XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 15 ottobre 2012

TESTO AGGIORNATO AL 16 OTTOBRE 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 ottobre 2012

      Albonetti, Alessandri, Barbi, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cassinelli, Cicchitto, Colucci, Commercio, Consiglio, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Farinone, Formichella, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Leo, Leone, Lombardo, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Angela Napoli, Nucara, Arturo Mario Luigi Parisi, Pisacane, Pisicchio, Porta, Stefani, Tenaglia, Valducci, Vernetti.

Annunzio di una proposta di legge
d'iniziativa popolare.

      In data 12 ottobre 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:
          PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Finanziamento della politica» (5532).

      Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n.  352, e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

      VII Commissione (Cultura):
          ZAMPA ed altri: «Concessione di un contributo straordinario al Teatro comunale di Bologna in occasione del duecentocinquantesimo anniversario della sua fondazione» (5487) Parere delle Commissioni I, V e VI.

      Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):
          BRANDOLINI ed altri: «Sospensione delle azioni di recupero dei crediti fiscali, contributivi e per sanzioni nonché delle procedure esecutive relative a crediti bancari nei riguardi delle imprese agricole per la promozione di accordi di ristrutturazione del debito con le banche» (5475) Parere delle Commissioni I, II, V, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

      La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
          sentenza n.  221 del 19 settembre-4 ottobre 2012 (doc. VII, n.  841), con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n.  148, promossa in via principale dalla regione Toscana, in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione – alla XI Commissione (Lavoro);
          sentenza n.  226 dell'8-11 ottobre 2012 (doc. VII, n.  845), con la quale: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale del testo originario dell'articolo 11, comma 1, della legge della regione Puglia 30 maggio 2011, n.  9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3, 51, 97, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;
          dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, della legge della regione Puglia n.  9 del 2011, quale sostituito dall'articolo 3 della legge della regione Puglia 13 ottobre 2011, n.  27, recante «Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n.  9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese)», promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3, 51, 97, 117, terzo comma, e 120, primo comma, della Costituzione – alla XI Commissione (Lavoro);
          sentenza n.  230 dell'8-12 ottobre 2012 (doc. VII, n.  846), con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 673 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino – alla II Commissione (Giustizia);
          sentenza n.  231 dell'8-12 ottobre 2012 (doc. VII, n.  847), con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Calabria 10 agosto 2011, n.  30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche), proposta – in riferimento agli articoli 97, ultimo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri – alla XII Commissione (Affari sociali).

      La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.  87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
          con lettera in data 11 ottobre 2012, sentenza n.  223 dell'8-11 ottobre 2012
(doc. VII, n.  842), con la quale:
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n.  27 (Provvidenze per il personale di magistratura) non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21;
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 22, del decreto-legge n.  78 del 2010, nella parte in cui dispone che l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge n.  27 del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013;
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n.  78 del 2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro;
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge n.  78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50 per cento della base contributiva, prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);
          dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n.  78 del 2010, sollevata, nei giudizi iscritti al reg. ord. nn.  46 e 53 del 2012, dai TAR per l'Abruzzo e per l'Umbria;
          dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n.  78 del 2010, sollevata, nei giudizi iscritti al reg. ord. nn.  54 e 74 del 2012, dai TAR per l'Umbria e per la Calabria – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
          con lettera in data 11 ottobre 2012, sentenza n.  224 dell'8-11 ottobre 2012 (doc. VII, n.  843), con la quale:
          dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge della regione Sardegna 29 maggio 2007, n.  2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione. Legge finanziaria 2007), come sostituito dall'articolo 6, comma 8, della legge della regione Sardegna 7 agosto 2009, n.  3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
          con lettera in data 11 ottobre 2012, sentenza n.  225 dell'8-11 ottobre 2012 (doc. VII, n.  844), con la quale:
          dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, quest'ultimo limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo», della legge della regione Liguria 29 marzo 2004, n.  5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.  326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n.  350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi) – alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 11 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (doc.  XV, n.  464).

      Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.

      Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 1o ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n.  662, la relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma stipulato con la società Poste italiane Spa, relativa all'anno 2011 (doc.  CXIII, n.  3).

      Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

      Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 8 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n.  209, recante «Misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati», la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, aggiornata al 30 giugno 2012 (doc.  CLXXXIII, n.  5).

      Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

      Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 10 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 28 dicembre 1982, n.  948, la relazione sull'attività svolta dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, riferita all'anno 2011 (doc.  CLXXII, n.  5).

      Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 12 ottobre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (COM(2012)589 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      La Commissione europea, in data 12 ottobre 2012, ha trasmesso un nuovo testo della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo – Ricerca e innovazione per la mobilità futura dell'Europa – Sviluppare una strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti (COM(2012)501 final/2), che sostituisce il documento COM(2012)501 final, già assegnato, in data 17 settembre 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

      Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.