XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 12 ottobre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 ottobre 2012

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Lusetti, Malgieri, Antonio Martino, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Mussolini, Angela Napoli, Nucara, Pescante, Pisacane, Pisicchio, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Strizzolo, Stucchi, Valducci, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 11 ottobre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

          OLIVERI: «Disposizioni relative alla certificazione della qualità degli immobili da parte dei comuni» (5529);

          PAGANO: «Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, e altre disposizioni concernenti l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali e la disciplina dell'affidamento di tali funzioni a soggetti terzi» (5530);

          VASSALLO: «Disposizioni sulla composizione e sull'elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214» (5531).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge costituzionale LA LOGGIA ed altri: «Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di forma di governo, composizione e funzioni del Parlamento e potestà legislativa dello Stato e delle regioni» (5120) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Scalera.

      La proposta di legge MARINI: «Istituzione della Fondazione "Collegio italo-albanese Sant'Adriano di San Demetrio Corone"» (5391) è stata successivamente sottoscritta dai deputati De Nichilo Rizzoli, Aniello Formisano, Misiti e Tassone.

      La proposta di legge ALBONETTI ed altri: «Disposizioni in materia di indennità e di rimborso delle spese di soggiorno a Roma spettanti ai membri del Parlamento» (5471) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lo Monte, Peluffo e Trappolino.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura):
      MARIO (PD) PEPE e GIORGIO MERLO: «Disposizioni volte a valorizzare le aree agricole e a limitare l'utilizzo di superficie agricola a fini edificatori» (5426) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

      Il Presidente del Senato, con lettera in data 10 ottobre 2012, ha comunicato che la 12a Commissione (Igiene e sanità) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE (COM(2012)369 final) (Atto Senato doc. XVIII, n.  169), che è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n.  11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi dell'Unione europea per determinati stock di acque profonde (COM(2012)579 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

      Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, in data 9 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L'Atto per il mercato unico II – Insieme per una nuova crescita (COM(2012)573 final), assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
          Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sostegno dell'Unione europea a un cambiamento sostenibile nelle società in fase di transizione (JOIN(2012)27 final), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

      La Commissione europea, in data 11 ottobre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Terza relazione sul controllo successivo alla liberalizzazione dei visti per i paesi dei Balcani occidentali in conformità con la dichiarazione della Commissione dell'8 novembre 2010 (COM(2012)472 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica – Aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale (COM(2012)582 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sullo stato dei lavori per lo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) gennaio 2012-giugno 2012 (COM(2012)587 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

      Il Consiglio dell'Unione europea, in data 11 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n.  1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (10090/2/12 REV 2) e relativa motivazione (10090/2/12 REV 2 ADD 1), che sono assegnate in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
          Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (11917/1/12 REV 1) e relativa motivazione (11917/1/12 REV 1 ADD 1), che sono assegnate in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER UN SISTEMA FISCALE PIÙ EQUO, TRASPARENTE E ORIENTATO ALLA CRESCITA (A.C. 5291-A)

A.C. 5291-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame prevede misure consistenti nella razionalizzazione dell'IVA e di altre imposte indirette, tendenti a recepire la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, ed a effettuare la revisione – tra le altre – delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, secondo principi di semplificazione, razionalizzazione, accorpamento e soppressione di fattispecie particolari;
              il comma 3 dell'articolo 33 della legge n.  388 del 2000 – poi modificato dall'articolo 76 della legge n.  448 del 2001 – prevede un regime agevolato per l'applicazione delle aliquote dell'imposta di registro, applicabile alla transazione di un bene immobile – consistente in un'area edificabile detenuta da privato – prevedendo il recupero di parte dell'imposta di registro che – in assenza di apposita normativa – finirebbe per incidere sui costi di costruzione;
              la ratio della norma citata è quella di favorire il passaggio di beni immobili aventi caratteristiche particolari dal regime soggetto ad imposta di registro al regime soggetto a IVA, alla sola condizione del rispetto di termini temporali prefissati ed a prescindere dalle caratteristiche della costruzione, dalle caratteristiche del soggetto attuatore o realizzatore, dalla non coincidenza tra soggetto beneficiario e soggetto che materialmente effettua la costruzione e dai successivi passaggi di proprietà del bene in oggetto, favorendo pertanto la effettiva realizzazione di detti interventi edificatori purché avvengano in un arco temporale limitato;
              l'eliminazione delle norme agevolative in argomento potrebbe incidere negativamente sull'attività edilizia mentre al contrario un eventuale aumento della reale agevolazione ovvero un'estensione potrebbe fungere da stimolo congiunturale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di mantenere le forme agevolative previste dagli articoli 33 della legge n.  388 del 2000 e 76 della legge n.  448 del 2001 confermando la ratio di cui alla premessa, ovvero ad aumentare o estendere senza limitazione alcuna l'agevolazione prevista.
9/5291-A/1. Vignali.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene misure volte a realizzare un sistema fiscale più equo e trasparente anche attraverso la revisione del rapporto tra fisco e contribuente nell'ottica di una maggior tutela del contribuente e di una semplificazione sistemica dei regimi fiscali e degli adempimenti inutilmente complessi;
              il disegno di legge prevede, altresì, misure di revisione del sistema sanzionatorio nel rispetto del principio di proporzionalità;
              soprattutto in questo particolare periodo di congiuntura economica negativa, è necessario intervenire con forza per riformare il sistema fiscale attraverso l'introduzione di principi più equi e l'introduzione di elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione coattiva;
              è necessario e opportuno contemperare il dovere di pagare le imposte e il diritto alla proprietà dell'abitazione, che è un diritto costituzionalmente garantito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, con appositi atti normativi, sulla disciplina di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, al fine di elevare a cinquantamila euro il valore complessivo del credito per poter procedere ad espropriazione immobiliare e di stabilire la non procedibilità ad espropriazione immobiliare per gli immobili destinati a prima abitazione ovvero all'attività professionale del debitore, per importi inferiori al 30 per cento del valore complessivo dell'immobile così come determinato dalla banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio.
9/5291-A/2. Savino.


      La Camera,
          premesso che:
              con il provvedimento in esame il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a revisionare il sistema fiscale;
              in base all'articolo 14, soppresso nel corso dell'esame in sede referente, il Governo avrebbe dovuto rivisitare la disciplina delle accise sui prodotti energetici utilizzati nella produzione combinata di energia elettrica e calore;
              il decreto legislativo n.  26 del 2007, emanato in attuazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici, e il decreto legislativo n.  504 del 1995 (Testo unico sulle accise) prevedono specifiche disposizioni per la tassazione degli oli vegetali non modificati chimicamente (codici NC dal 1507 al 1515 e 1517);
              secondo quanto stabilito nel punto 11 della Tabella A del decreto legislativo n.  504 del 1995, gli oli vegetali non modificati chimicamente utilizzati nella «produzione diretta o indiretta di energia elettrica», con impianti obbligati alla denuncia di officina elettrica, sono esenti da accisa;
              le caratteristiche chimico-fisiche degli oli vegetali, invece, vengono indicati nel paragrafo 1 della circolare 32/D del 5 agosto 2008 della Agenzia delle dogane;
              il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n.  16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  44 del 2012, integrando il punto 11 della Tabella A allegata al decreto legislativo n.  504 del 1995 dispone che, per i combustibili impiegati per la produzione combinata di energia elettrica e calore, trovino applicazione le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate sulla base di coefficienti da individuare con apposito decreto interministeriale;
              malgrado quanto disposto dalla Nota dell'Agenzia delle dogane 31 maggio 2012, prot. 62488/Ru, recante chiarimenti sulla tassazione dell'elettricità dopo la legge 44/2012 di conversione del Dl «fiscale» n.  16/2012, attualmente manca una norma di interpretazione autentica di quanto disposto ai sensi della citata legge;
              in virtù del principio di coerenza fiscale, nell'ambito della promozione del calore ottenuto da fonti rinnovabili, sarebbe auspicabile che l'esenzione dell'accisa si intendesse estesa all'impiego di calore per gli usi civili e industriali in ogni caso in cui la produzione combinata di energia elettrica e calore avvenga mediante l'impiego di oli vegetali non modificati chimicamente. In assenza di una norma chiarificatrice in tal senso sussisterebbe un principio di inefficienza derivante dal fatto che la sola produzione di energia elettrica mediante oli vegetali non modificati chimicamente sarebbe in esenzione di accise, mentre la produzione contemporanea di energia elettrica e calore risulterebbe una attività pesantemente penalizzata da fonti rinnovabili;
              sono frequenti i dubbi presso le agenzie territoriali delle Agenzie delle dogane nel momento in cui un operatore utilizzi – nello stesso anno – sia prodotti che beneficiano di un'esenzione totale, sia prodotti che siano soggetti all'applicazione delle accise;
              il reimpiego di calore prodotto dalle dinamiche di produzione di energia da oli vegetali non modificati rappresenta una prassi virtuosa orientata all'ottimizzazione dell'uso delle risorse in armonia con le disposizioni vigenti in materia di tutela e promozione delle energie rinnovabili,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte ad estendere l'esenzione dell'accisa all'impiego di calore per gli usi civili e industriali nei casi in cui la produzione combinata di energia elettrica e calore avvenga mediante l'impiego di oli vegetali non modificati chimicamente.
9/5291-A/3. Di Biagio.


      La Camera,
          premesso che:
              con il provvedimento in esame, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale;
              la legge finanziaria 2007 (n.  296 del 2006), in particolare all'articolo 1, commi 271-279, disciplina l'attribuzione di un credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive;
              l'Agenzia delle entrate, con una circolare dell'aprile 2008, fornisce alcuni chiarimenti circa l'applicazione del credito d'imposta, precisando che i beni strumentali per i quali spetta il credito d'imposta debbano essere inseriti in un progetto d'investimento iniziale e risultare acquisiti dal 1o gennaio 2007 in poi;
              ancora nella circolare si aggiunge che il progetto d'investimento deve risultare avviato dal 1o gennaio 2007 specificando l'impossibilità di fruizione del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, sebbene effettuata nel periodo indicato dalla legge, qualora siano correlati ad un progetto di investimento avviato prima del 1o gennaio 2007;
              questa interpretazione ha introdotto un criterio di riconoscimento per l'accesso al credito d'imposta, in merito all'acquisizione di beni strumentali, non previsto dalla normativa e non riconosciuto negli orientamenti comunitari in materia;
              la variabilità della disciplina crea serie difficoltà operative ai beneficiari delle agevolazioni e crea i presupposti per l'avvio di contenziosi giudiziari,

impegna il Governo

a chiarire i termini di applicazione delle norme regolanti la disciplina del credito d'imposta di cui alla legge n.  296 del 2006, al fine di intenderla applicabile anche alle opere in corso, già iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi agevolabili.
9/5291-A/4. Raisi, Di Biagio.


      La Camera,
          premesso che:
              attualmente il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore dei lavoratori italiani residenti oltre confine che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia è riconosciuto soltanto fino all'anno corrente, collocando questa categoria di lavoratori in una condizione di sostanziale disparità rispetto ai residenti nel territorio nazionale;
              le disposizioni della legge finanziaria 2007 hanno introdotto, all'articolo 6, il riconoscimento del suindicato diritto soltanto fino al 2009: successivamente, con un emendamento alla legge n.  2 del 2009 è stata introdotta una proroga al 2010 per le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti;
              all'articolo 1, comma 54, della legge 13 dicembre 2010, n.  220 (legge di stabilità 2011), è stata introdotta una proroga al 2011 del suindicato diritto;
              successivamente, con la legge 24 febbraio 2012, n.  14, il citato diritto è stato esteso anche al 2012;
              alla luce di quanto indicato, a partire dal 2013, i lavoratori italiani operativi all'estero non potranno più detrarre fiscalmente i carichi di famiglia, nonostante tale diritto sia stato previsto fino ad ora con apposite disposizioni normative e dunque ne sia stato verificato e riconosciuto il carattere indifferibile del diritto;
              la richiesta di impegno formulata al fine di riconoscere ai lavoratori italiani residenti all'estero un diritto ed un sostegno meritorio e doveroso è stata accolta con favore dal Governo precedente nell'ambito della discussione degli ultimi provvedimenti affini per materia a quello in esame;
              i cittadini italiani, potenziali fruitori della citata agevolazione, ammontano a circa 6000 unità per una spesa che ammonta a circa 6 milioni di euro,

impegna il Governo

a riconoscere, con apposite disposizioni nell'ambito di provvedimenti affini per materia, la proroga del diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ai residenti all'estero per l'anno 2013.
9/5291-A/5. Lamorte, Di Biagio.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca una delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;
              la vigente normativa per la dichiarazione dei redditi dei cittadini residenti all'estero prevede l'utilizzo del modello UNICO per i dipendenti presso amministrazioni pubbliche italiane operanti all'estero;
              l'Agenzia delle entrate, nelle istruzioni per la compilazione, ha espressamente precluso la possibilità di utilizzare il modello 730 ai residenti all'estero a partire dal 2008;
              il modello 730, a differenza del modello UNICO, è semplice da compilare e permette di ottenere eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi;
              sarebbe necessario e utile, oltre che assolvere al dovere della contribuzione fiscale, che i cittadini italiani residenti all'estero, che svolgono lavoro dipendente presso amministrazioni pubbliche italiane operanti all'estero come sostituti d'imposta, avessero il diritto di godere dell'utilizzo di procedure fiscali semplificate, che si possono sostanziare con la facoltà dell'utilizzo del modello 730 per la dichiarazione dei redditi, anziché del modello UNICO,

impegna il Governo

a introdurre in futuri provvedimenti normativi, il riconoscimento della possibilità di utilizzare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi anche ai dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro dipendente.
9/5291-A/6. Patarino, Di Biagio.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 40, comma 1-ter, della manovra di luglio 2011 (decreto-legge n.  98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  111 del 2001), ha determinato l'aumento del prelievo fiscale sugli stipendi del personale a contratto del Ministero degli affari esteri nella misura aggiuntiva del 25 per cento;
              in particolare il suindicato articolo dispone che i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale indicati nell'allegato C-bis collegato per l'appunto al citato articolo 40, (considerando che il punto 93 prevede la tassazione del 50 per cento dei redditi percepiti per i servizi prestati all'estero) saranno ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento dal 2014 e con decreto ministeriale verranno stabilite le modalità di tale riduzione se questa non sarà immediatamente applicabile all'agevolazione;
              appare opportuno ricordare che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.  314 del 1997 e di un parere emesso ad hoc dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla tassazione delle retribuzioni del personale a contratto, gli stipendi di questi dipendenti vengono da sempre sottoposti al fisco nella misura del 50 per cento;
              con l'entrata in vigore di quanto disposto dal citato decreto n.  98 del 2011, che prevede una revisione del trattamento fiscale del personale a contratto, quindi con il passaggio da un'imposizione pari al 50 per cento al 75 per cento, ogni impiegato si vedrebbe decurtato un quarto del proprio stipendio;
              i riflessi di tale revisione sarebbero drammatici sotto il profilo fiscale nel paese di residenza: il reddito italiano concorre infatti alla formazione del reddito familiare nel paese di residenza e quindi alla determinazione dell'aliquota fiscale da applicarsi sullo stipendio del coniuge;
              tale revisione andrà ancora una volta ad intaccare le disponibilità e le garanzie già ridotte dei connazionali, lavoratori a contratto del Ministero degli affari esteri, mentre lascerà quasi inalterato ed indenne il prelievo fiscale delle Indennità di Sede (I.S.E.) corrisposte al personale di ruolo trasferito all'estero dallo stesso Ministero nonché ai diplomatici,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a sopprimere il punto 93 dall'elenco di cui all'allegato C-bis relativo all'articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge n.  98 del 2011 convertito con legge n.  111 del 2011.
9/5291-A/7. Menia, Di Biagio.


      La Camera,
          premesso che:
              allo scopo di economizzare i costi di gestione delle proprie strutture territoriali, e in linea con le previsioni di riduzione degli assetti organizzativi contenute nel decreto-legge n.  87 del 2012, l'Agenzia delle entrate intende sopprimere una serie di uffici territoriali;
              in Basilicata nel territorio di Matera opera l'ufficio di Pisticci che conta circa 30 dipendenti e da essa dipendono anche gli sportelli di Stigliano e Policoro;
              è paradossale che nel momento in cui la lotta all'evasione rappresenta una priorità si possa semplicemente ipotizzare la chiusura di un ufficio così importante;
              Pisticci è il terzo comune della intera regione Basilicata ed è stata già sede di ufficio del registro e di ufficio delle imposte dirette;
              nell'ambito della riorganizzazione della rete prevista anche in codesta delega deve essere salvaguardato il principio di prossimità territoriale di alcune strutture come appunto quella della agenzia delle entrate,

impegna il Governo

a prevedere la piena operatività di sedi delle agenzie delle entrate come quella di Pisticci scongiurandone la soppressione.
9/5291-A/8. Burtone.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene il principio di ampliamento delle possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria;
              il 16 agosto 2012, con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto a partire dal 20 maggio 2012, l'Agenzia delle entrate, ha reso noto che la scadenza del termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari sarebbe rimasta fissata al 30 settembre 2012, fermo restando la possibilità di regolarizzare entro il 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli adempimenti concernenti le ritenute e relativi al periodo dal 20 maggio all'8 giugno 2012;
              il 24 agosto il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che allinea per tutti al 30 novembre 2012 il pagamento delle tasse e dei tributi nelle aree terremotate e che affida a un successivo decreto la fissazione dei criteri di effettuazione degli adempimenti che scadono nel periodo di sospensione, dal 20 maggio al 30 novembre 2012;
              questo non ha impedito che per effetto del recupero limitato a poche rate delle imposte versate dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta, molti lavoratori dipendenti si sono visti ridurre la busta paga a cifre prossime allo zero,

impegna il Governo:

          ad adottare entro il 30 novembre 2012, utilizzando come copertura le risorse stanziate con i decreti-legge n.  74 del 2012 e n.  83 del 2012:
              a) un provvedimento di sospensione di tutte le scadenze degli adempimenti tributari, fiscali, contributivi e amministrativi al 30 giugno 2013 per chi ha subito danni ad abitazioni e imprese;
              b) un provvedimento che consenta la possibilità di dilazionare i versamenti di regolarizzazione a tutto il 2013, sulla falsariga di quanto già previsto per il terremoto del 2009 in Abruzzo.
9/5291-A/9. Garagnani.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega si propone di rivedere il sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e idoneo a far ripartire l'economia reale, oggi messa in ginocchio dagli effetti della crisi economica;
              il provvedimento non interviene su alcuni temi portanti del sistema fiscale: uno fra tutti l'imposta sui redditi; l'IRE nel 2011 ha portato alle casse statali un gettito pari a 164.128 milioni di euro e costituisce la prima voce di entrata; già il progetto di riforma del sistema fiscale proposta dal precedente Governo prevedeva il riordino della disciplina di tale imposta, riducendo a tre gli scaglioni e abbassando la pressione fiscale, fissando al 20, 30 e 40 per cento le aliquote di imposta; ciò sarebbe oggi ancora più utile alla ripresa dell'intera economia, generando un aumento del reddito disponibile per le famiglie;
              sarebbe fondamentale, in questa fase economica, agevolare in particolare le famiglie numerose, rivedendo non solo il sistema di deduzioni e detrazioni, ma anche le prestazioni a sostegno delle famiglie stesse, aumentando la misura degli assegni familiari,

impegna il Governo

a prevedere un riordino della disciplina dell'imposta sui redditi e delle prestazioni a sostegno delle famiglie numerose, prevedendo, in particolar modo, un aumento della misura degli assegni familiari.
9/5291-A/10. Polledri.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega si propone di rivedere il sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e idoneo a far ripartire l'economia reale, oggi messa in ginocchio dagli effetti della crisi economica;
              in particolare, l'articolo 2 prevede la revisione del sistema catastale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita;
              ancora oggi esistono sul territorio nazionale moltissimi immobili non censiti, che sfuggono a ogni tipo di imposizione;
              preliminarmente ad ogni tipo di revisione, occorre far emergere tutti questi immobili, in modo da poter recuperare gettito e verificare la loro conformità urbanistica,

impegna il Governo

a prevedere, preliminarmente ad ogni tipo di revisione, un censimento generale di tutti gli immobili, in modo da recuperare a tassazione gli immobili che oggi vi sfuggono e verificarne la conformità urbanistica.
9/5291-A/11. Lanzarin.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega si propone di rivedere il sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e idoneo a far ripartire l'economia reale, oggi messa in ginocchio dagli effetti della crisi economica;
              si prende atto, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1 e rilevato il vago accenno alla coerenza della presente delega con le disposizioni della legge n.  42 del 2009;
              tra i principi fondamentali della legge n.  42 del 2009 vi sono: l'autonomia e la responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo; l'attribuzione di risorse autonome alle Regioni e agli enti locali, secondo il principio di territorialità; il superamento graduale del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali e della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni; il rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni sul coordinamento finanza pubblica e sistema tributario; l'esclusione della doppia imposizione sulla medesima base imponibile, salvo le addizionali previste dalla legge statale; la tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio, in modo da favorire corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa;
              tali obiettivi siano fondamentali e riproponibili nell'attuale delega;
              la delega contenuta nella legge n.  42 del 2009 non è stata attuata pienamente,

impegna il Governo

a riaffermare i principi fondamentali della legge n.  42 del 2009 in tema di federalismo fiscale, procedendo con la completa attuazione della stessa attraverso i decreti attuativi.
9/5291-A/12. D'Amico.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega si propone di rivedere il sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e idoneo a far ripartire l'economia reale, oggi messa in ginocchio dagli effetti della crisi economica;
              in particolare, l'articolo 2 prevede la revisione del sistema catastale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita;
              il Governo Monti ha ritenuto opportuno anticipare al 2012 l'applicazione dell'IMU, stravolgendone la disciplina rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n.  23 del 2011; così facendo ha sottoposto a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale, introducendo pesanti moltiplicatori da applicare alle rendite;
              la pressione fiscale sulle famiglie è ormai arrivata a livelli insostenibili, è auspicabile che la revisione del sistema catastale non ne comporti un ulteriore aumento o che, in subordine, eventuali maggiori entrate vadano a finanziarne la riduzione,

impegna il Governo

a prevedere che la revisione del sistema catastale non comporti un aggravio di pressione fiscale sui cittadini o, in subordine, che eventuali maggiori entrate vadano invece a finanziarne una riduzione.
9/5291-A/13. Comaroli.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega si propone di rivedere il sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e idoneo a far ripartire l'economia reale, oggi messa in ginocchio dagli effetti della crisi economica;
              il provvedimento non interviene su alcuni temi portanti del sistema fiscale: uno fra tutti l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); è stata istituita nel 1997 per sostituire diverse imposte (ILOR, ICIAP, contributi sanitari, ecc.) e va a gravare soprattutto il costo del lavoro, penalizzando le realtà produttive della nostra economia;
              da diversi anni i Governi che si susseguono si sono posti l'obiettivo dell'abolizione dell'imposta, o quantomeno di un suo riordino;
              il Governo Berlusconi nella sua proposta di revisione del sistema fiscale, presentata, ma mai discussa, ne aveva proposto la progressiva abolizione;
              una progressiva abolizione dell'imposta alleggerirebbe la pressione fiscale sulle nostre imprese, agevolando la ripresa dell'intero sistema industriale,

impegna il Governo

a prevedere una progressiva abolizione dell'imposta regionale sulle attività produttive.
9/5291-A/14. Torazzi.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega si propone di rivedere il sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e idoneo a far ripartire l'economia reale, oggi messa in ginocchio dagli effetti della crisi economica;
              il provvedimento non interviene su alcuni temi portanti del sistema fiscale: uno fra tutti l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); è stata istituita nel 1997 per sostituire diverse imposte (ILOR, ICIAP, contributi sanitari, ecc.) e va a gravare soprattutto il costo del lavoro, penalizzando le realtà produttive della nostra economia;
              da diversi anni i Governi che si susseguono si sono posti l'obiettivo dell'abolizione dell'imposta, o quantomeno di un suo riordino;
              il Governo Berlusconi nella sua proposta di revisione del sistema fiscale, presentata, ma mai discussa, ne aveva proposto la progressiva abolizione;
              una progressiva abolizione dell'imposta alleggerirebbe la pressione fiscale sulle nostre imprese, agevolando la ripresa dell'intero sistema industriale,

impegna il Governo

a prevedere una ulteriore riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive.
9/5291-A/14.    (Testo modificato nel corso della seduta). Torazzi.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega si propone di rivedere il sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e idoneo a far ripartire l'economia reale, oggi messa in ginocchio dagli effetti della crisi economica;
              il provvedimento non interviene su alcuni temi portanti del sistema fiscale: uno fra tutti l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); è stata istituita nel 1997 per sostituire diverse imposte (ILOR, ICIAP, contributi sanitari, ecc.) e va a gravare soprattutto il costo del lavoro, penalizzando le realtà produttive della nostra economia;
              da diversi anni i Governi che si susseguono si sono posti l'obiettivo dell'abolizione dell'imposta, o quantomeno di un suo riordino;
              il Governo Berlusconi nella sua proposta di revisione del sistema fiscale, presentata, ma mai discussa, ne aveva proposto la progressiva abolizione;
              una progressiva abolizione dell'imposta alleggerirebbe la pressione fiscale sulle nostre imprese, agevolando la ripresa dell'intero sistema industriale;
              l'abolizione dell'imposta è di difficile attuazione, tenuto conto delle minori entrate per il bilancio dello Stato, sarebbe auspicabile almeno un suo riordino, al fine di escludere il costo del lavoro dalla determinazione della base imponibile,

impegna il Governo

a prevedere un riordino dell'imposta regionale sulle attività produttive, al fine di escludere il costo del lavoro dalla determinazione della base imponibile.
9/5291-A/15. Fugatti.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega si propone di rivedere il sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e idoneo a far ripartire l'economia reale, oggi messa in ginocchio dagli effetti della crisi economica;
              il provvedimento mira, tra l'altro, a rivedere gli attuali regimi fiscali al fine di eliminare le complessità superflue;
              per le imprese di piccole dimensioni costituirebbe sicuramente un'agevolazione determinare il proprio reddito secondo il criterio di cassa, al pari delle persone fisiche, evitando pesanti operazioni di rettifica del bilancio aziendale per tenere conto del principio della competenza;
              tale misura sarebbe pienamente coerente con l'obiettivo del Governo di procedere con una significativa semplificazione degli adempimenti a carico di imprese e contribuenti,

impegna il Governo

a prevedere che anche le imprese di piccole dimensione possano determinare il proprio reddito secondo il principio di cassa, al pari delle persone fisiche.
9/5291-A/16. Simonetti.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega si propone di rivedere il sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e idoneo a far ripartire l'economia reale, oggi messa in ginocchio dagli effetti della crisi economica;
              il provvedimento mira, tra l'altro, a rivedere gli attuali regimi fiscali al fine di eliminare le complessità superflue;
              per le imprese di piccole dimensioni costituirebbe sicuramente un'agevolazione determinare il proprio reddito secondo il criterio di cassa, al pari delle persone fisiche, evitando pesanti operazioni di rettifica del bilancio aziendale per tenere conto del principio della competenza;
              tale misura sarebbe pienamente coerente con l'obiettivo del Governo di procedere con una significativa semplificazione degli adempimenti a carico di imprese e contribuenti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che anche le imprese di piccole dimensione possano determinare il proprio reddito secondo il principio di cassa, al pari delle persone fisiche.
9/5291-A/16.    (Testo modificato nel corso della seduta). Simonetti.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega si propone di rivedere il sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e idoneo a far ripartire l'economia reale, oggi messa in ginocchio dagli effetti della crisi economica;
              il provvedimento mira, tra l'altro, alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare le complessità superflue;
              la revisione dei regimi deve necessariamente tenere conto della difficile fase che la nostra economia sta attraversando e della funzione di stimolo che il sistema fiscale deve avere per l'economia reale;
              le nostre imprese devono scontare uno svantaggio concorrenziale con le loro concorrenti estere, costituito dalla più alta pressione fiscale e che negli ultimi anni abbiamo assistito ad un preoccupante fenomeno di delocalizzazione produttiva, non solo nei Paesi dell'estremo oriente, ma anche in alcuni Paesi vicini all'Italia;
              è necessario incentivare il rientro di queste aziende attraverso un regime fiscale agevolato,

impegna il Governo

a prevedere un regime fiscale agevolato che incentivi il rientro in Italia delle imprese che negli anni passati hanno delocalizzato la produzione a causa dell'eccessiva pressione fiscale.
9/5291-A/17. Maggioni.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega si propone di rivedere il sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e idoneo a far ripartire l'economia reale, oggi messa in ginocchio dagli effetti della crisi economica;
              il provvedimento mira, tra l'altro, alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare le complessità superflue;
              la revisione dei regimi deve necessariamente tenere conto della difficile fase che la nostra economia sta attraversando e della funzione di stimolo che il sistema fiscale deve avere per l'economia reale;
              le nostre imprese devono scontare uno svantaggio concorrenziale con le loro concorrenti estere, costituito dalla più alta pressione fiscale e che negli ultimi anni abbiamo assistito ad un preoccupante fenomeno di delocalizzazione produttiva, non solo nei Paesi dell'estremo oriente, ma anche in alcuni Paesi vicini all'Italia;
              è necessario incentivare il rientro di queste aziende attraverso un regime fiscale agevolato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un regime fiscale agevolato che incentivi il rientro in Italia delle imprese che negli anni passati hanno delocalizzato la produzione a causa dell'eccessiva pressione fiscale.
9/5291-A/17.    (Testo modificato nel corso della seduta). Maggioni.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega si propone di rivedere il sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e idoneo a far ripartire l'economia reale, oggi messa in ginocchio dagli effetti della crisi economica;
              il provvedimento non interviene sulla disciplina dell'IMU, imposta municipale propria, che il Governo Monti ha stravolto rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n.  23 del 2011, materia di federalismo fiscale municipale; con il decreto-legge n.  201 del 2011, infatti, ne è stata anticipata l'applicazione al 2012, assoggettando anche gli immobili adibiti ad abitazione principale; ne è derivata quindi una sorta di imposta patrimoniale che ha colpito anche i piccoli proprietari, con una base imponibile incrementata rispetto alla normativa ICI, grazie all'introduzione di pesanti moltiplicatori delle rendite;
              l'originaria impostazione della disciplina era quella di far diventare l'IMU il pilastro del nuovo federalismo fiscale municipale, garantendo l'intero gettito ai comuni, esentando comunque gli immobili adibiti ad abitazione principale,

impegna il Governo

a prevedere un riordino della disciplina dell'imposta municipale propria, esentando dall'imposizione gli immobili adibiti ad abitazione principale e le loro pertinenze.
9/5291-A/18. Forcolin.


      La Camera,
          premesso che:
              l'IVA è un'imposta sui consumi con caratteristiche di un tributo «plurifase» applicato sul valore aggiunto che normalmente grava sul consumatore finale (contribuente di fatto), anche se adempimenti contabili e versamento all'Erario competono e gravano sui consumatori intermedi, titolari di partita IVA (contribuente di diritto). L'imposta viene quindi pagata in tutti i passaggi intermedi nella misura corrispondente all'incremento che il bene o il servizio subisce;
              il criterio di applicazione dell'Iva «plurifase» è quello generalmente utilizzato in Italia in armonia alle direttive dell'Unione europea in materia;
              nel settore dell'editoria il pagamento dell'IVA spetta ad un solo soggetto, l'editore, restando valido il fatto che il consumatore finale sarà quello cui l'imposta farà carico;
              nel commercio di prodotti editoriali la cessione soggetta ad IVA si realizza tra editore e consumatore finale, mentre i soggetti intermedi non sono né giuridicamente, né fiscalmente parti della compravendita;
              l'aliquota ridotta del 4 per cento è prevista per giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici (anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti; sono esclusi i giornali e i periodici pornografici e i cataloghi diversi da quelli di informazione libraria), edizioni musicali a stampa, carte geografiche (compresi i globi stampati), atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e carta occorrente per la stampa degli stessi, materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;
              in base a quanto previsto dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n.  313, ferma restando l'eventuale aliquota ridotta prevista dalla Tabella, il regime speciale è applicabile a condizione che i prodotti ceduti siano classificabili in una delle categorie di prodotti editoriali «stampati» (necessità del supporto cartaceo), abbiano il prezzo di vendita in copertina (o in un allegato contenente anche il titolo dell'opera e l'indicazione dell'editore), siano giornali quotidiani, periodici, libri, relativi supporti integrativi o cataloghi;
              il diffondersi della tecnologia di nuova generazione permette di poter comprare e leggere libri, anche su supporti diversi da quello cartaceo (tablet, smartphone etc.),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di uniformare all'aliquota del 4 per cento tutti i libri anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica.
9/5291-A/19. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega si propone di rivedere il sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e idoneo a far ripartire l'economia reale, oggi messa in ginocchio dagli effetti della crisi economica;
              il provvedimento non interviene sulla disciplina dell'IMU, imposta municipale propria, che il Governo ha stravolto rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, in materia di federalismo fiscale municipale; con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, infatti, ne è stata anticipata l'applicazione al 2012, assoggettando anche gli immobili adibiti ad abitazione principale; ne è derivata quindi una sorta d'imposta patrimoniale che ha colpito anche i piccoli proprietari, con una base imponibile incrementata rispetto alla normativa ICI, grazie all'introduzione di pesanti moltiplicatori delle rendite;
              la normativa ICI dava la possibilità ai comuni, con apposita norma regolamentare o deliberazione, di assimilare ad abitazioni principali, con conseguente applicazione dei relativi benefici, gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale; tale possibilità non è stata prevista dalla disciplina IMU,

impegna il Governo

a prevedere un riordino della disciplina dell'imposta municipale propria, consentendo ai comuni di assimilare ad abitazioni principali, con conseguente applicazione dei relativi benefici, gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale.
9/5291-A/20. Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega si propone di rivedere il sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e idoneo a far ripartire l'economia reale, oggi messa in ginocchio dagli effetti della crisi economica;
              l'articolo 2, in particolare, prevede la revisione del sistema catastale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita;
              il Governo ha ritenuto opportuno anticipare al 2012 l'applicazione dell'IMU, stravolgendone la disciplina rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23; così facendo ha sottoposto a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale, introducendo pesanti moltiplicatori da applicare alle rendite;
              la tassazione dell'abitazione principale va a colpire tutti i ceti sociali, anche quelli più colpiti dalla crisi economica in atto;
              oggi, proprio a causa della crisi, molte persone che hanno acquistato la prima casa e che hanno per questo stipulato un contratto di mutuo si trovano costretti a vendere la casa prima della scadenza del termine dei cinque anni dal momento dell'acquisto per l'impossibilità di sostenere le rate;
              oltre ai benefici fiscali, queste persone perdono anche le condizioni agevolate concesse dalla banca sul contratto di mutuo e si vedono in molti casi addebitare pesanti penali,

impegna il Governo

a prevedere, in accordo con ABI, una sorta di moratoria per chi, a causa della perdita del posto di lavoro, è costretto a vendere la prima casa prima della scadenza del termine dei cinque anni dal momento dell'acquisto e perde le condizioni agevolate sul mutuo stipulato.
9/5291-A/21. Allasia.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega si propone di rivedere il sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e idoneo a far ripartire l'economia reale, oggi messa in ginocchio dagli effetti della crisi economica;
              l'articolo 2, in particolare, prevede la revisione del sistema catastale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita;
              il Governo ha ritenuto opportuno anticipare al 2012 l'applicazione dell'IMU, stravolgendone la disciplina rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23; così facendo ha sottoposto a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale, introducendo pesanti moltiplicatori da applicare alle rendite;
              la tassazione dell'abitazione principale va a colpire tutti i ceti sociali, anche quelli più colpiti dalla crisi economica in atto;
              oggi, proprio a causa della crisi, molte persone che hanno acquistato la prima casa e che hanno per questo stipulato un contratto di mutuo si trovano costretti a vendere la casa prima della scadenza del termine dei cinque anni dal momento dell'acquisto per l'impossibilità di sostenere le rate;
              oltre ai benefici fiscali, queste persone perdono anche le condizioni agevolate concesse dalla banca sul contratto di mutuo e si vedono in molti casi addebitare pesanti penali,

impegna il Governo

ad assumere un'iniziativa, in accordo con ABI, tesa a favorire una sorta di moratoria per chi, a causa della perdita del posto di lavoro, è costretto a vendere la prima casa prima della scadenza del termine dei cinque anni dal momento dell'acquisto e perde le condizioni agevolate sul mutuo stipulato.
9/5291-A/21.    (Testo modificato nel corso della seduta). Allasia.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega si propone di rivedere il sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e idoneo a far ripartire l'economia reale, oggi messa in ginocchio dagli effetti della crisi economica;
              il provvedimento non interviene sulla disciplina dell'IMU, imposta municipale propria, che il Governo ha stravolto rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, in materia di federalismo fiscale municipale; con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, infatti, ne è stata anticipata l'applicazione al 2012, assoggettando anche gli immobili adibiti ad abitazione principale; ne è derivata quindi una sorta di imposta patrimoniale che ha colpito anche i piccoli proprietari, con una base imponibile incrementata rispetto alla normativa ICI, grazie all'introduzione di pesanti moltiplicatori delle rendite;
              l'originaria impostazione della disciplina era quella di far diventare l'IMU il pilastro del nuovo federalismo fiscale municipale, garantendo l'intero gettito ai comuni;
              invece il decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, destina il 50 per cento del gettito derivante dagli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale allo Stato, relegando quindi il comune alla sola funzione di esattore,

impegna il Governo

a prevedere un riordino della disciplina dell'imposta municipale propria, in modo che, dal 2013, l'intero gettito dell'imposta venga destinato ai comuni.
9/5291-A/22. Montagnoli.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega si propone di rivedere il sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e idoneo a far ripartire l'economia reale, oggi messa in ginocchio dagli effetti della crisi economica;
              c’è la volontà, in particolare, di procedere con il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, dando come punto fermo il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi;
              un ruolo fondamentale nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici può essere svolto dagli enti locali e dai sindaci in quanto migliori conoscitori del territorio;
              sarebbe importante dare ai sindaci reali poteri decisionali in materia di giochi, con particolare competenza sulle sale giochi e sugli apparecchi da intrattenimento,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito del riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, l'attribuzione di poteri reali ai sindaci in materia di apertura di sale giochi ed installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi pubblici.
9/5291-A/23. Laura Molteni.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega si propone di rivedere il sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e idoneo a far ripartire l'economia reale, oggi messa in ginocchio dagli effetti della crisi economica;
              c’è la volontà, in particolare, di procedere con il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con particolare attenzione all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile;
              è opportuno destinare a tale scopo le entrate derivanti dalle sanzioni in materia di giochi pubblici,

impegna il Governo

a prevedere la destinazione di parte delle entrate derivanti dalle sanzioni in materia di giochi pubblici alla prevenzione dei fenomeni di ludopatia e di gioco minorile, in collaborazione con gli enti locali.
9/5291-A/24. Rondini.


      La Camera,
          premesso che:
              tra le finalità della delega fiscale è compresa anche quella di introdurre misure di maggiore equità fiscale attraverso la redistribuzione dei carichi fiscali, incrementando la lotta all'evasione, all'erosione e all'elusione fiscale;
              la più grave mancanza di equità fiscale riguarda la famiglia e per attuare compiutamente gli articoli 31 e 53 della Costituzione è pertanto necessario introdurre misure che tengano conto delle diverse situazioni meritevoli di tutela, quali le famiglie con elevati carichi familiari, quelle in situazioni di disagio come la disabilità o la monogenitorialità e, in generale, tutte le altre tipologie che soprattutto negli ultimi anni hanno visto crescere a dismisura situazioni di povertà latente, quando non conclamata,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di tipo legislativo, volta a destinare le eventuali maggiori entrate, o le minori spese, derivanti dal contrasto all'evasione fiscale e dal monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei soggetti ricadenti nelle fasce di reddito medio-basso.
9/5291-A/25. Galletti.


      La Camera,
          premesso che:
              con tre diverse sentenze, depositate il 13 ottobre 2010, la Corte di Cassazione ha affermato il principio che anche i piccoli imprenditori, disciplinati dall'articolo 2083 del codice civile, qualora siano privi di «autonoma organizzazione», sono esclusi dall'assoggettamento all'Irap;
              secondo i giudici di legittimità, un piccolo imprenditore, dotato di una organizzazione minimale di beni strumentali oppure che non si avvale di lavoro altrui, se non occasionalmente, deve considerarsi escluso dall'Irap;
              al contribuente, però, in assenza di una specifica soluzione normativa, spetta l'onere di agire in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento da parte del giudice del requisito dell’«organizzazione minimale di beni strumentali»;
              è opportuno, quindi, evitare l'aumento del contenzioso, gravoso in termini economici sia per lo Stato sia per i piccoli imprenditori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre disposizioni atte a escludere dall'applicazione del tributo quegli imprenditori che non hanno le caratteristiche per l'assoggettamento all'Irap, così come definite dalla Corte di Cassazione e riconosciute dalla stessa Amministrazione finanziaria.
9/5291-A/26. Compagnon.


      La Camera,
          premesso che:
              secondo quanto dichiarato durante un convegno dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, «C’è una maggioranza silenziosa che non evade sulla quale la pressione fiscale è del 55 per cento. Ma in qualche caso la pressione è anche superiore, alcuni imprenditori mi hanno parlato del 70 per cento».
              l'Italia si posiziona infatti al top della classifica davanti a Danimarca (48,6 per cento), Francia (48,2 per cento) e Svezia (48 per cento). Fanalini di coda Australia (26,2 per cento) e Messico (20,6 per cento);
              si tratta di un record mondiale dell'Italia nella pressione fiscale effettiva che dipende più dall'elevato livello di sommerso economico che dall'elevato livello delle aliquote legali, ma l'Italia si classifica ai vertici della classifica internazionale anche per la pressione fiscale apparente, quella data dal rapporto tra gettito e Pil: con il suo 45,2 per cento il nostro Paese è al quinto posto su 35 paesi considerati, dietro a Danimarca (47,4 per cento), Francia (46,3 per cento), Svezia e Belgio (entrambi 45,8 per cento),

impegna il Governo

al fine di ridurre la pressione fiscale, a prevedere l'istituzione di un apposito fondo teso ad accogliere le maggiori entrate provenienti dalla lotta all'evasione fiscale, nonché le eventuali maggiori entrate dovute alla riduzione dell'area dell'erosione fiscale, eccedenti quelle occorrenti per finanziare la riforma fiscale medesima.
9/5291-A/27. Cera.


      La Camera,
          premesso che:
              secondo quanto dichiarato durante un convegno dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, «C’è una maggioranza silenziosa che non evade sulla quale la pressione fiscale è del 55 per cento. Ma in qualche caso la pressione è anche superiore, alcuni imprenditori mi hanno parlato del 70 per cento».
              l'Italia si posiziona infatti al top della classifica davanti a Danimarca (48,6 per cento), Francia (48,2 per cento) e Svezia (48 per cento). Fanalini di coda Australia (26,2 per cento) e Messico (20,6 per cento);
              si tratta di un record mondiale dell'Italia nella pressione fiscale effettiva che dipende più dall'elevato livello di sommerso economico che dall'elevato livello delle aliquote legali, ma l'Italia si classifica ai vertici della classifica internazionale anche per la pressione fiscale apparente, quella data dal rapporto tra gettito e Pil: con il suo 45,2 per cento il nostro Paese è al quinto posto su 35 paesi considerati, dietro a Danimarca (47,4 per cento), Francia (46,3 per cento), Svezia e Belgio (entrambi 45,8 per cento),

impegna il Governo

al fine di ridurre la pressione fiscale, a prevedere che le maggiori entrate provenienti dalla lotta all'evasione fiscale, nonché le eventuali maggiori entrate dovute alla riduzione dell'area dell'erosione fiscale, eccedenti quelle occorrenti, siano volte a finanziare la riforma fiscale medesima.
9/5291-A/27.    (Testo modificato nel corso della seduta). Cera.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 3, comma 6, delega il Governo ad introdurre disposizioni dirette ad ampliare le possibilità di rateazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità di lotta all'evasione e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione;
              in particolare, la lettera b) del medesimo comma consente al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di richiedere la dilazione di pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, nel caso in cui si dimostri di versare in temporanea situazione di difficoltà;
              il comma 12 dello stesso articolo 3 delega il Governo ad introdurre, altresì, norme dirette a favorire le procedure di riscossione delle entrate degli enti locali, a rafforzare la tutela giurisdizionale del contribuente e ad accelerare le procedure di definizione delle controversie, prevedendo, tra l'altro, un ampliamento delle possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi;
              in un momento di crisi congiunturale come quello attuale, sono molti i contribuenti, semplici cittadini o imprese, che si trovano in difficoltà a fare fronte ai pagamenti dovuti per i tributi non versati, sebbene operino nella massima trasparenza e correttezza nei confronti del Fisco,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere nei confronti di cittadini ed imprese che si trovino in condizioni momentanee di comprovate difficoltà finanziarie, dovute alla crisi congiunturale, ma che operano nella massima correttezza fiscale, oltre alla possibilità di rateizzazione dei debiti tributari, quella di una sospensione temporanea dei pagamenti dovuti.
9/5291-A/28. Mereu, Compagnon.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge delega in esame intenda introdurre norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali (cioè esenzioni, detrazioni, deduzioni, ecc.) che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione;
              la disposizione prevede che, nella predisposizione dei decreti legislativi, il Governo tenga conto delle priorità di tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;
              sarebbe opportuno che il Governo intervenisse sulla vicenda della tassazione dei redditi da lavoro dipendente all'estero;
              la maggior parte degli ordinamenti tributari prevede che i cittadini siano assoggettati a imposta per i redditi ovunque prodotti, mentre, per quanto riguarda i non residenti, è prevista la tassazione dei soli redditi conseguiti nello Stato;
              la contemporanea applicazione di tali principi determina, a livello internazionale, fenomeni di duplicazione di imposta, contro i quali il rimedio è il riconoscimento di un credito di imposta a fronte delle imposte pagate all'estero;
              si tratta però di un rimedio che opera con ritardo (nella maggior parte dei casi al termine del secondo anno, quando non in epoca ancora successiva) ed avviene in occasione delle operazioni di conguaglio o della presentazione della denuncia dei redditi che abbiano luogo dopo l'accertamento della definitività dell'imposta estera. Nel frattempo si determina, accanto alla ritenuta dell'imposta estera, anche quella dell'imposta italiana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare agevolazioni fiscali più efficaci per i redditi da lavoro dipendente derivanti da attività prestata all'estero al fine di evitare un aggravio fiscale ingiusto nei confronti di tale tipologia di lavoratori.
9/5291-A/29. Berardi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2, comma 7, del provvedimento in esame, nell'ambito della delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale «più equo, trasparente e orientato alla crescita», stabilisce che il Governo sia delegato ad introdurre norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, o che costituiscano una inutile duplicazione;
              lo stesso comma prevede che ciò avvenga «ferma restando la priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente»;
              sarebbe opportuno aggiungere, alle priorità di tutela elencate al comma 7, anche la tutela dell'affidamento per gli interventi di restauro e risanamento conservativo già effettuati, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e dell'articolo 1, commi 344-365, della legge 27 dicembre 2006, n.  296 (legge finanziaria 2007), che disciplinano la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e su cui è tra l'altro intervenuto, da ultimo, il decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83 (decreto sviluppo) che ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l'accesso alla detrazione Irpef, elevata dal 36 al 50 per cento, con un tetto massimo di 96 mila euro, per gli interventi effettuati a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto stesso;
              tra gli interventi in questione rientrano quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, quelli relativi all'adozione di misure antisismiche o di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici e, ancora, quelli relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
              a partire dall'entrata in vigore del maxisconto introdotto dal «decreto sviluppo», molti cittadini hanno effettuato investimenti per interventi di recupero e di risanamento, confidando proprio nell'aumento dell'agevolazione Irpef e del limite massimo di spesa,

impegna il Governo

a tenere in debito conto, nell'ambito della riduzione, eliminazione o riforma delle spese fiscali, da attuarsi mediante l'adozione di appositi decreti legislativi, la tutela dell'affidamento per gli interventi di restauro e risanamento conservativo già effettuati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e della legge n.  27 dicembre 2006, n.  296, al pari delle altre priorità suscettibili di tutela già previste nel testo del decreto-legge in esame, anche alla luce degli incentivi richiamati e recentemente introdotti.
9/5291-A/30. Zeller, Brugger.


      La Camera
          premesso che:
              la Commissione Finanze ha approvato un testo diverso rispetto all'originario disegno di legge governativo;
              in particolare l'articolo 4 (già articolo 11 del disegno di legge) al comma 1, lettera a), prevede una assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi d'impresa assoggettandoli ad un'imposta sul reddito imprenditoriale;
              il medesimo articolo 4, nella nuova formulazione, sopprime i riferimenti all'impresa commerciale ed al lavoro autonomo con presumibili intenti di ordine sistematico;
              l'articolo 55 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) definisce i redditi d'impresa,

impegna il Governo:

          a precisare che la nuova imposta sul reddito imprenditoriale ha come presupposto i redditi di impresa così come definiti dall'articolo 55 del TUIR;
          a precisare che il reddito d'impresa, così come richiamato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame, esclude il coinvolgimento delle imprese agricole che sono assoggettate all'imposizione in base alla propria categoria dei redditi agrari ai sensi degli articoli 32 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi.
9/5291-A/31. Santori.


      La Camera,
          premesso che:
              permane un approccio formalistico e spesso burocratico nella relazione con i contribuenti che non di rado è percepito come persecutorio. L'atteggiamento seguito appare talvolta più orientato a forzare la mano verso definizioni bonarie che a una corretta gestione del rapporto tra contribuente e fisco basata su dati e su elementi oggettivi;
              occorre dunque prevedere un momento di confronto collaborativo con il contribuente su iniziativa dell'amministrazione finanziaria prima della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, allo scopo di evidenziare allo stesso contribuente l'eventuale possibile incoerenza degli elementi risultanti dalle diverse banche dati dell'amministrazione con i redditi imponibili che lo stesso contribuente intende dichiarare, correggendo, al contempo, eventuali errori presenti negli archivi;
              si tratta di recuperare un rapporto diretto e continuativo con i singoli contribuenti con i quali dovrebbe essere stabilito un contatto annuale, precedente alla presentazione della dichiarazione, nel corso del quale, utilizzando le informazioni contenute nelle banche dati, dovrebbero essere segnalate al contribuente le informazioni di cui il fisco dispone sul suo conto lasciandolo poi libero di tenerne conto nella sua dichiarazione finale, correndo eventualmente il rischio di un accertamento «vero»;
              si può essere ragionevolmente fiduciosi che l'utilizzazione di un tale approccio trasformerebbe l'attuale evasione fiscale di massa in una «emersione di massa»,

impegna il Governo

a predisporre le opportune misure affinché l'amministrazione finanziaria, prima delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sul reddito e all'imposta sul valore aggiunto, avvii un confronto con i contribuenti le cui dichiarazioni relative agli anni fiscali precedenti risultano incoerenti con i dati a disposizione dell'amministrazione, allo scopo di valutare l'intenzione dichiarativa del contribuente, chiedendogli una documentazione giustificativa di tali incoerenze.
9/5291-A/32. Donadi, Barbato, Messina, Borghesi, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'attività di riscossione dei tributi deve orientarsi, oltre che a tutelare doverosamente gli interessi erariali, anche a calibrare opportunamente l'esercizio dei poteri coattivi che la legge attribuisce nello svolgimento dell'attività di riscossione;
              in tale ambito si segnalano alcuni elementi di criticità, in quanto spesso, in particolare in sede di riscossione dell'imposta di registro, in presenza di più soggetti solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n.  131 del 1986, gli agenti della riscossione procedono impropriamente ad esercitare prioritariamente i propri poteri coattivi nei confronti di singoli coobbligati, a prescindere dal peso relativo della partecipazione giuridico-economica di ciascuno di questi negli atti assoggettati all'imposta,

impegna il Governo

a fare in modo, attraverso atti di indirizzo nei confronti degli agenti di riscossione, ovvero, se necessario, promuovendo adeguate iniziative normative, che gli stessi agenti della riscossione, ai fini della riscossione dell'imposta di registro, siano tenuti ad esercitare i poteri coattivi, in prima istanza, sui beni sui quali si è generata l'obbligazione tributaria solidale.
9/5291-A/33. Borghesi, Causi, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 1 a 3, non escludono dall'inserimento nel catasto gli edifici non regolarizzabili dal punto di vista urbanistico, perché ad esempio realizzati in aree vincolate. In pratica senza alcuna chiara norma di esclusione, si rischia di legittimare tutto l'esistente senza alcun tipo di vincolo;
              se è evidente che non tutte le «case fantasma» costituiscono un illecito penale, è però certo che un immobile abusivo è necessariamente «fantasma». In quest'ultimo caso è però molto difficile ipotizzare che un proprietario di un immobile abusivo lo denunci al catasto regolarizzandosi conseguentemente dal punto di vista fiscale (ma non da quello urbanistico), sapendo che detto immobile rischia di venire demolito;
              in caso di abuso, infatti, la regolarizzazione equivale a mettere i propri dati a disposizione del comune, che sarebbe tenuto ad intervenire anche per la eventuale demolizione, ove prevista;
              peraltro buona parte delle «case fantasma» sono ubicate in quelle aree – come i centri minori o zone di campagna – in gran parte coperte da vincoli paesaggistici,

impegna il Governo

a prevedere che la regolarizzazione catastale sia applicabile ai soli immobili realizzati in conformità con la normativa urbanistica ed edilizia vigente, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale ed in zona compatibile con la destinazione urbanistica, escludendo comunque gli immobili abusivi non regolarizzabili dal punto di vista urbanistico, e quelli realizzati in aree a rischio sismico o idrogeologico.
9/5291-A/34. Aniello Formisano, Barbato, Messina, Borghesi, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2, commi 4 e 5, del provvedimento al nostro esame prevede un maggior controllo e monitoraggio del fenomeno dell'evasione fiscale;
              sarebbe anche opportuno predispone annualmente una valutazione dell'entità dell'evasione fiscale, misurata però attraverso il calcolo del divario fiscale (la misura delle imposte dovute e non pagate ogni anno, il così detto gap fiscale), stabilendo, altresì, gli obiettivi annuali del recupero di gettito conseguenti alle attività di contrasto, e i risultati conseguiti nell'anno precedente, distinguendo tra imposte accertate e imposte effettivamente riscosse;
              come ha rilevato la Corte dei conti «la maggiore imposta accertata definisce solo una pretesa erariale, che prima di acquisire il requisito della certezza e della stabilità (maggiore imposta definita) dovrà superare il vaglio di un contraddittorio e dell'eventuale contenzioso; e che prima di tradursi in incasso effettivo dovrà anche recuperare indenne la fase della riscossione». Secondo la stessa Agenzia delle entrate il rapporto tra l'imposta riscossa e la maggiore imposta accertata è stato, ad esempio nel 2008, pari a poco più del 10 per cento;
              nel presentare i dati sul recupero dell'evasione fiscale bisognerebbe distinguere inoltre, i proventi dell'attività di accertamento vera a propria da quelli derivanti dal recupero di somme dichiarate e non versate (articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600) e da correzioni di errori nella liquidazione delle dichiarazioni (articolo 36-ter del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.  600 del 1973);
              per quanto i risultati degli accertamenti siano migliorati negli ultimi anni e il recupero complessivo del gettito abbia raggiunto circa 11 miliardi di euro, la quota sul totale di somme non derivanti da accertamenti veri e propri arriva a circa il 40 per cento. Non vi è alcuna ragione per fornire all'opinione pubblica un'impressione diversa dalla realtà,

impegna il Governo

a fare sì che nel rapporto previsto siano indicati gli obiettivi annuali del recupero di gettito conseguenti alle attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscali, oltre ai risultati conseguiti nell'anno precedente.
9/5291-A/35. Mura, Barbato, Messina, Borghesi, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              nella nota di aggiornamento al DEF (Documento di Economia e Finanza) 2012 si legge che la pressione fiscale, dopo i provvedimenti dei governi Berlusconi e Monti e dopo il netto aumento atteso per l'anno in corso al 44,7 per cento, pari a oltre due punti percentuali, è prevista in lieve aumento nel 2013 al 45,3 per cento, una delle più alte al mondo. La pressione poi dovrebbe scendere nel 2014 (al 44,8 per cento) e nel 2015 (al 44,6 per cento);
              dopo l'aumento delle accise e dell'Iva (tutte tasse indirette che colpiscono proporzionalmente in misura maggiore i ceti popolari) e l'IMU sulla casa, la pressione fiscale ha raggiunto il tetto del 45 per cento rispetto al PIL, una percentuale «già fuori linea nel confronto europeo», e tale da generare un ulteriore effetto recessivo;
              nel corso dell'audizione della Corte dei Conti, il 2 ottobre 2012, di fronte alle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato sulla Nota di aggiornamento del DEF 2012, il Presidente Luigi Giampaolino ha evidenziato il «pericolo di un corto circuito rigore-crescita, favorito dalle manovre correttive delineate nel DEF: per quasi il 70 per cento affidate, nel 2013, ad aumenti di imposte e tasse»;
              sarebbe dunque più opportuno abbassare le imposte che gravano sui redditi medio-bassi ed eliminare il costo del lavoro dall'imponibile Irap (una vera e propria tassa sull'occupazione) a partire dalle PMI;
              per questo le maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, accertate dal rapporto di cui all'articolo 2, comma 5, dovrebbero confluire nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale ed essere finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese, dando priorità alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie tramite l'incremento delle detrazioni per carichi familiari e dei lavoratori dipendenti, da realizzare, ad esempio, mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente,

impegna il Governo

ad utilizzare il gettito aggiuntivo derivante dalle maggiori entrate recuperato con l'attività di contrasto all'evasione ed anti-elusiva al fine di ridurre la pressione fiscale a carico dei contribuenti con i redditi più bassi e delle PMI.
9/5291-A/36. Di Pietro, Borghesi, Barbato, Messina, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2, comma 7, del provvedimento al nostro esame, dispone la redazione annuale di un rapporto sulle spese fiscali, cioè su tutte le forme di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta, e regime di favore, prevedendo l'eventuale costituzione di una Commissione indipendente;
              il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali (cioè esenzioni, detrazioni, deduzioni, ecc) che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione. La disposizione prevede che, nella predisposizione dei decreti legislativi, il Governo tenga conto delle priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;
              il decreto-legge n.  95 del 2012 (articolo 21) già prevedeva che con la legge di stabilità per l'anno 2013 si provvedesse all'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale (di cui all'articolo 40, comma 1-quater, del decreto-legge n.  98 del 2011), anche al fine di evitare l'aumento, dal 1o luglio 2013, delle aliquote IVA;
              gli Allegati A e B allo stato di previsione dell'entrata del disegno di legge di bilancio per il triennio 2012-2014 (Bilancio a legislazione vigente) contengono l'indicazione di 266 misure agevolative per complessivi 139,4 miliardi di euro per il 2012;
              il 22 novembre 2011 è stata presentata la relazione finale del Gruppo di lavoro sull'erosione fiscale costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con la partecipazione di 32 organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e ordini professionali, coordinato dal Sottosegretario all'Economia Vieri Ceriani. Partendo come base dall'elenco delle agevolazioni contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (242 misure), il Gruppo di lavoro lo ha integrato considerando ulteriori misure e regimi, fino a indicare nell'elenco ben 720 misure per un ammontare di 253,7 miliardi di euro;
              tra queste le agevolazioni a favore delle persone fisiche, di cui fanno parte anche le agevolazioni per la casa le quali comportano una spesa fiscale pari a 9,489 miliardi di euro;
              la prima casa di abitazione costituisce per le famiglie un bene necessario ed indispensabile per la sicurezza della propria esistenza,

impegna il Governo

ad escludere dai tagli relativi alla revisione delle spese fiscali le misure agevolative attinenti alla prima casa di abitazione.
9/5291-A/37. Evangelisti, Barbato, Messina, Piffari, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2, comma 7, del provvedimento al nostro esame, dispone la redazione annuale di un rapporto sulle spese fiscali, cioè su tutte le forme di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta, e regime di favore, prevedendo l'eventuale costituzione di una Commissione indipendente;
              il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali (cioè esenzioni, detrazioni, deduzioni, ecc) che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione. La disposizione prevede che, nella predisposizione dei decreti legislativi, il Governo tenga conto delle priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;
              il decreto-legge n.  95 del 2012 (articolo 21) già prevedeva che con la legge di stabilità per l'anno 2013 si provvedesse all'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale (di cui all'articolo 40, comma 1-quater, del decreto-legge n.  98 del 2011), anche al fine di evitare l'aumento, dal 1o luglio 2013, delle aliquote IVA;
              gli Allegati A e B allo stato di previsione dell'entrata del disegno di legge di bilancio per il triennio 2012-2014 (Bilancio a legislazione vigente) contengono l'indicazione di 266 misure agevolative per complessivi 139,4 miliardi di euro per il 2012;
              il 22 novembre 2011 è stata presentata la relazione finale del Gruppo di lavoro sull'erosione fiscale costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con la partecipazione di 32 organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e ordini professionali, coordinato dal Sottosegretario all'Economia Vieri Ceriani. Partendo come base dall'elenco delle agevolazioni contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (242 misure), il Gruppo di lavoro lo ha integrato considerando ulteriori misure e regimi, fino a indicare nell'elenco ben 720 misure per un ammontare di 253,7 miliardi di euro;
              tra queste le agevolazioni a favore delle persone fisiche, di cui fanno parte anche le agevolazioni per la casa le quali comportano una spesa fiscale pari a 9,489 miliardi di euro;
              la prima casa di abitazione costituisce per le famiglie un bene necessario ed indispensabile per la sicurezza della propria esistenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere dai tagli relativi alla revisione delle spese fiscali le misure agevolative attinenti alla prima casa di abitazione.
9/5291-A/37.    (Testo modificato nel corso della seduta). Evangelisti, Barbato, Messina, Piffari, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2, comma 7, del provvedimento al nostro esame, dispone la redazione annuale di un rapporto sulle spese fiscali, cioè su tutte le forme di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta, e regime di favore, prevedendo l'eventuale costituzione di una Commissione indipendente;
              il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali (cioè esenzioni, detrazioni, deduzioni, ecc) che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione;
              il 22 novembre 2011 è stata presentata la relazione finale del Gruppo di lavoro sull'erosione fiscale costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze che ha steso un elenco di ben 720 misure per un ammontare di 253,7 miliardi di euro;
              il recupero di gettito atteso da una revisione dei regimi di agevolazione e di esenzione è stato «ipotecato» più volte e in diverse direzioni. Da ultimo, tuttavia, ne è stata ridimensionata l'urgenza, avendo voluto eliminare, con l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, ogni incertezza intorno al completamento della manovra estiva. Il proposito di destinare a copertura degli equilibri di bilancio una quota crescente (dai 4 miliardi del 2012, ai 16 del 2013, ai 20 del 2014) di gettito da recuperare dalla riduzione delle agevolazioni non è stato tuttavia accantonato;
              è drammatico il problema dei cd. «esodati»: con le attuali normative nel 2012, nel 2013 e nel 2014 molti lavoratori saranno nella condizione di non avere reddito. Un lavoratore licenziato entro il 31 dicembre 2011, che deve aspettare anni per la pensione, non ha alcun ammortizzatore sociale. Molti lavoratori non avranno la possibilità di andare in pensione perché non hanno sottoscritto l'accordo in sede ministeriale, mentre altri magari con la stessa qualifica e nella stessa condizione avendo firmato l'accordo nell'ufficio provinciale del lavoro, si sono salvati. Ci sono i prosecutori volontari esclusi. Ci sono i licenziati individuali, finora non compresi nella normativa che rappresentano la parte più debole. Ed altri ancora. Vi è dunque un problema di giustizia sociale da risolvere;
              è inaccettabile, ad avviso dei presentatori dell'ordine del giorno, l'atteggiamento del Governo che si sottrae al confronto e si oppone a qualsiasi soluzione del problema,

impegna il Governo

a reperire almeno parte delle risorse necessarie a risolvere il problema per tutti i lavoratori «esodati» nell'ambito della revisione delle spese fiscali.
9/5291-A/38. Paladini, Borghesi, Messina.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2, comma 7, del provvedimento al nostro esame, dispone la redazione annuale di un rapporto sulle spese fiscali, cioè su tutte le forme di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta, e regime di favore, prevedendo l'eventuale costituzione di una Commissione indipendente;
              il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali (cioè esenzioni, detrazioni, deduzioni, ecc) che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione;
              il 22 novembre 2011 è stata presentata la relazione finale del Gruppo di lavoro sull'erosione fiscale costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze che ha steso un elenco di ben 720 misure per un ammontare di 253,7 miliardi di euro;
              il recupero di gettito atteso da una revisione dei regimi di agevolazione e di esenzione è stato «ipotecato» più volte e in diverse direzioni. Da ultimo, tuttavia, ne è stata ridimensionata l'urgenza, avendo voluto eliminare, con l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, ogni incertezza intorno al completamento della manovra estiva. Il proposito di destinare a copertura degli equilibri di bilancio una quota crescente (dai 4 miliardi del 2012, ai 16 del 2013, ai 20 del 2014) di gettito da recuperare dalla riduzione delle agevolazioni non è stato tuttavia accantonato;
              è drammatico il problema dei cd. «esodati»: con le attuali normative nel 2012, nel 2013 e nel 2014 molti lavoratori saranno nella condizione di non avere reddito. Un lavoratore licenziato entro il 31 dicembre 2011, che deve aspettare anni per la pensione, non ha alcun ammortizzatore sociale. Molti lavoratori non avranno la possibilità di andare in pensione perché non hanno sottoscritto l'accordo in sede ministeriale, mentre altri magari con la stessa qualifica e nella stessa condizione avendo firmato l'accordo nell'ufficio provinciale del lavoro, si sono salvati. Ci sono i prosecutori volontari esclusi. Ci sono i licenziati individuali, finora non compresi nella normativa che rappresentano la parte più debole. Ed altri ancora. Vi è dunque un problema di giustizia sociale da risolvere,

impegna il Governo

a reperire almeno parte delle risorse necessarie a risolvere il problema per tutti i lavoratori «esodati» nell'ambito della revisione delle spese fiscali.
9/5291-A/38.    (Testo modificato nel corso della seduta). Paladini, Borghesi, Messina.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 14 del disegno di legge in esame, soppresso durante l'esame del provvedimento in Commissione Finanze, prevedeva una delega al Governo per introdurre nuove forme di fiscalità al fine di preservare e garantire l'equilibrio ambientale (green taxes);
              detta delega, prevedeva inoltre la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Il gettito derivante dall'introduzione della carbon tax era peraltro destinato prioritariamente alla revisione del sistema di finanziamento delle fonti rinnovabili, attualmente gravanti sulla bolletta elettrica;
              già nel DEF 2012 il governo aveva indicato lo spostamento della tassazione verso imposte meno distorsive sulla crescita, come quelle ambientali, contribuendo al contempo alla riduzione delle emissioni inquinanti e al finanziamento delle fonti di energia rinnovabili;
              peraltro, al fine di non penalizzare sotto il profilo della competitività, le imprese italiane rispetto a quelle europee, l'entrata in vigore delle suddette norme sulla fiscalità ambientale, dovevano comunque essere coordinate con la data di recepimento della disciplina armonizzata decisa a livello europeo;
              seppur soppresse, le suindicate norme sulla fiscalità ambientale, si inseriscono in pieno nel solco di quanto emerso in ambito comunitario in tema di green economy. Proprio al fine di migliorare la qualità del prelievo tributario negli Stati membri, la Commissione europea ha indicato proprio le imposte ambientali, insieme a quelle sui consumi e sulla proprietà, tra gli strumenti in grado di attuare una redistribuzione virtuosa della composizione del prelievo, con impatto positivo sulla crescita (Annual Growth Survey, 2011);
              detta revisione della fiscalità ambientale avrebbe tra l'altro comportato l'eliminazione della componente tariffaria A3 dalla bolletta energetica, che attualmente finanzia i bonus alle fonti rinnovabili;
              sotto quest'ultimo aspetto, ossia il passaggio alla fiscalità generale degli oneri per le energie rinnovabili attualmente caricate in bolletta, si ricorda che la stessa Authority per l'energia elettrica e il gas, nella sua memoria dell'11 febbraio 2009, in occasione della sua l'audizione presso la X Commissione della Camera, aveva segnalato quanto fosse opportuna una riflessione in merito alla possibilità di trasferire tali oneri a carico della fiscalità generale,

impegna il Governo:

          a prevedere una propria iniziativa legislativa volta ad attuare – a parità di gettito – nuove ed efficaci forme di fiscalità ambientale finalizzate a dare impulso per una crescita economica realmente sostenibile;
          ad attivarsi al fine di garantire una equa ripartizione degli oneri di incentivazione delle fonti rinnovabili, spostando il relativo carico dai consumatori di energia elettrica attraverso la bolletta elettrica, alla fiscalità generale.
9/5291-A/39. Piffari, Messina, Barbato, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              sarebbe utile, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, procedere annualmente al controllo informatico dei codici fiscali sulla base dei saldi tra redditi dichiarati e spese e investimenti reali e finanziari a qualsiasi titolo effettuati, anche in relazione a indici noti e trasparenti di «incoerenza» tra indicatori di consumi, investimenti e risparmi rispetto ai redditi dichiarati, anche a livello di nucleo familiare;
              il citato articolo 11 obbliga gli operatori finanziari a comunicazioni periodiche all'amministrazione finanziaria sui flussi dei conti dei loro clienti. Tale normativa non è però formulata in modo adeguato poiché:
                  1) la nuova banca dati non deve essere usata solo ai fini della programmazione di accertamenti selettivi ma deve essere utilmente impiegata come strumento più generale di controllo, indagine e conoscenza, ai fini di un accertamento universale e di massa;
                  2) quello che è necessario ottenere sono poche informazioni relative alle transazioni iniziali, finali e medie dei conti e all'entità complessiva delle transazioni effettuate in maniera tale da rendere più rapidi i controlli stessi,

impegna il Governo

a fare in modo, attraverso atti di indirizzo nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ovvero, se necessario, promuovendo adeguate iniziative normative, che venga effettuato un controllo informatico annuale dei codici fiscali sulla base dei saldi tra redditi dichiarati e spese e investimenti reali e finanziari a qualsiasi titolo effettuati, anche in relazione a indici noti e trasparenti di incoerenza tra indicatori di consumi, investimenti e risparmi rispetto ai redditi dichiarati, anche a livello di nucleo familiare.
9/5291-A/40. Porcino, Barbato, Messina, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              il contrasto di interessi, con il quale sostanzialmente si riconoscono benefici fiscali connessi al pagamento fiscalmente documentato di una prestazione, è già presente nel nostro ordinamento. Si pensi, ad esempio, alle spese per prestazioni sanitarie, per l'istruzione, per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica degli edifici, per le collaboratrici domestiche e per l'assistenza alle persone anziane («badanti»);
              ai fini del contrasto all'evasione sarebbe opportuno ampliarne la portata a partire da quei settori nei quali gli studi ci dicono che l'evasione è maggiore, come quello, ad esempio, dei servizi alla persona ed alla famiglia;
              la richiesta della documentazione fiscale da parte di chi riceve la prestazione deve essere percepita non come una mera facoltà ma come un dovere, che va rafforzato ed alimentato dal riconoscimento di un beneficio, cioè di un bonus da far valere in sede di dichiarazione dei redditi o, in mancanza di tale obbligo, con altre modalità;
              i costi fiscali connessi dalla previsione di nuove fattispecie di «detraibilità» verrebbero compensati dall'ampliamento delle basi imponibili sia relative all'IRPEF che di quelle relative all'IRAP, con vantaggi anche per le regioni;
              nell'individuazione delle singole fattispecie deducibili occorrerà valutare il livello di rischio per evitare che il beneficio fiscale si trasformi in un nuovo veicolo di evasione. Ma l'affinamento degli strumenti di controllo a seguito dei progressi realizzati in campo informatico dovrebbe consentire di intraprendere il percorso indicato, pur con la dovuta gradualità e cautela;
              il contrasto di interessi avrebbe una ricaduta sul versante dell'economia sommersa, poiché gli incentivi fiscali spingerebbero il cittadino a rivolgersi a lavoratori autonomi o a professionisti «regolari», in grado cioè di rilasciare documentazione fiscale e, quindi, in regola con il fisco, o a spingerli verso la regolarizzazione;
              un impegno serio delle associazioni di categoria dovrebbe contribuire ad evitare, o comunque a contenere, il prevedibile fenomeno dell'aumento dei prezzi, che inciderebbe sulle fasce di popolazione più deboli. L'obiettivo, in definitiva, è riuscire a incidere su quella situazione perversa in base alla quale si ritiene che «chiudere un occhio» sul rilascio del documento fiscale comporti un risparmio per chi fruisce delle prestazioni. Bisogna, invece, far percepire esattamente il contrario, e cioè che la violazione fiscale opera prevalentemente o solo a vantaggio di chi effettua la prestazione, non di chi la riceve;
              in ogni caso, in via prudenziale, al minor gettito derivante dalle detrazioni, si potrebbe provvedere con le maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, accertate dal rapporto di cui all'articolo 2, comma 5, del provvedimento al nostro esame e fatte confluire nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale,

impegna il Governo

ad adottare, ogni anno ed a turno per una o più categorie sottoposte al regime fiscale degli studi di settore, disposizioni per consentire la totale o parziale detraibilità dall'IRPEF, delle spese certificate dei contribuenti relative a beni e servizi pagati a tali lavoratori autonomi in maniera tale da fare gradualmente emergere una buona parte dell'imponibile nascosto al fisco secondo il meccanismo del contrasto di interessi.
9/5291-A/41. Messina, Borghesi, Barbato, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              è ormai un fenomeno noto che molti cittadini o imprese si siano visti notificare cartelle di pagamento da parte degli agenti per la riscossione, per tributi o sanzioni amministrative prescritti anche da lungo tempo;
              purtroppo sino ad oggi le società incaricate per la riscossione dei tributi, ed oggi Equitalia SpA nelle varie diramazioni territoriali, hanno provveduto comunque a procedere con la notifica degli atti di riscossione, quando avrebbero potuto evitarlo annullando d'ufficio gli atti ormai prescritti, ben prima della notifica degli stessi, comportando aggravi di spese per i cittadini costretti a ricorsi giurisdizionali e sovraccaricando gli stessi uffici giudiziari;
              certamente possibile con il grado di automazione raggiunto da alcune pubbliche amministrazioni e con software avanzati garantire la notifica dei soli atti non scaduti;
              ciò permetterebbe, peraltro, di sfoltire notevolmente gli uffici della riscossione da atti che possono essere oggetto di opposizione e da cui con tutta probabilità non verranno vantaggi dal punto di vista delle entrate e che quindi contribuiscono a rallentare l'attività di esazione di imposte e sanzioni;
              peraltro, si potrebbe (e dovrebbe) colmare un vuoto normativo rendendo obbligatorio un semplice atto d'autotutela che in precedenza era lasciato alla semplice facoltà delle società incaricate per la riscossione dei tributi con il quale le stesse sarebbero obbligate ex lege alla cancellazione d'ufficio, automatica, dei tributi e sanzioni amministrative prescritte,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative, anche legislative, affinché gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, siano tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente ad alcune fattispecie tra le quali gli atti caduti in prescrizione.
9/5291-A/42. Palomba, Barbato, Messina, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              meno di un anno fa, fu istituita l'agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), che secondo le previsioni della manovra estiva 2011 avrebbe dovuto sostituire nelle sue mansioni la preesistente Unire (Unione nazionale incremento risorse equine). I suoi obiettivi erano fondamentalmente una ripresa del settore ippico, un incremento dell'efficienza ed un miglioramento dei servizi, assicurando soprattutto trasparenza e imparzialità alle competizioni. La riforma prevedeva inoltre una riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche di settore, uno snellimento della struttura burocratica, una semplificazione nei meccanismi di corse e manifestazioni, per puntare infine ad una auto-programmazione economica dei singoli ippodromi che avrebbero così acquisito una maggior autonomia;
              nonostante le modifiche apportate alla riforma nel corso del 2011, i risultati previsti sono stati raggiunti solo in parte, basti pensare alla chiusura degli ippodromi ed alle proteste del settore ippico mosse nei primi mesi del 2012. Anche le scommesse ippiche non sono poi aumentate: il primo quadrimestre 2012 ha infatti visto una riduzione del 38 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Di conseguenza con il decreto legge n.  87 del 2012 avente per oggetto «Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario» all'articolo 3 prevedeva la soppressione di alcuni Enti tra cui l'ASSI (ex UNIRE);
              il provvedimento al nostro esame dispone all'articolo 4, il rilancio del settore ippico attraverso l'istituzione dell'Unione ippica italiana (comma 7, lettera l)), cui sono attribuite funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;
              tale Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti all'Unione Ippica Italiana, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;
              in data 23 febbraio 2012, è stato accolto un ordine del giorno del gruppo IdV, (9/4865-B/70) che impegnava il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative per una riforma organica del settore ippico, mettendo in atto un intervento sostanziale, fermo restando il mantenimento dei livelli occupazionali presso altre amministrazioni, volto a prevedere la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ex UNIRE, facendo subentrare nei rispettivi compiti ed attribuzioni il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze;
              tale ordine del giorno è stato accolto solo in parte, sopprimendo l'agenzia per lo sviluppo del settore ippico ex Unire,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché con l'istituzione dell'Unione Ippica Italiana, non vengano utilizzati eventuali contributi erariali per alimentare il fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico.
9/5291-A/43. Rota, Messina, Di Giuseppe, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              una delle cause delle difficoltà incontrate dalle piccole imprese fornitrici di beni e servizi a imprese di dimensioni maggiori, spesso costrette a accettare differimenti nei pagamenti per acquisire o non perdere clienti, è rappresentato dalla necessità di pagare l'Iva appena emessa la fattura;
              l'articolo 7 del decreto-legge n.  185 del 2008 prevedeva che il pagamento dell'IVA avvenisse al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo, ma solo per un anno di attesa e per piccoli operatori economici che nell'anno solare precedente avessero realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedessero di realizzare un volume d'affari non superiore a 200 mila euro;
              l'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, ha disposto che limite massimo d'affari fosse non superiore a 2 milioni di euro, sempre solo per un anno,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative anche normative, al fine di rendere permanente per i piccoli operatori economici il pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo.
9/5291-A/44. Palagiano, Barbato, Borghesi, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              non si può rinviare oltre l'avvio delle misure necessarie per contrastare gli aumenti dei prezzi dei carburanti, a partire dal fondamentale intervento sulla tassazione, disponendo la realizzazione della cosiddetta «accisa mobile», che contribuirebbe a un calmieramento del costo dei carburanti;
              in sostanza, il Governo dovrebbe decidere di bloccare l'aumento delle entrate fiscali derivanti in modo automatico dall'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi, salvaguardando l'IVA che è un'imposta europea. Lo Stato non diminuirebbe le entrate per questo ma le fermerebbe al livello scelto, evitando solo di moltiplicare gli aumenti dei prodotti petroliferi per effetto delle imposte;
              infatti le imposte sui prodotti petroliferi moltiplicano gli aumenti subiti dai prezzi. Il Governo, decidendo di rinunciare alle maggiori entrate derivanti da questo meccanismo automatico, sceglierebbe una politica economica di contenimento dell'inflazione che per l'Italia nell'attuale situazione sarebbe un'autentica iattura. Se l'inflazione riprendesse a salire in Italia ci sarebbero anzitutto conseguenze sulle condizioni di vita della parte più debole dei cittadini e sul debito pubblico, il cui costo aumenterà per effetto dell'aumento del costo del denaro;
              sui prezzi dei prodotti petroliferi si potrebbe adottare una strategia di contenimento prevedendo che gli aumenti possano essere decisi solo dopo un certo lasso di tempo e che in ogni caso sui prodotti petroliferi che, come il resto dell'energia, hanno un carattere strategico, si potrebbe introdurre, se non un'amministrazione dei prezzi almeno una loro sorveglianza;
              è urgente anche avviare l'applicazione dei punti definiti nel protocollo con la filiera petrolifera: commissione istituzionale sulla doppia velocità dei prezzi dei carburanti, apertura della vendita attraverso la grande distribuzione e blocco settimanale degli aumenti;
              l'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, stabilisce che, con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono ridotte al fine di compensare le maggiori entrate dell'IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;
              l'articolo 1, comma 291, della legge n.  244 del 2007 stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290: il decreto di cui al comma 290 può essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto esclusivamente (espressione inserita dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n.  112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  133 del 2008) al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria ora Documento di economia e finanza (DEF);
              il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, già con proprio decreto 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  67 del 19 marzo 2008, in applicazione di quanto previsto dai commi 290294 citati, ha a suo tempo ridotto le aliquote di accisa di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, e successive modificazioni;
              dopo di allora, malgrado le modifiche del citato decreto-legge n.  112 del 2008, che rendevano tale intervento obbligatorio, nessun decreto ministeriale in proposito è stato emanato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per rendere operativo il meccanismo della cosiddetta «accisa mobile», al fine di contribuire ad un calmieramento del costo dei carburanti.
9/5291-A/45. Monai, Barbato, Cimadoro, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              non si può rinviare oltre l'avvio delle misure necessarie per contrastare gli aumenti dei prezzi dei carburanti, a partire dal fondamentale intervento sulla tassazione, disponendo la realizzazione della cosiddetta «accisa mobile», che contribuirebbe a un calmieramento del costo dei carburanti;
              in sostanza, il Governo dovrebbe decidere di bloccare l'aumento delle entrate fiscali derivanti in modo automatico dall'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi, salvaguardando l'IVA che è un'imposta europea. Lo Stato non diminuirebbe le entrate per questo ma le fermerebbe al livello scelto, evitando solo di moltiplicare gli aumenti dei prodotti petroliferi per effetto delle imposte;
              infatti le imposte sui prodotti petroliferi moltiplicano gli aumenti subiti dai prezzi. Il Governo, decidendo di rinunciare alle maggiori entrate derivanti da questo meccanismo automatico, sceglierebbe una politica economica di contenimento dell'inflazione che per l'Italia nell'attuale situazione sarebbe un'autentica iattura. Se l'inflazione riprendesse a salire in Italia ci sarebbero anzitutto conseguenze sulle condizioni di vita della parte più debole dei cittadini e sul debito pubblico, il cui costo aumenterà per effetto dell'aumento del costo del denaro;
              sui prezzi dei prodotti petroliferi si potrebbe adottare una strategia di contenimento prevedendo che gli aumenti possano essere decisi solo dopo un certo lasso di tempo e che in ogni caso sui prodotti petroliferi che, come il resto dell'energia, hanno un carattere strategico, si potrebbe introdurre, se non un'amministrazione dei prezzi almeno una loro sorveglianza;
              è urgente anche avviare l'applicazione dei punti definiti nel protocollo con la filiera petrolifera: commissione istituzionale sulla doppia velocità dei prezzi dei carburanti, apertura della vendita attraverso la grande distribuzione e blocco settimanale degli aumenti;
              l'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, stabilisce che, con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono ridotte al fine di compensare le maggiori entrate dell'IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;
              l'articolo 1, comma 291, della legge n.  244 del 2007 stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290: il decreto di cui al comma 290 può essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto esclusivamente (espressione inserita dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n.  112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  133 del 2008) al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria ora Documento di economia e finanza (DEF);
              il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, già con proprio decreto 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  67 del 19 marzo 2008, in applicazione di quanto previsto dai commi 290294 citati, ha a suo tempo ridotto le aliquote di accisa di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, e successive modificazioni;
              dopo di allora, malgrado le modifiche del citato decreto-legge n.  112 del 2008, che rendevano tale intervento obbligatorio, nessun decreto ministeriale in proposito è stato emanato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative per rendere operativo il meccanismo della cosiddetta «accisa mobile», al fine di contribuire ad un calmieramento del costo dei carburanti.
9/5291-A/45.    (Testo modificato nel corso della seduta). Monai, Barbato, Cimadoro, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca una delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge stesso, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale;
              la relazione illustrativa chiarisce che la delega è volta a perseguire gli stessi obiettivi di crescita ed equità già messi in campo attraverso il decreto-legge n.  201 del 2011;
              la proposta di riforma non si pone, quindi, come un intervento radicale, volto ad attuare un particolare modello teorico di tax design, ma intende intervenire per correggere alcuni aspetti critici del sistema per renderlo più favorevole alla crescita e all'equità;
              nell'ambito di tale contesto, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, sarebbe auspicabile avviare un programma nazionale finalizzato a definire, con specifico riferimento al settore automotive (autovetture e veicoli per il trasporto merci), criteri innovativi in grado di introdurre un particolare tipo di fiscalità che tenga conto e favorisca la circolazione di veicoli meno inquinanti;
              in questo modo, incentivando il rinnovo del parco circolante, si potrebbe raggiungere il duplice obiettivo di preservare l'ambiente e dare nuova linfa ad un settore fortemente in crisi, quale è appunto quello delle automotive, che risulta nevralgico per l'intero sistema Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza tesa a introdurre, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, un programma nazionale che, attraverso la concertazione con le Regioni, sia finalizzato a definire specifici criteri di fiscalità ambientale nel settore automobilistico, incentivando così il rinnovo del parco veicoli circolante e dando piena attuazione dei principio del «chi inquina paga» sancito dall'articolo 174 del Trattato istitutivo dell'Unione europea.
9/5291-A/46. Cimadoro, Piffari, Borghesi, Barbato, Messina, Paladini.


      La Camera
          premesso che:
              la correttezza, la collaborazione e la buona fede nei rapporti tra contribuenti e fisco costituiscono, ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente, principi cui deve rifarsi la disciplina tributaria, nonché criteri fondanti della delega attribuita dal Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame;
              la definizione di modalità più agili di dialogo tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria può risultare molto positiva, sia per facilitare e meglio orientare le attività di controllo dell'Amministrazione stessa, sia per dare modo ai contribuenti di fornire più agevolmente una rappresentazione corretta della propria complessiva situazione reddituale e patrimoniale, snellendo gli adempienti attualmente gravanti su di loro,

impegna il Governo

a favorire una più proficua interlocuzione tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, definendo in particolare modalità attraverso le quali l'Amministrazione finanziaria possa instaurare, prima delle scadenze dei termini di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto, forme di confronto con i contribuenti le cui dichiarazioni relative ai periodi d'imposta precedenti risultino incoerenti con i dati a disposizione dell'Amministrazione stessa, allo scopo di valutare l'effettiva intenzione dichiarativa del contribuente anche sulla base di tutti gli elementi informativi e dati noti all'Amministrazione.
9/5291-A/47. Barbato, Causi, Fugatti, Cesario, Cera, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento al nostro esame all'articolo 3, comma 9, prevede la revisione delle sanzioni penali e amministrative che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa per i quali – secondo quanto previsto in sede referente – non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.  138/2011;
              si prevede, al riguardo, la revisione del regime della dichiarazione infedele e la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi, ovvero di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto – secondo le modifiche introdotte in sede referente – di adeguate soglie di punibilità;
              il comma 9 citato prevede – corna già sottolineato – che, per quanto concerne le sanzioni, relative ai comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, non potranno comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138;
              tale decreto n.  138 all'articolo 2, comma 36-vicies-semel, prevedeva infatti modifiche alle circostanze attenuanti ed alle pene accessorie dei reati tributari. Era previsto il carcere per chi evade per più di tre milioni di euro. Si stabiliva che la sospensione condizionale della pena non fosse applicata nei casi in cui congiuntamente ricorrano le seguenti condizioni:
                  a) l'ammontare della imposta non versata sia superiore al 30 per cento del volume d'affari;
                  b) l'ammontare della imposta evasa sia superiore a 3 milioni di euro;
              due condizioni difficilmente accumulabili. In pratica, una norma apparentemente severa ma non applicabile;
              la modifica introdotta dal comma 9 è però parziale, perché il Governo Berlusconi aveva introdotto anche prima del citato decreto legge n.  138 del 2011, altre limitazioni alle sanzioni per gli evasori:
                  i commi da 18 a 18-quater dell'articolo 83 del decreto-legge n.  112 del 2008, che consentono al soggetto passivo dell'obbligazione tributaria di prestare adesione anche ai verbali di constatazione e riducono le sanzioni ad un ottavo del minimo previsto dalla legge;
                  i commi da 1 a 5 dell'articolo 16 del decreto-legge n.  185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  2 del 2009, i quali ridefinivano alcuni adempimenti tributari, tra i quali: la disciplina dell'interpello antielusivo; la trasmissione telematica degli incassi giornalieri da parte dei commercianti; la disciplina delle compensazioni da parte dei titolari di partite IVA; la memorizzazione elettronica delle operazioni di cessioni di beni tramite distributori automatici, e ripristinano la disciplina previgente in materia;
                  i commi da 1 a 4-ter dell'articolo 27 del decreto-legge n.  185 del 2008, che ampliavano la possibilità di utilizzare l'accertamento con adesione e ponevano limiti ad ulteriori attività;
              le manette agli evasori sono anche previste negli altri Paesi dell'Unione europea e fuori dall'Europa, come in Svizzera e negli Stati Uniti, dove di norma sono così sanzionati i casi di fraudolenza:
                  in Francia sono considerati reati tributari e sanzionati anche con la reclusione, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, le frodi Iva, l'eventuale contrasto all'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, le distribuzioni occulte di utili, nonché l'abuso del diritto. Per i reati di frodi Iva, occultamento di utili e abuso del diritto, è prevista la reclusione fino a cinque anni a prescindere dall'importo evaso. In caso, invece, di reato di omessa dichiarazione dei redditi, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni in base all'entità dell'imposta evasa;
                  in Germania sono puniti con la reclusione i delitti di diritto comune commessi a scopo di frode fiscale, nonché le infrazioni al codice delle imposte sul reddito, commesse però a scopi fraudolenti o con l'intento di evadere le imposte. In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, di omesso versamento di imposte, o occultamento di redditi, è prevista la reclusione fino a cinque anni. Se poi accanto al reato di evasione si ravvisa anche l'abuso del diritto, è prevista la reclusione da sei mesi a dieci anni, a seconda della tipologia di abuso. Nell'ipotesi in cui, poi, il reato sia commesso da un professionista o da una organizzazione criminale, è prevista la reclusione da uno a dieci anni. Oltre alle sanzioni penali, è previsto il pagamento di una somma che può oscillare da un minimo di sei volte a un massimo di 360 volte il reddito netto giornaliero riferibile all'evasore;
                  in Svizzera è sanzionato con la reclusione il reato di uso fraudolento di documentazione contabile e di omesso versamento di ritenute. Il cittadino svizzero che, per evadere le imposte, usa documenti contabili falsi o inesatti, o pur essendovi tenuto, omette di versare le ritenute di imposta, è punito, in base all'ammontare evaso, con la reclusione da sei mesi a vent'anni e con una sanzione amministrativa fino a 3 mila franchi svizzeri;
                  negli Stati Uniti, è considerato reato l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. In questa ipotesi, se l'imposta è dovuta, la sanzione prevista può arrivare fino a 25 mila dollari e la reclusione fino a un anno. In caso di omessa presentazione della dichiarazione e accertato tentativo di evasione fiscale da parte dell’Internal Revenue Service, la sanzione può arrivare fino a 100 mila dollari e la reclusione fino a cinque anni,

impegna il Governo

al fine di rendere più incisivo il contrasto all'evasione fiscale, ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, allo scopo di eliminare disposizioni di favore ed abbassare la soglia di imposta evasa a partire dalla quale scatta l'applicazione delle sanzioni penali.
9/5291-A/48. Zazzera, Barbato, Messina, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4, comma 1, lettera a), del disegno di legge a nostro esame, prevede 1'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci;
              l'articolo 11 del disegno di legge originario faceva riferimento ai redditi d'impresa «commerciale o di lavoro autonomo», mentre il nuovo testo, all'articolo 4, comma 1, lettera a), fa riferimento generico ai redditi d'impresa;
              da parte delle organizzazioni agricole, è stato rilevato che il testo in esame, per la parte relativa all'imposizione fiscale sui redditi d'impresa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), contiene modifiche che potrebbero suscitare equivoci in merito al regime fiscale applicabile ai redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa agricola, che va invece fatto salvo in quanto tali imprese;
              le imprese agricole sono assoggettate ad imposizione in base alla propria categoria dei redditi agrari ai sensi degli articoli 32 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi,

impegna il Governo

a fare sì, nell'ambito dell'esercizio della delega, che l'assimilazione al regime dell'IRES dell'imposizione sui redditi di impresa riguardi esclusivamente i redditi di impresa commerciale o di lavoro autonomo, con esclusione; quindi, delle imprese agricole che devono rimanere assoggettate ad imposizione in base alla propria categoria dei redditi agrari.
9/5291-A/49. Di Giuseppe, Messina, Rota, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4, comma 1, lettera a), del provvedimento delega il Governo a chiarire la definizione di autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dei professionisti e dei piccoli imprenditori;
              la summenzionata è un'annosa questione che la disposizione introdotta, nonostante il lodevole intento, non risolve: è possibile definire la disposizione una «delega a chiarire», ma potrebbe anche interpretarsi quale delega ad interpretare in maniera autentica – entrambe le fattispecie sono, comunque, delle contraddizioni in termini – in assenza, però, dei criteri e principi direttivi cui il Governo deve attenersi nell'atto di chiarire o interpretare, stante anche il fatto che, in ambito governativo-amministrativo, non sembra affatto esserci bisogno di chiarimenti, avendo l'Agenzia delle entrate già espresso interpretazione ed applicazione della normativa vigente;
              il contenzioso in materia di Irap vede contrapposte l'Amministrazione finanziaria ed una vasta platea di professionisti che, per le ridotte dimensioni della loro attività, ritengono di non dover pagare l'imposta per carenza del requisito richiesto dell'autonoma organizzazione, ma non hanno alcuna certezza se devono corrispondere l'imposta e se sono o meno dotati di «autonoma organizzazione»;
              si deve constatare l'assenza di una norma o di un atto amministrativo da parte dell'Agenzia delle Entrate che stabilisca criteri più oggettivi, rispetto alle enunciazioni di principio della Cassazione o del merito specifico dei casi esaminati, per individuare le situazioni fisiologicamente escluse dall'ambito di applicazione del tributo;
              secondo l'articolo 2 del D.Lgs. 446/1997 presupposto dell'IRAP è «l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi»: l'articolo 3 individua tra i soggetti obbligati al tributo anche le persone fisiche, le società semplici e quelle equiparate esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49 comma 1, TUIR (ora articolo 53);
              la circolare ministeriale n.  141/1998 ha riconosciuto che «l'obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire è quello di escludere dall'ambito di applicazione del tributo tutte quelle attività che pur potendosi ricondurre astrattamente all'esercizio d'impresa, di arti o professioni, non sono tuttavia esercitate mediante un'organizzazione autonoma da parte del soggetto interessato».;
              la Corte Costituzionale – sentenza n.  156/2001 – ha precisato che l'autonoma organizzazione è un requisito indefettibile per l'applicazione dell'imposta, che colpisce il valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività sia di carattere imprenditoriale che professionale e mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quella di lavoro autonomo la quale, anche se svolta con carattere di abitualità, può risultare carente di organizzazione di capitale e lavoro altrui;
              in sostanza, la necessità di chiarimento o interpretazione autentica non riguarda solo la nozione ed i requisiti dell'autonoma organizzazione, ma anche quella di lavoro autonomo, in ordine alla sua presenza o carenza di organizzazione di capitale e lavoro altrui;
              viene da domandarsi, in proposito, se, per fare un esempio, la presenza di una (unica) segretaria del professionista possa essere considerata «valore aggiunto», elemento in grado di incrementare la produttività del datore di lavoro e, dunque, tassata ai fini IRAP;
              sebbene la suprema Corte abbia valorizzato la nozione di «autonoma organizzazione» non ha chiarito in modo esaustivo se l'autonomia consista nella auto organizzazione del professionista stesso, o in una vera e propria struttura, di uomini e mezzi, che affianca e potenzia l'opera del lavoratore autonomo;
              al momento, non vi sono univoche risposte da parte delle Commissioni Tributarie, che procedono caso per caso nei contenziosi: un «filone» di decisioni dei giudici tributari ha ritenuto che nella «attività autonomamente organizzata» vada compresa anche la mera organizzazione del proprio lavoro. Di conseguenza l'autonoma organizzazione ricorre in ogni ipotesi di attività generatrice di redditi di impresa o di lavoro autonomo, essendo un equivalente dell'abitualità e potendosi riscontrare nell'autonomia delle scelte che di per sé caratterizza lo svolgimento di tutte le professioni liberali;
              tale tesi è stata fatta propria dall'Agenzia delle Entrate in varie risoluzioni e denominata «auto-organizzazione»;
              diversamente, altro indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto che un'attività sia autonomamente organizzata solo quando è in grado di produrre una ricchezza aggiuntiva rispetto a quella derivante dal lavoro del titolare: di conseguenza sono esclusi da tassazione IRAP i lavoratori autonomi, quale sia il livello dell'apparato organizzativo utilizzato, (quindi anche in presenza di dipendenti e collaboratori) ogniqualvolta quest'ultimo non sia in grado di funzionare da solo, o a prescindere dalla persona del professionista, perché la prestazione d'opera intellettuale resta infungibile ed insostituibile: dunque non si può mai parlare di autonomia organizzativa distinta dalla prestazione personale;
              tale tesi ha portato ad escludere dal tributo tutte le professioni «protette» che prevedono l'iscrizione in un albo, in quanto l'attività non può mai spersonalizzarsi per il rapporto fiduciario (intuitus personae) che lega il prestatore al cliente;
              la linea di demarcazione tra pagamento ed esonero IRAP dovrebbe essere collegata non alla qualificazione dell'attività svolta (impresa o lavoro autonomo), ma all'esistenza o meno di una struttura organizzativa e in che termini essa possa fungere da valore aggiuntivo e incrementale dell'attività medesima;
              al fine di introdurre una disciplina omogenea ed evitare che si proceda nella materia indicata «caso per caso»,

impegna il Governo

ad adottare, nell'esercizio della delega in esame, le iniziative, anche legislative, per quanto di sua competenza e nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale, idonee a definire le nozioni di «autonoma organizzazione» e di «lavoro autonomo», disponendo espressamente, in particolare, in ordine alle situazioni di esclusione dall'applicazione del tributo e a determinare la tipologia della struttura organizzativa e la tipologia del lavoro altrui idonee ad incrementare la produttività dell'attività.
9/5291-A/50. Favia, Monai, Di Stanislao, Barbato, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca una delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge medesimo, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale. La relazione illustrativa chiarisce che la delega è volta a perseguire gli stessi obiettivi di crescita ed equità già messi in campo attraverso il decreto-legge n.  201 del 2011. La proposta di riforma non si pone quindi come un intervento radicale, volto ad attuare un particolare modello teorico di tax design, ma intende intervenire per correggere alcuni aspetti critici del sistema per renderlo più favorevole alla crescita e all'equità;
              già nel corso del 2011 e stato rilevato come la contrazione delle risorse dirette e indirette per l'infanzia e l'adolescenza fosse un indice di gravissima preoccupazione, resa ancora più preoccupante dall'assenza di strumenti perequativi a livello nazionale in previsione dell'attuazione del Federalismo fiscale. Tali preoccupazioni sono state peraltro autorevolmente riprese anche dalle Osservazioni Conclusive e Raccomandazioni all'Italia elaborate dal Comitato ONU;
              dai dati che emergono dal rapporto sulla povertà e sulle deprivazioni nell'infanzia e nell'adolescenza si evidenzia che nonostante l'Italia sia tra i 15 Paesi europei più ricchi, il 15,9 per cento dei bambini e degli adolescenti tra 0 e 17 anni vive in una condizione di povertà relativa. In questa classifica, l'Italia è agli ultimi posti: 29o su 35 Paesi. Anche considerando il poverty gap (divario tra la soglia di povertà e il reddito mediano di coloro che si trovano al di sotto di tale soglia), l'Italia è agli ultimi posti (32o su 35 Stati);
              allo stesso modo, confrontando l'impegno dei Governi nei confronti della protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso l'analisi del livello delle risorse stanziate, l'Italia si colloca al 26o posto su 35 Paesi con meno dell'1,5 per cento di PIL investito in trasferimenti in denaro, agevolazioni fiscali e servizi per minorenni e famiglie;
              in Italia il tasso di povertà infantile (15,9 per cento) è più alto rispetto al tasso di povertà della popolazione complessiva (11,5 per cento): nella graduatoria relativa a questa variabile, l'Italia si colloca al 32o posto su 35;
              è indispensabile, dunque, intensificare gli sforzi per risolvere e sradicare la povertà e le ineguaglianze, in particolar modo dei bambini;
              è opportuno, inoltre, assicurare, nel corso della definizione dei provvedimenti in materia, adeguate risorse al sistema complessivo del welfare, del prossimo Piano Nazionale Infanzia e del sistema educativo per la prima infanzia;
              occorre considerare la riforma sistematica delle politiche e dei programmi correnti per risolvere efficacemente la povertà infantile in modo sostenibile attraverso un approccio multidisciplinare che tenga conto dei fattori sociali, culturali e geografici della riduzione della povertà;
              è necessario altresì valutare il risultato dei programmi correnti sulla lotta contro la povertà e garantire che le politiche e i piani successivi contengano indicatori rilevanti e un quadro di monitoraggio,

impegna il Governo

ad aumentare e favorire anche fiscalmente il sostegno al reddito per le famiglie a basso reddito con figli.
9/5291-A/51. Di Stanislao, Paladini.


      La Camera,
          premesso che:
              tra i principi generali a cui il Governo dovrà attenersi nell'elaborazione della delega fiscale vi sono il rispetto dello Statuto dei contribuenti, in particolare sull'efficacia temporale delle norme, e la coerenza con i principi del federalismo fiscale e con gli obiettivi di semplificazione posti dall'Unione europea;
              esistono numerosissimi casi di persone fisiche o giuridiche che sono creditori nei confronti della pubblica amministrazione per svariate ragioni: ad esempio persone fisiche a seguito di sentenze tributarie avverse all'Agenzia delle entrate oppure persone fisiche a seguito di ritardo nel pagamento di beni o servizi,

impegna il Governo

a valutare ogni possibilità di favorire meccanismi di automatismo che compensino i debiti verso il fisco ed eventuali crediti che il contribuente ha con le amministrazioni pubbliche.
9/5291-A/52. Reguzzoni, Montagnoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene il principio della riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi;
              il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.  471, all'articolo 6, prevede che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio;
              la sentenza della Corte di giustizia C-95/07 del 1998 ha giudicato eccessiva tale sanzione nel caso in cui la mancata registrazione sia meramente formale e non comporti alcuna evasione d'imposta, come nel caso dell'autofatturazione,

impegna il Governo

a considerare, nell'ambito dell'esercizio della delega in materia di riforma del sistema sanzionatorio fiscale, il principio della riduzione del livello delle sanzioni per inadempimento formale, qualora questo non comporti evasione d'imposta.
9/5291-A/53. Pagano.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4, comma 7, lettera l), del disegno di legge in esame, istitutivo della Unione ippica italiana, costituisce un ulteriore intervento in materia di regolazione del settore ippico nazionale: difatti con il comma 9 dell'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 (cosiddetto «spending rewiev 2») si era prevista la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) e l'attribuzione delle sue funzioni al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
              il numero 3) della citata lettera l) delega alla Unione ippica italiana «controllo di primo livello sulla regolarità delle corse» è cioè soprattutto l'esercizio dei controlli antidoping di primo tipo; in sostanza con questa previsione, l'Unione assume due ruoli tra loro incompatibili di «controllato» e «controllore» e questo in un quadro in cui, mentre Unire ed ASSI erano diretta emanazione del Ministero, l'Unione ippica italiana sarebbe costituita da soggetti privati: allevatori, gestori di ippodromi e quant'altro;
              giova ricordare che il comma 9-bis del citato articolo 23-quater del decreto n.  95 del 2012 prevedeva il mantenimento delle funzioni di controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche ed in particolare dei controlli antidoping ad un autonomo soggetto preesistente e tuttora operante: Unirelab;
              nel parere sul provvedimento in esame, rilasciato dalla Commissione Agricoltura e non recepito dalla Commissione Finanze, si pone come condizione che il costituendo fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, sia integrato dalle somme già stanziate in favore del settore dall'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2008, n.  2,

impegna il Governo:

          a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare, prima dell'esercizio della relativa delega, ulteriori iniziative normative volta a mantenere l'assetto dei controlli sulla regolarità delle corse ippiche nei termini stabiliti dal comma 9-bis dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, nel rispetto dei principi di terzietà e pubblicità dei controlli;
          ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad integrare le risorse del Fondo di cui al numero 2) della lettera l) del comma 7 dell'articolo 4, con le somme già stanziate in favore del settore dall'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2008, n.  2.
9/5291-A/54. Marinello.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4, comma 7, lettera l), del disegno di legge in esame, istitutivo della Unione ippica italiana, costituisce un ulteriore intervento in materia di regolazione del settore ippico nazionale: difatti con il comma 9 dell'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 (cosiddetto «spending rewiev 2») si era prevista la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) e l'attribuzione delle sue funzioni al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
              il numero 3) della citata lettera l) delega alla Unione ippica italiana «controllo di primo livello sulla regolarità delle corse» è cioè soprattutto l'esercizio dei controlli antidoping di primo tipo; in sostanza con questa previsione, l'Unione assume due ruoli tra loro incompatibili di «controllato» e «controllore» e questo in un quadro in cui, mentre Unire ed ASSI erano diretta emanazione del Ministero, l'Unione ippica italiana sarebbe costituita da soggetti privati: allevatori, gestori di ippodromi e quant'altro;
              giova ricordare che il comma 9-bis del citato articolo 23-quater del decreto n.  95 del 2012 prevedeva il mantenimento delle funzioni di controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche ed in particolare dei controlli antidoping ad un autonomo soggetto preesistente e tuttora operante: Unirelab;
              nel parere sul provvedimento in esame, rilasciato dalla Commissione Agricoltura e non recepito dalla Commissione Finanze, si pone come condizione che il costituendo fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, sia integrato dalle somme già stanziate in favore del settore dall'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2008, n.  2,

impegna il Governo:

          a valutare, nei limiti delle esigenze di finanza pubblica, gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare, prima dell'esercizio della relativa delega, ulteriori iniziative normative volta a mantenere l'assetto dei controlli sulla regolarità delle corse ippiche nei termini stabiliti dal comma 9-bis dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, nel rispetto dei principi di terzietà e pubblicità dei controlli;
          ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad integrare le risorse del Fondo di cui al numero 2) della lettera l) del comma 7 dell'articolo 4, con le somme già stanziate in favore del settore dall'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2008, n.  2.
9/5291-A/54.    (Testo modificato nel corso della seduta). Marinello.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge delega al Governo, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, all'articolo 4 reca principi e criteri direttivi finalizzati alla ridefinizione del reddito e della tassazione di impresa, alla previsione di misure volte a favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, alla ridefinizione dei regimi di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in Stati con regime fiscale privilegiato e alla revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento al regime dei lavoratori all'estero;
              nell'ambito di tale revisione normativa, con particolare riferimento alle operazioni transfrontaliere, si rende necessario prevedere misure concernenti l'estensione applicativa, in favore dei lavoratori transfrontalieri, della detrazione di imposta (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, pari al 36 per cento e incrementata al 50 per cento, ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134) per le spese di ristrutturazione edilizia;
              secondo il sistema normativo vigente, il lavoratore frontaliero non presentando in Italia la dichiarazione dei redditi si trova nell'impossibilità di poter richiedere e detrarre una quota delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio – essendo egli soggetto al pagamento delle imposte soltanto nel luogo e nello stato di confine dove ha sede il rapporto di lavoro; è il datore di lavoro dello stato di confine che effettua il prelievo sul reddito (c.d. «imposta alla fonte» sulla busta-paga) e una parte di tali imposte, ossia il 38,8 per cento, viene successivamente retrocessa all'Italia, da destinare ai comuni e alle province confinanti;
              l'attuale impossibilità da parte del lavoratore transfrontaliero di detrarre la suddetta imposta Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia, se da un lato può sembrare vantaggiosa per l'erario italiano in quanto la detrazione fiscale verrebbe concessa a una platea meno numerosa, dall'altro invece finisce per comportare ingenti danni per l'erario del nostro Paese, in quanto può favorire l'accrescersi del fenomeno di lavori edilizi non fatturati, con conseguenti mancate entrate nel bilancio dello Stato,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di esercizio della delega legislativa del presente provvedimento, disposizioni volte a riconoscere anche ai lavoratori italiani transfrontalieri l'applicazione estensiva delle disposizioni vigenti in materia di detrazione di imposta IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia, individuando nell'attribuzione dei suddetti contributi fiscali un importante incentivo per far emergere potenziali attività non fatturate, dalle quali far derivare un maggiore gettito fiscale per le entrate dello Stato.
9/5291-A/55. Narducci, Braga, Marantelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge delega al Governo, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, all'articolo 4 reca principi e criteri direttivi finalizzati alla ridefinizione del reddito e della tassazione di impresa, alla previsione di misure volte a favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, alla ridefinizione dei regimi di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in Stati con regime fiscale privilegiato e alla revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento al regime dei lavoratori all'estero;
              nell'ambito di tale revisione normativa, con particolare riferimento alle operazioni transfrontaliere, si rende necessario prevedere misure concernenti l'estensione applicativa, in favore dei lavoratori transfrontalieri, della detrazione di imposta (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, pari al 36 per cento e incrementata al 50 per cento, ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134) per le spese di ristrutturazione edilizia;
              secondo il sistema normativo vigente, il lavoratore frontaliero non presentando in Italia la dichiarazione dei redditi si trova nell'impossibilità di poter richiedere e detrarre una quota delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio – essendo egli soggetto al pagamento delle imposte soltanto nel luogo e nello stato di confine dove ha sede il rapporto di lavoro; è il datore di lavoro dello stato di confine che effettua il prelievo sul reddito (c.d. «imposta alla fonte» sulla busta-paga) e una parte di tali imposte, ossia il 38,8 per cento, viene successivamente retrocessa all'Italia, da destinare ai comuni e alle province confinanti;
              l'attuale impossibilità da parte del lavoratore transfrontaliero di detrarre la suddetta imposta Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia, se da un lato può sembrare vantaggiosa per l'erario italiano in quanto la detrazione fiscale verrebbe concessa a una platea meno numerosa, dall'altro invece finisce per comportare ingenti danni per l'erario del nostro Paese, in quanto può favorire l'accrescersi del fenomeno di lavori edilizi non fatturati, con conseguenti mancate entrate nel bilancio dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di esercizio della delega legislativa del presente provvedimento, disposizioni volte a riconoscere anche ai lavoratori italiani transfrontalieri l'applicazione estensiva delle disposizioni vigenti in materia di detrazione di imposta IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia, individuando nell'attribuzione dei suddetti contributi fiscali un importante incentivo per far emergere potenziali attività non fatturate, dalle quali far derivare un maggiore gettito fiscale per le entrate dello Stato.
9/5291-A/55.    (Testo modificato nel corso della seduta). Narducci, Braga, Marantelli.


      La Camera,
          premesso che,
              dal testo originario del provvedimento in esame è stato espunto l'articolo 14, che recava una delega al Governo per l'introduzione, una volta realizzatesi precise condizioni relative alla produzione di norme comunitarie in materia, di nuove forme di fiscalità finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale;
              pur comprendendo le ragioni che hanno portato a tale espunzione (dovute in sostanza alla necessità di non recare penalizzazioni alle imprese italiane rispetto a quelle del resto della UE in assenza di normative vincolanti di origine europea che impongano a tutti gli Stati membri una disciplina unica in materia di fiscalità ambientale), è importante sottolineare l'importanza cruciale che la fiscalità ambientale ha per la tutela dell'ambiente e l'incentivazione ai necessario processo di rinnovamento e ammodernamento del tessuto produttivo italiano;
              nel suo parere in sede consultiva al provvedimento in esame, la VIII Commissione permanente della Camera afferma, tra l'altro, che è «necessario che, all'atto dell'entrata in vigore della sopra citata nuova normativa europea, l'Italia proceda tempestivamente al suo recepimento»,

impegna il Governo:

          a farsi promotore, in sede comunitaria, di una azione che consenta nei tempi più brevi possibili l'adozione della fiscalità ambientale, in modo poi da poterla applicare anche nel nostro Paese senza recare danno alle imprese italiane rispetto a quelle degli altri Stati membri della UE;
          a valutare l'opportunità di varare meccanismi incentivanti e disincentivanti che consentano di mettere in atto azioni in favore della tutela dell'ambiente, dell'aria e delle acque.
9/5291-A/56. Cosenza.


      La Camera,
          premesso che:
              con il decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, si è inteso intervenire, con urgenza, in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;
              l'articolo 8 del citato provvedimento elenca una serie di adempimenti i cui termini, sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente, sono sospesi fino al 30 novembre 2012;
              la citata proroga della sospensione dei termini tuttavia non riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei lavoratori dipendenti i cui adempimenti rimangono sospesi, ai sensi del termine inizialmente fissato dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, al 30 settembre 2012, comportando la decurtazione delle buste paga in questo mese fino ai limiti di azzerarle;
              da ultimo, con decreto ministeriale, è stato sospeso il pagamento dell'IMU al 30 settembre 2012, sospensione recentemente prorogata fino al 30 novembre 2012; in considerazione di questa sospensione, sulla base dei versamenti in acconto di giugno il Ministero dell'economia e delle finanze ha, in alcuni casi, persino triplicato le stime di gettito dell'IMU sull'abitazione principale con conseguente e proporzionale taglio dei trasferimenti agli enti locali;
              nella risposta all'interpellanza urgente dello scorso 20 settembre, il Governo dopo aver riaffermato che la stima del gettito IMU risente di un maggior grado di aleatorietà per effetto della sospensione, si limita a fare un generico riferimento ad una serie di incontri con l'ANCI per esaminare i singoli casi e trovare le soluzioni più adeguate per le situazioni anomale;
              tuttavia l'inerzia su questo punto ha portato paradossalmente alla situazione inversa ed in conseguenza del taglio dei trasferimenti agli enti locali, sono i comuni terremotati a dover trasferire risorse allo Stato invece riceverne aiuto e sostegno in questo momento critico;
              una recente indagine di Banca Intesa pubblicata il 9 ottobre ha rilevato il dimezzamento dell’export e nessuna ripresa della produttività è possibile se si sottraggono risorse al territorio da destinare al pagamento delle imposte piuttosto che alla ricostruzione;
              il rallentamento dell'economia del territorio più produttivo del Paese potrebbe pregiudicare, come dimostrano anche le ultime stime del Pil, la ripresa dell'economia italiana,

impegna il Governo

a prevedere, analogamente a quanto fatto in altre situazioni, la rateizzazione degli adempimenti fiscali e la risoluzione delle difficoltà segnalate dai comuni in merito alle previsioni di entrata Imu.
9/5291-A/57. Lenzi, Bertolini.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame prevede norme destinate alla crescita economica del Paese. È, quindi, importante che anche le imprese e le famiglie che sono ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna, colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, siano destinatarie di interventi che siano di aiuto ad uno sviluppo delle aree interessate e svantaggiate dagli eventi calamitosi;
              nelle zone dell'Emilia-Romagna, colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, è ancora alta, seppure vi sia una ripresa graduale del circuito economico locale e della vita quotidiana di molte famiglie, l'esposizione al rischio di liquidità per molte imprese e molti nuclei familiari;
              è necessario, quindi, vista la particolare difficoltà che interessa le zone colpite dal sisma strettamente legata al tema della ricostruzione, una proroga del termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, stabilito al 30 novembre 2012, relativo agli adempimenti amministrativi, contributi previdenziali e assistenziali in favore dei soggetti effettivamente danneggiati che, a causa della inagibilità della casa di abitazione o dello studio professionale o delle difficoltà incontrate e connesse con il riavvio delle attività produttive per la messa a norma dei locali o per la loro ricostruzione, risultino particolarmente esposti a problemi di liquidità e di equilibrio finanziario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare il termine di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, relativo alla sospensione dei termini amministrativi, contributivi previdenziali ed assistenziali previsto per il 30 novembre 2012, al 30 giugno 2013 a causa delle enormi difficoltà riscontrate e connesse ai problemi legati alla ricostruzione delle zone sismiche.
9/5291-A/58. Bertolini, Lenzi, Stracquadanio.


      La Camera,
          premesso che:
              la riforma fiscale è orientata a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione con l'obiettivo di eliminare distorsioni e rendere più efficiente il sistema economico. A questo fine sono previste misure volte a definire metodologie di stima dell'evasione e di monitoraggio dei risultati della lotta all'evasione stessa;
              la natura delle condizioni applicative di tributi locali spesso si differenzia da quella di fenomeni fiscali di rilevanza nazionale ed internazionale;
              i comuni possono svolgere un ruolo importante, nell'ottica della collaborazione interistituzionale nella lotta e nella prevenzione dell'evasione fiscale,

impegna il Governo

a prevedere che le amministrazioni comunali vengano coinvolte nelle valutazioni dell'evasione che riguarda tributi di loro competenza attraverso la nomina di esperti indicati dalle amministrazioni stesse.
9/5291-A/59. Pizzetti, Albini, Codurelli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2 del disegno di legge in esame delega il Governo ad attuare, con successivi decreti legislativi, una revisione della disciplina relativa al catasto dei fabbricati attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i previsti principi e criteri direttivi;
              tra i principi e criteri direttivi non risulta contemplato lo stato di sicurezza degli immobili come parametro di riferimento per determinarne il valore patrimoniale;
              la sicurezza necessita di interventi rapidi e non differibili nel tempo, come evidenziano i rapporti elaborati dal Censis, secondo cui in Italia più di 3.500.000 fabbricati sarebbero a rischio;
              il nostro Paese ha costruito troppo e male in un territorio in cui si verificano spesso eventi calamitosi. Fenomeni di dissesto idrogeologico, rischio sismico, crescente urbanizzazione e vetustà del patrimonio edilizio esistente rendono quanto mai evidente la necessità di aumentare il livello di sicurezza degli immobili;
              nell'ottica della sicurezza e della prevenzione sarebbe necessario dotarsi di strumenti, il più possibile aggiornati, che rilevino il livello complessivo di sicurezza degli edifici,

impegna il Governo

a prevedere, nell'adozione dei decreti legislativi previsti, la sicurezza degli immobili come parametro di riferimento per la definizione del valore patrimoniale, individuando adeguati meccanismi di incentivazione economica, anche attraverso l'imposta municipale unica (IMU), che consentano di aumentare il valore degli edifici certificandone la sicurezza.
9/5291-A/60. Graziano.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2 del presente provvedimento delega il Governo ad attuare una revisione della disciplina del catasto dei fabbricati attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita. Tra i principi e criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale delle unità immobiliari urbane censite al catasto fabbricati la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato immobiliare, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando la superficie dell'unità immobiliare in luogo del numero dei vani attualmente utilizzato;
              si tratta di una riforma necessaria considerato che il sistema vigente è basato su rendite catastali, determinate sulle base di valori non aggiornati da oltre quindici anni, le quali fanno riferimento al numero dei vani come unità di valutazione dell'immobile, determinando in tal modo l'attribuzione di rendite diverse a immobili uguali ma strutturati diversamente;
              al fine di garantire l'attuazione della delega, la Commissione aveva introdotto una sospensione dell'efficacia dell'articolo 23-quater del decreto-legge n.  95 del 2012, che ha previsto a decorrere dal 1o dicembre 2012 l'incorporazione dell'Agenzia del territorio all'interno dell'Agenzia delle entrate;
              questa previsione era motivata dal fatto che la riorganizzazione del sistema delle agenzie fiscali comporterà, per molto tempo un impatto organizzativo che rischia di rallentare l'avvio della riforma degli estimi catastali;
              il mantenimento dell'accorpamento delle agenzie fiscali impone un attento monitoraggio da parte del Governo sull'attuazione della delega in materia di riforma del catasto,

impegna il Governo

a effettuare un attento monitoraggio sugli effetti che l'incorporazione dell'Agenzia del territorio all'interno dell'Agenzia delle entrate avrà sull'attuazione della delega, di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame, in materia di riforma del catasto, e a riferire al Parlamento entro il mese di giugno 2013 sugli effetti di tale incorporazione.
9/5291-A/61. Causi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2 del presente provvedimento delega il Governo ad attuare una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati su tutto il territorio nazionale secondo specifici principi e criteri direttivi;
              il comma 2 del citato articolo delega al Governo l'emanazione di norme dirette tra l'altro ad assicurare la collaborazione tra l'Agenzia del territorio e i comuni;
              l'articolo 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, nell'ambito dell'attivazione, a decorrere dal 1o gennaio 2011, dell'Anagrafe Immobiliare Integrata, costituita e gestita dall'Agenzia del territorio, determina specifiche forme di collaborazione con i comuni;
              in relazione alla complessità amministrativa locale che i singoli comuni sono tenuti ad affrontare e gestire, sembrerebbe opportuno definire delle procedure attraverso le quali gli stessi comuni possano avanzare proposte, differenziando le modalità di collaborazione e interazione in relazione all'ampiezza demografica,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti legislativi attuativi, ad assicurare che la collaborazione tra l'Agenzia del territorio e i comuni preveda modalità e processi di interazione differenziati in relazione all'ampiezza demografica, definendo altresì, procedure attraverso cui i comuni possano avanzare proposte.
9/5291-A/62. Marchignoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2 del presente provvedimento delega il Governo ad attuare una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati su tutto il territorio nazionale secondo specifici principi e criteri direttivi;
              al fine di un maggior coinvolgimento del territorio nell'attuazione della revisione e per ridurre i tempi e gli oneri ad essa associati sembrerebbe opportuno incentivare l'adesione spontanea da parte dei contribuenti attraverso la predisposizione di modelli auto dichiarativi al fine di attribuire a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti legislativi di attuazione, a prevedere forme di incentivazione che tendano a valorizzare lo strumento della dichiarazione spontanea da parte del contribuente o del professionista da lui delegato al fine di attribuire a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita.
9/5291-A/63. Verini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2 del presente disegno di legge reca la delega al Governo in materia di revisione del catasto;
              il quadro normativo del processo di attuazione del decentramento catastale, pur articolato in diversi interventi legislativi intervenuti negli ultimi anni è rimasto sostanzialmente inattuato;
              ad opera dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è stato inserito il catasto tra le funzioni fondamentali dei comuni;
              la cooperazione interistituzionale e, in particolare, il coinvolgimento dei comuni non riguarda il mero rispetto di principi più volte menzionati dalle leggi e mai compiutamente attuati, bensì costituisce una condizione di successo sia per l'attuazione della revisione delineata dalla delega, sia per assicurare una conseguente e robusta gestione a regime del nuovo sistema catastale;
              il mantenimento del semplice richiamo alla «collaborazione» dei comuni, effettuato nel disegno di legge in esame, risulta povero di contenuto sostanziale e molto al di sotto delle previsioni recate da norme già vigenti, non messe in discussione dalla delega ed in attesa di completa attuazione, ingenerando così confusione circa l'assetto organizzativo ed istituzionale del nuovo catasto;
              appare improcrastinabile l'attuazione del decentramento funzionale nel cui ambito si deve inserire la revisione del catasto disciplinando il rapporto tra amministrazione finanziaria e comuni;
              nell'ottica di una corretta e proficua collaborazione interistituzionale devono essere rivisti composizione e funzioni della commissione censuaria centrale e delle commissioni censuarie provinciali che possono costituire un importante organo di supporto tecnico del processo di revisione delle classificazioni e dei valori catastali,

impegna il Governo:

          ad assicurare che i comuni, sul cui territorio si trovano gli immobili, vengano coinvolti nel processo di acquisizione, registrazione e conservazione degli atti catastali come previsto dalla legislazione attualmente in vigore;
          a prevedere che rappresentanti dei comuni siano convocati dalla commissione censuaria centrale e dalle commissioni censuarie provinciali il cui ruolo deve essere ridefinito al fine di assicurare il massimo di sostenibilità e adattamento alle diverse realtà territoriali.
9/5291-A/64. Albini, Codurelli.


      La Camera,
          premesso che:
              è intrinseca, nel Governo, una forte inclinazione a sostegno di uno sviluppo economico prolungato nel tempo e che sia accompagnato da vasti mutamenti strutturali;
              questa inclinazione la ritroviamo spesso nei contenuti dei diversi punti del programma di Governo, dalle liberalizzazioni alle professioni, scuola e infrastrutture e incentivazione dei capitali privati, ravvisandola non da ultimo anche nel cosiddetto «spending review» che oltre a voler eliminare gli sprechi punta a incentivare quei campi che faranno futuro come la ricerca, le innovazioni e l’export per sostenere l'attrazione di investimenti anche esteri a compimento di progetti di sviluppo d'impresa rilevanti e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
              il Governo, per il raggiungimento dei fini a richiamo di investimenti ipotizza una spesa di 100 miliardi a favore delle infrastrutture e imprese disposte ad investire;
              il nostro paese ha visto il blocco delle note zone franche urbane ovvero una fiscalità di vantaggio per aree svantaggiate, individuate in 22 città italiane, tra cui Massa e Carrara, caratterizzate da significativi fenomeni di disagio sociale;
              il comune di Massa, com’è noto, negli ultimi dieci anni, ha visto un aggravamento continuo della situazione socio-economica, evidenziata da tutti gli indicatori economici, con una disoccupazione da record senza neanche intravedere un minimo progetto finalizzato alla crescita; con famiglie pignorate, ex operai nel tunnel della depressione e con un alto rischio suicidario tra i disoccupati e gli esodati;
              la provincia di Massa-Carrara è stata dichiarata area di crisi ai sensi dell'articolo 2 della legge n.  99 del 2009;
              il comune di Massa, nonostante la mancanza di strumenti idonei, ha aperto un percorso atto a favorire aziende italiane e straniere che si insedieranno nel suo territorio, con agevolazioni quali:
                  esenzione dalla tassa di smaltimento dei rifiuti;
                  esenzione dalla tassa di pubblicità;
                  esenzione dalla tassa per inizio attività;
                  esenzione addizionale comunale IRPEF;
                  esenzione dalle tariffe (diritti di segreteria, passi carrai, ecc.);
                  esenzione degli oneri di urbanizzazione;
                   esenzione da altre tasse e oneri da meglio specificare in sede di regolamento;
              il comune di Massa si candida ad essere da modello e da progetto pilota anche per altre aree di crisi, anticipando, che tali esenzioni andranno a favore di aziende di nuovo insediamento e che quindi non intaccheranno il bilancio comunale;
              tali aziende dovranno soddisfare le linee guida, indicate nel regolamento, che promuovono la tecnologia, la ricerca, le fonti rinnovabili, il made in Italy e che puntano soprattutto a far crescere l'occupazione;
              quest'anno il Governo ha istituito la nuova tassa sulla casa denominata IMU che verrà corrisposta da tutti i soggetti proprietari di immobili;
              l'IMU indubbiamente non verrà corrisposta da aziende attualmente inattive o inesistenti, ma queste la pagherebbero solo all'inizio di eventuali nuovi insediamenti produttivi dei quali allo stato attuale non se ne ravvede ancora la probabilità;
              la città di Massa, nel suo fine di attirare investimenti nel proprio comune, sta già offrendo quanto è nella possibilità di una modesta amministrazione comunale che se sostenuta dal Governo centrale con l'esenzione dell'IMU per dieci anni per aziende di nuovo insediamento potrà ben sperare nel raggiungimento degli obiettivi prefissati;
              il provvedimento non andrà ad incidere nei bilanci dello Stato in quanto rivolto ad aziende nuove che si insedieranno dietro questo sostegno allo sviluppo e per un periodo limitato;
              Massa è stata dichiarata «area di crisi» ai sensi dell'articolo 2 della legge n.  99 del 2009;
              Massa sta dimostrando da parte sua, con assiduo lavoro di commissioni comunali, un forte impegno creando tutte le condizioni possibili affinché l'economia locale possa tornare a crescere, seguendo la scia di un traino nazionale promossa dal Governo con indiscussa eccellenza,

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità di adottare un'iniziativa normativa volta a concedere l'esenzione dell'IMU per gli edifici produttivi di quelle aziende che si insedieranno nel territorio Massese, a decorrere dal 1o gennaio 2013 per un periodo di 10 anni;
          ad invitare, nell'ambito delle proprie competenze, la Regione Toscana ad un intervento finanziario finalizzato a dare agevolazioni previdenziali ai dipendenti che verranno assunti dalle aziende che si insedieranno nella delimitata area Massese, a far data dal 1o gennaio 2013.
9/5291-A/65. Rigoni.


      La Camera,
          premesso che:
              è intrinseca, nel Governo, una forte inclinazione a sostegno di uno sviluppo economico prolungato nel tempo e che sia accompagnato da vasti mutamenti strutturali;
              questa inclinazione la ritroviamo spesso nei contenuti dei diversi punti del programma di Governo, dalle liberalizzazioni alle professioni, scuola e infrastrutture e incentivazione dei capitali privati, ravvisandola non da ultimo anche nel cosiddetto «spending review» che oltre a voler eliminare gli sprechi punta a incentivare quei campi che faranno futuro come la ricerca, le innovazioni e l’export per sostenere l'attrazione di investimenti anche esteri a compimento di progetti di sviluppo d'impresa rilevanti e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
              il Governo, per il raggiungimento dei fini a richiamo di investimenti ipotizza una spesa di 100 miliardi a favore delle infrastrutture e imprese disposte ad investire;
              il nostro paese ha visto il blocco delle note zone franche urbane ovvero una fiscalità di vantaggio per aree svantaggiate, individuate in 22 città italiane, tra cui Massa e Carrara, caratterizzate da significativi fenomeni di disagio sociale;
              il comune di Massa, com’è noto, negli ultimi dieci anni, ha visto un aggravamento continuo della situazione socio-economica, evidenziata da tutti gli indicatori economici, con una disoccupazione da record senza neanche intravedere un minimo progetto finalizzato alla crescita; con famiglie pignorate, ex operai nel tunnel della depressione e con un alto rischio suicidario tra i disoccupati e gli esodati;
              la provincia di Massa-Carrara è stata dichiarata area di crisi ai sensi dell'articolo 2 della legge n.  99 del 2009;
              il comune di Massa, nonostante la mancanza di strumenti idonei, ha aperto un percorso atto a favorire aziende italiane e straniere che si insedieranno nel suo territorio, con agevolazioni quali:
                  esenzione dalla tassa di smaltimento dei rifiuti;
                  esenzione dalla tassa di pubblicità;
                  esenzione dalla tassa per inizio attività;
                  esenzione addizionale comunale IRPEF;
                  esenzione dalle tariffe (diritti di segreteria, passi carrai, ecc.);
                  esenzione degli oneri di urbanizzazione;
                   esenzione da altre tasse e oneri da meglio specificare in sede di regolamento;
              il comune di Massa si candida ad essere da modello e da progetto pilota anche per altre aree di crisi, anticipando, che tali esenzioni andranno a favore di aziende di nuovo insediamento e che quindi non intaccheranno il bilancio comunale;
              tali aziende dovranno soddisfare le linee guida, indicate nel regolamento, che promuovono la tecnologia, la ricerca, le fonti rinnovabili, il made in Italy e che puntano soprattutto a far crescere l'occupazione;
              quest'anno il Governo ha istituito la nuova tassa sulla casa denominata IMU che verrà corrisposta da tutti i soggetti proprietari di immobili;
              l'IMU indubbiamente non verrà corrisposta da aziende attualmente inattive o inesistenti, ma queste la pagherebbero solo all'inizio di eventuali nuovi insediamenti produttivi dei quali allo stato attuale non se ne ravvede ancora la probabilità;
              la città di Massa, nel suo fine di attirare investimenti nel proprio comune, sta già offrendo quanto è nella possibilità di una modesta amministrazione comunale che se sostenuta dal Governo centrale con l'esenzione dell'IMU per dieci anni per aziende di nuovo insediamento potrà ben sperare nel raggiungimento degli obiettivi prefissati;
              il provvedimento non andrà ad incidere nei bilanci dello Stato in quanto rivolto ad aziende nuove che si insedieranno dietro questo sostegno allo sviluppo e per un periodo limitato;
              Massa è stata dichiarata «area di crisi» ai sensi dell'articolo 2 della legge n.  99 del 2009;
              Massa sta dimostrando da parte sua, con assiduo lavoro di commissioni comunali, un forte impegno creando tutte le condizioni possibili affinché l'economia locale possa tornare a crescere, seguendo la scia di un traino nazionale promossa dal Governo con indiscussa eccellenza,

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità di adottare un'iniziativa normativa volta a concedere l'esenzione dell'IMU per gli edifici produttivi di quelle aziende che si insedieranno nel territorio Massese, a decorrere dal 1o gennaio 2013 per un periodo di 10 anni;
          a valutare la possibilità di invitare, nell'ambito delle proprie competenze, la Regione Toscana ad un intervento finanziario finalizzato a dare agevolazioni previdenziali ai dipendenti che verranno assunti dalle aziende che si insedieranno nella delimitata area Massese, a far data dal 1o gennaio 2013.
9/5291-A/65.    (Testo modificato nel corso della seduta). Rigoni.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega è volta a realizzare gli stessi obiettivi di crescita ed equità già perseguiti attraverso il decreto-legge n.  201 del 2011 (cosiddetto decreto-legge «Salva Italia»), in quanto, perseguendo l'obiettivo dell'equità, vengono eliminate distorsioni e quindi il sistema economico viene reso più efficiente e competitivo;
              la proposta di riforma non si pone come un intervento volto ad attuare un particolare modello teorico di tax design, ma intende intervenire per correggere alcuni aspetti critici del sistema tributario, per renderlo più favorevole alla crescita e all'equità;
              nel corso del 2011 il progressivo deterioramento del quadro economico si è accompagnato all'intensificarsi delle tensioni sui mercati finanziari;
              da quando, nel 2002, il gioco d'azzardo in Italia è diventato un «affare di Stato», gestito legalmente da AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), molti aspetti del contesto sociale ed economico sono mutati: a fronte di uno spaventoso ed esponenziale incremento delle offerte di gioco in ogni luogo e in ogni modalità (da una a tre estrazioni del lotto, nuovi giochi come il superenalotto o nuove modalità di gioco come gli ultimi arrivati – tra i quali gratta e vinci, Win for life, o il 10 e lotto) e ad un altrettanto aumento dei soldi spesi dagli italiani per giocare (nel 2002 erano 17,32 miliardi di euro e nel 2010 sono diventati 61 miliardi di euro), la crisi economica mondiale ha portato in Italia maggiore insicurezza e difficoltà economiche a carico delle famiglie, che sempre più faticosamente arrivano alla fine del mese, e dei giovani che faticano a trovare lavoro o se lo trovano è nella maggior parte dei casi precario e sottopagato;
              dal 2003 al 2009 la raccolta di gioco lecito in Italia è stata di 309 miliardi di euro, nel solo 2010 sono stati bruciati in azzardo di Stato ben 61,4 miliardi di euro dalle famiglie, a fronte di una contrazione dei consumi in tutti gli altri settori, e per il 2011 si parla di oltre 50 miliardi e mezzo di euro giocati;
              occorre rimuovere la differente tassazione fra gioco e gioco attualmente esistente ed evitare che l'imposizione fiscale sia modulata differentemente al solo fine di incentivare la diffusione di determinati giochi: si eviterebbero così comportamenti elusivi che determinano, a fronte di un aumento dell'ammontare delle somme giocate, una diminuzione percentuale del gettito per l'Erario,

impegna il Governo

affinché nell'attuazione del principio di delega riguardante la razionalizzazione della rete di raccolta del gioco siano coinvolti i comuni.
9/5291-A/66. Sarubbi, Miotto, Murer, Bossa, Sbrollini, Codurelli.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega è volta a realizzare gli stessi obiettivi di crescita ed equità già perseguiti attraverso il decreto-legge n.  201 del 2011 (cosiddetto decreto-legge «Salva Italia»), in quanto, perseguendo l'obiettivo dell'equità, vengono eliminate distorsioni e quindi il sistema economico viene reso più efficiente e competitivo;
              la proposta di riforma non si pone come un intervento volto ad attuare un particolare modello teorico di tax design, ma intende intervenire per correggere alcuni aspetti critici del sistema tributario, per renderlo più favorevole alla crescita e all'equità;
              nel corso del 2011 il progressivo deterioramento del quadro economico si è accompagnato all'intensificarsi delle tensioni sui mercati finanziari;
              da quando, nel 2002, il gioco d'azzardo in Italia è diventato un «affare di Stato», gestito legalmente da AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), molti aspetti del contesto sociale ed economico sono mutati: a fronte di uno spaventoso ed esponenziale incremento delle offerte di gioco in ogni luogo e in ogni modalità (da una a tre estrazioni del lotto, nuovi giochi come il superenalotto o nuove modalità di gioco come gli ultimi arrivati – tra i quali gratta e vinci, Win for life, o il 10 e lotto) e ad un altrettanto aumento dei soldi spesi dagli italiani per giocare (nel 2002 erano 17,32 miliardi di euro e nel 2010 sono diventati 61 miliardi di euro), la crisi economica mondiale ha portato in Italia maggiore insicurezza e difficoltà economiche a carico delle famiglie, che sempre più faticosamente arrivano alla fine del mese, e dei giovani che faticano a trovare lavoro o se lo trovano è nella maggior parte dei casi precario e sottopagato;
              dal 2003 al 2009 la raccolta di gioco lecito in Italia è stata di 309 miliardi di euro, nel solo 2010 sono stati bruciati in azzardo di Stato ben 61,4 miliardi di euro dalle famiglie, a fronte di una contrazione dei consumi in tutti gli altri settori, e per il 2011 si parla di oltre 50 miliardi e mezzo di euro giocati;
              occorre rimuovere la differente tassazione fra gioco e gioco attualmente esistente ed evitare che l'imposizione fiscale sia modulata differentemente al solo fine di incentivare la diffusione di determinati giochi: si eviterebbero così comportamenti elusivi che determinano, a fronte di un aumento dell'ammontare delle somme giocate, una diminuzione percentuale del gettito per l'Erario,

impegna il Governo:

          ad uniformare l'aliquota fiscale su tutti i tipi di gioco al 22 per cento in modo da recuperare le risorse necessarie a finanziare tutti gli interventi di assistenza sociale e di cura, ed il funzionamento degli organismi preposti al monitoraggio e controllo del fenomeno;
          a prevedere una quota proporzionale dell'investimento pubblicitario di impresa da destinare agli interventi di prevenzione, studio e ricerca del fenomeno in oggetto, nonché ad adottare tutte le iniziative opportune volte a vietare la pubblicità commerciale delle attività legate ai giochi, scommesse, lotterie e concorsi a premio.
9/5291-A/67. Miotto, Murer, Bossa, D'Incecco, Sarubbi, Bucchino, Burtone, Sbrollini, Codurelli.


      La Camera,
          premesso che:
              la delega è volta a realizzare gli stessi obiettivi di crescita ed equità già perseguiti attraverso il decreto-legge n.  201 del 2011 (cosiddetto decreto-legge «Salva Italia»), in quanto, perseguendo l'obiettivo dell'equità, vengono eliminate distorsioni e quindi il sistema economico viene reso più efficiente e competitivo;
              la proposta di riforma non si pone come un intervento volto ad attuare un particolare modello teorico di tax design, ma intende intervenire per correggere alcuni aspetti critici del sistema tributario, per renderlo più favorevole alla crescita e all'equità;
              nel corso del 2011 il progressivo deterioramento del quadro economico si è accompagnato all'intensificarsi delle tensioni sui mercati finanziari;
              da quando, nel 2002, il gioco d'azzardo in Italia è diventato un «affare di Stato», gestito legalmente da AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), molti aspetti del contesto sociale ed economico sono mutati: a fronte di uno spaventoso ed esponenziale incremento delle offerte di gioco in ogni luogo e in ogni modalità (da una a tre estrazioni del lotto, nuovi giochi come il superenalotto o nuove modalità di gioco come gli ultimi arrivati – tra i quali gratta e vinci, Win for life, o il 10 e lotto) e ad un altrettanto aumento dei soldi spesi dagli italiani per giocare (nel 2002 erano 17,32 miliardi di euro e nel 2010 sono diventati 61 miliardi di euro), la crisi economica mondiale ha portato in Italia maggiore insicurezza e difficoltà economiche a carico delle famiglie, che sempre più faticosamente arrivano alla fine del mese, e dei giovani che faticano a trovare lavoro o se lo trovano è nella maggior parte dei casi precario e sottopagato;
              dal 2003 al 2009 la raccolta di gioco lecito in Italia è stata di 309 miliardi di euro, nel solo 2010 sono stati bruciati in azzardo di Stato ben 61,4 miliardi di euro dalle famiglie, a fronte di una contrazione dei consumi in tutti gli altri settori, e per il 2011 si parla di oltre 50 miliardi e mezzo di euro giocati:
              occorre rimuovere la differente tassazione fra gioco e gioco attualmente esistente ed evitare che l'imposizione fiscale sia modulata differentemente al solo fine di incentivare la diffusione di determinati giochi: si eviterebbero così comportamenti elusivi che determinano, a fronte di un aumento dell'ammontare delle somme giocate, una diminuzione percentuale del gettito per l'Erario,

impegna il Governo

a commisurare i compensi spettanti alla filiera dei concessionari ed operatori del gioco a misure decrescenti in relazione alla pericolosità dei giochi nell'induzione di dipendenza del giocatore.
9/5291-A/68. Sbrollini, Miotto, Sarubbi, Bossa, Murer, Codurelli.