 è aggiunto il seguente articolo:
      «Art. 186-bis. – (Concordato con continuità aziendale). – Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.
      Nei casi previsti dal presente articolo:
          a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
          b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
          c) Il piano può prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

      Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.
      L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
          a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
          b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163.

      Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
      Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannosa per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.»;
          i) la rubrica del capo terzo del titolo sesto è sostituita dalla seguente:
      «Capo III. – Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa»;
          l) dopo l'articolo 236 è inserito il seguente:
      «Art. 236-bis.(Falso in attestazioni e relazioni). – Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
      Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.
      Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà».

      2. All'articolo 38, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163 dopo le parole «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267».
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine.
      4. Il comma 4 dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 è sostituito dal seguente:
      «4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d) regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce non sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84.».

      5. Il comma 5 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 è sostituito dal seguente:
      «5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis regio decreto 16 marzo 1942, n.  267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; ai medesimi fini si considera concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti dalla data del decreto del Tribunale di omologazione dell'accordo medesimo.».

Capo IV
MISURE PER LO SVILUPPO E IL RAFFORZAMENTO DEL SETTORE ENERGETICO

Art. 34.
(Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti).

      1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, sono aggiunte all'inizio le parole «Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 dicembre 2014,» e all'ultimo periodo le parole «pari a 9 Giga-calorie» sono sostituite dalle parole «pari a 8 Giga-calorie».
      2. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n.  28 dopo le parole «rifiuti e sottoprodotti» è aggiunto «, entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici,». Alla fine dello stesso comma sono aggiunte le parole «Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo precedente.».
      3. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 Marzo 2011 n.  28, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
      «5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo fino al 31 ottobre 2012, è comunque ammissibile il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, per le finalità di cui al comma 5.
      5-ter. A decorrere dal 1o novembre 2012, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che possono essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152:
          acque glicerinose;
          acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel);
          acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua dell'olio durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel);
          residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati) e delle acque glicerinose (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche;
          oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi;
          feccia da vino e vinaccia;
          grassi animali di categoria 1, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti (2010/C 160/02).

      5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 gennaio di ogni anno, può essere modificato, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter dei sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma 5 e le modalità di tracciabilità degli stessi, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo e stabilite variazioni della misura massima percentuale prevista dal comma 5-quinquies.
      5-quinquies. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n.  81, a decorrere dall'anno 2013 i soggetti obbligati possono adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima del 20% con certificati di immissione in consumo di biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28.
      5-sexies. A decorrere dall'1 gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ne è determinata l'entità in funzione delle Giga calorie di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di tali competenze è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      5-septies. In riferimento alle attività previste dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005 n.  66, come introdotto dall'articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.  55, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale assicurano il necessario raccordo dei flussi informativi al fine della semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.  55 è abrogato.

      4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81, come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28, l'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Agenzia delle Dogane.
      5. I soggetti che intendono importare in Italia biocarburanti da immettere sul mercato interno ai fini del comma 4 devono presentare istanza al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o inviarla, mediante sistemi di identificazione e autenticazione elettronica, corredata dalla seguente documentazione:
          a) copia della licenza di attività dell'impianto, nella quale risulti la capacità riconosciuta all'impianto, la ragione sociale, ubicazione dell'impresa titolare dell'impianto, il numero di identificazione fiscale, il codice di attività o il documento equivalente del paese nel quale si trova l'impianto;
          b) relazione rilasciata da un soggetto indipendente che certifichi la capacità di produzione dell'impianto che risulta operativo al momento della presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche del prodotto importato, con indicazione dei controlli di qualità effettuati e relativi risultati;
          c) dichiarazione giurata del titolare dell'impianto che afferma quanto segue:
              di essere in regola con gli obblighi di pagamento relativi alla previdenza sociale e con gli obblighi fiscali del paese corrispondente;
              di operare in conformità con la normativa ambientale del paese nel quale si trova l'impianto o l'unità produttiva oggetto della domanda;
              che il biocarburante è interamente prodotto nell'impianto;
          d) procura valida ed autentica conferita al firmatario della domanda.

      6. Le domande di cui al comma 5 devono essere redatte in lingua italiana. I documenti redatti in altra lingua devono essere corredati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicano nel proprio sito Internet il «Registro delle autorizzazioni all'importazione di biocarburanti prodotti in paesi non appartenenti all'Unione Europea». Dall'attuazione dei commi 4 e 5 non derivano nuovi a maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      7. Le specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti riportate nell'allegato 1) del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n.  110, «Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti», emanato ai sensi dell'articolo 2-quater, punto 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, sono aggiornate e integrate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 35.
(Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi).

      1. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è sostituito dal seguente:
      «17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n.  9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n.  9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n.  128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.  239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.».

      2. All'articolo 184, al comma 5 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 è aggiunto il seguente periodo: «con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.».

Art. 36.
(Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero).

      1. All'articolo 57, comma 9, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n.  35 recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo» dopo le parole: «Nel caso di», sono inserite le seguenti: «chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito, con realizzazione di» e dopo le parole «reindustrializzazione dei siti» sono inserite le seguenti: «contaminati, anche» e all'ultimo periodo sostituire le parole: «di eventuali» con la seguente: «degli».
      2. All'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n.  35 recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo» dopo le parole «il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti», sono inserite le seguenti: «limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328».
      3. All'articolo 57, comma 4, della legge 4 aprile 2012, n.  35, «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» sostituire le parole «eventualmente previsti» con le seguenti «previsti dalla legislazione ambientale», e sostituire le parole «centottanta giorni» con le seguenti «novanta giorni».
      4. All'articolo 57, dopo il comma 15, è inserito il seguente:
      «15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.”»

      5. Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:
      «Art. 57-bis. – (Semplificazione amministrativa in materia infrastrutture strategiche). – 1. Le periodicità di cui alle Tabelle A e B del Decreto ministeriale 1o dicembre 2004 n.  329 non si applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo nonché a quelli per la fornitura di servizi essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie, nel campo di applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334 e successive modifiche e integrazioni. Sotto la responsabilità dell'utilizzatore deve essere accertata, da un organismo notificato per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, la sostenibilità della diversa periodicità in relazione alla situazione esistente presso l'impianto. Sulla base dell'accertamento, qualora le condizioni di sicurezza accertate lo consentano, potrà essere utilizzata una periodicità incrementale non superiore ad anni 3 rispetto a quelle previste per legge. La documentazione di accertamento deve essere conservata dall'utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle verifiche periodiche di sicurezza espletate dai competenti organi territoriali.
      2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n.  239, per gli impianti a ciclo continuo e per quelli che rivestono carattere di pubblica utilità o servizio essenziale, in presenza di difetti che possono pregiudicare la continuità di esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilità dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di riparazione, anche con attrezzatura in esercizio, finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio fino alla data di scadenza naturale della verifica periodica successiva alla temporanea riparazione. Tali temporanee riparazioni sono effettuate secondo le specifiche tecniche previste ai sensi dall'articolo 3 del presente decreto 1o dicembre, n.  329, o norme tecniche internazionali riconosciute».

      6. A decorrere dal 1o gennaio 2013 l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione Europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Dogane, rilasciata sulla base di criteri determinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, nel quale sono individuati i requisiti minimi per l'ottenimento dell'autorizzazione, tenendo anche conto dell'aderenza dell'impianto estero di produzione dei prodotti petroliferi oggetto di importazione alle prescrizioni ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria per gli impianti produttivi ubicati all'interno della Comunità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      7. All'articolo 276, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.  128, dopo le parole «ove producano emissioni in atmosfera» sono aggiunte le seguenti «e non risultino adeguati alle prescrizioni di cui all'allegato VII alla parte quinta del presente decreto».

Art. 37.
(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico).

      1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) l'articolo 14, comma 5, è sostituito dal seguente: «Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al primo periodo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.  148, e alle società a partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai sensi del medesimo comma»;
          b) il primo periodo dell'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2010, n.  164, è sostituito dai seguenti:
      «I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime gare per ambiti territoriali, indette a norma dell'articolo 14, comma 1, successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale, in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Per le prime gare di cui sopra non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, e successive modifiche e integrazioni.»

      2. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 46-bis del decreto legge 1o ottobre 2007, n.  159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222, in materia di distribuzione di gas naturale, e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai sensi del medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas in conformità con l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93.
      3. In sede di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, al fine di garantire la sicurezza del servizio, sono fatti salvi gli obblighi in materia di tutela dell'occupazione stabiliti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2010, n.  164, che, a causa dell'obbligatorietà, non costituiscono elemento di valutazione dell'offerta.
      4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indìce una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata ventennale, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata;
          b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Con lo stesso decreto è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali, secondo modalità definite nel medesimo decreto.».

      5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.
      6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Il corrispettivo è determinato con riferimento al valore di mercato dei beni materiali diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, e con riferimento agli investimenti effettuati sui beni di cui al citato articolo 25, comma 1, e non ammortizzati alla data di scadenza della concessione. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
      7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione secondo criteri di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico.
      8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 38.
(Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale).

      1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.  239, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma:
          «8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa comunque denominati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 7 e 8, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale provvede in merito con la partecipazione della Regione interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso.».

      2. All'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.   1, convertito con legge 24 marzo 2012, n.  27, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
          «3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è altresì determinata la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164, come modificato dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva. Le stesse procedure sono utilizzate anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi del comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati sono destinate dalla stessa Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto.»;
          b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
          «3-bis. Lo spazio di stoccaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, è offerto, nell'anno contrattuale di stoccaggio in cui diviene, anche parzialmente, fisicamente disponibile, a tutti gli utenti del sistema del gas naturale mediante procedure di asta competitiva. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di stoccaggio sono destinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe di trasporto.».

      3. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono determinati limiti massimi per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario delle capacità di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti civili e, fino alla realizzazione di ulteriori capacità di stoccaggio e di punta di erogazione sufficienti a garantire il funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle valutazioni di rischio condotte ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 1o giugno 2012, n. 93, le modalità per l'utilizzo delle capacità di stoccaggio e di punta esistenti da parte di tutti gli utenti ai fini della sicurezza dello stesso sistema.

Art. 39.
(Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica).

      1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa.
      2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a princìpi di semplificazione ed equità, nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, da cui non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né maggiori entrate per il bilancio dello Stato.
      3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico. Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione è conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79.
      4. In attuazione dell'articolo 3, comma 13 bis, del decreto-legge n.  16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n.  44 del 26 aprile 12, e limitatamente ai periodi individuati dalla medesima norma, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari a garantire che la componente tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui alla citata norma, successivamente al loro passaggio al libero mercato dell'energia elettrica, non risulti inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato. Restano salvi gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia.

Art. 40.
(Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio).

      1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85, dopo le parole: «sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze» sono aggiunte le parole «le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e».
      2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 maggio 2010 n.  85, sono cancellate le parole «e le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze».
      3. All'articolo 4, comma 1, prima frase, del decreto legislativo 28 maggio 2010 n.  85, dopo le parole: «ad eccezione» sono aggiunte le parole «delle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e».
      4. All'articolo 4, comma 1, seconda frase, del decreto legislativo 28 maggio 2010 n.  85, dopo le parole: «attribuzione di beni demaniali diversi» sono aggiunte le parole «dalle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e».

Capo V
ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Art. 41.
(Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo all'estero).

      1. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi a favore dello sviluppo economico e della internazionalizzazione delle imprese, all'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo periodo del comma 18-bis sono apportate le seguenti modifiche:
              1) le parole: «copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo»;
              2) dopo le parole: «o da persona dallo stesso designata,» sono inserite le seguenti: « dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata,»;
              3) le parole: «presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome»;
              4) dopo le parole: «di R.E.T.E. Imprese Italia» sono inserite le seguenti: «, di Alleanza delle Cooperative italiane»;
          b) al primo periodo del comma 24 la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «450»;
          c) al primo periodo del comma 26, la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «450»;
          d) al comma 26-bis dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

      2. All'articolo 22, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, le parole: «di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, come inserito dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «designato dal Ministro dello sviluppo economico,».
      3. Al fine di razionalizzarne la struttura organizzativa, l'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'ENIT, il Ministero degli affari esteri e l'Amministrazione vigilante su ENIT. Il personale dell'ENIT all'estero, individuato nel limite di un contingente massimo di cinquanta unità definito in dotazione organica, può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'ENIT all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, secondo le linee guida e gli indirizzi strategici in materia di promo-commercializzazione dell'offerta turistica all'estero definite dalla cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, inserito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
      4. A decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo, uno dei membri è designato dal Ministro degli affari esteri.
      5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 42.
(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione).

      1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 2, lettera c) le parole «individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse;
          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti».
          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981 n.  251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.  394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.».

      2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.  448, il riparto delle risorse iscritte nel capitolo 2501 del Ministero dello Sviluppo economico per il contributo in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e di Camere di commercio italiane all'estero, di cui alla legge 1o luglio 1970, n.  518, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, è effettuato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La relazione sulla realizzazione delle attività promozionali effettuate in ciascun anno viene trasmessa alle competenti Commissioni Parlamentari entro il 31 marzo dell'anno successivo.
      3. I consorzi per l'internazionalizzazione hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere.
      4. Nelle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione funzionali al raggiungimento dell'oggetto sono ricomprese le attività relative all'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi;
      5. I consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche imprese del settore commerciale. È altresì ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi previsti dal comma 6. La nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e medie imprese consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono in via prevalente la loro attività.
      6. Ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi contributi per la copertura di non più del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate. I progetti possono avere durata pluriennale, con ripartizione delle spese per singole annualità. Ai contributi si applica, con riguardo alle imprese consorziate ed alle piccole e medie imprese non consorziate rientranti in un contratto di rete, il regolamento (CE) n.  1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti de minimis, fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli. I contributi di cui al presente comma sono concessi nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo finalizzate ai sensi del comma 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente comma.
      7. Ai fini delle imposte sui redditi le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto dei consorzi per l'internazionalizzazione concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. I servizi resi da detti consorzi alle piccole e medie imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633. Ai consorzi per l'internazionalizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35, 36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.

Art. 43.
(Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy).

      1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.  350, è aggiunto il seguente:
          «49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.  689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis.».

Art. 44.
(Società a responsabilità limitata a capitale ridotto).

      1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
      2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.
      3. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
      4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili.

Art. 45.
(Contratto di rete).

      1. Il periodo dalle parole «Ai fini degli adempimenti» alle parole «deve indicare» del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n.  33 è sostituito dal seguente.
      «Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:»

      2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n.  5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n.  33 del 9 aprile 2009 è aggiunto infine il seguente periodo.
      «Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica».

      3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, così come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n.  203.

Art. 46.
(Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative).

      1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n.  220, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi:
      «5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilità. La stessa norma si applica alle irregolarità previste dall'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n.  99, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività.».

Art. 47.
(Semplificazione della governance di Unioncamere).

      1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n.  580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  23 è sostituito dal seguente: «6. Oltre ai rappresentanti delle camere di commercio, come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di componenti è calcolato con riferimento ai presidenti delle camere di commercio e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011, n.  180, sono invitati permanenti alle riunioni dello stesso tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.».
      2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 48.
(Lodo arbitrale).

      1. Nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi il lodo è impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 49.
(Commissario ad acta).

      1. Il commissario «ad acta» di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, cessa alla data del 31 dicembre 2013.
      2. Entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il commissario «ad acta», previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle Amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta.
      3. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di euro di 100.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, grava sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.  289.

Art. 50.
(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270).

      1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 2 dell'articolo 39, dopo le parole «la cui opera è richiesta dalla procedura», sono aggiunte le seguenti: «e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura»;
          b) al comma 1 dell'articolo 41, dopo le parole «Ministero dell'Industria.», sono aggiunte le seguenti: «L'onere per il compenso del delegato, è detratto dal compenso del commissario.»;
          c) il comma 2 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

      «2. Il commissario può essere autorizzato dal comitato di sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilità e ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessità e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalità tra i dipendenti dell'impresa.»;
          d) l'articolo 47, è sostituito dal seguente:
      «47. – (Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza). – 1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n.  30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo» nonché dei seguenti ulteriori criteri:
          a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;
          b) articolazione del compenso del commissario straordinario in: un compenso remunerativo dell'attività gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attività concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attività concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza della procedura;
          c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.».

Art. 51.
(Cedibilità tax credit digitale).

      1. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n.  1, è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n.  241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.».

Art. 52.
(Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti).

      1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n.  241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.  152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n.  148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, già fissato dall'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138 e con l'articolo 13, comma 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo n.  152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n.  205.
      2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è fissato il nuovo termine per l'entrata in di operatività del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX – SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.

Capo VI
MISURE PER ACCELERARE L'APERTURA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AL MERCATO

Art. 53.
(Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.  148).

      1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.  148, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) dopo le parole «di rilevanza economica», la parola «in» è sostituita dalle seguenti: «definendo il perimetro degli»;
              2) dopo le parole «massimizzare l'efficienza del servizio», sono inserite le seguenti: «e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi»;
              3) dopo le parole: «Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma» sono inserite le seguenti: «che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti»;
              4) al quarto periodo, le parole: «di dimensione non inferiore a quelle» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con le previsioni».
          b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo le parole «la delibera di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui»;
          b) le parole «adottata previo» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa per un»;
          c) le parole: «dell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità»;
          d) le parole «che si pronuncia entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «che può pronunciarsi entro sessanta giorni»;
          e) le parole «dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza» sono eliminate;
          f) alla fine del primo periodo, dopo le parole «di una pluralità di servizi pubblici locali.» sono inserite le seguenti: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2.»;
              2) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «trenta giorni dal parere dell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla trasmissione del parere all'Autorità»;
              3) al comma 14 le parole «per le riforme per il federalismo» sono sostituite dalle seguenti: «per gli Affari Regionali»;
              4) al comma 32, lettera a), terzo periodo, le parole: «azienda in capo alla» sono soppresse.
              5) Al comma 32-ter le parole: «di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del presente decreto» sono soppresse;
              6) Dopo il comma 35 è inserito il seguente:
      «35-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.  1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n.  27, la verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attività di cui al comma 5 e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis dagli enti di governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.».

Capo VII
ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE

Art. 54.
(Appello).

      1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 348-bis. – (Inammissibilità all'appello). – Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
      Il primo comma non si applica quando:
          a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
          b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.
      Art. 348-ter. – (Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello). – All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.
      L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.
      Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.
      Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 360.
      La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.»;
          b) all'articolo 360, primo comma, è apportata la seguente modificazione:
          il numero 5) è sostituito dal seguente:
              «5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.»;
          c) all'articolo 383 è aggiunto il seguente comma:
      «Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»;
          d) dopo l'articolo 436 è inserito il seguente:
      «Art. 436-bis. – (Inammissibilità dell'appello e pronuncia). – All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter»;
          e) all'articolo 447-bis, primo comma, è apportata la seguente modificazione:
              le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,».

      2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 55.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n.  89).

      1. Alla legge 24 marzo 2001, n.  89, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2:
              1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione»;
              2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
      «2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.
      2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
      2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.
      2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:
          a) in favore della parte soccombente condannata a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile;
          b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
          c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28;
          d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;
          e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis.
          f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;
              3) il comma 3 è abrogato;
          b) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
      «Art. 2-bis. – (Misura dell'indennizzo).1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.
      2. L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:
          a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
          b) del comportamento del giudice e delle parti;
          c) della natura degli interessi coinvolti;
          d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

      3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.»;
          c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
      «Art. 3. – (Procedimento). – 1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.
      2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:
          a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
          b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
          c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

      4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile.
      5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
      6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter.
      7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili.»;
          d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
      «La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.»;
          e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
      «Art. 5. – (Notificazioni e comunicazioni).1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta.
      2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.
      3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.
      4. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.»;
          f) dopo l'articolo 5-bis sono inseriti i seguenti:
      «Art. 5-ter.– (Opposizione).1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.
      2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.
      3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
      4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto.
      5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.
      Art. 5-quater. – (Sanzioni processuali). 1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.».

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 56.
(Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attività giurisdizionale).

      Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.  26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo»;
          b) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal Consiglio superiore della magistratura».

Capo VIII
MISURE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE NELLA GREEN ECONOMY E PER LE IMPRESE NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 57.
(Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy).

      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato l'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006 n.  296, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006 n.  296 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:
          a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
          b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda e terza generazione»;
          c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia;
          d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di social housing.

      2. Per accedere ai finanziamenti di cui al primo comma, i progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui al primo comma devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogabili ai progetti di investimento sino a concorrenza della disponibilità del Fondo. A tal fine, al Fondo di cui al primo comma affluiscono anche le rate di rimborso dei finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie.
      3. Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato presentate ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 2008 e successiva circolare del 16 febbraio 2012. Le risorse assegnate con il citato decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente norma possono essere destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori di cui al primo comma.
      4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i settori di cui al primo comma possono essere integrati o modificati.
      5. Le modalità di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei finanziamenti sono disciplinate nei modi previsti dall'articolo 2, lettera s), del decreto 25 novembre 2008, prevedendo procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.
      6. Ai progetti di investimento presentati dalle società ESCO, dagli affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, nonché dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463 bis del codice civile, si applica la riduzione del 50% del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009.
      7. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui al primo comma, hanno durata non superiore a settantadue mesi, ad esclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al precedente comma 6, per i quali la durata non può essere superiore a centoventi mesi.

Art. 58.
(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti).

      1. È istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n.  1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonché le modalità di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n.  460.
      3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalità stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n.  460.
      4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è il soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2.
      5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di economicità dando preferenza, a parità di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione Europea.

Art. 59.
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo).

      1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis: «Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di Origine Protetta o di una Indicazione Geografica Protetta che non assolve in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato, agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 5 e comma 6 del presente decreto legislativo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo accertato».
      2. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61, le parole «Per l'illecito previsto al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli illeciti previsti al comma 3, 3-bis e al comma 4».
      3. Le somme presenti sul bilancio dell'AGEA e non ancora erogate, pari a 19,738 milioni di euro, assegnate alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n.  350, sono destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato.
      4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di applicazione del comma 3 e sono quantificate le risorse finanziarie da destinare in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad ogni singola misura o intervento alla cui attuazione provvede l'AGEA.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      6. All'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n.  1096, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere dall'anno 2012, nel limite di 2,5 milioni di euro annui, le risorse trasferite alle Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.  143, sono utilizzate per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.»
      7. Al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.  32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.  104 e successive modificazioni, sono attribuite le competenze per il finanziamento, ai soggetti pubblici attuatori delle opere irrigue, di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili riguardanti impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      8. A decorrere dal 2013 le Regioni e Province autonome inviano annualmente, entro il 31 gennaio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sul rapporto tra biomasse ad uso agro energetico e agricoltura nelle singole Regioni. In particolare, tale relazione dovrà consentire di evidenziare:
          a) fabbisogno di biomasse di origine agricola legate ad impianti in esercizio;
          b) fabbisogno potenziale di biomasse di origine agricola derivante da impianti che potranno entrare in esercizio nel corso dell'anno seguente;
          c) disponibilità di biomasse di origine agricola nel bacino regionale;
          d) valutazione dell'equilibrio di approvvigionamento e possibili effetti economici e fondiari indotti.

      9. Con successivo provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente delle regioni e delle province autonome, sono definiti i criteri omogenei e le modalità per la redazione della relazione di cui al comma precedente.
      10. Le informazioni ottenute in attuazione del comma 8 sono utilizzate dalle amministrazioni competenti al fine di valutare le necessarie autorizzazioni per l'autorizzazione all'entrata in esercizio degli impianti.
      11. L'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un km dalla costa, è rilasciata dal Mipaaf sulla scorta delle disposizioni adottate con regolamento del medesimo Ministero, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto Legge, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie.
      12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n.  241.
      13. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n.  302, dopo le parole «e delle imprese di pesca socie» sono aggiunte le seguenti parole «nonché delle Associazioni nazionali di rappresentanza del settore della pesca per le loro finalità istituzionali».
      14. Al fine di fornire una più dettagliata informazione al consumatore ed incrementare lo sviluppo concorrenziale del mercato ittico, i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca possono utilizzare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, la dicitura «prodotto italiano» o altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
      15. La facoltà di cui al precedente comma 15 può essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori o imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni relative all'origine del prodotto con gli strumenti previsti dal Regolamento 1224/09/CE e relativo Regolamento di attuazione e con una specifica attestazione di accompagnamento.
      16. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengono definiti i dettagli applicativi delle disposizioni di cui ai precedenti commi 15 e 16 ai fini della definizione dell'attestazione di origine, anche in relazione alla identificazione delle zone di cattura e/o di allevamento, nonché alla conformità alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE.
      17. Gli operatori economici di cui al comma 15 sono tenuti a conservare la documentazione relativa all'acquisto del prodotto, comprensiva dell'attestazione di origine, per almeno un anno.
      18. Ai soggetti di cui al comma 15 che, avvalendosi anche alternativamente, delle facoltà di cui al comma 1, forniscano ai consumatori un'informazione non corretta si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18, comma 1, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  109.
      19. Ai soggetti di cui al comma 16 che forniscano informazioni non corrette si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4.

Capo IX
MISURE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Art. 60.
(Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento).

      1. Al fine di garantire la competitività della ricerca, per far fronte alle sfide globali della società, il presente capo, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, definisce gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano.
      2. Per «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «sviluppo sperimentale» si intendono le corrispondenti attività definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea del 2006/C 323/01, recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n.  C/323.
      3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.
      4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
          interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza;
          interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale;
          appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges);
          azioni di innovazione sociale (social innovation);
          interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;
          interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali.

      5. Sono strumenti a sostegno degli interventi cui al comma 4:
          i contributi a fondo perduto;
          il credito agevolato;
          il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106;
          la prestazione di garanzie;
          le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123.

Art. 61.
(Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)).

      1. Le tipologie di intervento di cui all'articolo 60, comma 4, sono sostenute con le risorse a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) istituito dall'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.  296. Tale fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica continua a operare anche attraverso l'esistente contabilità speciale esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedano rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi.
      2. A garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati è trattenuta e accantonata, per ogni intervento, una quota del finanziamento nella misura massima del 10 per cento dello stesso e nel limite complessivo del 10 per cento della dotazione annuale del Fondo cui al comma 1.

Art. 62.
(Modalità di attuazione e procedure di valutazione).

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del programma nazionale della ricerca e della relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123, adotta, per ogni triennio di riferimento del predetto programma, indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorità di intervento e alle attività di cui al presente capo.
      2. Con uno o più decreti di natura non regolamentare emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123, sono definite le spese ammissibili, ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto, le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa e sulla firma digitale, nonché prevedendo adempimenti ridotti per attività di non rilevante entità. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61 e le condizioni generali di accesso, utilizzo e rimborso delle somme accantonate a garanzia delle anticipazioni, l'amministrazione del Fondo e le modalità e i requisiti di accesso.
      3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ammette al finanziamento gli interventi di ricerca industriale di cui al presente capo, previo parere tecnico-scientifico di esperti inseriti in apposito elenco del Ministero e individuati di volta in volta dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n.  240.
      4. Per gli interventi di ricerca industriale di cui all'articolo 60, comma 4, lettera b), e) e f), l'ammissione al finanziamento è altresì subordinata al parere positivo di esperti tecnici sulla solidità e sulla capacità economico-finanziaria dei soggetti in relazione all'investimento proposto.
      5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 61, può avvalersi, per gli adempimenti di cui al comma 4 e per le connesse attività di monitoraggio, di banche, di società finanziarie, di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, in conformità all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123, nonché di esperti iscritti nell'elenco di cui al comma 3.
      6. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati non è richiesto per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo cui all'articolo 61.
      7. In un'ottica di merito di progetto, il decreto di cui al comma 2 disciplina i casi e le modalità in cui il Ministero può ammettere i progetti e i programmi anche in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 4. A tal fine, il decreto disciplina l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative, o altre forme di garanzia rilasciate anche da uno dei soggetti proponenti in forma di avvalimento rispetto agli soggetti proponenti.
      8. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti e programmi di ricerca di cui al comma 4, per ciascun progetto e programma i partecipanti individuano tra di loro un soggetto capofila. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:
          a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini delle forme di garanzia in avvalimento di cui al precedente comma 7;
          b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse presenta, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;
          c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento;
          d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.

      9. Il decreto di cui al comma 2 disciplina altresì i casi di variazioni soggettive e delle attività progettuali, definendone le modalità di valutazione ed eventualmente di approvazione.
      10. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.
      11. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi di cui al presente titolo nell'Anagrafe nazionale della ricerca.

Art. 63.
(Disposizioni finali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati:
          a) l'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n.  388, a eccezione del comma 5;
          b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n.  297, e successive modificazioni.

      2. Il decreto di cui all'articolo 62, comma 2, quale nuovo regime di aiuti ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, è sottoposto a notifica e approvazione da parte della Commissione europea secondo le vigenti disposizioni.
      3. All'attuazione delle disposizioni del presente capo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione delle disposizioni del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      4. L'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n.  240, è così modificato: «I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, sono assoggettati a valutazione tramite appositi comitati, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, tenendo conto in particolare dei princípi della tecnica di valutazione tra pari. Una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo è destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni. Le attività del presente comma sono svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Capo X
MISURE PER IL TURISMO E LO SPORT

Art. 64.
(Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro.
      2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1. Con successivo decreto adottato dal Capo del Dipartimento per gli affari regionali sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento.
      3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, nel limite di spesa di 23 milioni di euro, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 65.
(Comitato Italiano Paraolimpico – Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive).

      1. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n.  189, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
      «1-bis. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgenti esclusiva attività sportiva per disabili hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.
      1-ter. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate svolgenti esclusiva attività sportiva per disabili è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.  361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico».

      2. Agli organismi di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le misure di contenimento della spesa previste per le amministrazioni pubbliche a legislazione vigente.

Art. 66.
(Reti di impresa).

      1. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, con uno o più decreti del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota. Con i medesimi provvedimenti sono definiti gli interventi oggetto dei contributi, finalizzati alla messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, alla attivazione di iniziative di formazione e riqualificazione del personale, alla promozione integrata sul territorio nazionale ed alla promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare attraverso le attività di promozione dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, nonché le modalità di ripartizione dei predetti contributi, nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. L'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo provvede ai compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
      2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, nel limite di spesa di 8 milioni di euro, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2012, finalizzate allo sviluppo del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 67.
(Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo).

      1. È istituita la Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo, avente sede in una delle Regioni di cui all'obiettivo Convergenza individuata dallo Statuto.
      2. La Fondazione provvede alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico. La Fondazione opera prioritariamente in collaborazione con le Università degli Studi individuate dallo Statuto.
      3. La Fondazione svolge altresì attività di ricerca applicata sulle tematiche di cui al comma precedente e può avviare attività di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità nel settore turistico.
      4. In prima applicazione, lo Statuto della Fondazione è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
      5. Le attività di cui ai precedenti commi sono realizzate nel limite di spesa di euro 2 milioni per gli anni 2012/2013/2014, e comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 68.
(Assicurazioni estere).

      1. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.  600, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
      «L'imposta sostitutiva può essere applicata anche dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso il cui intervento sono stati stipulati i contratti di assicurazione, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento dei soggetti stessi».

      2. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n.  209, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.  265, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
      «2-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.  212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2011, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600. L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche relativo ai contratti di assicurazione stipulati mediante l'intervento dei soggetti indicati nel citato terzo periodo.».

      3. Per il solo periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2011, il versamento dell'imposta, da parte dei soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, deve essere effettuato, entro il 16 novembre 2012, sulla base delle riserve relative ai contratti in essere al 31 dicembre 2011.

Art. 69.
(Disposizioni finanziarie).

      1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307 è incrementata di 24,9 milioni di euro per l'anno 2012 e di 26,7 milioni di euro per l'anno 2013.
      2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1 e 2, 12, comma 5, 16, commi da 1 a 4, 31, comma 1, 32, 51, 59, comma 4, e comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a euro 123.692.408 euro per l'anno 2012, 99.980.489 euro per l'anno 2013, 220.661.620 euro per l'anno 2014, 405.887.450 euro per l'anno 2015, 307.900.000 euro per l'anno 2016 e 309.500.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 260.661.620 euro per l'anno 2014, a 455.887.450 euro per l'anno 2015, a 357.900.000 euro per l'anno 2016, 359.500.000 euro per l'anno 2017 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
          a) quanto a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 120 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dagli articoli 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 68, commi 1 e 2 del presente decreto;
          b) quanto a 140.661.620 milioni di euro per l'anno 2014, a 355.887.450 milioni di euro per l'anno 2015, a 257.900.000 euro per l'anno 2016, a 259.500.000 euro per l'anno 2017 e a 209.500.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n.  225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 70.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1 – Disposizioni abrogate

        1) Legge 29 ottobre 1954 n.  1083 «Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane»;
        2) legge 30 luglio 1959, n.  623 (Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato);
        3) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.  902 (Credito agevolato al settore industriale);
        4) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n.  675 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione industriale);
        5) articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n.  219 (Eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981);
        6) articolo 10 del decreto legge 28 maggio 1981, n.  251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981 n.  394 (consorzi per l'esportazione)
        7) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n.  752 (Ricerca mineraria);
        8) articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n.  696 (Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
        9) legge 1o marzo 1986, n.  64 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno);
        10) articolo 3-octies decreto legge 26 gennaio 1987, n.  9 convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n.  121 (Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio);
        11) articolo 3 del decreto legge 9 dicembre 1986, n.  832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n.  15 (Sostegno finanziario alle PMI dei settori commercio e turismo per l'acquisto di locali precedentemente in affitto);
        12) legge 3 ottobre 1987, n.  399 (Agevolazioni della produzione industriale delle PMI);
        13) articolo 15, comma 19 della legge 11 marzo 1988, n.  67 (Compensi alle società finanziarie CFI e SOFICOOP per gestione partecipazioni assunte ai sensi della legge 49/1985);
        14) Legge 21 febbraio 1989 n.  83 «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane»;
        15) articoli 4 e 7 della legge 30 luglio 1990, n.  221;
        16) articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27 e 34 della legge 5 ottobre 1991, n.  317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle PMI);
        17) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n.  257 (Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva relativamente all'utilizzo dell'amianto);
        18) articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n.  415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488 (Attività produttive nelle aree sottoutilizzate);
        19) decreto legge 24 aprile 1993, n.  121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.  204 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario);
        20) articolo 2 del decreto legge 20 giugno 1994, n.  396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n.  481 (Contributi per dismissioni nel settore siderurgico);
        21) articolo 3-bis del decreto legge 19 dicembre 1994, n.  691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.  35 (Provvidenze per eventi alluvionali del 1994);
        22) articolo 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.  341 (Agevolazioni in forma automatica per la realizzazione di nuovi investimenti effettuati dalle PMI industriali nelle aree depresse);
        23) articolo 2, comma 42 della legge 28 dicembre 1995, n.  549 (Cofinanziamento programmi regionali);
        24) articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 1995, n.  560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n.  74 (Disposizioni integrative per precedenti interventi alluvionali);
        25) articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n.  662 (Contratti di programma e contratti d'area);
        26) articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n.  77 (Incentivi per l'acquisto di strumenti per pesare);
        27) articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997 n.  79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n.  140 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali);
        28) articolo 8, comma 2 della legge 7 agosto 1997, n.  266 (estensione degli incentivi automatici alle PMI dell'intero territorio nazionale);
        29) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n.  266 (Aree di degrado urbano);
        30) articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n.  449 (Estensione della legge 488/92 al settore del turismo; incentivi fiscali alle piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo);
        31) articolo 24, commi 4, 5 e 6 ed articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi; indennizzi a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato);
        32) all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123, le parole «allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria» sono soppresse;
        33) Articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.  143 (Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni);
        34) articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n.  448 (Estensione della legge 488/92 al settore del commercio);
        35) articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n.  140 (Agevolazioni per i partecipanti al consorzio Infomercati per finanziamenti finalizzati alla connessione al sistema nazionale informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso);
        36) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164 (Rilievi geofisici condotti per la ricerca e la coltivazione di riserve di idrocarburi);
        37) articoli 6, commi da 13 a 19, 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n.  388 (Detassazione degli utili reinvestiti; credito d'imposta per il commercio elettronico; collegamento telematico «quick-response» fra imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; promozione e sviluppo di nuove imprese innovative mediante partecipazione al capitale di rischio ripristino ambientale e sicurezza dei lavoratori nei siti di cava);
        38) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n.  57 (Modalità semplificate di applicazione della legge 488/92 per le imprese artigiane);
        39) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n.  448 (Contributi per il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; interventi per la formazione e valorizzazione degli stilisti);
        40) articolo 2, commi 4 e 5, ed articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n.  273 (Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle PMI del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; incentivi per il settore delle fonderie);
        41) articolo 11, comma 3, del decreto legge 14 marzo 2005, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
        42) articolo 1, commi 280-283, commi 847-850 e comma 853 della legge 27 dicembre 2006, n.  296 (Credito d'imposta per le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo; fondo per la finanza d'impresa; fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà);
        43) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n.  99 (Norma previgente sugli interventi di reindustrializzazione; Utilizzo delle economie legge 488/92; in particolare, interventi di sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi di illuminazione del Veneto delle armi di Brescia, mediante accordi di programma).

Allegato 2 – articolo 24

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico
LM-12 Design
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-4    Architettura e ingegneria edile – architettura
LM-40 Matematica
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche
LM-6    Biologia
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-66 Sicurezza informatica
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-7    Biotecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-79 Scienze geofisiche
LM-8    Biotecnologie industriali
LM-82 Scienze statistiche
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-9    Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione

A.C. 5312-A/R – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:
            al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 157» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,».

        All'articolo 2:
            al comma 1, lettera a), alinea, le parole: «sostituita dalla» sono sostituite dalle seguenti: «sostituito dal».

        All'articolo 3:
            al comma 2, capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto».

        L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. – (Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni). – 1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: “cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”;
            b) al comma 2, le parole: “1o gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1o gennaio 2014”».

        Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis.(Contratto di disponibilità). – 1. All'articolo 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore”;
            b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327”.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

        All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,» sono inserite le seguenti: «introdotto dal comma 1 del presente articolo,».

        All'articolo 7:

            al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27»;
          dopo il comma 2, è inserito il seguente:
      «2-bis. All'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n.  151, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”»;

            al comma 3, capoverso 2, la lettera b) è soppressa.

        All'articolo 8:

            al comma 1, le parole: «4.092.408 euro per il 2012, di 4.680.489 euro per il 2013, di 3.661.620 euro» sono sostituite dalle seguenti: «9.092.408 euro per il 2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro»;

            dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      «1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, è destinata alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015»;

            al comma 2, le parole: «primo capoverso» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e le parole: «, il quale» sono sostituite dalle seguenti: «. Il Commissario straordinario»;

            dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
        «2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere necessarie al grande evento EXPO Milano 2015, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 127 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, per l'espressione del parere sui progetti relativi alle predette opere da rendere ai sensi del medesimo comma 5, è stabilito in trenta giorni non prorogabili. A tale fine il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche convocando sedute straordinarie, procede all'esame dei progetti relativi al grande evento EXPO Milano 2015 con assoluta priorità. Nel caso in cui il parere debba essere espresso dai comitati tecnici amministrativi di cui al comma 3 del citato articolo 127, il termine è fissato entro trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorità di cui al periodo precedente.
        2-ter. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, le parole: “con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S” sono sostituite dalle seguenti: “su richiesta degli interessati, e sentita l'ANAS Spa, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono individuati specificamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservare”».

        All'articolo 9:
            al comma 1, lettera
a), capoverso numero 8-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»;
            al comma 1, lettera c), capoverso 127-duodevicies, le parole: «decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  146 del 24 giugno 2008».

        All'articolo 10:

            al comma 3, le parole: «da essa previste. I Commissari delegati» sono sostituite dalle seguenti: «da essa previste, i Commissari delegati»;

            al comma 7, primo periodo, le parole: «anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo,» sono soppresse;

            al comma 12, le parole: «nel limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti»;

            al comma 14, primo periodo, le parole: «alla regione Emilia-Romagna» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto» e dopo le parole: «il supporto necessario» è inserita la seguente: «unicamente»;

            dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
        «15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
            “b-bis) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni – Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi”.

        15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono, inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite».

        All'articolo 11:
            il comma 2 è sostituito dai seguenti:

      «2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, e successive modificazioni, le parole: “entro il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2013”.
      2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n.  448».

        All'articolo 12:
          al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti in merito all'attività della Cabina di regia con apposita relazione allegata al Documento di economia e finanza»;

            al comma 3, lettera e), dopo la parola: «ambientale» sono aggiunte le seguenti: «e contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato».

        Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
        «Art. 12-bis. – (Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane). – 1. Al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il CIPU è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato ed è composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alle riunioni del CIPU partecipano, inoltre, i Ministri aventi competenza sulle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.
        2. Partecipano, altresì, alle riunioni del CIPU un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante delle province e un rappresentante dei comuni, nominati dalla componente rappresentativa delle autonomie territoriali nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni.
        3. Il CIPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
        4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di una segreteria tecnica istituita presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come struttura generale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303, e successive modificazioni.
        5. Il funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese. Gli oneri correlati al funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
        6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All'articolo 13:
            è premesso il seguente comma:
      «01. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n.  241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per ciascun procedimento, sul sito istituzionale dell'amministrazione è pubblicato, in formato tabellare e con link ben visibile nella homepage, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria”»;

            il comma 2 è sostituito dai seguenti:
        «2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 5:
                1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
        “1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.  160.
        1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente”;
                2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        “3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:
            a) il parere della ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
            b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;
            c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;
            d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
            e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.  374;
            f) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
            g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice;
            h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n.  171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
            i) il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;
            l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
            m) il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n.  394, in materia di aree naturali protette”;
                3) il comma 4 è abrogato;
            b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
        “Art. 9-bis. – (Documentazione amministrativa). – 1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati”;
            c) all'articolo 13, comma 1, le parole: “del competente ufficio comunale” sono sostituite dalle seguenti: “dello sportello unico”;
            d) all'articolo 20:
                1) al comma 1, le parole: “dal regolamento edilizio” sono soppresse;
                2) al comma 3, le parole: “commi 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3” e le parole: “, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente” sono soppresse;
                3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        “5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n.  241 del 1990, e successive modificazioni”»;
                4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
        “6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n.  241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio”;
                5) il comma 10 è sostituito dal seguente:
        “10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto”;
            e) all'articolo 23:
                1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
        “1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
        1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, si procede all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della denuncia”;
                2) al comma 3, prima delle parole: “Qualora l'immobile” sono inserite le seguenti: “Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,”;
                3) al comma 4, prima delle parole: “Qualora l'immobile” sono inserite le seguenti: “Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,”;

        2-bis. Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

        Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
        «Art. 13-bis. – (Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380). – 1. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
        “e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa”;
            b) il comma 3 è abrogato;
            c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        “4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma”.

        Art. 13-ter. – (Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore). – 1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, è sostituito dai seguenti:
        “28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
        28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore della predetta documentazione. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.
        28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163».

        All'articolo 14:
            al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»:
            al comma 1, le parole: «e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali» sono sostituite dalle seguenti: «dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto»;

            al comma 2, le parole: «delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonché»;

            al comma 4, le parole: «delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite».

        All'articolo 15:
            al comma 1:
            al secondo periodo, dopo le parole:
«alla lettera asono inserite le seguenti: «nonché per gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di container, anche sulla base degli accordi di programma già sottoscritti e comunque per il perfezionamento degli interventi già avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure autorizzative»;
            è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali risorse disponibili una volta soddisfatte le priorità di cui alla citata lettera a) del comma 2-novies dell'articolo 2 del decreto-legge n.  225 del 2010 dovranno essere destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di container anche sulla base degli accordi di programma già sottoscritti e comunque di perfezionamento degli interventi già avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure di autorizzazione».

        All'articolo 16:
            al comma 4, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta», le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto», dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A seguito del trasferimento della proprietà sociale, le predette regioni, a copertura degli oneri necessari per la regolazione delle partite debitorie delle società di cui al primo periodo, possono utilizzare, entro il limite complessivo di euro 100 milioni, per ciascuna regione, le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate. Per la regione Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera del CIPE n.  62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  304 del 31 dicembre 2011. Gli accordi di trasferimento devono essere corredati da una dettagliata ricognizione della situazione debitoria e creditoria delle società trasferite»;
            dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        «4-bis. All'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.  296, dopo le parole: “tranviarie e filoviarie” sono aggiunte le seguenti: “, nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale»;
            al comma 5, dopo le parole: «delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario» sono inserite le seguenti: «e delle società capogruppo»;
            dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
        «6-bis. Non trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 2502-bis e 2503 del codice civile.
        6-ter. Sono revocati senza indugio tutti gli atti, adottati dalle società di cui al comma 5 successivamente all'approvazione del piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania di cui al medesimo comma 5, da cui derivano incrementi di spesa rispetto all'anno 2010, ove in contrasto con le prescrizioni del predetto piano o, in ogni caso, non strettamente necessari al proseguimento dello stesso.
        6-quater. Per le attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario può costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
            al comma 8, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
            dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
        «10-bis. Al fine di garantire l'approvazione in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31, già compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.  443, e alla relativa normativa di attuazione, l'intesa generale quadro prevista dall'articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

        Al titolo I, dopo il capo IV è aggiunto il seguente:

«Capo IV-bis
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ MEDIANTE VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE

        Art. 17-bis. – (Finalità e definizioni). – 1. Il presente capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.
        2. Ai fini del presente capo si intende:
            a) per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, i prodotti, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli alimentati ad energia elettrica di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti;
            b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
            c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1 e N1 di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54 comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.  285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002;
            d) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
            e) per veicoli a trazione ibrida:
                1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
                2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
                3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

        3. Al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia di emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n.  443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e di contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della Commissione, del 28 aprile 2010, la realizzazione nel territorio nazionale delle reti infrastrutturali di cui al comma 1 costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi:
            a) interventi statali e regionali a tutela della salute e dell'ambiente;
            b) interventi per la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;
            c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed extraurbano;
            d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate;
            e) interventi per l'incentivazione dell'economia reale e per l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e privati.

        4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di cui al comma 2, secondo le rispettive competenze costituzionali, anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell'attività edilizia.
        5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        Art. 17-ter. – (Legislazione regionale). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel presente capo e dell'intesa di cui al comma 4.
        2. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal comma 1 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
        3. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 salvaguardano comunque l'unità economica nazionale e i livelli minimi essenziali delle prestazioni nel territorio dello Stato, stabiliti in attuazione del comma 4.
        4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo promuove la stipula di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.  131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni nel territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
        5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 le disposizioni del presente capo si applicano nell'intero territorio nazionale.

        Art. 17-quater. – (Normalizzazione). – 1. Fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli elettrici rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale International Electrotechnical Commission (IEC) e Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC).
        2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n.  317, e successive modificazioni, provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad assumere i provvedimenti di loro competenza ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e modificando le determinazioni precedentemente assunte.
        3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 9-bis e 9-ter della legge 21 giugno 1986, n.  317, e successive modificazioni.

        Art. 17-quinquies. – (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica). – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, sono inseriti i seguenti:
        “1-bis. Entro il 1o giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.
        1-ter. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-bis del presente articolo le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39.
        1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche”.

        2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.
        3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalità ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

        Art. 17-sexies. – (Disposizioni in materia urbanistica). – 1. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.
        2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e in coerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies.
        3. Le leggi regionali prevedono, altresì, che gli strumenti urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.

        Art. 17-septies. – (Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica). – 1. Al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato “Piano nazionale”.
        2. Il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.
        3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.
        4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. In particolare, il Piano nazionale prevede:
            a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al fine di garantirne l'interoperabilità in ambito internazionale;
            b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle peculiarità e sulle potenzialità delle infrastrutture relative ai contatori elettronici con particolare attenzione:
                1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che l'effettua, identificandolo univocamente;
                2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;
                3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle disponibilità della rete elettrica, assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che caratterizzano il settore elettrico;
            c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
            d) la realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti;
            e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

        5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.
        6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui al comma 4, lettera d), i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267. I programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla loro attuazione si provvede ai sensi della normativa vigente.
        7. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabiliti dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
        8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
        9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.
        10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, è destinata alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        Art. 17-octies. – (Azioni di sostegno alla ricerca). – 1. Ai fini della promozione della ricerca tecnologica di cui all'articolo 17-septies, comma 4, lettera e), del presente decreto, a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, e successive modificazioni, è attivata un'apposita linea di finanziamento dei programmi di ricerca finalizzati:
            a) alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
            b) alla pianificazione delle modifiche di progettazione necessarie per garantire un'efficace gestione e funzionamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
            c) alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle reti infrastrutturali;
            d) alla realizzazione di un'unità di bordo che comunica con la stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia elettrica non è sovraccarica;
            e) allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilità tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di ricarica e relative unità di bordo, di cui alle lettere da a) a d), con analoghe piattaforme di infomobilità, per la gestione del traffico in ambito urbano;
            f) alla ricerca sulle batterie ricaricabili.

        Art. 17-novies. – (Indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas). – 1. Entro un mese dalla data di approvazione del Piano nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formula indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
            a) determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n.  481, incentivano l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di start up del mercato e almeno per il primo quinquennio;
            b) fissazione di criteri specifici e differenziati rispetto a quelli relativi agli altri tipi di consumo;
            c) riconoscimento e recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale diretti ad assicurare la qualità, l'efficienza del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'adeguata diffusione del medesimo nel territorio nazionale, proporzionalmente all'effetto positivo che ne deriva sugli obiettivi generali di carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
            d) opportunità di differenziare il regime tariffario del servizio domestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da quello del servizio pubblico o collettivo svolto in forma di distribuzione commerciale nonché di contabilizzare separatamente i consumi elettrici per tale ricarica;
            e) opportunità di correlare i meccanismi tariffari per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione del maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico è effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;
            f) opportunità di correlare i provvedimenti di determinazione tariffaria alle ulteriori specificità della filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli.

        2. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assume i provvedimenti di sua competenza, con particolare riferimento a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n.  481.
        3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede annualmente a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettera n), della legge 14 novembre 1995, n.  481, in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui alla lettera a) del medesimo comma 12.

        Art. 17-decies. – (Incentivi per l'acquisto di veicoli). – 1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano un veicolo per la rottamazione di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al:
            a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
            b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
            c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
            d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
            e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;
            f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

        2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che:
            a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17-undecies, comma 1, e uno sconto praticato dal venditore;
            b) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;
            c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);
            d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
            e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

        3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.  358.
        4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
        5. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
        6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
        7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
            a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
            b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
            c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 3;
            d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera d).

        Art. 17-undecies. – (Fondo per l'erogazione degli incentivi). – 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies.
        2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite per l'anno 2013:
            a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettere a) e c), erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota pari al 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
            b) 35 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

        3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17-decies, i contributi di cui alla lettera a) del comma 2, non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.
        4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2, in modo da assicurare che una quota non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2013 sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera a).
        5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163; i relativi costi graveranno sulle risorse di cui al comma 1 nella misura massima dell'1 per cento.
        6. Per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le ripartizioni del fondo di cui al comma 2, sulla base della dotazione del fondo di cui al comma 1 e del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente.

        Art. 17-duodecies. – (Copertura finanziaria). – 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17-septies, comma 8, e 17-undecies, comma 1, pari complessivamente a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        Art. 17-terdecies. – (Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti). – 1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285».

        All'articolo 18:

            al comma 4, le parole: «i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico» sono sostituitedalle seguenti: «le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni»;

            il comma 7 è sostituito dal seguente:
        «7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        All'articolo 19:

            al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «economicità» sono aggiunte le seguenti: «e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese».

        All'articolo 20:
            al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «L'Agenzia svolge, altresì, le funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuati i criteri per il trasferimento del personale in servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, necessario allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente periodo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito all'Agenzia.»;
        i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
        «3. In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e razionalizzare la spesa pubblica. A tal fine l'Agenzia:
            a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della diffusione delle reti di nuova generazione (NGN);
            b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica e di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea;
            c) assicura l'omogeneità, mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;
            d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e organizzativi che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie, previsto dall'articolo 3 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, e successive modificazioni;
            e) vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con CONSIP Spa e SOGEI Spa;
            f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
            g) effettua il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia, economicità e qualità delle realizzazioni, proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei ministri, le conseguenti misure correttive, nonché segnalando alla Corte dei conti casi in cui si profilino ipotesi di danno erariale;
            h) svolge attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;
            i) costituisce autorità di riferimento nazionale in ambito comunitario e internazionale; partecipa all'attuazione di programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della società dell'informazione;
            l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle amministrazioni sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi;
            m) promuove, anche a richiesta di una delle amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al più rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi informativi pubblici, vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi.

        4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono affidate a CONSIP Spa le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto del comma 3.
        5. L'Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia informatica, al fine di ottenere significativi risparmi comunque garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12 milioni di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva affrontata dalle amministrazioni pubbliche nel settore informatico nell'anno 2012».

        All'articolo 21:
            al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
            al comma 4:
                al secondo periodo, dopo le parole: «dalla Conferenza Unificata» sono aggiunte le seguenti: «, tutti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui al comma 2»;
                il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai componenti del Comitato di indirizzo non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.»;

                all'ultimo periodo, dopo le parole: «Collegio dei Revisori» sono aggiunte le seguenti: « , composto da tre membri».

        L'articolo 22 è sostituito dal seguente:
        
«Art. 22. – (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) – 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi.
        2. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in carica alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del direttore generale e deliberano altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, corredati dalla relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
        3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il personale di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. È fatto salvo il diritto di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.
        4. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianità di servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna all'amministrazione o agli enti di appartenenza.
        5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.
        6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia, è determinata l'effettiva dotazione delle risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito ai sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, fissata entro il limite massimo di 150 unità, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello del personale appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
        7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia, e non oltre la data di adozione del decreto di cui al comma 6, le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono adeguate in considerazione del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
        8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e l'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1611.
        10. All'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
            “1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a)software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c)software libero o a codice sorgente aperto; d)software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità ed i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto”».

        All'articolo 23:

            al comma 2, lettera b), le parole: «in particolare del Mezzogiorno,» sono soppresse;

            al comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,», le parole: «che individuano, i termini» sono sostituite dalle seguenti: «che individuano i termini» e dopo le parole: «le modalità e le procedure» sono inserite le seguenti: «, anche in forma automatizzata,»;

            dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        «3-bis. Gli obiettivi e le priorità del Fondo possono essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti»;

            al comma 10, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

        All'articolo 24:

            al comma 1, lettera a), la parola: «riconosciuta» è sostituita dalla seguente: «riconosciuto» e le parole da: «Il credito d'imposta» fino a: «del presente comma» sono soppresse;
            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

            «1-bis. Il credito d'imposta è riservato alle assunzioni di personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a) e b) del comma 1»;

            al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
            «b-bis) se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione europea riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;».

            dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
        «13-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, è riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74».

        Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
        «Art. 24-bis. (Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center). – 1. Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da call center con almeno venti dipendenti.
        2. Qualora un'azienda decida di spostare l'attività di call center fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre deve darne comunicazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, e del registro delle opposizioni. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che già oggi operano in Paesi esteri.
        3. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, i benefìci previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n.  407, non possono essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri.
        4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale.
        5. Quando un cittadino è destinatario di una chiamata da un call center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui l'operatore è fisicamente collocato.
        6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione.
        7. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, e successive modificazioni, dopo le parole: “rappresentanti di commercio” sono inserite le seguenti: “, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center ‘outbound’ per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento,”».

        All'articolo 25:
            il comma 2 è sostituito dal seguente:
        «2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
            al comma 3, dopo le parole: «del Fondo» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 23, comma 2,»;
            al comma 4, le parole: «della svilupo economico» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico».

        All'articolo 26:
            al comma 1, quarto periodo, le parole: «Al tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine»;
            il comma 2 è sostituito dal seguente:
        «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        All'articolo 27:

            il comma 7 è sostituito dal seguente:
        «7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attività ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276. Le misure di cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.  388, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All'articolo 29:

            il comma 7 è sostituito dal seguente:
        «7. Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n.  662, non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti».

        Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
        «Art. 29-bis. – (Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale). – 1. All'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
        “2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88, nonché per razionalizzare e rendere più efficienti le relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, in qualità di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.”».

        All'articolo 30:
            al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «le risorse» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 354 del medesimo articolo 1» e le parole: «non ancora utilizzate di cui al comma 354» sono soppresse;
            al comma 6, le parole: «nuovi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri».

        All'articolo 31, comma 2, la parola: «prevenute» è sostituita dalla seguente: «pervenute» e le parole: «al titolo secondo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 17, comma 1,».

        All'articolo 32:
            i commi da 1 a 4 sono soppressi;

            il comma 5 è sostituito dal seguente:
            «5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n.    43, le parole: “ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione” sono sostituite dalle seguenti: “ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione”»;
            dopo il comma 5 è inserito il seguente:
            «5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n.    43, sono inseriti i seguenti:
                “2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali, nonché da società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le società e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
            a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da una società di gestione del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile (SICAV), purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
            b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:
                1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
                2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);
                3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2);
            c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili;
            d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.

                2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell'attivo corrente come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o da un ente a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia dell'emittente, ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.
                2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e b), del presente articolo, le società diverse dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor;
                2-quinquies. Si può derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio.
                2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si può derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi»;
            il comma 6 è soppresso;
            il comma 7 è sostituito dal seguente:
            «7. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n.    43, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
            “Art. 1-bis. – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.    58, e successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.
            2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.
            3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresì specificati:
                a) l'ammontare totale dell'emissione;
                b) l'importo di ogni singola cambiale;
                c) il numero delle cambiali;
                d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
                e) la data di emissione;
                f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n.    1669;
                g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;
                h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;
                i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
                l) l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente è iscritto.

            4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel capo II del titolo II della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.    58, e successive modificazioni.
            5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.    642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo”»;

            al comma 8, le parole: «i titoli similari, emessi dai soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le cambiali finanziarie, emesse da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,»;
            al comma 9:
                all'alinea, le parole: «il primo comma è sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 1 è sostituito»;
                al capoverso 1, dopo le parole: «delle obbligazioni» sono inserite le seguenti: «delle cambiali finanziarie»;
            i commi 11, 12, 14, 15, 17 e 18 sono soppressi;
            al comma 19, le parole: «da società di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «da società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,» e le parole: «60 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi».

        Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
        «Art. 32-bis. – (Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa). – 1. In esecuzione alla facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
        2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
        3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
        5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4, è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.    185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.    2.
        6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n.    488, e successive modificazioni.
        7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        All'articolo 33:
            al comma 1:

                alla lettera a), al numero 1), è premesso il seguente:
                «01) alla lettera c), dopo le parole: “entro il terzo grado” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio”»;
            dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
            «a-bis) all'articolo 69-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Decadenza dall'azione e computo dei termini”;
                2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
                “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”;
            a-ter) all'articolo 72, ottavo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente”»;
            alla lettera b), il numero 4) è sostituito dal seguente:
                «4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
        “L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
        Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.
        Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
        La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
        Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”»;
            alla lettera c), numero 1), lettera c), le parole: «la parola “decreto” è soppressa» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “al decreto” sono soppresse»;
            alla lettera d):
                all'alinea, sono premesse le seguenti parole: «nel titolo III, capo II,»;
                al capoverso «Articolo 169-bis», quarto comma, dopo le parole: «72, ottavo comma,» sono inserite le seguenti: «72-ter»;
            dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
            «d-bis) all'articolo 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti”;
                2) al terzo comma, le parole: “senza bisogno di avviso” sono sostituite dalle seguenti: “dandone comunicazione”;
                3) il quarto comma è sostituito dal seguente:
                “I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale”;
            d-ter) all'articolo 179, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
                “Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto”;
            d-quater) all'articolo 180, quarto comma, la parola: “contesta” è sostituita dalle seguenti: “ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano”»;
            alla lettera e), numero 1), capoverso:
                all'alinea, le parole: «nei rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto»;
                alle lettere a) e b), le parole: «cento venti» sono sostituite dalla seguente: «centoventi»;
            dopo la lettera e), è inserita la seguente:
            «e-bis) all'articolo 182-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) al primo comma, le parole: “da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385,” sono soppresse;
                2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
                “Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato”;
                3) il terzo comma è sostituito dal seguente:
                “In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo”;
                4) il quarto comma è abrogato;
                5) al quinto comma, le parole: “ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori” sono sostituite dalle seguenti: “al secondo comma, i creditori, anche se soci,”»;
            alla lettera h), all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo III, capo VI,» e al capoverso «Articolo 186-bis»:
                al primo comma, le parole: «, nonché gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili» sono soppresse;
                al secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
            «c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto»;
                al quarto comma, lettera a), le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma, lettera d),»;
                al quinto comma, le parole: «al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «al quarto comma»;
                al sesto comma, primo periodo, la parola: «dannosa» è sostituita dalla seguente: «dannoso»;

            dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
            «l-bis) all'articolo 217-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies”»;

        al comma 4, capoverso 4, le parole: «dell'articolo 182-bis regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 182-bis del regio decreto», le parole: «dell'articolo 67, lettera d) regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto» e le parole: «non costituisce non sopravvenienza attiva» sono sostituite dalle seguenti: «non costituisce sopravvenienza attiva».

        al comma 5, capoverso 5, al primo periodo, le parole: «dell'articolo 182-bis regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 182-bis del regio decreto» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.    185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.    1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi».

        All'articolo 34:
            al comma 3:
                al capoverso 5-quater, le parole: «può essere modificato» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere modificati»;
                al capoverso 5-quinquies, le parole: «dell'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.    28» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 5 del presente articolo»;
                al capoverso 5-sexies, al primo periodo, le parole: «dall'1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio», al secondo periodo, le parole: «di concerto con il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro» e, all'ultimo periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;
                al capoverso 5-septies è aggiunto, in fine, il seguente segno: «»»;

            al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «redatte in lingua italiana» sono aggiunte le seguenti: «o inglese», al secondo periodo, le parole: «I documenti redatti in altra lingua» sono sostituite dalle seguenti: «I documenti redatti in altre lingue» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «All'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

            dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
        «7-bis. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle infrastrutture energetiche nazionali e di contenere gli oneri indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per la selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica».

        All'articolo 35:
            al comma 1, capoverso 17, al primo periodo, dopo le parole:
«in attuazione di atti e convenzioni» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea e» e, al terzo periodo, dopo le parole: «aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n.  239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

        All'articolo 36:
            il comma 1 è sostituito dal seguente:
            «1. L'articolo 57, comma 9, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35, è sostituito dal seguente:
                “9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonché nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in deposito, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere esercìti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni”»;
            al comma 2, le parole: «, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328» sono soppresse;
            al comma 3, le parole: «della legge 4 aprile 2012, n.  35, “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,»;
            al comma 5:
                all'alinea, dopo le parole: «Dopo l'articolo 57» sono inserite le seguenti: «del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,»;
            al capoverso «Art. 57-bis», la rubrica è sostituita dalla seguente: «Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo o impianti per la fornitura di servizi essenziali»;
            al capoverso «Art. 57-bis», comma 2, ultimo periodo, le parole: «del presente decreto 1o dicembre, n.  329» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n.  329»;
            al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

        Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:
        «Art. 36-bis. – (Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale). – 1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
            “f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie”;
            b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
            “2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto”.

        2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le regioni interessate, è effettuata la ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
        3. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale.
        4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        All'articolo 37:
            i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
            «4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        “1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni e le province autonome indicono la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara è indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalità e durata”;
            b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali, secondo modalità definite nel medesimo decreto. ”.

        5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.
        6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Con riferimento ai beni di cui al citato articolo 25, comma 1, è inoltre dovuto un importo determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale, anch'essi rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di tali opere, diminuito nella misura dell'ordinario degrado. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
        7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo princìpi di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di concessioni ad uso idroelettrico. Con lo stesso decreto sono fissate le modalità tramite le quali le regioni e le province autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio della provincia o dell'unione dei comuni o dei bacini imbriferi montani insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere afferenti le concessioni di cui al presente comma».

        All'articolo 38:
            il comma 1 è sostituito dal seguente:
            «1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.  239, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
            “8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa comunque denominati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta nonché nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n.  93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della Regione interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  327 del 2001.”»;
            dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. Il conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto in area demaniale, portuale o limitrofa ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, oltre a comportare la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, costituisce titolo per il rilascio della concessione demaniale. Nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione demaniale di cui all'articolo 52 del codice della navigazione, l'eventuale parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici viene reso entro centoventi giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita il Consiglio superiore dei lavori pubblici a provvedere entro un termine non superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole, salve le prescrizioni tecniche che possono essere disposte anche successivamente fino al rilascio della concessione, e si procede alla conclusione del procedimento di concessione demaniale entro i successivi sessanta giorni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso»;
            al comma 2:
                alla lettera a), capoverso 3, dopo le parole: «con procedure di asta competitiva» sono inserite le seguenti: «, e la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti» e dopo le parole: «Le stesse procedure» sono inserite le seguenti: «di asta competitiva»;
                alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «a tutti gli utenti del sistema del gas naturale» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti individuati allo stesso punto 2)»;
                dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        «2-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti a maggiore consumo di gas naturale».

        Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:
        «Art. 38-bis. – (Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento). – 1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 38, il Ministro dello sviluppo economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l'emergenza gas e da Terna, entro il 31 luglio di ogni anno individua con proprio decreto le esigenze di potenza produttiva, alimentabile ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità nonché le procedure atte ad individuare, nei successivi trenta giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico. Il termine per l'individuazione delle esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro dello sviluppo economico è fissato, in sede di prima applicazione, al 30 settembre 2012.
        2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 garantiscono la disponibilità degli impianti stessi per il periodo 1o gennaio – 31 marzo di ciascun anno termico e possono essere chiamati in esercizio in via di urgenza, nell'arco di tempo suddetto, per il solo periodo di tempo necessario al superamento della situazione di emergenza.
        3. Tenuto conto del limitato periodo di possibile esercizio degli impianti di cui al comma 1 e della loro finalità, a tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione in atmosfera previsti dalla normativa vigente, in deroga a più restrittivi limiti di emissioni in atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti dalle specifiche autorizzazioni di esercizio, ivi incluse le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi della parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni. Sono sospesi altresì gli obblighi relativi alla presentazione di piani di dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni.
        4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per il periodo di cui al comma 2, i gestori degli impianti di cui al comma 1 sono esentati dall'attuazione degli autocontrolli previsti nei piani di monitoraggio e controllo, con deroga alle eventuali specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni integrate ambientali per il caso di utilizzo di combustibili liquidi, nonché dall'attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione in continuo delle emissioni di cui alla parte quinta, allegato II, parte II, sezione 8, punto 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, previste dalla citata parte quinta, allegato VI, del decreto legislativo n.  152 del 2006. Le esenzioni si applicano anche nel caso in cui gli impianti non vengano chiamati in esercizio al di fuori del periodo di cui al comma 2. Ai medesimi gestori non si applica quanto previsto all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.  290.
        5. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto previsto per la reintegrazione dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.
        Art. 38-ter. – (Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche). – 1. All'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
            “f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.  22”».
        All'articolo 39, comma 2, le parole da: «da cui non derivino nuovi o maggiori oneri» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
        All'articolo 40:
            al comma 1:
                le parole: «alle relative pertinenze» sono sostituite dalle seguenti: «alle relative pertinenze,»;
                le parole: «nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e»;
            al comma 2, le parole: «e le miniere» sono sostituite dalle seguenti: «, e le miniere»;
            al comma 3, le parole: «prima frase» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;
            al comma 4:
                le parole: «seconda frase» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»;
                le parole: «nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e».

        All'articolo 41:
            dopo il comma 4 è inserito il seguente:
            «4-bis. Al comma 20 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalità applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operatività delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero”».

        il comma 5 è sostituito dal seguente:
        «5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
        «Art. 41-bis. – (Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale). – 1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi offerti a cittadini e imprese dalla rete all'estero del Ministero degli affari esteri, nell'ottica di favorire maggiori flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e di velocizzare i tempi di rilascio dei visti e incentivare la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale, la tariffa dei diritti consolari di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.  71, è incrementata del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento della tariffa di cui al periodo precedente sono destinate alle seguenti misure:
            a) interventi strutturali e informatici a favore degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;
            b) potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18, e successive modificazioni.

        2. Le maggiori entrate di cui al comma 1, con esclusione dei diritti introitati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  113 del 17 maggio 2006, per il rilascio dei passaporti elettronici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalità di cui al medesimo comma 1.
        3. Gli uffici destinatari delle misure di cui al comma 1 sono individuati dal Ministero degli affari esteri, che determina, altresì, l'importo dei relativi finanziamenti, tenendo conto anche del volume delle rispettive attività.
        4. Per le straordinarie esigenze di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari nella Repubblica popolare cinese, in via eccezionale, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18, e successive modificazioni, è incrementato di 40 unità.
        5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 506.000 euro per l'anno 2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        All'articolo 42:
            dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
        «7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n.  161, e successive modificazioni, le parole: “, nei quattro anni successivi alle date ivi previste,” sono soppresse».

        All'articolo 43:
            dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
        «1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura “Italia” o “italiano”, o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg. Il superamento dei valori, salvo le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorità nazionali competenti ai controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n.  882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
        1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n.  2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini è compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica è effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  97 del 26 aprile 2012, e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa è obbligatoriamente disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva vergini ai fini della validità delle prove organolettiche.
        1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n.  350, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione e di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale”.
        1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n.  580, e successive modificazioni, dopo le parole: “la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero” sono inserite le seguenti: “e la tutela del ‘Made in Italy’”».

        All'articolo 44:
            al comma 4, dopo le parole: «del libro V, titolo V, capo VII» sono inserite le seguenti: «, del codice civile,»;
            dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
        «4-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto».

        All'articolo 45:
            il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «1. Al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, e successive modificazioni, le parole da: “Ai fini degli adempimenti” fino a: “la genuinità della provenienza;” sono sostituite dalle seguenti: “Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: 1) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete; 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
            a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
            b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
            c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
            d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
            e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;”»;
            al comma 2, all'alinea, le parole: «è aggiunto infine il seguente periodo.» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:» e, al capoverso, dopo le parole: «annotazioni d'ufficio della modifica» sono inserite le seguenti: «; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica».

        All'articolo 46:
            al comma 1, alinea, le parole: «sono aggiunti i seguenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto il seguente».

        Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:
        «Art. 46-bis. – (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n.  92, e misure in materia di accordi di lavoro). – 1. Alla legge 28 giugno 2012, n.  92, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”;
            b) all'articolo 1, dopo il comma 17 è inserito il seguente:
        “17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, e successive modificazioni, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:
            ‘i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato’ ”;
            c) all'articolo 1, comma 26, capoverso “Art. 69-bis”, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
            “a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi”;
                2) alla lettera b), le parole: “corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare” sono sostituite dalle seguenti: “corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi”;
            d) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso “Art. 70”, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per l'anno 2013 prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”;
            e) all'articolo 2, comma 46, alla lettera a), alinea, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014” e la lettera b) è abrogata;
            f) all'articolo 2, dopo il comma 46 è inserito il seguente:
        “46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza a tali prospettive della disciplina transitoria di cui al comma 46 e di proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative”;
            g) all'articolo 2, comma 57, le parole: “, al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014” e le parole: “al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016”;
            h) all'articolo 2, il comma 70 è sostituito dal seguente:
        “70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.  223, e successive modificazioni, le parole: ‘qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata’ sono sostituite dalle seguenti: ‘quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali’. L'articolo 3 della citata legge n.  223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2016”;
            i) all'articolo 2, dopo il comma 70 è inserito il seguente:
        “70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità indicate con decreto direttoriale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
            l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: “della presente legge,” sono inserite le seguenti: “i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,”.

        2. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n.  428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
            “b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
            b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti”.

        3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g) del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a 12 milioni di euro per l'anno 2014, mediante le maggiori entrate derivanti dalla medesima lettera g) del comma 1 e, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.   201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214».

        All'articolo 47, il comma 2 è sostituito dal seguente:
            «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        All'articolo 49:
            al comma 3, le parole: «nel limite di euro di 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di euro 100.000».

        Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:
        «Art. 51-bis. – (Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo). – 1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina dell'Unione europea vigente in materia.
        2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e dell'Unione europea previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  238 del 12 ottobre 2005.
        3. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.  507, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
            “i-bis) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai titolari dei titoli d'ingresso”».

        All'articolo 52:
            al comma 1, la parola: «21-quinques» è sostituita dalla seguente: «21-quinquies»;
            al comma 2, le parole: «per l'entrata in di operatività» sono sostituite dalle seguenti: «per l'entrata in operatività»;
            dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
        «2-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra di loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura.
        2-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), alinea, dopo le parole: “della cooperativa agricola” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi i consorzi agrari,”;
            b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo, dopo le parole: “della cooperativa agricola” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi i consorzi agrari,”».

        All'articolo 53:
            al comma 1:
                alla lettera a), numero 3), sono premesse le seguenti parole: «al quarto periodo,»;
                alla lettera b), dopo il numero 2) è inserito il seguente:
        «2-bis) al comma 5, dopo le parole: “alle aziende esercenti i servizi stessi” sono inserite le seguenti: “determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera d'invito di cui al comma 11”».

        All'articolo 54:
            al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti:
            «0a) all'articolo 342, il primo comma è sostituito dal seguente:
        “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
            1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
            2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”;
            1a) all'articolo 345, terzo comma, le parole: “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero” sono soppresse»;
            al comma 1, lettera a):
                al capoverso «Art. 348-bis», la rubrica è sostituita dalla seguente: «Inammissibilità dell'appello»;
                al capoverso «Art. 348-ter», al primo comma, dopo le parole: «prima di procedere alla trattazione» sono inserite le seguenti: «, sentite le parti», al terzo comma, primo periodo, le parole: «nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello» sono soppresse e al quarto comma, dopo le parole: «di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)» sono inserite le seguenti: « del primo comma»;

        al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
            «c-bis) all'articolo 434, il primo comma è sostituito dal seguente:
        “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
            1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
            2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”»;

        dopo il comma 1 è inserito il seguente:
            «1-bis. All'articolo 702-quater, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: “rilevanti” è sostituita dalla seguente: “indispensabili”»;
            al comma 2, le parole: «lettere a), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere 0a), a), c), c-bis), d) ed e),»;
            dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
        «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546».

        All'articolo 55:
        al comma 1, lettera d), capoverso, sono premesse le seguenti parole:
«Art. 4. – (Termine di proponibilità). – 1.»;
        dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. L'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri».

        All'articolo 57:
            al comma 1:
                dopo la lettera b) è inserita la seguente:

            «b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali»;
            alla lettera d), dopo le parole: «nei settori civile» è inserita la seguente: «, industriale»;
            dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
            «d-bis)
processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita»;
        ai commi 2, 3, 4 e 7, le parole: «di cui al primo comma», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
            al comma 6, dopo le parole: «dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile» sono inserite le seguenti: «e dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, e successive modificazioni».

        All'articolo 59:
            al comma 2, le parole:
«al comma 3, 3-bis e al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 4»;
            i commi 8, 9 e 10 sono soppressi;
            al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio»;
            al comma 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Allo scopo di assicurare la piena osservanza delle disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini di cui ai commi 18 e 19, si procede ai sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n.  99. A tal fine, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 31-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.  107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.  130, si interpreta nel senso che le maggiori entrate ivi richiamate e destinate alla finalità ivi indicata sono determinate dalla differenza tra gli importi delle tariffe indicati nella tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n.  533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n.  869, e gli importi indicati nella tabella D come sostituita dal citato articolo 4, comma 31-bis, del decreto-legge n.  107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  130 del 2011»;
            al comma 15, le parole: «comma 15» sono sostituite dalle seguenti: «comma 14»;
            al comma 16, le parole: «precedenti commi 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «commi 14 e 15»;
            al comma 17, le parole: «comma 15» sono sostituite dalle seguenti: «comma 14»;
            al comma 18, le parole: «comma 15» sono sostituite dalle seguenti: «comma 14» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma»;
            al comma 19, le parole: «comma 16» sono sostituite dalle seguenti: «comma 15».

        Nel capo VIII del titolo III, dopo l'articolo 59 sono aggiunti i seguenti:
        «Art. 59-bis. – (Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari). – 1. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresì le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.
        2. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo.

        Art. 59-ter. – (Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi). – 1. Presso ogni capitaneria di porto è istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le informazioni previste dagli articoli 32 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.  1639, e successive modificazioni.
        2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1.
        3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità operative per il passaggio dal registro in formato cartaceo a quello in formato elettronico.

        Art. 59-quater. – (Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4). – 1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4, è sostituito dai seguenti:
        “2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività:
            a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata ‘pesca-turismo’;
            b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate ‘ittiturismo’.

        2-bis. Sono connesse all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:
            a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;
            b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero”».

        All'articolo 60:
        al comma 4, i capoversi sono contraddistinti con le lettere da
a) a f);
        al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
            «
i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale».

        All'articolo 62:
        al comma 1, dopo le parole:
«n.  123, adotta,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio,»;
        al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «Fondo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1 del medesimo articolo 61»;
        al comma 11, la parola: «titolo» è sostituita dalla seguente: «capo»;

        All'articolo 63:
        al comma 2, le parole: «dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
        al comma 4, le parole: «è così modificato:» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dal seguente: “Art. 20. – (Valutazione dei progetti di ricerca). – 1.».

        All'articolo 64:
        al comma 1, le parole:
«la ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla ristrutturazione»;
        sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
        «3-bis. Nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1, la somma di 5 milioni di euro è destinata al Fondo di cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, come sostituiti dal comma 3-ter del presente articolo.
        3-ter. I commi 12 e 13 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, sono sostituiti dai seguenti:
        “12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.
        13. Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici”».

        All'articolo 66:
        dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106, e successive modificazioni, dopo le parole: “la delimitazione dei Distretti è effettuata” sono inserite le seguenti: “ , entro il 31 dicembre 2012,”».

        Dopo l'articolo 66 è inserito il seguente:
        «Art. 66-bis. – (Interventi in favore della sicurezza del turismo montano). – 1. Per l'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, con una dotazione pari a un milione di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, come incrementato dall'articolo 69, comma 1, del presente decreto.
        2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3 si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.
        3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento, in favore dei comuni montani e degli enti, come individuati dal decreto medesimo, di progetti rientranti tra le seguenti tipologie:
            a) sviluppo in sicurezza del turismo montano e degli sport di montagna;
            b) tutela e valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi di montagna con riferimento alla manutenzione per la messa in sicurezza degli stessi;
            c) potenziamento e valorizzazione del soccorso alpino e speleologico;
            d) prevenzione per la sicurezza in montagna in ambiente attrezzato e libero.

        4. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui al comma 1.
        5. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico e montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane».

        All'articolo 67:
        dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

        «5-bis. Una quota pari a 10 milioni di euro del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, iscritta, come residui di stanziamento, nel conto residui del capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinata, per l'esercizio finanziario 2012, al Comitato olimpico nazionale italiano, al fine della successiva riassegnazione alle federazioni sportive interessate, per lo svolgimento nel territorio nazionale di grandi eventi sportivi di rilevanza mondiale.
        5-ter. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione e la commemorazione di Giovanni Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita, è assegnato, per l'anno 2013, un contributo di 100.000 euro al comune di Certaldo. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012- 2014, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        5-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
        “10-bis. È istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta è applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a:
                a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;
                b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
                c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri”;
            b) al comma 11, lettera a), il numero 7) è sostituito dal seguente:
      “7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;”».

        Al titolo III, dopo il capo X è aggiunto il seguente:

«Capo X-bis
MISURE URGENTI PER LA CHIUSURA DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA DETERMINATASI NELLA REGIONE ABRUZZO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009, NONCHÉ PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO E IL RILANCIO DEI TERRITORI INTERESSATI

        Art. 67-bis. – (Chiusura dello stato di emergenza). – 1. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  81 del 7 aprile 2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n.  1 del 3 gennaio 2011 e n.  290 del 14 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012.
        2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario delegato ovvero la Struttura di missione per le attività espropriative per la ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del Commissario delegato.
        3. In ragione della necessità di procedere celermente nelle azioni di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonché di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o comunque flessibile in servizio presso i comuni, le province e la regione Abruzzo, assunto sulla base delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012, presso le medesime amministrazioni. Con decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri, il personale non apicale in servizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione, presso il Commissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le macerie e la Struttura di missione per le attività espropriative per la ricostruzione è provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 agli enti locali, alla regione e alle amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli oneri relativi al personale di cui al presente comma si provvede con le risorse e nei limiti già autorizzati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  4013 del 23 marzo 2012.
        4. Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 15 settembre 2012, una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione e della situazione contabile nonché una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nell'emergenza e nella ricostruzione. Entro i successivi quindici giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonché le modalità per consentire l'ultimazione di attività per il superamento dell'emergenza per le quali il Commissario delegato per la ricostruzione ha già presentato, alla data del 30 giugno 2012, formale richiesta al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e per il completamento di interventi urgenti di ricostruzione già oggetto di decreti commissariali emanati.
        5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale. Le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229, disciplina le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, e successive modificazioni. Le disposizioni del decreto legislativo n.  229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67-ter a 67-sexies.

        Art. 67-ter. – (Gestione ordinaria della ricostruzione). – 1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della città dell'Aquila.
        2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis, comma 5, assicurano nei propri siti istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.
        3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, n.  4013. L'Ufficio speciale per la città dell'Aquila è costituito dal comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalità di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo è attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
        4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri coordina le amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma 2, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categoria presenti nel territorio.
        5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, complessivamente 200 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee. In considerazione delle suddette assegnazioni di personale è incrementata temporaneamente nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti.
        6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Tale personale è temporaneamente assegnato fino a 50 unità agli Uffici speciali di cui al comma 2, fino a 40 unità alle province interessate e fino a 10 unità alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale è assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalità connesse a calamità e ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.  400. In considerazione delle suddette assunzioni di personale è corrispondentemente incrementata la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95.
        7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice è designata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
        8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono definiti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le categorie e i profili professionali dei contingenti di personale di cui ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilità di una quota di riserva, in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a favore del personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi di ricostruzione, presso la regione, le strutture commissariali, le province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale contratto di lavoro, nonché le modalità di assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici periferici delle amministrazioni centrali operanti nel territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione possono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attività di selezione del personale di cui al comma 6, si può prevedere nei bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62.

        Art. 67-quater. – (Criteri e modalità della ricostruzione). – 1. Nella ricostruzione il comune dell'Aquila e i comuni del cratere perseguono i seguenti obiettivi:
            a) il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la ricostruzione e il recupero, con miglioramento sismico e, ove possibile, adeguamento sismico, di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici strategici, e degli edifici privati residenziali, con priorità per quelli destinati ad abitazione principale, insieme con le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
            b) l'attrattività della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densità, qualità e complementarità dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che, anche mediante premialità edilizie e comunque mediante l'attribuzione del carattere di priorità e l'individuazione di particolari modalità di esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino:
                1) un elevato livello di qualità, in termini di vivibilità, salubrità e sicurezza nonché di sostenibilità ambientale ed energetica del tessuto urbano;
                2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico e il risparmio energetico;
                3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli edifici;
                4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale attraverso l'uso della banda larga, il controllo del sistema delle acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici e la razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti;
            c) la ripresa socio-economica del territorio di riferimento.

        2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante:
            a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che devono essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri;
            b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito interessato, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano, è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;
            c) delega volontaria ai comuni, da parte dei proprietari, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomìni, la delega è validamente conferita ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purché riguardi i proprietari che rappresentino almeno i due terzi delle superfici utili complessive di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che rappresentino almeno i tre quarti delle superfici utili complessive delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 20 per cento, in incrementi di superficie utile compatibili con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei tessuti urbanistici storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.

        3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono princìpi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa regionale.
        4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà privata ovvero mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune che si sostituisce ai privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, parità di trattamento e trasparenza ed è preceduto da un invito rivolto ad almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza.
        5. In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'IVA, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefìci sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.  47. La fruizione dei benefìci previsti dal presente comma è subordinata al conferimento della delega volontaria di cui alla lettera c) del comma 2. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili.
        6. Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77, si intendono ricompresi gli interventi preordinati al sostegno delle attività produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012 una quota pari al 5 per cento di tali risorse è destinata alle finalità indicate nel presente articolo.
        7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77, anche coloro che succedono mortis causa, a titolo di erede o di legatario, nella proprietà dei relativi immobili, a condizione che alla data di apertura della successione i contributi non siano stati già erogati in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle condizioni e ancora nei termini per richiederli.
        8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i princìpi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni:
            a) identità del professionista e dell'impresa;
            b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità del DURC;
            c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
            d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
            e) modalità e tempi di consegna;
            f) dichiarazione di voler procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore.

        9. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione e di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, è istituito un elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al comma 2 dell'articolo 67-ter fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e successive modificazioni, e alle verifiche antimafia effettuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti. Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono comunicati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agli Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi di capacità e di qualificazione dei professionisti e delle imprese che progettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonché prescrizioni a tutela delle condizioni alloggiative e di lavoro del personale impiegato nei cantieri della ricostruzione.
        10. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile e imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n.  3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni.
        11. Le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province e della regione nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77, sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori o di collaudatore di tali opere nonché con l'esercizio di attività professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomìni e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni. Il regime di incompatibilità previsto dal presente comma si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti inerenti alla ricostruzione.
        12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77.
        13. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.  68. Le assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge n.  68 del 1999, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

        Art. 67-quinquies. – (Disposizioni transitorie e finali). – 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 3 del presente articolo, predispongono, ove non vi abbiano già provveduto, i piani di ricostruzione del centro storico, di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77, che definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico. Decorso inutilmente il suddetto termine, le finalità di cui all'articolo 67-quater sono comunque perseguite con gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria nazionale e regionale. I piani di ricostruzione hanno natura strategica e, ove asseverati dalla provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica. Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, tra il comune proponente e la provincia competente. Le disposizioni urbanistiche comunali si intendono aggiornate se in contrasto con altre sopraggiunte disposizioni statali o regionali in materia urbanistica. Nell'attuazione dei piani di ricostruzione, ai fini del citato articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge n.  39 del 2009, il particolare interesse paesaggistico degli edifici civili privati è attestato dal direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici.
        2. Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità.
        3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo e di tutte le misure già adottate in relazione al sisma del 6 aprile 2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n.  3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  89 del 17 aprile 2009, e di cui al decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n.  11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  173 del 28 luglio 2009. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77.

        Art. 67-sexies. – (Copertura finanziaria). – 1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter, pari a euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n.  23 del 2011.
        2. Con uno o più decreti del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse agli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, comma 2, nonché le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.
        3. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione e il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  4 del 7 gennaio 2010, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, a valere su corrispondente quota, per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n.  96, da assegnare alla regione Umbria con le modalità previste dalla medesima disposizione, ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n.  158, e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.  398, già disposta con legge regionale della regione Umbria 9 dicembre 2011, n.  17. La regione Umbria è autorizzata a utilizzare il finanziamento assegnato, con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni dei residenti e attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano integrato di recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        Art. 67-septies. – (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012). – 1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.
        2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74.

        Art. 67-octies. – (Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012). – 1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subìto la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.
        2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni.
        3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre 2011, n.  183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

        L'articolo 68 è sostituito dal seguente:

        «Art. 68. – (Assicurazioni estere). – 1. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti”.
        2. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n.  209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
        “2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600. L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta segnalano i contraenti nei confronti dei quali non è stata applicata l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, e successive modificazioni”.

        3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.  212, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2011. Per tale periodo d'imposta il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 16 novembre 2012 sulla base del valore dei contratti in essere al 31 dicembre 2011».

        All'articolo 69:
            al comma 2:
                all'alinea, dopo la parola:
«32,» sono inserite le seguenti: «33, comma 5,», e le parole: «pari complessivamente a euro 123.692.408 euro per l'anno 2012, 99.980.489 euro per l'anno 2013, 220.661.620 euro per l'anno 2014, 405.887.450 euro per l'anno 2015, 307.900.000 euro per l'anno 2016 e 309.500.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 260.661.620 euro per l'anno 2014, a 455.887.450 euro per l'anno 2015, a 357.900.000 euro per l'anno 2016, 359.500.000 euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «135.292.408 euro per l'anno 2012, 113.780.489 euro per l'anno 2013, 234.261.620 euro per l'anno 2014, 414.587.450 euro per l'anno 2015, 316.600.000 euro per l'anno 2016 e 318.200.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 190.458.408 euro per l'anno 2012, a 137.780.489 euro per l'anno 2013, a 274.261.620 euro per l'anno 2014, a 464.587.450 euro per l'anno 2015, a 366.600.000 euro per l'anno 2016 e a 368.200.000 euro per l'anno 2017»;
            alla lettera a), le parole: «quanto a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 120 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 185.458.408 euro per l'anno 2012, a 132.780.489 euro per l'anno 2013, a 128,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 108,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;
            alla lettera b), ultimo periodo, le parole: «potranno proporre» sono sostituite dalle seguenti: «, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, possono proporre»;
            dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
            «b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
            dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
        «3-bis. Al fine di semplificare l'organizzazione degli enti territoriali locali, di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di contribuire al contenimento della spesa pubblica, nonché in ottemperanza al disposto dell'articolo 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.  42, che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.
        3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano compatibilmente con le competenze attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione».

A.C. 5312-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto – project bond).

      Sopprimere il comma 4.
1. 8. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:

      4. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 1. Cambursano.

      Sopprimere il comma 5.
1. 2. Cambursano.

      Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. – 1. All'articolo 1, comma 16, lettera d), capoverso comma 3-ter, della legge 28 giugno 2012, n.  92, sono aggiunte, in fine, le parole: «assunte con contratto a tempo indeterminato».
1. 03. Ruggeri.

ART. 2.
(Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione).

      Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: da realizzare aggiungere le seguenti: da soggetti privati.
2. 8. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
          d-bis) il comma 3 è soppresso:
          d-ter) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

      «4-bis. Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture già aggiudicate con contratti di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, allorché risulti necessario ristabilire l'equilibrio del piano economico finanziario ai sensi della normativa vigente.
      4-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo».
2. 1. Cambursano.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. Per la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con il sistema della finanza di progetto, o con contratti di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma, 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2005, n.  163, è riconosciuto in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, al netto di ogni effetto di sostituzione, un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalla realizzazione e gestione della infrastruttura. Sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, l'ammontare del rimborso è accertato dall'Agenzia delle Entrate. Il beneficiario ha diritto di portare il rimborso a compensazione dell'imposte dovute.
      1-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
2. 24. Cambursano.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285 (Nuovo codice della strada) sono apportate le seguenti modifiche:
          a) il comma 11 è sostituito dal seguente:
      11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere, I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, c. 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al presente comma, ad esclusione degli oneri di accertamento, sono devoluti all'ente proprietario dell'infrastruttura stradale e sono destinati secondo le modalità dell'articolo 208.;
          b) dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:
      22-bis. Alla commissione di un atto finalizzato a non pagare in tutto o in parte il pedaggio consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del comma 2.
      1-ter. Il secondo periodo del comma l dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è sostituito dal seguente: «Il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'infrastruttura stradale è effettuato sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui regio decreto 14 aprile 1910, n.  639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo li del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare».

      Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: Disposizioni in materia di telepedaggio delle strade.
2. 7. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. – (Fondi per la progettualità a supporto del Partenariato pubblico privato). – 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, le risorse ancora disponibili al momento di entrata in vigore della presente disposizione del Fondo rotativo per la progettualità di cui al comma 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.  549, e del Fondo per la progettazione preliminare di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n.  144, sono destinate a supportare la definizione degli studi di fattibilità e del livello di progettazione ritenuto più opportuno in relazione alle caratteristiche della singola infrastruttura da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163.
      2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., in deroga alle disposizioni di cui ai predetti Fondi e agli atti di attuazione delle medesime, stabilisce autonomamente le procedure, i termini e le condizioni per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
      3. Sono abrogate le disposizioni contenute nei seguenti atti:
          a) comma 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.  549, ultimi due periodi da «La dotazione del Fondo» fino a «aree depresse»;
          b) comma 56-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.  549;
          c) articolo 6-ter del decreto-legge n.  138/2011;
          d) comma 5 dell'articolo 4 della legge 117 maggio 1999, n.  144, ultimi due periodi da «I finanziamenti di cui al presente comma» fino a «quota attribuita alla regione»;
          e) il comma 6 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n.  144, è sostituito dal seguente: «l criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso e l'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto sono stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti Spa»;

      4. Ai fini del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno così come determinato ai sensi degli articolo 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n.  183, non sono considerate le spese sostenute dai beneficiari per gli interventi di cui al comma 1 relativamente al Fondo rotativo per la progettualità.
2. 03. Cambursano.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondi pensione).

      1. Per sostenere lo sviluppo del sistema dei fondi pensione e promuovere la semplificazione dei relativi meccanismi in favore dei cittadini e della collettività, ottimizzandone l'utilizzo e l'impiego anche mediante appositi investimenti finalizzati alla crescita del Paese, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri della garanzia in favore dei fondi pensione e degli altri enti previdenziali che investano parte delle proprie risorse per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2.
      2. Ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati alla crescita del Paese, quali la realizzazione di infrastrutture o di opere pubbliche ovvero la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito, oltre alla restituzione, a scadenza, dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate, a tal fine, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.
      3. Per il sostegno delle misure di cui ai commi 1 e 2, i ministeri interessati, indicati nel decreto di cui al comma 1, adottano iniziative dirette a favorire il riconoscimento agli investimenti di cui al comma 2, previa analisi e valutazione da parte dello specifico Comitato istituito ai sensi della risoluzione parlamentare n.  8-00072, approvata in data 8 giugno 2010, di un adeguato e stabile rendimento mediante l'utilizzo di parte delle disponibilità dei fondi di garanzia già esistenti. Al predetto Comitato sono attribuiti compiti di analisi e valutazione degli investimenti dei fondi pensione, e degli altri enti previdenziali interessati, in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno. Al Comitato è altresì affidato il compito di coordinare le iniziative di promozione e formazione poste in essere dai fondi pensione e dagli altri enti e associazioni previdenziali interessati, nonché di consorziare le iniziative di investimento di quei fondi pensione che per dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare, in autonomia, singoli finanziamenti.
      4. In favore del Comitato di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2012, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro, da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
2. 07. Moffa.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
      Art. 2-bis. – 1. All'articolo 1, comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n.  244, le parole «non superiori a 30.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «non superiori a 50.000»;
      2. All'articolo 1 comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n 244 il primo periodo è soppresso e così sostituito: ”Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 23 per cento se i ricavi o compensi di cui al comma 96 non sono superiori a 30.000 euro, pari al 24 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 30.000 e 40.000 euro e pari al 25 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 40.000 e 50.000 euro.

      Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
2. 010. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

ART. 3.
(Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto).

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;
          b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».

      Conseguentemente:
          dopo il comma 1, aggiungere i seguenti
:
      1-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.  241 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell'autorizzazione di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n.  42.»;
          b) all'inizio del comma 4 sono inserite le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis all'articolo 14-ter» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione procedente può far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 non ancora eseguite».
          c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1006, n.  152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA.»;
          d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.»;
          e) al comma 7, dopo le parole: «assenso dell'amministrazione» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
          f) il comma 9 è soppresso.

      1-ter. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.  241 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
          b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente:
      «3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo Il 7, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  181, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o ira più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».
      1-quater. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n.  241, dopo la parola: “assenso” sono aggiunte le seguenti: “e la conferenza di servizi,” .
3. 2. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 2, capoverso 2-bis, primo periodo e secondo periodo dopo la parola fattibilità aggiungere le seguenti: o progetti esecutivi per opere sopra i 300.000 euro.
3. 6. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

      Art. 3-bis. – l. All'articolo 161 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
      ”6-ter. Qualora si evidenzino gravi difficoltà o particolari complessità nella realizzazione di una o più delle attività di cui al comma l, primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri è deliberato lo stato di emergenza. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla deliberazione di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, emanate, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le ordinanze di cui al secondo periodo devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, e devono essere motivate e diventano esecutive previo controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.  20, la quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi. Per l'attuazione degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire i relativi poteri ai commissari straordinari di cui all'articolo 163, comma 5.
3. 01. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

ART. 4.
(Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni).

      Sopprimerlo.
4. 1. Cambursano.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 70 per cento.
4. 13. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
      Art. 4.1. – (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di concessioni). – 1. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge n.  449 del 1997 è abrogato.
4. 011. Monai, Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

      Art. 4.1. – (ANAS). – 1. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n.  449, è sostituito dal seguente:
      23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n.  389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella Gazzella Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziati a decorrere dal lo gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore della presente disposizione”.
4. 018. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

ART. 4-bis.
(Contratto di disponibilità).

      Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
      2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-bis. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

ART. 5.
(Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria).

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, e comunque non oltre il 31 luglio 2012, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n.  1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da pone a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.
5. 3. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Centrali di committenza per il partenariato pubblico privato).

      1. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, è aggiunto il seguente comma:
      «3-ter. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato e agevolare la strutturazione e gestione delle relative operazioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento di concessioni di lavori o di altro contratto di partenariato pubblico privato all'amministrazione regionale o centrale di committenza regionale. Sono altresì consentite, sempre sulla base di apposite convenzioni, forme ulteriori di centralizzazione delle funzioni su base nazionale. Con le medesime convenzioni, gli enti interessati possono affidare la gestione dei poteri propri dell'ente, ivi compresi quelli di concedente, in relazione alle singole operazioni di partenariato pubblico privato».
5. 02. Cambursano.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Responsabilità solidale appalti).

      1. Al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2012, n.  16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.  44, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni del periodo precedente si applicano successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisca le modalità per la verifica, da parte del committente o appaltatore, del corretto adempimento degli obblighi fiscali in tema di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA inerenti gli appalti, nonché le modalità con cui il committente può dimostrare di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento».
5. 010. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 6.
(Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali).

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Al primo comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388, aggiungere alla fine le seguenti parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2013 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997. n.  241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in un milione di euro per ciascun anno solare».
6. 1. Messina, Barbato, Cimadoro, Borghesi.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dal computo delle spese correnti le spese affrontate dall'ente per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani».
6. 800. Ruvolo.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

      Art. 6-bis. – 1. Al quarto periodo dell'articolo 31 del decreto-legge 78/2010, sostituire le parole «delle somme iscritte a ruolo», con le parole «di tutte le somme dovute». La disposizione opero nel limite di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 4000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.  183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativo ai Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015”.
6. 01. Fava, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

      Art. 6-bis. – 1. Al primo periodo dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n.  602, sopprimere le parole «a seguito di iscrizione a ruolo». Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo, sostituire le parole «delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo» con le parole «di tutte le somme dovute».
      2. La disposizione opera nel limite di 2,000 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 20/3, 2014 e 2015.
      3. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblico e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011. n.  83, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
6. 02. Fugatti, Fava, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

      Art. 6-bis. – (Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese). – 1. All'articolo 40, al comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, le parole «entro le ventiquattro ore successive» sono sostituite dalle parole «entro le quarantotto ore successive».
6. 03. Bitonci, Montagnoli, Vanalli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
      Art. 6-bis. – 1. All'articolo 13, comma 1, della Legge 12 Novembre 2011, n.  183, e che modifica il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, viene sostituita la frase «Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente territoriale» con la seguente:
          a) Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio provvede alla certificazione del credito precisando altresì come questo debba essere garantito comunque dall'ente emittente;
          b) Nel caso di cui al comma a), il Commissario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52/2012, assume l'incarico di commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale.
6. 013. Simonetti, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

ART. 7.
(Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini).

      Sopprimere il comma 2.
7. 800. Toto.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. I laboratori di cui al comma precedente devono essere accreditati ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 da un Ente di accreditamento designato da uno stato Membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE e/o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA.
7. 5. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

      Art. 7-bis. – (Materiali di Riporto). – 1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  28, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: «, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,» sono soppresse e dopo le parole: «possono trovarsi materiali estranei» sono aggiunte le seguenti: «quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione»; b) al comma 3, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27» e le parole: «all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 185, comma 4,».
7. 017. Lanzarin, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

ART. 8.
(Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera).

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

      2.1. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n.  449, è sostituito dal seguente:
      «23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n.  389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziati a decorrere dal 1o gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai relativi oneri si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.  183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a 97 milioni di euro per l'anno 2013.».
8. 41. Montagnoli, Fava, Fugatti, Comaroli, Torazzi, Forcolin.

      Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.
8. 2. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Garanzia prestiti alle università).

      1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti, le università rilasciano agli istituti finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico.
      2. L'atto di delegazione, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere/cassiere da parte delle università e costituisce titolo esecutivo. A seguito della notifica, il tesoriere/cassiere è tenuto a versare l'importo dovuto per capitale ed interessi agli istituti finanziatori, alle scadenze prescritte.
      3. Le somme di competenza delle università destinate al pagamento delle rate in scadenza dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
      4. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 3 occorre che l'organo esecutivo dell'università, con deliberazione adottata in relazione a ciascun periodo di ammortamento, semestrale o annuale, e notificata al tesoriere/cassiere, qualifichi preventivamente gli importi delle somme destinate al rimborso delle rate dei prestiti.
      5. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 3 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere/cassiere.
      6. Anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n.  199, al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti garantite da delegazione di pagamento, si provvede, alle scadenze prescritte, indipendentemente dal piano di rientro di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n.  199.
      7. Nel caso in cui i crediti di cui al precedente comma 6 non siano interamente rimborsati agli istituti finanziatori e l'università, in esito alla procedura di dissesto finanziario di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n.  199, sia federata o fusa con altri atenei, il rimborso dei crediti suddetti è posto a carico dell'ateneo risultante dalla federazione o dalla fusione.
      8. Quota parte delle entrate o dei proventi dell'ateneo risultante dalla federazione o fusione è destinata al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti già garantite da delegazione di pagamento, nei termini, secondo le modalità e per gli effetti di cui ai precedenti commi del presente articolo.
8. 02. Cambursano.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

      Art. 8-bis. – 1. All'articolo 149, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:
          d) per gli interventi di nuove installazioni e per gli interventi di modifica di impianti radioelettrici da eseguire su edifici e tralicci pre-esistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati, fatta salva l'applicazione degli articoli 10 e seguenti.
8. 010. Crosio, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

      Art. 8-bis. – 1. Qualora un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica abbia il diritto ad installare apparati su proprie infrastrutture di rete la cui duplicazione risulti economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile o di disagio per la comunità, ivi compresi tra l'altro pozzetti, armadi di distribuzione e cabine pubbliche, lo stesso ha l'obbligo di condividere tali infrastrutture ai fini della coubicazione con altri operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica al fine di favorire l'offerta di connettività a banda larga ed ultralarga.
8. 011. Crosio, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

      Art. 8-bis. – (Silenzio assenso e trasferimento sperimentale alle Regioni delle funzioni in materia paesaggistica del Soprintendente per i Beni Culturali). – 1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42 è così modificato:
          a) al comma 5, sono soppressi, al primo periodo, la parola «vincolante», nonché il secondo periodo, dalle parole «Il parere del soprintendente» alle parole «si considera favorevole»;
          b) al comma 8:
          b.1. dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il parere deve essere motivato in modo esauriente e specifico con riguardo ai singoli elementi di fatto e di diritto considerati. Il difetto ovvero la manifesta illegittimità della motivazione costituiscono elementi per la valutazione, anche disciplinare, a carico del pubblico dipendente che ha reso il parere»;
          b.2. è soppresso il secondo periodo dalle parole «Il soprintendente» alle parole «ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241»;
          b.3. il terzo periodo è sostituito dal seguente «L'amministrazione provvede trascorsi venti giorni dalla ricezione del parere ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 1, nel caso in cui il parere non sia stato reso tempestivamente»;
          c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8, senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio assenso sulla richiesta di parere»;
          d) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, si forma il silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione paesaggistica».

      2. In attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nell'osservanza dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e al fine di assicurare una gestione unitaria del governo del territorio e una maggiore efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione del bene paesaggistico regionale, sono trasferite in via sperimentale alle Regioni che ne fanno richiesta, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, tutte le funzioni amministrative svolte in materia paesaggistica dalle competenti Soprintendenze.
      3. A tal fine le Regioni esercitano in via esclusiva la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42 e, in caso di delega dell'esercizio delle funzioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, rendono attraverso apposti uffici specializzati il prescritto parere in luogo del soprintendente nei tempi e coi modi previsti dalla norma.
      4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo alimentato da una quota delle relative risorse iscritte nel bilancio dello Stato per ciascuna delle Regioni destinatarie del trasferimento di funzioni, che viene riassegnata alle medesime Regioni in conformità a quanto dispone l'articolo 10, comma 1, della legge n.  42 del 2009, aumentando della quota corrispondente al riparto la base dell'addizionale regionale all'Irpef e riducendo contestualmente di un pari ammontare l'aliquota dell'Irpef statale.
      5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137), l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva delle Regioni.
      6. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alla Regioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro dell'Economia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. 013. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 9.
(Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni).

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, sono apportate le seguenti modificazioni aggiungere le seguenti: senza che queste aumentino il carico fiscale sia per chi acquista un immobile di nuova costruzione sia per chi prende in locazione un immobile di nuova costruzione, anche housing sociale.
9. 4. Cambursano.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) all'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente: «a-ter) alle cessioni di aree edificabili nei confronti dei soggetti la cui attività prevista dall'oggetto sociale, ancorché non esclusiva, sia l'acquisizione delle aree o la realizzazione delle opere funzionali all'evento Expo 2015;».
9. 9. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) alla Tabella A, parte terza, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente:
          «128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  218 del 27 agosto 1969 e da censire tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori agricoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.  580, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.  557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella».
9. 14. Brugger, Zeller.

      Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

      Art. 9-bis. – (Esenzione IMU invenduto per tre anni). – 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
      «9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.».
9. 016. Fava, Lanzarin, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fugatti.

      Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

      Art. 9-bis. – (Tassazione dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo). – 1. I redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito, all'aliquota unica del 23 per cento, con esclusione dei redditi derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.  431, e successive modificazioni, ai quali si applicano le seguenti aliquote:
          a) redditi derivanti dalla locazione fino a tre immobili: 12,5 per cento;
          b) redditi derivanti dalla locazione di quattro fino a otto immobili: 18 per cento;
          c) redditi derivanti dalla locazione di nove immobili e oltre: 23 per cento.

      2. La tassazione di cui al comma 1 non si applica ai medesimi redditi se risultanti esenti in seguito all'applicazione delle deduzioni previste dalla legislazione vigente in materia.
      3. Le disposizioni di cui al comma I decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

      Conseguentemente, all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 3 per cento.
9. 019. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

      Art. 9-bis. – 1. All'articolo 3 comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, le parole «e sagoma» sono soppresse.
9. 011. Rao, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

      Art. 9-bis. – 1. al decreto legislativo 20 giugno 2005, n, 122 (recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n.  210), sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo l'articolo 4 è introdotto il seguente articolo 4-bis:

      «1. E fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.
      2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.
      3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n.  689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procedono alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n.  689.
      4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n.  689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
      5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n.  689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.
      6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.
      7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà.».
          b) dopo l'articolo 5, comma 1, è inserito il comma 2:
      «1. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.».
          c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole «per se» è aggiunta la frase: «o per il proprio coniuge».
          d) All'articolo 10, comma 1, dopo le parole «la residenza propria», è aggiunta la frase: «o del proprio coniuge».
          e) il comma 2, dell'articolo 13, è sostituito dal seguente:
      «2. Il requisito di cui al comma I, lettera b), non viene meno per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta nell'ambito delle procedure esecutive individuali o concorsuali conseguenti alle situazioni di crisi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero, infine, da terzi aggiudicatari. Le presenti disposizioni si applicano anche alle domande di accesso alle prestazioni del Fondo presentate entro i termini previsti dall'articolo 18-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.».
9. 020. Lussana, Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Follegot, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

      Art. 9-bis. – 1. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, ai mobili destinati all'arredo di camere, cucine e bagni, della prima casa in caso di acquisto o in caso di ristrutturazione della stessa, si applica l'Iva al 4 per cento. L'onere della presente agevolazione non può eccedere la quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione di quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 69.

      Conseguentemente, all'articolo 69 dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 9-bis si provvede con le maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 2-ter.
      2-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis 185, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, è sostituito dal seguente:
      «1. A decorrere dal 10 luglio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, e successive modificazioni, è determinato in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
9. 01. Polidori.

ART. 10.
(Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012).

      Al comma 1 dopo le parole: I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, aggiungere le seguenti: previa intesa con i Sindaci dei Comuni interessati.
10. 1. Cambursano.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentiti i sindaci, con le parole: d'intesa con i sindaci.
10. 2. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi, Mura, Piffari.

      Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Al venir meno delle condizioni che richiedono la permanenza dei moduli abitativi temporanei, è obbligatorio il ripristino della stessa destinazione urbanistica delle aree interessate dalla localizzazione dei medesimi moduli, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. 3. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi, Mura, Piffari.

      Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: A copertura dei medesimi oneri, affluiscono inoltre le risorse pari a 100 milioni per il 2012, e 50 milioni per il 2013, di cui all'articolo 33, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n.  183.
10. 10. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi, Mura, Piffari.

      Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
      13-bis. Alle spese documentate per gli interventi sulle costruzioni ad uso produttivo necessarie al raggiungimento dei livelli di sicurezza di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n.  74, sostenute dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge fino al termine previsto per la loro realizzazione, spetta una detrazione IRES pari al 50 per cento, fino ad un ammontare massimo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.
10. 11. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Sopprimere il comma 14.
10. 20. Fava, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

      Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: o società da questa interamente controllata, aggiungere le seguenti: , avvalendosi della consulenza tecnico scientifica di enti e strutture pubbliche di riconosciuta esperienza nel campo dell'ingegneria sismica, in particolare dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) o delle competenti Università della regione Emilia Romagna,.
10. 24. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: unicamente per le con le seguenti: limitatamente alle.
10. 15. Lanzarin, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Al comma 15-bis, lettera b-bis), sopprimere le parole: , a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1,
10. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

      Al comma 15-ter, dopo le parole: normativa vigente sono aggiunte le seguenti: e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. 901. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      15-quater. Il termine di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, è prorogato di dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
      15-quinquies. I termini di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n, 148, già prorogati di nove mesi dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  14 del 2012, sono prorogati di ulteriori dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.
10. 30. Rainieri, Fogliato, Callegari, Negro, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      15-quater. La sospensione dei termini amministrativi, dei contributi previdenziali ed assistenziali, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, si applica anche in favore dei soggetti danneggiati dal terremoto nei comuni confinanti con l'area delimitata.
10. 31. Rainieri, Fogliato, Callegari, Negro, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

      Art. 10-bis. – 1. All'articolo 13, al comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono infine aggiunti i seguenti periodi: L'imposta non è dovuta per il biennio 2012 e 2013 per gli immobili accatastata nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nelle province di Rovigo, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio-Emilia e Bologna, e dichiarati inagibili. Al minor gettito derivante dalla disposizione, si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
10. 011. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Cambursano.

      Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

      Art. 10-bis. – (Semplificazioni in materia di appalti). – 1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248 è abrogato.
10. 09. Fava, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

ART. 11.
(Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico).

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 11. – 1. All'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, le parole: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro» sono sostituite dalle seguenti; «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro».
      2. Dagli interventi che si possono realizzare ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, sono ad ogni modo esclusi quelli che comportino il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici.
      3. All'articolo 16-bis del lesto unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
      «10-bis. Per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore o uguale rispetto ai valori riportati nelle tabelle presenti nell'allegato A del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2005 e successive modificazioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.
      10-ter. Per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2 K, della Tabella 2 dell'allegato B del decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 marzo 2005 e successive modificazioni.
      10-quater. Per le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
      10-quinquies. Per le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldaacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
      10-sexies. Le detrazioni spettanti ai sensi dei commi da 10-bis a 10-quinquies sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2».

      4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per le ristrutturazioni e l'efficienza energetica» per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3.
      5. I commi 1 e 3 si applicano fino alla concorrenza delle disponibilità annue del fondo di cui al comma 4.
      6. Al fondo di cui al comma 4 confluiscono:
          a) nel limite di 1.300 milioni di euro per il periodo 2012-2015, le risorse derivanti dalla riduzione per il medesimo imporlo dei finanziamenti previsti per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 2009, n.  102;
          b) il 50 per cento delle maggiori entrate annue relative all'IRPEF e all'IVA derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3, al netto delle detrazioni IRPEF già autorizzate negli anni precedenti.

      7. L'eventuale eccedenza di importi non utilizzati nell'anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono riportati all'anno successivo.
      8. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 si provvede ai sensi della lettera d), del comma 3. dell'articolo 11, della legge 31 dicembre 2009, n.  196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 3. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 11. – (Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico). – 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».
      3. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, comma da 344 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse.
      4. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, comma 345 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 45 per cento delle spese stesse.       5. per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, commi da 346 a 347 della legge 27 dicembre 2006, a 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 40 per cento delle spese stesse.
      6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, l'ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dalla scadenza delle detrazioni previste dai presente articolo da comma 2 a 5.
*11. 9. Fava, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 11. – (Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico). – 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».
      3. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, comma da 344 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse.
      4. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, comma 345 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 45 per cento delle spese stesse.
      5. per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, commi da 346 a 347 della legge 27 dicembre 2006, a 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 40 per cento delle spese stesse.
      6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, l'ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dalla scadenza delle detrazioni previste dai presente articolo da comma 2 a 5.
*11. 74. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

      1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, eccetto gli interventi disciplinati ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.  296»; successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 «Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n.  244 per la definizione dei limiti di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.  296», spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis; le detrazioni vengono estese ai detentori di patrimoni immobiliari relativamente agli interventi sugli immobili facenti parte del loro patrimonio.
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse». La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita a richiesta del contribuente, in cinque o dieci quote annuali di pari importo; le detrazioni vengono estese ai detentori di patrimoni immobiliari relativamente agli interventi sugli immobili facenti parte del loro patrimonio nonché alle installazioni di schermature solari mobili poste all'esterno della superficie vetrata purché dotate di sistemi di controllo e comando automatici gasati sulla rilevazione della radiazione solare incidente.
11. 10. Lanzarin, Dussin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2013 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2013.

      Conseguentemente
          al comma 2, sostituire le parole:
30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013;
          all'articolo 31, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuali verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
      5-ter. Al fine di accelerare e semplificare l'organizzazione degli ambiti territoriali e determinare un risparmio di spesa, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, in relazione a qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione, che può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, la Provincia autonoma di Trento provvede, nell'ambiti della propria autonomia statutaria, a ridurre la titolarità di cariche all'interno dell'ente Comunità di Valle, arrivando anche a prevedere eventualmente la abrogazione del predetto ente.
11. 12. Forcolin, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , comma 1.
11. 21. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, aggiungere le seguenti: e per quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili fissi finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione,
*11. 18. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, aggiungere le seguenti: e per quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili fissi finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione,
*11. 23. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 45 per cento.
11. 22. Vatinno, Mosella, Fabbri, Tabacci, Pisicchio.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e la considerazione autonoma delle spese relative ai lavori sulle parti comuni in relazione al calcolo del tetto massimo di spesa.
11. 28. Zeller, Brugger.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. Le detrazioni delle spese di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, si applicano fino al limite del 50 per cento ai redditi d'impresa turistico alberghiera, ivi compresi quelli derivanti dal turismo termale e giovanile, prodotti nelle regioni Obiettivo convergenza, con riferimento ad interventi di adeguamento alle condizioni di sicurezza, igiene, sostenibilità ambientale, ivi inclusi gli investimenti in nuovi macchinari, apparecchiature e software, nonché adeguamento agli standard di qualità definiti dal Ministro con delega per il turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      1-ter. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano agli interventi su immobili strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1 milione di euro.
      1-quater. Le misure di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche nel restante territorio nazionale entro i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
      1-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definite le modalità applicative della presente disposizione, anche ai sensi di quanto previsto in materia di risorse finanziarie da destinare al turismo dall'articolo 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n.  181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n.  233.
      1-sexies. L'incentivo fiscale è revocato se il beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del quinto periodo di imposta successivo all'acquisto.
      1-septies. Agli oneri derivanti dalle detrazioni previste dai precedenti commi, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni nel 2013 e a 80 milioni di euro a decorrere dal 2014, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dal comma successivo.
      Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure in materia di giochi pubblici finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni per l'anno 2013 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
11. 29. Zeller, Brugger.

      Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
      1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi. Per gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, l'ammontare complessivo delle spese ammissibili ai fini della detrazione di cui al comma 1 è riferito distintamente a ciascun alloggio ad uso abitativo di proprietà o in gestione dell'Istituto medesimo.
      1-ter. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, e successive modificazioni, si applicano anche con riferimento alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi.
      1-quater. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  218 del 27 agosto 1969.
11. 35. Rubinato.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, è aggiunta la seguente lettera:
          «l-bis) interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, di edifici a destinazione residenziale effettuati con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, sulla base della normativa regionale emanata in ottemperanza all’“Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.  131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.  98 del 29 aprile 2009. In tal caso l'agevolazione spetta in proporzione alla volumetria esistente prima dell'intervento.».
*11. 38. Fava, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fugatti.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, è aggiunta la seguente lettera:
          «l-bis) interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, di edifici a destinazione residenziale effettuati con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, sulla base della normativa regionale emanata in ottemperanza all’“Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.  131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.  98 del 29 aprile 2009. In tal caso l'agevolazione spetta in proporzione alla volumetria esistente prima dell'intervento.».
*11. 43. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 1, comma 345 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, le parole: «fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un valore massimo pari al minore tra 60.000 euro e l'importo corrispondente al 55 per cento di una spesa sostenuta pari a 440 euro per metro quadrato di infisso».
11. 31. Vatinno, Mosella, Fabbri, Tabacci, Pisicchio.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici da incasso di classe energetica non inferiore ad A+, per l'arredo dell'unità immobiliare oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, nella misura del 10 per cento del medesimo limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
11. 800. Rubinato.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.  220 è sostituito dal seguente:
      «48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2013. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. È facoltà del contribuente richiedere che la detrazione sia ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2».

      Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuali da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
11. 46. Forcolin, Fava, Fugatti, Torazzi, Montagnoli, Comaroli.

      Sostituire il comma 2, con il seguente:
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute a decorrere dall'anno 2012. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le previste detrazioni del 55 per cento, sono ripartite, su richiesta, in cinque quote ammali di pari importo»;
          b) al quarto periodo, premettere le seguenti parole: «Dal 1o luglio 2013».

      Conseguentemente, all'articolo 69, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11, comma 2, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 2-ter.
      2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, apportare le seguenti modifiche:
          alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»;
          alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «13,6 per cento»;
          alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;
          alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11 per cento»;
          alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento».
11. 47. Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato.

      Sostituire il comma 2, con il seguente:
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 55 per cento delle spese stesse, fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo. Per le spese sostenute ai sensi del comma 344, a decorrere dal 1o gennaio 2013 la detrazione spetta per una quota pari al 65 per cento delle spese stesse».
11. 50. Vatinno, Mosella, Fabbri, Tabacci, Pisicchio.

      Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Fermi restando i requisiti previsti dalla legislazione vigente, a decorrere dal 1o luglio 2013 le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, spettano a condizione che il contribuente presenti all'Enea – secondo le modalità e i termini già definiti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente», ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, pubblicato nella gazzetta ufficiale 26 febbraio 2007, n.  47 –, apposita dichiarazione, asseverata da un tecnico abilitato, attestante l'effettivo raggiungimento dei livelli di prestazione energetica nonché il risparmio energetico effettivamente conseguito, come definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto ministeriale definisce le modalità e i termini per la presentazione della citata certificazione, nonché l'entità dell'agevolazione spettante ai contribuenti, sulla base della prestazione energetica asseverata nella predetta dichiarazione.
11. 54. Vatinno, Mosella, Fabbri, Tabacci, Pisicchio.

      Al comma 2-bis, sostituire le parole da: dell'autorizzazione di spesa fino alla fine del comma con le seguenti: della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
11. 801. Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato, Zazzera.

      Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguenti:

      2-ter. Dal 1o gennaio 2013, nel limite annuale delle risorse di cui all'articolo 69, commi 2-bis e 2- ter del presente decreto, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono l'immobile sulla base di un titolo idoneo, effettuate per interventi relativi all'adozione di misure di adeguamento antisismico nel rispetto della normativa vigente, e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali dei singoli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, e comprendere gli interi edifici. Detta detrazione spetta altresì per le spese sostenute per i controlli di sicurezza statica degli immobili, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
      2-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, all'articolo 16-bis, comma 1, la lettera i) è abrogata.

      Conseguentemente, all'articolo 69, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. A copertura delle risorse di cui all'articolo 11, commi 2-ter e 2-quater del presente decreto, si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 2-ter.
      2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, apportare le seguenti modifiche:
          alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»;
          alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «13,6 per cento»;
          alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;
          alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11 per cento»;
          alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento».
11. 51. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

      Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
      2-ter. Dal 1o gennaio 2013, nel limite annuale delle risorse di cui all'articolo 69, commi 2-bis e 2-ter del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese effettuate sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per le spese sostenute dai suddetti Istituti.

      Conseguentemente, all'articolo 69, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis.
A copertura delle risorse di cui all'articolo 11, comma 2-bis, si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 2-ter.
      2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, apportare le seguenti modifiche:
          alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»;
          alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «13,6 per cento»;
          alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;
          alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11 per cento»;
          alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento».
11. 53. Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

      2-ter. Le detrazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere ripartite, su richiesta del contribuente, in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

      Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
11. 56. Forcolin, Montagnoli, Comaroli, Fava, Fugatti, Torazzi.

      Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

      2-ter. L'Agenzia delle entrate predispone un piano straordinario di controlli, da effettuarsi con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 345 della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
11. 55. Vatinno, Mosella, Fabbri, Tabacci, Pisicchio.

      Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

      3-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n.  122 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma lettera a) dopo le parole «la persona fisica» si aggiunge «che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e»;
          b) al primo comma sostituire l'attuale disposizione di cui alla lettera d) con la seguente nuova disposizione: «d) per “immobili da costruire”: gli edifici che siano ancora da edificare e/o ristrutturare ovvero che siano in corso di costruzione e/o ristrutturazione e per i quali non sia ancora stato formalmente richiesto il rilascio del certificato di agibilità. Ai fini della presente norma si intendono da ristrutturare o in corso di ristrutturazione gli edifici sui quali debbano essere eseguiti o sono in corso di esecuzione interventi di ristrutturazione così come definiti dall'articolo 3, comma primo, lettera d) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.  380;»;
          c) al primo comma dopo la lettera d) si aggiunge il seguente nuovo periodo: «e) per “acconto e/o corrispettivo”: ogni somma, valore o corrispettivo, sia in denaro che in natura, che sia versato dall'acquirente al costruttore per l'acquisto di un immobile da costruire in data anteriore a quella di stipula del contratto che determina il trasferimento della proprietà.

      3-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n.  122 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il primo comma viene sostituito dalla seguente nuova disposizione: «1. All'atto del versamento di ogni acconto e/o corrispettivo ante stipula, il costruttore è obbligato a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente olle somme e/o al valore del bene che il costruttore ha riscosso e/o acquisito. Restano comunque esclusi i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. Nel caso siano previsti più versamenti a titolo di acconto e/o corrispettivo onte stipula, prima dell'atto di trasferimento della proprietà, la fideiussione già rilasciata può essere sostituita dalla fideiussione successiva se la stessa viene rilasciata a garanzia di tutte le somme e/o valori sino a quel momento riscossi dal costruttore.»;
          b) il secondo comma viene sostituito dalla seguente nuova disposizione: «2. Il rilascio e la consegna della fideiussione possono essere omessi, se a ciò acconsente l'acquirente, nel caso di versamento di acconti e/o corrispettivi ante stipula contestuale o successivo alla sottoscrizione di preliminare da trascrivere presso i Registri Immobiliari.».

      3-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n.  122 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma le parole «di cui all'articolo 107» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 106»;
          b) all'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n.  122 sono apportate le seguenti modificazioni:
          «c) nel primo comma dopo la parola «il costruttore» si aggiunge: «che abbia riscosso dall'acquirente acconti e/o corrispettivi ante stipula per l'acquisto di un immobile da costruire».

      3-quinquies. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n.  122 è inserito il seguente nuovo articolo:
      «Art. 4-bis. – (Sanzioni). – 1. Per le violazioni agli obblighi di consegna della polizza fideiussorio di cui all'articolo 2 primo comma (e salvo il caso in cui tale consegna possa essere omessa ai sensi del medesimo articolo 2 secondo comma) e di consegna della polizza assicurativa indennitaria decennale di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
      2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n.  689, od esclusione del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della medesima legge n.  689 del 1981, e successive modificazioni. All'accertamento e al provvedimento di irrogazione della sanzione, su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, provvedono gli agenti di polizia locale addetti al comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto. L'ordinanza ingiunzione è emessa dal sindaco del comune.
      3. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n.  689, e successive modificazioni, da presentare al tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro trenta giorni dallo notifica dell'ordinanza-ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.
      4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di solidarietà di cui all'articolo 12 e per un quinto al comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.
      5. L'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria è versato al comune che ha irrogato la sanzione. Il comune, entro sessanta giorni dal versamento, provvede al versamento al Fondo di solidarietà della quota a esso spettante ai sensi del comma 5.».
      3-sexies. L'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n.  122 viene sostituito con al seguente nuova disposizione:
      «Art. 5. – (Verifiche in sede di stipula dell'otto traslativo). – 1. Il Notaio, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento relativamente ad immobile per il quale il costruttore abbia già riscosso dall'acquirente acconti e/o corrispettivi ante stipula risultanti dalla dichiarazione sostitutiva di otto di notorietà da riprodurre in atto ai sensi dell'articolo 35, comma 22, legge 4 agosto 2006 n.  248 convertito con decreto-legge 4 luglio 2006 n.  223 ovvero da atti trascritti presso i RR.II., è tenuto a verificare:
          l'adempimento da parte del costruttore dell'obbligo di consegna della fideiussione di cui all'articolo 2 primo comma ovvero, nel caso di cui all'articolo 2, secondo comma, l'avvenuta stipula di un preliminare trascritto;
          l'adempimento da porte del costruttore dell'obbligo di consegna della polizza assicurativa indennitaria decennale emessa ai sensi dell'articolo 4;
          ovvero, in caso di mancato adempimento di uno o di entrambi detti obblighi, l'avvenuto assolvimento, da parte del costruttore, della sanzione amministrativa prevista dal precedente articolo 4-bis.

      2. In caso di esito positivo dello verifica, nell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento dovranno essere riportati:
          gli estremi della polizza fideiussoria di cui all'articolo 2 primo comma ovvero, nel caso di cui all'articolo 2 secondo comma, gli estremi del preliminare trascritto;
          gli estremi della polizza assicurativa indennitaria decennale emessa ai sensi dell'articolo 4;
          gli estremi della ricevuta di pagamento della sanzione di cui all'articolo 4-bis nel caso di mancato rilascio o della polizza fideiussoria o della polizza assicurativa indennitaria decennale.

      3. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, per mancata consegna della fideiussione (o per mancata stipula del preliminare trascritto) o per mancata consegna della polizza assicurativa indennitaria decennale o per mancato pagamento della sanzione amministrativo, il Notaio può comunque ricevere l'atto traslativo ma è tenuto a segnalare, entro i quindici giorni successivi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento del costruttore al Sindaco del Comune ove è ubicato l'immobile trasferito, trasmettendo copia autentica in carta semplice del contratto stipulato. In questo caso la sanzione di cui al precedente articolo 4-bis è aumentata del 50 per cento.
      4. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni causa contraria è nulla e deve intendersi come non apposta».

      3-septies. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n.  122 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) nel primo comma il primo periodo da «Il contratto preliminare» a «devono contenere» è sostituito dalla seguente disposizione: «Il contratto preliminare ed ogni altro contratto che sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad un acquirente della proprietà o di altro diritto reale su un immobile da costruire devono contenere:»;
          b) nel primo comma, il punto g), è sostituito dalla seguente disposizione: «g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2, primo comma, qualora in occasione della stipula del preliminare l'acquirente debba procedere al versamento a favore del costruttore di acconti e/o altri corrispettivi ante stipula; nel caso di cui all'articolo 2 comma secondo, in luogo degli estremi della polizza il preliminare dovrà riportare la dichiarazione con la quale l'acquirente acconsente a che sia omessa la consegna della fideiussione;»;
          c) nel primo comma, dopo il punto l) è aggiunta la seguente disposizione: «Nel contratto preliminare deve essere specificato se l'atto definitivo comportante il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento debba essere stipulato prima o dopo la formazione (anche per silenzio assenso) della dichiarazione agibilità e a chi, pertanto, farà carico l'onere di curare il rilascio dell'agibilità.»;
          d) nel secondo comma, dopo il punto b) è aggiunta la seguente disposizione: «c) un prospetto contenente tutte le informazioni utili riguardanti l'efficienza energetica dell'immobile con indicazione della classe di prestazione energetica prevista per l'immobile stesso. Possono essere contenute anziché nel corpo del contratto in apposito prospetto allegato al contratto medesimo le informazioni di cui sub c) e sub d)».

      3-octies. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n.  122 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo il primo comma si aggiunge il seguente nuovo secondo comma:

      «2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica ai contratti stipulati tra “acquirente” e “costruttore” (così come definiti al precedente articolo 1, comma primo, lettera a) e lettera b), e sempreché il costruttore, anteriormente alla stipula della compravendita, abbia riscosso “acconti e/o corrispettivi ante stipula” (così come definiti al precedente art. 1, primo comma, lettera e)»;
          b) dopo il nuovo secondo comma si aggiunge il seguente nuovo terzo comma:

      «3. La disposizione di cui al precedente comma 1 non si applica agli atti traslativi posti in essere nell'ambito di procedure concorsuali».

      3-novies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo comma dell'articolo 2775-bis dopo le parole «non è opponibile» si aggiungono le seguenti parole: «ai creditori garantiti da ipoteca iscritta anteriormente alla data di trascrizione del preliminare.»;
          b) al terzo comma dell'articolo 2645-2bis dopo le parole «entro tre anni dalla trascrizione predetta» si aggiungono le seguenti: «ovvero entro cinque anni se trattasi di preliminare avente per oggetto un immobile da costruire così come definito dall'articolo 1, comma primo, lettera d) decreto legislativo 20 giugno 2005 n.  122.

      3-decies. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente al 21 luglio 2005 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 5, 6,1, 8 nel testo modificato o inserito con la presente legge, si applica ai contratti aventi ad oggetto immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. 63. Cesario.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
      3-bis. Per le spese documentate, sostenute dal lo settembre 2012 al 31 dicembre 2013, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento della relativa spesa, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.
      3-ter. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  218 del 27 agosto 1969.
11. 802. Rubinato.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. A chi effettua gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e gli interventi di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, su immobili adibiti a abitazione principale è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda e fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle spese documentate, sostenute dal 30 luglio 2012 e fino al 31 dicembre 2013, per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+. La detrazione, calcolata su di un importo massimo non superiore a 5.000 euro di spesa complessiva, a valere sul medesimo limite massimo di spesa di 9.6000 euro per unità immobiliare, può essere fruita, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nel periodo d'imposta successivo all'anno in cui sono state sostenute le spese, ovvero in cinque o in dieci quote annuali costanti e di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi successive all'anno in cui sono state sostenute le spese.
11. 803. Rubinato.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412, il secondo e terzo periodo del comma 9 sono sostituiti dai seguenti: «Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora si adottino generatori di calore a condensazione che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norme tecniche UNI EN 297 e/o UNI EN 483, ed esclusivamente nei casi di sostituzione di generatori di calore per riscaldamento autonomo, di ristrutturazioni in tutto od in parte degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio o di trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali. Non si applicano inoltre nei casi di impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato e di nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base alla vigente normativa in tema di efficienza energetica degli edifici».
11. 67. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della dicembre 1986, n.  917, compete anche per le spese relative manutenzione e salvaguardia di boschi, nonché per la creazione o la di aree verdi private, fino all'importo complessivo di euro 100 mila. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di disposizioni del presente comma.
11. 62. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente delle Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, sono aggiunte, in fine, le parole: «ivi compresi mobili e le parti in legno montati fissi su misura. All'onere, valutato in 540 milioni di euro per l'anno 2013, 1.2 miliardi di euro per l'anno 2014, 1,6 miliardi di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307».
11. 68. Caparini, Togni, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma, 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 211, n.  214, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
      4-bis. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al precedente comma 4 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
11. 61. Fugatti, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Forcolin.  

      Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Detrazione imposte compravendita abitazioni fino a 200.000 euro).

      1. Per le imposte di registro di cui all'articolo 1 del decreto dei Presidente della Repubblica 25 aprile 1986, n.  131, e per l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, relative a compravendite di unità abitative di importo pari o inferiore a 200.000 euro, spetta una distrazione totale dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, calcolata su un valore fino a 100.000 euro. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
      2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli atti d'acquisto delle unità abitative stipulati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 30 giugno 2013.
11. 015. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Detrazione imposte compravendita abitazioni fino a 200.000 euro).

      1. Per le imposte di registro di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n.  131, e per l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, relative a compravendite di unità abitative di importo pari o inferiore a 200.000 euro, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, calcolata su un valore pari al cinquanta per cento del corrispettivo di acquisto. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
      2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli atti d'acquisto delle unità abitative stipulati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 30 giugno 2013.
11. 016. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione dell'incidenza fiscale nella fase di produzione edile).

      1. I trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici attuativi, comunque denominati, sono soggetti all'imposta di registro ed alle imposte ipotecaria e catastale in misure fissa, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro dieci anni dalla stipula dell'atto.
      2. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, l'ultimo periodo è soppresso.
      3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  347, all'articolo 1-bis, della Tariffa, sono soppresse le parole «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione a il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati».
      4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.
11. 023. Lanzarin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

      Art. 11-bis. – (Detrazioni per interventi di ristrutturazioni in aree a rischio sismico). – 1. Dal 1o gennaio 2013, nel limite delle risorse di cui all'articolo 69, commi 2-bis e 2-ter del presente decreto, per gli interventi sostenuti e documentati finalizzati all'adeguamento antisismico, nel rispetto della normativa vigente, di immobili, interi edifici, ubicati in comuni ad elevato rischio sismico, e situati nelle zone 1 e 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 75 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti. Le previste detrazioni sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo.

      Conseguentemente, all'articolo 69, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. A copertura delle risorse di cui all'articolo 11-bis, si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.
      2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, apportare le seguenti modifiche:
          alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»;
          alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «13,6 per cento»;
          alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;
          alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11 per cento»;
          alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento».
11. 013. Messina, Cimadoro.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

      Art. 11-bis. – (Iva agevolata sulle ristrutturazioni edilizie). – 1. L'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata del 10 per cento prevista per prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui al comma 1, lettera b), articolo 7, della legge 23 dicembre 1999, n.  488, e sue successive modificazioni, si applica anche ai materiali o ai beni fomiti, per le suddette finalità, da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, nonché ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente dei lavori medesimi.
11. 012. Messina, Cimadoro, Barbato.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

      Art. 11-bis. – (Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive). – 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita l'Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta all'indirizzo e alla sorveglianza del medesimo Ministero, con l'obiettivo di valorizzare le risorse naturali del sottosuolo, nonché di garantire la salute dei lavoratori nel settore e la sicurezza delle attività estrattive. Sono trasferite all'Agenzia le competenze e le risorse umane e strumentali anche degli uffici anche periferici della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico. Sono, altresì, trasferite all'Agenzia le relative risorse finanziarie.
      2. L'Agenzia, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riguardo all'effettuazione di verifiche e di ispezioni relative alla sicurezza. Nella relazione l'Agenzia può segnalare l'opportunità di modifiche alla normativa di settore, soprattutto in relazione alle necessità di assicurare elevati standard di sicurezza delle attività estrattive.
      3. L'Agenzia, articolata in una sede centrale e in sedi periferiche, coordina e gestisce le attività di controllo, verifica e collaudo degli impianti di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi nel territorio e in mare.
      4. Le sedi saranno ubicate tenendo conto dei territori ove si svolgono le attività di cui al comma 3.
      5. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
          a) controllo delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte dai titolari di permessi di prospezione e ricerca e di concessioni di coltivazione;
          b) organizzazione e svolgimento dell'attività ispettiva relativa alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in materia di verifiche, sicurezza degli impianti, collaudi, prevenzione di infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, anche con riferimento all'applicazione delle norme di polizia mineraria, sia in terraferma che in mare;
          c) controllo e ottimizzazione della gestione tecnica della coltivazione dei giacimenti di idrocarburi e verifica della produzione;
          d) partecipazione ai programmi di gestione integrata delle emergenze rilevanti e coordinamento dei procedimenti amministrativi e autorizzativi delle attività di competenza delle amministrazioni locali;
          e) monitoraggio dei tempi di svolgimento dei procedimenti di cui alla lettera d);
          f) esercizio di poteri sostitutivi.

      6. L'Agenzia è organizzata nelle seguenti aree di attività:
          a) gestione delle risorse del sottosuolo: struttura organizzativa competente in materia di studi, ricerche relative ai giacimenti e ai loro prodotti, alle analisi chimiche e mineralogiche;
          b) gestione della sicurezza: struttura organizzativa di coordinamento, comprendente uffici periferici, competente in materia di svolgimento dell'attività ispettiva relativa alla produzione, alle verifiche, alla sicurezza degli impianti, ai collaudi, alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza degli impianti e alla salute dei lavoratori, nonché in materia di applicazione delle norme di polizia mineraria, dei piani di sicurezza e dei piani di emergenza, in collaborazione con gli altri organismi dello Stato competenti.

      7. Il direttore generale dell'Agenzia, scelto tra persone di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
      8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e le attività di vigilanza dell'Agenzia, nonché il numero delle unità di personale ad essa adibito. Il suddetto personale deve comunque essere compatibile con le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 12 del presente articolo.
      9. Il compenso spettante al direttore generale dell'Agenzia è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
      10. Il direttore generale dell'Agenzia dura in carica cinque anni.
      11. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      12. Agli oneri di esercizio dell'Agenzia si provvede tramite la destinazione annuale di una quota, pari al 2 per cento del gettito derivante dalla riscossione delle aliquote di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625, e successive modificazioni.
      13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli tecnici degli uffici periferici della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico sono trasferiti all'Agenzia, entro i limiti di cui al commi 1 e 12.
11. 09. Taddei.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
      Art. 11-bis. – (Fondo per l'erogazione di anticipazioni per il finanziamento degli interventi di recupero e di riqualificazione energetica e per acquisto di elettrodomestici di arredo). – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2012. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per spese di ristrutturazione edilizia su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, come modificato dall'articolo 11 del presente decreto, e per spese per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su unità immobiliari ad uso abitativo ai sensi dell'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, e successive modificazioni nonché per il finanziamento delle spese sostenute per l'acquisto di elettrodomestici per l'arredo dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale entro un limite di spesa annua di euro 2.000.
      2. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 1: i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari di cui al comma 1 adibite ad abitazione principale. Possono altresì beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 1 gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.
      3. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono rimborsate in un periodo non superiore a dieci anni dai proprietari, dai conduttori, dai comodatari, dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché dagli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; i relativi interessi, determinati e liquidati in base alle disposizioni del comma 4 del presente articolo, sono posti a carico del bilancio dello Stato.
      4. Il tasso d'interesse applicato sulle anticipazioni di cui al comma 1 è stabilito nella misura del tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali determinato dalla Banca centrale europea.
      5. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale.
      6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti le condizioni e i criteri per la concessione delle anticipazioni nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione con oneri a carico del bilancio dello Stato.
      7. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del presente articolo sono destinate all'incremento della dotazione del Fondo.
      8. La detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 si applica alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  218 del 27 agosto 1969.
11. 0800. Rubinato.

ART. 12.
(Piano nazionale per le città).

      Al comma 1, dopo le parole: con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia aggiungere le seguenti: , che dovranno, tra l'altro, anche assicurare la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori con lo scopo di coglierne la valutazione professionale relativamente alle dinamiche economiche relazionate allo spazio urbano, alle strutture e alle infrastrutture oggetto degli interventi di Piano.
*12. 10. Fava, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

      Al comma 1, dopo le parole: con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia aggiungere le seguenti: , che dovranno, tra l'altro, anche assicurare la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori con lo scopo di coglierne la valutazione professionale relativamente alle dinamiche economiche relazionate allo spazio urbano, alle strutture e alle infrastrutture oggetto degli interventi di Piano.
*12. 12. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
12. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: non retributiva con le seguenti: retributiva o non retributiva.
12. 56. Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato.

      Al comma 2, alinea, dopo le parole: i comuni aggiungere le seguenti: , loro società o soggetti privati provviste di idonee caratteristiche e certificazioni.
12. 22. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 2, alinea, dopo le parole: valorizzazione urbana aggiungere le seguenti: fondate anche su processi di riqualificazione e di innovazione dei comparti economici di maggior impatto sulle città e sull'economia urbana.

      Conseguentemente, al medesimo alinea, sopprimere le parole: con riferimento ad aree urbane degradate.
*12. 15. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Al comma 2, alinea, dopo le parole: valorizzazione urbana aggiungere le seguenti: fondate anche su processi di riqualificazione e di innovazione dei comparti economici di maggior impatto sulle città e sull'economia urbana.

      Conseguentemente, al medesimo alinea, sopprimere le parole: con riferimento ad aree urbane degradate.
*12. 23. Fava, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Al comma 2, alinea, dopo le parole: i comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate aggiungere le seguenti: utilizzando anche gli strumenti PPP previsti dall'articolo 3 comma 15-ter del decreto legislativo n.  163 del 2006.
12. 19. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).

      Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Le proposte di Contratti di valorizzazione urbana sono selezionate sulla base dei criteri di cui al precedente comma 3, con particolare riferimento alla lettera c) del medesimo comma, anche tenendo conto dei tempi di cantierabilità degli interventi, nonché della capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.
12. 29. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

      Al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente:
          d) interventi volti a favorire il risparmio e l'efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento a quelli pubblici.
12. 30. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

      Al comma 3, lettera d), sostituire le parole anche con riferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano, con le parole: con particolare riferimento a interventi di adeguamento antisismico e messa in sicurezza statica degli edifici.
12. 32. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Le proposte di Contratti di valorizzazione urbana selezionate sulla base dei criteri di cui al precedente comma 3, devono comunque rispettare il piano regolatore, lo strumento urbanistico comunale generale, nonché i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali previsti dalla normativa, anche regionale, vigente.
12. 38. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. La Cassa Depositi e Prestiti, soggetto facente parte della Cabina di regia di cui al comma 1 e comma 4, interverrà con finanziamenti rinvenienti dal Fondo Strategico Italiano, dalla stessa promosso, con somme non inferiori a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
12. 43. Cambursano.

      Sopprimere i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater.
12. 901. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 9-ter, primo periodo, dopo le parole: sono assegnati aggiungere le seguenti: ai cittadini italiani o comunitari appartenenti.
12. 55. Comaroli, Fugatti, Fava, Torazzi.

ART. 13.
(Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia).

      Al comma 1, sopprimere le parole: atti o.
13. 2. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 1 dopo le parole: amministrazioni competenti. aggiungere i seguenti periodi: L'esecuzione delle verifiche successive deve avvenire entro e non oltre i 30 giorni dalla presentazione delle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni. In caso di mancati accertamenti entro questo termine gli atti si ritengono validi.
13. 3. Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Al comma 2, lettera e), numero 1), capoverso 1-bis, sostituire: le parole: , salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti con il seguente periodo: . Restano fermi i controlli e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti.
13. 5. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

      2-ter. Dopo l'articolo 1159-bis del codice civile sono aggiunti i seguenti:

      Art. 1159-ter. – (Riconoscimento dell'usucapione.) – L'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sui beni immobili effettuato ai sensi degli articoli 1158 e seguenti può formare oggetto di riconoscimento.

      Art. 1159-quater. – (Atto di riconoscimento). – Il riconoscimento dell'usucapione è effettuato mediante atto pubblico unilaterale contenente l'indicazione specifica dei documenti e delle dichiarazioni rese da terzi dinanzi al notaio rogante utili a comprovare il possesso.
      L'atto deve altresì contenere l'indicazione del termine di novanta giorni per la proposizione dell'opposizione di cui all'articolo 1159-sexies.

      Art. 1159-quinquies. – (Pubblicità dell'atto di riconoscimento). – L'atto di riconoscimento deve essere reso noto mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune in cui sono situati i beni immobili per i quali viene effettuato il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo del Tribunale. Nelle pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione di cui all'articolo 1159-sexies.
      L'atto di riconoscimento deve essere altresì notificato, ove ciò sia possibile, agli intestatari catastali ed a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile oggetto di riconoscimento, nonché a coloro che, nel ventennio antecedente alla stipulazione dell'atto, abbiano trascritto o rinnovato la trascrizione di domanda giudiziale non perenta contro l'autore del riconoscimento o i suoi danti causa diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.
      L'atto di riconoscimento deve essere trascritto ai sensi dell'articolo 2651. Nella nota di trascrizione va fatta menzione, a norma dell'articolo 2659 secondo comma, della proponibilità dell'opposizione di cui all'articolo 1159-sexies, quale condizione al cui mancato avveramento è subordinato il riconoscimento del diritto di cui all'articolo 1159-septies.

      Art. 1159-sexies. – (Opposizione). – Contro l'atto di riconoscimento è ammessa opposizione, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro novanta giorni dalla data dell'ultima delle notifiche di cui all'articolo 1159-quinquies, secondo comma, ovvero, in mancanza, dalla scadenza del termine di affissione di cui all'articolo 1159-quinquies primo comma.
      L'opposizione va proposta davanti al Tribunale del luogo in cui è situato il bene immobile.

      Art. 1159-septies. – (Riconoscimento del diritto). – Decorso il termine di cui all'articolo 1159-sexies, senza che sia stata proposta opposizione, l'autore può disporre del diritto oggetto del riconoscimento. Il notaio certifica la mancata proposizione dell'opposizione e richiede a norma dell'articolo 2668, terzo comma, la cancellazione della menzione di cui all'articolo 1159-quinquies terzo comma. Ai terzi di buona fede che abbiano acquistato da colui che ha effettuato il riconoscimento del diritto si applica l'articolo 1159.
13. 20. Cesario.

      Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

      2-ter. La procedura di cui al comma 2 si applica anche alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, purché di potenza elettrica inferiore a 1 MWe.
13. 8. Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

      2-ter. All'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.  42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137», al comma 2, alinea, le parole: «La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica» sono sostituite con le seguenti: «La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), non si applica»
13. 13. Maggioni, Montagnoli, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

      Art. 13.1. – (Semplificazione adempimenti per i gestori delle strutture ricettive). – 1. Al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, a 773, e successive modificazioni, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati normativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011, i soggetti di cui all'articolo 109, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni, possono scegliere di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 109, comma 3, del medesimo testo unico, di cui al regio decreto n.  773 del 1931, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, entro le ventiquattro ore dall'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna all'autorità locale di pubblica sicurezza di copia della scheda di dichiarazione delle loro generalità conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno o, in alternativa, inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
      3. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende o in roulotte, né ai proprietari o ai gestori di case e di appartamenti per vacanze né agli affittacamere, fermo restando quanto disposto dal comma 3.
13. 022. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
      Art. 13.1. – (Condotta formalmente autorizzata). – 1. Dopo l'articolo 51 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 51-bis(Condotta formalmente autorizzata). – 1. Non è punibile chi pone in essere una condotta consentita da un atto formale della pubblica amministrazione comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che l'atto sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore della condotta autorizzata ha partecipato.».
      2. Dopo l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, è inserito il seguente: «Art. 44-bis.(Esclusione del reato). – 1. Non costituisce reato la condotta autorizzata da un titolo abilitativo formale, comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che il titolo sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore delta condotta autorizzata ha partecipato.».
13. 024. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
      Art. 13.1. – (Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica per le persone fisiche). – 1. A decorrere dal 2012, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 9 dicembre 1998, n 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.
      2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.
      3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.
      4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.
      5. Il reddito assoggettato a cedolare:
          a) è escluso dal reddito complessivo;
          b) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;
          c) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

      6. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
13. 019. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

      Art. 13.1. – (Contributo di solidarietà sui contratti atipici). – 1. Al fine di coniugare garanzie e flessibilità nel mercato del lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro instaurati secondo le modalità contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, sono assoggettati ad una contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 1 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori atipici, da destinare alla erogazione delle seguenti prestazioni:
          misure di sostegno al reddito;
          misure di sostegno alla maternità;
          misure di sostegno alla trasformazione delle assunzioni in a tempo indeterminato;
          misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie;
          garanzie per l'accesso al credito dei lavoratori atipici attraverso la costituzione di un fondo.
13. 021. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
      Art. 13.1. – (Intervento per l'edilizia carceraria). – 1. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili anche in costruendo da realizzare e destinare a nuovi istituti penitenziari. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili anche in costruendo da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il Ministero della giustizia provvede quindi a selezionare le proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 1, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
      3. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
      4. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure;
          a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate direttamente dai Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del Territorio e/o di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
          b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretato dal Ministero della giustizia, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi;
          c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n.  42 del 2004. Per beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e secondo, si applicano anche dopo la dismissione;
          d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
          e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;
          f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
          g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per cento. Lo restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

      5. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 3 e 4 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificato dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.
      6. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto del presente articolo.
13. 023. Nicola Molteni, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

      Art. 13.1. – 1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo, denominato «Fondo piccole opere», per il finanziamento di opere pubbliche, così come individuate da una gara ad evidenze pubblica con graduatoria a tempo, e il cui valore economico complessivo non sia superiore a 500 mila euro.
      2. Le risorse del fondo vengono erogate ai Comuni e alle Province definite virtuose, così come individuali dai criteri definiti dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98.
      3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente ad identificare con apposito Decreto le risorse del «Fondo piccole opere» e desumibili dalle autorizzazioni di spesa nella Tabella E, allegata allo legge 12 novembre 2011, n.  183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, gli enti.
13. 025. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

ART. 13-ter.
(Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore).

      Al comma 1, capoverso comma 28, sopprimere le parole da: e del versamento dell'imposta fino alla fine del periodo.
13-ter. 1. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

      Al comma 1, capoverso comma 28-ter, dopo le parole: all'articolo 3, aggiungere le seguenti: comma 29 e.
13-ter. 7. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

      Al comma 1, dopo il capoverso comma 28-ter, aggiungere il seguente:

      28-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano successivamente all'adozione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che stabilisca le modalità attraverso le quali assolvere agli obblighi di cui ai commi 5-bis e 5-ter.
13-ter. 8. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

ART. 14.
(Autonomia finanziaria dei porti).

      Sopprimerlo.
14. 1. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Al comma 1, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 5 per cento.

      Conseguentemente, all'articolo 16, sopprimere i commi 4 e 9.
14. 5. Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      2-bis. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, possono essere emanati regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n.  400, per procedere all'accorpamento delle Autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n.  84, prevedendo che in ogni Regione sia presente non più di una Autorità portuale.
14. 8. Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

ART. 15.
(Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale).

      Sopprimerlo.
*15. 1. Rigoni.

      Sopprimerlo.
*15. 2. Favia, Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali risorse disponibili una volta soddisfatte le priorità di cui alla citata lettera a) del comma 2-novies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10, potranno essere destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di container anche sulla base degli accordi di programma già sottoscritti e comunque di perfezionamento degli interventi già avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure di autorizzazione.
15. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. Al fine di consentire in via permanente, alle autorità portuali di stabilire variazioni in aumento fino a un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.  107, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime, le autorità portuali possono, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni di bilancio di previsione e al conto consuntivo, utilizzare le entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria nonché compensare con riduzioni di spese correnti e con gli eventuali avanzi di amministrazione debitamente vincolati alle predette finalità.
      1-ter. Il collegio dei revisori dei conti nell'ambito della relazione di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123, attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere sulla base di quanto previsto dal comma 1-bis.
      1-quater. A favore delle autorità portuali interessate dalle disposizioni di cui al comma 1-bis è previsto un contributo pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73, e successive modificazioni, e, quanto a 8,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare occorrenti variazioni di bilancio.
15. 800. Garofalo.

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
      Art. 15-bis. – (Classificazione dei porti). – L'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n.  84 è sostituito dal seguente:
      «Art. 4. – (Classificazione dei porti). – 1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie:
          a) categoria I; porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato;
          b) categoria II: porti di interesse comunitario;
          c) categoria III: porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale;
          d) categoria IV: porti di rilevanza economica regionale ed interregionale.

      2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Regione interessata, procede alla individuazione dei porti di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento, sono disciplinate le attività nei porti di categoria I e le relative baie, rade e golfi. I porti di categoria I sono amministrati dallo Stato.
      3. Appartengono alla categoria II i porti inclusi in un'Autorità portuale regionale, di cui all'articolo con una forte caratterizzazione commerciale in termini di internazionalità dei traffici movimentati rispetto ai volumi di traffico annuo sviluppato, che abbiano una caratterizzazione geografica in termini di consolidata posizione strategica con riferimento ai traffici e al bacino di utenza interregionale e internazionale, con una caratterizzazione nautica strutturale ed infrastrutturale con riferimento ai servizi offerti siano essi di natura diversificata o specializzata, nonché la caratterizzazione gestionale delle attività portuali verso un maggiore ruolo dei soggetti di natura privata. Porti o aggregati di porti facenti riferimento ad un ente di sistema regionale che siano comunque in possesso dei seguenti requisiti:
          a) raggiungimento, riferito al porto o ad un sistema di porti in un ambito regionale o interregionale, di mio dei seguenti volumi di traffico medio annuo:
              1) quindici milioni di tonnellate di merci solide;
              2) trenta milioni di tonnellate di rinfuse liquide;
              3) due milioni di twenty feet equivalent unit (TEU);
          b) presenza di collegamenti alle reti trans europee di trasporto ed ai bacini economico-produttivi delle regioni o degli stati contermini.

      4. Appartengono alla categoria III i porti costituenti nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alle dimensioni ed alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale ed al ruolo strategico (nonché ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europei e trans europei). I porti di categoria II e III sono amministrati dalle autorità portuali di cui all'articolo 6, comma I. Nei porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima possono essere individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare, alla sicurezza dello Stato, al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Le predette aree sono amministrate dallo Stato.
      5. Ferme restando le competenze statali ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, per i porti di categoria IV, le Regioni esercitano la funzione legislativa e quella regolamentare. La Regione definisce, con proprio regolamento, le attribuzioni funzionali alle autonomie locali e alle autorità portuali dei porti di rilevanza economica comunitaria.
      6. I porti di cui al comma 1 possono avere, anche congiuntamente, funzione commerciale, di servizio passeggeri, inclusa l'attività crocieristica, industriale e petrolifera, peschereccia e da diporto.
15. 04. Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
      Art. 15-bis. – (Autorità portuale regionale). – 1. A partire dal 1o gennaio 2013, nel rispetto degli obiettivi di decentramento regionale e di maggior integrazione del sistema portuale con le componenti logistiche, presso la Regione Liguria è istituita l'Autorità portuale regionale, con la finalità di comprendere, in un unico piano di programmazione coerente, i singoli piani predisposti dalle Autorità portuali della regione medesima, integrandolo con il Piano Regionale dei Trasporti e con il Piano Nazionale dei Trasporti in riferimento all'intermodalità e i collegamenti viari e ferroviari all'interno e di collegamento con gli ambiti extraregionali ed i corridoi trans europei.
      2. L'Autorità portuale regionale di cui al comma precedente, viene ad interfacciare con il Comitato nazionale della portualità per l'individuazione di interventi normativi compatibili con gli obiettivi di decentramento regionale e di integrazione del sistema portuale con le componenti logistiche. All'Autorità portuale regionale nell'ambito del piano nazionale portuale e in conformità a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n.  244, ha poteri di controllo e vigilanza sui piani regolatori portuali e sui criteri di assegnazione delle ulteriori risorse economiche ai porti della Regione derivanti da riparto di fondi nazionali e/o comunitari, coordinandone e controllandone l'attività esecutiva.
      3. L'Autorità portuale regionale è composta da rappresentanze dei comuni e delle città in cui le Autorità portuali hanno sede e dalle Autorità portuali stesse. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono definite l'organizzazione, le modalità di gestione e il funzionamento dell'autorità portuale regionale, anche prevedendo la partecipazione, nella propria composizione, di rappresentanze istituzionali, regionali o extraregionali, che abbiano comunità di interessi, nonché di istituti bancari che agevolino la concertazione di supporti finanziari per gli investimenti anche in riferimento alla realizzazione di opere in project financing.
      4. L'Autorità presenta annualmente una relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e presenta un rendiconto di carattere economico finanziario quinquennale in cui si evincono gli investimenti effettuati e le risorse necessarie per la sostenibilità del programma futuro.
15. 05. Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
      Art. 15-bis. – (Destinazione extragettito iva generato dall'Autorità portuale). – 1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a rivedere il decreto attuativo dell'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, secondo le seguenti indicazioni:
          a) la percentuale dell'incremento del gettito IVA, a partire dall'esercizio 2012 quale anno di riferimento per il calcolo degli extragettiti per gli anni successivi, riservata al Fondo per il cofinanziamento di interventi e servizi portuali, è determinata in misura pari al 60 per cento;
          b) la quota dell'extragettito IVA e delle accise trasferita all'Autorità portuale competente, a partire dall'esercizio 2012 in relazione alle operazioni di importazioni, è fissata nella misura del 55 per cento rispetto a quanto riscosso;
          c) una quota pari al 30 per cento dell'extragettito IVA devoluto all'Autorità portuale viene devoluto alla città dove ha sede il porto a compensazione delle esternalità negative sull'ambito urbano derivate dall'attività portuale stessa.
15. 06. Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

ART. 16.
(Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto).

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 6.000.000,00 con le seguenti: euro 13.000.000,00.

      Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: euro 40.000.000,00 con le seguenti: euro 33.000.000,00.
16. 3. Desiderati, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e si interviene sull'attuale gestione dei laghi prealpini rendendo possibile l'ingresso ai privati nell'ente pubblico e prevedendo una gestione organizzativa e finanziaria autonoma per ciascun lago.
16. 1. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono attribuite altresì risorse pari a 1 milione di euro per potenziare e riqualificare il sistema di collettamento e depurazione delle acque del lago di Garda anche attraverso la realizzazione del nuovo depuratore per la sponda bresciana e, in caso di necessità, il rifacimento delle condotte sub lacuali esistenti con la loro conseguente dismissione.

      Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: euro 40.000.000,00 con le seguenti: euro 39.000.000,00.
16. 2. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene data concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422, relativamente al trasferimento a livello regionale della gestione della navigazione sul lago di Garda, anche favorendo la stipula di accordi fra Lombardia, Veneto e Trentino, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85, concernente il federalismo demaniale.
16. 4. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. Al fine di garantire adeguati livelli di qualità e di efficienza del servizio di collegamento ferroviario fra l'Italia e la Svizzera, nonché di assicurare la ripresa delle tratte svolte dalla società Cisalpino SA, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo pari a euro 2.000.000,00, destinato all'eventuale copertura delle misure necessarie a raggiungere gli obiettivi di qualità richiesti dall'accordo italo-svizzero. L'accantonamento è garantito a condizione che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga ripristinato il servizio di collegamento ferroviario fra i due Stati.

      Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: euro 40.000.000,00 con le seguenti: euro 38.000.000,00.
16. 5. Desiderati, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:

      4-bis. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale nei bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, per il ruolo trainante che rivestono nell'economia nazionale, il Governo assicura il reintegro per un importo pari a 40 milioni di euro per il 2012, dei trasferimenti alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto per assicurare maggiore efficienza nei servizi di trasporto pubblico locale.
16. 10. Desiderati, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:

      4. È autorizzata la spesa di euro 40.000.000 per garantire la realizzazione della tratta ferroviaria Trento-Venezia.
16. 7. Lanzarin, Dussin.

      Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per la Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera CIPE n.  62 del 2011.
16. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

      4.1. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, sono attribuite, per l'anno 2012, risorse pari a euro 3.700.000,00 milioni per il ripristino dei treni notte a lunga percorrenza.
      4.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4.1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n.  67.
16. 8. Garofalo, Germanà.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4.1. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale nei bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, per il ruolo trainante che rivestono nell'economia nazionale, il Governo assicura il reintegro, per un importo pari a 200 milioni di euro per il 2012, dei trasferimenti alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per assicurare maggiore efficienza nei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario.

      Conseguentemente, al comma 9, sopprimere il primo periodo.
16. 17. Fugatti, Torazzi, Fava, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Sopprimere il comma 7.
16. 27. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 8, sostituire le parole: senza oneri, con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;
16. 901. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 9, sopprimere il primo periodo.
16. 29. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: A decorrere dall'anno 2013 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2012.
16. 28. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

      10.1. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo nei tempi stabiliti dai relativi piani finanziari del concessionario, è attribuita priorità alla realizzazione del prolungamento a Nord dell'autostrada A-31, già compresa nelle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo le procedure della legge 21 dicembre 2001, n.  443, e le relative norme di attuazione.
16. 31. Fugatti, Lanzarin, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
      Art. 16-bis. – (Carta di circolazione e archivio unici dei veicoli). – 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato, Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285 e del Pubblico registro automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione.
16. 04. Montagnoli.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
      Art. 16-bis. – (Riforma della disciplina giuridica dei veicoli). – 1. Con regolamento da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riformata la disciplina, nonché individuati i documenti e le procedure, per la circolazione giuridica e amministrativa dei veicoli. Tale regolamento indica inoltre la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, data dalla quale viene inoltre soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili.
      2. Il personale del PRA, senza pregiudizio per lo status maturato fino alla soppressione, passa ad altre pubbliche amministrazioni secondo il piano stabilito dal Dipartimento funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali.
16. 05. Fava.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
      Art. 16-bis. – (Riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici per le aziende che effettuano trasporti eccezionali su gomma). – 1. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

      «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495, prevedendo che:
          a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
          b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
          c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
          d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
          e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
          f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
          g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
          h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presenta in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
          i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate».
16. 06. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
      Art. 16-bis. – 1. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.  436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n.  510, e successive modificazioni è abolito. I compiti e le funzioni attribuiti al pubblico registro automobilistico sono trasferiti all'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni relative alle modalità di trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le ulteriori norme necessarie all'attuazione del presente articolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.
      2. Il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.  436 e il relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.  1814, sono soppressi.
16. 07. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
      Art. 16-bis. – 1. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n.  449, è sostituito dal seguente:
      «23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n.  389, determinate in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente».

      2. La ritenuta a titolo d'imposta sulle plusvalenze derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita concluse nella medesima giornata (ed operazioni intraday) effettuate su titoli azionari e valute è applicata nella misura del 30 per cento.
16. 08. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Forcolin, Torazzi, Fava.

ART. 17.
(Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea).

      Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
17. 6. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. Al fine di sostenere il servizio del trasporto locale e del mercato degli autobus che versano in una situazione di pesante crisi il Governo è delegato alla predisposizione, in accordo con le Regioni e con la conferenza Stato-Regioni, di un Piano nazionale per il servizio di trasporto locale che deve prevedere un apposito capitolo finalizzato al rinnovo del parco autobus nell'arco di un triennio.
      1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis sono stanziati 700 milioni di euro per il 2013, 700 milioni di euro per il 2014 e 600 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
17. 800. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. L'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n.  21, è sostituito dal seguente:
      «2. La licenza è riferita ad un singolo veicolo o natante mentre l'autorizzazione è riferita ad uno o più veicoli a seconda la necessità di mercato del titolare o delle forme giuridiche di cui al precedente articolo 7. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
17. 1. Monai, Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Il comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008 n.  207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  14, è abrogato.
17. 4. Monai, Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Misure in materia di rimborso dell'accisa autotrasporto).

      1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.  277, dopo le parole: «ciascun trimestre solare», sono inserite le seguenti: «ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare».
17. 026. Fava, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
      Art. 17.1. – (Ulteriori disposizioni per il trasporto aereo). – 1. Ai fini dell'integrazione nazionale e internazionale del sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento all'area del Mediterraneo, lo scalo aeroportuale di Comiso viene classificato di interesse nazionale e viene inserito fra gli scali primari nel Contratto di Programma Stato-ENAV 2013-2015. Sono a carico dello Stato, pertanto, gli oneri finanziari derivanti dai servizi di assistenza al volo.

      Conseguentemente all'articolo 69, comma 2:
          sostituire l'alinea con il seguente:
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1 e 2, 12, comma 5, 16, commi da 1 a 4, 17.1, 31, comma 1, 32, 51, 59, comma 4, e comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a euro 123.692.408 euro per l'anno 2012, 102.480.489 euro per l'anno 2013, 223.161.620 euro per l'anno 2014, 408.387.450 euro per l'anno 2015, 310.400.000 euro per l'anno 2016 e 312.000.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 125.480.489 euro per l'anno 2013, a 263.161.620 euro per l'anno 2014, a 458.387.450 euro per l'anno 2015, a 360.400.000 euro per l'anno 2016, 362.000.000 euro per l'anno 2017 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede;
          sostituire la lettera b) con la seguente:
              b)
quanto a 2.500.000 euro per l'anno 2013, 143.161.620 euro per l'anno 2014, a 358.387.450 euro per l'anno 2015, a 260.400.000 euro per l'anno 2016, a 262.000.000 euro per l'anno 2017 e a 212.000.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n.  225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133. 11 Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;
17. 08. Messina.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Servizi di tesoreria e di cassa).

      1. I comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti possono affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, alla società Poste Italiane S.p.A.
17. 023. Montagnoli.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

      17.1. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare gli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice delta strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992. n.  495, per rendere possibile l'installazione di mezzi pubblicitari sulle rotatorie, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati.
17. 024. Maggioni.

ART. 17-bis.
(Finalità e definizioni).

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17-bis. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 17-quinquies.
(Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica).

      Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente: 1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applicano agli immobili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche.
17-quinquies. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 17-sexies.
(Disposizioni in materia urbanistica).

      Al comma 1, sopprimere le parole da: in regime fino alla fine del comma.
17-sexies. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 17-septies.
(Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica).

      Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) installazione di punti, sul territorio nazionale, per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, in modo da assicurare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'installazione di almeno un distributore ogni 10.000 abitanti;

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
          e-bis) la promozione di sistemi diffusi di condivisione degli autoveicoli ad energia elettrica (car-sharing) nei centri urbani così da contribuire al miglioramento della qualità dell'ambiente e ad una minore concentrazione di polveri sottili nell'aria.
17-septies. 800. Scilipoti.

      Al comma 8, sostituire le parole: euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

      Conseguentemente:
          al medesimo comma
, sopprimere il secondo periodo;
          all'articolo 17-
undecies, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
          al medesimo articolo 17-undecies, comma 6, dopo le parole: sulla base aggiungere le seguenti: della dotazione del fondo di cui al comma 1 e;
          all'articolo 17-
duodecies,comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
          all'articolo 67-octies, comma 1, dopo le parole: costo sostenuto inserire le seguenti: , entro il 30 giugno 2014;
          all'articolo 67-octies, sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

      2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni.
      3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre 2011, n.  183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
      4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli ed alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del credito d'imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
17-septies. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 17-undecies.
(Fondo per l'erogazione degli incentivi).

      Al comma 4, sostituire le parole: le modalità di erogazione con le seguenti: le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione.
17-undecies. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 18.
(Amministrazione aperta).

      Sostituire il comma 5 con il seguente:

      5. A decorrere dal 1o gennaio 2013, non si può dare luogo all'emissione dei mandati di pagamento per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto, in assenza della pubblicazione ai sensi del presente articolo delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.
18. 8. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Sostituire il comma 5 con il seguente:

      5. A decorrere dal 1o gennaio 2013, in caso di inadempienza da parte delle amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché da parte dei concessionari di servizi pubblici e delle società a prevalente partecipazione o controllo pubblico degli obblighi fissati dal presente articolo è disposta l'applicazione di una decurtazione pari alla quota del 2 per cento del totale delle somme inscritte in bilancio loro spettanti.
18. 11. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

      Al comma 5, sostituire le parole: 1o gennaio con le seguenti: 1o settembre.
18. 6. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Sostituire il comma 7 con il seguente:

      7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
18. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      7-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale assetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
      7-ter. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblico e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.  183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni per il 2014.
18. 15. Bitonci, Montagnoli, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      7-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per spese a favore delle attività del sociale per il sostentamento di lavoratori, colpiti dalla crisi economica. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
      7-ter. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.  183, alla rubrica Sviluppo economica, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativo ai Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni per il 2014.
18. 16. Bitonci, Montagnoli, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Aggiungere infine i seguenti commi:

      7-bis. Il Governo assicura che le risorse recuperate dalla vendita delle quote di società partecipate da parte degli enti locali non rientrino nei vincoli del patto di stabilità interno.
      7-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal precedente comma si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente dalle missioni di spesa di ciascun Ministero.
18. 17. Bragantini, Bitonci, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti, Montagnoli.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      7-bis. All'articolo 13, al comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, a 214, al primo periodo, sostituire le parole: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili» con le parole: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari al 30 per cento dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili...».
      7-ter. Al minor gettito derivante dalla disposizione, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.  196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
18. 18. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      7-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011, le parole: «nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo» sono soppresse.
18. 19. Vanalli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      7-bis. Sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011, dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.
      7-ter. La disposizione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013; al minor introito derivante dalla disposizione si ricorre attraverso la soppressione del comma 4 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n.  201 del 2011.
18. 20. Vanalli, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      7-bis. L'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011, è proporzionalmente ridotta del 50 per cento e fino ad un massimo del 100 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge n.  104 del 1992, che appartenga al medesimo nucleo familiare.
      7-ter. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente disposizione, e per un importo massimo di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
18. 21. Martini, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      7-bis. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente:
      «Art. 23-bis. – (Disposizioni in materia di trattamenti economici o carico delle finanze pubbliche). – 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve o carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici; non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano informa diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
18. 22. D'Amico, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      7-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-sexies. Nell'ambito del programma di riorganizzazione della spesa pubblica presentata dal Governo ai sensi dei commi precedenti, le Regioni a statuto ordinario, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a rimodulare l'organico dei propri dipendenti in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui al comma successiva, con decreto del Ministro dell'Economia, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'indice di cui al precedente periodo è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor numero di dipendenti in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e dei dati forniti dalla Ragioneria dello Stato per il numero di dipendenti impiegati all'interno di ciascuna Regione.».
18. 23. D'Amico, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      7-bis. All'articolo 5, comma 5, lettera b), del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94, è aggiunta in fine la seguente:
          c) segnalare l'eccessiva onerosità di contratti in essere stipulati tra gli enti locali e società ad aziende esterne che erogano servizi all'ente, predisponendo, di concerto con il Commissario stesso, gli idonei strumenti per l'eventuale risoluzione dei contratti stessi.
18. 24. D'Amico, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94, è aggiunto in fine il seguente:
      «1-sexies. Nell'ambito del programma di riorganizzazione della spesa pubblica presentata dal Governo ai sensi del presente decreto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario, d'intesa con i Ministeri, provvede a formulare un piano per la riduzione delle risorse per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri stessi per un ammontare pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.»
18. 25. D'Amico, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      7-bis. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.  220, è abrogato.
      7-ter. il comma 39 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225, è abrogato.
18. 26. Bitonci, Montagnoli, Vanalli, Simonetti, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      7-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico vengono imputate ai questori territorialmente competenti. I risparmi conseguenti sono destinati alla riduzione dello stock del debito pubblico della Repubblica Italiana.
18. 27. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Pini, Fedriga, Rainieri, Nicola Molteni, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fugatti, Forcolin.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      7-bis. Il 4 per cento dei residui passivi in conto capitale ed iscritto nei rendiconti dei Comuni al 31 dicembre 2011 può essere pagato nell'anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il patto di stabilità interno la disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
      7-ter. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.  183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni per il 2014.
18. 28. Bitonci, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
      «4-bis. Il Commissario, di concerto con la Ragioneria dello Stato, suddivide i costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione per le funzioni dei consumi pubblici oltre che secondo i livelli di Amministrazione Centrale, Amministrazione locale ed Enti previdenziali anche a livello regionale. Il Commissario adotta, di concerto con il Presidente della Regione interessata, i necessari provvedimenti per adeguare gli eccessivi livelli di spesa ad un indice determinato come al comma c) del presente articolo. L'indice di cui al precedente comma è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor costo di funzione, in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per ti numero di abitanti di ogni singola Regione e sulla base dei dati dei costi forniti dalla Ragioneria dello Stato per ciascuna funziona all'interno di ogni Regione.».
18. 29. Simonetti, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94, è aggiunto in fine il seguente comma:
      «8-bis. Il Commissario provvede semestralmente a riferire alle Camere sull'attività di gestione economico finanziaria delle società a partecipazione pubblica fornendo altresì, a fronte dei risultati conseguiti, dettagliate indicazioni sull'opportunità di coinvolgimento del settore pubblico all'interno delle società medesime.».
18. 30. Simonetti, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94, è aggiunto in fine il seguente comma:
      «1-sexies. Il Governo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riferisce semestralmente al Parlamento sui costi sostenuti dalla partecipazione dello Stato Italiano ai diversi programmi di riduzione del debito pubblico dei diversi Paesi dell'Unione Europea. Il Parlamento esprime parere circa le iniziative di cui al comma a) del presente articolo e valuta le soluzioni più efficienti avvero quelle che incidono in modo più marginale sul debito pubblico nazionale.».
18. 31. Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94, dopo il comma 3, sono infine aggiunti:
      «3-bis. Il Commissario, sulla base dei rendiconti annuali, verifica e certifica i livelli di spesa effettuati dai comuni e dalle province sta per quanto riguarda le spese in conto capitale, sia per quelle in conto corrente.
      3-ter. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli enti che evidenziano spese di personale superiori alla media di dipendenti pubblici impiegati in amministrazioni dalle medesime dimensioni, così come desunto dagli ultimi dati Istat per il numero di abitanti provvedono, anche con mobilità, a rimodulare il loro organico.».
18. 32. Simonetti, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94, è aggiunto in fine il seguente comma:
      «8-bis. Il Commissario, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riferisce semestralmente al Parlamento sui costi sostenuti Ministero degli Affari Esteri per le spese di rappresentanza dello Stato all'estero proponendo altresì programmi di rimodulazione delle medesime spese.».
18. 33. Simonetti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94, è aggiunto in fine il seguente comma:
      «8-bis. Il Commissario assume la carica di Commissario ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei Comuni e nelle Province che non adempiono nei tempi stabiliti dal comma 5, lettera c)», dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.  216, alla determinazione dei fabbisogni standard.».
18. 34. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012 n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Il Commissario suddivide i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per le funzioni dei consumi pubblici, oltre che secondo i livelli di amministrazione centrale, amministrazione locale ed enti previdenziali, anche a livello regionale, fornendo apposito resoconto all'interno delle relazioni di cui all'articolo 4 della presente legge.».
18. 35. Simonetti, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      7-bis. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94, è soppressa.
18. 36. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      7-bis. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94, è soppresso.
18. 37. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n.  52, è aggiunto in fine il seguente comma:
      «8-bis. Il Commissario è autorizzato a provvedere ad una revisione del trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate.
      Il trattamento economico dei soggetti individuati al comma a) non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari; amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano informa diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.».
18. 38. Bitonci, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n.  52, è aggiunto in fine il seguente comma:
      «8-bis. Entro 6 mesi a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario è delegato a definire, di concerto con il Governo, un decreto legislativo volto a modificare la normativa relativa all'assunzione e licenziamento dei dirigenti pubblici nel rispetto dei seguenti principi:
          a) le assunzioni di tutti i dirigenti pubblici deve essere effettuato con contratto a tempo determinato della stessa durata massima del mandato amministrativo del sindaco, presidente della provincia, presidente della regione, mandato di Governo;
          b) ampliando le possibilità di licenziamento dei dirigenti pubblici con contratto a tempo indeterminato mediante la corresponsione di una indennità non superiore a 6 mensilità.
18. 39. Bitonci, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

      1. All'articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.  241, dopo le parole: «d'ufficio», le parole: «sussistendone le ragioni di interesse pubblico», sono sostituite dalle seguenti: «solo ed esclusivamente in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale».
18. 01. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

      1. All'articolo 21-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.  241, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Solo ed esclusivamente in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale e in caso di dichiarazioni false e mendaci, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
18. 02. Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

      1. All'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.  241, relativamente ai provvedimenti su istanza di parte rilasciati in ritardo dalla pubblica amministrazione, dopo le parole: «sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato», sono aggiunte le seguenti: «e negli stessi deve essere proposto e riportato un congruo indennizzo commisurato ai giorni di ritardo e alla portata del provvedimento».
18. 03. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

      1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35, le parole: «nei due giorni lavorativi successivi», sono sostituite dalle seguenti: «nei trenta giorni successivi».
18. 04. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

      1. All'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70, il n.  4 è soppresso e al n.  6 le parole: «nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti, indipendentemente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,».
18. 05. Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40 (L) Certificati», e sono premessi i seguenti commi:
      01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
      02. Sulle certificazioni di cui al comma 01 è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.».;
          b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;
          c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L)»;
          d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: «44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni.

      1.(L) Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono sempre acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni precedenti. Ove si tratti di organismi di diritto pubblico, le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dall'ente pubblico che lo finanzia o lo controlla, ovvero che ne ha nominato i componenti dell'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza»;
          e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «(L) 72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli.

      1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazione certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
      2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
      3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione,».
          f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
          a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà ed è aggiunta la seguente lettera: d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2.
18. 06. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 19.
(Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale).

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente sopprimere gli articoli 20, 21 e 22.
19. 7. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. È istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito «Agenzia»), sottoposta all'alta vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato (di seguito «Ministro vigilante»).
19. 800. Lanzillotta.

ART. 20.
(Funzioni).

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. L'Agenzia promuove lo sviluppo della società e dell'economia attraverso l'innovazione digitale realizzando gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.  35, e con l'Agenda digitale europea, assicurando il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

      Conseguentemente, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
20. 800. Lanzillotta.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. L'Agenzia svolge le funzioni attribuite al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a DigitPA ed all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.
20. 801. Lanzillotta.

      Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
20. 17. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto alle attività di internazionalizzazione ed e-commerce.

      Conseguentemente, all'articolo 22:
          al comma 1, sostituire le parole: e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione con le seguenti: , l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione e Retitalia Internazionale S.p.A.;
          sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Al fine di garantire la continuità dei rapporti facenti capo ai soggetti soppressi, gli organi in carica alla data di approvazione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale e deliberano altresì i bilanci di chiusura dei soggetti soppressi alla data di cessazione dei soggetti stessi, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dai soggetti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia.;
          al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: degli enti con le seguenti: dei soggetti;
          alla rubrica, dopo le parole: dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, aggiungere le seguenti: di Retitalia Internazionale S.p.A.
20. 4. Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito all'Agenzia.
20. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono definiti i compiti e gli organi dell'Agenzia e le modalità e i termini per la confluenza nell'Agenzia di attività, personale e risorse di ISCOM, Fondazione Bordoni e delle funzioni dell'Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del CNR pertinenti alla missione dell'Agenzia.

      Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
          a) sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo agli enti soppressi, gli organi in carica alla data di approvazione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni nel rispetto del proprio ordinamento previgente, fino all'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 dell'articolo 20 del presente decreto e deliberano altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
          b) sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con il seguente:
      4. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 dell'articolo 20 del presente decreto è determinata l'effettiva dotazione delle risorse umane, lo stato giuridico e il trattamento economico e previdenziale del personale nonché le dotazioni finanziarie e strumentali dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianità di servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro la data di adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 dell'articolo 20 del presente decreto, le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono adeguate in considerazione del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
20. 6. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 3, lettera c), dopo le parole: sul territorio nazionale, aggiungere le seguenti: la massima partecipazione, trasparenza ed accessibilità delle informazioni,.
20. 10. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Al comma 3, lettera d), dopo le parole: codice dell'amministrazione digitale aggiungere le seguenti: , nonché del sistema di posta elettronica certificata – PEC, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo codice.
20. 11. Grimoldi, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Al comma 3, lettera e), dopo la parola: spesa, aggiungere le seguenti: agendo sui centri di costo al fine di eliminare sprechi.
20. 12. Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Al comma 3, lettera f), dopo la parola: innovative, aggiungere le seguenti: nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
20. 14. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.
20. 901. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 21.
(Organi e statuto).

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto dell'Agenzia entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 dell'articolo 20 del presente decreto-legge, in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, in quanto compatibili con il presente decreto.
21. 1. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo avviso pubblico, nomina il Direttore generale tra persone di provata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e dei processi e di documentata esperienza nella gestione di organizzazioni complesse.
21. 800. Lanzillotta.

      Al comma 2, dopo le parole: qualificazione professionale, aggiungere le seguenti: anche estranee alla pubblica amministrazione,.
21. 7. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Decorso tale termine, in assenza della proposta dei ministri e del concerto sopra previsto, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.
21. 801. Lanzillotta.

      Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai componenti del Comitato di indirizzo di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
21. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 22.
(Soppressione di DigitPa e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali).

      Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
22. 800. Lanzillotta.

      Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale transitato si applicano le norme di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
22. 801. Lanzillotta.

      Sostituire il comma 5 con il seguente:

      5. Tenendo conto delle particolari qualifiche professionali definite nei CCNL per il personale delle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, al personale trasferito si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto ricerca.
22. 802. Lanzillotta.

      Al comma 5, sostituire le parole: degli enti pubblici non economici con la seguente: Ministeri.

      Conseguentemente, al comma 6, secondo e quarto periodo, sostituire le parole: degli enti pubblici non economici con le seguenti: Ministeri
22. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti: 50 unità, di cui cinque dipendenti nel ruolo di dirigenti.
22. 15. Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti: 150 unità.
22. 901. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: I dipendenti trasferiti provenienti dai ruoli delle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto in base al CCNL applicato nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto dal CCNL del comparto ricerca, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam non riassorbibile.
22. 803. Lanzillotta.

      Sostituire il comma 8 con il seguente:

      8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22. 902. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di retribuzione).

      1. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n.  385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non pub superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.
22. 08. Fugatti.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di retribuzione, emolumenti).

      1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non pub superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo io settembre 1993, n.  385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
22. 09. Fugatti.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Monitoraggio trattamenti economici).

      1. In via sperimentale per il triennio 2012-2014, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, effettua annualmente il monitoraggio, anche per comparto omogeneo, sui trattamenti e sui benefici economici e vitalizi di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, nonché le loro controllate, autorità indipendenti, ovvero concessionarie di servizi pubblici, ovvero beneficiarie di finanziamenti o contributi pubblici che impiegano non meno di trentacinque dipendenti ovvero hanno un fatturato annuo non inferiore a quattro miliardi di euro. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, riferisce al Parlamento tutti i casi di compensi che superino il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento, per ciascuno dei quali l'erogante dovrà illustrare le ragioni di mercato, ovvero di congruità pubblica, che hanno condotto all'adozione della relativa politica retributiva. Il primo rapporto dovrà essere presentato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. 010. Fugatti.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Divieto di cumulo trattamenti di quiescenza con retribuzioni).

      1. I titolari di trattamenti di quiescenza o pensionistici corrisposti per il servizio prestato quali dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di servizio, di consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo con una o più delle predette amministrazioni, non possono cumulare il trattamento di quiescenza con retribuzioni, emolumenti o altri corrispettivi percepiti per tali rapporti. Tali soggetti possono scegliere di avere corrisposto in via esclusiva, invece del trattamento di quiescenza o pensionistico, la retribuzione, l'emolumento o il diverso corrispettivo previsto per il nuovo rapporto.
22. 011. Fugatti, Montagnoli, Bitonci.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

      1. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma secondo, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le carte di identità elettroniche, rilasciate a partire dal 1o gennaio 2012, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono;»;
          b) al comma quinto, è aggiunto il seguente periodo: «Sulla carta d'identità rilasciata ai minori di anni quattordici è indicato il nome dei genitori o di chi ne fa le veci qualora essi lo richiedano.».
22. 012. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Deposito contratti sottoscritti con firma digitale).

      1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:
      I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con fuma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n.  340, ovvero a cura dei notaio rogante o autenticante.
22. 013. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

      1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti e della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole regionali e interregionali prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, è soppressa e le relative funzioni, compiti e attribuzioni sono esercitate dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno.
      2. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro della semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'approvazione del presente decreto, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
22. 014. Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

      1. Il comma 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, 8 soppresso.
      2. Le funzioni di segretario comunale e provinciale possono essere svolte anche da avvocati e dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali.

      Conseguentemente, al Titolo II, dopo la parola: trasparenza, aggiungere le seguenti: e semplificazione.
22. 015. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Utilizzo della posta elettronica certificata nel processo civile).

      1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 125, primo comma, le parole «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
          b) all'articolo 133, il terzo comma è soppresso;
          c) all'articolo 134, il terzo comma è soppresso;
          d) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modifiche:
              1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
              2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere si sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.»;
              3) il quarto comma è abrogato;
          e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da «Il giudice pub autorizzare per singoli atti» sino a «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono abrogate;
          f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da «anche a mezzo telefax» sino a «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.» sono abrogate;
          g) all'articolo 183, l'ottavo comma è abrogato;
          h) all'articolo 250, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»;
          i) all'articolo 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) al secondo comma, dopo le parole «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono aggiunte le seguenti: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
              2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»;
          l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;

      2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.  1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;
          b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli.»;

      3. Alla legge 21 gennaio 1994, n.  53, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1, dopo le parole «a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n.  890» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;
          b) all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. 11 notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8»;
          c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
              1) al comma 1, dopo le parole: «può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono aggiunte le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»;
              2) al comma 1 le parole «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono abrogate;
              3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»;
          d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
              1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ovvero, se ciò non è possibile, consegnato nelle mani proprie del destinatario.»;
              2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario»;
              3) al comma 3, le parole «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «In entrambi i casi di cui ai commi 1-bis e 2».

      4. All'articolo 16 dei decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7 ovvero il rifiuto reiterato di comunicare ape pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente».
22. 016. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure per la razionalizzazione della spesa per software della Pubblica amministrazione e per una maggiore concorrenza tra i fornitori).

      1. All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n.  82 e successive modificazioni, sostituire il comma 1 col seguente: 1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software, o parti di esso, sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico certifichi l'impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore è consentita, in via eccezionale, l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.
22. 017. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

      1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche al magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
22. 018. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Semplificazione servizi al cittadino e alle imprese).

      1. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici servizi per l'erogazione dei servizi delegati della pubblica amministrazione che necessitino della identificazione personale degli aventi diritto.
      2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato si sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta dei Ministri per la Pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi delegati della pubblica amministrazione, anche a valore aggiunto, di cui al comma precedente, che possono essere oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi di cui al compra 1 devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196 e successive modificazioni nonché in conformità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82 e successive modificazioni.
      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto ai commi precedenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
22. 020. Montagnoli, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

ART. 23.
(Fondo per la crescita sostenibile).

      Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: dando priorità ai progetti presentati dalle piccole e medie imprese.
23. 6. Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche quelle con sede legale in Italia ma operanti su mercati internazionali.
23. 7. Fugatti, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: il rafforzamento della struttura produttiva aggiungere le seguenti: , in particolare del Mezzogiorno.
*23. 800. Commercio, Lombardo, Oliveri.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: il rafforzamento della struttura produttiva aggiungere le seguenti: , in particolare del Mezzogiorno.
*23. 802. Gianni.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: il rafforzamento della struttura produttiva aggiungere le seguenti: , in particolare del Mezzogiorno.
*23. 803. Messina, Cimadoro, Borghesi, Barbato.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: rilancio di aree aggiungere le seguenti: e distretti.
23. 11. Torazzi, Montagnoli, Forcolin, Fava, Fugatti, Comaroli.

      Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
      b-bis) l'ammodernamento e l'ampliamento del sistema infrastrutturale relativo alla tutela dei corpi idrici, alla conservazione del territorio e dell'ambiente biologico, in raccordo con interventi strategici di risanamento idrogeologico finalizzati al perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici prescritti dalla normativa dell'Unione europea, da realizzarsi attraverso la partecipazione di capitali privati;

      Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il perseguimento delle finalità di cui alla lettera b-bis) di cui al comma 2, e per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.  26, sono attribuite le funzioni di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in materia di difesa del suolo, lo stesso ispettorato provvede, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a definire un programma complessivo di interventi e ad individuare le modalità e le procedure di finanza di progetto e di partenariato pubblico privato per il conseguimento delle finalità di cui alla predetta lettera b-bis) del comma 2, anche in materia di operazioni dirette alla realizzazione di opere per la tutela dei corpi idrici e superare le criticità nell'ambito del trattamento e della gestione delle acque reflue.
23. 20. Alessandri, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          c-bis) il sostegno per la creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le micro, piccole e medie imprese» partecipati dalle imprese e dalle loro associazioni rappresentative, di sistemi di imprese al fine di accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca.
*23. 25. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          c-bis) il sostegno per la creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le micro, piccole e medie imprese» partecipati dalle imprese e dalle loro associazioni rappresentative, di sistemi di imprese al fine di accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca.
*23. 27. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli.

      Sostituire il comma 3 con i seguenti:
      3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, a valere sulle risorse disponibili del Fondo ivi indicato, è disposta la concessione di un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi aziendali sostenuti dall'impresa per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 2, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa.
      3-bis. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni.
      3-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta di cui ai commi 3 e 3-bis e sono stabiliti i criteri di verifica ed accertamento dell'effettività delle spese sostenute.
23. 28. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato

      Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese.
*23. 34. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese.
*23. 36. Fava, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fugatti.

      Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le parole: sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.
23. 32. Torazzi, Forcolin, Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

      Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione del credito d'imposta.
*23. 30. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

      Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione del credito d'imposta.
*23. 38. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 7, allegato 1, sopprimere il numero 1).
23. 52. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 7, allegato 1, numero 37), sopprimere le parole: 6, commi da 13 a 19 e le parole: Detassazione degli utili reinvestiti.
23. 53. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 7, allegato 1, sostituire il numero 43), con il seguente:

      43) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n.  99, ad eccezione dei commi 1, 2 e 12, lettera h).
23. 58. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Sopprimere il comma 10.
23. 42. Torazzi, Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Forcolin.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

      10-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, 40 milioni di euro sono destinati alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo degli elettrodomestici, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese del settore.
23. 801. Rubinato.

      Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

      11-bis. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, è soppresso.
23. 44. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
      12-bis. Il comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, è soppresso.
23. 48. Vanalli, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94, è aggiunto in fine il seguente comma:
      1-sexies. Dal Programma di spending review sono escluse le risorse già stanziate per la definizione di Accordi di Programma di cui all'articolo 2 dalla legge 23 luglio 2009 n.  99 finalizzati ad interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e già avviati o sottoscritti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
23. 03. Bitonci, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

      1. Per il triennio 2012-2014 sono rifinanziate le agevolazioni di cui all'articolo 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002 n.  289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n.  53.
      2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.
*23. 05. Pisicchio, Fabbri, Mosella, Tabacci, Vatinno.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

      1. Per il triennio 2012-2014 sono rifinanziate le agevolazioni di cui all'articolo 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002 n.  289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n.  53.       2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.
*23. 08. Di Pietro, Zazzera, Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

      1. Per il triennio 2012-2014 sono rifinanziate le agevolazioni di cui all'articolo 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002 n.  289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n.  53.
      2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.
*23. 025. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

      1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa, a partire dal 1o gennaio 2012, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione di mutui da parte di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di garanzia.
      2. Il fondo di garanzia di cui al comma 1 è costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
23. 023. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Versamenti alle regioni in conformità alla normativa sul federalismo fiscale).

      1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.  246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.  880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n.  42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge.
23. 026. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in favore dell'emittenza locale).

      1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n.  422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n.  206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
      2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
      3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.
*23. 04. Pisicchio, Fabbri, Mosella, Tabacci, Vatinno.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in favore dell'emittenza locale).

      1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n.  422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n.  206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
      2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
      3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.
*23. 010. Di Pietro, Zazzera, Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in favore dell'emittenza locale).

      1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n.  422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n.  206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
      2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
      3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.
*23. 024. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in favore dell'emittenza locale).

      1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n.  422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n.  206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro sino al 2013 e a 300 milioni di euro a decorrere dal 2014, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011 e 2012, viene ridotta del 33 per cento limitatamente all'anno 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
      2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, 180 milioni di euro per l'anno 2013 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2014.
      3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011, 40 milioni di euro per l'anno 2012, 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 195 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.
23. 09. Di Pietro, Zazzera, Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

ART. 24.
(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati).

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:
          a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
          b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico o con vocazione all'internazionalizzazione, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di ricerca, sviluppo o internazionalizzazione finalizzati allo sviluppo di rapporti commerciali con l'estero e attivare relazioni internazionali anche in previsione della partecipazioni a progetti e reti europee e internazionali, come specificato al comma 3. Il credito d'imposta è riservato alle assunzioni di personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a) e b) del presente comma.
      2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni.
      3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b) del comma 1, è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività:
          a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze anche all'estero sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
          b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
          c) acquisizione anche all'estero, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale;
          d) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

      4. Il diritto a fruire del contributo decade:
          a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;
          b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese ovvero per il periodo di durata dei progetti nel caso di progetti con durata inferiore al periodo sopra indicato;
          c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

      5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163.
      6. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.
      7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
      8. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.
      9. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
      10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
      11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.
      12. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, dopo la parola «riassegnate» sono inserite le seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,».
      13. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede con le risorse rivenienti dal comma 12.
24. 4. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) personale in possesso di laurea magistrale indipendentemente dalla disciplina, impiegato in attività di ricerca e sviluppo, come specificato al comma 3.

      Conseguentemente, sopprimere l'allegato 2.
24. 7. Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle imprese che assumono in carico gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti ai ricercatori universitari a norma dell'articolo 18 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n.  240.
24. 11. Anna Teresa Formisano, Galletti, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b.1) per ciascun lavoratore per il quale si usufruisce del credito d'imposta, trascorsi 5 anni dall'assunzione.
24. 12. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

      Al comma 4, lettera b-bis), sostituire le parole: all'estero con le seguenti: in un Paese non appartenente all'Unione europea.
24. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) se l'impresa delocalizza all'estero l'intero o una parte del proprio processo produttivo nei cinque anni successivi al periodo di imposta nel quale ha goduto del credito.
24. 13. Fugatti, Fava, Torazzi, Montagnoli, Forcolin, Comaroli.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      9-bis. Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio sono definite le condizioni per l'accertamento del limite delle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo, con il decreto di cui al successivo comma 11.
24. 14. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 11, dopo le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,.
24. 20. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da parte dell'impresa deve avvenire a partire dal giorno della presentazione dell'istanza e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla comunicazione telematica della concessione del contributo. L'impresa invia, mediante comunicazione telematica, al Ministero dello sviluppo economico la prova dell'avvenuta assunzione, entro 30 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo.
24. 18. Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato.

      Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le istanze di ammissione al beneficio e l'eventuale documentazione da allegare sono trasmesse dalle imprese esclusivamente in via telematica, mediante servizi di posta certificata.
24. 19. Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
      12-bis. Una quota pari al 50 per cento delle risorse stanziate è destinata al credito d imposta per le micro e le piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea.
**24. 22. Fava, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

      Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
      12-bis. Una quota pari al 50 per cento delle risorse stanziate è destinata al credito d imposta per le micro e le piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea.
**24. 26. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
      13-bis. Nel caso in cui l'istanza presentata dall'impresa non venga accolta a causa dell'esaurimento delle risorse di cui al comma 13, il Ministero dello sviluppo economico inserisce l'istanza in un elenco, ordinato secondo un criterio temporale di presentazione, e ne da comunicazione all'impresa per via telematica. Nel momento in cui si rendano disponibili altre o nuove risorse per il riconoscimento del contributo di cui ai comma, il Ministero lo concede prioritariamente alle imprese di cui al periodo precedente che possano dimostrare di aver proceduto all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale di cui all'istanza, successivamente alla comunicazione di cui al periodo precedente. In tal caso non si applica il comma 4, lettera b) se il contratto è in essere, rispettivamente, da tre o più anni, ovvero da due o più anni. L'impresa usufruisce del contributo a decorre dal periodo di imposta in cui avviene il riconoscimento da parte del Ministero.
      13-ter. Nei casi di cui al comma 13-bis, il contributo è riconosciuto, altresì, all'impresa che dimostri di aver proceduto all'assunzione, con contratto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato, del lavoratore di cui all'istanza non accolta per esaurimento delle risorse di cui al comma 13, a condizione che il contratto di lavoro sia trasformato in subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di riconoscimento del beneficio.
24. 29. Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di giovani lavoratori).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2013, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 25 per cento, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale residente di cittadinanza italiana con meno di 35 anni di età al momento dell'assunzione.
      2. Il eredito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative a, periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limito annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 o 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente delta Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.  241, e successive modificazioni.
      3. Il diritto a fruire del contributo decade:
          a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale,
          b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese,
          c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale,
          d) se l'impresa delocalizza all'estero l'intero o una parte del proprio processo produttivo nei cinque anni successivi al periodo di imposta nel quale ha goduto del credito.

      4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di Società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163.
      5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuale con il decreto di cui al comma 10, al Ministero dello Sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 11.
      6. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
      7. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale tale certificazione va allegata al bilancio.
      8. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione odi dipendenza con l'impresa stessa Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
      9. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 7 e 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
      10. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.
      11. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2012 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

      Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
24. 01. Fugatti, Torazzi, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fava.

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Rafforzamento patrimoniale dei Confidi).

      1. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) alla fine del primo periodo in fine è aggiunto il seguente periodo: «alla data del 30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012»;
          b) dopo le parole: «di competenza dell'assemblea ordinaria» sono inserite le parole: «I contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, anche successivamente al 31 dicembre 2012, se non già computati nei patrimonio al sensi del presente comma, possono comunque essere portati in apposita riserva costituente il patrimonio netto dei Confidi, tramite delibere del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione e di sorveglianza, da comunicare all'ente erogante, avverso la quale questi può opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.».
24. 021. Fava, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

      1. Ai datori di lavoro che, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici di età superiore ai 40 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi ovvero di età superiore al 50 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, o ancora iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge n.  223/1991, è concesso, nel periodo d'imposta in corso alla data di avvio del contratto di lavoro e nei due periodi successivi, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al medesimo comma 1. Il credito d'imposta che compete a, soli fini del versamento delle imposte di cui al citato comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, comunque, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante”.
24. 018. Fedriga, Fugatti, Caparini, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Forcolin.

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Incentivi per la conversione dei rapporti di lavoro a termine).

      1. In via sperimentale e per un triennio a decorrere dalla data di entrata io vigore della presente legge, la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro precedentemente costituiti a termine e non ancora scaduti, è pari a quella prevista dagli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1995, n.  25, e successive modificazioni ed integrazioni.
24. 019. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.  

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

      1. Dopo il punto 12 della Tabella A del testo unico del 26 ottobre 1995, n.  504, è aggiunto il seguente:
      «12-bis. Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria, benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri li o metri cubi li relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 8 o metri cubi relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.». Al punto 13 dopo le parole: «... le autoambulanze» sono inserire le seguenti: «e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria, ...»; dopo le parole: «... di cui ai punti 12» sono inserite le seguenti: «, 12-bis». Al punto 13 è aggiunto il seguente periodo: «Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n.  1305 di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n.  12.».
24. 011. Fava, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

ART. 25.
(Monitoraggio, controlli, attività ispettiva).

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
25. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. I soggetti beneficiari degli interventi di cui al presente decreto-legge si impegnano a privilegiare, nel caso di nuove assunzioni, cittadini residenti di cittadinanza italiana. Il Ministero dello sviluppo economico, senza ulteriore aggravio per il bilancio dello Stato, provvede al monitoraggio dei nuovi inserimenti lavorativi, trasmettendo alle Commissioni parlamentari competenti i risultati entro 6 mesi ed entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
25. 1. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Fava, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. Le aziende che eventualmente necessitano di personale aggiuntivo per la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto sono obbligate ad assumere prioritariamente personale di cittadinanza italiana. Il mancato rispetto della norma determina automaticamente il decadimento dell'incentivo stesso.
25. 4. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231, le parole: «2.500 euro», ove occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
25. 01. Montagnoli, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. I commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471 sono abrogati. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471, dopo le parole: «all'importo non documentato.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato».
25. 02. Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bitonci, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Togni, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
      «3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili fino ad un massimo annuo di euro 5.000 le spese documentate sostenute dal contribuente per le spese di beni di prima necessità. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione viene stabilito in ragione del numero dei figli. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la fissazione degli importi massimi della deduzione, l'elenco dei beni il cui costo può essere detratto e le modalità di attuazione del presente comma.».
25. 03. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Vanalli, Forcolin, Torazzi, Fava.

ART. 26.
(Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni).

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
26. 1. Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

      Art. 26-bis. – (Sospensione delle azioni di recupero dei crediti fiscali, contributivi e per sanzioni nonché delle procedure esecutive relative a crediti bancari nei riguardi delle imprese agricole). – 1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole a fronte della crisi economica e di mercato e di limitarne le conseguenze economiche, finanziarie e sociali è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISNEA) da parte di aziende agricole e di imprenditori agricoli.
      2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi i e 2, si provvede con il maggior gettito derivante dalle nuove aliquote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi di cui al comma 4 del presente articolo.
      4. Al comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla, lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento:»;
          b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
          c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
          d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
          e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

      5. È sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di aziende agricole e di imprenditori agricoli il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.
      6. Fino alla data di cui al comma 5 del presente articolo è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di apposizione da parte dell'imprenditore agricolo.
      7. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.
26. 02. Messina, Di Giuseppe, Rota.

ART. 27.
(Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa).

      Al comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere la parola: complesse.

      Conseguentemente, al medesimo alinea, secondo periodo, sopprimere la parola: complessa.
27. 1. Torazzi, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fava.

      Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

      Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: sentita la Conferenza con le seguenti: previa intesa con la Conferenza.
27. 5. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Al comma 2, dopo le parole: la formazione del capitale umano aggiungere le seguenti: in collaborazione con la Regione interessata.
27. 3. Barbato, Cimadoro, Messina, Borghesi.

      Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , privilegiando i residenti di cittadinanza italiana.
27. 7. Fugatti, Comaroli, Fava, Torazzi, Montagnoli, Forcolin.

      Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

      1. Nell'ambito del processo di razionalizzazione dell'uso delle risorse e della riduzione dei tempi d'attesa nelle strutture sanitarie, a decorrere dal 1o gennaio 2013 viene predisposta nel Pronto Soccorso l'attivazione dei percorsi brevi a gestione infermieristica per pazienti non critici.
      2. Con decreto del Ministro della sanità di adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la definizione dei corsi per la certificazione degli infermieri ad operare in interventi di primo soccorso e le modalità di attuazione del comma 1.
27. 01. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Vanalli, Forcolin, Torazzi, Fava.

ART. 29.
(Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi).

      Sopprimerlo.
29. 1. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, dopo le parole: legge 25 febbraio 1992, n.  215 aggiungere le seguenti: nonché dei patti territoriali, del decreto ministeriale 31 luglio 2000, n.  320, e degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.  662.
29. 800. Gianni.

      Al comma 1, dopo le parole: legge 25 febbraio 1992, n.  215, aggiungere le seguenti: nonché degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.  662.
29. 12. Crosio, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai regimi regionali di aiuto ai programmi di investimento concessi attraverso contratti di programma regionali.
29. 13. Crosio, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

      1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52, in modifica all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, al primo periodo, dopo le parole: «una rinegoziazione dei contratti», sono aggiunte le parole: «compresi quelli di project financing».
29. 02. Bitonci, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

ART. 29-bis.
(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale).

      Al comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo le parole: procedure di spesa, aggiungere le seguenti: per i progetti finanziati con fondi europei.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.
29-bis. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 30.
(Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca – FRI).

      Sopprimere i commi 2 e 5.
30. 1. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 2, dopo le parole: Fondo per la crescita sostenibile aggiungere le seguenti: a favore delle micro, piccole e medie imprese.
30. 2. Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. Il credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca, istituito sperimentalmente con la legge 12 luglio 2011, n.  106 per gli anni 2011 e 2012, viene prorogato per gli anni 2013 e 2014 con le medesime modalità indicate agli articoli 1, 2 e 3 della stessa legge a 106 del 2011. A tal fine viene autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2012, di 75 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.  196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.  163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

      Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
30. 3. Munerato, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296 è aggiunto il seguente comma:
      859-bis. Per le risorse impegnate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 entro il 31 dicembre 2014, nel limite massimo della dotazione di 1.750 milioni di euro, gli oneri per interessi sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n, 311. Ai fini del presente comma sono da intendersi come impegnate le risorse per le quali risultino già stipulati con le imprese i relativi contratti di finanziamento.
30. 4. Cambursano.

      Al comma 6, sostituire le parole: nuovi oneri, con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.
30. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 31.
(Ulteriori disposizioni finanziarie).

      Sopprimere il comma 5.
31. 3. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava, Torazzi.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. Al fine di favorire il rilancio del settore legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, alla TABELLA A Parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», dopo il numero 24 è inserito il seguente: «24-bis) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n.  408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis),».
      5-ter. La misura si applica limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2015 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 167, comma 2 lettera b) del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato con la legge 7 aprile 2005, n.  57.
      5-quater. All'onere del presente articolo, valutato in 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2015 si provvede mediante l'incremento di un punto percentuale, per il medesimo periodo temporale, dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446.
      5-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
31. 28. Caparini, Togni, Montagnoli, Forcolin, Fava, Fugatti, Torazzi, Comaroli.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate nei territori degli Stati confinanti con l'Italia, l'onere finanziario a carico dello Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 25 febbraio 2009, in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189, recante: «Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione», è innalzato a 70 milioni di euro.
      5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con cui allargare i benefici fiscali anche ai territori confinanti con l'Austria e le modalità con cui le Regioni interessate possono rimodulare le agevolazioni e introdurre nuove agevolazioni per t'acquisto del gasolio per autotrazione. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, si provvede tramite disposizione di cui al comma 5-quater.
      5-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
31. 21. Fugatti, Nicola Molteni, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Forcolin.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. Al fine di rilanciare lo strumento delle carte commerciali, mediante il quale le piccole e medie imprese possono soddisfare le loro necessità di finanziamento a breve termine, al comma l dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n.  43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «e aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione».
      5-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n.  43, sono inseriti i seguenti:
      «2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da:
          a) società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;
          b) società che hanno avuto l'ultimo bilancio in utile e certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. I titoli devono essere assistiti da garanzie in misura non inferiore al 25 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciate da soggetti vigilati o dalle fondazioni bancarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.  153, e successive modificazioni.

      2-ter. Al fine di contenere i costi di emissione a carico delle imprese, con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa e della Banca d'Italia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite modalità semplificate di predisposizione e di comunicazione del prospetto informativo relativo all'emissione delle cambiali finanziarie».

      5-quater. Dopo la lettera d) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  111, è aggiunta la seguente:
          «d-bis) cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n.  43».
31. 41. Montagnoli, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. Al fine di sostenere con adeguate garanzie le piccole e medie imprese potenzialmente destinatarie dei fondi di venture capital, all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.  153, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e fatta salva l'attività di prestazione di garanzia in favore delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, nel rispetto della disciplina vigente dettata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385».
      5-ter. Le modalità di svolgimento dell'attività di prestazione di garanzia di cui al comma 1 sono definite con provvedimento della Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5-quater. All'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999. n.  153, dopo le parole: «4) arte, attività e beni culturali» sono inserite le seguenti: «; 4-bis) prestazione di garanzia in favore delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111».
31. 40. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, la percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, con riferimento ai mobili di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di certificazione UNI, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto n.  400.
      5-ter. All'onere di cui al comma 1, valutato in 250 milioni di euro nell'anno 2014, 94 milioni nel 2015 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
      5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
31. 29. Caparini, Togni, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fava, Fugatti, Torazzi.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
          «g-bis) le spese sostenute da famiglie di nuova costituzione, per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo della unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute nella misura massima di lire 2.500 euro, purché relative ad acquisti effettuati nell'anno di costituzione del nucleo familiare e nel successivo. La detrazione spetta una sola volta per nucleo familiare ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei due periodi d'imposta successivi.
      5-ter. All'onere di cui al comma 1, valutato in 50 milioni per l'anno 2013, 110 milioni di euro nell'anno 2014, 80 milioni nel 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
      5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
31. 30. Caparini, Togni, Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate in Svizzera, Stato non facente parte dell'Unione europea, l'onere finanziario a carico dello Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 25 febbraio 2009, in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189, recante; «Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione», è innalzato a 60 milioni di euro.
      5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con cui le Regioni interessate possono rimodulare le agevolazioni e introdurre nuove agevolazioni per l'acquisto del gasolio per autotrazione. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, si provvede tramite disposizione di cui al comma 5-quater.
      5-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
31. 20. Nicola Molteni, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Fugatti, Forcolin.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. Al fine di evitare il trasferimento di aziende in Stati confinanti con l'Italia, per le imprese che hanno sede legale a meno di 50 km dal confine di Stato, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 72 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, è applicata con l'aliquota del 13,5 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.
      5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al comma precedente.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per il finanziamento della riduzione della flessione fiscale per le imprese di confine).

      3. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese di confine. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.
      4. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla legge 12 novembre 2011, n.  183, è ridotta di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
31. 4. Cavallotto, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. L'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, è applicata, a decorrere dal 1o gennaio 2013, nella misura del 32,5 per cento per le banche che destinano una percentuale inferiore al 70 per cento su base annua delle risorse ricevute dalla Banca Centrale Europea all'erogazione di credito verso le piccole e medie imprese.
      5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite ABI e Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad emanare le disposizioni attuative della disposizione di cui al comma precedente.
31. 39. Fugatti, Comaroli, Fava, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) con apposita delibera provvede ad innalzare la soglia di censimento della Centrale dei Rischi, gestita dalla Banca d'Italia, dall'attuale limite di 30.000 euro a 250.000 euro.
      2. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n.  139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.
31. 42. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. Al fine di favorire la ripresa dell'attività delle imprese italiane in Libia, è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo di garanzia per le imprese italiane già operanti in Libia prima della crisi del 2011. Tale Fondo è alimentato con le entrate di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n.  7 e ha lo scopo di garantire i finanziamenti che le imprese devono sottoscrivere per la riapertura dei cantieri in Libia.
      5-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ABI, provvede ad emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i decreti di attuazione della disposizione di cui al comma precedente.
31. 18. Gidoni, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Fava, Torazzi.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. L'Agenzia delle Entrate, al fine di favorire il rapporto con i contribuenti, elabora un piano di valutazione delle società di riscossione operanti sull'intero territorio nazionale, secondo le modalità previste dal comma successivo, per giungere all'attribuzione di un attestato di riconoscimento per le agenzie che si distinguono per la correttezza e l'efficienza nei rapporti con i contribuenti. Tale attestato dovrà essere esposto in modo visibile all'esterno dell'agenzia.
      5-ter. I criteri di valutazione delle agenzie sono stabiliti con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni dei consumatori, da sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti entro i 30 giorni successivi.
31. 22. Fugatti, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Forcolin.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 72 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  238 del 12 ottobre 2005, è applicata con l'aliquota del 13,5 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Istituzione dell'imposta anti-evasione).

      1. A decorrere dal periodo di imposta 2013 è istituita l'imposta anti-evasione.
      2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.
      3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, e successive modificazioni.
      4. Sono esenti dall'imposta:
          a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23;
          b) gli immobili ad uso residenziale non locali per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;
          b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
          c) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;
          d) gli immobili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23;
          e) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;
          f) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

      5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è d concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
      6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.
      7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
      8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:
          a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917;
          b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

      9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.
      10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
      11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
      12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.
      13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
31. 9. Fava, Fugatti, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Forcolin.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, sostituire le parole «un importo pari a 4.600 euro» con le seguenti: «un importo pari a 6.500 euro».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese).

      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla Legge 12 novembre 2011, n.  183, è ridotta di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
31. 10. Fedriga, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti da imposta sui redditi per i primi due periodi di imposta e, se assumono almeno tre dipendenti a tempo indeterminato, sono esenti per i primi quattro anni. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle FMI).

      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a salvaguardare prioritariamente la sopravvivenza delle PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzione degli stanziamenti di cui al comma 2.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.  183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativo al Fondo per Io sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 8.000 milioni per il 2013 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
31. 11. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. In via sperimentale le imprese straniere che aprono una nuova impresa in Italia, per i primi tre anni godono delle seguenti agevolazioni:
          a) esenzione dal pagamento dell'IMU e riduzione del 50 per cento delle imposte sul reddito se insediano le unità produttive in aree industriali dismesse;
          b) riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro.
      Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per il finanziamento dell'insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali in Italia).

      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento dell'insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali in Italia. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E allegata alla legge 12 novembre 2011, n.  183, è ridotta di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
31. 12. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 72 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  238 del 12 ottobre 2005, è applicata con l'aliquota del 13,5 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le PMI).

      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla Legge 12 novembre 2011, n.  183, è ridotta di 10.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
31. 8. Fugatti, Fava, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. In via sperimentale e per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese che assumono alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato lavoratori cittadini italiani sono esonerate dal pagamento dei relativi oneri previdenziali ed assicurativi.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle PMI).

      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a salvaguardare prioritariamente la sopravvivenza delle PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzione degli stanziamenti di cui al comma 2.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.  183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 8.000 milioni per il 2013 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
31. 24. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Montagnoli.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.  446, dopo la lettera c), inserire la seguente: «d) al decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla G.U. n.  238 del 12 ottobre 2005, si applica l'aliquota del 2,9 per cento».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per il finanziamento riduzione della pressione fiscale per le imprese).

      1. È istituito, nello stato di previsione dei Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla Legge 12 novembre 2011, n, 183, è ridotta di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
31. 17. Cavallotto, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Il termine del trasferimento di residenza per godere delle agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto sugli immobili nel caso di acquisto di immobili in corso di costruzione destinati ad abitazione principale si intende decorrere dal giorno in cui l'immobile è divenuto idoneo all'utilizzo, cioè dal momento in cui il comune rilascia il certificato di agibilità dell'immobile.
31. 25. Bragantini, Torazzi, Forcolin, Fava, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. I commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471, sono abrogati. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471, dopo le parole «all'importo non documentato.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.».
31. 23. Fugatti, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n.  326, sono aggiunti infine i seguenti periodi, «Il Fondo Strategico Italiano, di cui al decreto del Ministero dell'economia delle finanze del 3 maggio 2011, è autorizzato ad acquisire partecipazioni, anche con quote maggioritarie, nelle banche italiane considerate di importanza strategica. A tal fine, la dotazione del Fondo Strategico Italiano può essere incrementata con le procedure previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n 155, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 comma l, della legge 4 dicembre 2008, n.  190».
31. 31. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. All'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le transazioni di importo inferiore ai 2.500 euro, regolate con carta di credito non dovranno essere gravate da commissioni, né a carico degli esercenti, né a carico degli acquirenti,».
31. 32. Fugatti, Fedriga, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Al fine di rispondere ai nuovi requisiti di capitale degli istituii di credito, in attesa del formale recepimento dal cosiddetto «accordo di Basilea III», nell'Unione europea e tenuto conto delle decisioni dell'Autorità bancaria europea, la Banca d'Italia è autorizzata ad individuare modalità volte a compensare l'eventuale differenziale tra il valore di mercato dei titoli italiani detenuti dagli istituti di credito e il valore a scadenza dei medesimi titoli pubblici. Le banche che accedono a tali compensazioni sono obbligate ad individuare modalità per erogare maggiori quote di finanziamento a famiglie e piccole e medie imprese.
31. 34. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Banca d'Italia, nel valutare i soggetti a cui concedere garanzia, deve privilegiare le banche che svolgono attività di credito tradizionale rispetto alle banche d'investimento».
31. 35. Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. A decorrere dal 2012, i premi di produttività e tutte le altre voci variabili di retribuzione dei militari della Guardia di Finanza e del personale dell'Agenzia dell'Entrate sono parametrati non alle somme contestate attraverso gli atti di riscossione, ma alle somme effettivamente recuperate dall'Erario dopo la conclusione del contenzioso tributario.
31. 33. Fugatti, Montagnoli, Bitonci, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la nascita di un Tavolo di confronto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed i rappresentanti delle categorie imprenditoriali al fine di proporre alla Commissione ed al Consiglio dell'Unione europea l'adozione di un regolamento per l'introduzione di dazi antidumping sulle importazioni extra UE.
31. 19. Maggioni, Fugatti, Caparini, Fava, Torazzi, Montagnoli, Forcolin, Comaroli.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, è aggiunto il seguente: «14-bis. Le Regioni provvedono a formulare piani di formazione professionale e tecnica per gli operatori commerciali non italiani o comunitari operanti su aree pubbliche di entrambi i settori merceologici. La frequenza a tali corsi, che si svolgono a cadenza triennale, è obbligatoria».
31. 5. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli Organi Costituzionali, nel rispetto della propria autonomia, adottano i relativi provvedimenti atti ad applicare ai propri dipendenti il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  124.
31. 37. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Al fine di accelerare e semplificare l'organizzazione degli ambiti territoriali e determinare un risparmio di spesa, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 22, del decreto-legge n.  201 del 2012 in relazione a qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione, che può essere conferita solo a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, la Provincia autonoma di Trento provvede, nell'ambito della propria autonomia statutaria, a ridurre i costi delle comunità di valle, rendendo a titolo esclusivamente onorifico la titolarità di cariche all'interno dell'ente Comunità di Valle, arrivando anche a prevedere eventualmente la abrogazione del predetto ente.
31. 36. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, il comma 3 è soppresso e così sostituito: «3. Le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate vengono ripartite per il 50 per cento alle Regioni del Mezzogiorno e per il 50 per cento alle Regioni del Centro-Nord».
31. 38. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Le Regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio, sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente, qualora sia un cittadino extra-comunitario, di un certificato attestante il superamento dell'esame di base della lingua italiana, rilasciato da appositi enti accreditati.
31. 6. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Le Regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione da parte dei Comuni alla posa delle insegne esterne ad un esercizio commerciale è condizionata all'uso di una delle lingue ufficiali dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero del dialetto locale.
31. 7. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Tutti i software di controllo dell'Agenzia delle Entrate devono essere resi disponibili entro il 31 gennaio del periodo d'imposta da porre in verifica.
31. 13. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. All'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via residuale possono far parte dei confidi anche persone fisiche.
31. 14. Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n.  537, è sostituito con il seguente:
      «4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione. Qualora intervenga, sia essa indifferentemente a favore del soggetto emittente il documento o il soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi».
31. 15. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 20 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. All'onere, valutato in 700 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrisponderne riduzione delle dotazioni del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
31. 27. Torazzi, Montagnoli, Forcolin, Fava, Fugatti, Comaroli.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Al comma 8 dell'articolo 114 del d.lgs. n.  58 del 1998 e successive modificazioni, dopo: «I soggetti che producono o diffondono ricerche e valutazioni» le parole: «esclude le società di rating» sono sostituite dalle seguenti: «comprese le società di rating.».
31. 43. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 138/2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 dicembre 2011, n.  148, sostituire la parola: fino al 31 dicembre 2013 con la parola: fino al 31 dicembre 2014.
31. 44. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.  138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, la parola: «200.000» è sostituita dalla seguente: «150.000».
31. 45. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 31 aggiungere i seguenti:

Art. 31-bis.
(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali).

      1. Per le nuove iniziative imprenditoriali costituite sotto la forma di società di capitali dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, è istituito un regime fiscale sostitutivo delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive; l'aliquota di imposta è fissata nella misura del 20 per cento.
      2. Il regime di cui al precedente comma 1 ha lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e si applica a condizione che:
          a) i soci della società non abbiano compiuto, alla data di costituzione, il trentacinquesimo anno di età, oppure, se di età superiore, siano lavoratori in mobilità o che abbiano perso il lavoro per chiusura dell'attività;
          b) l'attività da esercitare non costituisca, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, autonomo, o sotto forma di società, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

      3. Il beneficio di cui al precedente comma si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi.
      4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione.».

Art. 31-ter.
(Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le nuove imprese).

      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le nuove imprese. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla legge 12 novembre 2011, n.  183, è ridotta di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
31. 033. Cavallotto, Fava, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo).

      1. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, sono apportate le seguenti modifiche:
          c) al comma 1, le parole: «L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive,» sono soppresse;
          d) al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a un milione di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo.».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Riduzione dei trasferimenti alle imprese).

      1. A decorrere dall'anno 2013 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale ed alle Ferrovie dello Stato s.p.a, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato a decorrere dal 2013 fino 1.000 milioni di euro.
      2. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione del presente articolo.
      3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
      4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.
31. 06. Barbato, Messina, Cimadoro, Borghesi.

      Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo).

      1. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 1, le parole: «L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.» sono soppresse;
          b) al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a un milione di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo.».
31. 07. Borghesi, Messina, Cimadoro, Barbato.

      Dopo l'articolo 31 aggiungere i seguenti:

Art. 31-bis.
(Abolizione imposta sugli intrattenimenti).

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 640, e successive modificazioni, concernente l'imposta sugli intrattenimenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 14, relativo agli imponibili medi;
              1) nel comma 1, la lettera a) è abrogata;
              2) nel comma 2, il primo periodo è abrogato. Nel secondo periodo le parole: «Per quelli» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti»;
          b) nella tariffa allegata, il punto 1 è abrogato.

      2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e successive modificazioni, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alla tabella C, spettacoli e altre attività, nel numero 3, le parole: «qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio «sono soppresse».

Art. 31-ter.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice Fiscale.».
31. 012. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere i seguenti:

Art. 31-bis.
(Definizione dei noli e degli omessi versamenti non iscritti).

      1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare li pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti, considerata la straordinaria fase di crisi che il sistema industriale sta attraversando, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di riscossione, viene prevista per le piccole imprese una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non ancora iscritti, con le seguenti caratteristiche:
          a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in un periodo che varia dai 24 ai 60 mesi;
          b) azzeramento degli interessi legali, di mora e delle sanzioni;
          c) sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo da parte di Equitalia per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

      2. Possono accedere alla definizione tutte le piccole imprese, secondo la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.
      3. Oggetto della definizione sono i ruoli e gli omessi versamenti di imposte, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali, non ancora iscritti, relativi ai periodi di imposta 2008, 2009 e 2010, per cui sono state presentate nei tempi previsti dalla normativa le dichiarazioni fiscali.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
      5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-ter.

Art. 31-ter.
(Fondo per il finanziamento della definizione dei ruoli).

      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della definizione dei ruoli. Il Fondo è alimentato con le risorse dai vanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla legge 12 novembre 2011, n.  183, è ridotta di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
31. 019. Torazzi, Cavallotto, Fava, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere i seguenti:

Art. 31-bis.
(Regime dei minimi).

      1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244 è soppresso e sostituito dai seguenti:
      «98. Per le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 è ridotta al 5 per cento.
      98-bis. Il beneficio di cui al precedente comma 98 ha lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e si applica ai giovani fino al compimento del trentacinquesimo anno di età e ai lavoratori in mobilità a condizione che:
          a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
          b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
          c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

      98-ter. Il beneficio di cui al precedente comma si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi; è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
      98-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 98 a 98-quater».

      Conseguentemente l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  11, è abrogato.

Art. 31-ter.
(Istituzione dell'imposta anti-evasione).

      1. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.
      2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50,000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.
      3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, e successive modificazioni.
      4. Sono esenti dall'imposta:
          g) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23;
          b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;
          h) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1,A8 e A9;
          i) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o a gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;
          j) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23;
          k) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;
          l) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

      5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nei caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
      6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23. Con riferimento agli altri beni di cui ai comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.
      7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
      8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:
          c) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917;
          d) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

      9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.
      10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
      11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
      12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 agosto 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
31. 022. Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fava, Torazzi.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere i seguenti:

Art. 31-bis.
(Liquidazione di enti e società pubbliche).

      1. In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.

      Art. 31-ter. – 1. A decorrere dalla data di entrata In vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
31. 023. Bragantini, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Fugatti.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 31 gennaio 1992, n.  59).

      1. All'articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n.  59, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 1 è soppressa la lettera b);
          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. I contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della presente legge sono destinati agli enti costituiti ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n.  49, titolo II e successive modificazioni ed integrazioni».

      2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di impiego delle risorse di cui al precedente comma da parte delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n.  49, e successive modificazioni ed integrazioni.
31. 02. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Delfino.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n.  49).

      1. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n.  49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative», sono inserite le seguenti: «anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile».
      2. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n.  49, e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere il seguente periodo: «Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse».
      3. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n.  49, e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere le seguenti parole: «essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385».
31. 03. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Delfino.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Istituzione di una zona franca nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012).

      1. Il territorio dei comuni emiliano-romagnoli, lombardi e veneti interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, individuati nell'allegato 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, costituisce, fino al 31 dicembre 2022, territorio extra-doganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43.
      2. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.
      3. Il Ministro per l'economia e le finanze, di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali, per i beni e attività culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina.
      4. Gli atti emanati in applicazione della presente disposizione che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
31. 011. Rainieri, Fava, Pini, Munerato, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Fava, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali).

      1. A partire dal 1o gennaio 2013, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente articolo.
      2. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.
      3. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.
31. 013. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Separazione tra banche d'affari e banche commerciali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalia data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui al successivo articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere.
      2. I decreti legislativi di cui al precedente comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
          a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;
          b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
          c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
          d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge.
          e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari, al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale ed in particolar modo a favore delle piccole e medie imprese.

      3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al medesimo comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.
31. 016. Fugatti, Forcolin, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Sterilizzazione aumento prezzi carburanti).

      1. Al fine di calmierare gli aumenti del prezzo finale dei carburanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emana il decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n.  244.
      2. Ogni tre mesi, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, procede alla verifica dell'incremento del prezzo finale dei carburanti e procede, se del caso, all'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.
31. 017. Fugatti, Forcolin, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli.

      Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Agevolazioni fiscali al sistema bancario).

      1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene istituita una commissione composta da un rappresentante dell'ABI, da un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, con lo scopo di introdurre sgravi fiscali per gli istituti bancari che sostengono l'economia reale attraverso adeguate erogazioni di credito alle imprese, soprattutto le PMI.
      2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze relaziona alle commissioni parlamentari competenti sull'esito dei lavori della commissione.
      3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana il decreto-legge per introdurre nella legislazione lavori della commissione.
31. 018. Fugatti, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Forcolin.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso al credito alle PMI per il pagamento dei debiti tributari).

      1. Al fine di fronteggiare con urgenza l'insolvenza delle PMI per debiti tributari, causata dalla crisi di liquidità, correlata al mancato incasso di crediti commerciali vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni, sia centrali che locali, ed evitare la chiusura delle imprese, ovvero gli eventi drammatici dei suicidi degli imprenditori in difficoltà, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, promuove un protocollo di intesa con la Banca d'Italia, l'ABI, le associazioni di impresa e gli istituti di credito, per la stipula di un accordo, entro e non oltre il 30 settembre 2012, finalizzato a concedere alle PMI, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità, un aumento dell'affidamento in conto corrente sulla base dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione secondo le seguenti condizioni:
          a) i crediti vantati devono essere documentati all'istituto di credito, che concede l'affidamento, previa presentazione di attestazione di riconoscimento di debito dell'organo debitore, che è obbligato a rilasciarla entro 15 giorni dalla richiesta della società creditrice;
          b) gli istituti di credito devono concedere l'affidamento straordinario per un importo non inferiore al 75 per cento dell'ammontare dei crediti verso la pubblica amministrazione e per un importo totale massimo di 1 milione di euro per società richiedente;
          c) gli istituti di credito devono concedere l'affidamento straordinario alle medesime condizioni già accordate alle società richiedenti, ovvero a condizioni più vantaggiose correlate al tasso BCE, nel caso in cui l'Istituto concedente abbia beneficiato dei finanziamenti erogati dalla Banca Centrale Europea in occasione dell'ultima asta LTRO dello scorso febbraio 2012;
          d) l'affidamento straordinario deve essere utilizzato dalla società beneficiaria per l'estinzione dei debiti tributari in misura non inferiore al 70 per cento del fido concesso;
          e) il pagamento dei crediti certificati deve essere effettuato dall'ente pubblico debitore presso l'istituto di credito, che ha erogato il fido; le relative somme sono utilizzate dalla banca per il graduale rientro dell'affidamento concesso;
          f) la concessione dell'affidamento straordinario prescinde da eventuali segnalazioni di sofferenze alla Centrale Rischi a carico della società creditrice richiedente.

      2. Nelle more dell'attuazione del protocollo di cui al comma precedente ed, in ogni caso, fino al 30 novembre 2012, è sospesa ogni procedura di riscossione conseguente ad avvisi di pagamento e ad iscrizioni a ruolo di debiti tributari nei confronti delle PMI, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità e che vantino crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
31. 020. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

      1. Il secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, è sostituito dai seguenti: «Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso di almeno due dei seguenti requisiti:
          a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
          b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
          c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro trecentomila».
31. 021. Fugatti, Forcolin, Fava, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Iscrizione ruolo periti ed esperti).

      1. È consentita l'iscrizione nei ruolo dei periti ed esperti tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sub-categoria «Tributi» a coloro che, oltre al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979, abbiano conseguito uno dei titoli di studio indicati dall'articolo 69 della legge 427/1993.
      2. Gli iscritti al ruolo hanno l'obbligo di corrispondere un diritto annuale alle Camere di Commercio nei termini e nella misura stabiliti da apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. I soggetti iscritti in un albo professionale con competenze in materie economiche, fiscali, amministrative o del lavoro, possono richiedere l'iscrizione al ruolo camerale sub-categoria tributi, di cui al comma precedente, in deroga ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 dicembre 1979.
31. 024. Forcolin, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Fugatti.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Attività di assistenza fiscale).

      1. L'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241 può essere esercitata da tutti gli intermediari fiscali autorizzati.
31. 025. Forcolin, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Fugatti, Fava.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Rappresentanza dinanzi agli Uffici Finanziari).

      1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 1992 n.  545» sono inserite le seguenti: «e nell'articolo 3 comma 3 di cui al regolamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.  322».
31. 026. Forcolin, Montagnoli, Comaroli, Fugatti, Fava, Torazzi.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Attestazione cause non congruità).

      1. Al comma 3-ter dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998 n.  146, sostituire le parole: «soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3» con «soggetti indicati dal comma 3 dell'articolo 3».
31. 027. Forcolin, Comaroli, Fugatti, Fava, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Trasferimento partecipazioni nelle s.r.l.).

      1. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio dei registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di una delle parti o di un intermediario abilitato di cui all'articolo 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.  322. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultano il trasferimento e l'avvenuto deposito.
31. 028. Forcolin, Fugatti, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Apposizione visto di conformità).

      1. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102, dopo il primo periodo, d inserito il seguente: Tale visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322.
31. 029. Forcolin, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Fugatti.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Istituzione dell'imposta anti-evasione).

      14. A decorrere dal periodo di imposta 2013 è istituita l'imposta anti-evasione.
      15. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diparto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati ENASO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione di cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.
      16. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, e successive modificazioni.
      17. Sono esenti dall'imposta:
          g) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23;
          b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 3 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;
          h) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
          i) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridica del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;
          j) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23;
          k) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;
          l) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

      18. Soggetti passivi dell'imposta sono li proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nei caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso, di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
      19. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.
      20. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
      21. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:
          c) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917;
          d) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

      22. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.
      23. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
      24. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
      25. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.
      26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
31. 031. Fugatti, Fava, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Costituzione di diritto di superficie e di usufrutto su beni del demanio marittimo).

      1. I beni del demanio marittimo su cui insistono opere di facile rimozione sono conferiti in diritto di superficie per la durata di cinquanta anni in favore dei soggetti che siano comunque nel godimento del bene e che siano in regola con il pagamento dei crediti per il periodo di utilizzo precedente.
      2. Il diritto di superficie è costituito limitatamente all'area di sedime delle opere e può comprendere una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri del confine dell'opera.
      3. Il prezzo per la costituzione del diritto di superficie è stabilito dall'Agenzia del Demanio territorialmente competente e comunicarlo all'avente diritto che può aderire alla proposta entro trenta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, in carenza di adesione, il diritto di superficie può essere posto a gara con decorrenza dal giorno 1o gennaio 2016.
      4. Il diritto di superficie costituisce titolo per il conferimento a trattativa privata senza pubblicazione di bando delle aree confinanti o di pertinenza nei limiti di quanto previsto dai Piani dell'Arenile vigenti.
      5. Le pertinenze del demanio marittimo possono essere conferite in usufrutto per la durata di cinquanta anni alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dalla presente legge.
      6. Le contestazioni avverso il prezzo di vendita spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario competente per territorio e sono proposte con le modalità previste dall'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro trenta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza. L'azione giudiziaria non comporta la sospensione della procedura di vendita.
      7. Le entrate derivanti dai conferimenti di cui al presente articolo, quantificate in 4 miliardi di euro, sono destinate a contenere l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
31. 032. Pini, Comaroli, Fugatti, Fava, Montagnoli, Forcolin.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Semplificazione della tenuta dei libri sociali).

      1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
      «Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
      Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;
          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».
31. 034. Caparini, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Comaroli, Fava.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
      31-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano al commercio al dettaglio su aree pubbliche»;
          b) il comma 5 dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:
      5. Al fine di garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.  131, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie; In via transitoria, la durata delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche scadute o in scadenza nel periodo successivo alla data di entrata in vigore dei presente decreto e prima che venga approvata l'intesa di cui sopra è prorogata fino al 31 dicembre 2019.
31. 035. Fugatti, Montagnoli, Forcolin, Fava, Torazzi, Comaroli.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504).

      1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, dopo il secondo periodo terminante con le parole: «entro due anni dalla data del pagamento», è aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.  212, è tenuta a comunicare al contribuente la sussistenza di un credito rimborsabile allo scopo di consentire la richiesta di rimborso. In difetto, il termine di decadenza decorre dell'avvenuta conoscenza, da parte del contribuente, dell'esistenza del maggior credito spettante».
      2. La presente disposizione si implica ai crediti sorti e non comunicati dalla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 2000, n.  212.
31. 036. Consiglio, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Zone a burocrazie zero in via sperimentale).

      1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.
      2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 43, sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Locale dei Governi, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal terzo comma della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.
      3. L'Ufficio Locale dei Governi è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
      4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria e alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.
      5. Le previsioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la partecipazione all'Ufficio Territoriale dei Governi è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.
31. 037. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Trasferimento al patrimonio disponibile di beni demaniali e cessione ai privati).

      1. I beni e le pertinenze del demanio marittimo assentiti in concessione per l'esercizio delle attività con finalità turistico ricreative indicate all'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.  494, non destinati all'esercizio di una pubblica funzione, sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato.
      2. I beni sono posti in vendita al prezzo di mercato stabilito dall'Agenzia del Demanio previo esercizio del diritto di prelazione da parte del concessionario manifestato entro trenta giorni dalla comunicazione del prezzo di vendita.
      3. L'acquisto deve essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione del prezzo di vendita.
      4. Decorso i termini indicati ai commi 2 e 3 in assenza di esercizio del diritto di prelazione ovvero di acquisto i beni vengono posti all'asta secondo le norme ordinarie di contabilità dello stato con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2016.
      5. Sui beni aventi natura di lido e spiaggia è costituita servitù di pubblico passaggio per l'accesso al mare.
      6. Le presenti disposizioni non si applicano alle concessioni aventi ad oggetto strutture destinate alla nautica da diporto ed alle concessioni per atto formale avente ad oggetto opere di difficile rimozione.
      7. Le contestazioni avverso il prezzo di vendita spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario competente per territorio e sono proposte con le modalità previste dall'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro trenta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza. L'azione giudiziaria non comporta la sospensione della procedura di vendita.
      8. Le entrate derivanti dai trasferimenti di cui al presente articolo, quantificate in 10 miliardi di euro, sono destinate a diminuire l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi del settore turistico e a contenere l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
31. 030. Pini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Fava, Torazzi.

ART. 32.
(Strumenti di finanziamento per le imprese).

      Al comma 1, dopo le parole: diverse dalle banche sopprimere le parole: e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.
32. 5. Fava, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Al comma 2, ultimo periodo sostituire le parole: Ai fini delle norme contenute nel presente articolo le cambiali finanziarie sono titoli similari alle obbligazioni con le seguenti: Le cambiali finanziarie sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per le obbligazioni.
32. 12. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Sostituire il comma 6 con il seguente:
      6. In ciascun esercizio l'ammontare medio delle cambiali finanziarie in circolazione non può eccedere il totale dell'attivo corrente come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle voci dell'attivo circolante di cui alla lettera c), n.  II e IV, dell'articolo 2424 del codice civile. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o ente a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato.
32. 18. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
      26-bis. Con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia di offerta di servizi di investimento, sono individuati i requisiti dei piani di risparmio a lungo termine, di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n, 148, nel rispetto dei seguenti principi:
          a) i piani di risparmio a lungo termine devono avere una durata non inferiore a cinque anni e un limite annuo ai versamenti effettuabili pari a 100.000 euro;
          b) al fine di usufruire del regime fiscale agevolato di cui al citato articolo 2, comma 7, lettera d), del decreto-legge n.  138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148 del 2011, una quota pari ad almeno il 50 per cento della raccolta deve essere investita nei fondi di venture capital di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111.
32. 39. Montagnoli, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
      26-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 marzo 2012, n.  29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n.  62, dopo il capoverso comma 1-quinquies inserire il seguente:
      «1-sexies. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 1-ter, l'Osservatorio provvede alla elaborazione e alla attribuzione di un “rating di liquidità” per ciascun istituto di credito o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385 operante nel territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento congiunto della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita la Consob, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
32. 40. Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Fava, Torazzi, Forcolin.

      Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
      26-bis. All'articolo 2810 del codice civile dopo il numero 4 è aggiunto il seguente numero: «5) i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale» (articolo 2643 n.  2-bis).
32. 38. Cesario.

      Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32.1.

      1. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n.  243.
32. 06. Fedriga, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32.1.

      1. Al fine di garantire un adeguato flusso di finanziamenti all'economia per contrastare la grave recessione, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire un tavolo tecnico con il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
          a) stabilire forme di vigilanza sugli istituti di credito, finalizzata ad assicurare che le risorse attinte dai medesimi dallo Stato o dalla BCE, erogate allo scopo di ridurre il fenomeno del «credit crunch», siano effettivamente immesse sul mercato finanziario come maggiori liquidità a favore del sistema produttivo e dei consumatori privati;
          b) individuare i casi in cui si ritiene insufficiente l'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) a sostegno dell'economia nazionale, per favorire finalità bancarie diverse o a carattere prettamente speculativo, al fine di autorizzare la procedura di commissariamento e gestione provvisoria, previste rispettivamente dagli articolo 70 e 76 del T.U. bancario di cui al d.lgs. 385/1993;
          c) valutare l'opportunità di stabilire procedure e condizioni per procedere all'acquisizione della maggioranza azionaria di banche o istituti di credito, utilizzando per l'acquisizione del pacchetto di controllo anche il conferimento di beni patrimoniali pubblici, ovvero le risorse non utilizzate, ovvero da acquisire, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n.  2.
32. 09. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32.1.
(Defiscalizzazione delle misure di compensazione alle TV Locali).

      1. La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo I comma 9 della Legge 13 dicembre 2010 n.  220, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, in quanto esente, qualora e nella misura in cui, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio del loro conseguimento, l'Operatore di Rete effettui investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali ovvero sottoscriva o acquisti partecipazioni in società che svolgano attività nel settore televisivo.
32. 08. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Torazzi, Forcolin, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32.1.
(Defiscalizzazione delle misure di compensazione alle TV Locali).

      1. La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010 n.  220, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
32. 07. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Forcolin, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32.1.
(Modifiche al Testo unico bancario).

      1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) all'articolo 70, al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
              «d) risulta non ottemperato l'obbligo di impiego delle risorse finanziarie concesse a lasso agevolato o dallo Stato ovvero correlate alle emissioni speciali della BCE, finalizzate al sostegno dell'economia reale tramite l'ampliamento della concessione di credito alle imprese ed ai consumatori»;
          b) all'articolo 76, al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, salvo nel caso previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 70.»
32. 010. Fugatti, Fava, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32.1.
(Modifica al decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n.  633).

      1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e successive modificazioni, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
      «5-bis. Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i trenta giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata in fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, comma 1, ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'IVA relativa alle fatture insolute. Qualora sia stata già versata TWA relativa alle fatture insolute, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.
      5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al comma 5-bis il cedente o prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle entrate e al cessionario o committente.
      5-quater. Il cessionario o committente che riceve la comunicazione di cui al comma 5-ter non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, comma 1, per gli importi comunicati, o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.
      5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al comma 5-ter, sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate».

      2. Il provvedimento di cui al comma 5-quinquies dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, introdotta dal comma 1 del presente articolo è adottato dalla Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
32. 011. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fava.

ART. 32-bis.
(Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa).

      Al comma 1, sostituire le parole: L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive con le seguenti: L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di due anni dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

      Conseguentemente:
          al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere relativo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno fiscale 2013 dalle disposizioni di cui al comma 6-bis rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge n.  185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
          dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota maggiorata dello 0,5 per cento rispetto alle aliquote in vigore alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
32-bis. 1. Cimadoro, Messina.

ART. 33.
(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale).

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti anche precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n.  1).
33. 18. Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal 1o gennaio 2012, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n.  1).
33. 19. Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

      1. All'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.  159, dopo le parole: «la vendita è effettuata» sono aggiunte le parole: «, in via prioritaria,».
33. 04. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

ART. 34.
(Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti).

      Al comma 3, capoverso 5-sexies, sostituire le parole: non derivano, con le seguenti: non devono derivare.
34. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: All'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
34. 901. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 7-bis, sostituire le parole da: per la selezione fino alla fine del comma con le seguenti: per la selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica.
34. 902. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 35.
(Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi).

      Al comma 1 capoverso 17, secondo periodo, sostituire le parole: nelle zone di mare poste entro dodici miglia con le seguenti: nelle zone di mare e nei giacimenti posti entro cinque miglia.
35. 14. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, capoverso 17, al secondo e terzo periodo, sostituire le parole: dodici miglia con le seguenti: cinque miglia.
35. 34. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, capoverso comma 17, secondo periodo, sopprimere le parole: i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi,.
35. 3. Messina, Cimadoro, Borghesi, Barbato.

      Al comma 1, capoverso comma 17, secondo periodo, dopo le parole: i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, aggiungere le seguenti: purché rientranti nel predetto divieto di dodici miglia,.
35. 25. Borghesi, Messina, Cimadoro, Barbato.

      Al comma 1 capoverso 17, terzo periodo, sostituire le parole: le predette attività con le seguenti: le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, ivi comprese quelle legate ai titoli e procedimenti di cui al periodo precedente.
35. 15. Lanzarin, Dussin, Togni, alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, capoverso comma 17, terzo periodo, sostituire le parole: sentito il parere degli enti locali con le seguenti: previa intesa con gli enti locali.
35. 7. Messina, Borghesi, Barbato, Cimadoro.

      Al comma 1, capoverso comma 17, sostituire il quarto periodo con il seguente:
          Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti ai sensi del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
35. 8. Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

      Al comma 1 capoverso 17, quinto periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 9 per cento e le parole: 7 per cento le seguenti: 6 per cento.
35. 16. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, capoverso comma 17, quinto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché per lo sviluppo ed il miglioramento occupazionale ed economico egli enti locali nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi di cui al presente comma.
35. 27. Messina, Cimadoro, Borghesi, Barbato.

      Sopprimere il comma 2.
35. 30. Cimadoro, Palomba, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Riutilizzo per usi produttivi di aree in corso di bonifica).

      1. Nell'ambito delle procedure di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n.  152 del 2006, previa apposita istanza del soggetto interessato, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'esito della Conferenza di servizi, può autorizzare, in presenza di suoli non contaminati o di cui sia stato approvato il progetto di bonifica, il riutilizzo delle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio o a nuovi investimenti nel settore della produzione di energia da fonti ritrovabili anche in pendenza dell'approvazione del progetto di bonifica della falda, purché le opere e gli impianti connessi a tali iniziative non interferiscano con la falda medesima o non comportino impedimento od ostacolo ai successivi interventi di bonifica della stessa. Ai fini del riutilizzo delle aree anzidette, in sede di Conferenza di servizi possono essere stabilite apposite prescrizioni idonee anche a tutelare la salute dei lavoratori e delle altre persone coinvolte.
35. 01. Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

ART. 36.
(Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo o per la fornitura di servizi essenziali).

      Al comma 1, capoverso comma 9, dopo le parole: attività di reindustrializzazione aggiungere le seguenti: riconversione, realizzazione di nuove iniziative industriali o modifica di impianti esistenti, anche con l'introduzione di tecnologie o prodotti a maggiore sostenibilità ambientale,
36. 700. Saglia, Lupi.

      Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
36. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 36-bis.
(Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale).

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. All'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera e), le parole: «siti contaminati» sono sostituite dalle seguenti: «suoli contaminati»;
          b) al comma 6, le parole: «da tali siti» sono sostituite dalle seguenti: «da suoli contaminati».
36-bis. 700. Saglia, Lupi.

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. Dopo il comma 2 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, è inserito il seguente:
      «2-bis. Ove la rilevazione dei valori di fondo effettuata da parte degli organi competenti non venga resa disponibile entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di caratterizzazione, si ritengono valide, fatte salve eventuali determinazioni successive dell'autorità competente, le rilevazioni dei valori di fondo effettuate dal soggetto procedente sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo».
36-bis. 701. Saglia, Lupi.

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 9, le parole: «di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche» sono sostituite dalle seguenti: «di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interrate»;
          b) al comma 9, è inserito infine il seguente periodo: «Alle medesime condizioni, sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento normativa degli impianti e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-bis e seguenti e 269 e seguenti».
36-bis. 702. Saglia, Lupi.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica.
36-bis. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 37.
(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico).

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis. Il comma 9 dell'articolo 15 è così sostituito:
      9. Gli affidamenti le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2012.
37. 4. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Il comma 4, dell'articolo 24, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n.  93, è sostituito dal seguente:
      4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2, dell'articolo 46-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n.  159 convertito in legge 29 novembre 2007, n.  222, gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, abbiano procedimenti di gara in corso che non siano arrivati all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. È nulla ogni altra previsione contraria alla presente disposizione.
37. 8. Montagnoli, Forcolin, Fava, Fugatti, Torazzi, Comaroli.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.  273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.  51, per i quali sia già intervenuto il decreto ministeriale di approvazione delle risultanze finali dell'intervento medesimo, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell'impianto, indipendentemente dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale.
37. 9. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Sostituire i commi 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:
      4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79, sono apportate le seguenti modifiche:
          il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata ventennale, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata»;
          al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Con lo stesso decreto è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali, secondo modalità definite nel medesimo decreto.».

      5. Fermo, restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.
      6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Il corrispettivo è determinato con riferimento al valore di mercato dei beni materiali diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, e con riferimento agli investimenti effettuati sui beni di cui al citato articolo 25, comma 1, e non ammortizzati alla data di scadenza della concessione. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
      7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione secondo criteri di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico.
      8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.  266.
37. 710. Brugger, Zeller.

      Sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:
      4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le Regioni e le Province Autonome indicono la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica».
          b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente».

      5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica, dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.  1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione. Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del regio decreto 1775/1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.
      6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.  1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, astraendo qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile.
37. 750. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le Regioni e le Province Autonome indicono la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica».
          b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente».
37. 751. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

      Al comma 4, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), le parole: «L'amministrazione competente» sono sostituite dalle parole: «Le regioni e le province autonome»; la parola: «ritenga» è sostituita dalla parola: «ritengano»; le parole: «indice una gara» sono sostituite dalle parole: «indicono una gara»; le parole: «durata ventennale» sono sostituite dalle parole: «durata massima trentennale»; le parole: «alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata» sono sostituite dalle seguenti: «alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture».

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, sopprimere la lettera b);
          dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

      4-bis. Non possono partecipare alla gara i soggetti titolari di concessione di derivazione che (, alla data di emanazione del bando,) non hanno integralmente corrisposto i canoni di concessione dovuti.
              d) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui all'articolo 25, comma 2, del medesimo regio decreto, nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del r.d 1775/1933 si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome».
              e) al comma 6 le parole: «e con riferimento agli investimenti effettuati sui beni di cui al citato articolo 25, comma 1, e non ammortizzati alla data di scadenza della concessione. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.» sono sostituite dalle seguenti: «astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile.»;
          sopprimere il comma 7.
37. 33. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Al comma 4, lettera a) al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome.
37. 706. Froner.

      Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: durata da venti anni ad un massimo di trenta anni ventennale con le seguenti: durata massima trentennale.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata con le seguenti: alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture.
37. 45. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Torazzi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin.

      Al comma 4, sostituire le parole: durata da venti anni ad un massimo di trenta anni ventennale con le seguenti: durata massima trentennale.
37. 17. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi.

      Al comma 4, lettera a) sostituire le parole: avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata con le seguenti: avendo riguardo prioritariamente all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, inoltre, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata;.
37. 30. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi.

      Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: In fase di prima attuazione, il periodo di cinque anni di cui al presente comma decorre a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
37. 39. Fava, Crosio, Caparini, Volpi, Forcolin, Torazzi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

      Al comma 4, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: L'attribuzione della concessione può avvenire anche a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n.  163 del 2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
37. 43. Crosio, Fava, Caparini, Montagnoli, Comaroli, Volpi, Forcolin, Torazzi, Fugatti.

      Al comma 4, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: L'attribuzione della concessione può avvenire anche a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n.  163 del 2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
37. 700. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

      Al comma 4 sopprimere la lettera b).
37. 46. Crosio, Fava, Caparini, Montagnoli, Comaroli, Volpi, Fugatti, Forcolin, Torazzi.

      Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Con lo stesso decreto è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio, a titolo di compensazione territoriale, delle imprese aventi almeno una unità produttiva nel territorio della provincia in cui insistono gli impianti afferenti alla concessione aggiudicata, con riferimento ai punti di fornitura localizzati nella provincia medesima, secondo modalità definite nel medesimo decreto».
37. 50. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fugatti, Montagnoli.

      Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
      4-bis. Non possono partecipare alla gara i soggetti titolari di concessione di derivazione che alla data di emanazione del bando non hanno integralmente corrisposto i canoni di concessione dovuti.
37. 57. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fugatti, Montagnoli.

      Al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui all'articolo 25, comma 2, del medesimo regio decreto, nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del r.d. 1775/ 1933 si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.
37. 65. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fugatti, Montagnoli.

      Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del regio decreto n.  1775 del 1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.
37. 701. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

      Sostituire il comma 6 con il seguente:
      6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.  1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, astraendo qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile.
37. 702. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

      Sostituire il comma 6 con il seguente:
      Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali ed ai rapporti giuridici ricompresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1 del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Con riferimento ai beni di cui all'articolo 25 comma 1 del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775, il corrispettivo è determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale ricevuti dal concessionario pro tempore per la realizzazione e la manutenzione di tali opere. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie, applicando i criteri di cui al presente comma 6, e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
37. 71. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fugatti.

      Sostituire il comma 6 con il seguente:
      Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Il corrispettivo è determinato con riferimento al valore di mercato dei beni materiali, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, e dei rapporti giuridici ricompresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie, applicando il criterio del costo di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
37. 73. Fava, Crosio, Caparini, Volpi, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fugatti, Montagnoli.

      Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il corrispettivo è determinato con riferimento al valore di mercato dei beni materiali e dei rapporti giuridici ricompresi nel ramo di azienda relativo all'esercizio della concessione, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, ivi compresi i beni materiali di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775 limitatamente per i casi in cui gli impianti non rientrino nella disponibilità dell'amministrazione pubblica ai fini dell'attribuzione della concessione a società a partecipazione mista pubblica e privata.
37. 76. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Forcolin, Torazzi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

      Al comma 6, sostituire il terzo e il quarto periodo con le seguenti parole: , astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile.
37. 78. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Forcolin, Torazzi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

      Sopprimere il comma 7.
37. 85. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Torazzi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin.

      Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano.
37. 705. Froner.

      Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico aggiungere le seguenti: , comunque non inferiori al 15 per cento della produzione annua di energia elettrica.
37. 704. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

      Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: destinano con le seguenti: possono destinare.
37. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
      8-bis. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Consorzio che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, provvede alla regolazione del livello idrometrico dei laghi, incrementa del 30 per cento la quota di contributo gravante su ciascun consorziato concessionario di grande derivazione d'acqua, sia valle che a monte dell'impianto di sbarramento, allo scopo di ripartire i relativi introiti tra i comuni lacuali, proporzionalmente all'estensione della rispettiva riva di competenza, come determinata mediante protocollo d'intesa fra le Province nel cui territorio essi ricadono. Gli introiti incrementali di cui al periodo precedente sono destinati, a titolo di contributo speciale, ad opere di manutenzione della fascia costiera e azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque da individuare mediante accordo di programma fra ciascuna Provincia e il Consorzio.
37. 93. Nicola Molteni, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
      8-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e la tutela del bilancio idrico e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema nei territori della vai Camonica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un periodo di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sul fiume Oglio sono rilasciate previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del marche allo scopo si avvale del supporto dell'ISPRA.
37. 94. Caparini, Montagnoli, Forcolin, Torazzi, Fugatti, Fava, Comaroli.

ART. 38.
(Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale).

      Al comma 1, capoverso comma 8-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri la quale provvede, dopo aver assicurato il pieno coinvolgimento della Regione interessata ed aver ottenuto il consenso preventivo da parte degli enti locali e delle comunità nel cui ambito si intendano realizzare le infrastrutture energetiche.
38. 3. Borghesi, Messina, Cimadoro, Barbato.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. Al fine di garantire la competitività del sistema produttivo nazionale, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede a rimodulare il sistema delle tariffe di trasmissione introducendo, ove non presenti, meccanismi di premio e penalità per il gestore della rete di trasmissione nazionale secondo criteri di efficacia ed in funzione dei risultati conseguiti, anche in relazione al rispetto dei programmi di realizzazione degli elettrodotti utili alla riduzione dei costi di congestione.
38. 8. Fava, Forcolin, Fugatti, Torazzi, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. All'articolo 36 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.  93 il comma 4 è soppresso. Conseguentemente, al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo le parole: «da pompaggio» sono aggiunte le seguenti: «e mediante accumulo diffuso a batteria»;
          b) all'ultimo periodo sono sostituite le parole: «l'esclusivo» con le parole: «il prioritario».
38. 9. Fava, Fugatti, Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Forcolin.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. All'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con legge 24 marzo 2012, n.  27, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164, come modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2011, n.  93, è altresì determinata la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164, come modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2011, n.  93, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva. Le stesse procedure sono utilizzate anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi del comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati sono destinate dalla stessa Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto.
38. 15. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: la parte dello spazio di stoccaggio fino a: con procedure di asta competitiva con le seguenti: la quota parte dello stoccaggio di modulazione di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164, come modificato dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n.  93, da assegnare mediante procedure di asta competitiva con modalità e per quantitativi tali da non pregiudicare il rispetto degli obblighi di modulazione vigenti. A tal fine sono titolati a partecipare all'asta competitiva esclusivamente i soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti di cui all'articolo 18 comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164, come modificato dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n.  93. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i limiti massimi di attribuzione con asta competitiva della capacità di stoccaggio a ciascun soggetto partecipante, anche in funzione del fabbisogno dei clienti serviti.
38. 19. Fava, Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fugatti.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: riduzione delle tariffe di trasporto aggiungere le seguenti: del gas naturale applicate ai clienti finali che utilizzano il gas naturale esclusivamente per la produzione di energia elettrica destinata alla rete per la cessione a terzi.
38. 21. Fava, Montagnoli, Forcolin, Fugatti, Torazzi, Comaroli.

ART. 39.
(Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica).

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.

      1. Con uno o più decreti dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese manifatturiere secondo codice ATECO a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo superiori a 1.000.000 kWh/anno ed incidenza dei costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa.
      2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità nel complesso degli incentivi erogati in materia di energia elettrica, nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva 2003/96/CE dei Consiglio del 27 ottobre 2003, da cui mar derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né maggiori entrate per il bilancio della Stato (è stato soppresso «né maggiori oneri per i consumatori domestici»).
      3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma l, in modo da tener conto della definizione di imprese manifatturiere secondo codice ATECO a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi dei Ministro dello sviluppo economico. Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione e conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79.
      4. In attuazione dell'articolo 3, comma 13-bis, del decreto-legge n.  16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n.  44 del 26 aprile 2012, e limitatamente ai periodi individuati dalla medesima norma, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari a garantire che la componente tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui alla citata norma, successivamente al loro passaggio al libero mercato dell'energia elettrica, non risulti inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato. Restano salvi gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia.
39. 1. Torazzi, Fava, Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

      Al comma 2, sostituire le parole da: da cui non derivino nuovi o maggiori oneri fino alla fine del comma, con le seguenti: che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
39. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Sopprimere il comma 3.
*39. 4. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli.

      Sopprimere il comma 3.
*39. 10. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Al comma 3, dopo le parole: secondo indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, inserite le seguenti: in modo da non generare aumenti degli oneri e carico delle piccole e medie imprese.
39. 6. Fava, Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fugatti.

      Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: dalla presente disposizione non devono derivare nuovi oneri e carico dei clienti domestici e delle piccole e medie imprese.
39. 7. Fava, Forcolin, Fugatti, Torazzi, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      «4-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il valore del quoziente perequativo da applicarsi alle tariffe incentivanti sulla produzione di energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, fissate dai decreti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387, collegato ai gradi-giorni delle zone climatiche elencate nell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412, e successive modificazioni, in modo da uniformare il valore dell'incentivo su tutto il territorio nazionale. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del periodo precedente sono finalizzate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico a carico delle imprese».
39. 11. Fava, Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fugatti.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      «4-bis. A carico degli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1999, n.  79, fatta salva quella prodotta da impianti idroelettrici di potenza superiore a 10 MW, è applicato un corrispettivo unitario pari a euro 24,5 per ogni mwh prodotto ed immesso in rete. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione del corrispettivo e sono indicati i criteri per il suo utilizzo al fine della revisione in diminuzione, nella componente tariffaria A3, dell'aliquota applicata ai clienti domestici e alle imprese con un consumo inferiore a 5 gigawatt mensili che non godono di altre agevolazioni fiscali».
39. 12. Fava, Montagnoli, Forcolin, Fugatti, Torazzi, Comaroli.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      «4-bis. Agli impianti industriali la cui produzione è caratterizzata da un alto consumo di energia elettrica ubicati nelle vicinanze di centrali di produzione di energia elettrica non si applicano gli oneri di dispacciamento, di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica attualmente in vigore. Trascorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ne determinerà i modi ed i criteri con un suo apposito provvedimento.
39. 13. Mereu, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

      1. All'energia elettrica prodotta dalle fonti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1999, n.  79, fatta salva quella prodotta da impianti di potenza installata inferiore ai 10 Kw nonché quella prodotta da impianti, idroelettrici di potenza istallata superiore a 10 MW, è applicato a carico dei proprietari degli impianti, un onere unitario pori a euro 24,5 MWh in base all'energia ritirata dal gestore della rete nazionale di trasmissione elettrica.
      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicate le linee guida relative all'applicazione e all'utilizzo delle risorse economiche ricavate dalla misura di cui al precedente comma in base alle quali l'autorità per l'energia elettrica e il gas, con propria deliberazione, definisce, a parità di gettito, la diminuzione delle aliquote focali relative alla componente tariffaria A3 applicata alle imprese con consumo inferiore a 5 Gw mensile che non godono di altre agevolazioni fiscali.
39. 01. Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Revisione della distribuzione degli oneri generali di sistema del settore elettrico).

      1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, nell'ambito dei propri poteri e a tutela dei consumatori finali, ed entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, i corrispettivi massimi sostenibili a copertura degli oneri di sistema individuati ai sensi del decreto ministeriale dei 26 gennaio 2000.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità per reperire sulla fiscalità generale le risorse necessarie per la copertura della quota parte degli oneri generali di sistema non coperta dal sistema di prelievo tariffario.
      3. Gli effetti dei provvedimenti attesi decorrono a partire dal 1o gennaio 2013.
*39. 018. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Revisione della distribuzione degli oneri generali di sistema del settore elettrico).

      1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, nell'ambito dei propri poteri e a tutela dei consumatori finali, ed entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, i corrispettivi massimi sostenibili a copertura degli oneri di sistema individuati ai sensi del decreto ministeriale dei 26 gennaio 2000.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità per reperire sulla fiscalità generale le risorse necessarie per la copertura della quota parte degli oneri generali di sistema non coperta dal sistema di prelievo tariffario.
      3. Gli effetti dei provvedimenti attesi decorrono a partire dal 1o gennaio 2013.
*39. 021. Fava, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fugatti.

      Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

      1. Al fine di ridurre i consumi energetici delle pubbliche amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 aprile 2006, n.  196, attraverso la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, con l'esclusione degli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito e favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore dei presente decreto. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico dei bilancio pubblico.
      2. La percentuale dell'importo corrispondente all'effettivo risparmio conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma che precede da corrispondere alla ESCO quale corrispettivo per l'attività svolta non può superare l'80 per cento.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 9-bis.
39. 020. Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

ART. 40.
(Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio).

      Sopprimerlo.
40. 1. Bragantini, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, ai fini della riduzione del debito pubblico, provvede a verificare ed attuare il completamento del percorso del federalismo demaniale previsto dal presente decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio.
40. 2. Bragantini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, dopo il comma 18, è quindi aggiunto il seguente comma:
      19. Entro il 1o settembre 2012, le Province trasferiscono l'esercizio e le funzioni di Polizia Provinciale alle Regioni. Le Regioni, con proprio regolamento, disciplinano le attività della Polizia dall'articolo 12 della Legge 65/1986. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle province entro il 1o settembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.  131, con legge dello Stato.
40. 01. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Soppressione dei consorzi di Bonifica).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n.  215.
      2. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica, soppressi ai sensi del comma 1, sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti.
40. 02. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Forcolin, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

      1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n.  959, sono soppressi.
      2. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti ai comuni o alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sta attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
      3. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi ai sensi del comma 1.
      4. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1933, n.  959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla provincia a cui i comuni compresi nei BIM appartengono.
      5. I criteri per la determinazione delle modalità di riparto delle somme di cui al comma 4 è definita nella misura del:
          a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune;
          b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica.

      6. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n, 281, e successive modificazioni.

      Conseguentemente:
      1. l'articolo 2 e l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n.  959, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n.  130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.  228, sono abrogati;
      2. le somme presenti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di CUI all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n.  130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.  228, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono riassegnate ai comuni appartenenti al BIM con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unifica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni.
40. 03. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Forcolin, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

      1. All'articolo 21 della legge 22 dicembre 2011, n.  214, di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, dopo il comma 19 è inserito il seguente comma:
      19-bis. Entro 90 giorni dalla emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 19, Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla determinazione del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n.  106.
40. 04. Montagnoli, Comaroli, Fava, Forcolin, Fugatti, Torazzi.

ART. 41.
(Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo all'estero).

      Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire le parole: , di Alleanza delle Cooperative italiane con le seguenti: , di Alleanza delle Cooperative italiane, delle Organizzazioni Professionali Agricole.
41. 4. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
          a) alla lettera b), la parola: 450 è sostituita dalla seguente: 600;
          b) alla lettera e), la parola: 450 è sostituita dalla seguente: 600.
41. 10. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) Dopo il comma 24 è aggiunto il seguente:
      «24-bis. In relazione ai compiti in materia di internazionalizzazione del settore agroalimentare all'Agenzia sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie della società Buonitalia Spa. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con proprio decreto stabilisce le modalità di attuazione del predetto trasferimento. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera le necessarie modifiche alla dotazione organica del personale di cui al comma 24 nel limite massimo di 469 unità.».

      Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
          d-bis) Al comma 26-ter dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «A decorrere dall'anno 2012 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 24-bis, la dotazione finanziaria destinata alle spese di funzionamento di cui al periodo precedente, è incrementata di 1,5 milioni di euro annui a valere sulle risorse disponibili del fondo strategico del Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n.  2 e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 10 luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, della legge del 3 agosto 2009, n.  103 e successive modificazioni».
41. 8. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Sostituire il comma 3 con i seguenti:
      3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese svolge le funzioni e le competenze affidate all'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo che viene contestualmente soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro con delega al turismo ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il limite di contingente massimo di personale di ruolo dell'ENIT da trasferire all'ICE. Con tale decreto sono altresì trasferite all'ICE le risorse finanziarie e strumentali dell'ENIT, ivi comprese le sedi all'estero che ancora non siano state assorbite dal Ministero degli affari esteri.
      3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Conseguentemente:
          all'articolo 42, apportare le seguenti modifiche:
              sostituire il comma 2 con il seguente:
      «2. Le risorse iscritte nel capitolo 2501 del Ministero dello sviluppo economico per contributi in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e di Camere di commercio italiane all'estero di cui alla legge 10 luglio 1970, n.  518, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, sono revocate per essere riassegnate con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese per la promozione di progetti di volti a favorire la penetrazione commerciale all'estero delle piccole e medie imprese italiane, anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati. La relazione sulla realizzazione delle attività effettuate in ciascun anno viene trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 marzo dell'anno successivo»;
              al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: È altresì ammessa la partecipazione di enti privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non controllate o partecipate a livello pubblico;
          sopprimere i commi 6 e 7;
          sostituire l'articolo 64 con il seguente:Art. 64. – 1. Le risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, quanto a 14 milioni di euro, sul capitolo di spesa 984 iscritto al Centro di responsabilità (CRD) n.  18 «Sport» e quanto a 9 milioni di euro, sulla revoca di fondi rivenienti dal capitolo 991 – esercizio finanziario 2009 – dello stesso CRD, trasferiti all'Istituto per il credito sportivo per la mancata realizzazione di impianti sportivi, sono destinate a sostenere l'attività dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
          sostituire l'articolo 66 con il seguente:Art. 66. – 1. Le risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno 2012, a valere sul capitolo 990 – Centro responsabilità n.  17 «Sviluppo e competitività del turismo», sono destinate a sostenere l'attività dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
          sostituire l'articolo 67 con il seguente:Art. 67. – 1. Le risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sui capitoli 796, 805 e 868, per un importo complessivo pari a 1.843.100 euro per l'anno 2012, 2.000.000 euro per l'anno 2013 e 2.000.000 euro per l'anno 2014 del Centro di responsabilità n.  17 «Sviluppo e competitività del turismo», sono destinate a sostenere l'attività dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
41. 19. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Sostituire il comma 3 con i seguenti:
      3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese svolge le funzioni e le competenze affidate all'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo che viene contestualmente soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro con delega al turismo ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il limite di contingente massimo di personale di ruolo dell'ENIT da trasferire all'ICE. Con tale decreto sono altresì trasferite all'ICE le risorse finanziarie e strumentali dell'ENIT, ivi comprese le sedi all'estero che ancora non siano state assorbite dal Ministero degli affari esteri.
      3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 64 con il seguente:

Art. 64.

      1. Le risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, quanto a 14 milioni di euro, sul capitolo di spesa 984 iscritto al Centro di responsabilità (CRD) n.  18 «Sport» e quanto a 9 milioni di euro, sulla revoca di fondi rivenienti dal capitolo 991 – esercizio finanziario 2009 – dello stesso CRD, trasferiti all'Istituto per il credito sportivo per la mancata realizzazione di impianti sportivi, sono destinate a sostenere l'attività dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
41. 21. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Sostituire il comma 3 con i seguenti:
      3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese svolge le funzioni e le competenze affidate all'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo che viene contestualmente soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro con delega al turismo ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il limite di contingente massimo di personale di ruolo dell'ENIT da trasferire all'ICE. Con tale decreto sono altresì trasferite all'ICE le risorse finanziarie e strumentali dell'ENIT, ivi comprese le sedi all'estero che ancora non siano state assorbite dal Ministero degli affari esteri.
      3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 66 con il seguente:

Art. 66.

      1. Le risorse effettivamente disponibili sul bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno 2012, a valere sul capitolo 990 – Centro responsabilità n.  17 «Sviluppo e competitività del turismo», sono destinate a sostenere l'attività dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
41. 22. Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4.1. Al fine di ottimizzare e potenziare la rete della ristorazione italiana di qualità all'estero, l'Associazione dei ristoranti italiani nel mondo denominata «Ciao Italia» opera all'estero in stretto coordinamento con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) con modalità stabilite con apposita convenzione tra «Ciao Italia», Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero degli affari esteri e Ministero dello sviluppo economico.
41. 700. Narducci.

      Sostituire il comma 5 con il seguente:
      5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
41. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 41-bis.
(Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale).

      Al comma 5, sostituire le parole: pari a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: pari a 506.000 euro per l'anno 2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013.
41-bis. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 42.
(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione).

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      «2. Le risorse iscritte nel capitolo 2501 dei Ministero dello sviluppo economico per contributi in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l internazionalizzazione e di Camere di Commercio italiane all'estero di cui alla legge luglio 1970, n.  518, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, sono revocate per essere riassegnate con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico air ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese per la promozione di progetti volti a favorire la penetrazione commerciale all'estero delle piccole e medie imprese italiane, anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati. La relazione sulla realizzazione delle attività effettuate in ciascun anno viene trasmessa alle competenti Commissioni Parlamentari entro il 31 marzo dell'anno successivo»;

      Conseguentemente:
          al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:
      È altresì ammessa la partecipazione di enti privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non controllate o partecipate a livello pubblico.;
          sopprimere i commi 6 e 7;
          all'articolo 41, sostituire il comma 3 con i seguenti:
      3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese svolge le funzioni e le competenze affidate all'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo che viene contestualmente soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro con delega al turismo ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il limite di contingente massimo di personale di ruolo dell'ENIT da trasferire all'ICE. Con tale decreto sono altresì trasferite all'ICE le risorse finanziarie e strumentali dell'ENIT, ivi comprese le sedi all'estero che ancora non siano state assorbite dal Ministero degli affari esteri.
      3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
42. 3. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e agroalimentari con le seguenti: agricole e agroalimentari.
42. 9. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: del settore commerciale con le seguenti: del settore agricolo e del settore commerciale.
42. 8. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7.1. Allo scopo di potenziare la rete di promozione all'estero del sistema Italia, il Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, provvede con apposito decreto a determinare quota parte delle risorse derivanti dagli introiti rivenienti dalle percezioni consolari, da finalizzare al potenziamento degli uffici della rete estera, con particolare riguardo alle strutture impegnate nella promozione economica, imprenditoriale e turistica.
42. 700. Narducci.

ART. 43.
(Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy).

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. Dopo il comma 48, dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n.  350, è aggiunto il seguente:
      «48-bis. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, e successive modificazioni, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto che non riporti, in forme chiaramente leggibili e ben visibili, le indicazioni di cui al precedente periodo. Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto che debba essere etichettato, senza che esso sia munito delle indicazioni di origine e di composizione è punito con la sanzione da 10.000 euro a 50.000 euro».
43. 1. Fugatti, Fava, Forcolin, Torazzi, Comaroli, Montagnoli.

      Al comma 1, capoverso 49-quater, premettere le parole: Le Regioni o.
43. 2. Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fugatti, Fava.

      Al comma 1, sostituire le parole: Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti con le seguenti: I Comuni.
43. 4. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1.1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n.  4.
43. 8. Montagnoli, Fogliato, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1.1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'Unione europea in materia di etichettatura dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, i decreti previsti dall'articolo 2 della legge 8 aprile 2010, n.  55, sono adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
43. 9. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Poteri sanzionatori in materia di proprietà intellettuale).

      1. Fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero per i beni e le attività culturali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esercita:
          a) i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n.  633, e successive modificazioni, sulle attività rientranti nell'ambito di propria competenza;
          b) i poteri previsti dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.  70, in capo all'autorità amministrativa avente funzione di vigilanza;

      2. Alla predetta Autorità è affidata la risoluzione delle controversie avente ad oggetto l'applicazione sulle reti telematiche della legge 22 aprile 1941, n.  633, e successive modificazioni In caso di violazione degli ordini impartiti all'Autorità ai applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, delle legge 31 luglio 1997, n.  249, nonché quelle previste dall'articolo 1-ter, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177.
43. 07. Fava, Pini, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin, Fugatti.

      Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, si applicano a partire dal 1o gennaio 2013.
43. 08. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

ART. 44.
(Società a responsabilità limitata a capitale ridotto).

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
      4.1. L'articolo 768-quater del codice civile è sostituito dal seguente:
      «768-quater. (Partecipazione e liquidazione). – Al contratto possono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore o del titolare delle partecipazioni societarie.
      Al fine di consentirne la partecipazione al contratto, il disponente, a pena di inefficacia del contratto medesimo, deve notificare a tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel suo patrimonio, e che non siano assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali, l'intenzione di stipulare il patto, con preavviso di almeno 8 giorni mediante avviso inoltrato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
      Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri legittimari che partecipano al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti, calcolato sulla massa rappresentata dall'azienda o dalle partecipazioni societarie. I contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
      Alla liquidazione dei non assegnatari può provvedere direttamente l'imprenditore o il titolare delle partecipazioni societarie, in denaro o con beni in natura, anche mediante imputazione di pregresse donazioni disposte a loro favore, previa rivalutazione del valore delle stesse alla data del patto. In tal caso, il valore della quota ad essi spettante a norma degli articoli 536 e seguenti è calcolato su una massa comprensiva sia dell'azienda o delle partecipazioni societarie, sia di quanto attribuito ai non assegnatari stessi a titolo di liquidazione eventualmente rivalutato alla data del contratto.
      Quanto ricevuto dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali e dai non assegnatari a titolo di liquidazione della quota non è soggetto a collazione e riduzione.
      Le assegnazioni di somme o beni in natura effettuate con lo stesso contratto ai partecipanti non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni, eccedenti il valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti, sono imputate alle quote di legittima loro spettanti nella futura successione.
      Le assegnazioni di cui ai precedenti commi possono essere disposte anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo».

      4.1.1. L'articolo 768-quinquies del codice civile è sostituito dal seguente:
      «768-quinquies. – Vizi del consenso. – Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
      Il partecipante al patto, il quale provi che il valore dei beni ricevuti a liquidazione della propria quota di riserva è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota stessa, ha diritto ad ottenere un supplemento di liquidazione.
      L'azione si prescrive nel termine di un anno».

      4.1.1.1. L'articolo 368-sexies è sostituito dal seguente:
      «768-sexies. – Rapporti con i terzi. – All'apertura della successione i legittimari sopravvenuti e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso unicamente il pagamento della somma prevista dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali».

      4.1.1.1.1. Gli articoli 768-septies e 768-octies sono soppressi.
44. 6. Cesario.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4.1. I costi dei servizi notarili richiesti per la costituzione delle società a responsabilità limitata i cui soci sono persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, non possono superare l'importo di un euro.
44. 7. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 4-bis, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
44. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Aumenti di capitale di società quotate).

      1. Al comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «è ridotto alla metà» sono sostituite dalle parole: «è ridotto ad un terzo». Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 2441 del codice civile, le parole: «per almeno cinque riunioni» sono sostituite dalle parole: «al massimo per cinque riunioni».
      2. All'articolo 2441 del codice civile:
          al comma 5, le parole: «, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima» sono soppresse;
          il comma 8 è sostituito dal seguente:
      «Con deliberazione dell'assemblea ordinaria può essere escluso il diritto di opzione limitatamente ad un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto è approvata con delibera dell'assemblea assunta con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie».

      3. Al comma 2 dell'articolo 2443 codice civile, le parole: «approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441» sono soppresse.
44. 06. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Procedura semplificata di trasferimento di quote di Srl).

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.
44. 07. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

ART. 45.
(Contratto di rete).

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 45.
(Contratto di Rete).

      1. Il periodo dalle parole «Ai fini degli adempimenti» alle parole «deve indicare» del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n.  33 è sostituito dal seguente:
          «Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:».

      2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n.  5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n.  33 del 9 aprile 2009 sono aggiunti infine i seguenti periodi:
          «Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L'iscrizione avviene a cura dell'impresa indicata nell'atto costitutivo, presso la sezione dei registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione, della avvenuta iscrizione della costituzione del contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio. La stessa modalità è prevista per le modifiche apportate al contratto di rete e l'efficacia del contratto, per la prima iscrizione e per le modifiche successive inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica».

      3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, così come sostituito dall'articolo 42. comma 2-bis, dei decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n.  203.
      4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
      «4-quinquies. Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete è altresì soggetta ad iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; in tal caso, con l'iscrizione nel registro delle imprese, la rete può acquistare soggettività tributaria piena.
      4-sexies. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato alle reti di imprese, costituite ai sensi dell'articolo 42 della legge 122/2010, per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con organismi tecnici, scientifici e di ricerca. Sull'ammontare delle spese ammissibili, per le attività di ricerca e sviluppo annuali, si applica un beneficio fiscale del 30 per cento con un credito d'imposta massimo pari a 500 mila euro».
*45. 3. Fava, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 45.
(Contratto di Rete).

      1. Il periodo dalle parole «Ai fini degli adempimenti» alle parole: «deve indicare» del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n.  33 è sostituito dal seguente:
          «Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze c con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:».

      2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n.  5 del IO febbraio 2009, convertito in legge n.  33 del 9 aprile 2009 sono aggiunti infine i seguenti periodi:
          «Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L'iscrizione avviene a cura dell'impresa indicata nell'atto costitutivo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione, della avvenuta iscrizione della costituzione del contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio. La stessa modalità è prevista per le modifiche apportate al contratto di rete e l'efficacia del contratto, per la prima iscrizione e per le modifiche successive inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica».

      3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, così come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n.  122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n.  203.
      4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n.  33, dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti commi:
      «4-quinquies. Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete è altresì soggetta ad iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; in tal caso, con l'iscrizione nel registro delle imprese, la rete può acquistare soggettività tributaria piena.
      4-sexies. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato alle reti di imprese, costituite ai sensi dell'articolo 42 della legge 122/2010, per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con organismi tecnici, scientifici e di ricerca. Sull'ammontare delle spese ammissibili, per le attività di ricerca e sviluppo annuali, si applica un beneficio fiscale del 30 per cento con un credito d'imposta massimo pari a 500 mila euro».
*45. 6. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Dopo il comma 4-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge n.  5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n.  33 del 9 aprile 2009, è aggiunto il seguente:
      4-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 4-ter, 4-ter 1, 4-ter 2, 4-quater e 4-quinquies si applicano altresì a soggetti esercenti attività libero-professionali. In caso di partecipazione di liberi professionisti al contratto, ai fini dell'onere di iscrizione di cui al comma 4-quater, si procede all'iscrizione presso i relativi Ordini professionali.
45. 700. Cesario.

ART. 46.
(Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative).

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n.  92, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «e) previsione di un percorso per l'acquisizione, attraverso procedure selettive pubbliche, delle risorse umane che abbiano svolto specifici progetti formativi a livello regionale o provinciale, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite nei tirocini di reinserimento, finalizzati all'orientamento, alla formazione e al potenziamento delle competenze dei lavoratori già in cassa integrazione e mobilità, disoccupati, inoccupati o dei lavoratori socialmente utili, con particolare riferimento alle specifiche professionalità nel campo della collaborazione amministrativa, organizzativa e tecnica presso gli uffici giudiziari».
46. 4. Moffa.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n.  211 dei 2011 è sostituito dal seguente:
      «31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n.  98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n.  111 del 2011, è sostituito dal seguente: In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1 gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:
          a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
          b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
          c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
          d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
          e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
          f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
          g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
          h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui».
46. 05. Fedriga, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.
(Reintroduzione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n.  243, concernenti la facoltà di rinunzia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi).

      1. Per il periodo 2012-2015, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per l'accesso al pensionamento di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
      2. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
46. 06. Fedriga, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. Al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita (apposizione di clausole nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:
          a) diminuire l'orario di lavoro normale settimanale;
          b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66, e successive modificazioni;
          c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

      2. Le clausole di cui al comma 1 devono risultare da atto scritto. Copia dei contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.
      3. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dal comma 1 solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.
      4. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia della clausola di cui all'articolo 1 e fermo restando che alla scadenza di quest'ultima il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui al medesimo articolo 1, comunica per scritto al lavoratore:
          a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizione delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;
          b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di tre anni.

      5. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore, insieme al datore di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un delegato sindacale o di un avvocato di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione in carriera.
      6. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione della clausola di cui al comma 1 la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista la riduzione di tre punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.
      7. La retribuzione di cui al comma 6 non può comunque essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore interessato.
      8. Qualora la deroga all'articolo 2103 del codice civile, prevista ai sensi del comma 1, lettera c), abbia una durata superiore a sei mesi o pari all'intero periodo transitorio di tre anni, di cui al medesimo articolo 1, comma 1, al lavoratore spetta un'indennità economica di flessibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il nuovo livello di inquadramento. Tale indennità è riconosciuta per dodici mensilità e non ha alcun effetto sugli istituti retributivi indiretti quali il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie, la riduzione dell'orario di lavoro per malattia e il preavviso.
      9. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124, e successive modificazioni, l'indennità di cui al comma 9 del presente articolo è esente dall'imposizione contributiva previdenziale. Tale indennità è soggetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'aliquota del 10 per cento per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente inferiore o pari a 35.000 euro annui e all'aliquota del 20 per cento in caso di redditi superiori a tale limite.
      10. Allo scopo di conservare le competenze e le conoscenze professionali acquisite, il lavoratore è tenuto a svolgere un programma di formazione continua di almeno venti ore annue, la cui organizzazione e i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro. Il programma ha per oggetto le materie relative all'area professionale del lavoratore. L'estraneità delle materie all'area professionale o la mancata effettuazione del programma di formazione per cause imputabili al datore di lavoro determina la nullità delle clausole di flessibilità sottoscritte. I costi del programma di formazione sono deducibili dall'imponibile dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A tale scopo rientrano tra i costi deducibili per ogni programma annuale di formazione:
          a) i costi sostenuti per docenze esterne, entro il limite di 1.400 euro;
          b) i costi per l'affitto di aule o di attrezzature di docenza, entro il limite di 500 euro;
          c) il costo orario del lavoratore che partecipa al programma di formazione.

      11. Le agevolazioni di cui al comma 10 sono sempre cumulabili con quelle già previste, anche per gli stessi lavoratori, ai fini della determinazione dell'imponibile soggetto all'IRAP.
      12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88.
46. 07. Fedriga, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n.165 del 2001, è applicato un contributo di perequazione del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n.  92.
46. 08. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. I commi 12-sexies, 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, sono abrogati.
      2. È dovuta da parte dell'Inps la restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge n.  78 del 2010 nel periodo intercorrente dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 475 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2013 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativa al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto-legge n.  88 del 2011.
46. 09. Fedriga, Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 14:
              1) all'alinea, le parole: «nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata» sono soppresse;
              2) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012»;
              3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data dei 31 gennaio 2012»;
              4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo»;
          b) al comma 15, il terzo periodo è soppresso.

      2. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «nei limiti delle risorse e» sono soppresse;
          b) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012»;
          c) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico».

      3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88.
46. 010. Fedriga, Caparini, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. All'articolo 2, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n.  92, sono apportate le seguenti modifiche:
          alla lettera a), sostituire le parole: «di dodici mesi» con le seguenti: «di diciotto mesi»;
          alla lettera b) sostituire le parole: «di diciotto mesi» con le seguenti: «di ventiquattro».

      Conseguentemente al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione delle spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, 1 spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relativa agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare i termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, e una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n.  15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa;
      Conseguentemente, dopo l'articolo 69, sono aggiunti i seguenti commi:
      69-bis. A decorrere dal 1o agosto 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.  212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.
      69-ter. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n 211 del 2011 è sostituito dal seguente:
      31-bis. II primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n.  98 del 2011, convertito, ce modificazioni, in legge n.  111 del 2011, è sostituito dal seguente: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 10 gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da en gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:
          a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
          b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
          c) al 20 per cento della parte eccedente (importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
          d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
          e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
          f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
          g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
          h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui».
46. 011. Fedriga, Caparini, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. Il comma 57 dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n.92, è abrogato.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88.
46. 012. Fedriga, Caparini, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. Il comma 28 dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è abrogato.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88.
46. 013. Fedriga, Caparini, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. All'articolo 1, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n.  92, sono apportate le seguenti modifiche:
          1. alla lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi»;
          2. alla lettera b), capoverso 1-bis, sostituire la parola: «6 per cento» con la seguente: «9 per cento»;
          3. alla lettera g), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «venti giorni» e le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'amo 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88.
46. 014. Fedriga, Caparini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. All'articolo 2, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: «1o gennaio 2016» con le seguenti: «1o gennaio 2018».
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma I del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo fil della legge 27 dicembre 2002, n.  289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88.

      Conseguentemente al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato pub aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n.  15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
46. 015. Fugatti, Fedriga, Caparini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.
(Riduzione della spesa pensionistica).

      1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 6000 euro netti mensili Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.
      2. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non pub superare i 10.000 euro netti mensili.
46. 016. Fugatti, Torazzi, Fava, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
      2. Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38.
46. 017. Fugatti, Fedriga, Torazzi, Fava, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2013 la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, in base ai contingenti fusati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed ai 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2011.
46. 018. Fugatti, Fedriga, Montagnoli, Torazzi, Fava, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, in attuazione del piano di verifiche straordinario di cui al decreto-legge n.112 del 2008, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n.191, è consentito l'intervento degli enti territoriali, con titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento pari al 20 per cento dei risparmi derivanti dalle verifiche effettuate riscossi a titolo definitivo.
46. 019. Fugatti, Fedriga, Montagnoli, Torazzi, Fava, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
      2. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
46. 020. Fedriga, Fugatti, Caparini, Torazzi, Fava, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. L'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n.  267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n.  485, è abrogato.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, si. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88.
46. 021. Fedriga, Fugatti, Torazzi, Fava, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.
(Riduzione della spesa pensionistica).

      1. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario. La legge 4 giugno 1973, n.  311 è abrogata.
46. 022. Fedriga, Fugatti, Torazzi, Fava, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. Ai datori di lavoro che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti di età superiore a quarantacinque anni che si trovano da almeno sei mesi in stato di disoccupazione a seguito di perdita di occupazione ovvero iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n.  223, l'importo di cui all'articolo li, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è elevato di duemila euro per ogni assunzione effettuata.
      2. Ai redditi da lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, in via sperimentale per un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le aliquote dell'IRPEF stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, si. 917, e successive modificazioni, ridotte:
          a) di 17 punti percentuali, nel primo asino di assunzione;
          b) di 15 punti percentuali, nel secondo anno di assunzione;
          c) di 13 punti percentuali, nel terzo anno di assunzione;
          d) di 11 punti percentuali, nel quarto anno di assunzione;
          e) di 9 punti percentuali, nel quinto anno di assunzione.

      3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289. e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88.
46. 023. Pini, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. I titolari di trattamenti di quiescenza o pensionistici corrisposti per il servizio prestato quali dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di servizio, di consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo con una o più delle predette amministrazioni, non possono cumulare il trattamento di quiescenza con retribuzioni, emolumenti o altri corrispettivi percepiti per tali rapporti. Tali soggetti possono scegliere di avere corrisposto in via esclusiva, invece del trattamento di quiescenza o pensionistico, la retribuzione, l'emolumento o il diverso corrispettivo previsto per il nuovo rapporto.
46. 024. Fugatti, Fava, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. La legge 11 giugno 1974, n.  252 è abrogata.
46. 025. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
      «Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
      2. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposta all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;
          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».
46. 026. Caparini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.
(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale).

      1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, si. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma dell'articolo 54 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quindici»;
          b) all'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:
      «L'istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell'evento, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
46. 027. Caparini, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, al fine di perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del regolamento (CE) n.  1081/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio deI 5 luglio 2006, nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo sono ammissibili le spese relative agli interventi per il ricollocamento lavorativo di:
          a) Coloro che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo;
          b) Coloro che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012;
          c) Coloro il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012.
46. 029. Pini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava, Torazzi.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      L'articolo 1, comma 23-bis, del decreto-legge n.  138 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n.  148. è abrogato.
46. 030. Polledri, Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Vanalli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      «I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, non possono svolgere più di un incarico dirigenziale».
46. 031. D'Amico, Montagnoli, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, Bitonci, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46.1.

      All'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, il comma 3 è soppresso.
46. 032. Bitonci, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 46-bis.
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n.  92, e misure in materia di accordi di lavoro).

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
          a) all'articolo 1, comma 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
              «a) All'articolo 1 sono abrogate le parole: , anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro» e le lettere b), c), d), e), g), h) sono soppresse;
          a-bis) all'articolo 1, il comma 10 è abrogato.
46-bis. 703. Paladini, Aniello Formisano, Cimadoro, Messina, Borghesi.

      Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
          c) all'articolo 1, comma 26, capoverso «ART. 69-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 1, le parole «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,», sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile»;
              b) al comma 1, lettera a) le parole «otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
              c) al comma 1, lettera b) le parole «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
              d) al comma 1, lettera c) la parola: «fissa» è soppressa.
              e) al comma 2, alla lettera b), il numero «1,25», è sostituito dal seguente: «2,25»;
              f) il comma 5 è soppresso.
46-bis. 704. Aniello Formisano, Paladini, Messina, Cimadoro, Borghesi.

      Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: Per l'anno 2013 con le seguenti: Per gli anni 2012 e 2013.
46-bis. 700. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
          d-bis) l'articolo 1, comma 42, è abrogato;
          d-ter) l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.  300 è sostituito dal seguente:

Art. 18.
(Reintegrazione nel posto di lavoro).

      Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.  604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
      Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
      Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
      Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
      Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
      La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
      L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
      L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
      Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
46-bis. 702. Di Pietro, Paladini, Aniello Formisano, Cimadoro, Messina, Borghesi.

      Al comma 1, lettera h), capoverso 70, sopprimere l'ultimo periodo.
46-bis. 701. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 47.
(Semplificazione della governance di Unioncamere).

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
47. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Rivalutazione immobili di impresa).

      1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le fondazioni bancarie, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di Impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010.
      2. Per l'attuazione della rivalutazione di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 16 e seguenti del DL 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.
47. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

      1. Gli adempimenti burocratici previsti dalle discipline in materia antincendio, anti-infortunistica e di tutela della privacy sono sostituite da autocertificazioni per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque. Con decreto del Ministro dello Sviluppo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione normativa sono stabilite le modalità di esecuzione di tali adempimenti.
47. 02. Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

ART. 48.
(Lodo arbitrale).

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-bis. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144, sostituire le parole «fino al 31 Dicembre 2011» con le parole «fino al 31 Dicembre 2014».
48. 3. Bitonci, Vanalli, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

      1. Alla legge 16 febbraio 1913, n.  89, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 2 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n.  182, sono aggiunti i seguenti:
      «3-bis. In caso di mancato o ritardato versamento da parte del notaio dei tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se per il fatto viene ascritta un'ipotesi di reato e il danno non è coperto da polizza assicurativa, il soggetto preposto alla riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:
          a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio;
          b) all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei tributi, senza che l'efficacia esecutiva del ruolo risulti sospesa.

      3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può provvedere alla riscossione coattiva del credito e degli accessori mediante iscrizione a ruolo senza che ricorrano i presupposti dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46. Si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 24 del predetto decreto legislativo.
      3-quater. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, il soggetto della riscossione rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo.»;

          b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n.  182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è indennizzato in misura pari all'ammontare del credito risultante dallo stesso atto.»;
          c) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1o agosto 2006, n.  249, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. I consigli notarili distrettuali assumono periodicamente informazioni presso l'amministrazione finanziaria in merito alla regolarità del versamento dei tributi dovuti dal notaio in relazione agli atti da lui rogati o autenticati. La stessa, quando ne risulta omesso o ritardato il versamento, ne informa senza indugio il consiglio notarile distrettuale presso il quale il notaio è iscritto.»;

          d) al comma 1 dell'articolo 142-bis, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2006, n.  249, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati.»;
          e) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1o agosto 2006, n.  249, è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione».
48. 04. Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

      1. In caso di cessioni intracomunitarie effettuate secondo il termine di resa «franco fabbrica», ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993 n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n.  427, il requisito nel trasporto o spedizione dei beni nel territorio di altro Stato membro può essere provato con ogni documento amministrativo riferibile alla vendita comunitaria di cui dispone l'azienda cedente nazionale e sia riscontrabile l'indicazione dell'operazione nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, del predetto decreto-legge n.  331 del 1993, alla prova dell'effettuazione del pagamento della stessa da parte del cessionario o la richiesta del pagamento stesso da parte del cedente.
48. 05. Fugatti, Fava, Forcolin, Torazzi, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

      1. Le aziende, le società di capitali pubbliche o con quota di partecipazione pubblica maggioritaria, dall'entrata in vigore del presente decreto-legge non possono erogare contributi finanziari per la partecipazione alle Associazioni di categoria.
48. 06. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

      1. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.
      2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quello minimo richiesto dalle direttive comunitarie:
          a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
          b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
          c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

      3. L'amministrazione, nell'analisi d'impatto della regolazione o, per gli atti normativi per i quali non sia prevista, in una apposita relazione, deve dar conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici delle opzioni esaminate e dei risultati della consultazione di tutte le parti interessate.
      4. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.  246, sono apportate le seguenti modificazioni:
          al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella individuazione e comparazione delle opzioni, le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.»;
          al comma 5, la lettera a) è sostituita con la seguente:
              «a) i criteri generali e le procedure dell'AIR da concludere con apposita relazione nonché le relative fasi di consultazione.»;
          dopo il comma 5, è inserito il seguente:
      5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'intervento ai fini del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi nonché della stima dei relativi costi introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
48. 07. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

ART. 49.
(Commissario ad acta).

      Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

      Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2012 e 2013 con le seguenti: per l'anno 2012.
49. 1. Montagnoli, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Al fine di assicurare la celere ultimazione degli interventi necessari per garantire un miglioramento significativo e rapido della sicurezza stradale e delle condizioni di salute dei cittadini, anche tenuto conto dello stato di avanzamento delle opere, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012. n.  59, convertito dalla legge [...] non si applicano alle gestioni commissariali per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza. Lo stato di emergenza delle medesime gestioni commissariali può essere prorogato anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.  225, allo scopo di assicurare il rapido completamento dei procedimenti avviati.
49. 5. Cambursano.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge n.  255 del 1992, e successive modificazioni, restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, ivi inclusi quelli del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  2 del 4 gennaio 2010, n 3 del 5 gennaio 2011, n.  300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008 n.  3702 e 22 luglio 2011 n.  3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  213 dell'11 settembre 2008 e n 185 del 10 agosto 2011. La relativa gestione commissariale è prorogata fino al completamento e l'entrata in esercizio delle opere infrastrutturali. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
49. 8. Lanzarin, Dussin, Montagnoli, Fugatti, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge n.  255 del 1992, e successive modificazioni, restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  170 del 23 luglio 2010, n.  3 del 5 gennaio 2011, n.  300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009 n.  3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011 n 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  193 del 21 agosto 2009 e n.  33 del 10 febbraio 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2011. La relativa gestione commissariale è prorogata fino al completamento e l'entrata in esercizio delle opere infrastrutturali. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
49. 9. Lanzarin, Dussin, Montagnoli, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Le gestioni commissariali relative ad opere infrastrutturali in corso di realizzazione, che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, connesse all'emergenza traffico di Messina, all'emergenza traffico di Roma, alla realizzazione del tratto dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, all'ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria, all'emergenza traffico delle province di Treviso e Vicenza e all'emergenza traffico della provincia di Sassari Olbia – Tempio sono prorogate fino al completamento e all'entrata in esercizio delle medesime opere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
49. 10. Lanzarin, Dussin, Montagnoli, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

ART. 50.
(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270).

      Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
      0a) al comma 2 dell'articolo 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
          a) lavoratori subordinati non inferiori a duecento da almeno un anno, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni e i lavoratori subordinati di tutte le società cessionarie di rami d'azienda ceduti dalla società dichiarata in Stato di insolvenza nei tre anni precedenti la data di tale dichiarazione.

      Conseguentemente:
          dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      «1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347 – Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza – convertito in legge con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004. n.  39, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
          a) lavoratori subordinati non inferiori a cinquecento da almeno un anno, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni e i lavoratori subordinati di tutte le società cessionarie di rami d'azienda ceduti dalla società dichiarata in stato di insolvenza nei tre anni precedenti la data di tale dichiarazione;
      alla rubrica aggiungere le parole: e al decreto-legge 23 dicembre 2003. n.  347, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39.
50. 2. Borghesi, Aniello Formisano, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: 0a) al comma 1 dell'articolo 2, alla lettera a), dopo le parole «dei guadagni» sono inserite le seguenti: «, singolarmente o, come gruppo di imprese, anche assoggettate a comune controllo, costituito da almeno un anno,».

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003 n.  347, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n.  39 dopo le parole: «gruppo di imprese» sono inserite le seguenti: «, anche assoggettate a comune controllo».
50. 3. Aniello Formisano, Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  31 – Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza – convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
          a) lavoratori subordinati non inferiori a cinquecento da almeno un anno, compresi quelli annessi al trattamento di integrazione dei guadagni e i lavoratori subordinati di tutte le società cessionarie di rami d'azienda ceduti dalla società dichiarata in stato di insolvenza nei tre anni precedenti la data di tale dichiarazione;

      Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti: e al decreto-legge 23 dicembre 2003. n 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39.
50. 1. Borghesi, Aniello Formisano, Cimadoro, Messina, Barbato.

ART. 52.
(Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti).

      Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
*52. 1. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
*52. 2. Montagnoli, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la restituzione agli utenti dei contributi già versati per gli anni 2010 e 2011.
52. 11. Montagnoli, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 188-ter, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dopo le parole «non pericolosi» sono inserite le seguenti: «e imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono e conferiscono rifiuti speciali pericolosi per non più di 100 kg/l all'anno».
52. 9. Brugger, Zeller.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso del contributo annuo di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2009, così come modificato dal decreto ministeriale 1o febbraio 2010, sostenuto per gli anni 2010-2011 dagli operatori ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema.
52. 6. Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo come contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010 e 2011 sono destinate a ridurre i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria a favore degli stessi soggetti, con riferimento a quelli dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso al momento della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*52. 16. Fava, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo come contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010 e 2011 sono destinate a ridurre i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria a favore degli stessi soggetti, con riferimento a quelli dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso al momento della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*52. 20. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Successione dei contratti a tempo determinato).

      1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368, dopo la parola «consistente» sono aggiunte le seguenti: «da intensificazioni dell'attività nel settore del turismo».
52. 010. Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Determinazione per cassa del reddito degli esercenti attività d'impresa).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, e successive modificazioni, determinano, previa opzione con vincolo triennale, il reddito d'impresa come differenza tra l'ammontare dei ricavi o proventi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso.
      2. Nei confronti dei soggetti che hanno optato per la determinazione del reddito ai sensi del comma 1, la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446 è pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi percepiti e l'ammontare delle spese sostenute inerenti l'attività esercitata, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente e assimilato. I ricavi, le spese e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.
      3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo.
52. 057. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Esenzione IRAP per le attività d'impresa prive di organizzazione).

      1. All'articolo, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
      «c-bis) le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, qualora non si avvalgano, se non in modo occasionale, di lavoro altrui e non utilizzino beni strumentali eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate è stabilito, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività».
52. 058. Fava, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fugatti.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Regime di liquidazione dell'IVA di cassa).

      1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dai soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di altri titolari di partita IVA, diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo dal parte del cessionario o committente. Per gli stessi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento del corrispettivo.
      2. Il regime di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma precedente, si rende applicabile dietro opzione da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
      3. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di due anni dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine biennale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
      4. Le disposizioni non si applicano ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta.
      5. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni appongono apposita annotazione sulle fatture emesse.
      6. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data stabilita con il decreto di cui al successivo comma, dalla stessa data è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.
      7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione.
*52. 019. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Regime di liquidazione dell'IVA di cassa).

      1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dai soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di altri titolari di partita IVA, diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo dal parte del cessionario o committente. Per gli stessi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento del corrispettivo.
      2. Il regime di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma precedente, si rende applicabile dietro opzione da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
      3. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di due anni dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine biennale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
      4. Le disposizioni non si applicano ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta.
      5. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni appongono apposita annotazione sulle fatture emesse.
      6. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data stabilita con il decreto di cui al successivo comma, dalla stessa data è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.
      7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione.
*52. 056. Fava, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

      1. Al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al terzo periodo le parole «assegnando una quota adeguata» sono sostituite con le parole: «assegnando una quota non inferiore al 50 per cento»;
          b) le parole «ovunque prodotte», ovunque ricorrano nel testo, sono soppresse;
          c) l'ultimo periodo sono soppresse le parole da «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per beni e le attività culturali» fino a: «dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse».
52. 053. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

      1. All'articolo 44 del decreto legislativo n.  177 del 2005, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
      «4-bis. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:
          a) regista italiano;
          b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
          c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
          d) interpreti principali in maggioranza italiani;
          e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
          f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
          g) autore della fotografia cinematografica italiano;
          h) montatore italiano;
          i) autore della musica italiano;
          l) scenografo italiano;
          m) costumista italiano;
          n) troupe italiana;
          o) riprese, localizzazione dei set in esterno e uso di teatri di posa situati in Italia;
          p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;
          q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva del- l'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.
52. 054. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre).

      1. In ragione del preminente interesse generale dell'utenza televisiva, il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n.  177, e successive modificazioni viene definito come previsto dalla deliberazione n.  366/10/CONS del 15 luglio 2010, della Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte prima, serie generale n.  185 del 10 agosto 2010.
52. 055. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  28 – Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche).

      1. All'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  28, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole «anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori», sono soppresse;
          b) al comma 2 le lettere a) e d) sono soppresse;
          c) il comma 4 è sostituito con il seguente:
      «4. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle norme di coi al comma 2 nonché la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1».
52. 059. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure per favorire la diffusione nazionale dell'emittenza radiotelevisiva locale).

      1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno diventi dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.
52. 061. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata).

      1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n.  177 e successive modifiche e integrazioni viene Sostituito dal seguente «Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale.
52. 062. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti).

      1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n.  28, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 2, le parole: «come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24/01/2012 n.  I,» sono soppresse e dopo le parole «possono trovarsi materiali estranei» sono aggiunte le seguenti: «, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione, materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, conglomerati bituminosi e non, scorie spente, loppe di fonderia, detriti e fanghi di lavorazione e lavaggio di inerti»;
          b) al comma 3 le parole «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24/01/2012 n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n.  27» e le parole: «all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 185, comma 4»;
          c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
      «6-bis. Il suolo, in presenza di materiali di riporto, qualora potenzialmente contaminato, viene caratterizzato con le modalità definite dall'allegato 2 al titolo V parte IV del decreto legislativo 152/2006, realizzando, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, di cui alle colonne A e B della tabella 1 all'allegato 5 Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 152/2006, eventuali approfondimenti analitici, mediante test di cessione, sul materiale di origine aniropica contenuto nei riporti, al fine di individuare l'eventuale presenza di sorgenti di contaminazione primaria».
      2. All'articolo 186 del decreto legislativo 152/2006, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente;
      1-bis. Nel caso in cui le terre e rocce da scavo, siano ottenute dalla realizzazione di un'opera ubicata in un sito in cui, per fenomeni naturali, le concentrazioni degli elementi superano le concentrazioni di cui alla Tab 1, allegato 5, del Titolo V, Parte quarta del decreto legislativo 152/2006, tali concentrazioni sono assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati. In tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione, ovvero, nell'ipotesi di riutilizzo in sito diverso, in un ambito territoriale con fondo naturale analogo per tutti i parametri superati.
52. 0102. Fava.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sul sistema televisivo locale).

      1. Al comma 1 dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n.  177 e successive modifiche e integrazioni, sostituire e parole «15 per cento» con le parole: «35 per cento» e sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «30 per cento».
52. 0101. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Materiali di riporto).

      1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'Allegato 2 degli Allegati al Titolo V alla Parte IV, del presente decreto legislativo.
      2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.  205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ”Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto possono essere considerati sottoprodotti.
52. 0112. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente relative alla disciplina d'uso dei sacchi per l'asporto delle merci secondo criteri di priorità nella gestione dei rifiuti).

      1. Ai fini della tutela ambientale, della protezione del territorio e della riduzione delle omissioni climalteranti, nonché per prevenire la produzione di rifiuti e ridurre quelli derivanti da imballaggi e concorrere alla lotta contro comportamenti illeciti o fraudolenti a danno dell'ambiente e dei consumatori, in conformità a quanto previsto dai commi 1129 e 1130 della legge 27 dicembre 2006, n.  296 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione di criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario atti a definire l'effettiva biodegradabilità dei sacchi per l'asporto delle merci e di norme tecniche armonizzate atte a consentire la certificazione della conformità dei predetti sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci rispetto alle stesse norme tecniche armonizzate, i sacchi per l'asporto delle merci che possono essere commercializzati, devono essere realizzati in conformità alle norme EN 13432:2002 ovvero riutilizzabili e riciclabili.
      2. I sacchi per l'asporto delle merci conformi alle disposizioni di cui al comma 1 devono riportare le seguenti corrispondenti diciture informative di conformità.
52. 0113. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

ART. 53.
(Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.  148).

      Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:
          01) le parole: «a rete» sono soppresse;

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: e rete.
53. 2. Favia.

      Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
      3) Le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».
53. 5. Montagnoli, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente capoverso:
      4-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
      «6-bis. Il presente articolo non si applica ai servizi idrici».
53. 6. Montagnoli, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2).
53. 9. Cambursano.

      Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso a) sostituire le parole: 200.000 euro, con le seguenti: un milione di euro.
53. 4. Montagnoli, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
4) la lettera a) del comma 32 è sostituita dalla seguente:
          a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione può avvenire a favore di un'unica azienda, perfezionata entro il 31 dicembre 2012, risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto a società a totale o prevalente capitale pubblico e gestioni in economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obbiettivi di performance (reddittività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata di tale affidamento all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a cinque anni a decorrere dal gennaio 2013.
53. 15. Favia.

      Al comma 1, lettera b), numero 4), le parole: lettera a), terzo periodo, le parole: «... in capo alla» sono soppresse, sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo», le parole: «31».

      Conseguentemente al comma 1, lettera b) numero 4), aggiungere in fine le parole: e al sesto periodo le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2014.
53. 20. Montagnoli, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, lettera b) dopo il numero 4, aggiungere il seguente:
      4-bis) dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti:
      32-bis. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza c la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, eventualmente anche in deroga ai commi 8, 9, 10, 11, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario «in house» qualora siano e/o restino verificate le condizioni di seguito riportate:
      a. la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse al computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;
      b. il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
      c. l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;
      d. il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi: raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006. n 152; quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore; quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n 36.
      e. il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

      32-ter. Per le società di cui al precedente comma 32-bis non trovano applicazione:
      a. il comma 14 del presente articolo;
      b. l'articolo 18, comma 2-bis, della legge 6 agosto 2008, n.  133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, legge n.  102 del 3 agosto 2009;
      c. gli articoli 9 e 14 della legge n.  122 del 30 luglio 2010;
      32-quater. Le società di cui al precedente comma 1 non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del ordente decreto-legge.
53. 22. Lanzarin, Dussin, Montagnoli, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, lettera b) dopo il numero 4 aggiungere il seguente:
      4-bis) dopo il comma 32 è aggiunto il seguente:
      «32-bis. In materia di rifiuti, l'azienda costituita da soli enti locali, anche in forma di società di capitali partecipata unicamente da enti locali, derivante dalla trasformazione di consorzi o aziende speciali ai sensi della lettera a), risultante dall'integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di bacino, può costituire ambito territoriale ottimale, purché la popolazione servita sia pari o superiore a 250.000 abitanti, salvo che la regione fissi un limite inferiore per particolari situazioni locali. In tale caso detta azienda diventa autorità d'ambito a tutti gli effetti e l'affidamento dei servizi di raccolta e di smaltimento o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti avviene direttamente all'azienda stessa anche in deroga all'articolo 3-bis e al presente articolo. I contratti stipulati a seguito di regolare gara mantengono efficacia fino alla naturale scadenza. Singoli comuni non facenti originariamente parte dell'azienda possono entrare a fame parte, se ricorrano per gli stessi motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. Nel caso in cui i predetti comuni facciano parte di ambiti territoriali ottimali differenti, essi devono chiedere autorizzazione alla regione».
53. 23. Montagnoli, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4, aggiungere i seguenti:
      4-bis. Al comma 32, lettera a), sostituire le parole «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013».
      4-ter. Al comma 32, lettera a), il penultimo periodo è così sostituito: «La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante l'integrazione non può essere in ogni caso superiore a cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014».
53. 21. Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Forcolin.

      Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

      1. Al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti e le attività di cui alla legge 24 novembre 1981. n.  689, riconducibili alla competenza del Prefetto, il Ministero dell'Interno, d'intesa con i Ministeri interessati competenti per materia, promuove forme di collaborazione con altre amministrazioni, enti locali, società ed enti anche di natura privata, per razionalizzare il flusso di informazioni attraverso l'implementazione ed il potenziamento dei sistemi informativi e di comunicazione già in uso con le Prefetture, attuando altresì con procedure informatizzate e semplificate la graduale sostituzione del flusso informatico a quello cartaceo.
      2. Per le finalità di cui al comma precedente, le amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni, contratti di «sponsorizzazione» o di «partenariato pubblico privato» ed avvalersi di ogni altra forma di collaborazione prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, nei limiti di una somma definita per l'anno di riferimento in misura pari al 5 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative di competenza del Prefetto effettivamente versate nell'anno precedente nei pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato.
      3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione, del presente articolo.
53. 05. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

      1. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n, 2, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) le parole: «, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133,» sono soppresse e sono sostituite dalle parole: «nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità intento»;
          b) dopo le parole: «possono certificare» sono inserite le seguenti: «motivando le eventuali ragioni di diniego,»;
          c) le parole; «entro il termine di venti giorni» sono sostituite dalle parole: «entro il termine di trenta giorni»;
          d) dopo le parole: «legislazione vigente» sono inserite le seguenti: «ovvero rilevano l'insussistenza o l'inesigibilità del credito»;
          e) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno, ove non provvedono al pagamento dei crediti secondo i termini previsti indicati nella certificazione, ceduti prosoluto a banche o ad intermediari finanziari, nell'anno finanziario in cui il credilo è divenuto esigibile, sono obbligati ad effettuare il pagamento entro e non oltre il primo trimestre dell'anno finanziario successivo.

      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
      3. All'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, dopo il comma 2 è aggiunto li seguente:
      «2-bis. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n 2.

      4. L'obbligo di cui al comma 2-bis dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
53. 06. Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

      1. La partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e il riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo attiene anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, e successive modificazioni.
      2. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, le parole: «1o ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti; «1o gennaio 2012».
53. 07. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

ART. 54.
(Appello).

      Sopprimerlo.
*54. 2. Contento, Capano.

      Sopprimerlo.
*54. 4. Nicola Molteni, Lussana, Isidori, Follegot, Paolini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 54.
(Appello).

      1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo il primo comma dell'articolo 343 sono aggiunti i seguenti commi:
      «La comparsa di risposta con appello incidentale deve contenere in calce, a pena di inammissibilità, l'istanza di spostamento della prima udienza. Il giudice, entro cinque giorni dalla richiesta, fissa la data della nuova udienza con decreto.
      Il decreto di fissazione della nuova udienza deve essere notificato all'appellante e a tutte le altre parti, a cura dell'appellante incidentale, unitamente alla comparsa di risposta, nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis.»;
          b) il terzo comma dell'articolo 350 è sostituito dai seguenti commi:
      «Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e, nell'ipotesi in cui venga proposto appello incidentale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 343, rinvia la causa ad udienza successiva assegnando alle altre parti un termine non inferiore a trenta giorni prima di tale udienza per depositare eventuali memorie di replica.
      Nella stessa udienza il giudice, ove ritenga l'impugnazione manifestamente fondata o manifestamente infondata, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. La sentenza così pronunciata s'intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene.»;
          c) il quarto comma dell'articolo 351 è sostituito dal seguente:
      «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, provvede ai sensi dell'articolo 350, quarto comma. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.»;
          d) il primo comma dell'articolo 352 è sostituito dai seguenti commi:
      «Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a discutere la causa e pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia il giudice fissa nel dispositivo un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza.
      Nel caso in cui provveda all'assunzione di prove il giudice, esaurita l'attività istruttoria, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.»;
          e) nel quarto comma dell'articolo 437, dopo le parole: «le disposizioni di cui», sono aggiunte le seguenti: «al quarto comma dell'articolo 350 e».

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione anche nei giudizi di appello già pendenti, nei quali non si sia ancora svolta l'udienza di cui all'articolo 350; le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), trovano applicazione anche nei giudizi di appello già pendenti, nei quali non vi sia stata la precisazione delle conclusioni.
54. 6. Capano, Contento.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 348-bis», sostituire la rubrica con la seguente: (Sentenza in forma breve).

      Conseguentemente:

      Al comma 1, capoverso «Art. 348-bis» sostituire le parole da: l'impugnazione fino a: accolta con le seguenti: il giudice competente dichiara l'impugnazione, ove ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta infondatezza con sentenza in forma breve. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto odi diritto ritenuto risolutivo e specifici riferimenti a precedenti conformi;

      Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 348-bis» con il seguente: «Pronuncia sulla sentenza in forma breve). – All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, verifica se la causa può essere decisa ai sensi dell'articolo 348-bis. Il giudice provvede alle spese a norma dell'articolo 91.»;

      Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c);

      Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 436-bis» sostituire la rubrica con la seguente: (Sentenza in forma e pronuncia);
          d) sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di conversione del presente decreto.
54. 5. Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Follegot, Lussana, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
      e-bis) all'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale.» è aggiunto il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto anche sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (contatti netti, media mensile)».
54. 12. Pisicchio, Fabbri, Mosella, Tabacci, Vatinno.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4) Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n.  537, è sostituito seguente:
      «4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione. Qualora intervenga, sia essa indifferentemente a favore del soggetto emittente il documento o il soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi».
54. 20. Fugatti, Giorgetti, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 54, è aggiunto il seguente:

Art. 54-bis.

      1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.  212, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «novanta».
      2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.  413, al secondo periodo, le parole: «centoventi» e «sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «novanta».
54. 01. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Modifica della disciplina del contributo unificato nel processo civile).

      1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato».
54. 02. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

ART. 55.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n.  89).

      Sopprimerlo.
55. 1. Nicola Molteni, Paolini, Follegot, Isidori, Lussana, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: comportamento delle parti con le seguenti: comportamento delle parti risultante da riscontri oggettivi.
55. 2. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Isidori, Paolini, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 2-quinquies, lettera f), sostituire le parole da: in ogni altro fino a: procedimento con le seguenti: In ogni altro caso di abuso dei poteri processuali evidente e provato riscontri oggettivi che abbiano determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.
55. 4. Nicola Molteni, Isidori, Follegot, Paolini, Lussana, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 2, sostituire le parole: giudice ordinario con le seguenti: nei confronti di chi esercita la funzione requirente giurisdizionale ordinaria.
55. 8. Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Lussana, Isidori, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Misure per la definizione del contenzioso in materia RC auto).

      1. All'articolo 149 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al comma 1, la parola «devono» è sostituita dalla seguente: «possono» e dopo la parola «risarcimento» è inserita la parola «anche»;
          b) il comma 6 è sostituito dal seguente: ”6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 odi mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazIone o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.
55. 04. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

ART. 56.
(Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attività giurisdizionale).

      Sopprimerlo.
56. 1. Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Lussana, Isidori, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
56. 4. Vanalli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: il comma 5 è sostituito dal seguente con le seguenti: il comma 5 è soppresso.

      Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso.
56. 3. Vanalli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

      Le sezioni distaccate di Borgo Valsugara, Cavalese, Cles Tione di Trento di cui è proposta la soppressione alla tabella A dello schema di decreto legislativo recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.  148» sono mantenute sui rispettivi territori del distretto e circondario della Provincia autonoma di Trento, che si fa integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione dell'ente medesimo.
56. 01. Fugatti, Torazzi, Fava, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

      1. All'articolo 3 comma 5 del decreto-legge 13 agosto 2011 n.  138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.  148, le parole da «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati» a «i seguenti princìpi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.  400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire seguenti princìpi:».
      2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011 n.  138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.  148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sorto abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5.
56. 05. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Pubblicità delle aste giudiziarie).

      1. All'articolo 490 c.p.c., dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale» aggiungere il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile).
56. 06. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Montagnoli, Forcolin.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

      1. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.  148, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».
56. 07. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

ART. 57.
(Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy).

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: soggetti privati con le seguenti: soggetti pubblici e privati.
57. 9. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'utilizzo di sistemi e tecnologie di energie rinnovabili. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
      7-ter. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.  183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativo al fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425. è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012 di 1.000 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni per il 2014.
57. 12. Bitonci, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure per lo sviluppo dell'occupazione nel settore delle agroenergie).

      1. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore delle agroenergie e di favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera, agli interventi di riconversione di impianti alimentati da fonti fossili in impianti alimentati da biomasse è garantita una tariffa incentivante di 89,5 –/MWh.
      2. Ai fini dell'inclusione nella categoria della riconversione, l'intervento deve rispettare le seguenti condizioni:
          a) potenza nominale dell'impianto alimentato da biomassa non inferiore a 100 MW e non superiore al 50 per cento della potenza dell'impianto preesistente;
          b) potenza nominale del preesistente impianto non inferiore a 300 MWe;
          c) rilascio di emissioni dell'impianto alimentato da biomassa non superiori al 50 per cento dei limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte Il dell'allegato Il alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152;
          d) riutilizzo delle infrastrutture elettriche, delle opere infrastrutturali interrate e degli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto;
          e) mantenimento della forza lavoro precedentemente impiegata nel preesistente impianto.

      3. Gli interventi di riconversione di cui al presente articolo ricevono i seguenti premi tariffari aggiuntivi e tra di loro cumulabili in funzione degli specifici benefici garantiti al sistema:
          30 –/MWh qualora gli impianti soddisfino i requisiti ambientali di cui all'allegato 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012.
          30 –/MWh per l'impiego di biomasse di origine comunitaria.
          20 –/MWh per l'impiego di biomasse da filiera ricomprese fra le tipologie di cui alla tabella 1-B del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012.
57. 0700. Lusetti.

      Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure per lo sviluppo dell'occupazione nel settore delle agroenergie).

      Al fine di promuovere l'occupazione nel settore delle agroenergie e di favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera il Ministero dello Sviluppo Economico provvede a garantire un adeguato livello di incentivazione agli interventi di riconversione di impianti alimentati da fonti fossili in impianti alimentati da biomasse. Ai fini dell'inclusione nella categoria della riconversione, l'intervento deve rispettare le seguenti condizioni: (a) potenza nominale dell'impianto alimentato da biomassa non inferiore a 100 MW e non superiore al 50 per cento della potenza dell'impianto preesistente; (b) potenza nominale del preesistente impianto non inferiore a 300 MWe (c) rilascio di emissioni dell'impianto alimentato da biomassa non superiori al 50 per cento dei limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152; (d) riutilizzo delle infrastrutture elettriche, delle opere infrastrutturali interrate e degli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto; (e) mantenimento della forza lavoro precedentemente impiegata nel preesistente impianto.
57. 02. Lusetti, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 58.
(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti).

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 58.
(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti).

      1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti tramite i comuni, che possono essere supportati delle organizzazioni caritatevoli conformemente alle modalità previste dal regolamento (CE) n.  1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal Regolamento (UE) n.  121/2012.
      2. Il fondo è gestito da organismi per le erogazioni in agricoltura operanti a livello regionale secondo quanto disposto da regolamenti attuativi che saranno opportunamente elaborati entro il 31 dicembre 2012 dal Ministro delle politiche agricole, forestali e alimentari.
      3. Le Regioni e le province autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono istituire un proprio organismo pagatore per attività connesse alla gestione e controllo delle risorse messe a disposizione dello Stato membro dalla Politica agricola comune e per la gestione regionale delle risorse messe a disposizione dal programma nazionale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Se entro il termine di cui al presente comma, le regioni e le province autonome non abbiano provveduto ad istituire un proprio organismo pagatore, il Ministro delle politiche agricole, forestali e alimentari, provvede alla nomina di un commissario ad acta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      4. L'istituzione di organismi pagatori regionali si rende necessaria allo scopo di rendere più efficiente e maggiormente legata alle esigenze del territorio l'erogazione delle risorse finanziare messe a disposizione dalla politica agricola comune e dai citati programmi di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, previo parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologia di prodotto, i comuni da beneficiare in base a criteri di reddito procapite e popolazione residente, nonché le modalità di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fomite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n.  460.
      4. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalità stabilite dal decreto di cui al comma precedente. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n.  460.
      5. Il Ministro delle politiche agricole e forestali e gli organismi regionali pagatori sono i soggetti responsabili dell'attuazione del programma di cui al comma 3 e controlla le erogazioni degli organismi pagatori regionali.
      7. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui ai comma 2, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, opera secondo criteri di economicità dando preferenza, a parità di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi.
58. 1. Di Giuseppe, Messina, Rota.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 58.
(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti).

      1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti tramite i comuni, che possono essere supportati delle organizzazioni caritatevoli conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n.  1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, articolo 27, così come modificato dal Regolamento (UE) n.  121/2012.
      2. Con decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, previo parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologia di prodotto, i comuni da beneficiare in base a criteri di reddito procapite e popolazione residente, nonché le modalità di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n.  460.
      3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalità stabilite dal decreto di cui al comma precedente. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n.  460.
      4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali è il soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2.
      5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali opera secondo criteri di economicità dando preferenza, a parità di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi.
58. 2. Di Giuseppe, Messina, Rota.

      All'articolo 58 apportare le seguenti modifiche:
          a) al comma 1 sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e sopprimere infine le seguenti parole: «conformemente alle modalità previste dal Regolamento CE n.  1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007»;
          b) al comma sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione»;
          c) al comma 3 sostituire le parole: «dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
          d) al comma 4 sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
          e) al comma 5 sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
58. 3. Callegari, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 2 sopprimere le parole: di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.
58. 4. Callegari, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 59.
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo).

      Al comma 1 sopprimere le parole: e comma 6 ed aggiungere, in fine, il seguente periodo:
      «In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 17, comma 6, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo accertato».
59. 4. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 2, sostituire le parole: Per gli illeciti previsti al comma 3, 3-bis e al comma 4 con le seguenti: Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 3-bis.
59. 7. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Sopprimere i commi da 3 a 5.
59. 10. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 3, sostituire le parole: sono destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alla crisi di mercato con le seguenti: sono destinate a finanziare nuove misure a sostegno del settore agricolo e nuovi specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato ad opportuna integrazione degli strumenti di sostegno già previsti dalla politica agricola comune.
59. 11. Messina, Di Giuseppe.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Un importo pari al dieci per cento delle somme di cui al comma 3 è destinato alla copertura degli oneri degli interessi passivi a carico dei consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie assunte in attuazione della sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli, così come previsto dall'articolo 8, comma 1, numero 4), del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74.
59. 13. Rainieri, Fogliato, Callegari, Negro, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Sopprimere il comma 7.
59. 14. Borghesi.

      Al comma 13, dopo le parole: del settore della pesca, aggiungere le seguenti: e dell'acquacoltura.
59. 27. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 14, sostituire la parola: possono con la seguente: devono;

      Conseguentemente:
          al comma 15, sostituire le parole
: la facoltà con la seguente: l'obbligatorietà e sostituire la parola può con la seguente: deve;
          al comma 18, sopprimere le parole: avvalendosi anche alternativamente delle facoltà di cui al comma 1.
59. 37. Messina, Di Giuseppe, Rota.

      Al comma 15, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: all'origine.
59. 43. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
      «19.1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchine innovative fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2013 dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2012.
19.2. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
      19.3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati in 10 milioni di euro/anno, si provvede tramite la disposizione di cui al comma 5-bis dell'articolo 31».

      Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      «5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».
59. 80. Fogliato, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19.1. Per la cessione di prodotti ittici, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n.  27 si intendono assolte in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti del Regolamento (CE) 1224/2009.
59. 78. Ruvolo.

      Sopprimere il comma 19-bis.
59. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Taglie minime).

      1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.
      2. La taglia minima dell'acciuga (Engraulis encrasicolus) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.
      3. La taglia minima della sardina (Sardina pilchardus) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.
      4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura, nell'adozione dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n.  1967/2006 può istituire nuove taglie minime.
      5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce «taglie minime» ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle recate nei Piani di gestione nazionali.
59. 01. Ruvolo.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Carburante per la pesca in acque interne).

      1. Al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, dopo le parole: «trasporto delle merci» inserire «e alla pesca». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,4 milioni di euro per l'anno 2012 e 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dei relativi stanziamenti di cui alla legge 8 luglio 1998, n.  230, come rifinanziata dalla legge 12 novembre 2011, n.  183.
59. 02. Ruvolo.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4).

      L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4, sono soppressi.
59. 04. Ruvolo.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Norme in materia di licenze di pesca).

      1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata a titolo di sanzione una sovratassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
      2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.
      3. Nei casi indicati al comma 2 la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
      4. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 1.
      5. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.
      6. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.
59. 05. Ruvolo.

      Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n.  457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.  250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
          a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;
          b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, crisi strutturali di mercato, ristrutturazioni aziendali, cessazione attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

      2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parete del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.
      5. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, si applica al settore della pesca l'ammortizzatore previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n.  97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.  129, a valere sulle risorse di cui all'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n.  183.
      6. L'articolo 3, comma 2-bis della legge 3 aprile 2001, n.  142 è soppresso.
59. 06. Ruvolo.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Informatizzazione del registro imprese di pesca).

      1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituito il registro elettronico delle imprese di pesca (REIP), contenente le informazioni previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639.
      2. Sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro di cui al comma 1, gli imprenditori ittici che esercitarlo la pesca marittima.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite le modalità operative per il passaggio dal registro in formato cartaceo a quello in formato elettronico.
59. 010. Ruvolo.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Norma di interpretazione autentica).

      1. Al fine di favorire l'attività di acquacoltura a mare, l'articolo 48, secondo comma, lettera e) del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n.  1604, si interpreta nel senso che tra i beneficiari sono ricomprese anche le imprese aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o pescato dalle stesse imprese.
59. 08. Ruvolo.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Etichettatura dei prodotti agricoli ed agroalimentari).

      1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, in particolare di quelli ortofrutticoli, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei predetti prodotti agricoli ed agroalimentari possono utilizzare nelle etichette di tali prodotti e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  109, e successive modificazioni, la dicitura «prodotto italiano» o l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.
      2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.
      3. La facoltà di cui al precedente comma 1 può essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da imprese agricole ed agroalimentari, anche cooperative, organizzazioni dei produttori che siano in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni relative all'origine del prodotto con gli strumenti di rintracciabilità garantiti da organismi di controllo e di certificazione riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, vengono definiti i dettagli applicativi delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 ai fini della definizione dell'attestazione di origine, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. In sede di prima applicazione, il procedimento di cui al presente comma è attivato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti alla facoltà dell'indicazione di cui al comma 1 nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.
      5. Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3, estendendoli a tutte le filiere interessate.
      6. Ai soggetti che, avvalendosi anche alternativamente, delle facoltà di cui al comma 1, forniscano ai consumatori un'informazione non corretta si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18, comma 1, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  109.
59. 022. Fugatti, Forcolin, Fava, Comaroli, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

      All'articolo 1, comma 26, della legge n.  92 del 2012, il comma 4, primo periodo, dell'articolo 69-bis, del decreto legislativo n.  276 del 2003 è sostituito dal seguente: «4. La presunzione di cui al comma 1 determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, con esclusione di quanto disposto dall'articolo 62 e dall'articolo 69, comma 1.».
59. 019. Di Biagio, Muro.

      Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

      1. La Lettera c) dell'articolo 1, comma 23 della legge n.  92 del 2012 è sostituita dalla seguente:
          c) l'articolo 63 è sostituito dal seguente: «Art. 63 – Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito. Salve diverse specifiche intese sottoscritte a livello nazionale da associazioni di datori di lavoro e da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto non può comunque essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto di prestazione, alle retribuzioni minime previste per il livello di inquadramento intermedio dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nel settore di riferimento. Nel caso in cui il contratto collettivo nazionale preso a riferimento preveda un numero pari di livelli di inquadramento il riferimento è la media dei due livelli retributivi intermedi».
59. 020. Di Biagio, Muro.

ART. 59-bis.
(Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari).

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo.
59-bis. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 60.
(Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento).

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      1-bis. Ai sensi del comma 1 sono prioritarie le seguenti azioni:
          a) l'occupazione per il rafforzamento della ricerca pubblica;
          b) l'avvio di iniziative a sostegno dei giovani ricercatori, attraverso l'incremento di borse dottorali e post dottorali della durata minima di tre anni;
          c) la competitività dei laboratori pubblici di ricerca, attraverso l'attivazione di bandi per programmi concernenti nuove linee di ricerca, orientati soprattutto verso la ricerca nel settore medico e terapeutico, delle nanotecnologie, della chimica, delle biotecnologie per giovani di talento post-doc, impegnati singolarmente o in unità di ricerca gestite in associazioni di rete;
          d) la definizione dei settori prioritari della ricerca a livello nazionale e regionale;
          e) la creazione di «Poli di competitività» a carattere regionale, favorendo partenariati tra imprese, centri di formazione e enti di ricerca pubblica e privata per progetti a carattere innovativo in una determinata area geografica, particolarmente attiva nel campo della ricerca, costituita da Regioni confinanti e Paesi esteri non necessariamente limitrofi;
          e) il rilancio della politica industriale tramite la ricerca, l'innovazione e il management, favorendo le sinergie tra il settore pubblico e privato.
60. 2. Rivolta, Fugatti, Forcolin, Fava, Torazzi, Comaroli, Montagnoli.

      Al comma 4, sostituire l'alinea con il seguente: Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento da attuare anche in stretto raccordo con le Regioni:.
60. 8. Fava, Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Al comma 4, dopo le parole: interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza; aggiungere le seguenti: compresa la ricerca di frontiera, anche su proposte presentate da singoli ricercatori.
60. 9. Zazzera.

      Al comma 4 aggiungere in fine le parole: e regionale.
60. 6. Cavallotto, Comaroli, Fugatti, Fava, Forcolin, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

      1. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52, convertito con modifiche in legge dalla legge 6 luglio 2012, n.  94, è infine aggiunto il seguente comma:
      9. Il Commissario, entro centoottanta giorni dalla conversione del presente decreto in Legge, predispone, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, un piano per ima redistribuzione dell'organico docente presso le istituzioni scolastiche tra le renani sulla base dell'analisi regionale di due indicatori, ovvero del rapporto tra alunni e classi e del rapporto tra alunni e posti di docenza.
60. 02. Simonetti, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

      1. All'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52, convertito con modifiche dalla legge 6 luglio 2012, n.  94, è infine aggiunto il seguente comma:
      9. Commissario, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, relaziona annualmente al Consiglio dei Ministri e alle Commissioni Parlamentari competenti, per le spese sostenute, suddivise per ogni regione, per i dipendenti pubblici impiegati all'interno del Ministero stesso al netto delle spese dei distacchi e dei trasferimenti, segnalando altresì le iniziative che possono essere adottate per una razionalizzazione di queste voci di spesa.
60. 03. Simonetti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

      1. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52, convertito con modifiche in legge dalla legge 6 luglio 2012, n.  94, è infine aggiunto il seguente comma:
      9. Il Commissario, entro centoottanta giorni dalla conversione del presente Decreto in Legge, predispone, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e delle ricerca, un modello per una valutazione annuale delle performance degli istituti universitari su base regionale e che consideri, all'interno dei criteri di valutazione, anche i seguenti parametri:
          a) Il numero di studenti iscritti;
          b) Il rapporto tra iscritti e laureati, suddiviso per ciascun corso di laurea attivato:
          c) Il tempo medio necessario ad uno studente per conseguire il titolo di studio;
          d) Il costo medio sostenuto da uno studente per le quote annuali di iscrizione al corso di laurea;
          e) Il numero di ricercatori e di dottorati;
60. 04. Simonetti, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

ART. 61.
(Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)).

      Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo destinando una congrua quota delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento dei progetti per l'Università e gli Enti di Ricerca.
61. 1. Zazzera.

      Al comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, le parole gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 metri sono sostituite dalle seguenti: gli autosnodati e filosnodati adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere rispettivamente la lunghezza massima di 18 metri per i primi e 24 metri per i secondi.
61. 2. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. È assegnata all'European Brain Research Institute (EBRI) – Fondazione Rita Levi-Montalcini la somma annuale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012 per spese di personale e di funzionamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33. Il Ministro dell'economia e del bilancio è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
61. 3. Abrignani, Colaninno, Zampa, Tassone, Gelmini, Crimi.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      2-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per la realizzazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
      2-ter. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.  183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni per il 2014.
61. 750. Bitonci, Montagnoli, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

ART. 62.
(Modalità di attuazione e procedure di valutazione).

      Al comma 2, dopo le parole: Con uno o più decreti di natura non regolamentare emanati aggiungere le seguenti: entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente testo.
62. 3. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Al fine di promuovere la cooperazione scientifica nazionale e internazionale, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca stabilisce l'entità di un sussidio da erogare su richiesta delle cosiddette reti scientifiche di ricercatori ai propri affiliati impegnati in uno scambio costante, tematico e operativo, sotto forma di incontri di lavoro e convegni, per la copertura di viaggi e soggiorni, nonché per i costi di eventuali strumentazioni e pubblicazioni, a valere sul Fondo di cui all'articolo 61. Tale sussidio non può superare la durata di 3 anni e vale per un massimo di 6 incontri di lavoro, in Italia e all'estero.
62. 5. Grimoldi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 3, dopo le parole: in apposito elenco del Ministero aggiungere le seguenti: che comprenda anche esperti industriali e dopo le parole: Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) aggiungere le seguenti: da integrarsi con altri esperti del sistema della ricerca industriale.
62. 6. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca e innovazione a livello regionale per la separazione delle competenze tra Stato e Regioni).

      1. Ai fini di una equilibrata ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, prevista dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, nonché per evitare sprechi, duplicazioni e frammentazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione università e ricerca è attuato un Progetto di coordinamento per il monitoraggio e valutazione delle politiche di ricerca a livello regionale e intraregionale.
      2. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì definite le modalità per la separazione delle competenze Stato-Regione, attraverso l'individuazione di mappe settoriali che definiscano le priorità esclusivamente nazionali ed esclusivamente regionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione.
62. 01. Goisis, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 63.
(Disposizioni finali).

      Sopprimere il comma 4.
63. 1. Zazzera.

ART. 64.
(Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva).

      Sopprimerlo.
64. 1. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono definiti i criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , da destinarsi prioritariamente al completamento delle strutture già esistenti.
64. 6. Ria, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Con successivo decreto adottato dal Capo del dipartimento per gli affari regionali, previo accordo con le regioni territorialmente interessate, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento.
64. 3. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Tutela sanitaria degli sportivi dilettanti abili e disabili).

      1. Lo Stato, al fino di migliorare la qualità di vita dei cittadini favorisce la promozione e l'incremento dell'attività fisica, in quanto finalizzata ad un corretto stile di vita, coinvolgendo anche i soggetti diversamente abili. L'attività sportiva, praticata a livello dilettantistico, è diretta anche alla salvaguardia della salute, mediante le visite mediche obbligatorie. Al fine di tutelare i diritti, dei quali lo sportivo è titolare, si configurano quali specifici obiettivi:
          a) lo sviluppo fisico, nonché l'esercizio della pratica sportiva, secondo le proprie capacità individuali;
          b) il contrasto al fenomeno della dispersione sportiva;
          c) l'armonizzazione del rapporto tra gli sportivi e le associazioni sportive dilettantistiche, mediante l'adeguamento dei regolamenti, al fine del riconoscimento del diritto fondamentale, degli sportivi medesimi, alla salute ed al suo mantenimento;
          d) la promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva ed alla cultura del primo soccorso.

      2. Gli interventi previsti al comma 1, lettere a), b) c) e d) sono rivolti ai seguenti soggetti:
          a) a coloro che praticano, o intendono praticare, in forma organizzata, attività sportive non agonistiche, o ludico-motorie e ricreative;
          b) a coloro che praticano, o intendono praticare, attività sportive, anche agonistiche, a livello dilettantistico;
          c) ai tecnici sportivi ed agli ufficiali di gara;
          d) al personale sanitario, per quanto attiene all'aggiornamento professionale, allo studio ed alla ricerca in materia di medicina dello sport;
          e) ai disabili che praticano, o intendano praticare, attività sportiva.

      3. Ogni società od associazione sportiva dilettantistica deve, all'atto dell'iscrizione al campionato di competenza, comunicare agli organismi di relativa affiliazione, il nominativo del medico di riferimento.
      4. Al fine di monitorare la tutela e l'integrità fisica degli sportivi dilettanti, nonché di studiare e di predisporre i controlli medici, in grado di prevenire le patologie connesse all'attività sportiva è istituita, presso i Comitati Regionali delle Federazioni sportive una banca dati, relativa alle informazioni sanitarie sui singoli atleti dilettanti.
      5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al commi precedenti, si provvede, nel limite di spesa di 23 milioni di euro, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
64. 02. Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Esercizio nella pratica del tiro a segno).

      1. All'articolo 8, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n.  110, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» inserire le seguenti: «ovvero da un titolare di licenza di campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico dalle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773».
      2. All'articolo 251 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» inserire le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773»;
          b) al comma 2, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» inserire le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del lesto unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773».
64. 03. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

ART. 65.
(Comitato Italiano Paraolimpico – Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive).

      Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Istituzione dello sportello informativo multimediale e della carta dei servizi per la promozione dell'attività motoria e sportiva degli studenti abili e disabili delle scuole primarie e secondarie di primo grado di ogni regione).

      1. Al fine di migliorare il coordinamento, l'amministrazione e il monitoraggio dei servizi per l'educazione fisica motoria e sportiva nelle scuole, svolta dagli Uffici scolastici territoriali, nonché per promuovere l'educazione fisica e sportiva degli alunni abili e/o diversamente abili della scuola primaria e secondaria di primo grado, a tutela del benessere corporeo e sociale degli studenti in età evolutiva, il Ministro dell'istruzione, università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari regionali, turismo e sport, istituisce lo «sportello multimediale».
      2. Lo sportello di cui al comma 1, svolge i seguenti servizi:
          a) consulenza e assistenza per il raccordo scuola-territorio, tramite il servizio di sportello e/o il servizio on-line, avvalendosi di una o più risorse docenti, nonché di uno psicologo, un medico sportivo, un esperto proveniente dalle Federazioni sportive giovanili riconosciuto, in orari limitati, predefiniti e pubblicizzati, secondo linee di intervento programmate dal gruppo di esperti multidisciplinare operante nell'ufficio di educazione fisica motoria e sportiva delle singole direzioni scolastiche provinciali;
          b) promozione del rispetto del principio di eguaglianza prescindendo in particolare dalle condizioni psico fisiche;
          c) informazioni sull'organizzazione del sistema sportivo territoriale (centri di avviamento allo sport, federazioni e associazioni sportive, eccetera) e sull'impiantistica scolastica centri scolastici sportivi).

      3. Gli organi di governo delle scuole promuovono il patto di educazione allo sport tra studenti, scuola, famiglia e comunità locale, che trova espressione nella «carta dei servizi di educazione al benessere motorio e sportivo», quale strumento che definisce i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione del servizio, e informa gli studenti e le famiglie sui principi fondamentali, sui contenuti specifici e sull'organizzazione dell'offerta formativa, ai fini dell'individuazione della disciplina sportiva adeguata alle caratteristiche fisiche e psichiche.
      4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, corrispondenti a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede per l'anno 2012 nel limite di spesa di 23 milioni di euro, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; per gli anni 2013 e 2014 mediante la riduzione degli stanziamenti di cui alla tabella e, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.  183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativo al fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritti nel capitolo 8425.
65. 01. Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dall'approvazione del presente decreto, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle stesse.
65. 03. Desiderati.

      Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

      All'articolo 1, comma 1, del decotto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  188, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
          «d-bis) cancellazione delle federazioni sportive al fine di assicurare giusta attuazione della normativa nazionale ed internazionale in materia di sport. L'attuale Commissario Straordinario è prorogato sino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, massimo per sei mesi».
65. 04. Desiderati, Montagnoli.

ART. 66.
(Reti di impresa).

      Al comma 1, dopo le parole territorio nazionale aggiungere le seguenti: tra le micro, piccole e medie imprese che intendono consolidarsi in un unico soggetto per aumentare la competitività, razionalizzando i costi e integrando capacità, competenze e risorse.
66. 2. Goisis, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, dopo le parole territorio nazionale aggiungere le seguenti: , progetti innovativi finalizzati al miglioramento del sistema infrastrutturale, gestionale o organizzativo delle imprese.
66. 3. Rivolta, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 66-bis.
(Interventi in favore della sicurezza del turismo montano).

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
          al secondo periodo, dopo le parole:
articolo 69, aggiungere le seguenti: comma 1,
          sopprimere il terzo periodo.
66-bis. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 67.
(Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo).

      Sostituirlo con il seguente:

«Art. 67.

      1. Le risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sui capitoli 796, 805 e 868, per un importo complessivo pari a 1.843.100 euro per l'anno 2012, 2.000.000 euro per l'anno 2013 e 2.000.000 euro per l'anno 2014 del Centro di responsabilità n.  17 “Sviluppo e competitività del turismo”, sono destinate a sostenere l'attività dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

      Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il comma 3 con i seguenti:
      3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese svolge le funzioni e le competenze affidate all'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo che viene contestualmente soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro con delega al turismo ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il limite di contingente massimo di personale di ruolo dell'ENIT da trasferire all'ICE. Con tale decreto sono altresì trasferite all'ICE le risorse finanziarie e strumentali dell'ENIT, ivi comprese le sedi all'estero che ancora non siano state assorbite dal Ministero degli affari esteri.
      3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
67. 3. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Al comma 1 sopprimere le parole: di cui all'obiettivo Convergenza.
67. 5. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, dopo le parole: obiettivo Convergenza aggiungere le seguenti: , nonché la Regione Sardegna.
67. 6. Cimadoro, Borghesi, Palomba, Messina, Barbato.

      Sostituire il comma 5-bis con il seguente:
      Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.  133, è abrogato. Le risorse complessivamente assegnate al fondo istituito dal suddetto comma 3-quater, articolo 13, e non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono destinate a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Sono fatte salve le eventuali risorse disponibili, di cui al comma 1-bis dell'articolo 2, del decreto-legge 1o settembre 2008, n.  137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n.  169.
67. 700. Cimadoro, Messina, Borghesi, Mura, Barbato.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifiche alla Legge 22 aprile 1941, n.  633 – Protezione del diritta d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

      Il comma 1-bis dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:
      1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'Università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui ai presente comma.
67. 05. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Soppressione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) e modifiche alle leggi 22 aprile 1941, n.  633, e 5 febbraio 1992, n.  93, concernenti il trasferimento delle sue competenze alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)).

      1. Agli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n.  93, e successive modificazioni, la parola: «IMAIE», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «SIAE».
      2. All'articolo 84, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n.  633, e successive modificazioni, le parole: «l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori» sono sostituite dalle seguenti: «la società italiana degli autori ed editori (SIAE)».
      3. L'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n.  633, è sostituito dal seguente:

      Art. 180-bis. – 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

      4. I titolari non associati alla SIAE possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
      5. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita».
      6. Ai sensi degli articoli 71-octies, comma 2, 73, comma 1, e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n.  633, e successive modificazioni, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sono versati alla Società italiana degli autori e editori (SIAE) dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria corredati della necessaria documentazione per l'identificazione degli aventi diritto.
      7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n.  64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.  100, al nuovo Istituto mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) e, in particolare, il compito di incassare e di ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n.  633, come da ultimo modificati dalla presente legge, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n.  93, come da ultimo modificati dalla presente leggo, sono trasferiti alla SIAE Alla SIAE sono altresì trasferiti, dalla data di costituzione, il personale del nuovo IMAIE in liquidazione, l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile La SIAE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto e ai regolamenti attuativi, ai sensi dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n.  633, e successive modificazioni.
      8. Qualora l'IMAIE abbia siglato, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, accordi bilaterali di tipo A con associazioni, enti, istituzioni o società del settore, operanti all'estero, la SIAE determina i compensi maturati dagli artisti, interpreti o esecutori nel territorio ove opera uno dei predetti organismi, in conformità con le disposizioni di legge in vigore presso ciascun Paese interessato.
      9. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la SIAE adegua il proprio statuto e il proprio regolamento, al fine di tutelare i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori in conformità con le disposizioni degli articoli 82 e 84 della legge 22 aprile 1941, n.  633, come da ultimo modificato dalla presente legge, della legge 5 febbraio 1992, n.  93, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  154, nonché perfezionando gli accordi bilaterali con gli organismi esteri, di cui al comma 3 del presente articolo, finalizzati anche allo scambio di informazioni e di dati.
      10. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.  93, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n.  64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.  100, sono abrogati.
      11. Il nuovo IMAIE è sciolto ed è posto in liquidazione.
      12. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina il commissario straordinario del nuovo IMAIE, con il compito di provvedere alla liquidazione del disciolto ente.
67. 06. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Soppressione delle comunità montane).

      1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delta legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni adottano disposizioni finalizzate a prevedere la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti, disciplinando l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme istituzionali, assegnato all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, è autorizzato ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.  131. Il provvedimento adottato in sede di esercizio del potere sostitutivo disciplina l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 118 della Costituzione.
67. 07. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Federalismo demaniale relativo ai beni culturali).

      A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Conferenza unificata si provvede all'istruzione della richiesta di trasferimento di cose e beni culturali inalienabili indicati in specifici accordi di valorizzazione, di cui all'articolo 54 comma 3 e all'articolo 112, comma 4, del Codice dei beni ambientali, avanzata dai singoli enti territoriali alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici e alla filiale dell'Agenzia del Demanio competente per territorio specificando le finalità e le linee strategiche generali che si intende perseguire con l'acquisizione del bene.
67. 08. Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Fugatti, Fava, Torazzi.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

      1. Al comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, dopo la lettera o) sono inseguite le seguenti:
          o-bis) «opera cinematografica», «opera filmica» o «film», l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;
          o-ter) «opera audiovisiva»:

      1. L'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di divisione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica;
      2. Videoclip musicali con immagini in movimento realizzati a sostegno promozionale del fonogramma interpretato da un artista, fatti salvi i diritti in capo all'artista, al produttore fonografico e agli autori dell'opera musicale o di altre opere dell'ingegno eventualmente incorporate nel videogramma.
67. 011. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 1941. n.  633, e successive modificazioni, in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

      All'articolo 71-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:
          1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere tali misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all'articolo 68, comma 2, o all'articolo 69, comma 1, o all'articolo 69-bis, per consentire l'esercizio delle eccezioni ivi previste;
          2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      2. In ogni caso i titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o ad autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'articolo 102-quater per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui al presente capo, su espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto acceso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto»;
          3) al comma 3 le parole: «avvenga sulla base di accordi contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater è consentito sulla base di accordi contrattuali».
67. 012. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Servizio pubblico radiotelevisivo).

      1. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.
      2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n.  432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n.  112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n.  112.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.  246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.  880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n.  103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n.  112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, sono abrogati».
67. 013. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(IVA libri su supporto elettronico).

      1. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, dopo «libri» aggiungere «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
      2. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per Panno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
67. 014. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Misure per la promozione e la vendita di libri su supporto elettronico).

      1. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 luglio 2011, n.  128, sostituire le parole: «compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico» con: «esclusa la vendita per corrispondenza che abbia luogo mediante attività di commercio elettronico».
      2. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, dopo «libri» aggiungere «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
      3. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
67. 015. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi.

ART. 67-bis.
(Chiusura dello stato di emergenza).

      Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: dalla Regione Abruzzo aggiungere le seguenti: , dai Comuni e dalle province.
67-bis. 701. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

ART. 67-ter.
(Gestione ordinaria della ricostruzione).

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 67-ter.1. Per favorire la ricostruzione e ogni intervento necessario ai fini del ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nell'ultimo decennio, è istituito un Ufficio speciale, per la ricostruzione, con lo scopo di assicurare la promozione e l'assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata, ed effettuare il monitoraggio finanziario e attuativo, il monitoraggio degli interventi e curare la relativa trasmissione dei dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13 della Legge 31 dicembre, 2009, n.  196, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1 comma 6, nonché assicurare sul proprio sito istituzionale un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi, garantire adeguati standard informativi, eseguire il controllo dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e conformità urbanistica ed edilizia e della congruità tecnica ed economica. L'Ufficio cura, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'utilizzo di una Commissione pareri alla quale partecipano i diversi soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.
      2. L'Ufficio speciale è costituito dai Comuni interessati, dal Ministro delegato per la coesione territoriale, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Presidenti delle Regioni interessate, dai Presidenti delle province. Nell'ambito delle citate intese, da concludere entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati, l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali, e locali, i particolari requisiti e le modalità di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali ed umane dell'Ufficio speciale e delle relative sedi locali, per un ammontare complessivo di 300 unità di personale, da assumere a tempo determinato fino alla cessazione della gestione ordinaria della ricostruzione, nell'ambito delle disponibilità economiche di cui al comma 4.
      3. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con le Regioni ed Enti locali, all'Ufficio speciale di cui al presente articolo, in partenariato con le associazioni e le organizzazioni di categoria presenti sul territorio.
      4. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento degli oneri derivanti dal presente articolo. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzione degli stanziamenti di cui al comma 5.
      5. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.  183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo dal 2013 a 2015.
67-ter. 702. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

      Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Tali uffici aggiungere le seguenti: collaborano con gli uffici comunali competenti e.
67-ter. 703. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

      Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: di contributo con le seguenti: di indennizzo.
67-ter. 704. Dionisi, Mantini, Anna Teresa Formisano.

      Al comma 3, sostituire le parole: non superiore a 200 mila euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, con le seguenti: che non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.
67-ter. 705. Comaroli, Fugatti, Fava, Torazzi, Montagnoli, Forcolin.

      Al comma 3, sostituire le parole: 200 mila, con le seguenti: 125 mila.
67-ter. 706. Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato, Di Stanislao, Piffari.

      Al comma 4, sostituire le parole da: , d'intesa fino alla fine del periodo con le seguenti: agli Uffici speciali di cui al presente articolo, sentite la Regione Abruzzo, gli enti locali, le associazioni e le organizzazioni di categoria presenti sul territorio.
67-ter. 707. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

      Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9.
67-ter. 708. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

      Al comma 5, sostituire le parole: indeterminato a decorrere dall'anno 2013 con le seguenti: determinato, a decorrere dall'anno 2013 e fino alla cessazione della gestione ordinaria della ricostruzione di cui al presente articolo.
67-ter. 709. Comaroli, Fava, Fugatti, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

      Al comma 5, sostituire le parole: tempo indeterminato, con le seguenti: tempo determinato.

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
67-ter. 710. Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato, Di Stanislao, Piffari.

      Al comma 6, sostituire le parole: indeterminato a decorrere dall'anno 2013 con le seguenti: determinato, a decorrere dall'anno 2013 e fino alla cessazione della gestione ordinaria della ricostruzione di cui al presente articolo.
67-ter. 711. Comaroli, Fava, Fugatti, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

      Al comma 6, sostituire le parole: tempo indeterminato, con le seguenti: tempo determinato.

      Conseguentemente, sopprimere il quarto periodo.
67-ter. 712. Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato, Di Stanislao, Piffari.

      Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: in misura non superiore al cinquanta per cento con le seguenti: in misura non superiore al trenta per cento.
67-ter. 713. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

      Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Provveditorato alle opere pubbliche viene dotato di dieci unità dirigenziali operative, a valere sulle risorse previste per gli uffici speciali, al fine di garantire la massima funzionalità ed efficienza nello svolgimento delle gare e dei procedimenti ad evidenza per l'affidamento di progetti e lavori pubblici relativi alla ricostruzione.
67-ter. 714. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

ART. 67-quater.
(Criteri e modalità della ricostruzione).

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, i comuni applicano i principi e adottano gli strumenti previsti dalla normativa statale e regionale vigente ed in particolare:
          a) in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi di rilascio dei permessi edilizi, delle autorizzazioni e degli atti amministrativi comunque denominati inerenti alla ricostruzione, si applicano le norme previste dal testo unico sull'edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, e successive modifiche e integrazioni. In particolare, agli interventi edilizi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n.  106.
      Agli interventi di ristrutturazione edilizia, su singoli edifici classificati E) ai sensi delle ordinanze vigenti, che non comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone A), non comportino mutamenti rilevanti della destinazione d'uso, si applica il regime di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del T.U. Edilizia;
          b) in materia di governo del territorio e di strumenti urbanistici comunque denominati, si applicano le norme statali e regionali relative alla formazione, all'approvazione e all'efficacia dei piani nonché quelle relative alle premialità urbanistiche, i trasferimenti e le cessioni di volumetrie, le compensazioni, le permute, gli indennizzi, la perequazione urbanistica.
      In particolare, i piani integrati di intervento, ai sensi della legislazione vigente, e i progetti di riqualificazione e sviluppo, comunque denominati, sono approvati dai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 n.  39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n.  77, entro trenta giorni dall'esito positivo della conferenza dei servizi, svolta ai sensi dell'articolo 14 legge 7 agosto 1990, n.  241, che si esprime entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione del progetto al comune. In caso di ritardo, il presidente della regione Abruzzo nomina, con urgenza, i commissari ad acta che deliberano, in via sostitutiva, entro e non oltre trenta giorni dalla nomina.
      I piani e i progetti sono approvati ove coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti alla data del 6 aprile 2009 e comunque, previa congrua motivazione, ove determinino un miglioramento dell'assetto urbano, dei servizi pubblici, della mobilità, della qualità ambientale, architettonica, ed energetica.
      I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n.  77, sono comunque tenuti a redigere, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le mappe delle demolizioni e dell'edilizia sostitutiva con riferimento ai piani di ricostruzione, agli atti urbanistici vigenti, al criterio costi/benefici, tenendo conto delle volontà espresse dai proprietari degli immobili anche in ordine a permute, cessioni, trasferimento di volumetrie.
67-quater. 700. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

      Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: compatibile con la struttura, con le parole: nel rispetto della struttura.
67-quater. 701. Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato, Piffari, Di Stanislao.

      Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettere b e c, nell'intero tessuto abitativo nell'area colpita dal sisma, in considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del Comune di l'Aquila, delle sue frazioni e dei centri storici dei comuni del cratere, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale, ritenute dai piani di ricostruzione di particolare interesse storico-architettonico, ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, singole o inserite in aggregati edilizi individuati ai sensi delle OPCM 3820/09 e 3832/09 è riconosciuto un contributo per la riparazione del danno e il miglioramento sismico per le sole parti comuni, così come definite ai sensi dell'articolo 117 del Codice civile e nelle OPCM 3820/09 e 3832/09 e successive modificazioni e integrazioni, pari al costo, comprensivo dell'IVA, degli interventi e delle relative prestazioni tecniche di professionisti abilitati.
67-quater. 702. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

      Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del comune di L'Aquila e sopprimere il terzo e il quarto periodo.
67-quater. 703. Dionisi, Mantini, Anna Teresa Formisano.

      Al comma 8, alinea, dopo le parole: lavoro di ricostruzione aggiungere le seguenti: conclusi dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento.
67-quater. 704. Dionisi, Mantini, Anna Teresa Formisano.

      Sostituire il comma 10 con il seguente:

      10. L'esercizio delle funzioni politiche elettive e amministrative nelle istituzioni di comuni, province e regione dove sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77, sono incompatibili con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attività professionali direttamente connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini o la presidenza di consorzi di aggregati edilizi, ai sensi del testo unico degli enti locali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.  267/2000.
67-quater. 705. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

ART. 67-sexies.
(Copertura finanziaria).

      Sopprimerlo.
67-sexies. 700. Fugatti, Fava, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

      Al comma 1, sostituire le parole: ovvero del con le seguenti: e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del
67-sexies. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
      «Sono abrogate le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra incompatibili con le norme della presente legge.»
67-sexies. 701. Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano.

ART. 67-septies.
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 67-septies.

      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento degli oneri derivanti dalla gestione ordinaria della ricostruzione di cui all'articolo 67-ter. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzione degli stanziamenti di cui al comma 2.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.  183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 14.164.000 euro per ciascuno degli anni del periodo dal 2013 a 2015.
67-septies. 700. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74.
67-septies. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

      Art. 67-septies.1. Gli interventi relativi alla ricostruzione o manutenzione delle opere idrauliche relative ai territori colpiti dal sisma del 20 e 29 giugno 2012 sono svolti dai soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e delle presenti disposizioni. Gli interventi sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici. Gli enti attuatori provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. I soggetti attuatori ricorrono, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti, nulla-osta e autorizzazioni relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui sopra, in deroga all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n.  127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
67-septies. 0700. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

      Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

      Art. 67-septies.1. (Altre disposizioni). – 1. Nei limiti delle risorse disponibili, e in deroga all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3943 del 2011 che ha modificato l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3906 del 2010, i contributi riconosciuti nei confronti dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2011 nella regione Veneto, che abbiano presentato domanda entro il 10 febbraio 2011, per beni mobili registrati e non registrati distrutti o danneggiati, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni desunti dai listini correnti, o, in caso di radiazione, sulla base delle quotazioni di mercato dell'usato di riferimento, sono equiparati, nelle percentuali e nei limiti massimi, ai contributi riconosciuti, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3789 del 9 luglio 2009, relativa a ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009.
67-septies. 0701. Montagnoli, Fava, Fugatti, Comaroli, Torazzi, Forcolin.

      Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

      Art. 67-septies.1. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese finanziate con risorse proprie sostenute dai comuni, dalle province e dalle regioni colpite dal sisma del 20 e 29 giugno 2012 e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo di 200 milioni di euro. Le spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.  183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a 200 milioni di euro per il periodo dal 2012 a 2015.
67-septies. 0702. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

      Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

      Art. 67-septies.1. Per favorire il celere svolgimento del procedimento di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, necessarie per la ricostruzione o la delocalizzazione degli edifici distrutti o danneggiati od il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i comuni e le unioni di comuni dotati di strumenti di pianificazione approvati ai sensi delle leggi regionali vigenti possono predisporre ed approvare varianti ai medesimi piani, anche intercomunali, in deroga ai limiti definiti dalle medesime leggi. I comuni e le unioni di comuni dotati strumenti urbanistici comunali, anche solo adottati, nelle more dell'approvazione dei medesimi strumenti e dei piani operativi, possono predisporre e approvare piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica e privata, anche intercomunali, che individuano e disciplinano gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare in attuazione del presente decreto, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dai piani. I termini di deposito e pubblicazione dei piani di cui al presente comma sono ridotti della metà.
67-septies. 0703. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

      Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

      Art. 67-septies.1. I Commissari delegati, nominati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, possono avvalersi di soggetti attuatori, di cui uno con funzioni vicarie, che, a titolo gratuito, agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite dai medesimi Commissari delegati.
67-septies. 0703. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

      Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

      Art. 67-septies.1. – 1. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili in esercizio, ubicati nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, che hanno dato comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale, hanno diritto alla sospensione del periodo di incentivazione riconosciuto a decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. I termini di incentivazione riprendono a decorrere dalla data di comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale della riattivazione degli impianti.
67-septies. 0704. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

      Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

      Art. 67-septies.1. (Istituzione di una zona franca). – 1. Il territorio dei comuni, colpiti dal sisma del 20 e 29 giugno 2012 costituisce, fino al 31 dicembre 2022, territorio extra-doganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43.
      2. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali e per i beni e le attività culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
      5. Gli atti emanati in applicazione della presente disposizione che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
67-septies. 0705. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

      Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

      Art. 67-septies.1. – 1. Fino al 30 novembre 2012, le imprese agricole ubicate nelle province interessate dal sisma del 20 e 29 giugno 2012 non sono tenute agli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
67-septies. 0706. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

      Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

      Art. 67-septies.1. – 1. Ai fini della ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, i comuni provvedono in una seduta unica di conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241, a rilasciare i relativi titoli abilitativi edilizi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta con la relativa documentazione.
67-septies. 0707. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

      Dopo l'articolo 67-septies aggiungere il seguente:

      Art. 67-septies.1. (Integrazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate). – 1. Il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo dal 2012 a 2015. Ai relativi oneri si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.  183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte, nel cap. 8425, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo dal 2012 a 2015.
67-septies. 0708. Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

ART. 68.
(Assicurazioni estere).

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3-bis. All'articolo 2, al comma 35-octies del decreto-legge 138/2011, sostituire le parole «2 per cento» con le parole: «3 per cento» e le parole: «3 euro» con le parole «5 euro».
68. 3. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3-bis. All'articolo 2, al comma 35-octies del decreto-legge 138/2011, sopprimere gli ultimi due periodi.
68. 4. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3-bis. All'articolo 12, al comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  214, sostituire le parole: «euro mille» con le parole «euro cinque mila» ovunque ricorrano.
68. 5. Montagnoli, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Incentivi per la fusione dei Comuni).

      1. Al fine di promuovere la fusione fra i Comuni con la popolazione fino a cinquemila abitanti e i progetti di gestione associata di funzioni e servizi, il Governo stanzia parte delle risorse recuperate dalla riorganizzazione e revisione della spesa pubblica, in misura da determinarsi secondo le modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto, ad incentivi economici rivolti con priorità alle fusioni di Comuni rispetto alle altre forme associative.
68. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Soppressione enti inutili).

      1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica, il Governo provvede alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici inutili e degli aliti enti, autorità, agenzie, organismi, ufficio soggetti pubblici comunque denominati e sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, verificando ed attuando il procedimento di riordino previsto dalla normativa taglia-enti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n.  133 e al decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.
68. 02. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Rinegoziazione dei mutui contratti degli enti locali con la Cassa depositi e prestiti).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, autorizza la Cassa depositi e prestiti a rinegoziare i mutai contratti con i comuni, le province, le comunità montane, isolane e di arcipelago e le unioni di comuni.
      2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 determina:
          a) la tipologia di mutai che da rinegoziare, tenendo conto del tasso fisso di interesse nominale annuo, della scadenza e dell'ammontare del debito residuo;
          b) le condizioni del nuovo piano di ammortamento con riferimento alle modalità di pagamento, alla durata e alla misura del saggio di interesse.

      3. La Cassa depositi e prestiti inoltra ai comuni, che hanno diritto alla rinegoziazione, una proposta indicante tutti gli elementi informativi utili alla sua valutazione, specificando i presupposti istruttori e le garanzie dell'operazione.
      4. La rinegoziazione non comporta alcuna modifica in merito all'eventuale concorso statale concesso sul mutuo.
68. 04. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

ART. 69.
(Disposizioni finanziarie).

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n.  225, ad esclusione, aggiungere le seguenti: delle voci di spesa del medesimo elenco indicate nella rubrica «Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca», e.
69. 1. Zazzera, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n.  225, ad esclusione, aggiungere le seguenti: delle voci di spesa del medesimo elenco indicate nella rubrica «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», e.
69. 2. Piffari, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, aggiungere le seguenti: e delle voci di spesa di cui all'allegato 3 al presente decreto.

      Conseguentemente, dopo l'allegato 2, aggiungere il seguente:
      Allegato 3 – articolo 69, comma 2, lettera b) – Voci di spesa da escludere dalla riduzione lineare
      Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n.  225 del 1992

      MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
          3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
          1768 Interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e di quelli affetti da infezione HIV, ivi compresi quelli relativi all'adeguamento e sistemazione delle strutture penitenziarie. Trattamento socio-sanitario, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti. Convenzioni con strutture esterne, corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria
          2131 Spese per l'organizzazione e l'attuazione degli interventi nei confronti dei minori
          2151 Oneri derivanti dalla convenzione europea, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e delle convenzioni in materia di protezione e di rimpatrio dei minori. Attività internazionali

      MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
      Sono escluse tutte le voci di spesa indicate nella rubrica «Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca» di cui all'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n.  225.

      MINISTERO DELL'INTERNO
          1905 Spese per il potenziamento delle esigenze operative del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
          1971 Installazione, noleggio, manutenzione, riparazioni di apparecchiature per centri elettronici e relative spese per il materiale di consumo e per la trasmissione dati per la meccanizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile
          2629 Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti alla prevenzione e repressione dei reati, nonché alla ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiati all'estero
          2632 Fondo per il contrasto della pedopornografia su Internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale
          2671 Spese di funzionamento della Direzione investigativa antimafia
          2672 Spese riservate della Direzione investigativa antimafia
          2840 Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione per coloro che collaborano con la giustizia e per coloro che prestano testimonianza, nonché per i prossimi congiunti e per i conviventi
          7325 Acquisto di impianti, automezzi, aeromobili, unità navali, natanti, attrezzature, strumenti e materiali per le attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
          7481 Acquisto di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità

      MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
      Sono escluse tutte le voci di spesa indicate nella rubrica «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» di cui all'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n.  225.

      MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
          1321 Spese per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, per la realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici
          1442 Somme occorrenti per misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO
          7952 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale
          8120 Spese per il sistema cartografico paesaggistico nazionale; per l'attività di censimento e catalogazione dei beni paesaggistici; per la redazione dei piani paesaggistici; per la ricerca, la programmazione e la progettazione di interventi di tutela e riqualificazione paesaggistica, nonché per la realizzazione di interventi di recupero e di riqualificazione delle aree e dei beni paesaggistici compromessi

      MINISTERI DELLA SALUTE
          2410 Spese per la costituzione e funzionamento dei centri di pronto soccorso dei porti ed aeroporti civili
          2440 Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le tecniche di procreazione medicalmente assistita
          3174 Spese per studi e ricerche contro la sterilità e la infertilità
          3392 Fondo occorrente per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché di sperimentazione in materia sanitaria
          3399 Somme da destinare all'Istituto superiore di sanità per un programma straordinario di ricerca oncotecnologica
          3603 Fondo da ripartire per provvedere a dotare luoghi, strutture e mezzi di trasporto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni
          4110 Borse di studio per la formazione e qualificazione del personale addetto alle strutture – italiane ed estere – per i prelievi e trapianti di organi e tessuti, nonché per l'incentivazione della relativa ricerca
          4400 Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di nuovi centri specializzati per la prevenzione della cecità, per l'educazione e la riabilitazione visiva, nonché per il potenziamento dei centri già esistenti.
69. 7. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, aggiungere le seguenti: e delle voci di spesa di cui all'allegato 3 al presente decreto.

      Conseguentemente, dopo l'allegato 2, aggiungere il seguente:
      Allegato 3 – articolo 69, comma 2, lettera b) – Voci di spesa da escludere dalla riduzione lineare
      Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n.  225 del 1992

      MINISTERO DELL'INTERNO
          1905 Spese per il potenziamento delle esigenze operative del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
          1971 Installazione, noleggio, manutenzione, riparazioni di apparecchiature per centri elettronici e relative spese per il materiale di consumo e per la trasmissione dati per la meccanizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile
          2629 Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti alla prevenzione e repressione dei reati, nonché alla ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiati all'estero
          2632 Fondo per il contrasto della pedopornografia su Internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale
          2671 Spese di funzionamento della Direzione investigativa antimafia
          2672 Spese riservate della Direzione investigativa antimafia
          2840 Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione per coloro che collaborano con la giustizia e per coloro che prestano testimonianza, nonché per i prossimi congiunti e per i conviventi
          7325 Acquisto di impianti, automezzi, aeromobili, unità navali, natanti, attrezzature, strumenti e materiali per le attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
69. 6. Favia, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, aggiungere le seguenti: e delle voci di spesa di cui all'allegato 3 al presente decreto.

      Conseguentemente, dopo l'allegato 2, aggiungere il seguente:
      Allegato 3 – articolo 69, comma 2, lettera b) – Voci di spesa da escludere dalla riduzione lineare
      Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n.  225 del 1992

      MINISTERI DELLA SALUTE
          2410 Spese per la costituzione e funzionamento dei centri di pronto soccorso dei porti ed aeroporti civili
          2440 Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le tecniche di procreazione medicalmente assistita
          3174 Spese per studi e ricerche contro la sterilità e la infertilità
          3392 Fondo occorrente per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché di sperimentazione in materia sanitaria
          3399 Somme da destinare all'Istituto superiore di sanità per un programma straordinario di ricerca oncotecnologica
          3603 Fondo da ripartire per provvedere a dotare luoghi, strutture e mezzi di trasporto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni
          4110 Borse di studio per la formazione e qualificazione del personale addetto alle strutture – italiane ed estere – per i prelievi e trapianti di organi e tessuti, nonché per l'incentivazione della relativa ricerca
          4400 Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di nuovi centri specializzati per la prevenzione della cecità, per l'educazione e la riabilitazione visiva, nonché per il potenziamento dei centri già esistenti.
69. 4. Palagiano, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, aggiungere le seguenti: e delle voci di spesa di cui all'allegato 3 al presente decreto.

      Conseguentemente, dopo l'allegato 2, aggiungere il seguente:
      Allegato 3 – articolo 69, comma 2, lettera b) – Voci di spesa da escludere dalla riduzione lineare.
      Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n.  225 del 1992

      MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
          1321 Spese per intendenti urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, per la realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici
          1442 Somme occorrenti per misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO
          1952 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale
          8120 Spese per il sistema cartografico paesaggistico nazionale; per l'attività di censimento e catalogazione dei beni paesaggistici; per la redazione dei piani paesaggistici; per la ricerca, la programmazione e la progettazione di interventi di tutela e riqualificazione paesaggistica, nonché per la realizzazione di interventi di recupero e di riqualificazione delle aree e dei beni paesaggistici compromessi
69. 3. Zazzera, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, aggiungere le seguenti: e delle voci di spesa di cui all'allegato 3 al presente decreto.

      Conseguentemente, dopo l'allegato 2, aggiungere il seguente:
      Allegato 3 – articolo 69, comma 2, lettera b) – Voci di spesa da escludere dalla riduzione lineare
      Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n.  225 del 1992

      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
          1768 Interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e di quelli affetti da infezione HIV, ivi compresi quelli relativi all'adeguamento e sistemazione delle strutture penitenziarie. Trattamento socio-sanitario, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti. Convenzioni con strutture esterne, corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria
          2131 Spese per l'organizzazione e l'attuazione degli interventi nei confronti dei minori
          2151 Oneri derivanti dalla convenzione europea, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e delle convenzioni in materia di protezione e di rimpatrio dei minori. Attività internazionali
69. 5. Palomba, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

      Al comma 2, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: potranno proporre con le seguenti: , in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, possono proporre.
69. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) dalle riduzioni di spesa di cui al comma precedente e riferite all'allegato alla legge 24 febbraio 1992, n.  225, sono escluse le seguenti voci di spesa:
              2629 spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti alla prevenzione e repressione dei reati, nonché alla ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiati all'estero;
              2632 fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale;
              2671 spese di funzionamento della direzione investigativa antimafia; 2672 spese riservate della direzione investigativa antimafia;
              2676 fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza;
              2721 spese per il funzionamento degli istituti di istruzione e per la formazione professionale del personale della polizia di stato;
              2735 spese per la gestione e manutenzione del sistema di informazione visti finalizzato al contrasto della criminalità’ organizzata e dell'immigrazione illegale;
              2811 spese per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
              7325 acquisto di impianti, automezzi, aeromobili, unità navali, natanti, attrezzature, strumenti e materiali per le attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
          ai maggiori oneri derivanti dall'esclusione delle sopra descritte voci, si provvede mediante aumento lineare delle riduzioni delle altre voci di spesa.
69. 800. D'Amico.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, le risorse ricavate dalla riorganizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche sono destinati all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale in particolare sui redditi da lavoro e da impresa.
69. 8. Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Dismissioni degli enti locali e patto di stabilità interno).

      1. I proventi da dismissioni di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico, e di patrimonio di proprietà dell'ente locale sono comunque esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, purché siano impiegati per la realizzazione di opere pubbliche e per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione, anche finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico, del patrimonio pubblico esistente. Delle modalità di dismissione, dell'entità dei proventi e del loro impiego è obbligatoriamente data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato.
69. 020. Cambursano.

      Dopo l'articolo 69, aggiungere i seguenti:

Art. 69-bis.
(Contratto di disponibilità).

      1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 160-ter, inserito dall'articolo 44, comma 1, lettera d) del decreto-legge n.  1 del 2012, convertito dalla legge n.  27 del 2012, è inserito alla fine del comma 2, il seguente periodo: «Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.»;
          b) all'articolo 160-ter inserito dall'articolo 44, comma 1, lettera d), del decreto-legge n.  1 del 2012 è inserito, alla fine del comma 5, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario di ruolo di autorità espropriante ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327».

Art. 69-ter.
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n.  92).

      1. Alla legge 28 giugno 2012, n.  92, all'articolo 1, comma 9, lettera h), dopo le parole: «dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente» sono aggiunte le seguenti: «nonché in tutti gli altri casi specificamente indicati dai contratti collettivi medesimi».
69. 025. Cambursano.