XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 26 luglio 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 luglio 2012.

      Albonetti, Alessandri, Beccalossi, Bindi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Marco Carra, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Delfino, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nucara, Pescante, Pisacane, Pisicchio, Rainieri, Rota, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Albonetti, Alessandri, Beccalossi, Bindi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Marco Carra, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Delfino, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nucara, Pescante, Pisacane, Pisicchio, Rainieri, Rota, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 25 luglio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          REGUZZONI: «Disposizioni per favorire lo svolgimento dell'esposizione universale “EXPO Milano 2015”» (5383);
          PICIERNO: «Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  49, concernenti l'applicazione dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento degli atenei» (5384).

      Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          VII Commissione (Cultura):
      MILANESE: «Legge quadro concernente la disciplina degli itinerari culturali» (5344) Parere delle Commissioni I, V, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          XI Commissione (Lavoro):
      CAVALLARO ed altri: «Modifiche agli articoli 2 e 210 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124, concernente gli infortuni nel percorso compiuto in bicicletta tra il luogo di abitazione e quello di lavoro» (5326) Parere delle Commissioni I, V, IX e XII.

          Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro):
      MARIO PEPE (PD): «Disposizioni concernenti l'erogazione di prestiti d'onore e agevolazioni tributarie e contributive per l'avvio di attività economiche e la promozione dell'occupazione giovanile e femminile nelle aree svantaggiate» (5318) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte Costituzionale.

      La Corte Costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.  87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

      con lettera in data 6 luglio 2012, sentenza n.  171 del 2 – 6 luglio 2012 (doc. VII, n.  809), con la quale:
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25-bis, comma 1, della legge della regione Lazio 6 agosto 2007, n.  13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.  14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche» e successive modifiche), inserito dall'articolo 2, comma 1, della legge della regione Lazio 13 agosto 2011, n.  14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n.  13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.  14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche), e successive modifiche»;
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25-bis, comma 8, secondo periodo, della legge della regione Lazio n.  13 del 2007, inserito dall'articolo 2 della legge della regione Lazio n.  14 del 2011;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Lazio n.  14 del 2011, che ha sostituito il comma 4 dell'articolo 23 della legge della regione Lazio n.  13 del 2007 e successive modifiche, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 25-bis, comma 8, primo e terzo periodo, della legge della regione Lazio n.  13 del 2007, inserito dall'articolo 2 della legge della regione Lazio n.  14 del 2011, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione:

      alla VIII Commissione (Ambiente);

      con lettera in data 6 luglio 2012, sentenza n.  172 del 2 – 6 luglio 2012 (doc. VII, n.  810), con la quale:
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n.  102, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato:

      alla I Commissione (Affari costituzionali):

      con lettera in data 6 luglio 2012, sentenza n.  176 del 2 – 6 luglio 2012 (doc. VII, n.  812), con la quale:
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5-bis del decreto-legge n.  138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148 del 2011;
          dichiara in via consequenziale – ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n.  87 – l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 4, lettera n), della legge 12 novembre 2011, n.  183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)»:

      alla V Commissione (Bilancio);

      con lettera in data 11 luglio 2012, sentenza n.  177 del 2 – 11 luglio 2012 (doc. VII, n.  813), con la quale:
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 13, della legge della regione Abruzzo 10 maggio 2002, n.  7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della regione Abruzzo. Legge finanziaria 2002):

      alla I Commissione (Affari costituzionali);

      con lettera in data 11 luglio 2012, sentenza n.  178 del 2 – 11 luglio 2012 (doc. VII, n.  814), con la quale:
          dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.  42);
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'alinea e della lettera k) del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n.  118 del 2011, nella parte in cui si applicano direttamente alle regioni autonome ed alle Province autonome;
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo n.  118 del 2011, promosse – in riferimento agli articoli 76, 117, terzo e quarto comma, 118, e 119 della Costituzione, al principio di leale collaborazione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2011, n.  3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), agli articoli 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettere f) ed l), 4 e 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) ed alla legge 26 novembre 1981, n.  690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) – dalla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste:

      alla V Commissione (Bilancio);

      con lettera in data 11 luglio 2012, sentenza n.  179 del 2 – 11 luglio 2012 (doc. VII, n.  815), con la quale:
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei presidenti delle regioni o delle Province autonome interessate»;
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 49 commi 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge n.  78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  122 del 2010, promosse, in riferimento all'articolo 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in riferimento agli articoli 2, primo comma, lettere g), p) e q), e 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), ed alle relative norme di attuazione, nonché, in subordine, al principio di leale collaborazione, dalle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ed Emilia-Romagna:

      alla I Commissione (Affari costituzionali);

      con lettera in data 16 luglio 2012, sentenza n.  187 del 4 – 16 luglio 2012 (doc. VII, n.  818), con la quale:
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione siano introdotte «con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del ministro della salute di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze»;
          dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 6, del decreto-legge n.  98 del 2011, promossa, in relazione agli articoli 3, 32 e 97 della Costituzione, dalla regione Veneto;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 6, del decreto-legge n.  98 del 2011, promossa, in relazione agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla regione Veneto;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 6, del decreto-legge n.  98 del 2011, promossa, in relazione agli articoli 117, commi terzo e sesto, e 119, commi primo, secondo e quarto, della Costituzione, nonché all'articolo 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n.  98 del 2011, promossa, in relazione agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

      alla XII Commissione (Affari sociali);

      con lettera in data 19 luglio 2012, sentenza n.  191 del 17 – 19 luglio 2012 (doc. VII, n.  821), con la quale:
          dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Lazio 5 agosto 2011, n.  9 (Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio ? Prodotto in Lazio):

      alla X Commissione (Attività produttive);

      con lettera in data 19 luglio 2012, sentenza n.  192 del 17 – 19 luglio 2012 (doc. VII, n.  822), con la quale:
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15-bis, comma 2, lettera b), della legge della regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n.  1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Abruzzo. Legge finanziaria regionale 2011), introdotto dall'articolo 3 della legge della regione Abruzzo 23 agosto 2011, n.  35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria);
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale Abruzzo n.  35 del 2011, come sostituito dall'articolo 2 della legge della regione Abruzzo 9 novembre 2011, n.  39 (Disposizioni in materia di entrate);
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge regionale Abruzzo n.  35 del 2011 nella sua originaria formulazione;
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31 della legge regionale Abruzzo n.  35 del 2011 nella sua originaria formulazione;
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31 della legge regionale Abruzzo n.  35 del 2011, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale n.  39 del 2011:

      alla V Commissione (Bilancio);

      con lettera in data 19 luglio 2012, sentenza n.  193 del 17 – 19 luglio 2012 (doc. VII, n.  823), con la quale:
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 4, del decreto-legge n.  98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «anche agli anni 2014 e successivi», anziché «sino all'anno 2014»;
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 5, lettera b), del decreto-legge n.  98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «per gli anni 2012 e successivi», anziché «sino all'anno 2014», e «a decorrere dall'anno 2012», anziché «sino all'anno 2014»;
          dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n.  87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 5, lettera a), del decreto-legge n.  98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «a decorrere dall'anno 2012», anziché «sino all'anno 2014»;
          dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n.  87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 5, lettere c) e d), del decreto-legge n.  98 del 2011, nella parte in cui dispongono che le misure previste si applicano «a decorrere dall'anno 2013», anziché «sino all'anno 2014»;
          dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 17-bis, del decreto-legge n.  98 del 2011, promosse dalla regione Sardegna, per violazione degli articoli 3, 5, 116, 117 e 119 della Costituzione e degli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3 (Statuto speciale per la Sardegna);
          dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge n.  98 del 2011, promosse dalla regione Sardegna, per violazione degli articoli 3, 5, 116, 117 e 119 della Costituzione e degli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge costituzionale n.  3 del 1948;
          dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 2-quater, del decreto-legge n.  98 del 2011, trasferita sul testo vigente dell'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.  122, promossa dalla regione Sardegna, per violazione dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale n.  3 del 1948;
          dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge n.  98 del 2011, promosse dalla regione Sardegna, per violazione degli articoli 3, 5, 116, 117 e 119 della Costituzione e degli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge costituzionale n.  3 del 1948:

      alla V Commissione (Bilancio);

      con lettera in data 20 luglio 2012, sentenza n.  198 del 17 – 20 luglio 2012 (doc. VII, n.  824), con la quale:
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148;
          dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n.  138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148 del 2011, promossa, in riferimento agli articoli 3, 70, 77, 97 e 114 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalle regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna e Umbria;
          dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n.  138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148 del 2011, promossa, in riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione e agli articoli 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province di Trento e di Bolzano;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n.  138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148 del 2011, e modificato dall'articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n.  183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), promossa, in riferimento agli articoli 3, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e quarto, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione, dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Veneto:

      alla I Commissione (Affari costituzionali);

      con lettera in data 20 luglio 2012, sentenza n.  199 del 17 – 20 luglio 2012 (doc. VII, n.  825), con la quale:
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni;
          dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge n.  138 del 2011, promossa dalla regione Puglia, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione ed agli articoli 14, 106 e 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché al principio di preemption:

      alla I Commissione (Affari costituzionali);

      con lettera in data 20 luglio 2012, sentenza n.  200 del 17 – 20 luglio 2012 (doc. VII, n.  826), con la quale:
          dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, proposte, complessivamente, dalle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, in riferimento agli articoli 3, 5, 117, 119 e 120 della Costituzione, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione e – dalla regione autonoma Sardegna – in riferimento agli articoli 3, primo comma, lettere d), f), g), o) e p), 4, primo comma, lettere a), b), e), f) ed m), e 7 dello statuto di autonomia (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3);
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n.  138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148 del 2011;
          dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge n.  138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148 del 2011, proposta dalla regione Calabria in riferimento agli articoli 70 e 77 della Costituzione;
          dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto-legge n.  138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148 del 2011, proposta dalla regione Puglia in riferimento agli articoli 41, 42, 43, 114, secondo comma, 117 della Costituzione;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n.  138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148 del 2011, proposta dalla regione Lazio in riferimento all'articolo 117 della Costituzione e al principio di leale collaborazione;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n.  138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148 del 2011, proposta dalla regione Calabria in riferimento agli articoli 41, 97 e 117 della Costituzione e al principio di leale collaborazione;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n.  138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148 del 2011, proposta dalle regioni Emilia-Romagna ed Umbria in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n.  138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148 del 2011, proposta dalle regioni Emilia-Romagna e Umbria in riferimento al principio di legalità sostanziale, all'articolo 117 della Costituzione e al principio di leale collaborazione;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n.  138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148 del 2011, proposta dalle regioni Emilia-Romagna e Umbria in riferimento all'articolo 117 della Costituzione e al principio di leale collaborazione:

      alla X Commissione (Attività produttive);

      con lettera in data 20 luglio 2012, sentenza n.  201 del 17 – 20 luglio 2012 (doc. VII, n.  827), con la quale:
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge della regione Molise 9 settembre 2011, n.  25 (Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica):

      alla VIII Commissione (Ambiente).

      La Corte Costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

      sentenza n.  173 del 2 – 6 luglio 2012
(doc. VII, n.  811), con la quale:
          dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n.  122, promosse, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, dalla regione Liguria;
          dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 28, e del combinato disposto degli articoli 9, comma 28, e 14, comma 24-bis, del decreto-legge n.  78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli articoli 2, lettera a), 3, lettere f) e l), 4, primo comma, e 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n.  78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla regione Liguria;
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.  78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalle regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia;
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 29, del decreto-legge n.  78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera g), terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, dalle regioni Liguria e Puglia;
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n.  78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla regione Puglia;
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n.  78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera g), terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 della Costituzione, dalle regioni Liguria e Puglia:

      alla XI Commissione (Lavoro);

      sentenza n.  183 del 4 – 12 luglio 2012
(doc. VII, n.  816), con la quale:
          dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento al principio di leale collaborazione;
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto-legge n.  98 del 2011, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, agli articoli 9, numero 3), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n.  1017 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n.  526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616), all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.  266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento):

      alla X Commissione (Attività produttive);

      sentenza n.  184 del 4 – 12 luglio 2012(doc. VII, n.  817), con la quale:
          dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70 (Semestre europeo ? Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n.  106, promossa dalla regione autonoma siciliana in riferimento agli articoli 36 e 43 dello statuto della regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.  1074 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione;
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge n.  70 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n.  106 del 2011, promossa dalla regione autonoma siciliana, in riferimento agli articoli 14, lettera f), e 20 dello statuto della regione siciliana:

      alle Commissioni riunite VI (Finanze) e VIII (Ambiente);

      sentenza n.  188 del 4 – 16 luglio 2012 (doc. VII, n.  819), con la quale:
          dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n.  148, promosse dalla regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 3, 97, 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione:

      alla VIII Commissione (Ambiente);

      sentenza n.  189 del 4 – 16 luglio 2012 (doc. VII, n.  820), con la quale:
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 6, lettera d), della medesima legge provinciale di Bolzano n.  15 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione nonché agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri:

      alla XI Commissione (Lavoro);

      sentenza n.  202 del 17 – 20 luglio 2012 (doc. VII, n.  828), con la quale:
          dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, promossa, in riferimento agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.  266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al principio di leale collaborazione, nonché agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Provincia autonoma di Trento:

      alla X Commissione (Attività produttive);

      sentenza n.  203 del 17 – 20 luglio 2012 (doc. VII, n.  829), con la quale:
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 4-ter, del citato decreto-legge n.  78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, promosse dalla ricorrente in riferimento all'articolo 8, numeri 1), 9), 14) e 20) e all'articolo 9, numeri 3), 7) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), o comunque in riferimento al Titolo V parte II della Costituzione in connessione con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), in riferimento al decreto legislativo 16 marzo 1992, n.  266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione:

      alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

      sentenza n.  204 del 17 – 20 luglio 2012 (doc. VII, n.  830), con la quale:
          dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 13, quinto comma, della Costituzione, dal tribunale di Brescia, sezione riesame:

      alla II Commissione (Giustizia);

      sentenza n.  205 del 17 – 20 luglio 2012 (doc. VII, n.  831), con la quale:
          dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Raffaele Lino Iannuzzi, per le quali pende il procedimento penale davanti al tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, in composizione monocratica, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
          annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 febbraio 2009 (doc. IV-ter, n.  7):

      alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni dal ministro della difesa

      Il ministro della difesa, con lettera in data 23 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n.  70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2011, sul bilancio di previsione per l'anno 2012 e sulla consistenza organica dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), con allegati il conto consuntivo per l'anno 2011 e il bilancio di previsione per l'anno 2012.

      Questa documentazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

      il ministro della difesa, con lettera in data 23 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n.  70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2011, sul bilancio di previsione per l'anno 2012 e sulla consistenza organica dalla Lega navale italiana (LNI), con allegati il bilancio di previsione per l'anno 2012 e il bilancio consuntivo per l'anno 2011.

      Questa documentazione è stata trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione da Ministeri.

      I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  279, e dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.  289.

      Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 25 e 26 luglio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (COM(2012)362 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2012)193 final), che sono assegnati in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, facente parte del «Pacchetto controlli tecnici» (COM(2012)380 final), e il relativo allegato, che sono assegnati in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE, facente parte del «Pacchetto controlli tecnici» (COM(2012)382 final), e il relativo allegato, che sono assegnati in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
          Le predette proposte COM(2012)362 final, COM(2012)380 final, e COM(2012)382 final sono altresì assegnate alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 26 luglio 2012.
          La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, facente parte del «Pacchetto controlli tecnici» (COM(2012)381 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 24 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 26 luglio 2012.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

      Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 25 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2011, n.  213, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2011 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti (498).

      Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 agosto 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

      Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

Chiarimenti in merito alla prospettata soppressione del tribunale di Caltagirone nell'ambito della riorganizzazione degli uffici giudiziari – 2-01607

A)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
          l'articolo 1 della legge n.  148 del 2011 contiene una delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza;
          in attuazione della delega, il Governo ha presentato uno schema di decreto legislativo recante: «nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero»;
          secondo gli interpellanti, la delega non è stata applicata correttamente ed è stato disatteso l'orientamento espresso nella stessa relazione, in quanto non è stato attuato né il principio previsto all'articolo 1, comma 2, lettera b), né quello prioritario della lettera e), e cioè il riequilibrio delle attuali competenze tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da una rilevante differenza di dimensioni;
          il tribunale di Catania si caratterizza, infatti, per l'esistenza di una vasta area di un milione di abitanti, di un organico di 156 magistrati e di 563 amministrativi sul quale, sulla base dei criteri generali sopra esposti, avrebbero dovute essere effettuate azioni finalizzate all'alleggerimento dei carichi di lavoro dal momento che, nei tribunali con pianta organica compresa tra 61 e 100 unità di magistrati, la produttività segna un vertiginoso crollo;
          il tribunale di Caltagirone è l'unico altro tribunale della provincia di Catania che comprende una vasta area di 1217,37 chilometri quadrati che abbraccia tutta la parte meridionale della provincia di Catania, il cui circondario, sesto in Italia per giudici in pianta organica, caratterizzato da performance preoccupanti come tutti i grandi tribunali, necessita urgentemente di un sostanzioso alleggerimento del carico giudiziario;
          non risponde all'obiettivo dell'efficienza dell'amministrazione della giustizia, né dell'economia di risorse finanziarie il mantenimento di un circondario così vasto, come dimostrano diversi ordini del giorno accolti dal Governo durante l'approvazione della legge n.  148 del 2011 e varie proposte di legge presentate nella XIV e nella XV legislatura, in funzione deflattiva di una realtà giudiziaria così grande da risultare inefficiente ed ingovernabile e tese ad una razionalizzazione delle risorse e ad un potenziamento degli uffici giudiziari di più piccole dimensioni (esemplificativamente si evidenzia come i comuni di Castel di Iudica, Raddusa e Ramacca, attualmente facenti parte del circondario di Catania, per ragioni storiche, culturali, economico-sociali, hanno sempre gravitato nell'area di Caltagirone, nella cui circoscrizione giudiziaria erano ricompresi e dalla quale vennero ingiustificatamente rimossi nel 1963);
          il Governo, quindi, nell'applicazione della delega, ad avviso degli interpellanti avrebbe dovuto procedere attraverso il riequilibrio dei due circondari e non con la soppressione del tribunale di Caltagirone e il suo conseguente accorpamento al tribunale di Ragusa;
          secondo gli interpellanti, la delega non è stata applicata correttamente ed è stato disatteso il criterio della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale; il tribunale di Caltagirone è stato accorpato a quello di Ragusa da cui dista, secondo la relazione, 59 chilometri mentre, in effetti, il comune del circondario di Caltagirone più decentrato rispetto al tribunale di Ragusa dista 80 chilometri, con una frequenza di autobus definita impropriamente scarsa visto che il tempo di percorrenza è stato calcolato in 200 minuti per soli 59 chilometri, e con una frequenza di treni definita impossibile da rilevare per la semplice ragione che non esiste nessuna tratta ferroviaria;
          la sede del tribunale di Caltagirone è ospitata in un moderno edificio al quale è stato aggiunto un corpo di fabbrica consegnato qualche anno fa. Nel corso dei lavori si è proceduto all'integrale, straordinaria manutenzione del plesso già esistente;
          il tribunale accorpante, che già non dispone delle strutture indispensabili a gestire gli attuali flussi giudiziari, dovrebbe ospitare gli uffici giudiziari della sezione staccata di Vittoria, del tribunale di Modica e del tribunale di Caltagirone, con quali costi e con quale dispendio di energia non è dato rilevare dalla relazione;
          nel circondario del tribunale di Caltagirone è presente una casa circondariale realizzata solo pochi anni fa e in via di ampliamento, mediante la costruzione di un nuovo padiglione che dista dal plesso giudiziario appena 5 chilometri e ospita mediamente 270 detenuti;
          le forze dell'ordine che operano nel territorio sono costituite dall'Arma dei carabinieri, attiva con ben due compagnie, quella di Caltagirone e quella di Palagonia – circostanza, questa, che dà la misura della criminalità purtroppo allignante nel territorio – dalla polizia di Stato, dalla polizia stradale, dalla polizia ferroviaria, dalla guardia di finanza, dal Corpo forestale dello Stato;
          il comune di Niscemi, annesso sin dal 1900 al circondario del tribunale di Caltagirone, è stato spostato nel circondario di Gela, nonostante il parere contrario del consiglio comunale e dell'avvocatura di Niscemi che intendono rimanere saldamente ancorati al tribunale di Caltagirone e alla direzione distrettuale antimafia di Catania;
          secondo gli interpellanti, la delega non è stata applicata correttamente ed è stato disatteso il criterio della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla valutazione del tasso di impatto della criminalità organizzata;
          Benedetto Santapaola detto Nitto, noto criminale italiano, condannato più volte per efferati e gravissimi delitti, uno tra i più potenti e sanguinari boss mafiosi di Cosa Nostra, venne sottratto alla lunga latitanza e arrestato nelle campagne di Mazzarrone, in pieno territorio di competenza del tribunale calatino; Pietro Rampulla, coinvolto nei più gravi processi penali celebratisi in Sicilia contro le organizzazioni criminali, è originario proprio di Caltagirone e fu il tribunale calatino a giudicarlo per primo proprio per associazione mafiosa; Francesco La Rocca, affiliato a pericolosi clan siciliani, con ruoli di organizzatore, è originario del territorio calatino, precisamente di San Michele di Ganzaria, a pochi chilometri da Caltagirone;
          nella graduatoria dei procedimenti pendenti al 31 dicembre 2006, davanti ai 165 tribunali italiani, il tribunale di Caltagirone, con i suoi 63 procedimenti pendenti, occupa il sessantatreesimo posto, ovvero gestisce un numero di processi penali di competenza collegiale superiore a quello di ben 102 altri tribunali italiani e precede ben 48 tribunali aventi sede in città capoluogo di provincia che sono alle spalle del tribunale calatino in questa graduatoria;
          per citare un esempio certamente utile a significare il peso specifico dei processi penali che celebra il tribunale di Caltagirone in composizione collegiale, sarà qui sufficiente richiamare quello generato dalle indagini avviate nell'anno 2003 (iscritto al n.  2155 del registro generale delle notizie di reato) contro A. A. e altri, giunto al dibattimento nell'anno 2008 (iscritto al n.  222 del ruolo generale), definito con la sentenza 22 gennaio 2010 con 196 imputati, ai quali venivano addebitati numerosissimi delitti: dall'associazione per delinquere alla turbativa d'incanto, passando per la truffa aggravata, in ben 133 capi di imputazione;
          innumerevoli le operazioni delle forze dell'ordine eseguite, all'esito di lunghe e complesse e articolate indagini, allo scopo di contrastare efferati e pericolosi gruppi criminali, talvolta in collusione con frange malate della politica; operazioni che hanno poi generato altrettanti processi penali celebrati in massima parte davanti ai giudici calatini che hanno assicurato alla giustizia migliaia di delinquenti;
          la rilevazione dei dati afferenti ai flussi giudiziari non può prescindere né da un elevata disaggregazione dei dati stessi, né dalla ponderazione specifica dei procedimenti, utilizzando le categorie del numero degli imputati, delle imputazioni, dei testimoni, dei difensori, delle consulenze, nonché dalla tipologia dei reati contestati;
          la legge delega, nel disporre che venga garantita la permanenza dei circondari di tribunale nei comuni capoluoghi di provincia e di tre tribunali in ciascun distretto di corte d'appello, introduce criteri discriminatori che comprimono qualsiasi razionale riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, con la conseguenza della soppressione di tribunali con indici molto più elevati di quelli posseduti dai tribunali che sopravvivono;
          è stata considerata la dotazione organica normativamente assegnata all'ufficio e non quella realmente presente, con la conseguenza di gravi incongruità di risultati per quei circondari caratterizzati da carenza di organico  –:
          per quali ragioni, alla luce delle considerazioni sopra esposte, non si sia ritenuto di escludere il tribunale di Caltagirone dalla soppressione e non si sia proceduto al riequilibrio delle circoscrizioni endoprovinciali previsto dalla legge delega, in quanto la sua chiusura, oltre a non rispondere alle esigenze di maggior efficienza e di riduzione della spesa, produrrebbe un negativo impatto socio-economico e costituirebbe un segnale gravissimo per la lotta alla criminalità organizzata.
(2-01607) «Samperi, Burtone, Marinello, Picierno, Grassi, Anna Teresa Formisano, Lo Moro, Sanga, Bossa, Sbrollini, Dionisi, Torrisi, Narducci, Siragusa, Fadda, Cardinale, Melis, Barbi, Servodio, Rossa, Mastromauro, Argentin, Viola, Scarpetti, Antonino Russo, Strizzolo, Pisicchio, Gibiino, Minardo, Vincenzo Antonio Fontana, Miotto, Marrocu, Capodicasa, Rampi, Schirru, Federico Testa, Pes, Berretta, Castagnetti, Ciriello, Corsini, Fontanelli, Garavini, Zucchi».


Iniziative normative volte a garantire il finanziamento per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole – 2-01589

B)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
          l'articolo 2, comma 239, della legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n.  191), ha previsto la destinazione, in coerenza con un apposito atto di indirizzo parlamentare, di un importo fino ad un massimo di 300 milioni di euro alla realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole. Le risorse effettivamente disponibili per tale disponibilità afferiscono al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, e sono riferibili a contributi quindicennali che, ai tassi di interessi attuali, svilupperebbero un capitale disponibile per investimenti stimabile in circa 115 milioni di euro;
          nella seduta del 25 novembre 2010, le Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati hanno approvato la risoluzione n.8-00099 proposta dall'onorevole Gioacchino Alfano ed altri, recante interventi in materia di edilizia scolastica, che prevede l'assegnazione di complessivi 114,3 milioni di euro, tenendo conto della quota di 2,5 milioni di euro che il gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori ha chiesto di destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
          in data 21 luglio 2011, non essendo ancora stata data esecuzione alla predetta risoluzione, le Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati hanno audito il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, senatore Mario Mantovani, in merito all'attuazione della stessa risoluzione. Nel corso dell'audizione, il Sottosegretario Mantovani ha assicurato che tutti gli interventi indicati nella predetta risoluzione avrebbero avuto attuazione, seguendo tuttavia percorsi procedurali differenziati. In particolare, il Sottosegretario ha affermato che tutti gli interventi indicati nella risoluzione concernenti otto regioni del Sud sarebbero stati inclusi in un piano, in corso di perfezionamento, finanziato per un importo complessivo di circa 400 milioni di euro provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate. Sul piano procedurale, il piano avrebbe dovuto essere esaminato da parte della Conferenza Stato-regioni e dal Cipe. Per i restanti interventi presenti nella risoluzione più volte citata e concernenti le regioni del Centro-Nord, lo stesso Sottosegretario Mantovani ha manifestato l'esigenza di approvare una nuova risoluzione che ricomprendesse, oltre agli interventi relativi al Centro-Nord contenuti nella prima risoluzione, anche ulteriori interventi per circa 41 milioni di euro, sempre relativi al Centro-Nord e indicati dal Senato. Nella risoluzione avrebbero, inoltre, dovuto ricomprendersi gli interventi relativi alle scuole paritarie situate nelle regioni meridionali presenti nella prima risoluzione, in quanto tali interventi non avrebbero potuto, in ogni caso, essere oggetto del piano da sottoporre all'approvazione del Cipe. Tale nuova risoluzione avrebbe dovuto utilizzare integralmente i 115 milioni di euro disponibili;
          le Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati hanno, quindi, approvato, nella seduta del 2 agosto 2011, una nuova risoluzione (onorevole Gioacchino Alfano ed altri n.  8-00143) recante interventi relativi al Centro-Nord e alle scuole paritarie situate nelle regioni meridionali, per complessivi 114,3 milioni di euro. In questo ambito, su richiesta del gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori, una quota pari a 2,5 milioni di euro è stata destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
          è da considerare che l'articolo 33, comma 3, della legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n.  183) ha poi disposto che al Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo per le aree sottoutilizzate) venga assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni di euro per l'anno 2015, per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento;
          su questa materia si è successivamente intervenuti nell'ambito dell'esame del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201. In particolare, il comma 5-bis dell'articolo 30 del decreto-legge prevede che, al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il Governo dia attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n.  191 e successive modificazioni, e adotti gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale per le medesime finalità, ai sensi del citato articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.  183 e, nell'ambito della procedura ivi prevista, riferisca alle Camere in merito all'attuazione di tale disposizione;
          sembra che presso il Ministero dell'economia e delle finanze siano in corso riunioni per la definizione del testo di un decreto interministeriale che verrebbe sottoscritto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto dovrebbe prevedere l'accensione di oltre 900 milioni di mutui con amministrazioni locali e sarebbe in questa fase al vaglio del dipartimento dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, mentre per gli altri aspetti il testo sarebbe già definito  –:
          a che punto sia, allo stato, la preparazione del decreto interministeriale citato nell'ultima parte della premessa;
          se sussistano problematiche inerenti ai profili finanziari del decreto interministeriale citato in premessa;
          quali siano i tempi per la redazione del citato decreto interministeriale, data l'esigenza indifferibile ed urgente di realizzare opere importantissime e necessarie alla messa in sicurezza delle scuole e all'adeguamento antisismico;
          se non sia necessario dare seguito, nel più breve tempo possibile, a quanto previsto dall'articolo 30, comma 5-bis, del decreto-legge n.  201 del 2011, il quale prevede che, per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il Governo dia attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni competenti il 2 agosto 2011, e adottare gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché riferire alle Camere;
          quali siano le ragioni della mancata attuazione di quanto previsto dal citato articolo 30, comma 5-bis, del decreto legge n.  201 del 2011.
(2-01589) «Ceroni, Barbieri, Biava, Rosso, Ciccioli, Germanà, Aracu, Osvaldo Napoli, Gregorio Fontana, Iannarilli, Mannucci, Crolla, Traversa, Abrignani, Isidori, Di Vizia, Volpi, Romele, Garagnani, Pugliese, Paolini, Taddei, Marmo, Gianni, Montagnoli, Ciccanti, Fugatti, Vanalli, Comaroli, Simonetti, Mazzuca, Gioacchino Alfano, Centemero, Nannicini, Scalera, Ceccacci Rubino, Ghiglia, Tommaso Foti, Tortoli, Saltamartini, Stanca, Pianetta, Pizzolante, Abelli, Agostini, Duilio, Berardi, Marsilio, Barba, Calabria, De Camillis, Berruti, Baretta».


Elementi in merito al recupero di fusti carichi di sostanze tossiche abbandonati nei fondali presso l'isola di Gorgona (Livorno) – 2-01606

C)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:
          con riferimento al disastro ambientale, avvenuto nella notte del 17 dicembre 2011 a nord dell'isola di Gorgona, risultano ancora essere abbandonati nei fondali 86 bidoni carichi di sostanze tossiche;
          la dinamica sulla caduta dei fusti tossici in mare è ancora tutta da chiarire, in particolare per quanto attiene l'ambito delle indagini sulle cause e sulle responsabilità;
          le ultime analisi dell'Istituto superiore della sanità non hanno rilevato anomalie sulle acque campionate e sui pesci; tuttavia, a fronte del rilascio di una quantità rilevante e concentrata di materiale inquinante, resta in ogni caso alto il rischio che, nel lungo periodo, ci si possa trovare di fronte a un disastro ecologico in grado di compromettere l'ecosistema di buona parte del Mar Tirreno e, di conseguenza, l'economia legata a pesca e turismo;
          il dossier «rischi» redatto dall'Arpat nel mese di febbraio 2012 (quando ancora, da notizie stampa, si evinceva il fatto che il recupero dei fusti sarebbe stato solo questione di giorni), i tecnici dell'agenzia regionale esprimevano la preoccupazione di come il rischio contaminazione «potrebbe diventare più consistente se il carico in fondo al mare dovesse rimanervi a lungo». In questo caso gli effetti sull'ambiente e la biodiversità potrebbero avere gravi ricadute anche per la riserva marina, santuario dei cetacei;
          la stessa Arpat ha potuto analizzare solo dopo quaranta giorni il contenuto dei fusti rimasti a bordo dell'eurocargo Venezia, scoprendo, in tal modo, che le schede di carico contenevano informazioni non corrette e che non vi è ancora stato alcun rendiconto su questo;
          a parere degli interpellanti, la ricerca dei fusti è stata sottovalutata, poco accurata e, comunque, attivata con mezzi inadeguati, dimostrando tutta l'inadeguatezza delle istituzioni preposte a far fronte a questa emergenza non sufficientemente considerata; la ricerca e il recupero sono a carico dell'armatore Grimaldi, proprietario della motonave eurocargo Venezia e, qualora fossero classificati come rifiuti, anche della Erg;
          a causa delle correnti, del fondo sabbioso e mobile e dei ritardi nelle ricerche, aumenta di giorno in giorno il rischio che i carichi persi non saranno più recuperati;
          l'incidente ripropone, con preoccupazione, il problema del numero elevato di perdite di carico e affondamenti (25 in 34 anni) segnalati da reporter impegnati nelle inchieste sui traffici di rifiuti tossici;
          il traffico marittimo ha regole ormai inadeguate o, comunque, insufficienti in materia di acque territoriali e, pertanto, servono norme vincolanti, con veri piani regolatori regionali o interregionali per garantire una navigazione in sicurezza e una tutela ambientale secondo il principio del «chi inquina paga»;
          è assolutamente necessario e prioritario che i bidoni tossici non siano abbandonati nei fondali a qualche miglio dal mare protetto di Pianosa e in pieno santuario internazionale dei mammiferi marini Pelagos;
          per monitorare con continuità le conseguenze possibili del disastro risulta indispensabile conoscere con esatta precisione la tipologia delle sostanze contenute nei bidoni, analizzando il contenuto dei fusti recuperati e diffondendo i risultati ai cittadini;
          anche il monitoraggio operato dall'Arpat (che deve essere esteso alle zone interessate dalle correnti ed essere costante) richiede parametri e ipotesi di partenza sui quali costruire modelli di rilevazione, altrimenti gli stessi controlli potrebbero risultare poco attendibili. Come pure è necessario obbligare mittente e vettore a fornire informazioni ufficiali e vere, perché la dinamica dell'incidente risulta, ancora oggi, piena di punti oscuri, a partire dal fatto di come sia stato possibile trasportare un carico simile in questo tratto di mare e senza accurate precauzioni, viste le pessime condizioni meteorologiche; inoltre, le imprecise indicazioni sulla zona della perdita, le irregolarità sulla documentazione di viaggio, i ritardi nella comunicazione dell'incidente e nelle operazioni legittimano i molti dubbi e le incertezze che potranno trovare risposte solo con l'avvio di procedimenti legali, per chiarire tutte le responsabilità e poter richiedere i dovuti risarcimenti;
          l'ambiente rappresenta una rilevante ricchezza del nostro Paese che va salvaguardata e curata anche per ragioni economiche, etiche e di tutela della salute  –:
          quali impegni concreti si intendano assumere al fine di trovare una soluzione per recuperare e mettere in sicurezza tutti i bidoni, considerato che ancora molti giacciono sul fondo del mare e, come è stato da più parti evidenziato, non c’è tempo da perdere;
          quali iniziative si intendano intraprendere per fare in modo che i costi non ricadano sulla collettività e siano, invece, addebitati ai responsabili del disastro;
          se non si ritenga di tenere costantemente informati i cittadini e le istituzioni sullo stato delle ricerche e del recupero e sullo stato della collaborazione tra le diverse istituzioni in campo, quali l'Arpat, la capitaneria, la regione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
          se, alla luce di quanto esposto, si ritenga di confermare quanto già affermato dal Sottosegretario Fanelli (in risposta a un'interrogazione a risposta orale 3-02766 della senatrice Granaiola del 17 aprile 2012) e cioè che il contenuto dei fusti è classificabile come rifiuto e, quindi, rendere noto il documento del gruppo tecnico nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a supporto di tale affermazione;
          nel caso dovesse trattarsi di rifiuto, quali iniziative si intendano intraprendere presso il produttore ai fini dell'assolvimento dell'obbligazione in solido per il recupero dei rifiuti dal fondo marino.
(2-01606) «Evangelisti, Piffari».


Tempi per l'adozione dei provvedimenti governativi relativi all'immissione in ruolo del personale docente nonché amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2012-2013 – 2-01613

D)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
          la situazione del personale precario nella scuola italiana impone un serio impegno al fine di affrontare e risolvere in modo organico il problema: non solo per dare certezza di futuro e stabilità occupazionale ai dipendenti ma anche, e soprattutto, per assicurare la continuità didattica e un corretto svolgimento dell'attività ordinaria delle scuole che deve essere garantita dallo Stato ai cittadini;
          in tal senso, con l'approvazione dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, era stata predisposta la trasformazione delle graduatorie del personale docente precario da permanenti ad esaurimento ed era stato definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 per complessive 150.000 unità di personale docente e 30.000 unità per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ata);
          in realtà, questo piano triennale al termine dell'anno scolastico 2009-2010 è stato realizzato solo in parte. Infatti, il numero complessivo di assunzioni era stato di 83.000 unità per il personale docente e di 25 mila unità per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ata);
          inoltre, negli anni 2010-2011 e 2011-2012 sono stati nominati complessivamente solo 18 mila docenti e 14.550 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ata);
          con il successivo articolo 9, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70, è stato definito un ulteriore piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario (ata), per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno;
          a seguito della sessione contrattuale del 19 luglio 2011, realizzata per dare attuazione al piano triennale previsto dall'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n.  70 del 2011, riguardante la nomina del personale precario della scuola, è stato emanato il decreto interministeriale del 3 agosto 2011 che disponeva per l'anno scolastico 2011-2012 l'assunzione di 30.300 unità di personale educativo e docente, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010-2011, e di 36.000 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ata);
          il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, stipulato il 19 luglio 2011 tra Aran e sindacati, garantisce in maniera permanente la necessaria copertura finanziaria, con una modifica sostanziale della carriera economica iniziale di tutto il personale;
          il suddetto decreto interministeriale prevedeva per gli anni 2012-2013 e 2013-2014 l'immissione in ruolo di 22 mila docenti e 7.000 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ata) ogni anno  –:
          quali siano i tempi per l'adozione dei previsti provvedimenti governativi necessari per procedere all'immissione in ruolo, sui posti disponibili in organico, sia per il personale docente che per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2013-2014.
(2-01613) «Coscia, Ghizzoni, Antonino Russo, Ventura».


Iniziative di competenza a tutela del personale del Coni – 2-01579

E)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
          il Coni, ente pubblico vigilato dal Ministero per gli affari regionali, il turismo e lo sport e finanziato annualmente da un contributo dello Stato, dal 2002 si avvale della Coni Servizi spa per l'espletamento dei suoi compiti, mediante apposito contratto di servizio annuale nel quale vengono identificati gli obiettivi e i risultati da raggiungere, tenuto conto del necessario perseguimento del pubblico interesse nel settore dello sport e nella gestione delle risorse a questo destinate;
          la Coni Servizi spa, partecipata al cento per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.  178, è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo al Coni, con l'obiettivo – tra gli altri – di risanare i bilanci di questo;
          per il risanamento del bilancio del Coni ente, la Coni Servizi spa ha deciso di operare, tra l'altro, tagli al personale (all'origine 2615 dipendenti in servizio tra il Coni centrale-territoriale e i distaccati presso le federazioni sportive nazionali) che hanno prodotto l'uscita di circa 1.400 dipendenti, in primo luogo, con forme di mobilità verso altri enti della pubblica amministrazione – n.  757 unità – e con incentivi economici per pensionamenti anticipati – n.  685 unità;
          in secondo luogo, il processo di dismissione del personale è proseguito con il meccanismo dell'aspettativa volontaria. Infatti, con la firma del contratto collettivo nazionale del lavoro nel 2008, in base all'articolo 30, è stata introdotta la possibilità, per i dipendenti in servizio presso le federazioni sportive nazionali che ne facciano richiesta, di ottenere il trasferimento cosiddetto volontario alle dirette dipendenze delle stesse presso cui operano, sottoscrivendo con queste un contratto a tempo indeterminato;
          quest'ultima via è stata percorsa dalla Coni Servizi spa non solo utilizzando fondi pubblici come forma di incentivo, ma chiedendo agli stessi suoi dipendenti di sottoscrivere una aspettativa volontaria quinquennale rinnovabile per farsi poi assumere dalle federazioni sportive nazionali;
          nel contempo, la Coni Servizi spa e le federazioni sportive nazionali hanno dato avvio ad un complesso sistema di assunzioni che hanno, di fatto, vanificato tutta la manovra di snellimento effettuata con i prepensionamenti e la mobilità verso altre amministrazioni pubbliche: si è giunti ad un totale di 2.279 unità che erano e restano comunque a carico dello Stato, a cui vanno sommati i circa 1.400 dipendenti dismessi nella prima fase con la mobilità verso le altre pubbliche amministrazioni e i pensionamenti pagati totalmente con i contributi del Coni ente;
          allo stato attuale, l'amministratore delegato della Coni Servizi spa ha aperto la procedura di mobilità confermando il rifiuto dell'azienda di assorbire i propri dipendenti. Con tale procedura, violando, ad avviso degli interpellanti, i contenuti del contratto, si annullano, di fatto, gli effetti delle norme ivi contenute, prime fra tutte la revoca dell'aspettativa e la volontarietà dei passaggi;
          la Coni Servizi spa ha sostenuto la necessità di questo passaggio affermando di non poter tenere alle proprie dipendenze personale considerato non funzionale per competenze ed esperienze professionali al Coni ente, poiché, al momento in cui la società è entrata in azione, questo era in servizio presso le federazioni sportive nazionali ed era, pertanto, estraneo ai processi e alle attività «core» del Coni, tralasciando la formazione e l'esperienza confermata dagli identici profili professionali;
          la procedura avviata non ha, a giudizio degli interpellanti, alcun fondamento di legge, poiché non esiste alcuna norma tale da imporre ai dipendenti che ancora non sono transitati alle dirette dipendenze delle federazioni sportive nazionali di farlo; anzi, l'articolo 35, comma 4, della legge n.  14 del 2009 dispone che la permanenza dei dipendenti Coni Servizi spa presso le federazioni sportive nazionali sia finalizzata al loro funzionamento e non prevede alcun obbligo di cambio di datore di lavoro, né incentivi o altre spese a ciò finalizzate;
          la considerazione del perimetro di competenza ridotto a quello delle mere attività della società Coni Servizi spa per l'individuazione dei dipendenti in esubero, secondo gli interpellanti, viola la suddetta disposizione di legge che ha, di fatto, legittimato il distacco dei dipendenti presso le federazioni per il funzionamento delle stesse, e viola la volontà del legislatore di confermare l'interesse dello Stato a tale distacco riferito ad un ampio perimetro: Coni-Coni Servizi spa-federazioni sportive nazionali;
          il taglio al personale è stato presentato come necessario in un'ottica di risanamento dei conti del Coni, ma il risparmio che si genera è fittizio: si registrerà, infatti, un'economia per il Coni ente sotto il profilo del «costo del personale» nel contratto sottoscritto annualmente con la Coni Servizi spa, ma questo costo sarà sottoscritto a bilancio dal Coni ente come «contributo alle federazioni», dal momento che il personale Coni Servizi spa, transitato alle dirette dipendenze delle federazioni sportive nazionali, verrà pagato con i contributi (statali) erogati dal Coni alle federazioni;
          a fronte di una politica di riduzione del personale previsto dal piano industriale 2007-2009 e da quello successivo, anziché utilizzare quello già presente in organico, si sono registrate continue e nuove assunzioni presso gli organi centrali e periferici del Coni, nonché presso le federazioni sportive nazionali, con un evidente ulteriore aggravio di spesa;
          il presidente e l'amministratore delegato della Coni Servizi spa coincidono con il presidente e il segretario generale dell'ente Coni, generando, ad avviso degli interpellanti, una situazione di evidente conflitto di interessi e un corpo unico che rende fittizia la suddivisione artificiosamente creata nel 2002;
          la Coni Servizi spa è sottoposta al controllo della Corte dei conti  –:
          cosa il Governo intenda fare, nell'ambito delle proprie competenze, per assicurare che, rispetto alla situazione illustrata in premessa, non venga effettuata nessuna forzatura normativa, ma venga, al contrario, tutelato un patrimonio di professionalità e competenza formatosi nel tempo, impedendo l'adozione di qualsiasi provvedimento lesivo dei diritti dei lavoratori e dell'interesse del sistema sportivo italiano in nome di una presunta ottimizzazione delle risorse.
(2-01579) «Di Biagio, Della Vedova».


Orientamenti del Governo in ordine alle prospettive del comparto automobilistico e della mobilità – 2-01616

F)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
          la colossale opera di risanamento e contenimento dei conti pubblici, volta a ripristinare la credibilità complessiva dei fondamentali della nostra economia, rischia di veder vanificare gli effetti dei pur pesanti sacrifici richiesti a quasi tutti gli strati sociali, laddove non fosse accompagnata da un forte impegno per la salvaguardia di quel tessuto produttivo che rappresenta tuttora il secondo complesso manifatturiero europeo;
          è fin troppo evidente, infatti, che, senza una forte politica di sostegno e rilancio produttivo, il continuo indebolimento del denominatore nel rapporto debito/prodotto interno lordo, che si registra da anni e che si sta accentuando in questi mesi (da ultime, le dure previsioni di Confindustria), rischia di avvitarci in una spirale recessiva che non potrà non comportare anche un aggravio della finanza pubblica;
          da questo punto di vista, le recenti affermazioni dell'amministratore delegato di Fiat, relative alla possibile prossima chiusura di un altro stabilimento industriale del gruppo dopo quello di Termini Imerese, destano – forse sarebbe meglio dire, dovrebbero destare – una profonda preoccupazione in tutti coloro che hanno a cuore le sorti di un comparto industriale, che equivale, tenendo conto dell'intera filiera e nonostante le flessioni degli ultimi mesi, all'11 per cento del prodotto interno lordo;
          del famoso piano «Fabbrica Italia» sembra non esservi più traccia, nemmeno dal punto di vista delle intenzioni, tenuto conto degli evidenti ritardi nella sua realizzazione e a fronte di scenari che sembrano radicalmente cambiati. Si pensi solo che nel 2010 si prevedeva «di incrementare gradualmente i nostri volumi di produzione negli stabilimenti italiani fino al 2014, quando raggiungeranno 1.400.000 unità, più del doppio delle 650.000 prodotte nel 2009». Al contrario, nel 2011 la produzione di automobili negli stabilimenti Fiat in Italia è risultata inferiore a 480.000 unità, ovvero di meno 200.000 veicoli rispetto alla previsione del piano, per cui, per arrivare all'obiettivo ipotizzato per il 2014, si dovrebbe registrare un incremento di un milione di automobili nel triennio 2012-2014;
          non c’è dubbio che sia l'intero mercato continentale a registrare una contrazione, ma le performance delle diverse imprese europee sono assai diversificate e il gruppo italiano è quello che sembra subire maggiormente l'andamento negativo delle vendite, tenuto conto anche di una limitata varietà e innovatività della gamma dei modelli offerti;
          anche la francese Peugeot ha annunciato tagli all'occupazione per 10 mila posti, ma a differenza del caso italiano, come si può leggere nel numero di Affari e finanza del 9 luglio 2012, l'allegato al quotidiano la Repubblica, il Governo d'oltralpe è immediatamente intervenuto e, per iniziativa del Ministro per il riassetto produttivo, Amaud Monteborg, ha annunciato «un piano per salvare la filiera dell'auto francese in una fase di contrazione del mercato», invitando i vertici del gruppo Psa a «fare immediatamente la massima trasparenza sulle loro intenzioni». Affermazioni, se possibile, ancor più rafforzate dallo stesso Presidente Hollande. Al contrario, in Italia, sempre secondo quanto riportato dal citato supplemento giornalistico, il Ministro dello sviluppo economico si sarebbe limitato ad affermare che «nessuno può mettere in discussione le scelte di un'azienda privata. Lo Stato può intervenire con aiuti all'innovazione e alla competitività»;
          in materia di politiche industriali volte a favorire la mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica, sin dall'ottobre 2009, il Partito democratico ha presentato un'apposita proposta di legge che nel giugno 2012 ha concluso una prima fase di esame presso la Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati e di cui si auspica un sollecito varo definitivo e un sostegno decisivo da parte del Governo;
          va rilevato, inoltre, che la strategia sin qui seguita dal gruppo Fiat – e non solo – per quanto riguarda la redistribuzione delle produzioni, da un lato, è certamente orientata a soddisfare la richiesta di mercati emergenti, come nel caso brasiliano, dall'altro sembra prediligere i territori extra-Unione europea, come nel caso serbo, dove non vigono le restrittive regole comunitarie in materia di aiuti alle imprese;
          agli esordi del suo mandato, lo stesso amministratore delegato Fiat riconobbe che l'incidenza del costo della manodopera sul prezzo finale dei prodotti automobilistici si aggira attorno all'8 per cento, evidenziando la relativa marginalità di tale dato rispetto alle altre componenti riconducibili alla capacità organizzativa delle imprese e ai costi delle materie prime;
          se questi sono alcuni degli elementi che caratterizzano le sorti del principale gruppo industriale italiano, viene da chiedersi: se si ha un'idea del modello economico-industriale che si ritiene più appropriato per il nostro Paese; se si ritiene auspicabile il mantenimento di un sistema produttivo che rappresenta tuttora il secondo complesso manifatturiero dell'Europa o ci si rassegna ad assistere a un progressivo impoverimento del comparto industriale proprio nei settori più innovativi e con i più alti tassi di contenuto tecnologico, scivolando verso un'economia di servizi o di produzioni tradizionali e a basso valore aggiunto e produttività, ritagliandoci un ruolo marginale nella suddivisione internazionale del lavoro; in sintesi, se si ha ancora l'ambizione di continuare a concorrere con la Germania o se si pensa di potercela cavare inseguendo i Paesi di nuova industrializzazione;
          nel recente rapporto Isfol su «Le competenze per l'occupazione e la crescita» si evidenzia un quadro davvero preoccupante: con riferimento agli andamenti dei dati occupazionali 2010-2011 si può leggere, infatti, «in termini generali, non si può non osservare come il contenuto della crescita occupazionale risulti fortemente caratterizzato da occupazioni a bassa o media qualificazione, ovvero di tipo low-skilled, come nel caso del lavoro di assistenza (circa 60 mila lavoratori in più) e nel commercio (circa 30 mila addetti in più)»; e più avanti: «Le previsioni diffuse dal Cedefop (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale) nel marzo 2012 per il totale dei Paesi comunitari indicano una robusta crescita delle opportunità di lavoro verso professioni caratterizzate da elevate competenze»; tuttavia, «Il nostro Paese si allontana dal trend europeo: le previsioni per il futuro mostrano in Italia una stagnazione della crescita delle professioni a elevata specializzazione e una crescita delle professioni elementari. Le professioni tecniche, dopo un quindicennio di crescita, mostrano un assestamento sui valori registrati nel 2010. Prosegue l'andamento decrescente delle professioni manuali qualificate. Il disallineamento tra offerta e domanda di competenze, segnalato al Cedefop, è in Italia più elevato rispetto ad altri Paesi: il fenomeno del sottoinquadramento caratterizza i livelli più scolarizzati della forza lavoro, specialmente la componente giovanile nella fase di ingresso nell'occupazione. Anche il livello delle competenze della forza lavoro qualificata nel nostro Paese risulta inferiore rispetto ai maggiori Paesi europei: oltre ad avere una quota di professioni ad elevata specializzazione tra le più basse nel confronto continentale (superiore solo ad Austria e Portogallo), la base occupazionale con i livelli professionali più elevati è composta per poco più della metà (53,6 per cento) da lavoratori con istruzione terziaria, a fronte del 70,6 per cento della media comunitaria, del 72 per cento della Germania e del 71 per cento della Francia. La dinamica registrata nel periodo 2004-2010 evidenzia come in Italia ad un incremento di occupati con istruzione terziaria, di poco superiore alla media europea, non sia corrisposto un aumento delle professioni high-skilled, che risultano, invece, diminuite con un tasso di variazione negativo secondo solo a quello del Portogallo. Un simile scenario rivela una distorsione sensibile nella dinamica delle competenze nel nostro Paese, dove l'incremento di laureati non viene assorbito in misura sufficiente dall'aumento delle professioni ad elevata specializzazione, tradizionalmente composte da occupati con istruzione terziaria»  –:
          quali siano gli orientamenti del Governo relativamente alle prospettive di un settore chiave per il comparto industriale italiano quale è quello automobilistico e della mobilità e quali siano le strategie che si intendono mettere in campo, attraverso il più ampio coinvolgimento dei diversi attori economici, sociali, di rappresentanza dei territori, nonché del mondo della scienza e della ricerca, al fine di salvaguardare una presenza significativa della capacità produttiva nazionale, di occupazione e di know how di cui l'Italia è da sempre all'avanguardia;
          quali atti concreti e immediati si intendano assumere al fine di avviare un confronto con i responsabili del gruppo Fiat per definire obiettivi, procedure e soluzioni volti a scongiurare un ulteriore impoverimento della struttura industriale italiana e dare sollecita attuazione al piano «Fabbrica Italia»;
          più in generale, quali siano, pur tenendo conto della particolare congiuntura economico-finanziaria in cui ci si trova ad operare, le iniziative che si intendono adottare al fine di mantenere e rafforzare i connotati industriali del sistema economico italiano, favorendo i settori a più alta intensità innovativa e tecnologica;
          se non ritengano opportuno facilitare, per quanto di propria competenza, un sollecito iter delle iniziative legislative volte a sostenere le forme di mobilità a minor impatto ambientale.
(2-01616) «Damiano, Bersani, Bonavitacola, Bratti, Capano, Cilluffo, Misiani, Mosca, Pizzetti, Pollastrini, Rugghia, Dal Moro, D'Antona, D'Antoni, De Micheli, De Pasquale, Fiano, Fogliardi, Garofani, Giovanelli, Lolli, Lovelli, Marantelli, Marchignoli, Margiotta, Marini, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tenaglia, Livia Turco, Maurizio Turco, Vannucci, Mazzarella, De Torre, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru, Gasbarra».