XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 23 ottobre 2012

TESTO AGGIORNATO AL 31 OTTOBRE 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 ottobre 2012

      Albonetti, Alessandri, Benamati, Bindi, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Anna Teresa Formisano, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Lanzarin, Leo, Leone, Lombardo, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Monai, Mosca, Mura, Nucara, Palagiano, Pecorella, Pisacane, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Touadi, Valducci.

Annunzio di una proposta di legge.

      In data 18 ottobre 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
          RAZZI ed altri: «Introduzione di corsi scolastici di lingua e cultura italiane attraverso la rete internet per tutti gli italiani ovunque residenti» (5542).

      Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

      La proposta di legge ALBONETTI ed altri: «Disposizioni in materia di indennità e di rimborso delle spese di soggiorno a Roma spettanti ai membri del Parlamento» (5471) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Boccuzzi.

Trasmissioni dal Senato.

      In data 18 ottobre 2012 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
          S. 2156-B – «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (4434-B).

      In data 19 ottobre 2012 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:
          S. 3057-B. – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: «Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1» (approvata, in seconda deliberazione, dal Senato, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera) (5148-B);
          S. 2923-2991-B. – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI SANNA ed altri; PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: «Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale» (approvata, in seconda deliberazione, dal Senato, già approvata, in prima deliberazione, in un testo unificato, dal Senato e dalla Camera) (5149-B);
          S. 3073-B. – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie» (approvata, in seconda deliberazione, dal Senato, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera) (5150-B).

      Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

      I Commissione (Affari costituzionali):
          ZAMPA ed altri: «Istituzione della Giornata in ricordo del genocidio del popolo armeno» (4758) Parere delle Commissioni III e V;
          PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DE GIROLAMO: «Modifica all'articolo 112 della Costituzione» (5179) Parere della II Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);
          CATANOSO GENOESE: «Istituzione del Ministero del mare» (5403) Parere delle Commissioni IV, V, VIII, IX, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
          BERNARDINI ed altri: «Modifiche agli articoli 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e 7 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104, concernenti la natura delle amministrazioni degli organi costituzionali e la sottoposizione dei loro atti alla giurisdizione comune» (5472) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VIII e XI;
          FORCOLIN ed altri: «Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, riguardanti l'istituzione delle città metropolitane e la soppressione delle province del relativo territorio» (5497) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
          «Disposizioni concernenti la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche» (Già articolo 7, commi da 22 a 24, del disegno di legge n.  5534 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012) (5534-octies) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e VI.

      II Commissione (Giustizia):
          DE GIROLAMO e CARLUCCI: «Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, per la reintroduzione di tariffe minime obbligatorie nella determinazione degli onorari degli avvocati» (1452) Parere delle Commissioni I e XIV;
          DE GIROLAMO: «Modifiche all'articolo 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per il reato di truffa commesso profittando della condizione di debolezza dovuta all'età della persona offesa» (5235) Parere delle Commissioni I e XII;
          MURGIA: «Modifica dell'articolo 595 del codice penale, concernente il reato di diffamazione» (5490) Parere delle Commissioni I e VII;
          «Disposizioni in materia di spese di giustizia, di ordini professionali e di istituti penitenziari» (Già articolo 3, commi 9, lettera b), 10, primo periodo, 13, 15 e 16, del disegno di legge n.  5534 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012) (5534-ter) Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XII e XIII.

      III Commissione (Affari esteri):
          «Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010» (5506) Parere delle Commissioni I, II, V e VI;
          «Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010» (5507) Parere delle Commissioni I, II e V;
          «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009» (5508) Parere delle Commissioni I, II e V;
          «Concessione di un contributo all’Investment and Technology Promotion Office (ITPO/UNIDO) di Roma» (Già articolo 3, comma 28, del disegno di legge n.  5534 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012) (5534-quater) Parere delle Commissioni I, V e X.

      IV Commissione (Difesa):
          «Rifinanziamento della legge 1o agosto 2002, n.  182, per la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles» (Già articolo 8, comma 15, del disegno di legge n.  5534 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012) (5534-decies) Parere delle Commissioni I, III e V;
          «Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro» (Già articolo 8, comma 19, del disegno di legge n.  5534 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012) (5534-duodecies) Parere delle Commissioni I, V e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

      V Commissione (Bilancio):
          «Istituzione dell'Agenzia per la coesione» (Già articolo 10 del disegno di legge n.  5534 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012) (5534-quater decies) Parere delle Commissioni I, II, VIII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

      VI Commissione (Finanze):
          BOCCIA ed altri: «Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, in materia di prededucibilità dei crediti derivanti da piani di risanamento, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, in materia di sospensione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni a fronte di debiti tributari insoluti, e al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131, in materia di atti soggetti a registrazione in caso d'uso» (5033) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VIII, X, XI e XIV;
          DE GIROLAMO: «Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, in materia di ripartizione del gettito dell'imposta municipale propria» (5259) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
          NASTRI ed altri: «Disposizioni per favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie mediante l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» (5294) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XII e XIV;
          CAVALLARO ed altri: «Istituzione di punti franchi nei porti di Ancona e di Livorno e nei loro retroporti, interporti e zone produttive connesse» (5460) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

      VII Commissione (Cultura):
          «Disposizioni volte alla razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica» (Già articolo 3, commi 32, 33, 35, 36 e da 39 a 41, del disegno di legge n.  5534 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012) (5534-quinquies) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
          «Modifiche all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n.  76, in materia di risorse da destinare all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario» (Già articolo 3, comma 34, del disegno di legge n.  5534 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012) (5534-sexies) Parere delle Commissioni I e V;
          «Autorizzazione di spesa per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa» (Già articolo 8, comma 16, del disegno di legge n.  5534 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012) (5534-undecies) Parere delle Commissioni I e V;
          «Disposizioni per il riordino degli enti di ricerca» (Già articolo 11 del disegno di legge n.  5534 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012) (5534-quinquies decies) Parere delle Commissioni I, V, X e XI.

      VIII Commissione (Ambiente):
          «Disposizioni in materia di gestione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (Già articolo 7, commi 12 e 13, del disegno di legge n.  5534 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012) (5534-septies) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
          «Disposizioni per il riordino delle competenze statali in materia di valutazioni ambientali» (Già articolo 7, commi da 27 a 34, del disegno di legge n.  5534 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012) (5534-novies) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

      IX Commissione (Trasporti):
          «Disposizione in materia di ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale» (Già articolo 9, comma 1, capoverso articolo 16-bis, comma 3, del disegno di legge n.  5534 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012) (5534-ter decies) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

      X Commissione (Attività produttive):
          ABRIGNANI: «Disposizioni concernenti la biodegradabilità e l'etichettatura degli imballaggi e dei contenitori polimerici nonché per la riconversione degli impianti di produzione» (5494) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

      Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
          S. 2156-B. – «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (4434-B) Parere delle Commissioni III, IV, V, VIII e X.

      Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente):
          BORDO ed altri: «Istituzione della zona di protezione ecologica del mare Adriatico» (5498) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dal Presidente del Senato.

      Il Presidente del Senato, con lettera in data 17 ottobre 2012, ha comunicato che la 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro (COM(2011)819 definitivo) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (COM(2011)821 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII-bis, n.  82), che è trasmessa alla
V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Il Presidente del Senato, con lettera in data 18 ottobre 2012, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
          risoluzione della 7a Commissione (Istruzione) sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'azione dell'Unione «capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (COM(2012)407 final) (Atto Senato doc. XVIII, n.  170), che è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
          risoluzione della 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) sulla relazione della Commissione di sussidiarietà e proporzionalità («Legiferare meglio» – 19a relazione riguardante l'anno 2011) (COM(2012)373 final) e sulla relazione annuale 2011 sui rapporti tra la Comunità europea e i Parlamenti nazionali (COM(2012)375 final) (Atto Senato doc. XVIII, n.  171), che è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
          risoluzione della 7a Commissione (Istruzione) sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, EURATOM) n.  354/83 per quanto riguarda il deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l'Istituto universitario europeo di Firenze (COM(2012)456 final) (Atto Senato doc. XVIII, n.  172), che è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
          risoluzione della 3a Commissione (Affari esteri) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il corpo volontario europeo di aiuto umanitario (COM(2012)514 final) (Atto Senato doc. XVIII, n.  173), che è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 18 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Parco nazionale della Majella, per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allega ti i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (doc. XV, n.  465).
      Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.

      Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 1o ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, la prima relazione relativa all'attività svolta dal Ministero dello sviluppo economico in qualità di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale per l'anno 2011 (doc. CCXLIX, n. 1).
      Questo documento è stato trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

      Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 18 ottobre 2012, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno DUSSIN ed altri n.  9/5341/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2012, concernente la possibilità di partecipare alle gare d'appalto per le imprese già qualificate nella categoria OG11, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  207 del 2010.
      La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

      Il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con lettere del 18 ottobre 2012, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno RAO n.  9/5389/34 e LOSACCO n.  9/5389/106, riguardanti il riordino delle scuole pubbliche di formazione, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2012 e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno Tommaso FOTI ed altri n.  9/5389/4, PIZZOLANTE ed altri n. 9/5389/27 e MINARDO ed altri n.  9/5389/30, accolti dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, concernenti la riforma dell'ordinamento provinciale.
      Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per gli affari europei

      Il ministro per gli affari europei, con lettera in data 18 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, aggiornato al 30 settembre 2012 (doc. LXXIII-bis, n. 13).

      Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

      Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 19 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il rapporto – relativo all'anno 2011 – concernente l'analisi e la revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze (doc. CCVIII, n. 54-bis). Il rapporto costituisce parte integrante della relazione di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, concernente il predetto Ministero, di cui è stato dato annuncio all'Assemblea in data 2 agosto 2012 (doc. CCVIII, n. 54).
      Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 19 e 22 ottobre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          relazione della Commissione al Parlamento europeo – 30a relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e in materia di salvaguardia dell'Unione europea (2011) (COM(2012)599 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
          comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Partecipazione dell'Unione europea al Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) (COM(2012)604 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
          comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Strumento di assistenza preadesione (IPA) – Quadro finanziario indicativo pluriennale riveduto 2013 (COM(2012)581 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del comitato amministrativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in merito al progetto di regolamento sui sistemi avanzati di ritenuta per bambini (COM(2012)607 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
          relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle garanzie coperte dal bilancio generale – Situazione al 31 dicembre 2011 (COM(2012)609 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
          lettera rettificativa n.  1 al progetto di bilancio generale 2013 – Stato delle spese per sezione – Sezione III – Commissione (COM(2012)624 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

      Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 12 ottobre 2011, ha trasmesso un documento recante segnalazione sullo stato e sulle criticità dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale e le proposte per lo sviluppo concorrenziale dei mercati dell'energia elettrica e del gas e per la tutela dei consumatori, predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
      La suddetta documentazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta di un parere parlamentare su una proposta di nomina.

      Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 15 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Guido Tampieri a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (159).

      Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

      Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.  216, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province (508).
      Tale richiesta, in data 19 ottobre 2012, è stata assegnata, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. È stata altresì assegnata, ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 3 novembre 2012.

      Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 16 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n.  388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione per l'anno 2012 di una iniziativa da realizzare con le disponibilità del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (509).

      Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 novembre 2012.

      Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche (510).

      Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 novembre 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

      Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PENE DETENTIVE NON CARCERARIE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA E NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DELL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5019, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA IL 9 OTTOBRE 2012) (A.C. 5019-BIS-A) ED ABBINATI PROGETTI DI LEGGE: PECORELLA ED ALTRI; BERNARDINI ED ALTRI; VITALI E CARLUCCI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; FERRANTI ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI (A.C. 879-2798-3009-3291-TER-4824-5330)

A.C. 5019-bis-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ

      La Camera,
          premesso che:
              il testo del disegno di legge recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, presenta profili di violazione della Costituzione;
              in particolare, risultano violati i principi di stretta legalità, soggezione del giudice soltanto alla legge e del giusto processo (articoli 25, secondo comma, 101 e 111 della Costituzione), in quanto l'istituto della messa alla prova, di cui al presente disegno di legge, demanderebbe, non al giudice, ma alla parte inquirente, ovverosia al pubblico ministero, di stabilire, attraverso un giudizio prognostico, senza alcun tipo di accertamento – pur provvisorio e sommario – la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato (rectius indagato). Infatti, l'imputato se non dovesse procedere a richiedere l'applicazione dell'istituto della messa alla prova entro il termine della discussione in udienza preliminare, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel procedimento di citazione diretta a giudizio, entro 15 giorni dalla notifica del decreto nel giudizio direttissimo e nel procedimento per decreto penale di condanna, unitamente all'opposizione, rimarrebbe escluso dall'applicazione dello stesso, senza che sia mai avvenuto alcun vaglio da parte di un giudice terzo e imparziale, come invece diversamente avviene nel processo minorile ove la messa alla prova è disposta dal giudice, sentite le parti;
              le disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare l'articolo 3, violano il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto attribuiscono un'ampia discrezionalità all'organo inquirente (pubblico ministero), in riferimento all'attribuzione, o meno, del consenso all'applicazione dell'istituto della messa alla prova e della conseguente sospensione del procedimento penale, la quale appare non sufficientemente oggettivizzata, tale da determinare il concreto rischio di decisioni difformi, anche in presenza di medesime condotte, con un grave pregiudizio all'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge;
              sono inoltre rilevabili ulteriori censure con riferimento all'istituto della messa alla prova, di cui al presente disegno di legge, con riferimento alla presunzione della non colpevolezza sino a sentenza definitiva di condanna (articolo 27, comma 2, della Costituzione), poiché la richiesta di messa alla prova, essendo una mera probation giudiziale, in cui cioè, la messa alla prova non presuppone la pronuncia di condanna, sovverte la regola probatoria contenuta nel principio di non colpevolezza. L'indagato nel processo penale non ha l'onere della prova essendo presunto innocente, fino a sentenza di condanna definitiva, mentre attraverso la sistematica applicazione dell'istituto si paleserebbe un costante non liquet;
              si rileva inoltre come l'articolo 2, capoverso articolo 168-bis, comma 3, nel definire il lavoro di pubblica utilità come «... una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi ...» si ponga in palese contrasto con la previsione di cui all'articolo 36 della Costituzione, il quale sancisce che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa». In questo senso si richiama, per quanto riferita ad una ipotesi diversa da quella in esame, la sentenza della Corte Costituzionale n.  1087 del 1988, nella parte in cui, pur riconoscendo la particolarità del lavoro svolto dal detenuto, specie per la sua origine, per le condizioni in cui si svolge e per le finalità cui è diretto, stabilisce che «non può assolutamente affermarsi che esso non debba essere protetto, specie alla stregua dei precetti costituzionali (articoli 35 e 36 della Costituzione)». Ne consegue che un lavoro non retribuito di pubblica utilità appare in contrasto con la Costituzione. Inoltre, a mero scopo di completezza, si rileva che la prestazione lavorativa non retribuita, di cui all'articolo 2, si inserisce in un programma di trattamento e non può non essere configurata come pena, poiché la messa alla prova si inquadra sistematicamente nel codice penale, attraverso l'introduzione di una pena alternativa a quella detentiva, e tramite l'introduzione nel codice di procedura penale, nel libro sesto, rubricato «procedimenti speciali» – ove sono collocati il giudizio abbreviato, il patteggiamento etc., – di un ulteriore procedimento speciale (titolo V-bis) consistente appunto, nella messa alla prova;
              l'articolo 3 reca una grave compressione del diritto alla tutela giurisdizionale della persona offesa dal reato, poiché non si attribuisce all'opposizione di quest'ultima effetto preclusivo dell'applicazione della misura della messa alla prova, diversamente da quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274 in tema di esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, sicché risulta, sotto questo profilo, violato l'articolo 24 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  5019-bis-A.
n. 1. Dozzo, Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Isidori, Follegot, Fogliato, Montagnoli, Fedriga, Fugatti, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, D'Amico, Dal Lago, Desiderati, Di Vizia, Dussin, Fabi, Fava, Forcolin, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Lanzarin, Maggioni, Martini, Meroni, Molgora, Laura Molteni, Munerato, Negro, Pastore, Pini, Polledri, Rainieri, Reguzzoni, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER MOTIVI DI MERITO

      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, introduce l'ennesima resa da parte dello Stato nella repressione dei reati;
              un provvedimento, come quello in esame, appare infatti improntato a mere finalità di riduzione del numero dei detenuti ristretti nelle carceri italiane, con l'effetto di rimettere in libertà delinquenti che verosimilmente non hanno intrapreso o comunque interrompono un percorso di rieducazione e con alta probabilità torneranno a delinquere;
              l'effetto di prevenzione generale dei reati che consegue alla certezza della pena subisce, in conseguenza di provvedimenti come quello in esame, un consistente indebolimento in quanto si veicola un messaggio di sostanziale impunità per chi delinque;
              con l'articolo 1 del disegno di legge s'introduce la detenzione domiciliare quale pena principale per i delitti puniti con pene detentive fino a quattro anni di reclusione. Con l'introduzione di questa disciplina lo Stato «abbandona» la repressione delle condotte antigiuridiche, e priva di ogni tutela il cittadino e la persona offesa del reato. È di tutta evidenza che i delinquenti che si macchiano dei reati di grave allarme sociale, come quelli di truffa, furto, violenza privata, pornografia minorile, vedranno facilitata dalla detenzione domiciliare la prosecuzione delle proprie attività criminose;
              con l'articolo 2 del disegno di legge si consente una vera e propria impunità del delinquente attraverso l'istituto della messa alla prova. Infatti, commettere reati, di grave allarme sociale, tra cui, peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter c.p.), corruzione per un atto d'ufficio (articolo 318 c.p.), abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.), commercio prodotti con segni falsi, (articolo 474 c.p.), prostituzione minorile, (articolo 600-bis, comma 2, c.p), pornografia minorile, (articolo 600-ter c.p., comma 4), impiego di minori nell'accattonaggio, (articolo 600-octies c.p.), violenza privata, (articolo 610 c.p.), atti persecutori (stalking), (articolo 612-bis c.p.), violazione di domicilio, (articolo 614 c.p.) furto, (articolo 624 c.p.), invasione di terreni o edifici, (articolo 633 c.p.), truffa, (articolo 640 c.p.) «costerà» un brevissimo periodo di lavori di pubblica utilità, con l'aggiunta che, al termine del periodo, il certificato penale del reo sarà «intonso», poiché il reato si estinguerà. Inoltre la persona offesa non potrà richiedere, a titolo di risarcimento del danno alcunché, stante appunto l'estinzione del reato commesso. Il cittadino vittima di reato non può «reagire» ed oltremodo è privato di ogni tutela costituzionalmente prevista;
              con l'articolo 10 del disegno di legge si stabilisce che gli irreperibili, ossia coloro che si sono sottratti al giusto processo volontariamente, non potendo essere giudicati stante la loro assenza, sfuggono all'applicazione delle leggi per il reato commesso, poiché la prescrizione viene «ancorata» all'articolo 161 codice penale. In questo modo, non essendo stati previsti dei termini maggiori o comunque «ad hoc» di prescrizione, come quelli riferiti, ad esempio, ai delinquenti abituali, si consente a chi si sottrae al processo di sottrarsi alla condanna. Anche in questo caso il cittadino viene privato di ogni tutela;
              le linee programmatiche e anche i provvedimenti di politica criminale sin qui adottati, nonché quelli che si intendono adottare in tema di «irrilevanza del fatto per speciale tenuità e depenalizzazione», si pongono in una linea che produrrà il prevedibile effetto di lasciare impuniti i reati e consentire il dilagare della delinquenza;
              basti ricordare come la problematica del sovraffollamento carcerario è stata affrontata attraverso il decreto-legge cosiddetto «Severino» – n.  211 del 2011 –, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  9 del 2012, che sostanzialmente ha previsto, da un lato, l'estensione a 18 mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso al beneficio dell'esecuzione della pena presso il domicilio (oltre 7.000 i condannati effettivamente scarcerati) e, dall'altro lato, la rinuncia, in attesa del giudizio per direttissima, all'applicazione della custodia cautelare in carcere per una serie di reati di grave allarme sociale, tra cui il furto, il furto con violenza o con destrezza, quello commesso su mezzi pubblici di trasporto, quello commesso nei confronti di chi si stia, o si sia appena recato presso sportelli automatici di prelievo di danaro o in banca, quelli aventi ad oggetto armi, munizioni od esplosivi, la ricettazione ed altri, custodia cautelare sostituita dalla detenzione presso il proprio domicilio. La custodia presso il proprio domicilio, come peraltro diversi quotidiani nazionali hanno fatto rilevare, pregiudica l'esecuzione della pena, poiché in molti casi il reo si sottrae agli arresti domiciliari oltre a non presentarsi all'udienza per direttissima;
              va inoltre ricordato che il problema del sovraffollamento carcerario potrebbe fortemente ridimensionarsi se si perseguisse un'efficace politica di accordi bilaterali finalizzata a far scontare la pena ai detenuti stranieri nelle carceri dei Paesi di origine: tale indirizzo, intrapreso dal precedente Governo, non risulta proseguito dal Ministro della Giustizia e dal Governo in carica, che in tema di risoluzione dei problemi connessi all'immigrazione, ha assunto politiche di segno opposto, ad esempio varando un'ampia sanatoria per i clandestini, attualmente in atto;
              l'inefficacia delle politiche per il contrasto alla criminalità adottate dall'attuale Governo è dimostrata altresì dai dati recentemente pubblicati sul quotidiano «Il Sole 24 ore», risultato dell'elaborazione dei dati del Ministero dell'Interno, dove si evidenzia come il trend di riduzione dei reati denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria degli ultimi tre anni s'inverte, giacché si evidenzia che nell'ultimo anno le denunce hanno raggiunto la quota di 2.763.012, pari al 5,4 per cento in più rispetto al 2010: il numero di reati denunciati di furti in casa sono aumentati del 21,1 per cento e i borseggi del 16 per cento,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  5019-bis-A.
n. 1. Dozzo, Nicola Molteni, Lussana, Paolini, Isidori, Follegot, Fogliato, Montagnoli, Fedriga, Fugatti, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, D'Amico, Dal Lago, Desiderati, Di Vizia, Dussin, Fabi, Fava, Forcolin, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Lanzarin, Maggioni, Martini, Meroni, Molgora, Laura Molteni, Munerato, Negro, Pastore, Pini, Polledri, Rainieri, Reguzzoni, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi.

MOZIONI DIONISI ED ALTRI N. 1-01087, DE ANGELIS ED ALTRI N. 1-01071, MORASSUT ED ALTRI N. 1-01086, PIFFARI ED ALTRI N. 1-01173, CAZZOLA ED ALTRI N. 1-01175 E DI BIAGIO ED ALTRI N. 1-01176 CONCERNENTI INIZIATIVE A FAVORE DEGLI INQUILINI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

Mozioni

      La Camera,
          premesso che:
              tra le principali problematiche, connesse all'attuale fase congiunturale che stanno preoccupando i cittadini, la questione abitativa, per il suo impatto e per le dimensioni che sta assumendo, si sta configurando come una vera e propria emergenza;
              in tale ambito, la situazione in cui versano gli inquilini degli immobili di proprietà degli enti previdenziali privatizzati è sempre più preoccupante per le conseguenze e le drammatiche implicazioni di carattere sociale che potrebbero derivarne;
              si tratta di una condizione che vede coinvolti migliaia di cittadini, per lo più residenti nella città di Roma, che detiene circa il 60 per cento del patrimonio immobiliare di tali enti previdenziali;
              tutto origina dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509, che ha trasformato gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, in persone giuridiche private, portando, quindi, alla privatizzazione numerosi enti previdenziali pubblici, tra i quali l'Enpaia, l'Enasarco, l'Enpam, l'Enpaf, l'Enpav, la Fimit, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e altri;
              nelle intenzioni del legislatore gli effetti del decreto legislativo n.  509 del 1994 dovevano essere mitigati dal decreto-legge n.  41 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  104 del 2004, che fissava, quali termini di riferimento per la determinazione del prezzo degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione e di locazione, i valori di mercato rilevati nel mese di ottobre 2001;
              successivamente, per effetto di una discussa norma di interpretazione autentica, introdotta dal comma 38, dell'articolo 1, della legge n.  243 del 2004, gli enti effettivamente privatizzati hanno disapplicato la norma contenente l'obbligo di vendita e di fissazione di canoni di affitto ai valori del 2001;
              l'assenza di obblighi di locazione ed alienazione degli immobili a tariffe calmierate ha prodotto un aumento dei canoni di locazione dall'80 al 100 per cento, con conseguenti rischi di sfratto per tutti gli inquilini non disposti ad accettare i nuovi canoni;
              inquilini dell'Enasarco, della Sara Assicurazioni, dell'Enpaia, per citare solo i casi più numerosi, hanno denunciato la dismissione degli alloggi a prezzi speculativi e aumenti dei canoni a prezzi insostenibili per moltissimi di loro che presto saranno costretti a lasciare gli alloggi locati da decenni;
              è opportuno ricordare che l'utenza interessata da questi rincari è composta, in prevalenza, da soggetti anziani, pensionati, monoreddito, disabili e categorie disagiate varie e, nell'attuale contesto e nelle condizioni economiche in cui versano tali soggetti, gli aumenti rappresenterebbero l'anticamera certa dello sfratto,

impegna il Governo:

          a procedere ad un'attenta verifica della situazione e all'attivazione di un tavolo tecnico che coinvolga tutti i soggetti interessati, al fine di individuare le soluzioni idonee a eliminare le criticità di cui in premessa;
          ad assumere iniziative normative per prevedere una sospensione immediata delle procedure di sfratto in corso e una moratoria degli aumenti dei canoni o dei prezzi di vendita imposti alle circa 60 mila famiglie (di cui 40 mila solo a Roma) che alloggiano negli immobili di proprietà degli enti previdenziali, al fine di scongiurare una vera e propria emergenza sociale, nelle more delle risultanze provenienti dal citato tavolo.
(1-01087) «Dionisi, Cesa, Poli, Galletti, Rao, Enzo Carra, Capitanio Santolini, Anna Teresa Formisano, Compagnon, Ciccanti, Naro, Volontè, Mondello, Carlucci».


      La Camera,
          premesso che:
              il patrimonio immobiliare degli enti previdenziali è costituito da oltre 100.000 unità immobiliari, di cui il 90 per cento circa ad uso abitativo. Il 60 per cento di questo patrimonio è situato a Roma;
              la normativa che ha governato il regime di locazione degli immobili di proprietà pubblica non prevedeva, in origine, in caso di alienazione, il diritto di prelazione da parte degli inquilini. Tale strumento giuridico è stato introdotto, successivamente, con la legge n.  104 del 1996 in occasione dell'inserimento della possibilità che gli enti previdenziali pubblici potessero procedere alla dismissione degli immobili di loro proprietà;
              in effetti, il decreto legislativo n.  509 del 1994 ha trasformato in persone giuridiche private gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, quali: Onaosi, Inpgi, Inpdai, Enpaia, Enpav, Enpaf, Enpam, Enpaci, Enasarco, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, la Cassa nazionale del notariato, il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime;
              gli enti sopra indicati sono stati trasformati, quindi, a decorrere dal 1o gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni, con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruissero più di finanziamenti o altri ausili pubblici di carattere finanziario (articolo 1 del decreto legislativo n.  509 del 1994);
              detti enti privatizzati, così come disposto dal decreto sopra indicato, «continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 (...) rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni», ed «hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta». Per la natura pubblica dell'attività svolta, inoltre, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre che a quella dei Ministeri specifici, competenti per ciascun ente;
              in relazione a tale processo di privatizzazione, la giurisprudenza costituzionale ha sancito che l'organizzazione giuridica della previdenza sociale, pur presentando una sensibile varietà di sistemi, comunque conserva la prevista contribuzione obbligatoria, che, concretandosi in un'erogazione di denaro necessitata ex lege, realizza lo schema del finanziamento pubblico dell'ente, ancorché non nell'esclusivo interesse di questo, ma comunque finalizzato a soddisfare esigenze solidaristiche, quali sono quelle sottese ai tipi di trattamenti e di prestazioni erogabili agli iscritti;
              in questo quadro si deve considerare che il diritto di prelazione sopracitato è stato confermato anche con la legge n.  410 del 2001, con la quale si è proceduto alle cosiddette «cartolarizzazioni». Anche in questo caso, come detto, è stato confermato l'istituto della prelazione per l'intero iter amministrativo di dismissione degli immobili pubblici;
              le procedure di dismissione di immobili pubblici consentono, dunque, una serie di tutele per gli inquilini più deboli;
              per effetto della privatizzazione e di una successiva norma contenuta nella legge n.  243 del 2004 (articolo 1, comma 38), gli enti privatizzati hanno proceduto alla vendita o alla rinegoziazione dei canoni di affitto, facendo anche ricorso a richieste di sfratto, in deroga a quanto previsto in materia dalla legge n.  104 del 1996 che imponeva agli enti pubblici condizioni e modalità di locazione ed alienazione degli immobili a tariffe calmierate;
              si deve tenere presente che gli stessi enti avevano acquisito il patrimonio immobiliare anche in virtù di agevolazioni e sgravi fiscali e che – nella sostanza – gli immobili sono stati utilizzati come ampliamento del patrimonio disponibile per l'edilizia convenzionata;
              il decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» (poi convertito dalla legge n.  122 del 2010), all'articolo 8, comma 15, prevede che «le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
              la citata norma del decreto-legge ha una finalità apparentemente di natura contabile, senza avere riguardo, tuttavia, alla fondamentale funzione sociale degli immobili pubblici che finora ha consentito e che deve seguitare a consentire alle predette categorie di poter condurre un'esistenza dignitosa, senza aggravi sul bilancio familiare dovuti a canoni locativi elevati e rimessi all'arbitrio dei proprietari privati;
              con la costituzione di due società di cartolarizzazione di immobili pubblici, oramai liquidate con un pesante deficit di bilancio, sono stati «cartolarizzati», ovvero venduti più di 90.000 appartamenti di proprietà degli enti previdenziali, ma dal 2008, epoca della dismissione della seconda società di cartolarizzazione di immobili pubblici, il patrimonio residuo, circa 15.000 appartamenti (di cui più di 10.000 a Roma) è tornato in possesso degli enti che ora vorrebbero disfarsi degli alloggi a prezzo di mercato;
              con il decreto-legge n.  201 del 2011, cosiddetto «Salva Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, l'attuale Governo, all'articolo 27, ha stabilito i criteri della dismissione del patrimonio pubblico tramite fondi immobiliari a capitale privato;
              appare evidente che la materia è stata oggetto di una continua sovrapposizione normativa ed il quadro si complica anche in virtù di specifici interventi comunitari, quali ad esempio la direttiva 2004/18/CE, allegato III (modificabile solo seguendo la procedura all'uopo stabilita), che nell'elencare, in via non limitativa, gli organismi e le categorie di organismi di diritto pubblico, include espressamente in tale novero tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
              appare, quindi, necessario un tempestivo intervento normativo volto, da un lato, a chiarire il quadro generale della materia e, dall'altro, a garantire agli inquilini maggiori tutele, maggiori garanzie, maggiore trasparenza, maggiore controllo e prezzi più equi sia nelle vendite che negli affitti;
              tale intervento è necessario anche per evitare che si realizzi una disparità di trattamento tra gli inquilini, a seconda che questi abbiano, ab origine, stipulato il contratto locatizio con un ente pubblico o con un ente pubblico poi privatizzato, ma che conserva la sua natura di organismo di diritto pubblico, relativamente alla sua causa e funzione,

impegna il Governo:

          ad assumere iniziative, nel più breve tempo possibile, per chiarire il quadro normativo che regola il processo di privatizzazione degli enti previdenziali e, in particolare, le procedure di dismissione degli immobili pubblici a questo correlato;
          ad adottare ogni iniziativa di competenza nel più breve tempo possibile – alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, per la quale l'organizzazione giuridica della previdenza sociale, pur presentando una sensibile varietà di sistemi, comunque conserva la prevista contribuzione obbligatoria, che, concretandosi in un'erogazione di denaro necessitata ex lege, realizza lo schema del finanziamento pubblico dell'ente, ancorché non nell'esclusivo interesse di questo, ma comunque finalizzato a soddisfare esigenze solidaristiche, quali quelle sottese ai tipi di trattamenti e di prestazioni erogabili agli iscritti – affinché vengano eliminati eventuali profili di incostituzionalità nelle procedure di dismissione in atto;
          ad intervenire parimenti affinché tali procedure di dismissione non si pongano in contrasto con la normativa europea che, come ricordato in premessa, nell'elencare, in via non limitativa, gli organismi e le categorie di organismi di diritto pubblico, include espressamente in tale novero tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
          ad intervenire per garantire, comunque, agli inquilini maggiori tutele, maggiori garanzie, maggiore trasparenza, maggiore controllo e prezzi più equi sia nelle vendite che negli affitti, in particolare rafforzando concretamente il principio del loro diritto di prelazione sancito anche con la legge n.  410 del 2001, in modo che tale diritto sia effettivamente praticabile;
          a sospendere, fino a quando il quadro normativo non sia stato chiarito, sia in relazione ai suoi profili di costituzionalità che rispetto alle indicazioni europee in materia, le dismissioni delle eventuali unità abitative già regolarmente abitate da conduttori titolati, al fine di garantire il pieno e concreto diritto di prelazione per gli inquilini degli immobili interessati da tali procedure;
          ad intervenire affinché non si proceda, in sede di rinnovo contrattuale, fino a quando il quadro normativo non sia stato chiarito, ad aumenti del canone di locazione, oltre quelli dovuti per il solo aggiornamento connesso alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat, ciò anche al fine di evitare, alla luce di un quadro normativo particolarmente confuso ed incerto, i consequenziali ricorsi amministrativi.
(1-01071) «De Angelis, Corsaro».


      La Camera,
          premesso che:
              l'emergenza abitativa costituisce, nell'attuale crisi economica che colpisce il Paese, uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale che interessa larghi strati della popolazione appartenenti, oltre le tradizionali categorie a rischio, anche a fasce di ceto medio, professionisti e famiglie con doppio reddito;
              tale situazione è resa particolarmente acuta dai caratteri del mercato immobiliare italiano, dove l'offerta di abitazioni private – con costi molto alti ed inaccessibili per un numero sempre maggiore di famiglie e di giovani coppie – supera largamente l'offerta pubblica scesa progressivamente, negli ultimi anni, ad una quota pari a circa l'1 per cento della produzione edilizia totale;
              occorre prendere atto di un'assenza di iniziativa delle autorità pubbliche che, nonostante la crescita della crisi abitativa, la sollecitazione delle forze sociali e di vari organismi parlamentari non sono state in grado, negli ultimi anni, di varare un'organica politica per la casa che, intrecciata con innovative politiche di governo del territorio, fosse in grado di rilanciare la produzione di edilizia a fini sociali o di carattere pubblico, con il recupero urbano ed il contenimento del consumo di suolo nelle città;
              la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno, in questo quadro, segnalato l'inopportunità di provvedimenti «tampone» – soprattutto in materia di proroga delle ordinanze di sfratto – che ledono il libero dispiegarsi del diritto alla proprietà, in assenza di azioni organiche e complessive capaci di dare una risposta d'insieme ai vari aspetti che riguardano il problema dell'emergenza abitativa in Italia e, d'altro canto, si deve tenere presente che il diritto alla casa e l'accesso alla proprietà della stessa sono sancite dall'articolo 47 della Costituzione;
              parte essenziale della crisi abitativa è legata alla dismissione del patrimonio abitativo degli enti previdenziali pubblici e privatizzati; processo che ancora oggi – dopo le alienazioni concluse negli anni precedenti – riguarda circa 100 mila famiglie, in gran parte concentrate nella capitale d'Italia;
              in questo ambito, gli affittuari degli immobili degli enti previdenziali privatizzati vivono una condizione di particolare disagio con aumenti consistenti dei canoni di affitto per il rinnovo dei contratti di locazione e con proposte di acquisto dell'alloggio da parte degli enti, con prezzi a valore praticamente di mercato;
              la condotta degli enti privatizzati per i rinnovi contrattuali e le vendite è regolata da una serie di provvedimenti succedutisi nel tempo – il decreto legislativo n.  509 del 1994, la legge n.  104 del 1996, l'articolo l, comma 38, della legge 243 del 2003, il decreto-legge n.  78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  122 del 2010, il decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, la direttiva europea 2004/18/CE – che creano molte incertezze e dubbi normativi sulla piena legittimità, oltre che sostenibilità sociale, delle procedure in atto e che la stessa Corte di cassazione si è incaricata di segnalare, con sentenza a sezioni unite del 22 giugno del 2006 n.  20322, e da un'eterogeneità di situazioni tra ente ed ente che rischia di creare situazioni di iniquità di trattamento;
              la situazione dei conduttori degli immobili degli enti previdenziali pubblici non appare meno preoccupante alla luce dell'interruzione del processo di alienazione e della scadenza dei contratti, che mette sia i conduttori con titolo che le tante famiglie di occupanti «sine titulo» in una condizione di angoscia e incertezza, tanto più assurda in presenza di una legge – la n.  410 del 2001 – che ha fissato con chiarezza le condizioni e le prerogative con cui agire per la vendita del patrimonio degli enti previdenziali pubblici;
              in questo specifico caso, va ricordato che già il 90 per cento del patrimonio abitativo è stato alienato ai conduttori con le prerogative della suddetta legge e attraverso l'azione di specifici soggetti societari all'uopo costituiti – Scip 1 e Scip 2 – dopo lo scioglimento, dei quali il patrimonio residuo è entrato integralmente in possesso dell'Inps;
              l'Inps stesso, più volte sollecitato sul tema, ha inviato – anche con specifica lettera del presidente Mastrapasqua – ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali – vigilanti sull'Istituto – richiesta di chiarimento sul da farsi, in ragione anche della sopravvenuta norma sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, presente all'articolo 27 del cosiddetto «decreto Salva Italia» 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011;
              appare, pertanto, urgente un pronunciamento degli organi parlamentari e del Governo sulle modalità con cui affrontare, in un quadro di sostenibilità economica dello Stato e degli enti sopra richiamati ma anche e soprattutto di tutela e garanzia sociale delle famiglie interessate, il processo di alienazione degli immobili del patrimonio abitativo degli enti pubblici e privatizzati, evitando il rischio di accentuare l'emergenza abitativa, in particolare a Roma,

impegna il Governo:

          ad assumere iniziative, nel più breve tempo possibile, per chiarire il quadro normativo che regola il processo di alienazione del patrimonio immobiliare dei vari enti previdenziali privatizzati;
          ad intervenire per garantire, comunque, agli inquilini tutele e garanzie di controllo sui prezzi di vendita da parte degli enti e sull'entità dei canoni di affitto in rinnovo di locazione, traendo prioritario riferimento da quanto stabilito dalla legge n.  410 del 2001 e dagli accordi sindacali in materia, in modo che i diritti in essa stabiliti siano effettivamente praticabili;
          ad intervenire presso gli enti previdenziali pubblici ed in particolare presso l'Inps – come da esso stesso richiesto – affinché vengano adottate con chiarezza e celerità tutte le procedure necessarie per la ripresa del processo di alienazione degli immobili reimmessi in possesso dell'Inps stesso con le tutele, il prezzo e le garanzie stabilite dalla legge n.  410 del 2011;
          ad aprire, in ogni caso, da subito un tavolo di confronto tecnico e sindacale con le organizzazioni sindacali dell'inquilinato e con gli enti locali interessati, riguardante sia il patrimonio degli enti previdenziali pubblici che quello degli enti previdenziali privatizzati, per individuare le soluzioni più rapide e socialmente efficaci per raggiungere gli obbiettivi sopra richiamati e per la regolarizzazione dei «sine titulo» o delle assegnazioni irregolari negli alloggi degli enti previdenziali pubblici, anche al fine di prevenire situazioni esplosive di disagio sociale, per favorire l'accesso al credito delle famiglie con reddito medio basso, con mutui sostenibili e finalizzati all'acquisto;
          ad impartire, per quanto riguarda gli enti previdenziali pubblici, precise disposizioni affinché, nelle more dei provvedimenti da assumere, venga differita l'esecuzione degli sfratti o degli sgomberi pendenti nelle aree urbane e la sospensione delle aste riguardanti le unità immobiliari ad uso residenziale che non risultino effettivamente libere;
          a prevedere, in attesa di un rapido chiarimento sulle procedure da adottare, derivante dagli esiti del suddetto tavolo tecnico, una moratoria delle procedure di alienazione degli immobili degli enti previdenziali privatizzati – ancorché deliberate ma ad oggi non avviate – e degli aumenti dei canoni connessi ai rinnovi contrattuali, nonché delle procedure di sfratto in corso per gli enti previdenziali privatizzati, tenuto conto che la Commissione VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati ha già approvato all'unanimità nel 2010 la risoluzione Alessandri, Piffari e Braga n.  8-00101, che dà mandato al Governo di convocare un tavolo tecnico e sindacale sui temi suddetti.
(1-01086) «Morassut, Argentin, Braga, Iannuzzi, Margiotta, Meta, Motta, Realacci, Touadi, Tullo».


      La Camera,
          premesso che:
              l'emergenza abitativa costituisce, nell'attuale crisi economica che colpisce il Paese, uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale che interessa larghi strati della popolazione appartenenti, oltre le tradizionali categorie a rischio, anche a fasce di ceto medio, professionisti e famiglie con doppio reddito;
              tale situazione è resa particolarmente acuta dai caratteri del mercato immobiliare italiano, dove l'offerta di abitazioni private – con costi molto alti ed inaccessibili per un numero sempre maggiore di famiglie e di giovani coppie – supera largamente l'offerta pubblica scesa progressivamente, negli ultimi anni, ad una quota pari a circa l'1 per cento della produzione edilizia totale;
              occorre prendere atto di un'assenza di iniziativa delle autorità pubbliche che, nonostante la crescita della crisi abitativa, la sollecitazione delle forze sociali e di vari organismi parlamentari non sono state in grado, negli ultimi anni, di varare un'organica politica per la casa che, intrecciata con innovative politiche di governo del territorio, fosse in grado di rilanciare la produzione di edilizia a fini sociali o di carattere pubblico, con il recupero urbano ed il contenimento del consumo di suolo nelle città;
              la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno, in questo quadro, segnalato l'inopportunità di provvedimenti «tampone» – soprattutto in materia di proroga delle ordinanze di sfratto – che ledono il libero dispiegarsi del diritto alla proprietà, in assenza di azioni organiche e complessive capaci di dare una risposta d'insieme ai vari aspetti che riguardano il problema dell'emergenza abitativa in Italia e, d'altro canto, si deve tenere presente che il diritto alla casa e l'accesso alla proprietà della stessa sono sancite dall'articolo 47 della Costituzione;
              parte essenziale della crisi abitativa è legata alla dismissione del patrimonio abitativo degli enti previdenziali pubblici e privatizzati; processo che ancora oggi – dopo le alienazioni concluse negli anni precedenti – riguarda circa 100 mila famiglie, in gran parte concentrate nella capitale d'Italia;
              in questo ambito, gli affittuari degli immobili degli enti previdenziali privatizzati vivono una condizione di particolare disagio con aumenti consistenti dei canoni di affitto per il rinnovo dei contratti di locazione e con proposte di acquisto dell'alloggio da parte degli enti, con prezzi a valore praticamente di mercato;
              la condotta degli enti privatizzati per i rinnovi contrattuali e le vendite è regolata da una serie di provvedimenti succedutisi nel tempo – il decreto legislativo n.  509 del 1994, la legge n.  104 del 1996, l'articolo l, comma 38, della legge 243 del 2003, il decreto-legge n.  78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  122 del 2010, il decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, la direttiva europea 2004/18/CE – che creano molte incertezze e dubbi normativi sulla piena legittimità, oltre che sostenibilità sociale, delle procedure in atto e che la stessa Corte di cassazione si è incaricata di segnalare, con sentenza a sezioni unite del 22 giugno del 2006 n.  20322, e da un'eterogeneità di situazioni tra ente ed ente che rischia di creare situazioni di iniquità di trattamento;
              l'ulteriore conferma è ravvisabile nel decreto-legge 3 febbraio 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44, in cui è previsto, ai sensi dell'articolo 5, che: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati ai fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica in data 24 luglio 2010»;
              oltretutto, sempre a riscontro dell'intrinseca natura pubblicistica di queste casse, non può non essere preso in considerazione quanto sancito dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135;
              in particolare, tale normativa, al comma 11-bis dell'articolo 3, rubricato «razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive», disciplina specificatamente la nuova procedura che gli enti previdenziali inseriti nel conto economico della pubblica amministrazione devono seguire nella dismissione immobiliare. Appare, dunque, chiara e leggibile la natura giuridica degli enti previdenziali privatizzati, anche alla luce degli ultimi interventi normativi;
              la situazione dei conduttori degli immobili degli enti previdenziali pubblici non appare meno preoccupante alla luce dell'interruzione del processo di alienazione e della scadenza dei contratti, che mette sia i conduttori con titolo che le tante famiglie di occupanti «sine titulo» in una condizione di angoscia e incertezza, tanto più assurda in presenza di una legge – la n.  410 del 2001 – che ha fissato con chiarezza le condizioni e le prerogative con cui agire per la vendita del patrimonio degli enti previdenziali pubblici;
              in questo specifico caso, va ricordato che già il 90 per cento del patrimonio abitativo è stato alienato ai conduttori con le prerogative della suddetta legge e attraverso l'azione di specifici soggetti societari all'uopo costituiti – Scip 1 e Scip 2 – dopo lo scioglimento, dei quali il patrimonio residuo è entrato integralmente in possesso dell'Inps;
              l'Inps stesso, più volte sollecitato sul tema, ha inviato – anche con specifica lettera del presidente Mastrapasqua – ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali – vigilanti sull'Istituto – richiesta di chiarimento sul da farsi, in ragione anche della sopravvenuta norma sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, presente all'articolo 27 del cosiddetto «decreto Salva italia» 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011;
              appare, pertanto, urgente un pronunciamento degli organi parlamentari e del Governo sulle modalità con cui affrontare, in un quadro di sostenibilità economica dello Stato e degli enti sopra richiamati ma anche e soprattutto di tutela e garanzia sociale delle famiglie interessate, il processo di alienazione degli immobili del patrimonio abitativo degli enti pubblici e privatizzati, evitando il rischio di accentuare l'emergenza abitativa, in particolare a Roma,

impegna il Governo:

          ad assumere iniziative, nel più breve tempo possibile, per chiarire il quadro normativo che regola il processo di alienazione del patrimonio immobiliare dei vari enti previdenziali privatizzati;
          ad intervenire per garantire, comunque, agli inquilini tutele e garanzie di controllo sui prezzi di vendita da parte degli enti e sull'entità dei canoni di affitto in rinnovo di locazione, traendo prioritario riferimento da quanto stabilito dalla legge n.  410 del 2001 e dagli accordi sindacali in materia, in modo che i diritti in essa stabiliti siano effettivamente praticabili;
          ad intervenire presso gli enti previdenziali pubblici ed in particolare presso l'Inps – come da esso stesso richiesto – affinché vengano adottate con chiarezza e celerità tutte le procedure necessarie per la ripresa del processo di alienazione degli immobili reimmessi in possesso dell'Inps stesso con le tutele, il prezzo e le garanzie stabilite dalla legge n.  410 del 2011;
          ad aprire, in ogni caso, da subito un tavolo di confronto tecnico e sindacale con le organizzazioni sindacali dell'inquilinato e con gli enti locali interessati, riguardante sia il patrimonio degli enti previdenziali pubblici che quello degli enti previdenziali privatizzati, per individuare le soluzioni più rapide e socialmente efficaci per raggiungere gli obbiettivi sopra richiamati e per la regolarizzazione dei «sine titulo» o delle assegnazioni irregolari negli alloggi degli enti previdenziali pubblici, anche al fine di prevenire situazioni esplosive di disagio sociale, per favorire l'accesso al credito delle famiglie con reddito medio basso, con mutui sostenibili e finalizzati all'acquisto;
          ad impartire, per quanto riguarda gli enti previdenziali pubblici, precise disposizioni affinché, nelle more dei provvedimenti da assumere, venga differita l'esecuzione degli sfratti o degli sgomberi pendenti nelle aree urbane e la sospensione delle aste riguardanti le unità immobiliari ad uso residenziale che non risultino effettivamente libere;
          ad assumere un provvedimento che obblighi gli enti previdenziali, pubblici e privatizzati, quelli partecipati, con controllo o vigilanza pubblica a stipulare e rinnovare i contratti di locazione, tenendo conto della situazione di difficoltà economica delle famiglie, anche riconsiderando in forme socialmente più sostenibili accordi recentemente stipulati da diversi enti;
          a prevedere, in attesa di un rapido chiarimento sulle procedure da adottare, derivante dagli esiti del suddetto tavolo tecnico, una moratoria delle procedure di alienazione degli immobili degli enti previdenziali privatizzati – ancorché deliberate ma ad oggi non avviate – e degli aumenti dei canoni connessi ai rinnovi contrattuali, nonché delle procedure di sfratto in corso per gli enti previdenziali privatizzati, tenuto conto che la Commissione VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati ha già approvato all'unanimità nel 2010 la risoluzione Alessandri, Piffari e Braga n.  8-00101, che dà mandato al Governo di convocare un tavolo tecnico e sindacale sui temi suddetti;
          a prevedere per le procedure di alienazione in fase di attuazione, anche a causa della congiuntura economica e della difficoltà di accedere al credito, la possibilità per chi non è in grado di procedere all'acquisto, di poterlo fare alle medesime condizioni, per i successivi 5 anni;
          ad intervenire anche con precise disposizioni normative per risolvere l'annosa vicenda del contenzioso giudiziario dei cosiddetti immobili di pregio.
(1-01086)
(Nuova formulazione) «Morassut, Argentin, Braga, Iannuzzi, Margiotta, Meta, Motta, Realacci, Touadi, Tullo».
(19 giugno 2012)


      La Camera,
          premesso che:
              relativamente agli enti previdenziali, con il decreto legislativo n.  509 del 1994, si era avviata la trasformazione degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, in persone giuridiche private, portando, quindi, alla privatizzazione numerosi enti previdenziali pubblici (Enpaia, Enasarco, Enpam, Enpaf, Enpav, Fimit, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e altre), non sottraendoli però alla funzione sociale e alla caratteristica di essere privi di lucro e, comunque, sottoponendoli al controllo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre al controllo della Corte dei conti;
              la scelta di procedere alla cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, attraverso le cosiddette «cartolarizzazioni», è stata, quindi, avviata dal legislatore con il decreto legislativo n.  104 del 1996, che, tra l'altro, all'articolo 3, comma 3, riconosceva ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di prelazione;
              la normativa contenuta principalmente nel decreto legislativo n.  104 del 1996 e successivamente dai decreti-legge n.  351 del 2001 e n.  41 del 2004, recante «disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione», miravano a realizzare una dismissione equa e corretta per la proprietà e per gli inquilini;
              successivamente, però, l'approvazione della legge n.  243 del 2004, e in particolare il comma 38 dell'articolo 1 in essa contenuto, basato su un uso strumentale dell'interpretazione autentica della citata legge n.  104 del 1996, ha consentito agli enti effettivamente privatizzati, ai sensi del citato decreto legislativo n.  509 del 1994, di non applicare la disciplina prevista dal medesimo provvedimento e, in particolare, quella parte contenente l'obbligo di vendita e di fissazione di canoni di affitto ai valori del 2001;
              detto comma 38, ha dato, quindi, il via libera ai citati enti interessati a procedere a un'operazione di dismissione del proprio patrimonio immobiliare a prezzo di mercato, con valori correnti e non più riferiti al 2001, e a rinnovi dei contratti di locazione con aumenti dei canoni fino al 100 per cento (non più inferiori a quelli di mercato), con conseguenti rischi di sfratto per tutti gli inquilini non disposti ad accettare in conseguenza degli alti prezzi;
               si ricorda che la dismissione degli enti previdenziali, trasformati in «persone giuridiche private» con il citato decreto legislativo n.  509 del 1994, sta cancellando un comparto edilizio che da più di 20 anni ha svolto l'importante funzione sociale di calmierare i prezzi degli affitti;
              accanto a ciò, va altresì ribadito come una gestione del proprio patrimonio, spesso poco trasparente ed effettuata con investimenti a rischio da parte dei suddetti enti, non può in nessun caso ricadere negativamente sugli inquilini dei medesimi enti;
              peraltro, anche gli enti previdenziali rimasti pubblici, tra cui l'Inps e l'Inpdap, hanno ancora un consistente patrimonio invenduto di cui una parte tenuto sfitto;
              va ricordato che l'articolo 43-bis del decreto-legge n.  207 del 2008, recante «Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge n.  14 del 2009, ha disposto – a decorrere dal 1o marzo 2009 – il trasferimento della titolarità degli immobili cartolarizzati agli enti previdenziali originariamente proprietari, ed il contestuale subentro in tutti i rapporti attinenti alle procedure di vendita relative agli immobili trasferiti, confermando le tutele e le garanzie sociali vigenti per i conduttori, in particolare quelle previste dall'articolo 3, comma 20, del decreto legge n.  351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  410 del 2001;
              a circa due anni della citata reimmissione in possesso, il processo di alienazione non è ripreso, determinando una situazione di gravissima inquietudine e di disagio tra i conduttori degli alloggi medesimi;
              a ciò si aggiunge la situazione di circa duemila famiglie di cosiddetti occupanti senza titolo per la cui regolarizzazione si era impegnata la stessa Inps;
              la scelta di dismissione degli alloggi degli enti previdenziali, insieme alla politica degli affitti che vengono portati ai livelli di quelli di mercato, sta contribuendo da troppo tempo ad aggravare l'emergenza abitativa: oltre 430.000 famiglie in difficoltà con il pagamento dei mutui; 65 mila sentenze di sfratto solo nel 2010, di cui circa l'85 per cento è per morosità. Con l'attuale trend di crescita, se ne prevedono 200 mila nei prossimi tre anni;
              al dramma degli sfratti, si aggiunge quello delle aste giudiziarie per insolvenza da mutui, altro fenomeno in pericoloso incremento. Insomma, una situazione di vero allarme sociale che riguarda tutto il Paese, anche se con situazioni di vera e propria emergenza per le grandi aree urbane, Roma in particolare;
              solo a Roma, infatti, sono circa 30 mila gli alloggi degli enti previdenziali privatizzati, la maggior parte dei quali in via di dismissione o di «valorizzazione» tramite l'aumento degli affitti, a cui si aggiungono quelli di proprietà di altri enti come le assicurazioni;
              secondo l'Asia-Usb, l'associazione inquilini e assegnatari, circa il 40 per cento di questi inquilini coinvolti ha difficoltà economiche legate alla vendita delle proprie case;
              a quanto sopra esposto, si aggiunge la totale assenza di politiche abitative pubbliche adeguate e il gravissimo totale azzeramento del «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione», previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge n.  431 del 1998; strumento fondamentale in mano agli enti locali per una politica della casa attenta alle esigenze delle famiglie più bisognose. Si ricorda che obiettivi del fondo sono la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi richiesti, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, nonché il sostegno delle iniziative intraprese dai comuni tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
              ebbene, detto fondo nel 2008 aveva ricevuto risorse per 205,6 milioni di euro. Nel biennio successivo gli stanziamenti erano stati ridotti a 161,8 milioni di euro nel 2009 e a 143,8 milioni di euro nel 2010. Nel 2011, il fondo viene praticamente svuotato completamente, con una riduzione delle risorse disponibili a meno di 33 milioni di euro. In pratica, dal 2008 al 2011 si è assistito a un taglio dell'84 per cento delle risorse. Infine, dal 2012 questo importante fondo non è più rifinanziato: le risorse a sua disposizione sono attualmente pari a zero euro,

impegna il Governo:

          a individuare delle soluzioni in grado di tutelare i diritti degli attuali conduttori degli immobili di proprietà degli enti previdenziali privatizzati, anche attraverso l'avvio di un tavolo interistituzionale per affrontare le conseguenze sociali della vendita e dell'incremento degli affitti degli immobili dei sopra indicati enti previdenziali privatizzati;
          ad assumere iniziative per prevedere un blocco delle procedure di vendita in attesa di un accordo da raggiungere in sede del citato tavolo interistituzionale finalizzato, che tuteli effettivamente gli inquilini degli immobili dei medesimi enti;
          ad affrontare, nell'ambito degli interventi oggetto del presente atto di indirizzo, il problema degli sfratti per morosità incolpevole, anche attraverso una moratoria dei medesimi, nonché una sospensione delle aste giudiziarie per insolvenza sul pagamento dei mutui per la prima casa;
          ad intervenire presso gli enti previdenziali pubblici, Inps, Inail, Inpdap, affinché il processo di alienazione a favore dei conduttori riprenda tempestivamente, mantenendo inalterate le tutele e le garanzie previste dalla legge, in particolare quelle previste dal comma 20, dell'articolo 3, della legge n.  410 del 2001, confermate dall'articolo 43-bis del decreto-legge n.  207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  14 del 2009.
(1-01173) «Piffari, Borghesi, Donadi, Paladini, Evangelisti».


      La Camera,
          premesso che:
              nel corso della XVI legislatura, la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha approvato la «Relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnico-attuariali degli enti previdenziali pubblici e privati», nella quale ha riservato, tra l'altro, una particolare attenzione all'esame della situazione patrimoniale immobiliare degli enti di previdenza;
              dalla relazione citata emerge il seguente quadro relativo al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali cosiddetti privatizzati, in larga misura destinato ad uso abitativo:

VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI CASSE EX D.LGS. 509/1994
(importi in milioni di euro)

Enti privati Patrimonio complessivo Patrimonio immobiliare Rendimento immobiliare Anno di riferimento
ENASARCO 5.678 2.956 0,9 per cento 2007
ENPACL 493 124 2,0 per cento 2007
ENPAM 7.548 2.796 1,5 per cento 2006
CASSA FORENSE 3.428 405 0,8 per cento 2006
CASSA GEOMETRI 1.677 399 1,8 per cento 2007
INARCASSA 3.196 688 2,4 per cento 2006
CASSA NOTARIATO 1.238 495 3,6 per cento 2006
CASSA COMMERCIALISTI 2.393 234 2,2 per cento 2006
CASSA RAGIONIERI 1.043 434 2,0 per cento 2006
ENPAF 896 191 1,9 per cento 2006
ENPAIA 1.111 361 1,4 per cento 2006
ENPAV 138 15,3 1,0 per cento 2006
INPGI (gest. principale) 1.252 698,3 0,0 per cento 2006

VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI CASSE EX D.LGS.103/1996
(importi in milioni di euro)

Enti privati Patrimonio complessivo Patrimonio immobiliare Rendimento immobiliare Anno di riferimento
ENPAP 268 5 0,0 per cento 2006
EPAP 322 13 0,0 per cento 2006
EPPI 394 93 2,9 per cento 2006
ENPAB 175,4 3,9 0,0 per cento 2006
ENPAPI 115,4 0,8 3,8 per cento 2006
INPGI (gest. separata) 143,3 0,0 2006

              il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509, ha trasformato in persone giuridiche private gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza dal 1o gennaio 1995, con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, a condizione che non usufruissero più di finanziamenti o altri ausili pubblici di carattere finanziario;
              detti enti privatizzati, così come disposto dal decreto legislativo sopra indicato, per la natura pubblica dell'attività svolta, inoltre, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre che a quella dei Ministeri specifici, competenti per ciascun ente;
              per quanto attiene alle casse privatizzate dei liberi professionisti, il comma 24 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, ha stabilito che le stesse siano tenute a presentare entro il 30 settembre 2012 dei bilanci attuariali cinquantennali rivolti ad assicurare l'equilibrio tra contributi e prestazioni e al successivo articolo 27 sono stabiliti i criteri della dismissione del patrimonio pubblico tramite fondi immobiliari a capitale privato;
              in considerazione delle procedure di dismissione avviate e tenuto conto della particolare congiuntura economica attuale, occorre garantire equilibrio, da un lato, tra i diritti degli inquilini degli immobili oggetto di dismissione, per quanto attiene sia il loro diritto di prelazione sia il mantenimento nei confronti degli stessi di parametri di locazione coerenti con le finalità pubbliche proprie degli enti previdenziali, ancorché privatizzati; dall'altro, è necessario assicurare la sostenibilità delle prestazioni rese agli iscritti dalle casse, anche attraverso la buona gestione del patrimonio immobiliare, tenendo, altresì, conto del fatto che tale patrimonio, insieme a quello mobiliare, svolge un'altissima funzione sociale, in quanto concorre a garantire la sostenibilità dei diversi sistemi pensionistici dei liberi professionisti e l'erogazione dei trattamenti di previdenza obbligatoria;
              il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si è più volte espresso, intervenendo nelle commissioni parlamentari, in merito all'equilibrio delle casse dei liberi professionisti, manifestando la disponibilità del Governo a valutare una soluzione ai rilievi da queste più volte rappresentati in sede di audizione parlamentare, in ordine alla predisposizione dei suddetti bilanci, con particolare riferimento alla possibilità di tener conto, nelle relative poste, dei rendimenti netti del patrimonio immobiliare e mobiliare;
              occorre una soluzione normativa affinché le casse obbligate, nella predisposizione dei citati bilanci, possano avvalersi, in modo adeguato, della facoltà di cui al precedente capoverso;
              tale intervento non presenta oneri a carico del bilancio pubblico e appare di estrema urgenza, poiché le disposizioni di legge allo stato non riconoscono tale possibilità, mentre da parte delle casse vanno adottate tutte le misure necessarie nell'ambito della predisposizione dei loro bilanci in una prospettiva cinquantennale, come disposto dal comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214;
              in tal senso si è pronunciata la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati nel suo parere consultivo nel corso dell'esame del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35, e sulla materia è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/4940-A/4, che lo impegna a ricercare soluzioni idonee volte a consentire alle casse dei liberi professionisti di tener conto anche dei rendimenti reali dei patrimoni immobiliari e mobiliari nella definizione dei loro bilanci attuariali cinquantennali e, nelle more dell'adozione delle soluzioni individuate, ad anticipare, anche in via amministrativa, alle casse medesime, dei riferimenti precisi in ordine alla definizione dei bilanci da predisporre entro il 30 settembre 2012;
              pertanto, tali bilanci attuariali sono già stati predisposti e presentati per l'approvazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ovviamente includendo una valutazione definita dei rendimenti del patrimonio immobiliare ai fini di garantire l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni nell'arco di cinquant'anni,

impegna il Governo:

          a valutare con le casse privatizzate, che danno esecuzione a piani di dismissione immobiliare, i criteri previsti, affinché sia garantito il diritto di prelazione dei locatori e siano adottate, pur confermando il rispetto dei principi di economicità, regole il più possibile conformi a quelle attuate nelle operazioni di cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali pubblici, salvaguardando in tale ambito le posizioni dei locatori che non intendono acquistare, tramite la proroga dei contratti di locazione, per periodi ragguagliati all'età e alle condizioni dei soggetti interessati;
          a vigilare sui criteri con cui le casse privatizzate procedono al rinnovo dei contratti di locazione, affinché si trovi un adeguato equilibrio tra le esigenze di una corretta gestione del patrimonio immobiliare, che assicuri un congruo rendimento finalizzato a concorrere all'equilibrio dei bilanci, e le difficoltà in cui versano le famiglie degli inquilini nell'attuale crisi economica.
(1-01175) «Cazzola, Versace, Antonino Foti, Fabbri, Beltrandi, Boniver, Garagnani, Mazzuca, Pizzolante, Scandroglio, Vignali».
(23 ottobre 2012)
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


      La Camera,
          premesso che:
              secondo un recente rapporto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli enti previdenziali dispongono di un patrimonio di circa 54 miliardi di euro, tra immobili e titoli: nello specifico, gli enti previdenziali pubblici (Inps, ex Inpdap, Inail e Enpals) gestiscono un patrimonio totale di 12,053 miliardi di euro, con un «portafoglio» immobili molto vasto (solo l'Inps, senza considerare il processo in corso relativo alla soppressione di Inpdap ed Enpals, conta su 12.253 unità immobiliari, per un controvalore stimato di circa 1,7 miliardi di euro), mentre gli enti privati hanno un patrimonio di circa 42 miliardi di euro, costituito per quasi il 30 per cento da immobili (per un controvalore stimato di circa 12,6 miliardi di euro);
              il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.  104, ha previsto la possibilità, per gli enti previdenziali pubblici, di procedere alla dismissione degli immobili di loro proprietà secondo dettagliati piani di alienazione e specifici criteri per la vendita: l'articolo 6, comma 5, in particolare, ha riconosciuto, ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, il diritto di prelazione (confermato, tra l'altro, dalla legge n.  410 del 2001, con la quale si è proceduto alle cosiddette «cartolarizzazioni»);
              il decreto-legge 23 febbraio 2004, n.  41, intervenendo in materia di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, ha stabilito che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;
              successivamente la legge 23 agosto 2004, n.  243, con una norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 38), ha stabilito che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n.  104 del 1996 si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari ivi contenuta non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509 (si tratta di enti quali: Inpgi, Enpaf, Enpam, Enpaci, Enasarco, Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, geometri, ingegneri ed architetti);
              per effetto di tale disposizione, quindi, gli enti privatizzati hanno proceduto alla vendita o alla rinegoziazione dei canoni di affitto in deroga alla normativa prevista in materia, che impone condizioni e modalità di locazione ed alienazione degli immobili a tariffe calmierate;
              molti inquilini si sono, così, trovati a dover fronteggiare aumenti consistenti dei canoni di affitto (non più inferiori a quelli di mercato, ma spesso più che raddoppiati e retroattivamente applicati, con gravosi ed insostenibili pagamenti di arretrati) o proposte di acquisto a prezzi di mercato con valori correnti e non più riferiti al 2001, con inevitabili ripercussioni sui bilanci familiari, già in evidente difficoltà (si tratta di circa 60 mila famiglie, di cui 40 mila solo a Roma);
              tale situazione determina, di fatto, una disparità di trattamento tra gli inquilini degli enti previdenziali pubblici, che hanno correttamente rispettato i tempi e gli obblighi statuiti dal decreto legislativo n.  104 del 1996, e quelli appartenenti agli enti che, invece, si sono successivamente privatizzati e, in maniera retroattiva, sono stati esonerati dall'applicazione della citata disciplina (in virtù del comma 38 dell'articolo 1 della legge n.  243 del 2004);
              l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, ha stabilito che «le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
              tale disposizione, che ha una finalità sostanzialmente contabile e che riguarda anche i processi di alienazione in corso, rischia di pregiudicare la fondamentale «funzione sociale e solidaristica» che il patrimonio immobiliare degli enti previdenziali deve preminentemente svolgere a vantaggio delle fasce di popolazione più deboli (pensionati, disabili, ultrasessantacinquenni, lavoratori monoreddito), come hanno avuto modo di denunciare anche le maggiori associazioni rappresentative degli inquilini;
              è quanto mai urgente, quindi, evitare manovre speculative, rafforzare la «funzione sociale» degli immobili ad uso residenziale di proprietà degli enti previdenziali e garantire agli inquilini maggiori tutele e garanzie, in particolare rafforzando e rendendo concretamente esercitabile il loro diritto di prelazione, anche attraverso un più attento monitoraggio pubblico della gestione patrimoniale che assicuri, oltre ad una maggiore trasparenza, prezzi più equi sia nelle vendite che negli affitti, anche a salvaguardia della stabilità finanziaria degli enti medesimi;
              il decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, all'articolo 27, ha stabilito, tra l'altro, che, per la valorizzazione, la trasformazione, la gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio – promuove iniziative idonee per la costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari;
              con molta probabilità gli attuali inquilini saranno chiamati ad acquistare a condizioni economicamente più svantaggiose (rispetto a quelle inizialmente previste) gli appartamenti in cui vivono da decenni o potranno trovarsi di fronte a un alto rischio di sfratto, una volta ultimato il processo di dismissione e una volta avvenuta la cessione dell'invenduto da parte dagli enti a un fondo di investimento immobiliare (ciò sia nel caso di una messa in vendita sul libero mercato degli immobili da parte del fondo, sia nel caso di rinnovi dei contratti di locazione a prezzi di mercato, per molti difficilmente sostenibili: situazione questa, peraltro, già in atto relativamente ai contratti scaduti o in corso di scadenza);
              il succedersi di varie disposizioni al riguardo ha prodotto rilevanti incertezze e dubbi interpretativi, che hanno, di fatto, precluso un'applicazione uniforme delle stesse da parte dei diversi enti interessati, aggravando un problema, quello dell'emergenza abitativa, che, soprattutto in una grande città come Roma (che, tra l'altro, detiene circa il 60 per cento del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali), costituisce uno dei fattori di maggiore «tensione sociale»;
              la Corte dei conti, inoltre, nel corso di una recente audizione parlamentare, ha rilevato che, nell'attuale congiuntura economica, il crollo del mercato immobiliare (-20 per cento nel primo trimestre del 2012), peserà irrimediabilmente anche sul processo di dismissioni immobiliari degli enti previdenziali;
              dopo le operazioni di cartolarizzazione realizzate attraverso le due società di cartolarizzazione immobili pubblici (Scip) costituite al riguardo, e soprattutto dopo il sostanziale insuccesso di «Scip2», il rischio concreto, in alcuni casi, infatti, è quello che si realizzino vere e proprie «svendite» per un patrimonio che, spesso inutilizzato, è, comunque, di grande valore;
              attraverso le predette società sono stati venduti più di 90.000 appartamenti di proprietà degli enti previdenziali, ma dal 2008, epoca della dismissione della seconda Scip, il patrimonio residuo (circa 15.000 appartamenti, di cui più di 10.000 solo a Roma) è tornato in possesso degli enti: per l'ex Inpdap, che deteneva il 46 per cento degli immobili degli enti previdenziali pubblici, sono tornati indietro da «Scip2» 12.000 immobili e in tre anni, dal 2009 al 2011, ne sono stati venduti 1.200 (appena il 10 per cento), con un ricavo di 93 milioni di euro; per l'Inail, i cui immobili iscritti a bilancio nel 2011 valgono 2,818 miliardi di euro, le dismissioni procedono con molta difficoltà; per quanto concerne, infine, le casse privatizzate, che dispongono complessivamente di un patrimonio di 45,2 miliardi di euro, 8 miliardi in investimenti immobiliari e 37,1 in investimenti mobiliari, i magistrati contabili hanno osservato che «la tendenza è una progressiva riduzione degli investimenti immobiliari e lo slittamento dalla gestione diretta alla gestione attraverso i fondi. Se questo per alcuni versi è condivisibile il patrimonio diventa più difficilmente controllabile e il rischio è che il fenomeno venga perso di vista»;
              nell'attuale congiuntura economico-finanziaria, nazionale ed internazionale, appare quanto mai urgente e doveroso intervenire tempestivamente, al fine di garantire – anche eventualmente attraverso l'attivazione di uno specifico tavolo tecnico-interistituzionale – che il processo di dismissione degli immobili del patrimonio abitativo degli enti previdenziali, pubblici e privatizzati, avvenga secondo chiare ed efficaci procedure, volte ad assicurare, da un lato, la concreta tutela delle famiglie interessate, salvaguardando, in particolare, le fasce sociali più deboli, dall'altro l'effettiva sostenibilità economica dello Stato, in generale, e degli stessi enti previdenziali, in particolare,

impegna il Governo:

          ad attivare tempestivamente tutte le opportune misure di competenza volte ad introdurre forme capillari ed efficaci di monitoraggio, di controllo e di governo pubblico della gestione e dell'alienazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, pubblici e privati, soprattutto al fine di garantire un equo contemperamento tra l'esigenza di assicurare la «funzione sociale e solidaristica» del citato patrimonio, a vantaggio, soprattutto, delle fasce di popolazione deboli (pensionati, disabili, ultrasessantacinquenni, lavoratori monoreddito), e quella di favorire un'adeguata valorizzazione dello stesso, anche a tutela di un'effettiva e strutturale stabilità finanziaria degli enti previdenziali proprietari;
          a predisporre le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad eliminare le criticità denunciate in premessa e ad assicurare un quadro regolatorio certo ed uniforme in materia di dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà degli enti previdenziali, sia pubblici che privati.
(1-01176) «Di Biagio, Barbaro, Lamorte, Perina, Proietti Cosimi, Giorgio Conte, Menia, Muro, Patarino, Scanderebech».
(23 ottobre 2012)
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)