XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 25 ottobre 2012

TESTO AGGIORNATO AL 30 OTTOBRE 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 ottobre 2012

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Barbieri, Benamati, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Renato Farina, Fava, Gregorio Fontana, Anna Teresa Formisano, Franceschini, Galletti, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Lanzarin, Leo, Leone, Lombardo, Lusetti, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Mussolini, Nucara, Palagiano, Pecorella, Picchi, Pisicchio, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Touadi, Valducci, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Barbieri, Benamati, Bindi, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Corsini, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Renato Farina, Fava, Gregorio Fontana, Anna Teresa Formisano, Franceschini, Galletti, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Lanzarin, Leo, Leone, Lombardo, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Mussolini, Nucara, Palagiano, Pecorella, Picchi, Pisicchio, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Touadi, Valducci, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 24 ottobre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          POMPILI e MORASSUT: «Modifica del capo III della legge 28 febbraio 1985, n.  47, in materia di recupero urbanistico di insediamenti abusivi» (5546);
          FORCOLIN ed altri: «Introduzione di un regime fiscale agevolato per le persone fisiche ultracinquantenni, espulse dal mercato del lavoro, che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione» (5547);
          PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CASINI ed altri: «Modifica all'articolo 53 della Costituzione in materia di principi generali della legislazione tributaria per la garanzia dei diritti del contribuente» (5548);
          MURO e DI BIAGIO: «Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, concernente l'ordinamento e la struttura organizzativa degli enti pubblici previdenziali» (5549);
          PISACANE ed altri: «Istituzione del fascicolo del fabbricato per la sicurezza degli immobili» (5550);
          PAGLIA: «Istituzione dell'università degli studi di Caserta mediante la trasformazione della seconda università degli studi di Napoli» (5551).

      Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

      La proposta di legge n.  5401, d'iniziativa dei deputati GIANNI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n.  602, in materia di limiti al pignoramento e all'espropriazione immobiliare, disposizioni concernenti la compensazione di crediti tributari e delega al Governo per l'erogazione di contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese per il consolidamento di passività a breve termine».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

      I Commissione (Affari costituzionali):
          S. 3057-B. – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: «Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1» (approvata, in seconda deliberazione, dal Senato, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera) (5148-B);
          S. 2923-2991-B. – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI SANNA ed altri; PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: «Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale» (approvata, in seconda deliberazione, dal Senato, già approvata, in prima deliberazione, in un testo unificato, dal Senato e dalla Camera) (5149-B);
          S. 3073-B. – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie» (approvata, in seconda deliberazione, dal Senato, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera) (5150-B);
          DE GIROLAMO: «Disciplina dell'attività di relazione istituzionale» (5437) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
          ROSSO ed altri: «Abrogazione dei commi 16 e 17 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, in materia di elezione degli organi di governo delle province» (5477) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
          GALLI: «Modifiche agli articoli 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, e 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533, in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (5517);
          CAMBURSANO e ARTURO MARIO LUIGI PARISI: «Modifica dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n.  1261, in materia di criteri per l'erogazione del rimborso per le spese di soggiorno a Roma ai membri del Parlamento» (5522) Parere della V Commissione.

      II Commissione (Giustizia):
          DI PIETRO: «Modifiche agli articoli 594 e 595 del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n.  47, concernenti i reati di ingiuria, diffamazione e diffamazione commessa con il mezzo della stampa» (5495) Parere delle Commissioni I e VII.

      III Commissione (Affari esteri):
          «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012» (5509) Parere delle Commissioni I, II, V e VI.

      VI Commissione (Finanze):
          DE GIROLAMO: «Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, in materia di destinazione del gettito dell'imposta municipale propria» (5258) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
          GIANNI ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, in materia di limiti al pignoramento e all'espropriazione immobiliare, disposizioni concernenti la compensazione di crediti tributari e delega al Governo per l'erogazione di contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese per il consolidamento di passività a breve termine» (5401) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, X, XI e XIV.

      VII Commissione (Cultura):
          MARIO PEPE (PD) e BOFFA: «Disposizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dell'Arco di Traiano e del Parco archeologico di Benevento» (5499) Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
          VASSALLO e BERNINI BOVICELLI: «Concessione di un contributo al Teatro comunale di Bologna per la celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della sua fondazione» (5528) Parere delle Commissioni I, V e VIII.

      X Commissione (Attività produttive):
          MILANESE: «Disposizioni per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree protette» (5415) Parere delle Commissioni I, III, V, VII, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

      XI Commissione (Lavoro):
          CAZZOLA ed altri: «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» (5503) Parere delle Commissioni I e V;
          MOTTA ed altri: «Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, concernente l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché delega al Governo per il riordino degli organi collegiali territoriali dei medesimi enti» (5539) Parere delle Commissioni I, V e X.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 ottobre 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo – L'Aquila, a valere sul contributo concesso nel 2010, per il completamento del consolidamento e del restauro della chiesa di Sant'Egidio Abate in Verrecchie di Cappadocia (L'Aquila).

      Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro della difesa.

      Il ministro della difesa, con lettera in data 23 ottobre 2012, ha trasmesso copia della nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2013.
      Questa documentazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dall'autorità garante della concorrenza e del mercato.

      Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera pervenuta in data 24 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n.  287, una segnalazione recante proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – anno 2013.
      Questa documentazione è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive) e XII (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 24 ottobre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2012)606 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Progressi nella realizzazione degli obiettivi di Kyoto (a norma dell'articolo 5 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto) (COM(2012)626 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di un parere parlamentare su una proposta di nomina.

      Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 19 ottobre 2012, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a presidente dell'Autorità portuale di Salerno (160).
      Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

      Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 23 ottobre 2012, a pagina 4, prima colonna, quintultima riga, dopo la parola: «Commissioni» si intende inserita la seguente: «IV,».

PROPOSTA DI LEGGE: S. 601-711-1171-1198 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: GIULIANO; CASSON ED ALTRI; BIANCHI ED ALTRI; MUGNAI: NUOVA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 3900-A); ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CONTENTO; PECORELLA; CAVALLARO; CAPANO ED ALTRI; BARBIERI; MANTINI ED ALTRI; FRASSINETTI ED ALTRI; CASSINELLI ED ALTRI; MONAI; RAZZI ED ALTRI; CAVALLARO ED ALTRI (A.C. 420-1004-1447-1494-1545-1837-2246-2419-2512-4505-4614)

A.C. 3900-A – Articolo 35

ARTICOLO 35 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 35.
(Compiti e prerogative).

      1. Il CNF:
          a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
          b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;
          c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.  37;
          d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;
          e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
          f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
          g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali;
          h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
          i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 40 per i rapporti con le università e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;
          l) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
          m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
          n) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33;
          o) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
          p) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;
          q) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
          r) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
          s) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

      2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:
          a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
          b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
          c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.

      3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 35 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 35.
(Compiti e prerogative).

      Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.  37 con le seguenti: come giudice del gravame.
35. 3. Cavallaro.

      Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole da: e dall'articolo 43 fino alla fine della lettera.

      Conseguentemente:
          sopprimere l'articolo 43;
          all'articolo 47, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

35. 700. Raisi.

      Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;.
35. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

      Al comma 2, alinea, sostituire le parole: , e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, con le seguenti: , senza alcun scopo di lucro, al fine di ottenere il pareggio di bilancio,
35. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 3900-A – Articolo 36

ARTICOLO 36 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 36.
(Competenza giurisdizionale).

      1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il Consiglio istruttore di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.  37.
      2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
      3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
      4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.
      5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
      6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
      7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
      8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

A.C. 3900-A – Articolo 37

ARTICOLO 37 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 37.
(Funzionamento).

      1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.  37, applicando, se necessario, le norme ed i princìpi del codice di procedura civile.
      2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli istruttori di disciplina e dei consigli circondariali hanno natura di sentenza.
      3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.
      4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all'articolo 31, comma 5.
      5. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 37 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 37.
(Funzionamento).

      Sopprimerlo.
37. 1. Cavallaro.

      Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: istruttori di disciplina e dei consigli circondariali con la seguente: distrettuali.
37. 700. Contento.
(Approvato)

      Al comma 5, sopprimere le parole: non giurisdizionale.
37. 201. Cilluffo.

A.C. 3900-A – Articolo 38

ARTICOLO 38 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 38.
(Eleggibilità e incompatibilità).

      1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
      2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.
      3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
      4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 38 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 38.
(Eleggibilità e incompatibilità).

      Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina.
38. 700. Contento.
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 39

ARTICOLO 39 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Art. 39.
(Congresso nazionale forense).

      1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.
      2. Il congresso nazionale forense è la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.
      3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 39 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 39.
(Congresso nazionale forense).

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4. Il congresso individua con propria deliberazione l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative anche ai fini delle consultazioni obbligatorie e facoltative previste dalla presente legge.
39. 2. Cavallaro.

A.C. 3900-A – Articolo 40

ARTICOLO 40 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

Capo I
TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 40.
(Accordi tra università e ordini forensi).

      1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.
      2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 40 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 40.
(Accordi tra università e ordini forensi).

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro della giustizia, sentiti la Conferenza dei presidi di giurisprudenza e il Consiglio Nazionale Forense, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispongono una convenzione quadro per regolare e garantire il diritto allo svolgimento, per un periodo di sei mesi, del tirocinio presso tutte le facoltà di giurisprudenza e per consentire, anche mediante riforma dell'ordinamento degli studi, che nell'ultimo biennio dei corsi di laurea magistrale delle facoltà di giurisprudenza vengano predisposti corsi propedeutici per metodo e contenuto all'esercizio dell'attività professionale forense a frequenza obbligatoria e preceduti da test di valutazione e selezione.
40. 710. Cavallaro.

A.C. 3900-A – Articolo 41

ARTICOLO 41 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 41.
(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).

      1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche.
      2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza.
      3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17.
      4. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico. Al praticante avvocato si applicano le eccezioni previste per l'avvocato dall'articolo 19. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento.
      5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
      6. Il tirocinio può essere svolto:
          a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
          b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
          c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

      7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
      8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo mese, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali.
      9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.  51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
      10. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:
          a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;
          b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
          c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

      11. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 41 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 41.
(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).

      Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
41. 901. La Commissione.
(Approvato)

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Il tirocinio professionale può essere svolto, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 40, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.

      Conseguentemente:
          al comma 4:
              sopprimere il primo periodo;
              al terzo periodo, dopo le parole:
lavoro subordinato aggiungere le seguenti: pubblico o;

      al comma 6:
          lettera
b), sopprimere le parole: per non più di dodici mesi;
               lettera c), sopprimere le parole: per non più di sei mesi;
          sostituire il comma 9 con il seguente:
      9. Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un avvocato, la mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 8 costituisce illecito disciplinare.
41. 2. Raisi.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
41. 700. Mantini.
(Approvato)

      Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole:
lavoro subordinato aggiungere le seguenti: pubblico o;
          al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: diciotto mesi;
          al comma 6:
              lettera
b), sopprimere le parole: per non più di dodici mesi;
               lettera c), sopprimere le parole: per non più di sei mesi;
          sopprimere il comma 9;
          al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
              d)
le modalità di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine sull'effettiva erogazione del compenso di cui al comma 8;
          all'articolo 45, comma 1, sostituire la parola: biennio con la seguente: periodo.
41. 702. Raisi.

      Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole:
lavoro subordinato aggiungere le seguenti: pubblico o.
41. 703. Raisi.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: ventiquattro fino alla fine del comma con le seguenti: diciotto mesi. La sua interruzione per oltre un anno, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. In ogni caso il provvedimento di cancellazione deve essere comunicato preventivamente al praticante con le modalità, in quanto compatibili, previste e disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241.

      Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, sostituire la parola: biennio con la seguente: periodo.
41. 706. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Subemendamento all'emendamento 41.250

      All'emendamento 41.250, parte consequenziale, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nel caso previsto dall'articolo 40.
0. 41. 250. 1. Contento.
(Approvato)

      Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.

      Conseguentemente:
          al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          d)
per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.
          sostituire i commi 8 e 9, con i seguenti:
      
8. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, può essere riconosciuto con apposito contratto al praticante avvocato una indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio.
      9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, quelli per reati contravvenzionali e quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.  51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

      all'articolo 45, comma 1, sostituire la parola: biennio con la seguente: periodo.
41. 250. Cavallaro.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.

      Conseguentemente:
          al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          d)
per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza.
          sostituire i commi 8 e 9, con i seguenti:
      
8. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, può essere riconosciuto con apposito contratto al praticante avvocato una indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio.
      9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, quelli per reati contravvenzionali e quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.  51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

      all'articolo 45, comma 1, sostituire la parola: biennio con la seguente: periodo.
41. 250.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cavallaro.
(Approvato)

      Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.

      Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, sostituire la parola: biennio con la seguente: periodo.
*41. 100. Contento.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.

      Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, sostituire la parola: biennio con la seguente: periodo.
*41. 701. Mantini.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.

      Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, sostituire la parola: biennio con la seguente: periodo.
*41. 704. Raisi.

      Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: per oltre sei mesi con le seguenti: per oltre un anno.
41. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: senza giustificato motivo con le seguenti: senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale.
41. 10. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Approvato)

      Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: non inferiore a cinque anni con le seguenti: di almeno due anni.
41. 12. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: per non più di dodici mesi.

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sopprimere le parole: per non più di sei mesi,
41. 13. Raisi.

Subemendamento all'emendamento 41.256

      All'emendamento 41.256, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nel caso previsto dall'articolo 40.
0. 41. 256. 1. Contento.

      Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.
41. 256. Cavallaro.

      Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
      6-bis. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato del libero Foro.
41. 710. Cavallaro.

      Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
      6-bis. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
41. 710.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cavallaro.
(Approvato)

      Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
      6-bis. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente nel caso, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.
41. 17. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Approvato)

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      
6-bis. Fermo quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.  398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
41. 900. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 8, dopo le parole: in ogni caso aggiungere le seguenti: negli studi legali privati.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
41. 800.    (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

      Sopprimere il comma 9.
41. 28. Raisi.

      Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
      9-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato, possono essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, anche solo in parte, a meno di versamento contributivo contestuale alla pratica.
41. 31. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          d)
le modalità di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine sull'effettiva erogazione del compenso di cui al comma 8.
41. 705. Raisi.

A.C. 3900-A – Articolo 42

ARTICOLO 42 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 42.
(Norme disciplinari per i praticanti).

      1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

A.C. 3900-A – Articolo 43

ARTICOLO 43 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 43.
(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

      1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.
      2. Il CNF disciplina con regolamento ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c):
          a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
          b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
          c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero biennio;
          d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 43 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 43.
(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

      Sostituirlo con il seguente:
      Art. 43. – (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato). – 1. Il tirocinio professionale può essere svolto, per un periodo non superiore a un anno, anche frequentando con profitto corsi di formazione a contenuto professionalizzante.
      2. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, disciplina con regolamento:
          1) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito, garantendo altresì e la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
          2) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa alle modalità di esercizio della professione di avvocato;
          3) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

      3. L'aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire dei percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2. A tal fine il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare pari opportunità per l'accesso ai corsi di formazione per la preparazione alla professione di avvocato.
43. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo di diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti nell'ultimo biennio del corso di laurea magistrale di giurisprudenza, da professori ordinari in materie giuridiche ed in collaborazione con ordini e associazioni forensi.

      Conseguentemente, al comma 2:
          alinea, aggiungere, in fine, le parole:
, salvo nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'università, dell'istruzione e delle ricerca;
          lettera a), sostituire le parole da: , in maniera fino alla fine della lettera con le seguenti: e di cui al comma 1-bis da parte del Ministero dell'università, dell'istruzione e delle ricerca, sentiti gli ordini e le associazioni forensi;
          lettera c), sostituire la parola: biennio con le seguenti: periodo formativo.
43. 707. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo di nove mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti nell'ultimo biennio del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, da professori ordinari in materie giuridiche ed in collaborazione con ordini e associazioni forensi.

      Conseguentemente, al comma 2:
          alinea, aggiungere, in fine, le parole:
, salvo nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'università, dell'istruzione e delle ricerca;
          lettera a), sostituire le parole da: , in maniera fino alla fine della lettera con le seguenti: e di cui al comma 1-bis da parte del Ministero dell'università, dell'istruzione e delle ricerca, sentiti gli ordini e le associazioni forensi;
          lettera c), sostituire la parola: biennio con la seguente: periodo.
43. 708. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

      Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:
43. 900. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: non inferiore a centosessanta ore con le seguenti: di centoventi ore.
43. 700. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 3900-A – Articolo 44

ARTICOLO 44 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 44.
(Frequenza di uffici giudiziari).

      1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

A.C. 3900-A – Articolo 45

ARTICOLO 45 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 45.
(Certificato di compiuto tirocinio).

      1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato.
      2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
      3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 45 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 45.
(Certificato di compiuto tirocinio).

      Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio con le seguenti: dal candidato a scelta fra quelle dove ha svolto il tirocinio.
45. 3. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      4. Il certificato di compiuto tirocinio e il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 46, comma 1, perdono ogni efficacia decorsi dieci anni dal loro rilascio se non sono seguiti dal superamento dell'esame di stato o dall'iscrizione all'albo, salvo per quest'ultimo caso la sussistenza di una giusta causa impeditiva.
45. 250. Cavallaro.

A.C. 3900-A – Articolo 46

ARTICOLO 46 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 46.
(Disposizioni generali).

      1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.
      2. L'esame di Stato si svolge con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 46 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 46.
(Disposizioni generali).

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: periodicità annuale con le seguenti: periodicità semestrale.
46. 3. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Approvato)

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF con le seguenti: nelle diverse sedi regionali determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF, distribuite sul territorio nel numero di: una per le regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d'Aosta; due per le regioni Calabria, Liguria, Marche, Sardegna e Toscana; tre per le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto.

      Conseguentemente, all'articolo 47, comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le prove scritte ed orali si svolgono contemporaneamente presso tutte le sedi regionali come determinate dall'articolo 46, comma 2, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi regionali ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti, senza alcuna differenza fra esse, in quanto ritenute omogenee relativamente alla densità di popolazione. Tali abbinamenti non possono ripetersi se non dopo cinque tentativi.
46. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nelle sedi di corte d'appello determinate con le seguenti: nelle diverse sedi regionali distribuite sul territorio, nel numero di una per le regioni con meno di 1,5 milioni di abitanti, di due per le regioni con numero di abitanti compreso fra 1.500.001 e 4 milioni, di tre per le regioni con oltre 4 milioni di abitanti alla data del 1o gennaio dell'anno precedente, determinate.

      Conseguentemente, all'articolo 47, comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le prove scritte ed orali si svolgeranno contemporaneamente presso tutte le sedi regionali come determinate dall'articolo 46, comma 2, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi regionali ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti, senza alcuna differenza fra esse, in quanto ritenute omogenee relativamente alla densità di popolazione. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo cinque tentativi.
46. 5. Beltrandi, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 3900-A – Articolo 51

ARTICOLO 51 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO V
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 51.
(Consigli distrettuali di disciplina).

      1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.
      2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali compresi nel distretto; ciascun consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del consiglio distrettuale disciplinare pari alla metà dei suoi componenti, arrotondata per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.
      3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
      4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.
      5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 51 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 51.
(Consigli distrettuali di disciplina).

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all'unità.
51. 710. Cavallaro.
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 52

ARTICOLO 52 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 52.
(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).

      1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.
      2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 59.
      3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto:
          a) è esercitata l'azione penale;
          b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
          c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
          d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

A.C. 3900-A – Articolo 53

ARTICOLO 53 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 53.
(Contenuto della decisione).

      1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:
          a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
          b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
          c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

A.C. 3900-A – Articolo 54

ARTICOLO 54 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 54.
(Sanzioni).

      1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
      2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.
      3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
      4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 63. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

A.C. 3900-A – Articolo 55

ARTICOLO 55 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 55.
(Rapporto con il processo penale).

      1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
      2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.
      3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.
      4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

A.C. 3900-A – Articolo 56

ARTICOLO 56 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 56.
(Riapertura del procedimento).

      1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
          a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
          b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

      2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.
      3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

A.C. 3900-A – Articolo 57

ARTICOLO 57 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 57.
(Prescrizione dell'azione disciplinare).

      1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
      2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 56, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
      3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 57 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 57.
(Prescrizione dell'azione disciplinare).

      Al comma 1, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: un anno
57. 700. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 3900-A – Articolo 58

ARTICOLO 58 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 58.
(Divieto di cancellazione).

      1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

A.C. 3900-A – Articolo 59

ARTICOLO 59 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 59.
(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale).

      1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 51, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.
      2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.
      3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non può fare parte del collegio giudicante.
      4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

A.C. 3900-A – Articolo 60

ARTICOLO 60 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
PROCEDIMENTO

Art. 60.
(Procedimento disciplinare).

      1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti princìpi fondamentali:
          a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
          b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:
              1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:
                  1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
                  1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
                  1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;
              2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;
          c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;
          d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:
              1) le generalità dell'incolpato;
              2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
              3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
              4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
              5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;
              6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;
          e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;
          f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;
          g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;
          h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;
          i) conclusa la discussione, il consiglio distrettuale di disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;
          l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;
          m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;
          n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

A.C. 3900-A – Articolo 61

ARTICOLO 61 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 61.
(Sospensione cautelare).

      1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
      2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.
      3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non delibera il provvedimento sanzionatorio.
      4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.
      5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
      6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
      7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

A.C. 3900-A – Articolo 62

ARTICOLO 62 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 62.
(Impugnazioni).

      1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso entro trenta giorni dal deposito della sentenza avanti il CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.
      2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
      3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 62 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 62.
(Impugnazioni).

      Al comma 1, sostituire le parole: avanti il CNF con le seguenti: avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF composta di nove componenti effettivi e due supplenti, nominati dal CNF fra i suoi stessi componenti.
62. 2. Cavallaro.

      Al comma 1, sostituire le parole: avanti il CNF con le seguenti: avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF.
62. 2.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cavallaro.
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 63

ARTICOLO 63 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 63.
(Esecuzione).

      1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.
      2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.
      3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.
      4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.
      5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.
      6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.
      7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.
      8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.
      9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.
      10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

A.C. 3900-A – Articolo 64

ARTICOLO 64 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 64.
(Poteri ispettivi del CNF).

      1. Il CNF può richiedere ai Consigli istruttori di disciplina e ai consigli dell'ordine notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli istruttori di disciplina e dei consigli dell'ordine quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti i Consigli istruttori di disciplina chiedendo la loro sostituzione agli ordini.
      2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 50.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 64 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 64.
(Poteri ispettivi del CNF).

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      
1. Il CNF può richiedere ai Consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.
64. 700. Contento.
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 65

ARTICOLO 65 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO VI
DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 65.
(Delega al Governo per il testo unico).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;
          b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

      2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.
      3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 65 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 65.
(Delega al Governo per il testo unico).

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il CNF, i Consigli degli ordini e le associazioni forensi maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi in materia di elezioni, composizione e funzionamento degli organi forensi, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
          a) garantire la democraticità piena dell'elettorato attivo e passivo;
          b) garantire la rappresentanza territoriale almeno su base distrettuale;
          c) garantire la presenza di genere secondo la regola che nessun genere possa avere in ogni organo collegiale un numero di eletti superiore a due terzi;
          d) garantire la non rieleggibilità immediata dopo due mandati di ogni componente degli organi forensi;
          e) garantire l'incompatibilità fra le varie cariche forensi e le cariche politiche ed istituzionali di ogni natura;
          f) garantire l'incompatibilità fra cariche forensi e cariche negli organi disciplinari;
          g) garantire l'incompatibilità fra cariche forensi ed organi previdenziali;
          h) garantire l'incompatibilità fra cariche forensi ed incarichi di controllo di gestione e contabile;
          i) garantire che gli incarichi di controllo contabile e di gestione siano affidati su base elettiva a soggetti di comprovata qualità e competenza professionale;
          l) garantire la trasparenza mediante pubblicazione ed ogni altra forma di pubblicità dei bilanci preventivi e dei conti economici e consuntivi di tutti gli organi;
          m) garantire il principio della gratuità dell'esercizio delle funzioni forensi e, ove ritenuto necessario per la complessità ed onerosità dell'incarico, la trasparenza di ogni eventuale indennità o compenso per l'esercizio delle funzioni;
          n) equiparare i rimborsi spese a quelli delle pubbliche amministrazioni e stabilire con regolamento la natura, importo e procedimento per la loro erogazione.

      2-ter. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue motivazioni e con eventuali modificazioni. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.
65. 710. Cavallaro.

A.C. 3900-A – Articolo 66

ARTICOLO 66 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 66.
(Disposizioni transitorie).

      1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, da approvare entro il termine di cui al comma 3, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.
      2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla medesima data.
      3. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non sono in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. L'incompatibilità di cui all'articolo 28, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 66 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 66.
(Disposizioni transitorie).

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. L'articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578.
66. 900. La Commissione.
(Approvato)

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      
3. L'articolo 18 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578.
66. 700. Torrisi.

A.C. 3900-A – Articolo 67

ARTICOLO 67 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 67.
(Disposizione finale).

      1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n.  335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

INTERPELLANZE URGENTI

Elementi ed iniziative in merito ai casi di contagio di epatite C conseguente alla somministrazione di immunoglobuline antitetaniche infette – 2-01612

A)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
          in data 6 aprile 1995 presso la procura di Salerno è stato presentato un esposto nel quale si chiede di verificare la correlazione tra l'infezione da hcv (virus dell'epatite C) di un membro dell'esercito, maresciallo M. (già in servizio in Somalia), e il suo decesso, poiché risultava da vari documenti che molti lotti di immunoglobuline infette erano state fornite alle Forze armate in missione in Somalia;
          in data 26 giugno 1997 è stato depositato un altro esposto alla procura di Trento che riassume alcuni esposti inviati alle procure di Salerno e di Caserta ed ai quali, a quanto consta agli interpellanti, non è mai stato dato seguito alcuno: in entrambi viene chiesto di verificare la correlazione tra il decesso del militare sopra citato e l'infezione da epatite C;
          in data 23 maggio 1998 è stato depositato, come ulteriore sollecito, un esposto alla procura di Trento su fatti ed atti intimidatori nei confronti del firmatario degli esposti sopra citati;
          il 31 maggio 2002 sono stati presentati 34 esposti presso tutte le procure italiane riguardo alla circolazione ed al conseguente uso di immunoglobuline antitetaniche infette negli ospedali civili e militari e nelle farmacie. Vi si segnalano casi di contagio, con riferimento al numero dei lotti degli emoderivati ed immunoglobuline somministrati, e la lista di tutti gli ospedali che hanno ricevuto tali lotti, con la richiesta di controllo di quelli commercializzati;
          in tali esposti si segnala anche la massiccia infezione di epatite C all'interno delle Forze armate ed anche che non vi è stata la possibilità di verificare con certezza i dati riguardanti le somministrazioni, in quanto dei relativi registri alcuni sono spariti, altri sono risultati contraffatti ed altri ancora riportavano registrate delle somministrazioni di sostanze delle quali non risultava alcun acquisto;
          il firmatario degli esposti di cui ai precedenti capoversi, anch'egli maresciallo dell'esercito in congedo, infettato dopo somministrazione di immunoglobuline durante il servizio militare, denunciava l'immissione in commercio di un prodotto chiamato «Tetuman Berna», lotto n.  12373, contenente 61.600 fiale di immunoglobulina antitetanica, risultate positive al virus dell'epatite C, fornito alle Forze armate;
          i controlli su tale lotto furono effettuati dalla Croce rossa italiana di Roma, in data 4 gennaio 1996 e 2 aprile 1996, e dagli Ospedali riuniti di Bergamo il 6 novembre 1996 ed in tutti i casi gli esiti furono positivi al virus dell'hcv;
          prima del 1993 tutti i lotti di immunoglobuline erano potenzialmente a rischio in quanto non venivano effettuati i controlli, tant’è che il 4 novembre 1993 il Ministro della salute pro tempore Garavaglia ne chiese l'immediato ritiro, ma nel 1994 i Nas riscontrarono essere ancora in commercio (come si evince da loro relazione del 24 gennaio 1994 e del 14 settembre 1994). Inoltre, risulterebbe ulteriormente confermato dalla polizia giudiziaria di Trento nel 1998 quanto riscontrato dai Nas nel 1994;
          risulterebbero commercializzate negli anni 1990-1991-1992 oltre 6.380.000 fiale di immunoglobuline (con scadenza 1995-1996) e ne furono ritirate dal mercato, a quanto consta agli interpellanti, soltanto circa il 3 per cento a causa dell'esaurimento scorte attraverso la loro somministrazione;
          da un controllo a ritroso effettuato dall'Istituto superiore di sanità (dottor Gentile) nel 1995 sulle suddette immunoglobuline prodotte da 8 ditte farmaceutiche, tutte risultarono positive al 100 per cento al virus dell'epatite C, (controllo pubblicato su «Trasfusion», volume 37, del settembre 1997, pagine 986-987, «Hepatitis C in tetanus intramuscular immunoglobulin», I.S.S. Gentili G-Pisani G);
          in ogni esposto il sopra citato maresciallo chiedeva di controllare e rintracciare persone contagiate, denunciando l'esistenza soltanto del controllo cartaceo sulla conformità degli emoderivati (con autocertificazione) e non un controllo microbiologico effettivo a campione sul prodotto: questo avrebbe evitato la massiccia diffusione del virus;
          in data 27 dicembre 2007, il giudice per le indagini preliminari Maria Vittoria De Simone del tribunale di Napoli ha emesso una ordinanza nella quale disponeva che, nei termini previsti dall'articolo 409 del codice di procedura penale, il pubblico ministero formulasse l'imputazione per il delitto di omicidio colposo plurimo (articolo 589 del codice penale) nei confronti di tutti gli indagati –:
          se il Governo sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare affinché sia fatta piena luce su quanto esposto;
          se, con riferimento a tutti i fatti riportati in premessa, siano state avviate indagini.
(2-01612) «Della Vedova, Patarino».
(24 luglio 2012)


Iniziative volte a garantire la sicurezza e la legalità nel territorio di Gioia Tauro, anche alla luce degli episodi di violenza verificatisi nel mese di settembre 2012 – 2-01712

B)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
          nel mese di settembre 2012, un ordigno ha fatto saltare in aria una pompa di benzina in pieno centro a Gioia Tauro;
          la notizia della bomba – di cui si cercano ancora i colpevoli – ha avuto ampio spazio sulla stampa locale e le forze dell'ordine stanno lavorando per stabilire se si possa essere trattato di un episodio legato al racket locale;
          ad accrescere il clima di vero e proprio terrore in cui versa la città, il centro più popolato dell'intera piana, è stato un omicidio in pieno centro abitato verificatosi successivamente all'esplosione dell'ordigno dinamitardo;
          si sono registrati altri episodi violenti che danno il senso di una realtà sempre più insopportabile;
          queste azioni criminose costituiscono un segnale inquietante che ha turbato la tranquillità di tutti i cittadini e che evidenzia il profondo degrado morale di chi, usando le armi della violenza feroce e della sopraffazione, ha calpestato il valore incommensurabile della vita umana, arrecando dolore e smarrimento in tutta la comunità;
          nei territori in cui si registra un forte radicamento della criminalità organizzata esistono anche dei forti anticorpi nella società civile, che vogliono il riscatto sociale: per riuscire a far risollevare Gioia Tauro dal suo periodo nero, è partito un grande progetto di educazione alla legalità nelle scuole, proprio per conoscere e potersi discostare dalla cultura mafiosa;
          i risultati ottenuti, positivi e importanti, dall'amministrazione in carica guidata dall'avvocato Bellofiore, rappresentano il frutto di scelte coraggiose che vanno fortemente sostenute per chiudere definitivamente il capitolo del malgoverno;
          è necessaria una presa di posizione decisa da parte di tutte le istituzioni dello Stato e anche delle forze politiche e sociali, al fine di testimoniare con fatti concreti il disprezzo e il rifiuto verso chi si macchia di tali atti di barbarie –:
          se non si intenda predisporre con urgenza interventi mirati e concreti che garantiscano massima vigilanza e sicurezza su tutto il territorio comunale di Gioia Tauro e quale sia la situazione dell'ordine pubblico nel citato comune, dando atto ai magistrati e alle forze dell'ordine dell'impegno e del servizio profusi a beneficio delle istituzioni.
(2-01712) «Tassone, Adornato, Bonciani, Bosi, Calgaro, Capitanio Santolini, Carlucci, Enzo Carra, Cera, Ciccanti, Compagnon, De Poli, Delfino, Dionisi, D'Ippolito Vitale, Anna Teresa Formisano, Libè, Lusetti, Mantini, Marcazzan, Mereu, Ricardo Antonio Merlo, Mondello, Naro, Occhiuto, Pezzotta, Poli, Rao, Ria, Ruggeri, Nunzio Francesco Testa, Volontè, Zinzi».
(23 ottobre 2012)


Iniziative per garantire la continuità della produzione dello stabilimento Alcoa di Portovesme – 2-01679

C)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
          dopo circa due mesi di trattative la multinazionale svizzera Glencore ha ufficializzato il ritiro dall'acquisizione dello stabilimento Alcoa di Portovesme;
          in una lettera della società si specifica che, con l'applicazione dei meccanismi illustrati durante gli incontri di queste settimane, si arriverebbe ad un costo finale dell'energia pari a 35 euro per megawattora, prezzo che si è rivelato insufficiente a garantire la continuità produttiva di Alcoa, e che, allo stato attuale e in questa situazione, la società non sarebbe interessata a proseguire il discorso, anche perché l'attuale gestore dell'impianto, alle stesse condizioni, accumula perdite rilevanti che hanno portato alla decisione di chiudere l'impianto;
          la Glencore aveva chiesto al Governo un impegno affinché il costo dell'energia non superasse i 25 euro a megawattora e che comunque qualora fossero a disposizioni soluzioni alternative sarebbe pronta a risedersi al tavolo, anche se, secondo quanto affermato dal Ministro interpellato, ci sarebbero altre aziende interessate, anche se quelle fin qui conosciute non hanno entusiasmato i rappresentanti dei lavoratori e degli enti locali;
          il punto nodale della vicenda, confermato dalla decisione della Glencore, è quello di un mercato dell'energia in Sardegna bloccato, in cui Enel non riesce ad abbattere la tariffa dei 35 euro per megawattora;
          nel Sulcis, il comparto di Portovesme ha una capacità di 900 megawattora, di cui 240 prodotti da un gruppo a carbone, 340 da un gruppo a tecnologia «letto fluido» (che può bruciare un mix di combustibile di carbone e biomassa legnosa) e due gruppi di 160 megawattora a olio combustibile;
          poiché gli oneri di produzione si aggirerebbero sui 120-130 euro a megawattora (circa il doppio di quelli delle centrali a carbone tedesche), è chiaro che si sta parlando di impianti tecnologicamente arretrati, cui si aggiunge il fatto che la totalità degli oneri non vengono spalmati su tutto il mercato elettrico, ma scaricati per intero in loco;
          è opportuno ricordare che nel 1996 l’Alcoa subentrò all'azienda di Stato Alumix e che fu siglato un accordo in cui si stabilì che per un decennio l’Alcoa avrebbe pagato l'energia tra i 18 e i 20 euro al megawattora, ma con la liberalizzazione del mercato elettrico nel 2005 l'accordo andava aggiornato, per cui si escogitò un sistema secondo il quale l’Alcoa pagava l'energia a costi di mercato, ma riceveva uno sconto in bolletta che veniva pagato dalla totalità degli italiani. Quel sistema saltò per effetto delle leggi europee che impediscono aiuti di Stato lesivi della concorrenza;
          tuttavia, secondo un documento della Commissione europea, datato 29 novembre 2009 in risposta ad una richiesta del Governo Berlusconi, l’Enel, in virtù di una sovraccapacità di generazione di elettricità in Sardegna, potrebbe concedere un prezzo concorrenziale leggermente superiore al costo marginale dell'energia, ma che, proprio per la sua posizione di dominante, non procederà mai ad effettuare questo sconto, perché l’Alcoa non può acquistare energia altrove;
          il fatto che in Sardegna operi anche E.On non comporta differenze, perché entrambi gli operatori non hanno interesse ad applicare prezzi inferiori per non creare effetti emulativi nel resto dell'Italia;
          il 27 marzo 2012 è stato siglato un verbale che registra l'accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli enti locali e le rappresentanze sindacali, secondo cui si sarebbe favorita la stipula di accordi con i maggiori produttori di energia elettrica e sarebbero stati rimossi eventuali ostacoli commerciali o di altra natura;
          il Ministero dell'economia e delle finanze è ancora l'azionista di riferimento di Enel, con una quota di capitale sociale diretta ed indiretta del 31 per cento –:
          quali siano le proposte rimaste in campo secondo quanto affermato dal Ministro interpellato;
          se non ritenga di dare seguito al citato impegno sottoscritto dal Ministro, al fine di chiarire in maniera definitiva se esista realmente la possibilità di applicare prezzi concorrenziali leggermente superiori al costo marginale dell'energia, come affermato dal citato documento, e quali iniziative intenda adottare conseguentemente.
(2-01679) «Mereu, Galletti».
(2 ottobre 2012)


Elementi e iniziative in merito alla morte di un detenuto presso l'istituto penitenziario di Baldenich nel comune di Belluno – 2-01696

D)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
          da organi di stampa si apprende in data 6 ottobre 2012 che, presso l'istituto penitenziario di Baldenich a Belluno, un giovane detenuto tunisino si è tolto la vita impiccandosi nel bagno della cella il 2 ottobre 2012 con la cintura dell'accappatoio, e che la notizia è trapelata soltanto a quattro giorni di distanza dall'accaduto;
          dai medesimi organi di informazione si apprende, inoltre, che a poche ore da quel suicidio – il 44esimo dall'inizio del 2012 – il compagno di cella ha tentato il medesimo atto, ma senza riuscirvi grazie al pronto intervento della polizia penitenziaria –:
          se e come il 2 ottobre 2012 fosse garantita la sorveglianza all'interno dell'istituto di pena in questione e se, con riferimento al suicidio dell'uomo, siano state attivate o meno attività istruttorie tese a ricostruire eventuali profili di responsabilità in capo al personale preposto al controllo;
          per quale motivo la notizia della morte del detenuto sia stata resa nota soltanto a quattro giorni di distanza dall'accaduto, come denunciato dall'associazione Ristretti Orizzonti;
          di quanti metri quadrati il detenuto morto suicida disponesse e se la cella in cui era alloggiato fosse rispondente a requisiti di sanità e igiene;
          se nel corso della detenzione il detenuto morto suicida e il compagno che ha tentato invano di togliersi la vita fossero stati identificati come potenziali suicidi e, in tal caso, se fossero tenuti sotto un programma di osservazione speciale;
          quante siano le unità dell’équipe psico-pedagogica, e se e come possano coprire o coprano le esigenze dei detenuti del carcere di Belluno;
          se sia stata disposta o meno un'immediata ispezione ministeriale presso la struttura di Belluno.
(2-01696) «Papa, Cossiga, Di Caterina, Picchi, Sisto, Torrisi, Fucci, Nastri, Alberto Giorgetti, Costa, Del Tenno, Vitali, Calabria, Stanca, Nirenstein, Bellotti, Renato Farina, Di Centa, Bernini Bovicelli, Testoni, Sammarco, De Nichilo Rizzoli, Repetti, Galati, Antonio Martino, Iannarilli, Vella, Scalera, Centemero, Antonino Foti, Soglia, Stracquadanio, Iapicca, Speciale, Divella, Aracri, Romani».
(9 ottobre 2012)


Iniziative volte ad assicurare la continuità territoriale aerea con la Sardegna, con particolare riferimento all'imposizione di oneri di servizio pubblico – 2-01709

E)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
          in data 23 maggio 2012, protocollo 0065284/DG, il direttore generale dell'Enac, Ente nazionale per l'aviazione civile, dottor Alessio Quaranta, ha trasmesso alla direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, dottor Gerardo Pelosi, alla regione Sardegna, assessore dei trasporti e, per conoscenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capo di gabinetto del Ministero, presidente Mario Torsello, e all'ufficio legislativo, una propria comunicazione con oggetto: regione Sardegna – oneri servizio pubblico;
          nella comunicazione richiamata è scritto: «Le condizioni che caratterizzano attualmente il regime onerato della Sardegna (cosiddetti CT1 e CT2), a causa delle continue proroghe che si susseguono dal 2006 per la CT2 e dal 2007 per la CT1 non sono, al momento, riconducibili a quelle previste nei relativi decreti di imposizione a suo tempo emanati»;
          la stessa comunicazione riporta le seguenti violazioni: «Infatti i vettori che operano non hanno più accettato espressamente secondo le previsioni del decreto di imposizione le condizioni previste, gli operativi non corrispondono a quelli indicati nell'allegato tecnico del decreto di imposizione, le fasce orarie non sono rispettate, ecc»;
          a seguito delle richiamate considerazioni, il direttore generale dell'Enac comunica che: «Alla luce di ciò è opportuno sottolineare che ogni iniziativa che sarà, non potrà che essere ricondotta entro i termini del regime impositivo, comunque scaduto, limitatamente al tempo necessario per l'espletamento della nuova gara»;
          infine, il direttore generale comunica le seguenti determinazioni: «Ciò comporta ovviamente che, per la prosecuzione dei servizi, così come previsto nel decreto di imposizione del 2007, i vettori dovranno procedere ad una nuova accettazione delle condizioni previste entro il mese di agosto e rispettare le condizioni accettate e gli operativi dei voli»;
          le comunicazioni dell'Enac proseguono con una determinazione del direttore centrale sviluppo economico, responsabile delle gare e delle relative convenzioni, trasmessa in data 4 giugno 2012 alla direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, dottor Gerardo Pelosi, e alla regione Sardegna – assessore dei trasporti avente ad oggetto: regione Sardegna – oneri servizio pubblico;
          il direttore centrale sviluppo economico, avvocato Fabio Marchiandi, scrive: «Si fa riferimento alla riunione tenutasi presso la sede della Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo in data 23 maggio 2012, con l'obiettivo di individuare le possibili soluzioni per la prosecuzione del regime onerato della Sardegna dopo la gara andata deserta»;
          nella stessa missiva si afferma: «Nel corso dell'incontro i vettori Meridiana e Alitalia/Air One si sono impegnati a rinnovare l'accettazione delle previsioni dei decreti di imposizione relativi alle 6 rotte storiche della Sardegna e alle rotte della continuità minore»;
          la comunicazione prosegue con il richiamo a precisi adempimenti: «La regione autonoma della Sardegna avrebbe dovuto quindi rivolgere ai vettori un formale invito ad accettare nuovamente gli oneri e l'ENAC, a seguito di espressa indicazione del Ministero, insieme alla Regione, avrebbe dovuto consentire formalmente l'operatività degli oneri secondo quanto sopra evidenziato»;
          il direttore centrale nella sua ultima comunicazione, rimasta senza risposta alcuna, alla luce degli accessi agli atti del sottoscritto in data 4 ottobre 2012, comunica nella missiva del 4 giugno 2012, che: «Alla data odierna non si ha notizia di alcuna abrogazione dei nuovi oneri da parte di codesto Ministero né di alcuna accettazione da parte dei vettori di cui trattasi»;
          di seguito, si riporta lo stralcio della comunicazione con l'affermazione più rilevante e grave della comunicazione dell'Enac con la quale si afferma: «La situazione di incertezza che si è venuta a creare non consente all'ENAC di procedere all'assegnazione degli slot di continuità territoriale in favore dei vettori i quali, dal 1o giugno scorso, stanno comunque effettuando i voli secondo l'operativo della scorsa omologa stagione di traffico senza la dovuta autorizzazione. Di tale questione se ne era data espressa menzione nel corso della riunione del 23 maggio sopra riportata»;
          infine, il direttore centrale dichiara che l'intera gestione della continuità territoriale appare in totale violazione delle norme vigenti e mette nero su bianco che: «I vettori in questione, quindi, ponendosi in violazione dell'articolo 807 del CdN, risultano essere soggetti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo n.  172 del 2007, per l'atterraggio ed il decollo senza il preventivo ottenimento delle bande orarie»;
          il direttore centrale dichiara, in conclusione, l'omissione da parte della stessa Enac degli obblighi di legge: «Tale situazione, da un lato espone l'ENAC, Organismo deputato all'applicazione del citato decreto legislativo, a responsabilità per il mancato assolvimento degli obblighi di legge e, dall'altro, crea difficoltà al regolare svolgimento dell'attività aeroportuale negli aeroporti coordinati di Cagliari, Linate e Fiumicino»;
          la comunicazione si conclude con una pressante sollecitazione: «Tutto quanto sopra esposto, si resta in attesa di urgenti indicazioni, per quanto di rispettiva competenza, da parte di codeste Amministrazioni»;
          alla comunicazione sopra richiamata non sono seguite, anche per puntuale richiesta e verifica all'atto dell'accesso agli atti del 4 ottobre 2012, altre comunicazioni e la violazione richiamata risulta tale sino alla data odierna, anche in considerazione delle reiterate richieste di sottoscrizione delle convenzioni da parte dello stesso Enac alle compagnie aeree rimaste inevase da parte della compagnia Alitalia;
          la stessa Alitalia-Cai ha trasmesso, in data 22 marzo 2011 e in data 19 aprile 2011 al presidente della regione Sardegna, al direttore generale dell'Enac e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due comunicazioni aventi ad oggetto: «continuità territoriale Sardegna, Vostre comunicazioni del 10 marzo 2011 sulla proroga delle convenzioni al 29 ottobre 2011»;
          nelle comunicazioni dell'amministratore delegato, ingegner Rocco Sabelli, è scritto: «Con riferimento alle comunicazioni in oggetto, Alitalia ed Airone, anche tenuto conto dell'esperienza applicativa delle convenzioni in scadenza, tengono a rappresentare quanto segue: Nel regime attuale gli operatori aggiudicatari del bando risultano fortemente penalizzati. A fronte dell'assenza di compensazione finanziaria rispetto alla cosiddetta CTI (tratte da Roma Fiumicino e Milano Linate su Cagliari e Alghero)»; i vettori in questione, infatti:
              a) non possono gestire la capacità offerta, essendo imposta per decreto secondo modalità che non consentono di adeguare i livelli di offerta commerciale alla effettiva stagionalità della domanda di traffico (il giorno medio invernale esprime poco più della metà del traffico rispetto ad un giorno di operativo estivo), ciò che espone i vettori per più mesi dell'anno a un load factor di circa il 50 per cento;
              b) non controllano i prezzi dei biglietti, che almeno per residenti, giovani ed anziani, rispondono a tariffe prefissate che non consentono di coprire neppure i costi operativi;
              c) subiscono la concorrenza asimmetrica degli operatori low cost (lcc), i quali, al contrario, operano in Sardegna senza essere assoggettati ai vincoli della continuità territoriale da scali appartenenti agli stessi sistemi aeroportuali (Bergamo a Milano e Ciampino a Roma), concentrano gli operativi nei mesi più remunerativi dell'anno, gestiscono liberamente le politiche tariffarie modulandole in funzione dei riempimenti dei voli e percepiscono, peraltro, forti incentivazioni dagli aeroporti sardi. Le compagnie low cost godono, dunque, al contempo dei benefici del libero mercato sotto il profilo delle leve commerciali gestite e dei benefici di un sistema assistito;
          nella stessa comunicazione, Alitalia arriva a indicare le condizioni per la nuova continuità territoriale: «Al fine di superare le criticità appena richiamate, ove l'ipotesi di libero mercato apparisse incompatibile con le esigenze della Regione Sardegna, Alitalia propone di rivedere le logiche attuali e di adottare a regime una “nuova continuità territoriale”, fondata sui seguenti principi cardine: assicurare un livello di flessibilità industriale (aerei di minori dimensioni e/o minori frequenze fuori stagione) coerente con la stagionalità del mercato; in alternativa, prevedere livelli adeguati di compensazione finanziaria (modello CT2 già operativo per le rotte minori) per quei periodi dell'anno e/o per quella parte dell'offerta di collegamenti che si ritiene di preservare per ragioni di utilità pubblica; garantire livelli di prezzo per le categorie aventi diritto che siano in grado almeno su base annua di remunerare i costi operativi diretti»;
          Alitalia, nel prosieguo della comunicazione, arriva persino ad indicare la gestione del transitorio e afferma: «in attesa della costruzione della nuova continuità territoriale, sarebbe tuttavia auspicabile l'introduzione almeno di una maggiore flessibilità in termini di capacità, frequenze ed orari, che già per la imminente stagione Summer 2011 preveda le ottimizzazioni rappresentate nella citata riunione del 21 marzo scorso»;
          nella lettera dell'amministratore delegato di Alitalia è, infine, confermata l'indisponibilità della società a sottoscrivere le convenzioni di proroga: «L'accettazione della proroga, da parte di Alitalia ed Airone, è dunque subordinata all'ottenimento di garanzie in tal senso»;
          la lettera dell'amministratore delegato di Alitalia si conclude con la seguente formula: «Si resta in attesa di un riscontro, riservandosi di inviare alla Regione Sardegna ed all'Enac una formale comunicazione in ordine alle motivazioni che giustificano una minore capacità e la riduzione dei voli, con relativa quantificazione»;
          dalle comunicazioni Enac e dalle condizioni poste da Alitalia-Cai, si evince, in modo inequivocabile, che la stessa Alitalia stia operando senza aver sottoscritto le convenzioni, come risulta obbligata da tutte le comunicazioni richiamate, e che, così come in modo esplicito dichiarato dal direttore centrale sviluppo economico, le compagnie stiano operando «ponendosi in violazione dell'articolo 807 del C.d.N., risultano essere soggetti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo n.  172 del 2007, per l'atterraggio ed il decollo senza il preventivo ottenimento delle bande orarie»;
          l'articolo 807 del codice della navigazione – «Utilizzazione degli aeroporti coordinati» – recita: «La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato. L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi. Si applica, altresì, la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili»;
          il decreto legislativo 4 ottobre 2007, n.  172, dispone la «Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n.  793/2004 che modifica il regolamento (CEE) n.  95/93 in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari»;
          l'articolo 1 del decreto legislativo n.  172 del 2007 dispone l'ambito di applicazione e recita: «1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n.  793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n.  95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo all'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, di seguito denominato: regolamento»;
          in base all'articolo 3 del medesimo decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile è responsabile dell'applicazione del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 4;
          l'articolo 4 dispone le norme sulle violazioni amministrative e sanzioni: ”1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento, l'ENAC, verificata l'assenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all'articolo 5, irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni di seguito elencate:
              a) l'atterraggio o il decollo in un aeroporto coordinato, senza l'ottenimento preventivo della banda oraria, comporta la sanzione amministrativa di centomila euro;
              b) non corretto utilizzo della banda oraria, assegnata dal coordinatore, nelle operazioni di atterraggio o decollo in un aeroporto coordinato, per più di quattro volte consecutive, comporta la sanzione amministrativa da trentamila euro a settantamila euro;
              c) lo spostamento, il trasferimento o lo scambio di bande orarie in difformità da quanto previsto dal regolamento comporta la sanzione amministrativa da diecimila euro a cinquantamila euro;
              d) la mancata o non corretta informativa fornita al coordinatore dal vettore, che incida sulla regolare assegnazione delle bande orarie, comporta la sanzione amministrativa da duemila euro a diecimila euro»;
          sono fatti salvi dal regolamento, articolo 5, i seguenti «Casi di esclusione della responsabilità»: «1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n.  689, le sanzioni previste all'articolo 4 non si applicano in caso di:
              a) fermo operativo, non programmato, del tipo di aeromobile generalmente usato per il servizio in questione;
              b) chiusura di un aeroporto o di uno spazio aereo;
              c) gravi perturbazioni delle operazioni negli aeroporti interessati, comprese le serie di bande orarie presso altri aeroporti comunitari connesse a rotte che sono state interessate da tali perturbazioni, durante una parte sostanziale della pertinente stagione di traffico;
              d) interruzione dei servizi aerei a causa di un'azione che è intesa ad influire su detti servizi, che impedisce, praticamente e/o tecnicamente, al vettore aereo di effettuare le operazioni come previsto»;
          l'Enac, al fine di assegnare le bande orarie e, quindi, gli slot operativi, così come affermato dal direttore centrale sviluppo economico, avrebbe dovuto disporre dell'accettazione dell'atto aggiuntivo della convenzione tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile, regione autonoma della Sardegna e società Alitalia-Cai;
          tale atto non è stato mai sottoscritto;
          Enac, regione autonoma della Sardegna e società Alitalia-Cai hanno sottoscritto una convenzione per l'affidamento dei servizi di trasporto aereo di linea sulla rotta Cagliari-Milano Linate e viceversa, in conformità all'imposizione di oneri di servizio pubblico pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 10 settembre 2008, n.  232, ed al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2008, n.  103;
          la vigenza di tale convenzione, nelle more del perfezionamento della procedura per la nuova continuità territoriale, è stata prorogata, a garanzia della mobilità dei cittadini sardi, sino al 29 ottobre 2011 con note 5 agosto 2010, n.  90993/ENAC/DG e 10 marzo 2011 n.  31334/DG alle stesse condizioni tecnico-operative;
          alla data del 30 ottobre 2011, a causa della revoca dei decreti ministeriali che avrebbero introdotto dal 27 marzo 2011 il nuovo regime onerato sulle rotte da e per gli scali sardi, la procedura per la determinazione di tale nuovo regime non è ancora stata finalizzata;
          sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 12 gennaio 2012, n.  10, è stata pubblicata l'informativa relativa alla nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sulle sei rotte storiche della Sardegna di cui al decreto ministeriale 29 novembre 2011, n.  413;
          l'articolo 2 del citato decreto prevede che «gli oneri di servizio pubblico diventano obbligatori a decorrere dal 25 marzo 2012»;
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 28 ottobre 2011, n.  4485, ha chiesto all'Enac di adottare ogni iniziativa per consentire la prosecuzione degli attuali oneri di servizio;
          è stato predisposto l'atto aggiuntivo che, in analogia con la prima convenzione, sarebbe dovuto essere stipulato tra Enac, regione autonoma della Sardegna ed Alitalia-Cai;
          l'atto aggiuntivo non sottoscritto prevedeva: «Articolo 1 (Oggetto dell'atto aggiuntivo) – Il presente atto aggiuntivo alla Convenzione di cui alle premesse ha per oggetto la proroga del regime onerato di cui al decreto ministeriale 103 del 5 agosto 2008 per l'affidamento dell'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulle rotte Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, alle stesse condizioni di cui al decreto ministeriale citato. Articolo 2 (Decorrenza e termine) – Il presente atto aggiuntivo ha decorrenza 30 ottobre 2011 e scadenza il giorno precedente l'entrata in vigore del nuovo regime di oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa. Articolo 3 (Disposizioni finali) – Tutte le disposizioni contenute nella Convenzione di cui alle premesse per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di linea sulle rotte Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, rimangono valide ed efficaci, fatto salvo quanto espressamente previsto e convenuto con il presente atto»;
          nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012, n.  152, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, veniva pubblicato il decreto 18 giugno 2012 relativo a «Differimento della data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa»;
          nel decreto 18 giugno 2012 vengono richiamati:
              a) il decreto 29 novembre 2011, n.  413, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – 19 dicembre 2011, n.  294, che ha imposto nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate e, in particolare, l'articolo 2 e l'articolo 6 con i quali è stata fissata al 25 marzo 2012 la data per l'entrata in vigore dei nuovi oneri e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale 5 agosto 2008, n.  103;
              b) il decreto 23 marzo 2012, n.  102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – 6 aprile 2012, n.  82, e, in particolare, l'articolo 1 che ha posticipata al 1o giugno la data di entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio sulle rotte sopra indicate, nonché la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n.  103 del 5 agosto 2008;
              c) la comunicazione della Commissione europea relativa all'imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte stesse, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 10 del 12 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, comma 1, del regolamento (CE) n.  1008/2008;
              d) la comunicazione della Commissione europea relativa ai bandi di gara per la concessione in esclusiva e con compensazione finanziaria dei collegamenti aerei di linea sulle rotte in questione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 38 dell'11 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.  1008/2008, nella quale viene indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
          nello stesso decreto si prendeva atto che: nessun vettore comunitario ha accettato di effettuare i collegamenti, senza compensazione finanziaria, con le modalità previste nel decreto 29 novembre 2011, n.  413; sono state esperite le gare europee relative alle rotte interessate, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 38 dell'11 febbraio 2012, con comunicazione della Commissione europea serie C 38 dell'11 febbraio 2012 e che le stesse sono andate deserte;
          con la nota 12 aprile 2012, n.  3018, la regione autonoma della Sardegna ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'Ente nazionale per l'aviazione civile che, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, nessun vettore aereo ha presentato offerta di partecipazione alle gare sopra citate;
          con la nota ministeriale 24 maggio 2012, n.  2517, è stata informata la Commissione europea, per il tramite della rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, del risultato della gara;
          la nota del presidente della regione autonoma della Sardegna, protocollo n.  3695 del 28 maggio 2012, ha richiesto il differimento del termine di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte in questione, alla data del 27 ottobre 2012; con tale nota la regione rappresenta la necessità di approfondire l'analisi delle mutate e mutevoli condizioni di mercato che hanno condotto all'esito negativo della gara, anche procedendo ad una revisione del contenuto degli oneri ovvero ad una loro mera rimodulazione;
          al fine di consentire la proroga del regime onerato, di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2008, n.  103, fino alla fine della stagione aeronautica Summer 2012, il Ministro interpellato ha emanato un proprio decreto, con il quale ha disposto che, a decorrere dal giugno 2012, l'articolo 1 del decreto ministeriale 23 marzo 2012, n.  102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – 6 aprile 2012, n.  82, è così modificato: «Articolo 1. – Gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 1 diverranno obbligatori a partire dal 27 ottobre 2012»;
          dal 1o giugno 2012, l'articolo 2 del decreto ministeriale n.  102 del 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n.  82 del 6 aprile 2012, è così modificato: «Articolo 6. – A decorrere dalla data del 27 ottobre 2012 cessano gli effetti del decreto n.  103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n.  199 del 26 agosto 2008, avente per oggetto “ Imposizione da parte dell'Italia degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa”»;
          l'articolo 3 ha previsto che, a decorrere dal 1o giugno 2012, l'articolo 3 del decreto ministeriale 23 marzo 2012, n.  102, è così modificato: «Il paragrafo 8.1 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale n.  413 del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n.  294 del 19 dicembre 2011 è così modificato: “ 8.1. – Gli oneri di servizio pubblico disciplinati dalla presente imposizione diventano obbligatori alla data del 27 ottobre 2012”»;
          tale quadro tecnico-amministrativo e giuridico si può sintetizzare con l'affermazione riportata dall'Enac nella propria comunicazione del 4 giugno 2012 al Ministero dei trasporti e alla regione Sardegna, dove si afferma l'impossibilità dell'Enac «di procedere all'assegnazione degli slot di continuità territoriale in favore dei vettori i quali, dal giugno scorso, stanno comunque effettuando i voli secondo l'operativo della scorsa omologa stagione di traffico senza la dovuta autorizzazione»;
          la mancata autorizzazione ad effettuare i voli per mancata assegnazione delle bande orarie, oltre alla gravità in sé e al libero arbitrio che la compagnia Alitalia esercita sull'intero sistema aeroportuale sardo, si configura come un'evidente, conclamata, accertata e dichiarata violazione delle norme del codice della navigazione;
          in tal senso è l'Enac stesso a rappresentare che i vettori in violazione dell'articolo 807 del codice della navigazione risultano essere soggetti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo n.  172 del 2007 per l'atterraggio ed il decollo senza il preventivo ottenimento delle bande orarie;
          le norme attuative del decreto legislativo n.  172 del 2007 fanno configurare tali sanzioni nella prima fattispecie prevista per l'aeroporto coordinato di Cagliari, che prevedono che «l'atterraggio o il decollo in un aeroporto coordinato, senza l'ottenimento preventivo della banda oraria, comporta la sanzione amministrativa di centomila euro»;
          la compagnia Alitalia ha effettuato, dall'aeroporto coordinato di Cagliari dal giugno 2012 ad oggi, una media di 18/20 voli giornalieri (atterraggi e decolli) per complessivi 2.340 voli;
          la sanzione da applicare, pur non essendo specificata nel regolamento la metodologia di calcolo, se si intenda a volo o a autorizzazione complessiva delle bande orarie, risulterebbe di cifre rilevantissime che sono state omesse all'erario e che risultano non elevate nei confronti della società Alitalia Cai;
          la mancata, palese e reiterata firma delle convenzioni aggiuntive di proroga, con una dichiarata indisponibilità alla sottoscrizione, rappresenta di per sé un elemento che renderebbe, da solo, inconfutabile la possibile omissione d'atti d'ufficio, il favoreggiamento e l'abuso d'atti d'ufficio, oltre all'evidente danno all'erario;
          l'esercizio delle rotte e degli slot senza la necessaria autorizzazione, che non risulta possibile rilasciare proprio per via della mancata accettazione degli oneri di servizio pubblico che costituiscono il presupposto per la concessione delle bande orarie, rappresenta un fatto di una gravità inaudita, per il quale si rende necessario un immediato e urgente intervento in grado di ripristinare la legalità in tale delicato settore del trasporto aereo;
          le argomentazioni dell'amministratore delegato di Alitalia, secondo gli interpellanti, sono pretestuose, illogiche, prive del più elementare senso del diritto e palesemente fuori luogo, e l'amministratore delegato, non comprendendo la ratio dell'imposizione dell'onere del servizio pubblico per le regioni insulari, ritiene di dover proporre flessibilità tariffaria, la differenziazione tra residenti e non, oltre a voler contrastare il positivo apporto delle compagnie low cost allo sviluppo economico dell'isola;
          il palese tentativo di venir meno della tariffa unica tra residenti e non residenti, che costituisce un fondamento del diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per regioni insulari e ultraperiferiche, costituisce, di per sé, un attentato al diritto fondamentale alla mobilità delle persone e delle merci;
          il tentativo esplicito delle compagnie aeree di impedire l'applicazione di questo elementare principio di pari diritti e non discriminatorio tra cittadini europei è un fatto di gravità inaudita, se le istituzioni a tutti i livelli, nazionale e regionale, si fanno, ad avviso degli interpellanti, condizionare da tale atteggiamento prevaricatorio, arrogante e ricattatorio;
          risulta, altresì, di gravità inaudita, sul piano amministrativo, giuridico e penale, che due compagnie aeree partecipino, condizionino e, di fatto, indirizzino i bandi di gara relativi al servizio pubblico di continuità territoriale;
          risulta dai verbali di riunione in possesso degli interpellanti che, in un contesto di analisi delle procedure di gara, dei risultati delle stesse gare e delle procedure da seguire per il nuovo bando, abbiano esplicitamente e fattivamente partecipato le compagnie aeree Alitalia e Meridiana che avrebbero, secondo i verbali, accolto favorevolmente la disponibilità a poter disporre di flessibilità nella scelta dell'operativo;
          non risulta chiaro chi, tra gli interlocutori, abbia dato questa disponibilità e se questa indicazione riguardasse il regime di proroga o quello futuro del nuovo bando, ma di certo costituisce una violazione delle più elementari regole della pubblica amministrazione in relazione alla trasparenza e al trattamento equo tra concorrenti;
          le reiterate azioni messe in atto dalle compagnie aeree nei confronti del sistema low cost della Sardegna e le gravi dichiarazioni del Sottosegretario di Stato Improta, che per opportunità e buon senso dovrebbe astenersi dal condurre egli stesso un'azione devastante rispetto ad un potenziale economico decisivo e rilevante per la Sardegna, inducono a pensare che si stia tentando di mettere in atto un'azione di ricatto e di stampo monopolista del trasporto aereo in Sardegna –:
          se non si ritenga opportuno aprire un'inchiesta interna al fine di accertare se vi siano state omissioni nei confronti delle procedure sanzionatorie nei confronti della compagnia Alitalia-Cai e chi ne siano i responsabili;
          se non si intenda procedere all'elevazione delle sanzioni previste e all'urgente riscossione al fine di ripristinare la legalità operativa e gestionale della continuità territoriale da e per la Sardegna;
          se non si intenda prendere atto dell'inconsistenza giuridica dell'accordo sottoscritto con la regione Sardegna relativamente al passaggio delle competenze e procedere, come previsto per casi analoghi, con la predisposizione di norme attuative che individuino con certezza e puntualità funzioni, compiti e responsabilità nella gestione della continuità territoriale;
          se non si intenda richiamare tutti i responsabili del Ministero e degli organismi competenti a non partecipare più a nessuna riunione dove siano presenti responsabili di compagnie aeree, lasciando il compito di verificare gli adempienti contrattuali solo ed esclusivamente ad un unico responsabile del procedimento;
          se non si ritenga di dover disporre che il calcolo dell'ora volata proposto nell'allegato tecnico della precedente conferenza di servizi sia definito ufficialmente da un soggetto che se ne assume, sotto ogni punto di vista, anche penale, la responsabilità;
          se non si ritenga di dover disporre che, in via cautelare, i funzionari del Ministero rigettino la base di calcolo dell'ora volata prevista nell'allegato tecnico della precedente conferenza di servizi, considerato che lo stesso calcolo è frutto di interventi del tutto evidenti che ne hanno alterato il senso e la cui condivisione costituirebbe un'evidente corresponsabilità;
          se non si ritenga di dover disporre che i funzionari preposti verifichino che il prossimo bando per la continuità territoriale non escluda tipologie di compagnie aeree attraverso clausole identificative o limitanti che renderebbero il bando viziato all'origine;
          se non ritenga di dover chiarire le responsabilità evidenti per la mancata pubblicazione del nuovo bando che costituisce, di fatto, un elemento che oggettivamente favorisce una sorta di anarchia nei cieli della Sardegna tutto teso ad avvantaggiare le compagnie aeree operanti nell'isola e che puntano ad esercitare un monopolio evidente sulle rotte da e per l'isola;
          se e cosa si intenda fare in relazione al sostanziale venir meno, a decorrere dal 27 ottobre 2012, della continuità territoriale da e per la Sardegna.
(2-01709) «Pili, Baldelli».
(23 ottobre 2012)