XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 13 novembre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 novembre 2012.

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Ippolito Vitale, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Fallica, Gianni Farina, Renato Farina, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Garavini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Malgieri, Marchi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Misiti, Mistrello Destro, Moffa, Mura, Angela Napoli, Nucara, Palagiano, Paolini, Pisacane, Pisicchio, Rainieri, Rigoni, Paolo Russo, Sanga, Stefani, Stucchi, Tassone, Tenaglia, Valducci, Vitale, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

      Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Ippolito Vitale, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Fallica, Gianni Farina, Renato Farina, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Garavini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Malgieri, Marchi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Misiti, Mistrello Destro, Moffa, Mura, Angela Napoli, Nucara, Palagiano, Paolini, Pisacane, Pisicchio, Rainieri, Rigoni, Paolo Russo, Sanga, Stefani, Stucchi, Tassone, Tenaglia, Valducci, Vitale, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 8 novembre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          DI STANISLAO: «Disposizioni concernenti la vendita e la determinazione dei canoni di occupazione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa» (5566);
          ZAMPA: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.  91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri» (5567);
          VINCENZO ANTONIO FONTANA ed altri: «Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n.  178, in materia di istituzione, conferimento e uso delle onorificenze, nonché soppressione della Consulta araldica e istituzione dell'Ufficio araldico di Stato» (5568).
      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

      La proposta di legge SCHIRRU ed altri: «Modifica all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n.  118, concernente l'assegno mensile in favore degli invalidi civili» (5476) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Burtone.

Trasmissioni dal Senato.

      In data 8 novembre 2012 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:
          S. 3271. – «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» (approvato dal Senato) (5569);
          S. 3233-2429. – MOFFA ed altri: «Equo compenso nel settore giornalistico» (approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dall'11a Commissione permanente del Senato, con l'unificazione della proposta di legge n.  2429, d'iniziativa dei senatori Lannutti ed altri) (3555-B).
      Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
          III Commissione (Affari esteri):

      «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009» (5510) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X e XIV;

      «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005» (5519) Parere delle Commissioni I, V e VII.
          IV Commissione (Difesa):

      S. 3271. – «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» (approvato dal Senato) (5569) Parere delle Commissioni I, III, V, VIII, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          XII Commissione (Affari sociali):

      LAURA MOLTENI e FABI: «Istituzione dei punti di accoglienza dei neonati in stato di abbandono, denominati “culle per la vita”, e disposizioni concernenti la segretezza del parto nel caso in cui la madre non intenda essere nominata» (5563) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          XIII Commissione (Agricoltura):

      MESSINA ed altri: «Norme per il riordino del sistema degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle loro società strumentali, e altre disposizioni in materia di servizi per l'agricoltura» (5525) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 novembre 2012, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.  76, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dalla regione siciliana – assessorato per i beni culturali e dell'identità siciliana – servizio soprintendenza beni culturali e ambientali – Siracusa, a valere sul contributo concesso nel 2002, per ulteriori lavori di completamento nella chiesa di Gesù e Maria (ex San Martino dei Solesi) – Siracusa.

      Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

      Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 29 ottobre 2012, in adempimento all'obbligo derivante dall'articolo 19, paragrafi 5 e 6, della convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), resa esecutiva con legge 13 novembre 1947, n.  1622, ha trasmesso il testo della raccomandazione n.  202, relativa ai sistemi nazionali di protezione sociale di base, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro, nel corso della 101a sessione svoltasi a Ginevra il 14 giugno 2012.

      Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

      Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n.  212, copia del decreto interdirettoriale – emanato in data 31 luglio 2012 – concernente la determinazione, per l'anno 2013, dei contingenti massimi nei vari gradi del personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.
      Questa documentazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissioni dall'Unione europea.

      La Commissione europea, con invii in data 29 ottobre e 9 novembre 2012, ha trasmesso la comunicazione recante il programma di lavoro della Commissione per il 2013 (COM(2012)629 final – Vol. 1/2) e i relativi allegati (COM(2012)629 final – Vol. 2/2).

      Tali documenti sono trasmessi a tutte le Commissioni permanenti.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n.  11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      La Commissione europea, in data 9 novembre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica del Tagikistan all'Organizzazione mondiale del commercio (COM(2012)646 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 8 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
          alla V Commissione (Bilancio) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
              alla dottoressa Antonella Manno, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
              alla dottoressa Valeria Vaccaro, l'incarico di direttore della direzione centrale del personale, nell'ambito del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
          alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
          al dottor Paolo Puglisi, l'incarico di direttore della direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, nell'ambito del dipartimento delle finanze;
          alla VIII Commissione (Ambiente) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
              all'ingegner Amedeo Gargiulo, l'incarico di presidente della prima sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici;
              all'architetto Costanza Pera, l'incarico di direttore della direzione generale per le politiche abitative, nell'ambito del dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

      Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 ottobre 2012, integrata da successiva documentazione trasmessa in data 8 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 2, commi 3 e 7, e 24 della legge 5 maggio 2009, n.  42, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n.  61 recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (513).
      Tale richiesta è assegnata, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. È altresì assegnata, ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro l'11 febbraio 2013.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

      Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

A) Interpellanza ed interrogazioni

Elementi ed iniziative in merito a casi di morte o di grave malattia di militari per possibile contaminazione da uranio ompoverito – 2-01687; 3-02594; 3-02595

      Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:
          il 17 settembre 2012 è morto il militare Salvo Cannizzo, di 36 anni, per un cancro al cervello dovuto all'esposizione all'uranio impoverito;
          il sergente Cannizzo lascia due bimbe, si era ammalato nel 2006, come altri cinque, su nove, componenti della sua squadra, uno dei quali già deceduto, dopo quattro missioni in Kosovo, dal 1999 al 2011;
          Cannizzo è stato congedato nel 2011, dopo una carriera di 17 anni, con una pensione di 769 euro al mese;
          il comitato di verifica per le cause di servizio e le autorità sanitarie militari avevano in corso una verifica per il riconoscimento delle cause di servizio;
          il caso di Cannizzo è emblematico di quanto avvenuto a tanti militari, servitori dello Stato, che si sono visti abbandonati dopo le gravi conseguenze fisiche che sono costretti a subire a seguito dell'esposizione all'uranio impoverito;
          sarebbero oltre 200 i morti per possibile contaminazione da uranio impoverito e almeno 2.500 i militari, o ex militari, gravemente ammalati;
          nel luglio 2012 il militare, costretto dalla malattia sulla sedia a rotelle, per attirare l'attenzione delle istituzioni sul suo caso, si incatenò di fronte alla sede di rappresentanza della regione siciliana a Catania;
          la misera pensione che lo Stato gli aveva assegnato era, infatti, del tutto inadeguata a garantirgli una vita dignitosa e le cure necessarie; inscenò per questo uno sciopero della chemioterapia a cui era costretto a sottoporsi –:
          quanti siano i casi accertati di morte o di grave malattia di militari o ex militari morti o gravemente ammalati per possibile contaminazione da uranio impoverito a seguito di missioni in Kosovo;
          quali iniziative si intendano assumere al fine di poter assicurare la completa copertura delle spese mediche ai militari che hanno contratto malattie da contaminazione da uranio impoverito a seguito di missioni in Kosovo;
          se e quali iniziative si intendano assumere nei confronti dei familiari del militare Salvo Cannizzo, in modo da assicurare loro i mezzi necessari.
(2-01687) «Berretta».


      MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
          l'Associazione vittime uranio ha, di recente, denunciato nuovi casi di malattia tra i militari per possibile contaminazione da uranio impoverito, come si apprende dall'agenzia di stampa Ansa del 29 novembre 2011;
          un caso riguarda un ex militare che aveva prestato servizio presso il poligono di Salto di Quirra, in Sardegna, poligono già al centro dell'inchiesta avviata dalla procura di Lanusei;
          il Ministro della difesa pro tempore il 30 luglio 2010, rispondendo all'interrogazione n.  4-05710, aveva affermato che: «circa il numero delle persone che potrebbero aver contratto “patologie connesse all'uranio impoverito sul territorio italiano”, allo stato, risultano 13 casi di neoplasie tra il personale impiegato nei poligoni di tiro, dei quali 4 deceduti per le conseguenze di patologie neoplastiche (da tener presente che tale dato potrebbe essere condizionato dal fatto che il personale congedato viene poi perso dal flusso informativo sanitario militare)»;
          lo stesso Ministro della difesa pro tempore, il 12 settembre 2011, rispondendo all'interrogazione n.  4-11666 presentata dagli interroganti, aveva affermato che: «per quanto concerne, in particolare, i dati relativi al personale che ha operato presso il poligono di Salto di Quirra, i casi di neoplasie comunicati all'osservatorio, relativamente al periodo 1992-2010, risultano in totale 21»;
          l'Associazione vittime uranio ha anche denunciato il rischio che si perdano oltre 24 milioni di euro sui 30 milioni di euro destinati alle vittime dalle leggi finanziarie del 2008 e del 2009, in mancanza di un tempestivo impegno;
          da fonti di stampa si è appreso che la procura di Lanusei sta indagando anche sul fenomeno delle malformazioni alla nascita che riguardano i bambini di militari che hanno operato nel poligono di Quirra e gli animali che hanno pascolato nelle vicinanze;
          da analisi effettuate dal professor Massimo Zucchetti del politecnico di Torino è stata riscontrata una traccia di uranio impoverito nelle ossa di un agnello nato con due teste in una zona vicina al poligono di Quirra, circostanza ampiamente riportata dalla stampa;
          nel rapporto di Carla Goffi (Mouvement Chrétien pour la Paix) e Ria Werjauw (International Coalition to Ban Uranion Weapons), dell'ottobre 2011, pubblicato su alcuni siti internet, si legge che: «nel corso di un interrogatorio, il Capitano Giancarlo Carrusci, responsabile del PISQ tra 1977 e 1992, ha confermato il lancio di missili Cormoran-2 (da aerei tedeschi) con testata in uranio» –:
          se il Ministro interrogato non intenda fare chiarezza sul numero di casi, riferiti al personale militare, di gravi patologie o di morte registrati in seguito o durante il servizio presso il poligono di Salto di Quirra e in tutti gli altri poligoni presenti sul territorio nazionale, tra cui quelli di Capo Teulada e Capo Frasca, sempre in Sardegna, e Torre Veneri, in provincia di Lecce;
          se il Ministro interrogato non intenda fare chiarezza sul numero di morti e gravi patologie registrate anche nel personale impiegato nel corso di missioni all'estero svoltesi dal 1980 ad oggi;
          se il Ministro interrogato non intenda intraprendere iniziative per scongiurare il rischio che i fondi per le vittime dell'uranio impoverito vadano persi e non intenda, quindi, snellire i procedimenti burocratici per il riconoscimento degli indennizzi alle vittime;
          se non si intenda avviare un'indagine ministeriale sul fenomeno delle malformazioni alla nascita;
          se non si intenda fare chiarezza anche sull'utilizzo di armamenti all'uranio impoverito nei poligoni italiani e all'estero, anche in relazione a quanto riportato nel rapporto suindicato di Carla Goffi e Ria Werjauw. (3-02594)


      DI STANISLAO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
          in data 26 settembre 2012, il presidente dell'Anavafaf scrive una lettera alla Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito, alle Commissioni difesa di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro interrogato concernente i premi assicurativi per personale ammalato o deceduto per tumori riconducibili a uranio impoverito o nano particelle;
          nella lettera si fa riferimento ad una comunicazione del signor Casimiro Pinto di Torre del Greco, già appartenente alla Guardia di finanza, dalla quale si apprende che i militari italiani erano assicurati dalla Navale assicurazioni di Ferrara. Si precisa che i militari che hanno subito infortuni all'estero hanno ottenuto i risarcimenti da questa compagnia assicurativa;
          l'Anavafaf, in passato, ha denunciato diversi casi di militari che non hanno avuto tale beneficio, come il caso del lanciere Fulvio Pazzi, militare deceduto per un tumore e per il quale è stata riconosciuta la causa di servizio, che non ha ottenuto il premio assicurativo –:
          se il Governo intenda chiarire i motivi per i quali non sono stati assegnati i premi assicurativi e se abbia, in suo possesso, un elenco dei militari in condizioni simili al citato lanciere Pazzi che, pur avendone diritto, non ha ottenuto i risarcimenti;
          se il Governo intenda poi chiarire se le assicurazioni riguardano solo i militari che hanno operato in missioni all'estero o anche coloro che hanno operato nelle basi Usa e Nato in Italia. (3-02595)


B) Interrogazione

Iniziative per assicurare la prosecuzione dell'attività della caserma della scuola allievi carabinieri di Fossano (Cuneo) – 3-02536

      DELFINO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
          la caserma della scuola allievi carabinieri di Fossano sarebbe a rischio di chiusura per gli effetti dei tagli previsti dalla spending review, con una riduzione da 1886 a 227 unità;
          stando a quanto riportato dagli organi di stampa, rischierebbero la chiusura anche altre scuole italiane;
          la chiusura della caserma di Fossano potrebbe avere pesanti ripercussioni non solo in termini occupazionali per il personale civile attualmente impiegato, ma anche per le attività commerciali locali che beneficiano, soprattutto, della presenza degli allievi;
          al comando generale dei carabinieri sarebbe stata formulata l'ipotesi di trasferire l'intera struttura all'esercito;
          se tale ipotesi venisse confermata, in caso di effettiva chiusura della caserma, ciò potrebbe rappresentare una svolta significativa sia in termini occupazionali sia per le attività economiche presenti sul territorio;
          anche l'amministrazione comunale di Fossano avrebbe confermato la propria disponibilità a far sì che la struttura venga messa a disposizione di altri reparti ed evitare che venga abbandonata, data la sua piena efficienza, disponendo di poligoni di tiro, di un'ampia area addestrativa e di numerosi alloggi –:
          quali iniziative si intendano assumere al fine di garantire la permanenza della caserma della scuola allievi di Fossano, data la sua valenza strategica per il territorio sia in termini occupazionali sia per le attività commerciali locali che beneficiano, soprattutto, della presenza degli allievi. (3-02536)


C) Interpellanza

Iniziative per agevolare i giovani nell'assegnazione delle nuove farmacie in base alle disposizioni del decreto-legge in materia di liberalizzazioni n. 1 del 2012 – 2-01422

      Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
          il cosiddetto decreto-legge «liberalizzazioni» n.  1 del 2012 ha disposto la possibilità di costituire 5.000 nuove farmacie, una ogni 3.300 abitanti;
          le modalità di assegnazione danno la possibilità, per i giovani sino a 40 anni, di associarsi tra loro per poter concorrere, ed alla fascia d'età compresa tra i 50 ed i 67 anni di partecipare al concorso per soli titoli;
          i più attempati farmacisti con anni di servizio, sia nel pubblico sia nel privato, accumulano titoli, corsi e master, anche molto costosi, ad un certo punto per inerzia e su concessione, soprattutto, da parte di case farmaceutiche che gliene fanno dono;
          il concorso non prevede esami né quiz a verifica della preparazione vera e non data per presunta;
          il decreto-legge esclude, nella pratica, una fascia consistente di giovani tra i 40 ed i 50 anni non abbastanza giovani per associarsi, né abbastanza vecchi per partecipare al concorso per soli titoli, non avendo avuto il tempo materiale per acquisirli;
          tali decisioni che, di fatto, non agevolano ma escludono i giovani laureati dal mercato ed agevolano i farmacisti in età pensionabile, che hanno smesso di studiare da anni e a cui si consente di accedere facilmente alla acquisizione di una nuova farmacia, sono, secondo l'interrogante, assai inopportune;
          non si comprende come mai i giovani abbiano a patire condizioni penalizzanti piuttosto che beneficiare di agevolazioni ed opportunità, al punto da metterli in minoranza e fuori del tutto dal mercato;
          né si comprende perché non si sia tenuto in conto la possibilità di introdurre prove d'esame in qualsiasi forma, ma in grado di garantire una preparazione effettiva, costante, non presunta e che avrebbero coinvolto anche i farmacisti di età compresa tra i 40 e 50 anni attraverso una prova d'esame –:
          se il Governo non intenda assumere iniziative normative nel senso indicato in premessa.
(2-01422) «Razzi».


D) Interrogazione

Problematiche riguardanti l'espletamento dei tirocini degli specializzandi delle scuole di psicoterapia presso le aziende sanitarie locali – 3-02245

      LULLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
          l'espletamento dei tirocini presso le aziende sanitarie locali degli specializzandi delle scuole di psicoterapia, riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge n.  56 del 1989, riveste una grande importanza per una più compiuta formazione di tale personale e, al contempo, fornisce un supporto alle attività specializzate che si svolgono nelle strutture pubbliche;
          l'espletamento dei tirocini è regolamentato dal decreto-legge 11 dicembre 1998, n.  509, e ciò nonostante risulti che in molti casi le aziende sanitarie locali si rifiutino di accettare i tirocinanti e in tanti altri casi li accettino solo dietro paga- mento del «diritto di accesso» fino a 500 euro a specializzando –:
          se il Ministro interrogato sia a conoscenza di questo stato di cose che assume un carattere paradossale – perché, da un lato, lo Stato chiede legittimamente alle scuole in questione e ai loro allievi di svolgere i tirocini e, dall'altro, viene impedito l'espletamento di un importante aspetto della formazione degli psicoterapeuti – e quali iniziative di competenza atte a rimuovere tali criticità intenda adottare. (3-02245)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N.  174, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012 (A.C. 5520-A/R)

A.C. 5520-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              ai già drammatici livelli di disoccupazione che stanno depauperando il reddito delle famiglie, si aggiungono le disastrose condizioni di cassa di molti enti locali che, a seguito dei continui tagli adottati nei loro confronti, sono sull'orlo del dissesto finanziario;
               gli squilibri strutturali di bilancio che hanno determinato situazioni di crisi di molti enti locali, oltre che comprometterne la stessa sopravvivenza, rischiano di avere ricadute ancora più pesanti sui cittadini, cui non verrebbe più garantita l'erogazione dei servizi essenziali e, di conseguenza, di sfociare in tensioni sociali difficilmente governabili,

impegna il Governo

a fronte di un diffuso ed oggettivo malessere degli amministratori e delle comunità locali, a considerare con ogni opportuna attenzione lo stato dei bilanci comunali e della finanza locale in ordine alle previste erogazioni che provengono dal Ministero dell'interno secondo parametri e criteri definiti da norme vigenti e a valutare l'opportunità di garantire le risorse necessarie per consentire agli enti territoriali di sopravvivere istituzionalmente e di assicurare i servizi essenziali che rientrano nei compiti e nei doveri istituzionali ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.  267 del 2000, e della legge n.  42 del 2009.
9/5520-A-R/1. Mario Pepe (PD).


      La Camera,
          premesso che:
              ai già drammatici livelli di disoccupazione che stanno depauperando il reddito delle famiglie, si aggiungono le disastrose condizioni di cassa di molti enti locali che, a seguito dei continui tagli adottati nei loro confronti, sono sull'orlo del dissesto finanziario;
               gli squilibri strutturali di bilancio che hanno determinato situazioni di crisi di molti enti locali, oltre che comprometterne la stessa sopravvivenza, rischiano di avere ricadute ancora più pesanti sui cittadini, cui non verrebbe più garantita l'erogazione dei servizi essenziali e, di conseguenza, di sfociare in tensioni sociali difficilmente governabili,

impegna il Governo

a considerare con ogni opportuna attenzione lo stato dei bilanci comunali e della finanza locale in ordine alle previste erogazioni che provengono dal Ministero dell'interno secondo parametri e criteri definiti da norme vigenti al fine di valutare l'opportunità di assicurare le risorse per i servizi essenziali che rientrano nei compiti e nei doveri istituzionali ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.  267 del 2000, e della legge n.  42 del 2009.
9/5520-A-R/1.    (Testo modificato nel corso della seduta) Mario Pepe (PD).


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede il riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza;
              suddetti lavori pubblici sono previsti per il verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile;
              accertata la necessità di rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in successivi provvedimenti legislativi, di prevedere che nei lavori pubblici di somma urgenza siano inclusi anche piani progettuali per il superamento di barriere architettoniche che già erano esistenti o che si sono venute a creare in seguito all'evento eccezionale prevedendo, altresì, che tali spese vengano interamente coperte.
9/5520-A-R/2. Scilipoti, Razzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il patto di stabilità ha comportato misure pesanti a scapito degli enti locali; la normativa vigente prevede misure di alleggerimento in proporzione dei maggiori oneri connessi all'applicazione della spending review,

impegna il Governo:

          ad utilizzare come criterio di assegnazione delle riduzioni degli obiettivi annuali una ripartizione proporzionale agli obiettivi assegnati ai Comuni assoggettati al patto di stabilità interno con l'accordo di Conferenza Stato-città dell'11 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 16, commi 6 e 6-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135;
          ad escludere dal suddetto riparto i Comuni virtuosi individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e quelli che hanno violato il patto di stabilità interno nel 2011.
9/5520-A-R/3. Albini, Marchignoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il patto di stabilità ha comportato misure pesanti a scapito degli enti locali; la normativa vigente prevede misure di alleggerimento in proporzione dei maggiori oneri connessi all'applicazione della spending review,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di utilizzare come criterio di assegnazione delle riduzioni degli obiettivi annuali una ripartizione proporzionale agli obiettivi assegnati ai Comuni assoggettati al patto di stabilità interno con l'accordo di Conferenza Stato-città dell'11 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 16, commi 6 e 6-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135;
          ad escludere dal suddetto riparto i Comuni virtuosi individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e quelli che hanno violato il patto di stabilità interno nel 2011.
9/5520-A-R/3.    (Testo modificato nel corso della seduta) Albini, Marchignoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 13-bis del decreto-legge n.  201 del 2011 obbliga i comuni ad approvare le aliquote IMU entro la fine di marzo, essendo previsto l'invio al Ministero dell'economia e finanze per la pubblicazione entro il 23 aprile;
              il mancato invio entro tale termine determina l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate l'anno precedente;
              la suddetta norma svincola l'approvazione delle aliquote IMU dalla regola generale, fissata dall'articolo 1, comma 169 della legge n.  296 del 2006, che fissa il termini di approvazione delle manovre fiscali comunali entro la data di approvazione del bilancio;
              non sarebbe coerente con l'ordinamento finanziario che il comune, in presenza di proroga dei termini di approvazione dei bilanci si trovi a dover approvare le aliquote della principale entrata tributaria con mesi di anticipo rispetto all'approvazione del bilancio,

impegna il Governo:

          a prevedere che, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, il pagamento dell'acconto sia effettuato sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno precedente, fatto salvo il conguaglio da effettuarsi con il pagamento del saldo sulla base dell'imposta annua complessivamente dovuta in base alle modifiche deliberate nei termini di legge come già previsto per l'ICI dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n.  504 del 1992;
          a prevedere, in caso di mancata approvazione della delibera, che si applichino non solo le aliquote ma anche le detrazioni deliberate in precedenza.
9/5520-A-R/4. Marchignoli, Albini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 13-bis del decreto-legge n.  201 del 2011 obbliga i comuni ad approvare le aliquote IMU entro la fine di marzo, essendo previsto l'invio al Ministero dell'economia e finanze per la pubblicazione entro il 23 aprile;
              il mancato invio entro tale termine determina l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate l'anno precedente;
              la suddetta norma svincola l'approvazione delle aliquote IMU dalla regola generale, fissata dall'articolo 1, comma 169 della legge n.  296 del 2006, che fissa il termini di approvazione delle manovre fiscali comunali entro la data di approvazione del bilancio;
              non sarebbe coerente con l'ordinamento finanziario che il comune, in presenza di proroga dei termini di approvazione dei bilanci si trovi a dover approvare le aliquote della principale entrata tributaria con mesi di anticipo rispetto all'approvazione del bilancio,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere che, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, il pagamento dell'acconto sia effettuato sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno precedente, fatto salvo il conguaglio da effettuarsi con il pagamento del saldo sulla base dell'imposta annua complessivamente dovuta in base alle modifiche deliberate nei termini di legge come già previsto per l'ICI dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n.  504 del 1992;
          a prevedere, in caso di mancata approvazione della delibera, che si applichino non solo le aliquote ma anche le detrazioni deliberate in precedenza.
9/5520-A-R/4.    (Testo modificato nel corso della seduta) Marchignoli, Albini.


      La Camera,
          premesso che:
              con il decreto-legge in esame il Governo ha stabilito, quale condizione senza la quale non si verifica l'erogazione di una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni nonché al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento dei servizio sanitario nazionale (articolo 2, comma 1), l'attuazione da parte delle Regioni con le modalità previste dai propri ordinamenti ed entro il termine dei 30 novembre 2012 ovvero entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dei presente decreto, di una serie di misure volte a garantire la riduzione dei costi della politica tra le quali rientra la riduzione del numero dei consiglieri ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.  138 del 2011;
              il successivo comma 3 dell'articolo 2 prevede che, anche le Regioni nelle quali alla data di entrata in vigore dei presente decreto il Presidente della Regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, debbano adeguare i loro ordinamenti per dare attuazione alle misure di contenimento dei costi di cui all'articolo 2 comma 1 ma, giustamente, entro termini diversi ovvero sei mesi dalla data della prima riunione dei nuovo consiglio regionale;
              il legislatore, non potendo imporre alcun obbligo alle Regioni stante l'autonomia costituzionalmente garantita ma soprattutto la forza prevalente della norma statutaria rispetto alla normativa nazionale, se da ama parte ha voluto rafforzare l'invito alla riduzione dei numero dei consiglieri già previsto articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.  138 del 2011, ponendo quale condizione la concessione dei contributi erariali, dall'altra ha concesso a quelle Regioni che attualmente si ritrovano a poter compiere solo atti di ordinaria amministrazione tempi di adeguamento a tali parametri più lunghi;
              l'ultimo periodo dell'articolo 2 comma 3 sancisce, viceversa, che se all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la Regione non abbia provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.  138 del 2011, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto in rapporto alla popolazione del medesimo articolo;
              tale ultima disposizione risulterebbe in palese contrasto con quelle precedenti attraverso le quali il Legislatore ha esplicitamente voluto concedere termini di adeguamento statutario diversi per quelle Regioni in cui il Presidente sia dimissionario o si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente, tenuto conto di questa esplicita volontà legislativa, tale ultima norma dovrebbe intendersi applicabile solo a quelle Regioni in cui sia scaduto il termine di adeguamento dei proprio statuto e non anche a quelle Regioni che si ritrovano competenti a deliberare solo atti di ordinaria amministrazione per le quali il termine è stato rinviato appositamente a sei mesi dopo la prima riunione del nuovo consiglio;
              se così non fosse, non solo si verificherebbe l'applicazione di una norma nonostante non siano scaduti i termini di adeguamento stabiliti dallo stesso legislatore ma, la stessa, rischierebbe di essere oggetto di censura di incostituzionalità sulla base dei rilievo che si configura nei termini di un obbligo di indire le elezioni secondo un numero ridotto di consiglieri stabilito da un decreto e non da una apposita modifica statutaria nonostante l'autonomia regionale in materia ai sensi dell'articolo 123 della nostra Costituzione nonché la forza prevalente di quest'ultima sulla normativa statale,

impegna il Governo

a chiarire su tale disposizione onde evitare di generare confusione e, conseguentemente, probabili ricorsi in tale materia.
9/5520-A-R/5. Mazzocchi, Bernini Bovicelli.


      La Camera,
          premesso che:
              nel nostro Paese abbiamo assistito a una profonda trasformazione del movimento cooperativo, il quale – in tempi recenti – è stato attraversato sempre più spesso da fenomeni inquietanti che hanno minato la sua ragion d'essere;
              sin dalle origini c’è stata una diretta correlazione tra i lavoratori che operavano nei vari settori e le aggregazioni politiche che cominciavano a nascere e a formarsi in quel periodo; grazie alla mutualità che aggregava categorie di lavoratori o di mestieri, infatti, il fenomeno cooperativo ha da sempre riunito in sé la doppia natura economica e politica, collocandole al centro delle dinamiche istituzionali e diventando progressivamente beneficiario di innumerevoli misure agevolative;
              una parte del movimento cooperativo, e in particolare «quello rosso», si è particolarmente sviluppata sino a raggiungere dimensioni notevoli e ad inserirsi anche in settori che non rientrano nel principio della mutualità, quali quelli bancariocreditizio e assicurativo;
              appare sempre più attuale, dunque, mettere in campo dispositivi e strumenti che favoriscano la trasparenza e la governance nel movimento cooperativo, il quale, se vuole mantenere un ruolo importante nel contesto economico, non può indulgere verso forme di clientelismo e di strumentalizzazione politica; in questo contesto si ritiene doveroso soffermarsi sulla necessità del corretto rapporto fra impresa e consumatore e, in un contesto diverso, fra impresa e fisco;
              la situazione di monopolio assoluto delle cooperative in vari settori, dall'abitazione alla distribuzione, sanità e altro, condiziona negativamente, a nostro modo di vedere, il libero mercato penalizzando di fatto i consumatori, sempre più vittime di abuso di potere da parte di questi colossi che, soprattutto nella regione Emilia-Romagna, hanno, in molte realtà, cancellato il commercio al dettaglio e qualsiasi altra forma di concorrenza;
              è un'ulteriore riprova della necessità di una completa revisione legislativa della materia,

impegna il Governo

in virtù di quanto premesso, laddove nel provvedimento in oggetto si dispone la concessione di finanziamenti agevolati e di un credito di imposta destinati alla ricostruzione degli immobili ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, in particolare relativamente alle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, venga assicurato un efficace controllo diretto ad assicurare i criteri di economicità e trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche oltre che i controlli antimafia.
9/5520-A-R/6. Garagnani.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in esame, attraverso l'introduzione del nuovo articolo 243-ter del Testo Unico degli Enti Locali – TUEL, istituisce il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, stabilendo che lo Stato per gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario prevede delle anticipazioni a valere sul Fondo di rotazione;
              il provvedimento in esame prevede (citato articolo 243-ter, comma 2), inoltre, che con decreto dei Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuita a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione in un periodo massimo di 10 anni;
              il comma 3 dell'articolo 243-ter dispone poi che i criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 200 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per la città metropolitane e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere conto dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extra tributarie e della riduzione delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
          considerato che:
              ad oggi i comuni più piccoli sono anche quelli con maggiori difficoltà finanziarie e che essi devono comunque garantire i servizi pubblici,

impegna il Governo

a valutare, nella redazione del decreto ministeriale citato in premessa, il parametro delle dimensioni dell'ente locale considerando prioritari per la determinazione degli importi dell'anticipazione attribuibile i comuni di piccole dimensioni.
9/5520-A-R/7. Laffranco, Santelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in esame, attraverso l'introduzione del nuovo articolo 243-ter del Testo Unico degli Enti Locali-TUEL, istituisce il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, stabilendo che lo Stato per gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario prevede delle anticipazioni a valere sul Fondo di rotazione;
              il provvedimento in esame prevede (citato articolo 243-ter, comma 2), inoltre, che con decreto dei Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuita a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione in un periodo massimo di 10 anni;
              il comma 3 dell'articolo 243-ter dispone poi che i criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 200 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per la città metropolitane e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere conto dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extra tributarie e della riduzione delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
          considerato che:
              ad oggi i comuni più piccoli sono anche quelli con maggiori difficoltà finanziarie e che essi devono comunque garantire i servizi pubblici,

impegna il Governo

a valutare, nella redazione del decreto ministeriale citato in premessa, il parametro delle dimensioni dell'ente locale.
9/5520-A-R/7.    (Testo modificato nel corso della seduta) Laffranco, Santelli.


      La Camera,
          considerato che:
              il decreto in esame, attraverso l'introduzione del nuovo articolo 243-ter del Testo Unico degli Enti Locali – TUEL, istituisce il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, stabilendo che lo Stato per gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario prevede delle anticipazioni a valere sul Fondo di rotazione;
              il provvedimento in esame prevede (citato articolo 243-ter, comma 2), inoltre, che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuita a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione in un periodo massimo di 10 anni;
              l'articolo 5 dispone che, in sede di prima applicazione, per gli enti locali per i quali sussistano eccezionali squilibri strutturali di bilancio e che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'interno, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione,

impegna il Governo

a non emanare alcun decreto prima dell'approvazione definitiva della legge di conversione del presente decreto.
9/5520-A-R/8. Santelli, Laffranco.


      La Camera,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, di natura regolamentare e di carattere esplicativo, affinché siano definiti gli ambiti di applicazione della esenzione IMU, con riferimento particolare agli enti che svolgono attività con modalità non di mercato e nel contempo ad individuare le modalità attraverso le quali la esenzione possa essere estesa anche qualora non vi sia coincidenza tra il soggetto proprietario dell'immobile e gestore dell'attività, ancorché svolta con modalità non di mercato.
9/5520-A-R/9. Toccafondi.


      La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative, di natura regolamentare e di carattere esplicativo, affinché siano definiti gli ambiti di applicazione della esenzione IMU, con riferimento particolare agli enti che svolgono attività con modalità non di mercato e nel contempo ad individuare le modalità attraverso le quali la esenzione possa essere estesa anche qualora non vi sia coincidenza tra il soggetto proprietario dell'immobile e gestore dell'attività, ancorché svolta con modalità non di mercato.
9/5520-A-R/9.    (Testo modificato nel corso della seduta) Toccafondi.


      La Camera,
          viste le disposizioni relative alla procedura di riequilibrio finanziario degli enti territoriali in cui sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto;
          esaminate le norme concernenti l'istituzione del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali attraverso l'erogazione di apposite anticipazioni a valere sul medesimo nonché quelle che disciplinano la dotazione finanziaria e la destinazione degli importi;
          ritenuta l'esigenza di rendere trasparente l'erogazione delle anticipazioni concesse agli enti destinatari attraverso la pubblicazione dei medesimi, degli importi anticipati e delle destinazioni specifiche di questi ultimi,

impegna il Governo

ad assicurare la pubblicità dei predetti dati anche attraverso il ricorso a procedure informatiche e sempre nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
9/5520-A-R/10. Contento.


      La Camera,

impegna il Governo:

          ad assumere le opportune iniziative, di natura regolamentare e di carattere esplicativo per l'attuazione, affinché i soggetti di cui alla legge n.  62 del 2000 e successive modificazioni rientrino tra quelli che hanno diritto alla esenzione dal pagamento IMU;
          con riferimento a quanto previsto dalla lettera c), comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo n.  446 del 1997, ad operare nelle stesse sedi regolamentari affinché siano esclusi i casi nei quali l'utilizzo di immobile sia effettuato da enti non commerciali, in base a comodato gratuito o contratto di affitto a prezzo non di mercato.
9/5520-A-R/11. Lupi.


      La Camera,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative, di natura regolamentare e di carattere esplicativo per l'attuazione, affinché i soggetti di cui alla legge n.  62 del 2000 e successive modificazioni rientrino tra quelli che hanno diritto alla esenzione dal pagamento IMU;
          con riferimento a quanto previsto dalla lettera c), comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo n.  446 del 1997, ad operare nelle stesse sedi regolamentari affinché siano esclusi i casi nei quali l'utilizzo di immobile sia effettuato da enti non commerciali, in base a comodato gratuito o contratto di affitto a prezzo non di mercato.
9/5520-A-R/11.    (Testo modificato nel corso della seduta) Lupi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  174 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, mira ad introdurre misure dirette al contenimento delle spese delle regioni e degli enti locali, secondo un metodo finalizzato a far concorrere anche le autonomie territoriali alle politiche di risparmio adottate a livello nazionale;
              in particolare, la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 reca una disposizione di carattere transitorio ai sensi della quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino all'adeguamento da parte delle regioni a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge n.  138 del 2011 – cioè al passaggio per i consiglieri regionali al sistema previdenziale contributivo – le stesse possono prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo a condizione che il richiamato personale abbia compiuto 66 anni di età ed abbia ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. La disposizione non interferisce sui trattamenti in corso di erogazione e su quelli maturati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge;
          considerato che in assenza dei requisiti previsti per il conseguimento dei vitalizio o del trattamento pensionistico regionale, le normative regionali, con talune differenziazioni, prevedono la facoltà di richiedere la restituzione dei contributi versati nel corso del mandato regionale nella misura del cento per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi;
          rilevato, altresì, che in numerosi casi la cessazione dal mandato regionale prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del trattamento previdenziale o vitalizio dipende dalla concomitante elezione parlamentare del consigliere regionale che ha optato per il mandato parlamentare in considerazione dell'incompatibilità delle due cariche. In questi casi, nelle sedi opportune, andrebbe valutata la possibilità che i contributi versati nel corso dei mandato regionale possano essere riferiti alla Camera di appartenenza del consigliere regionale che ha optato per il mandato parlamentare ai fini del calcolo del trattamento pensionistico o vitalizio da corrispondere al parlamentare, secondo le disposizioni previste dai rispettivi rami del Parlamento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in assenza dei requisiti previsti per il conseguimento del vitalizio o del trattamento pensionistico regionale, di richiedere che i contributi versati nel corso del mandato regionale vengano assegnati all'istituto previdenziale indicato dal consigliere regionale.
9/5520-A-R/12. Cirielli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  174 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, mira ad introdurre misure dirette al contenimento delle spese delle regioni e degli enti locali, secondo un metodo finalizzato a far concorrere anche le autonomie territoriali alle politiche di risparmio adottate a livello nazionale;
              in particolare, la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 reca una disposizione di carattere transitorio ai sensi della quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino all'adeguamento da parte delle regioni a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge n.  138 del 2011 – cioè al passaggio per i consiglieri regionali al sistema previdenziale contributivo – le stesse possono prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo a condizione che il richiamato personale abbia compiuto 66 anni di età ed abbia ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. La disposizione non interferisce sui trattamenti in corso di erogazione e su quelli maturati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge;
          considerato che in assenza dei requisiti previsti per il conseguimento dei vitalizio o del trattamento pensionistico regionale, le normative regionali, con talune differenziazioni, prevedono la facoltà di richiedere la restituzione dei contributi versati nel corso del mandato regionale nella misura del cento per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi;
          rilevato, altresì, che in numerosi casi la cessazione dal mandato regionale prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del trattamento previdenziale o vitalizio dipende dalla concomitante elezione parlamentare del consigliere regionale che ha optato per il mandato parlamentare in considerazione dell'incompatibilità delle due cariche. In questi casi, nelle sedi opportune, andrebbe valutata la possibilità che i contributi versati nel corso dei mandato regionale possano essere riferiti alla Camera di appartenenza del consigliere regionale che ha optato per il mandato parlamentare ai fini del calcolo del trattamento pensionistico o vitalizio da corrispondere al parlamentare, secondo le disposizioni previste dai rispettivi rami del Parlamento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, per quanto di competenza, in assenza dei requisiti previsti per il conseguimento del vitalizio o del trattamento pensionistico regionale, di richiedere che i contributi versati nel corso del mandato regionale vengano assegnati all'istituto previdenziale indicato dal consigliere regionale.
9/5520-A-R/12.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cirielli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 12 della legge 27 gennaio 1977, n.  10 prevedeva che i proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 della stessa venissero versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e che fossero destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare;
              dal 1o luglio 2003 – data di entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  3 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n.  380/2001) – il citato articolo 12 non è più in vigore, e dunque il vincolo di destinazione delle entrate provenienti dai cosiddetti contributi di costruzione è venuto meno;
              la legge 27 dicembre 2004, n.  306, all'articolo 1, comma 43, ha stabilito che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001, potevano essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite, rispettivamente, del 75 per l'anno 2005 e del 50 per cento per l'anno 2006;
              la legge 27 dicembre 2006, n.  296, all'articolo 1, comma 713, ha stabilito che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001, potevano essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, per l'anno 2007;
              la legge 24 dicembre 2007, n.  244, all'articolo 2 comma 8, ha stabilito i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001, potevano essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, per gli anni 2008, 2009 e 2010;
              la legge 26 febbraio 2011, n.  10, con l'articolo 2 comma 41, ha stabilito la proroga delle disposizioni contenute nella legge 244 del 2007, di cui al punto precedente fino al 2012;
              per effetto dell'abrogazione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 12 della legge n.  10 del 1977, nella predisposizione dei bilanci i Comuni hanno utilizzato le somme derivanti dalla riscossione del contributo richiesto per il rilascio del permesso di costruire, per coprire le uscite di competenza innescando, in questo modo, un circolo vizioso tra il consumo del suolo e la spesa pubblica locale;
              con il comma 8 dell'articolo 2 della legge n.  244 del 2007 sono state stabilite le soglie percentuali (il 50 per cento per la spesa corrente e il 25 per cento per le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale) che gli enti locali devono rispettare nell'impiego delle somme rivenienti dalla riscossione del contributo per il rilascio del permesso di costruire;
              la norma citata nel punto precedente costituisce l'unica disposizione presente nella legislazione statale che, in modo parziale e inadeguato, fissa dei vincoli di destinazione delle somme derivanti dalla riscossione del contributo per il rilascio del permesso di costruire e dunque impedisce ai Comuni di utilizzare, in modo indiscriminato, le medesime somme;
              la mancata proroga dell'efficacia della disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge n.  244 del 2007 determinerebbe una situazione giuridica nella quale i comuni, per il 2013, potrebbero destinare la totalità delle somme connesse al prelievo del contributo per il permesso di costruire al finanziamento della spesa pubblica corrente, e dunque consoliderebbe quel circolo vizioso tra le entrate derivanti dalla trasformazione del territorio e la medesima spesa pubblica locale, che è intenzione del Governo recidere;
              nel disegno di legge in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo di suolo – così come riformato ad esito dei lavori della Riunione tecnica della Conferenza Unificata Regioni Enti locali del 23 ottobre 2012 – viene reintrodotto il vincolo di destinazione per le somme provenienti dalla riscossione del contributo per il rilascio del permesso di costruire e delle sanzioni edilizie;
              solo al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo definito nel disegno di legge di iniziativa del Governo, sarà, dunque, opportuno e inevitabile abrogare il comma 8 dell'articolo 2 della legge n.  244 del 2007, che perderebbe completamente la sua efficacia e la sua utilità,

impegna il Governo:

          a prorogare, nelle more del completamento dell’iter approvativo del disegno di legge in materia di valorizzazione delle aree agricole e contenimento del consumo di suolo, l'efficacia del comma 8 dell'articolo 2 della legge n.  244 del 2007, per l'anno 2013;
          a ripristinare un vincolo di cassa e di destinazione per le somme derivanti dalla riscossione dei contributi per il rilascio dei permessi di costruire, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001, che devono essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per l'acquisizione e il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, di immobili non utilizzati o in via dismissione ovvero collocati in modo inappropriato rispetto ai programmi urbanistici degli enti locali, e in contrasto con le esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio e delle componenti naturali dell'ambiente, e per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
          a individuare un meccanismo, con il quale accompagnare e rendere sostenibile il ripristino del vincolo di cassa e di destinazione per le entrate derivanti dalla riscossione dei contributi per il rilascio dei permessi di costruire, delle quali i comuni – per l'effetto combinato dell'articolo 162 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e del citato comma 8 dell'articolo 2 della legge n.  244 del 2007 – utilizzano, ad oggi, una quota molto consistente per coprire le spese di competenza.
9/5520-A-R/13. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 12 della legge 27 gennaio 1977, n.  10 prevedeva che i proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 della stessa venissero versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e che fossero destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare;
              dal 1o luglio 2003 – data di entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  3 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n.  380/2001) – il citato articolo 12 non è più in vigore, e dunque il vincolo di destinazione delle entrate provenienti dai cosiddetti contributi di costruzione è venuto meno;
              la legge 27 dicembre 2004, n.  306, all'articolo 1, comma 43, ha stabilito che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001, potevano essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite, rispettivamente, del 75 per l'anno 2005 e del 50 per cento per l'anno 2006;
              la legge 27 dicembre 2006, n.  296, all'articolo 1, comma 713, ha stabilito che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001, potevano essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, per l'anno 2007;
              la legge 24 dicembre 2007, n.  244, all'articolo 2 comma 8, ha stabilito i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001, potevano essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, per gli anni 2008, 2009 e 2010;
              la legge 26 febbraio 2011, n.  10, con l'articolo 2 comma 41, ha stabilito la proroga delle disposizioni contenute nella legge 244 del 2007, di cui al punto precedente fino al 2012;
              per effetto dell'abrogazione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 12 della legge n.  10 del 1977, nella predisposizione dei bilanci i Comuni hanno utilizzato le somme derivanti dalla riscossione del contributo richiesto per il rilascio del permesso di costruire, per coprire le uscite di competenza innescando, in questo modo, un circolo vizioso tra il consumo del suolo e la spesa pubblica locale;
              con il comma 8 dell'articolo 2 della legge n.  244 del 2007 sono state stabilite le soglie percentuali (il 50 per cento per la spesa corrente e il 25 per cento per le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale) che gli enti locali devono rispettare nell'impiego delle somme rivenienti dalla riscossione del contributo per il rilascio del permesso di costruire;
              la norma citata nel punto precedente costituisce l'unica disposizione presente nella legislazione statale che, in modo parziale e inadeguato, fissa dei vincoli di destinazione delle somme derivanti dalla riscossione del contributo per il rilascio del permesso di costruire e dunque impedisce ai Comuni di utilizzare, in modo indiscriminato, le medesime somme;
              la mancata proroga dell'efficacia della disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge n.  244 del 2007 determinerebbe una situazione giuridica nella quale i comuni, per il 2013, potrebbero destinare la totalità delle somme connesse al prelievo del contributo per il permesso di costruire al finanziamento della spesa pubblica corrente, e dunque consoliderebbe quel circolo vizioso tra le entrate derivanti dalla trasformazione del territorio e la medesima spesa pubblica locale, che è intenzione del Governo recidere;
              nel disegno di legge in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo di suolo – così come riformato ad esito dei lavori della Riunione tecnica della Conferenza Unificata Regioni Enti locali del 23 ottobre 2012 – viene reintrodotto il vincolo di destinazione per le somme provenienti dalla riscossione del contributo per il rilascio del permesso di costruire e delle sanzioni edilizie;
              solo al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo definito nel disegno di legge di iniziativa del Governo, sarà, dunque, opportuno e inevitabile abrogare il comma 8 dell'articolo 2 della legge n.  244 del 2007, che perderebbe completamente la sua efficacia e la sua utilità,

impegna il Governo:

          a prorogare, nelle more del completamento dell’iter approvativo del disegno di legge in materia di valorizzazione delle aree agricole e contenimento del consumo di suolo, l'efficacia del comma 8 dell'articolo 2 della legge n.  244 del 2007, per l'anno 2013;
          a valutare l'opportunità di ripristinare un vincolo di cassa e di destinazione per le somme derivanti dalla riscossione dei contributi per il rilascio dei permessi di costruire, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001, che devono essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per l'acquisizione e il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, di immobili non utilizzati o in via dismissione ovvero collocati in modo inappropriato rispetto ai programmi urbanistici degli enti locali, e in contrasto con le esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio e delle componenti naturali dell'ambiente, e per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
          a valutare l'opportunità di individuare un meccanismo, con il quale accompagnare e rendere sostenibile il ripristino del vincolo di cassa e di destinazione per le entrate derivanti dalla riscossione dei contributi per il rilascio dei permessi di costruire, delle quali i comuni – per l'effetto combinato dell'articolo 162 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e del citato comma 8 dell'articolo 2 della legge n.  244 del 2007 – utilizzano, ad oggi, una quota molto consistente per coprire le spese di competenza.
9/5520-A-R/13.    (Testo modificato nel corso della seduta) Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.


      La Camera,
          premesso che:
              il corretto funzionamento delle più incisive funzioni di controllo della Corte dei conti sulle Regioni e sugli enti locali va garantito per evitare che le disposizioni contenute nel presente decreto, soprattutto quelle di cui all'articolo 1, restino inattuate nella sostanza;
              tale garanzia è posta in dubbio dalla scarsa consistenza quantitativa dei magistrati contabili in servizio: 444 su una previsione di organico di 613 unità, con un vuoto pari al 30 per cento (a fronte di scoperture inferiori al 13 per cento nella magistratura ordinaria);
              particolarmente critica è la situazione dei magistrati contabili addetti alle sezioni regionali di controllo, che possono contare sulle prestazioni effettive di 120 unità in totale, radicate in 21 differenti aree territoriali. Per avere un'idea dei magistrati impegnati nel controllo di una realtà complessa, articolata e difficile come quella della Lombardia basta pensare che nella corrispondente sezione regionale di controllo ci sono appena 9 magistrati contabili!;
              le assicurazioni sulla congruità dell'attuale livello di personale rispetto alle nuove funzioni, fornite dal presidente della Corte dei conti nell'audizione resa davanti alle Commissioni riunite I e V, sono state analiticamente contraddette dal documento dell'Associazione dei magistrati della Corte dei conti, acquisito agli atti;
              è necessario procedere, a partire dal 2013 e per almeno un triennio a concorsi per il ripiano dell'organico, in deroga alle disposizioni della spending review, con contestuale reclutamento del personale amministrativo di supporto, da destinare magistrati e amministrativi – alle sezioni regionali di controllo,

impegna il Governo

in deroga alle disposizioni della spending review e al fine di rendere pienamente applicabili le norme del presente decreto, a indire concorsi annuali dal 2013 al 2015, volti a occupare tutti i posti attualmente vacanti della magistratura contabile, e in particolare quelli delle sezioni regionali di controllo, e al contestuale reclutamento per concorso del necessario personale amministrativo.
9/5520-A-R/14. Mantovano.


      La Camera,
          premesso che:
              il corretto funzionamento delle più incisive funzioni di controllo della Corte dei conti sulle Regioni e sugli enti locali va garantito per evitare che le disposizioni contenute nel presente decreto, soprattutto quelle di cui all'articolo 1, restino inattuate nella sostanza;
              tale garanzia è posta in dubbio dalla scarsa consistenza quantitativa dei magistrati contabili in servizio: 444 su una previsione di organico di 613 unità, con un vuoto pari al 30 per cento (a fronte di scoperture inferiori al 13 per cento nella magistratura ordinaria);
              particolarmente critica è la situazione dei magistrati contabili addetti alle sezioni regionali di controllo, che possono contare sulle prestazioni effettive di 120 unità in totale, radicate in 21 differenti aree territoriali. Per avere un'idea dei magistrati impegnati nel controllo di una realtà complessa, articolata e difficile come quella della Lombardia basta pensare che nella corrispondente sezione regionale di controllo ci sono appena 9 magistrati contabili!;
              le assicurazioni sulla congruità dell'attuale livello di personale rispetto alle nuove funzioni, fornite dal presidente della Corte dei conti nell'audizione resa davanti alle Commissioni riunite I e V, sono state analiticamente contraddette dal documento dell'Associazione dei magistrati della Corte dei conti, acquisito agli atti;
              è necessario procedere, a partire dal 2013 e per almeno un triennio a concorsi per il ripiano dell'organico, in deroga alle disposizioni della spending review, con contestuale reclutamento del personale amministrativo di supporto, da destinare magistrati e amministrativi – alle sezioni regionali di controllo,

impegna il Governo

al fine di rendere pienamente applicabili le norme del presente decreto, a valutare l'opportunità di indire concorsi annuali dal 2013 al 2015, volti a occupare tutti i posti attualmente vacanti della magistratura contabile, e in particolare quelli delle sezioni regionali di controllo, e al contestuale reclutamento per concorso del necessario personale amministrativo.
9/5520-A-R/14.    (Testo modificato nel corso della seduta) Mantovano.


      La Camera,
          premesso che:
              con una modifica al comma 6 dell'articolo 9 del provvedimento in esame, approvata all'unanimità dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio nella giornata del 2 novembre, era stata disposta una norma chiarificatrice in relazione all'esenzione dal pagamento dall'imposta municipale immobili delle associazioni no profit e del volontariato prendendo atto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, nel parere depositato in data 4 ottobre 2012;
              la portata della norma era stata ampliata, anche al fine di impedire che i comuni nell'applicare l'imposta, disponessero diversamente l'uno dall'altro;
              sulla questione il Presidente del Consiglio aveva espresso nei mesi scorsi la sua disponibilità;
              sul testo approvato per l'Aula il Governo, adducendo motivi di tenuta della finanza pubblica, ha stabilito di ritornare al testo originario, in sostanza lasciando ai comuni la possibilità di interpretare, sulla base del criterio dell'attività prevalente, se sottoporre un determinato immobile a tassazione o meno;
              la decisione rappresenta, ad avviso del presentatore del presente ordine del giorno, un grave vulnus alle prerogative del Parlamento, aggravato dal fatto che l'oggetto di discussione è totalmente al di fuori dai contenuti del mandato con il quale il Governo ha ottenuto la fiducia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti della disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 9 in materia di tassazione IMU degli immobili utilizzati dalle Onlus e dagli enti no profit, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivederne il contenuto nel senso indicato con voto unanime dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio, individuando le risorse necessarie alla copertura.
9/5520-A-R/15. Marinello.


      La Camera,
          considerato che:
              la manovra del Governo sul sistema delle autonomie sta riducendo fortemente la possibilità per le Regioni e le autonomie territoriali di esercitare le proprie funzioni;
              con la Manovra estiva, oltre ai vincoli del Patto di stabilità, si è stabilito un ulteriore concorso delle Regioni, delle Province e dei Comuni agli obiettivi di finanza pubblica, sottraendo alle diverse realtà, ivi comprese le Autonomie speciali, non meno di 5 miliardi per il 2012-2014;
              i vincoli sulla capacità di spesa riguardano anche i comuni cosiddetti virtuosi, che non possono spendere le risorse disponibili non solo per le funzioni fondamentali, ma anche per le situazioni di emergenza; men che mai per poter stimolare lo sviluppo economico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attenuare il rigore del Patto di stabilità, consentendo adeguati spazi di spesa finalizzata, al fine di evitare il blocco di tutte le funzioni degli enti locali.
9/5520-A-R/16. Mario Pepe (Misto-R-A).


      La Camera,
          considerato che:
              la manovra del Governo sul sistema delle autonomie sta riducendo fortemente la possibilità per le Regioni e le autonomie territoriali di esercitare le proprie funzioni;
              con la Manovra estiva, oltre ai vincoli del Patto di stabilità, si è stabilito un ulteriore concorso delle Regioni, delle Province e dei Comuni agli obiettivi di finanza pubblica, sottraendo alle diverse realtà, ivi comprese le Autonomie speciali, non meno di 5 miliardi per il 2012-2014;
              i vincoli sulla capacità di spesa riguardano anche i comuni cosiddetti virtuosi, che non possono spendere le risorse disponibili non solo per le funzioni fondamentali, ma anche per le situazioni di emergenza; men che mai per poter stimolare lo sviluppo economico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei limiti delle esigenze di finanza pubblica, di attenuare il rigore del Patto di stabilità, consentendo adeguati spazi di spesa finalizzata, al fine di evitare il blocco di tutte le funzioni degli enti locali.
9/5520-A-R/16.    (Testo modificato nel corso della seduta) Mario Pepe (Misto-R-A).


      La Camera,
          premesso che:
              i comuni di Sappada (Belluno) e Cinto Caomaggiore (Venezia) hanno completato l’iter procedurale prescritto dalla legge (referendum, pareri regioni) necessario alla procedura di distacco dalla regione Veneto e l'aggregazione alla regione Friuli Venezia-Giulia;
              il comune di Cinto Caomaggiore ha, altresì, votato contro l'adesione alla Città metropolitana di Venezia;
              la legge 7 agosto 2012, n.  135 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, recante disposizioni urgenti per la revisione delta spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» all'articolo 17, comma 3 prevede che: «Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto de la continuità territoriale della provincia, approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della trasmissione trascorsi novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriali e di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2»;
              la succitata norma contiene una chiara indicazione in virtù della quale ogni ipotesi e proposta di riordino provincia e deve tener conto delle eventuali iniziative comunali, volte a modificare le circoscrizioni provinciali medesime;
              sebbene il comune di Cinto Caomaggiore ricada nella provincia di Venezia, i suoi legami con la regione Friuli Venezia Giulia sono profondi e antichi, ciò tanto per ragioni storiche (dal 568 dopo Cristo il ducato friulano faceva parte del regno dei Longobardi per poi, dopo oltre 1.200 anni, essere sottratto ai territori della Repubblica di Venezia ed essere restituito all'impero asburgico), per ragioni etnico-culturali-linguistiche (appartiene alla minoranza friulanofona della provincia di Venezia), geografiche (si colloca a 83 chilometri da Venezia e a 22 chilometri da Pordenone), nonché economiche (il comune ed il suo hinterland hanno fornito e forniscono manodopera all'industria pordenonese);
              la procedura di distacco-aggregazione si pone, tra gli altri, l'obiettivo di collocare il territorio del comune di Cinto Caomaggiore all'interno della regione di pertinenza linguistica, ovvero la Regione Friuli Venezia-Giulia, uniformemente al dettato del punto b), articolo 7, parte II della «Carta europea delle lingue regionali o minoritarie» che afferma il principio in virtù del quale deve essere rispettata l'area geografica di ogni lingua regionale o minoritaria, facendo in modo che le divisioni amministrative già esistenti o nuove non ostacolino la promozione di tale lingua regionale o minoritaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di presentare un disegno di legge ordinario che sancisca la modifica dei confini delle regioni coinvolte, conformemente a quanto espresso dalla volontà popolare attraverso lo strumento referendario.
9/5520-A-R/17. Mereu, Compagnon.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dal 2012 e fino al 2014, l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23 «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale»;
              tale nuova imposta è di fatto una rimodulazione della preesistente imposta comunale sugli immobili (ICI), a sua volta introdotta con il decreto legislativo n.  504 del 1992;
              il comma 11 del citato articolo 13 riserva allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del medesimo articolo 13;
              il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011 prevede la rideterminazione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni, in modo da annullare le differenze di gettito stimato ad aliquota base dell'IMU rispetto a quanto introitato in precedenza con l'ICI;
              con il medesimo comma dell'articolo 13 viene altresì disposto che la Regione Friuli Venezia-Giulia assicura il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio;
              in ossequio al principio di invarianza del gettito IMU/ICI che si deduce dal citato articolo 13 comma 17 del decreto-legge n.  201 del 2011, la Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia è intervenuta con diverse leggi regionali (legge regionale n.  18 del 2011, legge regionale n.  3 del 2012, legge regionale n.  14 del 2012) costituendo un apposito fondo di 12.960.792,00 euro e prevedendo inoltre che 36.242.856,70 euro, stanziati a titolo di assegnazioni compensative dallo Stato a seguito dell'abolizione dell'ICI prima casa, siano ripartiti, a fini perequativi, tra i comuni che presentano un minor gettito dell'IMU ad aliquote base;
              la Regione ha recentemente ribadito che il maggior gettito IMU stimato per Panno 2012, corrispondente alla differenza positiva tra il gettito complessivo IMU calcolato ad aliquota base e quanto accertato di gettito ICI e trasferimento compensativo ICI prima casa nell'anno 2011 dovrà essere restituito alla Regione stessa con modalità e tempi di recupero da definire successivamente;
              le situazioni di minore o maggiore gettito dell'IMU ad aliquote base dipendono essenzialmente dalle aliquote ICI applicate negli anni precedenti e di conseguenza il meccanismo di restituzione del maggiore gettito penalizza i cittadini residenti in comuni che applicavano basse aliquote ICI, in quanto subiscono un più sensibile aumento della tassazione sugli immobili, i maggiori introiti IMU non rimangono nel territorio comunale e non viene assicurata una parità di trattamento con i cittadini dei comuni ai quali la Regione garantisce la copertura dei minori introiti IMU/ICI,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportuni meccanismi perequativi al fine di tutelare quelle realtà locali che hanno applicato aliquote ICI basse perseguendo una efficiente gestione delle proprie risorse, facendo sì che il citato maggior gettito IMU non venga restituito allo Stato ma rimanga nel territorio comunale.
9/5520-A-R/18. Compagnon.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dal 2012 e fino al 2014, l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23 «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale»;
              tale nuova imposta è di fatto una rimodulazione della preesistente imposta comunale sugli immobili (ICI), a sua volta introdotta con il decreto legislativo n.  504 del 1992;
              il comma 11 del citato articolo 13 riserva allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del medesimo articolo 13;
              il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011 prevede la rideterminazione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni, in modo da annullare le differenze di gettito stimato ad aliquota base dell'IMU rispetto a quanto introitato in precedenza con l'ICI;
              con il medesimo comma dell'articolo 13 viene altresì disposto che la Regione Friuli Venezia-Giulia assicura il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio;
              in ossequio al principio di invarianza del gettito IMU/ICI che si deduce dal citato articolo 13 comma 17 del decreto-legge n.  201 del 2011, la Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia è intervenuta con diverse leggi regionali (legge regionale n.  18 del 2011, legge regionale n.  3 del 2012, legge regionale n.  14 del 2012) costituendo un apposito fondo di 12.960.792,00 euro e prevedendo inoltre che 36.242.856,70 euro, stanziati a titolo di assegnazioni compensative dallo Stato a seguito dell'abolizione dell'ICI prima casa, siano ripartiti, a fini perequativi, tra i comuni che presentano un minor gettito dell'IMU ad aliquote base;
              la Regione ha recentemente ribadito che il maggior gettito IMU stimato per Panno 2012, corrispondente alla differenza positiva tra il gettito complessivo IMU calcolato ad aliquota base e quanto accertato di gettito ICI e trasferimento compensativo ICI prima casa nell'anno 2011 dovrà essere restituito alla Regione stessa con modalità e tempi di recupero da definire successivamente;
              le situazioni di minore o maggiore gettito dell'IMU ad aliquote base dipendono essenzialmente dalle aliquote ICI applicate negli anni precedenti e di conseguenza il meccanismo di restituzione del maggiore gettito penalizza i cittadini residenti in comuni che applicavano basse aliquote ICI, in quanto subiscono un più sensibile aumento della tassazione sugli immobili, i maggiori introiti IMU non rimangono nel territorio comunale e non viene assicurata una parità di trattamento con i cittadini dei comuni ai quali la Regione garantisce la copertura dei minori introiti IMU/ICI,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportuni meccanismi perequativi al fine di tutelare quelle realtà locali che hanno applicato aliquote ICI basse perseguendo una efficiente gestione delle proprie risorse individuando il sistema che eventualmente possa permettere ai comuni virtuosi di usufruire del maggiore gettito incassato.
9/5520-A-R/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Compagnon.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2912, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, reca disposizioni in merito alla ricostruzione e alla funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale delle province di Bologna Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici che hanno interessato tali territori il 20 e il 29 maggio 2012;
              Sabbioneta è riconosciuta quale patrimonio mondiale dall'UNESCO e sono urgenti interventi al fine di tutelare e ripristinare tale patrimonio artistico architettonico colpito dai citati eventi sismici,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di stanziare, nel primo provvedimento utile, una somma adeguata in favore del comune di Sabbioneta allo scopo di consentire il ripristino del patrimonio danneggiato.
9/5520-A-R/19. Marco Carra, Colaninno, Zani, Pizzetti, Ghizzoni, De Biasi, Zucchi.


      La Camera,
          premesso che:
              come già autonomamente assunto a prassi dal Ministero dell'Agricoltura, con l'iniziativa del Ministro Catania di istituire un registro dell'attività di relazione, e come altrettanto autonomamente attuato da alcune pubbliche amministrazioni, appare ineludibile normare a livello nazionale l'attività di relazione comunemente definita lobby. L'attività di relazione istituzionale tra soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni di ogni ordine e grado e componenti – dipendenti ed elettivi – delle amministrazioni stesse, è un carattere tipico delle grandi democrazie, direttamente connesso alla loro complessità. Questa materia, seppure più volte trattata a livello di Commissioni parlamentari nelle scorse legislature, non ha trovato concretezza in un provvedimento legislativo, lasciando l'importante questione del tutto irrisolta a differenza delle grandi democrazie e dalla stessa Unione europea, in cui la problematica è stata affrontata, normata, istituzionalizzata assoggettata a controlli. Infatti dalle decisioni assunte in sede rappresentativa o amministrativa dipendono spesso interessi di grande rilievo che, tuttavia, non possono iscriversi tra quelli generali; d'altro canto in sede rappresentativa, talora, si devono assumere decisioni ad alto contenuto tecnico delle quali rischia di non essere ben considerata tutta la portata. Le attività di relazione istituzionale, occasionali o sistematiche, sono dunque finalizzate a perseguire fini leciti ma non di interesse generale ed è utile alla stessa democrazia che sia conosciuto ogni aspetto del problema oggetto di valutazione e di decisione. Si tratta quindi non di reprimere, ma di regolamentare e portare ad un livello di specchiata trasparenza un fenomeno che è inteso attualmente in Italia nella sua sola accezione negativa, e pur essendo gravato spesso da pesanti sospetti, in realtà si configura come elemento idoneo a raggiungere soluzioni più funzionali e maggiormente aderenti alla realtà complessa del mondo politico, amministrativo ed economico. La disciplina dell'attività di relazione istituzionale afferma un principio di liceità ed esige soltanto che essa si svolga in piena trasparenza, all'interno di un sistema che preveda una serie di controlli, mentre proprio l'assenza di regole, di trasparenza e di controlli ne possono fare terreno fertile per corruzione e malcostume,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, anche con proprio atto normativo e tenendo conto delle proposte di legge presentate in materia, alla regolamentazione dell'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei componenti degli Enti locali di ogni ordine e grado e dei titolari di pubbliche funzioni.
9/5520-A-R/20. Galli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in oggetto per quanto attiene al tema dei pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n.  130, e del 30 agosto 2012, n.  202, nonché dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, per le popolazioni e le imprese delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si limita a prevedere solo un limitatissimo differimento dei termini entro cui regolarizzare le relative posizioni debitorie, senza applicazione di sanzioni e interessi;
              con riferimento ad altri precedenti eventi calamitosi, di analoga natura e gravità, si è provveduto a prevedere anche misure volte a consentire un dilazionamento degli obblighi tributari e contributivi a favore delle popolazioni e delle imprese interessate;
              con precedente atto di indirizzo, ordine del giorno 9/5291-A/57, accolto dal Governo, si è già sollecitato un intervento governativo volto a superare tale differenziazione di trattamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure volte a riconoscere anche alle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 la possibilità di un'ampia rateizzazione del pagamento degli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali.
9/5520-A-R/21. Lenzi.


      La Camera,
          premesso che:
              la Corte costituzionale con sentenza 27 giugno 2012 n.  161, ha accolto in parte il ricorso presentato dalla Presidenza del consiglio dei ministri, contro la legge della regione Abruzzo n.  17 del 24 giugno 2011 riguardante la trasformazione delle ex-IPAB nella regione Abruzzo;
              con tale sentenza la Corte ha stabilito che sia le IPAB stesse che tutto ciò che è stato prodotto dalla trasformazione delle IPAB (per esempio le fondazioni di diritto privato) sono soggetti pubblici pienamente rientranti nelle norme di coordinamento della finanza pubblica, in quanto anche solo il fatto che abbiano goduto della continuità patrimoniale ed economica con le IPAB di provenienza, od abbiano goduto di finanziamenti pubblici sotto forma di contributi, le fa ricadere nella sfera dei soggetti pubblici;
              la Corte stabilisce altresì che così come le partecipate anche le aziende pubbliche di servizi alla persona e le fondazioni di diritto privato contribuiscono a definire il patto di stabilità dei comuni;
              la conseguenza dell'applicazione alle ASP ed alle fondazioni di tutte le leggi di coordinamento della finanza pubblica quali le norme ed i relativi vincoli per l'assunzione del personale, mette a serio rischio il mantenimento dei servizi e la loro qualità. Ad oggi, infatti, le IPAB, le ex-IPAB, le ASP e le fondazioni gestiscono oltre il 40 per cento dei posti letto di Rsa in Italia, a fronte di un bisogno crescente di accoglienza in Rsa, ma l'applicazione della sentenza comporterebbe la impossibilità di rispettare gli standard organizzativi e le conseguenze sulla normale operatività dei servizi di assistenza sarebbe immediata e foriera di conseguenze gravissime;
              altra conseguenza dell'applicazione della normativa di coordinamento della finanza pubblica riguarderà la parte investimenti; ciò potrà comportare ad esempio che una Rsa gestita da una ex-IPAB od Asp non potrà procedere ad adeguamenti normativi e quindi sarà costretta a chiudere di fronte ad una prescrizione della competente commissione di vigilanza;
              ulteriore conseguenza dell'applicazione delle norme di finanza pubblica è relativa alla gratuità degli incarichi di presidenti e componenti dei consigli di amministrazione che hanno la responsabilità penale e civile sugli atti dell'azienda,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative per inserire le IPAB ed i soggetti derivanti dalla loro trasformazione, come le Asp, tra i soggetti pubblici esclusi dall'applicazione dei limiti previsti nelle norme di finanza pubblica in materia di turn-over.
9/5520-A-R/22. Miotto.


      La Camera,
          premesso che:
              in ordine alle disposizioni di carattere fiscale del comparto enti locali di cui all'articolo 9 del provvedimento, si segnala che nell'ambito della normativa sulla partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo, il decreto legislativo n.  23 del 2011 (federalismo municipale) ha aumentato la percentuale del maggior gettito recuperato destinata al Comune che ha concorso al recupero al 50 per cento, con riferimento letterale ai soli tributi statali;
              il decreto-legge n.  78 del 2010 ha ampliato il campo di applicazione della partecipazione anche al recupero dei contributi sociali evasi, attraverso una modifica del decreto legislativo n.  23, ancora successivamente, il decreto-legge n.  138 del 2011, nell'aumentare per il periodo 2012-2014 la quota incentivante riservata al Comune al 100 per cento dei maggiori gettiti recuperati, si riferisce espressamente al suddetto decreto legislativo n.  23, limitando, pertanto, anche il campo di applicazione di questo intervento migliorativo ai soli recuperi tributari;
              appare insito nella ratio di tutti i provvedimenti in materia l'obiettivo di incentivare maggiormente la partecipazione ai recuperi fiscali in generale, è da ritenersi, dunque, necessario ed opportuno uniformare le misure dell'incentivazione in questione, tanto più auspicabile in considerazione della maggiore complessità dell'intervento comunale nell'ambito dell'accertamento che e anche attualmente meno consolidata nelle metodologie operative,

impegna il Governo

al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per quanto di sua competenza, ad adottare iniziative, anche legislative, finalizzate ad estendere l'incentivazione per l'attività di accertamento dei comuni anche alle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati.
9/5520-A-R/23. Mura, Piffari, Borghesi, Favia, Cimadoro.


      La Camera,
          premesso che:
              in ordine alle disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 8 del provvedimento, si segnala che l'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, ha modificato in maniera rilevante una delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, disponendo che l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello di inadempienza, sia assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, non più, dunque, nel limite del 3 per cento delle entrate corrente registrate nell'ultimo consuntivo;
              gli enti locali per garantire i pagamenti alle imprese in base a contratti già sottoscritti nel passato, subiscono una sanzione, in base alla norma del decreto-legge n.  16 del 2012, si vedono ridotti il fondo sperimentale di riequilibrio per un importo non sostenibile e non connesso alla capacità dell'ente di accertare entrate correnti,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, al fine di ripristinare la sanzione previgente alla novella apportata con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16.
9/5520-A-R/24. Piffari, Borghesi, Favia, Mura, Cimadoro.


      La Camera,
          premesso che:
              in ordine alle disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 8 del provvedimento, si segnala l'opportunità di attenuare il peso delle manovre a carico dei Comuni soggetti al Patto di stabilità, indirizzando le misure di alleggerimento previste dalla normativa vigente in proporzione dei maggiori oneri connessi all'applicazione della spending review, al contempo escludendo dal riparto sia i comuni già beneficiati dalla virtuosità, sia quelli che hanno violato il patto nell'anno di riferimento,

impegna il Governo

a prevedere che, per l'anno 2012, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149, utilizzi come criterio di assegnazione delle riduzioni degli obiettivi annuali una ripartizione proporzionale agli obiettivi assegnati ai Comuni assoggettati al patto di stabilità interno, con l'esclusione degli enti locali indicati nella premessa.
9/5520-A-R/25. Cimadoro, Favia, Borghesi, Mura.


      La Camera,
          premesso che:
              al fine di poter effettivamente realizzare il disegno complessivo ed i nuovi compiti che il provvedimento assegna alla Corte dei conti nell'interesse del Paese, ai fini della tutela di una sana e corretta gestione delle risorse pubbliche, è necessario valutare in termini realistici le forze di cui l'organo dispone;
              i magistrati in servizio risultano essere 444, 11 dei quali in posizione di fuori ruolo extra istituzionale, con conseguente vuoto d'organico prossimo al 30 per cento (la dotazione organica e pari a 613 unità);
              dei suddetti magistrati attualmente in servizio ben 54 sono in regime di trattenimento in servizio oltre il vigente limite di età, dei 70 anni;
              i dati esposti sono già allarmanti, ma è prevedibile un forte esodo del personale in regime di trattenimento, a fronte dell'aumentata onerosità dei compiti richiesta dal provvedimento in esame, nonché in relazione al peggioramento della disciplina fiscale applicabile ai trattamenti di fine servizio, al momento annunciato, cui seguirà, a legislazione vigente, una limitatissima possibilità di reclutamento, che consentirà di assumere non più di due unità per ogni dieci cessate;
              le rassicurazioni circa la disponibilità e la possibilità che la Corte dei conti possa adempiere ai nuovi onerosi compiti che le sono stati attribuiti con il personale attualmente in servizio non offrono l'opportuna certezza, necessaria in quanto l'intero impianto dei controlli ai fini di una sana e corretta gestione della finanza pubblica poggia sull'organo contabile,

impegna il Governo

al fine di contribuire fattivamente alla piena realizzazione del disegno a cui mira il provvedimento in esame, ad adottare tempestivamente tutte le iniziative, anche legislative, volte ad assegnare risorse alla Corte dei conti al fine di incrementarne il numero dei magistrati, onde rimuovere il deficit della pianta organica.
9/5520-A-R/26. Favia, Borghesi, Mura, Piffari, Cimadoro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento è incentrato sul tema del rafforzamento dei controlli sugli enti locali ai fini di una sana e corretta gestione delle risorse pubbliche e della salvaguardia degli equilibri delle articolazioni territoriali della Repubblica;
              in combinato disposto con l'insieme delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.  149 del 2011, gli amministratori sono chiamati a nuove responsabilità, cui corrispondono sanzioni pecuniarie, giudiziarie e di censura in ordine al proseguimento dell'attività politica;
              da tempo è maturata l'ipotesi di consentire agli enti locali la possibilità di assicurare i propri amministratori contro i rischi derivanti dall'espletamento del loro mandato;
              in ordine a tale possibilità, il quadro normativo di riferimento che riguarda l'assicurazione degli Amministratori locali per le spese legali sostenute qualora coinvolti in procedimenti giurisdizionali a loro carico anche se con esito assolutorio, si presenta alquanto frammentato ed e causa di incertezze applicative;
              tali disposizioni sono, invece, previste ad esempio per i dipendenti comunali (articolo 28 CCNL Comparto Regioni Autonomie locali del 14 settembre 2000, trasposizione norma originariamente prevista dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n.  268 del 1987);
              in materia, inoltre, esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti che se da una parte consentono l'estensione dell'articolo 28 del citato CCNL anche all'operato solo ai dipendenti pubblici (Consiglio di Stato – Sez. VI – sentenza n.  5367/2004) dall'altra emergono pronunce che si discostano dal suddetto indirizzo ritenendo applicabile per analogia legis quanto previsto dall'articolo 1720 del codice civile, ovvero del rapporto fondamentale esistente tra mandante e mandatario e l'obbligo del primo di risarcire le spese e i danni subiti dal secondo per l'espletamento dell'incarico ricevuto (Consiglio di Stato – Sez. V – sentenza n.  2242/2000 Consiglio di Stato – Sez. III – parere n.  792/2004);
              recentemente, infine, sono intervenute la Corte dei conti, Sez. Lombardia con il parere n.  86/2012 e la Sez. Puglia, con la sentenza n.  787/2012, in cui la Magistratura contabile – dando una lettura diversa del giudizio di legittimità, come sopra evidenziato – ha affermato con decisione la validità del riferimento normativo di cui all'articolo 1720 del codice civile, quale presupposto fondante il diritto al rimborso delle spese legali a favore degli amministratori locali: «La rimborsabilità delle spese legali costituisce espressione del “principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei a sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la ‘fedele’ esecuzione dell'incarico ricevuto” (cfr. C. conti SS.RR. n.  707/A del 5/4/1991)». (Parere n.  86/2012);
              sarebbe opportuno un coordinamento tra dottrina e giurisprudenza in modo da restituire maggiore certezza all'intera materia, colmando definitivamente un parziale vuoto normativo causa di disparità di trattamento fino ad oggi presente nel nostro ordinamento, con ripercussioni a carico di cittadini/Amministratori chiamati a farsi carico personalmente delle conseguenze derivanti dalla tutela di un interesse pubblico, in sede civile, penale o amministrativa,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, finalizzate all'introduzione certa di una disposizione in merito alla possibilità di assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, prevedendo che il rimborso delle spese legali sia ammissibile in casi specifici ed individuati, quali l'assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato la presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti, la conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione, l'assenza di dolo o colpa grave, l'assenza di responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici.
9/5520-A-R/27. Borghesi, Favia, Cimadoro, Mura, Piffari.


      La Camera,
          premesso che:
              a oltre cinque mesi dal grave sisma che ha colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo si è positivamente concluda la fase di emergenza: sono stati chiusi tutti i campi; sono state riaperte tutte le scuole attraverso la realizzazione di 28 scuole temporanee che ha permesso a circa 18 mila studenti di ritornare tra i banchi; si è provveduto alla messa in sicurezza degli edifici riducendo fortemente l'estensione delle «zone rosse»; è stato avviato il meccanismo per il finanziamento della ricostruzione degli edifici produttivi e delle abitazioni private che si è concretamente avviato;
              il sisma ha colpito una delle zone maggiormente produttive del nostro Paese, con un tessuto produttivo fortemente impegnato in filiere e che rappresenta quasi il 2 per cento del Pil nazionale; altresì, il territorio colpito produce un gettito fiscale e tributario pari ad oltre sei miliardi di euro l'anno;
              il provvedimento in esame affronti solo parzialmente il tema delle scadenze e delle rateizzazioni degli adempimenti fiscali e contributivi e non tiene conto delle esigenze di omissione fiscale per favorire la ripresa economica dell'area,

impegna il Governo:

          al fine di agevolare la ripresa dell'attività economica dell'area, ad inserire, nella fase di discussione del primo provvedimento utile, normative atte a risolvere i principali problemi ancora aperti sul versante fiscale con particolare attenzione:
              alle aziende e agli esercenti di attività commerciali o agricole che hanno avuto un danno al reddito della propria impresa e per i quali non è prevista alcuna misura;
              ai lavoratori, per i quali non è stato previsto il meccanismo della cessione del quinto dello stipendio per i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
              ai professionisti fino ad ora esclusi da ogni intervento di sostegno.
9/5520-A-R/28. Ghizzoni, Miglioli, Santagata, Lenzi, Marco Carra.


      La Camera,
          premesso che:
              in Sicilia dal 1988 una vastissima platea di giovani, dopo aver sperimentato le più variegate forme di lavoro atipico e dopo anni di rivendicazioni sindacali ha ottenuto la possibilità di iniziare un nuovo percorso tramite la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato;
              nella Regione siciliana, da oltre dodici anni, tale tipologia di lavoro flessibile viene utilizzata per far fronte ad esigenze permanenti legate ai fabbisogno ordinario degli enti locali;
              tale categoria di lavoratori, unitamente a quelli a tempo indeterminato ancora in servizio, in assenza di regolare turn-over, hanno garantito i servizi fondamentali ed essenziali alle proprie comunità locali;
              è ben noto che le posizioni di ruolo negli enti territoriali, con lo svuotamento degli organici per effetto dei pensionamenti, non consentono di assicurare la funzionalità degli stessi;
              gli Enti locali territoriali, forti della presenza del personale precario e da oltre un ventennio, hanno rinunciato ad attivare procedure concorsuali ed hanno continuato ad utilizzare questi lavoratori in posizioni anche strategiche ed apicali, sfruttando i titoli di studio posseduti dai precari e la professionalità da questi acquisita;
              un'eventuale mancata concessione della proroga dei rapporti da parte dei legislatore nazionale, paralizzerebbe in moltissimi enti, settori strategici quali la polizia municipale, il servizio scuolabus, gli uffici di ragioneria, gli uffici tecnici ed i servizi amministrativi, sociali ed assistenziali;
              la mancata proroga creerebbe altra disoccupazione in una Regione che ne soffre da tempo immemore e la cui Assemblea regionale non è riuscita in questi anni a legiferare per la tutela del mondo del lavoro siciliano;
              le istituzioni siciliane sono state richiamante dalla Corte dei conti al rispetto del principio costituzionale di accesso per concorso all'impiego pubblico rendendo inapplicabile la legge regionale n.  24 del 2012;
              gli errori e i ritardi del legislatore regionale, però, non possono e non devono ricadere sulle spalle dei lavoratori e delle loro famiglie;
              disattendere adesso le aspettative di un precariato storico, si arriva ad anzianità pari a 23 anni di lavoro precario, venendo meno all'impegno sociale e morale assunto con l'investimento di ingenti risorse finanziare pubbliche protese all'attuazione di annunciati processi di stabilizzazione mai definiti, costituirebbe una vera e propria «macelleria sociale»;
              s'impone la chiusura, speriamo definitiva, del fenomeno del precariato proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili in Sicilia e questo può avvenire solo ad opera del legislatore nazionale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché si favorisca l'avvio di un legittimo percorso di stabilizzazione per i lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili della Regione siciliana.
9/5520-A-R/29. Catanoso.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
              ridurre i costi della politica nel rispetto del diritto alla rappresentanza democratica è possibile ripensando il funzionamento degli enti a partire dalla riduzione del numero dei componenti delle assemblee regionali secondo precisi parametri omogenei per tutto il Paese;
              il necessario ridimensionamento del numero dei consiglieri nelle Regioni deve avvenire in base alla dimensione demografica ed a un preciso rapporto tra eletto ed elettori;
              la legge n.  108 del 1968 prevede, per i consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, una composizione di un minimo di 30 consiglieri ad un massimo di 80, secondo quanto stabilito dai singoli statuti regionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a ridurre il numero dei consiglieri regionali rapportandoli al numero degli abitanti, ovvero stabilendo un consigliere ogni 80.000 abitanti, abbassando altresì il numero minimo a 5 consiglieri per le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e ad un massimo di 40 consiglieri per le regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti.
9/5520-A-R/30. Caparini, Vanalli, Stucchi, Fava, Pini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              la razionalizzazione dei costi e delle funzioni delle istituzioni è urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
              ridurre i costi della politica nel rispetto del diritto alla rappresentanza democratica è possibile ripensando il funzionamento degli enti a partire dalla riduzione del numero dei componenti delle assemblee regionali secondo precisi parametri omogenei per tutto il Paese;
              il necessario ridimensionamento del numero dei consiglieri nelle Regioni deve avvenire in base alla dimensione demografica ed a un preciso rapporto tra eletto ed elettori;
              la legge n.  108 del 1968 prevede, per i consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, una composizione di un minimo di 30 consiglieri ad un massimo di 80, secondo quanto stabilito dai singoli statuti regionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a ridurre il numero dei consiglieri regionali.
9/5520-A-R/30.    (Testo modificato nel corso della seduta) Caparini, Vanalli, Stucchi, Fava, Pini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              la figura del Prefetto, organo di rappresentanza del Governo nella Provincia, ha inizialmente trovato il suo fondamento normativo negli articoli 18 e 19 dell'ormai abrogato testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n.  383, e, attualmente, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni;
              il Prefetto si caratterizza come organo di competenza generale del Governo, sebbene dipendente gerarchicamente dal Ministero dell'interno. In quanto tale, il Prefetto non può essere considerato come organo decentrato di un settore dell'amministrazione statale, quale è, ad esempio, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale nei confronti del Ministro della pubblica istruzione;
              al Prefetto nel corso degli anni sono stati attribuiti una miriade di compiti, funzioni ed interventi, di micro e macro competenze disorganiche e disomogenee con l'unico comune denominatore di riassumere in un'unica figura istituzionale funzioni e compiti tra loro profondamente diversi;
              le competenze amministrative che le varie leggi hanno attribuito al Prefetto sono state in buona parte assorbite dai decreti legislativi che hanno trasferito funzioni già dello Stato alle Regioni ed alle autonomie locali;
              la figura del Prefetto ha un suo ruolo in una società in cui non si e compiuto o raggiunto un decentramento della pubblica amministrazione che definisca chiaramente la linea di demarcazione tra compiti e funzioni dell'amministrazione statale e compiti e funzioni dell'amministrazione locale;
              il Prefetto è in netta contrapposizione con le esigenze di decentramento dello Stato e con la sua evoluzione in Repubblica federale ciò nondimeno non ha perso le funzioni di longa manus del potere politico e amministrativo centrale essendo individuato come il referente-supervisore dell'amministrazione centrale dello Stato nella singola Provincia;
              al fine di raggiungere la completa autonomia amministrativa e per diminuire i costi della macchina pubblica è doveroso attribuire alle amministrazioni locali la pertinenza delle scelte strategiche tecniche e politiche di rilevanza locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in un'ottica di riorganizzazione dell'apparato periferico dello Stato e in un quadro coerente con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di procedere ad interventi strutturali ottimali degli ambiti territoriali con conseguenti ricadute sulla presenza dei prefetti sul territorio in parte ponendo allo studio la soppressione delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo ed i parallelo trasferimento ai questori territorialmente competenti delle funzioni attualmente esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico.
9/5520-A-R/31. Consiglio, Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              il termine «imbrifero» deriva dalla parola latina imber che significa pioggia e indica una zona che raccoglie le acque piovane che alimentano un fiume;
              i 61 consorzi BIM (bacini imbriferi montani) sono stati istituiti con la legge 27 dicembre 1953, n.  959 e, successivamente, con decreti dell'allora Ministro dei lavori pubblici, sono state definite la perimetrazione al fine di stabilire l'ambito e il soggetto regolatore del risarcimento che i produttori di energia idroelettrica sono tenuti ad attribuire alle popolazioni di montagna per l'utilizzo dell'acqua, bene inalienabile;
              il principale scopo dei consorzi BIM era favorire il progresso economico e sociale dei comuni consorziati, tutelando i diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo e allo sfruttamento delle risorse idriche del territorio ai fini della produzione di energia elettrica;
              i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano devono versare, a titolo d'indennizzo, al consorzio un sovracanone annuo di un importo determinato nel tempo da decreti ministeriali per ogni chilowatt di potenza nominale prodotto ai consorzi BIM;
              tale sovracanone è applicato agli impianti le cui opere di presa sono situate, in tutto o in parte, all'interno del perimetro BIM. L'importo del sovracanone è stabilito e aggiornato ogni due anni sulla base dei dati dell'istituto nazionale di statistica, relativi al costo della vita;
              i BIM hanno fallito la loro missione ed è pertanto necessario intraprendere un processo di riforma che, a partire dalla soppressione di istituti ormai obsoleti, ponga le basi per l'unificazione delle competenze individuando i livelli istituzionali ottimali per l'attuazione di una efficace politica di tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio e delle sue genti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni dirette alla soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM) trasferendone le competenze rispettivamente alle province e, in parte residua, ai comuni e stabilire, altresì, che il sovracanone annuo previsto dalla legge n.  959 del 1953, dovrà essere erogato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla provincia a cui i comuni compresi nei BIM appartengono.
9/5520-A-R/32. Maggioni, Caparini, Crosio.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali;
              le Comunità Montane sono enti spesso elefantiaci, i cui costi di gestione gravano sulle spalle della Regione, delegando le funzioni ai comuni e alle unioni dei comuni;
              la comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti;
              in ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane;
              la razionalizzazione dei costi delle istituzioni e dei costi della politica in generale non solo è urgente ma decisamente necessaria per tentare di recuperare quelle risorse utili per il rilancio economico del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni dirette, ai fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica, alla soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti, disciplinando l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
9/5520-A-R/33. Pini, Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
              gli enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni, possono costituire un consorzio, il quale si caratterizza per essere soggetto distinto ed autonomo rispetto agli enti partecipanti;
              il Consorzio di bonifica è un ente pubblico, appunto un soggetto distinti rispetto agli altri enti locali, che coordina interventi pubblici e controlla l'attività dei privati sulla bonifica del territorio di competenza;
              i consorzi di bonifica erano già previsti nel regio decreto 8 maggio 1904, n.  368 di approvazione del regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi. Il regio decreto 13 febbraio 1933 n.  215 che reca nuove norme per la bonifica integrale e approva il testo unico, ha disposto la costituzione obbligatoria dei consorzi di bonifica a richiesta dei proprietari della maggior parte del territorio;
              la razionalizzazione della spesa pubblica non solo è urgente ma decisamente necessaria per tentare di recuperare quelle risorse utili per il rilancio economico del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni dirette, ai fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica, alla soppressione dei consorzi di bonifica.
9/5520-A-R/34. Stucchi, Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2012, 100 milioni per il 2013 e di 200 milioni per ciascuna annualità dal 2014 al 2020. Il Fondo è, altresì, alimentato dalle somme rimborsate dagli enti locali beneficiari, nonché, per l'anno 2012, da ulteriori risorse previste ai successivi commi 4 e 5, pari a 558 milioni;
              il comma 5 dispone, in particolare che per il 2012 la dotazione del Fondo di rotazione sia incrementata di 498 milioni, da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo n.  267 del 2000,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assegnare una quota parte delle risorse non utilizzate entro il 2012 per accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n.  27.
9/5520-A-R/35. Rivolta.


      La Camera,
          premesso che:
              le disposizioni introdotte dall'articolo 11, comma 1, lettera a), modificano alcuni articoli del decreto-legge n.  74 del 2012, in particolare gli articoli 1, 3, 4 e 5-bis, allo scopo favorire una rapida attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge n.  95 del 2012 che riguarda la concessione di finanziamenti agevolati e di un credito di imposta destinati alla ricostruzione degli immobili ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della sessione di bilancio in corso, risorse adeguate a compensare, per l'anno in corso, le minori risorse derivanti dagli eventi sismici, con riferimento a tributi ed entrate di natura patrimoniale diverse dall'imposta municipale propria, da ripartire tra i comuni di cui al decreto-legge 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122 sulla base di criteri da determinarsi previo con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
9/5520-A-R/36. Cavallotto.


      La Camera,
          premesso che:
              le disposizioni introdotte dall'articolo 11, comma 1, lettera a), modificano alcuni articoli del decreto-legge n.  74 del 2012, in particolare gli articoli 1, 3, 4 e 5-bis, allo scopo favorire una rapida attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge n.  95 del 2012 che riguarda la concessione di finanziamenti agevolati e di un credito di imposta destinati alla ricostruzione degli immobili ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere risorse adeguate a compensare, per l'anno in corso, le minori risorse derivanti dagli eventi sismici, con riferimento a tributi ed entrate di natura patrimoniale diverse dall'imposta municipale propria, da ripartire tra i comuni di cui al decreto-legge 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122 sulla base di criteri da determinarsi previo con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
9/5520-A-R/36.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cavallotto.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 5 prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali che presentino squilibri strutturali di bilancio – di cui all'articolo 243-bis e seguenti del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, introdotti dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto-legge – qualora ricorrano eccezionali motivi di urgenza, agli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, possa essere concessa un'anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario;
              nel caso di specie occorrerebbe effettuare una ricognizione dei comuni ammessi al beneficio di detto intervento straordinario, al fine di valutarne il debito storico, approfondendo gli effetti sulla fiscalità locale e i meccanismi di gestione, in previsione di evitare la lievitazione degli oneri complessivi a carico dello Stato,

impegna il Governo

a separare la gestione dello stesso dalla contabilità ordinaria, con l'obiettivo di garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini e l'equo trattamento dei creditori.
9/5520-A-R/37. Goisis.


      La Camera,
          esaminato il provvedimento in titolo e in particolare le norme contenute nell'articolo 2 relative alla riduzione dei costi della politica nelle Regioni;
          rilevato che nel complesso del quadro nazionale le singole regioni si caratterizzano per essere dotate di un organico di dipendenti estremamente differenziato da regione a regione. A regioni virtuose come la Lombardia, abitata da quasi dieci milioni di persone e dove sono impegnati circa 3.400 dipendenti, si contrappongano regioni come il Molise dove gli abitanti sono circa trecentoventimila e i dipendenti regionali impiegati circa 900;
          mentre in Lombardia viene impiegato un dipendente ogni 2.892 abitanti, nel Molise tale rapporto arriva a 372. E se è pur vero che ogni amministrazione si dota di organici e di dipendenti che erogano servizi diversificati da ente ad ente anche in funzione delle diverse richieste provenienti dalla popolazione locale, è altrettanto chiaro che, laddove la disparità assuma dei valori tanto marcati, si debba necessariamente parlare di spreco di risorsa pubblica, stante altresì l'identità di funzioni attribuite a tutte le Regioni a Statuto ordinario;
          dati particolarmente eclatanti si registrano con riferimento alla Regione Sicilia, dove lo svolgimento delle recenti elezioni ha peraltro evitato per altri cinque anni la riduzione dei consiglieri regionali dagli attuali 90 a 70 membri, come previsto dalle legge costituzionale già deliberata dalla Camera e in attesa di definitiva approvazione;
          la Regione Sicilia ha infatti speso nel 2011 per il personale la cifra di circa 1,27 miliardi di euro, pari al 10 per cento delle spese correnti complessive e necessarie a sostenere il pagamento di oltre 28.000 dipendenti che, se confrontati con i dipendenti di una Regione come la Lombardia che conta il doppio degli abitanti della Sicilia ma annovera circa 5.000 dipendenti, evidenziano l'enorme differenza tra la gestione del personale delle due regioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative normative affinché il numero dei dipendenti delle regioni venga ricondotto al livello della regione più virtuosa, ossia quella che esprima il rapporto più efficiente definito come rapporto tra il numero di dipendenti ed il numero di abitanti.
9/5520-A-R/38. D'Amico.


      La Camera,
          valutato in particolare che la finalità sottesa alle disposizioni contenute nel decreto in esame consiste nella razionalizzazione e riduzione dei cosiddetti «costi della politica»;
          riscontrato che la disposizione di cui all'articolo 2 intende rendere effettivo l'apporto delle regioni al contenimento dei costi della politica;
          considerato che le misure approvate fino ad oggi con legge dello Stato prevedevano già che i consigli regionali provvedessero, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai parametri richiesti dal legislatore statale con l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, che prevede la riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica;
          osservato che il Governo ha ritenuto di integrare i predetti parametri con l'aggiunta di altri diretti ancora più stringenti, ai fini del conseguimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, attraverso nuovi e più incisivi strumenti di politica economica tali da non consentire agli enti regionali di sottrarsi agli obblighi di compartecipazione alle misure di rigore richiesti alle istituzioni statali, ai cittadini ed alle imprese se non al prezzo di doverne rendere conto in termini economici e politico-istituzionali ai cittadini da essi amministrati;
          considerato che oltre ad aver applicato misure conformi ai parametri di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del comma 1 del citato articolo 14 del decreto-legge n.  138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148 del 2011, il provvedimento in titolo prevede alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 che le regioni abbiano «definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari escludendo in ogni caso contributi a gruppi composti da un solo consigliere salvo che risultino così composti già all'esito delle elezioni, nonché in favore di partiti o movimenti politici, secondo criteri omogenei determinati in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012 avendo quale parametro l'importo complessivo riconosciuto dalla regione più virtuosa, ridotto della metà»;
          rilevato che i gruppi consiliari non sono in realtà organi interni dei Consigli, ma piuttosto articolazioni organizzative per una gestione più efficace dell'attività assembleare; in particolar modo i gruppi consiliari, con il personale loro assegnato, costituiscono uno strumento fondamentale per l'esistenza e l'espletamento del processo democratico, supportando sotto il profilo tecnico le minoranze consiliari, le quali per la loro azione istituzionale e politica non possono appoggiarsi, contrariamente ai gruppi di maggioranza, alle molteplici strutture degli assessorati; ricordato che il comma 4 dell'articolo 2 del provvedimento in titolo riporta che «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.»,

impegna il Governo

a valutare attentamente gli effetti derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in titolo, tenendo in considerazione la particolare importanza delle strutture e del personale dei gruppi consiliari nell'espletamento del processo democratico, i quali forniscono supporto tecnico anche e soprattutto alle minoranze consiliari, le quali per la loro azione istituzionale e politica non possono appoggiarsi, contrariamente ai gruppi di maggioranza, alle molteplici strutture tecnico-politiche degli assessorati.
9/5520-A-R/39. Fugatti.


      La Camera,
          esprimendo apprezzamento per quanto, in occasione di calamità naturali più o meno recenti, il Soccorso tecnico urgente è riuscito a fare nella prestazione dei primi soccorsi;
          rilevando come alle iniziative di soccorso, attuate nei frangenti già citati, abbiano partecipato tutte le categorie del personale dei Vigili del Fuoco;
          sottolineando l'apporto che le componenti volontarie e discontinue del Corpo hanno fornito durante le iniziative di soccorso;
          stigmatizzando la scelta politica di smantellare di fatto le componenti sopracitate del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, recentemente confermata a dispetto dei notevoli meriti acquisiti, della quantità e qualità del lavoro prestato in presidi che sarebbero spesso altrimenti a corto di risorse umane,

impegna il Governo

a rilanciare il Soccorso tecnico urgente ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in tutte le sue componenti di ogni ordine e grado, assicurando alle loro articolazioni territoriali adeguate risorse umane e materiali.
9/5520-A-R/40. Meroni.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 11, introduce ulteriori disposizioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012;
              il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212, ha decretato la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
              il decreto ministeriale 1o giugno 2012 ha disposto in particolare la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per il periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012;
              con un comunicato del 16 agosto 2012 l'Agenzia delle entrate, a distanza di due mesi dalla pubblicazione del citato decreto ministeriale, ha precisato che la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari non si applica alle ritenute effettuate dalle aziende ai propri dipendenti, chiedendo l'integrale restituzione delle somme precedentemente sospese;
              l'interpretazione adottata dall'Agenzia delle entrate crea forme di discriminazione nei confronti dei contribuenti, ledendo i diritti loro riconosciuti dalle norme vigenti;
              la restituzione delle somme sospese mette in seria difficoltà i contribuenti che oltre ad aver vissuto sulla propria pelle il dramma del terremoto, sono privati di una parte importante del proprio stipendio, che è indispensabile per far fronte alle esigenze del quotidiano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari affinché l'Agenzia delle entrate riveda la propria posizione, esplicitando che la sospensione dei tributi, di cui al decreto ministeriale 1o giugno 2012, si applica anche alle ritenute effettuate dalle aziende ai propri dipendenti e che la loro restituzione debba avvenire con modi e tempi maggiormente confacenti alle esigenze dei contribuenti.
9/5520-A-R/41. Torazzi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 11, introduce ulteriori disposizioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012;
              il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212, ha decretato la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
              il decreto ministeriale 1o giugno 2012 ha disposto in particolare la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per il periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012;
              con un comunicato del 16 agosto 2012 l'Agenzia delle entrate, a distanza di due mesi dalla pubblicazione del citato decreto ministeriale, ha precisato che la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari non si applica alle ritenute effettuate dalle aziende ai propri dipendenti, chiedendo l'integrale restituzione delle somme precedentemente sospese;
              l'interpretazione adottata dall'Agenzia delle entrate crea forme di discriminazione nei confronti dei contribuenti, ledendo i diritti loro riconosciuti dalle norme vigenti;
              la restituzione delle somme sospese mette in seria difficoltà i contribuenti che oltre ad aver vissuto sulla propria pelle il dramma del terremoto, sono privati di una parte importante del proprio stipendio, che è indispensabile per far fronte alle esigenze del quotidiano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari affinché l'Agenzia delle entrate riveda la propria posizione, esplicitando che la sospensione dei tributi, di cui al decreto ministeriale 1o giugno 2012, si applica anche alle ritenute erariali effettuate dalle aziende ai propri dipendenti e che la loro restituzione debba avvenire con modi e tempi maggiormente confacenti alle esigenze dei contribuenti.
9/5520-A-R/41.    (Testo modificato nel corso della seduta) Torazzi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 11, introduce ulteriori disposizioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012;
              la norma, in particolare, mira a dare rapida attuazione alla disciplina per la concessione di finanziamenti agevolati e di un credito di imposta destinati alla ricostruzione degli immobili ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012;
              è necessario che il Governo, in accordo con le Regioni interessate, adotti opportune iniziative per favorire la ripresa economica dei territori interessati dal sisma del 2012, incentivando lo sviluppo delle attività imprenditoriali presenti nei medesimi territori,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per favorire quanto prima la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2012, adottando appositi incentivi, sentite le regioni interessate, che garantiscano la prosecuzione delle attività imprenditoriali presenti nei suddetti territori.
9/5520-A-R/42. Dal Lago.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 11, introduce ulteriori disposizioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012;
              i commi da 7 a 13 disciplinano, in particolare, la procedura per concedere ai titolari del reddito di impresa la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito da garanzia dello Stato, per provvedere al pagamento dei tributi;
              ad ostacolare l'esercizio dell'attività di impresa, oltre all'alta tassazione, vi è il peso degli oneri burocratici a cui le imprese fanno fronte sacrificando gran parte del loro tempo;
              è necessario che il Governo, in accordo con le regioni interessate, adotti opportune iniziative di semplificazione degli oneri amministrativi in favore delle imprese ubicate nei territori compiti dal sisma del 2012, al fine di ridare un nuovo impulso alla loro ripresa economica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare opportune iniziative, sentite le regioni interessate, per la semplificazione degli oneri amministrativi in favore delle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma del 2012.
9/5520-A-R/43. Polledri.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto interviene in materia di finanza e funzionamento degli enti locali;
              l'imposta municipale propria costituisce importante fonte di finanziamento dei comuni; il Governo Monti ha stravolto la disciplina dell'IMU rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n.  23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale; con il decreto-legge n.  201 del 2011, infatti, ne è stata anticipata l'applicazione al 2012, assoggettando anche gli immobili adibiti ad abitazione principale; ne è derivata quindi una sorta di imposta patrimoniale che ha colpito anche i piccoli proprietari, con una base imponibile incrementata rispetto alla normativa ICI, grazie all'introduzione di pesanti moltiplicatori delle rendite;
              l'originaria impostazione della disciplina era quella di far diventare l'IMU il pilastro del nuovo federalismo fiscale municipale, garantendo l'intero gettito ai comuni, esentando comunque gli immobili adibiti ad abitazione principale,

impegna il Governo

a prevedere un riordino della disciplina dell'imposta municipale propria, esentando dall'imposizione gli immobili adibiti ad abitazione principale e le loro pertinenze.
9/5520-A-R/44. Comaroli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto interviene in materia di finanza e funzionamento degli enti locali;
              l'imposta municipale propria costituisce importante fonte di finanziamento dei comuni; il Governo Monti ha stravolto la disciplina dell'IMU rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n.  23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale; con il decreto-legge n.  201 del 2011, infatti, ne è stata anticipata l'applicazione al 2012, assoggettando anche gli immobili adibiti ad abitazione principale; ne è derivata quindi una sorta di imposta patrimoniale che ha colpito anche i piccoli proprietari, con una base imponibile incrementata rispetto alla normativa ICI, grazie all'introduzione di pesanti moltiplicatori delle rendite;
              l'originaria impostazione della disciplina era quella di far diventare l'IMU il pilastro del nuovo federalismo fiscale municipale, garantendo l'intero gettito ai comuni, esentando comunque gli immobili adibiti ad abitazione principale,

impegna il Governo

a prevedere, tenendo conto delle esigenze di finanza pubblica, un riordino della disciplina dell'imposta municipale propria, esentando dall'imposizione gli immobili adibiti ad abitazione principale e le loro pertinenze.
9/5520-A-R/44.    (Testo modificato nel corso della seduta) Comaroli.


      La Camera,
          valutate positivamente le misure di cui all'articolo 2 finalizzate ad assicurare una riduzione dei costi della politica regionale, pur evidenziando la necessità di rafforzare ulteriormente la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo in merito al contenimento delle spese;
          ritenuto tuttavia insufficiente l'impianto complessivo del provvedimento normativo, in particolare in materia di controlli in capo alla Corte dei conti;
          preso atto che i ripetuti eventi sismici che hanno interessato nello scorso mese di maggio le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Mantova e Rovigo, hanno causato ingenti danni al settore agroalimentare, in particolare ai comparti lattiero-caseario e zootecnico che, in questi territori, rappresentano l'eccellenza del sistema economico locale con alcune delle produzioni più prestigiose al mondo quali il parmigiano reggiano e il grana padano;
          considerato che i danni subiti dalle strutture produttive e di stagionatura hanno messo in forte difficoltà tutta la filiera dei formaggi DOP, tanto che alcuni caseifici ancora oggi non hanno ripreso la produzione;
          come evidenziato dalle ultime rilevazioni, benché siano ancora in corso le operazioni di recupero del formaggio, le forme coinvolte nei crolli ammontano complessivamente ad oltre 600.000 unità, di cui almeno 330.000, pari al 10 per cento della produzione complessiva, risultano irrimediabilmente danneggiate a causa della rottura della crosta, mentre quelle che possono proseguire il processo di maturazione per essere stagionate a Parmigiano Reggiano, sono state trasferite in altri depositi all'uopo attrezzati;
          i caseifici e i produttori bolognesi, modenesi e mantovani colpiti dal sisma hanno perso, oltre a significative quote di prodotto per un danno economico quantificato in oltre 100 milioni di euro complessivi, strutture di magazzinaggio ed impianti indispensabili a garantire la continuità della trasformazione del latte e temono probabili speculazioni e ribassi sulle quotazioni correnti in grado di alterare la concorrenza in fase di consumo e compromettere la stabilità dell'introito,

impegna il Governo

a valutare con urgenza l'opportunità di assumere idonee iniziative economiche per il risarcimento dei danni arrecati dal sisma al sistema dei formaggi DOP.
9/5520-A-R/45. Rainieri.


      La Camera,
          valutato negativamente l'impianto complessivo del provvedimento in particolare rilevate le incompatibilità con le prescrizioni del Titolo V della Costituzione, con riferimento alle previsioni di cui agli articoli 1 e 3, in materia di controlli della Corte dei conti sugli atti delle Regioni, dei gruppi consiliari e delle assemblee regionali e di enti locali;
          visto che l'attuale crisi economica colpisce particolarmente il settore agricolo, già danneggiato dall'aumento dei costi di produzione, dalla fluttuazione dei prezzi, dalla instabilità dei mercati e dalla speculazione internazionale sulle materie prime;
          considerato che l'estensione dell'imposta municipale propria ai fabbricati rurali, sia ad uso abitativo che strumentale, e la rivalutazione dei terreni agricoli fino al 60 per cento del valore, ai fini del calcolo della base imponibile, disposte dal decreto-legge n.  201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, si traduce in un considerevole incremento del peso fiscale a carico degli agricoltori con ricadute devastanti sui costi di produzione e conseguenti diminuzioni degli utili per l'intero settore che vede a rischio sopravvivenza molte piccole aziende agricole;
          preso atto che il comparto agricolo italiano rappresenta l'eccellenza mondiale delle produzioni di qualità con oltre 240 prodotti DOP e IGP e che pertanto l'intero settore andrebbe maggiormente tutelato e salvaguardato quale componente strategica della crescita economica del Paese,

impegna il Governo

a valutare con urgenza la necessità di rivedere le norme relative all'applicazione dell'imposta municipale unica alle abitazioni e ai fabbricati rurali e a ripristinare le attuali agevolazioni a favore dei terreni agricoli al fine di non danneggiare ulteriormente un settore già in forte crisi ed essenziale alla ripresa economica nazionale.
9/5520-A-R/46. Callegari.


      La Camera,
          valutate positivamente le misure di cui all'articolo 2 finalizzate ad assicurare una riduzione dei costi della politica regionale, pur evidenziando la necessità di rafforzare ulteriormente la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo in merito al contenimento delle spese;
          ritenuto tuttavia insufficiente l'impianto complessivo del provvedimento normativo, in particolare in materia di controlli in capo alla Corte dei conti;
          evidenziata altresì la carenza di incisive modalità di interazione ed interlocuzione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una graduale modulazione degli interventi in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, di procedure di riequilibrio finanziario e di sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali;
          preso atto che la crisi economica in atto colpisce particolarmente il settore primario mettendo a rischio la sopravvivenza di molte piccole aziende;
          considerato che la nuova tassazione sugli immobili rurali disposta dal decreto-legge n.  201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, si traduce in un ulteriore incremento del peso fiscale a carico degli agricoltori già penalizzate dalla crisi economica che colpisce il settore agricolo in maniera significativa e mette a rischio chiusura molte piccole aziende,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre la riduzione dell'imposta municipale unica sui terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali tenendo conto del valore del terreno e del reddito imponibile lordo annuo del contribuente.
9/5520-A-R/47. Negro.


      La Camera,
          valutate positivamente le misure di cui all'articolo 2 finalizzate ad assicurare una riduzione dei costi della politica regionale, pur evidenziando la necessità di rafforzare ulteriormente la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo in merito al contenimento delle spese;
          ritenuto tuttavia insufficiente l'impianto complessivo del provvedimento normativo, in particolare in materia di controlli in capo alla Corte dei conti;
          evidenziata altresì la carenza di incisive modalità di interazione ed interlocuzione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una graduale modulazione degli interventi in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, di procedure di riequilibrio finanziario e di sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali;
          preso atto che la crisi economica in atto colpisce particolarmente il settore primario mettendo a rischio la sopravvivenza di molte piccole aziende;
          considerato che la nuova tassazione sugli immobili rurali disposta dal decreto-legge n.  201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, si traduce in un ulteriore incremento del peso fiscale a carico degli agricoltori già penalizzate dalla crisi economica che colpisce il settore agricolo in maniera significativa e mette a rischio chiusura molte piccole aziende,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei limiti delle esigenze di finanza pubblica, di disporre la riduzione dell'imposta municipale unica sui terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali tenendo conto del valore del terreno e del reddito imponibile lordo annuo del contribuente.
9/5520-A-R/47.    (Testo modificato nel corso della seduta) Negro.


      La Camera,
          esprimendo preoccupazione per gli effetti a medio e lungo termine che le misure di contenimento della spesa pubblica sono destinate a dispiegare sulla funzionalità degli Enti locali;
          rilevando come gli Enti locali siano l'essenziale primo presidio di cittadinanza di cui il Paese disponga, anche sotto il profilo della sicurezza;
          rilevando la situazione di oggettiva disparità di trattamento in cui si trova il personale delle polizie locali, dipendente dagli Enti pubblici territoriali, in quanto non beneficia dello stesso trattamento previdenziale erogato ai dipendenti delle Forze di Polizia nazionali sotto il profilo del riconoscimento della causa di servizio in caso di incidenti od infortuni;
          evidenziando come la disparità di trattamento sia dovuta anche alla mancata inclusione del personale delle Polizie locali nel comparto difesa e sicurezza,

impegna il Governo

ad intervenire per porre rimedio alla situazione oggettivamente discriminatoria che colpisce il personale delle polizie locali, prevedendo il suo inserimento nel più vasto ambito del cosiddetto comparto difesa e sicurezza o intervenendo comunque con altra misura equivalente, idonea ad assicurare il tempestivo riconoscimento delle prestazioni dovute per incidenti od infortuni patiti per causa di servizio.
9/5520-A-R/48. Gidoni.


      La Camera,
          esaminato il provvedimento in titolo;
          considerato che il decreto interviene in materia di finanza e funzionamento degli enti locali;
          preso atto che l'imposta municipale propria costituisce importante fonte di finanziamento dei comuni; il Governo Monti ha stravolto rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n.  23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale; con il decreto-legge n.  201 del 2011, infatti, ne è stata anticipata l'applicazione al 2012, assoggettando anche gli immobili adibiti ad abitazione principale; ne è derivata quindi una sorta di imposta patrimoniale che ha colpito anche i piccoli proprietari, con una base imponibile incrementata rispetto alla normativa ICI, grazie all'introduzione di pesanti moltiplicatori delle rendite;
              considerato che la normativa ICI dava la possibilità ai Comuni, con apposita norma regolamentare o deliberazione, di assimilare ad abitazioni principali, con conseguente applicazione dei relativi benefici, gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale; tale possibilità non è stata prevista dalla disciplina IMU,

impegna il Governo

a prevedere un riordino della disciplina dell'imposta municipale propria, consentendo ai Comuni di assimilare ad abitazioni principali, con conseguente applicazione dei relativi benefici, gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale.
9/5520-A-R/49. Buonanno, Lanzarin.


      La Camera,
          esaminato il provvedimento in titolo;
          considerato che il decreto interviene in materia di finanza e funzionamento degli enti locali;
          preso atto che l'imposta municipale propria costituisce importante fonte di finanziamento dei comuni; il Governo Monti ha stravolto rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n.  23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale; con il decreto-legge n.  201 del 2011, infatti, ne è stata anticipata l'applicazione al 2012, assoggettando anche gli immobili adibiti ad abitazione principale; ne è derivata quindi una sorta di imposta patrimoniale che ha colpito anche i piccoli proprietari, con una base imponibile incrementata rispetto alla normativa ICI, grazie all'introduzione di pesanti moltiplicatori delle rendite;
              considerato che la normativa ICI dava la possibilità ai Comuni, con apposita norma regolamentare o deliberazione, di assimilare ad abitazioni principali, con conseguente applicazione dei relativi benefici, gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale; tale possibilità non è stata prevista dalla disciplina IMU,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un riordino della disciplina dell'imposta municipale propria, consentendo ai Comuni di assimilare ad abitazioni principali, con conseguente applicazione dei relativi benefici, gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale.
9/5520-A-R/49.    (Testo modificato nel corso della seduta) Buonanno, Lanzarin.


      La Camera,
          esaminato il provvedimento in titolo;
          considerato che il decreto interviene in materia di finanza e funzionamento degli enti locali;
          preso atto che l'imposta municipale propria costituisce importante fonte di finanziamento dei comuni; il Governo Monti ha stravolto rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n.  23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale; con il decreto-legge n.  201 del 2011, infatti, ne è stata anticipata l'applicazione al 2012, assoggettando anche gli immobili adibiti ad abitazione principale; ne è derivata quindi una sorta di imposta patrimoniale che ha colpito anche i piccoli proprietari, con una base imponibile incrementata rispetto alla normativa ICI, grazie all'introduzione di pesanti moltiplicatori delle rendite;
          considerato che l'originaria impostazione della disciplina era quella di far diventare l'IMU il pilastro del nuovo federalismo fiscale municipale, garantendo l'intero gettito ai comuni;
          considerato che invece il decreto-legge n.  201 del 2011 destina il 50 per cento del gettito derivante dagli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale allo Stato, relegando quindi il Comune alla sola funzione di esattore,

impegna il Governo

a prevedere un riordino della disciplina dell'imposta municipale propria, in modo che, dal 2013, l'intero gettito dell'imposta venga destinato ai Comuni.
9/5520-A-R/50. Bonino, Di Vizia.


      La Camera,
          esaminato il provvedimento in titolo;
          considerato che il decreto interviene in materia di finanza e funzionamento degli enti locali;
          preso atto che l'imposta municipale propria costituisce importante fonte di finanziamento dei comuni; il Governo Monti ha stravolto rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n.  23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale; con il decreto-legge n.  201 del 2011, infatti, ne è stata anticipata l'applicazione al 2012, assoggettando anche gli immobili adibiti ad abitazione principale; ne è derivata quindi una sorta di imposta patrimoniale che ha colpito anche i piccoli proprietari, con una base imponibile incrementata rispetto alla normativa ICI, grazie all'introduzione di pesanti moltiplicatori delle rendite;
          considerato che l'originaria impostazione della disciplina era quella di far diventare l'IMU il pilastro del nuovo federalismo fiscale municipale, garantendo l'intero gettito ai comuni;
          considerato che invece il decreto-legge n.  201 del 2011 destina il 50 per cento del gettito derivante dagli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale allo Stato, relegando quindi il Comune alla sola funzione di esattore,

impegna il Governo

a prevedere un riordino della disciplina dell'imposta municipale, in modo che, dal 2013, il gettito venga destinato prioritariamente ai Comuni.
9/5520-A-R/50.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bonino, Di Vizia.


      La Camera,
          in occasione della conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174;
          premesso che:
              l'articolo 3 apporta una serie di modifiche alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
              in particolare modifica l'articolo 243-bis. - (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale), specificando una serie di condizioni per il ricorso alla procedura, con deliberazione consiliare, di riequilibrio finanziario pluriennale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere come condizione per l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, che l'Ente adotti, oltre alle misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio già previste nel testo in esame, anche la rinuncia ovvero la drastica riduzione al ricorso di consulenze esterne.
9/5520-A-R/51. Bragantini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'obiettivo del decreto-legge è quello del contenimento dei costi della politica;
              tale provvedimento introduce un rafforzamento del controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali e meccanismi di risanamento per gli enti con gravi squilibri di bilancio mediante la modifica di numerose norme del Testo unico enti locali (TUEL);
              tale iniziativa del Governo viene accompagnata da un altro provvedimento che prevede la riduzione del numero delle province ed eliminazione dei rappresentanti direttamente eletti dai cittadini;
              tali provvedimenti vengono licenziati dal Governo senza una reale previsione dei vantaggi per i cittadini in quanto solo una volta chiusi i processi i risparmi potranno essere quantificati;
              nel frattempo, tuttavia, importanti presidi democratici sui territori saranno stati smantellati;
              esempio di quanto sopra è rappresentato dalla soppressione della Provincia di Imperia, provincia di confine la cui soppressione oltre a non arrecare considerevoli risparmi rimanendo inalterate la maggiori voci di spesa del bilancio provinciale, arrecherà anche un indebolimento dei presidi sul territorio, indispensabili per garantire sicurezza in una zona dove sono presenti traffici derivanti dall'essere zona di confine e dove sono presenti infiltrazioni della criminalità organizzata,

impegna il Governo

nell'attuazione dei provvedimenti di contenimento della spesa di valutare quelle iniziative che effettivamente producono significativi risparmi e non si traducono in maggiori costi per i cittadini e per le istituzioni chiamate a porre rimedio alle conseguenze delle soppressione dei presidi territoriali.
9/5520-A-R/52. Chiappori, Bonino.


      La Camera,
          premesso che:
              nell'ottobre e nel novembre 2011, violenti nubifragi si sono abbattuti nelle province di La Spezia, in particolare le Cinque Terre, Borghetto e Brugnato, e di Genova, conseguenti all'esondazione del Bisagno e del Fereggiano, provocando la morte di molte persone con interi paesi e quartieri sventrati da fango e detriti, abitazioni distrutte, esercizi commerciali devastati, strade sparite;
              a distanza di più di un anno si constata che non sono stati completati ed in alcuni casi neppure effettuati investimenti duraturi di prevenzione e messa in sicurezza, né sono state ultimate le procedure di risarcimento dei danni;
              in particolare i piccoli comuni colpiti dagli eventi alluvionali ancora oggi si trovano in grosse difficoltà economico finanziarie;
              il decreto legge all'esame prevede all'articolo 11 misure a favore dei territori colpiti da gravi eventi quali gli eventi sismici del maggio 2012,

impegna il Governo

nell'ambito degli stanziamenti previsti, ad assumere iniziative anche a favore dei territori e delle popolazioni indicati in premessa per far fronte alle conseguenze delle emergenze ancora in atto.
9/5520-A-R/53. Di Vizia.


      La Camera,
          premesso che:
              negli ultimi mesi sono stati numerosi i provvedimenti adottati dal Governo che, seppur finalizzati a rivedere gli elevati livelli di spesa della Pubblica Amministrazione, si sono concentrati principalmente sugli Enti locali, e sui Comuni in particolare, attraverso la finalizzazione di riduzioni di trasferimenti erariali che non hanno debitamente considerato gli enti più virtuosi;
              la difficile situazione degli enti locali è particolarmente grave anche e soprattutto alla luce del fatto che i Comuni devono far fronte anche difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno e che impone agli enti il raggiungimento di un obbiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;
              la applicazione del PSI ha negative ricadute anche e soprattutto sulle spese di investimento, rallentate in virtù del principio di competenza mista e che obbliga gli enti a posticipare tali spese, aggravando in tal senso la già complessa situazione economica delle PMI ed anzi rallentando il processo di rilancio economico da tempo paventato;
              dal 1o gennaio 2013, così come stabilito dal comma 1 dell'articolo 31 della Legge di Stabilità 2012, l'applicazione dei vincoli di finanza pubblica verrà allargata anche ai Comuni con una popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, così che gli stringenti vincoli del Patto verranno allargati anche a quegli enti di dimensioni inferiori e porranno un ulteriore freno allo sviluppo e agli investimenti all'interno delle amministrazioni,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a differire la data dell'entrata in vigore della norma, oggi prevista per il 1o gennaio 2013, per l'applicazione dei vincoli del Patto di Stabilità Interno per gli enti locali con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
9/5520-A-R/54. Vanalli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca numerosi disposizioni che rivedono la vigente normativa in materia di finanza locale;
              la finanza degli enti locali, nel corso del 2012, è stata interessata da numerosi provvedimenti governativi, dall'anticipazione dell'entrata in vigore dell'IMU alla Tesoreria Unica, che hanno profondamente rivisto non solo la normativa di settore, ma che hanno anche e soprattutto rimodulato le risorse dei Comuni i quali, in ragione della generale diminuzione delle proprie disponibilità, in numerosi casi si sono visti costretti ad aumentare il livello di tassazione locale, così da compensare i minori trasferimenti erariali;
              l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201 istituisce, a decorrere dal 1o gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, e prevede altresì a decorrere dal 2013, come il Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) e il Fondo Perequativo degli enti locali siano ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di 0,30 euro per metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni,

impegna il Governo

a posticipare, in ragione della grave situazione finanziaria dei Comuni e alla luce altresì delle difficoltà gestionali evidenziata già oggi dalla vigente normativa sulla TARES, l'entrata in vigore della norma.
9/5520-A-R/55. Pastore.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 5 prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali che presentino squilibri strutturali di bilancio qualora ricorrano eccezionali motivi di urgenza, agli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, possa essere concessa un'anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario;
              l'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), prevede una modifica all'articolo 222 del Testo Unico sugli Enti Locali e relativo alla concessioni di anticipazioni di tesoreria da parte dei tesorieri, elevando il limite oggi previsto, e pari a tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, a cinque dodicesimi, e per la durata massima di sei mesi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una durata massima di tre mesi del periodo per il quale i Comuni che si trovano nelle condizioni eccezionali di grave indisponibilità di cassa appositamente certificata godono dell'utilizzo di anticipazioni di tesoreria fino al limite massimo di cinque dodicesimi.
9/5520-A-R/56. Grimoldi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca numerosi disposizioni che rivedono la vigente normativa in materia di finanza locale;
              l'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, stabilisce la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio ed il Fondo perequativo nonché i trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna in misura pari al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), e che il Ministero dell'economia e delle finanze, il 6 agosto 2012, ha rivisto, sulla base del gettito incassato dal pagamento della prima rata di giugno 2012 dell'imposta, le stime del gettito annuale dell'IMU;
              in numerosi casi, la differenza tra il gettito stimato dal Ministero dalla nuova imposta ad aliquota base e che viene riportato nel bilancio previsionale 2012 dei Comuni, e il gettito effettivamente incassato dopo il pagamento della prima rata di giugno, avvenuta per l'appunto ad aliquote base, è particolarmente elevata, così che questi Comuni, ancor prima di verificare l'incasso della rata a saldo di dicembre, si ritrovano nella situazione di dover già evidenziare un pesante ammanco rispetto a quanto prospettato dal Ministero ed inserito a bilancio preventivo;
              le variazioni operate dai competenti Ministeri determinerebbero un gettito complessivo dell'imposta inferiore a quello prospettato inizialmente a dicembre 2011, mese in cui è stato emanato il decreto-legge 201 del 2011, e che tale revisione, congiuntamente all'aumento del valore ICI 2010, produce un maggiore taglio dei trasferimenti erariali ai danni dei singoli enti, comportando così una grave perdita di risorse per i Comuni che, anche dopo l'ultimo aggiornamento, lamentano un vistoso scostamento tra le proprie proiezioni e la compensazione IMU a valere sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio effettivamente avvenuta,

impegna il Governo

a chiarire dettagliatamente, in sede della prevista ed ulteriore compensazione IMU e da effettuarsi entro febbraio 2013 a fronte del versamento della rata di saldo dell'IMU di dicembre, le modalità e i criteri di calcolo della compensazione affinché non si ripeta quanto già avvenuto nel corso dei mesi precedenti.
9/5520-A-R/57. Bitonci.


      La Camera,
          premesso che:
              il sistema della finanza pubblica locale è stato profondamente rivisto in questi ultimi mesi a seguito dei numerosi provvedimenti emanati e che hanno profondamente mutato, nel corso dei mesi e a breve distanza l'uno dall'altro, il già complesso quadro normativo;
              a seguito dell'anticipazione e della contemporanea revisione dell'imposta Municipale Unica, contenuta all'interno del decreto-legge 201/2011, la revisione del regime di Tesoreria ovvero le rimodulazioni dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, i Comuni, anche e soprattutto in ragione delle notevoli difficoltà applicative delle numerose norme, non sono stati posti nella situazione di definire con chiarezza un bilancio previsionale per il 2012, tanto che si è dovuto procrastinare più volte, nel corso dell'esercizio, il termine ultimo per l'approvazione degli stessi bilanci previsionali;
              per il futuro esercizio, i Comuni dovranno anche considerare l'inasprimento dei vincoli del Patto e le ulteriori disposizioni finalizzate a tagliare ulteriormente i trasferimenti erariali a favore degli enti, e che, insieme alla prevista entrata in vigore della TARES, determineranno certamente gravi ripercussioni sulle finanze locali;
              il rinvio, il quarto per i bilanci del 2012, è stato necessario per consentire ai Comuni di prevedere, all'interno dei bilanci stessi, le revisioni ai trasferimenti e le ultime disposizioni in materia di Patto di Stabilità, ovvero per identificare con chiarezza l'esatto importo del gettito incassato dalla prima rata dell'imposta municipale unica,

impegna il Governo

a prevedere, per l'esercizio 2013, un quadro normativo di finanza per gli enti locali stabile e coerente con la attuale situazione economica, evitando un nuovo aggravio sulla finanza locale ed escludendo quelle continue modifiche all'assetto finanziario che hanno caratterizzato il 2012 e che hanno determinato costanti cambiamenti della programmazione economico-finanziaria dei medesimi enti.
9/5520-A-R/58. Fedriga.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in più parti per modificare il Testo Unico degli Enti locali (TUEL);
              l'articolo 3, al comma 1, introduce, all'interno del TUEL, il nuovo articolo 243-bis che reca la disciplina generale relativa alla nuova procedura di riequilibrio finanziario finalizzata ad evitare la dichiarazione di dissesto e, al contempo, il nuovo articolo 243-ter, ove viene previsto il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, strumento finalizzato a risanare finanziariamente proprio quegli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario;
              in conseguenza delle modifiche apportate durante la discussione del provvedimento in Commissione, i soggetti legittimati ad attivare la procedura di riequilibrio finanziario sono le Province e i soli Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per i quali sussistano squilibri finanziari in grado di provocare il dissesto finanziario,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamato in premessa, rivedendone il contenuto al fine di permettere anche agli enti di minore dimensioni e che dovessero eventualmente attivare la procedura di riequilibrio finanziario, di accedere alle risorse del Fondo di rotazione.
9/5520-A-R/59. Forcolin.


      La Camera,
          premesso che:
              i danni causati dal sisma emiliano-romagnolo dello scorso Maggio, e che hanno interessato la zona compresa tra le province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Parma, Padova e Rovigo, sono stati estremamente rilevanti, in particolar modo in talune località dove si contate decine di morti e pesanti danni alle strutture e agli edifici, tanto che ancora oggi, sei mesi dopo il sisma, numerose aziende sono impossibilitate a riprendere la loro attività economica;
              i negativi effetti derivanti dal terremoto si sommano ad una crisi economica molto grave e caratterizzata da un crescente livello di disoccupazione che interessa anche l'area compresa tra l'Emilia Romagna, la Lombardia ed il Veneto;
              a seguito della dichiarazione dello stato di calamità, sono state messe a disposizione delle prime risorse economiche necessarie per affrontare l'urgenza del disastro attraverso l'istituzione di un Fondo per le misure di emergenza, ma che, ancora oggi, così come riferito dalle delle opportune verifiche eseguite dagli organi competenti, numerosi edifici ed aziende sono parzialmente o completamente inagibili;
              in conseguenza delle norme tuttora vigenti in materia di Imposta Municipale Propria, la base imponibile su cui è calcolata l'imposta per gli edifici danneggiati o dichiarati inagibili con opportuna certificazione degli organi oreoosti viene ridotta del 50 per cento,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la totale esenzione per il pagamento dell'Imposta Municipale Propria per tutti gli edifici dichiarati inagibili a causa del terremoto emiliano e fino alla dichiarazione di completa agibilità.
9/5520-A-R/60. Alessandri.


      La Camera,
          premesso che:
              i danni causati dal sisma emiliano-romagnolo dello scorso Maggio, e che hanno interessato la zona compresa tra le province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Parma, Padova e Rovigo, sono stati estremamente rilevanti, in particolar modo in talune località dove si contate decine di morti e pesanti danni alle strutture e agli edifici, tanto che ancora oggi, sei mesi dopo il sisma, numerose aziende sono impossibilitate a riprendere la loro attività economica;
              i negativi effetti derivanti dal terremoto si sommano ad una crisi economica molto grave e caratterizzata da un crescente livello di disoccupazione che interessa anche l'area compresa tra l'Emilia Romagna, la Lombardia ed il Veneto;
              a seguito della dichiarazione dello stato di calamità, sono state messe a disposizione delle prime risorse economiche necessarie per affrontare l'urgenza del disastro attraverso l'istituzione di un Fondo per le misure di emergenza, ma che, ancora oggi, così come riferito dalle delle opportune verifiche eseguite dagli organi competenti, numerosi edifici ed aziende sono parzialmente o completamente inagibili;
              in conseguenza delle norme tuttora vigenti in materia di Imposta Municipale Propria, la base imponibile su cui è calcolata l'imposta per gli edifici danneggiati o dichiarati inagibili con opportuna certificazione degli organi oreoosti viene ridotta del 50 per cento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei limiti delle esigenze di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la totale esenzione per il pagamento dell'Imposta Municipale Propria per tutti gli edifici dichiarati inagibili a causa del terremoto emiliano e fino alla dichiarazione di completa agibilità.
9/5520-A-R/60.    (Testo modificato nel corso della seduta) Alessandri.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in più parti per modificare il Testo Unico degli Enti locali (TUEL);
              l'articolo 3, al comma 1, introduce, all'interno del TUEL, il nuovo articolo 243-ter il quale prevede l'istituzione del Fondo di rotazione finalizzato ad assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, strumento volto a risanare finanziariamente proprio quegli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario;
              in conseguenza delle modifiche apportate durante la discussione del provvedimento in Commissione, i Comuni legittimati ad attivare la procedura di riequilibrio finanziario sono soltanto quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
              nella fissazione dei criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente, è stato altresì fissato nell'ammontare di 200 euro per abitante per ciascun Comune e in 20 euro per abitanti a Province, il limite massimo dell'anticipazione medesima,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di rivedere tale limite di 200 euro, rimodulando lo stesso in ragione della dimensione dell'ente, ovvero della sua popolazione, anche in ragione del fatto che il Fondo è limitato ai soli Comuni con più di 20.000 abitanti, ovvero che l'utilizzo del medesimo potrebbe essere limitato ad un numero ristretto di Municipi.
9/5520-A-R/61. Molgora.


      La Camera,
          valutata negativamente la modifica operata all'interno dell'articolo 8 che ha soppresso il comma 6-quater, introdotto nel corso dell'esame in sede referente e che prevedeva l'esclusione dei Comuni dall'indennizzo per l'estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e che stabiliva altresì come, per le medesime finalità era inoltre consentita ai Comuni l'estinzione parziale dei mutui e prestiti con lo stesso istituto;
          verificato come, contemporaneamente alla soppressione del comma 6-quater, è stata rivista l'iniziale disposizione che prevede come i Comuni assoggettati nel 2012 alle regole del Patto di Stabilità interno non si applichi la riduzione delle risorse prevista all'intero del decreto-legge n.95 del 2012 in luogo dell'estinzione o della riduzione anticipata del debito dell'ente, precisando come, ai fini del patto di stabilità interno, sono esclusi altresì gli eventuali indennizzi dovuti;
          ricordato come, anche a seguito delle ultime modifiche normative, tutti gli enti locali, ovvero anche le Province, hanno subito tagli e riduzioni ai trasferimenti erariali e che, in numerosi casi, hanno causato la rimodulazione in aumento dell'imposizione fiscale ai danni dei cittadini per far fronte ai tagli medesimi,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere anche alle province la possibilità di escludere ai fini del patto di stabilità interno le risorse, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti, utilizzate per l'estinzione o riduzione anticipata del proprio debito.
9/5520-A-R/62. Simonetti.


      La Camera,
          valutata negativamente la modifica operata all'interno dell'articolo 8 che ha soppresso il comma 6-quater, introdotto nel corso dell'esame in sede referente e che prevedeva l'esclusione dei Comuni dall'indennizzo per l'estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e che stabiliva altresì come, per le medesime finalità era inoltre consentita ai Comuni l'estinzione parziale dei mutui e prestiti con lo stesso istituto;
          verificato come, contemporaneamente alla soppressione del comma 6-quater, è stata rivista l'iniziale disposizione che prevede come i Comuni assoggettati nel 2012 alle regole del Patto di Stabilità interno non si applichi la riduzione delle risorse prevista all'intero del decreto-legge n.95 del 2012 in luogo dell'estinzione o della riduzione anticipata del debito dell'ente, precisando come, ai fini del patto di stabilità interno, sono esclusi altresì gli eventuali indennizzi dovuti;
          ricordato come, anche a seguito delle ultime modifiche normative, tutti gli enti locali, ovvero anche le Province, hanno subito tagli e riduzioni ai trasferimenti erariali e che, in numerosi casi, hanno causato la rimodulazione in aumento dell'imposizione fiscale ai danni dei cittadini per far fronte ai tagli medesimi,

impegna il Governo

ad adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ulteriori iniziative normative volte ad estendere anche alle province la possibilità di escludere ai fini del patto di stabilità interno le risorse, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti, utilizzate per l'estinzione o riduzione anticipata del proprio debito.
9/5520-A-R/62.    (Testo modificato nel corso della seduta) Simonetti.


      La Camera,
          premesso che:
              l'entrata in vigore del decreto-legge 174, che ha previsto una modalità innovativa di rateizzazione dei contributi e tributi sospesi, obbligando di fatto i cittadini a stipulare mutui personali con le banche, coperti da garanzia dello Stato, allo scopo di mantenere inalterata la data ultima del 16 dicembre per il versamento dell'intero importo dovuto, ha prodotto sgomento e preoccupazione tra la popolazione colpita dal terremoto soprattutto per le discriminazioni create rispetto ai provvedimenti adottate per altre calamità naturali del passato recente;
              il Parlamento ha migliorato il testo restando tuttavia una grave incertezza sugli obblighi di restituzione dei versamenti dovuti,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di garantire certezza nell'erogazione dei mutui da parte degli enti creditizi nei confronti dei contribuenti che ne facciano richiesta.
9/5520-A-R/63. Togni.


      La Camera,
          premesso che:
              gli eventi sismici che hanno colpito le Regioni, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012 hanno segnato duramente e progressivamente lesionato il patrimonio storico e artistico di due città Mantova e Sabbioneta i cui centri storici sono stati dichiarati Patrimonio Mondiale UNESCO per l'importanza e bellezza storica e culturale degli edifici e dei monumenti;
              i danni sono stati verificati da una serie di sopralluoghi e appositi dossier elaborati sia da parte dei Ministero per i beni e le attività culturali, sia da parte dell'UNESCO,

impegna il Governo

a porre in atto un intervento straordinario, anche di natura finanziaria per la ristrutturazione degli edifici storici e artistici dei centri storici delle città di Mantova e Sabbioneta dichiarati Patrimonio Mondiale UNESCO.
9/5520-A-R/64. Fava.


      La Camera,
          premesso che:
              gli eventi sismici che hanno colpito le Regioni, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012 hanno segnato duramente e progressivamente lesionato il patrimonio storico e artistico di due città Mantova e Sabbioneta i cui centri storici sono stati dichiarati Patrimonio Mondiale UNESCO per l'importanza e bellezza storica e culturale degli edifici e dei monumenti;
              i danni sono stati verificati da una serie di sopralluoghi e appositi dossier elaborati sia da parte dei Ministero per i beni e le attività culturali, sia da parte dell'UNESCO,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in atto un intervento straordinario, anche di natura finanziaria per la ristrutturazione degli edifici storici e artistici dei centri storici delle città di Mantova e Sabbioneta dichiarati Patrimonio Mondiale UNESCO.
9/5520-A-R/64.    (Testo modificato nel corso della seduta) Fava.


      La Camera,
          premesso che:
              la prevenzione del dissesto idrogeologico e del rischio idraulico, insieme agli interventi di messa in sicurezza sismica o di isolamento sismico degli edifici pubblici, segnatamente delle scuole e delle strutture per le attività sociali, richiedono la messa in opera ed il monitoraggio di interventi costanti oltre l'attivazione di impegnativi programmi di manutenzione e di adattamento contro la perdita di efficienza delle relative strutture;
              gli interventi realizzati da tutte le istituzioni allo scopo coinvolte su diversi ambiti territoriali, in particolare da parte dei comuni e degli enti di bonifica per le materie di competenza, necessitano di investimenti e di impegni costanti e spesso d'urgenza, ma ad ogni modo di valore rilevante;
              la mancata esecuzione delle opere sopra indicate produce conseguenze che a posteriori si rivelano molto più onerose degli interventi di prevenzione e spesso anche tragedie dal punto di vista delle perdite di vite umane. Tali conseguenze diventano più drammatiche in caso di terremoto;
              è noto, purtroppo, che numerosi enti pubblici che hanno le risorse per poter effettuare i predetti interventi di prevenzione e di messa in sicurezza contro i rischi di dissesto idrogeologico e di sicurezza sismica, non possono ad ogni modo realizzarli a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità,

impegna il Governo

ad intraprendere le occorrenti iniziative affinché siano esclusi dal vincolo del Patto di stabilità, gli investimenti legati al dissesto idrogeologico o alla messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici ed in particolare, non siano considerate, ai fini della determinazione del saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le spese relative ad interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico e sismico realizzati dai comuni, equiparandone il trattamento a quello degli interventi realizzati dagli enti locali per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
9/5520-A-R/65. Dussin.


      La Camera,
          premesso che:
              la prevenzione del dissesto idrogeologico e del rischio idraulico, insieme agli interventi di messa in sicurezza sismica o di isolamento sismico degli edifici pubblici, segnatamente delle scuole e delle strutture per le attività sociali, richiedono la messa in opera ed il monitoraggio di interventi costanti oltre l'attivazione di impegnativi programmi di manutenzione e di adattamento contro la perdita di efficienza delle relative strutture;
              gli interventi realizzati da tutte le istituzioni allo scopo coinvolte su diversi ambiti territoriali, in particolare da parte dei comuni e degli enti di bonifica per le materie di competenza, necessitano di investimenti e di impegni costanti e spesso d'urgenza, ma ad ogni modo di valore rilevante;
              la mancata esecuzione delle opere sopra indicate produce conseguenze che a posteriori si rivelano molto più onerose degli interventi di prevenzione e spesso anche tragedie dal punto di vista delle perdite di vite umane. Tali conseguenze diventano più drammatiche in caso di terremoto;
              è noto, purtroppo, che numerosi enti pubblici che hanno le risorse per poter effettuare i predetti interventi di prevenzione e di messa in sicurezza contro i rischi di dissesto idrogeologico e di sicurezza sismica, non possono ad ogni modo realizzarli a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere le occorrenti iniziative affinché siano esclusi dal vincolo del Patto di stabilità, gli investimenti legati al dissesto idrogeologico o alla messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici ed in particolare, non siano considerate, ai fini della determinazione del saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le spese relative ad interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico e sismico realizzati dai comuni, equiparandone il trattamento a quello degli interventi realizzati dagli enti locali per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
9/5520-A-R/65.    (Testo modificato nel corso della seduta) Dussin.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 74 del 2012 ha previsto modalità acceleratorie per la ricostruzione e il rilascio delle relative autorizzazioni edilizie, in considerazione delle particolari esigenze delle popolazioni colpite dal terremoto e della necessità di concludere celermente la ricostruzione del territorio,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché i comuni accelerino le procedure per il rilascio delle autorizzazioni edilizie definitive di approvazione degli interventi, assumendo il comune il ruolo di sportello unico che decide entro tempi brevissimi in riferimento all'evasione delle richieste pervenute.
9/5520-A-R/66. Lanzarin.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 74 del 2012 ha previsto modalità acceleratorie per la ricostruzione e il rilascio delle relative autorizzazioni edilizie, in considerazione delle particolari esigenze delle popolazioni colpite dal terremoto e della necessità di concludere celermente la ricostruzione del territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché i comuni accelerino le procedure per il rilascio delle autorizzazioni edilizie definitive di approvazione degli interventi, assumendo il comune il ruolo di sportello unico che decide entro tempi brevissimi in riferimento all'evasione delle richieste pervenute.
9/5520-A-R/66.    (Testo modificato nel corso della seduta) Lanzarin.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento d'urgenza ha lo scopo di contenere i costi degli apparati politici ed amministrativi di Regioni ed enti locali, introducendo un sistema generalizzato di controlli sulla gestione contabile e finanziaria degli enti territoriali, al fine di eliminare gli sprechi di risorse pubbliche;
              il provvedimento è stato emanato per rispondere al clamore suscitato nell'opinione pubblica dalle incresciose vicende di gravi sprechi nell'utilizzo delle risorse pubbliche che si sono registrate negli ultimi tempi in molte Regioni;
              pur ritenendo apprezzabili sotto questo punto di vista le misure introdotte, appare tuttavia un grave errore che il Governo, ricorrendo alla decretazione d'urgenza, voglia assecondare, nelle sedi istituzionali, le istanze di un'opinione pubblica esacerbata e indignata dai recenti scandali, promuovendo misure che stravolgono l'impianto complessivo della Costituzione;
              pur essendo state riformulate e corrette le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, nel corso dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni di merito I e V, si delinea tuttavia un'indebita interferenza sull'autonomia regionale che incide negativamente sul principio di buona collaborazione tra Stato e Regioni;
              tali disposizioni, infatti, pur intervenendo in materia propria degli statuti e delle leggi statutarie regionali e dei regolamenti interni dei consigli regionali, prevedono comunque che siano le Regioni ad adeguare la propria normativa ai precetti posti dalla legge statale, disponendo la sostituzione della fonte statale a quella regionale, anche di rango statutario, e la disapplicazione di quest'ultima, al di fuori dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, come disciplinato dall'articolo 120 della Costituzione;
              ne consegue una potenziale sovrapposizione nella disciplina della medesima materia della fonte statale e di quella regionale, che non appare congrua con il sistema delle fonti del diritto;
              considerate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che stabiliscono l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché le spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 2, al fine di adottare le opportune ulteriori iniziative normative volte a prevedere che, nel rispetto del limite definito dalla disposizione, ciascuna Regione definisca autonomamente l'importo delle indennità di funzione e di carica dei consiglieri e degli assessori, oltre che del Presidente della medesima Regione, il quale percepisca una indennità superiore almeno del 40% rispetto a quella dei consiglieri e degli assessori.
9/5520-A-R/67. Volpi, Giancarlo Giorgetti.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento d'urgenza ha lo scopo di contenere i costi degli apparati politici ed amministrativi di Regioni ed enti locali, introducendo un sistema generalizzato di controlli sulla gestione contabile e finanziaria degli enti territoriali, al fine di eliminare gli sprechi di risorse pubbliche;
              il provvedimento è stato emanato per rispondere al clamore suscitato nell'opinione pubblica dalle incresciose vicende di gravi sprechi nell'utilizzo delle risorse pubbliche che si sono registrate negli ultimi tempi in molte Regioni;
              pur ritenendo apprezzabili sotto questo punto di vista le misure introdotte, appare tuttavia un grave errore che il Governo, ricorrendo alla decretazione d'urgenza, voglia assecondare, nelle sedi istituzionali, le istanze di un'opinione pubblica esacerbata e indignata dai recenti scandali, promuovendo misure che stravolgono l'impianto complessivo della Costituzione;
              pur essendo state riformulate e corrette le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, nel corso dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni di merito I e V, si delinea tuttavia un'indebita interferenza sull'autonomia regionale che incide negativamente sul principio di buona collaborazione tra Stato e Regioni;
              tali disposizioni, infatti, pur intervenendo in materia propria degli statuti e delle leggi statutarie regionali e dei regolamenti interni dei consigli regionali, prevedono comunque che siano le Regioni ad adeguare la propria normativa ai precetti posti dalla legge statale, disponendo la sostituzione della fonte statale a quella regionale, anche di rango statutario, e la disapplicazione di quest'ultima, al di fuori dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, come disciplinato dall'articolo 120 della Costituzione;
              ne consegue una potenziale sovrapposizione nella disciplina della medesima materia della fonte statale e di quella regionale, che non appare congrua con il sistema delle fonti del diritto;
              considerate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che stabiliscono l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché le spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 2, al fine di adottare le opportune ulteriori iniziative normative volte a prevedere che, nel rispetto del limite definito dalla disposizione, ciascuna Regione definisca autonomamente, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dalla conferenza Stato-regioni, l'importo delle indennità di funzione e di carica dei consiglieri e degli assessori, oltre che del Presidente della medesima Regione.
9/5520-A-R/67.    (Testo modificato nel corso della seduta) Volpi, Giancarlo Giorgetti.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
              in particolare, l'articolo 1 prevede controlli della Corte dei conti su atti delle Regioni, dei gruppi consiliari e delle assemblee regionali, nonché sugli atti degli enti locali;
              i controlli riguardano alcune specifiche categorie di atti regionali ai fini della verifica del rispetto dei vincoli finanziari, la parificazione del rendiconto della Regione, la tipologia delle coperture finanziarie delle leggi di spesa, la proposta di bilancio di previsione e la regolarità delle gestioni di Regioni ed enti locali;
              il provvedimento è stato emanato per rispondere al clamore suscitato nell'opinione pubblica dalle incresciose vicende di gravi sprechi nell'utilizzo delle risorse pubbliche che si sono registrate negli ultimi tempi in molte Regioni;
              pur ritenendo apprezzabili sotto questo punto di vista le misure introdotte, appare tuttavia un grave errore che il Governo, ricorrendo alla decretazione d'urgenza, voglia assecondare, nelle sedi istituzionali, le istanze di un'opinione pubblica esacerbata e indignata dai recenti scandali promuovendo misure che stravolgono l'impianto complessivo della Costituzione;
              si ritiene inopportuno che con tale provvedimento il Governo pensi di realizzare quanto richiesto dai Presidenti delle Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni;
              a fronte di quanto evidenziato si delinea invece una frattura rispetto al disegno riformatore in senso federalista introdotto e perseguito dal precedente Governo e rispetto allo stesso regionalismo costituzionale;
              l'attuazione della Legge n.  42 del 2009 sul federalismo fiscale in materia di costi e fabbisogni standard avrebbe certamente corretto la dinamica economica in deficit delle autonomie territoriali molto più efficacemente rispetto alle previsioni recate dal testo in esame, che appaiono eccessivamente punitive nei confronti di Regioni ed enti locali,

impegna il Governo

a valutare la portata delle disposizioni introdotte e ad assumere interventi legislativi volti a dare attuazione all'impianto normativo delineato dalla legge delega sul federalismo fiscale n.  42 del 2009 e ai successivi decreti legislativi, in particolare con riferimento all'attuazione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni fondamentali degli enti locali, che consentirebbero il superamento della spesa storica nell'impiego delle risorse statali ed un effettivo contenimento della spesa pubblica.
9/5520-A-R/68. Allasia.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge n.  174 del 2012, «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012»;
              nell'intento del Governo, il provvedimento mira ad eliminare gli sprechi e le inefficienze dell'apparato degli enti territoriali intervenendo in materia di controlli di gestione finanziaria e contenimento della spesa pubblica;
              il decreto in realtà non contiene le auspicate riduzioni di spesa e risulta privo di incisive misure di contenimento dei costi amministrativi;
              il gruppo Lega Nord ha proposto invece modifiche finalizzate ad una reale e migliore razionalizzazione della spesa pubblica, incidendo sui veri centri di costo, con la finalità di conseguire risultati più virtuosi per la pubblica amministrazione e risparmi di risorse pubbliche;
              in particolare, si sono proposte norme programmatiche di destinazione dei risparmi conseguiti con il provvedimento in esame alla riduzione della pressione fiscale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti delle disposizioni introdotte dal presente provvedimento e ad assumere ulteriori iniziative normative volte a prevedere che le risorse ricavate dalla riorganizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali siano destinate prioritariamente, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e come previsto da alcune disposizioni dei provvedimenti di revisione della spesa pubblica già approvati, alla riduzione della pressione fiscale in particolare gravante sui redditi da lavoro e da impresa.
9/5520-A-R/69. Isidori.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
              l'obiettivo che il Governo intende perseguire è quello del contenimento dei costi della politica nelle Regioni ed il raggiungimento di una migliore razionalizzazione della spesa pubblica, intervenendo in materia di controlli sulla gestione amministrativa e contabile degli enti territoriali, con la finalità, in generale, di conseguire risultati più virtuosi per la pubblica amministrazione;
              si rileva tuttavia che il provvedimento risulta privo di incisive misure di contenimento dei costi amministrativi delle amministrazioni centrali dello Stato;
              non sono in particolare presenti disposizioni volte ad incidere efficacemente sui veri centri di costo per la finanza pubblica, a fronte di numerose reali distorsioni di sistema che quotidianamente si registrano, mentre invece il comparto degli enti territoriali, specie nelle realtà territoriali del Nord del Paese, risultano più virtuosi, come peraltro confermato da recenti pubblicazioni Istat e Ifel,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui ai Titoli I e II del presente decreto-legge e ad assumere interventi normativi volti a prevedere, nella revisione dei programmi di spesa, il contenimento dei costi in particolare delle amministrazioni, strutture ed apparati centrali dello Stato, anziché degli enti territoriali, i quali hanno già provveduto in misura rilevante ed accertata ad una efficace razionalizzazione della spesa pubblica e al contenimento dei costi della politica.
9/5520-A-R/70. Montagnoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
              il provvedimento ha lo scopo di eliminare gli sprechi di risorse pubbliche ed introdurre un sistema di contenimento dei costi degli apparati politici ed amministrativi di Regioni ed enti locali, introducendo controlli generalizzati sulla gestione contabile e finanziaria degli enti territoriali;
              già il decreto-legge n.  138 del 2011 aveva disposto che il Ministro dell'economia, d'intesa con i Ministeri interessati, presentasse al Parlamento un programma di riorganizzazione della spesa pubblica che prevedesse tra l'altro la razionalizzazione delle strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, l'accorpamento degli enti previdenziali pubblici, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria, amministrativa, militare, tributaria, nonché di quella consolare e diplomatica;
              con la risoluzione di approvazione del DEF 2012 o della relativa Nota di aggiornamento sarebbero stati indicati i disegni di legge collegati con cui il Governo sarebbe stato delegato ad attuare tale riorganizzazione degli apparati;
              il programma avrebbe dovuto individuare le criticità nell'individuazione ed erogazione dei servizi pubblici e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate;
              per garantire l'uso efficiente di tali risorse, era previsto che a partire dal 2012 avesse inizio una spending review diretta a definire i costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, prevedendosi specifiche metodologie per quelle periferiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte dal presente decreto-legge e, nell'ambito generale della razionalizzazione della spesa pubblica, in combinato disposto con i provvedimenti di revisione già approvati, ad assumere ulteriori iniziative legislative per procedere alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici inutili e degli altri enti, autorità, agenzie, organismi, uffici o soggetti pubblici comunque denominati e sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, verificando ed attuando il procedimento di riordino previsto dalla normativa taglia-enti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.
9/5520-A-R/71. Munerato.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento d'urgenza ha lo scopo di contenere i costi degli apparati politici ed amministrativi di Regioni ed enti locali, introducendo un sistema generalizzato di controlli sulla gestione contabile e finanziaria degli enti territoriali, al fine di eliminare gli sprechi di risorse pubbliche;
              si ricorda che il processo di revisione della spesa è considerato uno dei pilastri portanti dell'attività del Governo, finalizzato a superare sia la logica dei «tagli lineari» alle dotazioni di bilancio, sia il criterio della «spesa storica»;
              con il decreto-legge n.  52 del 2012 di revisione della spesa pubblica il Governo ha emanato un complesso di disposizioni la cui finalità è quella di consentire, in aggiunta alle norme già vigenti nell'ordinamento, l'eliminazione di inefficienze e sprechi nella spesa pubblica, in modo da ridurne l'ammontare e reperire risorse da destinare alla crescita economica;
              il provvedimento fa altresì riferimento agli obiettivi espressi nella Direttiva del 3 maggio 2012 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sulla base di quanto contenuto nel cosiddetto «Rapporto Giarda» dell'8 maggio 2012, intitolato «Elementi per una revisione della spesa pubblica», ha individuato un obiettivo immediato di riduzione della spesa di 4,2 miliardi, da conseguire nell'arco del periodo 1o giugno – 31 dicembre 2012;
              il percorso del federalismo fiscale che è stato delineato dalla legge delega n.  42 del 2009 e dai successivi decreti attuativi ha individuato, a fini di riduzione della spesa pubblica e di maggiore autonomia ed efficienza nell'amministrazione delle risorse finanziarie e del patrimonio immobiliare pubblico, anche le modalità per l'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio, con il federalismo demaniale introdotto dal decreto legislativo n.  85 del 2010;
              l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge citato n.  52 del 2012 prevede che il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, proceda ad attività di ottimizzazione dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte dal presente decreto-legge e ad assumere ulteriori iniziative volte ad affidare al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica, previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.  52/2012, nella sua attività di collaborazione con l'Agenzia del demanio, il compito di verificare ed attuare altresì il completamento del percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio.
9/5520-A-R/72. Nicola Molteni.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
              nell'intento del Governo, il provvedimento mira ad eliminare gli sprechi e le inefficienze dell'apparato degli enti territoriali intervenendo in materia di controlli di gestione finanziaria e contenimento della spesa pubblica;
              il decreto in realtà non contiene le auspicate riduzioni di spesa e risulta privo di incisive misure di contenimento dei costi amministrativi;
              sono necessarie forme di maggiore trasparenza nell'ambito delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni;
              in un'ottica di trasparenza, efficacia ed efficienza nell'attività dei pubblici uffici, nonché soprattutto di urgente contenimento dei costi e degli oneri amministrativi che gravano sulla finanza pubblica, finalità precipua perseguita dal presente provvedimento e dai provvedimenti collegati, precedenti e già approvati ovvero in corso di emanazione ed approvazione presso le Camere, appare opportuno prevedere anche la soppressione dei gravami inutili che sono ancora previsti in capo agli enti locali;
              tra questi ad esempio appare necessario intervenire sul contributo dei Comuni all'Albo dei segretari comunali;
              la norma di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge conteneva l'ennesima proroga dei contributi a carico degli enti locali per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,

impegna il Governo

nel complesso delle disposizioni dirette alla trasparenza e alla semplificazione dell'attività della pubblica amministrazione, a valutare l'opportunità di intraprendere ulteriori iniziative normative volte a prevedere la definitiva soppressione dei contributi dovuti dagli enti locali a favore dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14, dando così effettiva attuazione alla soppressione della suddetta Agenzia stabilita dal decreto legge n.  78 del 2010, disponendo in particolare che la carica di segretario comunale e provinciale possa essere svolta anche da avvocati e commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali.
9/5520-A-R/73. Rondini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento, ripartito in tre Titoli reca, nei primi due Titoli, disposizioni che investono la gestione finanziaria e i costi della politica delle Regioni e l'organizzazione, anche finanziaria, degli enti locali, mentre il Titolo III reca ulteriori disposizioni in favore delle zone colpite dal sisma del maggio 2012;
              tra le disposizioni introdotte, quelle che hanno suscitato maggiore clamore anche a livello mediatico sono quelle contenute nei primi due articoli, laddove in particolare, l'articolo i prevede controlli della Corte dei conti su atti delle Regioni, dei gruppi consiliari e delle assemblee regionali, mentre l'articolo 2 è finalizzato alla riduzione dei costi della politica nelle Regioni, attraverso una serie di misure che incidono principalmente sulle spese per gli organi regionali;
              diversi provvedimenti sono già intervenuti in materia di riduzione dei costi della politica relativamente alle autonomie territoriali ed il testo in esame rischia di comprimere eccessivamente i margini di autonomia delle Regioni e degli enti locali;
              si evidenzia la disomogeneità di contenuti del decreto-legge, rilevando che le previsioni relative agli enti territoriali colpiti dagli eventi sismici andrebbero più opportunamente esaminate in un distinto ed autonomo provvedimento, in modo siano approntate soluzioni più consone alle problematicità rilevate e siano valutate più approfonditamente le criticità dei territori bisognosi di interventi di sostegno;
              si avanzano, altresì, rilievi critici in ordine all'operato di un Governo tecnico che dovrebbe intervenire, quale priorità dell'agenda di governo, sulla grave crisi economica e non invece su profili istituzionali e sull'assetto della Repubblica, che afferiscono a questioni politiche particolarmente delicate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti delle disposizioni contenute nel Titolo III del decreto-legge e ad assumere ulteriori opportune iniziative legislative volte ad individuare con più attenzione e a finanziare, nell'ambito degli stanziamenti individuati, le attività e le prestazioni rese dal personale degli enti locali colpiti dagli eventi sismici dello scorso mese di maggio, in relazione alla gestione dello stato di emergenza ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
9/5520-A-R/74. Fabi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento, ripartito in tre Titoli reca, nei primi due Titoli, disposizioni che investono la gestione finanziaria e i costi della politica delle Regioni e l'organizzazione, anche finanziaria, degli enti locali, mentre il Titolo III reca ulteriori disposizioni in favore delle zone colpite dal sisma del maggio 2012;
              tra le disposizioni introdotte, quelle che hanno suscitato maggiore clamore anche a livello mediatico sono quelle contenute nei primi due articoli, laddove in particolare, l'articolo i prevede controlli della Corte dei conti su atti delle Regioni, dei gruppi consiliari e delle assemblee regionali, mentre l'articolo 2 è finalizzato alla riduzione dei costi della politica nelle Regioni, attraverso una serie di misure che incidono principalmente sulle spese per gli organi regionali;
              diversi provvedimenti sono già intervenuti in materia di riduzione dei costi della politica relativamente alle autonomie territoriali ed il testo in esame rischia di comprimere eccessivamente i margini di autonomia delle Regioni e degli enti locali;
              si evidenzia la disomogeneità di contenuti del decreto-legge, rilevando che le previsioni relative agli enti territoriali colpiti dagli eventi sismici andrebbero più opportunamente esaminate in un distinto ed autonomo provvedimento, in modo siano approntate soluzioni più consone alle problematicità rilevate e siano valutate più approfonditamente le criticità dei territori bisognosi di interventi di sostegno;
              si avanzano, altresì, rilievi critici in ordine all'operato di un Governo tecnico che dovrebbe intervenire, quale priorità dell'agenda di governo, sulla grave crisi economica e non invece su profili istituzionali e sull'assetto della Repubblica, che afferiscono a questioni politiche particolarmente delicate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti delle disposizioni contenute nel Titolo III del decreto-legge e ad assumere ulteriori opportune iniziative legislative volte ad individuare con più attenzione e a finanziare, nell'ambito degli stanziamenti individuati, in coerenza con le disposizioni del decreto-legge n.  74 del 2012, le attività e le prestazioni rese dal personale degli enti locali colpiti dagli eventi sismici dello scorso mese di maggio, in relazione alla gestione dello stato di emergenza ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
9/5520-A-R/74.    (Testo modificato nel corso della seduta) Fabi.


      La Camera,
          premesso che:
               il provvedimento in titolo reca la conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174, in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
               l'articolo 1 prevede controlli della Corte dei conti, di tipo successivo, sugli atti contabili e di gestione delle Regioni, dei gruppi consiliari, delle assemblee regionali e degli enti locali;
               in particolare, i controlli riguardano la legittimità di alcune specifiche categorie di atti regionali ai fini della verifica del rispetto dei vincoli finanziari, la parificazione del rendiconto della Regione, la tipologia delle coperture finanziarie delle leggi di spesa, la proposta di bilancio di previsione, la legittimità e la regolarità delle gestioni, in generale, per gli enti territoriali;
               risulta notevolmente ampliato l'ambito dei controlli affidati alla Corte dei conti e l'articolo 7 del decreto-legge reca disposizioni specifiche proprio sulle modalità operative di intervento della medesima,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 7 e a valutare l'opportunità di assumere ulteriori iniziative normative volte a precisare che il sistema di controlli da parte della Corte dei conti, introdotto in riferimento a una vasta tipologia di atti di gestione contabile ed amministrativa di Regioni ed enti locali, non debbano comunque comportare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, ma avvengano nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza costi aggiuntivi.
9/5520-A-R/75. Paolini.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
              con tale provvedimento d'urgenza il Governo ha inteso dare risposta alla forte indignazione dell'opinione pubblica, esasperata dai recenti scandali sull'utilizzo improprio delle risorse pubbliche;
              tuttavia si reputa questa risposta inadeguata e non congrua rispetto al complesso delle disposizioni introdotte che in realtà colpiscono, con una sorta di controriforma, il processo federalista introdotto dal precedente Governo con l'impianto delineato con la legge delega in materia di federalismo fiscale n.  42 del 2009 ed i successivi decreti attuativi;
              quelli del contenimento dei costi e della razionalizzazione della spesa pubblica sono temi che negli ultimi tempi, con l'approfondirsi della crisi economica e sociale, sono a più riprese evocati in tutte le sedi istituzionali e sono particolarmente sentiti presso l'opinione pubblica;
              il presente decreto-legge, nella necessità di dover delineare un sistema di controllo di gestione contabile e finanziaria degli enti territoriali, si inserisce in un più complesso sistema di riforme strutturali dell'apparato statale, e non può non leggersi in combinato disposto con gli ultimi provvedimenti sulla revisione della spesa pubblica adottati dal Governo;
              nell'ottica infatti di una migliore organizzazione del sistema della pubblica amministrazione, si desidera sottolineare come, anche in questa sede, occorra agire soprattutto sul fronte della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, per un verso, e dell'ottimizzazione della produttività del lavoro e dell'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, per l'altro;
              la legge n.  15 del 2009, recante la c.d. «riforma Brunetta», ed i decreti legislativi attuativi della medesima, hanno dettato numerose nuove disposizioni aventi per obiettivo la lotta all'assenteismo, la riforma della dirigenza, la responsabilità disciplinare, la premialità, la trasparenza ed il controllo del lavoro pubblico;
              nella fattispecie, sono state oggetto di revisione normativa le prescrizioni in materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva di cui al testo unico sul pubblico impiego, decreto legislativo n.
165 del 2001;
              nel comparto pubblico gli esuberi di personale sono gestiti secondo una peculiare procedura che pone in capo alle amministrazioni interessate l'obbligo di informare preventivamente le organizzazioni sindacali, con una comunicazione che contenga le ragioni che determinano la situazione di eccedenza, i motivi tecnici ed organizzativi che impediscono di adottare misure di riassorbimento entro la medesima amministrazione, le caratteristiche quantitative e professionali del personale in esubero e di quello normalmente impiegato;
              il compito di ricollocare il personale eccedente presso altre amministrazioni è affidato sia alla contrattazione decentrata, ossia agli accordi gestionali stipulati al termine delle procedure di mobilità, sia alla contrattazione nazionale di comparto, ma la procedura di mobilità collettiva si applica solo qualora l'eccedenza riguardi un numero di almeno dieci dipendenti, mentre per eccedenze inferiori alle dieci unità si applica direttamente il collocamento in disponibilità dei dipendenti in sovrannumero, con un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale;
              la novella significativa apportata dalla «riforma Brunetta» alla predetta procedura è la previsione di una responsabilità per danno erariale in capo al dirigente responsabile in caso di mancata individuazione delle eccedenze delle unità di personale;
              in forza delle citate disposizioni, una volta rilevati i dati delle eccedenze di personale, ripartiti per Regione, si dovrebbe conseguentemente accertare quante procedure per danno erariale siano state avviate;
              risulta in corso una attività di monitoraggio del fenomeno delle eccedenze di personale pubblico a seguito degli interventi normativi di potenziamento dello strumento della mobilità inseriti nelle ultime manovre finanziarie, potenziamento che si rende oggi ancora più necessario per ragioni di economicità ed efficienza, di razionale utilizzo delle risorse pubbliche, di ottimizzazione della distribuzione delle stesse, anche come possibile conseguenza degli interventi di riduzione degli assetti organizzativi,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie ulteriori iniziative per dare completa ed effettiva attuazione alle disposizioni normative previste dalla c.d. «riforma Brunetta» e disporre dunque la mobilità del personale riscontrato in esubero presso le amministrazioni pubbliche, in particolare in riferimento alle dotazioni degli enti locali, affinché si possa dare concreta soluzione all'anomalia determinata dal carico sulla finanza pubblica del pagamento delle indennità del personale pubblico in soprannumero, posto che tali unità di personale non costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n.  165 del 2001 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale.
9/5520-A-R/76. Laura Molteni.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 9, al comma 2, apporta delle modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, in particolare in materia di Imposta provinciale di trascrizione;
              la IX commissione ha evidenziato opportunità di introdurre misure che favoriscano l'adozione di modelli organizzativi per l'esazione dell'imposta provinciale di trascrizione più omogenei fra loro, anche sotto il profilo dei costi, prevedendo che gli enti locali interessati, al fine di escludere fenomeni di elusione fiscale, non possano fissare il tributo in misura inferiore a quella stabilità dalla tariffa determinata a livello ministeriale;
              non è chiaro in che modo si realizzi l'elusione fiscale nel momento in cui si agisce nel rispetto della legge,

impegna il Governo

a salvaguardare, con tutti gli strumenti che ritenga opportuni, l'autonomia di ciascuna provincia in materia di imposta provinciale di trascrizione, anche in merito alla determinazione della misura stessa.
9/5520-A-R/77. Desiderati.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 11 interviene a modificare il decreto legge n.  74 del 2012 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo»;
              il suddetto decreto, al fine di fronteggiare la emergenza conseguente all'evento sismico, ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2012 dei processi civili, penali e amministrativi pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed il rinvio a data successiva di ogni udienza relativa a procedimenti nei quali la parte (o il difensore) risulti – alla data del 20 maggio 2012 – residente nei comuni terremotati;
              la sospensione di gran parte delle attività giudiziarie negli uffici giudiziari seppur oggettivamente giustificata rispetto alle problematiche afferenti ai danni sismici, determinerà, un inusuale aggravio dei carichi di lavoro da smaltire alla scadenza del termine ultimo del 31 dicembre,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative legislative per impedire che nei suddetti territori possano essere attribuiti incarichi extraistituzionali ai magistrati di ogni ordine e grado che svolgano funzioni presso i suddetti uffici al fine di limitare la sottrazione di personale per lo smaltimento dei carichi di lavoro conseguenti alla disposta sospensione dei procedimenti e alla loro riassunzione successivamente al i gennaio 2013.
9/5520-A-R/78. Lussana.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 11 interviene a modificare il decreto legge n.  74 del 2012 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo»;
              il suddetto decreto, al fine di fronteggiare la emergenza conseguente all'evento sismico, ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2012 dei processi civili, penali e amministrativi pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed il rinvio a data successiva di ogni udienza relativa a procedimenti nei quali la parte (o il difensore) risulti – alla data del 20 maggio 2012 – residente nei comuni terremotati;
              la sospensione di gran parte delle attività giudiziarie negli uffici giudiziari seppur oggettivamente giustificata rispetto alle problematiche afferenti ai danni sismici, determinerà, un inusuale aggravio dei carichi di lavoro da smaltire alla scadenza del termine ultimo del 31 dicembre,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative legislative per impedire, fatti salvi gli indirizzi degli organi di autogoverno delle magistrature, che nei suddetti territori possano essere attribuiti incarichi extraistituzionali ai magistrati di ogni ordine e grado che svolgano funzioni presso i suddetti uffici al fine di limitare la sottrazione di personale per lo smaltimento dei carichi di lavoro conseguenti alla disposta sospensione dei procedimenti e alla loro riassunzione successivamente al i gennaio 2013.
9/5520-A-R/78.    (Testo modificato nel corso della seduta) Lussana.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
               nell'intento del Governo, il provvedimento mira ad eliminare gli sprechi e le inefficienze dell'apparato degli enti territoriali intervenendo in materia di controlli di gestione finanziaria e contenimento della spesa pubblica;
               pur ritenendo apprezzabili sotto questo punto di vista le misure introdotte, appare tuttavia un grave errore che il Governo, ricorrendo alla decretazione d'urgenza, voglia assecondare, nelle sedi istituzionali, le istanze di un'opinione pubblica esacerbata e indignata dai recenti scandali, promuovendo misure che stravolgono l'impianto complessivo della Costituzione;
               pur essendo state riformulate e corrette le disposizioni di cui agli articoli i e 2 del decreto-legge, nel corso dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni di merito I e V, si delinea tuttavia un'indebita interferenza sull'autonomia regionale che incide negativamente sul principio di buona collaborazione tra Stato e Regioni;
               tali disposizioni, infatti, pur intervenendo in materia propria degli statuti e delle leggi statutarie regionali e dei regolamenti interni dei consigli regionali, prevedono comunque che siano le Regioni ad adeguare la propria normativa ai precetti posti dalla legge statale, disponendo la sostituzione della fonte statale a quella regionale, anche di rango statutario, e la disapplicazione di quest'ultima, al di fuori dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, come disciplinato dall'articolo 120 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte ai Titoli I e Il e a verificare la congruità degli strumenti normativi introdotti, assumendo le opportune iniziative normative volte ad assicurare i regolare rispetto del sistema delle fonti del diritto.
9/5520-A-R/79. Follegot.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in più parti per modificare il Testo Unico degli Enti locali (TUEL);
              l'articolo 3, al comma 1, introduce, all'interno del TUEL, il nuovo articolo 243-bis che reca la disciplina generale relativa alla nuova procedura di riequilibrio finanziario finalizzata ad evitare la dichiarazione di dissesto e, al contempo, il nuovo articolo 243-ter, ove viene previsto il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, strumento finalizzato a risanare finanziariamente proprio quegli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario;
              a seguito delle recenti disposizioni che hanno ridotto drasticamente le risorse a favore degli enti locali, e in virtù anche della difficile situazione economico-finanziaria e che costringe i medesimi enti a drastiche riduzioni, è presumibile che il numero degli enti, così come, peraltro, confermato anche dal Crescente numero di Comuni che hanno sforato il Patto di Stabilità nel corso del 2011, richiederanno l'accesso alle risorse del Fondo sarà crescente,

impegna il Governo

a prevedere che l'accesso del Fondo sia escluso agli enti che negli ultimi dieci anni hanno deliberato lo scioglimento dei Consigli comunali per fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso.
9/5520-A-R/80. Fogliato.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
               nell'intento del Governo, il provvedimento mira ad eliminare gli sprechi e le inefficienze dell'apparato degli enti territoriali intervenendo in materia di controlli di gestione finanziaria e contenimento della spesa pubblica;
               il decreto in realtà non contiene le auspicate riduzioni di spesa e risulta privo di incisive misure di contenimento dei costi amministrativi;
               con il decreto-legge n.  52 del 2012 di revisione della spesa pubblica il Governo ha emanato un complesso di disposizioni la cui finalità è quella di consentire, in aggiunta alle norme già vigenti nell'ordinamento, l'eliminazione di inefficienze e sprechi nella spesa pubblica, in modo da ridurne l'ammontare e reperire risorse da destinare alla crescita economica,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte e ad intraprendere ogni iniziativa legislativa per una decisa azione di completamento del percorso del federalismo demaniale necessaria a dare completa attuazione al percorso già intrapreso di attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio.
9/5520-A-R/81. Crosio.


      La Camera,
          premesso che:
               il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
               nel condividere le norme del testo in materia di riduzione dei costi della politica, si evidenzia tuttavia il rischio che il decreto-legge sancisca, di fatto, l'arresto del percorso regionalista e federalista in Italia, in quanto diverse previsioni ledono fortemente i profili costituzionali dell'autonomia di Regioni ed enti locali;
              si avanzano rilievi critici e timori in riferimento alle specifiche previsioni dell'articolo 2 che precludono l'assegnazione di quote del gettito erariale alle Regioni ritenute inadempienti rispetto ai vincoli di spesa ivi richiamati;
              fa notare che, pur essendo stata ritenuta legittima tale previsione, nella nuova formulazione della disposizione rivista e corretta da parte delle Commissioni di merito I e V della Camera, ciò comunque delinea un'indebita interferenza sull'autonomia regionale e incide negativamente sul principio di buona collaborazione tra Stato e Regioni;
              tali disposizioni, infatti, pur intervenendo in materia propria degli statuti e delle leggi statutarie regionali e dei regolamenti interni dei consigli regionali, prevedono comunque che siano le Regioni ad adeguare la propria normativa ai precetti posti dalla legge statale, disponendo la sostituzione della fonte statale a quella regionale, anche di rango statutario, e la disapplicazione di quest'ultima, al di fuori dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, come disciplinato dall'articolo 120 della Costituzione;
              ne consegue una potenziale sovrapposizione nella disciplina della medesima materia della fonte statale e di quella regionale, che non appare congrua con il sistema delle fonti del diritto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti delle disposizioni introdotte dal presente decreto-legge e ad assumere le opportune misure affinché le riforme del sistema delle autonomie territoriali come ad esempio quella contenuta nel decreto in esame avvenga nell'ambito della riforma del Titolo V della Costituzione, già in corso di esame presso il Parlamento, peraltro con diversi disegni di legge costituzionali, da ultimo anche quello presentato di recente dal Governo, nel pieno rispetto delle autonomie territoriali e del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione fra Stato e Regioni.
9/5520-A-R/82. Dozzo.


      La Camera,
          premesso che:
               il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
               nel condividere le norme del testo in materia di riduzione dei costi della politica, si evidenzia tuttavia il rischio che il decreto-legge sancisca, di fatto, l'arresto del percorso regionalista e federalista in Italia, in quanto diverse previsioni ledono fortemente i profili costituzionali dell'autonomia di Regioni ed enti locali;
              si avanzano rilievi critici e timori in riferimento alle specifiche previsioni dell'articolo 2 che precludono l'assegnazione di quote del gettito erariale alle Regioni ritenute inadempienti rispetto ai vincoli di spesa ivi richiamati;
              fa notare che, pur essendo stata ritenuta legittima tale previsione, nella nuova formulazione della disposizione rivista e corretta da parte delle Commissioni di merito I e V della Camera, ciò comunque delinea un'indebita interferenza sull'autonomia regionale e incide negativamente sul principio di buona collaborazione tra Stato e Regioni;
              tali disposizioni, infatti, pur intervenendo in materia propria degli statuti e delle leggi statutarie regionali e dei regolamenti interni dei consigli regionali, prevedono comunque che siano le Regioni ad adeguare la propria normativa ai precetti posti dalla legge statale, disponendo la sostituzione della fonte statale a quella regionale, anche di rango statutario, e la disapplicazione di quest'ultima, al di fuori dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, come disciplinato dall'articolo 120 della Costituzione;
              ne consegue una potenziale sovrapposizione nella disciplina della medesima materia della fonte statale e di quella regionale, che non appare congrua con il sistema delle fonti del diritto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti delle disposizioni introdotte dal presente decreto-legge e ad assumere le opportune misure affinché le ulteriori riforme del sistema delle autonomie territoriali come ad esempio quella contenuta nel decreto in esame avvenga in coerenza con la riforma del Titolo V della Costituzione, già in corso di esame presso il Parlamento, peraltro con diversi disegni di legge costituzionali, da ultimo anche quello presentato di recente dal Governo, nel pieno rispetto delle autonomie territoriali e del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione fra Stato e Regioni.
9/5520-A-R/82.    (Testo modificato nel corso della seduta) Dozzo.


      La Camera,
          premesso che:
               il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 ottobre 2012, 174, reca «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012»;
               pur considerate apprezzabili le misure di cui all'articolo 2 tese a determinare una riduzione dei costi della politica nelle Regioni, si ravvisa tuttavia l'opportunità di un rafforzamento della leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali in merito al contenimento delle spese;
               ritenuto insufficiente l'impianto complessivo del provvedimento e di non piena compatibilità con le prescrizioni del Titolo V della Costituzione, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 1 e 3, seppur modificate nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio, in materia, rispettivamente, di controlli della Corte dei conti sugli atti delle Regioni, dei gruppi consiliari e delle assemblee regionali e di enti locali;
               evidenziata altresì la carenza di incisive modalità di interazione ed interlocuzione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una graduale modulazione degli interventi in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, di procedure di riequilibrio finanziario e di sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto-legge e ad assumere ulteriori iniziative normative volte al contenimento dei costi superflui degli apparati amministrativi di Regioni ed enti locali mediante un rafforzamento del principio costituzionale della leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali.
9/5520-A-R/83. Martini.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di esame del disegno di legge n.  5520, di conversione del decreto-legge n.  174 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;
              premesso che nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il suddetto provvedimento assegna alla Corte dei conti svariate e nuove funzioni di controllo sugli atti regionali e sugli atti degli enti locali, senza prevedere clausole di coordinamento con la stratificata normativa che, nel corso degli anni, è intervenuta a disciplinare le funzioni della Corte dei conti,

impegna il Governo

a semplificare e riordinare la legislazione vigente in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, anche al fine di coordinare l'attribuzione di nuove funzioni con le previsioni della legislazione vigente.
9/5520-A-R/84. Reguzzoni.


TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE: AMICI ED ALTRI; MOSCA E VACCARO; LORENZIN ED ALTRI; ANNA TERESA FORMISANO E MONDELLO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; SBROLLINI: DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE IL RIEQUILIBRIO DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE NEI CONSIGLI E NELLE GIUNTE DEGLI ENTI LOCALI E NEI CONSIGLI REGIONALI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ NELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 3466-3528-4254-4271-4415-4697-B)

A.C. 3466-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, in materia di statuti comunali e provinciali).

      1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, la parola: «promuovere» è sostituita dalla seguente: «garantire» e dopo le parole: «organi collegiali» sono inserite le seguenti: «non elettivi».
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, in materia di statuti comunali e provinciali).

      Al comma 1, sopprimere le parole da: e dopo le parole fino alla fine del comma.
1.  3. Barbieri, Garagnani.

      Al comma 1, sostituire la parola: inserite con la seguente: aggiunte.
1.  4. Barbieri, Garagnani.

      Al comma 1, dopo le parole: sono inserite le seguenti: « aggiungere la seguente: anche.
1.  1. Barbieri, Garagnani.

      Al comma 1, dopo le parole: sono inserite le seguenti: « aggiungere le seguenti: sia elettivi sia.
1.  2. Barbieri, Garagnani.

A.C. 3466-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province).

      1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici»;
          b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: «nominano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,»;
          c) all'articolo 71:
              1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;
              2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;
          d) all'articolo 73:
              1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;
              2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

      2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.  570, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 30, al primo comma:
              1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
          «d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima»;
              2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267»;
          b) all'articolo 33, al primo comma:
              1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
          «d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n.  267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista»;
              2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni».

      3. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n.  156, dopo la parola: «nomina,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province).

      Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: eccedente i con le seguenti: superiore ai.
2.  3. Barbieri, Garagnani.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: tre quinti.
2.  1. Barbieri, Garagnani.
(Inammissibile)

      Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: i due terzi dei candidati aggiungere la seguente: medesimi.
2.  4. Barbieri, Garagnani.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: i due terzi dei candidati aggiungere la seguente: stessi.
2.  5. Barbieri, Garagnani.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: riduzione con la seguente: diminuzione.
2.  6. Barbieri, Garagnani.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: la riduzione della lista aggiungere le seguenti: dei candidati.
2.  2. Barbieri, Garagnani.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: in ogni caso con la seguente: comunque.
2.  7. Barbieri, Garagnani.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: caso con la seguente: modo.
2.  8. Barbieri, Garagnani.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: determinare con le seguenti: portare ad.
2.  9. Barbieri, Garagnani.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: inferiore al con le seguenti: minore di quello.
2.  10. Barbieri, Garagnani.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: prescritto con la seguente: indicato.
2.  11. Barbieri, Garagnani.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: prescritto con la seguente: fissato.
2.  12. Barbieri, Garagnani.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: prescritto con la seguente: prestabilito.
2.  13. Barbieri, Garagnani.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: prescritto con la seguente: previsto.
2.  14. Barbieri, Garagnani.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: prescritto con la seguente: disposto.
2.  15. Barbieri, Garagnani.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: prescritto per aggiungere la seguente: consentire.
2.  18. Barbieri, Garagnani.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: l'ammissione della con le seguenti: poter ammettere la.
2.  16. Barbieri, Garagnani.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: l'ammissione della con le seguenti: ammettere la.
2.  17. Barbieri, Garagnani.

A.C. 3466-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede per l'elezione dei consigli comunali che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, individuando delicati meccanismi di controllo sulla violazione di tale principio;
              tale provvedimento si richiama alla giurisprudenza costituzionale in materia di «quote di genere»;
              sarebbe opportuno che disposizioni di analogo tenore siano previste anche per altre tipologie di elezioni;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere anche ad altre tipologie di elezioni le disposizioni in materia di «quote di genere».
9/3466-B/1. Razzi, Scilipoti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame ha l'obiettivo di promuovere, o per meglio dire, garantire la parità effettiva di genere nell'accesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici delle autonomie territoriali, perché si è rilevata una forte disparità di presenza da parte delle donne nei luoghi di rappresentanza e nei centri decisionali della politica;
              nel provvedimento, che conta cinque articoli, sono presenti modifiche da apportare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali affinché si possano ridurre i fattori di discriminazione che hanno reso possibile questa disparità di rappresentanza, prevedendo una serie di meccanismi volti a far sì che nessuno dei sessi sia rappresentato per più di due terzi dei candidati, come per esempio quello prevista dall'articolo 2, comma 2, che recita: «... Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;
              si ha l'impressione che si sia perso di vista il concetto di meritocrazia e competenza, concentrandosi di più sulla questione di equilibrio di genere;
              il fatto che i due sessi siano rappresentati in maniera equa non comporta di per sé una formazione migliore. L'accesso alla carica deve essere garantito perché si è meritevoli in termini di competenza e preparazione, non perché: donna in una giunta prevalentemente maschile o viceversa,

impegna il Governo

a tenere conto, nell'ambito di prossime iniziative legislative, della circostanza che la competenza e la meritocrazia sono strumenti più efficaci per la formazione di consigli o giunte di enti locali o consigli regionali
9/3466-B/2. Angeli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede che per l'elezione dei consigli comunali nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, individuando delicati meccanismi di controllo sulla violazione di tale principio;
              il suddetto provvedimento richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di «quote di genere»,

impegna il Governo

nell'intento di facilitare l'accesso paritario (o quasi) alle cariche elettive delle donne a prevedere la possibilità d'introdurre, in successivi provvedimenti legislativi, indicazioni per i dirigenti scolastici, nell'ottica del fine del suddetto provvedimento di operare nell'intento di evitare una discriminazione sfavorevole a rappresentanti femminili in Parlamento, di introdurre nelle ore di educazione civica, anche laddove i programmi scolastici non lo prevedano, lo studio e l'approfondimento sia della nostra legislazione in materia sia dei sistemi di governo di quei paesi dove è presente un'importante rappresentanza femminile nei programmi didattici.
9/3466-B/3. Scilipoti.


      La Camera,
          premesso che:
              a seguito delle modifiche apportate al testo unico degli enti locali dal provvedimento in esame, gli statuti comunali e provinciali devono stabilire norme per garantire la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi e nelle giunte dei comuni e delle province nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti;
              la legge n. 120 del 2011 ha introdotto le cosiddette quote di genere nell'ambito dei consigli di amministrazione di enti di diritto privato, quali le società quotate in borsa e le società pubbliche,

impegna il Governo

          a completare il quadro normativo di attuazione dell'articolo 51 della Costituzione e dell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, estendendo i principi e le misure già adottate per gli enti locali e le società di diritto privato a tutte le pubbliche amministrazioni;
          ad adottare dunque ogni iniziativa, anche normativa, volta ad assicurare il rispetto del principio della parità di genere negli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni, in analogia con quanto previsto dal provvedimento in esame per gli organi collegiali delle amministrazioni locali e degli enti da esse dipendenti e dalla legge n. 120 del 2011 per i consigli di amministrazione delle società quotate in borsa e delle società pubbliche;
          ad adottare altresì ogni iniziativa, anche normativa, volta a rimuovere gli ostacoli ai percorsi di carriera femminili nelle pubbliche amministrazioni e a garantire il rispetto del principio della parità di genere nell'attribuzione di incarichi di responsabilità in tutti i casi in cui un genere risulti sottorappresentato.
9/3466-B/4. Lorenzin, Saglia.