XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 24 ottobre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 ottobre 2012

      Albonetti, Alessandri, Barbieri, Benamati, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Capitanio Santolini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Anna Teresa Formisano, Franceschini, Ghizzoni, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Lanzarin, Leo, Leone, Lombardo, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Mussolini, Nucara, Palagiano, Picchi, Pisacane, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Touadi, Valducci, Zazzera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Albonetti, Alessandri, Barbieri, Benamati, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Capitanio Santolini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Anna Teresa Formisano, Franceschini, Ghizzoni, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Lanzarin, Leo, Leone, Lombardo, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Mussolini, Nucara, Palagiano, Palumbo, Picchi, Pisacane, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Touadi, Valducci, Zazzera.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 23 ottobre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          LENZI: «Modifica all'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, in materia di presentazione dei contrassegni e degli statuti dei partiti e movimenti politici» (5543);
          DE ANGELIS e SALTAMARTINI: «Disposizioni riguardanti la gestione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali privatizzati» (5544);
          PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GARAGNANI: «Modifiche agli articoli 100, 114, 116, 117 e 123 della Costituzione, riguardanti le funzioni e le competenze delle regioni e i controlli sugli atti delle medesime e degli enti locali, nonché disposizione transitoria per la soppressione di regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti» (5545).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

      La proposta di legge MILANESE: «Legge quadro concernente la disciplina degli itinerari culturali» (5344) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Alessandri, Aracri e Palmieri.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

      VII Commissione (Cultura):
          FRASSINETTI ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione culturale e il recupero del patrimonio urbanistico e architettonico del comune di Predappio» (5454) Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

      Con lettera pervenuta in data 17 ottobre 2012, come integrata dalla successiva precisazione pervenuta in data 19 ottobre, il deputato Aldo DI BIAGIO ha rappresentato alla Presidenza – allegando la relativa documentazione – che è pendente nei suoi confronti un procedimento presso il giudice di pace di Roma (proc. pen. n. 11/007359 Rg PM 190) per fatti che, a suo avviso, sono da ricondursi alla funzione di parlamentare, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
      Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 22 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), per gli esercizi dal 2008 al 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (doc. XV, n.  466).
      Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

      Il ministro degli affari esteri, con lettere del 10 ottobre 2012, ha trasmesso due note relative all'attuazione data alla risoluzione conclusiva ANTONIONE ed altri n. 8/00193, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 18 luglio 2012, sull'interpretazione dell'allegato VIII al Trattato di pace del 1947 relativo al porto di Trieste e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno OSSORIO n. 9/5358/2, GOZI ed altri n.  9/5358/4 e MARINELLO ed altri n.  9/5359/2, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 luglio 2012, concernenti il Meccanismo Europeo di Stabilità e le politiche economiche dell'Unione europea.
      Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri), competente per materia.

      Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 22 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n.  344, la relazione sullo stato di attuazione della legge 26 dicembre 1991, n.  763, recante provvedimenti in favore dei profughi italiani, relativa all'anno 2011 (doc. CVI, n.  4).
      Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

      Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 22 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n.  374, per la parte di propria competenza, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge n.  374 del 1997, recante «Norme per la messa al bando delle mine antipersona», riferita al secondo semestre 2011 (doc. CLXXXII, n.  7).
      Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

      Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 18 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, aggiornata al 31 dicembre 2011, predisposta dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo istituito ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 798 del 1984 (doc. CXLVII, n. 5).

      Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 23 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle Commissioni sottoindicate:
          n.  75/2012 dell'11 luglio 2012, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n.  443 del 2001) Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (Bologna). Progetto stradale – Approvazione progetto definitivo» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
          n.  79/2012 dell'11 luglio 2012, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli “obiettivi di servizio” e riparto delle risorse residue» – alla V Commissione (Bilancio);
          n.  82/2012 dell'11 luglio 2012, concernente «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2007-2013. Ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse aggiuntive a favore dei programmi di sviluppo rurale (Regolamento (CE) 1698/2005) e determinazione del cofinanziamento complessivo a carico del Fondo di rotazione per l'intero periodo di programmazione» – alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura);
          n.  87/2012 del 3 agosto 2012, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Programmazione regionale delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 23 ottobre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Scheda finanziaria che accompagna il regolamento (UE) n.  1168/2011 (COM(2012)590 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
          Relazione della Commissione al Consiglio sul luogo di tassazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, compreso il ristoro, fornite ai passeggeri a bordo di una nave, di un aereo, di un treno o di un autobus, redatta in conformità all'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2012)605 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere assunta dall'Unione europea in seno ai pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti nn.  3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 23, 26, 31, 37, 38, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 58, 61, 67, 77, 83, 85, 87, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 121, 123 e 125 e riguardo all'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti tecnici internazionali nn.  4 e 5 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (COM(2012)613 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

      Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n.  11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Strumento di assistenza preadesione (IPA) – Quadro finanziario indicativo pluriennale riveduto 2013 (COM(2012)581 final), assegnata, in data 23 ottobre 2012, in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica – Aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale (COM(2012)582 final), assegnata, in data 12 ottobre 2012, in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.  2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (COM(2012)591 final), assegnata, in data 18 ottobre 2012, in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 23 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:

      alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
          al dottor Francesco Massicci, l'incarico di ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la spesa sociale, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

      alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
          alla dottoressa Patrizia Nardi, l'incarico di direttore della direzione comunicazione istituzionale, nell'ambito del dipartimento delle finanze;

      alla XI Commissione (Lavoro) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
          al dottor Ludovico Anselmi, l'incarico di consulenza, studio e ricerca.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

Iniziative per la protezione delle navi italiane da atti di pirateria – 3-01996

A) Interrogazione

      COMPAGNON. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
          negli ultimi due anni, gli assalti armati pirateschi al largo delle coste somale sono stati oltre 445, con 49 navi sequestrate e 1.181 marittimi presi in ostaggio;
          nello stesso periodo, i predoni catturati dalle navi da guerra internazionali sono stati più di 1.500, sebbene rilasciati poche ore dopo, poiché nessun Paese si assume l'onere di processarli;
          l'ennesimo sequestro, avvenuto il 27 dicembre 2011, della petroliera italiana Enrico Ievoli, al largo delle coste dell'Oman, costituisce solo l'ultimo caso in ordine cronologico di attacco a mercantili avvenuto nel tratto di mare tra l'Africa e la penisola arabica;
          il decreto-legge 12 luglio 2011, n.  107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.  130, prevede misure urgenti nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, quali la stipula di convenzioni, con l'armatoria privata italiana, per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria;
          in particolare, l'articolo 5-ter del decreto-legge sopra richiamato dispone che: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative dei commi 5, 5-bis e 5-ter, comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma»;
          a tutt'oggi, non è ancora stato emanato il suddetto decreto attuativo;
          nel marzo 2012, sarebbe dovuta entrare in azione nel golfo di Aden la prima flotta militare privata della storia recente gestita da una società britannica ed incaricata di proteggere le navi mercantili britanniche in transito da e per il Mar Rosso –:
          se si intenda tempestivamente adottare il decreto attuativo di cui sopra, al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria. (3-01996)
(10 gennaio 2012)


Direttive in materia di gestione dell'ordine pubblico in occasione delle manifestazioni svoltesi a Bologna il 1o maggio 2012 – 3-02247

B) Interrogazione

      GARAGNANI. — Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
          in merito a quanto accaduto il 1o maggio a Bologna, ove sono stati imbrattati negozi durante le manifestazioni ed i cortei, si pone il problema non solo della giusta condanna di questi atti di delinquenza comune, ma del ruolo che le autorità di pubblica sicurezza intendono svolgere in città, in presenza di atteggiamenti di «straordinaria indulgenza» da parte delle forze dell'ordine sottoposte, peraltro, ad un ruolo defatigante; atteggiamenti che non possono essere accettati pena il venir meno del significato di convivenza civile –:
          se esistano direttive del Ministro interrogato volte, in teoria, a evitare incidenti, ma non intervenendo di fronte a gravissime violazioni della legalità come nel caso in questione, o se la questura e la prefettura a Bologna abbiamo scelto un basso profilo, d'intesa con il Ministero dell'interno ovviamente, per non invelenire i rapporti con le frange estreme della sinistra cittadina;
          quali direttive abbia emanato il Ministero dell'interno in casi come questi e se esistano – come è stato detto – eventuali pressioni per omettere esemplari azioni di tutela dell'ordine pubblico e di denuncia all'autorità giudiziaria, che l'interrogante auspica si attivi il più presto possibile. (3-02247)
(8 maggio 2012)


Iniziative ispettive nei confronti della procura della Repubblica di Bologna in relazione ad una vicenda riguardante un consigliere del comune di Minerbio (Bologna) – 2-00562

C) Interpellanza

      Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
          si fa riferimento a quanto accaduto nel comune di Minerbio (Bologna), ripreso dalla stampa locale fra cui il Resto del Carlino il 1o dicembre 2009, ove il sindaco ha comunicato i contenuti esatti di un avviso di garanzia pervenuto al consigliere di minoranza Mirko Lazzari per aver «diffuso notizie false e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico», senza che il diretto interessato avesse avuto comunicazione ufficiale dell'addebito a suo carico;
          nel rilevare l'anomalia di un simile fatto, si pongono legittimi interrogativi sui rapporti fra settori della magistratura bolognese e potere politico locale;
          si ricordano, altresì, precedenti episodi quali l'ingiustificata condanna di un consigliere del Popolo della Libertà nel comune di Castel Maggiore e le ripetute denunce da parte della giunta Cofferati nei confronti dell'attuale capogruppo, allora consigliere del Popolo della Libertà in comune, nonché alcune vicende collegate che hanno visto, come parte offesa, il presidente della seconda commissione consiliare;
          l'utilizzo disinvolto della denuncia penale, da parte di amministratori locali nei confronti di consiglieri, lasciano assai perplesso l'interpellante –:
          se non ritenga opportuno l'invio di un'ispezione presso la procura di Bologna al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.
(2-00562) «Garagnani, Carlucci».
(9 dicembre 2009)


Problematiche relative al regolamento per le abilitazioni nazionali ai ruoli di professore associato e ordinario, con riferimento ai requisiti concernenti la produzione scientifica dei commissari e dei candidati – 3-02458

D) Interrogazione

      BINETTI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
          il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato il regolamento per le prossime abilitazioni nazionali ai ruoli di professore associato e ordinario;
          una delle novità è che un professore non potrà far parte di una commissione se la sua produzione scientifica è inferiore alla mediana degli ordinari nel settore scientifico in questione;
          l'Anvur (Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca) farà una graduatoria dei professori ordinari sulla base di alcuni criteri, chiaramente indicati nel regolamento e facilmente controllabili da chiunque (e diversi a seconda delle discipline);
          solo i professori che si trovano nella metà superiore di tale graduatoria (sopra la mediana, cioè) potranno fare domanda di diventare commissari e la commissione sarà sorteggiata fra loro;
          lo stesso criterio vale per i candidati: non si può diventare professore ordinario se si hanno meno pubblicazioni della mediana degli ordinari negli ultimi dieci anni, o professore associato se si hanno meno pubblicazioni della mediana degli associati;
          poi le commissioni potranno giudicare ciascun candidato e dichiararlo idoneo;
          l'idoneità è condizione indispensabile per accedere ai concorsi che le università bandiranno per assumere i nuovi professori;
          la principale perplessità, che viene rappresentata dalla gran parte dei ricercatori e dei professori associati, è relativa al loro inquadramento risultante spesso inferiore alle mediane;
          è noto che ciò può accadere valutando solo quanto attiene a pubblicazioni in riviste indicizzate (criteri bibliometrici), mentre la qualità scientifica del settore si è sempre configurata anche e soprattutto in altri prodotti (volumi, capitoli di libri, atti di congressi, articoli di riviste italiane validate dalle società scientifiche di riferimento);
          qualora valessero solo i criteri bibliometrici anche nelle procedure di abilitazione in storia della medicina, gran parte dei ricercatori, dei professori associati e di quanti aspirano ad un'idoneità resterebbe esclusa, pur potendo vantare una qualificazione scientifica pienamente riconosciuta all'interno del settore;
          molti dei professori e dei ricercatori hanno concretizzato la loro attività producendo soprattutto libri, capitoli di libri o articoli su riviste validate dalle società scientifiche di riferimento (le loro citazioni si possono trovare nelle riviste di area storico-umanistica) e solo occasionalmente sono andati verso riviste internazionali;
          ci si trova di fronte ad una paradossale situazione per la quale diversi ricercatori e professori di pieni e riconosciuti meriti nel settore – apprezzati all'interno di una valutazione tra pari – risultano persino inferiori alla generica mediana di riferimento;
          la mediana non viene da loro superata e ciò non perché siano in carenza di produzione scientifica di rispetto, ma in quanto non hanno generalmente inteso cercare spazio nelle banche dati utilizzate ora per le mediane, mettendo, di fatto, in discussione l'autorevolezza delle mediane  –:
          se non ritenga opportuno assumere iniziative per pervenire a norme transitorie, soprattutto per alcuni settori, che tengano conto delle qualificazioni scientifiche finora acquisite e riconosciute all'interno dei settori medesimi. (3-02458)
(11 settembre 2012)


Censimento dei siti territoriali inquinati ed avvio di un piano di bonifica e risanamento delle relative aree – 2-01364

E) Interpellanza

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
          la recente storica sentenza emessa dal tribunale di Torino, che ha punito come responsabili di disastro doloso e rimozione di cautele gli amministratori della Eternit, ha riportato alla luce il gravissimo problema, ancora ben presente nel Paese, della bonifica dei siti inquinati da amianto;
          in Italia, la produzione di amianto è stata vietata con la legge n.  257 del 1992 che impone, inoltre, alle regioni il censimento dei siti bonificati presenti nel territorio;
          oggi, però, a causa dell'inadempienza delle regioni che hanno consegnato dati parziali e in alcuni casi addirittura non hanno ancora effettuato il monitoraggio, i dati disponibili sono parziali e sottostimati e si continuano a prevedere circa 3.000 ammalati l'anno per cause riconducibili agli effetti dannosi provocati dalla sostanza killer;
          le stime, seppur approssimative, parlano della presenza nel territorio nazionale di oltre 40 milioni di tonnellate di materiali altamente tossici e di quasi 83 mila chilometri di condotte interrate contaminate, mentre sui 27 mila siti censiti (la metà dei quali solo nelle Marche), soltanto 320 risultano essere quelli parzialmente bonificati;
          risulta, inoltre, molto disomogenea la macchina organizzativa a fronte dell'avvenuta decadenza della commissione nazionale che, per legge, avrebbe dovuto governare tutti i processi di bonifica;
          allo stato attuale, le regioni Calabria e Sicilia non hanno presentato nessun documento, mentre il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Lazio, la Campania e la Puglia risultano ancora inadempienti per non aver fornito il completo censimento delle aree con presenza di sostanze tossiche nei propri territori –:
          quali iniziative di competenza intendano adottare affinché sia portato a compimento il censimento dei siti territoriali inquinati per ottenere una mappatura quanto più chiara e omogenea possibile, riferita all'intero territorio nazionale e avviare così, nel più breve tempo possibile, un piano realistico per la bonifica e il risanamento di tutte le aree inquinate e pericolose per la salute umana.
(2-01364) «Libè, Dionisi, De Poli, D'Ippolito Vitale, Ruggeri, Mondello, Bonciani, Anna Teresa Formisano, Cera, Ria, Nunzio Francesco Testa, Tassone, Occhiuto, Naro, Enzo Carra, Carlucci, Capitanio Santolini, Rao, Zinzi».
(16 febbraio 2012)


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte a tutelare gli utenti del Servizio sanitario nazionale, e in particolar modo i minori, in ordine alla vicenda relativa ad un'indagine giudiziaria avente ad oggetto prescrizioni di farmaci ormonali – 3-02550

      SBROLLINI, D'INCECCO, MIOTTO, LIVIA TURCO, ARGENTIN, BOSSA, BUCCHINO, BURTONE, GRASSI, LENZI, MURER, PEDOTO, SARUBBI, BRANDOLINI, DE TORRE, MATTESINI, SCHIRRU, ZAMPA, MARAN, QUARTIANI e GIACHETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
          secondo notizie di stampa, esiste una delicata indagine giudiziaria che coinvolge decine di medici che avrebbero prescritto farmaci ormonali con dosaggi al di sopra delle indicazioni terapeutiche, per ricevere denaro e regali dall'azienda farmaceutica Sandoz, che li avrebbe corrotti tramite gli informatori scientifici;
          per la precisione sarebbero 67 i medici di ospedali pubblici e privati di tutta Italia indagati nell'operazione dei nuclei antisofisticazione denominata «Do ut des», che avrebbe evidenziato un drammatico sistema di corruzione;
          tra i sanitari indagati ci sarebbero anche diversi pediatri, che avrebbero prescritto ormoni per la crescita a bambini con il solo scopo di aumentare le prescrizioni delle medicine, ricevendo in cambio dall'azienda farmaceutica di cui sopra somme di denaro, viaggi all'estero e diversi oggetti;
          gli informatori scientifici avrebbero sollecitato i medici indagati ad aumentare in modo particolare le prescrizioni di due tipi di farmaci innovativi a base di ormoni;
          in totale sono ottanta gli indagati; le accuse a vario titolo sono di associazione a delinquere, corruzione, istigazione alla corruzione, truffa ai danni del servizio sanitario nazionale, falso;
          gli specialisti avrebbero intascato l'equivalente di circa 500 mila euro per migliaia di prescrizioni contestate;
          lo scenario che emerge dall'inchiesta è particolarmente preoccupante, non solo per le ipotesi corruttive, ma anche per l'odiosa violazione del patto fiduciario tra medico e paziente e per il coinvolgimento dei bambini –:
          in che modo il Governo, nell'ambito delle sue competenze, intenda intervenire in merito ai fatti sopra riportati, che appaiono di eccezionale gravità, al fine di tutelare gli utenti del servizio sanitario nazionale, e in particolar modo i minori, da patti criminali tra operatori della sanità e interessi economici delle case farmaceutiche. (3-02550)
(23 ottobre 2012)


Intendimenti del Governo in merito alla costituzione di parte civile dello Stato nell'udienza preliminare del procedimento relativo alla cosiddetta trattativa Stato-mafia – 3-02551

      DI PIETRO, DONADI, EVANGELISTI, BORGHESI, PALOMBA, MESSINA e BARBATO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
          il 16 ottobre 2012 si è tenuto un vertice nella sede della direzione nazionale antimafia a Roma relativo all'inchiesta sulla cosiddetta trattativa tra Stato e mafia, alla presenza dei pool delle procure di Firenze, Caltanissetta e Palermo, ma anche del procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso; in tale occasione è stata fissata (o meglio, confermata) al 29 ottobre 2012 l'udienza preliminare che dovrà decidere sul rinvio a giudizio di 12 persone imputate nel fascicolo sulla trattativa: Totò Riina, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella, Nino Cinà, Giovanni Brusca, Mario Mori, Antonio Subranni, Giuseppe De Donno, Massimo Ciancimino, Nicola Mancino, Marcello Dell'Utri e Calogero Mannino;
          sulla necessità e opportunità della costituzione di parte civile dello Stato, il 6 settembre 2012, gli interroganti avevano già presentato la mozione n.  1-01123 in ordine a quanto sopra citato e il successivo 26 settembre 2012, nel corso dell'espressione del parere del Governo su questa e sulle altre mozioni presentate sullo stesso argomento, il Ministro interrogato, ancorché contrario a tale mozione, riferiva testualmente: «vorrei innanzitutto rendere noto ufficialmente che è stata in questi giorni effettuata la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Questo ci ha messo in grado di leggere il contenuto dell'incolpazione e dalla lettura dell'incolpazione si è confermata come assolutamente ineludibile l'esigenza per il Governo di acquisire gli atti, i documenti, le carte e le prove che sono state addotte dall'accusa a sostegno dell'incolpazione e tutto questo al fine di poter prendere una motivata decisione, come sempre si fa in questi casi»;
          gli interroganti, su questo argomento, avevano, peraltro, precedentemente presentato un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea, la n.  3-02450, alla quale aveva risposto il Ministro per i rapporti con il Parlamento, professor Giarda, con le seguenti, testuali parole: «È stata pertanto formulata apposita richiesta di notizie all'Avvocatura dello Stato, che ricordo essere la destinataria ex lege delle notifiche agli organi di Governo. La risposta è stata nel senso che nessun avviso, ai sensi dell'articolo 419 del codice di procedura penale, risulta ancora notificato per ordine del tribunale di Palermo sulla base della richiesta di rinvio a giudizio richiamata dagli interroganti. Ne discende che, poiché, come è ben noto, la costituzione di parte civile potrà avvenire solo a seguito di fissazione dell'udienza preliminare, che non può essere evidentemente sostituita da notizie di stampa (...)»;
          è bene ricordare, ancora una volta, che, in relazione alle stragi mafiose del 1993, la corte d'assise di Firenze ha già stabilito che una trattativa c’è stata tra esponenti della mafia da una parte e esponenti delle istituzioni dall'altra e che, ai sensi dell'articolo 79 del codice di procedura penale, la costituzione di parte civile avviene all'udienza preliminare o, al massimo, all'inizio del dibattimento, nelle fasi preliminari del dibattimento –:
          quale sia la valutazione del Governo dopo la lettura degli atti di cui alla premessa e se non si intenda autorizzare la costituzione di parte civile dello Stato, da proporsi già nell'udienza preliminare.
(3-02551)
(23 ottobre 2012)


Iniziative volte ad assicurare la continuità territoriale da e per la Sardegna – 3-02552

      PILI, MURGIA, NIZZI, VELLA, PORCU, IANNARILLI, CENTEMERO, GHIGLIA, NASTRI e MANNUCCI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
          al fine di consentire la proroga del regime onerato di cui al decreto ministeriale n.  103 del 5 agosto 2008 fino alla fine della stagione aeronautica Summer 2012, il Ministro interrogato ha emanato un proprio decreto con il quale ha disposto che, a decorrere dal 1o giugno 2012, l'articolo 1 del decreto ministeriale n.  102 del 23 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n.  82 del 6 aprile 2012, è così modificato: «Art. 1. – Gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 1 diverranno obbligatori a partire dal 27 ottobre 2012»;
          dal 1o giugno 2012, l'articolo 2 del decreto ministeriale n.  102 del 23 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n.  82 del 6 aprile 2012, è così modificato: «Art. 6. – A decorrere dalla data del 27 ottobre 2012 cessano gli effetti del decreto n.  103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n.  199 del 26 agosto 2008, avente per oggetto “Imposizione da parte dell'Italia degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa”»;
          l'articolo 3 ha previsto che a decorrere dal 1o giugno 2012, l'articolo 3 del decreto ministeriale n.  102 del 23 marzo 2012, è così modificato: «Il paragrafo 8.1 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale n.  413 del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n.  294 del 19 dicembre 2011 è così modificato: “8.1. – Gli oneri di servizio pubblico disciplinati dalla presente imposizione diventano obbligatori alla data del 27 ottobre 2012”»;
          tale proroga sino al 27 ottobre 2012 risulta non sottoscritta dalla compagnia Alitalia e tale quadro tecnico-amministrativo e giuridico si può sintetizzare con l'affermazione riportata dall'Enac nella propria comunicazione del 4 giugno 2012 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla regione Sardegna, dove si afferma l'impossibilità dell'Enac «di procedere all'assegnazione degli slot di continuità territoriale in favore dei vettori i quali, dal 1o giugno scorso, stanno comunque effettuando i voli secondo l'operativo della scorsa omologa stagione di traffico senza la dovuta autorizzazione»;
          il palese tentativo di venir meno alla tariffa unica per residenti e non residenti, che costituisce un fondamento del diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per regioni insulari e ultraperiferiche, costituisce di per sé un grave vulnus al diritto fondamentale alla mobilità delle persone e delle merci;
          le pesanti pressioni delle compagnie aeree per impedire l'applicazione di questo elementare principio di pari diritti e non discriminatorio tra cittadini europei è un fatto di gravità inaudita, considerato che il bando verrebbe modificato proprio come richiesto da due compagnie aeree che reiteratamente hanno manifestato tale atteggiamento prevaricatorio, arrogante e ricattatorio nei confronti della Sardegna  –:
          quali iniziative intenda adottare per evitare che la Sardegna, il 27 ottobre 2012, con la cessazione della proroga, venga, di fatto, ulteriormente privata della continuità territoriale con la relativa applicazione della tariffa unica per i residenti e non, da e per la Sardegna. (3-02552)
(23 ottobre 2012)


Iniziative normative in materia di interferenze tra i servizi di telefonia mobile di nuova generazione e i canali televisivi del digitale terrestre – 3-02553

      TOTO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
          il tema delle interferenze tra i servizi di telefonia mobile di nuova generazione long term evolution(lte) e i canali televisivi del digitale terrestre è di stringente attualità e postula iniziative non procrastinabili per affrontarne le evidenze e risolverne le problematiche;
          nell'autunno dell'anno 2011, fu espletata l'asta per l'assegnazione dei diritti d'uso sulle quattro frequenze nella banda 800, 1800, 2000 e 2600 mhz, che potranno essere utilizzate per l'erogazione dei servizi basati sulle tecnologie. Gli operatori ammessi a parteciparvi definirono le proprie strategie nella convinzione che, in virtù dei principi e delle regole applicabili, il soggetto tenuto a farsi carico delle soluzioni occorrenti per rimediare alle interferenze in banda 800 mhz da «canale adiacente» fosse l'operatore detentore del cosiddetto «blocco sporco», ossia Wind telecomunicazioni s.p.a., che, proprio per tale ragione, beneficiò dell'esenzione da obblighi di copertura sul medesimo blocco, giustificata dalla necessità di definire una pianificazione di rete idonea a gestire le interferenze;
          non può, dunque, che rimanere in capo al nominato operatore l'onere di risolvere la problematica, nel più breve tempo possibile, al fine di eliminare l'analoga problematica sofferta dagli operatori televisivi;
          è altrettanto non dubitabile e ineludibile che eventuali, ulteriori e diversificati fattori di interferenze residuali, che emergessero a seguito dell'accensione degli apparati, dovranno essere risolti dagli operatori che li determinano con soluzioni mitigatorie reputate, di volta in volta, le più opportune e, naturalmente, confrontate in sede ministeriale con gli organi tecnici. Se, viceversa, gli oneri relativi alla soluzione di questioni interferenziali dovessero gravare, contrariamente a quanto disciplinato in normativa e in maniera indiscriminata, su tutti gli aggiudicatari della banda a 800 mhz, si determinerebbe una sensibile alterazione dell'equilibrio competitivo e un travisamento delle condizioni soggettive di partecipazione all'asta, che si tradurrebbero in un ingiustificato vantaggio competitivo per la nominata società operatrice a danno delle altre;
          qualora, poi, si prevedesse, ad esempio, la costituzione di un fondo proporzionato nel suo valore totale al numero delle stazione radio base, in acronimo, bts (base transceiver station), operanti in banda 800 mhz e la cui ripartizione fosse operata in ragione del numero delle bts detenute da ciascun operatore, l'ingiusto vantaggio competitivo sopra evidenziato sarebbe ulteriormente aggravato perché, in tal caso, all'alterazione competitiva si aggiungerebbe un forte disincentivo a coperture di rete capillari;
          appare, pertanto, urgente e opportuna una tempestiva disciplina normativa che preveda l'adozione di misure e modalità di calcolo d'intervento a carico delle società operatrici nelle telecomunicazioni, al fine di mitigare interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 mhz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica, e che, opportunamente, disponga l'affidamento degli interventi alla Fondazione Ugo Bordoni, ponendo, altresì, a carico dei singoli operatori assegnatari della banda 800 mhz gli eventuali relativi oneri con criteri di proporzionalità, giustificatezza, trasparenza e non discriminazione, tenuto conto della tipologia di blocco frequenziale di pertinenza e del tipo di interferenze ad essa correlato, dei relativi obblighi e dell'adiacenza tra la frequenza operativa e la banda televisiva –:
          se il Governo non ritenga di assumere le opportune e debite iniziative normative, anche, ove possibile, non di rango primario, al fine di adottare la disciplina normativa auspicata, sussumendo nella medesima criteri e principi alla stregua di quelli indicati, conclusivamente, in premessa. (3-02553)
(23 ottobre 2012)


Interventi per il rilancio industriale del territorio del canavese, in provincia di Torino – 3-02554

      CAMBURSANO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
          il canavese, parte nord della provincia di Torino – collocata tra la Valle d'Aosta, il biellese, il vercellese, il casalese, il chierese e il torinese – è un'area a forte declino industriale;
          la somma dei sei ambiti di analisi (livello di benessere economico, transizione demografica, performance del mercato del lavoro, professionalità, presenza di strutture innovative ambientali e mobilità su gomma), effettuata dalla locale associazione industriale, pone, infatti, il canavese in coda alla classifica;
          nella graduatoria nazionale si troverebbe in cinquantaquattresima posizione, mentre fra le province piemontesi la graduatoria vede prima quella del Verbano Cusio Ossola, collocata al 21o posto, seguita da Cuneo al 29o, Biella al 35o, Novara al 37o, Vercelli al 38o, Alessandria al 49o e Asti al 53o;
          restringendo ulteriormente l'area, escludendo l'ambito di integrazione territoriale n.  9 (così come definito dalla regione Piemonte) di Ciriè, la situazione peggiorerebbe ulteriormente;
          più precisamente in relazione all'ambito di integrazione territoriale n.  7 di Ivrea, all'ambito di integrazione territoriale n.  8 di Rivarolo Cananavese e all'ambito di integrazione territoriale n.  11 di Chivasso si rileva quanto segue: l'ambito di integrazione territoriale n.  7 comprende ben 66 comuni e conta 111.000 abitanti; l'ambito di integrazione territoriale n.  8 comprende 46 comuni e 92.000 abitanti; l'ambito di integrazione territoriale n.  11 comprende 18 comuni e 68.000 abitanti. L'area in questione totalizza, quindi, 130 comuni, per lo più molto piccoli. Solo Ivrea e Chivasso superano i 20.000 abitanti; Rivarolo, Cuorgnè e Castellamonte superano i 10.000 abitanti;
          il 50 per cento della superficie è rappresentata da un territorio al di sopra dei 600 metri sul livello del mare, ma conta meno del 10 per cento della popolazione; il 28 per cento da comuni collinari e con il 46,5 per cento della popolazione (Ivrea compresa con i suoi 24.000 abitanti) e il 22 per cento da comuni di pianura, ma che rappresentano il 43 per cento della popolazione (Chivasso compresa con i suoi 27.000 abitanti). L'intera area conta 271.000 abitanti, distribuiti su una superficie di oltre 1.980 chilometri quadrati, con 20.000 unità locali di lavoro e 80.000 addetti circa, quindi con una media di 4 addetti per ogni unità locale;
          nel corso degli anni si è determinata una grave crisi del tessuto industriale che ha interessato sia le grandi imprese, in passato a forte tradizione sul territorio, sia le imprese di livello medio. A tale proposito, infatti, gli stabilimenti Olivetti di Ivrea, Scarmagno, San Bernardo di Ivrea ed Agliè sino al 1987 davano lavoro a 58.000 dipendenti, che scendono a 40.500 nel 1992 e oggi sono 558. A Caluso la ex General electric, poi ex Olivetti, poi ex Honeywell, poi ancora ex Bull e, infine, Compuprint ha chiuso lo stabilimento che dava lavoro ad alcune migliaia di dipendenti. A Chivasso, dopo la chiusura dello stabilimento ex Lancia poi Fiat avvenuta nel 1992, alcune aziende dell'indotto auto furono «obbligate» a trasferire le loro produzioni in quello stabilimento lasciato vuoto, costituendo un apposito consorzio (Pi.chi.), che ben presto, però, sono entrate in crisma loro volta e a ben poco è servito l'avvio di un polo integrato di sviluppo (P.I.S.) promosso dalla città di Chivasso e dalla provincia di Torino, finanziato dalla regione Piemonte a valere sui fondi europei e gestito dalla Chind spa. L'insieme delle due iniziative (Pi.chi e Chind) hanno dato lavoro a 1.500 persone;
          nella parte occidentale, che coincide con l'ambito di integrazione territoriale n.  8, le uniche realtà imprenditoriali ancora attive sono quelle del comparto dello «stampaggio a caldo», ma, quella che fino a pochi anni fa veniva definita la «piccola Ruhr» italiana, oggi sta soffrendo la grave crisi del settore e tante piccolissime imprese stanno chiudendo i battenti, per non parlare degli altri settori produttivi che di fatto non esistono più. Non a caso alcuni comuni erano già stati indicati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 dicembre 2007 come «Aree svantaggiate», di cui alle deroghe ex articolo 83, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, ammesse agli aiuti di Stato;
          in relazione alle problematiche sopra evidenziate, il cui perdurare mette in ginocchio l'intera economia, appare urgente che il Governo sappia definire scelte di politica industriale indispensabili per rilanciare un'area a forte tradizione imprenditoriale e a grande vocazione industriale (informatica, telematica, energetica rinnovabile, meccatronica e auto motive)  –:
          quali siano gli intendimenti del Governo sugli indirizzi da assumere per il rilancio del canavese e per la riconversione e riqualificazione di una struttura industriale segnata da una crisi complessa e, in particolare, se ritenga idonei gli strumenti per il rilancio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n.  83 del 2012, che ha previsto la costituzione di un «Fondo per la crescita sostenibile» soprattutto per le aree a rischio di deindustrializzazione, e quelli previsti dalla legge di stabilità per l'anno 2012 (la n.  183 del 2011), che ha esteso, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2013, a tutto il territorio nazionale e non solo al Mezzogiorno le cosiddette «zone a burocrazia zero». (3-02554)
(23 ottobre 2012)


Iniziative per garantire la piena operatività dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con particolare riferimento al ruolo del Ministero dello sviluppo economico – 3-02555

      POLIDORI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
          la legge costitutiva (decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011) dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane conferma la funzione istituzionale di «vigilanza» in capo al Ministero dello sviluppo economico – e specificamente alla direzione generale politiche d'internazionalizzazione e promozione scambi – in quanto titolare della spesa relativa al funzionamento e all'attività dell'ente;
          la norma attribuisce, inoltre, un'analoga competenza al Ministero degli affari esteri, circoscritta alle materie di competenza: sedi all'estero, programmazione attività promozionale, rapporti con i soggetti membri della cabina di regia;
          la differente natura delle funzioni di vigilanza svolte da ciascun ministero è, del resto, convalidata dalla presenza nel consiglio di amministrazione del direttore generale del Ministero degli affari esteri competente sulla materia, che evidentemente non configura sovrapposizione di ruoli tra vigilante e vigilato. Di contro, il Ministero dello sviluppo economico, al cui titolare spetta la scelta degli altri componenti, non è rappresentato nel consiglio;
          di conseguenza, la direzione generale politiche d'internazionalizzazione e promozione scambi del Ministero dello sviluppo economico è chiamata a definire, d'intesa con gli organi di controllo, gli aspetti tecnico/gestionali dell'attuale fase transitoria dell'Agenzia, nonché del futuro regime ordinario. Tale attività non può che procedere di pari passo con l'adozione degli atti fondativi del nuovo soggetto (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle risorse, organigramma, regolamento di amministrazione e contabilità ed altri), in modo che il quadro amministrativo di riferimento sia coerente con il disegno politico ed assicuri il corretto ed efficiente funzionamento dell'ente strumentale –:
          se non si ritenga necessario coinvolgere maggiormente il Ministero dello sviluppo economico nell'operatività dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di evitare che si riproducano gli errori del passato, accelerando al massimo tutti i regolamenti e gli atti amministrativi tesi a rendere l'Agenzia pienamente operativa nel più breve tempo possibile. (3-02555)
(23 ottobre 2012)


Intendimenti del Governo in merito all'ipotesi di sopprimere i contributi statali alle imprese al fine di reperire risorse da destinare alla riduzione della pressione fiscale sulle aziende – 3-02556

      DOZZO, MARONI, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FUGATTI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
          l'aggravarsi della crisi del debito in alcuni Paesi dell'area euro, compresa l'Italia, è stata affrontata dall'attuale Governo con misure che assicurassero la stabilità finanziaria, la crescita e l'equità del Paese, le quali sono state prevalentemente perseguite attraverso un aumento della pressione fiscale a carico di famiglie ed imprese;
          tale approccio, come recentemente dichiarato dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, ha tuttavia portato nell'immediato ad un peggioramento dell'attuale crisi economica, con ricadute importanti sul tessuto produttivo del Paese già al collasso finanziario;
          l'elevata tassazione, il peso della burocrazia, le difficoltà di accesso al credito bancario e non da ultimo i forti ritardi di pagamento delle forniture da parte della pubblica amministrazione sono fenomeni che fanno dell'Italia il fanalino di coda dei Paesi dell'Unione europea;
          secondo il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, le imprese stanno morendo sotto il peso delle tasse; il rapporto di Confindustria, infatti, indica che l'incidenza della pressione fiscale sulle imprese è arrivata al 57 per cento, dato allarmante se confronto con altri Paesi come la Germania, dove tale incidenza della pressione fiscale è circa 20 punti più bassa rispetto all'Italia;
          l'attuale situazione economica impone necessariamente scelte che siano più orientate ad ascoltare le effettive esigenze del tessuto produttivo italiano, composto per la quasi totalità da micro, piccole e medie imprese, che, nonostante la crisi, sono ancora il traino dell'economia italiana;
          la riduzione del carico fiscale potrebbe realizzarsi nell'immediato attraverso l'azzeramento della spesa per l'erogazione dei contributi statali alle imprese. Le politiche di incentivazione alle imprese, infatti, non hanno prodotto negli anni gli effetti desiderati, comportando la dispersione di risorse pubbliche su progetti che spesso si sono rilevati poco produttivi;
          secondo dati recenti, su trenta miliardi di euro di incentivi, alle imprese private ne arrivano solo tre, mentre il resto finisce disperso e spesso alimenta fenomeni di speculazione, i quali tolgono risorse importanti al rilancio dell'economia del Paese. Il risparmio che potrebbe derivare dal taglio della spesa pubblica, se indirizzato alla riduzione delle tasse, anche agendo sul «cuneo fiscale», si aggira intorno ai 10 miliardi di euro;
          il taglio degli incentivi a pioggia in favore della realizzazione di una drastica riduzione delle pressione fiscale sulle imprese potrebbe inaugurare una nuova stagione di crescita per il Paese e portare ad un vero contenimento dello spreco di soldi pubblici –:
          se il Ministro interrogato condivida le iniziative enunciate in premessa e quali iniziative intenda adottare affinché attraverso l'azzeramento dei contributi pubblici alle imprese possano reperirsi le risorse necessarie da indirizzare alla realizzazione di una drastica riduzione della pressione fiscale sulle imprese, che potrebbe essere conseguita anche con la riduzione del «cuneo fiscale». (3-02556)
(23 ottobre 2012)


Iniziative di competenza per la tutela degli utenti e dei livelli occupazionali a fronte del processo di delocalizzazione dei servizi di call center da parte di Telecom Italia – 3-02557

      LUSETTI, GALLETTI, ANNA TERESA FORMISANO, RUGGERI, TASSONE, COMPAGNON, CICCANTI, RAO, NARO e VOLONTÈ. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
          risulta da fonti di stampa che Telecom Italia ha delocalizzato i servizi di call center in Albania, Romania, Turchia con migliaia di lavoratori, mentre in Italia da anni sono a rischio migliaia di posti di lavoro;
          la delocalizzazione di tali servizi rischia di indebolire complessivamente il sistema Paese a causa del trasferimento di quantità indefinite di dati personali sensibili di cittadini, in Paesi che non hanno l'adeguata tutela adottata dall'Italia;
          risulta da migliaia di denunce presenti sulla rete internet che Telecom Italia negli ultimi anni ha proposto, da call center Telecom a utenti Telecom, l'acquisto di personal computer o di notebook ad un prezzo vantaggioso, da pagare in comode rate addebitate sulla bolletta telefonica;
          la fornitura dei personal computer è seguita da una fattura d'importo pari al doppio e a volte al triplo dell'offerta telefonica fatta dal call center;
          le proposte truffa via telefono sarebbero state effettuate da un gruppo, che è uno dei principali outsourcer operanti dai Paesi emergenti europei e offre servizi di contact center e di business process outsourcing, che opera da due centri in Romania e da due centri in Albania, e da un altro gruppo, che nasce in Romania nella città di Iasi già nel 2007, con esperienza nella gestione della rete commerciale, telemarketing, teleselling e assistenza clienti  –:
          se la procedura commerciale descritta in premessa corrisponda al vero e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di tutelare i cittadini ed i loro dati personali sensibili e le migliaia di posti di lavoro a rischio.
(3-02557)
(23 ottobre 2012)


PROPOSTA DI LEGGE: S. 3354 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARCENARO ED ALTRI: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA TORTURA E ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI, FATTO A NEW YORK IL 18 DICEMBRE 2002 (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 5466) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: MECACCI ED ALTRI (A.C. 4765)

A.C. 5466 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

A.C. 5466 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del Protocollo stesso.

A.C. 5466 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di neutralità finanziaria).

      1. Le spese connesse all'istituzione e al funzionamento del Sottocomitato sulla prevenzione, di cui agli articoli 5 e seguenti del Protocollo, sono poste interamente a carico delle Nazioni Unite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      2. I componenti del Sottocomitato, di cui agli articoli 5 e seguenti del Protocollo, non ricevono alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.
      3. Il meccanismo nazionale di prevenzione, di cui agli articoli 17 e seguenti del Protocollo, è costituito e mantenuto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 5466 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 5466 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il suddetto Protocollo è volto al rafforzamento della protezione delle persone private della libertà, nel rispetto pieno dei loro diritti umani, nell'intento di istituire un sistema di visite regolari nei luoghi di reclusione, al fine di facilitare la loro tutela mediante l'ausilio di mezzi non giudiziari e di carattere preventivo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, attraverso eventuali successivi provvedimenti legislativi, di permettere o facilitare ovvero incrementare la possibilità di comunicazioni e/o corrispondenza tra le persone private della propria libertà e le rispettive famiglie, favorendo, ove necessario, operazioni di ricongiungimento di famiglie disperse.
9/5466/1. Scilipoti.


PROPOSTA DI LEGGE: S. 601-711-1171-1198 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: GIULIANO; CASSON ED ALTRI; BIANCHI ED ALTRI; MUGNAI: NUOVA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 3900-A); ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CONTENTO; PECORELLA; CAVALLARO; CAPANO ED ALTRI; BARBIERI; MANTINI ED ALTRI; FRASSINETTI ED ALTRI; CASSINELLI ED ALTRI; MONAI; RAZZI ED ALTRI; CAVALLARO ED ALTRI (A.C. 420-1004-1447-1494-1545-1837-2246-2419-2512-4505-4614)

A.C. 3900-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 10, nonché sugli emendamenti 17.900, 29.900, 41.901, 43.900, 48.900, 49.900 e 50.900 della Commissione.

A.C. 3900-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Iscrizione e cancellazione).

      1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:
          a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
          b) avere superato l'esame di abilitazione;
          c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
          d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
          e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;
          f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
          g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
          h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

      2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
          a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394;
          b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

      3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
      4. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  96, può essere subordinata dal consiglio dell'ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel Paese di origine per un congruo periodo di tempo.
      5. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 1.
      6. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.
      7. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
      8. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di un mese dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 13. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di un mese di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.
      9. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
      10. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:
          a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
          b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
          c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;
          d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

      11. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 13, 14 e 15, nei casi seguenti:
          a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
          b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
          c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

      12. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
          a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 11;
          b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

      13. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.
      14. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.
      15. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.
      16. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a f) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 8.
      17. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 59.
      18. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 16 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.
      19. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 62. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.
      20. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.
(Iscrizione e cancellazione).

      Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

      f) non avere riportato condanna definitiva per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale o per delitti di falso.
17. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

      Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale.
17. 900. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Incompatibilità).

      1. La professione di avvocato è incompatibile:
          a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;
          b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
          c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
          d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.
(Incompatibilità).

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      2. Nel periodo corrispondente all'esercizio del mandato parlamentare, l'avvocato che sia membro di una delle Camere non può assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 380, 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché 317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 323 del codice penale.
18. 10. Di Pietro, Palomba, Borghesi, Paladini.

A.C. 3900-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità).

      1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
      2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.
      3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 19.
(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità).

      Sopprimere i commi 1 e 2.
19. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, dopo la parola: scuole aggiungere le seguenti: primarie e.
19. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 3900-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Sospensione dall'esercizio professionale).

      1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.
      2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati.
      3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 20.
(Sospensione dall'esercizio professionale).

      Al comma 1, sostituire le parole: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica con le seguenti: l'avvocato o il praticante abilitato eletto Presidente della Repubblica.

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          sostituire le parole: l'avvocato nominato con le seguenti: l'avvocato o il praticante abilitato nominato;
          sostituire le parole:
l'avvocato eletto presidente di giunta con le seguenti: l'avvocato o il praticante abilitato eletto presidente di giunta;
          sostituire le parole:
l'avvocato membro con le seguenti: l'avvocato o il praticante abilitato membro;
          sostituire le parole:
l'avvocato eletto presidente di provincia con le seguenti: l'avvocato o il praticante abilitato eletto presidente di provincia.
20. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 2, sostituire la parola: può con le seguenti: e il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possono.
20. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 2, sostituire le parole: chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati con le seguenti: sempre chiedere lo sospensione dall'esercizio professionale.
20. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).

      1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.
      2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.
      3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
      4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 13.
      5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.
      6. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 20, e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di 30.000 abitanti, di membro di giunta comunale di comune con più di 50.000 abitanti, nonché per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico o di rilievo sociale che il CNF giudica equivalente.
      7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:
          a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
          b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro in modo tale da non rientrare nel limite minimo di reddito imponibile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 21.
(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).

      Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale purché prevalente rispetto ad ogni altra attività.

      Conseguentemente:

      al comma 7:
          lettera b), sopprimere le parole da: in modo tale fino alla fine della lettera;

      aggiungere, in fine, la seguente lettera:
          c)
agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia di cui sia stato accertato che deriva totale mancanza di autosufficienza.

      aggiungere, in fine, i seguenti commi:
          8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Forense.
          9. La Cassa Forense, con proprio regolamento, determina entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.
          10. Non è ammessa l'iscrizione ad ogni altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Forense.

      alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ; obbligo di iscrizione alla previdenza forense.
21. 710. Cavallaro.

      Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.

      Conseguentemente:

      al comma 7:
          lettera b), sopprimere le parole da: in modo tale fino alla fine della lettera;

      aggiungere, in fine, la seguente lettera:
          c)
agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia di cui sia stato accertato che deriva totale mancanza di autosufficienza.

      aggiungere, in fine, i seguenti commi:
          8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Forense.
          9. La Cassa Forense, con proprio regolamento, determina entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.
          10. Non è ammessa l'iscrizione ad ogni altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Forense.

      alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ; obbligo di iscrizione alla previdenza forense.
21. 710.(Testo modificato nel corso della seduta) Cavallaro.
(Approvato)

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso non può essere stabilito un reddito minimo ai fini dell'iscrizione, mantenimento e reiscrizione all'albo.
21. 13. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Il regolamento deve prevedere l'esonero dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione: per i cinque anni successivi all'iscrizione all'albo, nei casi di giustificato motivo comprensivi del gravissimo impedimento, di accertati motivi di salute che ne abbiano ridotto plausibilmente la possibilità di lavoro, dopo il compimento del sessantesimo anno di età, per i due anni successivi alla nascita di un figlio o all'adozione, per le donne in maternità dal momento del concepimento al parto, in caso si sia affidatari della prole in modo esclusivo.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
21. 14. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Il regolamento stabilisce i casi in cui l'eccezione di cui al comma 1 è consentita per giustificati motivi e le modalità per verificarne l'effettiva durata.
21. 711. Contento.

      Al comma 6, sostituire le parole: La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 20 con le seguenti: In ogni caso la prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione.
21. 23. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 6, sostituire le parole da: sospesi fino alla fine del comma con le seguenti: componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.
21. 900. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 6, sostituire le parole: più di 30.000 abitanti con le seguenti: non meno di 15.000 abitanti.
21. 24. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

      Al comma 6, sostituire le parole: più di 50.000 abitanti con le seguenti: non meno di 15.000 abitanti.
21. 25. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

      Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole da: in modo tale fino alla fine della lettera.
21. 28. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

A.C. 3900-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).

      1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.  1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n.  1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.
      2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.
      3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
      4. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n.  1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:
      «Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 22.
(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 22. – (Albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori). – 1. L'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alla giurisdizioni superiori, tenuto presso il Consiglio nazionale forense, si può conseguire per esami o per comprovata esperienza professionale, secondo le regole individuate nel rispetto del presente articolo con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 3.
      2. Per essere iscritto all'Albo speciale per esame l'avvocato deve essere iscritto ad un albo circondariale da almeno cinque anni, aver svolto in modo assiduo prevalente e continuativo l'attività professionale per il medesimo periodo, senza sospensioni ed aver frequentato la scuola superiore dell'avvocatura o appositi corsi di alta formazione professionale, istituiti e regolati con apposito regolamento per la formazione superiore del Consiglio Nazionale Forense che vi provvede d'intesa con la conferenza dei presidi e direttori delle facoltà e scuole di Giurisprudenza ed aver superato una verifica finale d'idoneità eseguita da una commissione designata dal CNF e composta di avvocati, magistrati addetti alla Corte di cassazione e professori universitari ordinari di materie giuridiche.
      3. Per essere iscritti all'albo speciale per il patrocinio innanzi alla giurisdizioni superiori per comprovata esperienza professionale l'avvocato deve essere iscritto ad un albo professionale circondariale da almeno dodici anni e dimostrare di aver svolto in modo assiduo prevalente e continuativo l'attività professionale per il medesimo periodo, senza sospensioni e di aver esercitato lodevolmente innanzi alle corti di merito e di appello mediante indicazione del numero e della tipologia dei giudizi trattati.
      4. La medesima commissione di cui al comma 2 valuta, sulla base di un apposito regolamento del CNF, la sussistenza del requisito della comprovata esperienza professionale ai fini dell'iscrizione.
      5. Il termine di anni dodici di cui al comma 3 è ridotto ad otto anni per gli avvocati specialisti.
      6. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
22. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      
3-bis. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. 700. Frassinetti.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      
3-bis. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. 700.(Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti.
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Avvocati degli enti pubblici).

      1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.
      2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i princìpi della legge professionale.
      3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 23.
(Avvocati degli enti pubblici).

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel disciplinare l'organizzazione delle rispettive avvocature, stabiliscono lo ius postulandi per gli enti e le società dipendenti dalle stesse.
23. 4. Zeller, Brugger.

A.C. 3900-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO III
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I
L'ORDINE FORENSE

Art. 24.
(L'ordine forense).

      1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.
      2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.
      3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 24.
(L'ordine forense).

      Al comma 1, sostituire le parole: negli albi degli avvocati con le seguenti: nell'albo, negli elenchi e nel registro di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i) e m),
24. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: Nell'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, il Ministro della giustizia provvede alla graduale conversione del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali da enti pubblici in associazioni professionali riconosciute di natura privatistica, senza obbligo di iscrizione né vincoli di esclusiva. Essi hanno prevalente finalità della tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.
24. 5. Borghesi, Di Pietro, Palomba, Paladini.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: enti pubblici non economici fino alla fine del comma con le seguenti: associazioni di categoria a carattere privatistico che tutelano gli interessi degli iscritti. Essi determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge.
24. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: , sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, con le seguenti: e sono finanziati, senza scopo di lucro ma solo in misura tale da ottenere il pareggio di bilancio, dai contributi degli iscritti in maniera proporzionale ai guadagni dagli stessi percepiti.
24. 7. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 3900-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
ORDINE CIRCONDARIALE

Art. 25.
(L'ordine circondariale forense).

      1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
      2. L'ordine circondariale di Roma capitale ha sede presso la Corte di cassazione.
      3. Al fine di assicurare il funzionamento in relazione alle effettive esigenze gestionali ed organizzative del consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, capitale della Repubblica, sono ad esso destinati i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'edificio della suprema Corte di cassazione.
      4. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1.
      5. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.
      6. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 25.
(L'ordine circondariale forense).

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono iscritti tutti gli avvocati con le seguenti: appartengono tutti gli iscritti nell'albo, negli elenchi e nel registro di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h) i) e m).
25. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: in via esclusiva.
25. 3. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Sopprimere i commi 2 e 3.
25. 200. Cilluffo.
(Approvato)

      Sopprimere il comma 2.
25. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

      Sopprimere il comma 3.
25. 5. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

A.C. 3900-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 26.
(Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto).

      1. Sono organi dell'ordine circondariale:
          a) l'assemblea degli iscritti;
          b) il consiglio;
          c) il presidente;
          d) il segretario;
          e) il tesoriere;
          f) il collegio dei revisori.

      2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.
      3. Sono organi degli ordini circondariali del distretto:
          a) il Consiglio istruttore di disciplina;
          b) il Collegio giudicante.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 26.
(Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto).

      Sopprimere il comma 3.
*26. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.
(Approvato)

      Sopprimere il comma 3.
*26. 700. Contento.
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 27.
(L'assemblea).

      1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
      2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.
      3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.
      4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.
      5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 27.
(L'assemblea).

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali con le seguenti: dall'integralità degli iscritti all'ordine circondariale forense.
27. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 3900-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 28.
(Il consiglio dell'ordine).

      1. Il consiglio, fatta salva la previsione di cui all'articolo 25, comma 2, ha sede presso il tribunale ed è composto:
          a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
          b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
          c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
          d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
          e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;
          f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;
          g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

      2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
      3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.
      4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.
      5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte, salvo che uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore ad un anno.
      6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
      7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.
      8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.
      9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vice presidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
      10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.
      11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.
      12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 28.
(Il consiglio dell'ordine).

      Al comma 1, sopprimere le parole: , fatta salva la previsione di cui all'articolo 25, comma 2,

      Conseguentemente:
          al comma 2, sostituire le parole da:
in base a fino a: sezione speciale con le seguenti: con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF secondo il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il consiglio è nullo se tra gli eletti non è rispettato l'equilibrio nella rappresentanza dei generi. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'elenco.
          al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È possibile esprimere un numero maggiore di preferenze se quelle in esubero sono destinate a donne.
          al comma 12, secondo periodo, le parole: la presentazione sono sostituite dalle seguenti: Tuttavia la presentazione.
28. 1. Capano, Schirru.

      Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.

      Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: non eletti aggiungere le seguenti: nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi.
28. 900. La Commissione.
(Approvato)

      All'emendamento 28.4, sostituire il periodo: Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti con il seguente: Nessun genere può avere una rappresentanza superiore ai due terzi.
0. 28. 4. 1. Contento.

      Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.

      Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: non eletti aggiungere le seguenti: nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi.
28. 4. Di Pietro, Palomba, Di Giuseppe, Favia, Paladini.

      Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.
28. 5. Samperi, Schirru.

      Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: risultano iscritti fino a: avvocati stabiliti, con le seguenti: risultino iscritti all'ordine circondariale forense.
28. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: consecutivamente fino alla fine del periodo, con le seguenti: per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando siano trascorsi un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
28. 8. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.
(Approvato)

      Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: non eletti, aggiungere le seguenti: nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi.
28. 10. Schirru, Samperi.

      Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina.
28. 700. Contento.
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 29

ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 29.
(Compiti e prerogative del consiglio).

      1. Il consiglio:
          a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
          b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
          c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
          d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
          e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione;
          f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al Consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti del Consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 51;
          g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale;
          h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
          i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;
          l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
          m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
          n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;
          o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;
          p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;
          q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
          r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;
          s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
          t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

      2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.
      3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:
          a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
          b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

      4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.
      5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.  858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.
      6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 29.
(Compiti e prerogative del consiglio).

      Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera q-bis).

      Conseguentemente, all'articolo 35,
          al comma 1, dopo la lettera
i), inserire la seguente:
          i-bis) consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera q-bis), al fine di rendere il parere di cui all'articolo 9, comma 1;
          al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:
          q-bis) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità.
29. 900. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: denunciare fino a: conoscenza con le seguenti: trasmettere al Consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza secondo quanto previsto dall'articolo 51, comma 4.
29. 700. Contento.
(Approvato)

      Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le parole: senza fini di lucro.
29. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , in maniera proporzionale ai guadagni dagli stessi percepiti.
29. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 4, sostituire la parola: garantire con la seguente: ottenere.
29. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 3900-A – Articolo 30

ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 30.
(Sportello per il cittadino).

      1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
      2. L'accesso allo sportello è gratuito.
      3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 30.
(Sportello per il cittadino).

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      
4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.
30. 800. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 31

ARTICOLO 31 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 31.
(Il collegio dei revisori).

      1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.
      2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.
      3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.
      4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.
      5. Le competenze dovute ai revisori sono liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 31 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 31.
(Il collegio dei revisori).

      Sopprimere il comma 5.
31. 200. Cilluffo.
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 32

ARTICOLO 32 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 32.
(Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni).

      1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.
      2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

A.C. 3900-A – Articolo 33

ARTICOLO 33 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 33.
(Scioglimento del consiglio).

      1. Il consiglio è sciolto:
          a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
          b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
          c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

      2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
      3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.
      4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

A.C. 3900-A – Articolo 34

ARTICOLO 34 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 34.
(Durata e composizione).

      1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.  36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n.  37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.
      2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.
      3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.
      4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.
      5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.  382, per quanto non espressamente previsto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 34 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 34.
(Durata e composizione).

      Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
34. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: consecutivamente più di due volte con le parole: per più di due mandati e la loro ricandidatura è possibile quando siano trascorsi un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
34. 5. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

      Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dell'equilibrio tra i generi.

      Conseguentemente al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: numero di voti aggiungere le seguenti: garantendo la rappresentanza tra i generi.
34. 4. Samperi, Schirru.
(Approvato)

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.
34. 700. Contento.
(Approvato)

      Al comma 2, sopprimere il quarto periodo;

      Conseguentemente:
          sostituire il comma 3 con il seguente:

              3. I componenti del Consiglio Nazionale Forense sono eletti dagli iscritti agli albi degli Ordini circondariali appartenenti a ciascun distretto di Corte d'appello. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel distretto, cui si può aggiungere una ulteriore preferenza solo se attribuita ad un candidato di genere femminile.

      dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. La composizione del Consiglio deve garantire l'equilibrata rappresentanza dei generi, sotto pena di nullità dell'organismo eletto e conseguente rinnovo delle elezioni.
34. 7. Capano.