XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 17 ottobre 2012

TESTO AGGIORNATO AL 18 OTTOBRE 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 ottobre 2012

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Barbi, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cassinelli, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Dussin, Evangelisti, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, La Loggia, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nucara, Arturo Mario Luigi Parisi, Pisacane, Pisicchio, Porta, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Tenaglia, Valducci, Vernetti, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Barbi, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cassinelli, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Dussin, Evangelisti, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, La Loggia, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nucara, Arturo Mario Luigi Parisi, Pisacane, Pisicchio, Porta, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Tenaglia, Valducci, Vernetti, Vitali.

Annunzio di una proposta di legge.

      In data 16 ottobre 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

      SCILIPOTI: «Disposizioni per il ripristino della sovranità monetaria dello Stato italiano nel rispetto dei trattati internazionali» (5536).

      Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

      In data 16 ottobre 2012 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
      dal ministro dell'economia e delle finanze:
          «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» (5534);
          «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015» (5535).

      Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

      In data 16 ottobre 2012 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, le seguenti proposte di legge:
          PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.  91, recante nuove norme sulla cittadinanza» (5537);
          PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (5538).

      Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

          I Commissione (Affari costituzionali):
      PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PALUMBO ed altri: «Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute» (5432) Parere della XII Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

      Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, con lettera in data 17 ottobre 2012, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n.  6 – la relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia.

      Il predetto documento sarà stampato e distribuito (doc.  XXIII, n.  12).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

      Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 10 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n.  49, la relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2013.

      Tale relazione, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013, è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

      Il ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 16 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, e successive modificazioni, la nota tecnico-illustrativa al disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» (Atto Camera n.  5534).

      Tale documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 16 ottobre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2012-2013 (COM(2012)600 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle principali conclusioni della relazione globale di controllo sul grado di preparazione della Croazia in vista dell'adesione all'Unione europea (COM(2012)601 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su uno studio di fattibilità relativo a un accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e il Kosovo (COM(2012)602 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e Paesi terzi in materia di investimenti (COM(2012)603 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
          Relazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Attuazione dell'agenda per l'azione di sostegno alla democrazia nelle relazioni esterne dell'Unione europea (JOIN(2012)28 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

      La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.  273/2004 relativo ai precursori di droghe (COM(2012)548 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 1o ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 ottobre 2012.

      Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n.  11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
      Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A ROMA IL 10 AGOSTO 2012 (A.C. 5521-A)

A.C. 5521-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.

A.C. 5521-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

A.C. 5521-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione previste dall'Accordo di cui alla presente legge, valutati in euro 94.120 a decorrere dall'anno 2012, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, per le spese di missione previste dall'Accordo di cui alla presente legge il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 5521-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3286 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 21 DICEMBRE 2009 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 5422)

A.C. 5422 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009.

A.C. 5422 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

A.C. 5422 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1 valutati in euro 35.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 37.940 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 4 pari a euro 172.320 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 4 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 5422 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 3086 — SENATORI PETERLINI ED ALTRI: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DEI TRASPORTI, FATTO A LUCERNA IL 31 OTTOBRE 2000 (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 5465) ED ABBINATI PROGETTI DI LEGGE: BRUGGER ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO (A.C. 5086-5420)

A.C. 5465 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  5465 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

A.C. 5465 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  5465 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del Protocollo stesso.

A.C. 5465 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  5465 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 5465 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

      La Camera,
          segnalato che l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi in materia di trasporti, recata dalle proposte di legge n.  5465 ed abb., assume particolare rilievo per l'Italia, in quanto unico Paese aderente che abbraccia tutto l'arco alpino;
          sottolineato il necessario inquadramento dell'applicazione del predetto Protocollo nell'ambito della politica europea dei trasporti e del relativo diritto comunitario;
          ribadito l'obiettivo di una gestione razionale e sicura dei trasporti europei tramite una rete integrata, coordinata e transfrontaliera, a cui l'Italia è chiamata a contribuire anche garantendo la realizzazione delle necessarie opere di collegamento alle reti transnazionali, nel rispetto delle politiche di sostenibilità ambientale e del coinvolgimento dei territori interessati;
          considerato il bisogno dell'Italia di infrastrutture stradali, portuali, ferroviarie e logistiche adeguate a sostenerne lo sviluppo e la competitività, tenendo conto delle peculiari caratteristiche geomorfologiche e della particolare collocazione geografica del nostro Paese,

impegna il Governo:

          ad assumere tutte le iniziative necessarie, sia normative che amministrative, affinché le misure introdotte dal predetto Protocollo siano vagliate, in fase applicativa, in modo da tener conto delle peculiarità citate in premessa e delle esigenze manifestate dai settori produttivi del Paese;
          a chiarire, all'atto del deposito dello strumento di ratifica del Protocollo in oggetto, eventualmente anche attraverso la formulazione di una dichiarazione interpretativa, che le disposizioni dell'articolo 11 non pregiudicano la possibilità di realizzare progetti stradali di grande comunicazione sul territorio italiano, comprese le infrastrutture necessarie per lo sviluppo degli scambi con i Paesi situati a nord dell'arco alpino, e che le disposizioni relative all'internalizzazione dei costi esterni, di cui agli articoli 3, comma 1, 7, comma 1, e 14 sono da riferirsi all’acquis comunitario.
9/5465/1. Stefani, Narducci, Tempestini, Pianetta.


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 2012, N.  158, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL PAESE MEDIANTE UN PIÙ ALTO LIVELLO DI TUTELA DELLA SALUTE (A.C. 5440-A/R)

A.C. 5440-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 5440-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

      1. Il decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E SANITARIA

Art. 1.
(Riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie).

      1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera a) è premessa la seguente:
              «0a) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;»;
          b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
          «b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate: “aggregazioni funzionali territoriali”, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate: “unità complesse di cure primarie”, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria;
          b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare forme di finanziamento a budget;
          b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis);
          b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni possono provvedere alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali;
          b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter);
          b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;»;
          c) la lettera e) è soppressa;
          d) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:
          «h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368, ovvero anche a quelli in possesso di titolo equipollente. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma;
          h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali;
          h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca in interesse;»;
          e) alla lettera i) le parole: «di tali medici» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici convenzionati»;
          f) dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente:
          «m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'implementazione della ricetta elettronica.».

      2. Le regioni provvedono all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nei limiti delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente. Le regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere, nonché prevedendo, sulla base della convenzione nazionale, la possibilità della presenza di personale esercente altre professioni sanitarie già dipendente presso le medesime strutture, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura ospedaliera. Le regioni disciplinano altresì le forme di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali interessate.
      3. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, le regioni possono attuare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.

Art. 2.
(Esercizio dell'attività libero professionale intramuraria).

      1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.  120, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 3 le parole: «entro il termine stabilito dal comma 2, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;
          b) al comma 4, il primo periodo ed il secondo periodo fino alle parole: «seguenti modalità:» sono sostituiti dai seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, in coerenza con le misure di cui ai commi 1 e 2, adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di seguito IRCCS di diritto pubblico provvedano, entro il 30 novembre 2012, ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l'esercizio dell'attività libero professionale, comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio, in tale tipo di attività presso la strutture interne, le strutture esterne e gli studi professionali. Sulla base della ricognizione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere vincolante da parte del collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni. Qualora quest'ultimo non sia costituito, il parere è reso da una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del presente comma, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema tipo di convenzione prevede che la sottoscrizione e il rinnovo annuale della stessa sono possibili solo a condizione che il fatturato relativo alle prestazioni rese dal singolo professionista sia pari o superiore a 12.000 euro annui. Le autorizzazioni di cui comma 3 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, cessano al 30 novembre 2012. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:»;
          c) al comma 4, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
              «a-bis) predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il collegamento telematico, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell'azienda sanitaria e del professionista, prevede l'espletamento, in via esclusiva, del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Le modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura sono determinate, entro il 30 novembre 2012, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Agli oneri si provvede ai sensi della lettera c), mediante adeguata rideterminazione delle tariffe operata in misura tale da coprire i costi della prima implementazione della rete, anche stimati in via preventiva;
              a-ter) facoltà di concedere, su domanda degli interessati e con l'applicazione del principio del silenzio-assenso, la temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionali presso studi professionali, già autorizzati ai sensi del comma 3 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, oltre la data del 30 novembre 2012, fino all'attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis), e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per l'acquisizione della necessaria strumentazione per il predetto collegamento sono a carico del titolare dello studio;»;
          d) al comma 4 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
              «b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013;»;
          e) al comma 4 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
              «c) definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell’equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;»;
          f) al comma 4 la lettera f) è sostituita dalle seguenti:
              «f) esclusione della possibilità di svolgimento dell'attività libero professionale presso studi professionali collegati in rete nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale;
              f-bis) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale, in tutte le forme regolate dal presente comma, compresa quella esercitata nell'ambito del programma sperimentale, siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;»;
          g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
      «4-bis. I risultati della ricognizione di cui al comma 4 sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed all'Osservatorio nazionale sull'attività libero professionale. La verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete di cui al comma 4, è effettuata, entro il 28 febbraio 2015, dalla regione interessata, in base a criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di verifica positiva, la regione medesima, ponendo contestualmente termine al programma sperimentale, può consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove si è svolto il programma sperimentale, lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete. In caso di inadempienza da parte dell'ente o azienda del Servizio sanitario regionale, provvede la regione o provincia autonoma interessata. In caso di verifica negativa, tale attività cessa entro il 28 febbraio 2015. Degli esiti delle verifiche regionali viene data informazione al Parlamento attraverso la relazione annuale di cui all'articolo 15-quater-decies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni.»;
          h) al comma 7, primo periodo, le parole: «e la destituzione» sono sostituite dalle seguenti: «, la decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la destituzione»;
          i) il comma 10 è abrogato.

Art. 3.
(Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie).

      1. Fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile, nell'accertamento della colpa lieve nell'attività dell'esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell'osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.
      2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:
          a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
          b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
          c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario.

      3. Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.
      4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.
      5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n.  1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.
      6. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.
(Dirigenza sanitaria e governo clinico).

      1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 3-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri. Gli elenchi sono periodicamente aggiornati. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina. La regione assicura adeguate misure di pubblicità della procedura di conseguimento della medesima, delle nomine e dei curricula, nonché di trasparenza nella valutazione degli aspiranti. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero universitarie.»;
          b) all'articolo 3-bis, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente:
      «Le regioni provvedono altresì alla individuazione di criteri e di sistemi di valutazione e verifica dell'attività dei direttori generali, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.»;
          c) all'articolo 15, il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a valutazione secondo le modalità definite dalle regioni sulla base della normativa vigente in materia per le pubbliche amministrazioni. Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, nonché registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. L'esito positivo della valutazione determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, senza oneri aggiuntivi per l'azienda.»;
          d) all'articolo 15, comma 7, secondo periodo, le parole da: «e secondo» fino alla fine del periodo sono soppresse e il terzo periodo è soppresso; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
      «7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti princìpi:
              a) la selezione viene effettuata da una commissione composta da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda;
              b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove non intenda nominare un candidato con migliore punteggio deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale;
              c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il Rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;
              d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curriculum dei candidati, la relazione della commissione, sono pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore generale di cui alla lettera b), secondo periodo.

      7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa deve in ogni caso essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione cui all'articolo 15, comma 5.
      7-quater. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa o di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, su proposta, rispettivamente, del direttore della struttura complessa di afferenza o del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
      7-quinquies. Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies.»;
          e) all'articolo 15-ter, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
      «Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti a tempo determinato compatibilmente con le risorse finanziarie a tale fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture semplici stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis;
          f) all'articolo 15-ter il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.»;
          g) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
      «Art. 17 (Collegio di direzione). – 1. Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria. Nelle aziende ospedaliero universitarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'università; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.».

      2. Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli 3-bis, comma 3, e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché dei direttori di struttura complessa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
      3. Le regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto predispongono ovvero aggiornano gli elenchi di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente decreto.

Art. 5.
(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia).

      1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n.  329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n.  279, al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.
      2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.).

Art. 6.
(Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonché di ospedali psichiatrici giudiziari).

      1. La procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento a specifiche normative, nonché di costruzione di strutture ospedaliere, da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico-privato di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e successive modificazioni, può altresì prevedere la cessione all'aggiudicatario, come componente del corrispettivo, di immobili ospitanti strutture ospedaliere da dismettere, anche ove l'utilizzazione comporti il mutamento di destinazione d'uso, da attuarsi secondo la disciplina regionale vigente.
      2. Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.  67, rese annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte stabilite con specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate agli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio. A tale fine, nei limiti della predetta quota parte e in relazione alla particolare situazione di distinte tipologie di strutture ospedaliere, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie sulla base dei seguenti criteri e princìpi direttivi:
          a) definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza;
          b) previsione di una specifica disciplina semplificata per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  227 del 27 settembre 2002;
          c) adozione, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n.  151, ai fini della prosecuzione dell'attività fino alla predetta scadenza, di un modello di organizzazione e gestione conforme alle disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, con il contestuale impegno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a sostituirle entro la medesima scadenza con strutture in regola con la normativa tecnica antincendio;
          d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le altre strutture sanitarie individuate nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n.  151, di una specifica disciplina semplificata di prevenzione incendi, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81.

      3. All'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.  211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.  9, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
      «Le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.  67, sono ripartite tra le regioni e province autonome, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione o provincia autonoma con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione o provincia autonoma. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».

Capo II
RIDUZIONE DEI RISCHI SANITARI CONNESSI ALL'ALIMENTAZIONE E ALLE EMERGENZE VETERINARIE

Art. 7.
(Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica).

      1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n.  2316, e successive modificazioni, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
      «Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
      Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività.».

      2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n.  556, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
      «I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.».

      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché l'adeguamento dei sistemi automatici già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2013.
      4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
          a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
          b) presenza di minori;
          c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

      5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n.  773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.
      6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689, e successive modificazioni.
      7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1o gennaio 2013.
      8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.  111, è vietato l'ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n.  773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n.  98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
      9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno cinquemila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n.  773 del 1931, ovvero vengono svolte attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attività possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attività di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attività del presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in funzione della sua competenza decisoria esclusiva al riguardo, provvede a pianificare, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, ivi inclusi quelli connessi al consolidamento del relativo gettito erariale, forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n.  773 del 1931, che risultano territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali.
      11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Art. 8.
(Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande).

      1. I commi da 1 a 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  111, sono sostituiti dai seguenti:
      «1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.  193, gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 1 sono riconosciuti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie locali.
      2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene previa verifica in loco:
          a) del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE) n.  852/2004 e al regolamento (CE) n.  853/2004 e degli altri specifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente;
          b) della disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti.

      3. Il riconoscimento viene sospeso o revocato quando vengono meno i presupposti di cui al comma 2.
      4. Il Ministero della salute, anche avvalendosi della collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanità, senza nuovi o maggiori oneri può effettuare, in ogni momento, verifiche ispettive sugli stabilimenti di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

      2. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  111, è sostituito dal seguente:
      «6. Le Aziende sanitarie locali competenti comunicano tempestivamente al Ministero della salute i dati relativi agli stabilimenti riconosciuti con l'indicazione delle specifiche produzioni effettuate e gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca. Il Ministero della salute provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, all'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti pubblicato sul portale del Ministero.».

      3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  111, le parole: «per il rilascio dell'autorizzazione o» sono soppresse.
      4. L'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonché prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) 1169/2011, è tenuto ad apporre in modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, riportanti le informazioni relative alle corrette condizioni di impiego.
      5. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 4, è punita dall'autorità competente, da determinarsi ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.  193, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.500.
      6. L'operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta, deve riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute.
      7. Salvo quanto previsto dal comma 6, in caso di cessione diretta di latte crudo, l'operatore del settore alimentare provvede con l'esposizione di un cartello, nello stesso luogo in cui avviene la vendita del prodotto, ad informare il consumatore finale di consumare il prodotto previa bollitura.
      8. L'operatore del settore alimentare che, per la produzione di gelati utilizza latte crudo, deve sottoporlo a trattamento termico conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n.  853/2004.
      9. L'operatore del settore alimentare che utilizza distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo deve provvedere secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro della salute.
      10. La somministrazione di latte crudo e crema cruda nell'ambito della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche, è vietata.
      11. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non rispettano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10 sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 a euro 50.000.
      12. Le regioni e le province autonome provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 11.
      13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempienti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
      14. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.  194, è aggiunto in fine il seguente periodo:
      «L'esclusione si applica per le attività di cui all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste.».

      15. All'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.  194, dopo la Sezione 7 è aggiunta in fine la Sezione 8, di cui all'Allegato 1 del presente decreto.
      16. Decorsi sei mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.  719, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.

Art. 9.
(Disposizioni in materia di emergenze veterinarie).

      1. In presenza di malattie infettive e diffusive del bestiame, anche di rilevanza internazionale, che abbiano carattere emergenziale o per le quali non si è proceduto all'eradicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.  131, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, sentito il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, diffida la regione interessata ad adottare entro quindici giorni gli atti necessari alla salvaguardia della salute dell'uomo e degli animali.
      2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti posti in essere risultino inidonei o insufficienti, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, sentito il Ministro per gli affari regionali, alla presenza del Presidente della regione interessata, nomina un commissario ad acta per la risoluzione dell'emergenza o il conseguimento dell'eradicazione. Gli oneri per l'attività del Commissario sono a carico della regione inadempiente.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FARMACI

Art. 10.
(Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, e norme sull'innovatività terapeutica).

      1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) all'articolo 54, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
      «4-bis. La produzione di una specifica materia prima farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla produzione di medicinali sperimentali da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I non necessita di specifica autorizzazione, se, previa notifica all'AIFA da parte del titolare dell'officina, è effettuata nel rispetto delle norme di buona fabbricazione in un'officina autorizzata alla produzione di materie prime farmacologicamente attive. Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA trasmette al Ministro della salute e pubblica nel suo sito internet una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma e sui possibili effetti della estensione di tale disciplina ai medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche di fase II. La relazione tiene adeguatamente conto anche degli interventi ispettivi effettuati dall'AIFA presso le officine di produzione delle materie prime farmacologicamente attive.»;
          b) al comma 3 dell'articolo 73 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione delle loro caratteristiche tecniche, i radiofarmaci sono esentati dall'obbligo di apposizione del bollino farmaceutico, disciplinato dal decreto del Ministro della sanità in data 2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  270 del 20 novembre 2001.»;
          c) il comma 11 dell'articolo 130 è sostituito dal seguente:
      «11. Le aziende titolari di AIC e le aziende responsabili della commercializzazione dei medicinali sono tenute alla trasmissione dei dati di vendita secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  2 del 4 gennaio 2005, concernente l'istituzione di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo.»;
          d) il comma 12 dell'articolo 130 è abrogato;
          e) il comma 23 dell'articolo 148 è abrogato;
          f) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 141 le parole: «La sospensione è disposta in caso di lievi irregolarità di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «La sospensione è disposta, altresì, quando le irregolarità di cui ai commi 2 e 3 risultano di lieve entità».

      2. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali che, a giudizio della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, di seguito AIFA, possiedano, alla luce dei criteri predefiniti dalla medesima Commissione, il requisito della innovatività terapeutica di particolare rilevanza.
      3. Quanto disposto dal comma 2 si applica indipendentemente dall'inserimento dei medicinali nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri analoghi elenchi predisposti dalle competenti autorità regionali e locali ai fini della razionalizzazione dell'impiego dei farmaci da parte delle strutture pubbliche.
      4. Quando una regione comunica all'AIFA dubbi sui requisiti di innovatività riconosciuti a un medicinale, fornendo la documentazione scientifica su cui si basa tale valutazione, l'AIFA sottopone alla Commissione consultiva tecnico-scientifica la questione affinché la riesamini entro 60 giorni dalla comunicazione regionale e esprima un motivato parere.
      5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad aggiornare, con periodicità almeno semestrale, i prontuari terapeutici ospedalieri e ogni altro strumento analogo regionale, elaborato allo scopo di razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte di strutture pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di guidare i clinici in percorsi diagnostico-terapeutici specifici, nonché a trasmetterne copia all'AIFA.
      6. Presso l'AIFA, è istituito, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo permanente di monitoraggio dei prontuari terapeutici ospedalieri, al quale partecipano rappresentanti della stessa Agenzia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Ministero della salute. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito. Il tavolo discute eventuali criticità nella gestione dei prontuari terapeutici ospedalieri e degli altri analoghi strumenti regionali e fornisce linee guida per l'armonizzazione e l'aggiornamento degli stessi.

Art. 11.
(Revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e altre disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale).

      1. Entro il 30 giugno 2013 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale, collocando nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.  537, i farmaci terapeuticamente superati e quelli la cui efficacia non risulti sufficientemente dimostrata, alla luce delle evidenze rese disponibili dopo l'immissione in commercio. Per i farmaci che non soddisfano il criterio di economicità, in rapporto al risultato terapeutico previsto, è avviata dall'AIFA la procedura di rinegoziazione del prezzo; il termine per l'eventuale esclusione di questi ultimi prodotti dal Prontuario farmaceutico nazionale è stabilito al 31 dicembre 2013. In sede di revisione straordinaria ai sensi dei precedenti periodi del presente comma e, successivamente, in sede di periodico aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti, ai sensi di legge, ai medicinali di cui è in scadenza il brevetto o il certificato di protezione complementare non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
      2. Qualora, alla scadenza di un accordo stipulato dall'AIFA con un'azienda farmaceutica ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, il medicinale che era stato oggetto dell'accordo venga escluso dalla rimborsabilità, l'AIFA può stabilire l'ulteriore dispensazione del medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale ai soli fini del completamento della terapia dei pazienti già in trattamento.
      3. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «dalla Commissione unica del farmaco conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dall'AIFA, conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa, previa valutazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica»;
          b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
      «Se è disponibile un'alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati, la presenza nell'elenco di cui al precedente periodo del medicinale non autorizzato, con conseguente erogazione dello stesso a carico del Servizio sanitario nazionale, è ammessa unicamente nel caso in cui a giudizio della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, il medicinale possieda un profilo di sicurezza, con riferimento all'impiego proposto, non inferiore a quella del farmaco autorizzato e quest'ultimo risulti eccessivamente oneroso per il Servizio sanitario nazionale. Agli effetti del presente comma il medicinale già autorizzato è considerato eccessivamente oneroso se il costo medio della terapia basata sul suo impiego supera di almeno il 50 per cento il costo medio della terapia basata sull'impiego del farmaco non autorizzato.».

      4. Previa autorizzazione dell'AIFA, rilasciata su proposta della regione competente, la farmacia ospedaliera può, attraverso operazioni di ripartizione del quantitativo di un medicinale regolarmente in commercio, allestire dosaggi da utilizzare all'interno dell'ospedale in cui opera o all'interno di altri ospedali, ovvero da consegnare all'assistito per impiego domiciliare sotto il controllo della struttura pubblica. Il disposto del presente comma si applica anche nell'ipotesi di utilizzazione di un medicinale per un'indicazione diversa da quella autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
      5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a sperimentare, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, sistemi di riconfezionamento, anche personalizzato, e di distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali, al fine di eliminare sprechi di prodotti e rischi di errori e di consumi impropri. Le operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono effettuate nel rispetto delle norme di buona fabbricazione. L'AIFA, su richiesta della regione, autorizza l'allestimento e la fornitura alle strutture sanitarie che partecipano alla sperimentazione di macroconfezioni di medicinali in grado di agevolare le operazioni predette.

Art. 12.
(Procedure concernenti i medicinali).

      1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  79, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 8 (Procedimento di classificazione di un medicinale fra i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale). – 1. Fatto salvo il disposto del comma 2, l'azienda farmaceutica interessata può presentare all'AIFA la domanda di classificazione di un medicinale fra i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio dello stesso medicinale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, e successive modificazioni.
      2. In deroga al disposto del comma 1, la domanda riguardante farmaci orfani o altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale previsti in una specifica deliberazione dell'AIFA, adottata su proposta della Commissione consultiva tecnico-scientifica, o riguardante medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili, può essere presentata anteriormente al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
      3. L'AIFA comunica all'interessato le proprie determinazioni entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. Il rigetto della domanda è comunicato al richiedente unitamente al parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica o del Comitato prezzi e rimborso sul quale la decisione è fondata. Parimenti documentata è la comunicazione della determinazione di esclusione di un medicinale in precedenza classificato fra i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale.».

      2. I medicinali che ottengono un'autorizzazione all'immissione in commercio comunitaria a norma del regolamento (CE) n.  726/2004, del regolamento CE n.  1901/2006 o del regolamento (CE), n.  1394/2007 o un'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, e successive modificazioni, sono automaticamente collocati in apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.  537, e successive modificazioni, nelle more della presentazione, da parte dell'azienda interessata, di una eventuale domanda di diversa classificazione ai sensi della citata disposizione legislativa. Entro 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunitaria, l'AIFA pubblica nella Gazzetta Ufficiale un comunicato che dà conto della classificazione ai sensi del presente comma e indica il prezzo del medicinale, sulla base di quanto comunicato dall'azienda interessata. Per i medicinali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, e successive modificazioni, le indicazioni della classificazione ai sensi del presente comma e del prezzo sono incluse nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  79, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
      3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai medicinali generici o equivalenti, per i quali resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n.  549, fatta salva la devoluzione all'AIFA e ai suoi organismi collegiali delle competenze ivi attribuite al Ministero della salute e alla Commissione unica del farmaco.
      4. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, è abrogato il comma 6.
      5. Le competenze in materia di sperimentazione clinica dei medicinali attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211, all'Istituto superiore di sanità sono trasferite all'AIFA, la quale si avvale di esperti del predetto Istituto, senza nuovi o maggiori oneri, ai fini dell'esercizio delle funzioni trasferite. Sono confermate in capo all'AIFA le competenze in materia di sperimentazione clinica di medicinali attribuite dal citato decreto legislativo n.  211 del 2003 al Ministero della salute e trasferite all'AIFA ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.
      6. Entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nomina un comitato etico competente per le sperimentazioni cliniche che si svolgono nei rispettivi territori. Tali comitati svolgono tutte le funzioni attribuite ai comitati etici dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211. Nelle regioni con più di un milione di abitanti il giudizio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n.  211 del 2003 può essere affidato a diversi comitati etici, istituiti nel numero massimo di un per milione di abitanti. A decorrere dal 1o marzo 2013 i comitati etici disciplinati dal presente comma subentrano ai comitati etici operanti in base alle previgenti disposizioni.
      7. A decorrere dal 1o marzo 2013, la documentazione riguardante studi clinici sui medicinali disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211, è gestita esclusivamente con modalità telematiche, attraverso i modelli standard dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dell'AIFA.

Art. 13.
(Disposizioni in materia di medicinali omeopatici, anche veterinari e di sostanze ad azione ormonica).

      1. L'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 20 (Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici) – 1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista agli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16. In alternativa alla documentazione richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente decreto, per i medicinali omeopatici di cui al presente comma, le aziende titolari possono presentare una dichiarazione autocertificativa sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda medesima, recante: a) elementi comprovanti la sicurezza del prodotto, avendo riguardo alla sua composizione, forma farmaceutica e via di somministrazione; b) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque anni; c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IX del presente decreto. Tale disposizione non si applica ai medicinali omeopatici di origine biologica o preparati per uso parenterale o preparati con concentrazione ponderale di ceppo omeopatico, per i quali resta confermato l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente decreto.
      2. Anche a seguito dell'avvenuta registrazione in forma semplificata, per i medicinali omeopatici non in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 16 si applicano le disposizioni previste dal titolo IX del presente decreto.
      3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.».

      2. Ai fini della procedura di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 20, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è dovuta una tariffa da versare all'AIFA determinata con decreto del Ministro della salute, oltre al diritto annuale previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n.  53. Con lo stesso decreto sono aggiornate, con un incremento del 10 per cento, le tariffe vigenti stabilite dal Ministro della salute o dall'Agenzia italiana del farmaco in materia di medicinali e sono individuate, in misura che tiene conto delle affinità fra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate. Entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe sono aggiornate, con le stesse modalità, sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre.
      3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  193, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
      4. All'articolo 15, comma 6, lettera d) del decreto legislativo 16 marzo 2006, n.  158, e successive modificazioni, le parole: «nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della prescrizione o dell'invio degli animali allo stabilimento di macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti trattamenti;» sono soppresse.

Capo IV
NORME FINALI

Art. 14.
(Razionalizzazione di taluni enti sanitari).

      1. La società consortile «Consorzio anagrafi animali» di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81, è soppressa e posta in liquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le funzioni già svolte dalla società consortile «Consorzio Anagrafi animali» sono trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute secondo le rispettive competenze. Alle predette funzioni i citati Ministeri provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti di bilancio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81, riaffluiscono al bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche mediante versamento in entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.
      2. Al fine di limitare gli oneri per il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni in favore delle popolazioni immigrate, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP) già costituito quale sperimentazione gestionale, è ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute, con il compito di promuovere attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e di contrastare le malattie della povertà.
      3. L'Istituto di cui al comma 2 è altresì centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nonché Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario.
      4. Sono organi dell'Istituto il Consiglio di indirizzo, il Direttore e il Collegio sindacale. Il Consiglio di indirizzo è composto da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai Presidenti delle regioni che partecipano alla rete di cui al comma 3 ed ha compiti di indirizzo strategico. Il Direttore è nominato dal Ministro della salute, rappresenta legalmente l'Istituto ed esercita tutti i poteri di gestione. Il Collegio sindacale è costituito da tre membri, due nominati dal Ministro della salute, di cui uno designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonché uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, con compiti di controllo interno. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, viene disciplinato il funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto.
      5. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il finanziamento delle attività si provvede annualmente nell'ambito di un apposito progetto interregionale, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.  662, e successive modificazioni, è vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.».
      6. Per il finanziamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), di cui al comma 2, si provvede nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 5, di euro 5 milioni nell'anno 2012 e di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013, nonché mediante i rimborsi delle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale e la partecipazione a progetti anche di ricerca nazionali ed internazionali.
      7. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.
      8. Per il periodo 1o gennaio 2003-21 giugno 2007 la misura del contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei veterinari, è determinata forfettariamente per ogni contribuente in 12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per l'anno 2004, in 10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006, nonché in 11 per il 2007. Per il periodo 1o gennaio 2003-1o gennaio 2007 la misura del contributo a carico dei sanitari individuati quali nuovi obbligati dalla lettera e), primo comma dell'articolo 2, della legge 7 luglio 1901, n.  306, e successive modificazioni, è anch'essa forfettariamente determinata negli identici importi di cui al presente comma.
      9. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di cui al comma 8 per il periodo 1o gennaio 2003 - 21 giugno 2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare. Con delibera della Fondazione è stabilita la procedura, le modalità e le scadenze per l'eventuale conguaglio o rimborso. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono estinti ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi di cui al primo periodo. La Fondazione ONAOSI è comunque autorizzata a non avviare le procedure per la riscossione coattiva per crediti di importo inferiore a 600 euro. Per gli anni successivi al 2007 resta confermato, per la determinazione dei contributi dovuti alla Fondazione, quanto disposto dal decreto-legge 1o ottobre 2007, n.  159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222.
      10. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.  288, sono sostituiti dai seguenti: «1. La domanda di riconoscimento è presentata dalla struttura interessata alla regione competente per territorio, unitamente alla documentazione comprovante la titolarità dei requisiti di cui all'articolo 13, individuata con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La regione inoltra la domanda, nella quale va precisata la sede effettiva di attività della struttura e la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento, al Ministero della salute, evidenziando la coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria. 2. Il Ministro della salute nomina una commissione di valutazione formata da almeno due esperti nella disciplina oggetto della richiesta di riconoscimento, che svolgono l'incarico a titolo gratuito. Entro trenta giorni dalla nomina, la commissione esprime il proprio parere motivato sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, sulla completezza della documentazione allegata alla domanda e su quella eventualmente acquisita dalla struttura interessata. La commissione può trarre argomenti di convinzione dai necessari sopralluoghi. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere, il Ministro della salute trasmette gli atti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che deve esprimersi sulla domanda di riconoscimento entro quarantacinque giorni dal ricevimento.». Al comma 3, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa».
      11. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.  288, sono così sostituiti: «1. Le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano ogni due anni al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma, altresì indicata dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 14. 2. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, può verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle Fondazioni IRCCS, degli Istituti non trasformati e di quelli privati. Nel caso di sopravvenuta carenza di tali condizioni, il Ministero informa la regione territorialmente competente ed assegna all'ente un termine non superiore a sei mesi entro il quale reintegrare il possesso dei prescritti requisiti. Il Ministro della salute e la regione competente possono immediatamente sostituire i propri designati all'interno dei consigli di amministrazione, nonché sospendere cautelativamente l'accesso al finanziamento degli enti interessati. Alla scadenza di tale termine, sulla base dell'esito della verifica, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento.».
      12. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono stabiliti i criteri di classificazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati, delle Fondazioni IRCCS e degli altri IRCCS di diritto privato sulla base di indicatori quali-quantitativi di carattere scientifico di comprovato valore internazionale, anche ai fini del loro inserimento nella rete di attività di ricerca; con il medesimo decreto, al fine di garantire la visione unitaria delle attività di ricerca scientifica nel campo sanitario dei predetti soggetti, sono individuate le modalità attraverso cui realizzare l'attività di ricerca scientifica in materia sanitaria a livello internazionale.

Art. 15.
(Trasferimento delle funzioni di assistenza al personale navigante e altre norme sulle prestazioni rese dal Ministero).

      1. I commi 89, 90, 91 e 92 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n.  183, sono sostituiti dai seguenti:
      «89. Le funzioni relative all'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.  620, ivi comprese le funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale di competenza del Ministero della salute, sono conferite alle regioni, ad esclusione di quelle relative alla certificazione delle competenze in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili, di formazione e aggiornamento di pronto soccorso sanitario del personale di volo, alle visite effettuate dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, alle visite di idoneità presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) per la prima iscrizione nelle matricole della gente di mare. Restano ferme tutte le tipologie di prestazioni di competenza dei predetti Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare.
      90. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalità del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonché, di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalità dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.  620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza.
      91. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti riceventi, il personale di ruolo in servizio presso i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.) di Napoli e Genova, e relative articolazioni territoriali, è trasferito, nell'ambito del territorio provinciale, assicurando il riconoscimento del servizio prestato ed applicando il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo tabelle di corrispondenza da definirsi con i decreti di cui al comma 90. Qualora le voci fisse e continuative del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento alla data di trasferimento risultino maggiori di quelle spettanti nella nuova posizione di inquadramento, la relativa differenza è conservata dagli interessati come assegno adpersonam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. All'esito del trasferimento le dotazioni organiche del Ministero della salute sono corrispondentemente ridotte, tenendo conto delle funzioni che lo Stato continua ad esercitare in materia.
      92. I rapporti con il personale ambulatoriale infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono disciplinati ad esaurimento da accordi collettivi nazionali di durata triennale stipulati dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC). Negli accordi collettivi della medicina specialistica ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale è ricompreso il personale ambulatoriale medico e delle altre professionalità sanitarie. Il predetto personale mantiene i rapporti convenzionali in essere. I rapporti con i medici fiduciari titolari di incarico nell'ambito della convenzione di medicina generale rimangono disciplinati dalla relativa convenzione, salva la possibilità, per gli assistiti di cui al comma 89, di optare, entro il primo anno, per uno dei predetti medici anche oltre il massimale previsto, fino al 20 per cento dello stesso, salvo riassorbimento. Ai medici fiduciari non titolari di altro rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, le regioni assicurano un incarico nell'ambito della medicina dei servizi per un monte orario non inferiore all'ammontare dei compensi percepiti nell'anno 2011.
      92-bis. Con accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, su proposta del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è assicurato l'esercizio coordinato delle funzioni conferite a salvaguardia del diritto del personale navigante ad usufruire dei livelli garantiti delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e all'estero.
      92-ter. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse, al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile si applicano le vigenti disposizioni sull'assistenza sanitaria in ambito internazionale e dell'Unione europea, nello spazio economico europeo e in Svizzera, nonché gli accordi di sicurezza sociale in vigore con i Paesi non aderenti all'Unione europea, fatto salvo quanto previsto per le prestazioni medico legali dai decreti di cui al comma 90.
      92-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate al Servizio sanitario nazionale le risorse finanziarie, relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 89 e 93, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.».

      2. Sono prestazioni a titolo oneroso rese dal Ministero della salute a richiesta ed utilità dei soggetti interessati, le attività di vigilanza e controllo sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico, nonché le attività:
          a) per il rilascio del nulla osta per importazioni di prodotti di origine animale destinati alla commercializzazione, a seguito dei controlli sanitari effettuati ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.  320;
          b) per il rilascio del documento veterinario di entrata per importazioni di prodotti di origine animale non destinati alla commercializzazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.  80, e di prodotti di origine non animale;
          c) per il rilascio del documento veterinario di entrata per importazioni di prodotti di origine animale destinati a studi particolari o ad analisi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.  80, ad eccezione di quelli destinati a laboratori pubblici e ad altre strutture pubbliche di ricerca che sono esclusi dal pagamento della tariffa;
          d) per le attività di cui all'articolo 1 paragrafi 1, 2 e 6 della decisione della Commissione 2000/571/CE dell'8 settembre 2000.

      3. Alle prestazioni di cui al comma 2 si applicano tariffe da rideterminarsi con decreto del Ministro della salute, al fine di coprire le spese sostenute dal relativo Ministero, computate con il criterio del costo orario medio delle prestazioni professionali rese dal personale coinvolto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda di ciascun dipendente diviso il numero di ore lavorative annue, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione.

Art. 16.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(Art. 8, comma 15)

      «Sezione 8* – “Fasce di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.  194”
      8.1 Impianti di macellazione

     Specie Bovini, solipedi, ovicaprini, ratiti      Suini      Polli      Tacchini      Faraone      Anatre      Oche      Conigli Selvaggina da penna
UGB Numero CAPI
200 1.000 150.000 60.000 30.000 150.000 150.000 300.000 150.000

      8.2 Impianti di sezionamento
          fino a 50 tonnellate annue per bovini, solipedi, ovicaprini, ratiti e avicunicoli;
          fino a 500 tonnellate annue per i suini;

      8.3 Centri di lavorazione della selvaggina cacciata
          fino a 30 tonnellate annue;

      8.4 Stabilimenti riconosciuti per la successiva lavorazione del latte crudo
          fino a 1000 tonnellate annue;

      8.5 Lavorazione e trasformazione per l'immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
          fino a 100 tonnellate annue;

      8.6 Stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B del Regolamento CE n.  882/2004
          fascia produttiva annua A e B della sezione VI;

      8.7 Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso
          fino a 3.000 tonnellate.

* qualora vengano superati i quantitativi indicati si applicano le tariffe di cui all'allegato A, all'intero quantitativo.».

A.C. 5440-A/R – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

      L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
      «Art. 1. – (Riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie). – 1. Le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l'integrazione con il sociale, anche con riferimento all'assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. In particolare, le regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei sistemi informatici, assicurano l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche.
      2. Le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie erogano l'assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base della convenzione nazionale, di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza.
      3. Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali. Per i medici di medicina generale è istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali.
      4. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera a) è premessa la seguente:
          “0a) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale; ”;
          b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
          “b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;
          b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare, anche per il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget;
          b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis);
          b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali;
          b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter);
          b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;”;
          c) la lettera e) è abrogata;
          d) la lettera f) è abrogata;
          e) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
          “f-bis) prevedere la possibilità per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di specifiche attività assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalità e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale”;
          f) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:
          “h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368, e a quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma;
          h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali;
          h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse;”»;
          g) alla lettera i) le parole: “di tali medici” sono sostituite dalle seguenti: “dei medici convenzionati”;
          h) dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente:
          “m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche”.

      5. Nell'ambito del patto della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vengono definite modalità, criteri e procedure per valorizzare, ai fini della formazione specifica in medicina generale, l'attività remunerata svolta dai medici in formazione presso i servizi dell'azienda sanitaria e della medicina convenzionata.
      6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si procede, secondo la normativa vigente, all'adeguamento degli accordi collettivi nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali ai contenuti dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, come modificato dal comma 4 del presente articolo, con particolare riguardo ai princìpi di cui ai capoversi b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies), b-sexies) della lettera b), nonché ai capoversi h), h-bis), h-ter) della lettera f), nel limite dei livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi collettivi nazionali e nel rispetto dell'articolo 15, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, e delle disposizioni ivi richiamate. Entro i successivi novanta giorni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi regionali attuativi.
      7. Decorso il termine di cui al comma 6, primo periodo, il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, emana, nelle more della conclusione delle trattative, disposizioni per l'attuazione in via transitoria dei princìpi richiamati dal medesimo comma 6. Tali disposizioni cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi di cui al comma 6.
      8. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, le regioni possono attuare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate anche al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie. Le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma».

      All'articolo 2:
          al comma 1:
              alla lettera b), le parole: «di seguito IRCCS di diritto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «, di seguito denominati IRCCS di diritto pubblico,», le parole: «30 novembre 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012», dopo le parole: «ricognizione straordinaria degli spazi disponibili» sono inserite le seguenti: «e che si renderanno disponibili in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, e successive modificazioni,», le parole: «presso la strutture» sono sostituite dalle seguenti: «presso le strutture», la parola: «vincolante» è soppressa, le parole da: «Lo schema tipo» fino a: «12.000 euro annui» sono soppresse, le parole: «le autorizzazioni di cui comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni di cui al comma 3» e dopo la parola: «garantiscono» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso proprie linee guida,»;
              dopo la lettera b) è inserita la seguente:
          «b-bis) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
          “a) adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro”»;
              alla lettera c), capoverso a-bis), la parola: «telematico» è sostituita dalle seguenti: «in voce o in dati», le parole: «prevede l'espletamento, in via esclusiva» sono sostituite dalle seguenti: «prevede, con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento», dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento del sistema» e la parola: «implementazione» è sostituita dalla seguente: «attivazione».

      Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
      «Art. 2-bis. – (Misure in materia di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie). – 1. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo il comma 17 è inserito il seguente:
      “17-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute è istituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione per la formulazione di proposte, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'aggiornamento delle tariffe determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si confronta con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti titolari di strutture private accreditate. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La commissione conclude i suoi lavori entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento. Entro i successivi trenta giorni il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'eventuale aggiornamento delle predette tariffe”.

      2. Il decreto di cui al comma 17-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

      All'articolo 3:
          il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo»;
          al comma 2:
              all'alinea, dopo le parole: «n.  400,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro il 30 giugno 2013,» e dopo le parole: «imprese assicuratrici (ANIA),» sono inserite le seguenti: «la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché»;
              alla lettera a), dopo le parole: «dei professionisti che ne facciano espressa richiesta» sono inserite le seguenti: «, in misura definita in sede di contrattazione collettiva,» e dopo la parola: «sentite» sono inserite le seguenti: «la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché»;
              alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «accertata con sentenza definitiva»;
          al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento»;
          al comma 6, la parola: «derivano» è sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

      Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
      «Art. 3-bis. – (Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari). – 1. Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività, le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l'analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il Ministero della salute e le regioni monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico».

      L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
      «Art. 4. – (Dirigenza sanitaria e governo clinico). – 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:      
          0a) all'articolo 3, comma 1-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale”;
          a) all'articolo 3-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      “3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie”;
          b) all'articolo 3-bis, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali”;
          b-bis) all'articolo 7-quater:
              1) al comma 1, secondo periodo, la parola: “dirigenti” è sostituita dalle seguenti: “direttori di struttura complessa del dipartimento”;
              2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      “4. Le strutture organizzative dell'area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quali centri di responsabilità, dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale e rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali e internazionali, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite”;
              3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero di altre funzioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali di assistenza”;
          c) all'articolo 15, il comma 5 è sostituito dal seguente:
      “5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei princìpi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, e successive modificazioni, nonché a una valutazione al termine dell'incarico,  attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122”;
          d) all'articolo 15, comma 7, secondo periodo, le parole da: “e secondo” fino alla fine del periodo sono soppresse e il terzo periodo è soppresso; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
      “7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti princìpi:
          a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;
          b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale;
          c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il Rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;
          d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati sul sito dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati.
      7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'articolo 15, comma 5.
      7-quater. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
      7-quinquies. Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies”;
          e) all'articolo 15-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      “2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve”;
          e-bis) all’articolo 15-septies, comma 1, primo periodo, le parole: “entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza,” sono sostituite dalle seguenti: “rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto”;
          e-ter) all'articolo 15-septies, comma 2, le parole da: “non superiore” fino a: “dirigenza professionale, tecnica e amministrativa” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché del cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto”;
          f) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
      “Art. 17. – (Collegio di direzione). – 1. Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria. Nelle aziende ospedaliero universitarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'università; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese”.

      2. Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli 3-bis, comma 3, e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e  successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché dei direttori di struttura complessa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette modifiche non si applicano altresì agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla loro scadenza.
      3. Le regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto predispongono ovvero aggiornano gli elenchi di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30   dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente decreto.
      4. Ciascuna regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni delle singole unità assistenziali delle strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate in raccordo con il programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed il coinvolgimento dei direttori di dipartimento.
      5. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368, è inserito il seguente:  
      “4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa di personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis”».

      Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
      «Art. 4-bis.(Disposizioni in materia di assunzioni del personale del Servizio sanitario nazionale e livelli di spesa). – 1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, nelle quali sia scattato per l'anno 2012 il blocco automatico del turn over, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della medesima legge n.  311 del 2004, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turn over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi. La predetta disapplicazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport».

      All'articolo 5:
          al comma 1, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti» e dopo le parole: «decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n.  279,» sono inserite le seguenti: «e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto,»;
          dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Il Ministro della salute procede entro il 31 maggio 2013 all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n.  332».

      All'articolo 6:
          al comma 1, la parola: «anche» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lavori di ristrutturazione, nonché di costruzione di strutture ospedaliere di cui al presente comma devono prevedere, previa analisi costi-benefìci che ne accerti la convenienza, anche interventi di efficienza energetica ovvero l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché interventi ecosostenibili quali quelli finalizzati al risparmio delle risorse idriche e al riutilizzo delle acque meteoriche»;
          al comma 2:
              all'alinea, dopo le parole: «relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie» sono inserite le seguenti: «pubbliche»;
              alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste»;
              alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Fino alla data di sostituzione della struttura sanitaria con altra in regola, l'adozione del modello citato ha efficacia esimente della responsabilità delle persone fisiche della struttura medesima di cui alle disposizioni del capo III del titolo I del decreto  legislativo 9 aprile 2008, n.  81, e successive modificazioni»;
          dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. La normativa antincendio, come integrata ai sensi del comma 2, si applica anche alle strutture private»;
          al comma 3:
              all'alinea, le parole:
«dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;
              al capoverso, le parole: «e province autonome» e le parole: «o provincia autonoma», ovunque ricorrono, sono soppresse e dopo le parole: «proposto dalla medesima regione o provincia autonoma» sono inserite le seguenti: «che deve consentire la realizzabilità di progetti terapeutico-riabilitativi individuali».

      Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
      «Art. 6-bis.(Misure finanziarie e patrimoniali a favore delle regioni). – 1. In parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, le eventuali  plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di immobili di cui all'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, per l'importo eccedente il valore destinato al ripiano del  disavanzo sanitario dell'esercizio 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, e successive modificazioni, possono essere utilizzate  dalla regione per finalità extra-sanitarie.
      2. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, dopo le parole: “azioni esecutive” sono inserite le seguenti: “, anche ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,” e le parole: “dicembre  2012” sono sostituite dalle seguenti: “dicembre 2013”;
          b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, ancorché effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n.  78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  122 del 2010, sono estinti di diritto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dalla medesima data cessano i doveri di custodia sulle predette somme, con obbligo per i tesorieri di renderle immediatamente disponibili, senza previa pronuncia giurisdizionale, per garantire l'espletamento delle finalità indicate nel primo periodo.”».

      All'articolo 7:
          dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
      «3-bis. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n.  125, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      “Art. 14-ter. – (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori).1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
      2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione per tre mesi dell'attività”.
      3-ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
      “La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
      Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione per tre mesi dell'attività”;
      3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità»;
          al comma 4:
              all'alinea:
                  al primo periodo, le parole: «rivolte prevalentemente ai giovani» sono sostituite dalle seguenti: «rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse»;
                  dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori»;
              alla lettera c), le parole: «dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
          dopo il comma 4 è inserito il seguente:
      «4-bis. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento»;
          al comma 5:
              al secondo periodo, le parole: «è tale» sono sostituite dalle seguenti: «sia tale» e le parole: «dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
              è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.»;
          dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo»;
          al comma 8:
              al primo periodo, le parole: «è vietato l'ingresso ai minori di anni diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso»;
          è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso ai giochi per i minori, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco»;
          al comma 9, primo periodo, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «diecimila»;
          al comma 10:
              il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n.  773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi»;
              sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci a contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese»;

      il comma 11 è sostituito dal seguente:
      «11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita».

      All'articolo 8:
          al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri» sono inserite le seguenti: «a carico della finanza pubblica»;
          al comma 2, capoverso, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
          al comma 8, la parola: «sottoporlo» è sostituita dalle seguenti: «deve garantire che durante le fasi di lavorazione sia sottoposto»;
          al comma 11, le parole: «da euro 5000 a euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 20.000»;
          il comma 16 è sostituito dai seguenti:
      «16. Le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.  719, e successive modificazioni, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.
      16-bis.  Alla legge 3 aprile 1961, n.  286, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1, le parole: “non possono essere colorate se non contengono anche” sono sostituite dalle seguenti: “devono contenere” e le parole: “al 12 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al 20 per cento”;
          b) all'articolo 2, le parole: “colorate in violazione del divieto” sono sostituite dalle seguenti: “in violazione delle disposizioni”.

      16-ter. Le disposizioni di cui ai commi 16 e 16-bis si applicano a decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi dei commi 16 e 16-bis, prodotte prima della data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui ai medesimi commi 16 e 16-bis, stabilita ai sensi del precedente periodo, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.
      16-quater. Ai fini dell'applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, delle modalità di formazione, anche a distanza, del personale adibito alla produzione, alla somministrazione e alla commercializzazione di alimenti, il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri di tale formazione.
      16-quinquies. Al fine di incentivare il consumo di prodotti vegetali freschi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare provvedimenti volti a promuovere la distribuzione di frutta fresca di stagione in buste monoporzioni, mediante l'installazione di appositi distributori automatici negli istituti scolastici».

      All'articolo 9:
          al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «, il turismo e lo sport».

      All'articolo 10:
          al comma 2, le parole: «di particolare rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «, come definito dall'articolo 1, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 18 novembre 2010, n.  197/CSR»;
          al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso audizioni periodiche delle organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese».

      All'articolo 11:
          al comma 1, le parole da: «e quelli la cui efficacia non risulti» fino a: «stabilito al 31 dicembre 2013» sono soppresse e le parole: «dei precedenti periodi» sono sostituite dalle seguenti: «del precedente periodo»;
          i commi 3 e 4 sono soppressi;
          al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «di buona fabbricazione» sono inserite le seguenti: «con indicazione del numero di lotto di origine e della data di scadenza».

      Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
      «Art. 11-bis. – (Modifica al comma 811 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, in materia di truffe a carico del Servizio sanitario nazionale). – 1. Al comma 811 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per i fatti disciplinati dal presente comma, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva”».

      L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
      «Art. 12. – (Procedure concernenti i medicinali). – 1. La domanda di classificazione di un medicinale fra i medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.  537, e successive modificazioni, è istruita dall'AIFA contestualmente alla contrattazione del relativo prezzo, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.
      2. Fatto salvo il disposto del comma 3, l'azienda farmaceutica interessata può presentare all'AIFA la domanda di classificazione di cui al comma 1 e di avvio della procedura di contrattazione del prezzo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale richiamata all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, e successive modificazioni.  
      3. In deroga al disposto del comma 2, la domanda riguardante farmaci orfani ai sensi del regolamento (CE) n.  141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, o altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale previsti in una specifica deliberazione dell'AIFA, adottata su proposta della Commissione consultiva tecnico-scientifica, o riguardante medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili, può essere presentata anteriormente al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
      4. L'AIFA comunica all'interessato le proprie determinazioni entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda. Il rigetto della domanda è comunicato al richiedente unitamente al parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica o del Comitato prezzi e rimborso sul quale la decisione è fondata. Parimenti documentata è la comunicazione della determinazione di esclusione di un medicinale in precedenza classificato fra i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale.
      5. Fatta eccezione per i medicinali che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3, i medicinali che ottengono un'autorizzazione all'immissione in commercio comunitaria a norma del regolamento (CE) n.  726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, del regolamento (CE) n.  1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o del regolamento (CE) n.  1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, o un'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi  del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, sono automaticamente collocati in apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.  537, e successive modificazioni, nelle more della presentazione, da parte dell'azienda interessata, di una eventuale domanda di diversa classificazione ai sensi della citata disposizione legislativa. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della decisione della Commissione europea sulla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n.  726/2004, del regolamento (CE) n.  1901/2006 o del regolamento (CE) n.  1394/2007, l'AIFA pubblica nella Gazzetta Ufficiale un provvedimento recante la classificazione del medicinale ai sensi del primo periodo del presente comma e il suo regime di fornitura. Per i medicinali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, le indicazioni della classificazione ai sensi del primo periodo del presente comma e del regime di fornitura sono incluse nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio. In ogni caso, prima dell'inizio della commercializzazione, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a comunicare all'AIFA il prezzo ex factory e il prezzo al pubblico del medicinale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai medicinali oggetto di importazione parallela.
      6. Fatto in ogni caso salvo il disposto dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del presente decreto, ciascun medicinale che abbia le caratteristiche di medicinale generico di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, o di medicinale biosimilare di cui all'articolo 10, comma 7, dello stesso decreto, è automaticamente collocato, senza contrattazione del prezzo, nella classe di rimborso a cui appartiene il medicinale di riferimento qualora l'azienda titolare proponga un prezzo di vendita di evidente convenienza per il Servizio sanitario nazionale. È considerato tale il prezzo che, rispetto a quello del medicinale di riferimento, presenta un ribasso almeno pari a quello stabilito con decreto adottato dal Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, in rapporto ai volumi di vendita previsti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai medicinali oggetto di importazione parallela.
      7. Quando è autorizzata un'estensione delle indicazioni terapeutiche di un medicinale autorizzato all'immissione in commercio secondo la procedura prevista dai regolamenti comunitari di cui al comma 5 e già classificato come farmaco erogabile dal Servizio sanitario nazionale, il medicinale non può essere prescritto per le nuove indicazioni con onere a carico del Servizio sanitario nazionale prima della conclusione della procedura di contrattazione del prezzo e della correlata conferma della rimborsabilità del medicinale medesimo, nonché della pubblicazione, da parte dell'AIFA, del nuovo prezzo ai sensi della normativa vigente. Quando è autorizzata un'estensione delle indicazioni terapeutiche di un medicinale autorizzato all'immissione in commercio secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, e già classificato come farmaco erogabile dal Servizio sanitario nazionale, il provvedimento che autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche contiene, altresì, il prezzo concordato in seguito alla nuova procedura di contrattazione del prezzo e di conferma della rimborsabilità del medicinale.
      8. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n.  219, e successive modificazioni, è abrogato il comma 6.      
      9. Le competenze in materia di sperimentazione clinica dei  medicinali attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211, all'Istituto superiore di sanità sono trasferite all'AIFA, la quale si avvale del predetto Istituto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni trasferite, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, sentiti i due enti interessati. Fino all'adozione del decreto del Ministro della salute l'Istituto superiore di sanità, raccordandosi con l'AIFA, svolge le competenze ad esso già attribuite, secondo le modalità previste dalle disposizioni previgenti. Sono, altresì, trasferite all'AIFA le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 1) e 1-bis), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211. Sono confermate in capo all'AIFA le competenze in materia di sperimentazione clinica di medicinali attribuite dal citato decreto legislativo n.  211 del 2003 al Ministero della  salute e trasferite all'AIFA ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, e successive modificazioni.  
      10. Entro il 30 giugno 2013 ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano provvede a riorganizzare i comitati etici istituiti nel proprio territorio, attenendosi ai seguenti criteri:
          a) a ciascun comitato etico è attribuita una competenza territoriale di una o più province, in modo che sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione di abitanti, fatta salva la possibilità di prevedere un ulteriore comitato etico, con competenza estesa a uno o più istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
          b) la scelta dei comitati da confermare tiene conto della numerosità dei pareri unici per sperimentazione clinica di medicinali emessi nel corso dell'ultimo triennio;
          c) la competenza di ciascun comitato può riguardare, oltre alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, ogni altra questione sull'uso dei medicinali e dei dispositivi medici, sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche o relativa allo studio sull'uomo di prodotti alimentari generalmente rimessa, per prassi internazionale, alle valutazioni dei comitati;
          d) è assicurata l'indipendenza di ciascun comitato e l'assenza di rapporti gerarchici fra diversi comitati.

      11. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'AIFA per i profili di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati criteri per la composizione dei comitati etici e per il loro funzionamento. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      12. A decorrere dal 1o luglio 2013, la documentazione riguardante studi clinici sui medicinali disciplinati dal decreto   legislativo 24 giugno 2003, n.  211, è gestita esclusivamente con modalità telematiche, attraverso i modelli standard dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dell'AIFA».

      All'articolo 13:
          al comma 1, capoverso Art. 20, comma 1, ultimo periodo, le parole: «Tale disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione del terzo periodo»;
          il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. I primi tre periodi del comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: “Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 30 novembre 2012, con un incremento del 10 per cento dei relativi importi, applicabile dal 1o gennaio 2013. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinità tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate ed è stabilito, nella misura del 20 per cento dell'importo dovuto per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio, il diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di un medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale. A decorrere dal 2014, entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale sono aggiornati, con le stesse modalità, sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre”»;
          dopo il comma 4 è inserito il seguente:
      «4-bis. All'articolo 84 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  193, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      “3. Il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, può consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n.  158, e successive modificazioni. Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate”».

      All'articolo 14:
          al comma 1, ultimo periodo, le parole: «versamento in entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «versamento all'entrata del bilancio dello Stato»;
          al comma 3, le parole: «socio sanitario» sono sostituite dalla seguente: «socio-sanitario»;
          al comma 4, ultimo periodo, le parole: «viene disciplinato» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinati»;
          al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento»;
          al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «nonché in 11» sono inserite le seguenti: «euro mensili»;
          al comma 9:
              al secondo periodo, le parole: «è stabilita» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite»;
              al quarto periodo, le parole: «inferiore a 600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 500 euro»;
          dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
      «9-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.  288, le parole: “,  unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità” sono sostituite dalle seguenti: “ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d)”.
      9-ter. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.  288, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
          “d) caratteri di eccellenza del livello dell'attività di ricovero e cura di alta specialità direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attività di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare una più alta qualità dell'attività assistenziale, attestata da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale”»;
          al comma 10, le parole: «va precisata» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere indicate», le parole: «può trarre argomenti di convinzione dai necessari sopralluoghi» sono sostituite dalle seguenti: «può procedere ai necessari sopralluoghi e valutare gli elementi così acquisiti» e le parole: «Al comma 3, le parole: “d'intesa” sono sostituite dalle seguenti: “previa intesa”.» sono soppresse;
          dopo il comma 10 è inserito il seguente:
      «10-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.  288, le parole: “d'intesa” sono sostituite dalle seguenti: “previa intesa”»;
          al comma 11, le parole: «altresì indicata» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito» e le parole: «l'accesso al finanziamento degli enti interessati» sono sostituite dalle seguenti: «l'erogazione dei finanziamenti nei confronti degli enti interessati»;
          al comma 12, la parola: «sentito» è sostituita dalla seguente: «sentiti» e la parola: «quali-quantitativi» è sostituita dalle seguenti: «qualitativi e quantitativi».

      All'articolo 15:
          al comma 1:
              al capoverso 90, le parole: «dell'infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture»;
              al capoverso 92-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione del servizio adottati dalle regioni, in base ai princìpi definiti dai predetti accordi, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale la continuità delle funzioni conferite, le regioni erogano l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, attraverso gli ambulatori SASN esistenti e i medici fiduciari incaricati, i quali stipulano apposite convenzioni non onerose»;
              al capoverso 92-ter, le parole: «medico legali» sono sostituite dalla seguente: «medico-legali»;
          al comma 3, le parole: «diviso il numero» sono sostituite dalle seguenti: «divisa per il numero»;
          dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
      «3-bis. In considerazione delle funzioni di giurisdizione speciale esercitate, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.  233, e successive modificazioni, è esclusa dal riordino di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n.  183, e continua ad operare, sulla base della normativa di riferimento, oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n.  89, convertito, con modificazioni,  dalla legge 7 agosto 2012, n.  132, come modificato dal comma 3-ter del presente articolo. All'allegato 1 annesso al citato decreto-legge n.  89 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  132 del 2012, il numero 29 è abrogato.  
      3-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n.  89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  132, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 30 aprile 2013”».

      Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
      «Art. 15-bis. – (Razionalizzazione della spesa sanitaria) – 1. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici”.
      2. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  
          a) alla lettera a):
              1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il 5o percentile, ovvero il 10o percentile, ovvero il 20o percentile, ovvero il 25o percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi sulla base della significatività statistica e della eterogeneità dei beni e dei servizi riscontrate dal predetto Osservatorio. Il percentile è tanto più piccolo quanto maggiore risulta essere l'omogeneità del bene o del servizio. Il prezzo è rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni.”;
              2) al quarto periodo, dopo le parole: “di cui al presente comma” sono inserite le seguenti: “e, in sua assenza”;            
          b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
          “a-bis) in fase di prima applicazione la determinazione dei prezzi di riferimento di cui alla lettera a) è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;”».

      All'allegato 1:
          alla rubrica, le parole: «del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.  194» sono soppresse.

A.C. 5440-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie).

      All'articolo 1 premettere il seguente:

      Art. 01. – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3-bis, 4, 6 e 7 si applicano fino all'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dei principi fondamentali disciplinati dal presente decreto.
01. 01. Laura Molteni.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: , attivato il confronto con gli enti locali nelle sedi e con le procedure previste nei rispettivi ordinamenti,
1. 212. Palagiano.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: convenzionate con le seguenti: e strutture accredite.
1. 214. D'Anna.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      
2-bis. Ai cittadini è assicurata anche in forma anonima la costante rilevazione del grado di soddisfazione ed eventuali criticità rispetto alle prestazioni sanitarie loro rese.
1. 215. Rondini.

      Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:
       0a) all'alinea, dopo le parole: «di medicina generale» sono aggiunte le seguenti: «gli specialisti ambulatoriali».
1. 70. Binetti, Calgaro, De Poli.

      Al comma 4, sopprimere la lettera b).
1. 72. Binetti, Calgaro, De Poli.

      Al comma 4, lettera b), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole da: nonché un'offerta integrata fino alla fine del capoverso con le seguenti: distinta in assistenza pediatrica 0-16 anni e in assistenza per gli adulti dal 17o anno in poi, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, distinta nelle fasce suindicate e adottando forme organizzative monoprofessionali fra medici di medicina generale e forme organizzative monoprofessionali fra pediatri di libera scelta, denominate «aggregazioni funzionali territoriali» e «aggregazioni funzionali territoriali pediatriche» che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multi professionali, denominate «unità complesse di cure primarie», che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria nella fascia d'età dal 17o anno in poi e forme organizzative multiprofessionali, denominate «unità complesse di cure pediatriche», che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei pediatri di libera scelta e del sociale a rilevanza sanitaria nella fascia d'età 0-16o anno.
1. 213. Di Giuseppe, Palagiano.

      Al comma 4, lettera b), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole da: nonché un'offerta integrata fino alla fine del capoverso con le seguenti: distinta in assistenza pediatrica 0-16 anni e in assistenza per gli adulti dal 17o anno in poi. L'offerta è integrata dalle prestazioni dei medici di medicina generale, di pediatri, da specialisti ambulatoriali e dai servizi di diagnostica di base. Adotta forme organizzative specifiche mono-professionali fra i medici di medicina generale e forme organizzative mono-professionali fra pediatri di libera scelta, denominate: «aggregazioni funzionali territoriali» e «aggregazioni funzionali territoriali pediatriche». Le due aggregazioni funzionali, pur restando distinte per la specificità dei rispettivi target, condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi. Possono dar vita a forme organizzative multi-professionali, denominate: «unità complesse di cure primarie».
1. 71. Binetti, Calgaro, De Poli, Nunzio Francesco Testa.

      Al comma 4, lettera b), capoverso lettera b-bis), dopo la parole: adottando aggiungere le seguenti: su base volontaria.
1. 83. Palagiano.

      Al comma 4, lettera b), capoverso lettera b-bis), sopprimere le parole: e del sociale a rilevanza sanitaria.
1. 142. Binetti, Calgaro, De Poli.

      Al comma 4, lettera b), capoverso lettera b-ter), sostituire le parole: le aziende sanitarie possano adottare, anche per il tramite del distretto sanitario, con le seguenti: le Regioni provvedano a definire i compiti, le funzioni, il modello organizzativo e le modalità di compenso, nel caso adottando anche.
1. 60. Fabi.

      Al comma 4, lettera b), capoverso lettera b-ter), sopprimere la parola: anche.
1. 73. Binetti, Calgaro, De Poli.

      Al comma 4, lettera b), capoverso lettera b-ter), sostituire le parole: a budget con le seguenti: specifico legato alla popolazione, alle condizioni oro-geografiche e alle condizioni sociali locali.
1. 84. Palagiano.

      Al comma 4, lettera b), sopprimere il capoverso lettera b-quater).
1. 61. Allasia.

      Al comma 4, lettera b), sostituire i capoversi lettere b-quater) e b-quinquies) con le seguenti:
           b-quater) definire le condizioni per le quali è richiesta un referente o coordinatore delle forme organizzative, esplicitando i compiti, le funzioni, e conseguentemente i requisiti professionali richiesti ed i criteri di selezione del referente;
           b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni possono provvedere alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali, tenuto conto anche delle previsioni di legge sui requisiti minimi strutturali tecnologici e organizzativi delle strutture e attività sanitarie ai sensi degli articoli 8-ter e 8-quater;.
1. 74. Binetti, Calgaro, De Poli.

      Al comma 4, lettera b), capoverso lettera b-sexies), dopo le parole: e concordano, aggiungere le seguenti: per il tramite del distretto sanitario di riferimento territoriale.
1. 75. Binetti, Calgaro, De Poli.

      Al comma 4, lettera b), capoverso lettera b-septies), sostituire dalle parole: definiscano standard fino alla fine della lettera, con le seguenti: assicurino l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza in base alla programmazione regionale.
1. 82. Palagiano.

      Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
               «d) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa e una quota variabile per ciascun assistito o per ciascuna ora prestata, definite sulla base della complessità della casistica degli assistiti, come corrispettivi delle funzioni e attività assistenziali, nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera b-sexies) e di eventuali funzioni complementari a quelle assistenziali»;
1. 25. De Nichilo Rizzoli.

      Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
       b-bis) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
          «d) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa e una quota variabile per ciascun assistito o per l'entità della copertura oraria garantita, definite sulla base della complessità della casistica degli assistiti, come corrispettivi delle funzioni e attività assistenziali, nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera b-sexies) e di eventuali funzioni complementari a quelle assistenziali;».
1. 63. Bitonci.

      Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:
      c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
          «e) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale dei medici di assistenza primaria, della continuità assistenziale e della medicina dei servizi, nonché dei pediatri di libera scelta, inseriti nelle aggregazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, utilizzando prioritariamente le forme associative esistenti di rete e di gruppo, già normate a livello nazionale e regionale, opportunamente potenziate nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio;».
1. 86. Palagiano.

      Al comma 4, lettera e), capoverso lettera f-bis), dopo le parole: affetti da patologia cronica aggiungere le seguenti: , dalla malattia da sensibilità chimica multipla (MCS), dalle patologie autoimmuni e osteoarticolari.
1. 211. Scilipoti.

      Al comma 4, lettera f), sostituire il capoverso lettera h), con il seguente:
          «h) prevedere l'accesso alla medicina convenzionata, a tempo pieno ed a tempo indeterminato, fatte salve le sostituzioni temporanee. Il rapporto ottimale coincide con il massimale di assistiti e con un incarico orario di trentotto ore settimanali. Il numero di assistiti, per consentire l'impegno integrato nei centri territoriali a tutti i medici, deve progressivamente arrivare a mille. La relativa voce retributiva del medico viene interamente compensata, con riferimento agli attuali millecinquecento assistiti, attraverso le attività territoriali. Si accede tramite graduatoria unica per ogni area convenzionata predisposta annualmente a livello regionale, rispettivamente per le professioni di medico di medicina generale, pediatra di libera scelta e specialista ambulatoriale, sulla base dei posti resisi vacanti. L'attività oraria viene svolta, di norma, nei centri territoriali secondo l'organizzazione distrettuale finalizzata a garantire l'assistenza nelle ventiquattro ore. Gli ambiti territoriali di scelta del medico di assistenza primaria e del pediatra di libera scelta tendenzialmente coincidono con l'ambito territoriale di riferimento del centro. Il ruolo è unico per tutti i professionisti convenzionati. Il servizio di guardia medica è assorbito dalla attività dei centri territoriali aperti ventiquattro ore su ventiquattro».
1. 87. Palagiano, Zazzera.

      Al comma 4, lettera f) capoverso lettera h), dopo le parole: in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto aggiungere le seguenti: , come indicato dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n.  256, e successive modifiche ed integrazioni.
1. 14. De Nichilo Rizzoli.

      Al comma 4, lettera f), capoverso lettera h), dopo le parole: in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto aggiungere le seguenti: dando altresì priorità alla formazione specialistica e all'esperienza professionale.
1. 210. Martini.

      Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente lettera:
          f-bis) alla lettera i), dopo le parole: «anche cooperative» sono aggiunte le seguenti: «anche sociali ai sensi della legge n.  381 del 1991».
1. 81. Binetti, De Poli.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Il comma 16 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.  324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.  423, è abrogato.
1. 65. Chiappori.

      Sopprimere il comma 6.
1. 218. Buonanno.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. Al comma 3 dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modifiche integrazioni, le parole: «al fabbisogno complessivo e» sono soppresse.
1. 200. D'Anna.

      Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
      6-bis. L'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
      «3. Il rapporto tra le Aziende ed il personale a rapporto convenzionato, di cui all'articolo 8, cessa al compimento del settantesimo anno di età. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalità di attuazione».
          6-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n.  254, il comma 2-ter è abrogato.
1. 29. De Nichilo Rizzoli.

      Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
1. 219. Callegari.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      
7-bis. All'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. La verifica di compatibilità prevista dal comma 3 non è richiesta per i poliambulatori che chiedono di poter operare in regime privato, senza oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Le regioni provvedono all'attuazione del presente comma».
1. 201. Galli.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. Le Regioni, anche quelle sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, non sono soggette ad alcun tipo di limitazioni in ordine al rilascio di autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, che non erogano servizi in regime ospedaliero, ambulatoriale o residenziale per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, purché in possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla disciplina vigente.
1. 217. Binetti, De Poli.

      Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: attuare fino alla fine del comma con le seguenti: disciplinare, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ex articolo 9 del CCNL 2002-2005, i criteri per l'attuazione di processi di mobilità del personale dipendente risultato in esubero, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale anche presso altre aziende sanitarie della stessa Regione situate al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.
1. 52. De Luca.

      Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: attuare con la seguente: disciplinare.

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          al medesimo periodo;
              dopo le parole:
previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, aggiungere le seguenti: i criteri per l'attuazione dei;
              dopo le parole: dipendente dalle aziende sanitarie aggiungere le seguenti: di ruolo e non di ruolo, della medesima qualifica o disciplina, anche equipollenti, risultato in esubero.
1. 77. Binetti, Calgaro, De Poli.

      Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: le regioni possono attuare, aggiungere le seguenti: con il consenso dell'interessato.
1. 92. Palagiano, Zazzera.

      Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: dipendente dalle aziende sanitarie aggiungere le seguenti: di ruolo e non di ruolo, della medesima qualifica e disciplina.
1. 100. Palagiano.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Le regioni adottano le procedure, ai sensi dell'articolo 8 comma 1-bis del decreto legislativo n.  229 del 1999, affinché i medici in servizio nell'area di Emergenza-urgenza extra-ospedaliera alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni oppure con incarico determinato rinnovato da almeno cinque anni, siano inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nel rispetto delle dotazioni organiche e dei finanziamenti utilizzati dalla Regione per garantire gli organici del Sistema Integrato di Emergenza Sanitaria intra ed extra ospedaliero.
1. 19. Di Virgilio.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Le Regioni, per cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di accrescere l'efficienza organizzativa, possono inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati operanti alla predetta data nei servizi di emergenza, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e previa verifica di professionalità, a condizione di non procedere al convenzionamento di ulteriori medici nel medesimo periodo. I predetti professionisti, qualora siano sprovvisti del titolo di specializzazione in medicina di emergenza-urgenza, possono svolgere attività professionale se in possesso di un titolo di specializzazione in disciplina equipollente o affine ovvero, limitatamente ai primi due anni di attivazione, di un master in emergenza-urgenza, istituito secondo criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. Ai medici transitati nei ruoli della dirigenza medica ai sensi della normativa richiamata, è riconosciuta la qualifica di dirigente medico nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza e l'anzianità di servizio ai sensi e nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001. Nelle more del passaggio alla dipendenza le regioni devono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria pre-ospedaliera con i servizi ospedalieri collegati alla Medicina di Urgenza (DEA/PS, Osservazione Breve, Medicina d'urgenza) secondo criteri di flessibilità operativa in grado di garantire l'integrazione dei servizi che costituiscono il complesso Sistema dell'Emergenza Sanitaria partendo dal presupposto che il sistema di emergenza sanitaria pre-ospedaliera sia parte integrante del Dipartimento di Emergenza ed Accettazione (DEA).
1. 53. De Luca.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative allo svolgimento delle visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori in caso di infermità che comportino incapacità temporanea al lavoro.
1. 20. Di Virgilio.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Le regioni promuovono la sperimentazione del progetto denominato «Psicologo di base», in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Il progetto è finalizzato a sperimentare nuove modalità di collaborazione tra Medici di medicina generale e Psicologi con l'obiettivo di offrire un approccio integrato alla malattia, soprattutto nel caso di patologie croniche, di gravi disabilità, di forme di demenza precoce quale ad esempio l'Alzheimer.
1. 78. De Poli, Binetti.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute promuove la stipula di una intesa in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, per definire, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, i tempi e le modalità di realizzazione della sperimentazione del progetto «Psicologo di base», finalizzato alla promozione di forme strutturate di collaborazione tra medici di medicina generale e psicologi, con l'obiettivo di garantire un approccio olistico in chiave biopsicosociale alla malattia e di realizzare una riduzione della spesa sanitaria.
1. 68. Bragantini.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.  517, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
          «3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il numero di posti letto messi a disposizione delle facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento delle attività di didattica e ricerca è stabilito, di norma, in due posti letto per ogni studente iscritto al primo anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.».
1. 34. De Luca.

      Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i collegi delle professioni sanitarie vigilate dal Ministero della salute assumono le seguenti denominazioni:
           Ordine degli infermieri, degli infermieri pediatrici e degli Assistenti sanitari;
           Ordine delle ostetriche;
           Ordine dei tecnici sanitari di Radiologia medica;
           Le relative Federazioni Nazionali:
               Federazione nazionale degli Ordini degli Infermieri, degli Infermieri pediatrici e degli Assistenti sanitari;
               Federazione nazionale degli Ordini delle Ostetriche;
               Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di Radiologia medica.
1. 01. De Luca.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      Art. 1-bis. – 1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          «3-bis. La data di presa di servizio dei professori associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1989, n.  397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo».
1. 04. Cavallotto.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      
Art. 1-bis. – 1. Il comma 3 dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
          «3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie che intendono operare nel S.S.N. in regime di accreditamento, il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.  493, e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione . Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. La verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno non è richiesta per le strutture che chiedono di poter operare in regime privato senza oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le Regioni provvedono all'attuazione del presente comma».
1. 0200. Castellani.

ART. 2.
(Esercizio dell'attività libero professionale intramuraria).

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2. 28. Torazzi.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: attività libero professionale aggiungere le seguenti: relativa a prestazioni incluse o meno nei Lea.
2. 201. D'Anna.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: convenzione con altri soggetti pubblici aggiungere le seguenti: e privati non accreditati.
2. 42. De Luca.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: convenzione con altri soggetti pubblici aggiungere le seguenti: e le strutture sanitarie autorizzate non accreditate.
2. 202. D'Anna.

      Al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-bis), sostituire le parole: l'inserimento obbligatorio e la comunicazione con le seguenti: le modalità di inserimento e di comunicazione.
2. 38. Binetti, De Poli, Tassone.

      Al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-bis), sopprimere le parole: , in tempo reale,
2. 65. Binetti, De Poli, Tassone.

      Al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-bis), sopprimere le parole: , alle prescrizioni.
*2. 35. Binetti, Calgaro, De Poli.

      Al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-bis), sopprimere le parole: , alle prescrizioni.
*2. 200. D'Anna.

      Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso lettera a-ter).
2. 29. Comaroli.

      Al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-ter), sostituire le parole: oltre la data del 30 novembre 2012 con le seguenti: entro la data del 30 novembre 2012.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere le parole: , e comunque non oltre il 30 aprile 2013.
2. 204. Scilipoti.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), capoverso lettera f-bis), sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a) e b).
2. 31. Consiglio.

      Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso lettera c), con il seguente:
          «c) definizione, di un tariffario che preveda, per ogni prestazione, un importo minimo ed un importo massimo. L'importo minimo, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, è determinato con criteri idonei a remunerare il compenso minimo comprensivo dell'onorario fissato dal libero professionista a cui vanno aggiunti i compensi dell'equipe, del personale di supporto, nonché i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, in modo da assicurare la copertura dei costi sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari. L'importo minimo deve prevedere, altresì, che, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, un importo fino ad un massimo del 2 per cento del compenso del libero professionista sia trattenuto dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolato ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'entità percentuale di tale quota sarà definita al livello regionale con le Organizzazione Sindacali di categoria interessate firmatarie del CCNL vigente. Il fondo così costituito deve essere integralmente speso entro il 31 dicembre dell'anno successivo con modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa aziendale. L'importo massimo, da definire con i professionisti, è determinato in relazione alla fissazione di un tetto massimo entro il quale può essere determinato il compenso del professionista. Nelle Regioni nelle quali le tariffe libero professionali sono già gravate di oneri aggiuntivi extracontrattuali la maggiorazione di cui al presente comma si applica solo per la percentuale residua a raggiungere il 2 per cento, e non si applica qualora l'onere in vigore sia pari o superiore al 2 per cento. Le Aziende deducono i costi sostenuti dal professionista di cui alle lettere a-ter) e d) e documentati dalla rendicontazione ai fini fiscali del reddito derivante dall'attività libero-professionale intramoenia».
*2. 22. De Luca.

      Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso lettera c), con il seguente:
          «c) definizione, di un tariffario che preveda, per ogni prestazione, un importo minimo ed un importo massimo. L'importo minimo, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, è determinato con criteri idonei a remunerare il compenso minimo comprensivo dell'onorario fissato dal libero professionista a cui vanno aggiunti i compensi dell'equipe, del personale di supporto, nonché i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, in modo da assicurare la copertura dei costi sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari. L'importo minimo deve prevedere, altresì, che, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, un importo fino ad un massimo del 2 per cento del compenso del libero professionista sia trattenuto dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolato ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'entità percentuale di tale quota sarà definita al livello regionale con le Organizzazione Sindacali di categoria interessate firmatarie del CCNL vigente. Il fondo così costituito deve essere integralmente speso entro il 31 dicembre dell'anno successivo con modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa aziendale. L'importo massimo, da definire con i professionisti, è determinato in relazione alla fissazione di un tetto massimo entro il quale può essere determinato il compenso del professionista. Nelle Regioni nelle quali le tariffe libero professionali sono già gravate di oneri aggiuntivi extracontrattuali la maggiorazione di cui al presente comma si applica solo per la percentuale residua a raggiungere il 2 per cento, e non si applica qualora l'onere in vigore sia pari o superiore al 2 per cento. Le Aziende deducono i costi sostenuti dal professionista di cui alle lettere a-ter) e d) e documentati dalla rendicontazione ai fini fiscali del reddito derivante dall'attività libero-professionale intramoenia».
*2. 52. Palagiano.

      Al comma 1, lettera e), capoverso lettera c), sopprimere le parole: Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. 48. Palagiano.

      Al comma 1, lettera e), capoverso lettera c), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.
2. 203. Scilipoti.

      Al comma 1, lettera e), capoverso lettera c), sostituire le parole da: per essere vincolata fino alla fine della lettera, con le seguenti: come contributo a un fondo regionale di assicurazione per la copertura degli indennizzi connessi al rischio clinico.
2. 49. Palagiano.

      Al comma 1, lettera e), capoverso lettera c), sostituire le parole: di prevenzione ovvero volti con le seguenti: volti a retribuire, secondo le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro, programmi finalizzati.
2. 54. Palagiano.

      Al comma 1, lettera e), capoverso lettera c), dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: . Il fondo così costituito deve essere integralmente speso entro il 31 dicembre dell'anno successivo con modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa aziendale. L'importo di cui al presente comma non è attivato nelle Regioni che abbiano già previsto analoghe modalità di prelievo.
2. 55. Palagiano, Zazzera.

      Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso lettera f).
2. 37. Binetti, De Poli, Tassone.

      Al comma 1, lettera f), capoverso lettera f), sopprimere le parole da: salvo deroga concedibile dal fino alla fine del capoverso.
2. 34. Calgaro, Binetti, De Poli.

      Al comma 1, lettera f), capoverso lettera f), sopprimere le parole da: deroga concedibile fino a: a condizione.
2. 53. Palagiano.

      Al comma 1, lettera f), capoverso lettera f), sopprimere le parole: a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato.
2. 23. De Luca.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono la digitalizzazione delle prestazioni sanitarie espletate nell'ambito dell'esercizio dell'attività libero professionale.
2. 56. Palagiano, Zazzera.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. L'attività libero-professionale viene sospesa automaticamente per tutti i dirigenti nella cui unità operativa le liste d'attesa per visite, prestazioni ambulatoriali o interventi chirurgici superino il limite di durata stabilito dalle Regioni sulla base di linee guida nazionale elaborate dal Ministro della salute con il supporto dell'Age.na.s.
2. 39. Calgaro, Binetti, De Poli.

ART. 2-bis.
(Misure in materia di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie).

      Al comma 1, capoverso 17-bis, secondo periodo, sostituire le parole: si confronta con le seguenti: opera d'intesa.
2-bis.200. D'Anna, Moffa, Calearo Ciman, Catone, Cesario, Gianni, Lehner, Marmo, Milo, Mottola, Orsini, Pionati, Pisacane, Polidori, Razzi, Romano, Ruvolo, Scilipoti, Siliquini, Stasi, Taddei.

      Al comma 1, capoverso 17-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.
2-bis.201. Palagiano, Mura, Borghesi.

ART. 3.
(Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie).

      Sopprimere il comma 1.
3. 211. Cavallaro.

      Sostituire il comma 1, con i seguenti:
      1. Il Ministro della salute istituisce apposite commissioni, le quali, sulla base degli indirizzi generali determinati dal Consiglio superiore della sanità, predispongono e periodicamente verificano e aggiornano protocolli diagnostici e terapeutici, in particolare per le patologie che danno origine a maggiore contenzioso giudiziario. Ciascun protocollo viene approvato con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore della sanità.
      1-bis. È istituito, presso il Ministero della salute, un Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei protocolli di cui al comma 1. L'organizzazione, la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinati con regolamento del Ministro della salute da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      1-ter. La dimostrazione della corretta e completa applicazione in ogni sua parte del protocollo diagnostico e di quello terapeutico pertinenti alla specifica sintomatologia e patologia esime l'esercente la professione sanitaria o l'operatore sanitario dalla relativa responsabilità, salva la prova contraria. In mancanza di protocolli diagnostici e terapeutici, gli stessi sono sostituiti dalle linee guida e dalle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.
3. 8. De Luca.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. L'attività di esercente la professione sanitaria rientra nella fattispecie di cui all'articolo 2236 del codice civile. Il professionista risponde in sede civile e in sede penale dei danni derivanti da tale attività solo in caso di colpa grave per negligenza per dolo.

      Conseguentemente, al comma 2, lettera a):
          sostituire le parole:
idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie con le seguenti: idoneo risarcimento dei danni subìti;
          sostituire le parole: che ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, e da un ulteriore contributo a carico delle imprese con le seguenti: e delle imprese.
3. 11. Girlanda.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: L'esercente la professione sanitaria con le seguenti: Il medico o il professionista sanitario.

      Conseguentemente:
          al comma 2:
              alinea, sostituire le parole:
agli esercenti le professioni sanitarie con le seguenti: ai medici o ai professionisti sanitari;
              lettera
a), sostituire le parole: agli esercenti le professioni sanitarie con le seguenti: ai medici o ai professionisti sanitari;
          al comma 3, sostituire le parole:
dell'esercente della professione sanitaria con le seguenti: del medico o del professionista sanitario;
          alla rubrica, sostituire le parole:
dell'esercente le professioni sanitarie con le seguenti: del medico o del professionista sanitario.
3. 56. Palagiano.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: a linee guida fino alla fine del comma con le seguenti: protocolli diagnostico-terapeutici, linee guida e buone pratiche elaborate da società mediche o comunità scientifiche nazionali e internazionali accreditate dal Ministero della salute, risponde dei danni derivanti da tali attività solo nei casi di dolo e colpa grave. L'aggiornamento di tali linee guida compete alle società medico-scientifiche proponenti e avviene in forma esplicita e sulla base di un calendario definito con il Ministero della salute.
3. 54. Calgaro, Binetti, De Poli.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a linee guida con le seguenti: anche alle linee guida elaborate dall'Agenas.
3. 200. D'Anna.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: non risponde fino alla fine del comma con le seguenti: nazionale e internazionale, risponde dei danni derivanti da tali attività solo nei casi di dolo e colpa grave.
3. 28. De Luca.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: accreditate dalla comunità scientifica fino alla fine del comma con le seguenti: emanate da società mediche o comunità scientifiche nazionali e internazionali, accreditate nei confronti delle Istituzioni. L'aggiornamento di tali linee guida compete alle società medico-scientifiche proponenti e avviene in forma esplicita e sulla base di un calendario definito con il Ministero della salute. Le linee guida hanno sempre e comunque carattere orientativo e il medico nel prendere le sue decisioni deve tenere conto delle condizioni complessive del paziente.
3. 52. Binetti, Calgaro, De Poli.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'aggiornamento di tali linee guida compete alle società medico-scientifiche proponenti, che ne danno comunicazione al Ministero della salute. Le linee guida hanno sempre e comunque carattere orientativo e il medico nel prendere le sue decisioni non può attenersi passivamente alle linee guide, ma deve sempre valutare direttamente le condizioni complessive del paziente.
3. 50. Binetti, Calgaro, De Poli.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
          1-bis. È istituito, presso il Ministero della salute, un Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei protocolli di cui al comma 1. L'organizzazione, la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinati con regolamento del Ministro della salute da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
          1-ter. La dimostrazione della corretta e completa applicazione del protocollo diagnostico e di quello terapeutico pertinenti alla specifica sintomatologia e patologia esime l'esercente la professione sanitaria o l'operatore sanitario dalla relativa responsabilità, salva la prova contraria. In mancanza di protocolli diagnostici e terapeutici, gli stessi sono sostituiti dalle linee guida e dalle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Le linee guida hanno comunque carattere orientativo, e il medico nel prendere le sue decisioni non può attenervisi passivamente, ma deve sempre valutare direttamente le condizioni complessive del paziente.
3. 51. Binetti, Calgaro, De Poli.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
          1-bis. È fatto obbligo a ciascuna struttura che eroga prestazioni sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a vantaggio dei propri dipendenti e collaboratori, del personale tutto, a qualunque titolo operante, e di qualsiasi soggetto che si sottoponga a prestazioni sanitarie o si trovi, a qualunque titolo, a frequentare quegli ambiti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare entro dodici mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, linee guida per l'applicazione dell'obbligo di stipula di polizza assicurativa RCT-RCO per le aziende, le strutture e gli enti di cui al presente comma, stabilendo i criteri per la determinazione dei limiti massimali, con riferimento alla tipologia della struttura sanitaria.
3. 31. Patarino.

      Al comma 2, alinea, dopo le parole: collegi delle professioni sanitarie aggiungere le seguenti: , le società scientifiche.
3. 58. Palagiano.

      Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*3. 17. De Luca.

      Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*3. 202. Cesario.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: sanitarie. Il fondo fino alla fine della lettera con le seguenti: mediche. Il fondo viene finanziato dal contributo di tutti gli esercenti le professioni mediche iscritti all'ordine dei medici in misura definita in sede di contrattazione collettiva e, con decorrenza dal 1o gennaio 2015, da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Ordine dei medici e degli odontoiatri.
3. 204. De Luca.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: sanitarie. Il fondo fino alla fine della lettera con le seguenti: mediche. Il fondo viene finanziato dal contributo di tutti gli esercenti le professioni mediche iscritti all'ordine dei medici in misura definita in sede di contrattazione collettiva e, con decorrenza dal 1o gennaio 2015, da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi delle polizze di responsabilità civile professionale degli esercenti le professioni mediche, incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Ordine dei medici e degli odontoiatri.
3. 203. Cesario.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dei professionisti con le seguenti: di tutti i professionisti.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.
3. 212. Scilipoti.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: , in misura definita in sede di contrattazione collettiva fino alla fine della lettera con le seguenti: e da un ulteriore contributo di solidarietà a carico di tutti gli esercenti la professione medica stabilito nell'entità e nelle modalità dall'Ordine dei medici, la cui misura può essere differenziata in base all'esercizio della professione, secondo la specializzazione esercitata e la qualità di dipendente o di libero professionista.
3. 10. Girlanda.

      Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*3. 23. De Luca.

      Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*3. 205. Cesario.

      Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: debbano con la seguente: possano.
**3. 16. De Luca.

      Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: debbano con la seguente: possano.
**3. 206. Cesario.

      Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: e subordinare fino alla fine della lettera.
*3. 24. De Luca.

      Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: e subordinare fino alla fine della lettera.
*3. 207. Cesario.

      Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: e subordinare fino a: definitiva con le seguenti: restando comunque libera facoltà delle parti contraenti di inserire specifiche clausole nel contratto di assicurazione, esplicitamente accettate e sottoscritte da entrambe, volte a prevedere la rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso a seguito di una condotta colposa, anche se reiterata, reale o presunta.
3. 25. De Luca.

      Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
           c.1) l'obbligo assicurativo è subordinato all'effettivo esercizio della professione sanitaria;
3. 49. De Poli, Binetti, Calgaro.

      Al comma 2, lettera c-bis), sopprimere le parole da: prevedere altresì che il danneggiato fino alla fine della lettera.
3. 208. De Luca.

      Al comma 3, dopo le parole: Il danno biologico aggiungere le seguenti: , inteso come lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
3. 46. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il giudice può avvalersi di consulenti tecnici d'ufficio anche al di fuori degli albi di cui al comma 5 del presente articolo.
3. 63. Palagiano.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Fatto salvo l'equo e motivato apprezzamento del caso concreto da parte del giudice, qualora sia accertata la responsabilità civile della struttura sanitaria o dell'operatore e sia derivata la morte o l'invalidità permanente del paziente, non inferiore al cinquanta per cento, il danno non patrimoniale è riconosciuto unicamente a favore del coniuge o del convivente more uxorio e dei congiunti della vittima con primo e secondo grado di parentela, ad eccezione dei parenti in linea retta discendente di secondo grado e, ove non conviventi, dei parenti in linea retta ascendente di secondo grado.
*3. 209. De Luca.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Fatto salvo l'equo e motivato apprezzamento del caso concreto da parte del giudice, qualora sia accertata la responsabilità civile della struttura sanitaria o dell'operatore e sia derivata la morte o l'invalidità permanente del paziente, non inferiore al cinquanta per cento, il danno non patrimoniale è riconosciuto unicamente a favore del coniuge o del convivente more uxorio e dei congiunti della vittima con primo e secondo grado di parentela, ad eccezione dei parenti in linea retta discendente di secondo grado e, ove non conviventi, dei parenti in linea retta ascendente di secondo grado.
*3. 210. Cesario.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Eventuali ulteriori componenti non patrimoniali del danno sono risarcite sulla base dell'applicazione al valore «punto» delle tabelle di cui al comma 3 di un coefficiente ponderato del 25 per cento fisso dall'1 al 9 per cento d'invalidità; di una quota tra il 26 e il 50 per cento progressivo per punto per percentuale d'invalidità tra il 10 e il 34 per cento e del 50 per cento fisso per percentuali d'invalidità comprese tra 35 e 100 per cento.
3. 82. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
      4-bis. I premi pagati dal medico o dal professionista sanitario per i contratti di assicurazione di cui al presente articolo, sono interamente deducibili dal suo reddito complessivo.
      4-ter. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 4-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate.
3. 65. Palagiano.

      Al comma 5, sostituire le parole: tra i quali scegliere con le seguenti: all'interno delle quali attingere.
3. 29. De Luca.

      Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
      6-bis. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985 n.  409 è sostituito dal seguente:
      «8. Le Commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere a), d), f), g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n.  233 ed al relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n.  221 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla lettera c) del medesimo articolo quando le designazioni riguardino competenze della specifica professione: le commissioni svolgono in via autonoma le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.  233».
      6-ter. All'articolo 6, comma 10, della legge 24 luglio 1985, n.  409, le parole: «di cinque membri» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di membri secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.  233».
      6-quater. All'articolo 6, comma 10, della legge 24 luglio 1985, dopo le parole: «e successive modificazioni ed integrazioni» sono inserite le parole: «le commissioni Albo medici chirurghi e Albo odontoiatri eleggono al loro interno il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario».
      6-quinquies. All'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n.  409, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
      «6-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.  233, la parola: “Ordini” è sostituita dalla parola: “Albi”.».
3. 14. De Nichilo Rizzoli.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
          6-bis. La lettera b) del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 28 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.  483, sono abrogate. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 15. De Nichilo Rizzoli.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 348-bis.
(Esercizio abusivo della professione di medico e di odontoiatra).

      Chiunque abusivamente esercita la professione di medico chirurgo e di odontoiatra è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. Il condannato è soggetto alla confisca dell'immobile e delle attrezzature e strumenti utilizzati ai fini di commettere il reato. I beni mobili ed immobili di cui trattasi vengono destinati alle strutture pubbliche o private che offrono cure e assistenza a persone in difficoltà economico e/o sociale.
3. 13. De Nichilo Rizzoli.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. Dopo l'articolo 348 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
      «Art. 348-bis.(Esercizio abusivo di una professione sanitaria) – 1. Nel caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria, nei confronti del condannato è obbligatoria la confisca delle cose e degli strumenti che servirono o che furono destinati a commettere il reato».
3. 201. Castellani, Miotto.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. Dopo il primo comma dell'articolo 50 del codice penale sono aggiunti i seguenti:
      «Il legittimo esercizio della professione medica ed odontoiatrica esclude la punibilità laddove si verifichi la morte e/o una lesione dell'integrità fisica e psichica della persona sottoposta alla cura e/o all'intervento chirurgico.
      La disposizione del comma precedente non è applicabile in caso di comportamento doloso dell'esercente la professione medico e odontoiatrica».
3. 27. De Nichilo Rizzoli.

ART. 3-bis.
(Unità di risk management, osservatori per il monitoraggio dei contenziosi e istituzione dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio del rischio clinico).

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c
-bis) assicurare ai cittadini anche in forma anonima la costante rilevazione del grado di soddisfazione ed eventuali criticità rispetto alle prestazioni sanitarie loro rese.
3-bis.200. Crosio.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Le strutture sanitarie adottano sistemi di gestione degli eventi avversi e dei «quasi eventi» di cui al precedente comma, anche sulla base di linee guida nazionali prodotte dal Ministero della salute previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le linee guida devono, tra l'altro, indicare la metodologia da seguire riguardo l'accertamento, rilevazione, raccolta dei dati sugli eventi avversi, nonché relativamente all'indicazione delle cause che hanno portato all'evento avverso.
3-bis.202. Palagiano, Mura.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      5-bis. Al fine di omogeneizzare e razionalizzare la normativa degli esercenti le professioni sanitarie, nel quadro delle responsabilità professionali nonché per contrastare l'abusivismo professionale e la conseguente evasione fiscale tutelando i cittadini che usufruiscono delle loro prestazioni professionali, sono istituiti con decreto del Ministero della salute, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli albi per le professioni sanitarie previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge n.  251 del 2000, diverse dai tecnici sanitari di radiologia medica e dagli assistenti sanitari, ai quali si possono iscrivere i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti al diploma universitario in virtù dell'articolo 4 della legge n.  42 del 1999.
      5-ter. Il Ministero della salute è delegato ad inserire gli albi professionali di cui al comma 5-bis, compreso quello di assistente sanitario, nei Collegi provinciali e nella relativa Federazione Nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica che assumono la denominazione rispettivamente di Ordini Provinciali e Federazione Nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nel rispetto degli indirizzi del presente decreto e prevedendo l'autonoma gestione disciplinare per ciascun albo professionale, anche con la istituzione di specifiche commissioni d'albo professionale, nonché la garanzia della rappresentanza di ciascuna professione negli organismi dirigenti ordinistici. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i collegi delle professioni sanitarie vigilate dal Ministero della salute e le relative Federazioni Nazionale dei Collegi assumono la denominazione di ordini e Federazioni Nazionali degli Ordini, in adeguamento all'evoluzione formativa ed ordinamentale di tali professioni sanitarie.
3-bis.201. Lorenzin.

      Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
      Art. 3-ter. – (Ordinamento della professione di psicologo). – 1. La categoria professionale degli psicologi di cui all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n.  56, è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.  233, L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n.  56, è sostituito dal seguente:
      «Art. 29. – Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sulla professione sanitaria di psicologo.». Contestualmente le parole: «Ministro di Grazia e Giustizia» presenti negli articoli 6 comma 2, 12, comma 2, lettera f), 16, comma 3, 23, comma 2, 24, comma 2, e 25 della legge 18 febbraio 1989, n.  56, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della Salute».

      2. All'articolo 17 della legge 18 febbraio 1989 n.  56 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
          «1-bis. Avverso le deliberazioni di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo, nonché in caso di mancata iscrizione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n.  221».

      3. Agli articoli 18, comma 1, e 19, comma 1, della legge 18 febbraio 1989 n.  56, le parole: «all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 17, comma 1». All'articolo 26, comma 5, le parole: «a norma dell'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n.  221».
      4. All'articolo 17 comma secondo del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n.  233 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
          «e-bis) per l'esame degli affari concernenti la professione di psicologo, un dirigente psicologo e otto psicologi di cui cinque effettivi e tre supplenti».
3-bis.06. D'Amico.

ART. 4.
(Dirigenza sanitaria e governo clinico).

      Al comma 1, lettera 0a), sostituire le parole: il direttore generale con le seguenti: il comitato di gestione, composto da cinque membri nominati dall'assemblea dei sindaci del territorio servito dalla struttura.
4. 204. Tassone.

      Al comma 1, dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:
          0a-bis)
all'articolo 3, comma 7, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Le funzioni del direttore amministrativo possono essere altresì svolte da un laureato in ingegneria o in architettura.»
4. 205. Santelli.

      Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
          a)
all'articolo 3-bis, il comma 3 è sostituto dai seguenti:
              «3. Ciascuna regione e provincia autonoma istituisce l'Autorità regionale o provinciale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di seguito denominata “Autorità”».
          3-bis. L'Autorità è un organo collegiale composto da cinque membri, di cui quattro nominati dal consiglio regionale o provinciale a maggioranza qualificata dei suoi componenti, di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitarie complesse. I componenti dell'Autorità, nominati dal consiglio regionale o provinciale, sono scelti:
              a) due tra i dirigenti sanitari medici con esperienza pluriennale e operanti in istituti ospedalieri della regione o della provincia autonoma;
              b) uno in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità;
              c) uno tra soggetti di riconosciuta competenza dirigenziale, con esperienza almeno quinquennale nella direzione tecnica o amministrativa di enti o di aziende in posizione dirigenziale.
          3-ter. Il quinto componente è scelto con procedura di pubblico sorteggio tra i professori universitari ordinari di prima e di seconda fascia che esercitano attività di docenza nella regione o nella provincia autonoma interessata nelle facoltà di medicina e chirurgia.
          3-quater. I membri dell'Autorità durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 11, lettere a), b) e c). Non possono essere nominati componenti dell'Autorità i sindaci, i presidenti e i componenti di giunte di comuni, di province e di comunità montane, nonché i dipendenti di tali enti, i membri del Parlamento, i Ministri, i sottosegretari di Stato e gli amministratori di enti pubblici controllati o dipendenti dalle regioni o dalle province autonome.
          3-quinquies. Ciascuna regione e provincia autonoma stabilisce i compensi, le indennità, nonché il tetto massimo da riconoscere ai componenti dell'Autorità.
          3-sexies. L'Autorità, in coerenza con i principi di trasparenza e di efficienza, assicura, anche tramite gli organi di stampa e il proprio sito Internet, la pubblicità della sua composizione e dell'attività svolta.
          3-septies. Le regioni e le province autonome rendono nota, almeno quattro mesi prima della vacanza dell'ufficio, con obbligatorio avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e anche tramite il rispettivo sito Internet, la richiesta di archiviazione delle procedure per la copertura della vacanza dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, degli IRCSS pubblici e delle aziende ospedaliere. Ai fini della copertura del citato ufficio possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 3-decies del presente articolo, che non si trovano nelle condizioni previste dal comma 3-quater.
          3-octies. La domanda di cui al comma 3-secties è inviata all'Autorità. L'Autorità riceve le domande inviate e redige una scheda di valutazione di ciascun candidato. A tal fine essa compie un esame preliminare dei curricula dei candidati e sottopone ciascuno di essi ad un colloquio, suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico dirigenziale. L'Autorità compila quindi una graduatoria dei candidati ritenuti maggiormente competenti e indipendenti, tenendo conto delle strategie regionali o provinciali in materia sanitaria e delle esigenze della regione o della provincia autonoma e delle relative aziende sanitarie locali e ospedaliere. L'Autorità, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande, pubblica sul proprio sito Internet la graduatoria finale, limitatamente ai tre migliori candidati. La graduatoria è pubblicata anche nel sito Internet della regione o della provincia autonoma interessata. La regione o la provincia autonoma provvede, quindi, a nominare direttore generale uno dei tre candidati selezionati dalla medesima Autorità. Qualora la scelta non ricada sul primo dei candidati in ordine di graduatoria, essa deve essere opportunamente motivata. La graduatoria rimane valida per due anni.
          3-novies. L'Autorità ha sede presso le Agenzie regionali sanitarie, ha un regolamento interno e ha autonomia contabile, amministrativa ed organizzativa.
          3-decies. Alla selezione per la nomina a direttore generale, si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina.
          3-undecies. La regione assicura adeguate misure di pubblicità della procedura di conseguimento della medesima, delle nomine e dei curricula, dei bandi di nomina, nonché di trasparenza nella valutazione degli aspiranti. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliere universitarie.»

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b.1)
all'articolo 3-bis, comma 7, dopo le parole: «provvede alla sua sostituzione» sono inserite le seguenti: «, attingendo esclusivamente dalla graduatoria dei candidati pubblicata sul sito Internet dell'Autorità regionale o della provincia autonoma per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere».
4. 311. Palagiano, Mura, Zazzera.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) all'articolo 3-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:
              «3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente dalla graduatoria nazionale di idonei a direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, istituito presso il Ministero della salute. Alla predetta graduatoria si accede previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione istituita presso il Ministero della salute. La composizione della commissione, per numero dei componenti, professionalità richieste, remunerazione e durata dell'incarico, verrà definita mediante apposito Decreto del Ministro della salute da emanarsi entro sessanta giorni dalla approvazione del presente provvedimento. La remunerazione della commissione di cui sopra deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. La Commissione, all'esito delle procedure di cui al secondo periodo del presente comma, approva la graduatoria nazionale di idonei che è pubblicata nel sito internet del Ministero della salute e ha validità triennale. La regione seleziona, nell'ambito della suddetta graduatoria, il candidato che presenti i requisiti di competenza conformi alle caratteristiche dell'incarico, tenendo conto delle esigenze dell'azienda interessata e motivando la eventuale scelta di non seguire la graduatoria di merito. Il provvedimento di nomina di conferma o di revoca del direttore generale deve essere motivato e pubblicato nei siti internet della regione o provincia autonoma e dell'azienda interessata ed è altresì trasmesso al Ministero della salute. In caso di mancata conferma del direttore generale, si procede alla sua sostituzione attingendo all'elenco nazionale di idonei.»
4. 59. Calgaro, Binetti, De Poli.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) all'articolo 3-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:
              «3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente dall'elenco nazionale di idonei a direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, istituito presso il Ministero della salute. Al predetto elenco si accede previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione istituita presso il Ministero della salute, composta da cinque esperti, di cui uno nominato su proposta dell'Istituto superiore di sanità, uno su proposta dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno su proposta del Consiglio superiore di sanità e uno su proposta della Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. La Commissione, all'esito delle procedure di cui al secondo periodo del presente comma, approva l'elenco nazionale di idonei che è pubblicato nel sito internet del Ministero della salute e ha validità triennale. La regione seleziona, nell'ambito del suddetto elenco, il candidato che presenti i requisiti di competenza conformi alle caratteristiche dell'incarico, tenendo conto delle esigenze dell'azienda interessata. Il provvedimento di nomina di conferma o di revoca del direttore generale deve essere motivato e pubblicato nei siti internet della regione o provincia autonoma e dell'azienda interessata ed è altresì trasmesso al Ministero della salute. In caso di mancata conferma del direttore generale, si procede alla sua sostituzione attingendo all'elenco nazionale di idonei. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero universitarie.»
4. 56. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo, dopo le parole: sanitari regionali, aggiungere le seguenti: e del direttore sanitario.
4. 66. Binetti, Calgaro, De Poli.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: almeno ogni due anni con la seguente: annualmente.
4. 312. Palagiano.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, terzo periodo, dopo le parole: tecniche o finanziarie, aggiungere le seguenti: del requisito dell'età anagrafica non superiore a 70 anni.
4. 201. De Nichilo Rizzoli.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, terzo periodo, dopo le parole: tecniche o finanziarie aggiungere le seguenti: , del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Possono accedere alla selezione anche coloro che abbiano superato i 65 anni di età, purché cessino dall'incarico all'età di 70 anni.
*4. 202. Palumbo.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, terzo periodo, dopo le parole: tecniche o finanziarie aggiungere le seguenti: , del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Possono accedere alla selezione anche coloro che abbiano superato i 65 anni di età, purché cessino dall'incarico all'età di 70 anni.
*4. 208. Palagiano, Mura.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Le regioni determinano gli eventuali ulteriori requisiti individuali di ritenuta rilevanza, con riferimento altresì a quelli di carattere anagrafico. È requisito obbligatorio per il mantenimento della iscrizione nell'elenco degli idonei la frequenza, da iniziarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad un corso di alta formazione organizzato a livello nazionale o di singola regione con valutazione finale in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari delle aziende sanitarie pubbliche, da rinnovarsi ogni cinque anni per il mantenimento del requisito soggettivo.
4. 28. De Luca.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: È requisito obbligatorio per il mantenimento della iscrizione nell'elenco degli idonei la frequenza, da iniziarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad un corso di alta formazione organizzato a livello nazionale o di singola regione con valutazione finale in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari delle aziende sanitarie pubbliche, da rinnovarsi ogni cinque anni per il mantenimento del requisito soggettivo.
4. 203. Tassone.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 62. Calgaro, Binetti, De Poli.

      Al comma 1, lettera b-bis), numero 1), dopo le parole: struttura complessa del dipartimento aggiungere le seguenti: , previo parere del Collegio di direzione,.
4. 313. Palagiano, Mura.

      Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
4. 210. Desiderati.

      Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
          c) all'articolo 15 il comma 5 è sostituito dal seguente:
              5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a verifica annuale, correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni, ed a valutazione al termine dell'incarico, attinente le attività professionali, i risultati raggiunti e il livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata da un Collegio tecnico, nominato dal Direttore generale e presieduto dal Direttore del dipartimento, con le modalità e gli esiti definiti dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e qualità delle prestazioni erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione nonché registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma dell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo senza oneri aggiuntivi per l'azienda.
4. 31. De Luca.

      Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Vanno altresì valutati idonei indici o modalità di soddisfazione del personale medico e non medico operante nella struttura alla quale è preposto il dirigente di cui al presente comma.
4. 314. Palagiano, Mura.

      Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
          a) È istituito presso il Ministero della salute l'elenco nazionale di idonei a direttore di struttura complessa delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Possono essere nominati direttori di struttura complessa esclusivamente gli iscritti al predetto elenco, al quale si accede mediante avviso pubblico per titoli e colloquio. Con regolamento del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, di concerto con le società medico-scientifiche, sono definiti i criteri generali concernenti: a) le procedure e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco nazionale di idonei; b) la definizione dei parametri per la certificazione dei titoli per l'accesso all'elenco, nonché le procedure e le modalità di svolgimento dell'avviso pubblico di cui al secondo periodo del presente comma. L'elenco nazionale di idonei è pubblicato nel sito internet del Ministero della salute e ha validità triennale. L'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito dal direttore generale, che ne dà comunicazione al Ministero della salute, previo avviso da pubblicare nei siti internet della regione o provincia autonoma nonché dell'azienda sanitaria locale o azienda ospedaliera interessate, tra coloro che sono iscritti nell'elenco nazionale di idonei. Il direttore generale seleziona, nell'ambito del suddetto elenco, il candidato che presenti i requisiti di competenza conformi alle caratteristiche dell'incarico, tenendo conto delle esigenze dell'azienda sanitaria locale o azienda ospedaliera interessata, anche in relazione agli obiettivi da raggiungere. In caso di mancata conferma del dirigente si procede alla sua sostituzione attingendo all'elenco nazionale di idonei.
4. 58. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

      Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a), sostituire le parole: elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa con le seguenti: elenco predisposto dalla regione, di almeno trenta direttori di struttura complessa, contenenti una rappresentanza adeguata di entrambi i generi, che operano in almeno tre diverse regioni, esterni all'azienda interessata alla copertura del posto.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il secondo periodo.
4. 102. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Fontanelli, Argentin.  

      Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed esterni all'azienda interessata alla copertura del posto.
4. 315. Palagiano, Mura, Zazzera.

      Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a), sopprimere il secondo periodo.
4. 211. Di Vizia.

      Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora fosse sorteggiato uno o più direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, si prosegue nel sorteggio fino a garantire che tutti i componenti della commissione siano direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda.
4. 316. Palagiano, Mura, Zazzera.

      Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per questa e per le altre commissioni di concorso per il Servizio sanitario nazionale, nonché, per gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, è irrilevante l'eventuale qualifica dei componenti come dirigenti sindacali. Resta ferma la disposizione dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165.
4. 20. Di Virgilio.

      Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: La commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base con le seguenti: Sulla base dei profili di cui al successivo comma 7-bis-1 e.

      Conseguentemente, dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente:
          
«7-bis-1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i profili professionali specifici nazionali per ogni branca o specialità medica necessari ai fini del conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e quelle ospedaliere universitarie. Per queste ultime, l'individuazione dei profili professionali deve avvenire di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
4. 318. Palagiano, Mura.

      Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), sostituire le parole da: formata sulla base dei migliori punteggi fino a: deve motivare con le seguenti: . Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione motivando.
4. 339. Calgaro, Binetti.

      Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), sostituire il secondo periodo con i seguenti: Esperite tali procedure la medesima commissione, integrata dal direttore generale, previo ulteriore eventuale colloquio attitudinale, individua, con parere concorde o a maggioranza dei suoi componenti, il vincitore. In caso di parità, prevale la valutazione del direttore generale, che deve motivare per iscritto la sua scelta.
4. 319. Palagiano, Mura.

      Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), dopo le parole: terna predisposta dalla commissione aggiungere le seguenti: con una valutazione analitica per ogni parametro individuato.
4. 342. Binetti, Calgaro.

      Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della selezione di cui alla presente lettera, con decreto del ministero della salute, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati.
4. 320. Palagiano, Mura.

      Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera c), sostituire le parole: d'intesa con il Rettore, con le seguenti: su una terna fornita dal Rettore e.
4. 103. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Fontanelli, Argentin.

      Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera d), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e le procedure di cui alla lettera c).
4. 33. De Luca.

      Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-ter, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
4. 23. De Luca.

      Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-ter, dopo le parole: prova di sei mesi aggiungere le seguenti: , con una valutazione esplicita dei risultati ottenuti nei diversi aspetti considerati (organizzazione, assistenza, ricerca).
4. 341. Binetti, Calgaro.

      Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-quater, primo periodo, dopo le parole: struttura complessa di afferenza, aggiungere le seguenti: sentito il Collegio di direzione,

      Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 7-quater, secondo periodo, dopo le parole: di afferenza al dipartimento, aggiungere le seguenti: e il Collegio di direzione.
4. 322. Palagiano.

      Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-quater, secondo periodo, dopo le parole: del direttore di dipartimento aggiungere le seguenti: , a seguito di una valutazione comparativa dei curricula,
4. 35. De Luca.

      Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-quater, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il trattamento economico degli incarichi è definito dalla contrattazione collettiva nazionale.
4. 61. Calgaro, Binetti, De Poli.

      Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso comma 7-quinquies con il seguente:
          «7-quinquies. Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa di tutti i ruoli della dirigenza non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies. I contingenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15-septies sono calcolati distintamente su ciascun ruolo dirigenziale ed utilizzati sul solo ruolo nel quale sono stati calcolati.»
4. 57. Tassone, Binetti, Calgaro, De Poli.

      Al comma 1, lettera d), capoverso 7-quinquies dopo le parole: struttura complessa aggiungere le seguenti: e di struttura semplice.
4. 27. Girlanda.

      Al comma 1, lettera d), capoverso 7-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: ; tale disposizione non si applica per il rinnovo dei contratti sanitari già in essere all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e continuano ad essere regolati secondo la previgente disciplina.
4. 26. Girlanda.

      Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: da cinque a sette anni con le seguenti: pari a cinque anni.
4. 337. Calgaro, Binetti.

      Al comma 1, lettera e), capoverso, sopprimere le parole: o per un periodo più breve.
4. 105. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Fontanelli, Argentin, Lenzi.

      Al comma 1, lettera e-quater), comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e comunque non oltre il quarantesimo anno di servizio effettivo, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge 4 novembre 20101, n.  183.
4. 214. D'Anna.

      Al comma 1, lettera e-quater), comma 2, dopo le parole: impegnati in progetti aggiungere le seguenti: , a titolo non oneroso,
4. 213. Fabi.

      Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 17», comma 1, primo periodo, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: , fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
          1-bis. È fatta salva la possibilità per le regioni di non provvedere all'istituzione, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, del collegio di direzione, purché sia garantita la presenza di sedi ovvero di procedure di partecipazione organizzata e strutturale degli operatori sanitari al governo della struttura e delle attività cliniche.
4. 214-bis. Fedriga.

      Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 17», comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: pianificazione con la seguente: programmazione.
4. 215. Fogliato.

      Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 17», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda o nell'ente con le seguenti: garantendo la partecipazione dei direttori di dipartimento e di distretto e la rappresentanza delle componenti professionali presenti nell'azienda o nell'ente.
4. 326. Palagiano, Mura.

      Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 17», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di tutte le figure professionali con le seguenti: delle figure professionali di maggiore rilievo nell'area specifica.
4. 340. Binetti, Calgaro.

      Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 17», comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il collegio di direzione esprime altresì il proprio gradimento, a carattere non vincolante, sulla proposta di nomina del direttore sanitario.
4. 323. Palagiano, Zazzera, Mura.

      Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 17», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: definito dall'università; concorre, con le seguenti: definito dall'università. Sia nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, che nelle aziende ospedaliere universitarie, il collegio di direzione concorre.
4. 324. Palagiano.

      Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 17», comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: , con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni.
4. 438. Calgaro, Binetti.

      Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 17», comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione, qualora espresso, sono adottate con provvedimento motivato.
4. 325. Palagiano, Mura.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Gli ingegneri, gli architetti e i tecnici che operano nel servizio sanitario nazionale e che operano nelle strutture che garantiscono l'efficienza degli edifici, degli impianti, delle tecnologie, delle attrezzature formate dai servizi tecnici e logistici, informatici e di ingegneria clinica, fanno parte a tutti gli effetti del ruolo sanitario.
4. 206. Santelli.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dette modifiche introdotte dal comma 1, si applicano invece alle procedure per la conferma dell'incarico di dirigente medico e sanitario, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 327. Palagiano.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
          2-bis. Ciascuna regione istituisce un Comitato tecnico-scientifico regionale, che, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, definisca precisi indicatori di attività e qualità assistenziali. Tali indicatori, introdotti in un sistema di database clinici, attraverso la messa a confronto con criteri di qualità standardizzati, forniscono report periodici con i quali monitorare la qualità delle prestazioni dei singoli reparti pubblici o privati, e meglio comprendere i flussi di pazienti in uscita da determinati ambiti territoriali, anche verso altre regioni. Il suddetto comitato è composto da dirigenti della medesima regione, quali: un Direttore di Dipartimento di area medica, un Direttore di Dipartimento di area chirurgica, il Direttore di Dipartimento Territoriale, un epidemiologo e un funzionario regionale con adeguata competenza informatica.
4. 90. Palagiano.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
          3-bis. I medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502 e successive modificazioni e integrazioni, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2011 hanno svolto, per almeno cinque anni, attività ambulatoriale in via esclusiva con incarico orario non inferiore a trentotto ore settimanali, e che alla medesima data risultino privi di altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, possono essere inquadrati, a domanda, previo superamento di esame di idoneità selettivo per titoli e colloquio, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico, attraverso la trasformazione del relativo contratto, nei limiti del numero dei posti complessivamente vacanti in organico presso gli enti del servizio sanitario regionale per ciascuna disciplina e delle risorse finanziarie disponibili ordinariamente.
          3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle finanze e per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità. L'assegnazione presso gli enti del servizio sanitario è disposta dalla Regione sulla base della graduatoria approvata a seguito dello svolgimento dell'esame di idoneità e delle preferenze espresse dagli idonei.
          3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa relativa al personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
4. 17. De Luca.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
          3-bis. L'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.  165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, è sostituito dal seguente:
              «2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblici sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza, in aggiunta a quest'ultime deve essere, inoltre, prevista una specifica area contrattuale di un'area dirigenziale riguardante la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.»
4. 36. De Luca.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. Per le caratteristiche specifiche del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dei comparti di contrattazione di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive modifiche ed integrazioni, è istituita l'area contrattuale della dirigenza medica e sanitaria.
4. 107. Miotto, Grassi, Bucchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Fontanelli, Argentin, Lenzi.

      Al comma 4, dopo le parole: della loro qualità aggiungere le seguenti: , riferita anche alle rilevazioni riscontrate attraverso i cittadini, anche in forma anonima, relativamente al grado di soddisfazione ed eventuali criticità rispetto alle prestazioni sanitarie loro rese.
4. 216. Follegot.

      Sopprimere il comma 5.
*4. 207. Miotto, Murer, Grassi, Bucchino, D'Incecco, Argentin, Burtone, Lenzi.

      Sopprimere il comma 5.
*4. 217. Forcolin.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      
6-bis. Ai dirigenti di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano da almeno dieci anni presso enti del Servizio sanitario nazionale, concorrendo all'erogazione di prestazioni sanitarie, si applica, in quanto compatibile, la disciplina in materia di rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1999, n.  517. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità e le procedure per l'attuazione del presente comma. Dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 200. Castellani, Miotto.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
      Art. 4.1. – 1. All'articolo 1 della legge 24 maggio 1967, n.  396, è premesso il seguente:
          «Art. 01. – (Categoria professionale dei biologi). – La professione di biologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.  233».

      2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n.  396, è sostituito dal seguente:
      «Art. 46. – (Vigilanza del Ministro della salute). – Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi».

      3. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n.  56, è premesso il seguente:
      «Art. 01. – (Categoria professionale dei biologi). – La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.  233».
4. 0200. Castellani, Miotto, D'Anna.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
      Art. 4.1. – 1. All'articolo 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.  233, le parole «e dei farmacisti» sono sostituite dalle seguenti «, dei farmacisti e dei biologi».
      2. Gli articoli da 14 a 30 incluso, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n.  396, sono abrogati. Nella legge di cui al periodo precedente l'espressione «Ministro della giustizia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute»; le parole: «Ministero della giustizia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute».
      3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta, altresì, gli atti necessari all'articolazione provinciale degli Ordini dei biologi e nomina dei commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 233 del 1946. Il Consiglio dell'Ordine dei biologi e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei biologi in carica decadono di diritto allo spirare del termine per l'adozione del decreto di cui al periodo precedente.
      4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n.  56, è premesso il seguente:
          «Art. 01. – (Categoria professionale degli psicologi) – 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.  233.»

      5. Nella legge 18 febbraio 1989, n.  56, le parole: «Ministro della giustizia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute»; le parole: «Ministero della giustizia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute». Il Ministro della salute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui al precedente e al presente comma.
4. 0201. D'Anna.

ART. 4-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale del Servizio sanitario nazionale e livelli di spesa).

      Sopprimere i commi 1 e 4.
4-bis. 200. Fugatti.

ART. 5.
(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia).

      Al comma 1, sostituire le parole: da adottare con le seguenti: da emanare.
5. 202. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

      Al comma 1, dopo le parole: dell'articolo 8 del medesimo decreto aggiungere le seguenti: nonché agli screening allargati per malattie genetiche metaboliche rare per le quali esistono risposte terapeutiche o dietetiche.
*5. 7. Gidoni.

      Al comma 1, dopo le parole: dell'articolo 8 del medesimo decreto aggiungere le seguenti: nonché agli screening allargati per malattie genetiche metaboliche rare per le quali esistono risposte terapeutiche o dietetiche.
*5. 12. Palagiano, Zazzera.

      Al comma 1, dopo le parole: dell'articolo 8 del medesimo decreto aggiungere le seguenti: nonché agli screening allargati per malattie genetiche metaboliche rare per le quali esistono risposte terapeutiche o dietetiche.
*5. 17. Miotto, Murer, Grassi, Bucchino, D'Incecco, Argentin, Burtone.

      Al comma 1, dopo le parole: dell'articolo 8 del medesimo decreto aggiungere le seguenti: nonché all'aggiornamento del nomenclatore tariffario delle Protesi e degli Ausili di cui al DM n.  332 del 1999, all'analgesia epidurale,.
5. 15. Murer, Miotto, Grassi, Bucchino, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Lenzi, Argentin.

      Al comma 1, dopo le parole: dell'articolo 8 del medesimo decreto aggiungere le seguenti: la malattia da Sensibilità Chimica Multipla (Mcs), le patologie autoimmuni e osteoarticolari.
5. 201. Scilipoti.

      Al comma 1, dopo le parole: dell'articolo 8 del medesimo decreto aggiungere le seguenti: nonché la malattia da Sensibilità Chimica Multipla (Mcs).
5. 16. Sbrollini, Miotto, Grassi, Pedoto, Murer, Bucchino, D'Incecco, Argentin, Burtone.

      Al comma 2, dopo le parole: persone affette da aggiungere le seguenti: sensibilità chimica multipla e.
5. 9. Binetti, Calgaro, De Poli.

      Al comma 2, dopo la parola: ludopatia aggiungere le seguenti: ossia dipendenza grave da gioco d'azzardo,.
5. 8. Binetti, Calgaro, De Poli.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      
2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n.  38, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Sono idonei ad operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate i medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della presente legge documentino un'esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione dell'attività svolta rilasciata dalla regione sulla base di criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
5. 200. Miotto, Castellani.

      Al comma 2-bis, sostituire le parole: Il Ministro della salute procede con le seguenti: Con decreto del Ministro della salute si procede.
5. 207. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

      Al comma 2-bis, sostituire le parole: 31 maggio 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
*5. 203. Palagiano, Zazzera.

      Al comma 2-bis, sostituire le parole: 31 maggio 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
*5. 204. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

      Al comma 2-bis, sostituire le parole: 31 maggio 2013 con le seguenti: 31 gennaio 2013.
5. 205. Savino.

      Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili.
5. 206. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

      Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
      2-ter. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 22 dicembre 1986, n.  917, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «nonché le spese sostenute dai soggetti affetti da atrofia muscolare spinale per l'acquisto dei trattamenti considerati non farmacologici, quali gli integratori alimentari intesi come prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta, che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico e che contengono in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate».
      2-quater. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2-ter, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.  825, e successive modificazioni, con le occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.  76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, e successive modificazioni.
5. 210. Savino.

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. – (Potenziamento della ricerca sulle cellule staminali pluripotenti somatiche indotte a fini terapeutici). – 1. Al fine di potenziare la ricerca sulle cellule staminali pluripotenti somatiche indotte che non prevedono, nella fase di ricerca e in quella di attuazione, la produzione, la manipolazione o l'uso diretto o indiretto, in qualunque modo, di embrioni umani, il Ministro della salute, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità (ISS), predispone un piano biennale di ricerca.
      2. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. La valutazione dei progetti di ricerca, ai fini dell'assegnazione delle risorse, è effettuata da una commissione, istituita con decreto ministeriale presso il Ministero della salute, i cui membri devono appartenere in misura non inferiore alla metà a istituzioni e a enti di ricerca stranieri riconosciuti di eccellenza secondo i criteri di analisi bibliometrica.
3. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
5. 02. Di Virgilio.

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
          Art. 5-bis. – (Potenziamento della ricerca sulle cellule staminali pluripotenti somatiche indotte a fini terapeutici). – 1. Al fine di potenziare la ricerca sulle cellule staminali pluripotenti somatiche indotte che non prevedono, nella fase di ricerca e in quella di attuazione, la produzione, la manipolazione o l'uso diretto o indiretto, in qualunque modo, di embrioni umani, il Ministro della salute, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità (ISS), predispone un piano biennale di ricerca.
          2. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. La valutazione dei progetti di ricerca, ai fini dell'assegnazione delle risorse, è effettuata da un commissione, istituita con decreto ministeriale presso il Ministero della salute, i cui membri devono appartenere in misura non inferiore alla metà a istituzioni e a enti di ricerca stranieri riconosciuti di eccellenza secondo i criteri di analisi bibliometrica.
          3. Al relativo onere di cui al comma 2 del presente articolo si provvede con le risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge del 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 dicembre 2004, n.  307.
5. 03. Di Virgilio.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
          «Art. 5-bis. – (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative). – 1. All'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n.  38, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Sono idonei ad operare nelle Reti di Cure Palliative pubbliche o private accreditate i medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, documentino un'esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione della attività svolta da parte dell'azienda sanitaria competente”».
5. 05. Di Virgilio.

ART. 6.
(Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonché di ospedali psichiatrici giudiziari).

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare una riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale previsti dalla normativa vigente.
6. 7. Palagiano, Zazzera.

      Al comma 2, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: e private.
6. 200. Palagiano, Mura, Borghesi.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: e articolazione fino a: loro rispetto con le seguenti: dei requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie e sociosanitarie.
6. 15. Goisis.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: di minor costo con le seguenti: ispirate a principi di maggiore economicità.
6. 16. Grimoldi.

      Al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole: socio sanitarie aggiungere la seguente: declassificate.
6. 201. Tassone.

      Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo, altresì, la continuità del rapporto affettivo instauratosi anche con i genitori affidatari.
6. 202. Savino.

ART. 6-bis.
(Misure finanziarie e patrimoniali a favore delle regioni).

      Sopprimerlo.
6-bis.202. D'Anna.

      Al comma 1, sostituire le parole: immobili di cui all'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, con le seguenti: strutture non sanitarie o declassificate.
6-bis.201. Tassone.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dicembre 2013 con le seguenti: giugno 2013.
6-bis.203. D'Anna.

      Al comma 2, lettera a), dopo le parole: dicembre 2013 aggiungere le seguenti: limitatamente ai crediti maturati a tutto il 31 dicembre 2009, siccome ricompresi nei piani di rientro dal disavanzo sanitario.
6-bis.200. Ciccioli, Mancuso, Carfagna.

      Al comma 2, sopprimere la lettera b).
6-bis.204. Isidori.

      Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: l'espletamento delle finalità indicate nel primo periodo con le seguenti: il regolare pagamento dei debiti da parte delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. L'effetto sospensivo di cui al presente comma opera indipendentemente dalla conclusione della procedura di ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n.  78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  122 del 2010.
6-bis.207. Moffa.

      Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: l'espletamento delle finalità indicate nel primo periodo con le seguenti: il regolare pagamento dei debiti da parte delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.
6-bis.206. Moffa.

      Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'effetto sospensivo di cui al presente comma opera indipendentemente dalla conclusione della procedura di ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n.  78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  122 del 2010.
6-bis.205. Moffa.

ART. 7.
(Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica).

      Al comma 1, capoverso, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: si applica fino alla fine del capoverso con le seguenti: nell'arco di un triennio si applica alla seconda violazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e alla terza violazione la sospensione per tre mesi della relativa licenza all'esercizio dell'attività. Qualora le suddette violazioni siano commesse all'interno di un esercizio non autorizzato alla vendita dei tabacchi, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste, le sanzioni di cui al presente articolo sono aumentate del doppio.

      Conseguentemente:
          al comma 5, terzo periodo:
              sopprimere le parole da:
Le medesime formule di avvertimento fino a: e successive modificazioni;
              dopo le parole: apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati aggiungere le seguenti: apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), o;
          al comma 6, secondo periodo:
              sopprimere le parole
: la stessa sanzione;
              dopo le parole:
titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi aggiungere le seguenti: una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro;
          dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
              6-bis. Le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita di cui ai commi 4 e 5, sono stabilite dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, con apposito decreto direttoriale da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 200. Berardi.

      Al comma 3-bis, capoverso Art. 14-ter, comma 1, dopo le parole: Chiunque vende aggiungere le seguenti: o cede a qualunque titolo a scopo di asporto o di somministrazione.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, primo periodo, dopo le parole: chiunque vende aggiungere le seguenti: o cede a qualunque titolo a scopo di asporto o di somministrazione.
7. 201. Cavallaro.

      Sostituire il comma 4 con i seguenti:

      4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono vietati i messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro.
      4-bis. Chi trasgredisce al divieto previsto dal comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 mila a 500 mila euro.
      4-ter. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati all'attivazione e il sostegno di programmi di prevenzione, cura e riabilitazione di persone affette o a rischio di dipendenza da gioco patologico.

      Conseguentemente, al comma 6, sopprimere il primo periodo.
7. 42. Palagiano, Di Giuseppe, Mura, Borghesi, Zazzera.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. In tutto il territorio nazionale è vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, in qualunque forma, di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consiste nell'effettuare una puntata, scommessa o impiego di denaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori on line, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.  430; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460, e successive modificazioni. Ai fini della presente legge si intende quale forma di pubblicità indiretta anche l'esposizione di cartelli o di avvisi di qualsiasi natura volti a rendere pubbliche le vincite realizzate presso i punti di raccolta gestiti: dagli operatori di gioco d'azzardo ’fisso’ che svolgono l'attività di offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231, e successive modificazioni; dagli operatori di gioco d'azzardo on line che svolgono l'attività di offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231, e successive modificazioni; dall'AAMS.
7. 203. Scandroglio.

      Al comma 4, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: rivolte ai minori fino alla fine del secondo periodo.
7. 206. Palagiano, Di Giuseppe.

      Al comma 4, alinea, primo periodo, sostituire le parole: trenta minuti con le seguenti: sessanta minuti.
7. 204. Ria.

      Al comma 4, lettera a), dopo le parole: incitamento al gioco aggiungere le seguenti: non responsabile.
7. 6. D'Anna.

      Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: riportare in modo chiaramente visibile con le seguenti: richiamare in modo chiaramente visibile il sito Internet presso il quale è indicata.
7. 205. De Nichilo Rizzoli.

      Sostituire il comma 5 con il seguente:
      5. I giochi d'azzardo di cui al comma 4 devono riportare le seguenti informazioni obbligatorie:
          a) avvertenze generali:
              1) il gioco può dare dipendenza;
              2) non esagerare: di gioco ci si ammala.

      Per quanto riguarda i biglietti, tagliandi, schedine e ricevute di gioco, le avvertenze generali sono stampate sulla superficie più visibile del prodotto, in lingua italiana, sulla parte anteriore, in modo da coprire almeno il 20 per cento della superficie corrispondente, nonché su ogni imballaggio esterno, esclusi i sovraimballaggi trasparenti, utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto; per quanto riguarda le slot machine, i video poker e gli apparecchi di video gioco, le avvertenze generali sono stampate sulla parte superiore allo schermo e devono apparire sul video per il tempo di non utilizzo della macchina, alternate alle avvertenze supplementari di cui alla lettera b); le avvertenze generali devono altresì apparire all'apertura di ogni sito internet attraverso cui si effettua la raccolta di puntate o di scommesse e sul sito istituzionale dell'AAMS almeno per un minuto, su tutto lo schermo, prima di accedere alle giocate e devono essere alternate alle avvertenze supplementari di cui alla lettera b) nel banner superiore del sito, in modo da coprire almeno il 20 per cento dello schermo;

      b) avvertenze supplementari:
          1) chi perde sempre sei tu;
          2) non giocare il futuro dei tuoi figli;
          3) il gioco crea dipendenza, non iniziare;
          4) il gioco può portare a debiti, a povertà o a perdere la famiglia: fermati in tempo;
          5) 800.000 italiani sono affetti dalla sindrome da gioco d'azzardo: non entrare nel numero;
          6) la fortuna è cieca, ma quello che perdi si vede benissimo;
          7) giocare ogni giorno è un sintomo: parlane al tuo medico, fatti aiutare.

      Per quanto riguarda i biglietti, tagliandi, schedine e ricevute di gioco, le avvertenze supplementari sono stampate sulla superficie posteriore del prodotto, in modo da coprirne almeno il 20 per cento della superficie disponibile, nonché su ogni imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto, esclusi i sovraimballaggi trasparenti aggiuntivi; per quanto riguarda le slot machine, i video poker, gli apparecchi di video gioco e i siti internet si applicano le disposizioni di cui alla lettera a).
      Le avvertenze generali e almeno una delle avvertenze supplementari devono essere inoltre riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.
7. 207. Scandroglio.

      Al comma 5-bis, sostituire le parole: possano predisporre con le seguenti: predispongano ogni anno.
7. 208. Ria.

      Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
      5-ter. I punti di raccolta dei giochi d'azzardo gestiti da operatori on line, compreso il sito istituzionale dell'AAMS, hanno l'obbligo di dedicare un'apposita sezione alla pubblicazione dei seguenti dati, da aggiornare mensilmente:
          a) la quantità espressa in euro delle somme perse dai giocatori e la loro quota percentuale rispetto al totale delle somme giocate;
          b) una sintesi di principali sintomi della sindrome da gioco d'azzardo patologico;
          c) una sintesi dei rischi correlati alla sindrome da gioco d'azzardo patologico, in particolar modo riferito ai minori;
          d) l'elenco e i recapiti dei presìdi regionali per la prevenzione e la cura della dipendenza patologica dal gioco d'azzardo, e dei centri e delle associazioni che abbiano medesima finalità.
7. 209. Scandroglio.

      Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
      5-ter. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, campagne di informazione negli istituti di istruzione primaria e secondaria finalizzate a sensibilizzare i giovani sul problema della ludopatia e sui rischi della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, con particolare attenzione alla prevenzione dei comportamenti a rischio.
7. 210. Miserotti.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 6, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.  689, e successive modificazioni, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della Salute, per essere destinati all'informazione e all'educazione sanitarie, nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della sindrome da gioco d'azzardo patologico e al finanziamento dei presìdi regionali per la prevenzione e la cura della dipendenza patologica da gioco d'azzardo.
7. 211. Scandroglio.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. Gli apparecchi idonei al gioco d'azzardo non possono essere installati all'interno ovvero in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto. Ulteriori limitazioni possono essere stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute.
7. 33. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

      Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le soluzioni tecniche per il blocco dei giochi ai minori, di cui al precedente periodo, devono essere operative entro il 31 dicembre 2013.
7. 212. Palagiano, Di Giuseppe.

      Sostituire il comma 10, con il seguente:
      10. L'apertura di nuove sale da gioco e di nuovi punti di raccolta del gioco d'azzardo praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio 773 del 1931 e successive modificazioni, deve avvenire nel rispetto di una distanza minima di cinquecento metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di aggregazione giovanile, ospedali, strutture sanitarie, luoghi di culto. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n.  773 del 1931, che risultano territorialmente prossimi a istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di aggregazione giovanile, ospedali, strutture sanitarie, luoghi di culto.
7. 220. Scandroglio.

      Al comma 10, sostituire il primo, il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: I punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n.  773 del 1931, non possono essere ubicati entro 500 metri da istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, e da luoghi di culto. La disposizione di cui al primo periodo opera relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 47. Palagiano.

      Al comma 10, sopprimere le parole: , tenuto conto degli interessi pubblici di settore,.
7. 222. Lussana.

      Al comma 10, sostituire le parole da: , tenuto conto degli interessi pubblici fino alla fine del comma con le seguenti: sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pianifica la ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n.  773 del 1931, al fine di vietare la loro ubicazione entro 500 metri dai predetti luoghi e strutture.
7. 221. Palagiano, Di Giuseppe.

      Al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: anche.
7. 223. Ria.

      Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: centri socio-ricreativi e sportivi aggiungere le seguenti: oratori, palestre, associazioni di volontariato, centri anziani e case di riposo.
7. 224. Maggioni.

      Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: a pianificare forme di progressiva ricollocazione con le seguenti: alla ricollocazione.
7. 45. Palagiano.

      Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: provvede a pianificare aggiungere le seguenti: , d'intesa con i sindaci interessati per competenza territoriale,
7. 66. Sbrollini, Miotto, Murer, Grassi, Bucchino, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Argentin, Sarubbi, Lenzi.

      Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: prossimi con le seguenti: ad una distanza inferiore a 500 metri.
7. 37. Martini.

      Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, la distanza minima dei punti di raccolta del gioco da istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi non può essere inferiore a 500 metri.
7. 64. Sarubbi, Miotto, Pedoto, Murer, Grassi, Bucchino, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Argentin, Burtone, Lenzi.

      Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari con le seguenti: distanza di almeno 500 metri dei nuovi punti-gioco rispetto a scuole, campi sportivi, oratori, centri frequentati dai minori e della dislocazione territoriale.
7. 29. Binetti, Calgaro, De Poli.

      Al comma 10, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per tutte le sopraindicate attività di pianificazione è obbligatorio e vincolante il parere dei sindaci dei comuni interessati.
7. 225. Meroni.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
      10-bis. Presso le ASL è sempre possibile incontrare, in modo discreto ma visibile, personale qualificato disposto a farsi carico della problematica specifica del giocatore d'azzardo patologico, che, attraverso il racconto della sua storia, vuole fare una denuncia, non sempre penale, ma circostanziata, per aiutare amici e compagni, con l'intenzione di contenere un disagio in crescita continua. Il Gap è attualmente compreso tra i LEA e il paziente deve sperimentare che fin dal primo momento in cui desidera lasciare il gioco, che è possibile farlo e che il SSN mette a sua disposizione qualcuno pronto ad aiutarlo.
7. 31. Binetti, De Poli, Calgaro.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
      10-bis. Ai fini dell'adozione e dell'emanazione delle linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e del Ministero della Salute, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010 n.  220, è emanato entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata.
7. 48. Palagiano.

      Al comma 11, sopprimere le parole: o amatoriale.

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          dopo le parole:
Ministro delegato al turismo e allo sport aggiungere le seguenti: , sentito il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva;
          sopprimere le parole: di società sportive professionistiche e dilettantistiche,
          sostituire le parole: di istituti di istruzione secondaria superiore con la seguente: scolastici;
          sopprimere la parola: amatoriale;
          aggiungere, in fine, le parole: , indicando i soggetti titolari dell'acquisto delle apparecchiature e quelli incaricati di sostenere il costo della preparazione di quanti dovranno farne uso.
7. 226. Barbaro.

      Al comma 11, sostituire le parole: certificazione medica con le seguenti: certificazione specialistica medica in strutture pubbliche o private.
7. 5. Girlanda.

      Al comma 11, dopo le parole: certificazione medica aggiungere le seguenti: gratuita fino al compimento del diciottesimo anno d'età.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: società sportive professionistiche e dilettantistiche con le seguenti: tutti gli impianti sportivi professionistici o dilettantistici.
7. 228. Tassone.

      Al comma 11, dopo le parole: linee guida, aggiungere le seguenti: che prevedano, ove necessario, progressivi livelli diagnostici.
7. 8. D'Anna.

      Al comma 11, sopprimere dalle parole: e per la dotazione fino alla fine del comma.

      Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
          11-bis. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, il Ministero della Salute, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero della Salute 18 marzo 2011, recante «Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n.  191/2009», definisce i criteri e le condizioni in presenza dei quali nei seguenti mezzi di trasporto, strutture e luoghi è obbligatoria la detenzione e consentito l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni, denominati «DAE», e di altri dispositivi salvavita:
               a) mezzi adibiti al soccorso sanitario della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della polizia municipale, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile, del Corpo capitanerie di porto, nonché mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi, in tutti i mezzi di soccorso del 118, nonché nelle ambulanze private delle varie organizzazioni di soccorso;
              b) ambulatori e poliambulatori medici, nonché strutture socio-sanitarie autorizzate;
              c) grandi scali e mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi;
              d) istituti penitenziari;
              e) strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali, grandi strutture commerciali e industriali;
              f) luoghi in cui si pratica attività ricreativa, ludica e sportiva, agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico;
              g) strutture scolastiche e universitarie;
              h) farmacie.

      Il decreto di cui al presente comma, stabilisce altresì i termini temporali entro cui i responsabili dei mezzi di trasporto, delle strutture e dei luoghi in cui è obbligatoria la detenzione di DAE, provvedono ad adeguarsi a tale obbligo.
7. 50. Palagiano, Di Giuseppe, Mura, Zazzera.

      Al comma 11, dopo le parole: dispositivi salvavita aggiungere le seguenti: essendo comunque sempre necessaria la presenza di un medico.
7. 3. Girlanda.

      Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo la possibilità di sgravi fiscali della cifra d'acquisto.
7. 10. D'Anna.

      Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Trattandosi di pratica sportiva amatoriale il certificato può essere rilasciato dal medico di famiglia, mentre compete esclusivamente al medico sportivo rilasciare tale certificato, nel caso di sport agonistico o di attiva sportiva dilettantistica, ma intensiva. Il certificato prevede la descrizione puntuale di tutti i controlli e gli accertamenti fatti.
7. 34. Binetti, Calgaro, De Poli.

      Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La certificazione medica richiesta per la pratica di attività sportiva non agonistica può essere prodotta da un medico liberamente scelto o comunque, gratuitamente, dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta; nel caso di attività sportiva agonistica la certificazione può essere rilasciata esclusivamente dallo specialista in medicina dello sport.
7. 36. Calgaro, Binetti, De Poli.

      Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È confermata l'esenzione disposta dall'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.  724, per la certificazione medica di idoneità per l'attività sportiva non agonistica o amatoriale praticata dai minori di anni 18.
*7. 49. Palagiano.

      Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È confermata l'esenzione disposta dall'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.  724, per la certificazione medica di idoneità per l'attività sportiva non agonistica o amatoriale praticata dai minori di anni 18.
*7. 35. Binetti, De Poli.

      Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

      11.1. Le spese sostenute per l'iscrizione annuale o l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica sono oggetto di detrazioni fiscali determinate sulla base dell'indicatore Isee.
7. 9. D'Anna.

      Al comma 11-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: tenuto conto fino alla fine del comma con le seguenti: mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 33, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n.  183.
7. 229. Palagiano, Mura, Borghesi, Zazzera.

      Alla rubrica, dopo la parola: ludopatia aggiungere le seguenti: ossia dipendenza grave da gioco d'azzardo.
7. 28. Binetti, Calgaro, De Poli.

ART. 8.
(Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande).

      Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

       b-bis) della figura di un professionista con formazione specifica in mense scolastiche ed aziendali.
8. 22. Binetti, Calgaro, De Poli.

      Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
      12-bis. Nell'ambito della disciplina prevista dal Regolamento (CE) 25 ottobre 2011 n.  1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, al fine di incentivare le produzioni agroalimentari italiane di qualità e di aumentare i livelli di sicurezza dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui ai commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies, riportare nell'etichetta di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  109, e successive modificazioni, e alle indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n.  4, l'indicazione dei tenori di micotossine di ogni partita o sottopartita dei prodotti alimentari indicati nella Parte 2 dell'allegato al Regolamento (CE) 19 dicembre 2006, n.  1881, rilevati ai sensi del Regolamento (CE) del 23 febbraio 2006, n.  401 indicando altresì i tenori massimi dei contaminanti consentiti nei prodotti alimentari per la prima infanzia e per l'alimentazione degli adulti ai sensi del citato Regolamento CE n.  1881/2006.
      12-ter. La disposizione di cui al comma 12-bis si applica decorsi tre mesi dalla data di notifica della procedura prevista all'articolo 45 comma 1 del Regolamento (CE) 25 ottobre 2011 n.  1169/2011, in assenza di un parere negativo della Commissione europea.
      12-quater. È consentito il commercio dei prodotti etichettati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni del comma 12-bis, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime di cui al comma 12-ter.
      12-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni di cui al comma 12-bis, a decorrere dal termine di cui al comma 12-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
8. 15. Servodio, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

      Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
      12-bis. Al fine di incentivare le produzioni agroalimentari italiane di qualità e di aumentare i livelli di sicurezza dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, le etichette di tali prodotti possono riportare, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  109, e successive modificazioni, e alle indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n.  4, l'indicazione dei tenori di micotossine di ogni partita o sottopartita dei prodotti alimentari indicati nella Parte 2 dell'allegato al Regolamento (CE) 19 dicembre 2006, n.  1881, rilevata ai sensi del Regolamento (CE) n.  401/2006 del 23 febbraio 2006, indicando altresì i tenori massimi dei contaminanti, nei prodotti alimentari per la prima infanzia e per l'alimentazione degli adulti, stabiliti con il citato Regolamento CE n.  1881/2006.
8. 16. Servodio, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

      Al comma 14, premettere le parole: A partire da gennaio 2013.
8. 36. Binetti, De Poli.

      Al comma 15, punto 8.6 dell'Allegato 1, sopprimere le parole: fascia produttiva annua A e B della sezione VI.
8. 38. Binetti, De Poli.

      Sopprimere i commi 16, 16-bis e 16-ter.
8. 211. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

      Sopprimere il comma 16.
*8. 20. Zeller, Brugger.

      Sopprimere il comma 16.
*8. 42. Vignali, Dal Lago, Raisi, Saglia, Torazzi.

      Sostituire il comma 16 con i seguenti:

      16. Al fine di migliorare la qualità nutrizionale e di favorire una alimentazione salutare, le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.  719, e successive modificazioni, ed alla legge 3 aprile 1961, n.  286, devono essere preparate e commercializzate con un contenuto di succo naturale ovvero di succo di agrumi in misura non inferiore al 20 per cento.
      16-bis. Le bevande prodotte anteriormente alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del precedente comma 16, possono essere commercializzate entro i successivi otto mesi.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 16-ter.
8. 210. Paolo Russo.

      Al comma 16, dopo le parole: succo naturale aggiungere le seguenti: concentrato o liofilizzato o sciroppato.
8. 220. Zeller, Brugger.

      Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
      16. 1. È istituito il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l'uso esclusivi frutta di origine o di provenienza italiana.
      16.2. L'utilizzo del logo nazionale di cui al comma 16.1 è riservato alle bevande analcoliche a base di frutta, ai succhi di frutta e ai nettari per i quali tutte le fasi del processo di produzione e di trasformazione sono interamente realizzate sul territorio nazionale e che riportano nell'etichettatura l'indicazione di origine o di provenienza italiana della frutta utilizzata.
      16.3. In deroga al comma 16.1, il logo nazionale di cui al presente articolo può essere apposto alle bevande analcoliche a base di frutta tropicale, ai succhi di frutta tropicale e ai nettari prodotti con l'utilizzo di frutta tropicale non coltivata nel territorio nazionale, purché tutte le fasi del processo di trasformazione siano interamente realizzate sul territorio nazionale e sia riportata in etichettatura l'indicazione di origine o di provenienza della frutta utilizzata.
      16.4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per gli affari europei e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281 e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al presente articolo.
      16.5. A chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione bevande analcoliche a base di frutta, succhi di frutta e nettari con il logo nazionale contraffatto, si applica l'articolo 517-quater del codice penale.
      16.6. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque impiega o utilizza il logo nazionale di cui al presente articolo, in violazione della disciplina ivi prevista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 20.000 euro.
8. 48. Molgora.

      Sopprimere il comma 16-bis.
8. 200. Vignali, Dal Lago, Raisi, Saglia, Torazzi.

      Sopprimere il comma 16-ter.
8. 201. Vignali, Dal Lago, Raisi, Saglia, Torazzi.

      Al comma 16-ter, le parole: prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: prima della data di cui al comma 16-sexies.

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
          
16-sexies. Le norme di cui ai commi 16, 16-bis, 16-ter e 16-quater entrano in vigore decorsi sei mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE.
8. 221. Vignali, Gottardo.

      Al comma 16-ter, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: diciotto mesi.
8. 215. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

      Al comma 16-ter, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: quattro mesi.
8. 203. Paolo Russo.

      Sopprimere il comma 16-quater.
*8. 202. Vignali, Dal Lago, Raisi, Saglia, Torazzi.

      Sopprimere il comma 16-quater.
*8. 216. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

      Al comma 16-quater, sostituire le parole: il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare, con le seguenti: il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro della salute.
8. 217. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 9.
(Disposizioni in materia di emergenze veterinarie).

      Al comma 1, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sette giorni.
9. 2. Palagiano.

ART. 10.
(Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, e norme sull'innovatività terapeutica).

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis)
all'articolo 122, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel mese di gennaio di ogni anno, ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare, su base regionale, all'AIFA, l'elenco dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell'anno precedente, comprovato da una certificazione di conformità annuale rilasciata da soggetti terzi idonei, che ne attesti il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119, comma 1, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, specificando il numero medio di visite effettuate».
10. 2. Di Virgilio.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis)
all'articolo 122, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel mese di gennaio di ogni anno, ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare, su base regionale, all'AIFA il numero esatto dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell'anno precedente, comprovato da una certificazione di conformità annuale effettuata da soggetti terzi idonei, che ne attesti il rispetto delle disposizioni di cui, in particolare, all'articolo 119, primo comma, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, specificando il numero medio di visite effettuate».
10. 7. De Nichilo Rizzoli.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. Analogamente al fine di garantire l'unitarietà del sistema farmaceutico e l'equità nell'accesso alle cure, eventuali decisioni concernenti l'equivalenza terapeutica, o il risultato terapeutico atteso tra farmaci, devono essere adottate a livello nazionale dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di AIFA sulla base di solide prove scientifiche.
*10. 1. Vignali.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. Analogamente al fine di garantire l'unitarietà del sistema farmaceutico e l'equità nell'accesso alle cure, eventuali decisioni concernenti l'equivalenza terapeutica, o il risultato terapeutico atteso tra farmaci, devono essere adottate a livello nazionale dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di AIFA sulla base di solide prove scientifiche.
*10. 201. Raisi.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. Analogamente al fine di garantire l'unitarietà del sistema farmaceutico e l'equità nell'accesso alle cure, eventuali decisioni concernenti l'equivalenza terapeutica, o il risultato terapeutico atteso tra farmaci, devono essere adottate a livello nazionale dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di AIFA sulla base di solide prove scientifiche.
*10. 200. D'Anna.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando l'obbligo di inserire entro sei settimane i medesimi medicinali nei suddetti prontuari ed elenchi.
10. 10. Palagiano.

      Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
      6-bis. Al fine di favorire la ricerca e la produzione di farmaci orfani come definiti ai sensi del regolamento (CE) n.  141/2000 del Parlamento europeo e del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, è concessa la defiscalizzazione del 23 per cento delle spese sostenute dalle industrie per la ricerca e lo sviluppo di presìdi e di farmaci per la diagnosi e il trattamento delle malattie rare.
      6-ter. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 6-bis le industrie inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, il protocollo relativo alla ricerca e allo sviluppo del farmaco o del presidio e la documentazione giustificativa relativa alla malattia rara, o al gruppo di malattie rare, di interesse.
      6-quater. La documentazione di cui al comma 6-ter è valutata da una commissione nominata dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, secondo le modalità indicate con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge.
      6-quinquies. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di cui ai commi 6-bis e seguenti del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate.
10. 12. Palagiano, Zazzera.

ART. 11.
(Revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e altre disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale).

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.

      Conseguentemente sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 giugno 2014.
11. 32. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e quelli la cui efficacia non risulti sufficientemente dimostrata, alla luce delle evidenze rese disponibili dopo l'immissione in commercio. Per i farmaci che non soddisfano il criterio di economicità, in rapporto al risultato terapeutico previsto, è avviata dall'AIFA la procedura di rinegoziazione del prezzo; il termine per l'eventuale esclusione di questi ultimi prodotti dal Prontuario farmaceutico nazionale è stabilito al 31 dicembre 2013.
11. 213. Miotto, Murer, Grassi, Pedoto, Bucchino, D'Incecco, Argentin, Burtone.

      Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono esclusi da questo ultimo gruppo i farmaci con un ricavo industria inferiore ai 5 euro.
11. 21. De Nichilo Rizzoli.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Previa autorizzazione dell'AIFA, rilasciata su proposta della regione competente, la farmacia ospedaliera può, attraverso operazioni di ripartizione del quantitativo di un medicinale regolarmente in commercio, allestire dosaggi da utilizzare all'interno dell'ospedale in cui opera o all'interno di altri ospedali, ovvero da consegnare all'assistito per impiego domiciliare sotto il controllo della struttura pubblica. Il disposto del presente comma si applica anche nell'ipotesi di utilizzazione di un medicinale per un'indicazione diversa da quella autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
11. 214. Miotto, Murer, Grassi, Pedoto, Bucchino, D'Incecco, Argentin, Burtone, Lenzi.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Previa autorizzazione dell'AIFA, rilasciata su proposta della Regione competente, la farmacia ospedaliera può, attraverso operazioni di ripartizione del quantitativo di un medicinale regolarmente in commercio, allestire dosaggi da utilizzare all'interno dell'ospedale in cui opera o all'interno di altri ospedali, ovvero da consegnare all'assistito per impiego domiciliare sotto il controllo della struttura pubblica, corredati di foglietto illustrativo, posologia, lotto di produzione e data di scadenza.
11. 211. Vanalli.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648, sono apportate le seguenti modificazioni:
          1) le parole: «dalla Commissione unica del farmaco conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dall'AIFA, conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa, previa valutazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica»;
          2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Se è disponibile un'alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati, la presenza nell'elenco di cui al precedente periodo del medicinale non autorizzato, con conseguente erogazione dello stesso a carico del Servizio sanitario nazionale, è ammessa unicamente nel caso in cui a giudizio della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, il medicinale possieda un'efficacia ed un rapporto rischio – beneficio, con riferimento all'impiego proposto, analogo a quella del farmaco autorizzato e quest'ultimo risulti eccessivamente oneroso per il Servizio sanitario nazionale. Agli effetti del presente comma il medicinale già autorizzato è considerato eccessivamente oneroso se il costo medio della terapia basata sul suo impiego supera di almeno il 50 per cento il costo medio della terapia basata sull'impiego del farmaco non autorizzato».
11. 212. Miotto, Murer, Grassi, Pedoto, Bucchino, D'Incecco, Argentin, Burtone, Lenzi

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Previa autorizzazione della regione o della provincia autonoma competente, le preparazioni allestite presso la farmacia di un ospedale, anche mediante ripartizione del quantitativo di medicinali industriali, possono essere utilizzate all'interno di altri ospedali ovvero essere consegnate all'assistito per impiego domiciliare sotto il controllo della struttura pubblica. Le farmacie aperte al pubblico sono autorizzate a allestire preparati magistrali utilizzando un medicinale di origine industriale per il trattamento di pazienti per i quali non siano disponibili in commercio idonee formulazioni, qualora il principio attivo non sia reperibile presso i fornitori o l'utilizzazione del medicinale industriale sia richiesta da specifiche esigenze di sicurezza e qualità. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, sono stabiliti limiti e condizioni per l'applicazione del disposto del precedente periodo.
11. 215. Girlanda.

      Sopprimere il comma 5.
11. 31. Binetti, De Poli, Calgaro.

      Sostituire il comma 5 con il seguente:
      4. La farmacia ospedaliera, anche tramite delega terza, può, attraverso operazioni di riconfezionamento del quantitativo di un medicinale regolarmente in commercio, allestire monodosi da utilizzare all'interno dell'ospedale in cui opera o all'interno di altre strutture convenzionate e/o residenziali, ovvero da consegnare all'assistito sotto il controllo della struttura pubblica. I preparati di cui al periodo precedente possono essere distribuiti anche attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il disposto del presente comma si applica anche nell'ipotesi di utilizzazione di un medicinale per un'indicazione diversa da quella autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Le operazioni di confezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono effettuate nel rispetto delle norme di buona preparazione.
11. 30. Zeller, Brugger.

      Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: residenziali aggiungere le seguenti: mettendo in atto procedure per consentire all'assistito il corretto utilizzo e conservazione dei medicinali medesimi.
11. 43. Laura Molteni.

      Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: fabbricazione con la seguente: preparazione
11. 200. Zeller, Brugger.

      Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: con indicazione del numero di lotto di origine e della data di scadenza
11. 202. Zeller, Brugger.

      Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I preparati di cui al periodo precedente possono essere distribuiti anche attraverso le farmacie aperte al pubblico
11. 201. Zeller, Brugger.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Il comma 11-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è abrogato.
11. 25. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Per i nuovi nati le vaccinazioni antipoliomielitica, antitetanica, antidifterica antiepatite virale B sono facoltative. Dall'entrata in vigore della presente legge decade l'obbligatorietà di cui alle leggi 27 maggio 1991 n 165, 4 febbraio 1966 n.51, 20 marzo 1968 n.419, 6 giugno 1939 n.891 e 27 aprile 1981 n.166.
11. 210. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Il comma 11-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012 n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è sostituito dal seguente:
      11-bis. Il medico, quando, in caso di nuova diagnosi, prescriva, i medicinali inclusi nelle liste di trasparenza, di cui all'articolo 9 comma 2 del decreto-legge 8 luglio 2002 n.  138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n.  178, è tenuto ad indicare la denominazione del principio attivo con il nome dell'azienda titolare dell'AIC o il nome dello specifico medicinale. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.  1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.  27; il farmacista non può comunque proporre al paziente la sostituzione con medicinali con prezzo pari o superiore a quello prescritto.
11. 36. Binetti, De Poli, Calgaro.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Il comma 11-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012 n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è sostituito dai seguenti:
      «11-bis. Il medico, quando, in caso di nuova diagnosi, prescriva, i medicinali inclusi nelle liste di trasparenza, di cui all'articolo 9 comma 2 del decreto-legge 8 luglio 2002 n.  138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n.  178, è tenuto ad indicare la denominazione commerciale dello specifico medicinale.
      11-ter. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27»
11. 203. Dozzo.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge luglio 2012, n.  95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è inserito il seguente:
          «14-bis. Fermi restando gli effetti di contenimento della spesa di cui al comma 14, la spesa consuntivata per l'anno 2011 tiene conto dei criteri di calcolo dei vari sistemi regionali per quanto riguarda situazioni straordinarie subite dalle strutture private nel corso dell'anno 2011 che esplicano effetti sia nel 2012 che nel 2013».
11. 16. De Luca.

ART. 11-bis.
(Modifica al comma 811 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, in materia di truffe a carico del Servizio sanitario nazionale).

      Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:
      
Art.11-ter. – 1. All'Art. 88 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
          «2-ter. I medicinali di cui al comma 1, quando non hanno le caratteristiche dei medicinali previsti dagli articoli 89, 92 e 94, sono vendibili, alla presenza obbligatoria del farmacista, in farmacia e negli esercizi previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, che adottano le prescrizioni previste dal decreto Ministero della salute 9 marzo 2012, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, necessarie ad assicurare le funzioni di farmacovigilanza».
11-bis.0200. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Turco Maurizio.

ART. 12.
(Procedure concernenti i medicinali).

      Sopprimere il comma 6.
12. 200. Munerato.

      Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi i comitati etici istituiti presso gli IRCCS pubblici e di diritto privato.
12. 7. Negro.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

      «1. All'articolo 15, comma 5, della legge n.  219 del 21 ottobre 2005, è aggiunto il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui al presente comma».
      2. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n.  261, al penultimo periodo, dopo le parole: «di Paesi terzi» sono aggiunte le seguenti: «salvo che detti centri risultino approvati dalla competente autorità statunitense, nel qual caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ma solo una formale comunicazione a firma della persona qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata al centro».
12. 01. Girlanda.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

      «12-bis. All'articolo 15, comma 5, della legge n.  219 del 21 ottobre 2005, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui al presente comma».
12. 02. De Nichilo Rizzoli.

ART. 13.
(Disposizioni in materia di medicinali omeopatici, anche veterinari e di sostanze ad azione ormonica).

      Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: nella misura fino a: in commercio con le seguenti: in misura pari all'importo previsto per i farmaci allopatici.
13. 201. Scilipoti.

      Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: basata sull'impiego tradizionale con le seguenti: tenendo conto del fatto che i singoli principi attivi e i costituenti di origine sintetica, chimicamente definiti, isolati da piante officinali, non si considerano preparati di origine vegetale; possono essere parte dei preparati vegetali solventi, diluenti e conservanti a condizione che siano chiaramente indicati
13. 200. Scilipoti.

      Al comma 4-bis, capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: e dall'articolo 82.
13. 202. Mancuso.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

      1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n.  27, le nuove sedi farmaceutiche individuate, collocate nei comuni colpiti dal sisma di cui all'Ordinanza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n.  2 del 2 giugno 2012, sono escluse dal concorso straordinario delle relative Regioni, da bandirsi ai sensi della citata disposizione.
      2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni di cui al primo comma provvedono all'individuazione delle zone in cui collocare le nuove farmacie sulla base delle esigenze di assistenza della popolazione rideterminatesi a seguito degli eventi tellurici, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.  l, convertito nella legge 24 marzo 2012, n.  27. Conseguentemente, la relativa Regione bandisce un concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi di cui al presente articolo ai sensi e nel rispetto del citato articolo 11.
13. 02. De Nichilo Rizzoli.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
      Art. 13-bis.(Disposizioni in materia di regolamentazione delle medicine non convenzionali) – Il ministro della Salute con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge istituisce una Commissione al fine di stabilire i requisiti, i percorsi formativi nonché le modalità di accreditamento delle associazioni e dei professionisti che operano nel settore delle medicine non convenzionali.
13. 0200. Miotto, Murer, Grassi, Pedoto, Bucchino, D'Incecco, Argentin, Burtone, Lenzi.

ART. 14.
(Razionalizzazione di taluni enti sanitari).

      Sopprimere i commi da 2 a 7.
14. 16. Pastore.

      Sostituire il comma 6 con il seguente:
      Il Ministero della Salute stabilisce, d'intesa con i Presidenti delle Regioni non sottoposte a Piani di Rientro dai disavanzi sanitari ed entro 180 giorni dall'emanazione della Legge di conversione del presente Decreto, i criteri per il riparto degli stanziamenti per la prosecuzione dell'attività nelle strutture ospedaliere, così come individuate preventivamente dalle medesime Regioni. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 5, si provvede con euro 5 milioni nell'anno 2012 e di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013, nonché mediante i rimborsi delle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale e la partecipazione a progetti anche di ricerca nazionali ed internazionali.
14. 221. Togni.

      Al comma 6, sostituire le parole da: dell'Istituto fino a: di cui al comma 2 con le seguenti: delle opere di messa in sicurezza delle strutture ospedaliere delle Regioni non sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari.
14. 200. Pini.

      Al comma 6, sostituire le parole da: dell'Istituto fino a: di cui al comma 2 con le seguenti: dell'attività ospedaliera delle strutture delle Regioni non sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari.
14. 201. Polledri.

      Al comma 6, sostituire le parole da: dell'Istituto fino a: di cui al comma 2 con le seguenti: dell'attività ospedaliera delle strutture della Regione Lombardia.
14. 202. Volpi.

      Al comma 6, sostituire le parole da: dell'Istituto fino a: di cui al comma 2 con le seguenti: dell'attività ospedaliera delle strutture della Regione Liguria.
14. 203. Bonino.

      Al comma 6, sostituire le parole da: dell'Istituto fino a: di cui al comma 2 con le seguenti: dell'attività ospedaliera delle strutture della Regione Veneto.
14. 204. Montagnoli.

      Al comma 6, sostituire le parole da: dell'Istituto fino a: di cui al comma 2 con le seguenti: dell'attività ospedaliera delle strutture della Regione Piemonte.
14. 205. Fogliato.

      Al comma 6, sostituire le parole da: dell'Istituto fino a: di cui al comma 2 con le seguenti: dell'attività ospedaliera delle strutture della Regione Emilia-Romagna.
14. 206. Rainieri.

      Al comma 6, sostituire le parole da: dell'Istituto fino a: di cui al comma 2 con le seguenti: dell'attività ospedaliera delle strutture della Regione Toscana.
14. 207. Paolini

      Al comma 6, sostituire le parole da: dell'Istituto fino a: di cui al comma 2 con le seguenti: dell'attività ospedaliera delle strutture della Regione Umbria.
14. 208. Paolini

      Al comma 6, sostituire le parole da: dell'Istituto fino a: di cui al comma 2 con le seguenti: dell'attività ospedaliera delle strutture della Regione Marche.
14. 209. Paolini

      Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
      9-bis. Al personale dipendente del Consiglio nazionale delle ricerche che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, opera presso enti del Servizio sanitario nazionale, concorrendo all'erogazione di prestazioni sanitarie, si applica, in quanto compatibile, la disciplina in materia di rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.  517. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità e le procedure per realizzazione di quanto previsto al primo periodo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14. 220. D'Anna.

      Al comma 11, terzo periodo, sopprimere le parole: nonché sospendere cautelativamente l'accesso al finanziamento degli enti interessati.
14. 17. Rivolta.

ART. 15.
(Trasferimento delle funzioni di assistenza al personale navigante e altre norme sulle prestazioni rese dal Ministero).

      Al comma 1, capoverso comma 92, sostituire il quarto periodo con il seguente: I medici titolari di incarico nell'ambito della convenzione di medicina generale continuano ad assicurare le prestazioni secondo quanto previsto dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Nell'ambito della nuova convenzione di medicina generale è previsto che una parte adeguata di attività oraria sarà dedicata ad assicurare l'assistenza al personale di cui al comma 89.
15. 4. Rondini.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
      3.1. Tenuto conto del trasferimento alle regioni del personale di ruolo dipendente dal Ministero della salute a seguito delle previsioni di cui al comma 1, nonché degli interventi di revisione della spesa pubblica a servizi invariati di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, resi più complessi dall'incremento della domanda di assistenza sanitaria, nonché dalla necessità di garantire elevati livelli di prevenzione e controllo in materia di profilassi internazionale, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502 e successive modificazioni, e coloro successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo e fermo restando quanto previsto al successivo comma 3-sexies, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.
      3.2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti e ferme restando le riduzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, sono individuati il contingente dei posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al precedente periodo sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 3-bis, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui al successivo comma 3-sexies.
      3.3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, disciplinato con atto di natura regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e la semplificazione, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
      3.4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni, ed individuati secondo il comma 3-ter, vengono attribuiti, in base alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 e successive modificazioni.

      3-sexies. Nei limiti del contingente di posti quantificato ai sensi del comma 3-ter e con priorità per i dirigenti con professionalità sanitaria già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e successive modificazioni, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 e successive modificazioni. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni; entro un anno dal conferimento del primo incarico di direzione di ufficio dirigenziale non generale i dirigenti sanitari del Ministero della salute partecipano ad apposito corso di formazione dirigenziale organizzato dal Ministero in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Rimangono fermi gli attuali contingenti fissati in relazione agli incarichi di II fascia dall'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 e successive modificazioni.

      3.5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno 5 anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 e successive modificazioni, che in caso di primo conferimento hanno durata pari a tre anni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-bis del predetto decreto legislativo. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 e successive modificazioni.
      3.6. Al fine di assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il mantenimento dei livelli di prevenzione, vigilanza e controllo a tutela della salute, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, non si applicano le disposizioni in materia di soprannumerarietà, eccedenze di personale e mobilità collettiva di cui all'articolo 6, comma 1 e all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 e successive modificazioni, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lett. a) del decreto-legge 6 luglio 2012 n.  95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.  135 e fermo rimanendo il divieto di procedere a nuove assunzioni fino al completo riassorbimento.
      3.7. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 3 agosto 2009, n.102, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale tecnico sanitario assunto presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto legge 1o ottobre 2005, n.  202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n.  244, sono prorogati sino al 31 dicembre 2013, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato oltre quelli già autorizzati.
      3.8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3.1 a 3.7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
15. 200. Miotto, Castellani.

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
      Art. 15.1. – 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
15. 02. Froner.

ART. 15-bis.
(Razionalizzazione della spesa sanitaria).

      Dopo l'articolo 15-bis aggiungere il seguente:
      Art. 15-ter. – (Disposizioni finali) – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3-bis, 4, 6, 7, si applicano fino all'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalle Regioni in attuazione dei principi fondamentali disciplinati dalla presente legge.
15-bis.03. Stucchi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per incrementare e migliorare l'impiego delle forze di polizia nel contrasto allo sfruttamento dei disabili a scopo di accattonaggio – 3-02537

      PORCU e BALDELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
          si stanno verificando, con sempre maggior frequenza, gravi episodi di sfruttamento a scopo di accattonaggio, in particolare dei disabili;
          nella città di Milano, dopo un anno di indagini è stato rinvenuto una sorta di lager in cui venivano tenuti alcuni portatori di handicap in condizioni pietose, comprati e utilizzati per chiedere l'elemosina nelle stazioni della metropolitana, ai semafori degli incroci più trafficati o agli angoli delle strade;
          ogni disabile ridotto in schiavitù era costretto a lavorare fino a 12 ore al giorno, chiedendo l'elemosina, mostrando il proprio handicap in cambio di un misero pasto e vivendo in condizioni pessime e antigieniche;
          il traffico dei disabili a scopo di accattonaggio avviene principalmente tra la Romania e l'Italia ed esiste una rete che si spartisce il territorio nazionale in zone di controllo;
          l'operazione di polizia chiamata «Ade», proprio in virtù del fatto che gli sfruttati vivevano in condizioni infernali, sta ottenendo importanti risultati soprattutto nel Nord Italia –:
          in che modo il Governo intenda intervenire per incrementare e migliorare l'impiego delle forze di polizia in tutto il territorio nazionale per opporsi allo sfruttamento disumano dei disabili e sconfiggere le organizzazioni criminali che ne traggono un vantaggio economico. (3-02537)


Problematiche riguardanti una gara di appalto indetta dalla Consip relativa alla piattaforma internet dell'INAIL – 3-02538

      DI PIETRO, DONADI, BORGHESI, EVANGELISTI, MESSINA, ROTA e PALADINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
          sul sito dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), il 18 settembre 2012, è stato pubblicato l'avviso per un appalto pubblico, diviso in due lotti, «per l'affidamento di servizi di sviluppo software, gestione dei siti web (lotto 1) e di publishing redazionale (lotto 2) dell'Inail – ID 1280 – CIG Lotto 1: 4464615CD6; CIG Lotto 2: 4464617E7C»;
          il bando ha ad oggetto «l'affidamento dei seguenti servizi»:
              a) lotto 1:
                  1) sviluppo, migrazione e mev di siti web;
                  2) manutenzione correttiva di siti web;
                  3) supporto applicativo;
                  4) supporto specialistico;
              b) lotto 2: servizi redazionali per siti web;
          la base d'asta massima non superabile (asta al ribasso) per il lotto 1 è di 20.113.000 euro, al netto dell'iva; mentre la base d'asta massima per il lotto 2 è di 4.666.200 euro, al netto dell'iva;
          la durata dell'appalto per il lotto 1 è di «48 mesi dalla data di inizio attività, di cui gli ultimi 12 mesi ai soli fini della manutenzione correttiva in garanzia»; per il lotto 2 di «36 mesi dalla data di inizio attività»;
          l'apertura delle offerte, da bando, è avvenuta il 18 settembre 2012 presso gli uffici di Consip s.p.a., in Roma;
          la gara, infatti, è la prima indetta dalla Consip s.p.a. per la fornitura di servizi per l'Inail, «nell'ambito della convenzione firmata lo scorso 13 luglio, che disciplina il supporto di Consip per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto e si inserisce compiutamente nell'ambito delle più moderne ed efficienti strategie di razionalizzazione e contenimento della spesa, di cui ai recenti provvedimenti sulla spending review», come ha fatto sapere l'Inail attraverso un comunicato stampa del 2 agosto 2012, pubblicato sul sito dell'ente;
          secondo l'Inail l'iniziativa «produrrà un risparmio stimato di circa 4 milioni di euro per l'istituto, grazie all'introduzione di meccanismi innovativi per la gestione della fornitura»;
          i siti e le piattaforme multimediali per le amministrazioni pubbliche sono di fondamentale importanza, perché devono assicurare un'informazione aggiornata e un'interazione diretta dei cittadini con esse;
          non è giustificabile, tuttavia, che la realizzazione di siti e servizi collegati costi a un ente pubblico, come l'Inail, la spesa stratosferica massima di 25 milioni di euro;
          si tratta di un importo spropositato, che riporta immediatamente alla mente lo scandalo del portale web www.italia.it, voluto nel 2004 dal Governo Berlusconi per promuovere l'immagine turistica dell'Italia all'estero, a suo tempo ribattezzato il sito più caro del mondo e rivelatosi uno sperpero, senza precedenti, di milioni di euro di denaro pubblico;
          il precedente citato ricorda come un'amministrazione pubblica possa gestire la realizzazione di un portale internet – per quanto ampio e complesso – senza alcuna cognizione di causa e senza alcun riferimento ai valori di mercato;
          nel caso dell'Inail si ignora quale sia stata e da chi sia stata fatta l'analisi tecnica e di fattibilità, che ha portato a fissare la base d'asta a 20 milioni di euro per la costruzione e migrazione del sito e a 5 milioni per la gestione dei contenuti;
          si ignora, altresì, quali fossero i costi della precedente piattaforma web dell'Inail e della sua gestione, se, come dichiara l'ente, la nuova gara consentirà di risparmiare addirittura 4 milioni di euro;
          la sensazione è che si tratti ancora una volta di sperpero di danaro pubblico, aggravato dal fatto che questo denaro viene sottratto alle casse dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Non sarebbe la prima volta, anzi è prassi, che le risorse delle casse previdenziali e assicurative vengono distratte per altri fini;
          con riferimento al bando per la realizzazione del nuovo sito dell'Inail, infatti, la stampa non ha mancato di sottolineare come l'Inail, in virtù di una legge vecchia di quasi cinquant'anni (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124), ha risarcito con 1.900 euro la morte sul lavoro di un giovane operaio, Nicola Cavicchi, di San Martino, in provincia di Ferrara, rimasto sotto le macerie della sua azienda la notte della prima scossa del terremoto dell'Emilia, il 20 maggio 2012. Cavicchi non era sposato e non aveva figli e il valore della sua vita è stato fissato a 1.900 euro, a titolo, tra l'altro, di rimborso una tantum per le «spese funerarie»;
          si cita anche il caso di Matteo Armellini, l'operaio di soli 31 anni, morto sul lavoro il 5 marzo 2012, schiacciato dal crollo del palco per il concerto di Laura Pausini. Anche in quel caso, i genitori di Armellini hanno ricevuto 1.936,80 per le spese sostenute a causa della morte del figlio;
          il 12 ottobre 2012, per la prima volta al Quirinale e alla presenza del Capo dello Stato, si è tenuta la cerimonia per la giornata a favore delle vittime degli incidenti sul lavoro organizzata dall'Anmil, durante la quale il presidente dell'Anmil, Franco Bettoni, ha ricordato la necessità di superare le «numerose criticità relative al sistema risarcitorio», definendo il testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124, «non più al passo con la società», inadeguato e anacronistico;
          in tale contesto, per giunta aggravato dalla crisi generale dell'economia, risulta fondata l'indignazione di chi trova insostenibile una tale spesa per il sito, mentre l'ente assicurativo non può permettersi di risarcire in maniera globale e integrale gli infortuni dei lavoratori;
          su questo caso il Governo, l'Inail e la Consip devono fornire risposte esaustive e celeri, per evitare che i cittadini, sempre più indignati, perdano del tutto la fiducia nelle istituzioni che sono invece chiamati a tutelarli e a garantire i loro diritti –:
          se il Governo non ritenga opportuno sospendere precauzionalmente la gara indetta dalla Consip per conto dell'Inail, al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza del caso e rideterminare la base d'asta, impegnando le somme risparmiate a beneficio degli assicurati dell'Inail.
(3-02538)


Iniziative per anticipare al 2013 l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di rivalutazione automatica a favore delle pensioni comprese nella fascia tra 1.500 e 1.999 euro – 3-02539

      POLI, GALLETTI, RUGGERI, TASSONE, COMPAGNON, CICCANTI, RAO, NARO e VOLONTÈ. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
          l'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, ha stabilito che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento;
          il decreto del 18 gennaio 2012, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interrogato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  18 del 23 gennaio 2012, fissa nella misura del 2,6 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2012 e dell'1,6 per cento l'aumento definitivo di perequazione automatica per l'anno 2011;
          la perequazione per l'anno 2012 è stata attribuita con un aumento del 2,60 per cento per le pensioni fino a 1.405,05 euro, con un aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia oltre 1.405,05 euro e fino a 1.441,59 euro; nessun aumento è previsto oltre 1.441,59 euro;
          si comprende che, per ragioni di risanamento della finanza pubblica, è stata abolita la perequazione per tutti i trattamenti superiori a 3 volte l'importo del trattamento minimo e, solo nell'anno 2014, salvo ulteriori interventi normativi, si dovrebbe applicare la disciplina ordinaria, senza che sia previsto alcun recupero sugli importi rimasti bloccati nel biennio precedente;
          dal 1o gennaio 2014, salvo ulteriori interventi futuri, riprende la disciplina ordinaria prevista dalla legge n.  388 del 2000, in base alla quale, a decorrere dal 1o gennaio 2001, la percentuale di aumento si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del trattamento minimo; l'aumento è ridotto al 90 per cento per le fasce d'importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo; la percentuale è ridotta al 75 per cento per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo –:
          se non ritenga opportuno assumere iniziative idonee a favorire una soluzione adeguata e urgente alla situazione venutasi a determinare a danno di una categoria di pensionati già colpita duramente dalla crisi, valutando, altresì, l'opportunità di includere nel meccanismo di rivalutazione a regime ordinario la fascia compresa tra 1.500,00 e 1.999,00 euro, con un anticipo dello slittamento previsto dal 2014 al 2013. (3-02539)


Iniziative per la piena efficacia dell'articolo 33, comma 28, della legge n.  183 del 2011 in materia di sospensione dei contributi previdenziali a favore del territorio abruzzese colpito dal sisma dell'aprile 2009 – 3-02540

      LOLLI, D'INCECCO, GINOBLE, TENAGLIA, LIVIA TURCO, MARAN, LENZI, QUARTIANI e GIACHETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
          come noto, la lettera del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, 183, dispone che: «Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento»;
          l'Inps e l'Inail, a seguito di una segnalazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, hanno adottato rispettivamente le circolari n.  116 del 19 settembre 2012 e n.  46 del 21 settembre 2012, con le quali si nega, di fatto, l'agevolazione prevista dal richiamato articolo 33, comma 28;
          tale determinazione assunta dagli enti previdenziali è stata motivata dall'ipotizzata possibilità che la disposizione in questione, nella parte in cui dispone la riduzione del 40 per cento, si configurerebbe come aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in tale ottica, è stata notificata in data 2 luglio 2012 alla Commissione europea a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
          alla luce di dette ipotesi, le richiamate circolari stabiliscono che: «In attesa delle determinazioni dell'organismo comunitario, la disposizione che concede la riduzione del debito contributivo può trovare applicazione esclusivamente nei riguardi dei soggetti che usufruiscono dell'aiuto di Stato nei limiti de minimis secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari»;
          le agevolazioni concesse e notificate all'Unione europea non riguardano solo l'Abruzzo, ma anche i terremoti di Umbria, Marche e del Molise, mentre le circolari di Inps e Inail si riferiscono esclusivamente all'Abruzzo;
          ci si trova di fronte ad un'evidente modificazione di una disposizione di legge per il tramite di un atto amministrativo: la circolare esplicativa – che, secondo una giurisprudenza consolidata, non costituisce atto con valore provvedimentale, ma mera direttiva di carattere interno alle strutture destinatarie delle singole amministrazioni – non può avere, pertanto, carattere normativo, ma rappresenta lo strumento mediante il quale l'amministrazione fornisce indicazioni in via generale ed astratta in ordine alle modalità con cui dovranno comportarsi in futuro i propri dipendenti ed i propri uffici;
          in maniera assolutamente inattesa con le circolari di cui sopra si richiede alle aziende il versamento con gli interessi di quanto prima non versato in ottemperanza di una disposizione di legge e di procedere, a partire dal 16 ottobre 2012, al versamento rateale dei contributi sospesi in misura intera, invece che al 40 per cento come concesso dalla legge, determinando a caduta, fra l'altro, un'azione da parte di alcune aziende addirittura nei confronti dei propri dipendenti;
          anche la previsione che imporrebbe alle singole imprese la documentazione dei requisiti per accedere al regime del de minimis rischia di costituire un presupposto impraticabile, alla luce della caoticità della normativa emergenziale emanata a seguito del sisma;
          ne consegue il palese pericolo di perdere le agevolazioni, di non essere in grado di pagare le rate di restituzione dei contributi sospesi in misura piena e, a cascata, di vedere risultare il proprio documento unico di regolarità contributiva negativo, con conseguente impossibilità di conseguire i dovuti pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche;
          le citate circolari prevedono, inoltre, che la procedura di restituzione dei tributi e contributi per le rate in scadenza a partire dal mese di ottobre 2012 debba avviarsi a decorrere dal 16 di ciascun mese –:
          quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di ripristinare la certezza dell'integrale efficacia della richiamata disposizione di cui al comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n.  183, fornendo le dovute direttive agli enti previdenziali. (3-02540)


Elementi ed iniziative in relazione ai problemi occupazionali presso il gruppo Monte dei Paschi di Siena – 3-02541

      DOZZO, MARONI, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FUGATTI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
          il 1o ottobre 2012 è stata annunciata dalla banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. la chiusura, senza alcun accordo, della procedura prevista dal contratto nazionale di lavoro, aperta sulle ricadute sul personale della banca conseguenti all'approvazione del piano industriale 2012-2015;
          i temi in discussione hanno riguardato la chiusura di 400 filiali, la riorganizzazione della capogruppo e delle aree territoriali della direzione operativa di rete, della direzione territoriale di mercato. Il piano industriale del gruppo Monte dei Paschi di Siena prevedeva una riduzione complessiva, entro il 2015, del numero degli addetti di 4.640 unità;
          l'azienda ha, dunque, preso atto che, da parte dei sindacati, vi era «un'indisponibilità pregiudiziale ad affrontare il nuovo scenario», stante la contrarietà sindacale ad ogni forma di esternalizzazione. Il progetto iniziale prevedeva l'esternalizzazione di tutte le attività di back office (consorzio operativo di gruppo, rete e società del gruppo), che l'azienda ha, dunque, intenzione di realizzare nei modi e tempi previsti dalle procedure di legge e di contratto. Le esternalizzazioni saranno in numero di 2.360 persone, in mancanza di un accordo con le organizzazioni sindacali, e di almeno 1.600 in caso di accordo;
          per quanto riguarda il contratto integrativo aziendale, esso è stato unilateralmente disdettato dall'azienda, a far data dal 1o novembre 2012. Da tale data troverà applicazione un regolamento aziendale con le condizioni economiche e di lavoro di maggior favore, rispetto al contratto collettivo nazionale di lavoro, applicate ai dipendenti;
          tale rottura della trattativa è da addebitarsi, a detta dei sindacati, esclusivamente al gruppo Monte dei Paschi di Siena, che così intende fare da apripista a livello di sistema per esternalizzare le lavorazioni e i lavoratori che il gruppo ritiene in esubero;
          tale operazione si realizzerebbe, inoltre, tramite un regolamento e, quindi, attraverso un atto unilaterale rivedibile in qualsiasi momento;
          le esternalizzazioni risulterebbero non coerenti con lo spirito del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 19 gennaio 2012 e potrebbero in futuro portare, se utilizzate, ad una progressiva e generalizzabile precarizzazione del rapporto di lavoro;
          in alternativa alle esternalizzazioni sono state proposte la riduzione dei costi relativi a consulenze esterne, benefit aziendali, contributi affitto ed altro; ipotesi, queste, non accettate dall'azienda. Le organizzazioni sindacali hanno anche proposto l'utilizzo del fondo di solidarietà (cosiddetto fondo esuberi), il cui costo sarebbe stato alimentato dall'utilizzo di meccanismi di solidarietà fra tutti i dipendenti del gruppo Monte dei Paschi di Siena e/o dal temporaneo congelamento di alcune voci salariali differite;
          le organizzazioni sindacali hanno proposto all'azienda di ricorrere all’ecocert obbligatorio per tutti i nati prima del 1960. L'azienda ha, però, rifiutato tale impostazione, chiedendo, invece, ai dipendenti di consegnare l’ecocert, senza che la delegazione sindacale e l'azienda si fossero accordate in tal senso;
          recentemente, in data 9 ottobre 2012, l'assemblea degli azionisti della banca Monte dei Paschi di Siena ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione ogni decisione su un futuro aumento di capitale da 1 miliardo di euro, con esclusione del diritto di opzione per la fondazione Monte dei Paschi di Siena, attualmente indebitata per la quasi totalità del proprio capitale con un pool di 12 banche, a causa dei due successivi aumenti di capitale, ai quali ha partecipato a seguito dell'acquisizione dell’Antonveneta. Tale rafforzamento è necessario, oltre che a causa del sollecito di Banca d'Italia, per ripagare i 3,4 miliardi di «Monti bond» che la banca emetterà entro fine 2012 a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, anche per poter consentire una ricapitalizzazione che ponga l'istituto di rientrare nei paletti imposti dall'Eba. Gli «aiuti di Stato» permetteranno di portare il «Core tier 1» dall'insufficiente 8,85 per cento al più solido 10,8 per cento. Il miliardo di euro di aumento di capitale serve a remunerare lo Stato per le perdite che certamente seguiranno, perché la redditività del 7 per cento nel 2015 è un azzardo finanziario che non costa nulla, anzi i «Monti bond» sono molto più onerosi per la banca dei precedenti «Tremonti bond», che non generavano interessi passivi;
          la banca Monte dei Paschi di Siena si è, infatti, indebitata sia per l'acquisto della banca Antonveneta nel 2007 che per la sottoscrizione di 27 miliardi di euro di buoni del Tesoro poliennali, che generano 5 miliardi di euro di perdite secche ma temporanee, tanto da indurre l'Eba a richiedere un buffer temporaneo alla banca;
          Monte dei Paschi di Siena sarebbe la banca più attiva e più patrimonializzata d'Europa, sempre al netto dei crediti inesigibili che la politica ha concesso agli «amici degli amici» in questi anni;
          Monte dei Paschi di Siena si nazionalizza senza dirlo, spostando le conseguenze delle errate scelte sui dipendenti e i cittadini, dato che la cattiva gestione colpirà i clienti che hanno mutui e le imprese che hanno difficoltà a creare i posti di lavoro;
          l'acquisizione di Antonveneta, invece, pagata oltre 10 miliardi di euro, ma che, a detta di molti analisti, ne valeva solo 2 o poco più, ha veramente rovinato la banca Monte dei Paschi di Siena, tanto che su tale operazione è stata aperta nel mese di maggio 2012 un'indagine della magistratura. È notizia di questi giorni che l'ex presidente della banca Monte dei Paschi di Siena, attuale presidente dell'Abi, Giuseppe Mussari, che nel 2007 curò l'acquisizione di Antonveneta da parte di Monte dei Paschi di Siena dal Banco Santander, sarebbe indagato per una cospicua cifra miracolosamente sparita (si parla di 1-2 miliardi di euro o forse più), tanto che verrebbero ipotizzate operazioni estero su estero con giganteschi ritorni illeciti;
          oltre al già citato aumento di capitale, l'assemblea degli azionisti del 9 ottobre 2012 ha anche aumentato i poteri in capo al consiglio di amministrazione ed al presidente, dato che questi ultimi avranno la possibilità di decidere come, quando ed a chi riservare l'aumento di capitale sociale, depauperando di poteri l'assemblea dei soci e l'attuale azionista di maggioranza, fondazione Monte dei Paschi di Siena, espressione del territorio. La scelta di delegare la cessione dei rami aziendali al consiglio di amministrazione testimonia di come si vada verso un modello in cui la banca rischia di essere un corpo estraneo al territorio di riferimento (quello senese) –:
          se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione illustrata in premessa e se non si intenda convocare un tavolo con le parti interessate per trovare una soluzione, al fine di salvaguardare posti di lavoro difficilmente riassorbibili in un periodo di enorme crisi come quello che sta vivendo il Paese. (3-02541)


Iniziative in relazione ai problemi occupazionali presso lo stabilimento della Evotape packaging sito nel comune di Santi Cosma e Damiano (Latina) – 3-02542

      MELCHIORRE e TANONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
          la Evotape packaging srl, società che opera nel campo della produzione di nastri adesivi, con sede operativa in Santi Cosma e Damiano (Latina), è stata dichiarata fallita dal tribunale di Latina con sentenza n.  24 del 2012;
          a seguito del fallimento, il 4 maggio 2012 è stata avviata una procedura di mobilità per le 131 unità impiegate negli stabilimenti della Evotape, che hanno ottenuto fino al 15 giugno 2012 i benefici previsti dalla cassa integrazione guadagni straordinaria;
          in data 4 giugno 2012 gli ormai ex lavoratori della Evotape packaging srl hanno costituito la cooperativa Manucoop r.l., con lo scopo di predisporre un progetto per l'utilizzo dello stabilimento e la ricollocazione dei lavoratori;
          in data 17 settembre 2012 la cooperativa Manucoop ha, infatti, presentato al giudice del fallimento un'istanza per l'affitto di ramo d'azienda rivolta all'intero reparto «taglio», con patto di riscatto e clausola per l'estensione all'intero compendio aziendale, così da arrestare la procedura di vendita già in atto dei macchinari della Evotape da parte del curatore fallimentare e permettere agli stessi lavoratori di riprendere, almeno parzialmente, il loro lavoro;
          va segnalato che tale prospettiva, legata alla possibile e auspicabile ripresa dell'azienda, ha rappresentato parte integrante delle premesse che hanno condotto la regione Lazio ad esprimere parere favorevole all'ulteriore concessione dei trattamenti previsti dalla cassa integrazione guadagni in deroga fino al 31 dicembre 2012 per tutti i 131 lavoratori (articolo 8, comma 4, della legge n.  236 del 1993);
          nonostante tale disponibilità da parte degli ex lavoratori della Evotape, supportata dall'indicazione della stipula di un preliminare di accordo con una azienda di primario livello per garantire commesse sufficienti a far ripartire autonomamente l'impianto, nonché dalla comunicazione di aver già presentato un business plan ad istituti di credito e ad enti di sostegno finanziario per poter garantire alla cooperativa la liquidità necessaria per lo start up, il giudice del fallimento, sulla base del parere negativo del curatore fallimentare, ha respinto la proposta avanzata dalla Manucoop r.l., di fatto cancellando una concreta possibilità per un numero così elevato di lavoratori di fare ritorno alla propria occupazione e di poter offrire agli stessi creditori della Evotape ristoro maggiore rispetto alla semplice vendita dei macchinari e degli altri beni dell'azienda –:
          se il Ministro interrogato, alla luce degli elementi a propria disposizione in relazione alla vicenda industriale ed occupazionale relativa alla Evotape packaging srl, intenda supportare le iniziative poste in essere dagli ex lavoratori dello stabilimento, eventualmente considerando la possibilità di predisporre opportune iniziative, anche normative, per far sì che, in ogni caso, sia riconosciuta come prioritaria una diretta assunzione di responsabilità da parte dei lavoratori licenziati rispetto all'immediata dismissione del patrimonio aziendale. (3-02542)


Effetti del prolungamento dell'orario di servizio del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado previsto dal disegno di legge di stabilità per l'anno 2013 – 3-02543

      GRANATA, DI BIAGIO e MURO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
          da notizie di stampa risulta che nella bozza della legge di stabilità per l'anno 2013 viene indicato che a decorrere dal 10 settembre 2013 l'orario di servizio del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, viene articolato su 24 ore settimanali rispetto alle attuali 18 previste dal vigente contratto di lavoro;
          a fronte di tale allungamento dell'orario di lavoro non è previsto nessun incremento retributivo, ma, sempre secondo le notizie sopra indicate, i docenti verrebbero, per così dire, compensati con ulteriori 15 giorni a valere sul periodo di ferie retribuito;
          tale ipotesi, a giudizio degli interroganti, risulterebbe impercorribile anche da un punto di vista didattico ed organizzativo, dal momento in cui l'incremento delle 6 ore dovrebbe essere utilizzato per coprire vuoti e supplenze non programmabili e prevedibili ad inizio di anno scolastico;
          nell'attuale momento di crisi sarebbe importante puntare su cultura e istruzione anziché ricorrere a semplici provvedimenti contabili, dando corpo alle promesse fatte alle tante categorie di docenti, precari e non, che attendono un deciso segnale di svolta che vada ben al di là dei soli buoni propositi –:
          se il Ministro interrogato non intenda confermare l'entità della soppressione delle cattedre così come da previsioni sindacali (da 20 a 30 mila), fornendo spiegazioni rispetto ai fondamenti giuridici su cui si basa tale ipotesi, dal momento che la materia è attualmente regolata e disciplinata dal vigente contratto di lavoro, e se sia a conoscenza degli effetti che tale provvedimento produrrebbe in un comparto già pesantemente vessato da profonde limitazioni e penalizzazioni, caratterizzato, come è, da classi di concorsi in esubero, docenti demotivati e decine di migliaia di precari, che questo sistema ha da tempo parcheggiato in un limbo non più sopportabile. (3-02543)


Iniziative in materia di politica monetaria in relazione alla crisi economica in corso – 3-02544

      SCILIPOTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
          nell'estate 2012 la stampa italiana diede grande rilievo ai rischi provocati dalla crisi economica che ha investito il nostro Paese, con riguardo particolare al pericolo della cessione, o per meglio dire svendita, di immobili di proprietà statale, o regionale, provinciale, comunale;
          l'Italia, Paese con una tradizione artistica e architettonica di inestimabile valore – un patrimonio che costituisce un valore aggiunto notevole alla risorsa turismo, e che tutto il mondo invidia –, rischia di vedere deturpati o svenduti i suoi palazzi storici, le sue sedi istituzionali, gli edifici scolastici o universitari;
          su questa possibilità intervenne all'epoca, con la sua autorità, la stessa Corte dei conti;
          il problema è, dunque, reale ed ha determinato nel Paese lo sviluppo di un movimento che si sta attivando per sensibilizzare, in ogni città e regione, i cittadini già vessati da una politica economica che sta colpendo duramente i redditi familiari e gli stipendi fissi, quegli stipendi, peraltro, dimezzati una decina di anni fa dall'iniquo cambio dell'euro deciso dall'allora Governo Prodi –:
          se e quali provvedimenti si intendano prendere per scongiurare questo pericolo e se non si ritenga opportuno, stante l'attuale crisi economica che non accenna ad arretrare, provvedere, attraverso un idoneo strumento legislativo, al ripristino del controllo e dell'acquisizione della rendita da emissione monetaria – il cosiddetto signoraggio – da parte dello Stato italiano, istituendo una nuova zecca di Stato incaricata – nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese in materia di Banca centrale europea e di Sistema europeo delle banche centrali – di gestire le quote assegnate al nostro Paese dalla Banca centrale europea. (3-02544)