XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 31 ottobre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 31 ottobre 2012.

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Ghizzoni, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lupi, Lusetti, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nucara, Pisacane, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Ghizzoni, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lupi, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nucara, Palumbo, Pisacane, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

      La proposta di legge n.  5542, d'iniziativa dei deputati RAZZI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Introduzione di corsi scolastici di lingua e cultura italiane attraverso la rete internet per gli italiani residenti all'estero».

Trasmissioni dal ministro della salute.

      Il ministro della salute, con lettera in data 24 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 28 agosto 1997, n. 284, la relazione sullo stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità e l'educazione e la riabilitazione visiva, riferita all'anno 2011 (doc. CXXXIII, n.  6).
      Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

      Il ministro della salute, con lettera in data 24 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 luglio 2005, n. 123, la relazione sulla celiachia, relativa all'anno 2011 (doc. CCX, n. 5).
      Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

      Il ministro della salute, con lettera in data 24 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, la relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, relativa all'anno 2011 (doc. LXXVI, n. 5).
      Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

      Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 30 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n.  38, la relazione sulla situazione, i risultati e le prospettive della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, riferita all'anno 2011 (doc. LIII, n.  4).

      Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione da Ministeri.

      I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  279, dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, e dell'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.  350.

      Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 25 e 31 ottobre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Proposta di decisione della Commissione sulla conclusione del Protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivante dalla loro utilizzazione (COM(2012)577 final) e relativo allegato Protocollo di Nagoya, che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (COM(2012)617 final), che è assegnato in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 31 ottobre 2012.

      Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 30 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n.  11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
      Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
      Nell'ambito dei predetti documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione – Stima degli impegni, dei pagamenti e dei contributi a carico degli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo per il 2012, il 2013 e il 2014 (COM(2012)610 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
      Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefìci derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (COM(2012)576 final), assegnata, in data 29 ottobre 2012, in sede primaria alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
          Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2012)595 final), assegnata, in data 30 ottobre 2012, in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
          Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda FEG/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motocicli, Italia) (COM(2012)616 final), assegnata, in data 29 ottobre 2012, in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Progressi nella realizzazione degli obiettivi di Kyoto (a norma dell'articolo 5 della decisione n.  280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto) (COM(2012)626 final), assegnata, in data 25 ottobre 2012, in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
          Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (COM(2012)631 final) assegnata, in data 29 ottobre 2012, in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dalla regione autonoma della Sardegna.

      La presidenza della regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 23 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n.  13, il decreto n.  140 del presidente della regione stessa in data 19 ottobre 2012, con cui è stato sciolto il consiglio comunale di Senorbì e nominato il relativo commissario straordinario.

      Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

      Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 23 ottobre 2012, a pagina 7, prima colonna, trentaduesima riga, dopo la parola: «X,» si intende inserita la seguente: «XIII,».

DISEGNO DI LEGGE: S. 2156-B – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO, MODIFICATO DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 4434-B)

A.C. 4434-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              le plurime e allarmanti notizie di utilizzo illecito e smodato di denaro pubblico e di beni pubblici da parte, in primis, di amministratori e dipendenti pubblici, pongono la necessità di introdurre norme, da un lato, più restrittive e, dall'altro lato, di maggior efficacia preventiva e ammonitrice, per sospingere il sistema a un'inversione di tendenza rispetto al fenomeno rilevato, la cui ampiezza ha assunto, nel tempo, contorni di assoluta, inusitata e, ormai, non più tollerabile rilevanza;
              appare, così, opportuno modificare ulteriormente l'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.  20, del quale, nel testo del disegno di legge in esame, nella versione approvata dal Senato della Repubblica, si sono già introdotte, alla stregua delle previsioni dell'articolo 1, comma 62, modificazioni, nel senso di prevedere che, nel giudizio di responsabilità amministrativa, susseguente alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, accertati con sentenza passata in giudicato, la liquidazione del danno all'immagine della medesima sia riservata alla valutazione equitativa del giudice, salvo prova contraria;
              è di notevole momento, inoltre, che l'onere della prova del danno all'immagine alla pubblica amministrazione, nei predetti giudizi, sia invertito, ponendolo a carico del convenuto, sul quale, dunque, dovrebbe incombere la dimostrazione che il danno non ci sia stato o che sia stato risarcito, al fine di introdurre nell'ordinamento un incisivo e significativo deterrente, utilmente concorrente alla prevenzione dei reati di corruzione, concussione, abuso e quant'altri ancora enumerabili, consumati in vista di un profitto personale;
              appare, altresì, di enorme rilievo la previsione della perseguibilità anche del soggetto privato che, in concorso con l'amministratore o il dipendente pubblico, commetta un reato dal quale derivi un danno all'immagine della pubblica amministrazione. Si annullerebbe, in tal modo, ogni discriminazione tra soggetti che concorrano alla commissione di un medesimo reato, se ne avvantaggino ciascuno per la propria parte ma, poi, non siano indistintamente perseguibili per il medesimo danno all'immagine della pubblica amministrazione, innanzi alla Corte dei Conti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 1, comma 62, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte ad introdurre modifiche nel senso indicato nelle premesse.
9/4434-B/1. Toto.


      La Camera,
          premesso che:
              le plurime e allarmanti notizie di utilizzo illecito e smodato di denaro pubblico e di beni pubblici da parte, in primis, di amministratori e dipendenti pubblici, pongono la necessità di introdurre norme, da un lato, più restrittive e, dall'altro lato, di maggior efficacia preventiva e ammonitrice, per sospingere il sistema a un'inversione di tendenza rispetto al fenomeno rilevato, la cui ampiezza ha assunto, nel tempo, contorni di assoluta, inusitata e, ormai, non più tollerabile rilevanza;
              è di notevole momento, inoltre, che l'onere della prova del danno all'immagine alla pubblica amministrazione, nei predetti giudizi, sia invertito, ponendolo a carico del convenuto, sul quale, dunque, dovrebbe incombere la dimostrazione che il danno non ci sia stato o che sia stato risarcito, al fine di introdurre nell'ordinamento un incisivo e significativo deterrente, utilmente concorrente alla prevenzione dei reati di corruzione, concussione, abuso e quant'altri ancora enumerabili, consumati in vista di un profitto personale;
              appare, altresì, di enorme rilievo la previsione della perseguibilità anche del soggetto privato che, in concorso con l'amministratore o il dipendente pubblico, commetta un reato dal quale derivi un danno all'immagine della pubblica amministrazione. Si annullerebbe, in tal modo, ogni discriminazione tra soggetti che concorrano alla commissione di un medesimo reato, se ne avvantaggino ciascuno per la propria parte ma, poi, non siano indistintamente perseguibili per il medesimo danno all'immagine della pubblica amministrazione, innanzi alla Corte dei Conti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 1, comma 62, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte ad introdurre modifiche nel senso indicato nelle premesse, anche relativamente ai soggetti privati coinvolti nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.
9/4434-B/1.    (Testo modificato nel corso della seduta) Toto.


      La Camera,
          viste le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
              atteso che il fenomeno richiede un monitoraggio continuo dei procedimenti penali concernenti i delitti commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
              ricordato che i criteri relativi all'indice della cosiddetta corruzione percepita, utilizzati dalla trasparency international e basati su di un sistema di interviste ad operatori economici, non paiono poter prescindere dal numero di procedimenti penali avviati e conclusi ogni anno e dagli esiti dei medesimi,

impegna il Governo

ad evidenziare, in occasione della consueta relazione annuale sullo stato della giustizia, il numero e gli esiti dei procedimenti avviati, sopraggiunti e definiti in ordine ai delitti previsti nel libro secondo, titolo secondo, capo primo del codice penale.
9/4434-B/2. Contento, Torrisi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in materia di norme contro la corruzione prevede una delega al Governo per disciplinare l'incandidabilità dei condannati al Parlamento;
              attualmente è vigente una normativa in materia di incandidabilità per le elezioni locali e regionali ma essa non si estende, inspiegabilmente, al Parlamento nazionale, come pure era stato proposto con un emendamento dal presentatore del presente ordine del giorno;
              l'articolo 51 della Costituzione prevede che sia la legge a definire le condizioni di accesso alle cariche pubbliche e l'articolo 54 della Costituzione stabilisce che esse debbano essere esercitate «con onore»;
              nell'opinione pubblica è diffusa l'idea che i parlamentari debbano esprimere evidenti doti di moralità pubblica e non essere gravati da condanne per reati di una certa gravità;
              è urgente che, per la necessaria fiducia tra cittadini e istituzioni democratiche, siano adottate con urgenza tutte le misure utili per affermare la cultura della legalità e favorire la crescita di una condivisa etica pubblica,

impegna il Governo

ad esercitare con urgenza la delega in materia di incandidabilità affinché le nuove norme possano essere vigenti già per le prossime elezioni nazionali del 2013.
9/4434-B/3. Mantini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, commi 63 e seguenti, del provvedimento in esame delega il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità temporanea a cariche elettive e di governo, a livello centrale, regionale e locale, nonché in materia di divieto di ricoprire alcune cariche, proprie degli enti locali, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale e per i delitti previsti dal Libro II, Capo I del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;
              il termine della delega è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della legge e, ove venisse utilizzato interamente dal Governo, le significative innovazioni concernenti le incandidabilità non potrebbero disciplinare le imminenti elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per i Consigli regionali;
              lo schema di decreto legislativo dovrà, inoltre, essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione, entro sessanta giorni, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, prima di poter essere definitivamente adottato;
              è opportuno applicare la disciplina prevista dalle disposizioni della delega a partire dalle prossime scadenze elettorali;
              è necessario che a tal fine le disposizioni abbiano carattere cogente sin dalla fase di formazione e quindi dalla presentazione delle stesse,

impegna il Governo

a voler adottare il decreto legislativo di cui ai commi 63 e seguenti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in ogni caso, in tempo utile per poter consentirne l'entrata in vigore e l'applicazione in occasione delle prossime elezioni politiche, regionali e amministrative.
9/4434-B/4. Ferranti, Bressa, Orlando, Giovanelli, Amici, Lo Moro, Bordo, D'Antona, Fiano, Fontanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Franceschini, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Picierno, Ferrari, Garavini, Narducci.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, commi 63 e seguenti, del provvedimento in esame delega il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità temporanea a cariche elettive e di governo, a livello centrale, regionale e locale, nonché in materia di divieto di ricoprire alcune cariche, proprie degli enti locali, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale e per i delitti previsti dal Libro II, Capo I del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;
              il termine della delega è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della legge e, ove venisse utilizzato interamente dal Governo, le significative innovazioni concernenti le incandidabilità non potrebbero disciplinare le imminenti elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per i Consigli regionali;
              lo schema di decreto legislativo dovrà, inoltre, essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione, entro sessanta giorni, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, prima di poter essere definitivamente adottato;
              è opportuno applicare la disciplina prevista dalle disposizioni della delega a partire dalle prossime scadenze elettorali;
              è necessario che a tal fine le disposizioni abbiano carattere cogente sin dalla fase di formazione e quindi dalla presentazione delle stesse,

impegna il Governo

a voler adottare il decreto legislativo in tempo utile per poter consentirne l'entrata in vigore e l'applicazione in occasione delle prossime elezioni politiche, regionali e amministrative.
9/4434-B/4.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ferranti, Bressa, Orlando, Giovanelli, Amici, Lo Moro, Bordo, D'Antona, Fiano, Fontanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Franceschini, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Picierno, Ferrari, Garavini, Narducci.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, commi 63 e seguenti, delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, l'incandidabilità temporanea a cariche elettive e di governo, a livello centrale, regionale e locale nonché il divieto di ricoprire alcune cariche, proprie degli enti locali;
              il termine della delega è tuttavia fissato, dal comma 63, in un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Conseguentemente, ove dovesse essere approvata definitivamente la norma in oggetto ed ove l'Esecutivo dovesse utilizzare interamente l'ambito temporale ivi contenuto, le significative innovazioni concernenti le incandidabilità non potrebbero disciplinare le imminenti elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per i Consigli regionali;
              pur stigmatizzando il carattere temporaneo della incandidabilità, così come disciplinata dal provvedimento in oggetto, l'istituto potrebbe in ogni caso rappresentare valida soluzione con riferimento alle prossime scadenze elettorali,

impegna il Governo

a voler adottare il decreto legislativo di cui ai commi 63 e seguenti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in ogni caso, in tempo utile per poter consentirne l'entrata in vigore e l'applicazione in occasione delle prossime elezioni regionali e politiche.
9/4434-B/5. Di Pietro, Palomba, Donadi, Favia, Borghesi, Evangelisti.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, commi 63 e seguenti, delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, l'incandidabilità temporanea a cariche elettive e di governo, a livello centrale, regionale e locale nonché il divieto di ricoprire alcune cariche, proprie degli enti locali;
              il termine della delega è tuttavia fissato, dal comma 63, in un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Conseguentemente, ove dovesse essere approvata definitivamente la norma in oggetto ed ove l'Esecutivo dovesse utilizzare interamente l'ambito temporale ivi contenuto, le significative innovazioni concernenti le incandidabilità non potrebbero disciplinare le imminenti elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per i Consigli regionali;
              pur stigmatizzando il carattere temporaneo della incandidabilità, così come disciplinata dal provvedimento in oggetto, l'istituto potrebbe in ogni caso rappresentare valida soluzione con riferimento alle prossime scadenze elettorali,

impegna il Governo

a voler adottare il decreto legislativo in tempo utile per poter consentirne l'entrata in vigore e l'applicazione in occasione delle prossime elezioni regionali e politiche.
9/4434-B/5.    (Testo modificato nel corso della seduta) Di Pietro, Palomba, Donadi, Favia, Borghesi, Evangelisti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in discussione reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
              il sistema giuridico italiano utilizza la locuzione «false comunicazioni sociali» per indicare quel reato contemplato dal codice civile all'articolo 2621 e specificato dagli articoli successivi, e che comprende quindi non soltanto la fraudolenta compilazione del solo bilancio, ma anche quella di tutte le comunicazioni sociali e delle relazioni che la legge impone di redigere, oltre all'omissione di questi obblighi;
              le norme sanzionatorie in materia societaria sono state oggetto di profonda revisione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 aprile 2002, n.  61, che ha, tra l'altro, sostituito l'intero titolo XI del libro quinto del codice civile, dettando nuove disposizioni penali in materia di società e di consorzi;
              la depenalizzazione del reato di falso in bilancio di fatto ha facilitato una gestione spericolata e spesso fantasiosa dei bilanci;
              per effetto delle modifiche introdotte dal legislatore molti reati in materia societaria sono stati trasformati da delitti (punibili con la reclusione) a contravvenzioni (punibili con l'arresto), se non in meri illeciti amministrativi;
              la sesta Commissione del Consiglio superiore della magistratura, nel suo parere sul disegno di legge in discussione, ha precisato che un «intervento ambizioso» avrebbe potuto riguardare anche il «reato di falso in bilancio’’, fattispecie «funzionalmente connessa ai reati contro la pubblica amministrazione». Ad avvalorare la tesi «parlano le statistiche internazionali»;
              a questo proposito si è persa una grande occasione per reintrodurre nel nostro sistema una norma di civiltà, quella che punisce il falso in bilancio: posto che esso serve a costituire quei fondi neri che sono appunto l'anticamera della corruzione;
              appare quanto mai opportuno e urgente impedire la formazione di patrimoni illeciti da parte delle società poiché questi possono essere agevolmente utilizzati, in via occulta, per commettere altri reati, in particolare per attivare pratiche di corruzione lesive del buon andamento della pubblica amministrazione e delle istituzioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni ulteriore iniziativa utile a ridurre e contrastare il fenomeno della corruzione, provvedendo altresì a ripristinare le disposizioni in materia di «falso in bilancio».
9/4434-B/6. Lo Presti, Granata, Di Biagio.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in discussione reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
              il sistema giuridico italiano utilizza la locuzione «false comunicazioni sociali» per indicare quel reato contemplato dal codice civile all'articolo 2621 e specificato dagli articoli successivi, e che comprende quindi non soltanto la fraudolenta compilazione del solo bilancio, ma anche quella di tutte le comunicazioni sociali e delle relazioni che la legge impone di redigere, oltre all'omissione di questi obblighi;
              le norme sanzionatorie in materia societaria sono state oggetto di profonda revisione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 aprile 2002, n.  61, che ha, tra l'altro, sostituito l'intero titolo XI del libro quinto del codice civile, dettando nuove disposizioni penali in materia di società e di consorzi;
              per effetto delle modifiche introdotte dal legislatore molti reati in materia societaria sono stati trasformati da delitti (punibili con la reclusione) a contravvenzioni (punibili con l'arresto), se non in meri illeciti amministrativi;
              la sesta Commissione del Consiglio superiore della magistratura, nel suo parere sul disegno di legge in discussione, ha precisato che un «intervento ambizioso» avrebbe potuto riguardare anche il «reato di falso in bilancio’’, fattispecie «funzionalmente connessa ai reati contro la pubblica amministrazione». Ad avvalorare la tesi «parlano le statistiche internazionali»;
              appare quanto mai opportuno e urgente impedire la formazione di patrimoni illeciti da parte delle società poiché questi possono essere agevolmente utilizzati, in via occulta, per commettere altri reati, in particolare per attivare pratiche di corruzione lesive del buon andamento della pubblica amministrazione e delle istituzioni,

impegna il Governo

a valutare ogni ulteriore iniziativa utile a contrastare il fenomeno della corruzione, assumendo altresì le iniziative di propria competenza in relazione all'esame dei provvedimenti pendenti in Parlamento in tema di «falso in bilancio».
9/4434-B/6.    (Testo modificato nel corso della seduta) Lo Presti, Granata, Di Biagio.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in discussione reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
              in Italia il voto di scambio è una pratica tristemente e largamente estesa, e in particolare quello politico-mafioso è un reato ai sensi dell'articolo 416-ter del codice penale;
              è diffuso il «voto di scambio» per cui viene sfruttata, nel corso di consultazioni elettorali, l'influenza che gli ambienti delinquenziali esercitano su gran parte della popolazione per far confluire i voti su soggetti che hanno favorito (o che favoriranno), con interventi legislativi o con la concessione di appalti per la costruzione di opere pubbliche, lo sviluppo delle attività imprenditoriali riferite a gruppi criminali;
              dalle cronache degli ultimi mesi si è potuto osservare come le aree di influenza della criminalità organizzata si sono estese sino alle regioni del Nord e anche qui sono ormai evidenti segnali di indirizzo illecito del voto attraverso scambi o promesse di scambi;
              ciò che rende l'atto illegale e particolarmente deprecabile è l'abuso di potere teso a elargire favori, spesso illegali, in cambio del voto, violentando in questa maniera le istituzioni politiche e amministrative, «falsando» inoltre gli esiti di quelle che dovrebbero essere regolari e democratiche consultazioni elettorali;
              occorre integrare la normativa del codice penale prevista dall'articolo 416-ter al fine di estendere la pena stabilita per lo scambio elettorale politico-mafioso anche a chi si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo articolo 416-bis;
              appare urgente inoltre prevedere che, oltre all'erogazione di denaro, anche il trasferimento di qualunque altra utilità possa rientrare tra le finalità del reato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, sin dai prossimi interventi in materia, di rendere più incisiva la disciplina sul voto di scambio estendendo l'applicabilità della normativa vigente.
9/4434-B/7. Di Biagio, Granata, Lo Presti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
              in particolare, l'articolo 1, comma 63, con riguardo alla prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo (a livello centrale, regionale, locale ed europeo), a seguito di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
              la finalità del testo unico è, inoltre, quella di disciplinare i casi di decadenza e di sospensione dalle cariche in caso di sentenze definite di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica e di coordinare le norme sull'incandidabilità con quelle vigenti in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di voto attivo;
              in questo particolare momento storico, caratterizzato da un forte e diffuso senso di sfiducia collettiva verso l'intero sistema istituzionale italiano, è quanto mai urgente, anche al fine di determinare l'avvio di una nuova stagione politica e «civile» per il nostro Paese, affrontare tali tematiche in maniera efficace e credibile;
              è auspicabile, quindi, che tutti i partiti e i movimenti politici, con una chiara e coerente assunzione di responsabilità, non candidino nelle proprie liste coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per alcuni reati particolarmente gravi e di particolare allarme sociale, recependo integralmente il codice etico di formazione delle liste delle candidature approvato all'unanimità da tutti gli schieramenti politici presenti in Commissione bicamerale antimafia,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente tutte le misure di competenza – anche attraverso ulteriori interventi di carattere normativo – volte a recepire e a rendere vincolanti nell'ordinamento i principi introdotti dal codice etico di cui in premessa.
9/4434-B/8. Granata, Di Biagio, Lo Presti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
              in particolare, l'articolo 1, comma 63, con riguardo alla prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo (a livello centrale, regionale, locale ed europeo), a seguito di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
              la finalità del testo unico è, inoltre, quella di disciplinare i casi di decadenza e di sospensione dalle cariche in caso di sentenze definite di condanna successive all'elezione o all'assunzione della carica e di coordinare le norme sull'incandidabilità con quelle vigenti in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di voto attivo;
              in questo particolare momento storico, caratterizzato da un forte e diffuso senso di sfiducia collettiva verso l'intero sistema istituzionale italiano, è quanto mai urgente, anche al fine di determinare l'avvio di una nuova stagione politica e «civile» per il nostro Paese, affrontare tali tematiche in maniera efficace e credibile;
              è auspicabile, quindi, che tutti i partiti e i movimenti politici, con una chiara e coerente assunzione di responsabilità, non candidino nelle proprie liste coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per alcuni reati particolarmente gravi e di particolare allarme sociale, recependo integralmente il codice etico di formazione delle liste delle candidature approvato all'unanimità da tutti gli schieramenti politici presenti in Commissione bicamerale antimafia,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente ulteriori misure di competenza volte a favorire l'applicazione dei principi introdotti dal codice etico di cui in premessa.
9/4434-B/8.    (Testo modificato nel corso della seduta) Granata, Di Biagio, Lo Presti.


      La Camera,
          premesso che:
              la persona segnalante eventuali fenomeni di corruzione o atti illegali nella pubblica amministrazione, di fatto compie il proprio dovere morale e tutela la propria persona fisica anche al fine di prendere le distanze da qualunque reato associativo concorsuale;
              il segnalato in sede disciplinare deve dimostrare, al contrario, la propria estraneità da ciò che viene a lui addebitato;
              la sezione disciplinare deve avere compiti definiti e libertà di azione al fine di accertare i fatti derivanti dalla segnalazione,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione di cui al comma 51 dell'articolo 1, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che non sia resa pubblica l'identità della persona segnalante, nel proprio ambito di lavoro, onde evitare possibili ripercussioni morali e fisiche di cui il segnalante potrebbe essere oggetto.
9/4434-B/9. Scilipoti.


      La Camera,
          premesso che:
              il comma 64 dell'articolo 1, alle lettere g) ed i), impegna il Governo: 1) ad operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo n.  267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna; 2) ad individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;
              l'articolo 15 della legge n.  55 del 1990 (recante «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»), per le elezioni regionali, e l'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per quanto riguarda quelle provinciali, comunali e circoscrizionali, sanciscono le ipotesi di incandidabilità di tutti coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per determinati reati ovvero cui sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso;
              nell'individuare i casi di incandidabilità, ciascuna delle citate norme rimanda a fattispecie di reato molto diverse tra loro: reati di associazione mafiosa; delitto di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.  309 del 1990, o un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico sugli stupefacenti, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze; i più gravi reati contro la pubblica amministrazione; i delitti concernenti la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; delitti non colposi puniti con una pena superiore ai due anni di reclusione; ogni altro reato per il quale sia stata applicata una pena superiore ai sei mesi di reclusione se, nel contempo, ricorra l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione;
              dunque le ipotesi che portano alla incandidabilità, in linea con la ratio e le finalità della legge n.  55 del 1990, che a sua volta si inserisce nel filone della cosiddetta legislazione antimafia, sono state determinate dal legislatore sulla base della «gravità dei fatti»; fatti e delitti talmente gravi da comportare, per la persona investita del «munus publicum», la perdita della «dignità necessaria» allo svolgimento della funzione. Solo le predette esigenze e finalità possono infatti determinare restrizioni del diritto all'elettorato passivo, che la Costituzione assicura in via generale all'articolo 51 e che la stessa Corte costituzionale ha riportato nell'alveo dei diritti inviolabili sanciti dall'articolo 2 della stessa Carta fondamentale;
              pur avendo le citate disposizioni natura di norme eccezionali, attualmente, nell'ambito delle ipotesi di incandidabilità, vengono pacificamente ricondotti, attraverso una interpretazione estensiva del dettato normativo, anche i comportamenti meno gravi tra quelli tipicamente indicati dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n.  309 del 1990; condotte cioè che nulla hanno a che fare con la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti (le sole che sono state presuntivamente, e ragionevolmente, ricollegate dal legislatore alle attività della criminalità), o che nulla hanno a che fare con eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata negli enti locali e, quindi, con la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la tutela della libera determinazione degli organi elettivi e con il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, e che, pertanto, difficilmente possono essere considerate sintomatiche di quella «capacità criminale degli eletti» idonea a risolvere il rapporto fiduciario con gli elettori ed a compromettere il corretto funzionamento dell'amministrazione pubblica;
              tale mancata distinzione concettuale corre il rischio di essere fonte di difficoltà interpretativa e soprattutto di essere penalizzante nei confronti di quei cittadini che abbiano riportato una condanna per fatti di particolare tenuità o in presenza di circostanze attenuanti che mal si conciliano con un giudizio di «indegnità morale» a ricoprire cariche elettive;
              appare quanto mai opportuno che, in sede di attuazione della delega, sia posta attenzione al problema e data ad esso corretta soluzione tecnico-legislativa, atteso che in tutti questi casi la necessità di difendere lo Stato dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, dagli intrecci mafia-politica, dalle corruttele e dai clientelismi propri di alcuni gravissimi reati, tra cui quelli contro la pubblica amministrazione, che la legge n.  55 del 1990 e il testo unico sugli enti locali prendono in considerazione, non ha ragione di esistere,

impegna il Governo

a precisare, in sede di emanazione della normativa delegata, che l'incandidabilità nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 64, lettere g), h) ed i), non sussiste ogniqualvolta nella sentenza definitiva di condanna od in quella di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia stata riconosciuta all'imputato la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 1), del codice penale o la circostanza attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità.
9/4434-B/10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.


      La Camera,
          premesso che:
              le ultime rilevazioni dell'indice della percezione della corruzione compiute da Transparency International basate sulle opinioni di esperti e professionisti, collocano l'Italia al sessantanovesimo posto a pari merito con il Ghana e la Macedonia, con un progressivo aggravamento della corruzione percepita negli ultimi anni;
              nell'ultima rilevazione dell'indice, pubblicata il 1o dicembre 2011, all'esito della valutazione di 182 paesi, l'Italia si è attestata sul punteggio di 3.9 contro il 6.9 della media OCSE;
              l'indice della percezione è stato poi ulteriormente elaborato in considerazione del rapporto che, generalmente, lega la corruzione al reddito pro capite e all'indice di sviluppo umano. Il risultato è l’Excess Perceived Corruption Index (EPCI), che misura quanto un paese si discosti dai valori di corruzione attesi. Secondo quest'ultimo indice, l'Italia si collocherebbe al penultimo posto, «battuta» solo dalla Grecia;
              il livello di legalità, il funzionamento efficace ed efficiente della pubblica amministrazione, il contrasto alla corruzione sono i veri fattori critici di successo per lo sviluppo economico;
              la qualità dei canali attraverso cui passa la spesa pubblica in tutti i settori diventa oggi più che mai prerogativa indispensabile,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori misure più restrittive e ad adottare ulteriori misure di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità anche in settori pubblici più a rischio come la sanità, appalti, servizi e forniture e controlli.
9/4434-B/11. Di Stanislao.


      La Camera,
          premesso che:
              ai commi dal 66 al 72 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame si disciplina modificandolo il regime della messa in fuori ruolo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato;
              in particolare al comma 66 si prevede che «tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico»;
              al comma 67 si prevede che «il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione che in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo»;
              nel corso dell’iter del provvedimento sia in Commissione che in Aula è stato impossibile poter fare delle valutazioni precise in quanto non si avevano dati precisi sulla consistenza dell'utilizzo del regime di messa in fuori ruolo;
              i dati forniti alle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia da parte dei Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la semplificazione erano incompleti e non aggiornati,

impegna il Governo

          a costituire, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, presso i Ministero della giustizia e il Dipartimento per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un'unica banca dati consultabile pubblicamente, anche online attraverso i rispettivi siti, nella quale siano raccolti e classificati in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: ruolo originario di colui o colei che viene posto in fuori ruolo; titolarità e durata dell'incarico fuori ruolo attuale; elenco degli incarichi fuori ruolo precedentemente svolti comprensivi per ciascuno della durata e della funzione; computo complessivo degli anni trascorsi in posizione di fuori ruolo nell'intera carriera;
          ad aggiornare tale banca dati con periodicità mensile;
          a depositare copia della medesima banca dati, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, alla Presidenza della Camera dei deputati e a quella del Senato della Repubblica, affinché la possano trasmettere alle Commissioni competenti.
9/4434-B/12. Giachetti, Reguzzoni.


      La Camera,
          premesso che:
              ai commi dal 66 al 72 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame si disciplina modificandolo il regime della messa in fuori ruolo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato;
              in particolare al comma 66 si prevede che «tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico»;
              al comma 67 si prevede che «il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione che in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo»;
              nel corso dell’iter del provvedimento sia in Commissione che in Aula è stato impossibile poter fare delle valutazioni precise in quanto non si avevano dati precisi sulla consistenza dell'utilizzo del regime di messa in fuori ruolo;
              i dati forniti alle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia da parte dei Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la semplificazione erano incompleti e non aggiornati,

impegna il Governo

          a costituire, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, presso il Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'unica banca dati consultabile pubblicamente, anche online attraverso i rispettivi siti, nella quale siano raccolti e classificati in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: ruolo originario dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato che vengono posti fuori ruolo; titolarità e durata dell'incarico fuori ruolo attuale; elenco degli incarichi fuori ruolo precedentemente svolti comprensivi per ciascuno della durata e della funzione; computo complessivo degli anni trascorsi in posizione di fuori ruolo nell'intera carriera;
          ad aggiornare tale banca dati con periodicità mensile;
          a depositare copia della medesima banca dati, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, alla Presidenza della Camera dei deputati e a quella del Senato della Repubblica, affinché la possano trasmettere alle Commissioni competenti.
9/4434-B/12.    (Testo modificato nel corso della seduta) Giachetti, Reguzzoni.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento intende realizzare un'efficace politica di contrasto integrato e coordinato del fenomeno corruttivo mediante l'introduzione di strumenti di prevenzione, volti ad incidere sull'occasione di corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione e in particolare a tal fine il Governo è delegato ad adottare:
                  a) un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione;
                  b) un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti e sanzioni disciplinari;
                  c) un decreto legislativo per la attribuzione di incarichi dirigenziali di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali;
              il provvedimento prevede, inoltre, che il Governo definisca un codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
              esiste la necessità cogente che le disposizioni in materia di contrasto del fenomeno della corruzione esplichino la loro efficacia entro la fine della legislatura, anche in virtù della connessione con la attuale crisi economica, per ridare slancio alla crescita e lo sviluppo del Paese,

impegna il Governo

ad esercitare le deleghe di cui in premessa e ad approvare il decreto del Presidente della Repubblica in materia di codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione in tempo utile a consentirne l'entrata in vigore entro la fine della legislatura.
9/4434-B/13. Giovanelli, Ferranti.


PROPOSTA DI LEGGE: S. 601-711-1171-1198 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: GIULIANO; CASSON ED ALTRI; BIANCHI ED ALTRI; MUGNAI: NUOVA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 3900-A); ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CONTENTO; PECORELLA; CAVALLARO; CAPANO ED ALTRI; BARBIERI; MANTINI ED ALTRI; FRASSINETTI ED ALTRI; CASSINELLI ED ALTRI; MONAI; RAZZI ED ALTRI; CAVALLARO ED ALTRI (A.C. 420-1004-1447-1494-1545-1837-2246-2419-2512-4505-4614)

A.C. 3900-A – Articolo 47

ARTICOLO 47 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 47.
(Esame di Stato).

      1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale. Per coloro che hanno frequentato i corsi di cui all'articolo 43, l'esame si articola nella prova scritta di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo e nella prova orale.
      2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:
          a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
          b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
          c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

      3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.
      4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.
      5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.
      6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:
          a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
          b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
          c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
          d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
          e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

      7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.
      8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.
      9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.
      10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.
      11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.
      12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 47 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 47.
(Esame di Stato).

      Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
47. 900. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 3, sostituire le parole: diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale con le seguenti: esclusa la parte di diritto commerciale e di diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale civile o penale a scelta del candidato.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e il diritto processuale escluso dalla scelta obbligatoria precedente.
47. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: e citazioni giurisprudenziali con le seguenti: ; è tuttavia consentito l'ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali.
47. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La durata delle prove scritte, a partire dal momento della dettatura o della consegna del testo ciclostilato a tutti i candidati, viene così fissata: per lo svolgimento delle due prove consistenti in un parere motivato i candidati hanno a disposizione nove ore di tempo massimo, mentre per la prova consistente in un atto i candidati hanno a disposizione dieci ore di tempo massimo.
47. 700. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.
47. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.  261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1990, n.  303.
47. 800 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 48

ARTICOLO 48 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 48.
(Commissioni di esame).

      1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.
      2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.
      3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.
      4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
      5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.
      6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.
      7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      8. Il CNF può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.
      9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 48 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 48.
(Commissioni di esame).

      Al comma 5, dopo le parole: dell'ordine aggiungere le seguenti: , di un Consiglio distrettuale di disciplina.
48. 700. Contento.
(Approvato)

      Al comma 6, dopo le parole: dell'ordine aggiungere le seguenti: , di un Consiglio distrettuale di disciplina.
48. 701. Contento.
(Approvato)

      Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Il CNF con le seguenti: Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF,.

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          primo periodo, sopprimere le parole:
e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame;
          secondo periodo, sopprimere le parole da: , con facoltà di fino alla fine del comma.
48. 900. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 49

ARTICOLO 49 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 49.
(Disciplina transitoria per la pratica professionale).

      1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.
      2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.
      3. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n.  475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 49 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 49.
(Disciplina transitoria per la pratica professionale).

      Al comma 1, sostituire la parola: quinto con la seguente: secondo.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
49. 900. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 50

ARTICOLO 50 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 50.
(Disciplina transitoria per l'esame).

      1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.
      2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L'ammissione alle prove orali è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l'idoneità è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 50 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 50.
(Disciplina transitoria per l'esame).

      Al comma 1, sostituire le parole: Per i primi due anni con le seguenti: Per i primi tre anni.
50. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Sopprimere il comma 2.
50. 900. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3900-A – Articolo 68

ARTICOLO 68 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.  3900 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 68.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 3900-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 43 disciplina i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, prevedendo che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge;
              lo stesso articolo prevede altresì che devono essere garantiti la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa,

impegna il Governo

a vigilare affinché siano realmente garantiti la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa, soprattutto sotto il profilo economico, fissando tetti massimi delle quote di partecipazione ai corsi, le quali non possono superare il 10 per cento dei compensi previsti per i praticanti al comma 8 dell'articolo 41.
9/3900-A/1. Garagnani.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di riforma in esame, all'articolo 2, amplia il novero delle attività riservate agli avvocati costituito, allo stato, dalle attività necessarie ad assicurare il diritto costituzionale alla tutela giudiziale del cittadino, ossia la difesa, l'assistenza e la rappresentanza nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali;
              il testo del provvedimento, così come attualmente formulato, in aggiunta alle attività poc'anzi citate, prevede di estendere l'esclusiva anche all'attività di assistenza stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, in ogni campo del diritto, fatte salve specifiche competenze di altri professionisti espressamente individuati;
              il corpus normativo comunitario pone esplicitamente come regola la libertà di concorrenza e come eccezione l'attribuzione legale di esclusive, che comunque devono essere giustificate dal perseguimento di interessi generali: la severa giurisprudenza della Corte di giustizia presidia l'osservanza di questi principi, applicando un penetrante controllo delle legislazioni degli Stati membri, secondo il criterio della proporzionalità;
              come sottolineato anche dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nella sua segnalazione del 21 settembre 2009, n.  41, l'attribuzione di ambiti di esclusiva in capo a determinati soggetti costituisce una restrizione grave della concorrenza, in quanto riserva solo a questi ultimi la possibilità di operare nei relativi mercati, offrendo loro una protezione legale dalla concorrenza di altri soggetti che potrebbero offrire gli stessi servizi. L'esclusiva di cui sopra, seppur mitigata con la prevista connessione all'attività giurisdizionale, sembrerebbe, dunque, porre un limite alle libertà economiche degli operatori restringendo, contestualmente, le possibilità di scelta degli utenti del servizio che sono costretti a rivolgersi solo ai soggetti individuati dalla legge;
              così come formulato, il disposto letterale della norma può indurre a ritenere che soltanto in presenza di espresse previsioni di legge l'attività di consulenza stragiudiziale non possa essere formulata da altri soggetti, sia professionisti, sia titolari di funzioni alle quali si riconosce una certa autorevolezza in materia tecnico-giuridica, posto che non risulta sufficientemente chiaro quale sia l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale che non possa esser potenzialmente connessa ad un ricorso in sede giurisdizionale;
              se per le attività tipiche e peculiari della professione forense, ossia la rappresentanza, l'assistenza e la difesa in giudizio, può apparire legittima l'imposizione di un'esclusiva, per tutte le altre attività, che il disegno di legge in esame intende escludere dal regime di «libertà di accesso», la giustificazione sembra non sussistere,

impegna il Governo

a valutare gli effetti dell'estensione degli ambiti di esclusiva laddove la stessa non comporti un effettivo accrescimento della tutela degli assistiti, ma determini una restrizione della concorrenza tra professionisti attivi nel settore legale che può incidere significativamente anche sui costi delle procedure stragiudiziali, con ripercussioni negative sui cittadini e sulle imprese, nonché vanificare gli effetti deflattivi sul contenzioso ordinario dei recenti interventi legislativi di riforma del processo civile, al fine di operare opportune modifiche alla normativa volte ad eliminare la riserva di attività stragiudiziali citata in premessa.
9/3900-A/2. Cilluffo, Madia.


      La Camera,
          premesso che:
              l'approvazione della riforma dell'ordinamento della professione forense costituisce un momento ineludibile dell'esercizio di una democrazia parlamentare;
              tale riforma si prefigura come oramai non più procrastinabile, non solo perché l'attuale disciplina della professione forense risale al 1933, ma soprattutto per la delicatezza e la rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti: la professione forense – unica ad essere richiamata espressamente dalla Costituzione – si pone, infatti, quale strumento essenziale a garanzia del diritto alla difesa, sancito dall'articolo 24 della Carta costituzionale;
              risulta, pertanto, indispensabile difendere l'indipendenza dell'avvocatura al fine di tutelare i diritti dei cittadini;
              è essenziale, altresì, salvaguardare le istituzioni forensi e gli ordini, in quanto – come più volte affermato dalla Corte costituzionale e dalla Suprema Corte – l'avvocatura è un bene prezioso al servizio del cittadino e della collettività;
              la professione forense deve essere, dunque, adeguatamente tutelata e valorizzata attraverso meccanismi che favoriscano la concorrenza senza svilire la qualità delle prestazioni;
              è necessario che la normativa secondaria di attuazione del presente provvedimento sia strettamente conforme a quanto nello stesso previsto, al fine di garantire il diritto degli iscritti ad essere giudicati per fatti attinenti la disciplina e la deontologia da soggetti eletti dalla stessa classe professionale di appartenenza,

impegna il Governo:

          ad evitare qualsiasi intervento volto all'eliminazione dell'incompatibilità dell'iscrizione all'Albo con il rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato;
          a valutare l'opportunità di scoraggiare la corsa al ribasso o al lavoro sotto costo degli avvocati, in quanto tale pratica non favorisce la qualità delle prestazioni, incoraggia la crescita del contenzioso e danneggia i giovani professionisti, dal momento che è proprio su questi ultimi che si scaricano le conseguenze economiche di incarichi accettati al ribasso.
9/3900-A/3. Marinello.


      La Camera,
          ritenuto opportuno che il regolamento del ministro della giustizia, di cui al comma 6 dell'articolo 47, disciplini, nell'ambito delle modalità e delle procedure di svolgimento dell'esame di Stato, anche la periodicità del concorso medesimo,

impegna il Governo

a disciplinare nel regolamento ministeriale di cui all'articolo 47, comma 6, la cadenza temporale del predetto esame di Stato.
9/3900-A/4. Contento.


      La Camera,
          premesso che sussiste la necessità di un ulteriore adeguamento della normativa in materia di elezioni, composizione e funzionamento degli organi forensi, anche sulla base delle indicazioni del CNF, dei Consigli degli ordini e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative,

impegna il Governo

      ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:
          a) garantire la democraticità piena dell'elettorato attivo e passivo;
          b) garantire la rappresentanza territoriale almeno su base distrettuale;
          c) garantire la presenza di genere secondo la regola che nessun genere possa avere in ogni organo collegiale un numero di eletti superiore a due terzi;
          d) garantire la non rieleggibilità immediata dopo due mandati di ogni componente degli organi forensi;
          e) garantire l'incompatibilità fra le varie cariche forensi e le cariche politiche ed istituzionali di ogni natura;
          f) garantire l'incompatibilità fra le cariche forensi e cariche negli organi disciplinari;
          g) garantire l'incompatibilità fra cariche forensi ed organi previdenziali;
          h) garantire l'incompatibilità fra cariche forensi ed incarichi di controllo di gestione e contabile;
          i) garantire che gli incarichi di controllo contabile e di gestione siano affidati su base elettiva a soggetti di comprovata qualità e competenza professionale;
          l) garantire la trasparenza mediante pubblicazione ed ogni altra forma di pubblicità dei bilanci preventivi e dei conti economici e consuntivi di tutti gli organi;
          m) garantire il principio della gratuità dell'esercizio delle funzioni forensi e, ove ritenuto necessario per la complessità ed onerosità dell'incarico, la trasparenza di ogni eventuale indennità o compenso per l'esercizio delle funzioni;
          n) equiparare i rimborsi spese a quelli delle pubbliche amministrazioni e stabilire con regolamento la natura, importo e procedimento per la loro erogazione.
9/3900-A/5. Cavallaro.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Misure per fronteggiare la crisi del settore ippico italiano – 3-02571

      FAENZI e PAOLO RUSSO. — Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
          il settore ippico versa in una perdurante situazione di crisi, che presenta numerosi e crescenti motivi di preoccupazione e che richiede tempestivi interventi di ristrutturazione e di rilancio, trattandosi di attività che occupano, nella complessiva filiera, circa 50.000 famiglie e che comprendono il settore dell'allevamento equino, che, nonostante le complessità, rappresenta tuttora un comparto di eccellenza a livello nazionale e internazionale;
          nella prospettiva di tale riforma, si sono succeduti negli ultimi tempi alcuni provvedimenti normativi destinati a fronteggiare la crisi dell'ippica e a creare le condizioni per il suo rilancio;
          con l'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n.  98 del 2011, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire) era stata trasformata in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (Assi), struttura a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, posta sotto la vigilanza del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
          questa operazione non ha dato i risultati sperati, tanto che con l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135 (sulla revisione della spesa pubblica), è stata, infine, disposta la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, le cui funzioni e risorse dovranno essere ripartite tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (che incorpora contestualmente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), con decreti dei medesimi Ministri da adottare entro il 31 dicembre 2012;
          sulla base del lavoro istruttorio compiuto dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati (in relazione alle numerose proposte di legge di cui aveva avviato l'esame), è stata introdotta, nell'ambito del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale (atto Camera n.  5291, approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato della Repubblica), la previsione di una specifica delega per il rilancio del settore ippico;
          allo stato, risulta che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali stia procedendo all'elaborazione dei decreti di attuazione del decreto-legge n.  95 del 2012, di soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e trasferimento delle relative funzioni;
          nel frattempo, il disegno di legge di bilancio per il 2013 contiene le previsioni di spesa conseguenti alla soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, prevedendo, in particolare, tre capitoli di spesa per una dotazione complessiva pari a circa 250 milioni di euro per il 2013 (e a 230 per il 2014 e il 2015), di cui circa 19 per spese di funzionamento e di personale e 231 per «Interventi», dei quali circa 108 milioni di euro per il contributo già previsto a carico del bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e oltre 122 milioni di euro quale gettito delle scommesse ippiche ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
          in attesa di concreti interventi, la situazione finanziaria del settore resta tuttavia molto grave: le convenzioni con gli ippodromi sono da tempo scadute e attendono di essere rinnovate e taluni ippodromi hanno cessato le attività (Napoli e Firenze), mentre allevatori e proprietari attendono dal mese di maggio 2012 di incassare quanto loro dovuto –:
          quali provvedimenti il Governo intenda adottare per fronteggiare con immediatezza la crisi del settore ippico italiano e per garantire la sua stessa sopravvivenza, quale presupposto essenziale per il suo rilancio, precisando, in particolare, su quali basi siano state costruite le previsioni di bilancio per il 2013. (3-02571)


Problematiche riguardanti i costi di gestione della società Agecontrol e prospettive circa il riordino delle società controllate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – 3-02572

      MESSINA, DI GIUSEPPE, ROTA, DONADI, BORGHESI, EVANGELISTI e BARBATO. — Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
          l'Agecontrol s.p.a. è stata istituita dalla Comunità europea nel 1985, per i controlli e le azioni comunitarie sull'olio di oliva, cofinanziata dalla stessa Comunità europea e dallo Stato italiano fino al 2005. La riforma della politica agricola comunitaria ha previsto la cessazione del sistema dei controlli e del relativo cofinanziamento comunitario per tutte le agenzie preposte a tale compito, a partire dal 1o novembre 2005;
          il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, durante la gestione del Ministro pro tempore Alemanno, ha consentito alla società di continuare ad operare con nuove forme, funzioni ed incarichi, dando inizio ad una delle prime operazioni di spoil system di cui la società ha sofferto in questi anni e che, come rilevato anche dalla stampa, comportò pesanti oneri per la società; da allora si sono susseguiti una serie di cambi di vertice e operazioni poco chiare nella gestione della società, che sfociano, sempre nel 2007, nella liquidazione di Agecontrol, atto poi dichiarato nullo dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza del 9 giugno 2008;
          annullata la procedura di liquidazione, viene nominato il nuovo consiglio di amministrazione e il direttore generale Versienti, appena nominato, a quanto risulta agli interroganti, avrebbe fatto predisporre un contratto che innalza il suo emolumento dai 120 mila euro percepiti dal precedente direttore a 170 mila euro annui, oltre ad un premio di produzione pari a 20 mila euro e relativi benefit aziendali. Tale contratto pare sia stato recentemente rinnovato nel luglio 2012 dal Ministro interrogato, un anno prima della scadenza, per altri quattro anni e con un aumento di circa il 15 per cento;
          i compensi degli amministratori, fissati nel 2007, venivano modificati in aumento il 29 settembre 2011, con delibera n.  22, in contrasto con la norma di contenimento della spesa pubblica, articolo 1, comma 3, della legge n.  196 del 2009, che prescrive un taglio del 10 per cento ai compensi dei componenti il consiglio di amministrazione; l'aumento risulta essere di circa il 20 per cento, fissando in 120 mila euro lordi annui il compenso del presidente Agecontrol e in 25 mila euro il compenso per ogni consigliere;
          lo stesso presidente di Agea, in data 24 aprile 2012, ha rilevato che la suddetta delibera del 29 settembre 2011 ha provocato un danno erariale e, con provvedimento d'urgenza, successivamente ratificato dal consiglio di amministrazione Agea (atto n.  77 del 24 maggio 2012), sono stati ridefiniti i compensi degli amministratori in 82.050 euro lordi annui e 19,440 lordi annui per i consiglieri, con effetto a far data dal 6 settembre 2011; tuttavia, non risulta chiaro quale siano state le iniziative poste in atto per il recupero delle somme già erogate;
          ad oggi i costi complessivi di amministratori e dirigenti, comprensivi di emolumenti, rimborsi spese, benefit e premi aziendali, risultano ancora opachi; la questione è che non si capisce dove siano inseriti i costi di dirigenti e amministratori. Probabilmente non sotto la voce «costi per il personale», ma in una voce chiamata «altri costi per il personale», che si trova nel capitolo di bilancio «costi per i servizi»;
          anche la gestione del personale e il fondo specifico per la gestione del contenzioso con il personale destano non poche perplessità. Nel 2011 il fondo è stato incrementato di 521.655 euro e a chiusura di bilancio ammontava a 1.568.560 euro. In particolare, detto incremento è stato necessario per far fronte alle spese legali relative ai contenziosi generati da licenziamenti dichiarati illegittimi di 60 dipendenti assunti con contratti a termine, stipulati tra il 2005 e il 2009. Per tali ultimi contratti, infatti, è stata accertata giudizialmente la «mancanza della causale» o la «genericità» della stessa e nei relativi giudizi Agecontrol è risultata sempre soccombente, sia in primo grado che in appello; nello stesso bilancio 2011 viene chiaramente evidenziato che i costi per l'assistenza professionale hanno subito un incremento per onorari a legali incaricati di assistere la società in giudizio per contenziosi sorti con personale dipendente, passando da un importo che era di 295.276 euro nel 2010 a euro 519.183 per il 2011;
          nonostante tale grave situazione, l'attuale management ha ritenuto di poter elargire nel 2010 un premio per la gestione degli obiettivi a tutti i dirigenti, per un valore compreso tra 15 e 30 mila euro cadauno, con un peso complessivo che, secondo fonti sindacali, si aggira intorno ad euro 398.105; inoltre, dal 2008 al 2010 sono stati assunti 2 nuovi dirigenti con retribuzione media di circa 100 mila euro annui;
          altro danno rilevante, sia gestionale che economico, è stato il trasferimento, ad ottobre del 2009, dallo stabile di Via Paolo Bentivoglio 41 agli uffici di Via Palestro 81, vicenda seguita attentamente anche dai sindacati, che hanno diramato numerosi comunicati;
          per il suo funzionamento, l'Agecontrol necessita di un contributo di circa 23 milioni di euro; a gennaio 2012 Agea ha, però, riconosciuto ad Agecontrol un contributo ridotto per il funzionamento e l'organizzazione, tale da rendere necessari tagli dei costi;
          nel bilancio 2011, invece, si indica genericamente che il problema risiede nella riduzione dei costi del personale che costituirebbero l'80 per cento delle spese di gestione e, in particolare, dei rimborsi per le spese di missione del personale dipendente e, con provvedimento del direttore generale, si è andati così a incidere sui contratti dei dipendenti amministrativi e ispettivi, lasciando inalterato tutto il resto della gestione;
          i controlli rimangono il business core dell'azienda, ma, almeno nel bilancio 2010 della società, risulta poco chiaro quale sia il costo del singolo controllo effettuato, considerando il costo medio effettivo comprensivo di rimborsi spese, elemento importante in ordine ad una valutazione complessiva di costi/benefici e del servizio reso dalla società. Rimarrebbe anche da chiarire quanti siano i controlli svolti da dipendenti e quanti da professionisti non dipendenti e se c’è una differenza di costo medio nel controllo effettuato da personale dipendente e in quello effettuato da professionista esterno, stante che, secondo fonti sindacali, questi ultimi inciderebbero ancora eccessivamente sul bilancio fino a un importo che viene quantificato in 564.000 euro annui –:
          quale sia stato il costo complessivo di amministratori e dirigenti della società Agecontrol in merito a compensi, retribuzioni, premi aziendali, rimborsi, benefit e alla gestione amministrativa e del personale e quali siano gli opportuni provvedimenti volti a riorganizzare complessivamente le società controllate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, facendo in modo che l'Agecontrol venga liquidata con l'eliminazione dei relativi costi di gestione e il passaggio delle relative competenze e del personale ad Agea, quale unico ente titolare dell'attività di controllo. (3-02572)


Misure a sostegno delle aziende agricole e della relativa produzione in Campania – 3-02573

      CATONE. — Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
          diminuisce il numero di aziende agricole presenti in Campania. Lo rileva il 6o censimento generale dell'agricoltura – dati riferiti al 24 ottobre 2010, dunque provvisori – presentato il 10 ottobre 2012 a Napoli e realizzato dall'Istat in collaborazione con la regione Campania, che ha messo a disposizione 180 tecnici e 800 rilevatori. I risultati definitivi, con dettaglio regionale provinciale e comunale, saranno resi entro il mese di giugno 2013;
          alla data del 24 ottobre 2010 in Campania risultano attive 136.867 aziende agricole e zootecniche, di cui 9.336 con allevamento di bestiame destinato alla vendita;
          la superficie agricola totale (sat) risulta pari a 723.215,48 ettari e la superficie agricola utilizzata (sau) risulta pari ad ettari 547.464,53;
          rispetto al censimento del 2000 il numero di aziende si è ridotto del 41,7 per cento (-32,2 per cento in Italia), la superficie agricola totale è diminuita del 13,6 per cento (-8 per cento in Italia) e la superficie agricola utilizzata del 6,6 per cento (-2,3 per cento in Italia);
          in Campania sono presenti, rispettivamente, il 4,2 per cento della superficie agricola utilizzata nazionale e l'8,4 per cento delle aziende agricole italiane;
          scendendo al dettaglio provinciale, Salerno è la provincia campana con il più alto valore di superficie agricola utilizzata (33,9 per cento) e di aziende (35,6 per cento), seguita da Avellino (22,9 per cento di superficie agricola utilizzata e 18,9 per cento di aziende), Benevento (19,6 per cento di superficie agricola utilizzata e 17,8 per cento di aziende), Caserta (19,5 per cento di superficie agricola utilizzata e 17,3 per cento di aziende) e Napoli (4,2 per cento di superficie agricola utilizzata e 10,5 per cento di aziende). Rispetto al censimento 2000 la variazione in termini di aziende e di superficie agricola utilizzata ha riguardato principalmente la provincia di Napoli (-65,9 per cento di aziende e -34,4 per cento di superficie agricola utilizzata), la provincia con la minore riduzione in termini di aziende è stata Benevento; Caserta nel corso del decennio ha visto diminuire del 10 per cento la superficie agricola totale, ma non la superficie agricola utilizzata, che si mantiene costante;
          la forte contrazione del numero di aziende attive, a cui non ha fatto riscontro una diminuzione della superficie coltivata, ha determinato in Campania una crescita notevole (+60 per cento) della superficie media aziendale, passando da 2,5 a 4 ettari. In Italia la superficie agricola utilizzata media cresce del 44,3 per cento; la Campania con il suo valore si colloca al 5o posto della graduatoria nazionale, preceduta nell'ordine dalla Sardegna (100,5 per cento), Lazio (75,9 per cento), Sicilia (72,2 per cento) e Trento (61,5 per cento);
          anche la dimensione media aziendale in termini di superficie agricola totale aumenta, passando da 3,6 a 5,3 ettari; tuttavia, in valore assoluto la superficie agricola totale diminuisce (-13,6 per cento) in misura più significativa rispetto alla superficie agricola utilizzata (-6,6 per cento);
          la diminuzione del numero di aziende si concentra principalmente tra quelle di minore classe di superficie agricola utilizzata; diminuiscono del 58,9 per cento quelle con superficie agricola utilizzata inferiore di 1 ettaro, del 34,4 per cento quelle con superficie agricola utilizzata compresa tra 1,00 e 1,99 ettari, del 22,3 per cento le aziende con superficie agricola utilizzata compresa tra 2,00 e 4,99 ettari e del 6,2 per cento quelle la cui superficie si attesta nell'intervallo 5,00 e 9,99 ettari;
          nonostante ciò l'agricoltura campana è ancora caratterizzata da una larga prevalenza di aziende di ridotta dimensione in termini di superficie agricola utilizzata: le aziende con meno di un ettaro rappresentano il 38,2 per cento del totale regionale e quelle con ampiezza compresa tra 1 e 4,99 ettari ne rappresentano il 44,7 per cento. Significativa è la quota (9,4 per cento del totale regionale) composta dalle aziende con classe di superficie agricola utilizzata compresa nell'intervallo 5,00- 9,99 ettari;
          la diminuzione del numero di aziende con classe di superficie agricola utilizzata inferiore di 1 ettaro interessa le 5 province, seppur in misura differente: a Napoli si registra una riduzione del 74,2 per cento rispetto al 2000, ad Avellino del 65,3 per cento, a Caserta del 57,3 per cento, a Salerno la diminuzione è pari al 51,4 per cento e a Benevento del 35,6 per cento;
          i seminativi in Campania sono presenti nel 50,3 per cento delle aziende, la cui superficie media è pari a 3,91 ettari, e occupano una superficie pari al 49,2 per cento della superficie agricola utilizzata regionale; rispetto al 2000 le aziende con seminativi diminuiscono dell'8 per cento, la superficie rimane invariata;
          la vite è presente nel 32,7 per cento delle aziende campane, con una superficie media coltivata pari a 0,50 ettari; nell'ultimo decennio è rimasto invariato il numero di aziende, mentre le superfici si sono ridotte dello 0,2 per cento;
          la crisi economica ha impattato notevolmente sulla produzione agricola, aggravando la già profonda crisi di mercato, che ha avuto pesanti ripercussioni anche sui livelli occupazionali;
          appare necessario che il Governo avvii una decisa azione di sostegno alle produzioni agricole e alle aziende, in particolare campane, che a migliaia rischiano di chiudere ogni attività –:
          quali azioni il Governo abbia messo in atto o intenda intraprendere a sostegno delle aziende e della produzione agricola nella regione Campania. (3-02573)


Problematiche riguardanti il periodo di congedo per maternità con riferimento alle scuole di specializzazione in medicina – 3-02574

      BINETTI, NUNZIO FRANCESCO TESTA, DE POLI, CALGARO, ZINZI, GALLETTI, RAO, COMPAGNON, CICCANTI, VOLONTÈ, TASSONE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
          la maggioranza delle scuole di specializzazione in medicina ha durata tra i cinque e i sei anni, nel corso dei quali è previsto che uno specializzando possa avere un periodo di proroga complessivamente non superiore ad un anno, per motivi di salute o per maternità;
          attualmente gli specializzandi non godono più di una borsa di studio, ma di un vero e proprio contratto di lavoro, con tutti i diritti e doveri che ne conseguono;
          all'interno di ogni scuola di specializzazione, oltre agli obiettivi generali previsti a livello nazionale per ciascun tipo di specializzazione, la direzione di ogni scuola fissa un piano di studi, con obiettivi teorici e pratici molto concreti e distribuiti razionalmente lungo tutto il periodo della scuola di specializzazione;
          si cerca di rispettare criteri di propedeuticità e di progressività, sia sul piano tecnico-scientifico che sul piano dell'assunzione personale di responsabilità, in modo che lo studenti arrivi al termine della sua specializzazione avendo acquisito la necessaria autonomia e l'imprescindibile competenza;
          il recupero del tempo di interruzione della specializzazione legato alla maternità avviene o immediatamente al termine del periodo di congedo per maternità – in tal caso la specializzanda perderà il contatto con il suo gruppo iniziale di riferimento, si troverà in una posizione sfalsata rispetto ai colleghi dell'anno di iscrizione successivo al suo e non riuscirà più a sostenere gli esami di fine anno con qualche coorte di studenti; in compenso potrà sostenere gli esami dopo aver compiuto tutto il tirocinio dell'anno in corso e la sua progressione negli studi avverrà con un certo ordine – oppure il recupero, invece, avviene al termine del periodo ufficialmente previsto rispetto all'anno dell'immatricolazione nella scuola di specializzazione – in tal modo la specializzanda si potrà reinserire velocemente nel suo gruppo di riferimento, ma non recupererà più la progressione fisiologica del suo iter formativo, perché il raggiungimento degli obiettivi relativi al periodo di congedo in maternità avverrà alla fine del suo iter professionale  –:
          quando e come si debba calcolare il recupero del tempo di interruzione della specializzazione legato alla maternità, in genere trattandosi di 5 mesi, dal momento che si possono creare due diverse situazioni, che presentano forme diverse di disagio. (3-02574)


Iniziative per l'assunzione dei vincitori del concorso bandito dall'ex Istituto per il commercio con l'estero nel 2008 – 3-02575

      MURO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
          con decreto dell'11 marzo 2008 la Presidenza del Consiglio dei ministri autorizzava l'Istituto per il commercio con l'estero (Ice) a bandire concorsi per l'assunzione di 360 unità;
          il 21 ottobre 2008 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n.  82, il relativo bando di concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura di n.  107 posti nei ruoli del personale dell'Istituto per il commercio con l'estero, area funzionale «C», posizione economica «C1»;
          tale concorso ha avuto una durata di circa due anni, per concludersi con la pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale n.  34 del 30 aprile 2010, della graduatoria definitiva con 107 vincitori;
          nel luglio del 2010 venivano autorizzate le prime 4 assunzioni, che hanno avuto luogo solo nella primavera del 2011;
          con decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98 – «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» – all'articolo 14, comma 17, si provvedeva alla soppressione dell'Istituto per il commercio con l'estero;
          con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2011, ventiquattro ore dopo la soppressione dell'Istituto, si autorizzava l'assunzione di 12 unità, di cui 7 provenienti dalla suddetta graduatoria dei vincitori di concorso;
          con decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, si istituiva l'Ice/Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
          il 21 aprile 2012, su richiesta dell'ufficio affari generali del Ministero dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, sollecitato quest'ultimo da un'interrogazione parlamentare presentata il giorno 10 gennaio 2012, l'Avvocatura generale dello Stato emetteva un parere nel quale si sostiene l'efficacia dell'autorizzazione ad assumere personale ex Ice a norma del suddetto decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, articolo 14, comma 17: «Le funzioni attribuite all'Ice dalla normativa vigente e le inerenti dotazioni di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi (...) sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 è conseguentemente organizzato»;
          tale parere non solo autorizza l'Istituto per il commercio con l'estero ad assumere le 7 unità in oggetto, ma sostiene anche la successione nei rapporti attivi e passivi dall'ex Istituto per il commercio con l'estero al Ministero dello sviluppo economico, e quindi il rapporto instaurato con la procedura concorsuale deve essere proseguito dal soggetto successore (ossia il Ministero dello sviluppo economico). Non ultimo, l'Avvocatura dello Stato afferma che i vincitori del concorso vantino comunque un diritto all'assunzione parificabile a quello del personale già in servizio presso l'ex Istituto per il commercio con l'estero;
          il 4 giugno del 2012, con bando interno di «avviso della procedura valutativa del personale a tempo indeterminato appartenente ai ruoli del soppresso Istituto» (compresi gli 11 neoassunti, provenienti dalla graduatoria in oggetto), ai sensi dell'articolo 122, comma 6, della legge 22 dicembre 2011, n.  214, si procedeva a dare attuazione alle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri per la creazione dell'Agenzia; come previsto dal bando, sulla base di una procedura di valutazione comparativa dei titoli, ancora in atto, solo 450 dei 590 dipendenti dell'ex Istituto per il commercio con l'estero saranno selezionati e inquadrati nella nuova Agenzia, mentre le restanti 140 unità verranno collocate in mobilità al Ministero dello sviluppo economico;
          il decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini – all'articolo 12, comma 18-bis, dispone che «le funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», nonché «il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in liquidazione» alla suddetta Agenzia, parificando in tal modo, nei diritti e nelle precedenze, il personale assunto per chiamata diretta al personale di un ente pubblico;
          la dotazione organica della nuova Agenzia è stimata in 450 unità (decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83 – «Misure urgenti per la crescita», convertito, con modificazioni, dalla legge n.  134 del 2012) e, con il suddetto bando, l'Agenzia intende collocare in mobilità presso il Ministero dello sviluppo economico personale in esubero pari a 140 unità;
          considerando, inoltre, che tale personale in mobilità potrebbe richiedere in futuro di rientrare nell'organico della nuova Agenzia, secondo i tempi e le modalità del turn over, i vincitori di concorso – assimilabili ai dipendenti ex Istituto per il commercio con l'estero, in quanto «in rapporto giuridico» con l'Istituto – non avrebbero alcuna possibilità di essere assunti;
          qualora i decreti attuativi, oggi ancora in corso di redazione, dovessero inquadrare la suddetta graduatoria nella pianta organica del Ministero dello sviluppo economico, considerati gli esuberi ex Istituto per il commercio con l'estero che saranno collocati in mobilità al Ministero dello sviluppo economico, la stretta del ricambio di personale imposto dal turn over e le precedenze determinatesi con l'assorbimento del personale Buonitalia s.p.a., i tempi di assunzione dei vincitori di concorso sarebbero ugualmente biblici –:
          quali interventi intenda porre in essere il Governo al fine di dare corso, in tempo ragionevole, all'assunzione dei vincitori di concorso, dando in tal modo una risposta certa e dovuta ai titolari di un diritto. (3-02575)


Iniziative per la definizione di un piano di interventi volto alla realizzazione di un sistema infrastrutturale efficiente e competitivo in Calabria – 3-02576

      NUCARA e OSSORIO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
          la Calabria vive da sempre una dimensione di «transizione», perché è una regione che tradizionalmente paga la mancanza di poli produttivi in grado di essere protagonisti dello sviluppo economico e sociale;
          questa dimensione di «transizione» deve essere superata, proprio perché è una delle principali cause dell'isolamento della Calabria, che appare evidente, in particolare, se confrontato con la Sicilia, perché caratterizzato da una carenza strutturale di infrastrutture e collegamenti;
          per tali ragioni appare necessario investire con decisione nel settore delle infrastrutture e, in particolare, sui porti di Reggio Calabria e Gioia Tauro e sull'aeroporto di Reggio Calabria, nell'ambito di un piano di investimenti strategici coerenti con le reali esigenze del territorio e con le sue enormi potenzialità, giacché la Calabria potrebbe diventare nel commercio una realtà di riferimento per gli altri Paesi dell'area del Mediterraneo;
          una delle principali risorse per la regione dovrebbe essere rappresentata dall'industria del turismo, che non può, però, svilupparsi sul territorio senza i necessari interventi in ordine alla viabilità e, più in generale, come sopra affermato, alle infrastrutture della regione;
          fra le priorità che è indispensabile stabilire, ai fini di un'efficace politica infrastrutturale, non vi è dubbio vi siano lo sviluppo dell'area portuale della provincia di Reggio Calabria, il completamento urgente dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, il potenziamento e la messa in sicurezza della strada statale 106 Jonica, il potenziamento e la messa in sicurezza della strada statale 18 tirrenica, il potenziamento e il rilancio dell'aeroporto dello Stretto, a servizio di due città metropolitane quali Reggio Calabria e Messina, il rafforzamento dell'aeroporto di Crotone;
          appare, altresì, necessario promuovere, attraverso un tavolo permanente Cipe-regioni del Mezzogiorno e Trenitalia o altri concessionari, un efficace monitoraggio della qualità del servizio di trasporto passeggeri di media e lunga percorrenza, anche con riferimento al contratto di servizio con Rete ferroviaria italiana;
          è, infine, opportuno assumere in tempi rapidi ogni atto necessario per dare attuazione all'accordo di programma quadro che ha previsto finanziamenti per un totale di 459 milioni di euro a favore dell'area di Gioia Tauro, così da accelerare le procedure e dare compiuta attuazione agli impegni sottoscritti, affinché l'area portuale di Gioia Tauro sia segnalata alla Commissione europea come polo economico e produttivo in cui superare l'attuale assenza di interazione tra impianto portuale e sistema produttivo;
          a proposito della Calabria, il repubblicano Gaetano Sardiello all'Assemblea Costituente sosteneva – era il 1947 – che se si fossero dati a quella terra desolata scuole, ferrovia, strade, ospedali, forse si sarebbe recuperata alla democrazia una parte del suolo italiano. Non si è voluto recuperarla e non la si vuole recuperare. È del tutto inutile sciogliere consigli comunali quando non si prosciuga l'acqua in cui nuota la criminalità organizzata. E lo Stato, per quanto riguarda la Calabria, a parere degli interroganti, sta violando da sempre gli articoli 4, 9, 16, 32 e 34 della Costituzione;
          recentemente il Ministro Barca ha affermato – come riportato dal New York Times –: «La qualità dei servizi essenziali è inadeguata e in Calabria il problema è particolarmente grave». Se lo dice un autorevole membro del Governo, non bisogna aggiungere altro –:
          se il Governo non ritenga necessario ed opportuno procedere ad istituire un tavolo di confronto permanente con la regione, le istituzioni locali, le forze imprenditoriali e sociali dell'economia della regione, per delineare un piano di interventi concreti e di investimenti finalizzati alla creazione di un sistema infrastrutturale adeguato e competitivo per tutta la Calabria, posto che tale decisione, anche in considerazione del terremoto che di recente ha colpito una parte del territorio calabrese, rappresenterebbe una risposta esemplare e la dimostrazione della reale vicinanza delle istituzioni alla popolazione di tutta la regione. (3-02576)


Iniziative per affrontare l'emergenza sanitaria relativa all'inquinamento prodotto dall’Ilva di Taranto – 3-02577

      VICO, FRANCESCHINI, VENTURA, MARAN, LENZI, BOCCIA, GIACHETTI, QUARTIANI, BELLANOVA, BORDO, CAPANO, CONCIA, D'ALEMA, GINEFRA, GRASSI, LOSACCO, MASTROMAURO e SERVODIO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
          i dati del rapporto «Sentieri», presentati dal Ministro interrogato a Taranto, il 22 ottobre 2012, sull'aumento dell'incidenza di malattie tumorali attorno all'area dell’Ilva rappresentano un punto di rilevantissima preoccupazione e di un evidente non ritorno sulla situazione di emergenza sanitaria determinatasi;
          l'intera comunità nazionale italiana, apprende ancora una volta, che a Taranto insiste un grande, complesso e complicato problema, dal quale nessuno ed alcuna istituzione possono sentirsi esclusi;
          sono in gioco la salute di migliaia di cittadini di Taranto e, accanto ad essa, il destino del più grande stabilimento siderurgico d'Europa;
          la recente autorizzazione integrata ambientale, invertendo radicalmente la vecchia logica dell'autorizzazione integrata ambientale del 2011, anticipando la direttiva «Unione europea 2016», ponendo con rigorosità i limiti emissivi e i tempi certi sugli interventi da svolgersi, prevedendo la valutazione di danno sanitario, come previsto dalla legge n.  21 del 2012 della regione Puglia, prescrivendo all'azienda i report trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori, dovrà rappresentare la compatibilità del processo industriale con il territorio, con l'ambiente e la salute dei cittadini;
          il Ministro interrogato ha dichiarato – il 23 ottobre 2012 – «per la popolazione di Taranto stiamo mettendo a punto servizi sanitari straordinari. Visto che a Taranto c’è una mortalità maggiore rispetto alla Puglia e al resto della nazione metteremo in campo un intervento sanitario rafforzato ai fini di prevenire e diagnosticare nuove patologie»;
          occorre che si attuino alcuni interventi prioritari per monitorare e controllare i rischi cui è esposta la popolazione ai fini della prevenzione e della cura delle patologie connesse all'inquinamento industriale in direzione di:
              a) uno studio sullo stato della salute della popolazione;
              b) uno studio sulle ricadute sanitarie degli altri principali impianti industriali presenti sul territorio (Eni, Cementir e arsenale della Marina militare);
              c) la creazione e il potenziamento di presidi di prevenzione e cura connesse all'inquinamento;
              d) realizzazione del centro ambiente e salute dell'Organizzazione mondiale della sanità con le istituzioni locali;
              e) potenziamento degli organici dell'Arpa Puglia;
              f) una deroga per il personale di assistenza sanitaria e prevenzione dell'azienda sanitaria locale Taranto;
          occorre un'accelerazione per le bonifiche previste dal decreto-legge 7 agosto 2012, n.  129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n.  171, per la «bonifica per Taranto» e, conseguentemente, predisporre un piano strategico per il risanamento e la riqualificazione di Taranto attraverso l'accordo di programma;
          occorre assumere tutte le iniziative istituzionali di competenza affinché il consiglio di amministrazione dell’Ilva dichiari rapidamente le proprie intenzioni in relazione agli interventi e misure prescritti dall'autorizzazione integrata ambientale, anche in riferimento ai dati del rapporto «Sentieri» 2003-2009 –:
          quali iniziative urgenti e strutturali il Governo intenda assumere per affrontare l'emergenza sanitaria a Taranto, anche al fine di chiarire come si intenda procedere con riferimento alle proposte richiamate in premessa. (3-02577)


Iniziative per posticipare al 31 dicembre 2012 il termine per il versamento dell'ultima rata dell'imposta municipale unica – 3-02578

      DOZZO, MARONI, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FUGATTI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
          il decreto-legge n.  201 del 2011 anticipa, con decorrenza a partire dal 2012, il nuovo tributo imu, l'imposta che ripristina la tassazione dell'abitazione principale e che prevede, altresì, la tassazione su tutti gli altri immobili, compresi i terreni agricoli ed i terreni edificabili, diversi dalla prima abitazione, stabilendo parimenti come il gettito derivante dall'imposta sulle abitazioni principali rimanga ai comuni e che il 50 per cento del gettito d'imposta ad aliquota standard, che è fissata in 0,76 per cento, degli immobili diversi dall'abitazione principale, sia versato nelle casse dell'erario;
          a seguito della revisione della stima complessiva del gettito dell'imposta a livello nazionale e della prevista riduzione a valere sulle risorse dei singoli comuni del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo in misura pari al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale propria (imu) rispetto al gettito ici del 2010, così come previsto dall'articolo 13, comma 17, del medesimo decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, il Governo è intervenuto, attraverso il decreto-legge n.  16 del 2012, stabilendo nuovi termini per il pagamento dell'imposta;
          successivamente al pagamento della prima rata, stabilita per il giorno 18 giugno 2012, infatti, è stato definito come termine ultimo per il versamento del saldo dell'imposta la data del 17 dicembre 2012;
          la continua revisione delle spettanze a favore dei comuni sul fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, determinata dalle modifiche del dipartimento delle finanze, ha costretto il Governo a posticipare il termine ultimo per l'approvazione dei bilanci preventivi 2012 dei comuni, ad oggi fissato al 31 ottobre 2012, data entro la quale i comuni dovranno, altresì, stabilire le eventuali variazioni delle aliquote imu, così come stabilito dal medesimo decreto-legge n.  201 del 2011, comunque entro un predeterminato range di valori, ma che, proprio in ragione dei minori trasferimenti erariali, saranno mediamente più elevate rispetto alle aliquote di base;
          successivamente alla fissazione delle aliquote imu, inoltre, gli enti locali dovranno, altresì, comunicare tali valori al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvederà poi a pubblicare sul proprio sito tali determinazioni, in modo da consentire ai cittadini di poter calcolare con certezza l'importo del versamento da effettuare, sia per l'abitazione principale che per gli altri immobili;
          la congiunzione dei fattori sopra descritti comporterà la pubblicazione dei valori d'imposta a ridosso della scadenza per il versamento dell'ultima rata dell'imposta, rendendo problematico il procedimento per la corresponsione, sia per i cittadini, i quali si suppone attenderanno gli ultimi giorni per liquidare il tributo, sia per i centri di assistenza fiscale, i quali, non potendo calcolare per tempo e con la dovuta precisione gli importi da versare, si ritroveranno certamente in una situazione in cui la possibilità di poter commettere degli errori sarà estremamente elevata –:
          se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare iniziative per posticipare il termine per il versamento dell'ultima rata dell'imposta municipale unica, oggi previsto per il 17 dicembre, al 31 dicembre 2012. (3-02578)