XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 27 settembre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 settembre 2012.

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Baccini, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Consolo, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Dussin, Fallica, Fava, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, La Loggia, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Maran, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Mussolini, Nucara, Palumbo, Pecorella, Pianetta, Pisacane, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Tempestini, Valducci, Vitali, Volontè.

Annunzio di una proposta di legge.

      In data 26 settembre 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
          LAURA MOLTENI: «Disposizioni per il restauro e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del Duomo di Milano» (5474).

      Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

      La proposta di legge DUILIO ed altri: «Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici» (3682) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Pasquale.

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissioni in sede referente.

      Su richiesta delle Commissioni VII (Cultura) e XI (Lavoro), la seguente proposta di legge – già assegnata alla VII Commissione (Cultura) – è assegnata, in sedere referente, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro), per consentire di procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, con la proposta di legge n.  5268:
          PES ed altri: «Disposizioni per favorire la continuità didattica nelle scuole situate nei territori a bassa densità demografica e in presenza di minoranze linguistiche» (4995) – Parere delle Commissioni I e V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
          I Commissione (Affari costituzionali):

      S. 2237. – «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» (approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato) (5473) Parere delle Commissioni II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII:

          Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):

      DELLA VEDOVA ed altri: «Disposizioni in materia di rigore finanziario, rilancio della crescita e sostegno dell'occupazione, mediante la riduzione della spesa pubblica corrente e la razionalizzazione dei contributi a fondo perduto, al fine di ridurre il carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese e di aumentare le risorse destinate a investimenti infrastrutturali, innovazione tecnologica, ricerca e formazione» (5412) Parere delle Commissioni I, II, VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali X.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

      Il ministro degli affari esteri, con lettere del 24 settembre 2012, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno DI BIAGIO ed altri n.  9/3443/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 maggio 2010, GARAVINI ed altri n.  9/4865-AR/23, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 gennaio 2012, ANGELI n.  9/5342/1, PORTA ed altri n.  9/5342/2, DI BIAGIO ed altri n.  9/5342/5 e, per la parte di propria competenza, GARAVINI ed altri n.  9/5342/3, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 12 luglio 2012, sugli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, e all'ordine del giorno EVANGELISTI n.  9/4864-A/6, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 gennaio 2012, concernente le risorse da destinare al Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria (GFATM).

      Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri), competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 26 settembre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

      Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Quinta relazione finanziaria della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Esercizio finanziario 2011 (COM(2012)549 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

      Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari («convenzione di Vienna») a ratificare il protocollo recante modifica di detta convenzione, o a aderirvi, nell'interesse dell'Unione europea (COM(2012)550 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 71-355-399-1119-1283 – SENATORI LEGNINI ED ALTRI; PASTORE ED ALTRI; MUGNAI; CARRARA ED ALTRI; VALENTINO: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 4041-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: VITALI; GALATI; TORRISI E SISTO; DUILIO ED ALTRI; MAGGIONI ED ALTRI; GIAMMANCO ED ALTRI (A.C. 541-2514-2608-3682-4139-4168)

A.C. 4041-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:
      «Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilità). – Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
      Art. 1117-ter. – (Tutela delle destinazioni d'uso). – In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

      Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
      «Art. 1117-bis.1. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso). – La modificazione della destinazione d'uso delle parti comuni nell'interesse del condominio è approvata dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio.
      La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
      La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.
      La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
      Si applica l'articolo 1120, terzo comma».

      Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole da: ed è aggiunto fino alla fine del comma.
2.  500. La Commissione.

      Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
      «Art. 1117-bis.1. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso). – Per soddisfare esigenze di interesse condominiale l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni.
      La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
      La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.
      La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
      Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico».

      Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole da: ed è aggiunto fino alla fine del comma.
2.  500.(Nuova formulazione). La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
      «Art. 1117-bis.1. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso delle parti comuni). – La modificazione della destinazione d'uso delle parti comuni è approvata dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio.
      Ove sia cessata l'utilità di una parte comune, l'assemblea può deliberare la modifica della destinazione d'uso con le maggioranze previste dall'articolo 1136, quinto comma.
      La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
      La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
      La deliberazione contiene la dichiarazione espressa di aver effettuato gli adempimenti di cui al presente articolo e determina, secondo equità, l'indennità che spetta, ove richiesta, ai condomini che sopportino una diminuzione del loro diritto, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.
      L'indennità deve essere richiesta, pena la decadenza, durante l'assemblea che delibera in merito alla modificazione della destinazione d'uso della parte comune, ovvero, per i condomini assenti, entro trenta giorni dalla data di comunicazione».
2.  303. Duilio.

      Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
      «Art. 1117-bis. 1. – (Modificazioni delle destinazioni d'uso delle parti comuni). – L'assemblea può deliberare la modifica della destinazione d'uso di una parte comune laddove l'attuale destinazione non presenti più utilità ai fini dell'interesse comune e ne sia cessato l'utilizzo da almeno un triennio.
      La deliberazione è assunta con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio.
      La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
      La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
      La deliberazione contiene la dichiarazione espressa di aver effettuato gli adempimenti di cui al presente articolo e determina, secondo equità, l'indennità che spetta, ove richiesta, ai condomini che sopportino una diminuzione del loro diritto, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.
      L'indennità deve essere richiesta, pena la decadenza, durante l'assemblea che delibera in merito alla modificazione della destinazione d'uso della parte comune, ovvero, per i condomini assenti, entro trenta giorni dalla data di comunicazione».
2.  304. Duilio.

      Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
      «Art. 1117-bis.1. – (Alienazione delle parti comuni). – L'assemblea può deliberare di trasferire a condomini o a terzi, a titolo oneroso, la proprietà o un altro diritto reale di una parte comune, ove ne sia cessata l'utilità ai fini dell'interesse comune e la parte non sia stata utilizzata dai condomini per almeno un triennio.
      La deliberazione è assunta con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio. La medesima deliberazione deve espressamente autorizzare l'amministratore a compiere l'atto di trasferimento e ne deve indicare il prezzo e le condizioni essenziali.
      La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
      La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione e l'individuazione delle parti comuni interessate.
      Ove sia disposto il trasferimento di parti comuni a terzi, la deliberazione è sospensivamente condizionata all'esercizio del diritto di prelazione che ciascun condomino può esercitare con atto notificato all'amministratore a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle deliberate. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di sessanta giorni che decorrono dalla data della deliberazione per i presenti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
      Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella deliberazione, deve essere versato nei successivi trenta giorni; in difetto, il diritto di prelazione si ha per non esercitato.
      Il condomino avente titolo alla prelazione, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, può riscattare la parte comune dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa:
          a) se l'atto di trasferimento è stato compiuto senza rispettare i termini indicati nel quinto comma;
          b) se il corrispettivo indicato nella delibera sia superiore o le condizioni essenziali più favorevoli a quello risultante dall'atto di trasferimento;
          c) se la delibera non attesta il rispetto delle procedure e delle maggioranze previste dal presente articolo, sempre che tali procedure e tali maggioranze siano state effettivamente violate».
2.  305. Duilio.

      Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
      «Art. 1117-bis.1. – (Acquisto di parti comuni). – Il condominio può acquisire la proprietà o l'uso di ulteriori beni immobili destinati all'uso comune:
          a) laddove il titolo lo consenta espressamente, nei modi ivi previsti;
          b) laddove necessario ovvero particolarmente utile all'interesse del condominio.

      La deliberazione è assunta con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio.
      La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
      La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni interessate e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.
      I beni così acquisiti sono disciplinati dalle norme sulla proprietà condominiale contenute nel presente capo».
2.  306. Duilio.

      Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 1117-bis», aggiungere il seguente:
      «Art. 1117-bis.1. – (Erogazione di specifici servizi ai condomini). – Il condominio può organizzare la prestazione di servizi ulteriori per tutti o alcuni dei condomini, anche non strettamente connessi all'amministrazione delle cose comuni, disciplinandone le modalità nel regolamento di condominio.
      Ove l'organizzazione di tali servizi comporti spese rilevanti, il regolamento di condominio deve prevedere che i condomini che non vi abbiano interesse vi possano rinunciare e, in tal caso, non siano tenuti a concorrere alle relative spese».
2.  7. Duilio.

      Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1117-ter» con il seguente:
      «Art. 1117-ter. – (Tutela delle destinazioni d'uso). – In caso di attività contrarie alle destinazioni d'uso delle parti comuni o diversa destinazione d'uso delle unità immobiliari di proprietà individuale, ogni condomino ed ogni conduttore mediante diffida ne chiede la cessazione. In caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, il condomino o il conduttore possono chiedere all'amministratore di convocare l'assemblea, inserendo all'ordine del giorno la richiesta di tutela della destinazione d'uso.
      L'amministratore è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta senza che sia stata convocata l'assemblea, è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria che provvede in via di urgenza».
2.  307. Scilipoti, Grassano.

A.C. 4041-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti:
      «I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
          1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
          2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio e per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
          3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

      L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

      Al comma 1, primo capoverso, alinea, sostituire le parole: la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136 con le seguenti: un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell'edificio.
5.  300. Cilluffo.

A.C. 4041-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

      1. L'articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 1122. – (Opere su parti di proprietà o uso individuale). – Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un significativo pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
      In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1122», primo comma, sopprimere la parola: significativo.
*6.  300. Carlucci, D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 1122», primo comma, sopprimere la parola: significativo.
*6.  301. Contento, Tommaso Foti.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 1122», primo comma, sopprimere la parola: significativo.
*6.  302. Adinolfi.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 1122», primo comma, sopprimere la parola: significativo.
*6.  304. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Isidori, Paolini.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 1122», sostituire il secondo comma con i seguenti:
      «Per ogni intervento effettuato nelle unità immobiliari di uso esclusivo o sulle parti di interesse comune, un tecnico abilitato designato dal proprietario o dal condominio redige una relazione esaustiva con dichiarazione comprovante la regolarità formale edilizio-urbanistica dell'intervento, nonché l'osservanza delle normative di sicurezza. La relazione è conservata negli atti dell'amministrazione del condominio e deve essere consultata ogni qualvolta altre opere siano intraprese nelle unità immobiliari o sulle parti comuni, al fine di verificare la compatibilità complessiva degli interventi sulle strutture del fabbricato.
      La omessa esibizione della documentazione determina l'obbligo di accesso da parte di tecnico designato dall'amministratore, che redige la relazione a spese dell'interessato».
6.  3. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

A.C. 4041-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

      1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:
      «Art. 1122-bis. – (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). – Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
      È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
      Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
      L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere.
      Art. 1122-ter. – (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni). – Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

      Al comma 1, capoverso «Art. 1122-bis», primo comma, dopo le parole: proprietà individuale aggiungere le seguenti: e solo dopo aver accertato che non vi siano alternative praticabili.
7.  300. Follegot, Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Lussana.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1122-bis», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti rigorosamente orientati all'accesso esclusivo.
7.  3. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1122-bis», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.
7.  3.(Testo modificato nel corso della seduta) D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.
(Approvato)

A.C. 4041-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

      1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il primo comma è sostituito dal seguente:
      «Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «I condomini proprietari delle unità immobiliari di una scala possono deliberare nel proprio seno, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei condomini proprietari delle unità immobiliari e i due terzi del valore degli appartamenti della scala, di mantenere e ricostruire la scala e l'ascensore che la serve».
8.  302. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «I condomini proprietari delle unità immobiliari di una scala possono deliberare nel proprio seno, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore degli appartamenti della scala, di mantenere e ricostruire la scala e l'ascensore che la serve».
8.  303. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «I condomini proprietari delle unità immobiliari di una scala possono deliberare nel proprio seno, nei casi previsti dall'articolo 1120, secondo comma, numeri 1) e 2), con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei condomini proprietari delle unità immobiliari e i due terzi del valore degli appartamenti della scala, di mantenere e ricostruire la scala e l'ascensore che la serve».
8.  300. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «I condomini proprietari delle unità immobiliari di una scala possono deliberare nel proprio seno, e nei casi previsti dall'articolo 1120, secondo comma, numeri 1) e 2), con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore degli appartamenti della scala, di mantenere e ricostruire la scala e l'ascensore che la serve».
8.  301. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

A.C. 4041-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.

      1. L'articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.
      Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L'amministratore, entro trenta giorni dall'accettazione, provvede altresì all'aggiornamento dei dati del registro di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
      L'amministratore, all'atto della nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato i cui oneri sono posti a carico dei condomini.
      L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.
      Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
      In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.
      L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
      Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
      L'incarico di amministratore ha durata di due anni e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
      La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) dell'undicesimo comma, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.
      Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
          1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
          2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
          3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
          4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
          5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
          6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
          7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
          8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo;
      In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato.
      L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. L'amministratore non ha diritto a compensi ulteriori salvo diversa deliberazione dell'assemblea che ne ha deliberato la nomina.
      Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.
      Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: otto.
9.  319. Follegot, Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Lussana.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: sei.
9.  320. Follegot, Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Lussana.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: anche la sede legale e la denominazione aggiungere le seguenti: , nonché l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati.
*9.  300. Carlucci.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: anche la sede legale e la denominazione aggiungere le seguenti: , nonché l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati.
*9.  301. Adinolfi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: anche la sede legale e la denominazione aggiungere le seguenti: , nonché l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati.
*9.  318. Paolini.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: previa richiesta all'amministratore aggiungere le seguenti: sottoscritta, in condominii con oltre dieci unità immobiliari, da condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio.
9.  4. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

      Conseguentemente, sopprimere l'articolo 25.
9.  306. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
9.  500. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», sopprimere il terzo ed il quarto comma.
*9.  302. Contento, Cassinelli, Tommaso Foti, Stradella.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», sopprimere il terzo ed il quarto comma.
*9.  303. Raisi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», sostituire il terzo comma con il seguente:
      
«L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.»
9. 304. Contento, Tommaso Foti.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», terzo comma, dopo le parole: deve presentare ai condomini aggiungere le seguenti: , a pena di decadenza.
9.  325. Duilio.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», terzo comma, sopprimere le parole: i cui oneri sono posti a carico dei condomini.
*9.  305. Ciccanti, D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», terzo comma, sopprimere le parole: i cui oneri sono posti a carico dei condomini.
*9.  321. Follegot, Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Lussana.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», quarto comma, premettere le parole: Salvo che l'assemblea non lo escluda con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136.
9.  307. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», sopprimere il quinto ed il sesto comma.
*9.  308. Carlucci, D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», sopprimere il quinto ed il sesto comma.
*9.  309. Tommaso Foti.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», sopprimere il quinto ed il sesto comma.
*9.  310. Adinolfi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», settimo comma, premettere le parole: Salvo che l'assemblea non lo escluda con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136.
9.  311. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», settimo comma, sostituire le parole: può accedervi per prendere visione ed estrarre copia con le seguenti: , per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, con cadenza che non può essere inferiore ad un semestre, nel rispetto delle norme del codice di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196.
9.  323. Follegot, Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Lussana.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», settimo comma, sostituire le parole: può accedervi per prendere visione ed estrarre copia con le seguenti: , per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia.
9.  323.(Testo modificato nel corso della seduta) Follegot, Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Lussana.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:
      «Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'amministratore risponde dei danni a lui imputabili per il ritardo».
9.  142. Cilluffo.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:
      «Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
9.  142.(Testo modificato nel corso della seduta) Cilluffo.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nono comma, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
*9.  312. Carlucci.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nono comma, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
*9.  313. Tommaso Foti, Contento.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nono comma, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
*9.  314. Adinolfi.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nono comma, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
*9.  322. Paolini.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nono comma, primo periodo, sopprimere le parole: e si intende rinnovato per eguale durata.
9.  324. Follegot, Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Lussana.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», nono comma, primo periodo, sostituire le parole da: e si intende rinnovato fino alla fine del comma con le seguenti: , salvo che l'assemblea non deliberi una durata inferiore. L'incarico è rinnovabile.
9.  326. Duilio.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», tredicesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
9.  315. Tommaso Foti, Contento.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», tredicesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: salvo diversa deliberazione dell'assemblea che ne ha deliberato la nomina.
*9.  316. Carlucci.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», tredicesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: salvo diversa deliberazione dell'assemblea che ne ha deliberato la nomina.
*9.  317. Adinolfi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1129», quattordicesimo comma, sostituire le parole: si applicano le disposizioni con le seguenti: si applica la disciplina generale sul mandato.
9.  327. Duilio.

A.C. 4041-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.

      1. L'articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 1130. – (Attribuzioni dell'amministratore). – L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
          1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
          2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
          3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
          4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;
          5) eseguire gli adempimenti fiscali;
          6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
          7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
          8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
          9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
          10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

      Al comma 1, capoverso «Art. 1130», numero 9), dopo la parola: richiesta aggiungere le seguenti: , richiesta che deve essere sottoscritta da condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio in condominii composti da più di dieci unità immobiliari,
10.  2. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

A.C. 4041-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.

      1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile è inserito il seguente:
      «Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale). – Il rendiconto condominiale è redatto con criteri di competenza; le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
      L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», primo comma, primo periodo, premettere le parole: Salvo che l'assemblea non lo escluda con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136,
11.  304. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», primo comma, primo periodo, premettere le parole: Nei condominii superiori alle trenta unità immobiliari.
11.  300. Follegot, Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Lussana.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: Il rendiconto condominiale è redatto con criteri di competenza; con le seguenti: Il rendiconto condominiale contiene.

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          medesimo periodo, dopo le parole:
eventuali riserve aggiungere la seguente: che;
          secondo periodo, dopo le parole: nonché di una nota aggiungere la seguente: sintetica.
11.  500.(Testo corretto) La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», primo comma, penultimo periodo, dopo le parole: di diritti aggiungere le seguenti: reali o.
11.  303. Contento, Tommaso Foti.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», primo comma, penultimo periodo, dopo le parole: in ogni tempo aggiungere le seguenti: , salvo il giorno in cui l'assemblea si riunisce in seconda convocazione,
*11.  302. Adinolfi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», primo comma, penultimo periodo, dopo le parole: in ogni tempo aggiungere le seguenti: , salvo il giorno in cui l'assemblea si riunisce in seconda convocazione,
*11.  306. Carlucci.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», sopprimere il secondo comma.
**11.  301. Adinolfi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1130-bis», sopprimere il secondo comma.
**11.  305. Carlucci.

A.C. 4041-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.

      1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile le parole: «dall'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1130» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'attuazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1120 e, in ogni caso, in materia di atti di alienazione, concessione in godimento o disposizione di beni comuni, costituzione di servitù attive e passive nonché nell'esecuzione degli atti ad esse relativi, l'amministratore rappresenta anche i condomini assenti o dissenzienti e ogni limite o condizione ai poteri di rappresentanza si considera non apposto».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

      Al comma 1, sopprimere le parole da: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo , fino alla fine del comma.
12.  3. Duilio.

      Al comma 1, sopprimere le parole da: e, in ogni caso, fino a: ad esse relativi,
12.  300. Cilluffo.

A.C. 4041-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.

      1. L'articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 1134. – (Gestione di iniziativa individuale). – Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
      2. All'articolo 1135, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il numero 4) è sostituito dal seguente:
      «4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori».

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

      Sopprimere il comma 2.
*13.  300. Carlucci, D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

      Sopprimere il comma 2.
*13.  301. Adinolfi.

A.C. 4041-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.

      1. L'articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 1136. – (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni). – L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
      Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
      Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
      Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-ter, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, secondo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
      Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
      L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
      Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.

      Al comma 1, capoverso «Art. 1136», terzo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.
*14.  300. Raisi.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 1136», terzo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.
*14.  301. Contento, Tommaso Foti, Cassinelli, Stradella.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 1136», dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:
      «Ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e del raggiungimento delle maggioranze qualificate previste dal presente articolo, non si tiene conto del voto dei condomini proprietari di sole aree destinate a parcheggio o a deposito».
14.  3. Duilio.

A.C. 4041-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.

      1. L'articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). – Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
      Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
      L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
      L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile».

A.C. 4041-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.

      1. All'articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
      «Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107».

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
16.  300. Ferranti, Duilio.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: porre limiti alle destinazioni d'uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva né.
16.  301. Ferranti, Duilio.
(Approvato)

      Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: né vietare di possedere o detenere animali da compagnia.
*16.  302. Ferranti.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: né vietare di possedere o detenere animali da compagnia.
*16.  303. Follegot, Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Lussana.

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da compagnia con la seguente: domestici.
16.  500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 4041-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.

      1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale».

A.C. 4041-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.

      1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.  318, è sostituito dal seguente:
      «Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
      I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
      In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
      Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi dovuti alla data del subentro.
      Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.

      Al comma 1, capoverso «Art. 63», quarto comma, sostituire le parole: dovuti alla data del subentro con le seguenti: relativi all'anno in corso e a quello precedente.
18.  500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 4041-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.

      1. L'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
      «Art. 64. – Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
      Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione».

A.C. 4041-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 20.

      1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti:
      «L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
      L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima; inoltre l'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, non può svolgersi in un giorno in cui ricorre una festività religiosa riconosciuta come tale dalla Chiesa cattolica o dalle confessioni che, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, hanno stipulato intese con lo Stato.
      L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 20.

      Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani,
20.  300. Duilio.

      Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole da: ; inoltre l'assemblea fino a: con lo Stato.
20.  500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 4041-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.

      1. L'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
      «Art. 67. – Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
      Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.
      Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
      Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.
      All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
      L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
      Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario.
      Nudo proprietario e usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 21.

      Al comma 1, capoverso «Art. 67», terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: gestione delle parti comuni con le seguenti: gestione ordinaria delle parti comuni.
21.  2. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.
(Approvato)

A.C. 4041-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.

      1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
      «Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
      Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare».

A.C. 4041-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.

      1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
      «Art. 69. – I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
          1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
          2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
      Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
      Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 23.

      Al comma 1, capoverso «Art. 69», primo comma, alinea, dopo le parole: rettificati o modificati aggiungere le seguenti: all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati.
23.  300. Ferranti.
(Approvato)

A.C. 4041-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.

      1. L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
      «Art. 70. – Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 100 e, in caso di recidiva, fino ad euro 1.000. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 24.

      Al comma 1, capoverso, «Art. 70», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: 100 e, in caso di recidiva, fino ad euro 1.000 con le seguenti: 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800.
24.  300. Follegot, Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Lussana.
(Approvato)

A.C. 4041-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.

      1. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
      «Art. 71. – È istituito, presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, il Repertorio dei condominii, nel quale sono annotati, per ogni condominio:
          a) il titolo;
          b) il codice fiscale;
          c) le unità immobiliari che lo compongono con i relativi estremi catastali;
          d) le delibere condominiali che dispongono la modifica della destinazione d'uso, l'alienazione o l'acquisto di ulteriori beni immobili condominiali;
          e) le delibere condominiali che hanno per oggetto la nomina o la revoca degli amministratori;
          f) i regolamenti di condominio e i relativi atti modificativi;
          g) i bilanci del condominio;
          h) tutti gli atti o i contratti da cui derivano obbligazioni a carico del condominio di valore superiore a 10.000 euro;
          i) le liti attive e passive; le sentenze e le ordinanze emesse in cause nelle quali il condominio è parte in causa.

      L'amministratore del condominio comunica all'Agenzia del territorio ogni atto o fatto soggetto ad annotazione entro il termine di trenta giorni dal suo compimento. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni ritardo e ogni omissione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 5.000».

      Le modalità attuative del Repertorio sono approvate con provvedimento dell'Agenzia del territorio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, prevedendo in ogni caso che i dati contenuti nel Repertorio siano gestiti con modalità informatizzate, tali da consentire la ricerca per denominazione e indirizzo del condominio, sia per codice fiscale, sia per nome dell'amministratore.
      Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli amministratori che ne facciano richiesta, le somme dovute per la registrazione della nomina e della cessazione dell'amministratore dell'Ufficio nonché, in misura non superiore al rimborso delle spese, quelle dovute per l'accesso ai dati del repertorio».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 25.

      Sopprimerlo.
*25.  301. Contento, Tommaso Foti.
(Approvato)

      Sopprimerlo.
*25.  304. Di Pietro, Palomba, Borghesi.
(Approvato)

      Sopprimerlo.
*25.  400.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 71», primo comma, sopprimere le lettere d), g), h) e i).
25.  302. Contento, Tommaso Foti.

      Al comma 1, capoverso «Art. 71», primo comma, sopprimere le lettere g), h) e i).
*25.  300. Raisi.

      Al comma 1, capoverso «Art. 71», primo comma, sopprimere le lettere g), h) e i).
*25.  303. Cassinelli, Tommaso Foti, Stradella.

      Al comma 1, capoverso «Art. 71», primo comma, sopprimere le lettere h) e i).
25.  305. Follegot, Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Lussana.

      Al comma 1, capoverso «Art. 71», ultimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e quelle per il funzionamento e la gestione.
25.  306. Follegot, Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Lussana.

A.C. 4041-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sull'articolo 26 del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
          sia approvato l'emendamento 26.501;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sull'emendamento 26.500 e sul subemendamento 0.26.501.1.

      Conseguentemente, si intende revocata la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, riferita all'articolo 26, contenuta nel parere espresso il 19 settembre 2012.

A.C. 4041-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.

      1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
      «Art. 71-bis. – Presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio è istituito un registro degli amministratori di condominio.
      Possono essere iscritti al registro coloro:
          a) che hanno il godimento dei diritti civili;
          b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
          c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
          d) che non sono interdetti o inabilitati ovvero dichiarati falliti;
          e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
          f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
          g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio;
          h) che hanno sottoscritto un'assicurazione per responsabilità professionale, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio.

      Al registro possono essere iscritte anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
      La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del secondo comma comporta la cancellazione dal registro. L'iscrizione può essere sospesa per un periodo non superiore a due anni, in caso di grave negligenza professionale debitamente accertata, secondo procedure definite dall'Agenzia del territorio.
      Per quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione al registro è disposta anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del secondo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
      Agli iscritti al registro è riconosciuta competenza specifica per l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio. L'iscrizione al registro, tuttavia, non costituisce requisito per l'esercizio di tale attività.
      Art. 71-ter. – Su richiesta dell'assemblea, che delibera con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio, ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei rendiconti mensili di cui all'articolo 1129, settimo comma, dei documenti di cui all'articolo 1130, numeri 7), 8), 9 e 10), del codice e degli altri documenti espressamente previsti dalla delibera assembleare. L'aggiornamento del sito avviene con cadenza mensile, salvo diversa previsione dell'assemblea. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
      Art. 71-quater – Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro terzo, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
      La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
      Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.
      Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
      La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
      Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 26.

      Sopprimerlo.
*26.  300. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

      Sopprimerlo.
*26.  301. Raisi.

      Sopprimerlo.
*26.  302. Cassinelli, Contento, Tommaso Foti, Stradella.

      Sopprimerlo.
*26.  304. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

      Sopprimerlo.
*26.  400.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

      Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 71-bis».

      Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 71-ter», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: dei documenti di cui all'articolo 1130, numeri 7), 8), 9 e 10), del codice e degli altri documenti espressamente previsti con le seguenti: del codice e degli altri documenti previsti dall'articolo 1130 del codice che siano espressamente indicati.
26.  307. Follegot.

      Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 71-bis».
26.  306. Follegot, Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Lussana.

      All'emendamento della Commissione 26.501, al capoverso «Art. 71-bis», sopprimere la lettera h).
0. 26. 501. 1. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 71-bis» con il seguente:
      «Art. 71-bis. – Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
          a) che hanno il godimento dei diritti civili;
          b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
          c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
          d) che non sono interdetti o inabilitati;
          e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
          f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
          g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale;
          h) che hanno sottoscritto un'assicurazione per responsabilità professionale.

      I requisiti di cui alle lettere f), g) e h) del primo comma non sono richiesti qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
      Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
      La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
      Per quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
26.  501. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, capoverso «Art. 71-bis», sesto comma, sopprimere il primo periodo.
26.  305. Follegot, Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Lussana.

      Al comma 1, capoverso «Art. 71-bis», sesto comma, sopprimere il secondo periodo.
26.  303. Ciccanti, D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

      Al comma 1, capoverso «Art. 71-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      «Al fine di promuoverne e valorizzarne le competenze nonché diffondere il rispetto di regole deontologiche, l'esercizio della professione di amministratore di immobili in condominio è subordinata al superamento di un esame di abilitazione professionale, da svolgere presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale abilitazione professionale deve precedere l'esercizio della relativa attività.
      L'esercizio della professione di cui al settimo comma è subordinata, altresì, all'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante al fine di mantenere e garantire lo standard qualitativo-professionale necessario all'espletamento della attività di gestione immobiliare.
      Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e i contenuti dell'esame di abilitazione professionale di cui al settimo comma».
26.  5. Cilluffo.

      Al comma 1, capoverso «Art. 71-ter», primo periodo, sostituire le parole da: , ad accesso individuale fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare.
26.  500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 4041-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 27.

      1. Dopo l'articolo 155 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è inserito il seguente:
      «Art. 155-bis. – L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all'articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice».

A.C. 4041-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 28.

      1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n.  13, le parole: «con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».

A.C. 4041-A – Articolo 29

ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.

      1. All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n.  10, le parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».
      2. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n.  10, le parole: «l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».

A.C. 4041-A – Articolo 30

ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 30.

      1. All'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.  66, le parole: «l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».

A.C. 4041-A – Articolo 31

ARTICOLO 31 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 31.

      1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali.

A.C. 4041-A – Articolo 32

ARTICOLO 32 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  4041 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 32.

      1. All'articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 32 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 32.

      Dopo l'articolo 32, aggiungere i seguenti:
      «Art. 33. – (Istituzione di un fondo di garanzia). – 1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di garanzia al fine di assicurare un indennizzo, nell'ambito delle risorse del medesimo fondo, ai condomini che, a seguito dell'accertata responsabilità dell'amministratore per ammanchi o per irregolarità gestionali da lui poste in essere, abbiano subito un danno patrimoniale non soddisfatto attraverso l'escussione dei beni del debitore.
      2. Per reperire le risorse destinate al fondo di garanzia è istituito un contributo obbligatorio a carico di ciascun amministratore nella misura del 4 per cento dei compensi da lui percepiti dal condominio in ragione dell'incarico.
      3. La gestione del fondo di garanzia è attribuita alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap spa) che vi provvede per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un'apposita concessione approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze contenente, tra l'altro, le modalità di esercizio concernenti:
          1) le iniziative e le informative da assumere ad opera del fondo, con oneri a suo carico, al fine di garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte dei condomini danneggiati;
          2) l'istruttoria delle richieste di indennizzo;
          3) la liquidazione degli indennizzi e la loro erogazione;
          4) ogni altra modalità di esercizio della gestione del fondo da parte della Consap Spa allo scopo di conservarne l'integrità per le prefissate finalità.

      4. Entro venti giorni dal ricevimento del compenso per la propria opera, l'amministratore deve comunicare l'ammontare di quanto ricevuto e versare il contributo dovuto, secondo modalità che sono stabilite e rese pubbliche dalla Consap S.p.a. quale gestore del fondo di garanzia».

      Art. 34. – (Effetti civili delle violazione dell'obbligo di contribuzione al Fondo di garanzia). – 1. L'omissione o il ritardo nel versamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 33, che si protragga per oltre sessanta giorni, costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile.
      2. Non è dovuto il compenso per l'opera resa dall'amministratore durante il periodo nel quale sia stato omesso o ritardato il versamento del contributo obbligatorio.

      Art. 35. – (Sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo di contribuzione al Fondo di garanzia). – 1. Qualora, nel termine fissato dal comma 4 dell'articolo 33, l'amministratore non comunichi alla Consap S.p.a. i compensi percepiti per la propria opera, si applica una sanzione amministrativa pari al triplo del contributo dovuto. Qualora l'amministratore dichiari di avere percepito compensi inferiori a quelli realmente percepiti, si applica una sanzione amministrativa pari al triplo del maggior contributo dovuto.
      2. Qualora, nel termine fissato dal comma 4 dell'articolo 33, l'amministratore non versi o versi solo parzialmente alla Consap S.p.a. il contributo dovuto, si applica una sanzione amministrativa pari alla somma dovuta e non versata.
      3. Se non viene effettuato il versamento del contributo nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza, l'interesse è determinato in misura pari al saggio di interesse legale maggiorato di sette punti percentuali.
      4. La riscossione coattiva del contributo obbligatorio, dei relativi interessi e sanzioni, si effettua mediante ruolo, nei modi previsti dal capo II del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46».
32.  01. Duilio, Adinolfi.

      Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
      Art. 33. – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo un anno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
32.  0300. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
      Art. 33. – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
32.  0300.(Testo modificato nel corso della seduta) D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.
(Approvato)

A.C. 4041-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il nuovo testo della proposta di legge in discussione prevede modifiche alla disciplina del condominio negli edifici;
              in molti condomini, in particolare quelli di grandi dimensioni, c’è un fenomeno che si sta ampliando, dovuto anche al periodo di crisi delle famiglie, quello dei debiti nei confronti dei condomini, che in molti casi non riescono ad incassarli;
              i crediti dei condomini, in molti casi anche dopo la messa in mora o addirittura la vendita forzata dell'appartamento attraverso asta giudiziale, vengono riconosciuti ma sono inesigibili facendo trovare il condominio in una situazione paragonabile ad un fallimento;
              nei casi di crediti inesigibili il condominio è obbligato a rientrare aumentando la quota condominiale nei confronti degli altri condomini,

impegna il Governo

ad emanare ogni utile provvedimento che preveda che, nell’iter giudiziale della messa all'asta del bene immobile per debiti, venga associato al prezzo di base d'asta l'importo del debito verso il condominio prevedendo che l'aggiudicatario, a fine asta, versi contestualmente alla somma definita per l'aggiudicazione del bene il saldo delle spese condominiali.
9/4041-A/1. Peluffo.


      La Camera,
          premesso che:
              lo scorso 29 settembre la Commissione europea ha ribadito in un comunicato stampa che ha chiesto formalmente all'Italia di conformarsi all'integralità delle norme UE in materia di rendimento energetico dell'edilizia e ha deciso di inviarle un parere motivato;
              gli edifici consumano il 40 per cento dell'energia e producono il 36 per cento delle emissioni di CO2 dell'Unione europea. Se adottiamo le misure in materia di efficienza energetica previste dalla legislazione europea per il settore edile, entro il 2020 riusciremo a ridurre in maniera significativa il consumo energetico e le emissioni di CO2 dei nostri edifici. Edifici efficienti sul piano dell'energia significano anche risparmi per le famiglie, perciò è fondamentale che gli Stati membri applichino tutte le disposizioni in materia;
              a novembre 2010 la Commissione aveva informato l'Italia circa l'inosservanza della normativa pertinente (IP/10/1561) ritenendo che la legislazione italiana non soddisfi completamente gli obblighi unionali;
              grazie alle norme UE sugli attestati di rendimento energetico i cittadini europei sono più attenti ai consumi energetici delle proprie abitazioni e al modo in cui ridurli. Questi attestati devono essere rilasciati da esperti qualificati indipendenti per tutti gli edifici nuovi e per quelli già esistenti. La legislazione italiana però autorizza i proprietari ad autocertificare il rendimento energetico se dichiarano che il loro edificio appartiene alla classe di consumo inferiore (G) e i costi energetici per l'eventuale inquilino o acquirente saranno molti alti;
              in pratica, ciò significa che il nuovo proprietario o inquilino dell'edificio non riceve alcuna informazione sui futuri costi energetici né alcun ragguaglio su come migliorare nella maniera più conveniente il rendimento energetico dell'edificio;
              inoltre, quando si tratta di affitto, la legge italiana prescrive questi attestati solo per i nuovi edifici, mentre non li considera obbligatori per gli edifici esistenti che non ne abbiano già uno al momento della conclusione del contratto d'affitto;
              occorre tra l'altro mettere in atto misure adeguate per garantire controlli regolari degli impianti di condizionamento dell'aria. Questi controlli servono ad assicurare il rendimento ottimale degli impianti e devono includere anche consigli e informazioni sulle possibili migliorie e soluzioni alternative;
              il provvedimento in esame si propone il riordino della disciplina del condominio dettata dal codice civile, e principalmente gli articoli 5 e 7,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di apportare le giuste modifiche legislative al fine di allinearsi completamente con la normativa dell'Unione Europea e rispondere alle richieste oggetto della procedura d'infrazione ancora aperta nei confronti dell'Italia.
9/4041-A/2. Di Stanislao.


      La Camera,
          premesso che:
              l'A.C. 4041-A, approvato dalla Commissione giustizia, riordina complessivamente la disciplina in materia di condominio degli edifici;
              l'articolo 16 del provvedimento in esame, oltre alle altre disposizioni in esso contenute, novella l'articolo 1138 del codice civile disponendo che le norme del regolamento di condominio non possono vietare ai condomini di possedere o detenere animali da compagnia;
              sono frequenti i casi di norme di regolamenti condominiali, o disposizioni assunte in seno a delibere di assemblee di condominio, che vietano la detenzione di animali domestici all'interno delle abitazioni private limitando in tal modo il diritto di ciascuno a godere della compagnia di un animale d'affezione e la libertà di ogni cittadino di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali;
              ogni limitazione alla possibilità di detenere un animale domestico determinerebbe un grave rischio anche per il benessere psico-fisico dello stesso animale, con il rischio di abbandoni e gravi sofferenze;
              un importante traguardo di civiltà è rappresentato dall'attenzione che il nostro ordinamento dedica al benessere degli animali domestici con apposite norme che tutelano la salute degli stessi, condannando e perseguendo gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare la piena attuazione delle disposizioni descritte in premessa, al fine di scongiurare il rischio di gravi limitazioni alla libertà personale di ogni cittadino di godere della compagnia di un animale domestico, salvaguardando al contempo il benessere psico-fisico dell'animale stesso.
9/4041-A/3. Frassinetti.


INTERPELLANZA URGENTE

A)

Iniziative di competenza in relazione a vicende riguardanti la gestione del Cnel – 2-01665

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:
          Cittadinanza attiva ha recentemente rivolto al Presidente del Consiglio dei ministri (16 giugno 2012) un appello pubblico per avere risposte e informazioni in ordine alle notizie apparse sul settimanale l'Espresso (15 giugno 2012) circa presunti illeciti amministrativi commessi presso il Cnel, che sembrerebbero implicitamente confermati da una lettera aperta al direttore de l'Espresso (22 giugno 2012) inviata da uno degli esperti del Cnel;
          un regolamento interno approvato, ad avviso degli interpellanti in contrasto con la legge, avallato anche da un collegio dei revisori, costituito in difformità dalle disposizioni che disciplinano la composizione di questi organi in tutte le amministrazioni dello Stato, lascia particolarmente perplessi, come anche i presunti illeciti denunciati dal settimanale l'Espresso;
          nell'attuale contesto di crisi economica appaiono agli interpellanti inopportuni gli incarichi di ricerca (affidati ad istituti privati) e le consulenze specialistiche (conferite anche a persone, da quanto sembra desumersi dall'articolo di stampa citato, non in possesso del titolo di laurea) presso un organo a rilevanza costituzionale chiamato a dare «alta consulenza alle Camere e al Governo», grazie alla professionalità di esperti nominati anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, selezionati fra i migliori docenti universitari delle discipline economiche, sociali e statistiche, nonché dotato di un segretariato generale presso cui operano dirigenti e funzionari altamente qualificati –:
          quali iniziative di competenza, anche normative, intenda assumere il Governo in relazione ai fatti descritti in premessa.
(2-01665) «Barbaro, Della Vedova».